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	<title>Decreto Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Decreto Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla sospensione cautelare dell&#8217;informazione antimafia interdittiva.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sospensione-cautelare-dellinformazione-antimafia-interdittiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 09:47:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sospensione-cautelare-dellinformazione-antimafia-interdittiva/">Sulla sospensione cautelare dell&#8217;informazione antimafia interdittiva.</a></p>
<p>Informativa antimafia &#8211; Domanda cautelare &#8211; Domanda cautelare monocratica &#8211; Sospensione degli effetti &#8211; Presupposti &#8211; Sussistenza. Devono ritenersi sussistenti, con riferimento all&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., i presupposti per l’accoglimento interinale della domanda di sospensione, con salvezza di approfondimenti di merito in sede collegiale, nel</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sospensione-cautelare-dellinformazione-antimafia-interdittiva/">Sulla sospensione cautelare dell&#8217;informazione antimafia interdittiva.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-sospensione-cautelare-dellinformazione-antimafia-interdittiva/">Sulla sospensione cautelare dell&#8217;informazione antimafia interdittiva.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Informativa antimafia &#8211; Domanda cautelare &#8211; Domanda cautelare monocratica &#8211; Sospensione degli effetti &#8211; Presupposti &#8211; Sussistenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Devono ritenersi sussistenti, con riferimento all&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., i presupposti per l’accoglimento interinale della domanda di sospensione, con salvezza di approfondimenti di merito in sede collegiale, nel caso in cui sia proposta avverso una informazione antimafia interdittiva.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Vinciguerra &#8211; Est. Vinciguerra</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2922 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Grazia Marra e Pier Paolo Emanuele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Lomazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Elisabetta Masnata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Como in data 4 luglio 2025, distinta come “Prot. Interno n. -OMISSIS-del 04/07/2025”, notificata in pari data, a mezzo nota distinta come “Prot. Uscita n. -OMISSIS-del 04/07/2025”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"> &#8211; di ogni atto istruttorio presupposto, connesso o susseguente, ancorché non conosciuto, ed in particolare della informativa n. -OMISSIS-/2024 redatta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Como in data 20.12.2024, della proposta di adozione della presente interdittiva formulata in data 13.06.2025 dal Gruppo Interforze Antimafia  &#8211; istituito presso la Prefettura di Como  &#8211; a seguito della ricezione in data 06.02.2025 della suddetta informativa e della susseguente istruttoria svolta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"> &#8211; del conseguente provvedimento adottato dal Comune di Lomazzo  &#8211; Città di Lomazzo, Ufficio Tributi e Commercio su aree pubbliche  &#8211; distinto come “Prot. -OMISSIS-n. Cat. 8-4”, notificato in data 23 luglio 2025, a mezzo del quale si è disposto che: “E&#8217; fatto divieto di prosecuzione presso la sede di Lomazzo (CO), Via -OMISSIS-, dell&#8217;attività produttiva (assemblaggio cartoni non alimentari conto terzi) alla società -OMISSIS-(…)”, la quale “dovrà provvedere alla chiusura dell&#8217;attività e alla cessazione immediata dell&#8217;uso dei locali a fini produttivi, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del presente atto”, costituendo tale provvedimento “presa d&#8217;atto formale dell&#8217;informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Como in data 04/07/2025, senza alcuna valutazione di merito da parte del Comune”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"> &#8211; di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 10\11\2025 :</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">PER L&#8217;ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA E PREVIO DECRETO CAUTELARE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE, NONCHE’ COMUNQUE PREVIA ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI PROVVISORIE RITENUTE PIÙ IDONEE, NELL’AMBITO DEL RICORSO PRINCIPALE PROPOSTO SEMPRE AVVERSO LE MEDESIME PARTI E PORTANTE IL NUMERO DI R.G. 2922/2025 PENDENTE AVANTI A CODESTO ILL.MO TAR,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della sopravvenuta informazione antimafia interdittiva, adottata dal Prefetto di Como in data 23 ottobre 2025, distinta come “Prot. Interno n. -OMISSIS-del 23/10/2025”, notificata in pari data e di ogni atto istruttorio presupposto, connesso o susseguente, ancorché non conosciuto e di ogni atto istruttorio presupposto, connesso o susseguente, ancorché non conosciuto, ed in particolare del verbale n. 01/INT relativo all’apposizione dei sigilli del 23 ottobre 2025, notificato in pari data ;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni atto ad essi connesso e conseguente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente con motivi aggiunti, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento interinale della domanda di sospensione, con salvezza di approfondimenti di merito in sede collegiale;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Accoglie la domanda di sospensione dell’informazione interdittiva impugnata con i motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conferma per la trattazione collegiale la camera di consiglio già fissata al 3 dicembre 2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche citate negli atti processuali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Milano il giorno 10 novembre 2025.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla rilevanza dell&#8217;istanza di fissazione udienza.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-dellistanza-di-fissazione-udienza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 15:35:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-dellistanza-di-fissazione-udienza/">Sulla rilevanza dell&#8217;istanza di fissazione udienza.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Istanza di fissazione udienza &#8211; Interesse alla proposizione &#8211; Parte istante &#8211; Tutela cautelare &#8211; Procedibilità L’art. 71 c.p.a. dispone che la fissazione dell’udienza di discussione deve essere chiesta “da una delle parti”, e, pertanto, ai fini della discussione del merito l’iniziativa processuale in questione può</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-dellistanza-di-fissazione-udienza/">Sulla rilevanza dell&#8217;istanza di fissazione udienza.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-dellistanza-di-fissazione-udienza/">Sulla rilevanza dell&#8217;istanza di fissazione udienza.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Istanza di fissazione udienza &#8211; Interesse alla proposizione &#8211; Parte istante &#8211; Tutela cautelare &#8211; Procedibilità</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 71 c.p.a. dispone che la fissazione dell’udienza di discussione deve essere chiesta “<i>da una delle parti”,</i> e, pertanto, ai fini della discussione del merito l’iniziativa processuale in questione può provenire da una qualunque parte processuale, sicché anche l’istanza di fissazione di udienza proveniente da una parte diversa dal ricorrente è idonea a conseguire il risultato e a impedire (purché tempestiva) il decorrere e il maturare della perenzione annuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò posto, tuttavia, l’art. 55 c. 4 c.p.a., laddove afferma che “<i>la domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito</i>” deve essere interpretato nel senso che al fine della procedibilità della domanda cautelare l’istanza di fissazione dell’udienza di merito deve provenire dalla parte che ha chiesto la tutela cautelare; invero, la richiesta di tutela cautelare rientra nella disponibilità esclusiva della parte che la chiede, e solo questa può valutare se farla calendarizzare o (implicitamente) rinunciarvi; la <i>ratio</i> sottesa si fonda sul principio di soccombenza e sull’interesse al ricorso; a fronte di una sentenza esecutiva, solo la parte lesa dall’esecutività della sentenza può dolersene e chiederne la sospensione; per converso, la parte che si avvantaggia di una sentenza esecutiva può, ove la sentenza non venga di fatto eseguita, chiederne l’esecuzione nei modi di legge, ma non anche chiedere che il giudice di appello certifichi, d’ufficio e in assenza di iniziativa del soccombente, l’esecutività della sentenza.</p>
<hr />
<p>Pres. De Nictolis</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5586 del 2024, proposto da Giandomenico Piccolo, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Di Monda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
con l’appello incidentale autonomo di AIFA, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia <i>ex lege</i>, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Valeria Manduchi, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, anche appellante incidentale <i>sub conditione;</i></p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Affronti Maria Letizia, Alessio Virginia, Coretto Federica, Corvo Serenella Maria, Iacovissi Vincenzo, Leone Federico, Michienzi Giacinto, Padalino Federica, Ricco&#8217; Alessandro, Tortorella Annachiara, Tramutola Valentina, Tuveri Matteo, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la riforma, sia quanto all’appello principale che quanto all’appello incidentale autonomo e condizionato:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) 18.3.2024 notificata in data 8.5.2024, n. 5425/2024, resa tra le parti,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’appello incidentale autonomo di AIFA;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’appello incidentale condizionato di Valeria Manduchi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato e ritenuto che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sia l’appello principale che l’appello incidentale autonomo dell’AIFA, entrambi depositati in data 9.7.2024, sono corredati da domanda cautelare ma non anche da istanza di fissazione di udienza e che pertanto ad oggi, in applicazione dell’art. 55, c. 4 c.p.a., non si è proceduto a calendarizzare la domanda cautelare (art. 55, c. 4 c.p.a.: “<i>la domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d’ufficio”</i>);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la parte vittoriosa in primo grado ha notificato e depositato (in data 1.10.2024) un appello incidentale espressamente qualificato come “condizionato”, e in data 14.1.2025 ha presentato istanza di fissazione dell’udienza di merito chiedendo che sia fissata anche l’udienza cautelare;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’art. 71 c.p.a. dispone che la fissazione dell’udienza di discussione deve essere chiesta “<i>da una delle parti”,</i> e, pertanto, ai fini della discussione del merito l’iniziativa processuale in questione può provenire da una qualunque parte processuale, sicché anche l’istanza di fissazione di udienza proveniente da una parte diversa dal ricorrente è idonea a conseguire il risultato e a impedire (purché tempestiva) il decorrere e il maturare della perenzione annuale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; tuttavia, l’art. 55 c. 4 c.p.a., laddove afferma che “<i>la domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito</i>” deve essere interpretato nel senso che al fine della procedibilità della domanda cautelare l’istanza di fissazione dell’udienza di merito deve provenire dalla parte che ha chiesto la tutela cautelare; invero, la richiesta di tutela cautelare rientra nella disponibilità esclusiva della parte che la chiede, e solo questa può valutare se farla calendarizzare o (implicitamente) rinunciarvi; la <i>ratio</i> sottesa si fonda sul principio di soccombenza e sull’interesse al ricorso; a fronte di una sentenza esecutiva, solo la parte lesa dall’esecutività della sentenza può dolersene e chiederne la sospensione; per converso, la parte che si avvantaggia di una sentenza esecutiva può, ove la sentenza non venga di fatto eseguita, chiederne l’esecuzione nei modi di legge, ma non anche chiedere che il giudice di appello certifichi, d’ufficio e in assenza di iniziativa del soccombente, l’esecutività della sentenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; pertanto, l’istanza di fissazione di udienza in atti verrà a tempo debito valutata ai fini della fissazione dell’udienza di merito secondo i criteri di priorità nella fissazione dei meriti stabiliti dal c.p.a. (e declinati, per la III Sezione, nel d.p. 9.10.2024 n. 54), mentre non vi è luogo a provvedere sulla accessoria istanza di fissazione dell’udienza cautelare, in assenza di istanza da parte dell’appellante principale o dell’appellante incidentale autonomo, i soli soggetti che hanno chiesto la sospensione cautelare della sentenza.