T.A.R. PIEMONTE SEZ II, sentenza 10
febbraio 2004 n. 212
Pres. Calvo Est. Correale
K. s.p.a. c. Azienda Sanitaria Locale n. 19 di Asti
1. – E’ illegittima l’esclusione disposta nei confronti di una impresa concorrente laddove – in assenza di precise disposizioni della legge di gara – la stazione appaltante si sia limitata ad affermare genericamente la mancata sussistenza del requisito del fatturato di forniture identiche, senza tenere conto della risposta fornita dall’impresa stessa in esito alla richiesta di chiarimenti.
2. – Non è consentito all’Amministrazione di integrare, nel corso del giudizio ed in sede di memoria difensiva, la motivazione con la quale ha disposto l’esclusione dell’impresa concorrente per difetto dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione
ha pronunciato la seguente
Sent. n. 212 - Anno 2004
R.g. n. 1913/2003
R.g. n. 7/2004
SENTENZA
sui ricorsi n. 1913/03 e n. 7/04 proposti dalla
Kodak s.p.a., con sede in Cinisello Balsamo, viale Matteotti n. 62, in persona del legale rappresentante p.t. Maurizio Rossi, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Paolo Scaparone e Cinzia Picco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Torino, via S. Francesco d’Assisi n. 14,
contro
quanto al ricorso n. 1913/03:
l’Azienda Sanitaria Locale A.S.L. n. 19 di Asti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Claudia Rondelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Torino, via A. Barbaro n. 21,
per l’annullamento, previa concessione
di misure cautelari,
del provvedimento 10.12.2003 con cui il Direttore della S.O.C. Sistemi Informativi
e Tecnologie Integrate dell’A.S.L. n. 19 ha disposto l’esclusione
della ricorrente dalla partecipazione alla gara per l’acquisto/noleggio
di un sistema integrato paperless PACS-RIS e servizi accessori, nonché
di ogni altro atto preordinato, consequenziale e comunque connesso del procedimento
e, in particolare, occorrendo, del bando di gara nella parte in cui (art. 8)
stabilisce, quale requisito di partecipazione, un fatturato dell’ultimo
triennio relativo alle forniture di sistemi PACS-RIS già installati di
€ 7.500.000,00,
e per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni ingiustamente subiti
dalla ricorrente a causa dell’illegittimità degli atti impugnati,
nella entità che sarà dimostrata nel corso del giudizio e che
sarà determinata dal Tribunale eventualmente anche a norma dell’art.
35, co. 2, d.lgs. n. 80/1998,
contro
quanto al ricorso n. 7/2004:
l’Azienda Sanitaria Locale – A.S.L. n. 19 di Asti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Claudia Rondelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Torino, via A. Barbaro n. 21,
e nei confronti
della Genera Electric Medical System
Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita
in giudizio,
per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari,
del provvedimento, allo stato non acquisito, con cui l’Amministrazione
ha aggiudicato la gara per l’acquisto/noleggio di un sistema integrato
paperless PACS-RIS e servizi accessori alla Genera Electric Medical System Italia
s.p.a., nonché di ogni altro atto preordinato, consequenziale e comunque
connesso del procedimento, compresi, occorrendo, il provvedimento di esclusione
della Kodak s.p.a. dalla gara e il contratto susseguente all’aggiudicazione
stessa,
e per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Kodak
s.p.a. a causa dell’illegittimità degli atti impugnati, nella entità
che sarà dimostrata nel corso del giudizio e che sarà determinata
dal Tribunale eventualmente anche a norma dell’art. 35, co. 2, d.lgs.
n. 80/1998.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione nei due giudizi della A.S.L. n. 19 di Asti e
la relativa produzione documentale;
Visti gli atti tutti delle due cause;
Relatore il dr. Ivo Correale e uditi alla Camera di Consiglio del 9 gennaio
2004 l’avv. prof. P. Scaparone per la società ricorrente e l’avv.
C. Rondelli per la resistente Azienda Sanitaria Locale n. 19 di Asti, i quali,
giusta il relativo verbale, si sono dichiarati favorevoli ad una eventuale decisione
in forma semplificata;
Visto l’art. 23 bis, comma 3, della legge n. 1034/71, introdotto dall’art.
4 della l. n. 205/2000, e l’art. 26, comma 4, della l. n. 1034/71, introdotto
dall’art. 9, comma 1, della l. n. 205/2000.
