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	<title>INFORMATIVA ANTIMAFIA Archivi - Giustamm</title>
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	<title>INFORMATIVA ANTIMAFIA Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;aggiornamento dell&#8217;informativa interdittiva antimafia.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 07:58:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaggiornamneto-dellinformativa-interdittiva-antimafia/">Sull&#8217;aggiornamento dell&#8217;informativa interdittiva antimafia.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Aggiornamento &#8211; Prefetto &#8211; Istruttoria &#8211; Motivazione. In materia di ambito dell’istruttoria cui è chiamato il Prefetto in sede di aggiornamento di una precedente informativa interdittiva, va ribadito che nell’attuale assetto caratterizzato dal dovere del Prefetto di vagliare anche gli spazi di applicabilità delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaggiornamneto-dellinformativa-interdittiva-antimafia/">Sull&#8217;aggiornamento dell&#8217;informativa interdittiva antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullaggiornamneto-dellinformativa-interdittiva-antimafia/">Sull&#8217;aggiornamento dell&#8217;informativa interdittiva antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Aggiornamento &#8211; Prefetto &#8211; Istruttoria &#8211; Motivazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In materia di ambito dell’istruttoria cui è chiamato il Prefetto in sede di aggiornamento di una precedente informativa interdittiva, va ribadito che nell’attuale assetto caratterizzato dal dovere del Prefetto di vagliare anche gli spazi di applicabilità delle meno afflittive misure di cui all’articolo 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, debba predicarsi la sussistenza in questi casi di un maggior onere motivazionale, non essendo sufficiente ridurre l’assolvimento di tale onere al solo rinvio alla persistenza degli elementi indiziari posti a base dell’originaria informativa.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Salamone &#8211; Est. Sorrentino</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2089 -OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Maria La Mantia, Alessandro Lipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Lipani in Napoli, piazza Carità, 32;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;<br />
Comune di Ottaviano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Raffaele De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) del provvedimento del Prefetto della Provincia di Napoli prot. n. -OMISSIS-, trasmesso con l&#8221;atto sub b), contenente la comunicazione che nei confronti della ricorrente “allo stato, sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) della nota dell&#8221;U.T.G. di Napoli prot. n. -OMISSIS-, con cui è stato trasmesso il provvedimento sub a);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia n. -OMISSIS-, non conosciuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) se e per quanto occorra, della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri n. -OMISSIS- e della nota del Gruppo CC di Torre Annunziata n. -OMISSIS-, e della nota prot. -OMISSIS-, richiamate nell&#8221;atto sub a) e non conosciute; nonché</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) del provvedimento del Responsabile del VII settore del Comune di Ottaviano – S.U.A.P., prot. -OMISSIS- con cui, sul presupposto dell&#8217;avvenuta adozione dell&#8221;atto impugnato in epigrafe sub a) è stata disposta la cessazione degli effetti della S.C.I.A., protocollo REP PROV -OMISSIS-, e conseguentemente la sospensione <i>ad horas </i>dell’attività e la contestuale chiusura dell&#8217;attività stessa e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 1/5/2024: </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per l&#8217;annullamento anche del verbale della Polizia Municipale di Ottaviano -OMISSIS-, mediante il quale è stata accertata la mancata ottemperanza al predetto provvedimento, diffidando la ricorrente alla non prosecuzione dell&#8217;attività ed avvertendo che “<i>in caso di prosecuzione dell&#8221;attività entro 3 giorni dalla notifica/contestazione del presente atto si procederà alla chiusura coattiva mediante apposizione di sigilli</i>”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente nel ricorso n. RG 2089/2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di Prefettura di Napoli e di Comune di Ottaviano;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. – È controversa, nel presente giudizio, la legittimità del provvedimento interdittivo antimafia n. -OMISSIS-emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli, avente quale destinataria la società ricorrente, nonché del conseguente provvedimento n. -OMISSIS- del Comune di Ottaviano, che ha disposto la cessazione degli effetti della S.C.I.A., la sospensione <i>ad horas</i> e la contestuale chiusura dell’attività della società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. – L’impugnato provvedimento prefettizio fa seguito all’istanza di aggiornamento presentata -OMISSIS- dalla società ricorrente, attinta, -OMISSIS-, da interdittiva antimafia della medesima Prefettura sul presupposto della frequentazione, attestata da numerosi controlli, dei soci -OMISSIS- con soggetti gravati da diversi precedenti penali e collegati a clan camorristici che operano nel mercato ortofrutticolo di Marano (mercato che, in seguito a complesse attività di indagine, è risultato sotto l’egemonia del clan -OMISSIS-).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. – La qui impugnata interdittiva -OMISSIS- sarebbe viziata, ad avviso della società ricorrente:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per violazione e falsa applicazione dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990, avendo il Prefetto illegittimamente omesso di fare applicazione delle garanzie partecipative (motivo <i>sub</i> I);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per la ritenuta inconsistenza del quadro indiziario, rimasto “<i>cristallizzato</i>” all’interdittiva -OMISSIS-, avendo il Prefetto – argomenta la ricorrente – omesso ogni dovuta rivalutazione e ignorato decisive circostanze sopravvenute, obliterando le rilevanti iniziative poste in essere nell’ambito dell’organizzazione e della <i>governance</i> societaria, volte a garantirne una amministrazione del tutto slegata dalla proprietà (motivo <i>sub</i> II);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; infine, per avere il Prefetto di Napoli immotivatamente escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 94 <i>bis </i>d.lgs. 159/2011 (motivo <i>sub</i> III).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto la reiezione del gravame per infondatezza; si è costituito anche il Comune di Ottaviano, che ha rivendicato la natura meramente conseguenziale, rispetto alla presupposta interdittiva prefettizia, della disposta cessazione dell’attività della società ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. – L’udienza di discussione è stata rinviata in attesa della definizione dei procedimenti, relativi alle informative “<i>a cascata</i>” derivanti dal provvedimento impugnato, aventi ad oggetto istanza ex art. 34 bis del d.lgs. n. 159/2011 dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione misure di prevenzione, procedimenti definiti in primo grado con i decreti n. -OMISSIS-con i quali è stata respinta la domanda di commissariamento, avendo ritenuto il Tribunale – come già avvenuto in passato per la ricorrente – il “<i>difetto dell’evidenziato significativo presupposto concernente il concreto pericolo di inquinamento mafioso e stante la conseguente impossibilità di ravvisare, comunque, profili di occasionalità di un’agevolazione mafiosa che nella specie non si ritiene possa essere in concreto comunque ritenuta sussistente</i>” (in data 5 maggio 2025 la ricorrente ha depositato i decreti -OMISSIS- della Corte d’appello di Napoli, che ha confermato i decreti impugnati).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. – Accolta l’istanza di tutela cautelare limitatamente all’impugnato provvedimento del comune di Ottaviano (ordinanza n. 1027/2024), all’udienza pubblica del 7 maggio 2025, in vista della quale la società ricorrente e il comune di Ottaviano hanno depositato memorie e documenti, la controversia è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. – Il motivo <i>sub</i> I è infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. – L’omissione del contraddittorio procedimentale è inidonea, ad avviso del Collegio, a viziare l’interdittiva, che nel caso in esame segue di appena due mesi l’istanza di aggiornamento, nella quale ultima la società odierna ricorrente aveva già diffusamente rappresentato alla Prefettura i valorizzati “<i>fatti sopravvenuti</i>” posti a sostegno del chiesto riesame – la misura di <i>self cleaning</i> costituita dalla nomina -OMISSIS- quale amministratore non socio, l’adozione di un puntuale Modello Organizzativo e di Gestione <i>ex</i> d.lgs. n. 231/01 e, soprattutto, il Decreto n. -OMISSIS- del Tribunale della Prevenzione di Napoli, che aveva ritenuto non sussistente uno stato di pericolo di infiltrazione mafiosa né alcuna agevolazione mafiosa, ancorché occasionale, a carico della ricorrente, per l’effetto respingendo l’istanza di ammissione al controllo giudiziario – sopravvenienze che, come si ricava dalla lettura dell’interdittiva impugnata, la Prefettura ha tenuto presenti e, seppure parzialmente, ha criticamente vagliato (si v. in particolare il verbale G.I.A. n. -OMISSIS- quanto al nuovo assetto gestionale della società).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2. – <i>Ex post</i>, del resto, va stigmatizzato che parte ricorrente non è stata in grado di addurre, in giudizio, alcun elemento informativo ulteriore rispetto a quelli che supportano l’istanza di aggiornamento, già conosciuti dall’Autorità prefettizia, sicché il paventato <i>vulnus</i> delle garanzie partecipative e defensionali assume, negli effetti, una consistenza meramente formalistica al punto che si ricade, ad avviso del Collegio, in uno di quei casi in cui è ammessa la deroga all’obbligo di comunicazione <i>ex</i> art. 92 d.lgs. n. 159/2011 in applicazione, in particolare, del principio della dequotazione dei vizi formali di cui all’articolo 21-<i>octies </i>L. n. 241/90, che opera anche con riferimento ai procedimenti di che trattasi (si v. Cons. Stato, Sez. III, n. 3082/2025) e che consente di legittimamente omettere il contraddittorio laddove siffatta interlocuzione con la parte destinataria della misura di rigore risulti ininfluente sulla decisione finale se non propriamente ridondante e idonea a rallentare l’adozione della misura di prevenzione (si v. Cons. Stato, Sez. III, n. 2762/2025).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.3. – È dunque scevra da profili di irragionevolezza (o pretestuosità), contrariamente a quanto affermato in ricorso, la motivazione, analitica e specifica, con cui l’autorità Prefettizia (e prima ancora il G.I.A.) ha giustificato, dandone conto nel corpo del provvedimento, la scelta di pretermettere l’adozione di misure partecipative all’iter procedimentale, scelta fondata sul condivisibile presupposto, in buona sostanza, della esaustività e attualità del quadro istruttorio disponibile (“aggiornato”, come detto, dalla stessa ricorrente appena due mesi prima, nell’istanza di riesame), sulla cui base sviluppare il ragionamento inferenziale sulla sussistenza (o meglio sulla persistenza) del rischio di infiltrazioni camorristiche idonee a condizionare la società ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. – Coglie nel segno, invece, il motivo <i>sub</i> III.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1. – Si è di recente precisato, in materia di ambito dell’istruttoria cui è chiamato il Prefetto in sede di aggiornamento di una precedente informativa interdittiva, che “<i>nell’attuale assetto caratterizzato dal dovere del Prefetto di vagliare anche gli spazi di applicabilità delle meno afflittive misure di cui all’articolo 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, debba predicarsi la sussistenza in questi casi di un maggior onere motivazionale, non essendo sufficiente ridurre l’assolvimento di tale onere al solo rinvio alla persistenza degli elementi indiziari posti a base dell’originaria informativa</i>” (Cons. Stato, Sez. III, n. 5956/2025).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2. – Date le superiori premesse, ritiene il Collegio che nella fattispecie dedotta il provvedimento impugnato non risulti conforme all’indicato parametro normativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2.1. – Il provvedimento prefettizio contiene, sul punto, una motivazione <i>per relationem</i>, essendosi limitato ad affermare di condividere “<i>le considerazioni espresse con lo stesso verbale</i> [G.I.A. n.-OMISSIS-, cit.] <i>circa l’assenza dei presupposti richiesti per l’attivazione delle procedure di cui agli artt. 92, comma 2 bis e 94 bis del codice antimafia</i>”; il verbale G.I.A., dal canto suo, esclude l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis <i>cit</i>. con formula stereotipata e del tutto astratta (“<i>in quanto gli elementi di fatto sopra riportati non appaiono suscettibili di esaurirsi nel tempo e depongono per la attualità e la continuità della sussistenza di un concreto pericolo di agevolazione non occasionale della criminalità organizzata nonché di collegamenti continuativi nel tempo con i gruppi camorristici di riferimento da parte della società in esame, in quanto la proprietà è rimasta in capo ai -OMISSIS- con la conseguente ragionevole esclusione di una reale possibilità di stabile riduzione in bonis della impresa stessa</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2.2. – Tale motivazione – nella quale alcuna considerazione è riservata alle risultanze del procedimento per l’applicazione del controllo giudiziario <i>ex</i> art. 34 <i>bis</i>compendiate nel <i>cit</i>. decreto reiettivo -OMISSIS- del Tribunale penale di Napoli – risulta carente rispetto allo <i>standard</i> sopra delineato, in quanto si limita ad una affermazione sostanzialmente di principio, che non dà conto di una effettiva attualizzazione della valutazione restando ancorato, il giudizio dell’Autorità, all’elemento della “<i>permanenza nell&#8217;assetto societario dei fratelli -OMISSIS-, per cui la società continua ad avere anche attualmente una conduzione a carattere familiare</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.3. – Risulta dunque fondato, nei termini sopra precisati, assorbito quant’altro, il motivo di gravame che deduce l’insufficienza, sul punto, del vaglio compiuto dall’Autorità prefettizia, con conseguente vizio istruttorio e motivazionale dell’interdittiva, e, per l’effetto, annullamento per tale ragione del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione nel rispetto dell’effetto conformativo della presente sentenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. – Da tanto deriva, altresì, l’illegittimità, in via derivata, del provvedimento del comune di Ottaviano, che logicamente presuppone l’impugnata interdittiva, sulla quale interamente si fonda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. – Le spese, attesa la delicatezza e la complessità della materia, possono essere compensate tra le parti costituite.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti depositati in data 1 maggio 2024, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento interdittivo della Prefettura di Napoli n. -OMISSIS- e il provvedimento del Comune di Ottaviano n. -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenzo Salamone, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Sull&#8217;informativa antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 17:24:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-3/">Sull&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Accertamento del Tribunale di sorveglianza &#8211; Rilevanza. Un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, possibile in quanto rientrante nello spazio esegetico dell’art. 34 bis del TUA, imporrebbe, invece, di adottare una soluzione coerente con il principio di ragionevolezza, che non potrebbe ammettere che un’impresa, per la</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-3/">Sull&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Accertamento del Tribunale di sorveglianza &#8211; Rilevanza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, possibile in quanto rientrante nello spazio esegetico dell’art. 34 bis del TUA, imporrebbe, invece, di adottare una soluzione coerente con il principio di ragionevolezza, che non potrebbe ammettere che un’impresa, per la quale il Tribunale della prevenzione non ravvisi nemmeno la soglia dell’occasionalità del pericolo di condizionamento mafioso, finisca per essere assoggettata ad un regime inibitorio più pregiudizievole di altre imprese per le quali una tale condizionamento, quanto meno nella forma dell’occasionalità, venga invece ravvisato.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Salamone &#8211; Est. Esposito</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Salamone &#8211; Est. Esposito</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: justify;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3194 del 2025, proposto da:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria <i>ex lege</i> in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa sospensione dell&#8217;efficacia</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) del provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS-, con cui la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, pronunciandosi sull’istanza di aggiornamento avanzata il -OMISSIS-, ha ritenuto sussistenti a carico della Società ricorrente i tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata, tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del C.A.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) dei verbali del GIA del-OMISSIS- (non conosciuto);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) per quanto occorrer possa, delle note prefettizie n. -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e dell&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso che, con sentenza di questa Sezione del 15/10/2024 n. 5409, venivano accolti i motivi aggiunti avverso il diniego prot. -OMISSIS- dell’istanza di aggiornamento dell’interdittiva del -OMISSIS-, stante la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, di cui all’art. 92, comma 2-<i>bis</i>, del d.lgs. n. 159/2011;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Evidenziato che l’impugnato provvedimento -OMISSIS-, che vi fa seguito, reitera i fattori di controindicazione già posti a fondamento dell’originaria interdittiva e del diniego dell’istanza di aggiornamento, valutando che la menzionata sentenza n. 5409/2024 ha avvalorato il quadro indiziario riscontrato dalla Prefettura (accogliendo &#8211; come detto &#8211; i motivi aggiunti, esclusivamente per l’aspetto dell’omissione del contraddittorio procedimentale), così motivando:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&lt;&lt;<i>ad esito della ricognizione istruttoria, le Forze dell’Ordine hanno confermato i medesimi elementi che hanno determinato l’adozione della interdittiva -OMISSIS-, non essendo intervenuti &#8211; né peraltro evidenziati dalla società &#8211; elementi di novità rispetto all’impianto di quel provvedimento. Infatti, le valutazioni già effettuate dal GIA sulla società non possono ritenersi disattese o superate da elementi di novità sostanziale, in quanto la parte nell’istanza di aggiornamento ha richiamato soltanto l’intervenuta sentenza del Tribunale di Prevenzione. Va considerata altresì la completa autonomia tra le due procedure &#8211; quella amministrativa che ha condotto all’adozione dell’interdittiva -OMISSIS- confermata dal Tar e quella del Tribunale di Prevenzione, procedure che, come &#8211; ex multis &#8211; da sentenza Cassazione 23330 del 13/05/2021, non sono reciprocamente dipendenti, dispiegando ciascuna i propri effetti indipendenti (vedi da ultimo da ultimo Cassazione V n. 7090 del 20/02/2025 che ribadisce il principio del doppio binario tra cognizione del giudice della prevenzione e determinazione amministrativa antimafia)</i>&gt;&gt;;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Posto in rilievo che, con decreto n. -OMISSIS-, il Tribunale di Napoli &#8211; Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione rigettava l’istanza della Società ricorrente di ammissione al controllo giudiziario, ai sensi dell’art. 34-<i>bis</i> del d.lgs. n. 159/2011, mancandovi il presupposto, per “<i>l’assenza della relazione (anche pregressa) tra azienda ed organizzazione criminale esterna</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che, indiscussa l’autonomia dell’accertamento del Prefetto, a fronte di elementi del tutto contrastanti l’Autorità amministrativa che si sia arrestata al dato della figura di -OMISSIS-, genitore dell’amministratore unico e ritenuto contiguo alla criminalità organizzata (in cui si sostanzia l’interdittiva) non può esimersi dal condurre la propria indagine sugli altri elementi che possono trarsi dalla valutazione del Tribunale della Prevenzione, approfondendo l’istruttoria attraverso le forze dell’ordine, per valutare i fattori di permeabilità mafiosa che possono desumersi (esemplificativamente) dal contesto di riferimento, dallo svolgimento e cointeressenze dell’attività di impresa, dai contatti e frequentazioni dei suoi esponenti, ecc.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, invero, che la connotazione della vicenda in esame pone in luce l’esigenza appena rappresentata, secondo un orientamento già valorizzato nella giurisprudenza di questa Sezione, ritenendo che: “<i>Un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, possibile in quanto rientrante nello spazio esegetico dell’art. 34 bis del TUA, imporrebbe, invece, di adottare una soluzione coerente con il principio di ragionevolezza, che non potrebbe ammettere che un’impresa, per la quale il Tribunale della prevenzione non ravvisi nemmeno la soglia dell’occasionalità del pericolo di condizionamento mafioso, finisca per essere assoggettata ad un regime inibitorio più pregiudizievole di altre imprese per le quali una tale condizionamento, quanto meno nella forma dell’occasionalità, venga invece ravvisato</i>” (sentenza del 29/4/2020 n. 1588);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto pertanto che sono ravvisabili profili di probabile fondatezza del ricorso, per la censura sollevata sul punto, ed è altresì sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla cessazione dell’attività, per tali ragioni disponendo la sospensione dell’efficacia del impugnato provvedimento, ai fini dell’ulteriore riesame da parte della Prefettura, sulla base di quanto illustrato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che, avuto riguardo all’interesse pubblico esercitato, vanno compensate le spese di giudizio, fissando per la trattazione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 28 gennaio 2026;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e sospende l&#8217;efficacia del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, nei termini illustrati in motivazione e agli effetti che ne conseguono sulla successiva attività demandata alla Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa le spese di giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa per la trattazione del ricorso nel merito l&#8217;udienza pubblica del 28 gennaio 2026.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente ordinanza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenzo Salamone, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-3/">Sull&#8217;informativa antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;informativa antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 16:50:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-2/">Sull&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Motivazione &#8211; Misura della prevenzione collaborativa &#8211; Sovrapponibilità degli elementi &#8211; Domanda cautelare &#8211; Accoglimento. Va accolta la domanda cautelare proposta nel caso in cui il sostrato di elementi posto a base dell’avversata informativa antimafia paia nella sostanza sovrapponibile a quello indicato nella precedente</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-2/">Sull&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Motivazione &#8211; Misura della prevenzione collaborativa &#8211; Sovrapponibilità degli elementi &#8211; Domanda cautelare &#8211; Accoglimento.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Va accolta la domanda cautelare proposta nel caso in cui il sostrato di elementi posto a base dell’avversata informativa antimafia paia nella sostanza sovrapponibile a quello indicato nella precedente e meno afflittiva misura della prevenzione collaborativa <i>ex</i> art. 94-<i>bis</i> D. Lgs n.159/2011, posto, in particolare, che la sopravvenuta misura degli arresti domiciliari è stata revocata mentre per altro verso è stata esclusa l’aggravante ex art. 416-<i>bis</i>, 1 c.p.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Correale &#8211; Est. Levato</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 825 del 2025, proposto da:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in proprio e in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Spataro e Giuseppe Rombolà, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Prefettura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell’informativa interdittiva antimafia del Prefetto di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- del 29.05.2025 e degli esiti informativi degli organi di polizia, interessati in sede di Gruppo Interforze Antimafia, riunitisi in data 11.10.2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Prefettura di Vibo Valentia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in via preliminare va disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale, poiché per un verso la Direttiva del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- non risulta formalmente impugnata e, per altro verso, l’esponente non ne denuncia l’illegittimità ma ne lamenta la violazione ad opera dell’avversato provvedimento antimafia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; quanto alla richiesta tutela interinale, sul piano del <i>fumus boni iuris</i> appaiono <i>prima facie</i> sussistere i denunciati profili di vizio di eccesso di potere, poiché il sostrato di elementi posto a base dell’avversata informativa pare nella sostanza sovrapponibile a quello indicato nella precedente e meno afflittiva misura della prevenzione collaborativa <i>ex</i> art. 94-<i>bis</i> D. Lgs n.159/2011, posto, in particolare, che la sopravvenuta misura degli arresti domiciliari è stata revocata mentre per altro verso è stata esclusa l’aggravante ex art. 416-<i>bis</i>, 1 c.p.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; è altresì sussistente il requisito del <i>periculum in mora</i>, correlato all’interruzione dell’attività d’impresa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la richiesta di tutela interinale è pertanto accolta, con conseguente sospensione del provvedimento impugnato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; le spese della presente fase processuale seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e sospende gli effetti dell’impugnata informativa interdittiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, quantificate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 17 dicembre 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale Amministrativo che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ivo Correale, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Federico Baffa, Referendario</p>