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non luogo a provvedere sull’istanza di Valeria Manduchi di fissazione dell’udienza cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’udienza di merito sarà fissata al tempo debito secondo i criteri di priorità stabiliti dal c.p.a. (v. d.p. n. 54/2024).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente decreto è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma il giorno 15 gennaio 2025.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;inammissibilità della domanda cautelare monocratica richiesta in sede di appello avverso l&#8217;ordinanza collegiale di primo grado che ha declinato la competenza.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-domanda-cautelare-monocratica-richiesta-in-sede-di-appello-avverso-lordinanza-collegiale-di-primo-grado-che-ha-declinato-la-competenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 07:57:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-domanda-cautelare-monocratica-richiesta-in-sede-di-appello-avverso-lordinanza-collegiale-di-primo-grado-che-ha-declinato-la-competenza/">Sull&#8217;inammissibilità della domanda cautelare monocratica richiesta in sede di appello avverso l&#8217;ordinanza collegiale di primo grado che ha declinato la competenza.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Tutela cautelare &#8211; Incompetenza del giudice &#8211; Appello cautelare &#8211; Istanza di misure cautelari monocratiche &#8211; Inammissibilità. E&#8217; inammissibile la domanda cautelare monocratica richiesta in sede di appello avverso l&#8217;ordinanza collegiale di primo grado che ha declinato la competenza sulla controversia. Infatti, i senasi del secondo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-domanda-cautelare-monocratica-richiesta-in-sede-di-appello-avverso-lordinanza-collegiale-di-primo-grado-che-ha-declinato-la-competenza/">Sull&#8217;inammissibilità della domanda cautelare monocratica richiesta in sede di appello avverso l&#8217;ordinanza collegiale di primo grado che ha declinato la competenza.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-domanda-cautelare-monocratica-richiesta-in-sede-di-appello-avverso-lordinanza-collegiale-di-primo-grado-che-ha-declinato-la-competenza/">Sull&#8217;inammissibilità della domanda cautelare monocratica richiesta in sede di appello avverso l&#8217;ordinanza collegiale di primo grado che ha declinato la competenza.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Tutela cautelare &#8211; Incompetenza del giudice &#8211; Appello cautelare &#8211; Istanza di misure cautelari monocratiche &#8211; Inammissibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; inammissibile la domanda cautelare monocratica richiesta in sede di appello avverso l&#8217;ordinanza collegiale di primo grado che ha declinato la competenza sulla controversia. Infatti, i senasi del secondo comma dell’art. 15 c.p.a. in ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa. Inoltre, ai sensi del quinto comma dell’art. 15 c.p.a. l’ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare è impugnabile esclusivamente con il regolamento di cui all’art. 16. Pertanto, la previsione del comma 7 dell’art. 15 c.p.a. non appare invocabile a sostegno della tesi dell’ultrattività del decreto monocratico emesso dal giudice di primo grado, stante in ogni caso la specialità della previsione di cui al quarto comma dell’art. 56, comma 4. La tutela cautelare anche nel caso di pronuncia di incompetenza del T.A.R. è assicurata dalla previsione del sesto comma dell’art. 6, dell’art. 15, c.p.a., secondo cui “in pendenza del regolamento di competenza la domanda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell’ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso, fermo restando quanto disposto dal comma 7.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Saltelli &#8211; Est. Saltelli</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6790 del 2024, proposto da<br />
Termica Celano S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimino Crisci e Francesco Piron, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Piron in Roma, via G. Donizzetti, n. 10;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo Edoardo Cazzato (P.E.C. carloedoardocazzato@ordineavvocatiroma.org), Mario Percuoco (P.E.C. mario.percuoco@pec.terna.it) e Daniela Carria (P.E.C. daniela.carria@pec.it), con domicilio presso gli indicati indirizzi di posta elettronica certificata;<br />
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Enel Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa<br />
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Giorgia Romitelli (PEC giorgia.romitelli@ pec.dlapipersecure.it), Anna Mazzoncini (PEC amazzoncini@pec.it) e Angelo Crisafulli (PEC angelocrisafulli@ordineavvocatiroma.org), con domicilio digitale eletto presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) amazzoncini@pec.it dell’Avv. Anna Mazzoncini;<br />
EP Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Claudio Vivani (PEC claudiovivani@pec.ordineavvocatitorino.it) ed Elisabetta Sordini (PEC elisabetta.sordini@ordineavvgenova.it; fax 011.0242062), con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi di posta elettronica dei predetti difensori;<br />
Energia Libera, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, dal Prof. Avv. Alfonso Celotto (PEC: alfonso.celotto@pec.it), con domicilio eletto presso il suo Studio, in Roma, alla Via Michele Mercati, n. 39, nonché presso il suo indirizzo digitale alfonso.celotto@pec.it;<br />
Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, dagli avvocati Fabio Todarello (PEC fabio.todarello@milano.pecavvocati.it), Claudia Sarrocco (PEC claudiasarrocco@pec.it) e Massimo Colicchia (PEC massimocolicchia@milano.pecavvocati.it) e domiciliata digitalmente presso gli indicati rispettivi indirizzi PEC;<br />
Utilitalia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, dagli avvocati Fabio Todarello (PEC fabio.todarello@milano.pecavvocati.it), Claudia Sarrocco (PEC claudiasarrocco@pec.it) e Massimo Colicchia (PEC massimocolicchia@milano.pecavvocati.it) e domiciliata digitalmente presso gli indicati rispettivi indirizzi PEC;<br />
Tirreno Power S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Matteo Ferrario (PEC tferrario@pec.it), con domicilio digitale eletto presso il predetto indirizzo PEC;<br />
Engie Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Matteo Ferrario (PEC tferrario@pec.it), con domicilio digitale eletto presso il predetto indirizzo PEC;<br />
Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente &#8211; Arera, B2g Sicily S.r.l., Edison S.p.A., S.p.A., Axpo Italia S.p.A., Sorgenia S.p.A., Dolomiti Energia Trading S.p.A., Elettricita’ Futura – Unione delle Imprese Elettriche Italiane, A2a S.p.A., allo stato non costituite in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell&#8217;ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 16253/2024, resa tra le parti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dall’appellante, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Terna S.p.A., Enel Produzione S.p.A., EP Produzione, Energia Libera, Eni S.p.A., Utilitalia, Tirreno Power S.p.A. e Engie Italia S.p.A., nonché le specifiche memorie difensive di EP Produzione e Terna S.p.A.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che con atto intitolato “appello cautelare ex art. 62 e 16 c.p.a.” la Termica Celano s.r.l. ha chiesto l’annullamento e/o la riforma, previa tutela cautelare monocratica dell’ordinanza del T.A.R. Lazio, Sezione Terza, n. 16253 del 9 settembre 2024 che ha declinato la propria competenza in favore del T.A.R. Lombardia, ritenendo poi quanto agli effetti del decreto cautelare monocratico n. 3645 del 10 agosto 2024 – con il quale era stata interinalmente disposta la sospensione della esecutività dei provvedimenti impugnati nelle more della trattazione collegiale della domanda cautelare all’udienza camerale del 5 settembre 2024 – che trovi applicazione il disposto di cui all’art. 56, comma 4, c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che, indipendentemente da ogni considerazione sulla esatta qualificazione giuridica dell’atto introduttivo del presente giudizio:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-ai sensi del secondo comma dell’art. 15 c.p.a. in ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-ai sensi del quinto comma dell’art. 15 c.p.a. l’ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare è impugnabile esclusivamente con il regolamento di cui all’art. 16;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la previsione del comma 7 dell’art. 15 c.p.a. non appare invocabile a sostegno della tesi dell’ultrattività nel caso di specie del decreto monocratico emesso dal giudice di primo grado, stante in ogni caso la specialità della previsione di cui al quarto comma dell’art. 56, comma 4;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la tutela cautelare anche nel caso di pronuncia di incompetenza del T.A.R. è assicurata dalla previsione del sesto comma dell’art. 6, dell’art. 15, c.p.a., secondo cui “in pendenza del regolamento di competenza la domanda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell’ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso, fermo restando quanto disposto dal comma 7”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto pertanto che la istanza di misure cautelari monocratiche appare inammissibile;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dichiara inammissibile l’istanza di misure cautelari monocratiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 24 settembre 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso il giorno 10 settembre 2024.</p>
<table class="sottoscrizioni" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td width="350"></td>
<td>Il Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td width="350"></td>
