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	<title>ASSISTENZA E PREVIDENZA Archivi - Giustamm</title>
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	<title>ASSISTENZA E PREVIDENZA Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.8244</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-12-2020-n-8244/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-12-2020-n-8244/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.8244</a></p>
<p>Michele Corradino Presidente, Umberto Maiello Consigliere, estensore; PARTI: (Enrico V., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Isabella Maria Stoppani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Brenta, 2/A contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti, in persona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-12-2020-n-8244/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.8244</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-12-2020-n-8244/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.8244</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michele Corradino Presidente, Umberto Maiello Consigliere, estensore; PARTI:  (Enrico V., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Isabella Maria Stoppani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Brenta, 2/A contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Dario Marinuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria 29)</span></p>
<hr />
<p>Sul potere dell&#8217;INPS di revocare o modificare i provvedimenti di determinazione dell&#8217;indennità  di buonuscita</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Previdenza &#8211; buonuscita &#8211; potere dell&#8217;INPS di revocare o modificare i provvedimenti di determinazione dell&#8217;indennità  di buonuscita &#8211; fonti normative.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il potere dell&#8217;INPS di revocare o modificare i provvedimenti di determinazione dell&#8217;indennità  di buonuscita è soggetto, in deroga alle norme sulla ripetizione dell&#8217;indebito, ad un regime speciale qualificato dalla previsione di due termini di decadenza: a) quello ex art. 26 comma 6 del D.P.R. n. </em>1032 del 1973, <em>termine che si applica anche nel caso della riconosciuta o dichiarata falsità  dei documenti ai sensi del successivo articolo 30; b) quello annuale dalla data di emanazione, individuato dai primi due commi del mentovato art. 30 nel caso in cui vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tenere conto di elementi risultanti dagli atti oppure vi sia stato errore nel computo dei servizi e nel calcolo del contributo di riscatto e nel calcolo dell&#8217;indennità  di buonuscita.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 22/12/2020<br /> <strong>N. 08244/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01371/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2020, proposto da Enrico V., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Isabella Maria Stoppani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Brenta, 2/A;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Dario Marinuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria 29;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) n. 9855/2019.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Corte dei Conti e dell&#8217;Inps;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020, svolta in modalità  da remoto, il Cons. Umberto Maiello e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell&#8217;udienza;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. In data 01/03/2005, con D.P.C.M. n.3376, veniva liquidato al dott. Angelo V., giÃ  Presidente di Sezione della Corte dei Conti e collocato a riposo con DPCM 22.4.2002, il trattamento definitivo di pensione che contemplava, quale elemento utile in quota A), anche l&#8217;indennità  di funzione SECIT percepita dal predetto magistrato contabile in relazione all&#8217;incarico &#8220;non istituzionale&#8221; svolto quale esperto tributario del SECIT e corrisposta ai componenti del servizio &#8220;<em>in misura pari al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia&#8221;</em>.<br /> 1.1. In data 19.01.2006 la Sezione Centrale della Corte dei Conti deputata al controllo di legittimità  su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione n.4, ricusava il visto e la conseguente registrazione del provvedimento in esame considerato che l&#8217;indennità  SECIT, al pari di tutti gli emolumenti privi del connotato della pensionabilità  ex. art. 43 del DPR n.1092/73, va considerata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lett.b del D.lgs 503/92 e 2, commi 9, 10 e 11 L.335/95 esclusivamente nella quota B) del trattamento di pensione.<br /> 1.2. Con DPCM datato 16 giugno 2006, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ottemperando alla pronuncia negativa della Sezione Centrale di controllo della Corte dei Conti, rideterminava il trattamento pensionistico spettante al V., nella minor misura di euro 136.329,64, eliminando l&#8217;importo afferente alla speciale indennità  SECIT dagli emolumenti speculabili in quota &#8220;A&#8221; di pensione, annullando <em>ex tunc</em> il precedente DPCM.<br /> 1.3. Veniva, di conseguenza, con la nota della CdC n.1432/219 del 24 giugno 2006, rideterminata la base contributiva annua lorda e l&#8217;INPDAP, con note N.26035/U del 7 giugno 2007 e 9 agosto 2007 riliquidava di conseguenza l&#8217;indennità  di buonuscita tenendo in considerazione il trattamento economico effettivamente spettante al ricorrente al momento del collocamento a riposo, con conseguente recupero delle maggiori somme giÃ  erogate (pari ad euro 209.774,01) con mandato 48509 del 26.7.2002 n.48509.<br /> 2. Da qui la proposizione, da parte del dr. V., di un ricorso al TAR per il Lazio, Sezione Terza Ter, volto all&#8217;accertamento del diritto del ricorrente a non subire la riliquidazione e decurtazione dell&#8217;indennità  di buonuscita giÃ  erogata, nè il recupero di quanto percepito in buona fede ed alla condanna alla restituzione di quanto giÃ  trattenuto sul trattamento pensionistico, ricorso che, al decesso del dr. Angelo V. e del coniuge, veniva proseguito dall&#8217;odierno appellante, Avv. Enrico V., e che perà², con la sentenza qui appellata, n. 9855 del 23.7.2019, il suddetto giudice territoriale respingeva.<br /> 2.1. Il giudice di prime cure ha, nella specie, escluso la predicabilità  dell&#8217;art.30 del D.P.R. n.1032 del 1973 in quanto il recupero dell&#8217;indebito è qui conseguito in maniera vincolata alla rideterminazione della base contributiva a seguito della dichiarazione di illegittimità  effettuata dalla Corte dei Conti in sede di controllo successivo sugli atti, dichiarazione che vincolerebbe il Fondo di previdenza a rivalutare l&#8217;atto, annullandolo, in quanto geneticamente illegittimo, ribadendo che il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità . Proprio in ragione di quanto appena evidenziato il TAR ha respinto anche le residue doglianze incentrate sulla pretesa violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento ex artt. 7 e ss della legge n. 241/1990.<br /> 3. Avverso la detta sentenza, con il mezzo in epigrafe, l&#8217;appellante, dopo aver evidenziato che l&#8217;indennità  di buonuscita era stata corrisposta con mandato 48509 del 26.7.2002 n.48509, a seguito della documentazione trasmessa dalla Corte dei Conti lamenta che:<br /> a) il TAR avrebbe valutato, in modo oltretutto erroneo, solo due dei motivi (quattro) articolati nel ricorso, omettendo di valutare le altre doglianze e senza fare alcun cenno alla reiterata menzione della tutela dell&#8217;affidamento.<br /> Di poi ha riproposto i motivi articolati in primo grado dinanzi al TAR per il Lazio e così¬ articolati:<br /> 1) l&#8217;Amministrazione intimata avrebbe adottato gli atti impugnati in violazione della tutela dell&#8217;affidamento e del termine di 60 giorni previsto dall&#8217;art.30, u.c. DPR 1032/1973 ovvero, comunque, del termine annuale e senza che ricorressero le tassative ipotesi di possibile revoca, modifica o rettifica d&#8217;ufficio ed inesistenza previste per il recupero.<br /> Tanto sarebbe irritualmente avvenuto per correggere un errore di diritto imputabile alla stessa Amministrazione e spiegabile in ragione dell&#8217;oscillazione giurisprudenziale registratasi nella Corte dei Conti che, dopo aver confermato, anche nel 2004, la computabilità  dell&#8217;indennità  di funzione ex art.22, co.3, terzo periodo del DPR 107/2001, nella quota A) di pensione, avrebbe mutato opinione, ritenendo tale indennità  non computabile;<br /> 2) sarebbero state violate le garanzie di partecipazione al procedimento, solo formalmente attivate;<br /> 3) il terzo motivo si articola nei seguenti postulati:<br /> &#8211; doveva ritenersi preclusa all&#8217;INPDAP la possibilità  di rivalutare la posizione dell&#8217;allora ricorrente liquidata con mandato del 26.7.2002, n.48509: il relativo calcolo era giÃ  stato effettuato dalla Corte dei Conti con la nota 24.4.2002, n.823/230;<br /> &#8211; occorreva, altresì¬, ritenere distinta la vicenda dell&#8217;indennità  di buonuscita, soggetta a specifica disciplina normativa, diversa da quella relativa al trattamento di pensione;<br /> &#8211; vi sarebbe stata incompetenza della Corte dei Conti in ordine al controllo dei provvedimenti di liquidazione di trattamento pensionistico di quiescenza una volta esaurita la competenza dell&#8217;amministrazione a liquidare i trattamenti di pensione per il definitivo subentro dell&#8217;INPDAP;<br /> &#8211; sarebbe illegittimo il passivo e immotivato adeguamento dell&#8217;INPDAP all&#8217;atto negativo di controllo, errato nel merito ed illegittimo perchè non previsto.<br /> 4) il quarto motivo censurava i seguenti aspetti:<br /> &#8211; per la determinazione della base contributiva si dovrebbe considerare la retribuzione integralmente percepita, anche per gli assegni (art.3, co.3 DPR 1032/1973), di guisa che le indennità  previste dalla legge sarebbero utili ai fini del trattamento previdenziale (art.38, co.2 DPR 1032/1973);<br /> &#8211; l&#8217;indennità  SECIT agli esperti (giÃ  ispettori) tributari avrebbe natura retributiva, come è dimostrato, tra l&#8217;altro, dall&#8217;assoggettamento della stessa alle ritenute previdenziali e fiscali.<br /> b) la sentenza appellata sarebbe, dunque, illegittima per omessa pronuncia;<br /> c) risulterebbe del tutto obliato nella pronuncia di primo grado il tema della tutela dell&#8217;affidamento.<br /> 4. Resistono in giudizio la Presidenza del Consiglio, la Corte dei Conti e l&#8217;INPS.<br /> 4.1. Con decreto monocratico n. 1587 del 30.3.2020, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 84 comma 1 del d.l. n. 18/2020, l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche veniva respinta e l&#8217;appellante, in vista dell&#8217;udienza camerale del 23.4.2020, dichiarava di non aver pìù interesse alla coltivazione dell&#8217;istanza medesima, tanto che, con ordinanza n. 2166 del 23.4.2020, la Sezione dichiarava l&#8217;istanza in argomento improcedibile.<br /> 4.2. Di poi, a seguito dell&#8217;attivazione del procedimento di recupero, dapprima con decreto presidenziale n. 4384 del 20.7.2020 e, poi, con ordinanza 5243 dell&#8217;11.9.2020, la tutela cautelare veniva concessa sospendendo l&#8217;esecutività  della sentenza appellata.<br /> 4.3. All&#8217;udienza pubblica del 15.12.2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> 5. L&#8217;appello è fondato e, pertanto, va accolto.<br /> 5.1. Vale ribadire che le determinazioni qui gravate traggono origine dalla rideterminazione della base contributiva a seguito di un&#8217;esplicita dichiarazione di illegittimità  del trattamento pensionistico rilevata dalla Corte dei Conti in sede di controllo successivo sugli atti ex art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.<br /> 6. Il primo snodo della <em>res iudicanda</em> involge, nei limiti del <em>devolutum</em>, anzitutto la correttezza dell&#8217;esegesi compiuta dalle Amministrazioni intimate all&#8217;uopo compulsate per effetto dei rilievi dell&#8217;organo di controllo.<br /> 6.1. Sotto tale profilo non può che convenirsi con l&#8217;approdo decisorio sotteso al deliberato del giudice del controllo e fatto proprio dalle Amministrazioni resistenti.<br /> Ed, invero, l&#8217;indennità  SECIT, al pari di tutti gli emolumenti privi del connotato della pensionabilità  ex art. 43 del DPR n. 1092/73, non può che essere considerata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lett. b) d.l.vo 503/92 e 2, commi 9, 10 e 11 L. 335/95, esclusivamente nella quota B) di pensione.<br /> Ed, invero, ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art.13 del d.lgs n.503/92, di riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, dall&#8217;1.1.1993 il calcolo della pensione è determinato dalla somma di due quote:<br /> -la cd. quota A di pensione (art.13, comma 1 lett. a), corrispondente all&#8217;importo delle anzianità  contributive acquisite anteriormente al 1.1.1993, che va calcolato secondo le disposizioni vigenti antecedentemente a tale data;<br /> -la cd quota B di pensione (art.13 comma 1lett. b), corrispondente all&#8217;importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità  contributive acquisite successivamente al 1.1.1993, da calcolarsi secondo le nuove disposizioni introdotte dal decreto stesso.<br /> 6.2. Al contempo, in virtà¹ di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt.2, commi 9, 10 e 11 legge n. 335/95, tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore, ad eccezione di quelli tassativamente indicati all&#8217;art. 12 della legge n.153/1969, entrano a far parte della base contributiva e dunque, per effetto della contestuale riforma del sistema con passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, della base pensionabile.<br /> 6.3. Il principio di tassatività , eliminato per la rilevanza pensionabile di tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore, rimane perà² in vigore per effetto del richiamo dell&#8217;art.13 comma 1 lett. a) del d.lgs n. 503/92 alla normativa previgente ai fini del calcolo delle anzianità  contributive acquisite prima del 1.1.1993, e cioè ai fini del calcolo della cd. quota A) della pensione.<br /> 6.4.Tale quota va, dunque, calcolata in aderenza con le previsioni di cui all&#8217;art. 43 d.p.r. n. 1092/73 e dell&#8217;articolo 38 del d.p.r. 1032 del 1973, che valorizzano l&#8217;ultima retribuzione (nei limiti dell&#8217;80 per cento) spettante all&#8217;atto della cessazione del servizio, nonchè assegni o indennità  la cui valutazione è espressamente prevista dalla legge, fra le quali non è compresa l&#8217;indennità  corrisposta per l&#8217;incarico &#8211; extraistituzionale &#8211; di esperto tributario del SECIT.<br /> Nè è possibile rinvenire nell&#8217;art.22 del d.p.r. n.26.3.2001 n.107 una esplicita statuizione sulla valutazione o valutabilità  in quota A) della indennità  in questione.<br /> 6.5. L&#8217;applicazione del suddetto principio ha comportato, anzitutto, la rideterminazione della pensione definitiva spettante al dott. V. nella diversa e minor misura di euro 136.329,64, eliminando l&#8217;importo afferente alla speciale indennità  SECIT dagli emolumenti speculabili in quota &#8220;A&#8221; di pensione, nonchè la determinazione di annullare <em>ex tunc</em> il precedente DPCM n. 3376 del 1° marzo 2005.<br /> 7. Per effetto delle divisate correzioni operanti sul versante pensionistico, la Corte dei Conti (cfr. note n. 1432/219 del 24 giugno 2006 e n. 1668/219 del 10 luglio 2007), quale organo datoriale, ha proceduto, ai sensi dell&#8217;art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973 e dunque sul distinto versante della liquidazione dell&#8217;indennità  di buonuscita, alla rideterminazione della base contributiva sulla scorta del trattamento economico effettivamente spettante al ricorrente all&#8217;atto del collocamento a riposo dandone comunicazione all&#8217;INPDAP giÃ  in data 24.6.2006.<br /> 8. Ferma restando la condivisibilità  dei rilievi operati dall&#8217;organo di controllo e la consequenziale rideterminazione della base contributiva da parte dell&#8217;Ente datoriale nell&#8217;esercizio delle prerogative di autotutela occorre ora esplorare la predicabilità  delle procedure di recupero alla stregua della disciplina di settore.<br /> E&#8217;, infatti, nel solco di tale statuizione che, in un rapporto di rigida e vincolante consequenzialità , che il Fondo di previdenza ha rivisto l&#8217;atto di liquidazione della indennità  di buonuscita, annullandolo ed allineandolo ai nuovi parametri.<br /> 8.1. La suddetta determinazione in via di principio si rivela immune dalle censure attoree ancorchè tragga alimento da una revisione che impinge in motivazioni di natura giuridica siccome afferenti ai criteri di imputazione di uno specifico emolumento percepito.<br /> 8.2. Tanto in ossequio ad un indirizzo del giudice contabile che assegna rilievo dirimente al particolare regime degli atti assoggettati a controllo successivo ed ai rilievi di illegittimità  svolti in tale sede (Corte dei Conti (Sezione terza giurisdizionale centrale d&#8217;appello 23 marzo 2009, n. 115; Sezione giurisdizionale Lazio 25 marzo 2011, n. 505) che verrebbero altrimenti privati di significato. Il rilievo della Corte dei Conti infatti non ha l&#8217;effetto di fare automaticamente decadere l&#8217;atto (e i suoi effetti), ma solo quello di indurre l&#8217;amministrazione al suo annullamento.<br /> L&#8217;effetto conformativo rinveniente dall&#8217;esito negativo del controllo, cogente quanto all&#8217;<em>an</em> ed al contenuto, rende, dunque, dovuta la successiva attività  dell&#8217;Amministrazione.<br /> In proposito deve, invero, ritenersi che i decreti di trattamento pensionistico soggetti al controllo successivo della Corte dei conti ed immediatamente efficaci ai sensi dell&#8217;art. 166 della L. n. 312 del 1980 sono definitivi in quanto concernono un trattamento definitivo (non provvisorio) di pensione, ma tuttavia, in pendenza del procedimento di riscontro successivo, ed in relazione all&#8217;eventuale negatività  del suo esito, non possono anche ritenersi compiutamente definitivi nel senso richiesto per l&#8217;applicabilità  degli artt. 203 e ss. non potendosi ritenere sottratti all&#8217;originaria disponibilità  negoziale dell&#8217;Amministrazione che li ha emessi e quindi al potere di questa di rettificarli o ritirarli del tutto con effetto <em>ex tunc</em>.<br /> 8.3. Alla luce della richiamata negativa pronuncia dell&#8217;organo di controllo, la Corte dei Conti (cfr. note n. 1432/219 del 24 giugno 2006 e n. 1668/219 del 10 luglio 2007), quale Autorità  datoriale, e nell&#8217;esercizio delle proprie prerogative di autotutela, ha quindi proceduto alla doverosa rideterminazione della base contributiva allineandosi alle coordinate dell&#8217;art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973. E&#8217;, infatti, l&#8217;amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva che, a mente dell&#8217;articolo 26 del d.p.r. 1032 del 1973, è tenuta a trasmettere all&#8217;amministrazione del Fondo di previdenza il progetto di liquidazione.<br /> 8.4. E&#8217;, dunque, a valle di tale rettifica, comunicato con nota del 24.6.2006, che si collocano le note dell&#8217;INPDAP, del 7.6.2007 e del 10.7.2007, con le quali si è provveduto alla riliquidazione della indennità  di buonuscita tenendo conto del trattamento economico effettivamente spettante al ricorrente all&#8217;atto del collocamento a riposo.<br /> 9. Orbene, com&#8217;è noto, il potere dell&#8217;INPS di revocare o modificare i provvedimenti di determinazione dell&#8217;indennità  di buonuscita è soggetto, in deroga alle norme sulla ripetizione dell&#8217;indebito, ad un regime speciale qualificato dalla previsione di due termini di decadenza:<br /> a) quello ex art. 26 comma 6 del citato D.P.R. a tenore del quale: &#8220;Â <em>Eventuali modifiche relative a provvedimenti dell&#8217;amministrazione statale, che comportino variazioni concernenti l&#8217;indennità  di buonuscita giÃ  erogata, saranno comunicate all&#8217;amministrazione del Fondo di previdenza, ai fini del pagamento di supplementi dell&#8217;indennità  predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza, delle somme non dovute. </em>In siffatta evenienza, a mente dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 30 del D.P.R. in argomento, &#8220;<em>il provvedimento è revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell&#8217;amministrazione statale</em>&#8220;. Tale termine si applica anche nel caso della riconosciuta o dichiarata falsità  dei documenti ai sensi del successivo articolo 30;<br /> b)Â quello annuale dalla data di emanazione individuato dai primi due commi del mentovato art. 30 nel caso in cui vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tenere conto di elementi risultanti dagli atti oppure vi sia stato errore nel computo dei servizi e nel calcolo del contributo di riscatto e nel calcolo dell&#8217;indennità  di buonuscita.<br /> 9.1. Orbene, dall&#8217;esame degli atti di causa, ritiene il Collegio che la fattispecie qui in rilievo si collochi al di fuori del perimetro operativo di revoca, modifica o rettifica d&#8217;ufficio dei provvedimenti giÃ  adottati dal Fondo suddetto ex articolo 30 citato sub b) e per i quali l&#8217;ente sia incorso in errore o abbia rinvenuto nuovi documenti o abbia potuto accertare che la documentazione presentata era falsa, dovendo, viceversa, essere sussunta nella distinta ipotesi di cui al precitato articolo 26 in quanto trae alimento dall&#8217;annullamento del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico ex D.P.C.M. n. 3376 del 1° marzo 2005 e dalla modifica della base contributiva operata dall&#8217;Amministrazione, in ciò sollecitata nell&#8217;esercizio delle prerogative tipiche di autotutela dall&#8217;esito negativo del procedimento di controllo operato dalla Corte dei Conti.<br /> 9.2. Attraverso le suddette determinazioni di rettifica l&#8217;Amministrazione ha, dunque, rimediato ad un errore di diritto precedentemente compiuto e per effetto dell&#8217;applicazione di un erroneo criterio di imputazione dell&#8217;emolumento in argomento (indennità  esperto SECIT) qualificandolo come suscettivo di valutazione in quota A).<br /> 9.3. Il suddetto correttivo ha, dunque, innescato un meccanismo di revisione sia del trattamento pensionistico &#8211; quello al quale faceva riferimento il controllo della Corte dei Conti &#8211; sia dell&#8217;indennità  di buonuscita, qui in rilievo e rispetto al quale le determinazioni dell&#8217;INPDAP sono in rapporto di stretta esecuzione del riesame operato dall&#8217;Amministrazione datoriale.<br /> 10. E&#8217; perà² di tutta evidenza che la propagazione degli effetti rinvenienti dal riesame del procedimento pensionistico a quello di liquidazione dell&#8217;indennità  di buonuscita avrebbero dovuto essere coordinati nel rispetto delle rigorose tempistiche di cui al combinato disposto degli artt. 26 comma 6 e 30 u. co del d.p.r. 1032 del 1973.<br /> 10.1. Se, infatti, i rilievi dell&#8217;organo di controllo valgono a svincolare il potere di modifica dalla rigida casistica di cui all&#8217;articolo 30 del d.p.r. 1032 del 1973, consentendo, per tale via, di dare ingresso anche ad errori di diritto non previsti dalla citata disposizione, pur tuttavia le successive determinazioni dell&#8217;Amministrazioni confluiscono nel procedimento a contenuto aperto congegnato dagli artt. 26 comma 6 e 30 del d.p.r. 1032/1973.<br /> 10.2. Lo sviluppo naturale dell&#8217;esito negativo del controllo successivo non può che tradursi in un atto di autotutela che, nel caso di specie, involgendo in prima battuta la determinazione del trattamento pensionistico, si è sviluppato in seno all&#8217;Amministrazione datoriale dando luogo ad una nota di rettifica trasmessa al fondo di previdenza.<br /> 10.3. La modifica dell&#8217;indennità  di buonuscita risulta, infatti, maturata, come giÃ  sopra evidenziato, in stretta e rigida consequenzialità  rispetto alle manifestazioni di autotutela dell&#8217;Amministrazione datoriale sul trattamento pensionistico ed estese, per effetto della revisione della base contributiva, al distinto ambito della liquidazione di buonuscita.<br /> 10.4. All&#8217;interno della descritta cornice fattuale i provvedimenti dell&#8217;INPDAP si collegano, dunque, solo mediatamente al controllo negativo della Corte dei Conti ed impingono piuttosto nelle determinazioni di autotutela che la parte datoriale (la Corte dei Conti) ha adottato riproducendo così¬ lo schema tipico del procedimento dettato dalle disposizioni degli artt. 26 comma 6 e 30 u. co del d.p.r. 1032 del 1973, come fatto palese dalla sequenza dettata dalla comunicazione della rettifica della Corte dei Conti datata 24.6.2020 e dalla successiva presa d&#8217;atto dell&#8217;INPDAP con riliquidazione dell&#8217;indennità  nei termini corretti.<br /> 10.5. In ragione di quanto detto non può che ritenersi allora predicabile anche la rigida tempistica cui il procedimento suddetto resta soggetto in base alla disciplina di settore, laddove per effetto della previsione di cui al comma ultimo dell&#8217;articolo 30 del d.p.r. 1032 del 1973 espressamente si prevede che &#8220;<em>Nel caso previsto dall&#8217;art. 26, comma sesto, il provvedimento è revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell&#8217;amministrazione statale</em>&#8220;.<br /> 11. Nè può dubitarsi della natura perentoria del termine fissato dal legislatore come peraltro pìù volte affermato dalla giurisprudenza di settore (C.S VI, 4 aprile 2000 n. 1945; Consiglio di Stato, IV Sezione, 17 Aprile 1998 n. 649; VI Sezione, 28 Ottobre 1999 n. 1563; T.A.R. Liguria Genova Sez. II, 20/02/2006, n. 153; T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 01/08/2005, n. 3880). E tanto in ragione della maggior tutela assegnata dal legislatore al diritto qui in rilievo rispetto a quella stabilita dall&#8217;ordinamento per il normale credito pecuniario perchè particolarmente qualificato sia per il suo titolo (previdenziale/retributivo), cui si correlano in misura pìù intensa esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, sia per la posizione particolarmente delicata del suo titolare (incapace, normalmente, di produrre altro rilevante reddito e soprattutto in posizione passiva rispetto alle determinazioni della amministrazione, unilaterali e di difficile lettura dal punto di vista tecnico).<br /> 11.1. Ne discende, pertanto, l&#8217;illegittimità  delle note INPDAP impugnate e dei relativi atti di recupero siccome adottati oltre il termine suindicato, decorrente dalla data del 24.6.2006, quando oramai doveva ritenersi perento il potere di modifica dell&#8217;indennità  qui in rilievo.<br /> 11.2. Nè hanno pregio i rilievi di incostituzionalità  della disciplina di settore svolti dall&#8217;INPS nella memoria di costituzione del 17.11.2020: in disparte l&#8217;eccezione di tardività  della memoria sollevata dall&#8217;appellante, è sufficiente qui opporre il regime speciale e differenziato della normativa in rilievo in connessione dello <em>status</em> distinto del pubblico dipendente rispetto a quello privato di guisa che la libera scelta del legislatore <em>in subiecta materia</em> non può ritenersi compressa sulla scorta di un modello uniforme e cogente non ravvisabile nell&#8217;ordito costituzionale.<br /> Tanto è sufficiente ai fini dell&#8217;accoglimento del ricorso cui consegue, in riforma della sentenza appellata, l&#8217;annullamento nei limiti suindicati dei provvedimenti adottati in prime cure.<br /> Le spese in ragione della novità  della questione scrutinata possono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, così¬ provvede:<br /> 1- accoglie l&#8217;appello e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati in primo grado nei sensi indicati in parte motiva.<br /> 2 &#8211; compensa le spese del doppio grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020, svolta in modalità  da remoto, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Michele Corradino, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Umberto Maiello, Consigliere, Estensore<br /> </div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2019 n.218</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-3-10-2019-n-218/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-3-10-2019-n-218/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2019 n.218</a></p>
<p>Giorgio Lattanzi, Presidente, Luca Antonini, Redattore; (Ordinanza dell&#8217;11 ottobre 2017 (r. o. n. 1 del 2019) della Commissione tributaria provinciale di Vicenza) La peculiare modalità  di gestione del TFR pubblico, mediante un accantonamento virtuale in costanza di rapporto di lavoro, non è idonea a differenziare dal punto di vista funzionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-3-10-2019-n-218/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2019 n.218</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-3-10-2019-n-218/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2019 n.218</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giorgio Lattanzi, Presidente, Luca Antonini, Redattore;  (Ordinanza dell&#8217;11 ottobre 2017 (r. o. n. 1 del 2019) della Commissione tributaria provinciale di Vicenza)</span></p>
<hr />
