CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 3 marzo 2004 n. 1040
Contratti della pubblica amministrazione
– appalti di servizi – procedura di gara – capitolato speciale
– clausola di sbarramento – inammissibilità di offerte alla
valutazione economica che non raggiungano un punteggio qualitativo minimo -
legittimità E’ legittima la clausola della lex specialis
di una procedura di affidamento di un appalto di servizi che prevede che per
poter essere ammesse alla fase di valutazione del prezzo offerto le ditte partecipanti
debbano ottenere nella qualità un punteggio minimo, in quanto la predisposizione
di detta clausola rientra nell’esercizio di una facoltà discrezionale
riconosciuta all’Amministrazione in ordine alla determinazione dei fattori
di incidenza dei singoli elementi dell’offerta per la scelta dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, che consente la previsione della esclusione
dei progetti tecnicamente non accettabili.
Pres. Frascione – Est. Cerreto
Pedus Service P. Dussmann s.r.l. (Avv.ti Steccanella e Sciacca) c/ Consorzio
Miles Servizi Integrati (Avv. Cardi) e Az. Ospedaliera M. Adelaide di Torino
(Avv. Scaparone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1040/04REG.DEC.
N. 5037 REG.RIC. - ANNO 2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5037/2003, proposto dalla
Pedus Service P. Dussmann s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Steccanella e G. C. Sciacca, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via della Vite n. 7;
CONTRO
Consorzio Miles Servizi Integrati, rappresentato e difeso dall’avv.to E. Cardi, elettivamente domiciliata presso di lui in Roma, via Basento n. 37;
e nei confronti
Azienda ospedaliera CTO/CRF/M. Adelaide di Torino, rappresentata e difesa dall’avv.to P. Scaparone, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, presso dott. G.M. Grez;
per la riforma
della sentenza del TAR Piemonte, sez. 2°, n. 531 del 10.4.2003, con la quale
è stato accolto il ricorso proposto dal Consorzio Miles Servizi Integrati.
Visti i ricorsi incidentali proposti dall’Azienda
ospedaliera e dal Consorzio;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 25.11.2003, relatore il consigliere Aniello Cerreto
ed uditi altresì per le parti gli avv.ti Sciacca, G. Amorelli, per delega
dell’avv. Cardi e Scaparone;
Visto il dispositivo di decisione n. 381 del 26.11.2003;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, la società Pedus ha fatto presente che l’Azienda Maria Adelaide di Torino aveva indetto una gara, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio triennale di pulizia e sanificazione dei propri presidi, di prelievo e convogliamento dei rifiuti, di lavaggio carrelli e pentolame, con la previsione che punti 60/100 andavano assegnati al fattore prezzo e 40 punti al fattore qualitativo del progetto offerto; che al fine di evitare che fosse premiato il massimo ribasso era stata inserita una clausola di sbarramento in base alla quale occorreva conseguire in sede di valutazione della qualità dell’offerta il punteggio di almeno 21/40 al fine della valutabilità dell’offerta economica; che la Commissione di gara assegnava al progetto offerto del Consorzio Miles il punteggio di 17/40 per l’aspetto qualitativo e perciò veniva escluso dall’ulteriore corso della procedura di gara; che il Consorzio proponeva ricorso al TAR Piemonte contestando formalmente l’attribuzione di punti 17/40 per l’aspetto qualitativo del proprio progetto ma sostanzialmente l’art. 4 del Capitolato speciale con riferimento alla clausola di sbarramento; che il TAR, con la sentenza in epigrafe, accoglieva il ricorso sulla base di due considerazioni e precisamente:
Ha dedotto che tale sentenza
era erronea ed ingiusta per le seguenti ragioni:
- l’anomalia delle offerte atteneva alle sole offerte economiche e cioè
ai prezzi richiesti dall’offerente per la prestazione del servizio al
fine di evitare offerte inadeguate dal punto di vista economico, mentre nella
specie si trattava di una clausola relativa alla qualità dell’offerta,
in ordine alla quale non vi era alcuna possibilità di presentare delle
giustificazioni;
- non poteva condividersi l’assunto del TAR in ordine al rigetto dell’eccezione
di tardività del ricorso relativamente all’impugnazione della clausola
di cui all’art. 4 del Capitolato, in quanto pur mancando la portata escludente
di detta clausola occorreva considerare che i criteri di valutazione delle offerte
erano tali da condizionare in senso definito la formulazione dell’offerta
privilegiando l’aspetto qualitativo.
