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	<title>AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Archivi - Giustamm</title>
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	<title>AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla società “in house providing”.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-societa-in-house-providing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 06:50:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-societa-in-house-providing/">Sulla società “in house providing”.</a></p>
<p>Amministrazione pubblica &#8211; Società in house – Gestione fondi pubblici – Controllo Analogo – Amministrazione controllante – Soggettività autonoma. Una società “in house providing” (anche sotto il profilo fiscale) è un centro autonomo di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive rispetto all’ente locale che su di essa esercita il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-societa-in-house-providing/">Sulla società “in house providing”.</a></p>
<p style="font-weight: 400;">Amministrazione pubblica &#8211; Società in house – Gestione fondi pubblici – Controllo Analogo – Amministrazione controllante – Soggettività autonoma.</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400;">Una società “<em>in house providing</em>” (anche sotto il profilo fiscale) è un centro autonomo di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive rispetto all’ente locale che su di essa esercita il cd. “controllo analogo”. La natura privatistica della società non è incisa dal cd. controllo analogo, mediante il quale l’azionista pubblico svolge un&#8217;influenza dominante sulla società, tale da rendere il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interorganica che, tuttavia, non incide affatto sulla distinzione sul piano giuridico-formale, tra pubblica amministrazione ed ente privato societario.</p>
<hr />
<p>Pres. Lenoci &#8211; Est. Tartaglione</p>
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        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-societa-in-house-providing/?download=89815">13933 2025</a> <small>(130 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-societa-in-house-providing/">Sulla società “in house providing”.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulle reggenze delle Prefetture in Emilia-Romagna.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-reggenze-delle-prefetture-in-emilia-romagna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 09:53:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-reggenze-delle-prefetture-in-emilia-romagna/">Sulle reggenze delle Prefetture in Emilia-Romagna.</a></p>
<p>Corte dei Conti &#8211; Enti locali &#8211; Reggenze nelle Prefetture &#8211; Controllo preventivo &#8211; Sufficiente anticipo ai fini della valutazione &#8211; Necessità &#8211; Organizzazione delle Prefetture &#8211; Carattere strutturale delle reggenze &#8211; Inammissibilità Con riferimento al provvedimento del Prefetto di Piacenza prot. n. 1083 del 9 gennaio 2024, è stato</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-reggenze-delle-prefetture-in-emilia-romagna/">Sulle reggenze delle Prefetture in Emilia-Romagna.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Corte dei Conti &#8211; Enti locali &#8211; Reggenze nelle Prefetture &#8211; Controllo preventivo &#8211; Sufficiente anticipo ai fini della valutazione &#8211; Necessità &#8211; Organizzazione delle Prefetture &#8211; Carattere strutturale delle reggenze &#8211; Inammissibilità</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Con riferimento al provvedimento del Prefetto di Piacenza prot. n. 1083 del 9 gennaio 2024, è stato esaminato il tema delle reggenze nelle Prefetture della regione. L&#8217;atto sottoposto a controllo preventivo deve pervenire alla competente Sezione regionale di controllo con un anticipo sufficiente (indicativamente 30 giorni) utile a consentire l&#8217;esame dell&#8217;atto nei tempi previsti dalla legge, anche in considerazione delle conseguenze che potrebbero derivare dalla mancata registrazione dell&#8217;atto stesso. Richiamando il granitico orientamento restrittivo della giurisprudenza, si evidenziano i caratteri di eccezionalità, straordinarietà e di limitatezza temporale, ravvisando come l&#8217;istituto sia ontologicamente estraneo alla fisiologia dell&#8217;organizzazione amministrativa. In tal contesto, si evidenzia l&#8217;inammissibile carattere strutturale che le reggenze hanno assunto nell&#8217;organizzazione delle Prefetture ribadendo come le carenze di organico sono la diretta conseguenza dell&#8217;assenza di opportuni atti di riorganizzazione dell&#8217;amministrazione periferica. Peraltro, il ricorso esasperato alle reggenze mette anche in crisi il principio di rotazione degli incarichi con grave compressione delle disposizioni dettate per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell&#8217;illegalità nella pubblica amministrazione. In conclusione, può ammettersi a visto e a conseguente registrazione il provvedimento, ma solo valorizzando al massimo grado il principio di continuità amministrativa; in via generale, l&#8217;Amministrazione centrale è richiamata ad adottare le misure necessarie per reintegrare il quadro dirigenziale delle Prefetture ovvero a provvedere ad altri interventi correttivi di natura organizzativa così come previsto dalla legge.</p>
<hr />
<p class="p1">Pres. M. Pozzato; Rel. A. Rigoni, A. Carlo</p>
<hr />
<p class="p1">Il testo della deliberazione è allegato in pdf.</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-reggenze-delle-prefetture-in-emilia-romagna/?download=88627">ECLI_IT_CONT_2024_26SRCERO-PREV 5</a> <small>(301 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-reggenze-delle-prefetture-in-emilia-romagna/">Sulle reggenze delle Prefetture in Emilia-Romagna.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla legittimità della sanzione disciplinare del pubblico dipendente per video diffusi su whatsapp.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimita-della-sanzione-disciplinare-del-pubblico-dipendente-per-video-diffusi-su-whatsapp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 17:47:08 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88084</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimita-della-sanzione-disciplinare-del-pubblico-dipendente-per-video-diffusi-su-whatsapp/">Sulla legittimità della sanzione disciplinare del pubblico dipendente per video diffusi su whatsapp.</a></p>
<p>Amministrazione pubblica &#8211; Polizia di Stato &#8211; Sanzioni disciplinari &#8211; Discredito per l’amministrazione &#8211; Legittimità. Va affermata la legittimità della sanzione  sanzione disciplinare applicata all’assistente di polizia che diffonda, sull’applicazione di comunicazione telematica “Whatsapp”, un video in cui egli era visibile mentre correva nudo di sera tra la neve in</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimita-della-sanzione-disciplinare-del-pubblico-dipendente-per-video-diffusi-su-whatsapp/">Sulla legittimità della sanzione disciplinare del pubblico dipendente per video diffusi su whatsapp.</a></p>
<p>Amministrazione pubblica &#8211; Polizia di Stato &#8211; Sanzioni disciplinari &#8211; Discredito per l’amministrazione &#8211; Legittimità.</p>
<hr />
<p>Va affermata la legittimità della sanzione  sanzione disciplinare applicata all’assistente di polizia che diffonda, sull’applicazione di comunicazione telematica “Whatsapp”, un video in cui egli era visibile mentre correva nudo di sera tra la neve in un bosco, in quanto tale comportamento è idoneo a determinare un discredito per l’amministrazione, non assumendo alcun rilievo il fatto che l’attività sportiva attiene alla sfera privata e che la condotta non si sia svolto in servizio, giacché, qualora un’attività ovvero un comportamento o un atteggiamento vengano divulgate, esse non appartengono più alla sfera privata.</p>
<hr />
<p>Pres. Castrota Scanderber &#8211; Est. Frigida</p>
<hr />
<p class="repubblica">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione">in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</p>
<p class="tabula">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione">SENTENZA</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 2456 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato Giulia Milo, con domicilio fisico eletto presso lo studio di questi in Roma, via Giovannipoli, n. 148 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro">contro</p>
<p class="popolo">il Ministero dell’interno, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso <i>ex lege</i> dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato <i>ope legis</i> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p class="contro">per la riforma</p>
<p class="popolo">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli &#8211; Venezia Giulia n.-OMISSIS-resa tra le parti.</p>
<p class="popolo">
<p>&nbsp;</p>
<p class="popolo">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;</p>
<p class="popolo">visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo">relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023, il consigliere Francesco Frigida e viste le conclusioni scritte dell’avvocato Giulia Milo per il ricorrente e dell’avvocato dello Stato Daniela Canzoneri per il Ministero dell’interno;</p>
<p class="popolo">ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="popolo">
<p>&nbsp;</p>
<p class="fatto">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo">1. Il signor -OMISSIS-assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, ha proposto il ricorso n. -OMISSIS-dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli &#8211; Venezia Giulia per l’annullamento del decreto del Capo della Polizia &#8211; Direttore generale della pubblica sicurezza n. 333-D/65426 (prot. n.-OMISSIS-) del 9 ottobre 2018, notificatogli il 22 ottobre 2018, con cui gli è stata applicata la deplorazione, nonché<i> per l’accertamento</i> dell’illegittimità dell’imputazione a “<i>congedo straordinario</i>”, “<i>congedo ordinario</i>”, “<i>aspettativa per malattia</i>” e “<i>legge 104</i>” del periodo di estromissione dal posto di lavoro dal 26 marzo 2018 al 12 maggio 2018.</p>
<p class="popolo">In particolare l’interessato ha contestato la sanzione disciplinare della deplorazione, emessa nei suoi confronti ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 737/1981 in conseguenza di un video diffuso sull’applicazione di comunicazione telematica “<i>Whatsapp</i>”, in cui egli era visibile mentre correva nudo di sera tra la neve in un bosco.</p>
<p class="popolo">Il procedimento disciplinare prodromico alla predetta sanzione era stato avviato dopo aver accertato l’assenza in capo all’assistente capo di patologie neuropsichiatriche e previa sua sospensione cautelare dal servizio dal 26 marzo 2018 al 12 maggio 2018.</p>
<p class="popolo">1.1. Il Ministero dell’interno si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.</p>
<p class="popolo">2. Con l’impugnata sentenza n.-OMISSIS- 2010, il T.a.r. per il Friuli &#8211; Venezia Giulia ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese di lite.</p>
<p class="popolo">3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 22 febbraio 2021 e in data 17 marzo 2021 – il signor -OMISSIS- ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, riproponendo i motivi svolti in primo grado e articolando poi specifiche sette censure, sostanzialmente inglobanti anche quelle di primo grado.</p>
<p class="popolo">4. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio, depositando una memoria di costituzione e chiedendo il rigetto del gravame.</p>
<p class="popolo">5. In vista dell’udienza di discussione il Ministero ha depositato memoria e il ricorrente ha depositato memoria di replica, con cui le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie posizioni e insistito sulle proprie tesi.</p>
<p class="popolo">6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 23 maggio 2023.</p>
<p class="popolo">7. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.</p>
<p class="popolo">8. Tramite il primo motivo d’impugnazione, l’appellante ha lamentato, richiamando il terzo e quarto motivo sollevato in primo grado, «<i>eccesso di potere per travisamento dei fatti, errata e carente valutazione dei fatti. Contraddittorietà, carenza di motivazione, erronea valutazione dell’elemento soggettivo, erronea definizione ed applicazione del comune senso del pudore e del decoro, erronea definizione ed applicazione del senso del decoro e del prestigio dell’Istituzione e sulla violazione del principio di proporzionalità e dei casi in cui può essere inflitta la deplorazione. Assoluta erroneità della sentenza per contraddittorietà della motivazione. Violazione dell’art. 2 della Costituzione, violazione dei diritti della personalità dell’appellante. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Assenza di qualsiasi disvalore sia nella partecipazione all’attività sportiva sia nell’averla parzialmente ripresa in un video inviato riservatamente a quattro amici</i>».</p>
<p class="popolo">In particolare l’interessato ha sostenuto che: non avrebbe «<i>fatto nulla di male</i>», essendosi limitato a partecipare, all’estero, ad una competizione sportiva “<i>estrema</i>” che prevede la corsa dei partecipanti di notte nella neve completamente nudi; l’attività è stata svolta «<i>nell’ambito della propria vita privata, al di fuori dell’orario di servizio e senza in alcun modo palesare né la propria identità né la propria appartenenza alla Polizia</i>»; si è trattato solamente di una ripresa con il cellulare effettuata da sé, a cui è seguito l’invio del filmato a pochi amici; il video non sarebbe indecoroso o lesivo del pudore siccome le parti intime non sono visibili e le riprese sono state fatte da lontano; la «<i>completa nudità non deve essere fraintesa (come violazione del pudore o esibizionismo) ma deve essere valutata alla luce del contesto</i>»; la circostanza che gli amici, improvvidamente e senza il suo consenso, abbiano diffuso il video, che poi è giunto a conoscenza dei superiori, non era prevedibile e comunque esso appellante «<i>non può essere chiamato a rispondere di iniziative di terzi</i>»; i superiori abbiano erroneamente ipotizzato «<i>un disturbo psicofisico</i>» e che lo abbiano sospeso dal servizio e sottoposto a una valutazione psicofisica, ipotizzando «<i>del tutto erroneamente, disturbi mentali o l’abuso di sostanze stupefacenti</i>»; la sanzione della deplorazione sarebbe stata adottata sull’errato presupposto di un «<i>grave mancanza attinente alla disciplina o alle norme di contegno</i>», condiviso erroneamente dal T.a.r., in quanto entrambi avrebbero «<i>esaminato e valutato gli eventi in modo del tutto errato e di parte, valorizzando alcuni elementi e trascurando completamente tutte le argomentazioni difensive dell’interessato, con ciò violando chiaramente il principio di imparzialità</i>» e non avrebbero tenuto conto che si trattava di un’attività sportiva e che il video non era stato postato su una piattaforma pubblica, bensì soltanto inviato ad alcuni individuati soggetti mediante l’applicazione “Whatsapp”; la ripresa non sarebbe stata effettuata con «<i>finalità goliardica ed esibizionistica</i>», essendo egli stato “<i>Forse </i>(…)<i> un po’ orgoglioso della propria prestazione sportiva ma non l’ha resa pubblica, l’ha condivisa solo con alcuni selezionati destinatari</i>»; che tale condotta non potrebbe integrare gli estremi di una «<i>grave mancanza attinente alla disciplina o alle norme di contegno</i>»; in forza dell’art. 2 della Costituzione, sebbene che gli appartenenti alle forze di polizia subiscono dei limiti all’esercizio dei diritti della personalità, essi devono essere proporzionati e motivati da reali esigenze di interesse pubblico; non vi sarebbe stata alcuna volontà esibizionistica né l’intento di urtare riservatezza e pudore, richiamando sul punto un precedente di questo Consiglio (sezione III, sentenza 21 febbraio 2014, n. 848), con cui è stata dichiarata illegittima una sanzione disciplinare per l’ipotesi di pubblicazione da parte di un poliziotto di immagini afferenti alla propria identità sessuale collocate in una sezione della pagina della piattaforma “<i>Facebook</i>” accessibile solo previo accreditamento dell’utente; sarebbe incomprensibile la ragione per la quale «<i>la visione del video dovrebbe oggettivamente gettare discredito sull’Istituzione, tenuto anche conto del fatto che non vi è alcun riferimento nel video all’attività professionale svolta e quindi all’istituzione medesima</i>».</p>
<p class="popolo">Nella memoria di replica l’appellante ha altresì specificato che «<i>La Polizia di Stato deve tutelare la possibilità di esercitare i propri diritti e non sanzionarne l’esercizio. I diritti della personalità dei pubblici funzionari possono essere limitati solo nella misura in cui un tanto sia indispensabile allo svolgimento del servizio. Sul punto non vi è stata né ponderazione di interessi né motivazione</i>», richiamando sul punto anche la sentenza del T.a.r. per la Liguria n. 27 luglio 2022, n. 268, e che «<i>Si è trattato di un comportamento, quello posto in essere dal sig. -OMISSIS-confinato nella vita privata e né illecito né disdicevole. La sanzione inflitta è pertanto ingiustificata e sproporzionata perché si tratta di una sanzione molto afflittiva. Non si comprende perché trattandosi di attività lecita diffusa da terzi si è ritenuto di non emettere la sanzione più lieve inerente un richiamo orale o scritto o, al massimo, una pena pecuniaria</i>».</p>
<p class="popolo">Tali censure sono infondate.</p>
<p class="popolo">In proposito va premesso che in materia disciplinare l’amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità tecnica, sicché il giudice amministrativo non può sindacare le valutazioni discrezionali compiute dall’organo disciplinare in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere, nemmeno sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità, salvo che non siano affette da palese travisamento dei fatti, manifesta illogicità, notevole e evidente sproporzione e abnormità. Le norme relative al procedimento disciplinare, infatti, sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all’amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità (cfr., <i>ex aliis</i>, Consiglio di Stato, sezione II, sentenze 31 marzo 2023, n. 3325, 20 febbraio 2023, n. 1724, 7 novembre 2022, n. 9756, 14 giugno 2022, n. 4858, 20 maggio 2022, n. 4012 e 21 marzo 2022, n. 2004; Consiglio di Stato, sezione IV, sentenze 29 marzo 2021, n. 2629 e 22 marzo 2021, n. 2428).</p>
<p class="popolo">Ciò posto, si osserva che l’amministrazione, come puntualmente evidenziato dal T.a.r. con motivazione congrua e aderente ai fatti di causa e che il Collegio condivide, ha valorizzato elementi che «<i>effettivamente militano a favore di una predestinazione del video alla visione di soggetti terzi, fin dal momento della sua ripresa, come l’essersi il ricorrente volontariamente auto-filmato e il suo rivolgersi ad un ipotetico pubblico di spettatori</i>», cosicché la condotta dell’interessato è stata reputata in modo non illogico né abnorme, riconducibile all’elenco di fattispecie punibili con la deplorazione recata dall’art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 737/1981 e in particolare all’ipotesi di cui al numero 3) della predetta disposizione («<i>le gravi mancanze attinenti alla disciplina o alle norme di contegno</i>»).</p>
<p class="popolo">Del tutto irrilevanti ai fini della valutazione del comportamento sono le deduzioni sulle ragioni (competizione in uno sport “estremo”) e sulla percezione della nudità in alcuni contesti culturali.</p>
<p class="popolo">L’unico ed esclusivo elemento preso in considerazione è stato la predestinazione del video a soggetti terzi, che non può che non deporre per un intento goliardico ed esibizionistica, incompatibile, come rappresentato dal Consiglio di disciplina, con «<i>il riserbo e la compostezza che ogni appartenente alla Polizia di Stato dovrebbe avere</i>»<i> </i>e rivelante «<i>un atteggiamento in grado di urtare la riservatezza ed il pudore</i>».</p>
<p class="popolo">Parimenti non ha rilievo il fatto che l’attività sportiva attiene alla sfera privata e che la condotta non si sia svolto in servizio, giacché, qualora un’attività ovvero un comportamento o un atteggiamento vengano divulgate, esse non appartengono più alla sfera privata. Ad ogni modo, i contegni assunti nella sfera privata dagli appartenenti alle forze dell’ordine ben posso assumere rilevanza disciplinare, in quanto, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 782/1985 (recante il regolamento di servizio dell&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza), «<i>Il personale anche fuori servizio deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni</i>», cosicché «<i>L’appartenenza al Corpo di Polizia impone di uniformare la propria condotta, anche al di fuori servizio, ad uno stile di vita che sia irreprensibile quanto al decoro, all’immagine offerta ai consociati, all&#8217;osservanza dei valori ordinariamente percepiti dalla comunità sociale</i>» (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 4 luglio 2011, n. 3963).</p>
<p class="popolo">La condotta sanzionata ha inoltre certamente cagionato un discredito per l’amministrazione, considerato che il fatto che il dipendente non fosse riconoscibile nel video quale appartenente alla Polizia di Stato, atteso che il discredito alla Polizia di Stato può determinarsi anche tramite la visione del filmato da parte di chi conosca personalmente il protagonista e in particolar modo i suoi colleghi o gli abitanti di -OMISSIS-, evidenziato peraltro che, come correttamente puntualizzato dal T.a.r.,<i></i>«<i>sotto questo profilo non giova la valorizzata “notorietà” locale dello stesso ricorrente, più volte distintosi con azioni meritevoli di menzione sulla stampa locale</i>».</p>
<p class="popolo">Il riferimento alla sentenza di questo Consiglio n. 848/2014, oltre a non essere chiaramente vincolante per il Collegio, non è collimante con il caso di specie, in quanto nel precedente richiamato è stato precisato «<i>l’accesso al profilo personale è possibile solo a chi conosca lo username dell’interessato, il quale funziona da filtro per l’accesso, e che non può ritenersi, pertanto, indiscriminatamente visitabile da chiunque, ma rivolto essenzialmente a “conoscenti”, che abbiano appunto la “chiave” di accesso (lo username). All’apertura del profilo compariva, come già ricordato, una foto di donna non riferibile al Sig </i>(…), <i>nonché alcune delle altre foto, raffiguranti il mezzobusto del ricorrente</i> (…) <i>erano visionabili solo dopo l’accesso; a ciò va aggiunta l’altra modalità, ossia che altre foto, che presentano “parti di corpo in abiti succinti”, queste senza dubbio più suscettibili di urtare la riservatezza ed il pudore, erano visionabili solo su specifica autorizzazione dell’interessato</i>», mentre nella fattispecie in esame l’interessato ha perso il controllo del filmato che tramite la piattaforma “<i>Whatsapp</i>” può essere fisiologicamente e strutturalmente inviato ad altri soggetti, che a loro volta posso ulteriormente inviarlo, così come i successivi destinatari, secondo uno schema di propagazione esponenziale tendenzialmente illimitato.</p>
<p class="popolo">Anche il su citato richiamo al precedente del T.a.r. per la Liguria non è pertinente, trattandosi di un caso inerente al clamore mediatico di una relazione sentimentale tra un poliziotto e una minorenne, da cui era scaturito un procedimento penale (poi archiviato), mentre nella fattispecie oggetto del presente giudizio l’amministrazione non ha stigmatizzato una scelta di vita relativa alla sfera intima e personale del dipendente, bensì un suo atteggiamento esibizionistico, contrario ai doveri di<i> </i>riserbo e compostezza, propagato all’esterno e fuori dal suo controllo.</p>
<p class="popolo">Tanto delineato, nel caso di specie non si riscontra alcuna abnormità della valutazione, perfettamente aderenti ai fatti e congruente (e comunque non palesemente sproporzionata) rispetto alla gravità della condotta, sensatamente non mitigabile con i precedenti di servizio dell’interessato e altre circostanze soggettive. La sanzione della deplorazione – connotata da un’afflittività nettamente inferiore rispetto alla sospensione dal servizio o addirittura con la destituzione – è stata dunque coerentemente motivata e, in ogni caso, essa non è irragionevole.</p>
<p class="popolo">9. Mediante la seconda doglianza, la parte privata ha dedotto che «<i>Sulla carenza e contraddittorietà della valutazione dei fatti si veda anche la circolare n. 555 del Ministero dell’Interno del 25.10.2019 sull’utilizzo di social network e di applicazioni di messaggistica da parte degli operatori della Polizia di Stato</i>», precisando che «<i>Il Ministero dell’Interno ha emesso la circolare richiamata in epigrafe dopo l’adozione dei provvedimenti impugnati. Essa è tuttavia interessante perché indica in via astratta una serie di comportamenti che gli appartenenti alle forze di pubblica Sicurezza devono evitare quando utilizzano i “social”, vi è quindi una sorta di elenco astratto di condotte riprovevoli</i>».</p>
<p class="popolo">Detta censura è infondato, in quanto, da un lato, in via pregiudiziale e in via assorbente ogni ulteriore considerazioni sul punto, la circolare è successiva ai fatti di causa e soprattutto all’adozione della sanzione e, dall’altro, comunque e per completezza, essa non è fonte del diritto, potendo venire in rilievo soltanto come elemento di un eventuale indice sintomatico di eccesso di potere, che, comunque, va in concreto escluso siccome detta circolare prevede un elenco, per sua intrinseca natura non tassativo, di comportamenti che gli appartenenti alle forze di pubblica sicurezza devono evitare nella utilizzazione dei cosiddetti “<i>social network</i>”, tra cui non compare il comportamento tenuto dall’appellante soltanto perché strutturalmente diverso – e più grave – di quelli elencati.</p>
<p class="popolo">10. Attraverso il terzo motivo di gravame l’appellante ha argomentato «<i>Sulla diffusione del video ad opera dei colleghi contro la volontà dell’odierno appellante</i>», deducendo che il T.a.r. avrebbe errato nel reputare che «il ricorrente doveva prefigurarsi anche i possibili rischi derivanti dal “<i>fattore umano” (notoriamente l’anello debole della sicurezza informatica), cioè dal comportamento dei destinatari</i>» e asserendo che erroneamente egli è stato sanzionato per non ha previsto tale eventualità e in forza di un comportamento altrui.</p>
<p class="popolo">Tale doglianza è infondata, poiché, come correttamente evidenziato dal T.a.r., la condotta dell’interessato è una stata certamente<i> </i>imprudente e, dunque, di connotazione colposa, avendo, infatti, egli trasmesso, senza precauzioni e senza alcuna effettiva necessità, il filmato a più soggetti, sebbene di sua fiducia, a mezzo della piattaforma<i> </i>“<i>Whatsapp</i>”, il cui utilizzo espone<i> </i>a un fisiologico rischio di diffusione incontrollabile dei contenuti, a nulla rilevando che detta piattaforma sia abbastanza impermeabile ad attacchi informatici esterni<i>, </i>essendo comunque prefigurabile, alla stregua di un canone di ragionevole precauzione, colposamente non rispettato dall’assistente capo, un comportamento di successiva propagazione a terzi del filmato da parte dei destinatari.</p>
<p class="popolo">11. Con la quarta censura l’interessato ha insistito «<i>Sulla violazione del principio di proporzionalità</i>», lamentando che l’amministrazione non avrebbe valutato la sua lunga carriera del ricorrente, la liceità della condotta, l’assenza di responsabilità nella diffusione, l’attinenza alla vita privata dei fatti contestati, né avrebbero precisato, come anche il T.a.r., le motivazioni per cui vi sarebbe stata una grave mancanza alle norme di contegno.</p>
<p class="popolo">Siffatto motivo è infondato, giacché l’aver trasmesso il video a dei colleghi non poteva non essere considerato comportamento irrispettoso di quella compostezza e sobrietà<i> </i>cui l’appartenente alle forze dell’ordine deve improntare la propria condotta, a prescindere dalla sua liceità. D’altra parte, la lunga e meritoria carriera è stata tenuta in considerazione dell’amministrazione, la quale, invero, per tale ragione ha applicato una sanzione maggiormente mite (la deplorazione) rispetto a quella inizialmente prospettata (destituzione).</p>
<p class="popolo">12. Tramite il quinto motivo l’appellante ha sostenuto la «<i>tardività dell’avvio del procedimento disciplinare</i>», specificando che erroneamente il T.a.r. ha affermato che il ritardo sia ragionevolmente giustificazione dalla necessità di accertare previamente l’idoneità psicofisica dell’interessato, da cui potevano derivare conseguenze sulla validità del procedimento disciplinare (che postula una piena capacità di autodeterminazione dell’incolpato) e sulla possibilità di permanere in servizio.</p>
<p class="popolo">Al riguardo il dipendente ha asserito che il dubbio sul proprio equilibrio psicofisico si è rivelato del tutto infondato, con la conseguenza che il procedimento sarebbe tardivo, non potendosi considerare giustificabile il ritardo nell’avvio per la necessità di previamente verificare la lucidità dell’incolpato, trattandosi di un’ipotesi non prevista dalle norme che regolamentano il procedimento disciplinare.</p>
<p class="popolo">Detta contestazione è infondata, poiché la legittimità della scelta di effettuare accertamenti psicofisici non può essere vagliata a posteriori e in base all’esito negativo degli stessi accertamenti (che hanno escluso disturbi di natura psichiatrica e la dedizione all’assunzione di sostanze stupefacenti); tale esito, invero, non implica che non vi fosse un ragionevole dubbio iniziale, giustificato dal principio di precauzione, considerato che l’eccentricità dell’accaduto ha fatto sorgere congruamente nell’amministrazione l’esigenza di verificare le condizioni di salute mentale del dipendente e che i relativi approfondimenti sono stati nell’esclusivo interesse di questi.</p>
<p class="popolo">13. Con la sesta doglianza l’interessato ha dedotto la «<i>violazione dell’art. 13 comma 4 D.P.R. 737/1981</i>», sostenendo l’erroneità di quanto affermato dal T.a.r. circa la maggiore garanzie offerte dalla procedura adottata dall’amministrazione (e inerente alle sanzioni della sospensione del servizio e della destituzione) rispetto a quella che sarebbe stata sufficiente per la più lieve sanzione in concreto comminata (deplorazione), in quanto «<i>per infliggere la deplorazione debba essere sentita anche la commissione consultiva di cui all’art. 15 e un tanto non è avvenuto</i>».</p>
<p class="popolo">Tale motivo è infondato, poiché, essendo il meno ricompreso nel più, la regolarità formale di un procedimento non può <i>a posteriori</i> essere inficiata dal suo esito qualora, come nel caso di pecie, il procedimento adottato sia più gravoso per l’amministrazione e soprattutto più garantista per l’incolpato, oltre che inizialmente obbligato alla luce delle contestazioni formulate che avrebbero potuto condurre alla irrogazione di una sanzione molto più severa.</p>
<p class="popolo">14. Mediante la settima censura l’appellante ha argomentato «<i>Sulla natura della disposta sospensione dal servizio</i>», sostenendo, in sintesi, che «<i>Contrariamente a quanto affermato dal TAR vi è tutto l’interesse del sig. -OMISSIS- ad un riconoscimento dell’inesistenza dei presupposti (una patologia della sfera neuropsichiatrica) sulla base dei quali è stato sospeso. Vi è un interesse, quanto meno morale, al riconoscimento che non ha mai sofferto di patologie della sfera psichiatrica che lo rendevano inidoneo al servizio. E’ stato esautorato dal servizio per un dubbio relativo all’esistenza di una patologia che è stata assolutamente esclusa dal Centro di Neurologia e Psicologia Medica -OMISSIS- </i>(…) <i>Vi è quindi l’interesse a che il periodo in cui è stato sospeso non sia riconducibile ad una patologia in effetti non sussistente </i>(…)<i> Nella sentenza appellata si afferma che vi sarebbe doverosità della sospensione dal servizio in presenza di dubbi sulla salute mentale del personale di polizia. In effetti però il medico della Polizia non ha accertato alcun sintomo né effettuato alcuna diagnosi e inoltre non si è limitato a prevedere un’inidoneità parziale a determinate funzioni (che magari avessero previsto l’uso di armi) ma ha stabilito una radicale sospensione dal servizio di circa 45 giorni</i>».</p>
<p class="popolo">Il suddetto motivo è infondato, in quanto, da un lato, la qualificazione dei periodi di sospensione dal servizio come «<i>congedo straordinario per malattia</i>» (dal 26 marzo 2018 al 1° maggio 2018) e «<i>aspettativa per malattia</i>» (dal 2 maggio 2018 all’11 maggio 2018) non hanno provocato alcun danno all’interessato, stante l’integrale percezione della retribuzione e la computabilità ad ogni effetto (tra cui progressione di carriera e aumenti stipendiali ecc.) dei relativi intervalli temporali ai sensi degli articoli 40 e 68 del d.P.R. 3/1957 e, d’altro lato, comunque la sospensione dal servizio è stata sostanzialmente doverosa in presenza di ragionevoli dubbi sulla salute mentale del dipendente, con conseguente necessità di attribuire un regime giuridico a tale periodo, indipendentemente dal concorso della volontà dell’interessato.</p>
<p class="popolo">15. In conclusione l’appello va respinto.</p>
<p class="popolo">16. La peculiarità della vicenda giustifica tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.</p>
<p class="fatto">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2456 del 2021, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.</p>
<p class="popolo">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-<i>septies </i>del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del ricorrente, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelarne lo stato di.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="popolo">
<p class="popolo">
<p class="tabula">Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente</p>
<p class="tabula">Giovanni Sabbato, Consigliere</p>
<p class="tabula">Francesco Frigida, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula">Antonella Manzione, Consigliere</p>
<p class="tabula">Alessandro Enrico Basilico, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimita-della-sanzione-disciplinare-del-pubblico-dipendente-per-video-diffusi-su-whatsapp/">Sulla legittimità della sanzione disciplinare del pubblico dipendente per video diffusi su whatsapp.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla natura della indennità  per danno al paesaggio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-della-indennita-per-danno-al-paesaggio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 13:11:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-della-indennita-per-danno-al-paesaggio/">Sulla natura della indennità  per danno al paesaggio.</a></p>
<p>Pubblica amministrazione &#8211; Sanzione amministrativa &#8211; Indennità per danno al paesaggio &#8211; Natura &#8211; Individuazione. L&#8217;indennità  per danno al paesaggio (da corrispondere, su ingiunzione della Soprintendenza BB.CC.AA., ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004)  va considerata quale sanzione ripristinatoria dei valori giuridici offesi dalla condotta illecita, con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-della-indennita-per-danno-al-paesaggio/">Sulla natura della indennità  per danno al paesaggio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-della-indennita-per-danno-al-paesaggio/">Sulla natura della indennità  per danno al paesaggio.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Pubblica amministrazione &#8211; Sanzione amministrativa &#8211; Indennità per danno al paesaggio &#8211; Natura &#8211; Individuazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L&#8217;indennità  per danno al paesaggio (da corrispondere, su ingiunzione della Soprintendenza BB.CC.AA., ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004)  va considerata quale sanzione ripristinatoria dei valori giuridici offesi dalla condotta illecita, con la conseguenza che sono tenuti al pagamento della sanzione anche i proprietari aventi causa.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Cavallo &#8211; Est. Commandatore</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 253 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Caponnetto e Vincenzo Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana – Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana – Soprintendenza dei beni culturali e dell’identità siciliana di Agrigento, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso <em>ope legis</em> dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">1) del D.D.S. n. -OMISSIS- del 22/5/2018, emesso ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 19.377,34, quale indennità risarcitoria per il danno causato al paesaggio con la realizzazione di due celle frigo ad una sola elevazione con annessi uffici, con copertura spiovente a due falde, in Agrigento, -OMISSIS-, senza il preventivo nulla osta della Soprintendenza di Agrigento e notificato al ricorrente in data 2/11/2018;</p>
<p style="text-align: justify;">2) della nota prot. n.-OMISSIS- del 16/10/2018, con la quale è stato trasmesso il sopra indicato D.D.S. n.-OMISSIS- del 22/5/2018;</p>
<p style="text-align: justify;">3) della nota prot. n. -OMISSIS- del 5/3/2018 della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, nella parte in cui viene quantificata la sanzione pecuniaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione regionale intimata;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l’istanza con cui il difensore di parte ricorrente ha chiesto la Tribunale di porre la causa in decisione, senza discussione;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-<em>bis</em>, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore il dott. Calogero Commandatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 15 novembre 2023;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Agendo in giudizio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto articolando le seguenti censure come di seguito rubricate:</p>
<p style="text-align: justify;">1) difetto di legittimazione passiva del soggetto terzo estraneo all’abuso – personalità della sanzione – violazione dell’art. 7 della legge 689 della 1981.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente eccepisce l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio per erronea individuazione del soggetto nei cui confronti avrebbe dovuto essere irrogata la sanzione, vale a dire l’autore dell’abuso edilizio e non il proprietario del manufatto al momento dell’emanazione del provvedimento (illecito compiuto dalla sig. Salvatore Russo) “dante causa” del ricorrente); l’ingiunzione ex art. 167 del D.lgs. 42/2004 costituirebbe una vera e propria sanzione amministrativa con funzione punitiva, in quanto tale intrasmissibile ai soggetti estranei all’illecito;</p>
<p style="text-align: justify;">2) violazione di legge – estinzione della sanzione ai sensi dell’art. 14 della l. n. 689 del 1981, stante l’avvenuta estinzione della sanzione amministrativa, in quanto la valutazione e l’accertamento dell’ammontare della sanzione sarebbero stati effettuati con il D.D.S. impugnato n. -OMISSIS- del 22/5/2018, ben oltre i termini previsti per la validità della stessa sanzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio l’amministrazione statale intimate che ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza ex art. 87, comma 4-<em>bis</em> c.p.a. del 15 novembre 2023, come da verbale, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato e va rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, sulla questione di carattere generale della trasmissibilità della sanzione de qua si riscontrano due diversi orientamenti nella giurisprudenza amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo un primo orientamento, trattandosi di una vera e propria sanzione amministrativa, con finalità deterrenti, alla medesima va applicato il disposto di cui all’art. 7 della l. n. 689/1981, ai sensi del quale l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi (e agli aventi causa), che sono estranei alla commissione dell’abuso (in termini C.G.A., 27 novembre 2017, n. 520).</p>
<p style="text-align: justify;">In base ad un secondo orientamento l’indennità in questione va, invece, considerata quale sanzione ripristinatoria dei valori giuridici offesi dalla condotta illecita, con la conseguenza che sono tenuti al pagamento della sanzione anche i proprietari aventi causa (cfr. Consiglio di Stato, VI, 4 febbraio 2019, n. 855 con richiamo a precedente conforme n. 2094 del 4 aprile 2018). E invero, la sanzione in esame «<em>non</em> [si atteggia a] <em>mera sanzione pecuniaria</em>, [ma si caratterizza per la sua natura]<em> di sanzione riparatoria alternativa al ripristino dello status quo ante; proprio in funzione della sua natura di carattere ripristinatoria alternativa alla demolizione viene ragguagliata “al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione” e, in base all’art. 167 del d.lgs. 42 del 2004, le somme “sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate”. Pertanto, come in generale per le sanzioni pecuniarie in materia edilizia, tali sanzioni pecuniarie non hanno carattere punitivo, con la conseguenza che sono sottratte al principio della responsabilità personale dell’autore della violazione, di cui alla legge n. 24 novembre 1981, n. 689, mentre la natura ripristinatoria le rende trasmissibili agli eredi come già affermato per le sanzioni pecuniarie in materia edilizia sostitutive di interventi di carattere ripristinatorio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 aprile 2018, n. 2155; id., sez. V, 15 aprile 2013, n. 2060).» </em>(Cons. Stato, sez. II, 30 ottobre 2020, n. 6678/2020).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale orientamento è stato sposato anche dal C.G.A.R.S. (da ultimo: Cgars, sez. riun. 16 dicembre 2021, n. 436/2021) affermando «<em>che l’indennità per danno al paesaggio (da corrispondere, su ingiunzione della Soprintendenza BB.CC.AA., ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004) non ha natura afflittivo-sanzionatoria, ma costituisce una misura riparatoria nel senso civilistico del termine; una “sanzione”, dunque, a contenuto sostanzialmente ripristinatorio (risarcitorio o comunque compensativo). Da ciò consegue che l’obbligazione “riparatoria” (risarcitoria o compensativa, a seconda che miri al ristoro integrale o parziale del pregiudizio cagionato) è trasmissibile; e dunque obbliga anche gli eredi e gli aventi causa a qualsiasi titolo, in quanto proprietari del bene.</em>» (C.G.A.R.S, sez. riun., 11 aprile 2022, n. 178, parere).</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, pur giungendo a conclusioni opposte, entrambi gli orientamenti sono, a ben vedere, concordi nell’affermare che sussiste la legittimazione passiva dell’avente causa il quale sia consapevole dell’abuso, in quanto è stato coinvolto nella sua realizzazione o aveva conoscenza dello stesso e, in particolare, della pendenza di una domanda di condono (TAR Sicilia, sede di Palermo, Sez. I, sent. del 28.2.2023 n. 642).</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto questo T.A.R. ha avuto anche modo di precisare che “<em>il mantenimento da parte dell’attuale proprietario delle opere abusive costituisce presupposto per irrogazione della sanzione in quanto responsabile dell’abuso. Infatti, l’attuale proprietario non può definirsi estraneo all’abuso se non dimostra la propria inconsapevolezza dell’abusività dell’opera e quindi il proprio incolpevole affidamento (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 2952/2019), tenuto conto altresì della pubblicità degli strumenti urbanistici e delle fonti normative in materia. In sostanza, il Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’indennità in questione va considerata quale sanzione ripristinatoria dei valori giuridici offesi dalla condotta illecita, con la conseguenza che sono tenuti al pagamento della sanzione anche i proprietari aventi causa. Con la diretta conseguenza che sussiste la legittimazione passiva dell’avente causa, il quale sia consapevole dell’abuso, in quanto è stato coinvolto nella sua realizzazione o aveva conoscenza dello stesso e, in particolare, della pendenza di una domanda di condono (cfr. Consiglio di Stato, VI, 4 febbraio 2019, n. 855 con richiamo a precedente conforme n. 2094 del 4 aprile 2018)</em>” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 24/04/2020, n. 773).</p>
<p style="text-align: justify;">Si deve altresì aggiungere che, secondo il pacifico orientamento assunto da questo T.A.R. e avvallato dal C.G.A.R.S., è solo con il rilascio della concessione in sanatoria che cessa la c.d. “permanenza” dell’illecito urbanistico, con la conseguenza che inizia a decorrere il termine quinquennale per la prescrizione della potestà sanzionatoria (Cargs, sez. riun., 19 luglio 2021 n. 244; Id., 1° luglio 2021 n. 212). E ciò «a prescindere dalla qualificazione giuridica che si voglia dare dell’indennità di cui all’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, la stessa è soggetta a prescrizione quinquennale che inizia a decorrere da quando il credito diventa esigibile, e segnatamente da quando viene rilasciato il condono edilizio» (Cgars, sez. giur., 17 marzo 2021, n. 214, Id., n. 95 del 9 febbraio 2021).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso che ci occupa, l’istanza di condono è stata presentata dall’odierno ricorrente in favore del quale la concessione edilizia in sanatoria è stata rilasciata il 30 aprile 2014 (prot. n. 2908), sicché non può esservi alcun dubbio sulla legittimazione passiva di quest’ultimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il secondo motivo di ricorso è infondato poiché non può ritenersi maturato il termine quinquennale di prescrizione della sanzione il cui <em>dies a quo</em> decorre, come già evidenziato, dal venir meno della situazione di illiceità che, nella fattispecie che qui ci occupa, è da individuare nel momento del rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ossia dal 30 aprile 2014 mentre il provvedimento gravato è stato notificato al ricorrente in data 2 novembre 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto del quadro giurisprudenziale non ancora consolidatosi al momento di proposizione del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Maria Barbara Cavallo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Gabriele Serra, Referendario</p>
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		<item>
		<title>Sulla discrezionalità della p.a. nel decidere le soglie di partecipazione al capitale delle società miste.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 11:46:19 +0000</pubDate>
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<p>Amministrazione pubblica &#8211; Società miste &#8211; Soglie di partecipazione &#8211; Rischio finanziario o economico &#8211; Discrezionalità. L’amministrazione può decidere, nel concreto esercizio della propria precipua funzione di tutela dell’interesse pubblico, qual è il livello massimo del rischio finanziario o economico che intende assumere (e quindi, per l’effetto, quello che intende</p>
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<p style="text-align: justify;">Amministrazione pubblica &#8211; Società miste &#8211; Soglie di partecipazione &#8211; Rischio finanziario o economico &#8211; Discrezionalità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione può decidere, nel concreto esercizio della propria precipua funzione di tutela dell’interesse pubblico, qual è il livello massimo del rischio finanziario o economico che intende assumere (e quindi, per l’effetto, quello che intende addossare <i>esclusivamente</i> al concessionario), fissando all’uopo delle soglie di partecipazione al capitale della costituenda società mista, valutazione che, in quanto espressione di eminente discrezionalità tecnica, può essere sindacata dal giudice amministrativo limitatamente al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà, ovvero se fondata su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. Perotti</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5663 del 2019, proposto da<br />
Roma Multiservizi s.p.a. in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria di costituendo Rti con Rekeep s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in relazione alla procedura CIG 758840129B, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizio Leozappa, Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Tommaso Edoardo Frosini, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Vittoria Colonna, 40;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Roma, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi D&#8217;Ottavi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;<br />
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; ANAC e Corte dei Conti &#8211; Procura Regionale per il Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">e con l&#8217;intervento di</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ad opponendum</i>:<br />
C.N.S. &#8211; Consorzio Nazionale Servizi soc. coop., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Aristide Police e Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Vittoria Colonna, 32;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7893/2019, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Polinari in dichiarata delega di Lipani, Sbrana, D’Ottavi ed Astorre in dichiarata delega di Cintioli;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con delibera dell’Assemblea capitolina n. 53 del 28 settembre 2017, Roma Capitale provvedeva alla “<i>Revisione straordinaria delle partecipazioni di primo e secondo livello ex art. 24 del Decreto Legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.</i>”, tra l’altro stabilendo che la società Roma Multiservizi s.p.a. – partecipata al 51% da AMA s.p.a. ed al 49 % da Rekeep s.p.a. e La Veneta s.p.a. – non doveva considerarsi “<i>strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di AMA S.p.A. e Roma Capitale</i>”, prevedendone di conseguenza la “<i>razionalizzazione mediante cessione a titolo oneroso entro il 30.9.2018</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la successiva delibera dell’Assemblea capitolina n. 99 del 29 agosto 2018, Roma Capitale provvedeva quindi ad indire una procedura a doppio oggetto per la costituzione di una nuova società mista cui affidare, per la durata di sei anni, il servizio scolastico integrato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla gara prendeva parte solamente il RTI formato da Roma Multiservizi con Rekeep s.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con determina dirigenziale n. 435 del 1° marzo 2019, Roma Capitale disponeva però l’esclusione del detto Rti dalla gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato e per l&#8217;affidamento del servizio scolastico integrato di competenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Avverso tale provvedimento Roma Multiservizi s.p.a. proponeva ricorso innanzi al Tribunale amministrativo del Lazio, affidato ai seguenti motivi di impugnazione:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) <i>Violazione, falsa applicazione, dell’art. 17 del d.lgs. n. 175/2016 &#8211; Violazione, falsa applicazione degli articoli 5, comma 9, 3 e 180 del d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Travisamento dei presupposti di diritto e grave carenza di istruttoria</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) <i>Violazione, falsa applicazione di tutti gli atti della lex specialis e della deliberazione n. 99/2018 dell’assemblea capitolina &#8211; Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 83 del codice dei contratti e del principio del clare loqui; violazione, falsa applicazione dell’art. 41 Cost</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) <i>Eccesso di potere per sviamento – Illogicità, contraddittorietà manifesta, travisamento dei presupposti e carenza di istruttoria</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4) <i>Violazione, falsa applicazione, dell’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Difetto assoluto di motivazione</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si costituiva Roma Capitale, concludendo per l’infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con sentenza 18 giugno 2019, n. 7893, il giudice adito respingeva il ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Avverso tale decisione Roma Multiservizi s.p.a. interponeva appello, deducendo le seguenti censure:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) <i>Erroneità della sentenza per erronea applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dall’art. 83, comma 8, del Codice – Erronea applicazione degli articoli 5, comma 9, 3 e 180 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 17 del d.lgs. n. 175/2016 – Mancata considerazione dell’obbligo di clare loqui – Contraddittorietà manifesta della motivazione – Violazione dei principi di trasparenza, par condicio e massima concorrenza</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) <i>In particolare: erroneità della sentenza per erronea applicazione degli artt. 1338, 1343, 1362, 1366, 1369, 1370 Cod. civ</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) <i>Erroneità della sentenza per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia e, in ogni caso, per mancata considerazione, o comunque erronea valutazione, del profilo di eccesso di potere per sviamento e per manifesta illogicità dedotto nel ricorso di primo grado</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4) <i>Erroneità della sentenza per travisamento delle risultanze istruttorie e per omesso approfondimento in ordine ad un profilo considerato centrale nella stessa motivazione</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5) <i>Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6) <i>Questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, ove unicamente interpretabile nel senso di supportare il provvedimento di esclusione oggetto di impugnativa – Violazione degli artt. 3, 41, 11 e 117, comma 1, Cost</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Costituitasi in giudizio, Roma Capitale concludeva per l’infondatezza dell’appello, chiedendo che fosse respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Interveniva <i>ad opponendum</i> il Consorzio Nazionale Servizi, altresì chiedendo la reiezione del gravame in quanto destituito di fondamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ordinanza collegiale 11 maggio 2020, n. 2929, la Sezione sospendeva il giudizio e disponeva trasmettersi gli atti del giudizio alla Corte di giustizia dell’Unione europea, rimettendole <i>ex</i> art. 267 Tfue le seguenti questioni pregiudiziali:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>1) se sia conforme al diritto eurounitario ed alla corretta interpretazione dei considerando 14 e 32, nonché degli articoli 12 e 18 della Direttiva n. 24/2014/UE e 30 della Direttiva n. 23/2014/UE, anche con riferimento all’art. 107 TFUE, che, ai fini della individuazione del limite minimo del 30% della partecipazione del socio privato ad una costituenda società mista pubblico &#8211; privata,</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>limite ritenuto adeguato dal legislatore nazionale in attuazione dei principi eurounitari fissati in materia dalla giurisprudenza comunitaria, debba tenersi conto esclusivamente della composizione</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>formale/cartolare del predetto socio ovvero se l’amministrazione che indice la gara possa – o anzi debba – tener conto della sua partecipazione indiretta nel socio privato concorrente;</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2) in caso di soluzione positiva del precedente quesito se sia coerente e conforme con i principi eurounitari, ed in particolare con il principio di concorrenza, proporzionalità e adeguatezza, che</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>l’amministrazione che indice la gara possa escludere dalla gara il socio privato concorrente, la cui effettiva partecipazione alla costituenda società mista pubblico privata, per effetto della accertata</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>partecipazione pubblica diretta o indiretta, sia di fatto inferiore al 30%</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con sentenza del 1° agosto 2022 (causa C-332/20), la Corte di giustizia rispondeva alle questioni pregiudiziali postele dichiarando che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>1) L’articolo 58 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice può escludere un operatore economico dalla procedura volta, da un lato, a costituire una società a capitale misto e, dall’altro, ad aggiudicare a tale società un appalto pubblico di servizi, qualora tale esclusione sia giustificata dal fatto che, a causa della partecipazione indiretta di tale amministrazione aggiudicatrice al capitale di tale operatore economico, la partecipazione massima della suddetta amministrazione aggiudicatrice al capitale di detta società, così come stabilita dai documenti di gara, sarebbe di fatto superata se questa stessa amministrazione aggiudicatrice scegliesse il suddetto operatore economico come proprio socio, a condizione che un simile superamento comporti un aumento del rischio economico a carico della stessa amministrazione aggiudicatrice.