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	<title>ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE Archivi - Giustamm</title>
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	<title>ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla determinazione della tariffa del servizio idrico.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-determinazione-della-tariffa-del-servizio-idrico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 13:10:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-determinazione-della-tariffa-del-servizio-idrico/">Sulla determinazione della tariffa del servizio idrico.</a></p>
<p>Acque pubbliche e private &#8211; Servizio idrico &#8211; Tariffa &#8211; Criteri di determinazione. La determinazione della tariffa del servizio idrico non dipende in via esclusiva, nel suo ammontare, dai soli consumi dell&#8217;utente, bensì anche da componenti ulteriori direttamente connesse alla gestione ed al corretto funzionamento dell&#8217;ente somministrante, in ottemperanza agili</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-determinazione-della-tariffa-del-servizio-idrico/">Sulla determinazione della tariffa del servizio idrico.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-determinazione-della-tariffa-del-servizio-idrico/">Sulla determinazione della tariffa del servizio idrico.</a></p>
<div class="page" title="Page 9">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Acque pubbliche e private &#8211; Servizio idrico &#8211; Tariffa &#8211; Criteri di determinazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La determinazione della tariffa del servizio idrico non dipende in via esclusiva, nel suo ammontare, dai soli consumi dell&#8217;utente, bensì anche da componenti ulteriori direttamente connesse alla gestione ed al corretto funzionamento dell&#8217;ente somministrante, in ottemperanza agili obblighi fissati dalla vigente normativa nazionale ed internazionale in materia, giustificando tali esigenze che la predisposizione della predetta tariffa sia attribuita non già, come accadrebbe in un ordinario rapporto contrattuale, alla parte somministratrice del servizio, ma all&#8217;Autorità d&#8217;Ambito, secondo la metodologia indicata dall&#8217;Autorità per l&#8217;Energia Elettrica e il Gas, in base all&#8217;articolo 154, decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché al D.L. n. 201 del 2011, articolo 21, commi 13 e 19, come convertito, ed al relativo allegato A.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Frasca &#8211; Est. Rubino</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Testo della sentenza in allegato.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- WP Attachments -->
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-determinazione-della-tariffa-del-servizio-idrico/?download=87312">Allegato2_Sentenza</a> <small>(872 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-determinazione-della-tariffa-del-servizio-idrico/">Sulla determinazione della tariffa del servizio idrico.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.808</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-14-5-2020-n-808/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-14-5-2020-n-808/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.808</a></p>
<p>Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Casetta, Luca Messa, Marco Porcari, contro Comune di Buccinasco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Umberto Fantigrossi; ATS Città  Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentate pro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-14-5-2020-n-808/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.808</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-14-5-2020-n-808/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.808</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Casetta, Luca Messa, Marco Porcari,  contro Comune di Buccinasco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Umberto Fantigrossi; ATS Città  Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marino Bottini, Simona Falconieri,</span></p>
<hr />
<p>Acque di balneazione:  va affermata stretta collaborazione tra autorità  sanitaria e autorità  comunale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Ambiente &#8211; Acqua- Acque di balneazione ex D.Lgs. 116/2008, di Attuazione della direttiva 2006/7/CE &#8211; autorità  sanitaria e autorità  comunale- stretta collaborazione- va affermata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il sistema normativo in materia di acque di balneazione (D.Lgs. 116/2008, di Attuazione della direttiva 2006/7/CE) evidenzia l&#8217;esistenza di una stretta collaborazione tra l&#8217;autorità  sanitaria, alla quale è demandata la disciplina dei corpi idrici e della balneazione, e l&#8217;autorità  comunale, titolare dei poteri di vigilanza e sanzionatori in merito. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00808/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 02154/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2154 del 2019, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Casetta, Luca Messa, Marco Porcari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Messa in Milano, piazza Santa Francesca Romana n. 3; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Buccinasco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Umberto Fantigrossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> ATS Città  Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marino Bottini, Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso lo studio Simona Falconieri in Milano, corso Italia, 19; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa sospensiva </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;ordinanza sindacale n.-OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-del Sindaco del Comune di Buccinasco, con cui si ordina il divieto su tutto il territorio del Comune di Buccinasco di balneazione nelle acque di canali e cave; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;ordinanza sindacale n.-OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-del Sindaco del Comune di Buccinasco, che ordina la cessazione dell&#8217;attività  di wakeboard svolta da -OMISSIS- presso l&#8217;ex Cava cessata denominata -OMISSIS- in via -OMISSIS-; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota del -OMISSIS-prot. -OMISSIS- avente ad oggetto Balneazione Canali Navigli e Cave, della Agenzia di Tutela della Salute della Città  Metropolitana di Milano Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, che ha reso noto a tutti i Sindaci della Città  Metropolitana di Milano che i corpi idrici superficiali quali canali e navigli non sono, per natura intrinseca, destinati a balneazione in quanto destinati ad altri usi; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-della ATS Città  Metropolitana di Milano &#8211; Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria -, che ha preso atto che l&#8217;attività  di wakeboard presuppone o comunque non può escludere la balneazione dei praticanti e pertanto si può svolgere esclusivamente in acque balneabili; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè degli atti tutti a detti provvedimenti antecedenti, preordinati e consequenziali, nonchè degli altri atti o provvedimenti comunque citati negli atti medesimi e nel testo del presente ricorso tra i quali, in particolare, la nota protocollo -OMISSIS- dell&#8217;-OMISSIS- con cui il Comune di Buccinasco richiedeva ad ATS specifico parere di competenza circa l&#8217;utilizzo del bacino idrico in assenza di verifiche di accessibilità  monitoraggio e controlli igienico sanitari volti a garantire la salubrità  delle acque al fine di valutare l&#8217;idoneità  dei luoghi allo svolgimento dell&#8217;attività  sportiva wakeboard.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Buccinasco, in persona del Sindaco pro tempore e dell&#8217;ATS Città  Metropolitana di Milano;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2020 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La società  -OMISSIS&#8211;OMISSIS- -OMISSIS-(d&#8217;ora in avanti solo -OMISSIS-), con sede legale in -OMISSIS-, associazione sportiva dilettantistica affiliata alla -OMISSIS-, gestore in base ad un contratto di subaffitto con la società  -OMISSIS&#8211;OMISSIS- -OMISSIS- di un lago di cava sito nel Comune di Buccinasco, denominato &#8220;-OMISSIS-&#8220;, ha impugnato, insieme al suo presidente ed alla società  locatrice, una serie di provvedimenti che producono l&#8217;effetto di impedire la balneazione e le attività  sportive connesse nella ex cava. Si tratta dell&#8217;ordinanza sindacale n.-OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-del Sindaco del Comune di Buccinasco, che vieta su tutto il territorio del Comune di Buccinasco la balneazione nelle acque di canali e cave; dell&#8217;ordinanza sindacale n.-OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-del Sindaco del Comune di Buccinasco, che ordina la cessazione dell&#8217;attività  di wakeboard nello specchio d&#8217;acqua suddetto e la nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-della ATS Città  Metropolitana di Milano &#8211; Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria -, che ha equiparato l&#8217;attività  di wakeboard alla balneazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente in sostanza lamenta l&#8217;irragionevolezza della scelta di impedire la balneazione ed il wakeboard nello specchio d&#8217;acqua senza una prova concreta dell&#8217;insalubrità  delle acque suddette, dopo che la realizzazione delle opere necessarie alla fruibilità  dell&#8217;area era giÃ  stata autorizzata dall&#8217;amministrazione comunale dal punto di vista edilizio e paesistico, con conseguenti ingenti impegni economici assunti dall&#8217;associazione. </p>
<p style="text-align: justify;">Contro i suddetti atti i ricorrenti hanno sollevato i seguenti motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione di legge con riferimento all&#8217;art. 7 della legge n. 241 del 7/8/1990; Violazione dell&#8217;art. 24 della Costituzione e del diritto di difesa; Omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. La ricorrente subaffittuaria -OMISSIS-contesta di non aver ricevuto la prescritta comunicazione di avvio del procedimento amministrativo volto all&#8217;adozione del provvedimento che vieta la balneazione nel -OMISSIS-con conseguente chiusura dell&#8217;attività  di cable wakeboard.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora l&#8217;Amministrazione avesse ritualmente notificato al ricorrente l&#8217;avvio del procedimento, essa avrebbe potuto evidenziare non solo che lo stato del bacino idrico superficiale e la qualità  delle acque del bacino è assolutamente compatibile con le attività  di balneazione, in quanto rispetta gli standard di legge, ma che, nel caso specifico, l&#8217;attività  di wakeboard si svolge in totale sicurezza, tanto che nel c.d. -OMISSIS-non si è mai verificato alcun tipo di incidente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè varrebbe invocare una presunta &#8220;urgenza&#8221; dei provvedimenti impugnati, in quanto la nota della ATS della Città  Metropolitana di Milano è datata 27 maggio 2019, quindi ben due mesi prima della prima ordinanza sindacale; peraltro, le ordinanze sindacali impugnate non contengono alcun riferimento a una presunta &#8220;urgenza&#8221; nella loro adozione tale da giustificare la mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè potrebbe eccepirsi la presunta natura di atto vincolato delle ordinanze sindacali, in quanto non solo tra la ATS e il Comune di Buccinasco non vi è alcun rapporto gerarchico, ma la nota della ATS, con riferimento alle Cave, lascerebbe ampi margini di discrezionalità  ai Comuni, in quanto afferma non la necessità  ma solo &#8220;l&#8217;opportunità  di considerare il rischio dovuto alla eventuale balneazione nelle cave e di mettere in atto anche in questi casi le misure di prevenzione sopra esposte (provvedimenti di divieto di balneazione ed adeguata cartellonistica)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Violazione di legge con riferimento all&#8217;art. 3 della legge n. 241 del 7/8/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per difetto di motivazione e irragionevolezza; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo motivo si appunta nei confronti della nota dell&#8217;ATS 27 maggio 2019 che ha previsto il divieto generalizzato di balneazione nei canali, navigli e cave. </p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i ricorrenti la nota dell&#8217;ATS di Milano non sarebbe vincolante con riferimento alle cave, in quanto lascia ai Comuni margini di scelta discrezionale in merito all&#8217;imposizione di un divieto di balneazione nelle cave, prevedendo solo &#8220;l&#8217;opportunità  di considerare il rischio dovuto alla eventuale balneazione nelle cave e di mettere in atto anche in questi casi le misure di prevenzione sopra esposte&#8221;. </p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre la predetta nota dell&#8217;ATS di Milano, atto presupposto delle ordinanze sindacali, sarebbe illegittima per un evidente difetto di istruttoria e di motivazione nella parte in cui in sostanza afferma che navigli e canali, e, in misura minore, le cave, non siano intrinsecamente corpi idrici destinati alla balneazione in quanto realizzati per altri scopi. Infatti, secondo i ricorrenti, la destinazione principale è spesso compatibile con destinazioni accessorie. A ciò si aggiungerebbe l&#8217;illogicità  ed il difetto di motivazione dell&#8217;affermazione secondo la quale la loro natura di manufatti ne renderebbe estremamente pericolosa la balneazione a causa dell&#8217;assenza di alcun accertamento in concreto.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Violazione di legge, sotto altro profilo, con riferimento agli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 7/8/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione e irragionevolezza. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Se, come risulterebbe dal tenore letterale e dall&#8217;assenza di rapporto gerarchico tra l&#8217;ATS e il Comune, la circolare ATS ha efficacia di mero indirizzo, secondo i ricorrenti sarebbe stato specifico obbligo del Comune lo svolgimento di adeguata istruttoria, prima di vietare la balneazione nel lago.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre la richiesta del Comune all&#8217;ATS in merito allo svolgimento del wakeboard sarebbe irragionevole in mancanza di alcuna verifica di accessibilità , monitoraggio e controllo igienico sanitario circa la salubrità  delle acque.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità , in quanto l&#8217;interesse pubblico asseritamente perseguito attraverso l&#8217;imposizione del divieto contestato, cioè la sicurezza dei bagnanti, avrebbe potuto essere perseguito anche con mezzi meno invasivi del divieto di balneazione.</p>
<p style="text-align: justify;">4) Violazione di legge, sotto altro profilo, con riferimento all&#8217;art. 3 della legge n. 241 del 7/8/1990; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Eccesso di potere per illogicità  e contraddittorietà ; Eccesso di potere per difetto di motivazione e irragionevolezza; Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Le ordinanze sindacali paiono ai ricorrenti altresì¬ illegittime per manifesta contraddittorietà  con altri atti autorizzativi adottati nello stesso lasso di tempo dallo stesso Comune di Buccinasco e da tutte le altre autorità  competenti.</p>
<p style="text-align: justify;">5) Violazione di legge con riferimento all&#8217;art. 8 D. LT 30/05/2008, n. 116. Eccesso di potere, sotto altro profilo, per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità  e contraddittorietà . Eccesso di potere per difetto di motivazione e irragionevolezza. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i ricorrenti la balneazione non è consentita nel caso in cui le acque siano classificate come di qualità  &#8220;scarsa&#8221; mentre dagli accertamenti effettuati dai ricorrenti lo stato del bacino idrico superficiale sarebbe accettabile per le attività  di balneazione.</p>
<p style="text-align: justify;">6) Violazione di legge con riferimento, sotto altro profilo, all&#8217;art. 3 della legge n. 241 del 7/8/1990. Violazione del D.M. 26/01/1960 n. 29 modificato con D.M. 15/07/1974, n. 283. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità  e contraddittorietà . Eccesso di potere per difetto di motivazione e irragionevolezza. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i ricorrenti il wakeboard, così¬ come tutte le altre discipline di competenza -OMISSIS-, sarebbe una disciplina &#8220;di superficie&#8221; che non prevede l&#8217;immersione ed è fatta in sicurezza, idonea a superare la pericolosità  presunta del bacino idrico.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 21/10/19 si è costituita l&#8217;ATS Città  Metropolitana di Milano, chiedendo la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 31/10/19 si è costituito il Comune di Buccinasco contestando il primo motivo di ricorso in quanto le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere emanate per fronteggiare varie situazioni emergenziali, tra le quali quelle &#8220;sanitarie e di igiene pubblica&#8221; e non necessitano della preventiva comunicazione di avvio del procedimento. </p>
<p style="text-align: justify;">In merito ai successivi motivi il Comune sostiene di aver provveduto sulla base di una motivata e puntuale richiesta dell&#8217;Amministrazione preposta alla tutela della salute e dell&#8217;igiene pubblica, senza quindi avere margini di discrezionalità  al riguardo, anche perchè privo di competenze tecniche interne atte a confutare l&#8217;indirizzo ricevuto. </p>
<p style="text-align: justify;">Contesta poi i rilievi di difetto di istruttoria in quanto ha richiesto un parere motivato alla stessa Azienda sanitaria che prendesse in considerazione la situazione specifica. </p>
<p style="text-align: justify;">In merito poi alla pretesa violazione della disciplina regolamentare (DM 26/01/1960 mod. con D.M. 15/07/1974 n.283) che riguarda l&#8217;esercizio sportivo dello sci nautico afferma che tale normativa non si soprappone e non impedisce l&#8217;emanazione di ordinanza contingibili ed urgenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria depositata in data 26/11/19 l&#8217;ATS afferma che la Regione Lombardia, avvalendosi del supporto tecnico dei Dipartimenti di Prevenzione delle ATS e dell&#8217;ARPA, annualmente individua e comunica ai Comuni l&#8217;elenco delle acque di balneazione sottoposte a monitoraggio da parte delle stesse ATS durante la stagione balneare, al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei bagnanti ed in tale elenco, inviato da ultimo nel maggio 2019, prima del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Buccinasco in data 28 maggio 2019, non è presente la -OMISSIS-. A ciò si aggiunge che ogni anno, prima dell&#8217;inizio della stagione estiva, l&#8217;ATS informa i Sindaci del proprio territorio della pericolosità  della balneazione in navigli, canali e cave evidenziando i rischi per la salute dei cittadini derivanti della circostanza che i predetti siti siano strutturalmente destinati ad usi diversi da quello, appunto, della balneazione. Afferma poi di aver verificato direttamente lo stato dei luoghi con il sopralluogo in data 16 luglio 2019 effettuato dal Dipartimento di Prevenzione dell&#8217;ATS congiuntamente alla Polizia Municipale. Ha poi espresso specifico parere in data 14 agosto 2019 nel quale confermava sostanzialmente la non balneabilità  delle acque del -OMISSIS- ed il rischio per la salute e la sicurezza dei praticanti di wakeboard posto che l&#8217;attività  sportiva in questione &#8220;presuppone o comunque non può escludere la balneazione dei praticanti&#8221;. </p>
<p style="text-align: justify;">Chiede quindi l&#8217;accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva in quanto gli atti posti in essere dall&#8217;ATS sarebbero privi di efficacia lesiva immediata, concreta e diretta della posizione giuridica del ricorrente. Nel merito chiede la reiezione del ricorso in quanto la Cava sarebbe un corpo idrico artificiale, cioè &#8220;un corpo idrico superficiale creato da attività  umana&#8221;, estraneo alla nozione di &#8220;acque superficiali&#8221; nelle quali è ammessa la balneazione ai sensi dell&#8217;art. 2 Dir. 23/10/2000 n. 60 CE.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria depositata in data 16/01/20 i ricorrenti contestano l&#8217;affermazione che le ordinanze fossero urgenti perchè la nota dell&#8217;ATS su cui si fondano è di 2 mesi prima. Evidenziano poi la presunta contraddittorietà  del comportamento del Comune il quale prima rilascia i titoli edilizi per la realizzazione di manufatti serventi allo svolgimento e poi nega lo svolgimento dell&#8217;attività . Affermano poi che anche l&#8217;ordinanza che ha imposto il divieto di balneazione nella cava sarebbe stata una novità  rispetto agli anni precedenti. Insistono poi sull&#8217;esistenza di ampie misure di sicurezza nello svolgimento dell&#8217;attività , come attestato anche nella nota del Presidente della -OMISSIS- del 23 dicembre 2019. Sul concetto di balneazione affermano che il wakeboard sarebbe una disciplina sportiva non confondibile con l&#8217;ordinaria balneazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria di replica depositata in data 29/01/20 il Comune respinge il presunto difetto di istruttoria e motivazione in quanto le ordinanze impugnate sarebbero una misura di prevenzione dell&#8217;incolumità  pubblica che il Sindaco ha adottato su espressa e puntuale sollecitazione della competente A.T.S. della Città  Metropolitana di Milano, come misura generalizzata da applicare indistintamente su tutti i &#8220;canali, navigli e cave&#8221;. In merito al concetto di balneazione afferma che il wakeboard presuppone comunque la balneazione e che l&#8217;attività  svolta dai ricorrenti ha i caratteri propri dello stabilimento balneare.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria di replica depositata in data 29/01/20 i ricorrenti affermano che la richiesta formulata dal Comune di Buccinasco all&#8217;ATS della Città  Metropolitana di Milano in data 17 dicembre 2019 avente ad oggetto la praticabilità , previa presentazione di idonea documentazione, dell&#8217;esercizio &#8220;in deroga&#8221; del wakeboard, confermerebbe la fondatezza del ricorso, in quanto lo stesso Comune di Buccinasco, evidentemente, riterrebbe che il wakeboard sia cosa diversa dalla semplice &#8220;balneazione&#8221;. </p>
<p style="text-align: justify;">In merito poi al verbale dell&#8217;Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Buccinasco in data 17 luglio 2019, dal quale il Comune ha desunto il carattere sostanzialmente balneare dell&#8217;attività  svolta, i ricorrenti affermano che le attività  svolte sulle rive del lago e l&#8217;attività  di wakeboard sono completamente diverse.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria di replica depositata in data 30/01/20 l&#8217;ATS ha ribadito le difese giÃ  proposte.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 19 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. L&#8217;eccezione di difetto di legittimazione a resistere in giudizio dell&#8217;ATS è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 41 c.2 c.p.a. &#8220;<i>Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l&#8217;atto impugnato</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;esame degli atti risulta che i ricorrenti hanno impugnato anche la nota del -OMISSIS-prot. -OMISSIS- avente ad oggetto Balneazione Canali Navigli e Cave, della Agenzia di Tutela della Salute della Città  Metropolitana di Milano Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, che ha reso noto a tutti i Sindaci della Città  Metropolitana di Milano che i corpi idrici superficiali quali canali e navigli non sono, per natura intrinseca, destinati a balneazione in quanto destinati ad altri usi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale atto costituisce un presupposto necessario delle ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Comune, direttamente lesivo nei confronti dei ricorrenti, in quanto posto dal Comune a fondamento della qualificazione giuridica delle acque sulle quali si svolge l&#8217;attività  inibita, quali acque non balneabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè in senso contrario può valere il fatto che i ricorrenti nel ricorso affermino che le cave sarebbero parzialmente escluse dal divieto di balneazione nei corpi idrici superficiali artificiali previsto nella suddetta nota, in quanto tale profilo attiene alla fondatezza della domanda dei ricorrenti e non ai presupposti processuali.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altro canto il sistema normativo in materia di acque di balneazione (D.Lgs. 116/2008, di Attuazione della direttiva 2006/7/CE) evidenzia l&#8217;esistenza di una stretta collaborazione tra l&#8217;autorità  sanitaria, alla quale è demandata la disciplina dei corpi idrici e della balneazione, e l&#8217;autorità  comunale, titolare dei poteri di vigilanza e sanzionatori in merito. </p>
<p style="text-align: justify;">Il riconoscimento della legittimazione passiva necessaria dell&#8217;ATS con riferimento alla nota del 27 maggio 2019 rende superfluo affrontare il problema della natura e degli effetti prodotti dal parere del 14 agosto 2019 prot. -OMISSIS- avente ad oggetto nello specifico l&#8217;attività  di wakeboard nel -OMISSIS-di Buccinasco.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Venendo al merito, il primo motivo di ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;esame degli atti risulta che il Sindaco ha emanato due ordinanze di divieto di balneazione impugnate dai ricorrenti. </p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;ordinanza Ordinanza sindacale n.-OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- del 29/07/2019, notificata al ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS-, il Sindaco del Comune di Buccinasco ha disposto il divieto di balneazione in tutte le acque di canali e cave siti nel Comune. </p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;ordinanza sindacale n.-OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- del 20/08/2019 il Sindaco ha ordinato a -OMISSIS&#8211;OMISSIS- -OMISSIS- di cessare l&#8217;attività  di wakeboard nel c.d. -OMISSIS-. Entrambe le ordinanze sono contingibili ed urgenti in quanto il Comune ha espressamente richiamato i poteri previsti dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000.</p>
<p style="text-align: justify;">In merito a questo tipo di atti la giurisprudenza è chiara nell&#8217;affermare che le ordinanze contingibili ed urgenti non debbono essere precedute da comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento in ragione delle esigenze di celerità  ed urgenza insite nell&#8217;utilizzo di tali poteri.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè in senso opposto può opporsi la lunghezza del procedimento che ha portato all&#8217;emanazione delle suddette ordinanze in quanto esse sono state adottate comunque durante il periodo estivo, nel quale l&#8217;utilizzo del bacino idrico è sicuramente pìù accentuato e quindi deve ritenersi che il pericolo per l&#8217;incolumità  dei bagnanti fosse concreto ed attuale.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso è chiaro che sin dalla notificazione della prima ordinanza in data 3/8/2019 il signor -OMISSIS- è stato posto in grado di partecipare al procedimento, essendo la seconda ordinanza la conseguenza vincolata della prima. Nè d&#8217;altra parte gravava sul Comune l&#8217;onere di notificare l&#8217;ordinanza anche alla -OMISSIS&#8211;OMISSIS- -OMISSIS-, trattandosi di soggetto giuridico comunque riconducibile al signor -OMISSIS- -OMISSIS-. </p>
<p style="text-align: justify;">3. Anche il secondo motivo, diretto contro la nota dell&#8217;ATS del 27 maggio 2019, è infondato. </p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la supposta libertà  che la nota lascerebbe ai Comuni nel disciplinare la balneazione nelle acque di cava, occorre precisare che essa specifica che la cartellonistica di divieto è estesa anche alle acque di cava e va quindi nel senso opposto a quello indicato dai ricorrenti. Per quanto attiene poi alla &#8220;opportunità  di considerare il rischio dovuto alla eventuale balneazione nelle cave e di mettere in atto anche in questi casi le misure di prevenzione sopra esposte&#8221;, si tratta verosimilmente di un invito del sottoscrittore della nota ai Comuni affinchè vadano alla ricerca anche di altri specchi d&#8217;acqua artificiali non censiti al fine di estendere i suddetti divieti.</p>
<p style="text-align: justify;">In merito poi al supposto difetto di motivazione ed all&#8217;assenza di ragionevolezza nell&#8217;imporre un divieto generalizzato all&#8217;utilizzo delle acque interne artificiali al fine della balneazione, occorre precisare che l&#8217;esclusione dei corpi idrici artificiali dalle acque di balneazione si desume direttamente dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti l&#8217;art. 1 c. 3 del D.Lgs. 116/2008, di Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità  delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, stabilisce che &#8220;<i>Il presente decreto si applica alle acque superficiali o parte di esse nelle quali l&#8217;autorità  competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione&#8221;</i>. A sua volta il comma 4 stabilisce che <i>4. Le norme del presente decreto non si applicano:</i> a) alle piscine e alle terme; b) alle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici; <i>c) alle acque confinate create artificialmente e separate dalle acque superficiali e dalle acque sotterranee</i>. Ma, mentre le prime due categorie di acque escluse dall&#8217;applicazione del D.Lgs. 116/2008 sono disciplinate da altre normative specifiche che ne permettono la balneazione in presenza di requisiti particolari e diversi da quelli generali, i ricorrenti non hanno individuato una disciplina normativa delle acque confinate create artificialmente che le faccia rientrare nel pìù generale ambito delle acque balneabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che il divieto comunale non deve essere accompagnato da accertamenti di fatto in merito alle condizioni di balneabilità  previste dal D.Lgs. 116/2008 o da specifiche motivazioni in merito, discendendo direttamente dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 4 del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, la cui applicabilità  alla fattispecie non è discussa, prevede al c. 1 che &#8220;<i>Sono di competenza regionale: a) l&#8217;individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità  di cui all&#8217;articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che non compete al Comune lo svolgimento di apposita istruttoria in merito alla sussistenza dei presupposti del divieto di balneazione nella cava.</p>
<p style="text-align: justify;">Ugualmente deve ritenersi che la richiesta del Comune all&#8217;ATS in merito alla compatibilità  del wakeboard con la non balneabilità  delle acque sia legittima, anche se effettuata prima di aver fatto accertamenti concreti sulla salubrità  delle acque, in quanto l&#8217;individuazione dei corpi idrici balneabili è un presupposto logico giuridico che si pone a monte della verifica in concreto della salubrità  delle acque.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il profilo della violazione del principio di proporzionalità  è infondato in quanto l&#8217;individuazione dei corpi idrici destinati alla balneazione è riconducibile direttamente alla legge e non ad una scelta amministrativa di tipo discrezionale dei mezzi pìù opportuni di tutela della salute dei bagnanti.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Anche il quarto motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">In ordine alla dedotta contraddittorietà  tra pìù atti emessi dal Comune è sufficiente rammentare che la contraddittorietà  tra gli atti del procedimento, figura sintomatica dell&#8217;eccesso di potere, si può rinvenire solo allorquando sussista tra pìù atti successivi un contrasto inconciliabile tale da far sorgere dubbi su quale sia l&#8217;effettiva volontà  dell&#8217;amministrazione, mentre non sussiste quando si tratti di provvedimenti che, pur riguardanti lo stesso oggetto, siano adottati all&#8217;esito di procedimenti indipendenti o, comunque, qualora si tratti di due diversi atti che, ancorchè inerenti al medesimo oggetto, provengano da uffici diversi e non entrambi competenti a provvedere o siano espressione di poteri differenti oancora  allorquando il nuovo provvedimento dell&#8217;Amministrazione, diverso da quello pregresso, sia stata adottata alla stregua di presupposti in parte differenti concretatisi	medio tempore (ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, 14.08.2015, n. 5261; TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 03.11.2017 n. 679).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie non può ritenersi che la disciplina urbanistica dell&#8217;area ed il rilascio di titoli paesistici ed urbanistici per l&#8217;attrezzatura delle rive dello specchio d&#8217;acqua a fini sportivi e ludici sia in contrasto con gli atti impugnati, in quanto in area limitrofa a quella utilizzata dai ricorrenti sussiste analoga struttura di svago dotata di propria piscina, a dimostrazione della possibilità  di utilizzi conformi a quelli autorizzati dal punto di vista urbanistico e paesistico senza l&#8217;utilizzo dello specchio d&#8217;acqua per la balneazione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Il quinto motivo, che si fonda sugli accertamenti effettuati dai ricorrenti in merito alla buona qualità  delle acque, è infondato per le stesse ragioni indicate al terzo motivo, non potendo l&#8217;accertamento di fatto della condizione delle acque essere preposto all&#8217;individuazione legittima del corpo idrico.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Anche il sesto motivo, con il quale i ricorrenti contestano l&#8217;esistenza di un vincolo di presupposizione logica tra balneabilità  e wakeboard esercitato in modo conforme alla disciplina sportiva di sua spettanza, è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Se è vero che il wakeboard è uno sport che costituisce una modalità  di fruizione dell&#8217;area diversa dalla balneazione, e che addirittura l&#8217;attività  sportiva è di regola incompatibile con la balneazione per ragioni di sicurezza, vi può essere una sovrapposizione di discipline con riferimento alle caratteristiche delle acque, quando lo sport presenti evidenti aspetti di somiglianza con la balneazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie il wakeboard organizzato dai ricorrenti mediante tralicci a carrucole comporta che lo sport sia realizzato nelle immediate vicinanze della riva e costituisce una via di mezzo tra la balneazione pura e semplice e lo sci d&#8217;acqua. Non è quindi irragionevole che l&#8217;attività  sportiva, che comporti attività  ordinarie analoghe a quelle della balneazione, sia assoggettata alla medesima disciplina sotto il profilo dell&#8217;individuazione dei corpi idrici e della salubrità  delle acque, ferma restando l&#8217;incompatibilità  dell&#8217;esercizio contemporaneo delle suddette attività  nella stessa area. </p>
