CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza
20 gennaio 2004 n. 141
Comune di Moncalieri c/ Ponticelli s.r.l – Pres. Quaranta
– Est. D’Ottavi
Contratti della pubblica amministrazione – gara – servizio di trasporto e smaltimento rifiuti Urbani – autorizzazione regionale ex art.6, lett. d), del DPR 10 settembre 1982, n.215 – va emessa dalla Regione nel cui territorio il servizio si esplica
L’autorizzazione abilitativa di cui all’art.6, lett. d), del DPR 10 settembre 1982, n.215, richiesta in una gara per l’aggiudicazione di un appalto per raccolta e trasporto di rifiuti urbani, non può non riferirsi alla regione nel cui ambito territoriale verrà effettuato il relativo servizio in quanto l’autorizzazione in esame, nel contesto normativo richiamato, non si configura come una semplice e generica abilitazione tecnica idonea ex se a consentire il legittimo svolgimento del servizio, ma come autorizzazione specifica (comprensiva ovviamente della valutazione tecnica) a svolgere quel servizio (nel senso dell’attività prevista dalla procedura di gara) in una delimitata regione e sulla base di ulteriori specifiche valutazioni proprie dell’esclusivo e determinato ambito regionale.
REPUBBLICA ITALIANA N. 141/04 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 141/04 REG.DEC.
N. 6872 REG.RIC.
ANNO 1996
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello numero di registro generale 6872/96, proposto dal
Comune di Moncalieri, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso, per delega resa a margine dell’atto di appello dagli Avv.ti M. Vecchione e M. Colarizi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Guido d’Arezzo, 18,
contro
la S.r.l. Ponticelli, in persona del suo legale rappresentante p.t. n.c.
nei confronti
S. Germano s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. in proprio e nella qualità di Capogruppo mandataria A.T.I. S. Germano s.r.l. e l’Arciere s.c.a.r.l. rappresentata e difesa, dagli Avv.ti G. Massimiliano Danusso, Rino Orioli e Claudio Piacentini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo avvocato in Roma, Via Bertoloni 3/D.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione
2^, n.320/96, del 31 maggio 1996,
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Designato relatore, alla pubblica udienza del 18 novembre 2003, il Consigliere
Francesco D’OTTAVI ed udito, altresì, l’avvocato Colarizi.
*** *** ***
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
L’appellante Comune di Moncalieri rappresenta
che con bando di gara del 27 febbraio 1995, indiceva una licitazione privata
per l’affidamento del servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani
ed assimilabili ed il servizio di nettezza urbana, per la durata di cinque anni,
con un importo a base d’asta di £.5.7000.000.000, i.v.a. esclusa;
la lettera d’invito alla partecipazione alla gara richiedeva, tra l’altro,
la presentazione di una copia autenticata, dell’autorizzazione regionale
di cui all’art.6, lett. d), del DPR 10 settembre 1982, n.215.
La S.r.l. Ponticelli veniva invitata a partecipare alla gara, allegando alla
propria offerta copie delle autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e assimilati e allo spazzamento, rilasciate dalla Regione Liguria.
L’8 giugno 1995, la Commissione di gara procedeva all’apertura delle
buste contenenti la documentazione di gara, la cui conformità alle prescrizioni
di bando era prodromica e preliminare all’ammissione alla fase successiva
di apertura delle buste contenenti le offerte; in tale contesto, la Commissione
rilevava che la Società Ponticelli non aveva presentato l’autorizzazione
ex art. 6, lett. d), del DPR n.915/82 rilasciata dalla Regione Piemonte, bensì
dalla Regione Liguria, e conseguentemente, ritenendo la documentazione non conforme
alle prescrizioni di partecipazione disponeva l’esclusione della Ponticelli
dalla gara.
Con delibera n.500/95, che recepiva ed approvava il verbale di aggiudicazione
provvisoria dell’8 giugno 1995, risultava aggiudicataria l’A.T.I.
formata dalla s.r.l. S. Germano e dalla s.c. a.r.l. L’Arciere.
Avverso tale provvedimento, la Società Ponticelli proponeva ricorso innanzi
il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, chiedendone l’annullamento
per vari vizi di illegittimità dell’esclusione, sostenendo in particolare
la perfetta validità dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione
Liguria ai fini di partecipazione alle gare d’appalto del servizio in
questione anche in regioni diverse da quelle nel cui territorio deve svolgersi
il servizio stesso.
