<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Approfondimento tematico Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/g-provvedimenti/approfondimento-tematico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/g-provvedimenti/approfondimento-tematico/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Oct 2021 20:47:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Approfondimento tematico Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/g-provvedimenti/approfondimento-tematico/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/4/2021 n.230</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-26-4-2021-n-230/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-26-4-2021-n-230/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-26-4-2021-n-230/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/4/2021 n.230</a></p>
<p>SULLA AMMISSIBILITA&#8217; DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AVVERSO IL DINIEGO PARZIALE DI ACCESSO AGLI ATTI DI GARA Nota a T.A.R. MARCHE &#8211; Sentenza n. 810 del 31.12.2020 a cura di Elisa Apostolo Prologo Con la sentenza n. 810 del 31.12.2020, Il Tar Ancona ha dichiarato la tempestività  del ricorso per motivi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-26-4-2021-n-230/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/4/2021 n.230</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-26-4-2021-n-230/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/4/2021 n.230</a></p>
<div style="text-align: center;"><strong>SULLA AMMISSIBILITA&#8217; DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AVVERSO IL DINIEGO PARZIALE DI ACCESSO AGLI ATTI DI GARA</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>Nota a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-31-12-2020-n-810">T.A.R. MARCHE &#8211; Sentenza n. 810 del 31.12.2020</a></strong></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: right;">a cura di Elisa Apostolo</div>
<p><em><strong>Prologo</strong></em></p>
<div style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 810 del 31.12.2020, Il Tar Ancona ha dichiarato la tempestività  del ricorso per motivi aggiunti proposto dalla seconda classificata avverso il diniego parziale di accesso agli atti, reso dall&#8217;Amministrazione a seguito di un iniziale silenzio diniego impugnato dall&#8217;istante con ricorso introduttivo, trattandosi di una specificazione dell&#8217;iniziale richiesta di accesso che si limita ai documenti <em>medio tempore </em>non forniti dall&#8217;Amministrazione. Nel merito, ha ritenuto illegittimo il diniego di accesso ai giustificativi forniti dall&#8217;aggiudicataria in sede di anomalia dell&#8217;offerta, ritenendo prevalente il diritto di accesso a fini di tutela in giudizio.</div>
<p><em><strong>La vicenda in esame</strong></em></p>
<div style="text-align: justify;">La fattispecie oggetto del giudizio atteneva ad una istanza di accesso agli atti relativi ad una gara bandita per l&#8217;affidamento del servizio di guardiania per le amministrazioni del territorio della Regione Marche, avanzata da una società  partecipante alla gara ed in parte evasa dall&#8217;Amministrazione mediante pubblicazione di alcuni documenti sul sito istituzionale a seguito dell&#8217;intervenuta efficacia dell&#8217;aggiudicazione.<br />
L&#8217;istante, seconda classificata, ritenendo che si fosse formato un parziale diniego tacito in ordine alla propria istanza di accesso, ha dunque proposto ricorso innanzi al Tar al fine di ottenere l&#8217;accertamento del proprio diritto di accesso a tutta la documentazione richiesta, necessaria a fini di tutela in giudizio, anche in considerazione della collocazione in graduatoria.<br />
Successivamente, dopo la notifica del ricorso introduttivo, la stazione appaltante ha comunicato all&#8217;istante un provvedimento esplicito di diniego di accesso ai giustificativi resi dall&#8217;aggiudicataria nell&#8217;ambito del procedimento di verifica dell&#8217;anomalia, giustificato sulla base di una dichiarazione della controinteressata circa la sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia.<br />
A fronte di tale diniego, l&#8217;istante, da un lato, ha nuovamente sollecitato la trasmissione dei giustificativi e, dall&#8217;altro, ha impugnato, nell&#8217;ambito del già  instaurato giudizio, detto provvedimento di diniego, lamentandone l&#8217;illegittimità .<br />
La stazione appaltante ha eccepito in via preliminare l&#8217;inammissibilità  del ricorso per motivi aggiunti &#8211; in quanto proposto decorso il termine di trenta giorni ex art. 116 c.p.a. &#8211; e nel merito l&#8217;infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.</div>
<p><em><strong>La decisione del Tar</strong></em></p>
<p>In via preliminare, il Tar ha dichiarato tempestivo il ricorso per motivi aggiunti. Ed infatti, secondo il Tar, il ricorso per motivi aggiunti prenderebbe la forma di una specificazione dell&#8217;iniziale richiesta di accesso che si limita ai documenti <em>medio tempore</em> non forniti dall&#8217;Amministrazione, per i quali pemane l&#8217;interesse dell&#8217;istante. Sul punto, il Tar ha evidenziato che, avendo il giudizio in materia di accesso per oggetto l&#8217;accertamento della spettanza o meno del diritto medesimo, la circostanza che l&#8217;amministrazione adotti un&#8217;esplicita determinazione di segno negativo non ha alcun effetto sulla procedibilità  dell&#8217;azione, in quanto rivolta all&#8217;accertamento di un diritto.<br />
Nel merito, il Tar ha ritenuto illegittimo il diniego di accesso agli atti, e in particolare ai giustificativi resi dall&#8217;aggiudicataria in sede di verifica di anomalia dell&#8217;offerta, opposto dall&#8217;Amministrazione alla seconda classificata. Secondo il Tar, infatti, da un lato deve valutarsi in via prospettica la rilevanza dell&#8217;accesso richiesto dalla seconda classificata a fini di tutela anche giudiziale dei propri interessi e, dall&#8217;altro, non opponibile la dichiarazione della controinteressata circa la sussistenza di segreti tecnici e commerciali, potenzialmente utilizzabile per qualsiasi impresa e qualsiasi gara.<br />
Inoltre, il Tar ha specificato che non fa venir meno la necessità  di ottenere la documentazione richiesta per tutelare i propri interessi in giudizio la circostanza che sarebbero decorsi i termini per impugnare l&#8217;aggiudicazione. Sul punto, infatti, il giudice amministrativo ha osservato che qualora l&#8217;istanza di accesso alla documentazione di gara sia tempestiva e la stazione appaltante rifiuti illegittimamente l&#8217;accesso, o tenga comportamenti dilatori che non consentono l&#8217;immediata conoscenza degli atti di gara, il termine per l&#8217;impugnazione non inizia a decorrere e il potere di impugnare dall&#8217;interessato pregiudicato da tale condotta amministrativa non si &#8220;consuma&#8221;.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-26-4-2021-n-230/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 26/4/2021 n.230</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 23/2/2021 n.229</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-23-2-2021-n-229/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-23-2-2021-n-229/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-23-2-2021-n-229/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 23/2/2021 n.229</a></p>
<p>LA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PUÃ’ ESSERE RILASCIATA SOLO ALL&#8217;ESITO DI UNA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA Nota a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza n. 1416 del 16 febbraio 2021   a cura di Alessandra Petronelli   Prologo In conformità  ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali marittime con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-23-2-2021-n-229/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 23/2/2021 n.229</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-23-2-2021-n-229/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 23/2/2021 n.229</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><b>LA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PUÃ’ ESSERE RILASCIATA SOLO ALL&#8217;ESITO DI UNA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA</p>
<p> Nota a <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/43433">CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza n. </a></b><a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/43433"><strong>1416 del 16 febbraio 2021</strong></a></p>
<p>  </p></div>
<div style="text-align: right;">a cura di Alessandra Petronelli</p>
<p>  </p></div>
<div style="text-align: justify;"><em><strong>Prologo</strong></em></p>
<p> In conformità  ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali marittime con finalità  turistico-ricreativa possono essere rilasciate solamente all&#8217;esito di una procedura ad evidenza pubblica e non già  sulla base dell&#8217;iniziativa del privato, ancorchè seguita dal confronto concorrenziale.<br /> Tanto  stato stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 1416 del 16 febbraio 2021.<br /> Qualora, infatti, il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività  sia limitato a causa della scarsità  delle risorse naturali, gli Stati membri sono tenuti ad applicare una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che presenti garanzie di imparzialità  e trasparenza.<br /> Il mancato ricorso alla procedura dell&#8217;evidenza pubblica determinerebbe, invero, un ostacolo all&#8217;ingresso di nuovi soggetti nel mercato, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., e determinando, altresì, il contrasto con l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia.<br />  <br /> <em><strong>La vicenda in esame</strong></em></p>
<p> Sul silenzio serbato dal Comune di Porto Cesareo a seguito dell&#8217;istanza di un privato per il rilascio di una concessione demaniale marittima, il TAR Lecce ordinava all&#8217;Amministrazione di emanare un provvedimento espresso.<br /> Con provvedimento di diniego, il Comune respingeva la domanda di concessione demaniale marittima ravvisando la necessità  dell&#8217;espletamento di una procedura di evidenza pubblica per il rilascio della medesima, conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale della Puglia n. 17/2015 e ai principi affermati, in materia, dalla Corte di Giustizia con sentenza del 14 luglio 2016.<br /> Avverso il diniego, l&#8217;istante adiva il TAR Lecce che dichiarava inammissibile il ricorso rilevando la carenza di interesse del ricorrente, non avendo &#8211; il medesimo &#8211; mosso alcuna censura sulla ragione principale del diniego.<br /> Il ricorrente &#8211; contestando l&#8217;applicabilità  del sopracitato art. 8 della Legge Regionale &#8211;  proponeva appello al Consiglio di Stato che, con la sentenza in commento, lo respingeva.</p>
<p> <em><strong>L&#8217;iter logico argomentativo seguito dal Consiglio di Stato</strong></em></p>
<p> Ai sensi dell&#8217;art. 8 della Legge Regionale n. 17/2015, il rilascio e la variazione delle concessioni deve avvenire tramite ricorso alla procedura dell&#8217;evidenza pubblica. Tale principio si estende -afferma il Consiglio di Stato &#8211; anche alle concessioni demaniali marittime con finalità  turistico-ricreative le quali hanno come oggetto un bene/servizio limitato a causa della scarsità  della risorsa naturale.<br /> La spiaggia , infatti, un bene pubblico demaniale (art. 822 c.c.) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicchè proprio la limitatezza nel numero e nell&#8217;estensione, oltrechè la natura prettamente economica della gestione, giustifica il ricorso a procedure comparative per l&#8217;assegnazione.<br /> Ad avviso del Consiglio di Stato, dunque, l&#8217;Amministrazione comunale ha fatto corretta applicazione del sopracitato articolo 8 della L.R. 17/2015, assicurando così il rispetto dei principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016. Secondo la CGUE, infatti, l&#8217;art. 12 della Dir. 2006/123/CE (c.d. direttiva <em>Bolkestein</em>), osta ad una misura nazionale che &#8211; in caso di autorizzazioni limitate dalla scarsità  delle risorse naturali &#8211; preveda il rilascio o l&#8217;automatica proroga del titolo concessorio, in assenza di qualsivoglia procedura selettiva di valutazione degli operatori economici offerenti.<br /> Tanto premesso, qualsivoglia normativa nazionale o regionale deve, in materia. necessariamente ispirarsi alle regole dell&#8217;Unione Europea sull&#8217;indizione delle gare, stante l&#8217;efficacia diretta delle pronunce della Corte nell&#8217;ordinamento interno degli Stati membri.</div>
<p>  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-23-2-2021-n-229/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 23/2/2021 n.229</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 17/2/2021 n.228</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-17-2-2021-n-228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-17-2-2021-n-228/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-17-2-2021-n-228/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 17/2/2021 n.228</a></p>
<p>E&#8217; POSSIBILE MODIFICARE ANCHE IN FASE DI GARA LA COMPAGINE DEL RAGGRUPPAMENTO PER PERDITA DEI REQUISITI DI CUI ALL&#8217;ART. 80 DEL CODICE APPALTI Nota a T.A.R. TOSCANA &#8211; SEZIONe I &#8211; Sentenza n. 217 del 10 febbraio 2021 a cura di Martina Marchitelli   Prologo   Ai sensi dei commi 18 e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-17-2-2021-n-228/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 17/2/2021 n.228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-17-2-2021-n-228/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 17/2/2021 n.228</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>E&#8217; POSSIBILE MODIFICARE ANCHE IN FASE DI GARA LA COMPAGINE DEL RAGGRUPPAMENTO PER PERDITA DEI REQUISITI DI CUI ALL&#8217;ART. 80 DEL CODICE APPALTI</strong></p>
<p> <strong>Nota a <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/42278">T.A.R. TOSCANA &#8211; SEZIONe I &#8211; Sentenza n. 217 del 10 febbraio 2021</a></strong></div>
<p> </p>
<div style="text-align: right;"> a cura di Martina Marchitelli  </div>
<p> <em><strong>Prologo</strong></em><br />   </p>
<div style="text-align: justify;">Ai sensi dei commi 18 e 19 <em>ter</em> dell&#8217;art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016  possibile modificare la composizione soggettiva del consorzio partecipante, in corso di gara, ove sia sopraggiunta la perdita, da parte di un mandante, di alcuno dei requisiti morali e professionali di cui all&#8217;art. 80 del Codice dei contratti. Ciò  quanto deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana con sentenza n. 217 del 10 febbraio 2021.<br /> Il TAR Toscano  stato chiamato a dirimere la portata interpretativa del combinato disposto dei commi 18 e 19 <em>ter </em>dell&#8217;art. 48, d.lgs. n. 50 del 2016, ovverosia sulla possibilità  di modificare la composizione soggettiva di un raggruppamento partecipante ad una gara, non solo in fase di esecuzione ma anche in corso di gara, qualora sopraggiunga per una società  mandante la perdita di taluni dei requisiti morali e professionali di cui all&#8217;art. 80 Codice dei contratti.<br /> La dubbia possibilità  di poter rimodulare l&#8217;assetto dell&#8217;ATI anche durante la fase di gara deriva dall&#8217;antinomia venutasi a creare con l&#8217;art. 32 del correttivo al Codice Appalti (D.Lgs. 56/2017), che ha inserito nel citato comma 18, l&#8217;inciso &#8220;&#038;<em>ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all&#8217;articolo 80</em>&#8221; ed ha introdotto <em>ex novo</em> il comma 19 <em>ter </em>secondo cui &#8220;<em>Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara</em>&#8220;.<br /> Di qui, se il novello comma 19 <em>ter</em> per tutte le ipotesi recate nei commi 17, 18 e 19 dell&#8217;art. 48 del Codice Appalti consente la variazione della composizione di un RTI durante la fase di gara, l&#8217;inciso presente nel comma 18 sembrerebbe &#8211; <em>prima facie</em> &#8211; permettere tale modifica nel caso in cui venissero meno i requisiti di cui all&#8217;art. 80, D.Lgs. 50/2016 solo durante la fase esecutiva, precludendola in fase di gara.</p>
<p> <em><strong>La vicenda in esame</strong></em></p>
