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	<title>Sentenza Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Sentenza Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla natura giuridica dell&#8217;avviso esplorativo per manifestazione di interesse.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-giuridica-dellavviso-esplorativo-per-manifestazione-di-interesse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 10:00:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-giuridica-dellavviso-esplorativo-per-manifestazione-di-interesse/">Sulla natura giuridica dell&#8217;avviso esplorativo per manifestazione di interesse.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Avviso esplorativo &#8211; Manifestazione di interessa &#8211; Natura giuridica &#8211; Atto non vincolante. L’avviso esplorativo per manifestazione di interesse è un atto con cui una pubblica amministrazione o un ente appaltante avvia un&#8217;indagine di mercato per conoscere gli operatori economici interessati a partecipare a una futura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-giuridica-dellavviso-esplorativo-per-manifestazione-di-interesse/">Sulla natura giuridica dell&#8217;avviso esplorativo per manifestazione di interesse.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-giuridica-dellavviso-esplorativo-per-manifestazione-di-interesse/">Sulla natura giuridica dell&#8217;avviso esplorativo per manifestazione di interesse.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Avviso esplorativo &#8211; Manifestazione di interessa &#8211; Natura giuridica &#8211; Atto non vincolante.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’avviso esplorativo per manifestazione di interesse è un atto con cui una pubblica amministrazione o un ente appaltante avvia un&#8217;indagine di mercato per conoscere gli operatori economici interessati a partecipare a una futura procedura di affidamento. In quanto tale, non garantisce in alcun modo che la procedura sfoci effettivamente nella conclusione di un accordo vincolante per le parti (qui una compravendita immobiliare), essendo in ogni caso l’amministrazione libera di mutare in qualunque momento avviso ed in conseguenza sospendere o abbandonare la procedura <i>in itinere</i>. L&#8217;avviso esplorativo ha dunque natura pre-negoziale e strumentale, in quanto assolve solamente ad una funzione conoscitiva, essendo finalizzato ad individuare gli eventuali operatori economici da invitare ad una successiva gara; non integra per contro, neppure indirettamente, una manifestazione di volontà dell’amministrazione, diretta a vincolarsi nei confronti di una o più offerte, per il sol fatto che le stesse siano state proposte o che l’amministrazione stessa abbia dichiarato un qualche interesse nei confronti di alcune di esse. In breve, in assenza di una esplicita manifestazione di volontà esternata (<i>recte</i>, formalizzata) all’offerente, non solo non sorge alcun vincolo negoziale tra quest’ultimo e l’amministrazione, ma neppure può parlarsi, in capo allo stesso, del venire in essere di una aspettativa qualificata (ed in buona fede) alla positiva conclusione dell’affare. In ragione di quanto precede, deve pertanto concludersi che prima della pubblicizzazione – secondo le regole generali – della volontà di concludere uno specifico accordo, l’amministrazione è libera di mutare anche radicalmente il proprio originario avviso e, dunque, anche di non procedere oltre, a prescindere dagli eventuali intendimenti interni in precedenza (eventualmente) raggiunti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Sabatino &#8211; Est. Perotti</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1995 del 2026, proposto da<br />
L’Aurora s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Vetrò, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Maristella Paolì, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Lilli in Roma, via di Val Fiorita, 90;<br />
Regione Calabria, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio <i>pro tempore</i>, nonché Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi <i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono elettivamente domiciliati;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 216/2026, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vibo Valentia, della Regione Calabria, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 luglio 2026 il Cons. Valerio Perotti e uditi per le parti gli avvocati Francesco Vetrò e Pietro Algieri, in dichiarata delega di Maristella Paolì; dato atto che l&#8217;avvocato Giuseppe Naimo ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con Avviso esplorativo del 7 luglio 2023, il Comune di Vibo Valentia avviava una indagine di mercato per l’individuazione di un immobile da destinare a nuova sede del Centro per l’impiego, previa allocazione dei fondi necessari da parte della Regione Calabria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data 28 luglio 2023, la società L’Aurora s.r.l. presentava istanza di partecipazione, proponendo la vendita al prezzo di euro 3.166.800,00 di un immobile in proprietà sito in Vibo Valentia, corso Umberto I n. 127 e via C. Gagliardi nn. 7-9, censito al Catasto al Foglio 33 (particelle 778 sub 1101, 1010 sub 1 e 9).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente all’avvio della procedura, però, l’amministrazione avrebbe omesso ogni forma di</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">comunicazione e interlocuzione ufficiale con la società circa i successivi sviluppi, tant’è che solo in modo casuale l’offerente sarebbe venuta a conoscenza del fatto che la commissione valutatrice aveva giudicato l’immobile idoneo a ospitare il Centro per l&#8217;impiego; quindi, con determinazione n. 623 del 22 marzo 2024, il Comune recepiva i verbali di gara n. 3, n. 4 e n. 5, formalizzando la decisione di procedere all’acquisizione dell’immobile de L’Aurora s.r.l., in quanto ritenuto “<i>più consono ai requisiti tecnici, dimensionali, strategici ed economici richiesti dal bando</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro, a fronte della perdurante inerzia nel concludere la procedura, con nota del 20 febbraio 2025 la società chiedeva al Comune di Vibo Valentia ed alla Regione Calabria di provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell’immobile alle condizioni ed al prezzo indicati dell’offerta originaria; chiedeva inoltre l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, della determinazione n. 623 del 22 marzo 2024, nella parte in cui recepiva il verbale n. 5 della commissione valutatrice, presupponendo di aver concordato un oggetto ed un prezzo differenti da quelli proposti dalla società.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In via subordinata, chiedeva di essere convocata per negoziare gli elementi del contratto, valutando eventualmente una riduzione del prezzo a fronte di una rimodulazione della superficie immobiliare di interesse. Contestualmente, la società formulava domanda di accesso, ai sensi degli artt. 7 e 22ss. della l. n. 241 del 1990, richiedendo copia integrale della documentazione relativa alla procedura di selezione dell&#8217;immobile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La documentazione richiesta con domanda di accesso veniva prodotta con nota del 12 marzo 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con una precedente nota del 7 marzo 2025, l’amministrazione comunale riscontrava invece l’istanza della ricorrente comunicando la propria volontà di non procedere all&#8217;acquisto dell’immobile, per “<i>difformità strutturali e la mancanza di documentazione ufficiale giustificativa</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>[che] rendono l’immobile non idoneo ad ospitare il Centro per l’impiego</i>”, evidenziando l’assenza di un vincolo giuridico alla stipula del contratto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con successiva deliberazione n. 102 del 15 aprile 2025, l’amministrazione comunale formalizzava il diniego all&#8217;acquisizione dell&#8217;immobile sulla base del “parere negativo” del responsabile unico del progetto <i>pro tempore</i>, fondato, a sua volta, sugli esiti di una perizia giurata dell’ingegnere Dattilo, incaricato per svolgere tale compito con determina comunale n. 1597 del 25 luglio 2024, altresì individuando quale soluzione alternativa l’immobile comunale denominato “Ex Terminal Bus”, approvandone il progetto di fattibilità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ricorso al Tribunale amministrativo della Calabria, affidato a sette motivi di gravame, la società L’Aurora s.r.l. impugnava la nota dirigenziale del 7 marzo 2025, la deliberazione n. 102 del 15 aprile 2025 e gli ulteriori atti della procedura valutativa, chiedendone l’annullamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Costituitosi in giudizio, il Comune di Vibo Valentia eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso introduttivo, sul presupposto che la nota dirigenziale del 7 marzo 2025 non avesse natura provvedimentale e che l’Avviso avesse natura puramente “esplorativa”, senza alcun obbligo giuridico per il Comune di Vibo Valentia di concludere la procedura con l’acquisto dell’immobile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel merito concludeva per l’infondatezza del ricorso, chiedendo che fosse respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con motivi aggiunti depositati in data 10 luglio 2025, parte ricorrente altresì impugnava la nota prot. n. 1922 del 13 gennaio 2025, con la quale il responsabile unico del progetto esprimeva “parere negativo” all’acquisizione dell’immobile di proprietà della ricorrente, individuando quale soluzione alternativa l’immobile comunale denominato “Ex Terminal Bus”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ulteriori motivi aggiunti, depositati in data 28 ottobre 2025, la ricorrente impugnava gli atti con i quali l’amministrazione comunale e quella regionale, nelle more nel giudizio, avevano dato seguito al procedimento amministrativo per la realizzazione del nuovo Centro per l’impiego nei locali dell’“Ex Terminale Bus”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con sentenza 2 febbraio 2026, n. 216, il giudice adito respingeva il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti depositati il 10 luglio 2025, dichiarava l’improcedibilità dei motivi aggiunti depositati in data 28 ottobre 2025 e conseguentemente rigettava la domanda di risarcimento del danno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Avverso tale decisione la società L’Aurora s.r.l. interponeva appello, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) <i>Error in iudicando: violazione e/o erronea applicazione dell’art. 111 della Costituzione. Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1, 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e/o erronea applicazione dell’avviso pubblico del 7 luglio 2023. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti d fatto, difetto istruttorio, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento. Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità, di buona fede, di pubblicità e trasparenza, correttezza e leale collaborazione. Omessa pronuncia. Nullità della pronuncia. Difetto d’istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Violazione del principio di certezza del diritto. Violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela dell’affidamento</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) <i>Error in iudicando: violazione e/o erronea applicazione dell’art. 111 della Costituzione. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, difetto istruttorio, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento. Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità, di buona fede, di pubblicità e trasparenza, correttezza e leale collaborazione. Omessa pronuncia. Nullità della pronuncia. Difetto d’istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela dell’affidamento</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) <i>Error in iudicando: violazione e/o erronea applicazione dell’art. 111 della Costituzione. Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1337 e 2043 del c.c. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, difetto istruttorio, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento. Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità, di buona fede, di pubblicità e trasparenza, correttezza e leale collaborazione, del legittimo e ragionevole affidamento. Omessa pronuncia. Nullità della pronuncia. Difetto d’istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Violazione del principio di certezza del diritto e di ragionevolezza</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si costituiva in giudizio il Comune di Vibo Valentia, chiedendo che il gravame fosse respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche la Regione Calabria si costituiva, parimenti insistendo sulla reiezione dell’appello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 9 luglio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il primo motivo di appello, la società L’Aurora s.r.l. censura la sentenza impugnata per aver ritenuto legittimo il comportamento tenuto dall’amministrazione appellata, che avrebbe “<i>interrotto in maniera inaspettata e ingiustificata la procedura e, nello specifico, la trattativa in corso con l’Appellante per la compravendita dell’immobile di proprietà: ciò, nonostante la pregressa individuazione dello stesso quale immobile idoneo ad accogliere il Centro per l’impiego e, soprattutto, nonostante l’adozione della determinazione n. 623/2024, mai oggetto di intervento in autotutela, con cui si disponeva (senza condizioni) per l’acquisto dello stesso immobile</i>”, nonché “<i>avviato, incalzato e concluso una parallela procedura di selezione di un immobile comunale, ossia l’Ex Terminal Bus, da destinare a Centro per l’Impiego e sul quale, pertanto, veicolare le risorse dedicate del P.N.R.R.</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Contrariamente all’opinione del primo giudice, per il quale le clausole inserite nell’art. 9 dell’avviso “<i>definiscono la natura non vincolante dell’Avviso, qualificandolo come una indagine di mercato</i>”, ad avviso dell’appellante il contenuto dello stesso – nonostante la denominazione “Avviso esplorativo” – deporrebbe chiaramente in senso differente, “<i>indirizzando, cioè, l’Amministrazione comunale a selezionare l’immobile da acquistare e, quindi, da destinare a Centro per l’Impiego</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La stessa premessa dell’avviso riporta che l’amministrazione “<i>rende noto di essere interessata «all’individuazione di un immobile da acquistare e da destinare alla nuova sede del Centro per l’Impiego di Vibo Valentia</i>” ed “<i>a questo scopo, invita i soggetti interessati a «presentare una proposta immobiliare alle condizioni e con le modalità previste nel presente avviso pubblici</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, l’adozione di alcuni atti, individuati dall’appellane nell’esposizione “in fatto” tra i quali, in particolare, la determinazione n. 623, che sarebbe stata “<i>chiaramente orientata all’acquisto dell’immobile, unitamente all’approssimarsi della scadenza del finanziamento pubblico dedicato non potevano che accrescere il ragionevole e legittimo affidamento della Società nell’acquisizione del proprio immobile</i>”. Con la predetta determinazione, pubblicata sull’Albo pretorio municipale, l’amministrazione, dopo aver approvato i verbali nn. 3, 4 e 5 della Commissione (con i quali si prendeva atto della perizia resa da un tecnico all’uopo nominato, che aveva limitato a quattro gli immobili valutabili e a quattro e dei successivi sopralluoghi, a seguito dei quali erano stati ulteriormente ridotti a due gli immobili di interesse), decideva di procedere con l’acquisizione</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell’immobile de L’Aurora s.r.l., poiché ritenuto “<i>più consono ai requisiti tecnici, dimensionali, strategici ed economici richiesti dal bando</i>”; a tal fine, trasmetteva gli atti alla Regione Calabria per l’adozione dei provvedimenti di competenza per il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie all’acquisto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente a tali passaggi, però, il Comune di Vibo Valentia non dava ulteriore seguito al procedimento, omettendo tra l’altro qualsiasi comunicazione in merito. Ne consegue che anche a voler intendere l’Avviso <i>de quo</i> come meramente esplorativo (e dunque non vincolante per l’amministrazione), il comportamento tenuto dall’amministrazione non potrebbe andare esente da responsabilità, avendo ad un certo punto interrotto ogni contatto con l’offerente, così impedendole di aver conto della vicenda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, deduce l’appellante, la procedura finalizzata alla compravendita dell’immobile da destinare a Centro per l’impiego ovvero la trattativa per la stipula del contratto era giunta a un punto di non ritorno, salvo giustificato motivo: l’adozione della determinazione comunale n. 623, nonché della successiva deliberazione di Giunta comunale n. 119 del 24 maggio 2024 non avevano soltanto</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">rafforzato l’affidamento, ma ragionevolmente convinto la Società che ogni indagine fosse stata espletata e che la stipula del contratto fosse ormai prossima.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Neppure sarebbe corretto l’ulteriore rilievo del TAR, secondo cui la scelta dell’amministrazione di non procedere all’acquisto dell’immobile sarebbe giustificata anche dall’emersione di profili di incertezza sulla regolarità edilizia ed urbanistica dell’immobile, avendo L’Aurora s.r.l. ampiamente documentato in giudizio che l’attuale stato dei luoghi è conforme a quello via via autorizzato, verificato, collaudato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il motivo non è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si legge inequivocabilmente, all’art. 9 del documento (non casualmente) denominato “<i>Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per l’individuazione di un immobile da adibire a nuova sede del entro per l’impiego di Vibo Valentia</i>”, che “Il presente avviso pubblico esplorativo non vincola il Comune alla conclusione del procedimento e quindi all&#8217;acquisto dell&#8217;immobile, né da parte del Comune, né da parte di soggetti terzi”: invero, “L&#8217;Ente potrà insindacabilmente valutare di non procedere all&#8217;acquisizione qualora nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta conveniente o idonea e ciò senza che i proponenti possano avanzare alcuna pretesa a titolo di risarcimento, indennizzo o rimborso spese”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Ad abundantiam</i>, la previsione della <i>lex specialis</i> precisa poi che “<i>Il presente avviso comunque non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né promessa di acquisto e non impegna pertanto il Comune alla conclusione del procedimento stesso</i>”. Quindi, a ribadire l’impossibilità per gli eventuali offerenti di vantare un’aspettativa qualificata al buon esito della procedura, la disposizione si chiude con la precisazione che “<i>Il Comune di Vibo Valentia si riserva di sospendere, revocare o annullare il presente avviso, senza che i proponenti possano avanzare alcuna pretesa a titolo di risarcimento o rimborso spese</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’avviso esplorativo per manifestazione di interesse è un atto con cui una pubblica amministrazione o un ente appaltante avvia un&#8217;indagine di mercato per conoscere gli operatori economici interessati a partecipare a una futura procedura di affidamento. In quanto tale, non garantisce in alcun modo che la procedura sfoci effettivamente nella conclusione di un accordo vincolante per le parti (qui una compravendita immobiliare), essendo in ogni caso l’amministrazione libera – come del resto lo stesso Avviso (cfr. <i>retro</i>) chiariva espressamente – di mutare in qualunque momento avviso ed in conseguenza sospendere o abbandonare la procedura <i>in itinere</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L&#8217;avviso esplorativo ha dunque natura pre-negoziale e strumentale, in quanto assolve solamente ad una funzione conoscitiva, essendo finalizzato ad individuare gli eventuali operatori economici da invitare ad una successiva gara; non integra per contro, neppure indirettamente, una manifestazione di volontà dell’amministrazione, diretta a vincolarsi nei confronti di una o più offerte, per il sol fatto che le stesse siano state proposte o che l’amministrazione stessa abbia dichiarato un qualche interesse nei confronti di alcune di esse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In breve, in assenza di una esplicita manifestazione di volontà esternata (<i>recte</i>, formalizzata) all’offerente, non solo non sorge alcun vincolo negoziale tra quest’ultimo e l’amministrazione, ma neppure può parlarsi, in capo allo stesso, del venire in essere di una aspettativa qualificata (ed in buona fede) alla positiva conclusione dell’affare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ragione di quanto precede, deve pertanto concludersi – come già evidenziato dal primo giudice – che prima della pubblicizzazione – secondo le regole generali – della volontà di concludere uno specifico accordo, l’amministrazione è libera di mutare anche radicalmente il proprio originario avviso e, dunque, anche di non procedere oltre, a prescindere dagli eventuali intendimenti interni in precedenza (eventualmente) raggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella specie, come chiaramente risulta dalla <i>lex specialis</i> della procedura, sovra richiamata, l’avviso pubblicato dall’amministrazione era solo esplorativo e non vincolante; tutto ciò che ne è seguito erano atti interni o, al più, intercorso tra diverse amministrazioni, ma non essendo mai stata formalizzata all’appellante una volontà di procedere (positivamente) nei suoi riguardi, lo stesso non può (né poteva) vantare alcuna aspettativa qualificata in tal senso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto, a dimostrare l’assenza dei presupposti del formarsi di un affidamento qualificato è la stessa società appellante, che a più riprese lamenta la mancata comunicazione, da parte dell’amministrazione, di notizie o riscontri in ordine allo stato della procedura (ed in particolare sull’apprezzamento riscosso dalla propria offerta), che la stessa avrebbe ottenuto nel corso del tempo – significativamente – in modo puramente casuale o all’esito di accesso agli atti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In questi termini, non sono determinanti le ulteriori considerazioni di parte appellante circa la regolarità urbanistica dell’immobile offerto in vendita, posto che, non vertendosi in materia di recesso contrattuale (<i>recte</i>, di questione viziante posta a fondamento dello stesso), il Comune appellato comunque sarebbe stato libero di non addivenire all’acquisto di quanto offertogli, interrompendo unilateralmente l’<i>iter</i> procedimentale presupposto – proprio in quanto mero procedimento interno (e non già attivato su iniziativa di un privato) – o di determinarsi altrimenti anche in caso di conclamata regolarità urbanistica ed edilizia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il rigetto del motivo di appello, presupponendo la legittimità dei provvedimenti adottati dall’amministrazione, è logicamente assorbente delle ulteriori censure dedotte dall’appellante, con le quali si deduce, da un lato, che la società aveva un preciso interesse a contestare la scelta comunale di destinare l’ex Terminal Bus a nuovo Centro per l’impiego e, dall’altro, che erroneamente il primo giudice ha respinto (coerentemente alla reiezione degli altri motivi di gravame) la domanda risarcitoria formulata con il ricorso introduttivo ed i successivi (primi e secondi) motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ragione di quanto precede, l’appello dev’essere respinto. Le spese del grado di giudizio possono essere peraltro interamente compensate tra le parti, in ragione della particolarità delle questioni esaminate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese del grado compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Diego Sabatino, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Valerio Perotti, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Sara Raffaella Molinaro, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Marina Perrelli, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gianluca Rovelli, Consigliere</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-giuridica-dellavviso-esplorativo-per-manifestazione-di-interesse/">Sulla natura giuridica dell&#8217;avviso esplorativo per manifestazione di interesse.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Sulla verifica di anomalia dell&#8217;offerta.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-verifica-di-anomalia-dellofferta-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 07:00:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90846</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-verifica-di-anomalia-dellofferta-2/">Sulla verifica di anomalia dell&#8217;offerta.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Concessione &#8211; Servizi di riscossione &#8211; Anomalia &#8211; Verifica &#8211; Discrezionalità. Nell&#8217;ambito di una procedura di gara finalizzata all&#8217;affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, è legittima la decisione della stazione appaltante di attivare il subprocedimento di verifica nei confronti di tutti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-verifica-di-anomalia-dellofferta-2/">Sulla verifica di anomalia dell&#8217;offerta.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-verifica-di-anomalia-dellofferta-2/">Sulla verifica di anomalia dell&#8217;offerta.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Concessione &#8211; Servizi di riscossione &#8211; Anomalia &#8211; Verifica &#8211; Discrezionalità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ambito di una procedura di gara finalizzata all&#8217;affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, è legittima la decisione della stazione appaltante di attivare il subprocedimento di verifica nei confronti di tutti i concorrenti, in considerazione della misura degli aggi offerti, in quanto nella struttura economica della concessione oggetto di causa l’aggio costituisce la principale e più immediata componente della remunerazione del concessionario. Ne consegue che la presenza di ribassi particolarmente accentuati su tale voce ben poteva legittimamente indurre l’Amministrazione a verificare se l’equilibrio economico delle offerte fosse sostenuto da ricavi alternativi effettivamente attendibili e concretamente conseguibili.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Francavilla &#8211; Est. Caldarola</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Seconda Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4748 del 2026, proposto da<br />
So.Ge.R.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Cardito, via Murillo De Petti 8;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Grottaferrata, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
C.U.C. Albano Laziale, Castel Gandolfo e Grottaferrata, n.p. del Capofila Comune di Albano Laziale, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">So.G.E.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota del 23/04/2026, comunicata a mezzo e-mail e caricata a portale in pari data, con la quale il RUP rappresentava che, all’esito della seduta riservata di cui al verbale n. 5 del 17.3.2026, con l’assistenza della Commissione scrutinatrice designata con Determina n. 2791 del 16/12/2025, si era risolto per l’esclusione della Società ricorrente per asserita anomalia dell’offerta presentata nell’ambito della procedura aperta indetta dal Comune di Grottaferrata per l’affidamento del servizio di: “<i>GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (IMU-TARI), VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (CDS), ENTRATE PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI – PERIODO 5 ANNI. CIG B9151BDA1E</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del predetto verbale n. 5 del 17/03/2026, pubblicato sulla piattaforma della C.U.C. di Albano Laziale il successivo 27/03/2026, riferito all’esame congiunto di RUP e Commissione giudicatrice delle offerte pervenute e recante l’esclusione, <i>in parte qua</i>, della SO.GE.R.T. S.p.A., nonché la formulazione della graduatoria definitiva e la proposta di aggiudicazione della concessione oggetto di gara in favore della SO.G.E.T. S.p.A.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della determina n. 731 del 9/04/2026, a firma congiunta del RUP e del Responsabile del Servizio Finanziario, settore III, con cui il Comune di Grottaferrata procedeva all’aggiudicazione definitiva in favore della SO.G.E.T. S.P.A. del: “<i>SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (IMU-TARI), VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (CDS), ENTRATE PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI – PERIODO 5 ANNI &#8211; CIG B9151BDA1E</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota del 10/04/2026, giunta a mezzo mail e caricata sul portale telematico, di trasmissione della determina n. 731/2026;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del verbale di gara n. 4 del 16/02/2026, nella misura in cui, peraltro, veniva trasmessa la richiesta di giustificativi nei riguardi indistintamente di tutti i concorrenti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della richiesta di verifica di congruità trasmessa, a mezzo p.e.c., dal RUP alla Società ricorrente in data 3/03/2026;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; se e per quanto occorra del Bando, del Disciplinare e del Capitolato Speciale di Appalto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">nonchè</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 104/2010, nella misura in cui non ricomprende la Società ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l’obbligo, a carico della Stazione appaltante, di disporre l’aggiudicazione della gara in favore della SO.GE.R.T. S.p.A. provvedendo, per l’effetto, alla sottoscrizione del relativo contratto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in via di estremo subordine, per la condanna della parte resistente al risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura in cui verranno provati in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all’utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria, commisurato al valore dell’eventuale servizio svolto ed al pertinente corrispettivo che dovesse essere ingiustamente sottratto alla Società ricorrente nelle more della definizione nel merito della controversia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grottaferrata e di So.G.E.T. S.p.A.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2026 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. La Società SO.GE.R.T. S.p.A. ha partecipato alla procedura aperta indetta dal Comune di Grottaferrata, per il tramite della Centrale Unica di Committenza di Albano Laziale, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie (IMU e TARI), delle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché delle entrate patrimoniali e non patrimoniali del Comune, per la durata di cinque anni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 3 del Capitolato speciale individua il valore presunto della concessione in euro 783.475,00, determinato assumendo una percentuale storica di riscossione pari al 35% delle liste di carico stimate per il quinquennio e applicando a tale importo l’aggio posto a base di gara nella misura dell’11%.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice ha attribuito a SO.GE.R.T. S.p.A. il primo posto in graduatoria con punti 79,73, seguita da AREA S.r.l., ABACO S.p.A. e, al quarto posto, dalla Società SO.G.E.T. S.p.A., gestore uscente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente, pur in assenza del superamento delle soglie previste dall’art. 24 del disciplinare di gara, il RUP e la Commissione hanno disposto l’avvio del procedimento di verifica di anomalia nei confronti di tutti gli operatori economici che avevano presentato offerta e richiesto le relative giustificazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">SO.GE.R.T. S.p.A. ha trasmesso una relazione illustrativa corredata dal piano economico-finanziario, nel quale ha stimato, a fronte di ricavi complessivi pari ad euro 609.937,50 e costi complessivi pari ad euro 494.055,00, un utile di commessa pari nel quinquennio ad euro 115.882,50.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, il piano economico-finanziario quantificava i ricavi in euro 135.327,50 a titolo di aggio, euro 51.870,00 per spese postali e di notifica recuperate, ed euro 422.740,00 a titolo di rimborso delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive previste dall’art. 1, comma 803, lett. b), della L. 160/2019 e dal D.M. 14 aprile 2023, assumendo, a tal fine, il prevedibile esperimento di circa 8.500 procedure cautelari ed esecutive nel corso della durata della concessione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con verbale n. 5 del 17 marzo 2026 il RUP e la Commissione hanno ritenuto incongrua e non affidabile l’offerta della ricorrente, sul presupposto che la sostenibilità economica del PEF da essa presentato risultava fondata in misura decisamente prevalente sui ricavi derivanti dai rimborsi previsti dal D.M. 14 aprile 2023, i quali dipendevano da eventi futuri e incerti, quali l’attivazione di 8.500 procedure cautelari ed esecutive, il loro esito positivo e l’effettivo recupero delle relative spese nei confronti dei debitori. La stazione appaltante ha ritenuto, pertanto, tali ricavi caratterizzati da un grado di aleatorietà incompatibile con il giudizio di complessiva affidabilità dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Commissione ha rilevato, inoltre, una pretesa incoerenza tra il contenuto del piano economico-finanziario e l’offerta tecnica, nella quale la ricorrente aveva dichiarato di privilegiare il recupero del credito in via collaborativa e stragiudiziale rispetto all’immediato ricorso alle procedure esecutive, ravvisando sotto tale profilo un’ipotesi di offerta plurima o alternativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per effetto dell’esclusione dei primi tre classificati, la stazione appaltante ha, pertanto, disposto l’aggiudicazione della concessione in favore della Società SO.G.E.T. S.p.A., quarta classificata nella graduatoria originaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Avverso il provvedimento di esclusione e gli atti a esso presupposti e conseguenti SO.GE.R.T. S.p.A. ha proposto il presente ricorso, notificato alle controparti in data 15/04/2026 e depositato in giudizio in data 22/04/2026, rassegnando le censure di seguito indicate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 110 DEL D.LGS. N. 36/2023 – VIOLAZIONE DELL’ART. 24 DEL DISCIPLINARE – VIOLAZIONE DELLE PREVISIONI DI GARA – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DEL CAPITOLATO &#8211; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/90 – VIOLAZIONE DEL DM MEF 14 APRILE 2023 – ECCESSO DI POTERE SOTTO-FORMA DI CARENZA DI ISTRUTTORIA – ERRONEA PONDERAZIONE DELLA FATTISPECIE CONTEMPLATA – ALTRI PROFILI.</i>”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con questo primo motivo di gravame, la ricorrente censura il giudizio di anomalia formulato nei confronti della propria offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In via preliminare, deduce l’illegittimità dell’attivazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia nei confronti di tutti gli operatori economici partecipanti alla gara, sostenendo che non ricorressero i presupposti individuati dall’art. 24 del disciplinare e che la stazione appaltante non avrebbe individuato specifici elementi sintomatici di inattendibilità riferibili alla propria offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel merito, la Società ricorrente contesta il giudizio espresso dal RUP e dalla Commissione circa il carattere aleatorio dei ricavi derivanti dai rimborsi previsti dal D.M. 14 aprile 2023, e a tal fine osserva che la concessione oggetto di affidamento presenta una fisiologica componente di alea, tanto che lo stesso Capitolato speciale qualifica come meramente stimati sia i crediti da affidare alla riscossione sia le percentuali di recupero attese. Sostiene, pertanto, che le proprie giustificazioni si sarebbero limitate ad applicare i medesimi criteri previsionali utilizzati dalla stazione appaltante, assumendo quale dato di riferimento la percentuale di riscossione del 35% espressamente indicata dall’Ente locale negli atti di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente asserisce, inoltre, di avere elaborato la previsione dei ricavi da recupero delle spese previste dal D.M. 14 aprile 2023 sulla base della propria esperienza professionale e di indicatori aziendali elaborati nel corso della gestione di numerose commesse analoghe, evidenziando altresì di avere adottato criteri prudenziali, omettendo di considerare ulteriori possibili entrate connesse alle maggiorazioni previste dalla normativa di settore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Assume, poi, che i valori economici indicati nel proprio piano economico-finanziario sarebbero sostanzialmente allineati a quelli espressi dagli altri concorrenti collocatisi nelle prime posizioni della graduatoria e, in particolare, a quelli dell’aggiudicataria SO.G.E.T. S.p.A., sicché il giudizio di incongruità espresso nei propri confronti sarebbe illogico, contraddittorio e lesivo del principio di parità di trattamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 110 DEL D.LGS. N. 36/2023 – VIOLAZIONE DELL’ART. 24 DEL DISCIPLINARE – VIOLAZIONE DELLE PREVISIONI DI GARA – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DEL CAPITOLATO &#8211; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/90 – VIOLAZIONE DEL DM MEF 14 APRILE 2023 – ECCESSO DI POTERE SOTTO-FORMA DI CARENZA DI ISTRUTTORIA – ERRONEA PONDERAZIONE DELLA FATTISPECIE CONTEMPLATA – ALTRI PROFILI.</i>”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con questo secondo fascio di motivi di doglianza, la ricorrente censura l’ulteriore profilo motivazionale posto a fondamento dell’esclusione, concernente la pretesa incompatibilità tra quanto dichiarato nell’offerta tecnica e le previsioni economico-finanziarie contenute nel PEF.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo la stazione appaltante, l’offerta tecnica valorizzerebbe il recupero collaborativo e stragiudiziale del credito, mentre il piano economico-finanziario fonderebbe larga parte della propria sostenibilità sui ricavi derivanti da procedure cautelari ed esecutive, con conseguente indeterminatezza dell’offerta e configurabilità di un’offerta plurima o alternativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente contesta tale ricostruzione, sostenendo che il recupero bonario e il recupero coattivo non costituiscono modalità tra loro incompatibili, bensì fasi successive e complementari del medesimo procedimento di riscossione. Evidenzia, in particolare, che la valorizzazione degli strumenti di interlocuzione preventiva con il contribuente costituisce un criterio (discrezionale) espressamente premiato dalla <i>lex specialis</i> di gara e che l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive rappresenta il naturale sviluppo dell’attività di recupero nei confronti dei soggetti che persistano nell’inadempimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da ciò la Società ricorrente deduce l’insussistenza di qualsiasi contraddizione tra offerta tecnica e piano economico-finanziario, nonché l’erroneità del richiamo operato dal verbale di gara gravato ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di offerte plurime o alternative.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Grottaferrata e la Società controinteressata SO.G.E.T. S.p.A., eccependo, sotto vari profili, l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso, del quale hanno chiesto il rigetto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. All’udienza pubblica del 7 luglio 2026, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto alla stregua delle ragioni di seguito riportate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Il primo motivo non è suscettibile di positiva delibazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1 Rileva il Collegio che, nella parte in cui la ricorrente censura la scelta della stazione appaltante di sottoporre a verifica di anomalia tutte le offerte presentate dai concorrenti, la doglianza si pone, anzitutto, in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’Amministrazione dispone di una discrezionalità particolarmente ampia nella scelta di attivare il subprocedimento di verifica facoltativa dell’anomalia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È stato, infatti, ripetutamente affermato che l’Amministrazione gode di una: “<i>discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell&#8217;offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.</i>” (Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2017, n. 2460).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza, tale conclusione trova giustificazione nel carattere meramente prodromico della scelta di procedere alla verifica rispetto al successivo giudizio sulla concreta affidabilità dell’offerta, nonché nell’ampiezza del relativo presupposto normativo, oggi individuato dall’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 2023, nell’esistenza di “<i>elementi specifici</i>” dai quali possa emergere il sospetto che l’offerta appaia anormalmente bassa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tal senso si è espressamente affermato che la decisione di sottoporre un’offerta a verifica facoltativa costituisce manifestazione di una valutazione ampiamente discrezionale, correlata ad una situazione di mero sospetto di anomalia, ancora interamente da accertare, e come tale sindacabile soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza o dell’evidente travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2018, n. 604).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto, nella fattispecie in esame, la stessa <i>lex specialis</i> di gara attribuiva all’Amministrazione aggiudicatrice un potere di valutazione particolarmente esteso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 24 del disciplinare – non specificamente impugnato – stabiliva, infatti, che: “<i>La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un&#8217;offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La disposizione richiamata, lungi dal circoscrivere rigidamente il potere amministrativo, riconosce espressamente alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla verifica anche sulla base di elementi ulteriori rispetto alle soglie matematiche previste dal disciplinare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2 Peraltro, anche a voler prescindere dall’ampiezza della discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nell’attivazione della verifica facoltativa di anomalia dell’offerta, nel caso concreto dagli atti di gara emerge chiaramente la sussistenza di uno specifico elemento idoneo a giustificare l’avvio del relativo subprocedimento, per modo che non può condividersi la censura con la quale la ricorrente sostiene che la verifica sarebbe stata disposta in assenza di concreti indici sintomatici di possibile inattendibilità delle offerte presentate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tal senso assume rilievo decisivo il verbale di gara n. 4 del 16 febbraio 2026, dal quale risulta che la Commissione, d’intesa con il RUP, ha ritenuto necessario acquisire le giustificazioni dei concorrenti proprio in considerazione della misura degli aggi offerti, affermando che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>La Commissione, d&#8217;accordo con il RUP, a fronte dell&#8217;aggio proposto a titolo di compenso stimato sulle somme effettivamente riscosse (&#8230;), ritiene indispensabile inoltrare a tutti i partecipanti richiesta di spiegazioni ai sensi dell&#8217;art. 110</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La decisione di attivare il subprocedimento di verifica non risulta, dunque, priva di motivazione né fondata su un generico sospetto di anomalia, ma trae origine da un preciso elemento emergente dagli atti della procedura, costituito dall’entità degli aggi offerti dai concorrenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale circostanza, a ben vedere, è pienamente coerente con la previsione dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, il quale, come visto, consente alla stazione appaltante di sottoporre a verifica un’offerta che appaia anormalmente bassa “<i>in base ad elementi specifici</i>”, senza richiedere che tali elementi coincidano necessariamente con gli indici matematici previsti dalla <i>lex specialis</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto, nella struttura economica della concessione oggetto di causa l’aggio costituisce la principale e più immediata componente della remunerazione del concessionario. Ne consegue che la presenza di ribassi particolarmente accentuati su tale voce ben poteva legittimamente indurre l’Amministrazione a verificare se l’equilibrio economico delle offerte fosse sostenuto da ricavi alternativi effettivamente attendibili e concretamente conseguibili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.3 Parimenti irrilevante è la circostanza che la verifica sia stata estesa a tutti gli operatori economici partecipanti alla gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Allorché, infatti, il profilo suscettibile di incidere sulla sostenibilità economica dell’offerta riguardi una componente comune alle proposte presentate, quale appunto la misura dell’aggio offerto e il conseguente equilibrio del piano economico-finanziario, deve reputarsi del tutto coerente con la logica e con la funzione del subprocedimento di cui all’art. 110 l’estensione dell’istruttoria a tutti i concorrenti, al fine di verificare la complessiva affidabilità delle rispettive offerte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Diversamente opinando, si finirebbe per precludere alla stazione appaltante ogni approfondimento istruttorio proprio nelle ipotesi in cui il possibile fattore di criticità risulti comune ad una pluralità di offerte, con esito manifestamente incompatibile con la finalità dell’istituto, che è quella di prevenire l’affidamento del contratto ad operatori economici incapaci di garantirne la corretta esecuzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che la decisione di avviare la verifica nei confronti di tutti gli operatori economici collocati in graduatoria non può reputarsi né manifestamente irragionevole né arbitraria, risolvendosi piuttosto nell’esercizio di una facoltà espressamente riconosciuta dalla disciplina di gara e coerente con la funzione preventiva propria del procedimento di verifica dell’anomalia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Parimenti infondate sono le ulteriori censure mediante le quali la ricorrente contesta il giudizio di inattendibilità espresso dalla stazione appaltante all’esito della verifica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1 Giova premettere che costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui la verifica di anomalia dell’offerta è finalizzata ad accertare l’effettiva affidabilità e serietà della proposta contrattuale nel suo complesso, al fine di evitare che l’esecuzione dell’appalto o della concessione venga affidata ad un operatore che abbia formulato previsioni economiche non realistiche o non adeguatamente dimostrate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le operazioni che la stazione appaltante svolge per verificare che l’offerta sia, oltre che congrua e conforme alla <i>lex specialis</i>, anche concretamente sostenibile ed eseguibile, risultano, pertanto, caratterizzate da ampi margini di discrezionalità tecnica, secondo una valutazione globale e sintetica sindacabile in sede giurisdizionale soltanto in presenza di macroscopici profili di irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti, restando preclusa al giudice ogni sostituzione delle proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2022, n. 3453; 28 febbraio 2022, n. 1412; 4 agosto 2021, n. 5754; 8 aprile 2021, n. 2843; 8 gennaio 2021, n. 295; 30 novembre 2020, n. 7554; 23 novembre 2020, n. 7255; 2 ottobre 2020, n. 5777; 17 giugno 2019, n. 4050).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che il giudizio di anomalia costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, insindacabile nel merito dal Giudice amministrativo, salvo che la manifesta ed evidente irragionevolezza dell’operato amministrativo renda palese l’inattendibilità delle conclusioni raggiunte (Cons. Stato, sez. III, 15 ottobre 2025, n. 8047; Cons. Stato, sez. III, 30 luglio 2025, n. 6748; Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2024, n. 784; Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2024, n. 3854).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parimenti consolidato è l’indirizzo secondo cui il procedimento in questione non ha carattere sanzionatorio e non è diretto alla ricerca di singole inesattezze o errori materiali, ma è volto ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, possa ritenersi attendibile ed affidabile sotto il profilo economico e tecnico (Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2021, n. 7169).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali principi trovano significativo avallo nello stesso art. 110, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 36 del 2023, il quale consente alla stazione appaltante di stabilire gli elementi specifici al verificarsi dei quali quest’ultima possa avviare il procedimento di anomalia finalizzato alla valutazione dell’offerta economica che appaia anormalmente bassa precisando che: “<i>il bando o l&#8217;avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2 Ciò posto, il giudizio espresso nel caso di specie non presenta i denunciati profili di irragionevolezza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dalla documentazione versata agli atti emerge, infatti, che la ricorrente ha fondato la sostenibilità economica della propria offerta su un modello remunerativo profondamente diverso da quello posto a base della concessione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A fronte di un aggio base dell’11% (pari a euro 783.475), a titolo di compenso stimato sulle somme effettivamente riscosse (complessivamente quantificate in euro 7.122.500,00), la Società ha, infatti, offerto un aggio sensibilmente più basso, pari all’1,90%, in tal modo riducendo drasticamente la principale voce di remunerazione riconosciuta dal contratto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La conseguente contrazione dei ricavi da aggio viene compensata nel piano economico-finanziario mediante una previsione di ricavi da rimborsi delle procedure cautelari ed esecutive <i>ex</i> D.M. 14 aprile 2023 pari ad euro 422.740,00, importo che rappresenta la componente nettamente prevalente dei ricavi complessivi della concessione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, a fronte di ricavi complessivi stimati in euro 609.937,50, la Società ha previsto euro 135.327,50 a titolo di aggio, euro 51.870,00 per spese postali e di notifica ed euro 422.740,00 per rimborsi DM cit., cosicché oltre i due terzi dell’intera remunerazione attesa risultano dipendere dall’attivazione e dal positivo esito delle procedure cautelari ed esecutive.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, proprio tale presupposto economico costituiva il nucleo essenziale della verifica di anomalia svolta dall’Amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.3 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la stazione appaltante non ha contestato l’astratta legittimità del ricorso alle procedure cautelari ed esecutive, né ha negato che tali strumenti costituiscano una componente fisiologica dell’attività di riscossione coattiva. Ciò che è stato, invece, ritenuto non sufficientemente dimostrato è il percorso logico ed empirico che ha condotto la ricorrente a stimare, nell’arco del quinquennio, l’esperimento di circa 8.500 procedure cautelari ed esecutive suscettibili di generare i ricavi indicati nel PEF.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto tale profilo, le giustificazioni prodotte dall’operatore economico si limitano a richiamare genericamente la propria esperienza ultratrentennale nel settore, l’esistenza di un non meglio specificato “<i>indicatore interno aziendale</i>” e il numero complessivo di procedure esecutive gestite negli anni precedenti nell’ambito delle proprie attività.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali elementi, tuttavia, non consentono di ricostruire il percorso logico-statistico seguito dalla Società per pervenire dalle 24.700 posizioni stimate alle 8.500 procedure cautelari ed esecutive poste a fondamento di oltre il 70% dei ricavi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente non indica, infatti, quali dati storici siano stati concretamente utilizzati, non espone le percentuali di successo delle procedure esecutive prese a riferimento, non chiarisce il rapporto intercorrente tra il numero delle posizioni affidate e il numero delle procedure effettivamente attivate, né illustra le ragioni per le quali tale esperienza dovrebbe essere trasferibile alla specifica realtà del Comune di Grottaferrata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Soprattutto, la Società non offre alcuna dimostrazione del percorso logico, statistico o esperienziale che l’ha condotta a stimare che, sulle complessive 24.700 posizioni oggetto di affidamento indicate dalla stazione appaltante, ben 8.500 sarebbero sfociate in procedure cautelari ed esecutive produttive dei corrispondenti rimborsi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale omissione assume particolare rilievo ove si consideri che la percentuale di riscossione del 35% indicata nel Capitolato speciale non si riferisce alle sole somme recuperate mediante attività esecutiva, bensì all’<i>intero</i> <i>ammontare</i> delle somme che si prevede possano essere riscosse attraverso <i>tutti</i> gli strumenti previsti dal servizio, ivi compresi i solleciti bonari di pre-ingiunzione e gli ulteriori strumenti di interlocuzione con il contribuente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non a caso, la stessa <i>lex specialis</i> (art. 19.1 del disciplinare di gara) attribuisce specifico rilievo, nell’ambito dell’offerta tecnica, ai servizi di sollecito bonario di pre-ingiunzione e di <i>phone collection</i>, espressamente premiati mediante autonomi sub criteri valutativi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che la stima complessiva delle riscossioni attese di cui al Capitolato speciale non consentiva affatto di desumere quale quota delle somme recuperate sarebbe derivata dall’attivazione di procedure cautelari ed esecutive, quale da meri pagamenti conseguenti all’ingiunzione fiscale e quale, ancora, da attività di recupero bonario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Laddove, invece, è proprio questa l’operazione estimativa che la ricorrente ha compiuto nel proprio piano economico-finanziario. A fronte della stima generale delle riscossioni complessivamente attese elaborata dalla stazione appaltante, infatti, la Società ha ritenuto di potere individuare <i>ex ante</i> la quota delle entrate che sarebbe stata recuperata mediante procedure cautelari ed esecutive, distinguendola, in tal modo, da quella che sarebbe, invece, derivata dalle attività di recupero stragiudiziale o dalla mera notificazione dell’ingiunzione fiscale e, in applicazione di tale criterio, essa ha stimato che circa 8.500 delle complessive 24.700 posizioni affidate alla riscossione avrebbero dato luogo a procedure cautelari ed esecutive produttive dei relativi rimborsi <i>ex</i> D.M. 14 aprile 2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia, né nelle giustificazioni rese nel corso del subprocedimento di verifica dell’anomalia né nel presente giudizio la Società ha illustrato, mediante dati statistici, serie storiche, percentuali di successo rilevate in gestioni analoghe ovvero altri elementi oggettivamente verificabili, il criterio utilizzato per pervenire a tale previsione quantitativa. Con la conseguenza che proprio la stima, dalla quale dipende la parte largamente prevalente della remunerazione attesa della concessione, risulta affidata ad affermazioni generiche circa l’esperienza maturata dall’operatore economico, senza essere corroborata da elementi concreti idonei a dimostrarne l’effettiva attendibilità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri e più chiari termini, una volta assunto come dato di partenza il valore del 35% di riscossioni stimato dalla stazione appaltante, gravava sulla ricorrente l’onere di dimostrare, con elementi specifici e verificabili, per quali ragioni dovesse ritenersi ragionevole che ben 8.500 posizioni, sulle complessive 24.700 stimate, fossero destinate ad essere definite mediante procedure cautelari o esecutive produttive dei relativi rimborsi. È, tuttavia, proprio tale dimostrazione che manca nelle giustificazioni prodotte, le quali si limitano a richiamare genericamente l’esperienza ultratrentennale maturata dalla Società e l’esistenza di non meglio precisati indicatori interni aziendali, senza fornire i dati empirici, statistici o storici dai quali sarebbe stata ricavata la stima posta a fondamento della sostenibilità economica dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, la credibilità della previsione economica viene più volte affermata nelle giustificazioni presentate dalla ricorrente, ma non viene effettivamente dimostrata mediante dati verificabili, criteri di calcolo oggettivi o elementi statistici idonei a corroborare la stima effettuata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.4 Né può essere condivisa la dedotta disparità di trattamento rispetto all’offerta dell’aggiudicataria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dal verbale di verifica n. 5 del 17/03/2026 emerge, infatti, che la società SO.G.E.T. ha strutturato il proprio piano economico-finanziario secondo un modello significativamente diverso, fondato principalmente sul compenso derivante dall’aggio, quantificato in euro 352.563,75, e soltanto in misura accessoria sui rimborsi delle procedure esecutive, stimati in euro 168.577,50.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La sostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria risultava, pertanto, ancorata prevalentemente ad una voce di ricavo direttamente correlata alle somme riscosse e non, come nel caso della ricorrente, ad una previsione di attivazione e positivo esito di migliaia di procedure cautelari ed esecutive.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Difettando, dunque, quella sostanziale omogeneità delle situazioni poste a confronto che sola potrebbe fondare una censura di disparità di trattamento, la deduzione non merita condivisione. Ne consegue che il giudizio di inattendibilità formulato dalla stazione appaltante non presenta alcuno dei denunciati profili di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti e si colloca pienamente entro il perimetro della discrezionalità tecnica che l’ordinamento attribuisce all’Amministrazione nell’ambito della verifica di anomalia dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.5 Il primo motivo deve essere, pertanto, respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Con il secondo motivo la ricorrente censura l’ulteriore profilo motivazionale posto a fondamento dell’esclusione concernente la pretesa incompatibilità tra il contenuto dell&#8217;offerta tecnica e quello del piano economico-finanziario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.1 Il Collegio può prescindere dall’esame della censura in questione, in quanto l’eventuale, ipotetica, fondatezza di essa non sarebbe comunque idonea a determinare l’annullamento del provvedimento impugnato, atteso che quest’ultimo si fonda su una pluralità di autonome <i>rationes decidendi</i>, ciascuna di per sé idonea a sorreggere il giudizio di inattendibilità dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come già evidenziato nell’esame del primo motivo, il RUP e la Commissione hanno anzitutto ritenuto che il piano economico-finanziario della ricorrente fosse fondato in misura preponderante su una previsione di ricavi derivanti dai rimborsi delle procedure cautelari ed esecutive <i>ex</i> D.M. 14 aprile 2023 che non risultava adeguatamente dimostrata e che dipendeva da eventi futuri e incerti, quali l’avvio delle procedure, il loro esito positivo e l’effettivo recupero delle spese nei confronti dei contribuenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale autonoma motivazione è stata ritenuta immune dai vizi dedotti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.2 Ne consegue che, anche a voler prescindere dalla questione relativa alla pretesa natura plurima o alternativa dell’offerta, il giudizio di incongruità e la conseguente esclusione della ricorrente trovano comunque adeguato e sufficiente fondamento nella ritenuta inattendibilità delle previsioni economiche poste a base del piano finanziario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, qualora un provvedimento amministrativo sia sorretto da una pluralità di motivazioni, in base al cd. <i>principio di resistenza</i>, la validità anche di una sola delle argomentazioni autonomamente poste a base di tale provvedimento è sufficiente, di per sé sola, a sorreggerne il contenuto, sicché il venir meno di un’altra motivazione non potrà portare all’annullamento del provvedimento impugnato (<i>ex plurimis</i>, Cons. Stato, sez. IV, n. 130/2023), con conseguente difetto di interesse all’esame delle ulteriori censure dirette avverso le altre <i>rationes decidendi</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.3 Pertanto, il secondo motivo deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse risultando la legittimità dell’esclusione già integralmente sorretta dall’autonoma e assorbente motivazione concernente l’inattendibilità e l’aleatorietà del piano economico-finanziario presentato dalla ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la Società ricorrente a pagare, in favore del Comune resistente e della controinteressata So.G.E.T. S.p.A., le spese del presente giudizio che liquida, per ogni parte, in euro duemila/00, oltre accessori di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 7 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Michelangelo Francavilla, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Christian Corbi, Referendario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla natura self-executing della c.d. Direttiva Bolkenstein.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-self-executing-della-c-d-direttiva-bolkenstein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 10:31:56 +0000</pubDate>