Il ricorso veniva accolto, con il conseguente annullamento dell’aggiudicazione
con la sentenza in epigrafe indicata, sentenza ritenuta dall’appellante
ingiusta ed illegittima per i seguenti motivi.
L’accoglimento del ricorso, si fonda esclusivamente su quanto espresso
e motivato dal primo giudice circa la sufficienza, per partecipare alla gara,
dell’autorizzazione di qualsiasi Regione, potendosi l’aggiudicataria
successivamente provvedere – secondo l’argomentazione svolta in
sentenza - della specifica autorizzazione da parte della Regione competente
che, nella fattispecie, trattandosi solo di consentire attività di raccolta,
spazzaggio e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, non avrebbe
ragione per negarla; secondo l’appellante tale argomentazione appare viziata
da evidente errore logico e di interpretazione del dettato della disposizione
di cui all’art.6, lett. d), del DPR n.915/82, oltre ad essere intrinsecamente
contraddittoria in quanto, ammettendo che comunque l’aggiudicataria del
servizio dovrà munirsi dell’autorizzazione della competente Regione
per svolgere il servizio stesso, non fornisce alcuna convincente argomentazione
del perché si debba considerare illegittima la richiesta preventiva dell’autorizzazione
specifica dell’ente territorialmente competente, tanto più che
ciò corrisponde, trattandosi di servizio necessario e che non ammette
interruzioni, ad un corretto principio preventivo di certezza sull’effettività
dello svolgimento del servizio di cui è gara; senza dimenticare, peraltro,
la notoria realtà: le Regioni, o, perlomeno, la Regione Piemonte, con
l’istituzione dell’Albo Nazionale che, per le imprese di trasporto
dovrebbe sostituire le autorizzazioni regionali, non rilascia più autorizzazioni,
mentre l’Albo, istituito nel lontano 1987, è ancora privo di concreta
attuazione, ragion per cui una aggiudicataria munita di sola autorizzazione
di diversa Regione, si vedrebbe, di fatto, costretta a rinunciare all’esecuzione
effettiva del servizio, dal momento che la Regione competente non rilascia l’indispensabile
autorizzazione, che, d’altro canto, non può essere sostituita dall’iscrizione
all’Albo, non ancora ottenibile in carenza di pratica attuazione.
L’appellante conclude per l’accoglimento del gravame con ogni consequenziale
statuizione di legge.
Si è costituita in giudizio la Società San Germano S.r.l. Amministrazione
che, con analitica memoria deduce l’infondatezza dell’impugnazione
concludendo per l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese.
Alla Camera di Consiglio del 18 ottobre 1996 veniva accolta l’istanza
di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza.
Alla pubblica udienza del 18 novembre 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione
su conforme istanza degli avvocati delle parti.
*** *** ***
DIRITTO
Come riportato nella narrativa che precede con
l’appello in esame il Comune di Moncalieri impugna la sentenza, n.320/96,
del 31 maggio 1995, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,
Sezione Seconda, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale appellata
Società Ponticelli a r.l. e per l’effetto ha annullato la deliberazione
G.C. del 30 giugno 1995, n.500, recante approvazione degli atti della Commissione
di gara relativa alla licitazione privata concernente l’affidamento del
servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e del servizio di nettezza urbana
del predetto Comune, con cui veniva disposta l’esclusione dell’appellata
dalla gara e l’aggiudicazione della stessa ad altro concorrente.
Come pure considerato in precedenza l’appellante Comune reitera in questa
sede – sia pur rimodulandole avverso il contenuto motivazionale dell’impugnata
decisione – le argomentazioni già prospettate dinanzi al Tribunale
(e da questi disattese), argomentazioni secondo cui del tutto legittimamente
l’Amministrazione aveva disposto l’esclusione dell’appellata
ditta Ponticelli per difetto di produzione della documentazione di cui all’art.
6, lett. d), del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, in quanto tale società
invece di presentare la prescritta autorizzazione rilasciata dalla regione Piemonte,
presentava analoga autorizzazione della regione Liguria.
Le censure sono fondate.
