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	<title>Ambiente - Rifiuti e bonifiche Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Ambiente - Rifiuti e bonifiche Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla compatibilità con il diritto UE della legislazione italiana in materia di trattamento delle sostanze pericolose.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 11:32:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-compatibilita-con-il-diritto-ue-della-legislazione-italiana-in-materia-di-trattamento-delle-sostanze-pericolose/">Sulla compatibilità con il diritto UE della legislazione italiana in materia di trattamento delle sostanze pericolose.</a></p>
<p>Ambiente &#8211; Rifiuti e bonifiche &#8211; Rifiuti pericolosi &#8211; Notifica &#8211; Diritto dell’Unione europea e legislazione degli Stati membri &#8211; Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Si propongono dunque le seguenti questioni di pregiudizialità interpretativa, invitando la Corte di Giustizia dell’Unione europea a svolgere ogni opportuno chiarimento sulle considerazioni svolte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-compatibilita-con-il-diritto-ue-della-legislazione-italiana-in-materia-di-trattamento-delle-sostanze-pericolose/">Sulla compatibilità con il diritto UE della legislazione italiana in materia di trattamento delle sostanze pericolose.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-compatibilita-con-il-diritto-ue-della-legislazione-italiana-in-materia-di-trattamento-delle-sostanze-pericolose/">Sulla compatibilità con il diritto UE della legislazione italiana in materia di trattamento delle sostanze pericolose.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Ambiente &#8211; Rifiuti e bonifiche &#8211; Rifiuti pericolosi &#8211; Notifica &#8211; Diritto dell’Unione europea e legislazione degli Stati membri &#8211; Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si propongono dunque le seguenti questioni di pregiudizialità interpretativa, invitando la Corte di Giustizia dell’Unione europea a svolgere ogni opportuno chiarimento sulle considerazioni svolte al punto II della presente ordinanza in materia di indipedenza del giudice, nonché a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 267 TFUE, sui seguenti quesiti, ambedue rilevanti ai fini della decisione della controversia:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A) “<i>se la definizione di “presenza di sostanze pericolose” di cui all’art. 3, n. 12, della Direttiva 2012/18/UE osti ad una prassi secondo la quale la previsione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti all’interno di un impianto di trattamento dei rifiuti sia rimessa ad una procedura operativa implementata dal gestore (ed eventualmente recepita dall’autorizzazione di cui all’art. 23 della Direttiva 2008/98/CE o di cui all’art. 4della Direttiva 2010/75/UE), la quale, qualificando i rifiuti come miscele ai sensi dell’art. 3, n. 11, della Direttiva 2012/18/UE, contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all’interno dell’impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell’allegato 1 alla Direttiva 2012/18/UE</i>”<i>;</i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B) “<i>se l’art. 7 della Direttiva 2012/18/UE, che prevede che il gestore sia obbligato a trasmettere “una notifica all&#8217;autorità competente” contenente le informazioni elencate nell’art. 7, paragrafo 1, della medesima Direttiva, interpretato alla stregua dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento, osti ad una norma quale quella dell’art. 13, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. n. 105/2015 che prevede che la comunicazione delle informazioni debba avvenire esclusivamente mediante “una notifica, redatta secondo il modulo riportato in allegato 5” (comma 1), “sottoscritta nelle forme dell&#8217;autocertificazione secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente” (comma 2), “trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato elettronico utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l&#8217;inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all&#8217;articolo 5, comma 3” oppure “esclusivamente via posta elettronica certificata firmata digitalmente” (comma 5), escludendo, per quel che interessa questo giudizio, una modalità di comunicazione effettuata attraverso “una procedura operativa implementata dal gestore</i>” <i>che contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all’interno dell’impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell’allegato 1 alla Direttiva 2012/18/UE</i>”.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres (f.f.) Lopilato &#8211; Est. Conforti</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8092 del 2021, proposto dalla società-OMISSIS- s.r.l. –-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Leonardo Filippucci, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Macerata, via Velluti n. 19;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Ministero dell’interno, il Ministero della transizione ecologica, il Comitato tecnico regionale delle Marche, il Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 105/2015, in persona dei rispettivi Ministri <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della Regione Marche e del signor -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche n.-OMISSIS-, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, del Ministero della transizione ecologica, del Comitato tecnico regionale delle Marche e del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 105/2015;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 novembre 2023 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I. <i>Illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia e dei fatti rilevanti</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I.1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento di diffida del Comitato tecnico regionale (C.T.R.) della Regione Marche del 24 novembre 2020 emesso nei confronti della società-OMISSIS- s.r.l. –-OMISSIS- (in prosieguo “ditta-OMISSIS-”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I.2. La ditta-OMISSIS- gestisce in -OMISSIS-, -OMISSIS-, un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, in virtù dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), più volte aggiornata, n. 534 del 5 settembre 2012, rilasciata dalla Provincia di Ancona.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’A.I.A. consente di stoccare (operazione D15) fino a 800 tonnellate di rifiuti pericolosi identificati con vari codici EER e di trattare (operazioni D8-D9) fino a 200 t/g dei medesimi rifiuti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la nota prot. 14108 del 7 novembre 2019, il direttore generale dei Vigili del fuoco della Regione Marche, nella sua qualità di presidente del Comitato tecnico regionale (C.T.R.) di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 105/2015, ha istituito un gruppo di lavoro per redigere la relazione sulla assoggettabilità o meno dello stabilimento della ditta-OMISSIS- alla c.d. “normativa Seveso” (come sviluppatasi nel tempo: d.P.R. n. 175 del 1988, di recepimento della cd. prima direttiva “Seveso” 82/501/CEE; d.lgs. n. 334 del 1999, di recepimento della cd. direttiva “Seveso-bis” 96/82/CE; d.lgs. n. 105 del 2015, di recepimento della cd. direttiva “Seveso-ter” 2012/18/UE).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il verbale conclusivo del 18 febbraio 2020, il gruppo di lavoro ha deciso che lo stabilimento della ricorrente non potesse essere escluso dal campo di applicazione della c.d. “normativa Seveso”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la determinazione del 28 maggio 2020, il C.T.R. della Regione Marche ha diffidato la ditta-OMISSIS- a presentare la notifica prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 105 del 2015 e il rapporto di sicurezza di cui all’art. 15 dello stesso d.lgs. n. 105/2015.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I.3. Dopo una nuova procedura di controllo, con atto del 24 novembre 2020, il C.T.R. della Regione Marche ha nuovamente diffidato la ditta-OMISSIS- a presentare la notifica prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 105 del 2015 e il rapporto di sicurezza di cui all’art. 15 del d.lgs. 105 del 2015 oppure a limitare l’utilizzo dei serbatoi per non superare i limiti di soglia previsti dallo stesso d.lgs.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I.4. Avverso tale diffida la ditta-OMISSIS- ha proposto ricorso al T.a.r. per le Marche (n.r.g. 57/2021), che lo ha respinto con sentenza n.-OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I.5. La ditta-OMISSIS- ha impugnato la sentenza del T.a.r. innanzi al Consiglio di Stato, criticando la sentenza e riproponendo le censure di primo grado.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il primo motivo, rilevante per il rinvio pregiudiziale, la ditta-OMISSIS- sostiene che la “normativa Seveso” dovrebbe consentire che il gestore di un impianto di trattamento rifiuti dimostri che la presenza di sostanze pericolose nel proprio stabilimento non oltrepassi mai la “soglia inferiore” attraverso un sistema gestionale che prevede il monitoraggio continuo delle sostanze presenti nello stabilimento. La disciplina italiana che non lo consente violerebbe, dunque, la disciplina unionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ditta-OMISSIS- ha chiesto, pertanto, di sollevare la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea sull’interpretazione dell’art. 3, n. 12, della Direttiva 2012/18/UE (vedi <i>infra</i> il punto I.10, lett. “c”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il secondo motivo, non rilevante per il rinvio pregiudiziale, ha ad oggetto il termine che il CRT ha assegnato alla ditta-OMISSIS- per procedere all’invio della notifica (art. 13 d.lgs. n. 105 del 2015) e del rapporto di sicurezza (art. 15 d.lgs. n. 105/2015).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si sono costituiti in resistenza il Ministero dell’interno, il C.T.R. della Regione Marche, il Ministero della transizione ecologica e il “Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 105/2015”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I.6. Con la sentenza non definitiva n. 490 del 2022, per quanto qui interessa, il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio e ha rinviato alla Corte di Giustizia dell’Unione europea tre questioni pregiudiziali:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) con la prima questione, ha domandato: “<i>A) se la corretta interpretazione dell’art. 267 TFUE imponga al giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di operare il rinvio pregiudiziale su una questione di interpretazione del diritto unionale rilevante nell’ambito della controversia principale, anche qualora possa escludersi un dubbio interpretativo sul significato da attribuire alla pertinente disposizione europea … ma non sia possibile provare in maniera circostanziata, sotto un profilo soggettivo, avuto riguardo alla condotta di altri organi giurisdizionali, che l’interpretazione fornita dal giudice procedente sia la stessa di quella suscettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di Giustizia ove investiti di identica questione</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) con la seconda questione, ha domandato: “<i>B) se – per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi – sia possibile interpretare l’art. 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l’azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) con la terza questione, ha domandato: “C) <i>se la definizione di “presenza di sostanze pericolose” di cui all’art. 3, n. 12, della Direttiva 2012/18/UE osti ad una prassi secondo la quale la previsione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti all’interno di un impianto di trattamento dei rifiuti sia rimessa ad una procedura operativa implementata dal gestore (ed eventualmente recepita dall’autorizzazione di cui all’art. 23 della Direttiva 2008/98/CE o di cui all’art. 4 della Direttiva 2010/75/UE), la quale, qualificando i rifiuti come miscele ai sensi dell’art. 3, n. 11, della Direttiva 2012/18/UE, contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all’interno dell’impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell’allegato 1 alla Direttiva 2012/18/UE”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I.7. Con l’ordinanza del 15 dicembre 2022, resa nella causa C-144/2022, la Corte di Giustizia ha statuito (in sintesi):</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) sul primo quesito, che il giudice nazionale può astenersi dal rinvio se “<i>abbia maturato la convinzione</i>” che “<i>gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte condividerebbero la sua analisi</i>”, tenuto conto dei criteri interpretativi menzionati ai paragrafi da 36 a 42 e delle considerazioni esposte ai paragrafi da 43 a 45 dell’ordinanza della Corte di Giustizia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) sul secondo quesito, che spetta esclusivamente al giudice nazionale, “<i>che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale</i>”, valutare la necessità e la rilevanza del rinvio e che la Corte non è obbligata a pronunciarsi quando “<i>l’interpretazione richiesta non ha alcun legame con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, [o] qualora il problema sia ipotetico …</i>” (punto 58 dell’ordinanza C-144/22);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) sul terzo quesito, formulato “<i>Per l’ipotesi in cui codesta Corte di Giustizia dovesse risolvere negativamente i precedenti quesiti</i>”, la Corte ha affermato che “<i>Dalla decisione di rinvio emerge che la terza questione viene sollevata solo in caso di risposta affermativa alla prima. In considerazione della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla terza questione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I.8. La causa è tornata alla decisione del Consiglio di Stato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con memoria del 19 giugno 2023, depositata in vista dell’udienza, l’appellante ha domandato nuovamente il rinvio pregiudiziale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza del 30 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Sezione, alla stregua delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia sui tre quesiti proposti a suo tempo, ritiene che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; quanto ai primi due quesiti, relativi alla natura del rinvio pregiudiziale e alle peculiarità della normativa nazionale italiana sulla responsabilità civile del giudice, si debba prendere atto delle risposte fornite dalla Corte (e alle risposte, identiche, fornite ai quesiti proposti con altre ordinanze analoghe da questo Consiglio di Stato) e, data la perdurante rilevanza di massima della questione, la si debba risolvere con una interpretazione del giudice nazionale compatibile con le indicazioni fornite dalla Corte. Tale profilo sarà affrontato al punto II della presente ordinanza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; quanto al terzo quesito, relativo alla disciplina del caso specifico (la cd. “normativa Seveso”), la mancata risposta al medesimo impone a questo Consiglio di valutare se (indipendentemente dalla richiesta della parte) sussistono dubbi interpretativi, rilevanti per la decisione, che richiedono eccezionalmente un ulteriore rinvio alla Corte di Giustizia. Tale profilo sarà affrontato ai punti III e seguenti della presente ordinanza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II. <i>La natura del rinvio pregiudiziale e le peculiarità della normativa nazionale italiana sulla responsabilità civile del giudice per mancato rinvio obbligatorio (primo e secondo quesito della sent. 490 del 2022).</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II.1. La questione posta dai primi due quesiti riguarda la natura del rinvio pregiudiziale e in particolare gli effetti sull’atteggiamento delle Corti nazionali della normativa italiana sulla responsabilità civile di cui all’art. 2, comma 3-<i>bis</i>, legge n. 117 del 1988: essa era stata oggetto di richiesta alla C.G.U.E. con una recente serie di rimessioni (cfr. il punto 19 della sentenza non definitiva n. 490 del 2022 cit.; quesiti trascritti al punto I.6, lett. “a)” e “b)” di questa ordinanza; ma cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, ord., 6 aprile 2022 n. 2545; Sez. IV, sent. non definitiva, 14 luglio 2022 n. 6013; Sez. IV, sent. non definitiva, 21 luglio 2022 n. 6410).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Questo Consiglio di Stato deve prendere atto del fermo orientamento della C.G.U.E. sulla questione. La medesima risposta è stata fornita in relazione ad altri quesiti analoghi, sollevati dalla Quarta Sezione (cfr. le ordinanze C-597/21 del 15 dicembre 2022, C-144/22 del 15 dicembre 2022, C-83/21 del 22 dicembre 2022, C-482/22 del 27 aprile 2023, C-495/22 del 27 aprile 2023).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il dispositivo sul secondo (e forse più importante) quesito – relativo, come detto, alla compatibilità col diritto unionale dell’art. 2, comma 3-<i>bis</i>, della legge n. 117 del 1988 – è quello della “manifesta irricevibilità”, e lo strumento utilizzato dalla Corte è quello dell’ordinanza di una Sezione semplice: tutto ciò conferma la costanza di tale orientamento e la prevedibilità delle risposte che verrebbero fornite di fronte ad eventuali, futuri quesiti analoghi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tutto ciò induce, oggi, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato a non formulare nuovi quesiti, pur restando la questione molto rilevante per il giudice nazionale, e a ricercare autonomamente, alla stregua delle indicazioni fornite dalla stessa Corte, l’interpretazione della normativa nazionale sulla responsabilità civile del giudice che era stata richiesta alla C.G.U.E. nell’ultima serie di rimessioni prima citate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II.2. La Sezione ritiene opportuno svolgere, preliminarmente, alcune considerazioni di ordine generale sul rapporto con la C.G.U.E. nel rinvio <i>ex</i> art. 267, terzo paragrafo, T.F.U.E., che appaiono pregiudiziali rispetto alla decisione della questione interpretativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Repubblica italiana, che si colloca tra i sei Paesi fondatori delle istituzioni comunitarie, ha conservato nel tempo un’attiva e convinta partecipazione alla costruzione europea e all’originale sistema giuridico da essa sviluppato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Questa vocazione ha implicazioni non solo sul piano politico ed economico, demandato alle funzioni legislative ed esecutive, ma anche su quello giuridico, demandato al lavoro delle Corti nazionali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il cd. <i>paneuropean dialogue</i> tra la Corte di Giustizia e i giudici d’Europa, e soprattutto le Corti Supreme in forza del terzo paragrafo dell’attuale art. 267 (ma già del precedente art. 177) del Trattato, ha trasformato, nel corso di decenni, un insieme di regolamenti e direttive in un vero e proprio ordinamento giuridico: uno <i>ius commune</i> europeo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Questo dialogo – cui le Corti italiane hanno contribuito, sin dalle origini, in modo rilevante – ha un ruolo di “formante” dell’ordinamento dell’Unione che risulta, al tempo stesso, flessibile ed efficace, in quanto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; grazie alla funzione nomofilattica delle Corti Supreme, fornisce indirizzi interpretativi utili a tutti i giudici che non sono di ultima istanza e ne assicura, così, un’ampia diffusione sul territorio dell’Unione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; non crea principi rigidi e immutabili, ma ne consente la ragionevole evoluzione, poiché è sempre possibile ritornare su questioni già affrontate e decise laddove emergano elementi e circostanze idonei a riconsiderare la questione (ciò è stato espressamente chiarito dalla recente sentenza 6 ottobre 2021, C-561/19, “Consorzio Italian Management”);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; favorisce la creazione di indirizzi interpretativi di portata generale senza, però, prescindere dalle problematiche concrete che hanno originato il quesito e che vengono illustrate, specie nella tradizione italiana, dal giudice del rinvio (cfr. anche le “<i>Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale</i>” della C.G.U.E. &#8211; 2019/C 380/01, e in particolare il paragrafo 15).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le Corti italiane hanno avuto, sin dalle origini, un ruolo fondamentale nella costruzione di questo <i>paneuropean dialogue</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II.3. In tale contesto, vanno considerati alcuni peculiari aspetti del meccanismo del rinvio pregiudiziale obbligatorio in relazione alla prassi della giurisprudenza amministrativa italiana.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il rinvio pregiudiziale obbligatorio da parte del Giudice amministrativo di ultima istanza ha caratteri particolari anche rispetto a quello del Giudice ordinario, visto che la normativa europea richiede spesso l’intervento di autorità pubbliche nazionali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il suo ruolo nella costruzione europea e le sue prassi recenti hanno costituito anche l’oggetto dell’incontro ufficiale dell’A.C.A. &#8211; <i>Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions</i>, svoltosi il 9-10 ottobre 2023, presso la Suprema Corte Amministrativa di Svezia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I dati dell’A.C.A. mostrano che i casi di rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato italiano non solo sono, da sempre, numericamente più elevati rispetto a quelli delle Corti Supreme amministrative degli altri Stati membri, ma evidenziano, specie negli ultimi anni, il possibile insorgere di alcuni automatismi nella rimessione anche in fattispecie in cui la normativa nazionale da applicare al caso concreto non è caratterizzata da disposizioni di dubbia compatibilità con la normativa unionale, secondo i principi dell’<i>acte clair</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I dati A.C.A. sui <i>preliminary ruling</i> formulati delle Corti Supreme amministrative europee nel decennio 2012-2022 evidenziano che in Italia sono state formulate circa 300 rimessioni, in Germania circa 100, in Francia circa 90, in Spagna circa 70 e negli altri Stati membri molto meno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il dato – come è emerso anche nel recente dibattito in sede A.C.A. – sembrerebbe influenzato non solo dall’obiettivo di assicurare un’applicazione uniforme del diritto europeo, ma anche, e solo in parte, dall’esistenza di una recente normativa nazionale sulla responsabilità civile dei magistrati (la già menzionata legge n. 117 del 1988, come modificata dalla legge del 27 febbraio 2015 n. 18). In particolare tale legge, all’art. 2, nel definire le ipotesi di responsabilità del giudice per “<i>violazione manifesta della legge nonché del diritto dell&#8217;Unione europea</i>”, prevede al comma 3-bis che “<i>in caso di violazione manifesta del diritto dell&#8217;Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell&#8217;obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell&#8217;articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II.4. Il descritto fenomeno aveva indotto il Collegio che ha pronunciato la sentenza non definitiva n. 490 del 2022 a dubitare della compatibilità di tale previsione nazionale con il meccanismo dell’art. 267 TFUE e con l’interpretazione fornitane dalla C.G.U.E..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La questione – oggetto del secondo dei quesiti sopra menzionati, e oggetto anche delle altre pronunce di rimessione richiamate al punto II.1 – è stata considerata “manifestamente irricevibile”, perché “<i>non ha alcun legame con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale</i>” (punto 58 dell’ordinanza C-144/22).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella situazione descritta, a questa Sezione risulta evidente che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; da un lato, non appare probabile una soluzione diretta da parte della C.G.U.E., alla luce della sua consolidata giurisprudenza, poiché la normativa italiana sulla responsabilità del giudice non solo rientra nell’autonomia procedurale degli ordinamenti nazionali ma si configura anche come una normativa diversa rispetto a quella direttamente applicabile per la decisione del singolo affare sottoposto alla Corte di Giustizia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dall’altro, la questione resta molto rilevante (<i>a fortiori</i> alla luce dei nuovi dati e del dibattito in sede A.C.A.) poiché può condizionare, anche fortemente, l’atteggiamento del giudice rimettente, inducendolo a formulare quesiti che poi risultano manifestamente irricevibili in funzione “auto-difensiva”, solo perché alcune parti del processo prospettano la possibilità di un’azione di responsabilità in caso di mancato rinvio (cfr., da ultimo ma non per ultimo, C-407/23 del 12 dicembre 2023) e perciò può avere un impatto rilevante sui rapporti con la Corte di Giustizia e sull’uso del <i>preliminary ruling</i> da parte del giudice nazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come detto al punto II.1, per risolvere tale rilevante problematica questa Sezione ritiene allora di doversi fare carico autonomamente della individuazione di un principio interpretativo, rinvenendo la soluzione nelle fonti europee e nelle considerazioni già svolte dalla stessa Corte (specie nella sentenza C-561/19 “Consorzio Italian Management”) e ulteriormente chiarite anche nei lavori dell’A.C.A.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La soluzione che ci si appresta a descrivere viene comunque sottoposta, con la presente ordinanza, alla eventuale valutazione della C.G.U.E.. Questo Consiglio di Stato auspica, difatti, un suo pronunciamento anche in via incidentale, in considerazione della rilevanza della questione e nella logica del <i>paneuropean dialogue</i>, anche per prevenire eventuali, futuri quesiti relativi alla legge sulla responsabilità civile del giudice.<i></i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II.5. La Sezione è dell’avviso che le recenti indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia nel caso C-561/19 “Consorzio Italian Management” del 6 ottobre 2021, siano idonee a fornire un solido parametro esegetico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la menzionata sentenza, la C.G.U.E.:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; mantiene ferme le conclusioni del caso Cilfit sul valore del “dialogo tra giudici”, e soprattutto tra Corti supreme, come “<i>sistema di cooperazione tra la C.G.U.E. e i giudici nazionali</i>” (e, si potrebbe aggiungere, di costruzione e di evoluzione dell’ordinamento europeo) di cui prima all’art. 177 e ora all’art. 267 T.F.U.E., terzo paragrafo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; considera le figure dell’<i>acte clair </i>e dell’<i>acte</i> <i>éclairé</i> come parte integrante e funzionale di tale dialogo, in quanto definiscono l’effettività dell’obbligo di cui al suddetto terzo paragrafo e lo rendono sostenibile anche nel suo funzionamento pratico;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; pur confermando i <i>dicta</i> ormai consolidati dal 1992 su <i>acte clair</i>, <i>acte éclairé</i> e rilevanza della questione indicata dalle parti come pregiudiziale, torna sulla questione dopo trent’anni e approfondisce utilmente alcune questioni processuali (come, ad esempio, la reiterazione del rinvio pregiudiziale nello stesso giudizio o la rilevanza delle questioni pregiudiziali);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; valorizza, sempre nella logica del “dialogo tra giudici”, il ruolo fondamentale della motivazione data dal giudice nazionale di ultima istanza sulla scelta di non rinviare, pur nei casi “obbligatori” di cui all’art. 267, terzo paragrafo (punti 50 e 51 della sentenza C-561/19);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in coerenza con il valore del “dialogo tra giudici”, ribadisce che tale dialogo è – appunto – solo “tra giudici” e non coinvolge altri soggetti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II.6. Quest’ultima affermazione comporta che, sempre a detta della Corte di Lussemburgo (punti 53, 54 e 55 della sentenza C-561/19):</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il “<i>sistema di cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali</i>”, instaurato dall’articolo 267 TFUE, “<i>è estraneo ad ogni iniziativa delle parti</i>…”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; le parti “<i>non possono privare i giudici nazionali della loro indipendenza nell’esercizio del potere di cui al punto 50 della presente sentenza</i> [ovvero quello di motivare se rimettere o meno ai sensi del 267 n.d.r.], <i>segnatamente obbligandoli a presentare una domanda di pronunzia pregiudiziale</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; “<i>il sistema instaurato dall’articolo 267 TFUE non costituisce quindi un rimedio giuridico esperibile dalle parti</i> …”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali statuizioni appaiono chiaramente ribadite anche dall’A.C.A., nella citata riunione del 9-10 ottobre 2023, svolta presso la <i>Supreme Administrative Court of Sweden</i>, ove si è concluso che: “<i>the possible responsibility of the judge in not activating this mechanism must be limited only to the statement of reasons, and should never concern the choice itself to refer or not to the ECJ</i>” (cfr. il verbale della riunione dell’A.C.A. del 9-10 ottobre 2023).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II.7. La Sezione ritiene che, anche alla stregua del dibattito tra Corti supreme europee sviluppatosi in sede A.C.A., le esposte considerazioni della sentenza C-561/19 (e soprattutto quelle di cui ai punti 50-51, in combinato disposto con i punti 53-55) debbano essere utilizzate anche per la soluzione della questione interpretativa della legge sulla responsabilità del giudice per mancato rinvio alla Corte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La circostanza che il meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 267 sia uno strumento esclusivamente “<i>tra giudici</i>” e non un “<i>rimedio esperibile dalle parti</i>” (fino al punto in cui la CGUE mette in gioco finanche la “indipendenza del giudice nazionale”) certo non esclude ma perimetra con chiarezza gli obblighi del giudice nazionale di ultima istanza nei confronti delle parti sulla rimessione alla C.G.U.E.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale obbligo, nella motivazione della sentenza “Consorzio”, appare consistere in quello di esaminare la questione “<i>in maniera indipendente e con tutta la dovuta attenzione</i>” (punto 50 cit.) e di inserire una “<i>motivazione</i>” che “<i>deve far emergere</i>” le ragioni del mancato rinvio (<i>acte clair</i>, <i>acte éclairé</i> o rilevanza della questione indicata dalle parti come “pregiudiziale”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Un obbligo chiaro, ma anche omnicomprensivo: altrimenti, aggiunge la C.G.U.E. (punti 53-54 cit.), vi sarebbe un <i>vulnus</i> alla stessa indipendenza del giudice; difatti – secondo le sue parole – la rimessione “<i>non costituisce un rimedio delle parti</i>” e queste “<i>non possono obbligare</i>” il giudice “<i>a presentare una domanda di rinvio pregiudiziale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla stregua di quanto esposto, la Corte di Giustizia chiarisce che in presenza di una richiesta di rinvio “obbligatorio” è configurabile, in capo al giudice, non un “obbligo di rinvio automatico” <i>tout court</i>, ma un “obbligo di pronunciare sulla richiesta di rinvio e di motivare” sulle circostanze che lo escludono, secondo la consolidata giurisprudenza europea su <i>acte clair</i>, <i>acte éclairé</i> e rilevanza della questione indicata dalle parti come pregiudiziale (giurisprudenza consolidatasi da tempo e ora ulteriormente precisata dalla sentenza “Consorzio”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La descritta definizione, da parte della C.G.U.E., dei doveri del giudice in materia di rinvio pregiudiziale “obbligatorio” costituisce, ad avviso della Sezione, un parametro ermeneutico solido e univoco anche per l’interpretazione della legislazione interna sulla responsabilità del magistrato, di cui come si è detto deve ora occuparsi il giudice nazionale e non la C.G.U.E..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Queste conclusioni appaiono confermate dai principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 20 settembre 2011, 3989/07 e 38353/07, Ullens de Shooten et Rezabek c. Belgique; sentenza 10 aprile 2012, 4832/04, Vergauwen et autres c. Belgique, punti da 87 a 106 e, specialmente, punti 89-91 della motivazione). In particolare, con l’ultima sentenza citata la Corte di Strasburgo ha ritenuto che la motivazione del mancato rinvio sia sufficiente a evitare la violazione dell’art. 6 § 1 della CEDU (Diritto a un equo processo), affermando che: “dans le cadre spécifique du troisième alinéa de … l’article 267 du TFUE”, “cela signifie que les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne qui refusent de saisir la CJUE à titre préjudiciel d’une question relative à l’interprétation du droit de l’UE soulevée devant elles, sont tenues de motiver leur refus au regard des exceptions prévues par la jurisprudence de la Cour de justice. … Or, en l’espèce, la Cour constate que la Cour constitutionnelle a dûment motivé ses refus de poser des questions préjudicielles (paragraphes 34 et 35) et que l’obligation de motivation imposée par l’article 6 § 1 a été remplie conformément à ce que prescrit le droit de l’UE.”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La controprova di tale conclusione risiede nel fatto che l’ipotesi alternativa appare priva di fondamento. Difatti, il voler ritenere che la legge italiana configuri, ad esempio, una responsabilità civile del giudice di ultima istanza non per la mancata motivazione, ma per il mancato rinvio automatico <i>tout court</i>, per il solo fatto che la parte lo abbia prospettato, significherebbe ritenere anche che la legge italiana preveda una forma di responsabilità ulteriore rispetto a quella consentita dal modello europeo e con questo del tutto incompatibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Questa ipotesi si porrebbe in aperta contraddizione con il dettato dei punti 53-55 della sentenza “Consorzio” e con la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia e, in ultima analisi, potrebbe profilare quello che la C.G.U.E. considera il rischio di “<i>privare i giudici nazionali della loro indipendenza</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È, dunque, all’obbligo di motivazione sulla richiesta di rinvio, e non a un obbligo automatico di rinvio <i>tout court</i>, che deve farsi riferimento per la individuazione della responsabilità di cui alla legge n. 177 del 1988, come novellata nel 2015.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In presenza di un’espressa motivazione del giudice nazionale sul mancato rinvio o sulle valutazioni rimesse al Giudice nazionale dalla Corte di Giustizia dopo il rinvio, non potrà dunque configurarsi il presupposto della responsabilità risarcitoria e/o disciplinare, che altrimenti comporterebbe l’evidente lesione del valore della indipendenza della magistratura, elemento costitutivo della declamata <i>rule of law</i> (come detto, il verbale dell’A.C.A. afferma che: “<i>the possible responsibility of the judge … must be limited only to the statement of reasons, and should never concern the choice itself to refer or not to the ECJ</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In conclusione, secondo tale ricostruzione – che si rimette comunque alla valutazione della C.G.U.E. per le ragioni di rilevanza esposte <i>retro</i>, al punto II.4 – solo la sussistenza o meno dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione dovrà essere considerata, ad esempio, nella individuazione di eventuali responsabilità del giudice per (mancata motivazione della) mancata rimessione alla C.G.U.E., ovvero per revocazione per mancata (considerazione, o motivazione sulla istanza di) rimessione alla C.G.U.E.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III. <i>La permanenza di un ragionevole dubbio in relazione alle norme nazionali applicabili in materia di “normativa Seveso” (terzo quesito della sent. 490 del 2022).</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III.1. Alla luce delle coordinate esegetiche sinora esposte, resta ora da verificare se in relazione alla disciplina del caso specifico (la cd. “normativa Seveso”) sussistono ancora ragionevoli dubbi interpretativi che richiedono un nuovo rinvio alla Corte di Giustizia, che con l’ordinanza C-144/22 non ha fornito risposta al terzo quesito posto dal Consiglio di Stato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Questo Collegio è dell’avviso che un pronunciamento espresso della C.G.U.E. sia necessario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III.2. In base alla normativa italiana, attualmente stabilita dal d.lgs. n. 105 del 2015 e dai suoi allegati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; è esclusa l’applicabilità della normativa Seveso per gli stabilimenti in cui le sostanze pericolose non eccedono la soglia di cui alla colonna 2 (soglia inferiore);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; laddove invece la presenza di sostanze pericolose sia compresa tra la soglia di cui alla colonna 2 (soglia inferiore) e la soglia di cui alla colonna 3 (soglia superiore), trovano applicazione le disposizioni relative ai c.d. “<i>stabilimenti di soglia inferiore</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove, infine, si superi la soglia di cui alla colonna 3, si procede ad applicare integralmente la normativa (c.d. “<i>stabilimenti di soglia superiore</i>”) (cfr. art. 3, d.lgs. n. 105 del 2015).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Risulta pertanto determinante il concetto di “<i>presenza di sostanze pericolose</i>” definito dall’art. 3, lett. n), del d.lgs. n. 105 del 2015, il quale riprende quanto previsto dall’art. 3, n. 12, della direttiva 2012/18/UE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Risulta altresì determinante l’interpretazione dell’obbligo previsto all’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 105 del 2015 il quale – riprendendo quanto disposto dall’art. 7, par. 1 e 2, della direttiva 2012/18/UE – obbliga il gestore “<i>a trasmettere, con le modalità di cui al comma 5</i>… <i>una notifica, redatta secondo il modulo riportato in allegato 5</i>”, contenente le informazioni enumerate all’art. 13, comma 2.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III.3. La sentenza non definitiva n. 490 del 25 gennaio 2022, al punto 17.1., aveva escluso la ricorrenza di ragionevoli dubbi interpretativi nella soluzione da fornire alla questione pregiudiziale rilevante nel caso di specie, ma anche che non era possibile dimostrare con certezza che l’interpretazione da dare alle pertinenti disposizioni si affermasse soggettivamente, con evidenza, anche presso i giudici nazionali degli altri Stati membri e presso la stessa Corte di Giustizia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III.4. Con l’ordinanza del 15 dicembre 2022, causa C-144/22, la Corte di Giustizia ha escluso l’obbligo del rinvio pregiudiziale se “<i>l’interpretazione corretta del diritto UE si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi</i>”, ma ha puntualizzato che “<i>non risulta che un giudice nazionale … debba ‘dimostrare in maniera circostanziata’ che la medesima evidenza si impone anche ai giudici degli altri Stati membri e alla Corte</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ai punti da 37 a 42, la Corte di Giustizia ha anche fornito una serie di criteri per escludere, eventualmente, la sussistenza del ragionevole dubbio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III.5. Questo Collegio – pur consapevole della assoluta eccezionalità dell’ipotesi di un ulteriore rinvio nell’ambito dello stesso giudizio – ritiene che nello specifico caso di specie il dubbio interpretativo permanga, all’esito dell’applicazione dei criteri forniti dalla Corte di Giustizia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si evidenzia, infatti, che l’art. 7 della Direttiva 4 luglio 2012, n. 2012/18/UE, inerente all’obbligo di notifica, dispone che “<i>Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia obbligato a trasmettere una notifica all’autorità competente contenente le seguenti informazioni:</i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(…)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>d) le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose e la categoria delle sostanze pericolose interessate o che possono essere presenti</i>; …”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La norma della Direttiva consente, dunque, a ciascuno Stato la scelta della modalità più opportuna con la quale il gestore deve comunicare le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose interessate o che possono essere presenti (cfr. il punto 37 dell’ordinanza della Corte di Giustizia, secondo cui la discrezionalità del legislatore è una caratteristica propria del diritto dell’Unione).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La norma della Direttiva, se da un lato lascia un certo ambito di discrezionalità per le scelte applicative, concentrandosi solo sulla “effettività” del sistema, dall’altro non sembra impedire allo Stato membro nemmeno di scegliere “una” ed “una sola modalità” di comunicazione delle informazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La norma della Direttiva consente al gestore di effettuare “una notifica” e l’espressione adoperata dalla Direttiva non sembrerebbe richiedere una modalità predeterminata: questo aspetto costituisce un elemento di difficoltà nell’interpretazione della disciplina della Direttiva, che potrebbe determinare divergenze giurisprudenziali nell’ambito dell’U.E., secondo il criterio del punto 37 dell’ordinanza della Corte di Giustizia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Risulta difficile interpretare l’uso nell’ambito della normativa europea dell’espressione “<i>una notifica</i>”, perché se, da un lato, si potrebbe ritenere che il termine debba intendersi nel senso stabilito da ciascun legislatore nazionale, da un altro lato, si potrebbe ritenere che “<i>una notifica</i>” significhi che il gestore può adoperare qualunque forma di comunicazione delle informazioni (punto 41 dell’ordinanza della Corte di Giustizia, secondo cui il diritto dell’Unione impiega una terminologia “<i>che gli è propria e nozioni autonome</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le parti del giudizio non hanno indicato e comprovato particolari divergenze nelle varie versioni linguistiche della Direttiva, né questo Consiglio è a conoscenza dell’esistenza di tali divergenze (punto 40 dell’ordinanza della Corte di Giustizia).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nell’ordinamento italiano, l’unica modalità indicata dal legislatore è costituita dalla notifica dell’art. 13 del d.lgs. n. 105 del 2015, redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sottoscritta nelle forme dell&#8217;autocertificazione (articoli 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e, dunque, con l’assunzione della responsabilità penale, in caso di dichiarazioni false), senza ammettere modalità equivalenti di comunicazione (che, per l’appunto, non prevedono la responsabilità penale).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III.6. La ditta-OMISSIS- ritiene, invece, che la normativa dell’Unione europea osterebbe ad una normativa come quella italiana che preclude altre modalità di trasmissione e, pertanto, ha formulato il quesito precedentemente trascritto al punto I.10, lett. “c)”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III.7. Il Collegio ritiene che permangono dubbi interpretativi in merito alla normativa in questione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ad esempio, si potrebbe sostenere che la Direttiva europea – interpretata anche alla stregua dei principi del Trattato in materia di concorrenza e di libertà di stabilimento – non consenta al legislatore nazionale di escludere, con la rigidità della “modalità unica”, forme di verifica e di monitoraggio tecnologicamente più innovative e avanzate, meno restrittive della concorrenza nel territorio dell’Unione, altrettanto efficaci ma più semplici e meno onerose per le imprese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Naturalmente, questa esigenza deve essere contemperata con la necessità di tutela dell’ambiente e della sicurezza, particolarmente stringente nel settore in questione: è il bilanciamento degli interessi che ogni giudice deve compiere nel suo lavoro di interprete, a livello europeo e nazionale, ciascuno per quanto di competenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, appare necessario formulare alla Corte di Giustizia un ulteriore quesito rilevante per la definizione della controversia: «se l’art. 7 della Direttiva 2012/18/UE, che prevede che il gestore sia obbligato a trasmettere<i> “una notifica all&#8217;autorità competente” </i>contenente le informazioni elencate nell’art. 7, paragrafo 1, della medesima Direttiva – interpretato anche alla stregua dei principi del Trattato in materia di concorrenza e di libertà di stabilimento – osti ad una norma quale quella dell’art. 13, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. n. 105 del 2015 che prevede che la comunicazione delle informazioni debba avvenire esclusivamente mediante<i> “una notifica, redatta secondo il modulo riportato in allegato 5</i>” (comma 1), “<i>sottoscritta nelle forme dell&#8217;autocertificazione secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente</i>” (comma 2), “<i>trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato elettronico utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l&#8217;inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all&#8217;articolo 5, comma 3” oppure “esclusivamente via posta elettronica certificata firmata digitalmente” </i>(comma 5),<i> </i>escludendo, per quel che interessa questo giudizio, una modalità di comunicazione effettuata attraverso<i> “una procedura operativa implementata dal gestore” </i>che contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all’interno dell’impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell’allegato 1 alla Direttiva 2012/18/UE»<i>.</i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">IV. <i>Rilevanza dei quesiti di cui al punto III. Collegamento fra le disposizioni della Direttiva 2012/18/UE e la normativa nazionale applicabile alla causa principale.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">IV.1. Il quesito formulato dalla ditta-OMISSIS- (punto I.10, lett. “c)” di questa ordinanza) è rilevante nella presente controversia, perché se la Corte di Giustizia interpreterà l’art. 3, n. 12 della Direttiva 2012/18/UE nel senso che essa osti a discipline nazionali che impediscano la diffusione, sul territorio dell’Unione, di una “<i>prassi secondo la quale la previsione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti all’interno di un impianto di trattamento dei rifiuti sia rimessa ad una procedura operativa implementata dal gestore</i> […] <i>la quale, qualificando i rifiuti come miscele ai sensi dell’art. 3, n. 11, della Direttiva 2012/18/UE, contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all’interno dell’impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell’allegato 1 alla Direttiva 2012/18/UE</i>”, il Consiglio di Stato valuterà se la disciplina italiana, che prevede un’unica modalità di notifica, presenta profili censurabili per difetto di proporzionalità, ragionevolezza o di altro tipo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">IV.2. Il quesito formulato dal Consiglio (punto III.6.7. di questa ordinanza) è rilevante perché se la Corte di Giustizia deciderà che l’art. 7 della Direttiva 2012/18/UE “osta” (oppure “non osta”) ad una normativa nazionale che disciplina una sola modalità di comunicazione delle informazioni, il Consiglio di Stato valuterà se l’amministrazione italiana era tenuta a consentire (oppure a non consentire) alla ditta-OMISSIS- di comunicare le informazioni con modalità diverse e, in ragione di ciò, valuterà se la diffida impugnata è legittima oppure illegittima.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">V. <i>Formulazione dei quesiti e sospensione del giudizio.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">V.1. Si propongono dunque le seguenti questioni di pregiudizialità interpretativa, invitando la Corte di Giustizia dell’Unione europea a svolgere ogni opportuno chiarimento sulle considerazioni svolte al punto II della presente ordinanza in materia di indipedenza del giudice, nonché a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 267 TFUE, sui seguenti quesiti, ambedue rilevanti ai fini della decisione della controversia:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A) “<i>se la definizione di “presenza di sostanze pericolose” di cui all’art. 3, n. 12, della Direttiva 2012/18/UE osti ad una prassi secondo la quale la previsione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti all’interno di un impianto di trattamento dei rifiuti sia rimessa ad una procedura operativa implementata dal gestore (ed eventualmente recepita dall’autorizzazione di cui all’art. 23 della Direttiva 2008/98/CE o di cui all’art. 4della Direttiva 2010/75/UE), la quale, qualificando i rifiuti come miscele ai sensi dell’art. 3, n. 11, della Direttiva 2012/18/UE, contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all’interno dell’impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell’allegato 1 alla Direttiva 2012/18/UE</i>”<i>;</i><i></i><i></i><i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B) “<i>se l’art. 7 della Direttiva 2012/18/UE, che prevede che il gestore sia obbligato a trasmettere “una notifica all&#8217;autorità competente” contenente le informazioni elencate nell’art. 7, paragrafo 1, della medesima Direttiva, interpretato alla stregua dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento, osti ad una norma quale quella dell’art. 13, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. n. 105/2015 che prevede che la comunicazione delle informazioni debba avvenire esclusivamente mediante “una notifica, redatta secondo il modulo riportato in allegato 5” (comma 1), “sottoscritta nelle forme dell&#8217;autocertificazione secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente” (comma 2), “trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato elettronico utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l&#8217;inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all&#8217;articolo 5, comma 3” oppure “esclusivamente via posta elettronica certificata firmata digitalmente” (comma 5), escludendo, per quel che interessa questo giudizio, una modalità di comunicazione effettuata attraverso “una procedura operativa implementata dal gestore</i>” <i>che contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all’interno dell’impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell’allegato 1 alla Direttiva 2012/18/UE</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">V.2. In attesa della pronuncia della Corte di Giustizia, il Collegio dispone, ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a., la sospensione del presente processo, riservando alla sentenza definitiva ogni pronuncia in merito alle spese ed onorari di giudizio.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) riservata ogni ulteriore decisione in rito e nel merito sull’appello r.g. n. 8092/2021:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) rinvia alla Corte di Giustizia dell’Unione europea le questioni pregiudiziali indicate in motivazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere alla medesima Corte copia conforme all’originale della presente decisione, nonché copia integrale del fascicolo di causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) dispone, nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea, la sospensione del presente giudizio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) riserva alla sentenza definitiva ogni pronuncia in ordine alle spese ed onorari del presente giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenzo Lopilato, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Lamberti, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesco Gambato Spisani, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Michele Conforti, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Monteferrante, Consigliere</p>
