T.A.R. PIEMONTE SEZ. I - sentenza 4
febbraio 2004 n. 192
Pres. Gomez De Ayala, Est. Altavista
Associazione commercianti, Turismo e Servizi della Provincia di Novara, R.B.
ed altri c. Comune di Vicolungo e c. N.I. S.p.a.
1. – Sussiste in capo all’Associazione di categoria a livello Provinciale ed ai singoli esercenti la legittimazione ad impugnare il Piano per gli Insediamenti Produttivi e le correlate concessioni edilizie ed autorizzazioni commerciali relative ad un nuovo centro commerciale quando l’immobile assentito abbia ad oggetto un’attività concorrenziale e vi sia coincidenza del prevedibile bacino di clientela con conseguente sviamento della stessa. Tali valutazioni vanno compiute tenendo conto delle dimensioni, dell’ubicazione ed accessibilità del nuovo centro commerciale.
2. Mentre per i proprietari di aree ricadenti nel Piano per gli Insediamenti Produttivi il termine per impugnare decorre dalla notifica individuale del medesimo, per gli altri soggetti il termine decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’atto di approvazione.
3. Quando dal Piano per gli Insediamenti Produttivi e dal Piano esecutivo convenzionato emerge integralmente lo schema di intervento si verifica la loro diretta ed immediata lesività per gli interessati con conseguente onere di tempestiva impugnazione che non può, in mancanza, indirizzarsi contro le concessioni edilizie e le licenze commerciali rilasciate sulla base dei medesimi
REPUBBLICA ITALIANA
“IN NOME DEL POPOLO ITALIANO”
N. 192/04 Reg.Dec.
N.402 Reg.Ric.
Anno 2003
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE
- Prima Sezione -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 402 del 2003 proposto da
Associazione dei Commercianti e del Turismo e dei Servizi della Provincia
di Novara in persona del Presidente,
Renzo Bordoni, Angelo Besozzi, Giovanni Besozzi, Nini Gusberti, Paola
Bad, Antonio Bellotti, Luigi Crivelli, Carlo Casulini, Luigi Ferraro, Antonio
Gelo, Maurizio Grifoni, Mauro Lituri, Antonio Palmisano, Giorgio Purini,
rappresentati e difesi dagli Avvocati Massimo Andreis e Mario Monteverde, con
domicilio eletto in Torino, Via Palmieri 40 presso lo studio dell’Avvocato
Andreis
contro
Comune di Vicolungo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Gianni Correnti e Claudio Bossi del Foro di Novara, con domicilio eletto in Torino via Mercantini 6 presso lo studio dell’Avv Comba.
e nei confronti di
Neinver Italia s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli Avvocati Vittorio Barosio e Teodsio Pafundi, con domicilio eletto in Torino, Corso Galileo Ferraris 120
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia delle concessioni edilizie n° 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
e 20 del 2001 e delle relative autorizzazioni commerciali n° 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
rilasciate alla Neinver Italia S.p.a.;
nonché di ogni atto collegato, coordinato e connesso ed in particolare:
della deliberazione del Consiglio Comunale di Vicolungo n° 3 del 25-1-2001;
della deliberazione del Consiglio Comunale di Vicolungo n° 42 del 31-10-2000,
con cui sono stati approvati i criteri per la disciplina del commercio al dettaglio
in sede fissa ai sensi della legge regionale 28/99;
della deliberazione n° 6 del 14-3-2001 di approvazione della Convenzione
urbanistica stipulata il 22-3-2001 per la realizzazione di piano particolareggiato-piano
per insediamenti produttivi-PIP 1 Parco Commerciale
visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente
e della società controinteressata;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il referendario Cecilia
Altavista;
uditi l’Avvocato Andreis per i ricorrenti e gli Avv Comba e Pellegrini
per l’Amministrazione resistente e l’Avv. Barosio per la società
controinteressata.