<p style="text-align: justify;">Nè d&#8217;altro canto la nota del Presidente della Federazione -OMISSIS-citata dai ricorrenti, depositata in data 03/01/20, illumina in merito al rapporto tra l&#8217;esercizio di questa attività  ed i corpi idrici idonei, facendo essa riferimento all&#8217;attività  di sci nautico ed alla (scarsa) pericolosità  intrinseca dell&#8217;attività  ma non alla possibilità  di esercizio dell&#8217;attività  in acque non balneabili. </p>
<p style="text-align: justify;">8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">9. La novità  della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Rosalia Maria Rita Messina, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Katiuscia Papi, Referendario</p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-14-5-2020-n-808/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.808</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2019 n.1996</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-18-9-2019-n-1996/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-18-9-2019-n-1996/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2019 n.1996</a></p>
<p>(Domenico Giordano, Presidente, Rocco Vampa, Referendario, Estensore; G.O.R.I. S.p.A. &#8211; Gestione Ottimale Risorse Idriche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Eugenio Bruti Liberati e dagli avv. Alessandra Canuti e Mario Percuoco c. Arera &#8211; Autorità  di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-18-9-2019-n-1996/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2019 n.1996</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-18-9-2019-n-1996/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2019 n.1996</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">(Domenico Giordano, Presidente, Rocco Vampa, Referendario, Estensore;  G.O.R.I. S.p.A. &#8211; Gestione Ottimale Risorse Idriche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Eugenio Bruti Liberati e dagli avv. Alessandra Canuti e Mario Percuoco c. Arera &#8211; Autorità  di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, nonchè Commissario Straordinario pro tempore incaricato dell&#8217;ordinaria amministrazione nonchè delle procedure di liquidazione dell&#8217;Ente d&#8217;ambito sarnese vesuviano (ATO n. 3 della Campania), Regione Campania, Ente Idrico Campano non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>L&#8217; attività  di gestione delle fognature miste (raccolta e convogliamento delle acque reflue urbane, e quindi domestiche e meteoriche) rientra nell&#8217;ambito del Servizio Idrico Integrato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Servizi pubblici idrici &#8212; acque &#8220;reflue&#8221; &#8211; nozione &#8211; attività  di</strong> <strong>gestione delle fognature miste &#8211; Servizio Idrico Integrato (SII) &#8211; vi rientra.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In base all&#8217;art. 141, comma 2, del d.lgs. 152/2006, i<em>l servizio idrico integrato è costituito dall&#8217;insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue</em>&#8220;; a loro volta, le &#8220;<em>acque reflue</em>&#8220;, si distinguono in acque reflue <em>domestiche</em>, acque reflue <em>industriali</em> e acque reflue <em>urbane</em>, (art. 74, comma 1, lett. g), h) e i) DLgs. n. 152 cit.): in particolare, le <em>acque reflue urbane</em> si definiscono come &#8220;<em>acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche &#038;. ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate</em>&#8221; (art. 74, comma 1, lett. l), d.lgs. 52/06).<br /> E&#8217; giù  il tenore testuale della generica <em>dictio</em> &#8220;<em>acque reflue</em>&#8221; contenuta, senza ulteriori specificazioni, all&#8217;art. 141, comma 2, d.lgs. 152/06, a persuadere della sua valenza omnicomprensiva, in quanto tale ricomprendente le &#8220;<em>acque reflue urbane</em>&#8220;, che di quella <em>dictio</em> (<em>recte</em>, del <em>genus</em> che individua) costituiscono <em>species</em>; d&#8217;altra parte la rete fognaria (e il servizio di fognatura parimenti rientra nel Servizio Idrico Integrato: SII) costituisce &#8220;<em>un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane</em>&#8221; (art. 74, comma 1, lett. dd), d.lgs. 52/06).<br /> Anche l&#8217;art. 110 del d.lgs. 52/06 in tema di smaltimento di rifiuti liquidi, dà  per presupposta in capo al gestore del SII la conduzione dell'&#8221;<em>impianto di trattamento di acque reflue urbane</em>&#8220;.<br /> Ne consegue la piana riconducibilità  della attività  di gestione delle fognature miste (raccolta e convogliamento delle acque reflue urbane, e quindi domestiche e meteoriche) nell&#8217;ambito del Servizio Idrico Integrato.</div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/09/2019<br /> <strong>N. 01996/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00625/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 625 del 2018, proposto da G.O.R.I. S.p.A. &#8211; Gestione Ottimale Risorse Idriche, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dal prof. avv. Eugenio Bruti Liberati e dagli avv. Alessandra Canuti e Mario Percuoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Milano, alla via G. Serbelloni n. 7;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Arera &#8211; Autorità  di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del Presidente e legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, con la quale è domiciliata in Milano, alla via Freguglia, 1;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Commissario Straordinario <em>pro tempore</em>Â incaricato dell&#8217;ordinaria amministrazione nonchè delle procedure di liquidazione dell&#8217;Ente d&#8217;ambito sarnese vesuviano (ATO n. 3 della Campania), Regione Campania, Ente Idrico Campano non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> nei limiti degli interessi della ricorrente:<br /> &#8211; della delibera dell&#8217;Autorità  per l&#8217;energia elettrica, il gas e il sistema idrico 917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017, avente per oggetto &#8220;<em>Regolazione della qualità  tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)</em>&#8220;, pubblicata sul sito internet dell&#8217;Autorità  in data 28 dicembre 2017;<br /> &#8211; dell&#8217;Allegato A alla delibera 917/2017/R/IDR, recante il &#8220;<em>Regolazione della qualità  tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)</em>&#8220;, pubblicato sul sito internet dell&#8217;Autorità  in data 28 dicembre 2017.<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Arera &#8211; Autorita&#8217; di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO<br /> 1. La società  ricorrente, nella qualità  di gestore del servizio idrico integrato, impugnava il provvedimento in epigrafe individuato, n. 917/2017 del 27 dicembre 2017, per il tramite del quale ARERA adottava un modello di regolazione della &#8220;<em>qualità  tecnica del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)</em>&#8220;.<br /> 1.1. Giova,Â <em>in limine</em>, riepilogare in appresso il quadro normativa entro cui si colloca il censurato intervento regolatorio della Autorità .<br /> 1.1.1. L&#8217;articolo 21, commi 13 e 19, del D.L. 201/11 demanda alla Autorità  &#8220;<em>le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici</em>&#8220;, all&#8217;uopo rimarcando che dette funzioni &#8220;<em>vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all&#8217;Autorità  stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481</em>&#8220;.<br /> 1.1.2. La legge 481/95, a sua volta:<br /> &#8211; individua i fini della azione regolatoria e di controllo dell&#8217;Autorità , funzionalmente preordinata a &#8220;<em>garantire la promozione della concorrenza e dell&#8217;efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità , (&#8230;) nonchè adeguati livelli di qualità  nei servizi medesimi in condizioni di economicità  e di redditività , assicurandone la fruibilità  e la diffusione in modo omogeneo sull&#8217;intero territorio nazionale</em>&#8221; (articolo 1, comma 1);<br /> &#8211; attribuisce ad Arera, in vista del perseguimento di quegli interessi e di quegli obiettivi, la <em>potestas</em>, per quel che qui interessa: i) di emanazione di &#8220;<em>direttive concernenti la produzione e l&#8217;erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo, in particolare, i livelli generali di qualità  riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità  riferiti alla singola prestazione da garantire all&#8217;utente</em>&#8221; (art. 2, comma 12, lett. h)); ii) di verifica della congruità  delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità  di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità  della prestazione dei servizi, controllare periodicamente la qualità  e l&#8217;efficacia delle prestazioni all&#8217;uopo, acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità  di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi (art. 2, comma 12, lett. n)).<br /> 1.1.3. Con DPCM del 20 luglio 2012 (art. 3, comma 1) si è puntualmente previsto che ARERA:<br /> &#8211; &#8220;<em>definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità  del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (&#8230;) per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità  di erogazione del servizio stesso</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>prevede premialità  e penalità </em>&#8221; per i gestori;<br /> &#8211; &#8220;<em>determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti</em>&#8220;.<br /> 1.1.4. Al fine di garantire la qualità  del servizio, la sua diffusione e fruibilità  in modo omogeneo sull&#8217;intero territorio nazionale, l&#8217;Autorità  iniziava, con la deliberazione 90/2017/R/idr, una specifica azione finalizzata alla emanazione di unÂ <em>corpus</em>Â regolatorio, con la fissazione di standard di qualità  tecnica, sottoponendo a consultazione pubblica i documenti 562/2017/R/idr e 748/2017/R/idr.<br /> All&#8217;esito della consultazione, con la delibera n. 917/17 ed il relativo allegato A (RQTI), quivi censurati, l&#8217;ARERA ha foggiato un sistema di regolazione- basato su principi di <em>selettività </em>, <em>corrispettività </em>, <em>effettività </em> e <em>premialità </em>&#8211; e connotato da un sistema di indicatori composto da (articolo 2 della deliberazione impugnata):<br /> &#8211; prerequisiti, rappresentanti le condizioni necessarie all&#8217;ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;<br /> &#8211; standard specifici, identificanti i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente: i) valore della &#8220;<em>Durata massima della singola sospensione programmata</em>&#8221; (S1) pari a 24 ore; ii) valore del &#8220;<em>Tempo massimo per l&#8217;attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile</em>&#8221; (S2) pari a 48 ore; iii) valore del &#8220;<em>Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura</em>&#8221; (S3) pari a 48 ore;<br /> &#8211; standard generali, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante.<br /> In particolare, i macro-indicatori rilevanti quali standard generali sono così sintetizzabili:<br /> &#8211; M1 &#8211; &#8220;<em>Perdite idriche</em>&#8220;, cui è associato l&#8217;obiettivo di contenimento delle dispersioni, definito tenendo congiuntamente conto sia delle perdite idriche lineari, sia delle perdite percentuali;<br /> &#8211; M2 &#8211; &#8220;<em>Interruzioni del servizio</em>&#8221; (cui è associato l&#8217;obiettivo di mantenimento della continuità  del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento), definito come rapporto tra la somma dei periodi di interruzioni annualmente verificatesi e il numero totale di utenti finali serviti dal gestore;<br /> &#8211; M3 &#8211; &#8220;<em>Qualità  dell&#8217;acqua erogata</em>&#8221; (cui è associato l&#8217;obiettivo di una adeguata qualità  della risorsa destinata al consumo umano), definito, secondo una logica multi-stadio, tenendo conto: i) dell&#8217;incidenza delle ordinanze di non potabilità  dell&#8217;acqua; ii) del tasso di campioni interni non conformi; iii) del tasso di parametri da controlli interni non conformi;<br /> &#8211; M4 &#8211; &#8220;<em>Adeguatezza del sistema fognario</em>&#8221; (cui è associato l&#8217;obiettivo di minimizzare l&#8217;impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue), definito &#8211; anch&#8217;esso secondo una logica multi-stadio &#8211; considerando: i) la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura; ii) l&#8217;adeguatezza normativa degli scaricatori di piena; iii) il controllo degli scaricatori di piena;<br /> &#8211; M5 &#8211; &#8220;<em>Smaltimento fanghi in discarica</em>&#8221; (cui è associato l&#8217;obiettivo di minimizzare l&#8217;impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi), definito come rapporto tra la quota dei fanghi di depurazione misurata in sostanza secca smaltita in discarica e la quantità  di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca complessivamente prodotta;<br /> &#8211; M6 &#8211; &quot;<em>Qualità  dell&#8217;acqua depurata</em>&quot; (cui è associato l&#8217;obiettivo di minimizzare l&#8217;impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea acque), definito come tasso di superamento dei limiti dei campioni di acqua reflua scaricata.<br /> 1.1.5. Per ciascun macro-indicatore (inteso come obiettivo minimo) l&#8217;Ente di governo dell&#8217;ambito (EGA) &#8211; per ogni gestione operante sul territorio di pertinenza &#8211; individua la classe di partenza e l&#8217;obiettivo di miglioramento/mantenimento che il gestore è tenuto a conseguire (annualmente).<br /> L&#8217;articolo 5 della delibera prevede che:<br /> &#8211; l&#8217;applicazione della regolazione della qualità  tecnica tiene conto delle condizioni di partenza di ciascuna gestione (comma 1);<br /> &#8211; &#8220;<em>con riferimento agli standard specifici e generali, l&#8217;Ente di governo dell&#8217;ambito può formulare, ex post, motivata istanza di deroga dalle disposizioni concernenti gli indennizzi automatici e il meccanismo incentivante, nel caso in cui il mancato rispetto dei medesimi standard sia dovuto al verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili e comunque al di fuori della sfera di responsabilità  del gestore</em>&#8221; (comma 4).<br /> E&#8217; poi espressamente contemplata l&#8217;attribuzione di premi, in caso di conseguimento degli obiettivi di mantenimento e miglioramento della qualità  tecnica per ciascuno dei macro-indicatori, e di penalità  in caso di mancato raggiungimento degli stessi, attribuiti a partire dall&#8217;anno 2020.<br /> Le risorse per l&#8217;erogazione dei premi rivengono dalla tariffa del servizio, nel mentre le penalità  vengono applicate attraverso la decurtazione dei costi riconosciuti, nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di mantenimento (Stadi I e III) e mediante un obbligo di accantonamento, nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di miglioramento (Stadi II e IV); per il primo biennio di applicazione della disciplina (2018-2019), anche le penalità  erogate per gli Stadi I e III sono accantonate e utilizzate per il conseguimento degli obiettivi stabiliti (art. 29.1 RQTI).<br /> 1.2. Avverso tale delibera insorgeva la società  ricorrente, ad unico motivo del gravame essenzialmente deducendo:<br /> 1. In relazione agli art. 14 e 15 dell&#8217;Allegato A alla delibera 917/2017/R/IDR. Violazione e falsa applicazione degli artt. 74, comma 1, lett. i) e 141, comma 2 del D. Lgs. 152/2006. Eccesso di potere per irragionevolezza e perplessità . Violazione dei principi in materia tariffaria. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 154 del D. Lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 10, comma 14, lett. d) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70. Violazione del principio di legalità ; veniva all&#8217;uopo censurato il sotto-indicatore M4a, che, tenendo conto della frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura sia bianca (acque meteoriche) sia mista (acque meteoriche e acque domestiche), &#8220;<em>sembrerebbe sottendere la volontà  di riconoscere in capo ai gestori del SII un obbligo generalizzato di gestione delle acque meteoriche</em>&#8220;, e ciù² in dispregio dell&#8217;art. 141, comma 2, codice dell&#8217;ambiente (cfr., TAR Lombardia, II, 1118/14); peraltro, la gestione delle acque meteoriche comporterebbe la estensione del profilo di rischio, e dei correlati oneri incombenti in capo al gestore, che rimarrebbero &#8220;<em>privi di una copertura tariffaria</em>&#8220;, tenuto altresì conto della competenza <em>in subiecta materia</em>Â di altri soggetti (Comuni, Regioni, Consorzi di bonifica, Autorità  di bacino); nè la ricorrente sarebbe affidataria, in forza di una specifica previsione convenzionale della gestione delle reti bianche.<br /> 1.3. Si costituiva Arera che, con articolata memoria, puntualmente contrastava le deduzioni di parte ricorrente.<br /> 1.3. Illustrate le rispettive posizioni con memorie e atti di replica, all&#8217;esito della discussione nella pubblica udienza del 17 aprile 2019, la causa veniva introitata per la decisione.<br /> DIRITTO<br /> 2. Il ricorso non è fondato.<br /> 2.1. Va, in via liminare, rigettata la eccezione di inammissibilità  del gravame, proposta dalla Avvocatura erariale in ragione della mancata impugnazione dell&#8217;art.1, comma 1, all. A, alla delibera 664/15 (metodo tariffario MTI-2) espressamente richiamato dall&#8217;art. 15 RQTI (all. A alla del. 917/17), a mente del quale &#8220;<em>la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura (indicatore M4a) è determinata dal numero degli episodi di allagamento da fognatura mista, bianca &#8211; laddove ricompresa nel SII ai fini della determinazione dei corrispettivi come previsto dal comma 1.1 dell&#8217;Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR (MTI-2) &#8211; e di sversamento da fognatura nera, verificatisi ogni 100 km di rete fognaria totale gestita</em>&#8220;.<br /> 2.1.1. E, invero, non è qui in discussione la delibera 664/15 nella parte in cui assimila, ai fini tariffari, al servizio idrico integrato (SII) anche la gestione delle acque meteoriche, in quanto affidate al gestore in forza di una specifica convenzione con l&#8217;Ente d&#8217;ambito; ove così non fosse, dette attività  sono qualificate come &#8220;<em>attività  non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato</em>&#8221; (art. 1.1. del. 664/15).<br /> 2.1.2 Oggetto della doglianza della società  ricorrente, di contro, è la previsione <em>de qua</em>Â nella parte in cui possa essere interpretata -e sia in tal guisa applicata da Arera ai fini del sistema regolatorio di qualità  per cui è causa- nel senso &#8220;<em>di includere tout court la gestione delle acque bianche nel perimetro del SII</em>&#8220;, non venendo in rilievo <em>ex se</em>Â la disciplina contenuta nella citata delibera 664/2015, bensì la significanza che il suo richiamo può assumere nella proposizione normativa di cui al citato art. 15 RQTI, ai ben diversi fini che qui ci occupano.<br /> 2.1.3. In altre parole, il citato art. 1.1. della delibera n. 664/15 viene in rilievo, nell&#8217;ambito dello schema precettivo dell&#8217;art. 15 RQTI, quale:<br /> &#8211; &#8220;<em>fatto</em>&#8220;, secondo lo schema fenomenico, ben noto alla teoria generale, della cd.Â <em>digressione dell&#8217;atto in fatto</em>;<br /> &#8211; non giù  quale atto provvedimentale o regolatorio, in quanto tale suscettibile di impugnazione.<br /> 2.1.4. E&#8217; la regola posta dall&#8217;art. 15 &#8211;<em>recte</em>, la interpretazione che ne paventa la società  ricorrente- che solo vale a concretare la prospettata lesione, siccome posta a fondamento della doglianza.<br /> 2.2. Il mezzo è tuttavia deprivato di interesse, limitatamente alla inclusione nell&#8217;indicatore dei fenomeni di allagamento da fognatura bianca, anche alla luce di quanto &#8220;autenticamente&#8221; chiarito in giudizio dalla Autorità .<br /> 2.2.1. E, invero, siccome è dato leggere alla pag. 14 della memoria di parte resistente, &#8220;<em>l&#8217;Autorità , nello specificare, all&#8217;articolo 15, comma 1, RQTI, che si considerano gli episodi di allagamento da fognatura bianca &#8216;&#8230; laddove ricompresa nel SII ai fini della determinazione dei corrispettivi come previsto dal comma 1.1 dell&#8217;Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/idr (MTI-2)&#8217;, riconduce tale fattispecie ai soli gestori che, in forza di specifiche convenzioni, gestivano anche la fognatura bianca alla data di pubblicazione del MTI-2 escludendo tutti i casi in cui l&#8217;eventuale presenza di fognatura bianca non è stata ricompresa nel perimetro del SII da specifiche convenzioni</em>&#8220;.<br /> 2.2.2. Trattasi di soluzione ermeneutica che, per vero, può essere confortata dal dato testuale del citato art. 15 RQTI, che non pone regole in punto di &#8220;inclusione&#8221; della attività  in questione nel SII, espressamente:<br /> &#8211; rinviando ad &#8220;altre&#8221; fonti legittimanti detta inclusione, con la espressione &#8220;<em>laddove non giù  incluse nel SII alla data di pubblicazione del presente provvedimento</em>&#8220;;<br /> &#8211; qualificando, in mancanza, le attività  di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di gestione delle fognature bianche, nei termini di &#8220;<em>attività  non idriche</em>&#8221; che utilizzano anche infrastrutture del SII.<br /> 2.2.3. L&#8217;opinamento della Autorità , inequivocabilmente chiarito in giudizio:<br /> &#8211; fonda su di un ragionevole procedimento ermeneutico delle disposizioni che vengono in rilievo;<br /> &#8211; collima con i &#8220;<em>desiderata</em>&#8221; di parte ricorrente;<br /> &#8211; vale, dunque, a rendere manifesta la carenza di interesse,Â <em>in parte qua</em>, alla proposizione del primo mezzo, tenuto conto del fatto che la ricorrente non è affidataria, in forza di una specifica previsione convenzionale, della gestione delle reti bianche.<br /> 2.3. Quanto alla gestione delle fognature miste, ove si riversano sia le acque reflue domestiche che quelle meteoriche, valga il rilevare quanto appresso in punto di infondatezza del motivo.<br /> 2.3.1. Giova all&#8217;uopo il rammentare che:<br /> &#8211; &#8220;<em>Il servizio idrico integrato è costituito dall&#8217;insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue</em>&#8221; (art. 141, comma 2, del d.lgs. 152/2006);<br /> &#8211; le &#8220;<em>acque reflue</em>&#8220;, si distinguono, poi, in acque reflue <em>domestiche</em>, acque reflue <em>industriali</em>Â e acque reflue <em>urbane</em>, (art. 74, comma 1, lett. g), h) e i)); in particolare, le <em>acque reflue urbane</em>Â sono definite come &#8220;<em>acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche (..) ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate</em>&#8221; (art. 74, comma 1, lett. l), d.lgs. 52/06).<br /> <em>In claris non fit interpretatio.</em><br /> E&#8217; giù  il tenore testuale della generica <em>dictio</em>Â &#8220;<em>acque reflue</em>&#8221; contenuta, senza ulteriori specificazioni, all&#8217;art. 141, comma 2, d.lgs. 152/06, a persuadere della sua valenza omnicomprensiva, in quanto tale ricomprendente le &#8220;<em>acque reflue urbane</em>&#8220;, che di quella <em>dictio</em>Â (<em>recte</em>, delÂ <em>genus</em>Â che individua) costituiscono <em>species</em>; d&#8217;altra parte la rete fognaria (e il servizio di fognatura parimenti rientra nel SII) costituisce &#8220;<em>un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane</em>&#8221; (art. 74, comma 1, lett. dd), d.lgs. 52/06).<br /> Anche l&#8217;art. 110 del d.lgs. 52/06, di poi, in tema di smaltimento di rifiuti liquidi, dà  per presupposta in capo al gestore del SII la conduzione dell'&#8221;<em>impianto di trattamento di acque reflue urbane</em>&#8220;.<br /> Di qui la piana riconducibilità  della attività  di gestione delle fognature miste (raccolta e convogliamento delle acque reflue urbane, e quindi domestiche e meteoriche) nell&#8217;ambito del servizio idrico integrato.<br /> In questa ottica, si è all&#8217;uopo previsto che:<br /> &#8211; &#8220;<em>gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare: a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane; b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie; c) della limitazione dell&#8217;inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da particolari eventi meteorici</em>&#8221; (art. 100 d.lgs. n. 152 del 2006).<br /> 2.3.2. Non fondate, indi, si appalesano le doglianze di parte ricorrente, relativamente alla inclusione del servizio di fognatura mista nell&#8217;indicatore in esame, atteso che:<br /> &#8211; analogamente a quanto rimarcato <em>supra</em>Â in tema di acque bianche meteoriche, l&#8217;attività  di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali non rientra <em>ex se</em>Â nel SII ai sensi dell&#8217;art. 15 RQTI, ma solo se giù  inclusa nella convenzione di affidamento del SII alla data di pubblicazione di essa delibera;<br /> &#8211; anche i costi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture della rete fognaria mista, afferendo direttamente ai <em>munera</em>Â di gestione del servizio di fognatura mista e depurazione delle acque reflue urbane (<em>expressis verbis</em>Â rientrante nel SII a mente delle richiamate disposizioni del codice dell&#8217;ambiente) non possono che gravare in capo al gestore; così che,Â <em>cuius commoda</em>Â (tariffa per l&#8217;espletamento del servizio),Â <em>eius et incommoda</em>Â (esborsi per il compimento di attività  strumentali alla retta esplicazione di quel servizio);<br /> &#8211; nè può rilevare il richiamo alla competenza di Comuni, Regioni, Consorzi di bonifica, Autorità  di bacino in tema di &#8220;<em>governo del territorio e predisposizione degli strumenti di programmazione e pianificazione</em>&#8220;, trattandosi di potestà  che a dette Autorità  pertengono in linea generale (a mente dell&#8217;art. 157 del d.lgs. n. 152 del 2006 &#8220;<em>gli enti locali hanno facoltà  di realizzare le opere necessarie per provvedere all&#8217;adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone giù  urbanizzate, previo parere di compatibilità  con il piano d&#8217;ambito reso dall&#8217;ente di governo dell&#8217;ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione</em>&#8220;), e che appaiono affatto &#8220;neutre&#8221; ai fini che ci occupano, non mai incidendo sul perimetro delle attività  ricomprese nel SII, del cui retto espletamento (ivi compresa la costante attività  di manutenzione ed adeguamento degli impianti) non può che rispondere il gestore; d&#8217;altra parte, come pure evidenziato dall&#8217;Avvocatura erariale, in tema di SII, e dunque di fognature miste che del SII fanno parte, la programmazione delle opere (art. 149 d.lgs. n. 152 del 2006) rientra nel Piano d&#8217;ambito (in particolare nel Programma degli interventi), spettando dunque proprio al gestore &#8211; unitamente all&#8217;ente d&#8217;ambito &#8211; la individuazione e la pianificazione degli interventi, sulla base delle informazioni che esso gestore possiede.<br /> 2.4. Ragionevoli, di poi, si appalesano i parametri di misurazione della <em>performance</em>Â del gestore, in quanto tendenzialmente afferenti a situazioni e ad eventi rientranti nella sua sfera di &#8220;signoria&#8221; e, dunque, legittimamente assunti a paradigma di valutazione della qualità  della condotta tenuta e del servizio reso alla utenza, in una ottica di &#8220;corrispettività &#8221; (tenendo, cioè, conto delle aspettative e dei bisogni dei fruitori del servizio):<br /> &#8211; l&#8217;articolo 15, comma 2, RQTI considera gli allagamenti &#8220;<em>che abbiano determinato situazioni di disagio o di pericolo per l&#8217;ambiente e/o per l&#8217;utenza servita</em>&#8221; e, dunque, situazioni giù  connotate da un certo grado di serietà  ed intensità , tenuto conto dell&#8217;impatto ambientale e delÂ <em>vulnus</em>Â arrecato alla platea dei fruitori del servizio;<br /> &#8211; anche il valore qualitativo assunto quale paradigma cui tendere, in accoglimento delle osservazioni presentate dagli operatori in sede di consultazione, è stato fissato in misura superiore allo zero, ponendo in classe A i gestori con un valore inferiore ad uno (il valore &#8220;uno&#8221;, poi, non si riferisce ad un episodio di allagamento ma è calcolato secondo la formula di cui all&#8217;articolo 15, comma 2, RQTI in funzione della lunghezza della rete) e ciù² &#8220;<em>al fine di tenere in considerazione anche eventi ritenuti fisiologici</em>&#8221; (deliberazione 917/2017),Â <em>id est</em>Â non ascrivibili al negligente contegno del gestore;<br /> &#8211; in questa ottica, funzionale ad un processo di valutazione della qualità  del servizio che tenga conto della effettiva imputabilità  degli eventi alla sfera di controllo del gestore (chè, in mancanza, si svuoterebbe di effettiva significanza il meccanismo incentivante in questione, preordinato a stimolare negli operatori il miglioramento qualitativo), esemplare è la clausola di &#8220;chiusura&#8221; contenuta all&#8217;art. 5, comma 4, della deliberazione n. 917/17, che consente all&#8217;Ente di governo dell&#8217;ambito la facoltà  -che all&#8217;uopo ben potrà  essere &#8220;eccitata&#8221; dal gestore del servizio- &#8220;<em>di formulare, ex post, motivata istanza di deroga dalle disposizioni concernenti gli indennizzi automatici e il meccanismo incentivante, nel caso in cui il mancato rispetto dei medesimi standard sia dovuto al verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili e comunque al di fuori della sfera di responsabilità  del gestore</em>&#8220;;<br /> &#8211; giustappunto tale clausola generale &#8211; nella misura in cui consente la &#8220;neutralizzazione&#8221;, ai fini della valutazione della performance, di eventi imprevedibili dovuti a caso fortuito o forza maggiore (ad esempio, le evocate &#8220;<em>precipitazioni atmosferiche di eccezionale ed imprevedibile intensità </em>&#8220;) &#8211; a porre al riparo la delibera impugnata dal vizio prospettato; in tal guisa deprivando di rilievo, altresì, le considerazioni della ricorrente circa il recente incremento di eventi meteorologici particolarmente intensi, segnatamente nella zona di Napoli, determinante uno &#8220;<em>stato di eccessivo sovraccarico delle reti idriche</em>&#8220;; e invero, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente ancora nella memoria conclusiva e in quella di replica, ed in disparte le puntuali obiezioni in punto di fatto mosse da Arera (con i dati Mipaf e Istat che dimostrerebbero una situazione delle precipitazioni in Campania e nella zona di Napoli negli ultimi anni pressochè uguale a quella registrata negli anni passati), la citata clausola di &#8220;salvezza&#8221; di cui all&#8217;art. 5, comma 4, è giustappunto riferibile ad eventi e situazioni &#8220;negative&#8221;, tutte accomunate dalla non ascrivibilità  alla sfera di colpevolezza del gestore, quale che ne sia la natura e anche se discendenti, pertanto, da calamità  naturali, da situazioni eccezionali (alluvioni lampo) ovvero da colpevoli contegni omissivi (o commissivi) di soggetti terzi (le &#8220;<em>eventuali negligenze dei Comuni e degli altri soggetti pubblici competenti</em>&#8220;) più¹ volte paventati, ancorchè in guisa generica e astratta, negli scritti di parte ricorrente;<br /> &#8211; la riconducibilità  del servizio di fognatura mista al SII, d&#8217;altro canto, consente di ricomprendere nella tariffa del servizio anche gli oneri connessi a detto servizio (con le strumentali attività  manutentive e di adeguamento), in tal guisa deprivando di pregio l&#8217;assunto della ricorrente per cui si tratterebbe di &#8220;<em>oneri aggiuntivi (&#038;) privi di una copertura tariffaria</em>&#8220;; del resto tale impostazione risulta poi abbandonata dalla ricorrente che, nella memoria conclusiva, apertamente riconosce la &#8220;<em>competenza dell&#8217;Autorità  a fissare le tariffe per la fognatura cd. mista</em>&#8221; (pag. 10); e ciù² tenuto conto della irrefragabile appartenenza del servizio <em>de quo</em>Â al SII e, dunque, della sua remunerazione per il tramite della tariffa, che &#8220;<em>costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità  della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell&#8217;entità  dei costi di gestione delle opere</em>&#8221; (art. 154 d.lgs. 52/06); la diversa tesi, su cui pure fondava la primigenia doglianza, si sarebbe esposta alla obiezione per cui i costi di manutenzione delle infrastrutture (asseritamente gravanti in capo agli altri soggetti pubblici competenti) avrebbero potuto riverberarsi sulla &#8220;fiscalità  generale&#8221;, generando una duplicazione dei costi a carico degli utenti (tariffa del SII e tributi locali).<br /> 2.5. Ne discende la infondatezza del gravame.<br /> 3. Le peculiarità  della controversia e delle questioni coinvolte, inducono a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Parere &#8211; 7/5/2019 n.1389</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-i-parere-7-5-2019-n-1389/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-i-parere-7-5-2019-n-1389/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Parere &#8211; 7/5/2019 n.1389</a></p>