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, preliminarmente, rilevata l’evidente
connessione soggettiva e oggettiva dei due ricorsi, in epigrafe indicati, ne
dispone la riunione per deciderli con un’unica sentenza.
Quanto al ricorso n. 1913/2003:
Considerato che l’A.S.L. n. 19 di Asti ha indetto una procedura ristretta
ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 358/92 e s.m.i. per
l’acquisto/noleggio di un sistema integrato paperless PACS-RIS e servizi
accessori, con un importo a base di gara di euro 5.000.000,00 – i.v.a.
esclusa - da aggiudicare con il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 19, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 358/92 e s.m.i.;
Che il bando di gara, all’art. 8, ha previsto, pena l’esclusione,
l’allegazione, alla domanda di partecipazione, della “Dimostrazione
del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica:
una dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa relativo
agli ultimi tre esercizi, importo che non dovrà essere inferiore nel
triennio a euro 15.000.000,00 ed il fatturato degli ultimi tre esercizi relativo
alle forniture di sistemi PACS-RIS già installati, importo che non dovrà
essere inferiore a euro 7.500.000,00 nel triennio suddetto (art. 13, 1°
comma, lett. c, d.lgs. 358/92); l’elenco delle principali forniture effettuate
durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario
(art. 14, 1° comma, lett. a); una dichiarazione con la quale l’Impresa
dichiari di disporre della certificazione dei sistemi di qualità rilasciata
sulla base delle norme europee della serie UNI EN 29000, da organismi accreditati
(UNI EN 45000);
Che la Kodak s.p.a. ha presentato la domanda di partecipazione, allegando anche
le richieste dichiarazioni che, in particolare, attestavano: in relazione all’importo
globale delle forniture aziendali nel triennio 2000/01/02, la somma di euro
1.212.905.107,30 (con relativa suddivisione per anno); in relazione alle forniture
PACS-RIS, nel medesimo triennio, una somma superiore a euro 8.900.000,00 (con
relativa suddivisione per anno);
Che l’A.S.L. n. 19, in data 6.10.2003, ha richiesto precisazioni in merito
alle suddette dichiarazioni in relazione al fatturato degli ultimi tre esercizi
per la fornitura di sistemi come quello di gara denominati PACS-RIS, consistenti
nell’indicazione: dell’importo totale, dei componenti PACS-RIS con
relativo importo, delle forniture accessorie ai suddetti componenti (ad esempio
UPS) con relativo importo, delle altre componenti relative al medesimo sistema
(ad esempio CR, pellicole) con relativo importo, dei servizi inerenti i componenti
PACS-RIS (manutenzione, assistenza) con relativo importo, di altre voci eventuali
con relativo importo;
Che la società ricorrente ha risposto il giorno seguente, fornendo le
precisazioni da lei ritenute sufficienti, con dichiarazione di conferma dell’importo
globale delle forniture di sistemi PACS-RIS, non comprendenti sistemi CR, per
il triennio 2000-02 superiore a euro 8.900.000,00 secondo tabelle contenenti,
per anno, l’indicazione di importo, destinatario e indicazione di fornitura
in “service” o in locazione; nonché dichiarando che l’importo
globale di forniture di servizi di assistenza tecnica e manutenzione per i sistemi
in questione, nell’anno 2002, è ammontato a euro 1.600.000,00 e
che per gli anni 2000-01 non è stato possibile estrapolare dati analoghi;
Che la USL 19 ha richiesto, nel medesimo giorno, ulteriori precisazioni in merito
all’importo delle forniture PACS-RIS già installate, ritenendo
la necessità di conoscere il dettaglio degli importi richiesti, con riferimento
a quanto dichiarato, voce per voce, con l’indicazione della sede e dell’anno
di installazione e fornendo una tabella esemplificativa per l’illustrazione
di tale operazione;
Che la società ricorrente in data 10.10.2003 ha risposto allegando una
tabella contenente in dettaglio alcune forniture PACS-RIS già installate,
secondo lo schema esemplificativo proposto dalla stessa Amministrazione;
Che con nota prot. n. 1078 in data 10.12.2003 il Direttore della S.O.C. Sistemi
Informativi e Tecnologie Integrate della USL n. 19 ha comunicato l’esclusione
della società ricorrente “in quanto in base alla documentazione
fornita in sede di domanda di partecipazione non risultavano in modo evidente
e incontrovertibile gli elementi concorrenti all’ammontare del fatturato
di forniture identiche già installate (così come richiesto al
punto 8 del bando); il riscontro alla nota 857, redatto conformemente alle indicazioni,
evidenzia e conferma la mancanza del requisito del possesso del fatturato richiesto
per forniture identiche. Da verifiche effettuate a campione e da quanto dichiarato,
risulta infatti che: 1. una voce (A.S.L. n. 16 di Mondovì-Ceva) non può
rientrare in quanto l’installazione è dichiarata in corso (non
conclusa); 2. una voce dichiarata installata nel 2002 risulta formalmente installata
a metà 2003 (azienda ospedaliera di Reggio Emilia); in tal caso non andrebbero
conteggiate le apparecchiature installate nell’anno 2000; 3. Alcuni importi
sono comunque indicati non al netto di componenti non PACS-RIS quali in particolare
CR, stampanti a secco (es. Azienda USL di Ferrara). Per tutti questi motivi
l’importo risulta molto inferiore a quanto richiesto”.