L’Azienda, con atto depositato
il 18.6.20003, ha proposto appello incidentale avverso detta sentenza sostenendo
quanto segue:
- la clausola di sbarramento di cui all’art. 4 del Capitolato era idonea
a ledere con immediatezza l’interesse delle concorrenti a partecipare
a tutte le fasi in cui la gara si articolava e perciò doveva essere impugnata
tempestivamente e non con l’atto applicativo;
- la gara riguardava il profilo di tutela della salute dei pazienti e dei lavoratori
e perciò l’Azienda aveva ritenuto opportuno garantire comunque
una qualità del servizio adeguata allo scopo mediante una clausola di
sbarramento;
- la fissazione dello sbarramento rientrava nel legittimo esercizio di una facoltà
discrezionale riconosciuta all’Amministrazione in ordine alla determinazione
dei fattori di incidenza dei singoli elementi dell’offerta, per cui poteva
prevedersi l’esclusione dei progetti tecnicamente non accettabili, come
del resto già avveniva nel caso delle procedura di appalto concorso;
- non era pertinente il richiamo del TAR alla disciplina dell’anomalia
dell’offerta, che riguardava solo gli aspetti economici ed era l’effetto
di un criterio automatico, mentre nel caso in esame si trattava di valutare
la bontà tecnica di un progetto sulla base di una scelta tecnico-discrezionale.
HA quindi rilevato che erano
prive di fondamento anche le altre censure sollevate in 1° grado dal Consorzio
ed assorbite dal TAR e precisamente:
- in ordine al momento di individuazione dei sottocriteri da parte della Commissione
mancava qualsiasi indicazione nel verbale, per cui in mancanza di altri elementi
probanti non poteva ritenersi nell’ambito dell’unica seduta di aperture
delle buste e valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico che la Commissione
avesse sovvertito il principio della previa determinazione dei criteri rispetto
all’apertura delle buste;
- d’altra parte la Commissione di gara si era limitata ad applicare i
criteri indicati, in quanto da una parte alla scheda di valutazione della qualità
non era stata associata ad alcuna attribuzione di punteggio e dall’altra
parte il prospetto riepilogativo era stato preconfezionato e comunque gli elementi
di valutazione indicati nel bando già contenevano quelli previsti nella
scheda riassuntiva, in particolare “microfibra, bandierine, n.attrezzature
colore”, costituiva mera esemplificazione della voce “attrezzature
e materiali”; parimenti per la voce “responsabili per presidio squadra,
per passaggi periodici, n.addetti e monte ore”, e per la voce “rifiuti”;
- il progetto operativo presentato dal Consorzio era in sintesi estremamente
generico ed approssimativo;
- anche i motivi aggiunti proposti dal Consorzio erano infondati.
Con atto depositato il 20.6.2003, è stato proposto appello incidentale anche da parte del consorzio Miles, rilevando che le censure avverso le operazioni di gara dovevano essere esaminate in via pregiudiziale rispetto alla clausola di sbarramento e comunque il TAR aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria.
HA dedotto quanto segue:
- la Commissione aveva proceduto all’applicazione dei criteri di valutazione
contenuti nel Capitolato mediante sottocriteri che non erano stati definiti
prima dell’esame delle offerte ed inoltre i sottocriteri utilizzati per
l’esame delle singole offerte erano diversi da quelli contenuti nelle
schede riepilogative di tutte le offerte. Al riguardo ha precisato che il verbale
del 18.12.2002, relativo all’esame dei progetti da parte della Commissione,
non recava alcuna menzione dell’operazione di definizione dei sottocriteri,
limitandosi ad indicare i criteri contenuti nel capitolato;
- la fase valutativa della Commissione era anche assolutamente non intelligibile;
- nelle valutazioni compiute dalla Commissione vi era palese discordanza tra
i giudizi ed i relativi punteggi.
Ha poi insistito sul risarcimento
del danno, rilevando che durante la gestione transitoria il servizio era stato
gestito dal Consorzio fino al 1°.2.2003, data di inizio da parte dell’aggiudicatario.
In prossimità dell’udienza pubblica, tutte e tre le parti hanno
presentato memoria conclusiva.
L’Azienda e la società
Pedus hanno insistito per l’inammissibilità della censura relativa
alla clausola di sbarramento e comunque per la sua legittimità. La Società
Pedus rileva che il Consorzio si era classificato solo al nono posto nella valutazione
qualitativa e quand’anche avesse ottenuto il massimo punteggio per l’aspetto
economico non avrebbe potuto superarla nel punteggio complessivo. L’azienda
a sua volta precisa che l’illegittimità del operazioni di gara
poteva essere dichiarata solo ove venisse accertata l’intervenuta violazione
del principio di predeterminazione dei criteri di valutazione dell’offerta.
Il Consorzio ha insistito per l’integrale accoglimento dell’appello
incidentale.
Alla pubblica udienza del 25.11.2003, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
1. Con sentenza TAR Piemonte, sez, 2°, n.
531 del 10.4.2003 è stato accolto il ricorso proposto dal Consorzio Miles
Servizi integrati avverso il bando di gara, e relativi verbali, indetto dall’Azienda
sanitaria Maria Adelaide di Torino per l’affidamento, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio triennale
di pulizia e sanificazione dei propri presidi, di prelievo e convogliamento
dei rifiuti, di lavaggio carrelli e pentolame.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Società Pedus Service P.
Dusmann, aggiudicataria della gara, con l’appoggio dell’Azienda,
che a sua volta ha proposto appello incidentale.
Il Consorzio ha pur esso proposto appello incidentale per conseguire l’accoglimento
delle censure assorbite dal TAR.
2. L’appello della Società Pedus (e quello incidentale dell’Azienda) è fondato nel merito, per cui si può prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla medesima in ordine all’impugnativa da parte del Consorzio della clausola di sbarramento (il cui contenuto sarà precisato al punto successivo).
2.1. La disciplina di gara per l’aggiudicazione del servizio con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23, comma 1°, lett. b, D. L.vo 17.3.1995 n. 157, prevedeva (art. 4 del Capitolato speciale) l’attribuzione di punti 40/100 per la qualità e punti 60/100 per il prezzo, ma al fine di poter essere ammesse alla fase di valutazione del prezzo offerto, le Ditte partecipanti dovevano ottenere nella qualità almeno il punteggio di 21/40.
2.2. Detta clausola di sbarramento non può
ritenersi di per sé illegittima in quanto rientrante nell’esercizio
di una facoltà discrezionale riconosciuta all’Amministrazione in
ordine alla determinazione dei fattori di incidenza dei singoli elementi dell’offerta
pere la scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per
cui poteva prevedersi l’esclusione dei progetti tecnicamente non accettabili.
Invero, l’Amministrazione aggiudicatrice di un appalto pubblico di servizio,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha
la facoltà di valutare l’offerta in base ad elementi diversi (quali
ad es. il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e
funzionali, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica
ed il termine di esecuzione), con la previsione dei relativi criteri di aggiudicazione
da indicare nell’ordine decrescente di importanza.
Con la conseguenza che in tale contesto può assumere senz’altro
importanza preminente il criterio qualitativo rispetto a quello economico o
viceversa per l’aggiudicazione del servizio, salva l’illogicità
dei criteri prescelti in relazione alla specifica gara.
2.3. Nella specie l’Amministrazione ha
ritenuto di dare prevalenza al criterio economico (con l’assegnazione
di 60 punti su 100), riservando all’aspetto qualitativo solo 40 punti.
Ma nel contempo ha voluto evitare che l’aspetto qualitativo fosse al di
sotto di un certo standard minimo ritenuto indispensabile, fissato in punti
21/40, per poter procedere nella valutazione economica, trattandosi di servizio
che riguardava la tutela della salute dei pazienti e dei lavoratori e perciò
l’Azienda aveva ritenuto opportuno garantire comunque una qualità
del servizio adeguata allo scopo mediante una clausola di sbarramento.
