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	<title>Tribunale di Sala Consilina Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Tribunale di Sala Consilina Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Tribunale di Sala Consilina &#8211; Ordinanza &#8211; 15/2/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-sala-consilina-ordinanza-15-2-2008-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-sala-consilina-ordinanza-15-2-2008-n-0/">Tribunale di Sala Consilina &#8211; Ordinanza &#8211; 15/2/2008 n.0</a></p>
<p>G.I., est. Calabrese Esposito e Adesso (Avv. A. Amato) c. I.C.C. S.p.a. (Avv. F. Bonito Oliva), PREFABIOS S.r.l. (Avv. F. Bonito Oliva) Altilio Marmi (Avv.ti N. e M. Senatore) in tema di immissioni sonore e lesione del diritto alla salute 1. Giudizio civile – Ricorso ex art. 700 c.p.c. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-sala-consilina-ordinanza-15-2-2008-n-0/">Tribunale di Sala Consilina &#8211; Ordinanza &#8211; 15/2/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-sala-consilina-ordinanza-15-2-2008-n-0/">Tribunale di Sala Consilina &#8211; Ordinanza &#8211; 15/2/2008 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G.I., est. Calabrese<br /> Esposito e Adesso (Avv. A. Amato) c. I.C.C. S.p.a. (Avv. F. Bonito Oliva), PREFABIOS S.r.l. (Avv. F. Bonito Oliva) Altilio Marmi (Avv.ti N. e M. Senatore)</span></p>
<hr />
<p>in tema di immissioni sonore e lesione del diritto alla salute</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giudizio civile – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Concetto di imminenza del danno – Individuazione – Fattispecie.</p>
<p>2. Salute – Diritto alla salute – Possibilità di applicazione analogica dell’art. 844 in tema di sopportabilità di immissioni sonore – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>3. Salute – Determinazione del limite di tollerabilità delle immissioni sonore – Criteri – Individuazione.</p>
<p>4. Salute – Determinazione del limite di tollerabilità delle immissioni sonore nei rapporti tra privati – Utilizzo dei criteri di cui d.p.c.m. 1° marzo 1991 ed alla l. 26 ottobre 1995 n. 447 – Impossibilità – Ragioni.</p>
<p>5. Giudizio civile – Giudizio ex art. 700 c.p.c. – Richiesta di inibitoria di immissioni sonore eccedenti il limite della tollerabilità per lesione del diritto alla salute – Periculum in mora – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di giudizio ex art. 700 c.p.c., il sindacato del giudice può riguardare esclusivamente opere ed attività attuali e non può essere idoneo a sanzionare le attività ancora non poste in essere dalle società convenute poiché, se è vero che lo strumento cautelare è stato predisposto ad evitare il pericolo imminente ed irreparabile di un danno grave, deve osservarsi che la “imminenza” concerne il pericolo paventato e non le attività potenziali ancora da iniziarsi ed a nulla rileva il rilievo che le stesse per loro natura (impianto per il calcestruzzo, impresa artigianale per la lavorazione del marmo, ecc.) sarebbero idonee a realizzare un danno alla salute dei ricorrenti.</p>
<p>2. Poiché il diritto alla salute è un diritto fondamentale dell’individuo, protetto in via primaria e incondizionata come un modo di essere della persona umana dall’art. 32 della Costituzione, cui è attribuito un contenuto di socialità e di sicurezza tale che esso si presenta non solo come mero diritto alla vita e all’incolumità fisica, ma anche come vero e proprio diritto all’ambiente salubre, che non può essere compromesso neppure dalla pubblica amministrazione che agisca a tutela degli interessi pubblici, lo stesso deve poter essere garantito immediatamente, senza attendere che la sua lesione provochi un danno risarcibile a posteriori, anche facendo ricorso all’applicazione analogica della norma dell’art. 844 c.c. per la somiglianza delle situazioni lesive e per la necessità di assicurare alla salute una tutela quantomeno pari a quella che il legislatore offre alla proprietà.</p>
<p>3. Per determinare il limite di tollerabilità delle immissioni sonore e per valutare la sussistenza del presupposto oggettivo dell’illiceità dell’immissione deve applicarsi il criterio cd. comparativo-differenziale, consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo costituiti dalla somma degli effetti acustici prodotti dalle sorgenti sonore esistenti e interessanti una determinata zona, con quello del rumore rilevato sul luogo che subisce le immissioni, e nel ritenere superato il limite della normale tollerabilità per quelle immissioni che abbiano una intensità superiore di oltre tre decibel al livello sonoro di fondo, cosa che equivale al raddoppio dell’intensità di quest’ultimo.</p>
<p>4. Ai fini della determinazione del limite di tollerabilità delle immissioni sonore non può tenersi conto del d.p.c.m. 1° marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno) e della l. 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico), i quali disciplinano esclusivamente i rapporti fra imprese ed enti locali per la bonifica del territorio dall’inquinamento acustico ed i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto dei livelli minimi di quiete, senza incidere sui rapporti di diritto soggettivo intercorrenti fra privati, e senza, quindi, porre eccezioni alle disposizioni di legge di portata generale in materia di tutela dei diritti patrimoniali e della salute che competono ad ogni persona e, in particolare, all’art. 844 c.c.</p>
<p>5. Sussiste il periculum in mora laddove il ricorrente ex art.700 c.p.c. abbia richiesto l’inibizione di attività che producono immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità lamentando una lesione del diritto alla salute, dal momento che tale diritto deve ritenersi pregiudicato anche in caso di limitazioni funzionali solo temporanee e che le immissioni sonore, ove superiori ai limiti di accettabilità, sono capaci, se costanti nel tempo (sia pure alternati ad intervalli di quiete), di produrre le dette invalidità anche solo temporanee (circostanza questa acquisita dalla scienza medica la quale ha evidenziato come l’immissione intrusiva, stante l’inidoneità del corpo umano di difendersi dai rumori, interferisce in senso largamente peggiorativo con il normale svilupparsi della vita del soggetto ricettore, determinando una situazione di disagio crescente, al quale ben possono accompagnarsi gravi pregiudizi al sistema nervoso, all’apparato cardiovascolare ed a quello respiratorio).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>TRIBUNALE DI SALA CONSILINA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Giudice designato, dott.ssa Sabrina Calabrese,<br />
sciogliendo la riserva assunta all’esito dell’udienza del 12.02.08, ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel procedimento cautelare iscritto al n. 508/07 Reg. Gen.<br />
                                                                    TRA</p>
<p><b>ESPOSITO ENNIO ARSENIO e ADESSO CARMELINA</b>, in proprio e quali esercenti la potestà sulle figlie minori Esposito Federica ed Esposito Antonella Angela, rappresentati e difesi dall’Avv. Alfonso Amato,</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>RICORRENTI</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
                                                                      E</p>
<p>I.C.C. S.p.a.</b>, in persona del legale rapp.te p.t.,<b> </b>rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Bonito Oliva e domiciliata con lo stesso in Padula presso lo studio dell’Avv. Dario Tepedino,</p>
<p><b>                                                                NONCHE’<br />
</b><br />
<b>PREFABIOS S.r.l.</b>, in persona del legale rapp.te p.t.,<b> </b>rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Bonito Oliva e domiciliata con lo stesso in Padula presso lo studio dell’Avv. Dario Tepedino,</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>E<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
ALTILIO MARMI di Altilio Vincenzo &#038; C. s.n.c.</b>, in persona del legale rapp.te p.t.,<b> </b>rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola e Massimo Senatore,</p>
<p><B>RESISTENTI<br />
</B><br />
<b></p>
<p align=center>xxxxx
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>       Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 9.05.07, i ricorrenti hanno richiesto un provvedimento d’urgenza volto a far cessare le immissioni acustiche e polverose (principalmente diurne) provenienti dai cantieri e dagli stabilimenti delle società convenute, costruiti o comunque in costruzione, in fondi finitimi o a pochi metri di distanza dalla loro abitazione, lamentando immissioni sonore e di polveri intollerabili per la salute degli istanti ed evidenziando il già causato danno alla salute della ricorrente.<br />
       Le convenute si costituivano chiedendo il rigetto della domanda, evidenziando, tra l’altro che l’abitazione dei ricorrenti era sorta in zona agricola confinante con la zona industriale, ove erano siti i fondi di loro proprietà.</p>
<p>
<b></p>
<p align=center>xxxxx</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>       <br />
Preliminarmente deve esattamente circoscriversi la portata del presente giudizio ex art. 700 cpc, dovendo correttamente rilevarsi che il sindacato del giudice può riguardare esclusivamente opere ed attività attuali e non può essere idoneo a sanzionare le attività ancora non poste in essere dalle società convenute. Difatti, se è vero che lo strumento cautelare ex art. 700 cpc è stato predisposto ad evitare il pericolo imminente ed irreparabile di un danno grave alla salute, deve osservarsi che la “imminenza” concerne il pericolo paventato dagli istanti e non le attività potenziali ancora da iniziarsi sui fondi finitimi. In pratica la tollerabilità o meno delle immissioni va valutata in ordine alle concrete attività posti in essere dai resistenti, non potendosi chiedere l’inibizione giudiziale di una o più attività imprenditoriali ancora non iniziate sui fondi confinanti, sull’asserita affermazione che le stesse per loro natura (impianto per il calcestruzzo, impresa artigianale per la lavorazione del marmo, ecc.) siano idonee sicuramente a realizzare un’immissione intollerabile per i ricorrenti.<br />
       Le immissioni, infatti, ai fini dell’apprezzamento della loro presunta od effettiva intollerabilità, vanno valutate in concreto, non spettando al giudice della cautela un giudizio prognostico sull’intollerabilità delle attività legittimamente autorizzate dall’attività amministrativa. Eventuali contestazioni in diritto alle autorizzazioni concesse dal Comune di Caggiano avrebbero dovuto essere fatte valere dagli istanti nelle sedi opportune, osservandosi –in base ad un approfondito studio della giurisprudenza di merito in materia di immissioni– che il giudice civile, adito ex art. 700 cpc a tutela del diritto alla salute in caso di immissioni, deve compiere la sua indagine in base ai dati fattuali effettivamente a sua disposizione, eseguendo un’analisi in concreto della reale intollerabilità delle immissioni, non essendo ragionevole (né possibile) un giudizio di intollerabilità su di un fatto ancora non realizzato. E’, infatti, la nozione stessa di intollerabilità a logicamente reclamare una valutazione in concreto degli eventi potenzialmente lesivi del diritto alla salute degli istanti, non potendosi qualificare come lesivi, perché intollerabili, atti o fatti ancora non posti in essere dai resistenti.<br />
       Tanto premesso, la valutazione della tollerabilità o meno delle immissioni sonore o polverose, lamentate o comunque paventate dai ricorrenti, riguarderà logicamente le attività e le opere all’attualità poste in essere sui fondi dei resistenti e non investirà quel coacervo di attività future, ancora non realizzate, di cui –attualmente– è impossibile apprezzare la concreta idoneità lesiva.<br />
       Anticipate queste premesse metodologiche, il giudicante osserva di aver incaricato un CTU specializzato in rilievi fonometrici, ai fini dell’apprezzamento della concreta intollerabilità delle immissioni (sia sonore che polverose) all’attualità poste in essere sui fondi dei resistenti.<br />
