<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Decisione Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/g-provvedimenti/decisione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/g-provvedimenti/decisione/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Feb 2022 13:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Decisione Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/g-provvedimenti/decisione/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il Consiglio di Garanzia del Senato si pronuncia sulla questione dei vitalizi</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/il-consiglio-di-garanzia-del-senato-si-pronuncia-sulla-questione-dei-vitalizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 14:02:23 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=84279</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/il-consiglio-di-garanzia-del-senato-si-pronuncia-sulla-questione-dei-vitalizi/">Il Consiglio di Garanzia del Senato si pronuncia sulla questione dei vitalizi</a></p>
<p>1. Contributi e provvidenze &#8211; Assegno vitalizio &#8211; Indennità parlamentari- Nozione – Regime giuridico 2. Contributi e provvidenze &#8211; Corte costituzionale – Vitalizi &#8211; violazione art. 3 Costituzione – art. 1 L 241/1990 &#8211; 3. Contributi e provvidenze &#8211; Parlamentario &#8211; Metodo contributivo – Principio di irretroattività e proporzionalità 4.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/il-consiglio-di-garanzia-del-senato-si-pronuncia-sulla-questione-dei-vitalizi/">Il Consiglio di Garanzia del Senato si pronuncia sulla questione dei vitalizi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/il-consiglio-di-garanzia-del-senato-si-pronuncia-sulla-questione-dei-vitalizi/">Il Consiglio di Garanzia del Senato si pronuncia sulla questione dei vitalizi</a></p>
<p style="text-align: justify;">1. Contributi e provvidenze &#8211; Assegno vitalizio &#8211; Indennità parlamentari- Nozione – Regime giuridico</p>
<p style="text-align: justify;">2. Contributi e provvidenze &#8211; Corte costituzionale – Vitalizi &#8211; violazione art. 3 Costituzione – art. 1 L 241/1990 &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">3. Contributi e provvidenze &#8211; Parlamentario &#8211; Metodo contributivo – Principio di irretroattività e proporzionalità</p>
<p style="text-align: justify;">4. Contributi e provvidenze – Pensioni di reversibilità – Competenza</p>
<p style="text-align: justify;">5. Contributi e provvidenze &#8211; Consiglio di Garanzia del Senato &#8211; Regolamenti “minori” &#8211; Diritti soggettivi</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. L&#8217;assegno vitalizio e le indennità dei Senatori cessati dal mandato, sono due istituti che non hanno identità né di natura né di regime giuridico, dal momento che il primo si collega ad un’indennità di carica goduta in relazione all’esercizio di un mandato pubblico, mentre il secondo attiene al rapporto di pubblico impiego.</p>
<p style="text-align: justify;">2. è illegittima La delibera del Senato inerente i vitalizi nella parte in cui nella determinazione delle somme da erogare non ha tenuto conto dei principi costituzionali di uguaglianza sostanziale, ragionevolezza e proporzionalità, nonchè della tutela del legittimo affidamento preoccupandosi unicamente del contenimento della spesa pubblica per la determinazione delle somme da erogare.</p>
<p style="text-align: justify;">3. L’ammontare delle prestazioni previdenziali degli ex parlamentari dovrebbe essere calcolato con il metodo integralmente contributivo facendo riferimento a criteri anagrafici riferiti al 1° Gennaio 2019 o a data successiva per i parlamentari ancora in carica, escludendo applicazioni retroattive, in modo da applicare dei criteri di ricalcolo non irragionevoli nè sproporzionati e rispettosi del principio del legittimo affidamento.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La materia degli assegni vitalizi e delle pensioni degli ex parlamentari è affidata all’autonomia interna delle Camere ed ai vincoli stabiliti dalla legge dello Stato e dai principi costituzionali in materia previdenziale, tra cui la ragionevolezza e la parità di trattamento tra cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Non è manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 1, comma 1, della delibera del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 18 ottobre 2018, laddove qualificata come  &#8220;regolamento minore” avente forza di legge, nella parte in cui viola i principi di proprozionalità e ragionevolezza nella determinazione retroattiva dei vitalizi, in rapporto agli articoli 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma, della Costituzione.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/il-consiglio-di-garanzia-del-senato-si-pronuncia-sulla-questione-dei-vitalizi/?download=84338">Garanzia 253</a> <small>(7 MB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/il-consiglio-di-garanzia-del-senato-si-pronuncia-sulla-questione-dei-vitalizi/">Il Consiglio di Garanzia del Senato si pronuncia sulla questione dei vitalizi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Commissione Contenziosa del Senato della Repubblica &#8211; Decisione &#8211; 5/10/2020 n.660</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/commissione-contenziosa-del-senato-della-repubblica-decisione-5-10-2020-n-660/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/commissione-contenziosa-del-senato-della-repubblica-decisione-5-10-2020-n-660/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/commissione-contenziosa-del-senato-della-repubblica-decisione-5-10-2020-n-660/">Commissione Contenziosa del Senato della Repubblica &#8211; Decisione &#8211; 5/10/2020 n.660</a></p>
<p>Sen. G. Caliendo, Pres., Prof. Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto, Est. In materia di assegni vitalizi dei parlamentari, riconosciuta la natura giuridica di pensione, sono annullate le disposizioni della deliberazione che prevedevano una loro riduzione Pensione e quiescenza &#8211; Assegni vitalizi dei parlamentari &#8211; Riduzione &#8211; Illegittimità  &#8211; Fattispecie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/commissione-contenziosa-del-senato-della-repubblica-decisione-5-10-2020-n-660/">Commissione Contenziosa del Senato della Repubblica &#8211; Decisione &#8211; 5/10/2020 n.660</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/commissione-contenziosa-del-senato-della-repubblica-decisione-5-10-2020-n-660/">Commissione Contenziosa del Senato della Repubblica &#8211; Decisione &#8211; 5/10/2020 n.660</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sen. G. Caliendo, Pres., Prof. Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto, Est.</span></p>
<hr />