Che con il ricorso n. 1913/2003, notificato in data 22.12.2003, la Kodak s.p.a.
ha impugnato la nota, dianzi indicata, chiedendone l’annullamento, previa
concessione di misure cautelari nonché gli altri atti in epigrafe indicati,
deducendo i seguenti motivi:
Violazione di legge in relazione all’art. 13 d.lgs. n. 358/1992. Eccesso
di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e travisamento dei fatti
e dei presupposti, perplessità e violazione della legge di gara;
Che, al riguardo, si sostiene che: il provvedimento di non ammissione impugnato
non quantifica l’insufficienza contestata, con conseguente difetto di
motivazione;
La società ricorrente ha fornito una tabella dettagliata con allegata
documentazione da cui si evince di aver dato luogo a forniture per sistemi digitali
nel triennio 2000-2003 per un totale di euro 11.055.890,97, di cui euro 10.652.629,09
relativi a sistemi PACS-RIS;
In relazione a quanto rilevato nel provvedimento di esclusione, la fornitura
all’A.S.L. n. 16 di Mondovì è stata aggiudicata anteriormente
alla pubblicazione del bando di gara e, in ogni caso, anche sottraendo l’importo
di tale fornitura, pari a euro 2.277.453,60 all’intero fatturato triennale
della società ricorrente per il sistema PACS-RIS la somma residua è
pari a euro 8.375.175,49 ed è ampiamente superiore all’importo
richiesto nel bando, pari a euro 7.500.000,00;
Il fatturato utile di riferimento, secondo l’indicazione del bando, è
quello relativo “agli ultimi tre esercizi”, intesi questi come anni
contabili antecedenti al bando, quindi quelli compresi dal 2000 al 2002;
Quindi, la contestata fornitura all’azienda ospedaliera di Reggio Emilia,
pur in effetti terminata nel corso dell’anno 2003, è stata fatturata
integralmente nell’esercizio 2002 e in parte già installata in
detto anno, per cui legittimamente deve rientrare nella previsione del bando;
Ad ogni modo, pur seguendo la tesi dell’Amministrazione – che interpreta
letteralmente la disposizione del bando relativa alla necessità di “installazione”
intendendo per essa la completa installazione “fisica” del prodotto
- deve essere considerata almeno la quota del valore della fornitura installata
nel 2002, essendo avvenuta questa con collaudazioni “a tranche”,
di per sé complete per il corretto funzionamento delle apparecchiature,
per cui ugualmente si supera la quota di fatturato minimo richiesta dal bando;
La tabella prodotta in sede di ulteriori chiarimenti fornita dalla società
ricorrente evidenzia, contrariamente a quanto ritenuto dalla USL 19, proprio
lo scomputo delle eventuali componenti non rientranti nel sistema PACS-RIS,
laddove le relative forniture contengono componenti del genere: in assenza di
indicazioni, tutta la fornitura è da intendersi di PACS-RIS, come nel
caso della USL di Ferrara, ove da certificazione della stessa è attestato
che la fornitura riguardava “sistemi e metodi per digitalizzazione e immagini
radiografiche” che corrispondono proprio alla definizione di sistema PACS-RIS;
La società ricorrente ha comunque fornito con la documentazione di gara
ulteriori attestazioni per effettuate forniture di cui l’Amministrazione
non ha tenuto conto perché non oggetto della tabella esemplificativa
allegata alla risposta del 10.10.2003;
In linea subordinata, la stessa disposizione di bando è illegittima laddove
fissa un importo così elevato – di euro 7.500.000,00 – per
l’ammissione alla gara, in violazione dei principi generali che riconoscono
la necessità di favorire la più ampia partecipazione alle gare
stesse;
Rilevato che, nelle more della fissazione della camera di consiglio per l’esame
della domanda cautelare, in data 23.12.2003, si è svolta la seduta per
l’apertura delle buste contenenti le offerte di gara e ne è risultata
l’aggiudicazione alla ditta Genera Electric Medical System Italia s.p.a.;
quanto al ricorso n. 7/2004:
Considerato che, con il detto ricorso, notificato sia alla A.S.L. n. 19 sia
alla controinteressata (per via postale) in data 31.12.2003, la Kodak s.p.a.
