GiustAmm.it

Giurisprudenza
n. 3-2004 - © copyright.

T.A.R. LAZIO, SEZ. I Bis - sentenza 23 febbraio 2004, n. 1644
Pres. Mastrocola, Est. Stanizzi;
Viola (Avv.ti Sciacca e D’Amelio) c. Ministero della Difesa
  1. Processo – Legittimazione ed interesse processuale – Giudizio di avanzamento per ufficiali dell’Arma dei Carabinieri – Ricorso avverso il giudizio d’avanzamento – Ufficiali iscritti in quadro – Posizione di contraddittori necessari nel giudizio – Esclusione.

  2. Pubblica amministrazione – Discrezionalità Amministrativa – Giudizio espresso dalla commissione superiore in sede di avanzamento degli ufficiali – Criteri – Sindacato del Giudice Amministrativo – Limiti – Ampiezza della discrezionalità – E’ tale

1. In tema di ricorso proposto avverso il giudizio di avanzamento per il grado di Generale di Brigata, non può attribuirsi agli ufficiali iscritti in quadro la posizione di contraddittori necessari, non subendo gli stessi alcuna lesione, diretta o mediata, relativamente alla promozione conseguita, dall’eventuale accoglimento del gravame laddove lo stesso sia fondato su censure non idonee a travolgere in toto l’operato della Commissione superiore di avanzamento, e sia quindi incentrato sulla classica doglianza dell’eccesso di potere in senso relativo. Tale lesione non consegue neanche alla rinnovazione positiva del giudizio di avanzamento; e ciò in quanto la norma di cui al comma 4 dell’art. 40 del D. Lgs. n. 490 del 1997 delinea un insieme di ordinate conseguenze che lasciano immutata la posizione di vantaggio conseguita dagli ex parigrado promossi col giudizio di avanzamento impugnato dal ricorrente.
Difatti l’ufficiale ricorrente una volta promosso in sede di rinnovamento del giudizio, nelle ipotesi in cui sussista vacanza nella dotazione organica del grado che consegue, riempie tale vacanza senza in nulla pregiudicare la posizione dei colleghi promossi col giudizio contestato, nè quella di alcun altro collega già titolare di tale grado.
Da quanto esposto consegue che non può ritenersi incardinata alcuna legittimazione a contraddire in capo agli ufficiali del s.p.e. promossi al grado di colonnello o generale all’esito di un giudizio di avanzamento impugnato. Ciò in quanto costoro non ricevono alcun pregiudizio dall’annullamento in parte qua del relativo giudizio, mantenendo la promozione conseguita e conservando la relativa iscrizione nell’ordine di ruolo, dovendosi peraltro tenere presente, in proposito, che la rinnovazione del giudizio di avanzamento potrebbe anche confermare la mancata iscrizione in quadro del ricorrente.

2. Il giudizio espresso dalla Commissione superiore in sede di avanzamento degli ufficiali (specie per i gradi più elevati), costituisce espressione di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale, di tal guisa che non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo; inoltre, la conclusiva valutazione con la quale l’Amministrazione abbia dato peso e significato alla complessiva personalità e attività dell’interessato, costituendo apprezzamento di merito, non è sindacabile in sede giurisdizionale. Con specifico riferimento ai giudizi espressi dalle Commissioni superiori di svanzamento, la giurisprudenza ha poi avuto modo di confermare l’ampiezza della discrezionalità attribuita al predetto organo, il quale è chiamato ad esprimersi su candidati che di solito sono ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, e le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di astrazione e di sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
ROMA – SEZIONE PRIMA bis

N / Reg. Sent. N. 7825/2001 Reg. Ric.

composto dai Magistrati: - CESARE MASTROCOLA Presidente - PIETRO MORABITO Consigliere - ELENA STANIZZI I Referendario Rel. Est. ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso N. 7825/2001 R.G. proposto dal

Sig. Basilio VIOLA, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni C. Sciacca e dall’Avv. Piero D’Amelio ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale sito in Roma, Via della Vite n. 7;

CONTRO

- il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;

PER L'ANNULLAMENTO

- della mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore di generale di brigata per l’anno 2001;
- di tutte le operazioni di scrutinio compiute dalla Commissione Superiore di Avanzamento dell’Arma dei Carabinieri, del punto di merito di 26,90, della graduatoria di merito e della determinazione di approvazione del Ministro;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla Pubblica Udienza del 20 ottobre 2003, l’Avv. Giovanni C. Sciacca per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Marina Russo per l’Amministrazione costituita - Giudice relatore il Primo Referendario Elena Stanizzi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Quale premessa dell’analisi dei fatti di causa e delle illegittimità denunciate, precisa parte ricorrente di aver conseguito la promozione al grado di colonnello, con decorrenza giuridica ed amministrativa 1 gennaio 1996, a seguito di rinnovazione del giudizio di avanzamento relativo all’anno 1996, disposta a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale, con sentenza di questo Tribunale n. 3001 del 1998, della mancata iscrizione del ricorrente nel quadro di avanzamento al grado superiore.
Preso in esame per l’avanzamento a scelta al grado superiore di generale di brigata si è classificato, in base al punteggio conseguito di 26,90, al 43° posto della graduatoria di merito, posizione non utile ai fini dell’iscrizione in quadro.
Avverso tale mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore, nonché avverso tutte le operazioni di scrutinio, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
- violazione dell’art. 26 della legge 12 novembre 1955 n. 1137; eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo.
Con riferimento alla dedotta censura di eccesso di potere in senso assoluto, afferma il ricorrente che la collocazione al 43° posto della graduatoria di merito sarebbe in aperto contrasto con i propri precedenti di carriera e che tra il punteggio attribuitogli e gli elementi sui quali lo stesso avrebbe dovuto fondarsi non sussiste la necessaria corrispondenza logica imposta dai criteri di adeguatezza e proporzionalità.
Richiama, a sostegno dei propri assunti, i propri precedenti di servizio, elencando in dettaglio i titoli riferibili alle categorie di cui all’art. 26 della legge n. 1137 del 1955.
In relazione ai predetti titoli, relativi alla qualità del servizio svolto, alle decorazioni ricevute ed ai titoli culturali, deduce altresì parte ricorrente il vizio di eccesso di potere in senso relativo, affermando che i parigrado Basile, Giannattasio, Reho e Massaro, iscritti in quadro di avanzamento, non sarebbero in possesso di titoli altrettanto validi, con conseguente illogicià nell’attribuzione dei punteggi ed utilizzo di criteri difformi, ingiustificatamente restrittivi nei confronti del ricorrente e concessivi nei riguardi dei parigrado, così determinandosi una palese disparità di trattamento.
Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente, nello specificare l’originario nucleo di censure già dedotto con l’atto introduttivo del presente giudizio, ha ulteriormente argomentato, sulla base della documentazione depositata in atti a seguito dell’ordinanza presidenziale n. 675 del 2 agosto 2001, più compiutamente esplicitando la presenza di profili inficianti i gravati provvedimenti.
In particolare, nel lamentare l’avvenuto collocamento all’ultimo posto della graduatoria di merito, assume – previo richiamo al contenuto della citata sentenza n. 3001 del 1998 – che la situazione di eccellenza del proprio curriculum risulterebbe accertata con autorità di giudicato sino al 1996. Successivamente, ha sempre riportato la massima qualifica di eccellente, cosicché sin dal 1978, nel grado di capitano, gli è sempre stata attribuita la massima qualifica, ricordando, inoltre, di aver ricevuto tre encomi ed un elogio trascritto a matricola, di essere decorato di medaglia di bronzo al valor civile, di medaglia d’argento al merito della Sanità pubblica e di medaglia d’argento al merito della C.R.I., di essere laureato in giurisprudenza e in scienze politiche, lauree riconosciute attinenti al servizio di istituto, e di aver frequentato con successo vari corsi.
Sulla base di tali considerazioni assume, dunque, il ricorrente la sussistenza di un vizio di eccesso di potere in senso assoluto per contrasto del più basso punteggio attribuitogli e delle valutazioni in termini di normalità delle proprie doti con i precedenti di carriera, già valutati eccezionali con sentenza passata in giudicato e arricchitisi nel corso del successivo servizio.
Denuncia, altresì, il ricorrente, il vizio di eccesso di potere per sviamento argomentando che laddove nelle proprie schede di valutazione viene riferito che lo stesso è pervenuto all’attuale grado a seguito di rinnovazione del giudizio conseguente a giudicato amministrativo, ciò sarebbe indice che il giudizio negativo riportato sarebbe attribuibile ad apprezzamenti condizionati da spirito di rivalsa e non frutto di una obiettiva valutazione.
Sotto altro profilo, rileva il ricorrente come il minor punteggio al medesimo assegnato rispetto a quello attribuito ai parigrado iscritti in quadro e presi a raffronto, denoterebbe un insanabile contrasto con le risultanze della relativa documentazione caratteristica, con conseguente palese diversità di metro valutativo, refluente in un’ipotesi di ecesso di potere in senso relativo.
In particolare, contesta il ricorrente il punteggio di 27,56 attribuito al parigrado Reho il quale non vanta decorazioni al valor civile, è laureato solo in scienze politiche e non anche in giurisprudenza come il ricorrente, non ha ricevuto encomi o elogi come il ricorrente, e presenta due classifiche non massime.
Con riguardo al parigrado Giannattasio, collocato al 7° posto della graduatoria di merito con 27,54 punti, sottolinea il ricorrente come questi abbia riportato una classifica ‘nella media’ e quattro classifiche di ‘superiore alla media’, è stato ecomiato tre volte ma mai da ufficiale superiore come il ricorrente, e possiede solo la laurea in giurisprudenza nonché il magistero in scienze religiose, che nessuna attinenza riveste con il ruolo di appartenenza.
Assume, inoltre, il ricorrente che dal raffronto del proprio curriculum con quello del parigrado Basile, collocatosi all’8° posto con 27,53 punti, quello di quest’ultimo risulterebbe palesemente inferiore, riportando otto classifiche non apicali, cinque delle quali nel grado di capitano, mentre il ricorrente ha riportato solo due classifiche non apicali in tale ultimo grado.
Oltre a non possedere il Basile alcun diploma di laurea, lo stesso avrebbe, secondo parte ricorrente, titoli culturali scarsi tali da non giustificare le positive valutazioni espresse nei suoi riguardi.
Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.
Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha puntualmente controdedotto alle argomentazioni svolte dalla difesa dell’Amministrazione resistente, insistendo nelle proprie deduzioni.
Alla Pubblica Udienza del 20 ottobre 2003, la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

