T.A.R. PIEMONTE, SEZ. I, sentenza 17
febbraio 2004 n° 254
Ordine Architetti Provincia di Torino
e Ordine Ingegneri Provincia di Torino c. Comune di Torino e G.B. - Pres. Gomez
de Ayala – Est. Vigotti
Ricorso – Legittimazione - Ordine professionale – Atto impugnato favorevole ad uno degli iscritti – Non sussiste.
E’ inammissibile il ricorso proposto da un ordine professionale avverso l’affidamento di un incarico ad uno degli iscritti, posto che l’ordine stesso non è legittimato a chiedere l’annullamento di un atto che non lede la categoria di riferimento ma che è, anzi, favorevole ad un suo iscritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. n. 254/04
R.G. n. 2216/96
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso n. 2216/96 proposto
dall’ordine degli architetti della provincia di Torino, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Faletti, preso lo stesso elettivamente domiciliato in Torino, Corso Vinzaglio, 2, e dall’ordine degli ingegneri della provincia di Torino, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Crosetti, elettivamente domiciliato in Torino, corso Principe Eugenio, 9, presso lo studio dello stesso;
contro
il comune di Torino, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria D. Cisaro, elettivamente domiciliato in Torino, Palazzo Civico, Avvocatura Comunale, Piazza Palazzo di Città, 1, presso lo studio della stessa;
e nei confronti
di Bonanno Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Bongioanni, elettivamente domiciliato in Torino, via Colli, 3, presso lo studio dello stesso;
per l’annullamento, previa sospensione
dell’esecuzione
- della deliberazione della giunta comunale n. 05059 del 25/7/1996avente ad
oggetto “progetto definitivo, esecutivo architettonico, strutturale ed
impiantistico di quattro complessi loculi e cappella nel cimitero Abbadia. Affidamento
incarico professionale. Impegno di spesa di L. 103.634.238”, con la quale
la giunta deliberava di affidare all’arch. Giuseppe Bonanno l’incarico
in oggetto;
- di ogni atto a quello comunque connesso, preordinato, presupposto o conseguente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, nell’udienza dell’11 febbraio 2004, relatore il consigliere
Roberta Vigotti, l’avv. Alessandro Crosetti per la parte ricorrente, e
l’avv. Giuseppina Gianotti per delega dell’avv. Maria D. Cisaro
per l’amministrazione resistente;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 17 ottobre 1996
e per i motivi in esso dedotti gli ordini professionali in epigrafe indicati
hanno impugnato il provvedimento in epigrafe, chiedendone l’annullamento.
Con nota depositata in data 10 gennaio 2004 il difensore dell’ordine degli
ingegneri ha dichiarato che è venuto a mancare l’interesse a coltivare
l’azione.
Il ricorso è stato posto in decisione alla Camera di Consiglio dell’11
febbraio 2004
Preso atto della dichiarazione del procuratore che evidenzia la mancanza di
interesse a coltivare il giudizio da parte dell’ordine degli ingegneri,
il Collegio non può che rilevare come, nelle relative more, sia venuto
a mancare uno dei presupposti necessari per la definizione del giudizio e conseguentemente
dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per la parte relativa.
Per quanto riguarda la domanda proposta dall’ordine degli architetti,
il ricorso è invece inammissibile, posto che l’ordine stesso non
è legittimato a chiedere l’annullamento di un atto che non lede
la categoria di riferimento ma che è, anzi, favorevole ad un suo iscritto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte - 1^ Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe
lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ed
in parte inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino, nella Camera di
Consiglio dell’11 febbraio 2004, con l'intervento dei signori magistrati:
- Alfredo GOMEZ de AYALA Presidente
- Roberta VIGOTTI Consigliere, relatore ed estensore
-Cecilia ALTAVISTA Referendario
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE
F.to A. Gomez de Ayala F.to R. Vigotti
Firmato il Direttore di segreteria
M. Luisa Cerrato Soave
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 17 febbraio 2004
Firmato il Direttore di segreteria
M. Luisa Cerrato Soave
Interesse a ricorrere dell’Ordine professionale: una sentenza controcorrente
Avv. Simona Rostagno
Secondo un insegnamento costante,
l’Ordine professionale è legittimato a ricorrere esclusivamente
nell’ipotesi in cui l’atto amministrativo impugnato sia suscettibile
di recare danno ad un interesse generale della categoria rappresentata, comprimendo
arbitrariamente la sfera delle attribuzioni e potenzialità professionali
o comunque, incidendo negativamente sul corretto esercizio della stessa (Cons.
Stato V 23 maggio 1997 n° 527; Tar Calabria sez. Catanzaro, 29 ottobre 1997
n° 627).
Al contrario, pertanto, si è ritenuto che l’Ordine professionale
non sia legittimato a ricorrere nell’ipotesi in cui sia compresso un interesse
individuale di un singolo professionista suo iscritto (Tar Piemonte II, 13 novembre
1987 n° 548).
La riflessione si complica peraltro quando l’Ordine professionale intenda
impugnare un atto che avvantaggia un suo iscritto ma risulta sfavorevole a tutti
gli altri: il caso tipico deve individuarsi negli atti di affidamento da parte
del committente pubblico che comportino una restrizione della concorrenza.
Si verificano insomma gli estremi di un potenziale conflitto di interessi alla
luce del quale deve essere valutata la legittimazione dell’Ordine.
La questione è stata affrontata dal Consiglio di Stato, osservando che
la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, per essere idonea ad
escludere la legittimazione dell’ordine professionale, va valutata in
astratto, essendo all’uopo insufficiente la circostanza meramente eventuale
e giuridicamente insignificante , che alcuni professionisti possano beneficiare
del provvedimento che l’ordine assume lesivo dell’interesse istituzionalizzato
della categoria (Cons. Stato V, 14 maggio 1996 n° 551).
L’eventuale incidenza del ricorso dell’Ordine sulla posizione del
singolo professionista che si trovi nelle condizioni di poter beneficiare dell’atto
asseritamente lesivo degli interessi della categoria è stata risolta
dalla giurisprudenza riconducendo il singolo professionista alla “sua
posizione naturale di controinteressato alla domanda di annullamento (donde
l’integrazione del contraddittorio in questa sede doverosamente assicurata)”
(Tar Campania I, 25 gennaio 1999 n° 148).
In altre parole, l’esame della ricorrenza del conflitto di interessi deve
essere riportata alla considerazione degli interessi che l’Ordine professionale
intende tutelare: quando gli interessi tutelati appartengono comunque in astratto
all’intera categoria rappresentata dall’ordine ricorrente il conflitto
non sussiste (cfr. ex multis, Tar Basilicata 18 febbraio 2002 n° 147; Tar
Lombardia sez. Brescia, 7 ottobre 1996 n° 963).
Si situa controcorrente rispetto all’orientamento affermatosi negli ultimi
anni la sentenza del Tar Piemonte per la quale invece “il ricorso è
(…) inammissibile, posto che l’ordine stesso non è legittimato
a chiedere l’annullamento di un atto che non lede la categoria di riferimento
ma che è, anzi, favorevole ad un suo iscritto”.
La sentenza delinea una nozione estremamente rigorosa di conflitto di interessi
nella questione de qua che rimette in discussione gli esatti confini del ruolo
di tutore degli interessi di categoria che spetta istituzionalmente all’Ordine
professionale.