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	<title>Parere Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Parere Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla legittimità della sanzione inflitta ad un militare che abbia abusato di bevande alcoliche.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimita-della-sanzione-inflitta-ad-un-militare-che-abbia-abusato-di-bevande-alcoliche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 15:07:53 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimita-della-sanzione-inflitta-ad-un-militare-che-abbia-abusato-di-bevande-alcoliche/">Sulla legittimità della sanzione inflitta ad un militare che abbia abusato di bevande alcoliche.</a></p>
<p>Militare e militarizzato &#8211; Sanzioni &#8211; Abuso di bevande alcoliche &#8211; Legittimità. È legittima la sanzione di stato della sospensione dall’impiego per un mese inflitta ad un militare che abbia abusato di bevande alcoliche in violazione dell’obbligo, sancito dal combinato disposto degli artt. 718, comma 1, 732, comma 3, lett.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimita-della-sanzione-inflitta-ad-un-militare-che-abbia-abusato-di-bevande-alcoliche/">Sulla legittimità della sanzione inflitta ad un militare che abbia abusato di bevande alcoliche.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimita-della-sanzione-inflitta-ad-un-militare-che-abbia-abusato-di-bevande-alcoliche/">Sulla legittimità della sanzione inflitta ad un militare che abbia abusato di bevande alcoliche.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Militare e militarizzato &#8211; Sanzioni &#8211; Abuso di bevande alcoliche &#8211; Legittimità.</p>
<p style="text-align: justify;">È legittima la sanzione di stato della sospensione dall’impiego per un mese inflitta ad un militare che abbia abusato di bevande alcoliche in violazione dell’obbligo, sancito dal combinato disposto degli artt. 718, comma 1, 732, comma 3, lett. d), d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e 929, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 60, di astenersi da tali abusi e di mantenere la piena efficienza psicofisica.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Poli &#8211; Est. Vaccaro</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezioneGrande" style="text-align: center;">Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione Prima</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Adunanza di Sezione del 19 giugno 2024</p>
<p class="rigth" style="text-align: justify;">NUMERO AFFARE 01313/2023</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">OGGETTO:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero della difesa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal graduato aiutante dell’Esercito italiano (EI) -OMISSIS-, avverso: i) il decreto M_D -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale era stata irrogata nei suoi confronti la sanzione della “sospensione disciplinare dall’impiego” di mesi 1 (uno); la determinazione M_D -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, con il quale lo Stato maggiore dell’Esercito ha disposto il trasferimento d’autorità del militare.</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">LA SEZIONE</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la relazione n. M_D AB05933 REG2023 0558167 del 27 settembre 2023, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull&#8217;affare consultivo in oggetto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Esaminati gli atti e udita la relatrice, consigliere Valeria Vaccaro.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Oggetto del presente giudizio sono i seguenti provvedimenti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">i) decreto M_D -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante la sanzione di stato della “sospensione disciplinare dall’impiego” di mesi 1 (uno), inflitta al graduato aiutante -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ii) determinazione M_D -OMISSIS-, dello Stato maggiore dell’Esercito recante il trasferimento d’autorità del graduato dal -OMISSIS- reggimento bersaglieri di stanza in -OMISSIS- al -OMISSIS- reggimento fanteria “-OMISSIS-”, di stanza in -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. In data -OMISSIS-, il ricorrente, impiegato come conduttore per lo svolgimento cli un&#8217;attività addestrativa continuativa &#8211; in programma nei giorni dal -OMISSIS- in località -OMISSIS- &#8211; alle ore 5,40 circa del -OMISSIS- veniva sottoposto dal DSS e medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori al test &#8220;Carbohydrate Defdicient Trassferrin&#8221; (CDT) concernente l&#8217;esame delle Isoforme, a basso o nullo grado di glicosilazione, che aumentano percentualmente a seguito di abuso di alcolico, test previsto dal d.lgs 9 aprile 2008, n.81. Il prelievo veniva esaminato in data -OMISSIS- presso il laboratorio analisi del DMML di -OMISSIS- ed evidenziava un valore di 2.0 che nei valori di riferimento viene definito &#8220;patologico”, trattandosi di un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. Il graduato, veniva quindi sottoposto a procedimento penale per &#8220;ubriachezza in servizio pluriaggravata (artt. 47 nr.2 e 139, comma 2, c.p.m.p.). Nell’imputazione veniva precisato che &#8220;<i>il reparto di appartenenza provvedeva a concedere, al suddetto, su proposta del citato luogo di cura, sessanta giorni di licenza in convalescenza, nonché al ritiro della patente militare di guida, rilasciatagli, il -OMISSIS-, dalla Scuola Trasporti e Materiali in -OMISSIS-, scadente -OMISSIS-; a far accompagnare da un collega, il suindicato, presso il domicilio, onde evitare di farlo porre alla guida del proprio autoveicolo</i>&#8220;. Ed ancora, veniva precisato, che il militare veniva “<i>colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere la sua capacità di prestare il menzionato servizio; con le aggravanti del grado rivestito e dell&#8217;essere un militare preposto ad un servizio</i>&#8220;.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3. Con richiesta del -OMISSIS-, il P.M presso il Tribunale Militare di -OMISSIS-, chiedeva il rinvio a giudizio dell&#8217;imputato; all&#8217;udienza preliminare del -OMISSIS-, il P.M. insisteva nella richiesta di rinvio a giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.4. Con sentenza del -OMISSIS-, del Giudice dell&#8217;udienza preliminare presso il Tribunale Militare di -OMISSIS-, veniva deciso che si dovesse immediatamente pronunciare sentenza di non luogo a procedere, in quanto &#8220;il reato in esame può essere perseguito penalmente solo a richiesta del Comandante di Corpo dell&#8217;imputato ad eccezione delle ipotesi specifiche previste dal capoverso dell&#8217;art. 139, citato”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Per la vicenda descritta in fatto, il Comando forze operative sud ordinava “inchiesta formale” nei confronti del militare, con contestazione degli addebiti effettuata il -OMISSIS- e, acquisita la relazione finale dell’Ufficiale Inquirente, proponeva di irrogare la “sospensione disciplinare dall’impiego” di un mese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. Il Ministero della difesa, concordando con la proposta, con decreto dirigenziale (i cui estremi sono dettagliati in epigrafe), notificato il -OMISSIS-, infliggeva la suddetta sanzione disciplinare di stato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. Successivamente, lo Stato maggiore dell’Esercito, con decreto dirigenziale n. M_D -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, disponeva il trasferimento d’autorità del militare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Avverso tali provvedimenti, il militare presentava ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in epigrafe.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. Con il predetto gravame, affidato a 5 motivi, estesi da pagina 7 a pagina 18 del ricorso, il ricorrente deduceva le seguenti censure:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) la violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) la violazione e falsa applicazione degli articoli 47 e 139 del Codice Penale Militare di Pace;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della Direttiva P – 001 “Procedura per l’impiego del personale militare dell’esercito”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4) l’eccesso di potere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Con la relazione di rito, il Ministero della difesa evidenziava, quanto al primo dei provvedimenti impugnati, che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) il sindacato chiesto dal ricorrente tende in sostanza a sollecitare un riesame sui fatti e sull’apprezzamento compiuto dall’Autorità irrogante la sanzione, che ha considerato disciplinarmente rilevante la condotta tenuta dall’interessato, ma questa implicita richiesta di rivalutazione della condotta ascritta al ricorrente, in quanto implicante un’indagine su vizi di merito, sarebbe sottratta a una decisione in sede di ricorso straordinario, considerata la natura di questo rimedio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) le argomentazioni formulate dal ricorrente circa gli apprezzamenti compiuti dall’Amministrazione sarebbero pertanto inammissibili, dovendo l’impugnativa in esame, fondarsi esclusivamente su motivi di legittimità relativi al provvedimento impugnato e non su valutazioni di merito, come da costante giurisprudenza del Consiglio di Stato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo è assolto quando essa può essere ricavata dalla lettura degli atti attinenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento anche attraverso il richiamo al contenuto argomentativo di altro atto dell’Amministrazione. Inoltre nel caso del graduato aiutante in questione, la stessa sentenza penale di proscioglimento non ha messo in valore le ragioni ostese dalla difesa, tendenti a dimostrare, <i>inter alia</i>, l’insussistenza del fatto di reato, per mancanza di elementi idonei a sostenere l&#8217;accusa in giudizio o, in via subordinata, per tenuità del fatto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) non vi è stato travisamento dei fatti, atteso che l’illecito disciplinare commesso dal graduato e sanzionato con la sospensione per un mese, riguarda la violazione dei doveri di lealtà e correttezza assunti dai militari all’atto del giuramento e del generale dovere di ogni militare di preservare le proprie capacità psico-fisiche al fine dell’assolvimento dei compiti istituzionali (sanciti dall’art. 718 “Formazione militare” del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (r.m.);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) circa la contestata sproporzione della sanzione disciplinare in esame, la relazione – citando diffusa, costante giurisprudenza di questo consesso &#8211; evidenzia che la scelta compiuta dall’Amministrazione, in ordine al tipo di sanzione da irrogare, non è censurabile salvo che non appaia manifestamente illogica e ingiusta, in quanto il giudizio sulla punibilità del comportamento rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione e non può essere sindacato, se non per evidenti ragioni di contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti, ovvero, quanto alla misura, per evidente sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione inflitta: ipotesi che, nel caso di specie, non si ravvisano.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. In relazione al provvedimento di trasferimento adottato con provvedimento dello Stato maggiore dell’Esercito, la relazione ministeriale evidenzia come lo stesso sia stato disposto per motivi di “incompatibilità ambientale” a seguito delle “reiterate condotte, disciplinarmente sanzionate, del militare, che ne hanno pregiudicato la prosecuzione del servizio nella medesima sede”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. Nella relazione istruttoria redatta dallo Stato maggiore dell’Esercito M D -OMISSIS-, in data -OMISSIS- (richiamata dalla relazione ministeriale), si specifica espressamente quanto segue:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) la determinazione del trasferimento, lungi dall&#8217;essere una decisione vincolata conseguente ad ogni sospensione disciplinare dall&#8217;impiego, consiste nella valutazione sull&#8217;opportunità di mantenimento del militare presso la medesima sede di servizio al momento in cui si sono sviluppati i fatti sanzionati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) nel caso, della condotta sanzionata al graduato aiutante -OMISSIS-, la stessa si è posta in contrasto con i doveri propri dello stato di militare, con particolare riferimento a quelli attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità e al contegno esemplare che un militare deve tenere in ogni circostanza (anche in territorio straniero) a salvaguardia del prestigio dell&#8217;Istituzione cui appartiene, nel rispetto delle norme che regolano la civile convivenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) l’Amministrazione ha ritenuto opportuno movimentare il graduato, al fine di favorire un rigenerarsi di condizioni di servizio del militare, condizioni ormai compromesse presso la sede di servizio all’epoca dei fatti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) il militare è recidivo a simili comportamenti in quanto già in passato (-OMISSIS-) era stato sospeso dal servizio per mesi 6 (sei) con la seguente motivazione “<i>Graduato dell&#8217;Esercito, il -OMISSIS-, in -OMISSIS-, tentava di impossessarsi, al fine di trarne profitto, di un quantitativo imprecisato di gasolio per autotrazione, sottraendolo dal serbatoio di un autocarro militare che si trovava parcheggiato all&#8217;interno della caserma del -OMISSIS- Reggimento Bersaglieri, per rifornire la propria autovettura privata.”</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) l’obbligo di motivazione del trasferimento, che non ha finalità punitive, è affievolito nel caso del provvedimento oggetto di ricorso (trattandosi di un ordine militare) per cui non si applicano le garanzie procedimentali previste dalla l. 241/90, in conformità alla giurisprudenza amministrativa costante;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">f) i trasferimenti d&#8217;autorità appartengono alla categoria degli ordini militari di cui all&#8217;art. 1349 del d.lgs. 66/2010 e sono veri e propri &#8220;ordini&#8221; in senso stretto; sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell&#8217;Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale; sono sottratti all&#8217;applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità di quanto ora testualmente dispone il comma 3 dell&#8217;art. 1349; non richiedono nemmeno una particolare motivazione, atteso che l&#8217;interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato (in tal senso orientamento consolidato del Consiglio di Stato, che la relazione in esame cita).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Nel corso del giudizio la difesa di parte ricorrente ha fatto pervenire una memoria, recante data &#8211;OMISSIS-, con cui ha ribadito le ragioni già contenute nel ricorso in favore dell’accoglimento del gravame, La parte ha altresì riscontrato, in data 29 aprile 2024, la nota presidenziale in data 15 gennaio 2024, confermando l’interesse alla definizione del giudizio in sede straordinaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. All’adunanza del 19 giugno 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1. Il collegio ritiene necessario premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questo Consesso, da ultimo richiamata nei pareri della sezione nn.565/2024 e 1632 del 2023, la valutazione della gravità del fatto, ai fini della commisurazione della sanzione, costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, insindacabile salvo che per evidenti profili di manifesto travisamento o manifesta illogicità e irragionevolezza, che palesino con immediatezza una chiara carenza di proporzionalità tra l&#8217;infrazione e il fatto. Quanto sopra è ancora più evidente quando si verte su qualificazione dei fatti contestati e sulla corrispondente modesta entità della sanzione come nel caso oggetto del presente gravame. Le relative censure di parte ricorrente sono pertanto inammissibili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2. Nel caso del presente gravame, poi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) risulta <i>per tabulas</i> la correttezza del procedimento disciplinare e del conseguente provvedimento sanzionatorio adottato, che risulta immune da evidenti sintomi di abnormità e non può considerarsi adottato in violazione del canone della proporzionalità dell’azione amministrativa né, secondo la definizione del Consiglio di Stato, del cosiddetto “gradualismo sanzionatorio” (Cons. Stato, sez. IV, n. 2428 del 2021);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) i provvedimenti adottati e censurati con il ricorso in epigrafe sono tutti assistiti da congrua motivazione nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e della consolidata giurisprudenza al riguardo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) non si ravvisano vizi relativi all’istruttoria del procedimento: a riprova giova sottolineare come, la stessa sentenza penale di proscioglimento non abbia annesso valore alle ragioni ostese dalla difesa, tendenti a dimostrare l’insussistenza del fatto di reato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) non si ravvisa nell’<i>agere</i> dell’amministrazione procedente alcuna delle fattispecie sintomatiche di eccesso di potere denunciate dal ricorrente, nella specie del travisamento dei fatti da parte dell’autorità gerarchica: il tasso alcolemico rinvenuto con le analisi era di livello patologico ed il militare è stato collocato in convalescenza per 60 giorni, a riprova del fatto che con la condotta sanzionata il graduato ha violato l’obbligo (sancito dal combinato disposto degli artt. 732, comma 3, lett. d) r.m. e 929, comma 1, c.m.), di astenersi dagli eccessi nell’uso di bevande alcoliche e di mantenere la piena efficienza psicofisica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) il trasferimento d’autorità rientra nella categoria degli ordini militari in relazione ai quali le esigenze familiari sono sempre recessive. In termini la giurisprudenza consolidata di questo consesso (Cons. Stato, Ad. plen., n. 1 del 2016; sez. IV, n. 118 del 2020, n. 3771 del 2017; sez. III, n. 1074 del 2014).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. In conclusione, ritiene la Sezione che il ricorso sia infondato e da respingere con assorbimento dell’esame dell’istanza cautelare.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">esprime il parere che il ricorso sia respinto e che l’istanza cautelare sia conseguentemente assorbita.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dell&#8217;interessato, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p>
<table class="sottoscrizioniCon" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Valeria Vaccaro</td>
<td>Vito Poli</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla partecipazione degli enti locali alle società in house.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-partecipazione-degli-enti-locali-alle-societa-in-house/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 09:21:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-partecipazione-degli-enti-locali-alle-societa-in-house/">Sulla partecipazione degli enti locali alle società in house.</a></p>
<p>Enti locali &#8211; Società in house &#8211; Caratteristiche &#8211; Partecipazione &#8211; Parere negativo. Adunanza del 12 giugno 2024. Comune di Voghiera (FE). Richiesta ai sensi dell’art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 _ deliberazione n. 59/2024/PASP L’esame della Sezione, ai fini dell’emissione della</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-partecipazione-degli-enti-locali-alle-societa-in-house/">Sulla partecipazione degli enti locali alle società in house.</a></p>
<p>Enti locali &#8211; Società in house &#8211; Caratteristiche &#8211; Partecipazione &#8211; Parere negativo.</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400;">Adunanza del 12 giugno 2024. Comune di Voghiera (FE). Richiesta ai sensi dell’art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 _ deliberazione n. 59/2024/PASP</p>
<p style="font-weight: 400;">L’esame della Sezione, ai fini dell’emissione della pronuncia, si è soffermato sulla motivazione addotta dall’Ente istante, come risultante dalla documentazione trasmessa dallo stesso e conservata agli atti, e sulle informazioni dedotte anche dal questionario compilato dall’Ente, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Sezione di controllo dell’Emilia-Romagna n. 32/2023/INPR (“<em>Indicazioni istruttorie preliminari all’esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall’art. 5 del </em><em>D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP)”).</em></p>
<p style="font-weight: 400;">Con riferimento alla richiesta formulata, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna esprime parere negativo in ordine all’acquisizione da parte del Comune di Voghiera (FE) della quota di partecipazione nella società SECIF S.r.l. La Sezione non ravvisa nella società SECIF S.r.l. la caratteristica dell’<em>house providing</em> necessaria al soddisfacimento delle esigenze di ingresso dell’Ente istante nella compagine societaria. La Sezione ha valutato i requisiti della normativa comunitaria e nazionale, così come interpretati dalla consolidata giurisprudenza, affinché si possa realizzare, tramite una partecipazione infinitesimale, un effettivo e concreto controllo analogo, da parte dell’entrante Comune di Voghiera, seppure congiunto con gli altri enti già soci dell’organismo societario. L’esame di questo requisito ha dato esito negativo. Parimenti, il Collegio esprime rilevanti perplessità sulla tenuta del modello <em>in house</em> della società anche nei confronti dei soci attuali con effetti pregiudizievoli circa la legittimità degli affidamenti diretti posti in essere da parte degli Enti soci.</p>
<hr />
<p>Pres. Pozzato &#8211; Est. Rigoni</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
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        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;inammissibilità del ricorso recante esposizioni in fatto e dei motivi realizzate con la tecnica del “copia e incolla” di parte di provvedimenti amministrativi.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-del-ricorso-recante-esposizioni-in-fatto-e-dei-motivi-realizzate-con-la-tecnica-del-copia-e-incolla-di-parte-di-provvedimenti-amministrativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 10:39:24 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88589</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-del-ricorso-recante-esposizioni-in-fatto-e-dei-motivi-realizzate-con-la-tecnica-del-copia-e-incolla-di-parte-di-provvedimenti-amministrativi/">Sull&#8217;inammissibilità del ricorso recante esposizioni in fatto e dei motivi realizzate con la tecnica del “copia e incolla” di parte di provvedimenti amministrativi.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso &#8211; Contenuto &#8211; Genericità &#8211; Tecnica del “copia e incolla” &#8211; Inammissibilità. E&#8217; inammissibile il ricorso caratterizzato da assoluta genericità delle esposizioni in fatto e dei motivi, peraltro realizzata con la tecnica del “copia e incolla” di parte di provvedimenti amministrativi e con caratteri grafici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-del-ricorso-recante-esposizioni-in-fatto-e-dei-motivi-realizzate-con-la-tecnica-del-copia-e-incolla-di-parte-di-provvedimenti-amministrativi/">Sull&#8217;inammissibilità del ricorso recante esposizioni in fatto e dei motivi realizzate con la tecnica del “copia e incolla” di parte di provvedimenti amministrativi.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso &#8211; Contenuto &#8211; Genericità &#8211; Tecnica del “copia e incolla” &#8211; Inammissibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; inammissibile il ricorso caratterizzato da assoluta genericità delle esposizioni in fatto e dei motivi, peraltro realizzata con la tecnica del “copia e incolla” di parte di provvedimenti amministrativi e con caratteri grafici a tratti illeggibili, tale da non consentire l’esatta individuazione della <i>causa petendi</i> e del <i>petitum</i>, giacché l’art. 40 c.p.a., relativamente al “contenuto del ricorso” introduttivo della lite dinanzi al giudice amministrativo (con disposizione che deve ritenersi senz’altro estesa anche al rimedio del ricorso straordinario, avuto riguardo alla sua attitudine di rimedio alternativo a quello giurisdizionale e con esso concorrente), impone che l’atto contenga, a pena di inammissibilità, i “motivi specifici” su cui lo stesso si fonda (art. 40, co. 2, in relazione al comma 1, lettera d), per i quali è prescritta altresì – ad evitare, per ragioni di chiarezza, di univocità e di precisione, l’inclusione delle puntuali ragioni di doglianza in una parte dell’atto non dedicata alla individuazione delle ragioni giuridiche – l’evidenziazione “distinta” (art. 40, comma 1l).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Poli &#8211; Est. Rizzo</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezioneGrande" style="text-align: center;">Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione Prima</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Adunanza di Sezione del 24 aprile 2024</p>
<p class="rigth" style="text-align: justify;">NUMERO AFFARE 01241/2023</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">OGGETTO:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero della difesa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, <i>ex</i> art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971, dal signor-OMISSIS- contro il Ministero della difesa per l’annullamento della determinazione ministeriale n. A582CC REG2023 0004892 del 20 gennaio 2023 di rigetto dell’istanza di transito all’impiego civile.</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">LA SEZIONE</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la nota del 19 ottobre 2023 di trasmissione del ricorso straordinario, unitamente alla relazione M_D A0582CC REG2023 0059362 del 12 settembre 2023, con la quale il Ministero riferente ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la nota presidenziale del 9 gennaio 2024;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la nota presidenziale del 29 gennaio 2024;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rizzo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla determinazione n. A582CC REG2023 0004892 del 20 gennaio 2023 della Direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa di rigetto dell’istanza di transito all’impiego civile pervenuta presso l’ente di appartenenza il 20 novembre 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificatamente contestate dalle rispettive parti, emerge che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) con verbale Mod. J12200369 del 18 ottobre 2022, la Commissione medica di seconda istanza di -OMISSIS- giudicava il graduato scelto-OMISSIS- “<i>non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato, in modo assoluto, sì idoneo al transito nell’impiego civile</i>”, menzionando espressamente la facoltà attribuita all’interessato di presentare domanda di transito nei ruoli del personale civile entro trenta giorni dalla notifica del verbale (successivamente effettuata dall’ente di appartenenza con lettera M_D AF40A3 REG2022 0023798 del 19 ottobre 2022, presso il procuratore nel domicilio eletto);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) con istanza recante la data 20 ottobre 2022, ma spedita a cura del procuratore dell’interessato con pec del 20 novembre 2022, il ricorrente presentava domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) con nota n. A582CC REG2023 0004892 del 20 gennaio 2023, notificata il 23 successivo a mezzo pec presso il domicilio digitale eletto dall’interessato, la Direzione generale per il personale civile decretava l’irricevibilità della richiesta di transito perché presentata oltre il termine previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto interministeriale 18 aprile 2002;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) in data 24 gennaio 2023, l’amministrazione procedeva alla notifica del verbale Modello BL/S n. J12200369 del 18 ottobre 2022 nella sua versione integrale contenente l’esito della visita medica con i dati diagnostici e le patologie riscontrate;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) con pec del 16 febbraio 2023, l’interessato reiterava l’istanza di transito con richiesta di accesso agli atti del procedimento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">f) con nota M_D A0582CC REG2023 0015777 del 28 febbraio 2023, la Direzione generale per il personale civile confermava il diniego già espresso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">g) con successiva nota n. M_D A0582CC REG2023 0016135 del 1 marzo 2023, l’amministrazione inviava i documenti richiesti dall’interessato il quale, presa visione degli stessi, per il tramite dello studio legale Reyes, contestava la conferma del rigetto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">h) la Direzione generale per il personale civile rispondeva alle contestazioni con nota meramente confermativa dei precedenti dinieghi prot. M_D A0582CC REG2023 0024830 del 31 marzo 2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. L’interessato ha proposto ricorso straordinario, con istanza sospensiva, avverso la determinazione n. A582CC REG2023 0004892 del 20 gennaio 2023, articolando un unico motivo di ricorso (esteso da pag. 4 a pag. 11): “<i>Violazione del d.P.R. n. 46 del 2001; violazione dell’art. 6 del d. m. n. 690 del 1996; violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; violazione dei termini di cui alla tabella allegata al d. m. n. 690 del 1996; violazione dell’art. 24 Cost.; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per illogicità manifesta; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica; eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per irragionevolezza quale rapporto tra elementi di fatto e motivazione del provvedimento; eccesso di potere per errore su presupposti di fatto e motivazione del provvedimento; eccesso di potere per errore su presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, sviamento; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; violazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990; violazione gravissima ai fini del contraddittorio, quindi dell’istruttoria dell’intero procedimento amministrativo, certamente non facoltativa ma doverosa da parte della p.a. ai sensi di legge, non certamente di circolari e/o regolamento interno, che da solo travolge il provvedimento amministrativo finale, oggi impugnato.</i>”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Nel corso del procedimento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) il Ministero della difesa, con nota del 19 ottobre 2023, ha trasmesso il ricorso straordinario, unitamente alla relazione M_D A0582CC REG2023 0059362 del 12 settembre 2023 con cui ha eccepito la assoluta genericità delle esposizioni in fatto e dei motivi, peraltro realizzata con la tecnica del “copia e incolla” di parte di provvedimenti amministrativi e con caratteri grafici a tratti illeggibili, tale da non consentire l’esatta individuazione della <i>causa petendi</i> e del <i>petitum</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) il ricorrente non ha replicato in alcun modo all’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) con nota presidenziale del 9 gennaio 2024 è stato richiesto agli interessati se continui a sussistere l’interesse alla definizione del giudizio, se il ricorso sia stato eventualmente trasposto in sede giurisdizionale, se vi siano state sopravvenienze, nel corso del tempo, ulteriori rispetto a quelle già acquisite al fascicolo d’ufficio, se sussistano connessioni con altri ricorsi pendenti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) con nota presidenziale del 29 gennaio 2024 sono state reiterate le richieste contenute nella precedente sollecitazione presidenziale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) l’interessato non ha risposto alle richieste presidenziali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">f) con foglio del 12 febbraio 2024, il Ministero della difesa ha dato puntuale riscontro alle sollecitazioni presidenziali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. All’adunanza del 24 aprile 2024, l’affare è stato deciso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. In accoglimento dell’eccezione sollevata dal Ministero della difesa, il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto le censure prospettate sono state articolate senza sviluppo critico, in termini di mera prospettazione, anche sotto il profilo puramente grafico, delle ragioni di illegittimità e delle norme asseritamente violate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. Con recente parere n. 221 del 2024, questa Sezione ha statuito che “<i>l’articolo 40 c.p.a., relativamente al “contenuto del ricorso” introduttivo della lite dinanzi al giudice amministrativo (con disposizione che deve ritenersi senz’altro estesa anche al rimedio del ricorso straordinario, avuto riguardo alla sua attitudine di rimedio alternativo a quello giurisdizionale e con esso concorrente), impone che l’atto contenga, a pena di inammissibilità, i “motivi specifici” su cui lo stesso si fonda (art. 40, comma 2, in relazione al comma 1, lettera d), per i quali è prescritta altresì – ad evitare, per ragioni di chiarezza, di univocità e di precisione, l’inclusione delle puntuali ragioni di doglianza in una parte dell’atto non dedicata alla individuazione delle ragioni giuridiche (c.d. motivi intrusi: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 gennaio 2019, n. 147; sez. IV, 20 luglio 2018, n. 4413; sez. V, 5 ottobre 2017, n. 4643) – l’evidenziazione “distinta” (art. 40, comma 1). Invero, i motivi di ricorso sono preordinati a rappresentare – in un sistema di diritto amministrativo fondato sul principio di legalità dell’azione amministrativa – le deviazioni o difformità del provvedimento impugnato rispetto al paradigma legale di riferimento, di tal che, insieme ai pertinenti elementi di fatto, strutturano la causa petendi del ricorso. Il canone di specificità e distinzione (che si desume anche dall’articolo 44, comma 1 lettera a) c.p.a., nella parte in cui prefigura una ipotesi di nullità dell’atto introduttivo per “incertezza […] sull’oggetto della domanda”, correlato alla “inosservanza delle […] norme prescritte nell’articolo 40”) esclude, per tal via, che il ricorso possa essere strutturato come generica critica del provvedimento impugnato, con conseguente traslazione sull’organo giurisdizionale dell’attività di ricerca e individuazione dei puntuali (o più puntuali) tratti e profili di illegittimità. D’altra parte, la regola obbedisce anche ad una esigenza di effettività del contraddittorio processuale, posto che la vaghezza dell’apparato censorio potrebbe inibire una congrua ed appropriata difesa delle altre parti processuali. Inoltre, il requisito trae alimento dal principio della domanda, che regge complessivamente il sistema di diritto processuale amministrativo, e, con esso, del suo corollario del canone di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato (cfr. art. 112 c.p.c., applicabile anche nel giudizio amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c. p.a.), il quale impone che la domanda di annullamento sia formulata in termini idonei ed adeguati ad una puntuale rappresentazione degli elementi, di fatto e di diritto, sui quali si ritengono fondati i prospettati vizi di legittimità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3809 del 2017; sez. IV, n. 475 del2012)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Ad ogni modo, nel merito, alla luce della documentazione versata in atti, l’appello risulta manifestamente infondato, essendo assodata la tardività della richiesta di transito nei ruoli civili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. L’inammissibilità del gravame assorbe l’esame della tutela cautelare invocata dal ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Per le ragioni che precedono, la Sezione ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’interessato</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-diritto-al-compenso-sostitutivo-delle-ferie-non-godute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 10:02:43 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88349</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-diritto-al-compenso-sostitutivo-delle-ferie-non-godute/">Sul diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute.</a></p>
<p>Pubblico impiego &#8211; Ferie non godute &#8211; Omessa presentazione istanza &#8211; Monetizzazione &#8211; Esclusione. Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile. Ove invece il dipendente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-diritto-al-compenso-sostitutivo-delle-ferie-non-godute/">Sul diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-diritto-al-compenso-sostitutivo-delle-ferie-non-godute/">Sul diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Pubblico impiego &#8211; Ferie non godute &#8211; Omessa presentazione istanza &#8211; Monetizzazione &#8211; Esclusione.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile. Ove invece il dipendente abbia avuto la possibilità di fruire delle ferie (e quindi in assenza di una indicazione di senso contrario proveniente dal datore di lavoro), vige il divieto di monetizzazione di cui all’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che pertanto opera laddove il dipendente medesimo non abbia fatto espressa richiesta delle ferie medesime. Laddove, dunque, risulti pacifico che il dipendente, per sua libera scelta abbia espressamente richiesto di non convertire i giorni di licenza ordinaria maturati in licenza straordinaria, ne consegue che, a fronte di tale chiara dichiarazione, egli non possa invocare <i>ex post</i> la monetizzazione dei periodi di ferie maturate e non godute sulla base di cause non imputabili al lavoratore e quindi, come tali, idonee a consentire una deroga al richiamato quadro normativo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Poli &#8211; Est. Menichelli</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezioneGrande" style="text-align: center;">Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione Prima</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Adunanza di Sezione del 24 gennaio 2024</p>
<p class="rigth" style="text-align: justify;">NUMERO AFFARE 00713/2023</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">OGGETTO:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;economia e delle finanze.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS- &#8211; contro Ministero dell’economia e delle finanze &#8211; Guardia di finanza &#8211; Centro informatico amministrativo nazionale (C.I.A.N.) &#8211; e nei confronti di -OMISSIS- – per l’annullamento: <i>i)</i> della determina prot. n. 258384/22 del 12 settembre 2022 recante il rigetto del ricorso gerarchico proposto contro la determina prot. n. 176943 del 16 giugno 2022; <i>ii)</i> della determina prot. n. 176943 del 16 giugno 2022 recante il parziale accoglimento dell’istanza di monetizzazione della licenza ordinaria.</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">LA SEZIONE</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la relazione n. 140146/23 del 10 maggio 2023 con la quale il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull&#8217;affare consultivo in oggetto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Menichelli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dai seguenti provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) determina prot. n.258384/22 del 12 settembre 2022 recante il rigetto del ricorso gerarchico proposto, in qualità di erede, dalla signora -OMISSIS-, vedova dell’appuntato scelto q.s. della Guardia di finanza -OMISSIS- in data 7 luglio 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) determina prot. n. 176943 del 16 giugno 2022 recante il parziale accoglimento dell’istanza di monetizzazione di ferie non godute da parte dell’appuntato scelto -OMISSIS- proposta dalla signora -OMISSIS- in data 14 ottobre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) con istanza del 14 ottobre 2022, la ricorrente ha chiesto al C.I.A.N. la corresponsione economica relativa alla mancata fruizione di giorni 5 di licenza ordinaria relativa all’anno 2019; giorni 45 di licenza ordinaria relativa all’anno 2020; di giorni 11 di licenza ordinaria relativa all’anno 2021, precisando che quei giorni non erano stati fruiti in quanto il militare era cessato dal servizio permanente per inabilità a decorrere dal 22 marzo 2021, giorno del suo decesso. L’evasione di questa richiesta è stata sollecitata dal legale della ricorrente con una nota del 14 febbraio 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) con nota del 5 maggio 2022 il C.I.A.N. ha comunicato all’interessata i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) con nota del 17 maggio 2022 il legale della signora -OMISSIS-ha rappresentato di avere avanzato, per conto e nell’interesse di quest’ultima, richiesta di accesso agli atti, riservandosi di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 10 <i>bis</i> della legge n. 241/1990;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) in data 26 maggio 2022 il C.I.A.N. ha comunicato che “<i>per effetto di un autonomo riesame della trattazione è emerso che, qualora il de cuius avesse optato per la fruizione dei giorni maturati e non ancora fruiti al fine di posticipare il collocamento in aspettativa, avrebbe potuto usufruire soltanto di 24 giorni (dal 19 febbraio 2021 al 14 marzo 2021) residuando comunque n. 37 giorni in luogo dei 4 segnalati (…) per i quali si può procedere alla relativa monetizzazione</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) il C.I.A.N., in assenza di osservazioni da parte dell’interessata, ha respinto l’istanza del 14 ottobre 2021 con provvedimento prot. n. 176943/22 del 16 giugno 2022 “<i>limitatamente a n.</i> 5 <i>giorni di licenza ordinaria non fruita nell’anno 2019 e a n. 19 giorni di licenza ordinaria non fruita nell’anno 2020 e n. 11 giorni di analoga concessione per l’anno 2021</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">f) avverso detto ultimo provvedimento l’interessata ha presentato ricorso gerarchico, respinto con la determina prot. n.258384/22 del 12 settembre 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. L’interessato ha proposto ricorso straordinario, articolando un solo motivo (esteso da pagina 8 a pagina 12 del gravame).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. Con tale motivo lamenta “Violazione di legge, erronea applicazione ed eccesso di potere in riferimento agli articoli 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, 14 e 55 del D.P.R. n. 254/1999, 5, comma 8, del decreto legge n.95/2012 e 36 della Costituzione. Irragionevolezza ed illogicità”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Nel corso del procedimento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) in data 23 giugno 2023 il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato la relazione prot. n. 140146/23 del 10 maggio 2023, eccependo l’infondatezza del ricorso sulla scorta della considerazione secondo la quale il defunto “<i>pur avendo maturato al 19 febbraio 2021 (data di inizio del periodo di aspettativa) 5 giorni di licenza ordinaria relativa all’anno 2019, 45 relativi al 2020 e 7 giorni riferiti all’anno 2021, non ha chiesto di fruire delle ferie prima di essere collocato in aspettativa (…) per cui non può ritenersi che il mancato godimento delle stesse sia stato indipendente dalla sua volontà. Infatti, l’interessato non ha fruito dei giorni di licenza ordinaria maturati per una sua libera scelta, avendo esplicitamente richiesto di non convertire gli stessi in licenza straordinaria e manifestando, di fatto, la volontà di non fruirne”. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla base di tali elementi, e alla luce della normativa vigente in tema di monetizzazione dei periodi di ferie non fruite, l’Amministrazione resistente deduce che la scelta operata dal militare non sia tale da permetterne la riconducibilità a una delle ipotesi di deroga nel tempo individuate dalla giurisprudenza, quali indifferibili esigenze di servizio ovvero ragioni non afferenti alla volontà del dipendente o alla capacità organizzativa del datore di lavoro;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) in risposta alla nota presidenziale del 25 ottobre 2023, il Ministero dell’economia e delle finanze, con nota prot. n. 0010404/24 del 12 gennaio 2024, ha richiamato la sentenza n. 577/2023 del T.a.r. Basilicata secondo la quale “<i>al deducente è stata data facoltà, anteriormente al collocamento in aspettativa, di fruire delle ferie già maturate a quel tempo, e, come risulta dagli atti, lo stesso ha liberamente e scientemente scelto di non farlo</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Alla adunanza del 24 gennaio 2024 l’affare è stato deciso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Il ricorso è infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. La censura di violazione della legge, eccesso di potere, irragionevolezza e illogicità è inaccoglibile poiché il provvedimento impugnato contiene l’esplicitazione chiara e univoca della ragione posta a fondamento del diniego di monetizzazione delle ferie, ossia la riconducibilità della loro mancata fruizione non ad esigenze di servizio ma a una libera scelta operata dall’appuntato Zaami, il quale non ha presentato l’istanza per il loro godimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato – in linea con la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 95 del 2016) e quella della Corte di giustizia (prima sezione, sentenza 25 giugno 2020, C-762/18 e C-37/19) – è ormai consolidata nel senso di ritenere che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile (Cons. Stato, sez. I, 3 luglio 2023, n. 982; sez. II, 30 marzo 2022, n. 2349, sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580, sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956, e 21 marzo 2016, n. 1138).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ove invece il dipendente abbia avuto la possibilità di fruire delle ferie (e quindi in assenza di una indicazione di senso contrario proveniente dal datore di lavoro), vige il divieto di monetizzazione di cui all’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che pertanto opera laddove il dipendente medesimo non abbia fatto espressa richiesta delle ferie medesime (Cons. Stato, sez. I, 3 luglio 2023, n. 982; sez. II, 30 marzo 2022, n. 2349, sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047, e 2 marzo 2020, n. 1490).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2. Nel caso di specie, è pacifico che il militare, per sua libera scelta (v. dichiarazione dell’interessato 18 febbraio 2021, versata al fascicolo d’ufficio), abbia espressamente richiesto di non convertire i giorni di licenza ordinaria maturati in licenza straordinaria e che, a fronte di tale chiara dichiarazione, l’odierno ricorrente non possa invocare <i>ex post</i> la monetizzazione dei periodi di ferie maturate e non godute sulla base di cause non imputabili al lavoratore e quindi, come tali, idonee a consentire una deroga al richiamato quadro normativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. A tanto consegue il rigetto del ricorso.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Esprime il parere che il ricorso sia dichiarato infondato.</p>
<table class="sottoscrizioniCon" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Sandro Menichelli</td>
<td>Vito Poli</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla competenza all’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di bonifica dei siti inquinati</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-allesercizio-delle-funzioni-e-dei-compiti-in-materia-di-bonifica-dei-siti-inquinati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 14:48:59 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87728</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-allesercizio-delle-funzioni-e-dei-compiti-in-materia-di-bonifica-dei-siti-inquinati/">Sulla competenza all’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di bonifica dei siti inquinati</a></p>
<p>Pres. Mario Luigi Torsello Est. Paolo Carpentieri Ambiente &#8211; Inquinamento del Territorio &#8211; Ordine di bonifica sito inquinato ex art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006 &#8211; Regione Toscana &#8211; Incompetenza In tema di attribuzione della competenza all’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di bonifica dei siti</p>
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<p>Pres. Mario Luigi Torsello Est. Paolo Carpentieri</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Ambiente &#8211; Inquinamento del Territorio &#8211; Ordine di bonifica sito inquinato ex art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006 &#8211; Regione Toscana &#8211; Incompetenza</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In tema di attribuzione della competenza all’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di bonifica dei siti inquinati la sopravvenuta abrogazione, ad opera della legge regionale n. 51 del 2020, della norma più recente, contenuta nella lettera p) della legge regionale n. 25 del 1998, implica la tacita abrogazione, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, della disposizione contenuta nel numero 1) della lettera d) del comma 1 dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, per quanto attiene alle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati. Ne deriva la incompetenza della Regione Toscana all’adozione del provvedimento ex art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006 di messa in sicurezza e bonifica.</p>
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-allesercizio-delle-funzioni-e-dei-compiti-in-materia-di-bonifica-dei-siti-inquinati/?download=87733">202101394</a> <small>(212 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-allesercizio-delle-funzioni-e-dei-compiti-in-materia-di-bonifica-dei-siti-inquinati/">Sulla competenza all’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di bonifica dei siti inquinati</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Sulla giurisdizione rispetto alle controversie dal contenuto meramente patrimoniale in materia di concessione amministrativa.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-rispetto-alle-controversie-dal-contenuto-meramente-patrimoniale-in-materia-di-concessione-amministrativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 12:14:55 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=86342</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-rispetto-alle-controversie-dal-contenuto-meramente-patrimoniale-in-materia-di-concessione-amministrativa/">Sulla giurisdizione rispetto alle controversie dal contenuto meramente patrimoniale in materia di concessione amministrativa.</a></p>
<p>Giurisdizione e competenza &#8211; Concessione &#8211; Controversia &#8211; Avente natura meramente patrimoniale &#8211; Giudice Ordinario &#8211; Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo. Va devoluta al Giudice Ordinario la controversia nella quale il petitum sostanziale è l’accertamento dell’inadempimento delle obbligazioni assunte nell’ambito di un rapporto concessorio, e non si rinviene sotto alcun</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-rispetto-alle-controversie-dal-contenuto-meramente-patrimoniale-in-materia-di-concessione-amministrativa/">Sulla giurisdizione rispetto alle controversie dal contenuto meramente patrimoniale in materia di concessione amministrativa.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;">Giurisdizione e competenza &#8211; Concessione &#8211; Controversia &#8211; Avente natura meramente patrimoniale &#8211; Giudice Ordinario &#8211; Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Va devoluta al Giudice Ordinario la controversia nella quale il <i>petitum</i> sostanziale è l’accertamento dell’inadempimento delle obbligazioni assunte nell’ambito di un rapporto concessorio, e non si rinviene sotto alcun profilo un controllo sull’esercizio del potere pubblico, in relazione ai parametri di legittimità dell’azione amministrativa provvedimentale. In tal caso, va, dunque, declinata la giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto, pur appartenendo alla relativa giurisdizione esclusiva le controversie sulle concessioni di beni pubblici ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., la presente vicenda rientra, tuttavia, nella giurisdizione ordinaria, giacché controversia relativa ad inadempienze contrattuali di contenuto meramente patrimoniale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Carlotti &#8211; Est. Martines</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezioneGrande" style="text-align: center;">CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Adunanza delle Sezioni riunite del 5 luglio 2022</p>
<p class="rigth" style="text-align: justify;">NUMERO AFFARE 00294/2021</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">OGGETTO:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Presidenza della Regione Siciliana &#8211; Ufficio legislativo e legale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla A.C.D. Terminata 1952 New, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Sodaro, contro il Comune di Termini Imerese, per l’annullamento della determina dirigenziale n. 224/2020 del Comune di Termini Imerese.</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">LA SEZIONE</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 19759/91.21.8 in data 1 settembre 2021 con la quale la Presidenza della Regione Siciliana &#8211; Ufficio legislativo e legale ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull’affare consultivo in oggetto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vincenzo Martines.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Premesso e considerato</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. La A.C.D. Terminata 1952 New, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Sodaro, con atto notificato al Comune di Termini Imerese a mezzo p.e.c. del 25 marzo 2021, depositato presso l’Ufficio legislativo e legale, a mezzo p.e.c. del 15 aprile 2021, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione per l’annullamento della determina dirigenziale del 2° Settore &#8211; Polizia municipale, ambiente e protezione civile e servizi sociali del Comune di Termini Imerese n. 224 del 15 dicembre 2020, notificata il 17 dicembre 2020, avente ad oggetto «<i>Revoca sanzionatoria, ai sensi dell’art. 2 della Legge 241/1990 e dell’art. 2 della Legge Regionale 7/2019 e s.m.i., dell’affidamento in concessione dell’impianto sportivo Stadio Comunale Crisone per inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 17 della Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2016</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. La ricorrente espone che il Comune di Termini Imerese, con determinazione dirigenziale n. 1237 del 27 giugno 2016, aveva approvato l’avviso pubblico per l’avvio delle procedure finalizzate all’affidamento in concessione dell’impianto sportivo “Stadio Comunale Crisone” e il relativo schema di convenzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’avviso conteneva una relazione tecnica del Comune dei costi da sostenere per la messa in sicurezza dell’impianto, con la specifica degli interventi da eseguire, e prevedeva, tra l’altro, che i partecipanti rendessero la dichiarazione di avere effettuato un sopralluogo presso la struttura, la cui gestione e manutenzione era oggetto di gara, per l’accertamento delle condizioni manutentive e degli elementi tecnici e oggettivi ritenuti necessari per la formulazione dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente si aggiudicava, in data 19 luglio 2016, la gara con un canone complessivo pari ad euro 56.000,00.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La convenzione, sottoscritta il 30 settembre 2016, prevedeva che il gestore dovesse effettuare i lavori di messa in sicurezza indicati nella relazione tecnica allegata all’avviso, il cui costo veniva determinato in euro 29.720,00.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I lavori sono stati tempestivamente eseguiti con un costo totale pari ad euro 39.120,00.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In accordo con il Comune sono stati eseguiti ulteriori lavori aventi carattere di urgenza, per un importo di euro 15.250,00.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente, con nota del 5 febbraio 2018, ha diffidato il Comune a procedere all’esecuzione dei lavori necessari per la fruibilità dello stadio, invocando l’art. 7 della convenzione e gli obblighi di spesa che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto sostenere per garantire il funzionamento della struttura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con nota del 26 settembre 2018 ha presentato un preventivo di spesa per alcuni lavori accettati dal Comune, il quale, al momento della presentazione della fattura per il rimborso, si è rifiutato di riconoscere gli importi e, con nota dell’11 ottobre 2019, ha chiesto il pagamento di euro 6.506,70 quali rate scadute del canone di concessione, avvertendo che il mancato pagamento avrebbe comportato la revoca della concessione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente, con p.e.c. del 26 febbraio 2020, ha nuovamente diffidato il Comune a provvedere al pagamento degli importi spesi, pari ad euro 54.371,00, o alla loro compensazione con i canoni concessori dovuti, nonché ad avviare i lavori per rendere fruibile il campo, trattandosi di obblighi dell’Amministrazione, come indicato dagli artt. 2 e 6 della convenzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il ricorso è affidato ai seguenti rubricati motivi di diritto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. «<i>Violazione ed errata applicazione dell’art. 2 della L. n. 241/90 e della L.R. n. 7/2019</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il provvedimento di revoca della concessione non sarebbe proporzionato ai presunti inadempimenti contestati, avendo la ricorrente rispettato gli oneri derivanti dal contratto di concessione ed essendosi sostituita al Comune nell’esecuzione di lavori di manutenzione non previsti dalla convenzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. «<i>Violazione ed errata applicazione dell’art. 2 della L. n. 241/90 e della L.R. n. 7/2019 &#8211; Eccesso di potere per ingiustizia manifesta</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il provvedimento gravato sarebbe viziato da ingiustizia manifesta, in quanto l’esponente non ha posto in essere alcun comportamento inadempiente, anzi ha sollecitato più volte l’Amministrazione comunale a porre in essere tutti gli interventi per rendere fruibile l’impianto, giungendo ad eseguire alcuni lavori di competenza del Comune, il quale non ha riconosciuto le spese effettuate e si è rifiutato di rimborsarle o compensarle con il canone.