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	<title>AGRICOLTURA E FORESTE Archivi - Giustamm</title>
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	<title>AGRICOLTURA E FORESTE Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/181 della Commissione del 15 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l&#8217;etichettatura e i controlli (Pubblicato in G.U.U.E. n. L 53 del 16 febbraio 2021)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-di-esecuzione-ue-2021-181-della-commissione-del-15-febbraio-2021-che-modifica-il-regolamento-ce-n-889-2008-recante-modalita-di-applicazione-del-regolamento-ce-n-834-2007-del-consig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-di-esecuzione-ue-2021-181-della-commissione-del-15-febbraio-2021-che-modifica-il-regolamento-ce-n-889-2008-recante-modalita-di-applicazione-del-regolamento-ce-n-834-2007-del-consig/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-di-esecuzione-ue-2021-181-della-commissione-del-15-febbraio-2021-che-modifica-il-regolamento-ce-n-889-2008-recante-modalita-di-applicazione-del-regolamento-ce-n-834-2007-del-consig/">Regolamento di esecuzione (UE) 2021/181 della Commissione del 15 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l&#8217;etichettatura e i controlli (Pubblicato in G.U.U.E. n. L 53 del 16 febbraio 2021)</a></p>
<p>LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l&#8217;articolo 16, paragrafo 1, l&#8217;articolo 16, paragrafo 3, lettera</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-di-esecuzione-ue-2021-181-della-commissione-del-15-febbraio-2021-che-modifica-il-regolamento-ce-n-889-2008-recante-modalita-di-applicazione-del-regolamento-ce-n-834-2007-del-consig/">Regolamento di esecuzione (UE) 2021/181 della Commissione del 15 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l&#8217;etichettatura e i controlli (Pubblicato in G.U.U.E. n. L 53 del 16 febbraio 2021)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-di-esecuzione-ue-2021-181-della-commissione-del-15-febbraio-2021-che-modifica-il-regolamento-ce-n-889-2008-recante-modalita-di-applicazione-del-regolamento-ce-n-834-2007-del-consig/">Regolamento di esecuzione (UE) 2021/181 della Commissione del 15 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l&#8217;etichettatura e i controlli (Pubblicato in G.U.U.E. n. L 53 del 16 febbraio 2021)</a></p>
<div style="text-align: justify;">LA COMMISSIONE EUROPEA,<br /> visto il trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea,<br /> visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntr1-L_2021053IT.01009901-E0001">(1)</a>, in particolare l&#8217;articolo 16, paragrafo 1, l&#8217;articolo 16, paragrafo 3, lettera a), l&#8217;articolo 21, paragrafo 2, e l&#8217;articolo 22, paragrafo 1,<br /> considerando quanto segue:</div>
<div style="text-align: justify;">(1) L&#8217;articolo 42, lettera b), del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntr2-L_2021053IT.01009901-E0002">(2)</a> prevede che, a determinate condizioni, in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al 31 dicembre 2020 possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">(2) Le pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con il metodo biologico non sono disponibili in quantità e qualità sufficienti sul mercato dell&#8217;Unione per soddisfare le esigenze degli allevatori di galline ovaiole. Nel frattempo, a causa della pandemia di COVID-19 e della relativa crisi di sanità pubblica, il regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntr3-L_2021053IT.01009901-E0003">(3)</a> ha posticipato la data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntr4-L_2021053IT.01009901-E0004">(4)</a> di un anno, così come altre date in esso previste. Di conseguenza, anche l&#8217;entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntr5-L_2021053IT.01009901-E0005">(5)</a> della Commissione che fissa, tra l&#8217;altro, disposizioni più dettagliate per la produzione biologica di pollastrelle sarà rinviata al 1o gennaio 2022. Pertanto, al fine di concedere un lasso di tempo superiore per sviluppare la produzione di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con il metodo biologico e per garantire la continuità della produzione di uova biologiche fino alle nuove date di entrata in applicazione del regolamento (UE) 2018/848 e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464, il periodo di applicazione della norma eccezionale di produzione che consente l&#8217;uso di pollastrelle destinate alla produzione di uova non allevate con il metodo biologico, di età non superiore a 18 settimane, dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">(3) Ai sensi dell&#8217;articolo 43 del regolamento (CE) n. 889/2008 qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentita una percentuale massima del 5 % di mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole nell&#8217;arco di 12 mesi per gli anni civili 2018, 2019 e 2020.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">(4) I mangimi proteici biologici sul mercato dell&#8217;Unione non sono sufficienti in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze nutrizionali dei suini e del pollame allevati in aziende biologiche. La produzione di colture proteiche biologiche per mangimi è ancora in ritardo rispetto alla domanda. È pertanto opportuno prorogare la possibilità di utilizzo di una percentuale limitata di mangimi proteici non biologici di un altro anno civile fino alla nuova data di entrata in applicazione del regolamento (UE) 2018/848, in particolare per le disposizioni sull&#8217;alimentazione di suini e pollame di cui all&#8217;allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), del medesimo regolamento.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">(5) Conformemente all&#8217;articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, vari Stati membri hanno trasmesso alla Commissione e agli altri Stati membri fascicoli relativi a determinate sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione negli allegati V e VIII del regolamento (CE) n. 889/2008. I fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">(6) Nella raccomandazione relativa alle materie prime per mangimi e agli additivi per mangimi <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntr6-L_2021053IT.01009901-E0006">(6)</a>, l&#8217;EGTOP ha concluso che il fosfato monoammonico (diidrogenoortofosfato di ammonio) utilizzato come mangime minerale è conforme agli obiettivi e ai principi dell&#8217;acquacoltura biologica. È pertanto opportuno includere tale sostanza nell&#8217;allegato V, sezione 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, ma solo per l&#8217;acquacoltura. Per motivi di chiarezza, la tabella in tale sezione dovrebbe essere integralmente sostituita.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">(7) Nella raccomandazione relativa agli additivi alimentari e agli ausiliari di fabbricazione <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntr7-L_2021053IT.01009901-E0007">(7)</a> l&#8217;EGTOP ha concluso che l&#8217;«alginato di sodio» utilizzato come additivo per la formazione della pellicola delle salsicce a base di carne, il «cloruro di calcio» utilizzato come ausiliare di fabbricazione per la formazione della pellicola delle salsicce a base di carne e il «carbone attivato» utilizzato come ausiliare di fabbricazione per prodotti alimentari di origine animale sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell&#8217;allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">(9) A fini di chiarezza e certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella <em>Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea</em> e si applichi dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,</div>
<div style="text-align: justify;">HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:<br /> <em>Articolo 1</em><br /> Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:</div>
<div style="text-align: justify;">(1) all&#8217;articolo 42, lettera b), la data «31 dicembre 2020» è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">(2) all&#8217;articolo 43, il secondo comma è sostituito dal seguente:<br /> «La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell&#8217;arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per gli anni civili 2018, 2019, 2020 e 2021»;</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">(3) gli allegati V e VIII sono modificati conformemente all&#8217;allegato del presente regolamento.</div>
<div style="text-align: justify;"><em>Articolo 2</em><br /> Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella <em>Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea</em>.<br /> Esso si applica dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.<br /> Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.<br /> Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2021<br /> <em>Per la Commissione</em><br /> <em>La presidente</em><br /> Ursula VON DER LEYEN</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntc1-L_2021053IT.01009901-E0001">(1)</a>  <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2007:189:TOC">GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1</a>.<br /> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntc2-L_2021053IT.01009901-E0002">(2)</a>  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l&#8217;etichettatura e i controlli (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2008:250:TOC">GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1</a>).<br /> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntc3-L_2021053IT.01009901-E0003">(3)</a>  Regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell&#8217;11 novembre 2020, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2020:381:TOC">GU L 381 del 13.11.2020, pag. 1</a>).<br /> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntc4-L_2021053IT.01009901-E0004">(4)</a>  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2018:150:TOC">GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1</a>).<br /> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntc5-L_2021053IT.01009901-E0005">(5)</a>  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2020:098:TOC">GU L 98 del 31.3.2020, pag. 2</a>).<br /> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntc6-L_2021053IT.01009901-E0006">(6)</a>  Relazione finale sul cibo VI e sui mangimi IV:<br /> https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.<br /> <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&#038;from=IT#ntc7-L_2021053IT.01009901-E0007">(7)</a>  Relazione finale sul cibo VI e sui mangimi IV:<br /> https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>ALLEGATO</strong><br /> Gli allegati V e VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 sono modificati come segue:</div>
<div style="text-align: justify;">(1)</div>
<div style="text-align: justify;">nell&#8217;allegato V, sezione 1, la tabella è sostituita dalla seguente:</div>
<div style="text-align: justify;">  «Autorizzazione   Sostanza   Condizioni d&#8217;uso A Conchiglie marine calcaree   A Maërl   A Litotamnio   A Gluconato di calcio   A Carbonato di calcio   A Fosfato monocalcico defluorato   A Fosfato bicalcico defluorato   A Ossido di magnesio (magnesio anidro)   A Solfato di magnesio   A Cloruro di magnesio   A Carbonato di magnesio   A Fosfato di calcio e di magnesio   A Fosfato di magnesio   A Mono sodio fosfato   A Fosfato di calcio e di sodio   A Fosfato monoammonico (diidrogenoortofosfato di ammonio) Solo per l&#8217;acquacoltura» A Cloruro di sodio   A Bicarbonato di sodio   A Carbonato di sodio   A Solfato di sodio   A Cloruro di potassio  </div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">(2)</div>
<div style="text-align: justify;">l&#8217;allegato VIII è così modificato:</div>
<div style="text-align: justify;">a) nella tabella nella sezione A, nella voce relativa a «E 401 Alginato di sodio», nell&#8217;ultima colonna è aggiunto il seguente testo: «e salsicce a base di carne»;</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">b)</div>
<div style="text-align: justify;">nella tabella la sezione B è modificata come segue:</div>
<div style="text-align: justify;">i) nella voce relativa al «Cloruro di calcio» è inserita una X nella terza colonna e sono aggiunte le seguenti parole nell&#8217;ultima colonna: «Per quanto riguarda gli alimenti di origine animale: salsicce a base di carne»;</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">ii) nella voce relativa al «Carbone attivato» è inserita una X nella terza colonna.</div>
<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-di-esecuzione-ue-2021-181-della-commissione-del-15-febbraio-2021-che-modifica-il-regolamento-ce-n-889-2008-recante-modalita-di-applicazione-del-regolamento-ce-n-834-2007-del-consig/">Regolamento di esecuzione (UE) 2021/181 della Commissione del 15 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all&#8217;etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l&#8217;etichettatura e i controlli (Pubblicato in G.U.U.E. n. L 53 del 16 febbraio 2021)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regolamento del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-del-parco-naturale-regionale-delle-dolomiti-friulane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_389&#038;p=3458</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-del-parco-naturale-regionale-delle-dolomiti-friulane/">Regolamento del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane.</a></p>
<p>CAPO I Norme generali   Art. 1 (Norme generali) 1. Le norme del presente regolamento sono articolate in conformità all&#8217;articolo 18 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), per materia, disciplina ed attività svolte all&#8217;interno del Parco e riferite, ove</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-del-parco-naturale-regionale-delle-dolomiti-friulane/">Regolamento del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-del-parco-naturale-regionale-delle-dolomiti-friulane/">Regolamento del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane.</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>CAPO I</strong><br /> <strong>Norme generali</strong><br />  <br /> <strong>Art. 1</strong><br /> <strong>(Norme generali)</strong><br /> 1. Le norme del presente regolamento sono articolate in conformità all&#8217;articolo 18<br /> della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali<br /> regionali), per materia, disciplina ed attività svolte all&#8217;interno del Parco e riferite, ove<br /> necessario, alla sua zonizzazione, come individuata nel Piano di Conservazione e Sviluppo<br /> (PCS).<br /> 2. Il presente regolamento ha valore per l&#8217;intero territorio del Parco naturale regionale<br /> delle Dolomiti Friulane ed è attuato dall&#8217;Ente parco, sottoposto al controllo e vigilanza della<br /> Regione ai sensi dell&#8217;articolo 19, comma 1, della legge regionale 42/1996.<br /> 3. Ove non diversamente specificato, il Direttore del parco provvede all&#8217;attuazione<br /> delle norme del regolamento di competenza dell&#8217;Ente parco, in conformità all&#8217;articolo 29,<br /> comma 1, della legge regionale 42/1996.<br /> 4. L&#8217;attività edilizia è disciplinata dalle norme di attuazione, contenute nel PCS, in<br /> conformità all&#8217;articolo 13 della legge regionale 42/1996.<br /> 5. In attuazione di quanto previsto dall&#8217;articolo 19 della legge regionale 42/1996 è<br /> attribuito all&#8217;Ente parco il compito di provvedere, con proprio personale, allo svolgimento<br /> delle pratiche amministrative relative ad autorizzazioni, incentivi ed indennizzi, previsti dal<br /> presente regolamento.<br />  <br /> <strong>CAPO II</strong><br /> <strong>Disciplina dell&#8217;esercizio delle attività consentite</strong><br />  <br /> <strong>Art. 2</strong><br /> <strong>(Attività agricole)</strong><br /> 1. Sono consentite le ordinarie pratiche agricole. È promossa la diffusione di colture<br /> attuate secondo metodi di produzione biologica e biodinamica, nonché la coltivazione di<br /> specie e varietà locali, anche quali miglioramenti ambientali a fini faunistici.<br /> 2. Il PCS individua come obiettivo primario la conservazione e il miglioramento dello<br /> stato di conservazione degli habitat prativi di interesse comunitario, da attuarsi mediante<br /> l&#8217;incentivazione allo sfalcio dei medesimi. A tal fine è istituito un fondo di incentivazione ed è<br /> stabilito un premio per ogni sfalcio ed asporto, come determinato con specifico<br /> Regolamento approvato del Consiglio Direttivo.<br /> 3. L&#8217;Ente gestore valuta, di volta in volta, la necessità di tale asporto. Il premio è<br /> corrisposto al proprietario, ovvero ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e<br /> godimento. Il premio non è cumulabile con altre forme di incentivazione riferite allo sfalcio<br /> dei prati stabili ed è erogato successivamente alla verifica, da parte dell&#8217;Ente parco,<br /> dell&#8217;avvenuto sfalcio ed asporto, qualora previsto, da parte del richiedente.<br /> <strong>Art. 3</strong><br /> <strong>(Attività selvicolturali)</strong><br /> 1. La gestione dei boschi di proprietà pubblica è attuata mediante il Piano di Gestione<br /> Forestale (PGF) di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse<br /> forestali) redatto seguendo i dettami della selvicoltura naturalistica e tenuto conto delle<br /> indicazioni contenute nel PCS, ed in particolare delle &#8220;Linee guida per la redazione dei piani<br /> di gestione forestale&#8221;, Appendice 3 delle Norme tecniche di attuazione del PCS, e di altri piani<br /> di settore approvati dall&#8217;Ente parco. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente<br /> essere rivolti alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi<br /> forestali applicando tecniche a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda<br /> le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna<br /> autoctona.<br /> 2. Tutti i nuovi PGF devono contenere l&#8217;individuazione della viabilità forestale<br /> principale &#8211; strada forestale &#8211; esistente e di progetto, secondo quanto previsto dal PCS. Per<br /> la nuova viabilità devono essere descritte le tipologie costruttive e le precauzioni previste per<br /> limitare l&#8217;impatto sull&#8217;ambiente e sul paesaggio.<br /> 3. Ogni Progetto di Riqualificazione Forestale Ambientale (PRFA), anche qualora<br /> fosse cambiato il nome in juris dello strumento, deve individuare le vie d&#8217;esbosco: piste o<br /> impianti a fune ed eventuali limitazioni temporali nell&#8217;esecuzione dei lavori di utilizzazione al<br /> fine di evitare disturbi e danni alla fauna nel periodo della riproduzione.<br /> 4. Su richiesta dell&#8217;Autorità forestale territorialmente competente l&#8217;Ente parco<br /> collabora per la stesura del verbale delle direttive relativo ai PGF, nonché per i PRFA di cui al<br /> comma 3. sui quali è tenuto ad esprimersi con parere vincolante.<br /> 5. L&#8217;Ente parco promuove la formazione di imprenditorie boschive o utilizzatori privati<br /> di boschi, al servizio della proprietà privata, finalizzate alla razionale ed economica<br /> utilizzazione delle risorse forestali.<br /> 6. Le utilizzazioni forestali di boschi di proprietà privata possono avvenire solamente<br /> nella zona RG di tutela generale nel rispetto del regolamento di cui all&#8217;articolo 95 della legge<br /> regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), emanato con decreto del<br /> Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274/Pres. (Regolamento forestale in<br /> attuazione dell&#8217;articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di<br /> risorse forestali)), di seguito &#8220;Regolamento forestale&#8221;. Al fine di una corretta utilizzazione<br /> forestale, il proprietario può avvalersi della consulenza di tecnici messi a disposizione dall&#8217;Ente parco. Tramite il proprio personale, l&#8217;Ente parco collabora con le Stazioni forestali<br /> per la migliore e più consona applicazione del Regolamento forestale. Eventuali interventi<br /> selvicolturali nella zona di tutela naturalistica RN potranno avvenire con le modalità che<br /> verranno stabilite di volta in volta dall&#8217;Ente parco, in armonia con le finalità di tutela della zona<br /> RN.<br /> <strong>Art. 4</strong><br /> <strong>(Attività di pascolo)</strong><br /> 1. Per i pascoli e le malghe di proprietà pubblica, in accordo con i Comuni, sono redatti<br /> appositi piani pluriennali di pascolamento, a cura dell&#8217;Ente parco, d&#8217;intesa con l&#8217;Ente<br /> proprietario al fine di una gestione razionale del pascolo.<br /> 2. Il pascolo di caprini è esercitato previa autorizzazione, ai sensi del Regolamento<br /> forestale. L&#8217;Ente parco, su richiesta dell&#8217;Ispettorato competente per territorio esprime proprio<br /> parere sulla richiesta di autorizzazione, in particolare sul numero di capi, la località e la<br /> superficie da destinare al pascolo, il periodo, la durata del pascolo ed il livello di sorveglianza.<br /> Il pascolo transumante è autorizzato in conformità alle disposizioni contenute dal PCS e alle<br /> misure di conservazione specifiche previste per la porzione di siti Natura 2000 ricadenti nel<br /> Parco; sono fatti salvi gli adempimenti previsti dal regolamento emanato con decreto del<br /> Presidente della Regione 274/2012.<br /> 3. Il PCS individua come attività incentivabili gli interventi tendenti al miglioramento<br /> del cotico erboso e delle condizioni ambientali dei pascoli, sia in quota, sia in fondovalle.<br /> L&#8217;Ente parco provvede alla concessione dei premi incentivanti, fino all&#8217;80% della spesa<br /> ritenuta ammissibile dei singoli progetti specifici, da erogare ai proprietari dei terreni, ovvero<br /> ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento.<br /> 4. Si incentiva la monticazione delle malghe indicate dal PCS. A tal fine è istituito un<br /> fondo di incentivazione ed è stabilito un premio annuale, come determinato con specifico<br /> Regolamento approvato del Consiglio Direttivo, calcolato per ogni giorno di permanenza in<br /> malga degli animali. Il premio è concesso al proprietario degli animali, ovvero ai soggetti<br /> aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento sottoposti ai controlli dei servizi<br /> veterinari dell&#8217;Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente, i quali<br /> provvederanno anche al trattamento contro l&#8217;echinococco dei cani da pastore.<br /> 5. Sono fatte salve le norme di polizia veterinaria che regolano la monticazione.<br />  <br />  <br /> <strong>Art. 5</strong><br /> <strong>(Attività di gestione della flora e della vegetazione)</strong><br /> 1. Oltre a quanto già specificato per i prati, i pascoli ed i boschi, la flora e la<br /> vegetazione sono tutelate in tutte le loro forme ed aspetti. In particolare, nella zona RN di<br /> tutela naturalistica, qualsiasi prelievo di specie vegetali necessita di autorizzazione da parte dell&#8217;Ente parco. La suddetta autorizzazione non è necessaria per i proprietari ovvero per i<br /> soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento degli immobili.<br /> 2. Nelle zone RG di tutela generale la raccolta per scopi alimentari delle parti<br /> commestibili e la raccolta per scopi ornamentali di parti fiorifere o fruttifere di specie vegetali<br /> seguono quanto previsto dal Regolamento per la tutela della flora e del Regolamento per la<br /> tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in<br /> esecuzione dell&#8217;articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di<br /> risorse forestali) emanato con decreto del Presidente della Regione 2o marzo 2009, n.<br /> 74/Pres. (Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di<br /> interesse regionale, in esecuzione dell&#8217;articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9<br /> (norme in materia di risorse forestali), di seguito Regolamento per la tutela della flora e della<br /> fauna.<br /> 3. La raccolta della flora e della fauna di interesse regionale di cui all&#8217;articolo 3 del<br /> Regolamento per la tutela della flora e della fauna è disciplinata dall&#8217;articolo 6 del medesimo<br /> Regolamento. L&#8217;Ente parco esprime il proprio parere sulla richiesta di autorizzazione.<br /> 4. Per motivi naturalistici e paesaggistici è promosso il censimento delle «Piante<br /> Monumentali» del parco, le quali, individuate in apposita cartografia e puntualmente<br /> segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela e possono essere<br /> acquisite dall&#8217;Ente parco. Possono essere individuati altri esemplari arborei, di particolare<br /> importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch&#8217;esse di particolare<br /> tutela. Qualora le piante siano di proprietà privata l&#8217;Ente parco provvede a corrispondere un<br /> equo indennizzo, ai sensi dei successivi articoli 18 e 19. Le disposizioni di tutela sopra citate<br /> e l&#8217;entità degli indennizzi sono oggetto di apposita deliberazione dell&#8217;Ente parco.<br /> 5. La raccolta di specie di flora di interesse regionale è consentita, previa<br /> autorizzazione dell&#8217;Ente parco, per motivi scientifici, esclusivamente al personale di Musei,<br /> Università e del Centro nazionale delle ricerche od altri Enti pubblici o privati di ricerca.<br /> <strong>Art. 6</strong><br /> <strong>(Attività di gestione della fauna selvatica)</strong><br /> 1. Qualsiasi intervento riguardante la fauna selvatica è effettuato in conformità alle<br /> previsioni del PCS, del Piano faunistico regionale, del Piano pluriennale di conservazione,<br /> miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico e di eventuali altri piani di settore previsti<br /> dalla normativa vigente. Questi ultimi possono disciplinare puntualmente la gestione della<br /> fauna selvatica e prevedere specifici studi e ricerche volti a migliorare le conoscenze del<br /> patrimonio faunistico.<br /> 2. La gestione dell&#8217;ittiofauna e l&#8217;attività di pesca sportiva sono disciplinate<br /> annualmente dall&#8217;Ente tutela patrimonio ittico (ETPI) Friuli Venezia Giulia, in conformità al<br /> PCS e ad eventuali altri piani di settore previsti dalla normativa vigente, d&#8217;intesa con l&#8217;Ente<br /> parco. 3. L&#8217;Ente parco accerta, tramite appositi studi sottoposti al parere del Comitato<br /> tecnico-scientifico, eventuali squilibri ecologici relativi alla fauna selvatica. Qualora tali studi,<br /> al fine di ricomporre l&#8217;equilibrio ecologico della fauna selvatica, prevedano prelievi faunistici,<br /> l&#8217;Ente parco dispone in merito, ai sensi dell&#8217;articolo 36, comma 5, della legge regionale<br /> 42/1996.<br />  <br /> <strong>Art. 7</strong><br /> <strong>(Attività scientifiche)</strong><br /> 1. Si considera come obiettivo primario la ricerca scientifica all&#8217;interno del territorio<br /> del Parco, con particolare riguardo alle discipline naturalistiche ed ambientali.<br /> 2. L&#8217;Ente parco svolge attività di ricerca scientifica, sia con proprio personale sia<br /> incaricando, per particolari settori di ricerca, istituti, società, enti e professionisti ai sensi<br /> dell&#8217;articolo 19, comma 6, della legge regionale 42/1996.<br /> 3. Le attività di ricerca da parte di terzi, nell&#8217;area Parco, devono essere<br /> preventivamente autorizzata dall&#8217;Ente parco.<br />  <br /> <strong>Art. 8</strong><br /> <strong>(Attività didattiche e attività educative)</strong><br /> 1. L&#8217;Ente parco gestisce &#8211; sia con proprio personale, sia incaricando, ai sensi<br /> dell&#8217;articolo 19, comma 6, della legge regionale 42/1996, istituti, società, enti, associazioni,<br /> professionisti e/o esperti qualificati &#8211; le attività didattiche ed educative, volte alla diffusione<br /> e conoscenza del patrimonio naturalistico e storicoambientale del parco.<br /> 2. L&#8217;Ente parco coordina le attività didattiche ed educative all&#8217;interno del territorio del<br /> parco. A tal fine, gli enti, istituti ed associazioni che desiderano avvalersi dei servizi offerti dal<br /> parco, devono comunicare i propri programmi di attività all&#8217;Ente parco.<br /> 3. L&#8217;Ente parco collabora con enti, istituti, associazioni, società e privati, comprese le<br /> associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell&#8217;articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.<br /> 349 (Istituzione del Ministero dell&#8217;ambiente e norme in materia di danno ambientale),<br /> nell&#8217;ambito di programmi preventivamente concordati, per la realizzazione di attività<br /> didattiche ed educative.<br /> <strong>Art. 9</strong><br /> <strong>(Attività promozionali)</strong><br /> 1. L&#8217;Ente parco gestisce le attività promozionali che ritiene più idonee per la diffusione<br /> e conoscenza del Parco e dei suoi aspetti naturalistici, socio-culturali e storico-ambientali. 2. L&#8217;Ente parco mantiene rapporti e collegamenti con enti ed istituti che agiscono con<br /> finalità di promozione della conoscenza del territorio.<br /> 3. L&#8217;Ente parco provvede a registrare il nome e l&#8217;emblema del Parco naturale regionale<br /> delle Dolomiti Friulane anche al fine di garantire una corretta attività promozionale propria e<br /> altrui.<br /> 4. L&#8217;Ente parco regolamenta la concessione del proprio emblema con apposito<br /> regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.<br /> <strong>Art. 10</strong><br /> <strong>(Attività ricreative, sportive e turistiche compatibili)</strong><br /> 1. Sono permesse tutte le attività ricreative, sportive e turistiche compatibili con la<br /> tutela della fauna, della flora, della vegetazione, del suolo e del sottosuolo. Fatti salvi i divieti<br /> e le limitazioni disposte dal successivo Capo IV, ulteriori disposizioni specifiche, legate a<br /> fattori contingenti, sono deliberate dall&#8217;Ente parco e pubblicate sul proprio albo pretorio e su<br /> quello dei Comuni.<br /> 2. L&#8217;accensione di fuochi all&#8217;aperto è consentita solo nelle apposite aree attrezzate a<br /> tale scopo.<br /> 3. Sono ammessi esclusivamente i cani al guinzaglio, nelle zone RN, ad eccezione di<br /> quelli utilizzati nelle operazioni di soccorso e di quelli al seguito delle mandrie e delle greggi<br /> in transito o autorizzate al pascolo, purché controllati costantemente dal pastore.<br /> 4. L&#8217;attività sciistica escursionistica è permessa di norma limitatamente alla viabilità<br /> forestale principale. Al di fuori di questa, essa viene esercitata con particolari attenzioni e<br /> cautele, evitando l&#8217;attraversamento dei boschi in fase di rinnovazione e non creando disturbi<br /> alle specie di interesse comunitario nella fase di riproduzione.<br /> 5. L&#8217;attività escursionistica si svolge di norma seguendo la rete sentieristica<br /> individuata dal PCS. L&#8217;Ente parco provvede al controllo ed alla manutenzione periodica dei<br /> sentieri e realizza, laddove mancante, la segnaletica con tipologie di scarso impatto<br /> ambientale come previsto dal PCS. L&#8217;Ente parco può stipulare convenzione con il C.A.I. al fine<br /> della manutenzione e relativa attrezzatura dei sentieri. L&#8217;Ente parco dispone ed approva i<br /> progetti per la realizzazione di nuova sentieristica e vie attrezzate.<br /> 6. L&#8217;attività cicloturistica con mountain bike ed e-bike si svolge lungo la viabilità<br /> principale (tav.9a e 9b del PCS) e su quella definita nel PCS funzionale a tale scopo. A cura<br /> dell&#8217;Ente parco vengono indicati i percorsi interdetti alla circolazione delle mountain bike ed<br /> e-bike per motivi legati alla sicurezza dei visitatori.<br /> 7. L&#8217;attività alpinistica è consentita in tutto il territorio del parco. L&#8217;Ente parco, qualora<br /> venga accertato che l&#8217;attività alpinistica interferisce con la fauna selvatica, in particolare con l&#8217;avifauna nidificante in parete, può interdire l&#8217;accesso a determinati itinerari. Le palestre per<br /> arrampicata sportiva dovranno rispettare le caratteristiche ambientali dei siti prescelti ed<br /> essere realizzate con materiali, modalità ed attrezzature idonee a garantire la sicurezza per<br /> gli arrampicatori. L&#8217;apertura delle palestre è autorizzata dall&#8217;Ente parco. Qualora l&#8217;Ente parco<br /> ravvisi che le palestre esistenti non siano conformi alle caratteristiche ambientali dei siti,<br /> potrà disporre la destrutturazione degli itinerari non idonei.<br /> 8. L&#8217;esercizio di attività di ippoturismo sono svolte previa stipula di apposita<br /> convenzione dei soggetti interessati con l&#8217;Ente parco.<br /> 9. Le manifestazioni e competizioni sportive sono consentite solo previa<br /> autorizzazione dell&#8217;Ente parco, ferme restando le disposizioni in materia di valutazione di<br /> incidenza.<br /> 10. Coloro che intendono svolgere attività speleologica devono attenersi a quanto<br /> previsto dal PCS, in particolare devono dare precisa comunicazione dei loro programmi<br /> escursionistici all&#8217;Ente parco, per motivi di sicurezza e di una eventuale tempestiva<br /> organizzazione dei soccorsi. Durante le escursioni nelle cavità si deve evitare di danneggiare<br /> o asportare concrezioni, di abbandonare rifiuti, di disturbare, catturare o uccidere ogni tipo di<br /> organismo cavernicolo e di distruggere o raccogliere ogni forma vegetale presente<br /> all&#8217;imboccatura della cavità. L&#8217;Ente parco potrà interdire l&#8217;accesso a determinate cavità, sia<br /> temporaneamente che definitivamente. La disostruzione di nuove cavità non elencate nel<br /> catasto grotte e la raccolta di campioni di rocce, acque, reperti, flora e fauna ipogea è<br /> consentita solo previa autorizzazione dell&#8217;Ente parco, per comprovata reale motivazione<br /> scientifica.<br /> 11. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali di cui all&#8217;articolo 70 della legge<br /> regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo<br /> congressuale relative al campeggio mobile), l&#8217;Ente parco esprime parere tecnico-naturalistico<br /> per l&#8217;osservanza delle norme poste a tutela dell&#8217;ambiente.<br /> 12. Il campeggio con uso di tenda, di camper o roulotte è vietato su tutto il territorio<br /> del Parco ad esclusione delle aree identificate dall&#8217;Ente parco con apposito regolamento in<br /> base a quanto riportato nel PCS. Sono consentiti bivacchi alpinistici, di una sola notte, in<br /> località non servite da rifugi o altre strutture allo scopo destinate e, pur in presenza di ricoveri<br /> montani o bivacchi, nel caso in cui essi non possano dare ospitalità perché al completo. Con<br /> le stesse modalità è consentita la collocazione di tende da campeggio in un&#8217;area a ridosso<br /> degli edifici esistenti. In deroga a quanto sopra e nel rispetto delle normative vigenti, può<br /> essere consentito, previa autorizzazione rilasciata dal Parco, il campeggio temporaneo a<br /> singoli o gruppi organizzati. Sono fatte salve le esigenze connesse alle attività istituzionali<br /> dell&#8217;Ente parco.<br /> 13. In ogni caso le attività ricreative, sportive e turistiche vengono svolte a proprio<br /> rischio e pericolo. <strong>Art. 11</strong><br /> <strong>(Attività di movimentazione e prelievo inerti)</strong><br /> 1. La movimentazione ed il prelievo di inerti in conseguenza di eventi non prevedibili<br /> quali alluvioni, frane e dissesti in genere deve essere concordata con l&#8217;Ente parco che si<br /> esprime con motivato parere del Consiglio direttivo; fanno eccezione gli interventi disposti<br /> dalla Protezione Civile per i casi di somma urgenza.<br />  <br /> <strong>Art. 12</strong><br /> <strong>(Circolazione dei veicoli a motore)</strong><br /> 1. La circolazione dei veicoli a motore svolgenti servizio per pubblica utilità è libera.<br /> 2. La circolazione con veicoli a motore sulle piste forestali definite in base alla<br /> normativa forestale di riferimento, laddove non libera, può essere autorizzata dall&#8217;Ente parco<br /> a soggetti che svolgono attività agro &#8211; silvo &#8211; pastorali, attività economiche produttive,<br /> attività di ricerca scientifica, attività didattica e divulgativa, attività attinenti allo svolgimento<br /> di incarichi professionali, attività di manutenzione ed esercizio alle opere pubbliche di<br /> approvvigionamento idrico ed attività socialmente utili. L&#8217;Ente parco, contestualmente<br /> all&#8217;autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli<br /> automezzi autorizzati e fa pervenire copia dell&#8217;autorizzazione rilasciata all&#8217;IAF competente<br /> per territorio, entro quindici giorni dalla data dell&#8217;autorizzazione stessa.<br /> 3. L&#8217;Ente parco può assicurare ai visitatori la percorrenza della viabilità principale<br /> mediante propri mezzi in alternativa e/o in sostituzione di eventuali altri mezzi privati o<br /> pubblici.<br /> 4. La viabilità deve comunque sottostare alle norme riportate nel PCS.<br /> <strong>Art. 13</strong><br /> <strong>(Opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria)</strong><br /> 1. L&#8217;Ente parco esprime parere vincolante sui progetti di sistemazione idraulica,<br /> idraulico-forestale ed idraulico-agraria ai sensi dell&#8217;articolo 19 della legge regionale 42/1996<br /> e tiene conto dei seguenti principi tecnici:<br /> a) le opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria sono<br /> adeguate ai criteri della ingegneria naturalistica e per tipologia, dimensione ed<br /> esecuzione devono trovare un coerente inserimento nell&#8217;ambiente circostante;<br /> b) le opere di sistemazione idraulica longitudinali e trasversali in calcestruzzo devono<br /> essere rivestite in pietra locale. Le opere miste devono prevedere l&#8217;impiego di pietra<br /> locale e legname (pino nero o larice);<br /> c) le aree degradate per le quali si prevedono interventi di recupero ambientale devono<br /> essere sistemate mediante l&#8217;uso prevalente di tecniche di ingegneria naturalistica. Art. 14<br /> (Trasporto di mezzi per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria di cui alla legge 157/1992)<br /> 1. I residenti nei Comuni del Parco, i titolari e conduttori di fondi come indicato<br /> all&#8217;articolo 5 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la<br /> commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale) ed i proprietari ed i<br /> possessori di immobili nei Comuni del Parco, detentori di mezzi per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività<br /> venatoria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna<br /> selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in possesso di regolare licenza, possono<br /> introdurre e trasportare i mezzi per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria di cui alla legge<br /> 157/1992 in conformità alle seguenti disposizioni:<br /> a) nel corso della stagione venatoria, ad esclusione dei giorni di silenzio venatorio,<br /> limitatamente ai periodi definiti dalle disposizioni statali e regionali e nel rispetto<br /> della legge 157/1992;<br /> b) utilizzando la strada più breve o sentiero, in assenza di strada, sino all&#8217;edificio di<br /> proprietà all&#8217;interno del Parco;<br /> c) gli interessati devono inviare specifica comunicazione alla direzione del Parco almeno<br /> quindici giorni prima del periodo venatorio di utilizzo, come da modello indicato<br /> nell&#8217;allegato 1. Essa dovrà contenere, oltre alle generalità dell&#8217;interessato, l&#8217;elenco<br /> delle armi che si intendono trasportare con relativo numero di matricola, copia<br /> fotostatica del porto d&#8217;armi e della licenza di caccia.<br /> 2. I soci e invitati della Riserva di Erto e Casso possono introdurre e trasportare i mezzi<br /> per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria di cui alla legge 157/1992 a bordo dell&#8217;autovettura lungo<br /> le strade comunali che conducono alla frazione Pineda.<br /> 3. Le armi trasportate devono essere scariche, riposte in apposita custodia e non<br /> suscettibili d&#8217;uso, né essere di pronta disponibilità. Qualora trasportate su automezzo, sono<br /> collocate in una sede separata da quella in cui vengono poste le munizioni.<br /> 4. Restano salve tutte le disposizioni in materia di porto d&#8217;armi previste dal Codice<br /> civile e dalla vigente normativa in materia venatoria.<br /> <strong>CAPO III</strong><br /> <strong>Attività che l&#8217;Ente parco disciplina con apposite disposizioni da pubblicarsi all&#8217;Albo dei</strong><br /> <strong>Comuni del Parco</strong><br />  <br /> <strong>Art. 15</strong><br /> <strong>(Disposizioni dell&#8217;Ente parco)</strong><br /> 1. Il Consiglio direttivo dell&#8217;Ente parco delibera, ai sensi dell&#8217;articolo 22, comma 4,<br /> lettera f) della legge regionale 42/1996, la disciplina delle attività di seguito elencate: a) le limitazioni generali o particolari in ordine alla raccolta dei funghi, come<br /> conseguenza di specifiche motivazioni tecniche e scientifiche connesse all&#8217;evoluzione<br /> stagionale degli ecosistemi naturali;<br /> b) le limitazioni, per motivi di pubblico interesse, alla circolazione dei veicoli a motore<br /> sulle strade consentite al pubblico transito;<br /> c) l&#8217;interdizione in determinate zone e per determinati periodi di tutte le attività<br /> turistico-ricreative e sportive che possono recare disturbo alla fauna, in particolare ai<br /> siti di svernamento e riproduzione.<br /> 2. Il Consiglio direttivo dell&#8217;Ente parco può stabilire ulteriori divieti e disciplina le<br /> eventuali deroghe ai medesimi, in aggiunta a quelli già previsti dall&#8217;articolo 16. Le<br /> deliberazioni del Consiglio direttivo relative alle suddette disposizioni sono pubblicate<br /> nell&#8217;Albo dell&#8217;Ente parco e dei Comuni territorialmente interessati.<br />  <br />  <br /> <strong>CAPO IV</strong><br /> <strong>Divieti</strong><br />  <br /> <strong>Art. 16</strong><br /> <strong>(Divieti e autorizzazioni)</strong><br /> 1. In tutto il territorio del parco sono vietate, salvo quanto disposto diversamente dal<br /> presente regolamento, le attività di seguito elencate:<br /> a) l&#8217;uccisione, la cattura e il disturbo, nonché il danneggiamento, la distruzione e il<br /> prelievo di nidi, tane e uova di ogni specie animale, fatto salvo quanto previsto dal<br /> precedente articolo 6, commi 2 e 3, nonché il verificarsi delle condizioni di cui<br /> all&#8217;articolo 54 del C.P.; sono fatti comunque salvi i casi fortuiti o di necessità e le<br /> normali operazioni connesse con le attività agricole e selvicolturali;<br /> b) la raccolta ed il trasporto di fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia<br /> modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, salvo specifica autorizzazione dell&#8217;Ente parco;<br /> c) l&#8217;introduzione da parte di privati di mezzi per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria di cui<br /> alla legge 157/1992, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 6 comma 3, e<br /> dall&#8217;articolo 14;<br /> d) l&#8217;introduzione di mezzi per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria di cui alla legge 157/1992,<br /> senza espressa autorizzazione dell&#8217;Ente parco;<br /> e) l&#8217;introduzione o reintroduzione da parte di soggetti diversi dall&#8217;Ente parco, di specie<br /> animali selvatiche;<br /> f) le emissioni sonore e luminose, non indispensabili alle attività consentite ed<br /> autorizzate dell&#8217;Ente parco;<br /> g) l&#8217;apertura di discariche e l&#8217;abbandono di qualsiasi genere di rifiuto;<br /> h) l&#8217;introduzione di specie vegetali esotiche senza espressa autorizzazione dell&#8217;Ente<br /> parco;<br /> i) il taglio e il danneggiamento delle piante arboree monumentali segnalate in apposita<br /> cartografia e provviste di cartello e di tutte le specie arboree di particolare importanza<br /> per la fauna puntualmente individuate dall&#8217;Ente parco, di cui all&#8217;articolo 5 comma 4; j) il pascolo non autorizzato sia su proprietà pubblica, sia privata, ai sensi dell&#8217;articolo<br /> 636 C.P.;<br /> k) la distruzione, l&#8217;alterazione o il prelievo di puntuali emergenze geomorfologiche<br /> idrologiche, naturalistiche e paleontologiche;<br /> l) il prelievo di reperti paleontologici, se non autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo<br /> 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo<br /> 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);<br /> m) il sorvolo con velivoli a motore e alianti a scopo turistico-amatoriale-sportivo,<br /> compreso l&#8217;eliski, e tutti i sorvoli con velivoli a motore, con alianti, deltaplano e con<br /> parapendio a quote inferiori a 500 m dal suolo, calcolato in ogni direzione, vanno<br /> autorizzati dall&#8217;Ente parco, fatti salvi i casi in cui questi siano legati ad interventi di<br /> soccorso e urgenti di protezione civile;<br /> n) il transito con motoslitte, salvo autorizzazione dell&#8217;Ente parco;<br /> o) il rilascio volontario di palloncini in gomma o altri materiali plastici non biodegradabili<br /> riempiti con gas più leggeri dell&#8217;aria, in quanto gli stessi, ricadendo al suolo,<br /> determinano una fonte diffusa di inquinamento da plastica non rimovibile con effetti<br /> negativi diretti e indiretti sulla sopravvivenza delle specie e sulla conservazione di<br /> habitat e specie, anche di interesse comunitario e conservazionistico;<br /> p) il rilascio volontario di lanterne cinesi contenenti fiamma, per il rischio di incendi e<br /> perché le stesse, ricadendo al suolo, determinano una fonte di rischio per le specie<br /> faunistiche che possono rimanere impigliate nella struttura.<br /> 2. L&#8217;Ente parco, con apposito regolamento, potrà escludere l&#8217;accesso in determinate<br /> aree del territorio del Parco permettendolo solamente a persone autorizzate.<br />  <br />  <br /> <strong>Art. 17</strong><br /> <strong>(Sanzioni)</strong><br /> 1. Le violazioni delle disposizioni dell&#8217;articolo 16 sono punite con le sanzioni penali<br /> previste dall&#8217;articolo 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle<br /> aree protette).<br /> 2. Le violazioni delle disposizioni emanate dal Consiglio direttivo dell&#8217;Ente parco, ai<br /> sensi dell&#8217;articolo 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 42/1996 sono punite con la<br /> sanzione amministrativa da euro 51 a euro 516, prevista dall&#8217;articolo 39, comma 3, della legge<br /> regionale 42/1996.<br />  <br />  <br /> <strong>CAPO V</strong><br /> <strong>Criteri e modalità di corresponsione degli indennizzi</strong><br />  <br /> <strong>Art. 18</strong><br /> <strong>(Criteri)</strong>1. L&#8217;Ente parco, contestualmente all&#8217;adozione del bilancio di previsione, ovvero a<br /> seguito dell&#8217;approvazione della pianificazione attuativa, identifica le attività, svolte<br /> direttamente o indirettamente, che possono produrre danni alla proprietà privata. Tali danni<br /> possono riguardare i beni agro silvopastorali ed immobiliari.<br /> 2. In caso di accertato danno procurato dalle attività gestionali dell&#8217;Ente parco, questi<br /> è tenuto a corrispondere un indennizzo ai privati, nella misura massima del 100%, detratti<br /> eventuali premi assicurativi corrisposti, nei seguenti casi:<br /> a) per mancato reddito parziale o totale dovuto all&#8217;inutilizzazione del bene;<br /> b) per danni ai beni stessi.<br /> 3. Gli indennizzi erogati ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con<br /> gli indennizzi dovuti, ai sensi della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la<br /> programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria) e del regolamento di<br /> attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2009 n. 0128/Pres.<br /> (Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l&#8217;indennizzo<br /> dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l&#8217;esercizio<br /> dell&#8217;attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo,<br /> in esecuzione dell&#8217;articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6<br /> (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria)).<br />  <br /> <strong>Art. 19</strong><br /> <strong>(Modalità)</strong><br /> 1. Il privato interessato all&#8217;ottenimento dell&#8217;indennizzo, presenta domanda specifica,<br /> entro il termine perentorio di dieci giorni dall&#8217;evento dannoso, all&#8217;Ente parco, indicando data<br /> e descrizione dell&#8217;evento, allegando dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà dalla quale<br /> risulti la proprietà o il legittimo possesso dei beni danneggiati, nonché l&#8217;eventuale<br /> sussistenza di polizze assicurative con relativo ammontare del massimale assicurato.<br /> 2. I provvedimenti di accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché di<br /> valutazione dei danni sono adottati dal Direttore del parco, entro sessanta giorni dalla<br /> presentazione della domanda.<br /> 3. La liquidazione dei danni &#8211; nella misura dichiarata ammissibile dal Direttore del<br /> Parco, tenuto conto dell&#8217;esistenza di eventuali polizze assicurative &#8211; è effettuata entro i<br /> trenta giorni successivi.<br /> <strong>CAPO VI</strong><br /> <strong>Attività, prodotti e servizi di cui sono concessi a terzi il diritto d&#8217;uso del nome e dell&#8217;emblema</strong><br /> <strong>del Parco</strong><br />  <br /> <strong>Art. 20 (Uso del nome e dell&#8217;emblema del Parco)</strong><br /> 1. Il Consiglio direttivo dell&#8217;Ente parco approva specifici Regolamenti volti a<br /> disciplinare il diritto d&#8217;uso del nome e dell&#8217;emblema del parco.<br /> 2. Il Consiglio direttivo determina altresì la misura massima e minima dell&#8217;eventuale<br /> corrispettivo economico dovuto.<br /> 3. Il corrispettivo economico dovuto, nella misura minima, è riconosciuto ai richiedenti<br /> aventi i seguenti requisiti:<br /> a) soggetti, ditte ed imprese locali residenti nei Comuni del parco;<br /> b) svolgimento di attività nei settori caratteristici del territorio dell&#8217;Ente parco quali<br /> l&#8217;artigianato, l&#8217;agricoltura, la selvicoltura, l&#8217;agriturismo, il turismo e le attività di servizio<br /> al parco.<br /> <strong>Art. 21</strong><br /> <strong>(Rinvio dinamico)</strong><br /> 1. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento<br /> si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche intervenute<br /> successivamente alla loro emanazione.<br />  </div>
