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	<title>Ricorso Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Ricorso Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Ricorso &#8211; 7/4/2020 n.2311</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/alta-corte-di-giustizia-sportiva-ricorso-7-4-2020-n-2311/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/alta-corte-di-giustizia-sportiva-ricorso-7-4-2020-n-2311/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Ricorso &#8211; 7/4/2020 n.2311</a></p>
<p>Roberto Garofoli, Presidente, Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore; (Pietro C. rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ottaviano Cui e dall&#8217;avv. Francesco Mascia, c. Consiglio Regionale della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gabriele Spano; Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte D&#8217;Appello di Cagliari, Ministero dell&#8217;Interno, in persona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/alta-corte-di-giustizia-sportiva-ricorso-7-4-2020-n-2311/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Ricorso &#8211; 7/4/2020 n.2311</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/alta-corte-di-giustizia-sportiva-ricorso-7-4-2020-n-2311/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Ricorso &#8211; 7/4/2020 n.2311</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Roberto Garofoli, Presidente, Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore; (Pietro C. rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ottaviano Cui e dall&#8217;avv. Francesco Mascia, c. Consiglio Regionale della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gabriele Spano; Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte D&#8217;Appello di Cagliari, Ministero dell&#8217;Interno, in persona dei rispettivi rappresentati legali pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; Regione Autonoma della Sardegna, Uffici Circoscrizionali Regionali per Le Circoscrizioni Elettorali di Cagliari, Ufficio Circoscrizionale Carbonia-Iglesias, Ufficio Circoscrizionale Medio Campidano, Ufficio Circoscrizionale Ogliastra, Ufficio Circoscrizionale Oristano, Ufficio Circoscrizionale Nuoro, Ufficio Circoscrizionale Sassari, Ufficio Circoscrizionale Olbia-Tempio, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituiti in giudizio e nei confronti di Omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Federico Freni; Valerio De G., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianfranco Carboni; Roberto C., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Asciano, Giovanni Maria Lauro; Laura C., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Andreozzi; Maria Laura O., Francesco S., rappresentati e difesi dagli avvocati Benedetto Ballero, Francesco Ballero)</span></p>
<hr />
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<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Elezioni &#8211; Regione Sardegna &#8211; L.R. Sardegna n. 1 del 2013 (art. 21, c. 3) &#8211; liste di candidati &#8211; presentazione &#8211; portata interpretativa.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<p><em>Il requisito che l&#8217;art. 21, comma 3,della legge regionale sarda n. 1 del 2013 pone per la modalità  di presentazione di liste di candidati ivi considerata, è duplice: che vi sia una formale adesione alla lista di un consigliere regionale, e che costui sia in carica alla data di indizione dei comizi elettorali.</em><br /> <em>La ratio della norma è evidente: poichè la partecipazione alla competizione elettorale implica un radicamento sociale della lista, o comunque del partito o movimento politico di riferimento, la prova di tale radicamento può ottenersi o attraverso la raccolta delle sottoscrizioni dei cittadini (art. 21, primo comma), ovvero attraverso la modalità  contemplata dal citato terzo comma dell&#8217;art. 21.</em><br /> <em>Per valutazione discrezionale del legislatore regionale entrambe tali modalità , per come disciplinate dalle rispettive disposizioni, sono parimenti rappresentative dell&#8217;esistenza di un apprezzabile e significativo legame, comunque sufficiente a legittimare la partecipazione alla competizione elettorale, fra la lista, e la struttura o area politica di riferimento, e la società  civile.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 07/04/2020<br /> <strong>N. 02311/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 09270/2019 REG.RIC.</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 9270 del 2019, proposto da Pietro C. rappresentato e difeso, per delega in data 11 novembre 2019, dall&#8217;avvocato Ottaviano Cui e, per delega in data 18 febbraio 2020, anche dall&#8217;avv. Francesco Mascia, con domicilio digitale come da rispettive PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Consiglio Regionale della Sardegna, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gabriele Spano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte D&#8217;Appello di Cagliari, Ministero dell&#8217;Interno, in persona dei rispettivi rappresentati legali <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Regione Autonoma della Sardegna, Uffici Circoscrizionali Regionali per Le Circoscrizioni Elettorali di Cagliari, Ufficio Circoscrizionale Carbonia-Iglesias, Ufficio Circoscrizionale Medio Campidano, Ufficio Circoscrizionale Ogliastra, Ufficio Circoscrizionale Oristano, Ufficio Circoscrizionale Nuoro, Ufficio Circoscrizionale Sassari, Ufficio Circoscrizionale Olbia-Tempio, in persona dei rispettivi rappresentanti legali <em>pro tempore</em>, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> <em>Omissis</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Federico Freni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, 281; Valerio De G., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianfranco Carboni, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Peter Farrell in Roma, via N.S. di Lourdes 25;<br /> Roberto C., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Asciano, Giovanni Maria Lauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Francesco Asciano in Roma, via Giunio Bazzoni 1; Laura C., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Andreozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Maria Laura O., Francesco S., rappresentati e difesi dagli avvocati Benedetto Ballero, Francesco Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00801/2019, resa tra le parti, e del relativo dispositivo.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Regionale della Sardegna e di Ufficio Elettorale Centrale Presso La Corte D&#8217;Appello di Cagliari e di Ministero dell&#8217;Interno e di Pierluigi S. e di Valerio De G. e di Roberto C. e di Laura C. e di Maria Laura O. e di Francesco S. e di Andrea P. e di Sara C. e di Michele P. e di Annalisa M. e di Dario G. e di Ignazio M. e di Michele E.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 marzo 2020 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati Ottaviano Cui, Francesco Mascia, Gabriele Spano, Federico Freni per sè e su delega di Giovanni Maria Lauro, Umberto Cossu su delega di Benedetto Ballero, Gianfranco Carboni e l&#8217;Avvocato dello Stato Bruno Dettori;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso dell&#8217;odierno appellante, ricorrente in primo grado, proposto contro la proclamazione, all&#8217;esito delle elezioni regionali tenutesi il 24 febbraio 2019, del Presidente della Regione Sardegna e degli eletti in Consiglio regionale, nonchè contro tutti gli atti preordinati, connessi e successivi.<br /> Il ricorrente sosteneva, tra l&#8217;altro, che alcune liste fossero state illegittimamente ammesse alla competizione elettorale, in conseguenza dell&#8217;errata applicazione del comma terzo dell&#8217;art. 21 della Legge Regionale statutaria della Sardegna 12 novembre 2013 n. 1, nella parte in cui non richiede sottoscrizioni per la presentazione di liste di candidati che siano espressione di partiti o gruppi o movimenti politici di carattere nazionale o regionale, &#8220;<em>ai quali, con dichiarazione formale, aderisca almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione dei comizi elettorali</em>&#8220;.<br /> L&#8217;illegittimità  sarebbe consistita nel fatto che successivamente alla c.d. &#8220;adesione tecnica&#8221; con dichiarazione formale da parte di Consiglieri regionali uscenti, alcuni dei suindicati Consiglieri non si sarebbero candidati in alcuna lista, altri avrebbero presentato formale dichiarazione di accettazione della candidatura di consigliere regionale in liste diverse: la tesi di parte ricorrente, odierna appellante, è nel senso che le adesioni dei consiglieri in carica non possano essere meramente statiche ed istantanee, ma postulino un&#8217;adesione dinamica, con la conseguenza che l&#8217;adesione dovrebbe permanere per tutta la durata del procedimento elettorale.<br /> 2. La sentenza del T.A.R. Sardegna indicata in epigrafe, oggetto di gravame, ha respinto tale interpretazione, osservando che l&#8217;unico requisito posto dalla norma all&#8217;esonero dall&#8217;obbligo di raccolta delle firme di presentazione è l&#8217;adesione del Consigliere uscente.<br /> Il primo giudice ha quindi affermato che l&#8217;interpretazione letterale della disposizione implicata impedisce una addizione in sede esegetica di requisiti dalla stessa non previsti.<br /> Inoltre, il T.A.R. ha argomentato la propria decisione osservando che, ove si optasse per la tesi dei ricorrenti, si esporrebbe la lista che si avvale della modalità  di presentazione in esame ad un evidente rischio di sopravvenienze aleatorie, sicchè nessuna lista finirebbe ragionevolmente con l&#8217;esporsi ad un simile rischio (dipendente sostanzialmente da fatto del terzo), per cui la disposizione in questione verrebbe in tal modo resa inapplicabile alla stregua di un criterio di normale prudenza.<br /> Il primo giudice ha, infine, respinto anche gli ulteriori motivi di ricorso, e in particolare quello inerente, con specifico riferimento alla presentazione della lista &quot;Lega Salvini Sardegna&quot;, la dedotta violazione ed illegittima applicazione dell&#8217;art. 8 e 9 Legge Regionale 6 marzo 1979 n. 7; dell&#8217;art. 21 comma 4 L.R. 1/2013; delle &quot;Istruzioni per la presentazione e l&#8217;ammissione delle candidature&quot; redatte dalla Regione Autonoma della Sardegna (aggiornate al 17.12.2018), con riguardo alla legittimazione della persona che ha sottoscritto le dichiarazioni di presentazione delle liste circoscrizionali.<br /> 3. L&#8217;odierno appellante, con ricorso in appello notificato e depositato il 12 novembre 2019, contesta la sentenza impugnata in relazione a tutti e tre i profili che hanno costituito oggetto del giudizio di primo grado.<br /> In data 21 febbraio 2020 l&#8217;appellante ha depositato un atto di costituzione di nuovo difensore, l&#8217;avv. Francesco Mascia, congiuntamente e disgiuntamente all&#8217;avv. Cui, specificando nella relativa procura in data 18 febbraio 2020 di eleggere domicilio &#8220;presso il seguente indirizzo pec: avv.francescomasciapec.it&#8221;.<br /> Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 marzo 2020.<br /> 4. Può prescindersi dall&#8217;esame delle eccezioni sollevate dalle parti in rito, in ragione dell&#8217;infondatezza nel merito del ricorso in appello, non dipendente dall&#8217;esame dei profili dedotti in tali eccezioni.<br /> Il primo motivo del ricorso in appello è relativo al profilo della ricognizione dei presupposti per la modalità  di presentazione della lista alternativa alla raccolta delle sottoscrizioni dei cittadini elettori.<br /> Questa Sezione, nella recente sentenza n. 7633/2019, ha esaminato una questione fortemente analoga, ancorchè relativa ad altra legge regionale.<br /> Sul piano dei princÃ¬pi, indifferente alla formulazione della specifica disposizione regionale, tale sentenza ha anzitutto premesso il richiamo alla costante e pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in merito alla necessità  di operare, con riferimento alle disposizioni regolanti il procedimento elettorale, una applicazione ed interpretazione rigidamente ancorata al dato letterale, proprio per evitarne travisamenti e strumentalizzazioni, dal momento che &#8220;<em>un&#8217;interpretazione sostanziale o dinamica del collegamento previsto dalla norma</em>&#8221; finirebbe &#8220;<em>per esulare dal piano strettamente giuridico, che è l&#8217;unico sindacabile dal giudice</em>&#8220;.<br /> La sentenza richiamata ha quindi affermato che &#8220;una volta che il legislatore regionale, con valutazione discrezionale, abbia individuato gli elementi di fatto, indici di adeguata rappresentatività , e perciò idonei a giustificare l&#8217;esonero dall&#8217;obbligo di raccolta delle firme di presentazione, compito dell&#8217;interprete è verificare che tali enunciati costituiscano &#8220;<em>di per sè fatti indicativi di una certa rappresentatività  della lista che intende partecipare alla competizione elettorale, sufficienti ad integrare gli estremi del paradigma normativo, senza che sia necessario, per giustificare l&#8217;esonero dall&#8217;obbligo della raccolta delle firme di presentazione, postulare implicitamente anche l&#8217;ulteriore esistenza di un legame (collegamento), pìù o meno intenso (o meglio di decrescente intensità , secondo la ricostruzione operata dei primi giudici dell&#8217;articolo in esame) con il partito politico od il gruppo politico cui fanno &#8220;politicamente&#8221; riferimento&#8221;. Ciò in quanto &#8220;ammettere la necessità  di un simile ulteriore elemento a completamento della fattispecie, (&#038;..) o meglio ricollegare ad esso (la cui natura squisitamente politica non è seriamente dubitabile) l&#8217;effetto giuridico di presupposto implicito della norma che esonera le liste dall&#8217;obbligo di raccolta delle liste di presentazioni implica, dal punto vista logico, ancor prima che dal punto di vista giuridico &#8211; sistematico, la negazione della stessa ratio della norma (i.e. di favorire la pìù ampia partecipazione possibile di liste alla competizione elettorale), assicurando per converso in via di fatto ai partiti e gruppi politici (tradizionali ovvero che quelli giÃ  presenti nelle precedenti elezioni), anche attraverso i loro gruppi consiliari, una sorta di controllo politico sull&#8217;ingresso nella competizione elettorale di nuove liste, diverse da quelle che con loro sono, direttamente o indirettamente, connesse</em>&#8221; (Consiglio di Stato, V, sentenza 8145/2010, cit.)&#8221;.<br /> La sentenza 7633/2019 ha infine ricordato che &#8220;<em>la sentenza della V Sezione di questo Consiglio di Stato n. 8145/2010 ha in realtà  respinto &#8211; con le argomentazioni che si sono richiamate &#8211; il tentativo di aggiungere un (ulteriore) requisito inespresso nel dato letterale della disposizione legittimante l&#8217;esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni: operazione ermeneutica identica a quella proposta dagli odierni appellanti (e per le stesse ragioni non ammissibile)</em>&#8220;.<br /> E&#8217; appena il caso di osservare che la citata sentenza n. 8145/2010 ha una rilevanza nella fattispecie dedotta in relazione ai princÃ¬pi affermati in punto di interpretazione delle norme in materia di procedimento elettorale: ma quanto al concreto esito dell&#8217;applicazione di siffatti princÃ¬pi non può essere invocata, essendo relativa all&#8217;esegesi di una disposizione regionale relativa ad altra regione, avente diversa formulazione testuale ed inserita in un differente contesto normativo.<br /> Identiche considerazioni valgono evidentemente anche per l&#8217;invocata sentenza di questa Sezione n. 3024/2019, relativa alla legge n. 21/2009 della Regione Piemonte.<br /> 5. L&#8217;applicazione alla fattispecie dedotta dei superiori princÃ¬pi, dai quali il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, conduce alla delibazione di infondatezza della censura in esame.<br /> L&#8217;art. 21, comma 3,della legge regionale sarda n. 1 del 2013, stabilisce che &#8220;<em>Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi o movimenti politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto, nella legislatura in corso alla data dell&#8217;indizione dei comizi, un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o ai quali, con dichiarazione formale, aderisca almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione dei comizi elettorali; nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere</em>&#8220;.<br /> Il requisito che la norma pone per la modalità  di presentazione considerata è duplice: che vi sia una formale adesione alla lista di un consigliere regionale, e che costui sia in carica alla data di indizione dei comizi elettorali.<br /> La ratio della norma è evidente: poichè la partecipazione alla competizione elettorale implica un radicamento sociale della lista, o comunque del partito o movimento politico di riferimento, la prova di tale radicamento può ottenersi o attraverso la raccolta delle sottoscrizioni dei cittadini (art. 21, primo comma), ovvero attraverso la modalità  contemplata dal citato terzo comma dell&#8217;art. 21.<br /> Per valutazione discrezionale del legislatore regionale entrambe tali modalità , per come disciplinate dalle rispettive disposizioni, sono parimenti rappresentative dell&#8217;esistenza di un apprezzabile e significativo legame, comunque sufficiente a legittimare la partecipazione alla competizione elettorale, fra la lista, e la struttura o area politica di riferimento, e la società  civile.<br /> 6. Nè tale valutazione discrezionale si atteggia ad irragionevole, nella parte in cui limita il collegamento alla puntuale adesione, senza richiedere una coerenza diacronica dell&#8217;impegno politico del consigliere aderente.<br /> In disparte le dirimenti considerazioni svolte dal primo giudice in merito alla irragionevole pretesa di ancorare la legittimazione della lista ad un evento futuro ed aleatorio (l&#8217;impegno politico personale del singolo consigliere che ha manifestato l&#8217;adesione), la soglia di legittimazione stabilita dal legislatore regionale con riferimento al collegamento esistente al momento dell&#8217;indizione dei comizi elettorali rappresenta una equilibrata sintesi fra l&#8217;esigenza di individuare una seria ed effettiva corrispondenza fra la lista e la pregressa presenza consiliare, e la necessità  di non rendere tale collegamento dipendente da variabili personali che peraltro non eliderebbero il dato storico della rappresentatività  costituito dalla dichiarazione di adesione.<br /> In tal senso il paventato rischio di un &#8220;trasferimento della rappresentatività &#8221; non costituisce un elemento di irragionevolezza dell&#8217;assetto posto dalla disposizione in esame, proprio per il punto di equilibrio e di sintesi individuato nei sensi appena esposti dal legislatore regionale.<br /> Del resto, contrariamente a quanto sostenuto nella censura in esame, il significato letterale del termine &#8220;adesione&#8221; implica una condivisione programmatica, ma non anche un concreto impegno nell&#8217;ambito del medesimo procedimento elettorale, non potendo evidentemente trarsi un diverso ausilio esegetico dal significato eventualmente diverso che all&#8217;adesione diano gli statuti dei vari partiti o movimenti politici (la cui natura implica che le conseguenze della loro violazione abbiano una rilevanza meramente interna).<br /> Non è infatti autorizzata nè dalla lettera, nè dallo spirito del citato art. 21 l&#8217;affermazione secondo la quale l&#8217;adesione in esame implicherebbe un rinvio a tali statuti, quasi che gli stessi per mezzo dell&#8217;asserito (implicito) richiamo legislativo andassero ad integrare il precetto normativo.<br /> I riferimenti, poi, ai lavoratori preparatori, funzionali a disvelare la <em>ratio legis</em> della disposizione in esame e la connessa intenzione del legislazione regionale nel senso posto a fondamento del gravame, sono dati extratestuali che non consentono comunque di superare i superiori rilievi.<br /> La disposizione in esame ha effettivamente richiesto unÂ <em>quid pluris</em> rispetto a quella previgente (art. 12 dell&#8217;abrogata legge regionale n. 7 del 1979): il collegamento, prima qualificato come mera presenza della lista in Consiglio regionale (l&#8217;avere propri rappresentanti nel Consiglio uscente), deve ora consistere quanto meno nell&#8217;adesione di uno dei consiglieri uscenti alla nuova lista.<br /> L&#8217;atto di adesione rappresenta dunque una manifestazione volitiva prima non richiesta: ma nessun corretto argomento ermeneutico consente di dedurre da tale modifica legislativa l&#8217;addizione normativa invocata dall&#8217;appellante, che pretende di aggiungervi un requisito ulteriore, del tutto estraneo alla formulazione letterale della norma e, per quanto sopra chiarito, anche alla sua stessa <em>ratio legis</em> (proprio il riferimento alla intenzione del legislatore contenuto nella censura in esame conduce a ritenere infondata la censura medesima)<br /> 7. La circostanza, infine, che il consigliere regionale di un partito manifesti adesione alla lista di altro partito rileva al pìù sul piano della coerenza politica e del rispetto degli impegni dallo stesso assunti con il partito di appartenenza: ma non anche sul piano della legittimità  dell&#8217;adesione, avuto riguardo al paradigma normativo in esame.<br /> In questo senso risultano non pertinenti gli argomenti di censura fondati sul rilievo che qualora un consigliere regionale eletto decidesse di passare da un gruppo politico ad un altro, oppure al gruppo misto, dovrebbe dimettersi dal primo.<br /> La disposizione, infatti, così¬ come non richiede alcun requisito di ultrattività  (degli effetti) della dichiarazione, non richiede neppure identità  di appartenenza politica fra l&#8217;aderente e la lista, posto che il dato che rileva è quello del collegamento fra presenza nel consiglio uscente e volontà  di supportare la lista medesima.<br /> Per le considerazioni fin qui esposte risulta indifferente, sotto questo profilo, il rilievo dell&#8217;appartenenza del consigliere regionale firmatario ad un determinato gruppo politico, ed il suo essere rappresentante, all&#8217;interno del medesimo gruppo, di una formazione politica diversa: fermo restando il rispetto degli unici elementi testualmente e letteralmente richiesti dalla disposizione in esame, come sopra ricostruiti, le vicende inerenti il percorso di rappresentanza politica del consigliere che sottoscrive l&#8217;adesione risultano, coerentemente e ragionevolmente, irrilevanti rispetto al dato di rappresentatività  assunto come legittimante dalla disposizione medesima con riferimento ai ridetti elementi.<br /> 8. Sempre in relazione al profilo di censura in esame, non può neppure ipotizzarsi una possibile lesione della libertà  di voto dell&#8217;elettore, che potrebbe essere fuorviato dal fatto che una lista è stata ammessa alla competizione elettorale grazie all&#8217;apporto (determinante) di un consigliere regionale uscente che poi al momento delle elezioni o non si candida, o si candida con altra formazione: è evidente che la libertà  di voto si manifesta, consapevolmente, proprio al momento del voto, quando tutti gli elementi necessari sono ormai chiari e definiti.<br /> Anzi, un simile argomento prova troppo: perchè proprio la segnalata incoerenza politica, priva &#8211; come detto &#8211; di rilevanza giuridica ai fini che qui interessano, potrebbe costituire una penalizzazione, in termini di consenso elettorale manifestato in piena libertà  e consapevolezza, della lista che di tale meccanismo si è avvalsa.<br /> 9. Con il secondo motivo di appello si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la censura proposta in primo grado, con la quale si deduceva che il contrassegno del movimento &quot;Lega Salvini Sardegna&quot; e le relative dichiarazioni di presentazione delle liste circoscrizionali fossero state sottoscritte da un soggetto, On. Eugenio Zoffili, privo dei relativi poteri di rappresentante regionale dei movimenti &quot;Lega Nord&quot; e &quot;Lega per Salvini Premier&quot;, per difetto di regolare mandato.<br /> La delega all&#8217;On. Zoffili è stata sottoscritta dai legali rappresentanti dei partiti Lega Nord (Matteo Salvini, Segretario Federale) e Lega per Salvini Premier (Giulio Centemero, legale rappresentante) in base alle rispettive competenze statutarie<br /> Ad avviso dell&#8217;appellante malgrado la lista &quot;Lega Salvini Sardegna&quot; fosse espressione sia della &quot;Lega Nord&quot; sia della &quot;Lega Salvini Premier&quot;, le attestazioni del rappresentante regionale On. Zoffili non venivano rese dai rispettivi organi competenti per Statuto, ovvero nelle ipotesi ammesse dallo Statuto, in violazione dell&#8217;art. 21 comma 4 della L.R. 1/2013 e dell&#8217;art. 9 comma 1 L.R. 7/1979.<br /> L&#8217;appellante sostiene che i documenti prodotti in primo grado non possano ritenersi dirimenti ai fini della dimostrazione dell&#8217;acquisizione da parte del movimento &#8220;Lega&#8221; della denominazione &#8220;Lega per Salvini Premier&#8221;<br /> La continuità  tra i due partiti, nella tesi dell&#8217;appellante, non sarebbe provata neppure dalla circostanza per cui alla data di presentazione della lista &#8220;Lega Salvini Premier&#8221; il movimento &#8220;Lega&#8221; fosse cessato; anche alla luce del fatto che il movimento &#8220;Lega Salvini Premier&#8221; risulta essere nato prima della cessazione del partito &#8220;Lega&#8221;.<br /> Inoltre, l&#8217;On. Zoffili sarebbe stato sfornito di regolare mandato per non essere la Sardegna una delle articolazioni territoriali del partito federale Lega Nord (cc.dd. Nazioni, secondo l&#8217;art. 2 dello Statuto).<br /> La censura è infondata in relazione a tutte le sue articolazioni.<br /> 9.1. La lista &#8220;Lega per Salvini Sardegna&#8221; è espressione territoriale dei partiti &#8220;Lega Nord&#8221; e &#8220;Lega per Salvini Premier&#8221; che, non avendo articolazioni territoriali in Sardegna, hanno provveduto, per mano dei rispettivi organi nazionali competenti secondo i rispettivi statuti, ad individuare il delegato locale per la presentazione della lista.<br /> Per quanto riguarda il partito &#8220;Lega per Salvini premier&#8221;, esso ha delegato alla presentazione della lista l&#8217;On. Eugenio Zoffili; la delega consiste nella procura notarile all&#8217;uopo rilasciata dal dott. Giulio Centemero, amministratore federale del predetto partito.<br /> Ad avviso dell&#8217;appellante competente alla delega sarebbe stato, da Statuto, non l&#8217;amministratore federale, ma il segretario federale.<br /> La censura è infondata.<br /> Detto Statuto prevede all&#8217;art. 13 che il Segretario federale abbia la rappresentanza di fronte a terzi &#8220;<em>per le questioni di carattere politico ed elettorale</em>&#8220;: egli è pertanto l&#8217;unico che può impegnare verso l&#8217;esterno la linea politica del movimento e le relative strategie elettorali (questo essendo il significato testuale ed obiettivo della disposizione).<br /> Il successivo art. 14, comma 3, stabilisce invece che &#8220;<em>La rappresentanza legale spetta all&#8217;amministratore federale</em>&#8221; (i primi due commi dell&#8217;art. 14 individuano le diverse &#8211; e qui non rilevanti &#8211; competenze in materia di gestione amministrativa ed economico finanziaria attribuite al comitato amministrativo federale).<br /> E&#8217; pertanto netta, e non suscettibile di ingenerare equivoci, la distinzione che si coglie fra le due richiamate disposizioni, nel senso di scindere la (responsabilità  e) rappresentanza politica (in capo al Segretario federale) dalla rappresentanza legale (in capo all&#8217;Amministratore federale).<br /> Il riferimento, nella definizione della prima, a competenze in materia elettorale va comunque inteso come proiezione di compiti di rappresentanza politica, primo fra tutti, come detto, la strategia elettorale conseguente, ma non anche come rappresentanza legale nella parte in cui quest&#8217;ultima ricomprende anche il procedimento elettorale (e, in particolare, la delega a sottoscrivere le liste in ambito locale).<br /> Certamente risolutivo appare, in questo senso, il fatto che l&#8217;art. 14, terzo comma, nel definire i compiti del rappresentante legale non li perimetra &#8211; a differenza di quanto avviene nel primo comma con riferimento ai compiti del comitato amministrativo federale &#8211; eccettuando quanto previsto dal precedente art. 13: il che ribadisce ulteriormente, ove necessario, che la competenza dell&#8217;amministratore federale in materia di rappresentanza legale è piena e generale, e non patisce eccezioni, sicchè essa ricomprende ogni manifestazione verso l&#8217;esterno tendente ad impegnare il soggetto su di un piano non meramente politico (nel senso sopra precisato) ma con effetti legali vincolanti.<br /> La nomina del rappresentante territoriale, in un contesto normativo di unicità  del soggetto titolare di rappresentanza legale, non è atto &#8220;politico&#8221; in senso stretto, ma atto che impegna verso terzi sul piano legale il movimento (esso è, semmai, conseguenza di scelte politiche a monte).<br /> 9.2. Identiche conclusione valgono per il medesimo profilo di censura concernente il movimento &#8220;Lega Nord&#8221;.<br /> Lo Statuto della Lega Nord prevede che il Segretario federale rappresenta il partito (art. 15): la delega a firmare le candidature, conferita all&#8217;on. Zoffili, l&#8217;ha sottoscritta, nel caso di specie, il segretario federale di &#8220;Lega Nord&#8221;, on. Matteo Salvini.<br /> Tale dato priva di rilevanza la questione, oggetto di attività  istruttoria in primo grado, della continuità  storico-giuridica fra il partito &#8220;Lega&#8221; (di cui era amministratore federale il dott. Centemero), e il partito &#8220;Lega Nord&#8221;: posto che la legittimazione del predetto Centemero a delegare l&#8217;On. Zoffili discende, per il partito &#8220;Lega per Salvini Premier&#8221;, in via autonoma ed autosufficiente dalle competenze statutarie di amministratore federale come sopra ricostruite; mentre la delega all&#8217;On. Zoffili da parte della &#8220;Lega Nord&#8221; è stata sottoscritta, come detto, dal segretario federale di quest&#8217;ultima On. Salvini.<br /> Il riferimento al dott. Centemero quale amministrazione federale della &#8220;Lega&#8221;, dunque, risulta &#8211; anche per ragioni temporali &#8211; equivoco e comunque non rilevante, atteso che, come correttamente affermato nella sentenza impugnata <em>&#8220;alla data di presentazione della lista in questione &#8220;Lega Salvini Sardegna&#8221; risulta senz&#8217;altro certa la cessazione del movimento politico LEGA e l&#8217;esistenza del movimento politico LEGA PER SALVINI PREMIER</em>&#8220;<br /> 9.3. L&#8217;art. 21, comma 4, della legge regionale n. 1/2013 stabilisce che &#8220;&quot;<em>La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta dal presidente o segretario o coordinatore del partito o gruppo o movimento politico responsabile per il territorio regionale o per il territorio della circoscrizione, che risultano tali per attestazioni dei rispettivi organi competenti per statuto, ovvero da rappresentanti dagli stessi responsabili incaricati con mandato autenticato dal notaio</em>&quot;&#8221;.<br /> La ricostruzione operata ai punti precedenti chiarisce che nel caso di specie la presentazione della lista &#8220;Lega per Salvini Sardegna&#8221; risulta immune dai vizi denunciati con riferimento a tale disposizione.<br /> Nè può ragionevolmente sostenersi che essa implichi, per la partecipazione alla competizione elettorale regionale, la necessaria esistenza di una articolazione locale del partito nazionale che intenda presentare la lista.<br /> La legale rappresentanza, e il connesso potere di delega di sottoscrizione, spettava comunque al segretario federale, in assenza di articolazioni locali: diversamente argomentando si attribuirebbe alla disposizione in esame il significato, dalla stesse non evincibile sul piano letterale (e, ove esistente, meritevole di un&#8217;esegesi necessariamente adeguatrice), di limitare la partecipazione alle elezioni regionali alle sole liste che costituiscono espressione di partiti politici aventi una organizzazione articolata sul territorio regionale (significato peraltro da escludere, sempre sul piano meramente testuale, anche in forza del richiamo ai partiti politici nazionali operato nel terzo comma del medesimo art. 21).<br /> 9.4. L&#8217;appellante deduce infine che &#8220;<em>una volta accertato che la lista &quot;Lega Salvini Sardegna&quot; fosse espressione del movimento &quot;Lega per Salvini Premier&quot;, la medesima non avrebbe dovuto essere ammessa per violazione dell&#8217;art. 8 L.R. 7/1979, avendo presentato un contrassegno tradizionalmente usato dal movimento &quot;Lega Nord per l&#8217;Indipendenza della Padania&#8221;, e totalmente diverso dal proprio (rettangolo di colore blu con scritta Lega per Salvini Premier in bianco circondata da una cornice di colore bianco)</em>&#8220;.<br /> Anche questo profilo di censura risulta infondato.<br /> Alle considerazioni svolte dal primo giudice sulla non decettività , in concreto, del contrassegno utilizzato, che non appaiono superati dalla censura in esame se non sul piano della generica contestazione di una diversità  grafica, è sufficiente aggiungere che il simbolo del partito non va confuso con il contrassegno di lista, la cui funzione è limitata alla specifica competizione elettorale, e che nel caso di specie non è dato ravvisare il denunciato effetto (anche perchè si tratterebbe comunque di un richiamo al simbolo del partito &#8220;Lega Nord per l&#8217;Indipendenza della Padania&#8221;, e non al simbolo di altri partiti presenti nella competizione elettorale e dunque in competizione con la lista in parola).<br /> 10. Il terzo motivo di appello concerne l&#8217;istruttoria e la motivazione relative alla sottoscrizione e all&#8217;ammissione delle liste.<br /> L&#8217;appellante lamenta che &#8220;<em>la verifica delle liste in ordine alla loro corretta sottoscrizione veniva effettuata soltanto sulla scorta della presentazione della dichiarazione di adesione da parte di un consigliere regionale. Non veniva accertato, invece, se quest&#8217;ultimo si fosse effettivamente dimesso dal partito o movimento di provenienza, ovvero se avesse effettivamente aderito al nuovo partito. Allo stesso modo non veniva verificato se a seguito della dichiarazione di adesione formale, il consigliere avesse lasciato il gruppo parlamentare di cui faceva parte, per confluire nel gruppo misto. Lo stesso discorso vale, con riferimento alla lista &quot;Lega Salvini Sardegna&quot;, per quanto riguarda il deposito del contrassegno e la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali da parte di un soggetto privo della richiesta qualità  di rappresentante regionale</em>&#8220;.<br /> La censura è infondata.<br /> Il gravame contesta l&#8217;esito dell&#8217;attività  istruttoria e la relativa motivazione, in relazione agli specifici profili presupposti in punto di presentazione e di dichiarazione che, come visto nell&#8217;esame dei precedenti motivi, risultano infondati.<br /> Nell&#8217;assumere le contestate determinazioni l&#8217;ufficio elettorale non è incorso in vizi istruttori o motivazionali, dal momento che lo scrutinio delle attività  considerate è avvenuto secondo l&#8217;esegesi normativa risultata poi legittima, e non secondo la diversa interpretazione data dall&#8217;appellante: il che legittima certamente quest&#8217;ultimo a sollecitare un sindacato giurisdizionale su tale esito, ma non anche a sostenere che l&#8217;attività  ad esso prodromica fosse per ciò solo (vale a dire, per non aver aderito alla diversa prospettazione, peraltro rivelatasi non fondata) viziata.<br /> 11. In conclusione il ricorso in appello risulta infondato, e come tale deve essere rigettato.<br /> Sussistono le condizioni di legge, avuto riguardo alla peculiarità  della fattispecie e alla complessità  delle questioni esaminate, , per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberto Garofoli, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere<br /> Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore<br /> </p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ricorso &#8211; 14/10/2016 n.10309</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ricorso-14-10-2016-n-10309/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ricorso-14-10-2016-n-10309/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ricorso &#8211; 14/10/2016 n.10309</a></p>
<p>Pres. Volpe/est. Correale Sugli accordi e pratiche concordate nelle gare suddivise in lotti e sui principi che deve seguire l&#8217;AGCM per determinare la gravità dell&#8217;infrazione 1.Concorrenza e mercato – Compatibilità &#8211; Accordo e Pratica concordata – Coordinamento nella partecipazione alle gare d’appalto – Riconducibilità – Concentrazione “complessa” 2.Concorrenza e mercato</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ricorso-14-10-2016-n-10309/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ricorso &#8211; 14/10/2016 n.10309</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Volpe/est. Correale</span></p>
<hr />
<p>Sugli accordi e pratiche concordate nelle gare suddivise in lotti e sui principi che deve seguire l&#8217;AGCM per determinare la gravità dell&#8217;infrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Concorrenza e mercato – Compatibilità &#8211; Accordo e Pratica concordata – Coordinamento nella partecipazione alle gare d’appalto – Riconducibilità – Concentrazione “complessa”<br />
2.Concorrenza e mercato – Intese antitrust – Coordinamento nella partecipazione alle gare d’appalto – Riconducibilità – Intese “per oggetto” – Verifica in concreto degli effetti – Irrilevante – Ragioni<br />
3.Concorrenza e mercato – Intese antitrust – Sanzioni – Criteri per l’irrogazione della sanzione – Linee guida AGCM – In luogo dei criteri dell’ECN – Ragioni<br />
4.Concorrenza e Mercato – Intese antitrust – Sanzioni – Applicazione delle Linee Guida &#8211; &nbsp;In mancanza di CRI – Violazione irretroattività – Non sussiste – Ragioni<br />
5.Concorrenza e mercato – Intese antitrust – Sanzioni – Criteri per l’irrogazione della sanzione – Effetti in concreto della condotta – Irrilevanza – Ragioni<br />
6.Concorrenza e mercato – Intese antitrust – Sanzioni – Criteri per l’irrogazione della sanzione – Art 11 e 12 delle Linee guida – Gravità e segretezza dell’intesa &#8211; Rilevanza &#8211; Presupposti<br />
7. COncorrenza e mercato &#8211; Intese antitrust &#8211; Comportamenti delle imprese &#8211; Parallelismo naturale ed artificiosamente indotto &#8211; Distinzione &#8211; Conseguenze</p>
<p>
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.Le fattispecie dell’accordo e della pratica concordata, pur presentando elementi costitutivi differenti, non sono mutualmente incompatibili e possono dunque coesistere.&nbsp;Conseguentemente, la concertazione “complessa”costituita da condotte riconducibili sia all’accordo che alla pratica concordata, nella specie volte al condizionamento degli esiti di gara attraverso l’eliminazione del reciproco confronto concorrenziale e alla spartizione dei lotti più ambiti, rappresenta un comportamento contrastante con la normativa a tutela della concorrenza ed è legittimamente sanzionabile.</p>
<p>2.Alcune forme di coordinamento tra imprese, tra cui il coordinamento nella partecipazione alle gare d’appalto, rivelano, per la loro stessa natura (c.d. intese “per oggetto”), un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l’esame in concreto dei loro effetti non sia necessario.</p>
<p>3.E’ legittima, nell’irrogazione delle dovute sanzioni, l’applicazione dei criteri contenuti nelle linee guida dell’AGCM (del 22.10.2014) , in luogo di quelli posti dalla l’ECN (European Competition Network), &nbsp;indicati negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitti in applicazione dell’art. 23, par.2, lett a) del regolamento CE n. 1/2003. Infatti, sebbene l’ECN sia intesa a promuovere la cooperazione nell’attuazione della politica della concorrenza, quest’ultima non ha il potere di adottare norme giuridicamente vincolanti.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">4. Sotto il profilo della irretroattività, è legittima l’applicazione delle linee guida dell’AGCM ai procedimenti nei quali non sia ancora stata notificata alle parti la comunicazione delle risultanze istruttorie. Infatti, le stesse Linee Guida si sono limitate a formalizzare orientamenti giurisprudenziali consolidati sia sul carattere dissuasivo e sull’efficacia deterrente della sanzione antitrust che sulla gravità delle intese c.d. intese hardcore.</div>
<div style="text-align: justify;">
5.Nell’irrogazione delle sanzioni, l’attività valutativa dell’Autorità può legittimamente prescindere dagli effetti anticompetitivi in concreto registrati nel mercato, nella specie il ricavato delle vendite. Infatti la funzione dissuasiva affidata alla sanzione antitrust comporta che la valutazione riguardi il momento della condotta legata alla specifica fattispecie e agli elementi allora in possesso delle imprese, quali l’importo base dell’appalto.</p>
<p>6.Secondo il combinato disposto degli artt. 11 e 12 delle linee guida AGCM, la percentuale del valore delle vendite da considerare (nel calcolo della sanzione da irrogare) è legata alla gravità dell’infrazione, partendo dallo 0,n % fino al massimo del 30 % , a meno che l’infrazione sia definibile come intesa orizzontale “segreta” di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, con conseguente minimo del 15%. Posto che l&#8217;art.&nbsp;1 di tale “Linee” attesta che esse sono applicabili in relazione all’accertamento di una infrazione “grave” degli artt. 2 e 3 della l. n. 287/90 o degli artt. 101 e 102 TFUE,&nbsp;ne consegue che la “gravità” non è insita nella violazione in sé delle suddette norme&nbsp;per cui il profilo di “gravità” da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni di cui agli artt. 11 e 12 deve essere ulteriore e specifico, rispetto allo stesso realizzarsi dell’infrazione. Pertanto:<br />
a) per applicare la percentuale di cui agli artt. 11 e 12 delle Linee guida la violazione dell’art. 101 TFUE deve essere accompagnata da ulteriori elementi, discrezionalmente verificabili dall’AGCM &#8211; ma, proprio per questo, da esternare in congrua motivazione specifica &#8211; al fine di applicare la maggiorazione per “gravità” in concreto;<br />
b) tale “gravità”, ai fini dell’applicazione del minimo del 15%, non può limitarsi alla sussistenza dell’intesa come tale ma deve essere connotata da particolare “segretezza”;<br />
c) l’Autorità deve sempre considerare l’effetto dissuasivo specifico (deterrenza nei confronti delle imprese che si sono rese responsabili) ma pur sempre nel rispetto del principio di proporzionalità, consentendo la continuazione dell’attività di impresa ed evitando, quindi, di porre in serio pericolo la saldezza economica delle responsabili.</div>
<p>&nbsp;<br />
7.&nbsp;Occorre distinguere tra parallelismo naturale e parallelismo artificiosamente indotto da intese anticoncorrenziali, di cui la prima fattispecie da dimostrare sulla base di elementi di prova endogeni, ossia collegati alla stranezza intrinseca delle condotte accertate e alla mancanza di spiegazioni alternative, nel senso che, in una logica di confronto concorrenziale, il comportamento delle imprese sarebbe stato sicuramente o almeno plausibilmente diverso da quello riscontrato, e la seconda sulla base di elementi di prova esogeni, ossia di riscontri esterni circa l’intervento di un’intesa illecita al di là della fisiologica stranezza della condotta in quanto tale. La differenza tra le due fattispecie e correlative tipologie di elementi probatori – endogeni e, rispettivamente esogeni – si riflette sul soggetto, sul quale ricade l’onere della prova: nel primo caso, la prova dell’irrazionalità delle condotte grava sull’Autorità, mentre, nel secondo caso, l’onere probatorio contrario viene spostato in capo all’impresa. In particolare, qualora, a fronte della semplice constatazione di un parallelismo di comportamenti sul mercato, il ragionamento dell’Autorità sia fondato sulla supposizione che le condotte poste a base dell’ipotesi accusatoria oggetto di contestazione non possano essere spiegate altrimenti se non con una concertazione tra le imprese, a queste ultime basta dimostrare circostanze plausibili che pongano sotto una luce diversa i fatti accertati dall’Autorità e che consentano, così, di dare una diversa spiegazione dei fatti rispetto a quella accolta nell’impugnato provvedimento. Qualora, invece, la prova della concertazione non sia basata sulla semplice constatazione di un parallelismo di comportamenti, ma dall’istruttoria emerga che le pratiche possano essere stati frutto di una concertazione e di uno scambio di informazioni in concreto tra le imprese, in relazione alle quali vi siano ragionevoli indizi di una pratica concordata anticoncorrenziale, grava sulle imprese l’onere di fornire una diversa spiegazione lecita delle loro condotte e dei loro contatti.&nbsp;Per quanto riguarda, poi, l’individuazione del “mercato rilevante” in cui la condotta sanzionabile è ritenuta realizzata, la definizione ed estensione del concetto di “mercato rilevante” spetta all’Autorità competente quale frutto di una valutazione discrezionale, non censurabile nel merito da parte del giudice amministrativo se non per vizi di illogicità estrinseca, e ben può essere desunta all’esito dell’esame della singola e specifica condotta della quale sia sospettata la portata anticoncorrenziale, con la conseguenza per la quale il “mercato rilevante” può anche coincidere con una singola gara.&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">N. 10309/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 03540/2016 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 3540 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Manutencoop Facility Management Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Siragusa C.F. SRGMRA48A01G273D, Piero Fattori C.F. FTTPRI60H04H501I, G. Cesare Rizza C.F. RZZGLI64P12I754L, Antonio Lirosi C.F. LRSNTN61E04G288P, Michele Carpagnano C.F. CRPMHL79M03A669C e Claudio Vinci C.F. VNCCLD80A23C351C, con domicilio eletto presso Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo &amp; Partners in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;&nbsp;<br />
contro<br />
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
&#8211; Consip Spa, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; Associazione Nazionale delle Cooperative di Servizi &#8211; Legacoop Servizi, non costituita in giudizio;&nbsp;<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione,<br />
