T.A.R. PIEMONTE SEZ I, sentenza 11 febbraio 2004 n.
222
Pres. Gomez de Ayala, Est. Peruggia
O. ed altri c. Comune di Pezzana
Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Diniego – Motivazione - Requisiti
Il diniego di assenso al titolo edilizio deve indicare le ragioni in fatto e in diritto che comportano l’incompatibilità fra il progetto di intervento e la normativa urbanistica comunale.
Aderendo ad un indirizzo giurisprudenziale ormai pacifico in tema di motivazione degli atti di diniego in materia edilizia, il T.A.R. ha annullato un provvedimento comunale relativo alla costruzione di due silos destinati allo stoccaggio di prodotti agricoli. Nella fattispecie, la Commissione igienico-edilizia si era limitata a rilevare che i due silos superavano l’altezza massima consentita nella zona dalle norme di piano regolatore, senza però fare alcun cenno alle specifiche disposizioni da cui derivava l’incompatibilità contestata al privato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. n. 222/04
R.G. 124/04
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 124 del 2004, proposto dai
signori Giuseppe Oppezzo e Maria Elena Greppi, rappresentati e difesi dall’avvocato Giorgio Santilli, ed elettivamente domiciliati presso di lui a Torino, via Sacchi 44.
contro
Comune di Pezzana, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio
per l'annullamento, previa sospensione,
del diniego opposto agli interessati dal comune di Pezzana, con l’atto
11.11,2003, n. 3583, relativo alla richiesta del permesso di costruire per due
silos agricoli.
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;
Relatore, alla camera di consiglio del 11.2.2004 il ref. P. Peruggia, comparso
l’avvocato Giorgio Santilli.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO
I signori Giuseppe Oppezzo e Maria Elena Greppi
presentarono al Comune di Pezzana una domanda per essere autorizzati a costruire
due silos destinati allo stoccaggio di prodotti agricoli. La domanda venne respinta,
con il provvedimento 11.11.2003, n. 3583 che gli interessati considerano lesivo,
e nei confronti del quale hanno notificato l’atto 10.1.2004, depositato
il 20.1.2004 con cui deducono il vizio di eccesso di potere, e chiedono sospendersi
l’esecuzione della determinazione impugnata.
Il Comune di Pezzana non si è costituito in giudizio.
Il giudice ritiene di poter decidere con sentenza succintamente motivata, attesa
la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell’istanza
cautelare e la manifesta fondatezza della censura dedotta.
Gli interessati si dolgono del diniego opposto dal comune di Pezzana alla domanda
proposta per la realizzazione di due silos in via Valvicino 6, destinati a contenere
prodotti agricoli.
L’atto impugnato consiste in una comunicazione del responsabile del servizio,
che ha reso noto che “… la commissione igienico-edilizia nella seduta
7/1172003, …, ha espresso parere SFAVREVOLE al rilascio del permesso a
costruire relativo all’oggetto, in quanto gli elaborati progettuali allegati
rappresentano l’edificio oggetto di richiesta con altezze superiori a
quelle urbanisticamente previste per l’area interessata…”
. I ricorrenti hanno correttamente inteso che la citata comunicazione ha l’effetto
di comportare la reiezione della loro domanda, secondo quando ritiene la giurisprudenza
consolidatasi in materia (sin da Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 1987, n. 196),
per cui il ricorso può essere conosciuto nel merito.
La censura dedotta riguarda innanzitutto la carenza di motivazione: il giudice
ritiene di poter seguire al riguardo la propria giurisprudenza (ad es. sent.
18 gennaio 2001, n. 88), che considera necessaria per la legittimità
del diniego di assenso al titolo edilizio l’indicazione delle ragioni
in fatto e diritto che comportano la dichiarazione di incompatibilità
tra il progetto ed il piano. In questo caso la commissione edilizia ha rilevato
che i silos in progetto eccedono l’altezza ammessa nella zona urbanistica
in questione, senza far cenno alle norme da cui deriverebbe l’allegata
incompatibilità.
Ne consegue che il diniego è illegittimo sotto questo profilo, per cui
il motivo va accolto e l’atto annullato.
L’amministrazione si dovrà rideterminare al riguardo, indicando
quali sono le altezze ammesse nella zona omogenea in questione, apportando così
un necessario momento collaborativo nel procedimento iniziato ad istanza della
parte.
L’altro motivo è assorbito.
Le spese vanno dichiarate irripetibili, dati i giusti motivi.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte, I sezione, pronunciandosi sul ricorso con sentenza brevemente motivata,
lo accoglie ed annulla l’atto impugnato, salvi gli atti che l’amministrazione
dovrà adottare.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di
consiglio del 11.2.2004, con l'intervento dei signori magistrati:
Alfredo Gomez de Ayala, Presidente
Bernardo Baglietto p. ref.
Paolo Peruggia p. ref. est.
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE
F.to A. Gomez de Ayala F.to P.Peruggia
Firmato il Direttore di segreteria
M. Luisa Cerrato Soave
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 11 febbraio 2004
Firmato il Direttore di segreteria
M. Luisa Cerrato Soave