<p>La peculiare modalità  di gestione del TFR pubblico, mediante un accantonamento virtuale in costanza di rapporto di lavoro, non è idonea a differenziare dal punto di vista funzionale la posizione individuale maturata in un fondo pensione da un dipendente pubblico rispetto a quella maturata da un dipendente privato .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1.- Previdenza &#8211; trattamenti pensionistici complementari &#8211; forme &#8211; ratio.</strong><br /> <strong>2.- Previdenza &#8211; trattamenti pensionistici complementari &#8211; riscatto &#8211; regime sostitutivo tributario.</strong><br /> <strong>3.- Previdenza &#8211; gestione del Trattamento di fine rapporto (TFR) pubblico rispetto a quello privato &#8211; art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 &#8211; contrasto con l&#8217;art. 3 della Costituzione &#8211; sussiste.</strong></div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Le forme di previdenza per l&#8217;erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio sono finalizzate ad assicurare più¹ elevati livelli di copertura previdenziale, come enunciano sia l&#8217;art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell&#8217;articolo 3, comma 1, lettera v, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) &#8211; decreto con cui il legislatore ha per la prima volta disciplinato in maniera organica la previdenza complementare nel nostro ordinamento -, sia l&#8217;art. 1 del d.lgs. n. 252 del 2005, che oggi regola la medesima materia.</em><br /> <em>Tra i destinatari delle forme pensionistiche complementari vi sono in primo luogo i lavoratori dipendenti, sia privati, sia pubblici (art. 2, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 252 del 2005); le modalità  di partecipazione sono stabilite dalle fonti istitutive delle forme pensionistiche medesime, individuate principalmente nei contratti collettivi (art. 3, commi 1, lettera a, e 2, del decreto citato).</em><br /> <em>Per quanto attiene al finanziamento delle forme pensionistiche, e con specifico riferimento a quelle istituite dalla contrattazione collettiva dei lavoratori dipendenti, esso può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro e attraverso il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando (art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005).</em><br /> <em>2 .Il regime sostitutivo tributario del riscatto, previsto dal d.lgs. n. 252 del 2005, ma solo per i dipendenti del settore privato, si inquadra nell&#8217;ambito di agevolazioni tributarie non strutturali, dirette, in questo caso, a incentivare lo sviluppo della previdenza complementare; non si configura quindi come una qualunque spesa fiscale, ma assume una specifica giustificazione costituzionale in virtà¹ della sua connessione con l&#8217;attuazione del sistema dell&#8217;art. 38, secondo comma, Cost., derivante dal «collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare».</em><br /> <em>3 .La peculiare modalità  di gestione del TFR pubblico, mediante un accantonamento virtuale in costanza di rapporto di lavoro, non è idonea a differenziare dal punto di vista funzionale la posizione individuale maturata in un fondo pensione da un dipendente pubblico rispetto a quella maturata da un dipendente privato e, di conseguenza, a giustificare un differente regime tributario del riscatto della posizione medesima.</em><br /> <em>Va pertanto dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell&#8217;art. 52, comma 1, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), anzichè ai sensi dell&#8217;art. 14, commi 4 e 5, dello stesso d.lgs. n. 252 del 2005.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), in relazione all&#8217;art. 52, comma 1, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza nel procedimento vertente tra Paola Rizzo e l&#8217;Agenzia delle entrate &#8211; Direzione provinciale di Vicenza, con ordinanza dell&#8217;11 ottobre 2017, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visti l&#8217;atto di costituzione di Paola Rizzo, nonchè l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 18 giugno 2019 il Giudice relatore Luca Antonini;<br /> uditi l&#8217;avvocato Flavio De Benedictis per Paola Rizzo e l&#8217;avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ordinanza dell&#8217;11 ottobre 2017 (r. o. n. 1 del 2019), la Commissione tributaria provinciale di Vicenza ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), in relazione all&#8217;art. 52, comma 1, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.<br /> La controversia pendente davanti al giudice rimettente riguarda il rifiuto tacito opposto dall&#8217;Agenzia delle entrate all&#8217;istanza di rimborso dell&#8217;imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali comunale e regionale per l&#8217;anno 2014 presentata dalla ricorrente; questa ritiene di avere versato un&#8217;imposta maggiore del dovuto poichè al reddito complessivo prodotto è stato sommato l&#8217;ammontare dell&#8217;imponibile erogatole dal Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola (Fondo scuola «Espero»), tassato sulla base di disposizioni asseritamente illegittime. A tale fondo la stessa è stata iscritta dal 16 dicembre 2009 al 30 giugno 2014, maturando una posizione individuale imponibile di euro 8.108,70; esercitato il riscatto volontario, il fondo ha applicato sulla somma liquidatale una ritenuta alla fonte di euro 1.865,01 a titolo di tassazione ordinaria, per effetto del combinato disposto degli artt. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 e 52, comma 2, lettera d-ter), t.u. imposte redditi.<br /> 2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, l&#8217;ordinanza ricorda che il fondo al quale la ricorrente aveva aderito, costituito a seguito della riforma pensionistica contenuta nella legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), è destinato ai lavoratori del comparto scuola, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, che vi aderiscono volontariamente.<br /> Prosegue il giudice rilevando che la riforma introdotta dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all&#8217;occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), avente tra l&#8217;altro ad oggetto l&#8217;adozione di norme intese a «sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari» (art. 1, comma 1), non avrebbe trovato immediata applicazione nei confronti del pubblico impiego. Infatti, non è stato emanato l&#8217;apposito decreto di armonizzazione necessario per l&#8217;attuazione degli specifici principi e criteri direttivi indicati all&#8217;art. 1, comma 2, lettera p), della legge citata: «applicare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più¹ rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità  dei singoli settori e dell&#8217;interesse pubblico connesso all&#8217;organizzazione del lavoro e all&#8217;esigenza di efficienza dell&#8217;apparato amministrativo pubblico».<br /> Il d.lgs. n. 252 del 2005, recante disposizioni attuative della predetta legge delega, prevedeva, infatti, all&#8217;art. 21, comma 8, che «[f]atto salvo quanto previsto dall&#8217;art. 23, comma 5, è abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124», recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell&#8217;articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e all&#8217;art. 23, comma 6, che «[f]ino all&#8217;emanazione del decreto legislativo di attuazione dell&#8217;articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa».<br /> Ad avviso del giudice a quo, il combinato disposto di tali previsioni escluderebbe «l&#8217;applicazione, al rapporto di lavoro pubblico, del regime fiscale più¹ favorevole introdotto dallo stesso decreto legislativo, creando due regimi impositivi e una disparità  di trattamento costituzionalmente rilevante». Infatti, il cosiddetto riscatto volontario di una posizione individuale accumulata dopo il 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 252 del 2005), «se erogato a favore di dipendenti del settore privato iscritti a una forma pensionistica di natura negoziale di cui sono destinatari, beneficia della favorevole imposizione sostitutiva di cui all&#8217;art. 14 del decreto legislativo n. 252/2005, mentre il medesimo riscatto erogato a favore di dipendenti pubblici subisce una differente e penalizzante imposizione ordinaria che si configur[erebbe] nella maggiorazione dell&#8217;onere tributario, derivante dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 52, comma 1, lett. d-ter) del TUIR».<br /> Pertanto, il rimettente ritiene che il d.lgs. n. 252 del 2005 risulterebbe «carente di una disciplina generale di armonizzazione con il settore pubblico», per effetto delle sopra richiamate disposizioni di cui agli artt. 21, comma 8, e 23, comma 6 della stessa fonte normativa.<br /> Il combinato disposto di queste ultime «esclude[rebbe], irragionevolmente, al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, il regime fiscale più¹ favorevole introdotto dallo stesso decreto legislativo, creando due sistemi impositivi». La conseguente disparità  di trattamento appare al rimettente irragionevole, e quindi in violazione dell&#8217;art. 3 Cost., essendo lesiva del principio di uguaglianza tra lavoratori del settore pubblico e di quello privato, nonchè dell&#8217;art. 53 Cost., «in quanto una medesima fonte di capacità  contributiva v[errebbe] sottoposta a due diverse imposizioni fiscali».<br /> L&#8217;ordinanza ritiene le questioni rilevanti in quanto la risoluzione della controversia in senso sfavorevole o favorevole al contribuente dipenderebbe dall&#8217;applicazione della norma della cui costituzionalità  si dubita.<br /> 3.- Con atto depositato il 19 febbraio 2019 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque manifestamente infondate.<br /> Vengono, in premessa, richiamate le principali fonti normative in materia di previdenza complementare segnalando, da ultimo, l&#8217;art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ha esteso ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni le disposizioni concernenti la deducibilità  dei premi e dei contributi versati ai fini della previdenza complementare e il regime di tassazione delle prestazioni previsti dal d.lgs. n. 252 del 2005, precisando che, per i dipendenti pubblici iscritti alla data di entrata in vigore della legge a forme previdenziali complementari, «relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti».<br /> 3.1.- L&#8217;Avvocatura generale eccepisce la inammissibilità  delle questioni, «per non avere investito la normativa rilevante, con particolare riferimento all&#8217;art. 1 della legge delega n. 243/2004, in forza della quale è stato emanato il D.Lgs. 252/2005». Richiamando il principio direttivo contenuto nella lettera p) del comma 2 di tale articolo, ritiene evidente che l&#8217;art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, sospettato di incostituzionalità , trovi in esso il suo fondamento.<br /> Un ulteriore profilo di inammissibilità  deriverebbe dal fatto che l&#8217;ordinanza ha richiesto la dichiarazione di illegittimità  dell&#8217;art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 senza richiamare, «neppure in estrema sintesi», la disciplina, contenuta nel citato decreto legislativo, in tema di trattamento fiscale delle prestazioni di previdenza complementare erogate ai lavoratori privati diverse dal riscatto volontario, di cui l&#8217;accoglimento del petitum formulato «comporterebbe l&#8217;estensione ai lavoratori del comparto pubblico».<br /> 3.2.- A sostegno della manifesta infondatezza della questione, l&#8217;Avvocatura premette che le prestazioni di previdenza complementare costituiscono reddito da lavoro dipendente o da pensione e che, sia il d.lgs. n. 124 del 1993, sia il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 (Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell&#8217;articolo 3 della l. 13 maggio 1999, n. 133), avevano delineato «un trattamento fiscale delle anzidette prestazioni omogeneo per i lavoratori privati e pubblici analogo a quello dettato dal TUIR per tali redditi».<br /> Secondo la ricostruzione dell&#8217;Avvocatura il regime applicabile alla quota parte delle prestazioni riferibili ai contributi e al trattamento di fine rapporto (TFR) versati fino al 31 dicembre 2006, sia per i lavoratori pubblici che per quelli privati, prevedeva: a) la tassazione progressiva, per le prestazioni in forma periodica; b) la tassazione separata, per le prestazioni in forma di capitale e per le anticipazioni; c) la tassazione separata, per riscatti conseguenti a pensionamento, cessazione del rapporto di lavoro per mobilità  e per altre cause non dipendenti dalla volontà  delle parti; d) la tassazione progressiva, per i riscatti volontari.<br /> Rispetto a tale regime tipico, la nuova disciplina dettata dal d.lgs. n. 252 del 2005 avrebbe un connotato evidentemente agevolativo, come risulterebbe dal contenuto dell&#8217;art. 11. Per quanto attiene ai riscatti, si applicherebbe la medesima tassazione prevista per le prestazioni erogate sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati ai sensi dell&#8217;art. 14, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 252 del 2005, mentre le ipotesi di riscatto per cause diverse sarebbero assoggettate a ritenuta a titolo d&#8217;imposta del 23 per cento.<br /> Ciù² ricordato, ad avviso dell&#8217;interveniente le censure sollevate dal giudice a quo sarebbero manifestamente infondate «[i]n considerazione della natura agevolativa delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 252/2005» e del principio affermato dalla Corte (è richiamata la sentenza n. 21 del 2005), secondo cui «la previsione di aliquote differenziate per settori produttivi e per tipologie di soggetti passivi rientra pienamente nella discrezionalità  del legislatore, se sorretta da non irragionevoli motivi di politica economica e ridistributiva». L&#8217;Avvocatura ritiene che la stabilità  del rapporto pubblico e la circostanza che i dipendenti pubblici percepissero e continuino a percepire trattamenti pensionistici obbligatori di importo pari «circa al doppio di quelli percepiti dai dipendenti privati», costituirebbero «ragioni sufficienti a giustificare una disciplina differenziata del trattamento fiscale delle prestazioni erogate dalle forme di previdenza complementare».<br /> Argomentando sotto un ulteriore profilo di infondatezza, l&#8217;Avvocatura generale considera che la previdenza integrativa sarebbe stata costituita prendendo a modello il settore dipendente privato e attribuendo un ruolo fondamentale al trattamento di fine rapporto. Peraltro, ciù² avrebbe fin dall&#8217;inizio comportato difficoltà  di applicazione nel settore pubblico, nel quale mancava il TFR, e non potendo quindi il bilancio pubblico facilmente «trasferirlo ai fondi pensione nel caso di una trasformazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) in TFR».<br /> La difesa dello Stato prosegue riepilogando le fasi che hanno segnato l&#8217;estensione ai dipendenti pubblici del TFR, inizialmente disposta dalla legge n. 335 del 1995, e delineando le modalità  di determinazione della misura dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, nonchè le modalità  di accantonamento del TFR dei dipendenti pubblici.<br /> Tali peculiari vicende e, in particolare, la «diversa disciplina ed entità  del TFS e la differente modalità  di accantonamento del TFR» costituirebbero, ad avviso dell&#8217;Avvocatura, ulteriori ragioni che varrebbero «a rendere non irragionevole la scelta del legislatore di differenziare il trattamento fiscale delle prestazioni di previdenza complementare erogate dai fondi pensione ai lavoratori pubblici e privati».<br /> 4.- Con atto depositato il 15 febbraio 2019, si è costituita Paola Rizzo, come rappresentata e difesa, in qualità  di parte del giudizio a quo.<br /> Dopo avere richiamato il regime di tassazione applicabile per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, e avere menzionato la disposizione di cui all&#8217;art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, la parte dà  atto del nuovo regime di tassazione delle prestazioni a favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche introdotto dall&#8217;art. 1, comma 156, della l. n. 205 del 2017.<br /> 4.1.- Anche a seguito dell&#8217;entrata in vigore di tale disposizione, tuttavia, non potrebbe «considerarsi cessata la materia del contendere del presente procedimento»: ad avviso della parte lo ius superveniens «non [avrebbe] avuto carattere satisfattivo dei rilievi sollevati dal giudice a quo» e, inoltre, vi sarebbe stata «applicazione medio tempore della disposizione originariamente censurata». Considerando che quest&#8217;ultima avrebbe «giù  conosciuto effettiva applicazione al momento in cui è entrata in vigore la disciplina sopravvenuta», si prospetta l&#8217;estensione del «giudizio incidentale di legittimità  costituzionale» al comma 156 dell&#8217;art. 1 della l. n. 205 del 2017; nonostante lo ius superveniens, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche continuerebbero a subire una illegittima discriminazione, risultante dai diversi regimi, di cui si esplicitano i contenuti.<br /> 4.2.- Il regime impositivo previgente al d.lgs. n. 252 del 2005, applicabile alle prestazioni erogate a dipendenti di pubbliche amministrazioni per la quota riferibile al montante accumulato dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2017, risulterebbe in contrasto con i parametri evocati dal rimettente. A sostegno di tale tesi si richiamano le affermazioni contenute nella sentenza n. 10 del 2015 sul principio della capacità  contributiva, da interpretare come specificazione settoriale del più¹ ampio principio di uguaglianza di cui all&#8217;art. 3 Cost., e nella sentenza n. 83 del 2015, sul limite della manifesta irragionevolezza applicabile anche in materia tributaria al principio della discrezionalità  e dell&#8217;insindacabilità  delle opzioni legislative.<br /> La scelta legislativa di tassare in modo totalmente differente e penalizzante una prestazione di previdenza complementare percepita da un aderente a una forma pensionistica collettiva per la sola circostanza che il proprio datore di lavoro sia una pubblica amministrazione (e non un soggetto di diritto privato) sarebbe quindi manifestamente irragionevole e discriminatoria in forza dei parametri costituzionali evocati.<br /> Da ultimo, si sostiene che il vizio di irragionevolezza sopra evidenziato porrebbe una questione di illegittimità  costituzionale «anche con riferimento al principio di non discriminazione di cui all&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all&#8217;art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea [&#038;] e in relazione all&#8217;art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali».<br /> 5.- In prossimità  dell&#8217;udienza è pervenuta una memoria della parte privata, che replica all&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.<br /> A confutazione della eccezione di inammissibilità  per non essere stata censurata la legge di delegazione, si osserva che la situazione di irragionevolezza denunciata nel giudizio conseguirebbe dalla mancata attuazione del criterio di legge delega di cui alla lettera p) del comma 2 dell&#8217;art. 1 della legge n. 243 del 2004 e non dalla stessa disposizione di legge, che prevedeva l&#8217;applicazione al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni degli stessi principi e criteri direttivi fissati per il settore privato. Pertanto, il giudice rimettente non avrebbe dovuto censurare anche tale ultima disposizione normativa.<br /> Ugualmente infondata sarebbe l&#8217;altra eccezione prospettata, atteso che l&#8217;ordinanza esplicitamente ed esaustivamente richiamerebbe il regime impositivo di cui al d.lgs. n. 252 del 2005, citandone l&#8217;art. 14.<br /> Quanto agli argomenti di merito utilizzati dalla difesa dello Stato, la memoria ritiene che si basino su presupposti errati e siano comunque infondati. Precisa che la ricorrente aveva prestato la sua attività  in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2014, sì che nessuna stabilità  del rapporto stesso potrebbe essere invocata. Inoltre, fa presente che i dipendenti pubblici non beneficiano di trattamenti pensionistici obbligatori calcolati in modo differente rispetto ai lavoratori del settore privato, essendo il relativo importo direttamente correlato a quello dei contributi versati all&#8217;ente previdenziale di gestione del sistema pensionistico pubblico.<br /> In ogni caso, la diversa natura del datore di lavoro non potrebbe assurgere a indice della capacità  contributiva tale da giustificare un prelievo fiscale totalmente differente su medesimi presupposti d&#8217;imposta.<br /> Inoltre, si ritiene inconferente con la questione di costituzionalità  «la legislazione sulla indennità  di fine servizio spettante a determinate tipologie di lavoratori del settore pubblico». Infine, la preclusione per i lavoratori pubblici di poter materialmente ed effettivamente conferire le quote maturande del TFR alla propria forma pensionistica complementare, rappresenterebbe tuttalpiù¹ un&#8217;ulteriore discriminazione a danno degli stessi e non certo una valida ragione per giustificare il differente e penalizzante prelievo tributario sulle prestazioni di previdenza complementare.<br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Con ordinanza dell&#8217;11 ottobre 2017 (r. o. n. 1 del 2019), la Commissione tributaria provinciale di Vicenza ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), in relazione all&#8217;art. 52, comma 1, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), secondo i quali sulle somme percepite dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni a titolo di riscatto della posizione individuale maturata presso una forma di previdenza complementare collettiva si applica il regime fiscale previgente al d.lgs. n. 252 del 2005, invece del regime fiscale più¹ favorevole introdotto da detto d.lgs. n. 252 del 2005 per la stessa prestazione erogata dalle forme pensionistiche complementari collettive ai dipendenti privati. Il rimettente ritiene che nel d.lgs. n. 252 del 2005 la carenza di una disciplina generale di armonizzazione con il settore pubblico conduca a escludere l&#8217;applicazione del regime fiscale più¹ favorevole, introdotto dallo stesso decreto legislativo per il rapporto di lavoro privato, al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato: la duplicità  dei sistemi impositivi e la disparità  di trattamento conseguenti sarebbero, perciù², in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.<br /> Nel giudizio a quo si impugna il rifiuto tacito formatosi sulla richiesta, avanzata dalla ricorrente, di rimborso della maggiore imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle maggiori addizionali regionale e comunale versate sulle somme percepite da un fondo pensione complementare (Fondo scuola «Espero») a seguito dell&#8217;esercizio, da parte di un dipendente pubblico, della facoltà  di riscatto cosiddetto volontario. L&#8217;Agenzia delle entrate ritiene corretta l&#8217;applicazione della tassazione ordinaria, secondo l&#8217;aliquota progressiva applicabile al reddito complessivo, ai sensi dell&#8217;art. 52, comma 1, lettera d-ter), t.u. imposte redditi, mentre la ricorrente sostiene la incostituzionalità  di tale norma e la necessità  di applicare il più¹ favorevole trattamento previsto per i dipendenti privati dall&#8217;art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2005.<br /> 2.- Deve preliminarmente rilevarsi che non incide nel presente giudizio lo ius superveniens dell&#8217;art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). Tale disposizione ha previsto che «[a] decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità  dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità  dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti».<br /> La norma citata, successiva all&#8217;ordinanza di rimessione, non ha effetti retroattivi e non è quindi applicabile al giudizio a quo, il quale ha ad oggetto un rapporto di previdenza complementare cessato nel 2014.<br /> 3.- Va, in primo luogo, rilevata la inammissibilità  delle deduzioni svolte dalla parte costituita, ricorrente nel giudizio a quo, volte ad estendere il thema decidendum &#8211; quale definito nell&#8217;ordinanza di rimessione &#8211; «anche con riferimento al principio di non discriminazione di cui all&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all&#8217;art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e in relazione all&#8217;art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall&#8217;Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848».<br /> Si tratta di profili di illegittimità  che il giudice a quo non ha fatto propri: per costante giurisprudenza di questa Corte «l&#8217;oggetto del giudizio di legittimità  costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell&#8217;ordinanza di rimessione, sicchè non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità  dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza (ex plurimis, sentenza n. 194 del 2018)» (sentenza n. 7 del 2019).<br /> 4.- L&#8217;Avvocatura generale ha formulato due eccezioni di inammissibilità  delle questioni.<br /> 4.1.- Con la prima, ha sostenuto che il giudice rimettente avrebbe dovuto censurare l&#8217;art. 1, comma 2, lettera p), della legge n. 243 del 2004, poichè il principio di delega da questo espresso costituirebbe il fondamento dell&#8217;art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, disposizione sospettata di incostituzionalità .<br /> 4.1.1.- L&#8217;eccezione non è fondata.<br /> La citata norma della legge di delega ha indirizzato il legislatore delegato ad applicare gli stessi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 dell&#8217;art. 1 anche al rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, pur subordinando tale applicazione alle «necessarie armonizzazioni». Pertanto, il contenuto del criterio direttivo sopra richiamato non consente di affermare che il legislatore delegante intendesse direttamente ottenere, all&#8217;esito dell&#8217;attuazione della delega, una differenziazione della disciplina tributaria applicabile alle prestazioni di previdenza complementare in ragione della natura del rapporto di lavoro dell&#8217;aderente, tanto più¹ che i principi e criteri relativi al regime tributario della previdenza complementare presentavano un contenuto generale e, peraltro, piuttosto circoscritto.<br /> Risulta quindi priva di validità  l&#8217;affermazione secondo cui la disposizione censurata troverebbe diretto fondamento nel menzionato criterio direttivo e non sussiste, pertanto, la eccepita inesatta indicazione della norma oggetto di censura che determinerebbe la inammissibilità  della questione.<br /> Correttamente il giudice a quo non ha esteso le questioni sollevate alla disposizione della legge delega poichè, come osservato nella memoria della parte privata, la situazione di irragionevolezza che egli lamenta non è conseguenza di tale previsione, quanto piuttosto dell&#8217;inattuazione, sullo specifico punto, della stessa disposizione.<br /> 4.2.- Con la seconda eccezione l&#8217;Avvocatura ha rilevato che l&#8217;ordinanza, pur chiedendo la dichiarazione di incostituzionalità  dell&#8217;art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, non avrebbe richiamato, neppure in estrema sintesi, l&#8217;intera disciplina dettata dal decreto stesso in tema di trattamento fiscale delle prestazioni di previdenza complementare erogate ai lavoratori privati, essendosi invece limitata a citare solo quella concernente la prestazione oggetto del giudizio (il cosiddetto riscatto volontario).<br /> 4.2.1.- Anche tale eccezione non è fondata.<br /> Se è vero che l&#8217;ordinanza di rimessione, nel dispositivo, riferisce genericamente le questioni all&#8217;art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, in forza del quale ai dipendenti pubblici resta applicabile la intera disciplina previgente, tuttavia nel suo contenuto motivazionale circoscrive precipuamente il dubbio di costituzionalità  al combinato disposto del citato art. 23, comma 6, e dell&#8217;art. 52, comma 2, lettera d-ter), t.u. imposte redditi. Quest&#8217;ultima lettera attiene specificamente al trattamento fiscale delle «prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell&#8217;articolo 50, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità  o per altre cause non dipendenti dalla volontà  delle parti».<br /> Dall&#8217;insieme delle due disposizioni si ricava la norma che il rimettente dovrebbe applicare e sulla quale appunta le censure; così precisato l&#8217;oggetto delle questioni e del petitum, ne discende l&#8217;infondatezza della eccezione in esame: l&#8217;ordinanza richiama puntualmente la disciplina del trattamento tributario del riscatto contenuta nell&#8217;art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2005, di cui lamenta la irragionevole non applicazione ai dipendenti pubblici, e non doveva pertanto illustrare anche il regime tributario delle altre prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, estranee all&#8217;oggetto del giudizio a quo.<br /> 5.- Le questioni sono fondate in relazione all&#8217;art. 3 Cost.<br /> Il richiamato regime sostitutivo tributario del riscatto, previsto dal d.lgs. n. 252 del 2005, ma solo per i dipendenti del settore privato, si inquadra nell&#8217;ambito di agevolazioni tributarie non strutturali, dirette, in questo caso, a incentivare lo sviluppo della previdenza complementare; non si configura quindi come una qualunque spesa fiscale, ma assume una specifica giustificazione costituzionale in virtà¹ della sua connessione con l&#8217;attuazione del sistema dell&#8217;art. 38, secondo comma, Cost., derivante dal «collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare» (sentenza n. 393 del 2000; nello stesso senso, ordinanza n. 319 del 2001).<br /> Questa Corte si è trovata più¹ volte a vagliare la legittimità  costituzionale di disposizioni che, in nome del bilanciamento con altri principi costituzionali, prevedono, a fronte di una riconosciuta capacità  contributiva (sentenza n. 159 del 1985), agevolazioni tributarie e, in questo contesto, ha affermato, in via generale, che «norme di tale tipo, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà  o irrazionalità  (sentenza n. 292 del 1987; ordinanza n. 174 del 2001); con la conseguenza che la Corte stessa non può estenderne l&#8217;ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi (sentenze n. 6 del 2014, n. 275 del 2005, n. 27 del 2001, n. 431 del 1997 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 103 del 2012, n. 203 del 2011, n. 144 del 2009 e n. 10 del 1999)» (da ultimo, sentenza n. 264; nello stesso senso, sentenza n. 242 del 2017).<br /> Nella fattispecie in esame, tuttavia, è palese che la ratio del beneficio riconosciuto a favore dei dipendenti privati &#8211; quella di favorire lo sviluppo della previdenza complementare, dando attuazione al sistema dell&#8217;art. 38, secondo comma, Cost. &#8211; identicamente ravvisabile anche nei confronti di quelli pubblici.<br /> 5.1.- Tanto dimostra la ricostruzione dell&#8217;evoluzione normativa.<br /> Le forme di previdenza per l&#8217;erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, infatti, sono finalizzate ad assicurare più¹ elevati livelli di copertura previdenziale, come enunciano sia l&#8217;art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell&#8217;articolo 3, comma 1, lettera v, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) &#8211; decreto con cui il legislatore ha per la prima volta disciplinato in maniera organica la previdenza complementare nel nostro ordinamento -, sia l&#8217;art. 1 del d.lgs. n. 252 del 2005, che oggi regola la medesima materia.<br /> Tra i destinatari delle forme pensionistiche complementari vi sono in primo luogo i lavoratori dipendenti, sia privati, sia pubblici (art. 2, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 252 del 2005); le modalità  di partecipazione sono stabilite dalle fonti istitutive delle forme pensionistiche medesime, individuate principalmente nei contratti collettivi (art. 3, commi 1, lettera a, e 2, del decreto citato).<br /> Per quanto attiene al finanziamento delle forme pensionistiche, e con specifico riferimento a quelle istituite dalla contrattazione collettiva dei lavoratori dipendenti, esso può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro e attraverso il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando (art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005). Le fonti istitutive fissano le modalità  e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore e «la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale» (art. 8, comma 2, del d.lgs. citato). Quanto alle «forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto» (art. 8, comma 3, del d.lgs. citato, che conferma quanto giù  previsto dall&#8217;art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 124 del 1993); ciù² rappresenta un implicito richiamo all&#8217;art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che riserva in via di principio alla contrattazione collettiva la materia dell&#8217;attribuzione di trattamenti economici.<br /> 5.2.- Il finanziamento della previdenza complementare dei dipendenti pubblici &#8211; con la costituzione dei primi fondi pensione negoziali per tali lavoratori &#8211; divenuto concretamente operativo solo a distanza di tempo dall&#8217;approvazione del d.lgs. n. 124 del 1993. Furono inizialmente di ostacolo l&#8217;assenza nel settore pubblico dell&#8217;istituto del trattamento di fine rapporto (TFR) e la inidoneità  delle indennità  di fine rapporto variamente denominate, proprie di tale settore, a realizzare la funzione tipica di finanziamento delle forme pensionistiche complementari.<br /> Seguendo un percorso graduale, con l&#8217;art. 2, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), il legislatore ha dapprima assoggettato alle disposizioni sul TFR, contenute nell&#8217;art. 2120 del codice civile, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. In forza del comma 6 dello stesso art. 2, alla contrattazione collettiva, nell&#8217;Ã mbito dei singoli comparti, è stata demandata la definizione delle modalità  di attuazione di tali previsioni, «con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale», anche ai fini della disciplina delle forme pensionistiche complementari. Il successivo comma 7 ha affidato alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità  per l&#8217;applicazione della disciplina del trattamento di fine rapporto ai lavoratori giù  occupati alla data del 31 dicembre 1995, da recepire in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura prevista dal suddetto comma 6.<br /> Successivamente, l&#8217;art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), al fine di favorire il processo di attuazione per i dipendenti pubblici delle disposizioni in materia di previdenza complementare, ha previsto «la possibilità  di richiedere la trasformazione dell&#8217;indennità  di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all&#8217;indennità  di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all&#8217;1,5 per cento, verrà  destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità  da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori». Tale misura incentivante è stata oggetto di una più¹ specifica disciplina ad opera dell&#8217;art. 26, commi da 18 a 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).