D I R I T T O

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso la mancata iscrizione del ricorrente nel quadro di avanzamento al grado superiore di generale di brigata per l’anno 2001, nonché avverso tutte le relative operazioni di scrutinio, deducendo, a sostegno dell’azione, sia il vizio di violazione di legge per violazione dell’art. 26 della legge n. 1137 del 1955, sia il vizio di eccesso di potere in senso assoluto ed in senso relativo, lamentando in particolare il ricorrente, sotto tale ultimo profilo, l’utilizzo di criteri ingiustificatamente restrittivi nei propri confronti, segnatamente con riferimento alla posizione degli altri parigrado Basile, Giannattasio, Reho e Massaro scrutinati ed inscritti in quadro, presi a raffronto.
Prima di procedere all’esame delle censure ricorsuali proposte, il Collegio ravvisa l’opportunità di brevemente soffermarsi su talune considerazioni inerenti la problematica, di recente insorta con riguardo alla materia che qui occupa, della possibilità di individuazione della figura di soggetti controinteressati, in senso formale e sostanziale, in capo a tutti i parigrado promossi al grado superiore in esito al contestato giudizio di avanzamento, la cui evocazione in giudizio costituisca quindi condizione imprescindibile ai fini della completezza del contraddittorio, con conseguente necessità, in presenza della notifica del ricorso ad almeno uno dei parigrado iscritto in quadro o a quelli presi a raffronto, di procedere alla integrazione del contraddittorio anche nei loro riguardi.
Tale problematica si è affacciata nel panorama giurisprudenziale a seguito di un recente orientamento elaborato dal Consiglio di Stato – sulla base delle innovazioni introdotte dall’art. 40 del D.Lgs. n. 490 del 1997 (come modificato dall’art. 20 del D.Lgs. n. 216 del 2000) - volto al riconoscimento della qualifica di contraddittori necessari non solamente agli ufficiali iscritti in quadro ed evocati a raffronto dal ricorrente, ma a tutti gli ufficiali promossi al grado superiore in esito al giudizio di avanzamento contestato (cfr. Cons. Stato - Sez. IV - n. 2592 del 2002 e n. 1198 del 4 marzo 2003, mentre la decisione n. 1723 del 2002 – andando di diverso avviso dall’A.P. n. 5 del 1998 – ammette l’interesse a ricorrere anche avverso le valutazioni concernenti ufficiali che pur non iscritti in quadro siano meglio posizionati del ricorrente nella graduatoria di merito, riconoscendo in capo a tali idonei la legittimazione a contraddire al fine di tutelare tale più vantaggiosa posizione).
In esito ad una attenta ed approfondita disamina della normativa di riferimento, il Collegio ha maturato un convincimento difforme da quello autorevolmente espresso dal Consiglio di Stato, e ciò sulla base di una linea interpretatativa che, anche in questa occasione, ritiene dover confermare e ribadire, pur in assenza di specifica eccezione sul punto, nella consapevolezza della incidenza delle diverse soluzioni elaborate in materia, e della conseguente adesione all’una o all’altra tesi, sulla tipologia di contenzioso che qui occupa e sui relativi esiti.
Come già evidenziato nella sentenza di questa Sezione n. 7221 del 2 settembre 2003, non può attribuirsi agli ufficiali iscritti in quadro la posizione di contraddittori necessari, non subendo gli stessi alcuna lesione, diretta o mediata, relativamente alla promozione conseguita, dall’eventuale accoglimento del gravame laddove lo stesso sia fondato su censure non idonee a travolgere in toto l’operato della Commissione superiore di avanzamento, e sia quindi incentrato sulla classica doglianza dell’eccesso di potere in senso relativo.
Tale lesione non consegue neanche alla rinnovazione positiva del giudizio di avanzamento; e ciò in quanto la norma di cui al comma 4 dell’art. 40 del D. Lgs. n. 490 del 1997 delinea un insieme di ordinate conseguenze che lasciano immutata la posizione di vantaggio conseguita dagli ex parigrado promossi col giudizio di avanzamento impugnato dal ricorrente.
Difatti l’ufficiale ricorrente una volta promosso in sede di rinnovamento del giudizio, nelle ipotesi in cui sussista vacanza nella dotazione organica del grado che consegue, riempie tale vacanza senza in nulla pregiudicare la posizione dei colleghi promossi col giudizio contestato, nè quella di alcun altro collega già titolare di tale grado (argomento evincibile ex adverso dalla norma del secondo periodo del comma 4 citato). Nelle ipotesi, invece, in cui non sussista vacanza nella dotazione organica del grado viene, di fatto, collocato in sovrannumero e l’eccedenza creata dalla sua promozione viene riassorbita (ancora una volta senza in nulla pregiudicare la posizione dei colleghi promossi col giudizio contestato nè quella di alcun altro collega già titolare di tale grado) ‘al verificarsi della prima vacanza successiva al 1º luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui viene rinnovato il giudizio’; e cioè (cfr. art.22 del D.Lgs. n. 490 del 1997) non appena si verifica per uno dei colleghi titolari del medesimo grado uno dei seguenti eventi:1) promozioni; 2)cessazioni dal s.p.e.; 3) trasferimenti in altro ruolo; 4) collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge; 5) decessi.
Laddove entro le date sopraindicate non si verifichi alcuna vacanza organica, viene avviato il procedimento di collocazione in aspettativa per riduzione di quadri che può interessare gli ufficiali in s.p.e. (categoria cui appartengono tutti i militari promossi col giudizio impugnato col ricorso in epigrafe) solo ove non venga collocato in aspettativa un ufficiale appartenente ad una delle precedenti cinque categorie di militari indicati nell’art. 7. In quest’ultimo caso (più di scuola che reale) l’aspettativa investe gli ufficiali appartenenti al s.p.e.; ma anche per quest’ultima evenienza i militari direttamente interessati dalla norma non sono i parigrado del ricorrente promossi nel giudizio impugnato ma gli “ufficiali più anziani in ruolo” e cioè gli ufficiali con la più elevata anzianità giuridica nel grado di colonnello o generale (unici gradi nei cui confronti l’istituto trova applicazione).
Da quanto esposto consegue che non può ritenersi incardinata alcuna legittimazione a contraddire in capo agli ufficiali del s.p.e. promossi al grado di colonnello o generale all’esito di un giudizio di avanzamento impugnato. Ciò in quanto costoro non ricevono alcun pregiudizio dall’annullamento in parte qua del relativo giudizio, mantenendo la promozione conseguita e conservando la relativa iscrizione nell’ordine di ruolo (circostanza questa che, nell’ordinamento precedente, era pacificamente ritenuta sufficiente, ex sè, ad escludere la presenza di controinteressati, e ciò anche nel caso in cui dall’accoglimento del gravame – azionato da un ufficiale indebitamente scavalcato – poteva conseguire, tramite la positiva rinnovazione del giudizio, l’iscrizione in quadro del ricorrente ed il ripristino della sua sopraordinazione gerarchica attraverso il recupero, nel nuovo grado, di quella precedente poziore posizione nell’ordine di ruolo che occupava nei confronti dei parigrado promossi col giudizio contestato), dovendosi peraltro tenere presente, in proposito, che la rinnovazione del giudizio di avanzamento potrebbe anche confermare la mancata iscrizione in quadro del ricorrente.
Aggiungasi che dalla rinnovazione positiva del giudizio di avanzamento l’ordinamento fa discendere diversi meccanismi riparatori che trovano gradata attuazione ed il cui ordine di sviluppo, neanche nella più estrema delle ipotesi, può realisticamente influire sulla posizione di vantaggio conseguita dagli ufficiali promossi col giudizio contestato.
Inoltre, l’ipotesi scolastica dell’infruttuosità dei meccanismi ordinatamente selezionati dal Legislatore per fronteggiare l’eventuale eccedenza organica generata dalla rinnovazione positiva del giudizio non è prevedibile al momento di avvio della fase giurisdizionale; circostanza questa che conferma che l’interesse alla sopravvivenza dell’atto impugnato può radicarsi nei parigrado del ricorrente (che sono stati promossi) non al momento della proposizione del gravame ma solo, ed eventualmente, in una fase successiva a sua volta condizionata, a monte, da altro evento (la rinnovazione positiva del giudizio) e, nel prosieguo, dall’irreale infruttuosità dei meccanismi ordinatamente predisposti dal Legislatore per riparare all’eccedenza organica verificatasi con la promozione del ricorrente.
Deve anche rilevarsi che, quand’anche volesse convenirsi con la tesi autorevolmente patrocinata dal Consiglio di Stato, non può non cogliersi che, in ogni caso, la stessa pecca per eccesso; difatti l’eccedenza organica eventualmente creata dalla rinnovazione positiva del giudizio, (concernente – come nel caso di specie – ufficiali del s.p.e.), è limitata ad una sola unità. Da tanto consegue che nell’evenienza – [subordinata al mancato ripiano dell’eccedenza stessa per inoperatività dei meccanismi di riassorbimento previsti dal secondo periodo del comma 4 dell’art.40 citato (ved. precedente lett.b)] – che si apra il procedimento di collocamento in aspettativa e, nell’ulteriore subordinata evenienza che detto collocamento non incida sulla posizione di alcuno degli ufficiali appartenenti, nell’ordine, ad una delle cinque categorie individuate dall’art. 7 della legge n. 804 del 1973 interessando, di conseguenza, gli appartenenti alla sesta categoria (e cioè gli ufficiali in s.p.e., quali i parigrado promossi nel giudizio di avanzamento contestato col presente gravame) e, nell’ulteriormente subordinata evenienza, che nell’ordine di ruolo del grado conseguito dai citati parigrado non vi siano ufficiali con maggiore anzianità giuridica nel grado stesso (e cioè qualora, per una circostanza che appare immaginabile solo quale ipotesi scolastica, nel ruolo non risultino ufficiali che hanno conseguito, per effetto di precedenti avanzamenti, lo stesso grado), allora, e solo in tal caso, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri viene ad interessare - non tutti gli ufficiali promossi col giudizio di avanzamento contestato ma solo - quell’ufficiale che, in esito alla conseguita promozione, si colloca nell’ordine di ruolo in posizione più elevata rispetto a tutti gli altri. Ciò in quanto l’iscrizione nel quadro di avanzamento (e dunque in ruolo) avviene (per i generali, colonnelli e tenenti colonnelli) non secondo la graduatoria di merito successiva al giudizio di avanzamento ma, ai sensi dell’art. 60 della legge n. 1137 del 1955, “in ordine di ruolo” e cioè tenendo conto della posizione (in ruolo) detenuta nel grado precedente a quello conseguito per effetto dell’avanzamento. Tale ufficiale – (che è nominativamente indicato nella determinazione ministeriale di formazione del quadro di avanzamento) – è l’unico militare a poter subire un pregiudizio alle proprie funzioni dall’ipotetico, quanto irreale, esito negativo dei meccanismi operativi previsti per il riassorbimento dell’eccedenza organica creata dalla promozione del ricorrente; circostanza questa che rende inutile la notificazione del gravame a tutti gli altri ufficiali iscritti in quadro in posizione successiva allo stesso.
Fatte queste doverose premesse, il Collegio, nella gradata elaborazione logica della decisione che qui occupa ed avuto riguardo agli argomenti di censura prospettati, ritiene opportuno premettere alla disamina della controversia talune considerazioni in ordine all’ambito di sindacabilità, in sede giurisdizionale, dei giudizi espressi ai fini dell’avanzamento degli ufficiali.
Come noto, l’art. 26 della legge 12 novembre 1955 n. 1137 ha prescritto che la valutazione per l’avanzamento a scelta degli ufficiali debba essere effettuata sulla base dei seguenti elementi: qualità morali e fisiche; benemerenze di guerra, comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla legge ai fini dell’avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.
L’art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 490 ha quindi stabilito che “la Commissione di Vertice, la Commissione Superiore, la Commissione Ordinaria ed i superiori gerarchici esprimono i giudizi sull’avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell’ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall’articolo 8 e dell’eventuale frequenza del corso superiore di Stato Maggiore Interforze, istituito con decreto legislativo emanato in applicazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni”.
L’art. 8 del D.Lgs. 490 del 1997 – richiamato dal precitato art. 15 del Decreto stesso – ha, d’altro canto, precisato, al comma 1, che se per l’avanzamento al grado superiore l’ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado (ulteriormente soggiungendo che “aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l’avanzamento al grado superiore”), soggiunge, al comma 2, che per l’avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.
L’art. 45 della legge 19 maggio 1986 n. 224, ha poi demandato al Ministero della Difesa la disciplina delle modalità applicative dell’art. 26 della legge 1137 del 1955, mediante previsione di “criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni”.
In attuazione di tale disposizione, con decreto ministeriale 2 novembre 1993 n. 571 è stato approvato il regolamento concernente le modalità e i criteri applicativi delle norme contenute negli artt. 25 e 26 della legge 12 novembre 1955 n. 1137.
Sulla base del delineato quadro normativo, il sistema della promozione a scelta, viene ad essere caratterizzato non dalla comparazione fra gli scrutinandi, ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi; di talché l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli.
Tale sistema non può considerarsi in contrasto con i parametri costituzionali volti ad assicurare l’imparzialità ed il buon andamento; né può ritenersi che la norma abbia inteso sottrarre i procedimenti relativi ai giudizi di avanzamento degli ufficiali al sindacato giurisdizionale, esercitabile nei limiti in cui questo sia reso possibile dal tipo di disciplina sostanziale che li governa.
Tale giudizio di avanzamento, espresso in assoluto e non comparativamente, non esclude infatti totalmente il sindacato giurisdizionale sui risultati della valutazione, ma lo consente, sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo, nei limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno, in riferimento agli elementi di giudizio emergenti dalla documentazione caratteristica concretamente presi in considerazione (cfr.: Corte Cost. - 7 aprile 1988 n. 409; Cons. Stato - Sez. IV - 18 giugno 1998 n. 951 e 24 marzo 1998 n. 495; Sez. III - 21 maggio 1996 n. 726).
Sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso assoluto, il vaglio giurisdizionale è consentito allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato (cfr. Cons. Stato - Ssez. IV - 8 luglio 1999 n. 1196 e 27 novembre 1997 n. 1328), ovvero la manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate, ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l’arco della carriera.
Quanto alla caratterizzazione del giudizio espresso dalla Commissione superiore in sede di avanzamento degli ufficiali (specie per i gradi più elevati), è opportuno sottolineare come esso costituisca espressione di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale, di tal guisa che non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo; inoltre, la conclusiva valutazione con la quale l’Amministrazione abbia dato peso e significato alla complessiva personalità e attività dell’interessato costituendo apprezzamento di merito, non è sindacabile in sede giurisdizionale (cfr. Cons. Stato - Sez. IV - 24 marzo 1998 n. 495 e 3 giugno 1997 n. 592).
Più specificamente, l’apprezzamento dei titoli dei partecipanti - da effettuarsi nell’ambito di un giudizio, come accennato, complessivo e inscindibile - non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione superiore di svanzamento (ex plurimis: Cons. Stato - Sez. IV - 24 marzo 1998 n. 495, 10 marzo 1998 n. 397, 24 marzo 1997 n. 282; Sez. III - n. 726 del 1996 cit.).
Dalle suesposte premesse, discendono precise indicazioni quanto all’ambito di esercitabilità del sindacato giurisdizionale.
Come sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa e ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, non compete infatti al giudice amministrativo il potere di entrare nel merito delle valutazioni espresse dalla Commissione di avanzamento per gli ufficiali delle Forze Armate, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio; con conseguente esclusione di ogni sindacato di merito sui giudizi di avanzamento degli ufficiali, che sono soggetti al sindacato di legittimità entro limiti assai ristretti segnati dall’esigenza di rispettare la sottile - ma non di meno precisa - linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione squisitamente discrezionale demandata istituzionalmente alla Commissione superiore di avanzamento (cfr. Corte Cass. SS.UU. - 8 gennaio 1997 n. 91; nonché Cons. Stato - Sez. IV - 6 giugno 1997 n. 623).
Con specifico riferimento ai giudizi espressi dalle Commissioni superiori di svanzamento, la giurisprudenza (ex plurimis: Cons. Stato - Sez. IV - 27 novembre 1997 n. 1328, 18 marzo 1997 n. 256, 11 marzo 1997 n. 239), ha poi avuto modo di confermare l’ampiezza della discrezionalità attribuita al predetto organo, il quale è chiamato ad esprimersi su candidati che di solito sono ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, e le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di astrazione e di sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali.
Rimane escluso, quindi, che il giudice possa procedere all’esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, ovvero verificare la congruità del punteggio attribuito, in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (Cons. Stato - Sez. IV - n. 495 del 1998 cit.; 3 giugno 1997 n. 592).
Sono, pertanto, apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità in cui si manifesti il cattivo esercizio del potere amministrativo, «... sì da far ritenere che i punteggi siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire» (in termini: Cons. Stato – Sez.
IV - 18 marzo 1999 n. 256).
L’incoerenza della valutazione, la sua abnormità, il contrasto con i precedenti di carriera, nonché la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio, debbono pertanto emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza (Cons. Stato – Sez. IV - n. 495 del 1998 cit.; n. 397 del 1998 cit.; 6 giugno 1997 n. 623).
Il Collegio condivide pienamente l’indirizzo giurisprudenziale - del quale si è dato precedentemente conto - secondo il quale il sindacato giurisdizionale di legittimità sulle valutazioni della Commissione superiore di avanzamento non può snaturare il carattere tipico della promozione a scelta, introducendovi connotazioni di merito comparativo; tanto più quando, trattandosi dell’avanzamento ai più elevati gradi delle forze armate, la valutazione deve essere complessiva per tutte e tre le categorie dei titoli.
Cosicché tale sindacato deve estrinsecarsi nella verifica del corretto esercizio del potere valutativo, proprio della Commissione, nell’attribuzione del punteggio ad ogni singolo ufficiale e, per non sconfinare nel merito dell’azione amministrativa, deve limitarsi al riscontro di palesi irrazionalità nell’assegnazione del punteggio, tali da non richiedere sfumate analisi degli iscritti in quadro, ma emergenti ictu oculi per la loro macroscopica evidenza (ex plurimis: Cons. Stato - Sez. IV - 9 gennaio 2001 n. 40 e 26 marzo 1992 n. 334).
Poste le riassunte premesse, va rilevato, con riguardo alla controversia in esame, che parte ricorrente deduce innanzitutto, a sostegno della proposta azione impugnatoria, il vizio di eccesso di potere in senso assoluto, lamentando il contrasto tra il punteggio attribuitogli di 26,90 e la conseguente collocazione al 43° ed ultimo posto della graduatoria di merito con i propri precedenti di carriera e sostenendo, altresì, che la situazione di eccellenza del proprio curriculum risulterebbe accertata con autorità di giudicato sino al 1996 per effetto della sentenza di questo Tribunale n. 3001 del 1998. Ricorda, inoltre, il ricorrente di aver successivamente al 1996 riportato sempre la massima qualifica di eccellente, cosicché sin dal 1978, nel grado di capitano, gli è sempre stata attribuita la massima qualifica, ed ha, ancora, ricevuto tre encomi ed un elogio trascritto a matricola, è stato decorato di medaglia di bronzo al valor civile, di medaglia d’argento al merito della Sanità pubblica e di medaglia d’argento al merito della C.R.I., è laureato in giurisprudenza e in scienze politiche ed ha frequentato con successo vari corsi.
Sulla base di tali considerazioni assume, dunque, il ricorrente la sussistenza di un vizio di eccesso di potere in senso assoluto per contrasto con i precedenti di carriera del basso punteggio attribuitogli, della collocazione all’ultimo posto della graduatoria e delle valutazioni in termini di normalità delle proprie doti, in violazione del principio di necessaria corrispondenza logica imposta dai criteri di adeguatezza e proporzionalità.
Ciò posto, giova ricordare, in linea generale, che la censura di eccesso di potere in senso assoluto raramente conosce un positivo vaglio in sede giurisdiizionale, prescinde da raffronti di alcun tipo con i parigrado e, per tradizione, presuppone una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi ed esenti da qualsiasi menda (Cons. Stato – Sez. IV - nn. 86, 311,471 e 397 del 1976; n. 716 del 1977; n. 648 del 1979 e n. 460 del 1980); altrimenti detto, i sintomi di tale vizio possono cogliersi solo qualora nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale interessato, da rendere a prima vista il punteggio attribuito del tutto inadeguato ad esprimere il grado di un simile livello (da ultimo, ex plurimis: Cons. Stato – Sez. IV – 19 marzo 2001, n. 1622).
Trattasi di orientamento che il Collegio ritiene di dover condividere e che ha subito marginali oscillazioni per effetto di talune pronunce in cui si è ritenuto configurabile il contrasto tra il giudizio negativo di avanzamento e i precedenti di carriera dell’ufficiale - non solo nell’ipotesi in cui questi ultimi erano sempre stati riconosciuti meritevoli delle massime qualifiche e completamente esenti da apprezzamenti poco favorevoli ma anche – nel caso in cui detti precedenti erano connotati da una remota qualifica non apicale (Cons. Stato – Sez. IV - n. 482 del 1976 e n. 968 del 1977) ovvero risalente “a tempi ormai remoti” (idem, n. 401 del 1982).
Aggiungasi che il vizio di eccesso di potere in senso assoluto non è automaticamente riscontrabile, posto che il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali comprende una valutazione estesa a numerosi fattori di apprezzamento che non consente di attribuire al possesso di alcuni requisiti automatiche aspettative di progressione di carriera (Cons. Stato – Sez. IV - n. 397 del 1998 e n. 1136 del 1993).
Coniugando le suesposte considerazioni con gli elementi emergenti dalla fattispecie in esame e rilevanti ai fini del presente giudizio, pur non potendo non riconoscere al ricorrente un profilo di carriera di significativa consistenza, si deve tuttavia osservare che la sua documentazione caratteristica non appare connotata, nella sua interezza, da quella assoluta apicalità che sola potrebbe giustificare il positivo accertamento della sussistenza del denunciato vizio di eccesso di potere in senso assoluto.
Più specificamente, nella documentazione caratteristica del ricorrente si associano – e, pur se impropriamente, potrebbe dirsi si bilanciano - titoli di assoluto rilievo con altri non parimenti dotati di quella connotazione di eccezionalità e preminenza che caratterizza i primi, cosicché la conseguente non emersione di una personalità professionale complessiva di estremo livello non consente di ritenere, prima facie, che la stessa sia stata erroneamente giudicata dalla Commissione superiore di avanzamento con l’attribuzione di un punteggio manifestamente incoerente od inadeguato, dovendo peraltro evidenziarsi, in proposito, che il ricorrente ha riportato il punteggio di 26,90, inferiore di soli 68 centesimi di punto rispetto al primo graduato.
Nell’ambito del filone argomentativo qui svolto, deve difatti constatarsi che, come emergente dalla documentazione caratteristica del ricorrente, lo stesso ha riportato nel corso della propria carriera due classifiche ‘superiore alla media’ nel grado di capitano, una classifica ‘superiore alla media’ nel grado di tenente, e tre classifiche ‘nella media’ di cui una nel grado di tenente e due nel grado di sottotenente.
Inoltre, il ricorrente ha riportato formule di apprezzamento e compiacimento soli in pochi documenti caratteristici, e mai nel grado da utimo rivestito.
In proposito, giova ricordare come le espressioni elogiative che accompagnano i giudizi contenuti nella documentazione caratteristica valgono a differenziare in senso ancor più superlativo il giudizio di eccellente posto al vertice della scala delle qualifiche attribuibili in sede di valutazione caratteristica, e valgono quindi a testimoniare un livello di eccelsa ottimalità del servizio prestato.
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo alla circostanza che il ricorrente, pur conseguendo la massima qualifica finale, sovente non è stato giudicato con le più elevate aggettivazioni, elemento questo che, unitamente a quanto sopra accennato, non consente di ravvisare dalla documentazione caratteristica del ricorrente un livello così macroscopicamente ottimale dei precedenti di carriera da palesare l’assoluta inadeguatezza del punteggio assegnato ad esprimere tale grado di livello.
Livello che va desunto estendendo la valutazione a tutte le sfumature contenute nella documentazione caratteristica in quanto idonee a differenziare in termini di particolare eccellenza la figura dello scrutinato.
Discende da quanto sin qui esposto che il punteggio assegnato al ricorrente dalla Commissione superiore di avanzamento non presenta quel carattere di manifesta e macroscopica irrazionalità necessario ad invalidare il gravato giudizio, il quale, va ricordato, riveste carattere altamente discrezionale, non presentando la documentazione caratteristica del ricorrente quei caratteri di costante ed elevatissima ottimalità che rendono immediatamente percepibile l’irrazionalità o l’illogicità del punteggio assegnatogli in quanto inidoneo ex se ad esprimere l’elevatissimo livello della carriera svolta e della complessiva personalità dell’ufficiale scrutinato.
Negativamente delibata la censura di eccesso di potere in senso assoluto, deve il Collegio procedere al vaglio dell’ulteriore censura posta a fondamento del gravame, attinente al denunciato vizio di eccesso di potere in senso relativo.
Richiamato l’ambito del consentito svolgimento del sindacato giurisdizionale in subiecta materia, come sopra delimitato – e ribadita l’esclusione del carattere autonomo rivestito, ai fini del giudizio sulla correttezza dell’operato della Commissione superiore di avanzamento, dai singoli requisiti e titoli riconosciuti in capo agli scrutinandi, attesa la divisata valenza complessiva (e perciò inscindibile) assunta dal giudizio stesso – la disamina rimessa al Collegio non può tuttavia prescindere dalla compiuta ponderazione degli elementi di sostenuta difformità di metro valutativo – quando non anche di non corretta rappresentazione dei fatti – i quali, secondo la prospettazione di parte ricorrente, avrebbero gravemente distorto il giudizio relativo all’avanzamento al grado di generale di grigata, fino a determinare la ingiustificata poziore collocazione dei pari grado Basile, Reho, Giannattasio e Massaro.
In via preliminare, deve rilevarsi che la doglianza in esame, nella parte in cui si rivolge alla posizione del parigrado Massaro, risulta inammissibile per carenza di interesse in quanto trattasi di parigrado non iscritto nel quadro di avanzamento, di talchè l’esame della censura resta delimitata alle posizioni dei parigrado Basile, Reho e Giannattasio.
La sintesi degli elementi di valutazione rilevabili, alla stregua della documentazione caratteristica degli interessati depositata in giudizio a seguito dell’incombente istruttorio disposto con ordinanza presidenziale n. 675 del 2 agosto 2001, consente di apprezzare la complessiva posizione vantata ai fini dell’avanzamento dagli ufficiali precedentemente indicati, la quale non conduce a ritenere la fondatezza della proposta censura di eccesso di potere in senso relativo.
In particolare, con riferimento agli encomi ed alle benemerenze, il ricorrente vanta tre encomi solenni da ufficiale ed un elogio trascritto a matricola, una medaglia di bronzo al valor civile, una medaglia d’argento al merito della Sanità pubblica ed una medaglia d’argento al merito della CRI; il parigrado Reho preso a raffronto vanta una medaglia d’oro al merito di lungo comando e tre encomi solenni da ufficiale, il parigrado Basile vanta una medaglia d’argento al merito di lungo comando ed un encomio solenne, mentre il parigrado Giannattasio vanta una medaglia d’argento al merito di lungo comando e tre encomi solenni.
Con riferimento alle valutazioni caratteristiche, e segnatamente alle qualifiche inferiori alla massima, il ricorrente ha riportato nel corso della propria carriera due classifiche ‘superiore alla media’ nel grado di capitano, una classifica ‘superiore alla media’ nel grado di tenente, e tre classifiche ‘nella media’ di cui una nel grado di tenente e due nel grado di sottotenente; il parigrado Reho ha riportato due classifiche ‘superiore alla media’ nel grado di tenente e due classifiche ‘nella media’ nel grado di sottotenente, mentre ha riportato la classifica di ‘eccellente’ sin dal grado di capitano; il parigrado Basile ha riportato cinque valutazioni ‘superiore alla media’ nel grado di capitano e tre classifiche ‘superiore alla media’ nel grado di tenente; il parigrado Giannattasio ha riportato una classifica ‘nella media’ da tenente e quattro classifiche ‘superiore alla media’, di cui due da tenente e due da capitano.
Né il ricorrente né i parigrado presi a raffronto hanno subito abbassamenti di qualifica.
Con riferimento alle espressioni di apprezzamento riportate, va rilevato che il ricorrente ha ottenuto manifestazioni di apprezzamento e/o compiacimento solo in alcuni documenti caratteristici e, segnatamente, in quelli riferiti al periodo intercorrente tra il 1990 ed il 1995 nel grado di tenente colonnello, ed all’anno 1986, nel grado di capitano.
Il parigrado Reho vanta espressioni di compiacimento e/o apprezzamento sia in cinque documenti caratteristici redatti quando rivestiva il grado di maggiore, sia nella documentazione caratteristica redatta dal 1986 in poi, eccezion fatta per quella relativa agli anni 1987, 1989 e 1995.
Il parigrado Basile ha riportato costantemente sin dal 1984 – quando rivestiva il grado di maggiore - espressioni di apprezzamento e compiacimento.
Analogamente, il parigrado Giannatasio ha riportato costantemente sin dal 1987 espressioni di apprezzamento e compiacimento ed una anche quando rivestiva il grado di maggiore.
Relativamente ai titoli di studio, emerge dalla documentazione caratteristica versata al fascicolo di causa che il ricorrente possiede sia la laurea in giurisprudenza che quella in scienze politiche, mentre il parigrado Reho possiede solo quella in scienze politiche ed il parigrado Giannattasio quella in giurisprudenza nonché il magistero in scienze religiose, mentre nessun diploma di laurea possiede il parigrado Basile.
Il ricorrente, inoltre, possiede il primo grado accertato di conoscenza della lingua inglese, mentre il parigrado Basile possiede il secondo grado accertato di conoscenza della lingua tedesca ed il Giannattasio possiede una conoscenza elementare della lingua francese.
I parigrado presi a raffronto provengono, inoltre - a differenza del ricorrente che proviene dal complemento e quindi dai corsi AUC - dall’Accademia, dove hanno conseguito risultati rilievo. Difatti il Reho, si è collocato al relativo corso al tredicesimo posto su 28 con 23,363/30 punti; il parigrado Basile si è collocato al decimo posto su 28 con 22,629/30; il parigrado Giannattasio si è collocato al quindicesimo posto su 28 con 22,153/30 punti.
Rispetto ai corsi frequentati il ricorrente ha riportato al corso applicativo per il passaggio in s.p.e. il punteggio di 26,505/30 collocandosi all’8° posto su 17, ha riportato la qualifica di ‘ottimo’ al corso di aggiornamento tecnico professionale per capitani, mentre al corso tecnico professionale ha conseguito il punteggio di 14,725/30 collocandosi al 28° posto su 60. Il ricorrente ha, inoltre frequentato il corso di aggiornamento nel campo delle trasmissioni, il corso di perfezionamento al tiro di emergenza per capitani, il corso informativo sulle trasmissioni per Capi Ufficio OAIO, il corso di cooperazione civile-militare, il corso antisofisticazionee e sanità, il corso interforze per consiglieri giuridici delle FF.AA. riportando la qualifica di ‘ottimo’, il corso per responsabili ed addetti del servizio di prevenzione e protezione.
Il parigrado Reho ha riportato al termine del quadriennio Accademia-Scuola di Applicazione il punteggio di 81,688/100 classificandosi al 12° posto su 29, ha riportato, come il ricorrente, la qualifica di ‘ottimo’ al corso di aggiornamento tecnico professionale per capitani, ha partecipato ad un seminario e ad un simposio ed è, inoltre, autore di una pubblicazione trascritta nel libro matricola.
Il parigrado Basile ha riportato al termine del quadriennio Accademia-Scuola di Applicazione il punteggio di 79,784/100 classificandosi al 13° posto su 31, ha riportato, come il ricorrente, la qualifica di ‘ottimo’ al corso di aggiornamento tecnico professionale per capitani, ha frequentato il corso per comandanti di unità mortai conseguendo la qualifica di ‘ottimo’, nonché due seminari.
Il parigrado Giannattasio ha riportato al termine del quadriennio Accademia-Scuola di Applicazione il punteggio di 78,043/100 classificandosi al 18° posto su 31, ha conseguito la qualifica di ‘molto buono’ al corso di aggiornamento tecnico professionale per capitani, ha frequentato il corso di aggiornamento nel campo delle trasmissioni, il corso di perfezionamento al tiro di emergenza per capitani, il corso di cooperazione civile-militare.
Alla stregua, dunque, di quanto in precedenza analiticamente evidenziato, le posizioni vantate dai parigrado Reho, Basile e Giannattasio si differenziano in maniera significativa rispetto al quadro di riferimento che assiste la posizione del ricorrente avuto riguardo alle valutazioni caratteristiche inferiori a quella massima (per le quali il ricorrente annovera, a proprio sfavore – fatta eccezione che nei confronti del Basile, il quale però non ha mai riportato il giudizio ‘nella media’ ed annovera un maggior numero di espressioni di compiacimento e apprezzamento - un numero di giudizi non apicali superiore a quello dei parigrado presi a raffronto) ed alla frequenza, nella documentazione caratteristica, di espressioni di compiacimento e/o apprezzamento.
In tale quadro la posizione del ricorrente si differenzia a proprio favore rispetto a quella dei parigrado per l’elevato numero di corsi formativi e per il possesso di due diplomi di laurea.
A tale ultimo riguardo, non può però non evidenziarsi come il possesso di diplomi di laurea, seppur rilevante, non riveste peso decisivo ai fini dell’accertamento delle qualità dell’ufficiale, maggiormente riscontrabili attraverso i dati emergenti dalla documentazione caratteristica.
Né decisivo rilievo può attribuirsi al possesso di encomi ed elogi, in quanto trattasi di riconoscimenti che si riferiscono sostanzialmente ad aspetti episodici della vita professionale dello scrutinando, cui quindi non può attribuirsi valore incondizionato e determinante nel contesto di una valutazione complessiva che deve riguardare l’intera personalità dell’ufficiale e potendo la loro mancanza essere supplita da altri elementi maggiormente caratterizzanti.
