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	<title>ATTO AMMINISTRATIVO Archivi - Giustamm</title>
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	<title>ATTO AMMINISTRATIVO Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla sospensione cautelare delle ordinanze contingibili e urgenti.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sospensione-cautelare-delle-ordinanze-contingibili-e-urgenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 07:47:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sospensione-cautelare-delle-ordinanze-contingibili-e-urgenti/">Sulla sospensione cautelare delle ordinanze contingibili e urgenti.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Ordinanza contingibile e urgente &#8211; Trasferimento di un apiario &#8211; Istruttoria &#8211; Difetto &#8211; Sospensione cautelare. Deve essere sospesa l&#8217;efficacia di un ordinanza contingibile e urgente adottata per il trasferimento immediato e la delocalizzazione di un apiario nel caso in cui, e ferme le ulteriori determinazioni amministrative</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sospensione-cautelare-delle-ordinanze-contingibili-e-urgenti/">Sulla sospensione cautelare delle ordinanze contingibili e urgenti.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sospensione-cautelare-delle-ordinanze-contingibili-e-urgenti/">Sulla sospensione cautelare delle ordinanze contingibili e urgenti.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Ordinanza contingibile e urgente &#8211; Trasferimento di un apiario &#8211; Istruttoria &#8211; Difetto &#8211; Sospensione cautelare.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve essere sospesa l&#8217;efficacia di un ordinanza contingibile e urgente adottata per il trasferimento immediato e la delocalizzazione di un apiario nel caso in cui, e ferme le ulteriori determinazioni amministrative  non risulta che vi siano state interlocuzioni con la competente ASL in relazione alla valutazione della sussistenza di situazioni di pericolo effettivo per la salute dei residenti rispetto alle quali non siano praticabili strumenti ordinari di intervento, di modo che l’ordinanza impugnata difetta della necessaria adeguata motivazione sui fondamentali elementi fattuali idonei a giustificarla, tenuto conto che il potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Caso &#8211; Est. Lipari</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 815 del 2026, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alice Bacigalupo, in proprio ed in qualità di legale rappresentante dell’omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Traviglia, Giulia Fiore, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Uscio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianemilio Genovesi, Alessandro Ricca, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;<br />
Comando Carabinieri Forestale di Cicagna, non costituito in giudizio;<br />
Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Andrea Oliva, Noemi Alocci, Comando Stazione Carabinieri di Uscio, Asl 3 Genovese – S.C. Sanità Animale e S.C. Igiene e Sanità Pubblica, Asl 4 Ligure – S.C. Sanità Animale, Marina Olcese, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">​- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Uscio n. 7 del 7 agosto 2026, avente ad oggetto «Cessazione dell’attività di apiario sito nel Comune di Uscio – Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 per il trasferimento immediato e la delocalizzazione dell’apiario situato in Via Carlo Arnaldi (Fg. 12, Part. 1116) a tutela della pubblica incolumità e della salute pubblica»;- di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, connesso o consequenziale e, fra questi, per quanto occorrer possa, la relazione d’aggiornamento della Regione Carabinieri Forestale Liguria &#8211; Nucleo di Cicagna (prot. n. CC-FGE43114-0001011 del 6 agosto 2026, avente ad oggetto «Relazione d’aggiornamento ed esito sopralluoghi per grave e persistente criticità di pubblica incolumità &#8211; Apiario cod. IT063DE022 in Via Carlo Arnaldi, Uscio (GE)»), l’ulteriore relazione della Regione Carabinieri Forestale Liguria, ogni ulteriore atto e/o provvedimento antecedente, connesso o consequenziale, anche di portata e contenuto sconosciuti.​</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Uscio e di Ministero della Difesa e di Arma dei Carabinieri;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026 il dott. Andrea Lipari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza ex art. 54 del D.lgs. 267/200 per il trasferimento immediato e la delocalizzazione dell’apiario censito al progressivo n. 6 della BDN, sito nel Comune di Uscio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussista il <i>fumus boni iuris</i> giacché, ad una prima delibazione propria della presente fase di giudizio, e ferme le ulteriori determinazioni amministrative:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; non risulta che vi siano state interlocuzioni con la competente ASL in relazione alla valutazione della sussistenza di situazioni di pericolo effettivo per la salute dei residenti rispetto alle quali non siano praticabili strumenti ordinari di intervento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’ordinanza impugnata difetta quindi della necessaria adeguata motivazione sui fondamentali elementi fattuali idonei a giustificarla, tenuto conto che il potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussista altresì il <i>periculum in mora</i>, in ragione dell’impossibilità di spostare in sicurezza l’apiario;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare, sospendendo i provvedimenti impugnati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che le spese della presente fase debbano essere integralmente compensate tra le parti in ragione della particolarità della fattispecie;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima):</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; accoglie la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; compensa le spese della presente fase;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; fissa per la trattazione del merito del ricorso la pubblica udienza del 7 aprile 2027.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Italo Caso, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Marcello Bolognesi, Primo Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Andrea Lipari, Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul recupero di contributi pubblici erogati in assenza del presupposto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-recupero-di-contributi-pubblici-erogati-in-assenza-del-presupposto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 08:20:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-recupero-di-contributi-pubblici-erogati-in-assenza-del-presupposto/">Sul recupero di contributi pubblici erogati in assenza del presupposto.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Contrbuti pubblici &#8211; Erogazione &#8211; Assenza di presupposto &#8211; Recupero da parte della p.a. &#8211; Motivazione &#8211; Non necessità. Ai fini del recupero da parte della P.A. di contributi erogati assenza del presupposto, non è necessaria l’indicazione nel provvedimento della motivazione specifica sulle eventuali ragioni d’interesse pubblico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-recupero-di-contributi-pubblici-erogati-in-assenza-del-presupposto/">Sul recupero di contributi pubblici erogati in assenza del presupposto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-recupero-di-contributi-pubblici-erogati-in-assenza-del-presupposto/">Sul recupero di contributi pubblici erogati in assenza del presupposto.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Contrbuti pubblici &#8211; Erogazione &#8211; Assenza di presupposto &#8211; Recupero da parte della p.a. &#8211; Motivazione &#8211; Non necessità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Ai fini del recupero da parte della P.A. di contributi erogati assenza del presupposto, non è necessaria l’indicazione nel provvedimento della motivazione specifica sulle eventuali ragioni d’interesse pubblico concreto e attuale o di comparazione con quello del debitore, in quanto la ripetizione dell&#8217;indebito non costituisce una funzione d&#8217;autotutela ex artt. 21-<em>quinquies</em> o 21-<em>nonies</em> della l. n. 241 del 1990, ma doveroso esercizio di un potere vincolato. Invero, in caso di indebita erogazione di denaro pubblico l’affidamento del percettore delle somme e la stessa buona fede non sono di ostacolo all’esercizio, da parte dell’amministrazione, del potere-dovere di recupero, in linea con il canone costituzionale di buon andamento, né l’amministrazione è tenuta a fornire un’ulteriore motivazione sull’elemento soggettivo riconducibile all’interessato o all’interesse pubblico al recupero che è rinvenibile <em>in re ipsa</em>, dovendo peraltro, ribadirsi che la doverosità del recupero non incontra nemmeno i limiti mutuabili dalla disciplina che governa l’esercizio del potere di autotutela.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Tarantino &#8211; Est. Boscarino</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9786 del 2025, proposto da<br />
Eco Puglia Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Carlo Comandè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, non costituito in giudizio;<br />
Ministero dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi <i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Gestore dei Servizi Energetici &#8211; Gse S.P.A, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, n. 21150 del 26 novembre 2025, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Gestore dei Servizi Energetici &#8211; Gse S.P.A;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 settembre 2026 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Carlo Comandè, Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. L’oggetto del giudizio è costituito dalla determinazione GSE/P20250016784 del 14 febbraio 2025, avente ad oggetto “<i>Regolazione delle partite economiche successive alla richiesta di rinuncia agli incentivi, ai sensi dell’art. 3 comma 9 del DM 4 luglio 2019, relativa alla Convenzione FER201261, associata all’impianto IM_0912166 nella titolarità di Eco Puglia Energia S.r.l</i>.”, a mezzo della quale il Gestore ha regolato le partite economiche a seguito della richiesta di rinuncia agli incentivi &#8211; formulata ai sensi dell’art. 3 comma 9 del DM 4 luglio 2019.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Per una migliore comprensione della vicenda – alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti &#8211; si rappresenta quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. La società appellante detiene un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica sito nel Comune di Foggia, con potenza nominale pari a 12750 kW ed entrato in esercizio in data 5 agosto 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. L’impianto in questione ha ottenuto il riconoscimento della tariffa incentivante ai sensi del DM 4 luglio 2019, con lettera prot. GSEWEB/P20210145517 in data 11 marzo 2021, con conseguente stipula del contratto &#8211; identificato con codice FER201261 – in data 25 marzo 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3. A seguito del notevole aumento del costo dell’energia elettrica, in data 23 dicembre 2021 la società ha formulato rinuncia all’incentivo esercitando il diritto di recesso di cui agli artt. 16, co. 2 della Convenzione e 3, co. 9, del DM 4 Luglio 2019.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.5. Successivamente alla regolarizzazione dei rapporti economici, con nota prot. GSE/P20250016784 del 14 febbraio 2025 il Gestore ha rilevato che “<i>alla data di chiusura della Convenzione, sono stati emessi documenti contabili non in linea con gli importi dovuti</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.6. Pertanto, ritenendo di aver corrisposto somme non dovute, il Gestore ha richiesto la restituzione della somma pari ad Euro 1.647.183,53 corrispondente alla somma degli importi dovuti dalla Società al GSE, a titolo di differenza tra prezzo zonale orario e incentivo, decurtata dalle somme fruite dalla società a titolo di incentivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (affidato a due autonomi motivi estesi da pagina 6 a pagina 27 del gravame) la società ha lamentato:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I- «<i>Violazione e falsa applicazione dell’articolo 21 nonies della l.n. 241/1990 per mancanza dei presupposti per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela – violazione del principio di certezza del diritto e legittimo affidamento – violazione dei principi di buona fede</i>»;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II- «<i>Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3, comma 9 e dell’articolo 7 del d.m. 4 luglio 2019 &#8211; violazione e falsa applicazione del regolamento operativo – violazione e falsa applicazione dell’art. 23 e 24 del d.lgs. 28/2011 – violazione e falsa applicazione dei principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili</i>»;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. In via subordinata, ha denunciato la contrarietà dell’art. 3, comma 9 e dell’art. 7 del d.m. 4 luglio 2019 con gli articoli 23 e 24 del D.Lgs. n. 28 del 2011 e con la normativa eurounitaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. L’impugnata sentenza – T.A.R. per il Lazio, Sez. III ter, n. 21150/2025 del 26 novembre 2025 &#8211; ha:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) respinto il ricorso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) compensato fra le parti le spese di lite.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. La Società ha interposto appello, notificato in data 22 dicembre 2025, affidato a due motivi di ricorso &#8211; estesi da pagina 6 a pagina 33 e corredati da domanda cautelare – criticando puntualmente le motivazioni a sostengo dell’impugnata sentenza. In particolare, nel riproporre i motivi già formulati nel primo grado di giudizio, la società ha contestato:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) la statuizione del T.A.R. nella parte in cui ha escluso l’applicazione dell’art 21 <i>nonies</i> della legge 241/1990 in ragione della natura privatistica della convenzione stipulata tra la società ed il Gestore. La società ha precisato che nel caso in esame l’attività posta in essere dal GSE integra la fattispecie dell’esercizio di poteri pubblici, con conseguente estensione applicativa della norma citata. In particolare, la società ricorrente ha rilevato che il potere di verifica esercitato dal GSE ai fini dell’accertamento delle condizioni per il corretto esercizio del recesso da parte della Società deve considerarsi di natura marcatamente pubblicistica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) il rigetto del secondo motivo di ricorso, in ragione di una errata interpretazione dell’art. 3 comma 9 del DM 4 luglio 2019, la quale si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 della direttiva n. 2009/28/CE e 4 della direttiva n. 2018/2001/UE, nonché con gli artt. 23 e 24 del d.lgs. n. 28/2011. L’appellante ha dunque rilevato che la rinuncia deve essere considerata quale “<i>strumento per consentire agli operatori di neutralizzare tali effetti negativi, nonché di rispondere ai segnali di mercato, evitando inutili distorsioni dello stesso</i>”, ponendo la società nella medesima situazione nella quale si sarebbe trovata qualora non avesse sottoscritto la convenzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Le amministrazioni statali si sono costituite in data 29 dicembre 2025 con atto di stile, richiedendo il rigetto dell’appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Si è costituito il Gestore in data 16 gennaio 2026 per resistere, chiedendo altresì il rigetto dell’istanza cautelare formulata dall’appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Nel corso del procedimento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) è stata depositata dal Gestore memoria difensiva del 16 gennaio 2026;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) è stata accolta la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ai soli fini della sollecita discussione del giudizio di merito;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) il Gestore e la società ricorrente hanno depositato memorie difensive in data 15 luglio 2026;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) la società ricorrente ha depositato una memoria di replica in data 23 luglio 2026;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) il Gestore ha depositato una memoria di replica in data 24 luglio 2026.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. All’udienza pubblica del 15 settembre 2026 le parti hanno discusso la causa che è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Il Collegio ritiene l’appello infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.1. L’appellante premette che, in data 25.03.2021, la Società stipulava con il GSE il “Contratto per il riconoscimento delle tariffe incentivanti all’energia elettrica prodotta da impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dai processi di depurazione” (di seguito “Convenzione”) ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 28/2011, del D.M. 4 luglio 2019 e del D.M. 23 giugno 2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il meccanismo incentivante di cui al Decreto è quello c.d. “a due vie”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Convezione prevedeva una durata ventennale, con espressa facoltà di recesso, disciplinata dall’art.16, in virtù della previsione di cui all’art. 3.9 del D.M. 4 luglio 2019.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.2. Per comprendere il contesto in cui la previsione convenzionale oggetto di causa s’inserisce, occorre ricordare che il decreto ministeriale del 4 luglio 2019 prevede due differenti meccanismi incentivanti, in funzione della potenza dell’impianto: il primo è rappresentato dal ritiro dell’energia elettrica prodotta da parte del GSE, il quale eroga all’operatore la tariffa a questi spettante; il secondo è costituito dall’attribuzione all’impresa di un incentivo, calcolato come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario, che, se positiva (ossia quando la prima è superiore al secondo), integra il ricavo connesso alla vendita sul mercato dell’energia prodotta, mentre, quando è negativa (ossia quando la tariffa è inferiore al prezzo di mercato), comporta che l’impresa non solo non percepisca alcuna sovvenzione, ma debba versare la differenza al GSE (c.d. sistema “a due vie”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.3. Venendo al contenzioso in esame, come eccepito dal GSE, le disposizioni del D.M. 4.7.2019 sono state traslate anche nei contratti-tipo e, quindi, pure nella Convenzione sottoscritta dall’appellante, che infatti ripropone la metodologia di calcolo descritta dal citato D.M. al suo art. 4.1, specificando altresì che il GSE avrebbe conguagliato o chiesto all’operatore la restituzione della “<i>differenza, qualora negativa, tra la suddetta tariffa incentivante e il prezzo zonale orario di cui alla Deliberazione ARERA n. 111/06</i>”. Per quanto invece attiene alla facoltà di recesso da parte dell’operatore, la medesima è stata disciplinata dall’art. 16 della Convenzione, ove è stata prevista la possibilità – a favore dell’operatore privato – di disdire il contratto “<i>in ogni momento della sua vigenza, previo invio di disdetta secondo le modalità indicate nel successivo Art. 18 “Comunicazioni”, con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di invio della richiesta di disdetta</i>”. Il secondo comma del medesimo articolo ha specificato le conseguenze da ricollegare all’esercizio della disdetta unilaterale, imponendo “<i>la restituzione degli incentivi netti riconosciuti ai sensi del presente Contratto, fino al momento di esercizio dell’opzione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.4. A proposito di tale ultima previsione, e con riferimento al secondo motivo di ricorso (che viene qui esaminato prioritariamente), il T.A.R. adito si è così espresso:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&lt; <i>16. Dall’analisi compiuta al punto 11 della motivazione si ricava la natura complessiva dell’operazione sottesa alla Convenzione. Il privato operatore al fine di remunerare l’investimento accetta, in forza della Convenzione stipulata con il Gestore, di godere di una tariffa incentivante fissa per tutta la durata del periodo contrattuale sia che il prezzo zonale medio orario dell’energia sia inferiore sia che questo sia superiore rispetto alla tariffa fissa. Posto che è consentito all’operatore di vendere sul libero mercato l’energia prodotta, la Convenzione ha il vantaggio di assicurare al privato la remunerazione prevista dalla tariffa quando il prezzo zonale orario (al quale potrebbe vendere l’energia) sia ad essa inferiore così da garantirgli un’entrata monetaria fissa, a prescindere dall’andamento del mercato. Difatti qualora l’operatore in questione vendesse l’energia a quel prezzo di mercato riceverebbe un ricavo complessivo inferiore. Il Gestore, quindi, si impegna a colmare quel gap valoriale così da garantire al privato un’entrata fissa costante, ponendolo al riparo dalle fisiologiche fluttuazioni del prezzo dell’energia.</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>16.1. Viceversa, quando il prezzo zonale orario supera la tariffa incentivante (fissa), il privato potrebbe vendere l’energia prodotta (e nella sua disponibilità) ad un prezzo uguale o superiore rispetto alla tariffa, garantendosi ricavi (anche) assai superiori rispetto a quelli ottenibili dalla tariffa fissa. In questo caso, aver aderito alla Convenzione fa sì che il privato non possa lucrare sul rialzo dell’andamento del prezzo dell’energia avendo lui accettato una tariffa a copertura dell’investimento costante nel tempo di durata del contratto tale per cui sarà chiamato a restituire il surplus derivante dalla differenza tra prezzo zonale orario e tariffa incentivante. Tale gap, che viene impropriamente definito “incentivo negativo”, ha la funzione di riequilibrare il rapporto per il quale il privato si è obbligato a (ed ha accettato di) ricevere un’entrata monetaria fissa e garantita per tutta la durata del rapporto ed evitare illegittime locupletazioni a danno dell’amministrazione (nello stesso senso si è pronunciata questa Sezione con la sentenza n. 5138/2025).</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>16.2. In tale quadro, a seguito di un’eventuale recesso (consentito solo all’operatore), risulta pienamente giustificato, e in linea con lo spirito della normativa sugli incentivi energetici, che l’operatore sia chiamato a restituire i soli “incentivi netti” percepiti durante la vita del rapporto, vale a dire quelli ottenuti dal Gestore nel periodo in cui la tariffa fissa superava il prezzo zonale orario, mentre sia escluso che il G.S.E. restituisca quanto ricevuto (o ometta di richiedere quanto dovuto) al fine di evitare arricchimenti derivanti dall’aver venduto (o avuto la possibilità di vendere), nel frattempo, l’energia autonomamente prodotta ad un prezzo superiore alla tariffa fissa stabilita. Del resto, il recesso, a differenza della risoluzione che travolge gli effetti medio tempore prodotti obbligando le parti a reciproche restituzioni, opera (generalmente) ex nunc salvo che le parti aderiscano a specifiche “deroghe”, espresse chiaramente, come in questo caso, dall’art. 16 del più volte citato D.M., secondo il quale “[i]l recesso di cui al comma precedente comporta la restituzione degli incentivi netti riconosciuti ai sensi del presente Contratto, fino al momento di esercizio dell’opzione ed è condizionato alla verifica da parte del GSE dell’avvenuta restituzione ai sensi dell’art. 3, comma 9 del Decreto”.</i> &gt;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.5. L’appellante contesta, anzitutto, che la corretta interpretazione dell’art. 3 comma 9 del DM 4 luglio 2019 sia quella proposta dal GSE e condivisa dal T.A.R.; d’altra parte, tale esegesi si porrebbe in contrasto con la normativa unionale ed interna rubricata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, osserva, la rinuncia aveva consentito, correttamente, alla Società di porsi nella medesima situazione nella quale si sarebbe trovata se non avesse mai sottoscritto la Convenzione e, dunque, la rinuncia aveva avuto l’efficacia retroattiva prevista dal Decreto. L’appellante, ancora, argomenta come il meccanismo di compensazione a due vie, per essere coerente con il sistema e con la finalità degli incentivi, deve garantire una facoltà di rinuncia piena, che consenta all’operatore di rientrare nel libero mercato, senza subire gli effetti pregiudizievoli della Convenzione e dunque, restituendo quanto percepito e ottenendo a sua volta la restituzione di quanto versato in esecuzione delle obbligazioni sorte dalla Convenzione. Diversamente, come avvenuto nel caso di specie e come affermato dal TAR Lazio nella sentenza appellata, la Convenzione costituirebbe un mezzo per intrappolare gli operatori del settore delle energie rinnovabili in un regime in cui eventuali extraprofitti generati dalle anomale fluttuazioni del mercato vanno versati al GSE anche se la Società intende rinunciare restituendo quanto percepito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Il Collegio osserva, in primo luogo, che l’esegesi proposta dall’appellante non può essere condivisa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.1. Questa Sezione, con recente decisione n. 6514/2026 del 12/08/2026, occupandosi della problematica della liquidazione del differenziale tra incentivo e costo zonale orario del prezzo dell’energia di segno negativo ed alla prospettazione secondo cui la restituzione degli incentivi conseguente al recesso dal contratto dovrebbe essere intesa sia per gli incentivi positivi che per quelli negativi, ha approfondito la problematica e condiviso l’interpretazione oggi contestata dall’appellante, in particolare affermando che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&lt; <i>la richiamata formula dell’art. 16 della Convenzione, alla luce del suo tratto testuale, invariabilmente impone la restituzione degli incentivi netti riconosciuti in caso di recesso. Detto articolo, infatti, come evidenziato dal GSE, testualmente prevede la facoltà per l’Operatore di “recedere dal presente Contratto, in ogni momento della sua vigenza, previo invio di disdetta secondo le modalità indicate nel successivo Art. 18 “Comunicazioni”, con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di invio della richiesta di disdetta”. Il secondo comma dispone che “il recesso di cui al comma precedente comporta la restituzione degli incentivi netti riconosciuti ai sensi del presente Contratto, fino al momento di esercizio dell&#8217;opzione ed è condizionato alla verifica da parte del GSE dell&#8217;avvenuta restituzione ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 9 del Decreto”. Ne consegue che, come controdedotto, il recesso comporta un preciso onere restitutorio, essendo quest’ultimo il “costo” che l’operatore che decida di recedere anticipatamente è tenuto a sostenere. Per giunta lo stesso comma sottopone la validità del recesso ad un controllo da compiere da parte del GSE dell’avvenuta restituzione. La parte appellata ha poi correttamente valorizzato il paragrafo 3.2.6 delle Regole applicative del Decreto per l’accesso agli incentivi 4 luglio 2019, il quale dispone che “l’art.3.9 del DM201 9 introduce la possibilità di rinuncia, da parte del Soggetto Responsabile, al diritto agli incentivi prima del termine del periodo contrattualizzato (salvo restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento dell&#8217;esercizio dell&#8217;opzione, tale valore sarà reso disponibile dal GSE, previa specifica richiesta da parte del Soggetto Responsabile, che volesse valutare tale facoltà)”. Viene in considerazione, quindi, una statuizione chiara e specifica che denota la correttezza dell’operato del GSE contestato da parte appellante con il motivo in esame. La stessa formula dell’art 16, comma 2, non può essere intesa se non in maniera conforme a tale previsione che appunto contempla soltanto un recesso di natura unilaterale invece che un’obbligazione bilaterale, con conseguente obbligo restitutorio. Quanto argomentato da parte appellante valorizzando il tratto lessicale, asseritamente generico, dell’art. 16 non può, quindi, indurre a conclusioni di segno favorevole alle proprie prospettazioni</i>. &gt;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11.2. Deve quindi ribadirsi che l’interpretazione della Convenzione e, ancor prima, della corrispondente disposizione di cui al D.M. 4 luglio 2019 è quella proposta dal G.S.E.