Ricorso – omessa notificazione al privato che ha denunciato l’abuso edilizio – inammissibilità – non sussiste per mancanza della qualità di controinteressato
Non pare ravvisabile, riguardo ai provvedimenti cautelari
e sanzionatori in materia edilizia, la cui emanazione è configurata dalla
legge come risultato di iniziativa d’ufficio, una posizione sostanziale
di controinteresse di privati che, pur se autori di esposti o denunce contro
l’attività edilizia abusiva, sono estranei al procedimento.
Pertanto non può essere rigettato per inammissibilità il ricorso,
proposto avverso i provvedimenti suddetti, per omessa notificazione del gravame
ai privati che hanno denunciato l’attività edilizia abusiva.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 35 del 2003 proposto da
VICENTINI COSETTA e VOLPE LUCA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi ed elettivamente domiciliati nel loro studio in Trento, Via Paradisi n. 15/5;
CONTRO
- il COMUNE DI PERGINE VALSUGANA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio D’Amato con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Franco Busana in Trento, Via Suffragio n. 122;
- il DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI - Sezione Edilizia Privata Ufficio Contenzioso Edilizio del Comune di Pergine Valsugana, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
- dell’ordinanza del Dirigente Servizi tecnici del Comune di Pergine Valsugana n. 30882/02-30993/02 dd. 21.11.2002 di immediata sospensione dei lavori abusivi relativi ad un pergolato sulla p.ed. 1377 C.C. Pergine Valsugana;
- dell’ordinanza di ingiunzione di demolizione e riduzione in pristino prot. n. 511/03/BA/md dd. 7.1.2003.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i
relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 2 ottobre 2003 - relatore il Consigliere Silvia
La Guardia - l’avv. Marco Dalla Fior per i ricorrenti e l’avv. Sergio
D’Amato per l’Amministrazione comunale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Con autorizzazione n. 401/2001/A di data 10.12.2001
il Comune di Pergine Valsugana assentiva la realizzazione, da parte di Vicentini
Cosetta, di lavori in p.ed. 1377 p.m. 6 consistenti nella realizzazione di pergolato
e sistemazione terreno come da progetto allegato.
Con provvedimento di data 21.11.2002 veniva ingiunta alla predetta ed al comproprietario
Volpe Luca la sospensione dei lavori intrapresi qualificati come abusivi; atto
che detti destinatari impugnavano con ricorso notificato il 20.1.2003.
Con motivi aggiunti notificati il 17.2.2003 i medesimi hanno altresì
impugnato l’ingiunzione di demolizione e riduzione in pristino datata
7.1.2003.
Resiste il Comune di Pergine Valsugana che contesta ammissibilità e fondatezza
del ricorso.
Con ordinanza 6.3.2003 n. 22 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare.
D I R I T T O
Va preliminarmente disattesa l’eccezione
di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per mancata notifica
degli stessi ai proprietari del fondo confinante, autori della segnalazione
di abuso menzionata nelle premesse degli atti gravati.
I provvedimenti non contengono alcun accenno ai proprietari confinanti ma genericamente
menzionano una segnalazione di abuso della quale citano soltanto data e protocollo
di arrivo. I redattori di tale denuncia dunque non erano agevolmente individuabili
sulla base dei soli atti impugnati.
Inoltre non pare ravvisabile, riguardo ai provvedimenti cautelari e sanzionatori
in materia edilizia, la cui emanazione è configurata dalla legge come
risultato di iniziativa d’ufficio, una posizione sostanziale di controinteresse
di privati che, pur se autori di esposti o denunce contro l’attività
edilizia abusiva, sono estranei al procedimento (v. ad es. recentemente, nell’ipotesi
analoga, sotto il profilo considerato, della decadenza da concessione edilizia,
la sentenza di questo TRGA 20.3.2003 n. 129).
Nel merito ricorso e motivi aggiunti risultano fondati.
Il progetto assentito con l’autorizzazione del 10.12.2001 prevedeva, come
si rileva con tutta chiarezza dagli elaborati grafici (in particolare prospetti
e “vista di fianco particolare pergolato”), la realizzazione di
un pergolato e la sistemazione del terreno, con realizzazione di un muro di
contenimento, per portarlo al livello del piano rialzato, ove veniva realizzata,
in luogo di una finestra, una porta finestra per accesso diretto al pergolato.
Altezza del muretto e sua (breve) distanza dal confine sono graficamente indicate.
L’autorizzazione predetta non imponeva particolari modalità di
riempimento del basamento del pergolato. Né è contestata la puntualizzazione
dei ricorrenti secondo cui la realizzazione di riempimenti e muri di contenimento
sino all’altezza di mt. 1,50 è sottratta all’obbligo di osservare
la distanza di mt. 5 dal confine.
Orbene, le modalità di realizzazione del riempimento descritte nei provvedimenti
impugnati (consistite in “posa di “iglo” in plastica dell’altezza
di 40 cm. .... posizionamento tubazioni e chiusura con poliuretano espanso liquido;
posa di caldana cementizia con leca sopra gli “iglo” ....; posa
di guaina impermeabilizzante con soprastante tessuto-non-tessuto ...; riporto
e livellamento terreno ...”) non modificano l’impatto finale e la
funzione dell’opera realizzata rispetto a quanto approvato.
Né vale a renderla diversa - e necessitante di rilascio di concessione
edilizia - la circostanza che al di sotto di tale opera si trovi un garage interrato,
realizzato molto tempo prima (i ricorrenti indicano 20 anni or sono).
Circostanza, questa, che spiega il ricorso agli “igloo” per alleggerire
il carico e la realizzazione della caldana su cui posare l’impermeabilizzazione,
ma non altera la tipologia di basamento del pergolato del manufatto realizzato
con la conseguenza che l’ingiungerne la demolizione contrasta con la rilasciata
autorizzazione n. 401/2001.
In accoglimento del secondo motivo del ricorso e dell’atto di motivi aggiunti
e potendosi dichiarare assorbite le ulteriori censure va dunque disposto l’annullamento
degli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul
ricorso n. 35/2003, accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti e per l’effetto
annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Pergine Valsugana, in persona del Sindaco pro tempore,
a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio che si liquidano in € 2.000,00
(comprensive di onorari), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nelle Camere di
Consiglio del 2 ottobre e 11 dicembre 2003, con l’intervento dei Magistrati:
dott. Paolo Numerico Presidente
dott. Silvia La Guardia Consigliere estensore
dott. Gianfranco Bronzetti Consigliere
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria il giorno 13 gennaio
2004.
Il Segretario Generale
dott. Fiorenzo Tomaselli