Ritenuto in fatto
I ricorrenti sono alcuni commercianti della
Provincia di Novara e la loro Associazione rappresentativa.
Il Comune di Vicolungo approvava un variante strutturale al proprio piano regolatore,
approvata dalla Regione nel giugno del 2000, che individuava un’area di
circa 215.000 metri quadri con destinazione d’uso commerciale.
Con delibera del Consiglio Comunale n° 40 del 31-10-2000 veniva stabilito
di attuare tale previsione di P.R.G. con due Piani per Insediamenti Produttivi
in tempi diversi. Con successiva delibera del 31-10-2000, il Consiglio Comunale
adottava il primo PIP relativo ad un’area di 132000 metri quadri.
Con delibera n° 3 del 25-1-1001 il Comune proponeva al proprietario dell’area,
Neinver s.p.a. la realizzazione diretta dell’intervento previsto dal PIP,
in base all’art 42 comma 3 della legge regionale 56 del 5-12-1977.
Con delibera del 14-3-2001 veniva approvato lo schema di convenzione tra il
comune e la Neinver s.p.a., che veniva stipulata con atto del 22-3-2001.
L’8-6-2001 il Consiglio Comunale adottava anche il secondo PIP.
Con provvedimento del 29-8-2001, il Comune rilasciava tredici concessioni edilizie
attuative del PIP e undici autorizzazioni commerciali.
Avverso tali provvedimenti è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:
All’udienza del 10 dicembre 2003 il presente ricorso era ritenuto per la decisione.
Considerato in diritto
In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione
di inammissibilità sollevata dal Comune di Vicolungo del presente ricorso
per carenza di legittimazione dei ricorrenti.
Tale eccezione deve essere respinta. Infatti sia l’Associazione dei Commercianti,
in quanto associazione rappresentativa degli interessi della categoria, sia
i singoli esercenti della provincia di Novara possono ricevere una lesione immediata
e concreta della loro sfera giuridica dall’apertura del nuovo centro commerciale.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che anche gli operatori economici
siano legittimati ad impugnare le concessioni edilizie rilasciate ai concorrenti,
in presenza di un interesse personale, attuale e diretto. Questo si ha quando
l’immobile assentito ha abbia ad oggetto un attività commerciale
concorrenziale
e vi sia la coincidenza totale o parziale del prevedibile bacino di clientela,
tale da poter determinare un apprezzabile sviamento della stessa.
Viene considerato aver interesse all’impugnazione il titolare di un' attività
commerciale insediata nella zona (Cons. St., V, 30 gennaio 2003, n. 469).
E’ evidente che riguardo agli esercizi commerciali di grandi dimensioni
ed in particolare ai centri commerciali, la possibilità di sviamento
della clientela debba essere considerata in relazione al fatto che l’apertura
di un centro commerciale, soprattutto se posto su una grande via di comunicazione,
come nel caso di specie, possa produrre una deviazione dei flussi di vendita
sull’intero territorio provinciale.
Nel merito, i ricorrenti sostengono che la Amministrazione Comunale avrebbe
adottato il Piano per gli Insediamenti produttivi in mancanza dei presupposti
e senza la prescritta valutazione del fabbisogno da soddisfare.
Tali censure sono rivolte direttamente contro la delibera di approvazione del
PIP.
Infatti la delibera riguarda le modalità di realizzazione del PIP; pertanto
ha la stessa natura di atti generali del piano stesso e, a parere del Collegio,
è soggetta allo stesso regime di impugnazione.
Per quanto riguarda il termine per l’impugnazione del PIP la giurisprudenza
distingue la posizione dei proprietari delle aree interessate da quella dei
soggetti terzi.
Al riguardo occorre considerare che, per effetto del combinato disposto degli
artt. 27 L. 22 ottobre 1971, n. 865 e dell’art. 8 L. 18 aprile 1962 n.
167, il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, a seguito
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, è depositato nella segreteria
comunale a libera visione del pubblico e dell’eseguito deposito è
dato avviso, con atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario
degli immobili compresi nel piano, entro venti giorni dalla inserzione nella
Gazzetta.