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Come sopra esposto, la parte appellante, in subordine, ne adduce l’illegittimità alla stregua della normativa unionale ed interna.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.1. Il Collegio ritiene però che tale ambito di indagine sia precluso, in presenza di una Convenzione liberamente sottoscritta dalla parte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.2. Come chiarito da questa Sezione (sentenza del 9 febbraio 2026, n. 1006), per quanto riguarda le convenzioni concluse con il GSE, la Corte di Giustizia ha evidenziato che le convenzioni concluse con i proprietari degli impianti fotovoltaici interessati entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2012 si limitavano a prevedere le condizioni pratiche dell’erogazione degli incentivi, assegnati sotto forma di una precedente decisione amministrativa adottata dal GSE (cfr. par. 49 della sentenza del 15 aprile 2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si trattava, dunque, di contratti di diritto pubblico facenti seguito a un atto amministrativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In relazione agli incentivi per gli impianti entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012, la Corte di Giustizia ha osservato che tali incentivi erano «assegnati», come risulta dalla formulazione dell’art. 24, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 28/2011, mediante contratti di diritto privato stipulati tra il GSE e gli enti responsabili degli impianti interessati, sulla base di un contratto-tipo definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (cfr. par. 50 della sentenza del 15 aprile 2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.3. Ebbene, come sopra ricordato, l’art.16 della Convenzione ha richiamato in sede contrattuale la disposizione di cui al D.M. 4.7.2019, determinante, sul punto, il contenuto del contratto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La parte privata, con la sottoscrizione dell’accordo, e dopo aver compiuto le proprie valutazioni di convenienza, ha liberamente accettato (anche) le previsioni in tema di rinuncia e recesso, manifestando – volontariamente e necessariamente – la propria acquiescenza ai provvedimenti (tra cui il DM 4.7.2019) che ne costituiscono presupposto necessario (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 aprile 2023, n. 4076), poiché, come recentemente ribadito dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, sentenza 30 luglio 2026, n. 6, l’acquiescenza è un istituto che opera sul piano dell’interesse ad agire e della legittimazione al ricorso, compatibile con gli artt. 24 e 113 Cost. allorquando derivi da una scelta libera e consapevole (Cons. Stato, sez. III, 15 dicembre 2025, n. 9908; 18 giugno 2024, n. 5458; 2 novembre 2022, n. 9455; 18 gennaio 2018, n. 321).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.4. Nel caso in esame, sussistono tutti i presupposti per l’applicazione di tale istituto, che pur non previsto in una norma espressa, è stato nel tempo affinato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Ad plen., 29 gennaio 2016, n. 1), per la quale è necessaria:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; una condotta (espressa o tacita) univoca sulla irrefutabile volontà di accettare gli effetti e l’operatività del provvedimento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; una volizione libera, successiva o contestuale all’emanazione del provvedimento astrattamente lesivo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’irrilevanza della contingente tolleranza manifestata anche attraverso il compimento di attività necessarie per fronteggiare gli effetti del provvedimento lesivo in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la manifestazione di volontà abdicativa, quale si esprime nell’adesione alla bozza di accordo che preveda la clausola, costituisce il frutto di una valutazione di convenienza della parte privata, che non si concretizza in un condizionamento trasmodante i fisiologici limiti in cui esso si manifestano anche nei rapporti tra privati dotati, eventualmente, di non identica forza contrattuale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2019, n. 8318).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In conseguenza di ciò, la limitazione all’impugnazione degli atti a monte non deriva da una disposizione normativa o da un provvedimento amministrativo, ma è un effetto dell’accordo, frutto del consenso dell’imprenditore, che ne accetta consapevolmente e volontariamente il contenuto e le conseguenze, ivi compresa la mancata contestazione e l’acquiescenza agli atti presupposti; con conseguente assenza di contrasto con l’art. 113 Cost.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.5. Né le censure sollevate dall’appellante avverso il DM 4.7.2019 possono condurre ad una ipotesi di nullità del contratto ai sensi dell’art. 1419 del codice civile, non essendo ravvisabile alcuna delle fattispecie di cui agli artt. 1346 e 1419 c.c., e posto che nello specifico vengono in rilievo diritti patrimoniali disponibili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né a diversa conseguenza condurrebbe l’ipotetica contrarietà del D.M. 4.7.2019 al diritto unionale, avendo la giurisprudenza chiarito che la violazione del diritto eurounionale, al pari della violazione di legge domestica (e addirittura al pari del caso del provvedimento c.d. incostituzionale), si risolve “solamente” in un motivo di annullabilità dell’atto, non di sua nullità Cons. Stato, VI, n.1670/2025, con la conseguenza che, se il provvedimento (che per primo è inficiato dal vizio) non è tempestivamente impugnato, il vizio non è più contestabile oltre termine, né è contestabile impugnando formalmente atti a valle rispetto a quelli nei confronti del quale si sarebbe potuto (e quindi dovuto) già far valere il vizio, posto che la violazione del diritto europeo implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende la conseguenza, sul piano processuale, dell’onere dell’impugnazione entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso (Sez. II, n. 8049/2025).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dalla piana applicazione degli istituti processuali consegue, nel caso in esame, che l’intervenuta acquiescenza discendente dalla sottoscrizione del contratto determina la carenza di interesse ad impugnare gli atti amministrativi di determinazione del contenuto del contratto stesso (oltretutto mai contestato).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto esime il Collegio dall’indugiare nell’esame dei profili argomentati con il secondo motivo di appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Viene, quindi, in esame il primo motivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.1. Dall’esposizione fin qui offerta deriva la piana esclusione della ricorrenza dei profili sottoposti dall’appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, l’azione volta al recupero dei fondi non può inquadrarsi nella fattispecie di atto di autotutela, trattandosi della ricorrenza di un indebito oggettivo, in relazione ad un contratto di diritto privato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13.2. Al riguardo, come già affermato da questa Sezione II (sentenza del 13 gennaio 2025, n. 217), la ripetizione d’indebito costituisce un atto di natura privatistica ai sensi dell’art. 2033 c.c. e non l’esercizio di una potestà amministrativa, sicché ad essa non è applicabile la disciplina che prescrive i presupposti per l’esercizio dei poteri di autotutela.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non può inoltre fondatamente predicarsi alcuna violazione del legittimo affidamento dell’interessata e del canone di buona fede oggettiva in materia di ripetizione dell’indebito, giacché «<i>ai fini del recupero da parte della P.A. di contributi erogati assenza del presupposto, non è necessaria l’indicazione nel provvedimento della motivazione specifica sulle eventuali ragioni d’interesse pubblico concreto e attuale o di comparazione con quello del debitore, in quanto la ripetizione dell&#8217;indebito non costituisce una funzione d&#8217;autotutela ex artt. 21-quinquies o 21-nonies della l. n. 241 del 1990, ma doveroso esercizio di un potere vincolato</i>» (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 11 giugno 2024, n. 5183; nello stesso senso Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 20 ottobre 2023, n. 9115) e «<i>in caso di indebita erogazione di denaro pubblico l’affidamento del percettore delle somme e la stessa buona fede non sono di ostacolo all’esercizio, da parte dell’amministrazione, del potere-dovere di recupero, in linea con il canone costituzionale di buon andamento, né l’amministrazione è tenuta a fornire un’ulteriore motivazione sull’elemento soggettivo riconducibile all’interessato o all’interesse pubblico al recupero che è rinvenibile in re ipsa, dovendo qui, peraltro, ribadirsi che la doverosità del recupero non incontra nemmeno i limiti mutuabili dalla disciplina che governa l’esercizio del potere di autotutela, atteso che, nel caso in esame, difetta, in apice, un atto amministrativo da ritirare</i>» (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 23 dicembre 2019, n. 8737).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La circostanza che il GSE sia pervenuto ad un “ripensamento postumo”, come insistentemente lamentato dall’appellante, non sposta l’inquadramento del potere esercitato dall’ambito civilistico in cui si estrinseca, nell’arco temporale prescrizionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue la complessiva infondatezza del primo motivo di appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Conclusivamente il gravame dev’essere respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La complessità e novità della questione, per la cui risoluzione si è fatto riferimento a decisioni recentissime, giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell&#8217;art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (per tutte: Consiglio di Stato sez. II, n.8247/2023 e giur. ivi richiamata). Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">2Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Sabbato, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesco Guarracino, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore</p>
<p>Views: 5</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-recupero-di-contributi-pubblici-erogati-in-assenza-del-presupposto/">Sul recupero di contributi pubblici erogati in assenza del presupposto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;onere di impugnare la valutazione medica di inidoneità nel caso in cui il diniego di licenza di porto d&#8217;armi si fondi esclusivamente sul giudizio medico.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullonere-di-impugnare-la-valutazione-medica-di-inidoneita-nel-caso-in-cui-il-diniego-di-licenza-di-porto-darmi-si-fondi-esclusivamente-sul-giudizio-medico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 10:19:01 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90878</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullonere-di-impugnare-la-valutazione-medica-di-inidoneita-nel-caso-in-cui-il-diniego-di-licenza-di-porto-darmi-si-fondi-esclusivamente-sul-giudizio-medico/">Sull&#8217;onere di impugnare la valutazione medica di inidoneità nel caso in cui il diniego di licenza di porto d&#8217;armi si fondi esclusivamente sul giudizio medico.</a></p>
<p>&#8211; Atto amministrativo &#8211; Licenza di porto d&#8217;armi &#8211; Inidoneità &#8211; Valutazione medica &#8211; Autonoma lesività. &#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Atto presupposto &#8211; Onere di impugnazione &#8211; Ricorso &#8211; Inammissibilità. &#8211; Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l&#8217;annullamento del provvedimento di diniego della licenza di guardia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullonere-di-impugnare-la-valutazione-medica-di-inidoneita-nel-caso-in-cui-il-diniego-di-licenza-di-porto-darmi-si-fondi-esclusivamente-sul-giudizio-medico/">Sull&#8217;onere di impugnare la valutazione medica di inidoneità nel caso in cui il diniego di licenza di porto d&#8217;armi si fondi esclusivamente sul giudizio medico.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullonere-di-impugnare-la-valutazione-medica-di-inidoneita-nel-caso-in-cui-il-diniego-di-licenza-di-porto-darmi-si-fondi-esclusivamente-sul-giudizio-medico/">Sull&#8217;onere di impugnare la valutazione medica di inidoneità nel caso in cui il diniego di licenza di porto d&#8217;armi si fondi esclusivamente sul giudizio medico.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Atto amministrativo &#8211; Licenza di porto d&#8217;armi &#8211; Inidoneità &#8211; Valutazione medica &#8211; Autonoma lesività.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Atto presupposto &#8211; Onere di impugnazione &#8211; Ricorso &#8211; Inammissibilità.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li class="popolo">&#8211; Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l&#8217;annullamento del provvedimento di diniego della licenza di guardia giurata laddove la determinazione prefettizia avversata si fonda in via esclusiva sul giudizio di assenza in capo al ricorrente dei requisiti psico-fisici minimi necessari per la licenza di porto d’armi per difesa personale, quale formulato dal competente Collegio medico e quest’ultimo atto, che configura l’antecedente giuridico alla base del provvedimento impugnato, immediatamente lesivo nei confronti del ricorrente, non è stato oggetto di impugnativa, avendo il ricorrente indirizzato il proprio ricorso esclusivamente avverso il decreto prefettizio.</li>
<li class="popolo">&#8211; In caso di omessa impugnazione del provvedimento presupposto e autonomamente lesivo, divenuto inoppugnabile, è inammissibile l&#8217;impugnazione dell&#8217;atto consequenziale per vizi riconducibili all&#8217;atto presupposto. In detta ipotesi, infatti, il ricorso avverso l&#8217;atto presupponente è ammissibile solo nella misura in cui si facciano valere vizi propri ed autonomi di tale atto, mentre è inammissibile ove si intenda far valere con esso vizi dell&#8217;atto presupposto immediatamente lesivo e non impugnato. Ove poi la vicenda amministrativa si snodi, come nella fattispecie, attraverso una pluralità di atti, di cui uno, più risalente, costituisce il presupposto per l&#8217;emanazione dell&#8217;atto successivo, la mancata impugnazione dell&#8217;atto presupposto ed immediatamente lesivo rende inammissibile, a causa di una originaria carenza di interesse, il ricorso che sia stato proposto avverso gli atti consequenziali o esecutivi.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Lattanzi &#8211; Est. Simone</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima Ter)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10733 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gaetano Maria Polselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Fiumicino, via Arsia 14;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Prefettura di Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del Decreto Prot. Uscita n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emesso dal Prefetto della Provincia di Viterbo e avente ad oggetto la richiesta per il rilascio del decreto di approvazione della licenza -OMISSIS- in favore del sig. -OMISSIS- (per uso -OMISSIS-) ed il conseguenziale rigetto della stessa dal Prefetto di Viterbo, notificata il -OMISSIS- e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Prefettura di Viterbo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore all&#8217;udienza straordinaria di smaltimento dell&#8217;arretrato del giorno 11 settembre 2026 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con il ricorso all’esame il sig. -OMISSIS-ha agito per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Decreto Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui il Prefetto di Viterbo ha respinto la richiesta di rilascio della licenza -OMISSIS-, presentata in suo favore dall’Istituto di vigilanza-OMISSIS-.”, presso il quale lo stesso ricorrente era occupato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Il provvedimento impugnato è motivato in ragione del fatto che: “<i>VISTI gli atti d&#8217;ufficio, dai quali si rileva che il predetto, sottoposto in data-OMISSIS- a visita medica collegiale presso il Collegio Medico Legale Aziendale Porto d&#8217;Armi della ASL di Viterbo, per la verifica dei requisiti richiesti dall&#8217;art. 2 del D.M. Sanità del 28 aprile 1998 e per i relativi accertamenti clinici per poter ottenere il porto d&#8217;armi per uso di difesa personale connesso all&#8217;attività di guardia particolare giurata, è risultato &#8220;non in possesso dei requisiti psicofisici minimi per -OMISSIS-”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il ricorrente, assumendo la lesività del gravato provvedimento di diniego della licenza, tra l&#8217;altro per l&#8217;intima correlazione con l&#8217;attività professionale, in quanto idoneo ad incidere negativamente sulla sua attività lavorativa, lo ha impugnato, articolando avverso il medesimo le seguenti due censure:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I. eccesso di potere per mancanza di valida motivazione e difetto di istruttoria; violazione degli artt. 3 e ss. della L. 241/1990. Sostiene il ricorrente che il provvedimento prefettizio si limiterebbe ad affermare che il sig. -OMISSIS-non sia in possesso dei requisiti psicofisici minimi per la licenza del porto d’armi senza tuttavia specificare di quali requisiti lo stesso sia carente e riportandosi in via generica al diniego del Questore; congiuntamente al ricorso gerarchico al Prefetto il ricorrente avrebbe infatti allegato documentazione, anche successiva al decreto del Questore di Viterbo, che attesterebbe l’esistenza dei requisiti psicofisici per ottenere il porto d’armi, documentazione che non è stata considerata dall’Amministrazione, con conseguente deficit istruttorio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II. violazione del diritto di difesa per non aver l’amministrazione, in contrasto con l’art. 10 della legge n. 241/90, valutato la documentazione medica fornita dal ricorrente e per non aver disposto la nuova visita medico legale richiesta nel corso del procedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. In data 5 settembre 2023 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Viterbo, depositando una relazione con cui si riscostruisce nel dettaglio la cronologia dei fatti contenziosi e chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 13 settembre 2023 l’istanza cautelare di parte ricorrente è stata respinta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. In vista dell’udienza di merito le parti del giudizio non hanno depositato ulteriori scritti difensivi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato dell’11 settembre 2026, svoltasi tramite collegamento da remoto ex art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., dato avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione del certificato Collegio Medico Legale Aziendale Porto d&#8217;Armi della ASL di Viterbo, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Come rilevato in sede di udienza, il ricorso è improcedibile (<i>rectius</i>, inammissibile) per carenza di interesse originaria, attesa la mancata impugnazione in sede giudiziale del certificato Collegio Medico Legale Aziendale Porto d&#8217;Armi della ASL di Viterbo, da intendersi quale atto presupposto del provvedimento prefettizio impugnato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Dalla piana lettura del provvedimento di diniego della licenza di guardia giurata oggetto dell’impugnativa si evince, infatti, che la determinazione prefettizia avversata si fonda in via esclusiva sul giudizio di assenza in capo al ricorrente dei requisiti psico-fisici minimi necessari per la licenza di porto d’armi per difesa personale, quale formulato dal Collegio medico Legale Aziendale Porto d&#8217;Armi della ASL di Viterbo; quest’ultimo atto, che configura l’antecedente giuridico alla base del provvedimento impugnato, immediatamente lesivo nei confronti del ricorrente, non è stato oggetto di impugnativa, avendo il ricorrente indirizzato il proprio ricorso esclusivamente avverso il decreto prefettizio del -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.1. Tanto vale a rendere il ricorso inammissibile per carenza di interesse, atteso che, per giurisprudenza consolidata (cfr. tra gli altri Consiglio di Stato, sez. II, n. 10356/2024; Tar Lazio, sez. I, n. 22006/2024), “<i>In caso di omessa impugnazione del provvedimento presupposto e autonomamente lesivo, divenuto inoppugnabile, è inammissibile l&#8217;impugnazione dell&#8217;atto consequenziale per vizi riconducibili all&#8217;atto presupposto. In detta ipotesi, infatti, il ricorso avverso l&#8217;atto presupponente è ammissibile solo nella misura in cui si facciano valere vizi propri ed autonomi di tale atto, mentre è inammissibile ove si intenda far valere con esso vizi dell&#8217;atto presupposto immediatamente lesivo e non impugnato. Ove poi la vicenda amministrativa si snodi, come nella fattispecie, attraverso una pluralità di atti, di cui uno, più risalente, costituisce il presupposto per l&#8217;emanazione dell&#8217;atto successivo, la mancata impugnazione dell&#8217;atto presupposto ed immediatamente lesivo rende inammissibile, a causa di una originaria carenza di interesse, il ricorso che sia stato proposto avverso gli atti consequenziali o esecutivi</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Il ricorso è, in ogni caso, infondato nel merito, atteso che, come già evidenziato in sede cautelare, il provvedimento impugnato è motivato riportandosi al giudizio negativo espresso all’esito della visita medica ai sensi dell’art. 2 DM 28.4.1998, documento noto al ricorrente, tanto da averlo impugnato in via gerarchica il 20 dicembre 2022 ex art. 4 DM cit. (vedi all. 9 al ricorso) ed è stato, altresì, ribadito nelle controdeduzioni depositate in atti il 7 settembre 2023, dove è cronologicamente ripercorsa la vicenda e viene dato atto della valutazione che l’amministrazione ha compiuto pure sulla documentazione depositata nel procedimento dal ricorrente; per altro verso, gli atti prodotti a seguito del preavviso di rigetto non scalfiscono il responso medico collegiale negativo del 22 novembre 2022 espresso ai sensi dell’art. 2 DM cit.; peraltro, il responso medico risulta essere stato oggetto di ricorso gerarchico, ma la difesa non ha dato atto di quale sia stato l’esito di questo gravame ai sensi dell’art. 4 DM cit.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Tanto considerato, il ricorso va dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Le peculiarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese di lite.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese di lite compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2026, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Claudia Lattanzi, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesco Elefante, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Silvia Simone, Referendario, Estensore</p>
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		<item>
		<title>Sull&#8217;esito negativo dell&#8217;esame di maturità.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesito-negativo-dellesame-di-maturita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 07:52:17 +0000</pubDate>
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<p>Atto amministrativo &#8211; Scuola &#8211; Esame di maturità &#8211; Esito negativo &#8211; Violazione del P.D.P. Può essere accolta la domanda cautelare proposta avverso gli esiti finali negativi degli Esami di Maturità, laddove il ricorso risulti assistito dal fumus boni iuris quanto meno con riferimento alla dedotta violazione del P.D.P., in</p>