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		<item>
		<title>Sulla competenza all’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di bonifica dei siti inquinati</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-allesercizio-delle-funzioni-e-dei-compiti-in-materia-di-bonifica-dei-siti-inquinati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 14:48:59 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87728</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-allesercizio-delle-funzioni-e-dei-compiti-in-materia-di-bonifica-dei-siti-inquinati/">Sulla competenza all’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di bonifica dei siti inquinati</a></p>
<p>Pres. Mario Luigi Torsello Est. Paolo Carpentieri Ambiente &#8211; Inquinamento del Territorio &#8211; Ordine di bonifica sito inquinato ex art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006 &#8211; Regione Toscana &#8211; Incompetenza In tema di attribuzione della competenza all’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di bonifica dei siti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-allesercizio-delle-funzioni-e-dei-compiti-in-materia-di-bonifica-dei-siti-inquinati/">Sulla competenza all’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di bonifica dei siti inquinati</a></p>
<p>Pres. Mario Luigi Torsello Est. Paolo Carpentieri</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Ambiente &#8211; Inquinamento del Territorio &#8211; Ordine di bonifica sito inquinato ex art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006 &#8211; Regione Toscana &#8211; Incompetenza</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In tema di attribuzione della competenza all’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di bonifica dei siti inquinati la sopravvenuta abrogazione, ad opera della legge regionale n. 51 del 2020, della norma più recente, contenuta nella lettera p) della legge regionale n. 25 del 1998, implica la tacita abrogazione, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, della disposizione contenuta nel numero 1) della lettera d) del comma 1 dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, per quanto attiene alle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati. Ne deriva la incompetenza della Regione Toscana all’adozione del provvedimento ex art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006 di messa in sicurezza e bonifica.</p>
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		<item>
		<title>Sul termine di adeguamento a sopravvenute BAT.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-termine-di-adeguamento-a-sopravvenute-bat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 10:15:20 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87686</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-termine-di-adeguamento-a-sopravvenute-bat/">Sul termine di adeguamento a sopravvenute BAT.</a></p>
<p>Ambiente &#8211; Igiene e sanità &#8211; Stoccaggio rigiuti &#8211; BAT &#8211; Termine adeguamento &#8211; Immediata operatività &#8211; Decorrenza &#8211; Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale L’art. 29 octies del d.lgs 152/2006 è quindi chiaro nel prevedere la immediata operatività dell’obbligo di adeguamento – anche d’ufficio &#8211; alle sopravvenute BAT dalla data di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-termine-di-adeguamento-a-sopravvenute-bat/">Sul termine di adeguamento a sopravvenute BAT.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Ambiente &#8211; Igiene e sanità &#8211; Stoccaggio rigiuti &#8211; BAT &#8211; Termine adeguamento &#8211; Immediata operatività &#8211; Decorrenza &#8211; Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 29 octies del d.lgs 152/2006 è quindi chiaro nel prevedere la immediata operatività dell’obbligo di adeguamento – anche d’ufficio &#8211; alle sopravvenute BAT dalla data di pubblicazione delle stesse nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Il termine quadriennale di adeguamento è infatti previsto solo come il limite temporale massimo entro il quale concludere il riesame e l’eventuale aggiornamento (sul punto inequivoco il comma 6 dell’art. 20 octies) e non già, come erroneamente dedotto dalla difesa regionale, il termine entro il quale attivare il procedimento di riesame.</p>
<hr />
<p>Pres. L. Spagnoletti &#8211; Est. R. Palma</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
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                <h3 class="wpa-attachments-title">Allegati</h3>
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			</item>
		<item>
		<title>La Corte di giustizia si pronuncia sulla perdita delle condizioni di “controllo analogo” a seguito di un’aggregazione d’imprese e sulla possibilità per l’operatore economico succeduto di proseguire la prestazione di servizi</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/la-corte-di-giustizia-si-pronuncia-sulla-perdita-delle-condizioni-di-controllo-analogo-a-seguito-di-unaggregazione-dimprese-e-sulla-possibilita-per-loperat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 15:19:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=86019</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/la-corte-di-giustizia-si-pronuncia-sulla-perdita-delle-condizioni-di-controllo-analogo-a-seguito-di-unaggregazione-dimprese-e-sulla-possibilita-per-loperat/">La Corte di giustizia si pronuncia sulla perdita delle condizioni di “controllo analogo” a seguito di un’aggregazione d’imprese e sulla possibilità per l’operatore economico succeduto di proseguire la prestazione di servizi</a></p>
<p>«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Gestione dei rifiuti – Affidamento “in houseˮ – Direttiva 2014/24/UE – Articoli 12 e 72 – Perdita delle condizioni di “controllo analogo” a seguito di un’aggregazione d’imprese – Possibilità per l’operatore economico succeduto di proseguire la prestazione di servizi» C. Lycourgos (relatore), presidente di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/la-corte-di-giustizia-si-pronuncia-sulla-perdita-delle-condizioni-di-controllo-analogo-a-seguito-di-unaggregazione-dimprese-e-sulla-possibilita-per-loperat/">La Corte di giustizia si pronuncia sulla perdita delle condizioni di “controllo analogo” a seguito di un’aggregazione d’imprese e sulla possibilità per l’operatore economico succeduto di proseguire la prestazione di servizi</a></p>
<p style="text-align: justify;">«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Gestione dei rifiuti – Affidamento “in houseˮ – Direttiva 2014/24/UE – Articoli 12 e 72 – Perdita delle condizioni di “controllo analogo” a seguito di un’aggregazione d’imprese – Possibilità per l’operatore economico succeduto di proseguire la<br />
prestazione di servizi»</p>
<hr />
<p>C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, S. Rodin,<br />
J.-C. Bonichot, L.S. Rossi e O. Spineanu-Matei, giudici,<br />
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona<br />
cancelliere: A. Calot Escobar</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE deve essere interpretata nel senso che essa<br />
osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l’esecuzione di un appalto pubblico, aggiudicato inizialmente, senza gara, ad un ente «in house», sul quale l’amministrazione aggiudicatrice esercitava, congiuntamente, un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, sia proseguita automaticamente dall’operatore economico che ha acquisito detto ente, al termine di una procedura di gara, qualora detta amministrazione aggiudicatrice non disponga di un simile controllo su tale operatore e non detenga alcuna partecipazione nel suo capitale</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>per il testo integrale prendere visione dell&#8217;allegato pdf</strong></span></p>
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        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/la-corte-di-giustizia-si-pronuncia-sulla-perdita-delle-condizioni-di-controllo-analogo-a-seguito-di-unaggregazione-dimprese-e-sulla-possibilita-per-loperat/?download=86020">sentenza12maggio2022_Corte EU</a> <small>(159 KB)</small></li></ul></div><p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/la-corte-di-giustizia-si-pronuncia-sulla-perdita-delle-condizioni-di-controllo-analogo-a-seguito-di-unaggregazione-dimprese-e-sulla-possibilita-per-loperat/">La Corte di giustizia si pronuncia sulla perdita delle condizioni di “controllo analogo” a seguito di un’aggregazione d’imprese e sulla possibilità per l’operatore economico succeduto di proseguire la prestazione di servizi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2021 n.5158</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-7-2021-n-5158/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-7-2021-n-5158/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-7-2021-n-5158/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2021 n.5158</a></p>
<p>Pres. Poli &#8211; Est. Lamberti Sulla remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità  della disciplina regionale dell&#8217;Emilia-Romagna in materia di smaltimento dei rifiuti. Rifiuti -Smaltimento &#8211; Emilia Romagna &#8211; Tariffa a carico dell&#8217;utente finale &#8211; Art. 16, comma 1, l. reg. Emilia Romagna n. 23 del 2011 &#8211; Costi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-7-2021-n-5158/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2021 n.5158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-7-2021-n-5158/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2021 n.5158</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Poli &#8211; Est. Lamberti</span></p>
<hr />
<p>Sulla remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità  della disciplina regionale dell&#8217;Emilia-Romagna in materia di smaltimento dei rifiuti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Rifiuti -Smaltimento &#8211; Emilia Romagna &#8211; Tariffa a carico dell&#8217;utente finale &#8211; Art. 16, comma 1, l. reg. Emilia Romagna n. 23 del 2011 &#8211; Costi effettivi e introiti &#8211; Violazione artt. 23, 117 comma 2, lett.e) e lett. s), e 119, comma 2 &#8211; Rilevanza e non manifesta infondatezza &#8211; Rimessione di questione di legittimità  costituzionale alla Corte costituzionale.</div>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Deve essere rimessa alla Corte costituzionale, perchè rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 16, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 23 dicembre 2011, nella parte in cui comprende la dizione &#8220;<i>e considerando anche gli introiti</i>&#8221; (in particolare, nella parte in cui, nell&#8217;individuare il costo complessivo del servizio di smaltimento dei rifiuti da imputare alla tariffa a carico dell&#8217;utente finale, affianca ai &#8220;<em>costi effettivi</em>&#8221; anche gli &#8220;<em>introiti</em>&#8220;), per i seguenti profili:</p>
<p style="text-align: justify;">a) per possibile contrasto con l&#8217;art. 117, comma 2, lett.<i>s</i>), della Costituzione;</p>
<p style="text-align: justify;">b) per possibile contrasto con gli articoli 23, 117 comma 2, lett.<i>e</i>) e 119, comma 2, della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA NON DEFINITIVA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9659 del 2020, proposto dalla società  Herambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 32; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">la Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Puliatti e Fabrizia Senofonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri, 5; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;Agenzia territoriale dell&#8217;Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti &#8211; Atersir, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9660 del 2020, proposto dalla società  Herambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 32; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">la Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Puliatti e Fabrizia Senofonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri, 5; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;Agenzia territoriale dell&#8217;Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti &#8211; Atersir, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, sezione seconda, n. 408 del 16 giugno 2020, resa tra le parti, concernente la fissazione dei criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati disposta con delibera giuntale n. 467 del 2015;</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 9660 del 2020:</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, sezione seconda, n. 413 del 16 giugno 2020, resa tra le parti, concernente la fissazione dei criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati disposta con delibera giuntale n. 380 del 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</div>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Emilia-Romagna;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le note di udienza depositate in entrambi i ricorsi dall&#8217;appellante società  e dalla resistente Regione rispettivamente in data 25 maggio 2021 e 26 maggio 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 maggio 2021, svoltasi da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 d.l. n. 137 del 2020, il consigliere Luca Lamberti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 36, comma 2, c.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p style="text-align: justify;">1. Con distinti ricorsi la società  odierna appellante ha impugnato avanti il T.a.r. per l&#8217;Emilia-Romagna due delibere della Giunta regionale (la n. 380 del 2014 e la n. 467 del 2015) con cui, in attuazione dell&#8217;art. 16, comma 1, l.r. n. 23 del 2011 ed a parziale modifica della pregressa delibera giuntale n. 135 del 2013, sono stati fissati i criteri per l&#8217;individuazione e la quantificazione dei costi &#8211; sostenuti dai soggetti privati gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) &#8211; che devono essere imputati alla tariffa gravante sugli utenti finali: la citata disposizione di legge regionale, infatti, stabilisce che &#8220;<i>l&#8217;affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica </i>[ossia quella, in proprietà  di privati, deputata alle operazioni di smaltimento dei rifiuti] <i>che resta inclusa nella regolazione pubblica del servizio</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con le sentenze indicate in epigrafe il T.a.r. ha respinto i ricorsi.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La società  ha interposto distinti appelli, riproponendo le doglianze di prime cure.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. La Regione Emilia-Romagna si  costituita in resistenza in entrambi i giudizi.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. In vista della trattazione dei ricorsi le parti hanno depositato, in entrambi i giudizi, memorie difensive e repliche.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. I ricorsi sono stati introitati in decisione alla pubblica udienza del 27 maggio 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il Collegio provvede, preliminarmente, alla riunione dei giudizi ai sensi dell&#8217;art. 70 c.p.a., stante l&#8217;evidente connessione oggettiva e soggettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">5. La complessa vicenda oggetto del contendere può essere sintetizzata, in ossequio al dovere di cui all&#8217;art. 3, comma 2, c.p.a., come segue.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. L&#8217;art. 16, comma 1, l.r. n. 23 del 2011 dispone, per quanto qui di stretto interesse, che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; gli impianti privati di smaltimento dei RSU non entrano a far parte del servizio di raccolta e trattamento dei RSU e del relativo affidamento ad un operatore economico ma, di contro, restano nella titolarità  e nella gestione del relativo proprietario, pur se comunque attinti dalla &#8220;<i>regolazione pubblica</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; i costi sostenuti dai titolari di detti impianti per l&#8217;attività  di smaltimento debbono essere imputati alla tariffa dovuta dagli utenti del servizio &#8220;<i>tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. Con la delibera giuntale n. 135 del 2013, non impugnata e, dunque, oramai consolidatasi ad ogni effetto, la Regione aveva inizialmente stabilito, al fine di individuare i costi da imputare a tariffa, di scomputare dai costi complessivi sostenuti dal titolare dell&#8217;impianto per le operazioni di smaltimento dei RSU quella parte dei connessi incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile corrispondente alla quota di finanziamento pubblico a fondo perduto di cui avesse eventualmente <i>ab origine</i> beneficiato il medesimo titolare per la costruzione dell&#8217;impianto.</p>
<p style="text-align: justify;">5.3. In sostanza ed in chiave di analisi economica del diritto, con tale delibera la Regione traslava <i>pro quota</i> in capo all&#8217;utenza i vantaggi economici (<i>sub specie</i> di benefici incentivanti) conseguiti dall&#8217;impianto, relativamente a quella parte del costo di costruzione che era stato sostenuto con fondi pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">5.4. La <i>ratio</i> di tale decisione riposava, evidentemente, nell&#8217;intenzione di evitare &#8220;<i>extra-profitti</i>&#8221; in capo al titolare dell&#8217;impianto, deviando a favore della collettività  quella parte degli incentivi corrispondenti alla quota del contributo pubblico a suo tempo erogato per la realizzazione dell&#8217;impianto.</p>
<p style="text-align: justify;">5.5. Tuttavia, con le successive delibere in questa sede impugnate, afferenti rispettivamente al 2014 ed al 2015, la Regione ha esteso tale scomputo anche alla quota del capitale progressivamente ammortizzato.</p>
<p style="text-align: justify;">5.6. La Regione, in altri termini, ha assunto che, da un punto di vista economico, l&#8217;iniziale erogazione di finanziamenti pubblici a fondo perduto ed il successivo, progressivo ammortamento del capitale privato inizialmente speso per la costruzione dell&#8217;impianto, nei limiti in cui l&#8217;obsolescenza consegua all&#8217;attività  di smaltimento <i>de qua</i>, avrebbero il medesimo effetto di porre a carico del pubblico l&#8217;onere finanziario dell&#8217;impianto.</p>
<p style="text-align: justify;">5.7. Da ciò emergerebbe, ad avviso della Regione, l&#8217;opportunità  di detrarre dai costi da imputare a tariffa a carico dell&#8217;utenza anche i ricavi da incentivo per la produzione di energia da fonti rinnovabili percepiti dal titolare dell&#8217;impianto in proporzione della quota di capitale progressivamente ammortizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">5.8. In definitiva, con tali delibere la Regione, nella dichiarata attuazione del citato art. 16, comma 1, l.r. n. 23 del 2011, ha inteso escludere ogni possibile forma di &#8220;<i>extra-profitto</i>&#8221; del privato, privandolo di quella parte degli incentivi corrispondente al capitale che, non solo <i>ex ante</i> (finanziamento pubblico a fondo perduto), ma anche <i>ex post</i> (quota di progressivo ammortamento del capitale), gravi <i>de facto</i> sulla collettività .</p>
<p style="text-align: justify;">6. Ciò premesso, il Collegio osserva che non hanno pregio le censure della società  appellante (svolte in prime cure e qui riproposte) afferenti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alla violazione del cd. &#8220;<i>metodo normalizzato</i>&#8221; di cui al d.p.r. n. 158 del 1999 (svolta in entrambi i ricorsi, da pag. 17 a pag. 23 nel ricorso n. 9660, da pag. 16 a pag. 21 nel ricorso n. 9659); </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alla lesione delle facoltà  partecipative (svolta in entrambi i ricorsi, da pag. 23 a pag. 27 nel ricorso n. 9660, da pag. 24 a pag. 28 nel ricorso n. 9659);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alla mancata considerazione, quali costi sopportati dal gestore, degli oneri fiscali per IRES ed IRAP (svolta nel solo ricorso n. 9659, da pag. 21 a pag. 24).</p>
<p style="text-align: justify;">7. Invero, quanto all&#8217;assunta violazione del &#8220;<i>metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani</i>&#8220;,  agevole osservare che il d.p.r. n. 158 del 1999 non esclude <i>expressis verbis</i> che anche i ricavi, <i>lato sensu</i> intesi, conseguiti dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei RSU in relazione a tale specifica attività  possano essere computati al fine di quantificare la tariffa gravante sull&#8217;utenza finale.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. Il decreto, invero, si limita a stabilire che &#8220;<i>la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani</i>&#8220;: il decreto, quindi, impone che siano considerati tutti i costi sostenuti dall&#8217;operatore che interviene nel ciclo dei rifiuti, con conseguente illegittimità  di previsioni che escludano dalla tariffa alcune voci di costo.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. Orbene, nelle delibere impugnate si  inteso operare &#8211; nella dichiarata applicazione della citata legge regionale &#8211; proprio un&#8217;individuazione dei costi reali sostenuti dall&#8217;operatore, scomputando dai costi materiali e, per così dire, &#8220;grezzi&#8221; i benefici incentivanti percepiti dall&#8217;operatore stesso in relazione ai beni capitali gravanti, non solo <i>ex ante</i> (finanziamento pubblico a fondo perduto), ma anche <i>ex post</i> (progressiva quota annuale di ammortamento), sulle casse pubbliche, in quanto e nei limiti in cui tali beni capitali siano stati utilizzati per l&#8217;attività  <i>de qua</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. Le delibere impugnate, in altri termini, hanno considerato tali incentivi quali &#8220;<i>introiti</i>&#8221; e, dunque, quali poste algebriche negative da considerarsi nel complessivo computo dei costi finali in tesi realmente gravanti, in termini economici, sull&#8217;operatore: le delibere, in sostanza, hanno inteso muoversi entro un&#8217;analisi <i>ab interno</i>della struttura di costo dell&#8217;attività  di smaltimento <i>de qua</i>, in tal modo non decampando dai principi generali enucleati dal d.p.r. n. 158 del 1999.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Non sono state lese le facoltà  partecipative; più in generale, non constano illegittimità  procedimentali.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. Invero, il <i>decisum</i> delle delibere <i>de quibus</i> &#8211; concretante un&#8217;integrazione parziale e puntiforme della pregressa delibera n. 135 del 2013 &#8211; consegue all&#8217;accoglimento di osservazioni formulate da Atersir, l&#8217;Agenzia regionale competente <i>in subiecta materia</i>, proprio nel corso della fase di consultazioni propedeutica all&#8217;emanazione della delibera n. 380 del 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. Orbene, la fase di consultazioni disciplinata dall&#8217;art. 12, comma 6, l.r. n. 23 del 2011 (&#8220;<i>la Regione nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali e sindacali</i>&#8220;) non ha struttura bifasica, non richiede cio che la Regione, ove ritenga di accogliere, in tutto od in parte, alcune osservazioni, interloquisca nuovamente con i soggetti che hanno preso parte all&#8217;iniziale fase partecipativa.</p>
<p style="text-align: justify;">8.3. Al contrario, la consultazione di tali soggetti si realizza e si conclude <i>uno actu</i>, per le seguenti ragioni:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a livello testuale, la disposizione in esame non prevede alcuna reiterazione partecipativa;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a livello teleologico, la partecipazione stessa  funzionale alla decisione amministrativa, che, dunque, segue la fase di consultazioni e si esplica discrezionalmente anche in base alle evidenze emerse nel corso di tale fase; altrimenti opinando, del resto, la partecipazione fungerebbe da ostacolo all&#8217;efficacia dell&#8217;azione amministrativa (cfr. art. 1 l. n. 241 del 1990);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a livello logico-sistematico, la partecipazione <i>de qua</i> non deroga nè al principio di economicità  dell&#8217;azione amministrativa, nè al divieto di aggravamento del procedimento (cfr. art. 1 l. n. 241 del 1990).</p>
<p style="text-align: justify;">8.4. Di converso, proprio per tali ragioni l&#8217;Amministrazione non ha il dovere di motivare specificamente circa il mancato accoglimento di alcune osservazioni, confliggendo tale conclusione con la finalità  <i>lato sensu</i> ausiliativa e servente delle consultazioni stesse.</p>
<p style="text-align: justify;">8.5. Sotto altro profilo, l&#8217;appellante non può vantare una pretesa all&#8217;audizione individuale nè in base alla disciplina regionale, riferita esclusivamente alle &#8220;<i>organizzazioni economiche, sociali, ambientali e sindacali</i>&#8221; e non ai singoli operatori imprenditoriali, nè in base alla disciplina nazionale sul procedimento, che esclude l&#8217;applicazione delle ordinarie regole partecipative nei procedimenti volti all&#8217;emanazione di atti amministrativi generali, <i>genus</i> cui palesemente appartengono le delibere impugnate.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Non ha, infine, pregio la censura incentrata sulla mancata considerazione, quali costi dell&#8217;attività , degli oneri fiscali per IRES ed IRAP.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. In disparte il fatto che le imposte non costituiscono <i>stricto sensu</i> un &#8220;<i>costo operativo</i>&#8220;, comunque i tributi <i>de quibus</i>, considerata la loro base imponibile, non hanno attinenza con la vicenda di specie: nell&#8217;ambito della Regione Emilia-Romagna, infatti, l&#8217;attività  di smaltimento dei RSU  svolta <i>ex lege</i> in condizioni di &#8220;pareggio&#8221;, ossia sulla base del mero rimborso dei costi, con la programmatica esclusione di qualsivoglia profitto per l&#8217;operatore, che trae la propria remunerazione da altre tipologie di attività  esercitate a mercato (<i>in primis</i>, lo smaltimento dei rifiuti speciali).</p>
<p style="text-align: justify;">10. La società  appellante svolge un&#8217;ulteriore censura (da pag. 7 a pag. 17 nel ricorso n. 9660, da pag. 5 a pag. 16 nel ricorso n. 9659), incentrata sull&#8217;assunta &#8220;<i>violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili</i>&#8220;: tale violazione discenderebbe dalla considerazione normativa degli incentivi, da parte della legge regionale n. 23 del 2011, quale componente degli &#8220;<i>introiti</i>&#8220;, ai fini del computo del rimborso spettante al gestore degli impianti di smaltimento dei RSU.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1. L&#8217;appellante, in sostanza, censura la possibilità  stessa, per la Regione, di ricomprendere gli incentivi <i>de quibus</i> nell&#8217;ampia dizione di &#8220;<i>introiti</i>&#8221; di cui all&#8217;art. 16 della legge regionale n. 23 del 2011, dal momento che ciò &#8220;<i>vanifica le finalità  dell&#8217;incentivazione</i>&#8221; ed equiparerebbe il titolare di un impianto incentivato &#8220;<i>agli operatori non aventi titolo per beneficiare dell&#8217;incentivo</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">10.2. La Regione, di contro, sostiene che &#8220;<i>la ratio dell&#8217;incentivazione alle fonti rinnovabili non  di premiare il proprietario &#8211; gestore degli impianti in quanto tale, ma il soggetto che ha sostenuto gli oneri economici dell&#8217;impianto</i>&#8220;, ossia, nella specie, la collettività  regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">11. La delibazione della censura richiede una previa pronuncia della Corte costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Non , viceversa, necessario sollevare questione pregiudiziale di fronte alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea, atteso che, con il quesito formulato dall&#8217;appellante (cfr. appello n. 9660 del 2020, pag. 17; appello n. 9659 del 2020, pag. 16), si mira in realtà  non a sollecitare l&#8217;interpretazione del diritto unionale, bensì a sindacare la normativa legislativa regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1. Inoltre, il quesito  inammissibilmente generico, in contrasto con il dovere di specificità  richiesto nelle &#8220;<i>Raccomandazioni all&#8217;attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale</i>&#8221; pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione Europea dell&#8217;8 novembre 2019 (GU 2019/C 380/01).</p>
<p style="text-align: justify;">12.2. Infine, la Corte di giustizia ha più volte statuito che gli Stati membri (sono incluse, in tale dizione, le loro eventuali articolazioni territoriali) hanno ampia discrezionalità  e vasto margine di manovra in ordine alle forme, ai modi ed ai livelli di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili (cfr., <i>ex multis</i>, Corte di giustizia UE, sez. VII, 17 settembre 2020, C-92/19 <i>Burgo Group</i>; sez. X, 11 luglio 2019, C-180/18, <i>Agrenergy</i>; sez. IV, 15 maggio 2019, C-706/17, <i>AB Achema</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">13. Non appare, viceversa, irrilevante nè manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale sollevata in prime cure dall&#8217;appellante (a pag. 9 nel ricorso di primo grado relativo alla delibera n. 380 del 2014 ed a pag. 9 nel ricorso di primo grado relativo alla delibera n. 467 del 2015) con riferimento all&#8217;art. 16, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 23 dicembre 2011, nella parte in cui &#8211; nell&#8217;individuare il costo complessivo del servizio di smaltimento dei rifiuti da imputare alla tariffa a carico dell&#8217;utente finale &#8211; affianca ai &#8220;<i>costi effettivi</i>&#8221; anche gli &#8220;<i>introiti</i>&#8221; .</p>
<p style="text-align: justify;">14. La disposizione, come già  riportato <i>supra</i>,  la seguente: &#8220;<i>In presenza di un soggetto privato proprietario dell&#8217;impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all&#8217;articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 152 del 2006, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati R1 ai sensi dell&#8217;Allegato C, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l&#8217;affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella regolazione pubblica del servizio. A tal fine l&#8217;Agenzia </i>[il riferimento  all&#8217;Atersir &#8211; Agenzia territoriale dell&#8217;Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti] <i>individua dette specificità , regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">14.1. Orbene, la disposizione, nella parte finale, stabilisce che, ai fini <i>de quibus</i>, si tenga conto anche degli &#8220;<i>introiti</i>&#8220;: opera, dunque, un richiamo generico ad ogni posta attiva dell&#8217;impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">14.2. L&#8217;ampiezza e l&#8217;atecnicità  (evidentemente voluta) della dizione impongono, nel rispetto della lettera e della <i>ratio</i> della disposizione, di ritenervi ricompresi anche gli incentivi per l&#8217;energia prodotta da fonte rinnovabile, i quali, del resto, nella contabilità  dell&#8217;impresa configurano materialmente un incremento economico, ovvero, in altra prospettiva, una posta reddituale positiva, ossia appunto un &#8220;<i>introito</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Tali incentivi, tuttavia, sono erogati per rendere economicamente sostenibili forme di produzione di energia ambientalmente compatibile derivante, nella specie, dallo smaltimento dei rifiuti: la relativa disciplina, dunque, persegue, direttamente e sotto un duplice aspetto (gestione del ciclo dei rifiuti e produzione di energia da fonte rinnovabile) finalità  di &#8220;<i>tutela dell&#8217;ambiente</i>&#8220;, materia di legislazione esclusiva statale ai sensi dell&#8217;art. 117, comma 2, lett.<i>s</i>), Costituzione (cfr., <i>ex multis</i>, Corte cost. n. 180 del 2015, n. 149 del 2015, n. 58 del 2015, n. 314 del 2009, n. 378 del 2007).</p>
<p style="text-align: justify;">15.1. Si tratta, pertanto, di stabilire se una Regione possa intervenire, sia pure indirettamente, nella vicenda incentivata, computando tali incentivi quale posta algebrica negativa nella complessa operazione di quantificazione del rimborso spettante ad un operatore economico attivo in un servizio (lo smaltimento dei RSU) sottoposto a &#8220;<i>regolazione pubblica</i>&#8221; e da svolgersi <i>ex lege</i> in condizioni di &#8220;pareggio&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">15.2. In altre parole, proprio l&#8217;ascrizione della macro-materia &#8220;<i>tutela dell&#8217;ambiente</i>&#8221; all&#8217;esclusiva legislazione statale può <i>ex se</i> ostare a che una Regione introduca una normativa che, <i>de facto</i>, si frappone fra il destinatario formale dell&#8217;incentivo e l&#8217;incentivo medesimo, deviando <i>ex post</i> quest&#8217;ultimo (<i>rectius</i>, i suoi effetti economici) a favore di altro soggetto, nella specie la collettività  utente del servizio, <i>sub specie</i> di riduzione della tariffa.</p>
<p style="text-align: justify;">15.3. Stante il carattere accentrato che, nel nostro ordinamento, ha il controllo di costituzionalità  delle leggi, il Collegio non può che arrestarsi e rimettere la questione alla Corte costituzionale, competente ad individuare il perimetro dell&#8217;esclusività  della competenza legislativa statale <i>in subiecta materia</i>, in particolare chiarendo se l&#8217;ascrizione alla regolazione statale della materia <i>de qua</i> copra anche le vicende estranee e successive alla materiale erogazione dell&#8217;incentivo e, in particolare, osti a discipline regionali che tale incentivo comunque computino, mutandone<i> de facto</i> il fruitore sostanziale, nella più ampia operazione di quantificazione degli oneri dovuti a soggetti privati operanti nell&#8217;ambito di servizi pubblici e tenuti a prestare la propria attività  sulla base del principio del mero rimborso dei costi.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Sotto un diverso profilo, la disposizione regionale in parola consente che al gestore di impianti di smaltimento di RSU non siano rifusi tutti i costi vivi fisicamente sostenuti nello svolgimento dell&#8217;attività , bensì una mera percentuale degli stessi, dovendo altresì essere algebricamente considerati, nel complessivo computo del rimborso spettante, anche &#8220;<i>gli introiti</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">16.1. Siffatta limitazione dei costi concretamente rimborsabili, da cui viene, nella specie, sottratta la quota degli incentivi proporzionalmente percepiti in relazione alle operazioni di smaltimento <i>de quibus</i>, potrebbe integrare un tributo o, comunque, una surrettizia &#8220;<i>prestazione patrimoniale imposta</i>&#8221; (cfr. art. 23 Cost.):</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in assenza di una disposizione statale che stabilisca, in proposito, una corrispondente potestà  tributaria regionale (artt. 117 comma 2, lett.<i>e</i>) e 119, comma 2, Cost. &#8211; arg. da Corte cost., n. 33 del 2012, § 5 e ss.);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in carenza, comunque, di criteri oggettivi tali da integrare la riserva di legge relativa stabilita dall&#8217;art. 23 Cost. in relazione agli elementi essenziali della fattispecie impositiva (arg. da Corte cost. n. 83 del 2015, § 5 e ss.; n. 33 del 2012, § 5 e ss.).</p>
<p style="text-align: justify;">16.2. Invero, premesso che una limitazione del rimborso dei costi vivi sopportati dal privato nell&#8217;esecuzione di attività  di interesse pubblicistico ha, sul piano economico, il medesimo effetto di impoverimento patrimoniale conseguente all&#8217;imposizione di un versamento, il Collegio evidenzia che: </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; le Regioni a statuto ordinario possono istituire tributi solo nelle ipotesi previste dalla legislazione statale (artt. 117, comma 2, lett.<i>e)</i> e 119, comma 2, Cost.);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; più in generale ed a prescindere dalla qualificazione tributaria della vicenda<i> de qua</i>, le prestazioni patrimoniali possono essere imposte solo sulla base di una previsione di legge (art. 23 Cost.), che sia rispettosa del più ampio tessuto valoriale stabilito in Costituzione e che, in particolare, rechi una sufficiente individuazione sia dei caratteri della prestazione imposta, sia dei criteri direttivi cui l&#8217;Amministrazione debba uniformarsi nella concreta enucleazione della prestazione stessa, al fine di evitare che il potere amministrativo trasmodi in sostanziale arbitrio.</p>
<p style="text-align: justify;">16.3. Orbene, nella specie si tratta di stabilire se sia costituzionalmente legittima una disposizione di legge regionale che, in una materia in cui non  stata attribuita potestà  tributaria alla Regione, determini in capo ad un privato gerente un servizio pubblico una, sia pure indiretta, <i>deminutio</i> patrimoniale senza una sufficiente indicazione dei caratteri, delle condizioni e dell&#8217;ampiezza di siffatta incisione patrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">16.4. Il Collegio, in proposito, evidenzia che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la considerazione, ai fini <i>de quibus</i>, degli &#8220;<i>introiti</i>&#8221; può implicarne la considerazione quale elemento indicatore di &#8220;<i>capacità  contributiva</i>&#8220;, in difetto, come detto, di potestà  tributaria in capo alla Regione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; comunque, il computo disciplinato dalla disposizione regionale in parola  finalizzato a determinare la misura della tariffa gravante sugli utenti finali del servizio di gestione dei rifiuti, ad oggi disciplinata dalla l. n. 147 del 2013, artt. 639 e ss., avente, per chiaro dettato normativo e per consolidata giurisprudenza, natura tributaria (cfr. Cass., sez. un., ord. n. 11290 del 29 aprile 2021; sez. 5, ord. n. 17334 del 19 agosto 2020; sez. 5, n. 25524 del 10 ottobre 2019; sez. 5, n. 12979 del 15 maggio 2019; sez. 5, n. 22130 del 22 settembre 2017; arg. anche da Cass., sez. un., n. 8631 del 7 maggio 2020; nella giurisprudenza amministrativa, v. Cons. Stato, sez. IV, ord. n. 4035 del 24 giugno 2020; sez. IV, n. 3217 del 30 giugno 2017);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ad ogni buon conto, la considerazione degli &#8220;<i>introiti</i>&#8221; quale elemento algebrico per così dire negativo nella quantificazione del rimborso spettante all&#8217;operatore ne incide autoritativamente la sfera patrimoniale, senza, tuttavia, che la disciplina regionale appresti una sufficiente indicazione dei caratteri e delle condizioni cui  subordinato il potere dell&#8217;Amministrazione di individuare la misura di siffatta incisione patrimoniale (in particolare, la modalità  di computo di tali &#8220;<i>introiti</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">17. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; rigetta in parte i ricorsi riuniti, ai sensi e nei limiti di cui <i>supra</i>, <i>sub</i> §§ 6 &#8211; 9;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; solleva la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 16, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 23 dicembre 2011, nella parte in cui comprende la dizione &#8220;<i>e considerando anche gli introiti</i>&#8220;, per i seguenti profili:</p>
<p style="text-align: justify;">a) per possibile contrasto con l&#8217;art. 117, comma 2, lett.<i>s</i>), della Costituzione;</p>
<p style="text-align: justify;">b) per possibile contrasto con gli articoli 23, 117 comma 2, lett.<i>e</i>) e 119, comma 2, della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">17.1. Ai sensi dell&#8217;art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio di Stato  sospeso fino alla definizione dell&#8217;incidente di costituzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">17.2. Ai sensi dell&#8217;art. 23, quarto e quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente sentenza non definitiva saà :</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; comunicata alle parti costituite;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; notificata alla parte non costituita Agenzia territoriale dell&#8217;Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti &#8211; Atersir ed al Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Regione Emilia-Romagna.</p>