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		<item>
		<title>Sull&#8217;illegittimità costituzionale parziale dell’articolo 34-bis, comma 7, del codice antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-costituzionale-parziale-dellarticolo-34-bis-comma-7-del-codice-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 11:14:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-costituzionale-parziale-dellarticolo-34-bis-comma-7-del-codice-antimafia/">Sull&#8217;illegittimità costituzionale parziale dell’articolo 34-bis, comma 7, del codice antimafia.</a></p>
<p>Informativa antimafia &#8211; Art. 34-bis, comma 7, del codice antimafia &#8211; Effetti dell&#8217;informativa antimafia &#8211; Sospensione in conseguenza dell’ammissione alla misura di prevenzione del controllo giudiziario &#8211; Illegittimità costituzionale. È costituzionalmente illegittimo l’articolo 34-bis, comma 7, del codice antimafia nella parte in cui &#8211; disponendo la sospensione degli effetti dell’informazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-costituzionale-parziale-dellarticolo-34-bis-comma-7-del-codice-antimafia/">Sull&#8217;illegittimità costituzionale parziale dell’articolo 34-bis, comma 7, del codice antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Informativa antimafia &#8211; Art. 34-bis, comma 7, del codice antimafia &#8211; Effetti dell&#8217;informativa antimafia &#8211; Sospensione in conseguenza dell’ammissione alla misura di prevenzione del controllo giudiziario &#8211; Illegittimità costituzionale.</p>
<hr />
<p class="p1" style="text-align: justify;">È costituzionalmente illegittimo l’articolo 34-bis, comma 7, del codice antimafia nella parte in cui &#8211; disponendo la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia in conseguenza dell’ammissione alla misura di prevenzione del controllo giudiziario &#8211; non prevede che tale sospensione si protragga, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo da parte del prefetto (art. 91, comma 5, cod. antimafia).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Amoroso &#8211; Est. Patroni Griffi</p>
<hr />
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p id="MEA1" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p id="MEA2" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p id="MEA3" style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p id="MEE">composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,</p>
</div>
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p class="IA1">ha pronunciato la seguente</p>
<p class="IA2" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="IT">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34-<em>bis</em>, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nel procedimento vertente tra C. P. srl e ANAS spa, con ordinanza del 28 ottobre 2024, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella <em>Gazzetta Ufficiale</em> della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2025.</p>
<p class="IT"><em>Visti</em> gli atti di costituzione di C. P. srl e di ANAS spa;</p>
<p class="IT"><em>udito</em> nell’udienza pubblica del 20 maggio 2025 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;</p>
<p class="IT"><em>uditi</em> gli avvocati Lorenzo Lentini e Roberto Eustachio Sisto per C. P. srl, l’avvocato Francesco Mandalari e l’avvocata Maria Pacifico per ANAS spa;</p>
<p class="IT"><em>deliberato</em> nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.</p>
</div>
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p class="FR" style="text-align: center;"><em>Ritenuto in fatto</em></p>
<p class="FT">1.− Con ordinanza del 28 ottobre 2024, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 2024, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a loro volta in combinato disposto con gli artt. 8 CEDU e 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34-<em>bis</em>, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui «non prevede che la sospensione degli effetti dell’interdittiva, conseguente all’ammissione al controllo giudiziario, perduri anche con riferimento al tempo, successivo alla sua cessazione, occorrente per la definizione del procedimento di aggiornamento ai sensi dell’art. 91, co[mma] 5, cod. antimafia».</p>
<p class="FT">Il TAR Calabria riferisce di essere chiamato a decidere della domanda proposta dalla C. P. srl di annullamento, previa sospensione cautelare, della risoluzione del contratto di appalto pubblico di lavori, disposta dalla ANAS spa il 1° agosto 2024, ai sensi dell’art. 108, «co[mma 1]» (<em>recte</em>: comma 2, lettera <em>b</em>), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). In particolare, l’appaltante aveva risolto il contratto in esito al riscontro di una delle cause di “esclusione automatica” dell’appaltatore dalle procedure di evidenza pubblica previste dall’art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, individuata, nella specie, nel sopravvenire dell’efficacia dell’informazione interdittiva antimafia del 26 febbraio 2020 (divenuta definitiva in esito alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, 15 aprile 2024, n. 3390), che aveva colpito l’appaltatore già prima della gara.</p>
<p class="FT">Il rimettente espone in punto di fatto che:</p>
<p class="FT">− la ricorrente aveva ottenuto l’aggiudicazione del contratto in virtù della sospensione degli effetti del provvedimento interdittivo derivante − secondo quanto previsto dal censurato art. 34-<em>bis</em>, comma 7, cod. antimafia − dalla sua ammissione al controllo giudiziario cosiddetto volontario con decreto del 15 luglio 2021 del Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione;</p>
<p class="FT">− il 7 giugno 2024, anteriormente alla scadenza della misura di prevenzione, stabilita per il 15 luglio 2024, l’impresa aveva presentato al Prefetto di Reggio Calabria «istanza per la permanenza nella <em>white list</em>»;</p>
<p class="FT">− la definizione di tale procedimento di aggiornamento dell’informazione interdittiva era stata sollecitata anche dalla stessa committente;</p>
<p class="FT">− in esito alla scadenza del termine di durata della misura di prevenzione, appurato il difetto di riscontro della predetta istanza di riesame da parte della prefettura, la stazione appaltante aveva preso atto che il provvedimento interdittivo aveva iniziato nuovamente a produrre effetti e aveva di conseguenza disposto, dapprima, l’interruzione dei lavori e, di seguito, con il provvedimento impugnato, la risoluzione dell’appalto;</p>
<p class="FT">− con il primo e principale motivo di ricorso, l’appaltatrice aveva lamentato l’illegittimità della decisione risolutoria per violazione degli artt. 34-<em>bis</em>, 92 e 94-<em>bis </em>cod. antimafia, sostenendo che la sospensione dell’efficacia dell’informazione prefettizia prevista dalla prima disposizione dovesse ritenersi estesa sino alla definizione da parte del prefetto del procedimento di riesame dell’interdittiva;</p>
<p class="FT">− nel corso del giudizio, da un lato, l’operatore economico aveva depositato il decreto del Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, del 13 settembre 2024, con cui era stata dichiarata la cessazione del controllo giudiziario per decorrenza del termine massimo di durata e accertata l’assenza di presupposti per l’applicazione di ulteriori misure ablative e, dall’altro lato, l’appaltante aveva prodotto il preavviso di interdittiva comunicato dalla prefettura alla società l’11 luglio 2024, ai sensi dell’art. 92, comma 2-<em>bis</em>, cod. antimafia;</p>
<p class="FT">− con ordinanza 11 ottobre 2024, n. 213, resa all’esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2024, lo stesso Collegio rimettente, ritenuto insussistente il <em>fumus boni iuris</em> sui motivi di ricorso, ha comunque accolto in via provvisoria la domanda cautelare sul presupposto del rilievo di ufficio della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34-<em>bis, </em>comma 7, cod. antimafia, posta a fondamento del primo motivo, riservando le motivazioni sulla rilevanza e non manifesta infondatezza a un separato provvedimento. Ha, inoltre, disposto la prosecuzione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio da fissare all’esito della pronuncia di questa Corte.</p>
<p class="FT">1.1.− L’ordinanza di rimessione si preoccupa, innanzitutto, di escludere la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.</p>
<p class="FT">Anzitutto, il dato testuale dell’art. 34-<em>bis</em>, comma 7, cod. antimafia – secondo cui «[i]l provvedimento che dispone […] il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende […] gli effetti» dell’informazione interdittiva stabiliti dall’art. 94 cod. antimafia – sancirebbe la durata della sospensione per il solo tempo di vigenza della misura di prevenzione, senza possibilità di sua protrazione per via esegetica.</p>
<p class="FT">In tal senso si sarebbe orientata univocamente la giurisprudenza amministrativa, la quale evidenzierebbe anche il difetto di una norma che espressamente preveda la permanenza degli effetti sospensivi dell’interdittiva oltre la cessazione del controllo giudiziario.</p>
<p class="FT">Nello stesso senso deporrebbe poi la diversità tra i due istituti − per presupposti e finalità − posta in luce («anche sul versante delle conseguenti refluenze processuali, a seguito delle […] decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 7 e 8 del 2023») dagli stessi giudici amministrativi, i quali hanno quindi escluso che l’esito positivo del controllo giudiziario comporti, di per sé, il superamento del giudizio di pericolo di infiltrazione mafiosa posto a base dell’interdittiva. Piuttosto, dei risultati ottenuti con il controllo, il prefetto dovrebbe tener conto ai fini dell’aggiornamento della misura interdittiva, ma con l’importante precisazione che tale giudizio non è vincolato da quei risultati, che non costituiscono una presunzione assoluta di avvenuta bonifica (si cita Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 16 giugno 2022, n. 4912).</p>
<p class="FT">1.1.1.− Tuttavia, proprio con riguardo al mancato raccordo legislativo tra la durata del controllo e il procedimento di aggiornamento, al cui esito potrebbe essere emessa una informazione liberatoria, il TAR Calabria pone in luce le maggiori criticità fattuali.</p>
<p class="FT">In punto di tempistica, per un verso, si rammenta che il procedimento di aggiornamento si caratterizza per una istruttoria impegnativa e con tempi lunghi, poiché tesa alla verifica dell’incidenza delle sopravvenienze sul pericolo di infiltrazione posto a fondamento dell’interdittiva; e, per altro verso, si dà conto della non condivisa prassi delle prefetture di ritenere necessaria per tale decisione la relazione conclusiva del controllore, prassi che implicherebbe un ulteriore allungamento dei tempi della rivalutazione. Infatti, nel difetto di pregiudizialità dell’esito del controllo giudiziario sul riesame prefettizio, questo potrebbe basarsi anche sulle relazioni provvisorie dell’ausiliario del giudice della prevenzione o sulle circostanze sopravvenute durante la misura poste in evidenza dall’impresa con l’istanza di aggiornamento.</p>
<p class="FT">In punto di effetti, si dà conto della impossibilità di neutralizzare con efficacia <em>ex </em><em>tunc</em> le conseguenze negative prodotte dalla reviviscenza dell’interdittiva, nel periodo ricompreso tra la scadenza del controllo e la decisione prefettizia di cui all’art. 91, comma 5, cod. antimafia. E ciò qualunque sia l’esito dell’aggiornamento poiché, nel caso di adozione di una informazione liberatoria, questa ha effetti <em>ex nunc</em>; mentre, nel caso di emanazione di una nuova interdittiva seguita dalla sua eventuale sospensione giurisdizionale in via cautelare, questa sì opererebbe in via retroattiva, ma non sino a coprire anche il lasso temporale antecedente al nuovo provvedimento interdittivo.</p>
<p class="FT">1.2.− Tanto premesso, il giudice <em>a quo </em>si dedica a prospettare le ragioni della non manifesta infondatezza.</p>
<p class="FT">1.2.1.− In primo luogo, il previsto limite del congelamento degli effetti interdittivi sino alla cessazione del controllo giudiziario, e non anche sino alla definizione del procedimento di aggiornamento, contrasterebbe con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. per trattamento disomogeneo di situazioni identiche.</p>
<p class="FT">L’imprenditore assoggettato alla originaria interdittiva (confermata in via definitiva dal giudicato amministrativo), in esito alla pur favorevole conclusione del controllo giudiziario, non avrebbe alcuno strumento per paralizzarli e, di conseguenza, perderebbe la capacità sia di stipulare i contratti pubblici, per sopravvenuto difetto dei requisiti di moralità, sia di eseguire quelli già stipulati, per l’obbligo di risoluzione previsto in capo alle stazioni appaltanti. In particolare, l’operatore non potrebbe ricorrere al giudice amministrativo (sino alla determinazione prefettizia di aggiornamento) né potrebbe richiedere al giudice della prevenzione una nuova ammissione al controllo giudiziario, il cui presupposto processuale è la pendenza dell’impugnazione giurisdizionale dell’interdittiva, nella specie ormai definita con giudicato sfavorevole. Inoltre, come già illustrato, l’impresa non avrebbe modo di ottenere la cancellazione retroattiva di tali effetti pregiudizievoli.</p>
<p class="FT">Diversamente, l’incapacità a contrarre e a eseguire gli appalti pubblici non colpirebbe l’impresa che sia destinataria di un provvedimento interdittivo, ma ne abbia ottenuto la sospensione giurisdizionale (con effetti <em>ex </em><em>tunc</em>) e, neppure, l’impresa che, destinataria di una interdittiva non sospesa per il rigetto della istanza cautelare, sia stata ammessa al controllo giudiziario. In quest’ultimo caso, infatti, il sopraggiungere della misura di prevenzione consentirebbe – secondo l’orientamento maggioritario da tempo formatosi nella giurisprudenza amministrativa nella vigenza del precedente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016) − all’operatore economico non soltanto di proseguire nell’esecuzione dei contratti pubblici stipulati, ma addirittura − secondo quanto attualmente previsto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) – di permanere tra i partecipanti alla procedura di evidenza pubblica.</p>
<p class="FT">Dunque, la prima impresa avrebbe un trattamento normativo deteriore rispetto alle altre due.</p>
<p class="FT">1.2.2.− In secondo luogo, la descritta carenza di rimedi giurisdizionali costituirebbe violazione degli artt. 24, 111, primo e secondo comma, e 113 Cost. per compromissione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi davanti agli organi di giurisdizione amministrativa.</p>
<p class="FT">1.2.3.− Ancora, il difetto di strumenti difensivi, ad avviso del giudice <em>a quo</em>, vulnererebbe l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU, a loro volta in combinato disposto con gli artt. 8 della stessa Convenzione e 1 Prot. addiz. CEDU.</p>
<p class="FT">In particolare, alla persona titolare o interessata alla gestione dell’impresa sarebbe negato il diritto a un ricorso effettivo per far valere, in tempi ragionevoli e preferibilmente con carattere preventivo, i diritti riconosciuti dalla stessa Convenzione e, nella specie, quelli al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall’art. 8 CEDU, e alla tutela dei beni privati e della proprietà, garantito dall’art. 1 Prot. addiz. CEDU.</p>
<p class="FT">1.2.4.− Lamenta, inoltre, il TAR Calabria che la limitazione temporale del congelamento degli effetti dell’interdittiva previsto dall’art. 34-<em>bis</em>, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011 sarebbe contraria al principio di buon andamento, di cui all’art. 97, secondo comma, Cost. in uno con il principio di ragionevolezza.</p>
<p class="FT">Il ripristino dell’efficacia dell’interdittiva al momento della cessazione del controllo giudiziario con esito positivo, ma prima della definizione da parte del prefetto del riesame dell’attuale pericolo di condizionamento mafioso, frustrerebbe la finalità «dinamica» di tale misura di prevenzione, individuata nella bonifica dell’impresa da situazioni di agevolazione occasionale della criminalità organizzata.</p>
<p class="FT">In proposito, il rimettente evidenzia che proprio tale obiettivo giustifica la sospensione dell’incapacità che consegue all’interdittiva: infatti, questo meccanismo consente all’impresa lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, compresa quella contrattuale con l’amministrazione, nella forma “assistita” come mezzo per superare la riscontrata contaminazione.</p>
<p class="FT">In senso inverso, la nuova decorrenza degli effetti interdittivi al termine del “periodo monitorato” impedirebbe all’impresa di consolidare gli effetti dell’attuato percorso di risanamento e, piuttosto, l’esporrebbe a quei pregiudizi che il controllo giudiziario aveva inteso scongiurare.</p>
<p class="FT">Si assisterebbe a un «vero e proprio corto circuito normativo»: nelle situazioni meno gravi di permeabilità alla criminalità, ritenute emendabili, da un lato, si concede all’imprenditore di proseguire l’attività con la “supervisione giudiziale”, dall’altro, si consente, al termine di tale monitoraggio, l’automatico riprodursi dell’interdizione. Ciò senza attendere che il prefetto verifichi, nell’ambito del procedimento di aggiornamento dell’interdittiva, l’eventuale incidenza positiva della misura di prevenzione sul pericolo di condizionamento mafioso in origine riscontrato, il quale, peraltro, è già stato considerato dal giudice della prevenzione, al momento dell’ammissione dell’impresa al controllo, di natura solo occasionale.</p>
<p class="FT">L’irragionevolezza della complessiva disciplina sarebbe lampante proprio ove il riesame prefettizio si concluda in senso favorevole, grazie ai risultati della misura bonificante. In tal caso, gli effetti interdittivi riespansi tra il termine del controllo e l’emanazione dell’informazione liberatoria darebbero luogo a conseguenze negative ineliminabili. Tanto, «con buona pace del principio di buon andamento della P.A.».</p>
<p class="FT">L’ordinanza di rimessione, denunciando l’irragionevolezza manifesta della disciplina censurata, richiama i caratteri dell’informazione interdittiva e la funzione del procedimento di suo riesame: il provvedimento prefettizio, quale strumento di anticipata difesa della legalità rispetto al grave fenomeno mafioso, effettuerebbe una valutazione di natura «storico/statica» degli elementi di contaminazione e, per tale ragione, avrebbe validità temporalmente limitata a un anno (art. 86, comma 2, cod. antimafia). Di conseguenza, decorso tale periodo, ne è richiesto l’aggiornamento, d’ufficio o su istanza di parte (art. 91, comma 5, cod. antimafia). Il carattere provvisorio della misura e la necessaria verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a suo fondamento, tramite il procedimento di cui all’art. 91, comma 5, cod. antimafia, contempererebbero gli effetti negativi sulla libertà di impresa, come rimarcato dalla sentenza n. 57 del 2020 di questa Corte.</p>
<p class="FT">1.2.5.− Il giudice <em>a quo </em>denuncia, altresì, la «vistosa trasgressione» dell’art. 97 Cost., in relazione ai princìpi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa: la riespansione dell’efficacia del provvedimento interdittivo nei confronti del contraente privato imporrebbe alle stazioni appaltanti di procedere alla solerte sostituzione dell’appaltatore, con conseguenti ritardi e aggravio di costi nella esecuzione del contratto.</p>
<p class="FT">1.2.6.− Specularmente, nella prospettiva dell’appaltatore, il TAR Calabria ritiene che la vigente formulazione dell’art. 34-<em>bis </em>cod. antimafia arrechi un ingiustificato e non necessario sacrificio al diritto al lavoro e al libero esercizio dell’attività di impresa, tutelati dagli artt. 4 e 41 Cost.</p>
<p class="FT">L’inibizione dei rapporti con la pubblica amministrazione e delle attività private sottoposte a regime autorizzatorio che conseguono al ripristino dell’informazione interdittiva comprometterebbero, infatti, la capacità economico-produttiva dell’impresa e la forza lavoro ivi impiegata.</p>
<p class="FT">1.2.7.− Ancora, il mancato coordinamento tra controllo giudiziario e procedimento di riesame determinerebbe una manifesta sproporzione rispetto «allo scopo di massima anticipazione della tutela dell’economia sana dalle incrostazioni criminali che permea il sistema della documentazione antimafia».</p>
<p class="FT">Tale fine, secondo il rimettente, avrebbe potuto essere perseguito con soluzioni meno radicali per l’imprenditore. In via esemplificativa, l’ordinanza prospetta la modulazione della riespansione degli effetti interdittivi in termini graduali (in ipotesi, prevedendone l’operatività nei confronti della sola capacità a contrarre con la pubblica amministrazione o, piuttosto, nei confronti delle sole attività soggette a regime autorizzatorio) ovvero in termini meno afflittivi (ad esempio, con la <em>prorogatio</em> del controllore giudiziario sino alla definizione del procedimento di riesame o con l’apposizione di una condizione risolutiva agli effetti provvisoriamente consentiti derivanti dai provvedimenti ampliativi o dai contratti pubblici, analogamente a quanto previsto dall’art. 92, comma 3, cod. antimafia).</p>
<p class="FT">1.2.8.− Infine, lo stesso difetto di proporzionalità violerebbe anche l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, quanto all’ingerenza dell’autorità pubblica nel pacifico godimento dei beni.</p>
<p class="FT">In particolare, vi sarebbe una lesione del rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza della Corte EDU, in quanto la disciplina censurata imporrebbe un onere eccessivo alla proprietà privata, non strettamente necessario all’utile soddisfacimento dell’interesse pubblico perseguito.</p>
<p class="FT">1.3.− In punto di rilevanza, il giudice amministrativo assume che le sollevate questioni di legittimità costituzionale siano strumentali alla definizione del giudizio al suo esame.</p>
<p class="FT">L’impugnato provvedimento di risoluzione contrattuale, comminata ai sensi dell’art. 108, comma 2, lettera <em>b</em>), del d.lgs. n. 50 del 2016, per sopraggiunto difetto di capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, si fonderebbe sulla sola reviviscenza degli effetti dell’interdittiva alla scadenza del termine di durata del controllo giudiziario, secondo quanto previsto dal censurato art. 34-<em>bis</em>, comma 7, cod. antimafia.</p>
<p class="FT">Pertanto, ove la disposizione venisse dichiarata costituzionalmente illegittima nei termini prospettati e, dunque, si riconoscesse il congelamento dell’efficacia dell’interdittiva sino alla definizione del procedimento di suo aggiornamento, il provvedimento impugnato sarebbe travolto dal venir meno del relativo fondamento normativo.</p>
<p class="FT">1.4.− Il TAR rimettente conclude affermando la sussistenza delle condizioni per l’invocata pronuncia additiva: posta l’insuperabilità in via esegetica del sospetto di illegittimità costituzionale prospettato, l’unica soluzione che consentirebbe di rimediarvi sarebbe la protrazione temporale della sospensione dell’efficacia dell’interdittiva prevista dalla norma sottoposta a scrutinio, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento di cui all’art. 91, comma 5, cod. antimafia.</p>
<p class="FT">2.− Si è costituita in giudizio la società ricorrente nel giudizio principale, C. P. srl, chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 34-<em>bis</em>, comma 7, cod. antimafia negli stessi termini auspicati dal rimettente.</p>
<p class="FT">L’appaltatrice, dopo aver ricostruito i fatti, ha illustrato, condiviso e sostenuto le argomentazioni spese dall’atto di rimessione.</p>
<p class="FT">In particolare, per rafforzare le argomentazioni del giudice <em>a quo</em>, la parte: a) sottolinea che l’impresa interessata dalla nuova decorrenza dell’efficacia dell’interdittiva, a seguito della conclusione del percorso di bonifica del controllo giudiziario, risulterebbe «abbandonata» all’operare dei relativi effetti pregiudizievoli, in attesa della definizione del procedimento di aggiornamento prefettizio; b) lamenta che il mancato coordinamento tra la definizione di quest’ultimo e il termine del controllo giudiziario sarebbe irragionevole negazione dell’effetto virtuoso della bonifica dai condizionamenti mafiosi che la misura di prevenzione giudiziaria mirerebbe a realizzare e che la rivalutazione prefettizia dovrebbe poter acclarare.</p>
<p class="FT">3.− Si è altresì costituita in giudizio l’ANAS spa, la quale ha chiesto che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili e, in subordine, non fondate.</p>
<p class="FT">3.1.− Anzitutto, la parte ha arricchito il quadro degli accadimenti fattuali e processuali che hanno interessato il giudizio principale, deducendo: a) che il 25 ottobre 2024, in esito al procedimento di aggiornamento, la Prefettura di Reggio Calabria ha adottato un nuovo provvedimento interdittivo nei confronti della ricorrente; b) di aver proposto appello avverso l’ordinanza che aveva concesso la sospensione cautelare della risoluzione contrattuale, sull’assunto della sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento della stessa a fronte della nuova interdizione; c) che il Consiglio di Stato aveva respinto tale impugnazione cautelare con la motivazione secondo cui il nuovo provvedimento si riferiva a «“presupposti sopravvenuti e, come tali, da ritenere ininfluenti rispetto agli atti sospesi dal primo giudice”»; d) che, in virtù della nuova interdizione, con atto dell’11 dicembre 2024, essa appaltante aveva nuovamente risolto il contratto di appalto; e), infine, che la C. P. srl ha impugnato la nuova informazione interdittiva e gli atti conseguenti, ma lo stesso TAR rimettente, questa volta, ha rigettato la relativa istanza cautelare.</p>
<p class="FT">3.2.− Tanto premesso, in via preliminare, la parte ha eccepito il difetto del presupposto della rilevanza: sotto due diversi profili, il sopraggiunto provvedimento interdittivo escluderebbe che l’invocata pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 34-<em>bis</em>, comma 7, cod. antimafia, possa incidere concretamente sul giudizio <em>a quo</em>.</p>
<p class="FT">Infatti, per un verso, la nuova interdizione impedirebbe alla società ricorrente, in via definitiva, la ricostituzione del rapporto contrattuale e, dunque, determinerebbe la sopravvenuta carenza di interesse alla impugnazione della prima risoluzione, comminata il 1° agosto 2024.</p>
<p class="FT">Per altro verso, l’eventuale estensione da parte di questa Corte della sospensione degli effetti interdittivi, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento, non potrebbe operare nel contenzioso tra le parti, posto che quel procedimento risulta ormai definito dal suddetto secondo atto interdittivo.</p>
<p class="FT">3.3.− Inoltre, l’ANAS spa ha eccepito l’inammissibilità delle questioni sollevate perché la pronuncia additiva richiesta invaderebbe l’ambito della discrezionalità riservata al legislatore. Nell’ordinamento non sussisterebbero, a suo dire, le condizioni per l’automatico raccordo tra la fase finale del controllo giudiziario e il procedimento di aggiornamento dell’interdittiva.</p>
<p class="FT">Tanto, per la duplice ragione − evidenziata dallo stesso rimettente − dell’assenza di pregiudizialità tra l’esito del controllo e il procedimento di aggiornamento ex art. 91, comma 5, cod. antimafia, e della distinzione tra la valutazione del prefetto posta alla base dell’interdittiva e la valutazione del giudice ordinario nell’ammissione alla misura di assistenza dell’impresa.</p>
<p class="FT">3.4.– Nel merito, la difesa della appaltante ha resistito alle singole questioni.</p>
<p class="FT">3.4.1.– Quanto alla prospettata violazione del principio di uguaglianza, l’atto difensivo assume che l’impresa avrebbe già beneficiato degli strumenti di tutela di cui dispongono le altre imprese con le quali viene operato il raffronto, avendo, a sua volta, sia esperito il ricorso giurisdizionale verso la informazione interdittiva, sia ottenuto l’ammissione al controllo giudiziario.</p>
<p class="FT">Inoltre, rispetto alla problematica inerente ai tempi della definizione del procedimento di aggiornamento, si ricorda che il privato potrebbe anticipare il momento di presentazione della relativa istanza o azionare il ricorso giurisdizionale verso il silenzio inadempimento.</p>
<p class="FT">3.4.2.– Per le stesse ragioni, l’imprenditore non potrebbe dirsi privo di mezzi di tutela, sicché sarebbero complessivamente prive di fondamento anche le doglianze di contrasto con gli artt. 24, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 13 CEDU.</p>
<p class="FT">3.4.3.– L’appaltante contesta, altresì, le censure di violazione dell’art. 97 Cost.</p>
<p class="FT">In primo luogo, il richiesto allungamento della sospensione dell’interdittiva consentirebbe all’appaltatore di approfittare dell’inerzia dell’autorità amministrativa rispetto al riesame, omettendo a sua volta di attivare gli strumenti a sua disposizione per reagire al silenzio del prefetto, al fine di mantenere i rapporti contrattuali in corso. Inoltre, si trascurerebbe la circostanza che il giudizio meritorio espresso dal giudice della prevenzione con l’ammissione al controllo giudiziario perderebbe di attualità al momento della scadenza di tale misura.</p>
<p class="FT">In secondo luogo, i timori per gli aggravi temporali ed economici, che conseguirebbero alla interruzione dell’esecuzione dei contratti pubblici, sarebbero recessivi rispetto alla protezione dell’attività amministrativa e della corretta concorrenza tra le imprese dai condizionamenti di soggetti interessati da tentativi di infiltrazione mafiosa.</p>
<p class="FT">3.4.4.– Insussistente sarebbe anche l’asserita lesione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU: piuttosto, si ravviserebbe un «“giusto equilibrio”» tra il sacrificio imposto alla proprietà privata e l’interesse generale della comunità, nella specie individuabile in plurimi interessi di rango costituzionale, costituiti dal buon andamento, dal corretto utilizzo delle risorse pubbliche, dallo svolgimento leale e corretto della concorrenza e dal principio di legalità sostanziale.</p>
<p class="FT">3.4.5.– In ultimo, l’ANAS spa sostiene la non fondatezza della censura di violazione dell’art. 41 Cost.</p>
<p class="FT">Questa Corte, con la sentenza n. 57 del 2020, avrebbe già «riconosc[iuto] la legittimità della compressione del diritto garantito all’art. 41 Cost., alla luce dalla perniciosità del fenomeno mafioso».</p>
<p class="FT">4.– In vista dell’udienza pubblica, la C. P. srl ha depositato una memoria illustrativa con la quale ha controdedotto all’eccezione di difetto di rilevanza spiegata dalla ANAS spa.</p>
<p class="FT">La società – premesso di avere ottenuto, a seguito dell’impugnazione della interdittiva emessa nel 2024 e della seconda risoluzione contrattuale, una nuova ammissione al controllo giudiziario con decreto del Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, del 7 marzo 2025, n. 15 – ha sostenuto la persistenza del suo interesse tanto alla decisione della domanda di annullamento della prima risoluzione da parte del giudice amministrativo quanto alla pronuncia di questa Corte.</p>
<p class="FT">Infatti, in primo luogo, per effetto dell’eventuale annullamento della nuova interdizione (o comunque in conseguenza della ottenuta sospensione dei suoi effetti per la sopraggiunta ammissione al controllo giudiziario), l’ambìto mantenimento del rapporto contrattuale sarebbe possibile a condizione che il giudice <em>a quo</em> annulli la prima risoluzione, fondata sulla disposizione censurata<em>.</em></p>
<p class="FT">In secondo luogo, la riammissione al controllo giudiziario riaprirebbe l’arco temporale nel quale la invocata pronuncia additiva potrebbe operare.</p>
<p class="FT">5.– Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto in giudizio.</p>
</div>
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p class="DD" style="text-align: center;"><em>Considerato in diritto</em></p>
<p class="DT">1.− Il TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, dubita, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU, in combinato disposto con gli artt. 8 della stessa Convenzione e 1 Prot. addiz. CEDU, della legittimità costituzionale dell’art. 34-<em>bis</em>, comma 7, cod. antimafia, nella parte in cui non dispone che la sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia − prevista in esito all’ammissione al controllo giudiziario e per tutta la sua durata − «perduri anche con riferimento al tempo, successivo alla sua cessazione, occorrente per la definizione del procedimento di aggiornamento [del provvedimento interdittivo] ex art. 91, co[mma] 5, cod. antimafia».</p>
<p class="DT">Le questioni sono sollevate nel giudizio di impugnazione, proposto da una impresa aggiudicataria di un contratto di appalto pubblico di lavori, della risoluzione comminata dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lettera <em>b</em>), del d.lgs. n. 50 del 2016, a seguito della constatazione della intervenuta scadenza del controllo giudiziario, cui l’impresa era stata ammessa, e del conseguente venir meno della sospensione degli effetti della informazione interdittiva (di cui l’appaltatrice era già destinataria, prima della procedura di gara), nonché della mancata definizione da parte del prefetto del procedimento di riesame dell’informazione stessa.</p>
<p class="DT">1.1.− Il giudice <em>a quo </em>lamenta l’illegittimità costituzionale della norma negativa per nove profili, suddivisibili in tre gruppi.</p>
<p class="DT">Il primo gruppo di questioni è accomunato dalla denunciata situazione in cui verserebbe l’operatore economico che ha portato a termine la misura di prevenzione del controllo giudiziario ed è destinatario della riviviscenza degli effetti dell’interdittiva: egli non avrebbe rimedi giurisdizionali né per avversarli nell’immediato né per neutralizzarli retroattivamente.</p>
<p class="DT">Tale situazione darebbe, pertanto, luogo al contrasto con: a) l’art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di uguaglianza, per trattamento deteriore di tale operatore rispetto alle imprese che sono per la prima volta colpite dal provvedimento interdittivo e che ne possono ottenere la sospensione con decisione cautelare del giudice amministrativo o con ammissione al controllo giudiziario; b) gli artt. 24, 111, commi primo e secondo, e 113 Cost. per compromissione del diritto di difesa, in specie nei confronti della pubblica amministrazione; c) l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU, in combinato disposto con gli artt. 8 della stessa Convenzione e 1 Prot. addiz. CEDU, per pregiudizio al diritto a un ricorso effettivo definibile in tempi ragionevoli, a tutela del diritto al rispetto della vita privata e del diritto di proprietà.</p>
<p class="DT">Con un secondo gruppo di questioni, il giudice <em>a quo </em>lamenta la violazione del principio di proporzionalità per diversi aspetti e in combinazione con altri parametri e, in particolare: a) per l’incongruità, rispetto allo scopo della difesa della legalità perseguito con l’interdittiva, del pieno ripristino della sua efficacia alla chiusura del controllo; b) per l’ingiustificato sacrificio del diritto al lavoro e del libero esercizio dell’attività di impresa (artt. 4 e 41 Cost.), stante la compromissione irrimediabile della capacità economico-produttiva dell’impresa e, di conseguenza, della forza lavoro ivi impiegata; c) per la vistosa violazione dei principi di efficienza ed economicità (riconducibili all’art. 97 Cost.) dell’attività contrattuale dell’amministrazione, obbligata alla rapida sostituzione dell’appaltatore, con conseguenti ritardi e aggravio di costi nell’esecuzione del contratto; d) per l’ingerenza sproporzionata dell’autorità pubblica nel pacifico godimento dei beni, in violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.</p>
<p class="DT">In terzo luogo, il TAR Calabria lamenta la violazione dei princìpi di ragionevolezza e buon andamento, perché la funzione bonificante, perseguita con la misura del controllo giudiziario, sarebbe frustrata dalla riespansione degli effetti dell’interdittiva senza che si attenda la verifica da parte del prefetto dell’incidenza degli eventuali risultati favorevoli sulla attualità del fenomeno di infiltrazione mafiosa: infatti, la riespansa efficacia, da un lato, impedirebbe all’impresa di consolidare i risultati del compiuto percorso proficuo di risanamento e, dall’altro, darebbe luogo a conseguenze negative insuperabili, pur nell’ipotesi di successiva emanazione da parte del prefetto dell’informazione liberatoria (anche per l’esito positivo del controllo giudiziario).</p>
<p class="DT">2.− In via preliminare, occorre soffermarsi sulle eccezioni di inammissibilità sollevate dall’ANAS spa.</p>
<p class="DT">2.1.− Anzitutto, l’appaltante eccepisce il difetto di rilevanza delle questioni, in quanto, in esito al procedimento di aggiornamento, la società appaltatrice è stata attinta da un nuovo provvedimento interdittivo: quest’ultimo, per un verso, le precluderebbe in via definitiva la prosecuzione del rapporto contrattuale e, dunque, implicherebbe la sopravvenuta carenza del suo interesse all’annullamento giurisdizionale della originaria risoluzione del contratto; per altro verso, segnerebbe la fine del periodo temporale nell’ambito del quale dovrebbe operare l’estensione della sospensione dell’interdizione richiesta a questa Corte («[sino alla]definizione del procedimento di aggiornamento ex art. 91, co[mma] 5, cod. antimafia»), con conseguente ininfluenza della eventuale pronuncia additiva sul giudizio <em>a quo</em>.</p>
<p class="DT">L’eccezione va disattesa.</p>
<p class="DT">La nuova interdizione − sebbene sia del 25 ottobre 2024 e, dunque, di data antecedente al deposito dell’ordinanza di rimessione del 28 ottobre 2024 – costituisce, invero, una mera sopravvenienza di fatto, ininfluente sulla rilevanza delle questioni.</p>
<p class="DT">Da un lato, infatti, le parti non hanno dedotto nella sede propria del giudizio <em>a quo</em> l’asserita carenza di interesse all’annullamento per il sopraggiungere della nuova informazione interdittiva, sicché essa è rimasta estranea al relativo <em>thema</em> <em>decidendum</em>.</p>
<p class="DT">Dall’altro lato, deve considerarsi che il nuovo provvedimento prefettizio, se pure antecedente all’ordinanza di rimessione, è successivo all’ordinanza dell’11 ottobre 2024 con cui il giudice amministrativo, concedendo in via interinale la tutela cautelare proprio sul presupposto dell’esistenza dei dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 34-<em>bis</em>, comma 7, cod. antimafia, si è riservato di sollevarli con separato provvedimento. Dunque, l’accadimento in parola «benché intervenut[o] prima del deposito formale dell’ordinanza di rimessione è […] successiv[o] alla decisione di sospendere il giudizio e sollevare le questioni di legittimità costituzionale» (sentenza n. 120 del 2024, in relazione al requisito della persistente pendenza della controversia innanzi al giudice rimettente).</p>
<p class="DT">2.2.− Con una seconda eccezione, la stessa parte ha sostenuto l’inammissibilità delle questioni sollevate perché sarebbe richiesta una pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato, con invasione dell’ambito delle scelte riservate al legislatore.</p>
<p class="DT">In particolare, si chiederebbe la protrazione della sospensione dell’efficacia dell’interdittiva sino alla decisione prefettizia sull’aggiornamento della stessa, sebbene nell’ordinamento non sussistano, in assunto, le condizioni per l’automatico raccordo tra la fase finale del controllo giudiziario e il procedimento di cui all’art. 91, comma 5, cod. antimafia.</p>
<p class="DT">Anche questa eccezione non è fondata.</p>
<p class="DT">Il rimettente, dopo aver delineato caratteristiche e funzioni del controllo giudiziario volontario e dell’aggiornamento dell’informazione interdittiva, ha individuato il loro punto di contatto nella circostanza per la quale dall’esito favorevole del primo scaturisce l’obbligo di avvio del secondo, che potrebbe definirsi, anche a causa del percorso controllato, con una informazione liberatoria. Nel descritto contesto, il TAR Calabria stigmatizza la mancata previsione della sospensione degli effetti dell’interdittiva sino all’esito del riesame e formula la richiesta di una pronuncia additiva che ritiene coerente con le <em>rationes</em> dei due istituti.</p>
<p class="DT">Ove dovesse riscontrarsi il denunciato <em>vulnus </em>ai diritti e ai princìpi costituzionali evocati, spetterà a questa Corte individuare lo strumento idoneo per porvi rimedio sulla base di «“precisi punti di riferimento” e soluzioni “già esistenti”» (<em>ex </em><em>multis</em>, sentenze n. 69 del 2025, n. 62 del 2022, n. 63 del 2021 e n. 224 del 2020; nello stesso senso, sentenze n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016).</p>
<p class="DT">3.− L’esame del merito richiede una breve ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inseriscono le questioni sollevate, limitatamente agli aspetti essenziali per la decisione: il controllo giudiziario volontario nel suo rapporto con l’informazione interdittiva.</p>
<p class="DT">3.1.− Il controllo giudiziario di cui all’art. 34-<em>bis</em> cod. antimafia è una misura di prevenzione giudiziaria patrimoniale, introdotta con l’art. 11, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate). Tale misura è applicabile dal giudice della prevenzione d’ufficio o a domanda dell’operatore economico e inquadrabile nella più recente tendenza della legislazione a fornire una risposta preventiva ai fenomeni di infiltrazione criminale nell’economia secondo misure graduali, con la valorizzata possibilità per le fattispecie meno gravi di intervenire, anziché con “l’ablazione”, con il “salvataggio” della realtà aziendale contaminata, tramite la sottoposizione della stessa a diversificati interventi di “bonifica”. In particolare, con il controllo giudiziario, l’imprenditore non è espropriato dell’azienda (come nel sequestro e nella confisca) né temporaneamente spossessato della sua gestione (come nell’amministrazione giudiziaria), ma è soggetto a un programma vigilato e assistito dallo Stato, finalizzato al suo recupero alla legalità. Ciò alla condizione che l’impresa, seppur interessata dal pericolo concreto di infiltrazione mafiosa, manifesti un adeguato margine di autonomia rispetto alle consorterie criminali.</p>
<p class="DT">Pertanto, da un lato, la misura può essere disposta solo se l’agevolazione a persone pericolose (individuate dall’art. 34, comma 1, cod. antimafia) sia «occasionale» (art. 34-<em>bis</em>, comma 1, cod. antimafia), secondo un riscontro che la giurisprudenza intende non soltanto come riferito allo «stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto [teso] a comprendere e prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l’iter che la misura alternativa comporta» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 26 settembre-19 novembre 2019, n. 46898). In altri termini, il giudice è chiamato a esprimere un favorevole giudizio prognostico riguardo al fatto che l’impresa possa riallinearsi con il contesto economico sano, seguendo il percorso assistito.</p>
<p class="DT">Dall’altro lato, all’imprenditore è lasciata la gestione dell’attività sotto le prescrizioni e la sorveglianza − di varia tipologia e per un periodo ricompreso tra uno e tre anni (art. 34-<em>bis</em>, comma 2, cod. antimafia) − del tribunale della prevenzione.</p>
<p class="DT">Nella specifica ipotesi in cui la misura sia attivata a domanda dell’operatore economico (art. 34-<em>bis</em>, comma 6, cod. antimafia), essa consiste – oltre che in obblighi e divieti rivolti all’imprenditore − nella vigilanza da parte di un giudice delegato dal tribunale con l’ausilio di un «amministratore giudiziario» (di seguito, anche: controllore giudiziario), che esplica una puntuale attività di controllo sull’impresa (art. 34-<em>bis</em>, comma 3, cod. antimafia).</p>
<p class="DT">Il legislatore ha previsto, quale condizione affinché possa essere richiesta l’ammissione al controllo giudiziario volontario, che l’imprenditore richiedente sia destinatario di una informazione interdittiva emessa ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. antimafia (e, dunque, di una interdittiva adottata in esito alla valutazione discrezionale del prefetto della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell’impresa), la quale sia stata impugnata dinanzi al giudice amministrativo (art. 34-<em>bis</em>, comma 6, cod. antimafia).</p>
<p class="DT">Con tale previsione il legislatore ha stabilito un inedito collegamento tra la prevenzione giudiziaria e la prevenzione amministrativa relative all’impresa attinta solo occasionalmente da fenomeni di infiltrazione mafiosa, ma di tale collegamento ha espressamente disciplinato solo due aspetti: 1) a monte, la necessità procedurale che il tribunale, nel determinarsi sulla misura, senta il prefetto che ha adottato l’interdittiva; 2) a valle, la sospensione degli effetti dell’interdittiva come conseguenza dell’ammissione dell’imprenditore al controllo giudiziario.</p>
<p class="DT">In particolare, il primo periodo del censurato art. 34-<em>bis</em>, comma 7, cod. antimafia, prevede che il provvedimento che dispone il controllo giudiziario sospende gli effetti dell’informazione interdittiva, stabiliti dall’art. 94 cod. antimafia. Quanto a questi, è noto che il provvedimento prefettizio – in ragione della sua natura cautelare e preventiva in funzione di difesa della legalità dalla penetrazione della criminalità organizzata nell’economia (sentenze n. 101 del 2023, n. 180 del 2022, n. 178 del 2021 e n. 57 del 2020) – determina l’incapacità (parziale e tendenzialmente temporanea) dell’imprenditore a intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione (ancora sentenze n. 101 del 2023, n. 118 del 2022 e n. 178 del 2021, che richiamano Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 6 aprile 2018, n. 3), derivando dal riscontro del tentativo di infiltrazione mafiosa il divieto di stipulare ed eseguire i contratti pubblici, di conseguire e mantenere le concessioni di beni pubblici, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed erogazioni (artt. 91, commi 1 e 1-<em>bis</em>, e 94, comma 1, cod. antimafia) nonché, secondo la corrente giurisprudenza amministrativa, alla luce del disposto dell’art. 89-<em>bis </em>cod. antimafia, l’impedimento a ottenere e mantenere i titoli autorizzatori e abilitativi necessari per lo svolgimento di attività imprenditoriali anche nei confronti dei privati.</p>
<p class="DT">Solo in un secondo momento, con gli artt. 47, comma 1, e 49, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 2021, n. 233, il legislatore ha arricchito il quadro di correlazione tra la prevenzione amministrativa e la prevenzione giudiziaria, prescrivendo la comunicazione alla prefettura del decreto di ammissione ai fini dell’aggiornamento della banca dati unica della documentazione antimafia e disponendo il coordinamento del controllo giudiziario con le misure amministrative di prevenzione collaborativa, adottabili dal prefetto, introdotte con lo stesso art. 49, comma 1.</p>
<p class="DT">In particolare, secondo l’inserito art. 94-<em>bis </em>cod. antimafia, se il prefetto riscontra che l’impresa è interessata da «tentativi di infiltrazione mafiosa […] riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale», in luogo dell’informazione interdittiva, emette un provvedimento che prescrive all’operatore una serie di misure di tipo organizzativo e/o comunicativo, per un periodo variabile dai sei ai dodici mesi, con possibile nomina di uno o più esperti con funzioni di supporto per l’attuazione delle prescrizioni disposte. Nello specifico, il comma 3 di tale articolo regola il rapporto tra la vigilanza prescrittiva adottata dal prefetto e quella applicata dal giudice della prevenzione, stabilendo che le misure collaborative cessano se il tribunale della prevenzione dispone il controllo giudiziario (nella forma della vigilanza con la nomina del controllore giudiziario). Ciò perché le prime hanno il medesimo presupposto (l’agevolazione occasionale), analogo contenuto (gestione imprenditoriale guidata e monitorata con diverse modalità) e «identità di funzione» (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 13 febbraio 2023, n. 7) rispetto al secondo.</p>
<p class="DT">Nonostante l’intervento legislativo del 2021, è rimasta scarna la disciplina dell’istituto del controllo, quanto al coordinamento con la valutazione infiltrativa prefettizia e al suo vaglio da parte del giudice amministrativo, e ciò ha creato diversi dubbi esegetici che interessano sia la fase genetica sia lo sviluppo del controllo giudiziario, molti dei quali risolti dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa.</p>
<p class="DT">Tra gli aspetti chiariti − per quanto ancora di stretto rilievo ai fini della presente decisione − vi è, anzitutto, la diversità della valutazione espressa dal prefetto (e del suo sindacato da parte del giudice amministrativo) rispetto al “fuoco” della valutazione del giudice della prevenzione: la prima − preordinata alla adozione della interdittiva quale reazione ordinamentale alle minacce della criminalità − è esclusivamente di tipo “statico” (o retrospettivo), quale diagnosi di un fenomeno di rischio infiltrativo già perpetratosi; mentre la seconda – funzionale all’ammissione del richiedente a una misura di bonifica − è di natura eminentemente “dinamica”, perché prognosi delle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha, o meno, di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano (si veda, per tutte, nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, ad. plen., n. 7 del 2023 e, nella giurisprudenza ordinaria, ancora Cass., sez. un. pen., n. 46898 del 2019).</p>
<p class="DT">Da tale inquadramento delle due diverse valutazioni sono state tratte talune conseguenze sul loro rapporto diacronico.</p>
<p class="DT">Per un verso, le pronunce più recenti hanno escluso che il giudicato amministrativo di rigetto dell’impugnazione dell’interdittiva faccia venire meno il controllo giudiziario, perché è ritenuta perdurante l’esigenza di risanare l’impresa. Si è affermato, infatti, che “la conferma” giurisdizionale dell’interdizione prefettizia e, dunque, l’accertamento in via definitiva che l’impresa è permeabile al fenomeno mafioso, renda massima l’esigenza di risanamento (ancora, Cons. Stato, ad. plen., n. 7 del 2023) o, comunque, che essa sia «coerente proprio con la [precedente] ritenuta necessità di applicare la misura del controllo giudiziario» (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 11 dicembre 2024-11 febbraio 2025, n. 5514).</p>
<p class="DT">Nel verso opposto, è ritenuto ininfluente il sopraggiungere della definizione positiva del controllo giudiziario sul sindacato del giudice amministrativo sulla interdittiva: infatti, il buon esito della misura preventiva giudiziaria costituisce un <em>post factum</em> rispetto al provvedimento prefettizio impugnato, di cui va verificata la legittimità tenendo conto delle condizioni di fatto e di diritto sussistenti al momento in cui è stato emesso (da ultimo, tra le tante, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 29 aprile 2025, n. 3635).</p>
<p class="DT">Pur nella delineata distinzione dei giudizi della prevenzione amministrativa e giudiziaria, con la conseguente esclusione dell’incidenza diretta dell’esito dell’uno sull’altro, sussistono delle ovvie interferenze che hanno origine ora nel disposto dell’art. 34-<em>bis</em>, comma 7, cod. antimafia, ora nella “temporaneità” dell’interdizione.</p>
<p class="DT">Quanto al primo profilo, è pacifico nella giurisprudenza amministrativa − come correttamente sostenuto dal rimettente − che dalla lettera della disposizione censurata, secondo cui il «provvedimento che dispone […] il controllo giudiziario […] sospende […] gli effetti» dell’informazione interdittiva, si ricava anche la norma secondo cui la chiusura del controllo (a prescindere dall’esito) determina la cessazione dell’effetto sospensivo della interdittiva che dal primo era conseguito (da ultimo, <em>ex </em><em>plurimis</em>, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 15 marzo 2024, n. 2515).</p>
<p class="DT">Quanto al secondo aspetto, l’esito positivo della misura preventiva giudiziaria può avere un riflesso nello “sviluppo” dell’efficacia dell’interdittiva.</p>
<p class="DT">In proposito, infatti, occorre ricordare che – come questa Corte ha avuto modo di rimarcare nel segnare il limite della ragionevolezza della grave limitazione della libertà di impresa che deriva dalla adozione dell’informazione interdittiva in nome della difesa della legalità – la misura prefettizia ha carattere provvisorio: l’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che l’informativa antimafia abbia una validità limitata di dodici mesi, previsione da intendere (al contrario che nel caso della informazione liberatoria) non già come perdita automatica dell’efficacia dell’interdizione, ma nel senso che «alla scadenza del termine occorre procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva» (sentenza n. 57 del 2020). In altri termini, la provvisorietà, tesa a «scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile» (ancora, sentenza n. 57 del 2020) per l’impresa interdetta, è garantita dall’art. 91, comma 5, ultimo periodo, cod. antimafia, a mente del quale «[i]l prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa».</p>
<p class="DT">Il venir meno di tali «circostanze rilevanti», secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, non deriva dal mero trascorrere del tempo, ma dal sopraggiungere di elementi diversi, oppure contrari, idonei a escludere la portata sintomatica di quelli posti alla base del giudizio infiltrativo dell’emessa interdittiva – o perché ne smentiscono tale valenza, o perché rendono remoto, e certamente non più attuale, il pericolo (tra le tante, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 18 agosto 2020, n. 5088; in termini analoghi, ancora, sezione terza, sentenze 30 ottobre 2023, n. 9343, e 7 gennaio 2022, n. 57).</p>
<p class="DT">Ebbene, tra i fatti positivi idonei a superare la pregressa valutazione infiltrativa vi è proprio l’esito favorevole del controllo giudiziario e la giurisprudenza non ha mancato di puntualizzarne le implicazioni procedimentali e decisorie.</p>
<p class="DT">Sotto il profilo procedimentale, tale sopravvenienza genera l’obbligo dell’organo amministrativo di procedere all’aggiornamento dell’informazione interdittiva previsto dall’art. 91, comma 5, cod. antimafia (<em>ex </em><em>multis</em>, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 10 marzo 2025, n. 1937 e 23 dicembre 2024, n. 10340), obbligo che, se inadempiuto, rende operante l’azione avverso il silenzio, di cui agli artt. 31 e 117 dell’Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).</p>
<p class="DT">Sotto il profilo della determinazione prefettizia di riesame, il prefetto non può ignorare gli esiti del controllo, dovendo puntualmente valutare (con onere motivazionale rinforzato) se il compiuto percorso abbia dato luogo, o meno, alla recisione dei rapporti con le organizzazioni criminali e, dunque, se i risultati della misura costituiscano effettivamente una di quelle sopravvenienze rilevanti ai fini dell’aggiornamento. Per contro, è escluso che l’esito positivo del controllo giudiziario vincoli il successivo giudizio di riesame, posto che la valutazione del controllore e del tribunale non costituisce un giudicato di accertamento né una presunzione assoluta di avvenuta bonifica (tra le tante, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 31 luglio 2024, n. 6880 e 16 giugno 2022, n. 4912).</p>
<p class="DT">L’istituto dell’aggiornamento − nell’indiscussa discrezionalità della sua definizione con l’emissione di una informazione liberatoria o, piuttosto, di una informazione interdittiva − è stato pertanto qualificato, sia dal giudice amministrativo che dal giudice ordinario, come punto «di interazione» o «raccordo» tra gli istituti in esame (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sentenza 15 ottobre 2024, n. 790; Cons. Stato, sez. sesta, n. 2515 del 2024; Cass., n. 5514 del 2025).</p>
<p class="DT">Pur rinvenuto il collegamento tra gli istituti, alcune pronunce amministrative (da ultimo, sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 1937 del 2025), al pari dell’ordinanza di rimessione, e la dottrina hanno evidenziato le problematiche che derivano dal mancato allineamento, nella complessiva disciplina, tra il tempo della definizione del controllo e il tempo di definizione del riesame dell’interdittiva.</p>
<p class="DT">La decisione sull’aggiornamento, infatti, in ragione della complessa istruttoria e del carico di lavoro delle prefetture, giunge ordinariamente a distanza di tempo dalla conclusione del controllo giudiziario, pur se – come nella fattispecie all’esame del giudice <em>a quo</em> – l’imprenditore o l’amministrazione interessata abbiano presentato istanza di riesame in un momento antecedente alla conclusione del controllo sulla base delle relazioni provvisorie del controllore giudiziario.</p>
<p class="DT">Tale sfasamento − come sottolineato dal rimettente – ha quale conseguenza che l’informazione liberatoria, emessa dal prefetto in sede di aggiornamento dell’interdittiva all’esito positivo del controllo, operando <em>ex nunc</em>, non cancella gli effetti interdittivi riespansi dopo il controllo.</p>
<p class="DT">All’espresso fine di colmare questo “iato temporale”, nell’attuale XIX Legislatura, è stata presentata la proposta di legge (Modifica all’articolo 34-bis del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di controllo giudiziario delle aziende – A.C. n. 1405) volta all’introduzione, nell’art. 34-<em>bis </em>cod. antimafia, del comma 7<em>-bis</em>, secondo cui «[i]n caso di esito positivo del controllo, il prefetto procede d’ufficio al riesame della posizione del soggetto controllato. Il riesame ha una durata massima di sei mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi. Nel corso del riesame si mantiene la sospensione degli effetti di cui all’articolo 94».</p>
<p class="DT">4.− Tutto quanto sopra premesso, le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. – per irragionevolezza della disciplina e sproporzionata compressione dell’iniziativa economica privata – sono fondate.</p>
<p class="DT">4.1.− Come si è visto, con il controllo a domanda dell’imprenditore, il legislatore ha collegato la prevenzione giudiziaria con quella amministrativa per dare coordinata risposta al tentativo di infiltrazione della criminalità di tipo marginale, ma è evidente che non ragionevolmente ha mancato di “chiudere il cerchio” e determinato un incongruo sacrificio della libertà di impresa.</p>
<p class="DT">4.1.1.− Tassello fondamentale dell’«apprezzabile finalità [del controllo giudiziario] di contemperare le esigenze di difesa sociale e di tutela della concorrenza con l’interesse alla continuità aziendale» (sentenza n. 180 del 2022) è senza dubbio la sospensione degli effetti dell’interdittiva di cui quell’operatore economico è destinatario, in quanto essa costituisce il mezzo indispensabile per consentirgli di espletare in concreto l’iter di gestione vigilata preordinato alla bonifica: infatti, solo per effetto del congelamento dell’interdizione, l’operatore riacquista provvisoriamente la capacità di intrattenere i rapporti con la pubblica amministrazione e di svolgere le attività economiche sottoposte al suo preventivo assenso. Senza tale strumento, dunque, l’ordinamento indicherebbe “il percorso di recupero, ma non fornirebbe le gambe per percorrerlo”.</p>
<p class="DT">L’essenziale strumentalità del meccanismo sospensivo rispetto alla finalità del controllo è stata, d’altro canto, di recente ribadita dal legislatore del terzo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), che ne ha esteso l’ambito applicativo.</p>
<p class="DT">Il d.lgs. n. 36 del 2023 ha sancito il superamento dell’orientamento giurisprudenziale che riteneva che la sospensione <em>de qua</em>, sopraggiunta nel corso della procedura di evidenza pubblica, non operasse retroattivamente e, pertanto, non apportasse deroghe all’obbligo per le stazioni appaltanti di escludere dalla competizione il partecipante interdetto (art. 80, comma 2, del previgente cod. contratti pubblici e art. 94, comma 2, del vigente cod. contratti pubblici) o all’impedimento dell’aggiudicazione in suo favore (art. 32, comma 7, del previgente cod. contratti pubblici e art. 17, comma 5, del vigente cod. contratti pubblici) e di stipula del contratto (art. 94, comma 1, cod. antimafia), in rigorosa applicazione del principio della necessaria continuità del possesso dei requisiti in capo agli aspiranti contraenti con la pubblica amministrazione in tutte le fasi della gara.</p>
<p class="DT">Infatti, l’art. 94, comma 2, ultimo periodo, del vigente cod. contratti pubblici dispone l’inoperatività della causa di esclusione per l’accertamento prefettizio del tentativo di infiltrazione mafiosa «se, entro la data dell’aggiudicazione, l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario». È così sancito l’effetto “salvifico” dell’ottenuto controllo sulla procedura di evidenza pubblica, perché il concorrente “controllato” è ritenuto<em> ex lege </em>affidabile, nonché meritevole di occasioni contrattuali che lo conducano alla bonifica.</p>
<p class="DT">Ancora al <em>favor </em>per lo scopo della misura di cui all’art. 34-<em>bis</em>, comma 6, cod. antimafia, va ricondotto anche il ricordato recente orientamento giurisprudenziale che esclude che il giudicato amministrativo di rigetto dell’impugnazione dell’interdittiva comporti l’interruzione della gestione imprenditoriale controllata e, di conseguenza, il venir meno del “beneficio sospensivo”.</p>
<p class="DT">4.1.2.− Rispetto alla valorizzata <em>ratio</em> del controllo giudiziario è, invece, palesemente dissonante e afflittivo per l’impresa il meccanismo − ben descritto dal giudice <em>a quo</em> − che segue alla sua conclusione pur a fronte degli acclarati risultati positivi.</p>
<p class="DT">Da un lato, infatti, alla chiusura della misura giudiziaria corrisponde l’automatica riespansione degli effetti interdittivi con le conseguenti ripercussioni negative, prime tra tutte quelle su gare e contratti pubblici in corso − senza che, secondo coerenza logica, si attenda l’apprezzamento degli esiti del controllo giudiziario volontario nella valutazione di aggiornamento della misura amministrativa, cui la disciplina l’ha collegato. Anche ad avviso di questa Corte, è proprio l’aggiornamento dell’informazione dell’interdittiva ex art. 91, comma 5, cod. antimafia il “nodo di collegamento” tra i due sistemi preventivi, trattandosi del momento in cui l’ordinamento richiede di riscontrare se gli esiti del consentito percorso, letti nella visione complessiva che il prefetto ha dell’imprenditore, abbiano prodotto l’effettivo superamento del pericolo di infiltrazione originariamente rilevato, in modo da «scongiurare [anche in questo specifico caso] il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile» (sentenza n. 57 del 2020).</p>
<p class="DT">Dall’altro lato, con risultati paradossali, le perdite che discendono dalla nuova paralisi dell’attività imprenditoriale non possono essere eliminate retroattivamente anche se l’esito del procedimento di riesame sia favorevole per decisione amministrativa o giudiziale: infatti, non solo – come si è visto – l’eventuale emanazione da parte del prefetto dell’informazione liberatoria all’esito dell’aggiornamento, e proprio in ragione dei risultati della misura della vigilanza prescrittiva, opera <em>ex nunc</em>; ma anche l’eventuale annullamento giurisdizionale dell’informazione interdittiva emessa all’esito dell’aggiornamento (al pari della sospensione cautelare che può precederlo) retroagisce al momento della adozione del provvedimento, ma non copre anche il periodo anteriore, che va dalla definizione del controllo alla impugnata interdizione.</p>
<p class="DT">Alla luce di questi rilievi, deve concludersi per la irragionevolezza e contraddittorietà del sistema nel suo complesso, il quale: 1) istituisce una misura innovativa e in essa investe con l’obiettivo di recupero delle imprese alla legalità tramite la prosecuzione dell’attività aziendale; 2) consente di ammettere l’imprenditore, in esito al riconoscimento di specifiche potenzialità, a un apposito percorso di risanamento di durata compresa tra uno e tre anni, che ha un costo non solo per il privato, ma anche per l’amministrazione della giustizia; 3) ma, di contro, pur nell’ipotesi di chiusura positiva della misura, non impedisce l’immediato rioperare degli effetti interdittivi, nelle more della doverosa rivalutazione prefettizia sulla persistenza o sul superamento del condizionamento mafioso, superamento che si auspica determinato dal compiuto risanamento controllato.</p>
<p class="DT">Ancora, va rimarcato che la riespansione di questi effetti rischia di vanificare i risultati conseguiti con l’attività monitorata: il ripristino delle incapacità non solo può condurre a una crisi economica irreversibile dell’impresa, ma può anche determinare un possibile riavvicinamento dell’operatore economico in difficoltà alla criminalità, da cui l’intervento statale mirava a separarlo.</p>
<p class="DT">4.2.− Restano assorbite le ulteriori questioni.</p>
<p class="DT">4.3.− Riscontrato il <em>vulnus</em>, deve individuarsi la soluzione per porvi rimedio.</p>
<p class="DT">La soluzione indicata dal rimettente, di protrazione della sospensione dell’interdittiva sino al suo riesame, risulta a “rime adeguate”, con la precisazione che la invocata protrazione della sospensione può essere riconosciuta solo in caso di chiusura del controllo con esito favorevole.</p>
<p class="DT">Anzitutto, infatti, l’addizione è coerente con lo scopo legislativo di consentire, tramite la continuità aziendale monitorata, il salvataggio delle imprese nonché con la logica del sistema nel suo complesso di verificare, tramite il giudizio prefettizio di aggiornamento dell’interdittiva, che il diligente percorso controllato abbia effettivamente eliso il rischio infiltrativo.</p>
<p class="DT">L’aggancio temporale tra il momento della chiusura della misura preventiva e il momento dell’aggiornamento della situazione infiltrativa trova nell’ordinamento − diversamente da quanto asserito dall’ANAS spa − «“precisi punti di riferimento” e “soluzioni già esistenti”» (tra le altre, sentenze n. 69 del 2025, n. 62 del 2022, n. 63 del 2021 e n. 224 del 2020).</p>
<p class="DT">La continuità temporale è stata, infatti, prevista dal legislatore nelle misure di prevenzione collaborativa, di cui si sono viste le notevoli similitudini con il controllo giudiziario: per esse, l’art. 94-<em>bis</em>, comma 4, cod. antimafia, fa coincidere il termine di scadenza del periodo vigilato con il riesame della situazione infiltrativa, inferendo dal venir meno di questa, per effetto del buon esito della misura amministrativa preventiva, il rilascio di una informazione antimafia liberatoria. In tale caso, dunque, l’ordinamento non consente alcuno “<em>iato temporale</em>” pregiudizievole.</p>
<p class="DT">5.− In conclusione, va dichiarata l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell’art. 34-<em>bis</em>, comma 7, cod. antimafia nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva derivante dall’ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all’art. 91, comma 5, cod. antimafia.</p>
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<div class="col-md-12">
<p class="MOA1" style="text-align: center;">Per Questi Motivi</p>
<p class="MOA2" style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p class="MOT" style="text-align: justify;"><em>dichiara </em>l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-<em>bis</em>, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva derivante dall’ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all’art. 91, comma 5, cod. antimafia.</p>
<p class="MOT" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2025.</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">F.to:</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Giovanni AMOROSO, Presidente</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Igor DI BERNARDINI, Cancelliere</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2025</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-costituzionale-parziale-dellarticolo-34-bis-comma-7-del-codice-antimafia/">Sull&#8217;illegittimità costituzionale parziale dell’articolo 34-bis, comma 7, del codice antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;impossibilità di considerare la sentenza di patteggiamento equiparata alla sentenza di condanna nell&#8217;emissione dell&#8217;interdittiva antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullimpossibilita-di-considerare-la-sentenza-di-patteggiamento-equiparata-alla-sentenza-di-condanna-nellemissione-dellinterdittiva-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 08:05:21 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89782</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullimpossibilita-di-considerare-la-sentenza-di-patteggiamento-equiparata-alla-sentenza-di-condanna-nellemissione-dellinterdittiva-antimafia/">Sull&#8217;impossibilità di considerare la sentenza di patteggiamento equiparata alla sentenza di condanna nell&#8217;emissione dell&#8217;interdittiva antimafia.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Sentenza di patteggiamento &#8211; Riforma Cartabia &#8211; Limitazione dell&#8217;efficacia extrapenale &#8211; Equiparazione con la sentenza di condanna &#8211; Inammissibilità. La c.d. “riforma Cartabia”, ha limitato l’efficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento; il comma 1-bis dell’art. 445 c.p. recita: “La sentenza prevista dall&#8217;articolo 444, comma 2,</p>
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<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Sentenza di patteggiamento &#8211; Riforma Cartabia &#8211; Limitazione dell&#8217;efficacia extrapenale &#8211; Equiparazione con la sentenza di condanna &#8211; Inammissibilità.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La c.d. “<i>riforma Cartabia</i>”, ha limitato l’efficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento; il comma 1-bis dell’art. 445 c.p. recita: “<i>La sentenza prevista dall&#8217;articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna</i>”; la riduzione degli effetti extrapenali della sentenza ex art.444 c.p.p., operata dalla citata riforma, incide necessariamente anche sulle disposizioni contenute nel c.d. Codice antimafia che disciplinano la documentazione antimafia (art. 82 e seguenti del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159), costantemente considerate dalla giurisprudenza quali “<i>norme diverse da quelle penali</i>” perché disciplinano istituti di natura esclusivamente preventiva e non punitiva, dovendosi, pertanto, concludere che la sentenza di patteggiamento, relativa anche a uno dei reati ritenuti ostativi ai sensi dell’art. 67, comma 8, del c.d. Codice antimafia (com’è il 416 bis c.p.), non può (più) ritenersi equiparata alla sentenza di condanna.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. de Francisco &#8211; Est. Caleca</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2024, proposto dalla società<br />
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Civita Di Russo e Gianluca Papalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;interno, Ufficio territoriale del governo di Enna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta) n. 02313/2024, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;interno e dell’Ufficio territoriale del governo di Enna;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Viene in decisone l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso volto all’annullamento dell’informazione antimafia prot. n. 26972 del 19 giugno 2023 emessa dalla Prefettura di Enna, trasmessa in pari data all’appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. I fatti rilevanti ai fini del decidere possono essere riassunti nei termini che seguono.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Nella comunicazione con cui la Prefettura invitava l’appellante a produrre osservazioni, avendo rilevato elementi sintomatici di tentativi di infiltrazione mafiosa all’interno società -OMISSIS-, erano state messe in evidenza le seguenti circostanze:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; “-OMISSIS- è figlia di -OMISSIS-”, il quale risultava imputato in un procedimento per concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; “-OMISSIS-, amministratrice della ricorrente, era stata imputata per il reato di bancarotta fraudolenta”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; “la -OMISSIS- era stata destinataria di “misura di prevenzione collaborativa”, poi revocata con la conseguente adozione di un provvedimento interdittivo”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. L’appellante presentava le proprie controdeduzioni senza ottenere l’effetto sperato e la Prefettura adottava il provvedimento interdittivo oggetto della presente impugnazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. Veniva confermata quale motivazione del provvedimento prefettizio l’imputazione del signor -OMISSIS- per il reato di cui al combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis, la predetta condanna per bancarotta della signora -OMISSIS- e, in generale, una scarsa indipendenza dall’influenza paterna della figura dell’amministratrice della ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Con la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio l’appellante deduceva i seguenti vizi del provvedimento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-travisamento dei fatti, carenza di motivazione e di istruttoria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-eccesso di potere sotto forma di irragionevolezza, travisamento e sviamento della causa tipica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti (mancanza di attualità) – carenza di motivazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-mancanza di ogni valutazione in merito all’occasionalità della condotta agevolativa e della conseguente possibilità di applicare le misure di cui all’art. 94-bis del codice antimafia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Nel giudizio di primo grado si costituiva l’amministrazione intimata per resistere al ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Il Tar respingeva il ricorso e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese del grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Propone appello la parte soccombente in primo grado con motivi che, pur criticando le singole parti della motivazione della sentenza gravata, ripercorrono le argomentazioni difensive del primo grado con la conseguenza che viene devoluto alla cognizione del giudice d’appello l’intero <i>thema decidendum</i> già sottoposto alla valutazione del Tar.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Anche nel presente grado di giudizio si è costituita l’amministrazione appellata per chiedere la reiezione del gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisone.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. L’appello deve essere accolto in ragione della fondatezza delle censure mosse al provvedimento impugnato, che vengono riproposte con l’atto di appello mediante la puntuale critica ai singoli passaggi motivazionali della sentenza gravata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. I motivi, dal I al IV, possono essere trattati congiuntamente data la sovrapponibilità delle argomentazioni difensive che li caratterizzano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Con efficacia dirimente il Collegio ritiene fondata la doglianza con cui si censura il <i>deficit </i>motivazionale del provvedimento prefettizio impugnato in quanto lo stesso si àncora a elementi di fatto non idonei a sorreggere il giudizio prognostico negativo nei confronti dell’appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.1. Il provvedimento del Prefetto assegna particolare, e primario, valore indiziante al fatto che la signora -OMISSIS-, amministratrice unica della società appellante, è “<i>figlia di -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, imputato insieme al fratello -OMISSIS- nel procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. Mod. 21. n. -OMISSIS- R.G. GIP e n. -OMISSIS- Dib. instaurato presso la Procura nella Repubblica dì Caltanissetta, per associazione per dell&#8217;opere di stampo mafioso e riciclaggio…</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La difesa dell’appellante ha prodotto la sentenza di assoluzione resa dal Tribunale penale di Enna il 22 ottobre 2024, la cui motivazione è stata depositata il 18 marzo 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ovviamente di tale sentenza non può tenersi conto nel presente giudizio, dovendosi ribadire che la legittimità del provvedimento impugnato deve scrutinarsi tenendo conto della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, esaminata attraverso la lente del procedimento se ritualmente svolto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio rileva, tuttavia, che la motivazione del provvedimento impugnato si limita a indicare il rapporto di parentela ritenuto “sconsigliato”, ma non offre indicazioni fattuali che possano far ritenere sussistente un’adeguata concreta ingerenza del padre nell’attività imprenditoriale in atto svolta dall’appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Già in sede procedimentale l’appellante aveva insistito molto nel rimarcare la propria autonomia nella gestione della società in scrutinio che opera, effettivamente, in un settore imprenditoriale differente rispetto a quello del padre.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La difesa sottolinea che l’appellante è “<i>una donna di 32 anni, ormai diventata esperta nel proprio campo, ora sposata e con una completa indipendenza anche familiare</i>” che “<i>non risiede più con il padre, ma in diverso luogo, avendo costituito una propria famiglia</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al fine di evidenziare l’autonomia finanziaria dell’intrapresa economica e l’assenza di ogni capitale sospetto la difesa produce e valorizza i bilanci degli ultimi 5 anni da cui si evince una situazione nella quale – salva la fisiologica variazione di anno in anno – la situazione patrimoniale e debitoria “<i>rimane senza dubbio in corretto equilibrio, rappresentando il funzionamento di una società integra e priva di anomalie di sorta</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sottolinea la difesa che “<i>in tale ambito rivestono un ruolo non secondario anche le sovvenzioni pubbliche (che necessitano ovviamente di domande e certificazioni e, ovviamente, generano fisiologicamente più stretti controlli, senza tuttavia che siano mai state rilevate nel corso del tempo anomalie di sorta; annualmente vengono presentate le domande AGEA (All. 10), quest’anno in attesa di erogazione per diverse decine di migliaia di euro</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conclude sul punto la difesa “<i>Dal descritto quadro, in altre parole, si tratta di un’azienda pienamente operativa ed integra, che di certo non si nasconde ai controlli ed anzi, con normalità, li supera e ottiene (giustamente) le agevolazioni che richiede</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A fronte di tali elementi oggettivi prospettati, nella loro sostanza, già in sede procedimentale, non deve ritenersi congrua la motivazione del provvedimento impugnato che si limita a ribadire il rapporto di parentela ritenuto “sconsigliato” senza fornire elementi di fatto che possano far sospettare una concreta probabilità che il genitore, da tempo non convivente, possa condizionare le scelte imprenditoriali dell’appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.2. Infine, in merito al precedente penale relativo al reato di bancarotta il Collegio osserva quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il processo penale è stato definito con la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti, ex art. 444 c.p..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In punto di diritto ha più volte ribadito questo Consiglio:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che, come già affermato con l’ordinanza cautelare di questo Consiglio n. 149 del 15 maggio 2023, la c.d. “<i>riforma Cartabia</i>”, ha limitato l’efficacia extrapenale della sentenza di patteggiamento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che il comma 1-bis dell’art. 445 c.p. recita: “<i>La sentenza prevista dall&#8217;articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che la riduzione degli effetti extrapenali della sentenza ex art.444 c.p.p., operata dalla citata riforma, incide necessariamente anche sulle disposizioni contenute nel c.d. Codice antimafia che disciplinano la documentazione antimafia (art. 82 e seguenti del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159), costantemente considerate dalla giurisprudenza quali “<i>norme diverse da quelle penali</i>” perché disciplinano istituti di natura esclusivamente preventiva e non punitiva, dovendosi, pertanto, concludere che la sentenza di patteggiamento, relativa anche a uno dei reati ritenuti ostativi ai sensi dell’art. 67, comma 8, del c.d. Codice antimafia (com’è il 416 bis c.p.), non può (più) ritenersi equiparata alla sentenza di condanna (cfr, CGA, sez. giuris., ord. caut., 28 giugno 2023, n. 209).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella presente fattispecie, i fatti in origine contestati all’appellante risultano altresì ridimensionati dalla sentenza di patteggiamento, con cui viene applicato il minimo della pena edittale unitamente al beneficio della sospensione della stessa, beneficio che necessita una positiva valutazione soggettiva dell’imputato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Occorre altresì rilevare che i fatti cui si riferisce il processo conclusosi con il patteggiamento si inscrivono in un lasso temporale certamente lontano e in una cornice imprenditoriale da cui rimane fuori l’attività dell’appellante oggetto del presente scrutinio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.3. Dequotato il valore indiziante degli elementi fattuali ora scrutinati, perde ogni rilevanza il fatto che la società “-OMISSIS-”, diversa dalla ricorrente, e in un periodo in cui non era amministrata dalla signora -OMISSIS-, era prima oggetto di una “misura di prevenzione collaborativa”, poi revocata “per mancato adeguamento”, con successiva applicazione dell’interdittiva, a prescindere dalle ragioni oggettive (assenza delle risorse economiche necessarie) che avrebbero determinato il “mancato adeguamento”, ragioni non ascrivibili, comunque, all’appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. In conclusione, sono fondati i motivi fin qui scrutinati e, assorbiti i profili di doglianza non esaminati e il V motivo relativo alla delibazione sulle spese del primo grado (<i>ex se</i> caducate dall’odierna riforma), l’appello deve essere accolto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. In ragione della materia trattata le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e i soggetti privati nominati nella presente motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ermanno de Francisco, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppe Chinè, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Ardizzone, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Antonino Caleca, Consigliere, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;informativa antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 08:00:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89780</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia/">Sull&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p>&#8211; Atto amministrativo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Infomativa antimafia &#8211; Sindacato del G.A. &#8211; Pieno. &#8211; Atto amministrativo &#8211; Infomativa antimafia &#8211; Adozione &#8211; Prova &#8211; Rapporti con il processo penale. &#8211; Anche in tema di documentazione antimafia, pur in presenza della discrezionalità di cui gode in materia l’amministrazione, la</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia/">Sull&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Atto amministrativo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Infomativa antimafia &#8211; Sindacato del G.A. &#8211; Pieno.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Atto amministrativo &#8211; Infomativa antimafia &#8211; Adozione &#8211; Prova &#8211; Rapporti con il processo penale.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li class="popolo">&#8211; Anche in tema di documentazione antimafia, pur in presenza della discrezionalità di cui gode in materia l’amministrazione, la tutela giurisdizionale piena ed effettiva richiede un sindacato del giudice amministrativo completo e penetrante, che può estendersi sino al controllo dell’analisi dei fatti posti a fondamento del provvedimento, al fine di verificare se il potere attribuito all’autorità amministrativa sia stato correttamente esercitato o presenti elementi di irragionevolezza o, soprattutto, di erronea assunzione dei fatti storici (che, cioè, non risultino effettivamente verificatisi) su cui si innesta la valutazione discrezionale – questa effettivamente assai lata – di competenza dell’amministrazione. La migliore dottrina è ormai concorde nel ritenere che la costituzionalizzazione e l’europeizzazione del diritto amministrativo costituiscono oggi forse la cifra più rilevante di contesto di tale diritto. A esso si accompagna la trasformazione e la valorizzazione del principio di legalità, il cui rispetto è comunque garantito dal vaglio finale del giudice: senza il quale tutto il sistema delle interdittive rese in sede amministrativa non potrebbe neppure fronteggiare il sindacato di costituzionalità. Il giudicare (garantendo l’effettività della tutela, ossia che essa non sia ridotta a un suo simulacro) presuppone che si abbia piena ed esauriente cognizione dei fatti su cui si àncora il giudizio. Superata, senza eccessivi rimpianti, la stagione della diatriba sul sindacato debole o forte, estrinseco o intrinseco, deve ormai definitivamente affermarsi che il sindacato del giudice amministrativo deve bensì rispettare le scelte di merito dell’amministrazione, ma anche essere effettivo e soprattutto “pieno”, esteso cioè al fatto e alle valutazioni tecniche operate dall’amministrazione procedente.</li>
<li class="popolo">&#8211; Non può ritenersi che un fatto non sia sufficientemente provato in sede cautelare penale e, sulla base delle identiche emergenze indizianti (e, come si è visto, alla stregua del medesimo criterio probatorio) sia invece ritenuto accertato in sede di adozione dell’informazione interdittiva antimafia, altrimenti incorrendosi in un <i>deficit</i> sistemico di ragionevolezza dell’ordinamento giuridico inteso nel suo complesso.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. de Francisco &#8211; Est. Francola</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1330 del 2024, proposto dal signor<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;interno, Ufficio territoriale del Governo di Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta) n. 03602/2024, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;interno e dell’Ufficio territoriale del governo di Catania;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Viene alla decisione di questo CGA l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso dell’appellante volto all’annullamento dell’informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Catania in data 2 novembre 2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Nel proporre il ricorso introduttivo di primo grado l’appellante rappresentava che, nell’esercizio della sua attività di vendita ambulante di generi alimentari con camion attrezzati per la vendita di panini, a causa dell’asserita attività di concorrenza sleale esercitata da P. G. (individuato in ricorso e nel provvedimento impugnato), esercente in maniera abusiva la medesima attività nello stesso piazzale in cui era posizionato il proprio camion, aveva avuto un alterco con quest’ultimo e con P.O. S. (individuato in ricorso e nel provvedimento impugnato),</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per tali fatti iniziava un procedimento penale, scaturito dalla denuncia a carico del ricorrente per tentata estorsione, per cui il GIP di Catania aveva applicato misure cautelari personali con provvedimento del 29 ottobre 2019.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale di Catania, in sede di riesame, derubricava il tentativo di estorsione, originariamente contestato dalla Procura, in tentata violenza privata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’appellante ricorreva in Cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Cassazione accoglieva il ricorso giusta ordinanza n° -OMISSIS- del 25 febbraio 2020 annullando con rinvio tale provvedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la citata ordinanza la Cassazione escludeva che nella presente fattispecie potesse ritenersi la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’ art. 416 bis 1 c.p.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la stessa ordinanza la Cassazione penale la Corte riteneva insussistente anche la gravità indiziaria del reato p. e p. dall’ art. 513 bis c.p. mantenendo solo il capo di accusa di “violenza privata” ex art. 610 c.p.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In seguito alla citata pronunzia della Cassazione, il Tribunale del riesame, nuovamente adito in sede di rinvio, preso atto delle statuizioni contenute nella suddetta sentenza della Cassazione, annullava l’ordinanza applicativa della misura cautelare di prevenzione, giusta ordinanza n. -OMISSIS- del 13 luglio 2020</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Prima della pubblicazione dell’ordinanza della Cassazione e della successiva ordinanza del Tribunale del Riesame, nel frattempo il GUP accogliendo la richiesta del PM disponeva in data 31 gennaio 2020 il rinvio a giudizio del ricorrente senza, ovviamente, tener conto delle sostanziali modifiche dell’originaria contestazione a seguito delle citate pronunzie cautelari.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sottolinea, ora, l’appellante a pag. 5 dell’atto di gravame che, invece, “<i>il contenuto di tali pronunzie giurisdizionali doveva essere ben noto alla Prefettura allorquando, in data 3 Agosto 2023 veniva emanata la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione dell’interdittiva, in cui si faceva esclusivo riferimento al provvedimento di rinvio a giudizio del GIP del 31.1.2020, ignorando e pretermettendo totalmente l’esistenza delle pronunzie favorevoli successive (Cassazione inclusa)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con il ricorso di primo grado venivano dedotti plurimi motivi di doglianza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Nel primo grado di giudizio si costituiva l’amministrazione intimata per resistere al ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Il primo giudice respingeva il ricorso e compensava le spese del grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Propone appello la parte soccombente in primo grado con motivi che, unitamente alla memoria della difesa erariale costituita per l’amministrazione appellata, sostanzialmente devolvono al giudice d’appello l’intero <i>thema decidendum</i> del primo grado (la difesa erariale invero anche formalmente, perché si è limitata a richiamare la propria memoria depositata innanzi al Tar).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. L’appello deve essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere annullato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Preliminarmente il Collegio ritiene indispensabile fare le tre seguenti precisazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.1. In primo luogo, che la presente delibazione è formulata alla stregua del principio secondo cui anche in tema di documentazione antimafia, pur in presenza della discrezionalità di cui gode in materia l’amministrazione, la tutela giurisdizionale piena ed effettiva richiede un sindacato del giudice amministrativo completo e penetrante, che può estendersi sino al controllo dell’analisi dei fatti posti a fondamento del provvedimento, al fine di verificare se il potere attribuito all’autorità amministrativa sia stato correttamente esercitato o presenti elementi di irragionevolezza o, soprattutto, di erronea assunzione dei fatti storici (che, cioè, non risultino effettivamente verificatisi) su cui si innesta la valutazione discrezionale – questa effettivamente assai lata – di competenza dell’amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La migliore dottrina è ormai concorde nel ritenere che la costituzionalizzazione e l’europeizzazione del diritto amministrativo costituiscono oggi forse la cifra più rilevante di contesto di tale diritto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A esso si accompagna la trasformazione e la valorizzazione del principio di legalità, il cui rispetto è comunque garantito dal vaglio finale del giudice: senza il quale tutto il sistema delle interdittive rese in sede amministrativa non potrebbe neppure fronteggiare il sindacato di costituzionalità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il giudicare (garantendo l’effettività della tutela, ossia che essa non sia ridotta a un suo simulacro) presuppone che si abbia piena ed esauriente cognizione dei fatti su cui si àncora il giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nello scrutinare la sussistenza del fatto, ribadisce la migliore dottrina, il giudice amministrativo deve essere preciso fino in fondo ed essere sicuro che il fatto sia come è, senza fermarsi a come lo prospetta l’amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Superata, senza eccessivi rimpianti, la stagione della diatriba sul sindacato debole o forte, estrinseco o intrinseco, deve ormai definitivamente affermarsi che il sindacato del giudice amministrativo deve bensì rispettare le scelte di merito dell’amministrazione, ma anche essere effettivo e soprattutto “pieno”, esteso cioè al fatto e alle valutazioni tecniche operate dall’amministrazione procedente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.2. In secondo luogo, in merito ai rapporti tra giudicato penale e giudizio prognostico – formulato in tema di documentazione antimafia dalla p.a. prima e, in seconda battuta, vagliato dal giudice amministrativo – occorre precisare – onde evitare che la usuale affermazione secondo cui il giudizio del giudice penale, a differenza di quanto avviene nell’ambito del diritto amministrativo della prevenzione, si forma secondo il principio di certezza “<i>oltre ogni ragionevole dubbio</i>” diventi un stanca e comoda affermazione per non tenere conto della verifica del giudice penale sugli stessi fatti oggetto di accertamento anche, nella loro oggettiva fatticità, della p.a. – quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel processo penale si rinvengono due forme di giudicato: il giudicato di merito e il c.d. giudicato cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Solo il giudicato di merito postula la prova piena e l&#8217;accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale richiede di attingere un livello di certezza “<i>oltre ogni ragionevole dubbio</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ovviamente tale livello di pienezza della prova non è richiesto dal diritto amministrativo della prevenzione per ritenere sussistente il &#8220;tentativo di infiltrazione&#8221;, che deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere &#8220;<i>più probabile che non</i>&#8220;, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (come puntualizzato da Cons. Stato, Ad. Plen. 6 aprile 2018, n. 3).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Viceversa, il giudicato penale cautelare, a differenza di quello di merito, non richiede la prova piena e non si forma alla stregua del principio di certezza “<i>oltre ogni ragionevole dubbio</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Precisa, in proposito, la Corte di Cassazione penale (proprio nell’ordinanza con cui è stata parzialmente annullata la misura cautelare irrogata all’appellante): “<i>nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all&#8217;articolo 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell&#8217;adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell&#8217;indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall&#8217;articolo 192 comma 2 cod. proc. pen., come si desume dell&#8217;articolo 273 comma uno bis cod. proc. pen. che richiama i commi terzo e quarto dell&#8217;articolo 192 citato, ma non il comma due dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Prevede il citato comma 2 dell’art.192: “<i>L&#8217;esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In buona sostanza, unicamente la prova indiziaria è richiesta per l’accertamento del fatto in sede penale cautelare; è sufficiente, cioè, la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti per ritenere provato il fatto oggetto del giudizio cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla stessa stregua, per costante giurisprudenza amministrativa, deve essere ricostruito il fatto cui ancorare il giudizio prognostico della Prefettura nell’adottare la misura interdittiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tal fine deve evidenziarsi che il termine “indizio” (e la sua regolamentazione) si rinviene solo nell’ambito del diritto processuale penale, ma non nel diritto amministrativo, così che non può ritenersi che la ricostruzione dei fatti alla stregua della prova indiziaria possa essere valutata attraverso “strumenti” propri di tale giurisdizione che differiscano dal quelli utilizzati dal giudice penale in sede cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In realtà, la prova c.d. indiziaria trova ingresso anche nel processo civile – da cui transita, necessariamente tal quale, in quello amministrativo – alla stregua dell’art. 2729 cod. civ., secondo cui “<i>le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi precise e concordanti</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene – giacché, ex art. 2727 cod. civ., “<i>le presunzioni sono le conseguenze che … il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato</i>” – se ne ricava che la prova presuntiva nel giudizio civile (e, dunque, anche amministrativo) è quella tratta in via critica dal giudice mediante la valutazione degli elementi indiziari di cui dispone, dei quali però non può tener conto ove essi non siano gravi, precisi e concordanti: dunque essi devono costituire una pluralità, devono essere specifici e conducenti, nonché risultare univoci tra loro (ossia nel loro significato inferenziale).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In difetto di tali condizioni – e ovviamente di altre prove – il fatto (che, di norma, nel giudizio civile è un elemento della fattispecie su cui si fonda l’azione o l’eccezione di parte) non può ritenersi sussistente, perché non provato (giacché <i>quod non est in actis non est in mundo</i>), con rinveniente necessario rigetto della domanda o dell’eccezione che su tale fatto o fattispecie si fondi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per concludere sul punto, non può ritenersi che un fatto non sia sufficientemente provato in sede cautelare penale e, sulla base delle identiche emergenze indizianti (e, come si è visto, alla stregua del medesimo criterio probatorio) sia invece ritenuto accertato in sede di adozione dell’informazione interdittiva antimafia, altrimenti incorrendosi in un <i>deficit</i> sistemico di ragionevolezza dell’ordinamento giuridico inteso nel suo complesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In punto di diritto ha affermato questo Consiglio che, “<i>secondo un principio costituente </i>jus receptum<i> nell’Ordinamento (ed in parte sancito dagli artt.650 e 651 c.p.p. del c.p.p.), gli accertamenti di fatto cristallizzati nelle sentenze penali fanno stato in qualsiasi altro processo ed anche nei procedimenti amministrativi (quale è quello volto ad emettere l’informativa antimafia). Non si vede, del resto, come la esistenza (o inesistenza) di un fatto, accertata in un processo penale … potrebbe essere tralasciata (</i>id est<i>: non tenuta in alcuna considerazione) o addirittura smentita nell’ambito di una valutazione condotta da un’autorità pubblica. Sicché è evidente che allorquando il giudice penale afferma giudizialmente la sussistenza (o esistenza) o l’insussistenza (o inesistenza) del “fatto” (</i>id est<i>: della condotta) che integrerebbe il reato, o di un segmento della condotta descritta dalla norma incriminatrice, tale “accertamento” – che, a ben guardare, investe il “fatto” ancor prima che il “diritto” – non può essere ignorato o smentito dagli organi amministrativi di polizia</i>” (CGA, sez. giuris., 22 novembre 2021, n. 1014).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ovviamente, fatto salvo l’accertamento del fatto nella sua oggettiva fatticità e identicità, possono ben divergere, invece, le valutazioni, sullo stesso fatto, formulate dal giudice penale (anche cautelare) e dalla p.a., in prima battuta, e dal giudice amministrativo dopo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.3. In terzo luogo, va precisato che, per costante giurisprudenza amministrativa, il Prefetto, nel formulare il proprio giudizio prognostico (certamente discrezionale), deve compiere una valutazione globale degli elementi fattuali che vengono in evidenza, ma, specifica il Collegio, la valutazione deve tenere ragionevolmente conto di tutti gli elementi, che vanno acquisiti nella loro globalità e poi valutati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Costituisce un insuperabile <i>vulnus</i> motivazionale del provvedimento prefettizio ancorare lo stesso a un provvedimento adottato dal giudice penale senza dar conto (e senza valutarli) degli ulteriori provvedimenti che siano stati adottati nell’ambito dello stesso procedimento (e sugli stessi fatti) in epoca antecedente all’adozione dell’informazione interdittiva antimafia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Facendo applicazione dei principi appena enunciati, deve essere giudicato fondato il motivo addotto a sostengo del gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non è, infatti, assolutamente provato che l’appellante abbia pronunciato la frase che colora negativamente la sua condotta, a tal punto da farla ritenere idonea a provare la contiguità mafiosa: la spendita di qualifiche parentali con soggetti mafiosi (“<i>-OMISSIS-</i>”), e l’invito a fare intervenire soggetti malavitosi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Su tale assunto la Corte di cassazione, già in sede cautelare, ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’ art. 416.bis.1 c.p..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Di tale frase parlano solo le presunte persone offese e la Corte di Cassazione sul punto scrive quanto segue: “<i>Il tribunale ha ritenuto la condotta ascritta ai due indagati aggravata dal metodo manosa, valorizzando due elementi, riferiti dalle persone offese: l&#8217;indagato, a dire di -OMISSIS-, l&#8217;8 febbraio 2019 si era presentato come nipote zia -OMISSIS-, che ha un&#8217;attività di ristorazione, il cui figlio e il cui genero risultano vicini a esponenti della criminalità mafiosa; Inoltre, a dire di -OMISSIS-, rivolgendosi al di lui -OMISSIS- l&#8217;8 febbraio, avrebbe utilizzato l&#8217;espressione: &#8220;</i>se hai persone falle venire che la discutiamo<i>&#8220;, facendo verosimile riferimento al possibile intervento di appartenenti alla criminalità organizzata, che avrebbero potuto essere coinvolti nella diatriba</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Afferma però il supremo giudice penale che dalle intercettazioni telefoniche era emersa una realtà totalmente differente rispetto a quella denunciata dai signori -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Aggiunge la Corte: “<i>Non va poi trascurato che proprio -OMISSIS- aveva ammesso in sede di denunzia di avere in occasione della telefonata al 112 raccontato fatti non veri, enfatizzando il carattere estorsivo e mafioso della richiesta avanzata dallo -OMISSIS- ed evocando falsamente l&#8217;ipotesi della tangente imposta ai commercianti operanti su quella piazza”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Cassazione, per tali ragioni, ha annullato l’ordinanza applicativa della misura cautelare di prevenzione, giusta ordinanza n. -OMISSIS- del 13 luglio 2020, mantenendo unicamente il capo di accusa di “<i>violenza privata</i>” ex art. 610 c.p., non omettendo di rilevare, comunque, che, a differenza dell’appellante, “<i>le persone offese non erano munite della licenza che li autorizzava a prestare attività di vendita ambulante sostando a tempo indeterminato sul piazzale da cui gli indagati volevano farli spostare</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Risulta logicamente arduo ritenere legittima un’informazione interdittiva antimafia che risulti ancorata all’unico fatto provato (alla stregua della sola prova indiziaria) consistente nella presunta violenza privata, non qualificata da modalità o metodi mafiosi: condotta peraltro ascrivibile, sostiene ragionevolmente parte appellante, forse addirittura all’art. 393 c.p., più che all’art. 610 c.p..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Il Collegio ritiene fondato, e dirimente, il profilo di doglianza che censura il provvedimento del Prefetto per non avere tenuto conto e valutato (nemmeno per evidenziarne, ove fosse stato possibile, l’irrilevanza) il contenuto delle pronunzie del giudice penale rese nell’ambito della fase cautelare dello stesso processo, pronunzie giurisdizionali che avrebbero dovuto essere ben note alla Prefettura allorquando, in data 3 agosto 2023, veniva emanata la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione dell’interdittiva, in cui si faceva invece esclusivo riferimento al provvedimento di rinvio a giudizio del GIP del 31 gennaio 2020, pretermettendo totalmente l’esistenza delle pronunzie favorevoli successive (Cassazione inclusa), ma tutte ampiamente antecedenti al provvedimento qui impugnato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’appellante già in sede procedimentale, con memoria del 7 agosto 2023, evidenziava la necessità che si tenesse conto di tali provvedimenti giurisdizionali favorevoli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato in primo grado, che pur consta di 25 pagine, non menziona neanche le pronunzie del giudice penale che il Prefetto avrebbe certamente dovuto acquisire e di cui, comunque, era stato reso edotto dall’appellante in sede di contraddittorio procedimentale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò, si ribadisce, costituisce una insuperabile lacuna istruttoria, che integra un vizio della motivazione la cui gravità necessariamente determina l’annullamento del provvedimento impugnato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Tanto basta per ritenere fondato il gravame e annullare il provvedimento prefettizio in disamina.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Le spese del doppio grado del giudizio, stanti in particolare i profili evidenziati nel superiore punto 11, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna le amministrazioni appellate, in solido, a rifondere, a favore dell’appellante, le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) oltre spese generali e accessori di legge, con rifusione dei c.u. se versati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ermanno de Francisco, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppe Chinè, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Ardizzone, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Antonino Caleca, Consigliere, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla rilevanza del rapporto parentale ai fini dell’emanazione dell’informazione antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-del-rapporto-parentale-ai-fini-dellemanazione-dellinformazione-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 07:11:40 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89754</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-del-rapporto-parentale-ai-fini-dellemanazione-dellinformazione-antimafia/">Sulla rilevanza del rapporto parentale ai fini dell’emanazione dell’informazione antimafia.</a></p>
<p>Informativa antimafia &#8211; Rapporto parentale &#8211; Rilevanza &#8211; Condizioni. La rilevanza del rapporto parentale ai fini dell’emanazione dell’informazione antimafia sussiste solo nel caso in cui lo stesso, data la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere che l’impresa abbia una regia familiare. Pres. De Nictolis &#8211; Est.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-del-rapporto-parentale-ai-fini-dellemanazione-dellinformazione-antimafia/">Sulla rilevanza del rapporto parentale ai fini dell’emanazione dell’informazione antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Informativa antimafia &#8211; Rapporto parentale &#8211; Rilevanza &#8211; Condizioni.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La rilevanza del rapporto parentale ai fini dell’emanazione dell’informazione antimafia sussiste solo nel caso in cui lo stesso, data la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere che l’impresa abbia una regia familiare.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. Cerroni</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9217 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Federica Berrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
il Comune di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzina Mandaglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
la Regione Calabria e -OMISSIS-, non costituite in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-., non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 548/2024, resa tra le parti</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Comune di -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come in atti;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. – Il signor -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, avente sede in -OMISSIS-, iscritta in data 9 dicembre 2019 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria ed esercente la prevalente attività di coltivazione di semi oleosi, è stato attinto da una informativa antimafia emessa in data 20 luglio 2023 con cui la Prefettura di Reggio Calabria ha espresso a suo carico una valutazione interdittiva, ritenendo sussistente un attuale e concreto pericolo di condizionamento da parte della cosca di ‘ndrangheta denominata -OMISSIS-(<em>-OMISSIS-</em>) – -OMISSIS-(<em>-OMISSIS-</em>), operante nel comune di -OMISSIS- e zone limitrofe.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. – Il quadro indiziario su cui poggia la prognosi sfavorevole della Prefettura si è imperniato, <em>in primis</em>, sul vincolo parentale “di sangue” intercorrente, tra gli altri, con il padre, -OMISSIS-, asseritamente gravato da pregiudizi per associazione di tipo mafioso e porto illegale di strumenti atti ad offendere; con il fratello, -OMISSIS–OMISSIS-, con cui avrebbe effettuato numerosi colloqui in carcere durante la sua detenzione, soggetto pluripregiudicato per reati, anche in forma associativa, in materia di stupefacenti; con i cugini -OMISSIS–OMISSIS-(cl. -OMISSIS-– noto come -OMISSIS-), -OMISSIS–OMISSIS-(cl.-OMISSIS-– noto come <em>-OMISSIS-</em>) e -OMISSIS-, ritenuti personaggi apicali della cosca -OMISSIS-(<em>-OMISSIS-</em>) – -OMISSIS-(<em>-OMISSIS-</em>). Tale quadro si è arricchito altresì dei plurimi controlli di polizia (dal 2007 al 2022) del signor -OMISSIS-con soggetti pregiudicati ovvero controindicati per reati associativi di tipo mafioso e finalizzati al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonché esponenti della cosca di ‘ndrangheta -OMISSIS—OMISSIS-nonché delle cointeressenze lavorative intercorrenti tra -OMISSIS-, quale amministratore unico della società -OMISSIS-, cessionaria di ramo di azienda da altra impresa – la -OMISSIS- – gestita da -OMISSIS-, soggetto controindicato. -OMISSIS- avrebbe avuto tra i propri dipendenti lo stesso -OMISSIS- e -OMISSIS-, a sua volta proveniente da contesto familiare controindicato per reati in tema di sostanze stupefacenti ed associazione a delinquere, e denunciato per reati di ‘ndrangheta (<em>ex</em> art. 12-<em>quinquies</em> D.L. 306/92), auto-riciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">2. – Il sig. -OMISSIS-ha avversato il provvedimento in prime cure denunciandone l’abnormità fondata su una serie di equivoci, fraintendimenti, scambi di persona, che inficerebbero totalmente il nucleo portante su cui esso si basa, ossia la contiguità e ancor più la sua appartenenza alla ‘ndrangheta calabrese della famiglia -OMISSIS—OMISSIS-e, comunque, l’esposizione all’eventualità di subire il condizionamento della mafia locale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. – Il TAR per la Calabria, dopo aver ripercorso le coordinate ermeneutiche che contraddistinguono il peculiare sindacato del giudice amministrativo sulle interdittive antimafia, ha respinto il gravame ritenendo il giudizio prefettizio scevro dai prospettati vizi di legittimità. In particolare, il giudice di prime cure ha osservato che, stante la natura individuale dell’attività imprenditoriale interdetta e tenuto conto della peculiarità del contesto socio-economico di riferimento, in uno al ruolo cardine assunto dai legami familiari nell’archetipo della cd. cosca di ‘ndrangheta, il giudizio prognostico operato dalla Prefettura di Reggio Calabria non sarebbe emendabile essendo supportato da specifiche e puntuali circostanze di fatto le quali, complessivamente considerate, risultano logicamente e ragionevolmente sintomatiche dell’attuale e concreto pericolo che l’impresa sia condizionabile dalla cosca di ‘ndrangheta -OMISSIS—OMISSIS-operante nel cd. mandamento jonico, coincidente con i territori della Locride.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. – Segnatamente, secondo la lettura offerta dal TAR, pur tenendo in disparte le controindicazioni addebitate dalla Prefettura ai genitori dell’imprenditore ed i contestati legami intercorrenti con i signori -OMISSIS- e -OMISSIS–OMISSIS-– con i quali non vi sarebbe alcun rapporto né di parentela diretta né di frequentazione – il percorso di vita professionale del signor -OMISSIS-, le sue esperienze lavorative maturate sì al di fuori dalla Calabria (Roma), ma in un contesto nel quale orbitano soggetti ritenuti vicini alle cosche di ‘ndrangheta operanti nel cd. mandamento jonico, le sue significative e consolidate relazioni con individui parimenti pregiudicati per reati in tema di sostanze stupefacenti (tra gli altri, il sig. -OMISSIS–OMISSIS-e il relativo nucleo familiare), ivi incluso il fratello -OMISSIS-, ed infine i numerosi e stratificati controlli di polizia con soggetti pregiudicati/controindicati anche per reati di ‘ndrangheta comporrebbero un quadro indiziario che, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, avuto riguardo alla peculiarità del contesto socio-economico di riferimento, risulterebbe idoneo a supportare la valutazione interdittiva in contestazione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. – Il ricorrente ha, quindi, appellato la decisione di prime cure innanzi a questo Consiglio di Stato, previa domanda sospensiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel gravame, in sostanziale riproposizione dei nuclei censori svolti nel ricorso introduttivo, l’appellante appunta le proprie censure sulla carenza istruttoria del provvedimento: in particolare, nel primo motivo obietta che la famiglia di appartenenza – madre, padre e fratello citati nel provvedimento – non avrebbe nulla a che vedere con la matrice ‘ndranghetista della famiglia -OMISSIS-e che i soggetti -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, indicati come suoi cugini, in verità, non lo sarebbero e non avrebbero con lui alcun rapporto di parentela, trattandosi di fatali omonimie. Inoltre, la breve parentesi di socio nella società -OMISSIS-, consistita nella gestione di un bar a -OMISSIS-nel periodo 10 giugno 2017-8 febbraio 2018 – non varrebbe a fondare la sussistenza di una cointeressenza economica dell’appellante con la mafia presente nel mandamento jonico, mentre i rapporti con i signori -OMISSIS-, dipendenti del bar in epoche diverse, non sarebbero compatibili temporalmente col periodo di titolarità dell’attività da parte dell’appellante; dipoi, i numerosi contatti elencati con soggetti controindicati non troverebbero riscontro nei certificati dei casellari o sarebbero meramente estemporanei o legati all’attività professionale di tirocinante forense abilitato.</p>
<p style="text-align: justify;">Col secondo motivo, l’appellante denuncia l’asserito errore commesso dalla Prefettura – e poi eventualmente dal TAR nel non ritenere per questo <em>ex se</em> illegittimo il provvedimento interdittivo – laddove avrebbe valorizzato inesistenti legami di sangue dell’appellante con la famiglia di ‘ndrangheta -OMISSIS-(<em>-OMISSIS-</em>) e -OMISSIS-(<em>-OMISSIS-</em>): sarebbe, infatti, comprovabile <em>per tabulas</em> l’assoluta incensuratezza dei genitori dell’appellante, in particolare del padre -OMISSIS-scambiato per un suo omonimo (lo -OMISSIS-), invece, gravemente colpito da pregiudizi penali; del pari, i signori -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-– ritenuti personaggi apicali della cosca -OMISSIS-e -OMISSIS-e indicati come cugini dell’appellante – non avrebbero invece con -OMISSIS- alcun legame di parentela, né alcuna relazione affettiva, di frequentazione o di cointeressenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il terzo e ultimo motivo l’appellante insiste per l’irripetibilità delle somme a dispetto dei provvedimenti della Regione Calabria, di -OMISSIS- e del Comune di -OMISSIS-, che avevano disposto revoche e decadenze contrattuali in conseguenza dell’emanazione dell’interdittiva.</p>
<p style="text-align: justify;">4. – Il Ministero dell’interno si è costituito nel giudizio di appello per il tramite della difesa erariale e ha svolto motivati argomenti a sostegno della reiezione del gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito altresì il Comune di -OMISSIS- che ha posto l’accento, in chiave difensiva, sul carattere necessitato del recesso dall’atto di concessione in affitto di terreni agricoli sottoscritto in data 2 agosto 2016 con l’appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">5. – In occasione della discussione camerale per la trattazione della domanda cautelare, le parti hanno convenuto per l’abbinamento della trattazione al merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Espletato lo scambio di memorie difensive <em>ex</em> art. 73 c.p.a., la causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 10 aprile 2025 e conseguentemente incamerata per la decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. – Si controverte di una informativa antimafia emessa a carico di una impresa individuale esercente la prevalente attività di coltivazione di semi oleosi in conseguenza di un composito quadro indiziario composto da relazioni parentali, cointeressenze economiche e frequentazioni con soggetti pregiudicati a valenza controindicante tali da rendere, secondo l’avviso della Prefettura di Reggio Calabria, più probabile che non il rischio di infiltrazione criminale di matrice ‘ndranghetista nelle scelte e negli indirizzi strategici dell’impresa. L’emanazione dell’interdittiva ha determinato, a cascata, le revoche di precedenti provvedimenti favorevoli adottati dal Comune di -OMISSIS-, dalla Regione Calabria e da ARCEA.</p>
<p style="text-align: justify;">2. – La giurisprudenza amministrativa sulla materia della documentazione antimafia individua nell’informativa prefettizia la pietra angolare del diritto amministrativo della prevenzione nell’azione di contrasto delle infiltrazioni delle consorterie criminali nel tessuto socio-economico del Paese. Senza necessità di ripercorrere i capisaldi generali di inquadramento teorico e applicativo dell’istituto, il Collegio, nello scrutinare la fattispecie concreta, si soffermerà sull’intensità dell’onere motivazionale gravante sull’Autorità prefettizia in sede di emissione del provvedimento interdittivo, il quale, per i precipui effetti che sortisce sui rapporti amministrativi e contrattuali dell’operatore economico, si rivela particolarmente afflittivo per l’attività di impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. – L’impianto motivazionale dell’informazione antimafia deve fornire una rappresentazione complessiva degli elementi di permeabilità criminale che possono influire anche indirettamente sull’attività dell’impresa, la quale si viene a trovare in una condizione di potenziale asservimento rispetto alle iniziative della criminalità organizzata di stampo mafioso; il quadro indiziario dell’infiltrazione mafiosa, posto a base dell’informativa, deve dar conto in modo organico e coerente, ancorché sintetico, di quei fatti aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, dai quali, sulla base della regola causale del “<em>più probabile che non</em>“, il giudice amministrativo, chiamato a verificare l’effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa, possa pervenire in via presuntiva alla conclusione ragionevole che tale rischio sussiste tenuto conto di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona specificamente dedotte a sostegno dell’adottato provvedimento amministrativo (Cons. Stato, sez. III, 11 giugno 2018, n. 3506). Più in particolare, il sindacato del giudice sulla valutazione compiuta dall’autorità prefettizia di sussistenza del pericolo mafioso deve incentrarsi sull’atto complessivamente considerato e non va parcellizzato nella disamina di ogni singolo elemento di fatto preso in considerazione dall’autorità, come sintomatico del pericolo di infiltrazione mafiosa, non venendo in rilievo, nel caso, la necessità di accertare singole e individuate responsabilità come, invece, necessariamente avviene nel processo penale ma, piuttosto, l’esigenza, prevalente rispetto ad altre pur connesse ad interessi a rilievo costituzionale (come la libertà di iniziativa economica e la libertà di impresa), di porre un argine significativamente preventivo al pernicioso fenomeno del condizionamento mafioso dell’attività economica del Paese. Infatti, gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione deve essere effettuata in relazione al complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri; tutto ciò comporta l’attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. III, 11 giugno 2025, n. 5079; Id., 7 ottobre 2024, n. 8052; Id., 3 luglio 2024, n. 5896; Id., 10 aprile 2024, n. 3263).</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. – Il sindacato giurisdizionale, pur dovendo valutare il giudizio prefettizio nella sua complessità, deve tuttavia tener conto di discrasie e inesattezze fattuali nella cornice di un ragionamento così sottile e delicato come il sillogismo indiziario a carattere inferenziale. Il pur ampio e comprensivo standard probatorio della cd. “probabilità cruciale” non può prescindere infatti da un compendio indiziario basato su una pluralità di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che corroborino cumulativamente la prognosi inferenziale sul rischio infiltrativo. Il venir meno di uno o più indizi, specie se centrali, comporta giocoforza il depotenziamento dell’intero ragionamento sillogistico con l’onere di rieditare la valutazione amministrativa apprezzandone l’incidenza sull’esito del giudizio prognostico, i cui esiti, come chiarito, sono severamente afflittivi per l’attività di impresa.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>– Quanto alla rilevanza del rapporto parentale, si premette in diritto quanto segue.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">3.1. – Il rapporto parentale è assurto a situazione sintomatica qualificata del rischio infiltrativo sin dalla sistematizzazione inaugurata dalla pronuncia Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743, nell’ottica di un “<em>sistema di tassatività sostanziale</em>” che, sviluppando e completando le indicazioni legislative, ha messo al riparo dai dubbi di legittimità costituzionale l’istituto dell’informativa antimafia, e la grave limitazione della libertà di impresa che ne deriva (così Corte cost. 29 gennaio 2020, n. 57). La giurisprudenza ha affermato che “<em>specialmente nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una «</em><em> </em><em>influenza reciproca</em><em> </em><em>»</em><em> di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidariet</em><em>à</em><em>, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza pu</em><em>ò</em><em> essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in s</em><em>é</em><em> errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch</em><em>’</em><em>egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia’, sicché in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l’influenza del ‘capofamiglia’ e dell’associazione</em>” (Cons. Stato, n. 1743/2016).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella pressoché costante elaborazione successiva si è confermata la rilevanza del rapporto parentale ai fini dell’emanazione dell’informazione antimafia solo nel caso in cui lo stesso, data la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere che l’impresa abbia una regia familiare (<em>ex multis</em>, Cons. Stato, sez. III, 30 marzo 2023, n. 3285)</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. – Poste queste coordinate ermeneutiche e venendo al caso di specie, il Collegio rileva che nel caso di specie la Prefettura di Reggio Calabria, nel ravvisare il rischio di possibili situazioni di infiltrazione mafiosa a danno dell’impresa appellante, è incorsa in gravi e ripetuti travisamenti di persona, plausibilmente correlati a fatali omonimie, che privano di fondamento i rapporti parentali addotti dal Prefetto a base del sillogismo indiziario.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, va sottolineato il dato di fatto che i genitori di -OMISSIS- – differentemente dalle allegazioni dell’amministrazione – sono completamente incensurati come comprovato <em>per tabulas</em> dalla produzione nel fascicolo del giudizio di primo grado dei rispettivi certificati del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti. Al riguardo il giudice di prime cure ha ritenuto di lasciare significativamente “<em>in disparte</em>” le controindicazioni addebitate ai genitori dell’imprenditore, e la stessa difesa erariale si è astenuta dal formulare una contestazione formale di tali circostanze di fatto limitandosi a contestarne l’incidenza dirimente sull’esito del giudizio prognostico (“<em>Son dunque da respingere tutte le difese avversarie volte a dimostrare che talune relazioni parentali e taluni dei precedenti penali dei soggetti variamente indicati nelle informative, non terrebbero conto di alcuni dettagli di fatto, idonei, secondo il ricorrente, a depotenziare il quadro indiziario</em>”) per poi trarre le proprie conclusioni prescindendo <em>tout court</em> da tali rilievi.</p>
