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	<title>Determinazione Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Determinazione Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Determinazione &#8211; 8/6/2016 n.618</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-determinazione-8-6-2016-n-618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-determinazione-8-6-2016-n-618/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Determinazione &#8211; 8/6/2016 n.618</a></p>
<p>Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per &#160;l’affidamento di servizi assicurativi Allegati Determinazione n.618_2016 (1) (431 kB)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-determinazione-8-6-2016-n-618/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Determinazione &#8211; 8/6/2016 n.618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-determinazione-8-6-2016-n-618/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Determinazione &#8211; 8/6/2016 n.618</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per &nbsp;l’affidamento di servizi assicurativi</span></span></span></span></span></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-determinazione-8-6-2016-n-618/?download=802">Determinazione n.618_2016 (1)</a> <small>(431 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-determinazione-8-6-2016-n-618/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Determinazione &#8211; 8/6/2016 n.618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Determinazione &#8211; 4/5/2016 n.36</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-4-5-2016-n-36/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-4-5-2016-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Determinazione &#8211; 4/5/2016 n.36</a></p>
<p>PRES. LATERZA Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di EXPO S.p.A – Es. 2014 L’esercizio 2014 &#8211; il sesto di attività della Società &#8211; si è chiuso con una perdita di € 45.261.580, sensibilmente maggiore rispetto a quella verificatasi nel 2013, che era pari ad € 7.423.607.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-4-5-2016-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Determinazione &#8211; 4/5/2016 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-4-5-2016-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Determinazione &#8211; 4/5/2016 n.36</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">PRES. LATERZA</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di EXPO S.p.A – Es. 2014</span></span></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;">L’esercizio 2014 &#8211; il sesto di attività della Società &#8211; si è chiuso con una perdita di € 45.261.580, sensibilmente maggiore rispetto a quella verificatasi nel 2013, che era pari ad € 7.423.607. Essa è dovuta sia al particolare modello economico-finanziario del progetto Expo Milano 2015, che prevede la distribuzione degli investimenti e dei costi lungo tutto l’arco temporale di esistenza dell’Ente stesso e la concentrazione di gran parte dei ricavi in prossimità dell’evento, sia al peggioramento del saldo tra costi e ricavi. Il patrimonio netto, comprensivo delle perdite portate a nuovo e della perdita di esercizio, è pari a 46,78 mln di euro, diminuito del 23,3 per cento rispetto al precedente esercizio (61 mln di euro). Alla diminuzione del patrimonio netto del 2014, concorre anche il mancato versamento del Socio Provincia di Milano a titolo di riserve straordinarie per gli esercizi 2009 e 2012.&nbsp; In conseguenza del modello economico finanziario di società di scopo, il bilancio della Società nei primi due esercizi ha presentato un disavanzo (€ 8,4 milioni nel 2009, € 10,4 milioni nel 2010), peraltro diminuito progressivamente nel successivo biennio 2011-2012 (€ 4,1 milioni nel 2011 ed € 2,3 milioni nel 2012) e aumentato nel 2013 (€ 7,4 milioni) e soprattutto nel 2014 (45,3 milioni), per la crescita dell’attività con l’approssimarsi dell’evento. Peraltro, le ragioni di tale disavanzo possono individuarsi anche nella concomitanza di altri fattori, riconducibili in parte a scelte effettuate originariamente (ritardi nel processo di acquisizione delle aree da parte della società Arexpo S.p.A., con inevitabili ripercussioni nella consegna delle aree, e sensibili varianti nell’esecuzione delle opere) e in parte al verificarsi di eventi imprevisti (tra cui mancata contribuzione di due Soci locali, maggiori costi dovuti per l’innalzamento dei livelli di sicurezza del sito, dichiarato sensibile). Anche alcune vicende giudiziarie intervenute nel corso del 2014 hanno comportato ulteriori rallentamenti. Sotto il profilo contabile, l’aumento delle passività nello stato patrimoniale (+163,93 per cento rispetto al 2013), è significativo di come gli investimenti siano pervenuti nel 2014 ad una fase avanzata con l’approssimarsi dell’evento.<br />
La consistenza delle disponibilità finanziarie a fine anno (348,84 milioni di euro) è sintomatica dei ritardi cui la Società ha dovuto far fronte in conseguenza della consegna frazionata dei terreni che, incidendo sul cronoprogramma delle opere, hanno causato lo slittamento temporale di diversi investimenti, rispetto a quanto programmato.&nbsp; Gli investimenti si attestano comunque nel 2014 su 676,9 mln di euro, a fronte di 285,4 mln del 2013. La gestione 2014 della Società è stata caratterizzata, dunque, da un lato, dalla progressione delle principali attività prodromiche all’apertura dell’esposizione (con avanzamento della maggior parte delle opere, degli affidamenti di servizi &#8211; specie attraverso contratti di sponsorizzazione &#8211; e dell’attività di promozione e comunicazione) e, dall’altro, dalle criticità legate al persistente mancato contributo, come già detto, della Città metropolitana/Provincia di Milano, cui si aggiunge quello, pur di rilievo, della Camera di commercio di Milano. In ragione, poi, delle già riferite vicende giudiziarie relative ad ipotesi corruttive, che hanno coinvolto soggetti che ricoprivano ruoli di rilievo nella gestione della Società, alcune importanti attività (direzione lavori e connesse attività) sono state affidate alla società Italferr S.p.A., partecipata da Ferrovie dello Stato Italiane.&nbsp; E’ da aggiungere, sempre nell’ambito dell’attività di contrasto alla corruzione, come, ai sensi della legge n. 114/2014 citata, due imprese affidatarie di lavori siano state raggiunte da decreti prefettizi di commissariamento e nomina di amministratori straordinari.&nbsp; Quanto al regime derogatorio già previsto, nell’ambito della disciplina dei “grandi eventi”, dalle ordinanze presidenziali del 2007 e del 201033, confermate dal Legislatore con l. n. 71 del 2013 e con D.P.C.M. 6 maggio 2013, esso è stato ulteriormente esteso con d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni nella l. n. 114 del 2014.&nbsp; Va poi detto come&nbsp; l’originaria decisione di far acquisire la proprietà dell’area ad una società pubblico-privata (Arexpo S.p.A.),34 lasciando ad Expo 2015 S.p.A. il mero diritto di superficie e regolando i reciproci rapporti tramite un Accordo Quadro, non sembra, ad oggi, aver ancora prodotto le sinergie indispensabili al migliore utilizzo, anche in prospettiva, degli investimenti effettuati, soprattutto per le inevitabili implicazioni di carattere amministrativo che hanno rallentato il processo di acquisizione delle aree.&nbsp; Quanto agli affidamenti, non poche sono le criticità insite nel sistema derogatorio previsto dalla legge, ricollegabili, nel caso dell’Expo, alla particolare natura dell’evento espositivo ed agli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano in relazione alle scadenze obbligatoriamente fissate dal BIE. Per quanto riguarda le disposizioni dell’art. 54 del d.l. n. 78 del 2010 &#8211; che contempla la necessaria autorizzazione del Consiglio di Amministrazione in materia di assunzioni e in materia di consulenze &#8211; la Società ha motivato i casi in cui ciò non è avvenuto, rispettivamente, con riferimento al regime giuridico delle assunzioni (trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, il che costituirebbe non una nuova assunzione ma una mera trasformazione della durata del rapporto di lavoro) e, per quanto riguarda alcune consulenze, con riferimento alla loro classificazione giuridica (sostanzialmente riconducibile alla categoria dell’appalto di servizi e non delle consulenze in senso proprio).&nbsp;<br />
Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 si è svolta l’Esposizione Universale “Expo Milano 2015 – Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, con un numero di biglietti venduti superiore ai 21 milioni. Con la realizzazione dell’evento espositivo la Società è stata anticipatamente sciolta e posta in liquidazione il 9 febbraio 2016 dall’Assemblea dei soci, che ha autorizzato l’esercizio provvisorio ed ha nominato un Collegio composto da cinque liquidatori, A questi è stato affidato il compito di predisporre il progetto di liquidazione entro 90 giorni, che deve tenere conto: (i) della conservazione del valore dell’azienda e del sito Expo 2015, ivi compresa l’attività derivante dagli impegni già assunti &#8211; o in fase di perfezionamento &#8211; comunque compresi nel Piano delle Attività 2016, già precedentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione; (ii) della realizzazione di eventuali sinergie e collaborazioni tra Expo e Arexpo S.p.A., anche con riferimento alla fase convenzionalmente denominata “Fast Post Expo”. I dati del pre-consuntivo 2015, presentato all’Assemblea dei soci in data 9 febbraio 2016, espongono ricavi per 736,1 milioni di euro (di cui 373,8 milioni dovuti alla vendita di 21,48 milioni di titoli di ingresso e 223,9 milioni in sponsorizzazioni); i costi sono pari a 721,2 milioni (di cui 311,2 milioni per la gestione del semestre espositivo).&nbsp; Sempre dai dati del pre-consuntivo risultano crediti per ricavi relativi a titoli di ingresso pari, al netto delle commissioni, a 19,9 milioni e per diritti di visibilità pari a 51,4 milioni; al riguardo, sono stati accantonati fondi rischi pari, rispettivamente, a 6 milioni e a 14 milioni. Tali importi sono comunque al netto di partite in sospeso, afferenti, tra l’altro, ai mancati contributi da parte della Camera di commercio di Milano e della Città metropolitana/Provincia di Milano. Permangono dunque fattori di rischio e incertezza da riferire in via principale: &#8211; alla stabilità dell’equilibrio economico-finanziario, subordinato al completo adempimento contributivo da parte di tutti i Soci; &#8211; al possibile emergere di contenziosi, sia collegati a vario titolo al processo di dismissione del personale, sia connessi alle vicende giudiziarie in corso; &#8211; ad eventuali passività potenziali, nell’ambito della sottoscrizione di diversi atti transattivi con le imprese.&nbsp;<br />