<p style="text-align: justify;">18. Il regolamento delle spese di lite  rinviato alla definizione della causa.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, dispone come segue:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in parte li rigetta, ai sensi e nei limiti di cui in parte motiva;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per il resto, solleva questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 16, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 23 dicembre 2011, nella parte in cui comprende la dizione &#8220;<i>e considerando anche gli introiti</i>&#8220;, nei termini di cui in motivazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ordina altresì che, a cura della segreteria, la presente sentenza non definitiva sia comunicata alle parti costituite, notificata alla parte non costituita Agenzia territoriale dell&#8217;Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti &#8211; Atersir ed al Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna, nonchè comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Regione Emilia-Romagna;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; rimette il regolamento delle spese di lite alla definizione della causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021, svoltasi da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 d.l. n. 137 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Vito Poli, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Lamberti, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Alessandro Verrico, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Rotondo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Conforti, Consigliere</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-7-2021-n-5158/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2021 n.5158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2021 n.387</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-14-5-2021-n-387/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-14-5-2021-n-387/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-14-5-2021-n-387/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2021 n.387</a></p>
<p>Pres. Donadono &#8211; Est. Mariano Sull&#8217;illegittimità  dei provvedimenti di rimozione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate. Ambiente &#8211; Rifiuti &#8211; Provvedimento di ingiunzione di rimozione di rifiuti e bonifica aree &#8211; Comune &#8211; Incompetenza &#8211; Difetto di istruttoria &#8211; Accertamento del responsabile della contaminazione &#8211; Necessità . E&#8217; illegittimo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-14-5-2021-n-387/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2021 n.387</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-14-5-2021-n-387/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2021 n.387</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Donadono &#8211; Est. Mariano</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;illegittimità  dei provvedimenti di rimozione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Ambiente &#8211; Rifiuti &#8211; Provvedimento di ingiunzione di rimozione di rifiuti e bonifica aree &#8211; Comune &#8211; Incompetenza &#8211; Difetto di istruttoria &#8211; Accertamento del responsabile della contaminazione &#8211; Necessità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">E&#8217; illegittimo e deve essere annullato il provvedimento con il quale il Comune abbia ingiunto alla società  ricorrente di rimozione di rifiuti abbandonati da ignoti su aree di sua proprietà  (ricadenti nel territorio comunale) e alla bonifica di detti siti, perchè, da un lato,  viziato sotto il profilo dell&#8217;incompetenza, atteso che il co. 2 dell&#8217;art. 244 del d.lgs. n. 152/2006, pertinente <em>ratione materiae</em>, prevede che la titolarità  del potere di ingiungere la bonifica di siti contaminati sia in capo alla Provincia e non all&#8217;Ente comunale, e, dall&#8217;altro, perchè non risulta preceduto da alcun preliminare accertamento, sotto il profilo oggettivo, dell&#8217;esistenza di una significativa contaminazione dei siti, e dunque di un danno ambientale, secondo quanto richiesto dal co. 1 dell&#8217;art. 244 cit. (per cui &#8220;<em>Le pubbliche amministrazioni che nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti</em>&#8220;), oltre al fatto che l&#8217;ingiunzione  rivolta all&#8217;indirizzo della società  ricorrente sul mero presupposto della sua qualità  di proprietaria dei siti inquinati e non  sorretta da alcuna effettiva indagine tesa ad individuare il responsabile della contaminazione (secondo quanto prescritto dal già  citato co. 2 dell&#8217;art. 244) ovvero anche a verificare l&#8217;esistenza di un qualche titolo di corresponsabilità  della società  ricorrente nella causazione dell&#8217;inquinamento cui si intende porre rimedio.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 226 del 2021, proposto da<br /> Acquedotto Pugliese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Di Corato e Maria Rosaria Mola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Atella non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>previa sospensione cautelare, </em></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento di rimozione rifiuti e bonifica adottato dal Comune di Atella in data 12 aprile 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con il ricorso in esame, depositato in data 29/4/2021, la società  Acquedotto Pugliese s.p.a. ha impugnato il provvedimento adottato dal Comune di Atella in data 12/4/2021, recante l&#8217;intimazione a detta società  di provvedere, entro 20 giorni, alla rimozione di rifiuti abbandonati da ignoti su aree di sua proprietà  (ricadenti nel territorio comunale) e alla bonifica di detti siti, chiedendone l&#8217;annullamento;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il Comune di Atella, benchè ritualmente intimato, non si  costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alla camera di consiglio del 12/5/2021 la causa  stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, preliminarmente, che l&#8217;atto impugnato &#8211; al quale va riconosciuta natura provvedimentale, recando l&#8217;ingiunzione coattiva ad un <em>facere</em> &#8211;  riconducibile al paradigma normativo del Titolo IV, Parte IV, del D.lgs. n. 152/2006, disciplinante la bonifica di siti contaminati, in quanto determinazione che, anche in considerazione dell&#8217;espresso richiamo in essa contenuto all&#8217;art. 250 del citato decreto (riguardante la bonifica da parte dell&#8217;Amministrazione in caso di inadempienza del responsabile della contaminazione o del proprietario del sito), non si limita ad ordinare la generica rimozione dei rifiuti rinvenuti nei terreni di proprietà  della società  ricorrente, ma  diretta a prescrivere lo svolgimento della bonifica delle aree interessate;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, nel merito, che il ricorso  fondato, in quanto, come condivisibilmente censurato dalla società  ricorrente nel primo motivo di gravame:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il provvedimento <em>sub iudice</em>  viziato sotto il profilo dell&#8217;incompetenza, atteso che il comma 2 dell&#8217;art. 244 del D.lgs. n. 152/2006, pertinente <em>ratione materiae</em>, prevede che la titolarità  del potere di ingiungere la bonifica di siti contaminati sia in capo alla Provincia, in specie quella di Potenza (&#8220;<em>La provincia &#038; dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell&#8217;evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo</em>&#8220;);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la medesima disposizione , inoltre, violata sotto altro profilo (carenza che, a ben vedere,  rilevante anche dal punto di vista istruttorio e motivazionale), considerato che:</p>
<p style="text-align: justify;">i) il provvedimento impugnato non risulta preceduto da alcun preliminare accertamento, sotto il profilo oggettivo, dell&#8217;esistenza di una significativa contaminazione dei siti, e dunque di un danno ambientale, secondo quanto richiesto dal comma 1 dell&#8217;art. 244 cit. (&#8220;<em>Le pubbliche amministrazioni che nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti</em>&#8220;), ove si consideri che l&#8217;avversata determinazione attesta espressamente che si  ancora &#8220;<em>in attesa della verifica dell&#8217;analisi dei materiali</em>&#8221; (disposta al fine di riscontrare l&#8217;eventuale presenza dell&#8217;elemento inquinante costituito dall&#8217;amianto);</p>
<p style="text-align: justify;">ii) l&#8217;ingiunzione  rivolta all&#8217;indirizzo della società  ricorrente sul mero presupposto della sua qualità  di proprietaria dei siti inquinati e non  sorretta da alcuna effettiva indagine tesa ad individuare il responsabile della contaminazione (secondo quanto prescritto dal già  citato comma 2 dell&#8217;art. 244) ovvero anche a verificare l&#8217;esistenza di un qualche titolo di corresponsabilità  della società  ricorrente nella causazione dell&#8217;inquinamento cui si intende porre rimedio. Al riguardo, merita anche evidenziare che l&#8217;art. 253 del D.lgs. n. 152/2006, cui l&#8217;art. 244 rinvia, si limita a prevedere che il proprietario non responsabile dell&#8217;inquinamento possa &#8220;<em>spontaneamente</em>&#8221; provvedere alla bonifica del sito inquinato (con diritto di rivalsa nei confronti del responsabile) ovvero possa essere &#8220;<em>tenuto a</em> <em>rimborsare le spese degli interventi adottati dall&#8217;autorità  competente</em>&#8221; (benchè soltanto nei limiti del valore di mercato del sito);</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, in conclusione, che &#8211; in accoglimento dei vizi scrutinati (ognuno dei quali autonomamente in grado di sorreggere il giudizio di illegittimità ) e con assorbimento di ogni altra censura &#8211; va disposto l&#8217;annullamento dell&#8217;atto impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza, liquidate nel dispositivo;</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni esposte in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;atto impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidando le stesse in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021, in collegamento da remoto, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Fabio Donadono, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Benedetto Nappi, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Mariano, Referendario, Estensore</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-14-5-2021-n-387/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2021 n.387</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2021 n.235</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-17-2-2021-n-235/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-17-2-2021-n-235/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-17-2-2021-n-235/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2021 n.235</a></p>
<p>Pres. Pasi &#8211; Est. Amorizzo Sulla miscelazione e caratterizzazione dei rifiuti Rifiuti &#8211; Miscelazione dei rifiuti &#8211; Caratterizzazione dei rifiuti &#8211; Comprende le attività  di classificazione e codifica del rifiuto &#8211; Responsabilità  del produttore &#8211; Rientra l&#8217;identificazione del corretto destino del rifiuto. In materia di miscelazione di rifiuti, la caratterizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-17-2-2021-n-235/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2021 n.235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-17-2-2021-n-235/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2021 n.235</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pasi &#8211; Est. Amorizzo</span></p>
<hr />
<p>Sulla miscelazione e caratterizzazione dei rifiuti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Rifiuti &#8211; Miscelazione dei rifiuti &#8211; Caratterizzazione dei rifiuti &#8211; Comprende le attività  di classificazione e codifica del rifiuto &#8211; Responsabilità  del produttore &#8211; Rientra l&#8217;identificazione del corretto destino del rifiuto.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In materia di miscelazione di rifiuti, la caratterizzazione comprende le attività  di classificazione del rifiuto (ovvero l&#8217;identificazione del rifiuto come pericoloso o non pericoloso e l&#8217;attribuzione delle caratteristiche di pericolo possedute) e quelle di codifica, consistenti nell&#8217;attribuzione del codice dell&#8217;elenco dei rifiuti previsto dalla decisione della Commissione europea 2014/955/UE. Rientra, inoltre, nella responsabilità  del produttore l&#8217;identificazione del corretto destino del rifiuto e, a tal fine, possono essere necessarie verifiche ulteriori per stabilire se le caratteristiche della miscela siano compatibili con i successivi trattamenti o impianti di destinazione (tendenza alla cessione di sostanze, ecc&#038;). Pertanto, le operazioni di caratterizzazione e quelle necessarie all&#8217;individuazione della destinazione del rifiuto, per essere correttamente espletate possono richiedere una verifica analitica del rifiuto (e quindi della miscela), laddove non ne sia nota con precisione l&#8217;origine e la composizione, il ch potrebbe a più forte ragione verificarsi quando si tratti di miscele in cui i rifiuti commisti non derivino da un processo produttivo unico e omogeneo.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br /> (Sezione Seconda)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 566 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da <br /> Vidori Servizi Ambientali S.p.A., in persona del legale rappresentante<em> pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Venezia &#8211; Mestre, via Torino 125; </div>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<div style="text-align: justify;">Regione Veneto, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell&#8217;Ente in Venezia, Cannaregio 23; </div>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></div>
<div style="text-align: justify;">Arpav &#8211; Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Arpav &#8211; Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto &#8211; Dipartimento Provinciale di Treviso, Provincia di Treviso non costituiti in giudizio; <br /> Comune di Vidor, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Primo Michielan, Andrea Michielan, Francesca Michielan, Alessandro Michielan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso Studio Legale Michielan, in Mogliano Veneto (TV), Via G. Matteotti n. 20/1;</p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2018, proposto da <br /> Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Venezia &#8211; Mestre, via Torino 125; </div>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<div style="text-align: justify;">Regione Veneto, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Drago, Ezio Zanon, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell&#8217;Ente in Venezia, Cannaregio 23; </div>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></div>
<div style="text-align: justify;">Arpav &#8211; Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Arpav &#8211; Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto &#8211; Dipartimento Provinciale di Venezia, Citta&#8217; Metropolitana di Venezia, Comune di Noale non costituiti in giudizio; </p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 146 del 2019, proposto da <br /> Waste Treatment Solution S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabio Anselmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Anselmo in Ferrara, viale Cavour n. 51; </div>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<div style="text-align: justify;">Regione Veneto, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell&#8217;Ente in Venezia, Cannaregio 23; </div>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></div>
<div style="text-align: justify;">A.R.P.A.V. &#8211; Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, in Pers. Legale Rappr. non costituito in giudizio; <br /> <em>per l&#8217;annullamento</em><br /> quanto al ricorso n. 566 del 2018:<br /> Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: <br /> &#8211; della Deliberazione della Giunta Regionale n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto &#8220;Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione rifiuti&#8221; pubblicata sul BUR n. 17 del 20.02.2018, ivi compreso l'&#8221;Allegato A&#8221; alla stessa DGR n. 119 del 07.02.2018 recante &#8220;Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione rifiuti&#8221;; <br /> &#8211; per quanto occorrer possa, della nota della Regione Veneto del 11.04.2018 prot. 136043 avente ad oggetto &#8220;Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Art. 17 della DCR n. 30 del 29.04.2015 &#8211; Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione di rifiuti &#8211; Notifica DGR n. 119 del 07 febbraio 2018, comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 7 della L. 241/1990 e contestuale indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell&#8217;art. 14-bis&#8221;;<br /> &#8211; per quanto occorrer possa, della circolare regionale prot. 518498 del 27.12.2016, avente ad oggetto &#8220;Piano regionale di gestione dei rifiuti. Allegato A alla DCR n. 30 del 29.04.2015 &#8211; Appendice 2 &#8211; Classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti. Aspetti interpretativi&#8221;<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1422019 : <br /> &#8211; del Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 100 del 13.11.2018, notificato alla ricorrente in data 22.11.2018, avente ad oggetto &#8220;Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 46 del 28.07.2010 e ss.mm.ii. Ditta VIDORI Servizi Ambientali S.p.A. Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione installazione in via Tittoni 14, Vidori (TV). Modifica dell&#8217;AIA per adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018&#8221;; nonchè, per quanto occorrer possa ed in parte qua, del Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 120 del 31.12.2018 avente ad oggetto &#8220;Proroga dei termini per l&#8217;adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018&#8221;.<br /> nonchè, nuovamente, per quanto occorrer possa:<br /> &#8211; della Deliberazione della Giunta Regionale n. 119 del 7.2.2018 avente ad oggetto &#8220;Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione rifiuti&#8221; pubblicata sul BUR n. 17 del 20.02.2018, ivi compreso l'&#8221;Allegato A&#8221; alla stessa DGR n. 119 del 07.02.2018 recante &#8220;Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione rifiuti&#8221;..<br /> quanto al ricorso n. 1265 del 2018:<br /> per l&#8217;annullamento<br /> &#8211; del Decreto del Direttore ad interim di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 50 del 20.07.2018, notificato in data 24.7.2018, avente ad oggetto &#8220;Ditta COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l. Installazione di Via Mestrina, 46X, Noale (VE). Integrazione dell&#8217;Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 45 del 15.12.2016 e ss.mm.ii. per l&#8217;introduzione di operazioni di miscelazione, anche in deroga al comma 1 dell&#8217;art. 187 del d.lgs. n. 152/2006&#8221; [doc. 1] <br /> -per quanto occorrer possa, per l&#8217;annullamento in parte qua (per quanto di interesse per la ricorrente) ovvero, in subordine, in toto:<br /> &#8211; della nota della Regione Veneto prot. 136254 del 11.4.2018 avente ad oggetto &#8220;Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Art. 17 della DCR n. 30 del 29.04.2015. Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione di rifiuti. Notifica DGR n. 119 del 07 febbraio 2018, comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 7 della L. 241/1990 e contestuale indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell&#8217;art. 14-bis&#8221; [doc. 2];<br /> &#8211; della Deliberazione della Giunta Regionale n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto &#8220;Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione rifiuti&#8221; pubblicata sul BUR n. 17 del 20.02.2018, ivi compreso l'&#8221;Allegato A&#8221; alla stessa DGR n. 119 del 07.02.2018 recante &#8220;Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione rifiuti&#8221; [doc. 3]; <br /> &#8211; della circolare regionale prot. 518498 del 27.12.2016, avente ad oggetto &#8220;Piano regionale di gestione dei rifiuti. Allegato A alla DCR n. 30 del 29.04.2015 &#8211; Appendice 2 &#8211; Classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti. Aspetti interpretativi&#8221; [doc. 4];<br /> &#8211; di ogni altro atto connesso, o presupposto, anche non conosciuto dalla ricorrente..<br /> quanto al ricorso n. 146 del 2019:<br /> &#8211; del decreto Regione Veneto &#8211; Giunta Regionale &#8211; Direttore Di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 101 del 13/11/2018, avente ad oggetto &#8220;Modifica dell&#8217;Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 59 del 30.01.2010 e ss.mm.ii. &#8211; Adeguamento delle operazioni di miscelazione di rifiuti agli indirizzi tecnici di cui alla DGRV n. 119/2018. Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. con sede legale Amendola 12 &#8211; Poggio Renatico (FE). Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell&#8217;Artigianato n. 15 &#8211; 35026 Conselve (PD)&#8221;, notificato a mezzo PEC con nota di trasmissione prot. n. 474731 class. C.101 del 22/11/2018;<br /> &#8211; della Deliberazione di Giunta Regionale n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto &#8220;Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione rifiuti&#8221; pubblicata sul BUR n. 17 del 20.02.2018, ivi compreso l&#8217;Allegato A alla medesima DGR n. 119 del 07.02.2018 recante &#8220;INDIRIZZI TECNICI IN MATERIA DI MISCELAZIONE E GESTIONE RIFIUTI&#8221;;.</p>
<p> Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vidor e della Regione del Veneto;<br /> isti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2020 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">Con il ricorso n. 566/2018 la società  Vidori Servizi Ambientali s.p.a. ha impugnato la D.G.R.V. n. 119 del 7 febbraio 2018, con la quale, in attuazione dell&#8217;articolo 17 della D.C.R.V. n. 30 del 29 aprile 2015 (Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali), la Giunta regionale ha adottato gli <em>&#8220;Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione di rifiuti&#8221;</em>, dando avvio, con la notifica della delibera alle imprese autorizzate allo svolgimento della suddetta attività , al riesame, ai sensi dell&#8217;articolo 29-<em>octies</em>, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 152/06, delle autorizzazioni ambientali, limitatamente alle operazioni di miscelazione in deroga.<br /> Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la medesima ricorrente ha impugnato anche il Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 100 del 13.11.2018, notificato in data 22.11.2018, con il quale, concludendo il procedimento,  stata modificata l&#8217;AIA in conformità  con gli indirizzi tecnici approvati, nonchè il Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 120 del 31.12.2018, con cui sono stati prorogati i termini per l&#8217;adeguamento alle nuove condizioni.<br /> Con il ricorso n. 1265/2018 la società  COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. ha impugnato il D.D.R. n. 50 del 20 luglio 2018 di integrazione dell&#8217;Autorizzazione Integrata Ambientale per l&#8217;introduzione di operazioni di miscelazione anche in deroga ai sensi del comma 1 dell&#8217;art. 187 D.Lgs. 152/06, la nota della Regione Veneto prot. 136254 del 11.4.2018 di comunicazione di avvio del procedimento di integrazione dell&#8217;AIA, la D.G.R. n. 119 del 7 febbraio 2018 avente ad oggetto <em>&#8220;indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione rifiuti&#8221;</em>, la Circolare regionale prot. 518498 del 27.12.2016 avente ad oggetto <em>&#8220;Piano regionale di gestione dei rifiuti. Allegato A alla D.C.R. n. 30 del 29.04.2015 &#8211; Appendice 2 &#8211; Classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti &#8211; Aspetti interpretativi.&#8221;.</em><br /> Con il ricorso n. 146/2019 WASTE TREATMENT SOLUTION s.r.l. ha impugnato il D.D.R. n. 101 del 13/11/2018 di modifica dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale per l&#8217;adeguamento alle operazioni di miscelazione di rifiuti agli indirizzi tecnici di cui alla D.G.R. n. 119/2018, limitatamente ai punti f) e g) e la D.G.R. n. 119/2018 del 7 febbraio 2018 avente ad oggetto <em>&#8220;indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione rifiuti&#8221;</em>, limitatamente ai paragrafi 4.3 punto 6) e 4.3 punto 7). Ha anche proposto domanda di condanna della Regione al risarcimento del danno subito per effetto delle determinazioni illegittimamente assunte.<br /> Le società  ricorrenti svolgono attività  di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e sono autorizzate allo svolgimento di attività  di miscelazione anche in deroga, ricevendo anche piccole quantità  di rifiuti di varie tipologie per avviarle allo smaltimento presso impianti nazionali ed esteri.<br /> Lamentano che, con la delibera ed i decreti impugnati, la Regione Veneto avrebbe disciplinato l&#8217;attività  di miscelazione in deroga, introducendo prescrizioni particolarmente gravose &#8211; non previste dalla legge o dalle BAT e non necessarie a garantire una gestione ambientalmente corretta dei rifiuti &#8211; che rischiano di compromettere la capacità  operativa delle imprese.<br /> La società  Cosmo contesta, altresì, la decisione della Regione di assoggettare ad autorizzazione espressa anche le miscelazioni non in deroga.<br /> Chiedono, pertanto, l&#8217;annullamento dei suddetti atti.<br /> La Regione Veneto si  costituita in tutti i giudizi chiedendo la reiezione dei ricorsi proposti. Nel giudizio n. 566/2018 si  costituito anche il Comune di Vidor, mentre nel ricorso n. 1265/2018 si  costituito il Comune di Noale.<br /> La domanda di sospensione cautelare presentata in seno ai ricorsi  stata accolta.<br /> Con memoria difensiva del 13 gennaio 2020 la ricorrente COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. ha rinunciato alla domanda subordinata di annullamento totale del decreto n. 50/2018 formulata nel ricorso n. 1265/2018.<br /> Con atto depositato il 19 settembre 2020, ha dichiarato di rinunciare ai motivi di ricorso (contenuti alle pagine da 32 a 39) concernenti le prescrizioni in materia di miscelazione non in deroga del decreto n. 50/2018.<br /> All&#8217;udienza del 22.10.2020 le cause sono state trattenute in decisione.</div>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno riunire i ricorsi sopra indicati, sussistendo i presupposti di cui all&#8217;articolo 70 cod. proc. amm. Tra le cause sussiste, infatti, un&#8217;evidente connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva.<br /> 2. Ancora preliminarmente, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. ai motivi concernenti la miscelazione non in deroga, formulati nel ricorso n. 1283/2017, oggetto di rinuncia, e riportati alle pagine da 32 a 39 del ricorso n. 1265/2018, nonchè alle conseguenti domande di riunione dei ricorsi n. 283/17 e 1265/2018, di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea ed alla domanda subordinata di annullamento integrale del decreto n. 50/2018.<br /> 3. Giova premettere che con i ricorsi oggetto di disamina e con il ricorso per motivi aggiunti sono formulate identiche censure con cui si contesta la invalidità  radicale della D.G.R. 119/2018 e dei singoli provvedimenti applicativi e censure con cui si contesta la legittimità  di singole prescrizioni della D.G.R. 119/2018, riprodotte nei provvedimenti integrativi o modificativi delle AIA, a loro volta,<em> in parte qua,</em>impugnati. Ragioni di sinteticità  impongono di esaminare congiuntamente le censure di identico contenuto, indipendentemente dal mezzo di gravame che le contiene.<br /> 4. Per ragioni di ordine logico, il Collegio ritiene di principiare dai motivi n. II.4 del ricorso proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e n. II.5 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. (tutti contenenti le medesime censure di &#8220;<em>Violazione dell&#8217;art. 29 octies, c. 4 D.lgs. n. 152/06. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e di istruttoria. Difetto di motivazione&#8221;</em>) e dai motivi n. II.5 del ricorso proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e n. II.6 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. (tutti contenenti le medesime censure di <em>&#8220;Violazione di legge. Violazione del D.Lgs. n. 152/06. Violazione artt. 29 bis e ss. D.Lgs. n. 152/06. Violazione artt. 195 e 196 D.Lgs. n. 152/06. Violazione dell&#8217;art. 17 del Piano regionale di gestione dei rifiuti &#8211; DCR n. 30/2015. Violazione art. 117 Cost. Incompetenza. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Carenza di motivazione&#8221;</em>) Non avendo, infatti, il ricorrente graduato l&#8217;ordine di esame dei motivi in relazione al proprio interesse, in assenza di legittime ragioni di assorbimento, occorre esaminare con priorità  quelli volti a censurare vizi più radicali dei provvedimenti impugnati, secondo quanto sancito dall&#8217;Adunanza Plenaria nella sentenza n. 5 del 27 aprile 2015 <em>(&#8220;il giudice adito deve procedere, nell&#8217;ordine logico, preliminarmente all&#8217;esame di quelle domande o di quei motivi che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità  del provvedimento (o dei provvedimenti) impugnato(i), per passare poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure, all&#8217;esame degli altri motivi che, pur idonei a determinare l&#8217;annullamento dell&#8217;atto gravato, evidenzino profili meno radicali d&#8217;illegittimità .&#8221;</em>).<br /> 5. Con il motivo II.4 del ricorso proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e n. II.5 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. (<em>&#8220;Violazione dell&#8217;art. 29 octies, c. 4 D.lgs. n. 152/06. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e di istruttoria. Difetto di motivazione&#8221;</em>), la ricorrente censura i provvedimenti impugnati ritenendo insussistenti i presupposti previsti dall&#8217;articolo 29-<em>octies</em>, c. 4, D.Lgs. 152/06, per il riesame dell&#8217;AIA. Analoghe censure sono svolte dalla WASTE TREATMENT SOLUTIONS s.r.l. al quarto motivo del ricorso n. 149/2019 (<em>&#8220;violazione di legge: art. 29 bis e 29 octies, 195 D.Lgs. 152/06 &#8211; procedimento di revisione AIA. Imposizione di vincoli non prescritti ex lege. Eccesso di potere per incompetenza &#8211; carenza di motivazione&#8221;</em>).<br /> 5.1 Il motivo non  fondato.<br /> Il procedimento di riesame  stato avviato ai sensi dell&#8217;articolo 29-<em>octies</em>, D.Lgs. 152/06 al fine di adeguare l&#8217;autorizzazione ambientale agli indirizzi tecnici dettati con la D.G.R. 119/2018. La delibera ha dato attuazione all&#8217;articolo 17 del Piano Regionale dei Rifiuti che così dispone:<em> &#8220;La Giunta regionale, nel rispetto dell&#8217;articolo 187 del D.Lgs. 152/2006, emana nuovi indirizzi in materia di miscelazione tenuto conto dell&#8217;evoluzione normativa e degli adeguamenti tecnologici e gestionali relativi alle migliori tecniche riconosciute&#8221;.</em><br /> Vero  che tale fattispecie non rientra tra quelle puntualmente disciplinate al comma 4 dell&#8217;art. 29-<em>octies </em>D.Lgs. 152/06. Tuttavia il Collegio ritiene che i presupposti del riesame dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale ai sensi della suddetta disposizione non possano essere oggetto di interpretazione restrittiva, dovendo l&#8217;ermeneusi condursi tenendo conto del principio di correzione in via prioritaria alla fonte (principio di prevenzione) di cui la disposizione richiamata costituisce espressione. Ove, pertanto, si renda necessario rivedere le prescrizioni che non si sono rivelate sufficienti a garantire una corretta gestione dell&#8217;impianto o delle attività  che vi si svolgono, la modifica dell&#8217;AIA deve poter essere imposta.<br /> D&#8217;altronde, l&#8217;art. 29-<em>octies, </em>ai primi due commi presenta una formulazione aperta (&#8220;<em>L&#8217;autorità  competente riesamina periodicamente l&#8217;autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni&#8221;</em>, tenendo conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all&#8217;installazione, nonchè &#8220;<em>di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l&#8217;esercizio dell&#8217;installazione&#8221;</em>), mentre ai commi 3 e 4 sono individuate le ipotesi in cui il riesame  previsto come obbligatorio (<em>&#8220;4. Il riesame  inoltre disposto, sull&#8217;intera installazione o su parti di essa, dall&#8217;autorità  competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando&#8221;</em>). Ciò in coerenza, peraltro, con l&#8217;articolo 21, paragrafo 5 della direttiva 2010/75/UE (al quale l&#8217;articolo 29-<em>octies</em> D.Lgs. 152/06 ha dato attuazione), che contiene un elenco non tassativo di ipotesi nelle quali l&#8217;autorità  competente  tenuta a riesaminare le condizioni di autorizzazione (&#8220;5.<em> Le condizioni di autorizzazione sono riesaminate e, ove necessario, aggiornate almeno nei seguenti casi:</em>&#038;&#8221;).<br /> Nella specie, la Regione ha ritenuto di dover riesaminare le AIA, previamente individuando dei criteri generali nella D.G.R. 119/2018 per l&#8217;autorizzazione delle attività  di miscelazione, tenuto conto delle problematiche emerse in punto di tracciabilità  dei rifiuti (ed, in particolare, di quelli pericolosi) e di corretta gestione degli stessi nel corso delle attività  di controllo, in occasione di interlocuzioni con le autorità  estere destinatarie delle miscele prodotte in Veneto e dalle risultanze dell&#8217;inchiesta svolta dalla Commissione parlamentare sulle attività  illecite connesse al ciclo dei rifiuti nel Veneto.<br /> Si tratta di problematiche in fatto non smentite dalle ricorrenti e che appaiono sufficienti a giustificare il ricorso al riesame delle autorizzazioni.<br /> 5. Con il motivo II.5 del ricorso proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e n. II.6 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. (&#8220;<em>Violazione di legge. Violazione degli artt. 29 bis e ss., 195 e 196 del D.Lgs. 152/2006. Violazione dell&#8217;art. 17 della DCR n. 30/2015. Violazione dell&#8217;art. 117 Cost. Incompetenza. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Carenza di motivazione.&#8221;</em>) le ricorrenti contestano la sussistenza del potere della Regione di adottare disposizioni tecniche aventi portata generale, quali quelle contenute nella DGRV, poi inserite nel D.D.G. modificativo dell&#8217;AIA, ritenendo che esse siano di competenza esclusiva dello Stato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 29-bis e 195, c. 2, lett. a) e u) D.lgs. 152/06.<br /> Sussisterebbe anche una violazione dell&#8217;articolo 17 del Piano Regionale Rifiuti approvato con DCR 30/2015, atteso che esso autorizza la Giunta ad emanare nuovi indirizzi tecnici &#8220;<em>tenuto conto dell&#8217;evoluzione normativa e degli adeguamenti tecnologici e gestionali relativi alle migliori tecniche riconosciute&#8221;</em>, mentre nella specie, ad avviso della ricorrente, sarebbero stati introdotti criteri tecnici del tutto estranei al quadro tecnico, normativi e pianificatorio di riferimento (BAT, BREF, art. 187 D.lgs. 152/06, art. 17 DCR 30/2015).<br /> Analoghe censure sono svolte dalla WASTE TREATMENT SOLUTIONS s.r.l. al quarto motivo del ricorso n. 149/2019 (<em>&#8220;violazione di legge: art. 29 bis e 29 octies, 195 D.Lgs. 152/06 &#8211; procedimento di revisione AIA. Imposizione di vincoli non prescritti ex lege. Eccesso di potere per incompetenza &#8211; carenza di motivazione&#8221;</em>).<br /> 5.1 Le censure non sono fondate.<br /> La tesi secondo cui la Regione, nel definire gli indirizzi tecnici in materia di miscelazione avrebbe invaso le competenze spettanti allo Stato ai sensi dell&#8217;articolo 195, comma 2, lett. a) D.Lgs. 152/06 non può essere condivisa.<br /> La suddetta disposizione afferma che appartiene alla competenza dello Stato <em>&#8220;l&#8217;indicazione dei criteri e delle modalità  di adozione, secondo principi di unitarietà , compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti&#8221;</em>. Nella delibera in esame, tuttavia, non sono individuati criteri e modalità  di adozione di norme tecniche, ma <em>&#8220;indirizzi operativi e gestionali&#8221; </em>delle attività  di miscelazione, con lo scopo di orientare gli operatori, nonchè gli organi competenti e le autorità  delegate al rilascio delle autorizzazioni delle attività  di trattamento dei rifiuti, rispettivamente al corretto svolgimento delle operazioni di miscelazione ed alla individuazione delle condizioni di autorizzabilità  delle stesse, ai sensi di quanto previsto dall&#8217;articolo 187, comma 2, D.Lgs. 152/06.<br /> La delibera, pertanto,  riconducibile al potere di coordinamento amministrativo delle funzioni autorizzatorie spettanti alle Regioni in materia di trattamento dei rifiuti, ai sensi dell&#8217;articolo 196, comma 1, lett. e) e dell&#8217;articolo 187, comma 2, D.Lgs. 152/06.<br /> Tale ultima disposizione, infatti, prevede che la miscelazione tra rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosità  e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi &#8211; in linea di principio vietata &#8211; possa essere autorizzata nell&#8217;ambito delle autorizzazioni previste dagli articoli 208, 209 e 2011 e sulla base dei criteri dettati dal medesimo comma, tra i quali  richiamata la conformità  dell&#8217;operazione alle migliori tecniche disponibili, alle quali la Regione, nel provvedimento in esame dichiara espressamente di ispirarsi (<em>&#8220;2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità , tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, a condizione che:</em><br /> <em>a) siano rispettate le condizioni di cui all&#8217;articolo 177, comma 4, e l&#8217;impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull&#8217;ambiente non risulti accresciuto; </em><br /> <em>b) l&#8217;operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un&#8217;impresa che ha ottenuto un&#8217;autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; </em><br /> <em>c) l&#8217;operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all&#8217;articolo 183, comma 1, lettera nn)&#8221;</em>).<br /> La delibera impugnata contiene prescrizioni di natura gestionale ed operativa destinate ad essere riprodotte e rimodulate nei singoli provvedimenti autorizzativi che, anche in assenza di un atto generale di indirizzo, ben potrebbero essere contenute nei singoli provvedimenti autorizzatori.<br /> Conferma della riconducibilità  alla suddetta funzione dell&#8217;atto di indirizzo impugnato si trae anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 12 aprile 2017 che, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo il comma 3-<em>bis</em> dell&#8217;art. 187, nella parte in cui esonerava dall&#8217;obbligo di dotarsi di specifica autorizzazione le imprese che intendessero svolgere attività  di miscelazione non in deroga, ha espressamente ricondotto la funzione autorizzatoria delle attività  di miscelazione dei rifiuti all&#8217;ambito delle competenze legislative e amministrative delle regioni, in virtà¹ del suo collegamento alla materia tutela della salute (<em>&#8220;Nel caso di specie la violazione dell&#8217;art. 23 della citata direttiva si traduce in una lesione indiretta delle competenze costituzionali regionali. Il collegamento fra la disciplina ambientale, e in particolare quella dei rifiuti, e la tutela della salute  pacifico, risultando dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 58 del 2015, n. 244 del 2012, n. 373 del 2010, n. 249, n. 225 e n. 61 del 2009, n. 62 del 2008), dalla direttiva 2008/98/CE (si vedano il preambolo e, in particolare, gli artt. 1, 12, 13 e 17) e dal codice dell&#8217;ambiente (si vedano, in particolare, gli artt. 177, 179, 182-bis, 191 e 208, comma 1). Tale collegamento  stato affermato anche con specifico riferimento alla miscelazione dei rifiuti, come risulta dal punto 43 del preambolo e dall&#8217;art. 18, paragrafo 2, lettera b), della direttiva n. 2008/98/CE, nonchè dall&#8217;art. 187, comma 2, del codice dell&#8217;ambiente&#8221;</em>).<br /> Così argomentando, la Corte ha, altresì, affermato che la disposizione statale censurata era idonea a ledere le prerogative regionali nella materia <em>de qua</em>, poichè produceva l&#8217;effetto di rendere in parte inapplicabile un provvedimento analogo a quello oggetto del presente giudizio adottato dalla Regione Lombardia (Linee Guida in materia di operazioni di miscelazione, approvate con decreto della Giunta regionale 6 giugno 2012, n. 3596 e con il decreto del Dirigente della Struttura autorizzazioni e innovazione in materia di rifiuti 4 marzo 2014, n. 1795).<br /> La disciplina recata dalla DGR 119/18, pertanto, deve ritenersi legittimamente adottata dalla Regione Veneto, essendo riconducibile al potere di coordinamento dell&#8217;esercizio dei poteri autorizzatori spettanti alla Regione (e, su delega, alle province) previsti dall&#8217;art. 196, comma 1, lett. e) (<em>&#8220;autorizzazione all&#8217;esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi&#8221;</em>), dall&#8217;articolo 187, comma 2 e dell&#8217;art. 208, comma 11, D.Lgs. 152/06.<br /> Non appare sufficiente a contraddire le predette conclusioni, il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2790/2017 che ha annullato le Linee Guida tecniche della Regione Lombardia per la progettazione e la gestione sostenibile delle discariche, non essendo la suddetta fattispecie assimilabile a quella in esame. La pronuncia, infatti, si fonda, da un lato, sull&#8217;assenza di un titolo competenziale della regione nella materia della progettazione delle discariche, dall&#8217;altro sulla sovrapposizione delle disposizioni regionali a quelle di fonte statale che già  disciplinavano la materia, fissando <em>&#8220;livelli di tutela uniforme&#8221;</em> non derogabili dalle Regioni.<br /> Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle suddette condizioni, atteso che la competenza regionale  riconducibile, come si  detto, agli articoli 196, comma 1, lett. e) (<em>&#8220;autorizzazione all&#8217;esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi&#8221;</em>), 187, comma 2 e 208, comma 11, D.Lgs. 152/06 e che non risulta siano stati adottati dallo Stato specifiche disposizioni tecniche in materia.<br /> La Corte costituzionale si  più volte pronunciata sui rapporti tra la competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale e le concorrenti competenze regionali in materie che pur restano coinvolte dalla gestione dei rifiuti, quali la salute e le condizioni di lavoro, affermando che: <em>&#8220;la disciplina dei rifiuti si colloca, per giurisprudenza di questa Corte, nell&#8217;Ã mbito della tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull&#8217;intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (ex multis, sentenze n. 62 del 2008).</em><br /> <em>Pertanto, anche nel settore dei rifiuti, accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell&#8217;ambiente, possono venire in rilievo interessi sottostanti ad altre materie, per cui la «competenza statale non esclude la concomitante possibilità  per le Regioni di intervenire [&#8230;]», ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato (sentenza n. 62 del 2005, altresì, sentenze n. 247 del 2006, n. 380 e n. 12 del 2007).&#8221;.</em>Nei rapporti tra competenza statale in materia ambientale e competenza in materia di salute, quindi la disciplina ambientale, che scaturisce dall&#8217;esercizio di tale competenza esclusiva dello Stato, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato.<br /> In assenza di norme tecniche statali, che individuino i livelli di tutela ambientale uniforme della materia della miscelazione, non possono, invece, ritenersi sussistenti vincoli derivanti dalla legislazione statale per l&#8217;esercizio delle funzioni regionali, salvo quelli desumibili dall&#8217;articolo 187, comma 2, D. Lgs. 152/06, che la Regione legittimamente ha il potere di declinare anche nell&#8217;esercizio dei poteri di coordinamento amministrativo dell&#8217;esercizio della funzione autorizzatoria che le  riconosciuta.<br /> E&#8217;, pertanto, in relazione ai suddetti limiti che dovà  essere valutata, nel merito, la legittimità  dell&#8217;esercizio della suddetta funzione.<br /> 6. Passando alle censure che attengono alle singole prescrizioni, appare opportuna una premessa di carattere generale.<br /> Il potere esercitato dall&#8217;amministrazione nella materia <em>de qua </em>rinviene il proprio fondamento normativo negli articoli 187 e 208 D.Lgs. 152/06 ed , pertanto, ai criteri indicati in tali disposizioni che  necessario far riferimento per valutare la legittimità  dei provvedimenti oggetto di impugnazione.<br /> L&#8217;articolo 187, D.lgs. 152/06, in linea di principio, vieta la miscelazione di rifiuti <em>&#8220;aventi differenti caratteristiche di pericolosità  ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi&#8221;</em>.<br /> La miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità , tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata, in deroga, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, a condizione che<em>:</em><br /> <em>&#8220;a) siano rispettate le condizioni di cui all&#8217;articolo 177, comma 4, e l&#8217;impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull&#8217;ambiente non risulti accresciuto; </em><br /> <em>b) l&#8217;operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un&#8217;impresa che ha ottenuto un&#8217;autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; </em><br /> <em>c) l&#8217;operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all&#8217;articolo 183, comma 1, lettera nn).&#8221;</em>.<br /> Nel definire le disposizioni tecniche in forza delle quali può essere autorizzata la miscelazione in deroga, pertanto, occorre che siano rispettati i suddetti criteri.<br /> Si tratta, com&#8217; evidente, di un&#8217;attività  tecnico-discrezionale, connotata da ampi margini di discrezionalità , essendo le soluzioni potenzialmente rispondenti ai criteri sopra richiamati variamente declinabili.<br /> Le scelte operate dall&#8217;amministrazione, pertanto, possono essere oggetto di scrutinio secondo i consolidati principi in materia di sindacato della discrezionalità  tecnica, alla stregua dei quali le suddette scelte possono essere censurate solo per palese irragionevolezza ed illogicità  manifesta, ovvero per errore o travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria.<br /> Soccorrono, peraltro, quanto al giudizio di adeguatezza sotto il profilo tecnico e finalistico delle soluzioni scelte dall&#8217;Amministrazione, i criteri enunciati nel par. 2.1 delle &#8220;<em>Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment&#8221;</em>, dedicato alla miscelazione (<em>&#8220;blending and mixing&#8221;</em>) richiamato nella DGR 119/18, alle quali, peraltro, per espresso richiamo normativo, le autorizzazioni alla miscelazione in deroga devono conformarsi.<br /> A tal proposito, va sottolineato che dal documento, che definisce le finalità  e le tecniche in base alle quali la miscelazione può essere consentita, possono trarsi i seguenti principi:<br /> &#8211; La miscelazione costituisce una deroga al principio secondo cui i rifiuti non omogenei devono essere tenuti separati, poichè rende più complesse le operazioni di tracciamento e il corretto trattamento dei rifiuti (<em>&#8220;Wastes, once produced, are in principle kept separate from other wastes.</em><em>The reason for this is that the treatment of homogeneous streams is generally easier than that of composite streams&#8221;</em>).<br /> &#8211; La miscelazione deve essere funzionale alle esigenze del successivo trattamento cui  destinato il rifiuto e non deve essere un metodo volto a facilitare l&#8217;accettazione dei rifiuti. Il documento BREFWT 2018 afferma, infatti, i rifiuti possono essere miscelati, qualora tale operazione sia idonea a garantire una fornitura omogenea e stabile (&#8220;<em>Under certain conditions, however, different waste streams can be processed just as well, or sometimes even better, if they are composite&#8221;&#8230;</em><em>&#8220;Due to the heterogeneous nature of waste, blending and mixing are required in most waste treatment operations in order to guarantee a homogeneous and stable feedstock of the wastes that will be finally processed&#8221;</em>).<br /> &#8211; Occorre, tuttavia, che tale operazione possa essere effettuata senza aumento dei rischi per la salute, che avvenga senza che ne resti pregiudicato il tracciamento dei rifiuti pericolosi, che non conduca a ad un trattamento della miscela deteriore rispetto a quello migliore disponibile per i singoli rifiuti che hanno dato origine alla miscela, o a operazioni ambientalmente non corrette (<em>&#8220;The mixing of wastes does not lead to a lower level of waste processing than the best possible level of waste management or to the application of non-environmentally sound waste management&#8221;</em>.).<br /> Alla stregua dei suddetti principi, si procede ad esaminare le censure.<br /> 7. Con il motivo II.1 del ricorso introduttivo ed il motivo II.1.8 del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e con il motivo n. II.1 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. (<em>&#8220;Violazione dell&#8217;art. 187 D.Lgs. n. 152/2006. Violazione dell&#8217;art. 184 c. 5 ter D.Lgs. n. 152/2006. Violazione dell&#8217;Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione del DM 27.09.2010. Violazione degli artt. 237bis &#8211; 237sexies, septies e octies D.Lgs 152/06. Violazione del DM 03.06.2014 n. 120. Violazione dell&#8217;art. 188 D.Lgs 152/06. Violazione dell&#8217;art. 17 del Piano Regione di Gestione dei Rifiuti approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015. Violazione delle BAT in materia di incenerimento di rifiuti di cui al Decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.01.2007. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità  manifesta. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell&#8217;art. 3 e 41 della Costituzione.&#8221;</em>) sono impugnati i paragrafi 4.1. punto 7 e 4.1 punto 8 della DGR e le prescrizioni che le riproducono nei provvedimenti autorizzativi.<br /> Il paragrafo 4.1 punto 7 prevede che <em>&#8220;prima dell&#8217;avvio all&#8217;impianto di destino, ogni singolo lotto di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzato; la caratterizzazione  a carico del gestore dell&#8217;impianto che ha eseguito la miscelazione, configurandosi come nuovo produttore, tenuto conto che le miscele non sono rifiuti regolarmente generati (non essendo l&#8217;attività  di miscelazione un ciclo produttivo costante), salvo che nell&#8217;ambito istruttorio non siano rappresentati gli elementi tecnici che consentano valutazioni diverse&#8221;</em>.<br /> Il par. 4.3. punto 11 della DGR impone la gestione delle miscele per lotti (<em>&#8220;la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell&#8217;art. 183 c. 1 lett. f)  qualificato come &#8220;produttore dei rifiuti&#8221; e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione&#8221;</em>). Affermano le ricorrenti che la delibera sembra prevedere l&#8217;obbligo di caratterizzazione dei singoli lotti di rifiuti miscelati in uscita mediante analisi chimiche. Tale previsione non troverebbe fondamento nella legge, costituirebbe un inutile aggravio, impedendo una gestione sostenibile degli impianti che operano soprattutto per piccole partite di rifiuto.<br /> 7.1 Il motivo non  fondato.<br /> L&#8217;obbligo del produttore della miscela di procedere alla caratterizzazione del prodotto finale della propria attività  deriva dal combinato disposto degli articoli 183, comma 1, lett. f) e dall&#8217;allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 (nella formulazione in vigore all&#8217;epoca dell&#8217;adozione dei provvedimenti impugnati). La prima disposizione include il soggetto che effettui operazioni di miscelazione nella definizione di produttore di rifiuti (art. 183, comma 1, lett. f): <em>&#8220;f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività  produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)&#8221;</em>). La seconda attribuisce al produttore di rifiuti la responsabilità  della caratterizzazione (<em>&#8220;1. La classificazione dei rifiuti  effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonchè nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell&#8217;8 giugno 2017&#8221;</em>). L&#8217;obbligo del produttore di provvedere alla caratterizzazione  attualmente previsto all&#8217;articolo 184, comma 5, D.Lgs. 152/06.<br /> La Regione, nelle proprie difese, ha chiarito che la caratterizzazione comprende le attività  di classificazione del rifiuto (ovvero l&#8217;identificazione del rifiuto come pericoloso o non pericoloso e l&#8217;attribuzione delle caratteristiche di pericolo possedute) e quelle di codifica, consistenti nell&#8217;attribuzione del codice dell&#8217;elenco dei rifiuti previsto dalla decisione della Commissione europea 2014/955/UE.<br /> Rientra, inoltre, nella responsabilità  del produttore l&#8217;identificazione del corretto destino del rifiuto e, a tal fine, possono essere necessarie verifiche ulteriori per stabilire se le caratteristiche della miscela siano compatibili con i successivi trattamenti o impianti di destinazione (tendenza alla cessione di sostanze, ecc&#038;).<br /> Pertanto, le operazioni di caratterizzazione e quelle necessarie all&#8217;individuazione della destinazione del rifiuto, per essere correttamente espletate possono richiedere una verifica analitica del rifiuto (e quindi della miscela), laddove non ne sia nota con precisione l&#8217;origine e la composizione, il ch potrebbe a più forte ragione verificarsi quando si tratti di miscele in cui i rifiuti commisti non derivino da un processo produttivo unico ed omogeneo.<br /> Quanto chiarito dalla Regione trova conferma al par. 3.2.1 e all&#8217;allegato 4) degli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01), ove si prevede che analisi specifiche siano eseguite in tutti i casi in cui, sia ai fini della individuazione del ciclo produttivo di provenienza del rifiuto (ai fini dell&#8217;attribuzione del codice CER), sia ai fini dell&#8217;individuazione delle caratteristiche di pericolo, sia della presenza di specifici contaminanti in determinate concentrazioni, non sia possibile individuare le suddette informazioni dalla documentazione a corredo del rifiuto. Il paragrafo 4.2 dell&#8217;allegato 4 infatti afferma: <em>&#8220;In taluni casi le informazioni derivate ad esempio da una scheda di dati di sicurezza di un prodotto che diventa un rifiuto, da etichette conformi al sistema globale armonizzato, dalla conoscenza del processo di &#8220;generazione del rifiuto&#8221; e da altre banche dati non sono sufficienti per consentire una valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti in questione. Dato che disporre di conoscenze sufficienti sulla composizione dei rifiuti  un presupposto per poter utilizzare l&#8217;approccio di calcolo descritto nel capitolo 3.2.2. (fase 4) può essere necessaria un&#8217;analisi chimica dei rifiuti in questione&#8221;</em>.<br /> Conferma, inoltre, della possibilità  che analisi chimiche possano essere necessarie per individuare le caratteristiche della miscela in funzione della sua idoneità  alla corretta gestione nei successivi trattamenti (ad esempio, per il recupero), si rinviene anche nella disciplina dei criteri di ammissibilità  dei rifiuti in discarica (D.M. 27/9/2010), ove la caratterizzazione analitica per lotti  prescritta nei casi in cui le informazioni sui rifiuti che l&#8217;hanno generata non consentano di avere precisa cognizione delle sostanze che la compongono e dei relativi rapporti quantitativi. Le miscele, infatti, alla stregua della suddetta disciplina (cfr. all. 1 D.M. 27/9/2010), sono considerate <em>&#8220;rifiuti non generati regolarmente&#8221;</em>.<br /> Alla luce di quanto sopra, non può affermarsi che la previsione di un obbligo di effettuare le analisi chimiche della miscela a carico del produttore sia in contrasto con la normativa vigente o gli orientamenti tecnici, nè che sia irragionevole laddove non sia possibile in altro modo individuare con certezza la composizione effettiva e le caratteristiche della miscela, in ragione della variabilità  nella sua composizione dovuta all&#8217;eterogeneità  dei processi da cui i rifiuti miscelati originano o dei rifiuti stessi.<br /> I ricorrenti, infatti, non negano che quando la miscela provenga da processi produttivi non omogenei o costanti, o sia formata da rifiuti eterogenei, le singole partite di miscela che fuoriescono dall&#8217;impianto possano avere composizioni fortemente eterogenee e che ciò possa non consentire in ogni caso di individuare compiutamente le caratteristiche dei rifiuti che le compongono. Infatti, essi si limitano a citare alcuni esempi nei quali le analisi chimiche della miscela non sarebbero necessarie per la compiuta caratterizzazione &#8211; ossia quando i rifiuti che le compongono sono codificati con voci di pericolo assoluto o di non pericolo assoluto (ovvero quando a tal fine sia irrilevante la concentrazione delle sostanze che ne determinano la pericolosità ) &#8211; ovvero per l&#8217;individuazione dell&#8217;appropriato successivo trattamento (ad esempio, i rifiuti destinati all&#8217;incenerimento) e che, in tali casi,  sufficiente a garantire la correttezza del successivo trattamento, l&#8217;obbligo di accompagnare le miscele con tutte le caratteristiche di pericolo che possedevano in origine i rifiuti miscelati e di tutti i codici CER, nonchè di garantire la compatibilità  con il destino successivo dei rifiuti in origine miscelati.<br /> Si tratta, tuttavia, di ipotesi valutabili, caso per caso, così come le stesse prescrizioni impugnate prevedono.<br /> Esse, infatti, non impongono di effettuare la caratterizzazione della miscela in ogni caso, ma la prevedono come regola quando l&#8217;origine e l&#8217;eterogeneità  dei rifiuti che le compongono, tenuto anche conto delle possibili interazioni in fase di commistione, non consentono di individuare in modo attendibile o esaustivo le caratteristiche dei rifiuti che le compongono, anche in funzione del loro avvio al corretto trattamento successivo.<br /> L&#8217;obbligo, tuttavia, non saà  previsto nei singoli atti autorizzativi nel caso in cui sia garantita la possibilità  di una caratterizzazione completa ed attendibile e di determinare le caratteristiche della miscela in modo sufficiente a consentire la corretta individuazione del successivo trattamento e destino.<br /> La delibera afferma infatti che: <em>&#8220;la caratterizzazione  a carico del gestore dell&#8217;impianto che ha eseguito la miscelazione, configurandosi come nuovo produttore, tenuto conto che le miscele non sono rifiuti regolarmente generati (non essendo l&#8217;attività  di miscelazione un ciclo produttivo costante), salvo che nell&#8217;ambito istruttorio non siano rappresentati gli elementi tecnici che consentono valutazioni diverse.&#8221;</em>.<br /> 7.1.1 Generica  la doglianza, formulata da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. nel medesimo mezzo nei confronti della prescrizione di cui al par. 4.3. punto 11 della delibera 119/2018 (e di quelle corrispondenti contenute nei provvedimenti autorizzativi), nella parte in cui prevede che la gestione delle miscele deve avvenire per lotti <em>&#8220;così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO&#8221;</em>. La società  lamenta che la gestione attraverso i lotti e la predeterminazione delle dimensioni costituirebbe un fattore di rallentamento ed eccessivo irrigidimento dell&#8217;attività .<br /> La previsione, tuttavia, come emerge dalle difese della Regione,  funzionale a garantire che la caratterizzazione della miscela possa essere realmente rappresentativa delle partite che vengono conferite agli impianti di destinazione, al fine di evitare che una <em>&#8220;miscelazione consecutiva, continua e reiterata, senza soluzione di continuità  tra lotti caratterizzati e non, con rifiuti sempre differenti&#8221; </em>pregiudichi la possibilità  di controllare che la miscela sia realmente idonea al successivo trattamento/destino, a causa di <em>&#8220;intracontaminazioni e diluizioni&#8221;</em> incontrollate.<br /> Quanto rappresentato dalla difesa regionale trova conferma nella definizione di lotto di rifiuti contenuta nella delibera impugnata, quale &#8220;<em>insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in relazione alle procedure operative dell&#8217;impianto. [&#038;] In caso di caratterizzazione analitica, con riferimento ai termini e alle definizioni previsti dalla Norma UNI 10802, si intende per lotto: la quantità  di rifiuto alla quale corrisponde una determinata caratterizzazione, eseguita su campione omogeneo e rappresentativo dell&#8217;intera massa di rifiuto&#8221;.</em><br /> A fronte delle spiegazioni fornite dalla Regione, i ricorrenti nulla osservano, se non ribadire la posizione secondo cui sarebbe sufficiente a garantire la corretta gestione delle miscele la c.d. sommatoria amministrativa.<br /> Tale affermazione, tuttavia, non appare idonea ad evidenziare profili di manifesta illogicità  o irragionevolezza della prescrizione, atteso che nulla viene detto per contestare la necessità  di garantire un&#8217;attendibile determinazione delle caratteristiche dei rifiuti miscelati &#8211; tenuto conto anche delle interrelazioni che tra essi vengono a determinarsi per effetto della commistione &#8211; rispetto al successivo destino.<br /> Peraltro il dimensionamento del lotto nelle singole autorizzazioni  rimesso alla determinazione dell&#8217;impresa nel PMC, sì che la dimensione dei lotti possa essere definita in armonia con le esigenze operative delle imprese, il ch consente di escludere una palese irragionevolezza della previsione.<br /> 7.1.2 Nè un vincolo inderogabile può trarsi dai criteri di dimensionamento individuati al paragrafo 3.4 della delibera n. 119/2018, ai quali &#8211; come peraltro espressamente ammesso dalla difesa regionale &#8211; deve riconoscersi carattere solo orientativo.<br /> Conseguentemente sono da respingere le censure articolate dai ricorrenti avverso la prescrizione contenuta nel paragrafo 3.4 della delibera n. 119/2018 nella parte in cui stabilisce che <em>&#8220;in generale il lotto non deve superare i 3.000 mc. Per le miscele, tuttavia, il lotto di norma non deve superare i 1.000 mc&#8221;</em> (motivo II.1.13 del ricorso e motivo II.1.19 del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., motivo II.1.12 del ricorso di COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l.).<br /> 7.2 Con il medesimo mezzo, al punto II.1.9 del ricorso introduttivo e con il motivo di cui al punto II.1.16 del ricorso per motivi aggiunti proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. la ricorrente impugna, altresì, il paragrafo 3.2 della DGR 119/2018 laddove afferma che la frequenza della c.d. omologa deve seguire la medesima frequenza con cui  eseguita la caratterizzazione del rifiuto da parte del produttore. I ricorrenti affermano che tale previsione sia affetta dei medesimi vizi di irragionevolezza sollevati con riguardo alla previsione dell&#8217;obbligo di caratterizzazione analitica dei singoli lotti di miscela.<br /> Anche tale doglianza  da rigettare alla luce di quanto si  detto circa la strumentalità  degli obblighi di caratterizzazione rispetto ad una corretta gestione del rifiuto qualora esso generi da un processo non definito e non si sia in possesso di adeguate informazioni sulla composizione esatta dei rifiuti miscelati. L&#8217;omologa , infatti, il processo eseguito dall&#8217;impianto ricevente volto alla &#8220;<em>corretta ed esaustiva individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo ad uno specifico trattamento&#8221;.</em><br /> E&#8217;, pertanto, logico e coerente con le finalità  di un controllo di tal fatta, che la frequenza dell&#8217;omologa sia correlata a mutamenti significativi del processo produttivo del rifiuto che l&#8217;impianto di trattamento riceve.<br /> La delibera  chiara nell&#8217;individuare le ragioni di tale previsione (<em>&#8220;la frequenza dell&#8217;omologa dipende essenzialmente dalla costanza del ciclo produttivo che origina il rifiuto e pertanto corrisponde almeno alla medesima frequenza prevista per la caratterizzazione del produttore&#8221;</em>) e contiene una clausola di flessibilità  che consente di derogare alla regola generale &#8211; procedendo, quindi, all&#8217;omologa ogni dodici mesi &#8211; nel caso di conferimenti di rifiuti provenienti <em>&#8220;da impianti di stoccaggio (R13 &#8211; D-15, art. 183, comma 1, lett. aa) ove i rifiuti sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale&#8221;, </em>nonchè in ogni altro caso in cui risultino <em>&#8220;comprovate e documentate eccezioni&#8221;.</em><br /> 7.3 Infondate sono, altresì, le doglianze mosse avverso la previsione di cui al punto 4.2 della DGR e della relativa disposizione richiamata nel provvedimento modificativo dell&#8217;AIA (punto 4) al punto II.1.8 del ricorso introduttivo ed al punto II.1.4 del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. nella parte in cui  richiesta alla ditta l&#8217;indicazione della potenzialità  espressa in tonnellate giorno e anno delle operazioni di miscelazione. Il motivo pecca di eccessiva genericità , non essendo specificato per quale ragione tale richiesta sarebbe sproporzionata, ma  comunque da ritenersi infondato, atteso che tra le informazioni richieste ai sensi dell&#8217;articolo 208, comma 11, lettera b) D.Lgs. 152/06 vi  quella relativa ai tipi e quantitativi massimi di rifiuti trattati in relazione a ciascun tipo di operazione (<em>&#8220;b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità  del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità  di verifica, monitoraggio e controllo della conformità  dell&#8217;impianto al progetto approvato&#8221;</em>).<br /> 7.4 E&#8217; infondata la doglianza formulata al punto II.1.9 del ricorso introduttivo e al punto II.1.16 del ricorso per motivi aggiunti proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. con cui  impugnata la previsione di cui al punto 3.2 della DGR 119/2018 nella parte in cui attribuisce al responsabile tecnico dell&#8217;impianto la responsabilità  dell&#8217;omologa. La ricorrente lamenta che, contrariamente a quanto previsto dalla disposizione impugnata, la responsabilità  di una corretta caratterizzazione del rifiuto spetta al produttore ai sensi dell&#8217;articolo 188 D.Lgs. 152/06.<br /> Viene espressamente riconosciuto dalla Regione che la previsione non intende derogare alla disciplina di rango primario che attribuisce la responsabilità  della caratterizzazione al produttore ed, infatti, la previsione, nell&#8217;individuare il Responsabile Tecnico dell&#8217;impianto quale soggetto responsabile dell&#8217;omologa, specifica che debba trattarsi del responsabile tecnico &#8220;<em>in possesso di delega di funzioni&#8221;</em>.<br /> 7.5 Con il motivo articolato al punto II.1.10 del ricorso introduttivo e al punto II.1.1 del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., con il motivo n. II.1.8 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. e con i motivi 1) e 2) del ricorso proposto da WASTE TREATMENT SOLUTIONS s.r.l. le ricorrenti impugnano il paragrafo 4.3. punto 6 della DGR 119/2018 e le prescrizioni dei decreti di modifica dell&#8217;AIA che lo recepiscono che afferma: <em>&#8220;non  ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l&#8217;accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità ; pertanto la miscela in uscita deve mantenere (analiticamente) le HP possedute da rifiuti in ingresso; per contro, alla luce dei punti 1 e 2, la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati&#8221;</em>.<br /> Ad avviso dei ricorrenti, la prescrizione:<br /> &#8211; Travisa il concetto di miscelazione in deroga, poichè l&#8217;art. 184, c. 5 D.Lgs. 152/06 si limita a prevedere un divieto di declassificazione sul piano giuridico dei rifiuti miscelati, in modo da determinarne il trattamento come rifiuto non pericoloso, ma non impone anche che la miscela concretamente mantenga le concentrazioni di sostanze inquinanti necessarie a superare le soglie di rilevanza.<br /> &#8211; E&#8217; irrealizzabile nella pratica perchè l&#8217;effetto diluitorio  un effetto naturale della miscelazione e quindi sarebbe concretamente possibile soltanto effettuare una miscelazione non in deroga;<br /> &#8211; Rende inutile la miscelazione che ha come scopo rendere più agevole il trattamento successivo dei rifiuti, come avviene ad esempio nel caso di incenerimento, ove le BAT (D.M. 29/1/2007) al par E.2.8.4 e F.1.1.3 prevedono la miscelazione come strumento per migliorare le prestazioni degli impianti;<br /> &#8211; L&#8217;art. 184, c. 5 D.Lgs. 152/06  soddisfatto attraverso il sistema attualmente previsto dall&#8217;AIA che prevede che i rifiuti che vanno a comporre la miscela siano tutti, per CER e caratteristiche analitiche (comprese le classi di pericolo), singolarmente conferibili all&#8217;impianto di destinazione; la miscelazione  preceduta da prova di miscelazione che conferma la compatibilità  dei singoli rifiuti tra loro; la miscela viaggia accompagnata dalle classi di pericolo dei rifiuti originari.<br /> La Regione afferma che: <br /> &#8211; Il sistema della sommatoria (solo) amministrativa (con possibilità  di diluire le concentrazioni di inquinanti) non ha dato buona prova di sè ingenerando problemi in sede di controllo e confusione in sede di accettazione dei carichi, essendosi verificati casi in cui, nonostante fossero state indicate, nella documentazione a corredo della miscela, tutte le caratteristiche di pericolo dei rifiuti che la componevano, impianti di destinazione non autorizzati a trattarle siano stati indotti ad accettare la miscela, in ragione della concentrazione inferiore alle soglie di rilevanza delle sostanze pericolose. Il sistema della sommatoria amministrativa, consentendo di conferire agli impianti di destinazione anche miscele non idonee ad essere ivi trattate, si porrebbe, quindi, in contrasto:<br /> &#8211; con le finalità  di una corretta caratterizzazione della miscela, che deve evidenziare tutte le componenti necessarie a individuare correttamente l&#8217;impianto di destinazione idoneo a riceverla;<br /> &#8211; con la natura della miscelazione, che non  un trattamento del rifiuto idoneo a modificarne la composizione chimico fisica in modo da neutralizzarne le componenti di pericolo, ma una semplice operazione di accorpamento che ha finalità  di migliorare il successivo trattamento. Tale operazione non deve essere effettuata in modo da eludere le disposizioni che individuano le caratteristiche del rifiuto conferibile in un determinato impianto e che definiscono le modalità  appropriate di trattamento del rifiuto.<br /> &#8211; con le indicazioni tecniche sulla classificazione dei rifiuti dettate dalla Commissione europea ove afferma (par. 3.2.2 Com. 2018/C 124/01 <em>&#8220;Inoltre si deve rilevare esplicitamente che l&#8217;art. 7, paragrafo 4, della direttiva quadro sui rifiuti non consente la diluizione o la miscelazione dei rifiuti per abbassare le concentrazioni iniziali di sostanze pericolose&#8221;</em>.<br /> Al contrario, il divieto di diluizione al di sotto delle soglie di concentrazione che determinano le caratteristiche di pericolo, previsto dal paragrafo 4.3 punto 6 della D.G.R. 119/2018:<br /> &#8211; Si pone in linea con le BAT in materia di trattamento dei rifiuti, laddove affermano che la miscelazione  un <em>&#8220;requisito tecnico per i trattamenti di rifiuti, al fine di garantire una materia omogenea e stabile e non  una tecnica per facilitare l&#8217;accettazione dei rifiuti&#8221;</em>.<br /> &#8211; Non impedisce il trattamento della miscela in modo da renderla conforme all&#8217;impianto. Ciò si desume dalla prescrizione 4.1 punto 4 b e prescrizione n. 7 del par. 4.3 della DGRV 119/18 che vieta la diluizione dei contaminanti non trattabili dall&#8217;impianto di destinazione e dalla prescrizione 4.1 punto 4 a della DGRV 119/18 che prevede che l&#8217;impianto di destino deve essere autorizzato a ricevere i singoli CER che compongono la miscela, così consentendo di diluire le sostanze oggetto di trattamento presso l&#8217;impianto di destino per migliorarne le prestazioni.<br /> Il motivo  fondato, nei termini che seguono.<br /> La prescrizione, nell&#8217;imporre in ogni caso il mantenimento nella miscela, in forma analitica, di tutte le HP possedute dai rifiuti che l&#8217;hanno originata, non  imposta dall&#8217;art. 184, comma 5-<em>ter</em>, D.Lgs. 152/06, nè dalla disciplina tecnica relativa alle modalità  di caratterizzazione dei rifiuti richiamata dalla Regione (<em>&#8220;Comunicazione della Commissione europea relativa agli &#8216;Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti&#8217; (2018/C 124/01)&#8221;</em>). L&#8217;art. 184, comma 5-<em>ter</em>, infatti, nel disciplinare la classificazione dei rifiuti (ovvero la qualificazione degli stessi, <em>&#8220;secondo l&#8217;origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità , in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi&#8221;</em>, cfr. comma 1) prevede che &#8220;<em>La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.</em>&#8220;. La norma non tratta della composizione chimica dei rifiuti, ma della loro classificazione, ai fini dell&#8217;individuazione del corretto regime giuridico da applicare. E&#8217;, in tale contesto che afferma che la diluizione non  uno strumento idoneo a modificare il regime giuridico del rifiuto pericoloso.<br /> Similmente il paragrafo 2.1.4 del documento BREFWT 2018 sul trattamento dei rifiuti, afferma che la miscelazione non  una tecnica preordinata a facilitare l&#8217;accettabilità  del rifiuto, attraverso la diluizione, ma a migliorare sul piano tecnico il successivo trattamento &#8220;<em>this issue should not be confused with dilution, i.e. blending and mixing are processes carried out because it is a technical requirement from the WT facility to guarantee a homogeneous and stable feedstock and not techniques to facilitate acceptance of waste&#8221;</em>). Inoltre afferma che la miscelazione non deve ridurre il livello di trattamento del rifiuto, nè condurre ad un trattamento non ambientalmente corretto (<em>&#8220;The mixing of wastes does not lead to a lower level of waste processing than the best possible level of waste management or to the application of non-environmentally sound waste management.&#8221;</em>) e che deve essere garantita la tracciabilità  dei rifiuti pericolosi (<em>&#8220;In the case of mixing, the traceability of hazardous wastes is guaranteed</em>&#8220;).<br /> Le previsioni riportate, in sostanza, non dettano prescrizioni sulla composizione della miscela, ma sul trattamento del rifiuto, che deve essere conforme alla sua composizione effettiva, evitando che attraverso la diluizione, un rifiuto pericoloso sia trattato come rifiuto non pericoloso.<br /> Tale risultato  senza dubbio perseguibile anche attraverso il sistema elaborato dalla regione negli orientamenti tecnici e trasfuso nei provvedimenti modificativi delle AIA, posto che l&#8217;evidenza analitica delle caratteristiche di pericolo dichiarate esclude che possano esservi dubbi sulla qualificabilità  del rifiuto come pericoloso e sulle caratteristiche di pericolo possedute.<br /> Ciò che le ricorrenti contestano  che tale sistema sia anche proporzionato, atteso che &#8211; esse affermano &#8211; con il sistema attualmente vigente della c.d. sommatoria amministrativa (consistente nell&#8217;indicare tutte le caratteristiche di pericolo dei rifiuti che hanno dato origine alla miscela, indipendentemente dalla concentrazione delle stesse al suo interno) l&#8217;impianto ricevente  messo a conoscenza di tutte le caratteristiche di pericolo che la miscela possiede ed , pertanto, in condizione di valutare se il rifiuto sia o meno processabile nell&#8217;impianto.<br /> Tale assunto, tuttavia, non ha trovato conferma nella sua attuazione pratica. La regione ha documentato, attraverso l&#8217;esposizione di un caso concreto ed il richiamo alla relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività  illecite connesse al ciclo dei rifiuti, che la classificazione solo &#8220;amministrativa&#8221; delle miscele non sempre  in grado di garantire l&#8217;avvio della miscela ad un trattamento ambientalmente corretto.<br /> Essa, determinando un possibile iato tra composizione analitica della miscela e HP attribuite può incidere negativamente sulla tracciabilità  delle caratteristiche di pericolo della miscela e, conseguentemente, sulla scelta del corretto trattamento del rifiuto.<br /> Ciò può avvenire, ad esempio, quando il produttore del rifiuto originario non abbia provveduto ad una corretta classificazione dei rifiuti destinati a comporre la miscela, omettendo di indicare una delle caratteristiche di pericolo possedute. In tal caso, la successiva miscelazione del rifiuto con altri, diluendo la concentrazione della sostanza da cui deriva la caratteristica di pericolo, farebbe venir meno ogni traccia della HP del rifiuto, senza che la sostanza sia stata effettivamente eliminata, con il conseguente rischio che la miscela sia sottoposta ad un trattamento scorretto.<br /> Può, inoltre, darsi il caso in cui l&#8217;impianto ricevente, constatando la difformità  tra le HP attribuite in via &#8220;<em>amministrativa</em>&#8221; e le concentrazioni sottosoglia delle sostanze presenti nella miscela, sia indotto a trattarla alla stregua di un rifiuto non pericoloso o privo di una determinata caratteristica di pericolo.<br /> Tale sistema, pertanto, rischia di compromettere i principi che presiedono all&#8217;attività  di miscelazione che, come si  detto, deve mirare ad agevolare e migliorare il successivo trattamento del rifiuto, senza ridurre il livello di tutela ambientale e lo standard di trattamento.<br /> Tuttavia, occorre chiedersi se il sistema che la regione ha elaborato risponda anche ad un principio di proporzionalità <br /> Il c.d.<em>test </em>di proporzionalità  impone di verificare che la misura adottata sia necessaria ed idonea al perseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti e che, tra le opzioni alternative eventualmente esistenti, tutte parimenti idonee a perseguirli, sia scelta quella meno gravosa per il destinatario.<br /> La prescrizione impugnata, come si  detto, ha l&#8217;obiettivo di garantire una corretta caratterizzazione del rifiuto al fine di evitare trattamenti successivi della miscela ambientalmente non corretti. Più precisamente, ciò che si intende evitare  che rifiuti pericolosi, attraverso la diluizione dei contaminanti, siano trattati come rifiuti non pericolosi, con il connesso pericolo di contaminazione delle matrici ambientali, per la sicurezza dei successivi processi produttivi ai quali le miscele siano eventualmente destinati e, in definitiva, per la salute delle persone.<br /> Vanno, però, tenute in considerazione anche le finalità  operative connesse all&#8217;attività  di miscelazione, che le BAT in materia e la stessa delibera impugnata individuano nell&#8217;approvvigionamento dell&#8217;impianto di destinazione di una fornitura costante ed omogenea di rifiuto, volta a soddisfare le necessità  tecniche delle operazioni di recupero o di smaltimento che in esso si svolgono.<br /> Ed, infatti, la delibera prevede che<em> &#8220;i criteri di miscelazione, le modalità  di caratterizzazione dei rifiuti componenti la miscela e delle miscele stesse devono essere valutati, sulla base del destino finale (incenerimento, discarica, pretrattamento preliminare alla discarica, recupero, ecc.), considerando le pertinenti normative di settore e/o i criteri di ammissibilità  per gli specifici impianti di destino finale&#8221;.</em><br /> Pertanto, alla stregua dei suddetti principi, la miscelazione in deroga può essere autorizzata ove si provi che essa  funzionale ad un migliore successivo trattamento. Ciò avviene mediante la valutazione delle caratteristiche degli impianti di destinazione, come dimostra il paragrafo 4.2 della delibera, nella parte in cui prevede che, in sede istruttoria, siano valutati i criteri di miscelazione, la tipologia dell&#8217;impianto di destino e lo specifico trattamento cui s&#8217;intende sottoporre la miscela.<br /> La stessa delibera stabilisce, inoltre, che la diluizione intrinseca nella miscelazione &#8211; pur non potendo determinare un trattamento del rifiuto pericoloso come non pericoloso &#8211; può essere un trattamento utile a migliorare il trattamento successivo (cfr. punto 4.1, punto 4 b.<em>&#8221; ammessa la miscelazione che consente, attraverso la diluizione, di ricondurre i contaminanti che saranno oggetto di trattamento presso il successivo impianto alle concentrazioni idonee ai processi in esso previsti&#8221;</em>).<br /> In tali ipotesi, ove l&#8217;abbattimento della concentrazione di contaminanti mediante diluizione sia utile al successivo trattamento e sia ragionevolmente garantita l&#8217;ammissibilità  della miscela allo specifico destino, sarebbe privo di senso logico, ed anzi contraddittorio, imporre il mantenimento della concentrazione dei contaminanti oltre le soglie che determinano la caratteristica di pericolo del rifiuto. E&#8217;, parimenti, illogico imporre di evitare la diluizione sottosoglia nei casi in cui il trattamento successivo dia certezze in ordine all&#8217;assenza di rischio di trattamento non ambientalmente corretto della miscela stessa.<br /> Pertanto, la previsione secondo cui sarebbe sempre, a prescindere dalla successiva destinazione della miscela, necessario mantenere le concentrazioni di contaminanti sopra le soglie che ne determinano la caratteristica di pericolo deve essere annullata, essendo, irragionevole nei casi in cui, ad una verifica caso per caso, risultino elementi concreti per ragionevolmente ritenere che tale adempimento non sia necessario a garantire l&#8217;ammissibilità  ed il corretto trattamento del rifiuto nell&#8217;ambito degli impianti di destino.<br /> 8. E&#8217; infondato il motivo di cui al punto II.1.11 del ricorso principale e ai motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., con il motivo n. II.1.10 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI con cui  impugnata la previsione di cui al paragrafo 3.6 della D.G.R. 119/2018 e le prescrizioni che la riproducono all&#8217;interno dei provvedimenti autorizzativi, nella parte in cui subordina la possibilità  di miscelare rifiuti con materie prime ad una valutazione delle finalità  specifiche della stessa miscelazione.<br /> La prescrizione rispecchia i criteri ai quali deve essere ispirata l&#8217;attività  di miscelazione in deroga indicati dall&#8217;articolo 187 D.Lgs. 152/06 e dalle BAT. Queste ultime, in particolare, affermano che la miscelazione  un <em>&#8220;requisito tecnico per i trattamenti di rifiuti, al fine di garantire una materia omogenea e stabile e non  una tecnica per facilitare l&#8217;accettazione dei rifiuti&#8221;</em> e, prevede, infatti, che essa possa essere autorizzata laddove consenta un migliore successivo trattamento del rifiuto. Rientrano, pertanto, nelle verifiche che l&#8217;autorità   tenuta a compiere in sede di esercizio della funzione autorizzativa, sia le finalità  della miscelazione rispetto al trattamento negli impianti di destinazione, che le modalità  con cui la miscelazione  effettuata, al fine di valutare i vantaggi e l&#8217;assenza di controindicazioni avuto riguardo ai principi in materia di trattamento dei rifiuti. La miscelazione di rifiuti con materie prime, piuttosto che con altri rifiuti,  anch&#8217;essa sottoposta ad autorizzazione e quindi a valutazione, quanto alle sue finalità , atteso che, attraverso tale operazione, vi  il rischio che aumenti la quantità  di rifiuti complessivamente prodotta, con effetti negativi sul rispetto dei principi in materia di gestione dei rifiuti (ed in particolare la priorità  circa la prevenzione nella loro produzione) e le finalità  sottese alla disciplina vigente in materia.<br /> 9. Con il motivo articolato al punto II.1.7 del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., con il motivo n. II.1.9 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l., e con i motivi 1) e 2) lett. a) del ricorso proposto da WASTE TREATMENT SOLUTIONS s.r.l. , altresì, impugnata la previsione di cui al punto 4.7 della DGR n. 119/2018 (riprodotta nelle prescrizioni riportate nei provvedimenti modificativi delle AIA), con la quale si prevede:<em> &#8220;non  ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l&#8217;accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti&#8221;.</em> Afferma il ricorrente che la prescrizione  illegittima in quanto presupporrebbe l&#8217;obbligo per il produttore della miscela di verificare non solo se l&#8217;impianto di destino sia autorizzato a ricevere i rifiuti che compongono la miscela e il codice CER della miscela, ma che l&#8217;impianto sia in grado di trattare in concreto i componenti di detti rifiuti in relazione al rispetto delle soglie di contaminanti <em>&#8220;in uscita&#8221; </em>dal medesimo impianto.<br /> La censura non coglie il senso della prescrizione, che, come ha chiarito la difesa regionale, non  quello di imporre al produttore della miscela di verificare il grado di efficienza dell&#8217;impianto di destinazione, ma di vietare la diluizione dei contaminanti che non possono essere trattati nel successivo impianto, così da sottrarli al trattamento di trasformazione o rimozione cui sono destinati. L&#8217;intento della prescrizione, afferma la difesa regionale, si correla alla necessità  che la miscelazione &#8211; com&#8217; affermato al par. 2.1.4. del BrefWT 2018 &#8211; sia effettuata consapevolmente per preparare i rifiuti ad un miglior trattamento nell&#8217;impianto di destino, in correlazione alla tecnologia disponibile nell&#8217;impianto di destinazione, controllabile in sede di accordi commerciali e che non si risolva, invece, in una tecnica per facilitare l&#8217;accettazione di un certo rifiuto.<br /> Sotto tale profilo, la prescrizione appare coerente con i principi espressi in materia al par. 2.1.4. del BrefWT 2018, ove si afferma che la miscelazione non deve portare ad un livello inferiore di trattamento dei rifiuti rispetto al miglior livello possibile di gestione dei rifiuti o all&#8217;applicazione di una gestione dei rifiuti non corretta sotto il profilo ambientale. La Regione ha chiaramente spiegato &#8211; e l&#8217;affermazione  rimasta priva di replica &#8211; che <em>&#8220;Per garantire il rispetto di tale principio  necessario che l&#8217;impianto successivo cui  inviata la miscela sia in grado di trattare gli inquinanti presenti nei singoli rifiuti che compongono la miscela, altrimenti si verificherebbe un accumulo di tali inquinanti in ambiente (o nei cicli produttivi nel caso i rifiuti sano oggetto di recupero con cessazione di qualifica di rifiuto). La diluizione che avviene in sede di miscelazione, infatti, riduce le concentrazioni, ma ovviamente non il flusso di massa complessivo, in quanto l&#8217;inquinante  semplicemente diluito in una massa più grande&#8221;</em>. E&#8217; richiesto, quindi, che l&#8217;impresa che effettua la miscelazione abbia già  chiaro l&#8217;impianto cui la miscela  destinata ed effettui le operazioni di miscelazione in modo tale da non diluire i contaminanti che non sono ammessi presso quello stabilimento.<br /> 10. Pure infondate sono le censure formulate al punto II.1.12 del ricorso principale, al punto II.1.18 del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., al punto II.1.11 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l., e ai motivi 1) e 2) del ricorso proposto da WASTE TREATMENT SOLUTIONS s.r.l. con cui sono contestate la previsione di cui al par. 4.3. punto 4 della DGR 119/2018 e le corrispondenti previsioni dei provvedimenti autorizzativi, nella parte in cui prescrivono che la miscelazione debba essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino. Le ricorrenti affermano che non esiste alcuna disposizione di legge che stabilisca un siffatto limite.<br /> La Regione ha spiegato che tale prescrizione costituisce diretta conseguenza del principio, espresso nelle BAT, secondo cui la miscelazione non deve ridurre il livello di trattamento che sarebbe richiesto per i singoli rifiuti che la compongono. Al par. 2.1.4 del documento BrefWT 2018 si afferma che tale principio <em>&#8220;significa, ad esempio, che, se un&#8217;operazione di recupero  lo standard minimo di trattamento, non  ammessa la miscelazione di rifiuti con altri rifiuti per avviare la miscela ad una qualsiasi forma di smaltimento&#8221;</em>.<br /> La miscela tra rifiuti originariamente destinati allo smaltimento e rifiuti destinati al recupero, comporta inevitabilmente che siano avviati a smaltimento anche rifiuti che avrebbero potuto essere recuperati, o viceversa, che siano recuperati, in assenza di idoneo trattamento, anche rifiuti destinati ad essere smaltiti, in spregio alla gerarchia nella gestione dei rifiuti prevista all&#8217;articolo 179 D.Lgs. 152/06, ovvero ad una gestione corretta dei rifiuti sotto il profilo ambientale.<br /> La previsione, pertanto, non  manifestamente irragionevole e non  efficacemente contrastata dalle censure della ricorrente.<br /> 11. Con il motivo II.2.1 del ricorso principale ed il motivo II.2.1 del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e con il motivo n. II.2 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l.  contestata la previsione di cui al paragrafo 3.7 della DGR 119/2018 nella parte in cui prevede che la miscelazione di rifiuti sia annoverata nelle operazioni D13 (<em>&#8220;Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12&#8221;)</em> o R12 (<em>&#8220;Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11&#8221;</em>) dell&#8217;allegato A alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06.<br /> Sostengono le ricorrenti che tale previsione sia ingiustificata, potendo la diluizione insita nella miscelazione essere qualificata come operazione di trattamento fisico-chimico rientrante nelle operazioni classificate D9 (<em>&#8220;trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc&#038;&#8221;</em>).<br /> Sarebbero le stesse BAT a confermare che la miscelazione rientra tra i trattamenti chimico-fisici.<br /> La censura non  fondata alla luce delle spiegazioni fornite dalla difesa regionale che trovano conferma nel documento BREF e nel regolamento europeo 1021/2019.<br /> La D.G.R., infatti, definisce la &#8220;<em>miscelazione</em>&#8221; come il <em>&#8220;trattamento di gestione dei rifiuti che consiste nella commistione di rifiuti aventi codici CER diversi oppure diverse caratteristiche di pericolosità , finalizzata all&#8217;ottimizzazione del trasporto presso altri impianti/installazioni&#8221;</em>.<br /> Così intesa la miscelazione non  assimilabile ad un trattamento fisico-chimico.<br /> Tale può definirsi il trattamento che  in grado di modificare in modo consapevole e governato le caratteristiche del rifiuto per finalità  di successivo trattamento.<br /> Tanto emerge dalle stesse BAT citate dalle parti ricorrenti, che al paragrafo 5.3.2.2, menzionano la miscelazione tra i trattamenti fisici finalisticamente orientati alla creazione di determinati <em>outputs</em>.<br /> Mentre, alla stregua dei principi generali in materia di miscelazione, dettati dal par. 2.1.4 del medesimo documento, emerge che la diluizione non , di per sè sola, un trattamento idoneo a modificare le caratteristiche del rifiuto in modo da renderlo idoneo al successivo trattamento. Infatti, al par. 2.1.4., il documento BREF distingue la miscelazione &#8211; autorizzabile ove sia volta a rendere i rifiuti, più omogenei o stabili, al fine di un più efficace successivo trattamento (<em>&#8220;blending and mixing are processes carried out because it is a technical requirement from the WT facility to guarantee a homogeneous and stable feedstock and not techniques to facilitate acceptance of waste&#8221;</em>) &#8211; dalla diluizione della miscela, che  vietata laddove sia effettuata con l&#8217;unico obiettivo di facilitare l&#8217;accettazione del rifiuto al successivo trattamento.<br /> D&#8217;altro canto, che l&#8217;operazione D9 sottenda un trattamento chimico-fisico idoneo a modificare le caratteristiche del rifiuto emerge anche dall&#8217;articolo 7, paragrafo 2, e dall&#8217;allegato V, parte 1, del Reg. 1021/2019 (<em>&#8220;relativo agli inquinanti organici persistenti&#8221;</em>), che ammette il trattamento fisico-chimico (operazione D9) per i rifiuti contaminati da inquinanti organici persistenti, proprio in quanto idoneo a determinare la eliminazione dei contaminanti stessi.<br /> Pertanto la circostanza che l&#8217;operazione D9 faccia riferimento a <em>&#8220;composti o miscugli&#8221;</em> non implica necessariamente che ogni tipo di miscelazione possa essere considerata trattamento fisico-chimico, qualora essa non comporti una consapevole e governata trasformazione delle caratteristiche del rifiuto in modo da renderlo adatto al successivo trattamento.<br /> Appare, pertanto, coerente con la definizione di miscelazione assunta dalla delibera la qualificazione della miscelazione come operazione <em>&#8220;D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12&#8221;</em>, o <em>&#8220;R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11&#8221;</em>.<br /> 12. Con il motivo sub II.2.2. del ricorso principale e sub II.2.2. del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., con il motivo n. II.2.2 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. le ricorrenti impugnano la delibera n. 119/2018 anche con riguardo alla prescrizione di cui al paragrafo 4.3. punto 12, nella parte in cui consente di inviare le miscele solo ad impianti di destinazione definitivi, restando <em>&#8220;esclusi passaggi intermedi di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell&#8217;Allegato B alla Parte IV del d.lgs. 152/06 e classificate da R12 a R12 dell&#8217;Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità  dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati&#8221;</em>.