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n. 3-2004 - © copyright.

T.A.R. LAZIO, SEZ. II - sentenza 1 marzo 2004 n.1900
Pres. La Medica, Est. Sapone
Bellocci (Avv.ti Mariani Marini e Gobbi) c. Amm.ne Autonoma Monopoli di Stato

Contratti della pubblica amministrazione - Commissione Centrale per la revisione dei corrispettivi di appalto relativi alla gestione per la vendita di generi di monopolio – Nuova determinazione del corrispettivo di gestione – Criterio adoperato dalla P.A. che non tiene conto del fatto che la mole di lavoro di un magazzino cresce proporzionalmente al numero delle rivendite che vi fanno capo - Legittimità

Il criterio adoperato dall’amministrazione per la determinazione del corrispettivo di gestione, deve tener conto che se è vero che il numero dei prelevamenti può essere positivamente correlato al numero delle rivendite servite, è altrettanto vero che ad un maggior importo complessivo dei prelevamenti può corrispondere verosimilmente un maggior numero degli stessi, rappresentando l’ipotesi opposta, fondata sul maggior importo dei singoli prelevamenti in relazione soprattutto al maggior valore delle merci prelevate, una sorta di eccezione, che se ben può accadere in specifiche e particolari ipotesi, tuttavia, non assume una valenza generale. Ed invero, anche ad ammettere l’ipotesi del maggior numero dei prelevamenti di minor importo unitario in relazione al maggior numero delle rivendite servite, da ciò non ne consegue automaticamente una maggior incidenza nell’ambito dell’attività lavorativa espletata dagli addetti ai magazzini, in quanto è incontestabile che ad una maggiore quantità di merci prelevate con un singolo prelevamento corrisponde un maggior utilizzo del personale.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3205 RGR - Anno 1988

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE II

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.3205 del 1988 proposto dal signor

Bellucci Mario, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alarico Mariani Marini e Goffredo Gobbi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Gobbi in Roma, Via Maria Cristina n.8;

CONTRO

l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria;
per l’annullamento:

Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione autonoma;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 18 febbraio 2004 – relatore il dottor Giuseppe Sapone – l’avv. Gobbi per il ricorrente;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, gestore del magazzino di vendita dei generi di monopoli di Stato di Teramo, ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l’intimata amministrazione ha disposto la revisione di ufficio del corrispettivo di gestione portandolo, con decorrenza 1° maggio 1985, da lit. 10.670 per mille sull’importo lordo dei prelevamenti a lit.7.800 per mille.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

  1. Eccesso di potere per illogicità manifesta;
  2. Violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi. Violazione dell’art.33, penultimo comma, del DPR n.1074/1958, come sostituito dall’articolo unico del DPR n.81/1970.

Si è costituita l’intimata amministrazione contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2004 il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, gestore del magazzino di vendita dei generi di monopoli di Stato di Teramo, ha impugnato la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l’intimata amministrazione ha disposto la revisione di ufficio del corrispettivo di gestione portandolo, con decorrenza 1° maggio 1985, da lit. 10.670 per mille sull’importo lordo dei prelevamenti a lit.7.800 per mille.
Con il primo motivo di doglianza l’attuale istante, premesso che il corrispettivo de quo è determinato dal rapporto espresso in millesimi, tra le spese di gestione riconosciute e l’importo dei prelevamenti del gestore, ha prospettato la palese illogicità del criterio utilizzato per individuare le spese di gestione, derivante dalle seguenti operazioni:

  1. il costo effettivo sostenuto per il personale impiegato deve essere rapportato all’importo annuo dei prelevamenti ed al numero delle rivendite servite dal magazzino;
  2. il quoziente in tal modo ottenuto viene successivamente convertito in un corrispondente numero di dipendenti e di giornate lavorative.

In tale contesto, premesso che l’importo dei prelevamenti è largamente prevalente rispetto al numero delle rivendite servite, l’interessato ha evidenziato l’illogicità del suddetto criterio, il quale non tiene conto che “la mole di lavoro di un magazzino cresce proporzionalmente al numero delle rivendite che vi fanno capo e solo marginalmente in relazione all’importo dei generi prelevati” (pag.5), e “privilegia irrazionalmente “i gestori dei magazzini delle zone nelle quali si registra uno smercio più elevato, quantitativamente e/o qualitativamente di prodotti (pag.6).
In sostanza la tesi ricorsuale, nel riconoscere che il costo sostenuto per l’utilizzo del personale è condizionato dal numero dei prelevamenti, si basa sull’assunto che ad un maggior importo complessivo dei prelevamenti non corrisponde automaticamente un maggior numero degli stessi, atteso che occorre tener presente anche l’importo unitario degli stessi, mentre il numero dei prelevamenti è, invece, sicuramente positivamente correlato al numero delle rivendite servite.
Al riguardo, premesso che la materia de qua è riservata ad una valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione, il Collegio non può non sottolineare che il criterio contestato non appare inficiato dalla dedotta illogicità, ed anzi ben può ritenersi razionalmente raccordato, tenuto conto dell’esigenza di dettare una disciplina uniforme, a quella che secondo l’id quod plerumque accidit può essere considerata la tipica situazione fattuale.
In merito il Tribunale osserva che:

  1. se è vero che il numero dei prelevamenti può essere positivamente correlato al numero delle rivendite servite, è altrettanto verso che ad un maggior importo complessivo dei prelevamenti può corrispondere verosimilmente un maggior numero degli stessi, rappresentando l’ipotesi opposta, fondata sul maggior importo dei singoli prelevamenti in relazione soprattutto al maggior valore delle merci prelevate, una sorta di eccezione, che se ben può accadere in specifiche e particolari ipotesi, tuttavia, non assume una valenza generale;
  2. anche ad ammettere l’ipotesi ricorsuale (maggior numero dei prelevamenti di minor importo unitario in relazione al maggior numero delle rivendite servite) da ciò non ne consegue automaticamente una maggior incidenza nell’ambito dell’attività lavorativa espletata dagli addetti ai magazzini, in quanto è incontestabile che ad una maggiore quantità di merci prelevate con un singolo prelevamento corrisponde un maggior utilizzo del personale.

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, la censura in trattazione deve essere rigettata.
Non suscettibile di favorevole esame è anche la successiva doglianza con cui è stata contestata la decorrenza retroattiva della gravata determinazione.
Al riguardo deve essere sottolineato che:

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3205 del 1988, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:
Dr. Domenico LA MEDICA - Presidente Dr. Francesco RICCIO - Consigliere
Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore

IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE

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