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	<title>Tribunale di Venezia Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Tribunale di Venezia Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Tribunale di Venezia &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.1783</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-venezia-sentenza-1-9-2008-n-1783/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-venezia-sentenza-1-9-2008-n-1783/">Tribunale di Venezia &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.1783</a></p>
<p>G.U. Dott. G. Bertolino Impreport Soc. Cooperativa Lavoratori Portuali a r.l. (Avv.ti D. Montanari ed E. Giacomelli) contro la Camera di Commercio di Venezia e l’Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (Avv.ti A. Vianello, L. Canepa e R. Righi) ed il Ministero dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio (Avvocatura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-venezia-sentenza-1-9-2008-n-1783/">Tribunale di Venezia &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.1783</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-venezia-sentenza-1-9-2008-n-1783/">Tribunale di Venezia &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.1783</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G.U. Dott. G. Bertolino<br /> Impreport Soc. Cooperativa Lavoratori Portuali a r.l. (Avv.ti D. Montanari ed E. Giacomelli) contro la Camera di Commercio di Venezia e l’Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (Avv.ti A. Vianello, L. Canepa e R. Righi) ed il Ministero dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio (Avvocatura dello Stato) e la Capitaneria di Porto di Chioggia ed altra (non costituite)</span></p>
<hr />
<p>i beni demaniali possono formare oggetto di diritti obbligatori tra privati e quindi anche di locazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Demanio e patrimonio &#8211; Domanda giudiziale diretta alla declaratoria di nullità di un contratto di locazione per appartenenza dei beni al demanio &#8211; Rapporto di locazione – Titolarità del diritto reale – Irrilevanza &#8211; Disposto dell’art. 823, c. 1 del c.c. . &#8211; Va riferito solo alla p.a.</p>
<p>2. Demanio e patrimonio &#8211; Beni demaniali &#8211; Possono formare oggetto di diritti obbligatori tra privati &#8211; Carattere eventualmente abusivo dell’occupazione da parte del locatore del terreno demaniale –Irrilevanza nel rapporto obbligatorio &#8211; Non comporta la invalidità del contratto di locazione del bene</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In relazione alla domanda giudiziale diretta alla declaratoria di nullità di un contratto di locazione perché i beni che ne costituiscono oggetto sarebbero beni che fanno parte del demanio pubblico è principio consolidato che nel rapporto di locazione, trattandosi di rapporto obbligatorio, nessuna rilevanza ha la questione circa la titolarità del diritto reale, venendo in considerazione solo l’esistenza e la legittimità del rapporto obbligatorio, per cui il conduttore non può utilmente opporre al locatore che egli non ha mai avuto o ha perduto la titolarità della propria cosa. Quanto al disposto dell’art. 823, c. 1 del c.c., va osservato che, allorchè esso fa riferimento all’impossibilità per i beni demaniali di costituire oggetto di diritti a favore di terzi, si riferisce unicamente alla disponibilità degli stessi da parte della p.a., la quale non può concedere a terzi il godimento dei predetti beni se non nei limiti previsti dalla legge.</p>
<p>2. I beni demaniali possono formare oggetto di diritti obbligatori tra privati e quindi anche di locazione. Il carattere eventualmente abusivo dell’occupazione da parte del locatore del terreno demaniale, pur potendo risolversi in fonte di responsabilità da fatto illecito per l’autore dell’occupazione, e fatte salve ovviamente le iniziative che la p.a. ritenga di intraprendere a tutela della particolare destinazione del bene demaniale, non comporta anche la invalidità del contratto di locazione del bene, stipulato tra privati, che vincola quindi reciprocamente le parti contraenti all’adempimento delle obbligazioni assunte, trattandosi di rapporti distinti, regolati ciascuno da proprie norme.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13340_13340.pdf">clicca qui</a></p>
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		<item>
		<title>Tribunale di Venezia &#8211; Ordinanza &#8211; 16/11/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-venezia-ordinanza-16-11-2004-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-venezia-ordinanza-16-11-2004-n-0/">Tribunale di Venezia &#8211; Ordinanza &#8211; 16/11/2004 n.0</a></p>
<p>Pres. Magaraggia, Est. Guzzo sull&#8217;inapplicabilità della normativa sulle privatizzazioni alle mere operazioni sul capitale 1. Enti pubblici e privati – Società aeroportuali – Partecipazione azionaria di enti pubblici – Pariteticità nella partecipazione – Conseguenze – Uniformità di voto – Esclusione – Ragioni 2. Enti pubblici e privati – Disciplina delle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-venezia-ordinanza-16-11-2004-n-0/">Tribunale di Venezia &#8211; Ordinanza &#8211; 16/11/2004 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Magaraggia, Est. Guzzo<br /></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inapplicabilità della normativa sulle privatizzazioni alle mere operazioni sul capitale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Enti pubblici e privati – Società aeroportuali – Partecipazione azionaria di enti pubblici – Pariteticità nella partecipazione – Conseguenze – Uniformità di voto – Esclusione – Ragioni																																																																																												</p>
<p>2.	Enti pubblici e privati – Disciplina delle privatizzazioni – Applicabilità – Condizioni – Nelle ipotesi di operazioni sul capitale – Non sussiste																																																																																												</p>
<p>3.	Enti pubblici e privati – Procedure di dismissione di partecipazioni di enti pubblici –Società aeroportuali – Applicabilità dell’art. 10 L. 537 del 1993 e del D.M. 521 del 1997  &#8211; Condizioni – Solo per la costituzione di nuove società aeroportuali &#8211; Eccezione</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il requisito della pariteticità nella partecipazione a s.p.a. dei tre enti pubblici Provincia Comune e Regione, ex L. 938 del 1986, comporta pari consistenza e pari rilevanza percentuale; tuttavia non si può desumere da alcun indice normativo, nè tantomeno dal principio di pariteticità, il principio della necessaria uniformità di voto dei tre enti (all’unanimità o in difetto a maggioranza) in forza di un “sindacato ex lege” che vincolerebbe detti soggetti tra loro.																																																																																												</p>
<p>2.	Tutta la normativa sulle privatizzazioni (che regola in particolare le modalità con cui debbono essere effettuate le cessioni delle partecipazioni pubbliche, la scelta del partner privato ed altresì il successivo regime delle società privatizzate) riguarda ipotesi in cui venga effettuata una dismissione della pubblica partecipazione, intesa quale vendita e/o cessione (c.d. privatizzazione sostanziale), e non ipotesi di operazioni su capitale con esclusione del diritto di opzione per la creazione del flottante (operazione da compiersi tramite O.P.S). Pertanto non è applicabile, neppure in via analogica, la normativa sulle privatizzazioni alle mere operazioni su capitale.																																																																																												</p>
<p>3.	Non è applicabile, in tema di procedure di dismissione di partecipazioni di enti pubblici a società aeroportuali, l’art. 10 L. 537 del 1993 nell’ipotesi di società che già risultavano costituite, poiché tale norma si riferisce espressamente e chiaramente, alla costituzione di nuove società aeroportuali. Pertanto non è applicabile nemmeno il D.M. 521 del 1997 (regolamento d’attuazione della citata legge), se non per la disciplina di cui all’art. 17, co. 1, peraltro solo “in caso di estensione della durata dell’affidamento in gestione” e solo “in quanto compatibile con i loro regimi vigenti”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’inapplicabilità della normativa sulle privatizzazioni alle mere operazioni sul capitale</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/5626_5526.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-venezia-ordinanza-16-11-2004-n-0/">Tribunale di Venezia &#8211; Ordinanza &#8211; 16/11/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Venezia &#8211; Ordinanza &#8211; 13/10/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-venezia-ordinanza-13-10-2004-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-venezia-ordinanza-13-10-2004-n-0/">Tribunale di Venezia &#8211; Ordinanza &#8211; 13/10/2004 n.0</a></p>
<p>Giudice Zacco Comune di Venezia (Avv.ti Francesca Luchi e Z. Forlati), Provincia di Venezia (Avv.ti A. Chinaglia e M. Visconti) c.Aeroporto di Venezia – Marco Polo Save S.p.A. (Avv.ti F. Monelli, V. Domenichelli, P. Gnignati, V. Luppoli e M. Roli), Veneto Sviluppo S.p.A. (Avv.ti V. Grimaldi, S. Grimaldi, F. Sciandone,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-venezia-ordinanza-13-10-2004-n-0/">Tribunale di Venezia &#8211; Ordinanza &#8211; 13/10/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-venezia-ordinanza-13-10-2004-n-0/">Tribunale di Venezia &#8211; Ordinanza &#8211; 13/10/2004 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giudice Zacco<br /> Comune di Venezia (Avv.ti Francesca Luchi e Z. Forlati), Provincia di Venezia (Avv.ti A. Chinaglia e M. Visconti) c.Aeroporto di Venezia – Marco Polo Save S.p.A. (Avv.ti F. Monelli, V. Domenichelli, P. Gnignati, V. Luppoli e M. Roli), Veneto Sviluppo S.p.A. (Avv.ti V. Grimaldi, S. Grimaldi, F. Sciandone, S. Bonivento e C. Albisinni)</span></p>
<hr />
<p>possibilità per una società di procedere alle operazioni di quotazione in borsa, con riduzione delle partecipazioni azionarie di enti pubblici, senza l&#8217;osservanza delle procedure sulle dismissioni di tali partecipazioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Diritto societario – S.p.a. partecipate dalla mano pubblica – Procedure di quotazione in borsa &#8211; Società costituita sulla base della legge speciale n. 938/1986, per la gestione totale e non precaria dell’aeroporto di Venezia &#8211; Applicabilità della legge finanziaria del 1994 e D.M. n. 521/1997 – Non sussiste – Conseguenze																																																																																												</p>
<p>2.	Diritto societario – S.p.a. partecipate dalla mano pubblica – Procedure di quotazione in borsa &#8211; Deliberazioni assembleari della S.p.A. &#8211; Oggetto – Riduzione delle partecipazioni azionarie degli enti pubblici fondatori &#8211; Assenza delle procedure sulle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici &#8211; Non sono affette da nullità per illiceità dell’oggetto &#8211; Ragioni 																																																																																												</p>
<p>3.	Diritto societario – S.p.a. partecipate dalla mano pubblica – Procedure di quotazione in borsa &#8211; Obbligatorietà di votazione conforme dei tre enti pubblici fondatori – Non sussiste &#8211;  Ragioni 																																																																																												</p>
<p>4.	Processo civile – Sindacabilità del giudice inerente all’esclusione del diritto di opzione relativo all’emissione di azioni ordinarie in funzione dell’ammissione della società in borsa – Non sussiste &#8211; Ragioni – Eccezioni 																																																																																												</p>
<p>5.	Processo civile – Interesse al provvedimento cautelare – Oggetto &#8211; Riduzione della partecipazione sociale in percentuale &#8211; Non è valutabile come prevalente rispetto all’interesse della società a portare a termine l’operazione di quotazione in borsa																																																																																												</p>
<p>6.	Comunità europee – Procedura d’infrazione relativa alla L. n. 326/2003 &#8211; Non rileva, ai fini della valutazione dell’interesse della società all’esecuzione delle deliberazioni di ammissione alla quotazione in borsa &#8211; Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Alla Save, società costituita sulla base della legge speciale n. 938/1986, per la gestione totale e non precaria dell’aeroporto di Venezia, non sono applicabili la legge finanziaria del 1994 ed il relativo regolamento attuativo, con le relative disposizioni richiamate sulle cessioni delle partecipazioni pubbliche, sulla scelta del socio privato di maggioranza e sulla stipulazione di patti di governance tra soci pubblici e nuovi soci, nonché il D.M. n. 521/1997, se non e con i limiti specificati, per lo schema convenzionale di cui all’art. 17, in caso di estensione della durata della concessione. Di conseguenza, in caso di riduzione delle partecipazioni azionarie degli enti pubblici, non possono essere applicate alla Save le norme sulle dismissioni di tali partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici nella società di gestione aeroportuale.																																																																																												</p>
<p>2.	Le deliberazioni assembleari della S.p.A. volte a ridurre le partecipazioni azionarie degli enti pubblici fondatori, senza l’osservanza delle procedure sulle dismissioni di tali partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici, non sono affette da nullità per illiceità dell’oggetto, poiché le deliberazioni impugnate non hanno ad oggetto la cessione del pacchetto di maggioranza, bensì l’aumento del capitale ai fini della creazione delle azioni (c.d. “flottante”) necessarie per la quotazione in borsa, e per il fatto che gli enti pubblici ricorrenti non sono titolari di un pacchetto azionario di maggioranza. 																																																																																												</p>
<p>3.	L’obbligatorietà di votazione conforme dei tre enti pubblici fondatori non è evincibile in via presuntiva dalla loro partecipazione paritetica prevista dalla L. 938/86, specie a seguito dell’abrogazione da parte del D.L. n, 251/95 convertito in L. n. 351/95 del requisito maggioritario di dette partecipazioni complessivamente considerate.<br />
4.	Non è consentito alcun sindacato da parte del giudice sull’esclusione del diritto di opzione relativo all’emissione di azioni ordinarie in funzione dell’ammissione della società in borsa, essendosi in presenza di scelte gestionali proprie dell’imprenditore collettivo. L’unico sindacato possibile ricorre nel caso di un controllo meramente formale in ordine alla coerenza logica ed alla non conflittualità con norme inderogabili e con lo statuto.																																																																																												</p>
<p>5.	L’interesse consistente, dal punto di vista processuale, in un provvedimento cautelare volto ad evitare la riduzione della partecipazione sociale in percentuale, come per tutti gli altri soci, in considerazione della posizione di minoranza dei ricorrenti, non è valutabile come prevalente rispetto all’interesse della società a portare a termine l’operazione di quotazione in borsa, la cui stasi comporterebbe conseguenze particolarmente gravi.																																																																																												</p>
<p>6.	Non rileva, ai fini della valutazione dell’interesse della società all’esecuzione delle deliberazioni di ammissione alla quotazione in borsa, l’apertura di una procedura comunitaria d’infrazione relativa alla L. n. 326/2003, atteso che la stessa allo stato è applicabile e, dunque, consente di ottenere i benefici fiscali che prevede.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">possibilità per una società di procedere alle operazioni di quotazione in borsa, con riduzione delle partecipazioni azionarie di enti pubblici, senza l’osservanza delle procedure sulle dismissioni di tali partecipazioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale dell&#8217;ordinanza <a href="/static/pdf/g/5322_5322.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-venezia-ordinanza-13-10-2004-n-0/">Tribunale di Venezia &#8211; Ordinanza &#8211; 13/10/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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