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<p>Legislazione &#8211; Direttiva Bolkenstein &#8211; Natura &#8211; Self-executing &#8211; Immediata applicabilità. Come statuito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (anche con la recente sentenza del 20 aprile 2023, resa nella causa C-348-22), gli obblighi contenuti nella direttiva 2006/123 (c.d. Direttiva Bolkenstein) devono ritenersi enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-self-executing-della-c-d-direttiva-bolkenstein/">Sulla natura self-executing della c.d. Direttiva Bolkenstein.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-self-executing-della-c-d-direttiva-bolkenstein/">Sulla natura self-executing della c.d. Direttiva Bolkenstein.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Legislazione &#8211; Direttiva Bolkenstein &#8211; Natura &#8211; Self-executing &#8211; Immediata applicabilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Come statuito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (anche con la recente sentenza del 20 aprile 2023, resa nella causa C-348-22), gli obblighi contenuti nella direttiva 2006/123 (c.d. Direttiva Bolkenstein) devono ritenersi enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso sicché gli stessi sono immediatamente produttivi di effetti diretti. La citata Direttiva è, infatti, self-executing ed è immediatamente applicabile.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Chieppa &#8211; Est. Rotondano</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2026/09/202606850_11.pdf">202606850_11</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;oscuramento dell&#8217;offerta tecnica in sede di ostensione documentale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulloscuramento-dellofferta-tecnica-in-sede-di-ostensione-documentale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 09:28:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulloscuramento-dellofferta-tecnica-in-sede-di-ostensione-documentale/">Sull&#8217;oscuramento dell&#8217;offerta tecnica in sede di ostensione documentale.</a></p>
<p>Accesso &#8211; Codice degli appalti &#8211; Documentazione &#8211; Oscuramento &#8211; Illegittimità. La disciplina dell’accesso agli atti di gara delineata dal nuovo Codice prevede: a) un accesso (in qualche modo speciale) integrale ex art. 36, commi 1 e 2, sostanzialmente a tutti gli atti di gara, ai candidati o offerenti non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulloscuramento-dellofferta-tecnica-in-sede-di-ostensione-documentale/">Sull&#8217;oscuramento dell&#8217;offerta tecnica in sede di ostensione documentale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulloscuramento-dellofferta-tecnica-in-sede-di-ostensione-documentale/">Sull&#8217;oscuramento dell&#8217;offerta tecnica in sede di ostensione documentale.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Accesso &#8211; Codice degli appalti &#8211; Documentazione &#8211; Oscuramento &#8211; Illegittimità.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La disciplina dell’accesso agli atti di gara delineata dal nuovo Codice prevede: a) un accesso (in qualche modo speciale) integrale ex art. 36, commi 1 e 2, sostanzialmente a tutti gli atti di gara, ai candidati o offerenti non definitivamente esclusi e ai primi cinque concorrenti in graduatoria, con l’unica eccezione dell’eventuale oscuramento dell’offerta tecnica o di parte dell’offerta tecnica conseguente ad una specifica richiesta dell’operatore economico; tali categorie di soggetti sono legittimati ex lege all’accesso, indipendentemente da una specifica richiesta e dall’esposizione di un interesse concreto e attuale all’ostensione, anche tale interesse essendo stato una volta per tutti considerato prevalente ed esistente ex ante dal legislatore; b) un accesso ordinario, ex art. 35, per tutti i soggetti diversi da quelli indicati dai commi 1 e 2 dell’art. 36, per i quali valgono le regole generali e i limiti di cui agli articoli 5 e 5-bis del D. Lgs. n. 33 del 2013 e 22 e seguenti della l. n. 241/1990. Pertanto, è stato concluso in giurisprudenza che quanto ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale non vi è ragione di oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte l’offerta tecnica per la quale l’operatore abbia indicato le relative ragioni e le stesse siano state accolte (ex art. 35, comma 4, lett. a) e art. 36, comma 3). La strumentalità e l’indispensabilità di tali documenti per quei soggetti e la prevalenza dell’interesse pubblico all’accesso rispetto alla tutela degli altri interessi (privacy in particolare e ferma la particolarità della tutela dei segreti tecnici e commerciali, come accennato), risulta essere stata stabilita una volta per tutte ex ante dal legislatore. Si tratta di una scelta (e di un bilanciamento) che non appaiono illogici, irragionevoli o arbitrari perché è funzionale anche a rendere spedita, efficace ed economica l’azione amministrativa, alleggerendola degli eventuali appesantimenti e aggravamenti connessi alle singole richieste di accesso da parte degli operatori; ad evitare agli operatori economici una attività defatigante ed anti-economica di ricerca e selezione degli atti eventualmente da impugnare e infine a consentire una altrettanto pronta e completa risposta di giustizia alle eventuali domande degli operatori economici interessati, il tutto per conseguire quanto più rapidamente possibile (nei tempi preventivati) il bene che costituisce l’oggetto della causa del contratto della cui procedura di affidamento si tratta.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Russo &#8211; Est. Caccamo</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1540 del 2026, proposto da Gruppo San Michele S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – ASST Sette Laghi, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Vittorio Miniero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Aria – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Gabbiano 2.0 Cooperativa Sociale, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ex art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023 e 116 c.p.a., del parziale oscuramento dell’offerta tecnica, dell’offerta economica e di tutta la documentazione amministrativa presentata dall’aggiudicataria, in relazione alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica e di supporto per gli ospedali di Comunità di Tradate e Luino per un periodo di anni 1, dal 31.03.2026 al 30.3.2027, Lotti 1 e 2 con rispettivi CIG BA1C42FBE1 e BA1C430CB4;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del contestuale diniego implicito all’ostensione integrale della suddetta documentazione e di tutti gli altri atti, verbali e documenti di gara la cui ostensione è obbligatoria ex art. 36 D.Lgs 36/2023;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione n.544 del 23.03.2026, laddove non recante la pubblicazione della documentazione di cui sopra;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni nota o provvedimento, nessuno escluso, eventualmente adottato in proposito, oltre che di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">nonché per l’accertamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del diritto della ricorrente ad accedere integralmente alla documentazione richiesta con istanza di accesso, ai sensi degli artt. artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023, e per la conseguente condanna dell’amministrazione resistente a trasmettere e/o esibire, in versione integrale, la documentazione in questione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – ASST Sette Laghi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2026 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Gruppo San Michele S.r.l. (di seguito solo “Gruppo San Michele”) ha partecipato alla procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 bandita dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi &#8211; ASST Sette Laghi (di seguito solo “ASST Sette Laghi”) per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica e di supporto per gli ospedali di Comunità di Tradate e Luino per un anno, dal 31.03.2026 al 30.3.2027, con opzione di proroga annuale, per un importo complessivo pari a euro 1.269.189,77.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Con determinazione n.544 del 23.03.2026 la procedura di gara è stata aggiudicata a Il Gabbiano 2.0 cooperativa sociale, seguita al secondo posto dall’odierna ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Non essendo stata pubblicata la documentazione di gara e le offerte dei concorrenti ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023, la ricorrente ha presentato, tramite portale telematico, istanza di accesso agli atti della procedura, chiedendo in particolare “<i>la documentazione prevista dagli artt. 35 e 36 del d. Lgs. 50/2023 e successive sentenze che obbligano l’ente appaltante a fornire tutta la documentazione della ditta aggiudicataria: documentazione ammnistrativa, documentazione tecnica, progetti e PEF inclusi ed eventuali allegati compresi, oltre ai verbali di gara già pubblicati. Precisando che l’ostensione diventa obbligatoria di tutte le parti di offerta di cui non è stata accolta o non viene menzionata la richiesta di oscuramento, o motivata nei verbali di gara nel rispetto dei termini previsti dall’art. 36, co. 5, d. Lgs. 50/2023 (…)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. La stazione appaltante ha riscontrato la suddetta richiesta il 15.04.2026 tramite la pubblicazione di parte della documentazione richiesta e dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, con l’omissione delle parti ritenute non ostensibili, senza tuttavia alcuna decisione esplicita sulle ragioni sottese all’oscuramento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Con l’odierno ricorso, Gruppo San Michele agisce, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023 e 116 c.p.a., per chiedere l’annullamento del diniego implicito formatosi con riferimento all’esibizione integrale “<i>dell’offerta tecnica, delle offerte economiche e di tutta la documentazione amministrativa presentata dall’aggiudicataria Il Gabbiano 2.0 cooperativa sociale</i>”, nonché degli altri atti e documenti la cui ostensione è obbligatoria ex art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023. In detta sede, ha chiesto anche l’annullamento dei provvedimenti eventualmente adottati e della determinazione n.544 del 23.03.2026, laddove non recante la pubblicazione della suddetta documentazione, oltre all’accertamento del diritto ad accedere integralmente ex artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023 agli atti di gara, con condanna dell’amministrazione all’ostensione degli stessi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Si è costituita in giudizio l’ASST Sette Laghi per resistere al ricorso, depositando successiva memoria difensiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Con ordinanza n. 2542/2026, il Tribunale ha ritenuto che l’odierno ricorso fosse “<i>sussumibile nell’ambito della disciplina dell’ordinario accesso in corso di causa, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., non potendosi applicare il rito accelerato previsto all’art. 36, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto riferito unicamente ai casi in cui vengano contestate determinazioni specifiche assunte dalla stazione appaltante su eventuali richieste di oscuramento</i>”. Decisioni che, nella fattispecie, non sono presenti né nella comunicazione dell’aggiudicazione in data 23.03.2026, né successivamente nel riscontro fornito dalla stazione appaltante in data 15.04.2026 all’istanza di accesso presentata dalla ricorrente e neppure risultano dagli atti di causa, la cui mancanza è stata vieppiù confermata anche nel testo del ricorso (“<i>il provvedimento di aggiudicazione non veniva accompagnato da alcuna comunicazione ex art. 90 D.Lgs 36/2023 ed in ogni caso non recava alcuna decisione ex art. 36 comma 3 D.Lgs 36/2023. Né tantomeno venivano pubblicati sulla Piattaforma Sintel di gara i documenti e le offerte della prima graduata</i>”, cfr. ricorso pag. 4).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1 Sotto altro profilo, il Tribunale ha poi ritenuto che la trasmissione della documentazione oscurata non potesse costituire una “<i>decisione implicita sull’oscuramento che debba essere contestata nel termine previsto all’art. 36, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, poiché la norma non lo prevede e, per la sua natura eccezionale, non può essere interpretata estensivamente (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 24.02.2026, n. 864; Cons. di Stato, Sez. III, 25.07.2025, n. 6620)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Pertanto, la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 9.07.2026 per la trattazione dell’istanza con il rito di cui all’art. 116 c.p.a., nel corso della quale la stessa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Occorre preliminarmente delimitare l’esatto perimetro dell’odierna decisione, tenuto conto di quanto specificamente richiesto dalla ricorrente con l’istanza di accesso agli atti di cui si discute.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Nello specifico, l’ASST Sette Laghi afferma di aver risposto all’istanza ostensiva della ricorrente “<i>inviando tutta la documentazione richiesta, accogliendo, tuttavia, l’istanza di oscuramento avanzata da parte controinteressata e mantenendo oscurate alcune parti della documentazione richiesta</i>” e, ancora, di aver “<i>consegnato a parte ricorrente tutta la documentazione inserita dalla cooperativa aggiudicataria documentazione amministrativa (doc.6)</i>”, salvi gli oscuramenti dei dati personali, versando in giudizio la relativa documentazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. L’oggetto della richiesta di accesso agli atti, tuttavia, è più ampio rispetto a quello prospettato dalla stazione appaltante e non si limita alla sola documentazione amministrativa dell’aggiudicataria contenuta nella busta telematica da questa presentata in gara, ma si riferisce espressamente alla “<i>documentazione prevista dagli artt. 35 e 36 del d. Lgs. 50/2023</i>”, ovvero, secondo il dettato di quest’ultima disposizione, le offerte degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, i verbali di gara e “<i>gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione</i>” da rendere disponibili attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla stazione appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.1 Coerentemente con tali premesse, con l’odierno ricorso Gruppo San Michele chiede non solo l’accesso alla documentazione amministrativa dell’aggiudicataria, all’offerta tecnica e a quella economica in versione integrale (sub a), b) e c) dell’epigrafe del ricorso, ma anche l’ostensione di “<i>d) tutta la documentazione relativa al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria (…) per entrambi i Lotti 1 e 2 della procedura di cui sub 1), nessuna nota, relazione o allegato esclusi; e) tutta la documentazione relativa alla verifica dei requisiti dell’aggiudicataria (…) per entrambi i Lotti 1 e 2 della procedura di cui sub 1), nessuna nota o allegato esclusi; f) tutte le note, gli atti e verbali di gara, nessuno escluso</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Precisato quanto sopra e tenuto conto dell’effettivo perimetro delle richieste ostensive di Gruppo San Michele, è adesso possibile procedere all’esame nel merito delle questioni sollevate in ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Sotto un primo profilo, con riferimento alla documentazione amministrativa inclusa nella busta telematica dell’aggiudicataria, parte ricorrente contesta l’oscuramento dei dati personali delle persone fisiche ivi menzionate in quanto decisione non sostenuta da alcun fondamento normativo, precisando che “<i>solo l’ostensione completa delle generalità (luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza) può consentire di identificare le persone fisiche indicate nella domanda di partecipazione, nel DGUE ecc., al fine di verificare ad esempio la sussistenza di eventuali cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del Codice, al di là del contenuto delle dichiarazioni rese in gara</i>” (cfr. memoria della ricorrente, pag. 5).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La doglianza è meritevole di condivisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Sul piano normativo, va premesso che la disciplina dell’accesso agli atti di gara è delineata in maniera compiuta all’art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023, consentendo l’esercizio di tale diritto tendenzialmente a tutti i cittadini – e quindi non soltanto ai concorrenti e agli operatori economici interessati alla procedura di affidamento – ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e degli articoli 5 e 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013, indicando gli ambiti temporali entro cui l’accesso può essere esercitato (art. 35, comma 2) e individuando i casi di esclusione obbligatoria o facoltativa, integrale o parziale, del diritto di accesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.1 Nello specifico, l’art. 35 comma 4 individua, ai fini qui d’interesse, due ipotesi in cui l’accesso agli atti di gara è escluso. La prima di esse, di natura facoltativa, è previsto alla lettera a) della disposizione e ricorre con riferimento “<i>informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali, anche risultati da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico</i>”. La seconda ipotesi, di natura generale e assoluta, è delineata alla lett. b) della disposizione e vieta l’accesso e ogni forma di divulgazione in relazione “1<i>) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; 3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, ove coperte da diritti di privativa industriale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.2 In nessun caso l’attuale disciplina normativa prevede un’espressa esclusione dal diritto di accesso relativamente ai dati personali delle persone fisiche menzionate nella documentazione amministrativa presentata in gara dal concorrente, per cui, nel quadro della già predicata omincomprensività della regolamentazione introdotta dal D.Lgs. n. 36/2026, non si rinviene alcuna specifica limitazione in tal senso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.3 Di recente, il Consiglio di Stato ha espressamente affrontato la questione relativa al concreto bilanciamento tra diritto di accesso e tutela della riservatezza nel parere n. 61/2026, reso su richiesta dell’ANAC “<i>in materia di accesso alle offerte e agli atti di gara, ai fini della revisione del bando tipo Anac n. 1/2023</i>”, onde stabilire se detto bilanciamento “<i>debba condurre: a) all’ostensione in chiaro di tutti i dati personali, ivi inclusi quelli relativi a categorie particolari di dati e dei dati personali relativi a condanne penali e reati; oppure b) all’ostensione in chiaro dei soli dati personali diversi dalle categorie particolari di dati e dei dati relativi a condanne penali e reati; oppure c) all’oscuramento di tutti i dati personali, ivi inclusi quelli generici</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.4 In tale occasione è stato chiarito che “<i>la disciplina dell’accesso agli atti di gara delineata dal nuovo Codice prevede: a) un accesso (in qualche modo speciale) integrale ex art. 36, commi 1 e 2, sostanzialmente a tutti gli atti di gara, ai candidati o offerenti non definitivamente esclusi e ai primi cinque concorrenti in graduatoria, con l’unica eccezione dell’eventuale oscuramento dell’offerta tecnica o di parte dell’offerta tecnica conseguente ad una specifica richiesta dell’operatore economico; tali categorie di soggetti sono legittimati ex lege all’accesso, indipendentemente da una specifica richiesta e dall’esposizione di un interesse concreto e attuale all’ostensione, anche tale interesse essendo stato una volta per tutti considerato prevalente ed esistente ex ante dal legislatore; b) un accesso ordinario, ex art. 35, per tutti i soggetti diversi da quelli indicati dai commi 1 e 2 dell’art. 36, per i quali valgono le regole generali e i limiti di cui agli articoli 5 e 5-bis del D. Lgs. n. 33 del 2013 e 22 e seguenti della l. n. 241/1990 (in tali sensi sostanzialmente, Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1353; 24 giugno 2025, n. 5547)</i>”. Pertanto, il Consiglio di Stato ha concluso che “<i>quanto ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale non vi è ragione di oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte l’offerta tecnica per la quale l’operatore abbia indicato le relative ragioni e le stesse siano state accolte (ex art. 35, comma 4, lett. a) e art. 36, comma 3).</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>La strumentalità e l’indispensabilità di tali documenti per quei soggetti e la prevalenza dell’interesse pubblico all’accesso rispetto alla tutela degli altri interessi (privacy in particolare e ferma la particolarità della tutela dei segreti tecnici e commerciali, come accennato), risulta essere stata stabilita una volta per tutte ex ante dal legislatore.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Si tratta di una scelta (e di un bilanciamento) che non appaiono illogici, irragionevoli o arbitrari perché è funzionale anche a rendere spedita, efficace ed economica l’azione amministrativa, alleggerendola degli eventuali appesantimenti e aggravamenti connessi alle singole richieste di accesso da parte degli operatori; ad evitare agli operatori economici una attività defatigante ed anti-economica di ricerca e selezione degli atti eventualmente da impugnare e infine a consentire una altrettanto pronta e completa risposta di giustizia alle eventuali domande degli operatori economici interessati, il tutto per conseguire quanto più rapidamente possibile (nei tempi preventivati) il bene che costituisce l’oggetto della causa del contratto della cui procedura di affidamento si tratta</i>” (cfr. Consiglio di Stato, parere n. 61/2026).