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	<title>Ordinanza Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Ordinanza Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sul diritto di accesso agli atti e sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 3 del DM n. 115/1996.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 10:04:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-diritto-di-accesso-agli-atti-e-sullinterpretazione-dellart-3-del-dm-n-115-1996/">Sul diritto di accesso agli atti e sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 3 del DM n. 115/1996.</a></p>
<p>Accesso &#8211; Personale impiegato presso una Casa di reclusione &#8211; Registri &#8211; Turni di servizio &#8211; Art. 3 del DM n. 115/1996 &#8211; Interpretazione. Dalla piana lettura dell&#8217;art. 3 del DM n. 115/1996 emerge chiaramente che la norma non reca un diniego assoluto di accesso per le tipologie di documenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-diritto-di-accesso-agli-atti-e-sullinterpretazione-dellart-3-del-dm-n-115-1996/">Sul diritto di accesso agli atti e sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 3 del DM n. 115/1996.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-diritto-di-accesso-agli-atti-e-sullinterpretazione-dellart-3-del-dm-n-115-1996/">Sul diritto di accesso agli atti e sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 3 del DM n. 115/1996.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Accesso &#8211; Personale impiegato presso una Casa di reclusione &#8211; Registri &#8211; Turni di servizio &#8211; Art. 3 del DM n. 115/1996 &#8211; Interpretazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Dalla piana lettura dell&#8217;art. 3 del DM n. 115/1996 emerge chiaramente che la norma non reca un diniego assoluto di accesso per le tipologie di documenti elencate ma prevede sempre, come limite al predetto accesso, il fatto che la conoscenza del documento rechi un effettivo pericolo per la sicurezza pubblica, declinando tale concetto con diverse formule nelle varie lettere che individuano ognuna una precisa tipologia di documenti. Dunque, è illegittimo il diniego opposto a un&#8217;istanza di accesso agli atti avente a oggetto la richiesta di ostensione dei registri e/o comunque degli atti e documenti rappresentativi dei turni dei servizi giornalieri di tutto il personale impiegato presso una Casa di Reclusione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Panzironi &#8211; Est. Baraldi</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 532 del 2025, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria <i>ex lege</i> in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota del Direttore della Casa di Reclusione di -OMISSIS- del 24 ottobre 2025, prot. n. -OMISSIS-, in pari data recapitata a mezzo P.E.C., recante “<i>Istanze di accesso agli atti ex art. 22 e ss. della Legge 241/90 del 29.09.2025 e del 20.10.2025</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. &#8211; La dottoressa -OMISSIS-, odierna ricorrente, è un Primo Dirigente appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dopo aver prestato servizio presso le Case Circondariali di -OMISSIS-, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia (nel prosieguo, anche solo DAP), con provvedimento datato 18 giugno 2024, comunicato con nota di trasmissione prot. -OMISSIS-, ha conferito alla dottoressa -OMISSIS- l’incarico triennale di Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa di Reclusione di -OMISSIS-, che ella ha assunto a far data dal 1° luglio 2024, ma, effettivamente e continuativamente (a seguito di fruizione di congedo ordinario per ferie estive e congedo straordinario per trasferimento d’ufficio), dal 3 settembre 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nello svolgimento del detto incarico insorgevano problemi che portavano il Provveditore Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise dell’Amministrazione Penitenziaria ad inviare al Direttore Generale del Personale nota n. -OMISSIS- con cui, per quanto qui di interesse, proponeva al predetto Direttore la revoca dell’incarico della dottoressa -OMISSIS- per le ragioni ivi puntualmente indicate, consistenti nella asserita inadeguatezza della stessa nella gestione della struttura del Carcere di -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente il nuovo Provveditore Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise dell’Amministrazione Penitenziaria provvedeva ad inviare al Direttore Generale del Personale nota n. -OMISSIS- con cui rappresentava di aver effettuato presso la Casa di Reclusione di -OMISSIS- reiterati accessi, in occasione dei quali aveva avuto modo di constatare la sussistenza di forti criticità della linea di comando ed insufficienza dei controlli e chiedeva nuovamente che si disponesse l’avvicendamento della dottoressa -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Preso atto di tale nota il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria adottava, in data 12 giugno 2025, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’incarico triennale conferito alla dottoressa -OMISSIS- per le ragioni ivi puntualmente indicate, citando al riguardo tutta la corrispondenza ed i rapporti adottati rispetto a tale vicenda; tale comunicazione veniva recapitata alla dottoressa -OMISSIS- brevi manu in data 19 giugno 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Acquisita contezza dell’avvio procedimentale, la dottoressa -OMISSIS- ha dapprima, in data 19 giugno 2025, richiesto l’accesso a tutti gli atti endoprocedimentali relativi al predetto provvedimento e poi, in data 27 giugno 2025, ha rimesso al DAP una memoria procedimentale (corredata da numerosi allegati), concludente per l’archiviazione del procedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel frattempo, in data 24 giugno 2025 la richiesta di accesso veniva riscontrata positivamente dalla Direzione Generale del Personale del DAP.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Preso atto della memoria procedimentale della dottoressa -OMISSIS-, il Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha adottato in data 3 settembre 2025 apposito provvedimento con cui ha disposto la revoca dell’incarico della dottoressa -OMISSIS- presso il carcere di -OMISSIS- e la sua assegnazione, mediante trasferimento d’ufficio, presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti Interprovinciale di -OMISSIS- con le funzioni di Comandante <i>pro tempore</i> con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data 12 settembre 2025, la Direzione della Casa di Reclusione di -OMISSIS- ha brevi manu notificato alla dottoressa -OMISSIS- il provvedimento sopra menzionato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data 29 settembre 2025, la dottoressa -OMISSIS- ha recapitato alla Direzione Generale del Personale del DAP ed alla Direzione della Casa di Reclusione di -OMISSIS- una istanza di accesso agli atti <i>ex</i> art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 finalizzata ad ottenere l’esibizione dei “<i>registri e/o comunque [degli] atti e documenti rappresentativi dei turni dei servizi giornalieri di tutto il personale impiegato nella Casa di Reclusione di -OMISSIS- dal 3 settembre 2024 al 2 settembre 2025, specificando i nominativi o, comunque, il numero degli Agenti addetti al controllo dei detenuti ai piani</i>”, delle “<i>eventuali modifiche, rispetto alla programmazione, del personale effettivamente impiegato nei turni dei servizi giornaliero</i>”, di “<i>tutta la documentazione relativa alla perquisizione straordinaria del 18.12.2024 condotta dalla Dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-</i>”, della “<i>relazione di risposta della Dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- avente ad oggetto “modalità custodiali circuito alta sicurezza” alla nota -OMISSIS- a seguito della visita del Sig. Provveditore effettuata in data 20.03.2025</i>”, nonché di “<i>tutta la corrispondenza intercorsa, ‘a cavallo’ tra il 2024 ed il 2025, tra la Dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- e la Direzione della Casa di Reclusione di -OMISSIS- -OMISSIS-con particolare riguardo a quella originata dalla proposta di riorganizzazione (con annessa richiesta di personale aggiuntivo, stante la già riscontrata esiguità di quello effettivamente impiegato) formulata dalla Dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con nota del 3 ottobre 2025, prot. n. -OMISSIS-, la Direzione Generale del Personale del DAP ha comunicato al difensore dell’odierna ricorrente che il predetto ufficio “<i>non dispone dei documenti di cui si richiede l’ostensione</i>” mentre la Casa di Reclusione di -OMISSIS- non rispondeva alla predetta istanza di accesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente, in data 20 ottobre 2025, la dottoressa -OMISSIS- ha integrato l’istanza di accesso agli atti precedentemente proposta chiedendo l’accesso alle comunicazioni da ella inviate ed ivi puntualmente indicate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con nota n. -OMISSIS-, di cui in epigrafe, il Direttore della Casa di Reclusione di -OMISSIS- ha respinto le istanze di accesso della dottoressa -OMISSIS- del 29 settembre e 20 ottobre 2025, affermando che si tratta “<i>di atti sottratti al diritto di accesso, secondo quanto stabilito dal D.M. 115 del 25.01.1996 &#8211; Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto di accesso contenenti gli stessi – art. 3 co.1 lett. a), c) e g). La documentazione richiesta, infatti, concerne notizie la cui conoscenza comporterebbe pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela dell’ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari ed è relativa ad atti inerenti l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi del Corpo di polizia penitenziaria, la pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione di infrastrutture ed aree rilevanti al fine di garantire l’ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente la dottoressa -OMISSIS- ha proposto ricorso presso questo Tribunale, depositato in data 10 novembre 2025, avverso il provvedimento di trasferimento del 3 settembre 2025 sopra indicato, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, deducendo i seguenti motivi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) Eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, nonché per ingiustizia manifesta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, del Decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria dell’8.3.2023, prot. n. -OMISSIS-. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, della Legge 7.8.1990, n. 241. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per irragionevolezza ed eccessivo sacrificio dell’interesse della ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data 11 novembre 2025 parte ricorrente ha poi depositato istanza <i>ex</i> art. 116, comma 2, c.p.a., con cui ha impugnato la nota del Direttore della Casa di Reclusione di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, sopra menzionata, chiedendone l’annullamento con conseguente ordine di esibizione dei documenti di cui è stato richiesto l’accesso con le istanze sopra menzionate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio, in data 11 novembre 2025, il Ministero della Giustizia, depositando poi relativa memoria in data 12 novembre 2025 e, in data 28 novembre 2025, nota del Direttore della Casa di Reclusione di -OMISSIS- con cui lo stesso ha relazionato circa le istanze di accesso della ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 3 dicembre 2025, parte ricorrente ha dato atto della rinuncia alla propria istanza cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza in camera di consiglio del 14 gennaio 2026 è stata discussa l’istanza <i>ex</i> art. 116, comma 2, presentata da parte ricorrente in corso di causa, e, dopo articolata discussione, la stessa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. &#8211; Il Collegio osserva che l’istanza di accesso <i>ex</i> art. 116, comma 2, c.p.a. è fondata e va accolta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. &#8211; In via preliminare, va rilevato che la dottoressa -OMISSIS- ha un chiaro ed evidente interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso agli atti richiesti in quanto essi sono strettamente correlati al procedimento di revoca dell’incarico di cui è stata destinataria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò premesso, il Collegio osserva che il diniego del Direttore della Casa di Reclusione di -OMISSIS- impugnato afferma in via generale che tutti gli atti richiesti con le istanze di accesso del 29 settembre 2025 e 20 ottobre 2025 sono non ostensibili ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. a), c) e g) del DM 115/1996 perché gli stessi contengono notizie “<i>la cui conoscenza comporterebbe pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela dell’ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari…</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. &#8211; Avverso tale nota parte ricorrente ha formulato varie censure con l’unico motivo dell’istanza <i>ex</i> art. 116, comma 2.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.1. &#8211; Nello specifico parte ricorrente ha affermato che il primo profilo di illegittimità dell’impugnato diniego risiede “<i>nell’avere completamente negletto che, nel declinare le “Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica”, l’art. 3 del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 25.1.1996, n. 115 (“Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto d’accesso”) non delinea alcuna radicale ed assoluta preclusione all’accesso, dovendo l’Amministrazione, pur sempre, analiticamente valutare se e in che misura la singola ostensione possa effettivamente compromettere “l’esigenza di salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblico” (cfr. art. 3, comma 1) ivi contemplata, con la conseguenza che il provvedimento di diniego deve dare conto di tale esigenza e non semplicemente limitarsi a richiamare (come, invece, avvenuto nel caso di specie) il disposto normativo che astrattamente prevede la suddetta clausola di esclusione.</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.2. &#8211; La censura risulta fondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio rileva che il predetto articolo 3 del DM n. 115/1996 recita quanto segue: “<i>Ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione all&#8217;esigenza di salvaguardare la sicurezza e l&#8217;ordine pubblico, sono sottratte all&#8217;accesso le seguenti categorie di documenti:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti che contengono notizie la cui conoscenza sia di pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica degli istituti penitenziari e dell&#8217;attività di prevenzione e repressione della criminalità; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) atti e documenti attinenti a segnalazioni anche anonime nonché esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>c) atti e documenti concernenti l&#8217;organizzazione ed il funzionamento dei servizi del Corpo di polizia penitenziaria, ivi compresi quelli relativi all&#8217;addestramento, all&#8217;impiego ed alla mobilità del personale nei limiti strettamente necessari ad assicurare l&#8217;ordine e la sicurezza pubblici; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>d) documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblici; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>e) documenti concernenti la sicurezza degli edifici, degli uffici, delle infrastrutture dei beni e dell&#8217;attività dell&#8217;amministrazione; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>f) atti e documenti concernenti l&#8217;acquisizione, la protezione e la custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati di pertinenza dall&#8217;amministrazione penitenziaria; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>g) atti di pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire l&#8217;ordine e la sicurezza pubblici e degli istituti penitenziari nonché la prevenzione e la repressione della criminalità; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>h) atti e documenti in materia di programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, dei materiali e delle scorte dell&#8217;amministrazione penitenziaria nei limiti strettamente necessari ad assicurare l&#8217;ordine e la sicurezza pubblici; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i) documenti relativi alla sicurezza ed alla protezione del personale dell&#8217;amministrazione nonché dei detenuti e degli internati; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>l) documenti relativi alla prima assegnazione, al trasferimento ed alla traduzione dei detenuti e degli internati nonché al loro piantonamento in luoghi esterni di cura; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>m) documenti relativi all&#8217;assegnazione dei detenuti e degli internati nelle diverse sezioni degli istituti penitenziari; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>n) documenti relativi a gare d&#8217;appalto dichiarate segrete dalla legge.</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dalla piana lettura della sopra riportata norma emerge chiaramente che la stessa non reca un diniego assoluto di accesso per le tipologie di documenti elencate ma prevede sempre, come limite al predetto accesso, il fatto che la conoscenza del documento rechi un effettivo pericolo per la sicurezza pubblica, declinando tale concetto con diverse formule nelle varie lettere che individuano ognuna una precisa tipologia di documenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il provvedimento di diniego impugnato, però, si limita dapprima ad asserire che la documentazione richiesta consiste in atti sottratti all’accesso in base al disposto di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), c) e g) del DM n. 115/1996 e, poi, afferma che “<i>La documentazione richiesta, infatti, concerne notizie la cui conoscenza comporterebbe pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela dell’ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari ed è relativa ad atti inerenti l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi del Corpo di polizia penitenziaria, la pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione di infrastrutture ed aree rilevanti al fine di garantire l’ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La sopra riportata motivazione risulta essere del tutto astratta, in quanto l’Amministrazione fa riferimento ad un “<i>pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela dell’ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari</i>” ed al fatto che la documentazione di che trattasi consiste in atti inerenti “<i>l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi del Corpo di polizia penitenziaria</i>” nonché in atti inerenti “<i>la pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione di infrastrutture ed aree rilevanti al fine di garantire l’ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari</i>”, così semplicemente riproducendo il contenuto delle lettere a), c) e g) senza, però, declinarlo nel caso concreto, cioè senza chiarire perché sussista questo pericolo in concreto per i vari atti richiesti ma, semplicemente, richiamando il dettato normativo sic et simpliciter, risultando dunque fondate sul punto le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui “<i>Invece di dare prova della documentata esistenza di eventuali, concrete, ragioni di accertata prevalenza dell’“esigenza di salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblico” (cfr. l’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 115/1996) su quella della tutela in giudizio azionata dalla Dott.ssa -OMISSIS-, la Direzione della Casa di Reclusione di -OMISSIS- si è, invece, limitata a richiamare acriticamente le norme di legge.</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3.1. &#8211; Stabilito in via dirimente quanto sopra, il Collegio rileva che parte ricorrente ha svolto anche altre censure rispetto all’impugnato diniego, deducendo fra l’altro l’illegittimità dello stesso in quanto esso “<i>è stato erroneamente opposto con riferimento all’indifferenziata totalità della documentazione richiesta dalla Dott.ssa -OMISSIS- con le due istanze di accesso agli atti, trascurandone, per contro, l’indiscutibilità eterogeneità contenutistica.</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3.2. &#8211; La censura è fondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio rileva che, nel caso di che trattasi, era onere dell’Amministrazione individuare per ognuno dei documenti richiesti la categoria cui lo stesso afferiva e specificare le concrete e peculiari ragioni di riservatezza sottese al singolo documento richiesto ma ciò non è avvenuto perché l’Amministrazione non ha dato conto analiticamente dei documenti richiesti e non ha espresso per ognuno di essi le ragioni di riservatezza ad esso proprie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo, il Collegio condivide quanto affermato da parte ricorrente nella sua memoria del 2 gennaio 2026 secondo cui “<i>l’Istituto penitenziario ha omesso di considerare che la tutela “[del]l’ordine e [del]la sicurezza pubblica” avrebbe potuto essere efficacemente salvaguardata (senza, tuttavia, per ciò solo, comprimere del tutto le esigenze conoscitive costituzionalmente garantite, azionate dalla Dott.ssa -OMISSIS-) anche attraverso l’apposizione di opportuni “omissis”, omettendo, cioè, i dati e le informazioni, che, oltre a non assumere rilevanza in funzione della tutela dello specifico interesse difensivo della parte istante, avrebbero potuto, altresì, effettivamente compromettere gli interessi pubblici profilati dalla normativa di settore</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.4. &#8211; Con riferimento, poi, alla nota del 25 novembre 20205 del Direttore della Casa di Reclusione di -OMISSIS-, versata in atti dalla difesa dell’Amministrazione in data 28 novembre 2025, con cui il predetto Direttore ha relazionato analiticamente circa le ragioni di diniego per ognuno dei documenti richiesti dalla ricorrente, il Collegio rileva che la stessa costituisce, in primis, una integrazione postuma dell’impugnato diniego e, dunque, le argomentazioni in essa espresse risultano inammissibili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre la stessa si limita a richiamare, per ogni atto richiesto, il dato normativo di riferimento (ossia specifica la categoria di documento prevista dall’art. 3 del DM n. 115/1996 cui l’atto domandato appartiene) ma, al riguardo, risulta condivisibile quanto affermato da parte ricorrente nella sua ultima memoria secondo cui “<i>affermare, cioè, che la documentazione richiesta non è ostensibile soltanto perché astrattamente sussumibile nel dettame normativo, senza, tuttavia, specificarne i profili di effettivo conflitto, equivale, infatti, ad enunciare una motivazione apparente.</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. &#8211; Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, la richiesta di accesso proposta da parte ricorrente con l’istanza depositata in data 11 novembre 2025, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., è fondata e va accolta nei sensi sopra precisati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. &#8211; Le spese di fase seguono la soccombenza, <i>ex</i> art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sulla istanza <i>ex</i> art. 116, comma 2, c.p.a., depositata in data 11 novembre 2025 in corso di giudizio, accoglie la stessa e, per l’effetto, annulla il provvedimento di rigetto n. -OMISSIS- delle istanze di accesso del 29 settembre e 20 ottobre 2025 ed ordina al Ministero della Giustizia di ostendere a parte ricorrente, entro venti giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione della presente ordinanza, tutti gli atti del procedimento richiesti dalla stessa nei sensi di cui in parte motiva, eventualmente coprendo con omissis i dati non strettamente necessari.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese della presente fase, liquidate in € 1.000,00 (mille/00).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Germana Panzironi, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-diritto-di-accesso-agli-atti-e-sullinterpretazione-dellart-3-del-dm-n-115-1996/">Sul diritto di accesso agli atti e sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 3 del DM n. 115/1996.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul rilievo, ai fini della decisione del G.A. sull&#8217;informativa antimafia, delle decisioni del Tribunale della Prevenzione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rilievo-ai-fini-della-decisione-del-g-a-sullinformativa-antimafia-delle-decisioni-del-tribunale-della-prevenzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 16:37:04 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rilievo-ai-fini-della-decisione-del-g-a-sullinformativa-antimafia-delle-decisioni-del-tribunale-della-prevenzione/">Sul rilievo, ai fini della decisione del G.A. sull&#8217;informativa antimafia, delle decisioni del Tribunale della Prevenzione.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Sospensione cautelare &#8211; Decisione del Tribunale della Prevenzione &#8211; Sopravvenienza rilevante &#8211; Rapporti tra giudizio amministrativo e giudizio di prevenzione. Deve essere accolta la domanda cautelare proposta per ottenere la sospensione degli effetti di un&#8217;interdittiva antimafia, nel caso in cui, a seguito della relativa</p>
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<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Sospensione cautelare &#8211; Decisione del Tribunale della Prevenzione &#8211; Sopravvenienza rilevante &#8211; Rapporti tra giudizio amministrativo e giudizio di prevenzione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Deve essere accolta la domanda cautelare proposta per ottenere la sospensione degli effetti di un&#8217;interdittiva antimafia, nel caso in cui, a seguito della relativa adozione, sia intervenuto un decreto del Tribunale della Prevenzione che, sulla base del medesimo quadro fattuale valutato dalla Prefettura, e su fatti e circostanze risalenti ancor prima della adozione della interdittiva, abbia escluso, all&#8217;esito di un procedimento con cognizione piena e contraddittorio tra le parti, la sussistenza del presupposto sostanziale del pericolo di infiltrazione mafiosa. Trattasi, infatti, di sopravvenienza di decisivo rilievo ai fini della delibazione cautelare, in quanto proveniente da un&#8217;autorità giurisdizionale specializzata in materia antimafia, che si pone in evidente contrasto con la prognosi prefettizia di permeabilità mafiosa, conferendo elevato grado di probabilità all&#8217;accoglimento nel merito dei motivi di impugnazione e minando l&#8217;impianto logico-giuridico del provvedimento interdittivo impugnato. Sebbene il giudizio amministrativo e quello di prevenzione mantengano la loro autonomia, la valutazione negativa espressa dal giudice specializzato sul presupposto stesso della misura (il pericolo di infiltrazione) costituisce un elemento nuovo che indebolisce il quadro indiziario e che, <i>prima facie</i>, rende fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione mosse dall&#8217;appellante &#8211; il silenzio serbato sul punto dalla difesa erariale nella propria memoria non fa che rafforzare tale convincimento preliminare.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Giovagnoli &#8211; Est. Lo Presti</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2025, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pietro Ivan Maravigna, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta) n. 01432/2025, resa tra le parti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Ragusa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il Cons. Antonino Lo Presti e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in corso di causa, la difesa dell&#8217;appellante ha depositato, il decreto n. 1/26 R.D. emesso in data 8 gennaio 2026 dal Tribunale di Catania, Sezione Misure di Prevenzione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">tale provvedimento, pronunciandosi sull&#8217;istanza di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. 159/2011, ha rigettato la richiesta non per la gravità del pericolo o per l&#8217;inemendabilità della situazione, ma in ragione dell&#8217;insussistenza del presupposto sostanziale, ovvero del pericolo concreto e attuale di infiltrazioni mafiose.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ad un sommario esame proprio della fase cautelare, sussistono apprezzabili profili di <i>fumus boni iuris</i> dei motivi di appello;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il decreto del Tribunale della Prevenzione del 7 gennaio 2026 costituisce una sopravvenienza di decisivo rilievo ai fini della delibazione cautelare, in quanto proveniente da un&#8217;autorità giurisdizionale specializzata in materia antimafia che ha escluso, all&#8217;esito di un procedimento con cognizione piena e contraddittorio tra le parti, la sussistenza del presupposto sostanziale del pericolo di infiltrazione mafiosa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">che tale accertamento negativo, reso sulla base del medesimo quadro fattuale valutato dalla Prefettura, e su fatti e circostanze risalenti ancor prima della adozione della interdittiva, (già con ordinanza del G.I.P. di Reggio Calabria del 10 febbraio 2017, ( si veda Decreto decisorio del Tribunale di Catania) l&#8217;incidente cautelare aveva escluso la sussistenza dell&#8217;aggravante dell&#8217;agevolazione dell&#8217;associazione &#8216;ndranghetista),.si pone in evidente contrasto con la prognosi prefettizia di permeabilità mafiosa, conferendo elevato grado di probabilità all&#8217;accoglimento nel merito dei motivi di appello e minando l&#8217;impianto logico-giuridico del provvedimento interdittivo impugnato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sebbene il giudizio amministrativo e quello di prevenzione mantengano la loro autonomia, la valutazione negativa espressa dal giudice specializzato sul presupposto stesso della misura (il pericolo di infiltrazione) costituisce un elemento nuovo che indebolisce il quadro indiziario e che, <i>prima facie</i>, rende fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione mosse dall&#8217;appellante &#8211; il silenzio serbato sul punto dalla difesa erariale nella propria memoria non fa che rafforzare tale convincimento preliminare;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che sussiste altresì il <i>periculum in mora</i>, atteso che l&#8217;efficacia dell&#8217;informativa antimafia determina, per sua natura, un pregiudizio grave e irreparabile, manifestantesi nella paralisi dell&#8217;attività aziendale, nell&#8217;impossibilità di partecipare a gare pubbliche e di intrattenere rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, con conseguente rischio di crisi economica irreversibile e perdita dei livelli occupazionali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che nella necessaria comparazione degli interessi, l&#8217;interesse pubblico alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose, sebbene di primario rilievo, appare recessivo nel caso di specie, essendo stato il relativo pericolo escluso da un&#8217;autorità giurisdizionale specializzata, mentre prevale l&#8217;interesse della società alla continuità aziendale e alla salvaguardia della propria iniziativa economica;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1006/2025) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Provvede sulle spese della presente fase cautelare compensandole</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Giovagnoli, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Solveig Cogliani, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Anna Bottiglieri, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Antonino Lo Presti, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Sebastiano Di Betta, Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla sospensione cautelare dell&#8217;informativa antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sospensione-cautelare-dellinformativa-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 14:30:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sospensione-cautelare-dellinformativa-antimafia/">Sulla sospensione cautelare dell&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p>Informativa antimafia &#8211; Domanda cautelare &#8211; Accoglimento &#8211; Presupposti. Può essere accolta la domanda cautelare proposta avverso un&#8217;interdittiva antimafia, dovendosi ritenere sussistente il fumus boni iuris, dal momento che la consistenza degli elementi istruttori rilevati dall’Autorità di Pubblica Sicurezza non risulta tale da poter supportare la prognosi di pericolo di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sospensione-cautelare-dellinformativa-antimafia/">Sulla sospensione cautelare dell&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Informativa antimafia &#8211; Domanda cautelare &#8211; Accoglimento &#8211; Presupposti.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Può essere accolta la domanda cautelare proposta avverso un&#8217;interdittiva antimafia, dovendosi ritenere sussistente il <i>fumus boni iuris</i>, dal momento che la consistenza degli elementi istruttori rilevati dall’Autorità di Pubblica Sicurezza non risulta tale da poter supportare la prognosi di pericolo di permeabilità mafiosa dell’impresa, e apprezzandosi, altresì, il <i>periculum in mora,</i> insito nell’immediata preclusione a svolgere lavori pubblici e verosimilmente anche privati.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Caso &#8211; Est. Luperto</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 597 del 2025, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli Avvocati Paolo Michiara, Barbara Mazzullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Michiara in Parma, borgo Antini n.3;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria <i>ex lege</i> in Bologna, via A. Testoni, 6;<br />
Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia, in persona del Prefetto <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria <i>ex lege</i> in Bologna, via A. Testoni, 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento della Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, prot. di uscita n. -OMISSIS- del -OMISSIS- relativo a <i>Diniego Rinnovo White List negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013 come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016. Società “-OMISSIS-” con sede legale a -OMISSIS- in via -OMISSIS-, -OMISSIS- &#8211; P.I. -OMISSIS-</i>, comunicato a mezzo pec in data -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per quanto occorrer possa, della comunicazione della Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia del Prot. Uscita N.-OMISSIS- del -OMISSIS- avente ad oggetto <i>Richiesta di rinnovo nella White List, istituita presso la Prefettura di Reggio Emilia ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013 &#8211; Avvio Procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241</i>, comunicato a mezzo pec in data -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sempre per quanto occorrer possa, dei verbali delle riunioni del Gruppo Interforze, costituito con provvedimento prefettizio n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e s.m., per l&#8217;acquisizione degli elementi informativi utili per le conseguenti valutazioni e determinazioni del Prefetto in materia di informazioni antimafia ex art. 91 del Codice Antimafia del -OMISSIS- e del -OMISSIS- (allo stato non conosciuto);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni provvedimento presupposto, successivo, connesso e collegato, anche al momento non conosciuto, nei limiti di interesse della ricorrente, ivi compresi per quanto occorrer possa, gli ulteriori atti consequenziali adottati dalla Prefettura di Reggio Emilia Ufficio Territoriale del Governo a seguito del diniego in questa sede impugnato, incluse le comunicazioni alle Amministrazioni competenti (tra le quali Autorità Nazionale Anticorruzione,  Camera di Commercio e Agenzia delle Entrate) ai sensi dell&#8217;art. 91, comma 7 bis, D.lgs. 159/2011 (allo stato non conosciute).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, sussistente il <i>fumus boni iuris</i>, dal momento che la consistenza degli elementi istruttori rilevati dall’Autorità di Pubblica Sicurezza non risulta tale da poter supportare la prognosi di pericolo di permeabilità mafiosa dell’impresa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che il <i>periculum in mora</i> è insito nell’immediata preclusione a svolgere lavori pubblici e verosimilmente anche privati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto di fissare per la discussione del merito la pubblica udienza del giorno 11 marzo 2026;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che le spese della presente fase processuale possano essere compensate;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’impugnato provvedimento prefettizio del -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa per la discussione del merito la pubblica udienza del giorno 11 marzo 2026.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Italo Caso, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Caterina Luperto, Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Paola Pozzani, Referendario</p>
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		<item>
		<title>Sul periculum in mora ex art. 111 c.p.a.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-periculum-in-mora-ex-art-111-c-p-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 08:50:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-periculum-in-mora-ex-art-111-c-p-a/">Sul periculum in mora ex art. 111 c.p.a.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Art. 111 c.p.a. &#8211; Sospensione effetti della sentenza del Consiglio di Stato impugnata in cassazione &#8211; Periculum in mora &#8211; Individuazione. Ai sensi dell’art. 111 del c.p.a. “1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-periculum-in-mora-ex-art-111-c-p-a/">Sul periculum in mora ex art. 111 c.p.a.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Art. 111 c.p.a. &#8211; Sospensione effetti della sentenza del Consiglio di Stato impugnata in cassazione &#8211; Periculum in mora &#8211; Individuazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 111 del c.p.a. “<em>1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. Copia dell’ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione</em>”. Siffatto <em>periculum</em> non si sostanzia nel «<em>pregiudizio grave e irreparabile</em>» di cui agli articoli 55, comma 1, e 98, comma 1, c.p.a. (che, invero, non sono richiamati dal citato articolo 111 c.p.a.), bensì espressamente, sempre ai sensi dell’art. 111 c.p.a., nell’eccezionale gravità ed urgenza. Si tratta, dunque, di un <em>periculum in mora</em> qualificato, d’intensità maggiore rispetto a quello ordinario e recante elementi di eccezionalità tanto in punto di gravità della potenziale lesione, quanto in punto di urgenza della sua sterilizzazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Carlotti &#8211; Est. Caradonna</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 748 del 2024, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">Gaetano Barbera, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Carrubba, Nicolò D’Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;<br />
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la sospensione</em></p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 110 c.p.a., richiesta dalla Regione Siciliana, Assessorato della Salute, dell’efficacia delle sentenze di questo Consiglio 11 dicembre 2024, n. 944, e 22 luglio 2025, n. 607, rese tra le parti, nelle more della definizione dei ricorsi pendenti davanti la Corte di Cassazione;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 110 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il decreto cautelare presidenziale 1 settembre 2025, n. 251;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 il Cons. Lunella Caradonna e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato che ai sensi dell’art. 111 del c.p.a. “<em>1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. Copia dell’ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che in questa sede deve essere valutato soltanto il requisito del <em>periculum in mora</em> e che siffatto <em>periculum</em> non si sostanzia nel «<em>pregiudizio grave e irreparabile</em>» di cui agli articoli 55, comma 1, e 98, comma 1, c.p.a. (che, invero, non sono richiamati dal citato articolo 111 c.p.a.), bensì espressamente, sempre ai sensi dell’art. 111 c.p.a., nell’«<em>eccezionale gravità ed urgenza</em>» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, ordinanza 26.6.2024, n. 2407);</p>
<p style="text-align: justify;">Evidenziato dunque che si tratta di un <em>periculum in mora</em> qualificato, d’intensità maggiore rispetto a quello ordinario e recante elementi di eccezionalità tanto in punto di gravità della potenziale lesione, quanto in punto di urgenza della sua sterilizzazione;</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato che la società ha dedotto che l’eccezionale gravità ed urgenza è da collegarsi all’evidente ed enorme difficoltà per l’Amministrazione di recuperare le somme, di rilevante importo, nelle more versate al Barbera in caso di esito positivo del ricorso per cassazione, oltre che nel mancato impiego di ingenti mezzi economici per il raggiungimento dei fini pubblicistici di cui l’Amministrazione è titolare, attinenti al settore sanitario per cui è competente, con conseguenti risvolti negativi per il buon andamento dell’azione amministrativa collegata al diritto alla salute nella sua accezione pubblica che, per insegnamento della Corte Costituzionale, è “finanziariamente condizionato”;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che, già con decreto cautelare 1.9.2025, n. 251, dalle cui motivazioni non vi è motivo di discostarsi, è stato ritenuto sussistente il pregiudizio consistente nel rischio di insolvenza del Sig. Gaetano Barbera per il caso che fossero accolti, nei suoi confronti, i ricorsi pendenti davanti alla Corte di Cassazione ed è stata disposta la presentazione di una cauzione, ex art. 55, comma 2, c.p.a., anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, da prestare fino all’esito dei predetti giudizi davanti alla Corte di Cassazione e per ulteriori sei mesi dalla definizione dell’ultimo di essi, senza termini di scadenza anteriori e ciò al fine di contrastare il rischio dell’impossibilità o estrema difficoltà di ripetizione della somma determinata in complessivi € 729.519,76 per sorte capitale e interessi liquidati, ove la stessa fosse corrisposta al creditore prima della definizione dei giudizi della Cassazione e, per il caso di buon esito di esso per le parti ricorrenti, con l’ulteriore corollario che per effetto della prestazione di siffatta garanzia, il creditore dovrà ricevere senza ritardo (direttamente dall’amministrazione debitrice ovvero dai già nominati commissari <em>ad acta</em>) quanto allo stato gli è stato riconosciuto, nei limiti del medesimo importo fino a concorrenza del quale egli avrà prestato la cauzione, ed essendo in sua facoltà di implementarla progressivamente fino a garantire la restituzione dell’intero importo di € 730.000,00 (raggiunto il quale il credito gli dovrà essere pagato integralmente, anche per le eventuali eccedenze rispetto a tale importo che risultassero dovute in sede di definizione dei conteggi);</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato, inoltre, che, nell’ipotesi di mancato accoglimento dei ricorsi per cassazione, dovranno essere corrisposti al Sig. Gaetano Barbera anche i costi della fideiussione prestata, in quanto il diritto al rimborso dei costi della garanzia fideiussoria è finalizzato a preservare l’integrità del suo patrimonio;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in conclusione che gli elementi indicati dall’Assessorato istante e posti alla base della istanza cautelare presentano i requisiti indicati dal legislatore per disporre la sospensione delle sentenze di questo Consiglio 11.12.2024, n. 944 e 22.7.2025, n. 607;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che le spese processuali della presente fase cautelare devono essere compensate tra le parti;</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, l’istanza cautelare e, per l’effetto, subordina il pagamento, totale o parziale, al creditore delle somme riconosciutegli dalle sentenze di questo Consiglio 11.12.2024, n. 944 e 22.7.2025, n. 607, alla preventiva prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia della restituzione totale o parziale di esse, garanzia che dovrà essere prestata nelle forme, e che produrrà gli effetti, come specificati nel decreto cautelare 1.9.2025, n. 251, fatto salvo quanto rilevato nella parte motiva in relazione ai costi sostenuti per la fideiussione prestata.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone altresì che, a cura della segreteria, copia della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 111 c.p.a., venga trasmessa alla cancelleria della Suprema Corte di cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Gabriele Carlotti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Chinè, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Arena, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Lunella Caradonna, Consigliere, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;istituto della non annuallabilità del provvedimento viziato da difetto di comunicazione di avvio del procedimento all’avviso ex art. 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinapplicabilita-dellistituto-della-non-annuallabilita-del-provvedimento-viziato-da-difetto-di-comunicazione-di-avvio-del-procedimento-allavviso-ex-art-92-comma-2-bis-d-lgs-n-159-de/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 10:21:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinapplicabilita-dellistituto-della-non-annuallabilita-del-provvedimento-viziato-da-difetto-di-comunicazione-di-avvio-del-procedimento-allavviso-ex-art-92-comma-2-bis-d-lgs-n-159-de/">Sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;istituto della non annuallabilità del provvedimento viziato da difetto di comunicazione di avvio del procedimento all’avviso ex art. 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011.</a></p>
<p>Procedimento amministrativo &#8211; Provvedimento viziato da difetto di comunicazione di avvio del procedimento &#8211; Non annullabilità &#8211; Art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 &#8211; Inapplicabilità all&#8217;avviso ex art. 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011. L&#8217;istituto della non annuallabilità del provvedimento viziato da difetto di comunicazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinapplicabilita-dellistituto-della-non-annuallabilita-del-provvedimento-viziato-da-difetto-di-comunicazione-di-avvio-del-procedimento-allavviso-ex-art-92-comma-2-bis-d-lgs-n-159-de/">Sull&#8217;inapplicabilità dell&#8217;istituto della non annuallabilità del provvedimento viziato da difetto di comunicazione di avvio del procedimento all’avviso ex art. 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;">Procedimento amministrativo &#8211; Provvedimento viziato da difetto di comunicazione di avvio del procedimento &#8211; Non annullabilità &#8211; Art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 &#8211; Inapplicabilità all&#8217;avviso <em>ex</em> art. 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istituto della non annuallabilità del provvedimento viziato da difetto di comunicazione di avvio del procedimento non è applicabile all’avviso <em>ex</em> art. 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011, relativo alla informazione antimafia interdittiva.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Russo &#8211; Est. Di Mario</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2922 del 2025, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Grazia Marra, Pier Paolo Emanuele, con domicilio eletto presso lo studio Pierpaolo Emanuele in Reggio Calabria, via Magna Grecia 22;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Lomazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Elisabetta Masnata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Como in data 4 luglio 2025, distinta come “Prot. Interno n. -OMISSIS-del 04/07/2025”, notificata in pari data, a mezzo nota distinta come “Prot. Uscita n. -OMISSIS-del 04/07/2025”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"> &#8211; di ogni atto istruttorio presupposto, connesso o susseguente, ancorché non conosciuto, ed in particolare della informativa n. -OMISSIS-/2024 redatta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Como in data 20.12.2024, della proposta di adozione della presente interdittiva formulata in data 13.06.2025 dal Gruppo Interforze Antimafia  &#8211; istituito presso la Prefettura di Como  &#8211; a seguito della ricezione in data 06.02.2025 della suddetta informativa e della susseguente istruttoria svolta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"> &#8211; del conseguente provvedimento adottato dal Comune di Lomazzo  &#8211; Città di Lomazzo, Ufficio Tributi e Commercio su aree pubbliche  &#8211; distinto come “Prot. -OMISSIS-n. Cat. 8-4”, notificato in data 23 luglio 2025, a mezzo del quale si è disposto che: “E&#8217; fatto divieto di prosecuzione presso la sede di Lomazzo (CO), -OMISSIS-, dell&#8217;attività produttiva (assemblaggio cartoni non alimentari conto terzi) alla società -OMISSIS-(…)”, la quale “dovrà provvedere alla chiusura dell&#8217;attività e alla cessazione immediata dell&#8217;uso dei locali a fini produttivi, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del presente atto”, costituendo tale provvedimento “presa d&#8217;atto formale dell&#8217;informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Como in data 04/07/2025, senza alcuna valutazione di merito da parte del Comune”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"> &#8211; di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lomazzo e di Ministero dell&#8217;Interno e di U.T.G. &#8211; Prefettura di Como;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che la domanda cautelare ad un primo sommario esame risulta assistita dal necessario fumus boni iuris, con riferimento alla mancanza di adeguato contraddittorio, in quanto la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sezione III,30/01/2025, n. 718) ha chiarito che l’istituto della non annuallabilità del provvedimento viziato da difetto di comunicazione di avvio del procedimento non è applicabile all’avviso ex art. 92 comma 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011, mentre l’amministrazione ha motivato il diniego di contraddittorio con riferimento all’impossibilità di un diverso provvedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’accoglimento della domanda cautelare avviene ai soli fini del riesame dell’atto da parte dell’amministrazione, che dovrà essere compiuto entro 60 giorni dal ricevimento della presente ordinanza</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare ai soli fini del riesame e per l&#8217;effetto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) dispone l’integrazione del contraddittorio entro 60 giorni dal ricevimento della presente ordinanza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) rinvia la trattazione del merito a data successiva al riesame effettuato dall’amministrazione, non potendo allo stato stabilire l’esito del riesame stesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa le spese della presente fase cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Ada Russo, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Stefano Celeste Cozzi, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;informativa antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 17:24:10 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89844</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-3/">Sull&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Accertamento del Tribunale di sorveglianza &#8211; Rilevanza. Un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, possibile in quanto rientrante nello spazio esegetico dell’art. 34 bis del TUA, imporrebbe, invece, di adottare una soluzione coerente con il principio di ragionevolezza, che non potrebbe ammettere che un’impresa, per la</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinformativa-antimafia-3/">Sull&#8217;informativa antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Accertamento del Tribunale di sorveglianza &#8211; Rilevanza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, possibile in quanto rientrante nello spazio esegetico dell’art. 34 bis del TUA, imporrebbe, invece, di adottare una soluzione coerente con il principio di ragionevolezza, che non potrebbe ammettere che un’impresa, per la quale il Tribunale della prevenzione non ravvisi nemmeno la soglia dell’occasionalità del pericolo di condizionamento mafioso, finisca per essere assoggettata ad un regime inibitorio più pregiudizievole di altre imprese per le quali una tale condizionamento, quanto meno nella forma dell’occasionalità, venga invece ravvisato.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Salamone &#8211; Est. Esposito</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Salamone &#8211; Est. Esposito</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: justify;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3194 del 2025, proposto da:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria <i>ex lege</i> in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa sospensione dell&#8217;efficacia</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) del provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS-, con cui la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, pronunciandosi sull’istanza di aggiornamento avanzata il -OMISSIS-, ha ritenuto sussistenti a carico della Società ricorrente i tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata, tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del C.A.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) dei verbali del GIA del-OMISSIS- (non conosciuto);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) per quanto occorrer possa, delle note prefettizie n. -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e dell&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso che, con sentenza di questa Sezione del 15/10/2024 n. 5409, venivano accolti i motivi aggiunti avverso il diniego prot. -OMISSIS- dell’istanza di aggiornamento dell’interdittiva del -OMISSIS-, stante la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, di cui all’art. 92, comma 2-<i>bis</i>, del d.lgs. n. 159/2011;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Evidenziato che l’impugnato provvedimento -OMISSIS-, che vi fa seguito, reitera i fattori di controindicazione già posti a fondamento dell’originaria interdittiva e del diniego dell’istanza di aggiornamento, valutando che la menzionata sentenza n. 5409/2024 ha avvalorato il quadro indiziario riscontrato dalla Prefettura (accogliendo &#8211; come detto &#8211; i motivi aggiunti, esclusivamente per l’aspetto dell’omissione del contraddittorio procedimentale), così motivando:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&lt;&lt;<i>ad esito della ricognizione istruttoria, le Forze dell’Ordine hanno confermato i medesimi elementi che hanno determinato l’adozione della interdittiva -OMISSIS-, non essendo intervenuti &#8211; né peraltro evidenziati dalla società &#8211; elementi di novità rispetto all’impianto di quel provvedimento. Infatti, le valutazioni già effettuate dal GIA sulla società non possono ritenersi disattese o superate da elementi di novità sostanziale, in quanto la parte nell’istanza di aggiornamento ha richiamato soltanto l’intervenuta sentenza del Tribunale di Prevenzione. Va considerata altresì la completa autonomia tra le due procedure &#8211; quella amministrativa che ha condotto all’adozione dell’interdittiva -OMISSIS- confermata dal Tar e quella del Tribunale di Prevenzione, procedure che, come &#8211; ex multis &#8211; da sentenza Cassazione 23330 del 13/05/2021, non sono reciprocamente dipendenti, dispiegando ciascuna i propri effetti indipendenti (vedi da ultimo da ultimo Cassazione V n. 7090 del 20/02/2025 che ribadisce il principio del doppio binario tra cognizione del giudice della prevenzione e determinazione amministrativa antimafia)</i>&gt;&gt;;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Posto in rilievo che, con decreto n. -OMISSIS-, il Tribunale di Napoli &#8211; Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione rigettava l’istanza della Società ricorrente di ammissione al controllo giudiziario, ai sensi dell’art. 34-<i>bis</i> del d.lgs. n. 159/2011, mancandovi il presupposto, per “<i>l’assenza della relazione (anche pregressa) tra azienda ed organizzazione criminale esterna</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che, indiscussa l’autonomia dell’accertamento del Prefetto, a fronte di elementi del tutto contrastanti l’Autorità amministrativa che si sia arrestata al dato della figura di -OMISSIS-, genitore dell’amministratore unico e ritenuto contiguo alla criminalità organizzata (in cui si sostanzia l’interdittiva) non può esimersi dal condurre la propria indagine sugli altri elementi che possono trarsi dalla valutazione del Tribunale della Prevenzione, approfondendo l’istruttoria attraverso le forze dell’ordine, per valutare i fattori di permeabilità mafiosa che possono desumersi (esemplificativamente) dal contesto di riferimento, dallo svolgimento e cointeressenze dell’attività di impresa, dai contatti e frequentazioni dei suoi esponenti, ecc.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, invero, che la connotazione della vicenda in esame pone in luce l’esigenza appena rappresentata, secondo un orientamento già valorizzato nella giurisprudenza di questa Sezione, ritenendo che: “<i>Un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, possibile in quanto rientrante nello spazio esegetico dell’art. 34 bis del TUA, imporrebbe, invece, di adottare una soluzione coerente con il principio di ragionevolezza, che non potrebbe ammettere che un’impresa, per la quale il Tribunale della prevenzione non ravvisi nemmeno la soglia dell’occasionalità del pericolo di condizionamento mafioso, finisca per essere assoggettata ad un regime inibitorio più pregiudizievole di altre imprese per le quali una tale condizionamento, quanto meno nella forma dell’occasionalità, venga invece ravvisato</i>” (sentenza del 29/4/2020 n. 1588);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto pertanto che sono ravvisabili profili di probabile fondatezza del ricorso, per la censura sollevata sul punto, ed è altresì sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla cessazione dell’attività, per tali ragioni disponendo la sospensione dell’efficacia del impugnato provvedimento, ai fini dell’ulteriore riesame da parte della Prefettura, sulla base di quanto illustrato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che, avuto riguardo all’interesse pubblico esercitato, vanno compensate le spese di giudizio, fissando per la trattazione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 28 gennaio 2026;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e sospende l&#8217;efficacia del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, nei termini illustrati in motivazione e agli effetti che ne conseguono sulla successiva attività demandata alla Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa le spese di giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa per la trattazione del ricorso nel merito l&#8217;udienza pubblica del 28 gennaio 2026.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente ordinanza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenzo Salamone, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;inidoneità del mero legame parentale a sorreggere l&#8217;interdittiva antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinidoneita-del-mero-legame-parentale-a-sorreggere-linterdittiva-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 08:11:09 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89784</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinidoneita-del-mero-legame-parentale-a-sorreggere-linterdittiva-antimafia/">Sull&#8217;inidoneità del mero legame parentale a sorreggere l&#8217;interdittiva antimafia.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Adozione &#8211; Mero legame parentale &#8211; Inidoneità. In materia di informativa antimafia, l’amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinidoneita-del-mero-legame-parentale-a-sorreggere-linterdittiva-antimafia/">Sull&#8217;inidoneità del mero legame parentale a sorreggere l&#8217;interdittiva antimafia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Informativa antimafia &#8211; Adozione &#8211; Mero legame parentale &#8211; Inidoneità.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In materia di informativa antimafia, l’amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l&#8217;impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata. Tale influenza può essere desunta dalla doverosa constatazione che l’organizzazione mafiosa tende a strutturarsi secondo un modello “clanico”, a sua volta articolato sul nucleo fondante della &#8220;famiglia&#8221;, sicché in una &#8220;famiglia&#8221; mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l&#8217;influenza del &#8220;capofamiglia&#8221; e dell&#8217;associazione criminale e a comprovare la verosimiglianza di tale pericolo assumono rilevanza da un lato, sia circostanze obiettive, come la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti che pur non abbiano dato luogo a condanne; sia le peculiari realtà locali, ben potendo l&#8217;amministrazione evidenziare come sia stata accertata l&#8217;esistenza su un&#8217;area più o meno estesa del controllo di una &#8220;famiglia&#8221; e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti. In ogni caso, il mero legame parentale non è sufficiente a sorreggere l’interdittiva, in mancanza di cointeressenze economiche o comunque di comunanza di interessi di vita.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. Zafarana</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4775 del 2025, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Simone Uliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia, Ministero dell&#8217;Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 378/2024, resa tra le parti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia e del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti gli avvocati delle parti come da verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">RITENUTO che – impregiudicato il merito del ricorso – allo stato l’appello cautelare sia meritevole di accoglimento, in considerazione delle specifiche peculiarità del caso in esame;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">CONSIDERATO in via preliminare che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l&#8217;impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; tale influenza può essere desunta dalla doverosa constatazione che l’organizzazione mafiosa tende a strutturarsi secondo un modello “clanico”, a sua volta articolato sul nucleo fondante della &#8220;famiglia&#8221;, sicché in una &#8220;famiglia&#8221; mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l&#8217;influenza del &#8220;capofamiglia&#8221; e dell&#8217;associazione criminale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; a comprovare la verosimiglianza di tale pericolo assumono rilevanza da un lato, sia circostanze obiettive, come la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti che pur non abbiano dato luogo a condanne; sia le peculiari realtà locali, ben potendo l&#8217;amministrazione evidenziare come sia stata accertata l&#8217;esistenza su un&#8217;area più o meno estesa del controllo di una &#8220;famiglia&#8221; e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">CONSIDERATO, altresì, che la giurisprudenza di questa Sezione (sent. n. 3285/23) ha ripetutamente affermato come il mero legame parentale non sia sufficiente a sorreggere l’interdittiva, in mancanza di cointeressenze economiche o comunque di comunanza di interessi di vita;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">RITENUTO, al riguardo, che il provvedimento impugnato si basa esclusivamente sui rapporti parentali che rispettivamente legano sia l’appellante, che -OMISSIS-, con soggetti controindicati e che, tuttavia, a fronte di quella che sembra descritta come una -OMISSIS-, difetta qualsiasi rilievo diretto sulla persona dell’appellante o sulla -OMISSIS-, nonché qualsiasi approfondimento istruttorio circa la sussistenza di altri elementi indizianti di natura diversa dal mero rapporto parentale (come ad esempio la cointeressenza di interessi economici con le attività imprenditoriali esercitate dai parenti; l&#8217;immanente presenza dei parenti controindicati o una loro concreta ingerenza nella gestione imprenditoriale; la comunanza di dipendenti, clienti o fornitori con le attività economiche esercitate dai suddetti parenti; o anche la semplice frequentazione tra parenti) che nella loro complessiva articolazione possano supportare la valutazione di attuale e concreto pericolo di infiltrazione mafiosa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">RITENUTO di non pregnante rilievo l’episodico controllo effettuato -OMISSIS- – cioè circa -OMISSIS- &#8211; con soggetto che peraltro era allora incensurato, e che risulta attinto da pregiudizi penali soltanto -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">RITENUTO che sussiste il pregiudizio grave e irreparabile per l’appellante, il quale trae sostentamento con i proventi della propria attività -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">RITENUTO, conclusivamente, riservata ogni altra più approfondita valutazione nella fase di merito:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che le spese della presente fase possono essere compensate tra le parti;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4775/2025) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata e dei provvedimenti impugnati in primo grado;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa, per il prosieguo dell’esame di merito, l’udienza pubblica del 18 dicembre 2025;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità di parte appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Stefania Santoleri, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Antonio Massimo Marra, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Di Raimondo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;individuazione degli atti impugnati in sede giurisdizionale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullindividuazione-degli-atti-impugnati-in-sede-giurisdizionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 09:36:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89708</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullindividuazione-degli-atti-impugnati-in-sede-giurisdizionale/">Sull&#8217;individuazione degli atti impugnati in sede giurisdizionale.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Atto impugnato &#8211; Individuazione &#8211; Sostanza delle censure e dei provvedimenti. Ai fini dell’individuazione dell’atto impugnato in sede giurisdizionale, non si deve avere riguardo alla mera elencazione dei provvedimenti impugnati, quale risulta nelle premesse del ricorso, bensì alla sostanza delle censure e ai provvedimenti contro</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullindividuazione-degli-atti-impugnati-in-sede-giurisdizionale/">Sull&#8217;individuazione degli atti impugnati in sede giurisdizionale.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Atto impugnato &#8211; Individuazione &#8211; Sostanza delle censure e dei provvedimenti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Ai fini dell’individuazione dell’atto impugnato in sede giurisdizionale, non si deve avere riguardo alla mera elencazione dei provvedimenti impugnati, quale risulta nelle premesse del ricorso, bensì alla sostanza delle censure e ai provvedimenti contro cui essi si rivolgono.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Aru &#8211; Est. Gana</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 410 del 2025, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">La Clessidra Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, in relazione alla procedura CIG 988705825F, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele Pireddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Villacidro, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Paba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mascia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>previa sospensione dell’efficacia,</em></p>
<p style="text-align: justify;">– della comunicazione di aggiudicazione, in relazione all’appalto per la <em>“Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio nido d’infanzia comunale ‘La Pimpa’ – CIG 988705825F”, </em>trasmessa in data 23.4.2025;</p>
<p style="text-align: justify;">– della comunicazione trasmessa tramite Piattaforma Sardegna CAT in data 22.5.2025, nella quale viene affermato che l’esito della gara della Ricorrente <em>“non ha avuto successo”</em>;</p>
<p style="text-align: justify;">– della nota avente numero di protocollo 0015040 del 9.5.2025 con cui la Stazione Appaltante riscontra negativamente l’istanza di annullamento in autotutela della Ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">– dei verbali della Commissione di gara n. 1 del 2.8.2023, n. 2 del 12.12.2023, n. 3 del 13.12.2023 e dei verbali numeri 4-5-6, il cui contenuto non è conosciuto;</p>
<p style="text-align: justify;">– della proposta di aggiudicazione e determinazione di approvazione dei verbali di gara n. 164 del 24.10.2024, oltre che dell’esito dei lavori della commissione, nella parte in cui sono stati resi noti i punteggi delle ditte ma senza la precisazione dei criteri che hanno portato alla valutazione;</p>
<p style="text-align: justify;">– del Bando, del capitolato e del disciplinare di gara;</p>
<p style="text-align: center;">nonché</p>
<p style="text-align: justify;">– per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dal vincitore della gara, con riserva di richiedere il risarcimento dei maggiori danni patiti dalla ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni atto presupposto, conseguente o comunque collegato.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Villacidro e del Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che:</p>
<p style="text-align: justify;">-la ricorrente, con il ricorso principale depositato il 27 maggio 2025, ha domandato l’annullamento degli atti indicati in epigrafe e, tra questi, della comunicazione con la quale il Comune di Villacidro ha reso nota l’aggiudicazione dell’appalto denominato <em>“Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio nido d’infanzia comunale ‘La Pimpa’ – CIG 988705825F”</em>;</p>
<p style="text-align: justify;">– la ricorrente, a sostegno del ricorso e della domanda cautelare proposta, ha evidenziato plurimi profili di illegittimità del provvedimento impugnato sintetizzabili, essenzialmente, nel rilievo per il quale non sarebbero stati rispettati i termini per la conclusione della procedura di gara, svolta dall’Amministrazione senza garantire una adeguata informazione tramite la piattaforma <em>“Sardegna Cat”</em>, nonché in ragione della ritenuta violazione del principio di segretezza dell’offerta, dato che la sua offerta economica era già nota all’Amministrazione (che aveva chiesto chiarimenti sul punto) prima dell’apertura delle offerte degli altri partecipanti;</p>
<p style="text-align: justify;">– il Comune di Villacidro e la controinteressata <em>“Consorzio Territoriale Network Etico Italia soc. coop. sociale consortile Onlus”</em>, aggiudicataria della gara, si sono costituiti in giudizio per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare. La controinteressata, con memoria del 30 maggio 2025, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione della mancata formale impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, atteso che la ricorrente ha domandato l’annullamento del diverso atto, rappresentato dalla <em>“comunicazione dell’aggiudicazione”</em>;</p>
<p style="text-align: justify;">– alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 l’istanza cautelare è stata trattenuta in decisione;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che:</p>
<p style="text-align: justify;">– l’eccezione di inammissibilità possa essere disattesa, allo stato e fermo restando il necessario approfondimento nella fase di merito, in applicazione del principio di diritto per il quale <em>“Ai fini dell’individuazione dell’atto impugnato in sede giurisdizionale, non si deve avere riguardo alla mera elencazione dei provvedimenti impugnati, quale risulta nelle premesse del ricorso, bensì alla sostanza delle censure e ai provvedimenti contro cui essi si rivolgono […]”</em> (v. <em>ex multis,</em> Consiglio di Stato sez. VI, 07/09/2006, n.5191);</p>
<p style="text-align: justify;">– applicando tale principio al caso di specie, infatti, non pare dubitabile che le censure svolte dalla ricorrente siano rivolte al provvedimento con cui la Stazione appaltante ha definitivamente aggiudicato la gara alla controinteressata;</p>
<p style="text-align: justify;">– non sussistano, in ogni caso, i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare;</p>
<p style="text-align: justify;">– con riferimento al <em>fumus boni iuris</em>, le censure della ricorrente, ad un sommario esame proprio della presente fase, non appaiono condivisibili, non emergendo alcuna violazione palesemente idonea a viziare l’atto di aggiudicazione;</p>
<p style="text-align: justify;">– non possano essere qualificate in tal senso né la violazione dei termini di conclusione della procedura di gara, peraltro rispetto ad un bene della vita allo stato non spettante alla ricorrente, né la violazione dei doveri di informazione, peraltro non emersa chiaramente nella presente fase cautelare, come risulta meramente allegata la violazione del principio di segretezza dell’offerta;</p>
<p style="text-align: justify;">– non sia apprezzabile il “<em>periculum in mora”</em>’ rappresentato dalla ricorrente, la quale ha evidenziato come “<em>nel caso di fissazione del merito in periodo successivo all’inizio dell’appalto, la Ricorrente rischierebbe di perdere ogni possibilità di ripresentare la propria candidatura nell’ipotesi in cui venisse pubblicata una nuova procedura di appalto per la medesima fornitura”</em>;</p>
<p style="text-align: justify;">– infatti, anche qualora ciò fosse corretto, si tratterebbe comunque di un interesse suscettibile di ristoro patrimoniale;</p>
<p style="text-align: justify;">– l’istanza cautelare proposta debba essere respinta e che le spese relative alla presente fase del giudizio possano essere compensate tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la definizione nel merito del giudizio può fin d’ora essere fissata la pubblica udienza del 26 novembre 2025.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) respinge l’istanza di tutela cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Fissa per la definizione nel merito del giudizio la pubblica udienza del 26 novembre 2025.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese della presente fase cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Tito Aru, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Antonio Plaisant, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Andrea Gana, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullindividuazione-degli-atti-impugnati-in-sede-giurisdizionale/">Sull&#8217;individuazione degli atti impugnati in sede giurisdizionale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;inutilizzabilità del ricorso per l’esecuzione del giudicato per l’esecuzione delle pronunce di rigetto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinutilizzabilita-del-ricorso-per-lesecuzione-del-giudicato-per-lesecuzione-delle-pronunce-di-rigetto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 07:41:29 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89594</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinutilizzabilita-del-ricorso-per-lesecuzione-del-giudicato-per-lesecuzione-delle-pronunce-di-rigetto/">Sull&#8217;inutilizzabilità del ricorso per l’esecuzione del giudicato per l’esecuzione delle pronunce di rigetto.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Giudizio di ottemperanza &#8211; Pronunce di rigetto &#8211; Inutilizzabilità. Il ricorso per l’esecuzione del giudicato – strumento processuale previsto dall’ordinamento per l’esecuzione coattiva delle pronunce passate in giudicato – non è utilizzabile per l’esecuzione delle pronunce di rigetto, anche in mancanza di un’espressa regola che</p>
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<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Giudizio di ottemperanza &#8211; Pronunce di rigetto &#8211; Inutilizzabilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il ricorso per l’esecuzione del giudicato – strumento processuale previsto dall’ordinamento per l’esecuzione coattiva delle pronunce passate in giudicato – non è utilizzabile per l’esecuzione delle pronunce di rigetto, anche in mancanza di un’espressa regola che circoscriva l’ottemperanza alle sole decisioni di accoglimento.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Passoni &#8211; Est. Giardino</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 425 del 2024, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">Barakat Abdelhalim Salem Abdelrazek, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ufficio Territoriale del Governo Pescara, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria <em>ex lege</em> in L’Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Pescara P-PE/L/Q/2023/101625 comunicato in data 5.9.2024, non notificato al ricorrente, con il quale si dispone la revoca del nulla osta rilasciato per lo svolgimento del lavoro subordinato con la società DREAM COSTRUZIONI S.R.L..</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Pescara;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che:</p>
<p style="text-align: justify;">– con ordinanza cautelare n. 242/2024, pubblicata il 16.12.2024, questo Tribunale ha respinto l’istanza di sospensiva presentata dal Sig. Barakat Abdelhalim Salem Abdelrazek per difetto di <em>periculum in mora</em> “<em>tenuto conto che parte ricorrente in data 10.12.2024 ha chiesto allo sportello Unico per l’Immigrazione di Pescara di essere convocato, per l’espletamento delle attività di cui agli arti 22, TUI, 9, comma I in relazione all’art 35, 36 comma I DPR 394.99, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per “attesa occupazione</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– con ordinanza cautelare n. 338/2025, pubblicata il 24.01.2025, il Consiglio di Stato, adito per la riforma della predetta ordinanza cautelare n. 242/2024, ha respinto la domanda di tutela cautelare confermando l’assenza del <em>periculum in mora</em> ed evidenziando che, ai sensi dell’art. 5, co. 9-bis d.lgs. 286/1998, nelle more dell’evasione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dal ricorrente, “<em>il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– con ordinanza collegiale n. 53/2025 del 10.03.2025, questo Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza di revoca o modifica dell’ordinanza cautelare n. 242/2024 proposta da parte ricorrente in data 18 febbraio 2025;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l’istanza per l’esecuzione della surrichiamata ordinanza cautelare n. 242/2024 di questo Tribunale e dell’ordinanza cautelare n. 338/2025 del Consiglio di Stato, proposta da parte ricorrente in data 22/03/2025 ai sensi dell’art. 59 c.p.a., con cui si chiede la nomina “<em>di un commissario ad acta affinché convochi il ricorrente avanti al Sui di Pescara, per l’espletamento dei compiti che vorrà affidargli assegnando allo stesso un termine per provvedere, con previsione di ogni conseguente onere a carico della resistente amministrazione</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 59 c.p.a. secondo cui “<em>Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l’interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato che, per costante giurisprudenza dalla quale non v’è motivo di discostarsi, “<em>il ricorso per l’esecuzione del giudicato – strumento processuale previsto dall’ordinamento per l’esecuzione coattiva delle pronunce passate in giudicato – non è utilizzabile per l’esecuzione delle pronunce di rigetto, anche in mancanza di un’espressa regola che circoscriva l’ottemperanza alle sole decisioni di accoglimento.</em>” (T.A.R. Sicilia, Sez., II n. 1562/2019 del 12/06/2019; Cons. Stato Sez. VI, 11-06-2018, n. 3552; Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2724);</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che in giurisprudenza è stato chiarito, a tale riguardo, che, relativamente alle decisioni del giudice amministrativo, sono le statuizioni preordinate ad una pronuncia di accoglimento a far nascere per l’Amministrazione destinataria un obbligo di ottemperanza, che può dirsi adempiuto solo se vengono posti in essere atti completamente satisfattivi rispetto a quelle statuizioni, atteso che la pronuncia di rigetto lascia invariato l’assetto giuridico dei rapporti precedente alla proposizione del giudizio. L’adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto può essere dunque chiesto da chi vi abbia titolo secondo gli strumenti consentiti dal sistema (se del caso, contestando il silenzio dell’Amministrazione), ma non anche col rimedio del giudizio d’ottemperanza, che postula una statuizione del giudice che abbia innovato la sfera giuridica dell’Amministrazione, con i propri effetti d’annullamento, ripristinatori o conformativi (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2724/2013);</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che il sopra richiamato principio sia applicabile, a fortiori, in sede di esecuzione delle misure cautelari, tenuto conto del vincolo di strumentalità del giudizio cautelare rispetto a quello di merito;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, comunque, sotto diverso profilo, che le pronunce cautelari (di rigetto) di cui si chiede l’esecuzione:</p>
<p style="text-align: justify;">1) sono sfornite di una portata conformativa dell’azione amministrativa, essendosi questo Tribunale limitato a dare atto di una circostanza rappresentata dal ricorrente con l’istanza depositata agli atti di causa in data 10/12/2024, ovvero che lo stesso aveva richiesto di essere convocato dallo sportello Unico per l’Immigrazione di Pescara ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per “<em>attesa occupazione</em>”, mentre il Consiglio di Stato ha individuato la disposizione normativa (art. 5, co. 9-bis d.lgs. 286/1998) in forza della quale, nelle more dell’evasione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, “<em>il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">2) lascia immutata la situazione così come determinata dal provvedimento impugnato sicché l’“<em>accertamento</em>” che vincola le parti è quello contenuto nel provvedimento impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto pertanto che, per le considerazioni che precedono, l’istanza di esecuzione l’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 242/2024 di questo Tribunale e dell’ordinanza cautelare n. 338/2025 del Consiglio di Stato debba considerarsi inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto di compensare le spese della presente fase tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della natura degli interessi a questa sottesi.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) dichiara inammissibile l’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 242/2024 di questo Tribunale e dell’ordinanza cautelare n. 338/2025 del Consiglio di Stato e compensa le spese della presente fase.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Passoni, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Silvio Lomazzi, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>sulla sospensione del giudizio amministrativo ex art. 79 c.p.a. per un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra le cause civili di accertamento del diritto perpetuo di godimento sulle cave ed il regolamento per la concessione degli Agri Marmiferi</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sospensione-del-giudizio-amministrativo-ex-art-79-c-p-a-per-un-rapporto-di-pregiudizialita-dipendenza-tra-le-cause-civili-di-accertamento-del-diritto-perpetuo-di-godimento-sulle-cave-ed-il-reg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 17:23:48 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89160</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sospensione-del-giudizio-amministrativo-ex-art-79-c-p-a-per-un-rapporto-di-pregiudizialita-dipendenza-tra-le-cause-civili-di-accertamento-del-diritto-perpetuo-di-godimento-sulle-cave-ed-il-reg/">sulla sospensione del giudizio amministrativo ex art. 79 c.p.a. per un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra le cause civili di accertamento del diritto perpetuo di godimento sulle cave ed il regolamento per la concessione degli Agri Marmiferi</a></p>
<p>&#160; Processo Amministrativo &#8211; Sospensione del giudizio ex art. 79 c.p.a.  &#8211; Rapporto di pregiudizialità-dipendenza con le cause civili &#8211; Necessità &#8211; Discrezionalità del Giudice &#8211; Non sussiste La sussistenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra le cause civili dirette all’accertamento di un diritto reale perpetuo di godimento sulle cave</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sospensione-del-giudizio-amministrativo-ex-art-79-c-p-a-per-un-rapporto-di-pregiudizialita-dipendenza-tra-le-cause-civili-di-accertamento-del-diritto-perpetuo-di-godimento-sulle-cave-ed-il-reg/">sulla sospensione del giudizio amministrativo ex art. 79 c.p.a. per un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra le cause civili di accertamento del diritto perpetuo di godimento sulle cave ed il regolamento per la concessione degli Agri Marmiferi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p>Processo Amministrativo &#8211; Sospensione del giudizio ex art. 79 c.p.a.  &#8211; Rapporto di pregiudizialità-dipendenza con le cause civili &#8211; Necessità &#8211; Discrezionalità del Giudice &#8211; Non sussiste</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La sussistenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra le cause civili dirette all’accertamento di un diritto reale perpetuo di godimento sulle cave dei ricorrenti, e la presente causa avente ad oggetto l’impugnazione del Regolamento del Comune di Massa Carrara, impone la sospensione del giudizio. Non può deporre in senso contrario la circostanza che solo una parte dei ricorrenti abbia introdotto la causa ordinaria perchè la sussistenza dei presupposti per disporre la sospensione (<i>rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra le questioni oggetto di due giudizi</i>), impone al giudice (<i>del giudizio riguardante la questione dipendente</i>) di adottare il provvedimento contemplato dall’art. 79 c.p.a. e dall’art. 295 c.p.c., non essendo ravvisabile alcuna discrezionalità al riguardo, e ciò nell’ottica della necessaria salvaguardia dell’unitarietà dell’ordinamento giuridico e della conseguente necessità di evitare contrasti tra giudicati (fattispecie relativa ad un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra le cause civili di accertamento del diritto perpetuo di godimento sulle cave ed il regolamento per la concessione degli Agri Marmiferi)</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Pubblicato il 05/12/2024</p>
<p class="registri">N. 01413/2024 REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri">N. 01104/2020 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" src="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p class="sezione">(Sezione Seconda)</p>
<p class="tabula">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione">ORDINANZA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Confindustria Livorno Massa Carrara, Cmv Marmi S.r.l., Società Apuana Marmi – S.A.M. S.r.l., Fantiscritti Marmi S.r.l., Guglielmo Vennai S.p.A., Escavazione Marmi Campanili S.r.l., Escavazione Marmi Fossaficola S.r.l., Cooperativa Cavatori Canalgrande Societa&#8217; Cooperativa A R.L., Bettogli Marmi S.r.l., G.M.C. S.p.A., Calacata Crestola S.r.l., Cave Amministrazione S.r.l., Tonini Cave Fantiscritti S.r.l., Marmi Carrara Lorano S.r.l., Marmi Carrara Gioia S.r.l., Marmi Carrara Canalgrande S.r.l., Omya S.p.A., Escavazione Polvaccio S.r.l., Escavazione Marmi Canalbianco Alto S.r.l., Escavazione Marmi Venati S.r.l., Nuovi Pregiati Apuani S.r.l., Marmi Pregiati Apuani S.r.l., Escavazione Marmi Lorano II S.R.L, Marbo S.r.l., Poggio Silvestro Marmi S.r.l., Escavazione Marmi Tecchione S.R.L, Cremomarmi S.r.l., Caro &amp; Colombi S.p.A., Lino Salis, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Diamanti, Sergio Menchini, Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, Antonio Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="popolo">Successori Adolfo Corsi Carrara S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Diamanti, Ferdinando Genovesi, Sergio Menchini, Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, Antonio Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="contro">contro</p>
<p class="popolo">Comune di Carrara, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Paire, Andrea Gandino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora, Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo">con il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo">&#8211; del Regolamento per la concessione degli Agri Marmiferi del Comune di Carrara approvato con la deliberazione del Consiglio comunale di Carrara n. 47 del 2 luglio 2020 e pubblicata all&#8217;Albo Pretorio comunale per quindici giorni dal 24 luglio 2020;</p>
<p class="popolo">nonché, ove occorra, della deliberazione del Consiglio Comunale di Carrara n. 46/2020 del 2 luglio 2020;</p>
<p class="popolo">con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 19 luglio 2022:</p>
<p class="popolo">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo">&#8211; totale o parziale, del Regolamento per la concessione degli Agri Marmiferi del Comune di Carrara riapprovato con la deliberazione del Consiglio comunale di Carrara n. 27 del 27 aprile 2022 e pubblicata all&#8221;&#8221;Albo Pretorio comunale per quindici giorni dal 29 aprile 2022, a modificazione, sostituzione e integrazione di quella già approvata con la deliberazione consiliare n. 47/2020, ritualmente impugnata col ricorso principale R.G. 1104/2020, Sez. II, cui accedono i presenti motivi aggiunti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="popolo">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carrara e della Regione Toscana;</p>
<p class="popolo">Visto l&#8217;art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo">Relatrice nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="popolo">Premesso che:</p>
<p class="popolo">&#8211; con l’atto introduttivo della causa decidenda, la Confindustria e le singole società ricorrenti rivendicano la titolarità, in capo alle società medesime, di un “diritto di livello” su alcune cave, cioè di un diritto reale perpetuo di godimento, assimilabile all’enfiteusi, che deriverebbe loro in forza di contratti di livello provenienti dalla legislazione anteriore all’Unità d’Italia;</p>
<p class="popolo">&#8211; parte ricorrente sostiene infatti, in via di estrema sintesi, l’illegittimità della L.R. n. 35/2015 e degli atti regolamentari del Comune di Carrara (che di tale L.R. sono attuativi) ove interpretati nel senso di comportare una estinzione <i>ope legis</i> del rivendicato diritto reale suddetto, tanto da prospettare questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della L.R. cit. nella misura in cui queste, incidendo sul diritto privato, avrebbero invaso la competenza legislativa statale esclusiva in materia di “ordinamento civile” (in violazione dell’art. 117, comma 2, lett. “l”, Cost.) o avrebbero comunque determinato un’espropriazione senza indennizzo (in violazione dell’art. 42 Cost.);</p>
<p class="popolo">&#8211; nel corso dell’udienza pubblica del 10 gennaio 2024, alcune delle ricorrenti davano atto di aver avviato – <i>con esito negativo</i> – la mediazione civile obbligatoria, nell’intento di intraprendere una successiva causa in sede civile, avente ad oggetto l’accertamento, dinanzi al giudice ordinario, dell’esistenza, della natura, del contenuto e della durata del succitato diritto di livello;</p>
<p class="popolo">&#8211; in considerazione di ciò, e dato atto dell’indirizzo seguito dalla sezione (<i>secondo cui l’accertamento in sede civile dell’esistenza, della natura, del contenuto e della durata del diritto di livello costituisce una decisione pregiudiziale rispetto alla decisione della causa pendente dinanzi al giudice amministrativo, in quanto l’esistenza del rivendicato diritto di livello è presupposto logico sia della tesi secondo cui un tale diritto sarebbe escluso dall’applicazione della L.R. n. 35/2015 -e dei regolamenti comunali impugnati-, sia dell’opposta tesi secondo cui esso sarebbe inciso da tali disposizioni -con le connesse eventuali questioni di legittimità costituzionale- R.G. 1064/2020; R.G. 1225/2020</i>), con ordinanza collegiale n. 53 del 15 gennaio 2024 la causa veniva rinviata alla successiva udienza del 20 novembre 2024, onde vagliare l’eventuale avvenuto incardinamento di azioni civili sul rivendicato diritto di livello;</p>
<p class="popolo">Considerato che:</p>
<p class="popolo">&#8211; in vista della nuova udienza di trattazione, con istanza del 17 ottobre 2024, le parti ricorrenti, tutte congiuntamente, davano atto – <i>depositando documentazione probante</i> – dell’avvenuto avvio in sede civile di cause aventi ad oggetto la domanda di accertamento e declaratoria della titolarità di un diritto perpetuo reale di godimento sulle rispettive cave di interesse (diritto di livello), ricomprese negli Agri marmiferi del Comune di Carrara, da parte di diciassette delle trentuno ditte ricorrenti;</p>
<p class="popolo">&#8211; più in particolare, risultano aver introdotto la causa civile, dinanzi al Tribunale Civile di Massa, i seguenti ricorrenti: Società Apuana Marmi Sam; Fantiscritti Marmi S.r.l.; Guglielmo Vennai S.p.a.; Escavazione Marmi Campanili S.r.l.; Escavazione Marmi Fossaficola S.r.l.; Escavazione Marmi Tecchione S.r.l.; Cromomarmi S.r.l.; Caro &amp; Colombi S.p.a.; Successori Adolfo Corsi Carrara S.r.l.; Bettogli Marmi S.r.l.; Tonini Cave Fantiscritti S.r.l.; Marmi Carrara Lorano S.r.l.; Marmi Carrara Gioia S.r.l.; Marmi Carrara Canalgrande S.r.l.; Omya S.p.a.; Escavazione Polvaccio S.r.l.; Nuovi Pregiati Apuani S.r.l.;</p>
<p class="popolo">&#8211; naturalmente, le altre società ben potrebbero ulteriormente avviare il processo civile, trattandosi di un (preteso) diritto perpetuo, come tale in ipotesi (e ove esistente) non certo prescritto;</p>
<p class="popolo">&#8211; in considerazione di tutto ciò le società ricorrenti (tutte), con atto depositato il 17 ottobre 2024, ribadendo il rapporto di pregiudizalità-dipendenza tra l’azione di accertamento esperita innanzi al giudice civile e l’impugnazione del Regolamento e degli atti consequenziali di cui al presente giudizio, chiedevano a questo Tribunale amministrativo che venisse pronunciata la sospensione del giudizio R.G. n. 1104/2020;</p>
<p class="popolo">Rilevato che:</p>
<p class="popolo">&#8211; il Comune di Carrara e la Regione Toscana si opponevano alla richiesta, e chiedevano l’immediata decisione della causa, in considerazione della circostanza che non tutti i ricorrenti avevano proposto la domanda in sede civile, e (quanto all’ente civico) accampando «<i>un necessario bilanciamento di interessi pubblici ad una sollecita definizione del giudizio per ovvie e scontate ragioni di certezza nei rapporti giuridici</i>»;</p>
<p class="popolo">Ritenuto, per quanto su esposto, che:</p>
<p class="popolo">&#8211; si deve confermare, sotto il profilo oggettivo, la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra le cause civili dirette all’accertamento di un diritto reale perpetuo di godimento sulle cave dei ricorrenti, e la presente causa avente ad oggetto l’impugnazione del Regolamento del Comune di Massa Carrara, come accertato da questa sezione con le ordinanze collegiali nn. 30 e 31/2024, entrambe confermate in appello dal Consiglio di Stato, che con l’ordinanza n. 6377/2024 ha affermato al riguardo quanto segue: «<i>Ritenuto che: […] &#8211; la questione dell’esistenza del suddetto diritto di livello è pregiudiziale rispetto alla decisione della domanda di annullamento degli atti comunali proposta innanzi al T.A.R.: la qualificazione della situazione giuridica soggettiva di cui la società sostiene di essere titolare assume, infatti, rilevanza centrale ai fini del thema decidendum devoluto al giudice amministrativo attraverso il ricorso introduttivo, avente ad oggetto la legittimità delle disposizioni del Regolamento che su tali situazioni avrebbero inciso, determinandone la decadenza; &#8211; l’accertamento della titolarità del diritto di livello in capo all’impresa appellata costituisce l’antecedente logico necessario per verificare la legittimità degli atti impugnati in prime cure innanzi al T.a.r. col ricorso introduttivo (che ha dedotto, come motivo principale, la illegittimità degli artt. 2, commi 1, 5 e 6 e 21, comma 6 del regolamento in via derivata dall’illegittimità costituzionale degli artt. 32, comma 2, 33, comma 1 e 38, comma 3, l.r. 35/2015 per contrasto con gli artt. 117, comma 2, lett. l) e 42 Cost., ovvero per contrasto con l’art. 41 Cost. e carenza di potere regolamentare del Comune in materia di rapporti civili), nonché la legittimità costituzionale delle norme primarie di loro legittimazione; &#8211; si tratta, infatti, di decisione pregiudiziale sul piano giuridico, oltre che logicamente antecedente, rispetto alla fondatezza delle censure proposte dalla società ricorrente nonché alla rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate; &#8211; è, pertanto, pregiudiziale accertare natura e consistenza giuridica del diritto di livello rivendicato dalla ricorrente su determinate cave: infatti, come correttamente rilevato dall’ordinanza impugnata, l’esistenza del rivendicato diritto di livello costituisce l’antecedente logico giuridico sia della tesi secondo cui un tale diritto sarebbe escluso dall’applicazione della L.R. n. 35/2015 (e dei regolamenti comunali impugnati) sia della opposta tesi secondo cui esso sarebbe inciso da tali disposizioni (con le connesse eventuali questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla società originaria ricorrente) […]</i>» (Consiglio di Stato, VII, 16 luglio 29024, ordinanza n. 6377);</p>
<p class="popolo">&#8211; veniva pertanto confermata, anche in sede di appello, la piena legittimità e l’ineludibilità della sospensione necessaria del processo amministrativo, disposta con i provvedimenti sopra descritti;</p>
<p class="popolo">&#8211; che, in considerazione di quanto precisato sulla pregiudizialità delle cause civili afferenti al diritto di livello, e vista la presenza di diciassette ricorrenti che hanno avviato la causa dinanzi al G.O., la sospensione dovrà necessariamente essere dichiarata anche nel presente processo, per ragioni identiche a quelle evidenziate nelle ordinanze di questa sezione nn. 30 e 31/2024;</p>
<p class="popolo">Osservato inoltre che:</p>
<p class="popolo">&#8211; non può deporre in senso contrario la circostanza che solo una parte dei ricorrenti abbia introdotto la causa ordinaria;</p>
<p class="popolo">&#8211; invero, la sussistenza dei presupposti per disporre la sospensione (<i>rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra le questioni oggetto di due giudizi</i>), impone al giudice (<i>del giudizio riguardante la questione dipendente</i>) di adottare il provvedimento contemplato dall’art. 79 c.p.a. e dall’art. 295 c.p.c., non essendo ravvisabile alcuna discrezionalità al riguardo, e ciò nell’ottica della necessaria salvaguardia dell’unitarietà dell’ordinamento giuridico e della conseguente necessità di evitare contrasti tra giudicati;</p>
<p class="popolo">&#8211; potrebbe al limite ipotizzarsi, nella fattispecie, la sospensione “parziale” del processo, ovvero relativa alle sole posizioni interessate dall’avvio delle cause civili; tuttavia anche tale soluzione si appalesa non percorribile, per le ragioni di seguito esposte:</p>
<p class="popolo">a) innanzi tutto, con riferimento ai ricorrenti che non abbiano ancora proposto domande giudiziali in sede civile, trattandosi di un’azione avente ad oggetto un diritto (di livello) asseritamente perpetuo, nessuna prescrizione potrebbe ritenersi maturata, dunque è sempre possibile che la causa ordinaria venga in seguito avviata, con conseguente ipotetico contrasto di giudicati rispetto alla pronuncia che oggi si richiede a questo TAR;</p>
<p class="popolo">b) inoltre, il giudice amministrativo dovrebbe esprimersi sul diritto di livello, istituto palesemente ricompreso nella giurisdizione del GO, con una pronuncia incidentale, resa ai sensi dell’art. 8 c.p.a.; e purtuttavia, per diritti soggettivi che abbisognino di una ricostruzione complessa (come è quello di livello), la giurisprudenza dubita che il G.A. possa esprimersi ai sensi della disposizione suddetta. Al riguardo si è infatti affermato, sia pur relativamente ad una differente fattispecie, che: «<i>Il potere del giudice amministrativo previsto dall’art. 8 del codice del processo amministrativo di decidere in via meramente incidentale tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui soluzione sia necessaria per dirimere la questione principale, non può sconfinare in una vera e propria tutela dei diritti e consistere, quindi, nella soluzione di controversie riservate al giudice ordinario. Pertanto, al giudice amministrativo non può essere chiesto di accertare la validità di un contratto di acquisto della proprietà eventualmente in contrasto con altro titolo, trattandosi di controversia spettante alla giurisdizione del giudice ordinario. […] L’art. 8 c.p.a. non consente al giudice amministrativo di accertare, in via incidentale, una questione particolarmente delicata, quale quella che viene comunemente sintetizzata con il termine “doppia alienazione immobiliare” in cui viene in rilievo una situazione giuridica complessa per la sussistenza di interessi confliggenti (le ragioni del primo acquirente contrapposte a quelle del primo trascrivente/secondo acquirente) ed intersecante una pluralità di istituti il cui armonico e sistematico coordinamento è particolarmente arduo. Diversamente opinando, il giudice amministrativo avrebbe il compito di valutare, in via meramente incidentale, non solo la priorità temporale dell’acquisto trascritto per primo, ma anche l’eventuale assenza di vizi nei titoli in conflitto, posto che, per comune opinione dottrinale e giurisprudenziale, la trascrizione non ha funzione sanante dei vizi negoziali, con la conseguenza per cui l’efficacia del giudicato coprirebbe, in maniera inammissibile, non soltanto la pronuncia finale, ma anche l’accertamento relativo alla prevalenza di un titolo negoziale su un altro</i>», Consiglio di Stato, IV, 17 ottobre 2024 n. 8327;</p>
<p class="popolo">c) da ultimo, quand’anche dovessero ritenersi superabili le questioni sopra indicate, v’è da affermare che nel caso di specie non sussistono i presupposti per l’adozione di una sentenza non definitiva e parziale, e che un siffatto provvedimento si porrebbe comunque in pieno contrasto con l’esigenza di certezza palesata dall’Amministrazione comunale, e sottesa a tutto l’ordinamento processuale. Sotto il primo profilo, si evidenzia infatti che l’art. 36 comma 2 c.p.a. prevede l’adozione della sentenza non definitiva quando il giudice decide «<i>solo su alcune delle questioni</i>» che le parti hanno sollevato nel giudizio. Orbene, nella presente fattispecie, la pronuncia che il TAR dovrebbe adottare deciderebbe non già alcune delle questioni sottoposte al Tribunale amministrativo, diverse da quelle per le quali si è disposta la sospensione (necessaria) del giudizio, ma quelle stesse questioni, nei confronti di alcuni soltanto dei ricorrenti, e con riferimento alla legittimità di un provvedimento di portata generale come il regolamento comunale. La fattispecie in esame si pone dunque al di fuori dell’ambito di adottabilità di una sentenza parziale. Inoltre (lo si ribadisce) una siffatta decisione non condurrebbe a una condizione di certezza per l’Amministrazione. Invero, la pronuncia di questo TAR dovrebbe contenere un pronunciamento incidentale sul diritto di livello, reso ai sensi dell’art. 8 c.p.a. e dunque senza efficacia di giudicato, e in tal modo esporrebbe il Comune (<i>e le parti per le quali si adotterebbe la pronuncia incidentale</i>) al concreto rischio di una decisione in senso contrario del giudice ordinario (<i>che, nei confronti di coloro che hanno avviato la causa civile, potrebbe invero decidere in senso opposto al TAR sull’esistenza, la natura, la durata e il contento del diritto di livello</i>) con conseguenze che, producendosi su un provvedimento generale (<i>regolamento comunale</i>), non potrebbero che riverberarsi anche sulla posizione dei soggetti che non abbiano agito in sede civile, non potendo certamente il regolamento comunale essere legittimo per alcuni e illegittimo per altri dei suoi destinatari. Il tutto, in palese contrasto, in definitiva, con i superiori principi di unità dell’ordinamento, di certezza dei rapporti giuridici, e di conseguente necessaria esclusione di giudicati contrastanti;</p>
<p class="popolo">Per tutto quanto sopra osservato, si dispone la sospensione del processo ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., risultando pregiudiziale la decisione delle cause civili volte all’accertamento dell’esistenza dell’invocato diritto di livello.</p>
<p class="fatto">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), sospende il giudizio ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula">Alessandro Cacciari, Presidente</p>
<p class="tabula">Andrea Vitucci, Primo Referendario</p>
<p class="tabula">Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
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<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Katiuscia Papi</td>
<td></td>
<td>Alessandro Cacciari</td>
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<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sospensione-del-giudizio-amministrativo-ex-art-79-c-p-a-per-un-rapporto-di-pregiudizialita-dipendenza-tra-le-cause-civili-di-accertamento-del-diritto-perpetuo-di-godimento-sulle-cave-ed-il-reg/">sulla sospensione del giudizio amministrativo ex art. 79 c.p.a. per un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra le cause civili di accertamento del diritto perpetuo di godimento sulle cave ed il regolamento per la concessione degli Agri Marmiferi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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