<p>In materia di assegni vitalizi dei parlamentari, riconosciuta la natura giuridica di pensione, sono annullate le disposizioni della deliberazione che prevedevano una loro riduzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Pensione e quiescenza &#8211; Assegni vitalizi dei parlamentari &#8211; Riduzione &#8211; Illegittimità  &#8211; Fattispecie</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La Commissione Contenziosa, viste le ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18265 e n. 18266 dell&#8217;8 luglio 201 9, richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 822 del 1988, n. 264 del 2012, n. 116 del 2013 e n. 108 del 2019, annulla le disposizioni della deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 16 ottobre 2018 nella parte in cui prevedono: a) una totale rimozione dei provvedimenti di liquidazione a suo tempo legittimamente adottati e impongono una nuova liquidazione che introduce criteri totalmente diversi; b) il ricalcolo dell&#8217;ammontare degli importi mediante la moltiplicazione del montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all&#8217;età  anagrafica del senatore alla data di decorrenza: dell&#8217;assegno vitalizio o del trattamento previdenziale pro rata, anzichè alla data di decorrenza dell&#8217;entrata in vigore della deliberazione n. 6 del 2018; e) l&#8217;utilizzo dei coefficienti di trasformazione che determinano sensibili riduzioni, con incidenza sulla qualità  della vita, degli importi di minore entità , senza alcun effetto su quelli di importo massimo; d) criteri di correzione e di temperamento non idonei ad eliminare le conseguenze pìù gravi derivanti dall&#8217;applicazione del metodo adottato; e) l&#8217;applicazione degli stessi criteri anche ai trattamenti di reversibilità , non tenendo conto del fatto che tali trattamenti sono giÃ  stati decurtati rispetto agli assegni diretti del 40 per cento e che l&#8217;ulteriore riduzione prevista incide gravemente sulla qualità  della vita.</em></div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>vedasi allegato pdf</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/commissione-contenziosa-del-senato-della-repubblica-decisione-5-10-2020-n-660/">Commissione Contenziosa del Senato della Repubblica &#8211; Decisione &#8211; 5/10/2020 n.660</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Collegio di Garanzia dello Sport &#8211; Decisione &#8211; 3/9/2015 n.44</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/collegio-di-garanzia-dello-sport-decisione-3-9-2015-n-44/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/collegio-di-garanzia-dello-sport-decisione-3-9-2015-n-44/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/collegio-di-garanzia-dello-sport-decisione-3-9-2015-n-44/">Collegio di Garanzia dello Sport &#8211; Decisione &#8211; 3/9/2015 n.44</a></p>
<p>Pres. Frattini, Rel. D’Alessio Giustizia sportiva – Società sportiva &#8211; Campionato L.N.D. – Iscrizione – Compilazione mediante modalità telematica – &#160;Impedimenti tecnici alla trasmissione in via telematica&#160; &#8211;&#160; Diniego di iscrizione al campionato – Illegittimità – Motivi. È illegittimo il diniego di iscrizione al Campionato della Società sportiva che abbia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/collegio-di-garanzia-dello-sport-decisione-3-9-2015-n-44/">Collegio di Garanzia dello Sport &#8211; Decisione &#8211; 3/9/2015 n.44</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/collegio-di-garanzia-dello-sport-decisione-3-9-2015-n-44/">Collegio di Garanzia dello Sport &#8211; Decisione &#8211; 3/9/2015 n.44</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini, Rel. D’Alessio</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<ol>
<li>Giustizia sportiva – Società sportiva &#8211; Campionato L.N.D. – Iscrizione – Compilazione mediante modalità telematica – &nbsp;Impedimenti tecnici alla trasmissione in via telematica&nbsp; &#8211;&nbsp; Diniego di iscrizione al campionato – Illegittimità – Motivi.</li>
</ol>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il diniego di iscrizione al Campionato della Società sportiva che abbia presentato la domanda di iscrizione al campionato con modalità diverse da quella <em>on-line</em> prevista a pena di esclusione, laddove:</p>
<ol>
<li>vi sia prova di possibili impedimenti della Società, determinati da ragioni strettamente tecniche,&nbsp; alla trasmissione in via telematica della domanda di iscrizione al campionato e della relativa documentazione;</li>
<li>la L.N.D., nel prevedere l’uso obbligatorio del mezzo telematico per la domanda di iscrizione al campionato, non abbia indicato nel Comunicato Ufficiale quali caratteristiche tecniche e quali configura zio ni minime debbano avere gli strumenti informatici delle Società richiedenti;</li>
<li>vi sia prova dell’accesso della Società al sistema informatico e la domanda di iscrizione al campionato sia stata comunque trasmessa dalla Società con modalità alternativa all’invio telematico entro il termine perentorio ultimo.</li>
</ol>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Decisione n. 44<br />
Anno 2015<br />
&nbsp;Prot. n. 00571/15<br />
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT<br />
Sezioni Unite<br />
composto da<br />
&nbsp;Franco Frattini &#8211; Presidente<br />
Dante D’Alessio &#8211; Relatore<br />
Mario Sanino<br />
Massimo Zaccheo<br />
Attilio Zimatore &#8211; Componenti<br />
ha pronunciato la seguente<br />
DECISIONE<br />
nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 41/2015, presentato, in data 7 agosto 2015, dalla società A.S.D. Gelbison Vallo Della Lucania, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Aita, Eduardo Chiacchio e Vincenza De Luca, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), della L.N.D., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta, e del Dipartimento Interregionale avverso la delibera del Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti del 05/08/15, con la quale non è stata accolta la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D, stagione sportiva 2015-2016, dell&#8217;odierna istante &#8220;per la mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato in via telematica, come previsto al punto A) del Comunicato Ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento Interregionale in data 18 giugno 2015” viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite; uditi, nell’udienza del 3 settembre 2015, gli avvocati: Gaetano Aita, Eduardo Chiacchio e Vincenza De Luca per la società ricorrente; Mario Gallavotti e Andrea Ferrari per l’intimata L.N.D.; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Dante D’Alessio;<br />
Ritenuto in fatto<br />
1.- La A.S.D. Gelbison Vallo della Lucania, di seguito Gelbison, ha impugnato davanti al Collegio di Garanzia la delibera, in Comunicato Ufficiale n. 67 del 5 agosto 2015, con la quale il Presidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti, di seguito LND, non ha accolto il ricorso che la stessa Gelbison aveva proposto avverso la mancata iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D «per la mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato in via telematica, come previsto al punto A) del Comunicato Ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento Interregionale in data 18 giugno 2015», nonché il relativo parere della Co.Vi.So.D.<br />
&nbsp;<br />
2.- La società Gelbison ha ricordato, in fatto, che:<br />
&#8211; il Dipartimento Interregionale ha emanato, con i Comunicati Ufficiali n. 166 e n. 167 del 18 giugno 2015, le disposizioni per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D;<br />
&#8211; la domanda di iscrizione al Campionato doveva essere presentata in modalità telematica entro le ore 18.00 del 10 luglio 2015;<br />
&#8211; la società aveva tempestivamente predisposto tutta la documentazione necessaria ed aveva provato a trasmetterla in via telematica già il 9 luglio 2015 senza riuscirvi per problemi del server;<br />
&#8211; il successivo 10 luglio, non essendo riuscita ad inviare la domanda in via telematica e non avendo ottenuto assistenza telefonica dalla LND, aveva tempestivamente trasmesso la domanda, completa di tutta la relativa documentazione, sia a mezzo fax sia a<br />
&#8211; il 13 luglio nell’area riservata della società era comparsa una comunicazione della LND che avvisava dell’esistenza di un errore nell’apposizione della firma elettronica;<br />
&#8211; il 16 luglio la Co.Vi.So.D. aveva poi comunicato che l’istruttoria sulla domanda aveva dato esito negativo per la mancanza della domanda di iscrizione e dell’invio della documentazione on line (oltre che per la mancanza della fideiussione e del verbale<br />
&#8211; il 17 luglio aveva proposto ricorso avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.D.;<br />