       Il consulente d’ufficio, [effettuando i rilievi <u>a finestre aperte</u> nonché all’esterno della palazzina dei ricorrenti, e quindi nella massima condizione di rilevamento dei rumori], ha accertato, con ragionamento improntato a corretti canoni logici e tecnici, che “<i>allo stato attuale, solo nel fondo, lotti di insediamento industriale di proprietà della società I.C.C., viene esercitata attività cantieristica</i>”, rilevando che “<i>i rumori prevalenti e relativi disturbi sono rilevabili, valutabili e distinguibili, soprattutto in occasione del funzionamento delle suddette macchine operatrici [</i>leggi: macchine di movimentazione del terreno ed automezzi vari<i>] che sono state utilizzate, in numero di una o due unità, specificamente durante la sistemazione ed il completamento delle opere di recinzione</i>”, non configurandosi l’attività di cantiere, come “<i>particolarmente intensa e frenetica; essa è apparsa caratterizzata piuttosto da interventi limitati o concentrati su porzione od aree di cantiere, consistente prevalentemente nella messa in opera della armatura dei basamenti del piazzale. I lavori svolti non hanno assunto connotazioni di sistematicità e continuatività. I rumori conseguentemente non hanno caratteristiche persistenti e stazionarie, ma piuttosto presentano requisiti di variabilità ed impulsività</i>”.<br />
       Il CTU ha, quindi, evidenziato –all’esito della sua analisi– che i valori del livello differenziale di immissione (tabelle n. 3 e n. 4) “<i>superano il limite diurno stabilito in 5dB (A), applicabile per le classi dalla I alla V. E’ stato possibile accertare che tale superamento sia da attribuire alle attività del cantiere condotte nei lotti di insediamento industriale della ditta I.C.C. Infatti, in occasione dell’impiego delle macchine di movimentazione di terra, attualmente utilizzate per la sistemazione del piazzale e delle opere di recinzione, si generano specifiche sorgenti sonore che determinano il superamento del suddetto limite differenziale di immissione diurno, secondo l’art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 14.11.1997. Tali rumori superiori, come valori assoluti di immissione, risultano superiori al limite previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera a), del D.P.C.M. 14.11.1997, di 50 dB (A) per il periodo diurno</i>”.<br />
        Il CTU ha, inoltre, escluso l’intollerabilità di immissioni polverose, mediante analisi sia all’interno dell’abitazione (con finestre aperte) sia all’esterno del fabbricato di proprietà dei ricorrenti. Con riguardo ai lotti delle società Altilio Marmi e Prefabios s.r.l., il CTU ha, quindi, rilevato che nel primo lotto sono stati realizzati piccoli interventi, frammentati nel tempo ed in date diverse da quelle dei sopralluoghi, mentre il cantiere Prefabios è risultato del tutto inattivo.<br />
        Infine, il CTU ha evidenziato, quale soluzione idonea a ridurre le attuali immissioni prodotte, anche se non continuativamente dal cantiere I.C.C., quella di mettere in opera “<i>barriere antirumore, anche costituite da schermi mobili</i>”, proponendo –nell’ipotesi di superamento dei livelli di immissioni polverose (“<i>attualmente ridotte a condizioni di normale tollerabilità</i>”)– l’utilizzo di “<i>idonee macchine, nebulizzatori a pioggia, od operazioni di adeguata bagnatura e/o umidificazione delle aree di intervento</i>”.<br />
       Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nello stato dei luoghi accertati e nelle analisi matematiche effettuate e possono, senz’altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione od integrazione.<br />
        Emerge, quindi, un quadro che allo stato evidenzia la sussistenza di immissioni intollerabili solo di carattere sonoro, attribuibili ad attività di cantiere della solo I.C.C. s.pa., attività di cantiere che, per loro carattere intrinseco, non sono connotate da continuatività nel tempo. Può, quindi, ritenersi sussistente il <i>fumus boni iuris</i> prospettato dai ricorrenti con riguardo alla convenuta I.C.C. S.p.a. Per orientamento dottrinale e giurisprudenziale che può dirsi oramai pacifico, infatti, il bene della salute ha carattere primario ed assoluto e, nell’ambito della tutela dei diritti assoluti assicurata dagli art. 2043 e ss. c.c., deve essere protetto contro qualsiasi attività che possa menomarlo.<br />
        La Costituzione, all’art 32, oltre che ascrivere alla collettività generale la tutela promozionale della salute dell’uomo, configura il relativo diritto come diritto fondamentale dell’individuo e lo protegge in via primaria e incondizionata come un modo di essere della persona umana. Inoltre, il collegamento dell’art. 32 con l’art. 2 Cost. attribuisce al diritto alla salute un contenuto di socialità e di sicurezza tale che esso si presenta non solo come mero diritto alla vita e all’incolumità fisica, ma anche come vero e proprio diritto all’ambiente salubre, che non può venire compromesso neppure dalla pubblica amministrazione che agisca a tutela degli interessi pubblici (Cass. 6.10.1969 n. 5172, Cass. 11.9.1989 n. 3921, Cass. 6.4.1983 n. 2396).<br />
        Per attuare in modo effettivo la doverosa tutela di un diritto che non tollera aggressioni di alcun genere e che deve poter essere garantito immediatamente, senza attendere che la sua lesione provochi un danno risarcibile a posteriori, secondo le norme di cui all’art. 2043 e ss. c.c., può farsi ricorso all’applicazione analogica della norma dell’art. 844 c.c., non tanto per l’identità dei beni protetti, quanto per la somiglianza delle situazioni lesive e per la necessità di assicurare alla salute una tutela quantomeno pari a quella che il legislatore offre alla proprietà.<br />
        In particolare, deve mutuarsi dall’art. 844 c.c. il criterio della tollerabilità della molestia e la possibilità di estendere l’intervento del giudice al di là della barriera dell’inibizione assoluta, in modo da ricomprendere la determinazione dei mezzi necessari per ricondurre l’attività aggressiva nei limiti del diritto (Cass. 6.4.1983 n. 2396).<br />
        I risultati, pur nella sommarietà dell’indagine, dovuta dall’urgenza richiesta dal procedimento, dimostrano senz’ombra di dubbio l’intollerabilità delle immissioni acustiche cagionate dalla I.C.C., nei limiti sopraevidenziati.<br />
        È oramai principio consolidato che per determinare il limite di tollerabilità delle immissioni sonore e per valutare la sussistenza del presupposto oggettivo dell’illiceità dell’immissione, deve applicarsi il criterio cd. comparativo-differenziale, consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo costituiti dalla somma degli effetti acustici prodotti dalle sorgenti sonore esistenti e interessanti una determinata zona, con quello del rumore rilevato sul luogo che subisce le immissioni, e nel ritenere superato il limite della normale tollerabilità per quelle immissioni che abbiano una intensità superiore di oltre tre decibel al livello sonoro di fondo, cosa che equivale al raddoppio dell’intensità di quest’ultimo (cfr. tra le tante Trib. Milano, 10-12-1992, Trib. Roma 16 marzo 1964; Cass. 1796/1976, Cass. 161/1996, App. Milano 28 febbraio 1995, Trib. Perugia 8 novembre 1997). La correttezza di tale criterio è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza, la quale ha evidenziato come, così operando, al contrario di ciò che avviene utilizzando il c.d. criterio assoluto –il quale giudica della tollerabilità o meno sulla base del mero superamento di un dato livello di rumorosità– si tiene nella debita considerazione la reale situazione dei luoghi.<br />
        Né può ritenersi che su tale metodo di accertamento dell’intollerabilità abbia influito la sopravvenuta emanazione prima del d.p.c.m. 1° marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno), poi della l. 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico): infatti, le norme ivi previste disciplinano esclusivamente i rapporti fra imprese ed enti locali per la bonifica del territorio dall’inquinamento acustico e i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto dei livelli minimi di quiete, senza incidere sui rapporti di diritto soggettivo intercorrenti fra privati, e senza, quindi, porre eccezioni alle disposizioni di legge di portata generale in materia di tutela dei diritti patrimoniali e della salute che competono ad ogni persona e, in particolare, all’art. 844 c.c. (v. tra le tante, Pret. Monza 18 luglio 1991, Trib. Catania 13 dicembre 2001 e Cass., sez. II, 27-01-2003, n. 1151). È possibile, così, affermare l’intollerabilità delle immissioni anche ove le immissioni non superano i limiti fissati dalle norme di interesse generale (v. da ultimo, Cass. 951/1999, Cass. 5398/1999, Cass. 1565/2000, Cass., sez. II, 27-01-2003, n. 1151).<br />
        Sussiste anche il <i>periculum in mora</i>.<br />
        Com’è noto, le immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità implicano di per sé, anche in mancanza della prova di una vera e propria invalidità permanente, una lesione del diritto alla salute. Per aversi lesione del diritto alla salute, infatti, non occorre che vi sia una menomazione definitiva dell’integrità psico-fisica, ben potendo esservi un danno al detto bene anche in caso di limitazioni funzionali solo temporanee. E che le immissioni sonore, ove superiori ai limiti di accettabilità, siano capaci, se costanti nel tempo (sia pure alternati ad intervalli di quiete), di produrre le dette invalidità anche solo temporanee, è un dato acquisito della scienza medica. Questa ha, infatti, evidenziato come l’immissione intrusiva, stante l’inidoneità del corpo umano di difendersi dai rumori, interferisce in senso largamente peggiorativo con il normale svilupparsi della vita del soggetto ricettore, determinando una situazione di disagio crescente, al quale ben possono accompagnarsi gravi pregiudizi al sistema nervoso, all’apparato cardiovascolare ed a quello respiratorio. E tali sono i pregiudizi accusati dalla ricorrente, come da certificazioni mediche in atti.<br />
        In base a quanto detto, ai fini della tutela sommaria ed urgente del diritto, appare necessario (ma anche sufficiente) ordinare alla società convenuta I.C.C. S.p.a. di approntare barriere antirumore, anche costituite da schermi mobili, in occasione delle successive attività di cantiere, configurandosi tali rimedi, suggeriti dalla tecnica, allo stato ed alla luce del quasi completamento del cantieri, come idonei a ricondurre le immissioni al di sotto della soglia dell’intollerabilità.<br />
        Le spese di lite e consulenza tecnica seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Sussistono, invece, giusti motivi per compensare le spese di lite tra i ricorrenti e le convenute società Altilio Marmi s.n.c. e Prefabios S.r.l., alla luce del globale esito del procedimento, delle risultanze della consulenza tecnica e del comportamento complessivo delle parti.<br />
        Si osserva, inoltre, che ogni istanza depositata dopo il momento di riserva del giudice, (ed in particolare quelle del difensore degli istanti in data 19.02.08), risulta essere irrituale, potendo gli asseriti “<i>mutamenti delle circostanze </i>” eventualmente essere oggetto di apposita istanza ex art. 669 decies cpc nelle forme di legge.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale di Sala Consilia, ogni altra domanda od eccezione disattesa, così provvede:<br />
&#8211; ordina alla I.C.C. S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., di predisporre apposite barriere antirumore, anche costituite da schermi mobili, in occasione delle eventuali successive attività di costruzione del cantiere;<br />
&#8211; condanna la I.C.C. S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;<br />
&#8211; compensa le spese di lite tra i ricorrenti e gli altri convenuti “PREFABIOS S.r.l.”, in persona del legale rapp.te p.t. ed “ALTILIO MARMI di Altilio Vincenzo &#038; C. s.n.c.”, in persona del legale rapp.te p.t.;<br />
&#8211; pone a carico della I.C.C. S.p.a. convenuta le spese di consulenza a favore dell’Ing. Sergio Castaldo, che liquida in complessivi Euro 2.800,00, di cui € 800,00 per spese ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA e CNI al 2% come per legge, comprensivi de<br />
<br />
Si comunichi.<br />
Sala Consilina, 25 febbraio 2008<br />
Il Giudice<br />
dott.ssa Sabrina Calabrese</p>
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		<title>Tribunale di Sala Consilina &#8211; Ordinanza &#8211; 10/1/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-sala-consilina-ordinanza-10-1-2008-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-sala-consilina-ordinanza-10-1-2008-n-0/">Tribunale di Sala Consilina &#8211; Ordinanza &#8211; 10/1/2008 n.0</a></p>
<p>G.I. dott.ssa Calabrese XXX (Avv. Laginestra) c. Comune di YYY (Avv. Lagreca). in tema di discriminazione in danno di persone diversamente abili 1. Diritti della persona – Comportamenti discriminatori – Individuazione. 2. Diritti della persona –Rifiuto di adozione di progetto individuale ex art. 14 L.n.328/2000 ed erogazione di misure di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G.I. dott.ssa Calabrese<br /> XXX (Avv. Laginestra) c. Comune di YYY (Avv. Lagreca).</span></p>
<hr />
<p>in tema di discriminazione in danno di persone diversamente abili</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Diritti della persona – Comportamenti discriminatori – Individuazione.</p>