Una netta differenziazione tra le posizioni del ricorrente e quella degli altri scrutinati presi a raffronto si presenta, invece, avuto riguardo agli incarichi ricoperti nel grado di colonnello.
In proposito, emerge dalla documentazione caratteristica che il parigrado Reho è stato comandante per l’Aeronautica Militare per circa 31 mesi e successivamente vice comandante della regione carabinieri Lazio per circa 29 mesi.
Il Giannattasio vanta gli incarichi di capo di Stato Maggiore della Scuola Ufficiali Carabinieri per circa 21 mesi, di comandante del 1° Reggimento Allievi sottufficiali Carabinieri per circa un mese, di comandante del 1° Reggimento Allievi marescialli e brigadieri Carabinieri per circa 35 mesi, di vice comandante della Regione Carabinieri Campania per circa 3 mesi.
Il Basile può ascrivere fra gli incarichi rivestiti quello di capo dell’Ufficio infrastrutture del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per circa 19 mesi (incarico svolto in parziale contemporaneità, per circa un mese, con quello di capo del IV Reparto del medesimo Comando Generale), di comandante del Reparto autonomo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per circa 26 mesi, di comandante del Comando provinciale dei Carabinieri di Trieste per circa 15 mesi.
Il ricorrente, invece, oltre a non aver mai retto un comando provinciale o un comando di gruppo territoriale, non ha mai svolto nel grado di colonnello alun incarico caratterizzato da peculiari ed autonome responsabilità.
Con ogni evidenza, la diversificazione delle esperienze professionali vantate e degli incarichi professionali rivestiti dal Reho, dal Basile e dal Giannattasio rispetto al curriculum riscontrabile a proposito del ricorrente per quanto concerne il grado di colonnello – sul quale ci si soffermerà in dettaglio più avanti - è diretta conseguenza della ridotta permanenza del ricorrente stesso nel grado anzidetto rispetto ai pari grado dal medesimo presi a raffronto nel quadro delle censure dedotte avverso l’operato della Commissione superiore di avanzamanento.
Il ricorrente, infatti, è pervenuto al grado di che trattasi soltanto a seguito di rinnovazione del giudizio, intervenuta in conseguenza di decisione giurisdizionale e, quindi, a fronte di una riconosciuta anzianità nel grado decorrente dalla data 1 gennaio 1996, il medesimo ha concretamente conseguito la posizione di che trattasi solo per effetto di determinazione datata 1 giugno 1999, vantando conseguentemente un servizio effettivo nel grado di breve durata, laddove i parigrado Reho, Basile e Giannattasio hanno avuto modo di svolgere nel grado stesso un ben più lungo periodo di servizio, commisurato ad un arco temporale di circa sei anni ed hanno, rispetto al ricorrente, un’anzianità nel grado maggiore di un anno in quanto promossi colonnelli dal 1° gennaio 1995.
E non vi è dubbio che all’anzianità senza demerito accede la maturazione di un’esperienza professionale che si riflette legittimamente in termini positivi sul giudizio anche numerico riportato in sede di valutazione per l’avanzamento.
E’ ben vero – come condivisibilmente sostenuto dal ricorrente e, d’altro canto, sostenuto anche in giurisprudenza – che il conseguimento di un giudicato favorevole (e, con esso, il riconoscimento del cattivo uso del potere da parte dell’Amministrazione, sostanziatosi nello svolgimento di un pregresso giudizio di avanzamento dimostratosi inficiato in sede di sindacato giurisdizionale di legittimità) non può – e non deve – risolversi nel consolidamento di conseguenze penalizzanti per la parte vittoriosa in giudizio.
Ma è altrettanto vero che, se l’effetto ripristinatorio della decisione giurisdizionale ha valenza tendenzialmente omnicomprensiva – estendendosi alla reintegrazione della posizione del soggetto interessato sia ai fini di status, che economici, che, infine, dello sviluppo di carriera – nondimeno la circostanza effettuale integrata dalla ridotta permanenza in un determinato grado, con le sue ricadute in termini di minore opportunità di svolgimento degli incarichi ad esso connessi, è elemento di fatto che neppure la retroattività della pronunzia giudiziale è idonea a ripristinare integralmente nella sua materialità.
Deve pertanto rilevarsi che, se è vero che la posizione del militare “reintegrato” in una posizione per effetto di sentenza che – come nel caso del ricorrente – abbia, ora per allora, sancito il diritto di quest’ultimo all’avanzamento ad un determinato grado, viene ad essere optimo jure assimilata a quella dei pari grado che abbiano conseguito nella medesima sessione di avanzamento la promozione al grado superiore, nondimeno la materiale impossibilità che la valenza ripristinatoria della decisione “copra” l’intera gamma delle opportunità di carriera e professionali che un originario avanzamento avrebbe potuto garantire costituisce un dato ineliminabile della realtà di cui sia la Commissione di Avanzamento, sia, a fortiori, l’adito giudice nell’ambito del sindacato ad esso rimesso, non possono che prendere atto.
In esito alle condotte considerazioni, non può non prendersi atto della ridotta esperienza professionale maturata dal ricorrente – rispetto ai pari grado Reho, Basile e Giannattasio – nel grado di colonnello, circostanza alla quale accede la piena legittimità della valutazione in proposito operata dalla Commissione di Avanzamento.
Quest’ultima, nell’ambito del giudizio concernente le capacità professionali dimostrate dagli ufficiali in rassegna (comprensive, giova rammentarlo, degli “incarichi svolti nel grado”, del “rendimento” e della “motivazione palesata nel grado rivestito”), ha significativamente differenziato le posizioni degli interessati, attribuendo, nell’avanzamento al grado superiore per l’anno 2001, al Reho punti 27,56, al Giannattasio punti 27,54, al Basile punti 27,53 ed al ricorrente punti 26,90.
Analoghe considerazioni valgono, del resto, anche per quanto concerne l’“attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore”, per la quale mentre al ricorrente, a fronte di giudizi riportati nelle singole schede di valutazione sostanziatisi in espressioni quali “buona”, “valida”, “distinta” sono stati riconosciuti punti 26,85, al Reho, a fronte di giudizi quali “spiccata”, “altissima”, “elevatissima”, sono stati attribuiti punti 27,58, al Giannattasio, a fronte di giudizi analoghi rispetto a quelli espressi per il Reho sono stati attribuiti punti 27,56, ed al Basile, sempre sulla base di giudizi analoghi rispetto a quelli dei due precedenti parigrado, è stato attribuito il medesimo coefficiente numerico di punti 27,56.
In ragione delle illustrate considerazioni, non può esimersi il Collegio dal rilevare che l’operato posto in essere dalla Commissione superiore di avanzamanento non evidenzia profili inficianti.
Piuttosto, esso si atteggia, alla stregua di quanto precedentemente sottolineato, quale coerente conseguenza della più ampia esperienza professionale maturata dai parigrado Reho, Giannattasio e Basile nel grado di provenienza; conseguentemente trovando idoneo fondamento giustificativo nell’obiettivo rilievo rappresentato da una maggiormente dimostrata attitudine a ricoprire, sulla base dell’andamento e delle risultanze degli incarichi rivestiti, una sovraordinata posizione funzionale.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni in precedenza diffusamente condotte, appieno emerge l’infondatezza del proposto gravame.
Come in precedenza evidenziato, il ricorrente si è premurato di rappresentare analiticamente al Collegio, con riferimento alla dedotta tipologia inficiante dell’eccesso di potere in senso relativo, il complesso dei propri titoli, ponendolo a raffronto con quelli dei parigrado Reho, Basile e Giannattasio con riferimento a ciascuna delle qualitates indicate nel citato art. 26 della legge n. 1137 del 1955.
Tale indagine, come in precedenza sottolineato, non è interdetta al Collegio – che anzi, è stata da esso svolta con carattere di puntualità – ma trovasi comunque circoscritta, per non sconfinare nel merito dell’azione amministrativa, entro ambiti ben delimitati che non possono eccedere dal riscontro di palesi irrazionalità (eventualmente) emerse in sede di assegnazione del punteggio, tali da comportare un vizio della funzione; dimostrandosi, per l’effetto, non consentita alcuna sfumata analisi della situazione professionale degli iscritti in quadro, in quanto la disomogeneità del criterio di giudizio deve emergere, secondo quanto pacificamente affermato in giurisprudenza, con assoluta immediatezza a seguito dell’esame della documentazione caratteristica.
Non occorre, inoltre, perdere di vista che la valutazione dei singoli titoli, ovvero del complesso di titoli ascrivibili ad una delle qualitates previste dall’art. 26 della legge n. 1137 del 1955, non riveste carattere di autonomia nel giudizio globale, venendo in considerazione non un giudizio per merito comparativo ma un giudizio a scelta assoluta da intendersi quale risultante di una valutazione complessiva nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personale e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale (anche sotto tale aspetto, giurisprudenza pacifica).
Se è vero che, sulla base di quanto osservato, non è dato riscontrare, dal raffronto delle posizioni degli ufficiali presi in considerazione, l’emersione di segni palesi dell’utilizzo, da parte della Commissione superiore di avanzamanento, a criteri valutativi disomogenei (concessivi nei confronti dei parigrado e riduttivi riguardo al ricorrente), allora non può esimersi l’adito giudice dal dare atto che la divergenza di punteggio loro assegnata refluisce, costituendone naturale precipitato effettuale, nell’ambito della legittima soggettività del giudizio stesso.
Come già accennato, difatti, nell’illustrare gli orientamenti giurisprudenziale formatisi in subiecta materia, è assolutamente pacifico nel panorama giurisprudenziale il principio secondo il quale il sistema di promozione a scelta, delineato dalla legge n. 1137 del 1955 e dal D.M. n. 571 del 1993, non implica una comparazione tra gli scrutinandi, ma una valutazione in assoluto di ciascuno di essi, talché l’iscrizione in quadro è determinata dalla posizione conseguita dall’ufficiale nella graduatoria stilata sulla base del punteggio attribuitogli.
Detta valutazione, che costituisce esercizio della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione militare, è caratterizzata – soprattutto laddove trattasi di avanzamento ai più alti gradi - da una amplissima discrezionalità, essendo riferita ad ufficiali dotati di ottimi profili di carriera le cui qualità sono definibili attraverso sfumate analisi di merito che non sono la mera risultanza aritmetica dei titoli e dei requisiti degli scrutinandi, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità.
Pertanto, il sindacato di legittimità nei confronti delle valutazioni degli ufficiali superiori – pure ammesso anche in ordine ai punteggi singolarmente conferiti in relazione a ciascuno dei complessi di elementi sopra indicati – incontra, relativamente al profilo rappresentato dalla sostenuta incoerenza della valutazione rispetto ai precedenti di carriera ed ai titoli (eccesso di potere in senso assoluto) ed alla (eventuale) “rottura” dell’uniformità del criterio (eccesso di potere in senso relativo) l’evidente limite rappresentato dal precluso svolgimento, ad opera dell’adito giudice di legittimità, di una nuova analitica valutazione di tutti gli elementi, in quanto con la reiterazione del giudizio l’organo di giustizia verrebbe a sostituire la propria alla valutazione dell’autorità amministrativa.
Per essere rilevati (e positivamente apprezzati) tali vizi devono quindi emergere dalla documentazione con assoluta immediatezza, la valutazione in concreto attribuita dovendo, conseguentemente, dimostrarsi inspiegabile ed ingiustificabile in relazione ai precedenti di carriera, ovvero alle valutazioni dei pari grado iscritti in quadro di avanzamento.
Va altresì ricordato che ogni Commissione superiore di avanzamanento opera con piena autonomia rispetto alle precedenti e con pari discrezionalità.
Il sindacato che il giudice di legittimità è chiamato ad operare deve, dunque, estrinsecarsi nella verifica del corretto esercizio del potere valutativo, proprio della Commissione, nell’attribuzione del punteggio ad ogni singolo ufficiale e, per non sconfinare nel merito dell’azione amministrativa, deve limitarsi al riscontro di palesi irrazionalità nell’assegnazione del punteggio, tali da non richiedere sfumate analisi degli iscritti in quadro, ma emergenti ictu oculi per la loro macroscopica evidenza (Cons. Stato - Sez.
IV - 31 marzo 1998 n. 529).
Nel ribadire come siffatta evidenza inficiante non sia, alla stregua della lettura degli atti di causa, manifestamente evincibile con quei caratteri di immediatezza e macroscopicità idonei a consentire lo svolgimento del sindacato di legittimità in ordine ai profili esaminati, non può la Sezione esimersi dal ribadire, sulla scorta delle considerazioni condotte precedentemente, la congruità logica del punteggio espresso dalla Commissione superiore di avanzamanento – e, a monte di esso, l’apprezzabile ragionevolezza dimostrata dai giudizi espressi dai componenti della Commissione – in ragione della diversificata posizione dimostrata dagli ufficiali interessati quanto alle maturate esperienze professionali nel grado di appartenenza e, con esse, alle capacità professionali dimostrate ed alla riveniente attitudine all’assunzione di incarichi nel grado superiore.
Le svolte considerazioni rendono, inoltre, prive di consistenza le affermazioni ricorsuali circa l’incidenza sulle valutazioni riportate della circostanza che lo stesso sia pervenuto al grado di colonnello a seguito di rinnovazione del giudizio conseguente a giudicato giurisdizionale, trovando piuttosto tali valutazioni il proprio fondamento nella documentazione caratteristica e matricolare.
In conclusione, la rilevata non condivisibilità degli esaminati argomenti di doglianza induce a ribadire l’anticipato giudizio di infondatezza del gravame, che deve conseguentemente essere respinto.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- Roma -Sezione Prima bis-
Pronunciando sul ricorso N. 7825/2001 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2003.

Dott. Cesare MASTROCOLA – Presidente

Dott.ssa Elena STANIZZI – Relatore Estensore

Copertina Stampa il documento Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico