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T.A.R. PIEMONTE SEZ I, sentenza 11 febbraio 2004 n. 221
Pres. Gomez de Ayala, Est. Peruggia
D. c. Comune di Asti - Pres. Gomez de Ayala, Est. Peruggia

  1. Controinteressato – Individuazione – Atto di revoca – Posizione del terzo privato– Non sussiste

  2. Atto amministrativo – Revoca – Riferimento ad interesse privato - Illegittimità

1. – La posizione di controinteressato nel procedimento amministrativo – assunta dal proprietario confinante – non comporta anche l’acquisizione di terzo controinteressato ai fini processuali in un giudizio che ha per oggetto la revoca del precedente atto di assenso rilasciato dalla P.A. (fattispecie relativa alla realizzazione di un tendone per l’installazione di impianti pubblicitari, contestata dal proprietario soprastante).

2. – L’atto con cui la P.A. revoca il previo provvedimento autorizzativo non può fondarsi sulla semplice tutela di interessi del terzo privato, i quali non sono stati presi in considerazione in occasione del rilascio della autorizzazione revocata e possono comunque trovare adeguata tutela davanti al Giudice Ordinario ad opera del diretto interessato.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- I sezione -

Sent. n. 221/04
R.G. n. 399/01

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 399 del 2001, proposto dal

signor Mario Dal Ben, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Rabino e Stefano Igor Curallo, ed elettivamente domiciliato presso il primo a Torino, in via Palmieri 40.

contro

Comune di Asti, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Dino Raviola, con lui domiciliato presso la segreteria dell’intestato Tribunale amministrativo .

per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento 7.12.2000 con cui il dirigente del settore infrastrutture e viabilità del Comune di Asti ha revocato la precedente autorizzazione 6.6.2000, n. 737/2000, per la parte relativa a sei tendoni da collocare in piazza Alfieri.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Asti;
Relatore, alla camera di consiglio del 11.2.2004 il p. ref. P. Peruggia, comparsi gli avvocati professor Carlo Emanuele Gallo, per delega dell’avvocato Enrico Rabino e Secondo Dino Raviola .
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

ESPOSIZIONE IN FATTO

Con atto notificato il 9.2.2001, depositato il 6.3.2001, il signor Mario Dal Ben impugna il provvedimento 7.12.2000 con cui il dirigente del settore infrastrutture e viabilità del Comune di Asti ha revocato la precedente autorizzazione 6.6.2000, n. 737/2000, per la parte relativa a sei tendoni da collocare in piazza Alfieri. Deduce:
violazione di legge, con riferimento all’art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed all’art. 48 della legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, carenza ed insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, contraddittorietà, illogicità, sviamento.
Violazione di legge con riferimento ai principi vigenti in materia di ritiro degli atti amministrativi, nonché in relazione all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, carenza ed insufficienza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità, sviamento.
L’interessato ha chiesto sospendersi l’esecuzione dell’atto impugnato.
L’amministrazione comunale di Asti si è costituita in giudizio con atto 26.2.2001 con cui ha chiesto respingersi il ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ritiene di doversi pronunciare sul ricorso con sentenza brevemente motivata, attesa la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova in atti.
L’impugnazione riguarda un’ordinanza con cui il Comune di Asti ha disposto la revoca parziale di un’autorizzazione in precedenza assentita.
L’atto così modificato era stato adottato sulla domanda del ricorrente, che aveva chiesto all’amministrazione comunale di poter installare dieci impianti pubblicitari su tenda in corrispondenza delle vetrine del suo esercizio di gioielleria, che ha sei aperture esposte verso piazza Alfieri e quattro in corrispondenza della via Giardini. La p.a. aveva accordato la richiesta autorizzazione con l’atto 6.6.2000, n. 737, e l’odierno ricorrente aveva provveduto all’apposizione delle strutture contestate. L’attività era stata assentita, facendo tuttavia salvi i diritti dei terzi (lett. e), ed era stata espressamente dichiarata revocabile in qualunque momento per motivi di viabilità e di ordine pubblico.
Va rilevato che tale signor Ferrando, proprietario dei locali soprastanti a quelli in cui il ricorrente esercita l’impresa commerciale, chiese al giudice ordinario di dar tutela al possesso dei beni di cui è titolare, che era stato turbato dall’installazione delle tende oggetto di autorizzazione. L’autorità giudiziaria adita si era pronunciata con ordinanza 13.11.2000, n. 3747, ed aveva ordinato all’odierno ricorrente di “…rimuovere la parte fissa di tutte le tende da sole (cd. lunotto), agganciate alle arcate dei portici e prospicienti le finestre del ricorrente (scilicet il signor Ferrando), astendendosi per il futuro da reiterare tale comportamento….”
Il signor Ferrando aveva a quel punto inviato la comunicazione 17.11.2000 all’amministrazione comunale, allegando la citata ordinanza dell’autorità giudiziaria e la copia del verbale 14.11.2000 con cui l’assemblea del condominio nel quale è ubicata la gioielleria di proprietà dell’interessato aveva deciso che “… sopra le arcate dei portici condominiali non possono essere posizionate tende o similari…”.
Su tali premesse l’amministrazione ha adottato l’atto impugnato, che viene censurato per due motivi.
Il giudice deve valutare preliminarmente l’eccezione con cui l’amministrazione ha chiesto l’integrazione del contraddittorio. Assume la difesa del Comune di Asti che il signor Ferrando, proprietario dell’immobile soprastante i locali adibiti dal ricorrente a gioielleria ed il condominio proprietario delle parti comuni del fabbricato sono controinteressati nel presente giudizio: come tali essi avrebbero un interesse tutelato alla conservazione dell’impugnata revoca parziale, per cui avrebbero titolo per partecipare al processo.
Il tribunale non condivide l’eccezione, che ove accolta dovrebbe indurre alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione, perché la posizione di controinteressato procedimentale assunta dal proprietario contermini e dal condominio non comporta l’acquisizione dell’interesse alla partecipazione al giudizio.
Si deve infatti ritenere che, per quel che riguarda il processo, la funzione esercitata dall’amministrazione (assenso e revoca di atto rilevante per l’esercizio dell’attività pubblicitaria) non prevede situazioni di controinteresse, atteso che i terzi possono comunque azionare i loro diritti nelle competenti sedi (l’a.g.o.), e che l’unico soggetto titolare di situazioni giuridiche nei confronti della p.a. è il diretto interessato.
L’autorizzazione parzialmente revocata era stata assunta dal dirigente comunale preposto alla cura del suolo pubblico, che aveva verificato la rispondenza del progetto degli impianti poi assentiti alle disposizioni che regolano la sicurezza del traffico, ed aveva escluso ogni contrarietà degli impianti stessi rispetto alle regole comunali in materia di tributi sull’occupazione del suolo pubblico.
La p.a. non aveva svolto alcuna considerazione relativa ai possibili pregiudizi che l’installazione delle tende avrebbe apportato ai terzi, restando questi profili delimitati alla sfera dei rapporti intersoggettivi, tutelabili avanti al giudice ordinario. Ne consegue che l’eccezione sollevata dal Comune è infondata e va disattesa.
Le osservazioni ora svolte a proposito della rituale instaurazione del contraddittorio comportano l’accoglimento del primo motivo della proposta impugnazione.
Con tale mezzo il ricorrente lamenta che l’impugnato atto di revoca è pervenuto alla determinazione lesiva, operando un riferimento alla tutela degli interessi privati che sono venuti in considerazione.
Al riguardo sono fondate le censure con cui si deduce che il potere esercitato al momento dell’adozione dell’originaria autorizzazione non tollerava la considerazione della situazione giuridica dei terzi, posto che la p.a. esaminò soltanto l’interesse privato del richiedente, in relazione a quello pubblico che tutela la sicurezza della circolazione.
A diversa considerazione non può indurre la salvezza dei diritti dei terzi operata dall’atto revocato: questi ultimi avranno modo di tutelare le proprie situazioni giuridiche nelle sedi competenti, senza che l’odierno ricorrente possa addurre l’avvenuto rilascio dell’atto poi revocato, per difendersi dalle altrui pretese. In tal senso va intesa la clausola che la difesa della p.a. ha ritenuto che abiliti alla revoca del provvedimento originariamente assunto.
In tali limiti va perciò accolto il primo motivo di impugnazione, dovendosi con ciò adottare una statuizione che comporta l’annullamento dell’atto impugnato, restando assorbite le altre censure.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n.205, lo accoglie ed annulla l’atto impugnato, nei limiti di cui alla parte motiva.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 11.2.2004, con l'intervento dei signori magistrati:
Alfredo Gomez de Ayala, Presidente
Bernardo Baglietto p. ref.
Paolo Peruggia p. ref. est.

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE
F.to A. Gomez de Ayala F.to P.Peruggia
Firmato il Direttore di segreteria
M. Luisa Cerrato Soave
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 11 febbraio 2004
Firmato il Direttore di segreteria
M. Luisa Cerrato Soave

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