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	<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2019 n.66</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-19-2-2019-n-66/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-19-2-2019-n-66/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2019 n.66</a></p>
<p>F. De Stefano Pres., M. Buricelli Rel. PARTI: A.T. rappr. e difeso dagli avv.ti M. Calà² e G. Nunè c. Città  metropolitana di Napoli rappr. e difeso dall&#8217;avv. A. Di Falco. l vizio dell&#8217;eccesso di potere per disparità  di trattamento è riscontrabile esclusivamente nel caso di assoluta identità  di situazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-19-2-2019-n-66/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2019 n.66</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-19-2-2019-n-66/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2019 n.66</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. De Stefano Pres., M. Buricelli Rel. PARTI: A.T. rappr. e difeso dagli avv.ti M. Calà² e G. Nunè c. Città  metropolitana di Napoli rappr. e difeso dall&#8217;avv. A. Di Falco.</span></p>
<hr />
<p>l vizio dell&#8217;eccesso di potere per disparità  di trattamento è riscontrabile esclusivamente nel caso di assoluta identità  di situazioni di fatto e, conseguentemente, di irragionevole diversità  del trattamento riservato nelle diverse situazioni e l&#8217;onere di fornire la prova di quanto sostenuto grava sulla parte ricorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1. Processo amministrativo &#8211; condizioni dell&#8217;azione &#8211; comunicazione avvio procedimento &#8211; atto endo procedimentale &#8211; inammissibilità </p>
<p align="JUSTIFY">2. Acque pubbliche e private &#8211; art. 106 r.d. n. 1775/1933 &#8211; chiusura pozzi &#8211; potere P.A.</p>
<p align="JUSTIFY">3. Acque pubbliche e private &#8211; art. 31 r.r. n. 12/2012 &#8211; rimozione opere &#8211; presupposti</p>
<p align="JUSTIFY">4. Procedimento amministrativo &#8211; eccesso di potere &#8211; disparità  di trattamento &#8211; presupposti</p>
<p align="JUSTIFY">5. Procedimento amministrativo &#8211; eccesso di potere &#8211; disparità  di trattamento &#8211; limiti</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><i>1. Il provvedimento con cui la P.A. dà  atto dell&#8217;avvio di un procedimento amministrativo è un atto meramente endo procedimentale e, pertanto, non impugnabile.</i></div>
<p style="text-align: justify;"><i>2. L&#8217;art. 106 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 prevede, tra l&#8217;altro, che l&#8217;autorit</i><i>  </i><i>competente può disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l&#8217;utilizzazione.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>3. L&#8217;art. </i><i>31 del r</i><i>.r. 12 novembre 2012 n. 12 della Regione Campania dispone la rimozione delle opere di derivazione nel caso di cessazione dell&#8217;utenza, da qualunque causa essa sia provocata. </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>4. Il vizio dell&#8217;eccesso di potere per disparit</i><i>  </i><i>di </i><i>trattamento è riscontrabile esclusivamente nel caso di assoluta identit</i><i>  </i><i>di situazioni di fatto e, conseguentemente, di irragionevole diversit</i><i>  </i><i>del trattamento riservato nelle diverse situazioni e l&#8217;onere di fornire la prova di quanto sostenuto grava sulla parte ricorrente.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>5. Per giurisprudenza amministrativa consolidata nessuno può invocare la disparità  di trattamento a fronte di provvedimenti eventualmente illegittimi adottati dalla Pubblica Amministrazione nei confronti di terzi, al fine di re</i><i>clamare una eguale illegittimiù </i><i> </i><i>inÂ  proprio </i><i>favore.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2019 n.65</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-19-2-2019-n-65/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-19-2-2019-n-65/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2019 n.65</a></p>
<p>F. De Stefano Pres., M. Buricelli Rel. PARTI: Toscanini Ettore e Co. s.r.l. rappr. e difesa dagli avv.ti S. Bonatti, F. Tedeschini e R. Izzo c. Provincia di Vercelli rappr. e difesa dagli avv.ti A. Rosci e G. Pafundi e nei confronti di Basikdue S.p.A. rappr. e difesa dagli avv.ti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-19-2-2019-n-65/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2019 n.65</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-19-2-2019-n-65/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2019 n.65</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. De Stefano Pres., M. Buricelli Rel. PARTI: Toscanini Ettore e Co. s.r.l. rappr. e difesa dagli avv.ti S. Bonatti, F. Tedeschini e R. Izzo  c. Provincia di Vercelli rappr. e difesa dagli avv.ti A. Rosci e G. Pafundi e nei confronti di Basikdue S.p.A. rappr. e difesa dagli avv.ti L. Redaelli e M. Colarizi.</span></p>
<hr />
<p>Il difetto del provvedimento concessorio, che costituisca l&#8217;oggetto della controversia pendente, non può assurgere ad elemento sintomatico della carenza di legittimazione di interesse a ricorrere in quanto ciù² sposterebbe, erroneamente, una questione di merito nell&#8217;ambito della verifica delle condizioni dell&#8217;azione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">
<p>1. Processo amministrativo &#8211; domanda di accertamento &#8211; discrezionalità  amministrativa &#8211; di-niego</p>
<p>2. Acque pubbliche e private &#8211; concessione idroelettrica &#8211; coesistenza derivazioni &#8211; obbligo couso &#8211; onere P.A.</p>
<p>3. Acque pubbliche e private &#8211; concessione idroelettrica &#8211; art. 29 r.r. n. 10/2003 &#8211; applicabilità </p>
<p>4. Processo amministrativo &#8211; concessione idroelettrica &#8211; difetto provvedimento concessorio &#8211; le-gittimazione a ricorrere</p>
<p>5. Processo amministrativo &#8211; domanda risarcitoria &#8211; discrezionalità  amministrativa &#8211; diniego</p>
<p>6. Acque pubbliche e private &#8211; concessione idroelettrica &#8211; decadenza ex art. 32 r.r. n. 10/2003 &#8211; presupposti</p>
<p>7. Acque pubbliche e private &#8211; concessione idroelettrica i decadenza ex art. 32 r.r. n. 10/2003 &#8211; presupposti</p>
<p>8. Acque pubbliche e private &#8211; concessione idroelettrica &#8211; uso risorsa idrica &#8211; modalità  di presa</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Non può essere accolta la domanda di accertamento del diritto di derivazione nel caso di rinno-vazione del potere amministrativo in capo alla P.A. ed alla ponderazione degli interessi coinvolti in essa implicati.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2. In materia di procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, l&#8217;art. 29 del r.r. 29 luglio 2003 n. 10/R della Regione Piemonte, nel testo introdotto con d.p.g.r. 14 marzo 2014 n. 1/R, va interpretato nel senso che, se le cautele di coesistenza non sono state ancora del tutto realizzate e non si è raggiunto un accordo con l&#8217;utenza &quot;a monte&quot; per circostanze che sfuggono al controllo della parte istante, spetterà  all&#8217;Amministrazione provinciale disciplinare d&#8217;ufficio il couso, sentite le parti interessate.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>3. L&#8217;art. 29 del r.r. 29 luglio 2003 n. 10/R della Regione Piemonte prevedendo che la disposizione in merito al couso si applichi espressamente alle nuove utenze, non esclude la fattispecie del rinnovo caratterizzate da oggettivi elementi di rilevante novità  rispetto alla situazione originaria sulla quale vanno ad incidere, tanto da integrare una fattispecie del tutto assimilabile a quella per la quale la norma è stata espressamene dettata.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>4. Il difetto del provvedimento concessorio, che costituisca l&#8217;oggetto della controversia pendente, non può assurgere ad elemento sintomatico della carenza di legittimazione di interesse a ricorrere in quanto ciù² sposterebbe, erroneamente, una questione di merito nell&#8217;ambito della verifica delle condizioni dell&#8217;azione.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>5. La persistenza di un potere valutativo di ampiezza significativa in capo alla P.A. nella fase del riesercizio del potere e della rinnovazione del procedimento è ostativa, per giurisprudenza ammini-strativa consolidata, all&#8217;accoglimento della domanda risarcitoria.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>6. L&#8217;art. 32, co. 2 del r.r. 29 luglio 2003 n. 10 della Regione Piemonte va interpretato nel senso che la decadenza, dev&#8217;essere dichiarata con un provvedimento ad hoc adottato dall&#8217;autorità  concedente su proposta dell&#8217;ufficio e previa contestazione all&#8217;interessato, non bastando una frase incidentale con cui si afferma &quot;si potrebbe concludere per una decadenza di questo diritto&quot;, inserita entro un prov-vedimento avente un diverso oggetto, presuppone il non uso della concessione, il quale si verifica quando la risorsa idrica non viene sfruttata del tutto.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>7. La ratio dell&#8217;art. 32, co. 2 del r.r. 29 luglio 2003 n. 10 della Regione Piemonte è quella di sanzio-nare, nell&#8217;interesse comune all&#8217;uso della risorsa, chi non fa più¹ uso della concessione e non utilizza più¹ l&#8217;acqua il che si verifica quando la risorsa non viene sfruttata del tutto.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>8. Nel caso di utilizzo di una delle modalità  di presa d&#8217;acqua piuttosto che un&#8217;altra, la concessione non cessa di essere usata dato che il concessionario continua a fare quanto previsto, vale a dire continuare a utilizzare una tra le modalità  alternativamente consentite, non essendo utilizzabili en-trambe in simultanea.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2019 n.64</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-18-2-2019-n-64/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-18-2-2019-n-64/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2019 n.64</a></p>
<p>M.M. Chiarini Pres., S. Aureli Rel. L.N. e L.C. rappr. e difesi dagli avv.ti D. Granara e F. Tedeschini c. A.N.A.S. S.p.A. rappr. e difesa dall&#8217;Avv.tura Generale dello Stato. Gli atti volti all&#8217;occupazione temporanea non preordinata all&#8217;esproprio sono immediatamente lesivi. Viceversa, la restituzione dell&#8217;area assurge ad atto di natura non</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-18-2-2019-n-64/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2019 n.64</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M.M. Chiarini Pres., S. Aureli Rel.  L.N. e L.C. rappr. e difesi dagli avv.ti D. Granara e F. Tedeschini c. A.N.A.S. S.p.A. rappr. e difesa dall&#8217;Avv.tura Generale dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>Gli atti volti all&#8217;occupazione temporanea non preordinata all&#8217;esproprio sono immediatamente lesivi. Viceversa, la restituzione dell&#8217;area assurge ad atto di natura non provvedimentale, cioè in sì© privo di effetto lesivo, essendo atto meramente esecutivo e consequenziale al termine dei lavori per la realizzazione di opere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Procedimento ablatorio &#8211; occupazione temporanea &#8211; provvedimento di restituzione area &#8211; natura atto &#8211; lesività </p>
<p>2. Procedimento ablatorio &#8211; occupazione temporanea &#8211; risarcimento del danno &#8211; presupposti</p>
<p>3. Procedimento ablatorio &#8211; occupazione temporanea &#8211; risarcimento del danno &#8211; onere ricor-rente</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Gli atti volti all&#8217;occupazione temporanea non preordinata all&#8217;esproprio sono immediatamente lesivi. Viceversa, la restituzione dell&#8217;area assurge ad atto di natura non provvedimentale, cioè in sì© privo di effetto lesivo, essendo atto meramente esecutivo e consequenziale al termine dei lavori per la realizzazione di opere.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2. In merito alla risarcibilità  dell&#8217;eventuale danno causato sui terreni di proprietà  privata tempora-neamente occupati, l&#8217;argomento fondato sulla ritenuta esistenza di un titolo edilizio in forza del quale l&#8217;abitazione è stata realizzata non può ritenersi di per sì© sufficiente a sorreggere da solo la domanda risarcitoria, in particolare nell&#8217;ipotesi in cui le opere realizzate siano autorizzate da provvedimenti della P.A. del tutto autonomi rispetto al procedimento ablatorio.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>3. In tema di domanda risarcitoria del danno per la realizzazione di opere su aree temporaneamente occupate non preordinate all&#8217;esproprio, pur non ricorrendo l&#8217;onere di impugnazione e di richiesta d&#8217;annullamento dei provvedimenti autonomi con i quali sono state realizzate in quanto è venuta meno la pregiudiziale amministrativa, la ricorrente è tenuta ad esporre puntuali critiche rispetto ai prov-vedimenti adottati dalla P.A. con i quali sono stati autorizzati i lavori, rivolte a mettere in discussione l&#8217;esecuzione stessa dell&#8217;opera idraulica poichè o non conforme al progetto approvato, o perchè rite-nuta non necessaria rispetto allo scopo per il quale è stata realizzata, o/e per la sua altezza o/e per la sua lunghezza, poichè sovradimensionate avuto riguardo a tale scopo.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2019 n.63</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-18-2-2019-n-63/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-18-2-2019-n-63/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2019 n.63</a></p>
<p>M.M. Chiarini Pres., I. Tricomi Rel. Regione Abruzzo rappr. e difesa dall&#8217;Avv.tura Generale dello Stato c. Enel Produzione S.p.A. rappr. e difesa dagli Avv.ti E. Conte ed I. Conte. Nell&#8217;interpretazione della legge, in ragione dei criteri di cui all&#8217;art. l2 delle preleggi, va data priorità  all&#8217;interpretazione letterale. 1. Interpretazione della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-18-2-2019-n-63/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2019 n.63</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-18-2-2019-n-63/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2019 n.63</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M.M. Chiarini Pres., I. Tricomi Rel.  Regione Abruzzo rappr. e difesa dall&#8217;Avv.tura Generale dello Stato c. Enel Produzione S.p.A. rappr. e difesa dagli Avv.ti E. Conte ed I. Conte.</span></p>
<hr />
<p>Nell&#8217;interpretazione della legge, in ragione dei criteri di cui all&#8217;art. l2 delle preleggi, va data priorità  all&#8217;interpretazione letterale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Interpretazione della legge &#8211; art. 12 preleggi &#8211; priorità  interpretazione letterale</p>
<p>2. Interpretazione della legge &#8211; interpretazione letterale &#8211; criterio mens legis &#8211; presupposti d&#8217;ap-plicabilità </p>
<p>3. Acque pubbliche e private &#8211; canoni idroelettrici &#8211; art. 1, co. 2 della l.r. n. 38/2013 &#8211; interpre-tazione letterale</p>
<p>4. Acque pubbliche e private &#8211; concessione idroelettrica &#8211; art. 2, co. 1 della l.r. n. 38/2013 &#8211; in-terpretazione letterale</p>
<p></span></p>
<hr />
<p>1. Nell&#8217;interpretazione della legge, in ragione dei criteri di cui all&#8217;art. l2 delle preleggi, va data priorità  all&#8217;interpretazione letterale.</p>
<p>2. Ove l&#8217;interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il signifi-cato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare, l&#8217;interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della &quot;mens legis&quot; il quale acquista un ruolo paritetico e compri-mario rispetto al criterio letterale solo nel caso in cui, nonostante l&#8217;impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua; mentre può assumere rilievo prevalente nell&#8217;ipotesi, eccezionale, in cui l&#8217;effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece, consentito all&#8217;interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell&#8217;ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità  pratica della norma stessa.</p>
<p>3. L&#8217;art. 1 co. 2 della l.r 22 ottobre 2013 n. 38 della Regione Abruzzo, nel fare riferimento alla misura di compensazione di cui al co. 1 lett. b), intende con chiaro significato letterale delimitare, circoscri-vendolo al solo &quot;canone ulteriore&quot; di cui alla citata lettera b), l&quot;&#8217;ulteriore onere&quot; che si applica a tutte le derivazioni di acque pubbliche con potenza nominale media di concessione superiore a 220 Kw.</p>
<p>4. L&#8217;interpretazione letterale dell&#8217;art. 2, co. 1 della l.r. 22 ottobre 2013 n. 38 delle Regione Abruzzo deve avvalersi della connessione con l&#8217;art. 25 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 il quale palesa come la demanialità  sia stata intesa come attitudine e destinazione dei beni de futuro, e non all&#8217;attualità .</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2019 n.62</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-12-2-2019-n-62/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>F. De Stefano Pres., S.M. Russo Rel. SIM S.p.A. rappr. e difesa dall&#8217;avv. C. Martino c. Regione Basilicata non costituita. L&#8217;inutile decorso del doppio termine posto dall&#8217;art. 19 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 legittima il privato ad esperire l&#8217;azione d&#8217;accertamento ex art. 31 c.p.a. a seguito del silenzio</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. De Stefano Pres., S.M. Russo Rel.  SIM S.p.A. rappr. e difesa dall&#8217;avv. C. Martino c. Regione Basilicata non costituita.</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;inutile decorso del doppio termine posto dall&#8217;art. 19 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 legittima il privato ad esperire l&#8217;azione d&#8217;accertamento ex art. 31 c.p.a. a seguito del silenzio serbato dalla pubblica amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Procedimento amministrativo &#8211; concessione idroelettrica &#8211; screening V.I.A. &#8211; termini conclu-sione procedimento</p>
<p>2. Procedimento amministrativo &#8211; concessione idroelettrica &#8211; valutazione impatto ambientale &#8211; obbligo legale</p>
<p>3. Procedimento amministrativo &#8211; concessione idroelettrica &#8211; valutazione impatto ambientale &#8211; giudizio di compatibilità  ambientale &#8211; differenze</p>
<p>4. Processo amministrativo &#8211; ricorso avverso il silenzio &#8211; valutazione impatto ambientale &#8211; de-corso del termine &#8211; legittimazione a ricorrere</p>
<p>5. Processo amministrativo &#8211; ricorso avverso il silenzio &#8211; art. 208 r.d. n.1775/1933 &#8211; rinvio c.p.a.</p>
<p>6. Processo amministrativo &#8211; ricorso avverso il silenzio &#8211; valutazione impatto ambientale &#8211; iner-zia P.A. &#8211; condanna a provvedere</p>
<p>7. Procedimento amministrativo &#8211; concessione idroelettrica &#8211; autorizzazione unica &#8211; screening V.I.A. &#8211; onere P.A.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. In merito al procedimento di verifica di assoggettabilità  del progetto a V.I.A., il combinato disposto di cui all&#8217;art. 19, co. 4 e 7 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 fissa un doppio termine &#8211; ciascuno di 45 giorni &#8211; affinchè la P.A. provveda sull&#8217;istanza: il primo (co. 4) decorrente dalla pubblicazione dell&#8217;i-stanza e dal deposito della documentazione a corredo e preordinato alla presentazione delle osser-vazioni alla P.A. procedente, il secondo (co. 7) decorrente dalla scadenza del primo.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2. Il sistema delineato dall&#8217;art. 19 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e, più¹ in generale, le norme sulla valutazione d&#8217;impatto ambientale per opere e progetti esprimono l&#8217;obbligatorietà  &quot;legale&quot; della V.I.A., essendo destinate a tutelare l&#8217;interesse specifico alla tutela dell&#8217;ambiente, sotto il profilo dell&#8217;accertamento di eventuali pregiudizi scaturenti, o meno, dalla realizzazione dell&#8217;opera nel con-testo ambientale in cui essa si colloca.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>3. I procedimenti di screening e di V.I.A. propriamente detta son caratterizzati da una morfologia doverosa nell&#8217;an, nel senso che essi sono indispensabili per garantire che un&#8217;attività  antropica si svolga in conformità  rispetto alle condizioni essenziali per uno sviluppo sostenibile, mentre il giudi-zio di compatibilità  ambientale, che tali procedimenti conclude, è reso in base ad oggettivi criteri di misurazione ed è attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità  amministrativa sul piano dell&#8217;apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all&#8217;in-teresse dell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4. L&#8217;inutile decorso del doppio termine posto dall&#8217;art. 19 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 legittima il privato ad esperire l&#8217;azione d&#8217;accertamento ex art. 31 c.p.a. a seguito del silenzio serbato dalla pubblica amministrazione.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>5. Gli artt. 31 e 117 c.p.a. completano il processo innanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbli-che nella sua giurisdizione di legittimità , in virtà¹ del rinvio formale alle regole di generali sul pro-cesso amministrativo posto dall&#8217;art. 208 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>6. In virtà¹ del rinvio di cui all&#8217;art. 208 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 alle regole generali del processo amministrativo, è consentito alla ricorrente ottenere la condanna della Regione, rimasta inerte nonostante il relativo obbligo, a provvedere sull&#8217;istanza di rinnovo del giudizio di screening V.IA., entro il termine massimo indicato dall&#8217;art. 117, co. 2 c.p.a.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>7. In virtà¹ della presupposizione tra giudizio di screening V.IA. e rilascio di A.U. è obbligo della P.A. di valutare e provvedere in modo espresso e motivato sull&#8217;istanza di rinnovo del giudizio sull&#8217;esen-zione della V.I.A., potendo al riguardo scegliere, anche per evidenti ragioni di speditezza e di con-centrazione dell&#8217;azione amministrativa tra due metodi: in caso di pendenza del procedimento auto-rizzativo, l&#8217;amministrazione può adempiere all&#8217;obbligo di statuire sulla vicenda o provvedendo sul predetto giudizio in modo autonomo e disgiunto rispetto al rinnovo dell&#8217;A.U., oppure seguendo lo schema dell&#8217;art. 12, co.4 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e trattando il giudizio stesso come inci-dente del procedimento di A.U. così da farlo confluire in quest&#8217;ultima</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2019 n.61</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-12-2-2019-n-61/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-12-2-2019-n-61/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2019 n.61</a></p>
<p>F. De Stefano Pres. e Rel. PARTI: Consorzio per la bonifica della Capitanata rappr. e difeso dagli avv.ti A. Ciappa e G. Ciappa c. C.M. rappr. e difeso dagli avv.ti M.R. Navarra, F. Troia e G. Balbi e c. Cattolica Società  di Assicurazione &#8211; Società  Cooperativa rappr. e difesa dall&#8217;avv.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-12-2-2019-n-61/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2019 n.61</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-12-2-2019-n-61/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2019 n.61</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. De Stefano Pres. e Rel. PARTI: Consorzio per la bonifica della Capitanata rappr. e difeso dagli avv.ti A. Ciappa e G. Ciappa c. C.M. rappr. e difeso dagli avv.ti M.R. Navarra, F. Troia e G. Balbi e c. Cattolica Società  di Assicurazione &#8211; Società  Cooperativa rappr. e difesa dall&#8217;avv. C. Ganini e c. Regione Puglia non costituita.</span></p>
<hr />
<p>La configurabilità  dell&#8217;errore di fatto rilevante ai fini della revocazione di una sentenza del tribunale delle acque pubbliche (disciplinata dal rito di cui al r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775) va verificata alla stregua dell&#8217;elaborazione del corrispondente istituto di cui al n. 4 dell&#8217;art. 395 cod. proc. civ. oggi vigente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Processo amministrativo &#8211; ricorso per revocazione &#8211; errore di fatto &#8211; presupposti ammissibi-lità </p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; ricorso per revocazione &#8211; rinvio al c.p.c. vigente &#8211; applicabilità </p>
<p>3. Processo amministrativo &#8211; ricorso per revocazione &#8211; errore di fatto &#8211; configurabilità </p>
<p>4. Processo amministrativo &#8211; ricorso per revocazione &#8211; errore di fatto &#8211; giudizio di fatto e giudi-zio di diritto &#8211; differenze</p>
<p>5. Processo amministrativo &#8211; ricorso per revocazione &#8211; errore revocatorio &#8211; presupposti</p>
<p>6. Processo amministrativo &#8211; ricorso per revocazione &#8211; errore revocatorio &#8211; limiti</p>
<p>7. Processo amministrativo &#8211; ricorso per revocazione &#8211; errore di fatto &#8211; presupposti</p>
<p>8. Processo amministrativo &#8211; ricorso per revocazione &#8211; errore di fatto &#8211; limiti</p>
<p>9. Processo amministrativo &#8211; ricorso per revocazione &#8211; errore di fatto &#8211; rappresentazione uni-voca &#8211; presupposti</p>
<p>10. Processo amministrativo &#8211; ricorso per revocazione &#8211; errore revocatorio &#8211; limiti</p>
<p>11. Processo amministrativo &#8211; ricorso per revocazione &#8211; errore revocatorio &#8211; limiti</p>
<p>12. Acque pubbliche e private &#8211; responsabilità  civile &#8211; cosa in custodia &#8211; onere probatorio</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. La revocazione delle sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche è disciplinata dal rinvio dell&#8217;art. 199 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 all&#8217;art. 494 n. 4 del codice di procedura civile del 1865 ed è ammessa quando &#8220;la sentenza sia l&#8217;effetto di un errore di fatto che risulti dagli atti e documenti della causa&#8221;, con l&#8217;immediata puntualizzazione che &#8220;vi è questo errore quando la deci-sione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità  è incontrastabilmente esclusa, ovvero quando sia supposta la inesistenza d&#8217;un fatto, la cui verità  è positivamente stabilita, e tanto nell&#8217;uno quanto nell&#8217;altro caso quando il fatto non sia un punto controverso sul quale la sentenza abbia pro-nunziato&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2. Il carattere recettizio del rinvio dell&#8217;art. 199 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 al c.p.c. del 1865 non esclude che gli istituti di volta in volta richiamati siano poi interpretati secondo i canoni correnti con riconduzione ai corrispondenti istituti del diritto processuale vigente, ove e fino al punto in cui tanto sia possibile al fine di garantire l&#8217;armonia del sistema e la parità  di trattamento.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>3. La configurabilità  dell&#8217;errore di fatto rilevante ai fini della revocazione di una sentenza del tribunale delle acque pubbliche (disciplinata dal rito di cui al r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775) va verificata alla stregua dell&#8217;elaborazione del corrispondente istituto di cui al n. 4 dell&#8217;art. 395 cod. proc. civ. oggi vigente.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>4. A seguito dell&#8217;elaborazione dell&#8217;istituto dell&#8217;errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, va premessa la differenza tra giudizio di fatto e giudizio di diritto sinteticamente notando che: per fatto e giudizio di fatto deve intendersi tutto ciù² che attiene all&#8217;accertamento o alla ricostruzione della verità  o della falsità  di dati empirici (fatti o atti) rilevanti per il diritto, fatta eccezione per le modalità  di applicazione delle eventuali norme relative ad ammissibilità  ed assunzione di prove, ovvero a prove legali; per diritto e giudizio di diritto si deve avere riguardo a tutto quanto attiene all&#8217;applica-zione di norme e cioè all&#8217;individuazione o scelta della norma applicabile al caso concreto, all&#8217;inter-pretazione di tale norma sia con riguardo alla fattispecie astratta che con riguardo al comando, alla sussunzione dei fatti come ricostruiti entro la fattispecie astratta, all&#8217;individuazione o deduzione delle conseguenze da quella norma previste.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>5. L&#8217;errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà , in un errore, cioè, obiettiva-mente ed immediatamente rilevabile che attiene all&#8217;accertamento o alla ricostruzione della verità  o non verità  di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un accadimento esterno al processo al quale un soggetto dell&#8217;ordinamento intende ricollegare effetti giuridici a sì© favorevoli, all&#8217;esito della sua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata per cui l&#8217;errore deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità , senza che la sua constatazione neces-siti di argomentazioni induttive o &#8211; meno che mai &#8211; di indagini o procedimenti ermeneutici.