Rileva il Collegio che la duplice osservazione svolta dal Tribunale a giustificazione
dell’accoglimento dell’originario ricorso (quella per cui da un
lato non occorreva l’autorizzazione della regione competente, ma di una
qualsiasi regione, e dall’altro quella concernente la possibilità
per l’aggiudicataria di ottenere successivamente la specifica autorizzazione)
non regge al vaglio di un’interpretazione sostanziale e finalistica della
previsione di bando e della più generale disposizione normativa (art.
6, lett. d), del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915) applicabili alla fattispecie.
Invero, la normativa (generale e speciale) di riferimento, nel richiedere per
la partecipazione alla procedura di gara (e quindi preventivamente e prodromicamente
all’eventuale successiva aggiudicazione), la presentazione di copia autenticata
del rilascio dell’autorizzazione regionale di cui all’art. 6, lett.
d) del richiamato D.P.R. n.915/1982, vanno letti ed interpretati nel loro contesto
applicativo relativo all’ambito territoriale della regione di appartenenza
del servizio posto a gara. In altri termini è evidente (nel contesto
applicativo della richiamata normativa che ha demandato alle regioni tutte le
competenze programmative e autorizzative in materia di rifiuti), che l’autorizzazione
abilitativa richiesta in sede di gara non possa non riferirsi alla regione nel
cui ambito territoriale verrà effettuato il relativo servizio e ciò
in quanto l’autorizzazione in esame, nel contesto normativo richiamato,
non si configura come una semplice e generica abilitazione tecnica idonea ex
se a consentire il legittimo svolgimento del servizio, ma come autorizzazione
specifica (comprensiva ovviamente della valutazione tecnica) a svolgere quel
servizio (nel senso dell’attività prevista dalla procedura di gara)
in una delimitata regione e sulla base di ulteriori specifiche valutazioni proprie
dell’esclusivo e determinato ambito regionale.
In tale contesto deve anche disattendersi l’ulteriore argomentazione svolta
dal Tribunale relativa alla pretesa esclusione del servizio de quo (raccolta
e trasporto di rifiuti urbani e servizio di nettezza urbana ) dal più
generale concetto-nozione di smaltimento rifiuti cui fa più volte riferimento
la richiamata normativa; invero una meditata lettura di questa convince, a contrario,
della sicura ricomprensione nel generale concetto-nozione di smaltimento rifiuti
anche delle più limitate attività sopra richiamate, oggetto della
gara de quo, in quanto da un lato il concetto di smaltimento rifiuti nella sua
totale omnicomprensività non può non ricomprendere anche quelle
attività, quali quelle di specie, che sono alla base (per così
dire una delle “fonti”) dello smaltimento e, dall’altro, perché
la funzione programmatoria generalmente affidata alle regioni non può
essere utilmente smembrata di un settore così rilevante.
Da ultimo vanno pure disattese (e contestualmente appaiono fondate le censure
prospettate dall’appellante Comune), le argomentazioni svolte nell’impugnata
sentenza relative alla “successiva” possibilità da parte
dell’aggiudicatario di munirsi della autorizzazione rilasciata dalla regione
competente; invero, a prescindere dalle concrete difficoltà evidenziate
dalla difesa dell’appellante circa il positivo rilascio di tale autorizzazione
da parte della regione Piemonte, la lettura del bando di gara e la pacifica
applicazione dei principi generali in materia di partecipazione alle gare, (tra
cui quello dell’economicità e concretezza dell’attività
amministrativa che sarebbe certamente frustrata dal differimento abilitativo
subordinato all’aggiudicazione) rendono logica, razionale e legittima
la preventiva presentazione dello specifico titulus proprio al fine di legittimare
la stessa partecipazione alla procedura.
Conclusivamente, pertanto, l’appello deve essere accolto, e per l’effetto,
va annullata l’impugnata decisione con conseguente annullamento del ricorso
di primo grado.
Sussistono, tuttavia, validi motivi per disporre tra le parti la compensazione
delle spese per ambedue i gradi di giudizio.
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P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato,
accoglie l’appello, annulla la sentenza pure in epigrafe indicata e per
l’effetto rigetta l’originario ricorso.
Compensa tra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, il 18 novembre 2003,
dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in Camera di consiglio
con l’intervento dei Signori Magistrati:
Alfonso Quaranta Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Francesco D’Ottavi Consigliere estensore
Claudio Marchitiello Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Francesco D’Ottavi f.to Alfonso Quaranta
IL SEGRETARIO
f.to Francesco Cutrupi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20 gennaio 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale