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	<title>Ordinanza Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Ordinanza Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla sopralevazione nel condominio di edifici.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sopralevazione-nel-condominio-di-edifici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 07:00:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sopralevazione-nel-condominio-di-edifici/">Sulla sopralevazione nel condominio di edifici.</a></p>
<p>&#8211; Edilizia ed urbanistica &#8211; Condominio di edifici &#8211; Sopraelevazione &#8211; Incremento di superfici &#8211; Integrazione &#8211; Lastrico solare &#8211; Ampliamento della mansarda &#8211; Integrazione della fattispecie. &#8211; Edilizia ed urbanistica &#8211; Condominio di edifici &#8211; Sopraelevazione &#8211; Divieto &#8211; Ambito di applicazione. &#8211; In tema di condominio, costituisce sopraelevazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sopralevazione-nel-condominio-di-edifici/">Sulla sopralevazione nel condominio di edifici.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sopralevazione-nel-condominio-di-edifici/">Sulla sopralevazione nel condominio di edifici.</a></p>
<ol>
<li>&#8211; Edilizia ed urbanistica &#8211; Condominio di edifici &#8211; Sopraelevazione &#8211; Incremento di superfici &#8211; Integrazione &#8211; Lastrico solare &#8211; Ampliamento della mansarda &#8211; Integrazione della fattispecie.</li>
<li>&#8211; Edilizia ed urbanistica &#8211; Condominio di edifici &#8211; Sopraelevazione &#8211; Divieto &#8211; Ambito di applicazione.</li>
</ol>
<hr />
<ol>
<li>&#8211; In tema di condominio, costituisce sopraelevazione ai sensi dell’art. 1127 c.c. non solo la realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche l’incremento di superficie e volumetria di locali preesistenti che, pur senza aumento dell’altezza originaria del fabbricato, comporti l’occupazione della colonna d’aria sovrastante l’edificio; ne consegue che l’ampliamento della mansarda realizzato sul lastrico solare integra sopraelevazione.</li>
<li>&#8211; Il divieto di sopraelevazione previsto dall’art. 1127, comma 2, c.c. opera non solo quando le strutture dell’edificio non siano idonee a sopportare il peso della nuova opera, ma anche quando non siano adeguate a fronteggiare le sollecitazioni sismiche; le prescrizioni della normativa antisismica integrano pertanto l’art. 1127, comma 2, c.c., e la loro violazione determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione, superabile solo mediante prova, gravante sull’autore dell’intervento, dell’idoneità sia della nuova costruzione sia della struttura sottostante rispetto al rischio sismico. In difetto di tale prova, la domanda di demolizione non può essere paralizzata</li>
</ol>
<hr />
<p>Pres. Cirillo &#8211; Est. Russo</p>
<hr />
<p><a href="https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2026/10/Corte-di-Cassazione-23487-2026-1-1.pdf">Corte-di-Cassazione-23487-2026-</a></p>
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                <h3 class="wpa-attachments-title">Allegati</h3>
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        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sopralevazione-nel-condominio-di-edifici/?download=90907">Corte-di-Cassazione-23487-2026-</a> <small>(210 KB)</small></li><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sopralevazione-nel-condominio-di-edifici/?download=90908">Corte-di-Cassazione-23487-2026-</a> <small>(210 KB)</small></li></ul></div><p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sopralevazione-nel-condominio-di-edifici/">Sulla sopralevazione nel condominio di edifici.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul giudice competente in controversie relative alle società partecipate.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudice-competente-in-controversie-relative-alle-societa-partecipate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 08:44:13 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90848</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudice-competente-in-controversie-relative-alle-societa-partecipate/">Sul giudice competente in controversie relative alle società partecipate.</a></p>
<p>Giurisdizione e competenza &#8211; Società non in house &#8211; Partecipazione dell&#8217;ente pubblico &#8211; Giurisdizione contabile &#8211; Criteri di riparto. Nel caso in cui la società non in house, partecipata dall&#8217;ente pubblico, sia incaricata di svolgere, nell&#8217; interesse e con le risorse di quest&#8217;ultimo, un&#8217;attività o un servizio pubblico in sua</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudice-competente-in-controversie-relative-alle-societa-partecipate/">Sul giudice competente in controversie relative alle società partecipate.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudice-competente-in-controversie-relative-alle-societa-partecipate/">Sul giudice competente in controversie relative alle società partecipate.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Giurisdizione e competenza &#8211; Società non in house &#8211; Partecipazione dell&#8217;ente pubblico &#8211; Giurisdizione contabile &#8211; Criteri di riparto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui la società non in house, partecipata dall&#8217;ente pubblico, sia incaricata di svolgere, nell&#8217; interesse e con le risorse di quest&#8217;ultimo, un&#8217;attività o un servizio pubblico in sua vece, il riparto di giurisdizione come delineato dall&#8217;art. 12 del D.Lgs. n. 175 del 2016 va coniugato con l&#8217;applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite in relazione alle ipotesi in cui il soggetto privato venga investito di funzioni obiettivamente pubbliche, che gli attribuiscano la qualifica di organo indiretto dell&#8217;amministrazione. In questa prospettiva, si è giunti a riconoscere la giurisdizione contabile con riguardo alla responsabilità del concessionario privato di un pubblico servizio o di un&#8217;opera pubblica, quando la concessione investe il privato dell&#8217;esercizio di funzioni obiettivamente pubbliche, attribuendogli la qualifica di organo indiretto dell&#8217;amministrazione, onde egli agisce per le finalità proprie di quest&#8217;ultima. È stato affermato che si esercita attività amministrativa non solo quando si  svolgono pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando, nei limiti consentiti dall&#8217;ordinamento, si perseguono le finalità istituzionali proprie  dell&#8217;amministrazione pubblica mediante un&#8217;attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato. Pertanto, quando la società partecipata operi nell&#8217;ambito di un rapporto di servizio con pubbliche amministrazioni  partecipanti per lo svolgimento di loro compiti istituzionali, la sua responsabilità diventa erariale. Al di fuori di tale rapporto di servizio, le società partecipate restano soggette alla giurisdizione ordinaria.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Frasca &#8211; Ponterio</p>
<hr />
<p><a href="https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2026/09/Ord.-Cassazione-n.-23220-2026.pdf">Ord. Cassazione n. 23220-2026</a></p>
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        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudice-competente-in-controversie-relative-alle-societa-partecipate/?download=90849">Ord. Cassazione n. 23220-2026</a> <small>(91 KB)</small></li></ul></div><p>Views: 3</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudice-competente-in-controversie-relative-alle-societa-partecipate/">Sul giudice competente in controversie relative alle società partecipate.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla giurisdizione inerente alla controversia avente a oggetto la domanda risarcitoria proposta dal privato in regime di concessione per danni derivanti dalla prosecuzione del servizio dopo la scadenza del contratto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-inerente-alla-controversia-avente-a-oggetto-la-domanda-risarcitoria-proposta-dal-privato-in-regime-di-concessione-per-danni-derivanti-dalla-prosecuzione-del-servizio-dopo-la-scaden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 08:15:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-inerente-alla-controversia-avente-a-oggetto-la-domanda-risarcitoria-proposta-dal-privato-in-regime-di-concessione-per-danni-derivanti-dalla-prosecuzione-del-servizio-dopo-la-scaden/">Sulla giurisdizione inerente alla controversia avente a oggetto la domanda risarcitoria proposta dal privato in regime di concessione per danni derivanti dalla prosecuzione del servizio dopo la scadenza del contratto.</a></p>
<p>Giurisdizione e competenza &#8211; Concessione &#8211; Servizio di tesoreria &#8211; Domanda risarcitoria &#8211; Giurisdizione &#8211; Rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. In tema di servizio di tesoreria svolto in regime di concessione, la questione di giurisdizione relativa alla domanda risarcitoria proposta dal concessionario nei confronti dell’ente locale per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-inerente-alla-controversia-avente-a-oggetto-la-domanda-risarcitoria-proposta-dal-privato-in-regime-di-concessione-per-danni-derivanti-dalla-prosecuzione-del-servizio-dopo-la-scaden/">Sulla giurisdizione inerente alla controversia avente a oggetto la domanda risarcitoria proposta dal privato in regime di concessione per danni derivanti dalla prosecuzione del servizio dopo la scadenza del contratto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-inerente-alla-controversia-avente-a-oggetto-la-domanda-risarcitoria-proposta-dal-privato-in-regime-di-concessione-per-danni-derivanti-dalla-prosecuzione-del-servizio-dopo-la-scaden/">Sulla giurisdizione inerente alla controversia avente a oggetto la domanda risarcitoria proposta dal privato in regime di concessione per danni derivanti dalla prosecuzione del servizio dopo la scadenza del contratto.</a></p>
<p>Giurisdizione e competenza &#8211; Concessione &#8211; Servizio di tesoreria &#8211; Domanda risarcitoria &#8211; Giurisdizione &#8211; Rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.</p>
<hr />
<p>In tema di servizio di tesoreria svolto in regime di concessione, la questione di giurisdizione relativa alla domanda risarcitoria proposta dal concessionario nei confronti dell’ente locale per i danni asseritamente derivanti dalla prosecuzione del servizio dopo la scadenza del contratto, in presenza di proroghe o rinnovi ritenuti illegittimi e di successiva gestione anche in assenza di formali atti prorogatori, non può essere risolta in via automatica sulla base dei principi già affermati in tema di azione di adempimento avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo del servizio. Trattandosi di fattispecie peculiare, nella quale non viene in rilievo una mera pretesa patrimoniale di corrispettivo ma una azione di risarcimento del danno fondata sull’asserita condotta illecita dell’ente concedente, la relativa questione di giurisdizione va rimessa alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c.</p>
<hr />
<p>Pres. Scarano &#8211; Est. Spaziani</p>
<p><a href="https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2026/09/Allegato2_OrdinanzaInterlocutoria-2.pdf">Allegato2_OrdinanzaInterlocutoria-2</a></p>
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        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-inerente-alla-controversia-avente-a-oggetto-la-domanda-risarcitoria-proposta-dal-privato-in-regime-di-concessione-per-danni-derivanti-dalla-prosecuzione-del-servizio-dopo-la-scaden/?download=90830">Allegato2_OrdinanzaInterlocutoria-2</a> <small>(225 KB)</small></li></ul></div><p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-inerente-alla-controversia-avente-a-oggetto-la-domanda-risarcitoria-proposta-dal-privato-in-regime-di-concessione-per-danni-derivanti-dalla-prosecuzione-del-servizio-dopo-la-scaden/">Sulla giurisdizione inerente alla controversia avente a oggetto la domanda risarcitoria proposta dal privato in regime di concessione per danni derivanti dalla prosecuzione del servizio dopo la scadenza del contratto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla c.d. inversione procedimentale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-c-d-inversione-procedimentale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:28:24 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=90648</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-c-d-inversione-procedimentale/">Sulla c.d. inversione procedimentale.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Inversione procedimentale &#8211; Facoltà della stazione appaltante. Il meccanismo della cd. “inversione procedimentale” &#8211; contemplato nella lex specialis quale facultas della Amministrazione, e che trae origine dalla normazione sovranazionale, segnatamente dalla direttiva (UE) 2014/24 del 26 febbraio 2014- esenta legittimamente  la stazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-c-d-inversione-procedimentale/">Sulla c.d. inversione procedimentale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-c-d-inversione-procedimentale/">Sulla c.d. inversione procedimentale.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Inversione procedimentale &#8211; Facoltà della stazione appaltante.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il meccanismo della cd. “inversione procedimentale” &#8211; contemplato nella <i>lex specialis</i> quale <i>facultas</i> della Amministrazione, e che trae origine dalla normazione sovranazionale, segnatamente dalla direttiva (UE) 2014/24 del 26 febbraio 2014- esenta legittimamente  la stazione appaltante dalla disamina di documenti afferenti a candidati diversi dall’aggiudicatario, in ossequio alle esigenze di celerità ed economicità dell’<i>agere</i> amministrativo che informano il ridetto strumento “derogatorio” della ordinaria scansione procedimentale, per cui non può predicarsi la esistenza di un obbligo per la stazione appaltante di procedere alla disamina delle posizioni di candidati “altri” rispetto al  vincitore, ferma restando, ovviamente, la possibilità per essa stazione appaltante di provvedervi <i>motu proprio</i>, ove intenda “autonomamente” deflettere dal pieno ed integrale esercizio della <i>facultas di “inversione procedimentale”</i> che si è “attribuita” con la legge di gara.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Soricelli &#8211; Est. Vampa</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Sesta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3447 del 2026, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ecologia Citti S.r.l. ed Econova S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in relazione alla procedura CIG B9B61994B9, rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Orefice e Angelo Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Verde, Annalisa Cuccaro e Anna Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">De Vizia Transfer S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Mario Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
La Società del Prete S.r.l. e Ecogin S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Donato Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) della Determinazione del Dirigente della Direzione 8 &#8211; Coordinamento Ambiente e Servizi Pubblici del Comune di Pozzuoli n. 911 del 05/05/2026 (rettificata con Determinazione n. 954/2026), comunicata in pari data, con la quale: i) è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e gestione dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (CIG: B9B619949B9) in favore del RTI composto dalla Società Del Prete Srl (mandataria) e dalla Società Ecogin Srl (mandante); ii) è stata disposta la consegna del suddetto servizio sotto riserva di legge; iii) sono stati approvati tutti gli atti di gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) di tutti gli atti con cui il Comune di Pozzuoli ha ammesso e/o non ha escluso dalla procedura di gara CIG B9B619949B9 1) il RTI composto dalla Società Del Prete Srl (mandataria) e dalla Società Ecogin Srl (mandante) e 2) la società De Vizia Transfer S.p.A.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) in via subordinata, nella ipotesi di mancato accoglimento della domanda di annullamento proposta relativamente agli atti impugnati sub A) e B): del bando di gara, del disciplinare, del capitolato speciale e di tutti gli atti della lex specilais di gara, con conseguente annullamento dell’intera procedura di gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente agli atti impugnati sub A), B) e C), e di ogni altro atto della suddetta procedura di gara, se e in quanto lesivo degli interessi del RTI Ecologia Citti S.r.l. e Econova Sr.l., ivi inclusi i verbali di gara in parte qua;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonche’ ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a, per la declaratoria:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) della inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato dal Comune di Pozzuoli con il R.T.P. Del Prete/Ecogin e/o con la Società De Vizia Transfer S.P.A e 2) del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione definitiva dell’appalto e/o a subentrare nel contratto eventualmente stipulato con le controinteressate e nella sua esecuzione, disponendone per l’effetto il subentro o, in via subordinata, 2.bis) dell’obbligo del Comune di Pozzuoli di riaprire la procedura di gara e/o di indire una nuova gara ai fini dell’affidamento del medesimo servizio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso incidentale:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) della lex specialis di gara, ove interpretabile così come interpretata dalla ricorrente principale e dunque in senso escludente dell’ATI Del Prete – Ecogin, con impugnazione espressa del Disciplinare di gara e, in particolare, dei quanto non previsto in ordine all’art.44 LRC 14/2016, e della pag. 23 nella parte in cui non prevede la possibilità di attivazione del soccorso istruttorio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) della determinazione dirigenziale n. 911/2026 del 5.5.2026 e di tutti gli atti consequenziali e presupposti unicamente nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della ATI Ecologia Citti/ECONOVA; 3) di tutti i verbali di gara, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione della ATI Ecologia Citti/ECONOVA; 4) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali, non ancora conosciuti, che ove conosciuti e lesivi saranno gravati con motivi integrativi/aggiuntivi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli, di De Vizia Transfer S.p.A., di La Società del Prete S.r.l. e di Ecogin S.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto il ricorso incidentale proposto da Del Prete S.r.l., Ecogin S.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato, in via liminare, che la ricorrente principale ha <i>expressis verbis</i> rinunziato, nel corso della odierna udienza camerale, alla istanza cautelare <i>principaliter</i>proposta e volta alla sospensione dei provvedimenti impugnati, solo insistendo affinchè la Amministrazione proceda, <i>motu proprio</i> ovvero previo impulso di questo TAR, alla disamina della <i>“documentazione corrispondente alla offerta amministrativa presentata dalla società De Vizia Transfer s.p.a.</i>” collocatasi al secondo posto della graduatoria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che, nondimeno, il prescelto meccanismo della cd. “inversione procedimentale” &#8211; contemplato nella <i>lex specialis</i> quale <i>facultas</i> della Amministrazione, e che trae origine dalla normazione sovranazionale, segnatamente dalla direttiva (UE) 2014/24 del 26 febbraio 2014- abbia legittimamente esentato la stazione appaltante dalla disamina di documenti afferenti a candidati diversi dall’aggiudicatario, in ossequio alle esigenze di celerità ed economicità dell’<i>agere</i> amministrativo che informano il ridetto strumento “derogatorio” della ordinaria scansione procedimentale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che &#8211;<i>rebus sic stantibus</i>, valide ed efficaci permanendo le determinazioni di gara ad oggi adottate dalla Amministrazione- non può predicarsi la esistenza di un obbligo per il Comune di procedere alla ridetta disamina (delle posizioni di candidati “altri” rispetto al RTI vincitore), ferma restando, ovviamente, la possibilità per esso Comune di provvedervi <i>motu proprio</i>, ove intenda “autonomamente” deflettere dal pieno ed integrale esercizio della <i>facultas di “inversione procedimentale”</i> che si è “attribuita” con la legge di gara; e ciò tenuto altresì conto del disposto di cui all’art. 107 comma 3, del d.lgs. 36/23, a mente del quale, anche nelle gare connotate dalla ridetta “inversione procedimentale”, la stazione appaltante è comunque tenuta a verificare in maniera «<i>imparziale e trasparente</i>» che gli offerenti siano in possesso dei requisiti prescritti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rimarcato, nondimeno, che le esigenze conoscitive sottese al ricorso principale, nonché a quello incidentale, impongano alla Amministrazione <i>quanto meno </i>di esibire in giudizio la documentazione amministrativa afferente alla domanda della De Vizia Transfer s.r.l. (seconda in graduatoria) nonché della stessa ricorrente principale (terza in graduatoria), nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese della presente fase.