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>6. L&#8217;errore revocatorio non può articolarsi nella deduzione di un inesatto apprezzamento delle risul-tanze processuali, integrando tale inesatto apprezzamento, semmai, il vizio logico deducibile secondo il previgente testo dell&#8217;art. 360 n. 5 cod. proc. civ.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>7. In tema di ricorso per revocazione l&#8217;errore di percezione deve riguardare un fatto, vale a dire un evento esterno al processo, il quale deve essere rappresentato e ricostruito all&#8217;interno di questo come elemento di una fattispecie da sussumere nel successivo giudizio di diritto, sicchè l&#8217;errore che cade sugli atti e i documenti della causa non è rilevante in se stesso, ma solo nella misura in cui si risolve in un errore di percezione di un fatto.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2019 n.60</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-12-2-2019-n-60/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-12-2-2019-n-60/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-12-2-2019-n-60/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2019 n.60</a></p>
<p>F. De Stefano Pres. e Rel. PARTI: B.L. rappr. e difesa dagli avv.ti F. Longo e M. Clarich c. Comune di Aviano rappr. e difeso dagli avv.ti L. Diomede e U. Flamini nonchè c. Unipolsai S.p.A. rappr. e difesa dagli avv.ti M. Callegaro, M. Catelli e G. Nicotera nonchè c.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-12-2-2019-n-60/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2019 n.60</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-12-2-2019-n-60/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2019 n.60</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. De Stefano Pres. e Rel. PARTI: B.L. rappr. e difesa dagli avv.ti F. Longo e M. Clarich c. Comune di Aviano rappr. e difeso dagli avv.ti L. Diomede e U. Flamini nonchè c. Unipolsai S.p.A. rappr. e difesa dagli avv.ti M. Callegaro, M. Catelli e G. Nicotera nonchè c. Hydrogea S.p.A. non costituita.</span></p>
<hr />
<p>In difetto di espressa clausola di provvisoria esecuzione apposta alla sentenza di primo grado ed in relazione al peculiare regime designato sul punto dal r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, deve dichia-rarsi inammissibile la relativa istanza di sospensione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Processo amministrativo &#8211; appello &#8211; istanza di sospensione &#8211; inammissibilità </p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; appello &#8211; art. 342 c.p.c. &#8211; motivi d&#8217;appello &#8211; requisiti</p>
<p>3. Responsabilità  civile &#8211; risarcimento del danno &#8211; nesso causale &#8211; principio della regolarità  cau-sale</p>
<p>4. Responsabilità  civile &#8211; risarcimento del danno &#8211; nesso causale &#8211; limiti</p>
<p>5. Responsabilità  civile &#8211; risarcimento del danno &#8211; nesso causale &#8211; requisiti</p>
<p></span></p>
<hr />
<p><em>1. In difetto di espressa clausola di provvisoria esecuzione apposta alla sentenza di primo grado ed in relazione al peculiare regime designato sul punto dal r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, deve dichia-rarsi inammissibile la relativa istanza di sospensione.</em></p>
</p>
<p><em>2. In ossequio alla necessaria specificità  dei motivi di appello imposta oggi dall&#8217;art. 342 cod. proc. civ., applicabile anche al rito delle acque, e nonostante non sia necessaria una peculiare modalità  di articolazione delle doglianze, occorre pur sempre, in caso di riproposizione di istanze istruttorie lamentate come non ammesse o non assunte, che la mancata ammissione o assunzione sia stata resa oggetto di specifica censura, con indicazione chiara e analitica delle ragioni per le quali tali rigetti o carenze, oltretutto tempestivamente denunciati, sarebbero illegittimi.</em></p>
</p>
<p><em>3. In linea generale possono qualificarsi risarcibili conseguenze immediate e dirette quelle conse-guenze normali od ordinarie originate (ovvero causate) dall&#8217;evento dannoso secondo il principio della cosiddetta regolarità  causale, sicchè devono ritenersi esclusi dal novero della risarcibilità  quei danni che siano un riflesso lontano dall&#8217;inadempimento e non possano a questo essere riallacciati dal necessario nesso teleologico, per essere intervenute altre cause e circostanze estrinseche, senza le quali il danno ulteriore stesso non si sarebbe verificato.</em></p>
</p>
<p><em>4. A mano a mano che la sequenza causale progredisce e si allontana dall&#8217;evento che ad essa ha dato origine, l&#8217;intervento di fattori concausali diversi ed ulteriori diviene via via preponderante, fino ad escludere la riferibilità  &#8211; diretta ed immediata &#8211; a quello primigenio.</em></p>
</p>
<p><em>5. In tema di nesso causale la compresenza di cause deve essere non solo astrattamente verosimile o plausibile o compatibile con le circostanze di fatto, ma soprattutto comunque accertate o munite di adeguato riscontro in ordine alla probabilità  della loro sussistenza e della loro efficienza causale, non sussistendo nel caso di fattori causali alternativi meramente ipotetici o potenziali o perfino a loro volta determinanti alla lontana delle cause invece immediate.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2019 n.59</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-12-2-2019-n-59/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>F. De Stefano Pres. e Rel. PARTI: Consorzio di Bonifica 9 di Catania rappr. e difeso dagli avv.ti A.G. Ravi e M. Nula c. C.A., F.E., Z.A., F.G., F.C., M.F., M.G. e M.M. rappr. e difesi dagli avv.ti M. Magnano di San Lio e F. Pappa-lardo nonchè c. Assessorato del</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. De Stefano Pres. e Rel. PARTI: Consorzio di Bonifica 9 di Catania rappr. e difeso dagli avv.ti A.G. Ravi e M. Nula c. C.A., F.E., Z.A., F.G., F.C., M.F., M.G. e M.M. rappr. e difesi dagli avv.ti M. Magnano di San Lio e F. Pappa-lardo nonchè c. Assessorato del Territorio e dell&#8217;Ambiente della Regione Siciliana rappr. e difeso dall&#8217;Avv.tura Generale dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>l Tribunale Superiore delle acque pubbliche deve essere qualificato, ai sensi dell&#8217;art. 4 del r.d. 27 novembre 1933 n. 1578, quale organo di giurisdizione superiore ed avendo unica sede e competenza sull&#8217;intero territorio nazionale in Roma ne deriva che il relativo patrocinio compete all&#8217;Avvocatura Generale dello Stato sia perchè quest&#8217;ultima ha sede in Roma sia perchè le funzioni dell&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma sono devolute alla prima.