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Giurisprudenza
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T.A.R. PIEMONTE SEZ. I - sentenza 4 febbraio 2004 n. 192
Pres. Gomez De Ayala, Est. Altavista
Associazione commercianti, Turismo e Servizi della Provincia di Novara, R.B. ed altri c. Comune di Vicolungo e c. N.I. S.p.a.

  1. Piano Regolatore – Variante strutturale - Piano attuativo – Piano per insediamenti produttivi con destinazione commerciale –Legittimazione all’impugnazione da parte dell’Associazione Commercianti e singoli operatori – Condizioni

  2. Piano Regolatore – Variante strutturale - Piano attuativo – Piano per insediamenti produttivi con destinazione commerciale –giurisdizione – Termini per impugnare

  3. Piano Regolatore – Variante strutturale - Piano attuativo – Piano per insediamenti produttivi con destinazione commerciale –giurisdizione – Centro commerciale sequenziale ex L.R. Piemonte 56/1977 – Immediata lesività desumibile dal Piano per Insediamenti Produttivi e da Piano esecutivo Convenzionato ex art. 42 L.R. Piemonte 56/1977 – Onere di tempestiva impugnazione – Sussiste

1. – Sussiste in capo all’Associazione di categoria a livello Provinciale ed ai singoli esercenti la legittimazione ad impugnare il Piano per gli Insediamenti Produttivi e le correlate concessioni edilizie ed autorizzazioni commerciali relative ad un nuovo centro commerciale quando l’immobile assentito abbia ad oggetto un’attività concorrenziale e vi sia coincidenza del prevedibile bacino di clientela con conseguente sviamento della stessa. Tali valutazioni vanno compiute tenendo conto delle dimensioni, dell’ubicazione ed accessibilità del nuovo centro commerciale.

2. Mentre per i proprietari di aree ricadenti nel Piano per gli Insediamenti Produttivi il termine per impugnare decorre dalla notifica individuale del medesimo, per gli altri soggetti il termine decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’atto di approvazione.

3. Quando dal Piano per gli Insediamenti Produttivi e dal Piano esecutivo convenzionato emerge integralmente lo schema di intervento si verifica la loro diretta ed immediata lesività per gli interessati con conseguente onere di tempestiva impugnazione che non può, in mancanza, indirizzarsi contro le concessioni edilizie e le licenze commerciali rilasciate sulla base dei medesimi

 

REPUBBLICA ITALIANA
“IN NOME DEL POPOLO ITALIANO”

N. 192/04 Reg.Dec.
N.402 Reg.Ric.
Anno 2003

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
- Prima Sezione -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 402 del 2003 proposto da
Associazione dei Commercianti e del Turismo e dei Servizi della Provincia di Novara in persona del Presidente,
Renzo Bordoni, Angelo Besozzi, Giovanni Besozzi, Nini Gusberti, Paola Bad, Antonio Bellotti, Luigi Crivelli, Carlo Casulini, Luigi Ferraro, Antonio Gelo, Maurizio Grifoni, Mauro Lituri, Antonio Palmisano, Giorgio Purini,
rappresentati e difesi dagli Avvocati Massimo Andreis e Mario Monteverde, con domicilio eletto in Torino, Via Palmieri 40 presso lo studio dell’Avvocato Andreis

contro

Comune di Vicolungo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Gianni Correnti e Claudio Bossi del Foro di Novara, con domicilio eletto in Torino via Mercantini 6 presso lo studio dell’Avv Comba.

e nei confronti di

Neinver Italia s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli Avvocati Vittorio Barosio e Teodsio Pafundi, con domicilio eletto in Torino, Corso Galileo Ferraris 120

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia delle concessioni edilizie n° 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 e 20 del 2001 e delle relative autorizzazioni commerciali n° 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 rilasciate alla Neinver Italia S.p.a.;
nonché di ogni atto collegato, coordinato e connesso ed in particolare:
della deliberazione del Consiglio Comunale di Vicolungo n° 3 del 25-1-2001;
della deliberazione del Consiglio Comunale di Vicolungo n° 42 del 31-10-2000, con cui sono stati approvati i criteri per la disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa ai sensi della legge regionale 28/99;
della deliberazione n° 6 del 14-3-2001 di approvazione della Convenzione urbanistica stipulata il 22-3-2001 per la realizzazione di piano particolareggiato-piano per insediamenti produttivi-PIP 1 Parco Commerciale

visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente e della società controinteressata;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il referendario Cecilia Altavista;
uditi l’Avvocato Andreis per i ricorrenti e gli Avv Comba e Pellegrini per l’Amministrazione resistente e l’Avv. Barosio per la società controinteressata.

Ritenuto in fatto

I ricorrenti sono alcuni commercianti della Provincia di Novara e la loro Associazione rappresentativa.
Il Comune di Vicolungo approvava un variante strutturale al proprio piano regolatore, approvata dalla Regione nel giugno del 2000, che individuava un’area di circa 215.000 metri quadri con destinazione d’uso commerciale.
Con delibera del Consiglio Comunale n° 40 del 31-10-2000 veniva stabilito di attuare tale previsione di P.R.G. con due Piani per Insediamenti Produttivi in tempi diversi. Con successiva delibera del 31-10-2000, il Consiglio Comunale adottava il primo PIP relativo ad un’area di 132000 metri quadri.
Con delibera n° 3 del 25-1-1001 il Comune proponeva al proprietario dell’area, Neinver s.p.a. la realizzazione diretta dell’intervento previsto dal PIP, in base all’art 42 comma 3 della legge regionale 56 del 5-12-1977.
Con delibera del 14-3-2001 veniva approvato lo schema di convenzione tra il comune e la Neinver s.p.a., che veniva stipulata con atto del 22-3-2001.
L’8-6-2001 il Consiglio Comunale adottava anche il secondo PIP.
Con provvedimento del 29-8-2001, il Comune rilasciava tredici concessioni edilizie attuative del PIP e undici autorizzazioni commerciali.

Avverso tali provvedimenti è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

  1. Violazione di legge con riferimento al d.lgs. 114 del 1998 e alla legge regionale 56 del 5-12-1977;
  2. Violazione e falsa applicazione dei principi giuridici generali con particolare riferimento all’art 9; eccesso di potere per violazione dei criteri di cui alla delibera della giunta regionale 1-3-2000 n° 43 e alla delibera del Consiglio regionale 29-10-1999 n° 563; violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art 26 della legge regionale 56 del 5-12-1977; violazione di legge con riferimento all’art 14 della legge 241 del 7-8-1990; eccesso di potere per sviamento.

All’udienza del 10 dicembre 2003 il presente ricorso era ritenuto per la decisione.