<br /> Affermano le ricorrenti che tale limitazione sarebbe priva di giustificazione tecnica, normativa ed ambientale ed irragionevole sotto il profilo dell&#8217;efficienza gestionale, atteso che vi sono ipotesi in cui la stessa miscelazione avviene in diverse fasi.<br /> La Regione nelle proprie difese precisa che il divieto non  assoluto, essendo prevista la possibilità  di concedere deroghe ove sia data contezza delle ragioni tecniche o gestionali di tale scelta e che, comunque, tale previsione  dovuta alla necessità  di contenere i rischi per la tracciabilità  dei rifiuti, per il corretto trattamento dei rifiuti pericolosi e la corretta esecuzione delle operazioni di trattamento.<br /> Con la suddetta precisazione, ovvero che le deroghe possano essere concesse sulla base di spiegazioni di natura tecnica o gestionale, o che evidenzino la natura non fraudolenta dei vari passaggi delle miscele, la previsione non si palesa manifestamente irragionevole, atteso che, da un lato, la miscelazione in deroga , nella considerazione del legislatore, un&#8217;attività  rischiosa sotto il profilo del corretto trattamento dei rifiuti, in linea generale vietata e ammessa sulla base di specifica autorizzazione, sottoposta a precise prescrizioni, e, dall&#8217;altro, appare evidente che i suddetti rischi sono suscettibili di aggravamento nel caso di ripetute operazioni di miscelazione, come emerge anche dal documento della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività  illecite connesse al ciclo dei rifiuti.<br /> 13. Con il motivo II.3 del ricorso introduttivo e n. II.3 del ricorso per motivi aggiunti proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., con il motivo n. II.3 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l.  impugnata per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 187, c. 2, D.Lgs. 152/06, nonchè del Regolamento CE n. 850/2004 ed eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità  manifesta la prescrizione di cui al paragrafo 4.1. punto 6 della DGR 119/2018 che così dispone:<em>&#8220;non sono ammesse miscelazioni tra rifiuti contaminati da amianto, da sostanze che eccedono i limiti di cui al Reg. 850/2004 e rifiuti sanitari a rischio infettivo con altri rifiuti non appartenenti a dette tipologie; la miscelazione di rifiuti all&#8217;interno della medesima tipologia  soggetta a specifica valutazione istruttoria in ordine alle dotazioni impiantistiche.&#8221;</em>.<br /> Affermano le ricorrenti che la previsione sia illegittima, in quanto finirebbe per vanificare le finalità  del regolamento n. 850/2004, che  quella di pervenire all&#8217;eliminazione permanente degli inquinanti organici persistenti dai rifiuti, risultato che potrebbe essere efficacemente conseguito attraverso la miscelazione degli rifiuti contenenti alcuni degli inquinanti indicati dal Regolamento n. 850/2004 con altri rifiuti che ne aumentino il potere calorifico e la loro eliminazione mediante operazioni di incenerimento (D10) o di riutilizzazione come combustibile per produrre energia (R1).<br /> Il motivo non  fondato. La previsione non appare palesemente irragionevole, nè sproporzionata alla luce delle previsioni del regolamento n. 850/2004 (abrogato e sostituito dal Regolamento n. 1021/2019), il quale, all&#8217;articolo 7, al comma 1, prevede che chi produce o detiene rifiuti contenenti le sostanze da esso regolate <em>&#8220;prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell&#8217;allegato IV&#8221;.</em><br /> Inoltre, al comma 2, prevede che il recupero o lo smaltimento dei rifiuti contenenti le suddette sostanze avvenga con tempestività , in modo da garantire che il contenuto degli inquinanti organici persistenti sia distrutto o trasformato irreversibilmente, affinch i rifiuti residui e i rilasci non presentino alcuna caratteristica degli inquinanti organici persistenti.<br /> La norma rinvia all&#8217;allegato V per l&#8217;individuazione delle modalità  di recupero e di smaltimento consentite. Il suddetto allegato non contempla la miscelazione tra le operazioni ammissibili ed anzi prevede che le operazioni di pretrattamento autorizzate consistano esclusivamente nella separazione delle parti contaminate per l&#8217;immediata loro distruzione secondo uno dei trattamenti ammessi. Tra essi, inoltre, rientra anche il trattamento fisico-chimico, da interpretarsi come operazione<em> &#8220;tale da assicurare la distruzione o la trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti&#8221;, </em>in conformità  a quanto prevede l&#8217;articolo 7, comma 2, del regolamento.<br /> 14. Le argomentazioni sottese all&#8217;accoglimento delle censure svolte dalle ricorrenti avverso la prescrizione contenuta al paragrafo 4.3, punto 6 della D.G.R. n. 119/2018 e di quelle che la riproducono nei provvedimenti attuativi e quelle sottese al rigetto delle altre, conducono al parziale accoglimento, in parte qua, (limitatamente alla prescrizione di cui al punto f) del D.D.R. 101/2018) del motivo n. 3 del ricorso proposto da WASTE TREATMENT SOLUTION s.r.l., con cui le prescrizioni di cui ai punti f) e g) D.D.R. 101/2018 sono impugnate perchè ritenute viziate da eccesso di potere per mancata valutazione degli interessi in gioco, sproporzione, non inerenza, imposizione di attività  limitative della libera iniziativa economica.<br /> 15. Restano da esaminare le censure formulate esclusivamente avverso i provvedimenti di modifica delle AIA con i motivi n. II.6 del ricorso proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e n. II.4 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. (tutti contenenti le medesime censure di &#8220;Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 quater e 29 octies D.Lgs. 152/06 e degli art. 14 e ss. L. 241/90&#8221;), nonchè con il motivo II.1.15 del ricorso per motivi aggiunti proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. (con il quale sono contestate le previsioni di cui al paragrafo 3 e 4 del D.D.R. n. 100/2018 nella parte in cui la Regione ha chiesto la comunicazione dei gruppi di miscelazione dei rifiuti che intende trattare, <em>&#8220;individuando le finalità  dell&#8217;attività  di miscelazione, con particolare, riferimento alle tipologie impiantistiche destinatarie delle miscele e i rifiuti coinvolti, in termini di CER, caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche&#8221;</em> e la conseguente previsione dell&#8217;aggiornamento/integrazione del PMC).<br /> 16. Con il motivo II.1.15 del ricorso per motivi aggiunti, VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. contesta le previsioni di cui al paragrafo 3 e 4 del D.D.R. n. 100/2018 nella parte in cui la Regione ha chiesto la comunicazione dei gruppi di miscelazione dei rifiuti che intende trattare, &#8220;individuando le finalità  dell&#8217;attività  di miscelazione, con particolare, riferimento alle tipologie impiantistiche destinatarie delle miscele e i rifiuti coinvolti, in termini di CER, caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche&#8221; e la conseguente previsione dell&#8217;aggiornamento/integrazione del PMC.<br /> Afferma la ricorrente che la predeterminazione dei gruppi di miscelazione impedisce l&#8217;organizzazione dell&#8217;attività  di miscelazione, che può variare in base ai rifiuti che di volta in volta vengono conferiti presso la piattaforma di miscelazione. Non risponderebbe ad alcuna esigenza di tutela ambientale imporre all&#8217;impianto una ricetta predeterminata e non modificabile di gruppi di miscelazione, potendo verificarsi il caso in cui i rifiuti conferiti, pur non appartenendo ai gruppi di miscelazione autorizzati, sono tuttavia utilmente miscelabili. Inoltre contesta il rinvio dell&#8217;individuazione dei gruppi di miscelazione ad un momento successivo a quello in cui l&#8217;AIA  già  stata modificata, in assenza di istruttoria. Il provvedimento, inoltre, sarebbe illegittimo anche nella parte in cui pretende di applicare le nuove previsioni del paragrafo 4.3 della DGR 119/2018 prima della valutazione dei gruppi di miscelazione e delle finalità  dell&#8217;intervento, quindi in assenza di un&#8217;analisi in concreto.<br /> Il motivo  parzialmente fondato. Non  fondata la censura che concerne la richiesta, da parte della Regione di conoscere i gruppi di miscelazione e le finalità  della stessa in ragione delle esigenze tecniche degli impianti di destinazione. La previsione non  palesemente irragionevole tenuto conto delle finalità  della miscelazione per come emergono dalle BAT pubblicate in materia.<br /> Si  già  rilevato come, alla stregua dei suddetti indirizzi tecnici, la miscelazione in deroga costituisca una tipologia di trattamento dei rifiuti in linea di principio vietata, ma autorizzabile laddove ne venga dimostrata l&#8217;utilità  per il successivo trattamento, la sua idoneità  a garantire un livello di trattamento dei rifiuti non inferiore a quello previsto per i singoli rifiuti che hanno dato origine alla miscela (anche sotto il profilo del rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti) e l&#8217;assenza di pregiudizi ambientali. Le richieste istruttorie formulate dalla Regione, pertanto, non appaiono irragionevoli, poichè si pongono in linea con le suddette finalità .<br /> La doglianza coglie, tuttavia, nel segno laddove censura il difetto di istruttoria e l&#8217;irragionevolezza delle prescrizioni imposte nell&#8217;AIA con effetto immediato e che, tuttavia, dipendono da una valutazione in concreto dei gruppi di miscelazione e delle finalità  di tale trattamento in funzione degli impianti di destinazione, come, per quanto si  innanzi riferito, le previsioni contenute nel provvedimento autorizzativo che riproducono le prescrizioni di cui ai punti 6 e 11 del paragrafo 4.3 della DGR 119/18 (ovvero i punti 8.1.6 e 8.1.11 del D.D.R. n. 100/2018).<br /> La Regione ha affermato, nelle proprie difese, che non potrebbe ravvisarsi un difetto di istruttoria atteso che il procedimento di revisione dell&#8217;AIA non sarebbe ancora concluso. Tuttavia tale affermazione non trova corrispondenza nel provvedimento che impone all&#8217;impresa di adeguare l&#8217;impianto entro 60 giorni dalla ricezione della notifica del provvedimento e, nel medesimo termine, le impone di inviare l&#8217;aggiornamento del PMC con riguardo alle modalità  di miscelazione che intende eseguire. In tal modo si impone una modifica delle condizioni operative dell&#8217;impianto prima che si sia valutato quali di esse ed in quali termini le prescrizioni siano applicabili nel caso di specie.<br /> 17. Con il motivo n. II.6 del ricorso per motivi aggiunti proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e n. II.4 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. (&#8220;Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 quater e 29 octies D.Lgs. 152/06 e degli art. 14 e ss. L. 241/90&#8221;). Affermano le ricorrenti che illegittimamente la Regione avrebbe proceduto, per la modifica delle AIA, con conferenza semplificata e asincrona, piuttosto che con conferenza simultanea. La Regione ha spiegato che tale procedimento saà  utilizzato per la modifica definitiva delle AIA, mentre i provvedimenti impugnati hanno dato luogo esclusivamente al recepimento nei decreti AIA delle prescrizioni contenute nella D.G.R. 119/2018, nel corso della cui approvazione  stato garantito il più ampio contraddittorio tra tutte le amministrazioni interessate. Il motivo non  fondato, essendo formulato in termini di violazione meramente formale, senza l&#8217;individuazione di specifiche carenze nel confronto tra le amministrazioni partecipanti dovute alla scelta di convocare la conferenza con modalità  asincrona, piuttosto che sincrona, tenuto conto, peraltro, della circostanza che la suddetta conferenza  stata svolta al solo fine di recepire nei provvedimenti autorizzativi le prescrizioni contenute nella D.G.R. 119/2018 sulla quale si era già  svolto ampio confronto.<br /> 18. In conclusione, i ricorsi riuniti sono parzialmente fondati ed, in particolare, sono fondati, nei termini innanzi esposti:<br /> &#8211; il motivo articolato al punto II.1.10 del ricorso introduttivo e al punto II.1.1 del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., il motivo n. II.1.8 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l., <em>in parte qua </em>i motivi 1), 2) e 3 del ricorso proposto da WASTE TREATMENT SOLUTIONS s.r.l. con cui  impugnato il paragrafo 4.3. punto 6 della DGR 119/2018 e le prescrizioni dei decreti di modifica dell&#8217;AIA che lo recepiscono;<br /> &#8211; il motivo articolato al punto II.1.15 del ricorso per motivi aggiunti proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. limitatamente alla previsione che impone l&#8217;adeguamento dell&#8217;impianto a data fissa anteriore al completamento dell&#8217;istruttoria.<br /> 19. In considerazione della novità  e della complessità  delle questioni affrontate, ricorrono giusti motivi per l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), riuniti i ricorsi in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando, li accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l&#8217;effetto annulla la prescrizione di cui al paragrafo 4.3, n. 6 della D.R.G. 119/2018 e le corrispondenti prescrizioni n. 8.1.6 del D.D.R n. 100/2018 del 13 novembre 2018, n. 2.1 lett. f) del D.D.R. n. 101/2018 del 13 novembre 2018 e n. 4.6 del D.D.R. n. 50/2018 del 20 luglio 2018, nonchè la prescrizione n. 3 del D.D.R. 100/2018.<br /> Dichiara improcedibili i motivi formulati riportati alle pagine da 32 a 39 del ricorso n. 1265/2018 proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Alberto Pasi, Presidente<br /> Marco Rinaldi, Primo Referendario<br /> Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore<br />  </div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2021 n.834</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-2-2021-n-834/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-2-2021-n-834/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2021 n.834</a></p>
<p>Pres. Abbruzzese &#8211; Est. Maffei Sulla movimentazione internazionale dei rifiuti. Giurisdizione &#8211; Rifiuti &#8211; Movimentazione internazionale &#8211; Contestazione, diretta o in via presupposta, di atti o comportamenti &#8211; Provvedimento nazionale &#8211; Presupposizione con provvedimento dell&#8217;autorità  straniera &#8211; Difetto assoluto di giurisdizione. E&#8217; inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione il ricorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-2-2021-n-834/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2021 n.834</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-2-2021-n-834/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2021 n.834</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Abbruzzese &#8211; Est. Maffei</span></p>
<hr />
<p>Sulla movimentazione internazionale dei rifiuti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Giurisdizione &#8211; Rifiuti &#8211; Movimentazione internazionale &#8211; Contestazione, diretta o in via presupposta, di atti o comportamenti &#8211; Provvedimento nazionale &#8211; Presupposizione con provvedimento dell&#8217;autorità  straniera &#8211; Difetto assoluto di giurisdizione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione il ricorso che contenga espressa contestazione, diretta o in via presupposta, di atti o comportamenti di Autorità  straniere in ordine alla movimentazione internazionale di rifiuti, sussistendo, in tal caso, l&#8217;immunità  dello Stato straniero ai sensi di una consolidata giurisprudenza di legittimità , secondo la quale, tra le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute cui l&#8217;ordinamento italiano deve conformarsi <i>ex</i> art. 10 Cost., rientra anche la regola, di carattere consuetudinario, dell&#8217;immunità  degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana, in base a una prassi e ad un&#8217;<i>opinio iuris </i>internazionali, volta al rispetto della sovranità  degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale.<br /> In particolare, la giurisdizione nazionale deve escludersi ogniqualvolta tra il provvedimento dell&#8217;autorità  straniera e quello successivo dell&#8217;autorità  nazionale sia ravvisabile un rapporto di presupposizione necessaria, in ragione del quale l&#8217;atto straniero a &#8220;monte&#8221; si atteggi come presupposto unico e imprescindibile dei successivi atti nazionali che, in quanto tali, sono, rispetto a quello, meramente consequenziali, ponendosi nell&#8217;ambito della medesima sequenza procedimentale quale inevitabile conseguenza dell&#8217;atto anteriore, senza necessità  di ulteriori valutazioni di interesse, stante il carattere immediato, diretto e necessario del rapporto che s&#8217;instaura tra gli atti considerati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br /> (Sezione Quinta)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA<br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;</div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 68 del 2021, proposto da <br /> Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Avagliano, Francesco Avagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </div>
<div style="text-align: center;">contro</div>
<div style="text-align: justify;">Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> Regione Campania Direzione Generale &#8211; Ciclo Integrato delle Acque dei Rifiuti &#8211; U.O.D. 50.17.09, non costituito in giudizio; <br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; </div>
<div style="text-align: center;">nei confronti</div>
<div style="text-align: justify;">Repubblica della Tunisia, Governo della Repubblica della Tunisia, Ambasciatore pro tempore della Repubblica della Tunisia in Italia, Console pro tempore della Repubblica della Tunisia di Napoli, non costituiti in giudizio;</div>
<div style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento:</div>
<div style="text-align: justify;">a) della nota Regione Campania U.O.D. 50.17.09 Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque dei Rifiuti prot. n. 2020.0619970 del 29.12.2020 (recante in calce l&#8217;allegato il certificato di analisi 9940i del 23.12.2019) con cui &#8211; in relazione alla procedura di spedizione transfrontaliera di rifiuti attivata dalla S.R.A. &#8220;IT020260&#8221; ed alle precedenti richieste di rimpatrio in Italia, da parte della medesima U.O.D., dei n. 212 containers di rifiuti stipati sulla banchina del porto di Sousse (Tunisia) dal lontano giugno/luglio 2020, di cui infra &#8211; preso atto che in base «alle recenti &#8220;NOTIZIE APPARSE SULLA STAMPA&#8221; &#038; che vedrebbero il coinvolgimento di alti livelli istituzionali tunisini, nonchè in merito a &#8220;PRESUNTI ACCERTAMENTI&#8221; (sic!) sulla natura dei rifiuti attualmente fermi sul porto di Sousse, &#8220;SAREBBERO&#8221; non conformi al codice cer 191212 (&#8220;VIENE RIPORTATA&#8221; la presenza di rifiuti ospedalieri, centraline elettriche ed altro) &#038;»,  stata reiterata la richiesta alla Autorità  tunisine di fornire copia di «EVENTUALI ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE svolte da laboratori pubblici &#038; e nel caso tale attività  sia in corso o possa essere rinnovata GARANTIRNE IL CONTRADDITTORIO CON IL NOTIFICATORE SRA srl»; nonchè se ed in quanto ritenuto atto confermativo della richiesta di rimpatrio dei suddetti rifiuti;<br /> b) delle eventuali risposte e/o riscontri trasmessi dalle Autorità  tunisine alla richiesta sub a), successivamente recepite e fatte proprie della Regione Campania con propri atti istituzionali, ad oggi sconosciuti;<br /> c) della nota Regione Campania &#8211; U.O.D. 50.17.09 n. 2020.0604827 del 17.12.2020 (comprensiva della nota in calce del sig. Abderrazak Marzouki del 15.12.2020 acquisita al protocollo regionale prot. n. 2020.0601682 del 16.12.2020) con cui «nel confermare che questa Autorità  di spedizione ha adottato i relativi atti in ragione della documentazione presentata da codesta Società  ed acquisita il 10.01.2020, prot. 2020.15795, in particolare in merito all&#8217;individuazione dell&#8217;Autorità  di destinazione Tunisina &#038; e che gli elementi ostativi che determinano l&#8217;impossibilità  ad eseguire la notifica come originariamente previsto sono stati sollevati dall&#8217;Autorità  Tunisina con nota email del 3.12.2020 confermata con ulteriore comunicazione email del 15.12.2020, si rinnova l&#8217;obbligo alla ripresa dei rifiuti ed al loro relativo trasporto nell&#8217;originario sito di provenienza in Italia, il tutto da effettuare con ogni urgenza &#038; ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA PRECEDENTE NOTA N. 2020-587764 DEL 09.12.2020»; nonchè laddove afferma l&#8217;obbligo in capo al notificatore al rimpatrio dei rifiuti «in caso di impossibilità  ad eseguire la notifica come originariamente previsto», con contestuale minaccia di escussione della polizza;<br /> d) della nota Regione Campania U.O.D. 50.17.09 prot. n. 2020.587764 del 09.12.2020 con cui, nel trasmettere la richiesta di rimpatrio dei detti rifiuti pervenuta in data 03.12.2020 dell&#8217;Autorità  tunisina, «&#038;PUR NON CONDIVIDENDONE L&#8217;AFFERMAZIONE DI SPEDIZIONI ILLEGALI PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE NELLA NOTA PROT. N. 2020.578326 DEL 3.12.2020 che completa di allegati si allega alla presente (SIA IN MERITO ALL&#8217;AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DA ANCED, CHE SULLA NATURA DI RIFIUTO NON PERICOLOSO DESTINATO AD OPERAZIONI DI RECUPERO) determina comunque l&#8217;impossibilità  ad eseguire la notifica come previsto, e conseguentemente obbliga codesta Ditta Sra S.R.L. alla ripresa dei rifiuti ed al loro relativo trasporto nell&#8217;originario sito di provenienza in Italia, il tutto da effettuare con ogni urgenza e comunque NON OLTRE NOVANTA GIORNI&#038;»; nonchè laddove rimette esclusivamente alla S.R.A. di dover concordare le modalità  di rimpatrio dei detti rifiuti in difetto di altri metodi di recupero degli stessi nel paese di destino»;<br /> e) della nota sub d) anche nella parte in cui ordina il rimpatrio dei detti rifiuti ancorchè demandando alle competenti Autorità  tunisine «ai fini delle necessarie informazioni istituzionali, DI COMUNICARE se l&#8217;autorizzazione del 20.02.2020 rilasciata dalla &#8220;Regional Direction of ANGED &#038;&#8221; &#8220;Agenzia Nazionale per la gestione dei Rifiuti &#8211; Ufficio Regionale di Sousse della Repubblica Tunisina&#8221; e la dichiarazione dell&#8217;API-SOUSSE del 03.03.2020, trasmesse con la precedente nota, SIANO FALSE O OTTENUTE ATTRAVERSO FRODE, nonchè trasmettere copia di EVENTUALI ANALISI di caratterizzazione svolte in merito ai rifiuti di che trattasi, che evidenzino una difformità  rispetto al certificato di analisi inviato dal notificatore con il dossier documentale»;<br /> f) degli eventuali atti con cui la Regione Campania ha recepito il riscontro delle Autorità  tunisine alla richiesta sub e), non conosciuti;<br /> g) della nota Regione Campania U.O.D. 50.17.09 prot. 2020.0587065 del 09.12.2020 con cui  stata recepita la richiesta a mezzo e.mail del sig. Abderrazak Marzouki datata 03.12.2020) di rimpatrio dei detti rifiuti;<br /> h) se e in quanto lesiva, della nota Regione Campania U.O.D. 50.17.09 prot. 2020.0578326 del 03.12.2020 con cui, nel riscontare una non nota richiesta, verosimilmente delle Autorità  tunisine, ed evidenziando largamente e dirimentemente la legittimità  del comportamento complessivamente tenuto tanto da essa Regione Campania, quanto dal notificante S.R.A., e la linearità  dell&#8217;intero procedimento di notifica transfrontaliera de quo, si ribadiva «ogni opportuna collaborazione per la risoluzione positiva della presente questione, si comunica la massima disponibilità  a concordare le azioni da intraprendere»;<br /> i) del mancato riscontro e del silenzio alle note a mezzo P.E.C. della S.R.A. del 16.12.2020, 23.12.2020, 02.01.2021 e 05.01.2021 (anche a firma dei propri legali) con cui si contestava motivatamente la richiesta di rimpatrio e si richiedeva, in una prospettiva conciliativa, la dovuta assistenza nella richiesta di smaltimento e recupero dei detti rifiuti in altro impianto dell&#8217;area di destino; nonchè di garantire il massimo contraddittorio nella necessariamente prodromica fase di campionamento, verifica, analisi dei rifiuti de quo e di apertura dei relativi n. 212 containers mediante rimozione dei sigilli;<br /> j) del mancato riscontro e del silenzio alle citate note della S.R.A. anche nella parte in cui si richiedeva, in una prospettiva conciliativa, l&#8217;attivazione della procedura di risoluzione internazionale delle controversie di competenza statale ai sensi dell&#8217;art. 20 della Convenzione di Basilea cui aderiscono tanto l&#8217;Italia che la Tunisia;<br /> k) del mancato riscontro e del silenzio alle citate note della S.R.A. anche laddove si richiedeva adeguata dimostrazione circa la presunta non conformità  dei detti rifiuti nonchè di confermare i sospetti di falsità  dei citati documenti;<br /> l) del mancato riscontro e del silenzio alle citate note della S.R.A. anche laddove si richiedeva di revocare/annullare/sospendere l&#8217;ordine di rimpatrio dei detti rifiuti, quantomeno nelle more del prodromico campionamento, da farsi per ovvi motivi in Tunisia (nel contraddittorio tra le parti);<br /> m) se e in quanto lesive, delle note prott. n. 2020.0425361 del 16.09.2020 e n. 2020.0497762 del 22.10.2020;<br /> n) di tutti gli atti presupposti connessi, collegati e conseguenziali;</div>
<div style="text-align: center;">PER L&#8217;ACCERTAMENTO</div>
<div style="text-align: justify;">del diritto della ricorrente al riscontro, nel valido contraddittorio tra le parti, della piena conformità  e rispondenza al certificato di analisi n. 9940I del 23.12.2019 dei rifiuti oggetto della suddetta spedizione, da garantirsi per il tramite delle Autorità  italiane qui evocate anche con le necessarie garanzie diplomatiche;</div>
<div style="text-align: center;">E PER LA CONDANNA</div>
<div style="text-align: justify;">delle Amministrazioni resistenti all&#8217;adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio anche mediante la tempestiva attivazione procedura risolutiva ex art. 20 della Convenzione di Basilea ai fini della risoluzione sul piano internazionale della controversia e comunque prima dell&#8217;eventuale rimpatrio dei rifiuti de quo, per il tramite del competente Segretariato, da garantirsi già  in fase cautelare.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;<br /> Visti tutti gli atti della causa; <br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 2 febbraio 2021, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 d.l. 28/2020 e 25 d.l. 137/2020, il dott. Fabio Maffei, come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p> 1.- Con il ricorso indicato in epigrafe, la Società  istante, premesso di operare da svariati anni nel settore del trattamento e dello smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante la gestione di un impianto ubicato nella provincia di Salerno, esponeva che nell&#8217;anno 2020 aveva richiesto alla Regione Campania (Autorità  di spedizione) l&#8217;autorizzazione ad una spedizione transfrontaliera di rifiuti non urbani ma speciali, derivanti dal trattamento operato nel suo impianto, destinati all&#8217;impianto di recupero della Soreplast di Sousse in Tunisia.<br /> All&#8217;esito dell&#8217;instaurato procedimento amministrativo, la Regione Campania, rispettivamente con delibera n. 76 del 14.04.2020 e n. 153 del 8.07.2020, previa richiesta di eventuali motivi ostativi al Ministero dell&#8217;Ambiente e previa ulteriore autorizzazione rilasciata dalle Autorità  tunisine, aveva autorizzato la richiesta spedizione transfrontaliera, da eseguirsi mediante due diverse movimentazioni.<br /> Nonostante la prima delle autorizzate movimentazioni avesse avuto esito positivo, nel mese di settembre 2020, la ricorrente aveva appreso che la spedizione era stata fermata presso il porto di Sousse dalle autorità  tunisine, essendone stato così precluso il ritiro da parte della Soreplast.<br /> Nel mese di dicembre dello stesso anno, con n. 2 e.mails del 03.12.2020 e del 15.12.2020 (pervenute al protocollo regionale rispettivamente ai nn. 2020.0587065 del 09.12.2020 e 0601682 del 16.12.2020), l&#8217;autorità  tunisina, nella persona del Sig. Abderrazak Marzouku (dichiaratosi responsabile per lo Stato tunisino in relazione alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti regolate dalla Convenzione di Basilea), aveva intimato il rientro immediato nel territorio italiano dei rifiuti in oggetto, invocando l&#8217;art. 9 della Convenzione di Basilea, in quanto i rifiuti esportati sarebbero del tipo «RIFIUTI URBANI Y46», rispetto ai quali sussisteva il divieto di introduzione transfrontaliera secondo la Convenzione di Basilea, caratterizzandosi pertanto come rifiuti pericolosi.<br /> In ragione della nota proveniente dalle autorità  tunisine, la Regione Campania, pur ribadendo la legittimità  dei provvedimenti autorizzativi precedentemente adottati, aveva ordinato alla ricorrente (cfr. note prot. n. 2020.587764 del 09.12.2020 e n. 2020.0604818 del 17.12.2020) di provvedere entro 30 giorni al rimpatrio dei rifiuti esportati sul territorio nazionale.<br /> Avverso gli indicati atti, la Società  istante ha proposto, dunque, il presente ricorso, deducendo i seguenti motivi di censura: <br /> 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4, 9, 13 e 20 della convenzione di Basilea del 22.03.2019 approvata dalla U.E. con decisione del Consiglio del 01.02.1993 ed entrata in vigore in Italia il successivo 08.05.1994;<br /> 2. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4, 9, 13 e 20 della convenzione di Basilea del 22.03.2019 approvata dalla Ue. con decisione del consiglio del 01.02.1993 ed entrata in vigore in Italia il successivo 08.05.1994; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 10, 24, 41 e 97 Cost..; violazione dei principi comunitari e costituzionali di buona amministrazione, dell&#8217;affidamento, leale cooperazione, trasparenza e contraddittorio, e degli artt. 3 e 10, l. 241/1990; violazione dell&#8217;allegato alla parte iv, allegato d- elenco dei rifiuti, del T.U. Ambiente; violazione degli artt. 2, 7, 11, 22, 23 e 24 del reg. U.e. 1013/2006 e dell&#8217;art. 194 del T.U. Ambiente;<br /> 3.- Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4, 9, 13 e 20 della convenzione di Basilea del 22.03.2019 approvata dalla Ue. con decisione del consiglio del 01.02.1993 ed entrata in vigore in Italia il successivo 08.05.1994; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 10, 24, 41 e 97 Cost.; violazione dei principi comunitari e costituzionali di buona amministrazione, dell&#8217;affidamento, leale cooperazione, trasparenza e contraddittorio, e degli artt. 3 e 10, L. 241/1990; violazione dell&#8217;allegato alla parte iv, allegato d-elenco dei rifiuti, del T.U. Ambiente; violazione degli artt. 2, 7, 11, 22, 23 e 24 del reg. U.e. 1013/2006 e dell&#8217;art. 194 del T.U. Ambiente;<br /> 4. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4, 9, 13 e 20 della convenzione di Basilea del 22.03.2019 approvata dalla Ue. con decisione del consiglio del 01.02.1993 ed entrata in vigore in Italia il successivo 08.05.1994; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 10, 24, 41 e 97 Cost.; violazione dei principi comunitari e costituzionali di buona amministrazione, dell&#8217;affidamento, leale cooperazione, trasparenza e contraddittorio, e degli artt. 3 e 10, l. 241/1990; violazione dell&#8217;allegato alla parte IV, allegato d-elenco dei rifiuti, del T.U. Ambiente; violazione degli artt. 2, 7, 11, 22, 23 e 24 del reg. Ue. 1013/2006 e dell&#8217;art. 194 del T.U. ambiente;<br /> 5. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4, 9, 13 e 20 della convenzione di Basilea del 22.03.2019 approvata dalla Ue. con decisione del consiglio del 01.02.1993 ed entrata in vigore in Italia il successivo 08.05.1994; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 10, 24, 41 e 97 cost.; violazione dei principi comunitari e costituzionali di buona amministrazione, dell&#8217;affidamento, leale cooperazione, trasparenza e contraddittorio, e degli artt. 3 e 10, l. 241/1990; violazione dell&#8217;allegato alla parte iv, allegato d-elenco dei rifiuti, del T.U. Ambiente; violazione degli artt. 2, 7, 11, 22, 23 e 24 del reg. U.E. 1013/2006 e dell&#8217;art. 194 del T.U. Ambiente;<br /> 6. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4, 9, 13 e 20 della convenzione di Basilea del 22.03.2019 approvata dalla Ue. con decisione del consiglio del 01.02.1993 ed entrata in vigore in Italia il successivo 08.05.1994; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 10, 24, 41 e 97 Cost.; violazione dei principi comunitari e costituzionali di buona amministrazione, dell&#8217;affidamento, leale cooperazione, trasparenza e contraddittorio, e degli artt. 3 e 10, l. 241/1990; violazione dell&#8217;allegato alla parte iv, allegato d-elenco dei rifiuti, del T.U. ambiente; violazione degli artt. 2, 7, 11, 22, 23 e 24 del reg. U.e. 1013/2006 e dell&#8217;art. 194 del T.U. ambiente.<br /> Infine, oltre all&#8217;annullamento per i sopra riportati motivi degli atti gravati, la ricorrente concludeva affinchè le Amministrazioni resistenti adottassero le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio anche mediante la tempestiva attivazione della procedura conciliativa prevista dall&#8217;art. 20 della Convenzione di Basilea.<br /> Si costituivano la Regione Campania e le resistenti amministrazioni statali insistendo per la reiezione del ricorso, atteso che i provvedimenti impugnati si erano limitati a recepire le determinazioni dell&#8217;autorità  straniera, secondo quanto espressamente previsto in materia dalla summenzionata Convenzione di Basilea.<br /> La causa  stata trattenuta per la decisione nella camera di consiglio del 2 febbraio 2021, tenutasi in forma telematica da remota, nel rispetto della disciplina dettata dal d.l. n. 137/2020.<br /> 2.- Il ricorso  inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione, alla stregua della motivazione che segue.<br /> 2.1.- In limine, reputa il Collegio necessario precisare che il preliminare vaglio della propria giurisdizione, come prospettato alle parti già  con il decreto monocratico n. 101/2021, si  reso necessario poichè il proposto gravame, oltre ad essere rivolto alla caducazione del provvedimento regionale n. 2020.0619970 del 29.12.2020, reca l&#8217;espressa contestazione, diretta o in via presupposta, di atti o comportamenti delle Autorità  tunisine (cfr., inter alia, lettera b): &#8220;delle eventuali risposte e/o riscontri trasmessi dalle Autorità  tunisine &#8230;&#8221;, lettera c): della nota&#8230; (comprensiva della nota in calce del sig. Abderrazak Marzouki &#038;); d) &#8220;della nota &#038;con cui, nel trasmettere la richiesta di rimpatrio dei detti rifiuti pervenuta in data 3.12.22 dell&#8217;Autorità  tunisina&#038;&#8221;).<br /> Inoltre, l&#8217;indicata questione deve essere prioritariamente esaminata rispetto a quella, ugualmente sottoposta alle parti sin dalla fase cautelare presidenziale, involgente la competenza territoriale dell&#8217;adito Tribunale, in ossequio al costante orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui la pregiudizialità  della questione di giurisdizione rispetto a quella di competenza &#8211; fondata sulle previsioni costituzionali riguardanti il diritto alla tutela giurisdizionale, la garanzia del giudice naturale precostituito per legge, i principi del giusto processo, l&#8217;attribuzione della giurisdizione a giudici ordinari, amministrativi e speciali ed il suo riparto tra questi secondo criteri predeterminati &#8211; non può essere derogata, se non nelle residuali ipotesi, non dedotte ovvero emergenti nell&#8217;odierna controversia, in cui sussistano norme o principi della Costituzione, espressivi di interessi o di valori di rilievo costituzionale, come, ad esempio, nei casi di mancanza delle condizioni minime di legalità  costituzionale nell&#8217;instaurazione del &quot;giusto processo&quot;, oppure della formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione&quot; (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 27/02/2020, n.5298; Cassazione civile, sez. un., 05/01/2016, n. 29).<br /> 2.2.- Tanto chiarito, osserva il Collegio come l&#8217;attività  amministrativa di cui costituisce espressione l&#8217;impugnato provvedimento regionale deve essere sussunta nell&#8217;ambito di una vicenda fattuale unitaria &#8211; di cui l&#8217;impugnato atto regionale  solo parte, come più sotto meglio si dià  &#8211; e di una cornice normativa complessa che travalicano i confini dell&#8217;ordinamento nazionale, involgendo disposizioni sia di diritto internazionale convenzionale, sia di diritto unionale.<br /> In particolare, relativamente al primo nucleo di norme, viene in rilievo la Convenzione di Basilea approvata il 22 marzo 1989 ed avente ad oggetto il controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti<br /> pericolosi.<br /> Nel dettaglio, con riguardo alla presente controversia, devono essere rispettivamente considerati: l&#8217;art. 9, che regola le fattispecie integranti il traffico illecito transfrontaliero di rifiuti; l&#8217;art. 13, volto a disciplinare le comunicazioni tra gli Stati sottoscrittori delle decisioni assunte da ciascuno di essi in ordine alla non autorizzazione dell&#8217;importazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti affinchè siano eliminati in una zona sottoposta alla loro giurisdizione nazionale; l&#8217;art. 20, che disciplina un procedimento di natura essenzialmente arbitrale, su base volontaria, onde dirimere le controversie insorte tra gli Stati in ordine all&#8217;interpretazione, all&#8217;applicazione e all&#8217;osservanza della Convenzione o di uno dei suoi protocolli, con tendenziale copertura di tutte le possibili controversie interstatali che riguardino i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi, come tali definiti dalla stessa Convenzione (cfr. art. 1, comma 1, Conv. cit.), e la loro eliminazione.<br /> In merito alle norme unionali, infine, occorre richiamare l&#8217;art. 22 del regolamento CE 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, secondo cui, in applicazione dell&#8217;apicale principio &#8220;chi inquina paga&#8221; &#8211; che vale all&#8217;interno della UE ma che, per effetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri, non ultima la citata Convenzione di Basilea, si estende anche nei confronti degli Stati non-UE -, quando una delle autorità  competenti interessate abbia conoscenza che una spedizione di rifiuti, inclusi il recupero o lo smaltimento di questi, &#8220;non possa essere portata a termine come previsto dalle clausole del documento di notifica e del documento di movimento e/o del contratto stipulato tra notificatore e destinatario, ne informa immediatamente l&#8217;autorità  competente di spedizione. Quando un impianto di recupero o smaltimento rifiuta una spedizione, ne informa immediatamente l&#8217;autorità  competente di destinazione. L&#8217;autorità  competente di spedizione provvede affinchè, salvo nei casi di cui al paragrafo 3, i rifiuti in questione siano ripresi nella sua zona di competenza o altrove all&#8217;interno del paese di spedizione dal notificatore quale individuato secondo la gerarchia stabilita nell&#8217;articolo 2&#8221;.<br /> Dalla delineata cornice normativa si evince chiaramente come l&#8217;impugnato provvedimento regionale si inquadri nell&#8217;ambito di un articolato procedimento, che non si limita alle determinazioni dell&#8217;Amministrazione nazionale ma che mutua i suoi presupposti, sia di fatto (qualificazione dei rifiuti esportati) che giuridici (individuazione dell&#8217;autorità  straniera competente ad autorizzare l&#8217;importazione dei rifiuti), dall&#8217;istruttoria compiuta e dalle valutazioni operate sulla natura dei rifiuti, come trasfuse nelle note email del 3.12.2020 e del 15.12.2020, dall&#8217;autorità  tunisina investita, a sensi della Convenzione di Basilea, del potere autorizzativo in ordine alla contestata movimentazione transfrontaliera dei rifiuti in entrata, non sindacabili dal giudice interno in quanto involgenti questioni di &#8220;interpretazione&#8221;, &#8220;applicazione&#8221; o &#8220;osservanza&#8221; della Convenzione di Basilea (come fatto palese dalla stessa rubrica dei motivi di ricorso, sopra testualmente riportata e riferiti, tra l&#8217;altro, a &#8220;falsa applicazione&#8221; di svariati articoli della richiamata Convenzione di Basilea), riservate all&#8217;organismo arbitrale individuato dall&#8217;art. 20 della medesima Convenzione.<br /> Tanto sarebbe sufficiente a ritenere privo di giurisdizione il giudice nazionale.<br /> 2.3. Si tratta, in ogni caso, per quanto sopra detto, di materia in cui vengono in rilievo competenze nazionali e del singolo Stato straniero, con il conseguente intersecarsi di determinazioni che non appartengono esclusivamente all&#8217;uno o all&#8217;altro apparato amministrativo.<br /> Ciò premesso, secondo la più autorevole dottrina, il cui eco si avverte anche nelle pronunce della Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione, Corte di Giustizia, sentenza 19 dicembre 2018, n. C-219/17), al fine di stabilire la sussistenza o meno della giurisdizione nazionale  necessario valutare la natura vincolante o meno per l&#8217;autorità  amministrativa nazionale degli atti adottati dallo Stato Straniero, in modo tale che quest&#8217;ultimi, lungi dal porsi come atti meramente endoprocedimentali, costituiscono l&#8217;effettiva e definitiva espressione del potere decisionale.<br /> In altri e più esplicativi termini, la giurisdizione nazionale deve escludersi ogniqualvolta tra il provvedimento dell&#8217;autorità  straniera e quello successivo dell&#8217;autorità  nazionale sia ravvisabile un rapporto di presupposizione necessaria, in ragione del quale l&#8217;atto straniero a &#8220;monte&#8221; si atteggi come presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti nazionali che, in quanto tali, sono, rispetto a quello, meramente consequenziali, ponendosi nell&#8217;ambito della medesima sequenza procedimentale quale inevitabile conseguenza dell&#8217;atto anteriore, senza necessità  di ulteriori valutazioni di interesse, stante il carattere immediato, diretto e necessario del rapporto che s&#8217;instaura tra gli atti considerati (cfr., in argomento, ex multis, Cons. Stato, IV Sez., 21 gennaio 2019, n. 510; Cons. Stato, VI Sez., 20 marzo 2018, n. 1777; Cons. Stato, II Sez., parere del 27 agosto 2014, n. 2957).<br /> Ricorrendo una simile relazione procedimentale, sussiste l&#8217;immunità  dello Stato straniero ai sensi di una consolidata giurisprudenza di legittimità  (cfr. Cassazione civile, sez. un., 08/03/2019, n.6884; Cass., S.U., n. 19674/2014, n. 4882/2017, n. 13980/2017), secondo cui, in forza dell&#8217;art. 10 Cost., &quot;l&#8217;ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e tra queste rientra la regola, di carattere consuetudinario, dell&#8217;immunità  degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana, in base ad una prassi e ad un&#8217;opinio iuris internazionali, volta al rispetto della sovranità  degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale.<br /> Questa regola consuetudinaria sull&#8217;immunità  si applica anche ad altri soggetti che rivestono, in senso ampio, la qualità  di organi dello Stato estero (enti pubblici, comunque denominati: Cass., SS.UU n. 150/1999, n 331/1999&quot;.<br /> La giurisprudenza di legittimità  citata e la prassi internazionale hanno, tuttavia, tracciato alcuni confini all&#8217;area dell&#8217;immunità  mediante il concetto d&#8217;immunità  &#8220;ristretta&#8221;, in forza del quale l&#8217;immunità  non opera soltanto allorquando gli atti compiuti dai soggetti internazionali stranieri e destinati a produrre effetti nell&#8217;ordinamento nazionale non siano riconducibili all&#8217;esercizio di poteri sovrani. Occorre, infatti, un bilanciamento delle opposte esigenze di tutela della sovranità  dello Stato e di tutela del diritto dell&#8217;individuo di accesso alla giustizia secondo quello che la giurisprudenza della Corte EDU (sent. 18 gennaio 2011, Guadagnino c. Italia) definisce come &quot;rapporto di ragionevole proporzionalità &quot; (sul carattere non assoluto dell&#8217;immunità  degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana cfr. anche C. Cost. n. 329/1992, che parla appunto di &quot;immunità  ristretta&quot; o funzionale).<br /> Sempre tenendo conto di questa evoluzione, il giudice di legittimità  si  orientato nel senso che, nei confronti degli enti estranei all&#8217;ordinamento italiano, perchè enti di diritto internazionale, e immuni dalla giurisdizione, il giudice italiano  titolare della potestà  giurisdizionale esclusivamente per quelle controversie che risultino del tutto esterne ed estranee alle funzioni istituzionali e all&#8217;organizzazione dell&#8217;ente, sorte, cio, nell&#8217;esercizio di capacità  di diritto privato e limitatamente a questioni di contenuto esclusivamente patrimoniale; per gli altri rapporti, per contro, il medesimo giudice  carente della potestà  giurisdizionale nei limiti in cui la tutela invocata interferirebbe nell&#8217;assetto organizzativo e nell&#8217;esercizio delle funzioni, sovrane ed autoritative, proprie degli enti.<br /> Pertanto, l&#8217;esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno non solo nel caso di controversie aventi per oggetto l&#8217;esecuzione di attività  meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali dell&#8217;ente straniero, ma anche nel caso in cui si domandi al giudice italiano una decisione che, attenendo ad aspetti soltanto patrimoniali, sia inidonea ad incidere o ad interferire sulle funzioni dello Stato sovrano (v. Cass., SU, n. 118/2007; n. 14703/2010, n. 1774/2011, n. 7382/2013).<br /> 2.4.- Orbene, applicando i menzionati principi all&#8217;odierna fattispecie, appare evidente come la stessa Convenzione di Basilea tuteli le funzioni sovrane degli Stati contraenti in ordine alle determinazioni da assumere ai fini della movimentazione transfrontaliera dei rifiuti, prevedendo sia un mero dovere di tempestiva informazione alla controparte dei provvedimenti adottati (art. 13), sia l&#8217;obbligo dello Stato esportatore di provvedere tempestivamente alla reimportazione dei rifiuti (art. 8), sia infine una procedimento di risoluzione delle controversie insorte mediante l&#8217;impegno di instaurare e proseguire negoziati bilaterali, alternativo alla possibilità  di ricorrere volontariamente ad un giudizio arbitrale (art. 20).<br /> Ne consegue che, stante il rapporto di presupposizione necessaria tra l&#8217;impugnato provvedimento regionale e gli atti assunti dall&#8217;autorità  tunisina, il sindacato giurisdizionale sul primo, non potendo funzionalmente prescindere dall&#8217;esame dei provvedimenti presupposti, implicherebbe la sua necessaria estensione alla sfera dei poteri sovrani e di governo dello Stato straniero.<br /> La preminenza assoluta degli interessi della collettività  organizzata a Stato, che con i provvedimenti indicati si  inteso tutelare, esclude, pertanto, la valutabilità  degli stessi sotto il profilo della eventuale violazione del regime giuridico di atti posti in essere &quot;iure imperii&quot;.<br /> Il che, appunto, comporta il riconoscimento della immunità  dalla giurisdizione dello Stato straniero e, quindi, il difetto assoluto di giurisdizione dell&#8217;adito Tribunale, poichè l&#8217;eventuale riconoscimento delle pretese della ricorrente richiederebbe apprezzamenti ed indagini sull&#8217;esercizio dei poteri pubblicistici dello Stato o ente straniero preclusi al giudice nazionale.<br /> In definitiva, la questione di giurisdizione sollevata con riferimento alla domanda caducatoria posta dalla ricorrente deve essere risolta con la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, dovendosi postulare l&#8217;inammissibilità  del ricorso avverso atti, come sopra detto, meramente conseguenziali a, ovvero comunque presupponenti, quelli posti in essere dall&#8217;autorità  amministrativa straniera.<br /> Invero, l&#8217;eventuale sindacato richiesto sull&#8217;atto regionale non può prescindere dalla compiuta disamina del procedimento, svolto in Tunisia secondo le regole ivi applicate, cha ha condotto prima alla decisione (tunisina) &#8211; legittima o meno non compete a questo giudice valutare &#8211; di bloccare l&#8217;importazione dei rifiuti, e non a caso fatta oggetto di contestazione specifica da parte della stessa ricorrente (cfr. sub c) e g) dell&#8217;epigrafe, quanto al ricorso impugnatorio, nonchè la domanda di accertamento cumulativamente proposta), e poi alla conseguente decisione (regionale) di disporre la &#8220;ripresa&#8221; del carico di rifiuti stante il rifiuto dell&#8217;Amministrazione straniera di riceverli in una zona sottoposta alla propria giurisdizionale nazionale (cfr. art. 2 della Convenzione), a conferma della rilevata indissolubile connessione tra i diversi atti del procedimento, riconducibili a diverse autorità  nazionali e imponenti l&#8217;unicità  del controllo sugli stessi, che sola potrebbe garantire da rischi di valutazioni divergenti e, in ultima analisi, l&#8217;effettività  della stessa tutela esecutiva sulle relative decisioni (cfr. la già  citata decisione della Corte di giustizia, in C-219/18, in particolare punti 50, 51 e 58 della motivazione).<br /> Va pure aggiunto che la compiuta regolamentazione della fattispecie all&#8217;interno della cornice pattizia costituita dalla Convenzione di Basilea esclude che il giudice nazionale possa, in via autonoma e al di fuori delle speciali procedure individuate nella detta Convenzione per la risoluzione delle relative controversie, ingerirsi in siffatte questioni e definirle con efficacia di giudicato, con effetti, a tacer d&#8217;altro, sulla responsabilità  internazionale degli Stati.<br /> 3.- Analogamente, il difetto assoluto di giurisdizione sussiste anche con riguardo alle ulteriori domande di accertamento e di condanna proposte dalla ricorrente, entrambe volte ad ottenere dalle Amministrazioni resistenti &#8220;l&#8217;adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio anche mediante la tempestiva attivazione della procedura risolutiva ex art. 20 della Convenzione di Basilea ai fini della risoluzione sul piano internazionale della controversia&#8221;.<br /> Orbene, reputa il Collegio che, con riguardo agli invocati obblighi del Governo italiano rispettivamente di avvalersi del procedimento arbitrale e di attivare la cooperazione internazionale, non  dato individuare un procedimento amministrativo avente le menzionate finalità  nè, men che meno, un termine entro il quale concludere un iter di tal genere, rientrando piuttosto le suddette attività  nelle prerogative governative &#8211; di natura eminentemente politica &#8211; in materia di esecuzione di trattati internazionali (cfr. art. 7, co. 1, ult. per., c.p.a., secondo cui &quot;Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell&#8217;esercizio del potere politico&quot;, nonchè C. Cost. 10 marzo 2016, n. 52, su ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato in una fattispecie concernente il diniego di avvio di trattative finalizzate alla conclusione di un&#8217;intesa ex art. 8, 3° co., Cost., secondo cui non  configurabile una pretesa giustiziabile all&#8217;avvio delle inerenti trattative, non risultando conseguentemente sindacabile l&#8217;eventuale diniego opposto in tal senso dal Governo).<br /> Pertanto, nell&#8217;odierna fattispecie, mutuando l&#8217;orientamento di C. Cost. n. 52/2016 cit. &#8211; non  ravvisabile una &quot;pretesa soggettiva alla conclusione positiva&quot; di un negoziato con la controparte estera finalizzato alla risoluzione del potenziale conflitto delineatosi in ordine alla contestata movimentazione transfrontaliera di rifiuti, non sussistendo, di conseguenza, la correlata (e logicamente antecedente) pretesa all&#8217;attivazione ed alla conclusione con provvedimento espresso del &quot;procedimento&quot; che la parte ricorrente ha inteso sollecitare con la propria diffida.<br /> Conclusivamente, anche su tale domanda va dichiarata l&#8217;inammissibilità  del ricorso stante il difetto assoluto di giurisdizione.<br /> 5.- Le spese di giudizio possono essere interamente compensate in ragione della complessità  e della novità  della questione decisa.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania &#8211; Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2021, mediante collegamento da remoto in videconferenza con l&#8217;applicativo TEAMS, ai sensi del combinato disposto dell&#8217;art. 4 d.l. 28/2020, dell&#8217;art. 25 d.l. 137/2020 e dell&#8217;art. 2 comma 2 d.P.C.S. 28 dicembre 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Maria Abbruzzese, Presidente<br /> Pierluigi Russo, Consigliere<br /> Fabio Maffei, Referendario, Estensore</div>