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<p>Note</p>
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<p><a href=""></a></p>
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		<title>Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell&#8217;articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l&#8217;adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 26 febbraio 2021).</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/norme-per-la-protezione-delle-piante-dagli-organismi-nocivi-in-attuazione-dellarticolo-11-della-legge-4-ottobre-2019-n-117-per-ladeguamento-della-normativa-nazionale-alle-disposizioni-del-regolam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/norme-per-la-protezione-delle-piante-dagli-organismi-nocivi-in-attuazione-dellarticolo-11-della-legge-4-ottobre-2019-n-117-per-ladeguamento-della-normativa-nazionale-alle-disposizioni-del-regolam/">Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell&#8217;articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l&#8217;adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 26 febbraio 2021).</a></p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; Visto l&#8217;articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell&#8217;attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.</p>
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<div style="text-align: justify;">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br /> Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;<br /> Visto l&#8217;articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell&#8217;attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;<br /> Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell&#8217;Italia alla formazione e all&#8217;attuazione della normativa e delle politiche dell&#8217;Unione europea;<br /> Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l&#8217;attuazione di altri atti dell&#8217;Unione europea &#8211; Legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, l&#8217;articolo 11;<br /> Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;<br /> Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l&#8217;applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);<br /> Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019, recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di verificare la conformità alla normativa dell&#8217;Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci;<br /> Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri;<br /> Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell&#8217;Unione;<br /> Visto il regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione, del 13 marzo 2019, relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all&#8217;articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l&#8217;osservanza di tali criteri;<br /> Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d&#8217;ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l&#8217;inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo;<br /> Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1° agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l&#8217;elenco degli organismi nocivi prioritari;<br /> Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2074 della Commissione, del 23 settembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell&#8217;Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo;<br /> Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all&#8217;immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione;<br /> Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri;<br /> Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l&#8217;Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione;<br /> Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2125 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all&#8217;esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformità;<br /> Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri;<br /> Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell&#8217;Amministrazione centrale;<br /> Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l&#8217;introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;<br /> Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l&#8217;azione comunitaria ai fini dell&#8217;utilizzo sostenibile dei pesticidi;<br /> Vista la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP), firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471, conclusa nel quadro dell&#8217;Organizzazione delle Nazioni Unite per l&#8217;alimentazione e l&#8217;agricoltura (FAO);<br /> Visto lo standard internazionale sulle misure fitosanitarie ISPM n. 15, della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP), adottato nel 2002, inerente regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (ISPM15) e successive modificazioni;<br /> Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all&#8217;articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 13-14 luglio 2020; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;<br /> Vista l&#8217;intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 17 dicembre 2020;<br /> Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell&#8217;adunanza del 1° dicembre 2020;<br /> Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;<br /> Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;<br /> Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell&#8217;incarico di reggere, ad interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell&#8217;economia e delle finanze e dello sviluppo economico;<br /> EMANA<br /> il seguente decreto legislativo:<br />  <br /> Capo I<br /> Ambito di applicazione e definizioni<br />  <br /> Art. 1. Ambito di applicazione<br /> 1. Il presente decreto ha per oggetto l&#8217;adeguamento della normativa nazionale ai fini dell&#8217;applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, e della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471.<br /> 2. Il Servizio fitosanitario nazionale è l&#8217;organizzazione nazionale per la protezione delle piante, ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) di cui al comma 1, ed esercita la funzione di protezione delle piante costituita dall&#8217;insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare le produzioni agricole, il patrimonio forestale, il territorio e l&#8217;ambiente dal pericolo di danni derivanti dagli organismi nocivi delle piante.<br /> 3. La protezione delle piante, in relazione alle attività per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile, rientra, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all&#8217;articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione.<br />  <br /> Art. 2. Definizioni<br /> 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e, inoltre, si intende per:<br /> a) campo di produzione: appezzamento di terreno, dipendente da un centro aziendale e privo di strutture stabili, in cui avviene la produzione, anche temporanea;<br /> b) centro aziendale o sito: luogo operativo stabilmente costituito, provvisto di strutture come uffici, serre, magazzini, capannoni, attraverso le quali l&#8217;operatore professionale svolge le attività di cui all&#8217;articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, al quale afferiscono i campi di produzione;<br /> c) ordinanza fitosanitaria: ordinanza adottata per motivi di necessità e urgenza dal direttore del Servizio fitosanitario centrale, ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 4, lettera f);<br /> d) diritti obbligatori: importi a copertura dei costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali stabiliti ai sensi dell&#8217;articolo 80 del regolamento (UE) 2017/625.<br />  <br /> Art. 3. Attività di protezione delle piante<br /> 1. Sono attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante.<br /> 2. La previsione consiste nell&#8217;insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all&#8217;identificazione e allo studio del rischio fitosanitario, per le esigenze di informazione del Servizio fitosanitario nazionale e di pianificazione delle azioni di protezione delle piante.<br /> 3. La prevenzione e la mitigazione consistono nell&#8217;insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni connessi a organismi nocivi delle piante, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione e di una appropriata valutazione del rischio.<br /> 4. Sono attività di prevenzione e di mitigazione quelle concernenti:<br /> a) l&#8217;acquisizione di informazioni da parte del Servizio fitosanitario nazionale, sulla base delle conoscenze disponibili, dei risultati delle indagini, della sorveglianza in tempo reale del territorio e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;<br /> b) la formazione e l&#8217;aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale;<br /> c) l&#8217;applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 relativi al regime fitosanitario dell&#8217;Unione, compresi:<br /> 1) i controlli ai punti di entrata;<br /> 2) la sorveglianza del territorio;<br /> 3) i controlli alle produzioni;<br /> d) lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione;<br /> e) la diffusione della conoscenza della protezione delle piante, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere l&#8217;adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;<br /> f) la comunicazione alla popolazione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante e delle relative norme di comportamento;<br /> g) la promozione e l&#8217;organizzazione di simulazioni ed altre attività addestrative e formative, in applicazione dell&#8217;articolo 26 del regolamento (UE) 2016/2031;<br /> h) l&#8217;elaborazione dei piani di emergenza per la prevenzione dei rischi connessi agli organismi nocivi delle piante di cui all&#8217;articolo 26.<br /> 5. La gestione dell&#8217;emergenza consiste nell&#8217;insieme delle misure e degli interventi diretti ad assicurare l&#8217;eradicazione o il contenimento degli organismi nocivi da quarantena e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, nonché la relativa attività di informazione alla popolazione.<br />  <br /> Capo II<br /> Organizzazione del servizio fitosanitario nazionale<br />  <br /> Art. 4. Servizio fitosanitario nazionale<br /> 1. Il Servizio fitosanitario nazionale, già istituito a norma dell&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 e già disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è l&#8217;autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e provvede all&#8217;attuazione delle attività di cui all&#8217;articolo 3 con le strutture di cui al comma 2, le quali agiscono secondo le rispettive competenze.<br /> 2. Il Servizio fitosanitario nazionale si articola nel Servizio fitosanitario centrale, nei Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale e nei Servizi fitosanitari delle Province autonome di Trento e Bolzano di seguito denominati «Servizi fitosanitari regionali» e nell&#8217;Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante di cui all&#8217;articolo 8. Il Comitato fitosanitario nazionale, già istituito dal decreto legislativo n. 214 del 2005, è l&#8217;organo deliberativo tecnico del Servizio fitosanitario nazionale.<br /> 3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano all&#8217;attuazione delle attività di cui all&#8217;articolo 3, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.<br />  <br /> Art. 5. Servizio fitosanitario centrale<br /> 1. Il Servizio fitosanitario centrale opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e rappresenta l&#8217;autorità unica di coordinamento e vigilanza sull&#8217;applicazione delle attività di cui all&#8217;articolo 3, ai sensi dell&#8217;articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, nonché l&#8217;organo di collegamento ai sensi dell&#8217;articolo 103 del regolamento (UE) 2017/625 limitatamente alla protezione delle piante.<br /> 2. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell&#8217;ambito della vigente dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conformemente alla dotazione di cui all&#8217;articolo 17, comma 3, organizzati per Unità nei seguenti ambiti di competenze:<br /> a) predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria;<br /> b) funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie;<br /> c) controlli all&#8217;importazione;<br /> d) controlli alla produzione e al territorio;<br /> e) controlli all&#8217;esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all&#8217;export;<br /> f) formazione e audit;<br /> g) comunicazione;<br /> h) raccordo con le Istituzioni europee ed internazionali.<br /> 3. Il direttore del Servizio fitosanitario centrale è individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell&#8217;ambito del proprio personale con qualifica dirigenziale. Il nominativo del direttore è comunicato ai Servizi fitosanitari regionali. La sostituzione del direttore deve essere comunicata entro trenta giorni ai Servizi fitosanitari regionali.<br /> 4. Nelle materie relative al settore fitosanitario e ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Servizio fitosanitario centrale compete:<br /> a) il coordinamento, la collaborazione e l&#8217;interlocuzione con la Commissione europea e con i Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali dei Paesi terzi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario;<br /> b) la designazione degli esperti che rappresentano l&#8217;Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti la materia fitosanitaria istituiti dalla Unione europea o da Organizzazioni internazionali, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale;<br /> c) le comunicazioni ufficiali inerenti alla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP) firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471, nonché all&#8217;Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPPO), alla Commissione europea e agli altri Stati membri;<br /> d) il coordinamento e il funzionamento del Comitato fitosanitario nazionale di cui all&#8217;articolo 7;<br /> e) l&#8217;adozione di provvedimenti di protezione delle piante, inclusi gli standard tecnici e le procedure operative, nonché di prescrizioni più severe, ai sensi dell&#8217;articolo 31 del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;<br /> f) l&#8217;adozione delle ordinanze fitosanitarie, in conformità agli atti approvati ai sensi dell&#8217;articolo 7, comma 3, lettera c);<br /> g) l&#8217;adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi di cui all&#8217;articolo 27, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all&#8217;articolo 47, dei piani di emergenza e di azione nazionali di cui agli articoli 26 e 31, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale;<br /> h) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, nonché la predisposizione e la relativa divulgazione delle relazioni annuali;<br /> i) l&#8217;ufficializzazione dello stato fitosanitario degli organismi nocivi (pest status nazionale) previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale;<br /> l) la designazione dei posti di controllo frontalieri e dei centri di ispezione, su parere del Comitato fitosanitario nazionale;<br /> m) la designazione delle stazioni da quarantena e delle strutture di confinamento, ai sensi dell&#8217;articolo 60 del regolamento (UE) 2016/2031, previa istruttoria del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e parere dell&#8217;Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante;<br /> n) la formazione e l&#8217;aggiornamento del personale di cui all&#8217;articolo 23 operante nel Servizio fitosanitario nazionale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e la tenuta del registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale;<br /> o) la realizzazione del programma di audit, in applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sulle strutture del Servizio fitosanitario nazionale;<br /> p) la definizione delle norme riguardanti la disciplina del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell&#8217;immagine, riferiti al Servizio fitosanitario nazionale, nonché dei documenti di riconoscimento, delle uniformi, dei dispositivi di protezione personale, delle altre dotazioni, previo il parere del Comitato fitosanitario nazionale;<br /> q) la tenuta dei registri nazionali derivanti dall&#8217;applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e la definizione delle modalità di trasmissione dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali;<br /> r) la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie dei Paesi terzi nonché delle informazioni tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali;<br /> s) il coordinamento dell&#8217;elaborazione di disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualità delle produzioni vegetali nonché la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;<br /> t) l&#8217;emanazione di misure e il coordinamento delle attività per ridurre gli impatti derivanti dall&#8217;utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva CE 128/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 sull&#8217;uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, di relativo recepimento.<br /> 5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l&#8217;organizzazione del Servizio fitosanitario centrale, per assicurare lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 e delle attività di protezione delle piante di cui all&#8217;articolo 3, nel rispetto dei requisiti di cui all&#8217;articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625.<br />  <br /> Art. 6. Servizi fitosanitari regionali<br /> 1. I Servizi fitosanitari regionali operano presso le Amministrazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e rappresentano le autorità deputate per l&#8217;attuazione sul territorio di competenza delle attività di cui all&#8217;articolo 3 e sono identificati da tale denominazione.<br /> 2. I Servizi fitosanitari regionali sono strutture che dispongono di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, conformemente alla dotazione di cui all&#8217;articolo 17, comma 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Servizio fitosanitario centrale il nominativo del responsabile regionale incaricato per le attività di protezione delle piante. Ogni modifica deve essere comunicata entro trenta giorni.<br /> 3. Ai Servizi fitosanitari regionali, nel proprio ambito territoriale, competono:<br /> a) l&#8217;applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell&#8217;Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;<br /> b) l&#8217;attuazione delle attività di protezione delle piante di cui all&#8217;articolo 3;<br /> c) la partecipazione al Comitato fitosanitario nazionale;<br /> d) le registrazioni degli operatori professionali e il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie di cui agli articoli 34 e 37;<br /> e) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l&#8217;eventuale presenza di organismi nocivi;<br /> f) la responsabilità delle analisi ufficiali fitosanitarie;<br /> g) la definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l&#8217;Unione europea ai sensi dell&#8217;articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;<br /> h) l&#8217;effettuazione delle indagini nelle aree delimitate ai sensi dell&#8217;articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031;<br /> i) la redazione dei piani di azione per gli organismi nocivi prioritari, sentito il Comitato fitosanitario nazionale;<br /> l) l&#8217;accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;<br /> m) l&#8217;effettuazione dei controlli documentali, d&#8217;identità e fitosanitari inerenti a vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi;<br /> n) l&#8217;attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all&#8217;esportazione verso Paesi terzi;<br /> o) la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;<br /> p) la raccolta delle informazioni relative agli organismi nocivi per il territorio di competenza, necessarie alla definizione del pest status nazionale e alla redazione delle relazioni annuali;<br /> q) la realizzazione del programma di audit, in applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sugli organismi delegati nel proprio territorio di competenza all&#8217;esecuzione di controlli ufficiali o altre attività ufficiali;<br /> r) l&#8217;applicazione del Piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all&#8217;articolo 47, del Programma nazionale di indagine di cui all&#8217;articolo 27, dei provvedimenti di emergenza, nonché dei piani di emergenza e dei piani di azione nazionali contro gli organismi nocivi;<br /> s) la notifica al Servizio fitosanitario centrale del rinvenimento di organismi nocivi, precedentemente assenti nel territorio di propria competenza;<br /> t) la tenuta per il territorio di competenza dei registri regionali derivanti dall&#8217;applicazione della normativa fitosanitaria;<br /> u) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;<br /> v) l&#8217;effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa delle piante dalle avversità che siano rispettosi dell&#8217;ambiente, dell&#8217;operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;<br /> z) l&#8217;elaborazione di disciplinari di difesa e di diserbo, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualità delle produzioni vegetali nonché la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;<br /> aa) l&#8217;emanazione di misure e il coordinamento delle attività per ridurre gli impatti derivanti dall&#8217;utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 2009/128/CE sull&#8217;uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e del relativo decreto legislativo di recepimento del 14 agosto 2012, n. 150;<br /> bb) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici.<br /> 4. In virtù dell&#8217;autonoma potestà organizzativa regionale, le competenze di cui alle lettere z) e aa) del comma 3, possono essere organizzate anche in ambito di strutture diverse da quelle del Servizio fitosanitario regionale.<br />  <br /> Art. 7. Comitato fitosanitario nazionale<br /> 1. Presso il Servizio fitosanitario centrale opera, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato fitosanitario nazionale, che è composto dal direttore del Servizio fitosanitario centrale, con funzioni di Presidente, dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o da loro delegati, nonché dal Responsabile dell&#8217;Istituto Nazionale di riferimento di cui all&#8217;articolo 8 o da un suo delegato.<br /> 2. In riferimento alle specifiche competenze in ambito scientifico possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato cui al comma 1:<br /> a) un esperto designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;<br /> b) cinque esperti designati, in modo da garantire la partecipazione di due patologi, due entomologi e un nematologo, dalla Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPAV), dalla Società Entomologica Italiana/Sezione Entomologia Agraria (SEI/SEA), dall&#8217;Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e dalla Società Italiana di Nematologia;<br /> c) altri esperti convocati di volta in volta in ragione di specifiche problematiche.<br /> 3. Al Comitato fitosanitario nazionale compete:<br /> a) la definizione delle linee di protezione delle piante di cui all&#8217;articolo 3;<br /> b) la vigilanza sull&#8217;applicazione della normativa fitosanitaria nel territorio nazionale e sullo svolgimento delle attività di protezione delle piante, anche mediante l&#8217;esame degli esiti degli audit compiuti dal Servizio fitosanitario nazionale ai sensi dell&#8217;articolo 12, nonché l&#8217;adozione delle eventuali misure correttive;<br /> c) l&#8217;approvazione, nelle forme previste dal regolamento di cui al comma 4, dei seguenti atti:<br /> 1) misure fitosanitarie contro l&#8217;introduzione e la diffusione nel territorio italiano degli organismi nocivi;<br /> 2) documenti fitosanitari per la protezione delle piante, inclusi gli standard tecnici e le procedure operative;<br /> 3) piano nazionale dei controlli fitosanitari di cui all&#8217;articolo 47;<br /> 4) programma nazionale di indagine degli organismi nocivi di cui all&#8217;articolo 27;<br /> 5) piani di emergenza e Piani di azione nazionali di cui agli articoli 26 e 31;<br /> 6) provvedimenti relativi al recepimento di norme dell&#8217;Unione in materia fitosanitaria;<br /> 7) parere in merito alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e della rete nazionale, di cui agli articoli 13 e 16;<br /> 8) analisi del rischio relativo all&#8217; introduzione e/o alla diffusione degli organismi nocivi;<br /> 9) candidatura di esperti individuati per rappresentare l&#8217;Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti la materia fitosanitaria istituiti dalla Unione europea o da Organizzazioni internazionali;<br /> 10) programmi e piani di formazione e aggiornamento del personale di cui all&#8217;articolo 23 operante nel Servizio fitosanitario nazionale.<br /> 4. Il Comitato fitosanitario nazionale adotta un Regolamento per il proprio funzionamento. Ai lavori del Comitato partecipano, per le attività di segreteria, due funzionari dell&#8217;Unità del Servizio fitosanitario centrale di cui all&#8217;articolo 5, comma 2, lettera a).<br /> 5. All&#8217;attuazione degli atti di cui al comma 3, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<br /> 6. Ai componenti del Comitato fitosanitario nazionale e ai partecipanti a titolo consultivo di cui al comma 2, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Comitato medesimo ed ai relativi lavori.<br />  <br /> Art. 8. Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante<br /> 1. Il Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREADC) è l&#8217;Istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante, di cui all&#8217;articolo 4, comma 2 del presente decreto, di seguito denominato Istituto di riferimento, quale organismo scientifico di supporto del Servizio fitosanitario nazionale per le attività di protezione delle piante.<br /> 2. L&#8217;Istituto di riferimento svolge i seguenti compiti in materia di insetti e acari, funghi e oomiceti, batteri, nematodi, virus e viroidi:<br /> a) effettuare approfondimenti scientifici sugli organismi nocivi che rappresentano un rischio fitosanitario di recente comparsa, indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, anche attraverso ricerche e sperimentazioni, per la messa a punto di adeguate misure di eradicazione o contenimento;<br /> b) predisporre le Analisi di rischio fitosanitario (Pest Risk Analisys &#8211; PRA) e le Analisi di rischio ambientale (Environmental Risk Assessment &#8211; ERA) indicati dal Comitato fitosanitario nazionale;<br /> c) assistere attivamente il Servizio fitosanitario nazionale per lo svolgimento delle attività di cui all&#8217;articolo 3, nella diagnosi di organismi nocivi per le piante, per i prodotti vegetali e per gli altri oggetti di interesse fitosanitario, effettuando anche diagnosi di conferma, nonché studi di caratterizzazione o tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi su richiesta del Servizio fitosanitario nazionale;<br /> d) collaborare con i laboratori di riferimento dell&#8217;Unione europea e partecipare a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati;<br /> e) coordinare le attività dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali, nonché dei restanti laboratori della rete nazionale di cui all&#8217;articolo 16, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego, in coordinamento con il Servizio fitosanitario centrale;<br /> f) organizzare audit dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali e dei laboratori della rete nazionale in applicazione del piano nazionale degli audit di cui all&#8217;articolo 12;<br /> g) assicurare la trasmissione al Servizio fitosanitario centrale, ai laboratori nazionali di riferimento, nonché ai laboratori ufficiali, delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell&#8217;Unione europea;<br /> h) mettere a punto e validare i metodi analitici, anche attraverso prove di sperimentazione, sia nei confronti di organismi nocivi di quarantena sia di organismi regolamentati non di quarantena (RNQP), su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale;<br /> i) organizzare prove comparative interlaboratorio o prove valutative tra laboratori, assicurando il controllo (follow-up) di tali prove e comunicando al Servizio fitosanitario centrale i relativi risultati;<br /> l) svolgere corsi di formazione per il personale dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali e dei laboratori della rete nazionale, in conformità alle previsioni del piano di formazione di cui all&#8217;articolo 7, comma 3, lettera c), numero 10;<br /> m) predisporre i dossier per l&#8217;eliminazione delle barriere fitosanitarie, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale;<br /> n) collaborare con il Servizio fitosanitario centrale per la diffusione di rapporti e di documenti relativi all&#8217;attività del Servizio fitosanitario nazionale.<br />  <br /> Art. 9. Segretariato per le emergenze fitosanitarie<br /> 1. Presso il Servizio fitosanitario centrale è istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Segretariato per le emergenze fitosanitarie che si riunisce almeno ogni tre mesi con la seguente composizione:<br /> a) il direttore del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente;<br /> b) l&#8217;Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie del Servizio fitosanitario centrale, di cui all&#8217;articolo 5, comma 2, lettera b);<br /> c) tre responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati, designati dal Comitato fitosanitario nazionale.<br /> 2. Il Segretariato per le emergenze fitosanitarie assicura il raccordo tecnico operativo tra il Comitato fitosanitario nazionale e le Unità territoriali di emergenza fitosanitaria di cui all&#8217;articolo 10.<br /> 3. Per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, il Segretariato per le emergenze fitosanitarie organizza riunioni di coordinamento a cui partecipano anche i Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti territorialmente nelle emergenze fitosanitarie, o loro delegati e un rappresentante dell&#8217;Istituto di riferimento nonché, se necessario per l&#8217;applicazione delle misure fitosanitarie:<br /> a) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche;<br /> b) un rappresentante designato di comune accordo dalla Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPAV), dalla Società Entomologica Italiana, individuato tra i componenti della Sezione Entomologia Agraria (SEI), dall&#8217;Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP) e dalla Società Italiana di Nematologia;<br /> c) un rappresentante del Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA);<br /> d) un rappresentante del Corpo della Guardia di finanza;<br /> e) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell&#8217;interno, nonché del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.<br /> 4. Al Segretariato per le emergenze fitosanitarie compete:<br /> a) il coordinamento dell&#8217;attuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale;<br /> b) il coordinamento dell&#8217;attuazione dei piani di comunicazione previsti dai Piani di Azione;<br /> c) l&#8217;organizzazione delle verifiche, anche mediante audit, sull&#8217;effettuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione;<br /> d) il coordinamento delle richieste di contribuzione europea, di cui al regolamento (UE) 2014/652;<br /> e) la predisposizione di proposte di deliberazione e di altri documenti da sottoporre al Comitato fitosanitario nazionale.<br /> 5. Il Segretariato nazionale per le emergenze fitosanitarie relaziona periodicamente al Comitato fitosanitario nazionale circa l&#8217;evoluzione delle emergenze in atto.<br /> 6. Ai componenti del Segretariato per le emergenze fitosanitarie di cui al comma 3, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Segretariato medesimo ed ai relativi lavori.<br />  <br /> Art. 10. Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie<br /> 1. Per ognuna delle emergenze dichiarate dal Comitato fitosanitario nazionale, i Servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio in cui si verifica l&#8217;emergenza, istituiscono una Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie che dà attuazione al Piano di azione e alle ordinanze del Servizio fitosanitario centrale, secondo gli ordinamenti e le competenze dei partecipanti.<br /> 2. L&#8217;Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie è composta dai responsabili dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti, di cui uno con funzioni di Presidente, da un funzionario per ciascuno dei Servizi fitosanitari regionali coinvolti, di cui uno con funzioni di segretario, da un rappresentante dell&#8217;Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie, da un rappresentante dell&#8217;Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, nonché, se necessario all&#8217;applicazione delle misure fitosanitarie nei territori interessati:<br /> a) da un rappresentante del Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA);<br /> b) da un rappresentante del Comando regionale della Guardia di finanza;<br /> c) dal rappresentante della prefettura-UTG competente in relazione alla provincia in cui si verifica l&#8217;emergenza fitosanitaria;<br /> d) da un rappresentante degli Assessorati regionali eventualmente coinvolti;<br /> e) dai rappresentanti degli enti locali e delle altre istituzioni locali;<br /> f) da rappresentanti di ogni altro ente competente per la gestione dell&#8217;emergenza;<br /> g) dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni degli operatori professionali e degli altri portatori di interesse;<br /> h) da altri esperti convocati di volta in volta in ragione di specifiche problematiche.<br /> 3. All&#8217;Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie compete il coordinamento e l&#8217;organizzazione in materia di:<br /> a) attuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale;<br /> b) attuazione dei piani di comunicazione previsti dai Piani di Azione;<br /> c) verifiche sull&#8217;effettuazione delle misure fitosanitarie previste dai Piani di Azione;<br /> d) predisposizione della richiesta di contribuzione europea, di cui al regolamento (UE) 2014/652;<br /> e) predisposizione di documenti da sottoporre al Comitato fitosanitario nazionale.<br /> 4. L&#8217;Unità territoriale per le emergenze fitosanitarie mantiene il costante scambio di informazioni con il Segretariato nazionale per le emergenze fitosanitarie in merito all&#8217;evoluzione dell&#8217;emergenza fitosanitaria in atto.<br /> 5. Ai componenti delle Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie di cui al comma 2, non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Segretariato medesimo ed ai relativi lavori.<br />  <br /> Art. 11. Funzioni delle regioni nell&#8217;ambito del Servizio fitosanitario nazionale<br /> 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell&#8217;esercizio delle rispettive competenze legislative ed amministrative, istituiscono e disciplinano l&#8217;organizzazione del Servizio fitosanitario regionale e assicurano le attività di protezione delle piante nell&#8217;ambito dei rispettivi territori, nonché il possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625, ed in particolare:<br /> a) l&#8217;ordinamento e l&#8217;organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici, nel rispetto delle competenze di cui all&#8217;articolo 6, al fine dell&#8217;esercizio delle attività di cui all&#8217;articolo 3;<br /> b) l&#8217;adozione di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative, al fine di assicurare l&#8217;immediata risposta operativa nel caso delle emergenze fitosanitarie di cui al Capo VI.<br /> 2. Nell&#8217;ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni e le province autonome, per l&#8217;attuazione delle attività di cui all&#8217;articolo 3, devono garantire le risorse necessarie per la messa in atto delle misure fitosanitarie.<br />  <br />  <br /> Art. 12. Audit interni del Servizio fitosanitario nazionale<br /> 1. Al fine di garantire l&#8217;applicazione conforme dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e delle disposizioni del presente decreto, il Servizio fitosanitario nazionale procede ad audit interni e adotta le misure appropriate tenendo conto dei relativi risultati.<br /> 2. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta il programma di audit per le strutture del Servizio fitosanitario nazionale, i laboratori e le strutture delegate ai controlli ufficiali.<br /> 3. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono individuati i soggetti coinvolti nell&#8217;esecuzione del piano di audit, e le linee guida per l&#8217;effettuazione degli audit.<br /> 4. Le relazioni degli audit effettuati sono esaminate dal Comitato fitosanitario nazionale che delibera le eventuali misure correttive necessarie per porre rimedio alle carenze specifiche o di sistema individuate.<br />  <br /> Capo III<br /> Laboratori<br /> Art. 13. Laboratori nazionali di riferimento<br /> 1. In applicazione dell&#8217;articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono designati uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell&#8217;Unione europea designato a norma dell&#8217;articolo 93 del regolamento (UE) 2017/625. Può essere designato un laboratorio nazionale di riferimento anche nei casi in cui non vi sia un corrispondente laboratorio di riferimento dell&#8217;Unione europea.<br /> 2. I laboratori nazionali di riferimento sono designati nel rispetto di quanto previsto dall&#8217;articolo 100, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625.<br /> 3. L&#8217;elenco dei laboratori nazionali di riferimento, con l&#8217;indicazione della denominazione e l&#8217;indirizzo di ciascun laboratorio nazionale di riferimento è reso disponibile al pubblico sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale di cui all&#8217;articolo 53.<br /> 4. La designazione di un laboratorio nazionale di riferimento è revocata, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2 o in caso di mancata effettuazione delle attività di cui al comma 5.<br /> 5. I laboratori nazionali di riferimento, nell&#8217;ambito delle loro competenze, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale:<br /> a) collaborano con l&#8217;Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e i laboratori di riferimento dell&#8217;Unione europea e partecipano a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da essi organizzati;<br /> b) coordinano le attività dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell&#8217;articolo 14, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego;<br /> c) organizzano prove comparative inter-laboratorio o prove valutative tra laboratori ufficiali, assicurano un debito ritorno dei risultati di tali prove e comunicano all&#8217;Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e al Servizio fitosanitario centrale i relativi risultati;<br /> d) assicurano la trasmissione all&#8217;Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante e al Servizio fitosanitario centrale, nonché ai laboratori ufficiali, delle informazioni fornite dai laboratori di riferimento dell&#8217;Unione europea;<br /> e) offrono, nell&#8217;ambito della loro missione, assistenza scientifica e tecnica al Servizio fitosanitario nazionale per l&#8217;attuazione dei controlli nell&#8217;ambito delle attività di protezione delle piante, dei Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) di cui all&#8217;articolo 109 e di programmi di controllo coordinati adottati a norma dell&#8217;articolo 112, del regolamento (UE) 2017/625;<br /> f) convalidano i reagenti e i lotti di reagenti, istituiscono e mantengono elenchi aggiornati delle sostanze e dei reagenti di riferimento disponibili e dei fabbricanti e fornitori di tali sostanze e reagenti;<br /> g) svolgono corsi di formazione per il personale dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell&#8217;articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625;<br /> h) assistono attivamente il Servizio fitosanitario nazionale nella diagnosi di organismi nocivi per le piante e in caso di non conformità di partite, effettuando diagnosi di conferma e studi di caratterizzazione o tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi.<br />  <br /> Art. 14. Laboratori ufficiali<br /> 1. I Servizi fitosanitari regionali si dotano di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei requisiti, conformemente all&#8217;articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, per l&#8217;effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte nei territori di propria competenza, e inseriscono i relativi dati nella sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all&#8217;articolo 52.<br /> 2. La designazione di un laboratorio ufficiale avviene in forma scritta e contiene una descrizione dettagliata, conformemente all&#8217;articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, dei compiti che il laboratorio svolge in qualità di laboratorio ufficiale e delle condizioni alle quali esso svolge tali compiti.<br /> 3. I Servizi fitosanitari regionali, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, possono designare come proprio laboratorio ufficiale, previo accordo tra le parti, laboratori già designati come laboratorio ufficiale da un altro Servizio fitosanitario regionale, anche relativamente a singole metodiche di analisi, e avvalersi di esso.