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n. 3-2004 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. II bis - sentenza 1 marzo 2004 n.1907
Pres., Est. Giulia
Chiovenda Anna (Avv.ti Cassiano, Milli) c/ Comune di Pomezia

Procedimento amministrativo –equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di servizio –– pareri discordanti di più organi investiti del giudizio di dipendenza delle infermità da causa di servizio – provvedimento di diniego - difetto di motivazione per violazione art. 3 l. n. 241/90 - sussiste.

Laddove, in presenza di pareri discordanti espressi dagli organi investiti del giudizio di accertamento della eventuale dipendenza di infermità da cause di servizio, l’Amministrazione recepisca quello di contenuto negativo emanando un provvedimento di diniego sull’istanza di equo indennizzo, tale provvedimento difetta di motivazione quando vi sia stata la mancata esibizione del parere posto fondamento del diniego in violazine dell’obbligo ex art. 3, terzo comma, legge n. 241/90 e quando - pur non non essendovi un obbligo di motivare la preferenza accordata - l’Amministrazione non abbia comunque verificato che l’organo di cui condivide il parere abbia tenuto conto degli altri giudizi eventualmente discordanti, esplicitando le ragioni del proprio contrario avviso (cfr.; ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 18.4.2000, n. 2330; Sez. IV, 22.6.2000, n. 3544; Sez. VI, 2.7.2002, n. 3613).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. II bis)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3849/95 proposto da

CHIOVENDA Anna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Cassiano e Marina Milli, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Roma, Via F. Civinini, 12;

contro

il Comune di Pomezia in persona del Sindaco in p.t., non costituitosi in giudizio,

per l’annullamento
del provvedimento prot. 2407 in data 20.1.1995, col quale il Comune ha respinto l’istanza di equo indennizzo presentata da Francesco Di Stefano;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la sentenza interlocutoria n. 6228 del 14.7.2003;
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 15/01/2004 il Consigliere Dott. Patrizio Giulia;
Udito altresì l’avv. M. Milli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 17.3.1995 la sig.ra Anna Chiovenda, vedova di Francesco Di Stefano, ha impugnato il provvedimento n. 2407 del 20.1.1995 con il quale il Comune di Pomezia, su conforme parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, ha respinto l’istanza di equo indennizzo presentata dal sig. Francesco Di Stefano.
La ricorrente, dopo aver premesso che le infermità da cui il sig. Di Stefano era affetto erano state riconosciute dalla Commissione Medica presso l’Ospedale Militare di Roma come dipendenti da causa di servizio (verbale 13.12.1991) e che sulla domanda di equo indennizzo si era favorevolmente espresso il Comune di Pomezia (delibera 9.3.1994) deduce che il provvedimento di diniego è viziato da difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, non essendo possibile conoscere le ragioni per le quali il C.P.P.O. e l’Amministrazione Comunale hanno ritenuto le infermità in questione non dipendenti da causa di servizio, senza considerare che l’interessato aveva svolto le proprie mansioni presso l’Archivio comunale e l’Ufficio protocollo Generale in locali freddi ed umidi, provvedendo, pur essendo di costituzione obesa, allo spostamento di materiale più o meno pesante.
Con sentenza interlocutoria n. 6228 del 14.7.2003 la Sezione ha disposto incombenti istruttori, ai quali il Comune di Pomezia non ha adempiuto.
Nella pubblica udienza del 15.1.2004 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Con il provvedimento impugnato il Sindaco di Pomezia ha respinto la domanda di equo indennizzo presentata dal sig. Francesco Di Stefano, coniuge della ricorrente, sulla base del parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che aveva ritenuto le infermità lamentate dall’interessato non dipendenti da causa di servizio.
E’ fondata la censura di difetto di motivazione proposta dalla ricorrente in relazione alla omessa indicazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a recepire il parere negativo del predetto C.P.P.O., contrastante con quello precedentemente espresso della Commissione medico ospedaliera, presso l’Ospedale Militare di Roma.
Al riguardo il Collegio rileva che il richiamato parere del Comitato non è stato esibito dall’Amministrazione, nonostante l’obbligo sancito dall’art. 3, terzo comma, della legge 7.8.1990, n. 241 e la richiesta contenuta in due ordinanze presidenziali e in una decisione istruttoria, per cui la dedotta mancanza di motivazione deve ritenersi provata, nei confronti del predetto parere del C.P.P.O., alla stregua della regola di giudizio sancita dall’art. 116 cod. proc. Civ., applicabile per pacifica giurisprudenza anche nel processo amministrativo (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 29.1.2002, n. 476).
Ora, anche se, in linea di principio, l’Amministrazione non ha l’obbligo di motivare la preferenza accordata al parere emesso dal C.P.P.O., essa è comunque tenuta a verificare che il Comitato abbia tenuto conto degli altri giudizi eventualmente discordanti, esplicitando le ragioni del proprio contrario avviso (cfr.; ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 18.4.2000, n. 2330; Sez. IV, 22.6.2000, n. 3544; Sez. VI, 2.7.2002, n. 3613).
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. verbale della Commissione medica ospedaliera presso l’Ospedale Militare di Roma in data 13.12.1991) emerge che la CMO aveva giudicato alcune delle infermità denunciate dal Sig. Di Stefano (spondiloartrosi con discopatie multiple; cardiopatia ischemica con pregresso infarto del miocardio; esiti di safenectomia bilaterale con residua insufficienza del circolo venoso) dipendenti da causa di servizio, in quanto “risulta dagli atti come il paziente per lungo tempo ha prestato servizio gravoso, in ambienti non idonei”.
Pertanto, in presenza di tale giudizio, al quale il C.P.P.O., a quanto risulta, si è limitato a contrapporre apoditticamente il proprio diverso parere, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali ha ritenuto di dover preferire quest’ultimo rispetto a quello discordante della C.M.O., tanto più che, in precedenza la stessa Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale in data 9.3.1994 aveva espresso parere favorevole alla dipendenza da causa di servizio, dando altresì atto (cfr. rapporto informativo in data 21.3.1994) che il Di Stefano “fino a tutto il 1997 è stato in servizio presso l’Archivio comunale in locali freddi e umidi”.
Il ricorso va, in conclusione, accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Bis, accoglie il ricorso proposto come in epigrafe da Chiovenda Anna e , per l’effetto, annulla l’atto impugnato, restando salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna il Comune di Pomezia al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15.1.2004, con l’intervento dei signori:
Patrizio Giulia Presidente, est.
Evasio Speranza Consigliere
Solveig Cogliani Consigliere

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