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	<title>Tribunale di Sassari Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Tribunale di Sassari Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Tribunale di Sassari &#8211; Ordinanza &#8211; 19/10/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-sassari-ordinanza-19-10-2004-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-sassari-ordinanza-19-10-2004-n-0/">Tribunale di Sassari &#8211; Ordinanza &#8211; 19/10/2004 n.0</a></p>
<p>Pres. Porqueddu, Est. Sanna sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. sulle controversie relative all&#8217;invalidazione dello statuto delle società per azioni miste che gestiscono servizi pubblici 1. Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici – Controversie relative all’invalidazione totale o parziale dello statuto di una s.p.a. mista – Giurisdizione del G.A.- Sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-sassari-ordinanza-19-10-2004-n-0/">Tribunale di Sassari &#8211; Ordinanza &#8211; 19/10/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-sassari-ordinanza-19-10-2004-n-0/">Tribunale di Sassari &#8211; Ordinanza &#8211; 19/10/2004 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Porqueddu, Est. Sanna</span></p>
<hr />
<p>sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. sulle controversie relative all&#8217;invalidazione dello statuto delle società per azioni miste che gestiscono servizi pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici – Controversie relative all’invalidazione totale o parziale dello statuto di una s.p.a. mista – Giurisdizione del G.A.- Sussiste – Fonti																																																																																												</p>
<p>2.	Giurisdizione e competenza – Giurisdizione in materia di servizi pubblici – Art. 33, c. 2, lett. a) D. Lgs. 80 del1998 – Operatività – Ragioni – Non è stato dichiarato incostituzionale dalla Sentenza C. Cost. n. 204 del 2004																																																																																												</p>
<p>3.	 Giurisdizione e competenza – Controversie relative all’invalidazione di una clausola statutaria che riconosce il diritto di prelazione ad ente pubblico per la vendita di quote azionarie – Art. 6 L. 205 del 2000 – Applicabilità – Ragioni – Giurisdizione del G.A. &#8211; Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In virtù di quanto disposto dagli artt 6 L. 205 del 2000 e 33, c. 2, lett. a) D.Lgs. 80 del 1998, le controversie relative all’invalidazione totale o parziale dello statuto di una società per azioni mista, in particolare a capitale pubblico maggioritario per la gestione dei servizi pubblici locali, rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A.																																																																																												</p>
<p>2.	L’art. 33 c. 2 lett a) D.Lgs. n. 80 del 1998 è tutt’ora operante, in quanto la norma non è stata investita dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza C. Cost. 204 del 2004, che ha invece dichiarato l’incostituzionalità delle lettere b) e c) del medesimo articolo.																																																																																												</p>
<p>3.	In tema di controversie relative all’invalidazione di una clausola statutaria che riconosce il diritto di prelazione ad ente pubblico per la vendita di quote azionarie, può essere applicato l’art. 6 L. 205 del 2000 che in via generale assoggetta alla giurisdizione esclusiva del G.A. la scelta del socio da parte di soggetti comunque tenuti all’applicazione delle norme comunitarie o della normativa regionale o nazionale. In particolare, l’assoggettamento alla giurisdizione del G.A. sussiste in virtù della circostanza per cui l’applicazione delle regole di evidenza pubblica alla scelta del contraente privato da parte delle società miste costituisce un principio riconosciuto nel nostro ordinamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI</b></p>
<p>In Camera di Consiglio composto dai seguenti Magistrati:<br />
PORQUEDDU dr. GIOVANNI	PRESIDENTE &#8211;<br />
CAU dr. GAETANO			GIUDICE &#8211;<br />
SANNA dr.ssa GIUSEPPINA	GIUDICE rel.																																																																																												</p>
<p>A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 24.9.2004 sul reclamo proposto da Polish House srl Oikos Servizi srl avverso il provvedimento di rigetto del ricorso per sequestro conservativo e per provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Sassari in data 14.4.2004</p>
<p align=center><b>OSSERVA</b></p>
<p>Deve preliminarmente essere presa in esame l’eccezione di inammissibilità del reclamo proposta dalla Multiss SpA.<br />
La Multiss SpA costituitasi a seguito dell’ordine di rinnovo della notificazione assunto all’udienza collegiale del 2.7.2004 ha eccepito l’avvenuto decorso del termine assegnato dal Presidente del Tribunale per la notificazione del provvedimento in data 5.6.2004 e la tardività della richiesta di rimessi ne in termini avanzata dalle reclamanti.<br />