<td>Carlo Saltelli</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-domanda-cautelare-monocratica-richiesta-in-sede-di-appello-avverso-lordinanza-collegiale-di-primo-grado-che-ha-declinato-la-competenza/">Sull&#8217;inammissibilità della domanda cautelare monocratica richiesta in sede di appello avverso l&#8217;ordinanza collegiale di primo grado che ha declinato la competenza.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello proposto contro il decreto cautelare monocratico.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-proposto-contro-il-decreto-cautelare-monocratico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 11:06:24 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88109</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-proposto-contro-il-decreto-cautelare-monocratico/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello proposto contro il decreto cautelare monocratico.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Decreto cautelare monocratico &#8211; Impugnabilità &#8211; Inammissibilità dell&#8217;impugnazione. E&#8217; sempre e comunque inammissibile l&#8217;appello che sia proposto contro il decreto cautelare monocratico, posto che a) in base all’art. 56, comma 2, c.p.a., il decreto che provvede sull’istanza cautelare proposta anteriormente alla sua trattazione da parte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-proposto-contro-il-decreto-cautelare-monocratico/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello proposto contro il decreto cautelare monocratico.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-proposto-contro-il-decreto-cautelare-monocratico/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello proposto contro il decreto cautelare monocratico.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Decreto cautelare monocratico &#8211; Impugnabilità &#8211; Inammissibilità dell&#8217;impugnazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; sempre e comunque inammissibile l&#8217;appello che sia proposto contro il decreto cautelare monocratico, posto che</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) in base all’art. 56, comma 2, c.p.a., il decreto che provvede sull’istanza cautelare proposta anteriormente alla sua trattazione da parte del collegio (comma 1), è espressamente dichiarato dalla legge “<i>non impugnabile</i>” – senza <i>se</i> e senza <i>ma</i>: e occorrendo che ciò sia adeguatamente evidenziato, giacché ancora non se ne riscontra un’adeguata comprensione – mentre, peraltro, il seguente comma 4 dello stesso articolo, stabilisce che “[f]<i>ino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata</i>” (ossia: prima della trattazione in sede collegiale della “cautela” – limite che segna la perdita di efficacia del decreto presidenziale – nonché, secondo la lettera della norma, a iniziativa di qualsiasi parte, compresa quella ricorrente e già istante, che può sempre addurre elementi di fatto o di <i>periculum</i> sopravvenuti o non adeguatamente ponderati, nel decreto di cui sia chiesta la revoca o la modifica, da parte dello stesso organo giurisdizionale emanante, compresa la stessa incidenza negativa degli effetti del provvedimento amministrativo impugnato in relazione alla data di fissazione <i>secundum legem</i> della camera di consiglio);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) a sua volta, l’art. 61 c.p.a, relativo all’ipotesi di decreto cautelare presidenziale “<i>anteriore alla causa</i>”, al comma 4, dispone parimenti che lo stesso non sia impugnabile, facendo salva, altrettanto, la possibilità che l’istanza possa essere “<i>riproposta dopo l’inizio del giudizio con le forme delle domande cautelari in corso di causa</i>”, ricorrendo le stesse potenziali ipotesi di deduzione – purché con ulteriore offerta di adeguata e specifica prova – di elementi di revoca o modifica già illustrati nel precedente punto a);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) a “chiusura” coordinata del sistema, così chiaramente delineato, risalta l’art. 62 c.p.a., che ammette l’appello al Consiglio di Stato esclusivamente “<i>contro le ordinanze cautelari</i>”, previsione che va letta alla luce del principio di stretta tipicità legale del sistema delle impugnazioni, volto al buon governo del processo e del contraddittorio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) nel suo complesso, il sistema vigente risulta globalmente congegnato in modo da prevedere che la tutela monocratica cautelare in primo grado sia, sussistendone consistenti presupposti, revocabile o modificabile solo all’interno del grado di giudizio in cui essa è attivata, senza violare il principio di “<i>non impugnabilità</i>” (davanti al giudice di secondo grado), chiaramente espresso da una scelta legittima e insindacabile del legislatore; e ciò, in un’evidente armonica e razionale considerazione del doppio grado di giudizio, al fine di evitare interferenze tra la trattazione dell’incidente cautelare in sede camerale di prime cure e l’inevitabile anticipazione, sulla stessa vicenda, dell’orientamento del giudice d’appello, sia monocratico-presidenziale sia, a fortiori, ancorando a esso una successiva trattazione collegiale in appello, anticipata rispetto alla stessa proposizione dell’appello avverso l’ordinanza cautelare di primo grado.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. de Francisco &#8211; Est. de Francisco</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2023, proposto da<br />
Societa&#8217; Catania F.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Lubrano, Paolo Rodella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Prefettura di Catania, Questura di Catania, Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive, Pubblica Sicurezza Ministero Interno, Ministero Interno, Lega Italiana Calcio Professionistico, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Societa&#8217; Sorrento Calcio 1945 S.r.l., Federazione Italiana Giuoco Calcio, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania del 18 dicembre 2023, n. 615, reso tra le parti, con cui è stata respinta l’istanza di SOSPENSIONE DELL&#8217;ESECUZIONE, MEDIANTE DECRETO PRESIDENZIALE MONOCRATICO, del provvedimento emanato dal Prefetto di Catania in data 15 dicembre 2023, che ha disposto la “disputa della gara in assenza di spettatori”, con riferimento alla gara Catania-Sorrento di lunedì 18 dicembre 2023 (ore 20.45), valida per il Campionato Nazionale di calcio di Lega Pro – Serie C – stagione 2023-2024; nonché di ogni atto ad esso connesso, ivi compresa la determinazione n. 45/2023 del 14 dicembre 2023 del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, nonché la nota prot. n. 0163334 del 15 dicembre 2023 del Questore di Catania, nonché di ogni ulteriore eventuale atto, presupposto o conseguente ad essi connesso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che – nella presente fase monocratica – viene in decisione l’appello avverso il decreto cautelare monocratico reso in data odierna dal presidente del Collegio di primo grado, 18 dicembre 2023, n. 615;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato trattarsi, appunto, di appello proposto avverso un decreto reso ai sensi dell’articolo 56 c.p.a. e dunque espressamente qualificato, dal relativo comma 2, “<i>non impugnabile</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto, in argomento, il decreto del Presidente di questo Consiglio di giustizia amministrativa 30 ottobre 2023, n. 351 – e richiamate qui recettiziamente le argomentazioni ivi svolte, peraltro in continuità e piena condivisione con il decreto 24 marzo 2023, n. 86, di questo stesso presidente; nonché con quelle di cui al decreto del Presidente della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 29 aprile 2022, n. 1962, che a sua volta si pone nel solco esegetico del decreto del Presidente della Quinta Sezione del Consiglio di Stato 18 febbraio 2022, n. 798, in punto di inammissibilità di ogni appello avverso decreti cautelari monocratici di primo grado – qui da considerare ripetuto e trascritto, perché integralmente condiviso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che, alla luce di tali precedenti, devesi dunque ribadire che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) in base all’art. 56, comma 2, c.p.a., il decreto che provvede sull’istanza cautelare proposta anteriormente alla sua trattazione da parte del collegio (comma 1), è espressamente dichiarato dalla legge “<i>non impugnabile</i>” – senza <i>se</i> e senza <i>ma</i>: e occorrendo che ciò sia adeguatamente evidenziato, giacché ancora non se ne riscontra un’adeguata comprensione – mentre, peraltro, il seguente comma 4 dello stesso articolo, stabilisce che “[f]<i>ino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata</i>” (ossia: prima della trattazione in sede collegiale della “cautela” – limite che segna la perdita di efficacia del decreto presidenziale – nonché, secondo la lettera della norma, a iniziativa di qualsiasi parte, compresa quella ricorrente e già istante, che può sempre addurre elementi di fatto o di <i>periculum</i> sopravvenuti o non adeguatamente ponderati, nel decreto di cui sia chiesta la revoca o la modifica, da parte dello stesso organo giurisdizionale emanante, compresa la stessa incidenza negativa degli effetti del provvedimento amministrativo impugnato in relazione alla data di fissazione <i>secundum legem</i> della camera di consiglio);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) a sua volta, l’art. 61 c.p.a, relativo all’ipotesi di decreto cautelare presidenziale “<i>anteriore alla causa</i>”, al comma 4, dispone parimenti che lo stesso non sia impugnabile, facendo salva, altrettanto, la possibilità che l’istanza possa essere “<i>riproposta dopo l’inizio del giudizio con le forme delle domande cautelari in corso di causa</i>”, ricorrendo le stesse potenziali ipotesi di deduzione – purché con ulteriore offerta di adeguata e specifica prova – di elementi di revoca o modifica già illustrati nel precedente punto a);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) a “chiusura” coordinata del sistema, così chiaramente delineato, risalta l’art. 62 c.p.a., che ammette l’appello al Consiglio di Stato esclusivamente “<i>contro le ordinanze cautelari</i>”, previsione che va letta alla luce del principio di stretta tipicità legale del sistema delle impugnazioni, volto al buon governo del processo e del contraddittorio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) nel suo complesso, il sistema vigente risulta globalmente congegnato in modo da prevedere che la tutela monocratica cautelare in primo grado sia, sussistendone consistenti presupposti, revocabile o modificabile solo all’interno del grado di giudizio in cui essa è attivata, senza violare il principio di “<i>non impugnabilità</i>” (davanti al giudice di secondo grado), chiaramente espresso da una scelta legittima e insindacabile del legislatore; e ciò, in un’evidente armonica e razionale considerazione del doppio grado di giudizio, al fine di evitare interferenze tra la trattazione dell’incidente cautelare in sede camerale di prime cure e l’inevitabile anticipazione, sulla stessa vicenda, dell’orientamento del giudice d’appello, sia monocratico-presidenziale sia, a fortiori, ancorando a esso una successiva trattazione collegiale in appello, anticipata rispetto alla stessa proposizione dell’appello avverso l’ordinanza cautelare di primo grado;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Richiamato altresì – in relazione a precedenti ermeneusi che pur sono state talvolta espresse in sensi diversi dallo stesso Consiglio di Stato, anche successivamente ai succitati precedenti qui condivisi – l’articolo 101, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del quale i “<i>giudici sono soggetti soltanto alla legge</i>”, e ritenuta perciò la prevalenza della piena soggezione di questo giudice a essa, per insuperabile disposto costituzionale (vieppiù in presenza, com’è nella specie, d’una preclara formulazione testuale della normativa applicabile), rispetto a ogni altra opzione esegetica da chiunque espressa – salvo che dalla Corte costituzionale a mezzo di sentenza di accoglimento (pur se manipolativa, ma comunque purché non reiettiva), essa costituendo l’unico strumento interpretativo idoneo, nel vigente ordinamento giuridico, a modificare il diritto oggettivo nazionale – e pur se richiamata da una legge sull’interpretazione delle altre leggi (la quale, per il principio di gerarchia delle fonti, giammai potrebbe assolvere il giudice dall’obbligo di sottostare al principio della sua diretta soggezione solo alla legge che è chiamato ad applicare; e perciò non anche alla legge per come vincolativamente interpretata da altri, ove ciò non sia normativamente idoneo a provocare una conforme definitiva modificazione del diritto oggettivo statuale);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, dunque, ai sensi del preclaro disposto dell’articolo 56 c.p.a. – della cui piena conformità a costituzione non si scorge ragione per dubitare, anche alla stregua delle surriferite considerazioni di sistema – che il decreto cautelare qui impugnato sia, in ultima analisi e indubitabilmente, incondizionatamente “<i>non impugnabile</i>”, con rinveniente ineludibile inammissibilità dell’impugnazione per quale nella specie proposta (il concetto di non impugnabilità certamente includendo quello di non appellabilità);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato, pur se solo <i>ad abundantiam</i>, che nella specie certamente non v’è luogo a rinvenire alcun profilo di eventuale “abnormità” dell’appellato decreto che – invero nella sola ipotesi di sua inettitudine a potersi sussumere nella fattispecie legale di cui al citato art. 56 c.p.a. – per qualsiasi verso possa indurre a dubitare della sua qualificazione normativa nei surrilevati termini di intrinseca e incondizionata non impugnabilità;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Riscontrato infatti, sul punto, che il qui impugnato decreto del Presidente del T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha fissato correttamente la trattazione cautelare collegiale alla “<i>camera di consiglio di cui all’articolo 55, comma 5</i>”, c.p.a. (tale nella specie essendo, rispetto al calendario giudiziario della competente sezione del T.A.R. adito, quella del 17 gennaio 2024), sicché il decreto si dimostra interamente conforme alla fattispecie normativa applicata e, come tale, non può qualificarsi in termini di abnormità; e che, peraltro, pur nelle more di detta camera di consiglio, non è precluso alla parte interessata adire lo stesso organo giurisdizionale emanante, ai sensi dell’art. 56, comma 4, ultimi due periodi, come già rilevato dal succitato decreto della Quinta Sezione, per ivi riproporre le stesse ragioni inammissibilmente veicolate nel presente appello ai fini della modifica del decreto cautelare (istanza che <i>ex se</i> radicherebbe, in prime cure, l’obbligo presidenziale di riprovvedere, ma certamente senza alcun vincolo in ordine al relativo esito);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato, altresì, che l’ordinamento processuale vigente appresta, in luogo dell’appellabilità del decreto cautelare, altri strumenti acceleratori interni al giudizio di primo grado (cfr. art. 53 c.p.a.) – ovviamente nei limiti imposti dall’oggettivo scorrere del tempo – che tuttavia la parte qui appellante (per proprie scelte insindacabili, ciò qui comunque non potendo avere alcun rilievo) non ha ritenuto di utilizzare;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, infine, che, sempre in ossequio alla dichiarata doverosità della soggezione di ogni giudice alla legge, resta in ogni caso fermo, giacché così dispone il comma 4 del citato articolo 56, che nel presente decreto “<i>deve essere comunque indicata la camera di consiglio di cui all’articolo 55, comma 5</i>” (che è, appunto, quella che si fissa in dispositivo), quale mezzo al fine di consentire sempre e in ogni caso al Collegio di esercitare i poziori poteri cognitori di sua pertinenza, rispetto a quelli monocratici qui dispiegati (vieppiù innanzi a un giudice intrinsecamente collegiale, quale in ogni caso è quello amministrativo);</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">DICHIARA INAMMISSIBILE, per quanto è oggetto di cognizione nella presente fase monocratica, l’appello avverso il decreto cautelare presidenziale indicato in epigrafe.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa, per la discussione di quant’altro eventualmente residui, la camera di consiglio del 17 gennaio 2024, designando relatore il Consigliere Mazzamuto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente decreto è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo il giorno 18 dicembre 2023.</p>
<table class="sottoscrizioni" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td width="350"></td>
<td>Il Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td width="350"></td>
<td>Ermanno de Francisco</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-proposto-contro-il-decreto-cautelare-monocratico/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello proposto contro il decreto cautelare monocratico.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla c.d. prova confidenziale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-c-d-prova-confidenziale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 12:12:13 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88018</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-c-d-prova-confidenziale/">Sulla c.d. prova confidenziale.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Prova confidenziale &#8211; Ammissibilità &#8211; Limiti Nell&#8217;ordinamento interno la c.d. prova confidenziale non è configurabile, tranne eccezionali ipotesi di segreto qualificato (si pensi al caso limite ad es. del segreto di Stato e del deposito di una nota dei servizi segreti in busta chiusa da</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-c-d-prova-confidenziale/">Sulla c.d. prova confidenziale.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Prova confidenziale &#8211; Ammissibilità &#8211; Limiti</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ordinamento interno la c.d. prova confidenziale non è configurabile, tranne eccezionali ipotesi di segreto qualificato (si pensi al caso limite ad es. del segreto di Stato e del deposito di una nota dei servizi segreti in busta chiusa da prendersi come “fatto” e giammai da valutarsi per il suo contenuto ove tale documento sia posto alla base ad es. di un provvedimento espulsivo per ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato in un procedimento paragiurisdizionale quale il ricorso straordinario avente carattere misto fra natura amministrativa e giurisdizionale).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Montedoro &#8211; Est. Montedoro</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8523 del 2023, proposto da<br />
Roxtec Ab, Roxtec Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Sara Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Wallmax S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vittorio Minervini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de&#8217; Cavalieri 7;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell&#8221;ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 06894/2023, resa tra le parti, per l&#8221;annullamento,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">previe idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento n. 30737 del 18 luglio 2023 (“Provvedimento”), adottato dall&#8221;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM” o “Autorità”) all&#8221;esito del procedimento A538 (“Procedimento”), notificato tramite posta elettronica certificata il 3 agosto 2023 (doc. 1);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della delibera dell&#8221;Autorità dell&#8221;8 febbraio 2022 di rigetto degli impegni presentati dalle società ai sensi dell&#8221;art. 14-ter, l. n. 287/90 (doc. 2; “Provvedimento di Rigetto”);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi incluso il provvedimento di avvio dell&#8221;istruttoria (doc. 3), e con riserva di motivi aggiunti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonchè in subordine</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall&#8221;Autorità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l’istanza di riesame del decreto presidenziale n. 1348 del 2023 che ammettendo un deposito di documentazione non in forma informatica ha rigettato la domanda di deposito in forma confidenziale perché non configurabile tranne eccezionali ipotesi di segreto qualificato ( e si pensi al caso limite ad es. del segreto di Stato e del deposito di una nota dei servizi segreti in busta chiusa da prendersi come “fatto” e giammai da valutarsi per il suo contenuto ove tale documento sia posto alla base ad es. di un provvedimento espulsivo per ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato in un procedimento paragiurisdizionale quale il ricorso straordinario avente carattere misto fra natura amministrativa e giurisdizionale)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che nel processo antitrust l’uso dell’art. 136 del cpa nel diverso caso limite delle dichiarazioni del leniency applicant nella giurisprudenza della Sezione non ha sottratto al contraddittorio ( vedasi il precedente CdS VI n. 6503 del 2021 ) la documentazione prodotta ma ha condotto all’acquisizione integrale della documentazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che la parte ha voluto depositare nuova istanza al fine di evidenziare che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">i.la corrispondenza intercorsa con l’Autorità si colloca nel contesto del procedimento sanzionatorio di cui è causa e della sua fase esecutiva;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ii.tale esigenza di riservatezza si giustifica tenendo conto che le interlocuzioni in esame con l’Autorità attengono alla definizione di una complessiva linea di condotta strategica e processuale in riferimento a plurimi contenziosi di rilevante entità (nei quali la stessa WallMax è controparte);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">iii.siffatta condotta strategica deve poter essere assunta da Roxtec nella necessaria dimensione confidenziale della relazione procedimentale, fermo restando che WallMax potrà venire a conoscenza di siffatte determinazioni (e dei conseguenti provvedimenti dell’Autorità) alla conclusione della relativa fase procedimentale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">iv.allo stato, un diverso modus procedendi, limitato alla mera applicazione di sezioni omissis nel corpo della corrispondenza non tutelerebbe adeguatamente la riservatezza di Roxtec;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">v.la formulazione di una istanza istruttoria non appare strettamente percorribile, stante la natura di appello cautelare del giudizio de quo e l’imminente scadenza del termine fissato dall’Autorità per l’esecuzione del provvedimento (i.e. 1° dicembre 2023);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’istante ha dunque necessità di sottoporre la Richiesta di Chiarimenti e la risposta dell’AGCM del 2 novembre u.s. all’attenzione del Collegio in forma confidenziale, preservandone il carattere riservato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">rilevato che tale istanza di riesame si appalesa come una nuova istanza meglio circostanziata con la quale si insiste nel ritenere ammissibile la c.d. prova confidenziale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che sul tema dell’ammissibilità della c.d. prova confidenziale nel processo – spazio dominato dal principio del contraddittorio – c’è un vuoto normativo non colmabile dal giudice e che il processo non è il ricorso straordinario al Capo dello Stato che conservando tratti del procedimento amministrativo consente di ipotizzare attenuazioni del principio del contraddittorio pieno quali risultanti dall’istruttoria amministrativa ( arg ex Cons. Stato Ad. Sezioni Riunite Prima e Seconda n. 2131 del 2012 );</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che i rapporti tra trattamento delle informazioni riservate e attività processuale sono vari e complessi occorre ricordare che, in dottrina e specialmente quella di stampo tedesco, si distinguono due profili di riservatezza nel processo: un primo profilo riguarda quella verso l’esterno del processo, e si occupa di quell’insieme di norme che tendono a proteggere le informazioni che le parti si scambiano durante il processo dalla loro diffusione verso la collettività (unmittelbare Öffentlichkeit); il secondo profilo riguarda invece la riservatezza come esigenza interna al processo, vale a dire di tutela di una parte nei confronti dell’altra (Parteiöffentlichkeit);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che l’art. 136 cpa riguarda i profili di riservatezza esterna o verso la collettività e non consente alcuna deroga ai principi del contraddittorio nel lato interno del rapporto processuale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che nel processo amministrativo italiano e nel processo civile italiano che lo integra ( ai sensi dell’art. 39 cpa ) non esiste una disposizione analoga a quella dell’art. 105 del regolamento di procedura del Tribunale UE che consente deroghe al contraddittorio ma solo nel caso di trattamento di informazioni o atti che interessano la sicurezza dell&#8217;Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali ;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che tale articolo 105 è disposto dato il consistente aumento di misure restrittive adottate a livello europeo nei confronti di Paesi terzi o singole persone fisiche e giuridiche sulla base degli artt. 29 TEU e 215 TFEU, si è avuto conseguentemente anche una crescita del contenzioso inerente la legittimità di tali atti e che proprio nella trattazione di tali casi i giudici europei si sono trovati a dover analizzare e consultare documenti di natura confidenziale legati ad interessi di sicurezza nazionale e dell’intera Unione Europea, quali elementi probatori, facendo emergere la necessità per la Corte di dotarsi di adeguati accorgimenti processuali per il trattamento di tale materiale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che in materia sono rilevanti famosi casi della Corte di Giustizia europea (Kadi e al Barakaat International Foundation v. Council and Commission del 2008, Commission and Others v. Kadi del 2013 e ZZ v. Secretary of State for Home department del 2011);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che in tali casi la Corte ha infatti fatto emergere come il processo decisionale di tipo amministrativo di adozione di atti, quali le sanzioni nei confronti degli individui, sia carente sotto il profilo della tutela procedurale dei destinatari delle sanzioni per la mancanza di un adeguato meccanismo che permetta alla persona coinvolta di essere in primo luogo informata dei motivi d’accusa posti a suo carico e, di conseguenza, di poter far valere le proprie ragioni al riguardo: condizione essenziale per un confronto proficuo tra le istituzioni e la persona e quindi ha fatto valere le ragioni della tutela processuale in un contesto quale quello delle attività amministrative sovranazionali permeato spesso da attività confidenziali di alta rilevanza tecnico-politica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che a tal fine la Corte ha indicato che “il rispetto dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva postula che l’autorità competente comunichi alla persona interessata gli elementi a suo carico di cui tale autorità dispone per fondare la sua decisione” (punto 111 Sentenza Kadi 2013);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che i giudici comunitari affermano così il principio del “irreducibile minimum”, che si esplica nella necessità che sia reso noto alla persona il cuore e la sostanza delle motivazioni che sorreggono l’accusa nei suoi confronti ( sulla base di documentazione coperta da esigenze di sicurezza nazionale ) in modo tale che la stessa possa difendersi ed accedere così ad una tutela giurisdizionale effettiva e che in tal modo la Corte cerca di ricucire la ferita aperta originata dalla compressione della tutela procedurale dell’individuo nella fase amministrativa, affidando alla fase giurisdizionale un più pieno esplicarsi del diritto di difesa del soggetto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che la fase processuale diviene così il momento in cui deve realizzarsi il delicato bilanciamento tra le due opposte esigenze, quella di un’effettiva difesa della persona e quella di tutela della riservatezza di alcune informazioni, venendo affidato chiaramente al “giudice dell’Unione, cui non possono essere opposti il segreto o la riservatezza di tali informazioni o elementi, di attuare , nell’ambito del controllo giurisdizionale che esercita, tecniche che consentano di conciliare le legittime preoccupazioni di sicurezza relative alla natura ed alle fonti di informazione prese in considerazione nell’adottare la decisione di cui trattasi con la necessità di garantire adeguatamente all’interessato il rispetto dei suoi diritti processuali, quali il diritto ad essere sentito e il principio al contraddittorio ” (Sentenza Kadi 2013, punto 125) e che tale bilanciamento tuttavia riguarda la materia della sicurezza dell’UE o dei suoi Stati membri o delle relazioni internazionali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che l’art 105 citato va letto in tale contesto giurisprudenziale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che il vuoto normativo del diritto nazionale in tema di “prova confidenziale” non può essere colmato in via analogica con riferimento al diritto europeo per il principio di autonomia procedurale dello Stato membro e per la presenza degli articoli 24 e 111 Cost. e per il diverso oggetto del contenzioso rispetto a quello trattato nei precedenti citati che comunque non escludono ma affermano la necessità di una sottoposizione al contraddittorio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato comunque che le ragioni addotte dalla nuova istanza volta ad ottenere un trattamento confidenziale della prova non attengono minimamente alla sicurezza dello Stato membro o al sistema delle alleanze sovranazionali ed internazionali ma a semplici ragioni di opportunità legate alla linea di condotta strategico processuale della parte istante in relazione ad un contenzioso plurimo esistente con la controparte in questa causa ;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato quindi che in alcun modo viene invocato nemmeno un segreto qualificato che comunque non può consentire – allo stato della disciplina &#8211; deroghe al contraddittorio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che nel processo civile si ravvisa la norma di cui all’art. 3 comma 4 del dlgs. . 3 del 2017 ai sensi della quale l’esigenza di bilanciamento è cosi disciplinata :</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>“4. Quando la richiesta o l&#8217;ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l&#8217;obbligo del segreto, la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell&#8217;incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finnanziario relative a persone ed imprese, nonché i segreti commerciali.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>5. La parte o il terzo nei cui confronti è rivolta la istanza di esibizione hanno diritto di essere sentiti prima che il giudice provveda a norma del presente articolo.”</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che tale disposizione non si riferisce al caso di produzione volontaria di documentazione ma al caso in cui vi sia una richiesta od un ordine di esibizione del giudice che violi esigenze di riservatezza ;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che l’obbligo del segreto previsto dalla disposizione di cui all’art. 3 del dlgs n. 3 del 2017 è imposto alle parti che vengono a conoscenza del materiale riservato del processo e non significa possibilità di produzione di prove totalmente segrete o confidenziali contro un contraddittore processuale e le altre cautele della norma sono disposte per bilanciare la riservatezza ed il diritto alla difesa e non comportano sottrazione delle prove al contraddittorio o esclusione totale dello stesso come nel caso della c.d. prova confidenziale ( conosciuta dal giudice e non dall’altra parte del rapporto triadico processuale );</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che anche il giudice penale si ferma sulla soglia delle c.d. informazioni confidenziali al fine di non dare ingresso a materiali spuri nel processo ( non si deve sussurrare al giudice ) e si veda l’art. 203 cpp ;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che la documentazione procedimentale riservata sarà ad un certo punto ostensibile ma fino a tale momento non può essere utilizzata processualmente se non per scelta della parte che la produce con l’effetto tipico di esporla al contraddittorio ( ove non ritenga di omissarla ) e non costruendo un caso di prova confidenziale o segreta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto pertanto che l’istanza di riesame non possa accogliersi;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Respinge l’istanza di riesame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma il giorno 10 novembre 2023.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;istanza di cancellazione della causa dal ruolo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistanza-di-cancellazione-della-causa-dal-ruolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 10:15:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87621</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistanza-di-cancellazione-della-causa-dal-ruolo/">Sull&#8217;istanza di cancellazione della causa dal ruolo.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Fissazione dell&#8217;udienza &#8211; Iscrizione della causa sul ruolo &#8211; Istanza di cancellazione &#8211; Inammissibilità. E&#8217; inammissibile l&#8217;istanza di cancellazione della causa dal ruolo che il ricorrente abbia depositato in giudizio per l&#8217;ottemperanza: (i) perché non è consentita la cancellazione dal ruolo su istanza di parte;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistanza-di-cancellazione-della-causa-dal-ruolo/">Sull&#8217;istanza di cancellazione della causa dal ruolo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistanza-di-cancellazione-della-causa-dal-ruolo/">Sull&#8217;istanza di cancellazione della causa dal ruolo.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Fissazione dell&#8217;udienza &#8211; Iscrizione della causa sul ruolo &#8211; Istanza di cancellazione &#8211; Inammissibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; inammissibile l&#8217;istanza di cancellazione della causa dal ruolo che il ricorrente abbia depositato in giudizio per l&#8217;ottemperanza:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(i) perché non è consentita la cancellazione dal ruolo su istanza di parte;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(ii) perché nel rito dell’ottemperanza non rientra nella disponibilità della parte la fissazione dell’udienza di trattazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(iii) perché la cancellazione dal ruolo d’ufficio non è comunque consentita nei riti in cui l’udienza deve essere fissata d’ufficio, a prescindere da una non richiesta istanza di parte.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. De Nictolis</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3351 del 2023, proposto da<br />
Bye Bye di Corrado Casiero s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Bianconi, Paolo Giovannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Giovannelli in Roma, via Giovanni Nicotera, n. 29;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la ottemperanza</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZ. V n. 4818/2022, resa tra le parti,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l’istanza di cancellazione dal ruolo depositata dall’appellante in data 30.5.2023 con cui si chiede altresì che l’udienza sia fissata solo a seguito di una nuova istanza di parte;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">visto l’art. 73, c. 1-bis, c.p.a., a tenore del quale la cancellazione dal ruolo è consentita solo d’ufficio e non su istanza di parte;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ritenuto inoltre che la cancellazione dal ruolo, seppure solo d’ufficio, sia ammissibile solo nei riti connotati dall’impulso di parte (ossia che richiedono una istanza di fissazione di udienza) e non anche nei riti connotati dall’impulso d’ufficio (nei quali la fissazione di udienza avviene d’ufficio e deve essere disposta entro termini specifici, qui quelli di cui all’art. 87 c.p.a.), posto che la cancellazione del ruolo è finalizzata al decorso del termine per la dichiarazione di perenzione ordinaria, e che il termine di perenzione non può logicamente decorrere nei riti in cui non occorre l’impulso di parte, sicché resta irrilevante l’inerzia della parte stessa; una cancellazione dal ruolo disposta d’ufficio nei riti connotati dall’impulso d’ufficio sarebbe del tutto inidonea sia a far decorrere il termine di perenzione, sia a far venire meno i criteri di priorità stabiliti dal c.p.a. nella fissazione d’ufficio dell’udienza nei riti che per il c.p.a. hanno un ordine di definizione prioritario;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ritenuto pertanto che l’istanza è inammissibile:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(i) perché non è consentita la cancellazione dal ruolo su istanza di parte;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(ii) perché nel rito dell’ottemperanza non rientra nella disponibilità della parte la fissazione dell’udienza di trattazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(iii) perché la cancellazione dal ruolo d’ufficio non è comunque consentita nei riti in cui l’udienza deve essere fissata d’ufficio, a prescindere da una non richiesta istanza di parte.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dichiara l’istanza inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma il giorno 1 giugno 2023.</p>
<table class="sottoscrizioni" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td width="350"></td>
<td>Il Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td width="350"></td>
<td>Rosanna De Nictolis</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullistanza-di-cancellazione-della-causa-dal-ruolo/">Sull&#8217;istanza di cancellazione della causa dal ruolo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;0bbligo del Giudice di non esaminare le questioni trattate nelle porzioni dell’atto processuale eccedenti i suoi limiti dimensionali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sull0bbligo-del-giudice-di-non-esaminare-le-questioni-trattate-nelle-porzioni-dellatto-processuale-eccedenti-i-suoi-limiti-dimensionali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 10:30:01 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87502</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sull0bbligo-del-giudice-di-non-esaminare-le-questioni-trattate-nelle-porzioni-dellatto-processuale-eccedenti-i-suoi-limiti-dimensionali/">Sull&#8217;0bbligo del Giudice di non esaminare le questioni trattate nelle porzioni dell’atto processuale eccedenti i suoi limiti dimensionali.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Istanza di superamento dei limiti dimensionali &#8211; Art. 13-ter, comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a. &#8211; Interpretazione &#8211; Obbligo del giudice di non prendere in considerazione la parte di testo eccedente i limiti. Sebbene l’articolo 13-ter, comma 5, delle norme di attuazione del</p>
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<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Istanza di superamento dei limiti dimensionali &#8211; Art. 13-<i>ter</i>, comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a. &#8211; Interpretazione &#8211; Obbligo del giudice di non prendere in considerazione la parte di testo eccedente i limiti.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sebbene l’articolo 13-<i>ter</i>, comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a., si limiti a stabilire che “<i>Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione</i>”, lasciando apparentemente intendere che il giudice possa, pur se solo facoltativamente, esaminare anche le questioni poste nelle pagine in eccesso – in esito a una più meditata considerazione si deve piuttosto ritenere che la normativa citata non abbia demandato al giudice di poter conoscere, o meno, delle questioni ulteriori a quelle svolte nei limiti dimensionali dell’atto processuale secondo il suo soggettivo apprezzamento, in considerazione del fatto che, essendo quello amministrativo un processo di parti (ossia di c.d. giurisdizione soggettiva), alla “benevolenza” che fosse offerta a una parte conseguirebbe ineluttabilmente un pregiudizio (da reputarsi “ingiusto”, perché ottenuto a fronte della violazione di una norma del codice processuale) per le controparti processuali. Sono, dunque, i fondamentali principi di terzietà e di imparzialità del giudice a indurre necessariamente a ritenere che il cit. comma 5, allorché sia esegeticamente ricondotto a conformità con i ricordati principi fondamentali del processo, configuri un obbligo (negativo) del giudice, piuttosto che una sua facoltà, di non esaminare le questioni (e, dunque, di non conoscere delle domande) trattate nelle porzioni dell’atto processuale che eccedano i suoi limiti normativamente fissati.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Francisco &#8211; Est. De Francisco</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p style="text-align: justify;">
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 318 del 2023, proposto da<br />
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Barreca, Ignazio Scuderi, Liliana D&#8217;Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Ufficio Territoriale del Governo &#8211; Prefettura di Catania, Anas S.p.A. &#8211; Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, -OMISSIS-., Anac, Anas Sicilia, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 01105/2023, resa tra le parti, concernente a.- col ricorso introduttivo del giudizio sono stati impugnati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il provvedimento del 27 luglio 2022, numero -OMISSIS- adottato dalla Prefettura di Catania &#8211; Ufficio territoriale del Governo, notificato a mezzo pec il 28 luglio 2022 col quale “…ai sensi e per gli effetti previsti dall&#8217;art. 92, co. 2-ter, lett. b), del D. Lgs n. 159/2011…”, ha ritenuto sussistere “…i presupposti per l&#8217;adozione di un provvedimento interdittivo, ai sensi degli artt. 84, 91 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011, nonché per disporre la cancellazione della stessa dall&#8217;elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list)…”, informando la società che “…è interdetta ai sensi del combinato disposto degli artt. 84, 91 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011, in quanto gli elementi informativi sopra indicati, valutati nel loro complesso, evidenziano l&#8217;esistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell&#8217;art. 91 del Codice Antimafia, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell&#8217;impresa in esame…” e disponendo “…la cancellazione della stessa dall&#8217;elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list)…” (All.2);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove occorra il verbale del Gruppo Informativo Antimafia della Prefettura di Catania del 7 luglio 2022, richiamato nell&#8217;interdittiva, allo stato non conosciuto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti antecedenti o successivi, comunque presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b.- col ricorso e motivi aggiunti sono stati impugnati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il provvedimento dell&#8217;ANAS del 20 ottobre 2022, numero-OMISSIS- di protocollo, avente ad oggetto “…SS n. 284 “Occidentale Etnea” Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto dal Km 26+000 al km 30+000”. Protocollo di Legalità del 14/11/2016. Ditta -OMISSIS- S.R.L.. – Richiesta esercizio Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. &#8211; Avvio procedura prevista dal comma 2 dell&#8217;art. 7 del Protocollo di Legalità…” (All. 3);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la nota della -OMISSIS- s.p.a. del 24 ottobre 2022 (All. 4) con cui &#8211; avendo l&#8217;ANAS “…ordinato alla scrivente Impresa &#8211; in ragione della situazione soggettiva dell&#8217;allora Amministratore pro tempore e socio di minoranza di Codesta Impresa, destinatario di una misura cautelare personale per reati contro la Pubblica Amministrazione – di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nell&#8217;art. 7 comma 2 del Protocollo di Legalità del 14.11.2016 e richiamata nell&#8217;art. 23 del contratto di fornitura…”, ha comunicato “…nuovamente l&#8217;immediata risoluzione del contratto in essere…” e ciò “…in pedissequa applicazione delle disposizioni della committente principale…”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nonché tutti gli atti e/o provvedimenti antecedenti o successivi, comunque presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti (ivi comprese eventuali note della Prefettura, ivi compreso ove occorra il protocollo di legalità allegato al contratto inter partes, nella non temuta ipotesi che possa esser interpretato nel senso che l&#8217;art. 7 comma 2 preveda una facoltà di risoluzione immediata anziché (come non dovrebbe dubitarsi, la facoltà di avvio di un procedimento affidato al Presidente dell&#8217;ANAC).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nonché, per l&#8217;accertamento del diritto della ricorrente alla prosecuzione della fornitura, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell&#8217;articolo 133, comma 1 lettera a. 3) e lettera e. 1) c.p.a., anche previa declaratoria d&#8217;inefficacia dei contratti eventualmente stipulati dalla -OMISSIS- s.p.a. con altre Società e subentro nella fornitura in questione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato, d’ufficio, che l’appello – proposto il 1° aprile 2023, giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza gravata – al netto delle parti escluse ai sensi dell’articolo 4 del D.P.C.S. 22 dicembre 2016 (pubblicato nella G.U. del 3 gennaio 2017, n. 2) consta di 100.846 caratteri (spazi esclusi), cui si aggiungono i 6.917 caratteri della “premessa” (questi ultimi rilevanti almeno per la parte eccedente i 4.000 caratteri consentiti dall’articolo 4, comma 1, terzo alinea, del cit. D.P.C.S.), dunque per un totale di caratteri computabili pari a 103.763: sicché l’atto processuale in esame eccede di 33.763 caratteri il limite dimensionale (di 70.000 caratteri) fissato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del cit. D.P.C.S. (nonché, altresì, di 3.763 caratteri quello, di 100.000 caratteri, autorizzabile ai sensi dell’art. 5, comma 1, dello stesso D.P.C.S.);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che – sebbene l’articolo 13-<i>ter</i>, comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a., si limiti a stabilire che “<i>Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione</i>”, lasciando apparentemente intendere che il giudice possa, pur se solo facoltativamente, esaminare anche le questioni poste nelle pagine in eccesso – in esito a una più meditata considerazione si deve piuttosto ritenere che la normativa citata non abbia demandato al giudice di poter conoscere, o meno, delle questioni ulteriori a quelle svolte nei limiti dimensionali dell’atto processuale secondo il suo soggettivo apprezzamento, in considerazione del fatto che, essendo quello amministrativo un processo di parti (ossia di c.d. giurisdizione soggettiva), alla “benevolenza” che fosse offerta a una parte conseguirebbe ineluttabilmente un pregiudizio (da reputarsi “ingiusto”, perché ottenuto a fronte della violazione di una norma del codice processuale) per le controparti processuali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, pertanto, che i fondamentali principi di terzietà e di imparzialità del giudice inducono necessariamente a ritenere che il cit. comma 5, allorché sia esegeticamente ricondotto a conformità con i ricordati principi fondamentali del processo, configuri un obbligo (negativo) del giudice, piuttosto che una sua facoltà, di non esaminare le questioni (e, dunque, di non conoscere delle domande) trattate nelle porzioni dell’atto processuale che eccedano i suoi limiti normativamente fissati: fatte salve, naturalmente, le facoltà “riparatorie” concesse dall’art. 7, comma 1, del cit. D.P.C.S., e segnatamente dal relativo secondo periodo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, in conclusione, che le istanze cautelari – e, in particolare, quella di tutela cautelare monocratica, per quanto in questa sede rileva – non possano essere scrutinate, perché contenute nelle pagine finali dell’atto di appello, ossia in quelle che certamente eccedono il relativo limite dimensionale normativamente stabilito;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">DICHIARA INAMMISSIBILE l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">FISSA al 11 maggio 2023 la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare, designando relatore il Consigliere Caleca.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente decreto è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo il giorno 4 aprile 2023.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla modificabilità d&#8217;ufficio dell&#8217;indicazione del rito scelto dal ricorrente.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-modificabilita-dufficio-dellindicazione-del-rito-scelto-dal-ricorrente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 12:17:03 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87392</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-modificabilita-dufficio-dellindicazione-del-rito-scelto-dal-ricorrente/">Sulla modificabilità d&#8217;ufficio dell&#8217;indicazione del rito scelto dal ricorrente.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Scelta del rito &#8211; Non è nella disponibilità delle parti &#8211; Modificabilità d&#8217;ufficio &#8211; Conseguenze. La scelta del rito non è nella disponibilità delle parti, atteso l’interesse pubblico sotteso alla disciplina legislativa del rito appalti, e pertanto compete all’ufficio la riqualificazione del rito in caso</p>
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<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Scelta del rito &#8211; Non è nella disponibilità delle parti &#8211; Modificabilità d&#8217;ufficio &#8211; Conseguenze.</p>
<hr />
<p class="popolo">La scelta del rito non è nella disponibilità delle parti, atteso l’interesse pubblico sotteso alla disciplina legislativa del rito appalti, e pertanto compete all’ufficio la riqualificazione del rito in caso di erronea o omessa indicazione della tipologia ad opera delle parti, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini processuali (passaggio del fascicolo  dallo stato “assegnato a sezione” allo stato “’pronto per udienza” in quanto nel rito ex art. 120 c.p.a. non occorre istanza di fissazione di udienza e il ricorso va calendarizzato d’ufficio) e di integrazione del versamento del contributo unificato.</p>
<hr />
<p>Pres. De Nictolis &#8211; Est. De Nictolis</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 2769 del 2022, proposto da<br />
Falisca Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosalba Genovese, Roberto Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo">Cotral s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Rti Eurobus G.T. Consorzio, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo">della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 659/2022, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento del 4 novembre 2021 del COTRAL con il quale la ricorrente è stata esclusa dal procedimento di gara aperta per l&#8217;affidamento del terzo lotto dei servizi di trasporto aggiuntivi ed integrativi di trasporto della rete TPL extraurbana Cotral;</p>
<p class="popolo">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">Rilevato e ritenuto che:</p>
<p class="popolo">(a) il presente giudizio riguarda la esclusione da una gara di appalto pubblico e si è celebrato in primo grado con applicazione del rito appalti di cui all’art. 120 c.p.a., e con pagamento, da parte della ricorrente, in primo grado, del contributo unificato nella misura prevista per tale rito;</p>
<p class="popolo">(b) il presente appello è stato proposto nel rispetto dei termini propri del rito ex art. 120 c.p.a., e tuttavia la parte non ha indicato nel modulo di deposito di appello la corretta tipologia, ossia “appello avverso sentenza nel rito ex art. 120 c.p.a.”, indicando invece la tipologia “appello avverso sentenza” e ha versato il contributo unificato nella misura prevista per il rito ordinario e non nella misura maggiore prevista per il rito ex art. 120 c.p.a.;</p>
<p class="popolo">(c) a tutt’oggi il ricorso è rimasto pendente con la qualificazione di rito ordinario e messo nello stato “assegnato a sezione”, difettando istanza di fissazione udienza e sul presupposto che si trattasse di rito ordinario;</p>
<p class="popolo">(d) la scelta del rito non è nella disponibilità delle parti, atteso l’interesse pubblico sotteso alla disciplina legislativa del rito appalti, e pertanto compete all’ufficio la riqualificazione del rito in caso di erronea o omessa indicazione della tipologia ad opera delle parti;</p>
<p class="popolo">(e) nel caso di specie occorre procedere a riqualificazione del rito applicabile come rito ex art. 120 c.p.a.; e, per l’effetto:</p>
<p class="popolo">(e.1) il fascicolo deve passare dallo stato “assegnato a sezione” allo stato “’pronto per udienza” in quanto nel rito ex art. 120 c.p.a. non occorre istanza di fissazione di udienza e il ricorso va calendarizzato d’ufficio;</p>
<p class="popolo">(e.2) la parte è tenuta a integrare il versamento del contributo unificato;</p>
<p class="popolo">(f) in considerazione della evenienza non infrequente, presso la V Sezione, di appelli su sentenze rese in giudizi che in primo grado si sono celebrati con il rito appalti ex art. 120 c.p.a., con erronea indicazione della tipologia in appello ad opera della parte appellante, così ingenerandosi erronee qualificazioni, ritardi nella calendarizzazione, e omissioni di versamento della corretta misura del contributo unificato, il presente decreto è trasmesso al Segretario generale della giustizia amministrativa e al Presidente del Consiglio di Stato per le valutazioni di competenza in ordine a eventuali misure organizzative al fine della corretta qualificazione della tipologia di appello ad opera delle parti e dell’ufficio ricorsi e della prevenzione di condotte elusive del versamento del contributo unificato nella misura dovuta.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 27 aprile 2023.</p>
<p class="popolo">Manda alla Segreteria per gli adempimenti esecutivi nel SIGA in ordine alla riqualificazione del rito come rito ex art. 120 c.p.a., passaggio del fascicolo dallo stato “assegnato a sezione” allo stato “pronto per udienza”, richiesta della integrazione del contributo unificato.</p>
<p class="popolo">Manda alla Segreteria per la trasmissione di copia della presente ordinanza al Segretario generale della giustizia amministrativa e al Presidente del Consiglio di Stato.</p>
<p class="popolo">Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Roma il giorno 13 marzo 2023.</p>
<table class="sottoscrizioni" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td width="350"></td>
<td>Il Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td width="350"></td>
<td>Rosanna De Nictolis</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla competenza a disporre un termine per la rinnovazione della notifica nulla.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-a-disporre-un-termine-per-la-rinnovazione-della-notifica-nulla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 12:06:59 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87320</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-a-disporre-un-termine-per-la-rinnovazione-della-notifica-nulla/">Sulla competenza a disporre un termine per la rinnovazione della notifica nulla.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Notifica nulla &#8211; Rinnovazione della notifica &#8211; Fissazione del termine &#8211; Competenza presidenziale &#8211; Art. 93, co. 2, c.p.a. &#8211; Applicazione analogica. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, applicando in via analogica quanto previsto dall’art. 93, comma 2, c.p.a., deve ritenersi</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-competenza-a-disporre-un-termine-per-la-rinnovazione-della-notifica-nulla/">Sulla competenza a disporre un termine per la rinnovazione della notifica nulla.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Notifica nulla &#8211; Rinnovazione della notifica &#8211; Fissazione del termine &#8211; Competenza presidenziale &#8211; Art. 93, co. 2, c.p.a. &#8211; Applicazione analogica.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, applicando in via analogica quanto previsto dall’art. 93, comma 2, c.p.a., deve ritenersi che spetti al presidente  la fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione, e non più al collegio per mezzo di un’ordinanza, non essendo più necessaria la valutazione circa la non imputabilità della nullità al notificante; l’applicazione in via analogica della predetta norma risponde al principio di ragionevole durata del processo ed evita che per tale adempimento debba necessariamente essere fissata una udienza pubblica.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Chieppa &#8211; Est. Chieppa</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10365 del 2021, proposto da<br />
Paolo Popoli, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco De Leonardis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Prof. Avv. De Leonardis in Roma, via Cola di Rienzo 212;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Università degli Studi del Sannio, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vittoria Marino, Armando Papa, Francesco Schiavone, Mariapina Trunfio, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 06203/2021, resa tra le parti e avente ad oggetto l’impugnazione:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Decreto Rettorale n. 884/2020, prot. n. 0021495 del 2 dicembre 2020, pubblicato in pari data, recante le risultanze della procedura comparativa avente ad oggetto la selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 13/B2 “Economia e Gestione delle Imprese”, Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/08 “Economia e Gestione delle Imprese”, per le esigenze del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dei lavori della Commissione giudicatrice, e nello specifico del verbale n. 1 del 6 ottobre 2020, n. 2 del 15 ottobre 2020, n. 3 del 23 ottobre 2020, n. 4 del 24 novembre 2020, nonché di tutti i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi, ancorché non conosciuti, nei limiti di interesse del ricorrente, ivi compresi gli eventuali atti con i quali siano state approvate la chiamata e la presa in servizio della prof.ssa Marino come docente di prima fascia per il Settore Concorsuale 13/B2 presso l&#8217;Università degli Studi del Sannio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l’istanza del difensore dell’appellante con cui si chiede che con decreto presidenziale venga assegnato un termine perentorio per la rinnovazione della notifica del ricorso in appello, disponendo conseguentemente il rinvio dell’udienza pubblica fissata per il giorno 28 marzo 2023;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che il ricorso in appello è stato notificato all’amministrazione appellata presso ’Avvocatura distrettuale dello Stato e che detta amministrazione non si è costituita;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che in base al combinato disposto degli artt. 144, comma primo c.p.c. e 11, comma terzo del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall’art. 1 della l. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall’art. 10, comma terzo, della l. 3 aprile 1979, n. 103), gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall’Avvocatura dello Stato, vanno notificati, a pena di nullità, presso l’Avvocatura individuata in relazione alla sede dell’Autorità giudiziaria adita, ovvero, per quanto riguarda il giudizio da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato, quindi, che la notificazione eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato è nulla e che il vizio non è stato sanato, non essendosi costituita l’amministrazione appellata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che in presenza di una notificazione nulla deve essere fissato al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della stessa, come stabilito dall’art. 44, comma 4, c.p.a. dopo la sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. limitatamente alle parole «, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,» (v. Cons. Stato, II, ord. n. 8436/2021; VII, ord. n. 10328/2022);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che fino al citato intervento della Corte costituzionale spettava pacificamente al Collegio la fissazione di un termine per la rinnovazione della notificazione in base al dato testuale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. (“il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa …”) e che tale competenza si giustificava con la necessità di una valutazione circa la non imputabilità della nullità al notificante;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che dopo il menzionato intervento della Corte costituzionale tale valutazione non è più necessaria e la situazione processuale appare del tutto analoga a quella disciplinata dall’art. 93, comma 2, c.p.a., in base al quale spetta al Presidente la fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione che ha avuto esito negativo per il trasferimento senza comunicazione del domiciliatario;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che l’applicazione in via analogica dell’art. 93, comma 2, c.p.a. alla situazione in esame è maggiormente rispondente al principio di ragionevole durata del processo (art. 2 c.p.a., rientrante tra i principi del processo amministrativo che devono guidare l’interprete nella soluzione delle singole questioni) ed evita che per tale adempimento debba necessariamente essere fissata una udienza pubblica, senza sottrarre al Collegio ogni valutazione, anche attinente a ulteriori profili della notificazione, quale ad esempio l’accertamento della sua inesistenza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, pertanto, di dover provvedere sulla menzionata istanza dell’appellante con decreto presidenziale, ferma restando ogni valutazione del Collegio in ordine alla sussistenza dei presupposti per la rinnovazione della notificazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto, in conclusione, di fissare il termine perentorio di quindici giorni decorrente dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione da parte dell’appellante della notificazione da eseguirsi per l’amministrazione intimata presso l’Avvocatura Generale dello Stato.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa il termine perentorio di quindici giorni decorrente dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione da parte dell’appellante della notificazione del ricorso in appello da eseguirsi per l’amministrazione intimata presso l’Avvocatura Generale dello Stato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La nuova udienza pubblica verrà fissata con decreto dal Presidente della Sezione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente decreto è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma il giorno 14 febbraio 2023.</p>
<p style="text-align: right;">Il Presidente</p>
<p style="text-align: right;">Roberto Chieppa</p>
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		<title>Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello in caso di mancato deposito in termini della sentenza appellata.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-in-caso-di-mancato-deposito-in-termini-della-sentenza-appellata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 10:53:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-in-caso-di-mancato-deposito-in-termini-della-sentenza-appellata/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello in caso di mancato deposito in termini della sentenza appellata.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Obbligo di deposito della sentenza appellata &#8211; Art. 94 c.p.a. &#8211; Causa di inammissibilità dell&#8217;appello. Va dichiarato inammissibile l&#8217;appello unitamente al quale l’appellante non abbia depositato, entro il termine di deposito di trenta giorni decorrente dall’ultima notificazione, la sentenza appellata, in quanto adempimento prescritto</p>
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<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Obbligo di deposito della sentenza appellata &#8211; Art. 94 c.p.a. &#8211; Causa di inammissibilità dell&#8217;appello.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Va dichiarato inammissibile l&#8217;appello unitamente al quale l’appellante non abbia depositato, entro il termine di deposito di trenta giorni decorrente dall’ultima notificazione, la sentenza appellata, in quanto adempimento prescritto dall’art. 94 c.p.a. a pena di decadenza, quale espressione di un elementare (quanto gratuito, non essendo la copia della sentenza appellata soggetta a oneri fiscali) dovere di collaborazione della parte con il giudice di appello, affinché quest’ultimo, attraverso la consultazione del fascicolo digitale di appello, possa immediatamente e velocemente individuare, nella moltitudine di atti processuali digitalizzati, la sentenza impugnata, senza bisogno di accedere al fascicolo di primo grado.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. De Nictolis</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 85 del 2022, proposto da<br />
Giuseppe Prati, Giovanna Cracolici, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Stefano Polizzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Trappeto, Comune di Trappeto – Settore Tecnico, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 02015/2021, resa tra le parti, concernente edilizia</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’art. 72-bis c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che emerge un profilo di inammissibilità dell’appello, rilevabile d’ufficio, in quanto l’appellante non ha depositato, entro il termine di deposito di trenta giorni decorrente dall’ultima notificazione, la sentenza appellata, adempimento prescritto dall’art. 94 c.p.a. a pena di decadenza, quale espressione di un elementare (quanto gratuito, non essendo la copia della sentenza appellata soggetta a oneri fiscali) dovere di collaborazione della parte con il giudice di appello, affinché quest’ultimo, attraverso la consultazione del fascicolo digitale di appello, possa immediatamente e velocemente individuare, nella moltitudine di atti processuali digitalizzati, la sentenza impugnata, senza bisogno di accedere al fascicolo di primo grado (si ricorda, come più volte affermato, che il ricorso deve essere corredato da un indice “comprensibile” che elenchi i documenti prodotti non solo numericamente ma anche con descrizione sintetica dei loro estremi e contenuto, e in tale indice la sentenza impugnata dovrebbe, auspicabilmente, occupare il primo posto);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che nel vigore del c.p.a., secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sebbene non sia richiesto il deposito della decisione impugnata in copia autentica, perdura l’onere di deposito, a pena di inammissibilità del ricorso, della copia semplice della decisione impugnata [Cons. St., III, 14.6.2011 n. 3619; Id., IV, 25.3.2014 n. 1455; Id., V, 28.5.2014 n. 2773], e, tanto, anche in regime di processo amministrativo telematico [Cons. St., VI, 19.2.2019 n. 1136; Id., IV, 13.7.2020 n. 4488; Id., VI, 17.11.2020 n. 7133; Id., IV, 3.6.2021 n. 4246; Id., IV, 26.4.2022 n. 3174]; la perdurante vigenza di un termine di decadenza per il deposito della sentenza gravata è funzionale a garantire esigenze di ordine pubblico processuale, indisponibili per le parti private, strumentali al regolare svolgimento del giudizio [Cons. St., VI, 3.6.2022 n. 4520].</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che la prima udienza utile avuto riguardo ai termini a difesa e ai carichi di udienza, è la camera di consiglio del 21.9.2022, sia ai sensi e per gli effetti dell’art. 72-bis c.p.a.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa la camera di consiglio del 21.9.2022 ai sensi e per gli effetti dell’art. 72-bis c.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo il giorno 7 giugno 2022.</p>
<table class="sottoscrizioni" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td width="350"></td>
<td>Il Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td width="350"></td>
<td>Rosanna De Nictolis</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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