</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2) L’articolo 38 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2366 della Commissione, del 18 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice può escludere un operatore economico dalla procedura volta, da un lato, a costituire una società a capitale misto e, dall’altro, ad aggiudicare a tale società una concessione di servizi, qualora tale esclusione sia giustificata dal fatto che, a causa della partecipazione indiretta di tale amministrazione aggiudicatrice al capitale di tale operatore economico, la partecipazione massima della suddetta amministrazione aggiudicatrice al capitale di</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>detta società, così come stabilita dai documenti di gara, sarebbe di fatto superata se questa stessa amministrazione aggiudicatrice scegliesse il suddetto operatore economico come proprio socio, a condizione che un simile superamento comporti un aumento del rischio economico a carico</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>della stessa amministrazione aggiudicatrice</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente alla riassunzione del giudizio, le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 13 luglio 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ad un complessivo esame delle risultanze di causa, il Collegio ritiene che l’appello non sia fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ decisiva, al riguardo, la sopravvenuta decisione della Corte di giustizia UE cui si è fatto richiamo nell’esposizione “in fatto” che precede, laddove fissa il principio secondo cui un’amministrazione aggiudicatrice può escludere un operatore economico da una procedura “a doppio oggetto”, volta da un lato a costituire una società a capitale misto e, dall’altro, ad aggiudicare a tale società un appalto pubblico di servizi, qualora tale esclusione sia giustificata dal fatto che, a causa della partecipazione indiretta di tale amministrazione aggiudicatrice al capitale di tale operatore economico, la partecipazione massima della prima al capitale di detta società, così come stabilita dai documenti di gara, sarebbe di fatto superata ove scegliesse il suddetto operatore economico come proprio socio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale conclusione viene comunque subordinata alla condizione che “<i>un simile superamento</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>comporti un aumento del rischio economico a carico della stessa amministrazione aggiudicatrice</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso in esame l’appellata Roma Capitale aveva a più riprese evidenziato, nei propri scritti difensivi, come gli atti di gara presupponessero la necessaria natura “terza” del socio privato rispetto a Roma Capitale ed alle sue partecipate: <i>in primis</i>, la delibera dell’Assemblea capitolina n. 99 del 31 luglio 2018 – che autorizzava l’indizione della gara in questione – indicava quale presupposto per la costituzione della nuova società mista che “<i>la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento</i>”, coerentemente con la previsione dell’art. 17, d.lgs. n. 175 del 2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La medesima delibera, quindi, chiariva che “<i>per garantire anche un necessario controllo da parte dell’Amministrazione sulle scelte fondamentali della società la quota di partecipazione del socio pubblico Roma Capitale</i> [è stabilita] <i>al 51%, mentre quella dell’individuando socio privato è stabilita al 49%</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ancora più chiaramente, lo Statuto della nuova società precisava che il “<i>51% </i>[deve]<i> essere di proprietà pubblica</i>” (art. 7; si vedano anche gli artt. 1 e 6), dal che deve ritenersi che il restante 49% del capitale dovesse necessariamente essere in mano di <i>terzi</i>, pubblici o privati, ossia non riconducibili – ancorché in via indiretta – a Roma Capitale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò premesso, deve considerarsi che l’art. 17 del d.lgs. n. 175 del 2016 (<i>Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica</i>), nel prevedere che “<i>Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell&#8217;articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l&#8217;acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l&#8217;affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell&#8217;attività della società mista</i>”, mira non solo ad assicurare all’amministrazione un effettivo (e dunque utile) apporto tecnico-professionale dell’operatore economico privato, ma pure a predeterminare in modo netto l’impegno finanziario pubblico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come già ricordato nell’ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia UE, il socio privato deve infatti essere operativo e non un mero socio di capitale, stante la specificità del ruolo che deve assumere nell’attuazione dell’oggetto sociale: del resto, il coinvolgimento del socio privato per il perseguimento di fini di interessi generali si giustifica proprio per la carenza in seno alla amministrazione pubblica delle competenze necessarie di cui ha la disponibilità il socio privato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La partecipazione del socio privato operativo deve essere adeguata, idonea cioè a rendere possibile l’attuazione dell’oggetto sociale; tale adeguatezza è stata fissata dal legislatore nazionale, proprio ai fini del rispetto dei principi eurounitari, nella soglia minima di partecipazione del 30%.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul fronte dell’impegno economico ciò si traduce nella ricerca di capitale privato “terzo”, ossia nella netta e definitiva separazione tra l’onere finanziario assunto <i>ab initio</i> dall’amministrazione ed il rischio imprenditoriale del privato, che verrebbe potenzialmente (e progressivamente) annullato in presenza di una ulteriore partecipazione indiretta della parte pubblica del capitale della società mista, per effetto della contestuale partecipazione della prima al capitale sociale del <i>partner </i>operativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In breve, la quota di Roma Multiservizi s.p.a. posseduta dal Comune di Roma finirebbe per attribuire (seppur indirettamente) al medesimo ente pubblico un’assunzione dei rischi che lo stesso – proprio per il tramite del ricorso al mercato – intendeva invece affidare ad un privato “terzo” (ossia con capitale non riconducibile a Roma Capitale, sia nella qualità di stazione appaltante che in quella di socio indiretto di maggioranza della medesima Roma Multiservizi s.p.a.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Obietta l’appellante, in buona sostanza, che dal provvedimento di esclusione non emergeva alcuna istruttoria, né valutazione, in ordine all’aumento del rischio economico a carico di Roma Capitale – condizione considerata necessaria dalla Corte di giustizia UE in precedenza richiamata – in ragione della partecipazione alla gara di Roma Multiservizi s.p.a., essendo l’esclusione motivata con il solo riferimento al dato “formale” dell’asserito aumento della partecipazione di Roma Capitale alla <i>newco</i> rispetto a quanto previsto dalla <i>lex specialis</i>: in realtà, come sopra evidenziato, è proprio il superamento della quota massima prefissata dalla legge di gara – in quanto sin dall’inizio finalizzata a (pre-)definire (e quindi limitare) una volta per tutte l’esposizione finanziaria dell’amministrazione a bilancio consolidato – a dare atto (sia pure, se del caso, in via presuntiva) dell’aumento del rischio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va infatti ribadito – fermi ovviamente i limiti di legge – che l’amministrazione può decidere, nel concreto esercizio della propria precipua funzione di tutela dell’interesse pubblico, qual è il livello massimo del rischio finanziario o economico che intende assumere (e quindi, per l’effetto, quello che intende addossare <i>esclusivamente</i> al concessionario), fissando all’uopo delle soglie di partecipazione al capitale della costituenda società mista, valutazione che, in quanto espressione di eminente discrezionalità tecnica, può essere sindacata dal giudice amministrativo limitatamente al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà, ovvero se fondata su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (<i>ex pluribus</i>, Cons. Stato, VI, 5 dicembre 2022, n. 10624).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A fronte pertanto della predeterminazione, in astratto, di quella che è anche la soglia massima del rischio accettato, è onere della parte che avversa tale delimitazione dimostrare l’evidenza dei vizi di cui si è detto, onere che nel caso di specie non risulta essere stato assolto, limitandosi nel complesso l’appellante ad obiettare che il presunto aumento del rischio (<i>ex se</i> proporzionale alla quota di partecipazione sociale posseduta) non sarebbe stato provato in concreto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In questi termini è dunque corretta l’affermazione del primo giudice secondo cui “<i>nulla vieta all’amministrazione, nella spendita della sua discrezionalità e nel rispetto dei limiti segnati dalla normativa generale, di congegnare il modulo secondo le sue concrete esigenze, come dettate dal superiore interesse pubblico legato allo svolgimento del servizio e al contenimento del rischio di capitale</i>”: in tale ottica era stata coerentemente individuata, del resto, “<i>la stessa causa concreta del proposto contratto associativo, funzionalmente caratterizzata dall’oggetto dell’affidamento (concessione di servizio con rischio a carico del concessionario), </i>[che]<i>induce a ritenere che la prescritta delimitazione di quote fosse assolutamente inderogabile e non alterabile per effetto di partecipazioni comunali indirette; dunque nota anche ai potenziali partecipanti alla gara</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va dunque respinto, risultando assorbite dagli stessi le ulteriori questioni dedotte dall’appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese di lite del grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della complessità e della relativa novità della questione esaminata.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese del grado compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Valerio Perotti, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Angela Rotondano, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Stefano Fantini, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Elena Quadri, Consigliere</p>
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		<item>
		<title>Sui meccanismi di finanziamento dell’autorità nazionale di regolamentazione responsabile del settore postale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-meccanismi-di-finanziamento-dellautorita-nazionale-di-regolamentazione-responsabile-del-settore-postale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 11:02:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-meccanismi-di-finanziamento-dellautorita-nazionale-di-regolamentazione-responsabile-del-settore-postale/">Sui meccanismi di finanziamento dell’autorità nazionale di regolamentazione responsabile del settore postale.</a></p>
<p>Amministrazione pubblica &#8211; Settore postale &#8211; Meccanismi di finanziamento &#8211; Limiti. L’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del</p>
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<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Amministrazione pubblica &#8211; Settore postale &#8211; Meccanismi di finanziamento &#8211; Limiti.</p>
<p>L’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, in combinato disposto con l’articolo 22 della direttiva 97/67, come modificata,</p>
<p>deve essere interpretato nel senso che:</p>
<p>esso non osta a che uno Stato membro opti per un meccanismo di finanziamento dell’autorità nazionale di regolamentazione responsabile del settore postale alimentato esclusivamente mediante contributi imposti agli operatori di tale settore ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, di tale direttiva, come modificata, ad esclusione di qualsiasi finanziamento da parte del bilancio dello Stato, purché tale sistema garantisca che l’autorità nazionale di regolamentazione interessata disponga effettivamente delle risorse indispensabili per assicurare il suo buon funzionamento e l’adempimento, in piena indipendenza, dei suoi compiti di regolamentazione del settore postale o dei mezzi giuridici che le consentano di acquisire tali risorse.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>
<table style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 2.111111111111111%;">2)</td>
<td style="width: 97%;">L’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, in combinato disposto con l’articolo 22 della direttiva 97/67, come modificata,</p>
<p>deve essere interpretato nel senso che:</p>
<p>la nozione di «costi operativi» di cui alla prima di tali disposizioni comprende, da un lato, i costi sostenuti dalle autorità nazionali di regolamentazione del settore postale per le loro attività di regolamentazione relative ai servizi postali esulanti dall’ambito di applicazione del servizio universale e, dall’altro, i costi generati dalle attività di tali autorità che, pur non essendo direttamente connesse ai compiti di regolamentazione di queste ultime, sono funzionali all’esercizio delle loro competenze di regolamentazione del settore postale.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="width: 100%; height: 338px;" width="100%">
<tbody>
<tr style="height: 338px;">
<td style="height: 338px;">&nbsp;</td>
<td style="height: 338px;">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>3)</td>
<td>Il diritto dell’Unione, e in particolare i principi di proporzionalità e di non discriminazione nonché l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6,</p>
<p>devono essere interpretati nel senso che:</p>
<p>essi non ostano a una normativa nazionale la quale, al fine di garantire all’autorità nazionale di regolamentazione responsabile del settore postale un finanziamento idoneo a consentirle di adempiere in piena indipendenza i suoi compiti relativi alla regolamentazione di tale settore, impone, in modo uniforme, all’insieme degli operatori di detto settore un obbligo di contribuire al finanziamento dei costi operativi di tale autorità senza tener conto dell’intensità delle attività di regolamentazione e di monitoraggio svolte in relazione ai diversi tipi di servizi postali e senza operare alcuna distinzione, a tal fine, tra fornitori del servizio postale universale e operatori di corriere espresso, purché l’obbligo imposto da tale normativa a detti operatori sia, peraltro, trasparente, accessibile, preciso e univoco, e purché esso sia reso pubblico anticipatamente e sia basato su criteri oggettivi.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Regan &#8211; Est. Gratsias</p>
<hr />
<p class="coj-sum-title-1" style="text-align: center;"><a id="judgment"></a> SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)</p>
<p class="coj-sum-title-1" style="text-align: justify;">7 settembre 2023 (<span class="coj-note"> <a id="c-ECR_62022CJ0226_IT_01-E0001" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62022CJ0226#t-ECR_62022CJ0226_IT_01-E0001">*1</a> </span>)</p>
<p class="coj-index" style="text-align: justify;">«Rinvio pregiudiziale – Servizi postali nell’Unione europea – Direttiva 97/67/CE – Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e paragrafo 3 – Articolo 22 – Imprese del settore postale – Contributo ai costi operativi dell’autorità di regolamentazione del settore postale – Obbligo – Onere finanziario a carico esclusivo degli operatori del mercato, senza distinzione in base alla tipologia di servizi forniti – Principi di proporzionalità e di non discriminazione»</p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;">Nella causa C‑226/22,</p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;">avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 22 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 31 marzo 2022, nei procedimenti</p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">Nexive Commerce Srl,</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">Nexive Scarl,</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">Nexive Services Srl,</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">Nexive Network Srl,</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">Nexive SpA,</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">General Logistics Systems Enterprise Srl,</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">General Logistics Systems Italy SpA,</span></p>
<p class="coj-pnormal" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">Presidenza del Consiglio dei Ministri,</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">Ministero dell’Economia e delle Finanze,</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">Ministero dello Sviluppo economico,</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: center;">e</p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">BRT SpA,</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;">contro</p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">Presidenza del Consiglio dei Ministri,</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">Ministero dell’Economia e delle Finanze,</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: center;">e</p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">AICAI – Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali,</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">DHL Express (Italy) Srl</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">TNT Global Express Srl,</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">United Parcel Service Italia Srl,</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">Fedex Express Italy Srl,</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">Federal Express Europe Inc. Filiale Italiana</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">Presidenza del Consiglio dei Ministri,</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">Ministero dell’Economia e delle Finanze,</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">Ministero dello Sviluppo economico,</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;">nei confronti di:</p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">Nexive SpA,</span></p>
<p class="coj-normal" style="text-align: center;">LA CORTE (Quinta Sezione),</p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;">composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias (relatore), M. Ilešič, I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,</p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;">avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona</p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;">cancelliere: A. Calot Escobar</p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;">vista la fase scritta del procedimento,</p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;">considerate le osservazioni presentate:</p>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count">–</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">per la BRT SpA, da E. Fumagalli, A. Manzi, e L. Scambiato, avvocati;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count">–</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">per la A.I.C.A.I. – Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali, la DHL Express (Italy) Srl, la TNT Global Express Srl, la Federal Express Europe Inc. Filiale Italiana, la United Parcel Service Italia Srl, da M. Giordano, avvocato;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count">–</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">per la General Logistics Systems Enterprise Srl e la General Logistics Systems Italy SpA, da M. Giordano, avvocato;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count">–</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da E. De Bonis e da B.G. Fiduccia, avvocati dello Stato;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count">–</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">per il governo belga, da P. Cottin e J.-C. Halleux, in qualità di agenti;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count">–</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">per il governo ellenico, da V. Baroutas e K. Boskovits, in qualità di agenti;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count">–</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">per il governo lituano, da K. Dieninis e S. Grigonis, in qualità di agenti;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count">–</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, A. Pimenta, M.J. Ramos, in qualità di agenti, assistite da S. Gonçalves do Cabo, advogado;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count">–</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">per il governo norvegese, da I. Collett, V. Hauan e L. Tvedt, in qualità di agenti;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count">–</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">per la Commissione europea, da L. Malferrari e M. Mataija, in qualità di agenti,</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;">sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 marzo 2023,</p>
<p class="coj-normal" style="text-align: justify;">ha pronunciato la seguente</p>
<p class="coj-sum-title-1" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">Sentenza</span></p>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point1" class="coj-count">1</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 22 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:1998:015:TOC" hreflang="it">GU 1998, L 15, pag. 14</a>, e rettifica in <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2017:172:TOC" hreflang="it">GU 2017, L 172, pag. 36</a>), come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2008:052:TOC" hreflang="it">GU 2008, L 52, pag. 3</a>, e rettifica in <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2015:225:TOC" hreflang="it">GU 2015, L 225, pag. 49</a>) (in prosieguo: la «direttiva 97/67»), nonché dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point2" class="coj-count">2</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Nexive Commerce Srl e altri operatori economici che forniscono servizi di corriere espresso (in prosieguo: la «Nexive Commerce e a.») e, dall’altro, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Italia) (in prosieguo: l’«AGCOM»), la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia), il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Italia) e il Ministero dello Sviluppo economico (Italia), in merito alle delibere nn. 182/17/CONS, 427/17/CONS e 528/18/CONS con le quali l’AGCOM ha stabilito, per gli anni dal 2017 al 2019, l’ammontare e le modalità di versamento del contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore dei servizi postali ai fini del finanziamento dei suoi costi operativi (in prosieguo: le «delibere controverse»).</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="coj-sum-title-1" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">Contesto normativo</span></p>
<p class="coj-title-grseq-2" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold"><span class="coj-italic">Diritto dell’Unione</span></span></p>
<p class="coj-title-grseq-3" style="text-align: justify;"><span class="coj-italic">Direttiva 97/67</span></p>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point3" class="coj-count">3</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Ai sensi del considerando 39 della direttiva 97/67:</p>
<p class="coj-normal">«considerando che, per il buon funzionamento del servizio universale e per non distorcere la concorrenza nel settore non riservato, è necessario separare le funzioni di regolamentazione da quelle di gestione; che nessun esercente postale deve essere al tempo stesso giudice e parte in causa; che rientra tra le competenze dello Stato membro definire lo statuto di una o più autorità nazionali di regolamentazione [(in prosieguo: le “ANR”)], le quali possono essere organismi pubblici o organismi indipendenti appositamente designati».</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point4" class="coj-count">4</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">L’articolo 1 di tale direttiva dispone quanto segue:</p>
<p class="coj-normal">«La presente direttiva fissa le regole comuni concernenti:</p>
<p class="coj-normal">(&#8230;)</p>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count">–</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">la creazione di [ANR] indipendenti».</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point5" class="coj-count">5</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">L’articolo 9 di detta direttiva così recita:</p>
<p class="coj-normal">«1.   Per i servizi che esulano dall’ambito di applicazione del servizio universale, gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali.</p>
<p class="coj-normal">2.   Per i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali e per garantire la fornitura del servizio universale.</p>
<p class="coj-normal">La concessione di autorizzazioni può:</p>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count">–</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">essere subordinata agli obblighi del servizio universale,</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count">–</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">se necessario e giustificato, prevedere l’imposizione di obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi in questione,</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count">–</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">se opportuno, essere subordinata all’obbligo di contribuire finanziariamente ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all’articolo 7, qualora la fornitura del servizio universale comporti un costo netto e rappresenti un onere indebito per il fornitore o i fornitori del servizio universale designati conformemente all’articolo 4,</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count">–</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">se opportuno, essere subordinata all’obbligo di contribuire finanziariamente ai costi operativi delle [ANR] di cui all’articolo 22,</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count">–</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">se opportuno, essere subordinata ad un obbligo di rispettare le condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="coj-normal">Gli obblighi e i requisiti di cui al primo trattino e all’articolo 3 possono essere imposti unicamente ai fornitori del servizio universale designati.</p>
<p class="coj-normal">(&#8230;)</p>
<p class="coj-normal">3.   Le procedure, gli obblighi e i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasparenti, accessibili, non discriminatori, proporzionati, precisi e univoci, vengono resi pubblici anticipatamente e si basano su criteri oggettivi. Gli Stati membri devono assicurare che i motivi del rifiuto o revoca totale o parziale di un’autorizzazione siano comunicati al richiedente, e devono prevedere una procedura di ricorso».</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point6" class="coj-count">6</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">L’articolo 22, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva prevede quanto segue:</p>
<p class="coj-normal">«1.   Ciascuno Stato membro designa una o più [ANR] per il settore postale, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di fornitori di servizi postali provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.</p>
<p class="coj-normal">(&#8230;)</p>
<p class="coj-normal">2.   Le [ANR] hanno in particolare il compito di garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, in particolare istituendo procedure di monitoraggio e regolamentazione per garantire la fornitura del servizio universale. Esse possono inoltre avere il compito di garantire il rispetto delle norme in materia di concorrenza nel settore postale.</p>
<p class="coj-normal">(&#8230;)».</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="coj-title-grseq-3" style="text-align: justify;"><span class="coj-italic">Direttiva 2008/6</span></p>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point7" class="coj-count">7</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Il considerando 47 della direttiva 2008/6 recita nel modo seguente:</p>
<p class="coj-normal">«Le [ANR] dovrebbero continuare a svolgere un ruolo fondamentale, in particolare negli Stati membri in cui la transizione alla concorrenza non è ancora completata. In conformità al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni operative, gli Stati membri sono tenuti a garantire l’indipendenza delle [ANR], assicurando così l’imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell’indipendenza lascia impregiudicata l’autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri, come pure il principio della neutralità rispetto alla normativa sul regime di proprietà esistente negli Stati membri sancito all’articolo 295 del Trattato. Le [ANR] dovrebbero essere dotate di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per l’assolvimento dei compiti loro assegnati».</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="coj-title-grseq-3" style="text-align: justify;"><span class="coj-italic">Direttiva autorizzazioni</span></p>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point8" class="coj-count">8</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">La direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2002:108:TOC" hreflang="it">GU 2002, L 108, pag. 21</a>), abrogata, a decorrere dal 21 dicembre 2020, dall’articolo 125 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2018:321:TOC" hreflang="it">GU 2018, L 321, pag. 36</a>, e rettifiche in <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2019:334:TOC" hreflang="it">GU 2019, L 334, pag. 164</a> e in <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2020:419:TOC" hreflang="it">GU 2020, L 419, pag. 36</a>; in prosieguo: il «codice europeo delle comunicazioni elettroniche»), all’articolo 12, paragrafo 1, rubricato «Diritti amministrativi», così disponeva:</p>
<p class="coj-normal">«I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso:</p>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count">a)</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count">b)</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori».</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="coj-title-grseq-3" style="text-align: justify;"><span class="coj-italic">Codice europeo delle comunicazioni elettroniche</span></p>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point9" class="coj-count">9</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, rubricato «Diritti amministrativi»:</p>
<p class="coj-normal">«I diritti amministrativi imposti alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso:</p>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count">a)</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">coprono, complessivamente, i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del sistema di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione; e</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count">b)</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">sono imposti alle singole imprese in modo obiettivo, trasparente e proporzionato, che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri associati.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="coj-normal">Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare i diritti amministrativi alle imprese il cui fatturato è inferiore a una determinata soglia o le cui attività non raggiungono una quota minima di mercato o hanno una portata territoriale molto limitata».</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="coj-title-grseq-2" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold"><span class="coj-italic">Diritto italiano</span></span></p>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point10" class="coj-count">10</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">La direttiva 97/67 è stata recepita nel diritto italiano con il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 – Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio (GURI n. 182, del 5 agosto 1999), il cui articolo 2, primo comma, prevedeva che l’ANR del settore postale fosse il Ministero delle comunicazioni.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point11" class="coj-count">11</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Tale disposizione è stata modificata dall’articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 – Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità (GURI n. 98, del 29 aprile 2011).</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point12" class="coj-count">12</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Dall’articolo 2, primo comma, di tale decreto legislativo risulta che l’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale è stata designata ANR per tale settore, ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 97/67. Secondo l’articolo 2, dodicesimo comma, di detto decreto, le relative funzioni, già svolte dal ministero competente, «con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali» sono state trasferite a tale agenzia. Per quanto riguarda gli oneri di funzionamento di detta agenzia, era previsto che fossero finanziati in parte da un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico e in parte da un contributo versato da tutti gli operatori del settore.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point13" class="coj-count">13</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Le competenze dell’agenzia menzionata al punto precedente sono state trasferite all’AGCOM dall’articolo 21, tredicesimo e quattordicesimo comma, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 – Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (GURI n. 284, del 6 dicembre 2011), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point14" class="coj-count">14</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Ai sensi dell’articolo 1, sessantacinquesimo e sessantaseiesimo comma, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (GURI n. 302, del 29 dicembre 2005; in prosieguo: la «legge n. 266/2005»):</p>
<p class="coj-normal">«65.   A decorrere dall’anno 2007 le spese di funzionamento (…) dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (…) sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con (…) deliberazione da [detta] Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente [alla stessa]; (…)</p>
<p class="coj-normal">66.   In sede di prima applicazione, per l’anno 2006, l’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni (…) è fissata in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’[AGCOM] ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera».</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point15" class="coj-count">15</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">L’articolo 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (GURI n. 95, del 24 aprile 2017; in prosieguo: il «decreto-legge n. 50/2017»), così recita:</p>
<p class="coj-normal">«A decorrere dall’anno 2017, alle spese di funzionamento dell’[AGCOM] in relazione ai compiti di [ANR] del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge [n. 266/2005], facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. (&#8230;)».</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="coj-sum-title-1" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">Procedimento principale e questioni pregiudiziali</span></p>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point16" class="coj-count">16</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Con le delibere controverse, l’AGCOM ha individuato i soggetti tenuti alla contribuzione nonché le modalità di calcolo della contribuzione di cui all’articolo 1, sessantacinquesimo e sessantaseiesimo comma, della legge n. 266/2005, rispettivamente per gli anni dal 2017 al 2019.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point17" class="coj-count">17</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Da tali delibere emerge che sono tenuti a tale contribuzione, ai sensi del decreto legislativo di recepimento della direttiva 97/67, «il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale». Inoltre, dette delibere individuano la base imponibile per il calcolo del contributo nei ricavi generati dalle imprese tenute alla contribuzione. Infine, l’aliquota applicabile ammontava all’1,4 per mille per gli anni 2017 e 2018, e all’1,35 per mille per l’anno 2019. Secondo il giudice del rinvio, l’applicazione di tale aliquota avrebbe consentito di coprire tutte le spese annue che l’AGCOM prevedeva di sostenere ai fini della regolamentazione di detto mercato in ciascuno di tali anni.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point18" class="coj-count">18</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">La Nexive Commerce e a., che sono principalmente società fornitrici di servizi di corriere espresso nel mercato italiano, hanno proposto ricorsi dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) per chiedere l’annullamento delle delibere controverse.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point19" class="coj-count">19</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Poiché tali ricorsi sono stati respinti in primo grado, la Nexive Commerce e a. hanno interposto appello avverso le sentenze di cui trattasi dinanzi al giudice del rinvio. A sostegno dei loro appelli, esse deducono, in primo luogo, che dall’articolo 9, paragrafo 2, e dall’articolo 22 della direttiva 97/67 risulta che i costi operativi di tale autorità derivanti dalle sue attività relative al settore postale devono essere cofinanziati dagli operatori di mercato e dal bilancio dello Stato, in secondo luogo, che l’articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva consente di porre a carico di tali operatori solo i «costi operativi», vale a dire solo i costi diretti e strettamente connessi allo svolgimento delle funzioni di regolamentazione di tale settore rientranti nel servizio universale e, in terzo luogo, che le delibere controverse non sono conformi all’articolo 9, paragrafo 2, di detta direttiva, in quanto non si basano su una valutazione concreta e non tengono conto della situazione reddituale degli operatori tenuti alla contribuzione, né della situazione del mercato né, infine, del fatto che le attività di talune imprese non richiedono alcun intervento regolatorio.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point20" class="coj-count">20</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Dal canto suo, dinanzi al giudice del rinvio, l’AGCOM sostiene, in primo luogo, che le disposizioni applicabili nel caso di specie non imponevano in alcun modo un cofinanziamento e che la parte dei costi operativi di tale autorità coperta dallo Stato avrebbe potuto, per ciascun anno considerato, essere pari a zero. Per contro, il sistema sarebbe fondato sulla necessità di garantire l’indipendenza e l’autonomia necessarie delle ANR nei confronti del governo. Quanto al requisito dell’indipendenza funzionale di tali ANR nei confronti degli operatori regolati, previsto dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 97/67, esso riguarderebbe non già il finanziamento di dette autorità, bensì l’esercizio delle loro funzioni. In secondo luogo, la Corte si sarebbe pronunciata, per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva, nel senso che la possibilità, per uno Stato membro, di subordinare la concessione delle autorizzazioni da esso rilasciate all’obbligo di contribuire finanziariamente ai costi operativi dell’ANR competente riguarda le autorizzazioni a fornire sia servizi postali rientranti nel servizio universale sia servizi di corriere espresso. Infine, in terzo luogo, i costi sostenuti dalle ANR per i servizi «trasversali» dovrebbero essere ascritti alla nozione di «costi operativi» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, di detta direttiva.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point21" class="coj-count">21</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Ciò premesso, il Consiglio di Stato (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</p>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count">«1)</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Se l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e paragrafo 3, nonché l’articolo 22 della direttiva [97/67] devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, quale quella rilevante nell’ordinamento italiano (espressa dagli articoli 1, commi 65 e 66, della legge [n. 266/2005], e 65 decreto legge [n. 50/2017]), che consente di porre esclusivamente a carico dei fornitori del settore postale, inclusi quelli che non forniscono servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, l’obbligo di contribuire finanziariamente ai costi operativi dell’[ANR] per il settore postale, in tale modo ammettendo la possibilità di escludere qualsiasi forma di cofinanziamento pubblico a carico del bilancio statale.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count">2)</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Se l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e l’articolo 22 della direttiva [97/67] devono essere interpretati nel senso di consentire di annoverare tra i costi operativi finanziabili dai fornitori di servizi postali anche i costi da sostenere per attività di regolamentazione riguardanti servizi postali esulanti dall’ambito di applicazione del servizio universale, nonché i costi per strutture amministrative e di indirizzo politico (c.d. strutture “trasversali”) la cui attività, pur non essendo direttamente destinata alla regolamentazione dei mercati dei servizi postali, risulta comunque funzionale allo svolgimento di tutte le competenze istituzionali dell’[AGCOM], con conseguente possibilità di una [loro] attribuzione in via indiretta e parziale (pro quota) al settore dei servizi postali.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count">3)</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Se il principio di proporzionalità, il principio di non discriminazione, l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e terzo comma, nonché l’articolo 22 della direttiva [97/67] ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana (espressa dagli articoli 1, commi 65 e 66, della legge [n. 266/2005] e 65 decreto legge [n. 50/2017]), che impone di porre a carico dei fornitori del settore postale l’obbligo di contribuire al finanziamento dell’[ANR] per il settore postale, senza possibilità di distinguere la posizione dei fornitori dei servizi di corriere espresso dalla posizione dei fornitori del servizio universale e, dunque, senza possibilità di valorizzare la diversa intensità dell’attività di regolamentazione svolta dall’ANR in relazione alle differenti tipologie di servizi postali».</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="coj-sum-title-1" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">Sulle questioni pregiudiziali</span></p>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point22" class="coj-count">22</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">L’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67 consente agli Stati membri di subordinare, «se opportuno», la concessione di autorizzazioni agli operatori del settore postale «all’obbligo di contribuire finanziariamente ai costi operativi» delle ANR del settore. Tutte le presenti questioni riguardano, in sostanza, la portata di tale obbligo di contribuire al finanziamento dei «costi operativi» delle ANR di tale settore. Orbene, quest’ultima nozione è oggetto della seconda questione pregiudiziale, che occorre pertanto esaminare per prima.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="coj-title-grseq-2" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold"><span class="coj-italic">Sulla seconda questione</span></span></p>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point23" class="coj-count">23</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, in combinato disposto con l’articolo 22 della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che la nozione di «costi operativi» di cui alla prima di tali disposizioni comprende, da un lato, i costi sostenuti dalle ANR del settore postale per le loro attività di regolamentazione relative ai servizi postali esulanti dall’ambito di applicazione del servizio universale e, dall’altro, i costi generati dalle attività di tali ANR che, pur non essendo direttamente connesse ai compiti di regolamentazione di queste ultime, sono funzionali all’esercizio di tutte le competenze istituzionali di tali autorità, vale a dire i costi sostenuti da dette ANR in conseguenza delle loro attività di natura amministrativa e istituzionale, preparatorie o necessarie per lo svolgimento dei loro compiti di regolamentazione (in prosieguo: i «costi trasversali»).</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point24" class="coj-count">24</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">A tale proposito, occorre rilevare che, conformemente al tenore letterale dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, l’obbligo che gli Stati membri possono stabilire in forza di tale disposizione riguarda il finanziamento dei costi operativi dell’ANR di cui all’articolo 22 di tale direttiva, vale a dire quella che ciascuno Stato membro deve designare per il settore postale, in particolare al fine di garantire l’osservanza di detta direttiva.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point25" class="coj-count">25</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Ciò posto, tale direttiva non definisce la nozione di «costi operativi». In particolare, il suo articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, è, al riguardo, redatto in termini particolarmente generici. Si deve peraltro rilevare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, che il ricorso alle diverse versioni linguistiche di tale direttiva non fornisce elementi che possono chiarire meglio l’interpretazione di detta nozione.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point26" class="coj-count">26</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Orbene, secondo la giurisprudenza, qualora la formulazione di una disposizione di una direttiva non consenta, di per sé, di rispondere ad una questione sollevata dal giudice del rinvio, è necessario, ai fini dell’interpretazione di tale disposizione, tener conto del suo contesto nonché dell’economia generale e della finalità di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2019, Haqbin, <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2019%3A956&amp;locale=it" hreflang="it" type="application/xml;notice=branch">C‑233/18</a>, <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2019%3A956" hreflang="it" type="application/pdf">EU:C:2019:956</a>, punto <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2019%3A956&amp;anchor=#point42" hreflang="it" type="application/xhtml+xml">42</a> e giurisprudenza ivi citata).</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point27" class="coj-count">27</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Per quanto riguarda, più specificamente, la prima parte della seconda questione, la Corte ha già avuto occasione di precisare che le attività spettanti alle ANR del settore postale riguardano tale settore nel suo complesso e non solo le forniture di servizi che rientrano nel servizio universale. Pertanto, poiché le attività delle ANR, che hanno il compito, come risulta dall’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 97/67, di garantire l’osservanza degli obblighi derivanti da tale direttiva e delle norme in materia di concorrenza nel settore postale, riguardano l’intero settore in parola e poiché il ruolo e i compiti di tali autorità sono stati pensati dal legislatore dell’Unione europea come diretti a favore di tutti gli operatori del settore postale, l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67 deve essere interpretato nel senso che tutti i fornitori di servizi postali, inclusi quelli che non forniscono servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, possono, come contropartita, essere assoggettati all’obbligo di contribuire al finanziamento di tali autorità [sentenza del 16 novembre 2016, DHL Express (Austria), <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A880&amp;locale=it" hreflang="it" type="application/xml;notice=branch">C‑2/15</a>, <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A880" hreflang="it" type="application/pdf">EU:C:2016:880</a>, punti <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A880&amp;anchor=#point29" hreflang="it" type="application/xhtml+xml">29</a>, <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A880&amp;anchor=#point31" hreflang="it" type="application/xhtml+xml">31</a> e <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2016%3A880&amp;anchor=#point32" hreflang="it" type="application/xhtml+xml">32</a>).</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point28" class="coj-count">28</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, costituiscono «fornitori di servizi postali», ai sensi di tale direttiva, le imprese di autotrasporto, di spedizione o di corriere espresso che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali, salvo nel caso in cui la loro attività sia limitata al trasporto degli invii postali (sentenza del 31 maggio 2018, Confetra e a., <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2018%3A370&amp;locale=it" hreflang="it" type="application/xml;notice=branch">C‑259/16 e C‑260/16</a>, <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2018%3A370" hreflang="it" type="application/pdf">EU:C:2018:370</a>, punto <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2018%3A370&amp;anchor=#point41" hreflang="it" type="application/xhtml+xml">41</a>). Sebbene i servizi di corriere espresso si differenzino dal servizio postale universale per il loro valore aggiunto fornito ai clienti, per il quale questi ultimi accettano di pagare di più, in assenza di indicazione contraria e alla luce dell’obbligo di cui trattasi, l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, di detta direttiva non può essere interpretato nel senso di escludere gli operatori di tali servizi dal suo ambito di applicazione personale (v. sentenza del 15 giugno 2017, Ilves Jakelu, <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A462&amp;locale=it" hreflang="it" type="application/xml;notice=branch">C‑368/15</a>, <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A462" hreflang="it" type="application/pdf">EU:C:2017:462</a>, punto <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A462&amp;anchor=#point24" hreflang="it" type="application/xhtml+xml">24</a> e giurisprudenza ivi citata).</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point29" class="coj-count">29</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Pertanto, alla luce di tale concezione complessiva dei compiti assegnati alle ANR del settore postale e dei vantaggi che possono trarne tutti gli operatori di tale settore, occorre stabilire che la nozione di «costi operativi» deve essere interpretata nel senso che essa comprende, tra i costi che possono essere finanziati dai fornitori di servizi postali, i costi sostenuti dalle ANR responsabili del settore per i loro compiti di regolamentazione dei servizi rientranti nell’ambito del servizio universale e quelli relativi ai servizi esulanti da tale ambito.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point30" class="coj-count">30</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Per quanto riguarda la seconda parte della seconda questione, occorre constatare, da un lato, che, alla luce di quanto accertato al punto 25 della presente sentenza, né dal contesto né dall’economia generale della direttiva 97/67 emerge alcun elemento che possa restringere la portata della nozione di «costi operativi» di cui all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, di tale direttiva, nel senso che detta nozione non comprenda i costi trasversali.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point31" class="coj-count">31</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale nei paragrafi da 34 a 41 delle sue conclusioni, l’interpretazione di tale nozione non può, peraltro, ispirarsi a quella della nozione di «costi amministrativi» di cui al contesto normativo che disciplina le comunicazioni elettroniche, menzionato nell’ordinanza di rinvio.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point32" class="coj-count">32</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">A tale riguardo, l’articolo 16 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche stabilisce i costi connessi alla regolamentazione del mercato delle comunicazioni elettroniche che possono essere coperti dai diritti amministrativi imposti alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica. Più specificamente, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), di tale articolo, i diritti ivi contemplati coprono, complessivamente, i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del sistema di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici che possono essere imposti a tali imprese e che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point33" class="coj-count">33</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">In riferimento all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva autorizzazioni, la cui portata era sostanzialmente identica a quella dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del codice europeo delle comunicazioni elettroniche che le è succeduto, la Corte ha dichiarato che esso non ostava a una disciplina nazionale ai sensi della quale le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni erano tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall’ANR responsabile del settore e non finanziati dallo Stato, a condizione che siffatto diritto fosse esclusivamente destinato alla copertura di costi relativi alle attività menzionate in detta disposizione, e che la totalità dei ricavi ottenuti a titolo di detto diritto non superasse i costi complessivi relativi a tali attività (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Vodafone Omnitel e a., <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2013%3A495&amp;locale=it" hreflang="it" type="application/xml;notice=branch">da C‑228/12 a C‑232/12 e da C‑254/12 a C‑258/12</a>, <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2013%3A495" hreflang="it" type="application/pdf">EU:C:2013:495</a>, punto <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2013%3A495&amp;anchor=#point43" hreflang="it" type="application/xhtml+xml">43</a>, nonché ordinanza del 17 ottobre 2013, Sky Italia, <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2013%3A701&amp;locale=it" hreflang="it" type="application/xml;notice=branch">C‑376/12</a>, <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2013%3A701" hreflang="it" type="application/pdf">EU:C:2013:701</a>, punto <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2013%3A701&amp;anchor=#point34" hreflang="it" type="application/xhtml+xml">34</a> e giurisprudenza ivi citata).</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point34" class="coj-count">34</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Orbene, da un lato, si deve constatare che, a differenza delle disposizioni di cui ai due punti precedenti, le quali elencano con precisione i costi che possono essere coperti dai diritti imposti alle imprese operanti nei settori in questione, l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67 è redatto in termini generici senza operare alcuna distinzione in base all’origine o alla natura dei costi sostenuti per il funzionamento delle ANR.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point35" class="coj-count">35</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Dall’altro lato, tale interpretazione letterale è conforme all’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/6, da cui deriva l’attuale formulazione dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, di garantire che le ANR siano dotate «di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per l’assolvimento dei compiti loro assegnati».</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point36" class="coj-count">36</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, in combinato disposto con l’articolo 22 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «costi operativi» di cui alla prima di tali disposizioni comprende, da un lato, i costi sostenuti dalle ANR del settore postale per le loro attività di regolamentazione relative ai servizi postali esulanti dall’ambito di applicazione del servizio universale e, dall’altro, i costi generati dalle attività di tali ANR che, pur non essendo direttamente connesse ai compiti di regolamentazione di queste ultime, sono funzionali all’esercizio delle loro competenze di regolamentazione del settore postale.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="coj-title-grseq-2" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold"><span class="coj-italic">Sulla prima questione</span></span></p>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point37" class="coj-count">37</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e paragrafo 3, della direttiva 97/67, in combinato disposto con l’articolo 22 di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso osta a un sistema di finanziamento delle ANR responsabili del settore postale basato unicamente sui contributi imposti agli operatori di tale settore ai sensi di detto articolo 9, ad esclusione di qualsiasi finanziamento pubblico.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point38" class="coj-count">38</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">A tal riguardo, in primo luogo, dal mero utilizzo del verbo «contribuire» contenuto nell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67 non si può dedurre che tale disposizione preveda soltanto la possibilità di imporre agli operatori del settore postale una semplice partecipazione al finanziamento dei costi operativi delle ANR di tale settore. Infatti, se è vero che il verbo «contribuire» può essere inteso come riferito alla partecipazione a un’attività in comune, quest’ultimo non implica, tuttavia, l’intervento di finanziamenti provenienti dal bilancio dello Stato. Al contrario, tenuto conto della formulazione molto generica della stessa disposizione, se ne deve dedurre che agli Stati membri viene riconosciuto un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la determinazione delle fonti del sistema di finanziamento delle ANR responsabili del settore postale.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point39" class="coj-count">39</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, l’articolo 9 della direttiva 97/67 lascia agli Stati membri la scelta tra un sistema di finanziamento basato esclusivamente sui diritti imposti agli operatori postali, un sistema di finanziamento a carico dei bilanci nazionali o, infine, un sistema misto di cofinanziamento delle ANR del settore postale, sia attraverso i contributi degli operatori di tale settore sia tramite il bilancio dello Stato membro interessato. Il paragrafo 3 di detto articolo si limita, a tal riguardo, a precisare che gli obblighi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo sono trasparenti, accessibili, non discriminatori, proporzionati, precisi e univoci, che essi vengono resi pubblici anticipatamente e si basano su criteri oggettivi.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point40" class="coj-count">40</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce la disposizione contemplata al punto precedente, si deve rilevare che l’articolo 1 della direttiva 97/67, pur precisando che quest’ultima fissa le regole comuni concernenti, in particolare, la creazione di ANR del settore in questione, non fornisce alcuna precisazione ulteriore in merito alle norme che disciplinano le modalità di finanziamento delle stesse.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point41" class="coj-count">41</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Nessun’altra disposizione di tale direttiva consente di mettere in discussione la conclusione raggiunta al punto 39 della presente sentenza né, più specificamente, la compatibilità con la direttiva 97/67 di un sistema di finanziamento delle ANR responsabili del settore postale alimentato esclusivamente mediante i contributi degli operatori di tale settore.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point42" class="coj-count">42</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">È pur vero che l’articolo 22 di detta direttiva affida agli Stati membri la designazione di ANR funzionalmente indipendenti dagli operatori postali. Tuttavia, occorre constatare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, che, nei limiti in cui un’ANR disponga effettivamente delle risorse finanziarie che le consentono di adempiere i propri compiti e di sottrarsi all’influenza indebita sia degli operatori del mercato sia delle autorità pubbliche, le modalità e le fonti del suo finanziamento non sono, in quanto tali, determinanti.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point43" class="coj-count">43</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Infine, in terzo luogo, la finalità dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, come menzionata al punto 35 della presente sentenza, non osta a che tale articolo sia interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri di optare per un sistema di finanziamento delle ANR del settore postale alimentato esclusivamente mediante contributi degli operatori di tale settore, a condizione che sia garantito che tali ANR dispongano delle risorse indispensabili al loro buon funzionamento e, quindi, dei mezzi giuridici che consentano loro di esigere il versamento di contribuzioni da parte di tali operatori.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point44" class="coj-count">44</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e paragrafo 3, della direttiva 97/67, in combinato disposto con l’articolo 22 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro opti per un meccanismo di finanziamento dell’ANR responsabile del settore postale alimentato esclusivamente mediante contributi imposti agli operatori di tale settore ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, di tale direttiva, ad esclusione di qualsiasi finanziamento da parte del bilancio dello Stato, purché tale sistema garantisca che l’ANR interessata disponga effettivamente delle risorse indispensabili per assicurare il suo buon funzionamento e l’adempimento, in piena indipendenza, dei suoi compiti di regolamentazione del settore postale o dei mezzi giuridici che le consentano di acquisire tali risorse.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="coj-title-grseq-2" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold"><span class="coj-italic">Sulla terza questione</span></span></p>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point45" class="coj-count">45</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione, in particolare i principi di proporzionalità e di non discriminazione, nonché l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che un obbligo di contribuzione finanziaria sia imposto a tutti gli operatori del settore postale, compresi i fornitori di servizi di corriere espresso, e in modo uniforme, senza tener conto dell’asserito diverso grado di intensità dell’attività di regolamentazione dell’ANR alla quale sono soggetti, a seconda che le prestazioni da essi fornite rientrino o meno nell’ambito del servizio universale.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point46" class="coj-count">46</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">A tal proposito, si deve rilevare che la direttiva 97/67 non prevede una modalità specifica di calcolo dell’importo della contribuzione in questione. Tuttavia, come ricordato al punto 39 della presente sentenza, un siffatto obbligo di contribuzione, imposto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, di tale direttiva, deve, conformemente al paragrafo 3 di tale articolo, oltre che essere trasparente, accessibile, preciso, univoco, reso pubblico anticipatamente e basato su criteri oggettivi, rispettare i principi di non discriminazione e di proporzionalità.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point47" class="coj-count">47</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Per quanto riguarda, in primo luogo, la proporzionalità di un obbligo di contribuzione imposto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, di detta direttiva, in modo uniforme a tutti gli operatori del settore postale, si deve ricordare che spetta al giudice del rinvio verificare, nell’ambito di una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti in fatto e in diritto, se un obbligo del genere sia idoneo a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non ecceda quanto è necessario per raggiungerli. Compete tuttavia alla Corte fornirgli, a tal fine, tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che gli consentiranno di pronunciarsi (sentenza del 31 maggio 2018, Confetra e a., <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2018%3A370&amp;locale=it" hreflang="it" type="application/xml;notice=branch">C‑259/16 e C‑260/16</a>, <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2018%3A370" hreflang="it" type="application/pdf">EU:C:2018:370</a>, punto <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2018%3A370&amp;anchor=#point49" hreflang="it" type="application/xhtml+xml">49</a> e giurisprudenza ivi citata).</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point48" class="coj-count">48</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Per quanto concerne, da un lato, l’adeguatezza di un siffatto obbligo al fine di garantire la realizzazione dell’obiettivo da esso perseguito, è d’uopo ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo addotto solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico (sentenza del 31 maggio 2018, Confetra e a., <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2018%3A370&amp;locale=it" hreflang="it" type="application/xml;notice=branch">C‑259/16 e C‑260/16</a>, <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2018%3A370" hreflang="it" type="application/pdf">EU:C:2018:370</a>, punto <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2018%3A370&amp;anchor=#point50" hreflang="it" type="application/xhtml+xml">50</a> e giurisprudenza ivi citata).</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point49" class="coj-count">49</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Ciò premesso, nella presente causa è pacifico che la misura di cui trattasi, consistente nell’imporre in modo uniforme, a tutti gli operatori del settore postale, un medesimo obbligo di finanziamento e, in particolare, una medesima aliquota di contribuzione, senza tener conto del grado di intensità dell’attività di regolamentazione dell’ANR rispetto alle prestazioni di servizi effettuate da ciascun operatore, è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito o che la normativa nazionale persegue un siffatto obiettivo in modo coerente. Del resto, poiché l’obiettivo di tale misura nazionale è, in sostanza, quello di garantire all’ANR interessata il finanziamento più ampio possibile, che possa consentirle di adempiere i suoi compiti in piena indipendenza, detta misura deve, in linea di principio, essere considerata idonea a garantire la realizzazione di un siffatto obiettivo.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point50" class="coj-count">50</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Dall’altro lato, non si può ritenere che questa stessa misura ecceda quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito per il solo fatto che, ai fini del calcolo della contribuzione controversa, non si tiene conto del grado di intensità, eventualmente più elevato, dell’attività di tale ANR nel settore delle prestazioni rientranti nell’ambito del servizio universale.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point51" class="coj-count">51</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Infatti, è pur vero che, come indicato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni, la regolamentazione del servizio universale implica l’adozione di misure specifiche e, in taluni contesti, un monitoraggio assiduo da parte dell’ANR interessata. Resta nondimeno il fatto che tale attività non si distingue dalle altre attività di una siffatta ANR riguardanti la regolamentazione del mercato in questione nel suo insieme e deve, pertanto, essere presa in considerazione nel contesto complessivo della liberalizzazione del settore postale. A tal proposito, tenuto conto dello sviluppo di tale settore, non si può escludere che i vari operatori si trovino a svolgere attività sempre più simili e che, come sottolinea il governo portoghese nelle sue osservazioni scritte, sussista una fungibilità dei servizi postali.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point52" class="coj-count">52</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Pertanto, alla luce del margine di discrezionalità menzionato al punto 38 della presente sentenza, il principio di proporzionalità nonché l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e paragrafo 3, della direttiva 97/67 non possono essere interpretati nel senso che debba esistere una correlazione precisa tra l’importo del contributo imposto a un operatore e i costi effettivamente sostenuti dall’ANR interessata per la sua attività di regolamentazione nei confronti di tale operatore.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point53" class="coj-count">53</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Per quanto riguarda, in secondo luogo, il divieto di discriminazione, è giurisprudenza consolidata che il principio della parità di trattamento impone che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale differenziazione non sia obiettivamente giustificata (sentenza del 7 marzo 2017, RPO, <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A174&amp;locale=it" hreflang="it" type="application/xml;notice=branch">C‑390/15</a>, <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A174" hreflang="it" type="application/pdf">EU:C:2017:174</a>, punto <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2017%3A174&amp;anchor=#point41" hreflang="it" type="application/xhtml+xml">41</a>, e giurisprudenza ivi citata).</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point54" class="coj-count">54</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Orbene, se è vero che, come sottolineato al punto 28 della presente sentenza, i servizi di corriere espresso si differenziano dal servizio postale universale per il loro valore aggiunto fornito ai clienti, da ciò non si può dedurre che i fornitori di siffatti servizi si trovino, dal punto di vista del loro eventuale obbligo di contribuire al finanziamento dei costi operativi delle ANR responsabili del settore postale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, in una situazione che giustifica un trattamento diverso da quello riservato agli altri operatori di tale settore.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point55" class="coj-count">55</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Ciò vale, più in generale, alla luce delle considerazioni esposte al punto 51 della presente sentenza, per gli operatori che non forniscono servizi rientranti nell’ambito di applicazione del servizio universale, la cui situazione non giustifica, di per sé, un trattamento diverso da quello riservato agli operatori che forniscono siffatti servizi. Infatti, alla luce dei vantaggi che tutti gli operatori del settore postale traggono dall’attività complessiva di una siffatta ANR, si deve rilevare che questi ultimi si trovano, in linea di principio, in situazioni comparabili, indipendentemente dalla natura dei servizi forniti da ciascun operatore.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point56" class="coj-count">56</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">In ogni caso, occorre sottolineare che la paragonabilità di due situazioni deve essere valutata alla luce, in particolare, dello scopo della misura che stabilisce una distinzione tra le stesse o che, al contrario, applica loro un identico trattamento (v., per analogia, sentenza del 1o marzo 2011, Association belge des Consommateurs Test-Achats e a., <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A100&amp;locale=it" hreflang="it" type="application/xml;notice=branch">C‑236/09</a>, <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A100" hreflang="it" type="application/pdf">EU:C:2011:100</a>, punto <a class="coj-CourtLink" href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A100&amp;anchor=#point29" hreflang="it" type="application/xhtml+xml">29</a>).</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point57" class="coj-count">57</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Orbene, alla luce dell’obiettivo perseguito dalla misura di cui trattasi nel procedimento principale, come individuato al punto 49 della presente sentenza, si deve ritenere che gli operatori che non forniscono servizi rientranti nell’ambito del servizio universale e quelli che forniscono siffatti servizi si trovino in una situazione paragonabile.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point58" class="coj-count">58</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Pertanto, fatta salva la valutazione complessiva di tutte le circostanze pertinenti di diritto e di fatto, che spetterà al giudice del rinvio effettuare, una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale non può essere considerata in contrasto con il principio di non discriminazione.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point59" class="coj-count">59</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che il diritto dell’Unione, e in particolare i principi di proporzionalità e di non discriminazione nonché l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale la quale, al fine di garantire all’ANR responsabile del settore postale un finanziamento idoneo a consentirle di adempiere in piena indipendenza i suoi compiti relativi alla regolamentazione di tale settore, impone, in modo uniforme, all’insieme degli operatori di detto settore un obbligo di contribuire al finanziamento dei costi operativi di tale ANR senza tener conto dell’intensità delle attività di regolamentazione e di monitoraggio svolte in relazione ai diversi tipi di servizi postali e senza operare alcuna distinzione, a tal fine, tra fornitori del servizio postale universale e operatori di corriere espresso, purché l’obbligo imposto da tale normativa a detti operatori sia, peraltro, trasparente, accessibile, preciso e univoco, e purché esso sia reso pubblico anticipatamente e sia basato su criteri oggettivi.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="coj-sum-title-1" style="text-align: justify;"><span class="coj-bold">Sulle spese</span></p>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p id="point60" class="coj-count">60</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal">Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count coj-bold"><span class="coj-bold">1)</span></p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal"><span class="coj-bold">L’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, in combinato disposto con l’articolo 22 della direttiva 97/67, come modificata,</span></p>
<p class="coj-normal"><span class="coj-bold">deve essere interpretato nel senso che:</span></p>
<p class="coj-normal"><span class="coj-bold">esso non osta a che uno Stato membro opti per un meccanismo di finanziamento dell’autorità nazionale di regolamentazione responsabile del settore postale alimentato esclusivamente mediante contributi imposti agli operatori di tale settore ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, di tale direttiva, come modificata, ad esclusione di qualsiasi finanziamento da parte del bilancio dello Stato, purché tale sistema garantisca che l’autorità nazionale di regolamentazione interessata disponga effettivamente delle risorse indispensabili per assicurare il suo buon funzionamento e l’adempimento, in piena indipendenza, dei suoi compiti di regolamentazione del settore postale o dei mezzi giuridici che le consentano di acquisire tali risorse.</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count coj-bold"><span class="coj-bold">2)</span></p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal"><span class="coj-bold">L’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, in combinato disposto con l’articolo 22 della direttiva 97/67, come modificata,</span></p>
<p class="coj-normal"><span class="coj-bold">deve essere interpretato nel senso che:</span></p>
<p class="coj-normal"><span class="coj-bold">la nozione di «costi operativi» di cui alla prima di tali disposizioni comprende, da un lato, i costi sostenuti dalle autorità nazionali di regolamentazione del settore postale per le loro attività di regolamentazione relative ai servizi postali esulanti dall’ambito di applicazione del servizio universale e, dall’altro, i costi generati dalle attività di tali autorità che, pur non essendo direttamente connesse ai compiti di regolamentazione di queste ultime, sono funzionali all’esercizio delle loro competenze di regolamentazione del settore postale.</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<p class="coj-count coj-bold"><span class="coj-bold">3)</span></p>
</td>
<td valign="top">
<p class="coj-normal"><span class="coj-bold">Il diritto dell’Unione, e in particolare i principi di proporzionalità e di non discriminazione nonché l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6,</span></p>
<p class="coj-normal"><span class="coj-bold">devono essere interpretati nel senso che:</span></p>
<p class="coj-normal"><span class="coj-bold">essi non ostano a una normativa nazionale la quale, al fine di garantire all’autorità nazionale di regolamentazione responsabile del settore postale un finanziamento idoneo a consentirle di adempiere in piena indipendenza i suoi compiti relativi alla regolamentazione di tale settore, impone, in modo uniforme, all’insieme degli operatori di detto settore un obbligo di contribuire al finanziamento dei costi operativi di tale autorità senza tener conto dell’intensità delle attività di regolamentazione e di monitoraggio svolte in relazione ai diversi tipi di servizi postali e senza operare alcuna distinzione, a tal fine, tra fornitori del servizio postale universale e operatori di corriere espresso, purché l’obbligo imposto da tale normativa a detti operatori sia, peraltro, trasparente, accessibile, preciso e univoco, e purché esso sia reso pubblico anticipatamente e sia basato su criteri oggettivi.</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="5%" />
<col width="95%" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>
<div class="coj-signaturecase">
<div class="coj-signaturecaserow">
<div class="coj-signatory3left">
<p class="coj-normal">Regan</p>
</div>
<div class="coj-signatorycenter">
<p class="coj-normal">Gratsias</p>
</div>
<div class="coj-signatory3right">
<p class="coj-normal">Ilešič</p>
</div>
</div>
<div class="coj-signaturecaserow">
<div class="coj-signatory2left">
<p class="coj-normal">Jarukaitis</p>
</div>
<div class="coj-signatory2right">
<p class="coj-normal">Csehi</p>
</div>
</div>
<p class="coj-normal">Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 settembre 2023.</p>
<div class="coj-signaturecaserow">
<div class="coj-signatory2left">
<p class="coj-normal">Il cancelliere</p>
<p class="coj-normal">A. Calot Escobar</p>
</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-meccanismi-di-finanziamento-dellautorita-nazionale-di-regolamentazione-responsabile-del-settore-postale/">Sui meccanismi di finanziamento dell’autorità nazionale di regolamentazione responsabile del settore postale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla giurisdizione sui rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-sui-rendiconti-dei-gruppi-consiliari-dei-consigli-regionali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 11:07:14 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=86521</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-sui-rendiconti-dei-gruppi-consiliari-dei-consigli-regionali/">Sulla giurisdizione sui rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali.</a></p>
<p>Rendiconti dei gruppi consiliari – Giurisdizione – Corte dei Conti – Sussiste. Anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore del decreto legge n. 174/2012, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali è riconducibile alla materia della contabilità pubblica, ai sensi dell’articolo 103, secondo comma, della Costituzione ed è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-sui-rendiconti-dei-gruppi-consiliari-dei-consigli-regionali/">Sulla giurisdizione sui rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-sui-rendiconti-dei-gruppi-consiliari-dei-consigli-regionali/">Sulla giurisdizione sui rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali.</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Rendiconti dei gruppi consiliari – Giurisdizione – Corte dei Conti – Sussiste.</strong></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore del decreto legge n. 174/2012, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali è riconducibile alla materia della contabilità pubblica, ai sensi dell’articolo 103, secondo comma, della Costituzione ed è perciò devoluto alla giurisdizione esclusiva per materia della Corte dei Conti.</p>
<p style="text-align: justify;">È pertanto irrilevante la qualificazione in termini di interesse legittimo della posizione giuridica soggettiva azionata.</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-sui-rendiconti-dei-gruppi-consiliari-dei-consigli-regionali/?download=86522">Tar Milano 10912022</a> <small>(105 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-sui-rendiconti-dei-gruppi-consiliari-dei-consigli-regionali/">Sulla giurisdizione sui rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;istruttoria in materia di revisione dei prezzi.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistruttoria-in-materia-di-revisione-dei-prezzi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 08:24:29 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=85903</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistruttoria-in-materia-di-revisione-dei-prezzi/">Sull&#8217;istruttoria in materia di revisione dei prezzi.</a></p>
<p>Provvedimenti amministrativi &#8211; Decreti ministeriali &#8211; Revisione dei prezzi &#8211; Incongruenze tra valori di incremento recati dalle fonti interpellate &#8211; Supplemento di istruttoria &#8211; Necessità. In materia di revisione prezzi,  in presenza di palesi incongruenze in ordine ai valori di incremento recati dalle fonti interpellate, il Ministero è tenuto a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistruttoria-in-materia-di-revisione-dei-prezzi/">Sull&#8217;istruttoria in materia di revisione dei prezzi.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistruttoria-in-materia-di-revisione-dei-prezzi/">Sull&#8217;istruttoria in materia di revisione dei prezzi.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Provvedimenti amministrativi &#8211; Decreti ministeriali &#8211; Revisione dei prezzi &#8211; Incongruenze tra valori di incremento recati dalle fonti interpellate &#8211; Supplemento di istruttoria &#8211; Necessità.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In materia di revisione prezzi,  in presenza di palesi incongruenze in ordine ai valori di incremento recati dalle fonti interpellate, il Ministero è tenuto a sottoporre i relativi prezzi ad un supplemento di istruttoria, anche autonomamente o facendo ricorso ad altre fonti. Infatti, principi di ragionevolezza e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa richiedono, in caso di discordanza tra i dati riportati nei due soli indici disponibili, che si proceda ad ulteriori accertamenti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Russo &#8211; Est. Montixi</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 902 del 2022, proposto da<br />
A.N.C.E. &#8211; Associazione Nazionale Costruttori Edili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta, Francesco Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Satta in Roma, via Arenula, 29;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili &#8211; Commissione per il Rilevamento del Costo dei Materiali, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili &#8211; Provveditorati Interregionali Alle Oo Pp, Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – Unioncamere, non costituiti in giudizio;<br />
Istat &#8211; Istituto Nazionale di Statistica, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita&#8217; Sostenibili, Provveditorato Interregionale per il Piemonte, Val D&#8217;Aosta e Liguria, Provveditorato Interregionale per il Veneto, Trentino Aa, Friulivenezia Giulia, Provveditorato Interregionale per la Lombardia e L&#8217;Emilia Romagna, Provveditorato Interregionale per la Toscana, Le Marche Umbria, Provveditorato Interregionale per il Lazio, L&#8217;Abruzzo e La Sardegna, &#8211; Provveditorato Interregionale per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, Provveditorato Interregionale per la Sicilia e La Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">e/o accertamento dell&#8217;illegittimità e conseguente integrazione, in parte qua, previa adozione di idonee misure cautelari ai sensi dell&#8217;art. 55, co. 10, c.p.a.,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell&#8217;11 novembre 2021, pubblicato in G.U.R.I – Serie Generale n. 279 del 23 novembre 2021, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all&#8217;8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell&#8217;anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” e degli Allegati n. 1 e 2 al suddetto Decreto, nella parte in cui, in assenza di criteri univoci di rilevazione e in presenza di dati evidentemente irragionevoli e contraddittori trasmessi da Provveditorati, Unioncamere e Istat, hanno rilevato un aumento percentuale del tutto irragionevole e di gran lunga inferiore all&#8217;aumento reale registrato sul mercato – di cui si chiede il riconoscimento –, per i seguenti 15 materiali: i) “Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate”; ii) “Lamiere in acciaio ‘Corten&#8217;”; iii) “Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)”; iv) “Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati”; v) “Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale”; vi) “Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geo-strutturali”; vii) “Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente”; viii) “Tubazioni in acciaio nero senza saldatura”; ix) “Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100”; x) “Tubazione in PVC rigido”; xi) “Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici”; xii) “Tubi di rame per impianti idrosanitari”; xiii) “Legname per infissi”; xiv) “Legname abete sottomisura”; xv) “Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del verbale della riunione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione del 10 novembre 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota metodologica, delle Tabelle A, B e C e dell&#8217;Allegato 2, approvati dalla Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione nella riunione del 10 novembre 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; degli atti, trasmessi ad ANCE il 18 gennaio 2022, recanti le rilevazioni effettuate dalle singole articolazioni territoriali di ciascun Provveditorato Interregionali alle OO.PP., da Unioncamere e dall&#8217;Istat, nell&#8217;ambito dell&#8217;istruttoria volta alla pubblicazione del DM 11 novembre 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove occorrer possa, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007, ss.mm.ii., di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, nella parte in cui sono ivi fissati i criteri operativi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il parere espresso dall&#8217;Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 30433 del 9 agosto 2021, recante “indicazioni operative in ordine all&#8217;adozione dei decreti ministeriali ai sensi dell&#8217;art. 1-septies, commi 1 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, menzionato nelle premesse del DM 11 novembre 2021 e non conosciuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 7 dicembre 2021, pubblicato in G.U.R.I – Serie Generale n. 294 del 11 dicembre 2021, recante “Rettifica dell&#8217;allegato 1 e dell&#8217;allegato 2 del decreto 11 novembre 2021”, nella misura in cui ha confermato le rilevazioni intervenendo in senso modificativo soltanto sui prezzi medi del materiale “Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istat &#8211; Istituto Nazionale di Statistica e di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita&#8217; Sostenibili e di Provveditorato Interregionale per il Piemonte, Val D&#8217;Aosta e Liguria e di Provveditorato Interregionale per il Veneto, Trentino Aa, Friulivenezia Giulia e di Provveditorato Interregionale per la Lombardia e L&#8217;Emilia Romagna e di Provveditorato Interregionale per la Toscana, Le Marche Umbria e di Provveditorato Interregionale per il Lazio, L&#8217;Abruzzo e La Sardegna e di &#8211; Provveditorato Interregionale per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata e di Provveditorato Interregionale per la Sicilia e La Calabria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 giugno 2022 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. ANCE, Associazione Nazionale Costruzione Edili, adiva questo Tribunale per ottenere l’annullamento e/o l’accertamento dell’illegittimità e la conseguente integrazione, in parte qua, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell’11 novembre 2021, pubblicato il 23 novembre 2021, recante <i>“Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”</i>, degli Allegati n. 1 e 2 al suddetto Decreto, oltre che di tutti i provvedimenti correlati come meglio indicati in epigrafe;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Esponeva la ricorrente che, per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021 e le connesse conseguenze negative per gli operatori economici impegnati nell’esecuzione di appalti pubblici e per le stazioni appaltanti, l’art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. “<i>Decreto Sostegni bis</i>”), convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021 n. 106, aveva introdotto un meccanismo straordinario di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione impiegati nei contratti in corso di esecuzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, tale disposizione –in deroga all’art. 133 del d.lgs. n. 163/2006 e all’art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016- prevedeva che, per i materiali da costruzione più significativi, “<i>si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione”</i>, per le variazioni percentuali di prezzo, rispetto al prezzo medio dell’anno d’offerta, <i>“eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale compensazione era determinata applicando, alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le variazioni dei relativi prezzi rilevate da un apposito decreto ministeriale da adottarsi a cura del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, entro il 31 ottobre 2021, volto a rilevare <i>“le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Tale decreto, veniva emanato in data 11 novembre 2021 e successivamente emendato dal d.m. 7 dicembre 2021 per la rettifica del prezzo medio di uno specifico materiale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Lamentava parte ricorrente l’illegittimità di tale decreto ministeriale, nella parte in cui avrebbe stimato un aumento percentuale dei prezzi irragionevole e di gran lunga inferiore all’aumento reale registrato sul mercato per 15 dei complessivi 56 materiali da costruzione più significativi rilevati, così come individuati ed approvati dalla citata Commissione consultiva, sulla cui base era stato emanato il citato D.M.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. L’affermata inattendibilità dei dati recepiti nel provvedimento impugnato sarebbe emersa a seguito del raffronto delle percentuali di incremento dei prezzi riportate dal Ministero rispetto agli esiti dell’attività di verifica e rilevazione messa in campo da ANCE in vista proprio dell’adozione del Decreto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La rilevazione condotta dalla ricorrente riguardante, in particolare, 24 materiali ritenuti più significativi dall’Associazione, avrebbe dato quale esito che, per soltanto 5 di essi, poteva dirsi riscontrabile una sostanziale convergenza con le valutazioni ponderali effettuate dal Ministero e, per 15 di questi, viceversa, le differenze sarebbero state così esorbitanti da mettere in pericolo la tenuta stessa del mercato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ANCE contestava quindi la metodologia adottata dal Ministero, evidenziando preliminarmente come la scelta dei 56 materiali da costruzione effettuata nell’anno 2006 non fosse più attuale e indicava alcune discrasie, a titolo esemplificativo, rinvenute nella rilevazione degli aumenti durante il primo semestre;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sottolineava una disomogeneità dei dati rilevati in senso assoluto ed una differenza tra i valori percentuali con uno scostamento di valore pari a circa un terzo nella rilevazione dei prezzi di una decina di materiali di estrema importanza per le infrastrutture del Paese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, l’Associazione ricorrente, muovendo dalla rilevata macroscopica differenza tra le rilevazioni proposte e quelle risultanti dai dati in suo possesso, richiedeva al Ministero di effettuare un supplemento di indagine quantomeno per dieci materiali, che per la loro rilevanza mettevano maggiormente a rischio la prosecuzione dei cantieri.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. La Commissione consultiva, nel dare atto che il Ministero aveva già effettuato i dovuti approfondimenti, approvava a maggioranza e con il solo voto contrario di ANCE il lavoro istruttorio della Direzione Generale del Ministero; tali risultanze venivano poi recepite nel gravato decreto ministeriale dell’11.11.2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Avverso tale provvedimento insorgeva la ricorrente che, con il primo motivo d’impugnazione, deduceva eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza dei presupposti; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, del D.M. n. 617 del 14 aprile 2005, del D.M. n. 12273 del 19 settembre 2007, nonché ingiustizia manifesta; Violazione e falsa applicazione del principio del buon agere amministrativo e dei principi di ragionevolezza, buon andamento e trasparenza; inosservanza degli standard internazionali e nazionali consolidati in materia di rilevazioni statistiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Lamentava Ance che l’operato del Ministero si sarebbe posto in contrasto con l’art. 1-septies, comma 1, del d.l. n. 73/2021, il quale nell’attribuire al Ministero la responsabilità in ordine alla rilevazione di dati reali, avrebbe imposto la conduzione di un accertamento di natura tecnica e obiettiva ancorato alla reale oscillazione del prezzo dei singoli materiali sul mercato e finalizzato a garantire un riequilibrio del nesso sinallagmatico intercorrente fra le controprestazioni dedotte in contratto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Ministero, in particolare, avrebbe avuto il preciso onere di analizzare e sottoporre a valutazione critica i dati trasmessi dai Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche, da Unioncamere e dall’Istat, e nel caso in cui i dati trasmessi da tali Enti fossero risultati palesemente anomali e/o irragionevoli, avrebbe dovuto procedere ad un approfondimento istruttorio, sia autonomamente, sia eventualmente facendo ricorso ad altre fonti di rilevazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invece, pur a fronte dei chiari e reiterati rilievi formulati dall’ANCE, il Ministero avrebbe ritenuto di non procedere ad un approfondimento istruttorio, limitandosi a prendere atto e comporre aritmeticamente i dati pervenuti da ciascuna delle tre fonti ufficiali di rilevazione (Provveditorati, Unioncamere e Istat), nella pretesa che fossero gli unici che l’Amministrazione era tenuta a prendere in considerazione, senza tenere neppure in conto le perplessità sollevate dagli stessi enti rilevatori che avevano evidenziato criticità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo ANCE, quindi, il Ministero avrebbe condotto tale attività di rilevazione sulla base di un approccio formalistico che, in spregio al dato normativo che pone inequivocabilmente in capo al Ministero il compito di effettuare la rilevazione, si sarebbe limitato ad “assemblare”, tramite meri calcoli aritmetici, i dati trasmessi dalle tre Fonti di rilevazione, senza quindi svolgere una reale istruttoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, avrebbe omesso di fornire a quest’ultimi criteri univoci di rilevazione, ovvero specifiche tecniche da osservare nelle proprie rilevazioni, con conseguenti ripercussioni in ordine all’omogeneità dei dati campionati e all’ampia variabilità delle rilevazioni ottenute;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sarebbe risultata, inoltre, assente un’analisi critica dei dati trasmessi dagli Enti rilevatori, necessaria a garantire l’assenza di valori anomali e/o la loro eventuale correzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In un simile contesto, il Ministero, che si sarebbe rifiutato di revisionare la metodologia di rilevazione –già di per sé ingiustificata con riferimento all’adozione dei “decreti-prezzi” annuali di cui all’art. 133 cit.– avrebbe operato in maniera ancor più irragionevole rispetto al Decreto ex art. 1-septies del d.l. n. 73/2021, in considerazione della diversità della misura e della sottesa esigenza di fronteggiare gli straordinari aumenti di prezzi di numerosi materiali da costruzione, impattanti in maniera rilevante su tutti i cantieri in corso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Con il secondo motivo di ricorso l’Ance censurava il provvedimento impugnato per Eccesso di potere per carenza dei presupposti; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 617 del 14 aprile 2005; Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 12273 del 19 settembre 2007; Ingiustizia manifesta; Violazione e falsa applicazione del principio del buon agere amministrativo; Violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento e trasparenza; Inosservanza degli standard internazionali e nazionali consolidati in materia di rilevazioni statistiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sottolineava ANCE come eccezion fatta per il materiale n. 4 (“Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate”) – le rilevazioni delle tre Fonti utilizzate dal Ministero non risultassero minimamente allineate, l’esame delle rilevazioni dei singoli Provveditorati Interregionali alle OO.PP. davano evidenza della lacunosità/parzialità dei dati e comunque dall’esame delle rilevazioni dei Provveditorati, emergevano marcate differenze tra i dati forniti, sia in termini di prezzi in valore assoluto che di variazioni percentuali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A supporto della propria tesi, l’Associazione sottolineava come l’erroneità dell’istruttoria espletata dal Ministero e dei dati conseguentemente trasfusi nel DM 11 novembre 2021, emergessero con evidenza ove confrontati con le rilevazioni effettuate da ANCE ottenute attraverso il ricorso a banche dati messe a disposizione da provider nazionali e internazionali, correntemente utilizzate dagli operatori economici come parametro di riferimento, e poste a confronto con i prezzi effettivamente praticati alle imprese, così da selezionare e porre in evidenza i reali aumenti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Si costituiva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Ministero, preliminarmente, contestava la legittimazione e l’interesse ad agire di ANCE atteso che, l’interesse rappresentato dall’associazione non si sarebbe profilato unitario bensì settoriale e suscettibile di determinare contrasti di interesse e divisioni all’interno della categoria rappresentata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso, infatti, avrebbe dato luogo a un significativo conflitto di interessi, e ciò sarebbe attestato dal fatto che ANCE, pur chiedendo l’annullamento del decreto 11 novembre 2021, al punto I.7 del ricorso precisava che <i>“ha comunque interesse al mantenimento del Decreto nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla compensazione per i materiali non contestati.”</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale interesse al mantenimento parziale del decreto risulterebbe pertanto contraddittorio con quanto sostenuto nel ricorso dalla medesima Associazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Nel merito, la difesa dell’Amministrazione sottolineava come il Ministero si fosse attivato con estrema tempestività per dare corso alle prescrizioni contemplate nel dettato normativo, e di aver pertanto avviato immediatamente le rilevazioni da parte dei Provveditorati, di Istat e di Unioncamere, provvedendo all’attività istruttoria e all’analisi dei dati che di volta in volta pervenivano dalle tre fonti ufficiali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.1. Evidenziava di aver proceduto ad un approfondimento istruttorio interpellando i Provveditorati al fine di avere conferma della robustezza dei dati e di ottenere un’eventuale integrazione degli stessi prima della definitiva elaborazione da parte del Ministero.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rappresentava che anche Unioncamere aveva provveduto ad un secondo vaglio interno e, a seguito dell’arrivo di nuovi dati da parte delle Camere di commercio, aveva trasmesso in data 20/10/2021 una nuova tabella che recepiva integrazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sottolineava che ogni fonte (Provveditorato, Istat e Unioncamere) aveva svolto la propria istruttoria interna secondo una precipua metodologia di rilevazione rispettosa di criteri di uniformità e continuità nel tempo, in modo tale da garantire che il confronto del prezzo di un determinato materiale da un anno all’altro fosse corretto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.2. Con riguardo alla metodologia usata, il Ministero evidenziava che la scelta di impiegare il sistema di rilevazione dei prezzi utilizzati ai fini dell’adozione dei decreti annuali di cui all’articolo 133, comma 6, del d.lgs. 163/06 anche per l’Istituto in parola era giustificato dall’evidente omogeneità contenutistica delle compensazioni all’esame del Collegio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sottolineava che tale metodologia era coerente con il dato normativo in quanto l’istruttoria del Ministero ai fini della rilevazione dei prezzi e dei relativi scostamenti percentuali era stata svolta secondo una procedura ben definita ed univoca, in grado di assicurare la necessaria continuità, l’omogeneità nelle rilevazioni e nell’elaborazione dei dati anche nella serie storica per ciascuno degli anni dal 2003 al 2019 nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, pena grave danno per gli operatori economici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, rappresentava che, per poter avere una reale confrontabilità di tutti i prezzi con quelli esaminati negli anni precedenti, occorreva necessariamente non trattare differentemente, in termini di valutazione, i 56 materiali della lista.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ancora, veniva posto in luce il fatto che nel 2006 era stata assunta dalla Commissione consultiva centrale la decisione –sempre coerentemente rispettata negli anni- di far riferimento esclusivamente</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a fonti di rilevamento pubbliche che agiscono nel perseguimento del pubblico interesse perché solo in tal modo era possibile garantire la trasparenza, l’attendibilità e la verificabilità dei dati da parte di soggetti terzi indipendenti, nonché consentire la conoscenza reale dell&#8217;attività amministrativa e di effettuare il controllo sulla stessa. Ciò anche in considerazione del fatto che le 3 fonti ministeriali rivestivano, per legge, la qualifica di autorità competente in materia di rilevazione dei prezzi, mentre analoga autorità in materia di rilevazione dei prezzi non era rinvenibile in nessuna altra fonte privata (quali quelle proposte dall’ANCE) che, pur operando in aderenza alla prassi ingegneristica, perseguivano finalità statutarie diverse, precipuamente commerciali e privatistiche, nell’interesse esclusivo di operatori economici e non nell’interesse pubblico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Veniva ulteriormente rappresentato dal Ministero che il “cambiamento in corso” della metodologia avrebbe provocato effetti distorsivi del meccanismo della compensazione e che, in ogni caso la scelta della metodologia e delle fonti ai fini delle suddette rilevazioni non poteva che rientrare nella discrezionalità tecnica che, come noto, è sindacabile solo entro determinati limiti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.3. Sotto altro profilo sottolineava il Ministero che sarebbe stato pericoloso mettere in discussione i prezzi medi ricavati delle tre fonti ufficiali del Ministero ogni qualvolta fossero stati rinvenuti da “fonti non ufficiali” aumenti più favorevoli alle imprese in quanto ciò avrebbe potuto innescare un meccanismo non controllabile, atteso che ciascun portatore di interesse di qualsiasi altro materiale delle 56 voci in elenco avrebbe potuto strumentalmente richiamare e far valere ulteriori fonti alternative non precisate e di dubbia attendibilità;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.4. Relativamente, invece, alla contestata “divergenza dei dati raccolti”, sottolineava come il contesto economico era caratterizzato da aumenti dei prezzi tanto imprevedibili quanto fluttuanti,e che gli scostamenti di prezzo avevano risentito anche della località considerata nella rilevazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Con ordinanza n° 1208 del 25.2.2022 l’istanza di sospensione veniva respinta sia in ragione della rilevata non irreparabilità del danno asseritamente patito da parte ricorrente, ove traguardato anche in comparazione con il contrapposto pregiudizio derivante da un’eventuale sospensione della procedura di erogazione delle compensazioni nei confronti della generalità degli operatori aventi diritto alle medesime, sia in considerazione della particolare complessità di carattere anche tecnico della controversia che imponeva un approfondito vaglio incompatibile con una delibazione sommaria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. In vista dell’udienza di merito le parti producevano memorie e documenti insistendo nelle rispettive domande ed eccezioni. Parte ricorrente, in particolare, sottolineava come analogo giudizio fosse stato incardinato dinanzi a questo TAR (RG 9756/2019), avente ad oggetto i “Decreti prezzi” 20 maggio 2019 e 27 marzo 2018, in quanto recanti valutazioni che esprimevano considerazioni di principio e di metodo che si attagliano perfettamente anche alla fattispecie per cui è causa nel cui ambito, all’esito dell’attività di verificazione condotta, si dava atto del fatto che il modus operandi del Ministero non era conforme agli standard in materia, ovvero ai principi e alle regole comuni in materia di rilevazioni statistiche, proposti anche da organismi internazionali sotto il duplice profilo sia della metodologia utilizzata e delle specifiche di rilevamento, sia delle necessarie operazioni di controllo e verifica delle stesse rilevazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 1 giugno 2022.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. In via preliminare, il Collegio intende farsi carico dell’eccezione d’inammissibilità formulata dalla difesa erariale che prospetta il difetto di legittimazione ed interesse ad agire dell’Associazione ricorrente in ragione dell’affermata non unitarietà dell’interesse azionato o <i>“suscettibile di determinare contrasti d’interesse e divisioni all’interno della categoria rappresentata”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, l’invocato annullamento soltanto parziale del decreto 11 novembre 2021, limitato ai 15 materiali indicati in ricorso, darebbe luogo ad un significativo conflitto d’interessi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. L’eccezione è, tuttavia, priva di pregio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tutti i materiali oggetto di rilevazione da parte del Ministero sono ordinariamente impiegati nel settore edilizio. Tant’è vero che vengono considerati come “<i>i più significativi</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il monitoraggio dell’incremento dei costi, pertanto, va ad incidere indistintamente su tutti gli appartenenti alla categoria rappresentata dall’Associazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’omogeneità dell’interesse tutelato con il ricorso in questione non viene in alcun modo compromessa dal fatto che ANCE abbia richiesto una impugnazione solo parziale del Decreto Ministeriale, in ragione del fatto che assume l’erroneità delle rilevazioni esclusivamente con riferimento ad taluni materiali e non a tutti ed al fine di conseguire i maggiori importi asseritamente non rilevati dal Ministero con salvaguardia di quelli –ritenuti congrui- riconosciuti da quest’ultimo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D’altronde, per costante insegnamento, la verifica dell’assenza tra i ricorrenti di alcun conflitto, anche solo potenziale, di interessi va condotta guardando <i>&#8220;sia al petitum azionato che alle doglianze oggetto di deduzione&#8221;</i> (da ultimo Consiglio di Stato sez. V, 27 gennaio 2020, n.682).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ebbene, alla stregua dei suddetti parametri, l&#8217;accoglimento delle domande di annullamento proposte si tradurrebbe con certezza in un&#8217;utilità per tutti i ricorrenti atteso che determinerebbe un regime di maggior favore per gli operatori del settore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A nulla rileva, per contro, che, in ragione delle dimensioni e caratteristiche delle singole imprese rappresentate, l&#8217;utilità concretamente ritraibile dal singolo operatore possa essere diversa per entità (maggiore per taluni, più contenuta per altri). “<i>Ad impedire la proposizione del ricorso in forma collettiva è, infatti, unicamente la circostanza che, con riguardo a talune censure o all&#8217;impugnazione di taluni atti, vi siano uno o più ricorrenti che possano avere, in contrasto con gli altri, interesse alla reiezione, totale o parziale, della domanda spiccata.”</i> (T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 28-09-2020, n. 1021.)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, va riconosciuta la legittimazione ed interesse dell’associazione ricorrente alla proposizione del presente gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Passando al merito del ricorso, il Collegio ritiene preliminarmente opportuno delineare il contesto normativo di riferimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La norma in questione ha introdotto un meccanismo di compensazione straordinaria, derogatorio di quanto previsto dall’art. 133, commi 4,5 e 6-bis del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163 e dall’art. 6 del D.Lgs 50/2016, legato agli incrementi di prezzo dei materiali di costruzione più significativi che superino una determinata soglia. In particolare, rilevano gli incrementi (o le diminuzioni) di prezzo superiori all’8% registrati da tali materiali monitorati nel periodo dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 con riferimento alla data dell’offerta, se riferite esclusivamente all’anno 2021, ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale sistema di compensazione straordinaria è stato esteso, dal comma 398 dell’art. 1 legge 30 dicembre 2021 che ha ricondotto la rilevazione degli incrementi di prezzo all’intera annualità del 2021 ed ha stabilito che il MIMS provvedesse all’emanazione di un ulteriore decreto entro il 31 marzo 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ancora, l’art. 25 del decreto legge 1° marzo 2022, n° 17, convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 2022, n° 34 stabilisce che <i>“Per fronteggiare, nel primo semestre dell&#8217;anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all&#8217;articolo 1 septies, comma 8 del decreto legge 25 marzo 2021, n° 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n° 106 è incrementata di 150 milioni di euro per l&#8217;anno 2022.“</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, seppure nell’ambito di una disposizione a più ampio spettro, assume rilievo l’art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n° 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n° 25 che prevede che <i>“1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonche&#8217; al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell&#8217;emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche&#8217;, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l&#8217;invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni: </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a) e&#8217; obbligatorio l&#8217;inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi, previste dall&#8217;articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a); </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all&#8217;articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del d.lgs 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell&#8217;anno di presentazione dell&#8217;offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita&#8217; sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all&#8217;80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. L&#8217;Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita&#8217; sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalita&#8217; di cui all&#8217;art. 133, comma 6 del d.Lgs 163/2006. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita&#8217; sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>base delle elaborazioni effettuate dall&#8217;Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu&#8217; significativi relative a ciascun semestre.” </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da ultimo, è stato emanato il decreto legge 17 maggio 2022, n° 50 che, all’art. 26 introduce disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori e che, al dichiarato fine di <i>“fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione”</i> contempla una serie di misure volte all’impiego di prezziari aggiornati e alle correlate iniziative volte al loro adeguamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il quadro normativo sopra delineato, rende palese come la particolare situazione congiunturale abbia imposto l’adozione di una reiterata serie di misure volte a dare un’efficace risposta al registrato esorbitante aumento dei prezzi dei materiali impiegati nel settore delle costruzioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il legislatore è intervenuto sia nel senso di approntare misure <i>extra ordinem</i> che attraverso un più esteso impiego degli istituti già presenti nelle discipline in vigore per gli appalti pubblici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tale contesto, si inserisce il contenzioso all’esame del Collegio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. La ricorrente, nella sostanza, contesta -tramite la proposizione di due distinti motivi di ricorso che, stante la loro omogeneità contenutistica, possono essere trattati unitariamente- la metodologia seguita per la rilevazione degli incrementi seguiti, lamenta l’attendibilità dei dati emersi con riguardo ad un certo numero di materiali più significativi oggetto di rilevazione e si duole del fatto che l’istruttoria condotta sarebbe stata carente e avrebbe condotto a risultati non in linea con gli incrementi di prezzo che, in realtà, aveva fatto registrare il mercato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A comprova di tale anomalia, produce in comparazione i dati emersi a seguito di apposite rilevazioni commissionate a provider privati che darebbero evidenza di significative differenze.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Domanda, in via principale, l’annullamento in parte qua del decreto Ministeriale, e segnatamente con riguardo alla 15 voci in contestazione, instando per la sostituzione di tali valori di incremento con quelli proposti dalla ricorrente, scaturenti dalla predetta rilevazione e, in via subordinata, insta per un supplemento d’istruttoria volto all’accertamento della reale variazione percentuale del prezzo dei suddetti materiali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. La documentazione versata in giudizio evidenzia come le risultanze inerenti agli incrementi di prezzo dei materiali monitorati, confluite nel D.M. impugnato, si collochino a valle di un processo che, seppur collaudato negli anni, è stato costellato da una serie di criticità, parte delle quali vengono rappresentate in seno alla riunione tenutasi il 10 novembre 2021 presso la Commissione Consultiva Centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, mentre altre emergono dalle restanti produzioni in atti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, dall’esame dei dati riferiti al prezzo di alcuni dei materiali monitorati, emergono invero esorbitanti –e non facilmente giustificabili- differenze idonee a minarne la complessiva attendibilità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò emerge dal raffronto dei dati resi all’esito delle rilevazioni effettuate dai provveditorati, da un lato, e dalle camere di commercio dall’altro; il disallineamento tra la media prezzi ricavate dai due istituti di rilevazione si palesa talmente ampio, ad esempio con riguardo ai materiali n° 5 (lamiere in acciaio corten), n° 7 (Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali anche zincati) e n° 54 (Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato), da rendere evidente la presenza di anomalie nel reperimento e nell’elaborazione dei dati stessi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche l’esame dei dati offerti dai singoli provveditorati evidenzia rilevanti disallineamenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pur ritenendo che i differenti contesti territoriali incidano sui predetti incrementi (in ragione delle specificità territoriali afferenti alla logistica, ai trasporti, al numero di sedi produttive operanti etc.) appare ictu oculi anomalo un range di variazione oscillante tra lo zero (emilia romagna) e oltre il 100%.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale anomala oscillazione emerge con evidenza, ad esempio, con riguardo al legname abete (voce n° 53) il cui incremento di prezzo è stato stimato dal provveditorato per la liguria nella misura del 166,67 % e nella misura pari a zero dall’articolazione territoriale per l’emilia romagna, e pari a 1,36 % da quella per il piemonte/valle d’aosta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro, proprio con riferimento a dati riportanti variazioni pari a zero (caso dell’Emilia Romagna con riguardo a 10 materiali sui 15 in contestazione), le stesse linee guida recentemente approvate dal Ministero <i>“al fine di rafforzare e omogeneizzare il processo che porta alla definizione delle variazioni percentuali dei materiali da costruire più significativi</i>” raccomandano di trattare “<i>l’eventuale mancato reperimento di un prezzo reale di vendita, vale a dire un prezzo di mercato che si riferisce a una vendita effettivamente avvenuta tra una parte venditrice e una acquirente</i>,” con “<i>la non valorizzazione della variabile, evitando quindi di attribuire uno zero che significherebbe, invece, nessuna variazione</i>.”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ indubbio, pertanto, come il Ministero in presenza di simili incongruenze non potesse risolversi nella mera acquisizione del dato e nella sua trasfusione nel decreto gravato ma dovesse opportunamente attivarsi per acclarare in maniera approfondita la causa che aveva generato tali anomalie e approntare i necessari correttivi mediante l’implementazione delle informazioni necessarie alla stabilizzazione del dato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. L’operato richiamo di parte resistente all’utilizzo di un metodo condiviso e consolidatosi negli anni non esclude che esso, per varie ragioni, (anche legate al fatto che tale sistema di rilevazione aveva perso la sua centralità stante che l’istituto della revisione prezzi operava solo nelle sempre più residuali ipotesi in cui trovava ancora applicazione il d.lgs 163/2006), necessiti di opportuni affinamenti utili a salvaguardarne il rigore scientifico funzionale alla corretta ed equa applicazione delle compensazioni previste dal D.Lgs 73/2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non dubita il Collegio che il sistema in sé approntato offra garanzie sotto il profilo procedimentale e sotto quello afferente alla tutela dei contrapposti interessi in giuoco; esso prevede che i dati confluiscano al Ministero all’esito di un’attività di capillare rilevazione su base territoriale operata da soggetti terzi indipendenti che rivestono la qualifica di autorità competenti in materia di rilevazione dei prezzi che istituzionalmente sono tenuti ad agire nel perseguimento del pubblico interesse, ma è altrettanto assodato come l’attività di rilevazione in parola abbia –nello specifico- registrato numerosi snodi problematici afferenti al reperimento dei dati e alla loro gestione e “<i>normalizzazione</i>” minandone, pertanto, la complessiva rispondenza alle reali dinamiche dei prezzi di mercato. E proprio tali dinamiche “<i>straordinarie”</i> il legislatore voleva intercettare al fine di arginare l’impatto che le stesse avevano sul tessuto imprenditoriale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri termini, in presenza di una situazione che recava difficoltà di reperimento dei dati o che dava evidenza della incompletezza degli stessi o, ancora, in presenza di evidenti incongruenze o anomalie nei dati medesimi, non poteva esimersi il Ministero dall’operare un completo supplemento istruttorio pena il concretarsi della “<i>violazione di criteri di ragionevolezza intrinseca, per inidoneità, insufficienza o erroneità dell&#8217;istruttoria</i>.” (Cfr T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 20-02-2009, n. 1707.)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3. D’altro canto, questa Sezione ha già avuto modo di precisare, in materia di revisione prezzi, come, in presenza di palesi incongruenze in ordine ai valori di incremento recati dalle fonti interpellate, il Ministero sia tenuto a <i>“sottoporre i relativi prezzi ad un supplemento di istruttoria, anche autonomamente o facendo ricorso ad altre fonti.” </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>“Infatti, (…), principi di ragionevolezza e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa richiedono, in caso di discordanza tra i dati riportati nei due soli indici disponibili, che si proceda ad ulteriori accertamenti.”</i> (cfr. Tar Lazio 1707/2009 cit.)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.4. Le stesse citate linee guida recentemente adottate dal Dipartimento per le opere pubbliche del MIMS in data 14.1.2022 prevedono, peraltro, con riguardo alla fase di revisione che <i>“al fine di garantire una sufficiente robustezza delle statistiche prodotte e di evitare differenze anomale tra le varie fonti (e, all’interno di ciascuna fonte, tra i vari territori o tra materiali simili) è opportuno stabilire alcuni segnali di allerta che devono portare a una revisione della fase di rilevazione e all’identificazione, laddove esistano, di anomalie e/o errori”</i> contemplando quale primo livello di controllo il <i>“raffronto tra le variazioni percentuali registrate dal soggetto rilevatore e quelle derivanti da banche dati nazionali e internazionali di riferimento dei singoli materiali</i>”(…) <i>“quando le differenze superano soglie di allerta è opportuno rivedere la fase di rilevazione</i>.”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.5. In definitiva, stante il delineato assetto, l’attività istruttoria pur afferente ad un iter procedimentale consolidato si è rivelata carente sia perché non sono state adeguatamente gestite le peculiarità che emergevano dato il particolare contesto che registrava forti e territorialmente eterogenee spinte all’incremento dei prezzi, sia in ragione del mancato approntamento di adeguati meccanismi tesi alla individuazione di omogenei criteri e parametri di rilevazione e lavorazione dei dati e alla eventuale compiuta gestione delle eventuali anomalie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D’altro canto, l’esigenza rappresentata da parte resistente di salvaguardare l’omogeneità di metodo per rendere raffrontabili la serie storica dei dati reperibili non può costituire un elemento in radice ostativo all’integrazione del data set o anche solo all’approfondimento istruttorio, stante che non è di certo sostenibile che in presenza di dati insufficienti o inaffidabili non si debba addivenire ad un affinamento del metodo e all’eventuale acquisizione di dati anche da altre fonti con correlata ricostruzione delle serie storiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.6. Né, coglie nel segno l’affermata riconducibilità all’ambito della discrezionalità tecnica della scelta metodologica, stante che ciò di cui si discetta è l’attendibilità delle risultanze che l’applicazione di tale metodo (che, tuttavia, non può non armonizzarsi con i parametri coerenti con gli standard di rilevamento suggeriti dagli organismi internazionali) ha prodotto con riguardo al monitoraggio dell’incremento prezzi in contestazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Ance, a supporto della propria domanda proposta in via principale, corrobora le proprie critiche all’operato Ministeriale facendo leva anche sulle risultanze della rilevazione condotta dall’Associazione con riguardo a un certo numero di materiali più significativi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dalla tabella prodotta risulterebbero sottostimati, anche nell’ordine di oltre il 50% gli incrementi di prezzo per come individuati dal Ministero (cfr. i materiali n° 4,6,19,52).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Evidenzia come tali rilevazioni siano state effettuate da Metal Bulletin (provider internazionale, terzo e indipendente, leader nell’analisi del mercato dell’acciaio a livello mondiale), Prometeia spa (società italiana di consulenza e ricerca economica per imprese, banche e assicurazioni che per le proprie stime si basa sulle rilevazioni di altri provider, leader nelle analisi dei relativi mercati o sulle quotazioni dei mercati regolamentati) e Siderweb (società che gestisce l’unico quotidiano nazionale dedicato all’informazione economico siderurgica).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nell’evidenziare l’autorevolezza delle proprie fonti di riferimento, insta quindi per il riconoscimento degli importi ai fini delle correlate compensazioni, invocando la rettifica e/o integrazione del DM, ai fini del riconoscimento del meccanismo compensativo con i valori di ulteriore incremento del prezzo dei materiali per cui è causa, rilevati dalle fonti alternative dalla stessa proposte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. Sul punto, il Collegio osserva, tuttavia, che la richiesta di Ance di utilizzare a parametro i dati offerti dalle fonti alternative proposte non possa trovare accoglimento stante che il sistema di rilevazione Ministeriale conserva una propria complessiva validità e pertanto deve essere demandato al prudente apprezzamento dell’Amministrazione l’individuazione delle modalità più appropriate (ed eventualmente l’utilizzo anche dei dati riportati da parte ricorrente) per addivenire ad un affinamento delle rilevazioni condotte con riguardo alle voci di prezzo in questione e all’approntamento degli eventuali opportuni correttivi sulle risultanze emerse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò anche in ragione del fatto che Ance, accanto a quelli di alcuni providers, si limita a produrre, per talune voci, dati reperiti da aziende fornitrici. E non vi è chi non veda come tali dati non possano di certo acquisire di per sé una maggiore attendibilità di quelli individuati all’esito della ben più complessa e capillare attività ricognitiva Ministeriale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Conclusivamente, il ricorso va accolto con riferimento alla domanda proposta in via subordinata e va dichiarato tenuto il Ministero resistente all’espletamento –con riguardo ai rilevati incrementi di prezzo dei materiali più significativi in contestazione nel presente giudizio- di un supplemento istruttorio, condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso anche ad altre fonti e tenendo, se del caso, anche conto delle introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. La particolare complessità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Silvestro Maria Russo, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alfonso Graziano, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Montixi, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistruttoria-in-materia-di-revisione-dei-prezzi/">Sull&#8217;istruttoria in materia di revisione dei prezzi.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;effetto esclusivamente pro futuro dell&#8217;adozione dei tetti di spesa.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulleffetto-esclusivamente-pro-futuro-delladozione-dei-tetti-di-spesa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 10:20:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulleffetto-esclusivamente-pro-futuro-delladozione-dei-tetti-di-spesa/">Sull&#8217;effetto esclusivamente pro futuro dell&#8217;adozione dei tetti di spesa.</a></p>
<p>Servizio sanitario – Privati accreditati – Prestazioni – Tetto – Spesa. L’imposizione di un limite alla spesa sanitaria avrebbe potuto essere ritenuta legittima soltanto se effettuata con decorrenza successiva alla entrata in vigore della DGR n. 2013, ovvero a partire dall’anno 2020. Come peraltro ammesso dalla stessa Regione resistente, l’adozione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulleffetto-esclusivamente-pro-futuro-delladozione-dei-tetti-di-spesa/">Sull&#8217;effetto esclusivamente pro futuro dell&#8217;adozione dei tetti di spesa.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulleffetto-esclusivamente-pro-futuro-delladozione-dei-tetti-di-spesa/">Sull&#8217;effetto esclusivamente pro futuro dell&#8217;adozione dei tetti di spesa.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Servizio sanitario – Privati accreditati – Prestazioni – Tetto – Spesa.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’imposizione di un limite alla spesa sanitaria avrebbe potuto essere ritenuta legittima soltanto se effettuata con decorrenza successiva alla entrata in vigore della DGR n. 2013, ovvero a partire dall’anno 2020. Come peraltro ammesso dalla stessa Regione resistente, l’adozione di tetti di spesa per il futuro, che prescindano dalla provenienza geografica del paziente, è stata il frutto di un’interpretazione dell’art. 1 comma 574 della L. n. 208 del 2015 completamente diversa rispetto a quella “sposata” fino al 2018 dalla Regione stessa, ed è risultata necessitata dalla volontà dell’amministrazione regionale di evitare un giudizio di inadempimento, qualora non fosse stata regolata <em>ex novo</em>, dopo la casistica di bassa complessità, anche quella ad alta complessità, e quella relativa agli I.R.C.C.S. Se dunque il <em>revirement</em> interpretativo era possibile, certamente le conseguenze applicative di tale nuovo regime avrebbero dovuto incidere sulla programmazione ancora da effettuare (quella per l’anno 2020) e non su quella già effettuata (per l’anno in corso).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Di Benedetto &#8211; Est. Flammini</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2521 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Humanitas Mirasole S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Bellocchio e dall’Avv. Maria Silvia Ciampoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Milano, via Marina n. 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Emilia Moretti e dall’Avv. Marinella Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta e Ats della Città Metropolitana di Milano, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A) quanto al ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della D.G.R. della Lombardia n. XI/2013 in data 31/07/2019, recante “<i>ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLE ATTIVITA&#8217; DI CUI ALL&#8217;ARTICOLO 8-QUINQUIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 NEI TERMINI DISPOSTI DAL DL 95/2012 (ART 15, COMMA 14) E DALLA LEGGE 208/2015 (ART. 1, COMMI 574-577</i>)”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti ad essa atti preordinati, consequenziali e connessi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B) quanto ai motivi aggiunti depositati il 21.9.2020:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; degli atti e provvedimenti (non noti) della Regione Lombardia e della A.T.S. Milano, con i quali è stata stabilita la liquidazione a saldo delle prestazioni sanitarie erogate dalla società ricorrente nell’esercizio 2019, avvalendosi delle proprie strutture ospedaliere accreditate IRCCS Humanitas Mirasole e Casa di Cura San Pio X, nonché degli atti di liquidazione 2019 medesimi, i cui dati sono stati comunicati alla ricorrente con note della A.T.S. Milano trasmesse a mezzo posta elettronica in data 29 maggio 2020 e confermati con le mail della A.T.S. Milano in data 21 luglio 2020 di comunicazione delle liquidazioni a saldo anno 2019 ed atti connessi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">C) quanto ai motivi aggiunti depositati il 04.03.2021:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della Lombardia n. XI/4061 del 16.12.2020, recante “<i>Ulteriori indicazioni in merito alle attività di cui all’articolo 8-Quinquies del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 nei termini disposti dal DL 95/2012 (Art. 15, comma 14) e dalla legge 208/2015 (Art. 1, commi 574-577) di cui alla DGR XI/2013/20</i>19”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; degli atti ad essa preordinati, consequenziali e connessi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. &#8211; Con ricorso introduttivo depositato in data 26 novembre 2019 la società ricorrente &#8211; che gestisce due strutture ospedaliere accreditate con il S.S.R. della Lombardia, entrambe a contratto con l’A.T.S. Milano (la Casa di Cura San Pio X, ubicata in Milano, e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Humanitas Mirasole, sito a Rozzano) &#8211; impugnava, <i>in parte qua</i>, la D.G.R. Lombardia n. XI/2013 del 31 luglio 2019, lamentando l’introduzione, <i>ex novo</i> e con efficacia retroattiva sull’annualità in corso (2019), di un tetto per le prestazioni ad alta complessità erogate a pazienti fuori regione e di quelle erogate dagli I.R.C.C.S (punto 2 e 3), così incidendo, con significative decurtazioni, sul precedente regime (D.G.R. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018), privo, in materia, di soglie massime di contribuzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A sostegno del ricorso, diversi ordini di motivi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. &#8211; Con un primo motivo (“<i>violazione degli artt. 7 e ss. l. 241/1990 – violazione del principio del buon andamento di cui all’art. 97 Cost.; violazione del protocollo n. 7 al Trattato di Amsterdam; violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza; violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento</i>”), premettendo il pregiudizio diretto ed immediato del provvedimento impugnato nei suoi confronti, la ricorrente deduceva l’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale, a mezzo di invio della comunicazione di avvio del procedimento <i>ex</i> art. 7 l. 241/1990.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. &#8211; Con un secondo motivo (“<i>violazione del principio di trasparenza e dei principi di correttezza e buona fede; eccesso di potere per contraddittorietà</i>”), sottolineando l’assenza di chiarezza dei punti 2 e 3 della deliberazione nell’individuare l’oggetto del tetto (“<i>non è però chiaro se il tetto di nuova introduzione ricomprenda, oltre alle prestazioni di alta complessità erogate dalle strutture non IRCCS ai pazienti regionali, anche le prestazioni erogate dagli IRCCS a favore dei pazienti regionali</i>”) denunciava la violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede inerenti l’esecuzione del rapporto concessorio, “<i>che impongono alle Amministrazioni il dovere di chiarezza nel determinarne o modificarne la disciplina</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3. – Con un terzo motivo (“<i>contraddittorietà; carenza di legittimo presupposto, falsa applicazione art. 15 comma 14 D.L. m.95/2012 e succ. modd.; violazione del diritto alla salute tutelato dall’art. 32 della Costituzione; contraddittorietà e difetto di motivazione</i>”) evidenziava, invece, l’erroneità del presupposto alla base della nuova disciplina: i rilievi espressi dai Ministeri della Salute e dell’Economia nell’ambito del tavolo di verifica degli adempimenti LEA in “<i>merito alla presunta necessità di avere tetti di spesa che prescindano dalla provenienza del paziente anche per le attività di alta complessità e per quelle erogate dagli IRCCS</i>”, alla base del provvedimento impugnato, si sarebbero infatti riferiti alla vecchia disciplina di cui alla “<i>D.G.R. 6592/2017 per i ricoveri di bassa complessità a favore di cittadini extraregionali da parte di strutture non IRCCS, al fine di evitare l’incremento di questa tipologia di prestazioni</i>”; disciplina superata già con il regime del 2019.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.4. – Con un quarto motivo (“<i>eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà; violazione del principio del legittimo affidamento; violazione dei principi di correttezza e buona fede ed imparzialità dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta; contraddittorietà, irrilevanza e pretestuosità della motivazione; disparità di trattamento, ingiustizia manifesta</i>”) e ribadendo che, per effetto del nuovo provvedimento, era stato sovvertito, in fase di esercizio molto avanzata, il piano programmato sul quale aveva organizzato la propria attività, con conseguente ed oggettiva difficoltà logistica connessa alla riorganizzazione, lamentava la violazione del principio di legittimo affidamento nonché dei principi di correttezza e buona fede con effetti manifestamente ingiusti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.5. &#8211; Con un quinto motivo (“<i>eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria, contraddittorietà ed erroneità dei presupposti</i>”) sottolineava infine l’incapienza del tetto di nuova introduzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.6. – Su tali basi, chiedeva l’annullamento degli atti impugnanti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.7. – Si costituiva in giudizio la Regione Lombardia (25.08.2020), chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. &#8211; Con motivi aggiunti del 20.09.2020 la ricorrente impugnava quindi, (per illegittimità derivata e propria) ed unitamente ai presupposti atti regionali, i provvedimenti con cui la ATS della Città Metropolitana aveva individuato e liquidato gli importi a saldo dell’attività erogata nel 2019, in applicazione della disciplina di cui alla DGR Lombardia n. XI/2013 del 31 luglio 2019.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. – Con successivi motivi aggiunti del 04.03.2021, la ricorrente contestava poi, <i>in parte qua</i>, la D.G.R. Lombardia n. XI/4061 adottata in data 16.12.2020, con cui la Regione, <i>medio tempore</i>, aveva “<i>rideterminato gli importi da riconoscere a saldo dell’esercizio 2019 in favore delle strutture private accreditate; rettificando, in relazione a taluni errori nell’algoritmo di calcolo, le precedenti liquidazioni (contestate col primo atto di motivi aggiunti</i>)”; articolava, a sostegno, vizi di illegittimità in via autonoma e derivata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. – In vista dell’udienza di merito, la ricorrente e la Regione depositavano memorie (29.10.2021 – 30.10.2021) e repliche (09.11.2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. &#8211; Nella memoria del 29.10.2021 la Regione eccepiva l’inammissibilità del ricorso per: a) omessa notifica al Ministero della Salute e dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta dei cui indirizzi aveva adottato gli atti impugnati e che, per l’effetto, sarebbero stati interessati alla loro conservazione; b) omessa impugnazione degli atti presupposti, individuati nei rilievi espressi in sede di Tavolo interministeriale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. – All’udienza del 30.11.2021, la causa, sentiti i difensori della parti, era trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. – Oggetto dell’odierno contendere è la legittimità o meno della modifica retroattiva dell’atto di programmazione della spesa sanitaria adottato da Regione Lombardia nel dicembre 2018 (DGR XI 1046 del 17 dicembre 2018), con l’introduzione, a sette mesi di distanza da quell’atto “<i>per l’alta complessità e per le attività erogate dagli IRCCS nei termini previsti dal comma 574 della legge 208/2015 [di] un tetto complessivo di sistema a prescindere dalla residenza dei cittadini</i>”, laddove, in precedenza e vigente il precedente regime, non erano mai state sottoposte a limitazioni di budget.