L’ingresso del Governo nella compagine societaria di Arexpo S.p.A., nonché il dichiarato impegno della Regione Lombardia e del Comune di Milano in tal senso, evidenziano la volontà di perseguire la valorizzazione dell’area del sito espositivo, già prefigurata dalla Società.</div>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-4-5-2016-n-36/?download=737">2016_0036</a> <small>(2 MB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-4-5-2016-n-36/">Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Determinazione &#8211; 4/5/2016 n.36</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Determinazione &#8211; 15/3/2016 n.20</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-15-3-2016-n-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-15-3-2016-n-20/">Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Determinazione &#8211; 15/3/2016 n.20</a></p>
<p>PRES. LATERZA Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di SACE S.p.A &#8211;&#160;Servizi assicurativi del commercio estero &#8211; Es. 2014 La SACE s.p.a. &#8211; Servizi assicurativi del commercio estero, deriva dalla trasformazione in società per azioni del preesistente Ente pubblico economico denominato &#8220;Istituto per i Servizi Assicurativi del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-15-3-2016-n-20/">Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Determinazione &#8211; 15/3/2016 n.20</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-15-3-2016-n-20/">Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Determinazione &#8211; 15/3/2016 n.20</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">PRES. LATERZA</span></p>
<hr />
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di SACE S.p.A &#8211;&nbsp;Servizi assicurativi del commercio estero &#8211; Es. 2014</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La SACE s.p.a. &#8211; Servizi assicurativi del commercio estero, deriva dalla trasformazione in società per azioni del preesistente Ente pubblico economico denominato &#8220;<em>Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE)</em>&#8220;, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge del 30 settembre 2003 n. 269,<br />
convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.&nbsp;<br />
La trasformazione, decorrente dal 1° gennaio 2004, ha determinato la successione della nuova società in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e obblighi dell’Istituto in essere alla data della trasformazione, in modo da assicurare la continuità delle attività precedentemente svolte.<br />
SACE s.p.a. svolge le funzioni di cui all&#8217;art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.143, modificato ed integrato dalle disposizioni recate dal d.l. 14 marzo 2005 n.35, convertito in l. 14 maggio 2005 n. 80, e dall&#8217;art. 1, comma 1335, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.&nbsp;<br />
In base al delineato quadro normativo, per sintesi riportato nello statuto sociale, SACE s.p.a. ha per oggetto l&#8217;assicurazione, la riassicurazione, la coassicurazione e la garanzia dei rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, nonché dei rischi a questi complementari, ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali e le società a questi collegate o da questi controllate,&nbsp; anche estere, nella loro attività con l&#8217;estero o di internazionalizzazione dell&#8217;economia italiana.<br />
La Società ha, inoltre, per oggetto il rilascio, a condizioni di mercato e nel rispetto della normativa comunitaria, di garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l&#8217;economia italiana sotto i profili dell&#8217;internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell&#8217;attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia.&nbsp;&nbsp;<br />
Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali (o estere ovvero ad operatori finanziari italiani ed esteri) per crediti destinati al finanziamento delle suddette attività.&nbsp;<br />
La Società, inoltre, può concludere accordi di riassicurazione e coassicurazione con imprese ed enti anche esteri nonché contratti di copertura del rischio assicurativo con primari operatori del settore.&nbsp;<br />
In buona sostanza, la missione di SACE s.p.a. ricomprende ogni attività connessa o strumentale al progresso e al consolidamento della internazionalizzazione dell&#8217;economia italiana e dei suoi operatori.&nbsp;<br />
Completano il quadro normativo le seguenti disposizioni:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">d.l. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla l. 28 gennaio 2009 n. 2, che,&nbsp;all&#8217;art. 8, ha previsto che SACE possa assicurare i rischi di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche (promozione della fattorizzazione o dell’anticipazione dei crediti&nbsp;<em>pro soluto</em>);</li>
<li style="text-align: justify;">d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella l. 3 agosto 2009 n. 102, che ha assegnato a SACE anche le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni a favore delle piccole e medie imprese nazionali.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">Va, infine, richiamato l&#8217;art. 23 bis del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con l. 7 agosto 2012 n. 135 che, nell&#8217;ambito del processo di dismissione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie dello<br />
Stato, ha attribuito a Cassa depositi e prestiti s.p.a. l’opzione di acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in SACE s.p.a., incidendo in modo determinante sull&#8217;assetto organizzativo della Società.&nbsp;<br />
Nel corso del 2014, è intervenuto il decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 che ha previsto un&#8217;estensione delle garanzie a favore di SACE s.p.a..<br />
In particolare, l&#8217;art. 32 prevede che la garanzia statale per i c.d. rischi non di mercato possa operare&nbsp;anche in favore di SACE, a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie, nell’ambito&nbsp;di operazioni in settori strategici per l’economia italiana. La suddetta disposizione ha previsto la stipula di una convenzione con il MEF per lo svolgimento dell&#8217;attività assicurativa per rischi non di mercato.<br />
Nel corso dell&#8217;anno, con la legge di approvazione del bilancio (l. 23 dicembre 2014 n. 191), sono stati definiti i limiti globali degli impegni assumibili da SACE per il successivo anno finanziario entro i quali è operante la garanzia dello Stato con riferimento agli impegni di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-15-3-2016-n-20/?download=799">det. 20-2016 Rel. SACE es. 2014</a> <small>(2 MB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-15-3-2016-n-20/">Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Determinazione &#8211; 15/3/2016 n.20</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Determinazione &#8211; 29/1/2016 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-29-1-2016-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>PRES. SQUITIERI Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Eni S.p.A &#8211; Es. 2014 La gestione di ENI nel 2014 risente degli effetti di uno scenario caratterizzato dal&#160;trend&#160;negativo dei prezzi degli idrocarburi;&#160;trend&#160;che si è confermato, rafforzandosi, nel 2015 ed è tuttora in corso. Nel sistema di governance,</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">PRES. SQUITIERI</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Eni S.p.A &#8211; Es. 2014</span></span></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;">La gestione di ENI nel 2014 risente degli effetti di uno scenario caratterizzato dal&nbsp;<em>trend</em>&nbsp;negativo dei prezzi degli idrocarburi;<em>&nbsp;trend</em>&nbsp;che si è confermato, rafforzandosi, nel 2015 ed è tuttora in corso.<br />
Nel sistema di g<em>overnance</em>, &#8211; articolato secondo il modello tradizionale, con la responsabilità della gestione al Consiglio di Amministrazione, le funzioni di vigilanza al Collegio Sindacale e quelle di revisione legale dei conti alla Società di revisione &#8211; tra gli elementi di novità per il 2014 va notata l’attribuzione alla Presidente di un ruolo di maggior rilievo nei controlli interni, con la intestazione alla medesima della titolarità della proposta di nomina del Direttore della funzione&nbsp;<em>Internal Audit&nbsp;</em>e la gestione del relativo rapporto per conto del Consiglio.<br />
Per quanto riguarda i principali profili gestori per l’esercizio 2014, portati all’esame dell’assemblea degli azionisti del 13 maggio 2015, l’utile netto di Eni spa risulta di 4.455 milioni di euro, in aumento, rispetto al 2013, di € 41milioni (+ 0,9 per cento); il patrimonio netto è stato di 40.529 milioni di euro (in lieve decremento rispetto al 2013, esercizio nel quale era stato pari a 40.743 milioni di euro).<br />
L’utile netto di Gruppo di competenza degli azionisti Eni è stato di 1,29 miliardi di euro, con una contrazione di 3,86 miliardi rispetto al 2013, pari al 75 per cento, mentre l’utile operativo è stato di 7,91 miliardi con un calo del 10,9 per cento.<br />
Le variazioni sono dovute principalmente alla flessione delle quotazioni degli idrocarburi che ha ridotto i ricavi del settore&nbsp;<em>Exploration &amp; Production</em>. Il minore risultato dell’<em>upstream</em>&nbsp;è stato in parte compensato dalla migliorata&nbsp;<em>performance</em>&nbsp;dei settori&nbsp;<em>mid-downstream</em>. Complessivamente la gestione industriale (esclusi gli oneri straordinari) ha registrato una flessione dell’utile operativo pari a 1,1 miliardi di euro dovuta per 2,6 miliardi allo scenario negativo del prezzo degli idrocarburi, parzialmente compensata per 1,5 miliardi da recuperi di efficienza, ottimizzazioni e rinegoziazioni dei contratti nei&nbsp;<em>business mid-downstream</em>.<br />
L’utile netto&nbsp;<em>adjusted&nbsp;</em>di Gruppo di competenza degli azionisti Eni è stato di 3,70 miliardi, con una riduzione di 723 milioni rispetto al 2013, pari al 16,3 per cento, dovuta principalmente alla contrazione del risultato dell’<em>upstream</em>.<br />
Il patrimonio del Gruppo si è sostanziato in 62.209 milioni di euro con un aumento di 1.160 milioni rispetto al 2013.<br />
Il flusso di cassa netto da attività operativa è stato il più elevato degli ultimi sei anni, con un valore di 15,1 miliardi di euro che ha beneficiato della riduzione del capitale circolante nei settori E&amp;P e G&amp;P, in particolare per il recupero degli anticipi finanziari corrisposti per effetto della clausola&nbsp;<em>take-or-pay&nbsp;</em>dei contratti gas&nbsp;<em>long term</em>, e in Saipem.<br />
Il dividendo è stato di 1,12 euro per azione (€ 1,10 nel 2013) di cui € 0,56 distribuiti come acconto nel settembre 2014.<br />
Il costo del lavoro Eni è in diminuzione, essendo passato da 1,19 miliardi a 1,07 miliardi per il 2014, con un numero medio dei dipendenti pari a 12.701 unità (12.176 nel 2013).</div>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-29-1-2016-n-1/?download=798">det 1-2016 + Relazione ENI es 2014</a> <small>(2 MB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-29-1-2016-n-1/">Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Determinazione &#8211; 29/1/2016 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Determinazione &#8211; 20/11/2015 n.112</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-20-11-2015-n-112/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>GALLUCCI Sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Equitalia S.p.A Es. 2014 Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Equitalia S.p.A Es. 2014 Il 2014 è stato l’anno in cui il Gruppo EQUITALIA, ha iniziato ad operare con il nuovo modello di funzionamento a seguito</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">GALLUCCI</span></p>
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<p>Sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Equitalia S.p.A Es. 2014</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Equitalia S.p.A Es. 2014</strong></span></span></span></span></span></p>
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<div style="margin-left:36.0pt;">Il 2014 è stato l’anno in cui il Gruppo EQUITALIA, ha iniziato ad operare con il nuovo modello di funzionamento a seguito dell’operazione di fusione per incorporazione della Società Equitalia Servizi in Equitalia S.p.A..<br />
Il processo di revisione dell’assetto organizzativo e societario si è caratterizzato per la focalizzazione sulle attività e sugli obiettivi di riscossione, grazie soprattutto all’erogazione, da parte della Holding, dei servizi corporate, tecnici e di coordinamento alle società partecipate, nonché ad Equitalia Giustizia.<br />
Questo ha permesso di standardizzare e di efficientare i processi di lavoro con una notevole riduzione dei costi di gestione. L’avanzo economico è determinato principalmente dai maggiori dividendi, proventi di gestione e proventi da contratti per servizi accentrati. Al positivo andamento della gestione 2014 contribuiscono anche la contrazione dei costi di gestione nonché di quelli del personale in relazione alla riduzione dell’organico.<br />
Parte dell’utile è stata destinata alla riserva legale e parte ad “altre riserve”. Di conseguenza, aumenta anche il Patrimonio netto. L’utile di esercizio del Bilancio Consolidato è da imputare principalmente alla contrazione sia dei costi di gestione, grazie alla politica di accentramento dei servizi, sia dei costi diretti di produzione, nonché a quelli del personale.</div>
<p>Positiva anche la variazione del margine operativo lordo dovuta, da un lato, all’incremento dei ricavi per i diritti di notifica e recupero spese vive e dei rimborsi spese per l’attivazione delle procedure esecutive, dall’altro, alla flessione delle commissioni e dei compensi sull’attività di riscossione volontaria per la fiscalità locale, al decremento delle spese generali e del costo del lavoro.</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-20-11-2015-n-112/?download=800">det. 112-2015 +Relazione Equitalia es. 2014 per il Parlamento</a> <small>(633 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-del-controllo-sugli-enti-determinazione-20-11-2015-n-112/">Corte dei Conti &#8211; Sezione del controllo sugli Enti &#8211; Determinazione &#8211; 20/11/2015 n.112</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Determinazione &#8211; 23/9/2015 n.10</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-determinazione-23-9-2015-n-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-determinazione-23-9-2015-n-10/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Determinazione &#8211; 23/9/2015 n.10</a></p>
<p>Linee guida per l&#8217;affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi&#160;ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Allegati det.n.10.2015_ (603 kB)</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p>Linee guida per l&#8217;affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi&nbsp;ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</p>
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        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-determinazione-23-9-2015-n-10/?download=801">det.n.10.2015_</a> <small>(603 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-determinazione-23-9-2015-n-10/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Determinazione &#8211; 23/9/2015 n.10</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Determinazione &#8211; 23/9/2015 n.11</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-determinazione-23-9-2015-n-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-determinazione-23-9-2015-n-11/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-determinazione-23-9-2015-n-11/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Determinazione &#8211; 23/9/2015 n.11</a></p>
<p>Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-determinazione-23-9-2015-n-11/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Determinazione &#8211; 23/9/2015 n.11</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-determinazione-23-9-2015-n-11/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Determinazione &#8211; 23/9/2015 n.11</a></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p>Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-determinazione-23-9-2015-n-11/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Determinazione &#8211; 23/9/2015 n.11</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Autorita&#8217; per la vigilanza sui lavori pubblici &#8211; Determinazione &#8211; 2/4/2008 n.4</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-determinazione-2-4-2008-n-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-determinazione-2-4-2008-n-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-determinazione-2-4-2008-n-4/">Autorita&#8217; per la vigilanza sui lavori pubblici &#8211; Determinazione &#8211; 2/4/2008 n.4</a></p>
<p>&#160; Determinazione n. 4/2008 Del 2 aprile 2008 &#160; Oggetto: Realizzazione di opere pubbliche da parte di privati nell’ambito di accordi convenzionali stipulati con le amministrazioni Considerato in fatto Sono state sottoposte all’attenzione dell’Autorità alcune richieste di parere relative alle procedure da seguire per la realizzazione di opere pubbliche nell’ambito</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-determinazione-2-4-2008-n-4/">Autorita&#8217; per la vigilanza sui lavori pubblici &#8211; Determinazione &#8211; 2/4/2008 n.4</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">Determinazione n. 4/2008</p>
<p>Del 2 aprile 2008</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">
<i></p>
<p>Oggetto: Realizzazione di opere pubbliche da parte di privati</i><i> <b>nell’ambito di accordi convenzionali stipulati con le amministrazioni</p>
<p></b>Considerato in fatto<br />
</i><br />
Sono state sottoposte all’attenzione dell’Autorità alcune richieste di parere relative alle procedure da seguire per la realizzazione di opere pubbliche nell’ambito di accordi convenzionali stipulati con amministrazioni pubbliche, in particolare nell’ambito della disciplina dei piani di riqualificazione urbana (legge 4 dicembre 1993, n. 493) e dei piani integrati di intervento (legge 17 febbraio 1992, n. 179).<br />
Stante il rilievo della questione ed il coinvolgimento di numerosi interessi di settore, è stata convocata un’audizione, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture, dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) e della Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro (ANCPL).<br />
Sono peraltro pervenuti apporti documentali anche da parte dell’Associazione Imprese Generali (AGI), e dell’Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia (ACER).</p>
<p><i>Considerato in diritto</p>
<p></i>1. In via preliminare, occorre rilevare che gli accordi convenzionali citati rientrano nel più ampio genus dei cosiddetti “programmi complessi”, che a partire dagli anni ’90 sono stati introdotti nel sistema nazionale di governo del territorio, trasferendo sul piano negoziale sia i rapporti tra i soggetti pubblici coinvolti, sia quelli tra gli stessi soggetti pubblici e i soggetti privati interessati, attribuendo a questi ultimi un ruolo attivo nella politica di trasformazione territoriale. Detti programmi si caratterizzano, quindi, per rappresentare un complesso sistematico di interventi pubblici e privati accompagnato anche da un completamento delle opere di urbanizzazione, al fine di valorizzare qualitativamente l’ambito territoriale oggetto di intervento.<br />
L’accordo sulla base del quale si dà attuazione al programma si fonda, sostanzialmente, su uno “scambio di prestazioni”: a fronte del riconoscimento al soggetto privato di diritti edificatori, vengono cedute dallo stesso privato aree e/o realizzate opere di adeguamento infrastrutturale e di trasformazione del territorio. Si tratta di ipotesi in cui, a compenso di benefici conseguiti dai privati ( come ad esempio quelli derivanti da modificazioni di destinazione urbanistica di aree), questi si impegnano a realizzare, quale controprestazione in favore dell’amministrazione, opere di pubblico interesse.<br />
Questi accordi trovano la loro espressione formale, in particolare, nelle convenzioni urbanistiche, il cui archetipo è la convenzione di lottizzazione prevista dall’art. 28 della legge n. 1150/1942 e si iscrivono a pieno titolo nell’alveo dell’amministrazione negoziata, ove l’esercizio del potere viene canalizzato nelle forme dell’accordo con i potenziali destinatari dei suoi effetti.</p>
<p>2. Ciò premesso, occorre ora chiedersi se le opere che il privato si impegna a realizzare mediante le convenzioni citate siano da ritenersi assoggettate alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia.<br />
A tal fine sembra opportuno, in primo luogo, richiamare la sentenza della Corte di Giustizia europea del 12/07/2001 (causa C399-98), in materia di esecuzione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione oggetto delle convenzioni di lottizzazione, così come disciplinata dalla normativa italiana di riferimento all’epoca vigente (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; legge 29 settembre 1964, n. 867; legge 17 agosto 1942, n. 1150).<br />
Ebbene, il giudice europeo, con la sentenza citata, ha affermato che la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui trattasi è da ricondurre al genus “ appalto pubblico di lavori”, stante il ricorrere dei seguenti elementi:<br />
&#8211; la qualità di amministrazione aggiudicatrice degli enti procedenti (enti pubblici territoriali);<br />
&#8211; la riconducibilità delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria alla categoria delle opere pubbliche in senso stretto, stante la loro idoneità funzionale a soddisfare le esigenze della collettività ed il pieno controllo dell’amministraz<br />
&#8211; la natura contrattuale del rapporto fra l’amministrazione e il privato lottizzante, posto che la convenzione di lottizzazione, sottoscritta dalle parti, stabilisce diritti ed obblighi delle parti, ivi compresa l’esatta individuazione delle oper<br />
&#8211; la natura onerosa di tale contratto, considerando che l’amministrazione comunale, accettando la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, rinuncia a pretendere il pagamento dell’importo dovuto a titolo di contributo, ai sensi dell’art<br />
Poiché si tratta, quindi, di appalti pubblici di lavori, la Corte di giustizia ha ritenuto applicabile agli stessi l’obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria; obbligo che sussiste anche nel caso in cui la scelta degli imprenditori incaricati della progettazione e dell’esecuzione delle opere spetti al lottizzante (titolare del permesso di costruire), non essendo necessario che il soggetto che conclude un contratto con l’amministrazione aggiudicatrice sia in grado di realizzare direttamente la prestazione pattuita, potendo tale soggetto farla eseguire a terzi.<br />
Da ciò l’applicabilità alla fattispecie in questione del concetto di mandato, quale conferimento dei poteri relativi all’espletamento delle gare al privato lottizzante, fatti comunque salvi i poteri relativi alla sorveglianza, al controllo ed alla direzione nella realizzazione delle opere, che rimangono in capo all’amministrazione.</p>
<p>Alla luce di tale arresto comunitario, occorre comprendere se i principi enucleati nella descritta pronuncia eccedano l’ambito preso in esame nel caso di specie e possano trovare applicazione nei confronti di altre forme di negoziazione tra la pubblica amministrazione ed il privato.<br />
In particolare, occorre stabilire se, anche per le fattispecie in esame, ricorrano gli elementi che hanno indotto la Corte di Giustizia ad ascrivere all’“appalto pubblico di lavori” la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo.<br />
Invero, anche nelle ipotesi oggetto della presente determinazione non sembra dubbio che ricorra la qualità di amministrazione aggiudicatrice in capo all’ente pubblico procedente e, sotto il profilo oggettivo, che oggetto di esecuzione siano opere pubbliche, trattandosi comunque e sempre di opere di interesse generale realizzate a vantaggio della collettività.<br />
Del pari, può sostenersi la natura negoziale del rapporto pubblico-privato, in quanto le convenzioni urbanistiche hanno indubbia natura contrattuale, disciplinando il rapporto tra le parti con valore vincolante, sulla base di uno scambio sinallagmatico.<br />
Infatti, il carattere oneroso della prestazione deve ritenersi sussistere in qualunque caso in cui, a fronte di una prestazione, vi sia il riconoscimento di un corrispettivo che può essere, a titolo esemplificativo, in denaro, ovvero nel riconoscimento del diritto di sfruttamento dell’opera (concessione) o ancora mediante la cessione in proprietà o in godimento di beni. In altri termini, il vantaggio economico in cui consiste la causa del negozio non deve obbligatoriamente essere limitato ad una corresponsione in denaro, ma ben può consistere in un riconoscimento di diritti suscettibili di valutazione economica.</p>
<p>Ne consegue, quindi, che le convenzioni urbanistiche mediante le quali i privati si obbligano a realizzare opere pubbliche presentano elementi e natura tali da essere riconducibili , sul piano tassonomico, allo stesso genus dei piani di lottizzazione, ancorché si configurino come tipi differenti di piani attuativi (i cosiddetti programmi complessi).<br />
Ciò in quanto, come sopra riferito, la realizzazione di opere da parte del privato avviene comunque sulla base di accordi convenzionali conclusi dallo stesso con l’amministrazione per il raggiungimento di un proprio interesse patrimoniale, che è la causa del negozio giuridico in base al quale il privato stesso assume su di sé l’obbligo di realizzare le opere di cui trattasi.<br />
Alla luce di quanto sopra, pertanto, si può ritenere che le fattispecie in esame siano da ricondurre alla categoria dell’“appalto pubblico di lavori”, da ciò derivando, come necessario corollario, che esse debbano essere affidate secondo procedure ad evidenza pubblica nel rispetto del diritto comunitario e nazionale vigente.<br />
Né osta a tale ricostruzione il fatto che la realizzazione delle opere avviene tramite soggetti privati, atteso che la Corte Costituzionale, con sentenza 28 marzo 2006 n. 129, ha espressamente stabilito che “ il ricorso a procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente non può essere ritenuto incompatibile con gli accordi tra privati e pubblica amministrazione, giacchè la possibilità che tali procedure siano svolte dagli stessi privati risulta già ammessa …..dal citato art. 2, comma 5, della legge 109/1994.”</p>
<p>3. Sulla base di quanto suesposto, si pone ora il problema di individuare quali siano in concreto le procedure ad evidenza pubblica da applicare. Ciò in quanto le fattispecie in esame, pur contemplando, come sopra visto, la realizzazione di opere pubbliche, non trovano tuttavia una specifica regolamentazione nel d.lgs. n. 163/2006, avendo il legislatore ivi disciplinato in maniera espressa, a fianco delle ordinarie procedure per la realizzazione di opere pubbliche, la sola fattispecie delle opere di urbanizzazione a scomputo di contributi concessori o conseguenti a piani di lottizzazione.<br />
Occorre, quindi, stabilire se le fattispecie in esame possano essere ricondotte nella speciale disciplina dettata dal Codice per le opere a scomputo di oneri concessori o relative a convenzioni di lottizzazione o se invece debbano ricadere nella generale disciplina in materia di contratti pubblici contemplata nel medesimo decreto legislativo. Ovviamente la soluzione dovrà avere particolare riguardo al fatto che nell’ambito degli accordi convenzionali in questione può essere ricompresa non solo la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ma anche altri tipi di interventi edilizi a queste ultime non strettamente assimilabili (cfr. Tar Lombardia, Milano, n. 6541/2007).</p>
<p>Com’è noto, per quanto riguarda le opere di urbanizzazione a scomputo di oneri concessori, la relativa disciplina positiva è individuabile nel combinato disposto dell’art. 32, comma 1, lett. g), del d.lgs. 163/2006 (come modificato dal d.lgs. n. 113/2007), per gli interventi di valore superiore alla soglia comunitaria, e nell’art. 121, comma 1, e 122, comma 8, dello stesso decreto legislativo, per quelli di valore inferiore a tale soglia.<br />
Dalle norme sopra citate si evince che il titolare del permesso di costruire o il privato lottizzante, per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione primaria e secondaria<b> </b>di importo superiore alla soglia comunitaria, ha la duplice possibilità di esperire egli stesso le procedure di gara nel rispetto della disciplina normativa contenuta nel Codice (sulla base di un mandato conferito dall’amministrazione: cfr. Corte Giustizia 12 luglio 2001 , C-399/98, sopra citata) ovvero assumere la veste di promotore nell’ambito di una procedura ispirata al modello del project financing.<br />
Analogamente, per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad eccezione delle opere di urbanizzazione primaria, per le quali il legislatore ammette la diretta realizzazione da parte del titolare del permesso di costruire o privato lottizzante, occorre fare applicazione della disciplina comune dettata per la scelta del contraente .</p>
<p>Orbene, ai fini dell’estensibilità della disciplina richiamata anche alle opere da realizzarsi nell’ambito dei cosiddetti “programmi complessi”, si formulano le seguenti osservazioni.<br />
Da un lato il legislatore, relativamente alle opere di valore superiore alla soglia comunitaria, sembra aver voluto delimitare l’applicabilità della disciplina ivi dettata alla sola ipotesi delle opere previste a fronte di un singolo “permesso di costruire”, eventualmente ricomprese nei piani di lottizzazione, avendo omesso di riportare la locuzione <i> “a quanto agli interventi assimilabile”, </i>presente invece nel previgente art. 2, comma 5,<i><b> </b></i>della legge n. 109/94 e s.m..<br />
D’altro canto, però, per quanto riguarda le opere di valore inferiore alla soglia comunitaria, con la modifica apportata all’art. 122, comma 8, del Codice da parte del secondo decreto correttivo (d.lgs.113/2007), il legislatore ha utilizzato un parametro ben più flessibile, laddove ha ritenuto di ricomprendere (peraltro in recepimento delle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato) anche le <i>ipotesi in cui le opere siano funzionalmente connesse all’intervento edilizio assentito. </i>Si tratta, cioè, di una fattispecie più ampia di quella dell’intervento pertinenziale al singolo edificio e conformata da un vincolo di funzionalità teleologica sotto il profilo edilizio-urbanistico.<br />
Inoltre, occorre considerare che la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza citata n. 129/2006, ha sostanzialmente ritenuto assimilabili le fattispecie delle opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione a quelle derivanti in genere da accordi conclusi fra l’amministrazione e i privati, trattandosi pur sempre di fattispecie appartenenti alla cosiddetta urbanistica negoziata, nelle quali l’intervento si iscrive in un contesto pattizio tra amministrazione e privati. In entrambi i casi, inaftti, si tratta di accordi a titolo oneroso che i privati proprietari stipulano con le amministrazioni e che sfociano nella realizzazione diretta degli interventi necessari.<br />
Peraltro, va evidenziato come il contenuto dei piani di lottizzazione è comune a tutti i piani attuativi, dai Programmi integrati d’intervento ai Programmi di riqualificazione urbana, per cui un’interpretazione restrittiva del campo di applicazione del citato art. 32 del Codice non risulterebbe coerente con i principi ermeneutici di non contraddizione e di intrinseca coerenza logico-istematica.<br />
D’altro lato, ove si ritenessero non assimilabili le fattispecie in esame, si dovrebbe optare per la pedissequa applicazione della disciplina relativa alla scelta del contraente e ciò renderebbe concretamente non praticabile l’accordo complesso finalizzato alla trasformazione del territorio, con correlata disapplicazione della normativa di riqualificazione urbana e del territorio sopra richiamata. Osterebbe a tale possibilità, infatti, la presenza di soggetti direttamente individuati dal rapporto dominicale con le aree interessate dalle trasformazioni del territorio.<br />
La riconduzione delle medesime fattispecie alla disciplina delle opere a scomputo dei contributi di urbanizzazione consente, invece, la coesistenza ordinamentale dei due ordini di regolamentazione, con salvezza, quindi, dei principi in materia di concorsualità nella individuazione dei contraenti della pubblica amministrazione.<br />
Può, pertanto, ritenersi che la realizzazione di opere ricomprese nei “programmi complessi” debba essere disciplinata ai sensi dei citati art. 32, 121 e 122 del d.lgs. n. 163/2006.</p>
<p>4. Dalle due fattispecie sopra descritte va tenuto distinto il caso in cui la scelta del soggetto con cui concludere la convenzione urbanistica non discenda da un proposta autonoma del privato interessato, ma derivi da un reale confronto concorrenziale posto in essere <i>preventivamente</i> dall’amministrazione, con la fissazione dei criteri di scelta del privato contraente, accompagnata dalla richiesta dei prescritti requisiti di qualificazione per la esecuzione dei lavori.<br />
In questa ipotesi, infatti, il privato formula le proprie proposte in piena concorrenza con altri operatori economici, sulla base di un’adeguata pubblicizzazione dell’iniziativa da parte dell’amministrazione e il soggetto che risulterà aggiudicatario potrà legittimamente eseguire in proprio l’intervento.<br />
Al riguardo è opportuno evidenziare che le procedure ad evidenza pubblica che risultano più consone al tipo di affidamento in questione sembrano essere la finanza di progetto di cui agli artt. 153 e seguenti ed il dialogo competitivo di cui all’art. 58 del Codice dei contratti (al momento non ancora concretamente utilizzabile, non essendo stato emanato ed entrato in vigore il regolamento attuativo ex art. 5) a seconda che l’amministrazione ritenga di addivenire ad un affidamento concessorio, includendovi quindi anche l’eventuale successiva gestione delle opere realizzate, ovvero ad un mero appalto per l’esecuzione delle opere.<br />
Entrambi gli istituti richiamati consentono, infatti, all’amministrazione di instaurare un dialogo aperto con gli offerenti, stante la flessibilità delle procedure ivi previste, che rispondono maggiormente alla complessità degli interventi che l’amministrazione generalmente pone in essere nell’ambito dei cosiddetti programmi complessi.<br />
In particolare, il ricorso all’istituto del dialogo competitivo consentirebbe all’amministrazione di verificare le risposte del mercato relativamente a tutti gli aspetti dell’intervento, al fine di addivenire alla miglior definizione del progetto anche mediante la combinazione dei migliori elementi delle proposte pervenute dai privati.</p>
<p>Sulla base di quanto sopra considerato,</p>
<p>IL CONSIGLIO</p>
<p>ritiene che:</p>
<p>&#8211; la realizzazione di opere prevista dalle convenzioni urbanistiche rientra nella nozione di appalto pubblico di lavori;<br />
&#8211; l’affidamento dell’esecuzione delle suddette opere soggiace alla disciplina contenuta negli artt. 32, comma 1, lett. g), 121, comma 1, e 122, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006, salvo il caso in cui le amministrazioni procedenti abbiano esperito</p>
<p>Il Consigliere Relatore Il Presidente<br />
f.to Alessandro Botto f.to Luigi Giampaolino</p>
<p>Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 aprile 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-determinazione-2-4-2008-n-4/">Autorita&#8217; per la vigilanza sui lavori pubblici &#8211; Determinazione &#8211; 2/4/2008 n.4</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autorita&#8217; per la vigilanza sui lavori pubblici &#8211; Determinazione &#8211; 5/3/2008 n.3</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-determinazione-5-3-2008-n-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-determinazione-5-3-2008-n-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-determinazione-5-3-2008-n-3/">Autorita&#8217; per la vigilanza sui lavori pubblici &#8211; Determinazione &#8211; 5/3/2008 n.3</a></p>
<p>Determinazione n.3/2008 Del 5 marzo 2008 Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n.123/2007 e modifica dell’Art. 3 del D.Lgs. n.626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs n.163/2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-determinazione-5-3-2008-n-3/">Autorita&#8217; per la vigilanza sui lavori pubblici &#8211; Determinazione &#8211; 5/3/2008 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-determinazione-5-3-2008-n-3/">Autorita&#8217; per la vigilanza sui lavori pubblici &#8211; Determinazione &#8211; 5/3/2008 n.3</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>Determinazione n.3/2008</p>
<p>
Del 5 marzo 2008</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b> </b><br />
<b> </b><br />
<b>Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n.123/2007 e modifica dell’Art. 3 del D.Lgs. n.626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs n.163/2006.</b><br />
<b> </b><br />
<b> </b><br />
<b> </b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IL CONSIGLIO</b><br />
<b> </b><br />
<b> </b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
Considerato in fatto</b><br />
<b> </b><br />
Con la legge 3 agosto 2007, n.123 recante “<i>Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia</i>” è stata introdotta la necessità di redigere, tra i documenti a corredo dell’appalto, un  “documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” (di seguito DUVRI) ed è stato modificato l’art. 86 del codice degli appalti relativo al “<i>criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse</i>” soprattutto con riguardo all’ esclusione di ribassi d’asta per il costo relativo alla sicurezza.<br />
Ai sensi dell’art. 1 di siffatta legge il Governo deve emanare entro nove mesi dalla pubblicazione (avvenuta il 10 agosto 2007) uno o più decreti legislativi per il “riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”. </p>
<p>La prima novità di rilievo operata dalla L. n.123/2007 è contenuta nell’art. 3, comma 1, lett.a), il quale modifica l’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 16 settembre 1994 n. 626, riguardante il “<i>miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro</i>”. La disposizione novellata prevede l’obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle “interferenze”. La medesima disposizione aggiunge che<i> “Tale documento è allegato al contratto d’appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi</i>”. <br />
Un’altra importante novità è stata introdotta con l’art.8 della L.123/07, che modifica il comma 3 <i>bis</i> dell’art. 86 D.Lgs.163/06 (Codice dei contratti pubblici), che ora prevede che “<i>Nella predisposizione delle gare d’appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”. </i>Il citato articolo 8, ha altresì  introdotto un comma<i> </i>3<i> ter </i>dell’art. 86 del codice dei contratti pubblici: “<i>Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta</i>”.</p>
<p>Dal delineato quadro normativo emerge, quindi, che i costi della sicurezza – sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi e delle forniture – devono essere dalla stazione appaltante adeguatamente valutati ed indicati nei bandi; a loro volta le imprese dovranno nelle loro offerte indicare i costi specifici connessi con la loro attività. Naturalmente, in sede di verifica dell’anomalia di tali offerte, la stazione appaltante dovrà valutarne la congruità rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura. <br />