<br /> 4. I Servizi fitosanitari regionali, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio esterno al Servizio fitosanitario nazionale purché soddisfi i requisiti di cui all&#8217;articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.<br />  <br /> Art. 15. Laboratori per autocontrollo<br /> 1. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche, gli ambiti di competenza, le strutture e le modalità di riconoscimento dei laboratori per l&#8217;autocontrollo a cui gli operatori professionali possono rivolgersi per l&#8217;effettuazione di analisi in applicazione del presente decreto.<br />  <br /> Art. 16. Rete nazionale dei laboratori<br /> 1. È istituita la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante di cui fanno parte:<br /> a) l&#8217;Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante di cui all&#8217;articolo 8;<br /> b) i laboratori nazionali di riferimento di cui all&#8217;articolo 13;<br /> c) i laboratori ufficiali di cui all&#8217;articolo 14;<br /> d) altri laboratori di cui al comma 2.<br /> 2. I laboratori di ricerca operanti sul territorio nazionale nel settore della protezione delle piante, nonché della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale sono inseriti, previa istanza al Servizio fitosanitario centrale, nella Rete Nazionale dei laboratori, di cui al comma 1, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche, gli ambiti di competenza e le strutture dei laboratori di cui al presente comma, ai fini dell&#8217;inserimento nella Rete Nazionale dei laboratori.<br /> 3. I laboratori di ricerca inseriti alla Rete Nazionale cooperano al fine di migliorare le attività di protezione delle piante di cui all&#8217;articolo 3, nonché l&#8217;applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e delle altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.<br /> 4. I laboratori che aderiscono alla Rete Nazionale sono sottoposti al coordinamento e alla sorveglianza del Comitato fitosanitario nazionale, e svolgono le attività di competenza con le strutture e le dotazioni esistenti.<br />  <br /> Capo IV<br /> Personale del servizio fitosanitario nazionale<br />  <br /> Art. 17. Dotazione del Servizio fitosanitario nazionale<br /> 1. Il personale tecnico che opera presso il Servizio fitosanitario nazionale è iscritto nel Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all&#8217;articolo 24.<br /> 2. Il personale del Servizio fitosanitario nazionale ha l&#8217;obbligo di riservatezza in merito alle informazioni, ottenute nell&#8217;adempimento dei propri doveri in occasione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali, coperte per la loro natura dal segreto professionale conformemente alla legislazione nazionale o dell&#8217;Unione europea.<br /> 3. Il numero di addetti dei Servizi, di cui agli articoli 5 e 6, è individuato dalla tabella b dell&#8217;allegato I al presente decreto, secondo i parametri ivi contemplati e costituisce la dotazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale. Tale dotazione viene rideterminata, almeno ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche sulla base dei risultati degli audit, di cui all&#8217;articolo 12, che consentono di valutare le attività di protezione delle piante.<br /> 4. Per il raggiungimento della dotazione di cui al comma 3, a decorrere dall&#8217;anno 2022 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l&#8217;equilibrio di bilancio di cui all&#8217;articolo 1, commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all&#8217;articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall&#8217;articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l&#8217;esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.<br />  <br /> Art. 18. Ispettore fitosanitario<br /> 1. Gli ispettori fitosanitari sono dipendenti della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell&#8217;ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio.<br /> 2. Gli ispettori fitosanitari sono iscritti nell&#8217;apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale, di cui all&#8217;articolo 24, e devono soddisfare i seguenti requisiti tecnici e professionali:<br /> a) essere in possesso di una laurea magistrale in una delle seguenti classi LM-7 Biotecnologie agrarie, LM-60 Scienze della natura, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, LM-70 Scienze e tecnologie alimentari, LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali e LM-75 Scienze e tecnologie per l&#8217;ambiente e il territorio e aver superato esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari «Patologia vegetale AGR/12» e «Entomologia agraria AGR/11»;<br /> b) aver frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all&#8217;articolo 23, per svolgere adeguatamente i propri compiti ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;<br /> c) aver svolto un tirocinio in servizio di almeno sei mesi.<br /> 3. Gli ispettori fitosanitari sono inquadrati nell&#8217;apposito profilo professionale di «ispettore fitosanitario» e operano su espresso incarico del responsabile del Servizio fitosanitario competente, che definisce, con apposito provvedimento, i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per cui sono stati incaricati.<br /> 4. Gli ispettori fitosanitari, nell&#8217;esercizio delle loro attribuzioni, prescrivono le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quanto possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle normative vigenti.<br /> 5. Gli ispettori fitosanitari provvedono ad irrogare le sanzioni per le trasgressioni previste dal presente decreto.<br /> 6. Gli ispettori fitosanitari nell&#8217;esercizio delle loro attribuzioni rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell&#8217;articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.<br />  <br /> Art. 19. Agente fitosanitario<br /> 1. Gli agenti fitosanitari sono tecnici, professionalmente qualificati, operanti nell&#8217;ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio.<br /> 2. Gli agenti fitosanitari sono iscritti nell&#8217;apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale, di cui all&#8217;articolo 24, e devono essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici e professionali:<br /> a) essere in possesso del diploma di perito agrario o agrotecnico, oppure del diploma di istruzione tecnica del settore tecnologico di indirizzo «Agraria, Agroalimentare e Agroindustria», o di istruzione professionale del settore servizi di indirizzo «Servizi per l&#8217;agricoltura e lo sviluppo rurale», o di istruzione professionale di indirizzo «Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane», oppure dal diploma ITS di tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali, o di titoli conseguiti all&#8217;estero riconosciuti come equipollenti, o di altro diploma equipollente che comprenda le discipline di patologia vegetale e entomologia agraria nel proprio corso di studi, oppure aver conseguito un titolo di laurea in una delle seguenti classi L-02 Biotecnologie, L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali, L-26 Scienze e tecnologie alimentari, L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche, L-32 Scienze e tecnologie per l&#8217;ambiente e la natura e LP-02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali con il superamento di esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari «Patologia vegetale AGR/12» e «Entomologia agraria AGR/11»;<br /> b) aver frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all&#8217;articolo 23, per svolgere adeguatamente i propri compiti ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;<br /> c) aver svolto un tirocinio in servizio di almeno tre mesi.<br /> 3. Gli agenti fitosanitari sono inquadrati nell&#8217;apposito profilo di «agente fitosanitario» e operano su espresso incarico del responsabile del servizio fitosanitario competente, che definisce, con apposito provvedimento, i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per cui sono stati incaricati.<br /> 4. Gli agenti fitosanitari adempiono ad ogni attività ufficiale relativa alla protezione delle piante ad eccezione della prescrizione di misure fitosanitarie, al rilascio di certificati fitosanitari e all&#8217;irrogazione delle sanzioni.<br /> 5. Gli agenti fitosanitari propongono all&#8217;ispettore fitosanitario l&#8217;applicazione di una misura fitosanitaria o l&#8217;irrogazione di una sanzione.<br /> 6. Gli Agenti fitosanitari, nell&#8217;esercizio delle loro attribuzioni, rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell&#8217;articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.<br />  <br /> Art. 20. Assistente fitosanitario<br /> 1. Gli assistenti fitosanitari sono tecnici, professionalmente qualificati, operanti presso altre strutture o organizzazioni diverse dai Servizi fitosanitari regionali, che rispondono tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio.<br /> 2. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può nominare assistenti fitosanitari, che nell&#8217;esercizio delle funzioni relative alla materia disciplinata dal presente decreto, si attengono alle disposizioni impartite dal responsabile del Servizio fitosanitario competente per territorio, in tal caso i nominativi sono inseriti in apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all&#8217;articolo 24.<br /> 3. Gli assistenti fitosanitari adempiono ogni attività ufficiale relativa alla protezione delle piante ad eccezione della prescrizione di misure ufficiali e al rilascio di certificati fitosanitari.<br /> 4. Gli assistenti fitosanitari operano su espresso incarico del Responsabile del Servizio fitosanitario competente, relativamente alle funzioni assegnate.<br /> 5. Gli assistenti fitosanitari propongono all&#8217;ispettore fitosanitario l&#8217;applicazione di una misura fitosanitaria o l&#8217;irrogazione di una sanzione.<br />  <br /> Art. 21. Il Responsabile fitosanitario ufficiale e il Certificatore<br /> 1. Gli ispettori fitosanitari di cui all&#8217;articolo 18, gli agenti fitosanitari di cui all&#8217;articolo 19 e gli assistenti fitosanitari di cui all&#8217;articolo 20, sono Responsabili fitosanitari ufficiali ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 con le attribuzioni derivanti dagli incarichi loro conferiti.<br /> 2. Gli ispettori fitosanitari di cui all&#8217;articolo 18 sono designati certificatori ai sensi del Regolamento (UE) 2017/625 e sono autorizzati a firmare i certificati ufficiali e gli altri attestati ufficiali di cui agli articoli 88 e 91 del regolamento (UE) 2017/625.<br /> 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere nominati quali responsabili fitosanitari ufficiali o certificatori, altri funzionari che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dai Servizi fitosanitari, purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente. In tal caso i nominativi sono inseriti in apposita sezione del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all&#8217;articolo 24.<br />  <br /> Art. 22. Funzioni del personale del Servizio fitosanitario nazionale<br /> 1. I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori, accompagnati dal personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri materiali oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.<br /> 2. I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali fitosanitari, compresi quelli concernenti i passaporti delle piante ed ogni altro documento rilevante, i sistemi di tracciabilità, le constatazioni ufficiali, il prelievo dei campioni e gli accertamenti relativi all&#8217;applicazione delle disposizioni del presente decreto, per i quali sono espressamente incaricati dal Servizio fitosanitario competente.<br />  <br /> Art. 23. Formazione e aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale<br /> 1. Il Servizio fitosanitario centrale garantisce, nell&#8217;ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la formazione e l&#8217;aggiornamento del personale del Servizio fitosanitario nazionale secondo i piani annuali approvati dal Comitato fitosanitario nazionale.<br /> 2. La formazione del personale consiste in un corso sulla base del programma e delle modalità di formazione approvate dal Comitato fitosanitario nazionale.<br /> 3. L&#8217;aggiornamento del personale consiste in moduli di formazione di breve durata ripetuti in differenti località del territorio per facilitare la partecipazione del personale del Servizio fitosanitario nazionale, secondo un programma di aggiornamento annuale approvato dal Comitato fitosanitario nazionale.<br /> 4. Per motivi di urgenza i Servizi fitosanitari regionali possono organizzare corsi di formazione o di aggiornamento, in assenza di corsi nazionali, sulla base del programma approvato dal Comitato fitosanitario nazionale.<br /> 5. Alle necessità organizzative della formazione e dell&#8217;aggiornamento del personale si provvede con i fondi afferenti al Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all&#8217;articolo 57.<br /> 6. Ai corsi di formazione o di aggiornamento, su proposta del Comitato fitosanitario nazionale, possono avere accesso figure diverse dal personale del Servizio fitosanitario nazionale (ispettori e tecnici) e il relativo registro nazionale.<br />  <br /> Art. 24. Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale<br /> 1. Presso il Servizio fitosanitario centrale è istituito il Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale.<br /> 2. Il Registro, inserito nel Sistema Informativo per la Protezione delle Piante, di cui all&#8217;articolo 52, si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale di cui al presente Capo, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali fitosanitari, l&#8217;inquadramento, la sede operativa, nonché le relative firme autentiche.<br /> 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, verificato il possesso di tutti i requisiti di cui rispettivamente agli articoli 18 e 19, sono nominati gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari del Servizio fitosanitario nazionale e il Servizio fitosanitario centrale ne inserisce i nominativi nel Registro di cui al comma 1 dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali competenti, affinché il personale sia inquadrato nei rispettivi ruoli.<br /> 4. I Servizi fitosanitari regionali comunicano al Servizio fitosanitario centrale, mediante il Sistema Informativo per la Protezione delle Piante, ogni eventuale aggiornamento del registro, al fine della sua validazione.<br /> 5. I nominativi del personale del Servizio fitosanitario nazionale sono cancellati dal registro, con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base della proposta motivata del Servizio Fitosanitario regionale competente, nonché quando il personale viene destinato a svolgere altri compiti non pertinenti alle attività di protezione delle piante o in caso di cessata attività.<br />  <br /> Art. 25. Segni distintivi del Servizio fitosanitario nazionale &#8211; identità funzionale e dotazioni del personale<br /> 1. Al personale del Servizio fitosanitario nazionale è rilasciato un apposito documento di riconoscimento, con validità quinquennale, predisposto secondo quanto stabilito dal Comitato fitosanitario nazionale.<br /> 2. L&#8217;uso del logo, degli stemmi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo, riferiti al Servizio fitosanitario nazionale, è riservato esclusivamente al personale ad esso appartenente. Il Servizio fitosanitario centrale può autorizzarne l&#8217;uso temporaneo, anche in base ad apposite convenzioni, in particolare nell&#8217;ambito di iniziative culturali ed editoriali e comunque in coerenza con le proprie finalità istituzionali e nel rispetto delle esigenze di tutela della propria immagine.<br /> 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell&#8217;interno, sono adottate le norme riguardanti l&#8217;utilizzo del logo di cui al comma 2, anche con riferimento ai documenti, agli identificativi, alle uniformi, ai dispositivi di protezione personale e alle altre dotazioni, nonché al loro impiego.<br />  <br /> Capo V<br /> Sorveglianza degli organismi nocivi delle piante sul territorio nazionale<br />  <br /> Art. 26. Piani di emergenza<br /> 1. Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell&#8217;Istituto nazionale di riferimento, elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all&#8217;articolo 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonché sulle risorse minime da mettere a disposizione e sulle procedure volte a rendere disponibili ulteriori risorse nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di tali organismi nocivi.<br /> 2. Il Piano di emergenza di cui al comma 1, redatto conformemente all&#8217;articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031, è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere del Comitato fitosanitario nazionale.<br /> 3. Il Piano di emergenza di cui al comma 1 può interessare più organismi nocivi aventi una biologia e una gamma di specie ospiti simili. In tali casi, il Piano di emergenza consiste di una parte generale comune a tutti gli organismi nocivi da esso contemplati e di parti specifiche per ciascuno degli organismi nocivi interessati.<br /> 4. Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell&#8217;Istituto nazionale di riferimento, monitora e, se necessario, aggiorna i Piani di emergenza.<br /> 5. Il Servizio fitosanitario centrale, con successivo provvedimento, definisce le modalità di esecuzione degli esercizi di simulazione sull&#8217;attuazione dei Piani di emergenza, ai sensi dell&#8217;articolo 26 del regolamento (UE) 2016/2031.<br />  <br /> Art. 27. Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante<br /> 1. I Servizi fitosanitari regionali, nei territori di propria competenza, effettuano indagini al fine di verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l&#8217;Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l&#8217;Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonché di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine.<br /> 2. Il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell&#8217;Istituto nazionale di riferimento, adotta, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, gli obiettivi e i criteri di indagine generali sulla base della valutazione del rischio dei vari organismi nocivi.<br /> 3. I Servizi fitosanitari regionali, sulla base delle analisi di rischio in relazione al territorio di propria competenza elaborano e trasmettono, annualmente, al Servizio fitosanitario centrale, la proposta in merito alle indagini che saranno effettuate nell&#8217;anno civile successivo alla sua predisposizione, in conformità agli obiettivi e ai criteri di cui al comma 2.<br /> 4. Sulla base delle proposte, di cui al comma 3, il Servizio fitosanitario centrale predispone la proposta di Programma nazionale di indagine annuale degli organismi nocivi delle piante e adotta tale Programma su parere del Comitato fitosanitario nazionale, dandone divulgazione nel portale web di cui all&#8217;articolo 53.<br /> 5. Per specifici organismi nocivi le attività di indagine possono realizzarsi sulla base di programmi pluriennali secondo quanto stabilito dal Comitato fitosanitario nazionale.<br /> 6. Il Servizio fitosanitario centrale trasmette, in applicazione degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (UE) n. 2016/2031, alla Commissione e agli Stati membri, il Programma nazionale di indagine annuale o pluriennale adottato e le relazioni contenenti i risultati delle attività di indagine effettuate nell&#8217;annualità precedente.<br /> 7. Il Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), l&#8217;Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), i Centri di ricerca afferenti al CREA ed altri enti pubblici, secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario centrale, inviano i dati in loro possesso relativi ad organismi nocivi da quarantena rilevanti per l&#8217;Unione europea, ad organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l&#8217;Unione e ad organismi nocivi prioritari, al fine di alimentare la sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all&#8217;articolo 52.<br /> 8. Ai fini delle attività di protezione delle piante, le università, le società scientifiche, gli altri enti di ricerca e le associazioni dei produttori possono contribuire, previa istanza al Servizio fitosanitario centrale, alla raccolta di dati e di informazioni aggiuntive, circa la presenza degli organismi nocivi sul territorio, da inserire nella sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all&#8217;articolo 52, e accedere ai dati in esso contenuti secondo le modalità definite dal Servizio fitosanitario nazionale, nel rispetto dei limiti e delle facoltà previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali.<br /> 9. Il Servizio fitosanitario centrale coordina le attività di sorveglianza di cui al presente articolo in collaborazione con l&#8217;Istituto nazionale di riferimento.<br />  <br /> Capo VI<br /> Emergenze fitosanitarie<br />  <br /> Art. 28. Ritrovamento di organismi nocivi<br /> 1. E&#8217; fatto obbligo a chiunque ne venga a conoscenza, compresi gli operatori professionali o altri soggetti privati, gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione, anche con modalità di tipo telematico, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ovvero al competente Comando dell&#8217;Arma dei carabinieri o alla polizia locale ai fini del tempestivo inoltro al predetto Servizio, della presenza effettiva o sospetta di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l&#8217;Unione europea, di organismi prioritari nonché di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana, nonché qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l&#8217;informazione o pubblicarla.<br /> 2. L&#8217;operatore professionale adotta immediatamente le misure cautelative volte ad evitare l&#8217;insediamento e la diffusione dell&#8217;organismo nocivo.<br /> 3. Qualora il Servizio fitosanitario regionale, a seguito delle segnalazioni di cui al comma 1 o a seguito delle indagini di cui all&#8217;articolo 27 o dei controlli ufficiali di cui agli articoli 42 e 45, sospetti o rilevi nel territorio di propria competenza, la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l&#8217;Unione europea o di un organismo nocivo prioritario, nonché di ogni altro organismo nocivo non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana, provvede alla conferma ufficiale del ritrovamento sulla base della diagnosi effettuata da un laboratorio ufficiale di cui all&#8217;articolo 14.<br /> 4. In attesa della conferma ufficiale della presenza dell&#8217;organismo nocivo, il Servizio fitosanitario regionale interessato adotta immediate ed idonee misure fitosanitarie ai sensi dell&#8217;articolo 6, comma 3, lettera b), al fine di prevenire ogni eventuale rischio di diffusione dell&#8217;organismo nocivo.<br /> 5. Conformemente alle istruzioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente, ogni soggetto, privato o pubblico, adotta le misure fitosanitarie necessarie per prevenire la diffusione dell&#8217;organismo nocivo, inclusa l&#8217;eliminazione di piante, di prodotti vegetali o di altri oggetti interessati e anche dai siti di sua proprietà.<br />  <br /> Art. 29. Notifica di ritrovamento di organismi nocivi<br /> 1. Il Servizio fitosanitario regionale interessato, ricevuta la conferma ufficiale di cui all&#8217;articolo 28, comma 3, inserisce nel sistema europeo di notifica elettronica, entro cinque giorni lavorativi, le informazioni circa la presenza, o se del caso il sospetto, dell&#8217;organismo nocivo e le prime misure fitosanitarie adottate.<br /> 2. Il Servizio fitosanitario centrale notifica ufficialmente alla Commissione, entro i successivi tre giorni lavorativi, attraverso il sistema di notifica elettronica dell&#8217;Unione europea, il ritrovamento e ogni altra informazione inerente alle prime misure applicate, circa:<br /> a) la presenza nel territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l&#8217;Unione europea la cui presenza non era nota nello stesso;<br /> b) la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l&#8217;Unione europea in una parte del territorio in cui non lo era in precedenza;<br /> c) la presenza nel territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l&#8217;Unione europea in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o destinata all&#8217;introduzione o allo spostamento nel territorio dell&#8217;Unione europea;<br /> d) la presenza nel territorio di ogni altro organismo nocivo la cui presenza non era precedentemente nota.<br />  <br /> Art. 30. Informazioni sul ritrovamento di organismi nocivi<br /> 1. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all&#8217;articolo 28, il Servizio fitosanitario regionale competente assicura che gli operatori professionali le cui piante, i cui prodotti vegetali o altri oggetti possono essere colpiti siano informati senza indugio della presenza dell&#8217;organismo nocivo da quarantena rilevante per l&#8217;Unione europea.<br /> 2. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all&#8217;articolo 28, in relazione a un organismo nocivo prioritario, il Comitato fitosanitario nazionale definisce le modalità con cui informa il pubblico in merito alle misure che ha adottato e intende adottare e in merito alle misure che devono adottare le pertinenti categorie di operatori professionali o altre persone.<br />  <br /> Art. 31. Emergenze fitosanitarie<br /> 1. A seguito della conferma del ritrovamento di cui all&#8217;articolo 28, il Servizio fitosanitario regionale competente indaga senza indugio sull&#8217;origine della presenza dell&#8217;organismo nocivo da quarantena rilevante per l&#8217;Unione europea, in particolare se tale presenza può essere messa in relazione a spostamenti di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, e sulla possibilità che l&#8217;organismo nocivo in questione sia stato diffuso ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti attraverso tali spostamenti.<br /> 2. Il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le misure fitosanitarie urgenti e necessarie ad eliminare il rischio di diffusione dell&#8217;organismo nocivo dalla zona interessata.<br /> 3. Il Servizio fitosanitario regionale competente istituisce un&#8217;area delimitata, in applicazione dell&#8217;articolo 18 del regolamento (UE) n. 2016/2031, in cui devono essere adottate le misure di eradicazione dell&#8217;organismo nocivo da quarantena rilevante per l&#8217;Unione europea.<br /> 4. Alla prima riunione utile, il Comitato fitosanitario nazionale, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, definisce e approva le misure fitosanitarie conformemente al Piano di emergenza di cui all&#8217;articolo 26.<br /> 5. Sulla base delle misure fitosanitarie di cui al comma 4, il Servizio fitosanitario regionale interessato, entro i successivi quindici giorni lavorativi, elabora e trasmette la proposta di Piano di azione ai fini dell&#8217;eradicazione o del contenimento dell&#8217;organismo nocivo, contenente il calendario di attuazione delle misure, al Comitato fitosanitario nazionale per la sua approvazione. Tale Piano di azione comprende una descrizione della progettazione e dell&#8217;organizzazione delle indagini da svolgere e stabilisce il numero di esami visivi, campionamenti e prove di laboratorio da effettuare, nonché la metodologia da applicare per l&#8217;esame, il campionamento e le prove.<br /> 6. Il Servizio fitosanitario centrale, sulla base dell&#8217;approvazione del Piano d&#8217;azione di cui al comma 5, dichiara l&#8217;emergenza fitosanitaria, adotta ufficialmente tale Piano d&#8217;azione e lo notifica alla Commissione europea.<br /> 7. Per il coordinamento dell&#8217;attuazione delle misure fitosanitarie previste dal Piano di azione il Servizio fitosanitario centrale, su richiesta del Comitato fitosanitario nazionale, attiva il Segretariato per le emergenze fitosanitarie di cui all&#8217;articolo 9.<br /> 8. Il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio istituisce l&#8217;Unità territoriale di emergenza fitosanitaria, di cui all&#8217;articolo 10, che provvede alla realizzazione delle misure fitosanitarie contenute nel Piano di azione.<br /> 9. Il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio effettua periodicamente indagini, nell&#8217;area delimitata, per verificare l&#8217;evoluzione della presenza dell&#8217;organismo nocivo e, ove necessario, modifica l&#8217;area delimitata stessa e comunica tutte le informazioni al Servizio fitosanitario centrale.<br /> 10. Qualora sia confermato il ritrovamento di un organismo nocivo di nuova comparsa, non elencato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l&#8217;Unione, il Servizio fitosanitario regionale segnala il ritrovamento nel sistema europeo di notifica elettronica compilando, con procedura elettronica, il Pest Risk Analysis semplificato (PRA semplificato). Il Servizio fitosanitario centrale provvede alla ufficializzazione di tale notifica alla Commissione europea entro i successivi tre giorni lavorativi.<br /> 11. L&#8217;Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, su richiesta del Servizio fitosanitario centrale e sulla base del ritrovamento, predispone un Pest Risk Analysis per la determinazione delle eventuali misure fitosanitarie da parte del Comitato fitosanitario nazionale e le azioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9.<br />  <br /> Art. 32. Interventi di protezione delle piante<br /> 1. I Servizi fitosanitari regionali curano l&#8217;attuazione, nel territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per la protezione delle piante di cui all&#8217;allegato II del regolamento (UE) n. 2016/2031.<br /> 2. Le misure ufficiali di cui al comma 1 si attuano su tutte le piante e i prodotti vegetali ed ogni altro oggetto per i quali è confermato o sospettato il rischio di introduzione o diffusione di un organismo nocivo.<br /> 3. L&#8217;attuazione delle misure fitosanitarie previste dal presente Capo avviene a cura dei proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, del fondo, che ne sostengono gli oneri economici. Se l&#8217;adozione delle misure di attuazione anzidette risulta in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Servizio fitosanitario territorialmente competente, provvede all&#8217;attuazione delle misure in via sostitutiva, altresì determinando i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato in via primaria.<br />  <br /> Art. 33. Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria<br /> 1. Al fine di proteggere l&#8217;agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure fitosanitarie che prevedono la rimozione delle piante in un&#8217;area delimitata, la rimozione di piante monumentali o di interesse storico, nelle quali non sia allo stato accertata la presenza dell&#8217;organismo nocivo, può essere disposta, caso per caso, dall&#8217;autorità fitosanitaria competente, previa autorizzazione paesaggistica di cui all&#8217;articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro quarantacinque giorni, e comunque nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell&#8217;Unione.<br /> 2. Qualora ricorrano i presupposti di cui all&#8217;articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Effettuate le suddette forme di pubblicità, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell&#8217;esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all&#8217;intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l&#8217;ausilio della forza pubblica.<br />  <br /> Capo VII<br /> Registro ufficiale degli operatori professionali<br />  <br /> Art. 34. Registro ufficiale degli operatori professionali<br /> 1. Presso il Servizio fitosanitario centrale, in applicazione dell&#8217;articolo 65 del regolamento (UE) n. 2016/2031, è istituito il Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) che contiene almeno gli elementi di cui all&#8217;articolo 67 del medesimo regolamento.<br /> 2. I Servizi fitosanitari regionali registrano gli operatori professionali che rientrano nelle categorie di cui all&#8217;articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/2031 nel Registro di cui al comma 1 e ne aggiornano i dati mediante nella sezione controlli ufficiali del SIPP, di cui all&#8217;articolo 52.<br /> 3. Il Servizio fitosanitario centrale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, può decidere che siano registrate ulteriori categorie di coltivatori o operatori professionali e, se necessario, di non applicare l&#8217;esenzione di cui all&#8217;articolo 65, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 2016/2031, a determinati coltivatori o operatori professionali qualora vi sia un rischio fitosanitario connesso ad una qualsiasi delle loro attività relative a piante, prodotti vegetali o altri oggetti.<br />  <br /> Art. 35. Registrazione al RUOP<br /> 1. L&#8217;operatore professionale, ai fini della registrazione al RUOP di cui all&#8217;articolo 34, presenta una domanda di registrazione secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/2031 al Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza ha la propria sede legale, indicando tutti i Centri aziendali e i campi di produzione ad essi afferenti utilizzati per svolgere le proprie attività in relazione a piante e prodotti delle piante.<br /> 2. Il Servizio fitosanitario centrale, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, definisce con successivo provvedimento, i contenuti, le modalità e le procedure operative per il deposito della domanda di registrazione al RUOP di cui al comma 1.<br /> 3. Il Servizio fitosanitario regionale competente, esaminata la domanda e verificata la presenza dei requisiti richiesti, registra senza indugio l&#8217;operatore professionale e assegna il codice di registrazione comunicandolo all&#8217;operatore medesimo e agli altri Servizi fitosanitari regionali coinvolti, attraverso il Sistema informativo fitosanitario di cui all&#8217;articolo 51.<br /> 4. Gli operatori professionali notificano al Servizio fitosanitario regionale competente ogni eventuale aggiornamento relativo agli elementi contenuti nella domanda di cui al comma 1.<br />  <br /> Art. 36. Revoca della registrazione al RUOP<br /> 1. Il Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza l&#8217;operatore professionale ha la propria sede legale, nel caso in cui quest&#8217;ultimo non abbia comunicato le eventuali variazioni dei dati conformemente all&#8217;articolo 35, comma 4, chiede di rettificare o aggiornare i dati entro dieci giorni.<br /> 2. Qualora, entro il termine indicato nel comma 1, i dati di registrazione non siano stati aggiornati o qualora l&#8217;operatore professionale non svolga più le attività di cui all&#8217;articolo 65, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2016/2031, da almeno due anni, il Servizio fitosanitario regionale competente provvede alla modifica o alla revoca della registrazione al RUOP, dandone comunicazione ai Servizi fitosanitari regionali coinvolti.<br />  <br /> Capo VIII<br /> Passaporto delle piante<br />  <br /> Art. 37. Autorizzazione all&#8217;uso del passaporto delle piante<br /> 1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ricade il centro aziendale o il campo di produzione, concede all&#8217;operatore professionale, che ne fa richiesta, l&#8217;autorizzazione a rilasciare i passaporti delle piante, previa verifica dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/827.<br /> 2. Gli operatori professionali, registrati al RUOP ai sensi dell&#8217;articolo 34 e autorizzati all&#8217;emissione del passaporto, rilasciano il passaporto delle piante di cui agli articoli 79 e 80 del regolamento (UE) 2016/2031 in conformità all&#8217;autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.<br /> 3. L&#8217;operatore professionale, qualora possegga centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui ha la sede legale, deve presentare la richiesta di autorizzazione all&#8217;uso del passaporto delle piante presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.<br /> 4. Con successivo provvedimento del Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono stabilite le procedure e i controlli ufficiali per il rilascio dell&#8217;autorizzazione di cui al comma 1, e per l&#8217;applicazione degli articoli 89 e 92 del regolamento (UE) 2016/2031.<br /> 5. Con successivo provvedimento del Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, è definito il documento tecnico di orientamento per gli operatori professionali in merito ai criteri da rispettare negli esami relativi al rilascio dei passaporti delle piante in applicazione dell&#8217;articolo 2 del regolamento (UE) 2019/827, che viene pubblicato nel sito web di cui all&#8217;articolo 53.<br /> 6. Per le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti introdotti da un Paese terzo, che necessitano di un passaporto delle piante per il loro spostamento, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può sostituire tale passaporto con una copia del certificato fitosanitario originale, fino al luogo di prima destinazione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati, qualora ricada nel territorio nazionale.<br /> 7. Il Servizio fitosanitario regionale competente registra i dati del certificato fitosanitario di origine per almeno tre anni nella sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all&#8217;articolo 52 ai fini della loro conservazione.<br /> 8. Il passaporto delle piante, di cui agli articoli 79 e 80 del regolamento (UE) 2016/2031, non è richiesto per gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all&#8217;interno e tra i Centri aziendali dello stesso operatore professionale situati nella stessa provincia.<br /> 9. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere definite le modalità e gli eventuali documenti, diversi dal passaporto delle piante, da utilizzare per lo spostamento tra centri aziendali di un operatore professionale posti nell&#8217;intero territorio nazionale.<br />  <br /> Art. 38. Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi<br /> 1. L&#8217;operatore autorizzato al rilascio di un passaporto delle piante può predisporre, secondo le linee guida adottate dal Servizio fitosanitario centrale, i Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all&#8217;articolo 91 del regolamento 2016/2031 e li mette a disposizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, secondo le modalità indicate da quest&#8217;ultimo.<br /> 2. I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, in occasione dei controlli ufficiali annuali di cui all&#8217;articolo 92 del regolamento 2016/2031, verificano i Piani di cui al comma 1 e li approvano qualora risultino conformi.<br /> 3. Qualora l&#8217;operatore professionale non applichi le misure contenute nel piano di cui al comma 1, o qualora un piano di gestione dei rischi non sia più conforme a una delle prescrizioni di cui al all&#8217;articolo 91 del regolamento (UE) 2016/2031, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tali inosservanze, che possono includere anche la revoca dell&#8217;approvazione del piano in questione.<br /> 4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio organizza attività formative e di aggiornamento per gli operatori autorizzati al rilascio del passaporto delle piante.<br />  <br /> Art. 39. Ispezioni e revoca dell&#8217;autorizzazione all&#8217;uso del passaporto delle piante<br /> 1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale effettua ispezioni ufficiali, con cadenza almeno annuale, e, ove necessario, campionamenti e prove per verificare l&#8217;osservanza da parte degli operatori autorizzati delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2016/2031. Le modalità e i criteri sono definiti con il provvedimento di cui all&#8217;articolo 37, comma 4.<br /> 2. I campi di produzione ubicati in regioni diverse da quelle ove è ubicato il centro aziendale di riferimento, sono assoggettati alle attività di cui al comma 1 da parte del Servizio fitosanitario regionale territorialmente competente che darà accurata e puntuale informazione sugli esiti delle attività effettuate al Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale di riferimento.<br /> 3. Qualora gli esiti delle attività effettuate evidenzino il mancato rispetto delle prescrizioni e degli obblighi a carico dell&#8217;operatore autorizzato, o qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto per cui l&#8217;operatore professionale ha rilasciato un passaporto delle piante non rispetta le prescrizioni previste, il Servizio fitosanitario regionale competente per il centro aziendale sospende l&#8217;autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante fino a quando non venga ripristinato il rispetto dei requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/2031 e ne dà comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale avvalendosi della sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all&#8217;articolo 52.<br /> 4. Qualora l&#8217;inosservanza dei requisiti di cui al comma 1 sia reiterata, il Servizio fitosanitario regionale competente per centro aziendale revoca l&#8217;autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante e ne dà comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale avvalendosi della sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all&#8217;articolo 52.<br />  <br /> Art. 40. Annullamento o rimozione del passaporto delle piante<br /> 1. L&#8217;operatore professionale, qualora venga a conoscenza dell&#8217;inosservanza delle prescrizioni richiamate dall&#8217;articolo 95 del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione all&#8217;unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti che ha sotto il proprio controllo, annulla e, ove possibile, rimuove il passaporto delle piante e ne dà comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio che a sua volta notifica l&#8217;annullamento al Servizio fitosanitario centrale, alla Commissione europea e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico di cui all&#8217;articolo 103 del regolamento 2016/2031.<br /> 2. Qualora l&#8217;operatore professionale non rispetti quanto previsto dal comma 1, il Servizio fitosanitario competente per territorio intima allo stesso di annullare il passaporto delle piante e di rimuoverlo dall&#8217;unità di vendita.<br />  <br /> Art. 41. Registrazione, autorizzazione e controllo degli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell&#8217;Unione<br /> 1. Il soggetto gestore del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno è delegato, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell&#8217;articolo 28 del regolamento (UE) 2017/625, ad eseguire i controlli ufficiali previsti per gli imballaggi in legno dal Capo VI, Sezione 3, del regolamento (UE) 2016/2031.<br /> 2. Il soggetto gestore di cui al comma 1 effettua i controlli ufficiali nei siti e in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno, di cui all&#8217;articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e a commercializzare tali imballaggi. I controlli sono svolti con la frequenza minima stabilita ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019.<br /> 3. Gli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno, di cui all&#8217;articolo 96 del regolamento (UE) 2016/2031 e coloro che commercializzano imballaggi con tale marchio sono registrati nel RUOP di cui all&#8217;articolo 34.<br /> 4. L&#8217;autorizzazione ad applicare il marchio, a riparare il materiale da imballaggio di legno e a commercializzare imballaggi con il marchio suddetto è concessa, su richiesta, dal soggetto gestore a un operatore registrato che rispetti le condizioni di cui agli articoli 97 e 98 del regolamento (UE) 2016/2031.<br /> 5. La delega di cui al comma 1 è revocata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformità all&#8217;articolo 33 del regolamento (UE) 2017/625, qualora il soggetto gestore non esegua adeguatamente i controlli ufficiali delegati o non adotti misure adeguate e tempestive per porre rimedio ad eventuali carenze individuate a seguito delle verifiche di cui al comma 2, o nel caso in cui venga accertato che la sua indipendenza o imparzialità siano state compromesse.<br />  <br /> Capo IX<br /> Controlli ufficiali<br />  <br /> Art. 42. Controlli ufficiali<br /> 1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano regolarmente controlli ufficiali su organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti in tutte le loro fasi produzione, nonché su tutti gli operatori professionali e altre persone soggette alle norme del presente decreto, in base al rischio e con frequenza adeguata, conformemente a quanto previsto dall&#8217;articolo 9, 10 e 14 del regolamento (UE) 2017/625.<br /> 2. I controlli ufficiali di cui al comma 1 sono eseguiti conformemente alle procedure definite da un manuale operativo dei controlli ufficiali, adottato dal Servizio fitosanitario centrale su parere del Comitato fitosanitario nazionale ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 4, lettera e). Tali procedure riguardano le aree tematiche di cui al capo II dell&#8217;allegato II del regolamento (UE) 2017/625 e contengono istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali.<br /> 3. Le informazioni pertinenti riguardanti l&#8217;organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) 2017/625 sono registrate dai Servizi fitosanitari regionali avvalendosi della sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all&#8217;articolo 52.<br /> 4. Il Servizio fitosanitario nazionale mette a disposizione del pubblico le informazioni di cui al comma 3, almeno una volta l&#8217;anno, pubblicandole sul sito web di cui all&#8217;articolo 53.<br />  <br /> Art. 43. Delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali<br /> 1. Il Servizio fitosanitario nazionale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può delegare determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali ad uno o più organismi o a persone fisiche ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625.