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Processo amministrativo &#8211; Tribunale Superiore delle acque pubbliche &#8211; organo di giurisdi-zione superiore &#8211; patrocinio competente</p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; appello &#8211; ricorso incidentale &#8211; termine di decadenza</p>
<p>3. Acque pubbliche e private &#8211; responsabilità  civile &#8211; accettazione del rischio &#8211; limiti</p>
<p>4. Fatto illecito &#8211; obbligazione risarcitoria &#8211; debito di valore &#8211; reintegrazione patrimoniale &#8211; pre-supposti</p>
<p>5. Fatto illecito &#8211; obbligazione risarcitoria &#8211; reintegrazione patrimoniale &#8211; onere probatorio</p>
<p>6. Fatto illecito &#8211; obbligazione risarcitoria &#8211; danno da ritardo &#8211; interessi compensativi</p>
<p>7. Processo amministrativo &#8211; appello &#8211; accoglimento parziale &#8211; regolamento spese di lite</p>
<p>8. Processo amministrativo &#8211; appello &#8211; accoglimento parziale &#8211; regolamento spese di lite &#8211; prin-cipio della soccombenza</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche deve essere qualificato, ai sensi dell&#8217;art. 4 del r.d. 27 novembre 1933 n. 1578, quale organo di giurisdizione superiore ed avendo unica sede e competenza sull&#8217;intero territorio nazionale in Roma ne deriva che il relativo patrocinio compete all&#8217;Avvocatura Generale dello Stato sia perchè quest&#8217;ultima ha sede in Roma sia perchè le funzioni dell&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma sono devolute alla prima.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2. Il ricorso incidentale in appello, anche nel rito dinanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, è soggetto ai termini di decadenza di cui agli artt. 343 e 167 c.p.c. per cui va proposto con comparsa da depositarsi almeno venti giorni prima dell&#8217;udienza di comparizione.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>3. L&#8217;accettazione del rischio da parte dei fruitori dei fondi qualificati pericolosi secondo il piano di assetto idrogeologico non può che riferirsi ai rischi ordinari e non può estendersi a quelli indotti dalle condizioni anomale dei corsi d&#8217;acqua, tali dovendo qualificarsi quelle derivanti dalla carenza pluriennale di manutenzione ordinaria e straordinaria, non potendo accollarsi ai danneggiati il ri-schio &#8211; o imporre loro di patire le conseguenze &#8211; di una condotta illegittima altrui che aggravi una situazione pericolosa pure oggettivamente preesistente.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>4. Nell&#8217;obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell&#8217;importo liquidato in relazione all&#8217;epoca dell&#8217;illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>5. In caso di obbligazioni risarcitorie da fatto illecito è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo e tale effetto dipende, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività  media del denaro e tasso di svalu-tazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>6. Gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono, da un lato, una mera modalità  liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore, per altro verso, non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>7. In tema di regolamento delle spese di lite, nel caso di una sentenza d&#8217;appello la quale riformi parzialmente una sentenza di primo grado che ha accolto la domanda con condanna alle spese della parte convenuta, ma comporti il rigetto di alcune domande, è legittima la valutazione da parte del giudice d&#8217;appello nel senso che il ridotto accoglimento dell&#8217;unica domanda o di alcune domande comunque non integra ragione per compensare in tutto od in parte le spese, sì da giustificare che esse restino a carico per intero della parte convenuta.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>8. In caso di accoglimento parziale del gravame: da un lato, il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spesa ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell&#8217;esito complessivo della lite; dall&#8217;altro è legittima la condanna della parte solo parzialmente vittoriosa in appello al pagamento della quota di spese del giudizio di secondo grado, ove quella possa considerarsi solo in parte soccombente rispetto all&#8217;esito complessivo della lite.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2019 n.58</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-12-2-2019-n-58/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>F. De Stefano Pres., S.M. Russo Rel. PARTI: ASBUC di Laudes rapp. e difesa dagli avv.ti S.A. Romano e M. Durnwalder c. la Provincia autonoma di Bolzano rappr. e difesa dagli avv.ti S. Beikircher, L. Fadanelli, L. Plancker, J. Segna e M. Costa nonchè nei c. del Comune di Glorenza,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-12-2-2019-n-58/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2019 n.58</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-12-2-2019-n-58/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2019 n.58</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. De Stefano Pres., S.M. Russo Rel. PARTI: ASBUC di Laudes rapp. e difesa dagli avv.ti S.A. Romano e M. Durnwalder c. la Provincia autonoma di Bolzano rappr. e difesa dagli avv.ti S. Beikircher, L. Fadanelli, L. Plancker, J. Segna e M. Costa nonchè nei c. del Comune di Glorenza, di S.Z. e J.V.H. non costituiti.</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; irrituale la produzione dell&#8217;atto per motivi aggiunti, depositato dopo che il ricorso in epigrafe sia stato rimesso dal Giudice delegato all&#8217; udienza collegiale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Processo amministrativo &#8211; ricorso per motivi aggiunti &#8211; termini deposito &#8211; irritualità </p>
</p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; ricorso per motivi aggiunti &#8211; remissione al Collegio &#8211; preclusioni</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. E&#8217; irrituale la produzione dell&#8217;atto per motivi aggiunti, depositato dopo che il ricorso in epigrafe sia stato rimesso dal Giudice delegato all&#8217; udienza collegiale</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. L&#8217;art. 180, co. 2 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 inibisce alle parti, dopo la remissione al Collegio, di variare le proprie conclusioni e di produrre nuovi documenti per cui gli eventuali motivi aggiunti dovrebbero assumere la forma di ricorso autonomo e seguirne l&#8217;istruttoria.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-12-2-2019-n-58/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2019 n.58</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2019 n.57</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-8-2-2019-n-57/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-8-2-2019-n-57/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-8-2-2019-n-57/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2019 n.57</a></p>
<p>M. M. Chiarini Pres., M. Buricelli Rel. PARTI: Iren Energia S.p.A. rappr. e difesa dagli avv.ti I. Conte e E. Conte c. Regione Campania rappr. e difesa dagli avv.ti A. Marzocchella e R. Panariello e c. Ausino S.p.A. rappr. e difesa dagli avv.ti F. Accarino e F. Tedeschini. La destinazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-8-2-2019-n-57/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2019 n.57</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-8-2-2019-n-57/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2019 n.57</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. M. Chiarini Pres., M. Buricelli Rel. PARTI: Iren Energia S.p.A. rappr. e difesa dagli avv.ti I. Conte e E. Conte c. Regione Campania rappr. e difesa dagli avv.ti A. Marzocchella e R. Panariello e c. Ausino S.p.A. rappr. e difesa dagli avv.ti F. Accarino e F. Tedeschini.</span></p>
<hr />
<p>La destinazione prioritaria delle risorse idriche al &quot;consumo umano&#8221; è preminente rispetto agli scopi idroelettrici, in ossequio anche a quanto stabilito chiaramente sia dagli articoli 2 e 9 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 e sia dagli artt. 144 e 167 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Acque pubbliche e private &#8211; concessione idroelettrica &#8211; autorizzazione provvisoria &#8211; principio di tipicità  degli atti amministrativi &#8211; legittimità </p>
<p>2. Acque pubbliche e private &#8211; concessione idroelettrica &#8211; autorizzazione provvisoria &#8211; legittimità </p>
<p>3. Acque pubbliche e private &#8211; concessione idroelettrica &#8211; concorrenza &#8211; uso della risorsa idrica &#8211; consumo umano &#8211; destinazione prioritaria</p>
<p>4. Acque pubbliche e private &#8211; concessione idroelettrica &#8211; autorizzazione provvisoria &#8211; realizzazione opere &#8211; necessità  collaudo</p>
<p>5. Acque pubbliche e private &#8211; concessione idroelettrica &#8211; bisogni essenziali della collettività  &#8211; limitazioni uso delle acque &#8211; riduzione canone di concessione</p>
<p></span></p>
<hr />
<p>1. In merito al principio di tipicità  degli atti amministrativi, le autorizzazioni provvisorie a derivare ben possono trovare una base legale nell&#8217;art. 17, co. 1 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 là  dove è previsto il divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica &#8220;senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell&#8217;autorità  competente&#8221;.</p>
<p>2. La previsione di cui all&#8217;art. 43, ult. comma, del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 assurge a base legale principale da porre a sostegno degli atti autorizzativi provvisori a derivare in virtà¹ della quale il Ministro dei lavori pubblici (ora, la Regione) &quot;può imporre temporanee limitazioni all&#8217;uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dell&#8217;acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più¹ opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze&quot;.</p>
<p>3. La destinazione prioritaria delle risorse idriche al &quot;consumo umano&#8221; è preminente rispetto agli scopi idroelettrici, in ossequio anche a quanto stabilito chiaramente sia dagli articoli 2 e 9 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 e sia dagli artt. 144 e 167 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.</p>
<p>4. Le autorizzazioni provvisorie a derivare trovano una loro base legale nel r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, per cui appare evidente che abbisognano di opere per poter essere effettivamente esercitate e, quindi, è giocoforza consentire il collaudo dei relativi lavori.</p>
<p>5. Nel caso di limitazioni all&#8217;utilizzo delle acque in concessione per garantire la soddisfazione di bisogni essenziali della collettività , può avere luogo una riduzione del canone demaniale di concessione di derivazione rapportato alle riduzioni temporali e quantitative del prelievo d&#8217;acqua.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-8-2-2019-n-57/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2019 n.57</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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