<p style="text-align: justify;">Del pari, non è contestato e può ritenersi pienamente provato che l’ulteriore legame parentale coi signori -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-– ritenuti personaggi apicali della cosca -OMISSIS-(<em>-OMISSIS-</em>) e -OMISSIS-(<em>-OMISSIS-</em>), non è provato. Tali soggetti risultano indicati erroneamente come cugini dell’imprenditore, ma non è alcun provato legame di parentela, né alcuna relazione affettiva, e nemmeno di frequentazione o di cointeressenza. Di ciò dà pacificamente atto il primo giudice al punto 17 della decisione gravata laddove statuisce che non vi sarebbe alcun rapporto né di parentela diretta, né di frequentazione.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. – Ne discende incontrovertibilmente che il contesto familiare dell’imprenditore, ben diversamente dagli assunti prefettizi, è scevro da elementi di controindicazione mafiosa, all’infuori degli incontestati precedenti criminali del fratello -OMISSIS-in materia di stupefacenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali carenze istruttorie sono da ritenersi pacifiche e non possono essere derubricate come ininfluenti nell’economia complessiva del sillogismo indiziario vuoi, in punto di principio, per il ridetto carattere unitario e sintetico dell’apprezzamento demandato all’Autorità prefettizia vuoi, in linea di fatto, per la centralità rivestita da tali specifici rapporti parentali nello schema sillogistico sviluppato in concreto relativamente alla permeabilità mafiosa dell’impresa appellante. Prova ne è che nella trama motivazionale del provvedimento i rapporti parentali si presentano, già in esordio, come alcuni dei pilastri portanti del sillogismo indiziario corroborando l’assunto che il titolare dell’impresa appellante sarebbe “<em>inserito in un contesto familiare intraneo e/o contiguo alla criminalità organizzata della zona di riferimento, in particolare alla famiglia di ‘ndrangheta -OMISSIS-(-OMISSIS-) e -OMISSIS-(-OMISSIS-) operante nel comune di -OMISSIS- e zone limitrofe</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In senso pressoché concorde lo stesso giudice di prime cure ha giudicato come non emendabile il provvedimento prefettizio “<em>stante la natura individuale dell’attività imprenditoriale interdetta e tenuto conto della peculiarità del contesto socio-economico di riferimento, in uno al ruolo cardine assunto dai legami familiari nell’archetipo della cd. cosca di ‘ndrangheta</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, tale assunto viene a cadere in conseguenza del comprovato travisamento dei ridetti rapporti parentali per via delle rilevate omonimie di tal ché la pregnanza sintomatica del compendio indiziario non può che esserne depotenziata col riflesso di inficiare la intera tenuta del giudizio prognostico, diversamente da quanto opinato dal primo giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4. – Tanto basta, a parere del Collegio, per accogliere il secondo motivo di appello, espressamente centrato su tale grave e dirimente difetto istruttorio che vale ad inficiare l’intero sillogismo indiziario determinando la caducazione del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">4. – Il venir meno per annullamento in sede giurisdizionale dell’interdittiva prefettizia si riverbera necessariamente sui provvedimenti di revoca, recesso e decadenza assunti a valle dal Comune di -OMISSIS-, dalla Regione Calabria e da -OMISSIS-– e impugnati col terzo motivo di appello -, i quali non possono che esserne travolti in forza della natura di atti dovuti e vincolati, consequenziali all’emanazione dell’interdittiva, secondo quanto previsto dell’art. 94, co. 2 d.lgs. n. 159/2011.</p>
<p style="text-align: justify;">5. – Conclusivamente, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, in accoglimento del ricorso introduttivo, sono annullati i provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">6. – La peculiarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti impugnati in prime cure.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese del doppio grado compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola D’Angelo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Ezio Fedullo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Tulumello, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-del-rapporto-parentale-ai-fini-dellemanazione-dellinformazione-antimafia/">Sulla rilevanza del rapporto parentale ai fini dell’emanazione dell’informazione antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Sui presupposti di applicazione dell&#8217;informativa antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-di-applicazione-dellinformativa-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 08:22:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-di-applicazione-dellinformativa-antimafia/">Sui presupposti di applicazione dell&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Presupposti di applicazione &#8211; Pericolo di infiltrazione mafiosa &#8211; Mero sospetto &#8211; Insufficienza. Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia non sanziona quindi fatti penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-di-applicazione-dellinformativa-antimafia/">Sui presupposti di applicazione dell&#8217;informativa antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-di-applicazione-dellinformativa-antimafia/">Sui presupposti di applicazione dell&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Presupposti di applicazione &#8211; Pericolo di infiltrazione mafiosa &#8211; Mero sospetto &#8211; Insufficienza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia non sanziona quindi fatti penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi; fermo restando che tale pericolo di infiltrazione non possa sostanziarsi in un mero sospetto della pubblica amministrazione ma debba ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali. Tra questi elementi, alcuni sono tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011), altri -a condotta libera- sono invece lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. Serlenga</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9165 del 2024, proposto da<br />
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Gruner e Fabio Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 20108/2024, resa tra le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Viterbo;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Giacinta Serlenga e viste le conclusioni delle parti come in atti;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Il presente appello ha ad oggetto la sentenza n. 20108/2024 con cui la prima Sezione del Tar Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla signora-OMISSIS- avverso l’interdittiva antimafia che ha colpito la-OMISSIS-, di cui è amministratrice e legale rappresentante.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo – Viterbo e il Ministero dell’Interno, con atto prodotto in data 14 dicembre 2024, per resistere al gravame; e, con ordinanza n. 104/2025, è stata respinta la domanda cautelare per assenza di <em>fumus boni iuris.</em></p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza del 10 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- L’appello è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.-Le censure articolate in ricorso sono fondate sull’assunto che tutto l’impianto motivazionale sotteso all’interdittiva gravata ruoti intorno alla convivenza <em>more uxorio </em>della signora-OMISSIS- con il sig. -OMISSIS-ma che non sarebbero stati forniti elementi concreti a sostegno dell’ingerenza gestoria di quest’ultimo nell’impresa di cui l’odierna appellante è titolare, all’infuori:</p>
<p style="text-align: justify;">a) di soli tre episodi in nove anni (2017, 2019 e 2023); e</p>
<p style="text-align: justify;">b) degli esiti di alcuni controlli di polizia, dai quali sarebbe emerso che il sig. -OMISSIS-giri abitualmente in compagnia della-OMISSIS- su automezzo intestato all’azienda.</p>
<p style="text-align: justify;">Il deficit motivazionale apparirebbe quanto mai evidente alla luce del fatto che la-OMISSIS- stessa abbia iniziato a svolgere attività di impresa ben prima del 2015, anno in cui la -OMISSIS-s.r.l., società facente capo al suddetto convivente, è stata attinta da interdittiva antimafia –tuttora vigente- per contiguità con il clan mafioso -OMISSIS-; né sarebbe provato il presupposto stesso che il sig. -OMISSIS-sia un mafioso considerato che:</p>
<p style="text-align: justify;">a) per quanto pregiudicato, non ci sarebbero precedenti penali a suo carico in relazione a reati spia; b) non ci sarebbero in assoluto procedimenti penali pendenti, essendo stato assolto con formula piena dal delitto di cui all’art.416 bis c.p. ed essendo stata rigettata dal tribunale di Roma, sezione specializzata per le misure di prevenzione, la richiesta di sequestro preventivo di tutti i beni mobili e immobili presentata dalla stessa Questura di Viterbo; e</p>
<p style="text-align: justify;">c) l’etichetta di “mafioso” sarebbe in via esclusiva collegata ad un episodio risalente ad oltre 30 anni fa (con la ex moglie avrebbe fatto da padrino al figlio di un noto esponente del clan -OMISSIS-).</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.-Orbene, è stato più volte ribadito in giurisprudenza che il pericolo di infiltrazione mafiosa debba essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale e, quindi, fondato su prove; è sufficiente una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da farne ritenere “<em>più probabile che non</em>” la configurabilità (Cons. St., sez. III, 04/03/2025, n.1800; 03/03/2025, n.1766; 16/09/2024, n.7590). Lo stesso criterio di tipo probabilistico deve trovare applicazione anche per la valutazione dei rapporti di parentela e/o affinità tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici o anche solo contigui alle associazioni mafiose: “<em>l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale</em><em> </em><em>rapporto, per la sua natura, intensit</em><em>à</em><em> o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del </em><em>“</em><em>pi</em><em>ù</em><em> probabile che non</em><em>”</em><em>, che l</em><em>’</em><em>impresa abbia una conduzione collettiva e una reg</em><em>ì</em><em>a familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attivit</em><em>à</em><em> possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto”</em> atteso che<em> “Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza..” </em>(Cons. St., sez. III, 18/09/2023, n.8395 in termini, le sentenze del 29 maggio 2023, n. 5227 e 7 febbraio 2018, n. 820).</p>
<p style="text-align: justify;">Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia non sanziona quindi fatti penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi; fermo restando che tale pericolo di infiltrazione non possa sostanziarsi in un mero sospetto della pubblica amministrazione ma debba ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali. Tra questi elementi, alcuni sono tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011), altri -a condotta libera- sono invece lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice amministrativo è, dunque, chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario posto a base della valutazione prefettizia e il suo sindacato, con pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, deve apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi che l’autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio necessariamente probabilistico, stante la natura preventiva -e non già sanzionatoria- della misura in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3.- Il quadro indiziario che si delinea nella fattispecie appare più composito di quello rappresentato dall’appellante e non convince il tentativo di fornirne una lettura preordinata a ridimensionare l’attendibilità delle conclusioni attinte dalla Prefettura.</p>
<p style="text-align: justify;">I vari indizi vanno infatti letti in modo sistematico, secondo la ricostruzione contenuta nel provvedimento gravato e condivisa dal giudice di primo grado:</p>
<p style="text-align: justify;">a) secondo uno schema ripetitivo, precedentemente applicato all’ex moglie e alla figlia comune, il -OMISSIS-cede nel tempo quote di varie società alla convivente-OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">b) tutte le attività di impresa risultano avere sede presso la residenza in cui i due convivono, inclusa la società odierna appellante di cui il -OMISSIS-è stato socio fino al 20 marzo 2015;</p>
<p style="text-align: justify;">c) il -OMISSIS-stesso si è qualificato “coordinatore dell’esercizio”, “delegato dell’Amministratrice” e, in un caso, addirittura “proprietario” delle attività imprenditoriali in questione nel corso dei tre episodi considerati sintomatici della colleganza con la gestione delle aziende (che l’appellante assume invece sporadici ed isolati);</p>
<p style="text-align: justify;">d) analogamente, in una denunzia sporta nel 2017 a seguito di un incendio, il -OMISSIS-si è qualificato comproprietario con la compagna del terreno colpito dal fuoco in cui è ubicato un casale della società odierna appellante;</p>
<p style="text-align: justify;">e) il -OMISSIS-utilizza abitualmente la -OMISSIS-intestata alla società;</p>
<p style="text-align: justify;">f) una delle due unità locali della società stessa risulta ubicata nell’immobile in cui ha risieduto il -OMISSIS-certamente fino al febbraio 2023.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale quadro –già in sé sufficiente a delineare una situazione di pericolo di ingerenza del -OMISSIS-nell’impresa – devono aggiungersi ulteriori significativi indizi che, valutati unitariamente e integrati da dati di comune esperienza, supportano un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità dell’impresa di cui si tratta ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso:</p>
<p style="text-align: justify;">– le attività imprenditoriali della-OMISSIS- (non poche) risalgono ad un periodo successivo alla convivenza con il -OMISSIS-, avviata nel 2009;</p>
<p style="text-align: justify;">– nel periodo precedente alla convivenza con il -OMISSIS-la-OMISSIS- non svolgeva alcuna attività imprenditoriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Acclarato il ruolo innegabile del -OMISSIS-nell’impresa, occorre ora soffermarsi sulle emergenze indiziarie a suo carico, che fanno ritenere “<em>più probabile che non”</em> il suo collegamento con ambienti della criminalità organizzata. Il Collegio rileva che:</p>
<p style="text-align: justify;">– lo stesso ha avuto una crescita imprenditoriale dagli anni novanta in poi improvvisa e non giustificato da adeguata disponibilità finanziaria; come emerge dalla relazione della Questura di Viterbo del 16.4.2024 prodotta in primo grado, si è trasformato invero da modesto imprenditore a imprenditore di successo nel settore turistico, acquistando numerose attività commerciali sul litoraneo laziale;</p>
<p style="text-align: justify;">– non viene negato il fatto che il -OMISSIS-abbia fatto da padrino al figlio di un noto esponente del clan dei -OMISSIS-, sebbene l’appellante derubrichi la circostanza a episodio unico e risalente nel tempo;</p>
<p style="text-align: justify;">– l’aver il -OMISSIS-superato indenne i sopra menzionati procedimenti penali non può essere considerato argomento decisivo per escluderne la vicinanza ad ambienti mafiosi, essendo necessari in sede penale accertamenti diversi da quelli confinati sul piano della presunzione verosimile che connotano –come detto- i provvedimenti cautelari e preventivi di natura amministrativa, quale quello qui in contestazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto più che il quadro indiziario ricostruito dalla Prefettura risulta corroborato da elementi sopravvenuti (contenuti in recenti relazioni di polizia richiamate a pag. 14 dell’ultima memoria prodotta in giudizio dall’Avvocatura), che confortano le conclusioni –non illogiche né irrazionali- attinte dalla Prefettura stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, l’impresa attinta da interdittiva è permeabile all’ingerenza del -OMISSIS-, il quale, a sua volta, secondo il criterio del più probabile che non, è soggetto da ritenere vicino e permeabile alla ingerenza della criminalità organizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- In conclusione, l’appello va respinto. Considerata, tuttavia, la natura della pretesa azionata, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di questo grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante e di ogni altra persona fisica menzionata nella presente decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola D’Angelo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Ezio Fedullo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Tulumello, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-di-applicazione-dellinformativa-antimafia/">Sui presupposti di applicazione dell&#8217;informativa antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla insufficienza del mero rapporto di parentela rispetto all&#8217;emissione di interdittive antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-insufficienza-del-mero-rapporto-di-parentela-rispetto-allemissione-di-interdittive-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 10:16:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89465</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-insufficienza-del-mero-rapporto-di-parentela-rispetto-allemissione-di-interdittive-antimafia/">Sulla insufficienza del mero rapporto di parentela rispetto all&#8217;emissione di interdittive antimafia.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Rapporto di parentela &#8211; Non sufficienza. In materia di interdittive antimafia il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata non basta, di per sé, a dare conto del tentativo di infiltrazione &#8211; non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-insufficienza-del-mero-rapporto-di-parentela-rispetto-allemissione-di-interdittive-antimafia/">Sulla insufficienza del mero rapporto di parentela rispetto all&#8217;emissione di interdittive antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Rapporto di parentela &#8211; Non sufficienza.</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In materia di interdittive antimafia il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata non basta, di per sé, a dare conto del tentativo di infiltrazione &#8211; non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell&#8217;impresa &#8211; ma occorre che l’informativa indichi, oltre al rapporto di parentela, anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l’impresa esercitata da loro congiunti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Francavilla &#8211; Est. Vergine</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">(Sezione Prima Ter)</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9250 del 2024, proposto da-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Mario Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno e Prefettura di Viterbo, in persona dei rispettivi rappresentati legali <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della nota della Prefettura di Viterbo prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “<em>Informazione antimafia interdittiva ai sensi degli articoli 84, comma 4, 89 bis e 91, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti della -OMISSIS-”</em>;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della non conosciuta nota prot. -OMISSIS- del 1° ottobre 2019 della Legione Carabinieri Calabria – Gruppo di Gioia Tauro;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della non conosciuta nota prot. n. -OMISSIS- del 6 marzo 2024 della Questura di Viterbo;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della non conosciuta nota prot. n. -OMISSIS-dell’8 marzo 2024 della Questura di Viterbo;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della non conosciuta nota prot. n. -OMISSIS- – 1 “p” del 25 marzo 2022 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Viterbo;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della non conosciuta nota prot. n.-OMISSIS- &#8211; 4 del 27 aprile 2022 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Viterbo;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della non conosciuta informativa n. -OMISSIS- del 6 marzo 2024 della Questura di Viterbo e del Centro Operativo di Reggio Calabria della DIA;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della non conosciuta informativa n. -OMISSIS-del 17 maggio 2024 della Questura di Viterbo e del Centro Operativo di Reggio Calabria della DIA;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; dei non conosciuti verbali relativi alle sedute del Gruppo Interforze Antimafia, ivi inclusi quelli del 6 febbraio 2024, del 6 marzo 2024 e dell’11 aprile 2024;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; della non conosciuta Relazione della Direzione Investigativa Antimafia;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti istruttori non richiamati dal provvedimento interdittivo e dunque di estremi non conosciuti presenti nel fascicolo istruttorio.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Prefettura di Viterbo;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;">Con ricorso notificato il 10 settembre 2024 e depositato in pari data la società-OMISSIS- (di seguito anche “-OMISSIS-” o “società” o “ricorrente”) – attiva nel settore della produzione di parti meccaniche per navi e dei servizi relativi ad imbarchi, sbarchi e movimentazioni in ambito portuale &#8211; ha impugnato, previa sospensione in via cautelare, la nota prot. n. -OMISSIS- della Prefettura di Viterbo, con la quale la società è stata attinta da “<em>Informazione antimafia interdittiva ai sensi degli articoli 84, comma 4, 89 bis e 91, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”,</em>unitamente a tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenti, in epigrafi meglio emarginati.</li>
<li style="font-weight: 400;">Avverso il suddetto provvedimento prefettizio la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di illegittimità:</li>
<li style="font-weight: 400;"><em> Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.).-OMISSIS-zione e/o falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159. Inesistenza, travisamento, erroneità ed incompletezza dei fatti allegati. Eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, insufficienza e difetto di istruttoria e di motivazione. Motivazione incompleta, lacunosa, illogica, irrazionale, arbitraria e disorganica.</em></li>
<li style="font-weight: 400;"><em> Violazione dei principi generali di imparzialità e buona andamento (art. 97 Cost.).-OMISSIS-zione e/o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 6.9.2011, n. 159.-OMISSIS-zione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra la comunicazione ex art. 92, comma 2 bis del d.lgs. n. 159/2011 e il provvedimento conclusivo. eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità. ingiustizia grave e manifesta.</em></li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>III. Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.).-OMISSIS-zione e/o falsa applicazione dell’art. 94, bis, del d.lgs. 6.9.2011, n. 159. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità. Ingiustizia grave e manifesta.</em></p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li style="font-weight: 400;">Si sono costituiti in resistenza il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, depositando una memoria difensiva e documentazione relativa al procedimento <em>de quo</em>.</li>
<li style="font-weight: 400;">Nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 il difensore della società ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare all’istanza cautelare proposta. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, assunta nella medesima udienza e pubblicata il 17 ottobre 2024, questo Tar ha onerato il Ministero resistente del deposito delle note del Gruppo Ispettivo Antimafia (GIA).</li>
<li style="font-weight: 400;">Con deposito del 21 novembre 2024 l’Amministrazione ha dato esecuzione al citato incombente istruttorio.</li>
<li style="font-weight: 400;">In vista dell’udienza di merito le parti si sono scambiate ulteriori memorie e repliche.</li>
<li style="font-weight: 400;">All’udienza pubblica del 25 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</li>
<li style="font-weight: 400;">Va premesso che l’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi nella materia in questione ha già più volte chiarito come l&#8217;interdittiva antimafia costituisca una misura preventiva che prescinde dall&#8217;accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che ne sono colpiti, che si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia, valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente e che è volta a colpire l&#8217;azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti con la Pubblica amministrazione.</li>
<li style="font-weight: 400;">Per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, l’interdittiva non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.</li>