Il termine per impugnare il PIP, nei confronti dei proprietari degli immobili
ivi contemplati, decorre dall’adempimento della notificazione individuale
e non già dalla mera pubblicazione della delibera nell’albo pretorio
(cfr Cons. St., IV, 5 dicembre 1994, n. 978 e (Cons. St., IV, 14 giugno 2001,
n. 3149).
L’adempimento della pubblicazione, in piani attuativi come il PIP, non
è sufficiente ad assicurare una conoscenza adeguata in capo ai soggetti
che da esso siano direttamente coinvolti, anche alla luce del peculiare effetto
che discende per il compimento delle procedure di espropriazione ed occupazione
d’urgenza. Ad esso si sovrappone, dunque, la notificazione individuale,
prevista testualmente solo per i proprietari degli immobili.
Mentre lo scopo della pubblicazione è analogo a quello svolto per il
piano regolatore, poiché assolve all’esigenza di garantire quell’indispensabile
diffusa conoscenza e generale informazione sullo strumento urbanistico per ogni
eventuale interessato, lo scopo della notifica individuale è quello di
informare tempestivamente il proprietario dell’immobile che subisce immediate
modificazioni nel patrimonio, con l’inevitabile destinazione dell’immobile
stesso all’attuazione del piano.
Così, mentre per i proprietari coinvolti il termine per impugnare il
piano decorre solo dalla notifica di cui sopra, per tutti gli altri soggetti
si applica la regola generale che fa decorrere il termine stesso dall’ultimo
giorno di pubblicazione dell’atto di approvazione .
Infatti la pubblicazione è lo strumento prescelto per dare adeguata conoscenza
a tutti gli interessati.
La scelta di utilizzare la pubblicazione presso albi e bollettini ufficiali
di ampia diffusione risponde ad elementari esigenze collegate alla natura dell'atto:
si tratta di atto generale, che si rivolge ad una pluralità di destinatari,
a vario titolo interessati dalle molteplici e variabili determinazioni del piano,
attengano esse alle zonizzazioni od alle localizzazioni ovvero alle previsioni
tecniche a contenuto normativo. La pluralità di destinatari, la varietà
dei contenuti e la stessa funzione di pianificazione del territorio non sono
compatibili con l'obbligo di notifica individuale. Siffatta notifica, oltretutto,
non solo è inconcepibile in rapporto alla funzione del provvedimento,
ma comporterebbe anche un intollerabile aggravio procedimentale, con grave squilibrio
nel rapporto tra l'interesse dell'amministrazione ad esercitare con efficienza
e tempestività la disciplina urbanistica del territorio e l'interesse
dei proprietari alla conoscenza analitica delle prescrizioni di diretto ed immediato
interesse.
Per tali ragioni, la giurisprudenza ha costantemente affermato che il termine
di decadenza per impugnare la variante del PRG decorre dall'ultimo giorno in
cui è stata effettuata la sua rituale pubblicazione, (Cons. St., IV,
14 giugno 2001, n. 3149).
La delibera di approvazione del PIP è stata affissa all’albo pretorio
dal 26-1-2001 al 10-2-2001.
Pertanto l’impugnazione della delibera di approvazione del PIP è
stata proposta fuori termine, il motivo di ricorso, che ad esse è direttamente
riferibile, deve essere dichiarato irricevibile.
Le ulteriori censure dedotte muovono tutte dall’assunto secondo cui il
progettato parco commerciale costituisce un centro commerciale sequenziale.
Sostengono i ricorrenti che Neinver s.p.a. avrebbe ottenuto il rilascio delle
concessioni edilizie e delle autorizzazioni commerciali in violazione del procedimento
previsto dal d.lgs. 114 del 1998 e dalla legge regionale 56 del 1977. In particolare
l’Amministrazione avrebbe rilasciato tali provvedimenti senza ricorrere
al procedimento previsto per l’apertura dei centri commerciali.