Vero, come risultante dagli atti, che il provvedimento di fissazione di udienza in data 5.6.2004 indicava per la notificazione del ricorso il termine dell’ 1 .6.2004 e che il successivo provvedimento di fissazione di udienza è stato assunto in data 15.6.2004 quando il termine precedentemente fissato era già decorso ma ciò non appare in alcun modo imputabile a comportamento negligente di parte reclamante.<br />
Infatti come appurato in udienza, e sul punto non è stata avanzata contestazione alcuna, le reclamanti avevano invano ricercato il fascicolo nella Cancelleria non rinvenendolo nel termine utile per la notificazione per un errore verificatosi nel supporto informatico delle iscrizioni a ruolo.<br />
Ma anche a non voler tenere in considerazione detti fatti appare del tutto evidente che il provvedimento in data 15.6.2004 non può essere considerato solamente come provvedimento di rimessione in termini ma piuttosto come un nuovo provvedimento di fissazione di udienza con un nuovo termine per la notificazione intendendosi il precedente revocato , revoca resa possibile dal fatto che all’atto dell’emanazione del nuovo provvedimento il precedente non risultava conosciuto alle reclamanti che non avevano neppure avanzato la richiesta di rilascio delle copie.<br />
Preliminarmente la Multiss SpA ha, altresì, eccepito l’inammissibilità del reclamo per tardività della notificazione del provvedimento di fissazione di udienza, avendo il Collegio all’udienza del 2.7.2004 rilevato la nullità della notificazione effettuata alla Multiss SpA e non al procuratore costituito come dovuto ai sensi dell’art. 330 cpc stante la natura di impugnazione del reclamo.<br />
La doglianza è priva di pregio.<br />
Costantemente la Giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ravvisato nella notificazione eseguita in luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario (nella specie sede legale della società anziché nel domicilio eletto presso il procuratore ) una ipotesi di nullità della notificazione sanabile con effetto ex tunc per il raggiungimento dello scopo, e ciò sia a seguito della rinnovazione ordinata ex art. 291 cpc , sia mediante la costituzione in giudizio dell’intimato anche se al solo fine di eccepire la nullità, rientrando detto comportamento tra le figure così dette di convalidazione dell’atto per il conseguimento dello scopo ai sensi dell’ari. 156 cpc ultimo comma (Cass. 15530/2004; Cass. 1045/2004; Cass. 11140/2004; Cass. 17599/2003 vedi anche Cass.SU 3075/2003).<br />
Pertanto, essendosi la Multiss SpA costituita, a seguito di rinnovazione della notificazione ritualmente effettuata nei termini perentori assegnati al Collegio al reclamante , all’udienza fissata, con il suo comportamento ha sanato la nullità della notificazione e ciò con effetto ex tunc rendendo a tal punto valido correttamente instaurato il presente procedimento per reclamo.<br />
Sempre in via pregiudiziale, ritiene il Collegio sia opportuno procedere alla verifica della sussistenza della Giurisdizione del Giudice Ordinario nella materia che ci occupa ritenendo &#8211; e ciò in contrasto con quanto affermato dal giudice della cautela &#8211; che la stessa appartenga alla Giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.<br />
A riguardo appare necessario inquadrare, in primo luogo, la controversia introdotta con il procedimento cautelare (sequestro conservativo delle azioni acquistate dalla Provincia, ricorso ex art. 700 cpc tendente ad ottenere la sospensione degli effetti della gara come conclusasi), controversia che sottende l’invalidazione della clausola statutaria della Multiss SpA, contenente il diritto di prelazione a favore della Provincia di Sassari, ed è finalizzata al riconoscimento, a seguito di giudizio ordinario, in capo alle reclamanti del diritto a vedersi aggiudicata la quota di azioni di proprietà InSar SpA; detta controversia pare rientrare tra quelle prese in considerazione dalla recente normativa che attribuisce competenza esclusiva al Tribunale Amministrativo.<br />
Detta competenza esclusiva trova il relativo supporto in due norme, una di portata generale l’altra di portata speciale; si tratta degli artt. 6 L. 205/ 2000 e 33 c.2 lett. a) d.lgs n.80/1998 quest’ultimo, come peraltro riformulato dalla L 205/2000. ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie “relative alla istituzione, modificazione estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana”, norma tutt’ora operante in quanto non investita dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza 204/2004, che ha invece dichiarato l’incostituzionalità delle lettere b) e c ) del medesimo articolo.<br />
Non può sorgere dubbio che la cessione delle azioni In.Sar, socio minoritario nella Multiss Spa a partecipazione pubblica maggioritaria, e quindi la relativa procedura rientri nel disposto del citato articolo stante la natura modificativa dell’assetto societario costituita dall’alienazione delle azioni e la funzione di gestore di servizi della società Multiss Spa.<br />
In ogni caso, al d là della previsione specifica surriportata, alla controversia in esame può essere applicato l’art. 6 della legge 205 / 2000 che in via generale assoggetta alla Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la scelta del socio da parte di soggetti comunque tenuti all’applicazione delle norme comunitarie o della normativa regionale o nazionale”, e nel caso di specie,tale assoggettamento sussiste, in virtù della circostanza per cui l’applicazione delle regole di evidenza pubblica alla scelta del contraente privato da parte delle società miste costituisce un principio riconosciuto nel nostro ordinamento (V. Cons. Stato n. 2835 / 2001). Né può avere rilievo, in senso contrario, il ragionamento effettuato dal giudice della cautela che ha escluso la giurisdizione del giudice amministrativo fondando la motivazione sull’interpretazione dell’art. 23 bis della L.1034/1971 come modificato dall’art. 4 L.205/2 00.<br />
La citata norma ha la funzione di individuare le controversie sottoposte al rito accelerato e, nonostante la formulazione letterale del primo comma lett. E) potrebbe indurre a ritenere che in questa materia debba ancora procedersi alla distinzione tra provvedimenti ed atti paritetici, va rilevato che la norma in esame non contiene disposizioni sulla giurisdizione, ma solo sul rito, introducendo nelle materia in esame un particolare procedimento caratterizzato dall’abbreviazione dei termini processuali.<br />
Orbene appare ormai principio pacifico in Giurisprudenza la sussistenza della competenza esclusiva del giudice amministrativo in ordine alla fase di affidamento relativo alle gare d evidenza pubblica per i soggetti come sopra indicati talchè con riguardo alla domanda cautelare deve essere evidenziato come la richiesta di nullità della clausola statutaria(fumus sotteso ai provvedimenti richiesti), ove accolta non potrebbe mai incidere sulla gara già espletata e conclusa non avendo il giudice ordinario, per la competenza esclusiva del giudice amministrativo, come sopra evidenziato, alcun potere di incidere sul procedimento di gara ad evidenza pubblica. Ma vi è di più: la stessa clausola,conosciuta dalle reclamanti fin dalla pubblicazione del bando di gara e dalla lettera dì invito, deve ritenersi immediatamente lesiva della loro posizione soggettiva e pertanto doveva unitamente al bando di gara (fase di affidamento) essere impugnata immediatamente davanti al Tar Sardegna competente in via esclusiva sia con riferimento alla posizione lesive dei diritti soggettivi sia degli interessi legittimi (v. in proposito la sentenza del Tar Sardegna prodotta agli atti, emessa tra le parti, la cui motivazione è fondata sulla acquiescenza alle regole della gara nonostante il provvedimento di inammissibilità del ricorso).<br />
Da ultimo, e per dare conto di quanto ritenuto in dottrina, va sottolineato che anche le controversie relative all’invalidazione, totale o parziale dello statuto di una società per azioni mista, e in particolare, a capitale pubblico maggioritario per la gestione dei servizi pubblici locali si ritengono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in virtù dell’interpretazione delle norme sopracitate; ciò sul presupposto della peculiarità del regime di tale figura soggettiva, scaturenti dalla commistione, tanto sul piano strutturale che funzionale, di momenti pubblicistici e di profili privatistici, risiedendo la ratio legis di tale assetto della giurisdizione proprio nel fatto che l’intreccio di diritti soggettivi ed interessi legittimi renderebbero complicata l’individuazione dell’autorità giurisdizionale competente e defatigante la frammentazione del procedimento tra autorità giurisdizionale ordinaria e autorità giurisdizionale amministrativa a seconda che il sindacato verta su atti di natura provvedimentale ed atti di natura paritetica.<br />
Concludendo, in riforma del provvedimento reclamato , deve essere dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice ordinario essendo competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo regionale.<br />
Spese compensate stante la soluzione giurisprudenziale.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>In riforma del provvedimento reclamato dichiara la carenza di giurisdizione del giudice ordinario sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio, manda alla Cancelleria per gli avvisi e dichiara estinta la procedura</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-sassari-ordinanza-19-10-2004-n-0/">Tribunale di Sassari &#8211; Ordinanza &#8211; 19/10/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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