a) del provvedimento 22 dicembre 2015, n. 25802, notificato a MFM il 20 gennaio 2016, con il quale, a conclusione del procedimento I785 ‘Gara Consip servizi di pulizia nelle scuole’, l’AGCM ha: (i) constatato che le società CNS-Consorzio Nazionale Servizi Società cooperativa (il CNS), MFM, Kuadra S.p.A. (Kuadra) e Roma Multiservizi S.p.A. (RM) hanno posto in essere una pratica concordata restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101 TFUE, avente per oggetto e per effetto di condizionare gli esiti della gara indetta da Consip nel 2012 per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della P.A.; (ii) irrogato alle parti sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare alla ricorrente l’ammenda di € 48.510.000; (iii) diffidato le parti dal porre in essere in futuro comportamenti analoghi; e (iv) ordinato alle parti di assumere misure atte ad evitare la ripetizione di condotte collusive analoghe a quelle accertate, e di comunicarle all’Autorità entro il 31 maggio 2016;<br />
b) di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso; nonché<br />
c) del § 35 delle Linee guida 22 ottobre 2014 sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, con la relativa documentazione;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 6 luglio 2016 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
In seguito all’analisi delle risultanze della gara comunitaria a procedura aperta bandita in data 11.7.2012 dalla Consip s.p.a. (Consip) per l’affidamento di servizi di pulizia e altri tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili degli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché dei centri di formazione della p.a., l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), rilevando alcune anomalie, in data 8.10.2014 avviava un procedimento orientato a constatare un’eventuale violazione della normativa a tutela della concorrenza.<br />
Il procedimento, originariamente rivolto nei confronti del Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. (CNS), della Manutencoop Facility Management (MFN), della Kuadra s.p.a. (Kuadra) e della EXITone S.p.a. (Exitone), era poi esteso con decisione del 1.4.2015 anche alla Roma Multiservizi s.p.a. (RM) e vedeva la partecipazione dell’Associazione Nazionale Imprese di Pulizia-ANIP e della Associazione Nazionale delle Cooperative di servizi- Legacoop servizi, che ne avevano fatto richiesta.<br />
Richiamando le risultanze istruttorie, la tipologia di gara e i relativi risultati, le modalità e le strategie partecipative alla gara delle parti, i rapporti tra queste ultime nonché le argomentazioni rese dalle interessate a seguito della comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI), l’AGCM perveniva alla conclusione secondo la quale le parti sopra richiamate – tranne Exitone &#8211; avevano dato luogo ad un’intesa volta a condizionare l’esito della gara, eliminando il reciproco confronto concorrenziale mediante l’utilizzo distorto dello strumento consortile: ciò al fine di garantire a CNS e MFM il numero massimo di lotti maggiormente appetibili, sul presupposto che entrambe avrebbero complessivamente beneficiato dei risultati singolarmente conseguiti. Risultava altresì individuato un ruolo nell’intesa anche a carico di RM e Kuadra, secondo l’approfondita descrizione degli elementi di prova acquisiti nel corso dell’istruttoria.<br />
In sostanza, l’Autorità illustrava nelle relative conclusioni che gli elementi di prova “esogeni” ed “endogeni” accertati avevano fatto emergere incontrovertibilmente che, in occasione della procedura di gara in questione, le quattro imprese sopra richiamate avevano posto in essere un’intesa anticoncorrenziale per il suo stesso oggetto (sub specie di pratica concordata), con la finalità di condizionare gli esiti della gara attraverso l’eliminazione del reciproco confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti, così da aggiudicarsi i più appetibili nel limite massimo fissato dalla “lex specialis”. La condivisione della scelta degli otto lotti su cui presentare l’offerta e la conseguente decisione di non partecipare ai residui cinque messi a gara aveva inoltre, secondo la ricostruzione dell’AGCM, influenzato gli esiti della procedura con riguardo a tutti i tredici lotti oggetto della procedura.<br />
In particolare, risultava che CNS e la sua principale consorziata MFM avevano deciso di partecipare separatamente alla gara, laddove, se quest’ultima avesse partecipato in qualità di impresa indicata dal consorzio, il numero massimo di lotti che si sarebbero potute aggiudicare congiuntamente sarebbe stato pari a tre, mentre partecipando separatamente avevano potuto contare sull’aggiudicazione di sei lotti. Inoltre, le due imprese, una volta decisa la partecipazione autonoma, avrebbero dovuto concorrere come soggetti assolutamente indipendenti, del tutto prescindendo dai legami consortili mentre risultava che avevano individuato i lotti su cui avrebbero rispettivamente concentrato i propri “sforzi” tramite scambi indiretti di informazioni al fine di perseguire un comune disegno, per il quale risultava essenzialmente che CNS aveva partecipato alla gara avendo tra i propri principali obiettivi quello di tutelare i contratti storici e il portafoglio della propria consorziata di maggior peso quale era MFM, curandone gli interessi in via principale e maggiore rispetto a quelli delle consorziate per conto delle quali pure aveva presentato le sue offerte.<br />
Per l’AGCM, quindi, risultava un utilizzo distorto dello strumento consortile da parte di CNS, il quale aveva principalmente avuto riguardo alle consorziate di maggior peso rispetto a quelle di più ridotte dimensioni. La strategia di gara di CNS era risultata del tutto irrazionale, oltre che incoerente con i principi che lo stesso consorzio aveva riferito essere alla base delle proprie scelte partecipative, presentandosi solo in alcuni lotti e non presentandosi in altri, e coincideva unicamente con l’obiettivo collusivo condiviso con MFM di aggiudicarsi complessivamente sei lotti in luogo di tre, come emergeva dalla scelta &#8211; estranea a una sana logica imprenditoriale &#8211; di non presentare offerta per i lotti comprendenti l’Emilia-Romagna e la Lombardia (lotti 2 e 8), poi aggiudicati a MFM, e di presentare offerte decisamente non competitive per i lotti relativi alla Toscana e al Veneto (lotti 3 e 9), entrambi pure aggiudicati a MFM.<br />
Analogamente, nel presentare offerta per il lotto comprendente il Lazio e la Sardegna, CNS aveva inteso garantire a una società non consorziata quale RM, ma riconducibile a MFM in virtù di partecipazione societaria di quest’ultima, il pieno mantenimento del portafoglio storico nella città di Roma, nel rispetto di un accordo compensativo nel frattempo sottoscritto.<br />
D’altro canto, a fronte dell’operato di CNS, risultava che MFM aveva rinunciato a presentare offerta per il lotto 4, nonostante il cospicuo portafoglio ivi detenuto da RM sua partecipata, e che si era impegnata, tramite lo strumento del subappalto, ad aiutare CNS affinché anche ad altre consorziate detentrici di appalti storici fosse garantito il mantenimento di tali appalti o perlomeno il valore del portafoglio a questi riconducibile.<br />
Per quel che riguardava Kuadra, l’AGCM concludeva nel senso che la stessa tipologia di affidamenti al quadro collusivo era stata garantita in ragione di un credito pregresso vantato nei confronti del CNS, che aveva indotto l’interessata a partecipare al suo fianco alla gara nell’ambito di un a.t.i. (ATI 1), accettando nel contempo però di concedere subappalti a consorziate di rilievo di CNS, a cui il consorzio stesso intendeva garantire il mantenimento del portafoglio.<br />
Secondo l’Autorità, l’intesa si era potuta pienamente realizzare e aveva trovato attuazione anche per effetto degli scambi di informazioni sensibili che si erano realizzati nel contesto dei rapporti di “governance” esistenti tra MFM e RM, laddove, in particolare, quest’ultima aveva svolto un cruciale ruolo di veicolo di informazioni tra la prima e lo stesso CNS.<br />
Tenuto conto che vi era stato pregiudizio al commercio fra Stati membri dell’Unione europea, tale da configurare la violazione dell’art. 101 TFUE, e che l’infrazione constatata era qualificabile tra le più gravi della normativa “antitrust” &#8211; in quanto, per sua stessa natura, appariva idonea e destinata ad alterare, in caso di aggiudicazione della gara come poi avvenuto, il normale gioco della concorrenza per tutta la durata dell’affidamento – l’AGCM, in applicazione delle c.d. “Linee Guida” deliberate il 22.10.2014 e ritenute applicabili alla fattispecie, irrogava specifiche sanzioni pecuniarie pari a € 56.190.090 per CNS, 48.510.000 per MFM, 3.377.910 per RM e 5.763.882 per Kuadra.<br />
In sintesi, i presupposti presi in considerazione dall’AGCM possono riassumersi nei profili che seguono:<br />
1) la gara era suddivisa in tredici lotti, per un importo totale a base d’asta di circa 1,63 miliardi di euro, con valori medi per ciascun lotto intorno ai 100.000 euro e con punte intorno ai 200.000 euro per i lotti 4, 6 e 11 (Sardegna-Lazio, Campania e Puglia); il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica, max p.60, offerta economica, max p. 40) e non potevano essere aggiudicati più di tre lotti al medesimo concorrente, tranne specifiche deroghe nel caso di specie non applicate;<br />
2) l’ATI 1, cui partecipava CNS quale mandataria, con Kuadra e Exitone mandanti, e MFM si erano aggiudicati quattro lotti ciascuno, tutti ricadenti nell’area geografica centro-settentrionale;<br />
3) sui lotti in cui ATI 1 era vincitrice, MFM non aveva presentato offerta mentre sui lotti 3 e 9 – unici in cui vi era sovrapposizione di offerte ed era vincitrice MFM – ATI 1 aveva presentato un ribasso decisamente meno aggressivo rispetto a quello formulato sugli altri lotti;<br />
4) RM non aveva partecipato alla gara nonostante fosse interessata quantomeno ai lotti 4 e 5 (Sardegna-Lazio, quale gestore “uscente” dei servizi di pulizia, e Lazio);<br />
5) tra il bando di gara e la scadenza del termine per presentare le offerte risultava un accordo tra CNS e RM avente ad oggetto l’impegno di quest’ultima di non partecipare alla gara e l’obbligo di CNS di richiedere l’autorizzazione al subappalto della “quota-parte” comprendente il pregresso portafoglio di RM, una volta aggiudicatosi il lotto 4;<br />
6) CNS e MFM, pur formalmente concorrendo in autonomia, hanno perseguito obiettivi condivisi, consistenti nella tutela del portafoglio della principale consorziata, quale era MFM, nella tutela del posizionamento di CNS sui lotti 1, 4 e 10 (Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, Sardegna-Lazio e Umbria-Marche-Abruzzo-Molise), nella tutela del portafoglio di RM relativamente al lotto 4, nella tutela del portafoglio delle altre consorziate di maggior rilievo, anche grazie a subappalti concessi a Kuadra, nonché nella volontà di compensare un debito pregresso di CNS verso la stessa Kuadra, consentendo a quest’ultima di partecipare in ATI 1 pur possedendo CNS per intero i requisiti richiesti;<br />
7) la condotta era identificabile quale anticompetitiva “per oggetto”, con irrilevanza di eventuali effetti restrittivi, peraltro realizzatisi con l’eliminazione del rischio del confronto concorrenziale reciproco tra i due maggiori “players” del mercato, quali CNS e MFM;<br />
8) CNS aveva individuato con precisione i lotti che si sarebbe aggiudicata già prima dell’esito di gara, pur mantenendo aperte soluzioni alternative sino alla presentazione delle offerte;<br />
9) la strategia partecipativa era contraddistinta da scelte irrazionali spiegabili solo con l’intento collusivo, quali: mancata sovrapposizione sui lotti appetibili per CNS e MFM, mancato rispetto della procedura di preassegnazione per cui lo stesso CNS aveva adottato un apposito regolamento, irragionevole traslazione del portafoglio di talune consorziate in regioni diverse da quelle di radicamento, mancata tutela del portafoglio di altre consorziate;<br />
10) le tesi difensive delle parti si erano fondate su una parcellizzazione delle evidenze agli atti, non idonea a fornire una spiegazione alternativa;<br />
11) nessuna offerta risultava presentata per i lotti riguardanti l’Italia meridionale, pur avendo alcune consorziate di CNS manifestato interesse a partecipare, e illogica appariva la scelta di CNS di non presentare offerta per il lotto 2 (Emilia-Romagna), poi aggiudicato a MFM, ove storicamente aveva la sua operatività e con la conseguenza di dover riallocare artificiosamente in altre regioni il portafoglio di consorziate ivi operanti, non risultando idonea la giustificazione per la quale le consorziate stesse avevano chiesto di operare al di fuori della Regione avendo già visto aggiudicato una specifica commessa sul territorio, in quanto anche MFM aveva acquisito quest’ultima e aveva poi concesso subappalti a consorziate non riallocatesi altrove;<br />
12) non idonea era anche la giustificazione in ordine alla mancata partecipazione di CNS al lotto 8 (Lombardia), fondata sull’assenza di consorziate con portafoglio storico di rilevo, laddove in Lombardia esistevano due consorziate e lo stesso CNS aveva presentato offerta per il lotto 3 (Toscana) pure privo di “portafoglio consortile storico”;<br />
13) sui due lotti in cui vi era stata sovrapposizione, CNS aveva formulato un’offerta economica non concorrenziale mentre l’offerta tecnica era pressoché simile a quella per gli altri lotti;<br />
14) RM poteva partecipare alla gara disponendo dei requisiti ma aveva preferito rinunciare a fronte dell’impegno sul lotto 4, come desumibile da “e-mail” interne acquisite e, inoltre, aveva svolto un ruolo di raccordo tra CNS e Kuadra, da un lato, e MFM, dall’altro;<br />
15) risultavano numerosi scambi di informazioni tra le parti, giustificati in istruttoria con tesi contraddittorie.<br />
Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, MFM chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento in questione, lamentando, in sintesi, quanto segue.<br />
“I. Primo motivo: violazione dei diritti della difesa di MFM per avere l’Autorità qualificato la condotta constatata come restrittiva della concorrenza “per oggetto” per la prima volta nel Provvedimento, modificando l’impostazione accusatoria della CRI in assenza di contraddittorio con le Parti”.<br />
La ricorrente evidenziava che nella CRI l’AGCM aveva fatto riferimento ad un impianto accusatorio imbastito sull’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale “per effetto” mentre, nel provvedimento impugnato, emergeva il riferimento ad un’intesa che per il suo stesso “oggetto” avrebbe avuto la finalità di condizionare gli esiti della gara.<br />
Tale evidente modifica della contestazione avrebbe richiesto il doveroso contraddittorio, mediante una CRI supplementare da notificare alle parti al fine di consentire un adeguato contraddittorio in merito alla qualificazione definitiva assegnata ai fatti oggetto della valutazione dell’Autorità.<br />
“II. Secondo motivo: violazione dell’art. 101 TFUE per non avere l’AGCM dimostrato che la pratica concordata da essa constatata presentava un grado sufficiente di dannosità da poter essere considerata come una restrizione della concorrenza per oggetto, ai sensi e per gli effetti della giurisprudenza Cartes Bancaires”.<br />
L’oggetto restrittivo della concorrenza era stato individuato nella pratica concordata consistente nel condizionamento dello svolgimento della gara mediante l’eliminazione del rischio del reciproco confronto concorrenziale tra le parti principali del procedimento, CNS e MFM.<br />
In merito, la ricorrente richiamava recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea (pronuncia “Cartes Bancaires” del 2014), secondo la quale la nozione di intesa anticoncorrenziale “per oggetto” deve essere interpretata restrittivamente, potendosi invocare solo in riferimento ad alcuni tipi di coordinamento tra imprese che rivelano, per la loro stessa natura, un grado di dannosità per la concorrenza tale da poter ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario. Tale conclusione doveva applicarsi anche alla fattispecie delle “pratiche concordate”, di cui infatti sono estremamente rari i casi dichiarati restrittivi della concorrenza “per oggetto”.<br />
Nel caso di specie tali presupposti non sussistevano, in quanto non si rivelava un grado di dannosità per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza tale da esentare l’AGCM dall’obbligo di provare gli effetti concreti sul mercato della condotta presa in considerazione.<br />
In particolare, l’Autorità non aveva tenuto conto del contesto giuridico ed economico del mercato nel quale si era svolto il confronto concorrenziale in questione, legato: all’applicazione della normativa del codice dei contratti pubblici sulle imprese collegate (quali, nella specie, MFM e RM) che imponeva di conoscere “ex ante” la volontà di partecipazione, alla presenza di imprese consorziate che possono competere con il consorzio di appartenenza, alla possibilità di stipulare contratti di subappalto, da concludersi prima della presentazione delle offerte secondo quanto previsto dalla legge di gara.<br />
Inoltre, l’AGCM non aveva preso nella giusta considerazione la consistenza delle offerte tecniche, limitandosi a porre attenzione unicamente a quelle economiche, non aveva inquadrato correttamente gli scambi di informazione tra MFM e RM nell’ambito dei legami societari sussistenti tra le parti, non aveva neanche attribuito adeguata rilevanza all’esistenza di un significativo numero di importanti operatori di mercati estranei all’area della concertazione collusiva e che erano stati perfettamente in grado di esercitare sulle parti sanzionate una notevole pressione concorrenziale nel quadro della gara in questione.<br />
“III. Terzo motivo: violazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 2 (1) del Reg. (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003 per avere l’AGCM omesso di fornire la prova dell’asserita pratica concordata, valutando in maniera erronea tanto gli asseriti elementi di prova esogeni quanto quelli endogeni, facendo eccessivo ricorso a presunzioni e interpretando in maniera strumentale i documenti acquisiti al fascicolo istruttorio.”<br />
Richiamando i principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia di “standard” della prova della violazione delle regole di concorrenza e di onere della prova della sussistenza di una pratica concordata, la ricorrente evidenziava che il quadro accusatorio posto in essere dall’AGCM non teneva conto di altra spiegazione alternativa, plausibile e convincente, che era stata fornita da lei in istruttoria e che gli indizi utilizzati non rivestivano il carattere di “gravità”, “precisione” e “concordanza” richiesti dalla giurisprudenza.<br />
Per quel che riguardava la corretta ricostruzione della vicenda e le spiegazioni alternative all’ipotesi collusiva fornite nel corso dell’istruttoria che l’Autorità non aveva ritenuto idonee, la ricorrente evidenziava, in sintesi, quanto segue: a) per quanto riguardava la scelta dei lotti sui quali presentare offerta, i relativi criteri erano fondati sull’assenza di lavoratori “ex LSU”, dei quali la legge di gara obbligava l’aggiudicatario a farsi carico, e sul radicamento territoriale della società; b) la stessa MFM si era valsa di una società di consulenza esterna al fine di valutare, in autonomia, la piena razionalità economica della partecipazione ai lotti posti a gara; c) la volontà di partecipare autonomamente ed indipendentemente dal CNS, pur essendo sua consorziata, era dettata dalla piena disposizione della capacità tecnica ed operativa per aspirare all’aggiudicazione e per evitare di dover corrispondere al consorzio la relativa percentuale consortile (c.d. “fee”), in coerenza, d’altro canto, con la partecipazione autonoma di MFM ad altre “gare Consip”, fermo restando che lo stesso statuto di CNS consentiva un assetto variabile tra le consorziate di “collaborazione/piena concorrenza”; d) la scelta dei lotti era stata anche guidata dal principio del radicamento territoriale della società, inteso come significativa presenza nei territori ricompresi nei lotti 2, 3, 8 e 9, tale da consentire oltre il 62% dei ricavi maturati nel 2012 dalla stessa ricorrente, non rilevando il concetto di “appalto storico”, cui si è riferita l’AGCM, da intendersi invece corrispondente a una porzione degli appalti di pulizia delle scuole confluiti in gara; e) la decisione di selezionare i su richiamati quattro lotti nei quali concorrere risultava anche sul frontespizio della c.d. “carpetta di gara” datata 30 luglio 2012, di cui risultava acquisita nel corso dell’accertamento ispettivo la sola documentazione interna ma non anche la copertina; f) i rapporti di “governance” tra MFM e RM obbligavano le parti a relazionare sulle rispettive intenzioni di partecipare a procedure di selezione pubblica, al fine del rispetto della norma di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-quater), e comma 2, d.lgs. 163/06, ma non avevano dato luogo ad alcuna condivisione di documentazione sulla gara; g) non risultava acquisito alcuno scambio diretto di informazioni sulla gara in questione tra CNS e MFM; h) RM non possedeva i requisiti per poter partecipare autonomamente alla gara, per cui la negoziazione intercorsa con CNS non aveva alcuna relazione con questa; i) non risultava inviata per “e-mail” alcuna copia del regolamento dell’ATI 1 a MFM da parte di RM ma unicamente il testo del contratto di subappalto e la circostanza per la quale tali due imprese interloquivano sulla propria attività industriale commerciale era una mera supposizione di un rappresentante di CNS acquisita in corso di causa; l) il documento interno di CNS concernente la previsione di aggiudicazione dei lotti, in realtà non conteneva alcuna specifica indicazione ma era frutto della valutazione dell’esperienza, territorialità, solidità e fatturato di ciascun “competitor”, i cui nominativi erano stati appresi prima dell’aggiudicazione della gara; m) la scelta di CNS di non partecipare al lotto dell’Emilia-Romagna rispondeva a logiche imprenditoriali e non era affatto bilanciata dalla concessione da parte dell’aggiudicataria MFM di subappalti, avvenuta oltre un anno dopo e anche a favore di soggetti non consorziati di CNS, fermo restando che la ricorrente aveva dimostrato la convenienza economica di affidare alle cooperative sociali il subappalto in questione, secondo altrettanto non censurabili logiche imprenditoriali; n) il ribasso non particolarmente competitivo offerto da CNS per gli unici due lotti in cui vi era stato confronto con MFM non dava la certezza di avvantaggiare uno specifico concorrente, andando semplicemente a influenzare la media rispetto alla quale sarebbero state valutate le offerte di tutti i partecipanti; o) la consistenza delle offerte specifiche di CNS e MFM non era paragonabile, attesa la diversa struttura delle due compagini imprenditoriali.<br />
“IV. Quarto motivo: violazione dell’art. 101 TFUE per avere l’AGCM caratterizzato la pratica concordata constatata come avente per effetto di restringere il normale gioco della concorrenza senza avere analizzato quale sarebbe stato in concreto l’esito della Gara Consip per i lotti aggiudicati all’ATI 1 e a MFM in assenza delle condotte oggetto di addebito. In particolare, irragionevolezza dell’omessa considerazione del ruolo di numerosi concorrenti estranei all’area della concertazione conclusiva”.<br />
La ricorrente insisteva nella censura riguardante la mancata considerazione degli effetti della condotta sanzionata, in quanto l’attenzione dell’Autorità doveva essere incentrata anche sulla posizione delle altre concorrenti e sui fattori o meccanismi specifici del mercato di riferimento, laddove invece era stato dato luogo ad un “ragionamento circolare” nel quale le argomentazioni utilizzate dall’AGCM avevano una mera struttura presuntiva non confermata dai necessari presupposti logici o fattuali, invece necessari secondo la conclusione cui è pervenuta la giurisprudenza in situazioni analoghe.<br />
“V. Quinto motivo: violazione dei principi di legalità e irretroattività in malam partem della pena (artt. 7 Convenzione europea, 49(1) Carta dei diritti fondamentali dell’UE e 25 Cost.) in sede di determinazione dell’importo della sanzione comminata a MFM; illegittimità del § 35 delle Linee guida”.<br />
La ricorrente lamentava anche il calcolo dell’ammenda a lei irrogata, pari ad euro 48.510.000, fondata sulle Linee guida adottate il 24 ottobre 2014 e applicabili ai procedimenti istruttori in corso a quella data in cui la CRI non fosse stata ancora notificata alle parti.<br />
In particolare, avendo avuto la pratica in questione luogo anteriormente al mese di ottobre 2014, l’unico parametro applicabile doveva essere quello del valore delle vendite effettivamente realizzate dei prodotti oggetto, direttamente o indirettamente, dell’infrazione, secondo gli Orientamenti CE in vigore “pro tempore” in materia di condotte di “bid ridding”.<br />
L’adozione invece del criterio “dell’importo di aggiudicazione” per ciascun lotto ha comportato la considerazione, quale importo base della sanzione, di un valore più elevato rispetto al fatturato effettivo conseguito dalla ricorrente nei lotti in questione, di quasi sei volte superiore per quanto riguardava il lotto 2 e di quasi quattro volte superiore al valore dei ricavi nei lotti 2 e 4.<br />
La qualificazione delle ammende comminate a seguito di una violazione della normativa “antitrust” come sanzioni penali, inoltre, secondo la conclusione della più recente giurisprudenza UE (sentenza “Menarini”) comportava l’applicazione dei principi generali di legalità e di “non retroattività”, di cui comunque anche l’art. 11 l. n. 689/81 è espressione.<br />
Il riferimento al criterio degli importi oggetto di aggiudicazione era stato introdotto solo dalle su richiamate Linee guida (§ 18), entrate in vigore in tempo posteriore a quello delle condotte attuative, per cui il relativo criterio doveva essere dichiarato illegittimo, in quanto contrario ai suddetti diritti fondamentali, nella misura in cui esso, riportato nel § 35, non contemplava eccezioni al principio di irretroattività, con conseguente inapplicabilità del trattamento più sfavorevole all’impresa accusata.<br />
“VI. Sesto motivo: violazione, in sede di determinazione dell’importo della sanzione comminata a MFM, del principio di proporzionalità rispetto alla durata e gravità della condotta constatata; violazione e/o falsa applicazione dei § 7, 8, 11, 12 e 18 delle Linee Guida; omessa personalizzazione delle sanzioni in relazione alla gravità relativa della partecipazione di ciascuna delle Parti e omessa motivazione; in via subordinata, richiesta al Tribunale di ridurre la sanzione nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito”.<br />
MFM rilevava che il valore complessivo degli importi di aggiudicazione ai fini del calcolo dell’importo base della sanzione era stato quantificato in euro 323.400.000, facendo riferimento al valore massimo convenzionabile complessivo previsto per ciascun lotto aggiudicato alla ricorrente (lotti 2, 8 e 9) comprensivo del “plafond” ma così soffermandosi su un valore delle vendite puramente teorico piuttosto che a quello storico effettivo, legato al dato reale degli ordinativi che le imprese aggiudicatarie avrebbero ricevuto, come era considerabile “ex ante” al momento della valutazione della partecipazione alla gara.<br />
Inoltre, la stessa giurisprudenza della Corte UE aveva più volte rilevato il rispetto delle esigenze di proporzionalità nell’irrogazione della sanzione, così come confermato dai § 2 e 18 delle richiamate Linee guida, che facevano riferimento al criterio adottato dall’AGCM qualificandolo come elemento da applicare comunque solo “in linea di principio”. Nel caso di specie, invece, la proporzionalità non era stata affatto rispettata, in quanto il valore complessivo degli ordinativi ricevuti tra il mese di novembre 2013 e quello di novembre 2015 era stato di gran lunga inferiore al rispettivo importo di aggiudicazione.<br />
L’AGCM avrebbe comunque dovuto applicare una percentuale significativamente inferiore a quella del 15% utilizzata nel provvedimento impugnato e avrebbe dovuto considerare i successivi ridotti stanziamenti del MIUR per i servizi di pulizia in questione.<br />
Risultava poi erronea l’inclusione del “plafond” aggiuntivo per ciascun lotto ai fini del calcolo dell’importo base della sanzione, dato che quest’ultimo rappresenta per l’impresa aggiudicataria nient’altro che un impegno convenzionale a erogare, in caso di ricezione di ordinativi superiori al massimale di fornitura, prestazioni aggiuntive agli stessi valori di corrispettivo dell’aggiudicazione, costituendo così una parte non integrante del valore massimo convenzionale perché applicabile solo in via residuale e ipotetica al momento dell’aggiudicazione.<br />
Erronea era anche la valutazione della gravità della condotta, in assenza di evidenti elementi probatori idonei a dissimulare il preteso comportamento collusivo ed eliminare possibili fonti di prova a carico, non potendo essere tali la bozza di accordo di subappalto esplicitamente sottoscritto tra CNS e RM, gli esiti di una riunione tenutasi il 20 novembre 2013 tra alcuni partecipanti alla gara, tra i quali però anche altri ”players” di mercato non accusati della pratica collusiva in questione, nonché uno scambio di “e-mail” nel periodo ottobre-novembre 2013, successivo di un anno al termine di presentazione delle offerte, che comunque riguardava un’associazione di categorie tra i cui soci comparivano CNS e MFM ma anche altri operatori di settore, dal contenuto comunque del tutto estraneo alla conferma della pratica concordata segreta, come tale ritenuta e sanzionata dall’AGCM.<br />
Non era stata neanche applicata la riduzione per l’effettivo coinvolgimento di ciascuna delle parti nella pratica concordata, per la quale la ricorrente non era considerabile in posizione “centrale”.<br />
Da ultimo, MFM invocava la potestà di questo Tribunale di poter ridurre la sanzione nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito.<br />
“VII. Settimo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della Legge; eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e illogicità manifesta per aver l’Autorità ordinato alle Parti di adottare misure “atte ad evitare il riproporsi di condotte collusive analoghe a quelle accertate”: la natura dell’oggetto delle misure in questione sono generici ed indeterminati e ciò rende l’ordine non attuabile.”<br />
La ricorrente lamentava anche che l’intimazione alle parti riportata in rubrica si palesava del tutto generica e indeterminata e, come tale, inattuabile, tenuto conto che il nucleo delle contestazioni richiamava nella sostanza l’utilizzo distorto delle regole consortili, imputabile quindi esclusivamente a CNS.<br />
Se poi l’intimazione, nella parte rivolta a MFM, riguardava un possibile impegno a partecipare alle future procedure di gara esclusivamente in qualità di consorziata anziché in maniera autonoma, essa era palesemente sproporzionata e illogica nonché in contrasto con la libertà di impresa costituzionalmente garantita.<br />
Si costituiva in giudizio l’Autorità intimata, chiedendo la reiezione del ricorso secondo tesi illustrate in specifica memoria per la camera di consiglio.<br />
In tale occasione la trattazione della causa era rinviata al merito e, in prossimità della relativa udienza pubblica, le parti costituite depositavano ulteriori memorie a sostegno delle rispettive tesi (la ricorrente anche di replica). La difesa dell’AGCM depositava anche una specifica istanza di autorizzazione al deposito tardivo e così pure faceva la ricorrente in relazione alla sua replica.<br />
Alla pubblica udienza del 6 luglio 2016 la causa era trattenuta in decisione.</div>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">Il Collegio, in via preliminare, ritiene di concedere eccezionalmente l’autorizzazione alle parti al deposito tardivo degli ultimi scritti difensivi, ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.p.a., attesa la complessità della fattispecie e il numero rilevante di documenti da esaminare.<br />
Passando all’esame del ricorso, il Collegio, senza dilungarsi oltremodo sui presupposti che la giurisprudenza ha individuato ai fini della valutazione di legittimità di provvedimenti sanzionatori in materia di “antitrust”, peraltro ben noti alle parti che ne hanno fatto ampio richiamo nelle proprie difese, evidenzia, in sintesi, quanto già recentemente precisato sul punto (per tutte: TAR Lazio, Sez. I, 25.7.16, n. 8506).<br />
In particolare, si è evidenziato che la concorrenza sul mercato è tutelata al fine di garantire il benessere dei consumatori e un’allocazione efficiente delle risorse, per cui ogni operatore economico deve determinare in maniera autonoma il suo comportamento nel mercato di riferimento (Case C-49/92 Commission v Anic Partecipazioni s.p.a. [1999] ECR I-4125), non essendogli consentito instaurare con gli altri “competitors” contatti diretti o indiretti aventi “per oggetto” o “per effetto” di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato.<br />
Tali contatti vietati possono, poi, rivestire la forma dell’accordo ovvero quella delle pratiche concordate.<br />
Il Consiglio di Stato (per tutte, tra le ult.: Sez. VI, 4.9.15, n. 4123 nonché 13.5.11, n. 2925, con ampi richiami giurisprudenziali, comunitari e nazionali) ha infatti avuto modo di precisare in argomento quanto segue: “Mentre la fattispecie dell’accordo ricorre qualora le imprese abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo, la pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere spinta fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce, in modo consapevole, un’espressa collaborazione fra le stesse per sottrarsi ai rischi della concorrenza. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire tale nozione, vanno intesi alla luce dei principi in materia di concorrenza, secondo cui ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che intende seguire sul mercato. Pur non escludendo la suddetta esigenza di autonomia il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, essa vieta però rigorosamente che fra gli operatori abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi per oggetto o per effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato. L’intesa restrittiva della concorrenza mediante pratica concordata richiede comportamenti di più imprese, uniformi e paralleli, che costituiscano frutto di concertazione e non di iniziative unilaterali, sicché nella pratica concordata manca, o comunque non è rintracciabile da parte dell’investigatore, un accordo espresso, il che è agevolmente comprensibile, ove si consideri che gli operatori del mercato, ove intendano porre in essere una pratica anticoncorrenziale, ed essendo consapevoli della sua illiceità, tenteranno con ogni mezzo di celarla, evitando accordi scritti o accordi verbali espressi e ricorrendo, invece, a reciproci segnali volti ad addivenire ad una concertazione di fatto. La giurisprudenza, consapevole della rarità dell’acquisizione di una prova piena, ritiene che la prova della pratica concordata, oltre che documentale, possa anche essere indiziaria, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. Nella pratica concordata l’esistenza dell’elemento soggettivo della concertazione deve perciò desumersi in via indiziaria da elementi oggettivi, quali:<br />
&#8211; la durata, l’uniformità e il parallelismo dei comportamenti;<br />
&#8211; l’esistenza di incontri tra le imprese;<br />
&#8211; gli impegni, ancorché generici e apparentemente non univoci, di strategie e politiche comuni;<br />
&#8211; i segnali e le informative reciproche;<br />
&#8211; il successo pratico dei comportamenti, che non potrebbe derivare da iniziative unilaterali, ma solo da condotte concertate.<br />
La giurisprudenza comunitaria e nazionale distingue tra parallelismo naturale e parallelismo artificiosamente indotto da intese anticoncorrenziali, di cui la prima fattispecie da dimostrare sulla base di elementi di prova endogeni, ossia collegati alla stranezza intrinseca delle condotte accertate e alla mancanza di spiegazioni alternative, nel senso che, in una logica di confronto concorrenziale, il comportamento delle imprese sarebbe stato sicuramente o almeno plausibilmente diverso da quello riscontrato, e la seconda sulla base di elementi di prova esogeni, ossia di riscontri esterni circa l’intervento di un’intesa illecita al di là della fisiologica stranezza della condotta in quanto tale. La differenza tra le due fattispecie e correlative tipologie di elementi probatori – endogeni e, rispettivamente esogeni – si riflette sul soggetto, sul quale ricade l’onere della prova: nel primo caso, la prova dell’irrazionalità delle condotte grava sull’Autorità, mentre, nel secondo caso, l’onere probatorio contrario viene spostato in capo all’impresa. In particolare, qualora, a fronte della semplice constatazione di un parallelismo di comportamenti sul mercato, il ragionamento dell’Autorità sia fondato sulla supposizione che le condotte poste a base dell’ipotesi accusatoria oggetto di contestazione non possano essere spiegate altrimenti se non con una concertazione tra le imprese, a queste ultime basta dimostrare circostanze plausibili che pongano sotto una luce diversa i fatti accertati dall’Autorità e che consentano, così, di dare una diversa spiegazione dei fatti rispetto a quella accolta nell’impugnato provvedimento. Qualora, invece, la prova della concertazione non sia basata sulla semplice constatazione di un parallelismo di comportamenti, ma dall’istruttoria emerga che le pratiche possano essere stati frutto di una concertazione e di uno scambio di informazioni in concreto tra le imprese, in relazione alle quali vi siano ragionevoli indizi di una pratica concordata anticoncorrenziale, grava sulle imprese l’onere di fornire una diversa spiegazione lecita delle loro condotte e dei loro contatti” (sulla ricostruzione della fattispecie delle pratiche concordate anticoncorrenziali, in punto di giurisprudenza dell’Unione, v: Case 41, 44 e 45/69 ACF Chemiefarma NV v Commission [1970] ECR 661, Polypropylene [1986] OJ L230/1, Cases 48-57 ICI v. Commission [Dyestuffs 1972] ECR619; cases 40-48, 50, 54-56, 111, 113 e 114/73 Cooperatieve Verenigning ‘Suiker Unie’ UA v Commission [1975] ECR 16634, Case 172/80 Zuechner v Bayerische Vereinsbank [1981] ECR2021).<br />
Per quanto riguarda, poi, l’individuazione del “mercato rilevante” in cui la condotta sanzionabile è ritenuta realizzata – per quanto riguarda la presente fattispecie &#8211; come ampiamente rilevato dalla giurisprudenza (con riferimento a “gare d’ambito”, v. Cons. Stato, Sez. VI, 4.11.14, n. 5423), la definizione ed estensione del concetto di “mercato rilevante” spetta all’Autorità competente quale frutto di una valutazione discrezionale, non censurabile nel merito da parte del giudice amministrativo se non per vizi di illogicità estrinseca, e ben può essere desunta all’esito dell’esame della singola e specifica condotta della quale sia sospettata la portata anticoncorrenziale, con la conseguenza per la quale il “mercato rilevante” può anche coincidere con una singola gara. Ciò vale tanto più nel caso in esame ove – aggiunge il Collegio &#8211; la procedura riguardava l’intero territorio nazionale, sia pure suddiviso in lotti regionali o macroregionali.<br />
Passando ad esaminare i singoli motivi di ricorso, il Collegio rileva l’infondatezza del primo.<br />
Dal contesto del provvedimento impugnato si evince con sufficiente chiarezza che, nella ricostruzione dell’AGCM, l’intesa anticoncorrenziale come individuata è stata ritenuta connotata per il suo stesso “oggetto”, in cui le parti, quali maggiori “players” del settore, CNS e MFM, hanno eliminato “a monte” un rischio, quale quello del reciproco confronto concorrenziale, condizionando in tal guisa lo svolgimento della gara, ma anche che la medesima si è “compiutamente realizzata”, in virtù dell’aggiudicazione del numero massimo di lotti per ciascuno degli operatori, salvo quanto vale per le altre imprese, RM e Kuadra, i cui specifici ricorsi, in decisione alla medesima udienza, sono trattati in altra pronuncia. Né è sorta, quindi, anche una connotazione “per effetto”, già prospettata nella CRI.<br />
Inoltre, il Collegio osserva che tale corrispondenza fa desumere che non vi è stata una mutazione della natura sostanziale della violazione accertata rispetto alla contestazione, essendosi l’Autorità limitata a riproporre le stesse imputazioni sui medesimi fatti, sia pure arricchendole di ulteriori valutazioni, con conseguente assenza di una “modifica dell’imputazione” assimilabile all’art. 423 c.p.p. e di una lesione del diritto di difesa della ricorrente, che ha peraltro ampiamente fornito il suo contributo procedimentale, sia in relazione a una contestazione “per oggetto” sia a una contestazione “per effetto”, come si rileva dalla lettura dello stesso provvedimento impugnato che riporta ampiamente le argomentazioni delle parti.<br />
Inoltre, si richiama la conclusione giurisprudenziale &#8211; con cui il Collegio concorda &#8211; per la quale non può pretendersi che la decisione finale sia una “copia” della comunicazione degli addebiti formulati, dovendo avere il procedimento la sua funzione di acquisizione di ulteriori fatti, elementi e deduzioni (Cons. Stato, Sez. VI, 15.5.15, n. 2479 nonché Corte di Giustizia CE, 3.9.09, C-534/07).<br />
Nel caso di specie non si riscontra nessuna violazione del diritto di difesa, in quanto la decisione finale ha fatto riferimento ad una imputazione esposta nella comunicazione degli addebiti in modo sufficiente per consentire ai destinatari di difendersi (Cons. Stato, Sez. VI, 1.3.12, n.1192), come in effetti avvenuto sia in relazione all’inquadramento “per oggetto” che “per effetto”, cui le argomentazioni della ricorrente nel corso del procedimento si riferivano.<br />
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.<br />
Il Collegio rileva che le fattispecie dell’“accordo” e quella della “pratica concordata”, pur presentando elementi costitutivi differenti, non sono mutualmente incompatibili e possono quindi coesistere.<br />
Questa Sezione ha già recentemente evidenziato che una siffatta interpretazione non è incompatibile con la natura restrittiva del divieto posto dall’art. 101 TFUE e comporta l’accettazione del fatto che nel caso di illecito “antitrust” posto in essere attraverso differenti forme di condotta, queste, pur diversamente definite, ricadono comunque nell’ambito applicativo della stessa norma sanzionatoria e sono tutte ugualmente vietate, con la conseguenza che l’effetto di deterrenza della norma di forme collusive anticompetitive, è in ogni caso realizzato (TAR Lazio, Sez. I, n. 8506/16 cit.).<br />
Nella presente fattispecie, quindi, l’AGCM ha sostanzialmente contestato alle parti una concertazione “complessa”, definendone con chiarezza – secondo la sua ricostruzione &#8211; il plurimo oggetto anticompetitivo, vale a dire la volontà di condizionare gli esiti della gara Consip attraverso l’eliminazione del reciproco confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti più appetibili nei limiti di quanto prescritto dalla “lex specialis”, con valorizzazione economica dei rapporti di portafoglio.<br />
Devono quindi essere disattese le censure variamente volte a contestare l’inammissibilità della ricostruzione operata dall’Autorità sotto il profilo dell’incertezza o indeterminatezza del provvedimento sanzionatorio in merito alla identificazione dei comportamenti contestati per la mancata riconduzione degli stessi all’accordo o alla pratica concordata.<br />
Così pure, non risulta dal contesto del provvedimento impugnato che sia stato censurato il ricorso a forme di aggregazione partecipativa a pubbliche gare in sé considerato, quali a.t.i., subappalto o partecipazione consortile, ma l’uso distorto del coordinamento che ne è derivato nella specifica gara esaminata, con conseguente sufficiente grado di dannosità.<br />
Né vale quanto osservato dalla ricorrente sulla necessità di evidenziare gli effetti concreti sul mercato cui la condotta “per oggetto” avrebbe dato luogo, in quanto l’AGCM ha più volte sottolineato nel provvedimento che l’esito della gara era stato concretamente condizionato dall’aggiudicazione di otto lotti su tredici ai principali “players”, MFM e CNS.<br />
Basti ricordare che, per consolidata giurisprudenza, un&#8217;intesa restrittiva della concorrenza integra &#8220;una fattispecie di pericolo, nel senso che il vulnus al libero gioco della concorrenza può essere di natura soltanto potenziale e non deve necessariamente essersi già consumato&#8221; (Consiglio Stato, 13.6.14, n. 3032 e 24.10.14, nn. 5274-78).<br />
Anche questa Sezione, in adesione agli orientamenti del giudice comunitario e proprio in materia di gare d’appalto, ha di recente affermato che “…alcune forme di coordinamento tra imprese rivelano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l&#8217;esame dei loro effetti non sia necessario. Secondo la medesima giurisprudenza, si tratta in particolare, delle forme di coordinamento tra imprese c.d. &#8220;per oggetto&#8221; &#8211; come la fissazione di prezzi o la spartizione del mercato, ed in particolare, così come nella fattispecie in esame, il coordinamento nella partecipazione alle gare d&#8217;appalto (c.d. &#8220;bid rigging&#8217;) &#8211; che possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza, perché la probabilità di effetti negativi è talmente alta da rendere inutile la dimostrazione degli effetti concreti sul mercato, ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 81, paragrafo 1, CE” (Tar Lazio, Sez. I, n. 8506/16 cit. nonché 16.11.15, nn. 12931-35).<br />
In sostanza, tale essendo l&#8217;illecito collusivo accertato nel procedimento “de quo”, è evidente che l’Autorità non era tenuta a svolgere ulteriori accertamenti volti a verificare se l&#8217;intesa avesse in concreto prodotto effetti anticoncorrenziali sul mercato, una volta stabilito il suo oggetto anti-competitivo per come descritto.<br />
Quanto detto vale anche a confutazione del quarto motivo di ricorso, che ripropone nella sostanza la censura fondata sulla ritenuta necessità per l’AGCM di dover dimostrare in concreto l’esito della gara in assenza delle condotte addebitate, necessità che – come visto – non si ritiene indispensabile nel caso di specie, ove è stata l’eliminazione del confronto concorrenziale “a monte” ad essere fulcro della condotta sanzionata.<br />
Passando ad esaminare il terzo motivo di ricorso, il Collegio osserva che nelle ben cinquanta pagine spese dalla ricorrente per sostenere l’assenza di sufficiente materiale indiziario/probatorio, di tipo endogeno ed esogeno, su cui si è fondata l’Autorità, l’intento non appare raggiunto.<br />
Ad un esame contestuale e complessivo delle risultanze in atti, non emergono dimostrate circostanze plausibili che pongano sotto una luce diversa i fatti accertati dall&#8217;Autorità e che consentano, in tal modo, di dare una diversa spiegazione logica dei fatti rispetto a quella accolta nell&#8217;impugnato provvedimento né di dare una diversa spiegazione lecita della condotta in esame.<br />
In particolare, per quanto riguarda la strategia partecipativa di MFM, particolare rilievo assume la circostanza per la quale non risultano presentate da questa offerte sui lotti poi aggiudicati all’ATI 1, da unirsi all’altra relativa alla sovrapposizione parziale dell’offerta ATI 1 su due lotti aggiudicati a MFM con offerta però non particolarmente competitiva (lotti 3 e 9).<br />
Dalle tesi espresse nel procedimento e negli scritti difensivi, non si rinviene una spiegazione plausibile a giustificazione di tale singolarità.<br />
In primo luogo, è vero che, in senso assoluto, non è impedito alle consorziate di competere autonomamente in gare cui decide di partecipare anche il consorzio ma in questo caso la partecipazione deve essere, in concreto, assolutamente competitiva, attraverso la presentazione di offerte idonee a dare luogo ad un confronto pienamente concorrenziale.<br />
Nel caso di specie, la ricorrente evidenzia di aver commissionato a una società di consulenza del settore uno studio ai fini di formulare un’offerta tecnica particolarmente competitiva sui lotti individuati (tanto da ottenere non meno di p. 55/60 per ogni lotto) fin dal 30.7.12 (si ricorda che il bando era stato pubblicato l’11.7.12 e il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 15.10.12), come desumibile dell’esame della “copertina” (c.d. “carpetta di gara”) in possesso della società ma inopinatamente non copiata dai funzionari AGCM in sede ispettiva.<br />
In merito a tale ultima circostanza, il Collegio ritiene suggestiva ma non idonea la spiegazione data dalla ricorrente, in quanto appare poco verosimile che un documento di siffatta importanza sia stato lasciato copiare senza un elemento fondamentale per la sua giustificazione come tale “copertina”.<br />
Ma anche ammettendo la verosimilità di tale ricostruzione, il Collegio non considera valida la spiegazione alternativa di MFM, secondo cui proprio la scelta di affidarsi a un consulente esterno sarebbe stata irrazionale se fosse stato già concluso un accordo spartitorio con CNS.<br />
Il Collegio ritiene condivisibile la considerazione dell’AGCM, secondo la quale era la parametrazione dei lotti su cui concorrere che richiedeva una necessaria e parallela attività di affinamento della pratica competitiva concordata, tenuto conto – aggiunge il Collegio – che analoga situazione di affidamento a terzi dello studio della conformazione di gara non era riconducibile anche a CNS, che il termine di presentazione delle offerte andava oltre la richiamata data del 30.7.12 e che comunque l’offerta doveva essere credibile per evitare valutazioni di anomalia.<br />
Passando al “nucleo” della questione relativa alla scelta di escludere i lotti cui partecipava CNS, la ricorrente sostiene che essa era dettata da mera strategia imprenditoriale, legata all’assenza di lavoratori “ex LSU” e al radicamento territoriale nelle aree geografiche in questione.<br />
Sul primo profilo, non appare come valida spiegazione alternativa quella proposta in quanto condivisibilmente l’AGCM ha evidenziato che la gestione di tale tipologia di lavoratori – oltretutto, aggiunge il Collegio, per un’impresa del settore operante su gran parte del territorio nazionale – sia in sé antieconomica, tenuto conto anche che alcuni lotti (lotto 1) ne possedevano un numero molto basso (62).<br />
Sul punto le tesi di MFM, riproposte anche in questa sede, non convincono, dato che non risulta dimostrato che tale impresa non gestisca contratti con lavoratori ex LSU o che il rapporto costi/benefici derivante dall’aggiudicazione di uno dei lotti poi aggiudicati all’ATI 1 sarebbe stato antieconomico in assoluto. Che altre imprese successivamente si siano trovate in difficoltà per tale ragione non prova alcunché in tal senso, vista la non comparabilità di forza economica con MFM, primaria “player” del settore; così pure non rilevante appare la circostanza per la quale il MIUR abbia successivamente deciso di ridurre i fondi disponibili per assicurare la continuità occupazionale degli “ex LSU”, non essendo dimostrato che tale circostanza era prevedibile al momento di presentazione delle offerte.<br />
Che vi siano state offerte nei lotti con “ex LSU” in numero minore rispetto a quelle dei lotti cui ha partecipato MFM non dimostra l’illogicità delle conclusioni dell’AGCM, in quanto comunque offerte ci sono state, tra cui da parte dello stesso CNS (che ha limitato la considerazione “escludente” sulla presenza di “ex LSU” solo ai lotti per il sud Italia), per cui evidentemente un vantaggio economico era comunque prospettabile, altrimenti non si comprenderebbe la strategia delle imprese partecipanti orientata a quel punto a scelte economiche non oculate, come correttamente osservato nel provvedimento impugnato.<br />
In sostanza appare illogica – se non nel quadro della ricostruzione “collusiva” individuata dall’AGCM – la mancata partecipazione di MFM alla gara per lotti comunque appetibili per ragioni di ordine economico non ritenute tali da CNS.<br />
Per quel che riguarda il profilo legato al radicamento territoriale della ricorrente nei lotti 2, 3, 8 e 9, se questo fosse stato il solo elemento “positivo” per spingere alla partecipazione (unito all’altro “negativo” sopra ricordato della presenza di “ex LSU”) non si comprende nuovamente la ragione dell’affidamento di un costoso studio a società di consulenza per decidere l’individuazione dei lotti (già sancita, secondo MFM, dalla richiamata “carpetta” del 30.7.12).<br />
Ma anche a tacere di ciò, lo stesso richiamo alla volontà di favorire tale pregresso radicamento territoriale – sia pure non nella forma del possesso di “appalti storici” quale “porzione” degli appalti di pulizia, come illustrato nel ricorso da MFM – appare dare consistenza allo “sfondo” individuato dall’AGCM, orientato al mantenimento della garanzia di “portafoglio” delle imprese consorziate e non spiega per quale ragione la ricorrente non abbia ritenuto di espandere la propria attività anche in altre zone d’Italia, non ostandovi ragioni di ordine organizzativo particolare.<br />
Ciò rinsalda anche l’osservazione dell’Autorità nel provvedimento impugnato, secondo cui appare irrilevante l’utilizzo di simulatori per la formulazione delle offerte presentate, dato che era comunque interesse di tutte le parti proporre offerte che in seguito all’individuazione in concreto degli edifici scolastici “convenzionandi” avrebbero reso appetibili i servizi oggetto di gara.<br />
A ciò si aggiunga che in tale ottica permane l’illogicità, se non nella evidenziata conclusione dell’AGCM, della mancata offerta nel lotto 4 ove vi era un cospicuo portafogli detenuto da RM, partecipata da MFM.<br />
Chiarito quanto sopra per gli elementi di prova endogeni, in riferimento a quelli esogeni, per quanto riguarda MFM, si evidenzia che l’AGCM non ha contestato la necessità di confronto con RM ai fini dell’applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater) d.lgs. n. 163/06 ma la funzione di “tramite” che l’accordo tra CNS e RM ha consentito, ai fini della preventiva individuazione della partecipazione o meno al lotto 4.<br />
Risulta infatti una “e-mail” in cui nel quadro dell’accordo RM/CNS era trasmesso il regolamento interno dell’ATI 1 con indicazione dei lotti in cui presentare offerta e ciò non avrebbe avuto ragione di essere se non nell’ottica compensativa/collaborativa identificata dall’AGCM, dato che l’ATI 1 non comprendeva RM.<br />
Né risulta che RM non possedesse i requisiti per partecipare singolarmente, in quanto non avrebbe avuto senso logico la clausola del relativo accordo in cui RM dichiarava di rinunciare a partecipare alla medesima, se essa “ab origine” non avesse posseduto i requisiti.<br />
Risulta inoltre una delibera del 2.8.12 in cui il Consiglio di amministrazione aveva in realtà deciso di partecipare alla gara, evidentemente con la consapevolezza di detenere i requisiti richiesti, anche se per soli due lotti.<br />
Così pure irrilevante è l’osservazione della ricorrente in ordine alla circostanza per la quale RM avrebbe potuto decidere, in piena autonomia e sulla base delle proprie valutazioni di opportunità, di accordarsi con CNS anche in caso di partecipazione alla gara di MFM, non essendovi alcuna certezza di aggiudicazione a favore di quest’ultima, dato che tale conclusione è meramente ipotetica e l’eliminazione del confronto concorrenziale è stato il fulcro della condotta sanzionata, non l’intervenuta aggiudicazione o una ragionevole previsione di questa, e ciò vale anche per quanto riguarda la consistenza probatoria del documento interno a CNS contenente i nominativi dei partecipanti alla gara e una valutazione prognostica sugli esiti.<br />
Risultano poi una “e-mail” inviata da RM a MFM contenente il testo dell’accordo con CNS prima della sua sottoscrizione e ciò appare plausibile solo nell’ottica di una condivisione di informazioni sulla gara e sulla partecipazione al lotto 4 nonché una precedente “e-mail” in cui invece RM comunicava a MFM di voler partecipare, tra altre, anche alla gara Consip in questione.<br />
Seguono anche varie comunicazioni in cui: MFM inviava a RM il testo di una bozza di accordo di subappalto da lei utilizzata e da considerare nella trattativa con CNS, MFM riceveva a sua volta da RM il testo definitivo dell’accordo RM/CNS prima della sottoscrizione, poi successivamente applicato mediante affidamento di subappalti anche ulteriori rispetto a quello originario.<br />
In sostanza, il quadro indiziario complessivo fa emergere la plausibilità dell’unica interpretazione data dall’AGCM, legata all’esistenza di una strategia a valenza anticoncorrenziale orientata a eliminare il rischio del confronto in gara dei due principali “competitors” su determinati lotti, con conseguente mantenimento di quote di portafoglio di MFM anche attraverso società controllata e mediante subappalto.<br />
Ne emerge, quindi, l’infondatezza del terzo motivo di ricorso, anche laddove MFM tenta di evidenziare la congruità delle offerte di CNS per i lotti 3 e 9 in considerazione della specificità della legge di gara che avrebbe premiato la maggior vicinanza alla media dei ribassi e non i più aggressivi o prudenti, per cui un’offerta non particolarmente aggressiva non avrebbe, a priori, avvantaggiato un determinato concorrente ma solo influenzato la suddetta media.<br />
Come più volte evidenziato, infatti, nel caso di specie è la certezza di non avere concorrenzialità dal maggior “competitor” ad essere stata stigmatizzata non l’esito di ciascuna gara per lotti.<br />
Passando ad esaminare l’entità della sanzione irrogata, il Collegio rileva invece la (parziale) fondatezza delle doglianze della ricorrente.<br />
Per quel che riguarda, comunque, il quinto motivo di ricorso, il Collegio non ne rileva la condivisibilità, in quanto non si vedono ragioni per ritenere non applicabili al caso di specie le Linee guida adottate dall’Autorità il 22.10.2014, ben prima della notificazione della CRI avvenuta il 16.10.2015.<br />
Questa Sezione ha infatti recentemente affermato – con motivazione che il Collegio condivide e riporta – che: “…il fatto per cui, nel caso in esame, sia stata riconosciuta la sussistenza di un’ipotesi di violazione dell’art. 101 del TFUE non vale a ricondurre l’intera fattispecie sotto l’ambito di applicazione esclusivo degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende, di cui alla comunicazione della Commissione 2006/C 210/02. Come recentemente ribadito dalla Corte di Giustizia ‘Secondo una giurisprudenza costante, il meccanismo di cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza, che è stato previsto al capitolo IV del regolamento n. 1/2003, mira a garantire un&#8217;applicazione uniforme delle regole di concorrenza negli Stati membri’. Tale cooperazione, conformemente al considerando 15 del regolamento n. 1/2003, comporta che ‘la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri formano insieme una rete di pubbliche autorità che applicano le regole di concorrenza dell&#8217;Unione in stretta cooperazione’, la quale, ai sensi del punto 1 della comunicazione sulla cooperazione “costituisce un foro di discussione e di cooperazione in materia di applicazione e di vigilanza sul rispetto della politica della concorrenza dell&#8217;Unione’. A tanto consegue che l’ECN (European Competition Network), ‘intesa a promuovere la discussione e la cooperazione nell&#8217;attuazione della politica della concorrenza, non ha il potere di adottare norme giuridicamente vincolanti’ (cfr. Corte giustizia UE, sez. II, 20/01/2016, n. 428). Va, quindi, in primo luogo, rilevato come legittimamente il provvedimento, che ha ritenuto la sussistenza di un’ipotesi di violazione dell’art. 101 del TFEU, ha conformato l’attività di determinazione della sanzione ai criteri contenuti nelle Linee guida approvate dall’Autorità il 22 ottobre 2014 invece che sulla base dei criteri indicati negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitti in applicazione dell’art. 23, paragrafo 2, lettera a) del regolamento CE n. 1/2003 di cui alla comunicazione della commissione 2006/C 210/02 (in tale senso vedi, in fattispecie analoga in cui l’Autorità nazionale italiana ha sanzionato un illecito definito ai sensi dell’art. 101 TFUE, TAR Lazio, Roma. 5 aprile 2016, n. 4099). Neppure è configurabile la prospettata violazione dei principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e di non retroattività delle norme di cui agli art. 6 e 7 CEDU e degli artt. 74 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, non essendo configurabile alcuna successione nel tempo di norme applicabili alla medesima fattispecie&#8230;Deve infatti osservarsi come le decisioni della giurisprudenza amministrativa che hanno valutato con favore il richiamo che l’Autorità ha fatto, in taluni provvedimenti emessi prima dell’adozione delle linee guida, agli Orientamenti comunitari, hanno rilevato come il riferimento abbia consentito di far emergere l’iter argomentativo seguito in punto di quantificazione della sanzione &#8211; motivazione altrimenti assente o di difficile lettura &#8211; ma non hanno, tuttavia, riconosciuto una sfera di diretta cogenza delle disposizioni nel sistema nazionale.” (TAR Lazio, Sez. I, n. 8506/16 cit.).<br />
In ordine alla irretroattività pure invocata dalla ricorrente, ugualmente si richiama il recente orientamento di questa Sezione, secondo cui: “…le Linee Guida sono applicabili, per loro espressa previsione, ai procedimenti ‘in corso’ al momento della loro adozione, ovvero ‘nei quali non sia stata notificata alle parti la comunicazione delle risultanze istruttorie’…secondo il medesimo regime transitorio già adottato dalla Commissione per gli Orientamenti sulle ammende 2006, la cui legittimità è stata confermata anche dal giudice amministrativo (tra le altre, Tar Lazio 7 aprile 2008, n. 2900, confermata da Consiglio di Stato 20 aprile 2011, n. 2438, Telecom-Vodafone-Wind), fermo restando che le stesse Linee Guida si sono limitate a formalizzare orientamenti giurisprudenziali oramai noti e consolidati sul carattere dissuasivo e sull&#8217;efficacia deterrente della sanzione antitrust e sulla gravità delle c.d. intese hardcore, impedendo di individuare la violazione di un legittimo affidamento degli interessati” (TAR Lazio, Sez. I, 5.4.16, n. 4099).<br />
Fondato – nei limiti che si vanno a precisare – è invece quanto illustrato nel sesto motivo di ricorso.<br />
In esso, in sintesi, la ricorrente contesta in generale l’importo della sanzione e che, in particolare, sia stato compreso nell’importo di aggiudicazione posto a base di esso anche il c.d. “plafond”, ancorandosi così a un valore delle “vendite” puramente teorico, piuttosto che “storico-effettivo”, perché non collegato al dato reale degli ordinativi, e che non risultano rispettati il principio di “proporzionalità”, di cui all’art. 2 delle Linee guida, nonché quello che impone di considerare la gravità dell’infrazione, ferma restando la richiesta conclusiva indirizzata a questo Tribunale di ridurre la sanzione ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a.<br />
Ebbene, per quanto riguarda il primo profilo, il Collegio rileva che l’art. 18 di tali Linee guida prevede testualmente che: “In generale, anche nei casi di collusione nell’ambito di procedure di gare di appalti pubblici, l’Autorità prenderà in considerazione il valore delle vendite direttamente o indirettamente interessate dall’illecito. In linea di principio, tale valore corrisponde, per ciascuna impresa partecipante alla pratica concertativa, agli importi oggetto di aggiudicazione o posti a base d’asta in caso di assenza di aggiudicazione o comunque affidati ad esito di trattativa privata nelle procedure interessate dall’infrazione, senza necessità di introdurre aggiustamenti per la durata dell’infrazione ai sensi dei paragrafi precedenti. Resta fermo che laddove il mercato rilevante risulti più ampio della/e gara/e considerata/e, l’Autorità potrà prendere in considerazione il valore complessivo delle vendite relative all’intero mercato del prodotto/servizio interessato dall’infrazione (comprensivo dunque di tutte le vendite realizzate dall’impresa nel mercato rilevante e non solo di quelle oggetto della gara d’appalto interessata) nell’ultimo anno intero di partecipazione all&#8217;infrazione, se del caso modulato in funzione della sua durata ai sensi dei paragrafi precedenti.”<br />
In riferimento al caso di specie, quindi, prende rilievo l’ipotesi che considera, “in linea di principio”, quale “valore delle vendite direttamente o indirettamente interessate dall’illecito”, gli “importi oggetto di aggiudicazione o posti a base d’asta in assenza di aggiudicazione”.<br />
L’AGCM ha ritenuto che il valore massimo convenzionabile considerato per ciascun lotto era comprensivo del “plafond” aggiuntivo, ritenuto parte integrante di tale valore perché configurabile come ampliamento dell’oggetto prestazionale dell’appalto e del connesso corrispettivo che la stazione appaltante può imporre, in virtù di determinate condizioni, all’aggiudicatario senza ulteriore procedura ad evidenza pubblica e quindi rientrante a pieno titolo nel corrispettivo della commessa.<br />
In merito, però, il Collegio condivide le osservazioni della ricorrente, secondo le quali tale “plafond” in realtà aveva natura meramente eventuale, perché preso in considerazione nella sola ipotesi in cui l’aggiudicatario avesse ricevuto ordinativi nonostante l’intervenuto esaurimento del massimale di fornitura, ipotesi peraltro non realizzatasi nel caso di specie in relazione ai tre lotti aggiudicati a MFM.<br />
Il “plafond”, quindi, non rientrava in alcun modo nell’importo di aggiudicazione, come confermato anche dagli atti di gara nei quali lo schema di convenzione allegato al Disciplinare specificava, all’art. 2, lett. i), che l’importo massimo della Convenzione non lo comprendeva.<br />
Del tutto immotivata, di conseguenza, si palesa la conclusione riportata nel provvedimento impugnato secondo cui era priva di rilevanza la circostanza per la quale, in relazione ad alcuni lotti, tale “plafond” non era stato attivato, dato che proprio su tale connotazione di estraneità al valore dell’importo (base) di aggiudicazione che la mancata attivazione confermava si erano incentrate le doglianze procedimentali dell’interessata.<br />
D’altronde la stessa AGCM, contraddittoriamente, poco dopo, nel confutare la tesi secondo cui doveva farsi riferimento al solo fatturato effettivamente realizzato a seguito degli ordinativi di fornitura emessi dai singoli istituti scolastici, affermava che ciò non sarebbe coerente con l’impostazione delle Linee guida in quanto – ai fini della pianificazione della condotta collusiva – la strategia partecipativa delle parti era stata pianificata “sulla base degli importi messi a gara, gli unici disponibili al momento della realizzazione dell’intesa”.<br />
Se infatti il criterio di riferimento, anche per il comportamento sanzionato, era legato alla “disponibilità” degli importi di gara al momento della sua realizzazione, di certo i su ricordati “plafond” non erano “disponibili” in tal senso, costituendo indubbiamente una mera eventualità legata all’avverarsi di circostanze di fatto non prevedibili e non nella disponibilità delle imprese.<br />
Ne consegue che dall’importo base della sanzione deve essere detratto il valore dei “plafond” per ciascun lotto aggiudicato alla ricorrente.<br />
Non può essere invece accolta l’ulteriore doglianza legata alla necessità di valutare a tale fine solo il ricavato delle vendite corrispondente agli ordinativi effettivi dei singoli istituti scolastici, atteso che la funzione “dissuasiva” della sanzione “antitrust” – in disparte quanto sarà in prosieguo specificato – non può che essere riferita ad impedire a priori una concertazione in funzione anticoncorrenziale e per fare ciò non può che riferirsi al momento della condotta legata alla specifica fattispecie e agli elementi allora in possesso delle imprese, quali appunto l’importo base dell’appalto a proposito del quale si è svolta la “concertazione” e non la successiva effettiva misura di realizzazione del ricavato “in concreto”, dato che – come illustrato in precedenza – se il pregiudizio per il rapporto di libera concorrenza è punibile in sé, a prescindere dagli effetti anticompetitivi “in concreto” fatti registrare sul mercato, ne consegue che anche il fatturato di riferimento non può che essere scisso da quanto “in concreto” realizzato e ciò vale a confutare anche quanto dedotto dalla ricorrente in merito alla ritenuta necessità di considerare che il MIUR ha stanziato nel corso dell’esecuzione dell’appalto un importo più contenuto (per tutte: Corte Giustizia CE, C-444/11 P e Case C-49/92 Commission v Anic s.p.a. [1999] ECR I-4125).<br />
Da ultimo, il Collegio si sofferma sul profilo ulteriore legato alla contestazione dell’applicazione della percentuale aggiuntiva del 15%, ai sensi degli artt. 11-12 delle Linee guida.<br />
Il Collegio osserva che il provvedimento testualmente (par. 331) descrive che per il valore complessivo degli importi di aggiudicazione ascrivibili a ciascuna parte – come da essa calcolato – “…trattandosi di un’infrazione molto grave dell’articolo 101 TFUE, cioè un intesa orizzontale segreta di ripartizione delle commesse e fissazione dei prezzi, il punto 11 delle Linee Guida prevede un range del 15-30%; nel caso di specie è stato dunque considerato il valore, uguale per tutte le parti, del 15%”.<br />
In realtà, dalla lettura di tali Linee guida si evince che risulterebbe applicato alla fattispecie anche il successivo art. 12, laddove solo questo prevede il “range” minimo del 15%, peraltro collegato al requisito della gravità dell’infrazione se connotato da segretezza della pratica illecita nella forma di intese orizzontali di “fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione”. In merito vale richiamare che il medesimo art. 12 aggiunge anche: “Al riguardo, l’eventuale segretezza della pratica illecita ha una diretta relazione con la probabilità di scoperta della stessa e, pertanto, con la sanzione attesa. Per questo tipo di infrazioni, la percentuale del valore delle vendite considerata sarà di regola non inferiore al 15%”.<br />
Il “tetto massimo” del 30% è invece considerato dal richiamato art. 11, secondo cui – in generale – “La percentuale da applicarsi al valore delle vendite cui l’infrazione si riferisce sarà determinata in funzione del grado di gravità della violazione: Tale percentuale non sarà superiore al 30% del valore delle vendite”.<br />
Ne deriva, ad opinione del Collegio, un quadro sufficientemente chiaro, secondo cui la percentuale del valore delle vendite da considerare (nel caso di specie del valore complessivo di aggiudicazione come sopra specificato) è legata alla gravità dell’infrazione, partendo dallo 0,n% fino al massimo del 30% (art. 11), a meno che l’infrazione sia definibile come intesa orizzontale “segreta” “di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione”, con conseguente minimo del 15%.<br />
In disparte, comunque, l’osservazione meramente formale legata al richiamo del solo art. 11 contenuto nel provvedimento impugnato laddove risultava applicato anche l’art. 12 che individuava detta percentuale minima di “range” (poi concretamente applicata), il Collegio trova condivisibili le ulteriori doglianze fondate sul rilevare erroneità nella valutazione della gravità della condotta e della proporzionalità della sanzione.<br />
Valga sul punto osservare che appare necessario esaminare l’intera struttura delle Linee guida per pervenire a tale conclusione.<br />
Gli artt. 11-12, infatti, non possono che essere letti (e applicati) in relazione alle altre disposizioni, anche di ordine generale, che li precedono.<br />
Ebbene, il Collegio in primo luogo rileva che l’art. 1 di tale “Linee” attesta che esse sono applicabili in relazione all’accertamento di una infrazione “grave” degli artt. 2 e 3 della l. n. 287/90 o degli artt. 101 e 102 TFUE. Ne consegue che la “gravità” non è insita nella violazione in sé dell’art. 101 – per rimanere al caso di specie – per cui il profilo di “gravità” da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni di cui agli artt. 11 e 12 deve essere ulteriore e specifico, rispetto allo stesso realizzarsi dell’infrazione.<br />
Il medesimo art.1 sottolinea, infatti, che l’Autorità deve a sua volta tenere conto della “gravità” e “durata” relativa, secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 1, l. n. 287/90 e dell’art. 11 l. n. 689/81, espressamente riportate, e tale richiamo non avrebbe ragione di essere se già la violazione dell’art. 101 TFUE in quanto tale potrebbe comportare l’applicazione delle maggiorazioni “per gravità”.<br />
Tanto è vero che l’art. 2 precisa che “Nell’esercizio del potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, l’Autorità dispone di un ampio margine di discrezionalità” ma “nei limiti di quanto previsto dalle richiamate norme” e nel limite massimo assoluto del 10% del fatturato totale realizzato a livello mondiale in ciascuna impresa o ente nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida. A ciò si aggiunge il richiamo al principio di proporzionalità, in quanto è detto che: “Nel rispetto di tali vincoli, ai fini di un’effettiva deterrenza, il livello della sanzione irrogata non deve eccedere quanto necessario per indurre le imprese a conformarsi alle norme antitrust”, con effetto dissuasivo generale ed effetto dissuasivo specifico (art. 3, lett. a) e b).<br />
L’art. 4, poi, indica che le Linee guida hanno lo scopo di orientare ad individuare la metodologia seguita per la quantificazione, “…funzionale a consentire alle parti di essere messe a conoscenza delle motivazioni e dell’iter logico che hanno indotto l’Autorità a irrogare una determinata sanzione pecuniaria, facilitando al contempo un pieno sindacato giurisdizionale sull’operato dell’Istituzione”.<br />
L’art. 5, infine, anticipa – rispetto a quanto più diffusamente trattato nel successivo art. 12 – che “L’Autorità intende esercitare il proprio potere sanzionatorio con particolare rigore là dove ritenuto appropriato e, in particolare, nei casi di intese segrete volte alla fissazione dei prezzi e/o alla ripartizione dei mercati e/o alla limitazione della produzione o comunque di fattispecie che arrecano un serio pregiudizio al funzionamento del mercato a danno dei consumatori”.<br />
Ciò sta a significare in sintesi, ad avviso del Collegio, quanto segue:<br />
a) per applicare la percentuale di cui agli artt. 11 e 12 delle Linee guida la violazione dell’art. 101 TFUE deve essere accompagnata da ulteriori elementi, discrezionalmente verificabili dall’AGCM &#8211; ma, proprio per questo, da esternare in congrua motivazione specifica &#8211; al fine di applicare la maggiorazione per “gravità” in concreto;<br />
b) tale “gravità”, ai fini dell’applicazione del minimo del 15%, non può limitarsi alla sussistenza dell’intesa come tale ma deve essere connotata da particolare “segretezza”;<br />
c) l’Autorità deve sempre considerare l’effetto dissuasivo specifico (deterrenza nei confronti delle imprese che si sono rese responsabili) ma pur sempre nel rispetto del principio di proporzionalità, consentendo la continuazione dell’attività di impresa ed evitando, quindi, di porre in serio pericolo la saldezza economica delle responsabili.<br />
Ebbene, applicando tali principi, il Collegio ritiene che nel caso di specie l’AGCM non abbia effettuato una corretta operazione, come lamentato dal ricorrente.<br />
Pur rappresentando (par. 313) che “Secondo consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, per valutare la gravità di un’infrazione si deve tenere conto di un gran numero di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa…”, l’Autorità fonda la sua determinazione finale pressoché unicamente sulla rilevata “segretezza” dell’intesa, senza però soffermarsi su un impianto motivazionale idoneo a far conoscere l’”iter” logico seguito per giungere a tale conclusione.<br />
Sulla segretezza in questione, infatti, non sono apportati elementi particolari e specifici.<br />
Va da sé, infatti, che secondo quanto osservato dalla stessa AGCM nei suoi scritti difensivi e in base alle conclusioni giurisprudenziali pure sopra richiamate dal Collegio, sono noti tanto il divieto di partecipare a pratiche e accordi anticoncorrenziali quanto le sanzioni relative, per cui “di norma” le attività derivanti da tali pratiche ed accordi si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo (v. Corte Giustizia UE, 7.1.14, in C-204/00).<br />
Ma se così è, vuol dire che uscendo dalla “norma” potrebbero esserci casi di assenza di pratiche e accordi clandestini e volutamente occultati e di documentazione non ridotta al minimo.<br />
Ciò accade nel caso di specie, ove l’AGCM non ha dimostrato in modo incontrovertibile la verifica di incontri clandestini o di riunioni segrete tra le parti orientate allo scopo ma ha rinvenuto e prodotto una copiosa documentazione dei contatti tra le parti, fondata essenzialmente sullo scambio di “e-mail” che, per esperienza ormai notoria e diffusa, soprattutto tra gli operatori professionali del settore, sono strumenti facilmente “tracciabili” e difficilmente occultabili, tanto che la stessa Autorità, in sede ispettiva, non ha avuto particolari difficoltà a reperire, così come non ha avuto difficoltà a reperire documentazione (si pensi alla su richiamata “grappetta di gara”, fotocopiata più o meno integralmente).<br />
Ne consegue che il Collegio ritiene che la “percentuale minima per segretezza”, di cui all’art. 12 delle Linee guida, possa rilevarsi solo allorché si riscontrino – e se ne dia atto con congrua motivazione e allegazione di un certo numero di chiari elementi indiziari – ulteriori circostanze idonee a far ritenere la precisa e determinata volontà delle parti non di dare luogo alla specifica condotta poi valutata sotto il profilo “antitrust” ma di occultare ogni contatto avvenuto per dare luogo all’intesa sanzionata, con artifici particolari e indirizzati esclusivamente a tale scopo.<br />
Condivisibili in tal senso sono quindi le osservazioni del ricorrente in merito ai pochi e ambigui elementi richiamati nel provvedimento impugnato, dato che: a) la clausola di riservatezza dell’accordo di subappalto tra CNS e RM non poteva costituire elemento indiziario in tal senso, in quanto sarebbe altamente illogico e contraddittorio che le parti rendessero esplicita in un atto scritto (peraltro facendo salve le esigenze giudiziarie e di esecuzione) la volontà di rendere “segreta” la condotta anticoncorrenziale; b) la riunione in un hotel del 20.11.13 vedeva come partecipanti anche rappresentanti di imprese estranee al procedimento e alla condotta sanzionata stessa e configurabili come ulteriori forti “players” del mercato; c) la corrispondenza telematica dell’ottobre-novembre 2013 riguardava un’associazione di categoria cui partecipavano anche gli altri “players” e riguardava osservazioni su profili generali legati allo svolgimento di appalti pubblici, peraltro su sollecitazione dell’Autorità di settore (l’allora AVCP).<br />
Ne consegue, quindi, che il provvedimento impugnato appare generico e immotivato nel dettaglio sulla ritenuta esistenza di una volontà di segretezza dell’intesa, idonea a giustificare la percentuale ex art. 12 cit. nel limite minimo del 15%.<br />
A ciò si aggiunga, sulla stessa “gravità” ulteriore &#8211; comunque necessaria per quanto detto in precedenza &#8211; che la condotta ha riguardato una sola gara, sia pure a rilevanza nazionale e di ingente importo, e non un insieme di procedure pubbliche, circostanza sola quest’ultima che avrebbe contribuito alla ripartizione generale del mercato con “gravi” &#8211; perché “stabili” &#8211; effetti pregiudizievoli, secondo quanto pure richiamato come presupposto dall’art. 14 delle stesse Linee guida.<br />
Inoltre, non risultano richiamate recidive su comportamenti analoghi.<br />
Alla luce di quanto illustrato, quindi, il Collegio ritiene che:<br />
1) l’importo (base) della sanzione deve essere ricalcolato facendo coincidere l’importo di aggiudicazione con il solo massimale di fornitura, “plafond” escluso;<br />
2) il grado di gravità della sanzione deve essere rivisto, escludendo la sussistenza di profili di segretezza ai sensi dell’art. 12 delle Linee Guida;<br />
3) la percentuale da applicarsi ex art. 11 delle Linee guida deve essere rivalutata, anche ai sensi dell’art. 14 delle Linee medesime, tenendo conto – del che non vi è traccia nel provvedimento impugnato – della rilevanza dell’effettivo impatto economico o, più in generale, degli effetti pregiudizievoli sul mercato e/o sui consumatori, e quindi degli effetti pregiudizievoli stabili e concreti sul mercato e comunque dell’impatto economico effettivo derivato dall’intesa, legato ad eventuali incrementi dei prezzi (v. Cons. Stato, Sez. VI, 11.7.16, n. 3047).<br />
Pertanto il Collegio, richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito &#8211; che consente, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c), cpa al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall’AGCM &#8211; ritiene di fissare i parametri come sopra determinati per la concreta determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente e di rinviare gli atti all’Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l’importo della medesima conformandosi alle indicazioni della presente sentenza, con applicazione di una percentuale ex art. 11 delle Linee guida che si ritiene congrua indicare in un terzo della percentuale minima del 15% prevista nel successivo art. 12, quindi nel 5%, in considerazione della circostanza per la quale la condotta ha riguardato una sola gara e non sono stati dimostrati impatti economici tali da dare luogo ad effetti pregiudizievoli stabili per il mercato e/o i consumatori.<br />
Alla luce di quanto dedotto il ricorso deve essere accolto solo parzialmente nei sensi sopra indicati e per tale ragione le spese di lite possono integralmente compensarsi.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nella sola parte che irroga la sanzione nei confronti della ricorrente, rinviando all’Autorità per la nuova, concreta quantificazione di essa alla luce delle indicazioni di cui alla parte motiva.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 6 luglio 2016 e 26 luglio 2016, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Carmine Volpe, Presidente<br />
Ivo Correale, Consigliere, Estensore<br />
Roberta Cicchese, Consigliere<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
IL PRESIDENTE<br />
Ivo Correale&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Carmine Volpe<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
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&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
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&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ricorso-14-10-2016-n-10309/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ricorso &#8211; 14/10/2016 n.10309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ricorso &#8211; 26/1/2016 n.51</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-ricorso-26-1-2016-n-51/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-ricorso-26-1-2016-n-51/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-ricorso-26-1-2016-n-51/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ricorso &#8211; 26/1/2016 n.51</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti, Est. M. Santini Sulla legittimità dell’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente di recupero e smaltimento di materiale inquinante, ex art. 192 del codice dell’ambiente, come applicazione coordinata che fa seguito all’ordinanza con cui veniva disposta la cessazione immediata dell’attività Ordinanza sindacale contingibile e urgente – &#160;Incolumità e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-ricorso-26-1-2016-n-51/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ricorso &#8211; 26/1/2016 n.51</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-ricorso-26-1-2016-n-51/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ricorso &#8211; 26/1/2016 n.51</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti, Est. M. Santini</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità dell’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente di recupero e smaltimento di materiale inquinante, ex art. 192 del codice dell’ambiente, come applicazione coordinata che fa seguito all’ordinanza con cui veniva disposta la cessazione immediata dell’attività</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ordinanza sindacale contingibile e urgente – &nbsp;Incolumità e sicurezza pubblica &#8211; Sfera di merito del g.a.&nbsp;<br />
Art. 269 &nbsp;del d. lgs. 152/2006 – Incide sull’<em>esercizio</em> dell’attività &#8211; Art. 192&nbsp; del d. lgs. 152/2006 – Interviene sull’<em>oggetto</em> dell’attività – Due strumenti che si completano&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’emanazione di un’ordinanza contingibile ed urgente a presidio della incolumità e della sicurezza dei cittadini rientra nella sfera di merito dell’azione amministrativa.&nbsp;<br />
L’art. 269&nbsp; del d. lgs. 152/2006) si incide sull’<em>esercizio</em>&nbsp;dell’attività illegittimamente svolta, mentre con la seconda ordinanza (ex art. 192 del d.lgs. 152/2006) si interviene sull’<em>oggetto</em>&nbsp;di siffatta attività inautorizzata: di qui l’assenza della denunziata sovrapposizione ma, anzi, l’applicazione puntuale e coordinata dei due strumenti normativi posti in capo all’organo di vertice politico-amministrativo dell’ente locale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00051/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00332/2015 REG.RIC.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
&nbsp;<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
&nbsp;<br />
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Vulcano S.r.l., Giulio Pelucca, Luca Cerati, Tobia Fiocchetti, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Mirco Ricci, presso il cui studio in Perugia, Via Cesare Beccaria n. 11, sono elettivamente domiciliati;<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
&nbsp;<br />
Comune di Deruta, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Caforio, presso il cui studio in Perugia, Via del Sole n. 8, è elettivamente domiciliato;<br />
A.R.P.A. Umbria, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Tarantini, presso il cui studio in Perugia, Via XIV Settembre n. 69, è elettivamente domiciliata;<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
&nbsp;<br />
Soc. Falegnameria Artigiana di Massinelli Giovanni &amp; C., non costituita;<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
&nbsp;<br />
dell’ordinanza sindacale n. 12 in data 11 marzo 2015, con cui il Sindaco del Comune di Deruta ha ordinato la cessazione immediata dell’attività di raccolta, stoccaggio e cippatura di biomasse vegetali presso lo stabilimento sito in Località Pantanelli, Frazione di San Nicolò di Celle, Deruta; della nota diffida prot. n. 3413/2015 del 16/03/2015 del Corpo Polizia Municipale del Comune di Deruta;dell’ordinanza n. 17 del 30 aprile 2015, con cui il Sindaco del Comune di Deruta ordinava di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 192, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152/2006; della nota di Arpa Umbria &#8211; Distretto di Todi Marsciano del 5/03/2015 &#8211; 0004492; di ogni altro atto comunque connesso e/o conseguente, precedente o successivo, anche non conosciuto.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Deruta e di A.R.P.A. Umbria;<br />
Viste le memorie difensive rispettivamente prodotte dalle parti costituite;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
&nbsp;<br />
Con ordinanza n. 12 in data 11 marzo 2015 il Comune di Deruta, dietro specifica segnalazione di ARPA Umbria, disponeva nei confronti della società ricorrente, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, TUEL) la sospensione dell’attività di raccolta, deposito e cippatura di biomasse vegetali in quanto la stessa era sprovvista della autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista, per detti stabilimenti, ai sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice<strong>ambiente</strong>).<br />
Con successiva ordinanza n. 17 del 30 aprile 2015, adottata ai sensi dell’art. 192 dello stesso codice ambientale, veniva poi disposta la rimozione nonché l’avvio al recupero o allo smaltimento del suddetto materiale (biomasse vegetali) in quanto da considerare alla stregua di rifiuto collocato all’interno di deposito incontrollato.<br />
Tali provvedimenti venivano impugnati per i motivi di seguito sintetizzati: a) con particolare riferimento all’ordinanza di sospensione dell’attività (n. 12 in data 11 marzo 2015), violazione artt. 50 e 54 del TUEL, nonché difetto di motivazione, in quanto non sarebbe stata sufficientemente esplicitata una situazione di pericolo effettivo ed imminente per la salute pubblica; b) eccesso di potere per difetto di istruttoria nella parte in cui l’amministrazione comunale avrebbe disposto i predetti ordini, rispettivamente di sospensione e rimozione, senza tuttavia operare una valutazione approfondita ed ulteriore rispetto a quanto segnalato da ARPA Umbria circa la pericolosità dell’attività esercitata in assenza di autorizzazione ambientale nonché circa il deposito incontrollato di taluni materiali; c) violazione art. 54 TUEL e art. 192 codice&nbsp;<strong>ambiente</strong>&nbsp;nella parte in cui l’amministrazione avrebbe incongruamente sovrapposto i due rispettivi strumenti normativi; d) violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990; e) con particolare riferimento alla ordinanza di rimozione e ripristino<em>ex</em>&nbsp;art. 192 del codice dell’<strong>ambiente</strong>: violazione dell’art. 184-<em>bis</em>&nbsp;del suddetto codice nella parte in cui l’amministrazione non avrebbe considerato che il materiale depositato è un sottoprodotto e non un rifiuto; violazione dell’art. 185 dello stesso codice nella parte in cui l’amministrazione non avrebbe comunque valutato che siffatto materiale (sfalci e potature) sarebbe in ogni caso escluso dalla nozione di rifiuto; f) violazione dell’art. 272 codice&nbsp;<strong>ambiente</strong>&nbsp;in quanto l’amministrazione comunale non si sarebbe avveduta dello scarso impatto delle emissioni comunque prodotte dall’impianto in questione.<br />
Si costituivano in giudizio l’amministrazione comunale e quella ambientale (ARPA Umbria), entrambe per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che formeranno più avanti oggetto di specifica trattazione.<br />
Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2015 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.<br />
Tutto ciò premesso si osserva in sintesi che:<br />
1) per giurisprudenza pressoché costante (cfr.,&nbsp;<em>ex multis</em>, T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 16 marzo 2015, n. 729; Cons. Stato, sez. V, 19 settembre 2012, n. 4968) l’emanazione di un’ordinanza contingibile ed urgente a presidio della incolumità e della sicurezza dei cittadini rientra nella sfera di merito dell’azione amministrativa, non risultando in quanto tale sottoposta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo ove non segnata da manifesta illogicità, arbitrarietà e irragionevolezza, oltre che da macroscopico travisamento dei fatti. Non avendo la società ricorrente sollevato, al riguardo, alcun vizio di questo tipo e di questo tenore, la censura sub a) deve di conseguenza essere rigettata;<br />
2) non sussiste il difetto di istruttoria dal momento che l’amministrazione comunale si è opportunamente e legittimamente attestata sugli approfonditi e pertinenti apprezzamenti tecnico-discrezionali operati al riguardo da ARPA Umbria, organo deputato per legge a svolgere questo genere di analisi (cfr. legge Regione Umbria n. 11 del 2009). Né d’altra parte si potrebbe imporre all’amministrazione comunale, come invocato dalla società ricorrente, di effettuare al riguardo proprie ulteriori ed autonome valutazioni, risultando una siffatta impostazione contraria, oltre che al principio di divieto di aggravio del procedimento, anche ai più recenti orientamenti legislativi che impongono di snellire l’azione amministrativa con riferimento, altresì, ai giudizi di natura tecnico-scientifica quali quelli di specie. La censura sub b) va dunque disattesa;<br />
3) anche la censura sub c) va respinta in quanto l’amministrazione comunale ha correttamente utilizzato il potere attribuitole dalle due disposizioni rispettivamente contenute nell’art. 54, comma 4, del TUEL (nella parte in cui ha ritenuto di&nbsp;<em>sospendere</em>l’attività di deposito e stoccaggio, in assenza di prescritta autorizzazione ambientale, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità) e nell’art. 192 del codice&nbsp;<strong>ambiente</strong>, onde&nbsp;<em>rimuovere</em>&nbsp;il materiale ivi depositato senza la necessaria ridetta autorizzazione. In altre parole con la prima ordinanza (ex art. 54 TUEL) si incide sull’<em>esercizio</em>&nbsp;dell’attività illegittimamente svolta, mentre con la seconda ordinanza (ex art. 192 codice&nbsp;<strong>ambiente</strong>) si interviene sull’<em>oggetto</em>&nbsp;di siffatta attività inautorizzata: di qui l’assenza della denunziata sovrapposizione ma, anzi, l’applicazione puntuale e coordinata dei due strumenti normativi posti in capo all’organo di vertice politico-amministrativo dell’ente locale;<br />
4) quanto alla omessa comunicazione di avvio del procedimento sussistono, sulla base delle difese svolte in giudizio dalle amministrazioni resistenti (le quali saranno più avanti attentamente vagliate), i presupposti discriminanti di cui all’art. 21-<em>octies</em>, comma 2, ult. per., della legge n. 241 del 1990. Con ogni conseguenza in ordine al rigetto della relativa censura;<br />
5) quanto alla lamentata violazione dell’art. 184-<em>bis</em>&nbsp;del codice&nbsp;<strong>ambiente</strong>&nbsp;parte ricorrente non fornisce adeguata dimostrazione (mediante contratti, note di impegno, minute di accordo, etc.) circa il fatto che il materiale depositato sia inequivocabilmente destinato a formare parte integrante di un determinato e successivo processo produttivo (condizione questa da ritenere essenziale al fine di poter ritenere il materiale alla stregua di sottoprodotto e non di rifiuto, secondo la definizione contenuta nella richiamata disposizione codicistica). Al riguardo sono stati infatti prodotti (all. n. 6 del ricorso introduttivo) soltanto contratti tra la società ricorrente ed alcuni fornitori di potature e scarti vegetali (fornitura “a monte”), non anche tra la società stessa ed eventuali soggetti utilizzatori del materiale stesso (fornitura “a valle”, es. impianti di energia elettrica a biomasse). Non viene in altre parole raggiunto quel grado di&nbsp;<em>certezza</em>, circa la successiva utilizzazione del materiale a fini produttivi, che è una delle condizioni richieste a pena di esclusione dall’art. 184-<em>bis</em>, comma 1, lettera b) del codice&nbsp;<strong>ambiente</strong>. Quanto, invece, alla lamentata violazione dell’art. 185 del codice&nbsp;<strong>ambiente</strong>, ARPA Umbria ha sufficientemente dimostrato che solo una parte del materiale rinvenuto nel suddetto deposito può essere classificato alla stregua di sfalci e potature, ossia proveniente da attività agricola o forestale, senza che sul punto la società ricorrente abbia mosso alcuna contestazione specifica in punto di fatto. Con ogni conseguenza in ordine alla applicazione dell’art. 64, comma 2, c.p.a. Per le ragioni appena esposte anche la censura sub e) non può dunque trovare ingresso;<br />
6) la censura sub f) deve invece essere dichiarata inammissibile in quanto palesemente generica, non avendo la società ricorrente fornito il benché minimo principio di prova (dati, analisi, etc.) circa la ritenuta esiguità delle emissioni prodotte dall’impianto.<br />
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi nella complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA, e da ripartire in parti eguali tra le due amministrazioni costituite nel presente giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />
Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-ricorso-26-1-2016-n-51/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ricorso &#8211; 26/1/2016 n.51</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ricorso &#8211; 12/12/2011 n.332</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ricorso-12-12-2011-n-332/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ricorso-12-12-2011-n-332/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ricorso-12-12-2011-n-332/">Corte Costituzionale &#8211; Ricorso &#8211; 12/12/2011 n.332</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Frigo Conflitto di attribuzione tra enti – Giudizio civile a carico di consiglieri regionali – Emissione da parte del giudice procedente di un’ordinanza con la quale si pronuncia, con valutazione discrezionale e in funzione preparatoria della pronuncia, sulle istanze istruttorie delle parti – Conflitto sollevato dalla Regione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ricorso-12-12-2011-n-332/">Corte Costituzionale &#8211; Ricorso &#8211; 12/12/2011 n.332</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ricorso-12-12-2011-n-332/">Corte Costituzionale &#8211; Ricorso &#8211; 12/12/2011 n.332</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Frigo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Conflitto di attribuzione tra enti – Giudizio civile a carico di consiglieri regionali – Emissione da parte del giudice procedente di un’ordinanza con la quale si pronuncia, con valutazione discrezionale e in funzione preparatoria della pronuncia, sulle istanze istruttorie delle parti –  Conflitto sollevato dalla Regione Veneto – Lamentata lesione della prerogativa della insindacabilità dei consiglieri regionali, prevista dall’art. 122, quarto comma, Cost., e, conseguentemente, delle attribuzioni regionali in materia di organizzazione e funzioni degli organi, riconosciute dagli artt. 121 e 123 Cost. – Annullamento dell’ordinanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non spettava allo Stato e, per esso, al Tribunale di Venezia emettere, nell’ambito del giudizio civile R.G. n. 1475/2010, l’ordinanza indicata in epigrafe con riferimento alle domande proposte dalla Sigma Informatica s.p.a. nei confronti dei consiglieri regionali Nicola Atalmi e Diego Bottacin, e, di conseguenza, annulla per tale parte l’ordinanza stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 332<br />	<br />
ANNO 2011<br />	<br />
</i><br />	<br />
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</B><br />	
</p>
<p>	<br />
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</i>composta dai signori: </p>
<p>Presidente: Alfonso QUARANTA; </p>
<p>Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino Cassese, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,</p>
<p>ha pronunciato la seguente <b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>ORDINANZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti sorti a seguito dell’ordinanza emessa il 19 maggio 2011 dal Tribunale di Venezia nel giudizio civile R.G. n. 1475/2010, promosso dalla Sigma Informatica s.p.a. contro i consiglieri regionali Nicola Atalmi e Diego Bottacin e contro altri soggetti, promossi con ricorsi della Regione Veneto notificati il 17 agosto 2011, depositati in cancelleria il 18 agosto 2011 ed iscritti ai nn. 6 e 7 del registro conflitti tra enti 2011.<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione, fuori termine, del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
udito nell’udienza pubblica dell’8 novembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;<br />	<br />
uditi gli avvocati Emanuele Mio e Andrea Manzi per la Regione Veneto.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />	<br />
</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.– Con due distinti ricorsi, notificati entrambi il 17 agosto 2011 e depositati il successivo 18 agosto (reg. confl. enti n. 6 e n. 7 del 2011), la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, ha sollevato conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione all’ordinanza emessa il 19 maggio 2011 dal Tribunale di Venezia nel giudizio civile R.G. n. 1475/2010, promosso dalla Sigma Informatica s.p.a. contro i consiglieri regionali Nicola Atalmi e Diego Bottacin e contro altri soggetti – ordinanza con la quale è stata ordinata l’esibizione di un documento e disposta una consulenza tecnica d’ufficio – per violazione dell’art. 122, quarto comma, della Costituzione e, conseguentemente, degli artt. 121 e 123 Cost.<br />	<br />
Secondo quanto riferisce la ricorrente, la vicenda si connette all’avvenuta scoperta, a seguito di verifiche interne effettuate negli anni 2008-2009, di una rilevante sottrazione di denaro pubblico nell’ambito della Unità locale socio-sanitaria (ULSS) n. 9 di Treviso: sottrazione operata tramite la costituzione di fittizie «posizioni di pagamento» a favore di soggetti privi di ogni legame con l’Azienda sanitaria. Le operazioni illecite, ripetutesi per anni, erano state imputate ad una ex dipendente della ULSS, dimessasi volontariamente nel febbraio 2008, la quale, per tali fatti (qualificabili come delitti di peculato), era stata tratta in arresto nei primi mesi del 2009 – rendendo così la vicenda di pubblico dominio – e quindi condannata nel 2011 con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Treviso.<br />	<br />
L’episodio aveva dato luogo a iniziative dei consiglieri regionali di minoranza Nicola Atalmi e Diego Bottacin, volte a fare chiarezza sulle reali responsabilità per l’accaduto e a verificare che fossero adottati opportuni provvedimenti per evitare il ripetersi di analoghe operazioni. L’attenzione dei predetti consiglieri si era focalizzata, in specie, sulle possibili manchevolezze del sistema informatico in uso alle Aziende sanitarie venete, gestito dalla Sigma Informatica s.p.a.: sistema che non avrebbe – in ipotesi – fatto constare, con opportuni «segnali di allarme», le ripetute alterazioni dei dati relativi ai destinatari dei pagamenti.<br />	<br />
In particolare, il consigliere Atalmi – al quale si riferisce il ricorso reg. confl. enti n. 6 del 2011 – aveva presentato l’8 ottobre 2009 una interrogazione a risposta immediata, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della Regione Veneto (legge 22 maggio 1971, n. 340, recante «Approvazione, ai sensi dell’art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Veneto»), chiedendo al Presidente della Giunta regionale, dott. Giancarlo Galan, e all’assessore Sandri – tra l’altro e per quanto qui più interessa – se corrispondesse al vero «che la società che gestisce il sistema informatico per tutte le ULSS venete e […] coinvolta nell’indagine in corso» fosse «controllata da due società lussemburghesi»; se fossero state verificate le «eventuali responsabilità» di detta società; se fosse stato appurato che la ex dipendente avesse «agito “da sola”» e «goduto singolarmente» dei proventi degli illeciti; se si potesse, infine, escludere «l’esistenza di una correlazione tra il fatto de quo ed il finanziamento illecito della politica». I contenuti dell’interrogazione erano stati quindi riprodotti in un articolo pubblicato – secondo quanto afferma la ricorrente – il giorno successivo sul quotidiano «La Tribuna» di Treviso.<br />	<br />
A propria volta, il consigliere Bottacin, all’epoca vicepresidente della commissione consiliare sanità – cui si riferisce il ricorso reg. confl. enti n. 7 del 2011 – aveva richiesto, il 7 ottobre 2009, ai competenti uffici regionali copia degli atti inerenti all’aggiudicazione delle gare e ai contratti di appalto intercorsi tra la Sigma Informatica s.p.a. e le Aziende sanitarie venete. Constatata l’incompletezza dei documenti trasmessigli e la difficoltà del loro reperimento, il consigliere Bottacin aveva «espresso le sue perplessità in una intervista per il quotidiano “La Tribuna”», pubblicata il 9 ottobre 2009.<br />	<br />
Con nota dello stesso 9 ottobre 2009, il Bottacin aveva chiesto, altresì, a tutte le Aziende sanitarie del Veneto copia delle «deliberazioni di affidamento delle forniture di beni e servizi» alla Sigma Informatica. Raccolta la documentazione, ne aveva – sempre secondo la ricorrente – riportato «il contenuto in un successivo articolo de “La Tribuna”», pubblicato il 12 ottobre 2009.<br />	<br />
Ritenendo le dichiarazioni in questione lesive della propria «immagine commerciale», la Sigma Informatica aveva convenuto in giudizio i consiglieri Atalmi e Bottacin davanti al Tribunale di Venezia, unitamente ad altri soggetti, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, nonché (quanto al Bottacin) alla riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa).<br />	<br />
La società attrice aveva sostenuto, in specie, che l’interrogazione formulata dal consigliere Atalmi e riprodotta sul quotidiano «La Tribuna» racchiudesse una «accusa diffamatoria», gravemente lesiva della propria reputazione commerciale, tanto più in quanto accompagnata da una «demagogica richiesta di revoca della gara europea» per l’affidamento del servizio di gestione in outsourcing delle risorse umane del Comparto sanità della Regione Veneto, espletata nel 2007 e vinta da essa Sigma Informatica.<br />	<br />
Il consigliere Bottacin – sempre ad avviso della società attrice – avrebbe, dal canto suo, formulato, nelle interviste agli organi di stampa, «pesantissime insinuazioni circa la regolarità dei numerosi appalti pubblici aggiudicati a Sigma». In particolare, nell’intervista del 9 ottobre 2009, il convenuto si sarebbe «inventato» inesistenti «muri di gomma» che gli avrebbero impedito l’accesso agli atti, accreditando con ciò l’idea di una scarsa trasparenza dei rapporti tra la Sigma Informatica, la Regione e le Aziende sanitarie; mentre, nel successivo articolo del 12 ottobre 2009, avrebbe espresso dubbi sulla regolarità dell’esito della gara europea vinta dalla Sigma, parlandone in termini di «sanatoria sospetta», avente ad oggetto l’«ufficializzazione di un monopolio», e di «verdetto praticamente già scritto».<br />	<br />
Nel costituirsi in giudizio, i consiglieri Atalmi e Bottacin avevano eccepito che i fatti in rapporto ai quali era stata dedotta la loro responsabilità risultavano coperti dalla garanzia della insindacabilità, prevista dall’art. 122, quarto comma, Cost.<br />	<br />
Concesso termine per il perfezionamento della notifica dell’atto di citazione, il Giudice istruttore aveva rinviato la causa all’udienza del 10 dicembre 2010, a conclusione della quale si era riservato sulle istanze delle parti. Sciogliendo la riserva, aveva accordato i termini per il deposito delle memorie di cui all’art. 183, sesto comma, del codice di procedura civile: memorie nelle quali i convenuti avevano insistito nell’eccezione di insindacabilità.<br />	<br />
Dopo essersi nuovamente riservato sulle istanze delle parti, il Giudice istruttore, con ordinanza del 19 maggio 2011, comunicata al punto di accesso telematico il successivo 11 giugno, aveva – senza pronunciarsi sull’eccezione – ordinato l’esibizione della sentenza del Tribunale di Treviso relativa al procedimento penale nei confronti della ex dipendente della ULSS n. 9 e disposto una consulenza tecnica d’ufficio, diretta a verificare le caratteristiche e le procedure consentite dal software della Sigma Informatica adottato dalla predetta Azienda sanitaria, con particolare riguardo alla possibilità di modificare i dati ed eventuali sistemi di controllo o garanzia, alle caratteristiche di accesso e ai dispositivi di sicurezza.<br />	<br />
Ad avviso della Regione ricorrente, tale ultimo provvedimento risulterebbe lesivo della prerogativa della insindacabilità dei consiglieri regionali, prevista dall’art. 122, quarto comma, Cost., e, conseguentemente, delle attribuzioni regionali in materia di organizzazione e funzioni degli organi, riconosciute dagli artt. 121 e 123 Cost.<br />	<br />
In via preliminare e sul piano dell’ammissibilità, la Regione rileva come, per costante giurisprudenza costituzionale, possa formare oggetto di conflitto intersoggettivo di attribuzione ogni atto, imputabile allo Stato o alla Regione, che, sebbene preparatorio o non definitivo, rechi già in sé requisiti minimi di lesività, in quanto rivolto «ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nell’altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima». Di conseguenza, al fine di legittimare il ricorso contro atti lesivi della garanzia prevista dall’art. 122, quarto comma, Cost., sarebbe sufficiente la semplice manifestazione, da parte di un organo dello Stato, della pretesa di esercitare la giurisdizione in presenza di una situazione di immunità, senza che occorra che detto esercizio assuma la forma della sentenza o di un atto definitivo.<br />	<br />
Nello specifico ambito dei giudizi civili – esclusa la rilevanza della mera notifica dell’atto di citazione, in quanto imputabile alla parte e non allo Stato, come pure dell’ordinanza del giudice istruttore di concessione dei termini ai sensi dell’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., trattandosi di atto che il giudice è tenuto comunque ad adottare, in presenza di una richiesta delle parti – il primo atto lesivo della prerogativa in questione e, come tale, invasivo dell’autonomia regionale costituzionalmente garantita, dovrebbe essere individuato proprio nel provvedimento con cui il giudice disponga mezzi istruttori. Si tratterebbe, infatti, di un «atto processuale formale», con cui un organo dello Stato esprime la pretesa di giudicare al di là dei limiti posti alla funzione giurisdizionale dall’art. 122, quarto comma, Cost.: limiti la cui sussistenza, nel caso di specie, era stata, peraltro, eccepita dai consiglieri regionali convenuti.<br />	<br />
Quanto, poi, al merito dei conflitti, la ricorrente osserva come, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’esonero da responsabilità previsto dalla citata norma costituzionale abbracci tutte le attività che costituiscono esplicazione di una funzione tipica, direttamente affidata ai consiglieri regionali dalla stessa Costituzione o dalle altre fonti normative cui questa rinvia. La garanzia dell’insindacabilità si estende, peraltro, anche a quei comportamenti che, pur non rientrando tra gli atti tipici, risultino legati da un nesso funzionale con l’esercizio delle attribuzioni proprie dell’organo di appartenenza. Nel caso delle opinioni manifestate in sede esterna a quella istituzionale, detto nesso funzionale presuppone che sia riscontrabile una sostanziale corrispondenza di significato tra le dichiarazioni extra moenia e l’atto tipico, e, al tempo stesso, un legame di ordine temporale, atto a far sì che le dichiarazioni esterne assumano una finalità divulgativa dell’attività istituzionale.<br />	<br />
In questa prospettiva, sarebbe dunque indubbio – secondo la ricorrente – che il consigliere Atalmi fruisca della garanzia della insindacabilità in rapporto alle dichiarazioni per le quali è stato convenuto in giudizio dalla Sigma Informatica. Quanto, infatti, all’interrogazione dell’8 ottobre 2009, risulterebbe incontestabile che fra gli atti tipici, espressivi delle funzioni dei consiglieri regionali, vadano comprese le interrogazioni e le interpellanze, in quanto strumentali al sindacato esercitato dal consiglio regionale nei confronti della giunta: conclusione che troverebbe, peraltro, espressa conferma nel disposto dell’art. 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), concernente l’analoga guarentigia accordata ai membri del Parlamento dall’art. 68, primo comma, Cost.<br />	<br />
Rispetto, poi, all’articolo apparso sul quotidiano «La Tribuna» dell’8 ottobre 2009, sussisterebbero entrambi i requisiti richiesti ai fini della insindacabilità delle dichiarazioni esterne, trattandosi di articolo posteriore appena di un giorno alla presentazione dell’interrogazione e consistente nella pura e semplice trasposizione del contenuto di questa.<br />	<br />
La conclusione non potrebbe essere, peraltro, diversa neppure in rapporto alle dichiarazioni del consigliere Bottacin.<br />	<br />
Quest’ultimo avrebbe, infatti, svolto una «attività ricognitiva», in qualità tanto di consigliere regionale di minoranza che di vicepresidente della Commissione consiliare Sanità, richiedendo informazioni dapprima agli uffici regionali e poi alle Aziende sanitarie locali (ASL). Tale attività troverebbe una precisa base normativa nelle disposizioni dell’ordinamento regionale che attribuiscono alle Commissioni consiliari il potere di consultare direttamente enti locali, cittadini, organizzazioni sindacali, economiche e professionali (art. 22, primo comma, dello statuto regionale); di disporre lo svolgimento di indagini conoscitive, allo scopo di acquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile alla loro attività (art. 22, terzo comma, dello statuto); di ordinare l’esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione alla Giunta, i dirigenti delle segreterie regionali e gli amministratori o, previo avviso a questi ultimi, i dirigenti di enti, aziende e agenzie regionali (art. 23 dello Statuto). Essa costituirebbe, altresì, espressione del diritto all’informazione nei confronti della Regione e degli enti ad essa subordinati (tra cui le ASL), riconosciuto ai singoli consiglieri dall’art. 15, quarto comma, dello statuto e dall’art. 73 del regolamento del Consiglio regionale, adottato con deliberazione del 30 aprile 1987, n. 456.<br />	<br />
Con le dichiarazioni contenute nell’articolo pubblicato il 9 ottobre 2009, il consigliere Bottacin si sarebbe limitato, d’altra parte, a denunciare l’inerzia tenuta dagli uffici regionali nel dare seguito alle proprie richieste, intese a conoscere le modalità di affidamento dei servizi alla Sigma Informatica. Tali richieste – contrariamente a quanto assume la società attrice – non potrebbero essere qualificate come «pretestuose» o «strumentali», non solo perché espressive dell’intento di acclarare con completezza la vicenda relativa alla sottrazione di denaro pubblico oggetto di indagine, ma anche e prima ancora perché le funzioni di indirizzo politico e di controllo da parte del corpo legislativo e dei suoi singoli componenti «sono per definizione libere nei fini». Ciò, a prescindere dall’ulteriore rilievo che in nessun modo le dichiarazioni potrebbero ritenersi, di fatto, lesive del buon nome della società attrice.<br />	<br />
Il secondo articolo, apparso sul quotidiano «La Tribuna» il 12 ottobre 2009, non farebbe, a sua volta, che prendere atto «della sostanziale prevalenza della Società Sigma Informatica s.p.a. nel panorama della gestione del personale sanitario delle varie ULSS e delle modalità di aggiudicazione dei servizi informatici della stessa», riportando fedelmente «fatti storicamente presenti».<br />	<br />
Alla luce di tali considerazioni, la Regione ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che non spettava allo Stato e, per esso, al Tribunale di Venezia accertare la responsabilità dei consiglieri Atalmi e Bottacin, quale autori delle dichiarazioni in contestazione, e, per l’effetto, di annullare – con riferimento alla posizione di detti consiglieri – l’ordinanza impugnata e, «se del caso», tutti gli atti processuali adottati nel giudizio civile promosso nei loro confronti dalla Sigma Informatica s.p.a.<br />	<br />
2.– Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati infondati.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />	<br />
</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.– Con due distinti ricorsi, la Regione Veneto ha sollevato conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione all’ordinanza di ammissione di mezzi istruttori, adottata il 19 maggio 2011 dal Tribunale di Venezia nell’ambito di un giudizio civile promosso contro i consiglieri regionali Nicola Atalmi e Diego Bottacin (nonché di ulteriori soggetti), per il risarcimento dei danni derivanti da talune loro dichiarazioni, reputate diffamatorie.<br />	<br />
Ad avviso della ricorrente, l’atto impugnato sarebbe lesivo della prerogativa della insindacabilità, accordata ai consiglieri regionali dall’art. 122, quarto comma, della Costituzione, e, di riflesso, delle attribuzioni regionali in materia di organizzazione e funzioni degli organi, riconosciute dagli artt. 121 e 123 Cost.<br />	<br />
2.– I ricorsi concernono un medesimo atto e svolgono argomenti in parte comuni, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un’unica decisione.<br />	<br />
3.– In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto avvenuta – in entrambi i giudizi – oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 25, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, adottate con deliberazione del 7 ottobre 2008 (ex plurimis, sulla inammissibilità della costituzione tardiva nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, sentenze n. 149 del 2009 e n. 313 del 2006).<br />	<br />
L’ultima delle notificazioni dei ricorsi previste dai commi 1 e 2 dello stesso art. 25 – nella specie, la notificazione al Tribunale di Venezia, quale organo che ha emanato l’atto impugnato – si è, infatti, perfezionata il 17 agosto 2011, con la conseguenza che il termine per la costituzione scadeva il 26 settembre 2011 (pacifica essendo l’inapplicabilità, nei giudizi costituzionali, della sospensione dei termini nel periodo feriale: tra le molte, sentenza n. 318 del 2009 e ordinanza n. 408 del 2006). Gli atti di costituzione risultano depositati, per converso, solo il 27 settembre 2011 e quindi tardivamente.<br />	<br />
4.– Sussistono, invece, i requisiti di ammissibilità dei conflitti, ivi compreso quello oggettivo, rappresentato dall’idoneità dell’atto impugnato a ledere le attribuzioni costituzionali della Regione.<br />	<br />
Per costante giurisprudenza di questa Corte, costituisce atto idoneo ad innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzione qualsiasi comportamento significante, imputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna e che – anche se preparatorio o non definitivo – sia comunque diretto «ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima» (ex plurimis, sentenze n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988).<br />	<br />
Con particolare riguardo alla garanzia prevista a favore dei consiglieri regionali dall’art. 122, quarto comma, Cost., questa Corte ha escluso che – contrariamente a quanto sostiene la Regione Veneto – il mero «esercizio della giurisdizione civile» nei confronti di un consigliere, pure in presenza di una eccezione della difesa di quest’ultimo tesa a far valere l’insindacabilità, possa ritenersi, di per sé, lesivo della guarentigia e tale, dunque, da legittimare la Regione a reagire con lo strumento del conflitto. Nell’attuale assetto dei rapporti fra attribuzioni dell’autorità giudiziaria e tutela della prerogativa in questione – che concreta una immunità di ordine sostanziale, e non già una esenzione dalla giurisdizione – la Regione può, infatti, censurare solo «il “cattivo uso” del potere valutativo da parte di chi, in via ordinaria, svolge la funzione giurisdizionale, ritenendo che la pronuncia sia in contrasto con la previsione contenuta nella citata disposizione costituzionale» (sentenza n. 195 del 2007). In altre parole, il conflitto di attribuzione è proponibile solo in presenza di un atto – anche preliminare alla definizione del giudizio – che concretamente trascuri la prerogativa di cui si discute (sentenza n. 235 del 2007).<br />	<br />
La fattispecie oggi in esame si presenta, pur tuttavia, diversa da quelle già esaminate e decise da questa Corte nel senso della carenza dell’idoneità lesiva (sentenze n. 235 e n. 173 del 2007, concernenti, rispettivamente, provvedimenti di semplice rinvio delle udienze per la produzione di scritti difensivi e l’ordinanza di fissazione dell’udienza di trattazione). Non si è di fronte, infatti, a un mero atto di impulso processuale, imposto dalla legge senza margini di discrezionalità in presenza di determinate condizioni, o comunque privo di ogni «contenuto decisorio»: ma, al contrario, di un provvedimento con il quale il giudice si è pronunciato – con valutazione discrezionale e sia pure in funzione preparatoria della pronuncia volta a definire il giudizio – sulle istanze istruttorie delle parti.<br />	<br />
Con l’ordinanza impugnata, d’altro canto, il Giudice veneziano ha ammesso mezzi istruttori finalizzati, non già alla mera verifica della sussistenza dei presupposti di operatività della garanzia della insindacabilità, eccepita dalla difesa dei consiglieri regionali convenuti, quanto piuttosto allo scrutinio della fondatezza nel merito della domanda della società attrice (circostanza di tutta evidenza, specie in rapporto alla disposta consulenza tecnica d’ufficio, diretta ad accertare le caratteristiche e le eventuali manchevolezze del sistema informatico predisposto dalla predetta società).<br />	<br />
Sulla premessa che le prove vengono disposte dal giudice solo in quanto reputate ammissibili e rilevanti ai fini della decisione, e tenuto conto, altresì, dell’assenza di qualsiasi riserva o specifica indicazione di segno contrario riguardo alla questione preliminare relativa alla insindacabilità, si deve quindi concludere che l’ordinanza in questione – prefigurando una pronuncia sul merito della domanda – contenga un implicito disconoscimento della guarentigia, sufficiente a concretizzare la potenzialità lesiva.<br />	<br />
5.– Scendendo, quindi, all’esame del merito dei ricorsi, giova ricordare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’eccezionale guarentigia di cui all’art. 122, quarto comma, Cost. – la quale non mira ad assicurare una posizione di privilegio ai consiglieri regionali, ma a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente riservata al Consiglio regionale (ex plurimis, sentenze n. 195 del 2007, n. 392 e n. 391 del 1999) – ricomprende tutte quelle attività che costituiscono esplicazione di una funzione tipica, affidata a tale organo dalla stessa Costituzione o da altre fonti normative cui la prima rinvia (tra le ultime, sentenze n. 337 del 2009, n. 276 e n. 76 del 2001, n. 289 del 1997).<br />	<br />
Come per l’analoga guarentigia prevista a favore dei membri del Parlamento dall’art. 68, primo comma, Cost., l’immunità in parola si estende, peraltro, anche a quei comportamenti che, pur non rientrando fra gli atti tipici, siano collegati da nesso funzionale con l’esercizio delle attribuzioni proprie dell’organo di appartenenza, tra cui, in particolare, la divulgazione esterna delle opinioni espresse in sede consiliare (sentenza n. 391 del 1999).<br />	<br />
Le condizioni affinché le dichiarazioni <i>extra moenia</i> possano ritenersi coperte dalla garanzia dell’insindacabilità sono le stesse elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte in rapporto alla predetta garanzia di cui all’art. 68, primo comma, Cost.: vale a dire, la sostanziale corrispondenza contenutistica rispetto all’atto tipico e il legame di ordine temporale, idonei ad imprimere alle dichiarazioni esterne una connotazione divulgativa dell’attività istituzionale (sentenze n. 221 del 2006, n. 276 e n. 76 del 2001).<br />	<br />
6.– Alla stregua dei ricordati principi, entrambi i conflitti sono fondati.<br />	<br />
Riguardo al conflitto concernente il consigliere Nicola Atalmi (reg. confl. enti n. 6 del 2011), va, infatti, osservato che detto consigliere è stato convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti da opinioni espresse in una interrogazione consiliare (l’interrogazione a risposta immediata n. 893 dell’8 ottobre 2009) e riprese in un articolo pubblicato sul quotidiano «La Tribuna» di Treviso, non già il giorno successivo – come si deduce in ricorso – ma addirittura (secondo quanto emerge dal testo prodotto dalla ricorrente) lo stesso giorno di presentazione dell’interrogazione (ciò, sebbene nell’articolo si affermi che questa era stata presentata nel pomeriggio del giorno precedente).<br />	<br />
Per costante giurisprudenza di questa Corte, le interrogazioni e le interpellanze vanno senz’altro annoverate tra gli atti consiliari tipici, in quanto strumentali alle funzioni di controllo e di sindacato politico che il Consiglio esercita nei confronti della Giunta (sentenze n. 391 del 1999, n. 382 del 1998 e n. 274 del 1995). A propria volta, l’articolo di stampa – praticamente coevo all’atto tipico – si limita, nella sostanza, a riprodurre i contenuti dell’interrogazione, con conseguente sussistenza di entrambe le evidenziate condizioni per la configurabilità del nesso funzionale.<br />	<br />
7.– Quanto, poi, al secondo conflitto, concernente il consigliere Diego Bottacin, la responsabilità risarcitoria di quest’ultimo è stata dedotta in giudizio dalla società attrice in rapporto alle dichiarazioni rese nel corso di due interviste al quotidiano «La Tribuna», pubblicate il 9 e il 12 ottobre 2009.<br />	<br />
Tali interviste si connettono, peraltro, sul piano contenutistico, alle richieste scritte che il consigliere Bottacin, all’epoca anche vicepresidente della commissione consiliare sanità, ha rivolto, rispettivamente il 6 e il 9 ottobre 2009 – e, dunque, pochi giorni prima – ai competenti uffici della Regione e a tutte le Aziende sanitarie regionali, al fine di acquisire copia della documentazione relativa ai contratti di appalto conclusi con la società attrice e alle gare che li hanno preceduti. Ciò, nella prospettiva di appurare la posizione di quest’ultima nel quadro della gestione della sanità in Veneto e di fare luce su eventuali ulteriori responsabilità per la rilevante sottrazione di denaro pubblico, verificatasi nell’ambito della ULSS n. 9 di Treviso.<br />	<br />
Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di precisare, d’altra parte, che tra le attività coperte dalla garanzia della insindacabilità ben possono essere annoverate quelle di vigilanza e di controllo che spettano alle commissioni consiliari, istituite quali articolazioni del Consiglio regionale, chiamate a svolgere le loro attribuzioni nell’ambito delle materie di rispettiva competenza: con la conseguenza che detta garanzia si estende anche alle dichiarazioni esterne che, in stretta successione temporale, ne riflettano i contenuti (sentenza n. 276 del 2001, concernente, in particolare, una lettera inviata da un consigliere regionale, nella sua qualità di presidente della commissione sicurezza sociale, all’assessore alla sanità e al presidente della Giunta regionale, nella quale si prospettavano dubbi circa la correttezza dell’operato del direttore generale di una azienda sanitaria).<br />	<br />
8.– In accoglimento dei ricorsi, si deve dichiarare, pertanto, che non spettava allo Stato, e, per esso, al Tribunale di Venezia, adottare l’ordinanza impugnata, limitatamente alle domande proposte nei confronti dei consiglieri Atalmi e Bottacin: ordinanza che va quindi, in parte qua, annullata.<br />	<br />
Non v’è luogo, per contro, a disporre l’annullamento di ulteriori e precedenti atti del giudizio civile in questione, secondo quanto richiesto, sia pure in termini di mera eventualità, dalla ricorrente («se del caso»), giacché – come la stessa Regione Veneto riconosce – gli atti anteriori all’ordinanza impugnata non potevano considerarsi ancora lesivi della prerogativa di cui all’art. 122, quarto comma, Cost.</p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>riuniti i giudizi,<br />	<br />
<i>dichiara</i> che non spettava allo Stato e, per esso, al Tribunale di Venezia emettere, nell’ambito del giudizio civile R.G. n. 1475/2010, l’ordinanza indicata in epigrafe con riferimento alle domande proposte dalla Sigma Informatica s.p.a. nei confronti dei consiglieri regionali Nicola Atalmi e Diego Bottacin, e, di conseguenza, annulla per tale parte l’ordinanza stessa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.<br />	<br />
F.to:<br />	<br />
Alfonso QUARANTA, Presidente<br />	<br />
Giuseppe FRIGO, Redattore<br />	<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011. 	</p>
<p align=center>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ricorso-12-12-2011-n-332/">Corte Costituzionale &#8211; Ricorso &#8211; 12/12/2011 n.332</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ricorso &#8211; 3/11/2004 n.3700</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ricorso-3-11-2004-n-3700/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ricorso-3-11-2004-n-3700/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ricorso-3-11-2004-n-3700/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ricorso &#8211; 3/11/2004 n.3700</a></p>
<p>Pres. Perricone, Est. Testori ric. Lucchi Nicola contro Ministero della Difesa sul riconoscimento della causa di servizi in ordine ad infortunio occorso durante l&#8217;orario di lavoro Infortunio occorso durante lo svolgimento di attività lavorativa – Sussistenza della “occasione di lavoro” ai sensi dell’art.2 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ricorso-3-11-2004-n-3700/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ricorso &#8211; 3/11/2004 n.3700</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ricorso-3-11-2004-n-3700/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ricorso &#8211; 3/11/2004 n.3700</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perricone, Est. Testori<br /> ric. Lucchi Nicola contro Ministero della Difesa</span></p>
<hr />
<p>sul riconoscimento della causa di servizi in ordine ad infortunio occorso durante l&#8217;orario di lavoro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Infortunio occorso durante lo svolgimento di attività lavorativa – Sussistenza della “occasione di lavoro” ai sensi dell’art.2 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 &#8211;  Aggressione sul posto di lavoro da parte di un dipendente della medesima struttura – Riconducibilità della stessa a rapporti personali intercorrenti fra i soggetti coinvolti &#8211; Riconoscimento della causa di servizio – Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>l riconoscimento della causa di servizio in ordine ad un infortunio occorso durante  l’orario di lavoro presuppone una situazione di rischio a cui il lavoratore è sottoposto per il solo fatto di svolgere una attività lavorativa in un determinato posto. L’evento infortunistico indennizzabile, pertanto, non può dipendere da un atto violento volontariamente posto in essere da altro dipendente, che avrebbe potuto concretizzarsi in qualunque momento e luogo date le motivazioni personali che ne erano alla base. Il rapporto di derivazione eziologica tra il sinistro ed il lavoro non deve esser inteso in termini di stretta dipendenza causa-effetto sul piano materiale, ma deve essere ricollegato al rischio intrinseco connesso all’attività lavorativa, sicché il rischio di lavoro assume il ruolo di “fattore occasionale” del rischio tutelato ed il rischio elettivo quello di limite della copertura assicurativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">(sul riconoscimento della causa di servizi in ordine ad infortunio occorso durante l’orario di lavoro</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE I </b></p>
<p>composto dai signori:<br />
Dott. Bartolomeo Perricone, Presidente; Dott. Alberto Pasi, Consigliere<br />
Dott. Carlo Testori, Consigliere rel.est.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1289 del 2000 proposto<br />da <b>Lucchi Nicola</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Resca ed elettivamente domiciliato in Bologna, piazza Cavour n. 3, presso l’avv. Silvia Lodi,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della Difesa</b>, costituitosi in giudizio in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici è domiciliato in via G. Reni n. 4,<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della determinazione del 9/5/2000 prot. n. 11/224/00 con cui la Commissione medica di 2^ istanza del Comando Regione militare Centro &#8211; Comando del servizio di sanità e veterinaria ha confermato la decisione della Commissione medico legale di prima istanza che, con processo verbale n. 657 del 9/4/1999, aveva negato in capo al ricorrente il riconoscimento della causa di servizio in ordine all&#8217;infortunio patito il 18/7/1997.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore il Cons. Carlo Testori;<br />
Udito alla pubblica udienza del 21 ottobre 2004 l’Avv. dello Stato S. Bassani;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1) Il sig. Nicola Lucchi ha prestato servizio sostitutivo civile presso i Servizi sociali del Comune di Ferrara dal 19/5/1997 al 18/3/1998.<br />
In data 19 luglio 1997 ha denunciato al Comando Stazione Carabinieri di  Pontelagoscuro che il giorno precedente, all&#8217;ingresso della sede dei Servizi sociali di quest&#8217;ultima località (presso i quali il sig. Lucchi era stato assegnato in ausilio dall’A.C. di Ferrara) era stato colpito con un pugno da un dipendente di quell’Ufficio, con il quale aveva appena avuto un colloquio in merito ad una vicenda svoltasi pochi giorni prima nei locali dei predetti Servizi, che aveva coinvolto la moglie e la suocera del dipendente in questione e relativamente alla quale l&#8217;odierno ricorrente era stato convocato presso i Carabinieri e aveva fornito dichiarazioni. Trasportato presso l&#8217;Azienda ospedaliera S. Anna di Ferrara, al sig. Lucchi è stata diagnosticata &#8220;Frattura ossa nasali con deviazione della piramide nasale&#8221; guaribile in 20 giorni, con conseguente necessità di intervento chirurgico.</p>
<p>2) Nell&#8217;agosto 1997 l&#8217;interessato ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell&#8217;infortunio occorsogli; con verbale n. 657 del 9 aprile 1999 la Commissione medico ospedaliera dell&#8217;Ospedale militare di Bologna ha escluso la dipendenza da causa di servizio dell&#8217;evento traumatico subito dal richiedente in quanto non riconducibile &#8220;in alcun modo al servizio o ad eventi ad esso correlabili&#8221;.<br />
Tale valutazione è stata contestata dal sig. Lucchi innanzi alla Commissione medica di 2^ istanza del Comando Regione militare Centro che, riunitasi in data 6 marzo 2000, ha confermato il giudizio già espresso dalla C.M.O., comunicando detta conclusione con nota del 9/5/2000 prot. n. 11/224/00.</p>
<p>3) Contro la determinazione negativa di cui sopra l&#8217;interessato ha proposto il ricorso in epigrafe, sostenendo che esiste correlazione e conseguenzialità tra l&#8217;attività espletata e l&#8217;evento lesivo e richiamando, a sostegno delle proprie tesi, ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione.<br />
L&#8217;Amministrazione della Difesa si è costituita in giudizio depositando la documentazione relativa al caso in esame e insistendo per la reiezione del ricorso con memoria di mera forma.<br />
All&#8217;udienza del 21 ottobre 2004 la causa è passata in decisione.</p>
<p>4) Il ricorrente sostiene l&#8217;erroneità del giudizio impugnato evidenziando:<br />
&#8211; che l&#8217;evento lesivo è avvenuto durante l&#8217;orario di servizio e nei locali di lavoro per effetto di una situazione comunque strettamente correlata alle mansioni da lui svolte, che lo vedevano quotidianamente a contatto con realtà di sofferenze psicopatolo<br />
&#8211; che in ogni caso, secondo la lettura che la giurisprudenza ha dato degli artt. 2 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la accezione di &#8220;occasione di lavoro&#8221; va riferita ad ogni fatto comunque ricollegabile al rischio connesso all’attività lavorativa cu<br />
Tali profili sono stati già evidenziati dal ricorrente nella richiesta di riesame indirizzata alla Commissione medica di 2^ istanza, che peraltro si è espressa sfavorevolmente rilevando in particolare: &#8220;…… l&#8217;evento per il quale si richiede la dipendenza da causa di servizio non deriva da una situazione di rischio cui il lavoratore è sottoposto per il solo fatto di svolgere una attività lavorativa in un determinato posto, bensì da un atto violento volontariamente posto in essere da un dipendente della struttura il quale deve risponderne penalmente e civilmente. Stante le motivazioni addotte dal ricorrente, l&#8217;inconsulto gesto dell&#8217;aggressore avrebbe potuto concretizzarsi in qualsiasi momento e luogo date le motivazioni personali più o meno congrue che ne erano alla base per cui, a parere di questa commissione viene a mancare il presupposto dell&#8217;esistenza di infortunio ascrivibile ad occasione di lavoro e di rischio&#8221;.<br />
Il Collegio condivide le considerazioni svolte dal predetto organo sanitario, che &#8211; contrariamente a quanto sostenuto nel gravame &#8211; non appaiono contrastanti con l&#8217;orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente. È utile, in proposito, citare la sentenza della Cassazione, Sezione lavoro, 27 febbraio 2002 n. 2942 che, in adesione all&#8217;indirizzo in questione, ha ribadito: che &#8220;il sinistro indennizzabile ai sensi dell&#8217;art. 2 d.p.r. n. 1124 del 1965 non può essere circoscritto nei limiti dell&#8217;evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall&#8217;assicurato, ma va riferito ad ogni accadimento infortunistico che all&#8217;occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto, in quanto configurabile anche al di fuori dell&#8217;attività lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata; pertanto l&#8217;evento infortunistico verificatosi in occasione di lavoro non va considerato sotto il profilo della mera oggettività materiale dello stesso, ma, ai fini della sua indennizzabilità, deve essere esaminato in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo connesse all&#8217;attività lavorativa espletata, potendo in siffatto contesto particolare assumere connotati peculiari tali da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo rientrare nell&#8217;ambito della previsione della normativa di tutela, con l&#8217;unico limite della sua ricollegabilità a mere esigenze personali dei tutto esulanti dall&#8217;ambiente e dalla prestazione di lavoro (c.d. rischio elettivo)&#8221;; che in tale ottica &#8220;ai fini della sussistenza della &#8220;occasione di lavoro&#8221;, assume rilevanza ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell&#8217;attività lavorativa, sicché il lavoro assume il ruolo di &#8220;fattore occasionale&#8221; del rischio tutelato ed il &#8220;rischio elettivo&#8221; quello di limite della copertura assicurativa&#8221;; che in sostanza la tutela del lavoratore va estesa a tutti gli &#8220;eventi dannosi subiti dal lavoratore sul luogo di lavoro e durante l&#8217;espletamento della prestazione non riconducibili al rischio intrinseco connesso all&#8217;attività lavorativa, o alle attività immediatamente e necessariamente a quella connesse, ma tuttavia legate allo svolgimento della prestazione. Di conseguenza il rapporto di derivazione eziologica tra il sinistro ed il lavoro non è stato inteso in termini di stretta dipendenza causa-effetto sul piano materiale, ma ampliato a tutte le condizioni, anche esterne al particolare processo produttivo, ma comunque legate ed influenti sul processo produttivo medesimo, che abbiano comunque concorso alla produzione dell&#8217;evento lesivo&#8221;. La pronuncia citata, nel richiamare alcune fattispecie-limite risolte dalla giurisprudenza in applicazione dei principi appena esposti, fa riferimento anche al caso deciso dalla medesima Sezione lavoro con la sentenza n. 3747 del 1998, in cui l&#8217;occasione di lavoro è stata ravvisata &#8220;nelle lesioni subite dal lavoratore in caso di aggressione sul posto di lavoro da parte di estranei sulla base della sola coincidenza temporale e spaziale tra l&#8217;episodio e l&#8217;attività lavorativa, in mancanza di prove che riconducano l&#8217;episodio a fattori strettamente personali&#8221;.<br />
Tale richiamo appare al Collegio particolarmente significativo ai fini della definizione della presente controversia, in cui, a differenza del caso appena citato, l&#8217;aggressione subita dal ricorrente ad opera di un dipendente della medesima struttura in cui egli lavorava va ricondotta a circostanze riguardanti i rapporti personali intercorrenti tra i soggetti coinvolti, rispetto ai quali non risulta influente l&#8217;ambiente lavorativo. Ciò che rileva nella fattispecie in esame, infatti, non è la circostanza che l&#8217;intera vicenda abbia avuto origine (con il coinvolgimento di parenti dell&#8217;aggressore del ricorrente) nei locali dei Servizi sociali di Pontelagoscuro, né che nei medesimi locali abbia avuto luogo l&#8217;aggressione, né che l&#8217;aggressore fosse un collega di lavoro, bensì il fatto che &#8211; come evidenziato nei giudizi dei collegi medici &#8211; la causa violenta che ha provocato l&#8217;evento lesivo è scaturita da fattori di contrasto personale non connessi con l&#8217;attività lavorativa svolta dal ricorrente; e questo elemento risulta idoneo ad escludere la sussistenza di un rapporto di derivazione eziologica tra sinistro e lavoro nella ampia accezione più sopra illustrata (tenuto anche conto che le affermazioni contenute nel ricorso secondo cui l&#8217;aggressore era un soggetto psichicamente instabile sono rimaste comunque prive di supporto probatorio).</p>
<p>5) In conclusione, il ricorso va respinto perché infondato.<br />
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.   Q.   M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna il 21 ottobre 2004.</p>
<p>Presidente F.to Bartolomeo Perricone<br />
Consigliere rel.est. F.to Carlo Testori</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 03/11/2004</p>
<p>Bologna, li 03/11/2004</p>
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