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<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Scuola &#8211; Esame di maturità &#8211; Esito negativo &#8211; Violazione del P.D.P.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Può essere accolta la domanda cautelare proposta avverso gli esiti finali negativi degli Esami di Maturità, laddove il ricorso risulti assistito dal <i>fumus boni iuris </i>quanto meno con riferimento alla dedotta violazione del P.D.P., in quanto non risulta chiaro se la Commissione esaminatrice abbia effettivamente (e in che modo) dato esecuzione alle prescrizioni ivi contenute, ciò non evincendosi inequivocabilmente dai verbali di correzione delle prove scritte e degli orali, nonché dalle griglie di valutazione adottate, nulla avendo dedotto l’Amministrazione Scolastica a riguardo, e dal <i>periculum in mora</i>, in considerazione del mancato conseguimento del diploma di scuola superiore e dell’inevitabile ripetizione dell’anno scolastico, conseguentemente disponendo &#8211; in via cautelare ed urgente &#8211; una nuova valutazione dell’alunno da parte della Commissione d’esame, sulla base delle prove già espletate, previa redazione di griglie di valutazione personalizzate in conformità con il P.D.P.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Tricarico &#8211; Est. Martone</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Quarta Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8652 del 2026, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Landi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Collegio San Giuseppe &#8211; Istituto De Merode, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Dario Perugini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D&#8217;Angelo Alessandro, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; degli esiti finali degli Esami di Maturità, svolti presso il Liceo S. Giuseppe &#8211; Istituto De Merode, Commissione RMLI02150 (“Commissione d’Esame”), Classe &#8211; Sede: -OMISSIS-, di cui al “Verbale n. 16 della Riunione della Commissione d’Esame relativa all’attribuzione del voto finale”, del 6 luglio 2026, relativamente alla parte in cui la Commissione d’Esame ha assegnato alla parte ricorrente un punteggio finale pari a 55/60 e, di conseguenza ha dichiarato che il medesimo “non [ha] superato l’esame di maturità, avendo riportato un voto complessivo inferiore a sessanta centesimi”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Verbale n. 8 di “Inizio delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte” del 20 giugno 2026, relativo alle operazioni di correzione e di valutazione delle Prove Scritte, mediante il quale la predetta Commissione ha assegnato alla parte ricorrente un punteggio pari a 8/20;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Verbale n. 8bis di “Inizio delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte” del 20 giugno 2026, relativo alle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte, mediante il quale la predetta Commissione ha assegnato alla parte ricorrente un punteggio pari a 8/20;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Verbale n. 11 “relativo allo svolgimento dei colloqui e all’attribuzione dei punteggi”, del 1° luglio 2026, mediante il quale la predetta Commissione ha assegnato alla parte ricorrente un punteggio pari a 12/20;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove occorrer possa, tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;"><i>nonché </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del “Riscontro all’istanza di accesso del 20/07/2026 relativa alla posizione dell’alunno ricorrente” fornita dal Collegio S. Giuseppe &#8211; Istituto De Merode, in data 4 agosto 2026, con la quale quest’ultimo ha ritenuto di non “consentire l’accesso agli ulteriori documenti qui di seguito indicati: &#8211; copia degli elaborati di tutti gli altri candidati della classe dell’interessato; &#8211; copia dei verbali della Commissione d’Esame relativi alle prove orali di tutti gli altri candidati della classe dell’interessato, con l’assegnazione dei relativi punteggi”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e del Collegio San Giuseppe &#8211; Istituto De Merode;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 9 settembre 2026 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che il ricorso, alla stregua di una delibazione sommaria propria della presente fase cautelare del giudizio, risulta assistito dal <i>fumus boni iuris </i>quanto meno con riferimento alla dedotta violazione del P.D.P., in quanto non risulta chiaro se la Commissione esaminatrice abbia effettivamente (e in che modo) dato esecuzione alle prescrizioni ivi contenute, ciò non evincendosi inequivocabilmente dai verbali di correzione delle prove scritte e degli orali, nonché dalle griglie di valutazione adottate, nulla avendo dedotto l’Amministrazione Scolastica a riguardo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, altresì, sussistente il lamentato <i>periculum in mora</i>, in considerazione del mancato conseguimento del diploma di scuola superiore e dell’inevitabile ripetizione dell’anno scolastico;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, conseguentemente, di dover accogliere l’istanza cautelare incidentalmente proposta e di disporre &#8211; in via cautelare ed urgente &#8211; una nuova valutazione dell’alunno da parte della Commissione d’esame, sulla base delle prove già espletate, previa redazione di griglie di valutazione personalizzate in conformità con il P.D.P.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto di assegnare per tale incombente termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla notifica ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano essere compensate;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta <i>Bis</i>) accoglie l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente e, per l’effetto, previa sospensione nei limiti dell’interesse dei provvedimenti impugnati, dispone il riesame del giudizio della parte ricorrente nei sensi e nei termini indicati in motivazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Manda al Presidente della Sezione V quater per la fissazione dell’udienza pubblica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa le spese della fase cautelare del giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 9 settembre 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rita Tricarico, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca De Gennaro, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Marco Martone, Referendario, Estensore</p>
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		<item>
		<title>Sulla nozione di &#8220;documentazione amministrativa&#8221;.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-documentazione-amministrativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 09:18:38 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90824</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-documentazione-amministrativa/">Sulla nozione di &#8220;documentazione amministrativa&#8221;.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Documentazione antimafia &#8211; Nozione. Il sistema della “documentazione antimafia” deve essere ricostruito nei termini che si procede a esporre. La documentazione antimafia è costituita dalla “comunicazione antimafia” e dalla “informazione antimafia”. La prima consiste nell&#8217;attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-documentazione-amministrativa/">Sulla nozione di &#8220;documentazione amministrativa&#8221;.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Documentazione antimafia &#8211; Nozione.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il sistema della “documentazione antimafia” deve essere ricostruito nei termini che si procede a esporre. La documentazione antimafia è costituita dalla “comunicazione antimafia” e dalla “informazione antimafia”. La prima consiste nell&#8217;attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all&#8217;art. 67 del medesimo d.lgs. n. 159 del 2011; la seconda, oltre a queste circostanze, può rappresentare anche la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di un’impresa soggetta ai controlli in materia.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Severini &#8211; Est. Valletta</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2023, proposto da<br />
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresenta e difesa dall&#8217;avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Prefettura di Caserta, Ministero Interno, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Albo Gestori Ambientali di Napoli, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A) del provvedimento del 9.1.23 adottato a carico della -OMISSIS- con sede a -OMISSIS-(CE) indirizzo -OMISSIS- C. F. -OMISSIS- e recante la cancellazione dall&#8217;Albo nazionale Gestori Ambientali relativamente all&#8217;iscrizione in categoria 4 classe C a decorrere dalla data del 9.1.2 per sopravvenuta carenza del requisito di cui all&#8217;art. 10, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 03/06/2014 n.120;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B) dell&#8217;art. 10, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 03/06/2014 n.120;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">C) e, per quanto occorra, della comunicazione antimafia interdittiva adottata sulla scorta della Informativa Interdittiva Antimafia del Prefetto di Caserta, Cat.12b.16/ANT/AREA 1^prot. n.-OMISSIS-emessa nei confronti della “-OMISSIS-” e da cui emergerebbe il pericolo di permeabilità mafiosa della impresa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Caserta e del Ministero dell’Interno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore all&#8217;udienza straordinaria di smaltimento dell&#8217;arretrato del giorno 9 giugno 2026, celebratasi da remoto, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del 9.01.23 recante la cancellazione della deducente dall&#8217;Albo nazionale Gestori Ambientali relativamente all&#8217;iscrizione in categoria 4, classe C, per sopravvenuta carenza del requisito di cui all&#8217;art. 10, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 03/06/2014 n.120; ha, inoltre, impugnato la disposizione da ultimo citata, nonché la comunicazione interdittiva adottata sulla scorta dell’Informativa Interdittiva Antimafia del Prefetto di Caserta, Cat.12b.16/ANT/AREA 1^prot. n.-OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Di seguito i motivi di censura:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) si osserva che il presupposto per la cancellazione delle imprese dall’Albo Gestori Ambientali è esclusivamente l’emissione di una comunicazione antimafia interdittiva, mentre l’informativa antimafia interdittiva avrebbe solo effetti inibitori rispetto ad appalti pubblici di valore sopra le soglie comunitarie, così come disciplinato dall’art.91 del Codice antimafia: di conseguenza, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti per la cancellazione della ricorrente dall’Albo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) si aggiunge che, ove l’art.89 bis del Codice Antimafia andasse interpretato nel senso di equiparare <i>quoad effectum</i>, l’informativa e la comunicazione antimafia interdittiva, la norma sarebbe incostituzionale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) con il terzo mezzo di censura si ribadiscono e approfondiscono i motivi di contrasto della disposizione con il dettato costituzionale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4) si aggiunge, infine, che la disposta cancellazione non sarebbe neppure imposta dalla normativa speciale in materia di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituito il Ministero resistente, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo la reiezione del gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza straordinaria del 8 giugno 2026, celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il presente giudizio verte intorno alla legittimità del provvedimento, in data 9.01.23, con il quale è stata disposta la cancellazione della deducente dall&#8217;Albo nazionale dei Gestori Ambientali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le censure svolte dalla ricorrente si appuntano, in sostanza, sulla carenza dei presupposti normativi necessari per procedere a tale cancellazione: si aggiunge che le norme di riferimento (e, segnatamente l’art. 89 bis del Codice Antimafia), ove interpretate diversamente dalla lettura che la ricorrente propone, sarebbero in contrasto con il dettato costituzionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Occorre, rilevare che, nel corso del giudizio, il Collegio ha disposto un’attività istruttoria a carico delle Amministrazioni resistenti, al fine di chiarire e aggiornare gli elementi posti alla base delle decisioni assunte, che in questa sede si contestano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ottemperanza all’ordine collegiale è stata depositata la nota prot. n. -OMISSIS- dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, con la quale è stata comunicata la perdurante efficacia (alla data della nota in commento) della misura interdittiva prefettizia del 29.09.2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente al deposito di tale nota non vi è stata alcuna attività difensiva da parte della ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Ciò posto, il gravame è da respingere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La cancellazione della società ricorrente dall’Albo dei Gestori ambientali è conseguita, legittimamente, all’adozione nei relativi riguardi dell’informativa antimafia prefettizia (peraltro confermata anche all’esito del procedimento di riesame avviato dall’interessata: cfr. documentazione depositata dall’U.T.G. di Caserta in data 23.09.2025).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente si duole, in sostanza, del fatto che la sola informativa non giustificherebbe il provvedimento assunto: tale assunto non è condivisibile, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza che si è espressa sul punto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In proposito, è possibile richiamare la recente pronuncia di questo Tar, con la quale si è, su punto, osservato: “<i>Dopo l&#8217;introduzione dell&#8217; articolo 89-bis del d.lgs. 159/2011 l&#8217;interdittiva antimafia può essere adottata anche nei confronti di imprese che operano nel settore privato: secondo la giurisprudenza, l&#8217;articolo 89-bis, d.lgs. n. 159/2011, si interpreta nel senso che l&#8217;informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la P.A. Sotto questo profilo, quindi, la revoca delle autorizzazioni anche se abilitanti l&#8217;esercizio dell&#8217;attività imprenditoriale nei confronti dei privati, discende direttamente, secondo il meccanismo vincolante di cui all&#8217; articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011, dall&#8217;adozione dell&#8217;informazione interdittiva antimafia ed è legata alla perduranza di quest&#8217;ultima”</i> (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. I, 1/10/2025, n. 6520).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò vale a destituire di fondamento tanto il primo quanto il quarto mezzo di censura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Neppure è condivisibile quanto si deduce in relazione all’incostituzionalità della norma citata, ove interpretata nei sensi che precedono.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente afferma, infatti, che l’art. 89 bis del codice antimafia, così letto, si porrebbe in contrasto con il dettato degli artt. 1, 3, 21, 25, 27, 41 e 42 della Costituzione, in quanto le libertà costituzionalmente garantite di cui alle norme citate verrebbero represse a fronte di una misura amministrativa emessa al di fuori dei controlli e delle garanzie giurisdizionali, e sulla base di una disposizione avente come <i>ratio</i> quella di evitare che il soggetto che ne sia attinto abbia contatti con la Pubblica Amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio osserva sul punto che il sistema della “documentazione antimafia” deve essere ricostruito nei termini che si procede a esporre.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La documentazione antimafia è costituita dalla “comunicazione antimafia” e dalla “informazione antimafia”. La prima consiste nell&#8217;attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all&#8217;art. 67 del medesimo d.lgs. n. 159 del 2011; la seconda, oltre a queste circostanze, può rappresentare anche la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di un’impresa soggetta ai controlli in materia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il sistema rappresenta una forma di tutela avanzata avverso il fenomeno della penetrazione della mafia nell’economia legale. L’emissione dei provvedimenti comporta, tra l’altro, l’esclusione di un imprenditore dalla titolarità di rapporti contrattuali con le Pubbliche amministrazioni determinando a suo carico una particolare forma di incapacità giuridica (Cons. St., A.P., 6 aprile 2018, n. 3). L’interdittiva antimafia costituisce una misura volta alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica amministrazione e si pone a tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’informazione, a differenza della comunicazione, si fonda su una valutazione ampiamente discrezionale circa la sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa, che muove dall’analisi e dalla valorizzazione di specifici elementi fattuali i quali rappresentano obiettivi indici sintomatici di connessioni o collegamenti con associazioni criminali. L’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che tali elementi vengano desunti dal contenuto di atti giudiziari; da accertamenti di polizia o da vicende imprenditoriali particolarmente sintomatiche di un intento elusivo; l’art. 91, comma 6, del medesimo decreto prevede poi che il Prefetto possa desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa anche da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all&#8217;attività delle organizzazioni criminali, unitamente ad altri elementi dai quali emerga che l&#8217;attività d&#8217;impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò premesso, da quanto precede si desume che, diversamente da quanto opina la ricorrente, la <i>ratio</i> a fondamento della disposizione in commento si coglie non solo nella tutela del buon andamento della P.A., ma anche sul piano della garanzia del libero esplicarsi della concorrenza tra imprese operanti sul mercato, sicché la cancellazione dall’albo si giustifica anche allorquando non vi siano rapporti contrattuali con la P.A., operando l’impresa colpita nel solo settore privato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto al regolamento delle spese di lite, in considerazione della complessiva vicenda in commento, se ne giustifica la compensazione tra le parti.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2026, celebratasi da remoto, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Paolo Severini, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Angela Fontana, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>Views: 1</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-documentazione-amministrativa/">Sulla nozione di &#8220;documentazione amministrativa&#8221;.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla natura giuridica del provvedimento di concessione della cittadinanza.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-giuridica-del-provvedimento-di-concessione-della-cittadinanza-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 11:32:02 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90816</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-giuridica-del-provvedimento-di-concessione-della-cittadinanza-2/">Sulla natura giuridica del provvedimento di concessione della cittadinanza.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Cittadinanza &#8211; Provvedimento di concessione &#8211; Natura giuridica &#8211; Atto di alta amministrazione. Il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, costituisce esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-giuridica-del-provvedimento-di-concessione-della-cittadinanza-2/">Sulla natura giuridica del provvedimento di concessione della cittadinanza.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Cittadinanza &#8211; Provvedimento di concessione &#8211; Natura giuridica &#8211; Atto di alta amministrazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, costituisce esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini e si qualifica quale atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione, condizionato all&#8217;esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno status &lt;&lt;illesae dignitatis&gt;&gt;, morale e civile, dello straniero richiedente, cui non corrisponde un diritto soggettivo all&#8217;acquisto della cittadinanza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Savoia &#8211; Est. Savoia</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Quinta Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5860 del 2023, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, corso Duomo,20;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del decreto di rigetto dell&#8217;istanza di richiesta di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell&#8217;art. 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data 21.02.2023 da parte del Ministero dell&#8217;Interno (-OMISSIS-)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore all&#8217;udienza straordinaria di smaltimento dell&#8217;arretrato del giorno 22 maggio 2026 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Signora -OMISSIS- impugnava il decreto di rigetto dell&#8217;istanza di richiesta di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell&#8217;art. 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data-OMISSIS- da parte del Ministero dell’Interno e notificato in data -OMISSIS-, sulla base dei seguenti motivi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 9, 1°, lett. f), della legge n. 91/1992 E DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 7 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990; TRAVISAMENTO DEI FATTI; ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 6 DELLA LEGGE N. 91 DEL 1992.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare in data -OMISSIS- la richiedente presentava presso la Prefettura di -OMISSIS- istanza di richiesta concessione di cittadinanza italiana ai sensi dell&#8217;art. 9, ella L. 5.02.92 n. 91 (-OMISSIS-).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Ministero dell&#8217;Interno, tuttavia, con decreto emesso in data-OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, rigettava l’istanza in quanto a carico dell’istante risulta emessa la Sentenza del Tribunale in composizione Monocratica di -OMISSIS- datata il -OMISSIS-, irrevocabile il -OMISSIS-, a seguito del provvedimento di inammissibilità della Corte di Cassazione del -OMISSIS-, per il reato di violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (art. 5 lett. b l. 30/04/1962 n. 283).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ricorso notificato in data -OMISSIS- la ricorrente impugnava il suddetto decreto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data-OMISSIS- si instaurava il presente giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data -OMISSIS- si costituiva ritualmente il Ministero dell’Interno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il Collegio rigettava la domanda cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’odierna udienza la causa è passata in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Preliminarmente, occorre evidenziare che ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992 l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche, ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo. Si tratta, in altri termini, di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve, pertanto, necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve, infatti, rilevarsi che per consolidata giurisprudenza, che il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, costituisce esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini e si qualifica quale atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione, condizionato all&#8217;esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno status &lt;&lt;illesae dignitatis&gt;&gt;, morale e civile, dello straniero richiedente, cui non corrisponde un diritto soggettivo all&#8217;acquisto della cittadinanza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, la valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale, si traduce in un apprezzamento di opportunità, circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulle ragioni che lo inducono a chiedere la nazionalità italiana e riguardo alle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall&#8217;appartenenza alla comunità nazionale, rilevando tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l&#8217;integrazione del richiedente nella comunità nazionale, sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che farebbero dello straniero un buon cittadino” (Cons. Stato, Sez III, n. 3409/2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, la valutazione dell’Amministrazione competente in sede di procedimento di riconoscimento della cittadinanza ha “matrice squisitamente</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">discrezionale” ed ai fini del suo compimento “viene in rilievo l&#8217;interesse superiore dell&#8217;ordinamento a non attribuire lo &lt;&lt;status&gt;&gt; di cittadino a chi non offra piene garanzie di rispettare i valori fondamentali sui quali si fonda la comunità statuale” (ex multis Cons. Stato, Sez. III: n.6720/2021; n. 2102/2019 e n. 6704/2018).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene nella specie la ricorrente risulta aver riportato una condanna infradecennale- e il fatto che sia pronosticata una istanza di riabilitazione non esclude la sussistenza al momento della valutazione della domanda di una circostanza ostativa-, rafforzata dalla mancata indicazione della stessa nella domanda, con l’ulteriore violazione di elementari principi di <i>clare loqui</i> riconnessi alla normativa ex dpr 445/2000, sicchè la determinazione negativa è congruamente motivata, restando sempre ammissibile la ripresentazione della domanda una volta eliminata la ridetta causa ostativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso va dunque respinto, potendosi compensare le spese di lite.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Riccardo Savoia, Presidente, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Ricchiuto, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Antonietta Giudice, Primo Referendario</p>
