T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. III - sentenza 20 gennaio 2004,
n.468
Carabelli contro Ordine Ingegneri Provincia di Roma Pres.
Carella, Est. Proietti
Procedimento amministrativo – Accesso ai documenti amministrativi – procedimento disciplinare - accesso di un terzo agli atti del procedimento – esclusione - fattispecie.
E’ legittimo il diniego di accesso di un terzo agli atti di un procedimento disciplinare (nel caso specifico, instaurato a carico di un pubblico dipendente) a nulla rilevando che il terzo abbia provocato l'apertura del procedimento stesso con un proprio esposto, e ciò sia perché il medesimo è totalmente estraneo alla vicenda disciplinare e sia perché trattasi di atti che attengono in via del tutto mediata e indiretta alla posizione del richiedente, a nulla rilevando che quest' ultimo intenda esibirli in un distinto giudizio risarcitorio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sez. III
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 11204/2003 proposto da
CARABELLI ALBERTO, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Malinconico, in virtù di delega apposta sul ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso il difensore in Roma, Via delle Tre Madonne n. 20 (Studio Valentini);
contro
l’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Enrico Dante, in virtù di delega in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via Lucrezio Caro n. 12
e nei confronti
di CESARE C. e ANGELO R. , rappresentati e difesi dagli Avvocati Vittorio Biagetti e Federico Cappella, in virtù di delega in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore in Roma, Via Antonio Bertolotti n. 35;
per l’accesso
agli atti del procedimento disciplinare avviato dal Consiglio dell’Ordine
degli Ingegneri di Roma nei confronti dell’ing. Cesare C. e dell’ing.
Angelo R. ;
e per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 4249 in data 3/9/2003 con il quale il Consiglio dell’Ordine
degli Ingegneri di Roma ha negato all’ing. Alberto Carabelli l’accesso
agli atti del procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’ing.
Cesare C. e dell’ing. Angelo R. .
Visto il ricorso indicato in epigrafe con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte resistente e dei
controinteressati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Roberto Proietti per la pubblica udienza del 10/12/2003
e uditi i difensori delle parti come da verbale;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
L’ing. Alberto Carabelli presentava al Consiglio dell’Ordine
degli Ingegneri di Roma due esposti, rispettivamente, nei confronti dell’ing.
Cesare C. e dell’ing. Angelo R. .
Da tali esposti scaturivano due procedimenti disciplinari, trattati dal Consiglio
dell’Ordine nella seduta del 31/3/2003 e conclusi con il proscioglimento
degli accusati.
A seguito di ciò, l’ing. Carabelli chiedeva copia degli atti dei
procedimenti, ma gli veniva inviata soltanto una copia a stralcio del verbale
della seduta del Consiglio del 31/3/2003, riportante il solo dispositivo.
Seguivano ulteriori istanze di accesso, l’ultima delle quali proposta
in data 3/7/2003 con la quale si chiedeva copia dei seguenti atti: copia del
verbale del Consiglio dell’Ordine del 31 marzo 2003; copia di tutto il
fascicolo ed, in particolare, di tutti gli atti e relativi allegati inviati
dagli incolpati, degli atti posti in essere dalla Commissione vertenze del Consiglio
dell’Ordine, del relatore ing. Contadini e del Presidente ing. Monti o
da membri del Consiglio.
L’interesse del richiedente veniva evidenziato facendo riferimento alla
qualità di esponente - soggetto che aveva originato l’apertura
dei procedimenti disciplinari - e di danneggiato dal comportamento dell’ing.
C. e dell’ing. R. – circostanze che, peraltro, avevano originato
l’avvio di un procedimento civile.
Decorso il termine per la formazione del silenzio rifiuto, il Consiglio dell’Ordine
provvedeva, comunque, ad adottare il provvedimento in data 3/9/2003, rigettando
l’istanza di accesso.
Ritenendo illegittimo tale provvedimento, l’ing. Carabelli lo impugnava
dinanzi al TAR.
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Roma ed i controinteressati
si costituivano in giudizio eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità
e l’infondatezza del ricorso.
Il Collegio osserva quanto segue.
Vanno respinte, preliminarmente, le eccezioni proposte dal Consiglio dell’Ordine
e dai controinteressati, con le quali si contesta la tarditità e l’inammissibilità
del ricorso, legate alla circostanza che il provvedimento negativo contestato
risulta meramente confermativo di altri dinieghi, non impugnati, aventi ad oggetto
precedenti richieste di accesso dell’ing. Carabelli.
In particolare, dopo una prima richiesta di accesso – a seguito della
quale è stata trasmessa al ricorrente copia dello stralcio del verbale
del 31/3/2003 – è stata presentata l’istanza di accesso in
data 9/5/2003, respinta con provvedimento del 3/6/2003. E poiché il provvedimento
impugnato datato 3/9/2003 è meramente confermativo di quello in data
3/6/2003 e quest’ultimo non è stato impugnato, il ricorso andrebbe
considerato tardivo.
Il Collegio non condivide questo assunto, poiché, la controversia in
tema di violazione del diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi
dell'art. 25, l. 7 agosto 1990 n. 241, rientra nella giurisdizione esclusiva
del g.a. di cui al medesimo art. 25, ancorché gli atti che ne formano
oggetto attengano alla sfera disciplinare di un Consiglio dell'ordine (TAR Lazio,
Sez. III, 3 aprile 2002, n. 2720).
Quindi, vertendo in tema di diritti soggettivi, la mancata impugnazione del
diniego entro il termine di decadenza non osta alla possibilità di far
valere il diritto di accesso entro il termine di prescrizione a fronte di un
nuovo diniego (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2000, n. 4094; Cons. Stato, sez.
VI, n. 2542/2002).
Passando all’esame del merito, il Collegio ritiene che il ricorso sia
infondato debba essere respinto, richiamando i precedenti specifici di questa
Sezione, aventi ad oggetto casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio.
In generale, ai sensi dell' art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241, va ritenuto legittimo
il diniego di accesso di un terzo agli atti di un procedimento disciplinare
(nel caso specifico, instaurato a carico di un pubblico dipendente) a nulla
rilevando che il terzo abbia provocato l'apertura del procedimento stesso con
un proprio esposto, e ciò sia perché il medesimo è totalmente
estraneo alla vicenda disciplinare e sia perché trattasi di atti che
attengono in via del tutto mediata e indiretta alla posizione del richiedente,
a nulla rilevando per converso che quest' ultimo intenda esibirli in un distinto
giudizio risarcitorio (TAR Lazio, Sezione III, 7 marzo 2002, n. 1764).
In particolare - nei riguardi dei documenti del procedimento disciplinare avviato
dal Consiglio di un Ordine professionale nei confronti di un proprio iscritto
-, il terzo che richieda di accedere agli atti di un procedimento disciplinare,
è privo di quella ‘situazione giuridicamente rilevante’,
prescritta ai fini dell'esercizio del relativo diritto dall'art. 22 comma 1,
l. 7 agosto 1990 n. 241, poiché egli, ancorché autore di esposto,
non è parte del predetto procedimento che si svolge tra l'amministrazione,
l'incolpato ed il p.m. o altra figura similare (T.A.R. Lazio, sez. III, 3 aprile
2002, n. 2720).
Sussistono validi motivi per disporre la integrale compensazione delle spese
di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale Amministrativo per il Lazio, Sezione
III^,
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità
amministrativa;
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2003,
con l'intervento dei magistrati:
dott. Luigi Cossu - Presidente
dott. Vito Carella - Consigliere
dott. Roberto Proietti - Referendario - estensore