<p>M. L. Torsello Pres., V. Neri Est., (richiesta di parere della Regione Piemonte) E&#8217; precluso in assenza di disciplina nazionale il servizio idrico integrato ad una società  in house providing all&#8217;interno della quale si collochi una partecipazione di capitali privati. 1.- Servizi pubblici &#8211; momenti logici e giuridici identificativi 2.-</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-i-parere-7-5-2019-n-1389/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Parere &#8211; 7/5/2019 n.1389</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-i-parere-7-5-2019-n-1389/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Parere &#8211; 7/5/2019 n.1389</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. L. Torsello Pres., V. Neri Est., (richiesta di parere della Regione Piemonte)</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; precluso in assenza di disciplina nazionale il servizio idrico integrato ad una società  in house providing all&#8217;interno della quale si collochi una partecipazione di capitali privati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Servizi pubblici &#8211; momenti logici e giuridici identificativi</p>
<p> 2.- Sevizi pubblici &#8211; disciplina attuale.</p>
<p> 3. Opere pubbliche &#8211; concessioni &#8211; natura giuridica.</p>
<p> 4.- Società  in house &#8211; nozione &#8211; finalità .</p>
<p> 5.- In house &#8211; tipologie &#8211; in house a cascata &#8211; in house frazionato o pluripartecipato &#8211; in house verticale &#8211; in house orizzontale.</p>
<p> 6.- Servizi pubblici &#8211; servizio idrico &#8211; particolarità .</p>
<p> 7.- Servizi pubblici &#8211; persona giuridica controllata da un Ente pubblico &#8211; partecipazione dei privati al capitale &#8211; possibilità  &#8211; limiti</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Nei servizi pubblici è possibile individuare tre distinti momenti logici e giuridici: 1) l&#8217;assunzione; 2) la regolazione; 3) la gestione del servizio. Momento iniziale è l&#8217;assunzione da parte dei pubblici poteri di un&#8217;attività  come servizio pubblico, con legge o con atto amministrativo emanato in base ad una legge; si tratta di una decisione di carattere politico determinata dal fatto che il mercato non è in grado di offrire alla collettività  un adeguato livello qualitativo o quantitativo di un determinato bene o servizio. Ne deriva una nozione di servizio pubblico storicamente relativa poichè varia in base all&#8217;epoca ed al contesto territoriale di riferimento; ciù² spiega perchè è estremamente difficile dare una definizione univoca di servizio pubblico. Quando un&#8217;attività  viene assunta come servizio pubblico, il potere pubblico deve provvedere alla sua regolazione, secondo momento logico, dando attuazione a determinati principi giuridici che si ricavano anche, e soprattutto, dal diritto eurounitario e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, tra i quali si ricorda: il principio di legalità ; il principio di doverosità  (i pubblici poteri devono garantire direttamente o indirettamente alla collettività  l&#8217;erogazione del servizio secondo criteri quantitativi e qualitativi predeterminati); il principio della continuità  della gestione ed erogazione dei servizi; il principio di imparzialità ; il principio di universalità  (le imprese che gestiscono servizi pubblici devono offrire prestazioni anche a fasce di clienti e in aree territoriali non convenienti); il principio dell&#8217;accessibilità  dei prezzi per tutti; il principio dell&#8217;economicità  (nel senso che il gestore del servizio deve poter conseguire un margine ragionevole di utile); il principio di trasparenza; il principio di proporzionalità . Per quanto riguarda il terzo, e fondamentale, momento, le forme di gestione dei servizi pubblici con rilevanza economica si caratterizzano per la minore o maggiore afferenza del gestore all&#8217;organizzazione pubblica; la gestione può infatti essere: a) diretta, ossia eseguita dalle strutture dello stesso ente che ha assunto il servizio pubblico (aziende speciali, gestione in economia); b) indiretta, ossia affidata ad un altro ente pubblico, ad esempio un ente pubblico economico; c) affidata ad una società  in house providing; d) affidata ad una società  mista a partecipazione pubblica e privata (c.d. partenariato pubblico privato istituzionale &#8211; PPPI); e) affidata in concessione a privati scelti mediante procedure di evidenza pubblica (c.d. concorrenza per il mercato); f) autorizzata a più¹ gestori che erogano il servizio in concorrenza nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico stabiliti dal regolatore (c.d. concorrenza nel mercato).</p>
<p> 2.In attuazione degli articoli 16 e 19 della L. 7 agosto 2015, n. 124 recante &#8220;Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche&#8221;, è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2016 uno &#8220;schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale&#8221;. Tuttavia, tale schema di decreto legislativo non è stato mai approvato in via definitiva perchè &#8211; prima della sua adozione &#8211; intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 25 novembre 2016, n. 251. Pertanto la disciplina oggi è affidata ai principi dell&#8217;ordinamento UE, alla direttiva sulle concessioni e a quelli affermati dalla Corte di Giustizia U.E. nonchè a specifiche disposizioni interne in materia di servizi pubblici. Occorre richiamare, sotto tale ultimo aspetto, l&#8217;articolo 113 TUEL per la disciplina della proprietà  e della gestione delle reti, mentre, per la disciplina della gestione e dell&#8217;erogazione dei servizi pubblici si ricordano l&#8217;articolo 3-bis del d.l. n. 138/2011 (disciplina gli ambiti territoriali dei servizi pubblici locali), l&#8217;articolo 34, commi 20-27, d.l. n. 179/2012 (sui servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica) nonchè l&#8217;articolo 8 del d.l. n. 1/2012 (disciplina delle carte dei servizi pubblici). </p>
<p> 3.  La concessione è uno strumento antico, utilizzato sin dalla fine dell&#8217;800, per la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche, in alternativa all&#8217;appalto. In origine era uno strumento di diritto pubblico, un atto unilaterale ed autoritativo con cui la PA, per realizzare un&#8217;opera pubblica, sceglieva fiduciariamente il concessionario, al quale poi l&#8217;opera era concessa in gestione per consentirgli di recuperare le spese di costruzione. Per tutelare la libertà  di concorrenza e la parità  degli operatori economici nel mercato, è intervenuto il diritto dell&#8217;Unione europea prevedendo la necessità  di affidare anche le concessioni tramite procedure di evidenza pubblica; con la direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014, &#8220;Sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione&#8221;, infine, il legislatore europeo ha dettato per la prima volta una disciplina organica e dettagliata per la concessione di lavori e servizi. </p>
<p> 4.  Con l&#8217;espressione in house providing si fa riferimento all&#8217;affidamento di un appalto o di una concessione da parte di un ente pubblico in favore di una società  controllata dall&#8217;ente medesimo, senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica, in virtà¹ della peculiare relazione che intercorre tra l&#8217;ente pubblico e la società  affidataria. La società  in house è una società  dotata di autonoma personalità  giuridica che presenta connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione ad un &quot;ufficio interno&quot; dell&#8217;ente pubblico che l&#8217;ha costituita, una sorta di longa manus, non sussistendo tra l&#8217;ente e la società  un rapporto di alterità  sostanziale, ma solo formale. Queste caratteristiche della società  in house giustificano e legittimano l&#8217;affidamento diretto, senza previa gara, per cui un&#8217;amministrazione aggiudicatrice è dispensata dall&#8217;avviare una procedura di evidenza pubblica per affidare un appalto o una concessione. Ciù² in quanto, nella sostanza, non si tratta di un effettivo &quot;ricorso al mercato&quot; (outsourcing), ma di una forma di &quot;autoproduzione&quot; o, comunque, di erogazione di servizi pubblici &quot;direttamente&quot; ad opera dell&#8217;amministrazione, attraverso strumenti &quot;propri&quot; (in house providing). </p>
<p> 5.  Oltre al c.d. in house di tipo tradizionale, dalle direttive UE e dall&#8217;articolo 5 del codice dei contratti pubblici sono ricavabili anche altre forme di in house: &#8211; in house a cascata: si caratterizza per la presenza di un controllo analogo indiretto &#8220;tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo&#8221; (articolo 5, comma 2); l&#8217;amministrazione aggiudicatrice esercita un controllo analogo su un ente che a propria volta esercita un controllo analogo sull&#8217;organismo in house ed anche se tra la l&#8217;amministrazione aggiudicatrice e l&#8217;organismo in house non sussiste una relazione diretta è comunque ammesso l&#8217;affidamento diretto; &#8211; in house frazionato o pluripartecipato: ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 4, l&#8217;affidamento diretto è consentito anche in caso di controllo congiunto; le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono congiuntamente soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un&#8217;influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti; &#8211; in house verticale &#8220;invertito&#8221; o &#8220;capovolto&#8221;, si ha quando il soggetto controllato, essendo a sua volta amministrazione aggiudicatrice, affida un contratto al soggetto controllante senza procedura di evidenza pubblica: per il Codice degli appalti &#8220;il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un&#8217;amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all&#8217;ente aggiudicatore controllante &#038;&#8221; (articolo 5, co. 3). Si verifica, pertanto, una sorta di bi-direzionalità  dell&#8217;in house; la giustificazione a tale possibilità  di affidamento diretto risiede nel fatto che mancando una relazione di alterità , i rapporti tra i due soggetti sfuggono al principio di concorrenza qualunque sia la &#8220;direzione&#8221; dell&#8217;affidamento; &#8211; in house &#8220;orizzontale&#8221; che implica, invece, l&#8217;esistenza di tre soggetti; un soggetto A aggiudica un appalto o una concessione a un soggetto B, e sia A che B sono controllati da un altro soggetto C. Non vi è quindi alcuna relazione diretta tra A e B, ma entrambi sono in relazione di in house con il soggetto C, che controlla sia A che B; l&#8217;amministrazione aggiudicatrice esercita un controllo analogo su due operatori economici distinti di cui uno affida un appalto all&#8217;altro.</p>
<p> 6.  Il legislatore comunitario, con riferimento al settore idrico, ha affermato nel considerando 40 della direttiva 2014/23/UE che le concessioni nel settore idrico sono spesso soggette a regimi specifici e complessi che richiedono una particolare considerazione data l&#8217;importanza dell&#8217;acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per tutti i cittadini dell&#8217;Unione. Le caratteristiche particolari di tali regimi giustificano le esclusioni nel settore idrico dall&#8217;ambito di applicazione della direttiva 2014/23.UE. . L&#8217;esclusione riguarda le concessioni di lavori e di servizi per la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile o l&#8217;alimentazione di tali reti con acqua potabile. </p>
<p> 7. La partecipazione di privati al capitale della persona giuridica controllata è ammessa solo se prescritta espressamente da una disposizione legislativa nazionale, in conformità  dei trattati e a condizione che si tratti di una partecipazione che non comporti controllo o potere di veto e che non conferisca un&#8217;influenza determinante sulle decisioni della persona giuridica controllata.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">Richiesta di parere in merito alla possibilità  per gli Enti di governo d&#8217;ambito della Regione Piemonte di affidare in via diretta il servizio idrico integrato ad una società  in <i>house providing</i> all&#8217;interno della quale si collochi una partecipazione di capitali privati, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea e nazionale.</p>
<p align="CENTER"><b>LA SEZIONE</b></p>
<p align="JUSTIFY">Vista la nota del 27 marzo 2019 con la quale il Presidente della Regione Piemonte ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto;</p>
<p align="JUSTIFY">Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vincenzo Neri;</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>1. Il quesito</i></p>
<p align="JUSTIFY">La Regione Piemonte riferisce che con il quesito in oggetto persegue l&#8217; &#8220;<i>obiettivo di rendere disponibile agli Enti di governo d&#8217;ambito un ampio novero di modelli organizzativi al fine dell&#8217;affidamento sul territorio del servizio idrico integrato, in modo tale che possano essere tenute in adeguata considerazione le peculiarità  dei diversi ambiti territoriali, nonchè le opzioni manifestate dai Comuni facenti parte dell&#8217;Ambito territoriale di riferimento</i>&#8220;.</p>
<p align="JUSTIFY">La Regione, dopo avere riportato la disciplina generale vigente a livello nazionale e comunitario, esamina il quadro normativo regionale e, in particolare, l&#8217;articolo 7 l. r. 20 gennaio 1997, n. 13 (Forme di gestione del servizio idrico integrato e salvaguardia degli organismi esistenti) che disciplina gli ambiti territoriali ottimali per l&#8217;organizzazione del servizio idrico integrato. L&#8217;articolo così dispone: &quot;<i>Le Autorità  d&#8217;ambito affidano la gestione del servizio idrico integrato nelle forme previste dall&#8217;articolo 22, comma 3, lettere b) ed e) della l. 142-1990, come integrato dall&#8217;articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), e dall&#8217;articolo 25, comma 1 della l. 142&#8211;1990</i> &quot;.</p>
<p align="JUSTIFY">Spiega l&#8217;Ente che l&#8217;articolo 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, richiamato dalla legge regionale, è stato abrogato dall&#8217;articolo 274, comma 1, lettera q) d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che, dunque, il riferimento normativo, sempre per la regione, dovrebbe oggi intendersi alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia, ovvero alle direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (recepite in Italia con il d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50) ed anche al d.lgs. 8 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società  a partecipazione pubblica).</p>
<p align="JUSTIFY">La Regione, sempre nel quesito formulato, richiama le norme che disciplinano l&#8217;istituto dell&#8217;affidamento <i>in house</i> focalizzando l&#8217;attenzione, in particolare, su quelle che consentono la partecipazione di soggetti privati alla società  <i>in house </i>[articolo 5, comma 1, lettera c), codice dei contratti pubblici; articolo 2, comma 1, lettera o) e articolo 16, comma 1, testo unico in materia di società  a partecipazione pubblica].</p>
<p align="JUSTIFY">Con specifico riferimento all&#8217;affidamento del servizio idrico integrato, l&#8217;amministrazione richiedente ricorda infine la previsione contenuta nell&#8217;articolo 149-bis, comma 1, d.lgs. 152/2006, come modificato dall&#8217;articolo 1, comma 615, l. n. 190 del 2014, che stabilisce: &quot;<i>L&#8217;ente di governo dell&#8217;ambito, nel rispetto del piano d&#8217;ambito di cui all&#8217;articolo 149 e del principio di unicità  della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall&#8217;ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all&#8217;affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L&#8217;affidamento diretto può avvenire a favore di società  interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall&#8217;ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell&#8217;ambito territoriale ottimale</i>&quot;.</p>
<p align="JUSTIFY">Considerate le norme citate, la Regione avanza il dubbio circa la possibile partecipazione dei privati alle società Â <i>in house</i>. Più¹ precisamente il dubbio nasce dal fatto che l&#8217;articolo 149-bis Codice ambiente prevede l&#8217;affidamento diretto del servizio idrico integrato solamente a favore di società  interamente pubbliche mentre le successive disposizioni del testo unico in materia di società  a partecipazione pubblica e del codice dei contratti pubblici consentono affidamenti diretti a società Â <i>in house</i> anche se in esse vi sia partecipazione di soggetti privati (&#8220;<i>Il dubbio sulla corretta interpretazione della disposizione è tuttavia ingenerato dalla circostanza che proprio l&#8217;art. 149-bis, nel prevedere che l&#8217;affidamento diretto debba avvenire nei confronti di &quot;società  interamente pubbliche&quot;, rinvia tuttavia allo stesso tempo all&#8217;ordinamento europeo per ciù² che concerne i requisiti della gestione in house, ponendo quindi un precetto in sì© potenzialmente contraddittorio&#8221;</i>; pag. 6 del quesito).</p>
<p align="JUSTIFY">Per tale motivo l&#8217;amministrazione richiedente ritiene che sia necessario coordinare le norme che disciplinano il servizio idrico integrato con le previsioni generali del testo unico in materia di società  a partecipazione pubblica e del codice dei contratti pubblici e che &#8220;<i>se da un lato, per quanto riguarda il servizio idrico integrato le forme di affidamento sono disciplinate dall&#8217;art. 149-bis del Testo unico in materia ambientale, in quanto norma speciale, tuttavia è anche vero che tale articolo rinvia allo stesso tempo all&#8217;ordinamento comunitario e quindi indirettamente anche agli articoli 5 del d.lgs. n. 50/2016 e 16 del d.lgs. n. 175/2016 che esplicitano tali requisiti nell&#8217;ordinamento italiano, pur non presentando tra loro una formulazione perfettamente collimante&#8221;.Â </i>Suggerisce, infine, che &#8220;<i>un&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 149-bis conforme al diritto europeo vigente, in forza del rinvio ad esso operato dalla norma medesima, implicherebbe che per &quot;società  interamente pubbliche&quot; si possano comunque intendere anche quelle &quot;società  parzialmente pubbliche&quot; in possesso dei requisiti europei per l&#8217;affidamento diretto di un servizio di interesse economico generale, contemplati dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24UE e 2014/25/UE nonchè, per quel che riguarda l&#8217;ordinamento interno, dagli articoli 5 del d.lgs. n. 50/2016 e 16 del d.lgs. n. 175/2016&#8243;Â </i>(ancora pagina 6 del quesito).</p>
<p align="JUSTIFY">Tutto ciù² premesso, la regione Piemonte formula al Consiglio di Stato i seguenti quesiti:</p>
<p align="JUSTIFY">1.<i> &#8220;Alla luce della possibilità  espressamente prevista dalle direttive comunitarie di partecipazione di soggetti privati a società  in house e in forza del rinvio diretto al diritto europeo operato dallo stesso art. 149-bis del Codice dell&#8217;Ambiente, si chiede di conoscere il parere di codesto Consiglio di Stato in ordine alla possibilità  per gli Enti di governo d&#8217;ambito della Regione Piemonte di affidare in via diretta il servizio idrico integrato ad una società  in house all&#8217;interno della quale si collochi una partecipazione di capitali privati con un ruolo di socio industriale, sia pure non in grado di avere un&#8217;influenza determinante sulla governance societaria&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY">2. &#8220;<i>In caso affermativo, si chiede inoltre di conoscere il parere di codesto Consiglio di Stato in ordine alla possibilità , da parte del Legislatore regionale, di introdurre una modifica alla vigente legge regionale n. 13/1997, prevedendo la possibilità  per le Autorità  d&#8217;ambito &#8211; in relazione alle specificità  dei diversi ambiti territoriali &#8211; di affidare la gestione del servizio idrico integrato anche a società  pubbliche nelle quali vi siano forme di partecipazione di capitali privati, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, che non comportino controllo&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2. La gestione dei servizi pubblici: profili storici</i></p>
<p align="JUSTIFY">Prima di dare risposta ai quesiti, il Consiglio ritiene che sia necessario effettuare una ricostruzione storica della disciplina degli affidamenti della gestione del servizio pubblico, anche in considerazione del fatto che la citata legge regionale fa espresso riferimento ai modelli all&#8217;epoca delineati dalla legge 142/90.</p>
<p align="JUSTIFY"><i>2.1</i>. Innanzi tutto è utile ricordare che nei servizi pubblici è possibile individuare tre distinti momenti logici e giuridici: 1) l&#8217;assunzione; 2) la regolazione; 3) la gestione del servizio.</p>
<p align="JUSTIFY">Momento iniziale è l&#8217;assunzione da parte dei pubblici poteri di un&#8217;attività  come servizio pubblico, con legge o con atto amministrativo emanato in base ad una legge; si tratta di una decisione di carattere politico determinata dal fatto che il mercato non è in grado di offrire alla collettività  un adeguato livello qualitativo o quantitativo di un determinato bene o servizio. Ne deriva una nozione di servizio pubblico storicamente relativa poichè varia in base all&#8217;epoca ed al contesto territoriale di riferimento; ciù² spiega perchè è estremamente difficile dare una definizione univoca di servizio pubblico.</p>
<p align="JUSTIFY">Quando un&#8217;attività  viene assunta come servizio pubblico, il potere pubblico deve provvedere alla sua regolazione, secondo momento logico, dando attuazione a determinati principi giuridici che si ricavano anche, e soprattutto, dal diritto eurounitario e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, tra i quali ricordiamo: il principio di legalità ; il principio di doverosità  (i pubblici poteri devono garantire direttamente o indirettamente alla collettività  l&#8217;erogazione del servizio secondo criteri quantitativi e qualitativi predeterminati); il principio della continuità  della gestione ed erogazione dei servizi; il principio di imparzialità ; il principio di universalità  (le imprese che gestiscono servizi pubblici devono offrire prestazioni anche a fasce di clienti e in aree territoriali non convenienti); il principio dell&#8217;accessibilità  dei prezzi per tutti; il principio dell&#8217;economicità  (nel senso che il gestore del servizio deve poter conseguire un margine ragionevole di utile); il principio di trasparenza; il principio di proporzionalità .</p>
<p align="JUSTIFY">Per quanto riguarda il terzo, e fondamentale, momento, le forme di gestione dei servizi pubblici con rilevanza economica si caratterizzano per la minore o maggiore afferenza del gestore all&#8217;organizzazione pubblica; la gestione può infatti essere: a) diretta, ossia eseguita dalle strutture dello stesso ente che ha assunto il servizio pubblico (aziende speciali, gestione in economia); b) indiretta, ossia affidata ad un altro ente pubblico, ad esempio un ente pubblico economico; c) affidata ad una società Â <i>in house providing</i>; d) affidata ad una società  mista a partecipazione pubblica e privata (c.d. partenariato pubblico privato istituzionale &#8211; PPPI); e) affidata in concessione a privati scelti mediante procedure di evidenza pubblica (c.d. concorrenza per il mercato); f) autorizzata a più¹ gestori che erogano il servizio in concorrenza nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico stabiliti dal regolatore (c.d. concorrenza nel mercato).</p>
<p align="JUSTIFY">Dagli anni novanta in poi, per effetto delle direttive comunitarie, si è passati da un modello di organizzazione del servizio pubblico caratterizzato dalla riserva originaria dell&#8217;attività , con i c.d. diritti speciali o di esclusiva, ad un modello sempre più¹ concorrenziale. Le direttive volte alla liberalizzazione dei diversi settori e dei differenti mercati operano una distinzione tra &#8220;concorrenza nel mercato&#8221; e &#8220;concorrenza per il mercato&#8221;: nel primo caso, quando le caratteristiche del mercato lo consentono, il servizio può essere svolto da operatori economici in concorrenza tra loro, sulla base di un provvedimento autorizzatorio, non discrezionale, che realizza quindi la piena concorrenza; nel secondo caso, ragioni di tipo tecnico o economico (monopolio naturale, costi eccessivi di duplicazione delle reti e delle infrastrutture), suggeriscono che il servizio pubblico venga svolto in modo efficiente soltanto da un unico gestore. Pertanto, l&#8217;amministrazione indice una procedura selettiva di affidamento della concessione del servizio, alla quale possono partecipare tutti gli operatori economici interessati, per la scelta del gestore cui viene riconosciuto un diritto speciale o di esclusiva. In questo modello di gestione, dunque, la concorrenza si realizza a monte, secondo due modalità  alternative ed equivalenti che più¹ avanti si approfondiranno: procedura ad evidenza pubblica per l&#8217;affidamento del servizio a soggetto privato ovvero procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato industriale cui affidare la gestione operativa del servizio in una società  a partecipazione mista pubblica e privata.</p>
<p align="JUSTIFY">In ogni caso, non va dimenticato che, in base all&#8217;attuale disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, le pubbliche amministrazioni possono sempre decidere di gestire direttamente il servizio a mezzo di un soggetto rispondente al modello <i>in house providing</i>, modello quest&#8217;ultimo da non confondere con quello delle società  miste a partecipazione pubblico-privata per le ragioni che saranno meglio specificate in seguito.</p>
<p align="JUSTIFY"><i>2.2</i>. Considerato che l&#8217;art 149 bis Codice ambiente, qui in esame, fa riferimento ai &#8220;<i>servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica&#8221;,</i> è opportuno approfondire la nozione di servizio di rilevanza economica per verificarne l&#8217;eventuale coincidenza con la nozione comunitaria di servizio di interesse economico generale. L&#8217;articolo 2, comma 1, lett. i), d. lgs. 175/2016 definisce <i>&#8220;«servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato</i>&#8220;; la lett. h), d.lgs. cit. definisce invece &#8220;<i>«servizi di interesse generale»: le attività  di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità  fisica ed economica, continuità , non discriminazione, qualità  e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività  di riferimento, così da garantire l&#8217;omogeneità  dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale&#8221;</i>.</p>
<p align="JUSTIFY">Sulla nozione di servizio pubblico locale avente rilevanza economica e sui rapporti con la nozione europea di servizi di interesse economico generale-SIEG, ora riferita, la Corte costituzionale, con sentenza n. 325 del 2010, ha affermato: &#8220;<i>In Ã mbito comunitario non viene mai utilizzata l&#8217;espressione «servizio pubblico locale di rilevanza economica», ma solo quella di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), rinvenibile, in particolare, negli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea (TFUE). Detti articoli non fissano le condizioni di uso di tale ultima espressione, ma, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001; nonchè nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), emerge con chiarezza che la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all&#8217;Ã mbito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno «contenuto omologo», come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 272 del 2004. &#038; Entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento infatti ad un servizio che: a) è reso mediante un&#8217;attività  economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come «qualsiasi attività  che consista nell&#8217;offrire beni o servizi su un determinato mercato» &#038;; b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche &#8220;fini sociali&#8221;) nei confronti di una indifferenziata generalità  di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni (Corte di giustizia UE, 21 settembre 1999, C-67/96, Albany International BV). Le due nozioni, inoltre, assolvono l&#8217;identica funzione di identificare i servizi la cui gestione deve avvenire di regola, al fine di tutelare la concorrenza, mediante affidamento a terzi secondo procedure competitive ad evidenza pubblica&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY">Tale precisazione è di particolare importanza perchè, riconosciuta la corrispondenza tra l&#8217;espressione «servizio pubblico locale di rilevanza economica» e quella di «servizio di interesse economico generale», ne consegue la riconducibilità  all&#8217;ambito materiale relativo alla tutela della concorrenza (Corte cost., 16 luglio 2014 n. 199) con conseguente attrazione nella sfera della potestà  legislativa esclusiva dello Stato.</p>
<p align="JUSTIFY"><i>2.3</i>. Giova inoltre osservare che, a livello locale, vi era una dettagliata disciplina legislativa dei servizi pubblici che, a partire dai primi anni novanta, ha subito una profonda evoluzione.</p>
<p align="JUSTIFY">La prima normativa risale al 1903, la c.d. legge Giolitti, che disciplinò la gestione dei pubblici servizi da parte dell&#8217;ente locale, riconoscendo all&#8217;amministrazione ampia discrezionalità  nella scelta degli strumenti più¹ idonei, rappresentati all&#8217;epoca dall&#8217;azienda municipalizzata (con cui l&#8217;autorità  pubblica agisce da imprenditore), dalla gestione diretta in economia e dalla concessione a terzi.</p>
<p align="JUSTIFY">Dopo il T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578 ed il decreto di attuazione d.P.R. n. 602/1926, con la legge n. 142 del 1990 (Ordinamento delle autonomie locali), e in particolare con l&#8217;articolo 22, si abbandonò la visione prevalentemente pubblicistica del servizio pubblico (avvalorando la nozione mista, oggettivo-soggettiva, di servizio pubblico) e si passì² a modelli di gestione più¹ efficienti ed economici individuando cinque tipologie organizzative: 1) la gestione in economia, nei casi in cui non è opportuno per le modeste dimensioni del servizio e l&#8217;esiguità  del valore della prestazione creare un&#8217;autonoma azienda o una s.p.a.; 2) l&#8217;azienda speciale dotata di autonomia operativa, gestionale, contabile e statutaria; 3) la società  mista a capitale pubblico-privato; 4) la concessione a terzi (provvedimento fiduciario che consente l&#8217;affidamento diretto senza l&#8217;espletamento di una gara); 5) l&#8217;istituzione per servizi di rilevanza non economica, organismo strumentale dell&#8217;ente pubblico dotato di autonomia, ma privo di propria personalità  giuridica.</p>
<p align="JUSTIFY">Va evidenziato che nell&#8217;articolo 22 ora citato nessun riferimento vi era, nè poteva esserci, alle società Â <i>in house</i>.</p>
<p align="JUSTIFY">Avviata la privatizzazione dei servizi pubblici nazionali ed istituite le Autorità  di regolazione di servizi di pubblica utilità  per energia elettrica, gas e telecomunicazioni, nel 1997, con la legge Bassanini, iniziù² la privatizzazione dei gestori dei servizi pubblici a livello locale, con l&#8217;obbligo di trasformare le aziende pubbliche in s.p.a. e di dismissione progressiva del pacchetto azionario.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel 2000, il T.U. enti locali disciplinò i servizi pubblici locali all&#8217;articolo 113, articolo quest&#8217;ultimo che nel tempo è stato modificato più¹ volte.</p>
<p align="JUSTIFY">Successivamente intervenne l&#8217;articolo 23-bis, introdotto dalla legge n. 133/2008 (di conversione del decreto legge n. 112/2008, c.d. decreto Bersani) a delineare un&#8217;ampia riforma dei servizi pubblici locali. Con il d.l. 135/2009 (c.d. decreto Ronchi), l&#8217;articolo 23-bis venne interamente riformulato, da un lato, confermando che le sue disposizioni prevalevano sull&#8217;articolo 113 d. lgs. 267/2000 e, dall&#8217;altro, prevedendo espressamente la possibilità  dell&#8217;affidamento a società  miste, con una sola gara &#8220;a monte&#8221; per la scelta del socio privato a condizione che con la gara si attribuisse la qualità  di socio operativo e non solo finanziatore.</p>
<p align="JUSTIFY">In seguito alle modifiche citate, l&#8217;articolo 113 TUEL divenne norma di riferimento per la disciplina della proprietà  delle reti e delle infrastrutture e della loro gestione mentre la gestione ed erogazione del servizio fu disciplinata dall&#8217;articolo 23-bis citato.</p>
<p align="JUSTIFY">Tuttavia l&#8217;articolo 23-bis venne abrogato a seguito del referendum popolare del 12-13 giugno del 2011. A distanza di qualche tempo, con l&#8217;articolo 4 d.l. 138/2011 il legislatore adeguò la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai principi informatori sanciti a livello europeo, prevedendo come regola generale che gli enti locali avrebbero dovuto liberalizzare le attività  economiche (c.d. concorrenza nel mercato), ove fosse stata possibile una gestione dei servizi pubblici rispettosa dei principi di proporzionalità , sussidiarietà  ed efficienza; quando invece, in base ad una analisi di mercato, fosse stato accertato che lasciare il servizio alla libera concorrenza avrebbe pregiudicato l&#8217;universalità  e l&#8217;accessibilità  del servizio, l&#8217;amministrazione avrebbe potuto derogare alla concorrenza nel mercato prevedendo l&#8217;attribuzione di diritti di esclusiva e conseguentemente scegliere di indire una gara pubblica per selezionare il privato gestore (concorrenza per il mercato), oppure affidare <i>in house</i> il servizio oppure ancora costituire una società  mista.</p>
<p align="JUSTIFY">La norma è stata tuttavia dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, con sentenza 199/2012, che l&#8217;ha ritenuta elusiva dell&#8217;esito del referendum del 2011.</p>
<p align="JUSTIFY">Per effetto della sentenza n. 199/2012 si è quindi creato nuovamente un vuoto normativo sui servizi pubblici locali.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>3. La gestione dei servizi pubblici: la disciplina attuale.</i></p>
<p align="JUSTIFY">In attuazione degli articoli 16 e 19 della L. 7 agosto 2015, n. 124 recante &#8220;Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche&#8221;, è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2016 uno &#8220;schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale&#8221;. Tuttavia, tale schema di decreto legislativo non è stato mai approvato in via definitiva perchè &#8211; prima della sua adozione &#8211; intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 25 novembre 2016, n. 251.</p>
<p align="JUSTIFY">Pertanto la disciplina oggi è affidata ai principi dell&#8217;ordinamento UE, alla direttiva sulle concessioni e a quelli affermati dalla Corte di Giustizia U.E. nonchè a specifiche disposizioni interne in materia di servizi pubblici. Occorre richiamare, sotto tale ultimo aspetto, l&#8217;articolo 113 TUEL per la disciplina della proprietà  e della gestione delle reti, mentre, per la disciplina della gestione e dell&#8217;erogazione dei servizi pubblici si ricordano l&#8217;articolo 3-bis del d.l. n. 138/2011 (disciplina gli ambiti territoriali dei servizi pubblici locali), l&#8217;articolo 34, commi 20-27, d.l. n. 179/2012 (sui servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica) nonchè l&#8217;articolo 8 del d.l. n. 1/2012 (disciplina delle carte dei servizi pubblici).</p>
<p align="JUSTIFY">Tra queste disposizioni, in relazione ai quesiti formulati, va posto in evidenza l&#8217;articolo 34, comma 20, d. l. cit. che prevede: &#8220;<i>Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità  tra gli operatori, l&#8217;economicità  della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività  di riferimento, l&#8217;affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell&#8217;ente affidante, che dà  conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall&#8217;ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste</i>&#8220;.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>4. Le concessioni</i></p>
<p align="JUSTIFY">La concessione è uno strumento antico, utilizzato sin dalla fine dell&#8217;800, per la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche, in alternativa all&#8217;appalto. In origine era uno strumento di diritto pubblico, un atto unilaterale ed autoritativo con cui la PA, per realizzare un&#8217;opera pubblica, sceglieva fiduciariamente il concessionario, al quale poi l&#8217;opera era concessa in gestione per consentirgli di recuperare le spese di costruzione.</p>
<p align="JUSTIFY">Per tutelare la libertà  di concorrenza e la parità  degli operatori economici nel mercato, è intervenuto il diritto dell&#8217;Unione europea prevedendo la necessità  di affidare anche le concessioni tramite procedure di evidenza pubblica; con la direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014, &#8220;<i>Sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione</i>&#8220;, infine, il legislatore europeo ha dettato per la prima volta una disciplina organica e dettagliata per la concessione di lavori e servizi.</p>
<p align="JUSTIFY">Mentre il previgente codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/06), all&#8217;articolo 30, disponeva soltanto che la scelta del concessionario dovesse avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, il codice attualmente vigente (d.lgs. 50/2016), recependo la direttiva 23 del 2014, contiene una dettagliata procedura di selezione del concessionario.</p>
<p align="JUSTIFY">Per il Codice dei contratti pubblici, la concessione di servizi è un &#8220;<i>contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtà¹ del quale una o più¹ stazioni appaltanti affidano a uno o più¹ operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall&#8217;esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi</i>&#8221; (articolo 3, lett. vv) codice dei contratti pubblici).</p>
<p align="JUSTIFY">Dalle disposizioni in questione emerge che le concessioni sono individuate in base a due elementi: 1) il diritto di gestire le opere o i servizi oggetto del contratto (quale corrispettivo riconosciuto in favore del concessionario); 2) il trasferimento al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dell&#8217;opera o del servizio.</p>
<p align="JUSTIFY">Sino alla direttiva del 2014 non esisteva una definizione normativa di rischio operativo, con conseguente incertezza sull&#8217;individuazione della soglia oltre la quale tale rischio doveva ritenersi eliminato e trasferito sull&#8217;amministrazione concedente. La direttiva 2014/23/Ue, spiega efficacemente che <i>&#8220;&#038; la caratteristica principale di una concessione, ossia il diritto di gestire un lavoro o un servizio, implica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità  di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati in condizioni operative normali, anche se una parte del rischio resta a carico dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice o dell&#8217;ente aggiudicatore. L&#8217;applicazione di norme specifiche per la disciplina dell&#8217;aggiudicazione di concessioni non sarebbe giustificata se l&#8217;amministrazione aggiudicatrice o l&#8217;ente aggiudicatore sollevasse l&#8217;operatore economico da qualsiasi perdita potenziale garantendogli un introito minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l&#8217;operatore economico deve sostenere in relazione all&#8217;esecuzione del contratto&#8221;Â </i>(considerando 18) e che &#8220;&#038;Â <i>Un rischio operativo dovrebbe derivare da fattori al di fuori del controllo delle parti. Rischi come quelli legati a una cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali da parte dell&#8217;operatore economico o a cause di forza maggiore non sono determinanti ai fini della qualificazione come concessione, dal momento che rischi del genere sono insiti in ogni contratto, indipendentemente dal fatto che si tratti di un appalto pubblico o di una concessione. Il rischio operativo dovrebbe essere inteso come rischio di esposizione alle fluttuazioni del mercato, che possono derivare da un rischio sul lato della domanda o sul lato dell&#8217;offerta ovvero contestualmente da un rischio sul lato della domanda e sul lato dell&#8217;offerta</i>&#8221; (considerando 20).</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;art 164 del codice dei contratti pubblici individua oggetto e ambito di applicazione delle concessioni. In particolare, è previsto che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità  e alle procedure di affidamento, alle modalità  di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità  di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità  di esecuzione. Inoltre, è espressamente detto che i servizi non economici di interesse generale non rientrano nell&#8217;ambito di applicazione delle norme sulle concessioni.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>5. Società  in house</i></p>
<p align="JUSTIFY">Con l&#8217;espressione <i>in house providing</i> si fa riferimento all&#8217;affidamento di un appalto o di una concessione da parte di un ente pubblico in favore di una società  controllata dall&#8217;ente medesimo, senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica, in virtà¹ della peculiare relazione che intercorre tra l&#8217;ente pubblico e la società  affidataria.</p>
<p align="JUSTIFY">La società Â <i>in house</i> è una società  dotata di autonoma personalità  giuridica che presenta connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione ad un &quot;ufficio interno&quot; dell&#8217;ente pubblico che l&#8217;ha costituita, una sorta di <i>longa manus</i>; non sussiste tra l&#8217;ente e la società  un rapporto di alterità  sostanziale, ma solo formale. Queste caratteristiche della società Â <i>in house </i>giustificano e legittimano l&#8217;affidamento diretto, senza previa gara, per cui un&#8217;amministrazione aggiudicatrice è dispensata dall&#8217;avviare una procedura di evidenza pubblica per affidare un appalto o una concessione. Ciù² in quanto, nella sostanza, non si tratta di un effettivo &quot;ricorso al mercato&quot; (outsourcing), ma di una forma di &quot;autoproduzione&quot; o, comunque, di erogazione di servizi pubblici &quot;direttamente&quot; ad opera dell&#8217;amministrazione, attraverso strumenti &quot;propri&quot; (<i>in house providing</i>).</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;istituto, le cui radici si rinvengono nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, è espressione del principio di libera amministrazione delle autorità  pubbliche di cui all&#8217;articolo 2 della direttiva 2014/23/Ue che afferma: &#8220;<i>le autorità  nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l&#8217;esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità  del diritto nazionale e dell&#8217;Unione. Tali autorità  sono libere di decidere il modo migliore per gestire l&#8217;esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità , sicurezza e accessibilità , la parità  di trattamento e la promozione dell&#8217;accesso universale e dei diritti dell&#8217;utenza nei servizi pubblici. Dette autorità  possono decidere di espletare i loro compiti d&#8217;interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni</i>&#8220;.</p>
<p align="JUSTIFY">In definitiva, un affidamento diretto ad un soggetto che non è sostanzialmente diverso dall&#8217;amministrazione affidante non può dare luogo alla lesione dei principi del Trattato e, in particolare, del principio di concorrenza, proprio perchè si tratta non di esternalizzazione ma di autoproduzione della stessa P.A.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;<i>in house</i> segna, dunque, una delicata linea di confine tra i casi in cui non occorre applicare le direttive appalti e concessioni, e la relativa normativa nazionale di trasposizione, ed i casi in cui invece è necessaria l&#8217;applicazione.</p>
<p align="JUSTIFY">I requisiti delle società  <i>in house </i>sono stati elaborati nel tempo dalla Corte UE; secondo la giurisprudenza della Corte, a partire dalla sentenza Teckal del 1999 sino alle direttive UE 23, 24 e 25/2014 in materia di appalti e concessioni, le procedure di evidenza pubblica possono escludersi tutte le volte in cui: 1) l&#8217;amministrazione aggiudicatrice esercita sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello operato sui propri servizi interni (requisito strutturale); 2) il soggetto affidatario realizza la parte più¹ importante della propria attività  a favore dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice che lo controlla (requisito funzionale).</p>
<p align="JUSTIFY">Le condizioni necessarie per la configurazione del controllo analogo sono la partecipazione pubblica totalitaria e l&#8217;influenza determinante; sin dal 2005, la Corte di Giustizia (Corte di Giustizia UE 11 gennaio 2005, C-26/03, Stadt Halle; Corte di Giustizia UE 21 luglio 2005, C-231/03, Consorzio Coname; Corte di Giustizia UE, sez. I, 18 gennaio 2007, C-225/05, Je. Au.) ha chiarito che la partecipazione, pur minoritaria, di soggetti privati al capitale di una società , alla quale partecipi anche l&#8217;amministrazione aggiudicatrice, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla medesima un controllo analogo a quello che essa svolge sui propri servizi. La partecipazione pubblica totalitaria rappresenta una condizione necessaria, ma non ancora sufficiente, dovendosi ulteriormente verificare la presenza di strumenti di controllo da parte dell&#8217;ente pubblico più¹ incisivi rispetto a quelli previsti dal diritto civile a favore del socio totalitario. L&#8217;amministrazione aggiudicatrice, infatti, deve essere in grado di esercitare un&#8217;influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell&#8217;entità  affidataria e il controllo esercitato deve essere effettivo, strutturale e funzionale (in tal senso, Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 29 novembre 2012, C-182/11 e C-183/11, Econord).</p>
<p align="JUSTIFY">La Corte di Giustizia ha riconosciuto altresì che, a determinate condizioni, il controllo analogo può essere esercitato congiuntamente da più¹ autorità  pubbliche che possiedono in comune l&#8217;ente affidatario, c.d.Â <i>in house </i>frazionato (Corte di Giustizia UE, 29 novembre 2012, in cause riunite C-182/11 e C-183/11, Econord), e che è configurabile un controllo analogo anche nel caso di partecipazione pubblica indiretta, in cui il pacchetto azionario non è detenuto direttamente dall&#8217;ente pubblico di riferimento, ma indirettamente mediante una società  per azioni capogruppo (c.d. holding) posseduta al 100% dall&#8217;ente medesimo, c.d.Â <i>in house</i> a cascata (Corte di Giustizia UE 11 maggio 2006 C-340/04).</p>
<p align="JUSTIFY">Il secondo requisito indicato dalla Corte è costituito dalla prevalenza dell&#8217;attività  svolta con l&#8217;ente affidante, ossia il soggetto <i>in house</i> deve svolgere la parte più¹ importante della propria attività  con il soggetto o i soggetti pubblici che lo controllano e la diversa attività , eventualmente svolta, deve risultare accessoria, marginale e residuale.</p>
<p align="JUSTIFY">Sino alle direttive UE del 2014 non vi era una percentuale di attività  predeterminata che doveva essere svolta in favore dell&#8217;ente affidante e, pertanto, l&#8217;interprete era tenuto a prendere in considerazione tutte le circostanze sia qualitative che quantitative del caso concreto.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel contesto sopra descritto sono intervenute le nuove direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e le concessioni.</p>
<p align="JUSTIFY">I requisiti dell&#8217;<i>in house</i> sono adesso chiaramente indicati dall&#8217;articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, dall&#8217;articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE e dall&#8217;articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE; tutte norme di identico tenore. Non è disciplinato solo l&#8217;<i>in house,</i> ma anche la cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici (c.d. accordi di collaborazione), la quale perà² rimane al di fuori dell&#8217;<i>in house</i>, in quanto non comporta la costituzione di organismi distinti rispetto alle amministrazioni interessate all&#8217;appalto o alla concessione.</p>
<p align="JUSTIFY">In particolare, l&#8217;articolo 17, paragrafo 1, della direttiva sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione, relativo alle concessioni tra enti nell&#8217;ambito del settore pubblico, prevede che una concessione aggiudicata da un&#8217;amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ai sensi dell&#8217;articolo 7, paragrafo 1, lettera a), a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell&#8217;ambito di applicazione della direttiva quando siano soddisfatti tutti i requisiti del controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, quando oltre l&#8217;80Â per cento delle attività  della persona giuridica controllata siano effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall&#8217;ente controllante e non vi sia alcuna partecipazione di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto.</p>
<p align="JUSTIFY">Le direttive sono state attuate con il d.lgs. 50/2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici che all&#8217;articolo 5, rubricato &#8220;<i>principÃ® comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell&#8217;ambito del settore pubblico</i>&#8220;, stabilisce una disciplina di principio che tratteggia nelle sue linee essenziali le caratteristiche principali dell&#8217;<i>in house</i>; le previsioni codicistiche ricalcano in buona parte le direttive.</p>
<p align="JUSTIFY">Ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 1, primo periodo, in presenza di determinate condizioni, le norme del codice non si applicano ai contratti aggiudicati da un&#8217;amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una &#8220;persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato&#8221;; ciù² significa che i confini dell&#8217;<i>in house </i>sono stati estesi al di fuori del fenomeno delle società  di diritto privato comprendendovi anche gli enti pubblici.</p>
<p align="JUSTIFY">Per l&#8217;individuazione dell&#8217;<i>in house</i> sono richiesti adesso tre requisiti: 1) controllo analogo; 2) oltre l&#8217;80 per cento delle attività  della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall&#8217;ente controllante; 3) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati.</p>
<p align="JUSTIFY">In ordine al controllo analogo, è stabilito che &#8220;un&#8217;amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi &#8230; qualora essa eserciti un&#8217;influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata&#8221; (articolo 5, comma 1, lett. a).</p>
<p align="JUSTIFY">Quanto alla prevalenza dell&#8217;attività  &#8220;<i>intra moenia</i>&#8220;, è previsto che oltre l&#8217;80 per cento delle attività  della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall&#8217;ente controllante (articolo 5, comma 1, lett. b). Per determinare la citata percentuale deve prendersi in considerazione il fatturato totale medio, o altra idonea misura alternativa basata sull&#8217;attività  quale, ad esempio, i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l&#8217;ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto o della concessione (articolo 5, comma 7).</p>
<p align="JUSTIFY">Si è chiarito che ove a causa della recente data di costituzione della persona giuridica o dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività , i criteri citati non sono utilizzabili &#8220;è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell&#8217;attività , che la misura dell&#8217;attività  è credibile&#8221; (art. 5, comma 8).</p>
<p align="JUSTIFY">Il requisito della partecipazione pubblica totalitaria è divenuto autonomo rispetto a quello del controllo analogo e, al contempo, sono state consentite forme di partecipazione di capitali privati &#8211; le quali perà² non devono comportare controllo o potere di veto &#8211; previste dalla legislazione nazionale, in conformità  dei trattati, che non esercitano un&#8217;influenza determinante sulla persona giuridica.</p>
<p align="JUSTIFY">Oltre al c.d.Â <i>in house </i>di tipo tradizionale, dalle direttive UE e dall&#8217;articolo 5 del codice dei contratti pubblici sono ricavabili anche altre forme di <i>in house</i>:</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211;<i>in house</i> a cascata: si caratterizza per la presenza di un controllo analogo indiretto &#8220;tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo&#8221; (articolo 5, comma 2); l&#8217;amministrazione aggiudicatrice esercita un controllo analogo su un ente che a propria volta esercita un controllo analogo sull&#8217;organismo in house ed anche se tra la l&#8217;amministrazione aggiudicatrice e l&#8217;organismo <i>in house</i> non sussiste una relazione diretta è comunque ammesso l&#8217;affidamento diretto;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211;<i>in house</i> frazionato o pluripartecipato: ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 4, l&#8217;affidamento diretto è consentito anche in caso di controllo congiunto; le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono congiuntamente soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un&#8217;influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211;<i>in house</i> verticale &#8220;invertito&#8221; o &#8220;capovolto&#8221;, si ha quando il soggetto controllato, essendo a sua volta amministrazione aggiudicatrice, affida un contratto al soggetto controllante senza procedura di evidenza pubblica: per il Codice degli appalti &#8220;il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un&#8217;amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all&#8217;ente aggiudicatore controllante &#038;&#8221; (articolo 5, co. 3). Si verifica, pertanto, una sorta di bi-direzionalità  dell&#8217;<i>in house</i>; la giustificazione a tale possibilità  di affidamento diretto risiede nel fatto che mancando una relazione di alterità , i rapporti tra i due soggetti sfuggono al principio di concorrenza qualunque sia la &#8220;direzione&#8221; dell&#8217;affidamento;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211;<i>in house</i> &#8220;orizzontale&#8221; che implica, invece, l&#8217;esistenza di tre soggetti; un soggetto A aggiudica un appalto o una concessione a un soggetto B, e sia A che B sono controllati da un altro soggetto C. Non vi è quindi alcuna relazione diretta tra A e B, ma entrambi sono in relazione di <i>in house</i> con il soggetto C, che controlla sia A che B; l&#8217;amministrazione aggiudicatrice esercita un controllo analogo su due operatori economici distinti di cui uno affida un appalto all&#8217;altro.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>6. Affidamento in house: regola o eccezione?</i></p>
<p align="JUSTIFY">Per lungo tempo è stato ritenuto che i requisiti dell&#8217;<i>in house providingÂ </i>dovessero essere interpretati restrittivamente (Cons. Stato, sez. II, n. 456/2007; Cons. Stato, sez. V, n. 5620/2010; Cons. Stato, sez. I, n. 2577/2011).</p>
<p align="JUSTIFY">Si rilevava, al riguardo, che l&#8217;<i>in house</i>, così come costruito dalla giurisprudenza comunitaria, rappresentava, più¹ che un modello di organizzazione dell&#8217;amministrazione, un&#8217;eccezione alle regole generali del diritto comunitario, le quali richiedono la previa gara (Cons. Stato, Ad.Pl. n.1/2008).</p>
<p align="JUSTIFY">E ciù² sulla base del principio secondo cui, in via generale, l&#8217;assenza totale di procedura concorrenziale per l&#8217;affidamento di una concessione di servizi pubblici non è conforme alle esigenze di cui agli artt. 43 CE e 49 CE, e nemmeno ai principi di parità  di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza (C. giust. CE, 6 aprile 2006, C-410/04 e 13 ottobre 2005, CÃ¢€&#8217;458/03).</p>
<p align="JUSTIFY">In particolare si considerava che &#8220;<i>l&#8217;affidamento diretto del servizio viola il principio di concorrenza sotto un duplice profilo: a) da una parte, sottrae al libero mercato quote di contratti pubblici, nei confronti dei quali le imprese ordinarie vengono escluse da ogni possibile accesso; b) dall&#8217;altra, si costituisce a favore dell&#8217;impresa affidataria una posizione di ingiusto privilegio, garantendole l&#8217;acquisizione di contratti. Il tutto si traduce nella creazione di posizioni di vantaggio economico che l&#8217;impresa in house può sfruttare anche nel mercato, nel quale si presenta come &#8216;particolarmente&#8217; competitiva, con conseguente alterazione della par condicio</i>&#8221; (Cons. Stato, Ad.Pl. n.1/2008).</p>
<p align="JUSTIFY">Anche di recente questo Consiglio ha ritenuto di ribadire che l&#8217;<i>in house </i>rappresenta &#8220;<i>un&#8217;eccezione alle regole generali del diritto comunitario, le quali richiedono che l&#8217;affidamento degli appalti pubblici avvenga mediante la gara</i>&#8221; (sez. III, n. 2291/2015; sez. VI, n. 2660/2015; sez. III, n. 5732/2015; sez. II, n. 298/2015).</p>
<p align="JUSTIFY">Occorre peraltro prendere atto dei mutamenti normativi e giurisprudenziali sopravvenuti, soprattutto a seguito delle direttive europee in materia di appalti (n. 2014/24/UE), di concessioni (n. 2014/23/UE) e sui settori speciali (n. 2014/25/UE), del codice appalti (d.lgs. n. 50/2016) e del testo unico in materia di società  a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016), di cui si dirà .</p>
<p align="JUSTIFY">E pertanto, secondo una diversa prospettiva, l&#8217;autorità  pubblica, in virtà¹ del principio di libera amministrazione, può discrezionalmente decidere come devono essere gestiti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, vale a dire: mediante il ricorso al mercato &#8211; individuando l&#8217;affidatario mediante gara ad evidenza pubblica -; attraverso il c.d. partenariato pubblico privato &#8211; ossia per mezzo di una società  mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio -; ovvero attraverso l&#8217;affidamento diretto,Â <i>in house</i>, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall&#8217;ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo (Cons. Stato, sez. V, n. 4599/2014; sez. V, n. 257/2015; sez. V, n. 1900/2016).</p>
<p align="JUSTIFY">In ogni caso, da ultimo, il Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanze 7 gennaio 2019, n.138 e 14 gennaio 2019, n. 293 e n. 296, ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale originata dal dubbio che le disposizioni del diritto interno, nel subordinare gli affidamenti <i>in house</i> a condizioni aggravate e a motivazioni rafforzate (quindi su un piano subordinato ed eccezionale) rispetto alle altre modalità  di affidamento, siano compatibili con le pertinenti disposizioni e principi del diritto primario e derivato dell&#8217;Unione europea, trattandosi di stabilire se il citato restrittivo orientamento ultradecennale dell&#8217;ordinamento italiano in tema di affidamenti <i>in house</i> risulti conforme con i principi e disposizioni del diritto dell&#8217;Unione europea (con particolare riguardo al principio della libera organizzazione delle amministrazioni pubbliche sancita dall&#8217;articolo 2 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione).</p>
<p align="JUSTIFY">Per completezza si segnala che il Tribunale amministrativo regionale della Liguria (ordinanza n. 886/2018) ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, (nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti diano conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento <i>in house</i>, &#8220;delle ragioni del mancato ricorso al mercato&#8221;) sulla base del principio secondo cui sarebbe acquisito &#8211; quantomeno in ambito europeo &#8211; il principio che l&#8217;<i>in house providingÂ </i>non configura affatto un&#8217;ipotesi eccezionale e derogatoria di gestione dei servizi pubblici rispetto all&#8217;ordinario espletamento di una procedura di evidenza pubblica, ma costituisce una delle ordinarie forme organizzative di conferimento della titolarità  del servizio, la cui individuazione in concreto è rimessa alle amministrazioni, sulla base di un mero giudizio di opportunità  e convenienza economica.</p>
<p align="JUSTIFY">In attesa della decisione della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea (cui, ai sensi dell&#8217;articolo 267 TFUE, spetta l&#8217;interpretazione dei trattati e degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell&#8217;Unione), il Consiglio ritiene che, a prescindere dall&#8217;eccezionalità  o meno dell&#8217;<i>in house providing</i>, le norme che disciplinano questo istituto vadano interpretate restrittivamente anche per evitare che applicazioni analogiche, di fatto ampliandone il ricorso, possano trasformarsi in una lesione delle concorrenza che, come è noto, è tra i principi dell&#8217;Unione.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>7. Le società  a partecipazione pubblica.</i></p>
<p align="JUSTIFY">La disciplina delle società  a partecipazione pubblica è oggi contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, adottato in attuazione della delega di cui alla l. 124/2015; il T.U. costituisce il primo tentativo di disporre una disciplina organica in materia di società  a partecipazione pubblica, ispirata a criteri di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, di tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonchè di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.</p>
<p align="JUSTIFY">Il Testo unico introduce disposizioni dedicate alla disciplina dei comportamenti delle pubbliche amministrazioni che vogliano acquisire o mantenere lo status di soci di società  di capitali ed un altro gruppo di norme contenenti le deroghe al diritto delle società  necessarie in ragione della natura pubblica delle partecipazioni societarie.</p>
<p align="JUSTIFY">Il legislatore delegato ha classificato le società  pubbliche in base al controllo pubblico o alla partecipazione (diretta o indiretta) pubblica. La distinzione è, dunque, quella tra società  controllate e società  meramente partecipate (articolo 2, comma 1, lett. n).</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;intento perseguito dal legislatore con il Testo unico è stato quello di applicare la disciplina civilistica alle società  a partecipazione pubblica, contenendo le deroghe nella misura strettamente necessaria al concreto soddisfacimento dell&#8217;interesse pubblico di volta in volta perseguito attraverso la costituzione di una società  o la detenzione di partecipazioni societarie. Conseguentemente, il testo stabilisce che &#8220;<i>per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società  a partecipazione pubblica le norme sulle società  contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato</i>&#8221; (articolo 1, comma 3, T.U.).</p>
<p align="JUSTIFY">Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ha poi previsto &quot;<i>Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società  a partecipazione pubblica</i>&quot; anche per adeguarsi alla sentenza della Corte cost. 25 novembre 2016, n. 251 con la quale è stata dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale di buona parte dell&#8217;art. 18 della L. 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. legge Madia) e cioè della norma di delega in forza della quale è stato emanato il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante testo unico in materia di società  a partecipazione pubblica.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>8. Società  in house e società  miste</i></p>
<p align="JUSTIFY">Giova ora sottolineare che i due modelli della società  mista e della società Â <i>in house</i> non vanno sovrapposti. Il Consiglio di Stato ha avuto modo di esprimersi, con parere n. 456 del 2007, sulle distinte modalità  di affidamento chiarendo che<i>Â &#8220;l&#8217;evoluzione giurisprudenziale consente, altresì, di escludere, in via generale, la riconducibilità  del modello organizzativo della &#8220;società  mista&#8221; a quello dell&#8217;in house providing&#8221;</i>.</p>
<p align="JUSTIFY">Sul punto, si ricorda che l&#8217;Adunanza Plenaria n. 1 del 2008 ha definito i requisiti e le condizioni di affidamento alle società Â <i>in house</i> ed alle società  a partecipazione mista pubblico privata, delineando i rispettivi tratti distintivi. Tale impostazione si è poi consolidata con la decisione della Corte di Giustizia secondo cui &#8220;<i>gli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE non ostano all&#8217;affidamento diretto di un servizio pubblico che preveda l&#8217;esecuzione preventiva di determinati lavori, come quello di cui trattasi nella causa principale, a una società  a capitale misto, pubblico e privato, costituita specificamente al fine della fornitura di detto servizio e con oggetto sociale esclusivo, nella quale il socio privato sia selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica, previa verifica dei requisiti finanziari, tecnici, operativi e di gestione riferiti al servizio da svolgere e delle caratteristiche dell&#8217;offerta in considerazione delle prestazioni da fornire, a condizione che detta procedura di gara rispetti i principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità  di trattamento imposti dal Trattato per le concessioni</i>&#8221; (Corte UE, sez. III, 15 ottobre 2009 C-196/08).</p>
<p align="JUSTIFY">Per quanto di interesse in questa sede, giova sottolineare che dal testo unico, in linea con l&#8217;evoluzione normativa che si è delineata, emerge chiaramente la differenza tra le società Â <i>in house</i>, oggetto di disciplina all&#8217;articolo 16, e le società  miste a partecipazione pubblico-privato, disciplinate al successivo articolo 17. Più¹ precisamente l&#8217;articolo 16 stabilisce che le società Â <i>in house</i> ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto; in modo sensibilmente differente, invece, il successivo articolo 17 stabilisce che nelle società  a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell&#8217;articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l&#8217;acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l&#8217;affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell&#8217;attività  della società  mista.</p>
<p align="JUSTIFY">Emergono dunque notevoli differenze sia con riferimento alle modalità  di affidamento del contratto sia in relazione al diverso ruolo del socio privato che, nelle società Â <i>in house</i> non deve avere un ruolo determinante e che, al contrario, nelle società  miste deve essere determinante tanto che l&#8217;articolo 17, comma 2, prescrive per quest&#8217;ultimo il possesso dei requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società  è stata costituita.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">8.1 Società  <i>in house</i> e partecipazione dei privati</p>
<p align="JUSTIFY">In effetti uno dei requisiti tradizionalmente caratterizzanti la definizione comunitaria di <i>in houseproviding</i> è dato dalla natura integralmente pubblica del capitale della società  controllata, ritenendosi invece non ammissibile la partecipazione anche minoritaria di soci privati.</p>
<p align="JUSTIFY">Ad. es. Corte Giust. CE, sez. I, 11 gennaio 2005, C-26/03, caso Standt Halle, ha statuito che &#8220;<i>la partecipazione, anche minoritaria, di un&#8217;impresa privata al capitale di una società  alla quale partecipi anche l&#8217;amministrazione aggiudicatrice &#038; esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla detta società  un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi</i>&#8220;. E ciù² in quanto &#8220;<i>il rapporto tra un&#8217;autorità  pubblica, che sia un&#8217;amministrazione aggiudicatrice, ed i suoi servizi sottostà  a considerazioni e ad esigenze proprie del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico. Per contro, qualunque investimento di capitale privato in un&#8217;impresa obbedisce a considerazioni proprie degli interessi privati e persegue obiettivi di natura differente&#8221; e &#8220;una procedura siffatta offrirebbe ad un&#8217;impresa privata presente nel capitale della detta società  un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti</i>&#8220;.</p>
<p align="JUSTIFY">Tali considerazioni sono state, più¹ di recente, ribadite da Corte giust., sez. I, 19 giugno 2014, C-574/12, caso Centro Hospitalar de Setàºbal EPE, secondo cui &#8220;<i>la partecipazione, anche minoritaria, di un&#8217;impresa privata al capitale di una società  alla quale partecipi anche l&#8217;amministrazione aggiudicatrice in questione esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla detta società  un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi, poichè qualunque investimento di capitale privato in un&#8217;impresa obbedisce a considerazioni proprie degli interessi privati e persegue obiettivi di natura differente rispetto a quelli di interesse pubblico</i>&#8220;.</p>
<p align="JUSTIFY">Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato è giunta alle medesime conclusioni, a partire dall&#8217;Adunanza plenaria n. 1/2008 :&#8221;<i>La sussistenza del controllo &quot;analogo&quot; viene esclusa in presenza di una compagine societaria composta anche da capitale privato, essendo necessaria la partecipazione pubblica totalitaria: deve pertanto escludersi, in via generale, la riconducibilità  del modello organizzativo della società  mista a quello dell&#8217;&quot;in house providing</i>&quot; (v. anche Cons. Stato, sez. V, n. 5079/2014; Cons. Stato, sez. VI, n. 2660/2015; Cons. Stato, sez. V, n. 4253/2015; Cons. Stato, sez. I, n. 1645/2018; Cons. Stato, sez. I, n. 2583/2018; Cons. Stato, sez. I, n. 883/2019; Cons. Stato, sez. I, n. 1645/2018).</p>
<p align="JUSTIFY">Tale orientamento peraltro è stato anche condiviso dalla Corte di Cassazione: &#8220;<i>E&#8217; possibile che il capitale sociale faccia capo ad una pluralità  di soci, purchè si tratti sempre di enti pubblici, e che occorre pur sempre, comunque, che lo statuto inibisca in modo assoluto la possibilità  di cessione a privati delle partecipazioni societarie di cui gli enti pubblici siano titolari&#8221;</i> (Cass. SS.UU. n. 5491-2014).</p>
<p align="JUSTIFY">Sennonchè &#8211; come prima accennato al paragrafo 5 &#8211; il quadro di riferimento normativo è stato parzialmente modificato dalla direttiva 2014/24/UE che, se da un lato ha confermato e sottolineato che &#8220;<i>l&#8217;aggiudicazione di un appalto pubblico senza una procedura competitiva offrirebbe all&#8217;operatore economico privato che detiene una partecipazione nel capitale della persona giuridica controllata un indebito vantaggio rispetto ai suoi concorrenti</i>&#8221; (32Â° considerando), dall&#8217;altro ha consentito forme di partecipazione di capitali privati, purchè sussistano i requisiti di cui all&#8217;art. 12, comma 1, lett. c)<i> (&#8220;nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità  dei trattati, che non esercitano un&#8217;influenza determinante sulla persona giuridica controllata</i>&#8220;).</p>
<p align="JUSTIFY">In tal modo sono stati modificati, in parte, i tratti distintivi dell&#8217;<i>in house </i>(Cons. Stato, Comm. Spec. n. 268/2016).</p>
<p align="JUSTIFY">In definitiva, nel rispetto di determinati presupposti, appare astrattamente consentita la partecipazione diretta di capitali privati nell&#8217;ente <i>in house</i> controllato, quale &#8211; bene sottolinearlo &#8211; eccezione di stretta interpretazione alla regola della totale partecipazione pubblica.</p>
<p align="JUSTIFY">In ogni caso gli interpreti hanno sottolineato che tale radicale riforma normativa &#8211; che, come visto, si pone in contrasto con gli orientamenti consolidati della Corte di giustizia &#8211; introdurrebbe modi di gestione estranei alla tutela degli interessi pubblici e, comunque, il capitale privato sarebbe ammesso solo per quelle esigenze imperative che consentono di derogare ai principi del Trattato.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">8.2 Partecipazione dei privati, codice dei contratti e T.U. sulle società  a partecipazione pubblica</p>
<p align="JUSTIFY">In attuazione della direttiva 2014/24/UE, l&#8217;art 5, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) ha previsto che nella persona giuridica controllata non vi debba essere &#8220;<i>alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità  dei trattati, che non esercitano un&#8217;influenza determinante sulla persona giuridica controllata</i>&#8220;.</p>
<p align="JUSTIFY">Successivamente l&#8217;articolo 16, comma 1, del d. lgs. 175/2016 (T.U. sulle società  a partecipazione pubblica) ha stabilito che: &#8220;<i>le società  in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, nè l&#8217;esercizio di un&#8217;influenza determinante sulla società  controllata</i>&#8220;.</p>
<p align="JUSTIFY">Al riguardo, non può non evidenziarsi che, mentre il Codice dei contratti fa riferimento a forme di partecipazione di capitali previste dalla legislazione nazionale, il T.U. sulle società  a partecipazione pubblica considera ammessa una partecipazione al capitale sociale dei privati a condizione che la stessa sia prescritta da una disposizione di legge nazionale.</p>
<p align="JUSTIFY">Tale differenza semantica tre le due disposizioni nazionali (<i>previste-prescritta</i>) ha fatto ritenere che non occorre che partecipazione sia &#8220;prescritta&#8221; ma è sufficiente che sia consentita. E ciù² in quanto la partecipazione di soggetti privati al capitale di un ente societario, in ossequio all&#8217;autonomia che li caratterizza, può essere prevista ma non può essere imposta da una norma di legge nel nostro ordinamento.</p>
<p align="JUSTIFY">Tali considerazioni &#8211; che pure hanno un qualche fondamento &#8211; non considerano, perà², il dato positivo, peraltro conseguente ad una fonte (il Testo unico sulle società  a partecipazione pubblica) che si pone quale equiordinata alla precedente (Codice dei contratti) ma prevalente in quanto <i>lex posterior</i>.</p>
<p align="JUSTIFY">D&#8217;altro canto l&#8217;espressione &#8220;<i>prescritta</i>&#8221; è esattamente quella contenuta nella direttiva comunitaria.</p>
<p align="JUSTIFY">E, in effetti, i &#8220;considerando&#8221; n. 32 della direttiva appalti e n. 46 della direttiva concessioni espressamente affermano la necessità  di una partecipazione non facoltativa, ma obbligatoria, in ragione di valutazioni effettuate dal legislatore interno: &#8220;<i>L&#8217;esenzione non dovrebbe estendersi alle situazioni in cui vi sia partecipazione diretta di un operatore economico privato al capitale della persona giuridica controllata poichè, in tali circostanze, l&#8217;aggiudicazione di un appalto pubblico senza una procedura competitiva offrirebbe all&#8217;operatore economico privato che detiene una partecipazione nel capitale della persona giuridica controllata un indebito vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Tuttavia, date le particolari caratteristiche degli organismi pubblici con partecipazione obbligatoria, quali le organizzazioni responsabili della gestione o dell&#8217;esercizio di taluni servizi pubblici, ciù² non dovrebbe valere nei casi in cui la partecipazione di determinati operatori economici privati al capitale della persona giuridica controllata è resa obbligatoria da una disposizione legislativa nazionale in conformità  dei trattati, a condizione che si tratti di una partecipazione che non comporta controllo o potere di veto e che non conferisca un&#8217;influenza determinante sulle decisioni della persona giuridica controllata. Si dovrebbe inoltre chiarire che l&#8217;unico elemento determinante è la partecipazione privata diretta al capitale della persona giuridica controllata. Perciù², in caso di partecipazione di capitali privati nell&#8217;amministrazione aggiudicatrice controllante o nelle amministrazioni aggiudicatrici controllanti, ciù² non preclude l&#8217;aggiudicazione di appalti pubblici alla persona giuridica controllata, senza applicare le procedure previste dalla presente direttiva in quanto tali partecipazioni non incidono negativamente sulla concorrenza tra operatori economici privati</i>&#8220;.</p>
<p align="JUSTIFY">Occorre quindi che, a livello interno, la partecipazione sia &#8220;prescritta&#8221;, e non meramente consentita perchè:</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; la direttiva usa il termine &#8220;prescritte&#8221;, e non semplicemente &#8220;previste&#8221;;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; i considerando n. 32 della direttiva appalti e n. 46 della direttiva concessioni espressamente affermano la necessità  di una partecipazione non facoltativa, ma obbligatoria, in ragione di valutazioni effettuate dal legislatore interno;</p>
<p align="JUSTIFY">&#8211; anche l&#8217;analisi comparativo-linguistica della direttiva, fondamentale ai fini dell&#8217;indagine del suo significato letterale, conferma il significato forte dell&#8217;impiego del termine &#8220;prescritta&#8221; (Corte dei Conti, sez. controllo Campania, 108/2016).</p>
<p align="JUSTIFY">A tali esiti, del resto, è giunto anche questo Consiglio con il parere Comm. Spec. n. 968/2016 secondo cui la norma europea &#8220;<i>non ha inteso autorizzare in generale la partecipazione dei privati ma ha rinviato alle specifiche disposizioni di legge che le «prevedono». Tale forma di rinvio deve perà² essere fatto a disposizioni di legge che &#8220;prescrivono&#8221; e dunque impongono la partecipazione e non anche a quelle che genericamente &#8220;prevedono&#8221; la partecipazione</i>&#8220;.</p>
<p align="JUSTIFY">E&#8217; stato rilevato, inoltre, che, all&#8217;art. 5, comma 1 del Codice dei contratti si prevede che i privati non debbono esercitare &quot;<i>un&#8217;influenza determinante sulla persona giuridica controllata</i>&quot;, ma non si fa menzione del potere di controllo e di quello di veto, cui si riferisce invece l&#8217;art. 16, comma 1, del T.U. Tale differenza appare tuttavia superabile in base ad una interpretazione comunitariamente orientata dell&#8217;art. 5, comma 1, lett. c) del Codice, con la conseguenza che il contenuto di quest&#8217;ultima disposizione, anche sotto questo profilo, non sembra sostanzialmente diverso da quello dell&#8217;art. 16, comma 1, del T.U..</p>
<p align="JUSTIFY">La ulteriore diversa formulazione della disposizione del codice degli appalti (&#8220;<i>forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale</i>&#8220;) rispetto a quella del T.U. sulle società  a partecipazione pubblica (&#8220;<i>ad eccezione di quella prescritta da norme di legge</i>&#8220;) potrebbe far insorgere il dubbio se fonti diverse da quelle statali &#8211; quali quelle regionali &#8211; possano prevedere l&#8217;ingresso dei privati.</p>
<p align="JUSTIFY">In senso favorevole si era espresso il Consiglio di Stato nel parere n. 2583/2018 &#8211; su quesito proposto dalla stessa Regione Piemonte &#8211; che peraltro riguardava la specifica materia del turismo che &#8211; come è noto &#8211; appartiene alla competenza &quot;esclusiva&quot; delle Regioni a statuto ordinario.</p>
<p align="JUSTIFY">In via generale, invece &#8211; anche alla luce del canone ermeneutico sopra detto secondo cui i requisiti dell&#8217;<i>in house providing</i>, costituendo un&#8217;eccezione alle regole generali del diritto comunitario, devono essere interpretati restrittivamente &#8211; la disciplina sulle società Â <i>in house</i> appartiene alla potestà  esclusiva del legislatore nazionale, trattandosi di materia attinente alla concorrenza.</p>
<p align="JUSTIFY">Quindi non v&#8217;è spazio per la legislazione regionale.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>9. La disciplina in materia di gestione del servizio idrico</i></p>
<p align="JUSTIFY">Il legislatore comunitario, con riferimento al settore idrico, ha affermato che &#8220;<i>le concessioni nel settore idrico sono spesso soggette a regimi specifici e complessi che richiedono una particolare considerazione data l&#8217;importanza dell&#8217;acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per tutti i cittadini dell&#8217;Unione. Le caratteristiche particolari di tali regimi giustificano le esclusioni nel settore idrico dall&#8217;ambito di applicazione della presente direttiva. L&#8217;esclusione riguarda le concessioni di lavori e di servizi per la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile o l&#8217;alimentazione di tali reti con acqua potabile. Anche le concessioni per lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue e per progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio (in cui il volume d&#8217;acqua destinato all&#8217;approvvigionamento d&#8217;acqua potabile rappresenti più¹ del 20 % del volume totale d&#8217;acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio) dovrebbero essere escluse nella misura in cui siano collegate a una attività  esclusa</i>&#8221; (considerando 40 direttiva 2014/23/UE).</p>
<p align="JUSTIFY">Per tale ragione, la direttiva comunitaria, pur avendo disciplinato per la prima volta l&#8217;affidamento delle concessioni dei servizi pubblici, ne ha escluso espressamente l&#8217;applicazione al settore idrico (considerando 40 e articolo 12 direttiva 2014/23/UE; articolo 12 codice dei contratti pubblici).</p>
<p align="JUSTIFY">Analogamente l&#8217;articolo 12 Codice Contratti stabilisce:</p>
<p align="JUSTIFY">&#8220;<i>1. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni aggiudicate per:</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>b) alimentare tali reti con acqua potabile.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un&#8217;attività  di cui al comma 1:</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d&#8217;acqua destinato all&#8217;approvvigionamento d&#8217;acqua potabile rappresenti più¹ del 20 per cento del volume totale d&#8217;acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio;</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>b) smaltimento o trattamento delle acque reflue</i>&#8220;.</p>
<p align="JUSTIFY">Inoltre, il settore idrico rientra tra i c.d. settori speciali e per gli appalti si applica dunque la disciplina più¹ elastica e flessibile propria dei settori speciali (articolo 117 codice dei contratti pubblici).</p>
<p align="JUSTIFY">Giova ricordare inoltre che, pur non essendo applicabile la disciplina del codice dei contatti, occorre pur sempre osservare, ai sensi dell&#8217;articolo 4 d.lgs. n. 50/2016, i principi relativi ai contratti esclusi: &#8220;1.  <i>L&#8217;affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall&#8217;ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità , efficacia, imparzialità , parità  di trattamento, trasparenza, proporzionalità , pubblicità , tutela dell&#8217;ambiente ed efficienza energetica&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY">Per il vero con l&#8217;articolo 1, comma 1, lett. hhh) legge n. 11 del 2016, il Parlamento aveva delegato il Governo a provvedere alla: &#8220;<i>hhh) disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l&#8217;armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonchè la previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II del capo I del titolo I della direttiva 2014/23/UE,Â nel rispetto dell&#8217;esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni nel settore idrico, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonchè al rischio operativo ai sensi della predetta direttiva 2014/23/UE, e a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità  di indennizzo in caso di subentro</i>&#8220;. La delega, tuttavia, non è stata attuata.</p>
<p align="JUSTIFY">Così ricostruito il quadro normativo, va conseguentemente affermato che il d.lgs. 152/2006 (codice dell&#8217;ambiente) rappresenta il punto di riferimento della regolazione del settore idrico e, in particolare, l&#8217;art 149-bis per le forme di affidamento.</p>
<p align="JUSTIFY">Tale disposizione, come prima ricordato, prevede che &#8220;<i>L&#8217;ente di governo dell&#8217;ambito, nel rispetto del piano d&#8217;ambito di cui all&#8217;articolo 149 e del principio di unicità  della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall&#8217;ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all&#8217;affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L&#8217;affidamento diretto può avvenire a favore di società  interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall&#8217;ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell&#8217;ambito territoriale ottimale</i>&#8220;.</p>
<p align="JUSTIFY">Appare superfluo in questa sede rammentare le ragioni che hanno indotto il legislatore a introdurre tale disposizione con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 &#8211; cui comunque si è fatto cenno al paragrafo 1 di questo parere &#8211; e che hanno avuto il punto cruciale nel referendum del 12-13 giugno 2011, promosso proprio per consentire il ritorno ad una gestione pubblica di servizi essenziali come quello idrico, ancorchè, com&#8217;è noto, il risultato referendario abbia riguardato l&#8217;intero settore dei servizi pubblici locali.</p>
<p align="JUSTIFY">Tali complesse e certamente contraddittorie vicende &#8211; sia normative che giurisprudenziali &#8211; sono evidentemente conseguenti alla peculiarità  del bene-acqua che è risorsa limitata, la cui rilevanza economica deriva, quindi, dalla sua scarsezza.</p>
<p align="JUSTIFY">E a fronte di tale manifesta esigenza di chiarezza normativa è stato rilevato come la disciplina comunitaria non abbia dato significati contributi in termini di armonizzazione del mercato.</p>
<p align="JUSTIFY">Non rimane, quindi che constatare che l&#8217;attuale disciplina delle forme di gestione del sistema idrico integrato sono quelle previste dall&#8217;ordinamento europeo per la generalità  dei servizi pubblici locali.</p>
<p align="JUSTIFY">Con l&#8217;ulteriore conseguenza che l&#8217;affidamento diretto a società Â <i>in house</i> richiede i requisiti previsti dall&#8217;ordinamento europeo per tali servizi.</p>
<p align="JUSTIFY">Giova osservare inoltre che gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche, fino al punto di consegna o misurazione, fanno parte del demanio &#8220;accidentale&#8221;, ai sensi dell&#8217;art. 822 ss. c.c. e come confermato dall&#8217;art. 143, comma 1, d.lg. n. 152 del 2006. Ai sensi dell&#8217;art. 153, comma 1, d.lg. n. 152 del 2006, le infrastrutture idriche di proprietà  degli enti locali devono essere affidate in concessione d&#8217;uso gratuita per tutta la durata della gestione al gestore del servizio idrico integrato che ne assume i relativi oneri secondo le clausole contenute nella convenzione (che regola i rapporti tra ente locale e gestore) e nel relativo disciplinare (Corte cost. 4 maggio 2017 n. 93).</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>10. Conclusioni</i></p>
<p align="JUSTIFY">In conclusione, la Sezione osserva che l&#8217;articolo 7 della legge della regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, nel riferirsi alla legge 142/1990, prende in considerazione l&#8217;affidamento del servizio o attraverso concessione a terzo scelto tramite gara oppure attraverso le società  miste pubblico-privato; nessuna indicazione, invece, fornisce per il possibile affidamento <i>in house</i> anche in considerazione del fatto che all&#8217;epoca l&#8217;<i>in house </i>non si era ancora sviluppato e certamente non era oggetto di disciplina normativa.</p>
<p align="JUSTIFY">Inoltre, l&#8217;articolo 149-bis del codice dell&#8217;ambiente, facendo richiamo ai principi nazionali e comunitari, va interpretato nel senso che, nel rispetto dell&#8217;articolo 34, comma 20, d.l. 179/2012, si possa, tra l&#8217;altro, scegliere:</p>
<p align="JUSTIFY">a) di esperire una gara per la scelta del concessionario-gestore privato cui affidare la gestione del servizio idrico;</p>
<p align="JUSTIFY">b) di costituire una società  mista, con socio operativo/industriale, cui conferire la gestione del servizio, a condizione che la gara per la scelta del socio sia preordinata alla individuazione del socio industriale od operativo che concorra materialmente allo svolgimento del servizio pubblico nel rispetto di quanto oggi stabilito dal d. lgs. 175/2016 (e, tra l&#8217;altro, dagli articoli 7 e 17 d. lgs. ora citato) nonchè dalla giurisprudenza comunitaria (Corte UE, sez. III, 15 ottobre 2009 C196/08) e nazionale.</p>
<p align="JUSTIFY">c) di affidarlo a società  <i>in house</i>.</p>
<p align="JUSTIFY">In quest&#8217;ultimo caso, come detto, occorrerà  rispettare le condizioni richieste dalla disciplina europea così come sopra delineate.</p>
<p align="JUSTIFY">Con la conseguenza che il dubbio sollevato dalla regione Piemonte va sciolto nel senso che la partecipazione di privati al capitale della persona giuridica controllata è ammessa solo se prescritta espressamente da una disposizione legislativa nazionale, in conformità  dei trattati e a condizione che si tratti di una partecipazione che non comporti controllo o potere di veto e che non conferisca un&#8217;influenza determinante sulle decisioni della persona giuridica controllata.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel caso sottoposto all&#8217;esame del Consiglio, poichè, per un verso, la norma di riferimento per l&#8217;affidamento della gestione del servizio idrico è l&#8217;articolo 149-bis del codice dell&#8217;ambiente che chiaramente lo esclude e, per altro verso, manca una norma di legge che espressamente lo prescriva, la risposta al primo quesito deve essere negativa: sino a quando una specifica disposizione di legge nazionale, diversa dagli articoli 5 d. lgs. 50/2016 e 16 d. lgs. 175/2016, infatti, non prescriverà  che i privati partecipino ad una società Â <i>in house</i> &#8211; indicando anche la misura della partecipazione, la modalità  di ingresso del socio privato, il ruolo all&#8217;interno della società  e i rapporti con il socio pubblico &#8211; l&#8217;apertura dell&#8217;<i>in house </i>ai privati deve ritenersi esclusa.</p>
<p align="JUSTIFY">Giova altresì ribadire che non può giungersi a diversa conclusione, come prospettato dalla regione richiedente, in considerazione del richiamo all&#8217; &#8220;ordinamento europeo&#8221; che vi è nell&#8217;articolo 149 bis Cod. amb. perchè, proprio l&#8217;ordinamento europeo richiamato, impone una specifica previsione nazionale che prescriva (e disciplini) la partecipazione dei privati alle società Â <i>in house</i> (in termini analoghi i giù  richiamati articoli 5 Codice dei contratti pubblici e 16 d. lgs. 175/2016).</p>
<p align="JUSTIFY">Per chiarezza terminologica la Sezione rileva, inoltre, che il riferimento al socio industriale contenuto a pagina 6 del quesito risulta corretto per le società  miste mentre nel caso di società Â <i>in house</i> non può, per le ragioni prima esposte, portare a dare rilievo/influenza (maggiore di quella voluta dalla direttiva comunitaria) al socio privato a prescindere da come lo si voglia qualificare.</p>
<p align="JUSTIFY">La risposta in termini negativi al primo quesito esonera la Sezione dal rispondere al secondo quesito. Tuttavia il Consiglio, ferma restando l&#8217;autonomia del legislatore regionale nel valutare l&#8217;ambito di un suo intervento, ricorda che le discipline esposte in questo parere afferiscono &#8211; come sopra detto &#8211; alla &#8220;tutela della concorrenza&#8221; e, dunque, rientrano in larga parte nella materia indicata dall&#8217;articolo 117, comma 2, lett. e), Cost. riservata al legislatore nazionale (<i>ex</i> <i>multis</i>, Corte cost. 401/2007; Corte cost., 16 luglio 2014 n. 199).</p>
<p align="JUSTIFY">P.Q.M.</p>
<p align="JUSTIFY">nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione. <i>Omissis </i></p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-i-parere-7-5-2019-n-1389/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Parere &#8211; 7/5/2019 n.1389</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2019 n.50</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>F. Tirelli Pres., H. Simonetti Rel. PARTI: Compagnia Elettrica Italiana &#8211; C.E.I. srl, rapp. e difesa dagli avv.ti E. Conte, M. Conte e I. Conte c. Agenzia del Demanio, rapp. e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, c. Comune di Isola del Liri e Provincia di Frosinone, rapp. e difesi dagli</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Tirelli Pres., H. Simonetti Rel. PARTI: Compagnia Elettrica Italiana &#8211; C.E.I. srl, rapp. e difesa dagli avv.ti E. Conte, M. Conte e I. Conte c. Agenzia del Demanio, rapp. e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, c. Comune di Isola del Liri e Provincia di Frosinone, rapp. e difesi dagli avv.ti L. Durazzano e N. Scarpa.</span></p>
<hr />
<p>Deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche la controversia avente ad oggetto la debenza e la misura di tale sovracanone, trattandosi di fattispecie implicante l&#8217;accertamento di un credito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Acque pubbliche e private &#8211; Sovracanone rivierasco &#8211; Art. 53 r.d. n. 1775 del 1933 &#8211; Definizione.</p>
<p>2. Acque pubbliche e private &#8211; Giurisdizione &#8211; Tribunale regionale acque pubbliche &#8211; Sovracanone rivierasco &#8211; Art. 53 r.d. n. 1775 del 1933.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Il sovracanone rivierasco di cui all&#8217;art. 53 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, traducendosi nella maggiorazione del canone in presenza di determinate condizioni, si differenzia sia da quello dovuto dal concessionario di grandi derivazioni d&#8217;acqua ai consorzi dei bacini imbriferi ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 8, della legge 27 dicembre 1953 959, cui si riconosce natura tributaria, sia dal canone concessorio, che costituisce una controprestazione nascente dal rapporto concessorio.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2. A seguito delle modifiche apportate dall&#8217;art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 925 in tema di sovracanone rivierasco di cui all&#8217;art. 53 del regio decreto 11 dicembre 1933 del 1775, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche la controversia avente ad oggetto la debenza e la misura di tale sovracanone, trattandosi di fattispecie implicante l&#8217;accertamento di un credito.</em></p>
</p>
<p><strong>Conforme: Tribunale superiore delle acque pubbliche &#8211; sentenza 31.01.2019 n. 51</strong></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.49</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>A. Tirelli Pres., M. Buricelli Est. PARTI: MP10 S.R.L., rappr. e difesa dagli avv.ti D. Meneguzzo e O. Sivieri c. Regione Veneto, rapp. e difesa dagli avv.ti C. Ligabue, C. Drago, E. Zanon, dell&#8217;Avvocatura regionale del Veneto, e B. D&#8217;amario Pallottino e nei confronti di IP S.R.L. a cui è</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Tirelli Pres., M. Buricelli Est. PARTI: MP10 S.R.L., rappr. e difesa dagli avv.ti D. Meneguzzo e O. Sivieri c. Regione Veneto, rapp. e difesa dagli avv.ti C. Ligabue, C. Drago, E. Zanon, dell&#8217;Avvocatura regionale del Veneto, e B. D&#8217;amario Pallottino e nei confronti di IP S.R.L. a cui è succeduta POLLUX SRL, rapp. e difesa dagli avv.ti L. Guerrini e M. Machetta.</span></p>
<hr />
<p>Nel giudizio instaurato avverso il provvedimento reso dalla Regione all&#8217;esito della procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, non può considerarsi contraddittore necessario il Consorzio di bonifica che si sia limitato a rilasciare un parere non vincolante nell&#8217;ambito del relativo procedimento amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Processo in genere &#8211; Provvedimento regionale &#8211; Concessioni idroelettriche &#8211; Contraddittorio &#8211; Contraddittore necessario &#8211; Consorzio di bonifica &#8211; Esclusione.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Acque pubbliche e private &#8211; Concessioni idroelettriche &#8211; Procedimento &#8211; Valutazioni &#8211; Sindacabilità .</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>3.- Processo in genere &#8211; Provvedimento regionale &#8211; Concessioni idroelettriche &#8211; Valutazione della P.A. &#8211; Contestazione &#8211; Censure &#8220;escludenti&#8221; &#8211; Ricorso incidentale.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>4.- Acque pubbliche e private &#8211; Concessioni idroelettriche &#8211; Procedimento &#8211; Provvedimento regionale &#8211; Parere C.T.R. &#8211; Fase di preferenza &#8211; Atto endoprocedimentale &#8211; Impugnabilità  autonoma ed immediata.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>5.- Acque pubbliche e private &#8211; Concessioni idroelettriche &#8211; Procedimento &#8211; Ordinanza ammissione ad istruttoria &#8211; Impugnabilità .</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>6.- Acque pubbliche e private &#8211; Concessioni idroelettriche &#8211; Procedimento &#8211; Fase di preferenza &#8211; D.G.R.V. n. 694 del 2013 &#8211; Illegittimità .</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>7.- Acque pubbliche e private &#8211; Concessioni idroelettriche &#8211; Procedimento &#8211; Fase di preferenza &#8211; Istruttoria completa &#8211; Art. 7 e ss. r.d. n. 1775 del 1933.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>8.- Acque pubbliche e private &#8211; Concessioni idroelettriche &#8211; Procedimento &#8211; Fase di preferenza &#8211; Istruttoria completa &#8211; Valutazioni ambientali e paesaggistiche &#8211; Necessità .</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>Nel giudizio instaurato avverso il provvedimento reso dalla Regione all&#8217;esito della procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, non può considerarsi contraddittore necessario il Consorzio di bonifica che si sia limitato a rilasciare un parere non vincolante nell&#8217;ambito del relativo procedimento amministrativo.</i></p>
</ol>
<p align="JUSTIFY">
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>Le valutazioni formulate nel procedimento per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico costituiscono apprezzamenti tecnico-discrezionali sindacabili in sede giurisdizionale amministrativa speciale, ancorchè solo in casi di illogicità  o irragionevolezza o contraddittorietà  o travisamento di fatti evidenti, non esistendo, su questa materia, &#8220;zone franche&#8221; sottratte a controlli giurisdizionali.</i></p>
</ol>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>Nel giudizio instaurato avverso il provvedimento conclusivo della procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, la parte resistente che voglia contestare l&#8217;illegittimità  e l&#8217;erroneità  della scelta dell&#8217;Amministrazione di non dichiarare radicalmente inammissibile la soluzione progettuale avanzata dal ricorrente è tenuta a presentare un ricorso incidentale, in quanto trattasi di censure di tipo sostanzialmente &#8220;escludente&#8221;.</i></p>
</ol>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>Nell&#8217;ambito della procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, il provvedimento regionale di presa d&#8217;atto del parere della Commissione Tecnica Regionale sulla &#8220;preferenza e ammissione al prosieguo del procedimento&#8221; della domanda di un concorrente è un atto endoprocedimentale autonomamente ed immediatamente impugnabile in quanto la preferenza così accordata, sebbene inserita all&#8217;interno del procedimento, produce effetti rilevanti di arresto procedimentale, ledendo in via diretta l&#8217;aspirazione dell&#8217;istante a un rapido soddisfacimento dell&#8217;interesse pretensivo perseguito ad ottenere la concessione di derivazione ed arrecando un pregiudizio attuale e concreto all&#8217;interesse sostanziale del ricorrente che sia rimasto soccombente nella fase di preferenza.</i></p>
</ol>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>Nell&#8217;ambito della procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, l&#8217;ordinanza di ammissione ad istruttoria di una domanda successivamente depositata, vale a dire di una domanda in concorrenza ammessa, è un atto autonomamente impugnabile.</i></p>
</ol>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>In tema di procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, la delibera di Giunta Regionale della Regione del Veneto 14 maggio 2013 n. 694, nel prevedere che la selezione fra le domande concorrenti avvenga prima del completamento dell&#8217;istruttoria su tutte le domande, per un verso, si pone in contrasto con le previsioni di cui agli articoli 7 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e, per altro verso, dà  luogo ad una posticipazione della fase istruttoria rispetto a quella decisoria che risulta di per sì© lesiva dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed efficacia dell&#8217;azione amministrativa.</i></p>
</ol>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>In tema di procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, gli articoli da 7 a 9 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 prevedono, in caso di più¹ domande, che la preferenza debba essere espressa solo dopo che tutte le domande concorrenti siano state sottoposte a una completa istruttoria, senza che sia consentito individuare una sola domanda in via preventiva, per poi limitare a quest&#8217;ultima il prosieguo dell&#8217;istruttoria e la necessaria valutazione di fattibilità  dell&#8217;opera sotto il profilo ambientale e paesaggistico.</i></p>
</ol>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>In tema di procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, la delibera di Giunta Regionale che escluda una istruttoria completa su tutte le domande è autonomamente affetta da vizi di eccesso di potere per manifesta violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed efficacia dell&#8217;azione amministrativa, atteso che un siffatto procedimento, da un lato, non garantisce il miglior perseguimento degli interessi pubblici coinvolti e, dall&#8217;altro, risulta potenzialmente foriero di conseguenze palesemente irragionevoli; la conclusione negativa del procedimento (e, quindi, il mancato rilascio della concessione) per ragioni ostative emerse in sede di istruttoria condotta su una sola domanda, infatti, comporterebbe un irragionevole dispendio di risorse procedimentali, oltre che un sacrificio ingiustificato dell&#8217;interesse alla produzione di energia idroelettrica, interesse che è invece protetto ed incentivato sia a livello nazionale che comunitario.</i></p>
</ol>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i>In tema di procedura per il rilascio di concessioni di derivazione d&#8217;acqua ad uso idroelettrico, non è possibile esprimere la preferenza a favore di un concorrente esclusivamente in base al parametro della maggiore sicurezza idraulica omettendo ogni valutazione di carattere ambientale, atteso che la pretermissione di una simile valutazione nella fase della selezione importa la possibilità  che ad accedere alle ulteriori fasi procedimentali siano dei progetti incompatibili con i valori ambientali e paesaggistici, progetti, dunque, che, proprio in ragione di tale contrasto, potrebbero successivamente essere oggetto di diniego, con l&#8217;irragionevole risultato di vanificare ogni attività  in precedenza svolta e di precludere la produzione di energia idroelettrica pur nell&#8217;eventualità  che fra le domande inizialmente presentate vi fossero, invece, progetti assentibili sotto il profilo ambientale e paesaggistico. </i></p>
</ol>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/6/2017 n.329</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-29-6-2017-n-329/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-29-6-2017-n-329/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-29-6-2017-n-329/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/6/2017 n.329</a></p>
<p>Pres.D&#8217;Arpe/ Est. Lariccia L’ente gestore di acquedotto pubblico è tenuto a rimuovere i rifiuti abbandonati da terzi? Rifiuti – Acquedotto pubblico – Abbandono incontrollato da parte di terzi – Responsabilità ente gestore – E’esclusa – Competenza a emettere ordinanze – Sindaco – Procedimento accertamento corresponsabilità – In contraddittorio con interessati</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-29-6-2017-n-329/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/6/2017 n.329</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.D&#8217;Arpe/ Est. Lariccia</span></p>
<hr />
<p>L’ente gestore di acquedotto pubblico è tenuto a rimuovere i rifiuti abbandonati da terzi?</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rifiuti – Acquedotto pubblico – Abbandono incontrollato da parte di terzi – Responsabilità ente gestore – E’esclusa – Competenza a emettere ordinanze – Sindaco – Procedimento accertamento corresponsabilità – In contraddittorio con interessati – Motivazione esauriente<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Va sospesa l’ordinanza del Dirigente che intimi all’ente gestore di un acquedotto pubblico di rimuovere rifiuti abbandonati da terzi sulle aree interessate dalle condutture idriche.Ciò in quanto, da un lato, l’ente gestore dell’acquedotto, in linea generale non è tenuto agli adempimenti di rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi sulle aree interessate dalle condutture idriche (non essendo comprese negli obblighi da essa assunti convenzionalmente la vigilanza e la custodia delle infrastrutture per comportamenti di natura patologica posti in essere da terzi estranei), e – dall’altro – perché il disposto dell’art. 192 comma 3 d.lgs. 03/04/2006 n° 152 prevede la competenza del Sindaco e non del dirigente e &nbsp;richiede, ai fini della corresponsabilità del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono di rifiuti, che i necessari propedeutici accertamenti sulla responsabilità dolosa o colposa della violazione dell’obbligo di abbondono e deposito incontrollato di rifiuti siano effettuati dai soggetti istituzionalmente preposti al controllo in contraddittorio con gli interessati, dandone conto in un’esauriente motivazione.</div>
<p>
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
Pubblicato il 29/06/2017</p>
<p style="text-align: right;">N. 00329/2017 REG.PROV.CAU.</p>
<p style="text-align: right;">N. 00637/2017 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>&nbsp;</h1>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</p>
<p style="text-align: center;">Lecce &#8211; Sezione Terza</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 637 del 2017, proposto da:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font>Acquedotto</font>&nbsp;Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Boezio e Maria Rosaria Mola, con domicilio eletto presso lo studio Maria Rosaria Mola in Bari, via Cognetti 36;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>contro</p>
<p>Comune di Leverano, non costituito in giudizio;&nbsp;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>dell’ordinanza del Dirigente del Comune di Leverano n.24 del 4 aprile 2017, notificata alla società&nbsp;<font>Acquedotto</font>Pugliese in pari data.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 la dott.ssa Antonella Lariccia e udita per la parte ricorrente l&#8217;avv. R.M. Mola.;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare fondato, in quanto – da un lato – l’<font>Acquedotto</font>&nbsp;Pugliese S.p.A., ente gestore dell’<font>acquedotto</font>, (in linea generale) non è tenuto agli adempimenti di rimozione dei&nbsp;<font>rifiuti</font>&nbsp;abbandonati da terzi sulle aree interessate dalle condutture idriche (non essendo comprese negli obblighi da essa assunti convenzionalmente la vigilanza e la custodia delle infrastrutture per comportamenti di natura patologica posti in essere da terzi estranei), e – dall’altro – perché (nel caso di specie) il Comune intimato ha comunque violato il disposto dell’art. 192 comma 3 d.lgs. 03/04/2006 n° 152, che prevede la competenza del Sindaco e non del dirigente e che richiede, ai fini della corresponsabilità del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono di&nbsp;<font>rifiuti</font>, che i necessari propedeutici accertamenti sulla responsabilità dolosa o colposa della violazione dell’obbligo di abbondono e deposito incontrollato di&nbsp;<font>rifiuti</font>&nbsp;siano effettuati dai soggetti istituzionalmente preposti al controllo in contraddittorio con gli interessati, dandone conto in un’esauriente motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuti, altresì, sussistenti sia il pregiudizio grave ed irreparabile allegato dalla Società ricorrente, sia i presupposti di legge per dichiarare irripetibili le spese della presente fase cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Terza</p>
<p style="text-align: justify;">Accoglie e per l&#8217;effetto:</p>
<p style="text-align: justify;">a) sospende il provvedimento impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;">b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 09/01/2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Dichiara irripetibili le spese della presente fase cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Enrico d&#8217;Arpe, Presidente</p>
<p>Antonella Lariccia, Referendario, Estensore</p>
<p>Maria Luisa Rotondano, Referendario</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
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<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Antonella Lariccia</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Enrico d&#8217;Arpe</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-29-6-2017-n-329/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/6/2017 n.329</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2017 n.59</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-3-2017-n-59/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-3-2017-n-59/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-3-2017-n-59/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2017 n.59</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Modugno Sulla illegittimità costituzionale di leggi della Regione Abruzzo in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi di impianti di depurazione delle acque reflue urbane Ambiente e territorio – Acque – Rapporti Stato/Regioni – Art. 1, c. 2, lett. b), legge Regione Abruzzo 03/11/2015, n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-3-2017-n-59/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2017 n.59</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-3-2017-n-59/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2017 n.59</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Modugno</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità costituzionale di leggi della Regione Abruzzo in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi di impianti di depurazione delle acque reflue urbane</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Ambiente e territorio – Acque – Rapporti Stato/Regioni – Art. 1, c. 2, lett. b), legge Regione Abruzzo 03/11/2015, n. 36 – Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane – &nbsp;Previsione della definizione di potenza efficiente &#8211; Q.I.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. 117 secondo comma, lettera e), Costituzione – Illegittimità costituzionale<br />
&nbsp;<br />
Ambiente e territorio – Acque – Rapporti Stato/Regioni – Art. 11, c. 6, lett. b), legge Regione Abruzzo 19/01/2016, n. 5 – Determinazione in base alla &#8220;potenza efficiente&#8221; di ciascun impianto, come ufficialmente definita dall&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas e dal Gestore dei servizi elettrici – Q.I.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Lamentata violazione dell’art. 117 secondo comma, lettera e), Costituzione – illegittimità costituzionale<br />
&nbsp;<br />
Ambiente e territorio – Acque – Rapporti Stato/Regioni – Art. 1, c. 1, lett. a), legge Regione Abruzzo 13/04/2016, n. 11 – Canoni di concessione per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico – Previsione del costo unitario del canone per l’uso idroelettrico per ogni Kw di potenza nominale media – Q.I.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e) Costituzione – illegittimità costituzionale parziale<br />
&nbsp;<br />
Ambiente e territorio – Acque – Rapporti Stato/Regioni – Art. 1, c. 1, lett. b) e c) legge Regione Abruzzo 13/04/2016, n. 11 – Previsione della determinazione del costo unitario del canone in base alla &#8220;potenza efficiente&#8221; di ciascun impianto, come ufficialmente definita dall&#8217;AEEG e dal GES &#8211; Q.I.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e) Costituzione – illegittimità costituzionale<br />
&nbsp;<br />
Ambiente e territorio – Acque – Rapporti Stato/Regioni – Art. 1, c. 1, lett. d), legge della Regione Abruzzo 13/04/2016, n. Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Determinazione in base alla &#8220;potenza efficiente&#8221; di ciascun impianto, come ufficialmente definita dall&#8217;AEEG e dal GES &#8211; Q.I.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Lamentata violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e) Costituzione – illegittimità costituzionale conseguenziale</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell’art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica alla L.R. n. 5/2015),<br />
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 11, comma 6, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 5, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016)»;<br />
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 (Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011), nella parte in cui, nello stabilire il costo unitario del canone per l’uso idroelettrico, prevede che esso sia dovuto «per ogni Kw di potenza efficiente» anziché «per ogni Kw di potenza nominale media»;<br />
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 1, lettere b) e c), della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016;<br />
E’ costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale l ’art. 1, comma 1, lettera d), della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA N. 59<br />
ANNO 2017<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell’art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica alla L.R. n. 5/2015), dell’art. 11, comma 6, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 5, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016)», e dell’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 (Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi, il primo notificato il 4-5 gennaio 2016, il secondo spedito per la notifica il 22 marzo 2016 ed il terzo notificato l’8-9 giugno 2016, depositati in cancelleria il 13 gennaio, il 24 marzo ed il 10 giugno 2016 e, rispettivamente, iscritti ai nn. 2, 21 e 29 del registro ricorsi 2016<br />
Visti gli atti di costituzione della Regione Abruzzo;<br />
udito nell’udienza pubblica del 10 gennaio 2017 il Giudice relatore Franco Modugno;<br />
uditi gli avvocati dello Stato Massimo Salvatorelli e Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefania Valeri per la Regione Abruzzo.</p>
<p><a name="fatto"></a><em>Ritenuto in fatto</em><br />
1.– Con ricorso notificato il 4-5 gennaio 2016 e depositato il successivo 13 gennaio (reg. ric. n. 2 del 2016), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell’art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica alla L.R. n. 5/2015), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nella parte in cui riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la «tutela della concorrenza».<br />
1.1.– L’Avvocatura generale dello Stato – dopo aver preliminarmente rammentato che, in materia di concessioni di derivazioni di acque, l’art. 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), prevede che le utenze di acqua pubblica siano sottoposte al pagamento di un canone annuo, regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell’anno – rileva che la disposizione regionale censurata interviene sull’art. 12 della legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche). Tale ultima disposizione era già stata modificata dal legislatore regionale con l’art. 16 della legge 10 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)», il quale aveva stabilito un nuovo importo del costo unitario del canone, associato però alla potenza efficiente, come identificata dai rapporti annuali del Gestore dei servizi energetici (GSE), di ciascun impianto idroelettrico e non più alla potenza nominale.<br />
Detto art. 16 era stato impugnato dallo Stato, che lo aveva ritenuto lesivo delle sue competenze esclusive in materia di tutela dell’ambiente e tutela della concorrenza, nonché per contrasto con i principî fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia). La Corte costituzionale, tuttavia – dopo aver trasferito la questione, in ragione del contenuto sostanzialmente analogo, sull’art. 3 della legge della Regione Abruzzo 17 luglio 2012, n. 34, denominata «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 recante: “Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche”, integrazione alla legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)”, modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 recante “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo” e modifica all’art. 63 della L.R. n. 1/2012 recante: Legge finanziaria regionale 2012» – con la sentenza n. 85 del 2014 aveva dichiarato il ricorso in parte infondato, perché la disposizione allora censurata non era afferente alla materia dell’ambiente, e in parte inammissibile, perché non era stato specificato come il riferimento alla potenza efficiente potesse esplicare influenza sui costi.<br />
La disposizione oggi impugnata – prosegue la difesa statale – sostituisce il comma 1-bis dell’art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011 e fornisce espressamente una definizione di potenza efficiente, da intendersi quale «massima potenza elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall’impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a 4 ore, supponendo le parti dell’impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto».<br />
L’Avvocatura generale dello Stato ritiene tale disciplina «gravemente violativa dei principi di concorrenza, la cui tutela è rimessa alla normazione statale secondo la previsione dell’art. 117, comma 2, lettera e) Cost.». La difesa dello Stato osserva che la giurisprudenza costituzionale, con le sentenze n. 64 e n. 28 del 2014, ha riconosciuto che, in relazione al settore dell’attività di generazione idroelettrica, il legislatore statale ha «affrontato l’esigenza di tutelare la concorrenza garantendo l’uniformità della disciplina sull’intero territorio nazionale», prevedendo espressamente, in particolare, che con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, siano stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle Regioni, di valori massimi delle concessioni ad uso idroelettrico (art. 37, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134). La circostanza che detto decreto ministeriale non sia stato ancora adottato non farebbe venire meno la competenza statale esclusiva in materia di «tutela della concorrenza».<br />
Alla luce di tale quadro normativo, il ricorrente lamenta che la disciplina regionale censurata avrebbe «l’effetto di alterare le condizioni concorrenziali sul territorio nazionale, discriminando gli operatori idroelettrici insediati in Abruzzo», così violando l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Tutte le Regioni, infatti, adottano canoni parametrati alla potenza nominale media di concessione, con valori oscillanti tra i 13 e i 37 euro per Kw, mentre la disposizione regionale impugnata, nel definire la potenza efficiente come quella «teoricamente producibile durante quattro ore di ipotetico funzionamento, in condizioni ottimali di portata e di salto, sfruttando la massima efficienza possibile dell’impianto», prevede una diversa grandezza di riferimento la quale, essendo sovrastimata, può discostarsi di molto dal valore della potenza nominale. Conseguentemente, l’importo dei canoni potrebbe risultare triplicato, sino a raggiungere un ammontare pari a un terzo dell’attuale prezzo di vendita dell’energia elettrica.<br />
2.– Con memoria depositata l’11 febbraio 2016 si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere o, in subordine, l’infondatezza del ricorso.<br />
2.1.– La difesa della resistente ripercorre, innanzitutto, l’evoluzione della legislazione regionale in materia di canoni idroelettrici, per poi rilevare come, successivamente alla proposizione del ricorso, sia stata approvata la legge della Regione Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 5, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità Regionale 2016)», il cui art. 11, comma 6, è intervenuto sull’art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011. In particolare, il legislatore regionale ha disposto la sostituzione del comma 1-bis del suddetto art. 12, come precedentemente modificato dalla disposizione censurata, sostanzialmente ripristinando – secondo la difesa della Regione – la previsione antecedente alla normativa impugnata che, per la definizione di potenza efficiente, rinviava alla definizione ufficiale utilizzata dal GSE e dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG).<br />
Osserva la Regione Abruzzo che su tale previsione antecedente la Corte costituzionale era stata già chiamata a pronunciarsi su ricorso dello Stato, dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile con la sentenza n. 85 del 2014: in detta occasione, si affermò, per un verso, che «l’unico principio fondamentale della materia è quello dell’onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all’utilità economica che il concessionario ne ricava»; per un altro, che il Presidente del Consiglio dei ministri non aveva dimostrato quale influenza sui costi avesse il riferimento alla potenza efficiente. Nella richiamata pronuncia, inoltre, non si fece alcun riferimento all’art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, che neppure oggi – a parere della resistente – potrebbe considerarsi «parametro legislativo influente ai fini della connotazione di un conflitto, in difetto della emanazione del relativo D.M. di attuazione».<br />
In ragione della novella legislativa, che ripropone una disposizione già previamente impugnata e non dichiarata illegittima, così «uniformandosi, sul piano precettivo, alla lettura costituzionalmente orientata» fornita dalla Corte costituzionale, la difesa regionale chiede, pertanto, che sia dichiarata cessata la materia del contendere.<br />
2.2.– In via subordinata, la Regione Abruzzo ritiene il ricorso infondato.<br />
Osserva, infatti, che il Presidente del Consiglio dei ministri non si sarebbe discostato da quanto già argomentato in sede di impugnazione della legge regionale n. 1 del 2012, limitandosi ad ipotizzare una presunta triplicazione del canone «in maniera del tutto teorica», di modo che anche in questo caso – come in quello deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 85 del 2014 – non sarebbe stato specificato «in che modo il riferimento alla potenza efficiente influisca sui costi e quale sia il “verso economico” di tale effetto».<br />
La Regione Abruzzo rileva, poi, che l’art. 35 del r.d. n. 1775 del 1933 sancisce il principio generale di onerosità della concessione di derivazione di acque pubbliche determinato sulla base dell’entità dello sfruttamento della risorsa, che rappresenta – secondo quanto chiarito dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 30 giugno 2009, n. 15234) – l’unico principio fondamentale della materia, assieme alla proporzionalità del canone all’effettiva entità dello sfruttamento e all’utilità che il concessionario ne ricava. Al contrario, secondo quanto avrebbe affermato anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2014, non può considerarsi principio fondamentale la determinazione del canone in base a un importo fisso per ogni cavallo nominale di forza motrice.<br />
In applicazione dei principî ora ricordati, la Regione Abruzzo avrebbe «inteso discostarsi dal criterio della potenza nominale concessa investendo la potenza efficiente lorda come parametro oggettivo», in attuazione della competenza legislativa di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». La legittimità di tale scelta deriverebbe dall’impossibilità di considerare principio fondamentale una previsione – quella dell’art. 35 del r.d. n. 1775 del 1933 – che costituisce una mera misurazione della tariffa (viene richiamata la sentenza n. 64 del 2014), mentre, a fronte della scarsità della risorsa idrica, sarebbe ragionevole l’aumento del canone attuato con la disposizione censurata, la quale consente che a un aumento del quantitativo di risorsa sottratta corrisponda un aumento del canone in misura progressiva.<br />
Quanto, poi, al comma 7 dell’art. 37 del d.l. n. 83 del 2012, la Regione Abruzzo ritiene che esso debba leggersi in combinato disposto coi commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo: prospettiva nella quale i criteri generali di determinazione dei canoni idrici che devono essere fissati con decreto ministeriale dovrebbero ritenersi diretti ad assicurare una omogenea disciplina sul territorio nazionale «solo nei casi di scadenza, rinuncia, revoca e decadenza delle concessioni di grande derivazione». Conseguentemente, la disposizione impugnata non potrebbe ritenersi in contrasto con l’evocata disposizione statale, dal momento che essa «si rivolge esclusivamente agli attuali concessionari, ovvero a coloro che attualmente utilizzano l’acqua per uso idroelettrico e non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 37 richiamato». Inoltre, la difesa regionale rileva che la Regione Abruzzo è, con riferimento alla determinazione dei canoni, in linea con le altre Regioni italiane, le quali peraltro applicano canoni anche molto diversi tra loro, così che, a condividere le argomentazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, dovrebbe concludersi che «l’intero sistema attuale di regolazione dei canoni finirebbe per risultare “anticoncorrenziale”».<br />
La Regione Abruzzo esclude, altresì, che la disposizione censurata possa considerarsi invasiva di competenze esclusive statali. La potestà regionale di determinazione dei canoni, infatti, troverebbe fondamento negli artt. 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come peraltro sarebbe stato ripetutamente confermato tanto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, quanto da decisioni della Corte costituzionale (si richiama, oltre alla sentenza n. 85 del 2014, la sentenza n. 1 del 2008).<br />
La resistente, inoltre, reputa inconferente il richiamo effettuato dal Presidente del Consiglio dei ministri alla sentenza n. 28 del 2014 della Corte costituzionale. Ad avviso della Regione Abruzzo, in detta sentenza la Corte avrebbe bensì ricondotto alla materia «tutela della concorrenza» i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 37 del d.l. n. 83 del 2012, ma solo perché dette disposizioni «mirano ad agevolare l’accesso degli operatori economici al mercato dell’energia secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale». Nondimeno, con la disposizione impugnata il legislatore regionale avrebbe voluto esclusivamente «regolare i canoni legati alle derivazioni in atto da molti anni e non certo i criteri e le gare per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, che sono riservate – senza possibilità di contestazioni di sorta – allo Stato», come è noto sin dalla adozione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), e come si evince altresì dalla sentenza n. 339 del 2011 della Corte costituzionale. Pertanto, poiché la censurata disposizione regionale riguarda concessioni già in essere, per queste ultime non potrebbe presentarsi alcun problema di accesso al mercato e, conseguentemente, il richiamo del ricorrente all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. dovrebbe reputarsi privo di fondamento.<br />
Parimente inconferente, infine, sarebbe il richiamo da parte del Presidente del Consiglio dei ministri alla sentenza n. 64 del 2014 della Corte costituzionale. La Regione Abruzzo, infatti, con la disposizione impugnata non avrebbe definito alcun criterio generale per la determinazione dei valori massimi dei canoni. Secondo la resistente, peraltro, la disposizione impugnata sarebbe conforme alla direttiva 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque), la quale impone il principio del recupero dei costi ambiente, recepito dall’art. 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua).<br />
3.– Con un successivo ricorso, spedito per la notifica il 22 marzo 2016 e depositato il successivo 24 marzo (reg. ric. n. 21 del 2016), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6, lettera b), della legge della Regione Abruzzo n. 5 del 2016 – sostitutivo del già menzionato art. 12, comma 1-bis, della legge regionale n. 25 del 2011, nel testo risultante dalla sostituzione operata con l’art. 1, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 36 del 2015, impugnato con il ricorso n. 2 del 2016 – ancora per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella parte in cui riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la «tutela della concorrenza».<br />
3.1.– Dopo aver ricostruito il quadro normativo statale e regionale in cui detta disposizione si inserisce, il ricorrente osserva che essa – rinviando per la definizione di potenza efficiente alla definizione ufficiale utilizzata dal GSE e dall’AEEG – solo apparentemente è caratterizzata da profili di novità, trattandosi, in realtà, di previsione avente portata normativa equivalente a quella impugnata con il precedente ricorso n. 2 del 2016. L’Avvocatura generale dello Stato precisa, in particolare, che il parametro della potenza efficiente con rinvio alla definizione del GSE era già previsto dall’art. 16 della legge regionale n. 1 del 2012, il quale era stato oggetto di ricorso dinanzi alla Corte costituzionale, dichiarato inammissibile perché non era stato dimostrato «come il riferimento alla potenza efficiente [influisse] sui costi e quale [fosse] il “verso economico” di tale effetto» (sentenza n. 85 del 2014).<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri, pertanto, in primo luogo ripropone i medesimi argomenti già utilizzati per contestare la legittimità costituzionale della disposizione regionale impugnata con il ricorso n. 2 del 2016, che dimostrerebbero come, anche in questo caso, la disposizione regionale si ponga in contrasto con i principî in materia di tutela della concorrenza posti dall’art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 e, conseguentemente, violi l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.<br />
In secondo luogo, pone in evidenza come la disposizione impugnata preveda la stessa definizione di potenza efficiente che GSE e AEEG adottano dal 2014, ai sensi della delibera AEEGSI 179/2014/R/EFR, con il che apparirebbe evidente come il censurato art. 11, comma 6, lettera b), riproponga una definizione del tutto equivalente a quella contenuta nella legge regionale n. 36 del 2015 e, perciò, sia inidoneo a determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio instaurato avverso di essa, richiamandosi a tal proposito quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (si evocano le sentenze n. 249 del 2014 e n. 272 del 2009).<br />
4.– Con memoria depositata il 29 aprile 2016 si è costituita, anche nel giudizio instaurato con il ricorso n. 21 del 2016, la Regione Abruzzo, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere o, in subordine, l’infondatezza del ricorso.<br />
4.1.– Ricostruita, innanzitutto, l’evoluzione della legislazione regionale in materia di canoni idroelettrici, la difesa regionale rileva che la disposizione oggetto di censura è stata espressamente abrogata ad opera dell’art. 1, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 (Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011), il cui art. 1, comma 1, lettera b), ha inoltre sostituito il comma 1-bis dell’art. 12 della citata legge regionale n. 25 del 2011, nel testo risultante dalla sostituzione operata con la suddetta disposizione impugnata.<br />
La Regione Abruzzo afferma che quest’ultima è stata in vigore dal 1° gennaio 2016 sino al 14 aprile 2016 e non ha avuto applicazione: per un verso, il breve arco temporale di vigenza non avrebbe, di fatto, consentito ai titolari delle concessioni idroelettriche di effettuare il pagamento dei canoni sulla base di quanto previsto da detta disposizione; per un altro, tale adempimento non sarebbe stato sollecitato dalla struttura regionale competente, la quale ha ritenuto di attendere la definizione della questione di legittimità costituzionale pendente.<br />
La difesa regionale – per il caso in cui la Corte costituzionale ritenesse l’abrogazione e la mancata applicazione non sufficienti a determinare la cessata materia del contendere – procede, poi, a illustrare quelle che ritiene siano le innovazioni sostanziali apportate con la nuova disposizione regionale e la loro portata satisfattiva rispetto alle doglianze prospettate nel ricorso statale.<br />
La nuova formulazione dell’art. 12, comma 1-bis, della legge regionale n. 25 del 2011 rinvia, per la definizione di potenza efficiente, alla «definizione ufficiale utilizzata per la potenza efficiente netta dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI)». Secondo la Regione Abruzzo, la circostanza che quest’ultima faccia riferimento alla potenza efficiente netta – pari alla potenza risultante dalla differenza tra la potenza efficiente lorda dell’impianto e quella assorbita dai suoi servizi ausiliari e dalle perdite nei trasformatori della centrale – parametra la determinazione dei canoni idroelettrici a una potenza reale, «tale da non incidere negativamente sulla capacità delle imprese Abruzzesi di operare in pari condizioni sul mercato unico dell’energia elettrica». Non vi sarebbe, pertanto, alcun contrasto con il parametro costituzionale evocato dal Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
Tanto premesso, la resistente osserva, altresì, che con la disposizione censurata il legislatore regionale ha inteso uniformarsi alle più recenti esigenze di tutela e salvaguardia del bene acqua, «individuando un criterio diverso dalla potenza nominale introdotto dal R.D. 1775/1933 e certamente più attuale». D’altro canto, quella della potenza efficiente è definizione tecnica utilizzata già per altri aspetti legali ed economici e, pertanto, il suo uso al fine di determinare il reale potenziale di produttività idroelettrica di un impianto sarebbe in linea con il quadro generale di riferimento.<br />
4.2.– In via subordinata, la Regione Abruzzo ritiene il ricorso infondato.<br />
A tal proposito la difesa regionale – dopo aver sottolineato come le argomentazioni del Presidente del Consiglio dei ministri non siano, di nuovo, sufficienti a chiarire in qual modo il riferimento alla potenza efficiente influisca sui costi e quale sia il “verso economico” di tale effetto e come, quindi, non appaia suffragata da adeguati riscontri l’opinata violazione dei principî in materia di tutela della concorrenza di cui all’art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 – ripropone i medesimi argomenti già utilizzati per replicare alle censure di costituzionalità mosse alla disposizione regionale impugnata con il ricorso n. 2 del 2016.<br />
5.– Con un ulteriore e successivo ricorso, notificato l’8-9 giugno 2016 e depositato il successivo 10 giugno (reg. ric. n. 29 del 2016), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in via principale, questione di legittimità costituzionale, tra gli altri, dell’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016 – sostitutivo dei commi 1, 1-bis e 1-ter del più volte menzionato art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011, nel testo risultante dalla sostituzione operata con l’art. 11, comma 6, della legge della Regione Abruzzo n. 5 del 2016, parzialmente impugnato con il ricorso n. 21 del 2016 – novamente per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella parte in cui riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la «tutela della concorrenza».<br />