<br /> Infine, il 29 luglio 1999 è stato stipulato un accordo quadro nazionale tra le organizzazioni sindacali più¹ rappresentative e l&#8217;Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) successivamente recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti).<br /> Ai fini che qui rilevano, il d.P.C.m. 20 dicembre 1999, come modificato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti), ha previsto che in fase di prima attuazione i dipendenti esercitanti l&#8217;opzione di cui all&#8217;art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 possano destinare ai fondi pensione una quota di TFR non superiore al 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR (art. 2, comma 1). Invece, per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 2000, soggetto alle regole concessive e di computo di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in caso di iscrizione al fondo pensione è stata prevista «la integrale destinazione al fondo stesso degli accantonamenti al trattamento di fine rapporto» (art. 2, comma 2).<br /> Il d.P.C.m. 20 dicembre 1999, all&#8217;art. 1, comma 6, ha anche previsto in via generale che il TFR debba essere accantonato figurativamente e liquidato dall&#8217;Istituto nazionale di previdenza delle amministrazioni pubbliche (INPDAP, oggi dall&#8217;Istituto nazionale di previdenza sociale-INPS) alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge n. 297 del 1982. In caso di adesione del lavoratore pubblico a un fondo pensione, l&#8217;art. 2, comma 5, ha disposto che alla cessazione del rapporto di lavoro l&#8217;INPDAP conferisca al fondo di riferimento il montante maturato, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di TFR nonchè di quelli relativi all&#8217;aliquota dell&#8217;1,5 per cento riconosciuta a chi abbia esercitato l&#8217;opzione sopra menzionata. A entrambi gli accantonamenti va applicato il tasso di rendimento netto conseguito dal fondo di adesione, salva, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l&#8217;applicazione di un tasso corrispondente alla media dei rendimenti netti di un &#8220;paniere&#8221; di fondi presenti sul mercato.<br /> 5.3.- Sulla base della disciplina sopra ripercorsa, il finanziamento delle forme pensionistiche complementari negoziali per i lavoratori sia privati sia pubblici si realizza, dunque, mediante contribuzioni a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro e mediante il conferimento del TFR maturando che, insieme, formano la posizione individuale dell&#8217;aderente.<br /> 5.4.- Va precisato che, per i dipendenti pubblici, il TFR non viene periodicamente trasferito al fondo, ma entra nella disponibilità  dello stesso al termine del rapporto di lavoro dell&#8217;aderente, incrementato secondo il tasso di rendimento descritto.<br /> Tale differenza di disciplina non influisce perà² sulle odierne questioni di costituzionalità : queste, infatti, riguardano precipuamente il trattamento tributario di una prestazione di previdenza complementare a favore dei lavoratori pubblici, prospettato come penalizzante rispetto a quello della stessa prestazione erogata ai lavoratori privati. In questi termini, specificamente inerenti alla materia fiscale, non viene logicamente in considerazione quanto questa Corte ha avuto cura di precisare ad altro riguardo, ovvero che «il lavoro pubblico e il lavoro privato &#8220;non possono essere in tutto e per tutto assimilati (sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e [che] le differenze, pur attenuate, permangono anche in sì©guito all&#8217;estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni&#8221; (sentenza n. 178 del 2015, punto 9.2. del Considerato in diritto)» (sentenza n. 159 del 2019).<br /> 5.5.- Per quanto attiene specificamente all&#8217;istituto del riscatto, il d.lgs. n. 124 del 1993 dispone all&#8217;art. 10, comma 1, che «[o]ve vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità  e termini di esercizio: a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività ; b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all&#8217;art. 9 [ossia i fondi pensione aperti]; c) il riscatto della posizione individuale». Il comma 3-ter prevede che, in caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale dello stesso «è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se giù  viventi a carico dell&#8217;iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita al fondo pensione».<br /> Pertanto, se non decida di aderire a un altro fondo pensione trasferendovi la posizione individuale, esercitando il riscatto il lavoratore riceverà  l&#8217;ammontare della posizione individuale maturata nel periodo di adesione al fondo, costituita dai contributi versati da lui stesso e dal datore di lavoro nonchè dal TFR destinato al fondo, e tenuto conto dei risultati della gestione finanziaria svolta.<br /> 5.6.- Il trattamento tributario di tale provento, inizialmente disciplinato in modo uniforme &#8211; come peraltro rileva la stessa difesa erariale &#8211; per i dipendenti pubblici e privati dal testo unico delle imposte sui redditi, risponde ad alcuni principi con cui il legislatore ha informato la materia: la deducibilità  dal reddito imponibile dei contributi destinati alla previdenza complementare, entro un determinato importo; la esclusione del TFR trasferito alle forme di previdenza complementare dal reddito da lavoro dipendente imponibile dell&#8217;anno in cui è maturato; la tassazione dei rendimenti della gestione finanziaria del fondo pensione direttamente in capo a questo, con conseguente esenzione di tale componente reddituale dall&#8217;imponibile della prestazione erogata all&#8217;aderente.<br /> La disciplina tributaria originariamente prevista per il riscatto della posizione di previdenza complementare sanciva, quindi, l&#8217;assimilazione di tale reddito a quelli di lavoro dipendente, così come in via generale per tutte le «prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate» (art. 50, comma 1, lettera h-bis, t.u. imposte redditi). Lo specifico criterio di tassazione del riscatto dipendeva dalla sua causale e le somme erogate erano considerate imponibili al netto dei redditi giù  assoggettati a imposta (artt. 20, comma 1, e 52, comma 1, lettera d-ter, t.u. imposte redditi), ossia dei contributi destinati a previdenza complementare non in precedenza dedotti dal lavoratore e dei rendimenti conseguiti durante la gestione (sottoposti a tassazione in capo al fondo pensione).<br /> 6.- E&#8217; solo con il d.lgs. n. 252 del 2005 che i regimi tributari del riscatto si differenziano.<br /> Quest&#8217;ultimo, infatti, modificando la disciplina della previdenza complementare, ha mantenuto all&#8217;art. 14 la previsione generale secondo cui, ove vengano meno i requisiti di partecipazione alle forme pensionistiche, gli statuti e i regolamenti delle stesse devono consentire il riscatto, in alternativa al trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica.<br /> Il trattamento fiscale del riscatto, non più¹ contenuto nel t.u. imposte redditi, è stato disciplinato dal medesimo d.lgs. n. 252 del 2005: artt. 14, commi 4 e 5, e 11, comma 6.<br /> Il regime impositivo introdotto dal d.lgs. n. 252 del 2005 prevede che la prestazione erogata dal fondo pensione venga tassata con una ritenuta a titolo d&#8217;imposta e, quindi, in maniera distinta rispetto agli altri redditi del percipiente e senza concorrere a determinarne il reddito complessivo.<br /> Tuttavia, tale regime, come rilevato dal giudice rimettente, non si applica a tutti gli aderenti a forme pensionistiche complementari.<br /> Infatti, se per un verso l&#8217;art. 21, comma 8, del d.lgs. n. 252 del 2005 ha, in via generale, abrogato il d.lgs. n. 124 del 1993, per altro verso, il censurato successivo art. 23, comma 6, ha disposto che «[f]ino all&#8217;emanazione del decreto legislativo di attuazione dell&#8217;articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa».<br /> Con quest&#8217;ultima disposizione il legislatore delegato &#8211; prendendo atto della ormai sopraggiunta scadenza del termine di attuazione della delega contenuta nella menzionata lettera p) dell&#8217;art. 1, comma 2, della legge n. 243 del 2004 &#8211; ha quindi esplicitato che ai dipendenti pubblici dovesse applicarsi esclusivamente e integralmente la previgente normativa.<br /> La individuazione della specifica disciplina applicabile avviene, quindi, in ragione della natura del rapporto di lavoro dell&#8217;aderente a una forma di previdenza complementare e, precisamente, a seconda che egli dipenda da un&#8217;amministrazione pubblica o da un datore di lavoro privato.<br /> Dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 252 del 2005, per effetto della mancata attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all&#8217;art. 1, comma 2, lettera p), della legge n. 243 del 2004, si è dunque originata una distinzione di disciplina con riferimento a vari istituti della previdenza complementare, tra cui il riscatto di una posizione individuale e il connesso regime tributario.<br /> Qui non è in questione l&#8217;esercizio incompleto della delega, che non comporterebbe di per sì© violazione degli articoli 76 e 77 Cost., ove non determinasse «uno stravolgimento della legge di delegazione» (sentenza n. 149 del 2005 e ordinanza n. 283 del 2013). La fattispecie in esame, infatti, è esclusivamente l&#8217;effetto riflesso della parziale attuazione della delega, che ha condotto al risultato normativo di discriminare due fattispecie caratterizzate da una sostanziale omogeneità , con violazione del principio dell&#8217;eguaglianza tributaria e una conseguente incidenza sul contesto sociale.<br /> 7.- La ricostruzione del quadro normativo evidenzia, infatti, che non sono individuabili elementi che giustifichino ragionevolmente una disomogeneità  del trattamento fiscale agevolativo. Tale conclusione trova, peraltro, conferma nella stessa evoluzione legislativa che ha sempre mantenuto equiparate le due posizioni, salva l&#8217;eccezione &#8211; concretizzatasi nella normativa del d.lgs. n. 252 del 2005 &#8211; derivante dalla parentesi dovuta alla mancata attuazione di una parte della legge delega n. 243 del 2004. E&#8217; inoltre significativo che lo stesso legislatore, con l&#8217;art. 1, comma 156, della legge n. 205 del 2017, abbia successivamente provveduto &#8211; pur con l&#8217;eccezione dei montanti delle prestazioni accumulate fino al 1° gennaio 2018 &#8211; a ristabilire una situazione di omogeneità  di trattamento.<br /> 8.- A un diverso esito non possono condurre le argomentazioni dell&#8217;Avvocatura generale.<br /> 8.1.- Sotto un primo profilo, non sono conferenti il richiamo alla stabilità  del rapporto di lavoro pubblico e al maggiore importo dei trattamenti pensionistici obbligatori percepiti dai dipendenti pubblici; e ciù² in disparte l&#8217;assenza di un&#8217;adeguata dimostrazione di questa specifica affermazione.<br /> Nè l&#8217;uno nè l&#8217;altro dei due caratteri sono, in ogni caso, in grado di offrire una valida ragione a sostegno della ragionevolezza della duplice disciplina del trattamento tributario del riscatto, quale prestazione pensionistica complementare: sia che venga percepita da un dipendente privato, sia che venga percepita da un dipendente pubblico. In entrambi i casi, infatti, la prestazione sottoposta a tassazione è composta da contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e dal TFR maturato nel periodo di adesione al fondo.<br /> A fronte di tale dato, se si può affermare che la durata del rapporto di lavoro (specialmente ove a tempo indeterminato) e le garanzie di stabilità  influiscono sul complessivo funzionamento della previdenza complementare per i lavoratori dipendenti, basato sulla continuità  dei conferimenti e sulla durata della gestione a capitalizzazione, quegli stessi elementi sono inidonei a integrare un valido criterio di differenziazione dei lavoratori quali soggetti passivi del rapporto tributario. Ciù² in quanto la stabilità  del rapporto di lavoro non è carattere indefettibile ed esclusivo del settore pubblico; peraltro la disciplina tributaria rimane diversa anche quando l&#8217;aderente sia un dipendente pubblico assunto a tempo determinato.<br /> Quanto all&#8217;entità  del trattamento pensionistico riconosciuto dal sistema di previdenza obbligatorio, l&#8217;argomento dell&#8217;Avvocatura sembra fare riferimento al più¹ favorevole criterio di determinazione della pensione secondo il sistema retributivo; si tratta, perà², di una prospettiva fallace perchè i dipendenti pubblici che possono aderire a un fondo pensione sono coloro ai quali fin dall&#8217;inizio del loro rapporto di lavoro si applicano sia il regime di TFR, sia il nuovo sistema di calcolo contributivo delle pensioni, introdotto dalla legge n. 335 del 1995, al pari dei dipendenti privati. Venendo in rilievo per entrambe le categorie di lavoratori il medesimo criterio di quantificazione del trattamento pensionistico obbligatorio, cade il presupposto su cui dovrebbe poggiarsi la giustificazione del differente trattamento tributario delle prestazioni di previdenza complementare in ragione della natura pubblica o privata del rapporto di lavoro dell&#8217;aderente.<br /> 8.2.- Sotto un secondo profilo, ad avviso dell&#8217;Avvocatura la non irragionevolezza della scelta del legislatore delegato deriverebbe dalle vicende che hanno portato alla progressiva estensione al settore pubblico del TFR, partendo dalla diversa disciplina ed entità  del trattamento di fine servizio (TFS), e dalla differente modalità  di accantonamento del TFR stesso.<br /> Anche tale approccio non coglie la specificità  delle questioni sollevate: il tempo occorso per introdurre il TFR nel settore dell&#8217;impiego pubblico ha condotto alla disciplina contenuta nei d.P.C.m. 20 dicembre 1999 e 2 marzo 2001 che questa Corte ha ritenuto costituire un «punto di equilibrio individuato dal legislatore e dalle parti negoziali, secondo un bilanciamento non irragionevole» tra lavoratori in regime di TFR e lavoratori in regime di TFS, all&#8217;esito di un «laborioso processo di armonizzazione e [della] necessaria gradualità  che lo ha governato» (sentenza n. 213 del 2018). Ciù² premesso, la conseguita possibilità  per i lavoratori pubblici di accedere alla previdenza complementare, con la ulteriore significativa incentivazione a favore di quelli che, ancora in regime di TFS, ritengano più¹ conveniente l&#8217;opzione per il TFR, esclude che i profili evidenziati dalla difesa dello Stato possano tuttora assumere rilievo quali indici della legittima differenziazione del suddetto trattamento tributario.<br /> Con particolare riguardo al meccanismo di accantonamento del TFR dei dipendenti pubblici, se questo &#8211; per esigenze di contenimento delle risorse pubbliche &#8211; implica una temporanea &#8220;sottrazione&#8221; di fonti di finanziamento che i fondi pensione potrebbero altrimenti gestire direttamente, la sua disciplina non influisce perà² sulla quantificazione della posizione individuale maturata dall&#8217;aderente. Infatti, come illustrato (supra, punto 5.2.), ferma rimanendo la destinazione al finanziamento della previdenza complementare impressa anche al TFR fin dall&#8217;adesione al fondo pensione, al momento della cessazione del rapporto di lavoro pubblico l&#8217;istituto gestore (oggi l&#8217;INPS) trasferisce al fondo il montante del TFR maturato, applicandovi lo stesso tasso di rendimento conseguito dal fondo nella gestione dell&#8217;altra componente della posizione individuale, costituita dai contributi periodici.<br /> Pertanto l&#8217;aderente che, al venir meno dei requisiti di partecipazione al fondo, eserciti il riscatto della posizione individuale maturata, vedrà  quest&#8217;ultima calcolata allo stesso modo, sia se dipendente pubblico, sia se dipendente privato.<br /> In conclusione, la peculiare modalità  di gestione del TFR pubblico, mediante un accantonamento virtuale in costanza di rapporto di lavoro, non è idonea a differenziare dal punto di vista funzionale la posizione individuale maturata in un fondo pensione da un dipendente pubblico rispetto a quella maturata da un dipendente privato e, di conseguenza, a giustificare un differente regime tributario del riscatto della posizione medesima.<br /> 9.- Per le esposte considerazioni, la disposizione censurata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell&#8217;art. 3 Cost. nella parte in cui assoggetta ad imposta il riscatto della posizione individuale ai sensi dell&#8217;art. 52, comma 1, lettera d-ter), del d.P.R. n. 917 del 1986, anzichè ai sensi dell&#8217;art. 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 252 del 2005. Risulta pertanto assorbita la censura relativa all&#8217;art. 53 Cost.<br /> Non appare necessario estendere, come invece richiesto dalla parte privata, la dichiarazione di incostituzionalità  anche al terzo periodo dell&#8217;art. 1, comma 156, della legge n. 205 del 2017, con cui il legislatore ha disciplinato anche i rapporti di previdenza complementare in corso a quella data; la tecnica normativa utilizzata, basata su un rinvio alle «disposizioni previgenti», è infatti di per sì© idonea, all&#8217;esito del presente giudizio, a rendere applicabile l&#8217;art. 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 252 del 2005, anche ai montanti delle prestazioni accumulate fino al 1° gennaio 2018 e successivamente oggetto di riscatto.<br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell&#8217;art. 52, comma 1, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), anzichè ai sensi dell&#8217;art. 14, commi 4 e 5, dello stesso d.lgs. n. 252 del 2005.</div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2015 n.191</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-9-2015-n-191/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Presidente Criscuolo, Redattore Sciarra in tema di trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità Assistenza e previdenza – Art. 60, c. 1 e 3, D.P.R. 23/12/1978, n. 915 – Previsione secondo la quale la madre del militare deceduto per fatto bellico o a causa di servizio, che viva separata dal padre del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-9-2015-n-191/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2015 n.191</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore Sciarra</span></p>
<hr />
<p>in tema di trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Assistenza e previdenza – Art. 60, c. 1 e 3, D.P.R. 23/12/1978, n. 915 – Previsione secondo la quale la madre del militare deceduto per fatto bellico o a causa di servizio, che viva separata dal padre del de cuius, può beneficiare del diritto alla pensione di riversibilità, a condizione della mancata corresponsione degli alimenti, indipendentemente dalla valutazione della situazione reddituale complessiva annua ai sensi dell’art. 70 del medesimo decreto – Q.l.c. sollevata dalla Corte dei Conti – Asserita violazione degli articoli 3 e 29 della Costituzione – Illegittimità costituzionale parziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 60, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di .pensioni di guerra), nella parte in cui subordinano il diritto alla pensione della madre del militare o del civile deceduto, che viva effettivamente separata dal marito, alla condizione del mancato ricevimento dallo stesso degli alimenti, anche nel caso in cui questi ultimi, aggiunti ad altri eventuali redditi, siano di ammontare non superiore al limite di reddito stabilito ai sensi dell’art. 70 dello stesso decreto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 60, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, nel procedimento vertente tra L.M. e il Ministero della difesa con ordinanza dell’11 novembre 2014, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2015.</p>
<p>Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nella camera di consiglio del 24 giugno 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra.</p>
<p><strong>Ritenuto in fatto</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
1.– Con ordinanza dell’11 novembre 2014 (r.o. n. 249 del 2014), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, nel corso di un giudizio per l’accertamento del diritto della ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 60, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) e, «per connessione», dell’art. 60, primo comma, dello stesso decreto. Tali commi stabiliscono che «Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare» (terzo comma) e che «Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti» (primo comma). La connessione fra terzo e primo comma induce il rimettente a sollevare questioni di legittimità costituzionale per la parte in cui il diritto della madre del militare deceduto per fatto bellico o a causa del servizio – che viva separata dal di lui padre – a beneficiare del trattamento pensionistico di reversibilità è subordinato alla condizione della mancata corresponsione degli alimenti, a prescindere dalla valutazione della sua situazione reddituale complessiva ex art. 70, comma primo, del d.P.R. n. 915 del 1978.<br />
1.1.– Il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto, di essere investito del ricorso, proposto nei confronti del Ministero della difesa, che aveva respinto l’istanza con la quale L.M., madre di un giovane deceduto durante il servizio militare, separatasi dal marito, padre dello stesso giovane, successivamente alla morte del figlio, aveva rivendicato il diritto a percepire la metà della pensione privilegiata di reversibilità, già attribuita al padre del ragazzo, con riguardo al periodo dal 1° agosto 2000 al 31 ottobre 2002, rappresentando, tra l’altro, che nel 1999 il suo reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non risultava superiore al limite reddituale stabilito dall’art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978, ai fini del conferimento dei trattamenti e degli assegni pensionistici.<br />
In data posteriore al 4 ottobre 2000, la competente divisione del Ministero della difesa comunicava a L.M. di aver rigettato l’istanza, poiché, in base alla normativa vigente (legge 17 ottobre 1967, n. 974 recante «Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio» e d.P.R. n. 915 del 1978), titolare avente causa era da intendersi il padre del giovane deceduto. La posizione espressa dal Ministero della difesa si fondava sulla costatazione che, pur essendo L.M. “legalmente separata”, ella percepiva dal coniuge separato, come da sentenza di separazione acquisita agli atti dell’ufficio, un assegno di mantenimento. Successivamente all’accoglimento di un ricorso per la modifica del provvedimento di separazione, previa rinuncia all’assegno di mantenimento, L.M. aveva inoltrato una nuova istanza al Ministero della difesa, al fine di ottenere la propria parte della menzionata pensione privilegiata di reversibilità, provvidenza che le era stata concessa a decorrere dal 10 novembre 2002.<br />
Nel giudizio pendente dinanzi alla Corte rimettente la difesa di L.M. aveva lamentato l’illegittimità del diniego opposto dal Ministero della difesa alla prima delle domande presentate dalla propria assistita, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, terzo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978. L’inciso «ferme restando le altre condizioni», fa riferimento, tra le altre, alla condizione – prevista dal primo comma dello stesso art. 60 – che la madre del militare viva effettivamente separata dal marito «senza comunque riceverne gli alimenti». Tuttavia, all’epoca dell’istanza e dell’impugnato provvedimento di diniego, la richiedente riceveva dal marito non un assegno alimentare, ma un assegno di mantenimento. Qualora l’assegno alimentare fosse stato considerato comprensivo del mantenimento, l’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978 avrebbe violato l’art. 3 Cost., introducendo un’irragionevole discriminazione. Il padre del militare morto per fatto bellico o a causa del servizio e separato (o divorziato) dalla moglie, avrebbe potuto vantare il diritto a percepire l’intera pensione di reversibilità se, in presenza degli altri requisiti richiesti, fosse stato in possesso, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a un determinato importo. Sarebbe invece stato negato alla madre dello stesso militare, separata (o divorziata) dal marito, la metà del medesimo trattamento pensionistico di reversibilità, qualora la stessa avesse percepito gli alimenti o il mantenimento, a prescindere dall’entità degli stessi, ovvero dalla circostanza che, se aggiunti a altri eventuali redditi, superassero il limite reddituale previsto per il marito separato.<br />
Altra irragionevole discriminazione sarebbe riscontrabile tra la madre del militare morto per fatto bellico o a causa del servizio e separata dal marito che percepisca dallo stesso, a titolo di alimenti o di mantenimento, un reddito minimo – privata del diritto alla metà della pensione di guerra, anche se con reddito inferiore al limite legale – e la vedova del militare morto per fatto bellico o a causa del servizio, che contrae nuove nozze. A quest’ultima, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1993, è riconosciuto il diritto, che ha natura risarcitoria, all’intera pensione di guerra, a prescindere dal reddito del nuovo coniuge (art. 1 del d.P.R. n. 915 del 1978).<br />
La difesa di L.M. aveva chiesto, in via principale, l’accoglimento del ricorso e la declaratoria del diritto della ricorrente a percepire la metà della pensione privilegiata di reversibilità nel biennio 2000-2002. In via subordinata, la difesa aveva chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978, nella parte in cui subordina il diritto della moglie separata a percepire il trattamento pensionistico di reversibilità alla mancata corresponsione degli alimenti, a prescindere dalla valutazione della situazione reddituale complessiva della stessa ai sensi del citato art. 70, del medesimo decreto.<br />
1.2.– Il giudice rimettente sviluppa alcune considerazioni in punto di diritto.<br />
1.2.1.– Prima di prendere in esame la normativa censurata, rammenta che, a norma dell’art. 1, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio), «ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità contratta o aggravata per causa di servizio, è attribuita la pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra». Il giudice rimettente evidenzia inoltre che l’art. 57, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, prevede un «ordo successionis» tra i congiunti del militare morto per causa di servizio, atteso che, solo in mancanza del coniuge e di figli del de cuius, il diritto al trattamento pensionistico si trasmette al padre, purché abbia raggiunto i 58 anni o sia comunque inabile a un proficuo lavoro. In mancanza del padre, il trattamento è devoluto alla «madre vedova». In tale ultimo caso, afferma ancora il rimettente, la maturazione del diritto alla pensione è subordinata al solo stato vedovile e non alle condizioni di età o di inabilità a un proficuo lavoro richieste per il padre dalla lettera a) del primo comma dell’art. 57 del d.P.R. n. 915 del 1978. Tale conclusione risulterebbe confermata dall’art. 66, primo comma, dello stesso decreto. La stessa interpretazione sarebbe stata fatta propria anche dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 275 del 2002.<br />
1.2.2.– Passando all’esame della normativa censurata, il giudice rimettente rileva il carattere non innovativo della stessa, poiché un’identica disciplina era dettata dall’art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e dall’art. 69 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra). Egli afferma che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata del censurato terzo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978, tra le «altre condizioni» alle quali esso rinvia, deve essere compresa anche quella, prevista dal primo comma dello stesso articolo, che la madre del militare o del civile deceduto non percepisca dal marito «gli alimenti». Argomentando a fortiori, gli «alimenti» dovrebbero intendersi comprensivi dell’assegno di mantenimento, in quanto il trattamento risulterebbe «maggiore» di quello alimentare. Il quadro normativo dovrebbe pertanto, sempre ad avviso della Corte rimettente, così riassumersi: a) l’art. 57 del d.P.R. n. 915 del 1978 devolve il trattamento pensionistico, in caso di premorienza del figlio, privo di coniuge e di prole, al padre, purché questi abbia raggiunto l’età di 58 anni, ovvero sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro e abbia un reddito inferiore alla soglia stabilita, mentre solo in caso di decesso del padre, pregresso o successivo, la pensione è attribuita, o si consolida, in favore della madre vedova, senza alcun ulteriore accertamento; b) l’art. 60 dello stesso decreto pone la madre vedova sullo stesso piano della madre separata, che sia tale al momento del decesso del figlio o che lo sia divenuta per effetto di una separazione posteriore; c) in tale caso, a prescindere dalla verifica dei requisiti di cui all’art. 57 in capo al padre, la pensione è devoluta in favore della madre, in ragione della metà, purché essa non percepisca dal marito l’assegno di mantenimento o gli alimenti. Ne deriverebbe che, nel caso di separazione dei coniugi, anche se sopravvenuta alla morte del figlio militare di leva, si determina in capo ai genitori una vera e propria contitolarità del diritto a ricevere il trattamento pensionistico privilegiato, in deroga all’ordo successionis previsto dall’art. 57 del d.P.R. n. 915 del 1978, così come emergerebbe anche dalla già citata ordinanza n. 275 del 2002 della Corte costituzionale. La madre separata, similmente alla madre vedova, diverrebbe titolare di un autonomo diritto alla pensione privilegiata.<br />
1.3.– Sulla base di tali premesse, il giudice a quo afferma, in punto di non manifesta infondatezza, che il terzo comma e, «per connessione», il primo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978, «nella parte in cui subordinano il diritto della madre del militare deceduto per fatto bellico o a causa del servizio, che viva separata dal di lui padre, a beneficiare del trattamento pensionistico di reversibilità a condizione della mancata corresponsione degli “alimenti” a prescindere dalla valutazione della sua situazione reddituale complessiva ex art. 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 915/1978», si pongono in contrasto con gli invocati parametri costituzionali sotto diversi profili.<br />
1.3.1.– Le norme impugnate violerebbero, anzitutto, l’art. 3 Cost., in considerazione dell’irragionevole disparità di trattamento riservato alla madre del militare deceduto per fatto bellico o a causa del servizio separata dal marito, il cui diritto alla pensione privilegiata ordinaria di reversibilità risulta subordinato alla condizione della mancata percezione degli alimenti (ancorché inferiori al limite di reddito stabilito ai sensi dell’art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978 per la liquidazione di tale beneficio ai genitori, collaterali e assimilati), rispetto alla madre vedova, il cui diritto alla medesima pensione è riconosciuto a prescindere dal superamento del reddito indicato.<br />
L’irragionevolezza di tale disparità di trattamento sarebbe resa palese, secondo il rimettente, dal fatto che la madre separata è titolare, al pari della madre vedova, di un autonomo diritto alla pensione, per la cui liquidazione dovrebbe perciò tenersi conto soltanto della situazione reddituale della genitrice, a prescindere dagli alimenti da lei percepiti e dalle condizioni economiche dell’ex (o di un eventuale nuovo) marito, al momento dell’insorgenza, così come al momento dell’attribuzione del diritto. Il giudice a quo sottolinea altresì che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 361 del 1993, ha chiarito la natura risarcitoria del trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità, nonché l’autonomia del diritto a tale beneficio della vedova del militare deceduto per fatto bellico o a causa del servizio, rispetto al contesto reddituale in cui ella si viene a trovare per effetto delle nuove nozze. Lo stesso rimettente asserisce infine che al trattamento pensionistico attribuibile ai genitori e, in particolare, alla madre vedova o separata del militare deceduto, dovrebbe riconoscersi la stessa funzione di «sostentamento del coniuge superstite che prima era assicurato dal reddito del de cuius, garantendo al beneficiario la protezione dalle conseguenze negative derivate dalla morte del congiunto» riconosciuta al trattamento pensionistico di reversibilità dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 70 del 1999, n. 495 del 1993 e n. 286 del 1987 e, per le pensioni di guerra, con la sentenza n. 405 del 1993.<br />
1.3.2.– I commi terzo e primo dell’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978 violerebbero inoltre l’art. 3 Cost. «per manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento», poiché risulterebbero «parificati emolumenti di natura completamente diversa», costituiti, da un lato, dagli assegni alimentari e di mantenimento e, dall’altro, dal trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità. A proposito di tale diversa natura degli emolumenti, il rimettente rappresenta che l’assegno alimentare assolve a una funzione meramente solidaristica, così come, in parte, l’assegno di mantenimento, che ha anche la funzione di «riequilibrare il rapporto coniugale, (stante l’ultrattività dell’obbligo di solidarietà economica e morale di cui all’art. 143 c.c.)». Quest’ultimo assegno, a norma dell’art. 156 del codice civile, non presuppone lo stato di bisogno né la prova dell’impossibilità di procurarsi propri redditi da parte del coniuge richiedente.<br />
Diversamente, il trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità avrebbe una finalità prevalentemente risarcitoria (Corte costituzionale n. 361 del 1993). Mentre gli assegni periodici costituiscono, per il coniuge che li percepisce, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 50, primo comma, lettera i, e 52, primo comma, lettera c, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»), il trattamento pensionistico di guerra, anche nel caso di reversibilità, è irrilevante, oltre che ai fini fiscali, anche ai fini previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 915 del 1978.<br />
1.3.3.– Secondo la Corte rimettente, le norme censurate violerebbero, in terzo luogo, gli artt. 3 e 29 Cost. perché comporterebbero un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi.<br />
Con riguardo a tale profilo di censura, il giudice a quo ricorda che la Corte costituzionale ha in più occasioni affermato l’estraneità della disciplina dei trattamenti pensionistici rispetto ai diritti e doveri reciproci all’interno della famiglia. L’art. 29 della Costituzione salvaguarda essenzialmente i contenuti e gli scopi etico-sociali della famiglia (sentenza n. 70 del 1999).<br />
Lo stesso giudice prosegue affermando che: a) l’art. 29 Cost. ha trovato attuazione nell’introduzione, da parte del legislatore ordinario, di una struttura della famiglia di tipo orizzontale o paritario fondata proprio sul principio dell’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi previsto da tale disposizione costituzionale; b) poiché la separazione personale non determina la cessazione del matrimonio, i princípi costituzionali che governano il «menage coniugale sopravvivono, pur venendo meno l’obbligo di convivenza e fedeltà»; c) in caso di separazione personale, stante la cessazione dell’unità familiare, non dovrebbero «trovare spazio» i «limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare» menzionati nel secondo comma dell’art. 29 Cost.<br />
In considerazione di ciò, ad avviso del rimettente, non si comprenderebbe la ragione della scelta legislativa per cui, mentre il diritto del marito all’intero trattamento pensionistico è subordinato alle già indicate condizioni del raggiungimento del limite di età di 58 anni oppure dell’inabilità a qualsiasi lavoro, se il suo reddito non supera il limite previsto dall’art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978, la moglie separata, benché equiparata alla madre vedova, non possa beneficiare di neanche metà della pensione solo in quanto percepisca un assegno alimentare o di mantenimento, anche se inferiore all’indicato limite reddituale.<br />
1.3.4.– Secondo la Corte rimettente, le norme censurate violerebbero, infine, l’art. 3 Cost., poiché, condizionando il diritto alla pensione della moglie separata alla mancata percezione degli alimenti, introdurrebbero una deroga alla disciplina generale dell’art. 58 del d.P.R. n. 915 del 1978, in tema di condizioni economiche per la liquidazione della pensione ai genitori (oltre che ai collaterali e assimilati), così irragionevolmente discriminando la madre separata.<br />
A tale proposito, il giudice a quo evidenzia che il limite reddituale previsto dall’art. 70, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, cui fa rinvio il secondo comma del citato art. 58, è stato progressivamente elevato, dapprima con decreti del Ministro del tesoro e, successivamente, dall’art. 2 della legge 18 agosto 2000, n. 236 (Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra).<br />
Ad avviso del giudice a quo non si comprenderebbe per quale ragione il «tetto» reddituale, applicabile ai genitori in quanto tali, debba subire una «sostanziale elusione» nel caso della madre separata, specialmente se quest’ultima, per effetto della morte del figlio e della sopravvenuta separazione, venga a soffrire di una situazione di particolare bisogno e vulnerabilità, anche sotto il profilo morale.<br />
1.4.– Quanto alla rilevanza delle questioni, la rimettente Corte dei conti sottolinea che esse si presentano nel ricorso sottoposto al proprio esame separate e distinte dal petitum (Corte costituzionale n. 38 del 2009 e n. 4 del 2000). Quest’ultimo consiste nell’accertamento del diritto della ricorrente alla metà del trattamento pensionistico privilegiato di reversibilità, dopo la morte del figlio per causa di servizio, nel periodo in cui la stessa godeva, in conseguenza della sopravvenuta separazione, dell’assegno di mantenimento corrispostole dal marito.<br />
Il giudice a quo precisa inoltre che le disposizioni in materia di pensioni di cui al d.P.R. n. 915 del 1978 sono rilevanti per effetto del rinvio operato dall’art. 92, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). In virtù dello stesso, la disciplina in materia di assegnazione della pensione indiretta di guerra è applicabile con riguardo all’individuazione dei requisiti necessari per la concessione della pensione privilegiata indiretta in favore dei genitori del dipendente pubblico deceduto per causa di servizio. Conclude il rimettente che il mancato esercizio del diritto di opzione previsto dal terzo comma del citato art. 92, «rende attuale e rilevante la questione di legittimità».<br />
2.– È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili o infondate.<br />
2.1.&#8722; La difesa statale eccepisce anzitutto la manifesta irrilevanza delle questioni, poiché l’impugnato art. 60, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978 condiziona il diritto alla pensione della madre separata al mancato ricevimento, da parte della stessa, «degli alimenti», mentre la ricorrente nel giudizio a quo percepiva non gli alimenti di cui all’art. 433 cod. civ., ma l’assegno di mantenimento previsto dall’art. 156, primo comma, cod. civ. Contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza di rimessione, non sarebbe possibile interpretare la menzionata locuzione come comprensiva dell’assegno di mantenimento, stante il tenore testuale della stessa.<br />
2.2.&#8722; Per il caso in cui si ritenesse invece di accogliere l’opposta più ampia interpretazione del termine «alimenti», nel merito delle sollevate questioni, l’Avvocatura generale dello Stato, premette che dalla motivazione della già menzionata ordinanza n. 275 del 2002 della Corte costituzionale emerge che l’equiparazione della madre separata alla madre vedova ha lo scopo di attribuire alla prima un diritto alla pensione autonomo, eventualmente concorrente con quello del marito. Deduce, inoltre, che le due situazioni della vedovanza e della separazione non sono tra loro comparabili e che la scelta legislativa di attribuire alla moglie separata metà della pensione spettante al marito separato, solo nel caso in cui la prima non riceva gli alimenti, appare ragionevole e non discriminatoria proprio in ragione delle intrinseche ed evidenti differenze tra i due status.<br />
Infine, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 275 del 2002, non sarebbe possibile prospettare una disparità di trattamento tra i coniugi, né sarebbe utile invocare l’art. 29 Cost., tenuto conto di quanto asserito dalla stessa Corte costituzionale nella già citata sentenza n. 70 del 1999, circa l’esclusione della normativa pensionistica dalle norme che governano diritti e doveri all’interno della famiglia.</p>
<p><strong>Considerato in diritto</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
1.– La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 60, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) e «per connessione» dell’art. 60, primo comma, dello stesso decreto «nella parte in cui subordinano il diritto della madre del militare deceduto per fatto bellico o a causa del servizio, che viva separata dal di lui padre, a beneficiare del trattamento pensionistico di reversibilità alla condizione della mancata corresponsione degli “alimenti” a prescindere dalla valutazione della sua situazione reddituale complessiva ex art. 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 915/1978».<br />
Le disposizioni impugnate sono collocate nell’àmbito della disciplina del diritto alle pensioni indirette di guerra. L’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978 riguarda, in particolare, il diritto alla pensione dei genitori separati e della madre vedova passata a nuove nozze. I commi impugnati stabiliscono, rispettivamente, che «Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti» (primo comma) e che «Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare» (terzo comma).<br />
Il giudice rimettente precisa di essere investito del giudizio sul ricorso per l’accertamento del diritto alla metà della pensione privilegiata di reversibilità, proposto dalla madre di un giovane deceduto per causa di servizio durante il servizio militare. La madre, successivamente separatasi dal marito, riceveva da quest’ultimo un assegno di mantenimento.<br />
Secondo il giudice a quo, le disposizioni impugnate, subordinando il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità della madre del militare (o del civile) deceduto, che viva separata dal marito, alla condizione che ella non riceva da questi gli alimenti, si pone in contrasto con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall’art. 3 Cost. Si creerebbe, infatti, un’irragionevole discriminazione della madre separata rispetto alla madre vedova. Il diritto alla pensione è riconosciuto ai genitori alla sola condizione che questi non superino il limite di reddito di cui all’art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978. Gli alimenti sarebbero irragionevolmente parificati al trattamento pensionistico di reversibilità, nonostante la diversa natura degli emolumenti.<br />
Ad avviso dello stesso rimettente, la normativa denunciata víola inoltre gli artt. 3 e 29 Cost., in quanto comporta un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi e, in particolare, un deteriore trattamento della madre separata rispetto al marito, padre del militare deceduto. Al padre il diritto alla pensione è infatti riconosciuto, una volta raggiunto il limite di età di 58 anni o quando sia divenuto inabile a qualsiasi proficuo lavoro, alla sola condizione che non superi il limite reddituale di cui al citato art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978.<br />
2.– Preliminarmente vengono in rilievo alcuni profili relativi all’incidentalità ed alla rilevanza delle sollevate questioni.<br />
2.1.– Sotto il primo aspetto, deve osservarsi che – come adeguatamente motivato dalla Corte rimettente – il petitum su cui essa è chiamata a pronunciarsi è separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate. Queste ultime si configurano come meramente strumentali rispetto alla tutela richiesta al rimettente e, pertanto, ammissibili (ex plurimis, sentenze n. 38 del 2009 e n. 84 del 2006).<br />
2.2.– Sotto il secondo aspetto, il giudice a quo assume, in particolare, che per l’individuazione delle condizioni di spettanza della pensione privilegiata di reversibilità ai congiunti del militare deceduto per causa di servizio deve farsi applicazione della disciplina dettata in materia di pensioni indirette di guerra.<br />
2.2.1.– L’interpretazione del rimettente non è implausibile. Infatti, essa discende dal fatto che l’art. 1, comma 1, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio), rinvia alle «disposizioni in materia di pensioni di guerra», nel cui àmbito sono compresi i censurati commi primo e terzo dell’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978. Analogo rinvio alle «disposizioni in materia di pensioni di guerra» è operato dall’art. 92, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), per l’individuazione delle «condizioni» di spettanza della pensione privilegiata di reversibilità ai congiunti del dipendente statale che sia deceduto per causa di servizio.<br />
Il rimettente dà conto del mancato esercizio, da parte della ricorrente, della facoltà di opzione prevista dal secondo comma dell’art. 1 della legge n. 974 del 1967 e dal terzo comma, primo periodo, dell’art. 92 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che consentono di scegliere un trattamento pensionistico diverso da quello risultante dall’applicazione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra.<br />
2.2.2.– L’Avvocatura generale dello Stato ha dedotto l’irrilevanza delle questioni sollevate, in considerazione del fatto che la lettera dell’art. 60, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, condiziona il diritto alla pensione della madre separata al mancato ricevimento degli «alimenti», mentre la ricorrente nel giudizio principale riceveva dal marito non gli alimenti ma un assegno di mantenimento. L’eccezione proposta dall’Avvocatura generale non è fondata. Anche in questo caso, infatti, l’interpretazione fatta propria dal rimettente, secondo cui la locuzione «alimenti» deve intendersi comprensiva dell’assegno di mantenimento, deve ritenersi non implausibile, alla stregua dell’argomento a fortiori – utilizzato dallo stesso giudice a quo – per cui l’esclusione del diritto alla pensione per la madre che riceva dal marito gli alimenti e, quindi, un assegno diretto a venire incontro alle sole più elementari esigenze di vita, dovrebbe valere, a maggior ragione, anche nel caso in cui ella vanti nei confronti del coniuge un diritto di contenuto più ampio, quale è quello al mantenimento, volto a soddisfare qualsivoglia esigenza di vita, anche non strettamente necessaria alla sopravvivenza (nel senso che l’assegno alimentare rappresenta un “minus” necessariamente ricompreso in quello di mantenimento, si è espressa, del resto, anche la prima sezione civile della Corte di cassazione; ex plurimis, sentenze 8 maggio 2013, n. 10718 e 28 gennaio 2008, n. 1761).<br />
2.2.3.– Sempre a proposito della rilevanza delle questioni, il giudice a quo ha precisato che la ricorrente nel giudizio principale, negli anni per cui ha richiesto l’accertamento del proprio diritto alla pensione, era in possesso, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare non superiore al limite stabilito ai sensi dell’art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978.<br />
3.– Nel merito, la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. per l’ingiustificata disparità di trattamento della madre separata rispetto alla madre vedova è fondata.<br />
3.1.– Occorre preliminarmente chiarire che l’esame di tale questione dovrebbe, a rigore, essere limitato alla disciplina che subordina alla condizione del mancato ricevimento degli alimenti il diritto alla pensione della madre che si sia separata dopo il decesso del figlio. A ciò fa riferimento la normativa che regola la fattispecie oggetto del giudizio principale. Tuttavia, poiché anche il diritto alla pensione della madre che, al momento del decesso del figlio, già viveva effettivamente separata dal marito, è sottoposto a identica disciplina, la valutazione di questa Corte involge necessariamente anche quest’ultima, da intendersi intrinsecamente collegata alla prima. Lo stesso petitum del rimettente, del resto, prescinde dalla circostanza dell’anteriorità o della posteriorità della separazione della madre rispetto al decesso del figlio.<br />
3.2.– Nell’ordinamento delle pensioni di guerra, l’attribuzione della pensione ai genitori è regolata, anzitutto, dall’art. 57 del d.P.R. n. 915 del 1978. Tale disposizione – espressione del rigido ordine di precedenza nell’attribuzione del trattamento che caratterizza, con poche eccezioni, il sistema pensionistico di guerra (sentenza n. 399 del 1994; ordinanza n. 275 del 2002) – stabilisce, al primo comma, che, in mancanza del coniuge o di figli con diritto a pensione del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra, il trattamento pensionistico è attribuito, in via prioritaria, al padre, purché abbia raggiunto l’età di 58 anni ovvero sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro, e, soltanto in via successiva, alla madre vedova, indipendentemente dalla sua età e abilità al lavoro (ordinanza n. 275 del 2002). Il diritto della madre alla pensione, dunque, sussiste solo se il padre non è più in vita (ordinanza n. 275 del 2002).<br />
In caso di separazione tra i coniugi, i censurati primo e terzo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978, equiparando alla madre vedova quella effettivamente separata dal marito – che sia tale alla data della morte del figlio (primo comma) o che sia divenuta tale per effetto di una separazione successiva (terzo comma) – riconoscono a quest’ultima, pur essendo in vita il padre, un autonomo diritto alla pensione. Si tratta di un diritto sottoposto alla condizione che la madre separata non riceva dal marito gli alimenti. A norma del secondo comma dello stesso art. 60, la pensione deve essere divisa in parti uguali tra i genitori, nel caso in cui il marito sia il padre del militare o del civile deceduto e possegga i requisiti di legge per conseguirla. In questa ipotesi si determina una contitolarità del diritto alla pensione in capo a entrambi i genitori.<br />
In aggiunta ai menzionati requisiti soggettivi, l’art. 58 del d.P.R. n. 915 del 1978 stabilisce le condizioni economiche che consentono la liquidazione della pensione ai genitori. Questi ultimi, a causa della morte del figlio, potrebbero trovarsi privi dei «necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell’aiuto che lo stesso loro prestava al momento della morte». La ratio della norma è tale da configurare una potenziale partecipazione del figlio deceduto alla conduzione della famiglia, sulla scorta di una presunzione circa il sostegno economico che lo stesso avrebbe potuto fornire. Per questo, l’accesso al trattamento pensionistico privilegiato deve essere negato quando le condizioni economiche superano la soglia prevista dall’art. 70.<br />
L’art. 70 prevede, infatti, che il trattamento pensionistico sia liquidato al richiedente quando lo stesso, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a un determinato ammontare (più volte innalzato e da ultimo elevato, dall’art. 2, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 236, recante «Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra»). Lo stesso limite reddituale è inoltre adeguato automaticamente ogni anno ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera g), della legge 6 ottobre 1986, n. 656, recante «Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra»). Con riguardo alla funzione del limite reddituale previsto dall’art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978, questa Corte ha chiarito che la discrezionalità del legislatore nella materia è correlata alle politiche di bilancio e di allocazione della spesa pubblica. L’atto risarcitorio, costituito dalla pensione di guerra, da intendersi quale espressione della solidarietà nazionale, ben può essere attribuito solo a quanti non abbiano un reddito superiore a una certa soglia (sentenza n. 405 del 1993).<br />
3.3.– Dal quadro normativo prima delineato si ricava che il trattamento previsto per la madre separata si discosta dalle condizioni per l’attribuzione della pensione ai genitori del militare o del civile deceduto. Solo per la madre separata si profila, secondo i censurati commi primo e terzo dell’art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978, la condizione del mancato ricevimento degli alimenti da parte del marito.<br />
Nell’attribuire rilievo alla titolarità del diritto agli alimenti, in senso ostativo alla liquidazione della pensione, quando ne sia beneficiaria la donna separata e nel caso di obbligo posto a carico del marito di lei, le norme impugnate riflettono una non più accettabile concezione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, da ritenersi superata nel costume e nella coscienza sociale diffusa. Essa è caratterizzata dalla dipendenza economica della moglie separata dal marito, cui è riconosciuto, in via prioritaria, il ruolo di provvedere al suo sostentamento.<br />
In tutti i casi in cui – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – l’ammontare degli alimenti (o, secondo la non implausibile interpretazione del rimettente, del mantenimento) sia inferiore al limite di cui al menzionato art. 70, il possesso del reddito derivante dagli stessi viene a costituire, per la madre separata, un vero e proprio elemento ostativo alla concessione della pensione.<br />
Da questo dato oggettivo si ricava l’ingiustificata disparità di trattamento riservata alla madre separata rispetto alla madre vedova. Una tale discriminazione non trova idonea giustificazione nella particolare natura del reddito derivante dall’assegno periodico alimentare (o di mantenimento) corrisposto dal coniuge. Essa lascia trapelare una concezione dei rapporti familiari caratterizzata da una mancanza di autonomia economica della moglie, superata dall’ormai acquisito principio della parità tra i coniugi. L’origine del reddito non può costituire una valida ragione giustificativa della ravvisata disparità di trattamento.<br />
Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione del principio di eguaglianza invocato dal giudice rimettente quale parametro di costituzionalità, dell’art. 60, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, nella parte in cui subordinano il diritto alla pensione della madre del militare o del civile deceduto, che viva effettivamente separata dal marito, alla condizione del mancato ricevimento dallo stesso degli alimenti, anche nel caso in cui questi ultimi, aggiunti ad altri eventuali redditi diano luogo a un ammontare non superiore al limite di reddito stabilito ai sensi dell’art. 70 dello stesso decreto.<br />
4.– In conseguenza dell’accoglimento delle questioni sotto i profili scrutinati, resta assorbito l’esame delle ulteriori censure prospettate dal rimettente.</p>
<p><strong>per questi motivi</strong></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di .pensioni di guerra), nella parte in cui subordinano il diritto alla pensione della madre del militare o del civile deceduto, che viva effettivamente separata dal marito, alla condizione del mancato ricevimento dallo stesso degli alimenti, anche nel caso in cui questi ultimi, aggiunti ad altri eventuali redditi, siano di ammontare non superiore al limite di reddito stabilito ai sensi dell’art. 70 dello stesso decreto.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.<br />
Alessandro CRISCUOLO, Presidente<br />
Silvana SCIARRA, Redattore<br />
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2015.</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-9-2015-n-191/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2015 n.191</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2015 n.70</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-4-2015-n-70/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Presidente Criscuolo, Redattore Sciarra in tema di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici ASSISTENZA E PREVIDENZA &#8211; PENSIONI &#8211; Art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 &#8211; Previsione che per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS ed inferiore a tale limite</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-4-2015-n-70/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2015 n.70</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore Sciarra</span></p>
<hr />
<p>in tema di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ASSISTENZA E PREVIDENZA &#8211; PENSIONI &#8211; Art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 &#8211; Previsione che per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l&#8217;aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato &#8211; Q.l.c. promosse dal Tribunale ordinario di Palermo e dalla Corte dei Conti &#8211; Lamentata violazione degli artt. 38, comma 2 e 36, comma 1, Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossi dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, con ordinanza del 6 novembre 2013, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con due ordinanze del 13 maggio 2014, e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con ordinanza del 25 luglio 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 35, 158, 159 e 192 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 14, 41 e 46, prima serie speciale, dell&#8217; anno 2014. </p>
<p>Visti gli atti di costituzione di C.G. e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché gli atti di intervento di T.G. e del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />
udito nell&#8217;udienza pubblica del 10 marzo 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra; <br />
uditi gli avvocati Riccardo Troiano per C.G., Luigi Caliulo e Filippo Mangiapane per l’INPS e l’avvocato dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p align=center>
<b>Ritenuto in fatto</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
1.– Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, con ordinanza del 6 novembre 2013, (r.o. n. 35 del 2014), la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con due ordinanze del 13 maggio 2014 (r.o. n. 158 e r.o. n. 159 del 2014), e la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con ordinanza del 25 luglio 2014, (r.o. n. 192 del 2014) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento», in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, primo comma, 38, secondo comma, 53 e 117, primo comma, della Costituzione. <br />
Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, premette di essere stato adito per la condanna dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a corrispondere al ricorrente i ratei di pensione maturati e non percepiti nel biennio 2012-2013, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo, previa dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’azzeramento della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo INPS introdotto dalla norma censurata. <br />
Il giudice rimettente rileva che la discrezionalità di cui gode il legislatore nella scelta del meccanismo perequativo diretto all’adeguamento delle pensioni, fondata sul disposto degli artt. 36 e 38 Cost., ha trovato il proprio meccanismo attuativo nel sistema di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, introdotto dall’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale). Aggiunge che il blocco introdotto dalla normativa censurata reitera, rendendola più gravosa, la misura di interruzione del sistema perequativo già a suo tempo sancita dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), che era limitata ai soli trattamenti pensionistici eccedenti otto volte il trattamento minimo INPS, nonostante il monito rivolto al legislatore dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 316 del 2010, teso a rimuovere il rischio della frequente reiterazione di misure volte a paralizzare il meccanismo perequativo. <br />
Con la misura censurata, secondo il rimettente, si sarebbe violato l’invito della Corte, mediante azzeramento della perequazione per i trattamenti pensionistici di più basso importo, per due anni consecutivi e senza alcuna successiva possibilità di recupero. <br />
Il giudice a quo richiama la giurisprudenza costituzionale (in particolare la sentenza n. 223 del 2012) secondo cui la gravità della situazione economica, che lo Stato deve affrontare, può giustificare anche il ricorso a strumenti eccezionali, con la finalità di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari con la garanzia dei servizi e dei diritti dei cittadini, nel rispetto del principio fondamentale di eguaglianza. <br />
Deduce, quindi, la violazione dell’art. 38, secondo comma, Cost., poiché l’assenza di rivalutazione impedirebbe la conservazione nel tempo del valore della pensione, menomandone l’adeguatezza e dell’art. 36, primo comma, Cost., in quanto il blocco della perequazione lederebbe il principio di proporzionalità tra la pensione, che costituisce il prolungamento della retribuzione in costanza di lavoro, e il trattamento retributivo percepito durante l’attività lavorativa. <br />
Sostiene, altresì, la lesione del combinato disposto degli artt. 36, 38 e 3 Cost., poiché la mancata rivalutazione, violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, altererebbe il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati. Deduce, inoltre, la violazione del principio di universalità dell’imposizione di cui all’art. 53 Cost. e di quello di non discriminazione ai fini dell’imposizione e di parità di prelievo a parità di presupposto di imposta di cui al combinato disposto degli artt. 3, 23 e 53 Cost., poiché, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, la misura adottata si configurerebbe quale prestazione patrimoniale di natura sostanzialmente tributaria, in quanto doverosa, non connessa all’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e collegata esclusivamente alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante. <br />
2.– La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia &#8211; Romagna, che ha sollevato con due distinte ordinanze la questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, riferisce che il ricorrente nel giudizio principale lamentava la mancata rivalutazione automatica del proprio trattamento pensionistico in applicazione della norma oggetto di censura, per effetto della esclusione del meccanismo di perequazione per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS. <br />
Evidenzia, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’illegittimità delle frequenti reiterazioni di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo, sottolineando, altresì, il carattere peggiorativo della norma censurata rispetto all’art.1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, così determinando il blocco dell’adeguamento dei trattamenti superiori a tre volte, anziché a otto volte, rispetto al trattamento minimo INPS, avuto anche riguardo alla vicinanza temporale rispetto all’ultimo azzeramento attuato, nonché alla mancata previsione di un meccanismo di recupero. <br />
In particolare, secondo il giudice a quo, il vizio della norma censurata emerge ove si consideri che la natura di retribuzione differita delle pensioni ordinarie è stata ormai definitivamente riconosciuta dalla Corte costituzionale (viene richiamata la sentenza n. 116 del 2013). Il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta, con più evidenza, discriminatorio, poiché grava su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro, con conseguente lesione degli artt. 3 e 53 Cost. <br />
Ad avviso della Corte rimettente, il mancato adeguamento delle retribuzioni equivale a una loro decurtazione in termini reali con effetti permanenti, ancorché il blocco sia formalmente temporaneo, non essendo previsto alcun meccanismo di recupero, con conseguente violazione degli artt. 3, 53, 36 e 38 Cost. Tale blocco incide sui pensionati, fascia per antonomasia debole per età ed impossibilità di adeguamento del reddito, come evidenziato dalla Corte costituzionale, secondo la quale i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell’osservanza dell’art. 53 Cost., che non consente trattamenti in peius di determinate categorie di redditi da lavoro (viene richiamata ancora la sentenza n. 116 del 2013). <br />
La Corte dei conti aggiunge che l’introduzione di un’imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, viola il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante e che, quindi, il blocco della perequazione si traduce in una lesione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto la norma censurata limita i destinatari della stessa soltanto ad una “platea di soggetti passivi”, cioè ai percettori del trattamento pensionistico, in violazione del principio della universalità della imposizione. <br />
Essa sottolinea, inoltre, come l’intervento legislativo evidenzi il carattere sempre più strutturale del meccanismo di azzeramento della rivalutazione e non quello di misura eccezionale, non reiterabile, senza osservare il monito espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 316 del 2010, con riguardo ai gravi rischi di irragionevolezza e violazione della proporzionalità derivanti dalla frequente reiterazione delle misure volte a paralizzare il meccanismo di perequazione automatica, in quanto le pensioni, anche di maggior consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta. <br />
Deduce, poi, come la norma censurata si presenti lesiva anche del principio di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, garantito dall’art. 3 Cost., giacché i pensionati adeguano i programmi di vita alle previsioni circa le proprie disponibilità economiche, con conseguente pregiudizio per le aspettative di vita di questi ultimi . <br />
Sostiene, quindi, la palese irragionevolezza del provvedimento censurato e l’irrazionalità dello stesso per eccedenza del mezzo rispetto al fine, dovendo provvedersi ad esigenze quali la «contingente situazione finanziaria» richiamata dal legislatore mediante la fiscalità ordinaria, secondo il disposto di cui all’art. 53 Cost. <br />
Invoca, infine, sulla base dell’art. 117, primo comma, Cost., quale parametro interposto, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma 4 novembre 1950 (CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, richiamando poi il principio della certezza del diritto, quale patrimonio comune degli Stati contraenti, nonché il diritto dell’individuo alla libertà e alla sicurezza di cui all’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, il diritto di non discriminazione che include anche quella fondata sul patrimonio (art. 21), il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente (art. 25), il diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (art. 33) ed il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali di cui all’art. 34 della medesima Carta. <br />
3.– La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, premette che la ricorrente nel giudizio principale era titolare di pensione diretta e di pensione indiretta del Fondo dipendenti INPS e che l’importo complessivo dei due trattamenti era stato mantenuto fermo anche negli anni 2012 e 2013, in applicazione della norma impugnata, aggiungendo che la parte aveva agito per la condanna dell’INPS al pagamento delle quote di trattamento non corrisposte, previo promovimento della questione di legittimità costituzionale della norma censurata. <br />
Nel merito, osserva la Corte rimettente che, pur avendo la Corte costituzionale ammesso, in linea di principio, la compatibilità costituzionale di disposizioni legislative che incidano su situazioni soggettive attinenti ai rapporti di durata, facendosi carico di esigenze di contenimento della spesa pubblica, la stessa ha, al contempo, invitato il legislatore a salvaguardare il principio di ragionevolezza nelle manovre economiche adottate, a tutela degli interessi dei cittadini (viene richiamata la sentenza n. 316 del 2010). <br />
Nel caso del comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, secondo il giudice a quo difetterebbero i presupposti segnalati dalla giurisprudenza costituzionale, atteso che, in primo luogo, l’intervento non avrebbe il carattere realmente temporaneo voluto dal giudice delle leggi, perché esteso per un arco temporale di due anni. Inoltre, esso non riguarderebbe soltanto le pensioni più alte, incidendo, invece, sui trattamenti pensionistici di più basso importo, superiori ad euro 1.405,05 lordi per il 2012 ed a euro 1.441,56 lordi per il 2013. Per tali trattamenti, secondo la Corte rimettente, la pressante esigenza di rivalutazione sistematica del correlativo valore monetario, che garantisce il soddisfacimento degli stessi bisogni alimentari, sarebbe irrimediabilmente frustrata. <br />
In particolare, lo sganciamento dai meccanismi di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo INPS, per un tempo considerevole, minerebbe il sistema di adeguamento costituzionalmente rilevante, con violazione dei principi di cui agli artt. 36 e 38 Cost. <br />
Come ricordato dal giudice rimettente, la Corte costituzionale ha affermato (viene citata la sentenza n. 497 del 1988) che la protezione così garantita ai lavoratori postula requisiti di effettività, tanto più che essa si collega alla tutela dei diritti fondamentali della persona sanciti dall’art. 2 Cost., mentre il perdurante necessario rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone al legislatore, pur nell’esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le varie esigenze di politica economica e le disponibilità finanziarie, di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita (il richiamo è alla sentenza n. 30 del 2004). <br />
Il Collegio rimettente osserva, quindi, che la Corte costituzionale, pur avendo riconosciuto, con la sentenza n. 316 del 2010, la legittimità di temporanee sospensioni della perequazione, anche se limitate alle pensioni di importo più elevato, ha, al contempo, precisato che la ragionevolezza complessiva del sistema dovrà essere apprezzata nel quadro del contemperamento di interessi di rango costituzionale, alla luce dell’art. 3 Cost. Con ciò si intende evitare che una generalizzata esigenza di contenimento della finanza pubblica possa risultare sempre e comunque valido motivo per determinare la compromissione «di diritti maturati o la lesione di consolidate sfere di interessi, sia individuali, sia anche collettivi» (viene citata la sentenza n. 92 del 2013). <br />
Deduce, poi, il contrasto con gli artt. 3, 23, 53 Cost., sollevando d’ufficio la relativa questione, per essere stato imposto con la norma censurata un sacrificio cospicuo ad una sola categoria di cittadini, incorrendo nella violazione del principio di eguaglianza, a causa della disparità di trattamento che può essere ravvisata nella differente previsione di prestazioni patrimoniali a carico di soggetti titolari di redditi analoghi. <br />
4.– Si è costituito in giudizio (r.o. n. 35 del 2014) C.G., ricorrente nel giudizio principale pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, instando per la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione legislativa censurata. Sostiene, in particolare, il pregiudizio per l’adeguatezza delle prestazioni previdenziali, la quale imporrebbe la costante perequazione della pensione al mutamento dei valori monetari. Aggiunge il difetto di qualsivoglia modalità di recupero della somma oggetto di blocco della perequazione per il biennio 2012-2013 e la conseguente violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., in quanto il criterio adottato sarebbe irragionevole, lesivo del principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione, nonché del principio di adeguatezza di cui all’art. 38 Cost. <br />
5.– Si è, altresì, costituito in tutti i giudizi, (r.o. n.n. 35, 158, 159 e 192 del 2014), l’INPS, chiedendo che siano dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, alla luce della giurisprudenza costituzionale secondo cui spetta alla discrezionalità del legislatore, in conformità a un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali, dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico alla stregua delle risorse disponibili, fatta salva la garanzia di salvaguardia delle esigenze minime di protezione della persona. <br />
L’Istituto osserva, al riguardo, che la norma censurata si limita a sospendere l’operatività del meccanismo rivalutativo esistente per un breve orizzonte temporale e a salvaguardare le posizioni più deboli sotto il profilo economico, evidenziando, altresì, come la Corte, con la sentenza n. 316 del 2010, abbia già deciso, respingendola, analoga questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007 ed aggiungendo che la mancata perequazione per un tempo limitato della pensione non incide sulla sua adeguatezza, in particolare per le pensioni di importo più elevato. <br />
6.– Ha proposto intervento ad adiuvandum T.G., premettendo di essere iscritto al Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato spa, di non aver goduto, in forza dell’applicazione della norma di cui al comma 25 dell’art. 24, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, degli aumenti di perequazione automatica per la parte di pensione superiore a tre volte il trattamento minimo e di aver depositato analogo ricorso per le proprie pretese pensionistiche dinanzi alla sezione giurisdizionale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, allo scopo di sentir dichiarato il proprio diritto alla perequazione automatica. <br />
Assume, in particolare, a sostegno dell’ammissibilità del proprio intervento, il difetto di tutela per chi non abbia partecipato al giudizio principale, ma versi nelle medesime condizioni delle parti e, nel merito, la violazione degli artt. 38, secondo comma, 36, primo comma, e 3 Cost., nonché, infine, dell’art. 53 e del combinato disposto degli artt. 2, 23 e 53 Cost. <br />
7.– E’ intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, instando per l’inammissibilità o, comunque, per la manifesta infondatezza della questione sollevata. <br />
La difesa dello Stato eccepisce preliminarmente il difetto della previa domanda amministrativa, presupposto dell’azione, la cui mancanza renderebbe la domanda improponibile e adduce l’esistenza di una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio. <br />
L’Avvocatura generale rileva, in ogni caso, la manifesta infondatezza della questione riguardo a tutti i parametri segnalati e richiama la giurisprudenza costituzionale, nonché il principio dalla stessa espresso, secondo cui la mancata perequazione della pensione per un periodo contenuto non incide sull’adeguatezza del trattamento pensionistico. <br />
8.– All’udienza pubblica, le parti costituite hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte. <br />
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Considerato in diritto</p>
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<p align=justify>
</b>1.– Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, con ordinanza del 6 novembre 2013 (r.o. n. 35 del 2014), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia–Romagna, con due ordinanze del 13 maggio 2014 (r.o. n. 158 e n. 159 del 2014) e la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con ordinanza del 25 luglio 2014 (r.o. n. 192 del 2014), dubitano della legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24, decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, limita la rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici nella misura del 100 per cento, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 23, 36, primo comma, 38, secondo comma, 53 e 117, primo comma della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. <br />
Tutti i giudici rimettenti ritengono che il comma 25 dell’art. 24 sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., in quanto la mancata rivalutazione, violando i principi di proporzionalità e adeguatezza della prestazione previdenziale, si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati. <br />
La norma censurata recherebbe anche un vulnus agli artt. 2, 23 e 53 Cost., poiché la misura adottata si configurerebbe quale prestazione patrimoniale di natura sostanzialmente tributaria, in violazione del principio dell’universalità dell’imposizione a parità di capacità contributiva, in quanto posta a carico di una sola categoria di contribuenti. <br />
La sola Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia &#8211; Romagna censura, infine, la predetta disposizione, anche con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla CEDU, richiamando, poi, gli artt. 6, 21, 25, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. <br />
2.– I giudizi hanno ad oggetto la stessa norma, censurata in relazione a parametri costituzionali, per profili e con argomentazioni in larga misura coincidenti. <br />
Deve, pertanto, esser disposta la riunione dei giudizi al fine di un’unica pronuncia (ex plurimis, sentenza n. 16 del 2015, ordinanza n. 164 del 2014). <br />
Nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, ha spiegato intervento ad adiuvandum T.G., che non è parte nel procedimento principale, assumendo di aver proposto analogo ricorso dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, allo scopo di sentir riconosciuto il proprio diritto alla perequazione automatica del trattamento pensionistico, per gli anni 2012 e 2013, negato dall’INPS. <br />
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte, sentenza n. 216 del 2014), possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. <br />
La circostanza che l’istante sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell&#8217;ordinanza di rimessione, nel quale sia stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, non è sufficiente a rendere ammissibile l&#8217;intervento (ex plurimis, ordinanza n. 150 del 2012). <br />
Conseguentemente, poiché T.G. non è stato parte del giudizio principale nel corso del quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale oggetto dell&#8217;ordinanza iscritta al n. 35 del reg. ord. 2014, né risulta essere titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, l’intervento dallo stesso proposto va dichiarato inammissibile. <br />
3.– La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, nelle due ordinanze di rimessione, dubita della legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011, in riferimento, fra l’altro all’art. 117, primo comma, Cost. e invoca genericamente, quale parametro interposto, la CEDU, per poi richiamare, più specificamente, una serie di disposizioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. <br />
In particolare, sono evocati, oltre al principio della certezza del diritto quale «patrimonio comune agli Stati contraenti», anche « gli altri diritti garantiti dalla Carta: il diritto dell’individuo alla libertà e alla sicurezza (art. 6), il diritto di non discriminazione, che include anche quella fondata sul “patrimonio”, (art. 21), il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa ed indipendente (art. 25), il diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (art. 33), il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali (art. 34)». <br />
La questione, come prospettata, è inammissibile. <br />
Va preliminarmente rilevato che questa Corte ritiene configurarsi un’ipotesi di inammissibilità della questione, qualora il giudice non fornisca una motivazione adeguata sulla non manifesta infondatezza della stessa, limitandosi a evocarne i parametri costituzionali, senza argomentare in modo sufficiente in ordine alla loro violazione (ex plurimis, ordinanza n. 36 del 2015). <br />
In tale ipotesi, il difetto nell’esplicitazione delle ragioni di conflitto tra la norma censurata e i parametri costituzionali evocati inibisce lo scrutinio nel merito delle questioni medesime (fra le altre, ordinanza n. 158 del 2011), con conseguente inammissibilità delle stesse. <br />
Nel caso di specie, la Corte rimettente si limita a richiamare l’art. 117, primo comma, Cost., per violazione della CEDU «come interpretata dalla Corte di Strasburgo» <br />
senza addurre alcun elemento a sostegno di tale asserito vulnus, in particolare con riferimento alle modalità di incidenza della norma oggetto di impugnazione sul parametro costituzionale evocato. <br />
Inoltre il richiamo alla CEDU si rivela, nella sostanza, erroneo, atteso che esso risulta affiancato dal riferimento a disposizioni normative riconducibili alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Quest’ultima fonte, come risulta dall’art. 6, comma 1 del Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con la legge 2 agosto 2008, n. 130, ha lo stesso valore giuridico dei trattati. <br />
Pertanto, l’esame dell’ordinanza di rimessione non consente di evincere in qual modo le norme della CEDU siano compromesse, per effetto dell’applicazione della disposizione oggetto di censura. <br />
Una tale carenza argomentativa costituisce motivo di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto preclusiva della valutazione della fondatezza. <br />
Il giudice a quo non fornisce sufficienti elementi che consentano di vagliare le modalità di incidenza della norma censurata sul parametro genericamente invocato ed omette di allegare argomenti a sostegno degli effetti pregiudizievoli di tale incidenza, richiamando erroneamente disposizioni normative afferenti al diritto primario dell’Unione europea. <br />
4.– La questione di costituzionalità per violazione degli artt. 2, 3, 23 e 53 Cost., in relazione alla presunta natura tributaria della misura in esame, non è fondata. <br />
Tutte le ordinanze di rimessione affermano che, nel caso di specie, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, la misura di azzeramento della rivalutazione automatica per gli anni 2012 e 2013, relativa ai trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo INPS, configurerebbe una prestazione patrimoniale di natura tributaria, lesiva del principio di universalità dell’imposizione a parità di capacità contributiva, in quanto posta a carico di una sola categoria di contribuenti. Nell’imporre alle parti di concorrere alla spesa pubblica non in ragione della propria capacità contributiva, essa violerebbe il principio di eguaglianza. <br />
I rimettenti richiamano, in particolare, le decisioni n. 116 del 2013 e n. 223 del 2012 nella parte in cui si afferma che la Costituzione non impone una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria, ma esige un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza (in tal senso, fra le più recenti, sentenza n. 10 del 2015). Ciò si collega al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali che di fatto limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione (ordinanza n. 341 del 2000, ripresa sul punto dalla sentenza n. 223 del 2012). <br />
L’azzeramento della perequazione automatica oggetto di censura, tuttavia, sfugge ai canoni della prestazione patrimoniale di natura tributaria, atteso che esso non dà luogo ad una prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, destinato a reperire risorse per l’erario. <br />
La giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 219 e n. 154 del 2014) ha costantemente precisato che gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria sono tre: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, devono essere destinate a sovvenire pubbliche spese. <br />
Un tributo consiste in un «prelievo coattivo che è finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva» (sentenza n. 102 del 2008). Tale indice deve esprimere l’idoneità di ciascun soggetto all’obbligazione tributaria (fra le prime, sentenze n. 91 del 1972, n. 97 del 1968, n. 89 del 1966, n. 16 del 1965 e n. 45 del 1964). <br />
Il comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, che dispone per un biennio il blocco del meccanismo di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo INPS, non riveste, quindi, natura tributaria, in quanto non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del titolare di un trattamento pensionistico. <br />
In base ai criteri elaborati da questa Corte in ordine alle prestazioni patrimoniali, in assenza di una decurtazione patrimoniale o di un prelievo della stessa natura a carico del soggetto passivo, viene meno in radice il presupposto per affermare la natura tributaria della disposizione. Inoltre, viene a mancare il requisito che consente l’acquisizione delle risorse al bilancio dello Stato, poiché la disposizione non fornisce, neppure in via indiretta, una copertura a pubbliche spese, ma determina esclusivamente un risparmio di spesa. <br />
Il difetto dei requisiti propri dei tributi e, in generale, delle prestazioni patrimoniali imposte, determina, quindi, la non fondatezza delle censure sollevate in riferimento al mancato rispetto dei principi di progressività e di capacità contributiva. <br />
5.– La questione prospettata con riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. è fondata. <br />
La perequazione automatica, quale strumento di adeguamento delle pensioni al mutato potere di acquisto della moneta, fu disciplinata dalla legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), all’art. 10, con la finalità di fronteggiare la svalutazione che le prestazioni previdenziali subiscono per il loro carattere continuativo. <br />
Per perseguire un tale obiettivo, in fasi sempre mutevoli dell’economia, la disciplina in questione ha subito numerose modificazioni. <br />
Con l’art.19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nel prevedere in via generalizzata l’adeguamento dell’importo delle pensioni nel regime dell’assicurazione obbligatoria, si scelse di agganciare in misura percentuale gli aumenti delle pensioni all’indice del costo della vita calcolato dall’ISTAT, ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria. <br />
Con l’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante «Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», oltre alla cadenza annuale e non più semestrale degli aumenti a titolo di perequazione automatica, si stabilì che gli stessi fossero calcolati sul valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tale modifica mirava a compensare l’eliminazione dell’aggancio alle dinamiche salariali, al fine di garantire un collegamento con l’evoluzione del livello medio del tenore di vita nazionale. L’art. 11, comma 2, previde, inoltre, che ulteriori aumenti potessero essere stabiliti con legge finanziaria, in relazione all’andamento dell’economia. <br />
Il meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici governato dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) si prefigge di tutelare i trattamenti pensionistici dalla erosione del potere di acquisto della moneta, che tende a colpire le prestazioni previdenziali anche in assenza di inflazione. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell&#8217;assicurazione generale obbligatoria. L’aumento della rivalutazione automatica opera, ai sensi del comma 1 dell’art. 34 citato, in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo. <br />
Tuttavia, l’art 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2001), con riferimento al meccanismo appena illustrato di aumento della perequazione automatica, prevede che esso spetti per intero soltanto per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Spetta nella misura del 90 per cento per le fasce di importo da tre a cinque volte il trattamento minimo INPS ed è ridotto al 75 per cento per i trattamenti eccedenti il quintuplo del predetto importo minimo. Questa impostazione fu seguita dal legislatore in successivi interventi, a conferma di un orientamento che predilige la tutela delle fasce più deboli. Ad esempio, l’art. 5, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 127, prevede, per il triennio 2008-2010, una perequazione al 100 per cento per le fasce di importo tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS. <br />
In conclusione, la disciplina generale che si ricava dal complesso quadro storico-evolutivo della materia, prevede che soltanto le fasce più basse siano integralmente tutelate dall’erosione indotta dalle dinamiche inflazionistiche o, in generale, dal ridotto potere di acquisto delle pensioni. <br />
6.– Quanto alle sospensioni del meccanismo perequativo, affidate a scelte discrezionali del legislatore, esse hanno seguito nel corso degli anni orientamenti diversi, nel tentativo di bilanciare le attese dei pensionati con variabili esigenze di contenimento della spesa. <br />
L’art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali) previde che, in attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e, comunque, fino al 31 dicembre 1993, fosse sospesa l’applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento o di accordi collettivi, che introducesse aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato, nonché aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell’INAIL. In sede di conversione di tale decreto, tuttavia, con l’art. 2, comma 1-bis, della legge 14 novembre 1992, n. 438 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), si provvide a mitigare gli effetti della disposizione, che dunque operò non come provvedimento di blocco della perequazione, bensì quale misura di contenimento della rivalutazione, alla stregua di percentuali predefinite dal legislatore in riferimento al tasso di inflazione programmata. <br />
In seguito, l’art. 11, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), provvide a restituire, mediante un aumento una tantum disposto per il 1994, la differenza tra inflazione programmata ed inflazione reale, perduta per effetto della disposizione di cui all’art. 2 della legge n. 438 del 1992. Conseguentemente, il blocco, originariamente previsto in via generale e senza distinzioni reddituali dal legislatore del 1992, fu convertito in una forma meno gravosa di raffreddamento parziale della dinamica perequativa. <br />
Dopo l’entrata in vigore del sistema contributivo, il legislatore (art. 59, comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica») ha imposto un azzeramento della perequazione automatica, per l’anno 1998. Tale norma, ritenuta legittima da questa Corte con ordinanza n. 256 del 2001, ha limitato il proprio campo di applicazione ai soli trattamenti di importo medio &#8211; alto, superiori a cinque volte il trattamento minimo. <br />
Il blocco, introdotto dall’art. 24, comma 25, come convertito, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, ora oggetto di censura, trova un precedente nell’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale) che, tuttavia, aveva limitato l’azzeramento temporaneo della rivalutazione ai trattamenti particolarmente elevati, superiori a otto volte il trattamento minimo INPS. <br />
Si trattava – come si evince dalla relazione tecnica al disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2007 – di una misura finalizzata a concorrere solidaristicamente al finanziamento di interventi sulle pensioni di anzianità, a seguito, dell’innalzamento della soglia di accesso al trattamento pensionistico (il cosiddetto “scalone”) introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria). <br />
L’azzeramento della perequazione, disposto per effetto dell’art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, prima citata, è stato sottoposto al vaglio di questa Corte, che ha deciso la questione con sentenza n. 316 del 2010. In tale pronuncia questa Corte ha posto in evidenza la discrezionalità di cui gode il legislatore, sia pure nell’osservare il principio costituzionale di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni, e ha reputato non illegittimo l’azzeramento, per il solo anno 2008, dei trattamenti pensionistici di importo elevato (superiore ad otto volte il trattamento minimo INPS). <br />
Al contempo, essa ha indirizzato un monito al legislatore, poiché la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, o la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, entrerebbero in collisione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità. Si afferma, infatti, che «[…] le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta». <br />
7.– L’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, oggetto di censura nel presente giudizio, si colloca nell’ambito delle “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (manovra denominata “salva Italia”) e stabilisce che «In considerazione della contingente situazione finanziaria», la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, in base al già citato meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del cento per cento. <br />
Per effetto del dettato legislativo si realizza un’indicizzazione al 100 per cento sulla quota di pensione fino a tre volte il trattamento minimo INPS, mentre le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione. Il blocco integrale della perequazione opera, quindi, per le pensioni di importo superiore a euro 1.217,00 netti. <br />
Tale meccanismo si discosta da quello originariamente previsto dall’art. 24, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 1986) e confermato dall’art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che non discriminava tra trattamenti pensionistici complessivamente intesi, bensì tra fasce di importo. <br />
Secondo la normativa antecedente, infatti, la percentuale di aumento si applicava sull&#8217;importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo la percentuale era ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale era ridotta al 75 per cento. <br />
Le modalità di funzionamento della disposizione censurata sono ideate per incidere sui trattamenti complessivamente intesi e non sulle fasce di importo. Esse trovano un unico correttivo nella previsione secondo cui, per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. <br />
La norma censurata è frutto di un emendamento che, all’esito delle osservazioni rivolte al Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Camera dei Deputati, Commissione XI, Lavoro pubblico e privato, audizione del 6 dicembre 2011), ha determinato la sostituzione della originaria formula. Quest’ultima prevedeva l’azzeramento della perequazione per tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore a due volte il trattamento minimo INPS e, quindi, ad euro 946,00. Il Ministro chiarì nella stessa audizione che la misura da adottare non confluiva nella riforma pensionistica, ma era da intendersi quale «provvedimento da emergenza finanziaria». <br />
La disposizione censurata ha formato oggetto di un’interrogazione parlamentare (Senato della Repubblica, seduta n. 93, interrogazione presentata l’8 agosto 2013, n. 3 – 00321) rimasta inevasa, in cui si chiedeva al Governo se intendesse promuovere la revisione del provvedimento, alla luce della giurisprudenza costituzionale. <br />
Dall’excursus storico compiuto traspare che la norma oggetto di censura si discosta in modo significativo dalla regolamentazione precedente. Non solo la sospensione ha una durata biennale; essa incide anche sui trattamenti pensionistici di importo meno elevato. <br />
Il provvedimento legislativo censurato si differenzia, altresì, dalla legislazione ad esso successiva. <br />
L’art. 1, comma 483, lettera e), della legge di stabilità per l’anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità») ha previsto, per il triennio 2014-2016, una rimodulazione nell’applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, con l’azzeramento per le sole fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS e per il solo anno 2014. Rispetto al disegno di legge originario le percentuali sono state, peraltro, parzialmente modificate. <br />
Nel triennio in oggetto la perequazione si applica nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo fino a tre volte il trattamento minimo, del 95 per cento per i trattamenti di importo superiore a tre volte il trattamento minimo e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo del 75 per cento per i trattamenti oltre quattro volte e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo, del 50 per cento per i trattamenti oltre cinque volte e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Soltanto per il 2014 il blocco integrale della perequazione ha riguardato le fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo. Il legislatore torna dunque a proporre un discrimen fra fasce di importo e si ispira a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza. Anche tale circostanza conferma la singolarità della norma oggetto di censura. <br />
8.– Dall’analisi dell’evoluzione normativa in subiecta materia, si evince che la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. Tale strumento si presta contestualmente a innervare il principio di sufficienza della retribuzione di cui all’art. 36 Cost., principio applicato, per costante giurisprudenza di questa Corte, ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 208 del 2014 e sentenza n. 116 del 2013). <br />
Per le sue caratteristiche di neutralità e obiettività e per la sua strumentalità rispetto all’attuazione dei suddetti principi costituzionali, la tecnica della perequazione si impone, senza predefinirne le modalità, sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario. Un tale intervento deve ispirarsi ai principi costituzionali di cui agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., principi strettamente interconnessi, proprio in ragione delle finalità che perseguono. <br />
La ragionevolezza di tali finalità consente di predisporre e perseguire un progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell’art. 3, secondo comma, Cost. così da evitare disparità di trattamento in danno dei destinatari dei trattamenti pensionistici. Nell’applicare al trattamento di quiescenza, configurabile quale retribuzione differita, il criterio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36, primo comma, Cost.) e nell’affiancarlo al criterio di adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.), questa Corte ha tracciato un percorso coerente per il legislatore, con l’intento di inibire l’adozione di misure disomogenee e irragionevoli (fra le altre, sentenze n. 208 del 2014 e n. 316 del 2010). Il rispetto dei parametri citati si fa tanto più pressante per il legislatore, quanto più si allunga la speranza di vita e con essa l’aspettativa, diffusa fra quanti beneficiano di trattamenti pensionistici, a condurre un’esistenza libera e dignitosa, secondo il dettato dell’art. 36 Cost. <br />
Non a caso, fin dalla sentenza n. 26 del 1980, questa Corte ha proposto una lettura sistematica degli artt. 36 e 38 Cost., con la finalità di offrire «una particolare protezione per il lavoratore». Essa ha affermato che proporzionalità e adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, «ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta», senza che ciò comporti un’automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l’ultima retribuzione, poiché è riservata al legislatore una sfera di discrezionalità per l’attuazione, anche graduale, dei termini suddetti (ex plurimis, sentenze n. 316 del 2010; n. 106 del 1996; n. 173 del 1986; n. 26 del 1980; n. 46 del 1979; n. 176 del 1975; ordinanza n. 383 del 2004). Nondimeno, dal canone dell’art. 36 Cost. «consegue l’esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo» (sentenza n. 501 del 1988; fra le altre, negli stessi termini, sentenza n. 30 del 2004). <br />
Il legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali deve «dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona» (sentenza n. 316 del 2010). Per scongiurare il verificarsi di «un non sopportabile scostamento» fra l’andamento delle pensioni e delle retribuzioni, il legislatore non può eludere il limite della ragionevolezza (sentenza n. 226 del 1993). <br />
Al legislatore spetta, inoltre, individuare idonei meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni all’incremento del costo della vita. Così è avvenuto anche per la previdenza complementare, che, pur non incidendo in maniera diretta e immediata sulla spesa pubblica, non risulta del tutto indifferente per quest’ultima, poiché contribuisce alla tenuta complessiva del sistema delle assicurazioni sociali (sentenza n. 393 del 2000) e, dunque, all’adeguatezza della prestazione previdenziale ex art. 38, secondo comma, Cost. <br />
Pertanto, il criterio di ragionevolezza, così come delineato dalla giurisprudenza citata in relazione ai principi contenuti negli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., circoscrive la discrezionalità del legislatore e vincola le sue scelte all’adozione di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali. <br />
9.– Nel vagliare la dedotta illegittimità dell’azzeramento del meccanismo perequativo per i trattamenti pensionistici superiori a otto volte il minimo INPS per l’anno 2008 (art. 1, comma 19 della già citata legge n. 247 del 2007), questa Corte ha ricostruito la ratio della norma censurata, consistente nell’esigenza di reperire risorse necessarie «a compensare l’eliminazione dell’innalzamento repentino a sessanta anni a decorrere dal 1° gennaio 2008, dell’età minima già prevista per l’accesso alla pensione di anzianità in base all’articolo 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243», con «lo scopo dichiarato di contribuire al finanziamento solidale degli interventi sulle pensioni di anzianità, contestualmente adottati con l’art. 1, commi 1 e 2, della medesima legge» (sentenza n. 316 del 2010). <br />
In quell’occasione questa Corte non ha ritenuto che fossero stati violati i parametri di cui agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. Le pensioni incise per un solo anno dalla norma allora impugnata, di importo piuttosto elevato, presentavano «margini di resistenza all’erosione determinata dal fenomeno inflattivo». L’esigenza di una rivalutazione costante del correlativo valore monetario è apparsa per esse meno pressante. <br />
Questa Corte ha ritenuto, inoltre, non violato il principio di eguaglianza, poiché il blocco della perequazione automatica per l’anno 2008, operato esclusivamente sulle pensioni superiori ad un limite d’importo di sicura rilevanza, realizzava «un trattamento differenziato di situazioni obiettivamente diverse rispetto a quelle, non incise dalla norma impugnata, dei titolari di pensioni più modeste». La previsione generale della perequazione automatica è definita da questa Corte «a regime», proprio perché «prevede una copertura decrescente, a mano a mano che aumenta il valore della prestazione». La scelta del legislatore in quel caso era sostenuta da una ratio redistributiva del sacrificio imposto, a conferma di un principio solidaristico, che affianca l’introduzione di più rigorosi criteri di accesso al trattamento di quiescenza. Non si viola il principio di eguaglianza, proprio perché si muove dalla ricognizione di situazioni disomogenee. <br />
La norma, allora oggetto d’impugnazione, ha anche superato le censure di palese irragionevolezza, poiché si è ritenuto che non vi fosse riduzione quantitativa dei trattamenti in godimento ma solo rallentamento della dinamica perequativa delle pensioni di valore più cospicuo. Le esigenze di bilancio, affiancate al dovere di solidarietà, hanno fornito una giustificazione ragionevole alla soppressione della rivalutazione automatica annuale per i trattamenti di importo otto volte superiore al trattamento minimo INPS, «di sicura rilevanza», secondo questa Corte, e, quindi, meno esposte al rischio di inflazione. <br />
La richiamata pronuncia ha inteso segnalare che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, «esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità», poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d’acquisto delle pensioni. <br />
Questa Corte si era mossa in tale direzione già in epoca risalente, con il ritenere di dubbia legittimità costituzionale un intervento che incida «in misura notevole e in maniera definitiva» sulla garanzia di adeguatezza della prestazione, senza essere sorretto da una imperativa motivazione di interesse generale (sentenza n. 349 del 1985). <br />
Deve rammentarsi che, per le modalità con cui opera il meccanismo della perequazione, ogni eventuale perdita del potere di acquisto del trattamento, anche se limitata a periodi brevi, è, per sua natura, definitiva. Le successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull’ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato. <br />
10.– La censura relativa al comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con «irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività» (sentenza n. 349 del 1985). <br />
Non è stato dunque ascoltato il monito indirizzato al legislatore con la sentenza n. 316 del 2010. <br />
Si profila con chiarezza, a questo riguardo, il nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. (fra le più recenti, sentenza n. 208 del 2014, che richiama la sentenza n. 441 del 1993). Su questo terreno si deve esercitare il legislatore nel proporre un corretto bilanciamento, ogniqualvolta si profili l’esigenza di un risparmio di spesa, nel rispetto di un ineludibile vincolo di scopo «al fine di evitare che esso possa pervenire a valori critici, tali che potrebbero rendere inevitabile l’intervento correttivo della Corte» (sentenza n. 226 del 1993). <br />
La disposizione concernente l’azzeramento del meccanismo perequativo, contenuta nel comma 24 dell’art. 25 del d.l. 201 del 2011, come convertito, si limita a richiamare genericamente la «contingente situazione finanziaria», senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi. Anche in sede di conversione (legge 22 dicembre 2011, n. 214), non è dato riscontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate, come previsto dall’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» (sentenza n. 26 del 2013, che interpreta il citato art. 17 quale «puntualizzazione tecnica» dell’art. 81 Cost.). <br />
L’interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest’ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost. <br />
La norma censurata è, pertanto, costituzionalmente illegittima nei termini esposti. <br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
riuniti i giudizi, <br />
1) dichiara inammissibile l’intervento di T.G.; <br />
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»; <br />
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 53, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna e dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con le ordinanze indicate in epigrafe; <br />
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2015. </p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2015.</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-4-2015-n-70/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/4/2015 n.70</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2015 n.43</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-3-2015-n-43/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-3-2015-n-43/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-3-2015-n-43/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2015 n.43</a></p>
<p>Presidente Cassese, Redattore Sciarra in tema di termine di decadenza per l&#8217;inoltro della domanda di pensione privilegiata PREVIDENZA &#8211; PENSIONE PRIVILEGIATA &#8211; Art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274. &#8211; Decorrenza del termine quinquennale dalla data di cessazione del servizio, anziché dal momento della manifestazione della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-3-2015-n-43/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2015 n.43</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-3-2015-n-43/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2015 n.43</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Cassese, Redattore Sciarra</span></p>
<hr />
<p>in tema di termine di decadenza per l&#8217;inoltro della domanda di pensione privilegiata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">PREVIDENZA &#8211; PENSIONE PRIVILEGIATA &#8211; Art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274. &#8211; Decorrenza del termine quinquennale dalla data di cessazione del servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia. &#8211; Q.l.c. promossa dalla Corte dei Conti. &#8211; Lamentata violazione degli artt. 3, comma 1 e 38, comma 2, Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionale illegittimo l’art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia, contratta per causa di servizio, insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell’ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), promosso dalla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, nel procedimento vertente tra C.L. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) quale successore ex lege dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell&#8217;amministrazione pubblica (INPDAP) con ordinanza del 10 dicembre 2013, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2014.</p>
<p>Visti gli atti di costituzione di C.L. e dell’INPS quale successore ex lege dell’INPDAP;<br />
udito nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra.<br />
uditi gli avvocati Ettore Maria Cerasa per C.L. e Filippo Mangiapane per l’INPS quale successore ex lege dell’INPDAP.<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Con ordinanza del 10 dicembre 2013, la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza per l’inoltro della domanda di pensione privilegiata, per malattie contratte per causa di servizio, da parte degli ex dipendenti delle Casse amministrate dagli istituti di previdenza (poi confluiti nell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell&#8217;amministrazione pubblica (INPDAP), oggi nell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia.<br />
1.1.– La Corte rimettente premette di essere stata adita in appello per la riforma della sentenza del 26 febbraio 2009 n. 246, con la quale la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, aveva respinto la domanda – presentata da un ex direttore sanitario primario ospedaliero – di trattamento pensionistico di privilegio con riferimento ad una infermità neoplastica, accertata come dipendente da causa di servizio. Il Comitato di verifica per le cause di servizio (adunanza n. 138 del 2002) si era espresso in tal senso con un parere, poi confermato dalla perizia tecnica resa dal Collegio medico legale del Ministero della difesa (parere del 19 dicembre 2012). La domanda era stata ritenuta tardiva, in quanto proposta oltre il termine quinquennale di decadenza previsto appunto dall’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991. La Corte rimettente sottolinea che all’appellante era stato riconosciuto il predetto trattamento di pensione privilegiata in riferimento ad altra patologia (artrosi) di cui pure era stata accertata la dipendenza da causa di servizio, dopo aver presentato domanda entro il termine prescritto dall’art. 14. La Corte rimettente precisa, inoltre, che l’appellante chiede di dichiarare il proprio diritto al trattamento pensionistico privilegiato anche per l’infermità neoplastica in quanto interdipendente con l’infermità artrosica, benché palesatasi successivamente, nonché di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.<br />
Il giudice rimettente, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991, prospettata dall’appellante, la solleva nei suddetti termini.<br />
1.2.– In particolare, il rimettente ritiene che la citata norma si ponga in contrasto, anzitutto, con l’art. 3, primo comma, Cost. Essa, infatti, creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti che hanno contratto patologie a lunga latenza. Questi ultimi sarebbero per ciò stesso impossibilitati ad ottenere il trattamento di pensione privilegiata. La norma in esame violerebbe, altresì, l’art. 38, secondo comma, Cost., in quanto comprimerebbe ingiustificatamente il diritto alla pensione privilegiata dei lavoratori per i quali l’insorgenza della manifestazione morbosa, di cui sia accertata la dipendenza dal servizio, sia successiva al decorso del termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio.<br />
L’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991, ad avviso del rimettente, presenterebbe i medesimi vizi di illegittimità costituzionale che inficiavano l’art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). Quest’ultimo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n 323 del 2008, poiché, fissando il dies a quo del termine quinquennale di decadenza per la presentazione della domanda di pensione privilegiata al momento della cessazione dal servizio, a prescindere dalle modalità concrete di manifestazione della malattia, comprimeva del tutto ingiustificatamente il diritto alla pensione privilegiata dei lavoratori (ex dipendenti civili e militari dello Stato) per i quali l’insorgenza della manifestazione morbosa, di cui fosse stata accertata la dipendenza dal servizio, fosse successiva al decorso di detto termine. Ciò determinava un’ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che avevano contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza.<br />
Ad avviso del giudice rimettente le affermazioni rese dalla Corte costituzionale nella citata sentenza, con riguardo all’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, si adatterebbero perfettamente alla norma “gemella” di cui all’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991. Anche in tal caso, si tratterebbe di un termine di decadenza da applicare ai pensionati delle allora Casse degli istituti di previdenza poi transitati nell’INPDAP, che non terrebbe conto di quelle patologie a lunga latenza per le quali sarebbe escluso il trattamento pensionistico privilegiato, pur se dipendenti da causa di servizio, allorquando si manifestino dopo il quinquennio decadenziale.<br />
2.– Si è costituito in giudizio l’appellante nel giudizio principale, il quale chiede che questa Corte dichiari l’illegittimità costituzionale del citato art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991, nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia sia a lunga evoluzione ed insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per inoltrare la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio decorra dalla manifestazione della malattia stessa.<br />
In particolare, la difesa dell’appellante evidenzia che le censure di illegittimità costituzionale proposte nei confronti del citato art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991, sono state già esaminate ed accolte in riferimento alla norma di cui all’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, norma dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 323 del 2008. La difesa rileva come non sussista alcun motivo che possa giustificare il differente trattamento recato dalle due disposizioni di legge richiamate, considerato che l’unica differenza è costituita dalla circostanza che la norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973) si applica agli ex dipendenti civili e militari dello Stato, mentre la norma ora all’esame (art. 14, comma 1, legge n. 274 del 1991) riguarda gli ex dipendenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.<br />
3.– Si è costituito in giudizio anche l’INPS, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o infondata nel merito.<br />
In particolare, nella memoria, depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica, l’INPS ritiene che la questione proposta – in specie in riferimento all’art. 3 Cost. – sia manifestamente infondata, posto che l’identità di ratio e di presupposti tra la norma ora all’esame della Corte e quella già oggetto dell’intervento manipolativo di cui alla sentenza n. 323 del 2008 (l’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973) sarebbe soltanto apparente.<br />
La censura di violazione dell’art. 38, secondo comma, Cost., ad avviso della difesa dell’INPS, sarebbe, invece, inammissibile, dato che il rimettente non avrebbe precisato nulla in ordine alle ragioni della dedotta violazione, eccettuato il richiamo alla sentenza n. 323 del 2008.<br />
4.– All’udienza pubblica, le parti costituite nel giudizio hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte.<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– La Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza per l’inoltro della domanda di pensione privilegiata, per malattie contratte per causa di servizio, da parte degli ex dipendenti delle Casse amministrate dagli istituti di previdenza (poi dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell&#8217;amministrazione pubblica – INPDAP, oggi Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS), dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.<br />
A suo avviso tale norma determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che, per causa di servizio, abbiano contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti che abbiano contratto, sempre per causa di servizio, patologie a lunga latenza, palesatesi dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, con conseguente ingiustificata compressione del diritto alla pensione privilegiata di questi ultimi.<br />
2.– Preliminarmente, occorre rilevare che, prima del deposito dell’ordinanza di rimessione, l’art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto, fra l’altro, l’abrogazione dell’istituto della pensione privilegiata. Tuttavia, per espressa indicazione di detta norma, tale abrogazione non opera in riferimento «ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data».<br />
E’ incontrovertibile che alla fattispecie oggetto del giudizio a quo si applichino le norme antecedenti alla novella legislativa intervenuta prima del deposito dell’ordinanza di rimessione e che, pertanto, non si pone alcun profilo di inammissibilità della questione sollevata con quest’ultima (sentenza n. 140 del 2012).<br />
3.– Ancora in via preliminare, va osservato che l’INPS ha eccepito l’inammissibilità della questione sollevata in riferimento all’art. 38, secondo comma Cost., in quanto il rimettente si sarebbe limitato a richiamare la sentenza n. 323 del 2008, senza fornire argomenti a sostegno della dedotta violazione, con riguardo alla fattispecie esaminata.<br />
L’eccezione non è fondata.<br />
Nella specie, il giudice rimettente, nel richiamare la sentenza n. 323 del 2008 di questa Corte e le argomentazioni ivi svolte, ha riprodotto ampi brani tratti dalla motivazione. Alla stregua di quella decisione, egli ha individuato sinteticamente, ma in maniera chiara e adeguata, le ragioni che lo inducono a dubitare della legittimità costituzionale della norma oggetto del presente giudizio. Tale motivazione deve ritenersi, pertanto, idonea a circoscrivere in modo appropriato ed autosufficiente l’oggetto dello scrutinio di costituzionalità demandato a questa Corte (in questo senso, fra le altre, sentenze n. 328 e n. 234 del 2011, ordinanze n. 224 e n. 42 del 2011).<br />
4.– Nel merito, la questione è fondata.<br />
Come ricordato dal giudice rimettente, questa Corte, con la sentenza n. 323 del 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui, facendo decorrere il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di pensione privilegiata, da parte degli ex dipendenti civili e militari dello Stato, dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia, comprimeva «del tutto ingiustificatamente il diritto alla pensione privilegiata dei lavoratori per i quali l’insorgenza della manifestazione morbosa, della quale sia accertata la dipendenza dal servizio, sia successiva al decorso di detto termine», in «palese violazione sia dell’art. 38, secondo comma, sia dell’art. 3 Cost.».<br />
Si era già allora rilevato che «[l]e attuali conoscenze mediche […] hanno messo in luce l’esistenza di malattie in cui, fra la causa della patologia e la relativa manifestazione, intercorre un lungo e non preventivabile periodo di latenza in assenza di alcuna specifica sintomatologia». Pertanto, in tali casi, era palesemente irragionevole esigere, da parte del legislatore, che la domanda di accertamento della dipendenza della infermità dal servizio svolto fosse inoltrata entro un termine in cui ancora difettava il presupposto oggettivo (l’infermità) della richiesta medesima.<br />
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo all’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991 ora all’esame. Tale norma, infatti, ha un contenuto normativo sostanzialmente identico a quello dell’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la citata sentenza n. 323 del 2008, in quanto – al pari della predetta norma – fa decorrere il termine di decadenza per l’inoltro della domanda di pensione privilegiata per infermità, dipendenti da causa di servizio, dalla data di cessazione dello stesso, anziché dal momento della manifestazione della malattia, anche nel caso di patologie a lunga latenza. L’unica differenza è, infatti, riscontrabile nella diversa platea dei destinatari delle due norme, che, in un caso (l’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 323 del 2008) erano gli ex dipendenti civili e militari dello Stato, nell’altro (l’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991 ora censurato) sono gli ex dipendenti delle Casse amministrate dagli istituti di previdenza (poi passati alla gestione INPDAP e successivamente confluiti nella gestione INPS). Tale differenza, tuttavia, non costituisce un ragionevole motivo di differenziazione delle discipline e non giustifica la compressione del diritto alla pensione privilegiata degli ex dipendenti delle Casse amministrate dagli istituti di previdenza, per i quali l’insorgenza della manifestazione morbosa, della quale sia accertata la dipendenza dal servizio, sia successiva al decorso del termine di cinque anni dalla sua cessazione. Per entrambe le categorie di soggetti il trattamento di pensione privilegiata costituisce, infatti, una sorta di “riparazione” conseguente al danno alla persona riportato per infermità contratte in relazione al servizio prestato.<br />
Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991, nella parte in cui non prevede che, se la malattia, contratta per causa di servizio, insorga allorché siano già decorsi cinque anni dalla cessazione dal servizio stesso, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte – ai fini dell’ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato – decorra dalla manifestazione della malattia stessa.<br />
Occorre ribadire, al riguardo, che, per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, l’infermità deve in ogni caso trarre evidenti origini dal servizio, sulla base di una rigorosa verifica della dipendenza dal medesimo.<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia, contratta per causa di servizio, insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell’ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.</p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2015.</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-3-2015-n-43/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2015 n.43</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2015 n.22</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2015-n-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2015-n-22/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2015-n-22/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2015 n.22</a></p>
<p>Presidente Criscuolo, Redattore Grossi in tema di immigrazione e di norme sulla condizione dello straniero Assistenza e previdenza &#8211; Pensioni civili &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 80, comma 19, L. 23/12/2000, n. 388, in combinato disposto con l&#8217;art. 9, comma 1, d. lgs. 25/07/1998, n. 286, modificato dall&#8217;art. 9, comma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2015-n-22/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2015 n.22</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore Grossi</span></p>
<hr />
<p>in tema di immigrazione e di norme sulla condizione dello straniero</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Assistenza e previdenza &#8211; Pensioni civili &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 80, comma 19, L. 23/12/2000, n. 388, in combinato disposto con l&#8217;art. 9, comma 1, d. lgs. 25/07/1998, n. 286, modificato dall&#8217;art. 9, comma 1, L. 30/07/2002, n. 189, poi sostituito dall&#8217;art. 1, comma 1, lett. a), d. lgs. 08/01/2007 &#8211; Attribuzione di una prestazione assistenziale subordinata al possesso di un titolo di soggiorno &#8211; Q.l.c. promossa dalla Corte di Appello di Bologna &#8211; Lamentata violazione degli artt. 2, 3, 10, comma 1, 32, 38 e 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 14 CEDU e all’art. 1 Primo Protocollo addizionale &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionale illegittimo l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di cui all’art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili) e dell’indennità di cui all’art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge finanziaria 2001), in combinato disposto con l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), poi sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), promosso dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza del 20 settembre 2012 e nel giudizio di legittimità costituzionale del predetto art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge finanziaria 2001), promosso dalla Corte di cassazione con ordinanza del 20 maggio 2014, iscritte rispettivamente al n. 4 del registro ordinanze 2013 e al n. 148 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2013 e n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2014. </p>
<p>
Visti gli atti di costituzione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); </p>
<p>udito nell’udienza pubblica del 27 gennaio 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi; </p>
<p>udito l’avvocato Clementina Pulli per l’INPS. </p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1.&#8722; Con ordinanza del 20 settembre 2012, la Corte d’appello di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, primo comma, 32, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale, questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge finanziaria 2001) e dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), poi sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), «in correlazione» con l’art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili) e con l’art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti). <br />
Alla luce dei princìpi affermati nella giurisprudenza costituzionale, il giudice rimettente reputa manifestamente irragionevole subordinare «l’attribuzione di una prestazione assistenziale quale la indennità di accompagnamento riconosciuta al c.d. cieco civile ventesimista», al possesso di un titolo alla permanenza nel territorio dello Stato che richiede, tra l’altro, la titolarità di un reddito; con «incidenza negativa», anche, sul diritto alla salute (art. 32 Cost.), sui diritti riconosciuti dagli altri parametri evocati (artt. 2, 3 e 38 Cost.) nonché sui diritti inviolabili della persona tutelati dalle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10, primo comma, Cost.), che vietano la discriminazione nei confronti degli stranieri legalmente soggiornanti; con violazione anche dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 14 della CEDU e all’art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale. <br />
Tutti questi rilievi varrebbero «a maggiore ragione» anche per il diritto alla pensione; con la conseguenza che la subordinazione della attribuzione di tale prestazione al possesso di un titolo di soggiorno, a sua volta subordinato alla titolarità di un reddito, «rende ancora più evidente la intrinseca irragionevolezza del complesso normativo in esame». <br />
In punto di rilevanza, la questione appare pregiudiziale, posto che l’appellato possiederebbe tutti i requisiti per il riconoscimento delle prestazioni domandate, ad eccezione di quello richiesto dalla disposizione censurata. </p>
<p>2.&#8722; Nel giudizio si è costituito l’Istituto nazionale della previdenza sociale, (d’ora in avanti «INPS»), chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. <br />
L’INPS osserva come, alla luce della stessa giurisprudenza costituzionale, debba considerarsi legittima l’introduzione di limitazioni all’attribuzione di prestazioni assistenziali e pensionistiche in relazione a taluni requisiti, come il reddito e la stabile permanenza nel territorio dello Stato. <br />
Quanto, poi, alla CEDU, nel suo ambito «(peraltro, di evidente contenuto politico-programmatico)», non sarebbero «individuabili norme di rango costituzionale che impongano al legislatore di equiparare gli stranieri ai cittadini dell’Unione ai fini della concessione di provvidenze economiche di mera assistenza sociale», mentre la condizione giuridica dello straniero, regolata dalla legge, rispetterebbe il parametro di cui all’art. 10, primo comma, Cost., «in quanto le diverse prestazioni di assistenza sociale, riconosciute ai possessori di carta di soggiorno rispetto ai possessori di permesso di soggiorno, appaiono ispirate al principio di ragionevolezza e di rispetto della condizione dello straniero». <br />
La norma censurata, d’altra parte, «inserita nella legge finanziaria», mirerebbe evidentemente anche a contemperare la concessione dei benefìci alle esigenze connesse alla limitatezza delle «risorse finanziarie disponibili»: da un lato, basandosi «sul presupposto della equiparazione del disabile straniero al disabile cittadino italiano ai fini dell’ottenimento delle provvidenze economiche di natura assistenziale» come quelle in discorso e, dall’altro, correlandosi al principio della non “esportabilità” delle provvidenze medesime in sede comunitaria, ai fini, anche, della prevenzione del fenomeno del cosiddetto “turismo assistenziale”. </p>
<p>3.&#8722; Con ordinanza depositata il 20 maggio 2014, la Corte di cassazione ha sollevato ¬questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della richiamata legge n. 388 del 2000, «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione e della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e dell’assegno sociale maggiorato». <br />
Passati in rassegna i motivi di ricorso ed enunciata la rilevanza della questione, il giudice rimettente ne illustra anche le ragioni di non manifesta infondatezza, richiamando la giurisprudenza costituzionale più volte soffermatasi sulla disciplina di cui alla disposizione censurata, dichiarata costituzionalmente illegittima in riferimento ai diversi istituti assistenziali di volta in volta presi in considerazione. <br />
Viene, in particolare, rammentata la sentenza n. 40 del 2013, i cui princìpi – enunciati in riferimento alla condizione di soggetti «portatori di handicap fortemente invalidanti» – si ritiene non possano «non valere anche con riferimento alle prestazioni assistenziali, richieste nel giudizio principale»: si tratterebbe, infatti, di prestazioni destinate a «fornire alla persona un minimo “sostentamento” idoneo ad assicurare la sopravvivenza», in relazione a «una condizione fisica gravemente menomata», e predisposte per «consentire il concreto soddisfacimento dei “bisogni primari” inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare». <br />
Si sottolinea, in particolare, la peculiarità propria dell’indennità di accompagnamento per ciechi rispetto all’omonima provvidenza prevista per altri invalidi e si osserva, quanto all’assegno sociale maggiorato, che nel giudizio principale risulta «inapplicabile “ratione temporis”» la disciplina di cui all’art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133. <br />
Si esclude, infine, sia la possibilità di «una interpretazione costituzionalmente orientata» sia una disapplicazione della disposizione censurata per contrasto con l’art. 14 della CEDU, «“norma di principio”» priva, come tutte «le previsioni della Convenzione», di «efficacia diretta nel nostro ordinamento». </p>
<p>4.&#8722; Nel giudizio si è costituito l’INPS, che ha chiesto dichiararsi infondata la proposta questione. <br />
Evidenziate le caratteristiche dell’assegno sociale, l’INPS osserva come, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, questa provvidenza è corrisposta a condizione che gli aventi diritto abbiano soggiornato legalmente in via continuativa nel territorio nazionale per almeno dieci anni, così che il trattamento riservato allo straniero dalla norma denunciata risulta «sicuramente più favorevole rispetto a quello previsto per il cittadino italiano». <br />
Effettivamente, peraltro, si sarebbero rimodulati «in senso restrittivo i requisiti costitutivi che consentono l’accesso alle provvidenze in questione», senza, tuttavia, che la risultante disciplina possa ritenersi illogica o irrazionale. <br />
Quanto al profilo relativo alle norme CEDU come parametro interposto ed a quello concernente le esigenze di finanza pubblica alle quali riconnettere la norma censurata, l’INPS ripropone, in sostanza, gli argomenti già esposti. </p>
<p>5.&#8722; In una ulteriore memoria, depositata in prossimità dell’udienza, l’INPS ha insistito nella richiesta formulata, sottolineando, in particolare, «la differenza tra l’assegno sociale e le altre prestazioni assistenziali», anche in ragione della «disciplina differenziata prevista dal Legislatore per l’accesso» alle medesime. </p>
<p><i><br />
</i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1.&#8722; La Corte è chiamata a giudicare della legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge finanziaria 2001), denunciato dalla Corte d’appello di Bologna, con ordinanza del 20 settembre 2012, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, primo comma, 32, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale – in «combinato disposto» con l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), poi sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), e «in correlazione» con l’art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili) e con l’art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) –; nonché dalla Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 20 maggio 2014, «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione e della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e dell’assegno sociale maggiorato». </p>
<p>2.&#8722; Avendo ad oggetto una medesima disposizione, i giudizi vanno riuniti per essere definiti con un’unica pronuncia. <br />
La questione prospettata dalla Corte d’appello di Bologna relativamente all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato, «in combinato disposto» con il predetto art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, appare priva di autonomia agli effetti del petitum perseguito, essendo quest’ultimo evidentemente diretto a rimuovere la preclusione prevista in linea generale per i cittadini extracomunitari e riferibile anche alle provvidenze in discorso. </p>
<p>3.&#8722; Va preliminarmente rilevato che l’ordinanza rimessa dalla Corte di cassazione presenta insuperabili carenze nella motivazione, tanto in ordine all’esatta e specifica individuazione dei parametri costituzionali che si assumono violati, quanto in merito alle ragioni della non manifesta infondatezza, ponendo, dunque, una questione che va dichiarata manifestamente inammissibile. Il giudice rimettente si limita, infatti, ad operare un semplice rinvio, per relationem, all’eccezione sollevata dalla parte ricorrente e ad una rievocazione, peraltro generica, dei princìpi posti a base di numerose pronunce di questa Corte relativamente alla stessa materia. Viene, in particolare, richiamata la sentenza n. 40 del 2013, con la quale fu dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione qui all’esame, nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’indennità di accompagnamento, di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), e della pensione di inabilità, di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili). <br />
Occorre ribadire, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini del necessario scrutinio della rilevanza della questione sottoposta nonché dei profili della sua non manifesta infondatezza, il giudice rimettente non può esimersi dal fornire, nell’atto di promovimento, un’esauriente ed autonoma motivazione (ordinanza n. 33 del 2014): dovendosi, invece, escludere che il mero recepimento o la semplice prospettazione di argomenti sviluppati dalle parti o rinvenuti nella giurisprudenza, anche costituzionale, equivalgano a chiarire, per sé stessi, le ragioni per le quali “quel” giudice reputi che la norma applicabile in “quel” processo risulti in contrasto con il dettato costituzionale (nello stesso senso, sentenza n. 7 del 2014). <br />
L’enunciata carenza, d’altra parte, non appare, nella specie, emendabile neppure attraverso una sorta di “interpretazione contenutistica” del provvedimento: se si esclude, infatti, un fugace accenno alla violazione del principio di solidarietà, non risultano additati, con autonomo apprezzamento, specifici “vizi” della normativa censurata, né risulta operata alcuna autonoma selezione di profili di illegittimità, in riferimento a specifici parametri, rispetto a quelli complessivamente rintracciati nelle “fonti” richiamate. <br />
Nel dubitare della legittimità della norma denunciata, la Corte rimettente non sembra abbia, d’altra parte, considerato significativo, sotto alcun profilo, un eventuale problema di compatibilità – astrattamente riguardante i cittadini extracomunitari così come gli italiani – tra le varie misure assistenziali in discussione (e, in particolare, tra l’assegno sociale e la pensione di inabilità): le quali appaiono immotivatamente accomunate sul versante delle garanzie di “non discriminazione”, peraltro solo implicitamente evocate, nonostante le differenze nella ratio, nella disciplina positiva e nelle finalità – in ipotesi, appunto, perfino alternative – che le caratterizzano. </p>
<p>4.&#8722; È fondata, invece, la questione sollevata dalla Corte d’appello di Bologna e riferita alla previsione che subordina alla titolarità della carta di soggiorno la concessione, in favore dei ciechi extracomunitari, della pensione di cui all’art. 8 della legge n. 66 del 1962, a norma del quale «Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18° anno di età» nonché della speciale indennità di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 508 del 1988, secondo cui «A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilità». <br />
Al riguardo, appare utile, anzitutto, muovere dal precedente specifico costituito dalla già richiamata sentenza n. 40 del 2013. <br />
In questa decisione, prendendo in esame l’identica condizione ostativa della necessaria titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a norma del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, recante «Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo»), ai fini del riconoscimento agli stranieri extracomunitari dell’indennità di accompagnamento (di cui all’art. 1 della legge n. 18 del 1980) e della pensione di inabilità (di cui all’art. 12 della legge n. 118 del 1971) (provvidenze del tutto simili a quelle in esame), la Corte rilevò in particolare, sulla scia di proprie analoghe precedenti pronunce, come, nell’ipotesi in cui vengano in rilievo provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, «qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della CEDU», per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. <br />
Questi princìpi dovevano trovare applicazione – si osservò – anche in riferimento alle misure assistenziali prese in considerazione nel frangente, in riferimento a benefìci rivolti a soggetti in gravi condizioni di salute, portatori di impedimenti fortemente invalidanti, la cui tutela implicava il coinvolgimento di una serie di valori di essenziale risalto e tutti di rilievo costituzionale, a cominciare da quello della solidarietà, enunciato all’art. 2 Cost. Del resto – si disse – anche le diverse convenzioni internazionali, che parimenti presidiano i corrispondenti valori, rendevano «priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, così come ratione census) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico». <br />
I rilievi appena richiamati debbono, a fortiori, essere riaffermati in riferimento allo stato delle persone non vedenti. La specificità, infatti, dei connotati invalidanti – resa evidente dalla particolare attenzione e dal favor che caratterizzano, da epoca ormai risalente, la normativa di settore, con la previsione di diverse provvidenze per le persone che risultino averne titolo – renderebbe ancora più arduo giustificare, nella dimensione costituzionale della convivenza solidale, una condizione ostativa – inevitabilmente discriminatoria – che subordini al possesso della carta di soggiorno la fruizione di benefìci intrinsecamente raccordati alla necessità di assicurare a ciascuna persona, nella più ampia e compatibile misura, condizioni minime di vita e di salute. <br />
Ove così non fosse, d’altra parte, specifiche provvidenze di carattere assistenziale – inerenti alla sfera di protezione di situazioni di inabilità gravi e insuscettibili di efficace salvaguardia al di fuori degli interventi che la Repubblica prevede in adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà (art. 2 Cost.) – verrebbero fatte dipendere, nel caso degli stranieri extracomunitari, da requisiti di carattere meramente “temporale”, del tutto incompatibili con l’indifferibilità e la pregnanza dei relativi bisogni: i quali requisiti ineluttabilmente finirebbero per innestare nel tessuto normativo condizioni incoerenti e incompatibili con la natura stessa delle provvidenze, generando effetti irragionevolmente pregiudizievoli rispetto al valore fondamentale di ciascuna persona. <br />
La disposizione denunciata, pertanto, risultando in contrasto con gli evocati parametri costituzionali e con i relativi princìpi – oltre che con quelli più volte affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo –, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p align=center>La Corte costituzionale
</p>
<p></p>
<p align=justify>
riuniti i giudizi, </p>
<p>1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di cui all’art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili) e dell’indennità di cui all’art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti); <br />
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione con l’ordinanza in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2015. </p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2015.</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-2-2015-n-22/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2015 n.22</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/4/2012 n.463</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-2-4-2012-n-463/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospeso il diniego del &#8220;sussidio integrativo al minimo vitale&#8221; adottato dal Comune di Milano nei confronti della ricorrente Considerato che il diniego al sussidio integrativo al minimo vitale è stato disposto per la presenza di “due obbligati per legge (figli) in grado di contribuire al suo fabbisogno”; Rilevato che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-2-4-2012-n-463/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/4/2012 n.463</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-2-4-2012-n-463/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/4/2012 n.463</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il diniego del &#8220;sussidio integrativo al minimo vitale&#8221; adottato dal Comune di Milano nei confronti della ricorrente Considerato che il diniego al sussidio integrativo al minimo vitale è stato disposto per la presenza di “due obbligati per legge (figli) in grado di contribuire al suo fabbisogno”; Rilevato che il provvedimento fa applicazione dell’art 5 del Regolamento Comunale, che esclude lo stato di bisogno, in presenza di persone tenute a provvedere;Ritenuto che il ricorso pare assistito da sufficiente fumus, posto che la prestazione alimentare è indisponibile e l’erogazione del sussidio non può essere subordinata alla presenza degli obbligati alimentari; Ritenuto altresì che sussistono i requisiti di gravità e irreparabilità del danno, in considerazione dello stato di bisogno della ricorrente, come accertato dall’assistente sociale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00463/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00578/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 578 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>G M</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Simona Ghisoni, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Nino Bixio, 14;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Salvatore Ammendola, Anna Maria Moramarco, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Comunale, in via Andreani, 10; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di diniego del &#8220;sussidio integrativo al minimo vitale&#8221; adottato dal Comune di Milano nei confronti della ricorrente, di cui alla nota in data 25.11.11 prot. 852194/11 ricevuta il 12.12.11; del parere assunto dal Gruppo Tecnico nella seduta del 16.11.11. con decreto n. 162662/11; di tutti gli atti connessi.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il diniego al sussidio integrativo al minimo vitale è stato disposto per la presenza di “due obbligati per legge (figli) in grado di contribuire al Suo fabbisogno”;<br />	<br />
Rilevato che il provvedimento fa applicazione dell’art 5 del Regolamento Comunale, che esclude lo stato di bisogno, in presenza di persone tenute a provvedere;<br />	<br />
Ritenuto che il ricorso pare assistito da sufficiente fumus, posto che la prestazione alimentare è indisponibile e l’erogazione del sussidio non può essere subordinata alla presenza degli obbligati alimentari;<br />	<br />
Ritenuto altresì che sussistono i requisiti di gravità e irreparabilità del danno, in considerazione dello stato di bisogno della ricorrente, come accertato dall’assistente sociale;<br />	<br />
Ritenuto che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese relative alla presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare.	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 14 novembre 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Dario Simeoli, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/04/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-2-4-2012-n-463/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/4/2012 n.463</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.886</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-886/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-886/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-886/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.886</a></p>
<p>Va sospesa con prescrizioni l&#8217;ordinanza del responsabile dell’area servizi alla persona e alla famiglia che revoca l’ammissione al centro comunale di accoglienza ed intima a lasciare la struttura entro 48 ore. Rilevato che l’amministrazione ha evidenziato sia l’episodio di violenza del quale la ricorrente si è resa autrice, sia l’intervenuta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-886/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-886/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.886</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa con prescrizioni l&#8217;ordinanza del responsabile dell’area servizi alla persona e alla famiglia che revoca l’ammissione al centro comunale di accoglienza ed intima a lasciare la struttura entro 48 ore. Rilevato che l’amministrazione ha evidenziato sia l’episodio di violenza del quale la ricorrente si è resa autrice, sia l’intervenuta scadenza del termine massimo di permanenza nel Centro previsto dal regolamento; che pertanto la misura adottata dal Comune appare corretta; &#8211; che tuttavia sussiste il periculum in mora in relazione all’allontanamento della cittadina senegalese e dei 2 figli dalla struttura, senza l’individuazione di una soluzione alternativa (circostanza alla quale ha peraltro concorso in maniera significativa l’inerzia di parte ricorrente); &#8211; che, nel bilanciamento dei valori in conflitto e alla luce del coinvolgimento di due minori ai quali va garantita piena tutela, appare congruo accordare un termine ultimativo, da stabilire nella data del 12/1/2012, entro il quale: • la ricorrente è tenuta ad attivarsi per reperire una nuova sistemazione, ed al contempo ricercare opportunità lavorative che le consentano di mantenere se stessa ed i propri figli; • i servizi sociali del Comune sono tenuti a monitorare la situazione e a farsi carico (ove necessario) della famiglia con riguardo particolare ai 2 figli minori. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00886/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01382/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Anta Gueye</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Rosa Afrune, con domicilio eletto presso Rosa Afrune in Brescia, Via Moretto, 60;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Brescia</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga, Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura civica in Brescia, Corsetto S. Agata,11/B; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DELL’ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA IN DATA 10/6/2011, DI REVOCA DELL’AMMISSIONE AL CENTRO COMUNALE DI ACCOGLIENZA “CHIZZOLINI” E DI INTIMAZIONE A LASCIARE LA STRUTTURA ENTRO 48 ORE.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
&#8211; che l’amministrazione ha evidenziato sia l’episodio di violenza del quale la ricorrente si è resa autrice, sia l’intervenuta scadenza del termine massimo di permanenza nel Centro previsto dal regolamento;<br />	<br />
&#8211; che pertanto la misura adottata dal Comune appare corretta;<br />	<br />
&#8211; che tuttavia sussiste il periculum in mora in relazione all’allontanamento della cittadina senegalese e dei 2 figli dalla struttura, senza l’individuazione di una soluzione alternativa (circostanza alla quale ha peraltro concorso in maniera significativ<br />
&#8211; che, nel bilanciamento dei valori in conflitto e alla luce del coinvolgimento di due minori ai quali va garantita piena tutela, appare congruo accordare un termine ultimativo, da stabilire nella data del 12/1/2012, entro il quale:<br />	<br />
• la ricorrente è tenuta ad attivarsi per reperire una nuova sistemazione, ed al contempo ricercare opportunità lavorative che le consentano di mantenere se stessa ed i propri figli;<br />	<br />
• i servizi sociali del Comune sono tenuti a monitorare la situazione e a farsi carico (ove necessario) della famiglia con riguardo particolare ai 2 figli minori;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) accoglie, nei limiti indicati, la domanda cautelare.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase, in ragione della natura delle posizioni coinvolte.<br />	<br />
Rinvia la discussione della causa alla Camera di consiglio del 12 gennaio 2012, ore di rito.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Calderoni, Presidente<br />	<br />
Mauro Pedron, Consigliere<br />	<br />
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-886/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.1373</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-30-12-2009-n-1373/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Italo Vitellio – Presidente, Salvatore Gatto Costantino – Estensore. Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (avv.ti G. Musolino e G.Vizzari) c. Inps &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e altro (avv.ti A. Laganà, E. Lanzetta e Giuseppe Mascianà). sull&#8217;inesistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda intesa ad ottenere la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-30-12-2009-n-1373/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.1373</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Italo Vitellio – Presidente, Salvatore Gatto Costantino – Estensore. Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (avv.ti G. Musolino e G.Vizzari) c.<br /> Inps &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e altro (avv.ti A. Laganà, E. Lanzetta e Giuseppe Mascianà).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inesistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda intesa ad ottenere la riforma degli atti con i quali l&#8217;INPS ha escluso, nell&#8217;ambito del piano straordinario di verifica del possesso delle condizioni di invalidità, il medico rappresentante dell&#8217;ANMIC dalle apposite Commissioni provinciali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Persona fisica e diritti della personalità – Diritti fondamentali – Soggetti invalidi – Comportamento discriminatorio tenuto da una p.a. – Pronuncia inibitoria – Domanda – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste. 	</p>
<p>2. Persona fisica e diritti della personalità – Diritti fondamentali – Invalidi – Possesso delle condizioni di invalidità – Piano straordinario di verifica – Commissioni provinciali – Esclusione del medico rappresentante dell’ANMIC – Atti adottati dall’INPS – Riforma – Domanda – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda intesa ad ottenere una pronuncia inibitoria del comportamento discriminatorio tenuto da una p.a. nei confronti dei soggetti invalidi e del conseguente risarcimento del danno, ex art. 3, l. 1 marzo 2006 n.67.	</p>
<p>2. Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda intesa ad ottenere la riforma degli atti con i quali l’INPS ha dato attuazione al piano straordinario di verifica del possesso delle condizioni di invalidità di cui all’art. 80, d.l. n.112 del 2008, convertito in l. n.113 del 2008, nella parte in cui ha escluso dalle apposite Commissioni provinciali il medico rappresentante dell’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 619 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Musolino, Giorgio Vizzari, con domicilio eletto presso Giovanni Musolino Avv. in Reggio Calabria, via Locri N. 1/A; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Inps &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -Roma</b>-, rappresentato e difeso dagli avv. Angela Lagana&#8217;, Elisabetta Lanzetta, Giuseppe Masciana&#8217;, con domicilio eletto presso Elisabetta Lanzetta Avv. in Reggio Calabria, Ufficio Legale Inps; Inps &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -Reggio Calabria-, <b>Commissione Medica Superiore C/ Centro Medico Legale I.N.P.S. di R.C.</b>, <b>Commissione Medica Superiore C/ Coordinamento Generale Medico Legale I.N.P.S. -Roma</b>-; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>(con il ricorso) della Circolare INPS n. 26 del 23 febbraio 2009 e di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti emessi dall’INPS sia pure di data e numero sconosciuti con i quali sono state istituite le sottocommissioni della Commissione Medica Superiore decentrate presso il locale centro medico legale INPS della Provincia di Reggio Calabria al fine di procedere alle verifiche accertative “straordinarie” (ex art. 80 del Dl 25.06.2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, nr. 113) nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, nella parte in cui illegittimamente non è stata prevista all’interno di ogni sottocommissione medica di verifica la presenza di un medico nominato dalla ricorrente ANMIC, quale componente necessario per il loro funzionamento;<br />	<br />
di tutti i suddetti provvedimenti e/o dell’inerzia mantenuta dalle amministrazioni resistenti, quali atti e comportamenti lesivi degli interessi degli invalidi civili della Provincia di Reggio Calabria, nonché discriminatori nei confronti degli stessi invalidi, ai sensi dell’art. 4, comma 2, 3 della l. 1 marzo 2006, n. 67;<br />	<br />
del Verbale di verifica disposto su un invalido civile residente nella Provincia di Reggio Calabria, datato 21.08.2009, emesso dalla Commissione Medico Superiore decentrata presso il locale centro medico legale INPS della Provincia di Reggio Calabria nonché degli ulteriori verbali di verifica, atti e provvedimenti (ancorché sconosciuti alla ricorrente) compiuti dalla stessa commissione decentrata e/o da tutte le altre sottocommissioni, in quanto tutti atti e provvedimenti viziati dall’illegittima composizione della commissione Superiore o da sue sottocommissioni per i motivi di seguito specificati;<br />	<br />
di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi con quelli qui impugnati;<br />	<br />
nonché per ottenere<br />	<br />
l’immediato ordine all’INPS, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 1 marzo 2006, nr. 67, di cessare il comportamento, la condotta e/o l’attività discriminatoria perpetrati ai danni degli invalidi civili della Provincia di Reggio Calabria, unitamente all’ordine di adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione in essere, in particolar modo tramite l’ordine allo stesso istituto previdenziale resistente ad integrare con i sanitari nominati in rappresentanza dell’ANMIC di Reggio Calabria le sottocommissioni di verifica operanti presso il Centro medico legale dell’INPS di Reggio Calabria e deputate al piano di verifica straordinario disposto con il citato art. 80 DL 112/08 conv. in l. 113/2008;<br />	<br />
e per la condanna <br />	<br />
dell’INPS, sempre ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge 67/2006, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli invalidi civili della Provincia di Reggio Calabria e della deducente associazione, per aver le Sottocommissioni di Reggio Calabria proceduto alle verifiche in carenza del medico nominato dall’ANMIC, e quantificato nella somma minima di un milione di euro, da devolvere, da parte dello stesso istituto che espleta anche la funzione erogatoria delle provvidenze assistenziali, nella prima mensilità utile, suddivisa equamente, a favore degli invalidi civili della Provincia di Reggio Calabria percettori di assegno di invalidità, pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento;<br />	<br />
( con motivi aggiunti) <br />	<br />
del Verbale di verifica datato 05.11.2009, disposto su un invalido civile residente nella Provincia di Reggio Calabria, emesso dalla Commissione Medica Superiore istituita presso il locale centro medico legale dell’INPS di Reggio Calabria e di tutti gli stessi atti già oggetto di ricorso principale, con la richiesta di condanna dell’INPS all’ordine di cessazione del comportamento discriminatorio nei confronti dell’ANMIC e degli invalidi civili della Provincia di Reggio Calabria, ed al risarcimento del danno, come già richiesto con il ricorso introduttivo.<br />	<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Inps &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -Roma-;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000, circa la completezza e la regolarità del contraddittorio e della istruttoria;<br />	<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con l’odierno ricorso, l’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), impugna gli atti con i quali sono state istituite la commissioni di verifica delle condizioni di invalidità civile, finalizzate all’attuazione al piano straordinario di controllo di cui all’art. art. 80 del decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 113, senza assicurare la loro integrazione con un medico rappresentante della stessa ANMIC.<br />	<br />
Chiede altresì che si ordini all’INPS la cessazione della condotta discriminatoria nei confronti degli invalidi rappresentati dall’Associazione e la condanna al risarcimento del danno, il tutto ai sensi dell’art. 3 della l. 67/2006.<br />	<br />
Si è costituito l’INPS, che resiste al ricorso, di cui chiede il rigetto per inammissibilità ed infondatezza.<br />	<br />
L’INPS ha anche proposto regolamento di competenza territoriale, in favore del TAR del Lazio, in relazione all’avvenuta impugnazione della Circolare nr. 26 del 23 febbraio 2009, che dispone in ordine alla materia controversa relativamente a tutto il territorio nazionale.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 4 novembre 2009 è stata respinta la domanda cautelare, con ordinanza nr. 391/2009.<br />	<br />
L’ANMIC ha rinunciato al gravame contro la Circolare nr. 26/2009 ed ha proposto motivi aggiunti, contro un verbale di verifica della permanenza delle condizioni di invalidità a carico di un proprio rappresentato, che sono affidati alle medesime censure di ricorso.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2009, la causa è stata chiamata in decisione sia ai fini della trattazione del regolamento di competenza, sia ai fini della trattazione della ulteriore domanda cautelare introdotta con i motivi aggiunti. <br />	<br />