<p> Il TAR Toscana  stato adito, in riferimento ad una procedura di gara avente ad oggetto i lavori di ampliamento di una carreggiata autostradale, per accertare l&#8217;illegittimità  dell&#8217;esclusione disposta dalla stazione appaltante nei confronti di un&#8217;ATI per riscontrata presenza in capo ad una società  mandante delle clausole di esclusione di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) e c-<em>ter</em>), D.Lgs. 50/2016, oltre all&#8217;illegittimità  del contestuale rigetto della richiesta di modifica soggettiva del costituendo raggruppamento ai sensi dell&#8217;art. 48, commi 18 e 19 <em>ter</em>, D.Lgs. 50/2016. Più in particolare, il ricorrente ha contestato l&#8217;estromissione dalla gara dell&#8217;intero raggruppamento senza contraddittorio e senza essergli stata consentita la possibilità  di procedere alla modifica soggettiva della propria compagine <em>ex</em> art. 48, commi 18 e 19 <em>ter</em>, D.Lgs. 50/2016, in modo da permanere in gara, previa esclusione della sola mandante ritenuta non affidabile, a fronte tra l&#8217;altro della richiesta precedentemente presentata da quest&#8217;ultima di fuoriuscire dal raggruppamento.</p>
<p> <em><strong>L&#8217;iter logico argomentativo seguito dal Giudice Amministrativo</strong></em></p>
<p> La sentenza in esame presenta una interessante disamina che il Giudice Amministrativo, al fine di risolvere le censure formulate dal ricorrente, ha condotto in merito alla corretta interpretazione dei commi 18 e 19 <em>ter </em>dell&#8217;art. 48, d.lgs. n. 50 del 2016.<br /> Innanzitutto, il TAR ha rilevato come il comma 19 t<em>er</em> si riferisce senza distinzione alcuna al complesso della disciplina recata da tutti e tre i commi 17, 18 e 19 che si riferiscono alla fase esecutiva dell&#8217;appalto, determinando quindi un&#8217;estensione generalizzata della possibilità  di modifiche soggettive in fase di gara.<br /> Invero, il Giudice giunge a tale conclusione indagando anche sulla <em>ratio legis</em> delle disposizioni in rilievo, rinvenibile nella volontà  del legislatore di rendere derogabile il principio di immodificabilità  della compagine dei raggruppamenti, al fine di evitare che la patologia di un operatore economico vada a precludere la partecipazione anche degli altri operatori in grado di assorbire le quote del dimissionario, salvaguardando così anche il preminente interesse pubblico della stazione appaltante a non disperdere offerte utili da aggiudicare.<br /> La pronuncia fuga altresì i dubbi sulla potenziale finalità  elusiva della mancanza dei requisiti che potrebbe essere sottesa alla richiesta di rimodulazione dei componenti di un RTI, sottolineando che tale variazione  ammessa esclusivamente per perdita sopravvenuta di un requisito di cui si era in possesso al momento della presentazione dell&#8217;offerta e non per carenza originaria dello stesso.<br /> Infine, il TAR, con una interpretazione logica e costituzionalmente orientata delle norme in rilievo, evidenzia che una differenziazione delle ipotesi di cui ai commi 17, 18 e 19, a ricorrere delle quali  possibile modificare l&#8217;assetto del raggruppamento, sarebbe contraria ai principi di ragionevolezza, uguaglianza, proporzionalità  e logicità , oltre a non potersi al contempo individuare una graduazione di importanza delle cause di esclusione contemplate nell&#8217;art. 80 del Codice Appalti.<br /> Per queste ragioni, il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso, ritendendo illegittima la decisione della stazione appaltante di non permettere la modifica della composizione soggettiva del consorzio ricorrente, in fase di gara, a fronte della sopraggiunta perdita da parte di una delle società  mandanti dei requisiti di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter), D.Lgs. 50/2016.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-17-2-2021-n-228/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 17/2/2021 n.228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 9/2/2021 n.227</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-9-2-2021-n-227/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-9-2-2021-n-227/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-9-2-2021-n-227/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 9/2/2021 n.227</a></p>
<p>Nota a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza n. 957 del 2 febbraio 2021 a cura di di Manuela Cundari Prologo La giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto l&#8217;informativa antimafia interdittiva del Giudice amministrativo, a nulla rilevando la circostanza che il provvedimento prefettizio determinerebbe uno stato d&#8217;incapacità  dell&#8217;impresa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-9-2-2021-n-227/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 9/2/2021 n.227</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-9-2-2021-n-227/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 9/2/2021 n.227</a></p>
<div style="text-align: center;">
<div><strong><br />
<strong>Nota a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-2-2021-n-957/">CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza n. 957 del 2 febbraio 2021</a></strong></p>
<p></strong></div>
<div style="text-align: right;">a cura di di Manuela Cundari</p>
</div>
<div style="text-align: left;"><em><strong>Prologo</strong></em>
</div>
<div style="text-align: justify;">La giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto l&#8217;informativa antimafia interdittiva del Giudice amministrativo, a nulla rilevando la circostanza che il provvedimento prefettizio determinerebbe uno stato d&#8217;incapacità  dell&#8217;impresa non limitato ai rapporti con la pubblica amministrazione ma piuttosto generale.<br />
Tale provvedimento determina, infatti, penetranti limitazioni all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  d&#8217;impresa che costituiscono un effetto degradatorio dell&#8217;esercizio del potere autoritativo posto a presidio di un rilevante interesse pubblico, mentre le questioni di capacità  menzionate dal secondo comma dell&#8217;art. 8 del c.p.a. devolute al giudice ordinario sono quelle &#8220;pregiudiziali&#8221; che condizionano lo scrutinio dell&#8217;esercizio del potere.<br />
Per i Giudici del Consiglio di Stato inoltre, lo scrutinio della legittimità  dei provvedimenti prefettizi va condotto secondo criteri valutativi autonomi rispetto a quelli penalistici, ed il canone del &#8220;più probabile che non&#8221; non va riferito alla singola circostanza ma piuttosto deve essere desunto dai plurimi elementi raccolti.<br />
Da ciò consegue che ancorchè alcune condotte siano state ritenute dal giudice della prevenzione penalmente irrilevanti non escluso che possano essere ritenute sintomatiche in relazione al pericolo di infiltrazione mafiosa nelle attività  economiche dell&#8217;impresa.
</div>
<div style="text-align: left;"><em><strong>La vicenda in esame</strong></em>
</div>
<div style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità  di una sentenza del Tar Piemonte con cui sono stati respinti il ricorso introduttivo ed i connessi ricorsi per motivi aggiunti proposti avverso l&#8217;informazione antimafia interdittiva adottata ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 nei confronti della società  oggi appellante, nonchè avverso la successiva conferma e tutti i provvedimenti che ne sono conseguiti, tra i quali l&#8217;annotazione da parte dell&#8217;ANAC nel Casellario informatico degli operatori economici e la cancellazione dal registro ex art. 216 n. 152/2016 di due sedi operative.<br />
Tra le varie censure sollevate &#8211; ritenute tutte infondate dal Consiglio di Stato &#8211; l&#8217;appellante, anche invocando l&#8217;art. 8 del c.p.a., ha dedotto l&#8217;erroneità  della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la giurisdizione del GA. Tale motivo stato proposto anche in forma di questione di legittimità  costituzionale del complesso normativo su cui si fonda la regola di riparto,in considerazione del fatto che poichè il provvedimento prefettizio determinerebbe uno stato d&#8217;incapacità  non limitato ai rapporti con la pubblica amministrazione ma generale, secondo l&#8217;appellante il giudizio dovrebbe essere devoluto al giudice ordinario in quanto afferente il contenzioso in materia di capacità  delle persone.<br />
L&#8217;appellante contesta, altresì, la mancanza di ragioni valide e sufficienti alla base del provvedimento interdittivo assunto nei confronti della stessa, non essendo mai emerse circostanze o elementi rilevati in sede penale a supporto della presunta infiltrazione mafiosa nelle attività  economiche dell&#8217;impresa.
</div>
<div style="text-align: left;"><em><strong>L&#8217;iter logico argomentativo seguito dal Tar Lazio</strong></em>
</div>
<div style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in merito alla censura riguardante il difetto di giurisdizione, ha in primo luogo evidenziato, ricordando un precedente della stessa Sezione (sent. n. 4089/2020), che contestare la giurisdizione del giudice adito &#8220;<em>costituisce un venire contra factum proprium, che costituisce abuso del processo</em>&#8220;.<br />
Con particolare riferimento alla questione di legittimità  costituzionale riproposta in appello sul piano dell&#8217;esegesi della regola del riparto, i giudici di Palazzo Spada, richiamando l&#8217;invocato art. 8 del c.p.a., ritengono che le questioni di capacità  menzionate dal secondo comma di tale articolo le quali, secondo la prospettazione dell&#8217;appellante, determinerebbero la giurisdizione del giudice ordinario, sono quelle &#8220;pregiudiziali&#8221; ossia quelle condizionano lo scrutinio dell&#8217;esercizio del potere, mentre le penetranti limitazioni all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  d&#8217;impresa determinate dall&#8217;informativa antimafia costituiscono un effetto degratorio dell&#8217;esercizio del potere autoritativo posto a presidio di un rilevante interesse pubblico.<br />
A tal proposito nella sentenza si precisa che tale ricostruzione del rapporto causa &#8211; effetto oltre ad essere una precisa scelta del legislatore rappresenta, anche sul piano della teoria generale, l&#8217;ordinario schema secondo cui l&#8217;esercizio dei diritti individuali legato alla compatibilità  con gli interessi superindividuali della cui tutela titolare l&#8217;amministrazione.<br />
Conseguentemente, la legittimità  degli atti nei quali si traduce l&#8217;esercizio di tale potere autoritativo discrezionale non può che essere vagliata dal giudice amministrativo, secondo il criterio di riparto ancorato al petitum sostanziale.<br />
Rispondendo ad un&#8217;altra censura sollevata i giudici chiariscono, inoltre, che lo scrutinio della legittimità  degli atti di esercizio del potere prefettizio va condotto secondo criteri valutativi autonomi rispetto a quelli penalistici e che &#8220;il canone del più probabile che non&#8221; non va riferito alla singola circostanza ma piuttosto al pericolo di infiltrazione della cosca nelle attività  economiche della società  appellante, desunto dai plurimi elementi raccolti. Ne consegue che l&#8217;irrilevanza penale delle condotte, benchè non incida nella prospettiva dell&#8217;imputazione penalistica, non esclude il pericolo di infiltrazione mafiosa nelle attività  economiche dell&#8217;impresa.</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-9-2-2021-n-227/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 9/2/2021 n.227</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 3/2/2021 n.226</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-3-2-2021-n-226/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-3-2-2021-n-226/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-3-2-2021-n-226/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 3/2/2021 n.226</a></p>
<p>L&#8217;OMESSA DICHIARAZIONE DI INFORMAZIONI NON IDONEE A INCIDERE SU MORALItà€ NON COMPORTA L&#8217;ESCLUSIONE DALLA GARA IN MANCANZA DI SPECIFICA PREVISIONE DELLA LEX SPECIALIS   Nota a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VI &#8211; Sentenza n. 812 dello scorso 27 gennaio 2021   a cura di Fiammetta Magliocca   Prologo In tema</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-3-2-2021-n-226/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 3/2/2021 n.226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-3-2-2021-n-226/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 3/2/2021 n.226</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>L&#8217;OMESSA DICHIARAZIONE DI INFORMAZIONI NON IDONEE A INCIDERE SU MORALItà€ NON COMPORTA L&#8217;ESCLUSIONE DALLA GARA IN MANCANZA DI SPECIFICA PREVISIONE DELLA <em>LEX SPECIALIS</em></strong><br />  </div>
<div style="text-align: center;"><strong> Nota a <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/43435">CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE VI &#8211; Sentenza n. 812 dello scorso 27 gennaio 2021</a></strong></p>
<p>  </p></div>
<div style="text-align: right;">a cura di Fiammetta Magliocca<br />  </div>
<p> <em><strong>Prologo</strong></em>  </p>
<div style="text-align: justify;"> In tema di cause escludenti e obblighi di buona fede, l&#8217;omessa dichiarazione che il presidente del consiglio di amministrazione, consigliere delegato e legale rappresentante della società  partecipante alla gara sia stato già  presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di società  terze soggette a procedura fallimentare non comporta l&#8217;esclusione dalla gara, ai sensi dell&#8217;art. 80 co. 5 lett. c e c-<em>bis</em>) d. lgs. n 50/2016, se tale circostanza non sia stata espressamente indicata quale causa di esclusione dal bando di gara. Tanto  stato stabilito dal Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 812 dello scorso 27 gennaio 2021.<br /> Per i Giudici di Palazzo Spada, infatti, in applicazione dei principi di parità  di trattamento, trasparenza e proporzionalità , le cause facoltative di esclusione delineate dalla citata disposizione normativa possono venire in rilievo soltanto a condizione che gli operatori economici siano stati preventivamente informati in modo chiaro, preciso e univoco, dell&#8217;esistenza di tali cause escludenti e dei correlati obblighi dichiarativi.<br /> Da ciò consegue che, laddove la <em>lex specialis</em> non contenga previsione alcuna in ordine alla causa facoltativa di esclusione, nè operi un rinvio alle norme legislative pertinenti, non può essere comminata una eventuale esclusione &quot;a sorpresa&quot; dell&#8217;operatore economico che abbia omesso la dichiarazione di informazioni comunque non idonee a incidere sulla valutazione circa la sua moralità  e affidabilità .</p>
<p> <em><strong>La vicenda in esame</strong></em></p>
<p> Con atto di gravame proposto innanzi al Consiglio di Stato, Spare Nav. I. Services S.r.l. chiedeva la riforma della sentenza con cui il TRGA di Bolzano aveva respinto il ricorso con cui erano stati impugnati gli atti della procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio di manutenzione programmata indetta da Biopower Sardegna S.r.l., nonchè il provvedimento di aggiudicazione in favore dell&#8217;altra partecipante alla gara.<br /> In particolare, l&#8217;appellante censurava il rigetto del primo motivo di ricorso con cui era stata dedotta la violazione dell&#8217;art. 80, comma 5, lettere b), c) ed f-<em>bis</em>), e comma 6, d.lgs. 50/2016 (nel testo novellato dal d.l. n. 32/2019 convertito nella legge n. 55/2019), e lamentava, per la prima volta in appello, anche la violazione della previsione normativa di cui alla lettera c-<em>bis</em>) del comma 5 del citato art. 80, sotto il profilo che la prima classificata So.Co.Mar. s.r.l. aveva omesso di dichiarare che il presidente del consiglio di amministrazione, consigliere delegato e legale rappresentante era stato anche presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di altre due società  di capitali dichiarate fallite dal Tribunale di Sassari.</p>
<p> <em><strong>L&#8217;iter logico argomentativo seguito dal Consiglio di Stato</strong></em></p>
<p> Le conclusioni con cui il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo il gravame, si fondano sul seguente <em>ite</em>r logico argomentativo.<br /> Rilevata l&#8217;inammissibilità  per violazione del divieto dello <em>ius novorum</em> in appello del profilo di censura inerente alla violazione dell&#8217;art. 80 comma 5, lett. c-<em>bis</em>) d.lgs. 50/2016, i Giudici di Palazzo Spada escludono altresì l&#8217;integrazione delle fattispecie disciplinate dal citato art. 80, comma 5, lettere b), c) ed f-<em>bis</em>), osservando che non si verta nell&#8217;ipotesi di sottoposizione dell&#8217;operatore economico partecipante alla gara a procedura fallimentare, nè sia configurabile la causa escludente costituita dalla presentazione di documentazione o dichiarazioni non veritiere.<br /> Infatti, da un lato, non risultavano essere stati sottoposti a procedura fallimentare nè la società  aggiudicataria nè il suo amministratore e rappresentante legale, dall&#8217;altro lato, si riteneva irrilevante la taciuta circostanza che quest&#8217;ultimo fosse stato amministratore, legale rappresentante o socio di società  di capitale dichiarate fallite e non collegate in alcun modo con la società  partecipante alla gara.<br /> Con riferimento a tale profilo, il Consiglio di Stato osserva che, sebbene le citate previsioni normative di cui alle lettere c) e c-<em>bis</em>) del comma 5 dell&#8217;art. 80 d.lgs. 50/2016, siano interpretate dall&#8217; orientamento consolidato &quot;<em>quali norme di chiusura in grado di comprendere tutti i fatti anche non predeterminabili </em>ex ante<em>, ma in concreto incidenti in modo negativo sull&#8217;integrità  e affidabilità  dell&#8217;operatore economico</em>&quot;, tra questi fatti non rientra l&#8217;omessa dichiarazione contestata all&#8217;aggiudicataria nel caso di specie. Pertanto, rimane fermo il principio per cui le cause facoltative di esclusione possono venire in rilievo soltanto se ne risulti dalla <em>lex specialis </em>di gara una chiara, precisa e univoca previsione.<br />  </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-3-2-2021-n-226/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 3/2/2021 n.226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 22/1/2021 n.225</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-22-1-2021-n-225/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-22-1-2021-n-225/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-22-1-2021-n-225/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 22/1/2021 n.225</a></p>
<p>SUL SUBAPPALTO C.D. NECESSARIO Nota a CONSIGLIO DI STATo &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza n. 1308 del 15 gennaio 2021   a cura di Elisa Apostolo   Prologo   Con la sentenza n. 1308 del 15.1.2021, la V sezione del Consiglio di Stato ha affrontato i temi della ammissibilità  del ricorso al c.d.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-22-1-2021-n-225/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 22/1/2021 n.225</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-22-1-2021-n-225/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 22/1/2021 n.225</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>SUL SUBAPPALTO C.D. NECESSARIO</p>
<p> Nota a <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/43430">CONSIGLIO DI STATo &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza n. 1308 del 15 gennaio 2021</a></strong><br />  </div>
<div style="text-align: right;">a cura di Elisa Apostolo</p>
<p>  </p></div>
<p> <em><strong>Prologo</strong></em><br />   </p>
<div style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 1308 del 15.1.2021, la V sezione del Consiglio di Stato ha affrontato i temi della ammissibilità  del ricorso al c.d. subappalto necessario e della sussistenza di un obbligo di dichiarazione nell&#8217;offerta del nominativo dell&#8217;impresa subappaltatrice.<br />  </div>
<p> <em><strong>La vicenda in esame</strong></em><br />   </p>
<div style="text-align: justify;">La fattispecie oggetto del giudizio atteneva ad una gara bandita dal Comune di Firenze per l&#8217;affidamento dei lavori di realizzazione di un istituto scolastico, compresivi anche di interventi di bonifica del sito destinato ad ospitare la nuova sede scolastica interessato da fenomeni di inquinamento ambientale; lavori di bonifica per l&#8217;esecuzione dei quali la legge di gara richiedeva l&#8217;iscrizione dell&#8217;impresa all&#8217;Albo nazionale gestori ambientali.<br /> Nell&#8217;offerta presentata il r.t.i., risultato aggiudicatario all&#8217;esito della procedura, aveva dichiarato di voler subappaltare ad una impresa esterna i lavori di bonifica, senza tuttavia specificare l&#8217;indicazione nominativa della società  appaltatrice e senza fornire la prova dell&#8217;iscrizione della stessa al citato Albo.<br /> Il provvedimento di aggiudicazione, su ricorso proposto dal r.t.i. concorrente,  stato ritenuto legittimo dal TAR Toscana.<br /> Avverso la sentenza del TAR Toscana ha proposto appello il r.t.i. concorrente deducendo molteplici profili di erroneità  della stessa, in particolare per non essersi avveduto il TAR della illegittima mancata esclusione dell&#8217;aggiudicataria non essendo sufficiente, al fine di soddisfare il requisito di partecipazione alla gara, l&#8217;indicazione della volontà  di subappaltare i lavori di bonifica ad una società  esterna, ed essendo richiesta, sempre ai fini della partecipazione alla gara, l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo nazionale gestori ambientali.<br />  </div>
<p> <em><strong>Il ragionamento del Consiglio di Stato</strong></em><br />   </p>
<div style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato ha innanzitutto ritenuto il ricorso al c.d. subappalto necessario ammissibile e conforme alla disciplina contenuta sia nell&#8217;art. 105 Cod. contr. pubbl., sia nell&#8217;art. 12, co. 2, d.l. n. 47/2014, conv. modif. l. n. 80/2014 (tuttora vigente). Ed infatti, secondo il Consiglio di Stato, sebbene l&#8217;istituto del subappalto necessario, finalizzato a conseguire i requisiti di qualificazione per i lavori appartenenti alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, non sia espressamente previsto nel Codice dei contratti pubblici, lo stesso  compatibile con l&#8217;assetto delineato dall&#8217;art. 105 in tema di subappalto, non  smentito dalle norme del Codice concernenti il possesso dei requisiti da parte degli esecutori dei lavori pubblici ed  tuttora praticabile per la confermata vigenza dell&#8217;art. 12, co. 1 e 2, del d.l. n. 47/2014.<br /> Quanto all&#8217;indicazione del nominativo dell&#8217;impresa subappaltatrice, il Consiglio di Stato ha evidenziato che al di fuori delle ipotesi di cui all&#8217;art. 105, co. 6, Cod. contr. pubbl. &#8211; peraltro derogate dal d.l. 18.4.2019, n. 32 conv. l. 14.6.2019, n. 55 che ha sospeso l&#8217;obbligo dichiarativo della terna dei subappaltatori in sede di offerta, in sede di presentazione dell&#8217;offerta &#8211; non  obbligatoria per legge l&#8217;indicazione nominativa dell&#8217;impresa subappaltatrice, neppure in caso di subappalto necessario, ovvero allorchè il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili.<br /> Tuttavia, la scelta del legislatore interno di sospendere temporaneamente l&#8217;obbligo dichiarativo dell&#8217;impresa subappaltatrice, secondo il Consiglio di Stato, non preclude alle stazioni appaltanti di introdurlo nella legge di gara, in conformità  al diritto europeo e al principio di proporzionalità . Tale obbligo dichiarativo risulta ancor più ragionevole allorquando, come nel caso di subappalto c.d. necessario, sia utile per consentire alla stazione appaltante di valutare sin dall&#8217;inizio l&#8217;idoneità  di un&#8217;impresa, la quale dichiari e dimostri di possedere non in proprio, ma attraverso l&#8217;apporto altrui, le qualificazioni necessarie per l&#8217;aggiudicazione del contratto.<br /> Inoltre, secondo il Consiglio di Stato, il requisito della iscrizione nell&#8217;Albo nazionale gestori ambientali, ove previsto dalla <em>lex specialis</em> di gara, attiene non ai requisiti di esecuzione, ma rientra nell&#8217;ambito dei requisiti di partecipazione tutte le volte in cui le prestazioni per le quali l&#8217;iscrizione  prevista rivestono carattere accessorio.<br /> Applicando detti principi al caso oggetto di esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile il ricorso al c.d. subappalto necessario e ha ritenuto legittima la previsione contenuta nella <em>lex specialis</em> di gara in ordine all&#8217;obbligo di indicazione nominativa dell&#8217;impresa subappaltatrice nell&#8217;offerta, dichiarando conseguentemente illegittima la mancata esclusione dell&#8217;aggiudicataria sia per aver omesso di adempiere al citato obbligo dichiarativo, sia per non aver dato prova della sussistenza del requisito di partecipazione alla gara relativo alla iscrizione della società  appaltatrice nell&#8217;Albo nazionale gestori ambientali per l&#8217;esecuzione dei lavori di bonifica del sito, oggetto diretto dell&#8217;affidamento (e quindi non accessori).</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-22-1-2021-n-225/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 22/1/2021 n.225</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 22/1/2021 n.225</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-22-1-2021-n-225-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-22-1-2021-n-225-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-22-1-2021-n-225-2/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 22/1/2021 n.225</a></p>
<p>SUL SUBAPPALTO C.D. NECESSARIO Nota a CONSIGLIO DI STATo &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza n. 1308 del 15 gennaio 2021     a cura di di Elisa Apostolo   Prologo   Con la sentenza n. 1308 del 15.1.2021, la V sezione del Consiglio di Stato ha affrontato i temi della ammissibilità  del ricorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-22-1-2021-n-225-2/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 22/1/2021 n.225</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-22-1-2021-n-225-2/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 22/1/2021 n.225</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>SUL SUBAPPALTO C.D. NECESSARIO</p>
<p> Nota a <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/43430">CONSIGLIO DI STATo &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza n. 1308 del 15 gennaio 2021</a></strong><br />  <br />  </div>
<div style="text-align: right;">a cura di di Elisa Apostolo</p>
<p>  </p></div>
<p> <em><strong>Prologo</strong></em><br />   </p>
<div style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 1308 del 15.1.2021, la V sezione del Consiglio di Stato ha affrontato i temi della ammissibilità  del ricorso al c.d. subappalto necessario e della sussistenza di un obbligo di dichiarazione nell&#8217;offerta del nominativo dell&#8217;impresa subappaltatrice.<br />  </div>
<p> <em><strong>La vicenda in esame</strong></em><br />   </p>
<div style="text-align: justify;">La fattispecie oggetto del giudizio atteneva ad una gara bandita dal Comune di Firenze per l&#8217;affidamento dei lavori di realizzazione di un istituto scolastico, compresivi anche di interventi di bonifica del sito destinato ad ospitare la nuova sede scolastica interessato da fenomeni di inquinamento ambientale; lavori di bonifica per l&#8217;esecuzione dei quali la legge di gara richiedeva l&#8217;iscrizione dell&#8217;impresa all&#8217;Albo nazionale gestori ambientali.<br /> Nell&#8217;offerta presentata il r.t.i., risultato aggiudicatario all&#8217;esito della procedura, aveva dichiarato di voler subappaltare ad una impresa esterna i lavori di bonifica, senza tuttavia specificare l&#8217;indicazione nominativa della società  appaltatrice e senza fornire la prova dell&#8217;iscrizione della stessa al citato Albo.<br /> Il provvedimento di aggiudicazione, su ricorso proposto dal r.t.i. concorrente,  stato ritenuto legittimo dal TAR Toscana.<br /> Avverso la sentenza del TAR Toscana ha proposto appello il r.t.i. concorrente deducendo molteplici profili di erroneità  della stessa, in particolare per non essersi avveduto il TAR della illegittima mancata esclusione dell&#8217;aggiudicataria non essendo sufficiente, al fine di soddisfare il requisito di partecipazione alla gara, l&#8217;indicazione della volontà  di subappaltare i lavori di bonifica ad una società  esterna, ed essendo richiesta, sempre ai fini della partecipazione alla gara, l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo nazionale gestori ambientali.<br />  </div>
<p> <em><strong>Il ragionamento del Consiglio di Stato</strong></em>  </p>
<div style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato ha innanzitutto ritenuto il ricorso al c.d. subappalto necessario ammissibile e conforme alla disciplina contenuta sia nell&#8217;art. 105 Cod. contr. pubbl., sia nell&#8217;art. 12, co. 2, d.l. n. 47/2014, conv. modif. l. n. 80/2014 (tuttora vigente). Ed infatti, secondo il Consiglio di Stato, sebbene l&#8217;istituto del subappalto necessario, finalizzato a conseguire i requisiti di qualificazione per i lavori appartenenti alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, non sia espressamente previsto nel Codice dei contratti pubblici, lo stesso  compatibile con l&#8217;assetto delineato dall&#8217;art. 105 in tema di subappalto, non  smentito dalle norme del Codice concernenti il possesso dei requisiti da parte degli esecutori dei lavori pubblici ed  tuttora praticabile per la confermata vigenza dell&#8217;art. 12, co. 1 e 2, del d.l. n. 47/2014.<br /> Quanto all&#8217;indicazione del nominativo dell&#8217;impresa subappaltatrice, il Consiglio di Stato ha evidenziato che al di fuori delle ipotesi di cui all&#8217;art. 105, co. 6, Cod. contr. pubbl. &#8211; peraltro derogate dal d.l. 18.4.2019, n. 32 conv. l. 14.6.2019, n. 55 che ha sospeso l&#8217;obbligo dichiarativo della terna dei subappaltatori in sede di offerta, in sede di presentazione dell&#8217;offerta &#8211; non  obbligatoria per legge l&#8217;indicazione nominativa dell&#8217;impresa subappaltatrice, neppure in caso di subappalto necessario, ovvero allorchè il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili.<br /> Tuttavia, la scelta del legislatore interno di sospendere temporaneamente l&#8217;obbligo dichiarativo dell&#8217;impresa subappaltatrice, secondo il Consiglio di Stato, non preclude alle stazioni appaltanti di introdurlo nella legge di gara, in conformità  al diritto europeo e al principio di proporzionalità . Tale obbligo dichiarativo risulta ancor più ragionevole allorquando, come nel caso di subappalto c.d. necessario, sia utile per consentire alla stazione appaltante di valutare sin dall&#8217;inizio l&#8217;idoneità  di un&#8217;impresa, la quale dichiari e dimostri di possedere non in proprio, ma attraverso l&#8217;apporto altrui, le qualificazioni necessarie per l&#8217;aggiudicazione del contratto.<br /> Inoltre, secondo il Consiglio di Stato, il requisito della iscrizione nell&#8217;Albo nazionale gestori ambientali, ove previsto dalla <em>lex specialis</em> di gara, attiene non ai requisiti di esecuzione, ma rientra nell&#8217;ambito dei requisiti di partecipazione tutte le volte in cui le prestazioni per le quali l&#8217;iscrizione  prevista rivestono carattere accessorio.<br /> Applicando detti principi al caso oggetto di esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile il ricorso al c.d. subappalto necessario e ha ritenuto legittima la previsione contenuta nella <em>lex specialis</em> di gara in ordine all&#8217;obbligo di indicazione nominativa dell&#8217;impresa subappaltatrice nell&#8217;offerta, dichiarando conseguentemente illegittima la mancata esclusione dell&#8217;aggiudicataria sia per aver omesso di adempiere al citato obbligo dichiarativo, sia per non aver dato prova della sussistenza del requisito di partecipazione alla gara relativo alla iscrizione della società  appaltatrice nell&#8217;Albo nazionale gestori ambientali per l&#8217;esecuzione dei lavori di bonifica del sito, oggetto diretto dell&#8217;affidamento (e quindi non accessori).</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/redazione-approfondimento-tematico-22-1-2021-n-225-2/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 22/1/2021 n.225</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 28/12/2020 n.224</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-28-12-2020-n-224/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-28-12-2020-n-224/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-28-12-2020-n-224/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 28/12/2020 n.224</a></p>
<p>&#160; &#160; L&#8217;IRREGOLARITA&#8217; DELLA POSIZIONE FISCALE COMPORTA L&#8217;ESCLUSIONE DALLA GARA Nota a T.A.R. CALABRIA &#8211; CATANZARO &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza n. 2098 del 22 dicembre 2020 a cura di Martina Marchitelli Prologo In presenza di attestazione di irregolarità  fiscale rilasciata dall&#8217;Agenzia delle entrate la Stazione Appaltante non può che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-28-12-2020-n-224/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 28/12/2020 n.224</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-28-12-2020-n-224/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 28/12/2020 n.224</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>L&#8217;IRREGOLARITA&#8217;</strong><strong> DELLA POSIZIONE FISCALE COMPORTA L&#8217;ESCLUSIONE DALLA GARA</strong></p>
<p><strong>Nota a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-12-2020-n-2098/">T.A.R. CALABRIA &#8211; CATANZARO &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza n. 2098 del 22 dicembre 2020</a></strong>
</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: right;">a cura di Martina Marchitelli</div>
<div style="text-align: justify;">
<em><strong>Prologo</strong></em></p>
<p>In presenza di attestazione di irregolarità  fiscale rilasciata dall&#8217;Agenzia delle entrate la Stazione Appaltante non può che escludere l&#8217;operatore economico, posto che la medesima non detiene alcun potere autonomo di apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità  tributaria rilasciate. Così¬ ha deciso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con sentenza n. 2098 del 22 dicembre 2020.</p></div>
<div style="text-align: justify;">Nel caso in esame il TAR Calabrese si è allineato alla consolidata giurisprudenza che afferma tale principio, applicando altresì¬ la causa di esclusione di cui all&#8217;art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, secondo cui un operatore economico deve essere estromesso dalla procedura d&#8217;appalto qualora abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; ciò, salvo che (ultimo periodo) l&#8217;operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe, a condizione che il pagamento o l&#8217;impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
</div>
<div style="text-align: justify;"><em><strong>La vicenda in esame</strong></em></p>
<p>Il TAR Calabria, con riguardo ad una procedura di gara per l&#8217;affidamento in concessione, mediante un&#8217;operazione di <em>project financing</em>, del servizio di pubblica illuminazione stradale, è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità  dell&#8217;estromissione del RTI ricorrente disposta dalla Stazione Appaltante a fronte dell&#8217;irregolarità  tributaria della società  mandante al momento della presentazione della domanda di partecipazione, avvalorata dalle certificazioni rilasciate dall&#8217;Agenzia delle Entrate. L&#8217;esclusione è stata contestata dal ricorrente sull&#8217;assunto che la società  fosse in regola sotto l&#8217;aspetto fiscale a seguito della presentazione &#8211; prima del termine di gara &#8211; dell&#8217;istanza di definizione agevolata, di cui al D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con mod. con L 4 dicembre 2017, per il pagamento della cartella esattoriale rimasta insoluta. Di qui, non si sarebbe dovuto procedere all&#8217;esclusione ai sensi dell&#8217;art. 80 D.Lgs. 50/2016, anche se la richiesta di rateizzazione è avvenuta successivamente alla scadenza della presentazione dell&#8217;offerta.</p>
<p><em><strong>L&#8217;iter logico argomentativo seguito dal Giudice Amministrativo</strong></em>
</div>
<div style="text-align: justify;">Il Giudice Amministrativo, in relazione alle censure formulate dal ricorrente, ha risolto la fattispecie in rilievo aderendo a pacifica e consolidata giurisprudenza secondo cui a fronte di un&#8217;attestazione negativa di regolarità  fiscale rilasciata dall&#8217;Agenzia delle entrate nei confronti di un&#8217;impresa partecipante alla gara, la Stazione Appaltante è vincolata a disporne l&#8217;esclusione, posto che non ha alcun margine di autonomo di apprezzamento del contenuto di detta attestazione.<br />
In particolare, il Giudice è giunto a confermare la declaratoria di esclusione per insussistenza del requisito di ordine generale di cui all&#8217;art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, in quanto nessuna documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente ha sconfessato la posizione debitoria accertata dell&#8217;Agenzia delle entrate ovvero ha provato il compiuto assolvimento del debito tributario.<br />
Invero, per il TAR Calabrese seppur vi è stata la formale presentazione dell&#8217;istanza di agevolazione al pagamento dell&#8217;imposta di cui al citato D.L. 148/2017, l&#8217;esposizione debitoria della società  non è venuta meno ed anzi la medesima è confermata proprio dalla richiesta di rateizzazione avvenuta <em>ex post</em> rispetto al termine utile per la presentazione dell&#8217;offerta.<br />
Per queste ragioni, il Giudice ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità  dei provvedimenti impugnati.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-28-12-2020-n-224/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 28/12/2020 n.224</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 22/12/2020 n.223</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-22-12-2020-n-223/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-22-12-2020-n-223/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-22-12-2020-n-223/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 22/12/2020 n.223</a></p>
<p>&#160; &#160; OBBLIGO DI VERIFICA DEI COSTI PER LA MANODOPERA ANCHE IN MANCANZA DI VALUTAZIONE DELL&#8217;ANOMALIA DELL&#8217;OFFERTA Nota a T.A.R. CAMPANIA &#8211; SALERNO &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza n. 1994 del 21 dicembre 2020 a cura di Giorgio Molino Prologo La verifica sui costi per la manodopera, prevista dal combinato disposto di cui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-22-12-2020-n-223/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 22/12/2020 n.223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-22-12-2020-n-223/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 22/12/2020 n.223</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>OBBLIGO DI VERIFICA DEI COSTI PER LA MANODOPERA ANCHE IN MANCANZA DI VALUTAZIONE DELL&#8217;ANOMALIA DELL&#8217;OFFERTA</p>
<p>Nota a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-21-12-2020-n-1994/">T.A.R. CAMPANIA &#8211; SALERNO &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza n. 1994 del 21 dicembre 2020</a></strong></p>
</div>
<div style="text-align: right;">a cura di Giorgio Molino</div>
<div style="text-align: justify;">
<em><strong>Prologo</strong></em></p>
<p>La verifica sui costi per la manodopera, prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 95, c. 10, secondo periodo, e 97, c. 5, lett. d), del Codice degli appalti, è obbligatoria anche se l&#8217;offerta non risulti anormalmente bassa e non venga pertanto assoggettata alla verifica di anomalia.<br />
Tanto è stato stabilito dalla II sezione del TAR Campania, sezione distaccata di Salerno, con la Sentenza n. 1994 pubblicata lo scorso 21 dicembre 2020.<br />
Per il Tribunale amministrativo campano, infatti, sebbene la verifica di congruità  dei costi per la manodopera possa anche confluire nel subprocedimento di verifica di anomalia dell&#8217;offerta, differenti restano le finalità  cui le rispettive incombenze sovrintendono. Da ciò ne che consegue, quindi, che il controllo di cui all&#8217;art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 è obbligatorio in ogni caso.</p>
<p><em><strong>La vicenda in esame</strong></em></p>
<p>Nell&#8217;ambito di una procedura negoziata telematica, ai sensi dell&#8217;art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 indetta, previa autorizzazione ministeriale, dal Tribunale di Nocera Inferiore, avente ad oggetto l&#8217;affidamento per 9 mesi del servizio di vigilanza non armata e portierato degli Uffici Giudiziari di Nocera Inferiore, il secondo in graduatoria proponeva ricorso al TAR competente al fine di ottenere l&#8217;annullamento del provvedimento del RUP del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore dell&#8217;8.4.2020, comunicato a mezzo pec, con cui è stata disposta la aggiudicazione.<br />
La ricorrente lamentava una violazione del combinato disposto degli artt. 95, c. 10 e 97, c. 5, lett. d) del Codice degli appalti in relazione al fatto che la stazione appaltante non avesse minimamente considerato la congruità  dei costi della manodopera, ritendo di essere esonerata dalla relativa verifica soltanto in ragione del fatto che il ribasso vincente non fosse anomalo, in applicazione dei criteri matematici di cui all&#8217;art.97, c. 3, del d.lgs. n. 50/2016, non avendo riportato un punteggio superiore ai 4/5 del massimo, per entrambi i parametri di qualità  e prezzo previsti nel Disciplinare<br />
<em> </em><br />
<strong><em>L&#8217;iter logico argomentativo seguito dal TAR Campania, Salerno</em></strong></p>
<p>Nella sentenza in rassegna i Giudici del TAR, nell&#8217;accogliere il ricorso e, per l&#8217;effetto, annullare il provvedimento di aggiudicazione, hanno focalizzato la loro attenzione sul <em>thema decidendum</em> della verifica del costo per la manodopera dichiarato in gara dall&#8217;impresa affidataria e, pìù in particolare, sulla mancata attivazione delle verifiche obbligatorie ai sensi dell&#8217;art. 95, c. 10, del d.lgs. n. 50/2016.<br />
Analizzando il dettato normativo e richiamando la Giurisprudenza formatasi sul punto è stata chiarita fin dal subito la differente finalità  tra &#8211; da una parte &#8211; la verifica sui costi di manodopera, caratterizzata dal carattere vincolato dell&#8217;attività , volta alla comprova del rispetto dei minimi salariali e contributivi inderogabili, come fissati dalla contrattazione collettiva, in una logica che sostanzialmente opera in modalità  <em>on/off</em>, non tanto e non solo a presidio della regolarità  della procedura (e della futura esecuzione dell&#8217;appalto), quanto piuttosto a tutela delle maestranze e &#8211; dall&#8217;altra parte &#8211; la verifica di anomalia, espressione dell&#8217;esercizio della discrezionalità  tecnica propria della stazione appaltante, di regola insindacabile se non per manifesta erroneità  o irragionevolezza, che, invece, persegue lo scopo di accertare la sostenibilità  economica complessiva dell&#8217;offerta, alla luce delle prestazioni contrattuali e di quelle, eventualmente migliorative, dedotte nel progetto tecnico presentato in gara dall&#8217;impresa.<br />
Sulla base di queste considerazioni e relativamente all&#8217;obbligo ex art. 95, c. 10, del Codice degli appalti in capo alle stazioni appaltanti di sottoporre l&#8217;offerta dell&#8217;impresa aggiudicataria a rituale verifica dei costi di manodopera, il TAR ha emesso il seguente principio di diritto per cui tale obbligo è una &#8220;<em>verifica necessaria a prescindere dall&#8217;emersione di situazioni di anomalia dell&#8217;offerta</em> <em>(cfr., quam multis, Tar Milano, 1.6.2020, n.978).</em><br />
Da quanto sopra, quindi, il TAR ha precisato ulteriormente che, anche se la verifica dei costi di manodopera può ragionevolmente confluire in quella di anomalia qualora la stazione appaltante attivi il relativo subprocedimento per obbligo di legge (cd. anomalia tecnica, ex art. 97, c.3 in caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa) o per scelta discrezionale (rif. art. 97, c.6, secondo periodo), la demarcazione fra verifica della manodopera e verifica di anomalia è piuttosto netta e, quindi, la verifica sui costi della manodopera è obbligatoria in ogni procedura di appalto.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-22-12-2020-n-223/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 22/12/2020 n.223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 20/12/2020 n.222</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-20-12-2020-n-222/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-20-12-2020-n-222/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-20-12-2020-n-222/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 20/12/2020 n.222</a></p>
<p>&#160; &#160; LA DISPONIBILITA&#8217; DEL CENTRO DI COTTURA INTEGRA UN REQUISITO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO Nota a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza n. 8101 del 17 dicembre 2020 a cura di Alessandra Petronelli Prologo La disponibilità  del centro di cottura integra un requisito di esecuzione del contratto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-20-12-2020-n-222/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 20/12/2020 n.222</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-20-12-2020-n-222/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 20/12/2020 n.222</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>LA DISPONIBILITA&#8217; DEL CENTRO DI COTTURA INTEGRA UN REQUISITO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>
<p>Nota a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-12-2020-n-8101/">CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza n. 8101 del 17 dicembre 2020</a></strong></p>
</div>
<div style="text-align: right;">a cura di Alessandra Petronelli</div>
<div style="text-align: justify;"><em><strong>Prologo</strong></em></p>
<p>La disponibilità  del centro di cottura integra un requisito di esecuzione del contratto e non un requisito di partecipazione alla procedura di gara. La sua mancanza rileverà , pertanto, quale inadempimento contrattuale, sanzionabile con i rimedi apprestati dall&#8217;ordinamento, ma non costituisce motivo di esclusione per mancanza dei requisiti di partecipazione.<br />
Tanto è stato stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 8101 del 17 dicembre 2020.<br />
Il centro di cottura costituisce, dunque, un presupposto indispensabile per l&#8217;esecuzione del servizio ma non un requisito di ammissione; la stazione appaltante, pertanto, sarà  tenuta a verificarne la sussistenza solo al concreto avvio del servizio.<br />
Una soluzione in senso diverso &#8211; ossia la prescrizione della &#8220;attualità &#8221; ed &#8220;effettiva&#8221; disponibilità  del centro di cottura come requisito di partecipazione &#8211; rischierebbe di porsi in contrasto con i principi di massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici e di proporzionalità .</p>
<p><em><strong>La vicenda in esame</strong></em></p>
<p>All&#8217;esito di una procedura di gara indetta dal Comune di Asti per la concessione del servizio di ristorazione per le mense scolastiche, la S.A. disponeva l&#8217;aggiudicazione definitiva a favore della Vivenda S.p.A.<br />
Con ricorso al T.A.R. Piemonte, l&#8217;A.T.I. seconda classificata impugnava tale aggiudicazione eccependo, tra le altre cose, la mancata disponibilità  da parte dell&#8217;aggiudicataria, entro il termine previsto dalla <em>lex specialis</em> di gara, di un centro di cottura pasti idoneo allo svolgimento del servizio.<br />
Il T.A.R. Piemonte accoglieva il ricorso per l&#8217;assorbente motivo di cui sopra, con conseguente esclusione e revoca dell&#8217;aggiudicazione definitiva disposta a favore della Vivenda S.p.A..<br />
Quest&#8217;ultima proponeva appello al Consiglio di Stato che, con la sentenza in commento, lo accoglieva, ribaltando completamente l&#8217;orientamento del giudice di prime cure.</p>
<p><em><strong>L&#8217;iter logico argomentativo seguito dal Consiglio di Stato</strong></em></p>
<p>La disponibilità  dei centri di cottura costituisce un requisito di esecuzione del contratto in conformità  al principio di massima tutela della concorrenza tra imprese.<br />
Ad avviso del Consiglio di Stato, tale assunto poggia su tre considerazioni di rilievo. La prima, di natura letterale, evidenzia che il capitolato speciale d&#8217;appalto prescrive la disponibilità  di un centro di cottura da parte dell&#8217;aggiudicataria «<em>entro l&#8217;avvio del servizio</em>» e non già  dalla stipula del contratto o dall&#8217;aggiudicazione.<br />
La seconda, di natura sistematica, rileva che la collocazione di tale prescrizione nel capitolato speciale (contenente il regolamento delle prestazioni contrattuali), e non nel bando o nel disciplinare di gara (che individua i requisiti di partecipazione e di selezione dei concorrenti), deve indurre l&#8217;interprete ad attribuirle la natura e la funzione di presupposto indispensabile dell&#8217;esecuzione del servizio.<br />
L&#8217;ultima, di natura interpretativa, evidenzia che, ove la disponibilità  di un centro di cottura venisse inteso come requisito di partecipazione, graverebbe in capo ai partecipanti un onere assolutamente sproporzionato ed irragionevole, oltreché impossibile da adempiere, considerando i termini procedimentali per il rilascio delle autorizzazioni. Tutti i concorrenti sarebbero infatti tenuti a procurarsi anticipatamente, e comunque prima dell&#8217;aggiudicazione definitiva, un centro di cottura; ciò costituirebbe un illegittimo vantaggio competitivo per gli operatori economici (come l&#8217;ATI seconda classificata) già  operanti sul territorio di riferimento nonché un elemento di distorsione dei costi del partecipante alla procedura di gara.<br />
Ne discende, infine, che eventuali vizi inerenti la disponibilità  del centro di cottura rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di questioni attinenti alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.<br />
Precedenti:<br />
Conforme Difforme<br />
Cons. St., Sez. III, 28.07.2020, n. 4795   Cons. St., Sez. V, 3.05.2018, n. 2633<br />
Pres. R. Garafoli; Est. P. De Berardinis Pres. F. Caringella; Est. V. Perotti</p>
<p>Delibera ANAC 13 gennaio 2016 n. 33</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-20-12-2020-n-222/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 20/12/2020 n.222</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