5.1.– Ricostruito il quadro normativo statale in tema di determinazione dei canoni, il ricorrente osserva che le disposizioni impugnate provvedono a fissare il costo unitario per l’uso idroelettrico, per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw, in euro 35,00 per ogni Kw di potenza efficiente; a rinviare, per la definizione di potenza efficiente, a quella ufficiale utilizzata per la potenza efficiente netta dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (AEEGSI); a stabilire che il canone annuo, calcolato applicando il valore per ogni Kw di potenza nominale, sia versato a titolo di acconto ogni anno entro il 28 febbraio; a prevedere che il Servizio regionale, una volta certificata la potenza efficiente da organismo terzo, quantifichi l’importo complessivo a conguaglio; a disporre, infine, che nulla è dovuto nel caso in cui detto conguaglio risulti inferiore a quanto versato anticipatamente a titolo di acconto e che, in caso di mancata comunicazione della potenza efficiente, il canone dovuto è triplicato rispetto al canone dovuto calcolato sulla potenza nominale media di concessione.<br />
Tali disposizioni riprodurrebbero sostanzialmente, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, le disposizioni oggetto dei ricorsi n. 2 e n. 21 del 2016 «e [presenterebbero] quindi i medesimi profili di illegittimità costituzionale». La differenza tra di esse sarebbe, in effetti, solo apparente, perché non solo non è mutata la definizione di potenza efficiente, ma «lo scostamento di valori riveniente dal riferimento alla potenza efficiente netta contenuto nella norma che si impugna è, rispetto a quello risultante dalle precedenti definizioni e previsioni normative, assolutamente marginale». In ragione di ciò, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che l’abrogazione dell’art. 11, comma 6, della legge regionale n. 5 del 2016 da parte dell’art. 1, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2016 e la contestuale riproduzione del suo contenuto nelle disposizioni oggetto di questo nuovo ricorso si risolva «nel tentativo del legislatore regionale abruzzese di eludere la definizione dei giudizi di legittimità costituzionale» già instaurati, il che, secondo la giurisprudenza costituzionale, dovrebbe portare al trasferimento della questione sulle norme riproduttive di quelle già impugnate (vengono novamente richiamate le sentenze n. 249 del 2014 e n. 272 del 2009).<br />
Sulla falsariga degli argomenti utilizzati nei due precedenti ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che se, come stabilito dalla giurisprudenza costituzionale, «l’unico principio fondamentale della materia è quello della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all’utilità economica che il concessionario ne ricava», il parametro della potenza efficiente non è però proporzionato né all’entità dello sfruttamento né all’utilità economica. Applicando il parametro della potenza efficiente, infatti, il canone concessorio sarebbe sino a tre volte maggiore rispetto a quello calcolato applicando il parametro della potenza nominale media: il che inciderebbe sulla capacità delle imprese di operare in condizioni di parità sul mercato unico dell’energia elettrica.<br />
Si osserva, in particolare, che, dovendo i produttori idroelettrici abruzzesi pagare un canone più elevato, essi non sarebbero in grado di competere con gli operatori stabiliti in altre regioni italiane, i quali, dovendo invece corrispondere canoni più bassi, sarebbero «in condizione di produrre a costi più contenuti e, quindi, di offrire sul mercato dell’energia elettrica prezzi proporzionalmente inferiori a quelli degli impianti abruzzesi». Le disposizioni censurate, pertanto, contrastando con i principî in materia di tutela della concorrenza posti dall’art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.<br />
6.– Con memoria depositata il 19 luglio 2016 si è costituita, anche nel giudizio instaurato con il ricorso n. 29 del 2016, la Regione Abruzzo, chiedendo che ne sia dichiarata l’infondatezza.<br />
6.1.– Ripercorsa ampiamente l’evoluzione della legislazione regionale in tema di canoni idroelettrici, la difesa regionale insiste, innanzitutto, nel sostenere che l’art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 si limiterebbe a disciplinare le procedure di gara per l’affidamento delle nuove concessioni nel settore idroelettrico, di modo che, applicandosi il parametro della potenza efficiente di cui alla disposizione impugnata per la quantificazione dei canoni dovuti dagli attuali concessionari, non vi sarebbe contrasto tra la normativa regionale e quella statale.<br />
La Regione Abruzzo rileva, poi, che, alla luce del novellato Titolo V della Costituzione, la disciplina afferente alle derivazioni di acqua pubblica andrebbe ricondotta alla potestà legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», nell’ambito della quale, in ragione di quanto sarebbe stato affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2014, «il parametro della “potenza nominale” non costituisce un caposaldo inamovibile e insuperabile per il legislatore regionale, il quale, infatti, può legittimamente intervenire nella determinazione dei canoni idroelettrici, con l’unico limite del rispetto del principio di onerosità e proporzionalità della concessione».<br />
La difesa regionale, inoltre, ribadisce novamente come le argomentazioni utilizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri, non discostandosi da quelle proposte nelle precedenti impugnative, non siano in grado di dimostrare i lamentati effetti sperequativi sul sistema concorrenziale correlati alla determinazione del canone in base alla potenza efficiente. Il ricorrente, in particolare, si sarebbe limitato a una mera illustrazione della differenza tra potenza efficiente netta e potenza efficiente lorda, non supportata però da una dimostrazione tecnico-scientifica sulla paventata maggiore incidenza dei costi. Al contrario, il rinvio alla potenza efficiente netta operato dalla disposizione impugnata farebbe sì che il valore di riferimento sia «sicuramente inferiore» rispetto a quello della potenza efficiente lorda, tanto che il legislatore regionale ha dovuto disciplinare l’ipotesi in cui il dato della potenza efficiente, così calcolato, sia inferiore a quello della potenza nominale.<br />
La Regione Abruzzo osserva, altresì, che, in assenza del decreto ministeriale previsto dall’art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, le Regioni non possono non determinare i canoni avendo quali soli parametri, secondo quanto affermato nella sentenza n. 85 del 2014 della Corte costituzionale, i principî dell’onerosità della concessione e della proporzionalità del canone all’entità dello sfruttamento e all’utilità economica che se ne ricava; principî cui il legislatore regionale avrebbe ispirato la propria azione, «potenziando l’applicazione del criterio della proporzionalità, attraverso una più realistica e ragionevole parametrazione del canone alla effettiva entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all’utilità economica che il concessionario ne ricava».<br />
Dopo aver riproposto le osservazioni e gli argomenti già svolti nelle precedenti memorie di costituzione, la Regione Abruzzo assume che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la disposizione impugnata avrebbe una portata innovativa sostanziale rispetto alle precedenti disposizioni regionali in materia, in particolare perché la potenza efficiente netta rappresenterebbe una potenza reale, che può essere anche inferiore alla potenza nominale.<br />
Infine, la resistente ritiene che con la disposizione censurata si sarebbe finito «per perseguire una finalità pro-concorrenziale», creando una situazione di riequilibrio del mercato laddove, per un verso, il Ministero competente non ha ancora adottato il decreto ministeriale di cui all’art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 e, per un altro, mediante il medesimo decreto-legge, che ha modificato l’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, sono state prorogate le concessioni in essere sino al 31 dicembre 2017. Tale circostanza, assieme a quella che il concessionario uscente continua a gestire l’impianto fino al subentro dell’aggiudicatario della gara «alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti» (art. 12, comma 8-bis, del d.lgs. n. 79 del 1999), renderebbe evidente come, almeno fino al 31 dicembre 2017, non sussistano in Italia i presupposti per un mercato competitivo.</p>
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<a name="diritto"></a><br />
<em>Considerato in diritto</em><br />
1.– Con tre distinti ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in via principale, questioni di legittimità costituzionale di diverse disposizioni contenute in tre distinte leggi regionali abruzzesi, le quali – intervenendo tutte, in vario modo, sull’art. 12 della legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche) – prescrivono che, ai fini della determinazione del canone idroelettrico per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, si faccia riferimento alla potenza efficiente.<br />
Il ricorrente ritiene che con le disposizioni censurate la Regione Abruzzo abbia invaso la competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.<br />
1.1.– Con l’art. 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell’art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica alla L.R. n. 5/2015) – impugnato con il primo ricorso (reg. ric. n. 2 del 2016) – il legislatore regionale ha definito autonomamente la nozione di potenza efficiente.<br />
Con l’art. 11, comma 6, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 5, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016)» – adottato a seguito del primo ricorso e impugnato con il secondo (reg. ric. n. 21 del 2016) – il legislatore regionale ha rinviato, per la nozione di potenza efficiente, a quella ufficiale utilizzata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) e dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG).<br />
Con l’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 (Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011) – adottato a seguito del secondo ricorso e impugnato con il terzo (reg. ric. n. 29 del 2016) – il legislatore abruzzese ha, infine, rideterminato il costo unitario del canone, ancorandolo alla potenza efficiente, e, per la definizione di quest’ultima, ha rinviato alla nozione di potenza efficiente netta adoperata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Ha, inoltre, disciplinato le modalità per la riscossione del canone idroelettrico.<br />
1.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta, come detto, che tutte le censurate disposizioni siano invasive della competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Esse, infatti, si porrebbero in contrasto con quanto previsto dall’art. 37, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale ha disposto che «[a]l fine di assicurare un’omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica e parità di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicità e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico». Con tale disposizione, come avrebbe riconosciuto questa Corte con le sentenze n. 64 e n. 28 del 2014, il legislatore statale sarebbe intervenuto al fine di tutelare la concorrenza nel settore, garantendo l’uniformità della disciplina sull’intero territorio nazionale.<br />
In tutte le altre Regioni, rileva il ricorrente, i canoni sono parametrati alla potenza nominale media, conformemente a quanto previsto dalla normativa statale di riferimento, con valori oscillanti tra i 13 e i 37 euro per Kw. Il diverso parametro della potenza efficiente, adottato dalle disposizioni regionali impugnate, determinerebbe un sensibile aumento dei canoni concessori, fino a triplicarli, alterando le condizioni concorrenziali a detrimento degli operatori insediati in Abruzzo.<br />
La potenza efficiente è, infatti, quella teoricamente producibile durante quattro ore di funzionamento in condizioni ottimali di portata e di salto, sfruttando la massima efficienza possibile dell’impianto. Si tratterebbe, quindi, di una potenza sovrastimata, che può risultare di molto superiore alla potenza nominale media.<br />
2.– In considerazione della sostanziale identità dei motivi di censura e della connessione esistente tra i ricorsi, i tre giudizi, come sopra delimitati, devono essere riuniti e decisi con un’unica sentenza.<br />
Resta riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni promosse con il ricorso n. 29 del 2016.<br />
3.– Preliminarmente, va disattesa la richiesta, formulata dalla Regione Abruzzo, di dichiarare cessata la materia del contendere in relazione ai giudizi introdotti con i ricorsi n. 2 e n. 21 del 2016, in ragione dell’abrogazione delle disposizioni regionali impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
3.1.– Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, perché possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere è necessario il concorso di due requisiti: lo ius superveniens deve avere carattere satisfattivo delle pretese avanzate con l’atto introduttivo del giudizio e le disposizioni oggetto d’impugnazione non devono avere avuto medio tempore applicazione (da ultimo, sentenze n. 8 del 2017, n. 257, n. 253, n. 242 e n. 199 del 2016).<br />
Nel caso di specie, è palese come non sussista già il primo dei suddetti requisiti. L’abrogazione delle disposizioni censurate, difatti, è stata contestualmente accompagnata dall’approvazione di disposizioni, non a caso parimente impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi n. 21 e n. 29 del 2016, dal contenuto sostanzialmente identico: anch’esse ancorano la determinazione del canone idroelettrico, per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw, al parametro della potenza efficiente (quand’anche netta, come stabilito dalle disposizioni regionali censurate con il terzo ricorso statale, e non lorda, come invece previsto dalle disposizioni oggetto delle prime due impugnative). Né rileva, in proposito, la circostanza che la novella legislativa successiva al ricorso n. 2 del 2016, del resto impugnata con il ricorso n. 21 del 2016, avrebbe riprodotto una disposizione già previamente impugnata e non dichiarata illegittima, tanto più che la correlata decisione di questa Corte al riguardo – la sentenza n. 85 del 2014 – è una pronuncia d’inammissibilità.<br />
4.– Venendo all’esame del merito delle questioni, va premesso che, in materia di derivazioni di acqua a scopo idroelettrico e, in particolare, in tema di determinazione dei canoni di concessione, la normativa di riferimento affonda le sue radici nel regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici).<br />
L’art. 6 di detto testo unico, tanto nella formulazione originaria quanto in quella oggi vigente a seguito della sostituzione operata dall’art. 1 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), stabilisce che le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni e precisa, per quanto qui rileva, che sono grandi derivazioni quelle che per produzione di forza motrice eccedono la potenza nominale media annua di kilowatt 3000. L’art. 35 del medesimo regio decreto stabilisce che le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, ancorato a ogni kilowatt di potenza nominale.<br />
L’art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), ha stabilito che i canoni relativi alle utenze di acqua pubblica costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e ne ha fissato l’importo in relazione alle diverse utilizzazioni. Per quel che concerne le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, ha determinato il canone, per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, in lire 20.467.<br />
Con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è stata conferita alle Regioni competenti per territorio l’intera gestione del demanio idrico (art. 86), specificando che detta gestione comprende, tra le altre, le funzioni amministrative relative alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi (art. 88).<br />
Nel conferire tali funzioni, il citato decreto legislativo ha peraltro fatto temporaneamente salva la competenza dello Stato in materia di grandi derivazioni, prevedendo che, fino all’entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 19 dicembre 1996, n. 96/92/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), le concessioni sono rilasciate dallo Stato d’intesa con la Regione interessata ovvero, in caso di mancata intesa nel termine di sessanta giorni, dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (art. 29, comma 3). Successivamente, con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), è stata data attuazione a tale direttiva e si è pertanto realizzata la condizione cui la sopracitata disposizione subordinava il trasferimento delle competenze alle Regioni.<br />
L’art. 12, comma 11, dello stesso d.lgs. n. 79 del 1999 prevedeva, inoltre, che con altro decreto legislativo sarebbero state stabilite le modalità per la fissazione dei canoni demaniali di concessione.<br />
In seguito, con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione è stata attribuita alle Regioni ordinarie, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, la competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».<br />
Con l’art. 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si è disposto, poi, che «[a]l fine di assicurare un’omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica». Con lo stesso decreto legislativo si è proceduto, nell’art. 175, all’abrogazione della citata legge n. 36 del 1994, il cui art. 18 determinava il canone idroelettrico.<br />
Infine, è intervenuto il già menzionato art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, il quale demanda a un decreto ministeriale, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente, di stabilire i criteri generali per la determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico.<br />
4.1.– Alla luce dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento, questa Corte, chiamata a pronunciarsi circa il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di canoni idroelettrici, ha affermato che la determinazione e la quantificazione della misura di detti canoni devono essere ricondotte alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze n. 158 del 2016, n. 85 e n. 64 del 2014). È invece ascrivibile alla «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., la disciplina di cui all’art. 37, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, ovvero la definizione, con decreto ministeriale, dei «criteri generali» che condizionano la determinazione, da parte delle Regioni, dei valori massimi dei canoni (sentenze n. 158 del 2016 e n. 28 del 2014).<br />
Si è altresì precisato che, in attesa del decreto ministeriale, oggi come allora ancora non adottato, la competenza regionale alla determinazione della misura dei canoni idroelettrici non può ritenersi paralizzata, poiché in assenza del suddetto decreto la disposizione legislativa che ad esso rinvia «non è ancora pienamente operante ed efficace» (sentenza n. 158 del 2016). Le Regioni, salvo l’onere di adeguarsi a quanto verrà stabilito dallo Stato, hanno attualmente titolo, nell’ambito della propria competenza ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., a determinare i canoni idroelettrici nel rispetto del principio fondamentale «della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all’utilità economica che il concessionario ne ricava» (sentenza n. 158 del 2016; nello stesso senso, sentenza n. 64 del 2014), nonché dei principî di economicità e ragionevolezza, previsti espressamente dallo stesso art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 e condizionanti l’esercizio della competenza regionale già prima della definizione con decreto ministeriale dei criteri generali (sentenza n. 158 del 2016).<br />
4.2.– Le Regioni, in altri termini, sono competenti a determinare e a quantificare, nel rispetto dei sopra ricordati principî, la misura dei canoni idroelettrici, dovendosi ricondurre tale intervento alla materia di potestà concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». È loro precluso, però, adottare «criteri generali» per detta determinazione, essendo tale attività ascrivibile alla competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza»: nella perdurante attesa che sia adottato il ricordato decreto ministeriale, in tale ambito restano pur sempre fermi, ove stabiliti, i criteri previsti dalla normativa statale di riferimento.<br />
5.– Ai fini della risoluzione delle odierne questioni, questa Corte è, allora, chiamata a valutare se le impugnate disposizioni regionali abruzzesi abbiano invaso la competenza esclusiva statale, in materia di «tutela della concorrenza», a dettare «criteri generali» o se, invece, si siano limitate a determinare e quantificare la misura dei canoni idroelettrici, nell’ambito della competenza regionale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».<br />
La disciplina statale di cui al citato art. 37, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012 – intervenuta successivamente all’atto introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza n. 85 del 2014 – è diretta, infatti, a porre criteri che, al fine di evitare effetti anticoncorrenziali, garantiscano omogeneità sull’intiero territorio nazionale nella determinazione dei canoni idroelettrici, siano essi dovuti dai concessionari futuri come dagli attuali, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa regionale.<br />
6.– Le questioni sono fondate, poiché tutte le censurate disposizioni regionali sono invasive della competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza».<br />
6.1.– A differenza di quanto compiuto dalla Regione Piemonte con la legge scrutinata da questa Corte con la sentenza n. 158 del 2016, la Regione Abruzzo non si è limitata, in effetti, a quantificare il costo unitario del canone, competenza certo di sua spettanza e che incontra il limite del rispetto dei principî fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». Essa ha, invece, adottato un criterio per la determinazione della misura del canone idroelettrico – la potenza efficiente – diverso da quello, previsto dagli artt. 6 e 35 del r.d. n. 1775 del 1933, della potenza nominale media, il quale, ad oggi e finché non sia adottato il più volte rammentato decreto ministeriale, è inderogabile da parte delle Regioni.<br />
Che questo sia il significato delle disposizioni impugnate emerge nitidamente dalla loro lettera: dette disposizioni, difatti, intervenendo a volta a volta sull’art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011, affiancano alla quantificazione del costo unitario del canone la potenza efficiente quale grandezza di riferimento – il criterio, appunto – attraverso cui determinare la potenza prodotta dall’impianto idroelettrico e calcolare il canone complessivo dovuto dal concessionario. La circostanza è ammessa apertamente, del resto, dalla stessa resistente, la quale in tutte le tre memorie di costituzione afferma che, con la normativa impugnata, «ha inteso discostarsi dal criterio della potenza nominale concessa investendo la potenza efficiente lorda come parametro oggettivo».<br />
6.2.– Sono, dunque, invasivi dell’ambito materiale di competenza esclusiva statale e, pertanto, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi l’art. 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo n. 36 del 2015 (impugnato con il ricorso n. 2 del 2016) e l’art. 11, comma 6, lettera b), della legge della Regione Abruzzo n. 5 del 2016 (impugnato con il ricorso n. 21 del 2016). Entrambi, difatti, sono rivolti all’utilizzazione della potenza efficiente per il calcolo del canone complessivo dovuto dai concessionari: l’uno in quanto, sostituendo il comma 1-bis dell’art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011, espressamente la definisce; l’altro in quanto, novamente sostituendo il citato comma 1-bis, per la sua definizione rinvia a quella adoperata dal GSE e dall’AEEG.<br />
6.3.– Vanno, invece, prese partitamente in esame le lettere a), b) e c) dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016 (impugnato con il ricorso n. 29 del 2016).<br />
6.3.1.– La lettera a), sostitutiva del comma 1 dell’art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011, non è intieramente riconducibile alla competenza esclusiva statale.<br />
Essa, infatti, è innanzitutto diretta a (ri)quantificare e (ri)determinare il canone idroelettrico per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw, attività che, come si è detto, è ascrivibile alla potestà concorrente nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» e, pertanto, spetta alle Regioni nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale. Tuttavia, la disposizione de qua stabilisce che il costo unitario per l’uso idroelettrico è di € 35,00, oltre ai relativi aggiornamenti al tasso di inflazione programmata, «per ogni Kw di potenza efficiente», così discostandosi dalla normativa statale, la quale prevede invece che esso sia dovuto per ogni Kw di potenza nominale media. Detto altrimenti, nell’esercitare la propria competenza alla determinazione del costo unitario del canone idroelettrico, la Regione ha pro parte invaso la competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», adottando, ancora una volta, un parametro, per il calcolo del canone complessivo dovuto dai concessionari, diverso da quello della potenza nominale media.<br />
L’art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016 va pertanto dichiarato illegittimo per la sola parte in cui, nello stabilire il costo unitario del canone per l’uso idroelettrico, prevede che esso sia dovuto «per ogni Kw di potenza efficiente» anziché «per ogni Kw di potenza nominale media». Come detto, fintanto che non intervenga il decreto ministeriale di cui all’art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, è soltanto il criterio della «potenza nominale media», posto dagli artt. 6 e 35 del r.d. n. 1775 del 1933, quello cui le Regioni possono parametrare i canoni idroelettrici.<br />
6.3.2.– Le lettere b) e c) – sostitutive, rispettivamente, dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011 – intervengono in toto, invece, nella materia «tutela della concorrenza» e, pertanto, debbono essere integralmente dichiarate costituzionalmente illegittime.<br />
Con la prima, infatti, il legislatore regionale rinvia, per la definizione di potenza efficiente, a quella di potenza efficiente netta utilizzata dall’AEEGSI, sostanzialmente riproducendo le disposizioni impugnate con i ricorsi n. 2 e n. 21 del 2016; con la seconda, pone norme correlate all’adozione del criterio della potenza efficiente, poiché provvede a disciplinare le modalità di riscossione del canone idroelettrico calcolato in base a detto criterio.<br />
6.3.2.– La dichiarazione d’illegittimità costituzionale deve essere estesa in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), alla lettera d) del medesimo art. 1, comma 1, la quale inserisce, dopo il comma 1-ter dell’art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011, il comma 1-ter-1. Tale ultima disposizione stabilisce, per l’anno 2016, al 31 maggio 2016 il termine di cui al primo periodo dell’art. 12, comma 1-ter, della legge regionale n. 25 del 2011, come sostituito dalla citata lettera c), ed è, perciò, in stretta e inscindibile connessione con quest’ultima.</p>
<p><a name="dispositivo"></a>Per Questi Motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">riuniti i giudizi,<br />
riservata a separata pronuncia la decisione sulle altre questioni promosse con il ricorso n. 29 del 2016;<br />
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell’art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica alla L.R. n. 5/2015);<br />
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 5, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016)»;<br />
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 (Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011), nella parte in cui, nello stabilire il costo unitario del canone per l’uso idroelettrico, prevede che esso sia dovuto «per ogni Kw di potenza efficiente» anziché «per ogni Kw di potenza nominale media»;<br />
4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere b) e c), della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016;<br />
5) dichiara in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera d), della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2016.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2017.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Franco MODUGNO, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2017.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.1363</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2016-n-1363/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2016-n-1363/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.1363</a></p>
<p>S. Romano, Pres. G. Bellucci, Est. Sulla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche in materia di ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti amministrativi concernenti la gestione delle acque. Giurisdizione e competenza &#8211; Esercizio di poteri in materia di gestione delle acque pubbliche &#8211; Giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2016-n-1363/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.1363</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano, Pres. G. Bellucci, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche in materia di ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti amministrativi concernenti la gestione delle acque.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: normal; tab-stops: 134.7pt;"><span it="" style="color: rgb(192, 0, 0); font-family:;">Giurisdizione e competenza &#8211; Esercizio di poteri in materia di gestione delle acque pubbliche &#8211; Giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche &#8211; Sussistenza &#8211; Fattispecie</span></p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span it="" style="font-family:;">In materia di urbanistica e di uso del territorio (che include la materia espropriativa e l’occupazione coattiva di aree) l’art. 133, comma 1, lett. f, del codice del processo amministrativo fa salva la giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, che quindi resta disciplinata dalla precedente normativa. L’art. 143, comma 1, lett. a, del R.D. n. 1775/1933 demanda alla giurisdizione del predetto Tribunale i ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti amministrativi adottati in materia di acque pubbliche, compresi quelli promananti da autorità non specificamente preposte alla tutela delle acque stesse, sempre che rilevi la localizzazione e realizzazione di opere idrauliche o che interferiscano sul regime idrico, quale unico giudice specializzato per la tutela dell’interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri in tema di gestione delle acque pubbliche. </span>Pertanto deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione, dovendo il ricorso essere proposto al Tribunale superiore delle acque pubbliche, in quanto si tratta di provvedimento definitivo, incidente sulla gestione di acque, impugnato dal ricorrente per violazione di legge ed eccesso di potere, ricadendosi perciò nell’ambito di previsione del citato art. 143 lett. a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01363/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01127/2016 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="http://plutone:8099/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2016/201601127/Provvedimenti/stemma.jpg" height="87" src="data:image/png;base64,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" width="76" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2016, proposto da:<br />
Simone Basili, rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Verucci C.F. VRCSMN78L02B509U e Patrizia Niccolaini C.F. NCCPRZ58C58E202J, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Rio nell&#8217;Elba, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Bertini C.F. BRTFNC74A27D612T, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 83;<br />
U.T.G. &#8211; Prefettura di Livorno Ufficio Stralcio e Affari per L&#8217;Elba, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato e domiciliata per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
A.S.A. Azienda Servizi Ambientali s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Calugi C.F. CLGGNN66A19M059X e Sergio Russo C.F. RSSSRG61H28G273T, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Gino Capponi n. 26;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza del Comune di Rio nell&#8217;Elba n. 13 del 30.5.2016 con cui viene ordinata &#8220;l&#8217;occupazione temporanea del terreno distinto al NCT di Rio nell&#8217;Elba sito in loc. Il Piano e distinto al NTC di Rio nell&#8217;Elba al fg 12 mapp. 605 di proprietà del Sig<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rio nell&#8217;Elba, di U.T.G. &#8211; Prefettura di Livorno Ufficio Stralcio e Affari per L&#8217;Elba e di A.S.A. Azienda Servizi Ambientali s.p.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />
&nbsp;<br />
Considerato quanto segue.<br />
L’impugnato provvedimento di occupazione temporanea è funzionale alla realizzazione di opere di manutenzione ordinaria di un pozzo situato sulla proprietà del ricorrente ed alla adeguata fornitura idrica da esso assicurata;<br />
Occorre osservare che l’art. 133, comma 1, lett. f, del codice del processo amministrativo, in materia urbanistica e di uso del territorio (che include la materia espropriativa e l’occupazione coattiva di aree), fa salva la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che quindi resta disciplinata dalla precedente normativa. Invero l’art. 143, comma 1, lett. a, del R.D. n. 1775/1933 demanda alla giurisdizione del predetto Tribunale i ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti amministrativi adottati in materia di acque pubbliche, compresi quelli promananti da autorità non specificamente preposte alla tutela delle acque stesse, sempre che rilevi la localizzazione e realizzazione di opere idrauliche o che interferiscano sul regime idrico.<br />