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Il Comune di Termini Imerese, con nota p.e.c. del 10 maggio 2021, ha trasmesso la documentazione utile per la trattazione del gravame e il rapporto previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Con nota prot. n. 11684 del 13 maggio 2021 l’Ufficio legislativo e legale ha comunicato alla ricorrente di aver completato l’acquisizione della documentazione utile alla decisione del gravame, concedendo un termine per l’esercizio del diritto d’accesso e per la presentazione di eventuali memorie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente non si è avvalsa né del diritto d’accesso, né della facoltà di produrre memorie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Il ricorso è ricevibile, in quanto proposto il 25 marzo 2021, entro il termine di centoventi giorni, prescritto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta il 17 dicembre 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Il ricorso è, tuttavia, inammissibile per difetto di giurisdizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1. Deve, innanzitutto, rilevarsi che il caso in esame rientra nell’ipotesi di decadenza dalla concessione al verificarsi di inadempienze piuttosto che di revoca, in quanto la motivazione del provvedimento impugnato di «<i>[r]evoca sanzionatoria</i>» si fonda sul mancato pagamento di una parte del canone concessorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La revoca, a differenza della decadenza, costituisce, esplicazione di una potestà generale dell’amministrazione, oggi consacrata nell’art. 21 <i>quinquies</i> della legge n. 241/1990, che può esercitarsi nel caso in cui la concessione non risponda più alle esigenze pubbliche a seguito o di sopravvenuti motivi o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario sotteso al rilascio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La decadenza, al contrario, essendo la conseguenza del venir meno dei requisiti soggettivi del concessionario oppure del verificarsi di talune inadempienze colpose, gravi e reiterate del privato, non comporta l’esercizio discrezionale di alcun potere autoritativo, perché non richiede alcuna valutazione della rispondenza della concessione all’interesse pubblico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2. Inquadrata correttamente la vicenda in esame come decadenza dalla concessione per il mancato pagamento di canoni, occorre verificare se essa rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. oppure nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l’art. 7, comma 8, c.p.a. stabilisce che «<i>[i]l ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.3. La norma di riferimento che viene in rilievo per la determinazione della giurisdizione è l’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., il quale statuisce: «<i>[s]ono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: … b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 133, comma 1, lett. b), nell’attribuire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni amministrative di beni pubblici, fa espressamente salve le controversie aventi ad oggetto «<i>indennità, canoni od altri corrispettivi</i>», che restano assoggettate al regime generale della giurisdizione ordinaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La disposizione riproduce il previgente art. 5 della legge n. 1034 del 1971, cd. “legge Tar”, il quale prevedeva: «<i>[s]ono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici.</i> <i>Resta salva la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi …</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’identità sostanziale delle formulazioni contenute nel nuovo art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. e nel precedente art. 5 della legge n. 1034 del 1971 consente di far tesoro delle questioni interpretative sorte sin dall’originaria introduzione della norma.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.4. Secondo un indirizzo giurisprudenziale, le controversie concernenti la fase esecutiva della concessione, ivi comprese le questioni inerenti all’adempimento della stessa, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, poiché in tale fase l’amministrazione concedente non esercita i propri poteri pubblicistici, ma i diritti e le facoltà che le spettano nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti (vds. Cass., sez. un., 8 luglio 2019, n. 18267; 27 novembre 2019, n. 31029; Cons. Stato, sez. III, 13 ottobre 2020, n. 6181).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo, giova ricordare che si tratta di un criterio di riparto della giurisdizione che la Corte regolatrice della giurisdizione ha utilizzato anche nella figura affine di erogazione di sovvenzioni pubbliche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La giurisprudenza, in diverse occasioni, ha configurato, infatti, l’atto amministrativo di erogazione di sovvenzioni economiche come atto avente natura concessoria e assoggettato al regime pubblicistico di detta categoria di atti ampliativi della sfera giuridica del beneficiario (vds. Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2019, n. 7940; Cons. Stato, sez. VI, 5 novembre 2007, n. 5698).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di revoca, decadenza o risoluzione, fondata sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo, la Corte regolatrice ha affermato, ripetutamente, che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto tali inosservanze sono successive alla concessione del finanziamento ed attengono alla fase “esecutiva” del rapporto tra finanziatore e si riferiscono ad una posizione di diritto soggettivo (<i>ex plurimis</i>, Cass. civ., sez. un., ordinanza 18 maggio 2021, n. 13492; Cons. Stato, sez. III, 13 aprile 2022, n. 2733).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale orientamento sul riparto di giurisdizione in materia di erogazione e revoca di contributi pubblici è condiviso da questo Collegio (<i>ex plurimis</i>, Cgars, sez. riun., 11 gennaio 2022, parere n. 52/2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.5. La <i>vexata quaestio</i> della giurisdizione in ordine alle controversie che si collocano nella fase esecutiva del rapporto concessorio di beni pubblici di cui all’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. (e già nella precedente disciplina dettata dall’art. 5 della legge Tar del 1971) è stata ed è tuttora oggetto di ampio dibattito, così come per la figura analoga della concessione di pubblici servizi di cui alla successiva lett. c) dell’art. 133, comma 1, c.p.a., con il quale istituto può configurarsi uno scambio osmotico delle soluzioni interpretative adottate dalla giurisprudenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.5.1. La giurisprudenza “tradizionale”, già formatasi sull’art. 5 della legge n. 1034/1971, in tema di concessioni di beni pubblici, ha ritenuto che la cognizione del giudice amministrativo si estende anche a tutta la fase esecutiva, pure in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell’autorità pubblica, essendovi comprese le controversie che coinvolgano il contenuto del rapporto concessorio nel suo aspetto genetico e funzionale, anche riguardanti la violazione degli obblighi nascenti dal medesimo rapporto (ad esempio, in tema di adempimento e di risoluzione), ad eccezione soltanto delle controversie di contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione sul contenuto della concessione, così fornendo una interpretazione restrittiva della salvezza della giurisdizione ordinaria sulle controversie concernenti «<i>indennità, canoni e altri corrispettivi</i>» (vds. Cass. civ., sez. un., 9 agosto 2018, n. 20682).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La controversia attinente alla decadenza o alla risoluzione della concessione andrebbe, di conseguenza, attribuita alla giurisdizione amministrativa esclusiva, poiché in tal caso viene posto in discussione il rapporto concessorio nel suo aspetto genetico e funzionale, e ciò anche in assenza di un provvedimento autoritativo e indipendentemente dalla natura delle posizioni giuridiche dedotte in giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.5.2. Il suddetto orientamento è stato, tuttavia, superato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È emersa in giurisprudenza una diversa posizione, secondo la quale le controversie relative alla fase esecutiva di una concessione sono da devolvere alla cognizione del giudice ordinario, in quanto a quest’ultimo spetta di giudicare sull’esatto adempimento di diritti ed obblighi reciproci delle parti, e sui relativi effetti; di conseguenza resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo nella fase esecutiva nei soli casi in cui l’Amministrazione intervenga con atti autoritativi incidenti sul rapporto concessorio sottostante o quando investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali sia sull’<i>an</i> che sul <i>quantum </i>(Cass. civ., sez. un., 17 dicembre 2020, n. 28973).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo tale orientamento esulano dalla giurisdizione esclusiva le controversie nelle quali il <i>petitum</i> sostanziale è l’accertamento dell’adempimento o dell’inadempimento delle parti alle obbligazioni assunte nell’ambito del rapporto concessorio, in quanto non coinvolgono sotto alcun profilo un controllo sull’esercizio del potere pubblico, in relazione ai parametri di legittimità dell’azione amministrativa provvedimentale (vds. sul punto in materia di concessioni di servizi, Cass. civ., sez. un., 8 luglio 2019, n. 18267).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo, giova ricordare il consolidato orientamento per il quale non è sufficiente ai fini della soluzione del problema del riparto della giurisdizione l’attinenza della vicenda ad un interesse di ordine pubblico, perché occorre stabilire se, in funzione del perseguimento di quell’interesse, l’amministrazione sia, o no, dotata di un potere di supremazia (vds. Cass. civ., sez. un., 21 luglio 2015, n. 15207).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri termini, peculiare e decisivo rilievo deve essere attribuito al criterio del concreto collegamento con il potere, quale presupposto costituzionalmente imprescindibile per radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 204 del 2004.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Di conseguenza, secondo il superiore orientamento, «<i>la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti ai profili di adempimento e inadempimento della concessione e alle conseguenze risarcitorie, vertendosi nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti, fermo restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui l’Amministrazione eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge</i>» (Cass. civ., sez. un., 8 luglio 2019, n. 18267).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.5.3. A completare il dibattito interpretativo in materia, giova ricordare che la sezione giurisdizionale di questo Consiglio, recentissimamente, sulla questione della giurisdizione in ordine alle controversie che si collocano nella fase esecutiva del rapporto riguardo alla concessione di pubblici servizi, ha posto l’accento sul fatto che «<i>la concessione è lo strumento attraverso il quale vengono svolte da un privato direttamente nei confronti dei cittadini funzioni di interesse pubblico, così da permeare il rapporto tra Amministrazione concedente, privato concessionario e utenti, in una dimensione triangolare, di forti caratteri pubblicistici, i quali non si esauriscono, come avviene nel caso dell’appalto, nella fase di selezione del contraente, ma permangono anche con riferimento al periodo di esecuzione</i>» con la conseguenza «<i>che la giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di pubblici servizi si estende anche alle controversie in materia di esecuzione, ad esclusione delle controversie meramente patrimoniali</i>» (Cgars, sez. giur., sentenza n. 774 del 29 giugno 2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri termini, secondo la superiore decisione sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nel caso in cui la controversia, pur se afferente all’esecuzione del contratto e, quindi, relativa a situazioni di diritto soggettivo, «<i>non ha contenuto meramente patrimoniale</i>», così come affermato «<i>dalla giurisprudenza più recente del giudice civile (SSUU Cass. Civ. ordinanza 31964 del 5 novembre 2021 e ordinanza 612 del 15 gennaio 2021)</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo l’ordinanza della Corte regolatrice, richiamata nella citata sentenza della sezione giurisdizionale di questo Consiglio, non si configura la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo<i> </i>allorquando difetti quell’<i>agere</i> della P.A. secondo moduli autoritativi, necessari per integrare i presupposti giuridico-fattuali della giurisdizione del giudice amministrativo, e dunque nel caso di controversie relative ad inadempienze contrattuali di contenuto meramente patrimoniale (vds. Cass. civ., sez. un., 15 gennaio 2021, n. 612).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.6. Venendo al caso in esame, il <i>thema decidendum</i> del presente ricorso è l’adempimento di crediti pecuniari (<i>recte</i>, canoni) <i>ex</i> art. 17 della convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella vicenda che ne occupa, l’Amministrazione comunale ha appurato che il ricorrente, a fronte di spese straordinarie anticipate anche per conto del Comune e portate in compensazione, non ha corrisposto integralmente il canone previsto dalla convenzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si tratta, pertanto, di controversia con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo alcun potere di intervento dell’Amministrazione comunale a tutela di interessi generali, essendosi il Comune limitato ad un mero accertamento dei presupposti fattuali (vds. Cass. civ., sez. un., 17 dicembre 2020, n. 28973).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come si legge nel provvedimento impugnato, «<i>ATTESO, quindi, che le somme sostenute dall’Associazione per i lavori straordinari ammontano ad € 42.986,60 (€ 30.486,60 lavori messa in sicurezza + € 12.500,00 lavori impianto elettrico) la parte residuale dovuta dall’Associazione ammonta ad € 13.013,40 (€ 56.000,00 canone &#8211; € 42.986,60 lavori eseguiti), da corrispondere in n. 10 rate semestrali di € 1.301,34 e che per le rate già maturate, nonostante molteplici richieste formali, successive alla ns. nota prot. n. 43196 dell’11.10.2019, la stessa Associazione, a tutt’oggi, non ha provveduto ad alcun tipo di pagamento</i>», il responsabile del settore comunale ha adottato la determina di revoca, <i>rectius</i> di decadenza, dalla concessione dello stadio comunale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra esposte, si appalesa, sotto tale profilo, il difetto di giurisdizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come chiarito della Corte regolatrice della giurisdizione non «<i>è configurabile la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, … trattandosi invece di controversie relative, appunto, ad inadempienze contrattuali, di contenuto meramente patrimoniale</i>» (Cass. civ., sez. un., 15 gennaio 2021, n. 612) ove l’amministrazione concedente non esercita i propri poteri pubblicistici, ma i diritti e le facoltà che le spettano nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella fattispecie in esame, nel quale il <i>petitum</i> sostanziale è l’accertamento dell’inadempimento delle obbligazioni assunte nell’ambito del rapporto concessorio, non si rinviene sotto alcun profilo un controllo sull’esercizio del potere pubblico, in relazione ai parametri di legittimità dell’azione amministrativa provvedimentale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tal caso, va declinata la giurisdizione in favore del giudice ordinario, in quanto, pur appartenendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sulle concessioni di beni pubblici ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., la presente vicenda rientra, tuttavia, nella giurisdizione ordinaria, giacché controversia relativa ad inadempienze contrattuali di contenuto meramente patrimoniale (vds. Cgars, sez. giur., sentenza n. 774 del 29 giugno 2022; Cass. civ., sez. un., 15 gennaio 2021, n. 612; Cass. civ., sez. un., 17 dicembre 2020, n. 28973).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, applicando questo principio generale alla fattispecie qui in esame e correlandolo al <i>petitum</i> sostanziale concretamente desumibile dalla domanda, non può revocarsi in dubbio che il Comune di Termini Imerese non ha adottato un provvedimento autoritativo costituente esercizio di un potere pubblico di natura discrezionale, neppure a titolo di “discrezionalità tecnica”, essendosi limitato ad un semplice accertamento dei presupposti fattuali, all’esito del quale, essendo risultata non corrisposta una parte del canone concessorio, ha adottato il provvedimento in questa sede impugnato, ragion per cui deve affermarsi l’appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo; la fattispecie <i>de qua</i> è riconducibile all’ipotesi di «<i>indennità, canoni ed altri corrispettivi</i>», che ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. radica la giurisdizione ordinaria nella materia delle concessioni di beni pubblici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da ciò consegue la inammissibilità, ai sensi del già citato art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo, del ricorso straordinario in esame, fermo restando che il ricorrente potrà riproporre la domanda innanzi al giudice ordinario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Questo Consiglio si limita, quindi, a declinare la propria giurisdizione in favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria, con conseguente applicazione dell’art. 11 c.p.a., e con l’ulteriore precisazione che il <i>dies a quo</i> del termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa di cui al comma 2 del citato art. 11 va individuato in quello della futura comunicazione del decreto presidenziale con il quale sarà recepito il presente parere.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con applicazione dell’art. 11 c.p.a.</p>
<table class="sottoscrizioniCon" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Vincenzo Martines</td>
<td>Gabriele Carlotti</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-rispetto-alle-controversie-dal-contenuto-meramente-patrimoniale-in-materia-di-concessione-amministrativa/">Sulla giurisdizione rispetto alle controversie dal contenuto meramente patrimoniale in materia di concessione amministrativa.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulle modalità di nomina dell’arbitro ex art. 209, d.lgs. 50 del 2016 in caso di inerzia della parte.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-modalita-di-nomina-dellarbitro-ex-art-209-d-lgs-50-del-2016-in-caso-di-inerzia-della-parte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 11:52:04 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-modalita-di-nomina-dellarbitro-ex-art-209-d-lgs-50-del-2016-in-caso-di-inerzia-della-parte/">Sulle modalità di nomina dell’arbitro ex art. 209, d.lgs. 50 del 2016 in caso di inerzia della parte.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Arbitrato &#8211; Nomina arbitro di parte in caso di inerzia &#8211; Soggetto deputato &#8211; Individuazione. Il presidente del tribunale è il soggetto istituzionale deputato alla nomina dell’arbitro di parte nel caso di inerzia della parte stessa. REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-modalita-di-nomina-dellarbitro-ex-art-209-d-lgs-50-del-2016-in-caso-di-inerzia-della-parte/">Sulle modalità di nomina dell’arbitro ex art. 209, d.lgs. 50 del 2016 in caso di inerzia della parte.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-modalita-di-nomina-dellarbitro-ex-art-209-d-lgs-50-del-2016-in-caso-di-inerzia-della-parte/">Sulle modalità di nomina dell’arbitro ex art. 209, d.lgs. 50 del 2016 in caso di inerzia della parte.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Arbitrato &#8211; Nomina arbitro di parte in caso di inerzia &#8211; Soggetto deputato &#8211; Individuazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il presidente del tribunale è il soggetto istituzionale deputato alla nomina dell’arbitro di parte nel caso di inerzia della parte stessa.</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezioneGrande" style="text-align: center;">Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione Prima</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Adunanza di Sezione del 23 marzo 2022</p>
<p class="rigth" style="text-align: justify;">NUMERO AFFARE 01450/2019</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">OGGETTO:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Autorità nazionale anticorruzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quesito sulla disciplina applicabile per la composizione del collegio arbitrale ex art. 209 del d.lgs. 50/2016 e, in particolare, sulla modalità di nomina dell’arbitro di parte nel caso in cui la parte stessa non abbia provveduto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">
LA SEZIONE</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la relazione prot. n. 0077604 del 3 ottobre 2019 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, formulando quesiti sull’interpretazione degli articoli 209 e 210 del d.lgs. 50/2016;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">visto il parere reso all’Adunanza del 6 novembre 2019;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">visto il parere reso all’Adunanza del 22 dicembre 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vincenzo Neri;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il quesito</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’ANAC riferisce che la camera arbitrale, istituita presso l&#8217;Autorità stessa, ha sottoposto alla sua attenzione alcuni problemi interpretativi sulla disciplina applicabile, per la composizione del collegio arbitrale ex art. 209 del d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), nell&#8217;ipotesi in cui una delle parti non designi l&#8217;arbitro di propria competenza, evidenziando, sul punto, un possibile contrasto tra le disposizioni del codice dei contratti pubblici e quelle del codice di procedura civile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Autorità spiega, infatti, che l&#8217;art. 209 del d.lgs. 50/2016, recante la disciplina dell&#8217;arbitrato in materia di contratti pubblici, al comma 4, stabilisce che il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla camera arbitrale; mentre il presidente del collegio è nominato direttamente dalla camera tra i soggetti iscritti all&#8217;albo di cui al comma 2 dell&#8217;art. 210, la nomina degli altri due arbitri è effettuata dalla camera su designazione delle parti. La norma, tuttavia, non contempla l&#8217;ipotesi in cui le parti non procedano a tale designazione; la disciplina applicabile, osserva l’ANAC, dovrebbe quindi rinvenirsi nelle disposizioni del codice di procedura civile, al quale il comma 10 dell&#8217;art. 209 rimanda per gli aspetti del procedimento arbitrale non disciplinati dal codice dei contratti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo, osserva l’Autorità, l&#8217;art.810 c.p.c., rubricato &#8220;nomina degli arbitri&#8221;, dispone che quando la nomina degli arbitri spetta alle parti e una di queste rimane inerte nella nomina del proprio arbitro, a seguito dell&#8217;invito ricevuto dall&#8217;altra parte che già vi ha provveduto, la parte più diligente può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Prosegue l’ANAC che la camera arbitrale ha riferito di due recenti casi in cui, dopo l&#8217;entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, dando continuità alla prassi seguita nel precedente regime, il Giudice ordinario (segnatamente, i Tribunali di Napoli e di Taranto) ha esercitato il potere sostitutivo di cui all&#8217;art. 810 c.p.c. per provvedere alla designazione dell&#8217;arbitro di parte, poi formalmente investito della nomina da parte della camera arbitrale. Tuttavia, tale ultimo orientamento è stato disatteso dal presidente del Tribunale di Patti (decreto n. 3688/2019 del 8 maggio 2019) che, investito della domanda di designazione sostitutiva dell&#8217;arbitro di parte ai sensi dell’art. 810 c.p.c., ha respinto l&#8217;istanza ritenendo che, con l&#8217;accoglimento della stessa, il giudice «<i>verrebbe chiamato ad operare un intervento giurisdizionale non tipizzato, seppur di natura non contenziosa, di mera designazione con nomina rimessa alla Camera arbitrale</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Riferisce ancora l’Autorità che la camera arbitrale ha ritenuto che, in assenza di un’espressa attribuzione legislativa di tale competenza (il comma 4 dell&#8217;art. 209 dispone solo con riguardo alla designazione del presidente del collegio arbitrale e non anche nei riguardi degli altri arbitri, seppur in funzione sostitutiva delle parti) non avrebbe potuto provvedere alla designazione sostitutiva e, quindi, alla successiva nomina del collegio arbitrale, tenuto anche conto che, ai sensi del comma 7 dell&#8217;art. 209, la violazione delle disposizioni previste dal codice dei contratti pubblici per la nomina del collegio arbitrale avrebbe comportato la nullità del lodo eventualmente pronunciato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato il contrasto di posizioni, l’ANAC sottopone al Consiglio di Stato i seguenti quesiti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. se effettivamente vi sia una lacuna legislativa in ordine alla previsione dell&#8217;organo a cui spetta il potere di designazione sostitutiva nel caso dei procedimenti arbitrali per i contratti pubblici;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. se l’arbitro di parte, trattandosi di c.d. arbitrato amministrato, possa essere nominato dalla camera arbitrale, e non dal presidente del tribunale, tenuto conto che la legge delega ha escluso il ricorso a procedure arbitrali diverse da quelle amministrate e ha accentuato il ruolo di garanzia svolto dalla camera arbitrale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. se, in caso contrario, permanendo il potere di nomina da parte del presidente del tribunale, ai sensi dell’articolo 810 c.p.c., come deve essere coordinato tale potere di nomina con quello della camera arbitrale di verifica del possesso, nell’arbitro designato dal Presidente del Tribunale, dei requisiti soggettivi e della insussistenza nello stesso delle condizioni di inconferibilità dell&#8217;incarico;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. nel caso in cui, invece, si ritenga che spetti alla camera arbitrale la nomina dell’arbitro di parte, in via sostitutiva, “prefigurare le modalità” (ad esempio, l’obbligo di individuazione del nominando dall’albo degli arbitri) atte a garantire la posizione istituzionale di terzietà della camera arbitrale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. I pareri interlocutori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con parere interlocutorio n. 3056 del 2019, la Sezione ha disposto di acquisire l’avviso del Ministero della giustizia e della Presidenza del consiglio -Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) “<i>anche in vista di un possibile intervento normativo</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la nota prot. n. 0014084 del 7 dicembre 2021, il DAGL ha formulato il proprio avviso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che non era ancora pervenuto l’avviso del Ministero della giustizia, la Sezione, con parere n. 1997 del 29 dicembre 2021, ha ritenuto opportuno sollecitare il Ministero della giustizia che ha successivamente adempiuto con nota pervenuta tramite pec in data 13 gennaio 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il parere del Ministero della giustizia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Ministero della giustizia, con nota datata 30 dicembre 2021 (come detto pervenuta in data 13 gennaio 2022), ritiene che “<i>alla parte sia rimessa un&#8217;attività di mera designazione di un potenziale arbitro e che la nomina vera e propria sia sempre di competenza della Camera arbitrale (quest&#8217;ultima è altresì titolare del potere integrale di designazione e nomina del Presidente del Tribunale arbitrale)</i>”. Sulla base di tale premessa – pur risultando opportuna un&#8217;integrazione del comma 4 dell&#8217;art. 209 d.lgs. n.50/2016 che recepisca espressamente tali principi confermando il potere della camera arbitrale di provvedere all&#8217;intera designazione e nomina anche in caso di mancata designazione della parte – ritiene che “<i>la normativa speciale non sembrerebbe consentire l&#8217;estensione del richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile anche al momento genetico della nomina degli arbitri, disciplinata in modo differente e autonomo dall&#8217;art. 209 del d.lgs. n. 50/2016; dal tenore di tale disposizione e di quella contenuta nell&#8217;art. 210, comma 2, si desumerebbe infatti che alla Camera arbitrale vengono attribuiti non solo i poteri relativi alla nomina intesa come conferma di una designazione iniziale effettuata dalla parte, ma anche della previa designazione nell&#8217;ipotesi in cui la parte sia rimasta inerte e non vi abbia provveduto</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Il parere del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi<i>.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per il DAGL, in prima battuta, il dato testuale (l’articolo 209, comma 10) porterebbe a ritenere competente per la nomina, e non la semplice designazione, il presidente del tribunale: “<i>Oltre ad essere in linea con le disposizioni appena citate, tale conclusione va preferita rispetto all&#8217;attribuzione al presidente del tribunale del solo potere di designazione (che effettivamente non trova supporto normativo) perché evita il sindacato della Camera arbitrale sull&#8217;operato di un organo giurisdizionale di vertice, così come era nel vigore del codice di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 (che però riservava alle parti la nomina, e non la mera designazione, dell&#8217;arbitro di propria competenza)</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per il Dipartimento “<i>la soluzione appena esposta tuttavia si pone in contrasto con la disciplina dell&#8217;arbitrato amministrato delineata dal Codice dei contratti pubblici, laddove, nell&#8217;intento di assicurare effettività al rimedio e garantire un giudizio di diritto imparziale, ma anche tecnicamente competente, si è attribuito il potere di nomina dell&#8217;intero collegio arbitrale alla Camera arbitrale. Precipitato di tale potere è da ritenersi altresì quello di verifica della sussistenza dei requisiti e dell&#8217;insussistenza delle cause di incompatibilità in capo agli arbitri designati dalle parti, compresi quelli designati dalla parte pubblica, onde prevenire possibili cause di nullità del lodo. Ritenendosi che vada preservata la coerenza sistematica della disciplina del Codice dei contratti pubblici in tema di arbitrato amministrato, appare preferibile la soluzione della questione nel senso di attribuire alla Camera arbitrale il potere sostitutivo dell&#8217;inerzia della parte nella designazione dell&#8217;arbitro, affidando perciò all&#8217;organo appositamente istituito presso l&#8217;Autorità anche questo compito, in aggiunta a quello di designazione e nomina del Presidente. Si tratta di un intervento in linea con la previsione dell&#8217;articolo 210, comma 2, in forza della quale la Camera arbitrale provvede, tra l&#8217;altro, &#8220;agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale</i>&#8220;».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conclude, infine, affermando che “<i>pur ritenendo che la lacuna normativa evidenziata con l&#8217;istanza di parere possa essere colmata dall&#8217;interprete, questo Dipartimento resta disponibile a valutare l&#8217;opportunità di un intervento integrativo delle disposizioni del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ove dovesse essere motivatamente esclusa la praticabilità di una soluzione interpretativa del testo normativo</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Il quadro normativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per la risposta ai quesiti, la Sezione ritiene opportuno rivolgere brevemente l’attenzione al quadro normativo in materia di arbitrato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. Le regole vigenti nell’arbitrato rituale e irrituale disciplinato dal codice di procedura civile<i>.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’arbitrato è uno strumento per la risoluzione delle controversie in alternativa alla giustizia ordinaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ai sensi dell’articolo 806 c.p.c. “<i>le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per giungere alla procedura arbitrale, le parti devono manifestare innanzitutto l’intenzione di derogare alla giurisdizione ordinaria nel momento in cui è insorta la controversia mediante la stipulazione di un accordo, il compromesso, che deve essere redatto, a pena di nullità, per iscritto e deve determinare l&#8217;oggetto della controversia (articolo 807 c.p.c.). Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono anche stabilire che le controversie nascenti dal contratto siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d&#8217;arbitrato (articolo 808 c.p.c.). Gli articoli 809 c.p.c. e seguenti disciplinano composizione e modalità di nomina del collegio arbitrale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il procedimento arbitrale può svolgersi attraverso il c.d. “arbitrato <i>ad hoc</i>”, oppure attraverso un’istituzione arbitrale, c.d. “arbitrato amministrato” o istituzionale. Nel primo caso sono direttamente le parti a stabilire nel compromesso o nella clausola compromissoria la regolamentazione applicabile al procedimento. Nel secondo, la gestione dell’arbitrato è rimessa ad una determinata istituzione e la disciplina applicabile è fissata dal regolamento da essa predisposto; “<i>i cd arbitrati amministrati, altro non sono che forme assistite da un’istituzione a ciò preposta, che provvede ad una serie di incombenze pratiche, svolgendo sostanzialmente una funzione di controllo dell’intero processo arbitrale, al fine di rendere meno litigioso lo svolgimento della procedura arbitrale, senza che ciò comporti alcun rapporto tra gli arbitri e l’istituzione, arbitri che nel momento in cui accettano, si impegnano esclusivamente nei confronti delle parti</i>” (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 ottobre 2003, n. 6335).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’iter procedurale si conclude con il lodo, cioè con decisione della controversia che ha valore di sentenza dichiarativa, in caso di <i>arbitrato rituale</i>, ovvero di atto negoziale, in caso di <i>arbitrato irrituale</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Giova in questa sede ricordare che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha escluso la legittimità costituzionale degli arbitrati obbligatori affermando che “<i>le ipotesi di arbitrato previste dalla legge sono illegittime solo se hanno carattere obbligatorio, e cioè impongono alle parti il ricorso all&#8217;arbitrato, senza riconoscere il diritto di ciascuna parte di adire l&#8217;autorità giudiziaria ordinaria (sentenze n. 221 del 2005, n. 325 del 1998, n. 381 del 1997, n. 152 e n. 54 del 1996, n. 232, n. 206 e n. 49 del 1994, n. 488 del 1991, n. 127 del 1977)</i>” (Corte cost. 13 giungo 2018, n. 123). Sempre per la Corte costituzionale, deve essere ribadito il principio, enunciato già con la sentenza n. 127 del 1977, per cui la &#8220;fonte&#8221; dell&#8217;arbitrato non può essere individuata in una legge ordinaria o in una volontà autoritativa, perché solo la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all&#8217;art. 24, primo comma, Cost.) può derogare al precetto contenuto nell&#8217;art. 102, primo comma, Cost. Ciò corrisponde al criterio di interpretazione sistematica del testo costituzionale (nel quale la portata di una norma può essere circoscritta soltanto da altre norme dello stesso testo o da altre ancora ad esse parificate) e corrisponde anche alla garanzia costituzionale dell&#8217;autonomia dei soggetti (sottolineata con particolare vigore nella sent. n. 2 del 1963 della Corte costituzionale), autonomia, che, mentre ad altro proposito è tutelata dagli artt. 41 &#8211; 44 Cost., nella materia che ne occupa e per le situazioni di vantaggio compromettibili è appunto garantita dall&#8217;art. 24, primo comma, della Costituzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. La disciplina vigente nel codice del 2006: brevi cenni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici) ha ricondotto il sistema ad unità dopo la complessa stratificazione legislativa che si era creata a seguito delle differenti versioni della c.d. legge Merloni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il codice, nell’originaria formulazione, aveva ribadito la volontarietà dell’arbitrato, richiamando contestualmente le disposizioni del codice di procedura civile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto d’interesse, all’articolo 241 era previsto che “<i>ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice</i>”. L’articolo stabiliva inoltre che “<i>il collegio arbitrale è composto da tre membri</i>” e che “<i>ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell&#8217;atto di resistenza alla domanda, nomina l&#8217;arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l&#8217;arbitrato si riferisce</i>”. Inoltre, “<i>il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l&#8217;arbitrato si riferisce (…)</i>” e, in caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell&#8217;apposito albo (comma 15); in tal caso l’arbitrato era amministrato dalla stessa camera arbitrale, ex artt. 242 e 243, d.lgs. n. 163/06.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.3. L’attuale disciplina contenuta agli artt. 209 e 210 del codice del 2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il codice dei contratti pubblici del 2016 (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) dà vita ad un sistema per la risoluzione alternativa delle controversie che riproduce vecchi principi e introduce elementi innovativi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’attuale disciplina contenuta agli artt. 209 e 210 del codice del 2016 opta, in modo chiaro, per la soluzione del c.d. arbitrato amministrato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’arbitrato nel nuovo codice si connota, soprattutto, per essere un arbitrato obbligatoriamente amministrato dalla camera arbitrale per i contratti pubblici, istituita presso l’ANAC. Le parti, pertanto, non possono più optare per l’arbitrato <i>ad hoc</i> e, altra caratteristica, il presidente del collegio composto da tre arbitri è nominato sempre dalla camera arbitrale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, l’articolo 209 dispone al primo comma che le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall&#8217;esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell&#8217;accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il successivo quarto comma prevede che “<i>il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui all&#8217;articolo 210. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell&#8217;atto di resistenza alla domanda, designa l&#8217;arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l&#8217;arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all&#8217;albo di cui al comma 2 dell&#8217;articolo 210, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l&#8217;arbitrato si riferisce</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Prosegue il quinto comma affermando che <i>“la nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati tra i dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l&#8217;arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto, preferibilmente, tra i dirigenti pubblici. In entrambe le ipotesi, qualora l&#8217;Amministrazione con atto motivato ritenga di non procedere alla designazione dell&#8217;arbitro nell&#8217;ambito dei dirigenti pubblici, la designazione avviene nell&#8217;ambito degli iscritti all&#8217;albo”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il sesto comma contempla specifici casi di impossibilità di nomina per incompatibilità, mentre al settimo comma si afferma che “<i>la nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4,5 e 6 determina la nullità del lodo”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il comma 8 dispone ancora che “<i>Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l&#8217;atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche scegliendolo tra il personale interno all&#8217;ANAC</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il comma 10, già richiamato dall’ANAC nel formulare i quesiti, contiene il rinvio al codice di procedura civile nei seguenti termini “<i>ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’articolo 210 d.lgs. 50/16 contiene la disciplina della camera arbitrale, dell’albo degli arbitri e dell’elenco dei segretari, in particolare ai commi 1, 2, 3, 4 dispone che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>“1. Presso l&#8217;ANAC è istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito camera arbitrale.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell&#8217;Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale. </i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio arbitrale.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall&#8217;ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l&#8217;indipendenza e l&#8217;autonomia dell&#8217;istituto, nonché dotati dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla medesima Autorità. Al suo interno, l&#8217;ANAC sceglie il Presidente. L&#8217;incarico ha durata quinquennale ed e&#8217; retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all&#8217;Autorità stessa. Il Presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal comma 10”.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al successivo comma 7 sono indicate le categorie di soggetti che possono essere iscritti all&#8217;albo degli arbitri della camera arbitrale. L&#8217;iscrizione all&#8217;albo degli arbitri e all&#8217;elenco dei periti ha validità triennale e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio (comma 10).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. La risposta ai quesiti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dalla breve disamina delle norme fino ad ora riportate, emerge che né l’articolo 209, né il successivo articolo 210, disciplinano espressamente l’ipotesi in cui la parte, cui spetta la nomina dell’arbitro di parte, non provveda. Ciò in parte spiega la ragione per cui sono state proposte differenti soluzioni al caso prospettato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Prima di dare analitica risposta ai quesiti posti dall’ANAC (come si farà nel prosieguo), la Sezione reputa necessario esporre il ragionamento logico-giuridico sotteso alla decisione, anticipando sin da ora che il Collegio ritiene di aderire alla soluzione che attribuisce al presidente del tribunale il potere di designazione dell’arbitro nel caso di inerzia della parte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. Ciò premesso, in primo luogo va evidenziato che, atteso il richiamo esplicito operato al codice di procedura civile (“<i>Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice</i>”), il chiaro disposto dell’art. 209, comma 10, esclude che tecnicamente vi sia una lacuna.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La disposizione da ultimo richiamata serve proprio ad evitare le lacune e a prevedere una disciplina di riferimento – il più possibile completa – per tutti gli aspetti non regolati dal predetto articolo 209 codice appalti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Leggendo l’articolo 209, comma 10, si ricava invero l’idea che all’arbitrato in materia di appalti si applichi per intero il codice di procedura civile, fatta eccezione per le regole contenute nel codice degli appalti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né in senso diverso può dirsi che il rinvio al codice di procedura civile sia limitato alla fase del giudizio e non anche a quella di costituzione del collegio arbitrale. Per la Sezione, la locuzione “giudizi arbitrali” deve essere riferita all’”arbitrato”, come disciplinato al Titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile (artt. 806 e segg.) nei suoi diversi Capi. Ragionando diversamente non sarebbe chiaro a quale dei diversi Capi (Capo I, “Della convenzione di arbitrato”, II “Degli arbitri”, III “Del procedimento”, IV “Del lodo” V “Delle impugnazioni”, ecc. ) il Codice degli appalti abbia voluto fare riferimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2. Le affermazioni ora compiute, in secondo luogo, portano ad affermare che la disciplina generale dell’arbitrato in materia di appalti è quella dettata dal codice di procedura civile, attesa l’ampiezza del rinvio compiuto dall’articolo 209, comma 10, mentre le norme contenute all’articolo 209 codice degli appalti hanno carattere derogatorio, e dunque eccezionale, pur se contenute in una legge speciale (ossia che si applica “<i>soltanto ad una determinata materia o ad una determinata categoria di soggetti</i>”), qual è il codice degli appalti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Venendo al caso di specie, il chiaro disposto dell’articolo 209, comma 10, ove si effettua un amplissimo richiamo al codice di procedura civile, porta a far concludere che la procedura di nomina degli arbitri da parte della camera arbitrale abbia natura derogatoria rispetto a quella generale del codice di procedura civile e dunque non possa essere applicata analogicamente, giusta il divieto contenuto all’art. 14 Preleggi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.3. In terzo luogo, va evidenziato che la camera arbitrale è un organo amministrativo e come tale soggetto al principio di legalità dell’azione amministrativa, principio quest’ultimo che comporta la possibilità di ritenere esistenti solo i poteri espressamente conferiti a tale organo amministrativo dalla legge. Ne consegue che non possono riconoscersi, in via analogica, poteri non conferiti dalla legge – anzi espressamente assegnati al presidente del tribunale – come avverrebbe se la camera arbitrale supplisse all’inerzia della parte privata designando l’arbitro.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale ultima considerazione risulta essere l’unica soluzione coerente sia con la possibilità per le pubbliche amministrazioni di adottare solo i provvedimenti espressamente stabiliti dalla legge (c.d. tipicità e <i>numerus clausus</i>) sia con l’esplicita previsione legislativa di nominare unicamente il presidente e, su designazione degli arbitri di parte, il collegio, ex art. 209, comma 4 (“<i>Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui all&#8217;articolo 210. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell&#8217;atto di resistenza alla domanda, designa l&#8217;arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l&#8217;arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all&#8217;albo di cui al comma 2 dell&#8217;articolo 210, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l&#8217;arbitrato si riferisce</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va poi aggiunto che nel nostro sistema, sempre il principio di legalità, porta al tendenziale rifiuto del ricorso a poteri impliciti. Come chiaramente affermato dalla Corte costituzionale, vi è «<i>l&#8217;imprescindibile necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi venga osservato il principio di legalità sostanziale, posto a base dello Stato di diritto. Tale principio non consente «l&#8217;assoluta indeterminatezza» del potere conferito dalla legge ad una autorità amministrativa, che produce l&#8217;effetto di attribuire, in pratica, una «totale libertà» al soggetto od organo investito della funzione (sentenza n. 307 del 2003; in senso conforme, ex plurimis, sentenze n. 32 del 2009 e n. 150 del 1982). Non è sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell&#8217;azione amministrativa</i>» (Corte cost. 115/2011).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È ben vero che, nel caso di specie, all’articolo 210, comma 2, codice degli appalti è stabilito che “<i>la Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell&#8217;Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale</i>”, tuttavia, ritiene la Sezione, che, con un’interpretazione costituzionalmente orientata, per le ragioni prima esposte, la locuzione “<i>adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale</i>” non possa essere interpretata estensivamente nel senso di ampliare i poteri anche ad ipotesi non disciplinate e a poteri non espressamente conferiti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A conferma di quanto or ora affermato va aggiunto che, se si ritenesse la camera arbitrale competente alla nomina dell’arbitro nel caso di inerzia della parte, sarebbe necessario altresì individuare il procedimento amministrativo che tale organo deve seguire, così svolgendo un compito che è demandato unicamente al legislatore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.4. In quarto luogo, la Sezione osserva che se fosse riconosciuto alla camera arbitrale il potere di nominare anche l’arbitro di parte, vi sarebbe un collegio che per due terzi (il presidente e un arbitro) sarebbe composto da soggetti nominati dallo stesso organo, ossia la camera arbitrale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fermo restando che la camera arbitrale ha certamente connotati di elevatissima indipendenza, in via sistematica, sino a quando non vi sarà un intervento del legislatore primario, va preferita la scelta che evita la “concentrazione” di nomine nello stesso organo e che opta per la nomina da parte di un soggetto terzo, anch’esso istituzionalmente caratterizzato da imparzialità e indipendenza, peraltro non competente a nominare neppure il presidente del collegio arbitrale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.5. In quinto luogo, occorre considerare che il dubbio sull’esistenza del potere in capo alla camera arbitrale, dubbio riconosciuto sia dall’ANAC sia dal DAGL, crea il rischio che l’atto di designazione dell’arbitro di parte sia adottato in carenza di potere con conseguente nullità del collegio e del lodo, ex art. 209, comma 7 (“<i>La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 determina la nullità del lodo</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Sezione, in presenza di una norma (qual è il comma 10 dell’articolo 209) che richiama espressamente il codice di procedura civile conferendo il potere di nomina al presidente del tribunale, ritiene che vada seguito il canone ermeneutico per cui, in presenza di diverse opzioni interpretative, debba essere preferita quella più prudente e meno rischiosa per la validità degli atti adottati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.6. La Sezione osserva altresì che la difficoltà interpretativa, legata alla distinzione tra designazione e nomina, possa essere risolta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va osservato infatti che il presidente del tribunale, procedendo alla designazione nello svolgimento del suo ruolo istituzionale, rispetterà le disposizioni previste dal codice degli appalti (ivi comprese le incompatibilità lì stabilite), procedendo a designazioni che la camera arbitrale non avrà difficoltà ad inserire poi nel collegio arbitrale, con la conseguenza che difficilmente vi potrà essere un problema in sede di nomina del collegio da parte della camera arbitrale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ogni caso, se la camera arbitrale dovesse avere dubbi circa il possesso dei requisiti da parte dell’arbitro designato dal presidente del tribunale, potrà validamente interloquire col presidente del tribunale, che agisce nell’esercizio di poteri di volontaria giurisdizione (Cassazione civile, sez. I, 9 luglio 7 2018, n. 18004; Cassazione civile, sez. I, 21 luglio 2010, n. 17114), fermo restando che pur essendo inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell&#8217;art. 111 Cost. o il reclamo (Cassazione civile, sez. III, 19/01/2006, n. 1017), il decreto di nomina o di sostituzione di un arbitro, è “<i>provvedimento privo di carattere decisorio e insuscettibile di produrre effetti sostanziali o processuali di cosa giudicata</i>” (Cassazione civile, sez. VI, 9 giugno 2020, n.10985; Cassazione civile, sez. I, 9 luglio 2018, n. 18004).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.<i>7. </i>Alla luce delle considerazioni sino a qui esposte, la Sezione reputa di rispondere così ai quesiti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.7.1. In ordine al primo quesito – “<i>se effettivamente vi sia una lacuna legislativa in ordine alla previsione dell&#8217;organo a cui spetta il potere di designazione sostitutiva nel caso dei procedimenti arbitrali per i contratti pubblici</i>” – la Sezione ritiene che il rinvio esplicito al codice di procedura civile, contenuto all’art. 209, comma 10, d.lgs. 50/16, esclude che tecnicamente vi sia una lacuna normativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.7.2. In ordine al secondo quesito – “<i>se l’arbitro di parte, trattandosi di c.d. arbitrato amministrato, possa essere nominato dalla camera arbitrale, e non dal presidente del tribunale, tenuto conto che la legge delega ha escluso il ricorso a procedure arbitrali diverse da quelle amministrate e ha accentuato il ruolo di garanzia svolto dalla Camera arbitrale” – </i>la Sezione è dell’avviso che, per le considerazioni espresse, il presidente del tribunale sia il soggetto istituzionale deputato alla nomina dell’arbitro di parte nel caso di inerzia della parte stessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.7.3. In relazione al terzo quesito – “<i>se permanendo il potere di nomina da parte del presidente del tribunale, ai sensi dell’articolo 810 c.p.c., come deve essere coordinato tale potere di nomina con quello della camera arbitrale di verifica del possesso, nell’arbitro designato dal Presidente del Tribunale, dei requisiti soggettivi e della insussistenza negli stessi delle condizioni di inconferibilità dell&#8217;incarico”</i> – per le ragioni esposte nel presente parere, la Sezione rileva che la distinzione tra “designazione” e “nomina” dell’arbitro non è di ostacolo all’individuazione del presidente del tribunale quale organo deputato alla designazione nel caso di inerzia della parte. Partendo dal presupposto che i rapporti tra presidente del tribunale e camera arbitrale dovranno essere improntati al principio della leale collaborazione, la “designazione” da parte del presidente del tribunale andrà effettuata tra coloro che possiedono i requisiti soggettivi richiesti dal codice degli appalti; inoltre, poiché la designazione è atto di volontaria giurisdizione, non si traduce in un provvedimento giurisdizionale, come già rilevato al paragrafo 6.6., con conseguente possibilità per la camera arbitrale di interloquire qualora dovesse ritenere esistenti ‘imperfezioni’ nell’atto di nomina.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.7.4. Sul quarto quesito – “<i>nel caso in cui, invece, si ritenga che spetti alla Camera arbitrale la nomina dell’arbitro di parte, in via sostitutiva, “prefigurare le modalità (ad esempio, l’obbligo di individuazione del nominando dall’albo degli arbitri) atte a garantire la posizione istituzionale di terzietà della Camera arbitrale” </i>– non occorre dare risposta rimanendo assorbito nelle risposte ai quesiti precedenti<i>.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Rileva in ultimo la Sezione che la risposta ai quesiti è stata fornita sulla base dell’interpretazione complessiva e sistematica delle disposizioni di legge attualmente vigenti in presenza di un quadro normativo indubbiamente non perspicuo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per questa ragione, ai sensi dell’articolo 58 r.d. 21 aprile 1942, n. 444, la Sezione reputa opportuno trasmettere il presente parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi per valutare l’opportunità di una modifica legislativa.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nei termini suesposti è il parere della Sezione.</p>
<table class="sottoscrizioniCon" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Vincenzo Neri</td>
<td>Mario Luigi Torsello</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sul parere espresso dal Consiglio di Stato sul regolamento sulla attribuzione e utilizzo della Carta elettronica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-parere-espresso-dal-consiglio-di-stato-sul-regolamento-sulla-attribuzione-e-utilizzo-della-carta-elettronica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 17:16:08 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=82720</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-parere-espresso-dal-consiglio-di-stato-sul-regolamento-sulla-attribuzione-e-utilizzo-della-carta-elettronica/">Sul parere espresso dal Consiglio di Stato sul regolamento sulla attribuzione e utilizzo della Carta elettronica</a></p>
<p>&#8211; Credito e risparmio &#8211; Regolamento sulla attribuzione e utilizzo della Carta elettronica &#8211; Bonus cultura &#8211; Riordino organico delle disposizioni regolamentari adottate nel tempo &#8211; Necessità &#8211; Riordino delle fonti secondarie &#8211; Integra strumento di qualità della regolamentazione &#8211; Necessità di valorizzazione. Credito e risparmio &#8211; Regolamento sulla attribuzione</p>
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<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Credito e risparmio &#8211; Regolamento sulla attribuzione e utilizzo della Carta elettronica &#8211; Bonus cultura &#8211; Riordino organico delle disposizioni regolamentari adottate nel tempo &#8211; Necessità &#8211; Riordino delle fonti secondarie &#8211; Integra strumento di qualità della regolamentazione &#8211; Necessità di valorizzazione.</li>