<p>  <br />  </p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-2-2021-n-834/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2021 n.834</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2021 n.3</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-26-1-2021-n-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Patroni Griffi, Est. Lotti Sull&#8217;onere della curatela fallimentare di provvedere alla bonifica del sito inquinato. 1. Ambiente e territorio &#8211; Inquinamento ambientale &#8211; Bonifica &#8211; Curatela fallimentare &#8211; Oneri della curatela &#8211; Costi di smaltimento &#8211; Ricadono sulla massa fallimentare.   1. Pur dovendosi escludere che il curatore, salve</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-26-1-2021-n-3/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2021 n.3</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Patroni Griffi, Est. Lotti</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;onere della curatela fallimentare di provvedere alla bonifica del sito inquinato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Ambiente e territorio &#8211; Inquinamento ambientale &#8211; Bonifica &#8211; Curatela fallimentare &#8211; Oneri della curatela &#8211; Costi di smaltimento &#8211; Ricadono sulla massa fallimentare.<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Pur dovendosi escludere che il curatore, salve le sole ipotesi in cui la produzione dei rifiuti sia specificamente ascrivibile al suo operato, possa qualificarsi come avente causa del fallito nel trattamento di rifiuti, in ogni caso, a seguito della dichiarazione di fallimento, non perdono giuridica rilevanza gli obblighi cui era tenuta la società  fallita ai sensi dell&#8217;art. 192 del d.lgs. n. 152/2006. La presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, acquisita dal curatore dal momento della dichiarazione del fallimento dell&#8217;impresa, tramite l&#8217;inventario dei beni dell&#8217;impresa medesima ex artt. 87 e ss. L.F., comportano, infatti, la sua legittimazione passiva all&#8217;ordine di rimozione. Ricade, dunque, sul curatore fallimentare l&#8217;onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all&#8217;art. 192 d.lgs. n. 152/2006, e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare, in quanto soggetto la cui responsabilità   connessa alla qualifica di detentore acquisita non in riferimento ai rifiuti, bensì al bene immobile inquinato su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti.<br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: justify;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: justify;">in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 14 di A.P. del 2020, proposto da <br /> Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Loretta Checchinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Fallimento Magrin Sas Pavimenti e Asfalti di Magrin Cav. Valentino &amp; C., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata e Gianluca Ghirigatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 744 del 19 giugno 2019, resa tra le parti, concernente un&#8217;ordinanza di smaltimento dei rifiuti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Fallimento Magrin Sas Pavimenti e Asfalti di Magrin Cav. Valentino &amp; C.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti e rilevato che l&#8217;udienza si svolge ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e che sono presenti alla discussione gli avvocati, Loretta Checchinato, Stefano Gattamelata, e Gianluca Ghirigatto.</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 15 settembre 2020, n. 5454, ai sensi dell&#8217;art. 99, comma 1, c.p.a., ha chiesto a questa Adunanza di chiarire se, a seguito della dichiarazione di fallimento, perdano giuridica rilevanza gli obblighi cui era tenuta la società  fallita ai sensi dell&#8217;art. 192 d.lgs. n. 152-2006 (con la ricaduta sulla finanza pubblica e con un corrispondente vantaggio patrimoniale dei creditori della società  fallita e sostanzialmente di questa), pur se il curatore fallimentare &#8211; in un&#8217;ottica di continuità  &#8211; &#8216;gestisce&#8217; proprio il patrimonio del bene della società  fallita e ne ha la disponibilità  materiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale ordinanza richiama la sentenza n. 10 del 2019 di questa Adunanza Plenaria, la quale, nel chiarire che le misure previste dal d.lgs. n. 22-1997 sono applicabili anche nei casi in cui le condotte di inquinamento siano state poste in essere prima della sua entrata in vigore, ha ammesso che le attività  di bonifica possano essere imposte alla società  non responsabile dell&#8217;inquinamento, che sia subentrata nella precedente società  per effetto di una fusione per incorporazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La fattispecie sottesa alle questioni rimesse a codesta Adunanza Plenaria deriva da un atto (nota 10 giugno 2016 PGN 76530) del Comune di Vicenza, notificato alla Curatrice fallimentare del Fallimento appellato, di avvio del procedimento relativo allo sgombero del deposito dei rifiuti (sito in Via Brenta a Vicenza) individuato dal Servizio di Controllo Ambientale dell&#8217;Arpav di Vicenza e costituiti essenzialmente da scarti di demolizioni cementizi, bancali rotti, rifiuti di lastre bituminose e polistiroli vari, bidoni metallici arrugginiti, laterizi infranti ed abbandonati disordinatamente in cumuli sul nudo suolo senza alcuna protezione per quest&#8217;ultimo.</p>
<p style="text-align: justify;">A una serie di comunicazioni, faceva seguito la notifica dell&#8217;ordinanza comunale impugnata con il ricorso di primo grado, che ingiungeva al Fallimento di presentare il programma di smaltimento rifiuti e di procedere alla loro rimozione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordinanza comunale era impugnata dinanzi avanti al TAR Veneto, che accoglieva il ricorso proposto da Fallimento Magrin sas con sentenza della Sez. II, n. 744-2019 e, per l&#8217;effetto, annullava l&#8217;atto impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune appellante contestava la sentenza del TAR, lamentandone l&#8217;erroneità  e insistendo nella tesi dell&#8217;assoggettabilità  del Curatore fallimentare agli obblighi previsti dall&#8217;art. 192 d.lgs. n. 152-2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Fallimento appellato si costituiva, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;ordinanza n. 5454 del 2020, la Quarta Sezione ha sollevato le questioni in esame, ai sensi dell&#8217;art. 99 del codice del processo amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato articolate memorie difensive, con cui hanno illustrato le questioni controverse ed hanno insistito nelle già  formulate conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica dell&#8217;Adunanza Plenaria del 16 dicembre 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. L&#8217;Adunanza preliminarmente rileva che deve escludersi che il curatore possa qualificarsi come avente causa del fallito nel trattamento di rifiuti, salve, ovviamente le ipotesi in cui la produzione dei rifiuti sia ascrivibile specificamente all&#8217;operato del curatore, non dando vita il Fallimento ad alcun fenomeno successorio sul piano giuridico.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre in via preliminare va evidenziato che, per risolvere la questione in esame, non appare pertinente il richiamo al principio di diritto enunciato dalla sentenza di questa Adunanza plenaria n. 10 del 2019, che ha riguardato una ben diversa fattispecie, in cui vi era stata la successione di un &#8216;distinto soggetto giuridico&#8217; a quello su cui precedentemente gravava l&#8217;onere della bonifica, con l&#8217;affermazione del principio per cui l&#8217;acquirente del bene &#8211; anche nel caso di fusione per incorporazione &#8211; subentra negli obblighi gravanti sul precedente titolare. Nel caso in esame, come si  detto, non si verifica un fenomeno successorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto i profili appena evidenziati deve ritenersi, pertanto, esclusa una responsabilità  del curatore del fallimento, non essendo il curatore nè l&#8217;autore della condotta di abbandono incontrollato dei rifiuti, nè l&#8217;avente causa a titolo universale del soggetto inquinatore, posto che la società  dichiarata fallita conserva la propria soggettività  giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio, attribuendosene la facoltà  di gestione e di disposizione al medesimo curatore.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La questione posta all&#8217;esame di questa Adunanza plenaria consiste nello stabilire se, a seguito della dichiarazione di fallimento, perdano giuridica rilevanza gli obblighi cui era tenuta la società  fallita ai sensi dell&#8217;art. 192 sopra riportato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene l&#8217;Adunanza che la presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, acquisita dal curatore dal momento della dichiarazione del fallimento dell&#8217;impresa, tramite l&#8217;inventario dei beni dell&#8217;impresa medesima ex artt. 87 e ss. L.F., comportino la sua legittimazione passiva all&#8217;ordine di rimozione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella predetta situazione, infatti, la responsabilità  alla rimozione  connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare non in riferimento ai rifiuti (che sotto il profilo economico a seconda dei casi talvolta si possono considerare &#8216;beni negativi&#8217;), ma in virtà¹ della detenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo già  di proprietà  dell&#8217;imprenditore) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti).</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente, ad avviso dell&#8217;Adunanza, l&#8217;unica lettura del decreto legislativo n. 152 del 2006 compatibile con il diritto europeo, ispirati entrambi ai principi di prevenzione e di responsabilità ,  quella che consente all&#8217;Amministrazione di disporre misure appropriate nei confronti dei curatori che gestiscono i beni immobili su cui i rifiuti prodotti dall&#8217;impresa cessata sono collocati e necessitano di smaltimento.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Tale conclusione si fonda innanzitutto sulle disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 152-2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Come  noto, al generale divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti si riconnettono gli obblighi di rimozione, di avvio al recupero o smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi in capo al trasgressore e al proprietario, in solido, a condizione che la violazione sia ad almeno uno di essi imputabile secondo gli ordinari titoli di responsabilità , anche per condotta omissiva, colposa nei limiti della esigibilità , o dolosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ottica del diritto europeo (che non pone alcuna norma esimente per i curatori), i rifiuti devono comunque essere rimossi, pur quando cessa l&#8217;attività , o dallo stesso imprenditore che non sia fallito, o in alternativa da chi amministra il patrimonio fallimentare dopo la dichiarazione del fallimento.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 3, par. 1 punto 6, della direttiva n. 2008/98/CE definisce, infatti, il detentore, in contrapposizione al produttore, come la persona fisica o giuridica che  in possesso dei rifiuti (rectius: dei beni immobili sui quali i rifiuti insistono).</p>
<p style="text-align: justify;">Non sono pertanto in materia rilevanti le nozioni nazionali sulla distinzione tra il possesso e la detenzione: ciò che conta  la disponibilità  materiale dei beni, la titolarità  di un titolo giuridico che consenta (o imponga) l&#8217;amministrazione di un patrimonio nel quale sono compresi i beni immobili inquinati.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, come ben precisa l&#8217;ordinanza di rimessione, neppure rileva un approfondimento della nozione della detenzione, se si ritiene sufficiente la sussistenza di un rapporto gestorio, inteso come &#8216;amministrazione del patrimonio altrui&#8217;, ciò che certamente caratterizza l&#8217;attività  del curatore fallimentare con riferimento ai beni oggetto della procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le finalità  perseguite dal diritto comunitario, quindi,  sufficiente distinguere il soggetto che ha prodotto i rifiuti dal soggetto che ne abbia materialmente acquisito la detenzione o la disponibilità  giuridica, senza necessità  di indagare sulla natura del titolo giuridico sottostante.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Peraltro, per la disciplina comunitaria (art. 14, par. 1, della direttiva n. 2008/98/CE), i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o ancora dai detentori precedenti dei rifiuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa regola costituisce un&#8217;applicazione del principio &quot;chi inquina paga&quot; (v. il &#8216;considerando&#8217; n. 1 della citata direttiva n. 2008/98/CE), nel cui ambito solo chi non  detentore dei rifiuti, come il proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi siano collocati, può, in definitiva, invocare la cd. &#8216;esimente interna&#8217; prevista dall&#8217;art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006.</p>
<p style="text-align: justify;">La curatela fallimentare, che ha la custodia dei beni del fallito, tuttavia, anche quando non prosegue l&#8217;attività  imprenditoriale, non può evidentemente avvantaggiarsi dell&#8217;esimente di cui all&#8217;art. 192, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall&#8217;attività  imprenditoriale dell&#8217;impresa cessata.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella qualità  di detentore dei rifiuti, sia secondo il diritto interno, ma anche secondo il diritto comunitario (quale gestore dei beni immobili inquinati), il curatore fallimentare  perciò senz&#8217;altro obbligato a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il rilievo centrale che, nel diritto comunitario, assume la detenzione dei rifiuti risultanti dall&#8217;attività  produttiva pregressa, a garanzia del principio &quot;chi inquina paga&quot;, , inoltre, coerente con la sopportazione del peso economico della messa in sicurezza e dello smaltimento da parte dell&#8217;attivo fallimentare dell&#8217;impresa che li ha prodotti.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, poichè l&#8217;abbandono di rifiuti e, più in generale, l&#8217;inquinamento, costituiscono &#8216;diseconomie esterne&#8217; generate dall&#8217;attività  di impresa (cd. &#8220;esternalità  negative di produzione&#8221;), appare giustificato e coerente con tale impostazione ritenere che i costi derivanti da tali esternalità  di impresa ricadano sulla massa dei creditori dell&#8217;imprenditore stesso che, per contro, beneficiano degli effetti dell&#8217;ufficio fallimentare della curatela in termini di ripartizione degli eventuali utili del fallimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguendo invece la tesi contraria, i costi della bonifica finirebbero per ricadere sulla collettività  incolpevole, in antitesi non solo con il principio comunitario &quot;chi inquina paga&quot;, ma anche in contrasto con la realtà  economica sottesa alla relazione che intercorre tra il patrimonio dell&#8217;imprenditore e la massa fallimentare di cui il curatore ha la responsabilità  che, sotto il profilo economico, si pone in continuità  con detto patrimonio.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Nè, in senso contrario, assumono rilievo le considerazioni, pur espresse dalla difesa, concernenti l&#8217;eventualità  che il fallimento sia, in tutto o in parte, incapiente rispetto ai costi della bonifica. Si tratta invero di evenienze di mero fatto, peraltro configurabili anche in ipotesi riferibili a un imprenditore non fallito, o al proprietario del bene o alla stessa amministrazione comunale che, in dissesto o meno, non abbia disponibilità  finanziarie adeguate. Ciò che rileva nella presente sede  l&#8217;affermazione dell&#8217;imputabilità  al fallimento dell&#8217;obbligo di porre in essere le attività  strumentali alla bonifica. In caso di mancanza di risorse, si attiveranno gli strumenti ordinari azionabili qualora il soggetto obbligato (fallito o meno, imprenditore o meno) non provveda per mancanza di idonee risorse. E il Comune, qualora intervenga direttamente esercitando le funzioni inerenti all&#8217;eliminazione del pericolo ambientale, potà  poi insinuare le spese sostenute per gli interventi nel fallimento, spese che godranno del privilegio speciale sull&#8217;area bonificata a termini dell&#8217;art. 253, comma 2, d.lgs. n. 152-2006.</p>
<p style="text-align: justify;">7. La difesa del Fallimento deduce poi che il curatore potrebbe sempre avvalersi della facoltà  riconosciuta dall&#8217;art. 42, comma 3, secondo cui &#8220;il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi&#8221;. Il curatore potrebbe, così, rinunciare ad acquisire il fondo su cui grava un eventuale onere di bonifica, frustrando gli intenti del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali considerazioni non sono condivisibili, sulla base di due distinte considerazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, l&#8217;evenienza prevista da tale art. 42, comma 3, costituisce una mera eventualità  di fatto, riguardante la gestione della procedura fallimentare e il ventaglio di scelte accordate dal legislatore al curatore e non incide sul rapporto amministrativo e sui principi in materia di bonifica come sopra rappresentati.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, e soprattutto, il medesimo comma 3 si riferisce ai beni &#8211; quali ad esempio quelli derivanti da eredità  o in forza di donazioni, le vincite ai giochi, i diritti d&#8217;autore &#8211; che entrano a diverso titolo nel patrimonio dell&#8217;imprenditore dopo la dichiarazione di fallimento e che sono oggetto di spossessamento: esso comunque comporta che, a seguito della rinuncia del creditore, l&#8217;imprenditore stesso gestisca i medesimi beni che restano suoi e comunque non si applica ai casi &#8211; quale quello all&#8217;esame del Collegio &#8211; in cui il bene, cio l&#8217;immobile inquinato, risulti di proprietà  dell&#8217;imprenditore al momento della dichiarazione del fallimento.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Da ultimo occorre rammentare, come ha chiarito l&#8217;Adunanza plenaria, con la sentenza n. 10-2019, che in tema di prevenzione il principio &quot;chi inquina paga&quot; non richiede, nella sua accezione comunitaria, anche la prova dell&#8217;elemento soggettivo, nè l&#8217;intervenuta successione.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, la direttiva n. 2004/35/CE configura la responsabilità  ambientale come responsabilità  (non di posizione), ma, comunque, oggettiva; il che rappresenta un criterio interpretativo per tutte le disposizioni legislative nazionali.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Adunanza plenaria ha in particolare ritenuto che le misure introdotte con il decreto legislativo n. 22-1997 (c.d. &#8220;decreto Ronchi&#8221;), ed ora disciplinate dagli artt. 239 ss. del codice di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, hanno nel loro complesso una finalità  di salvaguardia del bene-ambiente rispetto ad ogni evento di pericolo o danno, ed  assente ogni matrice di sanzione dell&#8217;autore.</p>
<p style="text-align: justify;">Entro questi termini, la bonifica costituisce uno strumento pubblicistico teso non a monetizzare la diminuzione del relativo valore, ma a consentirne il recupero materiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende che nella bonifica emerge la funzione di reintegrazione del bene giuridico leso propria della responsabilità  civile, che evoca il rimedio della reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c., previsto per il danno all&#8217;ambiente dall&#8217;art. 18, comma 8, L. n. 349-1986.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale impostazione  coerente, d&#8217;altra parte, con la giurisprudenza comunitaria, da ultimo espressa con la sentenza della Corte di giustizia UE, sez. II, 13 luglio 2017, C-129/16, Ungheria c. Commissione europea secondo cui: &#8220;Le disposizioni della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità  ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, lette alla luce degli articoli 191 e 193 TFUE devono essere interpretate nel senso che, sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, esse non ostano a una normativa nazionale che identifica, oltre agli utilizzatori dei fondi su cui  stato generato l&#8217;inquinamento illecito, un&#8217;altra categoria di persone solidamente responsabili di un tale danno ambientale, ossia i proprietari di detti fondi, senza che occorra accertare l&#8217;esistenza di un nesso di causalità  tra la condotta dei proprietari e il danno constatato, a condizione che tale normativa sia conforme ai principi generali di diritto dell&#8217;Unione, nonchè ad ogni disposizione pertinente dei Trattati UE e FUE e degli atti di diritto derivato dell&#8217;Unione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, la responsabilità  della curatela fallimentare &#8211; nell&#8217;eseguire la bonifica dei terreni di cui acquisisce la detenzione per effetto dell&#8217;inventario fallimentare dei beni (come  già  stato messo in luce), ex artt. 87 e ss. L.F. &#8211; può analogamente prescindere dall&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza di un nesso di causalità  tra la condotta e il danno constatato.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, deve dichiararsi il seguente principio di diritto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ricade sulla curatela fallimentare l&#8217;onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all&#8217;art. 192 d.lgs. n. 152-2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa va quindi rimessa alla Quarta Sezione per la decisione dell&#8217;appello sulla base dell&#8217;enunciato principio di diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese al definitivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede di Adunanza Plenaria dichiara il seguente principio di diritto: ricade sulla curatela fallimentare l&#8217;onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all&#8217;art. 192 d.lgs. n. 152-2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare.</p>
<p style="text-align: justify;">Rimette gli atti alla Quarta Sezione per l&#8217;ulteriore corso della causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Filippo Patroni Griffi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Sergio Santoro, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Franco Frattini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Severini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Luigi Maruotti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Diego Sabatino, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Bernhard Lageder, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Oberdan Forlenza, Consigliere</p>
<p>Giulio Veltri, Consigliere</p>
<p>Fabio Franconiero, Consigliere</p>
<p>Massimiliano Noccelli, Consigliere</p>
</p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.172</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-1-2021-n-172/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-1-2021-n-172/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.172</a></p>
<p>Pres. Giovagnoli &#8211; Est. Caponigro Sulla culpa in vigilando delle imprese di grandi dimensioni in materia di abbandono di rifiuti in aree di proprietà . Inquinamento &#8211; Inquinamento ambientale &#8211; Sversamento rifiuti &#8211;culpa in vigilando &#8211; Imprese di grandi dimensioni &#8211; Obbligo di custodia &#8211; Onere di vigilanza.   La configurabilità  della culpa</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-1-2021-n-172/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.172</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovagnoli &#8211; Est. Caponigro</span></p>
<hr />
<p>Sulla culpa in vigilando delle imprese di grandi dimensioni in materia di abbandono di rifiuti in aree di proprietà .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Inquinamento &#8211; Inquinamento ambientale &#8211; Sversamento rifiuti &#8211;<em>culpa in vigilando </em>&#8211; Imprese di grandi dimensioni &#8211; Obbligo di custodia &#8211; Onere di vigilanza.<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La configurabilità  della <em>culpa in vigilando</em>, come condotta omissiva colposa del proprietario cui  ascrivibile la responsabilità  in solido per lo sversamento di rifiuti in una propria area, concreta una forma di responsabilità  soggettiva (e, in tal senso, diretta) e sussiste laddove la <em>res</em> sia nel pieno ed esclusivo godimento del proprietario. Va, invece, escluso che possa integrare la sussistenza della suddetta <em>culpa in vigilando</em> la richiesta di un impegno di entità  tale da essere in concreto inesigibile e implicare una responsabilità  oggettiva che esula dal dovere di custodia di cui all&#8217;art. 2051 c.c., che consente sempre la prova liberatoria in presenza di caso fortuito, da intendersi in senso ampio, comprensivo anche del fatto del terzo. In quest&#8217;ottica, non può, tuttavia, ritenersi inesigibile l&#8217;impegno di custodia dell&#8217;area richiesto a un&#8217;impresa di grandi dimensioni al fine di evitare il sorgere o l&#8217;aggravamento di un danno ambientale, sicchè  ascrivibile alla stessa un onere di vigilare e di apprestare strumenti utili a evitare che sull&#8217;area di proprietà  siano sversati e abbandonati rifiuti in quantità  tale da costituire una serie minaccia per la salute pubblica.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: justify;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: justify;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9082 del 2017, proposto dal Comune di Torino, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lacognata e Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Massimo Colarizi in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 87; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">la Fiat Chrysler Automobiles N.V., già  Fiat S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Peres, Luciano Butti e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Luigi Manzi, in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5; <br /> Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto <i>ope legis</i> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">la Città  Metropolitana di Torino, in persona del Vice Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Picco e Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Luca Di Raimondo in Roma, via della Consulta, n. 50; <br /> il Comune di Moncalieri, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> il Gruppo Torinese Trasporti &#8211; G.T.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Edoardo Thellung de Courtelary, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;<br /> la Carpice S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandro Massaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> la dottoressa Alessandra Curti, rappresentata e difesa dagli avvocati Teodora Marocco e Angelo Crisafulli, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Angelo Crisafulli, in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20;<br /> il Comune di Nichelino e i signori Marco Ricca, Valerio Ricca, Mario Carlo Bordone, Carla Angela Menso e Tommaso Giuseppe Bordone, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">quanto all&#8217;appello proposto dal Comune di Torino,</p>
<p style="text-align: justify;"><i>in parte qua</i>, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, n. 717 del 9 giugno 2017 </p>
<p style="text-align: justify;">quanto all&#8217;appello incidentale autonomo proposto dalla Fiat Chrysler Automobiles N.V.,</p>
<p style="text-align: justify;">per la parziale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, n. 717 del 9 giugno 2017</p>
<p style="text-align: justify;">quanto all&#8217;appello proposto dal Gruppo Torinese Trasporti &#8211; GTT s.p.a.,</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, n. 717 del 9 giugno 2017, limitatamente alla parte in cui ha disposto il riavvio, anche nei confronti di GTT, quale società  derivante da SATTI (Società  per Azioni Torinese Trasporti Intercomunali), del procedimento promosso ai sensi dell&#8217;art. 244 del n. 152 del 2006.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fiat Chrysler Automobiles N.V., del Gruppo Torinese Trasporti &#8211; GTT s.p.a., della Città  Metropolitana di Torino, del Comune di Moncalieri, della Carpice S.r.l., della dottoressa Alessandra Curti e del Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Torino;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti i ricorsi incidentali autonomi proposti dalla Fiat Chrysler Automobiles N.V. e dal Gruppo Torinese Trasporti &#8211; GTT s.p.a.; </p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020, svoltasi da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli avvocati Massimo Colarizi, Federico Peres, Edoardo Thellung de Courtelary, Teodora Marocco e Alessandro Massaia, che partecipano alla discussione orale ai sensi del detto art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il Tar per il Piemonte, con l&#8217;impugnata sentenza n. 717 del 2017, ha operato un&#8217;analitica ricostruzione della complessa vicenda contenziosa.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, ha rappresentato che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il fondo indicato nell&#8217;ordinanza di bonifica, meglio conosciuto come &#8220;ex area Carpice&#8221;, era un tempo adibito a cava ed  stato di proprietà  della Fiat s.p.a. dal 1967 al 1991;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel 2003, in occasione dell&#8217;avvio di lavori di realizzazione di una infrastruttura produttiva ad opera dei nuovi proprietari, la Carpice s.r.l. e la signora Alessandra Curti, furono rinvenuti rifiuti interrati che rischiavano di compromettere la falda sotterranea e per tale ragione il Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Ambientali del Comune di Moncalieri aveva ordinato la bonifica del sito;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel 2004 veniva approvato il piano di caratterizzazione dell&#8217;area Carpice (ex Fiat);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel 2006 interveniva la approvazione dei progetti definitivi di bonifica, fase I, e nel 2007 la approvazione dei progetti definitivi di bonifica, fase II;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel 2010, tuttavia, in occasione del collaudo delle nuove opere realizzate sul sito, veniva effettuato un campionamento dal quale emergeva la presenza di gas che superavano i limiti di esplosività ;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la Provincia chiedeva allora di valutare l&#8217;opportunità  di apportare una variante al progetto di bonifica;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel 2012 veniva rilevata dall&#8217;ARPA la presenza di gas interstiziali nei locali interrati dei fabbricati realizzati sull&#8217;area di interramento dei rifiuti, e nel 2013 veniva apprezzata la presenza di gas metano anche nei locali interrati dei fabbricati posti nella zona a sud ed a est dell&#8217;area stessa;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per tale ragione, con ordinanza n. 50 del 2013, il Sindaco del Comune di Moncalieri ordinava a Carpice s.r.l. ed alla signora Curti di implementare le misure di sicurezza allo scopo di riportare la concentrazioni di gas indooor e outdoor entro i limiti di sicurezza;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la Carpice s.r.l. e la signora Curti provvedevano ad installare, sulle aree di rispettiva proprietà , un impianto di estrazione del biogas, in relazione al quale il Sindaco, con la successiva ordinanza n. 24 del 2014, ordinava l&#8217;adozione di migliorie. Parallelamente il Sindaco, con ordinanza n. 145 del 2013 ordinava ai residenti ed ai proprietari di stabili nella vicina Via della Cava n. 14, di posizionare sistemi di monitoraggio continuo del gas all&#8217;interno dei locali interrati o, in alternativa, di ivi dismettere l&#8217;impianto elettrico.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel descritto contesto, il Sindaco del Comune di Moncalieri, con l&#8217;ordinanza contingibile ed urgente n. 50 del 24 giugno 2014, ha esteso anche alla Fiat Chrysler Automobiles N.V. (di seguito anche FCA o Fiat) &#8211; in qualità  di soggetto responsabile della realizzazione della discarica di rifiuti industriali, realizzata presso le aree ricomprese tra strada Carpice, via della Rusca, Canal dei Molini &#8211; l&#8217;ordine di predisporre un piano di monitoraggio di metano e gas interstiziali nocivi, di eseguire degli interventi di messa in sicurezza e di adottare ogni altra misura utile a garantire il corretto monitoraggio di gas e vapori sulle aree contigue, in particolare nella zona sud della discarica tra Viale Europa e Via Vinovo.</p>
<p style="text-align: justify;">La Fiat ha impugnato l&#8217;ordinanza n 50 del 2014 del Comune di Moncalieri dinanzi al Tar Piemonte con il ricorso R.G. n. 1217 del 2014, chiedendo, in subordine, la condanna del Comune di Moncalieri al risarcimento del danno conseguente alla necessità  di dare esecuzione all&#8217;ordinanza, da quantificare in non meno di euro 833.052,38, vale a dire all&#8217;ammontare delle somme di denaro già  pagate dalla Fiat alla Carpice a rimborso delle spese da questa sostenute per la bonifica del sito.</p>
<p style="text-align: justify;">Con motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 1217 del 2014, la FIAT Chrysler Automobiles N.V., succeduta alla Fiat s.p.a, ha impugnato l&#8217;ordinanza contingibile ed urgente n. 9 del 18 febbraio 2015, con cui il Sindaco del Comune di Moncalieri, ad integrazione della ordinanza n. 50 del 2014, ha ordinato alla Fiat di intensificare il piano di monitoraggio nelle more della adozione degli interventi di messa in sicurezza appropriati.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, la Fiat ha evidenziato di avere ottemperato alla ordinanza n. 50 del 2014, implementando un sistema di monitoraggio dei gas, ed ha riferito che il 2 febbraio 2015 sono stati avviati i primi campionamenti dai quali risultava che in uno dei quattro pieziometri i valori di metano erano compresi nel limite di esplosività , per cui l&#8217;ARPA Piemonte ha chiesto agli Enti competenti la adozione dei provvedimenti del caso.</p>
<p style="text-align: justify;">La Provincia di Torino, nelle more, ha avviato il procedimento finalizzato alla adozione dell&#8217;ordine di bonifica, a conclusione del quale ha emanato il provvedimento n. 44-11235 del 9 aprile 2015, che ha individuato la FCA quale responsabile dell&#8217;inquinamento, insieme ai signori Ricca e Bordone (danti causa della società  in quanto proprietari dell&#8217;area prima del trasferimento della proprietà  nel 1967).</p>
<p style="text-align: justify;">Di talchè, la Fiat ha impugnato l&#8217;ordine di bonifica del 9 aprile 2015 dinanzi al Tar per il Piemonte, con il successivo ricorso R.G. n. 657 del 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">Con motivi aggiunti, depositati nell&#8217;ambito del ricorso R.G. n. 657 del 2015, la Fiat, premettendo di aver avviato, a mero titolo collaborativo e senza ammettere la propria responsabilità , gli interventi di bonifica ambientale e di aver quindi proposto, una volta eseguito i monitoraggi, un piano per l&#8217;estrazione ed il trattamento del biogas, ha impugnato l&#8217;ordinanza del Comune di Moncalieri n. 338 del 9 novembre 2015, nella parte in cui ha affermato che tale intervento non sarebbe esaustivo di quanto richiesto dalla Città  Metropolitana con l&#8217;ordinanza n. 44-11235 del 9 aprile 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">La Fiat, in quanto atti presupposti, ha inoltre impugnato: la comunicazione di avvio del procedimento del 21 ottobre 2015; il verbale del Tavolo Tecnico del 22 settembre 2015 nonchè la comunicazione della Città  Metropolitana del 13 agosto 2015, nella parte in cui tali atti hanno evidenziato che le misure contemplate nel progetto presentato dalla FIAT sono da inquadrarsi esclusivamente tra gli interventi di messa in sicurezza, presso un settore limitato dell&#8217;area.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ulteriori motivi aggiunti, proposti nel ricorso R.G. n. 1214 del 2014, la FCA ha impugnato: a) la nota del Comune di Moncalieri n. 37318 del 29 giugno 2016, nella parte in cui ha imposto il collegamento del punto di monitoraggio LFG01 alla zona est del parcheggio, la effettuazione di nuove prove di aspirazione costante presso il punto LFG01, al fine di tenere monitorato, in via continuativa, l&#8217;andamento delle concentrazioni di gas metano e la acquisizione di informativa aggiornata in ordine alle campagne di monitoraggio condotti da Carpice s.r.l. e Curti; b) la nota del Comune di Moncalieri n. 46186 del 18 agosto 2016, trasmessa per conoscenza.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, con la sentenza n. 717 del 2017, previa riunione dei relativi giudizi, ha così provveduto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha respinto il ricorso n. 1217/2014 R.G. ed i relativi motivi aggiunti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha accolto il ricorso n. 657/2015 R.G. nei limiti e nei sensi di cui in motivazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha respinto i motivi aggiunti depositati nell&#8217;ambito del ricorso n. 657/2015 R.G.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale spiegato, nell&#8217;ambito del giudizio n. 657/2015 R.G., dai signori Carla Angela Menso, Carlo Bordone, Tommaso Giuseppe Bordone;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; visto l&#8217;art. 34 comma 1 lett. e), ha disposto &#8220;<i>che la Città  Metropolitana di Torino, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, avvii il procedimento finalizzato a riesaminare l&#8217;ordinanza di bonifica n. 44-11235 del 9 aprile 2015, al solo fine di verificare, ovviamente in contraddittorio con gli interessati, se in relazione al conferimento di rifiuti solidi urbani, ascrivibile alla gestione della ex-cava Carpice da parte dei signori Ricca Domenico e Bordone Tommaso, possano e debbano essere chiamati a rispondere gli eredi di costoro, e/o i Comuni di Moncalieri, Nichelino e Torino e/o la S.A.T.T.I.</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne il limitato accoglimento del ricorso R.G. n. 657 del 2015, infatti, il Tar sabaudo ha statuito che: &#8220;<i>il ricorso n. 657/2015 va accolto nella sola parte in cui non prende in alcuna considerazione l&#8217;ipotesi che altri soggetti, meglio indicati in motivazione, possono essere responsabili per l&#8217;inquinamento derivante dal deposito di rifiuti solidi urbani. Tale illegittimità  non giustifica, allo stato, l&#8217;annullamento, in tutto o in parte, della ordinanza di bonifica 9 aprile 2015 della Città  Metropolitana, fermo restando che questa ultima dovà  riaprire il procedimento per valutare la posizione degli eredi dei signori Ricca e Bordone, quella dei Comuni di Moncalieri, Nichelino e Torino nonchè quella di S.A.T.T.I. e decidere se ed in che misura tali soggetti debbano ritenersi corresponsabili insieme ad FCA, limitatamente alla condotta di conferimento di rifiuti solidi urbani nel periodo 1964-1967/68&#8243;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il presente giudizio  stato introdotto dal Comune di Torino, che ha impugnato <i>in parte qua</i> la sentenza del Tar per il Piemonte n. 717 del 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune ha rammentato, sotto il profilo fattuale, che, cessata l&#8217;attività  di cava, autorizzata nell&#8217;anno 1956 in un&#8217;area sita in località  Carpice (Comune di Moncalieri), lo scavo, colmatosi d&#8217;acqua per le precipitazioni naturali, venne utilizzato dai gestori, signori Ricca e Bordone, quale deposito per il conferimento di rifiuti di provenienza urbana, impiegati in funzione di un allevamento suinicolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha altresì rappresentato che, negli anni 1964 e 1965, per problemi di natura sanitaria, il Comune di Moncalieri intimò la cessazione dell&#8217;attività  che, però, in forza di un accordo tra i gestori ed il Comune, venne autorizzata in prosecuzione sino al febbraio 1968, allorchè venne ordinata la definitiva cessazione dello scarico di immondizie.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, ha proseguito l&#8217;amministrazione comunale, nel febbraio 1967, la proprietà  dell&#8217;area era stata acquistata dalla Fiat s.p.a. in funzione dello stoccaggio in sito di autoveicoli resi inservibili a seguito dell&#8217;alluvione di Firenze, ma l&#8217;area, ancorchè le carcasse di tali veicoli fossero state asportate dopo alcuni anni (1972-1975), continuò ad essere ininterrottamente utilizzata in funzione del conferimento dei rifiuti di origine industriale, sin tanto che, nell&#8217;anno 1991, essa venne ceduta dalla Fiat s.p.a. alla Carpice s.r.l., intenzionata ad un utilizzo edificatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Torino ha altresì premesso che, nei primi anni 2000, essendo stati avviati i lavori edificatori, veniva alla luce lo stato di grave inquinamento in cui versava l&#8217;area, interessata da materiali inquinanti di origine industriale e che, in epoca più recente (anni 2010/2012) si riscontravano nella medesima zona forti concentrazioni di gas e (anno 2013) di biogas, donde l&#8217;adozione, da parte degli Enti competenti, di ulteriori misure di monitoraggio e di bonifica.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione comunale ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ipotizzato una possibile corresponsabilità  del Comune di Torino nella produzione del danno ambientale ed ha imposto alla Città  Metropolitana di Torino di esperire una istruttoria orientata in tal senso.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il Comune ha evidenziato che, dall&#8217;annullamento di un provvedimento amministrativo per parziale vizio di motivazione, scaturirebbe un mero obbligo motivazionale, non certamente e necessariamente l&#8217;impulso allo svolgimento di nuovi accertamenti istruttori funzionali all&#8217;acquisizione al procedimento precedentemente concluso di nuovi elementi valutativi.</p>
<p style="text-align: justify;">4. L&#8217;appello avverso tale sentenza, per motivi sostanzialmente analoghi,  stato proposto anche dal Gruppo Torinese Trasporti GTT, Società  succeduta alla SATTI, gestore del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani del Comune di Torino.</p>
<p style="text-align: justify;">Il GTT ha proposto appello per la lesività  di alcuni capi della decisione impugnata, in particolare lÃ  dove SATTI (e per essa il GTT)  individuata, seppure in via meramente astratta, quale corresponsabile e lÃ  dove afferma la sussistenza di solidarietà  degli eventuali corresponsabili.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal fine ha dedotto i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Violazione dell&#8217;art. 244 del d.lgs. 152 del 2006. Errata interpretazione dell&#8217;ordinanza della Città  Metropolitana n. 44-11235. Errata interpretazione del principio di causalità .</i></p>
<p style="text-align: justify;">La Città  Metropolitana di Torino, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal Tar, avrebbe circoscritto l&#8217;ambito dei responsabili a quei soli soggetti (Fiat e signori Ricca e Bordone), che per anni hanno avuto la disponibilità  dell&#8217;area ex Carpice e per anni vi hanno svolto attività  (autorizzate o meno) comportanti ammasso/depositi di rifiuti, con modalità  che si sono rivelate inidonee a salvaguardare l&#8217;ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Se anche la SATTI avesse conferito rifiuti, tale attività  di per sè non potrebbe generare responsabilità  ex art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2008 perchè la presenza di biogas non deriverebbe causalmente dal mero conferimento dei rifiuti, ma dalla modalità  impropria con cui l&#8217;area  stata gestita a discarica da operatori professionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Se la Fiat  stata individuata dal giudice civile quale unico soggetto responsabile della contaminazione, con statuizione giurisdizionale alla quale la stessa Fiat ha prestato acquiescenza, non dovrebbe esservi spazio per l&#8217;esercizio di discrezionalità  tecnica contraria alla predetta pronuncia.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Violazione del principio di irretroattività  (cfr artt. 10 preleggi c.c. nonchè artt. 264 e ss. d.lgs. n. 152 del 2006 recanti disposizioni transitorie e finali sulla parte IV). Violazione dell&#8217;art. 34/2 c.p.a.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tar ha chiesto alla Città  Metropolitana di effettuare approfondimenti istruttori in relazione a soggetti, diversi da quelli già  individuati (la Fiat ed i signori Ricca e Bordone), che risulterebbero avere contribuito causalmente a generare l&#8217;inquinamento/contaminazione dell&#8217;area per aver autorizzato la discarica o avervi conferito rifiuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie e con riguardo al periodo considerato (1964-1967/1968), imporre alla Città  Metropolitana un accertamento della responsabilità  fondato esclusivamente sull&#8217;esistenza di un nesso causale si risolverebbe in una inammissibile applicazione retroattiva delle norme sulla responsabilità  oggettiva, contenute in disposizioni sopravvenute (art. 244 e ss d.lgs. n. 152 del 2006), a comportamenti risalenti a circa cinquanta anni fa.</p>
<p style="text-align: justify;">Non risulterebbe comunque acquisita idonea prova di conferimenti significati nella discarica da parte della SATTI.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Violazione del principio dell&#8217;art. 244 d.lgs. n. 152 del 2006 e contraddittorietà  sotto altro profilo.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Dai documenti acquisiti, il coinvolgimento di GTT avrebbe dovuto essere immediatamente escluso.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>In subordine, sulla parziarietà .</i></p>
<p style="text-align: justify;">Se l&#8217;azione di bonifica deve essere unitaria, ciò non toglie che ad essa siano chiamati a partecipare gli eventuali corresponsabili in relazione alle singole percentuali di responsabilità  che rileverebbero immediatamente, non solo in sede di regresso.</p>
<p style="text-align: justify;">5. La Fiat Chrysler Automobiles N.V., già  Fiat s.p.a., ha proposto un controricorso con un appello incidentale autonomo.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. Con tale appello ha analiticamente censurato la sentenza di primo grado che ha riconosciuto la sua responsabilità  per l&#8217;inquinamento dell&#8217;area ex Carpice.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tema centrale dell&#8217;appello incidentale presentato dalla FCA, infatti, riguarda la sua asserita responsabilità  così come ritenuta nell&#8217;ordinanza di bonifica adottata dalla Città  Metropolitana di Torino e nelle ordinanze contingibili ed urgenti dal Sindaco del Comune di Moncalieri.</p>
<p style="text-align: justify;">Di talchè, la FCA ha proposto il gravame in via incidentale ed autonoma contro la sentenza nella parte in cui, pur non escludendo responsabilità  di altri soggetti terzi pubblici e privati, ha ritenuto che fosse, in ogni caso, sussistente una responsabilità  della FCA per omessa vigilanza o anche per responsabilità  diretta.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, ha dedotto quattro articolati motivi, così sintetizzati:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>A) La sentenza ha erroneamente attribuito a Fiat una responsabilità  per omessa vigilanza.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Vi  stato un abbandono abusivo di rifiuti da parte di terzi, così come segnalato dal Comune, e la Fiat ha riscontrato la segnalazione precisando che avrebbe diffidato l&#8217;autore, un terzo estraneo, dal proseguire la condotta abusiva; tuttavia il Tar non ha ritenuto sufficiente tale condotta, ritenendo che la Fiat avrebbe dovuto installare recinzioni e attuare un sistema di sorveglianza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tema, quindi, atterrebbe alla responsabilità  che, all&#8217;epoca dei fatti, gravava sul proprietario di un&#8217;area nella quale terzi hanno illecitamente abbandonato rifiuti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 192 d.lgs. n. 152 del 2006 prevede la responsabilità  del proprietario che abbia concorso con dolo o colpa, ma tale responsabilità  non implicherebbe l&#8217;adozione, da parte del proprietario, di un comportamento attivo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;installazione di una recinzione o di un sistema di sorveglianza non eviterebbero con certezza abbandoni abusivi, soprattutto in presenza di aree molto vaste, difficilmente controllabili, contemporaneamente, in tutto il perimetro, per cui nè la recinzione nè il sistema di sorveglianza erano (e sono) obblighi la cui omissione possa essere valutata in termini di colpa e responsabilità .</p>
<p style="text-align: justify;">La normativa vigente all&#8217;epoca dei fatti non solo non contemplava una responsabilità  concorrente del proprietario, ma nemmeno vietava l&#8217;abbandono di rifiuti su un&#8217;area privata, atteso che l&#8217;art. 9 del d.P.R. n. 915 del 1982 vietava &#8220;l&#8217;abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La cultura ambientale sarebbe patrimonio recente, per cui non sorprenderebbe che la normativa speciale sui rifiuti, all&#8217;epoca, vietasse l&#8217;abbandono di rifiuti solo in area pubblica o ad uso pubblico e non in area privata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tar avrebbe equivocato sulla violazione dell&#8217;art. 4 del decreto 20 maggio 28 del Capo del Governo, in quanto la FCA non ha realizzato e non ha mai consentito che terzi realizzassero una discarica nell&#8217;area di sua proprietà .</p>
<p style="text-align: justify;">Se il proprietario nemmeno oggi  tenuto a recintare o sorvegliare l&#8217;area di sua proprietà , nonostante vi sia una norma che astrattamente lo considera come potenziale corresponsabile, a maggior ragione l&#8217;omessa vigilanza o l&#8217;omessa recinzione non potevano ritenersi, all&#8217;epoca, comportamenti contrari al buon senso.</p>
<p style="text-align: justify;">Per l&#8217;individuazione del soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento, sarebbe necessario un rigoroso accertamento, nonchè sarebbe necessario accertare il nesso di causalità  che lega il comportamento del responsabile all&#8217;effetto consistente nella contaminazione, accertamento che presupposte un&#8217;adeguata istruttoria, non essendo configurabile una sorta di responsabilità  oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell&#8217;immobile in ragione di tale sola qualità .</p>
<p style="text-align: justify;">Gli obblighi riguarderebbero il proprietario attuale del sito contaminato, per cui il tema &#8211; che trova origine nell&#8217;onere reale che, a partire dal d.lgs. n. 22 del 1997, graverebbe sul fondo &#8211; potrebbe porsi rispetto alla Società  Carpice e alla signora Curti, odierni proprietari, ma non rispetto a chi  stato, in passato, il proprietario di un&#8217;area della quale altri soggetti hanno oggi la piena ed esclusiva disponibilità .</p>
<p style="text-align: justify;"><i>B) La tesi della responsabilità  diretta, ove non consista in un obiter dictum, risulta manifestamente infondata e sprovvista di elementi di prova o anche solo di mere presunzioni.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Una responsabilità  diretta della Fiat sarebbe solo accennata, ma il Tar non la porrebbe a base della sua decisione, esprimendosi in termini ipotetici e dubitativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Le deduzioni del giudice di primo grado, che sembrerebbero integrare un <i>obiter dictum</i>, non sarebbero condivisibili, in quanto non vi sarebbe alcuna prova che le autovetture abbiano rilasciato sostanze inquinanti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;alluvione si  verificata nel 1966, nel 1968 i signori Ricca e Bordone ancora gettavano rifiuti, mentre il conferimento delle auto avvenne in epoca successiva e durò sino al 1970, sicchè, verosimilmente, le auto danneggiate avevano già  perso le sostanze inquinanti durante l&#8217;alluvione o, comunque, negli anni successivi di stoccaggio in altri luoghi e, quindi, ben prima di arrivare in area Carpice.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>C) Le valutazioni sull&#8217;obbligazione, ove non consistano in un obiter dictum, risultano infondate in diritto.</i></p>
<p style="text-align: justify;">La parziarietà  dell&#8217;obbligo risarcitorio consistente nella realizzazione della bonifica costituirebbe una puntuale applicazione del principio chi inquina paga, atteso che sarebbe ingiusto ritenere che, in presenza di contributi diversi tra loro, per durata o per sostanze, un soggetto debba pagare per tutti.</p>
<p style="text-align: justify;">Solo se ed in quanto, dopo che tutti i responsabili sono stati chiamati dalla Provincia ad attivarsi, dovesse emerge una concreta impossibilità  di distinguere gli apporti dei singoli e dovesse parimenti emergere una concreta impossibilità  di realizzare, ciascuno per quanto di propria competenza, interventi parziali che, messi insieme, potrebbero portare al risanamento totale, sarebbe possibile interrogarsi sulla possibilità  di pretendere, da uno soltanto, l&#8217;esecuzione del tutto.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>D) La contraddittorietà  della sentenza nella parte in cui, pur avendo accolto il ricorso che chiedeva l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza, l&#8217;ha mantenuta in vigore ed efficacia rispetto a FCA.</i></p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza ha accolto il motivo di ricorso con cui si  censurato il mancato coinvolgimento di tutti i soggetti che, nelle diverse vesti, gestirono, autorizzarono o sfruttarono la discarica di rifiuti urbani.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, in modo atipico, la sentenza ha lasciato che tale ordinanza restasse vigente nei confronti della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">La contraddittorietà  sarebbe evidente, in quanto il Tar, correttamente, ha ritenuto che l&#8217;obbligazione sia parziaria, ed ha riconosciuto che altri soggetti potrebbero essere tenuti a bonificare e, di conseguenza, ha ritenuto che la FCA debba intervenire solo su ciò che le compete.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò nonostante, la Fiat dovrebbe comunque andare avanti con il procedimento, non per la sua parte, ma per tutto il resto.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. La FCA ha contestato la fondatezza dell&#8217;atto di appello proposto dal Comune di Torino.</p>
<p style="text-align: justify;">5.3. Parimenti, ha contestato la fondatezza dei primi tre motivi dell&#8217;appello incidentale autonomo proposto dal G.T.T., mentre ha aderito al quarto motivo d&#8217;appello proposto, in subordine, dal Gruppo Torinese Trasporti in merito alla parziarietà  dell&#8217;obbligo.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza, nell&#8217;accogliere il motivo di ricorso in cui  stato contestato l&#8217;omesso coinvolgimento di altri soggetti, e ciò in ragione della parziarietà  dell&#8217;obbligazione, ha negato la solidarietà  dell&#8217;obbligo, e ciò sarebbe contraddittorio con il mancato annullamento dell&#8217;ordinanza.</p>
<p style="text-align: justify;">6. La Città  Metropolitana di Torino ha analiticamente controdedotto, chiedendo la reiezione sia dell&#8217;appello principale proposto dal Comune di Torino sia degli appelli incidentali autonomi proposti dalla Fiat Chrysler Automobile N.V. e dal Gruppo Torinese Trasporti.</p>
<p style="text-align: justify;">7. La dottoressa Curti, in qualità  di proprietaria, ha chiesto che siano dichiarati improcedibili gli appelli proposti dal Comune di Torino e dal GTT s.p.a., che sia respinto l&#8217;appello proposto dalla Fiat e che sia accertata, ai sensi dell&#8217;art. 101 c.p.a., la formazione del giudicato interno, in quanto non investito da censura da parte delle appellanti, sul capo della sentenza che esclude il nesso causale tra le opere da lei realizzate ed il fenomeno relativo alle esalazioni di biogas, per come concretamente sviluppatesi, dovendosi queste ultime ritenere ascrivibili allo stato di inquinamento dell&#8217;area Carpice.</p>
<p style="text-align: justify;">La formazione del giudicato interno atterrebbe, in particolare, al capo della sentenza del Tar Piemonte n. 717 del 2017, secondo cui:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8221; <i>&#8211; il c.d. &#8220;capping&#8221;, cio la copertura che Carpice s.r.l. e la signora Curti hanno collocato a copertura dei rifiuti in esecuzione dei progetti di bonifica da essi predisposti ed approvati, non pare abbia avuto un ruolo causale di per sè determinante e, quindi, idoneo a recidere il nesso di causalità  con la condotta causativa di danno in ipotesi ascrivibile a FIAT: il &#8220;capping&#8221;  infatti stato infatti concepito per contenere l&#8217;evaporazione nell&#8217;aria di VOC già  formatisi o in formazione, ad evitare che le persone potessero inspirarli, e non si può affermare con certezza che in mancanza di esso i VOC e/o il metano non si sarebbero prodotti; d&#8217;altro canto, il mancato approntamento, sin dall&#8217;origine, di un impianto di monitoraggio e di evacuazione controllata di tali gas può semmai ritenersi causa del solo fatto che ad un certo momento essi hanno cercato e trovato &#8220;sfogo&#8221; in aree densamente popolate, ma tale constatazione &#8211; ove pure corretta &#8211; non potrebbe considerarsi di per sè causativa del danno ambientale, rispetto al quale l&#8217;emersione dei gas interstiziali costituisce solo una conseguenza</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">8. La Carpice s.r.l., attuale proprietaria dell&#8217;area, tra l&#8217;altro, ha rappresentato che sia il giudice di primo grado (pag. 18 della sentenza impugnata) sia la Città  Metropolitana di Torino (pag. 28 dell&#8217;ordinanza di diffida ex art. 244 d.lgs. n. 152 del 2006) hanno tratto ampio materiale di prova e di valutazione dalla consulenza tecnica esperita in occasione del contenzioso civile tra la Carpice, quale proprietaria non responsabile dell&#8217;inquinamento che ha spontaneamente provveduto alla bonifica, e la Fiat s.p.a. (ora Fiat Chrysler Automobiles N.V.) quale soggetto evocato in giudizio ai sensi dell&#8217;art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006 al fine della condanna in sede di rivalsa in relazione alle spese sostenute per la bonifica dei territori contaminati.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni buon conto, la Carpice ha sostenuto che, anche a voler prescindere dalle statuizioni civili passate in giudicato, la sentenza appellata meriterebbe integrale conferma, in quanto si fonda, per quel che riguarda la responsabilità  diretta, sull&#8217;accertata compatibilità  tra la tipologia dei rifiuti rinvenuti in sito e l&#8217;attività  industriale condotta dalla FCA e, quanto al profilo dell&#8217;omessa vigilanza, sull&#8217;enorme mole di rifiuti impiegati per colmare la cava nel periodo in cui il sito era nella detenzione della FCA.</p>
<p style="text-align: justify;">9. La Città  Metropolitana di Torino ha riavviato il procedimento in ottemperanza della sentenza del Tar Piemonte n. 717 del 2017 ed ha concluso lo stesso con la determinazione n. 144-4209 del 15 aprile 2019, con cui ha così disposto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha dato atto che sono emersi elementi che consentono di individuare in capo al Comune di Moncalieri una condotta che, da un punto di vista rigorosamente causale, e in ordine al conferimento di rifiuti solidi urbani nel periodo 1964-1967/1968, ha contribuito nell&#8217;aggravamento dell&#8217;inquinamento in parola insieme a FCA;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha concluso il procedimento avviato con nota del 6 luglio 2017, individuando il Comune di Moncalieri quale corresponsabile ex art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006, insieme ad FCA, della situazione di contaminazione delle matrici ambientali;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha diffidato il Comune di Moncalieri a dare corso, insieme ad FCA, alle procedure di cui al Titolo V della Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti contaminati.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Il Comune di Moncalieri &#8211; nel premettere che la sentenza impugnata ha indotto la Città  Metropolitana di Torino ad effettuare una nuova istruttoria che ha portato all&#8217;emanazione della determina n. 144-4209 del 15 aprile 2019, con cui  stata configurata una responsabilità  anche in capo al detto Comune, e nell&#8217;evidenziare di avere impugnato tale provvedimento dinanzi al Tar Piemonte &#8211; ha aderito all&#8217;appello proposto dal Comune di Torino, sostenendo che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto limitarsi, se del caso, ad evidenziare un eventuale difetto di motivazione, mentre, invece, avrebbe limitato e circoscritto la discrezionalità  dell&#8217;Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso Comune ha contraddetto alle argomentazioni sviluppate dalla Fiat chiedendone il rigetto dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Il Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Torino, si  costituito in giudizio per resistere all&#8217;appello introdotto dal Comune di Torino.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Le parti hanno depositato altre analitiche memorie a sostegno ed illustrazione delle rispettive difese.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Il T.a.r. per il Piemonte, Sezione Prima, con la sentenza 31 ottobre 2020, n. 653, riuniti i ricorsi proposti dal Comune di Moncalieri e dalla FCA per l&#8217;annullamento della determinazione della Città  Metropolitana di Torino n. 144-4209 del 15 aprile 2019, ha accolto gli stessi nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">13.1. In particolare, in accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Moncalieri, il Tar Piemonte ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui ha affermato la responsabilità  ex art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006 del detto Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">13.2. Inoltre, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Fiat, ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui ha astrattamente escluso la responsabilità  degli eredi Ricca e Bordone, salvo ogni eventuale ulteriore atto o valutazione con riferimento all&#8217;identità  degli eredi ed al merito di tale responsabilità .</p>
<p style="text-align: justify;">14. Di talchè, a seguito della pubblicazione della sentenza del Tar Piemonte n. 653 del 2020, stante la confermata estraneità  dell&#8217;Amministrazione comunale di Torino rispetto alla vicenda di inquinamento ambientale, il Comune di Torino ha dichiarato il venire meno dell&#8217;interesse alla coltivazione dell&#8217;appello proposto ed ha chiesto che l&#8217;impugnativa sia dichiarata improcedibile.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Il GTT s.p.a., analogamente, visto il contenuto della determinazione dirigenziale della Città  Metropolitana di Torino del 15 aprile 2019 prot. 144-4209 e della sentenza del Tar Piemonte, Sezione Prima, n. 653 del 31 ottobre 2020, ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del proprio ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: justify;">16. All&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 novembre 2020, svoltasi da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, la causa  stata trattenuta per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">17. Il Collegio, in primo luogo, dÃ  atto dell&#8217;improcedibilità  per sopravvenuta carenza d&#8217;interesse degli appelli proposti dal Comune di Torino e dal G.T.T. s.p.a., dichiarata dagli stessi appellanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò consente di prescindere da ogni valutazione relativa all&#8217;ammissibilità  dei detti appelli, in ordine alla presenza di un interesse concreto ed attuale allo loro proposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">18. Nel merito, il presente giudizio  pertanto incentrato sull&#8217;esame dell&#8217;appello incidentale autonomo proposto dalla FCA, che già  costituiva il &#8220;cuore&#8221; dell&#8217;intera controversia.</p>
<p style="text-align: justify;">19. L&#8217;appello proposto dalla FCA  infondato e va di conseguenza respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">19.1. Con i primi due articolati motivi, la Fiat ha dedotto l&#8217;illegittimità  degli atti e l&#8217;erroneità  della relativa sentenza di reiezione dall&#8217;assenza della propria responsabilità  per omessa vigilanza, nonchè dall&#8217;assenza di una propria responsabilità  diretta, per cui sarebbe stata illegittimamente individuata come responsabile dell&#8217;inquinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il punto nevralgico della vicenda contenziosa, quindi, afferisce alla effettiva sussistenza della responsabilità  della Fiat così come individuata nella ordinanza di bonifica adottata dalla Città  Metropolitana di Torino ai sensi dell&#8217;art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006 e nelle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco del Comune di Moncalieri.</p>
<p style="text-align: justify;">19.1.1. L&#8217;art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone, al primo comma, che le pubbliche amministrazioni che nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo comma dell&#8217;art. 244 indica che la provincia, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell&#8217;evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.</p>
<p style="text-align: justify;">19.1.2. Con il provvedimento del 9 aprile 2015, l&#8217;Amministrazione provinciale di Torino ha ritenuto di individuare come corresponsabili della situazione di contaminazione delle matrici ambientali riscontrata presso l&#8217;area ex cava Carpice, i signori Tommaso Bordone e Domenico Ricca e la Fiat Chrysler Automobiles N.V. e, dato atto del decesso dei signori Ricca e Bordone, ha diffidato, ai sensi dell&#8217;art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006, il responsabile, ancora individuabile, della situazione descritta, vale a dire la FCA, affinchè attivi le procedure di cui al titolo V della parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti contaminati.</p>
<p style="text-align: justify;">La Città  Metropolitana di Torino, con il detto provvedimento, ha altresì disposto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il soggetto responsabile FCA dovà  dare integralmente corso alle procedure di cui al titolo V della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell&#8217;atto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di notificare, ai sensi del combinato disposto dell&#8217;art. 244, comma 3, e dell&#8217;art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006, la diffida anche al proprietario del sito, che, sulla base delle indagini svolte, risulta identificato nei soggetti elencati nell&#8217;allegato 1;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di dare atto che, ai sensi dell&#8217;art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all&#8217;articolo 242, il proprietario o il gestore dell&#8217;area deve attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all&#8217;art. 242 e che  comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà  di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell&#8217;ambito del sito in proprietà  o disponibilità ;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di dare atto che:</p>
<p style="text-align: justify;">*  in corso un procedimento di bonifica per le aree di proprietà  Carpice s.r.l. e Curti, identificate rispettivamente con i codici 1215 e 1281 dell&#8217;Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati. Dette aree non comprendono tutta l&#8217;area dell&#8217;ex cava Carpice e comunque gli interventi non risultano al momento completati. Gli interventi suddetti sono condotti dai proprietari delle aree, quali soggetti interessati, ma non individuabili come responsabili della contaminazione;</p>
<p style="text-align: justify;">* in conseguenza della sentenza di primo grado n. 4321/2009, in data 25 maggio 2009, del Tribunale di Torino, Sezione Nona Civile, e della sentenza di secondo grado del 26 settembre 2013 della Corte di Appello di Torino, Sezione Terza Civile, risulta che la società  Fiat s.p.a. (ora Fiat Chrysler Automobiles N.V.) sia stata condannata, tra l&#8217;altro, al pagamento a favore della Società  Carpice s.r.l. delle spese sostenute per gli interventi di bonifica già  realizzati e ancora da realizzarsi, nell&#8217;area oggetto di intervento della stessa Carpice s.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">* permangono alcune porzioni dell&#8217;area ex cava Carpice, mai sottoposte a procedimento di bonifica, come, a esempio, l&#8217;area lungo corso Europa e l&#8217;area di via della Cava;</p>
<p style="text-align: justify;">*  necessario accertare l&#8217;effettiva estensione dell&#8217;area di cava, che potrebbe essere più ampia di quanto al momento risulta;</p>
<p style="text-align: justify;">*  necessario gestire l&#8217;emergenza legata alla presenza di gas di discarica (metano) in modo uniforme e coordinato sull&#8217;intera area della ex cava;</p>
<p style="text-align: justify;">*  necessario che il responsabile della contaminazione individuato attivi le procedure di cui al titolo V della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. coordinandosi con gli Enti di controllo ed i soggetti che già  hanno avviato parte degli interventi.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, la Città  Metropolitana di Torino, nell&#8217;esercizio dei poteri attribuiti dall&#8217;art. 244, comma 2, del T.U. in materia ambientale, ha identificato nella FCA l&#8217;unico responsabile ancora individuabile della contaminazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento  stato adottato a fronte di una corposa istruttoria, in cui &#8211; ricostruita l&#8217;articolata situazione fattuale e rappresentato con abbondanza di argomentazioni il permanere di una contaminazione delle matrici ambientali, acque sotterranee e sottosuolo e, quindi, di una situazione ambientale grave, anche di tutela della salute pubblica &#8211; l&#8217;Amministrazione ha evidenziato, tra l&#8217;altro, che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dalla documentazione agli atti, emerge anche l&#8217;utilizzo nel 1967 della cava da parte di Fiat, ora Fiat Chrysler Automobiles N.V., come deposito temporaneo delle carcasse di auto prevenienti dall&#8217;alluvione di Firenze del 1966, riesumate intorno al 1975, per potervi estrarre i materiali riutilizzabili. Sostanze fuoriuscite dalle carcasse possono aver determinato una contaminazione delle matrici ambientali. Risulta anche che Fiat, ora Fiat Chrysler Automobiles N.V., utilizzò l&#8217;area per lo stoccaggio di terre di fonderia, materiali di demolizione, sfridi; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la nota della FCA del 12 febbraio 2015 faceva riferimento alla presunta assenza di responsabilità  in capo a Fiat s.p.a., in relazione all&#8217;asserito conferimento unicamente di rifiuti solidi urbani da parte degli allora gestori della discarica (Ricca e Bordone), ammettendo unicamente, per quanto riguarda il comportamento di Fiat, l&#8217;avvenuto deposito temporaneo delle carcasse di auto derivanti dall&#8217;alluvione. Tale asserzione  in contrasto con numerosi fatti accertati nell&#8217;istruttoria espletata, con particolare riferimento alle conclusioni cui  pervenuto il consulente tecnico d&#8217;ufficio ing. Gianasso, anche con riguardo al rilascio di sostanze pericolose dalle carcasse stesse, rimaste in sito per molti anni, nonchè all&#8217;interramento di rifiuti di origine industriale provenienti dalla Fiat, come accertato dalla citata CTU, e da diversi altri documenti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in conseguenza della sentenza di primo grado n. 4312 del 2009, in data 25 maggio 2009, del Tribunale di Torino, Sezione Nona Civile, e della sentenza di secondo grado del 26 settembre 2013 della Corte di Appello di Torino, Sezione Terza Civile, risulta che la società  Fiat s.p.a., ora Fiat Chrysler Automobiles N.V., sia stata condannata, tra l&#8217;altro, al pagamento a favore della Società  Carpice s.r.l. delle spese sostenute per gli interventi di bonifica già  realizzati e ancora da realizzarsi nell&#8217;area oggetto di intervento della stessa Carpice s.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dalla relazione di consulenza tecnica d&#8217;ufficio, relativa alla vertenza tra Carpice s.r.l. (attrice) e Fiat s.p.a. (convenuta), a cura dell&#8217;ing. Arch. Andrea Gianasso, si afferma: </p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>La contaminazione riguarda il sottosuolo e le acque sotterranee e la natura della stessa  identificabile con una contaminazione derivante dal deposito di rifiuti di origine prevalentemente industriale, dal deposito di rifiuti solidi urbani (RSU) e, verosimilmente, da residui di contaminazione derivanti dallo stoccaggio in sito di una notevole quantità  di carcasse di autovetture derivanti dalla alluvione di Firenze del 1966 (e forse anche da altri siti).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>In proposito lo scrivente osserva che, come giustamente rilevato nella memoria del C.T. attoreo, i contaminanti maggiormente presenti sono gli olii minerali e lubrificanti, categoria di composti raggruppati nelle analisi chimiche di laboratorio sotto la denominazione C&gt;12.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Tale circostanza comporta una correlazione con attività  produttive di tipo metalmeccanico (scarti di una delle tante fasi produttive tipiche di un&#8217;industria) ma &#8211; come già  in precedenza evidenziato &#8211; non esclude che gli stessi materiali contaminanti possano essere in parte derivati dalle carcasse delle autovetture stoccate per molti anni nel sottosuolo, ancorchè poi asportate</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che la Fiat  stata individuata quale responsabile (<i>rectius</i>: corresponsabile) dell&#8217;inquinamento sulla base di un&#8217;istruttoria che ha accertato essenzialmente condotte commissive, non meramente omissive.</p>
<p style="text-align: justify;">19.1.3. La Carpice s.r.l., in sede civile, in via subordinata, ha chiesto l&#8217;accertamento della responsabilità  della Fiat, quale soggetto inquinante, ai sensi dell&#8217;art. 14 del d.lgs. n. 22 del 1997, all&#8217;epoca vigente, con conseguente condanna di questa al rimborso delle spese sostenute per la bonifica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Torino, Nona Sezione Civile, con la sentenza del 4 giugno 2009, ha accolto, per quanto di ragione, la domanda subordinata proposta dalla Carpice ed ha condannato la Fiat al pagamento della complessiva somma di euro 514.939,28, oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Appello di Torino, Terza Sezione Civile, con la sentenza 26 settembre 2013, n. 1922, nell&#8217;accogliere, per quanto di ragione, l&#8217;appello principale della Carpice e nel disattendere l&#8217;appello incidentale della Fiat, ha determinato la misura del risarcimento in euro 833.052,38, oltre accessori.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con la sentenza n. 7170 del 22 marzo 2018, intervenuta quindi posteriormente all&#8217;adozione dei provvedimenti in contestazione, ha rigettato il relativo ricorso proposto dalla Fiat.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1922 del 2013, per quanto di maggiore interesse in questa sede, emerge che, in punto di responsabilità  ai sensi dell&#8217;art. 14 del d.lgs n. 22 del 1997, poi sostituito dall&#8217;art. 152 della legge n. 152 del 1996, il primo Giudice ha così motivato:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>&#8211; l&#8217;art. 14 del D.lvo 5.2.97 n. 22, come già , l&#8217;art. 9 del DPR 915/82 e quindi l&#8217;art. 192 del D.lvo 152/2006 impongono al soggetto inquinatore di terreni per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti nocivi, in solido con il proprietario o titolare di diritti reali sui terreni, al quale sia imputabile la violazione per dolo o colpa, il ripristino;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; la Carpice era da ritenersi assolutamente estranea all&#8217;inquinamento del sito, in quanto il riempimento della cava era avvenuto prima del suo acquisto;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; il soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento era Fiat, tranne che per gli sversamenti di materiali effettuati dai precedenti proprietari, come rilevato dal CTU a pag. 24, in quanto, pure dopo la rimozione delle carcasse delle auto, aveva proceduto al riempimento della ex cava con materiali inquinanti di matrice metalmeccanica, come rilevato dal CTU a pag. 26;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; la normativa sopraindicata era ritenuta in giurisprudenza applicabile a qualunque situazione di inquinamento in atto all&#8217;entrata in vigore del c.d. decreto Ronchi, indipendentemente dall&#8217;epoca del fatto generatore dell&#8217;inquinamento, dando luogo l&#8217;inquinamento ad una situazione a carattere permanente perdurante fino all&#8217;avvenuta completa rimozione dei suoi effetti;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; l&#8217;obbligo del risanamento gravava dunque sul soggetto inquinatore anche per fatti antecedenti e, in caso di bonifica operata da altro soggetto, come la proprietaria Carpice, questa aveva diritto di ricuperare le spese dal soggetto responsabile, in virtà¹ del diritto di regresso sancito dall&#8217;art. 253 del codice dell&#8217;ambiente (D.lvo 152/2006), con conseguente fondatezza dell&#8217;azione extracontrattuale esperita da Carpice nei confronti di Fiat;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; la clausola di manleva contrattuale di cui all&#8217;art. 3 del contratto di compravendita non operava, in considerazione della sua genericità  e della sua non diretta ed esplicita riferibilità  alle spese derivanti da obblighi di bonifica;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; in materia di atto illecito non  applicabile la limitazione di responsabilità  di cui all&#8217;art. 2056 c.c., ai soli danni prevedibili</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1922 del 2013, in tema di responsabilità  per l&#8217;inquinamento, ha affermato che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>Non ritiene, invece, questa Corte, diversamente da quanto valutato dal primo Giudice, che la circostanza che l&#8217;interramento dei veicoli sia stato autorizzato dalle Autorità  del tempo, in occasione dell&#8217;emergenza alluvione del 1966, scrimini in qualche modo la parte appellata, dal momento che l&#8217;illecito che le viene qui attribuito non consiste, in sè e per sè, nell&#8217;interramento (autorizzato) delle carcasse dei veicoli alluvionati, ma nella mancata bonifica degli stessi veicoli, prima del sotterramento, da carburanti, oli, batterie e quanto altro di inquinante e pernicioso per la sua diffondibilità  nel sottosuolo che un&#8217;azienda dotata di competenze specialistiche del settore automobilistico quale, notoriamente, FIAT, avrebbe dovuto operare e che non risulta attuata.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Per non parlare poi dell&#8217;ulteriore inquinamento da attività  industriale, i cui rifiuti sono stati riversati massicciamente nella cava, che nulla ha a che fare con l&#8217;emergenza alluvione</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">19.1.4. Il giudice di primo grado, con riferimento alla responsabilità  da inquinamento ascritta alla Fiat ha così argomentato:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con riferimento alle ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco del Comune di Moncalieri, che ha esteso nei confronti della Fiat l&#8217;ordine di implementare i sistemi di monitoraggio dei gas interstiziali di cui al ricorso R.G. n. 1217 del 2014:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8220;34.1.1. La responsabilità  di FIAT non può essere negata in relazione al formarsi di quei gas tossici quali il cloruro di vinile e gli altri composti aromatici, la cui formazione potrebbe ascriversi, non solo a rifiuti solidi urbani, ma anche a parti delle carcasse delle auto (ad esempio: alla vernice della carrozzeria), o a rifiuti depositati in epoca posteriore, in particolare a resine o solventi utilizzati dalle fonderie, o nei procedimenti di stampaggio e verniciatura.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>34.1.2. Relativamente ai rifiuti depositati nella ex-cava dopo la asportazione delle carcasse delle auto alluvionate si  detto, in particolare, che non appare credibile che FIAT non ne fosse a conoscenza e non vi avesse prestato consenso; all&#8217;esatto opposto, considerato il fatto che nell&#8217;insieme la mole di rifiuti rinvenuti e la qualità  delle sostanze inquinanti presenti nell&#8217;aria indica la provenienza dalla industria metalmeccanica dell&#8217;automobile dei rifiuti medesimi, tutto indica che FIAT diede disposizioni perchè tali rifiuti fossero depositati su quell&#8217;area. Ma anche a voler accreditare la tesi per cui tutti quei rifiuti, che si sono sovrapposti ai rifiuti solidi urbani depositati negli anni Sessanta, siano stati depositati da ignoti non si potrebbe non ravvisare in capo a FIAT una responsabilità  per omissione di vigilanza e di custodia, essendo inaccettabile che una così imponente mole di rifiuti possa essere stata allocata su suolo di proprietà  della ricorrente, anche per il tramite di automezzi che entravano comodamente da un ingresso posteriore, senza che FIAT abbia mai pensato di recintare l&#8217;intera proprietà , di munire gli accessi di cancelli chiusi ed inamovibili ed al limite di implementare un servizio di sorveglianza e/o video sorveglianza, in modo da scoraggiare eventuali &#8220;smaltitori clandestini.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>34.1.3. L&#8217;omissione di una simile attività  di vigilanza costituisce indubbiamente un fattore che ha permesso e favorito l&#8217;attività  dei terzi che (in ipotesi) si sarebbero introdotti clandestinamente sul terreno di proprietà  FIAT per depositarvi i rifiuti che ivi sono ancora oggi giacenti nel sottosuolo: dal punto di vista causale, dunque, un tale comportamento omissivo, tenuto da FIAT, costituisce a tutti gli effetti una concausa dell&#8217;inquinamento delle varie matrici ambientali e costituisce pertanto, in base ai principi generali vigenti in materia di causalità , segnatamente in applicazione del principio di equivalenza delle cause, titolo di responsabilità  equivalente.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>34.1.4. Trattasi, inoltre, di comportamento omissivo colpevole in quanto contrario al divieto di abbandono di rifiuti vigente nell&#8217;ordinamento quantomeno a far tempo dalla entrata in vigore dell&#8217;art. 9 del D.P.R. 915/82, di comportamento contrario, almeno in parte, a disposizioni di igiene vigenti nel Comune di Moncalieri, ed in particolare dell&#8217;art. 4 del decreto 20 maggio 1928 del Capo del Governo, che il Comune di Moncalieri aveva richiamato per intimare, inizialmente, ai signori Ricca e Bordone la cessazione della attività  di raccolta di rifiuti solidi urbani, che appunto non risultava essere stata autorizzata ai sensi di tale norma; inoltre va detto che FIAT aveva ragione di credere che il terreno fosse utilizzato per il deposito abusivo di rifiuti.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>34.1.5. Si rammenta a tale ultimo proposito che già  nel 1972 era stato segnalato a FIAT l&#8217;episodio del lavaggio di griglie per verniciatura effettuato sul terreno oramai di sua proprietà , in ordine al quale FIAT si era difesa dichiarando che si era trattato in effetti di un terzista che aveva preso una autonoma iniziativa e che era stato nel frattempo diffidato affinchè la condotta non fosse reiterata &#038; ; si rammenta ancora che anche l&#8217;area circostante era utilizzata da terzi per il deposito di rifiuti e che, comunque, funzionari della Provincia di Torino nel 1985 avevano segnalato la presenza sul terreno di proprietà  di FIAT di cartelli che affermavano il divieto di rifiuti, circostanza questa che dimostra che FIAT era a conoscenza quantomeno del pericolo che sull&#8217;area potessero introdursi dei terzi allo scopo di depositarvi abusivamente dei rifiuti. Tale consapevolezza avrebbe dovuto indurre FIAT ad adottare ben più efficaci misure idonee ad evitare l&#8217;introduzione di terzi sul terreno di sua proprietà  e/o a scoraggiare tale pratica (ad esempio la sorveglianza intermittente a mezzo di guardie giurate), almeno per un periodo di tempo, tanto più che, trattandosi di soggetto &#8220;economicamente forte&#8221; l&#8217;adozione di misure costose era comunque soggettivamente &#8220;esigibile&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>34.1.6. Premesso e ricordato, poi, che la colpa costituisce quel coefficiente soggettivo che caratterizza il comportamento contrario a norme imperative o anche solo a regole di comportamento da osservarsi in un determinato settore o contesto o, infine, contrario a canoni di buon senso, colpa deve essere contestata a FIAT in quanto la condotta omissiva da essa tenuto nella fattispecie risulta contraria: a) ad una norma di legge imperativa, quantomeno a far tempo dal 1982, allorchè il deposito incontrollato di rifiuti  divenuto condotta espressamente vietata; b) all&#8217;art. 4 del decreto 20 maggio 1928 del Capo del Governo, evocato dal Comune di Moncalieri nei rapporti con i signori Ricca e Bordone, che evidentemente affermava la necessità  di chiedere una autorizzazione per realizzare una discarica; c) quantomeno al comune buon senso, se non a regolamenti di igiene già  vigenti all&#8217;epoca, considerato il fatto che già  a fine del 1972 il Comune di Moncalieri , nel momento in cui avvisava FIAT del fatto che sull&#8217;area ignoti avevano effettuato il lavaggio abusivo di griglie per verniciatura &#8220;con sostanze che si presumono inquinanti&#8221;, faceva presente che le acque di falda alimentanti i pozzi privati della zona circostante erano già  stati trovati inquinati &#8220;per cui ci si permette di fare cortese urgenza per l&#8217;individuazione delle cause sia prossima che remote dei responsabili dei danni ai privati per il loro deferimento alla Autorità  Giudiziaria &#8220;(missiva del Comune di Moncalieri n. prot. 27585/2641/III del 21 dicembre 1972): tale missiva doveva quantomeno indurre in FIAT a dubitare che il deposito degli scarti dei processi di verniciatura potesse determinare fenomeni di inquinamento delle acque, che potesse integrare comportamenti di interesse per la Autorità  Giudiziaria e/o contrari a norme vigenti nel Comune di Moncalieri, e più in generale che il deposito di rifiuti di qualsiasi tipo potesse ritenersi una attività  soggetta a determinate cautele.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>34.1.7. FIAT deve dunque ritenersi, quantomeno a titolo di concorso, per omessa vigilanza e custodia colpevole dell&#8217;area, responsabile per il deposito dei rifiuti rinvenuti sull&#8217;area per cui  causa e per l&#8217;inquinamento che tali rifiuti hanno indotto, sia contaminando di metalli pesanti il sottosuolo e la falda acquifera, sia contaminando la falda e l&#8217;aria di gas interstiziale la cui provenienza e formazione (ad eccezione del solo metano) non può ascriversi unicamente al deposito di rifiuti solidi urbani effettuato negli anni Sessanta</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con riferimento alla successiva ordinanza di bonifica della Città  metropolitana di Torino adottata ai sensi dell&#8217;art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006, di cui al ricorso R.G. n. 657 del 2015</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8220;42. Sulla responsabilità  di FIAT/FCA si  già  detto al precedente paragrafo 34, e relativi sottoparagrafi: il fatto che essa debba rispondere per l&#8217;inquinamento da metallo pesanti constatato nelle matrici suolo e acque e per la presenza di gas interstiziali non dipende dal mero fatto che essa era proprietaria dell&#8217;area adibita a discarica abusiva negli anni in cui essa  stata oggetto di conferimento di rifiuti, sibbene dal fatto che, nella migliore delle ipotesi, essa colpevolmente ha omesso una attività  di vigilanza e custodia del sito, e con ciò facendo ha concretamente agevolato la condotta di coloro che per circa 15 anni hanno depositato nella ex-cava un ingentissimo volume di rifiuti. La responsabilità  di FCA si basa quindi su una specifica condotta omissiva e su uno specifico coefficiente di colpevolezza, e non già  su una oggettiva responsabilità  per custodia ai sensi dell&#8217;art. 2050 c.c.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>42.1. Che la responsabilità  per danno ambientale possa essere integrata da una condotta omissiva  già  stato infatti chiarito dalla giurisprudenza: si veda al proposito la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4099/2016, secondo la quale&#8221; &#8220;Ai sensi degli artt. 242, comma 1, e 244, comma 2, del Testo Unico dell&#8217;ambiente, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d&#8217;emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica Amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell&#8217;inquinamento, quindi ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all&#8217;inquinamento da un preciso nesso di causalità ; risulta, pertanto, necessario un rigoroso accertamento al fine di individuare il responsabile dell&#8217;inquinamento, nonchè del nesso di causalità  che lega il comportamento del responsabile all&#8217;effetto consistente nella contaminazione, accertamento che presuppone un&#8217;adeguata istruttoria non essendo configurabile una sorta di responsabilità  oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell&#8217;immobile in ragione di tale sola qualità  (nella specie, difetta il necessario e preventivo accertamento della qualità  di soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento in capo alla società  appellata, con la conseguenza che gli obblighi imposti risultano derivare dalla mera qualifica di proprietario o possessore dell&#8217;area e, dunque, dal mero collegamento materiale con essa, a prescindere dalla preliminare e necessaria verifica della qualità  del soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento)&#8221;. Nel senso della rilevanza di una condotta anche solo negligente, v. Consiglio di Stato, sez. V, 17/07/2014, n. 3786; nello stesso senso anche Consiglio di Stato, sez. VI, 05/10/2016, n. 4119, e più recentemente T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. II, 15/02/2017, n. 125, che ha affermato che &#8220;L &#8216;obbligo di messa in sicurezza e di successiva bonifica  la semplice conseguenza oggettiva dell&#8217;aver cagionato l&#8217;inquinamento e il complesso delle norme in tema di bonifica non sono altro che l&#8217;applicazione alla materia in esame (si potrebbe dire, la procedimentalizzazione nella materia in esame) della norma generale dell&#8217;art. 2043 c.c., secondo cui ogni soggetto  tenuto a reintegrare il danno che abbia cagionato con il proprio comportamento, che, d&#8217;altronde,  a sua volta espressione del principio, ancor più generale, di responsabilità , in base al quale ciascuno risponde delle proprie azioni ed omissioni, risultando dunque il c.d. principio comunitario del chi inquina paga un&#8217;ulteriore specificazione in materia ambientale, con la conseguenza che laddove il danno sia scoperto a distanza di anni o decenni ciò non impedisce di attivare la norma dell&#8217;art. 2043 c.c. nè evita l&#8217;applicazione del principio di responsabilità .&#8221;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>42.2. A stretto rigore, dunque, gli obblighi di bonifica ambientale non richiedono che sia ravvisabile in capo al responsabile dell&#8217;inquinamento un coefficiente soggettivo di colpevolezza, che  invece richiesto dall&#8217;art. 192 del D.L.vo 152/2006 al fine di ordinare al proprietario del sito interessato dall&#8217;abbandono incontrollato di rifiuti la rimozione degli stessi. La differenza sussistente tra tale situazione e quella divisata dagli articoli 242 e 244 del D. L.vo 152/2006  che in questo secondo caso si  in presenza di una contaminazione ambientale (con o senza presenza di rifiuti da asportare), la quale giustifica l&#8217;inasprimento della responsabilità , che scatta in presenza del mero riscontro di una condotta attiva od omissiva causativa del danno ambientale, e prescindere dal riscontro di un coefficiente di colpevolezza.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>42.3. Nel caso che occupa, tuttavia, si  già  chiarito che a FIAT può essere rimproverato non solo di non aver adottato alcuna misura idonea ad evitare che l&#8217;area fosse letteralmente trasformata in una discarica abusiva, ma anche di aver tenuto tale comportamento omissivo in modo colpevole, trattandosi di comportamento contrario a buon senso, a quanto le Autorità  si attendevano e poi, a partire dal 1982, ad una norma imperativa. La responsabilità  di FIAT/FCA può quindi essere predicata in base alle norme generali vigenti in materia di responsabilità  aquiliana, che prevedono anche l&#8217;obbligo di ripristino quale forma di risarcimento in forma specifica</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">19.1.5. In ragione di quanto riportato, si ribadisce, innanzitutto, che la responsabilità  (o, meglio, corresponsabilità ) della contaminazione  stata ascritta alla Fiat sia a titolo diretto (condotta commissiva), sia per <i>culpa in vigilando</i> (condotta omissiva).</p>