La giurisprudenza ha del resto più volte precisato che sono sottoposti alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche i provvedimenti che, come quello in argomento, incidono sul regime delle acque o sul corretto uso dell’opera idraulica (Cass., S.U., 12.5.2009, n. 10846; idem, 27.4.2005, n. 8686; Cons. Stato, IV, 22.5.2006, n. 3012; TAR Piemonte, I, 13.7.2012, n. 874; TAR Emilia Romagna, Bologna, I, 27.12.2011, n. 855), essendo demandate alla predetta giurisdizione speciale non solo le controversie aventi ad oggetto opere esclusivamente idrauliche, ma anche quelle relative a provvedimenti che incidano sull’utilizzo dell’acqua (TAR Liguria, I, 14.11.2003, n. 1466; TAR Toscana, I, 6.6.2013, n. 916).<br />
Pertanto deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione, dovendo il ricorso essere proposto al Tribunale superiore delle acque pubbliche, in quanto si tratta di provvedimento definitivo, incidente sulla gestione di acque, impugnato dal ricorrente per violazione di legge ed eccesso di potere, ricadendosi perciò nell’ambito di previsione del citato art. 143 lett. a.<br />
Né potrebbe trovare applicazione nel caso di specie l’art. 140, comma 1, lett. d, del R.D. n. 1775/1933, secondo cui appartengono alla cognizione dei Tribunali regionali delle acque pubbliche le controversie riguardanti l’occupazione permanente o temporanea di fondi in conseguenza della manutenzione di opere idrauliche.<br />
Invero, il citato art. 140 (richiamato dal Comune nella propria eccezione di difetto di giurisdizione) riferisce la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche a questioni di diritto soggettivo, essendo, al contrario, il Tribunale superiore l’unico giudice specializzato per la tutela dell’interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri in tema di gestione delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 143, comma 1 lett. a, del R.D. n. 1775/1933 (Cass., S.U., 3.4.1998, n. 3471; Trib. sup. acque pubbliche, 17.10.2013, n. 162).<br />
Comunque, in virtù dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010 restano salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso in epigrafe, qualora il processo venga riproposto innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in quanto il Comune resistente ha indotto in errore l’interessato nell’individuazione del giudice competente, avendo erroneamente indicato, in calce all’impugnata ordinanza, il TAR quale autorità competente a ricevere il ricorso.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed indica munito di giurisdizione il Tribunale superiore delle acque pubbliche, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine indicato in parte motiva. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gianluca Bellucci</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Saverio Romano</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-16-9-2016-n-1363/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2016 n.1363</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2016 n.17</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-2-2-2016-n-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-2-2-2016-n-17/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-2-2-2016-n-17/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2016 n.17</a></p>
<p>Presidente Criscuolo, Redattore Coraggio È ammissibile il referendum abrogativo sulla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine Ambiente e territorio – Tutela del territorio – Art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-2-2-2016-n-17/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2016 n.17</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-2-2-2016-n-17/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2016 n.17</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore Coraggio</span></p>
<hr />
<p>È ammissibile il referendum abrogativo sulla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Tutela del territorio – Art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dall’art. 1, comma 239, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge di stabilità 2016) – Referendum popolare abrogativo – Richiesta originaria presentata dai Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise – Ordinanza di legittimità dell’Ufficio centrale per il referendum – Ammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div abp="1578" style="text-align: justify;"><em abp="1579">È ammissibile la richiesta di referendum popolare dichiarata legittima con ordinanza del 26 novembre 2015 dell’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, e come trasferita con ordinanza del 7 gennaio 2016 dello stesso Ufficio centrale per il referendum, per l’abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge di stabilità 2016) limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale».</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div abp="1581" style="text-align: center;"><span abp="1582"><span abp="1583">REPUBBLICA ITALIANA</span></span><br abp="1584" /><br />
<span abp="1585"><span abp="1586">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</span></span><br abp="1587" /><br />
<span abp="1588"><span abp="1589">LA CORTE COSTITUZIONALE</span></span><br abp="1590" /><br />
<span abp="1591"><span abp="1592">composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,</span></span><br abp="1593" /><br />
<br abp="1594" /><br />
<br abp="1595" /><br />
<br abp="1596" /><br />
<span abp="1597"><span abp="1598">ha pronunciato la seguente</span></span><br abp="1599" /><br />
<span abp="1600"><span abp="1601">SENTENZA</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1602" style="text-align: justify;"><span abp="1603"><span abp="1604">nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale) della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge di stabilità 2016), limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale», giudizio iscritto al n. 168 del registro referendum.</span></span><br abp="1605" /><br />
<span abp="1606"><span abp="1607">Viste le ordinanze del 26 novembre 2015, con la quale l’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato conforme a legge la richiesta originaria e del 7 gennaio 2016 con la quale lo stesso Ufficio centrale ha riformulato il quesito e la denominazione;</span></span><br abp="1608" /><br />
<span abp="1609"><span abp="1610">udito nella camera di consiglio del 19 gennaio 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;</span></span><br abp="1611" /><br />
<span abp="1612"><span abp="1613">uditi gli avvocati Stelio Mangiameli per i delegati dei Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise, Stefania Valeri per il delegato del Consiglio regionale della Regione Abruzzo e per la Regione Abruzzo e gli avvocati dello Stato Andrea Fedeli e Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri.</span></span><br abp="1614" /><br />
<br abp="1615" /><br />
<br abp="1616" /><br />
<a abp="1647" name="fatto"></a><br abp="1618" /><br />
<em abp="1619"><span abp="1620"><span abp="1621">Ritenuto in fatto</span></span></em><br abp="1622" /><br />
<span abp="1623"><span abp="1624">1.&#8210; Con ordinanza del 26 novembre 2015, l’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell’art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ha dichiarato legittima la richiesta di referendum popolare abrogativo presentata dai Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dall’art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole: “procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l’efficacia dei”; “alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”?».</span></span><br abp="1625" /><br />
<span abp="1626"><span abp="1627">2.&#8210; L’Ufficio centrale per il referendum ha attribuito al quesito la seguente denominazione: «Sesta richiesta referendaria. Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Abrogazione della norma di esenzione da tale divieto per i procedimenti concessori in corso al 26 agosto 2010 e per i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi a titoli abilitativi».</span></span><br abp="1628" /><br />
<span abp="1629"><span abp="1630">3.&#8210; Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum, fissava, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 13 gennaio 2016. Di tale fissazione veniva data comunicazione ai delegati dei Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.</span></span><br abp="1631" /><br />
<span abp="1632"><span abp="1633">La richiesta di referendum veniva iscritta nel relativo registro al n. 168.</span></span><br abp="1634" /><br />
<span abp="1635"><span abp="1636">4.&#8210; Con ordinanza del 7 gennaio 2016, comunicata alla Corte costituzionale nella medesima data, l’Ufficio centrale per il referendum ha premesso che, successivamente alla propria ordinanza del 26 novembre 2015, è intervenuto lo ius superveniens di cui (per quanto attiene alla suddetta sesta richiesta referendaria) all’art. 1, comma 239, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge di stabilità 2016), che prevede: «All’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale».</span></span><br abp="1637" /><br />
<span abp="1638"><span abp="1639">Ha affermato, quindi, che, in ragione della sopravvenienza normativa, era necessario accertare se tali modifiche imponessero ad esso Ufficio di dichiarare che le operazioni referendarie non avevano più corso (ai sensi dell’art. 39 della legge n. 352 del 1970), ovvero se il quesito referendario si trasferiva sulla nuova disposizione legislativa, ove quest’ultima non avesse modificato il contenuto normativo essenziale del precetto.</span></span><br abp="1640" /><br />
<span abp="1641"><span abp="1642">Pertanto, l’Ufficio centrale per il referendum operava un raffronto tra:</span></span><br abp="1643" /><br />
<span abp="1644"><span abp="1645">&#8722; gli originari secondo e terzo periodo del comma 17 dell’art. 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall’art. 35, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 134 del 2012;</span></span><br abp="1646" /><br />
<span abp="1647"><span abp="1648">&#8722; le medesime disposizioni, quali risultanti dall’eventuale accoglimento della richiesta referendaria in esame;</span></span><br abp="1649" /><br />
<span abp="1650"><span abp="1651">&#8722; le suddette disposizioni, come modificate dal comma 239 dell’art. 1, della legge n. 208 del 2015.</span></span><br abp="1652" /><br />
<span abp="1653"><span abp="1654">All’esito di tale raffronto, l’Ufficio centrale per il referendum ha ritenuto che lo ius superveniens, nel sostituire la disposizione oggetto della richiesta referendaria, oltre ad avere abrogato parte degli originari secondo e terzo periodo del comma 17 dell’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, ha introdotto una modificazione della durata dei titoli abilitativi già rilasciati, commisurandola al periodo «di vita utile del giacimento», prevedendo, quindi, una sostanziale proroga dei titoli abilitativi già rilasciati, ove «la vita utile del giacimento» superi la durata stabilita nel titolo.</span></span><br abp="1655" /><br />
<span abp="1656"><span abp="1657">Afferma, quindi, l’Ufficio centrale per il referendum che detta nuova disciplina non modificava su detto punto, il contenuto normativo essenziale del precetto oggetto di richiesta referendaria e che, pertanto, ricorreva l’ipotesi di cui all’art. 39 della legge n. 352 del 1970, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978.</span></span><br abp="1658" /><br />
<span abp="1659"><span abp="1660">Ha proceduto, quindi alla riformulazione del quesito nei seguenti sensi: «Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?», e ha riformulato anche la denominazione della richiesta referendaria: «Divieto di attività prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento».</span></span><br abp="1661" /><br />
<span abp="1662"><span abp="1663">5.&#8210; Il 7 gennaio 2016, i Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania, Molise hanno depositato, nella cancelleria di questa Corte, memoria con la quale, non essendo a conoscenza delle determinazioni assunte dall’Ufficio centrale per il referendum in ragione della sopravvenienza normativa, chiedevano il rinvio della camera di consiglio già fissata per il 13 gennaio 2016.</span></span><br abp="1664" /><br />
<span abp="1665"><span abp="1666">6.&#8210; In data 8 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha depositato, nella cancelleria di questa Corte, un’articolata memoria con la quale ha dedotto l’inammissibilità del quesito referendario, come trasferito dall’Ufficio centrale per il referendum con l’ordinanza del 7 gennaio 2016.</span></span><br abp="1667" /><br />
<span abp="1668"><span abp="1669">In particolare, la difesa dello Stato espone quanto di seguito, in sintesi, riportato.</span></span><br abp="1670" /><br />
<span abp="1671"><span abp="1672">L’intervento legislativo, che ha inteso contemperare l’interesse pubblico all’approvvigionamento delle risorse energetiche, con la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, non è elusivo del quesito referendario ed è coerente con l’obiettivo dello stesso.</span></span><br abp="1673" /><br />
<span abp="1674"><span abp="1675">Premessa la dubbia ammissibilità del quesito originario, il nuovo quesito darebbe luogo all’abrogazione di una norma costituzionalmente necessaria e difetterebbe dei requisiti di omogeneità e chiarezza.</span></span><br abp="1676" /><br />
<span abp="1677"><span abp="1678">La possibilità che il giacimento possa essere sfruttato oltre la durata dei titoli abilitativi è solo un mera ipotesi, mentre il nuovo quesito farebbe venire meno la parte della disposizione che salvaguarda la tutela ambientale, in conformità agli artt. 41, secondo comma, e 32 della Costituzione, in contrasto con la volontà dei proponenti.</span></span><br abp="1679" /><br />
<span abp="1680"><span abp="1681">Né il vuoto normativo, che si creerebbe, potrebbe essere colmato con la reviviscenza della legislazione previgente.</span></span><br abp="1682" /><br />
<span abp="1683"><span abp="1684">Il quesito, come trasferito, avrebbe scarsa chiarezza e non sarebbe univoco. Se la ratio del quesito è garantire la tutela ambientale, tale ratio sarebbe contraddetta dall’abrogazione della disposizione che preserva gli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, con disorientamento dell’elettore.</span></span><br abp="1685" /><br />
<span abp="1686"><span abp="1687">L’esito referendario non avrebbe solo un effetto abrogativo, ma un effetto manipolativo e propositivo rispetto alla legislazione vigente, volendosi ottenere la reviviscenza della disciplina giuridica alla quale erano sottoposti, in precedenza, i titoli abilitativi già rilasciati.</span></span><br abp="1688" /><br />
<span abp="1689"><span abp="1690">7.&#8210; In data 11 gennaio 2016 il Presidente della Corte costituzionale disponeva il rinvio della camera di consiglio al 19 gennaio 2016.</span></span><br abp="1691" /><br />
<span abp="1692"><span abp="1693">8.&#8210; In data 12 gennaio 2016, la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della stessa, ha depositato memoria con la quale ha chiesto, in ragione dello ius superveniens, dichiararsi la cessazione dell’oggetto del contendere.</span></span><br abp="1694" /><br />
<span abp="1695"><span abp="1696">9.&#8210; In data 15 gennaio 2016, è stata depositata nella cancelleria di questa Corte, memoria dei Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania, Molise, per l’ammissibilità del quesito proposto come trasferito con ordinanza del 7 gennaio 2016 dell’Ufficio centrale per il referendum. Alla memoria veniva allegata la revoca, da parte del delegato effettivo del Consiglio regionale della Regione Abruzzo, della procura alle liti a suo tempo rilasciata, atteso che le modifiche normative sopravvenute avevano sostanzialmente mutato le disposizioni alla base della richiesta di referendum.</span></span><br abp="1697" /><br />
<span abp="1698"><span abp="1699">Nella memoria, in particolare, si assume che il quesito attuale corrisponde alle intenzioni dei promotori di limitare per il futuro la durata temporale dei titoli minerari.</span></span><br abp="1700" /><br />
<span abp="1701"><span abp="1702">Né si sarebbe in presenza dell’abrogazione di una legge costituzionalmente necessaria in quanto, a parte il corretto inquadramento giuridico, non si produrrebbe alcun vuoto normativo.</span></span><br abp="1703" /><br />
<span abp="1704"><span abp="1705">Il quesito non sarebbe affetto da scarsa chiarezza o non univocità, come prospettato dalla difesa dello Stato con riguardo alla abrogazione, oltre che della previsione «per la durata di vita utile del giacimento», dell’inciso «nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale».</span></span><br abp="1706" /><br />
<span abp="1707"><span abp="1708">Tale abrogazione, infatti, non implica che le attività in questione non siano più sottoposte agli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, perché il rispetto della normativa ambientale di settore, europea e nazionale (sono citate, in particolare, la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante «Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali», il d.lgs. n. 152 del 2006, e la direttiva 12 giugno 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2013/30/UE (Direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE), a prescindere da qualunque espresso richiamo, deve intendersi sempre presupposta e da applicare rispetto alle predette attività. D’altro canto, caducato l’an, non avrebbe più senso l’inciso che disciplina il quomodo. La stessa ratio era ravvisabile anche nel quesito originario.</span></span><br abp="1709" /><br />
<span abp="1710"><span abp="1711">Non sarebbe, altresì, prospettabile un disorientamento dell’elettore atteso che il quesito trasferito non lascia sopravvivere disposizioni prive di contenuto normativo autonomo e, pertanto, ridondanti, e pone in evidenza l’obiettivo di incidere sull’elemento temporale e non su quello ambientale.</span></span><br abp="1712" /><br />
<span abp="1713"><span abp="1714">Non sussisterebbe un effetto manipolativo, né una presunta legificazione del termine di durata, atteso che i provvedimenti amministrativi vengono adottati nel rispetto della disciplina vigente.</span></span><br abp="1715" /><br />
<span abp="1716"><span abp="1717">Né, sarebbe condivisibile la deduzione dell’Avvocatura generale dello Stato su un effetto di reviviscenza, atteso che l’abrogazione referendaria esclude la proroga ex lege dei titoli abilitativi già rilasciati.</span></span><br abp="1718" /><br />
<span abp="1719"><span abp="1720">Infine, si osserva che garantire a tempo indeterminato per uno stesso concessionario l’estrazione di idrocarburi sarebbe in contrasto con la direttiva 30 maggio 1994 del Parlamento europeo e del Consiglio n. 94/22/CE (Direttiva relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), attuata con il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi).</span></span><br abp="1721" /><br />
<span abp="1722"><span abp="1723">10.&#8210; L’Avvocatura generale dello Stato, in data 15 gennaio 2016, ha depositato, nella cancelleria di questa Corte, ulteriore memoria, ripercorrendo le argomentazioni già svolte per l’inammissibilità del quesito referendario.</span></span><br abp="1724" /><br />
<span abp="1725"><span abp="1726">La difesa dello Stato ribadisce che, in conformità con l’intento perseguito dai promotori del referendum, le modifiche normative introdotte mirano a garantire la massima tutela delle aree marine e costiere protette, nonché della fascia di mare compresa nelle dodici miglia del perimetro esterno di tali aree e dalla linea di costa lungo l’intero perimetro nazionale.</span></span><br abp="1727" /><br />
<span abp="1728"><span abp="1729">Dissente, quindi, dal pur autorevole avviso espresso dall’Ufficio centrale per il referendum, che ha ritenuto di disporre la trasposizione del quesito referendario sulla nuova disciplina.</span></span><br abp="1730" /><br />
<span abp="1731"><span abp="1732">Con riguardo al limite che l’istituto referendario incontra rispetto alle leggi costituzionalmente necessitate, deduce che l’abrogazione in via referendaria dell’art. 6, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati per la durata di vita utile del giacimento, si porrebbe, altresì, in contrasto con il principio del legittimo affidamento del titolare del provvedimento concessorio, che secondo la giurisprudenza costituzionale trova riconoscimento negli artt. 3, 41, primo comma, 42, terzo comma, Cost., presentando, inoltre, rilevanza comunitaria, e dovendo pertanto essere assunto quale parametro costituzionale interposto ex art. 117, primo comma, Cost.</span></span><br abp="1733" /><br />
<span abp="1734"><span abp="1735">Dopo aver richiamato la disciplina di settore (in particolare, con riguardo all’istituto della proroga: art. 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613 , recante «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi»; art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 625 del 1996; art. 9, comma 8, della legge n. 9 del 1991), rileva il carattere propositivo e non abrogativo del quesito referendario, non conforme, pertanto, alla giurisprudenza costituzionale, in quanto lo stesso restituirebbe efficacia alla disciplina previgente, mentre il recente intervento normativo ha superato il regime della prorogabilità, facendo salvi i titoli già rilasciati per l’intera durata di vita utile del giacimento.</span></span><br abp="1736" /><br />
<span abp="1737"><span abp="1738">11.&#8210; In data 15 gennaio 2016 ha depositato memoria la Regione Abruzzo in persona del delegato effettivo del Consiglio regionale, con allegata revoca del mandato alle liti conferito al precedente difensore e procura alle liti a nuovo difensore.</span></span><br abp="1739" /><br />
<span abp="1740"><span abp="1741">Dopo aver ripercorso lo ius superveniens, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione dell’oggetto del contendere, atteso che la nuova disciplina, diversamente da quanto ritenuto dall’Ufficio centrale per il referendum, ha mutato il contenuto normativo essenziale del precetto oggetto della richiesta referendaria, con la conseguenza che non poteva operarsi il trasferimento della richiesta medesima nella nuova previsione legislativa. Per effetto della novella normativa si è prodotto, in via ordinaria, il medesimo effetto abrogativo che si sarebbe prodotto in via referendaria, con soddisfazione delle prerogative della Regione.</span></span><br abp="1742" /><br />
<br abp="1743" /><br />
<br abp="1744" /><br />
<a abp="1819" name="diritto"></a><br abp="1746" /><br />
<em abp="1747"><span abp="1748"><span abp="1749">Considerato in diritto</span></span></em><br abp="1750" /><br />
<span abp="1751"><span abp="1752">1.&#8210; In via preliminare, si deve rilevare che, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2016, questa Corte ha disposto di dare corso all’illustrazione orale delle memorie depositate dai Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise, e dalla Regione Abruzzo, limitatamente alla rappresentanza del Consiglio regionale, atteso che la Giunta regionale non ha potere rappresentativo in ordine alla proposizione del referendum abrogativo, in ragione di quanto stabilito dall’art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nonché dal Presidente del Consiglio dei ministri.</span></span><br abp="1753" /><br />
<span abp="1754"><span abp="1755">2.&#8210; Il presente giudizio ha ad oggetto l’ammissibilità della richiesta di referendum popolare dichiarata legittima con ordinanza del 26 novembre 2015 dell’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, e come trasferita con la successiva ordinanza del 7 gennaio 2016.</span></span><br abp="1756" /><br />
<span abp="1757"><span abp="1758">Con quest’ultima ordinanza, l’Ufficio centrale per il referendum ha disposto che la «richiesta referendaria, concernente il comma 17 dell’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 1 dell’art. 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sia trasferita sul medesimo comma 17, terzo periodo, dell’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituito, da ultimo, dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge di stabilità 2016), con la seguente denominazione ed il seguente quesito: a) «Divieto di attività prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento»; b) «Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?».</span></span><br abp="1759" /><br />
<span abp="1760"><span abp="1761">3.&#8210; L’Ufficio centrale per il referendum ha ritenuto che lo ius superveniens, nel sostituire la disposizione oggetto della richiesta referendaria, oltre ad avere abrogato parte degli originari secondo e terzo periodo del comma 17 dell’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, abbia introdotto una modificazione della durata dei titoli abilitativi già rilasciati, commisurandola al periodo «di vita utile del giacimento», prevedendo, quindi, una «sostanziale» proroga degli stessi ove «la vita utile del giacimento» superi la durata stabilita nel titolo.</span></span><br abp="1762" /><br />
<span abp="1763"><span abp="1764">Ha affermato, quindi, che la nuova disciplina non modifica il contenuto normativo essenziale del precetto oggetto di richiesta referendaria e che, pertanto, ricorre l’ipotesi di cui all’art. 39 della legge n. 352 del 1970, quale risulta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978.</span></span><br abp="1765" /><br />
<span abp="1766"><span abp="1767">4.– La pronuncia è in effetti coerente con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora nel corso del procedimento referendario la disciplina oggetto del quesito sia modificata, spetta all’Ufficio centrale per il referendum accertare se l’intenzione del legislatore sia diversa rispetto alla precedente regolamentazione della materia. Difatti, se tale intenzione rimane «fondamentalmente identica, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio che siano state apportate dalle Camere, la corrispondente richiesta non può essere bloccata, perché diversamente la sovranità del popolo (attivata da quella iniziativa) verrebbe ridotta ad una mera apparenza» (citata sentenza n. 68 del 1978).</span></span><br abp="1768" /><br />
<span abp="1769"><span abp="1770">4.1.– Non possono trovare, quindi, ingresso le prospettazioni della difesa dello Stato e della Regione Abruzzo in persona del delegato effettivo del Consiglio regionale relative al trasferimento del quesito referendario, che esulano dal giudizio di ammissibilità.</span></span><br abp="1771" /><br />
<span abp="1772"><span abp="1773">5.– A questa Corte compete verificare che non sussistano eventuali ragioni di inammissibilità sia indicate, o rilevabili in via sistematica, dall’art. 75, secondo comma, della Costituzione, attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario; sia relative ai requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario, come desumibili dall’interpretazione logico-sistematica della Costituzione (sentenze n. 174 del 2011, n. 137 del 1993, n. 48 del 1981 e n. 70 del 1978): omogeneità, chiarezza e semplicità, completezza, coerenza, idoneità a conseguire il fine perseguito, rispetto della natura ablativa dell’operazione referendaria. Si può ricordare, in proposito, che «la richiesta referendaria è atto privo di motivazione e, pertanto, l’obiettivo […] del referendum va desunto […] esclusivamente dalla finalità “incorporata nel quesito”, cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione ed all’incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento» (sentenza n. 24 del 2011).</span></span><br abp="1774" /><br />
<span abp="1775"><span abp="1776">Va, inoltre, richiamata l’importanza che assume anche l’univocità del quesito e cioè l’evidenza del fine intrinseco dell’atto abrogativo (sentenza n. 47 del 1991), dovendosi dalle stesse norme di cui si propone l’abrogazione trarre con chiarezza «una matrice razionalmente unitaria» (sentenze n. 25 del 1981 e n. 16 del 1978), un criterio ispiratore fondamentalmente comune o un principio, la cui eliminazione o permanenza viene fatta dipendere dalla risposta del corpo elettorale (citata sentenza n. 47 del 1991, sentenze n. 65, n. 64 e n. 63 del 1990; n. 28, n. 26 e n. 22 del 1981).</span></span><br abp="1777" /><br />
<span abp="1778"><span abp="1779">6.– Non si ritiene che vi sono tali ragioni di inammissibilità, né, in particolare, che sono fondate le contrarie prospettazioni dell’Avvocatura generale dello Stato.</span></span><br abp="1780" /><br />
<span abp="1781"><span abp="1782">6.1.– Il quesito referendario, anzitutto, non comporta l’introduzione di una nuova e diversa disciplina. Esso infatti produce un effetto di mera abrogazione della disposizione oggetto del quesito riformulato, in vista del chiaro ed univoco risultato di non consentire che il divieto stabilito nelle zone di mare in questione incontri deroghe ulteriori quanto alla durata dei titoli abilitativi già rilasciati.</span></span><br abp="1783" /><br />
<span abp="1784"><span abp="1785">6.2.– Egualmente infondato l’ulteriore rilievo dell’Avvocatura generale dello Stato secondo cui il quesito sarebbe privo di coerenza in quanto, nella formulazione accolta dall’Ufficio centrale per il referendum, comporta anche l’abrogazione dell’inciso relativo alla salvaguardia ambientale, in contrasto con la finalità stessa del referendum.</span></span><br abp="1786" /><br />
<span abp="1787"><span abp="1788">Difatti, a prescindere dal problema interpretativo sollevato ex adverso, e secondo cui tale norma di salvaguardia sarebbe collegata alla proroga e quindi rimarrebbe comunque priva di oggetto, una volta che questa fosse abrogata, quel che conta è che la salvaguardia ambientale è oggetto di una apposita disciplina normativa, anche di origine comunitaria.</span></span><br abp="1789" /><br />
<span abp="1790"><span abp="1791">7.– Va considerato a parte, infine, il rilievo contenuto nella seconda memoria dell’Avvocatura generale dello Stato e formulato nei termini di violazione del principio di divieto di abrogazione in via referendaria di norme «costituzionalmente necessitate», in quanto il quesito, se accolto, comporterebbe la lesione del “diritto” alla proroga delle concessioni petrolifere maturato dai titolari e quindi del loro legittimo affidamento.</span></span><br abp="1792" /><br />
<span abp="1793"><span abp="1794">In realtà, al di là della formula impropriamente usata, quello che viene prospettato è un vizio di legittimità costituzionale e in quanto tale il suo esame è inammissibile in questa sede.</span></span><br abp="1795" /><br />
<span abp="1796"><span abp="1797">7.1.– Come già affermato nella sentenza n. 251 del 1975, questo giudizio, per la sua struttura articolata in più fasi consecutive ma consequenziali e funzionalmente unitarie e, per la peculiarità di tale funzione, consistente nel controllo di regolarità del procedimento di abrogazione referendaria, ha un oggetto specifico e limitato.</span></span><br abp="1798" /><br />
<span abp="1799"><span abp="1800">Esso, pertanto, non può estendersi alla valutazione della legittimità costituzionale della normativa conformata dall’eventuale accoglimento del quesito, verifica che non può che competere ai giudizi a ciò appositamente deputati.</span></span><br abp="1801" /><br />
<span abp="1802"><span abp="1803">8.– Così delimitato l’ambito del presente giudizio, il quesito referendario, nella formulazione risultante dal trasferimento operato dall’Ufficio centrale, rispetta i limiti espressamente indicati dall’art. 75 Cost. o comunque desumibili sulla base dell’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento costituzionale. In particolare non riguarda alcuna delle materie di cui tale articolo prevede l’esclusione; non ha contenuto propositivo, si presenta come unitario ed univoco e possiede i necessari requisiti di chiarezza ed omogeneità.</span></span><br abp="1804" /><br />
<span abp="1805"><span abp="1806">Il quesito referendario, come trasferito dall’Ufficio centrale per il referendum, deve ritenersi pertanto ammissibile.</span></span><br abp="1807" /><br />
<br abp="1808" /><br />
<br abp="1809" /><br />
<a abp="1907" name="dispositivo"></a></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1811"><span abp="1812"><span abp="1813">Per Questi Motivi</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1814" style="text-align: center;"><span abp="1815"><span abp="1816">LA CORTE COSTITUZIONALE</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1817" style="text-align: justify;"><span abp="1818"><span abp="1819">dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare dichiarata legittima con ordinanza del 26 novembre 2015 dell’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, e come trasferita con ordinanza del 7 gennaio 2016 dello stesso Ufficio centrale per il referendum, per l’abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge di stabilità 2016) limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale».</span></span><br abp="1820" /><br />
<span abp="1821"><span abp="1822">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 2016.</span></span></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div abp="1823" style="text-align: center;"><span abp="1824"><span abp="1825">F.to:</span></span><br abp="1826" /><br />
<span abp="1827"><span abp="1828">Alessandro CRISCUOLO, Presidente</span></span><br abp="1829" /><br />
<span abp="1830"><span abp="1831">Giancarlo CORAGGIO, Redattore</span></span><br abp="1832" /><br />
<span abp="1833"><span abp="1834">Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere</span></span><br abp="1835" /><br />
<span abp="1836"><span abp="1837">Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2016.</span></span><br abp="1838" /><br />
<span abp="1839"><span abp="1840">Il Direttore della Cancelleria</span></span><br abp="1841" /><br />
<span abp="1842"><span abp="1843">F.to: Gabriella Paola MELATTI</span></span></div>
<p>&nbsp;<br abp="1844" /><br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-2-2-2016-n-17/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/2/2016 n.17</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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