<li style="text-align: justify;">Credito e risparmio &#8211; Regolamento sulla attribuzione e utilizzo della Carta elettronica &#8211; Iniziative di comunicazione istituzionale, informazione, promozione e assistenza all’utenza &#8211; Necessità &#8211; Per l’effettiva attuazione della legge.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">&#8211; Ipotizzando ragionevolmente la conferma del <i>bonus</i> cultura nei prossimi anni (pur se con possibili riconsiderazioni e riperimetrazioni <i>de iure condendo</i>), la Sezione reputa opportuno operare un riordino organico delle disposizioni regolamentari che si sono succedute nel 2016, nel 2017 e nel 2018, rispetto a quelle sopravvenute per gli anni 2019, 2020, 2021, consolidando quelle ancora vigenti, individuando quelle transitorie e sopprimendo quelle ormai prive di efficacia. Questo Consiglio di Stato ha già avuto modo più volte di raccomandare (ad es., pareri Comm. Spec. 15 aprile 2016, n. 929, su semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi; Comm. Spec. 18 ottobre 2017, n. 2162 sul codice della nautica da diporto, già citato) il riordino delle fonti secondarie, considerandolo un importante strumento di qualità della regolamentazione che, attraverso il riassetto e la codificazione, migliora la chiarezza e la qualità della disciplina regolamentare in un determinato settore. Tale strumento risulta invece poco (quando non per nulla) utilizzato, poiché nella pratica non constano testi unici di livello regolamentare redatti ai sensi della legge n. 400 del 1988; invece, esso andrebbe debitamente valorizzato, per evitare il proliferare di quelli che sono stati definiti “regolamenti monade”.</li>
<li style="text-align: justify;">Ritiene la Sezione (cfr. già i pareri n. 839/2016, punto 10.1, e nn. 1784/2016, punti 1.4.2. e 5.1) che le iniziative di comunicazione istituzionale, informazione, promozione e assistenza all’utenza costituiscono strumenti importanti per assicurare l’effettiva fruizione del beneficio da parte dei destinatari, e quindi, l’effettiva attuazione della legge.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Carbone &#8211; Est. Carluccio</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezioneGrande" style="text-align: center;">Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione Consultiva per gli Atti Normativi</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Adunanza di Sezione del 19 ottobre 2021 e del 9 novembre 2021</p>
<p class="rigth" style="text-align: justify;">NUMERO AFFARE 01258/2021</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">OGGETTO:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero della cultura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Schema di regolamento contenente modifiche al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177<i>, “Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall&#8217;articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”</i>;</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">LA SEZIONE</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 28739 in data 15 ottobre 2021, con la quale il Ministero della cultura ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull&#8217;affare consultivo in oggetto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppa Carluccio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, il legislatore ha previsto sin dal 2016 una carta elettronica per i neomaggiorenni, spendibile per l’acquisto di beni determinati. E’ intervenuto con le leggi di bilancio, attribuendo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, la definizione dei criteri, delle modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, nonché l&#8217;importo da assegnare nell&#8217;ambito delle risorse disponibili (l. n. 208 del 2015, art. 1, comma 979 e comma 980; l. n. 232 del 2016, art. 1, comma 626; l. n. 205 del 2017, tabella 13).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, le disposizioni di attuazione emanate con d.P.C.m. n. 187 del 2016 (e modificate con la tecnica della novella dai successivi d.P.C.m. n. 136 del 2017 e n. 138 del 2018) hanno, oltre che regolato la procedura, determinato l’importo del <i>bonus</i> in euro 500,00, nei limiti del tetto di spesa prevista. Inoltre, hanno affidato l&#8217;attività di comunicazione istituzionale relativa all&#8217;attuazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per l&#8217;informazione e l&#8217;editoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Per gli anni successivi dal 2019 al 2020 &#8211; nell’ambito della uniformità della disciplina legislativa e con l’implementazione dei beni e servizi culturali acquistabili con la carta elettronica, mediante l’introduzione dei prodotti di editoria audiovisiva e degli abbonamenti a quotidiani, anche digitali – il legislatore ha innovato lo strumento del potere regolamentare, prevedendo un decreto ministeriale (l. n. 145 del 2018, art. 1, comma 604, come modificato dall&#8217;art. 3, comma 4-<i>bis</i>, d.l. n. 59 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 81 del 2019; l. n. 160 del 2019, art. 1, comma 358 e comma 357, come modificato dall&#8217;art. 183, comma 11-<i>ter</i>, d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77 del 2020).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. Per gli anni 2019 e 2020, le disposizioni di attuazione, emanate con il d.m. n. 177 del 2019 e modificate con la tecnica della novella dal successivo d.m. n. 192 del 2000, hanno confermato l’importo del <i>bonus</i> in euro 500,00, nei limiti del tetto di spesa prevista, e la procedura individuata negli anni precedenti. I pareri conclusivi resi da questa Sezione (n. 3177 del 2019 e n. 2053 del 2020) sono stati favorevoli con osservazioni, sostanzialmente recepite dai decreti ministeriali. Nel prosieguo, nei limiti utili alle osservazioni dell’attuale schema di decreto, si darà conto di due profili ancora di interesse, in riferimento alla comunicazione istituzionale ed ai rischi di utilizzo abusivo della carta elettronica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Lo schema di decreto in esame si inserisce nel secondo periodo temporale della disciplina e concerne il <i>bonus</i> cultura per i giovani che compiono diciotto anni nell’anno 2021. Il beneficio è stato finanziato dalla legge di bilancio per l’anno 2021, n. 178 del 2020, con l’art. 1, comma 576 (che ha novellato il comma 357 della legge n. 160 del 2019). La stessa legge (art. 1, comma 611) ha aggiunto i periodici tra i beni acquistabili con la carta elettronica. Successivamente, il finanziamento è stato aumentato da 150 a 220 milioni (art. 65, comma 9, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. La fonte del potere regolamentare è l’art. 1, comma 358 della legge n. 160 del 2019, secondo il quale, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministro della cultura), di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa previsto nel comma 357, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta elettronica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Le norme di attuazione dello schema in esame hanno un ambito circoscritto: &#8211; la previsione dei termini per la richiesta e per la fruizione del <i>bonus</i> da parte dei nuovi beneficiari; &#8211; la previsione dei tempi per l’accesso di nuovi operatori commerciali; &#8211; l’aggiornamento delle modalità di registrazione alla “<i>18App</i>” e di implementazione dell’elenco degli operatori commerciali, aggiungendo la carta di identità elettronica (CIE) al sistema pubblico di identità digitale (SPID); &#8211; l’inserimento dei periodici, anche digitali tra i beni acquistabili con la carta elettronica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. L’Amministrazione – come emerge da tutte le relazioni allegate – ha scelto di muoversi secondo una linea di continuità su tutti i profili rilevanti: dall’importo del <i>bonus</i>, allo strumento della carta elettronica, all’utilizzo dell’apposita piattaforma informatica, alle procedure estese ai nuovi beneficiari e ai nuovi operatori economici. Tanto, al fine di evitare discriminazioni con i precedenti fruitori, costi aggiuntivi per l’Amministrazione, nonché nuovi oneri per gli operatori economici già attivi sulla piattaforma; tutto sul presupposto della verificata adeguatezza della misura degli stanziamenti e del buon funzionamento delle procedure. L’unica innovazione è costituita dalla attribuzione della attività di comunicazione istituzionale al Ministero della cultura, la quale – come emergerà dal prosieguo – si collega a quella svolta nella prima fase di attuazione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. La tecnica usata nello schema di decreto è quella della novella del d.m. n. 177 del 2019, come novellato dal d.m. n. 192 del 2020, secondo un modello già utilizzato con il decreto del 2020 e nei d.P.C.m che avevano modificato quello del 2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. In particolare, lo schema di decreto apporta le modifiche ad alcuni articoli del d.m. n. 177 del 2019, come modificato dal d.m. n. 192 del 2020, mediante un unico articolo, costituito da un unico comma.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’articolo 1, comma 1, è composto dall’alinea e dalle lettere da a) a g); ciascuna lettera è riferita ad un diverso articolo del d.m. del 2019, come modificato nel 2020; inoltre, ogni lettera si articola in elenchi numerati quando si interviene su più commi dello stesso articolo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1.1. La lett. a), in riferimento all’art. 3: &#8211; nel n. 1), modifica il comma 1 per tener conto dell’estensione del beneficio a coloro che hanno raggiunto la maggiore età nel 2021, così estendendo la platea dei soggetti beneficiari sulla base della legge; &#8211; nel n. 2), inserisce un periodo nel comma 2, per consentire ai beneficiari di richiedere la carta elettronica, oltre che tramite SPID, anche mediante CIE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1.2. La lett. b), in riferimento all’art. 4, aggiunge un comma 1-<i>bis</i>, reintroducendo l’attività di comunicazione istituzionale, ma con attribuzione al Ministero della cultura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1.3. La lett. c) in riferimento all’art. 5: &#8211; nel n. 1), integra l’ultimo periodo dell’art. 5, comma 1, relativo ai limiti temporali per l’attivazione della carta, individuando un termine anche per coloro che raggiungono la maggiore età nell’anno 2021, in applicazione dello stesso criterio utilizzato per gli anni precedenti; &#8211; nel n. 2), aggiunge un comma 2-<i>ter</i> per ricomprendere negli acquisti effettuabili con la carta elettronica gli abbonamenti ai periodici, in attuazione dell’art. 1, comma 611, della legge n. 178 del 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1.4. La lett. d), in riferimento all’art. 6, comma 1, concernente i limiti temporali di utilizzo della carta elettronica, lo sostituisce con una formulazione, identica nel contenuto a quella precedente, per ricomprendere anche coloro che sono divenuti maggiorenni nel 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1.5. La lett. e), in riferimento all’art. 7, comma 4, nell’ambito della disciplina attuativa della registrazione in apposito elenco dei soggetti che erogano i servizi consentiti dalla carta elettronica, modifica: &#8211; il primo periodo, per aggiornare il limite temporale rispetto all’iscrizione di nuovi operatori economici; &#8211; il secondo periodo, per consentire l’utilizzo dello SPID e della CIE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1.6. La lett. f), in riferimento all’art. 11: &#8211; nel n. 1), che riguarda il comma 1 dell’art. 11, aggiunge la lettera b-<i>bis</i>), per richiamare l’autorizzazione di spesa della legge n. 160 del 2019 (come modificata dal d.l. n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106 del 2021), pari a 220 milioni di euro per l’anno 2021; &#8211; nel n. 2), che riguarda il comma 1-<i>bis</i>, dello stesso art. 11, aggiunge un periodo per individuare i tempi per l’impegno e la spesa delle risorse assegnate all’anno 2021, applicando lo steso criterio già previsto per gli anni 2019 e 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1.7. La lett. g), adegua le disposizioni dell’emanando decreto ministeriale alla nuova denominazione del Ministero competente (d.l. n. 22 del 2021 convertito, con modificazioni, dal d.l. n. 55 del 2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso il concerto e lo ha riconfermato, con le note del capo dell’ufficio legislativo, d’ordine del Ministro, in data 29 luglio 2021 e 6 ottobre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Il Garante per la protezione dei dati personali, nella riunione del 29 settembre 2021, ha espresso parere favorevole. Ha messo in rilievo: &#8211; che le modifiche apportate dallo schema di decreto all’originario d.m. n. 177 del 2019, come modificato dal d.m. n. 192 del 2020, non hanno alcuna incidenza sul trattamento dei dati; &#8211; che, con le modifiche apportate nel 2020, l’Amministrazione aveva fatto proprie le proposte del Garante e che, proprio in attuazione dell’art. 7, comma 5 del d.m., rimasto invariato, era stato sottoposto al Garante, con esito favorevole, anche il decreto del segretario generale del Ministero della cultura, concernente il trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente in materia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Lo schema di decreto sottoposto all’esame di questo Consiglio è corredato dalla relazione illustrativa, dall’analisi tecnico-normativa (ATN), dall’analisi di impatto della regolazione (AIR) e dalla verifica dell’impatto della regolazione (VIR).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’effettuazione della VIR era stata segnalata come necessaria da questa Sezione nel parere n. 2053 del 2020, che ha preceduto il d.m. 192 del 2020, per l’ipotesi di prevedibile reiterazione del <i>bonus</i> cultura negli anni successivi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Come si è evidenziato nelle premesse, la tecnica della novella delle norme di attuazione per estendere il <i>bonus</i> cultura ai beneficiari degli anni successivi, è stata costantemente seguita dall’Amministrazione sin dal 2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. Rileva la Sezione che tale tecnica può ingenerare incertezze nella esatta individuazione della disposizione applicabile da parte degli operatori del diritto e dei beneficiari quando, come nella fattispecie, le novelle si susseguono con cadenza annuale, dovendosi ricollegare l’ultima in ordine di tempo alla prima, come annualmente novellata, ed essendo ancora applicabile la parte precedentemente novellata per coloro che sono divenuti diciottenni l’anno immediatamente precedente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale problematica può verificarsi soprattutto quando, come nella fattispecie, la successione annuale delle novelle per sei anni è caratterizzata da due elementi peculiari:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; da un lato, una “frattura” temporale, costituita dal mutamento dello strumento cui dalla legge è attribuito il potere regolamentare, dal d.P.C.m. dei primi anni al d.m. degli ultimi anni;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dall’altro, una continuità temporale nella disciplina legislativa e regolamentare, in cui la prima è mutata solo per l’importo dei finanziamenti annualmente stanziati e per l’implementazione (negli ultimi tre anni) dei beni e servizi culturali acquistabili con la carta elettronica, la seconda è rimasta invariata: per l’importo del <i>bonus</i>, per lo strumento della carta elettronica, per l’utilizzo dell’apposita piattaforma informatica e per le procedure, estese di anno in anno ai nuovi beneficiari e ai nuovi operatori economici, con l’individuazione di precisi termini in applicazione dello stesso criterio inizialmente scelto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con l’obiettivo di superare tale criticità e nell’ottica di una proficua collaborazione, si sottopone all’attenzione dell’Amministrazione la seguente opzione di intervento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. Essa consiste nel procedere – con valenza anche di <i>best practice</i>, visto lo scarso ricorso all’istituto – a un vero e proprio “<i>testo unico regolamentare</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ipotizzando ragionevolmente la conferma del <i>bonus</i> cultura nei prossimi anni (pur se con possibili riconsiderazioni e riperimetrazioni <i>de iure condendo</i>), la Sezione reputa opportuno operare un riordino organico delle disposizioni regolamentari che si sono succedute nel 2016, nel 2017 e nel 2018, rispetto a quelle sopravvenute per gli anni 2019, 2020, 2021, consolidando quelle ancora vigenti, individuando quelle transitorie e sopprimendo quelle ormai prive di efficacia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è discusso molto di codificazione, ovvero di riordino innovativo, in relazione alla fonte legislativa e non sono mancati i pareri di questo Consiglio di Stato (si vedano, in particolare: le considerazioni espresse nei due pareri sul codice appalti e sul suo correttivo &#8211; Comm. Spec. 1 aprile 2016, n. 855, Comm. Spec. 30 marzo 2017, n. 782; i principi espressi nei pareri sul codice delle società partecipate – Comm. Spec. 21 aprile 2016, n. 968, Comm. Spec. 14 marzo 2017, n. 638 – e soprattutto in quello sul codice della nautica da diporto: Comm. Spec. 18 ottobre 2017, n. 2162; ma già prima vanno richiamate le importanti pronunce sui cd. codici di settore: <i>in primis</i>, il parere n. 2 del 2004, sul codice della proprietà industriale, reso dall’Adunanza generale del 25 ottobre 2004).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invece, di codificazione si è dibattuto relativamente poco in relazione alla fonte regolamentare, per riordinare il non meno importante livello della disciplina secondaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Eppure, il modello del “<i>periodico riordino regolamentare</i>” trova cittadinanza nell’ordinamento ormai già da vari anni, a partire quantomeno dall’art. 5, comma 1, lett. b) della l. n. 69 del 2009, che ha novellato la <i>Grundnorm</i> dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988, introducendovi il comma 4-<i>ter</i>, il quale recita: “<i>con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all&#8217;espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Questo Consiglio di Stato ha già avuto modo più volte di raccomandare (ad es., pareri Comm. Spec. 15 aprile 2016, n. 929, su semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi; Comm. Spec. 18 ottobre 2017, n. 2162 sul codice della nautica da diporto, già citato) il riordino delle fonti secondarie, considerandolo un importante strumento di qualità della regolamentazione che, attraverso il riassetto e la codificazione, migliora la chiarezza e la qualità della disciplina regolamentare in un determinato settore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale strumento risulta invece poco (quando non per nulla) utilizzato, poiché nella pratica non constano testi unici di livello regolamentare redatti ai sensi della legge n. 400 del 1988; invece, esso andrebbe debitamente valorizzato, per evitare il proliferare di quelli che sono stati definiti “regolamenti monade”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro, come è noto e come viene ribadito anche nei suddetti pareri, il potere regolamentare – a differenza di quello di legislazione delegata – è un potere “proprio”, “immanente” del Governo, e come tale è esercitabile in qualsiasi momento, con indubbi effetti positivi, anche con poteri “innovativi” e non solo compilativi della disciplina. E ciò senza la necessità di ulteriori previsioni legislative <i>ad hoc</i>, a tal fine essendo sufficienti in via permanente (ovviamente come norme di “autorizzazione” all’esercizio del potere regolamentare, non certo di “delega”, come pure talvolta impropriamente si afferma) quelle già contenute nell’ordinamento: nel merito, dalla legge che prevede l’esercizio del potere regolamentare; nel metodo, in via generale, dalla legge n. 400 del 1988. Pertanto, grazie al descritto meccanismo – come afferma questo Consiglio nei citati pareri – per il Governo il “<i>principio di qualità della regolazione</i>”<i> </i>è <i>“più agevolmente perseguibile per le disposizioni regolamentari vigenti” </i>rispetto al riordino legislativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3. L’opzione del riordino regolamentare potrebbe essere declinata:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sia nella forma di regolamento governativo, ovvero del d.P.R. indicato dal comma 4-<i>ter</i> dell’art. 17, che fa rinvio al comma 1 dello stesso articolo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sia – attraverso una diversa interpretazione, che questo Consiglio di Stato considera ampiamente percorribile – nella forma di regolamento ministeriale, mantenendo la fonte del d.m. indicata dalla legge “di merito” che autorizza il potere regolamentare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3.1. Seguendo la prima declinazione di tale opzione, si dovrebbe operare con lo strumento del d.P.R. che, come detto, trova il suo espresso fondamento nel citato comma 4-<i>ter</i> dell’art. 17 della legge n. 400.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale ipotesi appare sostenibile nel caso di specie anche se la legislazione della seconda fase del <i>bonus</i> (a partire dalla l. n. 145 del 2018, art. 1, comma 604, come modificato dall&#8217;art. 3, comma 4-<i>bis</i>, del d.l. n. 59 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 81 del 2019) contempla soltanto il ricorso al d.m., e anche se l’originaria previsione legislativa del d.P.C.m. risulta implicitamente abrogata dalla suddetta legge, intervenuta successivamente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, il fondamento del ricorso al d.P.R. risiede direttamente nel comma 1 dell’art. 17 della legge n. 400, che è espressamente richiamato dal successivo comma 4-<i>ter</i> il quale dispone, in via permanente, che “<i>1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l&#8217;esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l&#8217;attuazione e l&#8217;integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, ad avviso della Sezione, si può sostenere che il combinato disposto dei commi 1 e 4-<i>ter</i> dell’art. 17 della legge n. 400 del 1988 consenta in ogni momento l’emanazione di d.P.R. “<i>di riordino</i>” anche in materie in cui la legge “di merito” prevede espressamente soltanto il ricorso a un d.m., in quanto l’esecuzione di una legge con fonte regolamentare è comunque sempre consentita in via permanente dal comma 1 dello stesso art. 17.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3.2. Si potrebbe poi seguire una seconda declinazione dell’opzione di riordino (che alla Sezione appare finanche preferibile per il caso di specie), fondata su una interpretazione più funzionale al perseguimento della <i>ratio</i> della l. n. 400 e dei principi di qualità della regolazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3.2.1. Secondo tale opzione alternativa, si può sostenere che sia possibile operare il riordino di regolamenti ministeriali vigenti anche direttamente con d.m., ritenendo che l’art. 17, comma 4-<i>ter</i> indichi al Governo il modello generale, facendo riferimento allo strumento del d.P.R. con valenza non esaustiva, che si completa con l’indicazione, volta per volta, degli altri strumenti regolamentari effettuata delle singole leggi “di merito”, che hanno anch’esse lo stesso potere di autorizzazione all’esercizio del potere regolamentare alla pari della l. n. 400 e che ben possono dare fondamento legislativo, oltre che al primo intervento attuativo, anche a quelli successivi, e quindi anche a quelli “di riordino regolamentare”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale interpretazione – oltre che più funzionale, come detto – appare anche più logica, in quanto non si comprenderebbe, in caso contrario, perché un potere virtuoso e permanente di intervento di riordino debba valere solo per i regolamenti governativi e non anche per quelli ministeriali (che a questo punto potrebbero essere riordinati soltanto modificandone la natura ed elevando il livello di fonte normativa).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, ad avviso della Sezione, si può ritenere che il potere riordino in questione possa essere esercitato (anche) secondo il modello previsto in via non esaustiva dal comma 4-<i>ter</i> dell’art. 17 e tramite lo strumento indicato dalla stessa fonte legislativa di merito che disciplina il <i>bonus</i> per i diciottenni nel secondo periodo, e quindi il d.m. .</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3.2.2. Con un ulteriore passaggio logico, imposto dal peculiare caso di specie, in cui la fonte del regolamento ministeriale è stata modificata dalla legge nel corso del tempo, la Sezione ritiene che tale intervento di riordino al livello ministeriale del d.m. possa avere ad oggetto anche i precedenti d.P.C.m., che verrebbero così riordinati anch’essi in un unico testo, in quanto è stato lo stesso legislatore – pur conservando la continuità sostanziale della disciplina del <i>bonus</i> annuale – a modificare la tipologia di fonte secondaria spostandola dal d.P.C.m. al d.m. e, quindi, a disporre la collocazione “attuale” del potere attuativo al livello del regolamento ministeriale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D’altra parte, in senso contrario rispetto ad un potere di riordino anche dei precedenti d.P.C.m., non sembra potersi invocare un’applicazione formale del principio di gerarchia delle fonti, il quale svolge l’essenziale funzione di presidio di un sistema ordinato nel momento per così dire “genetico” della norma regolamentare, quando si introducono disposizioni innovative (art. 17, comma 3).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie, si discute invece di un riordino della disciplina regolamentare “attualmente vigente”, che è finalizzato alla ricognizione di quanto implicitamente abrogato, di quanto ha esaurito la carica precettiva o di quanto non ha mai avuto un valore normativo. In tal caso, invocare il principio di gerarchia delle fonti in relazione a un livello normativo ormai superato dal legislatore, oltre a contraddire le finalità stesse del riordino al livello “attualmente vigente”, potrebbe porsi, implicitamente, in contrasto con la stessa legge che aveva disposto l’abbassamento “a regime” del livello di fonte secondaria attuativa dal d.P.C.m. al d.m.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3.2.3. In definitiva, questo Consiglio di Stato ritiene sin d’ora – e pertanto su tale ipotesi non sarà necessaria una nuova richiesta di parere – che se la legge demanda “attualmente” alla fonte del d.m. l’attuazione di un certo intervento, e se tale intervento richiede a regime,<i> pro futuro</i>, una pluralità di regolamenti esecutivi, tutti nella veste di d.m., ben può il Governo esercitare il proprio (permanente) potere di disciplina regolamentare ministeriale intervenendo con un successivo d.m. che riordini quelli precedenti, consolidandone le norme in un testo unico e individuando le disposizioni ancora vigenti e quelle ormai superate, anche rispetto alla disciplina contenuta in precedenti d.P.C.m., secondo il modello già previsto (ma non in via esclusiva, né tantomeno escludente) dal comma 4-<i>ter</i> dell’art. 17 della legge n. 400.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3.3. Per entrambe le modalità attuative declinate, il risultato sarebbe costituito da una evidente semplificazione normativa, a tutto vantaggio della qualità della normazione e della fruibilità per gli operatori del diritto e per gli utenti: la concentrazione, in un solo decreto omnicomprensivo, di tanti decreti validi ciascuno solo per un anno e difficilmente leggibili <i>ex se</i> perché spesso consistenti solo in norme di novella, e richiedenti “testi coordinati” diversi di anno in anno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In più, la seconda modalità avrebbe anche il pregio di perseguire lo stesso obiettivo con una procedura meno complessa, in applicazione del principio dell’economia dei mezzi, e soprattutto evitando la cristalizzazione della disciplina in una fonte normativa più elevata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, nel caso di specie, si tratterebbe di una modalità di riordino semplificata e “calibrata” sulla materia da riordinare, che richiederebbe quindi uno sforzo minimale da parte dell’Amministrazione proponente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.4. Accanto al riordino (o comunque in sua subordinata alternativa), quale che sia la modalità eventualmente scelta, la Sezione suggerisce al Ministero riferente – e alla Presidenza del Consiglio, nel suo ruolo di sintesi e coordinamento anche delle fonti regolamentari, oltre che nella qualità di “centrale della comunicazione istituzionale” su questo settore (cfr. <i>infra</i>, punto 4 del presente parere) – di valutare l’opportunità di procedere, alla fine di ogni percorso attuativo annuale, alla redazione di un “<i>documento unitario</i>”, con efficacia dichiarativa e prevalente finalità comunicativa, che possa fornire un quadro attuativo chiaro per i beneficiari e gli operatori coinvolti dalle disposizioni attuative (cfr. per un auspicio in tal senso, in materia di sicurezza nazionale cibernetica, i pareri n. 983 e 1664 del 2020 e il parere n. 1584 del 2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.5. Infine, pur nella consapevolezza che i testi normativi modificati dalle novelle sono posti a disposizione della generalità dei cittadini, anche in versione multivigente, attraverso la banca dati pubblica e gratuita “Normattiva” su Internet, per agevolare la conoscibilità del testo, si segnala all’Amministrazione la possibilità di procedere sollecitamente alla ripubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo come novellato nel 2020 e con il presente regolamento, in applicazione dell’articolo 6, secondo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, recante “Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.6. Resta da aggiungere che, nel caso in cui l’Amministrazione scelga di procedere a un regolamento di riordino mediante d.m., trattandosi di d.m. ministeriale e non di decreto interministeriale lo stesso dovrà essere firmato solo dal Ministro proponente e non anche dal Ministro che ha espresso il concerto (da ultimo in tal senso, cfr. parere n. 1698 del 2021).