Viene, infine, normativamente escluso, anche in questo caso per lavori, servizi e forniture data la natura generale del principio esposto all’art. 86 comma 3 ter, che il costo della sicurezza sia suscettibile di ribasso.</p>
<p>Considerata  la rilevanza delle questioni e delle problematiche già insorte nell’applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalti di servizi e forniture, l’Autorità ha proceduto ad effettuare apposite audizioni con i rappresentanti dell’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, dell’UPI – Unione delle Province d’Italia, di ITACA – Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, del Ministero del Lavoro e Previdenza – Direzione Generale per le politiche Previdenziali, del Ministero della Solidarietà Sociale – Direzione Generale della Tutela Cond. Lav., dell’ANCE – Direzione Generale Relazioni Industriali e Direzione Generale Sicurezza Costruzioni, dell’ANIEM – Associazione Nazionale Imprese Edili, della CNA Costruzioni – Conf. Naz. Artig. Piccola e Media impresa, della CONFAPI, della CONFINDUSTRIA, dell’Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza, della FILCA – CISL, della FILLEA – CGIL, dell’INAIL,  dell’INPS, di ASSTRA – Associazione Trasporti, dell’ANAEPA, della FILCAMS – CGIL, della TUCS – UIL, della FISASCT – CISL, della FENEAL –UIL.<br />
In tali audizioni è emersa l’importanza della tematica sulla sicurezza e l’esigenza di un atto di indirizzo dell’Autorità che dia indicazioni utili alle stazioni appaltanti ed alle imprese; sono stati, inoltre, forniti importanti contributi che hanno concorso a chiarire alcuni aspetti della normativa in materia.</p>
<p><b>Ritenuto in diritto</b><br />
<b> </b><br />
Le citate novità introdotte dalla legge n.123/07 in materia di sicurezza creano difficoltà operative alle Stazioni Appaltanti con particolare riguardo al settore dei servizi e delle forniture,  poiché, non c’è, allo stato attuale, una normativa analoga a quella prevista per gli appalti di lavori (D.lgs n.494/96 e D.P.R n.222/2003), che dia indicazioni specifiche sia sulle modalità di redazione del DUVRI, sia  sulle modalità di valutazione dei relativi costi. <br />
Gli aspetti che si ritiene di dover chiarire riguardano in particolare:<br />
A.   Esistenza di “interferenze” e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI;<br />
B.   Valutazione dei costi della sicurezza;<br />
C.   Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.</p>
<p>A.	Esistenza di “interferenze” e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI; </p>
<p>Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall’obbligo, previsto dal novellato art.7 comma 3, del Dlgs 626/94, del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l’”interferenza”. <br />
Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.  <br />
In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.</p>
<p>Le  Stazioni Appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI  l’art. 7 del citato D.lgs n.626/94 riguardante i contratti di appalto o contratti d&#8217;opera, che non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione.<br />
Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi. </p>
<p>In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell’eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l’esistenza. </p>
<p>Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:<br />
•	derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; <br />	<br />
•	immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; <br />	<br />
•	esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; <br />	<br />
•	derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata),. </p>
<p>Si rammenta che la circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n.24 del 14 novembre 2007 ha  escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge. <br />
Appare utile, in ogni caso, precisare come taluni appalti di servizi o forniture si svolgono all’interno di edifici pubblici ove è presente un datore di lavoro che non è committente (scuole, mercati, musei, biblioteche). In tali fattispecie è necessario che il committente (in genere l’ente proprietario dell’edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente la fornitura o il servizio.<br />
Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.</p>
<p>Per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione  del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:<br />
•         la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l’esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);<br />
•         i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;<br />
•         i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.</p>
<p>La citata circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha poi chiarito che il DUVRI è un documento “dinamico”, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l’intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi. L’aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento. Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.494/96, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e Coordinamento, l’analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI. </p>
<p>Infine, si fa presente che il DUVRI è un documento tecnico, che dovrà essere allegato al contratto di appalto, poiché l’appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, volte alla eliminazione dei rischi. Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara. </p>
<p>B.	<i>Valutazione dei costi della sicurezza</i> </p>
<p>Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all’art. 7 comma 1 del DPR n.222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare :<br />
a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);<br />
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;<br />
c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all’esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);<br />
d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);<br />
e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;<br />
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;<br />
g) le misure di coordinamento relative all&#8217;uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.</p>
<p>La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell&#8217;area interessata, o sull&#8217;elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.</p>
<p>Si precisa che anche nell’ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d’asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. In tal caso, inoltre, il direttore dell’esecuzione è tenuto a verificare che l’appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza anche all’impresa subappaltatrice. </p>
<p>Potrebbe, infine, verificarsi la situazione in cui è prevista la possibilità per gli offerenti di presentare varianti, quando il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.76 del Codice dei contratti pubblici) o quando emerge la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art.114 del Codice dei contratti pubblici). In tali casi si potrebbe verificare la necessità di modificare il DUVRI, attività che può comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza. Al riguardo, si palesa l’opportunità da parte della stazione appaltante di prevedere tra le somme a disposizione una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere anche in tale evenienza. <br />
Non è da escludere, infine, che nella fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto emerga la necessità di apportare modifiche al documento già posto a base d’appalto. <br />
In analogia a quanto previsto dall’art.131 del codice, relativamente ai lavori, può, quindi, prevedersi in tale fase la possibilità per l’appaltatore di presentare proposte integrative al  DUVRI, proposte che naturalmente dovranno rappresentare oggetto di attenta valutazione da parte delle stazioni appaltanti. L’art. 131, comma 2, lett. a) del codice prevede infatti che entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore od il concessionario può presentare alle amministrazioni aggiudicatrici eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e  di coordinamento.<br />
Si evidenzia, quindi, l’opportunità di inserire nel capitolato d’oneri una apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha redatto (o non ha redatto) il DUVRI e che tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell’aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.</p>
<p>C.	Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. </p>
<p>In merito al novellato art. 86, comma 3 <i>bis</i> del Codice dei contratti pubblici, occorre chiarire se i costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso siano soltanto quelli relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza oppure siano tutti i costi riguardanti l’applicazione delle misure di sicurezza, ivi compresi quelli a carico dell’impresa connessi ai rischi relativi alle proprie attività. </p>
<p>Per risolvere questa problematica è necessario considerare che le modifiche all’art. 86 del Codice dei contratti pubblici si collocano nell’ambito dei “<i>criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse</i>”, come recita espressamente la titolazione della disposizione citata. In quest’ottica, il legislatore ha chiesto alla stazione appaltante di valutare, nella verifica della congruità delle offerte, che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Quest’ultimo costo, pertanto, deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, servizi e forniture. D’altro canto anche l’art. 87, comma 4, allo stesso riguardo del Codice dei contratti pubblici precisa che “<i>Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e caratteristiche dei servizi e delle forniture”.</i><br />
Va inoltre considerato che la più volte citata Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato che “.., <i>per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l’obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta”.</i> <br />
Infine, occorre rilevare che i rischi dell’attività svolta da ciascuna impresa sono noti alla stessa in maniera puntuale, mentre non è possibile per la stazione appaltante conoscere le diverse realtà organizzative delle imprese che si aggiudicheranno il servizio o la fornitura, realtà cui sono strettamente connessi i rischi delle relative attività.</p>
<p>Sulla base di quanto sopra discende che:<br />
1.	per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell’impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato; <br />	<br />
2.	per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell’anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante. </p>
<p>Rispetto alla valutazione dei costi a carico delle imprese di cui al precedente punto 1), si sottolinea che la stessa deve essere effettuata anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale (ad esempio per l’affidamento mediante procedura negoziata). </p>
<p><b>Conclusioni</b><br />
Alla luce delle precedenti considerazioni l’Autorità ritiene che:<br />
A.   per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione  del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:<br />
a.    la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;<br />
b.    i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;<br />
c.    i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante</p>
<p>B. Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, di cui all’art.7 comma 1 del DPR n.222/2003 previste nel DUVRI, richiamate in precedenza;</p>
<p>C. per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell’impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.<br />
I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell’anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante. </p>
<p>                Il Consigliere Relatore                                                              Il Presidente<br />
       f.to Guido Moutier                                                       f.to Luigi Giampaolino</p>
<p>
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 6 marzo 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-determinazione-5-3-2008-n-3/">Autorita&#8217; per la vigilanza sui lavori pubblici &#8211; Determinazione &#8211; 5/3/2008 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autorita&#8217; per la vigilanza sui lavori pubblici &#8211; Determinazione &#8211; 22/6/2005 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-determinazione-22-6-2005-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Determinazione n. 6/2005 del 22 giugno 2005 AG 52/04 “Aggiudicazione di appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria: possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di valutare l’anomalia dell’offerta e di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. IL CONSIGLIO Considerato in fatto Con specifico riguardo agli appalti di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-determinazione-22-6-2005-n-0/">Autorita&#8217; per la vigilanza sui lavori pubblici &#8211; Determinazione &#8211; 22/6/2005 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/autorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici-determinazione-22-6-2005-n-0/">Autorita&#8217; per la vigilanza sui lavori pubblici &#8211; Determinazione &#8211; 22/6/2005 n.0</a></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>Determinazione n. 6/2005<br />
del 22 giugno 2005</b></p>
<p>AG 52/04<br />
<b>“Aggiudicazione di appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria: possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di valutare l’anomalia dell’offerta e di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.</b></p>
<p align=center><b>IL CONSIGLIO</b></p>
<p>Considerato in fatto<br />
 <br />
	Con specifico riguardo agli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria l’ENASARCO ha ritenuto opportuno sottoporre all’attenzione di questa Autorità due delicate questioni interpretative, entrambe concernenti l’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., al fine di ottenere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della medesima legge quadro, un autorevole indirizzo interpretativo atto ad orientare il comportamento delle amministrazioni aggiudicatrici.</p>
<p>	La prima questione riguarda la corretta interpretazione del comma 1bis del citato art. 21 e concerne propriamente la possibilità di affermare, in caso di appalti sotto soglia, la sussistenza del potere delle amministrazioni aggiudicatrici di optare per la valutazione nel merito della congruità delle offerte c.d. anomale, rinunciando all’esclusione automatica delle medesime.</p>
<p>	La seconda questione concerne la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di utilizzare, sempre per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ipotesi di appalto di sola esecuzione e, quindi, al di fuori delle ipotesi di appalto concorso e concessione di lavori pubblici, per le quali l’utilizzo di detto criterio è già consentito dalle disposizioni normative vigenti.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Ritenuto in diritto</b></p>
<p>Al fine di stabilire se sussiste un potere discrezionale delle amministrazioni aggiudicatrici di optare, in caso di appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, per la valutazione della congruità delle offerte anomale, rinunciando all’esclusione automatica delle medesime, è necessario analizzare quanto disposto dall’art. 21, comma 1bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che disciplina i meccanismi di esclusione di dette offerte, caratterizzate da un ribasso troppo elevato perché le stesse possano ritenersi attendibili.<br />
	La menzionata disposizione distingue tra appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (controvalore in euro di 5.000.000 di DSP) e quelli di importo inferiore a detta soglia. Con riferimento ai primi, il primo periodo del citato art. 21, comma 1bis, stabilisce che, ai fini dell’aggiudicazione, “l’amministrazione interessata deve valutare l’anomalia delle offerte di cui all’art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993…”. Relativamente ai secondi, invece, il penultimo periodo del medesimo articolo afferma che “…l’amministrazione interessata procede all’esclusione automatica dalla gara…” delle offerte anomale. <br />	<br />
Si tratta di due meccanismi autonomi e distinti, che riguardano ipotesi nettamente differenziate: il primo, di natura discrezionale, rimette all’amministrazione aggiudicatrice il compito di individuare ed escludere l’offerta sospetta di anomalia solo previa verifica della stessa in contraddittorio con gli offerenti; l’altro, c.d. automatico, lascia al legislatore il compito di fissare i criteri in base ai quali stabilire se una data offerta è anomala, con la conseguente esclusione automatica della stessa senza contraddittorio.<br />
	La ratio della richiamata disciplina è propriamente quella di escludere dalla gara offerte ritenute fuori mercato, le quali, per il fatto di non assicurare all’imprenditore un profitto (o un adeguato profitto) conducono inevitabilmente ad una esecuzione non corretta da parte dell’imprenditore, esponendo l’amministrazione al rischio di irregolarità o ritardi nell’esecuzione di lavori e ad un contenzioso ampio e costoso.</p>
<p>Ciò premesso, si rileva che la giurisprudenza amministrativa (TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 11 ottobre 2004, n. 2190) ha recentemente risolto in termini positivi la questione de qua, evidenziando come l’esegesi testuale del citato comma 1bis dell’art. 21 metta in luce la differenza tra i due richiamati periodi della disposizione in esame. Nel primo periodo l’obbligo positivo per la stazione appaltante di valutare l’anomalia delle offerte è espressamente indicato attraverso l’uso del verbo “deve”, che esprime inequivocabilmente la cogenza e l’inderogabilità della disposizione per gli appalti sopra soglia. Nel penultimo periodo della medesima norma, invece, tale espressione modale non è stata reiterata e, secondo il Giudice amministrativo, non si può ritenere che il legislatore, disponendo che per gli appalti sotto soglia si procede all’esclusione automatica, abbia inteso vietare in maniera assoluta il diverso criterio della verifica dell’anomalia, che sfuggirebbe, quindi, alla discrezionalità dell’Amministrazione. Al contrario, dalla lettera della norma si ritiene potersi evincere che l’Amministrazione non ha il dovere di esclusione automatica, potendo, così, nella sua discrezionalità, individuare una diversa modalità di tutela nei confronti delle offerte anomale, come può essere, appunto, la verifica dell’anomalia.<br />
	Le argomentazioni di cui sopra, sono, peraltro, confortate da due pronunce emesse della Corte Costituzionale sulla legittimità del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti sotto soglia. <br />	<br />
Ci si riferisce propriamente alla sentenza n. 40 del 5 marzo 1998 e all’ordinanza n. 74 del 18 marzo 1999, che si pronunciano, peraltro, sul testo della disposizione de qua vigente al momento dell’emanazione dell’ordinanza di rimessione alla Corte (art. 21, comma 1 bis, della legge n. 109/1994 aggiunto con l’art. 7 del decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216), il quale prevedeva tale disciplina come del tutto temporanea e precisamente operante fino al 1 gennaio 1997.<br />
In tali pronunce la Corte ha, in primo luogo, precisato che l’esigenza di garantire la serietà dell’offerta, in relazione al ribasso proposto, per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria può essere perseguita anche con modalità diverse dalla valutazione di congruità dell’offerta anomala. In secondo luogo, ha ritenuto il meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte anomale, previsto per detti appalti, conforme alle norme costituzionali, in quanto regola temporanea e riguardante esclusivamente appalti di minore importo, per i quali una più complessa procedura di analisi delle offerte è considerata particolarmente onerosa rispetto al beneficio che deriverebbe dal minor prezzo eventualmente ottenibile e tale da rendere meno tempestiva l’aggiudicazione dei lavori.<br />
Dalle argomentazioni della Corte si evince che, in quanto posta come norma semplificatrice delle attività delle amministrazioni aggiudicatrici, l’esclusione automatica delle offerte anomale non costituisce principio fondamentale e inderogabile né la Corte ha  affermato, neanche implicitamente, che l’eventuale introduzione del criterio della verifica si pone in contrasto con i principi costituzionali. Al contrario, dal tenore delle pronunce rese traspare soltanto che tale esclusione automatica è opportuna per ragioni di interesse pubblico; ragioni che possono ritenersi recessive quando venga in rilievo un interesse pubblico diverso e superiore.<br />
Nella linea interpretativa richiamata si colloca, infine, anche la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3188 del 6 aprile 2004, che ha ribadito il principio, pacifico, secondo cui l’esclusione delle offerte anomale per gli appalti sottosoglia è costituzionale, mentre per quelli sopra soglia occorre la previa verifica in ragione dei superiori principi comunitari che governano la materia, senza tuttavia affermare che l’eventuale introduzione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, del criterio della verifica anche per gli appalti sottosoglia si pone in contrasto con principi costituzionali o in conflitto con principi inderogabili. </p>
<p>	Atteso che, alla luce del richiamato orientamento della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, l’esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sotto soglia non costituisce un principio fondamentale ed inderogabile, ma solo una norma di semplificazione delle attività delle amministrazioni aggiudicatrici, si ritiene che si possa conclusivamente affermare che rientra nella discrezionalità delle amministrazioni stesse individuare nei bandi di gara, sulla base di un’autonoma valutazione delle ragioni di interesse pubblico, una diversa modalità di tutela nei confronti delle offerte anomale, come quella rappresentata dal procedimento di verifica in contraddittorio di dette offerte.</p>
<p>Più complessa e delicata della precedente appare la seconda questione posta all’attenzione di questa Autorità.<br />
Si tratta di stabilire se, ai fini dell’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, le amministrazioni aggiudicatrici sono libere di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio alternativo a quello del massimo ribasso, non solo per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria con prevalenza della componente tecnologica o con particolare rilevanza delle possibili soluzioni progettuali &#8211; come espressamente consentito dall’art. 21, comma 1ter, della legge n. 109/1994 e s.m. -, ma anche per gli appalti sotto soglia, per i quali la normativa nazionale (art. 21, comma 1, della legge n. 109/1994 e s.m.) prevede, invece, l’utilizzo del solo criterio di aggiudicazione fondato sulla valutazione dell’elemento prezzo.</p>
<p>	Nel formulare un indirizzo interpretativo sulla problematica de qua sembra opportuno ricostruire preliminarmente il quadro normativo di riferimento, comunitario e nazionale.<br />	<br />
	Si rileva, al riguardo, che l’art 30, n. 1, lettere a) e b), della direttiva del Consiglio n. 93/37/CEE del 14 giugno 1993, dispone, testualmente, che i criteri sui quali l’amministrazione aggiudicatrice si fonda per l’aggiudicazione dell’appalto sono: “o unicamente il prezzo più basso; o, quando l’aggiudicazione si fa a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l’appalto: ad esempio, il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico”.<br />	<br />
Al fine di assicurare la concorrenza, la normativa comunitaria, nel presupposto implicito che gli unici criteri di selezione delle offerte idonei a garantirla siano quelli in precedenza indicati, prevede, dunque, la possibilità di scegliere tra l’uno e l’altro e stabilisce, nel caso in cui si dovesse ricorrere al sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di tenere presente “diversi criteri secondo l’appalto”, quali quelli esemplificativamente elencati.<br />
	Di contro l’art. 21, comma 1, della legge n. 109/1994 e s.m. prevede che “l’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara”. Quanto al criterio di aggiudicazione alternativo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il suo utilizzo era consentito, nella versione originaria della legge quadro, esclusivamente nell’ipotesi di appalto-concorso e di affidamento della concessione di costruzione e gestione dei lavori pubblici (art. 20, commi 2 e 4, della legge n. 109/1994 e s.m.). Successivamente, con le modifiche introdotte dalla legge 1 agosto 2002, n. 166, la possibilità di ricorrere a tale ultimo criterio è stata ampliata attraverso l’inserimento dell’art. 21, comma 1ter, secondo cui “l’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa…nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall’appaltatore”.<br />	<br />
	Tuttavia, restando la possibilità di utilizzare il suddetto criterio, in alternativa a quello del massimo ribasso, circoscritta nei limiti richiamati dal citato comma 1ter dell’art. 21, la modifica normativa de qua non ha eliminato la scelta di fondo del legislatore nazionale di privilegiare il criterio del prezzo più basso, individuandolo come quello cui ricorrere in via ordinaria, ed ha quindi lasciato aperta la questione della compatibilità con l’ordinamento comunitario di una disciplina nazionale che limita la discrezionalità delle singole amministrazioni aggiudicatrici fino al punto da impedire, in via generale ed astratta, la possibilità di ricorrere a uno dei due criteri che la richiamata disposizione comunitaria contempla.</p>
<p>	Sul possibile contrasto tra normativa nazionale e normativa comunitaria in tema di criteri di aggiudicazione dell’appalto, questa Autorità si è in passato pronunciata con la determinazione n. 53 del 7 dicembre 2000.<br />	<br />
Al riguardo è stato evidenziato che la scelta contenuta nell’art. 21 della legge n. 109/1994 e s.m. di non consentire (a quel tempo in termini assoluti non essendo ancora intervenuta la modifica successivamente introdotta dalla legge n. 166/2002) di ricorrere al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei pubblici incanti e nella licitazione privata si colloca “in una ritenuta &#8211; da parte del legislatore &#8211; prospettiva di maggior rigore…. Né può ritenersi che così disponendo la normativa interna si sia posta in contrasto con quella comunitaria con conseguente necessità di farne disapplicazione, dal momento che non determina una lesione del diritto comunitario la norma interna che, al fine di assicurare in modo più esteso la concorrenza, regolamenti un determinato istituto in maniera difforme da quanto previsto in sede comunitaria (Corte Cost., sentenza n. 482/1995)”.</p>
<p>	Recentemente, tuttavia, la questione è stata affrontata dalla Corte di Giustizia, che con propria sentenza del 7 ottobre 2004 (Corte di Giustizia, Sez. II, 7 ottobre 2004, C-247/02) ha ritenuto che “l’art. 30, n. 1. della direttiva deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, ai fini dell’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici mediante procedure di gara aperte o ristrette, imponga, in termini generali ed astratti, alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere unicamente al criterio del prezzo più basso”. Ciò in quanto, secondo il Giudice comunitario, una siffatta normativa nazionale, se “non impedisce alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere al raffronto tra le singole offerte e di individuare la migliore sulla base di un criterio oggettivo preventivamente fissato, ricompreso appunto tra quelli indicati all’art. 30, n. 1, della direttiva”, tuttavia, “priva le amministrazioni aggiudicatrici della possibilità di prendere in considerazione la natura e le caratteristiche peculiari di tali appalti, isolatamente considerati, scegliendo per ognuno di essi il criterio più idoneo a garantire la libera concorrenza e ad assicurare la selezione della migliore offerta”. <br />	<br />
In sostanza, dunque, la libera scelta in merito ai criteri di aggiudicazione da utilizzare, che si intende salvaguardare a favore delle singole amministrazioni aggiudicatrici, viene giustificata dal Giudice comunitario alla luce della più efficace attuazione del principio della libera concorrenza, sancito dall’art. 81 del Trattato UE, che costituisce uno dei principi generali del diritto comunitario.<br />
Poiché, come è noto, tali principi generali, per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia ormai comunemente accettata, devono ritenersi applicabili anche agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, dalle conclusioni del Giudice comunitario discende che, essendo applicazione di un principio generale dell’ordinamento comunitario, la libertà di scelta in merito al criterio di aggiudicazione da utilizzare spetti alle amministrazioni aggiudicatrici in tutte le ipotesi in cui le stesse lo riterranno opportuno; quindi, non solo nei casi espressamente previsti dal legislatore nazionale (appalto concorso, concessione di costruzione e gestione, appalti di importo superiore alla soglia comunitaria con prevalenza della componente tecnologica o con particolare rilevanza delle possibili soluzioni progettuali), ma per tutti gli appalti che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva (appalti sopra soglia) ed anche per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria. </p>
<p>
Per tutte le suesposte considerazioni si è dell’avviso che:</p>
<p>&#8211;         <i>per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria sussiste un potere discrezionale delle amministrazioni aggiudicatrici di procedere con la valutazione della congruità delle offerte anomale in contraddittorio in</i> <br />
&#8211;         negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in luogo del prezzo più basso, in tutte le ipotesi in cui l<br />
 <br />
I Consiglieri Relatori<br />
   Alessandro Botto<br />
Guido Moutier</p>
<p>Il Presidente<br />
Alfonso M. Rossi Brigante</p>
<p>
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 luglio 2005</p>
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