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.5 Tale posizione è stata fatta propria anche dall’ANAC nell’ultimo aggiornamento della Relazione Illustrativa al Bando tipo n.1/2023 approvato con delibera n. 148 del 1.04.2026, laddove è stato ribadito che, “<i>al fine di consentire all’operatore economico interessato di contestare prontamente ed efficacemente innanzi al giudice la correttezza del procedimento, la stazione appaltante non deve procedere ad oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte l’offerta tecnica</i>” (cfr. Relazione Illustrativa, pag. 92).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.6 Ne consegue che, in applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche, la stazione appaltante non può oscurare i dati personali dei soggetti menzionati nella documentazione amministrativa presentata in gara dall’aggiudicataria e la cui ostensione sia richiesta, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023, da un concorrente che, proprio come Gruppo San Michele, abbia partecipato alla procedura e si sia classificato nei primi cinque posti in graduatoria, risultando dunque legittimato all’accesso nei termini precedentemente chiariti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto questo profilo, pertanto, sussiste il diritto dell’odierna ricorrente all’ostensione integrale della citata documentazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Muovendo adesso a esaminare le questioni correlate all’omessa integrale ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, la stazione appaltante afferma, nei propri scritti difensivi, di aver “<i>oscurato esclusivamente contenuti di dettaglio meramente operativi che non possono ritenersi indispensabili all’esercizio del diritto alla difesa</i>” (cfr. memoria dell’ASST Sette Laghi, pag. 6), ovvero quelle parti della documentazione che la controinteressata avrebbe dichiarato essere proprio segreto commerciale e per le quali non sarebbe stato rinvenibile alcun interesse difensivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.1 In particolare: a) con riferimento all’elemento di valutazione “<i>progetto gestionale e organizzativo</i>”, sarebbero stati oscurati soltanto schemi operativi interni, modulistica proprietaria e procedure di dettaglio non direttamente valutate dalla commissione giudicatrice e, quindi, non in grado di incidere sul diritto alla difesa di parte ricorrente e sulla possibilità di quest’ultima di comprendere le ragioni dell’attribuzione del punteggio o di contestarne l’eventuale illogicità; b) quanto alle “<i>competenze del personale</i>”, non sarebbero stati resi disponibili i curricula nominativi del personale proposto in offerta tecnica, gli strumenti HR interni e le procedure selettive proprietarie, in quanto elementi non valutati dalla Commissione; c) in relazione alle “<i>modalità di gestione delle sostituzioni</i>”, non sarebbero stati ostesi solo i riferimenti nominativi e le procedure meramente interne di carattere gestionale che, anche in questo caso, non risulterebbero incidenti sulla valutazione della commissione; d) per il criterio “<i>modalità di formazione del personale</i>”, le parti oscurate riguarderebbero esclusivamente i materiali didattici e i contenuti formativi proprietari; e) quanto all’elemento di valutazione “<i>azioni per la verifica del servizio erogato</i>”, le parti oscurate riguarderebbero soltanto “<i>i format definitivi interni</i>”; f) per il criterio “<i>sistemi di monitoraggio del servizio</i>”, non sarebbe stato oscurato alcun contenuto che possa limitare il diritto alla difesa di parte ricorrente; g) le proposte migliorative sarebbero interamente visibili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. Le argomentazioni difensive della stazione appaltante non meritano condivisione, risultando per contro fondata la richiesta ostensiva della ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.1 Risulta dalla copia dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria depositata in giudizio dall’ASST Sette Laghi che tale documento è stato oscurato in misura assai rilevante e finanche nella sua integralità con riferimento ad alcuni paragrafi, senza che tale decisione sia stata in alcun modo motivata dalla stazione appaltante. Quest’ultima non solo ha omesso di adottare alcuna decisione esplicita sull’istanza di oscuramento presentata dall’aggiudicataria – rendendo dunque le proprie valutazioni oggettivamente inconoscibili – ma si è anche limitata, nel presente giudizio, a opporre una generica “<i>inutilità</i>” a fini difensivi dell’ostensione delle parti dell’offerta oscurate in quanto relative a elementi asseritamente non valutati dalla Commissione o inidonei a incidere sull’esercizio del diritto di difesa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.2 Tale valutazione, tuttavia, non è di spettanza dell’amministrazione e non può in alcun modo fondare la sottrazione all’accesso di parti dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, potendo l’esercizio di tale diritto essere limitato soltanto nei casi previsti dall’art. 35 del D.Lgs. n. 36/2026 e, dunque, non sulla base di una unilaterale valutazione del soggetto committente. In proposito, vale richiamare i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui “<i>la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato</i>” o per le finalità difensive del concorrente (Consiglio di Stato, Ad. plen., 18.03.2021, n. 4).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17.3 Sotto altro profilo, la stazione appaltante neppure ha mai addotto ragioni correlate all’esistenza di segreti tecnici o commerciali rilevanti ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per escludere l’esercizio del diritto di accesso nei termini richiesti dalla ricorrente, sebbene tale ipotesi sia l’unica – oltre ai casi di esclusione obbligatoria di cui alla lettera b) della medesima disposizione, qui non ricorrenti – che consente all’amministrazione di limitare l’esercizio del diritto di accesso agli atti della gara da parte del concorrente secondo graduato, salvo che non risulti “<i>indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. Né tantomeno l’esistenza di segreti tecnici e commerciali emerge dalla “<i>dichiarazione di opposizione all’accesso agli atti</i>” dell’aggiudicataria, che si risolve, come si avrà modo di chiarire, in affermazioni del tutto generiche e prive di concretezza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.1 Come noto, ai sensi del citato art. 35, comma 4, lett. a), “<i>a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell&#8217;ambito dell&#8217;offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell&#8217;offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico</i>”. Nell’interpretare tale disposizione, la giurisprudenza ha chiarito che la nozione di segreto tecnico/commerciale va intesa secondo quanto previsto dall’art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005, in base al quale le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-commerciali devono rispondere, a fini di tutela, a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.2 Ne consegue che “<i>nella categoria dei segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (in argomento cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 19 settembre2024, n. 7650; T.R.G.A. Trento, 28 ottobre 2024, n. 158; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 3 luglio 2024, n. 4092; T.A.R. Toscana, sez. I, 6 aprile 2023, n.355; T.A.R. Veneto, sez. I, 27 marzo 2023, n. 386; T.A.R. Liguria, sez. I, ord.30 gennaio 2023, nn. 19-20; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 15 febbraio 2022, n.1872; T.A.R. Piemonte, sez. II, ord. 11 ottobre 2021, n. 899)</i>” (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 11.07.2025, n. 833).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.3 In altri termini, è agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 che la dichiarazione “<i>motivata e comprovata</i>” circa l’esistenza di un segreto tecnico o commerciale deve fare riferimento, non potendo l’operatore economico limitarsi a una generica e indimostrata affermazione relativa alla segretezza delle informazioni come patrimonio qualificante della personalizzazione dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.4 Poste tali premesse, nel caso in esame, l’aggiudicataria si è limitata ad affermare che “<i>l’Offerta Tecnica e la relativa modulistica risultano strutturate in coerenza con il Sistema di Gestione Qualità interno della Cooperativa “IL GABBIANO 2.0”,</i> <i>configurandosi quale diretta espressione delle competenze, delle prassi operative e delle esperienze maturate dal personale della Scrivente</i>”. Pertanto, il modello gestionale “<i>proposto per l’erogazione del servizio costituisce l’esito di un articolato percorso di studio, ricerca, sperimentazione e valorizzazione delle esperienze maturate dalla Cooperativa nella gestione di servizi analoghi, sviluppato dai professionisti interni e non disponibile sul mercato in forma standardizzata. Le migliorie e gli elementi innovativi introdotti nell’offerta sono il risultato di attività di ricerca, formazione e sviluppo organizzativo condotte internamente (…)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18.5 Trattasi, con evidenza, di affermazioni del tutto generiche e prive di effettiva concretezza da cui è possibile desumere soltanto l’esistenza dell’ordinario know-how della società nel settore merceologico di riferimento, senza che gli elementi addotti consentano di individuare informazioni di cui sia dimostrata l’effettiva natura riservata e la necessità di ritenere prevalente la tutela del segreto a fronte del diritto di accesso esercitato dal concorrente secondo in graduatoria. Peraltro, la gara in questione ha a oggetto l’affidamento del “<i>servizio di assistenza infermieristica e di supporto per gli Ospedali di Comunità di Tradate e Luino</i>” e come tale non caratterizzato <i>ex se</i> da particolari tecnologie o da innovazioni, per cui, in assenza di puntuali indicazioni nella dichiarazione di opposizione all’accesso dell’aggiudicataria e di qualsiasi motivazione da parte della stazione appaltante, non si comprende come possano essere presenti segreti commerciali o tecnologici qualificabili tali sulla scorta dei principi sopra delineati. Né il riferimento alla circostanza che l’offerta tecnica sarebbe strutturata in coerenza con il “<i>Sistema di Gestione Qualità interno</i>” dell’aggiudicataria è ragione sufficiente per negare l’ostensione di ampi stralci del documento in parola, non risultando evidente in che termini in che termini la presenza o l’impiego di tale sistema di qualità fornisca un <i>quid pluris</i> da mantenere riservato con riferimento a ciascuno dei paragrafi oscurati, il che rende la scelta dell’amministrazione nel suo complesso non comprensibile e viziata da insufficiente motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19. Chiarito che il richiamo al know-how aziendale e alla presenza di informazioni riservate, in assenza di motivata dimostrazione della segretezza commerciale, non è sufficiente a sottrarre l’offerta tecnica all’accesso (cfr., Cons. di Stato, Sez. III, 3.12.2025, n. 9515), va poi considerato che, anche in presenza di veri segreti tecnici o commerciali, la stazione appaltante è comunque tenuta a operare un attento bilanciamento tra le esigenze di riservatezza e il diritto a un’effettiva tutela giurisdizionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19.1 Come affermato dalla giurisprudenza, difatti, “<i>l’offerta tecnica, nella sua totalità, non può essere sottratta all’accesso basandosi su una generica dichiarazione di segreto tecnico o commerciale. La Stazione appaltante deve verificare specificamente e motivatamente la sussistenza di segreti industriali o commerciali, oscurando solo le informazioni per le quali è dimostrata tale esigenza (Cons. Stato, Sez. III, 16/02/2021, n. 1437)</i>” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 3.06.2026, n. 4428).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19.2 In proposito Sezione ha già avuto modo di precisare che l’eventuale oscuramento deve “<i>avere carattere puntuale e risultare il frutto non di una scelta “precauzionale” a fronte della dichiarazione della sussistenza di segreti o know-how riservato, ma di una concreta valutazionecirca la sussistenza o meno di oggettive ragioni per escludere l’ostensione. Laddove la stazione appaltante, infine, ritenga necessario oscurare un intero blocco di informazioni o la trattazione unitaria di un determinato argomento, ha l’onere di una motivazione puntuale che indichi le ragioni per cui perviene a tale soluzione e non ritiene possibile una individuazione selettiva delle parti dell’offerta tecnica da sottrarre all’accesso, così da far comprendere effettivamente le ragioni di prevalenza del segreto</i>” (cfr. T.A.R. Milano, Sez. IV, 27.09.2025, n. 3006).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19.3 L’oscuramento massivo e immotivato dell’offerta tecnica da parte della stazione appaltante – come avvenuto nella fattispecie, in cui è stata omessa ogni forma di bilanciamento tra i contrapposti interessi delle parti e qualsivoglia motivazione sul punto – non è dunque compatibile con il quadro normativo di riferimento e con gli arresti della giurisprudenza. Non emergendo elementi chiaramente ascrivibili alla categoria delle informazioni riservate sul piano tecnico o commerciale e tenuto conto di quanto in precedenza evidenziato, ritiene il Collegio che debba essere pertanto garantito a parte ricorrente l’accesso integrale all’offerta tecnica dell’aggiudicataria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20. Quanto alla documentazione costituente l’offerta economica, Gruppo San Michele lamenta l’oscuramento dei prezzi unitari, che impedirebbe, ad esempio, “<i>di verificare la loro coerenza, correttezza ed attendibilità rispetto al prezzo complessivo offerto</i>” (cfr. memoria della ricorrente, pag. 8).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20.1 Sul punto, l’amministrazione si difende affermando che tali dati “<i>non sono stati mostrati perché dichiarati segreto commerciale da parte controinteressata</i>” e che, in ogni caso, poiché “<i>l’attribuzione del punteggio all’elemento prezzo avviene per tramite di una formula matematica applicata all’importo complessivo offerto, non si ritiene che la secretazione dei prezzi unitari possa in alcun modo avere ostacolato il diritto alla difesa di parte ricorrente</i>” (cfr. memoria dell’amministrazione, pag. 11).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche in questo caso, la pretesa ostensiva è fondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20.2 Sotto un primo profilo, nella dichiarazione di opposizione all’accesso dell’aggiudicataria non viene fatta menzione dei prezzi unitari, né in atti è stata depositata documentazione ulteriore a supporto di quanto affermato dalla stazione appaltante. Ad ogni buon conto, valgono in questo caso le stesse considerazioni già esposte con riferimento all’offerta tecnica, alle quali si rimanda, non essendo stata indicata alcuna motivazione o ragione per cui tali dati debbano essere considerati segreti tecnici o commerciali dell’aggiudicataria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21. Infine, parte ricorrente ha chiesto l’accesso alla documentazione relativa al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria per entrambi i Lotti 1 e 2 della procedura (cui si fa riferimento nella determina di aggiudicazione), a quella relativa alla verifica dei requisiti e a “<i>tutte le note, gli atti e verbali di gara, nessuno escluso</i>”, ovvero a documentazione rientrante nell’ambito degli atti, dati e informazioni “<i>presupposti all’aggiudicazione</i>” menzionati dall’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.1 In proposito, la stazione appaltante nulla ha precisato e non ha svolto difese sul punto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.2 Ritiene il Collegio che l’istanza di accesso sia da accogliere anche con riferimento alla predetta documentazione, che rientra pienamente, in quanto parte della procedura amministrativa a evidenza pubblica che ha condotto alla selezione del contraente, nella categoria degli atti presupposti dell’aggiudicazione cui il concorrente ha diritto di accedere ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21.3 Né emergono dagli atti di causa elementi ostativi all’esibizione dei documenti in parola, fatta salva la possibilità per la stazione appaltante, con riferimento al segmento procedimentale relativo alla verifica di anomalia dell’offerta in relazione al quale non risultano dichiarazioni preventive dell’aggiudicataria, di individuare, sulla base di motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, singoli elementi della documentazione richiesta che contengano informazioni qualificabili come segreti tecnici o commerciali non ostensibili, adottando le conseguenti determinazioni entro il termine assegnato per l’esecuzione della presente sentenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22. In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso è fondato e va accolto. Conseguentemente, va ordinato alla stazione appaltante di esibire senza oscuramenti la documentazione oggetto dell’istanza ostensiva del ricorrente – ovvero la documentazione della busta amministrativa, le offerte tecniche ed economiche in versione integrale e l’ulteriore documentazione richiesta, entro il termine di 20 giorni (venti) dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore, fatto salvo quanto precisato al paragrafo che precede.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23. Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della novità di taluni profili oggetto di disamina.</p>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – ASST Sette Laghi a consentire alla ricorrente l’accesso, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione se anteriore, della documentazione oggetto della relativa istanza, fatto salvo quanto precisato al par. 21.3) della presente pronuncia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Ada Russo, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Valentina Caccamo, Primo Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Silvia Torraca, Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla nozione di &#8220;documentazione amministrativa&#8221;.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-documentazione-amministrativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 09:18:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-documentazione-amministrativa/">Sulla nozione di &#8220;documentazione amministrativa&#8221;.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Documentazione antimafia &#8211; Nozione. Il sistema della “documentazione antimafia” deve essere ricostruito nei termini che si procede a esporre. La documentazione antimafia è costituita dalla “comunicazione antimafia” e dalla “informazione antimafia”. La prima consiste nell&#8217;attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-documentazione-amministrativa/">Sulla nozione di &#8220;documentazione amministrativa&#8221;.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Documentazione antimafia &#8211; Nozione.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il sistema della “documentazione antimafia” deve essere ricostruito nei termini che si procede a esporre. La documentazione antimafia è costituita dalla “comunicazione antimafia” e dalla “informazione antimafia”. La prima consiste nell&#8217;attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all&#8217;art. 67 del medesimo d.lgs. n. 159 del 2011; la seconda, oltre a queste circostanze, può rappresentare anche la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di un’impresa soggetta ai controlli in materia.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Severini &#8211; Est. Valletta</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2023, proposto da<br />