&#8211; il 5 agosto il Presidente vicario della LND, non aveva accolto, con il provvedimento impugnato, il ricorso proposto avverso la mancata iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D.<br />
&nbsp;<br />
2.1.- In diritto la società Gelbison ha sostenuto l’illegittimità dell’esclusione che è stata disposta dalla LND senza tenere conto che la mancata tempestiva presentazione della domanda di iscrizione al campionato in via telematica era stata determinata da problemi tecnici che erano stati riscontrati dalla stessa LND, con la nota trasmessa in data 13 luglio 2015. Peraltro la domanda di iscrizione e la relativa documentazione erano state trasmesse, entro il termine di scadenza, sia a mezzo fax che con raccomandata postale. Il provvedimento impugnato e il parere negativo della Co.Vi.So.D., ha aggiunto la ricorrente, sono quindi illegittimi per non aver tenuto conto che la società aveva comunque trasmesso tempestivamente la domanda di iscrizione e la relativa documentazione.<br />
&nbsp;<br />
2.2.- La società Gelbison ha quindi chiesto l’accoglimento del ricorso e l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D.<br />
&nbsp;<br />
3.- Al ricorso si oppone la LND che ha ricordato che l’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D doveva essere effettuata esclusivamente con modalità on line, secondo quanto previsto al punto A) del Comunicato Ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento Interregionale in data 18 giugno 2015, entro le ore 18 del 10 luglio 2015. Non avendo la società Gelbison inviato la domanda di iscrizione in via telematica nel predetto termine correttamente non era stata iscritta al Campionato. La LND ha poi negato l’esistenza di problemi al sistema informatico, dimostrata dall’avvenuto perfezionamento delle iscrizioni delle altre società interessate, ed ha aggiunto che la società Gelbison (che non aveva nemmeno partecipato ai corsi informatici organizzati dalla stessa Lega) il 10 luglio 2015 non aveva fatto alcuna richiesta di assistenza telefonica o via mail ai fini del perfezionamento della procedura.&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
3.1.- La Lega ha quindi concluso per il rigetto del ricorso avendo la Gelbison omesso, per sua colpa, di presentare tempestivamente e nei modi richiesti, la domanda di iscrizione al campionato.<br />
&nbsp;<br />
4.- In data 10 agosto 2015 il Presidente del Collegio di Garanzia ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato ed ha disposto, per la sua rilevanza, l’assegnazione della controversia alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c) del Codice della Giustizia Sportiva.<br />
Considerato in diritto<br />
1.- Il ricorso deve ritenersi fondato.<br />
&nbsp;<br />
1.1.- In proposito il Collegio deve rilevare che il Comunicato Ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento Interregionale in data 18 giugno 2015, prevedeva (alla pagina 1) che l’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D doveva essere realizzata con la modalità on line, attraverso la modulistica inserita nell’apposito link dell’area Società del Dipartimento Interregionale, e precisava che tale procedura era «l’unica consentita». Nel punto A) del Comunicato la LND aveva quindi stabilito che le Società dovevano «a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 6 luglio al 10 luglio 2015, ore 18.00, formalizzare l’iscrizione al campionato provvedendo, secondo le modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D e della modulistica allegata», con l’ulteriore precisazione che il termine ultimo per tale operazione era «il 10.7.2015, ore 18.00, decorso il quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione». Al punto 11 (a pagina 4) la LND aveva ulteriormente stabilito che «l’inosservanza del termine perentorio del 10 luglio 2015, ore 18.00, con riferimento all’adempimento previsto al punto A) (compilazione definitiva della richiesta di iscrizione secondo la modalità on-line a pena di decadenza) comporterà l’esclusione della società dal campionato di Serie D 2015/2016».<br />
&nbsp;<br />
1.2.- Facendo applicazione di tali (inequivoche) disposizioni la LND ha quindi negato l’iscrizione della società Gelbison al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D, posto che la stessa non aveva (incontestabilmente) trasmesso la domanda di iscrizione al campionato utilizzando la prescritta modalità telematica.<br />
&nbsp;<br />
1.3.- Il Collegio ritiene, tuttavia che, vista la particolarità della vicenda in esame, la rigorosa applicazione delle disposizioni in questione non possa essere condivisa. In proposito il Collegio deve osservare che:<br />
&#8211; vi è prova in atti (fornita dalla stessa LND, con la comunicazione in data 10 luglio 2015, trasmessa all’interessata il 13 luglio) di possibili impedimenti alla trasmissione in via telematica della domanda di iscrizione al campionato e della relativa do<br />
&#8211; la LND, nel prevedere, con il Comunicato Ufficiale n. 167 del 18 giugno 2015, l’uso obbligatorio del mezzo telematico per la presentazione delle domande di iscrizione al campionato, non risulta abbia indicato anche quali caratteristiche tecniche e quali<br />
&#8211; vi è prova dell’accesso della Gelbison al sistema informatico, in data 9 luglio 2015, al presumibile fine di procedere agli adempimenti necessari per l’iscrizione al campionato;<br />
&#8211; la domanda di iscrizione al campionato era stata comunque trasmessa dalla Gelbison con modalità alternativa all’invio telematico e tale trasmissione doveva ritenersi effettuata entro il termine perentorio ultimo (delle ore 18 del 10 luglio): Gelbison av<br />
&nbsp;<br />
5.4.- Ritiene pertanto il Collegio che, alla luce delle indicate circostanze, non possa ritenersi legittimo il diniego di iscrizione al campionato opposto dalla LND alla società Gelbison. Peraltro le disposizioni che prevedevano l’esclusione delle domande di iscrizione al campionato presentate con modalità diversa da quella on line possono essere interpretate in modo non rigoroso tenuto conto anche che, nella fattispecie, non risulta vi siano possibili contro interessati e che appare, in tale quadro prevalente l’interesse di favorire lo svolgimento dell’attività sportiva. Risulta, infatti, che sono state ammesse al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D 170 squadre che sono state suddivise in quattro gironi da 20 club (A, B, C e D) e in cinque gironi da 18 club. In conseguenza l’ammissione al campionato della Gelbison può essere disposta anche in soprannumero senza lesione delle posizioni delle altre società che hanno trasmesso la loro domanda di iscrizione al campionato nel rispetto delle prescritte modalità telematiche.<br />
&nbsp;<br />
6.- Il ricorso deve essere quindi accolto. E’ fatto comunque salvo il potere della LND di verificare l’effettivo possesso, da parte della ricorrente, di tutti gli ulteriori requisiti richiesti per l’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D.<br />
Spese compensate.<br />
P.Q.M.<br />
Il Collegio di Garanzia dello Sport<br />
Sezioni Unite<br />
&nbsp;Accoglie il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 3 settembre 2015.<br />
Il Presidente&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Relatore<br />
F.to Franco Frattini&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F.to Dante D’Alessio<br />
&nbsp;<br />
Depositato in Roma in data 17 settembre 2015.<br />
Il Segretario<br />
F.to Alvio La Face.<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/collegio-di-garanzia-dello-sport-decisione-3-9-2015-n-44/">Collegio di Garanzia dello Sport &#8211; Decisione &#8211; 3/9/2015 n.44</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Collegio di Garanzia dello Sport &#8211; Decisione &#8211; 3/9/2015 n.44</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/collegio-di-garanzia-dello-sport-decisione-3-9-2015-n-44-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/collegio-di-garanzia-dello-sport-decisione-3-9-2015-n-44-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/collegio-di-garanzia-dello-sport-decisione-3-9-2015-n-44-2/">Collegio di Garanzia dello Sport &#8211; Decisione &#8211; 3/9/2015 n.44</a></p>
<p>Pres. Frattini, Rel. D&#8217;Alessio L’esclusione delle domande di iscrizione al campionato presentate con modalità diverse da quella online è illegittima laddove vi sia la prova di impedimenti tecnici alla trasmissione in via telematica e la richiesta di iscrizione sia stata effettuata con modalità alternativa entro il termine perentorio ultimo. Giustizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/collegio-di-garanzia-dello-sport-decisione-3-9-2015-n-44-2/">Collegio di Garanzia dello Sport &#8211; Decisione &#8211; 3/9/2015 n.44</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/collegio-di-garanzia-dello-sport-decisione-3-9-2015-n-44-2/">Collegio di Garanzia dello Sport &#8211; Decisione &#8211; 3/9/2015 n.44</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini, Rel. D&#8217;Alessio</span></p>
<hr />
<p>L’esclusione delle domande di iscrizione al campionato presentate con modalità diverse da quella online è illegittima laddove vi sia la prova di impedimenti tecnici alla trasmissione in via telematica e la richiesta di iscrizione sia stata effettuata con modalità alternativa entro il termine perentorio ultimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<ol>
<li>Giustizia sportiva – Società sportiva &#8211; Campionato L.N.D. – Iscrizione – Compilazione mediante modalità telematica – &nbsp;Impedimenti tecnici alla trasmissione in via telematica&nbsp; &#8211;&nbsp; Diniego di iscrizione al campionato – Illegittimità – Motivi.</li>
</ol>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il diniego di iscrizione al Campionato della Società sportiva che abbia presentato la domanda di iscrizione al campionato con modalità diverse da quella <em>on-line</em> prevista a pena di esclusione, laddove:</p>
<ol>
<li>vi sia prova di possibili impedimenti della Società, determinati da ragioni strettamente tecniche,&nbsp; alla trasmissione in via telematica della domanda di iscrizione al campionato e della relativa documentazione;</li>
<li>la L.N.D., nel prevedere l’uso obbligatorio del mezzo telematico per la domanda di iscrizione al campionato, non abbia indicato nel Comunicato Ufficiale quali caratteristiche tecniche e quali configura zio ni minime debbano avere gli strumenti informatici delle Società richiedenti;</li>
<li>vi sia prova dell’accesso della Società al sistema informatico e la domanda di iscrizione al campionato sia stata comunque trasmessa dalla Società con modalità alternativa all’invio telematico entro il termine perentorio ultimo.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Decisione n. 44<br />
Anno 2015<br />
&nbsp;Prot. n. 00571/15<br />
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT<br />
Sezioni Unite<br />
composto da<br />
&nbsp;Franco Frattini &#8211; Presidente<br />
Dante D’Alessio &#8211; Relatore<br />
Mario Sanino<br />
Massimo Zaccheo<br />
Attilio Zimatore &#8211; Componenti<br />
ha pronunciato la seguente<br />
DECISIONE<br />
nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 41/2015, presentato, in data 7 agosto 2015, dalla società A.S.D. Gelbison Vallo Della Lucania, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Aita, Eduardo Chiacchio e Vincenza De Luca, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), della L.N.D., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta, e del Dipartimento Interregionale avverso la delibera del Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti del 05/08/15, con la quale non è stata accolta la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D, stagione sportiva 2015-2016, dell&#8217;odierna istante &#8220;per la mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato in via telematica, come previsto al punto A) del Comunicato Ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento Interregionale in data 18 giugno 2015” viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle Parti costituite; uditi, nell’udienza del 3 settembre 2015, gli avvocati: Gaetano Aita, Eduardo Chiacchio e Vincenza De Luca per la società ricorrente; Mario Gallavotti e Andrea Ferrari per l’intimata L.N.D.; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Dante D’Alessio;<br />
Ritenuto in fatto<br />
1.- La A.S.D. Gelbison Vallo della Lucania, di seguito Gelbison, ha impugnato davanti al Collegio di Garanzia la delibera, in Comunicato Ufficiale n. 67 del 5 agosto 2015, con la quale il Presidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti, di seguito LND, non ha accolto il ricorso che la stessa Gelbison aveva proposto avverso la mancata iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D «per la mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato in via telematica, come previsto al punto A) del Comunicato Ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento Interregionale in data 18 giugno 2015», nonché il relativo parere della Co.Vi.So.D.<br />
&nbsp;<br />
2.- La società Gelbison ha ricordato, in fatto, che:<br />
&#8211; il Dipartimento Interregionale ha emanato, con i Comunicati Ufficiali n. 166 e n. 167 del 18 giugno 2015, le disposizioni per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D;<br />
&#8211; la domanda di iscrizione al Campionato doveva essere presentata in modalità telematica entro le ore 18.00 del 10 luglio 2015;<br />
&#8211; la società aveva tempestivamente predisposto tutta la documentazione necessaria ed aveva provato a trasmetterla in via telematica già il 9 luglio 2015 senza riuscirvi per problemi del server;<br />
&#8211; il successivo 10 luglio, non essendo riuscita ad inviare la domanda in via telematica e non avendo ottenuto assistenza telefonica dalla LND, aveva tempestivamente trasmesso la domanda, completa di tutta la relativa documentazione, sia a mezzo fax sia a<br />
&#8211; il 13 luglio nell’area riservata della società era comparsa una comunicazione della LND che avvisava dell’esistenza di un errore nell’apposizione della firma elettronica;<br />
&#8211; il 16 luglio la Co.Vi.So.D. aveva poi comunicato che l’istruttoria sulla domanda aveva dato esito negativo per la mancanza della domanda di iscrizione e dell’invio della documentazione on line (oltre che per la mancanza della fideiussione e del verbale<br />
&#8211; il 17 luglio aveva proposto ricorso avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.D.;<br />
&#8211; il 5 agosto il Presidente vicario della LND, non aveva accolto, con il provvedimento impugnato, il ricorso proposto avverso la mancata iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D.<br />
&nbsp;<br />
2.1.- In diritto la società Gelbison ha sostenuto l’illegittimità dell’esclusione che è stata disposta dalla LND senza tenere conto che la mancata tempestiva presentazione della domanda di iscrizione al campionato in via telematica era stata determinata da problemi tecnici che erano stati riscontrati dalla stessa LND, con la nota trasmessa in data 13 luglio 2015. Peraltro la domanda di iscrizione e la relativa documentazione erano state trasmesse, entro il termine di scadenza, sia a mezzo fax che con raccomandata postale. Il provvedimento impugnato e il parere negativo della Co.Vi.So.D., ha aggiunto la ricorrente, sono quindi illegittimi per non aver tenuto conto che la società aveva comunque trasmesso tempestivamente la domanda di iscrizione e la relativa documentazione.<br />
&nbsp;<br />
2.2.- La società Gelbison ha quindi chiesto l’accoglimento del ricorso e l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D.<br />
&nbsp;<br />
3.- Al ricorso si oppone la LND che ha ricordato che l’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D doveva essere effettuata esclusivamente con modalità on line, secondo quanto previsto al punto A) del Comunicato Ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento Interregionale in data 18 giugno 2015, entro le ore 18 del 10 luglio 2015. Non avendo la società Gelbison inviato la domanda di iscrizione in via telematica nel predetto termine correttamente non era stata iscritta al Campionato. La LND ha poi negato l’esistenza di problemi al sistema informatico, dimostrata dall’avvenuto perfezionamento delle iscrizioni delle altre società interessate, ed ha aggiunto che la società Gelbison (che non aveva nemmeno partecipato ai corsi informatici organizzati dalla stessa Lega) il 10 luglio 2015 non aveva fatto alcuna richiesta di assistenza telefonica o via mail ai fini del perfezionamento della procedura.&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
3.1.- La Lega ha quindi concluso per il rigetto del ricorso avendo la Gelbison omesso, per sua colpa, di presentare tempestivamente e nei modi richiesti, la domanda di iscrizione al campionato.<br />
&nbsp;<br />
4.- In data 10 agosto 2015 il Presidente del Collegio di Garanzia ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato ed ha disposto, per la sua rilevanza, l’assegnazione della controversia alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c) del Codice della Giustizia Sportiva.<br />
Considerato in diritto<br />
1.- Il ricorso deve ritenersi fondato.<br />
&nbsp;<br />
1.1.- In proposito il Collegio deve rilevare che il Comunicato Ufficiale n. 167, pubblicato dal Dipartimento Interregionale in data 18 giugno 2015, prevedeva (alla pagina 1) che l’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D doveva essere realizzata con la modalità on line, attraverso la modulistica inserita nell’apposito link dell’area Società del Dipartimento Interregionale, e precisava che tale procedura era «l’unica consentita». Nel punto A) del Comunicato la LND aveva quindi stabilito che le Società dovevano «a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 6 luglio al 10 luglio 2015, ore 18.00, formalizzare l’iscrizione al campionato provvedendo, secondo le modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D e della modulistica allegata», con l’ulteriore precisazione che il termine ultimo per tale operazione era «il 10.7.2015, ore 18.00, decorso il quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione». Al punto 11 (a pagina 4) la LND aveva ulteriormente stabilito che «l’inosservanza del termine perentorio del 10 luglio 2015, ore 18.00, con riferimento all’adempimento previsto al punto A) (compilazione definitiva della richiesta di iscrizione secondo la modalità on-line a pena di decadenza) comporterà l’esclusione della società dal campionato di Serie D 2015/2016».<br />
&nbsp;<br />
1.2.- Facendo applicazione di tali (inequivoche) disposizioni la LND ha quindi negato l’iscrizione della società Gelbison al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D, posto che la stessa non aveva (incontestabilmente) trasmesso la domanda di iscrizione al campionato utilizzando la prescritta modalità telematica.<br />
&nbsp;<br />
1.3.- Il Collegio ritiene, tuttavia che, vista la particolarità della vicenda in esame, la rigorosa applicazione delle disposizioni in questione non possa essere condivisa. In proposito il Collegio deve osservare che:<br />
&#8211; vi è prova in atti (fornita dalla stessa LND, con la comunicazione in data 10 luglio 2015, trasmessa all’interessata il 13 luglio) di possibili impedimenti alla trasmissione in via telematica della domanda di iscrizione al campionato e della relativa do<br />
&#8211; la LND, nel prevedere, con il Comunicato Ufficiale n. 167 del 18 giugno 2015, l’uso obbligatorio del mezzo telematico per la presentazione delle domande di iscrizione al campionato, non risulta abbia indicato anche quali caratteristiche tecniche e quali<br />
&#8211; vi è prova dell’accesso della Gelbison al sistema informatico, in data 9 luglio 2015, al presumibile fine di procedere agli adempimenti necessari per l’iscrizione al campionato;<br />
&#8211; la domanda di iscrizione al campionato era stata comunque trasmessa dalla Gelbison con modalità alternativa all’invio telematico e tale trasmissione doveva ritenersi effettuata entro il termine perentorio ultimo (delle ore 18 del 10 luglio): Gelbison av<br />
&nbsp;<br />
5.4.- Ritiene pertanto il Collegio che, alla luce delle indicate circostanze, non possa ritenersi legittimo il diniego di iscrizione al campionato opposto dalla LND alla società Gelbison. Peraltro le disposizioni che prevedevano l’esclusione delle domande di iscrizione al campionato presentate con modalità diversa da quella on line possono essere interpretate in modo non rigoroso tenuto conto anche che, nella fattispecie, non risulta vi siano possibili contro interessati e che appare, in tale quadro prevalente l’interesse di favorire lo svolgimento dell’attività sportiva. Risulta, infatti, che sono state ammesse al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D 170 squadre che sono state suddivise in quattro gironi da 20 club (A, B, C e D) e in cinque gironi da 18 club. In conseguenza l’ammissione al campionato della Gelbison può essere disposta anche in soprannumero senza lesione delle posizioni delle altre società che hanno trasmesso la loro domanda di iscrizione al campionato nel rispetto delle prescritte modalità telematiche.<br />
&nbsp;<br />
6.- Il ricorso deve essere quindi accolto. E’ fatto comunque salvo il potere della LND di verificare l’effettivo possesso, da parte della ricorrente, di tutti gli ulteriori requisiti richiesti per l’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D.<br />
Spese compensate.<br />
P.Q.M.<br />
Il Collegio di Garanzia dello Sport<br />
Sezioni Unite<br />
&nbsp;Accoglie il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 3 settembre 2015.<br />
Il Presidente&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Relatore<br />
F.to Franco Frattini&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F.to Dante D’Alessio<br />
&nbsp;<br />
Depositato in Roma in data 17 settembre 2015.<br />
Il Segretario<br />
F.to Alvio La Face.<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/collegio-di-garanzia-dello-sport-decisione-3-9-2015-n-44-2/">Collegio di Garanzia dello Sport &#8211; Decisione &#8211; 3/9/2015 n.44</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia Federale &#8211; Federazione Italiana Giuoco Calcio &#8211; Decisione &#8211; 22/12/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-federale-federazione-italiana-giuoco-calcio-decisione-22-12-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-federale-federazione-italiana-giuoco-calcio-decisione-22-12-2011-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-federale-federazione-italiana-giuoco-calcio-decisione-22-12-2011-n-0/">Corte di Giustizia Federale &#8211; Federazione Italiana Giuoco Calcio &#8211; Decisione &#8211; 22/12/2011 n.0</a></p>
<p>Pres. Sandulli – Componenti Attolico, Molinari – Rappr. A.I.A. Bravi – Segr. Metitieri Giustizia sportiva – Calcio – Fallo tattico – Nozione – Comportamento violento – Configurabilità – Sussiste – Automaticità – Esclusione Il c.d. fallo tattico, vale a dire il comportamento scorretto con il quale si arresta l’azione offensiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-federale-federazione-italiana-giuoco-calcio-decisione-22-12-2011-n-0/">Corte di Giustizia Federale &#8211; Federazione Italiana Giuoco Calcio &#8211; Decisione &#8211; 22/12/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-federale-federazione-italiana-giuoco-calcio-decisione-22-12-2011-n-0/">Corte di Giustizia Federale &#8211; Federazione Italiana Giuoco Calcio &#8211; Decisione &#8211; 22/12/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sandulli – Componenti Attolico, Molinari – Rappr. A.I.A. Bravi – Segr. Metitieri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia sportiva – Calcio – Fallo tattico – Nozione – Comportamento violento – Configurabilità – Sussiste – Automaticità – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il c.d. fallo tattico, vale a dire il comportamento scorretto con il quale si arresta l’azione offensiva della squadra avversaria sul suo nascere, prima che assuma caratteristiche di pericolosità per lo sbilanciamento offensivo della compagine cui appartiene l’autore del fallo, non può essere automaticamente associato ad un comportamento violento. Diviene, allora, necessario valutare nella singola situazione se vi sia stato esercizio di violenza nel compimento della scorrettezza di gioco, così da adeguare la sanzione alla fattispecie concreta da esaminare (nella specie la Corte ha ridotto la squalifica al calciatore da due ad una giornata, atteso che nel referto arbitrale mancava qualsiasi riferimento all’esercizio di violenza da parte del giocatore, potendosi così qualificare il fallo come mera condotta scorretta).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE<br />	<br />
IIa SEZIONE<br />	<br />
L.I.C.P.<br />	<br />
COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CGF<br />	<br />
(2011/2012)<br />	<br />
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL<br />	<br />
COM. UFF. N. 113/CGF – RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 2011<br />	<br />
COLLEGIO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Lucio Molinari- Componenti; Carlo<br />	<br />
Bravi <b>&#8211; </b>Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri &#8211; Segretario.<br />	<br />
<b>1. RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE<br />	<br />
DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE<br />	<br />
GIUSEPPE MATTERA INFLITTAGLI SEGUITO GARA MILAZZO/AVERSA<br />	<br />
NORMANNA DELL’11.12.2011 </b>(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio<br />	<br />
Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 13.12.2011)<br />	<br />
Con decisione del 13.12.2011, Com. Uff. n. 84/DIV, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, in riferimento alla gara svoltasi l’11.12.2011 tra il Milazzo e l’Aversa Normanna S.r.l., valevole per il Campionato Lega Pro di Seconda Divisione 2011/2012 – Girone B, infliggeva al calciatore della società Aversa Normanna signor Giuseppe Mattera la sanzione della squalifica per 2 gare effettive “ per atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone” Avverso tale decisione presentava reclamo l’Aversa Normanna la quale si doleva della assoluta eccessività e spropositatezza della misura della sanzione, in relazione anche a precedenti giurisprudenziali relativi ad analoghi episodi di falli di gioco privi di intento lesivo dell’altrui incolumità e senza danni fisici per il soggetto passivo, nei quali era stata inflitta la squalifica per una sola giornata di gara.<br />	<br />
Si richiedeva, quindi, la riduzione della squalifica inflitta in primo grado da due ad una giornata, previo ascolto della parte ricorrente in sede di discussione. All’odierna udienza il ricorrente non era presente, né risultano presentati memorie o documenti.<br />	<br />
Le doglianze difensive possono, a giudizio della Corte trovare accoglimento.<br />	<br />
Il comportamento del Mattera, infatti, può essere sicuramente definito, cosi come giustamente sottolineato dalla difesa, “ fallo tattico”, vale a dire comportamento scorretto con il quale si arresta l’azione offensiva della squadra avversaria sul suo nascere, prima che assuma caratteristiche di pericolosità per lo sbilanciamento offensivo della compagine cui appartiene l’autore del fallo; e se non è certamente possibile escludere in assoluto che un simile comportamento comporti atteggiamenti violenti verso l’avversario di gioco, non è però parimenti accettabile che automaticamente si associ al fallo tattico il comportamento violento. Diviene, allora, necessario valutare nella singola situazione se vi sia stato esercizio di violenza nel compimento della scorrettezza di gioco, così da adeguare la sanzione alla fattispecie concreta da esaminare. Nel caso che ci riguarda, come si può agevolmente ricavare dallo stesso referto arbitrale nel quale si definisce il comportamento del Mattera nei seguenti termini “… sgambettava da tergo l’avversario senza alcuna possibilità di prendere il pallone” il direttore di gara non ha fatto alcun cenno all’ esercizio di violenza, cosa che conduce a definire l’atteggiamento del calciatore dell’Aversa Normanna semplicemente scorretto e, quindi, congruamente e sufficientemente sanzionato con l’espulsione e la squalifica per una giornata di gara. <br />	<br />
L’accoglimento del ricorso importa la restituzione della tassa di reclamo.<br />	<br />
Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Giuseppe Mattera a 1 giornata effettiva di gara.<br />	<br />
Dispone restituirsi la tassa reclamo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-federale-federazione-italiana-giuoco-calcio-decisione-22-12-2011-n-0/">Corte di Giustizia Federale &#8211; Federazione Italiana Giuoco Calcio &#8211; Decisione &#8211; 22/12/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/12/2011 n.29</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-12-2011-n-29/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-12-2011-n-29/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-12-2011-n-29/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/12/2011 n.29</a></p>
<p>Pres. Chieppa – Componenti de Roberto, Lo Turco, Pardolesi ASD Golden Sanremese Calcio (Avv. V. Tofi) c/ F.I.G.C. (Avv.ti L. Medugno e L. Mazzarelli), L.N.D. e Comitato Regionale Liguria L.N.D. (Avv. S. La Porta) 1. Giustizia sportiva – Campionato L.N.D. – Iscrizione – Deposito domande – Termine di 10 giorni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-12-2011-n-29/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/12/2011 n.29</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-12-2011-n-29/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/12/2011 n.29</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Chieppa – Componenti de Roberto, Lo Turco, Pardolesi<br /> ASD Golden Sanremese Calcio (Avv. V. Tofi) c/ F.I.G.C. (Avv.ti L. Medugno e L. Mazzarelli), L.N.D. e Comitato Regionale Liguria L.N.D. (Avv. S. La Porta)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia sportiva – Campionato L.N.D. – Iscrizione – Deposito domande – Termine di 10 giorni – Ragionevolezza – Sussiste	</p>
<p>2. Giustizia sportiva – Campionato L.N.D. – Iscrizione – Accreditamento società – Onere Sindaco – Sussiste – Conseguenze – Affidamento ad altri organismi – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il termine di dieci giorni per la presentazione delle domande di iscrizione al campionato dilettantistico non può ritenersi irragionevole. La procedura di iscrizione ai campionati trova inevitabile svolgimento in termini particolarmente brevi al fine di conciliare le esigenze della procedura di ammissione delle nuove squadre con quelle di avvio tempestivo del nuovo campionato.	</p>
<p>2. In tema di iscrizione e partecipazione ai campionati dilettanti, il Sindaco è chiamato ad accreditare la squadra e i suoi programmi, manifestando il proprio interesse ad ottenere che quest’ultima prosegua le attività sportive nell’ambito del territorio comunale. Tale compito non può essere dismesso affidandolo ad organismi – quali FIGC e Lega – del tutto inidonei a sostituire il Sindaco in un compito insurrogabilmente affidato alla competenza della predetta autorità (nel caso di specie il Collegio ha riconosciuto l’illegittimità della posizione assunta dal Sindaco, colpevole di aver rimesso la propria determinazione alle decisioni che sarebbero poi state adottate dalla FIGC e dalla LND).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/19145_19145.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-12-2011-n-29/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/12/2011 n.29</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 23/9/2011 n.22</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-23-9-2011-n-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-23-9-2011-n-22/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-23-9-2011-n-22/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 23/9/2011 n.22</a></p>
<p>Pres. Chieppa – Componenti de Roberto, Lo Turco, Luciani SSp Reyer venezia Mestre Srl (Avv.ti F. Bertoldi, F. Storelli, G. Tobia) c/ Federazione Italiana Pallacanestro (Avv. G. Valori, M.A. Vaccaro), Lega Pallacanestro Serie A (Avv.ti R. Cerquetti, M. Vigna), Teramo Basket Srl (Avv. E. Cassì) 1. Giurisdizione e competenza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-23-9-2011-n-22/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 23/9/2011 n.22</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-23-9-2011-n-22/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 23/9/2011 n.22</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Chieppa – Componenti de Roberto, Lo Turco, Luciani<br /> SSp Reyer venezia Mestre Srl (Avv.ti F. Bertoldi, F. Storelli, G. Tobia) c/ Federazione Italiana Pallacanestro (Avv. G. Valori, M.A. Vaccaro), Lega Pallacanestro Serie A (Avv.ti R. Cerquetti, M. Vigna), Teramo Basket Srl (Avv. E. Cassì)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Giustizia sportiva &#8211; ACGS – Competenza – TNAS – Alternatività 	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza &#8211; Giustizia sportiva – Basket &#8211; ACGS – Controversia – Wild card – Interpretazione Regolamento FIP &#8211;   Competenza – Sussiste	</p>
<p>3. Giustizia sportiva &#8211; ACGS – Controversia &#8211;  Contraddittorio &#8211; Parti necessarie – Federazione – Necessità.	</p>
<p>4.  Giustizia sportiva – ACGS – Giustizia federale – Decisione – Impugnazione – Sindacato &#8211; Limiti	</p>
<p>5. Giustizia sportiva – ACGS – Basket &#8211; Campionato di serie A – Wild Card – Procedimento &#8211; &#8211; Primo termine – Presentazione istanza &#8211; Modifica –Secondo termine &#8211; Versamento premio – Decorrenza – Dalla data di presentazione della domanda &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La competenza dell’Alta Corte è alternativa a quella del Tribunale di Arbitrato e si basa, essenzialmente, sul carattere indisponibile delle posizioni giuridiche sportive (diritti e interessi) oggetto della specifica controversia sportiva.	</p>
<p>2. Sussiste la competenza dell’Alta Corte, attesa la notevole rilevanza della questione, a conoscere la controversia concernente  l’interpretazione ed applicazione delle norme del Regolamento della FIP relativa alla legittimazione a partecipare al campionato di basket di serie A in relazione all’introduzione del c.d. “Premio di risultato” (wild card).	</p>
<p>3. Nei giudizi dinanzi l’Alta Corte, ai fini della completezza del contraddittorio, sono parti necessarie il soggetto ricorrente, i soggetti direttamente controinteressati e la Federazione di appartenenza, in persona del suo Presidente p.t.,  non gli altri organi della Federazioni.	</p>
<p>4. Il sindacato dell’Alta Corte in caso di impugnazione di decisione di giustizia federale può riguardare solo la decisione finale della stessa giustizia e non quella sottostante relativa ad  eventuali gradi anteriori.	</p>
<p>5. L’anticipazione al 23 giugno, disposta con delibera del Consiglio federale n. 227 del 2010 del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di avvalersi della facoltà di rimanere in serie A, comporta che il secondo termine previsto per il versamento del “premio di risultato”, riferito al decimo giorno successivo alla dichiarazione, decorre dal 23 giugno, e non dal 30 giugno, data inizialmente prevista  dal Regolamento FIP, atteso che il secondo termine deve intendersi come termine mobile. In altre parole, la decorrenza del secondo termine deve essere riferita alla data di effettiva dichiarazione. Non appare congrua, infatti, una interpretazione comportante una sostanziale dilazione del secondo termine relativo al versamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/18244_18244.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-23-9-2011-n-22/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 23/9/2011 n.22</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/8/2011 n.17</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-8-2011-n-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-8-2011-n-17/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-8-2011-n-17/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/8/2011 n.17</a></p>
<p>Pres. de Roberto – Componenti Lo Turco, Luciani, Pardolesi Atletico Roma (Avv. P. Rodella) c/ FIGC (Avv.ti L. Medugno, L. Mazzarelli) 1. Giustizia sportiva – Società sportiva &#8211; Ammissione ai campionati – Documentazione economico finanziaria &#8211; Termini perentori – Rimessione in termini – Inammissibilità – Ragioni 2. Giustizia sportiva –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-8-2011-n-17/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/8/2011 n.17</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-8-2011-n-17/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/8/2011 n.17</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Roberto – Componenti Lo Turco, Luciani, Pardolesi<br /> Atletico Roma (Avv. P. Rodella) c/ FIGC (Avv.ti L. Medugno, L. Mazzarelli)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia sportiva – Società sportiva &#8211; Ammissione ai campionati – Documentazione economico finanziaria &#8211; Termini perentori – Rimessione in termini – Inammissibilità – Ragioni	</p>
<p>2. Giustizia sportiva – Società sportiva &#8211;  Ammissione ai campionati – Fideiussione falsa –  Presunta estraneità della società – Rimessione in termini &#8211;  Inammissibilità &#8211; Buona fede &#8211; Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I termini perentori previsti per il deposito della documentazione economica finanziaria per l’ammissione al campionato non possono essere per alcun motivo superati essenzialmente perché è necessario garantire sia la par condicio fra gli aspiranti all&#8217;ammissione, sia la puntuale formazione degli organici e la esattezza della data di inizio del campionato. 	</p>
<p>2. Nell’ipotesi in cui una società sportiva in sede si ammissione al campionato abbia presentato una fideiussione rivelatasi falsa non può essere concesso un termine ulteriore al fine di presentarne una valida, anche nel caso in cui la società si dichiari estranea alla vicenda. Infatti, la tutela della buonafede comporterebbe la compromissione dei diritti e degli interessi dei controinteressati, vertendosi  in un procedimento di ammissione a competizioni sportive che prevedono un numero chiuso di partecipanti. Peraltro la sola denuncia querela presentata alla Procura competente, non sembra sufficiente per ritenere dimostrata la buona fede dell’interessata .</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/18245_18245.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-8-2011-n-17/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/8/2011 n.17</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/8/2011 n.20</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-8-2011-n-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-8-2011-n-20/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-8-2011-n-20/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/8/2011 n.20</a></p>
<p>Pres. de Roberto – Componenti Lo Turco, Pardolesi Basket Trapani s.r.l. (Avv.ti A. Gemma, P. Clarizia) c/ Federazione Italiana Basket (Avv.ti G. Valori, P. Vaccaro) e Associazione LegaDue (Avv. G. Martinelli) 1. Giustizia sportiva – Società di pallacanestro – Iscrizione al campionato – Controversia – Competenza ACGS – Ragioni –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-8-2011-n-20/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/8/2011 n.20</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-8-2011-n-20/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/8/2011 n.20</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Roberto – Componenti Lo Turco, Pardolesi<br /> Basket Trapani s.r.l. (Avv.ti A. Gemma, P. Clarizia) c/ Federazione Italiana Basket (Avv.ti G. Valori, P. Vaccaro) e Associazione LegaDue (Avv. G. Martinelli)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia sportiva – Società di pallacanestro – Iscrizione al campionato – Controversia – Competenza ACGS – Ragioni – Conseguenze – Clausola compromissoria – Irrilevanza	</p>
<p>2. Giustizia sportiva – Campionato di pallacanestro – Società – Mancata iscrizione – Piena conoscenza atto – Configurabilità – Conoscenza organi di rappresentanza – Necessità – Ragioni	</p>
<p>3. Giustizia sportiva – Campionato di pallacanestro – Mancata iscrizione – Ricorso – Conoscenza legale controinteressati – Presupposto – Pubblicazione sul sito CONI – Sufficienza	</p>
<p>4. Giustizia sportiva – Campionato di pallacanestro – LegaDue – Ammissione – Trasmissione via fax atti – Termine a pena di decadenza – Avvio nel termine – Sufficienza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il contenzioso relativo alla risoluzione delle controversie concernenti l’iscrizione delle società professionistiche ai campionati nazionali di pallacanestro risulta conferito dall’ordinamento CONI (art. 21 del Codice dell’A.C.G.S.) in via inderogabile alla competenza della Alta Corte, restando così sottratto alla cognizione di qualunque altro organo di giustizia dell’ordinamento sportivo. Ne consegue dunque l’irrilevanza dell’eventuale sottoscrizione da parte della società di un’apposita clausola compromissoria concernente qualsiasi controversia relativa a provvedimenti del Consiglio Federale di non ammissione al Campionato di competenza.	</p>
<p>2. Nei procedimenti instaurati ai sensi dell’art. 21 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva per la risoluzione delle controversie relative all’iscrizione delle società professionistiche ai campionati nazionali di pallacanestro &#8211; caratterizzati da termini particolarmente serrati (due giorni) per la proposizione dell’impugnativa &#8211; non è sufficiente la conoscenza dell’atto lesivo da parte di qualsiasi articolazione societaria per parlare di piena conoscenza, risultando invece prescritta la conoscenza dell’organo (amministratore delegato, consiglio di amministrazione, ecc.) che ha titolo a proporre l’impugnativa.	</p>
<p>3. La pubblicazione del ricorso avverso la mancata iscrizione di una società professionistica ad un campionato di pallacanestro nel sito CONI, ai sensi dell’articolo 21, comma 6, del codice dell’A.C.G.S., appare rivolta ad offrire – in considerazione dei ritmi acceleratissimi della procedura – la cognizione legale del ricorso, dispensando il ricorrente da notifiche e comunicazioni di carattere individuale nei confronti di eventuali controinteressati.	</p>
<p>4. Appare ispirata ad un esagerato rigore una lettura della normativa relativa all’ammissione alla LegaDue (presupposto necessario per l’iscrizione al Campionato di pallacanestro di riferimento) che conduca a ritenere decaduta la società alla quale si è addebitato soltanto di avere avviato la trasmissione delle copie via fax nel termine prescritto, pur se la documentazione, per la sua mole e difficoltà tecniche connesse alla sua trasmissione, è pervenuta oltre l’ora stabilita nella disciplina procedurale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/18243_18243.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-1-8-2011-n-20/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 1/8/2011 n.20</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 25/7/2011 n.19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-25-7-2011-n-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-25-7-2011-n-19/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-25-7-2011-n-19/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 25/7/2011 n.19</a></p>
<p>Pres. de Roberto – Componenti Lo Turco, Luciani, Pardolesi Unione Calcio Montecchio Maggiore s.r.l. c/ Montebelluna Calcio s.r.l., A.C. Este e F.I.G.C. 1. ACGS – Ricorso – Notevole rilevanza questioni – Valutazione – Controversia su gara serie D – Irrilevanza – Ragioni 2. Giustizia sportiva – Campionato serie D –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-25-7-2011-n-19/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 25/7/2011 n.19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-25-7-2011-n-19/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 25/7/2011 n.19</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Roberto – Componenti Lo Turco, Luciani, Pardolesi<br /> Unione Calcio Montecchio Maggiore s.r.l. c/ Montebelluna Calcio s.r.l., A.C. Este e F.I.G.C.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. ACGS – Ricorso – Notevole rilevanza questioni – Valutazione – Controversia su gara serie D – Irrilevanza – Ragioni	</p>
<p>2. Giustizia sportiva – Campionato serie D – Regole sui giovani – Violazione – Procedimento d’ufficio – Instaurazione – Ammissibilità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La semplice circostanza che si verta in una controversia riguardante una gara del campionato dilettantistico della serie D non può condurre al difetto di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale. Occorre, invero, fare riferimento alle questioni dedotte in giudizio.	</p>
<p>2. Un’interpretazione eccessivamente legata al dato letterale del comunicato ufficiale n. 1 del 7 luglio 2010, per la stagione sportiva 2010-11, della Lega Nazionale Dilettanti &#8211; a tenore del quale la violazione della disciplina sull’impiego dei giovani, postula il previo ricorso di parte ai sensi dell’art. 29 C.g.s.- non è ammissibile, in quanto comporterebbe un’eccezione alla regola generale di cui al co. 8 della stessa disposizione, che prevede l’instaurazione d’ufficio del procedimento sanzionatorio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali. Infatti, una tale eccezione costituirebbe, da un lato, deroga indebita ad opera di una fonte normativa sotto-ordinata, come tale inidonea a giustificare deviazioni dalla direttiva espressa dalla previsione gerarchicamente sovra-ordinata; dall’altro, importerebbe un vulnus al principio immanente di coerenza dell’ordinamento sportivo, alla stregua del quale il rispetto delle coordinate organizzative di un campionato, bene collettivo attinto dalla generalità dei soggetti che vi partecipano, non può essere rimesso esclusivamente al potere d’impulso (e quindi, potenzialmente, all’arbitrio discrezionale) di soggetti portatori di interessi individuali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/18249_18249.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-25-7-2011-n-19/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 25/7/2011 n.19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