ha impugnato il provvedimento, allo stato non acquisito, di cui ha chiesto l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari, con il quale l’Amministrazione
aveva aggiudicato la gara in questione, nonché gli altri atti in epigrafe
menzionati, deducendo i seguenti motivi:
Illegittimità derivata: Violazione di legge in relazione all’art.
13 d.lgs. n. 358/1992. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione
e travisamento dei fatti e dei presupposti, perplessità e violazione
della legge di gara.
Che alla camera di consiglio del 9 gennaio 2004 si è costituita, nei
due giudizi, la A.S.L. n. 19 di Asti, deducendo:
a) per quanto riguarda il ricorso 1913/2003:
Che dall’esame delle censure proposte
dalla società ricorrente si rileva la fondatezza di quella relativa al
riscontrato difetto di motivazione del provvedimento di esclusione, perché
in assenza di specifiche indicazioni contenute nel bando, l’A.S.L. n.
19 si è limitata ad affermare in maniera generica di non riscontare in
modo evidente e incontrovertibile gli elementi concorrenti all’ammontare
del fatturato di forniture identiche già installate e di basare tale
convincimento su verifiche effettuate a campione, senza considerare la risposta
della società ricorrente alla richiesta di chiarimenti effettuata con
nota 857 del 7.10.2003 come da leggersi in collegamento con tutta l’altra
documentazione di gara già presentata;
Che proprio le affermazioni della resistente Azienda Sanitaria, contenute nella
propria memoria di costituzione – secondo cui la realizzazione di progetti
della portata di quello in questione è di tale complessità che
i requisiti richiesti ai partecipanti alla gara non possono essere limitati
a dati relativi all’affidamento della realizzazione di un progetto ma
necessariamente sono vincolati alla realizzazione stessa del progetto –
confermano la necessità di una specifica e approfondita motivazione anche
sulle ragioni di una esclusione;
Che la A.S.L. n. 19, soltanto nella sua memoria difensiva, ha illustrato più
diffusamente le ragioni per le quali ha ritenuto i chiarimenti forniti dalla
Kodak s.p.a. come non soddisfacenti, integrando così la motivazione del
provvedimento in corso di giudizio, in contrasto con quanto la giurisprudenza
ha da tempo precisato sul punto;
Che, analogamente, nessun valore nella presente sede possono avere il richiamo
e la illustrazione delle ragioni che inducono a ritenere le forniture alla A.S.L.
di Chieti e alla Roma C non inerenti all’oggetto dell’appalto, in
assenza di richiamo ad esse nel provvedimento impugnato;
Che pertanto, per le ragioni sopra esposte, il ricorso n. 1913/03 deve essere
accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi dedotti in ordine alla domanda
subordinata;
Che la domanda risarcitoria è inammissibile atteso che non risulta specificato
in che cosa siano consistiti i danni ingiustamente subiti dalla società
ricorrente;
Che, di conseguenza, anche il ricorso n. 7/2004 deve essere accolto, essendo
l’aggiudicazione alla controinteressata viziata da illegittimità
derivata da quella dell’impugnata esclusione della società ricorrente;
Che anche in tal caso la domanda risarcitoria della società ricorrente
è inammissibile;
Che, pertanto, per le ragioni sopra esposte, i due ricorsi, in epigrafe indicati,
sono in parte fondati ed in parte inammissibili, sussistendo giusti motivi,
però, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – pronunciandosi sui due ricorsi riuniti, in epigrafe indicati:
Spese compensate.
Così deciso in Torino, nella camera di
consiglio del 9 gennaio 2004, con l’intervento dei signori:
Giuseppe Calvo Presidente
Paolo Lotti Referendario
Ivo Correale Referendario, estensore
Il Presidente L’Estensore
f.to Calvo f.to Correale
Il Direttore Segreteria II Sezione Depositata in Segreteria a sensi di
f.to Ruggiero Legge il 10 febbraio 2004
Il Direttore Segreteria II Sezione
f.to Ruggiero