<br />  <br /> Art. 44. Controperizia<br /> 1. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio assicura agli operatori le cui merci sono soggette a campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali l&#8217;effettivo esercizio del diritto a una controperizia a loro spese ai sensi dell&#8217;articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625.<br />  <br /> Art. 45. Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri<br /> 1. Al fine di accertare la conformità alla normativa di cui al regolamento (UE) 2016/2031, i Servizi fitosanitari regionali effettuano i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell&#8217;Unione europea, o presso punti di controllo diversi, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti conformemente a quanto previsto dalla Sezione II del regolamento (UE) 2017/625.<br /> 2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero esegue i controlli documentali, di identità e fisici, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/2130, adotta le pertinenti decisioni ed effettua le notifiche tramite il Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC &#8211; information management system for official controls) di cui al regolamento (UE) 2017/625 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019.<br /> 3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può adottare condizioni diverse da quelle di cui al comma 1, per l&#8217;effettuazione dei controlli, in conformità agli atti adottati dalla Commissione in applicazione di quanto stabilito dall&#8217;articolo 53 del regolamento (UE) 2017/625.<br /> 4. I Servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con gli operatori portuali, aeroportuali e ferroviari e le autorità competenti, organizzano controlli ufficiali specifici, basati sul rischio, in conformità agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019.<br /> 5. I Servizi fitosanitari regionali possono eseguire, sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, controlli documentali eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero nonché controlli di identità e controlli fisici eseguiti presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019.<br /> 6. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero effettua i controlli ufficiali specifici, sulle partite in ingresso in cui è presente materiale da imballaggio in legno, effettuano le comunicazioni dei risultati dei controlli ufficiali specifici in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2125 e adotta le azioni di cui all&#8217;articolo 6 del regolamento medesimo in caso di non conformità.<br /> 7. Il Servizio fitosanitario regionale competente per punto di controllo frontaliero effettua controlli a campione sui bagagli dei passeggeri in ingresso al fine di verificare la presenza di piante e prodotti vegetali. I passeggeri, prima del loro ingresso nel territorio nazionale, presentano apposita dichiarazione con la quale specificano se recano nei propri bagagli piante e prodotti delle piante, secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro centottanta giorni dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto.<br />  <br /> Art. 46. Posti di controllo frontalieri<br /> 1. I punti di entrata già individuati dall&#8217;allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ed elencati nell&#8217;allegato II del presente decreto sono designati posti di controllo frontalieri ai sensi dell&#8217;articolo 61 dello stesso regolamento (UE) 2017/625.<br /> 2. L&#8217;elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1 comprende i centri di ispezione o i punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri che soddisfano i requisiti e le prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019.<br /> 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l&#8217;Agenzia delle dogane, è aggiornato l&#8217;elenco dei posti di controllo frontalieri di cui al comma 1.<br /> 4. Il Servizio fitosanitario regionale competente sospende la designazione di un posto di controllo frontaliero e ordina il fermo delle attività, per tutte o per alcune delle categorie di merci per le quali è stato designato, ai sensi e nel rispetto delle procedure dell&#8217;articolo 63 del regolamento (UE) 2017/625, nei casi in cui tali attività possono comportare rischi sanitari per le piante e i per prodotti delle piante. In caso di rischio grave di diffusione sul territorio di organismi nocivi la sospensione ha effetto immediato. Il Servizio fitosanitario regionale di cui al primo periodo revoca la sospensione della designazione quando accerta che tali rischi sanitari hanno cessato di esistere e previo adempimento di quanto previsto dall&#8217;articolo 63, paragrafo 4, lettera b), del medesimo regolamento (UE) 2017/625.<br /> 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale e sentita l&#8217;Agenzia delle dogane, è revocata la designazione di un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo con conseguente rimozione dall&#8217;elenco di cui al comma 1 quando vengono meno i requisiti minimi di cui all&#8217;articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e all&#8217;articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.<br /> 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta del Servizio fitosanitario regionale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale e sentita l&#8217;Agenzia delle dogane, può essere nuovamente designato ed inserito nell&#8217;elenco di cui al comma 1 un posto di controllo, un centro di ispezione o un punto di controllo in conformità all&#8217;articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione del 12 marzo 2019.<br /> 7. Gli enti gestori dei posti di controllo frontalieri mettono a disposizione del Servizio fitosanitario competente le strutture idonee all&#8217;espletamento delle loro attività di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014, comprese quelle per la conservazione, il deposito in quarantena del materiale sottoposto a controllo e, se necessario, per la distruzione o altro idoneo trattamento dell&#8217;intera spedizione intercettata o di parte di essa, nonché adeguati spazi informativi per la divulgazione delle norme fitosanitarie.<br /> 8. La regione nel cui territorio sono situati i posti di controllo frontalieri assicura che siano soddisfatti i requisiti di propria competenza ai sensi dell&#8217;articolo 64 del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014.<br /> 9. Il Servizio fitosanitario centrale pubblica sul sito web di cui all&#8217;articolo 53 l&#8217;elenco aggiornato dei posti di controllo frontalieri, contenente le informazioni di cui all&#8217;articolo 60 del regolamento (UE) 2017/625.<br />  <br /> Art. 47. Piano di controllo fitosanitario nazionale<br /> 1. Il Servizio fitosanitario centrale adotta, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di controllo fitosanitario nazionale, con previsione pluriennale, per i controlli ufficiali disciplinati dall&#8217;articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625 e dal regolamento (UE) 2016/2031. Il Piano viene trasmesso al Ministero della salute per costituire parte integrante del Piano di controllo nazionale pluriennale di cui all&#8217;articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625.<br /> 2. I Servizi fitosanitari regionali competenti eseguono i controlli fitosanitari sulla base del piano di cui al comma 1, la cui elaborazione, attuazione e aggiornamento sono coordinate dal Servizio fitosanitario centrale.<br /> 3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, elabora un piano di monitoraggio annuale sul materiale da imballaggio in legno in base ad un&#8217;analisi del rischio e tenendo in considerazione gli elementi di cui all&#8217;articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2125, secondo le modalità previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento medesimo.<br />  <br /> Art. 48. Certificati fitosanitari per l&#8217;esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso Paesi terzi<br /> 1. I Servizi fitosanitari regionali, su richiesta dell&#8217;operatore professionale o di persone diverse dall&#8217;operatore professionale, rilasciano il certificato fitosanitario per l&#8217;esportazione e la riesportazione di una pianta, di un prodotto vegetale e di altro oggetto verso un Paese terzo solo se sono soddisfatte le condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 100 e 101 e del regolamento (UE) 2016/2031.<br /> 2. I certificati di cui al comma 1 sono conformi, rispettivamente, alla descrizione e al formato dei modelli di cui all&#8217;allegato VIII, parte A e parte B del Regolamento (UE) 2016/2031.<br /> 3. I Servizi fitosanitari regionali, su richiesta di un operatore professionale, rilasciano il certificato di pre-esportazione per piante, prodotti vegetali o altri oggetti che sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati nel territorio di competenza, mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti, si trovano nei siti dell&#8217;operatore professionale in questione, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all&#8217;articolo 102 del Regolamento (UE) 2016/2031.<br /> 4. Il certificato di pre-esportazione di cui al comma 3, contiene gli elementi e ha il formato di cui all&#8217;allegato VIII, parte C, del regolamento (UE) 2016/2031.<br />  <br /> Capo X<br /> Piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi<br />  <br /> Art. 49. Autorizzazione temporanea<br /> 1. Il Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, può, su richiesta dell&#8217;interessato, autorizzare temporaneamente l&#8217;introduzione e lo spostamento nel territorio italiano di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.<br /> 2. L&#8217;autorizzazione rilasciata a norma del comma 1 comprende tutte le condizioni e le limitazioni di cui all&#8217;articolo 48, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/2031 e non eccede la capacità della stazione di quarantena o della struttura di confinamento designata.<br /> 3. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio controlla il rispetto delle condizioni, delle limitazioni e delle restrizioni di cui al comma 2 e adotta i provvedimenti necessari qualora le condizioni, la limitazione o le restrizioni non siano rispettate.<br /> 4. Se opportuno, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta ulteriori provvedimenti, compresa la revoca dell&#8217;autorizzazione di cui al comma 1.<br />  <br /> Art. 50. Designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento<br /> 1. Il responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento interessato presenta domanda di riconoscimento al servizio fitosanitario centrale, corredata dalle informazioni necessarie alla verifica del soddisfacimento delle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 61 del regolamento (UE) 2016/2031.<br /> 2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica il soddisfacimento delle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 61 del regolamento (UE) 2016/2031 e trasmette una relazione in merito al Servizio fitosanitario centrale.<br /> 3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, designa nel territorio italiano stazioni di quarantena o strutture di confinamento, nonché temporaneamente i siti di operatori professionali o di altre persone come strutture di confinamento per gli organismi nocivi, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti.<br /> 4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ispeziona periodicamente le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento per verificare il rispetto delle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 61 e le condizioni di funzionamento di cui all&#8217;articolo 62 del regolamento (UE) 2016/2031. Qualora le predette prescrizioni e condizioni non siano rispettate, il Servizio fitosanitario di cui al primo periodo ordina al responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento di mettere in atto, immediatamente oppure entro un termine specificato, azioni correttive per garantire il rispetto degli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/2031.<br /> 5. Se opportuno, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta ulteriori provvedimenti, compresa la revoca della designazione di cui al comma 3.<br /> 6. Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti lasciano le stazioni di quarantena o le strutture di confinamento solo con l&#8217;autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, conformemente all&#8217;articolo 64 del regolamento 2016/2031.<br />  <br /> Capo XI<br /> Sistema informativo fitosanitario<br />  <br /> Art. 51. Sistema Informativo per la protezione delle piante<br /> 1. E&#8217; istituito il Sistema informativo per la protezione delle piante (SIPP) presso il Servizio fitosanitario centrale che ne cura la gestione, dedicato al funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi alle attività di protezione delle piante e che consente lo scambio di dati e informazioni tra i Servizi fitosanitari regionali ed il Servizio fitosanitario centrale, tra il Servizio fitosanitario nazionale e la Commissione europea e con altre autorità e operatori, nonché alla raccolta e alla gestione delle relazioni periodiche trasmesse dal Servizio fitosanitario nazionale alla Commissione europea.<br /> 2. Il SIPP cura l&#8217;integrazione, ove possibile, degli attuali sistemi informatici gestiti dalle Amministrazioni centrali e regionali, per lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi alle attività di protezione delle piante e fornisce gli opportuni collegamenti tra tali sistemi.<br /> 3. Il Servizio fitosanitario nazionale, su indicazione del Comitato fitosanitario nazionale, registra e provvede all&#8217;inserimento nel SIPP dei dati, delle informazioni e dei documenti relativi alle attività di protezione delle piante, nonché alla loro modifica.<br /> 4. Il SIPP è composto dalle seguenti sezioni:<br /> a) controlli ufficiali;<br /> b) sito web.<br />  <br /> Art. 52. Sezione controlli ufficiali<br /> 1. La sezione controlli ufficiali del SIPP, costituita nell&#8217;ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all&#8217;articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, consente al Servizio fitosanitario nazionale lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti relativi agli operatori professionali, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonché ai controlli ufficiali.<br /> 2. In applicazione degli articoli 5, 12 e 13 del regolamento (UE) 2017/625, la sezione controlli ufficiali del SIPP è organizzata per contenere almeno le seguenti sottosezioni:<br /> a) Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante e relativa cartografia georeferenziata di cui all&#8217;articolo 27 del presente decreto;<br /> b) RUOP, documentazione dei controlli ufficiali agli operatori professionali ed azioni correttive prescritte di cui agli articoli 36 e 39 del presente decreto;<br /> c) Piano di controllo fitosanitario nazionale di cui all&#8217;articolo 47 del presente decreto;<br /> d) controlli ufficiali alla produzione di cui all&#8217;articolo 42 del presente decreto;<br /> e) controlli ufficiali all&#8217;importazione di cui all&#8217;articolo 45 del presente decreto;<br /> f) controlli ufficiali all&#8217;export di cui all&#8217;articolo 48 del presente decreto;<br /> g) registro del personale del SFN di cui all&#8217;articolo 24 del presente decreto;<br /> h) elenco del personale del SFN e dei laboratori nazionali di riferimento che effettua audit;<br /> i) elenco dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali.<br /> 3. La sezione controlli ufficiali del SIPP è strutturata al fine di garantire il funzionamento integrato con il Sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC &#8211; information management system for official controls) della Commissione europea di cui all&#8217;articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, attraverso meccanismi e strumenti con i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali.<br /> 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di sviluppo delle sottosezioni di cui al comma 2.<br />  <br /> Art. 53. Sezione sito web<br /> 1. Il Servizio fitosanitario nazionale cura la sezione sito web del SIPP mediante la quale, condivide al suo interno, e mette a disposizione degli operatori professionali e del pubblico, dati, informazioni e documenti relativi alla protezione delle piante, alle piante e ai prodotti delle piante in importazione ed in esportazione, nonché ai controlli ufficiali.<br /> 2. La sezione sito web del SIPP è organizzata per contenere almeno i seguenti dati:<br /> a) le informazioni relative agli adempimenti richiesti dalla CIPP;<br /> b) le autorità competenti designate per la protezione delle piante;<br /> c) gli organismi delegati per le attività e i controlli ufficiali per la protezione delle piante;<br /> d) i risultati del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante e relativa cartografia georeferenziata di cui all&#8217;articolo 27;<br /> e) il manuale nazionale delle procedure di controllo di cui all&#8217;articolo 42;<br /> f) le informazioni pertinenti riguardanti i controlli ufficiali, ai sensi dell&#8217;articolo 11 del regolamento (UE) 2017/625;<br /> g) l&#8217;elenco dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali;<br /> h) l&#8217;elenco aggiornato dei posti di controllo frontalieri sul territorio nazionale, ai sensi dell&#8217;articolo 60 del regolamento (UE) 2017/625;<br /> i) le informazioni sulle tariffe per i controlli ufficiali, ai sensi dell&#8217;articolo 85 del regolamento (UE) 2017/625;<br /> l) il Piano di controllo nazionale pluriannuale per le piante e i prodotti delle piante, ai sensi dell&#8217;articolo 111 del regolamento (UE) 2017/625;<br /> m) le informazioni relative alla gestione delle emergenze fitosanitarie sul territorio nazionale;<br /> n) le informazioni relative alla protezione delle piante diverse dai dati di cui alle lettere precedenti.<br />  <br /> Art. 54. Attività di comunicazione per la protezione delle piante<br /> 1. Le attività di comunicazione per la protezione delle piante consistono nel fornire informazioni, agli operatori professionali e a tutta la cittadinanza, circa la pericolosità degli organismi nocivi delle piante, il rischio della loro diffusione, le emergenze fitosanitarie, gli obblighi e le prescrizioni di legge, gli aspetti tecnici per il contrasto degli organismi nocivi e ogni altra informazione rilevante per la protezione delle piante.<br /> 2. Le componenti del Servizio fitosanitario nazionale che promuovono attività di comunicazione per la protezione delle piante ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale al fine del loro coordinamento.<br /> 3. L&#8217;Unità per la comunicazione, di cui all&#8217;articolo 5, comma 2, lettera g), funge da gruppo redazionale per la pubblicazione delle informazioni sul sito web di cui all&#8217;articolo 53, nonché per la realizzazione delle seguenti attività:<br /> a) campagne di informazione specifiche relative alle emergenze fitosanitarie in atto;<br /> b) predisposizione di cartelloni e opuscoli informativi;<br /> c) campagne pubblicitarie su televisione, radio e stampa;<br /> d) iniziative di comunicazione rivolte alle scuole;<br /> e) incontri sui territori interessati.<br /> 4. Nel quadro delle attività di comunicazione promosse dalle componenti del Servizio fitosanitario nazionale, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, può attivare specifici programmi di attività volti alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione delle piante allo scopo di favorire l&#8217;adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte degli operatori professionali e dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli organismi nocivi delle piante, e ad attenuarne le conseguenze.<br /> 5. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse afferenti al Fondo per la protezione delle piante, iscritto al bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all&#8217;articolo 57.<br />  <br /> Capo XII<br /> Sanzioni amministrative e norme finanziarie<br />  <br /> Art. 55. Sanzioni amministrative<br /> 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e dell&#8217;Unione di settore si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.<br /> 2. A chiunque non rispetta i divieti di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio nel territorio italiano di organismi nocivi e delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui agli articoli 5, paragrafo 1, 32, paragrafo 2, 37, paragrafo 1, 40, paragrafo 1, 42, paragrafo 2 e 53 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.<br /> 3. A chiunque introduce o sposta nel territorio italiano piante, prodotti vegetali o altri oggetti senza che siano rispettate le prescrizioni particolari o le prescrizioni equivalenti di cui all&#8217;articolo 41, paragrafo 1 e di cui all&#8217;articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 o le prescrizioni previste per veicoli, macchinari e materiale da imballaggio utilizzati per l&#8217;introduzione e lo spostamento nel territorio nazionale di piante, prodotti vegetali o altri oggetti da Paesi terzi di cui all&#8217;articolo 59, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2016/2031 o introduce materiale da imballaggio di legno nel territorio nazionale in violazione delle condizioni di cui all&#8217;articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.<br /> 4. A chiunque introduce nel territorio italiano ai fini di transito o di trasbordo in direzione di un paese terzo, piante, prodotti vegetali e altri oggetti senza il rispetto delle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 47, paragrafo 1 e 57, del regolamento (UE) 2016/2031, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.<br /> 5. All&#8217;operatore professionale che introduce nel territorio nazionale piante, prodotti vegetali e altri oggetti da paesi terzi senza il certificato fitosanitario di cui agli articoli 72, paragrafo 1, 73 e 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.<br /> 6. A chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, soggetti a controllo fitosanitario, senza la documentazione prescritta, o con documentazione non conforme a quanto stabilito dall&#8217;articolo 56, paragrafo 1 e 57, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/625, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.<br /> 7. A chiunque modifica la destinazione d&#8217;uso di una pianta, di un prodotto vegetale o di altri oggetti, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.<br /> 8. All&#8217;importatore od al suo rappresentante in dogana che omette di attuare la notifica preventiva al posto di controllo frontaliero di arrivo di partite di piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui all&#8217;articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 e all&#8217;articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1013 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.<br /> 9. A chiunque non ottempera agli obblighi di cui all&#8217;articolo 28, comma 1 del presente decreto o non notifica al Servizio fitosanitario nazionale qualsiasi dato a propria disposizione riguardante un pericolo imminente ai sensi dell&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.<br /> 10. Ai servizi postali e agli operatori professionali che effettuano vendite a distanza e non mettono a disposizione dei propri clienti, le informazioni concernenti le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in applicazione dell&#8217;articolo 45, paragrafo 1 e dell&#8217;articolo 55 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.<br /> 11. A chiunque in qualità di responsabile di una partita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in ingresso non adotta le misure previste agli articoli 66, paragrafi 3 de 4 e 69, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2017/625 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.<br /> 12. A chiunque non applica le misure e le prescrizioni previste dagli articoli 14, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, 15, paragrafi 1 e 3, 30, paragrafo 1, 31, paragrafo 1, 49, paragrafi 1 e 2 e 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.<br /> 13. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante con presenza di organismi nocivi da quarantena, che ometta l&#8217;esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante con presenza di organismi nocivi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 5.000,00; il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può disporre l&#8217;esecuzione coattiva degli estirpi ponendo a carico del trasgressore le relative spese. A chiunque impedisce l&#8217;estirpazione coattiva delle piante si applica la sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.<br /> 14. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante, disposto dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell&#8217;articolo 32, comma 2, anche qualora le stesse siano asintomatiche, ha l&#8217;obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell&#8217;atto di intimazione ad adempiere. In caso di inosservanza dell&#8217;obbligo di cui al primo periodo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro; il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dispone altresì l&#8217;estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. A chiunque impedisce l&#8217;estirpazione coattiva delle piante si applica la sanzione di cui al secondo periodo aumentata del doppio.<br /> 15. A chiunque non esegue misure fitosanitarie disposte dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinate dai decreti ministeriali e dalle ordinanze emanate in applicazione del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.<br /> 16. All&#8217;operatore professionale che esercita le attività di cui all&#8217;articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in assenza della specifica registrazione ai sensi dell&#8217;articolo 34, comma 2, del presente decreto o con registrazione revocata ai sensi dell&#8217;articolo 36, comma 2, del presente decreto si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.<br /> 17. All&#8217;operatore professionale e all&#8217;operatore autorizzato che viola l&#8217;obbligo di registrazione e conservazione dei dati e non garantisce i sistemi di tracciabilità previsti dall&#8217;articolo 69 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. A chiunque sposta piante, prodotti vegetali o altri oggetti, nel territorio italiano e dell&#8217;Unione ovvero le introduce o sposta all&#8217;interno di zone protette, senza il passaporto delle piante di cui all&#8217;articolo 78 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.<br /> 18. A chiunque emette un passaporto delle piante senza la prevista autorizzazione di cui all&#8217;articolo 37, comma 1, del presente decreto o con autorizzazione sospesa o ritirata, di cui all&#8217;articolo 39, comma 3, del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.<br /> 19. A chiunque in possesso dell&#8217;autorizzazione all&#8217;emissione del passaporto delle piante non ottempera alle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 37, comma 2 del presente decreto e alle prescrizioni e agli obblighi di cui agli articoli 83, paragrafi 1 e 2, 85, 86, paragrafo 1, 87, paragrafi 1, 2 e 3, 88, paragrafo 1 e 90, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.<br /> 20. A chiunque sostituisce un passaporto delle piante ai sensi dell&#8217;articolo 93 del regolamento 2016/2031, violando le prescrizioni di cui al medesimo articolo 93, paragrafi 3 e 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.<br /> 21. A chiunque viene a conoscenza dell&#8217;inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 93 o 94 del regolamento (UE) 2016/2031 per un&#8217;unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti sotto il proprio controllo e non annulla il passaporto delle piante e, ove possibile, non lo rimuove dall&#8217;unità di vendita, nel rispetto delle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 95 del medesimo regolamento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.<br /> 22. A chiunque commercializza o ripara imballaggi di legno, legno o altri oggetti contrassegnati con il marchio ISPM 15 IPPC/FAO o appone tale marchio senza la specifica autorizzazione di cui all&#8217;articolo 98, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/2031 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque commercializza imballaggi di legno, legno o altri oggetti con un marchio o altro attestato ufficiale contraffatti.<br /> 23. A chiunque introduce, detiene o pone in commercio piante, prodotti vegetali o altre oggetti, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, e non applica le misure di cui all&#8217;articolo 66, paragrafo 3 e 67 del regolamento (UE) 2017/625 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.<br /> 24. A chiunque, dopo che sono stati sottoposti a controlli ufficiali o alle ispezioni eseguite conformemente al Capo IX del presente decreto, sostituisce i vegetali, i prodotti vegetali o altri oggetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.<br /> 25. A chiunque non consente l&#8217;accesso nel centro aziendale o altri luoghi pertinenti i controlli da parte dei soggetti incaricati del Servizio fitosanitario nazionale ai fini delle ispezioni e dei controlli di cui agli articoli 87, 92 e 98, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 all&#8217;articolo 10, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2017/625, agli articoli 1, 4, paragrafo 1 e 6 del regolamento (UE) 2019/66 ovvero ne ostacola l&#8217;attività o non rispetti gli obblighi di cui all&#8217;articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 o 6 del regolamento (UE) 2017/625, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.<br /> 26. A chiunque elimina o manomette contrassegni o sigilli apposti dai responsabili fitosanitari, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.<br /> 27. Nei casi i cui le violazioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6, 7, 11, 17, 19, 23, 24 e 26 siano reiterate nel triennio successivo alla prima violazione, il Servizio fitosanitario regionale dispone la sospensione per tre mesi dell&#8217;autorizzazione rilasciata ai sensi dell&#8217;articolo 37, comma 1.<br /> 28. Ai passeggeri in ingresso nel territorio nazionale che, a seguito dei controlli ufficiali di cui all&#8217;articolo 45 comma 7, omettano la dichiarazione o rendano una dichiarazione mendace si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 600 euro.<br /> 29. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.<br /> 30. I Servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni. I proventi delle sanzioni irrogate ai sensi del presente decreto sono imputati nei bilanci degli enti regionali o provinciali nel cui ambito territoriale operano i Servizi fitosanitari regionali che hanno irrogato le sanzioni e sono destinati alle attività di protezione delle piante dei Servizi fitosanitari regionali che effettuano il controllo.<br />  <br /> Art. 56. Diritti obbligatori per i controlli ufficiali<br /> 1. Gli oneri necessari per l&#8217;effettuazione dei controlli ufficiali e delle eventuali analisi di laboratorio di cui all&#8217;articolo 45, il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 37 e 49, le verifiche ed i controlli di cui agli articoli 39, 41, 42, 48 e 49 sono posti a carico dell&#8217;operatore professionale, dell&#8217;esportatore, dell&#8217;importatore o del suo rappresentante in dogana, secondo i diritti obbligatori di cui all&#8217;allegato III.<br /> 2. Per i controlli ufficiali effettuati sulle merci che entrano nell&#8217;Unione europea, i diritti obbligatori di cui all&#8217;allegato III, sezione I sono riscossi presso i posti di controllo frontalieri o i punti di controllo di cui all&#8217;articolo 41, comma 2, dal Servizio fitosanitario competente.<br /> 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, possono essere modificati i diritti obbligatori di cui all&#8217;allegato III sulla base dei costi effettivi, in applicazione del Capo VI del regolamento (UE) 2017/625, nonché stabiliti ulteriori diritti obbligatori a copertura delle spese supplementari dei controlli del Servizio fitosanitario nazionale.<br /> 4. I diritti obbligatori di cui all&#8217;allegato III, sezione III per i controlli ivi previsti, hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sono corrisposti entro il 31 gennaio del relativo anno solare. Il diritto obbligatorio per il rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;uso del passaporto delle piante deve essere versato all&#8217;atto della richiesta.<br /> 5. Per il mancato o tardivo versamento dei diritti di cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472.<br /> 6. Gli importi derivanti dalla riscossione dei diritti obbligatori per i controlli ufficiali di cui al Capo IX sono destinati alle attività di protezione delle piante dei Servizi fitosanitari regionali che effettuano il controllo.<br />  <br /> Art. 57. Fondo per la protezione delle piante<br /> 1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la protezione delle piante, con una dotazione annua di 3,5 milioni di euro a decorrere dall&#8217;anno 2021, destinato al finanziamento delle attività di protezione delle piante di cui all&#8217;articolo 3. Le modalità di utilizzo del fondo, i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascun Servizio fitosanitario regionale, nonché le relative attività di verifica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.<br /> 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall&#8217;anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all&#8217;articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.<br /> 3. Ai costi derivanti dalla partecipazione dell&#8217;Italia alla Organizzazione europea e mediterranea di protezione delle piante (EPPO) e alle relative attività che sono sviluppate nel suo ambito è data copertura mediante uno stanziamento pari a 460.000 euro per l&#8217;anno 2021 e uno stanziamento annuo di 160.000 euro a partire dal 2022, a valere sul fondo di cui al comma 1.<br /> 4. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.<br />  <br /> Capo XIII<br /> Norme transitorie e finali<br />  <br /> Art. 58. Adeguamenti tecnici<br /> 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del presente decreto.<br />  <br /> Art. 59. Norme transitorie e finali<br /> 1. Fino all&#8217;adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non in contrasto con la normativa europea in vigore.<br /> 2. La pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 33, 37, 42, 53 e 54 avviene nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali».<br /> 3. Le stazioni di quarantena e i siti di confinamento già comunicati alla Commissione europea alla data di entrata in vigore del presente decreto non necessitano di una nuova domanda di riconoscimento ai sensi dell&#8217;articolo 50, comma 1.<br /> 4. Gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in servizio alla data entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti d&#8217;ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all&#8217;articolo 24.<br />  <br /> Art. 60. Abrogazioni<br /> 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.<br /> Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.<br />  <br /> Allegati I-III</div>
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<p>Note</p>
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<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/norme-per-la-protezione-delle-piante-dagli-organismi-nocivi-in-attuazione-dellarticolo-11-della-legge-4-ottobre-2019-n-117-per-ladeguamento-della-normativa-nazionale-alle-disposizioni-del-regolam/">Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell&#8217;articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l&#8217;adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 26 febbraio 2021).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2021).</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/programma-nazionale-di-finanziamento-degli-interventi-di-bonifica-e-ripristino-ambientale-dei-siti-orfani-pubblicato-nella-gazzetta-ufficiale-della-repubblica-italiana-n-24-del-30-gennaio-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/programma-nazionale-di-finanziamento-degli-interventi-di-bonifica-e-ripristino-ambientale-dei-siti-orfani-pubblicato-nella-gazzetta-ufficiale-della-repubblica-italiana-n-24-del-30-gennaio-2021/">Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2021).</a></p>
<p>IL MINISTRO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero dell&#8217;ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, recante «Nuovi interventi in campo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/programma-nazionale-di-finanziamento-degli-interventi-di-bonifica-e-ripristino-ambientale-dei-siti-orfani-pubblicato-nella-gazzetta-ufficiale-della-repubblica-italiana-n-24-del-30-gennaio-2021/">Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2021).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/programma-nazionale-di-finanziamento-degli-interventi-di-bonifica-e-ripristino-ambientale-dei-siti-orfani-pubblicato-nella-gazzetta-ufficiale-della-repubblica-italiana-n-24-del-30-gennaio-2021/">Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2021).</a></p>
<div style="text-align: justify;">IL MINISTRO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE<br /> Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero dell&#8217;ambiente e norme in materia di danno ambientale»;<br /> Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, recante «Nuovi interventi in campo ambientale»;<br /> Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;<br /> Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell&#8217;art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell&#8217;utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;<br /> Visto l&#8217;art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l&#8217;esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell&#8217;atto stesso;<br /> Visto l&#8217;art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui di cui all&#8217;art. 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini del finanziamento, tra l&#8217;altro, «di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell&#8217;art. 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati»;<br /> Visto l&#8217;art. 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha apportato modifiche al citato art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;<br /> Considerato che il citato art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede altresì che con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, d&#8217;intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate per l&#8217;attuazione degli interventi oggetto di finanziamento;<br /> Visto il decreto 18 settembre 2001, n. 468, e successive modificazioni, recante il «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati»;<br /> Visto il decreto 1° marzo 2019, n. 46, recante il «Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d&#8217;emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all&#8217;allevamento, ai sensi dell&#8217;art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;<br /> Acquisita l&#8217;intesa della Conferenza unificata nella seduta del 17 dicembre 2020;<br /> Decreta:<br />  <br /> Art. 1. Oggetto<br /> 1. Ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l&#8217;attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani.<br />  <br /> Art. 2. Definizioni<br /> 1. Ai fini del presente decreto per «sito orfano» si intende:<br /> a) il sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all&#8217;art. 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di cui all&#8217;art. 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale il responsabile dell&#8217;inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, ovvero agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato;<br /> b) sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi.<br />  <br /> Art. 3. Esclusioni dall&#8217;ambito di applicazione<br /> 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:<br /> a) alle procedure e agli interventi di cui all&#8217;art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso di esecuzione o per i quali sono già individuate e destinate altre fonti di finanziamento;<br /> b) alle attività di rimozione dei rifiuti, salvo il caso in cui i rifiuti costituiscono fonti di contaminazione delle matrici ambientali circostanti;<br /> c) agli interventi relativi alle strutture edilizie e impiantistiche, ad eccezione degli interventi necessari per consentire la bonifica delle matrici ambientali;<br /> d) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato;<br /> e) agli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso.<br />  <br /> Art. 4. Criteri di assegnazione delle risorse<br /> 1. La ripartizione delle risorse tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è operata attribuendo il 50% dello stanziamento complessivo, pari a euro 105.589.294,00, alle regioni del centro-nord ed il 50% alle regioni del Mezzogiorno. A ciascun ente sono assegnate le quote individuate per il centro-nord e per il Mezzogiorno applicando i criteri di cui al coefficiente di riparto utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la ripartizione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.<br /> 2. Le quote spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma in attuazione dei criteri di riparto di cui al comma 1, sono individuate nella tabella di cui all&#8217;allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Ciascuna regione e provincia autonoma provvede, secondo i propri criteri e coerentemente con le previsioni e pianificazioni rispettivamente già adottate in materia di bonifiche, all&#8217;individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi oggetto del presente decreto risultano prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso.<br /> 3. Le risorse di cui alla tabella contenuta nell&#8217;allegato sono trasferite ai soggetti beneficiari solo dopo l&#8217;individuazione del sito orfano/dei siti orfani, dell&#8217;area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da eseguire. I predetti elementi devono essere comunicati da ciascuna regione e provincia autonoma al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare e formare oggetto di uno o più accordi, nell&#8217;ambito dei quali sono specificamente individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento nonché le modalità di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese.<br /> 4. Le risorse, destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza d&#8217;emergenza, caratterizzazione, analisi di rischio, bonifica e messa in sicurezza permanente, sono comprensive degli oneri relativi alle spese tecniche ed amministrative per la progettazione, l&#8217;avvio, la conduzione ed il collaudo degli interventi.<br />  <br /> Art. 5. Fonti di finanziamento<br /> 1. Il presente Programma è finanziato con le risorse disponibili, a legislazione vigente, sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all&#8217;art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo complessivo di euro 105.589.294,00, per gli anni dal 2019 al 2024.<br />  <br /> Art. 6. Monitoraggio e controllo degli interventi<br /> 1. Le regioni e le province autonome sono responsabili del controllo e del monitoraggio sulla realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente provvedimento. I soggetti attuatori, se diversi dalle regioni, annualmente, predispongono e trasmettono alla regione o provincia autonoma territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzi lo stato di avanzamento in relazione alle somme erogate, a tal fine utilizzando gli strumenti di reportistica messi a disposizione dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.<br /> 2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito della stipula di apposito accordo, anche ai fini dell&#8217;attivazione delle procedure di revoca dei finanziamenti di cui all&#8217;art. 7 nei confronti dei soggetti beneficiari.<br /> 3. I controlli sulle attività e sugli interventi oggetto del presente decreto sono effettuati ai sensi dell&#8217;art. 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.<br /> 4. Si procede, in ogni caso, alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato, a cura del beneficiario delle risorse. Si applicano le disposizioni di cui all&#8217;art. 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.<br /> 5. Negli accordi di cui all&#8217;art. 4 è riportato, ove previsto per l&#8217;intervento ai sensi dell&#8217;art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il relativo Codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l&#8217;importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.<br />  <br /> Art. 7. Revoca dei finanziamenti<br /> 1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente programma sono revocati nelle ipotesi di inadempienza da parte del soggetto beneficiario e/o attuatore.<br /> 2. In caso di attivazione da parte dei soggetti obbligati/interessati il finanziamento concesso è rimodulato a favore di altri interventi nella medesima regione o Provincia autonoma di Trento e Bolzano.<br /> 3. Nell&#8217;ambito degli accordi di cui al precedente art. 6, sono disciplinate le modalità di revoca dei finanziamenti di cui al presente Programma.<br />  <br /> Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<br /> Allegato</div>
<p> Totale Italia euro 105.589.294,00 Emilia Romagna euro 5.047.168,25 Friuli-Venezia Giulia euro 1.795.018,00 Lazio euro 8.125.096,17 Liguria euro 2.317.685,00 Lombardia euro 9.613.905,22 Marche euro 2.734.762,71 P.A. Bolzano euro 1.219.556,35 P.A. Trento euro 818.317,03 Piemonte euro 6.815.788,93 Toscana euro 5.812.690,63 Umbria euro 2.206.816,24 Valle d&#8217;Aosta euro 459.313,43 Veneto euro 5.828.529,03 Abruzzo euro 2.534.143,06 Molise euro 1.272.350,99 Campania euro 12.623.200,10 Puglia euro 9.408.006,10 Basilicata euro 2.312.405,54 Calabria euro 5.443.128,11 Sicilia euro 13.557.665,35 Sardegna euro 5.643.747,76  </p>
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<p>Note</p>
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<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/programma-nazionale-di-finanziamento-degli-interventi-di-bonifica-e-ripristino-ambientale-dei-siti-orfani-pubblicato-nella-gazzetta-ufficiale-della-repubblica-italiana-n-24-del-30-gennaio-2021/">Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2021).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 6 marzo 2021).</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/assegnazione-ai-comuni-di-contributi-per-investimenti-in-progetti-di-rigenerazione-urbana-volti-alla-riduzione-di-fenomeni-di-marginalizzazione-e-degrado-sociale-pubblicato-nella-gazzetta-ufficiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/legislazione/assegnazione-ai-comuni-di-contributi-per-investimenti-in-progetti-di-rigenerazione-urbana-volti-alla-riduzione-di-fenomeni-di-marginalizzazione-e-degrado-sociale-pubblicato-nella-gazzetta-ufficiale/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/assegnazione-ai-comuni-di-contributi-per-investimenti-in-progetti-di-rigenerazione-urbana-volti-alla-riduzione-di-fenomeni-di-marginalizzazione-e-degrado-sociale-pubblicato-nella-gazzetta-ufficiale/">Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 6 marzo 2021).</a></p>
<p>IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELL&#8217;INTERNO E IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell&#8217;attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/assegnazione-ai-comuni-di-contributi-per-investimenti-in-progetti-di-rigenerazione-urbana-volti-alla-riduzione-di-fenomeni-di-marginalizzazione-e-degrado-sociale-pubblicato-nella-gazzetta-ufficiale/">Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 6 marzo 2021).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/assegnazione-ai-comuni-di-contributi-per-investimenti-in-progetti-di-rigenerazione-urbana-volti-alla-riduzione-di-fenomeni-di-marginalizzazione-e-degrado-sociale-pubblicato-nella-gazzetta-ufficiale/">Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 6 marzo 2021).</a></p>
<div style="text-align: justify;">IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br /> DI CONCERTO CON<br /> IL MINISTRO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<br /> IL MINISTRO DELL&#8217;INTERNO<br /> E<br /> IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI</div>
<div style="text-align: justify;">Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell&#8217;attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;<br /> Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali e, in particolare, l&#8217;art. 158 concernente il rendiconto dei contributi straordinari;<br /> Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l&#8217;art. 1, commi 128 e 129;<br /> Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;<br /> Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell&#8217;economia;<br /> Visto, in particolare, l&#8217;art. 1, comma 42, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone che «Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l&#8217;anno 2021, di 250 milioni di euro per l&#8217;anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034»;<br /> Visto il successivo comma 43 del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone che «Ai fini dell&#8217;attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, con il Ministro dell&#8217;interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo dell&#8217;anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell&#8217;anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034, sono individuati i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d&#8217;asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell&#8217;anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell&#8217;interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell&#8217;interno, di concerto con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre. Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato su proposta del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell&#8217;interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato entro il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell&#8217;interno, di concerto con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;<br /> Considerata, pertanto, la necessità di dare attuazione ai predetti commi 42 e 43 dell&#8217;art. 1 della citata legge n. 160 del 2019;<br /> Visto l&#8217;art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato, da ultimo, dall&#8217;art. 1, comma 310, della citata legge n. 160 del 2019, che prevede: «Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull&#8217;intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all&#8217;obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente.».<br /> Ritenuto necessario, in coerenza con quanto previsto dal citato comma 43 dell&#8217;art. 1 della legge n. 160 del 2019, prevedere l&#8217;assegnazione dei contributi su base triennale;<br /> Ritenuto necessario individuare criteri per assegnare le risorse prioritariamente ai Comuni che abbiano nel proprio territorio una densità maggiore di popolazione caratterizzata da condizioni di vulnerabilità sociale e materiale, con conseguenti fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;<br /> Ritenuto necessario limitare i contributi a favore dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia ed ai comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana, in considerazione della prioritaria necessità di interventi di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;<br /> Visto l&#8217;indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) calcolato dall&#8217;ISTAT con il seguente algoritmo: media aritmetica corretta dei valori normalizzati dei seguenti sette indicatori:<br /> 1) incidenza percentuale della popolazione di 25- 64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di studio;<br /> 2) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico;<br /> 3) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale;<br /> 4) incidenza percentuale della popolazione in affollamento grave;<br /> 5) incidenza percentuale delle famiglie con 6 e più componenti;<br /> 6) incidenza percentuale di famiglie monogenitoriali giovani e adulte;<br /> 7) incidenza percentuale di giovani di 15-29 anni non attivi e non studenti;<br /> Valutata l&#8217;opportunità di dare priorità agli interventi presentati dai comuni che presentano un valore più elevato dell&#8217;indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) sopra richiamato;<br /> Vista la legge del 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge Urbanistica» e successive modificazioni e integrazioni;<br /> Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, recante «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell&#8217;art. 17 della legge n. 765 del 1967»;<br /> Visto l&#8217;art. 117 della Costituzione che, al terzo comma, tra l&#8217;altro, prevede che la materia di governo del territorio è di legislazione concorrente per cui la potestà legislativa spetta alle Regioni mentre i principi fondamentali sono disposti con normativa nazionale;<br /> Considerato che le legislazioni regionali prevedono per il governo del territorio che i Comuni siano provvisti di strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato con le procedure in esse riportate unitamente agli atti di programmazione degli interventi da realizzare in conformità allo strumento urbanistico;<br /> Valutata l&#8217;opportunità di tener conto nelle valutazioni ex post degli interventi oggetto di finanziamento del miglioramento degli indicatori materiali ed immateriali, necessari a caratterizzare e a valutare la sostenibilità degli interventi;<br /> Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, recante il codice dei contratti pubblici;<br /> Considerata l&#8217;esigenza di chiarire che in caso di risorse non assegnate, non utilizzate o revocate si procede allo scorrimento delle graduatorie valide pro tempore e che tale principio è applicabile a tutte le procedure previste nelle varie annualità dal comma 42 dell&#8217;art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160;<br /> Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante l&#8217;attuazione dell&#8217;art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell&#8217;utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti;<br /> Visto il decreto del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l&#8217;alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell&#8217;ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche &#8211; BDAP»;<br /> Visto il Protocollo d&#8217;intesa tra il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l&#8217;ex AVCP (ora ANAC) del 2 agosto 2013 concernente «lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG», nonché il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;<br /> Visto l&#8217;art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l&#8217;obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;<br /> Visto il decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 26 maggio 2016, recante «Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni»;<br /> Considerato che, ai sensi del comma 43 dell&#8217;art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il monitoraggio delle opere pubbliche, ivi inclusa la verifica dell&#8217;affidamento dei lavori ai sensi del predetto comma 43, è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Rigenerazione urbana &#8211; LB 2020 &#8211; comma 42»;<br /> Attese le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto;<br /> Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;<br /> Acquisita l&#8217;intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 26 novembre 2020;<br /> Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Riccardo Fraccaro, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> Decreta:<br />  <br /> Art. 1. Finalità<br /> 1. Il presente decreto definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all&#8217;art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le modalità di utilizzo dei ribassi d&#8217;asta, di monitoraggio anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, recupero e riassegnazione delle somme non utilizzate.<br /> 2. Per i trienni successivi al 2023 e per l&#8217;ultimo biennio 2033-2034, in assenza di emanazione di un successivo decreto entro il 31 marzo dell&#8217;anno precedente il periodo di riferimento, sono applicate le disposizioni del presente decreto, utilizzando i dati più recenti disponibili per quanto attiene l&#8217;indicatore di cui all&#8217;art. 5, comma 2. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell&#8217;anno precedente il periodo di riferimento secondo le disposizioni di cui all&#8217;art. 1, comma 43, della legge n. 160 del 2019.<br />  <br /> Art. 2. Comuni richiedenti il contributo<br /> 1. Hanno facoltà di richiedere i contributi previsti dall&#8217;art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l&#8217;anno 2021, 250 milioni di euro per l&#8217;anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana che intendono realizzare interventi per la rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non siano integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati, presentando apposita domanda secondo le modalità ed i termini di cui al successivo art. 4.<br /> 2. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di:<br /> a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;<br /> b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;<br /> c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.<br />  <br /> Art. 3. Ammissibilità degli interventi<br /> 1. I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell&#8217;elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di:<br /> a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;<br /> b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;<br /> c) mobilità sostenibile.<br /> 2. Il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 può essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell&#8217;opera, anche per le relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese nel quadro economico dell&#8217;opera che si intende realizzare. Qualora la richiesta di contributo riguardi anche la quota relativa alle spese di progettazione esecutiva, nella domanda deve essere indicato, con separata evidenza, l&#8217;importo richiesto per i lavori e quello richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico dell&#8217;opera.<br />  <br /> 3. Ai fini dell&#8217;ammissibilità al contributo:<br /> a) le richieste devono indicare il CUP dell&#8217;opera valido e correttamente individuato in relazione all&#8217;opera per la quale viene richiesto il contributo;<br /> b) le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell&#8217;ambito territoriale del comune;<br /> c) alla data della presentazione della richiesta i comuni devono aver trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all&#8217;art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all&#8217;art. 3 del decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all&#8217;ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al periodo precedente sono desunte dall&#8217;ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.<br /> 4. Non sono ammesse domande formulate con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto.<br />  <br /> Art. 4. Modello di presentazione della domanda<br /> 1. Con decreto del Ministero dell&#8217;interno &#8211; Direzione centrale della finanza locale, da adottare entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, viene approvato il modello di presentazione della domanda informatizzato con il quale i comuni richiedono i contributi di cui al presente provvedimento e le modalità operative di invio del modello da parte degli enti.<br /> 2. La domanda deve essere compilata esclusivamente con metodologia informatica avvalendosi dell&#8217;apposito modello informatizzato che sarà messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, nell&#8217;«Area certificati».<br /> 3. La domanda deve indicare gli elementi informativi relativi all&#8217;ente e relativi all&#8217;opera o all&#8217;insieme coordinato di opere per cui si chiede il contributo e deve essere completa delle informazioni di cui all&#8217;art. 3.<br /> 4. Il Ministero dell&#8217;interno si riserva la facoltà di comunicare, di intesa con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, modalità informatiche semplificate di invio delle istanze contestualmente alla pubblicazione del modello di presentazione della domanda.<br /> 5. I comuni sono tenuti a presentare le istanze per la concessione dei contributi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.<br />  <br /> Art. 5. Individuazione dei progetti finanziabili<br /> 1. L&#8217;ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, con decreto del Ministero dell&#8217;interno, di concerto con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.<br /> 2. Qualora l&#8217;entità delle richieste pervenute superi l&#8217;ammontare delle risorse disponibili, l&#8217;attribuzione è effettuata, tenendo conto della quota riferita alla progettazione esecutiva e alle opere, a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell&#8217;indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM).<br /> 3. L&#8217;attribuzione del contributo sulla base della graduatoria di cui al comma 2, nel limite delle risorse disponibili in bilancio per ciascun anno del triennio di riferimento è fatta assicurando, nel medesimo periodo, il rispetto dell&#8217;art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate.<br />  <br /> Art. 6. Affidamento dei lavori e monitoraggio degli interventi<br /> 1. Considerato che per affidamento dei lavori si intende la data di stipulazione del relativo contratto di cui all&#8217;art. 32 del richiamato decreto legislativo n. 50 del 2016, l&#8217;ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti per l&#8217;anno 2021 dalla data di emanazione del decreto di cui all&#8217;art. 5, comma 1, e per gli anni 2022 e 2023 dal 1° ottobre precedente ciascun anno di riferimento del contributo:<br /> a) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l&#8217;affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;<br /> b) per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 di euro l&#8217;affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.<br /> 2. Nel caso di mancato rispetto del termine di emanazione del decreto di cui all&#8217;art. 5, comma 1, per il primo anno di assegnazione dei contributi, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di emanazione del medesimo.<br /> 3. Ai fini del comma 1, per costo dell&#8217;opera pubblica si intende l&#8217;importo complessivo del quadro economico dell&#8217;opera medesima, così come risultante dal sistema di monitoraggio di cui al comma 6.<br />  <br /> 4. Qualora l&#8217;ente beneficiario del contributo:<br /> a) abbia richiesto il contributo anche per le spese di progettazione esecutiva, nel caso in cui le stesse siano comprese nel quadro economico dell&#8217;opera che si intende realizzare, come specificato all&#8217;art. 3, comma 2, i termini di cui al comma 1 sono aumentati di dodici mesi;<br /> b) per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al comma 1 sono aumentati di tre mesi. Tale informazione deve essere desunta dal sistema di cui al comma 6, inserendo la CUC o delle SUA tra i soggetti correlati all&#8217;opera.<br /> 5. In caso di scorrimento della graduatoria di cui all&#8217;art. 5, comma 2, i termini di affidamento dei lavori individuati al comma 1, lettere a) e b) decorrono dalla data di adozione del decreto di assegnazione di cui all&#8217;art. 5, comma 1.<br /> 6. Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente decreto è effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP» di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Rigenerazione urbana &#8211; LB 2020 &#8211; comma 42».<br />  <br /> Art. 7. Erogazione del contributo<br /> 1. Le erogazioni sono disposte dal Ministero dell&#8217;interno ai comuni beneficiari nel seguente modo:<br /> a) 30 per cento del finanziamento, previa verifica dell&#8217;avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all&#8217;art. 6, comma 6;<br /> b) 60 per cento sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall&#8217;ente, così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all&#8217;art. 6 comma 6;<br /> c) il residuo 10 per cento previa trasmissione, al Ministero dell&#8217;interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell&#8217;art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.<br /> 2. Le erogazioni a favore dei comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d&#8217;Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono disposte per il tramite dei bilanci delle rispettive regioni e province autonome.<br />  <br /> Art. 8. Rendicontazione<br /> 1. I comuni destinatari dei contributi ottemperano agli adempimenti informativi richiesti per il tramite del sistema di cui all&#8217;art. 6, comma 6, e adempiono all&#8217;obbligo di presentazione del rendiconto, delle somme ricevute di cui all&#8217;art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presentando, entro sessanta giorni dal termine di ciascun esercizio finanziario, apposita relazione come prescritto dal citato art. 158 nonché una scheda analitica degli ordinativi di pagamento emessi.<br /> 2. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d&#8217;asta, il comune, previa formale richiesta al Ministero dell&#8217;interno, può essere autorizzato ad utilizzarli per il finanziamento di eventuali varianti in corso d&#8217;opera. In assenza di varianti, detti risparmi sono vincolati fino al collaudo, e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal richiamato comma 42 dell&#8217;art. 1 della legge n. 160 del 2019, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell&#8217;esercizio successivo al collaudo. Eventuali economie di spesa non impegnate desunte dal sistema di monitoraggio di cui all&#8217;art. 6, comma 6, sono recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell&#8217;art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.<br />  <br /> Art. 9. Revoche e controlli<br /> 1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di:<br /> a) mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori di cui all&#8217;art. 6;<br /> b) nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertate a seguito dell&#8217;attività di controllo di cui al comma 5;<br /> c) qualora l&#8217;intervento finanziato risulti assegnatario in tutto o in parte di altro finanziamento nazionale, regionale o comunitario per le stesse finalità. La revoca è disposta per la parte finanziata da altri soggetti.<br /> 2. Nel caso di contenzioso i termini di cui all&#8217;art. 6, sono sospesi per il periodo decorrente dalla presentazione del ricorso fino alla definizione del medesimo contenzioso.<br /> 3. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1, le risorse ricevute ai sensi dell&#8217;art. 7 sono versate da parte dei comuni ad apposito capitolo dell&#8217;entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo «Rigenerazione urbana».<br /> 4. Qualora non si proceda all&#8217;erogazione in favore del comune assegnatario dell&#8217;intero contributo o di una parte di esso, per rinuncia da parte dello stesso ente, oppure in esito alla revoca di cui al comma 1, le risorse rimaste disponibili, ivi incluse le risorse riassegnate ai sensi del comma 3, sono destinate allo scorrimento delle graduatorie valide al momento della revoca, rinuncia e/o riassegnazione che avviene con apposito decreto del Ministero dell&#8217;interno. A tal fine, i termini previsti dal presente decreto per l&#8217;affidamento dei lavori decorrono dalla data di comunicazione al nuovo beneficiario dell&#8217;avvenuta assegnazione del contributo, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata da parte del Ministero dell&#8217;interno.<br /> 5. Il Ministero dell&#8217;interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua controlli a campione sulle opere oggetto di contributo, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni interessate.<br /> Il presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.</div>
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<p>Note</p>
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<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/assegnazione-ai-comuni-di-contributi-per-investimenti-in-progetti-di-rigenerazione-urbana-volti-alla-riduzione-di-fenomeni-di-marginalizzazione-e-degrado-sociale-pubblicato-nella-gazzetta-ufficiale/">Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 6 marzo 2021).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2020 n.3886</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-18-9-2020-n-3886/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-18-9-2020-n-3886/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2020 n.3886</a></p>
<p>Anna Pappalardo, Presidente, Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore I movimenti di terra, di creazione di un impianto di irrigazione o di raccolta delle acqua sono attività  di edilizia libera ex. art. 6, lett. d) e lett. e)Â del d.P.R. n. 380/2001 Edilizia ed urbanistica &#8211; attività  agricola &#8211; movimenti di terra, di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-18-9-2020-n-3886/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2020 n.3886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-18-9-2020-n-3886/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2020 n.3886</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Anna Pappalardo, Presidente, Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>I movimenti di terra, di creazione di un impianto di irrigazione o di raccolta delle acqua sono attività  di edilizia libera ex. art. 6, lett. d) e lett. e)Â del d.P.R. n. 380/2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed urbanistica &#8211; attività  agricola &#8211; movimenti di terra, di creazione di un impianto di irrigazione o di raccolta delle acqua &#8211; attività  di edilizia libera ex. art. 6, <em>lett. d)</em> <em>e lett. e)</em> del d.P.R. n. 380/2001 &#8211; sono tali.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In caso di movimenti di terra, di creazione di un impianto di irrigazione nonchè di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per irrigare, si è in presenza di interventi di carattere strumentale rispetto all&#8217;attività  agricola, che pertanto devono essere fatti rientrare nell&#8217;ambito dell&#8217;attività  edilizia libera ai sensi dell&#8217;art. 6, lett. d)Â e lett. e)Â del d.P.R. n. 380/2001.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/09/2020<br /> <strong>N. 03886/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05053/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 5053 del 2019, proposto da<br /> Ditta Individuale Migliore Rosa, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Acampora e Margherita Acampora, con domicilio digitale luisa.acampora@ordineavvocatita.it e margherita.acampora@pec.it e domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, viale A. Gramsci, 16;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Campania, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michele Cioffi, con domicilio digitale michelecioffi@pec.regione.campania.it;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Bianchino Concetta, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> a) del provvedimento prot. n. 2019 0603709 dell&#8217;8/10/2019 del Responsabile Dirigente Servizio Territoriale Provinciale di Caserta Direzione Generale Politiche Agricole e Forestali della Regione Campania di comunicazione di non accoglimento dell&#8217;istanza di riesame, acquisita con nota prot. PG/2019/547774 del 13/09/2019;<br /> b) del decreto dirigenziale n. 175 dell&#8217;11/10/2019 della Direzione Generale Uff. struttura 7 della Giunta Regionale della Campania, di approvazione della graduatoria unica regionale definitiva per la tipologia di intervento 4.1.4. &#8220;Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole&#8221; del PSR Campania 2014-2020- Bando approvato con D.D. n. 146 del 4/6/2018 e successiva modifica con D.D. n. 248 del 30/07/2018 per quanto risulta esclusa la ricorrente;<br /> c) del bando approvato con D.D. n. 146 del 4/6/2018 e succ. mod. con D.D. della Regione Campania n. 248 del 30/07/2018, punto n. 12, par. 11, nella parte in cui stabilisce che nel caso di interventi edilizi occorre allegare, tra gli altri, &#8220;copia del titolo abilitativo richiesto (permesso di costruire, SCIA)&#8221; per come interpretato dall&#8217;Amministrazione resistente, nel senso che la <em>lex specialis</em> non consentirebbe distinzioni tra regimi amministrativi differenti, quali attività  di edilizia libera;<br /> d) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente;<br /> nonchè per l&#8217;accertamento del diritto della ditta ricorrente ad ottenere l&#8217;inserimento nella graduatoria ai fini dell&#8217;erogazione dei benefici di cui al bando;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Viste le disposizioni straordinarie di cui all&#8217;art. 84, co. 5, primo e secondo periodo, del DL n. 18 del 17.03.2020, convertito dalla legge n. 27 del 24.04.2020, come modificate dall&#8217;art. 4 co. 1 del DL n. 28 del 30.04.2020, a mente del quale successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, con facoltà  per le parti di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;<br /> Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020;<br /> Visto il decreto del Presidente del TAR Campania n. 14 del 31.3.2020 e, in particolare, l&#8217;art. 5;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 giugno 2020 la dott.ssa Gabriella Caprini e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> I. La ditta ricorrente impugna, unitamente al bando presupposto, il provvedimento di non accoglimento dell&#8217;istanza di riesame, in una con il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria unica regionale definitiva per la tipologia di intervento 4.1.4. &#8220;Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole&#8221; del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020, nella parte in cui la esclude dal riconoscimento del finanziamento del progetto.<br /> I.1. Il provvedimento di diniego di riesame risulta motivato, &#8220;viste le controdeduzioni di cui alla richiesta di riesame&#8221;, nei termini che seguono:<br /> 1) &#8220;in merito al primo punto <em>(Manca l&#8217;autorizzazione e/o il permesso per i lavori (SCIA))</em> la Commissione &#038; conferma la inderogabilità  di un provvedimento autorizzativo o, di una semplice comunicazione di inizio lavori al competente Ufficio Tecnico;<br /> 2) in merito al secondo e terzo punto <em>(Manca perizia asseverata del tecnico abilitato che se ne assume la responsabilità  tecnico-professionale; Manca titolo abilitativo e progetto con elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto e di ogni altro elaborato)</em>, la Commissione conferma la mancata allegazione;<br /> 3) in merito al quarto punto <em>(Mancano le firme con l&#8217;apposizione rituale su tutti i documenti)</em> la Commissione conferma la mancanza delle firme;<br /> 4) in merito al settimo punto <em>(Gli elaborati grafici allegati alla domanda di sostegno sono privi di riferimenti catastali)</em> la Commissione conferma la mancanza dei riferimenti catastali&#8221;.<br /> II. A sostegno del gravame parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:<br /> a) violazione e falsa applicazione da parte della Commissione esaminatrice del bando n. 146 del 4/6/2018 e ss.mod. <em>in parte qua</em>, punto n. 12, par. 11, degli artt. 6 co. 1 e 2, lett. b), c), d), ed e) e 6 bis del d.P.R. n. 380/2001 nella parte in cui, per come formulato, ha indotto l&#8217;amministrazione ad esigere, senza distinzione tra le tipologie di lavori, unicamente il permesso di costruire o la scia, dell&#8217;art. 10 bis della l. n. 241/1990, del principio del <em>favor partecipationis </em>e della circolare della Regione Campania n. 257683 del 6.04.2017 in materia di interventi 4.1.1;<br /> b) eccesso di potere per difetto di istruttoria, errata applicazione della norma ai fatti, travisamento, contraddittorietà  e per mancato bilanciamento di interessi.<br /> III. Si è costituita l&#8217;Amministrazione regionale concludendo per il rigetto del ricorso.<br /> IV. Con ordinanza n. 43 del 2020, questa sezione ha accolto l&#8217;istanza di tutela cautelare nella duplice considerazione che: &#8220;le censure proposte si presentano favorevolmente valutabili, relativamente alla prospettata esigenza di tener conto della specificità  delle opere, in minima parte di carattere edilizio e di natura tale da non richiedere titolo edilizio e, pertanto, ammissibili al finanziamento senza incorrere nella preclusione dettata dal bando al punto n. 12, par. 11 (anch&#8217;esso censurato per l&#8217;applicazione in tali sensi operata dalla Regione)&#8221;; &#8220;l&#8217;amministrazione regionale non risulta aver tenuto conto alcuno della comunicazione inizio lavori comunque effettuata da parte ricorrente al Comune di Mondragone in data 18 gennaio 2019 e che gli altri profili di diniego addotti potevano dar luogo a soccorso istruttorio&#8221;.<br /> V. All&#8217;udienza del 23.06.2020, tenutasi da remoto, la causa è stata introitata per la decisione, sulla base degli atti.<br /> VI. Il ricorso è fondato.<br /> VI.1. Con la prima censura, parte ricorrente si duole della illegittimità  del provvedimento di dell&#8217;esclusione nella parte in cui la stessa risulta motivata sul presupposto dell&#8217;assenza di un titolo edilizio abilitativo, elemento, invero, richiesto dal bando, pur facendosi riferimento, nel caso di specie, a lavori di progetto che, per entità  e natura, non ne abbisognerebbero; a norma degli artt. 6 co.1 e ss. d.P.R. n. 380/01, sarebbe invece sufficiente, per la loro esecuzione, una mera comunicazione.<br /> L&#8217;errata interpretazione sarebbe scaturita dalla formulazione della <em>lex specialis</em> che, al punto 12, par. 11, individuando quali titoli necessari il permesso di costruire e la SCIA, sembrerebbe non dar modo di distinguere tra tipologie di lavori e differenti regimi.<br /> Conseguenza di questa errata qualificazione sarebbe anche la previsione della necessarietà , per il tipo di lavori da eseguirsi, di una perizia asseverata da un tecnico abilitato, della presentazione di un progetto con elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto e di &#8220;ogni altro elaborato&#8221;, profilo che fonda un altro dei motivi posti a base dell&#8217;esclusione operata.<br /> Si tratterebbe, di contro, di opere di modeste dimensioni che non richiederebbero alcuna progettazione esecutiva nè tantomeno una autorizzazione sismica nonchè una relazione asseverata da un tecnico abilitato.<br /> VI.1.1. La censura è fondata.<br /> VI.1.2. L&#8217;intervento di miglioramento aziendale promosso dalla ricorrente ed oggetto della domanda consiste nel rinnovo dell&#8217;impianto di fertirrigazione, da progetto, domotico, ad ali gocciolanti ed aereo sottoterra, collegato all&#8217;impianto antibrina da predisporre nelle serre giÃ  esistenti, che non richiede interventi edilizi se non per opere di copertura e sostegno della centralina elettrica (box in muratura e piattaforma in calcestruzzo con struttura metallica e tettoia con lastre di lamiera, sostanzialmente, vani tecnici), lavori comunque rientranti tra quelli di edilizia libera ed, in particolare, tra le categorie di lavori per i quali è facoltativo presentare una Comunicazione Inizio Lavori in base all&#8217;art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, tanto che non occorrerebbe nemmeno l&#8217;asseverazione di un tecnico abilitato. In particolare, &#8220;E&#8217; intenzione della richiedente, infatti, affrancarsi dalla risorsa idrica di falda e sfruttare quella piovana. Quest&#8217;ultima, cadendo sulla copertura delle serre, viene convogliata nella rete idrica esistente così¬ che tutta l&#8217;acqua piovana venga raccolta. In seguito l&#8217;acqua è immagazzinata in 2 vasche della capienza di 60 m3 ciascuna (oggetto di acquisto) per un totale di accumulo di 120 m3. L&#8217;acqua così¬ raccolta è convogliata a mezzo di pompe all&#8217;impianto di irrigazione a realizzarsi&#8221; (relazioni asseverate del dott. Agronomo Pagliaro del 17 e 19.08.2018).<br /> Tale profilo tecnico è stato chiarito, nel corso del procedimento, in sede di osservazioni presentate ai sensi dell&#8217;art. 10 bis della l. n. 241/1990 a seguito di preavviso di rigetto, tanto nella relazione esplicativa del Dottore Agronomo Pagliaro e che nelle controdeduzioni del progettista, Ing. Lefemine.<br /> Ed invero, &#8220;L&#8217;assenza di scia è imputabile al fatto che l&#8217;intervento proposto a finanziamento consistente in &quot;intervento di realizzazione di impianto di fertirrigazione automatica ed impianto antibrina serre esistenti P.S.R. 2014 2020Misura 4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nell&#8217;azienda agricola &quot;Migliore Rosa&quot; sita in località  &quot;Ponte Reale&quot; Mondragone (CE) foglio n. 51 p.lle 11, 47, 75, 76, 78, 5009, 81 e 83&quot; è un intervento di edilizia libera ed in special modo A.E.L. (attività  di edilizia libera), in base all&#8217;art. 6, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380&#8221;.<br /> Precisandosi altresì¬ che: &#8220;Per tale intervento è stato comunicato l&#8217;inizio lavori allo Sportello Unico per l&#8217;Edilizia del Comune di Mondragone (CE), in data 18/01/2019 e lo stesso Comune nulla ha avuto ad eccepire riguardo all&#8217;A.E.L. presentata e <em>al</em>la realizzazione dell&#8217;intervento&#8221; (relazione dott. ing. L.G. Lefemine del 12.09.2019, richiamata nelle controdeduzioni del dott. Agronomo Pagliaro), con ciò sanandosi ogni asserita irregolarità .<br /> Ed invero, secondo condivisa giurisprudenza, &#8220;In caso di movimenti di terra, di creazione di un impianto di irrigazione nonchè di raccolta delle acque meteoriche da riutilizzare per irrigare, si tratta di interventi di carattere strumentale rispetto all&#8217;attività  agricola, che pertanto devono essere fatti rientrare nell&#8217;ambito dell&#8217;attività  edilizia libera ai sensi dell&#8217;art. 6, lett. d)Â <em>e lett. e)</em> del d.P.R. n. 380/2001&#8243; (T.A.R. Veneto, Venezia, sez. II, 29/10/2019, n. 1165).<br /> VI.1.3. Da tanto consegue altresì¬ che, con riferimento, rispettivamente, ai punti &quot;2) Manca perizia asseverata del tecnico abilitato che se ne assume la responsabilità  tecnico-professionale&#8221; e &#8220;3) Manca titolo abilitativo e progetto con elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto e di ogni altro elaborato&#8221;, da un lato, &#8220;L&#8217;asseverazione del tecnico abilitato non occorre se la richiesta per l&#8217;esecuzione dell&#8217;intervento avviene a mezzo A.E.L. (Attività  di edilizia libera), in base all&#8217;art. 6, comma I del D.P.R. 6 Giugno 2001, n.380&#8221; e, dall&#8217;altro, la &#8220;A.E.L. (Attività  di edilizia libera) non richiede alcun titolo autorizzativo nè abilitativo. Tutti gli elaborati di progetto risultano correttamente inviati&#8221; (relazione dott. ing. L.G. Lefemine del 12.09.2019).<br /> VI.1.4. Tanto premesso, fondata è allora anche la censura con la quale la medesima parte ricorrente lamenta la falsa applicazione del bando, nella parte in cui individua a pena di esclusione tra la documentazione da allegarsi alla domanda di aiuto il titolo abilitante, laddove, secondo una lettura conforme alla normativa vigente, occorre munirsi di titolo edilizio (permesso di costruire o di SCIA) e della relativa necessaria documentazione, soltanto laddove questo sia effettivamente necessario per il tipo di lavori da realizzarsi.<br /> VI.1.5. La Commissione si è, pertanto, espressa per l&#8217;inderogabilità  del provvedimento abilitativo in violazione dei principi della semplificazione dell&#8217;azione amministrativa estesi di recente anche ai titoli edilizi.<br /> VI.2. Con il secondo motivo di ricorso la parte lamenta l&#8217;eccesso di potere per errata applicazione della norma ai fatti.<br /> VI.2.1. Il provvedimento di rigetto gravato sarebbe, peraltro, palesemente contraddittorio e, come detto, in violazione della normativa in quanto mentre al punto 1) riterrebbe sufficiente anche una &#8220;semplice comunicazione di inizio lavori&#8221; e al punto 4) avrebbe accolto la controdeduzione in merito alla non necessarietà  dell&#8217;autorizzazione sismica, così¬ implicitamente riconoscendo i lavori di che trattasi quali &#8220;lavori minori&#8221;; al contempo avrebbe poi confermato il rigetto della domanda di sostegno proprio in ragione della mancanza di atti e documenti (alcuni peraltro erroneamente ritenuti mancanti, come l&#8217;indicazione dei riferimenti catastali e la stessa C.I.L.A.) che non sarebbero affatto necessari in presenza di attività  di edilizia libera, essendo normalmente richiesti per l&#8217;attività  edilizia &#8220;pesante&#8221; (relazione asseverata, progettazione esecutiva ed elaborati indeterminati).<br /> VI.2.3. Il motivo è fondato.<br /> VI.2.4. Come dedotto l&#8217;Amministrazione regionale ha operato, altresì¬, una commistione tra diversi i regimi amministrativi contemplati dal T.U. sull&#8217;edilizia, e, in particolare, tra quelli individuati dall&#8217;art. 6, rubricato &#8220;attività  di edilizia libera&#8221;, e quelli di cui al successivo art. 6 bis, concernente gli &#8220;interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata&#8221;.<br /> Posto che gli interventi oggetto della domanda di sostegno presentata dalla ditta ricorrente rientrano nella categoria dei lavori di edilizia libera elencati dall&#8217;art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, gli stessi sono eseguibili senza che occorra alcun titolo abilitativo e tanto meno la c.d. C.I.L.A., ovvero la comunicazione necessitante l&#8217;asseverazione di un tecnico abilitato.<br /> Per la realizzazione di tali lavori è allora è sufficiente una mera comunicazione, di carattere informativo, facoltativa, indirizzata al Comune nel cui territorio devono essere eseguiti, non richiedendosi alcun titolo edilizio di natura autorizzatoria, volto a consentire una preventiva verifica da parte dell&#8217;autorità  amministrativa, chiamata a rimuovere un limite all&#8217;esercizio dello <em>jus aedificandi</em>.<br /> In tale contesto, in primo luogo, &#8220;si devono ritenere assoggettate a permesso di costruire tutte &#8211; e soltanto &#8211; le opere che, in generale, trasformano irreversibilmente il suolo e comportano l&#8217;inclusione in esso di elementi che ne stravolgono l&#8217;assetto originario&#8221; (Cons. Stato, sez. VI, 23.11.2017, n. 5471).<br /> In secondo luogo, deve, altresì¬, sottolinearsi che la Scia, benchè rientrante tra gli strumenti di liberalizzazione parziale, è comunque qualificabile quale titolo abilitativo edilizio, essendo applicabile ad interventi edilizi di una certa rilevanza (individuati dagli artt. 22 e 137 del d.P.R. 380/01) e disponendo l&#8217;Amministrazione, a fronte della sua presentazione, di diversi poteri, non solo sanzionatori, ma anche di tipo repressivo, inibitorio e conformativo, nonchè di autotutela, da esercitarsi entro i termini indicati dall&#8217;art. 19, l. 241/90, a decorrere dall&#8217;acquisizione.<br /> Di contro, rispetto agli interventi di c.d. edilizia libera, quali quelli all&#8217;esame, l&#8217;Amministrazione ha soltanto poteri sanzionatori. L&#8217;attività  non è sottoposta ad un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, dovendo la stessa soltanto essere conosciuta dall&#8217;Amministrazione, affinchè questa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio.<br /> In definitiva, soltanto per il primo tipo di attività  sussiste un onere di comunicazione al Comune, mentre nel secondo caso la comunicazione resta una semplice facoltà .<br /> Nel caso all&#8217;esame, l&#8217;Amministrazione resistente non avrebbe potuto negare il finanziamento alla ditta ricorrente per l&#8217;assenza di apposita C.I.L.A., avendo essa stessa, contraddittoriamente, riconosciuto l&#8217;appartenenza dei lavori oggetto della domanda di sostegno a quelli minori, riconducibili alla categoria di quelli di edilizia libera.<br /> Ciò posto, se non è necessario un titolo autorizzatorio e nemmeno una CILA (corredata di relazione tecnica asseverata), a nulla rileva l&#8217;avvenuta o meno comunicazione di inizio lavori, nel caso di specie, avvenuta in data 18.01.2019, anteriormente al preavviso di diniego datato 3.09.2019, ovvero la relativa trasmissione, di cui non si ha prova, attesa la relativa facoltatività .<br /> VI.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ditta ricorrente si duole dell&#8217;eccesso di potere nella figura sintomatica del mancato bilanciamento di interessi.<br /> VI.3.1. Contesta, in particolare, la violazione procedimentale operata dall&#8217;Amministrazione nell&#8217;individuare quale ulteriori motivi di rigetto la mancanza di apposizione di firme su tutti i documenti e la mancanza di riferimenti catastali negli elaborati grafici allegati alla domanda di sostegno.<br /> VI.3.2. Il motivo è fondato.<br /> VI.3.3. Come chiarito anche in sede di controdeduzioni, sia le firme su tutti i documenti che i riferimenti catastali erano presenti sin dal momento della presentazione della domanda (vd.doc.1, in cui compaiono gli allegati alla domanda di aiuto con indicazione del <em>pdf.p7m</em>, sigla che contraddistingue i file convalidati e trasmessi con firma digitale). In particolare, &#8220;tutta la documentazione risulta firmata in calce da chi la prodotta e, digitalmente, dalla ditta richiedente&#8221; (controdeduzioni del dott. Agronomo Pagliaro). D&#8217;altronde, non si paventano dubbi sulla paternità  o assunzione di responsabilità  in ordine alle presunte firme mancanti.<br /> VI.3.5. Quanto ai riferimenti catastali, a prescindere dalla circostanza che gli stessi erano giÃ  riportati nella relazione di accompagnamento a firma del dr. Pagliaro (pag. 5 della perizia asseverata del 19.09.2018 e pag. 4 della relazione asseverata del 17.09.2018), i medesimi, quanto alla presunta non leggibilità  negli elaborati grafici &#8211; da imputare verosimilmente &#8220;ad un particolare colore dei <em>layar</em> utilizzati per la loro identificazione, non rilevabile dalla scansione&#8221;, come osservato dalla stessa ricorrente-, sarebbero stati comunque integrabili. Peraltro, il tecnico della ricorrente, nella esplicitazione delle proprie controdeduzioni specifica, inoltre, che &#8220;si provvede al pronto reinvio degli elaborati grafici&#8221;, in modo da sanare l&#8217;irregolarità  contestata.<br /> Secondo le risultanze degli atti, l&#8217;Amministrazione resistente ha, quindi, parzialmente omesso di riesaminare gli atti, non tenendo pienamente conto delle indicazioni fornite in sede di controdeduzioni, e, tanto, in sostanziale violazione del principio di piena partecipazione, essendo, nel caso, peraltro, esigibile il ricorso al soccorso istruttorio.<br /> Ed invero, secondo giurisprudenza condivisa, &#8220;in linea generale, l&#8217;incompletezza della domanda, lungi dal consentire l&#8217;adozione di un provvedimento finale di non ammissione al finanziamento richiesto, costituisce, piuttosto, il presupposto per l&#8217;esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della disposizione generale di cui all&#8217;art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, la quale impone all&#8217;amministrazione di richiedere all&#8217;interessato non solo &quot;la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete&quot; ma eventualmente anche di &quot;ordinare esibizioni documentali&quot; Tale condivisa impostazione &#8220;discende direttamente dalla applicazione di due principi tradizionalmente fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia: quello di proporzionalità  e quello del dovere dell&#8217;Amministrazione di ascoltare i privati prima di assumere decisioni (per i rapporti tra enti pubblici si rammenta che esiste un principio di leale collaborazione) (T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, del 6.06.2016, n. 483).