<li style="font-weight: 400;">Da ciò ne consegue che il pericolo di infiltrazione mafiosa debba essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell&#8217;accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale e, quindi, fondato su prove, ma che, al tempo stesso, implichi una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere &#8220;più probabile che non&#8221; il pericolo di infiltrazione mafiosa (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 6105/2019; sez. III, n. 758/2019 e n. 1746/2016; in termini, anche T.A.R. Catania, sez. I, n. 57/2025 e n. 1886/2024). Nondimeno lo stesso legislatore riconosce quale elemento fondante l&#8217;informazione antimafia la sussistenza di &#8220;eventuali tentativi&#8221; di infiltrazione mafiosa “<em>tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate</em>” (art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011).</li>
<li style="font-weight: 400;">Se per un verso, quindi, il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona fatti penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l&#8217;infiltrazione mafiosa nell&#8217;attività imprenditoriale e la probabilità (non anche la mera possibilità) che siffatto “evento” si realizzi, per altro verso, tale pericolo di infiltrazione non può sostanziarsi in un mero sospetto della pubblica amministrazione, ma deve ancorarsi a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali. Tra questi elementi, alcuni sono tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011; si pensi ai cc.dd. delitti spia), mentre altri, “a condotta libera”, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell&#8217;autorità amministrativa, che “può” desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell&#8217;art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all&#8217;attività delle organizzazioni criminali, “<em>unitamente a concreti elementi da cui risulti che l&#8217;attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata”</em>.</li>
<li style="font-weight: 400;">Il d.lgs. n. 159 del 2011 prevede inoltre, nell&#8217;art. 84, comma 4, lett. d), che gli elementi sintomatici dell&#8217;infiltrazione mafiosa, anche al di là di quelli previsti dall&#8217;art. 91, comma 6, possano essere desunti “<em>dagli accertamenti disposti dal prefetto</em>”.</li>
<li style="font-weight: 400;">Come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale (ad esempio nella sentenza n. 24/2019), “<em>l’elasticità della copertura legislativa</em>” deriva dal fatto che nella prevenzione antimafia lo Stato deve assumere almeno la stessa flessibilità nelle azioni e la stessa rapida adattabilità dei metodi che le mafie dimostrano ormai avere nel contesto economico attuale.</li>
<li style="font-weight: 400;">Il giudice amministrativo è, dunque, chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario posto a base della valutazione prefettizia, e il suo sindacato, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi che l&#8217;autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva -e non già sanzionatoria- della misura in esame, evitando però il rischio che la valutazione del Prefetto divenga una &#8220;pena del sospetto&#8221;.</li>
<li style="font-weight: 400;">La giurisprudenza ha enucleato un &#8220;catalogo aperto&#8221;, sia pure con uno sforzo &#8220;tassativizzante&#8221;, di situazioni indiziarie che possono costituire &#8220;indici&#8221; o &#8220;spie&#8221; dell&#8217;infiltrazione mafiosa, tra cui, tra le altre, figurano: a) i provvedimenti &#8220;sfavorevoli&#8221; del giudice penale; b) le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, siano però sintomatici della contaminazione mafiosa, nelle multiformi espressioni con le quali la continua evoluzione dei metodi mafiosi si manifesta; c) i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una &#8220;regia collettiva&#8221; dell&#8217;impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia &#8220;clanica&#8221;, in cui il ricambio generazionale mai sfugge al &#8220;controllo immanente&#8221; della figura del patriarca, capofamiglia, ecc., a seconda dei casi; d) i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia.</li>
<li style="font-weight: 400;">Per quanto riguarda poi la considerazione dell&#8217;attualità degli elementi posti a base dell&#8217;interdittiva, la giurisprudenza non ha escluso, in linea di principio, che quest&#8217;ultima possa legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall&#8217;analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell&#8217;attività di impresa (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5784/2018; n. 2327/2017; n. 2085/2017); la situazione di rischio di infiltrazioni non si può considerare automaticamente fugata per il mero trascorrere del tempo ma in via esclusiva dalla sopravvenienza e dall&#8217;accertamento di nuovi fatti, idonei a dimostrare il reale superamento della situazione precedentemente emersa (cfr., Tar Catania, sez. I, n. 1758/2024 e giurisprudenza ivi richiamata).</li>
<li style="font-weight: 400;">Inoltre, quanto ai rapporti di parentela e/o affinità tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell&#8217;impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, la giurisprudenza ha chiarito che l&#8217;Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del &#8220;più probabile che non&#8221;, che l&#8217;impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti), ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto.</li>
<li style="font-weight: 400;">Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all&#8217;interno della famiglia si può verificare una &#8220;influenza reciproca&#8221; di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch&#8217;egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della &#8220;famiglia&#8221;, sicché in una &#8220;famiglia&#8221; mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l&#8217;influenza del &#8220;capofamiglia&#8221; e dell&#8217;associazione. Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l&#8217;Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l&#8217;esistenza &#8211; su un&#8217;area più o meno estesa &#8211; del controllo di una &#8220;famiglia&#8221; e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 8395/2023; n. 5227/2023; n. 820/2018).</li>
<li style="font-weight: 400;">E tuttavia, “<em>il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata non basta, di per sé, a dare conto del tentativo di infiltrazione &#8211; non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell&#8217;impresa &#8211; ma occorre che l’informativa antimafia indichi, oltre al rapporto di parentela, anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l’impresa esercitata da loro congiunti</em>” (<em>ex plurimis</em>, Consiglio di Stato, sez. III, n. 7080/2023).</li>
<li style="font-weight: 400;">Tracciate in maniera sintetica le coordinate ermeneutiche della materia e venendo al caso che ci occupa, rileva il Collegio che l’interdittiva oggetto del presente gravame si fonda su plurime circostanze, e più nello specifico: 1) sul precedente penale per incendio e sulla condanna per la violazione dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 riportata da -OMISSIS-, socio al 50% e amministratore e legale rappresentante della -OMISSIS-; 2) sui rapporti di parentela di -OMISSIS-, altra socia al 50% della società, moglie di -OMISSIS- e sorella di -OMISSIS- (per il quale nell’atto si segnalano frequentazioni con noti pregiudicati ed esponenti del clan -OMISSIS-) e -OMISSIS- (direttore tecnico della società fino al 3 dicembre 2018 che, oltre ad essere stato segnalato in più occasioni con esponenti del clan -OMISSIS-, è coniugato con-OMISSIS-, che, a sua volta, oltre ad essere una dipendente della -OMISSIS-, risulta essere nipote di -OMISSIS-, soggetti questi ultimi detenuti e molto vicini alla cosca -OMISSIS-, nonché cugina di-OMISSIS-, quest’ultima sposata con il pluripregiudicato -OMISSIS-); 3) sui precedenti penali del commercialista della società, -OMISSIS-, arrestato per associazione di stampo mafioso; 4) sulla presenza tra i dipendenti della -OMISSIS- di -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS- (detenuto al 41 bis e merito di -OMISSIS- -OMISSIS-, figlia del capo dell’omonima consorteria mafiosa) e -OMISSIS- (pure legato al clan -OMISSIS-), oltre che lui stesso partecipe quale organizzatore del clan -OMISSIS- (cfr. p. 7 dell’informativa); 5) infine, sulla presenza di una sede legale della -OMISSIS- soltanto “fittizia” in -OMISSIS-, dove, secondo quanto riportato nel provvedimento gravato, è stata rinvenuta esclusivamente un’unità immobiliare disabitata e in corso di ristrutturazione.</li>
<li style="font-weight: 400;">I motivi di censura dedotti dalla -OMISSIS- avverso l’interdittiva si appuntano, in sostanza, sul fatto che il provvedimento poggerebbe su un’istruttoria carente e su prospettazioni di fatto del tutto errate e indimostrate, alcune delle quali non sarebbero state oggetto di contraddittorio in sede procedimentale (non vi sarebbe corrispondenza tra le contestazioni di cui alla comunicazione ex art. 92, comma 2 bis, del D.Lgs. 159/11 e il provvedimento conclusivo) e che in larga parte risulterebbero escluse in radice dalle pronunce giurisdizionali intervenute in data antecedente all’adozione dell’interdittiva e versate in atti, di cui il provvedimento prefettizio non avrebbe fatto neppure menzione.</li>
<li style="font-weight: 400;">Deduce, in particolare, -OMISSIS- che, quanto alla contestata esistenza a carico dell’-OMISSIS-, socio della predetta al 50% (l’altro 50% è intestato alla moglie -OMISSIS-), di precedenti per incendio aggravato in concorso e di una condanna per violazione dell’art. 76 DPR n. 445/2000 per aver falsamente attestato la sede legale della società in -OMISSIS-”, l’interdittiva non terrebbe conto del fatto che lo stesso è stato assolto “perché il fatto non sussiste” con sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, depositata in data 20 gennaio 2023, divenuta irrevocabile in data 11 marzo 2023; in detta pronuncia il Tribunale avrebbe tra l’altro accertato che l’indicazione della sede legale “corrispondeva a quella reale” e che non si trattava quindi di una sede di comodo, istituita per eludere i controlli, come invece affermato la Prefettura. Pure i “precedenti per incendio aggravato” a carico di -OMISSIS- richiamati nel provvedimento consisterebbero, in realtà, in un unico episodio risalente all’anno 2006, rispetto al quale mancherebbe qualunque accertamento, essendo stato il relativo procedimento dichiarato estinto per prescrizione nel 2014, con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. -OMISSIS-.</li>
<li style="font-weight: 400;">Il provvedimento gravato – prosegue la ricorrente – farebbe poi riferimento a presunte frequentazioni tra i fratelli di -OMISSIS- – ossia -OMISSIS- e -OMISSIS- – ed esponenti di organizzazioni malavitose (e/o soggetti terzi); oltre che generico e non contestualizzato, il riferimento di dette frequentazioni ometterebbe di chiarire in che maniera i fratelli della-OMISSIS- sarebbero in grado di interferire e di “determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell&#8217;impresa”, come invece richiede la legge.</li>
<li style="font-weight: 400;">Nel provvedimento si assumerebbe, inoltre, l’esistenza di “documentati rapporti di affiliazione” con la cosca -OMISSIS-, in quanto due zii (ossia -OMISSIS-) della moglie (-OMISSIS-) di un fratello (-OMISSIS-) della-OMISSIS- sarebbero legati a tale cosca. In tal caso, l’affiliazione verrebbe quindi desunta da un mero rapporto di parentela, peraltro indiretto, tra due malavitosi e un fratello della-OMISSIS-, peraltro entrambi detenuti. Non sarebbero neppure in alcun modo documentati i rapporti della società e/o dei relativi soci e di-OMISSIS- (peraltro licenziata in data 2024) con -OMISSIS- e/o con la predetta cosca, né l’affiliazione di quest’ultima con la citata organizzazione malavitosa.</li>
<li style="font-weight: 400;">Sarebbero smentiti dalle evidenze in atti anche i presunti “precedenti penali” che secondo la Prefettura avrebbero interessato il commercialista della società, -OMISSIS-: oltre che incensurato, il-OMISSIS- è infatti stato assolto – con sentenza passata in giudicato &#8211; “per non aver commesso il fatto” dalla accusa di aver partecipato ad una associazione di stampo mafioso.</li>
<li style="font-weight: 400;">Sul presunto rischio di infiltrazione da parte della cosca “-OMISSIS-” derivante dalla presenza di -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS-, tra i dipendenti della società, la Prefettura – evidenzia ancora la ricorrente &#8211; avrebbe poi omesso di considerare che la contestazione di organizzazione del suddetto clan formulata in sede penale nei confronti di -OMISSIS- è venuta meno a seguito della sentenza n. -OMISSIS-, depositata in data 1° aprile 2019, con cui il Tribunale di Palmi ha assolto il predetto “per non aver commesso il fatto”.</li>
<li style="font-weight: 400;">Tanto considerato, ritiene il Collegio che, per quanto versato in atti, il ricorso sia fondato, risultando il provvedimento prefettizio inficiato dai dedotti difetti di istruttoria e di motivazione.</li>
<li style="font-weight: 400;">Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che diversi degli elementi indiziari centrali su cui si fonda il provvedimento gravato risultano contraddetti e smentiti da pronunce giurisdizionali intervenute ben prima dell’adozione dell’interdittiva di causa da parte della Prefettura di Viterbo, e di cui nel provvedimento non si fa alcuna menzione.</li>
<li style="font-weight: 400;">In proposito, rileva infatti il Collegio che, quanto all’-OMISSIS-, il precedente menzionato per incendio risale al 2006 (e per lo stesso vi è agli atti una sentenza che l’ha dichiarato estinto per prescrizione) e che non ha subito alcuna condanna per il reato di cui all’art. 76 D.P.R. 445/1990, essendo stato assolto dal Tribunale di Palmi con sentenza n. -OMISSIS-; dunque, sotto questo aspetto nell’atto impugnato è riportata una circostanza errata.</li>
<li style="font-weight: 400;">Anche il commercialista della società è stato assolto per non aver commesso il fatto nel 2021, questo con riferimento al proc. n. -OMISSIS- RGNR DDA di Reggio Calabria, circostanza pure non considerata dal Prefetto.</li>
<li style="font-weight: 400;">Pure per quanto riguarda la sede legale della -OMISSIS-, che l’interditttiva qualifica come “mera sede di comodo”, non solo è stata prodotta la già menzionata sentenza del Tribunale di Palmi n. -OMISSIS- (in quella sede era contestato all’-OMISSIS- proprio di aver dichiarato il falso sulla sede legale di -OMISSIS-), ma anche una perizia corredata di foto, dalla quale risulta che l’immobile è attualmente abitato dal nucleo familiare di -OMISSIS-; peraltro, trattasi della sede legale e non della sede operativa della società sita in -OMISSIS-, ciò con riferimento alla circostanza evidenziata dall’amministrazione nella memoria dell’8 ottobre 2024, nella quale si sottolinea il fatto che si tratterebbe di un immobile ad uso abitativo.</li>
<li style="font-weight: 400;">Anche a carico di -OMISSIS- nulla emerge, poiché è stata prodotta una sentenza del Tribunale di Palmi del 2018 (la n. -OMISSIS-), da cui risulta un’assoluzione per non aver commesso il fatto con riferimento al reato di cui all’art. 416 bis c.p.; dunque, per lo stesso residua soltanto il rapporto di parentela con -OMISSIS- e -OMISSIS-, soggetti che dagli atti risultano far parte della cosca -OMISSIS&#8212;OMISSIS-, di cui l’interdittiva non fornisce alcun elemento che attesti il rischio di un condizionamento sulla gestione della -OMISSIS-.</li>
<li style="font-weight: 400;">Quanto alle frequentazioni, dal provvedimento gravato non risulta che -OMISSIS- abbia frequentazioni anomale, ma ci si appunta sui due fratelli, per i quali, però, solo genericamente si riporta nel provvedimento che avrebbero frequentazioni con esponenti del clan -OMISSIS-; o meglio per -OMISSIS-, dalla nota n. -OMISSIS-/2024 della Questura di Viterbo emerge che questi frequenti -OMISSIS- -OMISSIS-, ma non è specificato quando ciò sarebbe accaduto (cioè se negli ultimi tempi) e, soprattutto, con che frequenza; lo stesso dicasi anche con riferimento a -OMISSIS-, per il quale nell’interdittiva si riporta, in modo solo generico, di frequentazioni con esponenti del clan -OMISSIS-, per poi soffermarsi sui rapporti di parentela della moglie.</li>
<li style="font-weight: 400;">Rispetto a-OMISSIS- (figura molto rilevante nell’economia del provvedimento, come sottolineato dall’amministrazione nella memoria dell’8 ottobre 2024) non risulta, tranne il rapporto di parentela, alcun contatto o altro che possa far ritenere che, tramite la stessa, -OMISSIS- o, comunque, soggetti a loro vicini (dato che oggi sono entrambi detenuti), possano avere una qualche influenza sulla società ricorrente; cioè, non emerge nulla dagli atti, anche precedentemente alla detenzione dell’-OMISSIS- che faccia ritenere che-OMISSIS- sia potenzialmente influenzabile o un eventuale prestanome degli stessi; lo stesso dicasi anche con riferimento alla citata -OMISSIS-, cugina di-OMISSIS-.</li>
<li style="font-weight: 400;">Tanto considerato, in disparte gli elementi indiziari radicalmente contraddetti dalle sentenze depositate in atti, va pure rilevato che, con riguardo ai su richiamati rapporti parentali e alle frequentazioni coi citati malavitosi, il provvedimento gravato non fornisce sul piano istruttorio e motivazionale una ricostruzione idonea a suffragare l’esistenza di uno stato di soggezione o di permeabilità della società ricorrente a forme di ingerenza o di condizionamento da parte delle organizzazioni criminali nella gestione dell&#8217;impresa.</li>
<li style="font-weight: 400;">Pertanto, gli elementi posti a supporto dell&#8217;avversata informativa interdittiva risultano inidonei, sia in una prospettiva atomistica sia in un&#8217;ottica complessiva ed inferenziale, a costituire circostanze da cui dedurre il tentativo di condizionamento mafioso.</li>
<li style="font-weight: 400;">Alla luce di tali assorbenti considerazioni l&#8217;informativa interdittiva impugnata si appalesa illegittima, sotto i dedotti profili di eccesso di potere per difetto di motivazione e di difetto di istruttoria.</li>
<li style="font-weight: 400;">Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento del provvedimento gravato, facendo salve eventuali ulteriori determinazioni da parte dell’Amministrazione resistente, che tengano conto della documentazione in atti.</li>
<li style="font-weight: 400;">Sussistono giustificati motivi, alla luce delle peculiarità della vicenda trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Spese di lite compensate.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente, nonché le persone fisiche e i riferimenti di luogo indicati.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Michelangelo Francavilla, Presidente</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Silvia Simone, Referendario, Estensore</p>
<table style="font-weight: 400;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Francesco Vergine, Referendario</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-insufficienza-del-mero-rapporto-di-parentela-rispetto-allemissione-di-interdittive-antimafia/">Sulla insufficienza del mero rapporto di parentela rispetto all&#8217;emissione di interdittive antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla rilevanza delle sopravvenienze intervenute dopo i fatti contestati nel procedimento relativo all&#8217;emissione dell&#8217;informativa antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-delle-sopravvenienze-intervenute-dopo-i-fatti-contestati-nel-procedimento-relativo-allemissione-dellinformativa-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 12:26:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-delle-sopravvenienze-intervenute-dopo-i-fatti-contestati-nel-procedimento-relativo-allemissione-dellinformativa-antimafia/">Sulla rilevanza delle sopravvenienze intervenute dopo i fatti contestati nel procedimento relativo all&#8217;emissione dell&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p>Informativa antimafia &#8211; Vizi &#8211; Sopravvenienze &#8211; Rilevanza nel procedimento amministrativo. Si segnala una recente ordinanza del Consiglio di Stato che per la prima volta ha evidenziato vizi dell’interdittiva antimafia per non avere la Prefettura tenuto conto delle sopravvenienze intervenute dopo i fatti contestati (self cleaning, interruzione dei rapporti di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-delle-sopravvenienze-intervenute-dopo-i-fatti-contestati-nel-procedimento-relativo-allemissione-dellinformativa-antimafia/">Sulla rilevanza delle sopravvenienze intervenute dopo i fatti contestati nel procedimento relativo all&#8217;emissione dell&#8217;informativa antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-delle-sopravvenienze-intervenute-dopo-i-fatti-contestati-nel-procedimento-relativo-allemissione-dellinformativa-antimafia/">Sulla rilevanza delle sopravvenienze intervenute dopo i fatti contestati nel procedimento relativo all&#8217;emissione dell&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Informativa antimafia &#8211; Vizi &#8211; Sopravvenienze &#8211; Rilevanza nel procedimento amministrativo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Si segnala una recente ordinanza del Consiglio di Stato che per la prima volta ha evidenziato vizi dell’interdittiva antimafia per non avere la Prefettura tenuto conto delle sopravvenienze intervenute dopo i fatti contestati (<em>self cleaning</em>, interruzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti coinvolti, variazione dell&#8217;assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società), fatti intervenuti in un momento successivo all’avvio del procedimento, soprattutto ai fini della scelta tra la misura dell’interdittiva e quella della prevenzione collaborativa che deve essere sempre valutata dall’Amministrazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Pescatore &#8211; Est. Cerroni</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3509 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell&#8217;ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, provvedimento del 18 marzo 2024, con il quale il Prefetto di Napoli ha assunto informativa interdittiva antimafia e, nel contempo, ha respinto l&#8217;istanza di iscrizione nella<i> white list</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore, nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2024, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che gli elementi indiziari che sorreggono il giudizio prognostico di infiltrabilità mafiosa sono stati in massima parte oggetto di <i>self-cleaning</i> da parte della Società interdetta nel corso del contraddittorio procedimentale (con particolare riguardo all’interruzione dei rapporti lavorativi con -OMISSIS- attinti da profili di contro-indicazione e alla recisione dei rapporti commerciali con la società -OMISSIS-);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Osservato che, a mente dell’art. 92, co. 2-<i>quater</i> d.lgs. 159/2011 “<i>nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, […] qualsiasi variazione dell&#8217;assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere oggetto di valutazione ai fini dell&#8217;adozione dell&#8217;informazione interdittiva antimafia</i>”, mentre il provvedimento impugnato ha dequotato la rilevanza di tali misure in quanto intervenute in un momento successivo all’avvio del procedimento di cui all’art. 92, co. 2-<i>bis</i> cit.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato, altresì, che l’Autorità prefettizia ha reputato di non dar corso all’alternativa misura della prevenzione collaborativa <i>ex</i> art. 94-<i>bis</i> cit. basandosi sull’apprezzamento che “<i>i fatti ed i rapporti addotti non appaiono suscettibili di esaurirsi nel tempo e depongono per la sussistenza di un pericolo concreto e permanente, tutt’altro che occasionale, di agevolazione</i>” in ragione, segnatamente, dei rapporti con -OMISSIS- e -OMISSIS- (quest’ultimo riconducibile a-OMISSIS-);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">– l’integrale recisione comprovata da parte appellante di tutti i rapporti indizianti in tempo utile alla definizione del procedimento prefettizio non corrobora <i>prima facie</i> la drastica negazione della “occasionalità agevolativa” con correlativa disapplicazione delle misure di prevenzione collaborativa e ricorso alla ben più severa misura interdittiva;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">– la sterilizzazione delle misure di <i>selfcleaning</i>, ad onta del chiaro disposto dell’art. 92, co. 2-<i>quater</i> d.lgs. 159/2011, ha pregiudicato gli esiti del giudizio prognostico obliterando ogni margine applicativo per l’istituto di nuovo conio delle misure di prevenzione collaborativa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto conclusivamente che l’Autorità prefettizia debba riesaminare l’intera fattispecie alla luce dei temi decisori dianzi sollevati (rilevanza delle misure di selfcleaning e congrua motivazione in ordine alla scelta binaria tra misure di prevenzione collaborativa o informazione antimafia) entro il termine di cui in dispositivo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Stimato equo compensare le spese di lite.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3509/2024) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado ai fini del motivato riesame del provvedimento entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la Società appellante, -OMISSIS-, -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Pescatore, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giulia Ferrari, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Di Raimondo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-delle-sopravvenienze-intervenute-dopo-i-fatti-contestati-nel-procedimento-relativo-allemissione-dellinformativa-antimafia/">Sulla rilevanza delle sopravvenienze intervenute dopo i fatti contestati nel procedimento relativo all&#8217;emissione dell&#8217;informativa antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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