Né il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
comporta che un’offerta qualitativamente scarsa debba essere comunque
valutata sotto l’aspetto economico, come invece erroneamente ritenuto
dal TAR e dal ricorrente originario, trattandosi di aspetto non disciplinato
dalla relativa normativa e perciò rimesso alla discrezionalità
dell’Amministrazione, che ha facoltà di dosare gli elementi di
scelta dell’offerta in relazione alle esigenze da soddisfare nel rispetto
del principio della parità di trattamento, e nel caso in esame l’intento
era quello di evitare che potesse risultare aggiudicataria un’offerta
che dal punto di vista qualitativo fosse del tutto inidonea allo scopo secondo
criteri chiaramente enunciati nel disciplinare di gara e valevoli nei confronti
di tutti i partecipanti.
Del resto, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
costituisce la naturale evoluzione del tradizionale appalto concorso per la
scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, dovuta all’influsso
della normativa comunitaria in materia (V. la decisione della sez. VI di questo
Consiglio n. 754 del 18.10.1993), e questo Consiglio all’epoca della vigenza
della precedente normativa (art. 4 R.D. 18.11.1923 n. 2440 ed art. 40 R.D. 23.5.1924
n. 827) aveva riconosciuto all’Amministrazione la possibilità di
un esame preliminare dei progetti, finalizzato all’esclusione di quelli
tecnicamente non accettabili, e conseguente concentrazione della scelta finale
solo su quelli ritenuti idonei dal punto di vista qualitativo (V. Sez. IV n.
57 del 23.1.1986).
2.4. Non rileva nel caso in esame il principio
invocato dal TAR in base al quale non può disporsi l’esclusione
dell’Impresa senza darle la possibilità di presentare ulteriori
giustificazioni, con violazione dell’art. 25 D.L.vo n. 157/1995.
Invero, detto principio concerne l’anomalia delle offerte (cioè
delle offerte anormalmente basse rispetto alla prestazione) ed attiene esclusivamente
all’aspetto economico del servizio offerto al fine di evitare ribassi
eccessivi che potrebbero poi pregiudicare la stessa prestazione del servizio
e/o la sua qualità, mentre nella fattispecie si trattava di una clausola
relativa alla qualità dell’offerta, in ordine alla quale non vi
era alcuna possibilità di presentare delle giustificazioni, potendo essere
al più illegittimo il giudizio fornito al riguardo dall’apposita
Commissione.
3. Peraltro, è fondato in parte anche l’appello incidentale del Consorzio.
3.1.Va condivisa la censura secondo cui Commissione tecnica aveva illegittimamente proceduto all’applicazione dei criteri di valutazione contenuti nel Capitolato mediante sottocriteri che non risultavano essere stati definiti prima dell’esame delle offerte.
3.2. Il capitolato speciale prevedeva per la
qualità del progetto punti 40/100, suddivisi in quattro categorie e precisamente:
a-al massimo punti 20 per: piano operativo proposto dalla ditta, attrezzature
e materiali utilizzati;
b-al massimo punti 15 per : metodologie di controllo;
c-al massimo punti 3 per : referenze;
d-al massimo punti 2 per : certificazione di qualità.
La Commissione tecnica, nella seduta del 18.12.2002, ha verbalizzato di aver
verificato il contenuto dell’art. 4 del Capitolato (di cui viene precisato
il relativo contenuto) e quindi di aver proceduto all’esame dei progetti
tecnici, evidenziando quanto riportato nelle schede allegate, ed all’attribuzione
dei punteggi qualità, come dettagliato nel prospetto allegato, in base
al quale al Consorzio è stato assegnato il punteggio 17 per la qualità
e perciò escluso dalla prosecuzione della gara (occorreva almeno 21/40).
L’attribuzione concreta dei punteggi, però, non è avventa
sulla base delle categorie individuate nel capitolato ma suddividendo ulteriormente
il punteggio previsto in nuove categorie secondo quanto emerge direttamente
dalle schede valutative. In particolare i 20 punti della categoria a) sono stati
ripartiti in quattro sottogruppi (10+5+2+3), mentre i 15 punti della categoria
b) sono stati a loro volta distinti in due sottogruppi (standard e dettagliati)
senza specificazione del punteggio massimo attribuibile a ciascuno. Detti sottogruppi,
anche se in qualche modo collegabili alle categorie di cui al capitolato, mettevano
comunque in rilievo alcuni profili del progetto o del sistema di controllo ritenuti
di particolare interesse ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi
ed in quanto tali dovevano essere definiti prima dell’apertura delle buste.
