T.A.R. LAZIO, SEZ. II - sentenza 1 marzo
2004 n.1900
Pres. La Medica, Est. Sapone
Bellocci (Avv.ti Mariani Marini e Gobbi) c. Amm.ne Autonoma Monopoli di Stato
Contratti della pubblica amministrazione - Commissione Centrale per la revisione dei corrispettivi di appalto relativi alla gestione per la vendita di generi di monopolio – Nuova determinazione del corrispettivo di gestione – Criterio adoperato dalla P.A. che non tiene conto del fatto che la mole di lavoro di un magazzino cresce proporzionalmente al numero delle rivendite che vi fanno capo - Legittimità
Il criterio adoperato dall’amministrazione per la determinazione del corrispettivo di gestione, deve tener conto che se è vero che il numero dei prelevamenti può essere positivamente correlato al numero delle rivendite servite, è altrettanto vero che ad un maggior importo complessivo dei prelevamenti può corrispondere verosimilmente un maggior numero degli stessi, rappresentando l’ipotesi opposta, fondata sul maggior importo dei singoli prelevamenti in relazione soprattutto al maggior valore delle merci prelevate, una sorta di eccezione, che se ben può accadere in specifiche e particolari ipotesi, tuttavia, non assume una valenza generale. Ed invero, anche ad ammettere l’ipotesi del maggior numero dei prelevamenti di minor importo unitario in relazione al maggior numero delle rivendite servite, da ciò non ne consegue automaticamente una maggior incidenza nell’ambito dell’attività lavorativa espletata dagli addetti ai magazzini, in quanto è incontestabile che ad una maggiore quantità di merci prelevate con un singolo prelevamento corrisponde un maggior utilizzo del personale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 3205 RGR - Anno 1988
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
SEZIONE II
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.3205 del 1988 proposto dal signor
Bellucci Mario, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alarico Mariani Marini e Goffredo Gobbi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Gobbi in Roma, Via Maria Cristina n.8;
CONTRO
l’Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la
cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria;
per l’annullamento:
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione
autonoma;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 18 febbraio 2004 – relatore il dottor
Giuseppe Sapone – l’avv. Gobbi per il ricorrente;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, gestore del magazzino di vendita dei generi di monopoli di Stato di Teramo, ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l’intimata amministrazione ha disposto la revisione di ufficio del corrispettivo di gestione portandolo, con decorrenza 1° maggio 1985, da lit. 10.670 per mille sull’importo lordo dei prelevamenti a lit.7.800 per mille.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
Si è costituita l’intimata
amministrazione contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo
per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2004 il ricorso è stato assunto
in decisione.
DIRITTO
Con il proposto gravame l’odierno
ricorrente, gestore del magazzino di vendita dei generi di monopoli di Stato
di Teramo, ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l’intimata
amministrazione ha disposto la revisione di ufficio del corrispettivo di gestione
portandolo, con decorrenza 1° maggio 1985, da lit. 10.670 per mille sull’importo
lordo dei prelevamenti a lit.7.800 per mille.
Con il primo motivo di doglianza l’attuale istante, premesso che il corrispettivo
de quo è determinato dal rapporto espresso in millesimi, tra le spese
di gestione riconosciute e l’importo dei prelevamenti del gestore, ha
prospettato la palese illogicità del criterio utilizzato per individuare
le spese di gestione, derivante dalle seguenti operazioni:
In tale contesto, premesso che
l’importo dei prelevamenti è largamente prevalente rispetto al
numero delle rivendite servite, l’interessato ha evidenziato l’illogicità
del suddetto criterio, il quale non tiene conto che “la mole di lavoro
di un magazzino cresce proporzionalmente al numero delle rivendite che vi fanno
capo e solo marginalmente in relazione all’importo dei generi prelevati”
(pag.5), e “privilegia irrazionalmente “i gestori dei magazzini
delle zone nelle quali si registra uno smercio più elevato, quantitativamente
e/o qualitativamente di prodotti (pag.6).
In sostanza la tesi ricorsuale, nel riconoscere che il costo sostenuto per l’utilizzo
del personale è condizionato dal numero dei prelevamenti, si basa sull’assunto
che ad un maggior importo complessivo dei prelevamenti non corrisponde automaticamente
un maggior numero degli stessi, atteso che occorre tener presente anche l’importo
unitario degli stessi, mentre il numero dei prelevamenti è, invece, sicuramente
positivamente correlato al numero delle rivendite servite.
Al riguardo, premesso che la materia de qua è riservata ad una valutazione
ampiamente discrezionale dell’amministrazione, il Collegio non può
non sottolineare che il criterio contestato non appare inficiato dalla dedotta
illogicità, ed anzi ben può ritenersi razionalmente raccordato,
tenuto conto dell’esigenza di dettare una disciplina uniforme, a quella
che secondo l’id quod plerumque accidit può essere considerata
la tipica situazione fattuale.
In merito il Tribunale osserva che:
Alla luce di tali argomentazioni,
pertanto, la censura in trattazione deve essere rigettata.
Non suscettibile di favorevole esame è anche la successiva doglianza
con cui è stata contestata la decorrenza retroattiva della gravata determinazione.
Al riguardo deve essere sottolineato che:
Ciò premesso, il proposto
gravame deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3205 del 1988, come
in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di
consiglio del 18 febbraio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:
Dr. Domenico LA MEDICA - Presidente Dr. Francesco RICCIO - Consigliere
Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE