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Giurisprudenza
n. 3-2004 - © copyright.

T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, SEZ. IV - sentenza 23 febbraio 2004 n. 2316
Pres. Monteleone, Est. D’Alessio
Ric. Società Cantieri Baia S.p.A. Mericraft c. Comune di Bacoli

 

  1. Giustizia Amministrativa – Sentenza – Sottoscrizione del presidente e/o di altro membro del Collegio – E’ requisito essenziale – Mancanza – Nullità.

  2. Giustizia Amministrativa – Sentenza – Sottoscritta da un magistrato che non era parte del collegio – Nullità – Conseguenze.

  3. Giustizia Amministrativa – Sentenza nulla per difetto di sottoscrizione del Collegio – Dopo il deposito in cancelleria - Possibilità di integrazione e correzione – Non sussiste – Rinnovazione ad opera del collegio – Possibilità.

1. La sottoscrizione del presidente e/o di un altro componente del collegio giudicante è un requisito essenziale della sentenza che solo con essa acquista giuridica esistenza e, pertanto, la sua mancanza - pur involontaria - rende di per sé nulla la sentenza medesima per difetto di un elemento costitutivo.

2. La sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale da parte di un magistrato che non componeva il Collegio giudicante, in luogo di un magistrato che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla ai sensi dell'art. 132 c.p.c., integra l'ipotesi della mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice rispetto alla quale è esclusa l'applicabilità del procedimento di correzione degli errori materiali e la possibilità di distinguere tra omissione intenzionale ed omissione involontaria, provocata da errore o da dimenticanza; in tal caso si verifica, quindi, (salvo il caso di impedimento del magistrato disciplinato dall'art. 132 terzo comma) la nullità assoluta ed insanabile della sentenza che è deducibile anche fuori dei limiti e delle regole dei mezzi di impugnazione.

3. Nel caso di sentenza nulla per difetto di sottoscrizione del giudice o perché sottoscritta da giudice che non faceva parte del Collegio, mentre non è consentito, dopo il deposito in cancelleria, procedere alla integrazione o correzione della sottoscrizione da parte degli effettivi giudicanti sull'originale, è invece consentito provvedere alla sua integrale rinnovazione da parte dello stesso collegio o dello stesso giudice monocratico che aveva riservato la decisione, i quali, preso atto dell'inesistenza della decisione già pubblicata e in quanto ancora investiti della potestà di decidere, non consumata da un atto inesistente, possono procedere alla nuova deliberazione e redazione della sentenza alla stregua degli articoli 276, 132, secondo comma, c.p.c. e 119 disp. att.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
NAPOLI, SEZIONE IV

composto dai signori magistrati: - Nicolò Monteleone Presidente - Dante D’Alessio Consigliere est. - Carlo Polidori 1° Referendario ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 6256 del 2003 R.G., proposto dalla

società CANTIERI BAIA Spa MERICRAFT, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Leone, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci, n. 14,

contro

il Comune di Bacoli, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. IV^ n. 2638 del 18 marzo 2003 con la quale, in accoglimento del ricorso, è stato annullato il provvedimento del Comune di Bacoli n. 5369 del 21 marzo 2002 di diniego sulla domanda della società ricorrente volta ad ottenere la concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione di un capannone nell’ambito del comprensorio industriale della società.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Vista la sentenza di questa Sezione n. 15213 dell’11 novembre 2003;
Relatore nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2003 il Consigliere Dante D'Alessio;

FATTO e DIRITTO

Considerato:

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli sez. IV^, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso in epigrafe, n. 6256 del 2003 R.G., proposto dalla società CANTIERI BAIA Spa MERICRAFT, per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione del TAR Campania n. 2638 del 18 marzo 2003.
Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nelle Camere di Consiglio del 14 e 28 gennaio 2004.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

dott. Nicolò Monteleone - Presidente
dott. Dante D'Alessio - Consigliere estensore
il Segretario

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