<br /> VII. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso è meritevole di accoglimento.<br /> VIII. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br /> Condanna l&#8217;Amministrazione regionale resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre C.P.A. ed I.V.A..<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020, mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84 comma 6 DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27 del 24.04.2020, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.03.2020 e dal decreto del Presidente del Tar/Sede n. 14 del 31.03.2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Anna Pappalardo, Presidente<br /> Giuseppe Esposito, Consigliere<br /> Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2019 n.8741</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-23-12-2019-n-8741/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Franco Frattini, Presidente, Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore; PARTI: Società  Agricola C. di Santoro Vittoria &#38; C. Società  Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Gianluca Mignacca c. AGEA &#8211; Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-23-12-2019-n-8741/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2019 n.8741</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore; PARTI: Società  Agricola C. di Santoro Vittoria &amp; C. Società  Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Gianluca Mignacca c. AGEA &#8211; Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>Domande di pagamento degli aiuti comunitari (c.d. integrazioni) in agricoltura:  trova la sua disciplina nelle specifiche norme europee e interne di attuazione che regolano il procedimento di &#8220;pagamento diretto&#8221; agli agricoltori nell&#8217;ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Unione Europea &#8211; Politica agricola comune &#8211; Aiuti comunitari &#8211; modalità  procedimentali &#8211; caratteristiche.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le norme generali sul procedimento di cui alla l. 241/1990 e ai regolamenti interni di attuazione adottati dai vari enti, trovano applicazione solo in mancanza di norme specifiche che disciplinino i singoli procedimenti</em>.Â <em>Il paradigma procedimentale seguito(nel caso di specie) per le domande di pagamento degli aiuti comunitari (c.d. integrazioni) in agricoltura, trova la sua disciplina non nelle norme generali sul procedimento amministrativo, ma nelle specifiche norme europee e interne di attuazione che regolano il procedimento di &#8220;pagamento diretto&#8221; agli agricoltori nell&#8217;ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; nello specifico, il Regolamento UE del Consiglio n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 e, per quanto riguarda &#8221; le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonchè le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti&#8221;, il Regolamento UE 640/2014 della Commissione dell&#8217;11 marzo 2014 e i decreti applicativi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, tra cui, in particolare, il Decreto 23 gennaio 2015 n. 180, il Decreto 26 febbraio 2015. n. 1420 e il Decreto 18 novembre 2014.</em><br /> <em>Ulteriori oneri possono scaturire dalla regolamentazione emanata dall&#8217;Organismo di coordinamento e dagli organismi pagatori che ai sensi dell&#8217;art. 7, paragrafo 6, del Regolamento UE 1306/2013 gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all&#8217;intervento pubblico di cui sono responsabili.</em><br /> <em>Le norme attuative dei Regolamenti europei, adottate con i decreti ministeriali, prevedono, tra l&#8217;altro, una serie di oneri documentali a carico dei richiedenti i pagamenti diretti, sia al momento della domanda unica, sia in fase successiva di aggiornamento dei dati.</em><br /> <em>La partecipazione al procedimento si realizza in tali forme, attraverso l&#8217;osservanza degli oneri dichiarativi, documentali e di aggiornamento, che consentono alle aziende di contribuire all&#8217;istruttoria e al buon esito delle domande, che vengono esaminate sulla base delle informazioni fornite, salvo i controlli successivi ai fini dell&#8217;adeguamento del pagamento alla situazione reale (artt. 15 ss. Regolamento UE 640/2014).</em><br /> <em>Il procedimento amministrativo è impostato in toto in modalità  telematica e informatica, sia per quanto riguarda la partecipazione che per quanto concerne l&#8217;esito, attraverso il sistema S.I.A.N. (sistema informativo agricolo nazionale), di cui al d.lgs. 30 aprile 1998 n. 173.</em><br /> <em>In siffatto paradigma procedimentale non è previsto un preavviso di rigetto, analogo a quanto previsto dall&#8217;art. 10 bis della l. 241/1990.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 23/12/2019<br /> <strong>N. 08741/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05908/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 5908 del 2019, proposto dalla Società  Agricola C. di Santoro Vittoria &amp; C. Società  Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Gianluca Mignacca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> AGEA &#8211; Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00465/2019, resa tra le parti.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di AGEA &#8211; Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2019 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Gianluca Mignacca e l&#8217;Avvocato dello Stato Wally Ferrante;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO<br /> 1.- Con ricorso al TAR Puglia n.r.g. 1056 del 2018, la società  agricola ricorrente impugnava il silenzio-inadempimento serbato dall&#8217;AGEA in ordine a due domande di pagamento degli aiuti comunitari (c.d. integrazioni) presentate dalla stessa in data 15 giugno 2016, di cui la prima domanda unica n. 60264618467 inerente ai titoli di base posseduti per una superficie dichiarata di ha. 755,60, la seconda domanda n. 60290178536, invece, per l&#8217;accesso alla c.d. riserva nazionale, in qualità  di &#8220;Giovane agricoltore&#8221;.<br /> Si costituiva in giudizio l&#8217;Amministrazione evidenziando come nessun silenzio-inadempimento (o rifiuto) sia stato mai mantenuto. In particolare, la prima domanda di pagamento degli ausili finanziari è stata soddisfatta in parte, per talune anomalie riscontrate, stante l&#8217;esito parzialmente negativo di alcuni controlli e verifiche effettuate. La seconda domanda di pagamento risulta, invece, integralmente adempiuta.<br /> 2.- Con la sentenza in epigrafe, il ricorso veniva respinto.<br /> Il TAR rilevava che il procedimento amministrativo è impostato in modalità  telematica e informatica, attraverso l&#8217;alimentazione dei dati, informazioni e consultazione dello stato del procedimento, come anche dell&#8217;esito, attraverso il sistema S.I.A.N. (sistema informativo agricolo nazionale), di cui al d.lgs. 30 aprile 1998 n. 173, che consente la conoscenza in tempo reale delle decisioni assunte dall&#8217;amministrazione e non necessita di notifiche o di altre attività  notiziali, in quanto i dati e le informazioni sono ivi compiutamente rappresentate e motivate.<br /> In definitiva, il Regolamento U.E. n. 640 del 2014 ha previsto una fattispecie tipica di silenzio-diniego, in ipotesi di constatazione di mancata erogazione (o solo parziale erogazione) dell&#8217;aiuto comunitario, richiesto in pagamento con la domanda presentata in forma telematico-informatica.<br /> Il TAR rilevava, inoltre, che &#8220;i rapporti tra società  agricola mandante ed il centro di assistenza mandatario, che diviene anche domiciliatario di qualsiasi comunicazione informatico-telematica contenuta nel fascicolo aziendale gestito per conto dalla impresa agricola, sono disciplinate dalle norme in materia di mandato&#8221;, su cui il g.a. non ha giurisdizione.<br /> 3.- Con l&#8217;appello in esame, la società  ricorrente denuncia l&#8217;erroneità  e ingiustizia della sentenza, di cui chiede la riforma.<br /> Chiede anche l&#8217;accertamento della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle provvidenze richieste.<br /> 4.- Si è costituita in giudizio l&#8217;AGEA con memoria formale chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.<br /> 5.- Alla Camera di consiglio del 14 novembre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1.- L&#8217;appello non merita accoglimento.<br /> 2.- La società  ricorrente si duole della violazione delle garanzie procedimentali e dell&#8217;obbligo di motivazione di cui alla l. 241/1990, nonchè della violazione delle norme regolamentari con cui AGEA ha dato attuazione al suo interno alla citata legge generale sul procedimento n. 241 (Delibera AGEA 24 giugno 2010) e denuncia l&#8217;inesistenza, nella materia, di una fattispecie tipica di silenzio-rifiuto.<br /> La ricorrente rappresenta che, entro il 30 giugno 2017, AGEA era tenuta a definire con atto espresso e motivato il procedimento amministrativo di ammissibilità  degli aiuti richiesti nella Domanda Unica di Pagamento per l&#8217;anno 2016, ex art. 75 del Reg. Ce 1306/2013, che fissa nel periodo dal 1° dicembre al 30 giugno dell&#8217;anno successivo il termine per l&#8217;esecuzione dei pagamenti.<br /> Giù  solo l&#8217;inosservanza di tale termine determinerebbe, dunque, l&#8217;illegittimità  dell&#8217;inerzia di AGEA.<br /> Inoltre, se fosse stata consentita la sua partecipazione al procedimento, la ricorrente avrebbe orientato diversamente la decisione dell&#8217;Amministrazione.<br /> Nel caso di specie, non è possibile ravvisare una ipotesi di silenzio significativo tale da rendere infondata la domanda di accertamento dell&#8217;obbligo di provvedere.<br /> L&#8217;intero impianto della normativa comunitaria è incentrato al riconoscimento di una discrezionalità  amministrativa in capo all&#8217;organismo pagatore, sia all&#8217;onere di concludere il procedimento in maniera manifesta.<br /> I pagamenti presuppongono l&#8217;ultimazione della verifica delle condizioni di ammissibilità  a cura degli Stati membri a norma dell&#8217;art. 74, secondo il metodo del controllo a campione.<br /> Anche nelle ipotesi di inadempienza commessa dal richiedente, la necessaria verifica, fondata sui criteri di gravità , durata e ripetizione dell&#8217;inadempienza, conduce all&#8217;adozione di un provvedimento di rifiuto o revoca del sostegno nei casi di inadempienza grave (art. 35 Reg. CE 640 del 2014). Anche la fase sanzionatoria, successiva alla verifica dei requisiti dichiarati in domanda, richiede un accertamento di natura discrezionale, ma senza che ciù² possa impedire la partecipazione al procedimento e legittimare la conclusione con un provvedimento di tacito diniego.<br /> Ciù² sarebbe confermato anche dall&#8217;art. 7 del Decreto MIPAAFT 23 gennaio 2015 che prevede un controllo successivo al provvedimento di ammissibilità  della domanda.<br /> Anche la giurisprudenza dei TAR ha escluso l&#8217;esistenza in siffatta materia di un silenzio rifiuto legalmente tipizzato (TAR Salerno, II 27 aprile 2017, n. 773; TRGA Trento n. 306 del 20.11.2017; TAR Brescia n. 834 del 113.11.2017, TRGA Trento, n. 201 del 17.10.2018).<br /> Neppure, ad avviso dell&#8217;appellante, il provvedimento di diniego era desumibile tramite accesso telematico al fascicolo aziendale sul portale telematico SIAN (Sistema Informativo Agricolo nazionale) poichè mancherebbero gli elementi propri del provvedimento amministrativo e a tale tipo di informazione può riconoscersi solo valore di mera notizia.<br /> Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, in linea generale, l&#8217;utilizzo di procedure &quot;robotizzate&quot; non può essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell&#8217;attività  amministrativa. (C.d.S. Sez. VI, 8.4.2019, n. 2270)<br /> Infine, la ricorrente contesta il diniego implicito della domanda e chiede il riconoscimento del proprio diritto a partecipare al procedimento per violazione delle disposizioni normative secondarie emanate dalla stessa AGEA.<br /> 3.- Il Collegio condivide le considerazioni svolte nella sentenza impugnata.<br /> 3.1. &#8211; In punto di fatto, nella specie, non è mancato il provvedimento espresso a conclusione del procedimento avviato dalla ricorrente con le domande di aiuto, nè la motivazione del diniego; sicchè non si configura il silenzio inadempimento, presupposto per l&#8217;esperimento del rimedio giurisdizionale disciplinato dall&#8217;art. 117 cod. proc. amm..<br /> AGEA ha chiarito che a seguito dei controlli tecnico amministrativi svolti, è stata ammessa a liquidazione la domanda unica 2016 n. 60264618467, presentata dalla azienda ricorrente, per una superficie inferiore a quella ammissibile da titoli, solo per ha 277,58 con riferimento alle anomalie di superficie riscontrate per la quasi totalità  delle particelle de L&#8217;Aquila, che hanno determinato l&#8217;improcedibilità  al pagamento e la riduzione di euro 102.516,05.<br /> Mediante la consultazione della schermata SIAN era possibile visualizzare nel dettaglio le anomalie riscontrate e la motivazione della riduzione nel pagamento, sintetizzata attraverso appositi codici (<em>cod P68-02 particella con superficie eleggibile ridotta a seguito di refresh, cod. MAN-3 mantenimento capi-carico UBa non rispettato, allevamento in comune non limitrofo; Cod. MPT-03 mantenimento capi superfici pratiche tradizionali -carico UBA non rispettato, allevamento in comune non limitrofo</em>) la cui comprensione non sfugge agli addetti ai lavori (documenti depositati in primo grado il 18.9.2018 allegati 3, 4, 5 e 6 ).<br /> Il pagamento parziale risulta effettuato, peraltro, entro il 30 giugno 2017 (doc. all. 3).<br /> Risulta dalla relazione AGEA depositata in primo grado, inoltre, che la società  in seguito a tali esiti, dei quali ha ben compreso le ragioni, ha presentato istanze di riesame: in data 27.7.2017 e in data 22.11.2017, a seguito della cui definizione non favorevole avrebbe potuto attivarsi per un ulteriore sopralluogo e incontro in contraddittorio, che non ha tuttavia richiesto.<br /> Quanto alla domanda n. 60290178536, presentata con la richiesta di accesso alla riserva nazionale titoli fattispecie A (Giovane Agricoltore), AGEA deduce che il procedimento si è concluso con esito positivo e ammissione di una superficie di ha 456,77 ai fini dell&#8217;assegnazione dei relativi titoli di pagamento di base (allegato 9).<br /> Tramite accesso al sistema SIAN, la ricorrente, attraverso il CAA UNICAA, ha avuto accesso al fascicolo aziendale per acquisire notizie sullo stato del procedimento e sul suo esito, tanto da aver presentato istanze di riesame.<br /> Il CAA, legale mandatario per la gestione del fascicolo aziendale della ricorrente, era peraltro tenuto a fornire ogni informazione e chiarimento, come stabilito nella convenzione stipulata con AGEA.<br /> 3.2.- In punto di diritto, va precisato che le norme generali sul procedimento di cui alla l. 241/1990 e ai regolamenti interni di attuazione adottati dai vari enti, trovano applicazione solo in mancanza di norme specifiche che disciplinino i singoli procedimenti (Consiglio di Stato sez. III, 09/05/2019, n.3027).<br /> Il paradigma procedimentale seguito nel caso in esame, trova la sua disciplina non nelle norme generali sul procedimento invocate dalla ricorrente, ma nelle specifiche norme europee e interne di attuazione che regolano il procedimento di &#8220;pagamento diretto&#8221; agli agricoltori nell&#8217;ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; nello specifico, il Regolamento UE del Consiglio n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 e, per quanto riguarda &#8221; le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonchè le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti&#8221;, il Regolamento UE 640/2014 della Commissione dell&#8217;11 marzo 2014 e i decreti applicativi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, tra cui, in particolare, il Decreto 23 gennaio 2015 n. 180, il Decreto 26 febbraio 2015. n. 1420 e il Decreto 18 novembre 2014.<br /> Le norme attuative dei Regolamenti europei, adottate con i decreti ministeriali, prevedono, tra l&#8217;altro, una serie di oneri documentali a carico dei richiedenti i pagamenti diretti, sia al momento della domanda unica, sia in fase successiva di aggiornamento dei dati.<br /> Ulteriori oneri possono scaturire dalla regolamentazione emanata dall&#8217;Organismo di coordinamento e dagli organismi pagatori che ai sensi dell&#8217;art. 7, paragrafo 6, del Regolamento UE 1306/2013 gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all&#8217;intervento pubblico di cui sono responsabili.<br /> La partecipazione al procedimento si realizza in tali forme, attraverso l&#8217;osservanza degli oneri dichiarativi, documentali e di aggiornamento, che consentono alle aziende di contribuire all&#8217;istruttoria e al buon esito delle domande, che vengono esaminate sulla base delle informazioni fornite, salvo i controlli successivi ai fini dell&#8217;adeguamento del pagamento alla situazione reale (artt. 15 ss. Regolamento UE 640/2014).<br /> In siffatto paradigma procedimentale non è previsto un preavviso di rigetto, analogo a quanto previsto dall&#8217;art. 10 bis della l. 241/1990.<br /> Come chiarito dalla sentenza appellata, il procedimento amministrativo è impostato in toto in modalità  telematica e informatica, sia per quanto riguarda la partecipazione che per quanto concerne l&#8217;esito, attraverso il sistema S.I.A.N. (sistema informativo agricolo nazionale), di cui al d.lgs. 30 aprile 1998 n. 173.<br /> E&#8217; la stessa normativa comunitaria (art. 7 del Regolamento UE n. 640/2014) a stabilire un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all&#8217;aiuto mediante un registro elettronico a livello di ciascun Stato Membro, al fine di garantire le verifiche incrociate e la tracciabilità  effettiva dei diritti all&#8217;aiuto.<br /> Nel predetto sistema informatico-telematico, le aziende agricole hanno istituito la propria posizione e il proprio fascicolo aziendale digitale e dematerializzato, sul quale vengono registrati tutti i dati relativi alla procedura di pagamento degli aiuti europei.<br /> Si condivide, pertanto, l&#8217;affermazione del primo giudice che, in presenza di una fattispecie tipica di tele-amministrazione, ossia di amministrazione in forme digitali avanzate, attraverso un sistema informatico e un portale telematico, non vi è necessità  di un distinto provvedimento cartaceo conclusivo, in quanto le evidenze digitali, nella disponibilità  dell&#8217;istante (o del soggetto a cui è stato conferito speciale mandato), comunque rappresentano la decisione assunta dall&#8217;Amministrazione.<br /> 4. -Infine, va dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda proposta col quinto motivo di appello con cui la ricorrente chiede l&#8217;accertamento della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle provvidenze, non sussistendo, a suo dire, le cause di inammissibilità  rilevate informaticamente.<br /> Secondo l&#8217;appellante, l&#8217;attività  amministrativa di riconoscimento degli aiuti avrebbe carattere vincolato, non residuano margini di discrezionalità  in capo all&#8217;Amministrazione e non vi sarebbe necessità  di ulteriori adempimenti istruttori.<br /> 4.1. &#8211; Osserva il Collegio che la domanda di accertamento proposta dall&#8217;azienda rientra nella giurisdizione ordinaria in quanto ha per oggetto il riconoscimento del diritto soggettivo ad ottenere, a titolo di aiuto per l&#8217;anno 2016, un importo più¹ elevato di quello effettivamente erogato dall&#8217;Agea. In effetti, il diritto alla percezione di finanziamenti comunitari per il sostegno dell&#8217;attività  agricola è legato a criteri predeterminati dalla normativa comunitaria (nel caso di specie, in particolare, regolamento UE 1306/2013 e Regolamento UE 640/2014) ed è sottratto a qualsiasi valutazione discrezionale della pubblica amministrazione.<br /> Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi, benefici e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva dell&#8217;interessato.<br /> Escluso che sussista una giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo afferente, in generale, alla materia di contributi pubblici, deve affermarsi sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l&#8217;effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l&#8217;an, il quid, il quomodo dell&#8217;erogazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150; C.d.S. Ap. 29.1.2014, n. 6).<br /> Nella fattispecie in esame, trattandosi di accertamento dei presupposti per l&#8217;attribuzione del beneficio stabiliti in modo vincolante per l&#8217;Amministrazione dalle norme comunitarie, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.<br /> 5.- In conclusione, l&#8217;appello va in parte respinto e, in parte, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario per quanto concerne la domanda di accertamento proposta.<br /> 6.- Le spese di giudizio si compensano tra le parti, in considerazione delle questioni trattate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge in parte e dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla proposta domanda di accertamento del diritto alla integrazione degli aiuti comunitari di cui in motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2019 n.6630</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-3-10-2019-n-6630/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Gabriele Carlotti, Presidente, Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore; PARTI: (Associazione Lega per l&#8217;abolizione della caccia (LAC) &#8211; Onlus, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Claudio Linzola e dall&#8217;avvocato Giuseppe Ramadori c. Provincia di Brescia (BS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-3-10-2019-n-6630/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2019 n.6630</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-3-10-2019-n-6630/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2019 n.6630</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Gabriele Carlotti, Presidente, Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Associazione Lega per l&#8217;abolizione della caccia (LAC) &#8211; Onlus, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Claudio Linzola e dall&#8217;avvocato Giuseppe Ramadori c. Provincia di Brescia (BS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Storace e dall&#8217;avvocato Magda Poli; Consiglio Regionale della Lombardia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Claudio Chiola; Regione Lombardia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Piera Pujatti e dall&#8217;avvocato Alessandro Giannelli, entrambi dell&#8217;Avvocatura ; Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale &#8211; I.S.P.R.A. (giù  Istituto nazionale per la fauna selvatica &#8211; I.N.F.S.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege; Federazione Italiana della Caccia; Anuu &#8211; Associazione dei Migratoristi italiani per la conservazione dell&#8217;ambiente naturale della Lombardia; Associazione Cacciatori Lombardi &#8211; Sezione provinciale di Brescia; Associazione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro &#8211; Sezione provinciale di Brescia, non costituitisi in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Protezione dell&#8217;avifauna migratrice: vanno distinti i  Valichi protetti  e le Zone di protezione speciale (ZPS).</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Processo amministrativo &#8211; principio del ne bis in idem &#8211; portata.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">2.- Fauna &#8211; protezione dell&#8217;avifauna migratrice &#8211; Valichi protetti &#8211; Zone di protezione speciale (ZPS) &#8211; differenze.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>1.Il principio del ne bis in idem, ricavato dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in applicazione del quale è vietato al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, è applicabile anche al processo amministrativo, in virtà¹ del rinvio esterno contenuto nell&#8217;art. 39, comma 1, c.p.a., perchè espressivo di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, consistenti nel prevenire l&#8217;inutile ripetizione di attività  processuali e possibili contrasti di giudicati; di conseguenza, il divieto di giudicare due volte su di una medesima fattispecie resa oggetto di giudizio si traduce nell&#8217;onere per il ricorrente di dedurre in giudizio il dedotto ed il deducibile, e cioè di formulare tutte le domande necessarie a tutelare la posizione giuridica azionata, sulla quale è destinato a formarsi il giudicato ai sensi del cit. art. 2909 c.c. e, in applicazione dello stesso è preclusa non solo la riproposizione di domande giù  definite con la sentenza passata in giudicato, ma anche la proposizione per la prima volta di quelle che di tale giudicato costituiscono il presupposto logico e indefettibile e, come tali, sono assoggettate all&#8217;effetto previsto dall&#8217;anzidetto art. 2909 c.c.</i></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>2. Vanno distinti i valichi protetti contemplati dall&#8217;art. 21, comma 3, della l. 11 febbraio 1992, n. 157 e dell&#8217;art. 43, comma 3, della l.r. 16 agosto 1993, n. 26, dalle Zone di protezione speciale (ZPS) di cui all&#8217;art. 1, comma 5, della l. n. 157 del 1992: trattasi di istituti entrambi accomunati dallo scopo di tutela dell&#8217;avifauna migratrice, ma con funzione diversa, dato che, con le ZPS, ci si riferisce a zona in cui gli uccelli non si limitano a transitare in volo, ma possono soggiornare con una qualche stabilità .</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/10/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 06630/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 04795/2011 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4795 del 2011, proposto da Associazione Lega per l&#8217;abolizione della caccia (LAC) &#8211; Onlus, in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Claudio Linzola e dall&#8217;avvocato Giuseppe Ramadori, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Ramadori in Roma, via Marcello Prestinari, n. 13;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Provincia di Brescia (BS), in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Storace e dall&#8217;avvocato Magda Poli, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Storace in Roma, via Crescenzio, n. 20; &#8211; Consiglio Regionale della Lombardia, in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Claudio Chiola, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Camilluccia, n. 785; &#8211; Regione Lombardia, in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Piera Pujatti e dall&#8217;avvocato Alessandro Giannelli, entrambi dell&#8217;Avvocatura Regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio comunque eletto presso lo studio Emanuela Quici in Roma, via Antonio Bertoloni, 35; &#8211; Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale &#8211; I.S.P.R.A. (giù  Istituto nazionale per la fauna selvatica &#8211; I.N.F.S.), in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; &#8211; Federazione Italiana della Caccia; Anuu &#8211; Associazione dei Migratoristi italiani per la conservazione dell&#8217;ambiente naturale della Lombardia; Associazione Cacciatori Lombardi &#8211; Sezione provinciale di Brescia; Associazione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro &#8211; Sezione provinciale di Brescia, non costituitisi in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per la riforma</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 04672/2010, resa tra le parti, concernente individuazione di valichi montani di interesse per i flussi di avifauna migratoria.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia, del Consiglio Regionale della Lombardia, della Regione Lombardia e dell&#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale I.S.P.R.A. (giù  Istituto nazionale per la fauna selvatica &#8211; I.N.F.S.)</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 giugno 2019 il Consigliere Fulvio Rocco e uditi per le parti l&#8217;avvocato Claudio Linzola, l&#8217;avvocato Francesco Storace e l&#8217;avvocato Emanuela Quici su delega dell&#8217;avvocato Piera Pujatti;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.Con ricorso proposto sub R.G. 588 del 2009 innanzi al T.A.R. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, l&#8217;Associazione Lega per l&#8217;abolizione della caccia (LAC) &#8211; Onlus ha chiesto l&#8217;annullamento della deliberazione del Consiglio Provinciale di Brescia n. 17 dd. 31 marzo 2009, recante l&#8217;individuazione di ulteriori valichi montani di potenziale interesse per i flussi di avifauna migratoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;atto introduttivo del ricorso proposto in primo grado, la LAC &#8211; Lega per l&#8217;abolizione della caccia, associazione che persegue quale scopo statutario la totale eliminazione della caccia, ha dettagliatamente illustrato il procedimento che ha condotto all&#8217;adozione del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova innanzitutto premettere che l&#8217;art. 21, comma 3, della l. 11 febbraio 1992, n. 157, ovvero della legge-quadro nazionale in materia di caccia, disponeva all&#8217;epoca dei fatti di causa &#8211; e dispone a tutt&#8217;oggi &#8211; che la caccia stessa sia <i>&#8220;vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell&#8217;avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">A sua volta, l&#8217;art. 43, comma 3, della l.r. Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 inizialmente disponeva un identico divieto, aggiungendo peraltro che <i>&#8220;i valichi sono individuati dalle province sentito l&#8217;I.N.F.S.&#8221;</i> (Istituto nazionale per la fauna selvatica,Â <i>medio tempore</i> divenuto Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale &#8211; I.S.P.R.A.) <i>&#8220;e comunque nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi e devono essere indicati nei piani di cui agli artt. 12 e 14 e nei calendari venatori&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale disciplina di fonte regionale è stata successivamente modificata dall&#8217;art. 2, comma 1, lett. h), della l.r. 16 settembre 2009, n. 21, in vigore dal 19 settembre 2009, nel senso che la competenza a individuare i valichi protetti in parola sia invece attribuita alÂ <i>&#8220;Consiglio regionale su proposta delle Province&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">I prodromi della presente vicenda processuale risalgono peraltro ad epoca precedente a tale ultimo intervento del legislatore regionale, e si identificano nel procedimento istruttorio avviato dalla Provincia di Brescia a seguito della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sez. I, n. 595 dd. 6 luglio 2007, con la quale era stato dichiarato illegittimo, a&#8217; sensi dell&#8217;allora vigente art. 21-<i>bis</i> della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il silenzio formatosi sulla diffida del 21 dicembre 2006 indirizzata dalla medesima LAC alla Provincia per l&#8217;aggiornamento del piano faunistico-venatorio provinciale e l&#8217;inserimento di ulteriori valichi protetti a&#8217; sensi degli anzidetti art. 21 comma 3 della l. 157 del 1992 e dell&#8217;art. 43, comma 3, della l.r. n. 26 del 1993, con conseguente accertamento dell&#8217;obbligo a provvedere da parte della medesima Provincia.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale procedimento deputato all&#8217;attuazione della surriferita statuizione giudiziale ha avuto inizio mediante una richiesta da parte dell&#8217;amministrazione provinciale all&#8217;Istituto nazionale per la fauna selvatica &#8211; I.N.F.S. (<i>medio tempore</i> divenuto, a&#8217; sensi dell&#8217;art. 28, comma 3, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla l. 5 agosto 2008, n. 133 e del d.m. 21 maggio 2010, n. 123, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale &#8211; I.S.P.R.A.) di un parere sulle aree che la LAC, mediante l&#8217;anzidetta diffida del 21 dicembre 2006, aveva chiesto di inserire tra i valichi montani al fine di ivi estendere il divieto di caccia.</p>
<p style="text-align: justify;">In esito a ciù², parere dell&#8217;I.N.F.S., rilasciato in data 29 febbraio 2008, individuava ulteriori otto valichi montani interessati da rotte migratorie, in quanto tali meritevoli di essere assoggettati a misure di protezione, oltre ai sette giù  indicati dalla Provincia di Brescia.</p>
<p style="text-align: justify;">Nondimeno, anzichè provvedere a recepire le indicazioni fornite dall&#8217;I.N.F.S., il Consiglio Provinciale, mediante l&#8217;anzidetta deliberazione n. 17 del 2009, ha del tutto autonomamente tralasciato di inserire nella programmazione delle misure di protezione i siti individuati dall&#8217;I.N.F.S., nel mentre ha inserito nella programmazione medesima ulteriori due valichi non rientranti tra quelli indicati dall&#8217;Istituto.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Ritenendo il predetto provvedimento adottato dal Consiglio Provinciale gravemente immotivato, in particolare per quanto riguarda il mancato inserimento tra le aree in cui la caccia è vietata di quelle ricadenti nella <i>&#8220;Zona</i> <i>Alpi di minor tutela&#8221;</i> di cui alla l. n. 157 del 1992, la LAC ne ha pertanto chiesto l&#8217;annullamento mediante l&#8217;anzidetto ricorso proposto sub R.G. 583 del 2009, deducendo al riguardo i seguenti ordini di censure.</p>
<p style="text-align: justify;">1) Illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 43, comma 3, della l.r. 16 agosto 1993, n. 26, in quanto, in violazione dell&#8217;art. 117 Cost., recherebbe una disciplina in contrasto con i principi di cui all&#8217;art. 21, comma 3, della legge-quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la LAC, vertendosi nella specie in materia di <i>standards</i> minimi di tutela dell&#8217;ecosistema, la regione Lombardia non avrebbe potuto adottare una normativa deteriore.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Difetto di motivazione del provvedimento, nella parte in cui dà  solo sinteticamente conto delle ragioni della mancata inclusione nella programmazione di otto delle aree individuate nel predetto parere reso dall&#8217;I.N.F.S.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Eccesso di potere sotto il profilo dell&#8217;errore di fatto e del difetto di istruttoria, in relazione all&#8217;equiparazione tra le località  di Colle San Zeno e di Foppella di San Zeno.</p>
<p style="text-align: justify;">4) Eccesso di potere per contraddittorietà , posto che i valichi di Monte della Piana e di Malga Mola non sarebbero stati inseriti nella parte dispositiva del provvedimento impugnato, nonostante che nella parte motiva del provvedimento medesimo fosse viceversa prevista la loro inclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">5) Violazione degli artt. 13, 14 e 15 della l.r. 26 del 1993, in quanto il Consiglio Provinciale avrebbe omesso di estendere a nuovi valichi il divieto di caccia, adducendo a motivazione di ciù² il fatto che la percentuale di territorio inÂ <i>&#8220;Zona Alpi&#8221;Â </i>giù  inibito alla caccia sarebbe del 33 % e, quindi, superiore alla percentuale compresa tra il 10% e il 20% che sarebbe prevista dalla disciplina vigente al riguardo.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la LAC &#8211; viceversa &#8211; tale assunto sarebbe conseguenza di un&#8217;erronea lettura della disciplina medesima, ed in particolare dell&#8217;art.13 dell&#8217;anzidetta l.r. n. 26 del 1993 nella parte in cui richiama l&#8217;art. 43 della legge stessa, recante &#8211; come detto innanzi &#8211; il divieto di caccia nei valichi montani interessati dalle rotte migratorie: la percentuale ivi richiamata costituirebbe, infatti &#8211; secondo la prospettazione della medesima LAC &#8211; la soglia minima e non anche quella massima, come dimostrato, peraltro, dal fatto che la stessa Provincia ammette di essere arrivata giù  ad assoggettare al divieto il 33% del territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">6) Violazione dell&#8217;art. 43 della l.r. n. 26 del 1993, in quanto il Consiglio Provinciale non avrebbe operato al riguardo alcuna ponderazione degli interessi coinvolti.</p>
<p style="text-align: justify;">7) Violazione della direttiva 79/409/CEE, in quanto i valichi protetti sarebbero assimilabili alle Zone di protezione speciale (ZPS) previste da tale direttiva e, quindi, la loro mancata inclusione nel divieto di caccia equivarrebbe ad una violazione della normativa comunitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Si è costituita in giudizio la Provincia di Brescia, eccependo, in primo luogo, la inammissibilità  del ricorso per tardività , in quanto il Piano faunistico sarebbe stato approvato da più¹ di dieci anni, senza contestazioni di sorta, nonchè per difetto di impugnazione dell&#8217;atto presupposto, rappresentato dalla deliberazione del Consiglio provinciale 25 luglio 2007, n. 357, con cui è stato dato avvio al procedimento istruttorio in attuazione della predetta sentenza del T.A.R. n. 595 del 2007.</p>
<p style="text-align: justify;">In subordine la Provincia ha concluso per la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. In tale primo grado di giudizio si è pure costituito l&#8217;I.S.P.R.A., chiedendo la reiezione del ricorso, senza peraltro esplicare alcuna specifica difesa.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5. Nel primo grado di giudizio sono altresì intervenute la Anuu &#8211; Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell&#8217;ambiente naturale della Lombardia, l&#8217;Associazione Cacciatori Lombardi &#8211; Sezione provinciale di Brescia, nonchè l&#8217;Associazione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro &#8211; Sezione provinciale di Brescia, chiedendo la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">1.6. Con ordinanza n. 432 dd. 26 giugno 2009, resa a&#8217; sensi degli allora vigenti artt. 19 e 21, ottavo comma, della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, nonchè dell&#8217;art. 36 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, la Sezione II dell&#8217;adito T.A.R. ha <i>&#8220;rilevato ad un sommario esame, che la normativa invocata appare ricollegare la tutela presso i valichi all&#8217;effettivo passaggio dei flussi migratori, da attuarsi in base ai dati e alle esperienze acquisite; che l&#8217;amministrazione provinciale ha dato conto dell&#8217;avvenuto inserimento di sette siti tra quelli individuati dall&#8217;I.N.F.S., ai quali ne sono stati autonomamente aggiunti altri due; che il meccanismo di protezione per il Passo del Vivione e Giogo della Presolana risulta giù  attivato dalla Provincia di Bergamo; che la Provincia ha realizzato una stazione di monitoraggio in collaborazione con l&#8217;I.N.F.S. in località  Giogo del Maniva, stabilendo in via cautelativa una salvaguardia parziale; che analoga iniziativa è stata assunta per Colle San Zeno; che tuttavia l&#8217;I.N.F.S., nel parere del 22 febbraio 2008, ha qualificato il sito Colle San Zeno quale valico importante per la migrazione, dando conto di atti giù  acquisiti; che anche per il sito Giogo del Maniva l&#8217;I.N.F.S. ha evidenziato l&#8217;esistenza di approfondimenti e conseguenti risultati giù  ottenuti; che in relazione a tali profili le determinazioni della Provincia &#8211; che dà  conto dell&#8217;assenza di acquisizioni scientifiche certe &#8211; non appaiono sufficientemente motivate; che le conclusioni dell&#8217;autorità  provinciale sul punto contrastano con i rilievi dell&#8217;organo consultivo, che sembrano viceversa ammettere l&#8217;esistenza di dati ed elementi finiti; che rispetto a tali due ultimi siti la Provincia è tenuta a determinarsi nuovamente in virtà¹ del fatto che le misure disposte per effetto del monitoraggio offrono una minor tutela; che le eccezioni in rito e le questioni di costituzionalità  saranno approfondite nell&#8217;appropriata sede di merito&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">1.7. Non essendosi rideterminata l&#8217;amministrazione provinciale, la LAC ha proposto un&#8217;istanza incidentale di esecuzione della surriportata ordinanza cautelare, notificando copia della stessa anche al Consiglio Regionale della Lombardia: e ciù² anche in quanto la difesa della Provincia, in occasione della prima camera di consiglio fissata per il 30 settembre 2009 al fine della trattazione di tale incidente di esecuzione, aveva rappresentato che &#8211; per l&#8217;appunto &#8211;<i>medio tempore</i> era sopravvenuto il predetto art. 2 della l.r. n.16 settembre 2009, n. 21, in vigore dal 19 settembre 2009 e che, novellando l&#8217;anzidetto art. 43 della l.r. n. 26 del 1993, aveva trasferito al Consiglio Regionale la competenza a deliberare in materia di divieto di caccia sui valichi montani.</p>
<p style="text-align: justify;">1.8. Nel procedimento di primo grado si è pertanto costituito il Consiglio Regionale della Lombardia, eccependo peraltro in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e concludendo comunque per la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">1.9. Con ulteriore ordinanza n. 215 dd. 18 novembre 2009 la medesima Sezione II dell&#8217;adito T.A.R. ha quindi <i>&#8220;considerato: che con ordinanza n. 432 del 2009&#8221;</i> era stato <i>&#8220;disposto che la Provincia provvedesse a determinarsi nuovamente rispetto all&#8217;inserimento dei siti di Colle San Zeno e Giogo del Maniva nell&#8217;apposito sistema di tutela, considerato che le misure disposte per effetto del monitoraggio offrono una minor tutela rispetto alla sola adozione della quale l&#8217;impugnato provvedimento è stato ritenuto non adeguatamente motivato; che la documentazione depositata evidenzia come la Provincia di Brescia abbia provveduto a rideterminarsi, disponendo il divieto della caccia vagante all&#8217;avifauna migratoria nel raggio di mille metri dalla sommità  del Colle San Zeno e Coppella, nonchè in località  Giogo del Maniva, ad eccezione della beccaccia con l&#8217;uso del cane in ordine all&#8217;opportunità  di vietare la caccia; che la riedizione del potere è intervenuta con deliberazione della Giunta Provinciale n. 418 del 24 agosto 2009, e quindi solo tre giorni prima della notifica della domanda volta ad ottenere l&#8217;esecuzione dell&#8217;ordinanza propulsiva di questo Tribunale n. 432 del 2009; che tale nuovo esercizio del potere, a prescindere da ogni considerazione in ordine al contenuto del provvedimento che ne è scaturito, il quale è stato censurato con autonomo ricorso, nonchè l&#8217;intervenuta modificazione di cui alla l..r. n. 21 del 10 settembre 2009 che ha sottratto la competenza a provvedere alla Provincia, ha determinato l&#8217;improcedibilità  della domanda di esecuzione; ritenuto, pertanto, che la domanda di esecuzione dell&#8217;ordinanza cautelare, presentata in via incidentale, debba essere dichiarata improcedibile&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">1.10 La difesa del Consiglio Regionale, con propria susseguente memoria presentata nell&#8217;imminenza della pubblica udienza fissata per la trattazione del merito di causa, ha eccepito l&#8217;improcedibilità  del ricorso, in quanto la Provincia aveva provveduto mediante l&#8217;anzidetta deliberazione giuntale n. 418 dd. 24 agosto 2009 ad ottemperare alla surriportata statuizione cautelare del T.A.R. n. 432 dd. 26 giugno 2009 modificando con ciù² la pianificazione venatoria vigente mediante un proprio nuovo provvedimento, peraltro fatto oggetto di ulteriore ed autonomo ricorso da parte della LAC ivi proposto sub R.G. 1056 del 2009 e medio tempore giù  respinto dalla medesima Sezione II dell&#8217;adito T.A.R. con sentenza n. 1056 dd. 27 maggio 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">1.11. La LAC, per contro, ha insistito per la permanenza di un proprio interesse alla pronuncia nel merito, in quanto il ricorso non aveva ad oggetto esclusivamente i due valichi per cui era stato ordinato il riesame e che &#8211; per l&#8217;appunto &#8211; avevano formato oggetto del predetto ed ulteriore provvedimento dell&#8217;amministrazione provinciale.</p>
<p style="text-align: justify;">1.12. Con sentenza n. 4672 dd. 26 novembre 2010 la Sezione II dell&#8217;adito T.A.R., dopo aver respinto tutte le eccezioni di irricevibilità  e di inammissibilità  del ricorso, lo ha dichiarato in parte improcedibile e per il resto lo ha respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Più¹ esattamente, a pag. 8 di tale sentenza si legge che <i>&#8220;deve ritenersi permanere&#8221;</i> in capo alla LACÂ <i>&#8220;l&#8217;interesse ad una decisione che investa tutti i punti della controversia, ovverosia tutti i valichi migratori che la Provincia ha omesso di considerare in termini di adozione di misure di protezione, nonostante fossero stati individuati da I.N.F.S. (oggi I.S.P.R.A.) con nota del 29 febbraio 2008, con la sola esclusione delle censure aventi ad oggetto i valichi di Colle San Zeno e Giogo del Maniva, rispetto a cui vi è stata la riedizione del potere: l&#8217;interesse della ricorrente deve, infatti, in relazione a tali siti, ritenersi traslato sul nuovo atto adottato dall&#8217;Amministrazione in sostituzione di quello censurato&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il T.A.R. ha integralmente compensato tra tutte le parti le spese e gli onorari per tale primo grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Con l&#8217;appello in epigrafe la LAC chiede ora la riforma di tale sentenza, deducendo al riguardo i seguenti ordini di motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">1) Illegittimità  del capo della sentenza impugnata che afferma l&#8217;improcedibilità  del ricorso proposto in primo grado relativamente ai valichi di Colle San Zeno e di Giogo Maniva.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Riproposizione delle eccezioni di incostituzionalità  dell&#8217;art. 43, comma 3, della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 per violazione dell&#8217;art. 117 Cost. con riferimento all&#8217;art. 21 della l. 11 febbraio 1992, n. 157.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Riproposizione quali motivi d&#8217;appello, riferiti al contenuto della sentenza impugnata, delle censure di cui ai nn. 2, 3, 4 e 6 del ricorso proposto in primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, per quanto attiene alle censure dedotte ai nn. 3 e 4, la parte appellante deduce l&#8217;omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado delle censure di illegittimità  per eccesso di potere sotto il profilo dell&#8217;errore di fatto e del difetto di istruttoria, nonchè di illegittimità  per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà .</p>
<p style="text-align: justify;">4) Riproposizione quale motivo d&#8217;appello, riferito al contenuto della sentenza impugnata, della censura di cui al n. 5 del ricorso proposto in primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">5) Omessa statuizione su di un&#8217;istanza istruttoria da effettuarsi mediante consulenza tecnica d&#8217;ufficio presentata in primo grado dalla medesima parte appellante al fine di accertare in via definitiva quanti e quali siano nel territorio provinciale di Brescia i valichi interessati dalle rotte migratorie.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Anche nel presente grado di giudizio si è costituita la Provincia di Brescia, eccependo preliminarmente l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;appello per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Brescia, Sezione II, 27 maggio 2010 n. 1056 in punto individuazione dei valichi montani di Colle San Zeno e di Giogo del Maniva quali valichi interessati dalle rotte migratorie e concludendo comunque per la reiezione dell&#8217;impugnativa avversaria.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Si è parimenti costituito in giudizio il Consiglio Regionale della Lombardia, chiedendo in via preliminare di essere estromesso per difetto di legittimazione passiva, posto che il presupposto per la propria partecipazione al presente processo, ossia l&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 2, comma 1, lett. h) della l.r. n. 21 del 2009, è sorto soltanto in epoca successiva all&#8217;adozione del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre in via preliminare il Consiglio Regionale ha pure eccepito la globale inammissibilità  del ricorso proposto in primo grado dalla LAC in quanto la domanda di annullamento parziale del provvedimento impugnato celerebbe in realtà  la richiesta al giudice di un intervento additivo &#8211; emendativo, per l&#8217;appunto non rientrante nelle funzioni proprie del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">In subordine, anche tale parte appellata conclude comunque per la reiezione nel merito dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. Si è costituito nel presente grado di giudizio anche l&#8217;I.S.P.R.A., chiedendo parimenti la reiezione dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">2.5. Analoghe conclusioni ha rassegnato pure la Regione Lombardia, ultima a costituirsi.</p>
<p style="text-align: justify;">2.6. Non si sono viceversa costituite nel presente grado di giudizio la Federazione Italiana della Caccia, la Anuu &#8211; Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell&#8217;ambiente naturale della Lombardia, l&#8217;Associazione Cacciatori Lombardi &#8211; Sezione provinciale di Brescia e l&#8217;Associazione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro &#8211; Sezione provinciale di Brescia.</p>
<p style="text-align: justify;">2.7. Con atto depositato in data 24 novembre 2015 il patrocinio della LAC ha chiesto la riunione del presente appello con quello da essa stessa proposto sub R.G. 4795 del 2011 ed avente ad oggetto la predetta sentenza 27 maggio 2010 n. 1056, resa sempre dalla Sez. II del T.A.R. di Brescia e riguardante gli anzidetti valichi di di Colle San Zeno e di Giogo del Maniva.</p>
<p style="text-align: justify;">2.8. Peraltro, con susseguente atto prodotto sub R.G. 4795 del 2011 in data 23 maggio 2019 la medesima LAC ha rinunciato a tale appello, chiamato anch&#8217;esso per la decisione all&#8217;odierna pubblica udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">2.9. All&#8217;odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Tutto ciù² premesso, il Collegio deve innanzitutto farsi carico di scrutinare le diverse eccezioni preliminari sollevate dal Consiglio Regionale della Lombardia e dalla Provincia di Brescia.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.1. Per quanto attiene al Consiglio Regionale della Lombardia, tale parte appellata, reiterando sostanzialmente le eccezioni preliminari da essa infruttuosamente dedotte nel precedente grado di giudizio, chiede di essere estromessa dalla presente causa per difetto di legittimazione passiva.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale riguardo lo stesso Consiglio Regionale rileva che, in effetti, a&#8217; sensi dell&#8217;art. 2, comma 1, lett. h), della l.r. 16 settembre 2009, n. 21 è stato novellato l&#8217;art. 43, comma 3, della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 nel senso che il medesimo Consiglio Regionale è subentrato alle Province nella competenza ad individuare i valichi montani: ma ciù² con decorrenza 19 settembre 2009, mentre il provvedimento qui impugnato nel giudizio di primo grado è stato emanato dal Consiglio Provinciale di Brescia in data 31 marzo 2009, seguito da altra deliberazione della Giunta Provinciale del 24 agosto 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali provvedimenti &#8211; rimarca il medesimo Consiglio Regionale &#8211; sono stati comunque adottati da altra amministrazione e in epoca ben antecedente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina contemplante la propria competenza a provvedere.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè &#8211; sempre secondo lo stesso Consiglio Regionale &#8211; il tentativo della LAC di estendere nei propri riguardi gli eventuali effetti <i>&#8220;propulsivi&#8221;</i> che potrebbero ricondursi all&#8217;ipotetico annullamento del provvedimento emesso dal Consiglio Provinciale ad un soggetto istituzionale diverso da quello <i>ab origine</i> evocato in giudizio non potrebbe che essere considerato altrettanto inammissibile proprio in quanto asseritamente incompatibile con la stessa logica e struttura del processo amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, infatti, il trasferimento della competenza a provvedere <i>medio tempore</i> disposto dal sopravvenuto art. 2 della l.r. n. 21 del 2009 non potrebbe comportare un automatico avvicendamento del Consiglio Regionale anche nella posizione processuale della Provincia di Brescia, alla quale devono essere comunque imputati gli effetti del provvedimento da essa adottato.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso &#8211; sempre secondo la tesi del Consiglio Regionale &#8211; neppure andrebbe sottaciuto che l&#8217;estensione del giudicato al soggetto sostituto sarebbe possibile soltanto se quest&#8217;ultimo dovesse porre in essere un&#8217;attività  del tutto vincolata o comunque di mero adempimento rispetto alla statuizione giudiziale che deve essere ottemperata (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 21 novembre 2002, n. 6412 e 6 maggio 1997, n. 690) e non allorquando il sostituto medesimo fruisce &#8211; come, per l&#8217;appunto, nel caso di specie &#8211; di un ampio grado di discrezionalità  nella scelta delle determinazioni adottabili.</p>
<p style="text-align: justify;">A quest&#8217;ultimo riguardo, sempre secondo la tesi del Consiglio Regionale, la strategia processuale della LAC si risolverebbe, in buona sostanza, in uno strumento di inammissibile menomazione della non ancora esercitata azione amministrativa promanante dal predetto art. 2 della l.r. n. 21 del 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.2. Il Collegio &#8211; per parte propria &#8211; non sottace che, in effetti, il provvedimento impugnato nel presente giudizio in primo grado si identifica con una deliberazione del Consiglio Provinciale (e, quindi, di un soggetto istituzionale diverso dal Consiglio Regionale) risalente al 31 marzo 2009, adottata quindi in epoca antecedente alla nuova disciplina sulla competenza a provvedere nella materia di cui trattasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia la notificazione dell&#8217;atto introduttivo del giudizio di primo grado al Consiglio Regionale è stata nella specie effettuata dalla LAC unitamente alla copia dell&#8217;ordinanza cautelare n. 432 dd. 25 giugno 2009, per l&#8217;appunto <i>&#8220;propulsiva&#8221;Â </i>in quanto con essa il T.A.R. aveva chiesto all&#8217;amministrazione provinciale di rideterminarsi sulla domanda presentata dalla medesima parte ivi ricorrente e dopo che all&#8217;udienza camerale del 30 settembre 2009 (e prima, quindi, che lo stesso giudice con susseguente ordinanza collegiale n. 215 dd. 12 novembre 2009 prendesse atto della successiva deliberazione della Giunta Provinciale n. 418 dd. 24 agosto 2009) il patrocinio della medesima Provincia puntualizzasse che da 11 giorni (ossia dall&#8217;anzidetta data del 19 settembre 2009) la competenza a provvedere era stata trasferita <i>ex lege</i> al Consiglio Regionale, con conseguente sussistenza di un sopravvenuto esonero &#8211; parimenti introdotto dal legislatore &#8211; dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione provinciale di rideterminarsi, ancorchè statuito dal giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">Se è pur vero che nel frattempo la Giunta Provinciale aveva comunque ottemperato giù  in data 24 agosto 2009 alla richiesta del T.A.R., va in ogni caso denotato che l&#8217;improcedibilità  della domanda cautelare della LAC, dichiarata dal medesimo T.A.R. con l&#8217;anzidetta ordinanza collegiale n. 215 dd. 12 novembre 2009, lasciava comunque impregiudicata la sorte nel merito dell&#8217;impugnata deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 dd. 31 marzo 2009, con la conseguente sussistenza di un ben evidente interesse del Consiglio Regionale &#8211; assodatamente divenuto giù  a quel momento nuovo titolare della competenza a provvedere &#8211; a partecipare ad un giudizio incentrato su di un provvedimento che, ove caducato <i>ope iudicis</i>, doveva essere sostituito mediante una riedizione dell&#8217;azione amministrativa non più¹ di competenza dell&#8217;amministrazione che lo aveva adottato, bensì dell&#8217;amministrazione <i>ex lege</i> subentrante (<i>rectius</i>: giù  subentrata) nella relativa competenza, essendo quest&#8217;ultima naturalmente inclusiva anche dell&#8217;obbligo dell&#8217;attuazione delÂ <i>dictum</i> del giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">Da qui, pertanto, l&#8217;indubbio interesse del Consiglio Regionale a contraddire o ad assentire nel processo di primo grado &#8211; e, <i>a fortiori</i>, anche nel presente grado di giudizio &#8211; nei riguardi della domanda di annullamento proposta dalla LAC, posto che in ogni caso si controverteva (e si controverte a tutt&#8217;oggi) su competenze ormai spettanti al Consiglio medesimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto questo aspetto, pertanto, se è vero che il provvedimento <i>ab origine</i> impugnato è imputabile nelle sue conseguenze all&#8217;amministrazione provinciale, è altrettanto vero che competerà  in ogni caso al Consiglio Regionale eseguire la statuizione giudiziale che sarà  emanata su di esso, a prescindere dal contenuto di quest&#8217;ultima.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa legittimazione processuale del Consiglio Regionale neppure è posta in discussione dall&#8217;anzidetta &#8211; e qui peraltro condivisa &#8211; giurisprudenza secondo cui l&#8217;estensione del giudicato al sostituto sarebbe possibile soltanto se quest&#8217;ultimo dovesse porre in essere un&#8217;attività  del tutto vincolata o comunque di mero adempimento rispetto alla statuizione giudiziale: e ciù² proprio in quanto nel caso di specie non si verte in tema di estensione di giudicato ad un soggetto estraneo al processo, bensì chiamato nel processo proprio in quanto titolare di una propria competenza istituzionale sia pure sopravvenuta, ma non certo vincolata nei propri poteri di determinazione, bensì assolutamente libera nella propria discrezionalità  nel provvedere, salvi beninteso restando i limiti di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè può dirsi che la chiamata in giudizio del Consiglio Regionale da parte della LAC si traduca nella specie in uno strumento di inammissibile menomazione della non ancora esercitata azione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Se è vero infatti che, a&#8217; sensi dell&#8217;art. 34, comma 2, c.p.a<i>., &#8220;in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati&#8221;, </i>allo stesso tempo la partecipazione del Consiglio Regionale al presente processo non limita la discrezionalità  di tale istituzione a provvedere, ma &#8211; anzi &#8211; utilmente consente al Consiglio Regionale medesimo di presentare giù  nel presente contesto processuale le proprie deduzioni circa la legittimità , o no, del provvedimento impugnato anche sulla base della propria, anzidetta piena discrezionalità  ad esso conferita dalla sopravvenuta legge attributiva della competenza a provvedere.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè da ultimo va sottaciuto che nella specie sussiste un ulteriore interesse per la partecipazione del Consiglio Regionale al presente processo, che risiede nella circostanza dell&#8217;avvenuta proposizione, da parte dell&#8217;attuale appellante, di un&#8217;eccezione di costituzionalità  su di una legge approvata da tale organo legislativo.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3.Viceversa va accolta l&#8217;eccezione preliminare della Provincia di Brescia in ordine all&#8217;inammissibilità  dell&#8217;appello per violazione della statuizione della sentenza del medesimo T.A.R. n. 1056 del 2019 &#8211; in precedenza resa &#8211; relativamente all&#8217;individuazione dei valichi montani di Colle San Zeno e di Giogo del Maniva quali valichi interessati dalle rotte migratorie.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è ben noto, infatti, il principio del <i>ne bis in idem</i>, ricavato dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in applicazione del quale è vietato al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, è applicabile anche al processo amministrativo, in virtà¹ del rinvio esterno contenuto nell&#8217;art. 39, comma 1, c.p.a., perchè espressivo di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, consistenti nel prevenire l&#8217;inutile ripetizione di attività  processuali e possibili contrasti di giudicati; di conseguenza, il divieto di giudicare due volte su di una medesima fattispecie resa oggetto di giudizio si traduce nell&#8217;onere per il ricorrente di dedurre in giudizio il dedotto ed il deducibile, e cioè di formulare tutte le domande necessarie a tutelare la posizione giuridica azionata, sulla quale è destinato a formarsi il giudicato ai sensi del cit. art. 2909 c.c. e, in applicazione dello stesso è preclusa non solo la riproposizione di domande giù  definite con la sentenza passata in giudicato, ma anche la proposizione per la prima volta di quelle che di tale giudicato costituiscono il presupposto logico e indefettibile e, come tali, sono assoggettate all&#8217;effetto previsto dall&#8217;anzidetto art. 2909 c.c. (così, puntualmente, Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2015, n. 1558).</p>
<p style="text-align: justify;">Con deliberazione n. 418 dd. 24 agosto 2019 la Giunta Provinciale di Brescia ha infatti disposto <i>&#8220;di vietare la caccia vagante all&#8217;avifauna migratoria nel raggio di mille metri dalla sommità  del &#8216;Colle San Zeno e Foppella nel territorio dei Comuni di Pezzaze, Pisogne e Tavernole, ad eccezione della beccaccia con uso del cane; di disporre la stessa misura con la medesima eccezione in località  Giogo del Maniva, in territorio dei Comuni di Collio e Bagolino; di proseguire nell&#8217;attività  di monitoraggio svolta dal Centro ornitologico istituito al Colle di San Zeno in collaborazione con l&#8217;I.N.F.S., ora I.S.P.R.A.&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Come detto innanzi, tale deliberazione è stata impugnata dalla LAC con ulteriore e distinto ricorso innanzi al T.A.R., con ciù² all&#8217;evidenza reputando le surriferite misure non sufficientemente satisfattive per l&#8217;ottimale tutela della fauna avicola migrante: ma il relativo ricorso è stato &#8211; per l&#8217;appunto &#8211; respinto dal giudice adito mediante l&#8217;anzidetta sentenza n. 1056 del 2009, e la LAC pertanto non può ora violare tale statuizione proponendo di fatto la medesima domanda giudiziale (ossia quella di inclusione tra i valichi protetti delle predette località  di Colle di San Zeno e di Giogo del Maniva) anche nel presente procedimento, con ciù² perseguendo in questa sede il tentativo &#8211; del tutto inammissibile &#8211; di ottenere una statuizione giudiziale che elimini per tali due località  la deroga consentita della caccia alla beccaccia con l&#8217;utilizzo del cane (per l&#8217;appunto, giù  reputata legittima dalla predetta sentenza n. 1056 del 2009).</p>
<p style="text-align: justify;">3.4. Sempre in via preliminare, va respinta l&#8217;ulteriore eccezione sollevata dal Consiglio Regionale di inammissibilità  del ricorso in primo grado e del conseguente appello proposti dalla LAC con riguardo alla circostanza che la domanda di annullamento parziale del provvedimento impugnato celerebbe in realtà  la richiesta al giudice di un intervento additivo &#8211; emendativo, per l&#8217;appunto non rientrante nelle funzioni proprie del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta evidente, infatti, che nell&#8217;ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale di annullamento sarà  comunque la riedizione dell&#8217;azione amministrativa, mediante un nuovo esercizio di potere discrezionale, ad eventualmente integrare il contenuto del provvedimento giù  impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">IlÂ <i>dictumÂ </i>del giudice sarà  in tale ipotesi indicativo soltanto delle illegittimità  riscontrate nella precedente edizione di tale discrezionalità , in modo da evitarne l&#8217;eventuale ripetizione: e ciù² proprio nella necessitata osservanza dell&#8217;anzidetto principio di ordine generale che, a&#8217; sensi dell&#8217;art. 34, comma 2, c.p.a., fa divieto a questo giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Posto ciù², venendo alla trattazione del merito di causa, il Collegio reputa innanzitutto di respingere l&#8217;assunto della LAC secondo cui i valichi protetti contemplati dall&#8217;art. 21, comma 3, della l. 11 febbraio 1992, n. 157 e dell&#8217;art. 43, comma 3, della l.r. 16 agosto 1993, n. 26, risulterebbero di fatto omologabili &#8211; quanto al regime di tutela da apprestare al riguardo &#8211; alle Zone di protezione speciale (ZPS).</p>
<p style="text-align: justify;">Come a ragione ha evidenziato il giudice di primo grado, le ZPS costituiscono un istituto ben distinto e previsto da una disciplina a sì© stante, costituita dell&#8217;art. 1, comma 5, della l. n. 157 del 1992, in forza del quale, nel testo in vigore all&#8217;epoca dei fatti di causa e, quindi, prima delle modifiche ad esso apportate dall&#8217;art. 42, comma 1, della l. 4 giugno 2010, n. 96 e successivamente dall&#8217;art. 26, comma 1, lett. a), della l. 6 agosto 2013, n. 97Â <i>&#8220;in attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell&#8217;avifauna, segnalate dall&#8217;Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività  concernono particolarmente le specie elencate nell&#8217;allegato I delle citate direttive&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ZPS costituiscono pertanto un istituto che è invero accomunato con quello qui in esame in ordine allo scopo di tutela dell&#8217;avifauna migratrice, ma con funzione diversa, dato che si tratta di zona in cui gli uccelli non si limitano a transitare in volo, ma possono soggiornare con una qualche stabilità , come si ricava dal richiamo alÂ <i>&#8220;mantenimento&#8221;</i> e alla <i>&#8220;sistemazione&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè le susseguenti, anzidette modifiche alla surriferita disciplina hanno mutato tale stato di cose, posto che nel testo ad oggi vigente del comma 5 dell&#8217;art. 1 della l. n. 157 del 1992, conseguente &#8211; tra l&#8217;altro, alla <i>medio tempore</i> intervenuta abrogazione della direttiva 79/409/CEE, il &#8220;mantenimento&#8221; e la &#8220;sistemazione&#8221; anzidetti avvengono ora <i>&#8220;tenuto conto di quanto previsto dall&#8217;articolo 2</i>&#8221; della medesima l. n. 157 del 1992 (ossia delle specie di uccelli indicati al comma 1, lett. b), di tale articolo) <i>&#8220;e in conformità  agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Viceversa, in riforma della sentenza impugnata, vanno senz&#8217;altro accolte le censure dedotte nell&#8217;atto introduttivo di quel giudizio con riguardo alla non esaustività  della motivazione con la quale nell&#8217;impugnata deliberazione del Consiglio Provinciale di Brescia n. 17 dd. 31 marzo 2009 non sono state incluse nella programmazione altre aree pur individuate come assoggettabili a tutela nel parere reso dall&#8217;I.N.F.S. in data 29 febbraio 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza qui impugnata, si legge a pag. 10 e ss. che <i>&#8220;i valichi montani di cui si ragiona non sono stati ritenuti suscettibili di una individuazione a priori, la quale secondo logica avrebbe portato a indicarli in via diretta nel testo di legge, e ciù² appare senz&#8217;altro corretto, dato che le rotte di migrazione dell&#8217;avifauna sono per natura un dato mutevole, con la conseguenza che la necessità  di sottoporre a tutela un dato valico deve quindi essere apprezzata caso per caso, attraverso una corretta e completa istruttoria, che prenda le mosse dalla rilevazioni dei transiti migratori degli uccelli al fine di imporre il divieto totale di caccia in relazione ai valichi individuati come migratori. Nel caso di specie non appaiono ravvisabili i dedotti vizi, avendo l&#8217;Amministrazione provveduto, come emerge da un esame più¹ completo del provvedimento che vada oltre l&#8217;analisi della mera sintetica motivazione presa in considerazione da parte ricorrente, alla necessaria ponderazione degli interessi coinvolti, così come evidenziati dall&#8217;istruttoria condotta, nel rispetto della legge, dalla Provincia. Ciù² che appare</i> <i>determinante è che la Provincia, dopo aver incluso tra le zone oggetto del divieto di caccia tutte quelle interessate dalle rotte migratorie nella zona</i> &#8220;Alpi di maggior tutela&#8221;,Â <i>non ha apoditticamente escluso le altre zone del territorio, ma ha ritenuto insufficienti i dati scientifici disponibili (ritenuti presupposto necessario dallo stesso I.N.F.S.) e disposto, nel limite delle risorse a disposizione, un&#8217;intensificazione dell&#8217;attività  di monitoraggio con riferimento a taluni di essi.. Ne è così derivata &#8211; esclusa ogni considerazione rispetto ai valichi Giogo del Maniva e Colle San Zeno, per i quali il ricorso (censura n. 3) è divenuto improcedibile &#8211; una mancata ricomprensione di siti quali Sella di Mandro e valico Capovalle (al contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, in effetti ricompreso in zona Alpi di minor tutela) giustificata da una comparazione degli interessi contrapposti influenzata dall&#8217;assenza di dati disponibili, nonchè del Passo del Tonale e del Passo Crocedomini in ragione della sostanziale assenza di attività  venatoria, prova indiretta, ma in effetti rilevante, dell&#8217;assenza di flussi migratori o comunque dell&#8217;inesistenza della necessità  di adozione di misure di protezione&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Come a ragione ha rimarcato la LAC nel proprio appello, l&#8217;I.N.F.S., dopo la particolare menzione dei due casi di Giogo del Maniva e di Colle di San Zeno qui &#8211; per quanto detto innanzi &#8211; non più¹ disaminabili, nel proprio parere ha espressamente segnalato all&#8217;amministrazione provinciale anche <i>&#8220;le altre località  identificate quali &#8220;colli di bottiglia&#8221; nella Provincia di Brescia: Passo del Tonale, Sella di Mandro, Passo delle Portole, Passo della Berga, Passo della Spina, Monte Crestoso, Monte Fa, Passo della Puria, Passo Scarpanè, Valico di Capovalle, Passo di Crocedomini, Passo del Vivione (BG-BS), Giogo della Presolana (BG-BS)&#8221;</i> (cfr. ivi, doc. 6 di parte ricorrente nel fascicolo di primo grado).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio Provinciale di Brescia, a sua volta, nel provvedimento impugnato non fa invero riferimento &#8211; come affermato dal giudice di primo grado &#8211; ad un&#8217;<i>&#8220;insufficienza&#8221;</i> dei <i>&#8220;dati scientifici disponibili&#8221;</i>, ma giustifica le esclusioni dei sei siti in questione (ossia quelli residuati dopo gli anzidetti Giogo del Maniva e Colle di San Zeno) con ben altri argomenti, all&#8217;evidenza del tutto apodittici e abbisognevoli &#8211; quindi &#8211; di ben più¹ approfondite motivazioni, tali da poter soddisfare i ben puntuali obblighi enunciati dall&#8217;art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e allo stesso tempo tali da ovviare ai concomitanti vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di illogicità , ovvero anche di contraddittorietà .</p>
<p style="text-align: justify;">Va pertanto evidenziato che:</p>
<p style="text-align: justify;">1) il valico di Sella di Mandro non è stato inserito in quanto apoditticamente fatto rientrare inÂ <i>&#8220;Zona di pianura&#8221;</i>, con ciù² senza enunciazione delle relative ragioni, contraddicendo l&#8217;I.N.F.S., che lo aveva viceversa incluso nella <i>&#8220;Zona delle Alpi&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">2) Il valico di Capovalle non è stato inserito poichè fatto altrettanto apoditticamente ricadere inÂ <i>&#8220;Zona Alpi di minor tutela&#8221;</i>, senza alcuna comprova di tale assunto<i>Â </i>e senza peraltro smentire i passaggi<i>Â in loco </i>dell&#8217;avifauna migratoria.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Il valico del Passo del Tonale non è stato inserito perchè non risulterebbe <i>&#8220;storicamente di alcun interesse per il prelievo dell&#8217;avifauna migratoria, come palesemente conferma la totale assenza in quella zona di impianti d&#8217;aucupio e di appostamenti fissi di caccia&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale assunto risulta peraltro di per sì© illogico in quanto se un valico è comunque riconosciuto come frequentato dalla fauna avicola migratoria, la disciplina di salvaguardia prevista <i>ex lege</i> va ivi imposta anche a prescindere dalla circostanza che i cacciatori ivi si rechino &#8211; o meno &#8211; per praticarvi l&#8217;attività  venatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">4) Il valico di Sella di Mandrio non è stato a sua volta inserito per ragioni omologhe a quelle del Valico del Tonale, concretando anche in questo caso l&#8217;adozione di una determinazione parimenti illogica.</p>
<p style="text-align: justify;">5) I siti di Monte della Piana e di Malga Mola sono stati considerati come aree da includere nella parte motiva della deliberazione impugnata, ma non nel dispositivo della medesima.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4. Le dianzi descritte illegittimità  hanno carattere assorbente rispetto a tutte le residue censure dedotte nel primo grado di giudizio, e determinano pertanto in capo al subentrato Consiglio Regionale della Lombardia l&#8217;obbligo di rideterminarsi in ordine al precedente provvedimento adottato dal Consiglio Provinciale di Brescia nei punti descritti al Â§ 4.3 della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Le spese e gli orari del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza di lite, e sono liquidati nel dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e &#8211; per l&#8217;effetto &#8211; in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado nei limiti di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la Provincia di Brescia, l&#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale &#8211; I.S.P.R.A., il Consiglio Regionale della Lombardia e la Regione Lombardia al pagamento delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, complessivamente liquidati <i>pro quota </i>nei riguardi di ciascuna di tali parti appellate nella misura di € 2.000,00 (duemila/00).</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-3-10-2019-n-6630/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2019 n.6630</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2019 n.121</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2019-n-121/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2019-n-121/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2019-n-121/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2019 n.121</a></p>
<p>G. Lattanzi Pres., S. Sciarra Red., (Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 9 luglio 2018, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2018) Nel settore agricolo l&#8217;imposizione di contributi previdenziali in assenza della previa individuazione dei lavoratori utilizzati, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 8, comma 3, del d.lgs. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2019-n-121/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2019 n.121</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2019-n-121/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2019 n.121</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lattanzi Pres., S. Sciarra Red., (Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 9 luglio 2018, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2018)</span></p>
<hr />
<p>Nel settore agricolo l&#8217;imposizione di contributi previdenziali in assenza della previa individuazione dei lavoratori utilizzati, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993, non converte di fatto l&#8217;obbligazione contributiva nè in una sanzione, nè in un tributo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Agricoltura &#8211; rapporti di lavori in agricoltura &#8211; contributi richiesti al datore di lavoro &#8211; natura &#8211; accertamenti ispettivi dell&#8217;INPS ex art. 8 DLgs. 375/1993 &#8211; fabbisogno di occupazione dell&#8217;impresa &#8211; stima tecnica &#8211; contrasto con gli artt. 3, 38, 76 e 77 Cost. &#8211; non sussiste.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. L&#8217;imposizione di contributi previdenziali per un maggior numero di giornate di lavoro determinate mediante una stima tecnica ai sensi dell&#8217;art. 8 DLgs. n. 375/1993 si correla ragionevolmente alle obiettive difficoltà  di accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura e dei relativi contributi, atteso che il settore agricolo è caratterizzato dall&#8217;essere attività  lavorativa spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità  di datori di lavoro nel corso dell&#8217;anno: peraltro, l&#8217;imposizione di contributi previdenziali in assenza della previa individuazione dei lavoratori utilizzati, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993, non converte di fatto l&#8217;obbligazione contributiva nè in una sanzione, nè in un tributo.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>Sia la quantificazione delle somme imposte &#8211; che corrispondono alla contribuzione dovuta in relazione al maggior numero di giornate lavorative accertate e alla retribuzione media per esse determinata nell&#8217;anno &#8211; sia l&#8217;evidente destinazione delle stesse al finanziamento della tutela previdenziale del lavoro, confermano la natura sostanzialmente previdenziale dei contributi richiesti al datore di lavoro, ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 3, DLgs. 375/193: tali caratteristiche, nell&#8217;escluderne, sia il fondamento nella «capacità  contributiva», sia la generica destinazione al concorso alle «spese pubbliche» (art. 53, primo comma, Cost.), escludono, al contempo, la natura tributaria degli stessi contributi.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">
<p>SENTENZA</p>
<p>nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione dell&#8217;art. 3, comma 1, lettera aa, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell&#8217;agricoltura e dei relativi contributi), come sostituito dall&#8217;art. 9-ter, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, promosso dalla Corte d&#8217;appello di Roma, sezione lavoro e previdenza, nel procedimento tra G. T. e l&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 9 luglio 2018, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</p>
<p>Visti l&#8217;atto di costituzione di G. T., nonchè l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p>udito nell&#8217;udienza pubblica del 3 aprile 2019 il Giudice relatore Silvana Sciarra;</p>
<p>uditi l&#8217;avvocato Carlo De Angelis per G. T. e l&#8217;avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
</p>
<p><i>Ritenuto in fatto</i></p>
<p>1.- Con ordinanza del 9 luglio 2018 (reg. ord. n. 158 del 2018), la Corte d&#8217;appello di Roma, sezione lavoro e previdenza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38, 76 e 77 della Costituzione, questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione dell&#8217;art. 3, comma 1, lettera aa, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell&#8217;agricoltura e dei relativi contributi), come sostituito dall&#8217;art. 9-ter, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608.</p>
<p>1.1.- Il giudice rimettente riferisce in punto di fatto che, con verbale di accertamento ispettivo del 5 marzo 2013, l&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contestava a G. T., titolare dell&#8217;«omonima impresa agricola», «un fabbisogno di occupazione significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali denunciate dalla ditta», con riguardo agli anni 2007-2011, fabbisogno che, inizialmente quantificato in 6.165 giornate, veniva successivamente rideterminato, con un ulteriore verbale del 5 maggio 2013, in 2.687 giornate, per un complessivo debito contributivo di euro 94.637,00. G. T. chiedeva al (non meglio precisato) «Tribunale» di accertare che nulla era da lui dovuto all&#8217;INPS a tale titolo, in quanto il suddetto verbale «non conteneva l&#8217;elenco nominativo dei lavoratori per i quali la contribuzione veniva pretesa». Lo stesso Tribunale respingeva la domanda di accertamento negativo e G. T. proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. L&#8217;INPS resisteva all&#8217;appello.</p>
<p>1.2.- La Corte d&#8217;appello di Roma premette che l&#8217;INPS pretende il versamento dei contributi sulla base dell&#8217;art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993. Dopo quanto previsto dal precedente comma 2 &#8211; secondo cui, «[a]i fini del raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento, gli uffici dello SCAU provvedono ad una stima tecnica a mezzo visita ispettiva e determinano il numero delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all&#8217;ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori, nonchè alle consuetudini locali [&#038;]» &#8211; il denunciato comma 3 dell&#8217;art. 8 del d.lgs. n. 375 del 1993 stabilisce che, «[q]ualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l&#8217;INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l&#8217;INPS procede all&#8217;imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all&#8217;articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni».</p>
<p>Secondo il rimettente, tale disposizione «prevede la possibilità  di addebitare contribuzione per lavoratori che non siano stati preventivamente individuati nominativamente e personalmente».</p>
<p>1.3.- Ciù² premesso, la Corte d&#8217;appello di Roma espone che, con la sentenza n. 65 del 1962, la Corte costituzionale, «in materia pressochè identica», ha dichiarato l&#8217;illegittimità  costituzionale, per eccesso di delega, degli artt. 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 (Modalità  di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell&#8217;agricoltura per le associazioni professionali, per l&#8217;assistenza malattia, per l&#8217;invalidità  e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità  e natalità  per l&#8217;assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalità  per l&#8217;accertamento dei lavoratori dell&#8217;agricoltura), in quanto stabilivano la contribuzione in base al criterio presuntivo cosiddetto dell&#8217;ettaro-coltura anzichè sulla base dell&#8217;impiego di manodopera «per ogni singola azienda agricola», nonchè, per violazione dell&#8217;art. 3 Cost., dell&#8217;art. 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59 (Modificazioni alla procedura e ai termini per l&#8217;accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati), nella parte in cui consentiva di lasciare sussistere il predetto sistema dell&#8217;accertamento presuntivo, con il «risultato di imporre pesi disuguali a soggetti che si trovavano in condizioni di parità  o pesi uguali a soggetti che non erano in uguali condizioni» (punto 8 del Considerato in diritto). A seguito di tale sentenza, la legge 18 dicembre 1964, n. 1412 (Accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e accertamento dei contributi unificati in agricoltura) previde l&#8217;obbligo dei datori di lavoro agricoli di presentare denunce periodiche dei lavoratori assunti e delle giornate da essi prestate (art. 2), «al fine di garantire la [&#038;] corrispondenza tra i periodi lavorativi e la [&#038;] copertura contributiva e per consentire la registrazione delle retribuzioni assoggettate a contribuzione per ciascun lavoratore, dato indispensabile per quantificare la prestazione previdenziale spettante a ciascun assicurato». Con la legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità , di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), il legislatore delegò il Governo a emanare uno o più¹ decreti legislativi per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, con l&#8217;osservanza, quanto alla previdenza nel settore agricolo, del principio e criterio direttivo della «razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell&#8217;agricoltura e di accertamento e riscossione dei contributi, tenuto conto della disciplina vigente per la generalità  dei lavoratori e dei principi contenuti nella legge 9 marzo 1989, n. 88, al fine di una migliore efficienza del servizio e del rafforzamento delle misure contro le evasioni e le elusioni» (art. 3, comma 1, lettera aa). In attuazione di tale delega, è stato emanato il d.lgs. n. 375 del 1993, il cui art. 6, comma 2 prescrive che, nella dichiarazione della manodopera occupata da presentare ogni trimestre, il datore di lavoro agricolo deve indicare, tra l&#8217;altro, «le generalità , la residenza ed il codice fiscale dei lavoratori occupati, nonchè, per ciascuno di essi, la categoria, la qualifica, il lavoro svolto, il periodo di lavoro, il numero di giornate prestate o comunque retribuite in ciascun mese del trimestre precedente», dati «tutti [&#038;] indispensabili per poter accreditare le contribuzione sulla posizione assicurativa di ciascun lavoratore e per conoscere la retribuzione assoggettata a contributi». Con l&#8217;ordinanza n. 184 del 1999, la Corte costituzionale, nel richiamare la sentenza n. 65 del 1962, affermò che «il criterio contributivo commisurato al numero dei lavoratori occupati, alla durata, alla quantità  ed alla retribuzione del lavoro prestato, risponde ad un principio generale del sistema previdenziale, che il legislatore ha apprestato per assicurare ai lavoratori prestazioni rispondenti alla garanzia costituzionale di protezione sociale (art. 38 Cost.)».</p>
<p>1.4.- Tutto ciù² esposto, il rimettente afferma che, «quindi», il denunciato art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993 viola gli «artt. 76 e 77 [Cost.] in quanto reca [&#038;] disposizioni eccedenti la delega di cui all&#8217;art. 1, lettera aa) [recte: art. 3, comma 1, lettera aa)] della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nonchè gli «artt. 3 e 38 [Cost.] in quanto il criterio presuntivo dettato da tale norma conduce al risultato di imporre pesi disuguali a soggetti che si trovano in condizioni di parità  o pesi uguali a soggetti che non sono in uguali condizioni, nonchè al risultato di convertire di fatto l&#8217;obbligazione contributiva in una mera ed ulteriore sanzione rispetto a quelle giù  previste dall&#8217;ordinamento, violando il principio per cui i contributi versati dal datore di lavoro sono specificamente destinati a finanziare, sia pur collettivamente e impersonalmente, le prestazioni previdenziali».</p>
<p>1.5.- Il rimettente asserisce la rilevanza della questione poichè «la norma positiva di cui si tratta impedisce l&#8217;accoglimento della domanda attorea, possibile soltanto attraverso l&#8217;eliminazione della stessa».</p>
<p>1.6.- Il giudice a quo solleva quindi questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993, «nella parte in cui impone all&#8217;INPS di richiedere alle imprese agricole contributi previdenziali non collegati a soggetti nominativamente individuati bensì sulla base di un fabbisogno presuntivo determinato in forza di una stima tecnica».</p>
<p>2.- Si è costituito nel giudizio G. T., appellante nel processo principale, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate fondate.</p>
<p>2.1.- Ad avviso della parte, la disciplina della previdenza dei lavoratori agricoli confermerebbe che, «in tanto sorge una obbligazione contributiva anche nei confronti dell&#8217;imprenditore agricolo[,] in quanto quella contribuzione [&#038;] sia suscettibile di imputazione sulla posizione assicurativa di ciascun singolo lavoratore».</p>
<p>Nè potrebbe aversi «una obbligazione contributiva indifferenziata, idonea ad incrementare genericamente le risorse finanziarie dell&#8217;ente previdenziale», attesa la differenza tra la stessa obbligazione contributiva e l&#8217;obbligazione tributaria.</p>
<p>La parte conclude sul punto che, «[p]erciù², l&#8217;addebito operato dall&#8217;INPS [&#038;], calcolato [&#038;] in base alle sole caratteristiche del fondo agricolo, ma senza preventivamente procedere all&#8217;individuazione dei soggetti ai quali la contribuzione pretesa deve essere imputata, è da ritenere radicalmente nullo in quanto privo dei caratteri propri dell&#8217;obbligazione contributiva, finendo così col rivestire il carattere di sanzione: carattere non previsto dalla legge, ovvero di imposta: carattere [che sarebbe stato] escluso esplicitamente dalla Corte costituzionale con la [&#038;] sentenza n. 65 del 1962».</p>
<p>2.2.- Nè si potrebbe ritenere che il censurato art. 8, comma 3, abbia «conferito [&#038;] un potere di accertamento presuntivo di manodopera, per soggetti non nominativamente individuati».</p>
<p>Infatti, in base a una lettura «costituzionalizzante» di tale disposizione, dovrebbe ritenersi che il legislatore delegato abbia disposto che «l&#8217;ente previdenziale avrebbe il diritto a rideterminare la contribuzione dovuta per gli stessi lavoratori denunciati [&#038;], restando escluso che l&#8217;ente possa calcolare la contribuzione per lavoratori diversi da quelli denunciati o direttamente individuati dall&#8217;ente, prendendo a base il fabbisogno risultante dalla stima tecnica, in quanto una [&#038;] contribuzione avulsa dalla individuazione dei lavoratori alla quale essa andrebbe accreditata, risulterebbe priva di imputazione, in violazione dei criteri enunciati dalla norma delegante».</p>
<p>A quest&#8217;ultimo proposito, la parte asserisce che l&#8217;art. 3, comma 1, lettera aa), della legge n. 421 del 1992 «ha voluto garantire la piena corrispondenza tra il sistema contributivo applicabile al settore agricolo a quello vigente nei restanti settori del regime generale per lavoratori dipendenti», il quale «esclude la possibilità  di addebitare la contribuzione per lavoratori che non siano stati preventivamente nominativamente individuati».</p>
<p>La parte ribadisce che tale lettura della disposizione denunciata è «l&#8217;unica rispettosa degli artt. 3 e 38, nonchè degli artt. 76 e 77 Cost.», questi ultimi in relazione all&#8217;art. 3, comma 1, lettera aa), della legge n. 421 del 1992.</p>
<p>Da ciù² l&#8217;illegittimità  di una pretesa contributiva avanzata «in base a un calcolo astratto della manodopera che sarebbe stata impiegata in ambito aziendale, senza preventivamente procedere all&#8217;individuazione dei lavoratori beneficiari della maggiore contribuzione».</p>
<p>2.3.- La parte conclude affermando la fondatezza delle questioni sollevate in riferimento sia agli artt. 76 e 77 Cost., sia agli artt. 3, 38 «e 53» Cost., qualora il denunciato art. 8, comma 3, sia «interpretato nel senso che esso abbia conferito all&#8217;ente previdenziale (in contrasto con i principi enunciati da Corte Cost. 26 giugno 1962, n. 65 [&#038;]) il potere di esigere contribuzione a carico dell&#8217;imprenditore agricolo che abbia denunciato una manodopera inadeguata rispetto alle esigenze del Fondo, senza preventivamente procedere alla individua[zione] dei lavoratori ai quali la maggiore contribuzione pretesa andrebbe accreditata, con la conseguenza di convertire l&#8217;obbligazione contributiva in una ulteriore sanzione, rispetto a quella giù  prevista dall&#8217;ordinamento, e non autorizzata dal legislatore delegante, ovvero in una imposta a destinazione innominata».</p>