Considerato in diritto

In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Vicolungo del presente ricorso per carenza di legittimazione dei ricorrenti.
Tale eccezione deve essere respinta. Infatti sia l’Associazione dei Commercianti, in quanto associazione rappresentativa degli interessi della categoria, sia i singoli esercenti della provincia di Novara possono ricevere una lesione immediata e concreta della loro sfera giuridica dall’apertura del nuovo centro commerciale.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che anche gli operatori economici siano legittimati ad impugnare le concessioni edilizie rilasciate ai concorrenti, in presenza di un interesse personale, attuale e diretto. Questo si ha quando l’immobile assentito ha abbia ad oggetto un attività commerciale concorrenziale
e vi sia la coincidenza totale o parziale del prevedibile bacino di clientela, tale da poter determinare un apprezzabile sviamento della stessa.
Viene considerato aver interesse all’impugnazione il titolare di un' attività commerciale insediata nella zona (Cons. St., V, 30 gennaio 2003, n. 469).
E’ evidente che riguardo agli esercizi commerciali di grandi dimensioni ed in particolare ai centri commerciali, la possibilità di sviamento della clientela debba essere considerata in relazione al fatto che l’apertura di un centro commerciale, soprattutto se posto su una grande via di comunicazione, come nel caso di specie, possa produrre una deviazione dei flussi di vendita sull’intero territorio provinciale.
Nel merito, i ricorrenti sostengono che la Amministrazione Comunale avrebbe adottato il Piano per gli Insediamenti produttivi in mancanza dei presupposti e senza la prescritta valutazione del fabbisogno da soddisfare.
Tali censure sono rivolte direttamente contro la delibera di approvazione del PIP.
Infatti la delibera riguarda le modalità di realizzazione del PIP; pertanto ha la stessa natura di atti generali del piano stesso e, a parere del Collegio, è soggetta allo stesso regime di impugnazione.
Per quanto riguarda il termine per l’impugnazione del PIP la giurisprudenza distingue la posizione dei proprietari delle aree interessate da quella dei soggetti terzi.
Al riguardo occorre considerare che, per effetto del combinato disposto degli artt. 27 L. 22 ottobre 1971, n. 865 e dell’art. 8 L. 18 aprile 1962 n. 167, il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, è depositato nella segreteria comunale a libera visione del pubblico e dell’eseguito deposito è dato avviso, con atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano, entro venti giorni dalla inserzione nella Gazzetta.
Il termine per impugnare il PIP, nei confronti dei proprietari degli immobili ivi contemplati, decorre dall’adempimento della notificazione individuale e non già dalla mera pubblicazione della delibera nell’albo pretorio (cfr Cons. St., IV, 5 dicembre 1994, n. 978 e (Cons. St., IV, 14 giugno 2001, n. 3149).
L’adempimento della pubblicazione, in piani attuativi come il PIP, non è sufficiente ad assicurare una conoscenza adeguata in capo ai soggetti che da esso siano direttamente coinvolti, anche alla luce del peculiare effetto che discende per il compimento delle procedure di espropriazione ed occupazione d’urgenza. Ad esso si sovrappone, dunque, la notificazione individuale, prevista testualmente solo per i proprietari degli immobili.
Mentre lo scopo della pubblicazione è analogo a quello svolto per il piano regolatore, poiché assolve all’esigenza di garantire quell’indispensabile diffusa conoscenza e generale informazione sullo strumento urbanistico per ogni eventuale interessato, lo scopo della notifica individuale è quello di informare tempestivamente il proprietario dell’immobile che subisce immediate modificazioni nel patrimonio, con l’inevitabile destinazione dell’immobile stesso all’attuazione del piano.
Così, mentre per i proprietari coinvolti il termine per impugnare il piano decorre solo dalla notifica di cui sopra, per tutti gli altri soggetti si applica la regola generale che fa decorrere il termine stesso dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’atto di approvazione .
Infatti la pubblicazione è lo strumento prescelto per dare adeguata conoscenza a tutti gli interessati.
La scelta di utilizzare la pubblicazione presso albi e bollettini ufficiali di ampia diffusione risponde ad elementari esigenze collegate alla natura dell'atto: si tratta di atto generale, che si rivolge ad una pluralità di destinatari, a vario titolo interessati dalle molteplici e variabili determinazioni del piano, attengano esse alle zonizzazioni od alle localizzazioni ovvero alle previsioni tecniche a contenuto normativo. La pluralità di destinatari, la varietà dei contenuti e la stessa funzione di pianificazione del territorio non sono compatibili con l'obbligo di notifica individuale. Siffatta notifica, oltretutto, non solo è inconcepibile in rapporto alla funzione del provvedimento, ma comporterebbe anche un intollerabile aggravio procedimentale, con grave squilibrio nel rapporto tra l'interesse dell'amministrazione ad esercitare con efficienza e tempestività la disciplina urbanistica del territorio e l'interesse dei proprietari alla conoscenza analitica delle prescrizioni di diretto ed immediato interesse.
Per tali ragioni, la giurisprudenza ha costantemente affermato che il termine di decadenza per impugnare la variante del PRG decorre dall'ultimo giorno in cui è stata effettuata la sua rituale pubblicazione, (Cons. St., IV, 14 giugno 2001, n. 3149).
La delibera di approvazione del PIP è stata affissa all’albo pretorio dal 26-1-2001 al 10-2-2001.
Pertanto l’impugnazione della delibera di approvazione del PIP è stata proposta fuori termine, il motivo di ricorso, che ad esse è direttamente riferibile, deve essere dichiarato irricevibile.
Le ulteriori censure dedotte muovono tutte dall’assunto secondo cui il progettato parco commerciale costituisce un centro commerciale sequenziale.
Sostengono i ricorrenti che Neinver s.p.a. avrebbe ottenuto il rilascio delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni commerciali in violazione del procedimento previsto dal d.lgs. 114 del 1998 e dalla legge regionale 56 del 1977. In particolare l’Amministrazione avrebbe rilasciato tali provvedimenti senza ricorrere al procedimento previsto per l’apertura dei centri commerciali.
Tale motivo di ricorso è infondato.
Il decreto legislativo 114 del 1998 definisce all’art 4 lette e) medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e); per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
In base all’art 8 l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1.
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.
Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.
L’art 26 comma 7 della legge regionale 56 del 1977 subordina il rilascio delle concessioni edilizie per i centri commerciali sequenziali all’autorizzazione regionale.
In base all’art 6 della delibera del Consiglio regionale 636-13414 del 29-10-1999, costituisce centro commerciale sequenziale un insediamento formato da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi pedonali, non facenti parte di vie o piazze pubbliche.
Nel caso di specie le vie su cui si articola il centro sono state rese pubbliche con la delibera del Consiglio comunale n° 3 del 25-1-2001
Tale delibera è stata pubblicata nell’albo pretorio del Comune il 13-4-2001 e non risulta quindi impugnata nei termini.
Sostengono i ricorrenti che la pubblicità delle vie e piazze del centro commerciale sarebbe stata disposta proprio a fine di eludere l’applicazione delle norme sui centri commerciali sequenziali; tali censure sono riferibili in via immediata e diretta alla delibere consiliari di approvazione del PIP e alla delibera n° 3 del 25-1-2001.
Infatti la delibera con cui sono state rese pubbliche le vie e piazze su cui deve sorgere il centro commerciale non si può ritenere costituisca un atto meramente presupposto delle concessioni edilizie; è invece caratterizzato da una lesività immediata, per cui la impugnazione doveva essere proposta degli ordinari termini di decadenza decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione.
Si è già rilevato che tali delibere avrebbero dovuto essere impugnate nei termini di decadenza decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione, né può sostenersi che la relativa lesività viene in essere soltanto con il rilascio delle concessioni edilizie e delle licenze commerciali. Dai provvedimenti sopra citati era infatti già integralmente ricavabile lo schema dell’intervento, per cui gli stessi hanno assunto carattere direttamente ed immediatamente lesivo.
Tali censure di sviamento di potere avverso la delibera consiliare sono dunque irricevibili.
Trattandosi quindi di area commerciale che si snoda lungo vie pubbliche, ne deriva l’infondatezza degli ulteriori profili di censura relativi alla applicazione del d.lgs.114.
Infatti, ai sensi dell’art 6 dela delibera del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563 non si può ritenere trattarsi di centro commerciale sequenziale per il quale era necessario il procedimento di cui all’art. del d.lgs. 114, in particolare l’indizione di una conferenza di servizi.
Pertanto il ricorso deve in parte essere dichiarato irricevibile ed in parte deve essere respinto per infondatezza.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara in parte irricevibile ed in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2003, con l’intervento dei Magistrati:
Alfredo Gomez de Ayala Presidente
Roberta Vigotti Consigliere
Cecilia Altavista Referendario, estensore.

Il Presidente L’Estensore
f.to Gomez de Ayala f.to Altavista
Il Direttore di Segreteria Depositata in Segreteria a sensi di
f.to Cerrato Soave Legge il 4 febbraio 2004
Il Direttore della Sezione
f.to Cerrato Soave

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