T.A.R. LAZIO, SEZ. II - sentenza 1 marzo 2004 n. 1902
Pres. La Medica, Est. Sapone
Istituto Suore Oblatre Gesù e Maria (Avv. Biaggi) c. Ministero per i
Beni e le Attività Culturali
Edilizia ed urbanistica – Vincoli paesaggistici – Valutazione delle opere abusive con il vincolo archeologico – Competenza esclusiva del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Sussiste – Competenza degli enti locali – E’ Esclusa – Obbligo di adottare i relativi provvedimenti indipendentemente dalla presentazione di un’istanza di sanatoria ex art.13 L. n.47/85 – E’ Tale
Spetta in via esclusiva al Ministero dei Beni e per le Attività Culturali la valutazione della compatibilità delle opere abusive con il vincolo archeologico, e la stessa, pertanto, è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti ripristinatori indipendentemente da un’eventuale presentazione al comune di un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art.13 della L. n.47/1985, non avendo l’ente locale alcuna competenza in materia.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.9261 RGR - Anno 2003
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
SEZIONE II
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 9261 del 2003 proposto
dall’Istituto Suore Oblate Gesù e Maria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Biaggi ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria della Sezione;
CONTRO
il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei
Portoghesi n.12, è domiciliatario;
per l’annullamento:
dell’ingiunzione di demolizione della tettoia e della camma fumaria, abusivamente
realizzate su immobile sottoposto a vincolo ex lege 1089/1939, ricevuta in epoca
successiva al 20/5/2003;
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il dottor Giuseppe Sapone;
Nessuno presente per le parti alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2004;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il proposto gravame l’istituto ricorrente, proprietario dell’immobile sito in Albano Laziale, Via Cellomaio, che ingloba le terme di Cellomaio, monumento sottoposto a vincolo archeologico con DM dell’8 febbraio 1929, ha impugnato la determinazione del 9 maggio 2003 con cui la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio ha disposto la demolizione delle seguenti opere in quanto abusivamente realizzate:
Il ricorso è affidato al seguente ed articolato motivo
di doglianza:
Violazione di legge e difetto di istruttoria.
Si è costituito l’intimato Ministero contestando le prospettazioni
ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza dell’11 febbraio il ricorso è stato assunto
in decisione.
DIRITTO
Con il proposto gravame l’istituto ricorrente, proprietario
dell’immobile sito in Albano Laziale, Via Cellomaio, che ingloba le terme
di Cellomaio, monumento sottoposto a vincolo archeologico con DM dell’8
febbraio 1929, ha impugnato la determinazione del 9 maggio 2003 con cui la Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Lazio ha disposto la demolizione delle seguenti
opere in quanto abusivamente realizzate:
a) un porticato ancorato alla struttura principale con pilastri di mattoni e
copertura in legno avente le dimensioni di metri 11,90 x 6,10;
b) una canna fumaria.
Non suscettibile di accoglimento è l’unica doglianza prospettata
con cui è stato fatto presente che la contestata determinazione è
stata assenta senza il supporto di un’adeguata istruttoria ed avrebbe
precluso al comune di Albano Laziale di effettuare l’esame dell’istanza
di sanatoria presentata ai sensi dell’art.13 della L. n.47/1985.
Al riguardo il Collegio osserva, alla luce della documentazione versata agli
atti dall’intimata amministrazione, che:
Relativamente al secondo profilo di doglianza
deve essere sottolineato che, spettando la valutazione della compatibilità
delle opere abusive con il vincolo archeologico all’esclusiva competenza
dell’intimata amministrazione, la stessa, pertanto, è tenuta ad
adottare gli opportuni provvedimenti ripristinatori indipendentemente da un’eventuale
presentazione al comune di un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art.13
della L. n.47/1985, non avendo l’ente locale alcuna competenza nella materia
oggetto della presente controversia.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9261 del 2003, come
in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’istituto ricorrente al pagamento a favore della resistente
amministrazione delle spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00 (euro
duemilacinquecento).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di
consiglio dell’11 febbraio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:
Dr. Domenico LA MEDICA - Presidente
Dr. Francesco RICCIO - Consigliere
Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE