TAR LAZIO, SEZ. II bis - sentenza 1 marzo 2004 n.1907
Pres., Est. Giulia
Chiovenda Anna (Avv.ti Cassiano, Milli) c/ Comune di Pomezia
Procedimento amministrativo –equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di servizio –– pareri discordanti di più organi investiti del giudizio di dipendenza delle infermità da causa di servizio – provvedimento di diniego - difetto di motivazione per violazione art. 3 l. n. 241/90 - sussiste.
Laddove, in presenza di pareri discordanti espressi dagli organi investiti del giudizio di accertamento della eventuale dipendenza di infermità da cause di servizio, l’Amministrazione recepisca quello di contenuto negativo emanando un provvedimento di diniego sull’istanza di equo indennizzo, tale provvedimento difetta di motivazione quando vi sia stata la mancata esibizione del parere posto fondamento del diniego in violazine dell’obbligo ex art. 3, terzo comma, legge n. 241/90 e quando - pur non non essendovi un obbligo di motivare la preferenza accordata - l’Amministrazione non abbia comunque verificato che l’organo di cui condivide il parere abbia tenuto conto degli altri giudizi eventualmente discordanti, esplicitando le ragioni del proprio contrario avviso (cfr.; ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 18.4.2000, n. 2330; Sez. IV, 22.6.2000, n. 3544; Sez. VI, 2.7.2002, n. 3613).
REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio (Sez. II bis)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3849/95 proposto da
CHIOVENDA Anna, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Massimo Cassiano e Marina Milli, elettivamente domiciliata
presso lo studio degli stessi in Roma, Via F. Civinini, 12;
contro
il Comune di Pomezia in persona del
Sindaco in p.t., non costituitosi in giudizio,
per l’annullamento Visto il ricorso con i relativi allegati; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue: FATTO Con ricorso notificato in data 17.3.1995 la
sig.ra Anna Chiovenda, vedova di Francesco Di Stefano, ha impugnato il provvedimento
n. 2407 del 20.1.1995 con il quale il Comune di Pomezia, su conforme parere
del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, ha respinto l’istanza
di equo indennizzo presentata dal sig. Francesco Di Stefano. DIRITTO Con il provvedimento impugnato il Sindaco di
Pomezia ha respinto la domanda di equo indennizzo presentata dal sig. Francesco
Di Stefano, coniuge della ricorrente, sulla base del parere del Comitato per
le pensioni privilegiate ordinarie, che aveva ritenuto le infermità lamentate
dall’interessato non dipendenti da causa di servizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Sezione Seconda Bis, accoglie il ricorso proposto come in epigrafe da Chiovenda
Anna e , per l’effetto, annulla l’atto impugnato, restando salvi
gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
del 15.1.2004, con l’intervento dei signori:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
del provvedimento prot. 2407 in data 20.1.1995, col quale il Comune ha respinto
l’istanza di equo indennizzo presentata da Francesco Di Stefano;
Vista la sentenza interlocutoria n. 6228 del 14.7.2003;
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 15/01/2004 il Consigliere Dott. Patrizio
Giulia;
Udito altresì l’avv. M. Milli;
La ricorrente, dopo aver premesso che le infermità da cui il sig. Di
Stefano era affetto erano state riconosciute dalla Commissione Medica presso
l’Ospedale Militare di Roma come dipendenti da causa di servizio (verbale
13.12.1991) e che sulla domanda di equo indennizzo si era favorevolmente espresso
il Comune di Pomezia (delibera 9.3.1994) deduce che il provvedimento di diniego
è viziato da difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 della
legge n. 241/90, non essendo possibile conoscere le ragioni per le quali il
C.P.P.O. e l’Amministrazione Comunale hanno ritenuto le infermità
in questione non dipendenti da causa di servizio, senza considerare che l’interessato
aveva svolto le proprie mansioni presso l’Archivio comunale e l’Ufficio
protocollo Generale in locali freddi ed umidi, provvedendo, pur essendo di costituzione
obesa, allo spostamento di materiale più o meno pesante.
Con sentenza interlocutoria n. 6228 del 14.7.2003 la Sezione ha disposto incombenti
istruttori, ai quali il Comune di Pomezia non ha adempiuto.
Nella pubblica udienza del 15.1.2004 il ricorso è passato in decisione.
E’ fondata la censura di difetto di motivazione proposta dalla ricorrente
in relazione alla omessa indicazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione
a recepire il parere negativo del predetto C.P.P.O., contrastante con quello
precedentemente espresso della Commissione medico ospedaliera, presso l’Ospedale
Militare di Roma.
Al riguardo il Collegio rileva che il richiamato parere del Comitato non è
stato esibito dall’Amministrazione, nonostante l’obbligo sancito
dall’art. 3, terzo comma, della legge 7.8.1990, n. 241 e la richiesta
contenuta in due ordinanze presidenziali e in una decisione istruttoria, per
cui la dedotta mancanza di motivazione deve ritenersi provata, nei confronti
del predetto parere del C.P.P.O., alla stregua della regola di giudizio sancita
dall’art. 116 cod. proc. Civ., applicabile per pacifica giurisprudenza
anche nel processo amministrativo (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 29.1.2002,
n. 476).
Ora, anche se, in linea di principio, l’Amministrazione non ha l’obbligo
di motivare la preferenza accordata al parere emesso dal C.P.P.O., essa è
comunque tenuta a verificare che il Comitato abbia tenuto conto degli altri
giudizi eventualmente discordanti, esplicitando le ragioni del proprio contrario
avviso (cfr.; ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 18.4.2000, n. 2330; Sez. IV,
22.6.2000, n. 3544; Sez. VI, 2.7.2002, n. 3613).
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. verbale
della Commissione medica ospedaliera presso l’Ospedale Militare di Roma
in data 13.12.1991) emerge che la CMO aveva giudicato alcune delle infermità
denunciate dal Sig. Di Stefano (spondiloartrosi con discopatie multiple; cardiopatia
ischemica con pregresso infarto del miocardio; esiti di safenectomia bilaterale
con residua insufficienza del circolo venoso) dipendenti da causa di servizio,
in quanto “risulta dagli atti come il paziente per lungo tempo ha prestato
servizio gravoso, in ambienti non idonei”.
Pertanto, in presenza di tale giudizio, al quale il C.P.P.O., a quanto risulta,
si è limitato a contrapporre apoditticamente il proprio diverso parere,
l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali
ha ritenuto di dover preferire quest’ultimo rispetto a quello discordante
della C.M.O., tanto più che, in precedenza la stessa Amministrazione,
con deliberazione della Giunta Comunale in data 9.3.1994 aveva espresso parere
favorevole alla dipendenza da causa di servizio, dando altresì atto (cfr.
rapporto informativo in data 21.3.1994) che il Di Stefano “fino a tutto
il 1997 è stato in servizio presso l’Archivio comunale in locali
freddi e umidi”.
Il ricorso va, in conclusione, accolto, con il conseguente annullamento del
provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
Condanna il Comune di Pomezia al pagamento delle spese, competenze ed onorari
del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Patrizio Giulia Presidente, est.
Evasio Speranza Consigliere
Solveig Cogliani Consigliere