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta):</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dispone l’incombente istruttorio indicato in parte motiva a carico del Comune di Pozzuoli, nei modi e nei termini <i>supra</i> foggiati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; respinge la istanza interinale, siccome in concreto rimodulata nel corso della odierna udienza camerale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; fissa per la trattazione del merito dei ricorsi la udienza pubblica del 7 ottobre 2026.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 con l&#8217;intervento dei signori magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Davide Soricelli, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rocco Vampa, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fabio Maffei, Consigliere</p>
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		<item>
		<title>Sul diritto di accesso agli atti e sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 3 del DM n. 115/1996.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 10:04:08 +0000</pubDate>
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<p>Accesso &#8211; Personale impiegato presso una Casa di reclusione &#8211; Registri &#8211; Turni di servizio &#8211; Art. 3 del DM n. 115/1996 &#8211; Interpretazione. Dalla piana lettura dell&#8217;art. 3 del DM n. 115/1996 emerge chiaramente che la norma non reca un diniego assoluto di accesso per le tipologie di documenti</p>
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<p style="text-align: justify;">Accesso &#8211; Personale impiegato presso una Casa di reclusione &#8211; Registri &#8211; Turni di servizio &#8211; Art. 3 del DM n. 115/1996 &#8211; Interpretazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Dalla piana lettura dell&#8217;art. 3 del DM n. 115/1996 emerge chiaramente che la norma non reca un diniego assoluto di accesso per le tipologie di documenti elencate ma prevede sempre, come limite al predetto accesso, il fatto che la conoscenza del documento rechi un effettivo pericolo per la sicurezza pubblica, declinando tale concetto con diverse formule nelle varie lettere che individuano ognuna una precisa tipologia di documenti. Dunque, è illegittimo il diniego opposto a un&#8217;istanza di accesso agli atti avente a oggetto la richiesta di ostensione dei registri e/o comunque degli atti e documenti rappresentativi dei turni dei servizi giornalieri di tutto il personale impiegato presso una Casa di Reclusione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Panzironi &#8211; Est. Baraldi</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 532 del 2025, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria <i>ex lege</i> in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota del Direttore della Casa di Reclusione di -OMISSIS- del 24 ottobre 2025, prot. n. -OMISSIS-, in pari data recapitata a mezzo P.E.C., recante “<i>Istanze di accesso agli atti ex art. 22 e ss. della Legge 241/90 del 29.09.2025 e del 20.10.2025</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. &#8211; La dottoressa -OMISSIS-, odierna ricorrente, è un Primo Dirigente appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dopo aver prestato servizio presso le Case Circondariali di -OMISSIS-, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia (nel prosieguo, anche solo DAP), con provvedimento datato 18 giugno 2024, comunicato con nota di trasmissione prot. -OMISSIS-, ha conferito alla dottoressa -OMISSIS- l’incarico triennale di Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa di Reclusione di -OMISSIS-, che ella ha assunto a far data dal 1° luglio 2024, ma, effettivamente e continuativamente (a seguito di fruizione di congedo ordinario per ferie estive e congedo straordinario per trasferimento d’ufficio), dal 3 settembre 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nello svolgimento del detto incarico insorgevano problemi che portavano il Provveditore Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise dell’Amministrazione Penitenziaria ad inviare al Direttore Generale del Personale nota n. -OMISSIS- con cui, per quanto qui di interesse, proponeva al predetto Direttore la revoca dell’incarico della dottoressa -OMISSIS- per le ragioni ivi puntualmente indicate, consistenti nella asserita inadeguatezza della stessa nella gestione della struttura del Carcere di -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente il nuovo Provveditore Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise dell’Amministrazione Penitenziaria provvedeva ad inviare al Direttore Generale del Personale nota n. -OMISSIS- con cui rappresentava di aver effettuato presso la Casa di Reclusione di -OMISSIS- reiterati accessi, in occasione dei quali aveva avuto modo di constatare la sussistenza di forti criticità della linea di comando ed insufficienza dei controlli e chiedeva nuovamente che si disponesse l’avvicendamento della dottoressa -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Preso atto di tale nota il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria adottava, in data 12 giugno 2025, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’incarico triennale conferito alla dottoressa -OMISSIS- per le ragioni ivi puntualmente indicate, citando al riguardo tutta la corrispondenza ed i rapporti adottati rispetto a tale vicenda; tale comunicazione veniva recapitata alla dottoressa -OMISSIS- brevi manu in data 19 giugno 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Acquisita contezza dell’avvio procedimentale, la dottoressa -OMISSIS- ha dapprima, in data 19 giugno 2025, richiesto l’accesso a tutti gli atti endoprocedimentali relativi al predetto provvedimento e poi, in data 27 giugno 2025, ha rimesso al DAP una memoria procedimentale (corredata da numerosi allegati), concludente per l’archiviazione del procedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel frattempo, in data 24 giugno 2025 la richiesta di accesso veniva riscontrata positivamente dalla Direzione Generale del Personale del DAP.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Preso atto della memoria procedimentale della dottoressa -OMISSIS-, il Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha adottato in data 3 settembre 2025 apposito provvedimento con cui ha disposto la revoca dell’incarico della dottoressa -OMISSIS- presso il carcere di -OMISSIS- e la sua assegnazione, mediante trasferimento d’ufficio, presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti Interprovinciale di -OMISSIS- con le funzioni di Comandante <i>pro tempore</i> con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data 12 settembre 2025, la Direzione della Casa di Reclusione di -OMISSIS- ha brevi manu notificato alla dottoressa -OMISSIS- il provvedimento sopra menzionato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data 29 settembre 2025, la dottoressa -OMISSIS- ha recapitato alla Direzione Generale del Personale del DAP ed alla Direzione della Casa di Reclusione di -OMISSIS- una istanza di accesso agli atti <i>ex</i> art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 finalizzata ad ottenere l’esibizione dei “<i>registri e/o comunque [degli] atti e documenti rappresentativi dei turni dei servizi giornalieri di tutto il personale impiegato nella Casa di Reclusione di -OMISSIS- dal 3 settembre 2024 al 2 settembre 2025, specificando i nominativi o, comunque, il numero degli Agenti addetti al controllo dei detenuti ai piani</i>”, delle “<i>eventuali modifiche, rispetto alla programmazione, del personale effettivamente impiegato nei turni dei servizi giornaliero</i>”, di “<i>tutta la documentazione relativa alla perquisizione straordinaria del 18.12.2024 condotta dalla Dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-</i>”, della “<i>relazione di risposta della Dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- avente ad oggetto “modalità custodiali circuito alta sicurezza” alla nota -OMISSIS- a seguito della visita del Sig. Provveditore effettuata in data 20.03.2025</i>”, nonché di “<i>tutta la corrispondenza intercorsa, ‘a cavallo’ tra il 2024 ed il 2025, tra la Dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- e la Direzione della Casa di Reclusione di -OMISSIS- -OMISSIS-con particolare riguardo a quella originata dalla proposta di riorganizzazione (con annessa richiesta di personale aggiuntivo, stante la già riscontrata esiguità di quello effettivamente impiegato) formulata dalla Dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con nota del 3 ottobre 2025, prot. n. -OMISSIS-, la Direzione Generale del Personale del DAP ha comunicato al difensore dell’odierna ricorrente che il predetto ufficio “<i>non dispone dei documenti di cui si richiede l’ostensione</i>” mentre la Casa di Reclusione di -OMISSIS- non rispondeva alla predetta istanza di accesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente, in data 20 ottobre 2025, la dottoressa -OMISSIS- ha integrato l’istanza di accesso agli atti precedentemente proposta chiedendo l’accesso alle comunicazioni da ella inviate ed ivi puntualmente indicate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con nota n. -OMISSIS-, di cui in epigrafe, il Direttore della Casa di Reclusione di -OMISSIS- ha respinto le istanze di accesso della dottoressa -OMISSIS- del 29 settembre e 20 ottobre 2025, affermando che si tratta “<i>di atti sottratti al diritto di accesso, secondo quanto stabilito dal D.M. 115 del 25.01.1996 &#8211; Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto di accesso contenenti gli stessi – art. 3 co.1 lett. a), c) e g). La documentazione richiesta, infatti, concerne notizie la cui conoscenza comporterebbe pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela dell’ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari ed è relativa ad atti inerenti l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi del Corpo di polizia penitenziaria, la pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione di infrastrutture ed aree rilevanti al fine di garantire l’ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente la dottoressa -OMISSIS- ha proposto ricorso presso questo Tribunale, depositato in data 10 novembre 2025, avverso il provvedimento di trasferimento del 3 settembre 2025 sopra indicato, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, deducendo i seguenti motivi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) Eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, nonché per ingiustizia manifesta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, del Decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria dell’8.3.2023, prot. n. -OMISSIS-. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, della Legge 7.8.1990, n. 241. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per irragionevolezza ed eccessivo sacrificio dell’interesse della ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data 11 novembre 2025 parte ricorrente ha poi depositato istanza <i>ex</i> art. 116, comma 2, c.p.a., con cui ha impugnato la nota del Direttore della Casa di Reclusione di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, sopra menzionata, chiedendone l’annullamento con conseguente ordine di esibizione dei documenti di cui è stato richiesto l’accesso con le istanze sopra menzionate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio, in data 11 novembre 2025, il Ministero della Giustizia, depositando poi relativa memoria in data 12 novembre 2025 e, in data 28 novembre 2025, nota del Direttore della Casa di Reclusione di -OMISSIS- con cui lo stesso ha relazionato circa le istanze di accesso della ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 3 dicembre 2025, parte ricorrente ha dato atto della rinuncia alla propria istanza cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza in camera di consiglio del 14 gennaio 2026 è stata discussa l’istanza <i>ex</i> art. 116, comma 2, presentata da parte ricorrente in corso di causa, e, dopo articolata discussione, la stessa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. &#8211; Il Collegio osserva che l’istanza di accesso <i>ex</i> art. 116, comma 2, c.p.a. è fondata e va accolta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. &#8211; In via preliminare, va rilevato che la dottoressa -OMISSIS- ha un chiaro ed evidente interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso agli atti richiesti in quanto essi sono strettamente correlati al procedimento di revoca dell’incarico di cui è stata destinataria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò premesso, il Collegio osserva che il diniego del Direttore della Casa di Reclusione di -OMISSIS- impugnato afferma in via generale che tutti gli atti richiesti con le istanze di accesso del 29 settembre 2025 e 20 ottobre 2025 sono non ostensibili ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. a), c) e g) del DM 115/1996 perché gli stessi contengono notizie “<i>la cui conoscenza comporterebbe pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela dell’ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari…</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. &#8211; Avverso tale nota parte ricorrente ha formulato varie censure con l’unico motivo dell’istanza <i>ex</i> art. 116, comma 2.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.1. &#8211; Nello specifico parte ricorrente ha affermato che il primo profilo di illegittimità dell’impugnato diniego risiede “<i>nell’avere completamente negletto che, nel declinare le “Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica”, l’art. 3 del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 25.1.1996, n. 115 (“Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto d’accesso”) non delinea alcuna radicale ed assoluta preclusione all’accesso, dovendo l’Amministrazione, pur sempre, analiticamente valutare se e in che misura la singola ostensione possa effettivamente compromettere “l’esigenza di salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblico” (cfr. art. 3, comma 1) ivi contemplata, con la conseguenza che il provvedimento di diniego deve dare conto di tale esigenza e non semplicemente limitarsi a richiamare (come, invece, avvenuto nel caso di specie) il disposto normativo che astrattamente prevede la suddetta clausola di esclusione.</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.2. &#8211; La censura risulta fondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio rileva che il predetto articolo 3 del DM n. 115/1996 recita quanto segue: “<i>Ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione all&#8217;esigenza di salvaguardare la sicurezza e l&#8217;ordine pubblico, sono sottratte all&#8217;accesso le seguenti categorie di documenti:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti che contengono notizie la cui conoscenza sia di pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica degli istituti penitenziari e dell&#8217;attività di prevenzione e repressione della criminalità; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) atti e documenti attinenti a segnalazioni anche anonime nonché esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>c) atti e documenti concernenti l&#8217;organizzazione ed il funzionamento dei servizi del Corpo di polizia penitenziaria, ivi compresi quelli relativi all&#8217;addestramento, all&#8217;impiego ed alla mobilità del personale nei limiti strettamente necessari ad assicurare l&#8217;ordine e la sicurezza pubblici; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>d) documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblici; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>e) documenti concernenti la sicurezza degli edifici, degli uffici, delle infrastrutture dei beni e dell&#8217;attività dell&#8217;amministrazione; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>f) atti e documenti concernenti l&#8217;acquisizione, la protezione e la custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati di pertinenza dall&#8217;amministrazione penitenziaria; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>g) atti di pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire l&#8217;ordine e la sicurezza pubblici e degli istituti penitenziari nonché la prevenzione e la repressione della criminalità; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>h) atti e documenti in materia di programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, dei materiali e delle scorte dell&#8217;amministrazione penitenziaria nei limiti strettamente necessari ad assicurare l&#8217;ordine e la sicurezza pubblici; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i) documenti relativi alla sicurezza ed alla protezione del personale dell&#8217;amministrazione nonché dei detenuti e degli internati; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>l) documenti relativi alla prima assegnazione, al trasferimento ed alla traduzione dei detenuti e degli internati nonché al loro piantonamento in luoghi esterni di cura; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>m) documenti relativi all&#8217;assegnazione dei detenuti e degli internati nelle diverse sezioni degli istituti penitenziari; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>n) documenti relativi a gare d&#8217;appalto dichiarate segrete dalla legge.</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dalla piana lettura della sopra riportata norma emerge chiaramente che la stessa non reca un diniego assoluto di accesso per le tipologie di documenti elencate ma prevede sempre, come limite al predetto accesso, il fatto che la conoscenza del documento rechi un effettivo pericolo per la sicurezza pubblica, declinando tale concetto con diverse formule nelle varie lettere che individuano ognuna una precisa tipologia di documenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il provvedimento di diniego impugnato, però, si limita dapprima ad asserire che la documentazione richiesta consiste in atti sottratti all’accesso in base al disposto di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), c) e g) del DM n. 115/1996 e, poi, afferma che “<i>La documentazione richiesta, infatti, concerne notizie la cui conoscenza comporterebbe pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela dell’ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari ed è relativa ad atti inerenti l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi del Corpo di polizia penitenziaria, la pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione di infrastrutture ed aree rilevanti al fine di garantire l’ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La sopra riportata motivazione risulta essere del tutto astratta, in quanto l’Amministrazione fa riferimento ad un “<i>pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela dell’ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari</i>” ed al fatto che la documentazione di che trattasi consiste in atti inerenti “<i>l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi del Corpo di polizia penitenziaria</i>” nonché in atti inerenti “<i>la pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione di infrastrutture ed aree rilevanti al fine di garantire l’ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari</i>”, così semplicemente riproducendo il contenuto delle lettere a), c) e g) senza, però, declinarlo nel caso concreto, cioè senza chiarire perché sussista questo pericolo in concreto per i vari atti richiesti ma, semplicemente, richiamando il dettato normativo sic et simpliciter, risultando dunque fondate sul punto le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui “<i>Invece di dare prova della documentata esistenza di eventuali, concrete, ragioni di accertata prevalenza dell’“esigenza di salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblico” (cfr. l’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 115/1996) su quella della tutela in giudizio azionata dalla Dott.ssa -OMISSIS-, la Direzione della Casa di Reclusione di -OMISSIS- si è, invece, limitata a richiamare acriticamente le norme di legge.</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3.1. &#8211; Stabilito in via dirimente quanto sopra, il Collegio rileva che parte ricorrente ha svolto anche altre censure rispetto all’impugnato diniego, deducendo fra l’altro l’illegittimità dello stesso in quanto esso “<i>è stato erroneamente opposto con riferimento all’indifferenziata totalità della documentazione richiesta dalla Dott.ssa -OMISSIS- con le due istanze di accesso agli atti, trascurandone, per contro, l’indiscutibilità eterogeneità contenutistica.</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3.2. &#8211; La censura è fondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio rileva che, nel caso di che trattasi, era onere dell’Amministrazione individuare per ognuno dei documenti richiesti la categoria cui lo stesso afferiva e specificare le concrete e peculiari ragioni di riservatezza sottese al singolo documento richiesto ma ciò non è avvenuto perché l’Amministrazione non ha dato conto analiticamente dei documenti richiesti e non ha espresso per ognuno di essi le ragioni di riservatezza ad esso proprie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo, il Collegio condivide quanto affermato da parte ricorrente nella sua memoria del 2 gennaio 2026 secondo cui “<i>l’Istituto penitenziario ha omesso di considerare che la tutela “[del]l’ordine e [del]la sicurezza pubblica” avrebbe potuto essere efficacemente salvaguardata (senza, tuttavia, per ciò solo, comprimere del tutto le esigenze conoscitive costituzionalmente garantite, azionate dalla Dott.ssa -OMISSIS-) anche attraverso l’apposizione di opportuni “omissis”, omettendo, cioè, i dati e le informazioni, che, oltre a non assumere rilevanza in funzione della tutela dello specifico interesse difensivo della parte istante, avrebbero potuto, altresì, effettivamente compromettere gli interessi pubblici profilati dalla normativa di settore</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.4. &#8211; Con riferimento, poi, alla nota del 25 novembre 20205 del Direttore della Casa di Reclusione di -OMISSIS-, versata in atti dalla difesa dell’Amministrazione in data 28 novembre 2025, con cui il predetto Direttore ha relazionato analiticamente circa le ragioni di diniego per ognuno dei documenti richiesti dalla ricorrente, il Collegio rileva che la stessa costituisce, in primis, una integrazione postuma dell’impugnato diniego e, dunque, le argomentazioni in essa espresse risultano inammissibili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre la stessa si limita a richiamare, per ogni atto richiesto, il dato normativo di riferimento (ossia specifica la categoria di documento prevista dall’art. 3 del DM n. 115/1996 cui l’atto domandato appartiene) ma, al riguardo, risulta condivisibile quanto affermato da parte ricorrente nella sua ultima memoria secondo cui “<i>affermare, cioè, che la documentazione richiesta non è ostensibile soltanto perché astrattamente sussumibile nel dettame normativo, senza, tuttavia, specificarne i profili di effettivo conflitto, equivale, infatti, ad enunciare una motivazione apparente.</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. &#8211; Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, la richiesta di accesso proposta da parte ricorrente con l’istanza depositata in data 11 novembre 2025, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., è fondata e va accolta nei sensi sopra precisati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. &#8211; Le spese di fase seguono la soccombenza, <i>ex</i> art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sulla istanza <i>ex</i> art. 116, comma 2, c.p.a., depositata in data 11 novembre 2025 in corso di giudizio, accoglie la stessa e, per l’effetto, annulla il provvedimento di rigetto n. -OMISSIS- delle istanze di accesso del 29 settembre e 20 ottobre 2025 ed ordina al Ministero della Giustizia di ostendere a parte ricorrente, entro venti giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione della presente ordinanza, tutti gli atti del procedimento richiesti dalla stessa nei sensi di cui in parte motiva, eventualmente coprendo con omissis i dati non strettamente necessari.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese della presente fase, liquidate in € 1.000,00 (mille/00).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Germana Panzironi, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul rilievo, ai fini della decisione del G.A. sull&#8217;informativa antimafia, delle decisioni del Tribunale della Prevenzione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rilievo-ai-fini-della-decisione-del-g-a-sullinformativa-antimafia-delle-decisioni-del-tribunale-della-prevenzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 16:37:04 +0000</pubDate>
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<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Sospensione cautelare &#8211; Decisione del Tribunale della Prevenzione &#8211; Sopravvenienza rilevante &#8211; Rapporti tra giudizio amministrativo e giudizio di prevenzione. Deve essere accolta la domanda cautelare proposta per ottenere la sospensione degli effetti di un&#8217;interdittiva antimafia, nel caso in cui, a seguito della relativa</p>
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<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Sospensione cautelare &#8211; Decisione del Tribunale della Prevenzione &#8211; Sopravvenienza rilevante &#8211; Rapporti tra giudizio amministrativo e giudizio di prevenzione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Deve essere accolta la domanda cautelare proposta per ottenere la sospensione degli effetti di un&#8217;interdittiva antimafia, nel caso in cui, a seguito della relativa adozione, sia intervenuto un decreto del Tribunale della Prevenzione che, sulla base del medesimo quadro fattuale valutato dalla Prefettura, e su fatti e circostanze risalenti ancor prima della adozione della interdittiva, abbia escluso, all&#8217;esito di un procedimento con cognizione piena e contraddittorio tra le parti, la sussistenza del presupposto sostanziale del pericolo di infiltrazione mafiosa. Trattasi, infatti, di sopravvenienza di decisivo rilievo ai fini della delibazione cautelare, in quanto proveniente da un&#8217;autorità giurisdizionale specializzata in materia antimafia, che si pone in evidente contrasto con la prognosi prefettizia di permeabilità mafiosa, conferendo elevato grado di probabilità all&#8217;accoglimento nel merito dei motivi di impugnazione e minando l&#8217;impianto logico-giuridico del provvedimento interdittivo impugnato. Sebbene il giudizio amministrativo e quello di prevenzione mantengano la loro autonomia, la valutazione negativa espressa dal giudice specializzato sul presupposto stesso della misura (il pericolo di infiltrazione) costituisce un elemento nuovo che indebolisce il quadro indiziario e che, <i>prima facie</i>, rende fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione mosse dall&#8217;appellante &#8211; il silenzio serbato sul punto dalla difesa erariale nella propria memoria non fa che rafforzare tale convincimento preliminare.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Giovagnoli &#8211; Est. Lo Presti</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2025, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pietro Ivan Maravigna, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta) n. 01432/2025, resa tra le parti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Ragusa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il Cons. Antonino Lo Presti e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in corso di causa, la difesa dell&#8217;appellante ha depositato, il decreto n. 1/26 R.D. emesso in data 8 gennaio 2026 dal Tribunale di Catania, Sezione Misure di Prevenzione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">tale provvedimento, pronunciandosi sull&#8217;istanza di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. 159/2011, ha rigettato la richiesta non per la gravità del pericolo o per l&#8217;inemendabilità della situazione, ma in ragione dell&#8217;insussistenza del presupposto sostanziale, ovvero del pericolo concreto e attuale di infiltrazioni mafiose.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ad un sommario esame proprio della fase cautelare, sussistono apprezzabili profili di <i>fumus boni iuris</i> dei motivi di appello;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il decreto del Tribunale della Prevenzione del 7 gennaio 2026 costituisce una sopravvenienza di decisivo rilievo ai fini della delibazione cautelare, in quanto proveniente da un&#8217;autorità giurisdizionale specializzata in materia antimafia che ha escluso, all&#8217;esito di un procedimento con cognizione piena e contraddittorio tra le parti, la sussistenza del presupposto sostanziale del pericolo di infiltrazione mafiosa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">che tale accertamento negativo, reso sulla base del medesimo quadro fattuale valutato dalla Prefettura, e su fatti e circostanze risalenti ancor prima della adozione della interdittiva, (già con ordinanza del G.I.P. di Reggio Calabria del 10 febbraio 2017, ( si veda Decreto decisorio del Tribunale di Catania) l&#8217;incidente cautelare aveva escluso la sussistenza dell&#8217;aggravante dell&#8217;agevolazione dell&#8217;associazione &#8216;ndranghetista),.si pone in evidente contrasto con la prognosi prefettizia di permeabilità mafiosa, conferendo elevato grado di probabilità all&#8217;accoglimento nel merito dei motivi di appello e minando l&#8217;impianto logico-giuridico del provvedimento interdittivo impugnato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sebbene il giudizio amministrativo e quello di prevenzione mantengano la loro autonomia, la valutazione negativa espressa dal giudice specializzato sul presupposto stesso della misura (il pericolo di infiltrazione) costituisce un elemento nuovo che indebolisce il quadro indiziario e che, <i>prima facie</i>, rende fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione mosse dall&#8217;appellante &#8211; il silenzio serbato sul punto dalla difesa erariale nella propria memoria non fa che rafforzare tale convincimento preliminare;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che sussiste altresì il <i>periculum in mora</i>, atteso che l&#8217;efficacia dell&#8217;informativa antimafia determina, per sua natura, un pregiudizio grave e irreparabile, manifestantesi nella paralisi dell&#8217;attività aziendale, nell&#8217;impossibilità di partecipare a gare pubbliche e di intrattenere rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, con conseguente rischio di crisi economica irreversibile e perdita dei livelli occupazionali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che nella necessaria comparazione degli interessi, l&#8217;interesse pubblico alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose, sebbene di primario rilievo, appare recessivo nel caso di specie, essendo stato il relativo pericolo escluso da un&#8217;autorità giurisdizionale specializzata, mentre prevale l&#8217;interesse della società alla continuità aziendale e alla salvaguardia della propria iniziativa economica;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1006/2025) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Provvede sulle spese della presente fase cautelare compensandole</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Giovagnoli, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Solveig Cogliani, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Anna Bottiglieri, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Antonino Lo Presti, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Sebastiano Di Betta, Consigliere</p>
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		<item>
		<title>Sulla sospensione cautelare dell&#8217;informativa antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sospensione-cautelare-dellinformativa-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 14:30:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sospensione-cautelare-dellinformativa-antimafia/">Sulla sospensione cautelare dell&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p>Informativa antimafia &#8211; Domanda cautelare &#8211; Accoglimento &#8211; Presupposti. Può essere accolta la domanda cautelare proposta avverso un&#8217;interdittiva antimafia, dovendosi ritenere sussistente il fumus boni iuris, dal momento che la consistenza degli elementi istruttori rilevati dall’Autorità di Pubblica Sicurezza non risulta tale da poter supportare la prognosi di pericolo di</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sospensione-cautelare-dellinformativa-antimafia/">Sulla sospensione cautelare dell&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Informativa antimafia &#8211; Domanda cautelare &#8211; Accoglimento &#8211; Presupposti.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Può essere accolta la domanda cautelare proposta avverso un&#8217;interdittiva antimafia, dovendosi ritenere sussistente il <i>fumus boni iuris</i>, dal momento che la consistenza degli elementi istruttori rilevati dall’Autorità di Pubblica Sicurezza non risulta tale da poter supportare la prognosi di pericolo di permeabilità mafiosa dell’impresa, e apprezzandosi, altresì, il <i>periculum in mora,</i> insito nell’immediata preclusione a svolgere lavori pubblici e verosimilmente anche privati.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Caso &#8211; Est. Luperto</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 597 del 2025, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli Avvocati Paolo Michiara, Barbara Mazzullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Michiara in Parma, borgo Antini n.3;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria <i>ex lege</i> in Bologna, via A. Testoni, 6;<br />
Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia, in persona del Prefetto <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria <i>ex lege</i> in Bologna, via A. Testoni, 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento della Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, prot. di uscita n. -OMISSIS- del -OMISSIS- relativo a <i>Diniego Rinnovo White List negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013 come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016. Società “-OMISSIS-” con sede legale a -OMISSIS- in via -OMISSIS-, -OMISSIS- &#8211; P.I. -OMISSIS-</i>, comunicato a mezzo pec in data -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per quanto occorrer possa, della comunicazione della Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia del Prot. Uscita N.-OMISSIS- del -OMISSIS- avente ad oggetto <i>Richiesta di rinnovo nella White List, istituita presso la Prefettura di Reggio Emilia ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013 &#8211; Avvio Procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241</i>, comunicato a mezzo pec in data -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sempre per quanto occorrer possa, dei verbali delle riunioni del Gruppo Interforze, costituito con provvedimento prefettizio n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e s.m., per l&#8217;acquisizione degli elementi informativi utili per le conseguenti valutazioni e determinazioni del Prefetto in materia di informazioni antimafia ex art. 91 del Codice Antimafia del -OMISSIS- e del -OMISSIS- (allo stato non conosciuto);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni provvedimento presupposto, successivo, connesso e collegato, anche al momento non conosciuto, nei limiti di interesse della ricorrente, ivi compresi per quanto occorrer possa, gli ulteriori atti consequenziali adottati dalla Prefettura di Reggio Emilia Ufficio Territoriale del Governo a seguito del diniego in questa sede impugnato, incluse le comunicazioni alle Amministrazioni competenti (tra le quali Autorità Nazionale Anticorruzione,  Camera di Commercio e Agenzia delle Entrate) ai sensi dell&#8217;art. 91, comma 7 bis, D.lgs. 159/2011 (allo stato non conosciute).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, sussistente il <i>fumus boni iuris</i>, dal momento che la consistenza degli elementi istruttori rilevati dall’Autorità di Pubblica Sicurezza non risulta tale da poter supportare la prognosi di pericolo di permeabilità mafiosa dell’impresa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che il <i>periculum in mora</i> è insito nell’immediata preclusione a svolgere lavori pubblici e verosimilmente anche privati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto di fissare per la discussione del merito la pubblica udienza del giorno 11 marzo 2026;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che le spese della presente fase processuale possano essere compensate;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’impugnato provvedimento prefettizio del -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa per la discussione del merito la pubblica udienza del giorno 11 marzo 2026.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Italo Caso, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Caterina Luperto, Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Paola Pozzani, Referendario</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sospensione-cautelare-dellinformativa-antimafia/">Sulla sospensione cautelare dell&#8217;informativa antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sul periculum in mora ex art. 111 c.p.a.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-periculum-in-mora-ex-art-111-c-p-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 08:50:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-periculum-in-mora-ex-art-111-c-p-a/">Sul periculum in mora ex art. 111 c.p.a.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Art. 111 c.p.a. &#8211; Sospensione effetti della sentenza del Consiglio di Stato impugnata in cassazione &#8211; Periculum in mora &#8211; Individuazione. Ai sensi dell’art. 111 del c.p.a. “1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-periculum-in-mora-ex-art-111-c-p-a/">Sul periculum in mora ex art. 111 c.p.a.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-periculum-in-mora-ex-art-111-c-p-a/">Sul periculum in mora ex art. 111 c.p.a.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Art. 111 c.p.a. &#8211; Sospensione effetti della sentenza del Consiglio di Stato impugnata in cassazione &#8211; Periculum in mora &#8211; Individuazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 111 del c.p.a. “<em>1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. Copia dell’ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione</em>”. Siffatto <em>periculum</em> non si sostanzia nel «<em>pregiudizio grave e irreparabile</em>» di cui agli articoli 55, comma 1, e 98, comma 1, c.p.a. (che, invero, non sono richiamati dal citato articolo 111 c.p.a.), bensì espressamente, sempre ai sensi dell’art. 111 c.p.a., nell’eccezionale gravità ed urgenza. Si tratta, dunque, di un <em>periculum in mora</em> qualificato, d’intensità maggiore rispetto a quello ordinario e recante elementi di eccezionalità tanto in punto di gravità della potenziale lesione, quanto in punto di urgenza della sua sterilizzazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Carlotti &#8211; Est. Caradonna</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 748 del 2024, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">Gaetano Barbera, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Carrubba, Nicolò D’Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;<br />
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la sospensione</em></p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 110 c.p.a., richiesta dalla Regione Siciliana, Assessorato della Salute, dell’efficacia delle sentenze di questo Consiglio 11 dicembre 2024, n. 944, e 22 luglio 2025, n. 607, rese tra le parti, nelle more della definizione dei ricorsi pendenti davanti la Corte di Cassazione;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 110 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il decreto cautelare presidenziale 1 settembre 2025, n. 251;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 il Cons. Lunella Caradonna e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato che ai sensi dell’art. 111 del c.p.a. “<em>1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. Copia dell’ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che in questa sede deve essere valutato soltanto il requisito del <em>periculum in mora</em> e che siffatto <em>periculum</em> non si sostanzia nel «<em>pregiudizio grave e irreparabile</em>» di cui agli articoli 55, comma 1, e 98, comma 1, c.p.a. (che, invero, non sono richiamati dal citato articolo 111 c.p.a.), bensì espressamente, sempre ai sensi dell’art. 111 c.p.a., nell’«<em>eccezionale gravità ed urgenza</em>» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, ordinanza 26.6.2024, n. 2407);</p>
<p style="text-align: justify;">Evidenziato dunque che si tratta di un <em>periculum in mora</em> qualificato, d’intensità maggiore rispetto a quello ordinario e recante elementi di eccezionalità tanto in punto di gravità della potenziale lesione, quanto in punto di urgenza della sua sterilizzazione;</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato che la società ha dedotto che l’eccezionale gravità ed urgenza è da collegarsi all’evidente ed enorme difficoltà per l’Amministrazione di recuperare le somme, di rilevante importo, nelle more versate al Barbera in caso di esito positivo del ricorso per cassazione, oltre che nel mancato impiego di ingenti mezzi economici per il raggiungimento dei fini pubblicistici di cui l’Amministrazione è titolare, attinenti al settore sanitario per cui è competente, con conseguenti risvolti negativi per il buon andamento dell’azione amministrativa collegata al diritto alla salute nella sua accezione pubblica che, per insegnamento della Corte Costituzionale, è “finanziariamente condizionato”;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che, già con decreto cautelare 1.9.2025, n. 251, dalle cui motivazioni non vi è motivo di discostarsi, è stato ritenuto sussistente il pregiudizio consistente nel rischio di insolvenza del Sig. Gaetano Barbera per il caso che fossero accolti, nei suoi confronti, i ricorsi pendenti davanti alla Corte di Cassazione ed è stata disposta la presentazione di una cauzione, ex art. 55, comma 2, c.p.a., anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, da prestare fino all’esito dei predetti giudizi davanti alla Corte di Cassazione e per ulteriori sei mesi dalla definizione dell’ultimo di essi, senza termini di scadenza anteriori e ciò al fine di contrastare il rischio dell’impossibilità o estrema difficoltà di ripetizione della somma determinata in complessivi € 729.519,76 per sorte capitale e interessi liquidati, ove la stessa fosse corrisposta al creditore prima della definizione dei giudizi della Cassazione e, per il caso di buon esito di esso per le parti ricorrenti, con l’ulteriore corollario che per effetto della prestazione di siffatta garanzia, il creditore dovrà ricevere senza ritardo (direttamente dall’amministrazione debitrice ovvero dai già nominati commissari <em>ad acta</em>) quanto allo stato gli è stato riconosciuto, nei limiti del medesimo importo fino a concorrenza del quale egli avrà prestato la cauzione, ed essendo in sua facoltà di implementarla progressivamente fino a garantire la restituzione dell’intero importo di € 730.000,00 (raggiunto il quale il credito gli dovrà essere pagato integralmente, anche per le eventuali eccedenze rispetto a tale importo che risultassero dovute in sede di definizione dei conteggi);</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato, inoltre, che, nell’ipotesi di mancato accoglimento dei ricorsi per cassazione, dovranno essere corrisposti al Sig. Gaetano Barbera anche i costi della fideiussione prestata, in quanto il diritto al rimborso dei costi della garanzia fideiussoria è finalizzato a preservare l’integrità del suo patrimonio;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in conclusione che gli elementi indicati dall’Assessorato istante e posti alla base della istanza cautelare presentano i requisiti indicati dal legislatore per disporre la sospensione delle sentenze di questo Consiglio 11.12.2024, n. 944 e 22.7.2025, n. 607;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che le spese processuali della presente fase cautelare devono essere compensate tra le parti;</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, l’istanza cautelare e, per l’effetto, subordina il pagamento, totale o parziale, al creditore delle somme riconosciutegli dalle sentenze di questo Consiglio 11.12.2024, n. 944 e 22.7.2025, n. 607, alla preventiva prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia della restituzione totale o parziale di esse, garanzia che dovrà essere prestata nelle forme, e che produrrà gli effetti, come specificati nel decreto cautelare 1.9.2025, n. 251, fatto salvo quanto rilevato nella parte motiva in relazione ai costi sostenuti per la fideiussione prestata.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone altresì che, a cura della segreteria, copia della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 111 c.p.a., venga trasmessa alla cancelleria della Suprema Corte di cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Gabriele Carlotti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Chinè, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Arena, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Lunella Caradonna, Consigliere, Estensore</p>
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		<item>
		<title>Sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;istituto della non annuallabilità del provvedimento viziato da difetto di comunicazione di avvio del procedimento all’avviso ex art. 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinapplicabilita-dellistituto-della-non-annuallabilita-del-provvedimento-viziato-da-difetto-di-comunicazione-di-avvio-del-procedimento-allavviso-ex-art-92-comma-2-bis-d-lgs-n-159-de/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 10:21:52 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89941</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinapplicabilita-dellistituto-della-non-annuallabilita-del-provvedimento-viziato-da-difetto-di-comunicazione-di-avvio-del-procedimento-allavviso-ex-art-92-comma-2-bis-d-lgs-n-159-de/">Sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;istituto della non annuallabilità del provvedimento viziato da difetto di comunicazione di avvio del procedimento all’avviso ex art. 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011.</a></p>
<p>Procedimento amministrativo &#8211; Provvedimento viziato da difetto di comunicazione di avvio del procedimento &#8211; Non annullabilità &#8211; Art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 &#8211; Inapplicabilità all&#8217;avviso ex art. 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011. L&#8217;istituto della non annuallabilità del provvedimento viziato da difetto di comunicazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinapplicabilita-dellistituto-della-non-annuallabilita-del-provvedimento-viziato-da-difetto-di-comunicazione-di-avvio-del-procedimento-allavviso-ex-art-92-comma-2-bis-d-lgs-n-159-de/">Sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;istituto della non annuallabilità del provvedimento viziato da difetto di comunicazione di avvio del procedimento all’avviso ex art. 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinapplicabilita-dellistituto-della-non-annuallabilita-del-provvedimento-viziato-da-difetto-di-comunicazione-di-avvio-del-procedimento-allavviso-ex-art-92-comma-2-bis-d-lgs-n-159-de/">Sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;istituto della non annuallabilità del provvedimento viziato da difetto di comunicazione di avvio del procedimento all’avviso ex art. 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Procedimento amministrativo &#8211; Provvedimento viziato da difetto di comunicazione di avvio del procedimento &#8211; Non annullabilità &#8211; Art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 &#8211; Inapplicabilità all&#8217;avviso <em>ex</em> art. 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto della non annuallabilità del provvedimento viziato da difetto di comunicazione di avvio del procedimento non è applicabile all’avviso <em>ex</em> art. 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011, relativo alla informazione antimafia interdittiva.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Russo &#8211; Est. Di Mario</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2922 del 2025, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Grazia Marra, Pier Paolo Emanuele, con domicilio eletto presso lo studio Pierpaolo Emanuele in Reggio Calabria, via Magna Grecia 22;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Lomazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Elisabetta Masnata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Como in data 4 luglio 2025, distinta come “Prot. Interno n. -OMISSIS-del 04/07/2025”, notificata in pari data, a mezzo nota distinta come “Prot. Uscita n. -OMISSIS-del 04/07/2025”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"> &#8211; di ogni atto istruttorio presupposto, connesso o susseguente, ancorché non conosciuto, ed in particolare della informativa n. -OMISSIS-/2024 redatta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Como in data 20.12.2024, della proposta di adozione della presente interdittiva formulata in data 13.06.2025 dal Gruppo Interforze Antimafia  &#8211; istituito presso la Prefettura di Como  &#8211; a seguito della ricezione in data 06.02.2025 della suddetta informativa e della susseguente istruttoria svolta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"> &#8211; del conseguente provvedimento adottato dal Comune di Lomazzo  &#8211; Città di Lomazzo, Ufficio Tributi e Commercio su aree pubbliche  &#8211; distinto come “Prot. -OMISSIS-n. Cat. 8-4”, notificato in data 23 luglio 2025, a mezzo del quale si è disposto che: “E&#8217; fatto divieto di prosecuzione presso la sede di Lomazzo (CO), -OMISSIS-, dell&#8217;attività produttiva (assemblaggio cartoni non alimentari conto terzi) alla società -OMISSIS-(…)”, la quale “dovrà provvedere alla chiusura dell&#8217;attività e alla cessazione immediata dell&#8217;uso dei locali a fini produttivi, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del presente atto”, costituendo tale provvedimento “presa d&#8217;atto formale dell&#8217;informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Como in data 04/07/2025, senza alcuna valutazione di merito da parte del Comune”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"> &#8211; di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lomazzo e di Ministero dell&#8217;Interno e di U.T.G. &#8211; Prefettura di Como;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che la domanda cautelare ad un primo sommario esame risulta assistita dal necessario fumus boni iuris, con riferimento alla mancanza di adeguato contraddittorio, in quanto la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sezione III,30/01/2025, n. 718) ha chiarito che l’istituto della non annuallabilità del provvedimento viziato da difetto di comunicazione di avvio del procedimento non è applicabile all’avviso ex art. 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011, mentre l’amministrazione ha motivato il diniego di contraddittorio con riferimento all’impossibilità di un diverso provvedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’accoglimento della domanda cautelare avviene ai soli fini del riesame dell’atto da parte dell’amministrazione, che dovrà essere compiuto entro 60 giorni dal ricevimento della presente ordinanza</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare ai soli fini del riesame e per l&#8217;effetto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) dispone l’integrazione del contraddittorio entro 60 giorni dal ricevimento della presente ordinanza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) rinvia la trattazione del merito a data successiva al riesame effettuato dall’amministrazione, non potendo allo stato stabilire l’esito del riesame stesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa le spese della presente fase cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Ada Russo, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Stefano Celeste Cozzi, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinapplicabilita-dellistituto-della-non-annuallabilita-del-provvedimento-viziato-da-difetto-di-comunicazione-di-avvio-del-procedimento-allavviso-ex-art-92-comma-2-bis-d-lgs-n-159-de/">Sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;istituto della non annuallabilità del provvedimento viziato da difetto di comunicazione di avvio del procedimento all’avviso ex art. 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Sull&#8217;informativa antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 17:24:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-3/">Sull&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Accertamento del Tribunale di sorveglianza &#8211; Rilevanza. Un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, possibile in quanto rientrante nello spazio esegetico dell’art. 34 bis del TUA, imporrebbe, invece, di adottare una soluzione coerente con il principio di ragionevolezza, che non potrebbe ammettere che un’impresa, per la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-3/">Sull&#8217;informativa antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-3/">Sull&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Accertamento del Tribunale di sorveglianza &#8211; Rilevanza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, possibile in quanto rientrante nello spazio esegetico dell’art. 34 bis del TUA, imporrebbe, invece, di adottare una soluzione coerente con il principio di ragionevolezza, che non potrebbe ammettere che un’impresa, per la quale il Tribunale della prevenzione non ravvisi nemmeno la soglia dell’occasionalità del pericolo di condizionamento mafioso, finisca per essere assoggettata ad un regime inibitorio più pregiudizievole di altre imprese per le quali una tale condizionamento, quanto meno nella forma dell’occasionalità, venga invece ravvisato.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Salamone &#8211; Est. Esposito</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Salamone &#8211; Est. Esposito</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: justify;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3194 del 2025, proposto da:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria <i>ex lege</i> in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa sospensione dell&#8217;efficacia</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) del provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS-, con cui la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, pronunciandosi sull’istanza di aggiornamento avanzata il -OMISSIS-, ha ritenuto sussistenti a carico della Società ricorrente i tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata, tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del C.A.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) dei verbali del GIA del-OMISSIS- (non conosciuto);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) per quanto occorrer possa, delle note prefettizie n. -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e dell&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso che, con sentenza di questa Sezione del 15/10/2024 n. 5409, venivano accolti i motivi aggiunti avverso il diniego prot. -OMISSIS- dell’istanza di aggiornamento dell’interdittiva del -OMISSIS-, stante la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, di cui all’art. 92, comma 2-<i>bis</i>, del d.lgs. n. 159/2011;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Evidenziato che l’impugnato provvedimento -OMISSIS-, che vi fa seguito, reitera i fattori di controindicazione già posti a fondamento dell’originaria interdittiva e del diniego dell’istanza di aggiornamento, valutando che la menzionata sentenza n. 5409/2024 ha avvalorato il quadro indiziario riscontrato dalla Prefettura (accogliendo &#8211; come detto &#8211; i motivi aggiunti, esclusivamente per l’aspetto dell’omissione del contraddittorio procedimentale), così motivando:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&lt;&lt;<i>ad esito della ricognizione istruttoria, le Forze dell’Ordine hanno confermato i medesimi elementi che hanno determinato l’adozione della interdittiva -OMISSIS-, non essendo intervenuti &#8211; né peraltro evidenziati dalla società &#8211; elementi di novità rispetto all’impianto di quel provvedimento. Infatti, le valutazioni già effettuate dal GIA sulla società non possono ritenersi disattese o superate da elementi di novità sostanziale, in quanto la parte nell’istanza di aggiornamento ha richiamato soltanto l’intervenuta sentenza del Tribunale di Prevenzione. Va considerata altresì la completa autonomia tra le due procedure &#8211; quella amministrativa che ha condotto all’adozione dell’interdittiva -OMISSIS- confermata dal Tar e quella del Tribunale di Prevenzione, procedure che, come &#8211; ex multis &#8211; da sentenza Cassazione 23330 del 13/05/2021, non sono reciprocamente dipendenti, dispiegando ciascuna i propri effetti indipendenti (vedi da ultimo da ultimo Cassazione V n. 7090 del 20/02/2025 che ribadisce il principio del doppio binario tra cognizione del giudice della prevenzione e determinazione amministrativa antimafia)</i>&gt;&gt;;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Posto in rilievo che, con decreto n. -OMISSIS-, il Tribunale di Napoli &#8211; Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione rigettava l’istanza della Società ricorrente di ammissione al controllo giudiziario, ai sensi dell’art. 34-<i>bis</i> del d.lgs. n. 159/2011, mancandovi il presupposto, per “<i>l’assenza della relazione (anche pregressa) tra azienda ed organizzazione criminale esterna</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che, indiscussa l’autonomia dell’accertamento del Prefetto, a fronte di elementi del tutto contrastanti l’Autorità amministrativa che si sia arrestata al dato della figura di -OMISSIS-, genitore dell’amministratore unico e ritenuto contiguo alla criminalità organizzata (in cui si sostanzia l’interdittiva) non può esimersi dal condurre la propria indagine sugli altri elementi che possono trarsi dalla valutazione del Tribunale della Prevenzione, approfondendo l’istruttoria attraverso le forze dell’ordine, per valutare i fattori di permeabilità mafiosa che possono desumersi (esemplificativamente) dal contesto di riferimento, dallo svolgimento e cointeressenze dell’attività di impresa, dai contatti e frequentazioni dei suoi esponenti, ecc.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, invero, che la connotazione della vicenda in esame pone in luce l’esigenza appena rappresentata, secondo un orientamento già valorizzato nella giurisprudenza di questa Sezione, ritenendo che: “<i>Un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, possibile in quanto rientrante nello spazio esegetico dell’art. 34 bis del TUA, imporrebbe, invece, di adottare una soluzione coerente con il principio di ragionevolezza, che non potrebbe ammettere che un’impresa, per la quale il Tribunale della prevenzione non ravvisi nemmeno la soglia dell’occasionalità del pericolo di condizionamento mafioso, finisca per essere assoggettata ad un regime inibitorio più pregiudizievole di altre imprese per le quali una tale condizionamento, quanto meno nella forma dell’occasionalità, venga invece ravvisato</i>” (sentenza del 29/4/2020 n. 1588);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto pertanto che sono ravvisabili profili di probabile fondatezza del ricorso, per la censura sollevata sul punto, ed è altresì sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla cessazione dell’attività, per tali ragioni disponendo la sospensione dell’efficacia del impugnato provvedimento, ai fini dell’ulteriore riesame da parte della Prefettura, sulla base di quanto illustrato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che, avuto riguardo all’interesse pubblico esercitato, vanno compensate le spese di giudizio, fissando per la trattazione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 28 gennaio 2026;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e sospende l&#8217;efficacia del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, nei termini illustrati in motivazione e agli effetti che ne conseguono sulla successiva attività demandata alla Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa le spese di giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa per la trattazione del ricorso nel merito l&#8217;udienza pubblica del 28 gennaio 2026.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente ordinanza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenzo Salamone, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-3/">Sull&#8217;informativa antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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