<p style="text-align: justify;">19.1.6.<i>In limine</i> ed in via generale, al fine di ricostruire il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda, occorre rilevare che il titolo V della parte IV del testo unico in materia ambientale (d.lgs. n. 152 del 2006) disciplina la bonifica di siti contaminati.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 242 del titolo V, al primo comma, prevede che, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell&#8217;inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dÃ  immediata comunicazione; la medesima procedura si applica all&#8217;atto di individuazione di contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del successivo art. 244, come in precedenza riportato, le pubbliche amministrazioni che nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti, mentre, ai sensi del secondo comma, la provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell&#8217;evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 252 dello stesso titolo V prevede, al comma primo, che i siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità  e pericolosità  degli inquinanti presenti, al rilievo dell&#8217;impatto sull&#8217;ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonchè di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. Il secondo comma indica che, all&#8217;individuazione dei siti di interesse nazionale, si provvede con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, d&#8217;intesa con le regioni interessate, secondo determinati principi e criteri direttivi e che, comunque, sono individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività  produttive ed estrattive di amianto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il quarto comma dell&#8217;art. 252, poi, attribuisce la procedura di bonifica di cui all&#8217;art. 242 dei siti di interesse nazionale alla competenza del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle attività  produttive.</p>
<p style="text-align: justify;">La <i>ratio</i> del rapporto tra la disposizione dell&#8217;art. 244 e dell&#8217;art. 252, infatti,  quella di assicurare che l&#8217;ente più vicino al luogo della contaminazione possa agire tempestivamente, non quella di sottrarre al Ministero dell&#8217;Ambiente la competenza ad agire attribuendola alla provincia, per cui il fondamento della disposizione dell&#8217;art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006  nel senso dell&#8217;attribuzione di poteri alla provincia, non sottrattivo di poteri al Ministero (cfr. Cons. Stato, II, n. 1762 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento adottato dalla Città  Metropolitana di Torino, quindi, non trattandosi di sito di interesse nazionale,  stato adottato dall&#8217;Autorità  competente per legge non solo ad individuare il responsabile dell&#8217;inquinamento, ma anche a diffidare lo stesso a provvedere ai sensi del titolo V, parte IV, del codice dell&#8217;ambiente, imponendo, ove del caso, le misure di prevenzione ritenute necessarie o di messa in sicurezza d&#8217;emergenza.</p>
<p style="text-align: justify;">19.1.7. Con talune doglianze, l&#8217;appellante ha sostanzialmente dedotto la violazione del principio di irretroattività  delle norme.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, ha sostenuto che la normativa vigente all&#8217;epoca dei fatti non solo non avrebbe contemplato alcuna responsabilità  concorrente del proprietario, ma nemmeno avrebbe vietato l&#8217;abbandono di rifiuti su area privata, atteso che la cultura ambientale sarebbe patrimonio recente, per cui non sorprenderebbe che la normativa speciale sui rifiuti vietasse un tempo l&#8217;abbandono di rifiuti solo in area pubblica o ad uso pubblico e non in area privata.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, sono dirimenti i principi espressi dalla recente pronuncia dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione, oggetto di contrasti di giurisprudenza, rimessa alla Adunanza Plenaria ha riguardato la possibilità  di ordinare la bonifica di siti inquinati ex art. 244 del c.d. codice dell&#8217;ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per un inquinamento di origine industriale risalente ad epoca antecedente a quella in cui l&#8217;istituto della bonifica  stato introdotto nell&#8217;ordinamento giuridico, ed inoltre nei confronti di una società  non responsabile dell&#8217;inquinamento, ma da questa avente causa per effetto di successive operazioni di fusione di società  per incorporazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione, quindi, per quanto concerne la responsabilità  ascritta al precedente proprietario del sito inquinato per un inquinamento risalente a data antecedente l&#8217;entrata in vigore del c.d. decreto Ronchi (d.lgs. n. 22 del 1997),  in qualche modo simile a quella dedotta dall&#8217;appellante Fiat o, quantomeno, dalla detta sentenza dell&#8217;Adunanza Plenaria possono trarsi principi di diritto sicuramente applicabili anche alla presente fattispecie.</p>
<p style="text-align: justify;">Il supremo consesso della giustizia amministrativa ha affrontato i seguenti tre punti controversi, posti in rapporto di consecuzione logica:</p>
<p style="text-align: justify;">a) innanzitutto se la condotta di inquinamento ambientale commessa prima che nell&#8217;ordinamento giuridico fosse introdotta la bonifica dei siti inquinati sia qualificabile come illecito, fonte di responsabilità  civile per il suo autore, e in quale fattispecie normativa di quest&#8217;ultimo istituto il fatto possa essere inquadrato;</p>
<p style="text-align: justify;">b) quindi, in caso di risposta positiva al primo punto, quali siano i rapporti tra la figura di illecito così individuato e la bonifica e pertanto se, incontestata la discontinuità  normativa tra i due istituti, sia nondimeno possibile ordinare la bonifica per fatti risalenti ad epoca antecedente alla sua introduzione a livello legislativo;</p>
<p style="text-align: justify;">c) infine, ammessa l&#8217;ipotesi positiva per il secondo punto, se gli obblighi e le responsabilità  conseguenti alla commissione dell&#8217;illecito siano trasmissibili per effetto di operazioni societarie straordinarie quale la fusione, secondo la legislazione civilistica vigente a quell&#8217;epoca vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio di diritto affermato  stato il seguente: &#8220;<i>la bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società  non responsabile dell&#8217;inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica  stata introdotta nell&#8217;ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell&#8217;adozione del provvedimento</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Di talchè, l&#8217;Adunanza Plenaria ha concluso, sulla base di un cospicuo itinerario argomentativo che il Collegio condivide pienamente, che, anche prima dell&#8217;introduzione dell&#8217;istituto della bonifica, con l&#8217;art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (c.d. decreto Ronchi), il danno all&#8217;ambiente costituiva un illecito civile, per cui può senz&#8217;altro opinarsi che, nell&#8217;ipotesi, non sussiste alcuna retroazione di istituti giuridici introdotti in epoca successiva alla commissione dell&#8217;illecito, bensì l&#8217;applicazione da parte della competente autorità  amministrativa degli istituti a protezione dell&#8217;ambiente previsti dalla legge al momento in cui si accerta una situazione di pregiudizio in atto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di tale esegesi, risulta del tutto irrilevante, essendo stato accertato un <i>vulnus</i> al bene ambiente, la prospettazione secondo cui la normativa vigente all&#8217;epoca dei fatti non avrebbe vietato l&#8217;abbandono di rifiuti su area privata.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altra parte, accedere alla tesi secondo la quale le contaminazioni &#8220;storiche&#8221; non potrebbero mai porre in capo al loro autore un obbligo di bonifica, determinerebbe la paradossale conclusione che tali necessarie attività , a tutela della salute e dell&#8217;ambiente, debbano essere poste a carico della collettività  e non del soggetto che le ha poste in essere e ne ha beneficiato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che deve ritenersi del tutto ragionevole porre l&#8217;obbligo di eseguire le opere di bonifica a carico del soggetto che tale contaminazione ebbe in passato a cagionare, avendo questi beneficiato, di converso, dei corrispondenti vantaggi economici (<i>sub specie</i>, in particolare, dell&#8217;omissione delle spese necessarie per eliminare o, quanto meno, arginare l&#8217;immissione nell&#8217;ambiente di sostanze inquinanti).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ambiente, infatti,  oggetto di protezione costituzionale diretta (art. 9) ed indiretta (art. 32), in virtà¹ di norme non meramente programmatiche, ma precettive, che, pertanto, impongono l&#8217;ascrizione all&#8217;area dell&#8217;illecito giuridico di ogni condotta lesiva del bene protetto, tanto più se posta in essere:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nello svolgimento di attività  già  per loro natura intrinsecamente pericolose;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nell&#8217;ambito di un&#8217;iniziativa imprenditoriale, che, in quanto costituzionalmente conformata dal canone del rispetto della &#8220;utilità  sociale&#8221; (art. 41),  <i>inter alia</i> vincolata alla salvaguardia della salubrità  dell&#8217;ambiente, la cui compromissione  evidentemente contraria alla &#8220;utilità  sociale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il danno all&#8217;ambiente (inteso quale diminuzione della relativa integrità , anche mediante l&#8217;immissione, il rilascio o l&#8217;abbandono di sostanze non bio-degradabili) deve ritenersi <i>ab imis</i> ed <i>ab origine</i> ingiusto (cfr. la richiamata sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria n. 10 del 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, il soggetto individuato quale responsabile dell&#8217;inquinamento  e resta senz&#8217;altro tenuto ad eseguire le attività  di bonifica del sito, anche ove, in epoca successiva agli episodi di contaminazione, abbia ceduto a terzi la proprietà  dell&#8217;area ovvero abbia ceduto la società  o il ramo d&#8217;azienda.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve, in definitiva, ribadirsi che l&#8217;articolo 242, comma 1, del codice dell&#8217;ambiente, nel fare riferimento specifico anche alle &#8220;contaminazioni storiche&#8221;, ha inteso affermare il principio per cui la condotta inquinante, anche se risalente nel tempo e verificatasi (<i>rectius</i>: conclusasi) in momenti storici passati, non esclude il sorgere di obblighi di bonifica in capo a colui che ha inquinato il sito, ove il pericolo di &#8220;aggravamento della situazione&#8221; sia ancora attuale.</p>
<p style="text-align: justify;">19.1.8. Con la parte più consistente delle doglianze proposte, l&#8217;appellante ha sostenuto che la sentenza ha erroneamente attribuito alla Fiat una responsabilità  per omessa vigilanza e, ove non costituisca un mero <i>obiter dictum</i>, una forma di responsabilità  diretta.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, come già  precisato, occorre rilevare che sia l&#8217;ordinanza di bonifica sia le statuizioni contenute nella sentenza impugnata, considerate nel loro complesso, hanno accertato anche una responsabilità  commissiva da parte della Fiat, non solo una responsabilità  omissiva da <i>culpa in vigilando</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che chiunque violi i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo ovvero il divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee  tenuto a procedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area, ai quali &#8220;tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa&#8221;, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto,  indubbio che la responsabilità  del proprietario postuli l&#8217;accertamento di una sua condotta dolosa o colposa, essendo da escludere un&#8217;ipotesi legale di responsabilità  oggettiva o di responsabilità  per fatto altrui, ma  altrettanto indubbio che la responsabilità  dell&#8217;inquinamento, per dolo o per colpa, possa sorgere anche a seguito di una condotta omissiva, oltrechè di una condotta attiva (cfr., <i>ex multis</i>, Cons. Stato, IV, 7 settembre 2020, n. 5372).</p>
<p style="text-align: justify;">A tal fine,  necessario condurre un rigoroso accertamento per individuare il responsabile dell&#8217;inquinamento, che abbia posto in essere una condotta attiva o omissiva, nonchè il nesso di causalità  che lega il comportamento del responsabile all&#8217;effetto consistente nella contaminazione e tale accertamento presuppone un&#8217;adeguata istruttoria, non essendo configurabile, come detto, una sorta di responsabilità  oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell&#8217;immobile in ragion e di tale sua qualità .</p>
<p style="text-align: justify;">La configurabilità  della <i>culpa in vigilando,</i> come condotta omissiva colposa del proprietario cui  ascrivibile la responsabilità  in solido per lo sversamento di rifiuti in una propria area, quindi, concreta una forma di responsabilità  soggettiva (e, in tal senso, diretta) e sussiste laddove la <i>res</i>, come nel caso di specie, sia nel pieno ed esclusivo godimento del proprietario.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, V, 28 settembre 2015, n. 4504) ha escluso che possa integrare la sussistenza della <i>culpa in vigilando</i> la richiesta di un impegno di entità  tale da essere in concreto inesigibile ed implicare una responsabilità  oggettiva che esula dal dovere di custodia di cui all&#8217;art. 2051 c.c., che consente sempre la prova liberatoria in presenza di caso fortuito, da intendersi in senso ampio, comprensivo anche del fatto del terzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, non può ritenersi inesigibile l&#8217;impegno di custodia dell&#8217;area richiesto ad un&#8217;impresa delle dimensioni della Fiat al fine di evitare il sorgere o l&#8217;aggravamento di un danno ambientale, sicchè era certamente ascrivibile alla stessa un onere di vigilare e di apprestare strumenti utili ad evitare che sull&#8217;area di proprietà  fossero sversati e abbandonati rifiuti in quantità  tale da costituire una serie minaccia per la salute pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini,  condivisibile quanto affermato dal primo giudice che, trattandosi di soggetto &#8220;economicamente forte&#8221;, era soggettivamente esigibile dalla Fiat l&#8217;adozione di misure costose, per cui deve ritenersi caratterizzata da colpa, integrando quindi un&#8217;ipotesi di responsabilità  soggettiva e non oggettiva, l&#8217;inerzia dimostrata dall&#8217;impresa nel non essersi adoperata con mezzi efficaci per evitare il ripetersi di episodi persistenti nel tempo e già  conosciuti, tanto che la stessa appellante, nel primo motivo, dÃ  conto di avere riscontrato la segnalazione del Comune circa un abbandono abusivo di rifiuti, diffidando l&#8217;autore dal proseguire la condotta abusiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò premesso, l&#8217;azione amministrativa contestata ha individuato in modo puntuale la responsabilità  della Fiat.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, come in precedenza riportato, la Città  Metropolitana di Torino, nell&#8217;ordinanza del 9 aprile 2015, in esito ad una analitica istruttoria ha evidenziato, tra l&#8217;altro, che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; le sostanze fuoriuscite dalle carcasse di auto prevenienti dall&#8217;alluvione di Firenze del 1966, riesumate intorno al 1975, per potervi estrarre i materiali riutilizzabili, possono aver determinato una contaminazione delle matrici ambientali;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la Fiat utilizzò l&#8217;area per lo stoccaggio di terre di fonderia, materiali di demolizione, sfridi; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il consulente tecnico d&#8217;ufficio ing. Gianasso  pervenuto a conclusioni anche con riguardo al rilascio di sostanze pericolose dalle carcasse stesse, rimaste in sito per molti anni, nonchè all&#8217;interramento di rifiuti di origine industriale provenienti dalla Fiat;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in conseguenza della sentenza di primo grado n. 4312 del 2009, in data 25 maggio 2009, del Tribunale di Torino, Sezione Nona civile, e della sentenza di secondo grado del 26 settembre 2013 della Corte di Appello di Torino, Sezione terza civile, risulta che la società  Fiat s.p.a., ora Fiat Chrysler Automobiles N.V., sia stata condannata, tra l&#8217;altro, al pagamento a favore della Società  Carpice s.r.l. delle spese sostenute per gli interventi di bonifica già  realizzati e ancora da realizzarsi nell&#8217;area oggetto di intervento della stessa Carpice s.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dalla relazione di consulenza tecnica d&#8217;ufficio, relativa alla vertenza tra Carpice s.r.l. (attrice) e Fiat s.p.a. (convenuta), a cura dell&#8217;ing. Arch. Andrea Gianasso,  stato accertato che: </p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>La contaminazione riguarda il sottosuolo e le acque sotterranee e la natura della stessa  identificabile con una contaminazione derivante dal deposito di rifiuti di origine prevalentemente industriale, dal deposito di rifiuti solidi urbani (RSU) e, verosimilmente, da residui di contaminazione derivanti dallo stoccaggio in sito di una notevole quantità  di carcasse di autovetture derivanti dalla alluvione di Firenze del 1966 (e forse anche da altri siti).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>In proposito lo scrivente osserva che, come giustamente rilevato nella memoria del C.T. attoreo, i contaminanti maggiormente presenti sono gli olii minerali e lubrificanti, categoria di composti raggruppati nelle analisi chimiche di laboratorio sotto la denominazione C&gt;12.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Tale circostanza comporta una correlazione con attività  produttive di tipo metalmeccanico (scarti di una delle tante fasi produttive tipiche di un&#8217;industria) ma &#8211; come già  in precedenza evidenziato &#8211; non esclude che gli stessi materiali contaminanti possano essere in parte derivati dalle carcasse delle autovetture stoccate per molti anni nel sottosuolo, ancorchè poi asportate</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, l&#8217;Amministrazione ha accertato, sulla base di una ampia ed articolata istruttoria, un nesso di causalità  tra l&#8217;attività  svolta dalla Fiat sull&#8217;area in questione, nel periodo in cui la stessa  stata di sua proprietà  (dal 1967 al 1971) e la contaminazione del sito.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, occorre sottolineare che, come noto, il principio &#8220;chi inquina paga&#8221;  stato riconosciuto dal Trattato U.E. (art. 191, comma 2, del TFUE, ex art. 174, comma 2, Trattato CE), secondo cui l&#8217;azione comunitaria in materia ambientale deve essere informata ai principi di precauzione, dell&#8217;azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all&#8217;ambiente, e del principio &#8220;chi inquina paga&#8221;. Su detti principi si basa anche la disciplina comunitaria in materia di prevenzione e riparazione del danno all&#8217;ambiente (direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004).</p>
<p style="text-align: justify;">La responsabilità  della FCA, come individuata dall&#8217;Amministrazione, si rivela del tutto coerente con il principio di derivazione europea &#8220;chi inquina paga&#8221; &#8211; secondo cui chi  autore di un fenomeno di inquinamento, o di deterioramento dell&#8217;ambiente, deve sostenere i costi necessari ad evitare o riparare l&#8217;inquinamento o il danno ambientale causato &#8211; ed  stata accertata dall&#8217;Amministrazione sulla base di un <i>iter</i> argomentativo decisamente plausibile, con una motivazione puntuale ed articolata.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza, infatti, ha posto in rilievo che l&#8217;individuazione della responsabilità  per l&#8217;inquinamento di un&#8217;area si basa sul criterio causale del &#8220;più probabile che non&#8221;, sicchè  sufficiente perchè il responsabile si intenda legittimamente accertato che il nesso eziologico ipotizzato dall&#8217;Amministrazione sia più probabile della sua negazione (cfr. Cons. Stato, IV, n. 2301 del 2020; Cons. Stato, IV, n. 7121 del 2018; Cons. Stato, IV, n. 5668 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">La Città  Metropolitana di Torino, in ragione di cospicui elementi, ha ragionevolmente attribuito, sulla base del criterio del &#8220;più probabile che non&#8221;, ovvero dell&#8217;<i>id quod plerumque accidit</i>, la corresponsabilità  dell&#8217;inquinamento alla Fiat non soltanto con riferimento ad una condotta omissiva, ma anche con riferimento a condotte commissive.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altra parte, successivamente all&#8217;adozione dei provvedimenti impugnati, la Corte di Appello di Torino, Sezione Terza Civile, con la sentenza n. 1649 del 10 ottobre 2019 &#8211; resa in un giudizio nuovamente instaurato dalla Carpice contro la Fiat in cui detta Società , allegando il giudicato sulla responsabilità  di Fiat per l&#8217;inquinamento dei terreni, ha chiesto per lo stesso titolo dell&#8217;art. 253 del d.lgs. n. 152 del 2006, il rimborso degli ulteriori costi di bonifica &#8211; ha specificato che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>Ora, se  vero che sia pacifico che i primi rifiuti solidi urbani siano stati riversati nel sito prima dell&#8217;acquisto dell&#8217;area da parte di Fiat, negli anni 1966/1967, ed  dunque ovvio e incontrovertibile giuridicamente che quegli specifici sversamenti non possano essere materialmente attribuiti a condotte, lecite o illecite, di Fiat, si osserva che, in realtà , il precedente giudizio si era incentrato sugli inquinanti di origine metalmeccanica perchè  da quelli che era derivata l&#8217;esigenza di bonifica, ma che, lo stesso CTU, sempre alla pag. 26 cit., aveva specificato che anche dopo l&#8217;asportazione delle carcasse di autoveicoli, dunque in pieno regime di proprietà  da parte di Fiat, l&#8217;ex cava era stata riempita con materiali inquinanti di varia provenienza, e precisamente di rifiuti di origine industriale a prevalente matrice metalmeccanica, ma anche rifiuti di origine solida urbana, pur essendosi rilevato che i contaminanti maggiormente presenti erano gli olii minerali e lubrificanti correlabili con un&#8217;attività  produttiva di tipo metalmeccanico.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Alle pagg. 42 e 43 il CTU, sin da allora, aveva specificato che la contaminazione riguardava il sottosuolo e le acque sotterranee e che la natura delle stesse era identificabile con una contaminazione derivante dal deposito di rifiuti di origine prevalentemente industriale, dal deposito di rifiuti solidi urbani e, verosimilmente, da residui di contaminazione derivanti dallo stoccaggio in sito di una notevole quantità  di carcasse derivanti dall&#8217;alluvione di Firenze del 1996 (e forse anche da altri siti).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Si deve dunque ritenere, conformemente alla sentenza impugnata, che l&#8217;accertamento della responsabilità  di Fiat per inquinamento del sito, abbia avuto riguardo al composito complesso di contaminanti rinvenuti e al periodo di titolarità  e gestione dell&#8217;area da parte della Fiat, che dunque include anche l&#8217;inquinamento da r.s.u. operato in tale periodo, così che  definitivamente escludibile, perchè caduto nel giudicato interno di quel processo, solamente la rilevanza, dal punto di vista causale e risarcitorio, delle condotte inquinanti dei proprietari dei terreni precedenti all&#8217;acquisto di Fiat, in relazione alla contaminazione rilevata, per cui  in corso la bonifica.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>All&#8217;incontrovertibilità  del giudicato, si aggiunge, tuttavia, un ulteriore accertamento, contenuto nella sentenza impugnata in questo giudizio, a pag. 17, provocato dalla contestazione della responsabilità  da parte di FCA, e fondato sui medesimi elementi in fatto allegati trattati dalle parti, dell&#8217;ulteriore profilo di responsabilità , omissiva, questa volta giuridico, in capo a FCA, dato dalla riferibilità  ad essa dell&#8217;inquinamento anche come mera proprietaria dell&#8217;area, tenuta a vigilare e a impedire eventuali sversamenti di materiali inquinanti ulteriori, ovvero un profilo di culpa in vigilando</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">19.2. Con ulteriori motivi di appello, la FCA, da un lato, ha dedotto che la parziarietà  dell&#8217;obbligo risarcitorio, consistente nella realizzazione della bonifica, costituirebbe una puntuale applicazione del principio chi inquina paga, atteso che sarebbe ingiusto ritenere che, in presenza di contributi diversi tra loro, per durata o per sostanze, un soggetto debba pagare per tutti, dall&#8217;altro, ha sostenuto la contraddittorietà  della sentenza nella parte in cui, pur avendo accolto il ricorso che chiedeva l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza, l&#8217;ha mantenuta in vigore ed efficace rispetto alla FCA.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, la FCA ha prospettato che, solo se dovesse emergere una concreta impossibilità  di distinguere gli apporti dei singoli o di realizzare interventi parziali, potrebbe eventualmente pretendersi da uno soltanto dei procedenti l&#8217;esecuzione di un tutto, mentre, pur avendo accolto il motivo di ricorso con cui si  censurato il mancato coinvolgimento di tutti i soggetti che, nelle diverse vesti, gestirono, autorizzarono o sfruttarono la discarica di rifiuti urbani, la sentenza, contraddittoriamente, ha lasciato che tale ordinanza restasse vigente nei confronti della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Le censure non colgono nel segno, atteso che il Collegio ritiene di condividere le statuizioni assunte in proposito dal giudice di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il Tar Piemonte, con la sentenza appellata, ha argomentato nel modo seguente:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>44. In ordine alla censura relativa alla natura parziaria e non solidale della obbligazione che nella specie sarebbe nata a carico dei responsabili dell&#8217;inquinamento, osserva anzitutto il Collegio che allo stato appare alquanto prematuro configurare un effettivo concorso di responsabili, tenuto conto del fatto che la sussistenza dell&#8217;obbligo di effettuare la bonifica ambientale a carico dei Comuni di Nichelino, Moncalieri e Torino nonchè degli eredi dei signori Ricca e Bordone allo stato deve essere ancora istruita e non  ancora stata accertata. Come già  precisato al paragrafo che precede, tuttavia, la bonifica ambientale, in qualsiasi modo essa debba avvenire, non tollera che essa sia procrastinata sine die in attesa che siano individuati in via definitiva i responsabili dell&#8217;inquinamento.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>44.1. Si deve poi considerare che la ritenuta parziarietà  degli obblighi di bonifica potrebbe comportare l&#8217;onere, per i vari responsabili, di implementare distinte azioni solo nel caso in cui si riscontrasse che le varie condotte causative di danno hanno in concreto determinato danni-conseguenza ontologicamente distinti e distinguibili e tali da poter essere rimossi con distinte azioni di bonifica: solo in tal caso si potrebbe affermare il principio secondo il quale ciascuno dei responsabili &#8220;paga per quanto ha inquinato&#8221;, essendo tenuto a porre in essere solo le azioni di bonifica necessarie e sufficienti a rimuovere i singoli danni conseguenti alle rispettive azioni causative di danno. Quando, viceversa, per qualsiasi ragione non sia possibile stabilire o riconoscere gli effetti conseguenti alle singole condotte causative di danno ambientale, allora risulta di fatto impossibile identificare singole azioni di bonifica da porre a carico di distinti responsabili. L&#8217;azione di bonifica in tal caso non potà  che tradursi in una unica azione di bonifica, che dal punto di vista esecutivo non potà  che gravare in modo solidale tra tutti i responsabili, fermo restando il principio per cui dal punto di vista economico la relativa spesa dovà  essere suddivisa, nei rapporti interni, secondo le rispettive percentuali di responsabilità .</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>44.2. Per tale ragione, ove pure nella fattispecie per cui  causa fosse ritenuta la responsabilità  concorrente di più soggetti, non necessariamente la ritenuta &#8220;parziarietà &#8221; degli obblighi relativi alla bonifica ambientale potrebbe in concreto tradursi nell&#8217;onere, per ciascuno dei responsabili, di effettuare prestazioni distinte. Ad esempio, i gas interstiziali si sono formati in conseguenza sia della condotta posta in essere dai signori Ricca e Bordone, sia per effetto del successivo deposito di rifiuti ascrivibile a responsabilità  di FIAT, che ha costituito una autonoma causa indipendente. Come si dovrebbe suddividere, allora, l&#8217;obbligo di implementare il sistema di monitoraggio dei gas interstiziali? Forse che tale impianto può essere frazionato in &#8220;lotti&#8221; corrispondenti, per il costo, a quelle che potrebbero essere le rispettive responsabilità ? Anche per quanto riguarda eventuali ed ulteriori azioni di bonifica non pare possibile, nel caso che occupa, stabilire quali, tra i danni-conseguenza (ossia l&#8217;inquinamento delle varie matrici ambientali) siano ascrivibili alla condotta concretizzatasi nel deposito dei rifiuti solidi urbani e quali siano invece ascrivibili al successivo deposito di rifiuti di originale industriale; nè v&#8217; certezza che le varie stratificazioni di rifiuti possano oggi essere compiutamente identificate &#8211; in vista di una improbabile rimozione di essi -, essendo trascorsi decenni di fenomeni di fermentazione, di movimenti naturali indotti dalla formazione dei gas ed essendo stati nel frattempo effettuati gli scavi necessitati dalla realizzazione del PEC approvato nel 1999. Così, se si dovesse effettuare una qualche stratigrafia della zona non sarebbe stupefacente constatare che la decomposizione dei rifiuti organici potrebbe oggi aver fatto sprofondare quelli depositati in origine nello strato superiore, in guisa da impedire di identificare la loro stratificazione.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>44.3. Allo stato appare dunque assai difficile e prematuro esprimersi in ordine alla possibilità  che le prestazioni necessarie al ripristino ambientale possano essere poste a carico, distintamente, di vari soggetti, e d&#8217;altro canto solo ove fosse ritenuta possibile una tale frazionabilità  si potrebbe pervenire ad affermare che FCA  responsabile solo per la realizzazione di talune opere, ossia di quelle strettamente necessarie per rimuovere l&#8217;inquinamento provocato dal deposito incontrollato di rifiuti industriali.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>44.4. Ora, venendo in considerazione la tutela dell&#8217;ambiente nonchè la tutela della salute umana, in applicazione del principio di precauzione non si può pensare di bloccare l&#8217;inizio di una bonifica solo perchè non  ancora chiaro quali opere sia necessario implementare per dare corso ad una bonifica e, quindi, cosa debbano fare esattamente i vari soggetti responsabili; deve quindi considerarsi legittimo, come già  precisato, che si proceda nei confronti dei responsabili già  identificati, e che questi siano obbligati a fare tutto quanto in concreto ritenuto necessario dagli organi tecnici per bonificare un sito, fermi restando gli obblighi di subentro e di concorso nelle operazioni di bonifica a carico degli altri soggetti identificati come corresponsabili dell&#8217;inquinamento, nonchè l&#8217;azione interna di rivalsa sui terzi di cui dovesse emergere la responsabilità  ad opere di bonifica iniziate od ultimate, ovvero, in ultima analisi, l&#8217;azione di rivalsa nei confronti dell&#8217;attuale proprietario non responsabile, nei limiti del valore del bene.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>45. Come già  detto anche con riferimento alle ordinanze contingibili ed urgenti del Comune di Moncalieri, non  illogica la prescrizione apposta alla ordinanza di bonifica, secondo la quale FCA si deve coordinare con gli Enti e con i soggetti che già  hanno intrapreso delle opere di bonifica: la prescrizione va letta, secondo l&#8217;opinione del Collegio, nel senso che FCA si deve orientare, nel progetto di bonifica, tenendo conto e possibilmente giovandosi delle opere di bonifica e di sicurezza già  implementate da Carpice e da Curti, fermo restando che ove i tecnici di FCA rilevino l&#8217;opportunità  di apportare cambiamenti ai progetti di bonifica già  approvati, essi potranno e dovranno farlo presente agli Enti competenti ai fini di pervenire alla approvazione di un progetto di bonifica nuovo o modificato</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Dette statuizioni sono senz&#8217;altro da confermare.</p>
<p style="text-align: justify;">19.2.1. Il principio di precauzione, di matrice eurounitaria, impone che l&#8217;ordine di bonifica, in quanto posto a tutela di interessi evidentemente &#8220;sensibili&#8221;, sia eseguito sollecitamente, senza che possano trovare spazio incertezze o differimenti, in conseguenza dei quali il danno ambientale potrebbe ampliarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, peraltro, l&#8217;unico soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento (oltre ai deceduti signori Ricca e Bordone ed a prescindere dalla successiva attività  posta in essere dalla Città  Metropolitana di Torino, parzialmente censurata con la sentenza del Tar Piemonte n. 653 del 2020) individuato con l&#8217;ordine di bonifica in contestazione, in grado di porre sollecitamente in essere l&#8217;attività  di bonifica  la FCA, mentre l&#8217;esistenza di ulteriori responsabili in grado di provvedere si poneva al momento e si pone ancora oggi come una ipotesi priva di reale concretezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che il problema non  la natura solidale o parziaria dell&#8217;obbligo di bonifica, in quanto di tale natura potrebbe discutersi solo ove fossero stati in concreto individuati soggetti responsabili in grado di provvedere sollecitamente, il che non , perchè i corresponsabili all&#8217;epoca individuati, i signori Ricca e Bordone, sono nel frattempo deceduti.</p>
<p style="text-align: justify;">Viceversa, la questione afferisce al se, in presenza di potenziali corresponsabili, sia possibile attendere l&#8217;evolversi dell&#8217;attività  amministrativa, finalizzata ad una loro eventuale individuazione, per procedere alle operazioni di bonifica, e la risposta a tale questione, in un&#8217;ottica di corretta azione amministrativa, non può che essere negativa, atteso che il protrarsi del tempo, necessario all&#8217;espletamento di una congrua istruttoria, potrebbe compromettere ulteriormente il valore costituzionale costituito dalla tutela dell&#8217;ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Di contro, ove dovessero essere individuati ulteriori responsabili dell&#8217;inquinamento, oltre alla Fiat la cui responsabilità   stata già  accertata, il soggetto giuridico che ha posto in essere gli interventi di bonifica potrebbe agire in rivalsa, ai sensi dell&#8217;art. 253, comma 4, seconda parte, del d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del corresponsabile o dei corresponsabili nella misura a loro imputabile.</p>
<p style="text-align: justify;">19.2.2. Sulla base di analoghe considerazioni, deve pure escludersi che la sentenza sia affetta da contraddittorietà .</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordine di bonifica emanato dalla Città  Metropolitana di Torino in data 9 aprile 2015  un provvedimento plurimo, caratterizzato da un&#8217;unitarietà  formale, ma non sostanziale, in quanto scindibile in più atti di diverso contenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò riflette il precetto di cui all&#8217;art. 244, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui la provincia svolge le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell&#8217;evento di superamento della soglia di contaminazione e diffida lo stesso responsabile a provvedere alla bonifica.</p>
<p style="text-align: justify;">Di talchè, il provvedimento ha concluso le indagini per l&#8217;individuazione del responsabile dell&#8217;inquinamento, e questo  il primo atto di cui si compone, e ha diffidato lo stesso responsabile a provvedere ai sensi della normativa in materia ambientale, e questo  il secondo atto di cui il provvedimento ex art. 244, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 si compone.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, il provvedimento del 9 aprile 2015, sebbene il primo atto sia contenuto nel &#8220;ritenuto pertanto di&#8221; e non nella determinazione dispositiva finale, ha individuato come corresponsabili della situazione di contaminazione delle matrici ambientali i signori Ricca e Bordone, deceduti, e la FCA (primo atto) ed ha diffidato il responsabile ancora individuabile della situazione di contaminazione, vale a dire la FCA, affinchè attivi le procedure di bonifica (secondo atto).</p>
<p style="text-align: justify;">Il parziale annullamento disposto dal Tar Piemonte con la impugnata sentenza n. 717 del 2017 riguarda evidentemente il primo atto, non il secondo, sicchè la diffida allo svolgimento delle operazioni di bonifica non può dirsi toccata dalla pronuncia giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, anche il primo atto, relativo alla individuazione dei responsabili della contaminazione,  stato annullato con riferimento alla carenza di istruttoria sulla possibile esistenza di altri corresponsabili, ma non certo con riferimento all&#8217;accertamento della responsabilità  della Fiat, in quanto, come visto, il giudice di primo grado ha esaurientemente ed in modo articolato respinto i relativi motivi di impugnativa.</p>
<p style="text-align: justify;">20. In definitiva, gli appelli proposti dal Comune di Torino e dal GTT devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, mentre l&#8217;appello proposto dalla Fiat deve essere respinto in quanto infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">21. Il complessivo esito della controversia esime il Collegio dal pronunciarsi sulla richiesta, formulata dalla dottoressa Curti, peraltro con memoria non notificata, di accertamento della formazione del giudicato interno sull&#8217;assenza del nesso causale tra le opere da lei realizzate ed il fenomeno relativo alle esalazioni di biogas.</p>
<p style="text-align: justify;">22. Le spese del giudizio di appello, complessivamente liquidate in euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico della Fiat ed a favore, per euro 10.000,00 (diecimila/00), della Città  Metropolitana di Torino e, per euro 5.000,00 (cinquemila/00), del Comune di Moncalieri; le spese sono invece compensate con riferimento a tutte le altri parti costituite in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sugli appelli di cui al giudizio in epigrafe (R.G. n. 9082 del 2017), così provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dichiara improcedibili gli appelli proposti dal Comune di Torino e dal Gruppo Torinese Trasporti G.T.T. s.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; respinge l&#8217;appello proposto dalla Fiat Chrysler Automobiles N.V., già  Fiat s.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la Fiat Chrysler Automobiles N.V al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre accessori di legge, a favore, per euro 10.000,00 (diecimila/00), della Città  Metropolitana di Torino e, per euro 5.000,00 (cinquemila/00), del Comune di Moncalieri; compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, svoltasi da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Roberto Giovagnoli, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Daniela Di Carlo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Silvia Martino, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-1-2021-n-172/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2021 n.172</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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