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresenta e difesa dall&#8217;avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Prefettura di Caserta, Ministero Interno, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Albo Gestori Ambientali di Napoli, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A) del provvedimento del 9.1.23 adottato a carico della -OMISSIS- con sede a -OMISSIS-(CE) indirizzo -OMISSIS- C. F. -OMISSIS- e recante la cancellazione dall&#8217;Albo nazionale Gestori Ambientali relativamente all&#8217;iscrizione in categoria 4 classe C a decorrere dalla data del 9.1.2 per sopravvenuta carenza del requisito di cui all&#8217;art. 10, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 03/06/2014 n.120;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B) dell&#8217;art. 10, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 03/06/2014 n.120;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">C) e, per quanto occorra, della comunicazione antimafia interdittiva adottata sulla scorta della Informativa Interdittiva Antimafia del Prefetto di Caserta, Cat.12b.16/ANT/AREA 1^prot. n.-OMISSIS-emessa nei confronti della “-OMISSIS-” e da cui emergerebbe il pericolo di permeabilità mafiosa della impresa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Caserta e del Ministero dell’Interno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore all&#8217;udienza straordinaria di smaltimento dell&#8217;arretrato del giorno 9 giugno 2026, celebratasi da remoto, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del 9.01.23 recante la cancellazione della deducente dall&#8217;Albo nazionale Gestori Ambientali relativamente all&#8217;iscrizione in categoria 4, classe C, per sopravvenuta carenza del requisito di cui all&#8217;art. 10, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 03/06/2014 n.120; ha, inoltre, impugnato la disposizione da ultimo citata, nonché la comunicazione interdittiva adottata sulla scorta dell’Informativa Interdittiva Antimafia del Prefetto di Caserta, Cat.12b.16/ANT/AREA 1^prot. n.-OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Di seguito i motivi di censura:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) si osserva che il presupposto per la cancellazione delle imprese dall’Albo Gestori Ambientali è esclusivamente l’emissione di una comunicazione antimafia interdittiva, mentre l’informativa antimafia interdittiva avrebbe solo effetti inibitori rispetto ad appalti pubblici di valore sopra le soglie comunitarie, così come disciplinato dall’art.91 del Codice antimafia: di conseguenza, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti per la cancellazione della ricorrente dall’Albo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) si aggiunge che, ove l’art.89 bis del Codice Antimafia andasse interpretato nel senso di equiparare <i>quoad effectum</i>, l’informativa e la comunicazione antimafia interdittiva, la norma sarebbe incostituzionale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) con il terzo mezzo di censura si ribadiscono e approfondiscono i motivi di contrasto della disposizione con il dettato costituzionale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4) si aggiunge, infine, che la disposta cancellazione non sarebbe neppure imposta dalla normativa speciale in materia di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituito il Ministero resistente, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo la reiezione del gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza straordinaria del 8 giugno 2026, celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il presente giudizio verte intorno alla legittimità del provvedimento, in data 9.01.23, con il quale è stata disposta la cancellazione della deducente dall&#8217;Albo nazionale dei Gestori Ambientali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le censure svolte dalla ricorrente si appuntano, in sostanza, sulla carenza dei presupposti normativi necessari per procedere a tale cancellazione: si aggiunge che le norme di riferimento (e, segnatamente l’art. 89 bis del Codice Antimafia), ove interpretate diversamente dalla lettura che la ricorrente propone, sarebbero in contrasto con il dettato costituzionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Occorre, rilevare che, nel corso del giudizio, il Collegio ha disposto un’attività istruttoria a carico delle Amministrazioni resistenti, al fine di chiarire e aggiornare gli elementi posti alla base delle decisioni assunte, che in questa sede si contestano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ottemperanza all’ordine collegiale è stata depositata la nota prot. n. -OMISSIS- dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, con la quale è stata comunicata la perdurante efficacia (alla data della nota in commento) della misura interdittiva prefettizia del 29.09.2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente al deposito di tale nota non vi è stata alcuna attività difensiva da parte della ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Ciò posto, il gravame è da respingere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La cancellazione della società ricorrente dall’Albo dei Gestori ambientali è conseguita, legittimamente, all’adozione nei relativi riguardi dell’informativa antimafia prefettizia (peraltro confermata anche all’esito del procedimento di riesame avviato dall’interessata: cfr. documentazione depositata dall’U.T.G. di Caserta in data 23.09.2025).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente si duole, in sostanza, del fatto che la sola informativa non giustificherebbe il provvedimento assunto: tale assunto non è condivisibile, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza che si è espressa sul punto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In proposito, è possibile richiamare la recente pronuncia di questo Tar, con la quale si è, su punto, osservato: “<i>Dopo l&#8217;introduzione dell&#8217; articolo 89-bis del d.lgs. 159/2011 l&#8217;interdittiva antimafia può essere adottata anche nei confronti di imprese che operano nel settore privato: secondo la giurisprudenza, l&#8217;articolo 89-bis, d.lgs. n. 159/2011, si interpreta nel senso che l&#8217;informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la P.A. Sotto questo profilo, quindi, la revoca delle autorizzazioni anche se abilitanti l&#8217;esercizio dell&#8217;attività imprenditoriale nei confronti dei privati, discende direttamente, secondo il meccanismo vincolante di cui all&#8217; articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011, dall&#8217;adozione dell&#8217;informazione interdittiva antimafia ed è legata alla perduranza di quest&#8217;ultima”</i> (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. I, 1/10/2025, n. 6520).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò vale a destituire di fondamento tanto il primo quanto il quarto mezzo di censura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Neppure è condivisibile quanto si deduce in relazione all’incostituzionalità della norma citata, ove interpretata nei sensi che precedono.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente afferma, infatti, che l’art. 89 bis del codice antimafia, così letto, si porrebbe in contrasto con il dettato degli artt. 1, 3, 21, 25, 27, 41 e 42 della Costituzione, in quanto le libertà costituzionalmente garantite di cui alle norme citate verrebbero represse a fronte di una misura amministrativa emessa al di fuori dei controlli e delle garanzie giurisdizionali, e sulla base di una disposizione avente come <i>ratio</i> quella di evitare che il soggetto che ne sia attinto abbia contatti con la Pubblica Amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio osserva sul punto che il sistema della “documentazione antimafia” deve essere ricostruito nei termini che si procede a esporre.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La documentazione antimafia è costituita dalla “comunicazione antimafia” e dalla “informazione antimafia”. La prima consiste nell&#8217;attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all&#8217;art. 67 del medesimo d.lgs. n. 159 del 2011; la seconda, oltre a queste circostanze, può rappresentare anche la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di un’impresa soggetta ai controlli in materia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il sistema rappresenta una forma di tutela avanzata avverso il fenomeno della penetrazione della mafia nell’economia legale. L’emissione dei provvedimenti comporta, tra l’altro, l’esclusione di un imprenditore dalla titolarità di rapporti contrattuali con le Pubbliche amministrazioni determinando a suo carico una particolare forma di incapacità giuridica (Cons. St., A.P., 6 aprile 2018, n. 3). L’interdittiva antimafia costituisce una misura volta alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica amministrazione e si pone a tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’informazione, a differenza della comunicazione, si fonda su una valutazione ampiamente discrezionale circa la sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa, che muove dall’analisi e dalla valorizzazione di specifici elementi fattuali i quali rappresentano obiettivi indici sintomatici di connessioni o collegamenti con associazioni criminali. L’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che tali elementi vengano desunti dal contenuto di atti giudiziari; da accertamenti di polizia o da vicende imprenditoriali particolarmente sintomatiche di un intento elusivo; l’art. 91, comma 6, del medesimo decreto prevede poi che il Prefetto possa desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa anche da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all&#8217;attività delle organizzazioni criminali, unitamente ad altri elementi dai quali emerga che l&#8217;attività d&#8217;impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò premesso, da quanto precede si desume che, diversamente da quanto opina la ricorrente, la <i>ratio</i> a fondamento della disposizione in commento si coglie non solo nella tutela del buon andamento della P.A., ma anche sul piano della garanzia del libero esplicarsi della concorrenza tra imprese operanti sul mercato, sicché la cancellazione dall’albo si giustifica anche allorquando non vi siano rapporti contrattuali con la P.A., operando l’impresa colpita nel solo settore privato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto al regolamento delle spese di lite, in considerazione della complessiva vicenda in commento, se ne giustifica la compensazione tra le parti.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2026, celebratasi da remoto, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Paolo Severini, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Angela Fontana, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla natura giuridica del provvedimento di concessione della cittadinanza.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-giuridica-del-provvedimento-di-concessione-della-cittadinanza-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 11:32:02 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90816</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-giuridica-del-provvedimento-di-concessione-della-cittadinanza-2/">Sulla natura giuridica del provvedimento di concessione della cittadinanza.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Cittadinanza &#8211; Provvedimento di concessione &#8211; Natura giuridica &#8211; Atto di alta amministrazione. Il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, costituisce esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini e</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-giuridica-del-provvedimento-di-concessione-della-cittadinanza-2/">Sulla natura giuridica del provvedimento di concessione della cittadinanza.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Cittadinanza &#8211; Provvedimento di concessione &#8211; Natura giuridica &#8211; Atto di alta amministrazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, costituisce esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini e si qualifica quale atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione, condizionato all&#8217;esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno status &lt;&lt;illesae dignitatis&gt;&gt;, morale e civile, dello straniero richiedente, cui non corrisponde un diritto soggettivo all&#8217;acquisto della cittadinanza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Savoia &#8211; Est. Savoia</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Quinta Bis)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5860 del 2023, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, corso Duomo,20;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del decreto di rigetto dell&#8217;istanza di richiesta di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell&#8217;art. 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data 21.02.2023 da parte del Ministero dell&#8217;Interno (-OMISSIS-)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore all&#8217;udienza straordinaria di smaltimento dell&#8217;arretrato del giorno 22 maggio 2026 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Signora -OMISSIS- impugnava il decreto di rigetto dell&#8217;istanza di richiesta di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell&#8217;art. 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data-OMISSIS- da parte del Ministero dell’Interno e notificato in data -OMISSIS-, sulla base dei seguenti motivi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 9, 1°, lett. f), della legge n. 91/1992 E DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 7 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990; TRAVISAMENTO DEI FATTI; ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 6 DELLA LEGGE N. 91 DEL 1992.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare in data -OMISSIS- la richiedente presentava presso la Prefettura di -OMISSIS- istanza di richiesta concessione di cittadinanza italiana ai sensi dell&#8217;art. 9, ella L. 5.02.92 n. 91 (-OMISSIS-).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Ministero dell&#8217;Interno, tuttavia, con decreto emesso in data-OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, rigettava l’istanza in quanto a carico dell’istante risulta emessa la Sentenza del Tribunale in composizione Monocratica di -OMISSIS- datata il -OMISSIS-, irrevocabile il -OMISSIS-, a seguito del provvedimento di inammissibilità della Corte di Cassazione del -OMISSIS-, per il reato di violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (art. 5 lett. b l. 30/04/1962 n. 283).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ricorso notificato in data -OMISSIS- la ricorrente impugnava il suddetto decreto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data-OMISSIS- si instaurava il presente giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data -OMISSIS- si costituiva ritualmente il Ministero dell’Interno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il Collegio rigettava la domanda cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’odierna udienza la causa è passata in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Preliminarmente, occorre evidenziare che ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992 l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche, ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo. Si tratta, in altri termini, di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve, pertanto, necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve, infatti, rilevarsi che per consolidata giurisprudenza, che il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, costituisce esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini e si qualifica quale atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione, condizionato all&#8217;esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno status &lt;&lt;illesae dignitatis&gt;&gt;, morale e civile, dello straniero richiedente, cui non corrisponde un diritto soggettivo all&#8217;acquisto della cittadinanza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, la valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale, si traduce in un apprezzamento di opportunità, circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulle ragioni che lo inducono a chiedere la nazionalità italiana e riguardo alle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall&#8217;appartenenza alla comunità nazionale, rilevando tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l&#8217;integrazione del richiedente nella comunità nazionale, sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che farebbero dello straniero un buon cittadino” (Cons. Stato, Sez III, n. 3409/2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, la valutazione dell’Amministrazione competente in sede di procedimento di riconoscimento della cittadinanza ha “matrice squisitamente</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">discrezionale” ed ai fini del suo compimento “viene in rilievo l&#8217;interesse superiore dell&#8217;ordinamento a non attribuire lo &lt;&lt;status&gt;&gt; di cittadino a chi non offra piene garanzie di rispettare i valori fondamentali sui quali si fonda la comunità statuale” (ex multis Cons. Stato, Sez. III: n.6720/2021; n. 2102/2019 e n. 6704/2018).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene nella specie la ricorrente risulta aver riportato una condanna infradecennale- e il fatto che sia pronosticata una istanza di riabilitazione non esclude la sussistenza al momento della valutazione della domanda di una circostanza ostativa-, rafforzata dalla mancata indicazione della stessa nella domanda, con l’ulteriore violazione di elementari principi di <i>clare loqui</i> riconnessi alla normativa ex dpr 445/2000, sicchè la determinazione negativa è congruamente motivata, restando sempre ammissibile la ripresentazione della domanda una volta eliminata la ridetta causa ostativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso va dunque respinto, potendosi compensare le spese di lite.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Riccardo Savoia, Presidente, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Ricchiuto, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Antonietta Giudice, Primo Referendario</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-giuridica-del-provvedimento-di-concessione-della-cittadinanza-2/">Sulla natura giuridica del provvedimento di concessione della cittadinanza.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo di provvedere della p.a. a fronte di istanze di annullamento in autotutela dei privati.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-dellobbligo-di-provvedere-della-p-a-a-fronte-di-istanze-di-annullamento-in-autotutela-dei-privati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 09:08:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-dellobbligo-di-provvedere-della-p-a-a-fronte-di-istanze-di-annullamento-in-autotutela-dei-privati/">Sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo di provvedere della p.a. a fronte di istanze di annullamento in autotutela dei privati.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Riesame &#8211; Istanza di autotutela &#8211; Obbligo di provvedere della p.a. &#8211; Insussistenza. L’istanza di autotutela, volta a provocare un riesame degli atti dell’Amministrazione, non è idonea a provocare un obbligo di provvedere della PA, la cui inerzia sia stigmatizzabile con ricorso avverso il silenzio. Invero, in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-dellobbligo-di-provvedere-della-p-a-a-fronte-di-istanze-di-annullamento-in-autotutela-dei-privati/">Sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo di provvedere della p.a. a fronte di istanze di annullamento in autotutela dei privati.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-dellobbligo-di-provvedere-della-p-a-a-fronte-di-istanze-di-annullamento-in-autotutela-dei-privati/">Sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo di provvedere della p.a. a fronte di istanze di annullamento in autotutela dei privati.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Riesame &#8211; Istanza di autotutela &#8211; Obbligo di provvedere della p.a. &#8211; Insussistenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’istanza di autotutela, volta a provocare un riesame degli atti dell’Amministrazione, non è idonea a provocare un obbligo di provvedere della PA, la cui inerzia sia stigmatizzabile con ricorso avverso il silenzio. Invero, in caso di presentazione di istanza di autotutela, l&#8217;Amministrazione non ha l&#8217;obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l&#8217;amministrazione per la tutela dell&#8217;interesse pubblico; non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell&#8217;<em>an</em>, del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all&#8217;esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Caminiti &#8211; Est. Raganella</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Quarta Quater)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5021 del 2026, proposto da<br />
Armando Francesco Ruzzetto, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Guido Rimini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Agricoltura della Sovranita&#8217; Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">Per l’impugnazione del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste sulle istanze presentate dal ricorrente in data 22 ottobre 2025 e 7 gennaio 2026, volte ad ottenere il riesame e/o la motivazione della mancata nomina quale Handicapper nei convegni di corse al galoppo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Agricoltura della Sovranita&#8217; Alimentare e delle Foreste;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parte ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste sulle istanze presentate in data 22 ottobre 2025 e 7 gennaio 2026, volte ad ottenere il riesame e/o la motivazione della mancata nomina quale Handicapper nei convegni di corse al galoppo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Sig. Ruzzetto riferisce di essere un funzionario di gara iscritto, sin dalla sua istituzione, nella Sezione III – Funzionari di gara e nella Sezione IV – Handicapper dell’Elenco dei giudici addetti al controllo e disciplina delle corse al galoppo, di cui all’art. 4 del D.M. n. 11930 del 23 febbraio 2015. Egli risulta essere il funzionario con la maggiore anzianità di iscrizione nella sezione IV.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per anni, e ininterrottamente per oltre un anno fino a maggio 2025, il ricorrente ha svolto con comprovata competenza e professionalità il ruolo di Handicapper, figura tecnica di primario rilievo nell’ambito delle corse al galoppo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con nota PEC del 19 maggio 2025, il Sig. Ruzzetto comunicava una “indisponibilità momentanea” all’incarico di Handicapper per i mesi di giugno, luglio e agosto 2025, confermando la piena disponibilità per altre tipologie di nomine.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciononostante, a partire dal mese di settembre 2025 e per tutti i mesi successivi (ottobre, novembre e dicembre 2025, gennaio e febbraio 2026), è stato sistematicamente escluso dai decreti di nomina dei funzionari di gara per il ruolo di Handicapper, a fronte della nomina di altri quattro colleghi di più recente iscrizione nell’elenco.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Presentava al Ministero resistente due formali istanze: – in data 22 ottobre 2025, un’istanza di riesame per la mancata nomina relativa ai mesi di novembre e dicembre 2025, con la quale chiedeva una verifica della regolarità dei criteri applicati e, in subordine, una motivazione scritta e dettagliata delle ragioni della sua esclusione; – in data 7 gennaio 2026, un’istanza di riesame in autotutela relativa alla mancata nomina per i mesi di gennaio e febbraio 2026, con la quale reiterava la richiesta di riesame del provvedimento e, in subordine, di una motivazione esplicita.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Riferisce che entrambe le istanze, regolarmente pervenute all’Amministrazione, sono rimaste inevase.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituita l’Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio dell’8 luglio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per le condivisibili argomentazioni sostenute dall’amministrazione resistente, il ricorso è infondato perché manca l’ubi consistam dell’azione avverso il silenzio, ossia l’obbligo di provvedere dell’Amministrazione ai sensi degli artt. 2, L. 241/1990 e 31 c.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le due istanze, sulla cui base parte ricorrente agisce ex art.31 c.p.a., sono delle mere istanze di riesame o di autotutela.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dunque, l’odierno contenzioso ha ad oggetto il preteso obbligo di provvedere del Ministero, che scaturirebbe dalla proposizione di due istanze di autotutela, volte a provocare la revisione di scelte effettuate dall’Amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che l’istanza di autotutela, volta a provocare un riesame degli atti dell’Amministrazione, non è idonea a provocare un obbligo di provvedere della PA, la cui inerzia sia stigmatizzabile con ricorso avverso il silenzio. Il Consiglio di Stato ha affermato quanto di seguito (Cons. St., Sez. VI, sent. N. 311/2025): “ <i>È sufficiente sul punto richiamare il granitico orientamento anche di questa Sezione secondo cui “In caso di presentazione di istanza di autotutela, l&#8217;Amministrazione non ha l&#8217;obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l&#8217;amministrazione per la tutela dell&#8217;interesse pubblico; non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell&#8217;an, del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all&#8217;esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente” (Consiglio di Stato sez. IV, 21/05/2024, n.4518).</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso, pertanto, deve essere respinto, con compensazione delle spese di lite, attesa la peculiarità delle questioni trattate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Mariangela Caminiti, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Salvatore Gatto Costantino, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore</p>
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		<item>
		<title>Sull&#8217;insussistenza del &#8220;diritto all&#8217;anonimato&#8221; del pubblico dipendente.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-del-diritto-allanonimato-del-pubblico-dipendente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:28:25 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90806</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-del-diritto-allanonimato-del-pubblico-dipendente/">Sull&#8217;insussistenza del &#8220;diritto all&#8217;anonimato&#8221; del pubblico dipendente.</a></p>
<p>Accesso &#8211; Agente accertatore &#8211; Generalità &#8211; Diritto dell&#8217;interessato &#8211; Pubblico dipendente  &#8211; Diritto all&#8217;anonimato &#8211; Insussistenza. Va certamente riconosciuta la legittimazione all’ostensione dei documenti amministrativi recanti il nominativo dell’agente accertatore di una sanzione amministrativa pecuniaria, che sia stato richiesto dal soggetto interessato a mezzo di istanza di accesso, perché la</p>
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<p style="text-align: justify;">Accesso &#8211; Agente accertatore &#8211; Generalità &#8211; Diritto dell&#8217;interessato &#8211; Pubblico dipendente  &#8211; Diritto all&#8217;anonimato &#8211; Insussistenza.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va certamente riconosciuta la legittimazione all’ostensione dei documenti amministrativi recanti il nominativo dell’agente accertatore di una sanzione amministrativa pecuniaria, che sia stato richiesto dal soggetto interessato a mezzo di istanza di accesso, perché la conoscenza delle generalità dell’agente verbalizzante è indispensabile sia per la verifica del possesso di validi e regolari titoli legittimanti l’esercizio del pubblico servizio nell’attività di irrogazione di sanzioni, sia perché è certamente utile conoscere le generalità del destinatario a cui rivolgere la propria attività difensiva e notificare gli atti introduttivi di eventuali contenziosi. Invero, non è possibile validamente opporre la rilevanza preminente degli interessi antagonisti alla riservatezza in ragione del preteso coinvolgimento di dati sensibili che, se conosciuti, potrebbe portare, come conseguenza, un evidente rischio per l’incolumità dell’agente accertatore poiché la mera afferenza dei documenti alla possibile identificazione di chi ha proceduto all’accertamento della violazione amministrativa ed alla irrogazione della relativa sanzione non determina un bilanciamento rafforzato, siccome di per sé inidonea ad evocare la categoria di “dati sensibili e giudiziari”, tenuto conto che rilevano, in proposito, esigenze di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, rinvenibili prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale, rispetto alle quali può essere utile (e necessario) acquisire gli atti e i documenti richiesti nell’istanza di accesso, non potendo assumere rilievo per opporre all’ostensione la necessità di assicurare la privacy dell’agente accertare, atteso che non si rinvengono nell’ordinamento disposizioni normative che tutelano nella fattispecie il diritto alla riservatezza, a fronte della necessità, nel bilanciamento di opposti interessi, di garantire l’esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost.), posto che l’attività accertativa svolta dall’agente verbalizzante, nella specie il controllore del treno, incaricato di un pubblico servizio, impone anche la sottoscrizione degli atti redatti (nella specie, verbale di sanzione pecuniaria), non ravvisandosi, come correttamente evidenziato dall’appellato, un “diritto all’anonimato” di tale pubblico dipendente.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Politi &#8211; Est. Viggiano</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4793 del 2026, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Jacopo Ferracuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio legale in Roma, via Emilio de’ Cavalieri, n. 11;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Umberto Maria Sclafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del diniego opposto da -OMISSIS- – Corpo di polizia locale di -OMISSIS- Gruppo municipale -OMISSIS-, con la determinazione dirigenziale rep. n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 31 marzo 2026, trasmessa con nota prot. n. -OMISSIS- del 13 aprile 2026, rispetto all’istanza di accesso agli atti inoltrata dall’avv. -OMISSIS- in data 10 febbraio/6 marzo 2026;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la deliberazione dell’assemblea capitolina n. -OMISSIS- del 12 febbraio 2019, nella parte in cui, in ragione del combinato disposto dell’art. 13 e dell’Allegato A, co. 1, lett. b), viene interpretata e applicata dalla p.a. in modo da precludere l’accesso difensivo richiesto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;"><i>nonché per l’accertamento e la declaratoria </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del diritto dell’avv. -OMISSIS- alla ricezione delle generalità complete degli agenti accertatori del preavviso di accertamento di infrazione n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2026, con conseguente condanna dell’amministrazione resistente all’ostensione/comunicazione delle stesse, <i>ex</i> artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990;</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;"><i>nonché, infine, per la condanna</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell’amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dal ricorrente in conseguenza dell’illegittimo diniego, da quantificarsi in via equitativa da parte di codesto ccc.mo Collegio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2026 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il ricorrente agisce per ottenere l’accesso ai documenti attestanti l’identità degli agenti accertatori dell’infrazione compiuta di cui al preavviso di accertamento di infrazione n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2026: invero, tali atti sarebbero necessarî sia per contestare il verbale, sia per proporre querela di falso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Resiste in giudizio -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Depositate memorie e repliche in vista della camera di consiglio del 24 giugno 2026, il Collegio, all’esito della discussione, ha trattenuto il ricorso per la decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Esaurita l’esposizione dello svolgimento del processo, è possibile passare all’esame dell’unico motivo di ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. In particolare, la parte ricorrente lamenta la violazione delle disposizioni inerenti all’accesso, evidenziando sia l’illegittimità del diniego opposto, essendo prevalente l’esigenza di garantire il diritto di difesa (arg. <i>ex</i> art. 24, comma 7 l. 7 agosto 1990, n. 241) rispetto alla tutela della riservatezza degli agenti accertatori, sia la disparità di trattamento con altro cittadino sanzionato per un’analoga violazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. La domanda di accesso è fondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Difatti, come osservato recentemente in una vicenda sovrapponibile scrutinata dal giudice d’appello (v. Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2022, n. 2530) «<i>va certamente riconosciuta la legittimazione</i> […] <i>all’ostensione dei documenti amministrativi recanti il nominativo dell’agente accertatore, oggetto dell’istanza di accesso. Invero, non è revocabile in dubbio che l’istanza di accesso meriti accoglimento, tenuto conto delle motivazioni per le quali la stessa è stata proposta, atteso che l’appellato ha rappresentato l’intenzione di far valere le proprie ragioni innanzi all’Autorità di regolazione dei trasporti ed in sede civile (anche per il risarcimento dei danni), sicché la conoscenza delle generalità dell’agente verbalizzante è indispensabile sia per la verifica del possesso di validi e regolari titoli legittimanti l’esercizio del pubblico servizio nell’attività di irrogazione di sanzioni, sia perché è certamente utile conoscere le generalità del destinatario a cui rivolgere la propria attività difensiva e notificare gli atti introduttivi di eventuali contenziosi</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Inoltre, si è aggiunto che «<i>non è possibile validamente opporre la rilevanza preminente degli interessi antagonisti alla riservatezza in ragione del preteso coinvolgimento di dati sensibili che, se conosciuti, potrebbe portare, come conseguenza, un evidente rischio per l’incolumità dell’agente accertatore</i>» poiché la «<i>mera afferenza dei documenti alla possibile identificazione di chi ha proceduto all’accertamento della violazione amministrativa ed alla irrogazione della relativa sanzione non determina un bilanciamento rafforzato, siccome di per sé inidonea ad evocare la categoria di “dati sensibili e giudiziari”, tenuto conto che rilevano, in proposito, esigenze di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, rinvenibili prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale, rispetto alle quali può essere utile (e necessario) acquisire gli atti e i documenti richiesti nell’istanza di accesso»</i>, non potendo assumere rilievo per<i> «opporre all’ostensione la necessità di assicurare la privacy dell’agente accertare, atteso che non si rinvengono nell’ordinamento disposizioni normative che tutelano nella fattispecie il diritto alla riservatezza, a fronte della necessità, nel bilanciamento di opposti interessi, di garantire l’esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost.), posto che l’attività accertativa svolta dall’agente verbalizzante, nella specie il controllore del treno, incaricato di un pubblico servizio, impone anche la sottoscrizione degli atti redatti (nella specie, verbale di sanzione pecuniaria), non ravvisandosi, come correttamente evidenziato dall’appellato, un “diritto all’anonimato” di tale pubblico dipendente</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Orbene, il Collegio ritiene di condividere e far proprie le ridette motivazioni: conseguentemente, la domanda di accesso va accolta, ordinando all’amministrazione di rendere disponibili i nominativi degli agenti accertatori del preavviso di accertamento di infrazione n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2026.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Peraltro, va osservato come con memoria depositata il 21 luglio 2026 (ossia <i>dopo</i> il passaggio in decisione della causa e che quindi non può essere impiegata ai fini della decisione) parte ricorrente ha rappresentato l’avvenuta comunicazione dei nominativi degli agenti accertatori: sintomo della consapevolezza dell’amministrazione della bontà della richiesta di accesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Passando alla domanda risarcitoria, va osservato come essa sia manifestamente infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. In primo luogo, è allegato in maniera completamente apodittica la causazione di un «danno grave, attuale e irreparabile al ricorrente»: invero, non è dato comprendere quale lesione avrebbe patito l’esponente in ragione della mancata tempestiva ostensione dei nominativi degli agenti accertatori dell’infrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. In secondo luogo, va sottolineato come la proposizione di una querela non presuppone la conoscenza del nominativo dell’incolpato, ben essendo possibile sporgere querele (ossia chiedere la punizione dell’autore del fatto di reato) anche contro ignoti: pertanto, sono manifestamente infondate le deduzioni circa il rischio di non poter avanzare l’istanza di punizione ai sensi dell’art. 120 c.p. (per giunta, non è neppure indicato quale fattispecie di reato sarebbe configurabile). In ogni caso, va rammentato che l’eventuale falso in atto pubblico è comunque procedibile d’ufficio, sicché anche in assenza di querela nel termine di tre mesi, l’azione penale può essere esercitata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Ne discende che alcuna perdita di <i>chance</i> o lesione del diritto di difesa risulta configurabile nel caso in esame: circostanza che trova un’indiretta conferma nella richiesta di quantificazione in via equitativa del danno; in altre parole, neppure l’asserito danneggiato è in grado di rappresentare a quanto ammonta la lesione patita.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Alla luce di quanto esposto, pertanto, la domanda di risarcimento danni deve essere rigettata in quanto infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Le spese, stante la solo parziale fondatezza delle domande proposte, possono essere compensate, fermo restando il diritto al rimborso del contributo unificato (ove versato).</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, cosí provvede:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; accoglie la domanda di accesso e per l’effetto ordina a -OMISSIS- di comunicare i nominativi degli agenti che hanno accertato la violazione di cui al preavviso di accertamento di infrazione n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2026;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; respinge la domanda di risarcimento danni, siccome infondata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; condanna l’amministrazione resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, del contributo unificato, ove versato, e compensa per il resto le spese di lite.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Cosí deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Politi, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Angelo Fanizza, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Matthias Viggiano, Primo Referendario, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla revoca del porto d&#8217;armi ad uso venatorio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-revoca-del-porto-darmi-ad-uso-venatorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 09:42:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-revoca-del-porto-darmi-ad-uso-venatorio/">Sulla revoca del porto d&#8217;armi ad uso venatorio.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Porto d&#8217;armi &#8211; Uso venatorio &#8211; Revoca &#8211; Conflittualità familiare e/o affettiva &#8211; Prognosi sfavorevole &#8211; Legittimità. Il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni in materia di armi postulano un giudizio di completa e persistente affidabilità del soggetto interessato; giudizio che appartiene alla sfera della discrezionalità tecnico-amministrativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-revoca-del-porto-darmi-ad-uso-venatorio/">Sulla revoca del porto d&#8217;armi ad uso venatorio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-revoca-del-porto-darmi-ad-uso-venatorio/">Sulla revoca del porto d&#8217;armi ad uso venatorio.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Porto d&#8217;armi &#8211; Uso venatorio &#8211; Revoca &#8211; Conflittualità familiare e/o affettiva &#8211; Prognosi sfavorevole &#8211; Legittimità.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni in materia di armi postulano un giudizio di completa e persistente affidabilità del soggetto interessato; giudizio che appartiene alla sfera della discrezionalità tecnico-amministrativa dell’Autorità di pubblica sicurezza ed è finalizzato alla prevenzione di possibili abusi, sicché può fondarsi anche su fatti non accertati con sentenza penale di condanna o addirittura privi di autonoma rilevanza penale, purché sintomatici di un difetto di piena affidabilità nell’uso delle armi. In presenza di situazioni di conflittualità familiare o affettiva, l’Amministrazione può legittimamente formulare una prognosi sfavorevole circa il corretto uso delle armi, trattandosi di contesti che, per loro natura, possono costituire fattore di rischio per la sicurezza pubblica.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. Bernardini</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4168 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Federica Di Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Prefettura di Roma, Questura di Roma, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Prima) n. 16749/2023, resa tra le parti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 maggio 2026 il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti, come da verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. L’odierno appellante ha adito, in primo grado, il Tar per il Lazio, avverso la revoca della licenza di porto di fucile ad uso venatorio, disposta dal Questore di Roma.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Il Giudice di primo grado, nel respingere il gravame, ha evidenziato che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>ritiene il Collegio che</i> <i>gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria siano sufficienti a fondare un giudizio di inaffidabilità e di un paventato abuso delle armi, pur in assenza di una diretta riferibilità dei comportamenti alla persona del ricorrente, ovvero all’apertura di procedimenti penali al riguardo. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Appare innanzitutto rilevante la condizione, non contestata, di conflittualità tra il figlio del ricorrente e la ex moglie….</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Emerge dunque dagli atti di causa una situazione di grave crisi tra il figlio del ricorrente e l’ex coniuge, che per la modalità delle condotte poste in essere e per la personalità dell’autore evidenziano un concreto rischio di abuso delle armi. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Tale rischio, sebbene non riferibile alla persona del ricorrente, è insito nella (quantomeno) frequente presenza del figlio – -OMISSIS- &#8211; presso l’abitazione dei genitori. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>A ciò deve aggiungersi la condizione -OMISSIS- della moglie e convivente del ricorrente, -OMISSIS-, che aumentano la condizione di rischio sopra descritta…. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Appare dunque integrata la previsione aperta recata dall’ultimo comma dell’art. 11 del TULPS, che consente la revoca delle autorizzazioni “quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell&#8217;autorizzazione”&#8230; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>In tal quadro non appare affatto irragionevole la decisione di revocare la licenza e di inibire l possesso di armi e sostanze esplodenti in capo al ricorrente, in un contesto che non depone favorevolmente in merito ad una gestione sicura e ad un corretto utilizzo delle armi</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con l’atto di appello, nel contestare la sentenza del Tar, si evidenzia che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a. “<i>si tratta di una motivazione illogica e contraddittoria, perché da un lato afferma che l’Appellante non offre garanzie circa il non abuso delle armi ma, dall’altro lato e nel contempo, si riconosce incontrovertibilmente che quest’ultimo non ha mai posto in essere alcun comportamento tale da far ritenere affievolita la Sua affidabilità nell’uso delle armi stesse</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b. sebbene sia stata accertata l’“<i>assenza di una diretta riferibilità dei comportamenti alla persona del ricorrente, ovvero all’apertura di procedimenti penali al riguardo</i>”, i primi Giudici hanno comunque ritenuto che “<i>la condizione, non contestata, di conflittualità tra il figlio del ricorrente e la ex moglie” di quest’ultimo costituirebbe una circostanza “sufficiente a fondare un giudizio di inaffidabilità e di un paventato abuso delle armi</i>” da parte dell’appellante;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c. la situazione di conflittualità familiare tra figlio ed ex nuora è venuta meno, tanto che i due hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di Velletri di convertire il rito della separazione giudiziale in consensuale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d. il Giudice deve procedere ad una valutazione sull&#8217;esercizio del potere amministrativo che, muovendo da un accesso pieno ai fatti rivelatori del pericolo, ne dimostri la ragionevolezza e la proporzionalità;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e. il ricorrente è stato privato di un titolo ampliativo della sua sfera giuridica soggettiva (dopo circa 50 anni dal primo rilascio), in assenza di una condotta colpevole allo stesso imputabile e rilevante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. In esito alla camera di consiglio del 20 giugno 2024, con ord. n. 2335/2024, è stata respinta l’istanza cautelare prodotta dall’interessato, in quanto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>l&#8217;appello cautelare non è assistito dal fumus boni iuris, apparendo, alla luce della sommaria delibazione tipica di questa fase, consistenti gli elementi posti a base del provvedimento impugnato, come evidenziato dal giudice di prime cure</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. All’udienza pubblica del 28 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. Osserva, anzitutto, il Collegio che sulla scorta del consolidato orientamento della Sezione, la cui stabilità e univocità hanno raggiunto un grado tale da rendere superflua l’analitica evocazione dei precedenti conformi, il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni in materia di armi postulano un giudizio di completa e persistente affidabilità del soggetto interessato; giudizio che appartiene alla sfera della discrezionalità tecnico-amministrativa dell’Autorità di pubblica sicurezza ed è finalizzato alla prevenzione di possibili abusi, sicché può fondarsi anche su fatti non accertati con sentenza penale di condanna o addirittura privi di autonoma rilevanza penale, purché sintomatici di un difetto di piena affidabilità nell’uso delle armi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.La giurisprudenza della Sezione è altresì costante nell’affermare che, in presenza di situazioni di conflittualità familiare o affettiva, l’Amministrazione può legittimamente formulare una prognosi sfavorevole circa il corretto uso delle armi, trattandosi di contesti che, per loro natura, possono costituire fattore di rischio per la sicurezza pubblica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. Nel caso in esame, è indubbio che il provvedimento prefettizio gravato in primo grado è stato emanato in esito ad una istruttoria del tutto adeguata e pienamente supportata da elementi idonei ad accreditare il giudizio di inaffidabilità formulato dall’Autorità di pubblica sicurezza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. In materia, occorre richiamare la sentenza n. 10592/2023, sempre di questa Sezione, che, in un caso in parte analogo, ha affermato che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>…giova, innanzitutto, premettere che accesi contrasti e dissidi tra familiari costituiscono motivo idoneo e sufficiente per vietare la detenzione delle armi, potendo evidentemente determinare un concreto pericolo di abuso delle stesse e, dunque, incidere sull’affidabilità del titolare della licenza implicato nelle liti.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Nella fattispecie, alla luce degli atti del presente giudizio, era indubbia, al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati, l’esistenza di una situazione di elevata conflittualità endofamiliare…</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>È sulla base di tale quadro fattuale che l’amministrazione ha, del tutto ragionevolmente, formulato un giudizio di pericolo di abuso delle armi che, come poc’anzi ampiamente evidenziato, si fonda su ragionamento induttivo, di tipo probabilistico</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. In sintesi, dalla disamina degli atti di causa emerge che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; le valutazioni dell’amministrazione risultano ragionevoli, proporzionate, non manifestamente incongrue o illogiche, ben motivate e sono, come tali, insindacabili nella sede della giurisdizione di legittimità;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; gli elementi di valutazione offerti dal ricorrente non incidono nel processo motivazionale del provvedimento tanto da connotarne l’<i>agere</i> amministrativo in termini di illogicità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. In conclusione, il Collegio ritiene di dover respingere l’appello, con conferma della sentenza di primo grado qui gravata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Non si provvede sulle spese, attesa la mancata costituzione delle Amministrazioni appellate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nulla sulle spese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ezio Fedullo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Di Raimondo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Prossomariti, Consigliere</p>
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		<title>Sulla competenza all&#8217;adozione dei provvedimenti in materia di deroga ai limiti acustici.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 08:14:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-alladozione-dei-provvedimenti-in-materia-di-deroga-ai-limiti-acustici/">Sulla competenza all&#8217;adozione dei provvedimenti in materia di deroga ai limiti acustici.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Provvedimento amministrativo &#8211; Limiti acustici &#8211; Deroga &#8211; Competenza &#8211; Dirigente. In materia di autorizzazione in deroga ai limiti acustici la competenza appartiene ai dirigenti e non al sindaco, non trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente ma di normale esercizio di poteri amministrativi, sia pure in deroga,</p>
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<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Provvedimento amministrativo &#8211; Limiti acustici &#8211; Deroga &#8211; Competenza &#8211; Dirigente.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In materia di autorizzazione in deroga ai limiti acustici la competenza appartiene ai dirigenti e non al sindaco, non trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente ma di normale esercizio di poteri amministrativi, sia pure in deroga, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. h), della l. n. 447/1995. Infatti, l’autorizzazione all’effettuazione di uno spettacolo rientra, infatti, tra gli atti di ordinaria competenza dirigenziale, secondo quanto espressamente prevede l’art. 107, c. 5 D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) che, viceversa, mantiene la competenza del Sindaco esclusivamente riguardo alle ordinanze contingibili e urgenti di cui agli artt. 50, c. 3 e 54 dello stesso D. Lgs. n. 267 del 2000, vale a dire riguardo a provvedimenti del tutto estranei a quelli applicabili nel caso di specie.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Maddalena &#8211; Est. Maddalena</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Settima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 3845 del 2026, proposto da<br />
Aldo Starace, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Starace, Umberto Morelli, Antonio Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Vico Equense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emilia Dubbioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Aequa Eventi S.r.l., non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">delle autorizzazioni in deroga acustica, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. h) della Legge 447/1995, e dell’art. 20 del Regolamento acustico comunale, rilasciate dal Comune di Vico Equense per i giorni 25 e 27 giugno 2026 in favore della Aequa Eventi s.r.l., di cui si è avuto conoscenza con PEC del 16 giugno 2026 del Responsabile della SUAP del Comune di Vico Equense;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi conseguenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Vico Equense;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2026 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che parte ricorrente agisce nel presente giudizio per l’annullamento delle autorizzazioni in deroga acustica, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. h) della Legge 447/1995, e dell’art. 20 del Regolamento acustico comunale, rilasciate dal Comune di Vico Equense per i giorni 25 e 27 giugno 2026 in favore della Aequa Eventi s.r.l., deducendo i seguenti motivi di impugnazione:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) Incompetenza. Violazione del D.lgs. 267/2000, in quanto i provvedimenti impugnati, pur essendo di competenza dirigenziale, sono stati adottati dal sindaco;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) Violazione e falsa applicazione della L. 26 ottobre 1995 n. 447, e, in particolare, dell’art. 6, comma 1, lett. h). Eccesso di potere per difetto dei presupposti ed istruttoria. Difetto di motivazione. Omessa comparazione dei contrapposti interessi, in quanto “<i>l&#8217;autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all&#8217;articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico</i>” non avrebbe potuto essere rilasciata nel caso di specie, in quanto il luogo ove si svolge l’evento (cerimonia nuziale con musica dal vivo) non è un luogo aperto al pubblico, in quanto il Castello Giusso, sito in Vico Equense alla via XI Febbraio, è un condominio privato in cui l’accesso è consentito solo ai condomini, agli inquilini ed ai loro ospiti, ovvero ai terzi che abbiano ottenuto in locazione dal Condominio alcuni spazi condominiali per lo svolgimento di eventi privati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con decreto cautelare n. 1629/2026, è stato così statuito: “Rilevato che parte ricorrente chiede la sospensione delle autorizzazioni in deroga concesse a AEQUA Eventi s.r.l. per gli eventi privati che si svolgeranno nei giorni 25 e 27 giugno 2026 precisando che “<i>l’accoglimento della richiesta misura cautelare non impedirà lo svolgimento dell’evento, né il trattenimento musicale, ma unicamente il contenimento del volume dei dB, in fascia notturna, nei limiti ordinari di zona pari a 45 dB e non 70</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussiste il paventato danno in quanto gli eventi in questione si saranno già verificati al momento della celebrazione della prossima udienza camerale utile e considerato inoltre che analoghe autorizzazioni in deroga sono già state rilasciate nel mese di giugno nonostante le diffide e le proteste degli abitanti del circondario;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che, nel contemperamento degli opposti interessi, appare opportuno disporre la sospensione delle impugnate autorizzazioni in deroga e ordinare al Comune di riprovvedere celermente, tenendo conto dei contrapposti interessi della controinteressata e del ricorrente, prevedendo il rispetto di limiti acustici inferiori a quello assentito in deroga (70 db), idonei a preservare le esigenze degli abitanti della zona e nello stesso tempo a garantire che gli eventi previsti nei giorni 25 e 27 giugno 2026 possano comunque svolgersi, prevedendo anche adeguati controlli fonometrici da parte del personale del Comune o dell’ARPAC, in modo da verificare il rispetto dei più rigorosi limiti acustici che devono essere prescritti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuta la necessità di acquisire le ordinanze impugnate e di ordinare pertanto al Comune di provvedere al deposito delle stesse entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto;”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Comune si è successivamente costituito e ha depositato le ordinanze impugnate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con memoria del 3 luglio 2026, parte ricorrente ha riferito che per effetto del decreto cautelare, gli eventi del 25 e 27 giugno sono stati celebrati senza beneficiare della consueta deroga ai limiti di emissioni sonore. Ciò nonostante, il ricorrente ha insistito per una pronuncia di merito, sostenendo che a fronte del frazionamento in separate istanze e del rilascio di distinte autorizzazioni in deroga per la stagione 2026, permane un interesse all’annullamento per gli effetti conformativi sul futuro imminente esercizio dell’azione amministrativa. Si è pertanto opposto ad una pronuncia di cui all’art 34, c.3. In ogni caso, il ricorrente ha rilevato che sussiste l’interesse alla declaratoria di illegittimità a fini risarcitori, avendo dedotto e documentato il pregiudizio scaturente dall’esposizione ad emissioni sonore oltre i limiti in ragione dell’effetto cumulo, tenuto conto del numero di eventi in deroga e della sistematicità delle autorizzazioni rilasciate e a rilasciarsi dal Comune. Infine, il ricorrente ha rilevato che l’illegittimità dell’operato della P.A. andrà comunque scrutinato ai fini della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese, sulla cui vittoria espressamente si insiste (ex multis, Tar Napoli, Sez. VII, 3.4.2024 n. 2175</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Comune ha depositato una memoria, nella quale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto per effetto del Decreto Presidenziale monocratico, gli eventi programmati dalla controinteressata per le date del 25 e 27 giugno 2026 si sono svolti senza fruire della deroga originariamente assentita.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è inoltre opposto a una pronuncia ai fini risarcitori, in quanto l’art. 34, comma 3, non consente al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati né può giustificare una statuizione conformativa rivolta a disciplinare eventi futuri e solo ipotetici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo il Comune, la richiesta di parte ricorrente tenderebbe a convertire un giudizio ormai privo di concreta utilità cautelare in una pronuncia generale sull’esercizio futuro del potere autorizzatorio, sollecitando effetti conformativi rispetto a provvedimenti eventuali, non ancora adottati, non conosciuti nel loro contenuto, non preceduti da alcuna istruttoria concreta e non sottoposti ad alcun contraddittorio processuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, il Comune si è opposto anche all’accertamento dell’illegittimità degli atti gravati anche ai fini della soccombenza virtuale alla luce della sopravvenuta carenza di interesse e dall’inammissibile tentativo del ricorrente di ottenere una pronunzia conformativa sul futuro esercizio dell’azione amministrativa, rappresentando che è infondata la tesi secondo cui una cerimonia nuziale svolta in un complesso di proprietà privata sarebbe, per ciò solo, estranea all’ambito applicativo dell’art. 6, comma 1, lett. h), della l. n. 447/1995.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso, all’odierna udienza, è stato trattenuto in decisione, con l’avviso di una possibile decisione con sentenza in forma semplificata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, come concordemente ammesso da entrambe le parti, a seguito del Decreto Presidenziale monocratico, pur essendo stato autorizzato a modulare la deroga ai limiti acustici in modo da contemperare i contrapposti interessi, il Comune non ha esercitato tale facoltà, cosicché gli eventi programmati dalla controinteressata per le date del 25 e 27 giugno 2026 si sono svolti senza fruire della deroga originariamente assentita.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Essendo il ricorso rivolto allo specifico annullamento di detti provvedimenti, non è possibile ravvisare un residuo interesse ai fini conformativi, trattandosi di poteri non ancora esercitati, peraltro soggetti ad eventuali istanze di parte che non risultano ancor proposte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non è inoltre possibile procedere, come richiesto da parte ricorrente, all’accertamento della illegittimità dei provvedimenti impugnati a fini risarcitori, in quanto essi non sono stati eseguiti, cosicché essi non possono aver prodotto alcun danno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invece, va verificata la soccombenza virtuale, ai fini della declaratoria sulle spese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tal fine, il Collegio rileva che il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo di ricorso, in quanto in materia di autorizzazione in deroga ai limiti acustici la competenza appartiene ai dirigenti e non al sindaco, non trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente ma di normale esercizio di poteri amministrativi, sia pure in deroga, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. h), della l. n. 447/1995.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come correttamente affermato, “L’autorizzazione all’effettuazione di uno spettacolo rientra, infatti, tra gli atti di ordinaria competenza dirigenziale, secondo quanto espressamente prevede l’art. 107, c. 5 D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) che, viceversa, mantiene la competenza del Sindaco esclusivamente riguardo alle ordinanze contingibili e urgenti di cui agli artt. 50, c. 3 e 54 dello stesso D. Lgs. n. 267 del 2000, vale a dire riguardo a provvedimenti del tutto estranei a quelli applicabili nel caso di specie” (TAR Emilia-Romagna, Sez. II, 15 settembre 2023, n. 517).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In conclusione, va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse e il Comune deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, come in dispositivo, in ragione del principio della soccombenza virtuale.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna il Comune al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidandole in euro 1.500/00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Laura Maddalena, Presidente, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gabriella Caprini, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Grazia D&#8217;Alterio, Consigliere</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-alladozione-dei-provvedimenti-in-materia-di-deroga-ai-limiti-acustici/">Sulla competenza all&#8217;adozione dei provvedimenti in materia di deroga ai limiti acustici.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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