<p>Views: 1</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-giuridica-del-provvedimento-di-concessione-della-cittadinanza-2/">Sulla natura giuridica del provvedimento di concessione della cittadinanza.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo di provvedere della p.a. a fronte di istanze di annullamento in autotutela dei privati.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-dellobbligo-di-provvedere-della-p-a-a-fronte-di-istanze-di-annullamento-in-autotutela-dei-privati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 09:08:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-dellobbligo-di-provvedere-della-p-a-a-fronte-di-istanze-di-annullamento-in-autotutela-dei-privati/">Sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo di provvedere della p.a. a fronte di istanze di annullamento in autotutela dei privati.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Riesame &#8211; Istanza di autotutela &#8211; Obbligo di provvedere della p.a. &#8211; Insussistenza. L’istanza di autotutela, volta a provocare un riesame degli atti dell’Amministrazione, non è idonea a provocare un obbligo di provvedere della PA, la cui inerzia sia stigmatizzabile con ricorso avverso il silenzio. Invero, in</p>
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<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Riesame &#8211; Istanza di autotutela &#8211; Obbligo di provvedere della p.a. &#8211; Insussistenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’istanza di autotutela, volta a provocare un riesame degli atti dell’Amministrazione, non è idonea a provocare un obbligo di provvedere della PA, la cui inerzia sia stigmatizzabile con ricorso avverso il silenzio. Invero, in caso di presentazione di istanza di autotutela, l&#8217;Amministrazione non ha l&#8217;obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l&#8217;amministrazione per la tutela dell&#8217;interesse pubblico; non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell&#8217;<em>an</em>, del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all&#8217;esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Caminiti &#8211; Est. Raganella</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Quarta Quater)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5021 del 2026, proposto da<br />
Armando Francesco Ruzzetto, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Guido Rimini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Agricoltura della Sovranita&#8217; Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">Per l’impugnazione del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste sulle istanze presentate dal ricorrente in data 22 ottobre 2025 e 7 gennaio 2026, volte ad ottenere il riesame e/o la motivazione della mancata nomina quale Handicapper nei convegni di corse al galoppo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Agricoltura della Sovranita&#8217; Alimentare e delle Foreste;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parte ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste sulle istanze presentate in data 22 ottobre 2025 e 7 gennaio 2026, volte ad ottenere il riesame e/o la motivazione della mancata nomina quale Handicapper nei convegni di corse al galoppo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Sig. Ruzzetto riferisce di essere un funzionario di gara iscritto, sin dalla sua istituzione, nella Sezione III – Funzionari di gara e nella Sezione IV – Handicapper dell’Elenco dei giudici addetti al controllo e disciplina delle corse al galoppo, di cui all’art. 4 del D.M. n. 11930 del 23 febbraio 2015. Egli risulta essere il funzionario con la maggiore anzianità di iscrizione nella sezione IV.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per anni, e ininterrottamente per oltre un anno fino a maggio 2025, il ricorrente ha svolto con comprovata competenza e professionalità il ruolo di Handicapper, figura tecnica di primario rilievo nell’ambito delle corse al galoppo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con nota PEC del 19 maggio 2025, il Sig. Ruzzetto comunicava una “indisponibilità momentanea” all’incarico di Handicapper per i mesi di giugno, luglio e agosto 2025, confermando la piena disponibilità per altre tipologie di nomine.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciononostante, a partire dal mese di settembre 2025 e per tutti i mesi successivi (ottobre, novembre e dicembre 2025, gennaio e febbraio 2026), è stato sistematicamente escluso dai decreti di nomina dei funzionari di gara per il ruolo di Handicapper, a fronte della nomina di altri quattro colleghi di più recente iscrizione nell’elenco.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Presentava al Ministero resistente due formali istanze: – in data 22 ottobre 2025, un’istanza di riesame per la mancata nomina relativa ai mesi di novembre e dicembre 2025, con la quale chiedeva una verifica della regolarità dei criteri applicati e, in subordine, una motivazione scritta e dettagliata delle ragioni della sua esclusione; – in data 7 gennaio 2026, un’istanza di riesame in autotutela relativa alla mancata nomina per i mesi di gennaio e febbraio 2026, con la quale reiterava la richiesta di riesame del provvedimento e, in subordine, di una motivazione esplicita.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Riferisce che entrambe le istanze, regolarmente pervenute all’Amministrazione, sono rimaste inevase.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituita l’Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio dell’8 luglio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per le condivisibili argomentazioni sostenute dall’amministrazione resistente, il ricorso è infondato perché manca l’ubi consistam dell’azione avverso il silenzio, ossia l’obbligo di provvedere dell’Amministrazione ai sensi degli artt. 2, L. 241/1990 e 31 c.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le due istanze, sulla cui base parte ricorrente agisce ex art.31 c.p.a., sono delle mere istanze di riesame o di autotutela.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dunque, l’odierno contenzioso ha ad oggetto il preteso obbligo di provvedere del Ministero, che scaturirebbe dalla proposizione di due istanze di autotutela, volte a provocare la revisione di scelte effettuate dall’Amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che l’istanza di autotutela, volta a provocare un riesame degli atti dell’Amministrazione, non è idonea a provocare un obbligo di provvedere della PA, la cui inerzia sia stigmatizzabile con ricorso avverso il silenzio. Il Consiglio di Stato ha affermato quanto di seguito (Cons. St., Sez. VI, sent. N. 311/2025): “ <i>È sufficiente sul punto richiamare il granitico orientamento anche di questa Sezione secondo cui “In caso di presentazione di istanza di autotutela, l&#8217;Amministrazione non ha l&#8217;obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l&#8217;amministrazione per la tutela dell&#8217;interesse pubblico; non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell&#8217;an, del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all&#8217;esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente” (Consiglio di Stato sez. IV, 21/05/2024, n.4518).</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso, pertanto, deve essere respinto, con compensazione delle spese di lite, attesa la peculiarità delle questioni trattate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Mariangela Caminiti, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Salvatore Gatto Costantino, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla revoca del porto d&#8217;armi ad uso venatorio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-revoca-del-porto-darmi-ad-uso-venatorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 09:42:34 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90804</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-revoca-del-porto-darmi-ad-uso-venatorio/">Sulla revoca del porto d&#8217;armi ad uso venatorio.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Porto d&#8217;armi &#8211; Uso venatorio &#8211; Revoca &#8211; Conflittualità familiare e/o affettiva &#8211; Prognosi sfavorevole &#8211; Legittimità. Il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni in materia di armi postulano un giudizio di completa e persistente affidabilità del soggetto interessato; giudizio che appartiene alla sfera della discrezionalità tecnico-amministrativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-revoca-del-porto-darmi-ad-uso-venatorio/">Sulla revoca del porto d&#8217;armi ad uso venatorio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-revoca-del-porto-darmi-ad-uso-venatorio/">Sulla revoca del porto d&#8217;armi ad uso venatorio.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Porto d&#8217;armi &#8211; Uso venatorio &#8211; Revoca &#8211; Conflittualità familiare e/o affettiva &#8211; Prognosi sfavorevole &#8211; Legittimità.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni in materia di armi postulano un giudizio di completa e persistente affidabilità del soggetto interessato; giudizio che appartiene alla sfera della discrezionalità tecnico-amministrativa dell’Autorità di pubblica sicurezza ed è finalizzato alla prevenzione di possibili abusi, sicché può fondarsi anche su fatti non accertati con sentenza penale di condanna o addirittura privi di autonoma rilevanza penale, purché sintomatici di un difetto di piena affidabilità nell’uso delle armi. In presenza di situazioni di conflittualità familiare o affettiva, l’Amministrazione può legittimamente formulare una prognosi sfavorevole circa il corretto uso delle armi, trattandosi di contesti che, per loro natura, possono costituire fattore di rischio per la sicurezza pubblica.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. Bernardini</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4168 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Federica Di Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Prefettura di Roma, Questura di Roma, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Prima) n. 16749/2023, resa tra le parti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 maggio 2026 il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti, come da verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. L’odierno appellante ha adito, in primo grado, il Tar per il Lazio, avverso la revoca della licenza di porto di fucile ad uso venatorio, disposta dal Questore di Roma.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Il Giudice di primo grado, nel respingere il gravame, ha evidenziato che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>ritiene il Collegio che</i> <i>gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria siano sufficienti a fondare un giudizio di inaffidabilità e di un paventato abuso delle armi, pur in assenza di una diretta riferibilità dei comportamenti alla persona del ricorrente, ovvero all’apertura di procedimenti penali al riguardo. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Appare innanzitutto rilevante la condizione, non contestata, di conflittualità tra il figlio del ricorrente e la ex moglie….</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Emerge dunque dagli atti di causa una situazione di grave crisi tra il figlio del ricorrente e l’ex coniuge, che per la modalità delle condotte poste in essere e per la personalità dell’autore evidenziano un concreto rischio di abuso delle armi. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Tale rischio, sebbene non riferibile alla persona del ricorrente, è insito nella (quantomeno) frequente presenza del figlio – -OMISSIS- &#8211; presso l’abitazione dei genitori. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>A ciò deve aggiungersi la condizione -OMISSIS- della moglie e convivente del ricorrente, -OMISSIS-, che aumentano la condizione di rischio sopra descritta…. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Appare dunque integrata la previsione aperta recata dall’ultimo comma dell’art. 11 del TULPS, che consente la revoca delle autorizzazioni “quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell&#8217;autorizzazione”&#8230; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>In tal quadro non appare affatto irragionevole la decisione di revocare la licenza e di inibire l possesso di armi e sostanze esplodenti in capo al ricorrente, in un contesto che non depone favorevolmente in merito ad una gestione sicura e ad un corretto utilizzo delle armi</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con l’atto di appello, nel contestare la sentenza del Tar, si evidenzia che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a. “<i>si tratta di una motivazione illogica e contraddittoria, perché da un lato afferma che l’Appellante non offre garanzie circa il non abuso delle armi ma, dall’altro lato e nel contempo, si riconosce incontrovertibilmente che quest’ultimo non ha mai posto in essere alcun comportamento tale da far ritenere affievolita la Sua affidabilità nell’uso delle armi stesse</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b. sebbene sia stata accertata l’“<i>assenza di una diretta riferibilità dei comportamenti alla persona del ricorrente, ovvero all’apertura di procedimenti penali al riguardo</i>”, i primi Giudici hanno comunque ritenuto che “<i>la condizione, non contestata, di conflittualità tra il figlio del ricorrente e la ex moglie” di quest’ultimo costituirebbe una circostanza “sufficiente a fondare un giudizio di inaffidabilità e di un paventato abuso delle armi</i>” da parte dell’appellante;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c. la situazione di conflittualità familiare tra figlio ed ex nuora è venuta meno, tanto che i due hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di Velletri di convertire il rito della separazione giudiziale in consensuale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d. il Giudice deve procedere ad una valutazione sull&#8217;esercizio del potere amministrativo che, muovendo da un accesso pieno ai fatti rivelatori del pericolo, ne dimostri la ragionevolezza e la proporzionalità;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e. il ricorrente è stato privato di un titolo ampliativo della sua sfera giuridica soggettiva (dopo circa 50 anni dal primo rilascio), in assenza di una condotta colpevole allo stesso imputabile e rilevante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. In esito alla camera di consiglio del 20 giugno 2024, con ord. n. 2335/2024, è stata respinta l’istanza cautelare prodotta dall’interessato, in quanto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>l&#8217;appello cautelare non è assistito dal fumus boni iuris, apparendo, alla luce della sommaria delibazione tipica di questa fase, consistenti gli elementi posti a base del provvedimento impugnato, come evidenziato dal giudice di prime cure</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. All’udienza pubblica del 28 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. Osserva, anzitutto, il Collegio che sulla scorta del consolidato orientamento della Sezione, la cui stabilità e univocità hanno raggiunto un grado tale da rendere superflua l’analitica evocazione dei precedenti conformi, il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni in materia di armi postulano un giudizio di completa e persistente affidabilità del soggetto interessato; giudizio che appartiene alla sfera della discrezionalità tecnico-amministrativa dell’Autorità di pubblica sicurezza ed è finalizzato alla prevenzione di possibili abusi, sicché può fondarsi anche su fatti non accertati con sentenza penale di condanna o addirittura privi di autonoma rilevanza penale, purché sintomatici di un difetto di piena affidabilità nell’uso delle armi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.La giurisprudenza della Sezione è altresì costante nell’affermare che, in presenza di situazioni di conflittualità familiare o affettiva, l’Amministrazione può legittimamente formulare una prognosi sfavorevole circa il corretto uso delle armi, trattandosi di contesti che, per loro natura, possono costituire fattore di rischio per la sicurezza pubblica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. Nel caso in esame, è indubbio che il provvedimento prefettizio gravato in primo grado è stato emanato in esito ad una istruttoria del tutto adeguata e pienamente supportata da elementi idonei ad accreditare il giudizio di inaffidabilità formulato dall’Autorità di pubblica sicurezza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. In materia, occorre richiamare la sentenza n. 10592/2023, sempre di questa Sezione, che, in un caso in parte analogo, ha affermato che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>…giova, innanzitutto, premettere che accesi contrasti e dissidi tra familiari costituiscono motivo idoneo e sufficiente per vietare la detenzione delle armi, potendo evidentemente determinare un concreto pericolo di abuso delle stesse e, dunque, incidere sull’affidabilità del titolare della licenza implicato nelle liti.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Nella fattispecie, alla luce degli atti del presente giudizio, era indubbia, al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati, l’esistenza di una situazione di elevata conflittualità endofamiliare…</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>È sulla base di tale quadro fattuale che l’amministrazione ha, del tutto ragionevolmente, formulato un giudizio di pericolo di abuso delle armi che, come poc’anzi ampiamente evidenziato, si fonda su ragionamento induttivo, di tipo probabilistico</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. In sintesi, dalla disamina degli atti di causa emerge che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; le valutazioni dell’amministrazione risultano ragionevoli, proporzionate, non manifestamente incongrue o illogiche, ben motivate e sono, come tali, insindacabili nella sede della giurisdizione di legittimità;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; gli elementi di valutazione offerti dal ricorrente non incidono nel processo motivazionale del provvedimento tanto da connotarne l’<i>agere</i> amministrativo in termini di illogicità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. In conclusione, il Collegio ritiene di dover respingere l’appello, con conferma della sentenza di primo grado qui gravata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Non si provvede sulle spese, attesa la mancata costituzione delle Amministrazioni appellate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nulla sulle spese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ezio Fedullo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Di Raimondo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Prossomariti, Consigliere</p>
<p>Views: 1</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-revoca-del-porto-darmi-ad-uso-venatorio/">Sulla revoca del porto d&#8217;armi ad uso venatorio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla competenza all&#8217;adozione dei provvedimenti in materia di deroga ai limiti acustici.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-alladozione-dei-provvedimenti-in-materia-di-deroga-ai-limiti-acustici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 08:14:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-alladozione-dei-provvedimenti-in-materia-di-deroga-ai-limiti-acustici/">Sulla competenza all&#8217;adozione dei provvedimenti in materia di deroga ai limiti acustici.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Provvedimento amministrativo &#8211; Limiti acustici &#8211; Deroga &#8211; Competenza &#8211; Dirigente. In materia di autorizzazione in deroga ai limiti acustici la competenza appartiene ai dirigenti e non al sindaco, non trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente ma di normale esercizio di poteri amministrativi, sia pure in deroga,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-alladozione-dei-provvedimenti-in-materia-di-deroga-ai-limiti-acustici/">Sulla competenza all&#8217;adozione dei provvedimenti in materia di deroga ai limiti acustici.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-alladozione-dei-provvedimenti-in-materia-di-deroga-ai-limiti-acustici/">Sulla competenza all&#8217;adozione dei provvedimenti in materia di deroga ai limiti acustici.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Provvedimento amministrativo &#8211; Limiti acustici &#8211; Deroga &#8211; Competenza &#8211; Dirigente.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In materia di autorizzazione in deroga ai limiti acustici la competenza appartiene ai dirigenti e non al sindaco, non trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente ma di normale esercizio di poteri amministrativi, sia pure in deroga, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. h), della l. n. 447/1995. Infatti, l’autorizzazione all’effettuazione di uno spettacolo rientra, infatti, tra gli atti di ordinaria competenza dirigenziale, secondo quanto espressamente prevede l’art. 107, c. 5 D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) che, viceversa, mantiene la competenza del Sindaco esclusivamente riguardo alle ordinanze contingibili e urgenti di cui agli artt. 50, c. 3 e 54 dello stesso D. Lgs. n. 267 del 2000, vale a dire riguardo a provvedimenti del tutto estranei a quelli applicabili nel caso di specie.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Maddalena &#8211; Est. Maddalena</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Settima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 3845 del 2026, proposto da<br />
Aldo Starace, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Starace, Umberto Morelli, Antonio Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Vico Equense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emilia Dubbioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Aequa Eventi S.r.l., non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">delle autorizzazioni in deroga acustica, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. h) della Legge 447/1995, e dell’art. 20 del Regolamento acustico comunale, rilasciate dal Comune di Vico Equense per i giorni 25 e 27 giugno 2026 in favore della Aequa Eventi s.r.l., di cui si è avuto conoscenza con PEC del 16 giugno 2026 del Responsabile della SUAP del Comune di Vico Equense;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi conseguenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Vico Equense;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2026 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che parte ricorrente agisce nel presente giudizio per l’annullamento delle autorizzazioni in deroga acustica, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. h) della Legge 447/1995, e dell’art. 20 del Regolamento acustico comunale, rilasciate dal Comune di Vico Equense per i giorni 25 e 27 giugno 2026 in favore della Aequa Eventi s.r.l., deducendo i seguenti motivi di impugnazione:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) Incompetenza. Violazione del D.lgs. 267/2000, in quanto i provvedimenti impugnati, pur essendo di competenza dirigenziale, sono stati adottati dal sindaco;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) Violazione e falsa applicazione della L. 26 ottobre 1995 n. 447, e, in particolare, dell’art. 6, comma 1, lett. h). Eccesso di potere per difetto dei presupposti ed istruttoria. Difetto di motivazione. Omessa comparazione dei contrapposti interessi, in quanto “<i>l&#8217;autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all&#8217;articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico</i>” non avrebbe potuto essere rilasciata nel caso di specie, in quanto il luogo ove si svolge l’evento (cerimonia nuziale con musica dal vivo) non è un luogo aperto al pubblico, in quanto il Castello Giusso, sito in Vico Equense alla via XI Febbraio, è un condominio privato in cui l’accesso è consentito solo ai condomini, agli inquilini ed ai loro ospiti, ovvero ai terzi che abbiano ottenuto in locazione dal Condominio alcuni spazi condominiali per lo svolgimento di eventi privati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con decreto cautelare n. 1629/2026, è stato così statuito: “Rilevato che parte ricorrente chiede la sospensione delle autorizzazioni in deroga concesse a AEQUA Eventi s.r.l. per gli eventi privati che si svolgeranno nei giorni 25 e 27 giugno 2026 precisando che “<i>l’accoglimento della richiesta misura cautelare non impedirà lo svolgimento dell’evento, né il trattenimento musicale, ma unicamente il contenimento del volume dei dB, in fascia notturna, nei limiti ordinari di zona pari a 45 dB e non 70</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussiste il paventato danno in quanto gli eventi in questione si saranno già verificati al momento della celebrazione della prossima udienza camerale utile e considerato inoltre che analoghe autorizzazioni in deroga sono già state rilasciate nel mese di giugno nonostante le diffide e le proteste degli abitanti del circondario;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che, nel contemperamento degli opposti interessi, appare opportuno disporre la sospensione delle impugnate autorizzazioni in deroga e ordinare al Comune di riprovvedere celermente, tenendo conto dei contrapposti interessi della controinteressata e del ricorrente, prevedendo il rispetto di limiti acustici inferiori a quello assentito in deroga (70 db), idonei a preservare le esigenze degli abitanti della zona e nello stesso tempo a garantire che gli eventi previsti nei giorni 25 e 27 giugno 2026 possano comunque svolgersi, prevedendo anche adeguati controlli fonometrici da parte del personale del Comune o dell’ARPAC, in modo da verificare il rispetto dei più rigorosi limiti acustici che devono essere prescritti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuta la necessità di acquisire le ordinanze impugnate e di ordinare pertanto al Comune di provvedere al deposito delle stesse entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto;”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Comune si è successivamente costituito e ha depositato le ordinanze impugnate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con memoria del 3 luglio 2026, parte ricorrente ha riferito che per effetto del decreto cautelare, gli eventi del 25 e 27 giugno sono stati celebrati senza beneficiare della consueta deroga ai limiti di emissioni sonore. Ciò nonostante, il ricorrente ha insistito per una pronuncia di merito, sostenendo che a fronte del frazionamento in separate istanze e del rilascio di distinte autorizzazioni in deroga per la stagione 2026, permane un interesse all’annullamento per gli effetti conformativi sul futuro imminente esercizio dell’azione amministrativa. Si è pertanto opposto ad una pronuncia di cui all’art 34, c.3. In ogni caso, il ricorrente ha rilevato che sussiste l’interesse alla declaratoria di illegittimità a fini risarcitori, avendo dedotto e documentato il pregiudizio scaturente dall’esposizione ad emissioni sonore oltre i limiti in ragione dell’effetto cumulo, tenuto conto del numero di eventi in deroga e della sistematicità delle autorizzazioni rilasciate e a rilasciarsi dal Comune. Infine, il ricorrente ha rilevato che l’illegittimità dell’operato della P.A. andrà comunque scrutinato ai fini della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese, sulla cui vittoria espressamente si insiste (ex multis, Tar Napoli, Sez. VII, 3.4.2024 n. 2175</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Comune ha depositato una memoria, nella quale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto per effetto del Decreto Presidenziale monocratico, gli eventi programmati dalla controinteressata per le date del 25 e 27 giugno 2026 si sono svolti senza fruire della deroga originariamente assentita.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è inoltre opposto a una pronuncia ai fini risarcitori, in quanto l’art. 34, comma 3, non consente al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati né può giustificare una statuizione conformativa rivolta a disciplinare eventi futuri e solo ipotetici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo il Comune, la richiesta di parte ricorrente tenderebbe a convertire un giudizio ormai privo di concreta utilità cautelare in una pronuncia generale sull’esercizio futuro del potere autorizzatorio, sollecitando effetti conformativi rispetto a provvedimenti eventuali, non ancora adottati, non conosciuti nel loro contenuto, non preceduti da alcuna istruttoria concreta e non sottoposti ad alcun contraddittorio processuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, il Comune si è opposto anche all’accertamento dell’illegittimità degli atti gravati anche ai fini della soccombenza virtuale alla luce della sopravvenuta carenza di interesse e dall’inammissibile tentativo del ricorrente di ottenere una pronunzia conformativa sul futuro esercizio dell’azione amministrativa, rappresentando che è infondata la tesi secondo cui una cerimonia nuziale svolta in un complesso di proprietà privata sarebbe, per ciò solo, estranea all’ambito applicativo dell’art. 6, comma 1, lett. h), della l. n. 447/1995.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso, all’odierna udienza, è stato trattenuto in decisione, con l’avviso di una possibile decisione con sentenza in forma semplificata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, come concordemente ammesso da entrambe le parti, a seguito del Decreto Presidenziale monocratico, pur essendo stato autorizzato a modulare la deroga ai limiti acustici in modo da contemperare i contrapposti interessi, il Comune non ha esercitato tale facoltà, cosicché gli eventi programmati dalla controinteressata per le date del 25 e 27 giugno 2026 si sono svolti senza fruire della deroga originariamente assentita.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Essendo il ricorso rivolto allo specifico annullamento di detti provvedimenti, non è possibile ravvisare un residuo interesse ai fini conformativi, trattandosi di poteri non ancora esercitati, peraltro soggetti ad eventuali istanze di parte che non risultano ancor proposte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non è inoltre possibile procedere, come richiesto da parte ricorrente, all’accertamento della illegittimità dei provvedimenti impugnati a fini risarcitori, in quanto essi non sono stati eseguiti, cosicché essi non possono aver prodotto alcun danno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invece, va verificata la soccombenza virtuale, ai fini della declaratoria sulle spese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tal fine, il Collegio rileva che il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo di ricorso, in quanto in materia di autorizzazione in deroga ai limiti acustici la competenza appartiene ai dirigenti e non al sindaco, non trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente ma di normale esercizio di poteri amministrativi, sia pure in deroga, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. h), della l. n. 447/1995.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come correttamente affermato, “L’autorizzazione all’effettuazione di uno spettacolo rientra, infatti, tra gli atti di ordinaria competenza dirigenziale, secondo quanto espressamente prevede l’art. 107, c. 5 D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) che, viceversa, mantiene la competenza del Sindaco esclusivamente riguardo alle ordinanze contingibili e urgenti di cui agli artt. 50, c. 3 e 54 dello stesso D. Lgs. n. 267 del 2000, vale a dire riguardo a provvedimenti del tutto estranei a quelli applicabili nel caso di specie” (TAR Emilia-Romagna, Sez. II, 15 settembre 2023, n. 517).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In conclusione, va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse e il Comune deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, come in dispositivo, in ragione del principio della soccombenza virtuale.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna il Comune al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidandole in euro 1.500/00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Laura Maddalena, Presidente, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gabriella Caprini, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Grazia D&#8217;Alterio, Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla retroattività della determinazione delle tariffe di accesso alla rete fissa.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-retroattivita-della-determinazione-delle-tariffe-di-accesso-alla-rete-fissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 08:00:06 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90765</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-retroattivita-della-determinazione-delle-tariffe-di-accesso-alla-rete-fissa/">Sulla retroattività della determinazione delle tariffe di accesso alla rete fissa.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Rete fissa &#8211; Tariffe di accesso – Determinazione – Offerta di riferimento  &#8211; Approvazione – Retroattività. In materia di determinazione delle tariffe di accesso alla rete fissa, il procedimento di approvazione dell’offerta di riferimento è destinato a concludersi con un atto avente effetti fisiologicamente retroattivi (salvo motivata</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-retroattivita-della-determinazione-delle-tariffe-di-accesso-alla-rete-fissa/">Sulla retroattività della determinazione delle tariffe di accesso alla rete fissa.</a></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Rete fissa &#8211; Tariffe di accesso – Determinazione – Offerta di riferimento  &#8211; Approvazione – Retroattività.</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In materia di determinazione delle tariffe di accesso alla rete fissa, il procedimento di approvazione dell’offerta di riferimento è destinato a concludersi con un atto avente effetti fisiologicamente retroattivi (salvo motivata deroga) sia nel caso in cui l’Autorità si limiti ad approvare la proposta dell’operatore incombente, sia nel caso in cui indichi delle modifiche, ritenute necessarie per assicurare la compatibilità tra le condizioni offerte e gli obblighi regolamentari gravanti su quest’ultimo.</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Pres. Mele – Est. Grauso</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 12284 del 2023, proposto da<br />
Sky Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Angeloni, Stefano Calabretta, Emanuela Cocco, Sara Lucia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Angeloni in Roma, via Marche 1-3;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Cadeddu, Arturo Leone, Federico Marini Balestra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;"><em>e con l&#8217;intervento di</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">ad opponendum:<br />
Fibercop Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi, Livia Marafioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">della Delibera AGCOM n. 132/23/CONS recante “Condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa offerti da TIM ai sensi delle Delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS” comprensiva dei relativi allegati, approvata dall’Autorità nella sua riunione di Consiglio del 31.5.2023 e pubblicata sul sito web www.agcom.it il 9.6.2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Telecom Italia S.p.A. il 7/11/2023:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">della Delibera AgCom n. 132/23/CONS (“Delibera”), nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e di Telecom Italia Spa;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 luglio 2026 il dott. Giuseppe Grauso;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;">Con il ricorso principale Sky Italia S.r.l. impugna la delibera 132/23/CONS, del 31 maggio 2023, con la quale l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (di seguito “AGCOM”) ha stabilito, per gli anni 2022-2023, alcune tariffe dei servizi all’ingrosso di accesso alla rete che Telecom Italia s.p.a. (di seguito anche solo “Telecom” o “Tim”) deve fornire agli operatori concorrenti, in base alla regolamentazione vigente.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il ricorso è affidato ai seguenti motivi, con i quali vengono fatti valere i seguenti profili di illegittimità:</p>
<ol style="text-align: justify;" start="1990">
<li style="font-weight: 400;"><em> VIZI DEL PROCEDIMENTO, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PREVEDIBILITÀ E STABILITÀ DEI PREZZI REGOLAMENTATI, DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA E FRUSTRAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI TRANSIZIONE DIGITALE E TUTELA DEL CONSUMATORE – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 9 e 10 della Legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 23, 33 e 79, commi 4, lett. d), e 5, del Codice. Violazione dei principi di trasparenza, efficienza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, anche per distorsione della concorrenza e frustrazione degli obiettivi di transizione digitale e tutela del consumatore. Violazione del principio di proporzionalità. Difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa. Contrarietà alla Raccomandazione della Commissione europea dell&#8217;11.9.2013 (2013/466/UE).</em></li>
<li style="font-weight: 400;"><em> COSTO DEL CAPITALE – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 9 e 10 della Legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 23, 33 e 79, commi 4, lett. D), e 5, del Codice. Violazione dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi di trasparenza e ragionevolezza. Difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa. Contrarietà alla Raccomandazione della Commissione europea dell&#8217;11.9.2013 (2013/466/UE).</em></li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>III. ERRONEA APPLICAZIONE DEL MODELLO DI CALCOLO DEI COSTI BU LRIC+ IN GENERALE E AI COSTI INDUSTRIALI RIFERIBILI ALLA COMPONENTE DI OPERE CIVILI – Violazione dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi di trasparenza e ragionevolezza. Difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa. Contrarietà alla Raccomandazione della Commissione europea dell&#8217;11.9.2013 (2013/466/UE).</em></p>
<ol style="text-align: justify;" start="11">
<li style="font-weight: 400;"><em> COSTI DELLA MANUTENZIONE CORRETTIVA – Violazione dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi di trasparenza e ragionevolezza. Difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa. Contrarietà alla Raccomandazione della Commissione europea dell&#8217;11.9.2013 (2013/466/UE).</em></li>
<li style="font-weight: 400;"><em> VOLUMI DI LINEE GESTITI – Violazione dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi di trasparenza e ragionevolezza. Difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa. Contrarietà alla Raccomandazione della Commissione europea dell&#8217;11.9.2013 (2013/466/UE).</em></li>
<li style="font-weight: 400;">Telecom si è costituita in giudizio per resistere al ricorso principale, chiedendone la reiezione in quanto infondato e ha inoltre spiegato ricorso incidentale, con cui ha, a sua volta, impugnato la delibera facendo valere i seguenti profili di illegittimità:</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>“Motivo incidentale I – Sulle tariffe del 2022: Violazione e falsa applicazione di legge (CCE e Direttiva UE n. 2018/1972); Violazione dei principi di orientamento al costo e proporzionalità; Eccesso di potere per difetto/perplessità di motivazione, irragionevolezza, carenza istruttoria e travisamento dei fatti”;</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>“Motivo incidentale II &#8211; Sui costi di rete in rame: Violazione e falsa applicazione di legge (CCE e Direttiva UE n. 2018/1972); Violazione dei principi di proporzionalità, neutralità tecnologica, orientamento e causalità dei costi; Eccesso di potere per difetto/perplessità di motivazione, irragionevolezza, carenza istruttoria, violazione di precedenti delibere e travisamento dei fatti”;</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>“Motivo incidentale III – Sul costo del personale: Violazione e falsa applicazione di legge (CCE e Direttiva UE n. 2018/1972); Violazione dei principi di proporzionalità e orientamento al costo; Eccesso di potere per difetto/perplessità di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento dei fatti, carenza istruttoria”;</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>“Motivo incidentale IV – Sul premio di infrastrutturazione e la flessibilità delle tariffe VULA: Violazione e falsa applicazione di legge e di precedenti delibere della stessa Autorità; Violazione dei principi di proporzionalità e orientamento al costo; Eccesso di potere per difetto/perplessità di motivazione, irragionevolezza, travisamento dei fatti, carenza istruttoria e di contraddittorio, contraddittorietà”;</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>“Motivo incidentale V &#8211; Sul WACC: Violazione e falsa applicazione di legge (CCE e Direttiva UE n. 2018/1972); Violazione dei principi di proporzionalità e orientamento al costo; Eccesso di potere per difetto/perplessità di motivazione, travisamento dei fatti, carenza istruttoria e di contraddittorio, irragionevolezza e contraddittorietà”;</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>“Motivo incidentale VI &#8211; Sul semi-GPON: Violazione e falsa applicazione di legge e di precedente delibera della stessa AgCom; Violazione del principio di proporzionalità; Eccesso di potere per difetto/perplessità di motivazione, irragionevolezza, travisamento dei fatti, carenza istruttoria e di contraddittorio, contraddittorietà”.</em></p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li style="font-weight: 400;">È intervenuta<em>ad opponendum</em>FiberCop s.p.a., insistendo per il rigetto del ricorso.</li>
<li style="font-weight: 400;">Si è costituita in giudizio l’Agcom chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.</li>
<li style="font-weight: 400;">All’esito dell’udienza pubblica del 26 febbraio 2025, con ordinanza n. 5039, pubblicata in data 10 marzo 2025, il Collegio, rilevato che il gravame poneva in discussione la corretta applicazione del modello economico di riferimento ed evidenziata la necessità di assicurare un effettivo sindacato sui profili ad elevato contenuto tecnico, ha disposto l&#8217;incombente istruttorio della verificazione. L’ incarico peritale è stato affidato a un organismo di verificazione composto da tre docenti universitari (rispettivamente specializzati in ingegneria delle comunicazioni, ingegneria informatica ed economia delle comunicazioni), individuati dal Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In data 29 maggio 2026, i verificatori hanno depositato la relazione tecnica, rassegnando le relative conclusioni.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li style="font-weight: 400;">All’esito dell’udienza pubblica del 15 luglio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.</li>
<li style="font-weight: 400;">Ai fini dell’inquadramento della presente controversia occorre premettere quanto segue.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">7.1. Con la liberalizzazione del mercato delle comunicazioni elettroniche, che ha segnato il superamento del tradizionale assetto monopolistico, si è aperta la possibilità, per una pluralità di operatori, di offrire servizi in concorrenza tra loro. Il formale superamento del monopolio legale nel settore, come noto, non è stato elemento di per sé sufficiente a determinare una reale apertura del mercato, permanendo in capo al gestore storico la proprietà dell’infrastruttura di rete indispensabile per l’erogazione dei servizi e, con essa, una posizione di significativo potere di mercato (SPM). Per tale ragione il Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003, di seguito CCE) introduce un sistema di regolazione asimmetrica, fondato sull’imposizione di obblighi specifici agli operatori SPM, quale strumento volto a correggere gli squilibri strutturali derivanti dall’assetto del mercato e a rimuovere le barriere all’ingresso che ostacolano lo sviluppo di una concorrenza effettiva. La regolazione è così diretta a riprodurre, per quanto possibile, gli effetti di una concorrenza effettiva che il mercato, in assenza di intervento pubblico, non sarebbe ancora in grado di esprimere, essendo necessario, al fine di garantire l’evoluzione del contesto competitivo, che lo sviluppo delle infrastrutture renda superfluo il ricorso agli strumenti regolatori.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In particolare, l’art. 84 CCE dispone che l’Autorità può imporre ai gestori delle infrastrutture di “<em>concedere a terzi l’accesso a determinati elementi e/o risorse di rete fisici, [&#8230;] compreso l’accesso alla rete locale</em>”, nonché di “<em>consentire la co-locazione o altre forme di condivisione degli impianti</em>”, evitando che il controllo dell’infrastruttura essenziale possa tradursi in una barriera all’ingresso o comunque in un ostacolo allo sviluppo della concorrenza.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L’imposizione di tali obblighi costituisce, tuttavia, una deroga alle ordinarie dinamiche di mercato ed è pertanto consentita soltanto all’esito della procedura di analisi disciplinata dall’art. 78 CCE, attraverso la quale l’Autorità verifica se il mercato rilevante giustifichi l’intervento regolatorio e individua le imprese SPM. Solo in presenza di tali presupposti possono essere imposti gli specifici obblighi previsti dall’art. 79 CCE, tra cui, per quanto qui rileva, quelli in materia di accesso alle risorse di rete e di controllo dei prezzi e della contabilità dei costi.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 78 CCE l’AGCOM è tenuta a condurre ogni cinque anni un’analisi di mercato finalizzata al controllo e alla verifica della situazione competitiva dei mercati cd. rilevanti, in modo da valutare la necessità di mantenere, eventualmente modificare o introdurre nuovi obblighi in capo all’operatore SPM.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La disciplina di dettaglio di tali obblighi di controllo dei prezzi è contenuta nell’art. 85 CCE, il quale prevede che l’Autorità possa imporre “<em>obblighi di controllo dei prezzi per l’accesso a elementi di rete esistenti […] per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e migliorate</em>” tra cui “<em>l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi</em>” con il correlativo onere, in capo all’operatore regolato, di provare che “<em>il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Tali obblighi sono finalizzati:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; ad evitare che l’operatore SPM, nella erogazione dei servizi intermedi, applichi agli operatori alternativi condizioni tecniche ed economiche discriminatorie (art. 80-85 CCE).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; a consentire all’operatore SPM di recuperare i costi sostenuti per la fornitura dei servizi intermedi agli OAO, nonché ad incentivare questi ultimi ad investire in infrastrutture proprie con soluzioni tecnologiche avanzate (principio della <em>ladder of investment</em>, art. 4 CCE).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ciò è garantito tramite il criterio dell’orientamento al costo che costituisce il punto di equilibrio individuato dal legislatore tra due esigenze concorrenti: da un lato, impedire che il significativo potere di mercato del gestore storico si traduca nell’applicazione di condizioni economiche incompatibili con lo sviluppo di una concorrenza effettiva; dall’altro, assicurare il recupero dei costi efficientemente sostenuti e una congrua remunerazione del capitale investito, così da non disincentivare gli investimenti nelle infrastrutture di nuova generazione.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">7.2. Con la delibera n. 348/19/CONS, adottata all’esito dell’analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa, l’Autorità ha confermato la posizione di Telecom Italia quale operatore SPM nei mercati dei servizi di accesso a rete fissa, individuando quali servizi Telecom debba erogare agli OAO a condizioni regolamentate e, per quali di essi, la stessa sia anche soggetta ad obblighi di controllo di prezzo, stabilendo direttamente in quella sede le relative tariffe applicabili nel triennio 2019-2021.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Vale precisare che, al momento dell’adozione della delibera, l’AGCOM non aveva ancora concluso la nuova analisi di mercato, terminata solo ad aprile 2024 con delibera n. 114/24/CONS. La ragione dell’intervento “anticipato” si giustifica in ragione del fatto che Telecom, nelle more, aveva proposto, ex art. 89 CCE, la separazione volontaria della rete, mediante la costituzione di una società distinta (FiberCop) aperta alla partecipazione di terzi, operazione poi culminata nella cessione integrale di FiberCop (e, quindi, della rete fissa) da parte di Telecom (e di Fastweb) a luglio 2024.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L’Autorità, quindi, ha ritenuto necessario, anche su richiesta degli operatori, adottare un nuovo provvedimento che tenesse conto del mutamento delle condizioni di mercato.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Orbene, poiché secondo il nuovo testo dell’art. 78, comma 7, CCE, l’analisi di mercato ha durata di 5 anni, e dunque l’analisi conclusa nel 2019 con delibera n. 348/19/CONS risultava ancora valida, l’AGCOM per stabilire le condizioni economiche 2022-2023, ha proceduto, in continuità con essa, ad un aggiustamento, ove necessario, del modello contabile ivi stabilito.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Le condizioni economiche approvate dall’AGCOM con la delibera impugnata sono state differenziate in base all’anno di riferimento:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; per il 2022 sono stati stabiliti prezzi pari a quelli previsti per l’anno 2021, ad eccezione del servizio VULA-FTTH il cui prezzo all’ingrosso è stato aggiornato al ribasso;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; per il 2023 sono stati modificati i dati di input del modello approvato con l’analisi di mercato, determinando un generale aumento delle tariffe.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="8">
<li style="font-weight: 400;">Ricostruita la cornice normativa e regolamentare di riferimento, può procedersi all’esame del ricorso principale, con il quale la ricorrente, nella qualità di operatore alternativo, contesta la correttezza delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dall’Autorità nella determinazione di alcune componenti di costo rilevanti ai fini della fissazione dei corrispettivi dei servizi di accesso all’ingrosso.</li>
<li style="font-weight: 400;">Il ricorso è infondato.</li>
<li style="font-weight: 400;">Con un primo motivo di doglianza, la parte ricorrente censura la scelta dell’Autorità di applicare l’aumento dei prezzi dei servizi regolamentati per l’anno 2023 a partire non già dalla data di pubblicazione della delibera, avvenuta il 9 giugno 2023, bensì retroattivamente dal primo gennaio del medesimo anno.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La ricorrente, dopo aver premesso che “<em>Per espressa indicazione di AGCOM, la scelta di adottare tale provvedimento straordinario aveva lo scopo di “definire i prezzi dei servizi di accesso alla rete fissa per gli anni 2022 e 2023 sulla base del paradigma regolamentare attualmente vigente delle due analisi di mercato [ndr: quello sotteso alle Delibere 348/19/CONS e 333/20/CONS], tutt’ora valido, al fine di evitare un’eccessiva applicazione retroattiva degli stessi e, quindi, al fine di garantire certezza regolamentare rispetto alle condizioni economiche del mercato, in ossequio ai principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia di cui all’articolo 6, comma 4, del Codice” (cfr. punto 10 sopra)</em>”, contesta che detta impostazione sarebbe<em> </em><em>“inspiegabilmente smentita e sovvertita nella Delibera 132. AGCOM ha scorrettamente e illogicamente deviato dalle premesse assunte a base del provvedimento contingente che si prefiggeva, discostandosi dall’analisi di mercato (Delibera 348/19/CONS) presa a riferimento e proposta come tale agli operatori, e optato per un irragionevole aumento dei prezzi dei servizi di TIM; ciò senza alcun valido motivo e malgrado le pressanti critiche delle parti coinvolte per i gravi errori di metodo e nel calcolo di tali prezzi. Ne è derivato un provvedimento scorretto e aberrante nei contenuti e nella portata</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Lamenta ulteriormente parte ricorrente che la delibera avrebbe erroneamente disposto per il 2023 “<em>un aumento generalizzato dei prezzi dei servizi di accesso alla rete di TIM in contrasto con le analisi di mercato da cui ha preso le mosse (Delibere 348/19/CONS e 333/20/CONS). Nonostante AGCOM fosse tenuta, per la particolare natura del procedimento, a fornire una minuziosa dimostrazione degli elementi tecnici posti alla base della decisione, ciò non è avvenuto (lo dimostrano pure i rilievi e le evidenze forniti dagli operatori in sede di consultazione). Avendo fatto la scelta di procedere alla regolamentazione degli anni 2022-2023 prendendo come riferimento l’analisi di mercato sottesa alla Delibera 348/19/CONS, AGCOM avrebbe dovuto dare massimo e attento ascolto alle valutazioni degli operatori dei mercati rilevanti, che in sede di consultazione hanno più volte evidenziato l’assenza di dati reali a supporto dell’inversione della tendenza in decremento dei prezzi, e che la proposta di AGCOM di prezzi al rialzo fosse lungi dall&#8217;essere prevedibile, anzi contraria alle evidenze del business di settore, smentita da una serie di dati fattuali e commerciali e quindi come tale inidonea a sovvertire le risultanze dell’analisi di mercato della Delibera 348/19/CONS da cui muoveva l’Autorità per suo stesso dichiarato intendimento ex ante (cfr. punto 10 e I.1 sopra)</em>” (p.13 ricorso introduttivo).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">10.1. La censura è priva di fondamento.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Nel caso in esame non si fa questione di un nuovo atto di regolamentazione, operante soltanto <em>pro futuro</em>, come prospettato dalla ricorrente, ma di un provvedimento di fissazione dei prezzi tramite il quale l’Autorità ha applicato un modello regolamentare già definito in precedenza con delibera di analisi di mercato (n. 348/19/CONS).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La gravata delibera, infatti, si è limitata ad aggiornare, su richiesta degli stessi operatori  &#8211; alla luce del nuovo contesto economico e nelle more dello svolgimento della nuova analisi di mercato &#8211; taluni input del modello di costo già predisposto con delibera n. 348/19/CONS (recante l’analisi di mercato per il per il periodo 2018-2021, con la quale l’Autorità ha anche stabilito direttamente le tariffe dei servizi per il predetto periodo), senza modificare l’impianto metodologico di controllo dei prezzi ivi definito.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Dunque la gravata delibera, nella parte in cui l’Autorità ha stabilito le condizioni economiche per l’anno 2023 dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa offerti da TIM, non può essere qualificata come una “<em>misura regolamentare che introduce nuovi obblighi regolatori</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Essa costituisce un atto di fissazione dei prezzi che, essendo deputato a regolare l’intero periodo di riferimento &#8211; l’anno 2023 &#8211; per sua natura è destinato a spiegare efficacia retroattiva a partire dal primo giorno dell’anno 2023.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"> Al pari dei provvedimenti di approvazione (e modifica) delle condizioni contenute nell’offerta di riferimento (OR), anche il provvedimento impugnato &#8211; che fissa le condizioni economiche relative a una determinata annualità &#8211; è funzionale a regolare  l’intera annualità di riferimento, sicché, ove adottato in corso d’anno &#8211; come avvenuto nel caso di specie -, è fisiologicamente destinato ad avere (in parte) applicazione retroattiva dal primo giorno dell’anno solare corrente.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Pertanto, anche se nella vicenda in esame manca un atto di primo grado da approvare (posta la mancata pubblicazione dell’OR 2023 da parte di Telecom, che comunque è stata sostituita dalla pubblicazione dello schema di provvedimento da parte dell’Autorità), il potere esercitato è tipologicamente analogo al potere di verifica/controllo sul contenuto dell’offerta dell’operatore incombent e, in particolare, è assimilabile all’ipotesi in cui l’Autorità imponga “<em>modifiche alle offerte di riferimento</em>” ai sensi dell’art. 80, comma 2, del CCE (secondo cui  l’Autorità &#8220;<em>con provvedimento motivato può imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo</em>&#8220;), fattispecie nella quale è pacificamente riconosciuto il naturale effetto retroattivo della delibera modificativa dal primo gennaio dell’anno di riferimento.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">A quest’ultimo riguardo, il Consiglio di Stato ha chiarito che il procedimento di approvazione dell’OR è destinato a concludersi con un atto avente effetti fisiologicamente retroattivi (salvo motivata deroga) sia nel caso in cui l’Autorità si limiti ad approvare la proposta dell’operatore incombente, sia nel caso in cui indichi delle modifiche, ritenute necessarie per assicurare la compatibilità tra le condizioni offerte e gli obblighi regolamentari gravanti su quest’ultimo (Consiglio di Stato sez. VI, 07/10/2021, n. 6693).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il provvedimento di fissazione dei prezzi per il 2023, che viene in rilievo nel caso di specie, risulta quindi assimilabile al provvedimento con il quale, nell’ordinario procedimento di approvazione, l’Autorità modifica, nel corso dell’annualità di riferimento, le condizioni offerte dall’incumbent, introducendo &#8211; come nella vicenda in esame &#8211; nuove condizioni economiche destinate a operare tipicamente in via retroattiva.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Del resto la stessa Commissione, nelle osservazioni rese a seguito della notifica dello schema di provvedimento relativo alla delibera impugnata, ha dato atto dell’“<em>uso notorio della retroattività nella fissazione dei prezzi</em>”, confermando che la fissazione da parte dell’autorità di regolazione delle condizioni economiche relative a una determinata annualità rappresenta un provvedimento per sua natura destinato a regolare, anche in via retroattiva, l’intero periodo di riferimento.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">10.2. Non è secondario osservare, a conferma dell’infondatezza della censura, che la produzione di effetti retroattivi relativamente alle condizioni economiche per l’anno 2023 è stata adottata all’esito di un percorso istruttorio, ispirato al principio della partecipazione ed è stata accompagnata da una motivazione nella quale l’Autorità, nel rispondere alle osservazioni degli operatori, ha dato conto di aver posto in essere un equilibrato contemperamento degli interessi in rilievo.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Sotto questo profilo occorre evidenziare come l’Autorità:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; ha condotto un articolato procedimento istruttorio, che ha visto anche il coinvolgimento della Commissione europea, ispirato al principio della partecipazione: la delibera è stata adottata previo svolgimento di una consultazione pubblica su uno schema di provvedimento – esplicitamente estesa all’aspetto della retroattività dei prezzi dal primo gennaio 2023 – alla quale i principali operatori, tra cui la ricorrente, hanno partecipato, formulando osservazioni;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; ha dato atto di avere operato un equo contemperamento degli interessi in rilievo privilegiando una soluzione mediana rispetto alle richieste formulate in sede istruttoria dagli operatori portatori di opposti interessi, bilanciando, da un lato, la necessità di limitare gli effetti retroattivi sul mercato e dall’altro la necessità che i prezzi, in omaggio al principio di orientamento al costo nel periodo di riferimento, riflettano i costi correnti di fornitura dei servizi (pag. 88 della delibera: “<em>con il presente provvedimento si è inteso bilanciare la necessità di limitare gli effetti retroattivi sul mercato, con la necessità che i prezzi riflettano i costi correnti di fornitura dei servizi, calcolati attraverso l’impiego della metodologia di valutazione adottata con la delibera n. 348/19/CONS</em>”); da qui, la scelta di limitare la retroattività in aumento all’annualità 2023, laddove per il 2022 “<em>nessun effetto retroattivo svantaggioso nei confronti degli operatori alternativi è stato proposto, pur in presenza di condizioni macroeconomiche legate all’incremento dell’inflazione per il 2022 già ampiamente visibili</em>” (all. A alla delibera impugnata, recante gli esiti della consultazione pubblica, punto V.30);</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; ha esaminato in sede di motivazione (all. A alla delibera impugnata, recante gli esiti della consultazione pubblica) le osservazioni presentate dagli operatori economici in sede di consultazione pubblica, incluse quelle presentate dalla ricorrente. Nel replicare alle osservazioni sollevate dalla ricorrente con riferimento alla decorrenza retroattiva, l’Autorità ha (appropriatamente) richiamato la pronuncia n. 3143 del 14 luglio 2016 nella quale Consiglio di Stato, in un caso analogo a quello in esame, ha ribadito la regola della necessaria retroattività, con decorrenza dal primo gennaio dell’anno di riferimento, dei provvedimenti di fissazione dei prezzi da parte dell’Autorità. In particolare il giudice d’appello, nel pronunciarsi su una fattispecie assimilabile a quella in esame &#8211; infatti “<em>era stato il mercato a chiedere di anticipare la definizione dei prezzi 2013 nei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento … senza attendere i tempi dell’analisi di mercato</em>”, come nel caso di specie, in cui sono stati gli operatori, inclusa la ricorrente, a chiedere all’Autorità di stabilire le tariffe per gli anni 2022-2023 prima della conclusione del procedimento di analisi di mercato – ha affermato che “<em>quanto alla decorrenza retroattiva, deve ribadirsi che la data di partenza della validità annuale dell’offerta indica non il termine entro cui deve concludersi il procedimento di approvazione, bensì solo il termine perentorio a partire dal quale l&#8217;offerta e le condizioni ivi contenute – come risultanti dall’esercizio del potere pubblicistico di approvazione assegnato ad AGCom dall&#8217;art. 46, comma 2, del Codice, mediante l’adozione di un atto che integra una condizione di efficacia dell&#8217;offerta, e come tale destinato ad operare ex tunc – devono spiegare effetti</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">10.3. Deve ulteriormente rilevarsi che l’Autorità ha pubblicato in data 11 ottobre 2022 una proposta di prezzi per l’anno 2023 (lo “<em>schema di provvedimento</em>” che figura quale Allegato B alla delibera n. 337/22/CONS), avviando la relativa consultazione pubblica; dunque le intenzioni dell’Autorità &#8211; inclusa la volontà di applicazione (retroattiva) dei prezzi da gennaio 2023, chiaramente esplicitata nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione &#8211;  sono state rese note in anticipo rispetto al periodo di validità dei prezzi (1 gennaio 2023).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In altre parole il mercato, con il provvedimento di consultazione pubblica, aveva avuto modo di conoscere gli orientamenti dell’Autorità circa tre mesi prima rispetto all’entrata in vigore delle condizioni economiche in discussione.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ne deriva l’infondatezza delle censure perché la ricorrente, diversamente da quanto prospettato, ha potuto beneficiare di un congruo periodo di tempo al fine di orientare per il 2023 le proprie strategie imprenditoriali.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Si tratta di un preavviso anche superiore rispetto a quello previsto nell’ordinario procedimento di approvazione dell’OR, nel quale la proposta di OR per l’anno successivo va pubblicata da Telecom entro il 31 ottobre dell’anno in corso (art. 9, comma 4, Delibera n. 348/19/CONS).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">10.4. Né può dirsi, come sostenuto dalla ricorrente, che la delibera impugnata abbia apportato allo schema di provvedimento in consultazione “<em>modifiche molto incisive</em>” dando luogo a una “<em>consistente variazione di regime economico</em>”, tale da comportare la violazione del principio di predicibilità regolamentare. Tali modifiche sarebbero costituite dall’aumento del valore del WACC nella misura dell’1,12% (“<em>mentre nella consultazione era stato proposto di fissare il WACC per il 2022 e 2023 ad un valore pari a 6,28%, con la Delibera è stato approvato un valore ben più elevato, pari al 7,4%</em>”) e dalla variazione di metodologia di calcolo del costo dell’energia elettrica (“<em>nello schema di provvedimento era infatti previsto che per il 2022 tale componente di costo fosse determinata sulla base delle fatture di Telenergia relative all’anno precedente … nella Delibera AGCom ha ritenuto di dover determinare i costi sulla base delle fatture di Telenergia riferite all’anno corrente di applicazione dei prezzi</em>”).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In senso contrario va osservato che le anzidette modifiche, introdotte dalla delibera impugnata rispetto allo schema di provvedimento sottoposto a consultazione, rivestono rilievo marginale nel contesto globale della delibera, con la quale l’Autorità ha complessivamente confermato le indicazioni sull’andamento dei prezzi rese note in sede di consultazione pubblica, talvolta calmierando l’impatto degli aumenti preannunciati, come nel caso del servizio FTTC (in relazione al quale la delibera di consultazione ha proposto un incremento di prezzo pari a +8,7%, laddove il prezzo approvato a valle della consultazione pubblica è aumentato in misura pari a +4,5%) e dei costi delle infrastrutture civili (posto che l’aumento del 25% prospettato in consultazione è stato poi ridotto al 20% nella avversata delibera).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In altri termini non si è registrata – in assenza, peraltro, di puntuali allegazioni da parte della ricorrente &#8211; alcuna “<em>fluttuazione significativa</em>” nella fissazione dei prezzi (o nell’applicazione delle metodologie di determinazione dei costi) tra l’atto in consultazione e l’avversata delibera, tale da incidere sulla stabilità e sulla prevedibilità dei prezzi per gli operatori del mercato.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">A conferma di quanto appena osservato va rilevato che la ricorrente non ha mosso alcuna obiezione rispetto alle affermazioni, contenute nella memoria di costituzione dell’Autorità resistente, secondo cui “<em>il trend di riduzione dei prezzi reali esperito nel biennio 2020 e 2021 è il medesimo di quello esperito tra il 2022 ed il 2023 … Nella sostanza, analizzando l’andamento dei prezzi in termini reali, ossia tenendo conto dei livelli di inflazione nel periodo considerato, si scopre che tale andamento è lo stesso nella delibera di analisi di mercato</em> [delibera n. 348/19/CONS] <em>e nella successiva delibera impugnata, che della prima è la naturale continuazione</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In conclusione, le modifiche apportate dalla delibera allo schema di provvedimento non hanno generato uno “<em>shock</em>” o una “<em>fluttuazione significativa</em>” delle tariffe e, perciò, non si pongono in contrasto con i principi enunciati nelle raccomandazioni della Commissione dell’11 settembre 2013 e del 23 febbraio 2023 le quali, come allegato dalla stessa ricorrente, “<em>evidenziano, in generale, la necessità di evitare fluttuazioni significative dei prezzi</em>”.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="11">
<li style="font-weight: 400;">Con un secondo profilo di gravame, la parte ricorrente deduce l’illegittimità della Delibera n. 132 (e della conseguente Delibera n. 152/23/CONS) per violazione degli artt. 1, 9 e 10 della L. n. 241/1990, degli artt. 7, 23, 33 e 79 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, nonché per eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza e tutela dell&#8217;affidamento (con specifico riferimento alla Raccomandazione UE 2013/466/UE).</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Invero, l’operatore ricorrente contesta le condizioni economiche per l’accesso alla rete dell&#8217;operatore incumbent (TIM), lamentando un&#8217;erronea e sproporzionata quantificazione del costo medio ponderato del capitale (WACC).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Lamenta in particolare la parte ricorrente che il costo del capitale sia stato fissato al 7,4%, un valore nettamente superiore al 6,28% inizialmente proposto in consultazione pubblica con Delibera n. 337/22/CONS e in asserito contrasto con le linee guida della Commissione Europea (Commission Notice 2019/C375/01) e con i report BEREC.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Tali documenti europei, applicati negli altri Stati membri, avrebbero infatti condotto a una generale e sostanziale riduzione del WACC, dalla quale l&#8217;Autorità italiana si sarebbe discostata immotivatamente.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Si deduce che l&#8217;Autorità avrebbe profondamente modificato la metodologia di calcolo del WACC (in particolare per la stima del Risk Free Rate &#8211; RFR) al termine della fase di consultazione pubblica.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Si tratterebbe di una “<em>metodologia di calcolo diversa sia da quella prevista nella Commission Notice sia da quella notificata alla Commissione e che neppure può ritenersi aderente alle indicazioni contenute nella lettera di commenti della Commissione stessa</em>” (p. 25 ricorso introduttivo).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Viene pertanto sostenuta la violazione dei principi di prevedibilità e stabilità dei prezzi (cfr. Motivo I.4) su cui si fonda la disciplina europea e nazionale delle comunicazioni elettroniche, affermandosi che l&#8217;omissione di indispensabili passaggi procedimentali sarebbe avvenuta in spregio del dovere istituzionale dell&#8217;Autorità di garantire prezzi regolamentati prevedibili e stabili su cui si fonda la disciplina europea e nazionale delle comunicazioni elettroniche (p. 28 ricorso introduttivo).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Viene contestato l&#8217;abbandono della sola media storica quinquennale a favore dell&#8217;uso di dati revisionali o di finestre temporali anomale (sovrastimando periodi recenti di alta inflazione). La ricorrente sottolinea la contraddittorietà e l&#8217;asimmetria dell&#8217;azione amministrativa.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L&#8217;Autorità non avrebbe abbassato le tariffe (claw back) nei periodi storici in cui i tassi reali erano nettamente inferiori a quelli stimati, ma è intervenuta prontamente al rialzo a favore di TIM basandosi su picchi congiunturali.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Si lamenta infine che l&#8217;Autorità abbia ignorato le osservazioni pervenute (anche da ECTA) in merito al parametro del gearing, mantenendo un valore medio europeo ritenuto eccessivamente premiante per un&#8217;azienda nelle specifiche condizioni finanziarie di TIM.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ulteriormente la parte ricorrente evidenzia come l&#8217;Autorità avesse inizialmente notificato alla Commissione UE una bozza con un WACC al 7,56% (basato sul precedente spagnolo). A seguito dei formali rilievi critici della Commissione, l&#8217;AGCOM avrebbe approvato il testo finale rideterminando il WACC al 7,4% con un’ulteriore e differente metodologia (basata sull&#8217;inflazione prospettica), senza procedere a una nuova notifica e ignorando le indicazioni europee sulla stabilità e prevedibilità normativa, in violazione dell&#8217;art. 33 del Codice.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">11.2. Il motivo è infondato.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Come premesso, al fine di dirimere i complessi profili tecnico-contabili sottesi alla censura, il Collegio ha ritenuto necessario disporre apposita verificazione, proponendo in particolare i seguenti quesiti:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">“<em>f) se, sempre in base al modello BU-LRIC, il valore del costo del capitale sia stato correttamente determinato, alla luce delle specifiche contestazioni effettuate da Sky (motivo II), e dalla ricorrente incidentale Telecom, nei rispettivi ricorsi, con particolare riferimento alla </em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>&#8211; quantificazione del WACC (Costo Medio Ponderato del Capitale) e al suo aumento per effetto della diversa stima RFR (risk free rate), e se la stessa sia coerente con le regole tecniche stabilite alle linee guida della Commission Notice del 2019 e del report BEREC del 2022 e del principio della prevedibilità e stabilità dei prezzi;</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>&#8211; alla determinazione del rapporto di indebitamento (gearing), stabilendo se tale parametro sia coerente alle regole tecniche stabilite alle linee guida della Commission Notice del 2019 e del report BEREC del 2022; o se, viceversa, siffatta scelta rischi di falsare l’applicazione del modello BU-RLIC nei termini prospettati da Sky</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">11.3. Come accertato in sede di verificazione, le cui conclusioni il Collegio condivide e fa proprie in quanto esaurienti, logicamente argomentate e immuni da vizi metodologici, l&#8217;operato dell&#8217;Autorità risulta privo dei vizi dedotti nel motivo in trattazione.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che la disciplina di settore impone all&#8217;Autorità di bilanciare diversi e complessi obiettivi regolatori. A fronte della doglianza di parte ricorrente, secondo cui AGCom avrebbe sacrificato immotivatamente la prevedibilità del quadro regolamentare, l&#8217;organo tecnico ha chiarito che in situazioni di forte instabilità economica si assiste a una fisiologica tensione tra gli obiettivi di prevedibilità ed efficienza (cfr. p. 69 verificazione).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Invero, l’Autorità non ha stravolto l&#8217;impianto metodologico dettato dalla <em>Commission Notice</em> e dal BEREC Report, ma ha apportato un correttivo mirato alla sola componente inflattiva sostituendo la stessa con quella attesa alla luce del particolare quadro macroeconomico di riferimento.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Sul punto la relazione di verificazione ha infatti appurato come Agcom abbia correttamente “<em>deliberato di calcolare il RFR sostituendo l’inflazione storica con quella attesa, mantenendo comunque la finestra quinquennale di osservazione dei rendimenti dei titoli di stato decennali per il calcolo di un RFR, calcolati però in termini reali. Così facendo, Agcom si è discostata dalla metodologia prevista dalla Commission Notice e dal BEREC e adottata in precedenza</em> (…).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Le motivazioni della valutazione sopra espressa da questo Collegio possono essere riformulate come segue. In un dato periodo di tempo, il rendimento reale di una qualunque attività è dato dal suo rendimento nominale al quale va sottratto il tasso d’inflazione. In assenza d’inflazione o con inflazione costante, le variazioni di rendimento reale di un asset sono quindi pari alle variazioni del suo rendimento nominale. Qualora si ritenga che il rendimento reale oggi rappresenti una buona previsione del rendimento reale domani, in assenza d’inflazione o con inflazione attesa nel prossimo periodo uguale a quella osservata oggi, il rendimento nominale su un asset oggi rappresenta una buona previsione del rendimento nominale nel prossimo periodo, tanto più il valore dell’inflazione oggi non rappresenta una buona previsione dell’inflazione attesa, tanto più sarà inaffidabile l’utilizzo del rendimento nominale oggi come previsione di quello nel prossimo periodo. Nel momento in cui si utilizzano i rendimenti reali sui titoli di Stato del passato come stima del RFR futuro, si ipotizza non solo che il rendimento reale sui titoli di Stato nel passato sia una buona stima del RFR, ma anche che l’inflazione osservata in passato sia una buona misura dell’aspettativa d’inflazione futura. La variazione metodologica introdotta da AGCom non ha inteso negare l’impianto del calcolo del WACC definito dalla Commission Notice e dal BEREC Report, ma piuttosto solo andare a modificare il singolo elemento della misura dell’aspettativa di inflazione che, alla luce del quadro macroeconomico, AGCom riteneva non poter essere rappresentata dalla componente inflazionistica del rendimento nominale sugli stessi titoli</em>. (…)</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Questo Collegio ritiene che AGCom nel modificare della metodologia di calcolo del RFR abbia operato in linea con l’impostazione del calcolo del WACC così come definita dalla Commission Notice e dal BEREC Report. Non solo le modalità di calcolo di tutti gli altri parametri del WACC sono avvenute perfettamente in linea con il dettato della Commission Notice, ma anche il calcolo del RFR ha mantenuto lo stesso impianto logico, con la sola modifica della misura delle aspettative inflazionistiche, ritenute incorporate in maniera non corretta – a causa della significativa ed imprevista modifica del quadro macroeconomico &#8211; all’interno del rendimento dei titoli di Stato</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ne consegue che la scelta di AGCom di discostarsi parzialmente dal dato storico non configura un vizio di eccesso di potere, bensì un corretto esercizio della discrezionalità tecnica, doverosamente teso a garantire un&#8217;adeguata e realistica remunerazione degli investimenti.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">11.4. Parimenti destituita di fondamento è la tesi di parte ricorrente secondo cui l&#8217;utilizzo di una stima prospettica dell&#8217;inflazione sarebbe per sua natura inattendibile, incerta e foriera di effetti distorsivi nella fissazione delle tariffe di accesso all’ingrosso della rete in rame.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Al contrario, l&#8217;istruttoria tecnica ha confermato la solidità dei dati impiegati dall’AgCom, i quali si fondano su parametri di mercato oggettivi, trasparenti e pienamente accessibili e la conseguente correttezza della stima effettuata.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il Collegio dei verificatori ha infatti appurato che: “<em>La tesi sostenuta è poco fondata in quanto la componente di inflazione attesa incorporata nei rendimenti nominali dei titoli di Stato italiani è stimabile in modo affidabile per l’Italia attraverso diversi strumenti, disponibili a tutta la comunità accademica e professionale, come i tassi degli Inflation Swap decennali (indice Italy Inflation Swap Zero Coupon – ILSWI10 BNG Currency), che rappresentano contratti derivati attraverso i quali le controparti si scambiano flussi legati all’andamento dell’inflazione, e la curva dei rendimenti del benchmark decennale inflation-linked italiano (GTITLII10YR), che fornisce direttamente il rendimento reale, già depurato dell’inflazione attesa di lungo periodo, poiché il mercato finanziario nazionale dispone di strumenti che consentono di derivare una misura di inflazione di lungo periodo basata su prezzi di mercato, utile per ottenere una valutazione robusta del corrispondente rendimento reale</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ulteriormente, non possono trovare accoglimento i rilievi critici fondati sul mero raffronto con i valori del WACC stabiliti in passato o adottati da altre Autorità nazionali europee e sulla mancata applicazione, per le precedenti annualità, di meccanismi di recupero (cd. <em>claw back</em>), trattandosi di argomentazioni inconferenti rispetto alle finalità della misurazione attuale e alle fisiologiche asimmetrie dei vari mercati nazionali: “<em>L’utilizzo di dati storici sul rendimento dei titoli di Stato non costituisce, come sostenuto da Sky, un meccanismo “a consuntivo”, ma è semplicemente una metodologia per formulare previsioni. Come già argomentato, i dati storici contribuiscono a formulare previsioni tanto più precise, tanto maggiore è la stabilità dell’ambiente di riferimento. Ed è per questo, in funzione delle variazioni del contesto economico, che Agcom ha deciso di adattare la metodologia di valorizzazione del RFR. Il quadro regolamentare vigente al momento della Delibera, indipendentemente dal meccanismo di formazione della previsione che viene impiegato, non prevedeva meccanismi di recupero (clawback) legati alla realizzazione dei parametri del WACC diversi dalle previsioni</em>” (p. 76 verificazione).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi, in conformità con quanto affermato dal verificatore, che “<em>la quantificazione del WACC da parte di AGCom sia in linea con i principi e la metodologia della Commission Notice e del BEREC Report. In particolare, le innovazioni metodologiche introdotte da Agcom nella determinazione del RFR sono finalizzate al perseguimento congiunto degli obiettivi fissati dalla Commission Notice di coerenza, efficienza, trasparenza e prevedibilità, nel rispetto della metodologia indicata dai citati documenti, per quanto reso possibile dalle condizioni del mercato</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">11.5. Il Collegio ritiene parimenti infondate, e pertanto da rigettare, le doglianze sollevate dalla ricorrente in ordine alla corretta quantificazione del rapporto di indebitamento (cd. <em>gearing</em>).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In particolare, parte ricorrente ha censurato l’operato dell&#8217;Autorità laddove, in luogo dell&#8217;utilizzo dell&#8217;effettivo e puntuale rapporto di indebitamento di TIM, ha applicato un <em>gearing</em> nozionale, calcolato sulla base della media aritmetica di un <em>peer group</em> parziale (12 imprese sulle 15 inizialmente censite dal BEREC).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Anche su tale aspetto, le valutazioni del Collegio trovano pieno conforto nelle risultanze della verificazione, che ha confermato la correttezza metodologica delle scelte operate da AGCom, escludendone i dedotti profili di illegittimità e di irragionevolezza.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Per quanto attiene all&#8217;esclusione di tre specifiche imprese (Telnor, Digi e Telenet) dal paniere di riferimento europeo, il verificatore ha chiarito come tale opzione sia espressamente contemplata dal quadro regolamentare, e come nel caso di specie l&#8217;Autorità abbia adeguatamente motivato la propria scelta: “<em>In merito a quest’ultimo punto, la scelta effettuata dall’Agcom è in linea con quanto contenuto nel BEREC Report che prevede esplicitamente (p. 24) la possibilità per le autorità nazionali di escludere dal peer group alcune imprese, motivando la loro scelta. Agcom motiva in maniera convincente l’esclusione di Telnor, Digi e Telenet dal peer group; Telenor è stato escluso dal peer group in quanto focalizzato principalmente sul mercato nordico, Digi invece in quanto operatore di dimensioni ridotte; infine, la causa di esclusione della belga Telenet è stata la sua natura di operatore operante esclusivamente con una rete via cavo, tecnologia assente in Italia” </em>(p. 79 verificazione).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Anche con riferimento alla contestazione avente a oggetto l&#8217;utilizzo di un <em>gearing</em> nozionale inferiore a quello reale dell&#8217;incumbent e alla conseguente asserita sovrastima del costo del capitale, si ritiene condivisibile l&#8217;impostazione tecnica secondo la quale l&#8217;applicazione del dato reale si porrebbe in antitesi con le finalità del modello tariffario BU-LRIC+. Il ricorso a un operatore efficiente ideale – quale parametro di base – è infatti fisiologico nel sistema regolatorio. Il verificatore ha sul punto precisato che: “<em>anche l’utilizzo di un gearing nozionale è prevista dalla Commission Notice e dal BEREC Report. La motivazione ultima risiede nel fatto che, come previsto nel modello BU-LRIC+, i prezzi determinati da Agcom non sono intesi coprire i costi effettivamente sostenuti da Telecom, ma piuttosto garantire la remunerazione di un operatore efficiente che fornisce i servizi regolati. Se viceversa i prezzi fossero perfettamente allineati ai costi effettivamente sostenuti dall’operatore regolato (o, nello specifico, se il costo del capitale fosse quello effettivamente sostenuto da Telecom), l’operatore stesso avrebbe la certezza di vedere remunerati tutti i suoi costi e perderebbe ogni incentivo all’efficienza produttiva”.</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Non si ravvisa, pertanto, la dedotta violazione del quadro metodologico delineato dalla <em>Commission Notice</em> e dal Report BEREC. Anzi, l&#8217;organo tecnico ha smentito l&#8217;assunto di parte ricorrente (secondo cui il BEREC riterrebbe preferibile l&#8217;utilizzo di parametri specifici del singolo operatore), dimostrando che la via seguita dall&#8217;Autorità è quella indicata in sede comunitaria, ritenendo pertanto di non “<em>valutare negativamente la metodologia adottata dall’AGCom per i seguenti motivi: &#8211; come descritto più sopra, la metodologia usata dall’AGCom è perfettamente in linea con le indicazioni della Commission Notice e del BEREC Report. Come già citato, il BEREC Report, dopo aver valutato pro e contro delle due metodologie di calcolo del gearing, conclude che “the best approach would be to define a peer group based on European operator and derive the value within the peer group based on the specific characteristics of the domestic operator” (SWD, p. 75)- Le Osservazioni SKY sono quindi imprecise nell’affermare che “lo stesso BEREC, nel dettagliare la metodologia di calcolo del gearing e del beta, propende per l’utilizzo di parametri specifici dell’operatore nazionale SMP” (Osservazioni SKY, para 184)</em>.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il corretto esercizio del potere regolatorio si evince, da ultimo, anche dall&#8217;aderenza delle scelte dell&#8217;Autorità ai principi di coerenza logica e prevedibilità dell&#8217;azione amministrativa. A differenza di quanto avvenuto per il parametro RFR (dove, come si è visto, eventi esogeni hanno giustificato una deroga), per il calcolo del <em>gearing</em> AGCom ha mantenuto costante il criterio già noto al mercato. Sottolinea infatti conclusivamente la relazione tecnica:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>&#8211; la Delibera oggetto di verificazione calcola tutti i valori dei parametri del WACC specifici all’operatore SMP (gearing, beta e costo del debito) con la stessa metodologia del valore medio all’interno di un peer group di operatori ritenuti comparabili (principio di coerenza). &#8211; Nella precedente Delibera 348/19/CONS, AGCom utilizza nel calcolo del WACC un gearing ottenuto, come nella Delibera oggetto di questa verificazione, come valore medio dei valori di gearing per il peer group deli operatori del Rapporto BEREC 2017. In quell’occasione, il valore del gearing nozionale usato nel WACC è 43,30% (principio di prevedibilità). In altre parole, questo Collegio ritiene che gli obiettivi della coerenza e della prevedibilità dall’azione regolatoria abbiano prevalso nelle scelte di AGCom su quello dell’efficienza. Infatti, al contrario di quanto osservato nel caso dell’innovazione nella metodologia di determinazione del RFR, evidentemente AGCom non ha ravvisato situazioni esterne di natura contingente che la spingessero ad adottare comportamenti difformi dal passato e da quanto fatto in situazioni simili, ovvero per gli altri parametri del WACC specifici all’impresa. Di conseguenza, questo Collegio ritiene che, nella risoluzione del trade-off tra prevedibilità e coerenza, da un lato, e efficienza, dall’altro, AGCom abbia effettuato scelte conformi alla Commission Notice e al BEREC Report. In conclusione, questo Collegio ritiene che la determinazione del rapporto di indebitamento (gearing) sia coerente con le regole tecniche stabilite dalla Commission Notice” </em>(p. 81 verificazione)</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Per i suesposti motivi, la scelta dell&#8217;Autorità di utilizzare un <em>gearing</em> nozionale ricavato da un pertinente paniere di riferimento europeo non appare affetta da macroscopica illogicità o da travisamento, dovendosi per contro qualificare quale esercizio tecnicamente ineccepibile dei propri poteri tariffari e regolamentari.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Alla luce delle suesposte considerazioni, il motivo di ricorso deve essere rigettato.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="12">
<li style="font-weight: 400;">Con un terzo profilo di doglianza la società ricorrente sostiene che l&#8217;Autorità avrebbe fondato la determinazione delle condizioni economiche per l’accesso alla rete di TIM su un errore di metodo nel calcolo dei costi, consistito nell&#8217;applicazione acritica e irragionevole del modello BU-LRIC+ (Bottom-Up Long-Run Incremental Cost plus) alla rete in rame.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L’Autorità avrebbe, in particolare, erroneamente fatto riferimento ai costi storici effettivamente sostenuti dall’impresa anziché fare riferimento ai costi teorici riconducibili ad una rete ipotetica realizzata da un operatore efficiente, senza incorporare nelle valutazioni le peculiarità di esecuzione, come imporrebbe il modello di costo BU-LRIC+.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Sarebbero state pertanto violate e contraddette le logiche alla base del predetto modello di costo, non essendosi fatto riferimento ai costi che un operatore efficiente affronterebbe oggi per realizzare una rete moderna, il quale per realizzare tale efficienza dei costi certamente si asterrebbe dal realizzare una rete moderna con tratte di rete in rame, acquistando quindi una materia prima sub-efficiente (rispetto alla fibra ottica) al picco storico del suo prezzo.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Lamenta, al riguardo, la parte ricorrente che tale logica di efficienza risulterebbe contraddetta dalla sua applicazione a un&#8217;infrastruttura, quale è la rete in rame, definita come vetusta, ampiamente ammortizzata, e destinata a una programmata dismissione, stante l&#8217;imprescindibile transizione verso la fibra ottica.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Tale operazione si tradurrebbe, ad avviso della parte ricorrente, in un ingiustificato ampliamento della rendita di monopolio di TIM, la quale si vedrebbe rimborsati tramite i prezzi di accesso i sovraccosti derivanti dalla propria inefficienza, con conseguente sterilizzazione di qualsivoglia spinta a investire nella rete in fibra.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Gli effetti distorsivi di siffatta imposizione tariffaria – deduce ancora l&#8217;istante – risulterebbero altresì aggravati dalla efficacia retroattiva conferita ai nuovi prezzi, tale da precludere agli operatori alternativi l&#8217;esercizio della scelta di costruire autonomamente una rete o di acquistare i servizi di accesso a quella di TIM (criterio “make or buy”) in condizioni di trasparenza.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Lamenta inoltre parte ricorrente che l’Autorità avrebbe ingiustificatamente aumentato i prezzi, che in questa sede si contestano, avendo errato nel valutare i dati di input del modello adottato per la quantificazione dei costi industriali riferibili alla componente delle principali opere necessarie ad ospitare i cavi in fibra ottica e di rame.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L’Agcom avrebbe, in particolare, aumentato in maniera consistente i costi unitari dei servizi assunti nel 2019, prendendo come riferimento gli incrementi verificatisi nell’anno 2022 nei listini pubblici di tutte le Regioni italiane per analoghe attività.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Si lamenta pertanto la non proporzionalità degli aumenti dei costi unitari parametrati ai listini regionali dell&#8217;anno 2022, che hanno condotto a un incremento del 20% per le infrastrutture in rame e dell&#8217;8% per quelle in fibra ottica.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L&#8217;esponente censura inoltre la scelta dell&#8217;Autorità di avvalersi della media aritmetica in luogo di quella ponderata per la valutazione degli incrementi di costo associati ai singoli codici di lavorazione. In tal modo, l&#8217;Agcom avrebbe attribuito il medesimo peso ad attività oggettivamente meno frequenti e più costose, disattendendo le osservazioni degli operatori con motivazioni definite carenti e contraddette dalle stesse risultanze delle tabelle tecniche allegate alla Delibera, dalle quali si evincerebbe chiaramente l&#8217;assoluta significatività della variazione dei prezzi derivante dall&#8217;impiego della media ponderata.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La società sostiene quindi l’illogicità della scelta di AGCOM di limitare le efficienze di costo derivanti dalle tecniche di scavo a basso impatto (cd. no-dig) unicamente agli scavi finalizzati alla rete in fibra ottica escludendone l&#8217;applicabilità agli scavi per il rame, deducendo che la mera constatazione che negli ultimi anni tali metodiche siano state sperimentate unicamente per la posa della fibra non varrebbe a giustificare l&#8217;approccio dell&#8217;Autorità.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">12.2. Il motivo è infondato.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Come premesso, al fine di dirimere i complessi profili tecnico-contabili sottesi alla censura, incentrata sulla dedotta errata applicazione del modello BU-LRIC+, il Collegio ha ritenuto necessario disporre apposita verificazione, proponendo in particolare i seguenti quesiti:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">“<em>a) se sia conforme al modello BU-LRIC e alle finalità che esso persegue, la scelta di AGCOM di aggiornare i prezzi dei servizi di accesso alla rete in rame e mista rame-fibra per l’anno 2023 come se l’operatore dovesse realizzare ex novo l’infrastruttura; o se, viceversa, in applicazione del predetto modello, al fine di impedire il rischio di un sovra recupero dei costi, sia più corretto tener conto dei soli costi di manutenzione dell’infrastruttura, considerati, per un verso, il completo ammortamento della infrastruttura in rame, per l’altro, la circostanza che ad oggi nessun operatore efficiente realizzerebbe una rete in rame, sub-efficiente rispetto alla fibra ottica, alla luce di quanto rappresentato da Sky negli scritti di causa (cfr. III motivo di ricorso);</em></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;"><em>b) se, in applicazione del predetto modello, sia più corretto tener conto dei soli costi di manutenzione dell’infrastruttura, tenuto conto, per un verso, che l’infrastruttura in rame è già stata ammortizzata e, per l’altro, dell’esigenza di incentivare gli operatori a migrare verso tecnologie in fibra;</em></li>
<li style="font-weight: 400;"><em>c) se, in ogni caso, i valori di costo del rame assunti da AGCOM per procedere all’aggiornamento delle tariffe siano stati correttamente quotati alla luce delle specifiche contestazioni mosse da Sky negli scritti di causa e da Telecom nel II motivo del ricorso incidentale.</em></li>
<li style="font-weight: 400;"><em>d) se il costo delle infrastrutture civili sia stato determinato in linea con i relativi valori di mercato, e in specie, se l’Autorità abbia correttamente imputato e valutato i dati di input in relazione alla quantificazione dei costi industriali riferibili alla componente delle principali opere civili necessarie ad ospitare i cavi di fibra ottica e di rame e, se tale scelta possa considerarsi adeguata e proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti dall’Autorità (motivo III.2), con particolare riferimento</em></li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>&#8211; alla scelta di applicare una media aritmetica delle voci di costo in luogo della media ponderata, prospettata dalla parte ricorrente;</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>&#8211; alla decisione di non tenere conto delle tecniche di scavo no-dig o basate sull’esecuzione di mini-trincee, ritenendole applicabili unicamente alla realizzazione delle infrastrutture della rete in fibra e non a quelle della rete in rame;</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>nell’esaminare tale questione è in facoltà dell’organismo di verificazione acquisire da Telecom i contratti con i propri System e, eventualmente, ove ritenuto necessario, anche quelli degli ulteriori operatori del mercato</em>”</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">12.3. L’indagine tecnica, le cui conclusioni questo Collegio condivide e fa proprie in quanto immuni da vizi logici e metodologici, destituisce di fondamento l&#8217;intero impianto argomentativo della ricorrente.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Orbene, l’organo verificatore ha accertato che la metodologia adottata da AGCom rispecchia prassi regolatorie ampiamente consolidate e normativamente previste.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In risposta agli specifici quesiti posti dalla Sezione, l&#8217;Organo verificatore ha infatti accertato la piena coerenza metodologica dell’operato dell’AGCOM rispetto al vincolante quadro regolatorio europeo (segnatamente, la Raccomandazione UE 2013/466/UE e la successiva Raccomandazione 2024/539).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Tale relazione ha premesso che “<em>La Raccomandazione della Commissione Europea in materia di metodologie di costo individua un modello: </em></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;"><em> di tipo bottom-up;</em></li>
<li style="font-weight: 400;"><em> basato sui costi incrementali di lungo periodo;</em></li>
<li style="font-weight: 400;"><em> fondato sui costi correnti;</em></li>
<li style="font-weight: 400;"><em> riferito a un operatore ipotetico efficiente che realizza una rete moderna ed efficiente.</em></li>
</ul>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Nel quadro così delineato, il modello BU-LRIC richiede che la valorizzazione della rete NGA moderna e efficiente avvenga sulla base dei costi correnti e non dei costi storici. </em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Tale impostazione risulta coerente sia con la prassi regolatoria europea sia con i precedenti provvedimenti adottati dall’Autorità (tra cui la delibera n. 731/09/CONS), nonché con gli orientamenti riportati da BEREC nel documento “Regulatory accounting in practice 2024” </em>(verificazione, p. 14).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">I verificatori hanno quindi chiarito l&#8217;intrinseca natura prospettica del modello BU-LRIC adottato, la cui ontologica finalità non è la remunerazione del capitale storicamente investito nell&#8217;infrastruttura legacy, bensì la determinazione dei costi correnti che un operatore efficiente sosterrebbe oggi per realizzare una rete moderna.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In tal senso il verificatore ha confermato la correttezza dei modelli di costo adottati e applicati dall’Autorità basati – differentemente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente – sui costi teorici riconducibili ad una rete ipotetica realizzata da un operatore efficiente: <em>“la rete di riferimento del modello non coincide con una rete integralmente in rame, atteso che, “oggi nessun operatore costruirebbe una rete in rame pura” (Raccomandazione 2013), bensì con una rete NGA moderna ed efficiente. Il comma 37 della Raccomandazione prevede tuttavia espressamente che, ai fini della determinazione dei prezzi dei servizi di accesso basati sul rame, il costo della rete NGA venga adattato mediante sostituzione degli elementi ottici con elementi in rame valorizzati a costi correnti. Deve pertanto ritenersi che, anche in presenza di una progressiva dismissione della rete in rame, la metodologia delineata dalla Raccomandazione continui a richiedere che i servizi di accesso su rame siano valorizzati sulla base di un modello prospettico fondato sui costi correnti di una rete NGA efficiente, valorizzata secondo il costo corrente di sostituzione, tenendo conto delle infrastrutture riutilizzabili (…).</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>In effetti, il modello vuole fornire agli operatori nel mercato segnali economici coerenti secondo il principio del “make or buy”, calcolando i prezzi dei servizi regolati acquistabili sul mercato (opzione “buy”) in modo coerente con i costi che un operatore efficiente sosterrebbe per la realizzazione di una rete moderna oggi (opzione “make”) </em>(verificazione, p. 16).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In tale prospettiva viene confermata la correttezza della valutazione e dell’approccio adottato dall’Autorità, confermandosi come “<em>l’impostazione seguita dall’Autorità appare coerente con i principi di stabilità e prevedibilità enunciati nella Raccomandazione in quanto l’Autorità ha proceduto ad applicare la metodologia di costo BU-LRIC conformemente al quadro comunitario, e come già definita nella precedente analisi di mercato (si veda la delibera 348/19/CONS), aggiornando esclusivamente gli input del modello di costo. In sostanza, la conoscenza dei dettagli della metodologia di costo (stabilita dalla Raccomandazione e dalla precedente analisi di mercato) e dell’approccio di aggiornamento degli input di costo fatto dall’Autorità permette alle imprese sul mercato di anticipare (con una buona approssimazione) i risultati del modello. In particolare, il principio del costo corrente è stato già adottato con la delibera n. 731/09/CONS. Un costo corrente è, per sua natura, variabile nel corso del tempo. I principi di stabilità e prevedibilità vanno quindi declinati all’interno della metodologia adottata. Da qui consegue che, nell’ambito del modello BU LRIC, i principi di stabilità e prevedibilità dei prezzi non possono tradursi in prezzi costanti in termini nominali. A questo proposito, nella Raccomandazione (Considerata 44-45-46, Punti 41-42) si fissa una fascia di prezzo per i servizi ULL. Se ne deduce che l’approccio seguito dall’Autorità per rispettare i suddetti principi di stabilità e prevedibilità risulta coerente con il quadro regolatorio. Si nota, inoltre, che la Raccomandazione della Commissione n. 2024/539, successiva alla delibera oggetto di verifica, appare sostanzialmente confermativa dell’impianto metodologico già delineato dalla Raccomandazione n. 2013/466/UE in materia di valorizzazione dei servizi di accesso mediante modello BU-LRIC+. In particolare, il considerando n. 45 della Raccomandazione del 2024 conferma che, nell’attuale contesto di progressiva migrazione dalle reti in rame verso reti ad altissima capacità, “poiché oggi gli operatori non costruirebbero una rete in rame, la metodologia BU-LRIC+ consente di calcolare i costi correnti legati all’installazione di una rete ad altissima capacità moderna ed efficiente”. Tale impostazione risulta coerente con quanto già previsto ai paragrafi 31 e 37 della Raccomandazione del 2013, secondo cui il modello di costo deve assumere quale riferimento una rete NGA efficiente valorizzata a costi correnti. In termini analoghi, il paragrafo 56 della Raccomandazione del 2024 ribadisce che, ai fini della determinazione dei prezzi dei servizi non basati su reti ad altissima capacità, le autorità nazionali di regolamentazione devono adeguare il costo della rete VHCN modellizzata tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei servizi di accesso su rame, mediante sostituzione degli elementi ottici con elementi in rame valorizzati a un livello efficiente ovvero mediante modellizzazione overlay rame/fibra” </em>(verificazione, p. 18).