<p>3.- E&#8217; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o infondate.</p>
<p>3.1.- Secondo l&#8217;interveniente, tali questioni sarebbero, anzitutto, inammissibili perchè «l&#8217;ordinanza di rimessione è priva di una motivazione congrua e sufficiente [&#038;]; limitandosi, inoltre, il Giudice a quo a motivare per relationem con riferimento a precedenti giurisprudenziali [della] Corte, senza svolgere una motivazione specifica, in particolare richiamando le sentenze n. 65/1962 [&#038;] e n. 184/1999».</p>
<p>3.2.- Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le questioni sollevate sarebbero, comunque, infondate.</p>
<p>L&#8217;interveniente rappresenta che, nell&#8217;ordinanza di rimessione, l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993 sarebbe ipotizzata in virtà¹ di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 65 del 1962.</p>
<p>Lo stesso interveniente osserva perà² che questa sentenza aveva a oggetto delle disposizioni per cui la contribuzione nel settore agricolo era determinata in base al criterio presuntivo cosiddetto dell&#8217;ettaro-coltura, che era «applicato in modo indiscriminato a tutte le aziende, [&#038;] senza tenere in nessun conto [&#038;] le oggettive differenze tra unità  produttive», con la conseguente ravvisata violazione dell&#8217;art. 3 Cost.</p>
<p>Il sistema di determinazione dei contributi previdenziali agricoli previsto dal censurato art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993 si fonderebbe invece «su una stima tecnica del fabbisogno di manodopera della singola, precipua azienda agricola e su quanto riscontrato nel corso della visita ispettiva». Tale stima, in particolare, «consent[irebbe] la quantificazione puntuale del fabbisogno lavorativo della specifica azienda».</p>
<p>Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l&#8217;imposizione contributiva ai sensi del denunciato art. 8, comma 3 avrebbe «la finalità  di assicurare la contribuzione previdenziale a quei lavoratori, non identificati all&#8217;atto della verifica ispettiva per la mancata collaborazione del datore di lavoro, ma che potrebbero essere individuati in momenti e situazioni successivi all&#8217;accertamento. In assenza di tale disposizione la contribuzione sarebbe irreversibilmente perduta qualora l&#8217;accertamento dei lavoratori avvenga ad intervenuta prescrizione o cessazione dell&#8217;azienda».</p>
<p>Sarebbe, pertanto, del tutto improprio attribuire alla contribuzione ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993 una natura sanzionatoria, mentre la stessa contribuzione «non può che essere destinata al finanziamento del sistema previdenziale».</p>
<p>4.- In prossimità  dell&#8217;udienza pubblica, G. T. ha depositato una memoria.</p>
<p>Secondo la parte, il Presidente del Consiglio dei ministri pretenderebbe di «scindere il momento di insorgenza dell&#8217;obbligo contributivo ed il momento di individuazione del soggetto a favore del quale accreditare la contribuzione sulla singola posizione contributiva», laddove «la conoscenza di questi dati costituisce uno dei requisiti essenziali perchè possa sorgere l&#8217;obbligazione».</p>
<p>Tale problematica sarebbe stata affrontata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 29 luglio 1999, n. 8253.</p>
</p>
<p><i>Considerato in diritto</i></p>
<p>1.- La Corte d&#8217;appello di Roma, sezione lavoro e previdenza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38, 76 e 77 della Costituzione, questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione dell&#8217;art. 3, comma 1, lettera aa, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell&#8217;agricoltura e dei relativi contributi), come sostituito dall&#8217;art. 9-ter, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608.</p>
<p>Il giudice rimettente è investito dell&#8217;appello avverso la sentenza del tribunale che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo proposta dal titolare di un&#8217;impresa agricola, in seguito alla notificazione di un verbale di accertamento ispettivo con il quale l&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi del denunciato art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993, aveva proceduto all&#8217;imposizione dei contributi per il maggior numero di giornate lavorative, rispetto a quelle risultanti dalle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, corrispondenti al fabbisogno di occupazione dell&#8217;impresa determinato sulla base della stima tecnica di cui al comma 2 dello stesso art. 8.</p>
<p>2.- Per comprendere le censure del rimettente, è necessario ricostruire preliminarmente il quadro normativo in cui esse si inseriscono.</p>
<p>Nell&#8217;ambito della delega per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici conferita al Governo dall&#8217;art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità , di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), la lettera aa) del comma 1 di tale articolo, con riguardo alla previdenza nel settore agricolo, stabili, tra l&#8217;altro, il principio e criterio direttivo della «razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell&#8217;agricoltura e di accertamento e riscossione dei contributi, tenuto conto della disciplina vigente per la generalità  dei lavoratori e dei principi contenuti nella legge 9 marzo 1989, n. 88, al fine di una migliore efficienza del servizio e del rafforzamento delle misure contro le evasioni e le elusioni».</p>
<p>In attuazione di tale delega fu adottato il d.lgs. n. 375 del 1993, concernente la «razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell&#8217;agricoltura e dei relativi contributi».</p>
<p>Di tale decreto viene qui in rilievo l&#8217;art. 8 &#8211; che, sotto la rubrica «Controlli», contiene anche la disciplina dell&#8217;accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori dell&#8217;agricoltura &#8211; di cui interessano, in particolare, oltre al denunciato comma 3, i commi 2 e 5.</p>
<p>Quanto al comma 2, esso stabilisce che, ai fini del raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento, gli uffici procedono a una «stima tecnica a mezzo visita ispettiva», mediante la quale «determinano il numero delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all&#8217;ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori, nonchè alle consuetudini locali» (previa decurtazione delle prestazioni di lavoro indicate nelle lettere da a a d dello stesso comma 2).</p>
<p>A norma del comma 5, il «provvedimento motivato conseguente all&#8217;accertamento di cui al comma 2 è notificato al datore di lavoro interessato».</p>
<p>Quanto al comma 3, esso prevede che gli esiti della stima tecnica disciplinata dal comma 2 possano essere utilizzati dall&#8217;INPS ai fini dell&#8217;accertamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo.</p>
<p>Tale comma, nel suo testo originario, disponeva in particolare che «[i]l numero delle giornate di manodopera, accertato ai sensi del comma 2, rileva anche per l&#8217;imposizione induttiva dei contributi, da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all&#8217;art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni».</p>
<p>Lo stesso comma 3 è stato peraltro successivamente sostituito dall&#8217;art. 9-ter, comma 3, quinto periodo, del d.l. n. 510 del 1996. In seguito a tale sostituzione, il vigente denunciato comma 3 dell&#8217;art. 8 del d.lgs. n. 375 del 1993 stabilisce che, «[q]ualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l&#8217;INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l&#8217;INPS procede all&#8217;imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all&#8217;articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni».</p>
<p>Nel censurato testo vigente &#8211; chiaramente orientato nel senso di una maggiore garanzia del soggetto passivo dell&#8217;obbligo contributivo &#8211; l&#8217;utilizzazione degli esiti della stima tecnica disciplinata dal comma 2 ai fini dell&#8217;accertamento dei contributi dovuti richiede dunque che da tale stima emerga un fabbisogno di manodopera «significativamente superiore» rispetto alle giornate che risultano dalle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata previste dall&#8217;art. 6 del d.lgs. n. 375 del 1993.</p>
<p>Inoltre, l&#8217;imposizione dei contributi per il maggior numero di giornate di lavoro determinate mediante la stima tecnica è consentita solo in presenza di due (ulteriori) condizioni: che il datore di lavoro &#8211; che deve essere diffidato a farlo &#8211; non fornisca «adeguata motivazione» dello scostamento entro il termine di quaranta giorni; che «non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione».</p>
<p>Se sussistono tali condizioni, l&#8217;INPS procede all&#8217;imposizione dei contributi, liquidandoli sulla base delle retribuzioni medie di cui all&#8217;art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell&#8217;assicurazione generale obbligatoria).</p>
<p>3.- Il rimettente afferma che il denunciato art. 8, comma 3 «prevede la possibilità  di addebitare contribuzione per lavoratori che non siano stati preventivamente individuati nominativamente e personalmente».</p>
<p>Muovendo da tale presupposto, il giudice a quo ritiene che tale disposizione, «nella parte in cui impone all&#8217;INPS di richiedere alle imprese agricole contributi previdenziali non collegati a soggetti nominativamente individuati bensì sulla base di un fabbisogno presuntivo determinato in forza di una stima tecnica», violi anzitutto gli artt. 76 e 77 Cost., perchè si pone in contrasto con il giù  citato principio e criterio direttivo di cui all&#8217;art. 3, comma 1, lettera aa), della legge di delegazione n. 421 del 1992.</p>
<p>Lo stesso art. 8, comma 3, violerebbe, in secondo luogo, gli artt. 3 e 38 Cost., sotto due profili. Il primo riguarda il criterio «presuntivo» dettato da tale norma che finirebbe con «imporre pesi disuguali a soggetti che si trovano in condizioni di parità  o pesi uguali a soggetti che non sono in uguali condizioni». Il secondo fa riferimento alla conversione dell&#8217;obbligazione contributiva in una ulteriore sanzione rispetto a quelle giù  previste dall&#8217;ordinamento.</p>
<p>4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l&#8217;inammissibilità  delle questioni, poichè l&#8217;ordinanza di rimessione, priva di una motivazione congrua e sufficiente, si limita a motivare per relationem con riferimento a precedenti giurisprudenziali della Corte costituzionale.</p>
<p>L&#8217;eccezione non è fondata.</p>
<p>L&#8217;ordinanza di rimessione, pur se in modo conciso, indica le ragioni del denunciato contrasto tra la disposizione censurata e gli invocati parametri costituzionali. Essa pone in evidenza che il criterio accertativo di cui all&#8217;art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993, nel prevedere l&#8217;imposizione di contributi «non collegati a soggetti nominativamente individuati bensì sulla base di un fabbisogno presuntivo determinato in forza di una stima tecnica» sarebbe incompatibile con l&#8217;obbligo, imposto al Governo dall&#8217;art. 3, comma 1, lettera aa), della legge di delegazione n. 421 del 1992, di tenere conto della disciplina vigente per la generalità  dei lavoratori, escludendo perciù² che l&#8217;obbligazione contributiva nasca quando manchi l&#8217;individuazione nominativa dei soggetti cui imputare i contributi (col conseguente contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost.). Inoltre, non considerando le caratteristiche peculiari di ciascuna azienda agricola, imporrebbe «pesi disuguali a soggetti che si trovano in condizioni di parità  o pesi uguali a soggetti che non sono in uguali condizioni» (col conseguente contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.). Vi sarebbe in tal modo una conversione dell&#8217;obbligazione contributiva in una ulteriore sanzione rispetto a quelle giù  previste dall&#8217;ordinamento (col conseguente contrasto, sotto un ulteriore profilo, con gli stessi artt. 3 e 38 Cost.).</p>
<p>5.- Sempre in via preliminare, va rilevato che il presupposto interpretativo del giudice rimettente, secondo cui la disposizione censurata «prevede la possibilità  di addebitare contribuzione per lavoratori che non siano stati preventivamente individuati nominativamente e personalmente» non solo non è implausibile, ma è anche corretto.</p>
<p>L&#8217;accertamento disciplinato dall&#8217;art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993 presuppone infatti, come si è visto, che «non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione».</p>
<p>Tale previsione, nel suo tenore testuale, preclude anche la lettura «costituzionalizzante» dello stesso art. 8, comma 3, prospettata dalla parte costituita, secondo cui quest&#8217;ultima disposizione «pone a carico dell&#8217;ente previdenziale l&#8217;obbligo di individuare [&#038;] i soggetti nei cui confronti viene imputato il maggior numero di giornate».</p>
<p>6.- Nel merito, le questioni non sono fondate.</p>
<p>7.- Per le questioni sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., si deve rilevare che il parametro dell&#8217;art. 77 Cost. è inconferente (con la conseguente non fondatezza della relativa questione; ex multis, sentenze n. 127 del 2017 e n. 250 del 2016).</p>
<p>Con riguardo al parametro dell&#8217;art. 76 Cost., si deve osservare che il comma 3 dell&#8217;art. 8 del d.lgs. n. 375 del 1993 è censurato dal rimettente non nel suo testo originario, adottato dal Governo nell&#8217;esercizio della delega a esso conferita dall&#8217;art. 3, comma 1, lettera aa), della legge n. 421 del 1992, ma nel testo (interamente) sostituito dall&#8217;art. 9-ter, comma 3, quinto periodo, del d.l. n. 510 del 1996.</p>
<p>Nell&#8217;adozione di tale disposizione, come è del tutto evidente, il Governo non ha esercitato la delega di cui alla legge n. 421 del 1992 e non era, perciù², tenuto a rispettarne i principi e criteri direttivi.</p>
<p>Tanto basta a escludere in radice la possibilità  di un qualunque contrasto tra la disposizione denunciata e il principio e criterio direttivo dell&#8217;art. 3, comma 1, lettera aa), della legge n. 421 del 1992.</p>
<p>8.- Quanto alla questione sollevata in riferimento all&#8217;art. 38 Cost., l&#8217;imposizione al datore di lavoro, prevista dal denunciato art. 8, comma 3, dei contributi per il maggior numero di giornate determinate mediante la stima tecnica di cui al comma 2 dello stesso articolo (e sulla base delle retribuzioni medie per l&#8217;anno) è pienamente compatibile con la garanzia della tutela previdenziale assicurata dal parametro costituzionale.</p>
<p>Tale imposizione, infatti, si traduce in un incremento dell&#8217;apporto finanziario al sistema previdenziale e dunque non pregiudica la tutela dei lavoratori, ma comporta un rafforzamento della copertura che gli enti previdenziali possono assicurare agli stessi.</p>
<p>9.- Quanto alle questioni sollevate in riferimento all&#8217;art. 3 Cost., occorre esaminare separatamente i due profili di censura prospettati dal rimettente.</p>
<p>9.1.- Con riguardo al primo profilo, il giudice a quo, nel lamentare che il criterio accertativo di cui al denunciato art. 8, comma 3, «conduce al risultato di imporre pesi disuguali a soggetti che si trovano in condizioni di parità  o pesi uguali a soggetti che non sono in uguali condizioni», riprende letteralmente il passaggio della sentenza n. 65 del 1962. In tale inciso questa Corte sviluppò la motivazione circa il contrasto con l&#8217;art. 3 Cost. dell&#8217;accertamento dei contributi agricoli fondato sul criterio presuntivo cosiddetto dell&#8217;ettaro-coltura.</p>
<p>A proposito di tale pronuncia, va rilevato che la violazione, sia dell&#8217;art. 76 Cost. (per contrasto con il principio che i contributi dovevano essere stabiliti «sulla base dell&#8217;impiego di mano d&#8217;opera per ogni azienda agricola»), sia dell&#8217;art. 3 Cost. era stata affermata da questa Corte in ragione del fatto che il criterio dell&#8217;ettaro-coltura, applicandosi «rispetto alle zone», non era idoneo ad accertare l&#8217;impiego di manodopera «rispetto alle singole aziende, considerate nella loro peculiare struttura e organizzazione» (punto 8. del Considerato in diritto).</p>
<p>L&#8217;accertamento previdenziale disciplinato dall&#8217;art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993 si fonda invece, come si è visto, sull&#8217;utilizzazione degli esiti della stima tecnica prevista dal comma 2 dello stesso articolo. Con essa l&#8217;INPS, sulla base di quanto rilevato «a mezzo visita ispettiva» dell&#8217;azienda, ne determina il fabbisogno di manodopera in relazione a elementi distintivi, quali sono l&#8217;ordinamento colturale dei terreni, il bestiame allevato, i sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, anche sulla scorta di consuetudini locali.</p>
<p>Pertanto, diversamente dall&#8217;accertamento in base al criterio cosiddetto dell&#8217;ettaro-coltura oggetto della sentenza n. 65 del 1962, l&#8217;accertamento previdenziale di cui all&#8217;art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993 ha riguardo al fabbisogno di giornate lavorative di ciascuna singola specifica azienda agricola, considerata nella sua peculiare struttura e nell&#8217;organizzazione che la caratterizza.</p>
<p>Ciù² esclude, in tutta evidenza, che dall&#8217;applicazione di tale accertamento possa discendere la lamentata conseguenza di imporre una contribuzione diversa a datori di lavoro che si trovano nella stessa condizione o una contribuzione uguale a datori di lavoro che si trovano in condizioni diverse.</p>
<p>9.2.- Non è fondato, infine, il secondo profilo di violazione dell&#8217;art. 3 Cost. prospettato dal giudice a quo.</p>
<p>La giurisprudenza di legittimità  si è di recente espressa nel senso che la questione dell&#8217;imputazione soggettiva dei contributi non rileva nel rapporto contributivo tra datore di lavoro agricolo e INPS (Corte di cassazione, sezione sesta-lavoro, ordinanza 7 novembre 2018, n. 28312). Questa affermazione trova ragionevole giustificazione nelle obiettive difficoltà  di accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura e dei relativi contributi, poichè il settore agricolo è «caratterizzato dall&#8217;essere l&#8217;attività  lavorativa spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità  di datori di lavoro nel corso dell&#8217;anno» (sentenza n. 192 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto). Da queste considerazioni emerge la ragionevolezza di una disposizione che appare chiaramente diretta a evitare l&#8217;evasione contributiva nel settore agricolo.</p>
<p>Inoltre, l&#8217;imposizione di contributi previdenziali in assenza della previa individuazione dei lavoratori utilizzati, secondo quanto previsto dal denunciato art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993 non converte di fatto l&#8217;obbligazione contributiva nè in una sanzione, come asserito dal rimettente, nè in un tributo, come sostenuto, in via alternativa, dalla parte costituita.</p>
<p>Sia la quantificazione delle somme imposte &#8211; che corrispondono alla contribuzione dovuta in relazione al maggior numero di giornate lavorative accertate e alla retribuzione media per esse determinata nell&#8217;anno &#8211; sia l&#8217;evidente destinazione delle stesse al finanziamento della tutela previdenziale del lavoro, confermano la natura sostanzialmente previdenziale dei contributi richiesti al datore di lavoro, ai sensi del denunciato art. 8, comma 3. Tali caratteristiche, nell&#8217;escluderne, sia il fondamento nella «capacità  contributiva», sia la generica destinazione al concorso alle «spese pubbliche» (art. 53, primo comma, Cost.), escludono, al contempo, la natura tributaria degli stessi contributi.</p>
<p>Le evidenziate connotazioni dei contributi ex art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993 inducono a negare che essi abbiano natura sanzionatoria e che si prefiggano finalità  punitive.</p>
<p> </p>
<p>Per Questi Motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 8, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione dell&#8217;art. 3, comma 1, lettera aa, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell&#8217;agricoltura e dei relativi contributi), come sostituito dall&#8217;art. 9-ter, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38, 76 e 77 della Costituzione, dalla Corte d&#8217;appello di Roma, sezione lavoro e previdenza, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2019 n.465</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-3-2019-n-465/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-3-2019-n-465/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2019 n.465</a></p>
<p>G. Adamo, L. Ieva Est., In materia di aiuti comunitari all&#8217;agricoltura sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo atteso che la relativa controversia attiene alla concessione di un ausilio finanziario pubblico. 1.- Giudice amministrativo &#8211; Agricoltura &#8211; Aiuti comunitari &#8211; Giurisdizione del G. A. &#8211; sussiste. 2.- Unione Europea &#8211; Aiuti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-3-2019-n-465/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2019 n.465</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Adamo, L. Ieva Est.,</span></p>
<hr />
<p>In materia di aiuti comunitari all&#8217;agricoltura sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo atteso che la relativa controversia attiene alla concessione di un ausilio finanziario pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Giudice amministrativo &#8211; Agricoltura &#8211; Aiuti comunitari &#8211; Giurisdizione del G. A. &#8211; sussiste.</p>
<p> 2.- Unione Europea &#8211; Aiuti all&#8217;agricoltura &#8211; contributi comunitari &#8211; disciplina regolamentare europea &#8211; normativa di riferimento &#8211; tale.</p>
<p> 3.- Unione Europea &#8211; Regolamento comunitario &#8211; caratteristiche generali &#8211; portata normativa &#8211; cd. obbligatorietà  integrale &#8211; c.d. efficacia diretta &#8211; adattamento immediato e diretto degli ordinamenti statuali aderenti &#8211; sussiste.</p>
<p> 4.- Unione Europea &#8211; c.d. regole di condizionalità  &#8211; mancato rispetto &#8211; conseguenze.</p>
<p> 5.- Unione Europea &#8211; Regolamento n. 604/2014 &#8211; costatazione di mancata erogazione dell&#8217;aiuto comunitario &#8211; conseguenze &#8211; fattispecie tipica di silenzio &#8211; diniego &#8211; tale.</p>
<p> 6.- Unione Europea &#8211; Agricoltura &#8211; Aiuti &#8211; Sistema S.I.A.N. &#8211; procedimento in materia di aiuti all&#8217;agricoltura &#8211; modalità  telematica &#8211; esclusività  &#8211; amministrazione in forma digitale avanzata sussiste.</p>
<p align="JUSTIFY">7.- Tele amministrazione &#8211; conoscenza in tempo reale delle decisioni della p.A. procedente &#8211; sussiste.Â Mancata notifica di un provvedimento distinto e separato dalle evidenze digitali &#8211; silenzio inadempimento &#8211; configurabilità  &#8211; esclusione.</p>
<p> 8.- Unione Europea &#8211; Aiuti &#8211; Agricoltura -Centro di assistenza agricola (C. A. A.) &#8211; domanda di aiuto comunitario &#8211; presentazione della domanda di pagamento e per la ricezione degli esiti secondo le modalità  informatico-telematiche previste &#8211; mandato di patrocinio dell&#8217;azienda agricola &#8211; necessità .</p>
<p> 9 &#8211; Unione europea &#8211; Aiuti &#8211; Agricoltura &#8211; mandato di patrocinio &#8211; rapporti fra società  agricola mandante e centro di assistenza mandatario &#8211; normativa sul mandato ex artt. 1703 e seg. C. C. &#8211; richiamabilità  &#8211; obblighi di informazione e trasparenza &#8211; sussistenza.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. In</i><i>Â materia</i><i><b>Â </b></i><i>di aiuti comunitari all&#8217;agricoltura sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo atteso che la relativa controversia attiene alla concessione di un ausilio finanziario pubblico, rispetto al quale il soggetto beneficiario vanta una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo all&#8217;esercizio corretto dei propedeutici poteri tecnico-discrezionali di valutazione e di ammissione all&#8217;aiuto e dei seguenti poteri tecnico-discrezionali di controllo e di verifica delle c.d. condizionalità  e degli altri presupposti, sulla scorta della peculiare disciplina amministrativa europea.</i></p>
<p> <i>2.La materia del pagamento dei c.d. contributi comunitari (o integrazioni) alla attività  agricola, svolta da imprese in possesso dei previsti requisiti, è disciplinata dal diritto dell&#8217;Unione europea e, segnatamente, da specifici regolamenti U.E., che dettano le speciali norme sul procedimento da applicarsi.</i></p>
<p align="JUSTIFY">3. <i>Il </i><i>regolamento U.E. n. 1306 del 2013, come tutti i regolamenti comunitari, a norma dell&#8217;art. 288 T.F.U.E., ha valenza generale (c.d. portata normativa), è obbligatorio per tutti (c.d. obbligatorietà  integrale) ed è direttamente applicabile (c.d. efficacia diretta). Pertanto, esso comporta l&#8217;adattamento degli ordinamenti interni ai singoli </i><i>Stati </i><i>membri dell&#8217;Unione europea &#8220;direttamente&#8221;, cioè immediatamente e automaticamente.</i></p>
<p align="JUSTIFY">4.  <i>InÂ </i><i>base al combinato disposto di cui agli artt. 91, 93 e 99 del regolamento n. 1306/2013, al beneficiario che non rispetti le c.d. regole di condizionalità , ossia i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell&#8217;U.E. e dalle norme per il mantenimento del fondo coltivato in buone condizioni agronomiche e ambientali, non viene corrisposto il contributo quale &#8220;sanzione&#8221; per la mancata osservanza delle regole cui si è obbligato presentando la domanda di pagamento per l&#8217;erogazione dei contributi di ausilio e d&#8217;inte</i><i>grazione alle attività  agricole: i</i><i>n particolare, l&#8217;art. 35 del regolamento U.E. n. 604 del 2014, che ha integrato il regolamento n. 1306 del 2013, prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato, se non siano rispettati i criteri di ammissibilità , gli impegni e gli altri obblighi.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>5. Il regolamento U.E. n. 604 del 2014 ha previsto una fattispecie tipica di silenzio-diniego in ipotesi di constatazione di mancata erogazione (o solo parziale erogazione) dell&#8217;aiuto comunitario, richiesto in pagamento con la domanda presentata in forma telematico-informatica: le espressioni regolamentari multilinguistiche denegarà¡&#8221; (&#8220;La ayuda solicitada se denegarà¡ o se retirarà¡&#8221;), &#8220;refusì©e&#8221; (&#8220;L&#8217;aide demandèe est refusì©e ou retirà©e&#8221;), &#8220;refused&#8221; (&#8220;The support claimed shall be refused or withdrawn&#8221;) e, in particolare, il tedesco &#8220;abgelehnt&#8221; (&#8220;Die beantragte Farderung wird ganz abgelehnt oder zurà¼ckgenommen&#8221;) vanno infatti similmente e convergentemente interpretate nel senso di aiuto &#8220;denegato-rifiutato-respinto&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>6. Dalla lettura sistematica delle disposizioni normative U.E. si ricava chiaramente che il procedimento amministrativo per gli aiuti in agricoltura è impostato in toto in modalità  telematica e informatica, attraverso l&#8217;alimentazione dei dati, informazioni e consultazione dello stato del procedimento, come anche dell&#8217;esito, attraverso il sistema S.I.A.N. (sistema informativo agricolo nazionale), di cui al d.lgs. 30 aprile 1998 n. 173. Si è dunque in presenza di una fattispecie tipica di tele-amministrazione, ossia di amministrazione in forme digitali avanzate, attraverso un sistema informatico e un portale telematico, che supera la necessità  di effettuare la notificazione di un distinto provvedimento cartaceo all&#8217;indirizzo di domicilio (o anche di un atto digitale all&#8217;indirizzo P.E.C.) del destinatario.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>7.Le diverse tipologie di amministrazione digitale impiegano un sistema di gestione di dati informatici e trovano rappresentazione in forma digitale su una piattaforma informatico-telematica attraverso la quale l&#8217;utente-destinatario delle decisioni amministrative ha la possibilità  di interagire accedendo direttamente al proprio fascicolo e consultando tutti i dati e le comunicazioni ivi previste, a seconda della normativa di settore. La tele-amministrazione, a seconda dei casi, sostituisce in parte o in toto la necessità  della comunicazione formale di provvedimenti tra amministrazione e cittadini e imprese. Una simile tipologia di amministrazione consente la conoscenza in tempo reale delle decisioni assunte dall&#8217;amministrazione e non necessita di notifiche o di altre attività  notiziali, in quanto i dati e le informazioni sono ivi compiutamente rappresentate e motivate. Ne consegue che non può dirsi che vi sia alcuna forma di silenzio-inadempimento in caso di mancata notifica di un provvedimento distinto e separato dalle evidenze digitali giù  nella disponibilità  dell&#8217;istante (o del soggetto a cui è stato conferito speciale mandato), le quali rappresentano la decisione assunta dall&#8217;amministrazione.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>8. La società  agricola, che voglia presentare una domanda di aiuto comunitario, può conferire ad un C.A.A., ossia ad un centro di assistenza agricola (abilitato ad operare, secondo le nome di settore), un mandato di patrocinio (art. 14 D. Mi.P.A.A.F. 27 marzo 2008), attraverso il quale &#8211; non diversamente dal mandato che è possibile presentare ad un C.A.A.F. per l&#8217;assistenza fiscale o dal mandato a un istituto di patronato per l&#8217;assistenza previdenziale e assistenziale- il soggetto mandatario agisce per conto della società  agricola per la presentazione della domanda di pagamento e per la ricezione degli esiti, secondo le modalità  informatico-telematiche previste.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>9. I rapporti tra società  agricola mandante ed il centro di assistenza mandatario, che diviene anche domiciliatario di qualsiasi comunicazione informatico-telematica contenuta nel fascicolo aziendale gestito per conto dalla impresa agricola, sono disciplinate dalle norme in materia di mandato (art. 1703 e seguenti del codice civile), integrate da quelle di settore, che disciplinano detti rapporti (art. 3-bis del d.lgs. 27 maggio 1999 n. 165; D. Mi.P.A.A.F. 27 marzo 2008). Venendo in rilievo un&#8217;obbligazione pubblicistica al pagamento di ausili finanziari europei, il mandatario (il C.A.A.) è onerato da obblighi di informazione e di trasparenza e deve adempiere con diligenza all&#8217;incarico ricevuto (art. 1710 del codice civile), salvaguardando la posizione e gli interessi della mandante azienda agricola, se del caso &#8211; tenuto conto della particolarità  del soggetto assistito &#8211; fornendo adeguata consulenza, fino ad assumere un comportamento di &#8220;stimolo&#8221; nei confronti dello stesso mandante (art. 1375 cod. cv.). Tanto, allo scopo di consentire il buon fine della domanda di pagamento dei contributi comunitari, con obbligo finale di rendiconto del proprio operato (art. 1713 cod. civ.).</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2018, proposto dalla società  agricola Car. di San. V. &amp; c. società  semplice, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianluca Mignacca, con studio in Roma alla via Veneto n. 6 e domicilio digitale all&#8217;indirizzo P.E.C.: gianluca.mignacca@pec.it;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Ag.E.A. &#8211; Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Bari, alla via Melo n. 97;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la dichiarazione d&#8217;illegittimità </b></i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del silenzio-inadempimento (o silenzio-rifiuto), serbato dall&#8217;Ag.E.A. sulla domanda unica di pagamento per l&#8217;anno 2016 (inviata telematicamente il 15 giugno 2016) e sulla domanda di accesso alla riserva nazionale (inviata telematicamente il 29 agosto 2016); di tutti i provvedimenti connessi e/o collegati con il silenzio-rifiuto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè per la declaratoria dell&#8217;obbligo di provvedere, mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Ag.E.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Gianluca Mignacca e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ricorso depositato in data 5 settembre 2018, la società  agricola ha impugnato il lamentato silenzio-inadempimento serbato dall&#8217;Ag.E.A. in ordine a due domande di pagamento degli aiuti comunitari (c.d. integrazioni) presentate dalla stessa in data 15 giugno 2016, di cui la prima domanda unica n. 60264618467 inerente ai titoli di base posseduti per una superficie dichiarata di ha. 755,60, la seconda domanda n. 60290178536 invece per l&#8217;accesso alla c.d. riserva nazionale, in qualità  di &#8220;Giovane agricoltore&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Va subito precisato che in materia sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia attiene alla concessione di un ausilio finanziario pubblico, rispetto al quale il soggetto beneficiario vanta una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo all&#8217;esercizio corretto dei propedeutici poteri tecnico-discrezionali di valutazione e di ammissione all&#8217;aiuto e dei seguenti poteri tecnico-discrezionali di controllo e di verifica delle c.d. condizionalità  e degli altri presupposti, sulla scorta della peculiare disciplina amministrativa europea.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Si è costituita l&#8217;Amministrazione, depositando una relazione esplicativa redatta dall&#8217;Ag.E.A., come in atti (prot. interno n. 0070037 del 7 settembre 2018), corredata dalla documentazione utile, che evidenzia come nessun silenzio-inadempimento (o rifiuto) sia stato mai mantenuto. In particolare, la prima domanda di pagamento degli ausili finanziari è stata soddisfatta in parte, per talune anomalie riscontrate, stante l&#8217;esito parzialmente negativo di alcuni controlli e verifiche effettuate. La seconda domanda di pagamento risulta invece integralmente adempiuta.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Va rammentato che, in materia di pagamento dei c.d. contributi comunitari (o integrazioni) alla attività  agricola, svolta da imprese in possesso dei previsti requisiti, è disciplinata dal diritto dell&#8217;Unione europea e, segnatamente, da specifici <i>regolamenti U.E.</i>, che dettano le speciali norme sul procedimento da applicarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Dalla lettura sistematica delle disposizioni normative U.E. si ricava chiaramente che il procedimento amministrativo è impostato <i>in toto </i>in modalità  telematica e informatica, attraverso l&#8217;alimentazione dei dati, informazioni e consultazione dello stato del procedimento, come anche dell&#8217;esito, attraverso il sistema S.I.A.N. (sistema informativo agricolo nazionale), di cui al d.lgs. 30 aprile 1998 n. 173.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel predetto sistema informatico-telematico, le aziende agricole hanno istituito la propria posizione e il proprio fascicolo aziendale digitale e dematerializzato, sul quale vengono registrati tutti i dati relativi alla procedura di pagamento degli aiuti europei.</p>
<p style="text-align: justify;">Siamo dunque in presenza di una fattispecie tipica di <i>tele-amministrazione</i>, ossia di amministrazione in forme digitali avanzate, attraverso un sistema informatico e un portale telematico, che supera la necessità  di effettuare la notificazione di un distinto provvedimento cartaceo all&#8217;indirizzo di domicilio (o anche di un atto digitale all&#8217;indirizzo P.E.C.) del destinatario.</p>
<p style="text-align: justify;">La legislazione giù  conosce diversi esempi di un tale tipo di amministrazione digitale, specificamente in materia previdenziale e fiscale, che impiega un sistema di gestione di dati informatici, che trovano rappresentazione in forma digitale, su una piattaforma informatico-telematica, attraverso la quale l&#8217;utente-destinatario delle decisioni amministrative ha la possibilità  di interagire proficuamente, accedendo direttamente al proprio fascicolo e consultando tutti i dati e le comunicazioni ivi previste, a seconda della normativa di settore. La tele-amministrazione, a seconda dei casi, sostituisce in parte o <i>in toto</i> la necessità  della comunicazione formale di provvedimenti tra amministrazione e cittadini e imprese.</p>
<p style="text-align: justify;">Una simile tipologia di amministrazione invero consente la conoscenza in tempo reale delle decisioni assunte dall&#8217;amministrazione e non necessita di notifiche o di altre attività  notiziali, in quanto i dati e le informazioni sono ivi compiutamente rappresentate e motivate. <i>Ergo, </i>non può dirsi che vi sia alcuna forma di silenzio-inadempimento, in caso di mancata notifica di un provvedimento distinto e separato dalle <i>evidenze digitali</i>, nella disponibilità  dell&#8217;istante (o del soggetto a cui è stato conferito speciale mandato), le quali comunque rappresentano la decisione assunta dall&#8217;amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Inoltre, va considerata la peculiare disciplina giuridica dei pagamenti dei contributi comunitari (o euro-unitari) previsti in materia di agricoltura, ai sensi del regolamento U.E. n. 1306 del 2013, che è direttamente collegata all&#8217;azione della Commissione U.E.</p>
<p style="text-align: justify;">Va premesso che il regolamento U.E., a norma dell&#8217;art. 288 T.F.U.E., ha valenza generale (c.d. portata normativa), è obbligatorio per tutti (c.d. obbligatorietà  integrale) ed è direttamente applicabile (c.d. efficacia diretta). Pertanto, esso comporta l&#8217;adattamento degli ordinamenti interni ai singoli stati membri dell&#8217;Unione europea &#8220;direttamente&#8221;, cioè immediatamente e automaticamente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 64, comma 4, del regolamento definisce la tipologia delle &#8220;sanzioni&#8221;, in caso di violazione degli obblighi assunti con la domanda di pagamento degli aiuti, che vanno dalla riduzione, alla sospensione, alla mancata concessione del pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli artt. 67 e 68 del regolamento prevedono l&#8217;istituzione di un sistema di gestione e controllo integrato e informatico-telematico, che identifica le particelle, l&#8217;azienda e le domande di pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 72 prevede che la domanda di pagamento diretta venga annualmente presentata dal soggetto beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;">In base al combinato disposto di cui agli artt. 91, 93 e 99 del regolamento n. 1306 citato, al beneficiario che non rispetti le c.d<i>. </i>regole di condizionalità , ossia i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell&#8217;U.E. e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, non viene corrisposto il contributo, quale &#8220;sanzione&#8221; per la mancata osservanza delle regole alle quali si è obbligato presentando la domanda di pagamento per l&#8217;erogazione dei contributi di ausilio e d&#8217;integrazione alle attività  agricole.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 95 del regolamento stabilisce che, ai beneficiari interessati, anche con mezzi elettronici, è fornito l&#8217;elenco dei criteri e delle norme d&#8217;applicare a livello di azienda.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quel che maggiormente rileva nel ricorso presentato, l&#8217;art. 35 del regolamento U.E. n. 604 del 2014, che ha integrato il regolamento n. 1306 del 2013, prevede che <i>il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato</i>, se non siano rispettati i criteri di ammissibilità , gli impegni e gli altri obblighi.</p>
<p style="text-align: justify;">Stante la diretta applicabilità  dei regolamenti U.E., in considerazione degli artt. 55 T.U.E. e 342 T.F.U.E. e del Regolamento C.E.E. n. 1 del 1958 tuttora vigente, che adotta il criterio del c.d. multilinguismo, può considerarsi come anche i testi spagnolo (&#8220;<i>La ayuda solicitada se denegarà¡ o se retirarà¡</i>&#8220;), francese (&#8220;<i>L&#8217;aide demandèe est refusì©e ou retirà©e</i>&#8220;), inglese (&#8220;<i>The support claimed shall be refused or withdrawn</i>&#8220;), tedesco (&#8220;<i>Die beantragte FÃ¶rderung wird ganz abgelehnt oder zurà¼ckgenommen</i>&#8220;) indichino il diniego-rifiuto del pagamento, che viene indi respinto, in correlazione alla mancata (o parziale) erogazione dell&#8217;aiuto richiesto. Tanto, invero, applicandosi il canone ermeneutico del c.d. <i>effetto utile</i> e quello della finalità  delle norme (Corte Giust. C.E. sent. 12 novembre 1969, causa C-29/69; Corte Giust. C.E., sez. V, sent. 9 marzo 2000, causa C-437/97; Corte Giust. U.E., sez. VI, sent. del 26 giugno 2003, causa C-305/01; Corte Giust. U.E., sez. V, sent. 29 aprile 2004, causa C-341/01), che dunque conducono ad interpretare le espressioni similari &#8220;<i>denegarà¡</i>&#8220;, &#8220;<i>refusì©e</i>&#8220;,&#8221;<i>refused</i>&#8220;e, in particolare, il tedesco &#8220;<i>abgelehnt</i>&#8220;nel senso, appunto, di aiuto &#8220;denegato-rifiutato-respinto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, il regolamento U.E. n. 604 del 2014 ha previsto una <i>fattispecie tipica di silenzio-diniego</i>, in ipotesi di constatazione di mancata erogazione (o solo parziale erogazione) dell&#8217;aiuto comunitario, richiesto in pagamento con la domanda presentata in forma telematico-informatica.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il sistema integrato di gestione, l&#8217;art. 14 del regolamento di esecuzione U.E. n. 809 del 2014 del regolamento U.E. n. 1306 del 2013 sancisce che la domanda unica di pagamento contenga tutte le informazioni necessarie a determinare l&#8217;ammissibilità  all&#8217;aiuto comunitario, ivi compresa una dichiarazione, da parte del beneficiario, di aver preso atto delle condizioni inerenti al regime di pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il regolamento U.E. n. 1307 del 2013 prevede ulteriori norme sui pagamenti diretti e sui controlli formali amministrativi e sostanziali dei requisiti di ammissione e delle c.d. condizionalità , con le relative &#8220;sanzioni&#8221; e registrazioni nel sistema integrato e informatico di gestione delle domande di pagamento (cfr. Ag.E.A., Istruzioni operative n. 7 del 3 marzo 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">6.- Nella fattispecie concreta, va poi evidenziato che la società  agricola ha conferito ad un C.A.A., ossia ad un centro di assistenza agricola (abilitato ad operare, secondo le nome di settore) un mandato di patrocinio (art. 14 D. Mi.P.A.A.F. 27 marzo 2008), attraverso il quale &#8211; non diversamente dal mandato che è possibile presentare ad un C.A.A.F. per l&#8217;assistenza fiscale (art. 32 e seguenti del d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, come modificato dal d.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490), o dal mandato a un istituto di patronato per l&#8217;assistenza previdenziale e assistenziale (legge 30 marzo 2001 n. 152) &#8211; il soggetto mandatario agisce <i>per conto</i> della società  agricola per la presentazione della domanda di pagamento e per la ricezione degli esiti, secondo le modalità  informatico-telematiche previste.</p>
<p style="text-align: justify;">I rapporti tra società  agricola mandante ed il centro di assistenza mandatario, che diviene anche domiciliatario di qualsiasi comunicazione informatico-telematica contenuta nel fascicolo aziendale gestito per conto dalla impresa agricola, sono disciplinate dalle norme in materia di mandato (art. 1703 e seguenti del codice civile), integrate da quelle di settore, che disciplinano detti rapporti (art. 3-<i>bis</i> del d.lgs. 27 maggio 1999 n. 165; D. Mi.P.A.A.F. 27 marzo 2008), ed esulano dal presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Basti perà² considerare, in questa sede, venendo in rilievo un&#8217;obbligazione pubblicistica al pagamento di ausili finanziari europei, che il mandatario (il C.A.A.), nel caso di specie, è onerato da obblighi di informazione e di trasparenza e deve adempiere con diligenza all&#8217;incarico ricevuto (art. 1710 del codice civile), salvaguardando indi la posizione e gli interessi della mandante azienda agricola, se del caso &#8211; tenuto conto della particolarità  del soggetto assistito &#8211; fornendo <i>adeguata consulenza</i>, fino ad assumere un comportamento di &#8220;stimolo&#8221; nei confronti dello stesso mandante (art. 1375 cod. cv.). Tanto, allo scopo di consentire il buon fine della domanda di pagamento dei contributi comunitari, con obbligo finale di rendiconto del proprio operato (art. 1713 cod. civ.).</p>
<p style="text-align: justify;">7.- In conclusione, il ricorso va respinto, in quanto non sussiste il lamentato silenzio-inadempimento dell&#8217;Amministrazione, bensì sussiste una <i>fattispecie tipica di silenzio-diniego</i>, ai sensi dell&#8217;art. 35 del regolamento U.E. n. 604 del 2014 e in base all&#8217;impostazione in forma di tele-amministrazione del procedimento di pagamento, che comunque consente al beneficiario della domanda di aiuto di avere esatta cognizione, direttamente o per il tramite del C.A.A., a cui abbia conferito speciale mandato, dello stato istruttorio e decisionale.</p>
<p style="text-align: justify;">8.- Le spese possono essere compensate, stante la novità  delle questioni poste. Il contributo unificato rimane a carico della parte ricorrente comunque soccombente nel giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;">il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppina Adamo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Cocomile, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-3-2019-n-465/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2019 n.465</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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