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. – Così circoscritto il <i>thema decindendum</i>, vanno <i>in primis</i> disattese le eccezioni di cui alla memoria della Regione Lombardia del 29.10.2021, non potendosi ravvisare, all’evidenza: né una situazione di effettivo interesse (diretto, concreto ed attuale), contrapposto a quello del ricorrente alla conservazione degli atti impugnati, in capo ai dicasteri della salute e dell’Economia e Finanze; né, per come correttamente dedotto dalla ricorrente nella memoria e nelle repliche depositate in vista dell’udienza di merito, la natura di “atti presupposti” (vincolanti) ai rilievi sollevati in sede di Tavolo interministeriale, peraltro genericamente dedotti e non meglio specificati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. &#8211; Passando all’esame, nel merito, del ricorso e dei motivi aggiunti, ritiene il Collegio che essi siano fondati, nei limiti della dedotta violazione del principio di irretroattività dei provvedimenti amministrativi e del principio di affidamento, con riferimento all’applicazione immediata, già per l’anno 2019 ed in corso tale annualità, del nuovo tetto stabilito per le prestazioni sanitarie di interesse della ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per come chiarito da questa sezione in fattispecie in parte sovrapponibile (T.A.R. Lombardia – Milano sentenza n.1203 del 26.06.2020) con principi che, in questa sede, vale la pena ribadire, se è vero che “<i>la giurisprudenza amministrativa è orientata nel ritenere quasi fisiologico il ritardo con il quale il procedimento di programmazione regionale della spesa sanitaria viene effettuato, cosicché il legittimo affidamento degli operatori sanitari deve necessariamente subire una naturale compressione per tutto il tempo necessario all’amministrazione per completare l’iter procedimentale della programmazione, nel caso in esame i tagli sono stati effettuati su previsioni di spesa già approvate e in assenza di qualunque esigenza dichiarata di bilancio</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, all’epoca di entrata in vigore della contestata DGR n. 2013, Regione Lombardia aveva già completato la sua programmazione, l’aveva resa nota agli operatori nel dicembre 2018 ed aveva anche già concluso la negoziazione contrattuale con gli stessi in via definitiva, proprio sulla base della già completata programmazione economica; l’assenza di parametri preesistenti da cui i destinatari avrebbero potuto essere avvisati in anticipo della disposta riduzione ha dunque ingenerato la lesione con effetto retroattivo di un bene ormai acquisito, in presenza, come visto, di un affidamento consolidato e legittimo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, e sotto questo specifico profilo, l’imposizione di un limite alla spesa sanitaria avrebbe potuto essere ritenuta legittima soltanto se effettuata con decorrenza successiva alla entrata in vigore della DGR n. 2013, ovvero a partire dall’anno 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come peraltro ammesso dalla stessa Regione resistente, l’adozione di tetti di spesa per il futuro, che prescindano dalla provenienza geografica del paziente, è stata il frutto di un’interpretazione dell’art. 1 comma 574 della L. n. 208 del 2015 completamente diversa rispetto a quella “sposata” fino al 2018 dalla Regione stessa – interpretazione favorevole alla società ricorrente, sulla quale si radicava la legittima aspettativa della stessa -, ed è risultata necessitata dalla volontà dell’amministrazione regionale di evitare un giudizio di inadempimento (implicante pesanti sanzioni in termini di minori trasferimenti finanziari), qualora non fosse stata regolata <i>ex novo</i>, dopo la casistica di bassa complessità, anche quella ad alta complessità, e quella relativa agli I.R.C.C.S.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Se dunque il <i>revirement</i> interpretativo era possibile, certamente le conseguenze applicative di tale nuovo regime avrebbero dovuto incidere sulla programmazione ancora da effettuare (quella per l’anno 2020) e non su quella già effettuata (per l’anno in corso).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso introduttivo, i primi ed i secondi motivi aggiunti sono dunque fondati, nei limiti in cui deducono l’illegittimità della retroattività della deliberazione d.G.R. Lombardia n. XI/2013 del 31.07.2019, assorbita ogni altra censura meno liquida.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese di lite possono infine essere compensate tra le parti, in ragione della complessità e novità delle questioni esaminate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ugo Di Benedetto, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Stefano Celeste Cozzi, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Valeria Nicoletta Flammini, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulleffetto-esclusivamente-pro-futuro-delladozione-dei-tetti-di-spesa/">Sull&#8217;effetto esclusivamente pro futuro dell&#8217;adozione dei tetti di spesa.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2021 n.5723</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-8-2021-n-5723/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-8-2021-n-5723/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2021 n.5723</a></p>
<p>Pres. Frattini &#8211; Est. Ferrari Sulle condizioni di legittimità  dell&#8217;Interdittiva antimafia basata su una sola figura. Interdittiva antimafia &#8211; Basata su una sola figura &#8211; Legittimità  &#8211; Condizioni &#8211; Necessità  del ricorso di ulteriori elementi. Deve considerarsi legittima l&#8217;interdittiva antimafia che si fondi sulla considerazione di una sola figura, laddove</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-8-2021-n-5723/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2021 n.5723</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-8-2021-n-5723/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2021 n.5723</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini &#8211; Est. Ferrari</span></p>
<hr />
<p>Sulle condizioni di legittimità  dell&#8217;Interdittiva antimafia basata su una sola figura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Interdittiva antimafia &#8211; Basata su una sola figura &#8211; Legittimità  &#8211; Condizioni &#8211; Necessità  del ricorso di ulteriori elementi.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Deve considerarsi legittima l&#8217;interdittiva antimafia che si fondi sulla considerazione di una sola figura, laddove proprio attorno a essa si concentrino una serie di elementi, quali la vicinanza con soggetti controindicati nonchè, attraverso questi e attraverso la figura della compagna convivente, il mondo dello spaccio di stupefacenti, nonchè la vicinanza a una locale cosca mafiosa.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1463 del 2021, proposto dal Ministero dell&#8217;Interno e dall&#8217;Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n.12; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">la -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Domenico Barillari con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia </p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tar Calabria, sede di Catanzaro, sez. I, -OMISSIS-, con la quale  stato accolto il ricorso proposto dalla-OMISSIS-avverso l&#8217;informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto di Vibo Valentia con atto prot. n. -OMISSIS-e il contestuale diniego di iscrizione alla White List.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i rispettivi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie depositate dalla-OMISSIS-in date 10 marzo 2021, 14 marzo 2021, 30 maggio 2021 e 23 luglio 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza del giorno 29 luglio 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con provvedimento del 28 ottobre 2019 la Prefettura di Vibo Valentia, in seguito alla richiesta inoltrata dalla-OMISSIS-nel febbraio 2018, ha comunicato l&#8217;informazione interdittiva antimafia e il contestuale diniego di iscrizione della società  ricorrente nell&#8217;elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiose (c.d. White list).</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con ricorso proposto dinanzi al Tar Catanzaro la società -OMISSIS-ha impugnato con ricorso in primo grado il provvedimento interdittivo e il diniego di iscrizione alla White list lamentando l&#8217;eccesso di potere per manifesta illogicità  sotto il profilo del travisamento dei fatti, nonchè l&#8217;eccesso di potere, il difetto di motivazione e l&#8217;illogicità  della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con sentenza -OMISSIS- la sez. I del Tar Catanzaro ha accolto il ricorso sul rilievo che gli elementi posti a fondamento del provvedimento impugnato in primo grado non potessero assumere rilevanza dirimente sul piano del rischio infiltrativo in difetto di ulteriori indizi idonei a sostenere l&#8217;ipotesi di un condizionamento della società  da parte della criminalità  organizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La sentenza del Tar Calabria -OMISSIS-  stata impugnata con appello notificato il 10 febbraio 2021 e depositato il successivo 18 febbraio 2021. Ad avviso del Ministero il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato i presupposti dell&#8217;informativa prefettizia. Il provvedimento, infatti, sarebbe stato adottato sulla scorta di precisi elementi sintomatici ed indiziari dai quali, in forza del principio del più probabile che non, sarebbe desumibile il tentativo di infiltrazione mafiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Si  costituita in giudizio la -OMISSIS-sostenendo l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Con ordinanza -OMISSIS-  stata respinta l&#8217;istanza di sospensione della sentenza del Tar Calabria, sede di Catanzaro, sez. I, -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">7. All&#8217;udienza del 29 luglio 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la causa  stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La-OMISSIS-ha nella propria compagine sociale -OMISSIS-, in qualità  di amministratore unico, e -OMISSIS-, già  amministratore unico e poi socio.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;interdittiva, e il conseguente diniego di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all&#8217;art. 1, comma 52, l. n. 190 del 2012, trae fondamento sulla figura di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-, originariamente amministratore unico della -OMISSIS- stato sottoposto all&#8217;avviso orale di pubblica sicurezza ed il successivo 26 giugno 2017  stato tratto in arresto dal NOR della Compagnia Carabinieri di Gonzaga (MN) in esecuzione dell&#8217;ordine di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Vibo Valentia poichè, unitamente ad altri 16 soggetti, tra i quali -OMISSIS-, esponente dell&#8217;omonima cosca mafiosa), si era reso responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. A seguito di tali vicende penali, in data 7 giugno 2017 si  dimesso dalla carica di responsabile della società , assunta poi da -OMISSIS-. Lo stesso -OMISSIS-  stato controllato più volte con soggetti controindicati, alcuni dei quali gravati da vicende di polizia per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, violazioni di norme in materia dì sostanze stupefacenti, favoreggiamento personale ed altro.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine,  convivente con Piera Tounsi, che ha un carico pendente presso la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, per produzione e spaccio di stupefacenti (art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tar Catanzaro ha accolto il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha richiamato preliminarmente, e correttamente, i principi elaborati da una ormai costante giurisprudenza del giudice amministrativo sull&#8217;istituto della interdittiva ma ne ha tratto conclusioni non condivisibili, ritenendo che &#8220;il coinvolgimento negli episodi criminosi indicati nell&#8217;ordinanza custodiale concernenti lo spaccio e la coltivazione di stupefacenti in concorso, assieme a numerosi soggetti, con il figlio di un esponente mafioso, di per sè solo non può assumere rilevanza dirimente sul piano del rischio infiltrativo in difetto, come nel caso di specie, di qualsivoglia ulteriore elemento o indizio idoneo a sostenere l&#8217;ipotesi di una conduzione collettiva della società  ovvero l&#8217;assunto che le scelte dell&#8217;imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle funzioni della pubblica amministrazione ovvero, ancora, che l&#8217;attività  dell&#8217;impresa dia luogo ad agevolazione, aiuto, supporto, anche solo logistico, pur indiretto, agli interessi e agli affari di tali associazioni&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il Collegio, proprio alla luce dei principi che governano la materia in esame, ritiene invece sufficienti gli indizi posti dalla Prefettura di Vibo Valentia alla base del provvedimento del 28 ottobre 2019, potendo dagli stessi trarre la conclusione che  &#8220;più probabile che non&#8221; il percolo di infiltrazione mafiosa nella società .</p>
<p style="text-align: justify;">Come più volte affermato dalla Sezione (30 giugno 2020, n. 4168; 25 giugno 2020, n. 4091), pur essendo necessario che nell&#8217;interdittiva antimafia siano individuati (ed indicati) idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l&#8217;instaurazione di un rapporto dell&#8217;impresa con la Pubblica amministrazione, non  invece necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l&#8217;appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l&#8217;interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l&#8217;ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">La verifica della legittimità  dell&#8217;informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un&#8217;ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità  della singola impresa ad ingerenze della criminalità  organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del &#8220;più probabile che non&#8221;, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall&#8217;osservazione dei fenomeni sociali (quale  quello mafioso), e che risente della estraneità  al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di lÃ  del ragionevole dubbio (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini dell&#8217;adozione dell&#8217;interdittiva occorre, da un lato, non già  provare l&#8217;intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali &#8211; secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale &#8211; sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità  organizzata; d&#8217;altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicchè ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò che connota la regola probatoria del &#8220;più probabile che non&#8221; non  un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell&#8217;inferenza logica, sicchè, in definitiva, l&#8217;interprete  sempre vincolato a sviluppare un&#8217;argomentazione rigorosa sul piano metodologico, &#8220;ancorchè sia sufficiente accertare che l&#8217;ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità , ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità  cruciale&#8221; (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483).</p>
<p style="text-align: justify;">Il pericolo &#8211; anche quello di infiltrazione mafiosa &#8211;  per definizione la probabilità  di un evento.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;introduzione delle misure di prevenzione, come quella qui in esame,  stata dunque la risposta cardine dell&#8217;Ordinamento per attuare un contrasto all&#8217;inquinamento dell&#8217;economia sana da parte delle imprese che sono strumentalizzate o condizionate dalla criminalità  organizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">Una risposta forte per salvaguardare i valori fondanti della democrazia.</p>
<p style="text-align: justify;">La sopra richiamata funzione di &#8220;frontiera avanzata&#8221; dell&#8217;informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto,  la capacità , da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758).</p>
<p style="text-align: justify;">Negare però in radice che il Prefetto possa valutare elementi &#8220;atipici&#8221;, dai quali trarre il pericolo di infiltrazione mafiosa, vuol dire annullare qualsivoglia efficacia alla legislazione antimafia e neutralizzare, in nome di una astratta e aprioristica concezione di legalità  formale, proprio la sua decisiva finalità  preventiva di contrasto alla mafia, finalità  che, per usare le parole della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo nella sentenza 23 febbraio 2017 (ric. n. 43395/09, nel caso De Tommaso c. Italia), consiste anzitutto nel &#8220;tenere il passo con il mutare delle circostanze&#8221; secondo una nozione di legittimità  sostanziale. Ma, come  stato recentemente osservato anche dalla giurisprudenza penale, il sistema delle misure di prevenzione  stato ritenuto dalla stessa Corte europea in generale compatibile con la normativa convenzionale poichè &#8220;il presupposto per l&#8217;applicazione di una misura di prevenzione  una &#8216;condizione&#8217; personale di pericolosità , la quale  desumibile da più fatti, anche non costituenti illecito, quali le frequentazioni, le abitudini di vita, i rapporti, mentre il presupposto tipico per l&#8217;applicazione di una sanzione penale  un fatto-reato accertato secondo le regole tipiche del processo penale&#8221; (Cass. pen., sez. II, 9 luglio 2018, n. 30974).</p>
<p style="text-align: justify;">Come condivisibilmente affermato nella sentenza -OMISSIS-, il sistema della prevenzione amministrativa antimafia non costituisce e non può costituire, in uno Stato di diritto democratico, un diritto della paura, perchè deve rispettare l&#8217;irrinunciabile principio di legalità , non solo in senso formale ma anche sostanziale, sicchè il giudice amministrativo, chiamato a sindacare il corretto esercizio del potere prefettizio nel prevenire l&#8217;infiltrazione mafiosa, deve farsi attento custode delle irrinunciabili condizioni di tassatività  sostanziale e di tassatività  processuale di questo potere per una tutela giurisdizionale piena ed effettiva di diritti aventi rango costituzionale, come quello della libera iniziativa imprenditoriale (art. 41 Cost.), nel necessario, ovvio, bilanciamento con l&#8217;altrettanto irrinunciabile, vitale, interesse dello Stato a contrastare l&#8217;insidia delle mafie. La libertà  &#8220;dalla paura&#8221;, obiettivo al quale devono tendere gli Stati democratici, si realizza anche, e in parte rilevante, smantellando le reti e le gabbie che le mafie costruiscono, a scapito dei cittadini, delle imprese e talora anche degli organi elettivi delle amministrazioni locali, imponendo la legge del potere criminale sul potere democratico, garantito e, insieme, incarnato dalla legge dello Stato, per perseguire fini illeciti e conseguire illeciti profitti.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza della Sezione ha quindi enucleato &#8211; in modo sistematico a partire dalla sentenza n. 1743 del 3 maggio 2016 e con uno sforzo &#8216;tassativizzante&#8217; &#8211; le situazioni indiziarie, tratte dalle indicazioni legislative o dalla casistica giurisprudenziale, che possono costituire altrettanti &#8216;indici&#8217; o &#8216;spie&#8217; dell&#8217;infiltrazione mafiosa, non senza precisare che esse, per la loro stessa necessaria formulazione aperta, costituiscono un catalogo aperto e non già  un numerus clausus in modo da poter consentire all&#8217;ordinamento di poter contrastare efficacemente l&#8217;infiltrazione mafiosa all&#8217;interno dell&#8217;impresa via via che essa assume forme sempre nuove e sempre mutevoli. Basti qui ricordare a mo&#8217; di esempio, nell&#8217;ambito di questa ormai consolidata e pur sempre perfettibile tipizzazione giurisprudenziale, le seguenti ipotesi, molte delle quali tipizzate, peraltro, in forma precisa e vincolata dal legislatore stesso: a) i provvedimenti &#8220;sfavorevoli&#8221; del giudice penale; b) le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità  penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa, nelle multiformi espressioni con le quali la continua evoluzione dei metodi mafiosi si manifesta; c) la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011; d) i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità  tale da far ritenere una conduzione familiare e una &#8220;regia collettiva&#8221; dell&#8217;impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia &#8220;clanica&#8221;, in cui il ricambio generazionale mai sfugge al &#8220;controllo immanente&#8221; della figura del patriarca, capofamiglia, ecc., a seconda dei casi; e) i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; f) le vicende anomale nella formale struttura dell&#8217;impresa; g) le vicende anomale nella concreta gestione dell&#8217;impresa, incluse le situazioni, recentemente evidenziate in pronunzie di questa Sezione, in cui la società  compie attività  di strumentale pubblico sostegno a iniziative, campagne, o simili, antimafia, antiusura, antiriciclaggio, allo scopo di mostrare un &#8220;volto di legalità &#8221; idoneo a stornare sospetti o elementi sostanziosi sintomatici della contaminazione mafiosa; h) la condivisione di un sistema di illegalità , volto ad ottenere i relativi &#8220;benefici&#8221;; i) l&#8217;inserimento in un contesto di illegalità  o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità .</p>
<p style="text-align: justify;">3. Ciò preliminarmente chiarito, e tornando al caso sottoposto all&#8217;esame del Collegio  ben vero che alla base della interdittiva  solo la figura di -OMISSIS-, ma  anche vero che proprio attorno a tale figura si concentrano una serie di elementi, quali la vicinanza con soggetti controindicati nonchè, attraverso questi e attraverso la figura della compagna convivente, il mondo dello spaccio di stupefacenti, nonchè la vicinanza alla locale cosca mafiosa dei -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Poco rileva che -OMISSIS- non sia più l&#8217;amministratore unico della società .</p>
<p style="text-align: justify;">Come insegna una costante giurisprudenza di questa Sezione (2 maggio 2019, n. 2855) alcune operazioni societarie possono disvelare una attitudine elusiva della normativa antimafia ove risultino in concreto inidonee a creare una netta cesura con la pregressa gestione subendone, anche inconsapevolmente, i tentativi di ingerenza (Cons. St., sez. III, 27 novembre 2018, n. 6707; 7 marzo 2013, n. 1386).</p>
<p style="text-align: justify;">Contrariamente a quanto afferma il giudice di primo grado, tale operazione, se collegata alla persona del -OMISSIS-, assume un significato pregnante, stante gli ulteriori elementi che rendono &#8220;più probabile che non&#8221; la sua cointeressenza con gli ambienti della criminalità  organizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">Aggiungasi la rilevanza che assume la frequentazione con soggetti controindicati ai fini antimafia, tutt&#8217;altro che generica, essendo ben individuati nella nota della legione Carabinieri &#8220;Calabria&#8221;, Comando provinciale di Vibo Valentia del 20 marzo 2018 i nominativi e i carichi penali, almeno alcuni dei quali resistono alle contestazioni dell&#8217;appellata.</p>
<p style="text-align: justify;">Privo di pregio il riferimento, contenuto nelle memorie dell&#8217;appellata, alla non attualità  di alcuni episodi.</p>
<p style="text-align: justify;">Come chiarito dalla Sezione (21 gennaio 2019, n. 515), il mero decorso del tempo, di per sè solo, non implica la perdita del requisito dell&#8217;attualità  del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo, nè l&#8217;inutilizzabilità  di queste ultime quale materiale istruttorio per un nuovo provvedimento, donde l&#8217;irrilevanza della &#8216;risalenza&#8217; dei dati considerati ai fini della rimozione della disposta misura ostativa, occorrendo, piuttosto, che vi siano tanto fatti nuovi positivi quanto il loro consolidamento, così da far virare in modo irreversibile l&#8217;impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dal cono d&#8217;ombra della mafiosità .</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; evidente che il momento in cui l&#8217;interdittiva  adottata non fotografa l&#8217;inizio della vicinanza della società  agli ambienti della criminalità  organizzata, che possono trovare la loro genesi anche in epoca di gran lunga antecedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Non rileva neanche dove  ubicata la sede operativa della società  (provincia di Mantova), essendo ben note le ramificazioni in tutta Italia della influenza della criminalità  organizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, riprendendo quanto chiarito in ordine ad una visione complessiva degli elementi che la Prefettura ha posto a supporto del nuovo provvedimento interdittivo, la legittimità  di quest&#8217;ultimo si fonda sul principio secondo cui i fatti valorizzati dal provvedimento prefettizio devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale &#8211; che  alla base della teoria della prova indiziaria &#8211; quae singula non prosunt, collecta iuvant, al fine di valutare l&#8217;esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità  della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità  organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell&#8217;amministrazione, il cui esercizio va scrutinato alla stregua della pacifica giurisprudenza di questa Sezione.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; proprio, dunque, la visione di insieme dei diversi fattori ed elementi istruttori che può consentire di coglierne l&#8217;esatta portata indiziaria, la quale viceversa rischierebbe di sfuggire ad una loro diagnosi ripartita e atomistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutti gli elementi richiamati nel provvedimento prefettizio dell&#8217;ottobre 2019, ove pure non assurgano &#8211; ognuno singolarmente &#8211; ad elementi di prova indiretta, costituiscono certamente un serio quadro indiziario sufficiente &#8211; secondo la regola dell&#8217;id quod plerumque accidit &#8211; a supportare l&#8217;interdittiva che, come  stato chiarito sub 2, ha finalità  di prevenire una condotta penalmente rilevante e non di sanzionarla.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217;, infatti, di tutta evidenza come la ricostruzione delle possibili implicazioni rinvenienti dalla trama dei legami o dalle frequentazioni interpersonali, pur impingendo in elementi di fatto,  affidata a valutazioni di ordine logico presuntivo che inevitabilmente riflettono un margine di opinabilità  in quanto si fondano sulla interpretazione di elementi di non univoca lettura e che, pur traendo alimento da modelli e comportamenti di vita tratti dalle regole di esperienza, vanno di volta in volta validati con riferimento al singolo caso concreto attraverso la disamina delle peculiari circostanze del contesto di riferimento, non sempre però agevolmente intelligibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Il quadro indiziario di forte pregnanza non  scalfito dai rilievi svolti dall&#8217;appellata che possono al più indebolire alcuni dei fatti richiamati dall&#8217;interdittiva ma non la visione di insieme dei diversi fattori ed elementi istruttori che può consentire di coglierne l&#8217;esatta portata indiziaria, la quale viceversa rischierebbe di sfuggire ad una loro diagnosi ripartita e atomistica.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; proprio la visione di insieme dei diversi fattori ed elementi istruttori che può consentire di coglierne l&#8217;esatta portata indiziaria, la quale viceversa rischierebbe di sfuggire ad una loro diagnosi ripartita e atomistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, il metodo della lettura organica e sistematica del quadro istruttorio presenta una indubbia valenza &#8220;euristica&#8221; &#8211; e non puramente descrittiva &#8211; laddove capace di far emergere, nella interpolazione di dati apparentemente spuri, una possibile trama di collegamenti e relazioni, fattuali o deduttive, capaci di illuminare la consistenza singola e complessiva degli elementi che compongono l&#8217;intero compendio probatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">4. In conclusione, per i suesposti motivi, l&#8217;appello va accolto e va, dunque, annullata la sentenza del Tar per la Calabria, sede di Catanzaro, sez. I, -OMISSIS-, che ha accolto il ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), </p>
<p style="text-align: justify;">definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza del Tar per la Calabria, sede di Catanzaro, sez. I, -OMISSIS-, che annulla, respinge il ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l&#8217;appellata al pagamento, in favore del Ministero dell&#8217;Interno e dall&#8217;Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi ¬ 5.000,00 (euro cinquemila/00).</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l&#8217;appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Franco Frattini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Stefania Santoleri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Umberto Maiello, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-8-2021-n-5723/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2021 n.5723</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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