La causa, previe le consuete ammonizioni di rito alle parti presenti in camera di consiglio circa la regolarità e completezza del contraddittorio e della istruttoria, è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 21 e 26 della l. 1034/71.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’odierno giudizio è proposto dall’ANMIC per ottenere la riforma dei provvedimenti, sconosciuti, con i quali l’INPS ha costituito, senza il rappresentante dell’Associazione, le commissioni per la verifica straordinaria del possesso dei requisiti di invalidità in capo ai percettori di trattamenti connessi a tale status e per ottenere la conseguente condanna dello stesso INPS a cessare l’attività discriminatoria nei confronti dei portatori di invalidità civile, che l’ANMIC rappresenta statutariamente, oltre al risarcimento del danno.<br />	<br />
I) Preliminarmente si deve dare atto che è improcedibile il regolamento di competenza, in quanto l’ANMIC ha rinunciato al gravame relativamente all’impugnazione della Circolare INPS nr. 26/2009 (in relazione al quale il regolamento era stato proposto) e la difesa dell’INPS, durante la discussione in camera di consiglio, ne ha preso atto.<br />	<br />
II) Il Collegio prende in esame la preliminare eccezione, sollevata dalla difesa dell’INPS, circa la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di parte ricorrente e la riconosce fondata, perché la situazione giuridica di cui l’ANMIC è titolare e della quale chiede tutela nella odierna sede, ha piena consistenza di diritto soggettivo, e rientra nella cognizione del giudice ordinario. <br />	<br />
II bis) In primo luogo, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda intesa ad ottenere una pronuncia inibitoria del comportamento discriminatorio tenuto da una Pubblica Amministrazione nei confronti dei soggetti invalidi e del conseguente risarcimento del danno, ex art. 3 della legge 67/2006, perché a tali fini, la medesima disposizione espressamente prevede che la tutela giurisdizionale avverso tale genere di comportamenti ed in ordine al risarcimento del danno si effettua ai sensi dell&#8217;articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dunque radica in materia la giurisdizione del giudice ordinario.<br />	<br />
III) Non sussiste, inoltre, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda intesa ad ottenere la riforma degli atti con i quali l’INPS ha dato attuazione al piano straordinario di verifica del possesso delle condizioni di invalidità di cui all’art. 80 DL 112/08 conv. in l. 113/2008, nella parte in cui ha escluso dalle apposite Commissioni provinciali il medico rappresentante dell’ANMIC (e nella parte, consequenziale, in cui le commissioni asseritamente composte in maniera illegittima hanno proceduto alla verifica in capo ad alcuni invalidi che l’ANMIC rappresenta), per due distinti ordini di ragioni.<br />	<br />
III bis) Un primo ordine di argomenti deriva dall’esame della domanda alla luce della disciplina di cui alla menzionata legge 67/2006.<br />	<br />
Infatti, la facoltà di integrazione da parte dell’ANMIC, delle Commissioni provinciali dell’INPS preordinate all’accertamento della sussistenza dei requisiti individuali di invalidità in capo ai percettori dei relativi benefici di legge, della quale in questa sede parte ricorrente lamenta la lesione, è strumento di garanzia direttamente preordinato ad assicurare il rispetto, da parte della PA, degli obblighi di non discriminazione dei soggetti in condizioni di difficoltà che la legge 67/2006 contempla dettagliatamente ed articolatamente, fornendo pratica attuazione ai precetti costituzionali di solidarietà ed eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.). In altri termini, come sarà meglio illustrato nel prosieguo, l’ANMIC (come le altre persone giuridiche tipicamente individuate dal legislatore) ha titolo a partecipare alle funzioni di controllo ed accertamento dell’INPS, perché è istituita per assicurare, nell’esercizio dei poteri propri di quest’ultimo, il rispetto della piena parità di trattamento tra disabili e soggetti non in condizioni di svantaggio, mediante una forma di rappresentanza legale degli interessi in forma associata. <br />	<br />
Ne consegue che la cognizione sulla controversia insorta in ordine al mancato rispetto di tale facoltà da parte dell’INPS, ha ad oggetto l’accertamento dell’elemento oggettivo di una fattispecie illecita appartenente al novero di quelle contro le quali la legge 67/2006 appresta tutela risarcitoria, in forma specifica e per equivalente, ossia l’accertamento della sussistenza di una condotta discriminatoria, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del menzionato art. 3 della l. 67/2006.<br />	<br />
Ciò, peraltro, è confermato dalla circostanza che le domande di risarcimento e di condanna alla cessazione della condotta discriminatoria sono proposte in stretta connessione all’accertamento dell’illegittimità della composizione delle commissioni: quest’ultimo, è privo di autonoma utilità per la ricorrente, che, infatti, qualifica la mancata integrazione delle commissioni come un comportamento discriminante dell’INPS, costituente, sotto il profilo della causa petendi, l’equivalente del comportamento lesivo e “contra ius”, che, nello schema generale dell’illecito aquiliano, è uno degli elementi della responsabilità che obbliga al risarcimento.<br />	<br />
In altri termini, ed in base al chiaro disposto di cui alla legge 67/2006, l’accertamento delle cause della condotta discriminatoria e la conseguente condanna all’esecuzione di un ordine impartito dal giudice, volto ad interrompere tale condotta e ripristinare, anche mediante risarcimento del danno, la piena situazione di eguaglianza dei soggetti disabili, costituiscono una fattispecie unitaria, strettamente connessa nelle sue componenti di accertamento e ripristino, che, di conseguenza, non possono essere artificiosamente separate a meno di voler scindere l’effetto demolitorio della tutela (oggetto della domanda di annullamento), da quello conformativo (che si sostanzia nella necessaria integrazione delle commissioni con il rappresentante ANMIC) che pure vi sarebbe normalmente connesso, cosa che, però, appare al Collegio inaccettabile perché implica per la medesima situazione di fatto l’intervento di due diverse autorità giurisdizionali con evidente aggravamento processuale e conseguente deficit di tutela (all’annullamento disposto dal giudice amministrativo non potrebbe far seguito l’integrazione, in quanto quest’ultima andrebbe ordinata dal giudice ordinario). <br />	<br />
Pertanto, la odierna domanda di annullamento delle commissioni INPS costituite senza il rappresentante ANMIC è da qualificarsi come una pretesa strumentale al diritto soggettivo dell’Associazione, di cui quest’ultima è titolare ex lege in favore dei propri rappresentati, a reagire contro un comportamento di natura discriminatoria ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 67/2006 e, come tale, rientra nella cognizione del giudice ordinario. <br />	<br />
III ter) Peraltro, la posizione dell’ANMIC va qualificata come avente consistenza di diritto soggettivo anche sotto diverso profilo.<br />	<br />
In ordine al tema della organizzazione della PA, la giurisprudenza amministrativa ordinariamente riconosce la propria giurisdizione sulle questioni inerenti la composizione di organi deputati all’espletamento di attività o all’esercizio di poteri amministrativi o di gestione, ravvisando in detta attività (come correttamente sostiene la difesa di parte ricorrente) l’esercizio di poteri discrezionali di autorganizzazione a fronte dei quali gli interessati sono titolari di interessi legittimi.<br />	<br />
Ma ciò accade sempre quando la istituzione o la composizione dell’organo è, nella previsione della legge, ed in forza del principio dei tipicità, oggetto dell’esercizio di potestà discrezionale della PA, nell’an o anche solo nel quomodo, relativamente alla scelta dei soggetti esterni da cooptare in seno a tali organi: si pensi, esemplificativamente, ad organismi quali il comitato portuale di cui all’art. 9 della l. 84/94 (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 06 maggio 2009 , n. 4640), le commissioni aggiudicatrici di gara (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 10 aprile 2009 , n. 477), la commissione edilizia (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 29 ottobre 2008 , n. 1866), la commissione di concorso per i pubblici impieghi (T.A.R. Abruzzo L&#8217;Aquila, sez. I, 22 settembre 2008 , n. 1115) o per la valutazione necessaria alla copertura di un posto di professore universitario (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 21 febbraio 2008 , n. 311) e così via. In tal senso, questo stesso TAR ha ritenuto la propria giurisdizione in numerose controversie relative alla costituzione di organi INPS o della Camera di Commercio, nelle quali si faceva questione di interessi legittimi inerenti la rappresentatività di enti o associazioni di categoria, ai fini della partecipazione ad essi (TAR Reggio Calabria, Sent. nn. 540/04, 2056/05, 76/07, 494/09).<br />	<br />
Tale giurisprudenza, però, non può trovare applicazione alla fattispecie sottoposta all’odierno esame del Tribunale, perché, in questo caso, la costituzione delle Commissioni INPS per l’accertamento e verifica della permanenza delle condizioni mediche di invalidità o disabilità nei soggetti fruitori di particolari benefici pubblici, relativamente alla integrazione da parte dell’ANMIC (o delle altre associazioni ed enti di tutela di categoria individuate dalla legge) con un sanitario di fiducia è oggetto di una esplicita previsione di legge che individua direttamente l’Associazione come avente titolo alla partecipazione alle funzioni proprie delle predette commissioni, senza che a tali fini, sia richiesta alcuna attività discrezionale o di autorganizzazione da parte dell’INPS.<br />	<br />
Più precisamente, la presenza di un medico che rappresenti l’Associazione ricorrente sia presso la Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile, sia presso le sue articolazioni periferiche, è prevista dal legislatore, ex art. art. 3, comma 3, della legge 26.07.1988 n. 291, ed altresì ai sensi dell’ art. 6 comma 3 del decreto del Ministero del Tesoro 5 agosto 1991 n. 387 (il comma 3 dell’art. 3 legge 26.07.1988 n. 291 dispone che “La commissione medica superiore e di invalidità civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell&#8217;Unione italiana ciechi, dell&#8217;Ente nazionale per la protezione e l&#8217;assistenza ai sordomuti, dell&#8217;Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell&#8217;Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie”; l’art. 6 comma 3 del decreto del Ministero del Tesoro 5 agosto 1991 n. 387 prevede che: “La commissione medica superiore e di invalidità civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell&#8217;Unione italiana ciechi, dell&#8217;Ente nazionale per la protezione e l&#8217;assistenza ai sordomuti, dell&#8217;Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell&#8217;Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie”).<br />	<br />
Tali organi, che possiedono, tra l’altro, la competenza generale alla verifica del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile (comma 3 bis dell’art. 4 del decreto legge 20.06.1996 n. 323, conv. in l. 8 agosto 1996, n. 425,, a norma del quale “La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile viene accertata con verbale emesso dai medici appartenenti alla commissione medica superiore di invalidità civile o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile”) e che, in tale veste, sono transitati alle dipendenze dell’INPS per effetto del trasferimento delle competenze dallo Stato operato ex art. 10 del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248 (che, a sua volta, ha confermato espressamente, al comma 2, la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell&#8217;Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell&#8217;Unione italiana dei ciechi e dell&#8217;Ente nazionale per la protezione e l&#8217;assistenza dei sordomuti) sono competenti anche ad attuare il piano straordinario di controllo di cui all’art. 80 del DL 112/08 conv. in l. 113/2008, in quanto, considerate le loro specificità, sono stati individuati a tale scopo dal DM attuativo del 29.01.2009 (il quale dispone all’art. 1 comma 3, che la permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile, viene accertata dalla Commissione Medica Superiore, ovvero, su delega di questa, dalle Commissioni Mediche di verifica provinciali di invalidità civile istituite presso l’INPS).<br />	<br />
In materia di composizione e disciplina degli organi della PA, dunque, e secondo il principio di tipicità, va ritenuto che se è la legge ad individuare direttamente il soggetto che deve partecipare alle funzioni di un determinato organo amministrativo, senza prevedere alcuna condizione a tale partecipazione, né altri adempimenti aventi natura discrezionale a beneficio della PA presso la quale è costituito l’organo, il soggetto individuato ha un vero e proprio “diritto” di partecipare a tutte quelle attività dell’organo che presuppongono la sua presenza e l’Amministrazione titolare della funzione è in una posizione di dovere, ossia di obbligo di garantire l’esercizio del diritto, tenuta, in tale veste, a dare esecuzione al precetto normativo con atti vincolati (dovendosi qualificare come tali gli atti di nomina dei soggetti indicati dall’Associazione avente titolo); mentre, laddove la legge demandi alla PA la scelta di organismi da cooptare nel funzionamento di un determinato organo, prevedendo modalità e criteri per la selezione di questi ultimi, allora essa regola l’esercizio del potere che è all’uopo costituito in capo alla PA e la posizione degli aspiranti alla partecipazione è di interesse legittimo.<br />	<br />
La fattispecie all’odierno esame del Collegio, rientra, palesemente, nella prima delle due ipotesi appena considerate, e dunque per tale ragione non si può che riconoscere alla pretesa della odierna ricorrente natura di diritto soggettivo, così come, peraltro, confermato anche dalla lettera della legge e dalla qualificazione sostanziale della domanda di parte ricorrente.<br />	<br />
Sotto il primo profilo, nelle norme in esame il legislatore utilizza il verbo all’indicativo, conferendo alla norma un evidente effetto immediatamente precettivo e cogente.<br />	<br />
Sotto il secondo aspetto, depone in favore della qualificazione in termini di diritto soggettivo della pretesa azionata l’analisi sostanziale della domanda introdotta in giudizio, posto che la “res dubia” sostanziale, derivante sia dal petitum che dalla causa petendi e dalle difese ed eccezioni di parte resistente, è di accertare il contenuto ed i limiti del rapporto costituito ex lege tra ANMIC ed INPS: ossia se, in assenza di una qualsiasi previsione circa la composizione delle commissioni di controllo nella specifica disciplina del piano straordinario, queste ultime devono o meno essere integrate dall’ANMIC, il che equivale, in altri termini, a controvertere su quali siano i limiti effettivi della facoltà di integrazione riconosciuta all’ANMIC dalla legge (se, cioè, essa si estenda a qualsiasi attività delle predette commissioni, comprese quelle di cui al citato art. 80, o si eserciti solo in relazione alle attività “ordinarie”).<br />	<br />
A tale proposito, invero, si osserva che la domanda di parte ricorrente, volta all’”annullamento” delle commissioni implicherebbe, se accolta, non già l’effetto di obbligare l’INPS alla riedizione del potere, ma, in via immediata e diretta, il riconoscimento del bene della vita desiderato, “sub specie” di ordine di integrazione rivolto all’INPS da parte del giudice (che, non a caso, è espressamente richiesto dalla ricorrente, con evidente conferma, ancora una volta, della inscindibile unitarietà della fattispecie dedotta e della conseguente necessaria attrazione della cognizione sulla domanda di annullamento alla giurisdizione del giudice ordinario che è competente, ex lege, a conoscere della domanda di condanna all’integrazione delle commissioni da parte dell’INPS, in quanto risarcimento in forma specifica volto al ripristino della discriminazione operata dal comportamento della PA).<br />	<br />
Per tutte queste ragioni, dunque, va declinata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda in esame, in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 della l. 69/2009.<br />	<br />
La particolarità della fattispecie ed il particolare valore sociale della controversia costituiscono eque ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, dichiara improcedibile il regolamento di competenza proposto nel giudizio in epigrafe e dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda proposta con il ricorso e con i motivi aggiunti, declinandola in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 della l. 69/2009.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa e manda alla segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti.<br />	<br />
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Italo Vitellio, Presidente<br />	<br />
Caterina Criscenti, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Gatto Costantino, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/12/2009</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2009 n.183</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2009-n-183/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2009-n-183/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2009-n-183/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2009 n.183</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Grossi il doveroso bilanciamento fra i due valori costituzionalmente rilevanti della solidarietà sociale e del diritto di terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie sul bene-pensione non può rendere impignorabile anche la parte di pensione che eccede quanto necessario alle esigenze di vita del pensionato, così come</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2009-n-183/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2009 n.183</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2009-n-183/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2009 n.183</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore Grossi</span></p>
<hr />
<p>il doveroso bilanciamento fra i due valori costituzionalmente rilevanti della solidarietà sociale e del diritto di terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie sul bene-pensione non può rendere impignorabile anche la parte di pensione che eccede quanto necessario alle esigenze di vita del pensionato, così come previsto, invece, dalla norma censurata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Assistenza e previdenza – Pensioni civili &#8211; Art. 28, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell&#8217;Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio) &#8211; Pensioni erogate dall&#8217;Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) &#8211; Impignorabilità assoluta &#8211; Q. l c. sollevata dal Tribunale ordinario di Treviso – Asserita violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione – Illegittimità costituzionale parziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 28, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell&#8217;Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell&#8217;intero ammontare delle pensioni erogate dell&#8217;Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti del quinto della residua parte</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai Signori:<br />	<br />
&#61485;         Francesco			AMIRANTE		Presidente<br />	<br />
&#61485;         Ugo				DE SIERVO		   Giudice<br />	<br />
&#61485;         Paolo				MADDALENA			<br />	<br />
&#61485;         Alfio				FINOCCHIARO			<br />	<br />
&#61485;         Alfonso				QUARANTA			<br />	<br />
&#61485;         Franco				GALLO				<br />	<br />
&#61485;         Luigi				MAZZELLA			<br />	<br />
&#61485;         Gaetano				SILVESTRI			<br />	<br />
&#61485;         Sabino				CASSESE			<br />	<br />
&#61485;         Maria Rita			             SAULLE			<br />	<br />
&#61485;         Giuseppe				TESAURO			<br />	<br />
&#61485;         Paolo Maria			NAPOLITANO			<br />	<br />
&#61485;         Giuseppe				FRIGO				<br />	<br />
&#61485;         Alessandro			CRISCUOLO			<br />	<br />
&#61485;         Paolo				GROSSI			<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 28, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell&#8217;Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), promosso dal Tribunale ordinario di Treviso nel procedimento vertente tra Crescente Zeno e De Marchi Licio con ordinanza del 29 ottobre 2007, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2009.<br />	<br />
<i><br />	<br />
    Udito</i> nella camera di consiglio del 6 maggio 2009 il Giudice relatore Paolo Grossi.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    Nel corso di un giudizio di opposizione all&#8217;esecuzione presso terzi – proposto dal debitore esecutato, sull&#8217;assunto della impignorabilità della pensione erogatagli dall&#8217;ENASARCO –, il Tribunale ordinario di Treviso, con ordinanza emessa il 29 ottobre 2007 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 dicembre 2008), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 28, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell&#8217;Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), secondo cui «i crediti degli iscritti verso l&#8217;ENASARCO non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili».<br />	<br />
    Affermata la perdurante vigenza della norma impugnata (non abrogata, né espressamente né implicitamente, a seguito della intervenuta privatizzazione dell&#8217;Ente), nonché la rilevanza della questione nel giudizio <i>a quo </i>(non definibile se non attraverso l&#8217;applicazione della norma medesima), il rimettente osserva come tale disposizione si ponga in contrasto con l&#8217;art. 3, primo comma, della Costituzione e, comunque, con il principio di ragionevolezza «nella parte in cui esclude la pignorabilità [<i>recte</i>: nella parte in cui non prevede la impignorabilità], nei limiti di un quinto, o, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità, nei limiti del quinto, della residua parte della pensione erogata dall&#8217;ENASARCO».<br />	<br />
    E ciò, secondo il rimettente, a differenza di quanto dispongono: <i>a</i>) l&#8217;art. 545,  quarto comma, del codice di procedura civile con riguardo alle retribuzioni; <i>b</i>) l&#8217;art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), come dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 506 del 2002, con riferimento alle pensioni, agli assegni ed alle indennità erogati dall&#8217;INPS; <i>c</i>) gli artt. 1 e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), come dichiarati incostituzionali dalla medesima sentenza n. 506 del 2002, con riferimento alle pensioni, alle indennità che ne tengono luogo ed agli altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni; <i>d</i>) l&#8217;art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239), come dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 444 del 2005, relativamente alle pensioni dei notai; <i>e</i>) l&#8217;art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall&#8217;Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»), come dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 256 del 2006, con riferimento alle pensioni dei giornalisti.<br />	<br />
    Il rimettente rileva che l&#8217;impignorabilità delle pensioni erogate in favore di agenti del commercio determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento se confrontata con il regime di generale pignorabilità, con le limitazioni di legge, delle retribuzioni nonché delle pensioni, assegni ed indennità, conseguente anche ai citati interventi di questa Corte. Ritiene infatti il Tribunale che – essendo stato chiarito nella sentenza n. 506 del 2002 che «il presidio costituzionale (art. 38) del diritto dei pensionati a godere di “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita” non è tale da comportare, quale suo ineludibile corollario, l&#8217;impignorabilità, in linea di principio, della pensione, ma soltanto l&#8217;impignorabilità assoluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensionato quei mezzi adeguati alle esigenze di vita» – non sembrano sussistere altri valori che possano giustificare il persistente regime di favore per le pensioni erogate dall&#8217;ENASARCO.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1. &#8211; Il Tribunale ordinario di Treviso dubita – in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione – della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 28, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell&#8217;Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), in virtù della quale «i crediti degli iscritti verso l&#8217;ENASARCO non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili».<br />	<br />
    Secondo il rimettente, l&#8217;esclusione della pignorabilità della pensione ENASARCO lede l&#8217;evocato parametro costituzionale (sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della irragionevolezza) in quanto tale previsione si pone in contrasto con quanto disposto: <i>a</i>) dall&#8217;art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile con riguardo alle retribuzioni; <i>b</i>) dall&#8217;art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), come dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 506 del 2002, con riferimento alle pensioni, agli assegni ed alle indennità erogati dall&#8217;INPS; <i>c</i>) dagli artt. 1 e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), come dichiarati incostituzionali dalla citata sentenza n. 506 del 2002, con riferimento alle pensioni, alle indennità che ne tengono luogo ed agli altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dai soggetti di cui all&#8217;art. 1 dello stesso d.P.R.; <i>d</i>) dall&#8217;art.12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239), come dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 444 del 2005, con riferimento alle pensioni dei notai; <i>e</i>) dall&#8217;art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall&#8217;Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»), come dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 256 del 2006, con riferimento alle pensioni dei giornalisti.<br />	<br />
    2. &#8211; La questione è fondata.<br />	<br />
    2.1. &#8211; Con la sentenza n. 506 del 2002, questa Corte ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, «nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell&#8217;intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall&#8217;INPS, anziché prevedere l&#8217;impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte».<br />	<br />
    Nella medesima decisione, la declaratoria di illegittimità costituzionale è stata estesa in via consequenziale anche agli artt. 1 e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, «nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell&#8217;intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall&#8217;art. 1, anziché prevedere l&#8217;impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte».<br />	<br />
    Rilevato, in detta sede, che il pubblico interesse – in cui si traduce il criterio di solidarietà sociale (posto a fondamento della tutela di cui all&#8217;art. 38 Cost.) – a che il pensionato goda di un trattamento «adeguato alle esigenze di vita» può, ed anzi deve, comportare anche una compressione del diritto di terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie sul bene-pensione, questa Corte ha nel contempo affermato che, tuttavia, siffatta compressione non può essere totale ed indiscriminata (così da comportare quale suo ineludibile corollario, l&#8217;impignorabilità, in linea di principio, della pensione), «bensì deve rispondere a criteri di ragionevolezza che valgano, da un lato, ad assicurare in ogni caso (e, quindi, anche con sacrificio delle ragioni di terzi) al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, dall&#8217;altro lato, a non imporre ai terzi, oltre un ragionevole limite, un sacrificio dei loro crediti, negando alla intera pensione la qualità di bene sul quale possano soddisfarsi». Ed ha, di conseguenza, ritenuto che il doveroso bilanciamento fra i due valori costituzionalmente rilevanti non può rendere impignorabile anche la parte di pensione che eccede quanto necessario alle esigenze di vita del pensionato; «di modo che, soddisfatta integralmente l&#8217;esigenza sottesa al disposto dell&#8217;art. 38, comma secondo, Cost., detta parte eccedente deve ritenersi (nei limiti e secondo le regole fissati dall&#8217;art. 545 cod. proc. civ.) assoggettabile al regime generale della responsabilità patrimoniale (art. 2740 cod. civ.)».<br />	<br />
    2.2. &#8211; Successivamente, questa Corte è intervenuta su analoghe norme che prevedevano l&#8217;assoluta impignorabilità, per i crediti comuni, delle pensioni e degli assegni corrisposte ai notai ed ai giornalisti (sentenze n. 444 del 2005 e n. 256 del 2006), dichiarando l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, e dell&#8217;art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell&#8217;intero ammontare delle pensioni erogate rispettivamente dalla Cassa nazionale del notariato e dall&#8217;INPGI, «anziché prevedere l&#8217;impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte».<br />	<br />
    2.3. &#8211; Le medesime argomentazioni svolte a sostegno delle citate pronunce di illegittimità costituzionale portano a ritenere ingiustificato ed irragionevole il permanere di un regime diversificato e di favore per le pensioni erogate dall&#8217;ENASARCO.<br />	<br />
    Peraltro, la circostanza che tale Ente – ancorché con i controlli e limiti derivanti dalla persistente natura pubblica della sua attività istituzionale – abbia acquisito natura privatistica (Fondazione), per effetto del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall&#8217;articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), non costituisce certamente ragione idonea a giustificare (come già sottolineato riguardo all&#8217;INPGI nella sentenza n. 256 del 2006, in riferimento ad analoga situazione) il peculiare trattamento disposto dalla norma censurata rispetto a quanto previsto per le pensioni dei dipendenti, sia pubblici che privati, dei notai e dei giornalisti. Va, infatti, ribadito che, poiché «l&#8217;impignorabilità si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale (art. 2740 del codice civile) e in una compressione del diritto dei creditori, nessuna differenza sussiste tra le pensioni spettanti a ciascuna categoria di beneficiari sotto il profilo – l&#8217;unico rilevante nel presente giudizio – della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata» (sentenze n. 444 del 2005 e n. 256 del 2006). <br />	<br />
    Pertanto – in armonia con quanto questa Corte ha statuito nelle richiamate pronunce – deve dichiararsi l&#8217;illegittimità costituzionale della norma censurata, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell&#8217;intero ammontare delle pensioni erogate dell&#8217;Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, anziché prevedere l&#8217;impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 28, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell&#8217;Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell&#8217;intero ammontare delle pensioni erogate dell&#8217;Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti del quinto della residua parte.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>F.to:<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Francesco AMIRANTE, Presidente<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Paolo GROSSI, Redattore<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u></p>
<p>	</p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria<br />	<br />
il 26 giugno 2009</p>
<p align=justify>	<br />
<u><i><b></b></i></u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-26-6-2009-n-183/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2009 n.183</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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	</channel>
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