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La relazione tecnica ha quindi evidenziato come la normativa tecnica eurounitaria disciplini espressamente l&#8217;attuale fase di transizione tecnologica, senza postulare la costruzione <em>ex novo</em> di una rete in rame, essendo sufficiente l’assunzione quale riferimento di una rete NGA (fibra) efficiente, procedendo poi a un adattamento della stessa mediante la sostituzione degli elementi ottici con elementi in rame valorizzati a costi correnti: “<em>Le osservazioni secondo cui la rete in rame italiana sarebbe integralmente ammortizzata e in fase di progressiva dismissione non appaiono idonee, di per sé, a escludere la coerenza dell’applicazione del modello BU-LRIC con la Raccomandazione europea (…). La metodologia BU LRIC delineata tanto dalla Raccomandazione 2013 quanto dalla successiva Raccomandazione 2024 continua a fondarsi sulla valorizzazione prospettica a costi correnti di una rete efficiente ipotetica, assumendo quale riferimento una rete NGA moderna e derivando da essa, mediante adattamento ingegneristico, i costi dei servizi basati su rame. Ne consegue che la circostanza per cui oggi nessun operatore costruirebbe una nuova rete integralmente in rame non implica, secondo la logica della Raccomandazione, che i servizi rame debbano essere valorizzati ai soli costi storici residui o ai meri costi di manutenzione della rete esistente, poiché la Raccomandazione prevede espressamente che i servizi rame siano derivati da una rete NGA efficiente mediante sostituzione degli elementi ottici con equivalenti elementi in rame valorizzati a costi correnti efficienti. Parimenti, una valorizzazione limitata ai soli costi di manutenzione della rete esistente si porrebbe in contrasto con la logica prospettica e a costi correnti propria del modello BU-LRIC, in quanto finirebbe per assumere quale riferimento il valore storico residuo dell’infrastruttura esistente. Pertanto, sulla base del quadro normativo e regolatorio richiamato, l’aggiornamento dei prezzi dei servizi di accesso alla rete in rame e mista rame-fibra per l’anno 2023 mediante valorizzazione dell’infrastruttura secondo un’ipotesi di realizzazione ex novo dell’infrastruttura NGA (tenendo in considerazione le infrastrutture civili riutilizzabili, e calcolando il costo corrente di sostituzione degli elementi di rete ottici con quelli in rame) appare coerente con il modello BU-LRIC e con le finalità perseguite dalla Raccomandazione europea. Ne consegue che, ai fini regolatori, i servizi di accesso alla rete in rame e mista rame-fibra devono essere valorizzati secondo i costi correnti di una rete efficiente ipotetica NGA (in cui gli elementi ottici sono sostituiti con elementi in rame) come se l’operatore dovesse realizzare ex novo l’infrastruttura, anche se ad oggi nessun operatore efficiente realizzerebbe una nuova rete in rame, e anche nel caso in cui la rete in rame risulti ammortizzata da tempo </em>(p. 20 verificazione).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Allo stesso modo non appare neanche corretto adottare un approccio fondato esclusivamente sui costi di manutenzione dell’infrastruttura in rame esistente, risultando lo stesso non coerente con i principi metodologici propri del modello BU-LRIC, come delineati dalla Raccomandazione della Commissione europea e recepiti dall’Autorità nell’ambito dell’analisi di mercato di cui alla delibera n. 348/19/CONS e della delibera n. 132/23/CONS: “<em>Ne consegue che la circostanza per cui la rete in rame risulti già ammortizzata sotto il profilo contabile non implica, nell’ambito del modello BU-LRIC, che la determinazione dei prezzi regolati debba essere limitata ai soli costi di manutenzione della rete esistente. Una simile impostazione finirebbe infatti per valorizzare i servizi di accesso sulla base del valore storico residuo dell’infrastruttura legacy, secondo una logica di costi storici incompatibile con il criterio dei costi correnti e efficienti, e con la struttura prospettica propria del modello BU-LRIC. La dedotta sovra-remunerazione descritta da Sky presuppone, inoltre, un confronto tra i costi concretamente sostenuti dall’operatore incumbent e i costi regolatori risultanti dal modello BU-LRIC. Tuttavia, tale comparazione non appare coerente con la logica propria del modello. Il modello BU-LRIC considera il rischio di sovra-recupero attraverso l’utilizzo di un benchmark di costo efficiente, e non mediante il riferimento ai costi storicamente sostenuti dall’operatore incumbent. Ne consegue che l’eventuale differenza tra costi effettivi dell’operatore regolato e costi regolatori risultanti dal modello BU-LRIC non integra, di per sé, un fenomeno di sovra-remunerazione incompatibile con il modello stesso. Parimenti, l’obiettivo di incentivare la migrazione verso reti NGA in fibra risulta già incorporato nell’impostazione metodologica della Raccomandazione. Il modello BU-LRIC mira infatti a fornire segnali economici coerenti rispetto all’alternativa tra investimento in reti proprie e acquisto di servizi di accesso wholesale (“make or buy”), valutando il costo efficiente corrente di una rete moderna per stimare i prezzi di accesso (tenendo in opportuna considerazione le infrastrutture civili riutilizzabili). Basare il calcolo dei prezzi di accesso su un costo corrente efficiente permette agli operatori di valutare adeguatamente, oggi, l’opzione make e quella buy. Invece, la valorizzazione dei prezzi di accesso al rame sulla sola base dei costi di manutenzione potrebbe alterare tali segnali economici. La Raccomandazione mira infatti a fornire i segnali di make or buy usando a riferimento il costo corrente, così da evitare distorsioni degli incentivi all’investimento sia nel senso di una sopravvalutazione dei costi di accesso (problema evidenziato da Sky), sia nel senso di una sottovalutazione artificiale del costo di accesso alla rete legacy. Una valorizzazione eccessiva, infatti, porterebbe, come dice Sky, l’incombente a evitare o procrastinare l’investimento in reti di nuova generazione. Una valorizzazione eccessivamente ridotta dei prezzi di accesso alla rete in rame potrebbe, infatti, incentivare artificialmente il mantenimento della dipendenza dalla rete legacy per gli operatori alternativi, alterando il confronto economico tra l’acquisto di accesso wholesale sulla rete esistente e l’investimento in infrastrutture NGA proprie. Il bilanciamento tra esigenze di orientamento ai costi efficienti, prevenzione di distorsioni concorrenziali e incentivo alla migrazione verso reti NGA risulta, pertanto, già incorporato nella struttura metodologica delineata dalla Raccomandazione europea, la quale disciplina espressamente la fase di coesistenza tra reti legacy e reti NGA senza derogare al criterio della valorizzazione a costi correnti. Ne consegue che una valorizzazione fondata sui soli costi manutentivi dell’infrastruttura in rame si porrebbe al di fuori della logica prospettica e del criterio di valorizzazione a costi correnti che caratterizzano il modello BU-LRIC delineato dalla Raccomandazione europea e recepito dall’Autorità. Inoltre, si porrebbe in contrasto con l’esigenza di incentivare gli operatori a migrare verso tecnologie in fibra”.</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Anche con riferimento al valore del costo del rame contestato dalla ricorrente i verificatori hanno confermato la congruità delle valutazioni effettuate dall’Autorità, ritenendo le stesse “<em>coerenti con un&#8217;impostazione a costi correnti propria del modello BU-LRIC. Sotto il profilo specifico della determinazione dell&#8217;incremento del +25% applicato ai costi dei cablaggi in rame, il Collegio dà atto che il criterio analitico di calcolo non risulta esplicitato in modo strutturato nella delibera 132/23/CONS, ma è stato puntualmente ricostruito, e tecnicamente verificato dal Collegio, sulla base dei chiarimenti forniti dall&#8217;Autorità nell&#8217;ambito dell&#8217;istruttoria integrativa (Allegato 8 alla presente relazione, riscontro AGCom del 29 gennaio 2026). Le evidenze disponibili nel periodo successivo all&#8217;adozione della delibera ne confermano la congruità sul piano dei valori</em>” (p. 33 verificazione).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Né appare irragionevole tale scelta di determinare un incremento del 25% applicato ai costi dei cablaggi in rame, essendo la stessa basata su parametri oggettivi e precipuamente su una “<em>media ponderata di un aumento del +40% riferito alla componente del costo dei cavi in rame (con peso del 60%, corrispondente alla componente materiale) e di un aumento del +3% riferito alla componente manodopera e posa (con peso del 40%, corrispondente alla componente lavoro)</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Con particolare riferimento alla scelta di Agcom di applicare la media aritmetica in luogo della media ponderata, può parimenti concludersi nel senso della non palese abnormità e irrazionalità della valutazione dell’amministrazione, come confermato dalla relazione di verificazione disposta dal Collegio <em>“– con riferimento al primo profilo — relativo alla scelta di applicare una media aritmetica delle voci di costo in luogo della media ponderata per l’aggiornamento dei costi delle opere civili — le osservazioni di Sky colgono un rilievo metodologico fondato, nella misura in cui evidenziano la maggiore appropriatezza, in linea di principio, dell’utilizzo di medie ponderate in presenza di lavorazioni caratterizzate da diversa incidenza operativa; nel caso concreto, tuttavia, alla luce degli elementi disponibili nel quadro della verificazione, e in particolare della contenuta variabilità dei dati nella maggior parte dei casi esaminati e delle simulazioni sugli scenari minimo/massimo/tecnologia più efficiente, la soluzione adottata da AGCOM non risulta aver determinato scostamenti apprezzabili rispetto al livello minimo degli incrementi desumibili dai dati disponibili, né appare tale da compromettere la corretta imputazione e valutazione dei dati di input o l’allineamento complessivo dei costi ai valori di mercato</em>” (p. 47 verificazione)</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Invero, come correttamente evidenziato dalla medesima relazione di verificazione in sede di sindacato giurisdizionale sull&#8217;esercizio della discrezionalità tecnica delle Autorità, non è infatti sufficiente l’individuazione di un minimo iato contabile per travolgere il provvedimento, occorrendo che lo scostamento dal modello puro assuma connotati di macroscopica irragionevolezza o abnormità, non ravvisabile nel caso che qui ci occupa.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Infine, va respinto anche il motivo di doglianza relativo alla mancata considerazione delle tecniche no-dig e di mini-trincea per la rete in rame, avendo la relazione di verificazione ritenuto indimostrato che la dedotta “<em>estensione di tali tecniche alla componente in rame fosse imposta dalla logica del modello BU LRIC+ o dalle evidenze tecniche, operative e normative disponibili</em>”, ritenendo “<em>la scelta dell’Autorità di limitare l’applicazione delle tecniche no dig e di mini-trincea alle infrastrutture in fibra ottica adeguata e proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti</em>” (p. 48 verificazione).</p>
<ol style="text-align: justify;" start="13">
<li style="font-weight: 400;">Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente contesta l’erronea quantificazione dei costi di manutenzione correttiva (ossia l’insieme delle attività di intervento per la risoluzione di problemi tecnici richieste attraverso una segnalazione di guasto da parte del cliente finale) dalle quali deriverebbe un aumento dei prezzi disposto dall’Autorità.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Sostiene in particolare parte ricorrente che «<em>I costi della manutenzione correttiva, per l’anno 2023, avrebbero dovuto essere ridotti di circa il 3%, mentre l’Autorità ha ritenuto irrealistico ipotizzare una riduzione dei tassi di guasto della rete in rame, “atteso che la stessa è in fase di dismissione e che, pertanto, gli investimenti saranno mirati solo a mantenere le attuali prestazioni … e non a migliorarle</em>”».</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Sostiene inoltre che l’Autorità non avrebbe tenuto conto dell’affidamento della manutenzione a imprese terze rispetto a TIM scelte congiuntamente da quest’ultima e dall’operatore alternativo.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La stessa non avrebbe inoltre tenuto in debita considerazione che l’estensione della fibra a (quasi) tutto il territorio nazionale avverrà solo gradualmente e secondo un cronoprogramma su scala nazionale che (salvo ritardi) sarà raggiunto non prima del 2026.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Pertanto, la Delibera 132 si scontrerebbe con il modello di costo BU-LRIC+: mentre tale modello ipotizzerebbe la realizzazione di una rete nuova ed efficiente in cui i guasti dovrebbero essere prossimi allo zero, l’Autorità prenderebbe le mosse dai guasti della rete storica di TIM (come detto, risalente a circa 70 anni fa). Per l’effetto, il modello di calcolo dei costi di TIM avrebbe inglobato tutte le inefficienze della sua rete, riversando sugli operatori alternativi – e, in ultima analisi, sui clienti finali – i presunti maggiori costi in tesi sostenuti da TIM.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">13.1. Il motivo è infondato.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Come premesso, al fine di dirimere i complessi profili tecnico-contabili sottesi alla censura, il Collegio ha ritenuto necessario disporre apposita verificazione, proponendo in particolare i seguenti quesiti:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">“<em>g) se, alla luce delle specifiche contestazioni effettuate da Sky, siano stati correttamente quantificati i costi di manutenzione correttiva, disapplicando il tasso di efficientamento per il 2022 per poi riapplicarlo per il 2023, senza tenere conto dell’affidamento della manutenzione a imprese terze rispetto a TIM scelte congiuntamente da quest’ultima e dall’operatore alternativo</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">13.2. Come accertato in sede di verificazione, le cui conclusioni il Collegio condivide e fa proprie in quanto esaurienti, logicamente argomentate e immuni da vizi metodologici, l&#8217;operato dell&#8217;Autorità risulta privo dei vizi dedotti nel motivo in trattazione.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il Collegio dei verificatori ha infatti appurato che “<em>la scelta dell&#8217;Autorità si inserisce in una logica di continuità regolatoria e di aggiornamento graduale del modello, coerente con il carattere transitorio del provvedimento. Sotto il profilo dell&#8217;effetto reale prodotto sui costi riconosciuti, il Collegio osserva che il mantenimento dei valori nominali della manodopera e della componente fissa della manutenzione correttiva, in un contesto di inflazione cumulata superiore al 16% nel triennio 2021-2023, determina un efficientamento implicito sul costo reale di entità superiore a quella che sarebbe derivata dall&#8217;applicazione del tasso annuo dell&#8217;1% del periodo precedente. Tale efficientamento implicito è ulteriormente rafforzato dalla dinamica del costo orario diretto del tecnico di rete, documentata nelle osservazioni FiberCop del 19 marzo 2026 (par. 57): incremento medio del 4,5% all&#8217;anno fra 2019 e 2021, per effetto dei rinnovi contrattuali del CCNL e dell&#8217;incremento delle ore di formazione, per un aumento cumulato pari al 9% nel triennio. La sospensione del tasso nominale di efficientamento per il 2022 non ha pertanto comportato un mancato efficientamento, ma una diversa modalità di realizzazione di un efficientamento sostanzialmente equivalente, anzi di entità complessiva superiore, al tasso nominale del periodo precedente. Sulla coerenza con la finalità BU-LRIC della rete moderna ed efficiente, la ricorrente argomenta che, alla luce dell&#8217;ipotesi BU-LRIC di una rete moderna con tassi di guasto prossimi a zero, la stima dei costi di manutenzione correttiva avrebbe dovuto riflettere una traiettoria di progressiva riduzione superiore a quella effettivamente operata dall&#8217;Autorità, citando la sentenza del Consiglio di Stato n. 3143/2016 sulla rete «automaticamente ottimizzata». Il Collegio osserva che il principio del costo automaticamente ottimizzato non implica l&#8217;estrapolazione di tassi di guasto teorici prossimi a zero, astrazione priva di un benchmark fattuale utilizzabile per la stima, ma una stima dei costi efficienti di lungo periodo basata su parametri tecnicamente fondati. Anche le reti in fibra moderne presentano tassi di guasto non nulli, e la metodologia AGCom, che utilizza i tassi di guasto storici della rete TIM come proxy ragionevole, in continuità con le precedenti analisi di mercato, è stata confermata in via definitiva dalla sentenza del Consiglio di Stato dell&#8217;11 novembre 2024 sul ricorso n. 3398/2022, che ha riconosciuto la legittimità dell&#8217;approccio metodologico in questione</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Non si ravvisa, pertanto, la dedotta violazione del quadro metodologico delineato dalla ricorrente a cui consegue la reiezione del motivo di doglianza.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="14">
<li style="font-weight: 400;">Con il quinto profilo di doglianza la società ricorrente sostiene che le condizioni economiche per l’accesso alla rete di TIM stabilite dalla Delibera 132 sarebbero illegittime in quanto fondate su una erronea quantificazione dei volumi.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Nello specifico, l’Autorità avrebbe considerato il livello della domanda attuale e prospettica attestato sulla sola rete dell’incumbent (TIM), distribuendo quindi i costi fissi di rete sulle sole linee attive di TIM ed escludendo dal computo le linee attive delle imprese concorrenti (tra cui principalmente la rete fissa di Open Fiber).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">L’aumento dei costi unitari di rete sarebbe inoltre ingiustificato e in contrasto con i dati acquisiti dalla stessa Autorità, nonché contrario alla Raccomandazione della Commissione dell&#8217;11.9.2013 (2013/466/UE), che inviterebbe «<em>ad una valutazione estensiva dei volumi da considerare (cfr. doc. 18, considerando 39: “La definizione di un modello di un’unica rete NGA efficiente per i prodotti di accesso su rame e NGA [Next Generation Access – Accesso di Nuova Generazione, ndr] neutralizza l’effetto di incremento legato ai volumi che si crea nei modelli relativi alle reti in rame, laddove i costi fissi di rete sono distribuiti tra un numero decrescente di linee in rame attive. Essa consente il progressivo trasferimento di volumi di traffico dalle reti in rame a tali reti NGA. Solo i volumi di traffico che si spostano su altre infrastrutture (ad esempio, cavo, reti mobili), e che non sono inclusi nel modello di costo, comporteranno un aumento dei costi unitari</em>”)».</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Sostiene infine che la stima dei volumi sottesa alla Delibera 132 si porrebbe in aperto contrasto anche con il modello BU-LRIC+, laddove si propone di individuare i costi di un’ipotetica rete che presenta il massimo grado di efficienza.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Pertanto, ad avviso di parte ricorrente “<em>l’Autorità avrebbe dovuto tenere in considerazione tutti i dati sui volumi disponibili sul mercato (dunque anche le linee fisse attive di operatori di rete diversi da TIM), con conseguente riduzione dei costi unitari dei servizi di accesso</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">14.1. Il motivo è infondato.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Come premesso, al fine di dirimere i complessi profili tecnico-contabili sottesi alla censura, il Collegio ha ritenuto necessario disporre apposita verificazione, proponendo in particolare i seguenti quesiti:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">“<em>h) se, alla luce delle specifiche contestazioni effettuate da Sky, sia corretta e non in contrasto con il modello BU-LRIC la quantificazione dei volumi gestiti effettuata dall’Autorità attestati sulla sola rete di TIM, escludendo dal computo le linee attive delle imprese concorrenti</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">14.2. Come accertato in sede di verificazione, le cui conclusioni il Collegio condivide e fa proprie in quanto esaurienti, logicamente argomentate e immuni da vizi metodologici, l&#8217;operato dell&#8217;Autorità risulta privo dei vizi dedotti nel motivo in trattazione.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il Collegio dei verificatori ha infatti appurato che “La Raccomandazione (punto 39), come già richiamato, afferma che: “<em>Solo i volumi di traffico che si spostano su altre infrastrutture (ad esempio, cavo, reti mobili), e che non sono inclusi nel modello di costo, comporteranno un aumento dei costi unitari.” Tale passaggio, richiamato da Sky, deve essere interpretato congiuntamente a quanto previsto dal punto 25 della medesima Raccomandazione, secondo cui (sottolineature aggiunte): “Al fine di conseguire gli obiettivi del quadro normativo, è opportuno utilizzare una metodologia di determinazione dei costi che porti alla definizione di prezzi di accesso il più possibile allineati a quelli attesi in un mercato effettivamente concorrenziale. Una siffatta metodologia dovrebbe basarsi su una rete moderna ed efficiente, riflettere la necessità di prezzi all’ingrosso di accesso al rame stabili e prevedibili nel tempo, che evitino shock e fluttuazioni significativi, così da creare un quadro di riferimento chiaro per gli investimenti, ed essere in grado di generare prezzi all’ingrosso di accesso alla rete in rame orientati al costo, che servano da àncora per i servizi NGA e affrontino in modo appropriato e coerente l’impatto della flessione dei volumi causata dal passaggio dal rame alle reti NGA, ovvero evitando un aumento artificiale dei prezzi di accesso al rame che altrimenti si osserverebbe in seguito alla migrazione dei clienti alle reti NGA dell’operatore SMP.” (…) In tale prospettiva, l’Autorità interpreta il punto 39 della Raccomandazione nel senso che i soli volumi suscettibili di determinare un incremento dei costi unitari sono quelli che si spostano verso infrastrutture di terzi non incluse nel modello di costo. L’Autorità fa notare che vengono in rilievo i volumi che transitano su reti via cavo o su reti mobili a puro titolo esemplificativo.</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Inoltre, qui si osserva che il testo della Raccomandazione non prevede espressamente che nel computo debbano essere inclusi anche i volumi attestati su reti NGA di operatori terzi, ancorché tecnologicamente comparabili a quella dell’operatore SMP. Ne consegue che l’interpretazione adottata dall’Autorità, volta a limitare il perimetro del modello ai volumi riferibili alla rete soggetta a regolazione, appare compatibile con l’impostazione metodologica delineata dalla Raccomandazione. Ulteriore conferma della coerenza dell’approccio adottato dall’Autorità si rinviene nei principi sottesi alla metodologia delineata dalla Raccomandazione, la quale mira a garantire che gli incentivi agli investimenti siano sostenuti dalla dinamica concorrenziale, favorendo nel lungo periodo l’emersione di condizioni di mercato tali da ridurre progressivamente la necessità dell’intervento regolatorio sull’operatore incumbent. In tal senso, il punto 25 della Raccomandazione evidenzia che “[a]l fine di conseguire gli obiettivi del quadro normativo, è opportuno utilizzare una metodologia di determinazione dei costi che porti alla definizione di prezzi di accesso il più possibile allineati a quelli attesi in un mercato effettivamente concorrenziale.” In questa prospettiva, il livello di concorrenza infrastrutturale costituisce un elemento da considerare nella metodologia al fine di garantire un segnale di prezzo neutrale ed efficiente. A questo fine, vanno opportunamente distinti i volumi attestati su reti di terzi e sulla rete dell’operatore SMP. L’esclusione dal computo dei volumi attestati su infrastrutture di terzi appare funzionale a evitare che il modello incorpori dinamiche competitive del mercato in cui è presente la rete oggetto di regolazione dei prezzi di accesso. La procedura di raccolta dei dati e di stima dei volumi adottata dall’Autorità risulta, sotto il profilo metodologico, coerente con i principi indicati dalla Raccomandazione e si pone in continuità con l’approccio già seguito nella precedente delibera n. 348/19/CONS, nonché con quello successivamente recepito nella delibera n. 114/24/CONS. Inoltre, gli elementi informativi emersi nell’ambito della successiva analisi di mercato appaiono confermare la sostanziale coerenza tra le stime prospettiche effettuate per gli anni 2022-2023 e i dati di consuntivo successivamente disponibili” </em>(p. 98 relazione di verificazione)</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il motivo va pertanto conclusivamente respinto, posto che, come correttamente appurato dai verificatori, la quantificazione “<em>dei volumi operata dall’Autorità, limitata alle linee attestabili sulla rete di TIM, risulta metodologicamente coerente con il modello BU-LRIC e con i criteri applicativi delineati dalla Raccomandazione</em>”.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="15">
<li style="font-weight: 400;">Per le ragioni esposte, il ricorso principale deve essere dichiarato infondato e, pertanto, rigettato.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ne consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse, avendo la ricorrente incidentale subordinato il suo esame all’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, con assorbimento di ogni altra eccezione in rito formulata avverso il ricorso incidentale.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="16">
<li style="font-weight: 400;">Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente Sky Italia S.r.l., in favore dell&#8217;Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di Telecom Italia s.p.a. e dell&#8217;interveniente ad o<em>pponendum</em>FiberCop s.p.a.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Le spese per l&#8217;espletamento della verificazione, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte soccombente Sky Italia S.r.l.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; rigetta il ricorso principale;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Telecom Italia s.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; condanna Sky Italia S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore dell&#8217;Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di Telecom Italia s.p.a. e di FiberCop che liquida in € 10.000,00 (diecimila/00) in favore di ciascuna di esse, oltre accessori di legge;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; pone le spese per l&#8217;espletamento della verificazione, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di Sky Italia S.r.l.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Francesco Mele, Presidente</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Marianna Scali, Primo Referendario</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Giuseppe Grauso, Primo Referendario, Estensore</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">
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