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. In generale sullo schema di decreto, deve dirsi che la Sezione condivide la scelta di continuità perseguita dall’Amministrazione su tutti i profili rilevanti: dall’importo del <i>bonus</i>, allo strumento della carta elettronica, all’utilizzo dell’apposita piattaforma informatica, alle procedure estese ai nuovi beneficiari e ai nuovi operatori economici, aggiornandole anche con gli strumenti diffusisi nelle more, come la CIE. Scelta che è supportata dal fine di evitare discriminazioni con i precedenti fruitori, costi aggiuntivi per l’Amministrazione, nonché nuovi oneri per gli operatori economici già attivi sulla piattaforma; scelta che è argomentata in tutte le relazioni allegate ed è messa in rilievo anche nel preambolo dello schema di decreto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Tuttavia, ritiene la Sezione che, in riferimento ai “nuovi” beni acquistabili con la carta elettronica – i quali, come si è detto, sono stati implementati nel tempo mediante l’aggiunta dei prodotti dell’editoria audiovisiva e poi, gradualmente, degli abbonamenti ai giornali e ai periodici anche digitali – l’Amministrazione avrebbe potuto consentirne l’acquisto anche ai beneficiari titolari di una carta ancora in corso di validità, senza violare l’ambito della potestà attuativa delimitata dalla legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. Invece, l’Amministrazione, con il d.m. del dicembre 2020, ha attribuito la possibilità di acquisto dei quotidiani solo ai beneficiari che erano divenuti maggiorenni nello stesso anno, nonostante i beneficiari che avevano compiuto gli anni nel 2019 avrebbero potuto ancora utilizzare la loro carta, ottenibile sino al 31 agosto 2020, sino al 28 febbraio 2021. Così facendo dipendere i beni o servizi culturali, ricompresi dalla legge tra quelli acquistabili, dall’essere gli stessi stati previsti dalla legge che estendeva il <i>bonus</i> alla successiva classe di età dei ragazzi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. La Sezione è consapevole che tale scelta dell’Amministrazione non è stata oggetto di osservazioni da parte del parere concernente il d.m. del 2020 e, d’altra parte, per il d.m. del 2019 non era di aiuto la discontinuità della fonte di attuazione rispetto ai ragazzi divenuti maggiorenni nel 2018.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.3. Ciononostante, si ritiene che una volta che la legge abbia individuato un nuovo bene o servizio culturale acquistabile, di tale estensione possano beneficiare anche i destinatari dei regolamenti precedenti, ovviamente se in possesso di una carta ancora in corso di validità. Infatti, da un lato non risultano espresse esclusioni nelle disposizioni normative, dall’altro, a favore di una interpretazione estensiva, depone la <i>ratio</i> del <i>bonus</i>, volta ad incrementare il consumo di cultura tra le giovani generazioni. Soprattutto, una scelta in tal senso, non incontra limiti finanziari atteso che sarebbe in fatto comunque subordinata alla capienza di euro 500,00 della carta già attribuita al richiedente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.4. Per queste ragioni, è auspicabile che l’Amministrazione valuti l’opportunità di estendere la possibilità di acquistare i periodici, anche digitali, ai titolari della carta del 2020, ancora in corso di validità, apportando allo schema di decreto modifiche del tipo di quelle che seguono:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&lt;&lt;art. 1, comma 1, lett. c): &#8211; espungere la previsione contenuta nel numero 2) dello schema di decreto e sostituirla con la seguente: “2) il comma 2-<i>bis</i> è sostituito con il seguente: “<i>I beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2020 e nell’anno 2021 possono utilizzare la Carta, oltre che per l’acquisto di quanto indicato al comma 2, per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale.</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.5. Naturalmente, affinché la disposizione abbia concreta applicazione è necessario che il d.m. in argomento entri in vigore il prima possibile, posto che i titolari della carta che hanno compiuto i diciotto anni nel 2020 possono utilizzarla solo sino al 28 febbraio 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Lo schema di decreto innova la disciplina di attuazione – art. 1, comma 1 lett. b) – attribuendo la comunicazione istituzionale al Ministero della cultura, mediante l’aggiunta del comma 1-<i>bis</i> all’art. 4 del d.m. n. 177 del 2019, come novellato dal d.m. n. 192 del 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per tali iniziative di informazione, promozione e assistenza all’utenza, si individua la provvista massima di euro 100.000, a valere sulle risorse previste per la copertura degli oneri derivanti dal <i>bonus</i> cultura per l’anno 2021. Infatti, la previsione si collega all’inserimento della lett. b-<i>bis</i>) nell’art. 11, comma 1, effettuata nello stesso schema di decreto (art. 1, comma 1, lett. f), che richiama l’autorizzazione di spesa dell’art. 1, comma 357 della legge n. 160 del 2019, come modificata dalla legge n. 178 del 2020 e dal d.l. n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. Va rilevato che – come affermato nelle relazioni allegate – nelle disposizioni di attuazione, le quali hanno disciplinato il primo periodo temporale di applicazione del <i>bonus</i> cultura per gli anni dal 2016 al 2018, l’attività di comunicazione istituzionale era stata prevista dal d.P.C.m. del 2016 e dalle successive novelle ed attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l&#8217;informazione e l&#8217;editoria. Mentre, la previsione dell’identica disposizione nel primo schema di regolamento da emanarsi con decreto ministeriale, è stata censurata da questa Sezione (parere n. 3177 del 2019) per la sola ragione che non è possibile per il Ministero disporre “<i>circa le competenze e le funzioni (ed i connessi oneri finanziari) di un dipartimento interno alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>”.<i></i><i></i><i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. La comunicazione istituzionale, tralasciata dall’Amministrazione proponente nella prima novella al d.m. n. 177 del 2019, è stata meritoriamente ripresa nello schema di decreto in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritiene la Sezione (cfr. già i pareri n. 839/2016, punto 10.1, e nn. 1784/2016, punti 1.4.2. e 5.1) che le iniziative di comunicazione istituzionale, informazione, promozione e assistenza all’utenza costituiscono strumenti importanti per assicurare l’effettiva fruizione del beneficio da parte dei destinatari, e quindi, l’effettiva attuazione della legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la conseguenza che la previsione della comunicazione istituzionale e la copertura dei relativi oneri a valere sugli stanziamenti previsti per il <i>bonus</i> – peraltro in misura non dissimile dalla misura individuata nei d.P.C.m. – rientrano pienamente nel perimetro del potere regolamentare conferito all’Amministrazione proponente, anche se non espressamente previsti dall’ art. 1, comma 604, della legge n. 145 del 2018, come modificato dal d.l. n. 59 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2019.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3. Peraltro, l’utilità della comunicazione istituzionale emerge chiaramente dai dati concernenti il numero delle richieste del <i>bonus</i> presenti nelle relazioni allegate, e in particolare dalla VIR.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, tali dati registrano una diminuzione delle richieste proprio negli anni (2019 e 2020) in cui tali iniziative sono mancate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Quanto alla VIR, questa Sezione deve dare preliminarmente atto molto positivamente che l’Amministrazione, in adempimento della richiesta espressa nel parere n. 2053 del 2020 collegato all’emanazione del d.m. n. 192 del 2020, ha provveduto a una sua compiuta effettuazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. Nel suddetto parere, è stata messa in risalto la rilevanza cruciale della fase attuativa di ogni nuova normativa, segnalando la necessità di un monitoraggio costante per verificare l’idoneità a perseguire in concreto gli obiettivi fissati, traendone conclusioni per eventuali adattamenti, anche rispetto alle scelte del legislatore nel reiterare la misura di favore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, in considerazione della conferma annuale del <i>bonus</i> cultura sin dal 2016 e della sua possibile reiterazione, questa Sezione nel citato parere ha ritenuto indispensabile, per poter esprimere un esauriente avviso rispetto ad un successivo schema di regolamento, l’effettuazione della VIR, la quale, sulla base del monitoraggio fornisse dati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sull’incidenza percentuale degli operatori accreditati sulla piattaforma, distribuiti nei diversi settori;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sulle diverse categorie di prodotti culturali acquistati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sull’entità dell’incremento dei relativi consumi in confronto agli anni precedenti l’introduzione del <i>bonus</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sull’esaurimento o meno delle risorse finanziarie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. Nell’esprimere ancora ampio apprezzamento per l’effettuazione della VIR – strumento conoscitivo rilevante che le Amministrazioni utilizzano molto raramente – questa Sezione non può esimersi dal rilevare:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) che, da un lato, i dati forniti sulla base del monitoraggio, secondo gli indicatori quantitativi principali dei beneficiari, degli esercizi commerciali, del numero e valore dei <i>voucher</i> spesi per categoria dei beni ammessi, avrebbero potuto essere ulteriormente scomposti con l’individuazione di ulteriori indicatori per far emergere profili qualitativi rilevanti ai fini della valutazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) che, dall’altro, è assente ogni valutazione critica degli stessi dati risultanti dalla ricognizione, finalizzata a trarne indicazioni per eventuali modifiche delle disposizioni di attuazione e/o di quelle legislative.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri termini, come si specificherà nei punti successivi, sarebbe auspicabile, da un lato, l’implementazione di ulteriori indicatori, idonei a definire più puntualmente il fenomeno, anche traendone indicazioni sociali e comportamentali rilevanti e, dall’altro, la rielaborazione delle risultanze della VIR in termini di costruzione (o correzione di tiro) della <i>policy </i>pubblica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.3. La limitazione della ricognizione ai soli indicatori quantitativi principali può probabilmente ricondursi alla finalità del monitoraggio, come risulta limitata dall’art. 11, comma 2 del d.m. n. 177 del 2019, rimasta invariata nella novella del 2020 e nell’attuale schema di regolamento. Infatti, i dati periodici forniti all’Amministrazione dalla SOGEI e da CONSAP, rispettivamente incaricate della gestione della piattaforma “<i>18APP</i>” e della fatturazione elettronica e del pagamento delle fatture, sulla base della disposizione di attuazione suddetta, sono finalizzati al “<i>rispetto del limite di spesa</i>” e al controllo in ordine all’esaurimento delle risorse disponibili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Questa finalizzazione del monitoraggio al rispetto dei limiti di spesa, unitamente alla scelta dell’Amministrazione di non svolgere consultazioni esterne, ma solo la valutazione dei dati acquisiti con gli uffici competenti, ha probabilmente condotto alla mancata emersione e al conseguente mancato utilizzo di indicatori di tipo qualitativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Sezione ritiene di dover segnalare l’opportunità di un passo avanti, sotto questo profilo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.4. Nell’ottica degli indicatori quantitativi principali utilizzati nella VIR, per ogni anno di riferimento, risultano:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il numero dei richiedenti la carta elettronica ed il numero degli aventi diritto (quest’ultimo, invero emergente dall’AIR e non dalla VIR), dai quali risulta uno scarto di circa un terzo di aventi diritto che non ne ha fatto richiesta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il numero degli operatori economici accreditati mediante iscrizione nell’elenco e quelli effettivamente attivi, dai quali emerge una differenza di circa cinquecento unità, con un numero di iscritti pari a 8.200 e di attivi pari a 7.700 (numero che appare <i>prima facie</i> non elevato);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il numero e la percentuale degli operatori economici rispetto ai diversi settori dei beni acquistabili con la carta elettronica, dai quali emerge una percentuale molto alta per il settore libri, ancora più incidente se si considerano l’audiolibro e gli <i>ebook</i>, e una percentuale bassa per musei, monumenti e parchi naturali ed aree archeologiche;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; i numeri dei prodotti culturali acquistati divisi per categorie di beni e servizi, dai quali emerge la percentuale alta dell’acquisto di libri, cartacei e non;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; gli importi accreditati agli operatori economici, le economie e le perenzioni rispetto alle risorse finanziarie destinate annualmente, dai quali emergono non solo economie dei fondi impegnati (stante il minor numero dei richiedenti la carta rispetto agli aventi diritto), ma anche il mancato pieno utilizzo della carta richiesta ed attribuita (le perenzioni).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.5. Nella VIR non sono, invece, utilizzati indicatori quantitativi qualitativamente significativi ai fini della valutazione, quali, per esempio:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la provenienza socio-culturale dei beneficiari e la loro distribuzione geografica e territoriale nelle città grandi, medie, piccole o nei paesi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la distribuzione geografica e territoriale degli operatori economici accreditati con l’iscrizione nel registro;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la tipologia di libri acquistati, se saggistica, politica, letteratura, o magari semplicemente libri di testo scolastici, non propriamente rientranti nella categoria di beni e servizi culturali acquistabili con il <i>bonus</i> in argomento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la stipulazione o meno da parte del Ministero di convenzioni “<i>per agevolare la registrazione</i> (nell’apposito elenco dei fornitori) <i>di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche</i>” (art. 7, comma 3 del d.m.);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la presenza o meno di un contenzioso con i beneficiari del <i>bonus</i> o con i fornitori, per verificare l’attuazione della disposizione attuativa su controlli e sanzioni (art. 9 del d.m.);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; le ragioni della mancata attività di operatori economici pure iscritti nell’elenco.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.6. Ritiene la Sezione che l’implementazione di indicatori idonei ad una scomposizione dei dati a fini qualitativi (quali quelli esemplificati al punto 5.5), la quale appare possibile sulla base degli stessi dati acquisiti attualmente da SOGEI e CONSAP senza ulteriori costi, e la effettiva valutazione degli effetti delle politiche pubbliche attraverso l’analisi delle criticità attuative emergenti dagli stessi dati (come si è esplicato nel punto 5.2.), avrebbe consentito all’Amministrazione di fare emergere:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; le ragioni della inferiorità della richiesta rispetto all’offerta della carta elettronica e della sottoutilizzazione della stessa, financo da parte degli stessi titolari;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; le ragioni di un numero di operatori economici accreditati che appare basso per l’intero territorio nazionale, anche se è maggiore quando si considerano i punti vendita;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; le ragioni dell’alta percentuale di operatori nel settore dei libri e della bassa percentuale degli stessi nel settore dei musei, monumenti, parchi e aree archeologiche, ragionevolmente in collegamento con l’alta percentuale negli acquisiti di libri e la bassa percentuale di biglietti e abbonamenti a musei;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; le ragioni del mancato esercizio di operatori economici iscritti nell’elenco;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; se la verifica in concreto della attuazione delle sanzioni previste dall’art. 9 del regolamento (ora in procinto di assumere un rango legislativo, secondo il progetto della legge di bilancio in corso, anche con la previsione della collaborazione con la Guardia di Finanza nell’accertamento delle violazioni), renda opportuna o meno una riformulazione della disposizione concernente l’uso della carta in una ottica di maggior rigore, come prospettato nel parere n. 3177 del 2019 e reiterato nel parere n. 2053 del 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, va rilevato che nella VIR è assente qualunque indagine sull’entità dell’incremento dei relativi consumi di beni e servizi<i> </i>culturali, in confronto agli anni precedenti l’introduzione del <i>bonus</i>, che era stata richiesta nel parere n. 2053 del 2020.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.7. L’implementazione suddetta e la effettiva valutazione degli effetti delle politiche pubbliche saranno necessarie in vista della possibile reiterazione del <i>bonus</i>cultura e contribuirebbero a fornire elementi di ricognizione valutativa anche al legislatore, in vista del possibile rinnovo del <i>bonus</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.8. Comunque, sin da ora, l’Amministrazione può agire lungo la direttrice individuata:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; modificando la disposizione attuativa che finalizza il monitoraggio unicamente al “<i>rispetto del limite di spesa</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; stipulando quelle convenzioni ritenute utili per agevolare l’iscrizione di specifiche categorie di operatori economici e di istituzioni pubbliche, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del d.m. n. 177 del 2019, a cominciare da quelle con musei, anche comunali, parchi, siti archeologici, che sono iscritti nell’elenco dei fornitori in percentuale così bassa, e tenendo conto della distribuzione territoriale di quelli attualmente accreditati nell’elenco;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; svolgendo un’attività di comunicazione istituzionale mirata ed idonea a raggiungere la più ampia platea degli aventi diritto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; interrogandosi se non vi siano aspetti procedurali, anche puramente tecnici, che ostacolino da un lato i possibili richiedenti della carta elettronica e l’utilizzo della stessa e, dall’altro, scoraggino gli operatori economici ad iscriversi nell’elenco dei fornitori;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; individuando possibili meccanismi incentivanti per i fornitori senza costi aggiuntivi, per esempio riconoscendo un titolo preferenziale da far valere in altre graduatorie, oppure prospettandoli al legislatore in vista del possibile rinnovo del <i>bonus</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Si segnalano, infine, i seguenti profili di tecnica redazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. Titolo dello schema di decreto: dopo “<i>24 dicembre 2019, n. 177,</i>” aggiungere “<i>come modificato dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 22 dicembre 2020, n. 192</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2. Preambolo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">in generale, nel richiamare un decreto legge, espungere il trattino tra “<i>decreto</i>” e “<i>legge</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per maggiore chiarezza rispetto alle disposizioni attuative del d.m. n. 192 del 2020, dopo il visto 9°, aggiungere i seguenti:<i></i><i></i><i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>“Visto l’articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall’articolo 183, comma 11-ter, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 160, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale, per coloro che compiono diciotto anni di età nel 2020, il limite massimo di spesa è di 190 milioni di euro per l’anno 2020 e tra i prodotti acquistabili con la Carta sono ricompresi gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale;” </i><i></i><i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>“Vista la legge 8 ottobre 2020, n. 128, recante &lt;&lt;Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2020&gt;&gt;, che ha disposto l’incremento di 30 milioni di euro del capitolo 1430, iscritto nella missione &lt;&lt;Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo&gt;&gt;, destinato all’assegnazione della carta elettronica ai beneficiari che compiono diciotto anni nell’anno 2000”;</i><i></i><i></i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">collocare il 10° visto, attinente alla nuova denominazione del Ministero della cultura, come ultimo visto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">scindere il visto 20° &#8211; attinente al richiamo del d.m. n. 177 del 2019, come modificato dal d.m. n. 192 del 2020 – in due distinti visto, richiamando distintamente i decreti ministeriali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.3. Articolato</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Art. 1, comma 1, alinea: dopo “<i>24 dicembre 2019, n. 177,</i>” aggiungere: “<i>come modificato dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 22 dicembre 2020, n. 192</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Art. 1, comma 1, lett. b), (in riferimento all’art. 4): &#8211; aggiunge il comma 1-<i>bis</i>, invece, sarebbe preferibile l’aggiunta di un comma 2, essendo l’articolo 4 del d.m. da novellare costituito da un solo comma; &#8211; è opportuno sostituire l’espressione “<i>apposite campagne</i>”, con quella più appropriata di “<i>apposite iniziative</i>”; &#8211; anteporre “<i>euro</i>” a “<i>100.000</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), (in riferimento all’art. 5): &#8211; dopo l’espressione “<i>nell’anno 2009</i>”, sostituire la congiunzione “<i>e</i>”, con il segno di interpunzione della virgola;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Art. 1, comma 1, lett. e), (in riferimento all’art. 7): dopo “<i>sono sostituite dalle seguenti:</i>”, espungere il periodo “<i>il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica (CIE)</i>” e sostituirlo con i soli acronimi “<i>SPID e CIE</i>”, trattandosi di strumenti già individuati nell’art. 3 del d.m. che si novella, nella formulazione iniziale per lo SPID e nella versione novellata con il presente schema di decreto, per la CIE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Art. 1, comma 1, lett. f), (in riferimento all’art. 11): &#8211; sarebbe più rispondente alle regole del drafting distinguere i tre periodi temporali mediante il segno di interpunzione del punto, invece di utilizzare quello del punto e virgola.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Art. 1, comma 1, lett. g): sostituire l’espressione “<i>ricorrano, le parole</i>” con “<i>ricorra la denominazione</i>”; sostituire “<i>la parola</i>” con “<i>l’acronimo</i>”, raccordando il successivo verbo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il parere della Sezione è reso nei termini esposti in motivazione.</p>
<table class="sottoscrizioniCon" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Giuseppa Carluccio</td>
<td>Luigi Carbone</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Parere &#8211; 13/5/2021 n.850</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-i-parere-13-5-2021-n-850/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-i-parere-13-5-2021-n-850/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Parere &#8211; 13/5/2021 n.850</a></p>
<p>Pres. f/f F. Quadri, est. P. Carpentieri Sulla impugnabilità  e sulla legittimità  costituzionale del d.P.C.M. 24 ottobre 2020 e del d.P.C.M. 3 novembre 2020 Numero 00850/2021 e data 13/05/2021 Spedizione REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 28 aprile 2021   NUMERO AFFARE 00115/2021 OGGETTO: Presidenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-i-parere-13-5-2021-n-850/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Parere &#8211; 13/5/2021 n.850</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-i-parere-13-5-2021-n-850/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Parere &#8211; 13/5/2021 n.850</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  f/f F. Quadri, est. P. Carpentieri</span></p>
<hr />
<p>Sulla impugnabilità  e sulla legittimità  costituzionale del d.P.C.M. 24 ottobre 2020 e del d.P.C.M. 3 novembre 2020</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
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<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>Numero 00850/2021 e data 13/05/2021 Spedizione</strong></p>
<p> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>Sezione Prima</strong><br /> <strong>Adunanza di Sezione del 28 aprile 2021</strong><br />  <br /> <strong>NUMERO AFFARE 00115/2021</strong><br /> OGGETTO:<br /> Presidenza del consiglio dei ministri.<br />  <br /> Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Carriera Umberto, nella sua qualità  di legale rappresentante e amministratore unico della società  a responsabilità  limitata semplificata La Grande Bellezza S.r.l.s. con sede legale in Mombaroccio (PS), Frazione località  Beato Sante, Via Passo 8, contro il Questore della Provincia di Pesaro, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio <em>pro tempore</em>, nonchè nei confronti del Ministero della Salute, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, per l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare, 1) del DPCM del 24 ottobre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2020, n. 265, Edizione straordinaria; 2) del provvedimento del Questore di Pesaro n. 7/Cat. 23/Div. P.A.S.I./2020 prot. 0040551 del 31.10.2020; 3) del DPCM del 3 novembre 2020, in corso di pubblicazione, nella parte in cui rinnova le misure di cui all&#8217;art. 1, comma 9, lett. ee) del DPCM del 24 ottobre 2020; 4) di tutti gli atti presupposti, connessi o dipendenti, anche se tuttora sconosciuti alla società  ricorrente, con espressa riserva di motivi aggiunti, tra i quali la relazione di servizio del 27.10.2020 redatta dai dirigenti il servizio di Ordine Pubblico, nonchè per il risarcimento dei danni cagionati al ricorrente dagli atti amministrativi sopra indicati.<br /> <strong>LA SEZIONE</strong><br /> Vista la relazione trasmessa con nota n. prot. 1749 del 21 gennaio 2021, con la quale la Presidenza del consiglio dei ministri ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull&#8217;affare consultivo in oggetto;<br /> Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Carpentieri;<br />  <br /> Premesso:<br /> 1. Con il ricorso in trattazione, notificato il 4 novembre 2020, il sig. Carriera Umberto, nella sua qualità  di legale rappresentante e amministratore unico della società  a responsabilità  limitata semplificata La Grande Bellezza S.r.l.s., con sede legale in Mombaroccio (PS), che esercita attività  di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e, in particolare, gestisce il ristorante &quot;La Macelleria&quot; sito in Pesaro, Via delle Galigarie n. 22, ha esposto in fatto di aver organizzato per il giorno 26 ottobre 2020 una manifestazione di protesta contro le restrizioni imposte con il d.P.C.M. del 24 ottobre 2020, consistente nel tenere aperto il ristorante oltre l&#8217;orario di chiusura stabilito dal d.P.C.M. e nell&#8217;offrire una cena a circa 90 persone invitate nel proprio ristorante allo scopo di manifestare il dissenso rispetto alle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri.<br /> 2. Ha quindi riferito che il Questore della Provincia di Pesaro, sulla base del verbale di accertamento e della relazione di servizio della Polizia municipale del Comune di Pesaro intervenuta <em>in loco</em>, adottava il provvedimento, qui impugnato, n. 7/Cat. 23/Div. P.A.S.I./2020 prot. 0040551 del 31 ottobre 2020, con il quale applicava la sanzione della chiusura per 15 giorni.<br /> 3. Con il ricorso in esame il ricorrente ha dunque impugnato, con domanda cautelare, il testà© detto provvedimento questorile, nonchè i dd.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, assumendone l&#8217;illegittimità  per i seguenti motivi:<br /> 3.1. Riguardo al d.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e, in particolare, con riferimento all&#8217;art. 1, comma 9, lett.<em>ee</em>), dove  previsto il divieto di svolgere attività  di ristorazione tra le ore 18,00 e le ore 5,00, &#8220;<em>violazione degli artt. 1, 4, 35, 36, 41, 76, 77 e 97 Cost. nonchè degli artt. 10, 11, 12 e 13 del d.lgs. n. 59 del 26.03.2010 e dell&#8217;art. 15 della Direttiva 2006/123/CE, eccesso di potere (difetto di istruttoria e di motivazione, disparità  di trattamento, manifesta irragionevolezza)</em>&#8220;: il provvedimento del Presidente del consiglio dei ministri sarebbe manifestamente contrario alla Carta costituzionale nella misura in cui incide, mediante un mero atto amministrativo, sull&#8217;esercizio dei diritti fondamentali al lavoro ed alla libera iniziativa economica privata; il decreto impugnato, inoltre, svolgendo un&#8217;attività  sostanzialmente legislativa, violerebbe gli artt. 76 e 77 della Costituzione, che limitano la delega di attività  legislativa, non bastando a tal fine i decreti-legge che si sono susseguiti nella materia (il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 e il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125); l&#8217;art. 76 Cost. non permetterebbe che il governo deleghi sostanzialmente sè stesso ad adottare norme di legge mediante un decreto-legge, essendo necessario a tal fine il vaglio parlamentare mediante l&#8217;approvazione di una legge-delega; men che meno sarebbe poi possibile una delega dell&#8217;esercizio di funzioni legislative al solo Presidente del Consiglio, atteso che la delega dell&#8217;attività  legislativa dovrebbe avvenire sempre in favore di un organo collegiale, ossia dell&#8217;intero governo; poichè la Costituzione Italiana non conosce lo stato di emergenza, essendo prevista solo la deliberazione dello stato di guerra da parte delle camere ai sensi dell&#8217;art. 78, ed escluso che il d.P.C.M. possa avere valenza normativa, esso, in quanto atto amministrativo, sarebbe manifestamente illegittimo non solo per violazione della Costituzione, ma anche per violazione della legge fondamentale che disciplina l&#8217;attività  di prestazione di servizi (tra i quali rientra anche la ristorazione), e cio il d.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, il cui art. 12, comma 1, lett.<em>a</em>) subordina le restrizioni quantitative all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di prestazione dei servizi alla previa notifica alla Commissione europea secondo il disposto dell&#8217;art. 13; il decreto impugnato, inoltre, sarebbe illegittimo per totale mancanza di motivazione e di istruttoria; il decreto impugnato avrebbe dovuto illustrare in motivazione perchè la chiusura dei ristoranti dopo le ore 18:00 sarebbe stata non solo una misura idonea o efficace a tale scopo, ma anche perchè questa era l&#8217;unica misura possibile senza verificare l&#8217;adozione di altre cautele meno restrittive che permettono di raggiungere lo stesso risultato (quali quelle già  stabilite con l&#8217;allegato 9 del d.P.C.M. del 7 agosto 2020 nel quale sono minuziosamente elencate le cautele da osservarsi nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di ristorazione), e ciò tenuto conto anche del fatto che studi scientifici avrebbero assegnato ai ristoranti un ruolo statisticamente trascurabile nella diffusione del contagio senza, peraltro, alcuna indicazione particolare in merito ad una presunta recrudescenza della diffusione del Covid-19 nella fascia oraria tra le 18:00 e le 5:00; il decreto qui contestato avrebbe trattato in modo ingiustificatamente vessatorio alcune attività , tra le quali la ristorazione, a beneficio di altre che non subiscono alcuna limitazione (quali, ad esempio, il settore della vendita al dettaglio o i ristoranti ubicati sulla rete autostradale, negli ospedali e negli aeroporti).<br /> 3.2. Con riferimento al decreto del Questore di Pesaro n. prot. 0040551 del 31 ottobre 2020, &#8220;<em>Falsa applicazione dell&#8217;art. 100 TULPS &#8211; Incompetenza (violazione dell&#8217;art. 32 legge 833/1978) &#8211; Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza manifesta, violazione del DPCM del 24 ottobre 2020</em>&#8220;: oltre ai profili di invalidità  derivata dall&#8217;illegittimità  del d.P.C.M. del 24 ottobre 2020 sul quale tale provvedimento  fondato, esso presenterebbe anche vizi di legittimità  propri e autonomi; in particolare, la ritenuta necessità , richiamata nella motivazione, di sospendere la licenza di ristorazione della società  ricorrente, poichè l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di somministrazione avrebbe messo in pericolo la sicurezza dei cittadini e ciò non solo nella fascia oraria tra le 18,00 e le 5,00, ma per tutto il giorno, esonderebbe dai limiti delle attribuzioni di legge per la tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza di cui all&#8217;art. 100 TULPS; la asserita violazione delle norme in materia di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e delle distanze di sicurezza sarebbe infondata in fatto e la società  ricorrente si riserva sul punto la querela di falso contro la relazione di servizio e il verbale di accertamento; in ogni caso, anche ove fosse vero che nel ristorante della società  ricorrente si siano verificate delle violazioni delle norme predette, ciò non avrebbe potuto in alcun modo mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini; non vi sarebbe stato alcun caso di contagio; il Questore avrebbe invaso con il provvedimento impugnato le competenze che spettano al Ministero della salute mediante la previsione del potere di ordinanza contingibile e urgente ex art. 32 della legge n. 833 del 1978; la &quot;sicurezza&quot; cui allude l&#8217;art. 100 TULPS non  un concetto di natura sanitaria, ma di ordine pubblico; il decreto del Questore si porrebbe, infine, in violazione anche delle previsioni del d.P.C.M. del 24 ottobre 2020, che prevede una chiusura immediata per un periodo massimo di 5 giorni adottata direttamente dalla polizia ed un successivo provvedimento prefettizio con l&#8217;irrogazione del periodo di chiusura come sanzione accessoria alla sanzione amministrativa pecuniaria, mentre non  prevista alcuna sospensione della licenza di somministrazione, che costituirebbe un provvedimento aggiuntivo e &quot;creativo&quot; adottato dal Questore in violazione anche delle stesse norme di cui riteneva, erroneamente, di fare applicazione.<br /> 3.3. &#8220;<em>Dichiarazione di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità  dei decreti-legge attributivi dei poteri al Presidente del Consiglio dei ministri e rimessione degli atti alla Consulta</em>&#8220;: i decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 e 7 ottobre 2020, n. 125 sarebbero incostituzionali per violazione degli artt. 1, 4, 35, 36, 76 e 77 Cost. nella parte in cui delegano al Presidente del consiglio dei ministri l&#8217;adozione di norme in contrasto con le leggi e con la stessa Costituzione; in relazione a tali profili la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità  sollevata e la conseguente rimessione degli atti alla Corte costituzionale.<br /> 4. La società  ricorrente ha infine chiesto il risarcimento del danno patrimoniale pari alla perdita del fatturato giornaliero per ogni giorno di chiusura, oltre alla perdita di avviamento determinata dalla chiusura, per complessivi euro 45.000,00.<br /> 5. La Presidenza del consiglio dei ministri, nella relazione trasmessa con nota n. prot. 1749 del 21 gennaio 2021, ha riferito delle considerazioni difensive formulate dalla Questura di Pesaro e Urbino (con nota prot. n. 557/PAS/013393/12000.A.59 del 24 novembre 2020) e della avvenuta acquisizione, con successiva nota prot. n. 557/PAS/U/014790/1200.A.59 del 28 dicembre 2020, della relazione di servizio della Questura di Pesaro e Urbino del 27 ottobre 2020. Ha quindi riferito, riguardo alla domanda cautelare, che i provvedimenti impugnati hanno cessato di avere efficacia (sia il decreto del Questore, che ha sospeso la licenza del ricorrente per 15 giorni con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento stesso, avvenuta in data 31 ottobre 2020, che ha cessato i suoi effetti in data 15 novembre 2020, sia gli impugnati dd.P.C.M., quello del 24 ottobre 2020 che ha cessato i suoi effetti in data 5 novembre 2020, atteso che il successivo d.P.C.M. 3 novembre 2020, all&#8217;art. 14, ha espressamente disposto che &quot;<em>le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020</em>&quot;, ma anche quello del 3 novembre 2020, che ha cessato i suoi effetti in data 3 dicembre 2020, atteso che il successivo d.P.C.M. 3 dicembre 2020, all&#8217;art. 14, ha previsto a sua volta che &quot;<em>Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021, salvo quanto previsto al comma 3</em>&quot;). Ha dunque eccepito preliminarmente l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;impugnativa del decreto del Questore, trattandosi di atto non definitivo passibile di ricorso gerarchico al Prefetto, ed ha in ogni caso concluso per l&#8217;infondatezza e il rigetto nel merito del ricorso.<br /> Considerato:<br /> 1. Il ricorso  in parte inammissibile, in parte infondato nel merito.<br /> 2. E&#8217; in primo luogo fondata l&#8217;eccezione di inammissibilità  proposta dalla Presidenza del consiglio riguardo all&#8217;impugnativa del decreto del Questore di Pesaro e Urbino del 27 ottobre 2020, trattandosi evidentemente di un atto non definitivo sottoposto a ricorso gerarchico, non esperito. E&#8217; altresì inammissibile la domanda risarcitoria, esclusa nell&#8217;ambito del ricorso straordinario al Capo dello Stato, che  dato esclusivamente per l&#8217;annullamento di atti amministrativi definitivi e non consente la proposizione di domande di accertamento e di condanna.<br /> 3. Ciò posto, occorre verificare, sul piano della legittimazione e dell&#8217;interesse a chiedere l&#8217;annullamento degli impugnati dd.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, se persistano l&#8217;ammissibilità  e la procedibilità  di tali domande, pur dopo aver rilevato l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;impugnativa dell&#8217;atto questorile sanzionatorio e nonostante la circostanza, sottolineata nella relazione dell&#8217;Amministrazione, che gli impugnati dd.P.C.M. abbiano ormai cessato di avere efficacia, nelle more del giudizio.<br /> 3.1. Premesso, sul piano formale, che l&#8217;inammissibilità  del capo della domanda relativo al provvedimento questorile non coinvolge la domanda di annullamento dei predetti dd.P.C.M., che sono stati impugnati in via principale, in quanto autonomamente e direttamente lesivi, e non come meri atti presupposti, ritiene il Collegio che la società  ricorrente, che opera nel campo della ristorazione, conservi un suo adeguato titolo legittimante e un suo apprezzabile interesse concreto e attuale alla decisione nel merito della domanda di annullamento degli impugnati dd.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, limitatamente alle restrizioni da essi introdotte all&#8217;attività  di ristorazione, pur essendo risultata inammissibile la domanda di annullamento dell&#8217;atto applicativo, costituto dal decreto questorile di applicazione della sopra ricordata sanzione amministrativa. Ed invero, i dd.P.C.M. in questione, con il contestato art. 1, comma 9, lettera <em>ee</em>), recano il divieto di svolgere attività  di ristorazione tra le ore 18,00 e le ore 5,00 e dunque introducono una restrizione diretta, di immediata applicazione, della libera iniziativa economica privata e del diritto al lavoro del ricorrente, tale da fondare e radicare dunque un interesse concreto e attuale al chiesto annullamento, indipendentemente dalla sorte dell&#8217;atto sanzionatorio applicativo.<br /> 3.2. Quanto all&#8217;efficacia nel tempo dei suddetti decreti presidenziali impugnati, premesso che entrambi erano ancora efficaci alla data di notifica del ricorso (4 novembre 2020), la circostanza che, ad oggi, essi abbiano cessato di avere efficacia, in quanto atti <em>ad tempus</em>, poi sostituiti da altri, analoghi e successivi atti emergenziali, se può essere rilevante e determinante agli effetti della fase cautelare (per l&#8217;evidente venir meno il presupposto del <em>periculum in mora</em>), non può dispiegare analoghi effetti impeditivi dell&#8217;accesso alla trattazione del merito della causa, posto che, altrimenti, i tempi della giustizia (per quanto, nel caso in esame, senz&#8217;altro rapidi e rispettosi del principio della ragionevole durata del processo), non disponibili per il ricorrente, finirebbero per ritorcerglisi contro, vanificando la domanda di tutela, che deve possibilmente essere soddisfatta mediante una decisione nel merito delle censure proposte, così da fornire comunque, al di lÃ  dell&#8217;esito della causa, una risposta di giustizia alla domanda del privato. D&#8217;altra parte, diversamente opinando, si perverrebbe alla conclusione della inammissibilità  potenziale di tutte le domande di annullamento di provvedimenti la cui efficacia abbia durata inferiore a 120 giorni, termine per la presentazione del ricorso straordinario (cfr. i pareri della Sezione n. 12 del 2021 e n. 436 del 2020).<br /> 3.3. E&#8217; vero che la Sezione, in un recente precedente (parere n. 598/2021 del 6 aprile 2021), ha chiarito che la proposizione della domanda risarcitoria, in quanto inammissibile in sede di ricorso straordinario, non può valere ad attivare la previsione dell&#8217;art. 34, comma 3, del codice del processo amministrativo (in forza della quale &#8220;<em>Quando, nel corso del giudizio, l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto se sussiste l&#8217;interesse ai fini risarcitori</em>&#8220;), ed ha pertanto concluso, in una fattispecie per certi aspetti analoga, nel senso dell&#8217;improcedibilità  del gravame. Ma, ciò nondimeno, ritiene il Collegio che, tenuto conto anche della ritenuta infondatezza nel merito delle censure proposte, nel caso in esame possa prescindersi da un ulteriore approfondimento di questa questione preliminare di rito per affrontare comunque il merito della causa, anche in ragione di un generale <em>favor</em> per la soluzione processuale che ammette l&#8217;ingresso alla disamina del merito, rispetto a soluzioni alternative che ne arrestino la trattazione <em>in limine litis</em>.<br /> 4. Venendo dunque all&#8217;esame del merito della residua parte ammissibile del gravame, ossia della domanda di annullamento dei dd.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, come già  anticipato, tutti i motivi dedotti sono infondati e da respingere.<br /> 5. La società  ricorrente contesta gli impugnati dd.P.C.M. in primo luogo in quanto tali, sul piano della legittimità  costituzionale, nel sistema delle fonti (e da qui la deduzione della questione di legittimità  costituzionale dei diversi decreti-legge che li hanno previsti e autorizzati) e, in secondo luogo, e con riguardo alla specifica misura prevista dall&#8217;art. 1, comma 9, lettera <em>ee</em>) di divieto di svolgere attività  di ristorazione tra le ore 18,00 e le ore 5,00, sotto il profilo della violazione grave e inammissibile del fondamentale diritto al lavoro sancito dalla Costituzione, nonchè per eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, oltre che per sproporzione e irragionevolezza.<br /> 6. Sotto il primo profilo &#8211; della asserita mancanza di ogni copertura legislativa e dell&#8217;esorbitanza dalle attribuzioni amministrative, per cui &#8220;<em>il Presidente del Consiglio si  di fatto arrogato il potere legislativo da esercitare in via monocratica e sulla base di decreti-legge convertiti da un parlamento il cui funzionamento  ridotto o impedito dall&#8217;allarme Covid-19</em>&#8220;, con sovvertimento del &#8220;<em>procedimento legislativo e [del]la gerarchia delle fonti</em>&#8221; &#8211; il Collegio ritiene, in senso contrario, che i dd.P.C.M. impugnati possano rinvenire un&#8217;adeguata e legittima collocazione razionale nel vigente sistema delle fonti che caratterizza il nostro ordinamento giuridico.<br /> 6.1. Giova precisare in premessa che la seguente disamina considera, in accordo con il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, esclusivamente i profili di costituzionalità  del meccanismo normativo e amministrativo qui contestato relativi alle limitazioni dei diritti al lavoro e alla libera iniziativa economica privata della cui illegittima compressione si duole la parte ricorrente, ma non anche altri e diversi profili, che qui non vengono in rilievo, concernenti il rapporto delle contestate misure limitative con altre libertà  personali coperte da riserva assoluta di legge.<br /> 6.2. Ciò premesso,  indispensabile un previo inquadramento giuridico dei decreti del Presidente del consiglio dei ministri, qui impugnati, recanti disposizioni attuative per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull&#8217;intero territorio nazionale.<br /> 6.3. La questione fondamentale che viene posta in ricorso investe la conformità  al nostro sistema ordinamentale dell&#8217;introduzione di tale, per certi versi innovativa, tipologia di atti, adottati sulla base di una reiterata decretazione d&#8217;urgenza, essa stessa investita, nella prospettazione di parte ricorrente, da dubbi e censure di radicale incostituzionalità  per la sua asserita esorbitanza dal sistema, in quanto in contrasto con le previsioni della Legge fondamentale (o, quantomeno, per l&#8217;assenza di una base giuridica certa nella Carta costituzionale).<br /> 6.4. Ora, contrariamente a siffatta prospettazione,  convincimento del Collegio che il meccanismo di produzione normativa costruito dal Governo e approvato dal Parlamento nella sede della conversione in legge dei decreti-legge di volta in volta susseguitisi (e in primo luogo quelli qui contestati) nel corso dell&#8217;emergenza da pandemia da Covid &#8211; 19, sia conforme al dettato costituzionale e si inquadri coerentemente nel sistema delle fonti, rinvenendo in esso un&#8217;adeguata base giuridica.<br /> 6.5. Fatta eccezione per il primo dei decreti-legge, che ha iniziato la sequenza sviluppatasi a partire dal mese di marzo del 2020 (ossia il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la cui struttura logico-giuridica appare diversa rispetto ai successivi interventi normativi), a partire dal successivo decreto-legge (n. 19 del 2020), il governo ha impostato correttamente la sequenza logico-giuridica degli atti-fonte preordinati a fronteggiare la pandemia, secondo il fondamentale schema generale della decretazione d&#8217;urgenza, introduttiva di norme primarie, poi approvate dal Parlamento in sede di legge di conversione, attributive, a valle, all&#8217;esecutivo, di un potere normativo di livello secondario e di provvedimento generale, modellato sull&#8217;esempio delle ordinanze emergenziali di protezione civile sotto il profilo della temporaneità , della eccezionalità  e del presupposto dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ai sensi dell&#8217;art. 24 del codice della protezione civile di cui al d.lgs. n. 1 del 2018.<br /> 6.6. Certamente sarebbe stata altrettanto percorribile in astratto e del tutto conforme alla Costituzione l&#8217;opzione per il modello parallelo (e sostanzialmente equivalente) del ricorso alle ordinanze contingibili e urgenti già  previste dalla norme vigenti: la decretazione d&#8217;urgenza, con norma primaria, ben avrebbe potuto richiamare e attivare i poteri di ordinanza già  previsti in capo al Presidente del consiglio dei ministri e al Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 5 del d.lgs. n. 1 del 2018), o in capo al Ministro della salute (art. 32 della legge n. 833 del 1978 istitutiva del sistema sanitario nazionale), anzichè introdurre la figura dei decreti del Presidente del consiglio dei ministri. Ma la questione della configurazione di tali atti attuativi a contenuto generale di rango secondario, <em>ad tempus</em>, con causa rinvenibile nello stato emergenziale creatosi a seguito della pandemia, riveste a ben vedere un rilievo più formale e nominalistico che sostanziale, essendo pacifico che, in ogni caso, la nuova legge ordinaria speciale ben può derogare alle competenze e alle procedure previste dalle norme pari-ordinate recate dal codice della protezione civile (d.lgs. n. 1 del 2018) e dalla legge n. 833 del 1978, senz&#8217;altro derogabili con atto successivo avente pari forza e valore di legge.<br /> 6.6.1. Più nello specifico, rileva al riguardo il Collegio che non sussiste alcuna violazione della legge n. 833 del 1978 (art. 32, che attribuisce al Ministro della sanità  il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità  pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all&#8217;intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni), nè della legislazione sulla protezione civile (d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, &#8220;<em>Codice della protezione civile</em>&#8220;, il cui art. 5 attribuisce peraltro i poteri di ordinanza in materia di protezione civile proprio al Presidente del consiglio dei ministri, prevedendo che questi possa esercitarli &#8220;<em>per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile</em>&#8220;): la nuova decretazione d&#8217;urgenza, ritualmente convertita in legge, ha infatti prodotto norme di rango primario in tutto e per tutto equiordinate, quanto a forza e valore di legge, rispetto a quelle la cui violazione viene dedotta come motivo di censura. Nè la legge sul sistema sanitario nazionale del 1978, nè quella sulla protezione civile sono leggi (così dette) &#8220;rinforzate&#8221;, sicchè nulla vieta, a Costituzione vigente, che una successiva norma primaria (non importa se introdotta direttamente dal Parlamento con una legge ordinaria o, in prima battuta, dal Governo, con lo strumento del decreto-legge, poi validamente convertito in legge dal Parlamento) possa derogare alle previsioni di tali, anteriori, leggi ordinarie. Non si comprende, peraltro, in che cosa si sostanzierebbe il ritenuto <em>vulnus</em> di valori costituzionali nell&#8217;attribuzione in favore del Presidente del consiglio dei ministri, operata dai decreti-legge qui censurati, della competenza a introdurre atti equivalenti nella sostanza alle ordinanze contingibili e urgenti, competenza assegnata, invece, dalla precedente legislazione ordinaria di settore, rispettivamente al Ministro della salute e al Capo del Dipartimento della Protezione civile. Si tratta, in entrambi i casi, di un&#8217;elevazione del livello di responsabilità  amministrativa, compiuta dalla normazione del 2020, che attribuisce la competenza al vertice dell&#8217;esecutivo, ossia al massimo livello di responsabilità  politico-amministrativa del governo. Nè può condividersi la censura con la quale parte ricorrente ha contestato l&#8217;imputazione in capo all&#8217;organo monocratico, anzichè in capo al governo nella sua collegialità  (Consiglio dei ministri), di siffatto potere. Risulta in definitiva logico e ragionevole, esclusa ogni valutazione di merito politico, attribuire, per evidenti ragioni di speditezza e di semplificazione connesse alla specifica emergenza da pandemia, le funzioni di intervento urgente all&#8217;organo monocratico che, peraltro, quale capo del Governo, riassume e sintetizza in sè il ruolo e la responsabilità  dell&#8217;intero esecutivo, ai sensi dell&#8217;art. 92 Cost., primo comma, secondo periodo (<em>Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne  responsabile. Mantiene la unità  di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l&#8217;attività  dei Ministri</em>).<br /> 6.7. Sotto un diverso angolo di visuale, pur essendo in astratto possibile (come peraltro sta avvenendo con il nuovo governo insediatosi il 13 febbraio 2021, a partire dal decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 e, da ultimo, con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52) definire direttamente nell&#8217;atto-fonte di rango primario (nel decreto-legge) anche tutti i dettagli applicativi delle chiusure e delle altre misure limitative finalizzate ad assicurare il così detto distanziamento sociale in funzione di contenimento dell&#8217;espandersi della pandemia, ciò nondimeno il modello innovativo adottato con il sistema imperniato sul rinvio ai decreti attuativi non presenta i denunciati profili di incostituzionalità  e di dissonanza rispetto al sistema delle fonti (avendo riferimento precipuo, in questa sede, deve ripetersi, all&#8217;incidenza, qui denunciata, sui diritti al lavoro e alla libera iniziativa economica privata, e non anche ad altre libertà  individuali presidiate da riserva assoluta di legge).<br /> 6.7.1. Occorre invero collocare realisticamente la valutazione giuridica degli impugnati decreti nel loro effettivo e proprio contesto cronologico di riferimento. In tal senso non può non considerarsi che nel primo anno della pandemia, nel 2020, la assoluta novità  e l&#8217;inusitata gravità  di questa emergenza globale, nonchè la ancora scarsa conoscenza di questo fenomeno pandemico, hanno comprensibilmente richiesto l&#8217;adozione di misure ordinamentali emergenziali particolarmente rapide e duttili, apparendo, in quel contesto, difficilmente praticabile il ricorso alla sola decretazione d&#8217;urgenza, con la definizione, all&#8217;interno del decreto-legge stesso, dell&#8217;intero quadro di dettaglio applicativo delle misure necessarie. Viceversa oggi, a distanza di oltre un anno dall&#8217;esplosione di questa epocale calamità  naturale, anche sulla base dell&#8217;esperienza sinora accumulata, della maggiore conoscenza acquisita e della stessa produzione normativa per l&#8217;innanzi sedimentatasi, appare ragionevolmente possibile concentrare direttamente nel decreto-legge l&#8217;articolazione di tutte le misure restrittive da mettere in campo (fermo restando che anche i citati decreti-legge n. 44 e n. 52 del 2021 non mancano di operare ampi rinvii ai &#8220;<em>provvedimenti adottati in attuazione dell&#8217;articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020</em>&#8220;, ossia ai precedenti dd.P.C.M.).<br /> 6.7.2. Ciò doverosamente premesso, ritiene il Collegio che il ricorso ai decreti attuativi, operato dai precedenti decreti-legge, qui contestati, sia in sè coerente con il sistema delle fonti, e ciò per due ordini di ragioni: in primo luogo perchè in linea generale non  riservata alla norma primaria (ancorchè contenuta nell&#8217;atto-fonte di necessità  e urgenza) la disciplina di dettaglio e analitica delle fattispecie regolate (soccorrendo a tal fine, nella fisiologia della normazione, secondo uno schema gradualista delle fonti, la disciplina secondaria dell&#8217;esecutivo); in secondo luogo perchè il decreto-legge, per quanto agile e di rapida approvazione parlamentare, non avrebbe consentito, nel sopra descritto contesto storico, la duttilità , l&#8217;adattabilità  e la flessibilità  necessarie ad aderire plasticamente alla continua mutevolezza delle condizioni oggettive di sviluppo e andamento della pandemia, notoriamente variabili e scarsamente prevedibili, con significative diversificazioni territoriali, tali da richiedere la capacità  di provvedere &#8211; di mutare le disposizioni &#8211; anche nel breve arco di un mese (o, addirittura, di settimane), duttilità , adattabilità  e flessibilità  certamente assicurate in misura maggiore dallo strumento esecutivo del d.P.C.M.<br /> 6.7.3. La stessa Corte costituzionale, nella sentenza 12 marzo 2021, n. 37, nel dichiarare l&#8217;illegittimità  costituzionale della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (<em>Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2</em>), ha fornito (nel par. 9 della motivazione in diritto) indicazioni utili che convergono nella direzione della compatibilità  costituzionale del sistema dei dd.P.C.M. adottato dal Governo nel 2020 per far fronte all&#8217;emergenza pandemica da Covid-19. Ha, tra l&#8217;altro, evidenziato la Consulta come &#8220;<em>il modello offerto dalla legislazione vigente, e appena rammentato</em> &#8211; potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità  pubblica previsto dall&#8217;art. 32 della legge n. 833 del 1978 e analogo potere previsto dal Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 &#8211; (n.d.r.) &#8211;<em>, se da un lato appare conforme al disegno costituzionale, dall&#8217;altro non ne costituisce l&#8217;unica attuazione possibile. E&#8217; perciò ipotizzabile che il legislatore statale, se posto a confronto con un&#8217;emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, scelga di introdurre nuove risposte normative e provvedimentali tarate su quest&#8217;ultima. E&#8217; quanto successo, difatti, a seguito della diffusione del COVID-19, il quale, a causa della rapidità  e della imprevedibilità  con cui il contagio si spande, ha imposto l&#8217;impiego di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire. Fin dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, il legislatore statale si  affidato ad una sequenza normativa e amministrativa che muove dall&#8217;introduzione, da parte di atti aventi forza di legge, di misure di quarantena e restrittive, per culminare nel dosaggio di queste ultime, nel tempo e nello spazio, e a seconda dell&#8217;andamento della pandemia, da parte di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Allo stato, il quadro normativo vigente si articola soprattutto sul d.l. n. 19 del 2020 e sul d.l. n. 33 del 2020, con i quali una tale sequenza ha trovato ulteriore specificazione. L&#8217;art. 1 del d.l. n. 19 del 2020 reca un vasto insieme di misure precauzionali e limitative, la cui applicazione continua ad essere affidata a d.P.C.m., assunti, dopo aver acquisito il parere dei Presidenti delle Regioni interessate, o, nel caso in cui riguardino l&#8217;intero territorio nazionale, del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (art. 2 del d.l. n. 19 del 2020)</em>&#8220;. Ancorchè la Corte abbia precisato, come ovvio, che &#8220;<em>Non  in discussione in questo giudizio, che riguarda il riparto di competenze nel contrasto alla pandemia, la legittimità  dei d.P.C.m. adottati a tale scopo &#8211; comunque assoggettati al sindacato del giudice amministrativo</em>&#8220;, non vi  dubbio che il Giudice delle leggi abbia dimostrato di ritenere quanto meno rispondenti alla specifica realtà , del tutto nuova e imprevedibile, imposta dalla pandemia, i più duttili strumenti attuativi costituti dai qui contestati dd.P.C.M. Sotto tale profilo appare del tutto coerente e razionale la replica defensionale opposta nella relazione della Presidenza del consiglio, secondo la quale &#8220;<em>La scelta del Governo di adottare le misure di contenimento ivi previste mediante il ricorso allo strumento dei DDPCM, come previsto dall&#8217;art. 2 del D.L. n. 19/2020, trova la propria ragion d&#8217;essere nella necessità  di intervenire con rapidità  a fronte di una situazione emergenziale destinata a mutare nel tempo in modo repentino ed imprevedibile</em>&#8220;. E&#8217; da condividere, ad avviso del Collegio, il rilievo da riconoscere, anche in chiave ermeneutica, alla situazione emergenziale in corso.<br /> 6.8. Ritiene pertanto il Collegio che non illegittimamente il Governo, posto dinanzi all&#8217;inusitata ampiezza e alla straordinaria incisività  &#8211; limitativa di diritti fondamentali della persona &#8211; delle misure restrittive resesi necessarie per la gravissima crisi pandemica mondiale verificatasi a partire dal mese di febbraio del 2020, abbia preferito apprestare un&#8217;adeguata copertura di rango primario per l&#8217;esercizio di tali, amplissimi, poteri emergenziali, facendo ricorso, come era inevitabile, allo strumento appropriato della decretazione d&#8217;urgenza ex art. 77 della Costituzione, che ha consentito al Parlamento di esercitare la sua funzione di controllo ratificando l&#8217;operato del governo mediante le leggi di conversione, nel pieno rispetto degli assetti e degli equilibri costituzionali disegnati dalla Costituzione. In questo contesto, mai prima sperimentato, il profilo fondamentale, che assicura la costituzionalità  (sostanziale, e non solo formale) di questo sistema, almeno per quanto concerne la possibile compressione di diritti individuali non presidiati da riserve assolute di legge,  costituito dalla adeguata specificità  della predefinizione, al livello di norma primaria (introdotta con la decretazione d&#8217;urgenza), degli ambiti materiali, delle condizioni e dei limiti entro i quali il potere emergenziale temporaneo del Presidente del consiglio dei ministri poteva validamente esplicarsi.<br /> 6.9. Orbene, fatta eccezione, come detto, per il primo dei decreti-legge in questione (il n. 6 del 2020), già  a partire dal successivo decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (<em>Misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19</em>), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 3, il Governo ha provveduto, sin dall&#8217;art. 1 (<em>Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19</em>), a definire analiticamente, con adeguato livello di specificità , i casi, gli ambiti materiali, i presupposti e le condizioni, nonchè i limiti e le modalità  di esercizio del potere normativo di secondo livello costituito dai decreti del Presidente del consiglio dei ministri previsti dall&#8217;art. 2 del decreto-legge, autorizzati espressamente e chiaramente dalla norma primaria a derogare diritti dei cittadini e delle imprese come quello di iniziativa economica privata &#8211; inciso dall&#8217;art. 9, comma 1, lett.<em>ee</em>) dei dd.P.C.M. oggetto del presente ricorso &#8211; il cui esercizio , peraltro, soggetto a precisi limiti di utilità  sociale, sicurezza, dignità  e libertà  umana ai sensi dell&#8217;art. 41, secondo comma della Costituzione, al fine di &#8220;<em>contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità  di esso</em> . . .<em>per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020</em> (termine poi più volte prorogato, da ultimo fino al 31 luglio 2021 &#8211; n.d.r.)<em>,</em> <em>termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità  di modularne l&#8217;applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l&#8217;andamento epidemiologico del predetto virus</em>&#8220;. Più nel dettaglio, la norma primaria ora richiamata &#8211; che ha costituito il paradigma normativo fondamentale, cui i successivi decreti-legge si sono &#8220;agganciati&#8221; &#8211; ha conferito all&#8217;esecutivo il potere di adottare, &#8220;<em>secondo principi di adeguatezza e proporzionalità  al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità  di esso, una o più tra le seguenti misure: a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità  di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità  o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni; b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici . . .</em>&#8221; <em>etc</em>. (con un elenco di ipotesi che va fino alla lettera <em>hh</em>), per ben 29 tipologie di aree di intervento delle suddette misure emergenziali).<br /> 6.10. Del tutto analoghe sono le previsioni contenute nel decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, richiamato dal d.P.C.M. del 24 ottobre 2020, qui impugnato, che ha apportato talune integrazioni ai precedenti decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, 16 maggio 2020, n. 33, 30 luglio 2020, n. 83.<br /> 6.11. La norma primaria ora in sintesi richiamata si inscrive coerentemente, a giudizio del Collegio, nello schema logico-giuridico fondamentale previsto dall&#8217;art. 17 della legge n. 400 del 1988, attuativo dell&#8217;art. 95, secondo comma, della Costituzione, che prevede il potere regolamentare dell&#8217;esecutivo per disciplinare l&#8217;esecuzione delle leggi e l&#8217;attuazione e l&#8217;integrazione delle leggi recanti norme generali e astratte, abbisognevoli (di regola) di specificazioni attuative ed esecutive. Al di lÃ  dei poteri di ordinanza contingibile e urgente, il Governo ha correttamente costruito una nuova impalcatura giuridica fondata sull&#8217;art. 77 della Costituzione, mediante la quale &#8211; attivando lo schema comune «legge generale &#8211; atti attuativi dell&#8217;esecutivo», ha predefinito al livello normativo primario, con un sufficiente livello di analisi, gli ambiti, le condizioni e i limiti del potere di disciplina emergenziale, attribuendo al vertice politico-amministrativo dell&#8217;esecutivo medesimo la competenza ad adottare decreti aventi la duplice natura, del regolamento &#8211; sotto il profilo della relazione attuativa, di livello secondario, rispetto alla norma di legge &#8211; e delle ordinanze <em>extra ordinem</em> contingibili e urgenti &#8211; sotto il profilo della ragione giustificatrice del potere e quanto alla modalità  della eccezionalità  e temporaneità . Si tratta, dunque, di atti aventi finalità  simili alle ordinanze contingibili e urgenti, ma non <em>extra ordinem</em>, non &#8220;liberi&#8221; nei contenuti, bensì inquadrati nell&#8217;ordine della previa decretazione d&#8217;urgenza, ossia di una cornice di norma primaria che ne predetermina e ne circoscrive con sufficiente livello analitico gli spazi e i limiti applicativi. Il sistema dei decreti-legge adottati dal governo, dunque, lungi dal sovvertire il nostro sistema ordinamentale, come infondatamente asserito dalla parte ricorrente, ha dato ordine all&#8217;esercizio del potere emergenziale, altrimenti &#8220;libero&#8221; ed <em>extra ordinem</em> con i soli limiti della Costituzione, imbrigliandolo in una fitta rete di condizioni e limiti predefiniti dalla legge, assicurando in tal modo anche un adeguato (e necessario) controllo parlamentare.<br /> 6.12. Alla luce delle esposte chiarificazioni risulta manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale sollevata dalla parte ricorrente con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. Sulla base alle argomentazioni motivazionali qui sopra sviluppate possono in particolare ritenersi superate le contestazioni nelle quali la parte ricorrente afferma che il provvedimento del Presidente del consiglio dei ministri sarebbe manifestamente contrario alla Carta costituzionale nella misura in cui incide, mediante un mero atto amministrativo, sull&#8217;esercizio dei diritti fondamentali al lavoro ed alla libera iniziativa economica privata e che l&#8217;art. 76 Cost. non permetterebbe che il governo deleghi sostanzialmente sè stesso ad adottare norme di legge mediante un decreto-legge, essendo necessario a tal fine il vaglio parlamentare mediante l&#8217;approvazione di una legge-delega. Come già  chiarito <em>supra</em>, la sequenza logico-giuridica degli atti-fonte dispiegati dal Governo (con l&#8217;approvazione parlamentare, nella forma della conversione in legge dei decreti-legge) risulta in realtà , a partire dal decreto-legge n. 19 del 2020, conforme alla Costituzione. I decreti del Presidente del consiglio dei ministri si pongono come atti generali a contenuto normativo-regolamentare assimilabili alle ordinanze contingibili e urgenti quanto a temporaneità  e quanto ai presupposti giustificativi costituiti da una grave emergenza sanitaria di carattere eccezionale, tale da imporre risposte organizzative e gestionali straordinarie, essendo palesemente e pacificamente impossibile far fronte ad essa con gli ordinari mezzi e strumenti disponibili nel vigente ordinamento giuridico.<br /> 7. Si rivela altresì infondata la censura secondo la quale il d.P.C.M. avrebbe violato la &#8220;<em>legge fondamentale che disciplina l&#8217;attività  di prestazione di servizi (tra i quali rientra anche la ristorazione), e cio il d.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, il cui art. 12, comma 1, lett. a) subordina le restrizioni quantitative all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di prestazione dei servizi alla previa notifica alla Commissione europea secondo il disposto dell&#8217;art. 13</em>&#8220;. Come correttamente replicato dalla Presidenza del consiglio, la censura si fonda sull&#8217;erroneo presupposto interpretativo secondo il quale le misure contestate, introdotte con i dd.P.C.M. impugnati, costituirebbero regole atte a limitare la concorrenza ovvero la libera circolazione dei servizi, trattandosi, al contrario, di misure restrittive temporanee e parziali aventi il fine di tutelare la salute e l&#8217;incolumità  pubblica, valide in modo generale, omogeneo e indifferenziato per ciascuna categoria merceologica interessata, in quanto tali del tutto inidonee ad alterare la concorrenza e il mercato, come del resto chiarito dall&#8217;art. 8 del d.lgs. n. 59 del 2010 (&#8220;<em>non costituiscono requisiti le disposizioni in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, nonchè quelle a tutela della sanità  pubblica, della pubblica sicurezza, della sicurezza dei lavoratori e dell&#8217;incolumità  delle persone e che si applicano indistintamente ai prestatori nello svolgimento della loro attività  economica e ai singoli che agiscono a titolo privato</em>&#8220;). Soccorre, altresì, nel senso dell&#8217;insussistenza del preteso obbligo di notifica, il disposto dell&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 59 del 2010, in base al quale &quot;<em>Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle attività  connesse con l&#8217;esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all&#8217;esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività  pubbliche</em>&quot;.<br /> 8. Passando all&#8217;esame del secondo gruppo di censure, quelle dirette a contestare i contenuti, per quanto di interesse della parte ricorrente, delle disposizioni impugnate, si assume in ricorso che i decreti del Presidente del consiglio dei ministri sarebbero illegittimi per totale mancanza di motivazione e di istruttoria, poichè non sarebbero illustrate in motivazione le ragioni per le quali la disposta chiusura dei ristoranti dopo le ore 18,00 costituirebbe una misura indispensabile per contrastare la diffusione del contagio, in luogo delle misure pure già  introdotte con l&#8217;allegato 9 del d.P.C.M. del 7 agosto 2020, nel quale erano minuziosamente elencate le cautele da osservarsi nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di ristorazione.<br /> 8.1. La censura  infondata. Occorre innanzitutto ribadire che i decreti impugnati, proprio in ragione della loro natura di atti generali, introduttivi di disposizioni di rango secondario, ancorchè temporanee ed emergenziali, sfuggono all&#8217;applicabilità  delle norme in tema di motivazione degli atti amministrativi contenute nella legge n. 241 del 1990 (il cui art. 3, comma 2, chiarisce che &#8220;<em>La motivazione non  richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale</em>&#8220;).<br /> 8.2. Deve nel contempo evidenziarsi come, trattandosi indubbiamente di atti di alta amministrazione, espressione di ampia discrezionalità , attraverso i quali il Governo ha attuato le fondamentali scelte politiche e amministrative di gestione della gravissima crisi pandemica verificatasi a partire del mese di gennaio del 2020, essi, da un lato, anche da questo angolo di visuale, non richiedono corredi motivazionali raffrontabili a quelli necessari per gli ordinari provvedimenti amministrativi, dall&#8217;altro lato sono sindacabili in questa sede di esame di legittimità  solo per carenze e/o errori gravi e manifesti e per evidente illogicità , irrazionalità , sproporzione o irragionevolezza, restando precluso ogni sindacato che possa riguardare il merito e la condivisibilità  delle decisioni adottate, nè la loro opportunità  e convenienza. Nei decreti impugnati vi  peraltro un espresso rinvio ai verbali delle sedute del Comitato tecnico-scientifico (ad esempio, nel decreto del 3 novembre 2020 sono richiamati i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all&#8217;ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e si dÃ  atto dell&#8217;intervenuto contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati mediante il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome in sede di partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al d.m. 30 aprile 2020 e al d.m. 29 maggio 2020, nonchè nell&#8217;ambito dell&#8217;<em>iter</em> procedimentale che contempla l&#8217;adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate).<br /> 8.3. Così precisata la natura e i limiti del sindacato di legittimità  in questa sede ammissibile, rileva il Collegio che le misure censurate risultano non illogiche, nè irrazionali, sono adeguatamente fondate su una sufficiente istruttoria tecnico-scientifica, non appaiono inattendibili nel metodo, nè nelle conclusioni raggiunte, e risultano nel complesso proporzionate e ragionevoli, alla stregua del principio di precauzione, in funzione della migliore tutela della salute pubblica. Se  vero, come ribadito dalla recente giurisprudenza formatasi in materia di misure restrittive per contrasto alla pandemia da covid-19 (Tar Catanzaro, Sez. I, 18 dicembre 2020, n. 2075, Tar Piemonte, Sez. I, 3 dicembre 2020, n. 580), che il principio di precauzione non può essere invocato oltre ogni limite, ma deve essere contemperato con quello di proporzionalità , come ricordato tanto dall&#8217;insegnamento, nelle materie di competenza dell&#8217;Unione europea, dalla Corte di Giustizia (cfr. CGUE, Sez. I, 9 giugno 2016, in causa C-78/2016, Pesce), quanto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nel caso &#8220;Ilva di Taranto&#8221; (Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, sul bilanciamento tra valori dell&#8217;ambiente e della salute da un lato e della libertà  di iniziativa economica e del diritto al lavoro dall&#8217;altro),  altrettanto vero che il test di proporzionalità  e di stretta necessità  delle misure limitative deve ragguagliarsi al livello di rischio &#8211; e quindi al proporzionale livello di protezione ritenuto necessario &#8211; causato dalla straordinaria virulenza e diffusività  della pandemia. La prevalenza del principio di precauzione (Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655; Tar Lazio, Sez. III-<em>quater</em>, 4 gennaio 2021, n. 35)  dunque ragionevolmente motivata in relazione al presente contesto di emergenza sanitaria, caratterizzato dalla circolazione di un virus sul cui comportamento non esistono certezze nella stessa comunità  scientifica, con la logica conseguenza che, non essendo conosciuti, nè prevedibili con certezza i rischi indotti da attività  lavorative e commerciali potenzialmente pericolose, l&#8217;azione dei pubblici poteri ben può e deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, a tutela del valore primario della salute.<br /> 8.4. Come condivisibilmente fatto rilevare nella relazione della Presidenza del consiglio, la chiusura, peraltro parziale in quanto limitata alla fascia serale, delle attività  di ristorazione risponde &#8220;<em>secondo principi di adeguatezza e proporzionalità  al rischio effettivamente presente</em>&#8221; e &#8220;<em>si  resa necessaria per la nota situazione pandemica al fine di evitare possibili forme di assembramento</em>&#8220;, ed  stata adottata tenendo conto delle cognizioni e valutazioni acquisite dal Comitato tecnico-scientifico, sulla base di una scelta, ampiamente discrezionale, di accordare prevalenza, nel contemperamento di tutti gli interessi coinvolti, &#8220;<em>alla necessità  di tutelare il diritto alla salute quale primario interesse generale della collettività , anche a scapito di altri diritti costituzionalmente tutelati, di cui il ricorrente lamenta la violazione con il presente ricorso</em>&#8220;.<br /> 8.5. Sotto il profilo più specificamente istruttorio e motivazionale, i decreti impugnati non possono ritenersi arbitrari e irragionevoli o privi di istruttoria, in quanto si fondano sulle indicazioni e raccomandazioni elaborate da esperti e scienziati, nell&#8217;ambito di protocolli internazionali formulati per il contrasto alla pandemia, e in particolare sul documento intitolato &quot;<em>Prevenzione e risposta a COVID-19. Evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione autunno-invernale</em>&quot;, realizzato prendendo a riferimento i pilastri strategici individuati dall&#8217;Organizzazione Mondiale della Sanità  per la risposta a COVID-19, con la collaborazione tra gli altri, dell&#8217;Istituto Superiore di Sanità , della Conferenza delle Regioni e di vari altri organismi di ricerca.<br /> 8.6. Contrariamente alla tesi di parte ricorrente, le scelte operate dal Governo e tradottesi nei contestati decreti-legge e negli impugnati dd.P.C.M. risultano tutte fondate su un&#8217;adeguata istruttoria tecnico-scientifica, improntate a un legittimo (anche se, come  fisiologico, opinabile sul piano politico e del merito) criterio prudenziale di prevenzione e di rigore nel tentativo di mitigare e contenere il dilagare della pandemia, e dunque basate su una non manifestamente irrazionale e illogica scelta discrezionale (connotata, data la gravità  dell&#8217;emergenza e la pervasività  dei conseguenti provvedimenti emergenziali, da discrezionalità  politico-amministrativa, e non solo tecnico-scientifica). L&#8217;adeguatezza dell&#8217;istruttoria tecnico-scientifica a supporto di tutte le misure adottate  stata del resto assicurata dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito a partire dall&#8217;ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 (recante <em>Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all&#8217;emergenza relativa al rischio sanitario connesso all&#8217;insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili</em>), adottata ai sensi degli artt. 25, 26 e 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018, recante il codice della protezione civile, e sulla base della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale  stato dichiarato, per i primi sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all&#8217;insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, oltre che attraverso le strutture del Ministero della salute. E&#8217; altresì notorio che la pandemia ha determinato una forte cooperazione tra gli Stati e le organizzazioni internazionali, con un&#8217;ampia condivisione di dati scientifici ed epidemiologici sia a livello eurounitario, sia a livello internazionale, con interventi e indicazioni di fonte sovranazionale facenti capo all&#8217;Organizzazione mondiale della sanità . Così come  altrettanto notorio che misure in tutto simili (se non identiche) a quelle introdotte in Italia, e qui contestate, sono state adottate in pressochè tutti i Paesi, non solo europei, colpiti dalla medesima pandemia. In questo contesto, una generica contestazione di carenza di istruttoria, di violazione del principio di ragionevolezza per mancata ponderazione e bilanciamento dei diritti, principi, interessi e valori costituzionali, prima ancora che infondata, si appalesa inammissibile, poichè implica una impossibile sostituzione di questo Organo giudicante agli organismi tecnico-scientifici, non solo nazionali, deputati a valutare i rischi connessi alla pandemia e l&#8217;appropriatezza e la convenienza-opportunità  delle misure via via introdotte.<br /> 9. La parte ricorrente assume quindi che i decreti qui contestati avrebbero trattato in modo ingiustificatamente vessatorio alcune attività , tra le quali la ristorazione, a beneficio di altre che non subiscono alcuna limitazione (quali, ad esempio, il settore della vendita al dettaglio o i ristoranti ubicati sulla rete autostradale, negli ospedali e negli aeroporti). Anche tale censura  infondata. Essa compara situazioni evidentemente eterogenee e non comparabili tra loro. Merita piena adesione, riguardo alla logica di queste previsioni, la replica fornita dalla Presidenza del consiglio, secondo la quale &#8220;<em>Queste disposizioni consentono la prosecuzione di un servizio di ristorazione comunque necessario nell&#8217;ambito degli alberghi, delle scuole, dei luoghi di lavoro, nonchè negli ospedali e negli aeroporti, purchè tali attività  rispettino le misure previste nei rispettivi protocolli e soprattutto venga garantito il distanziamento sociale ed osservato il divieto di assembramento</em>&#8220;.<br /> 10. Conclusivamente, per tutti gli esposti motivi, il ricorso, assorbita nella decisione conclusiva di merito la fase cautelare, deve essere giudicato in parte inammissibile, in parte infondato e da respingere.<br /> 11. Le questioni testà© vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell&#8217;art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br /> P.Q.M.<br /> Esprime il parere che il ricorso debba essere in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto.</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 9/2/2021 n.385</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Troiano &#8211; Est. De Miro Sui rifiuti di strutture sanitarie Cessazione della qualifica di rifiuto &#8211; Direttiva 2008/98/CE &#8211; Rifiuti di strutture sanitarie   In tema di cessazione di qualifica di rifiuto, la sezione consultiva del Consiglio di Stato ha richiesto al Ministero della transizione ecologica elementi di chiarimento</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Troiano &#8211; Est. De Miro</span></p>
<hr />
<p>Sui rifiuti di strutture sanitarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Cessazione della qualifica di rifiuto &#8211; Direttiva 2008/98/CE &#8211; Rifiuti di strutture sanitarie<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In tema di cessazione di qualifica di rifiuto, la sezione consultiva del Consiglio di Stato ha richiesto al Ministero della transizione ecologica elementi di chiarimento in merito al regolamento disciplinante la cessazione della qualifica di rifiuto di rottame di vetro derivante da contenitori in vetro di soluzioni per infusione proveniente da rifiuti di strutture sanitarie, che, dai rilievi del collegio, risulta in contrasto con il regolamento del 10 dicembre 2012 n.1179/2012/UE.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>Sezione Consultiva per gli Atti Normativi</strong><br /> <strong>Adunanza di Sezione del 9 febbraio 2021</strong></p>
<p> <strong>NUMERO AFFARE 00108/2021</strong><br /> OGGETTO:<br /> Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>
<p> regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di rottame di vetro derivante da contenitori in vetro di soluzioni per infusione;<br /> <strong>LA SEZIONE</strong><br /> Vista la nota di trasmissione della relazione in data 20/01/2021 con la quale il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull&#8217;affare consultivo in oggetto;<br /> Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella De Miro;</p>
<p> Premesso:<br /> Il Ministero dell&#8217;ambiente della tutela del territorio e del mare, in data 21.1.2021, ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di regolamento indicato in oggetto, allegando la relazione, il favorevole parere di ISPRA, nonchè l &#8216;analisi di impatto della regolamentazione (AIR), l&#8217;analisi tecnico- normativa (ATN) e la relazione tecnico finanziaria;<br /> I.<br /> La fonte normativa comunitaria alla base del regolamento in esame  costituita dalla &#8220;Direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive&#8221;. La Direttiva, all&#8217;at.1, &#8220;stabilisce misure volte a proteggere l&#8217;ambiente e salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell&#8217;uso delle risorse e migliorandone l&#8217;efficienza, che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un&#8217;economia circolare e per assicurare la competitività  a lungo termine dell&#8217;Unione&#8221;.</p>
<p> II. L&#8217;articolo 6 della Direttiva n. 2008/98/CE, concernente la voce &#8220;cessazione della qualifica di rifiuto, al comma 2 recita :&#8221;..La commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati sull&#8217;applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti&#038;&#8221;; ed al comma 3 recita: &#8220;Laddove non siano sati stabiliti criteri a livello di Unione ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire criteri dettagliati sull&#8217;applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti [&#038;]&#8221;<br /> .</p>
<p> Considerato:<br /> Deve preliminarmente rilevarsi che, con Regolamento (CE) del 10 dicembre 2012 n.1179/2012/UE, la Commissione ha stabilito i &#8220;<em>criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</em>&#8220;, specificando al punto 2.2 dell&#8217;Allegato I, diretto a individuare i rifiuti utilizzabili come materiale dell&#8217;operazione di recupero, che &#8220;<em>non possono essere utilizzati in questo tipo di operazione</em>&#8220;, fra l&#8217;altro, &#8220;<em>i rifiuti che contengono vetro provenienti</em> [&#038;[ <em>da rifiuti di strutture sanitarie</em>&#8220;.<br /> Lo schema di regolamento ministeriale in esame, pertanto, detta i criteri su una specifica materia su cui ha già  normato la Commissione europea e, in particolare, individua le modalità  di &#8220;<em>produzione della scaglia di vetro pronta al forno derivante dal rifiuto di rottame di vetro derivante da contenitori in vetro di soluzioni per infusione che provengano dalla raccolta differenziata di ospedali e case di cura e altri presidi sanitari</em>.&#8221;<br /> Che i predetti &#8220;<em>rifiuti di rottami di vetro</em>&#8221; provengano da raccolta &#8220;<em>presso le strutture sanitarie</em>&#8221;  ulteriormente chiarito all&#8217;articolo 2, comma 1, lett. a) dello schema in esame.<br /> Pertanto la Sezione ritiene che lo schema di regolamento ministeriale ora in esame presenti evidenti profili di contrasto con la citata norma comunitaria, che peraltro non mai risulta menzionata nè nel preambolo dello schema di regolamento nè nell&#8217;Analisi tecnico normativa.<br /> Quindi, soprassedendo nelle more da ogni ulteriore possibile osservazione o rilievo, ritiene preliminarmente necessario acquisire dal Ministero elementi di chiarimento al riguardo.</p>
<p> P.Q.M.<br /> Dispone la trasmissione dello schema al Ministero per gli ulteriori incombenti istruttori.</p>
<p>  </p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-9-2-2021-n-385/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 9/2/2021 n.385</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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