T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, SEZ. IV - sentenza
23 febbraio 2004 n. 2316 Pres. Monteleone, Est. D’Alessio
Ric. Società Cantieri Baia S.p.A. Mericraft c. Comune di Bacoli
Giustizia
Amministrativa – Sentenza – Sottoscrizione del presidente e/o
di altro membro del Collegio – E’ requisito essenziale –
Mancanza – Nullità.
Giustizia Amministrativa – Sentenza – Sottoscritta da un magistrato
che non era parte del collegio – Nullità – Conseguenze.
Giustizia Amministrativa – Sentenza nulla per difetto di sottoscrizione
del Collegio – Dopo il deposito in cancelleria - Possibilità
di integrazione e correzione – Non sussiste – Rinnovazione ad
opera del collegio – Possibilità.
1. La sottoscrizione del presidente
e/o di un altro componente del collegio giudicante è un requisito essenziale
della sentenza che solo con essa acquista giuridica esistenza e, pertanto, la
sua mancanza - pur involontaria - rende di per sé nulla la sentenza medesima
per difetto di un elemento costitutivo.
2. La sottoscrizione di una sentenza
emessa da un organo collegiale da parte di un magistrato che non componeva il
Collegio giudicante, in luogo di un magistrato che ne faceva parte e che avrebbe
dovuto sottoscriverla ai sensi dell'art. 132 c.p.c., integra l'ipotesi della
mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice rispetto alla quale
è esclusa l'applicabilità del procedimento di correzione degli
errori materiali e la possibilità di distinguere tra omissione intenzionale
ed omissione involontaria, provocata da errore o da dimenticanza; in tal caso
si verifica, quindi, (salvo il caso di impedimento del magistrato disciplinato
dall'art. 132 terzo comma) la nullità assoluta ed insanabile della sentenza
che è deducibile anche fuori dei limiti e delle regole dei mezzi di impugnazione.
3. Nel caso di sentenza nulla per difetto
di sottoscrizione del giudice o perché sottoscritta da giudice che non
faceva parte del Collegio, mentre non è consentito, dopo il deposito
in cancelleria, procedere alla integrazione o correzione della sottoscrizione
da parte degli effettivi giudicanti sull'originale, è invece consentito
provvedere alla sua integrale rinnovazione da parte dello stesso collegio o
dello stesso giudice monocratico che aveva riservato la decisione, i quali,
preso atto dell'inesistenza della decisione già pubblicata e in quanto
ancora investiti della potestà di decidere, non consumata da un atto
inesistente, possono procedere alla nuova deliberazione e redazione della sentenza
alla stregua degli articoli 276, 132, secondo comma, c.p.c. e 119 disp. att.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CAMPANIA
NAPOLI, SEZIONE IV
composto dai signori magistrati: - Nicolò
Monteleone Presidente - Dante D’Alessio Consigliere est. - Carlo Polidori
1° Referendario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 6256 del 2003 R.G., proposto
dalla
società CANTIERI BAIA Spa MERICRAFT,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato
Giovanni Leone, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci, n. 14,
contro
il Comune di Bacoli, in persona
del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla
sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. IV^ n. 2638 del 18 marzo 2003 con la
quale, in accoglimento del ricorso, è stato annullato il provvedimento
del Comune di Bacoli n. 5369 del 21 marzo 2002 di diniego sulla domanda della
società ricorrente volta ad ottenere la concessione edilizia per la demolizione
e ricostruzione di un capannone nell’ambito del comprensorio industriale
della società.
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Vista la sentenza di questa Sezione n. 15213 dell’11 novembre 2003;
Relatore nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2003 il Consigliere Dante
D'Alessio;
FATTO e DIRITTO
Considerato:
che con sentenza n. 2638
del 18 marzo 2003 questa Sezione, in accoglimento del ricorso proposto,
ha annullato il provvedimento, n. 5369 del 21 marzo 2002, con il quale il
Comune di Bacoli aveva negato alla società ricorrente una concessione
edilizia per la demolizione e ricostruzione di un capannone nell’ambito
del comprensorio industriale della società;
che sebbene diffidata
ad ottemperare, l'Amministrazione non risulta aver adottato alcun atto volto
ad eseguire la sentenza medesima, notificata il 27 marzo 2003 e regolarmente
passata in giudicato;
che con sentenza n. 15213
dell’11 novembre 2003 questa Sezione aveva quindi accolto il ricorso
proposto dalla ricorrente per l’esecuzione della predetta sentenza
n. 2638 del 18 marzo 2003 passata in giudicato;
che l’indicata
sentenza n. 15213 dell’11 novembre 2003, come segnalato dalla parte
ricorrente, è stata peraltro erroneamente sottoscritta non dal Presidente
del Collegio giudicante ma da un soggetto (il Presidente della Sezione)
non facente parte del Collegio giudicante;
che la predetta sentenza
n. 15213 dell’11 novembre 2003 deve considerarsi nulla tenuto conto
che la sottoscrizione del presidente (e/o di altro componente) del collegio
giudicante è un requisito essenziale della sentenza che solo con
essa acquista giuridica esistenza e, pertanto, per giurisprudenza consolidata,
la sua mancanza --pur involontaria-- rende di per sé nulla la sentenza
medesima per difetto di un elemento costitutivo (Cassazione civile, sez.
III, 29 maggio 2001, n.7225). Infatti la sottoscrizione di una sentenza
emessa da un organo collegiale da parte di un magistrato che non componeva,
giusta i verbali di causa, il Collegio giudicante, in luogo di un magistrato
che ne faceva parte e che (nella specie nella sua qualità di Presidente)
avrebbe dovuto sottoscriverla ai sensi dell'art. 132 Cod. proc. civ. (nel
testo modificato dall'art. 6 della legge. 8 agosto 1977 n. 532), integra
l'ipotesi della mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice,
disciplinata dall'art. 161 secondo comma Cod. proc. civ., rispetto alla
quale è esclusa l'applicabilità del procedimento di correzione
degli errori materiali e la possibilità di distinguere tra omissione
intenzionale ed omissione involontaria, provocata da errore o da dimenticanza;
in tal caso si verifica, quindi, (salvo il caso di impedimento del magistrato
disciplinato dall'art. 132 terzo comma) la nullità assoluta ed insanabile
della sentenza che è deducibile anche fuori dei limiti e delle regole
dei mezzi di impugnazione (Cassazione civile, sez. III, n.10681 del 14 dicembre
1994);
che questa Sezione ritiene
di dover aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui nel
caso di sentenza nulla “per difetto di sottoscrizione del giudice
o perché sottoscritta da giudice che non faceva parte del Collegio,
mentre non è consentito, dopo il deposito in cancelleria, procedere
alla integrazione o correzione della sottoscrizione da parte degli effettivi
giudicanti sull'originale, è invece consentito provvedere alla sua
integrale rinnovazione da parte dello stesso collegio o dello stesso giudice
monocratico che aveva riservato la decisione, i quali, preso atto dell'inesistenza
della decisione già pubblicata e in quanto ancora investiti della
potestà di decidere, non consumata da un atto inesistente, possono
procedere alla nuova deliberazione e redazione della sentenza alla stregua
degli articoli 276, 132, secondo comma, cod. proc. civ. e 119 disp. att.”
(Cassazione civile, sez. III, del 22 settembre 1993 n.9661);
che la nullità
della sentenza n. 15213 dell’11 novembre 2003, secondo questo Collegio,
può essere pertanto accertata direttamente anche da questa Sezione
che ha emesso la sentenza risultata erroneamente priva di un suo requisito
essenziale;
che occorre, in conseguenza,
nuovamente pronunciarsi sulla richiesta del ricorrente volta ad ottenere
l'adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 27 n. 4 del r.d. 26
giugno 1924 n. 1504, dall’art. 37 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034
e dagli artt. 90 e 92 del r.d. 17 agosto 1907 n. 642, e quindi delle idonee
misure attuative del giudicato in questione, ivi compresa la nomina del
Commissario ad acta.
che peraltro, nelle more
del giudizio, il Comune di Bacoli, con provvedimento in data 19 dicembre
2003 (notificato il 29 dicembre 2003), emesso a seguito di parere della
C.E.I. in data 9.12.2003, ha disposto nuovamente il rigetto dell’istanza
prodotta dalla società ricorrente il 24 gennaio 2002;
che per questi motivi
il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per la sopravvenuta carenza
di interesse;
che ogni eventuale ulteriore
doglianza della ricorrente potrà essere fatta valere avverso tale
ultimo provvedimento di diniego adottato dal Comune di Bacoli.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, sede di Napoli sez. IV^, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza
di interesse il ricorso in epigrafe, n. 6256 del 2003 R.G., proposto dalla società
CANTIERI BAIA Spa MERICRAFT, per l’esecuzione del giudicato formatosi
sulla sentenza di questa Sezione del TAR Campania n. 2638 del 18 marzo 2003.
Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli, nelle Camere di
Consiglio del 14 e 28 gennaio 2004.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà
a darne comunicazione alle parti.
dott. Nicolò Monteleone - Presidente
dott. Dante D'Alessio - Consigliere estensore
il Segretario