3.4. Come è noto, vige in materia il
principio, di costante applicazione giurisprudenziale, secondo il quale nel
procedimento di aggiudicazione di un pubblico appalto o di un pubblico servizio
la Commissione di gara può introdurre modesti elementi di specificazione
ed integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte indicati nel
bando di gara o nella lettera d'invito, ovvero dei sottocriteri di adattamento
dei criteri generali o regole specifiche sulle modalità di valutazione,
solo quando vi provveda prima dell'apertura delle buste recanti le offerte dei
partecipanti (V. Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2001 n. 264 e n. 3970 del 16.7.2002;
sez. VI, 20 dicembre 1999 n. 2117).
E’ stato altresì precisato che la regolarità della gara
viene ad essere inficiata per il solo mancato rispetto del principio della determinazione
dei sottocriteri prima dell’apertura delle buste contenenti gli elementi
che poi debbono essere valutati, indipendentemente dell’accertamento se
nel caso concreto la Commissione sia effettivamente venuta a conoscenza del
contenuto delle offerte presentate (V. le decisioni di questa Sezione n.3241
del 8.6.2000 e n. 533 del 4.2.2003).
Occorre, infatti, considerare che i procedimenti di gara ad evidenza pubblica
sono caratterizzati dalla necessità del rigoroso rispetto di alcuni obblighi
formali (ad es. modalità di compilazione e presentazione dell’offerta,
pubblicità delle sedute di gara in ordine all’apertura e verifica
del contenuto dei plichi) imposti sia nell’interesse della par condicio
dei partecipanti sia a tutela dell’esigenza di imparzialità, correttezza
e trasparenza dell’azione amministrativa, tra cui rientra anche quello
in esame.
3.5. Nella specie non solo non risulta dal verbale del 18.12.2002 in quale momento sarebbe avvenuta l’apertura delle buste contenenti i progetti proposti ma sta di fatto che nell’unica seduta (con indicazione peraltro del solo orario di inizio delle operazioni) e richiamando i criteri del capitolato (come se si volesse confermarli) si è proceduto, oltre che alla compilazione delle schede valutative, altresì all’attribuzione dei punteggi per tutti i partecipanti alla gara sulla base di sottocriteri integrativi senza indicarli nel verbale e senza precisare il momento in cui essi sarebbero stati stabiliti, con conseguente confusione tra la fase di integrazione dei criteri e la valutazione dei progetti.
3.6. Il vizio di cui sopra è di per sè
sufficiente per ritenere illigittima la procedura di gara dal verbale del 18.12.2002
fino all’aggiudicazione, con assorbimento delle altre doglianze proposte
dal Consorzio in ordine alla concreta valutazione qualitativa dei vari progetti
effettuata dalla Commissione.
Né rileva la circostanza evidenziata dalla Società Pedus secondo
cui il Consorzio, essendosi classificato solo al nono posto nella valutazione
qualitativa, pur ottenendo il massimo punteggio per l’aspetto economico,
non potrebbe superarla nel punteggio complessivo, in quanto nella specie è
risultata viziata la fase valutativa dell’aspetto qualitativo dei progetti,
che precede quella di valutazione del prezzo offerto.
3.7. L’Amministrazione dovrà rinnovare la procedura di gara per
il vizio formale riscontrato e perciò la domanda di risarcimento del
danno avanzata dal Consorzio non può essere valutata se non all’esito
di tale rinnovo (V. la decisione di questa Sezione n. 3871 del 30.6.2003).
4. Per quanto considerato, l’appello principale
(e di conseguenza l’appello incidentale dell’Azienda) deve essere
accolto, mentre l’appello incidentale del Consorzio deve essere accolto
nei limiti indicati, con conseguente riforma della sentenza del TAR.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i
gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sez. V)
accoglie l’appello principale ed accoglie l’appello incidentale
del Consorzio Miles Servizi integrati e per l’effetto accoglie il ricorso
originario con diversa motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del 25.11.2003, con l’intervento dei signori:
Pres. Emidio Frascione
Cons. Raffaele Carboni
Cons. Corrado Allegretta
Cons. Paolo Buonvino
Cons. Aniello Cerreto, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Aniello Cerreto f.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 3 marzo 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale