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Giurisprudenza
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T.A.R. PIEMONTE, SEZ. I, sentenza 17 febbraio 2004 n° 254
Ordine Architetti Provincia di Torino e Ordine Ingegneri Provincia di Torino c. Comune di Torino e G.B. - Pres. Gomez de Ayala – Est. Vigotti

Ricorso – Legittimazione - Ordine professionale – Atto impugnato favorevole ad uno degli iscritti – Non sussiste.

E’ inammissibile il ricorso proposto da un ordine professionale avverso l’affidamento di un incarico ad uno degli iscritti, posto che l’ordine stesso non è legittimato a chiedere l’annullamento di un atto che non lede la categoria di riferimento ma che è, anzi, favorevole ad un suo iscritto.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 254/04
R.G. n. 2216/96

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso n. 2216/96 proposto

dall’ordine degli architetti della provincia di Torino, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Faletti, preso lo stesso elettivamente domiciliato in Torino, Corso Vinzaglio, 2, e dall’ordine degli ingegneri della provincia di Torino, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Crosetti, elettivamente domiciliato in Torino, corso Principe Eugenio, 9, presso lo studio dello stesso;

contro

il comune di Torino, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria D. Cisaro, elettivamente domiciliato in Torino, Palazzo Civico, Avvocatura Comunale, Piazza Palazzo di Città, 1, presso lo studio della stessa;

e nei confronti

di Bonanno Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Bongioanni, elettivamente domiciliato in Torino, via Colli, 3, presso lo studio dello stesso;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
- della deliberazione della giunta comunale n. 05059 del 25/7/1996avente ad oggetto “progetto definitivo, esecutivo architettonico, strutturale ed impiantistico di quattro complessi loculi e cappella nel cimitero Abbadia. Affidamento incarico professionale. Impegno di spesa di L. 103.634.238”, con la quale la giunta deliberava di affidare all’arch. Giuseppe Bonanno l’incarico in oggetto;
- di ogni atto a quello comunque connesso, preordinato, presupposto o conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, nell’udienza dell’11 febbraio 2004, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Alessandro Crosetti per la parte ricorrente, e l’avv. Giuseppina Gianotti per delega dell’avv. Maria D. Cisaro per l’amministrazione resistente;

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 17 ottobre 1996 e per i motivi in esso dedotti gli ordini professionali in epigrafe indicati hanno impugnato il provvedimento in epigrafe, chiedendone l’annullamento.
Con nota depositata in data 10 gennaio 2004 il difensore dell’ordine degli ingegneri ha dichiarato che è venuto a mancare l’interesse a coltivare l’azione.
Il ricorso è stato posto in decisione alla Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2004
Preso atto della dichiarazione del procuratore che evidenzia la mancanza di interesse a coltivare il giudizio da parte dell’ordine degli ingegneri, il Collegio non può che rilevare come, nelle relative more, sia venuto a mancare uno dei presupposti necessari per la definizione del giudizio e conseguentemente dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per la parte relativa.
Per quanto riguarda la domanda proposta dall’ordine degli architetti, il ricorso è invece inammissibile, posto che l’ordine stesso non è legittimato a chiedere l’annullamento di un atto che non lede la categoria di riferimento ma che è, anzi, favorevole ad un suo iscritto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ed in parte inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2004, con l'intervento dei signori magistrati:
- Alfredo GOMEZ de AYALA Presidente
- Roberta VIGOTTI Consigliere, relatore ed estensore
-Cecilia ALTAVISTA Referendario

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE
F.to A. Gomez de Ayala F.to R. Vigotti
Firmato il Direttore di segreteria
M. Luisa Cerrato Soave
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 17 febbraio 2004
Firmato il Direttore di segreteria
M. Luisa Cerrato Soave

Interesse a ricorrere dell’Ordine professionale: una sentenza controcorrente

Avv. Simona Rostagno

Secondo un insegnamento costante, l’Ordine professionale è legittimato a ricorrere esclusivamente nell’ipotesi in cui l’atto amministrativo impugnato sia suscettibile di recare danno ad un interesse generale della categoria rappresentata, comprimendo arbitrariamente la sfera delle attribuzioni e potenzialità professionali o comunque, incidendo negativamente sul corretto esercizio della stessa (Cons. Stato V 23 maggio 1997 n° 527; Tar Calabria sez. Catanzaro, 29 ottobre 1997 n° 627).
Al contrario, pertanto, si è ritenuto che l’Ordine professionale non sia legittimato a ricorrere nell’ipotesi in cui sia compresso un interesse individuale di un singolo professionista suo iscritto (Tar Piemonte II, 13 novembre 1987 n° 548).
La riflessione si complica peraltro quando l’Ordine professionale intenda impugnare un atto che avvantaggia un suo iscritto ma risulta sfavorevole a tutti gli altri: il caso tipico deve individuarsi negli atti di affidamento da parte del committente pubblico che comportino una restrizione della concorrenza.
Si verificano insomma gli estremi di un potenziale conflitto di interessi alla luce del quale deve essere valutata la legittimazione dell’Ordine.
La questione è stata affrontata dal Consiglio di Stato, osservando che la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, per essere idonea ad escludere la legittimazione dell’ordine professionale, va valutata in astratto, essendo all’uopo insufficiente la circostanza meramente eventuale e giuridicamente insignificante , che alcuni professionisti possano beneficiare del provvedimento che l’ordine assume lesivo dell’interesse istituzionalizzato della categoria (Cons. Stato V, 14 maggio 1996 n° 551).
L’eventuale incidenza del ricorso dell’Ordine sulla posizione del singolo professionista che si trovi nelle condizioni di poter beneficiare dell’atto asseritamente lesivo degli interessi della categoria è stata risolta dalla giurisprudenza riconducendo il singolo professionista alla “sua posizione naturale di controinteressato alla domanda di annullamento (donde l’integrazione del contraddittorio in questa sede doverosamente assicurata)” (Tar Campania I, 25 gennaio 1999 n° 148).
In altre parole, l’esame della ricorrenza del conflitto di interessi deve essere riportata alla considerazione degli interessi che l’Ordine professionale intende tutelare: quando gli interessi tutelati appartengono comunque in astratto all’intera categoria rappresentata dall’ordine ricorrente il conflitto non sussiste (cfr. ex multis, Tar Basilicata 18 febbraio 2002 n° 147; Tar Lombardia sez. Brescia, 7 ottobre 1996 n° 963).
Si situa controcorrente rispetto all’orientamento affermatosi negli ultimi anni la sentenza del Tar Piemonte per la quale invece “il ricorso è (…) inammissibile, posto che l’ordine stesso non è legittimato a chiedere l’annullamento di un atto che non lede la categoria di riferimento ma che è, anzi, favorevole ad un suo iscritto”.
La sentenza delinea una nozione estremamente rigorosa di conflitto di interessi nella questione de qua che rimette in discussione gli esatti confini del ruolo di tutore degli interessi di categoria che spetta istituzionalmente all’Ordine professionale.

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