Tale motivo di ricorso è infondato.
Il decreto legislativo 114 del 1998 definisce all’art 4 lette e) medie
strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui
al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore
a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore
a 10.000 abitanti; grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie
superiore ai limiti di cui al punto e); per centro commerciale, una media o
una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali
sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto
per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante
dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
In base all’art 8 l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento
della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e),
di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata
dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui
all'articolo 6, comma 1.
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una
grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal
comune competente per territorio.
La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza
di servizi indetta dal comune, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente
la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformità
dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 6. Le deliberazioni
della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni
dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al
parere favorevole del rappresentante della regione.
Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano
a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni
dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in
relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza
riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza
dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai
fini del rilascio della autorizzazione.
L’art 26 comma 7 della legge regionale 56 del 1977 subordina il rilascio
delle concessioni edilizie per i centri commerciali sequenziali all’autorizzazione
regionale.
In base all’art 6 della delibera del Consiglio regionale 636-13414 del
29-10-1999, costituisce centro commerciale sequenziale un insediamento formato
da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi pedonali, non
facenti parte di vie o piazze pubbliche.
Nel caso di specie le vie su cui si articola il centro sono state rese pubbliche
con la delibera del Consiglio comunale n° 3 del 25-1-2001
Tale delibera è stata pubblicata nell’albo pretorio del Comune
il 13-4-2001 e non risulta quindi impugnata nei termini.
Sostengono i ricorrenti che la pubblicità delle vie e piazze del centro
commerciale sarebbe stata disposta proprio a fine di eludere l’applicazione
delle norme sui centri commerciali sequenziali; tali censure sono riferibili
in via immediata e diretta alla delibere consiliari di approvazione del PIP
e alla delibera n° 3 del 25-1-2001.
Infatti la delibera con cui sono state rese pubbliche le vie e piazze su cui
deve sorgere il centro commerciale non si può ritenere costituisca un
atto meramente presupposto delle concessioni edilizie; è invece caratterizzato
da una lesività immediata, per cui la impugnazione doveva essere proposta
degli ordinari termini di decadenza decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione.
Si è già rilevato che tali delibere avrebbero dovuto essere impugnate
nei termini di decadenza decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione,
né può sostenersi che la relativa lesività viene in essere
soltanto con il rilascio delle concessioni edilizie e delle licenze commerciali.
Dai provvedimenti sopra citati era infatti già integralmente ricavabile
lo schema dell’intervento, per cui gli stessi hanno assunto carattere
direttamente ed immediatamente lesivo.
Tali censure di sviamento di potere avverso la delibera consiliare sono dunque
irricevibili.
Trattandosi quindi di area commerciale che si snoda lungo vie pubbliche, ne
deriva l’infondatezza degli ulteriori profili di censura relativi alla
applicazione del d.lgs.114.
Infatti, ai sensi dell’art 6 dela delibera del Consiglio Regionale 29
ottobre 1999, n. 563 non si può ritenere trattarsi di centro commerciale
sequenziale per il quale era necessario il procedimento di cui all’art.
del d.lgs. 114, in particolare l’indizione di una conferenza di servizi.
Pertanto il ricorso deve in parte essere dichiarato irricevibile ed in parte
deve essere respinto per infondatezza.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte
- Sezione I - pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara in
parte irricevibile ed in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino, nella Camera di
Consiglio del 10 dicembre 2003, con l’intervento dei Magistrati:
Alfredo Gomez de Ayala Presidente
Roberta Vigotti Consigliere
Cecilia Altavista Referendario, estensore.
Il Presidente L’Estensore
f.to Gomez de Ayala f.to Altavista
Il Direttore di Segreteria Depositata in Segreteria a sensi di
f.to Cerrato Soave Legge il 4 febbraio 2004
Il Direttore della Sezione
f.to Cerrato Soave