<p>2. Diritti della persona –Rifiuto di adozione di progetto individuale ex art. 14 L.n.328/2000 ed erogazione di misure di sostegno per l’assistenza familiare – Motivato con riferimento alla mancata presentazione del reddito dell’intero nucleo familiare di disabile minorenne – Integra un comportamento discriminatorio – Ragioni.</p>
<p>3. Diritti della persona – Barriere architettoniche – Ipotesi in cui costituiscono forme di discriminazione indiretta – Individuazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi del D.Lgs. n. 216/2003 e della legge n. 67/2006 la discriminazione diretta si verifica ogniqualvolta una persona, per motivi connessi all’handicap (o alla disabilità), è trattata meno favorevolmente di quanto sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga, la discriminazione indiretta si verifica quando “una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri” possono mettere il portatore di handicap (o persona con disabilità) in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, mentre le molestie ed i comportamenti indesiderati sono quei comportamenti posti in essere per motivi connessi al fattore discriminante (nella specie handicap o disabilità) che violano la libertà e la dignità di una persona portatrice di handicap (o con disabilità), ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.</p>
<p>2. Costituisce discriminazione diretta l’operato di un Comune che subordini l’adozione del “progetto individuale per le persone disabili”, di cui all’art. 14 della L.n. 328/2000, e l’erogazione di misure per il sostegno delle responsabilità familiari alla presentazione del reddito dell’intero nucleo familiare del disabile interessato, anziché del solo disabile, motivando tale decisione sull’assunto che quest’ultimo sia minorenne:  tale modus operandi, oltre ad essere illogico nella parte in cui postula la valutabilità del reddito del solo disabile al raggiungimento della maggiore età, si pone in contrasto con la ratio dell’art. 3 del D.Lgs. n. 8/1998 e ss. poiché obbligherebbe esclusivamente i disabili minorenni a rispettare tale adempimento.</p>
<p>3. La presenza di barriere architettoniche all’interno di un sito comunale non costituisce in sé e per sé una forma di discriminazione nei confronti dei disabili tutelabile ex lege 67/2006, dovendo, a tal fine, anche sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile e qualificato del disabile all’accesso presso un determinato luogo (nella fattispecie è stato ritenuto comportamento discriminatorio indiretto quello di un Comune che non ha eliminato le barriere architettoniche che impedivano ad un soggetto diversamente abile l’accesso alla cappella cimiteriale di famiglia).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b><br />
<b>TRIBUNALE DI SALA CONSILINA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Giudice, dott.ssa Sabrina Calabrese,<br />
sciogliendo la riserva assunta all’esito dell’udienza del 8.01.2008, </p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel procedimento cautelare <i>ex lege</i> n. 67/2006 iscritto al n. 672/07 Reg. Gen.,<br />
<P ALIGN=CENTER>TRA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
<B>WWW</B>, in qualità di genitore esercente la potestà sul minore XXX, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Antonietta Laginestra,<br />
RICORRENTE <br />
<P ALIGN=CENTER>E</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
<B>COMUNE DI YYY</B>, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Renivaldo Lagreca,<br />
RESISTENTE<br />
<b><P ALIGN=CENTER>OSSERVA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>letti gli  atti di causa, esaminati i documenti e le note depositate dalle parti, <br />
<b><P ALIGN=CENTER>PREMESSO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso depositato in data 14.06.2007, il ricorrente esponeva che il proprio figlio XXX, nato il 2.10.1993 e dichiarato invalido al 100% con necessità di assistenza continua, nonché portatore di handicap ex art. 3, co. 3 l. 104/1992, era stato vittima di condotte discriminatorie e vessatorie poste in essere dal Comune di YYY.<br />
Il Comune suddetto, infatti, aveva fornito assistenza domiciliare al giovane XXX, a seguito di numerose istanze e rimostranze del padre, solo per un breve periodo a partire dall’aprile 2006. Tale servizio di assistenza domiciliare era stato poi successivamente interrotto, né era stato applicato il Piano Sociale di zona ovvero adottato il Piano Formativo Individuale, con ciò evidenziandosi una disparità di trattamento rispetto alle altre situazioni di disabilità presenti sul territorio ed adeguatamente affrontate dal Comune di YYY.<br />
Inoltre, il ricorrente esponeva di aver già evidenziato al Comune con nota del 1.12.2005 l’impossibilità dei portatori di handicap di visitare il cimitero del predetto Comune di residenza a causa della presenza di barriere archittettoniche insormontabili per i disabili; in particolare, il giovane XXX era impossibilitato a recarsi presso la cappella gentilizia di proprietà della madre ZZZ, per inaccessibilità del sito da parte dei portatori di handicap. Parte ricorrente, quindi, evidenziava un comportamento del Comune di YYY altamente negligente e discriminatorio rispetto alla generalità dei cittadini non disabili, a causa della mancata attivazione delle iniziative necessarie per eliminare le predette barriere architettoniche.<br />
Tanto premesso, il XXX richiedeva al Tribunale adito che fosse ordinata la cessazione dei suindicati comportamenti discriminatori e fosse adottato ogni provvedimento necessario per rimuovere la discriminazione; in particolare richiedeva la predisposizione da parte del Comune di YYY e/o al Responsabile del Servizio Sociale, di un piano formativo individuale che identificasse gli interventi psicopedagocici e riabilitativo-sanitari per il giovane XXX, ivi compresa l’assistenza domicialiare. Il tutto con risarcimento del danno subito.<br />
Si costituiva il Comune convenuto, contestando in fatto ed in diritto, le pretese di parte ricorrente.<br />
Era, quindi, nominato un CTU per la valutazione dell’accessibilità del cimitero di YYY e la redazione di un’ipotesi progettuale per consentire l’accesso del disabile alla capella di famiglia.<br />
All’udienza del 8.01.2008, all’esito del deposito della CTU e di note autorizzate, il Tribunale si riservava la decisione.</p>
<p align=center>*****************</p>
<p></p>
<p align=justify>
L’odierno ricorrente spiega la propria domanda cautelare espressamente ai sensi della legge n. 67/2006, recentemente entrata in vigore, introdotta dal legislatore a completamento della tutela antidiscriminatoria di cui all’art. 15 della legge n. 300/70, nonché ai decreti legislativi nn. 215 e 216 del 9.3.2003, entrambi in attuazione di direttive comunitarie (rispettivamente nn. 2000/43 e 2000/78).  <br />
Mentre i citati decreti legislativi contengono, il primo, “<i>disposizioni relative all’attuazione della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica</i>” (con ambito di applicazione non solo a tutti gli aspetti legati al lavoro, ma anche alla protezione e sicurezza sociale, all’assistenza sanitaria, all’istruzione a all’accesso ai beni e ai servizi) e, il secondo, “<i>disposizioni relative all’attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall’età e dall’orientamento sessuale, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro</i>” (con ambito di applicazione limitato pertanto agli aspetti legali al lavoro), la legge 1 marzo 2006, n. 67 concerne misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità (di cui all’art. 3 della legge n. 104/92) vittime di discriminazioni, al fine di dare piena attuazione ai principi costituzionali di parità di trattamento (art. 3) e delle pari opportunità, garantendo alle stesse il “<i>pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali</i>”.<br />
Pertanto, il sistema delineato dal legislatore italiano è ormai volto alla piena tutela dalle discriminazioni in qualsivoglia ambito e per qualsivoglia ragione, avendo la disciplina da ultimo intervenuta colmato, in particolare, le lacune del sistema relativamente alle persone portatrici di handicap (nel d.lgs. n. 216/2003) o con disabilità (nella legge n. 67/2006), adesso tutelate dal rischio di discriminazione sotto ogni profilo e non più limitatamente al settore dell’occupazione e delle condizioni di lavoro.<br />
La nozione di discriminazione e gli strumenti di tutela giudiziaria sono identici e configurati, tanto per il d.lgs. n. 216/2003, quanto per la legge n. 67/2006, con espresso riferimento alle forme previste dall’art. 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.<br />
Entrambe le normative citate, infatti, configurano non solo un concetto di <u>discriminazione diretta</u>, ma anche quello di <u>discriminazione indiretta</u>, nonché quello di molestie, anch’esso ritenuto comportamento discriminatorio; entrambe dette normative, inoltre, consentono al portatore di handicap (o persona con disabilità) di ricorrere ai medesimi strumenti cautelari di tutela urgente, quale quello esperito dall’odierno ricorrente.<br />
Ebbene, mentre la <u>discriminazione diretta</u> è configurata ogniqualvolta una persona, per motivi connessi all’handicap (o alla disabilità), è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga, quella <u>indiretta</u> si verifica quando “<i>una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri</i>” possono mettere il portatore di handicap (o persona con disabilità) in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.  <br />
Allo stesso modo, sono considerate discriminazioni, tanto dal d.lgs. n. 216/2003, quanto dalla legge n. 67/2006, <u>le molestie ed i comportamenti indesiderati</u>, posti in essere per motivi connessi al fattore discriminante (nella specie handicap o disabilità), che violano la libertà e la dignità di una persona portatrice di handicap (o con disabilità), ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.<br />
Pertanto, ritenuta la piena applicabilità in via astratta della suddetta normativa ex legge 67/2006 al giovane XXX, essendo lo stesso portatore di handicap “<i>che necessita assistenza continua e permanente-continuativa e globale</i>” ex art 3, co.3 l.104/1992 (doc. 1 di produzione di parte ricorrente), deve preliminarmente osservarsi quanto segue.<br />
L’istante ha sostanzialmente addebitato all’amministrazione due diversi comportamenti asseritamente discriminatori: a) non aver nè applicato il Piano Sociale di Zona né adottato il Piano Formativo Individuale, concretamente non prestando alcuna assistenza domiciliare al giovane XXX; b) non aver eliminato la presenza di barriere archittettoniche insormontabili che non permettono al predetto XXX di visitare il cimitero del Comune di residenza e recarsi presso la cappella gentilizia di proprietà della madre ZZZ.<br />
In ordine alla mancata applicazione del Piano Sociale di Zona ed alla mancata adozione del Piano Formativo Individuale, l’Amministrazione Comunale ha sostanzialmente riconosciuto di non essersi attivata, in quanto il ricorrente si era rifiutato di presentare la certificazione fiscale prevista dalla legge (c.d. mod. ISEE) relativa all’intero <u>nucleo familiare</u> del disabile, impedendo così l’avvio della procedura per erogare la prestazione pubblica. In particolare, il Comune riferiva che l’assistente sociale aveva richiesto un parere al servizio locale del Piano di Zona, che aveva ribadito la necessità del modello ISEE per l’intero <u>nucleo familiare</u> nell’ipotesi –appunto ricorrente nel caso in esame– di disabile <i>minorenne</i>. Pertanto, sostanzialmente, si addebitava al comportamento poco collaborativo del padre del minore la mancata adozione dei provvedimenti assistenziali richiesti e prescritti dalla legge a favore dei disabili.<br />
In punto di diritto si osserva che parte ricorrente ha sostanzialmente richiesto l’adozione per il giovane XXX di un “<i>progetto individuale per le persone disabili</i>”, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000 (Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) al fine di ottenere l’adozione di misure di cui all’art. 22, comma 2, lett. d, in combinato disposto con l’art. 16, comma 3, della cit. legge 328/2000.  Orbene, sul punto, si osserva che in base all’art. 3, comma 2 ter d.lgs 31.03.1998 n. 8, per come modificato dall’art. 3, co. 4 del d.lgs. 3/5/2000 n. 130: “<i>Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, </i>[tra cui per definizione non possono non rientrare le prestazioni effettivamente richieste dal ricorrente, per come sopra esplicitate nonché chiarite nell’interrogatorio libero del genitore esercente la potestà]<i> rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano <u>nei limiti stabiliti </u>con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, <u>al fine di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione</u>, e sulla base delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni</i>”.<br />
Pertanto, in base alla suddetta normativa, l’applicazione anche ai portatori di handicap grave (tra cui rientra appunto il XXX) della legge 109/98 [che, sostanzialmente, per la generalità dei soggetti, fa riferimento al reddito del <u>nucleo</u> familiare] è subordinata all’adozione di un DPCM, adottato all’esito di una Conferenza unificata ex art 8 d.lgs. 281/1997. Considerata, quindi, la mancata adozione del predetto DPCM (e la conseguenziale inapplicabilità ai portatori di handicap dei criteri generali di calcolo del reditto familiare ai sensi del predetto d. lgs.109/1998, stante il disposto del predetto art. 3, co. 2 ter che –si ripete– sostanzialmente subordina per costoro l’applicabilità del d.lgs. all’adozione del DPCM), l’amministrazione ha ritenuto di adottare nella redazione del Piano di Zona un’espressa disposizione che, “<i>per i Servizi/Interventi rivolti alle persone in situazioni di handicap grave oppure alle persone ultrasessantacinquenni, non autosufficienti</i>”, appunto prevede che “<i>l’ISEE è calcolato tenendo conto della situazione economica equivalente del richiedente</i>”. Ciò, appunto, nella dichiarata ottica di uniformarsi al principio espresso dalla legge 109/1998, principio cui si sarebbe dovuto attenere l’emandando DPCM, ossia “<i> di favorire la permanenza dello stesso nel nucleo familiare di appartenenza</i>”– (cfr. pg. 2 del parere giuridico n. 159 del 13.12.2005, All. 5a produz parte resistente che riporta pedissequamente le disposizioni del Piano di Zona).<br />
Tanto premesso, quindi, si rileva che, incontestatamente, è l’amministrazione a richiedere all’istante la presentazione dell’ISEE dell’intero nucleo familiare del giovane XXX e non solo del predetto disabile, solo in quanto lo stesso è <i>minorenne</i> (cfr. All. 5a citato). Si prospetta, dunque, un’inammissibile disparità di trattamento da parte dell’amministrazione convenuta che sostanzialmente discrimina il minore XXX, richiedendogli la presentazione del modello ISEE per l’intero nucleo familiare –con ciò presumibilmente realizzando una limitazione o comunque la determinazione di un aggravamento della sua contribuzione alle prestazioni sociali agevolate richieste– solo perché lo stesso è ancora <i>minorenne</i>. Sul punto, infatti, non si vede quale possa essere la logicità di un criterio che subordini la valutazione del reddito del solo disabile, (e non dell’intero suo nucleo familiare), al mero raggiungimento da parte di costui della maggiore età, posto che con i 18 anni –per la generalità dei soggetti e, quindi, a maggior ragione per un ragazzo portatore di handicap grave– non si realizza affatto quell’autonomia economica che –al più, in via astratta ed ipotetica– potrebbe giustificare la valutazione del reddito del solo disabile (e non del nucleo familiare) ai fini della quantificazione della sua contribuzione alle prestazioni sociali agevolate <i>de quibus</i>.<br />
In pratica, l’amministrazione, da un lato dichiara di voler considerare il solo reddito del diversamente abile <i>maggiorenne </i>conformandosi alla legge nazionale (che favorisce, a detta dell’amministrazione, esclusivamente l’integrazione del disabile nel nucleo familiare di appartenenza), dall’altro ritiene che –considerato l’obbligo dei genitori di mantenere i figli minori– tale finalità legislativa di favorire l’integrazione sia assente per i disabili <i>minorenni</i>, che non possono, in quanto tali, essere “abbandonati” dai genitori. Seguendo il ragionamento dell’amministrazione –<i>allora– </i>considerando che l’obbligo di mantenimento dei genitori non si esaurisce affatto con la maggiore età (ma solo con il raggiungimento della piena indipendenza economica del figlio, cfr. copiosa giurisprudenza in materia di diritto di famiglia e mantenimento dei figli maggiorenni) e considerando che comunque sussiste, indipendentemente dall’età del beneficiario, una più generale obbligazione alimentare a carico di parenti ed affini di un soggetto non in grado di attendere alle proprie necessità, <i>dovrebbe ritenersi, portandosi alle estreme conseguenze le prospettazioni dell’amministrazione, che si possa ritenere sufficiente la presentazione del mero modello ISEE del disabile (e non del suo nucleo familiare) solamente nell’ipotesi in cui lo stesso disabile sia economicamente indipendente, al dichiarato fine di favorire la permanenza nel suo nucleo familiare d’origine</i>.<br />
Tale azzardata interpretazione della <i>ratio legis</i> appare essere additiva di una norma programmatica che allo stato sembra enunciare con chiarezza il principio di “<i>evidenziare la situazione economica del solo assistito</i>” e che, comunque, non potrebbe con logicità portare alle conclusioni dell’amministrazione, discriminatorie dei soli soggetti disabili <i>minorenni</i>.  Se veramente, infatti, la finalità della norma di legge fosse da circoscriversi al mero ed esclusivo favorire la coabitazione del disabile con la famiglia originaria, la valutazione del reddito del <u>nucleo familiare</u> dovrebbe estendersi non solo ai soggetti disabili <i>minorenni</i> ma anche a tutti i disabili <i>non economicamente dipendenti</i>, causando un’inspiegabile e drastica riduzione della portata della norma. A tanto non arriva, ovviamente, l’amministrazione e, pertanto, deve censurarsi come illogica, scorretta e fuoviante l’interpretazione offerta che obbliga esclusivamente i disabili <i>minorenni </i> a presentare il modello ISEE dell’intero nucleo familiare. Si osserva, infatti, che, nel dettato legislativo, il “<i>fine di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza</i>” concorre con quello “<i>di evidenziare la situazione economica del solo assistito</i>”, che anche dal punto di vista gramatticale e sintattico non appare affatto subordinato alla predetta finalità “di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare” ma si configura come autonomo obbiettivo da conseguire. <br />
Orbene, l’interpretazione accolta dall’amministrazione, palesa con evidenza una <i>discriminazione diretta</i> del minore XXX, che come tale deve essere censurata. Pertanto, il giudicante ordina al Comune convenuto di procedere urgentemente all’adozione del “progetto individuale” ex art. 14 legge n. 328/2000 per il disabile XXX, al fine di adottare le connesse misure operative ritenute opportune dall’amministrazione (interventi psico-pedagocigi e/o riabilitativi sanitari). Si ritiene necessario che l’amministrazione valuti il reddito del solo minore, reputandosi, quindi, sufficiente la presentazione dell’istanza corredata dai soli dati reddituali relativi al predetto minore XXX.<br />
Con riguardo al secondo comportamento denunciato come discriminatorio da parte ricorrente (il mancato adeguamento del cimitero di YYY, inaccessibile al giovane XXX) deve osservarsi quanto segue.<br />
Risulta incontestata la circostanza che il giovane XXX, disabile in carrozzella, abbia un concreto interesse a visitare la capella cimiteriale di proprietà della famiglia materna (ZZZ), il cui accesso è di fatto precluso dalla presenza di due successive rampe di scale. Analogamente, parte ricorrente, ha denunciato l’impossibilità per il XXX di raggiungere il cimitero “nuovo” ove è sita la cappella di famiglia, passando attraverso l’ingresso principale sito nel cimitero “vecchio”, a causa della presenza di due ulteriori rampe di scale. Pertanto, il giovane XXX risulta essere costretto a servirsi –a seguito di una consistente deviazione rispetto alla generalità delle persone– di un autonomo ingresso secondario del cimitero “nuovo”.<br />
Orbene, preliminamente, deve valutarsi se tali barriere architettoniche costituiscano o meno una discriminazione censurabile ai sensi della normativa invocata.<br />
Deve, anzitutto, osservarsi che l’obbiettivo perseguito dalla normativa in esame è stato quello di ulteriormente rafforzare il processo d’integrazione dei soggetti disabili nella vita politica, sociale ed economica, cercando di dare concreta attuazione a quel compito della Repubblica consistente nella rimozione degli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3 Cost.). Il possibile ambito delle discriminazioni ai danni di un disabile può essere vastissimo. Il disabile può invero essere trattato diversamente e senza una giustificazione oggettiva o non essere destinatario di una diversità di trattamento (invece necessaria per ristabilire un’uguaglianza di fatto) anche in relazione all’accesso ad una costruzione, ad un impianto, ad un alloggio, ad un’infrastruttura o ad un mezzo di trasporto. Ovviamente, al fine di non generalizzare troppo una tutela (che comporterebbe poi una sostanziale vanificazione della stessa, stante l’impossibilità di realizzazione sostanziale) deve ritenersi che sia qualificabile come discriminazione l’impossibilità di accesso ad una costruzione od edificio cui il disabile presenti un interesse giuridicamente apprezzabile ed idoneo a radicare un’effettiva discriminazione. Pertanto, con riguardo all’accesso alla cappella cimiteriale di famiglia, deve rilevarsi la concretezza e l’effettività dell’interesse del XXX a visitarla e la conseguenziale piena tutelabilità giudiziale della predetta situazione giuridica sostanziale. Diversamente deve ritenersi con riguardo alla questione relativa all’ingresso o meno dall’entrata principale del cimitero “vecchio” (ovvero, con riguardo all’accesso all’ossario, pure questione sollevata dal CT di parte), dovendosi escludere, allo stato, la concretezza di un interesse all’accesso del disabile, posto che incontestatamente la cappella ZZZ è sita nel cimitero “nuovo”, servito da un autonomo accesso, addirittura più ampio di quello servente il cimitero “vecchio” e “<i>raggiungibile tra l’altro dal parcheggio anche con auto</i>” (cfr. CTU). Pertanto –pure auspicandosi al più presto l’adeguamento dell’intera struttura cimiteriale nella più generale ottica di rimozione delle barriere architettoniche– non può ravvisarsi una discriminazione giuridicamente rilevante per quanto concerne l’accesso dal cimitero “vecchio”, non potendosi in tale sede garantire una visitabilità generalizzata, pena la vanificazione della tutela predisposta dall’ordinamento.<br />
L’impossibilità di accesso del XXX alla cappella gentilizia ZZZ, invece, costituisce una discriminazione censurabile in tale sede.  In particolare si ravvisa una <i>discriminazione indiretta</i>, violandosi il principio di uguaglianza in concreto, disatteso, appunto, nel caso in cui “in presenza di situazioni non omogenee due persone vengono trattate in modo uguale, senza quindi tenere conto di una particolare condizione di una delle due che invece avrebbe giustificato ed addirittura imposto un diverso trattamento”.<br />
Pertanto, il Tribunale ordina al Comune di YYY di adeguare il cimitero “nuovo” predisponendo idonee misure per consentire l’accesso al disabile in carrozzella XXX alla cappella di famiglia “ZZZ”, impedito dalle presenza delle due successive “rampette” di scale (foto 9 ovvero foto 10). Sul punto, il Comune è tenuto a prediligere una visitabilità diretta anziché una visitabilità condizionata, eventualmente sulla scorta delle ipotesi progettuali predisposte dal CTU e nel rispetto della normativa vigente. Si reputa opportuno rimettere alla discrezionalità dell’amministrazione la scelta sul concreto mezzo per realizzare la finalità suindicata, alla stregua del principio suddetto, potendo l’amministrazione optare per la visitabilità condizionata solo in via residuale ed a seguito di motivati impedimenti tecnici.<br />
In ordine alla domanda di risarcimento dei danni promossa da parte ricorrente, deve osservarsi quanto segue.<br />
Preliminarmente occorre osservare che la domanda di risarcimento di danno, anche non patrimoniale va rigettata, non essendo state, anzitutto, analiticamente allegate prima che provate, dal ricorrente eventuali fattispecie concrete riconducibili a danni di tal fatta, che non possono essere assolutamente considerate <i>in re ipsa</i>. In particolare, soccorre la recente pronuncia a S.U. della Suprema Corte, che – ancorché in materia di danno esistenziale da demansionamento – ha affermato il principio secondo il quale, “<i>il diritto al risarcimento del danno, soprattutto di quello esistenziale, suscettibile di liquidazione equitativa, è subordinato all’assolvimento, da parte del lavoratore, all’onere di allegare e provare l’esistenza del pregiudizio</i>” (Cass. Civ., sez. un., n. 6572/2006).<br />
Si reputa opportuno, alla luce della peculiarità e novità delle questioni trattate nonché del contegno processuale del Comune convenuto, compensare per metà le spese di lite. Il residuo delle spese di giudizio, nonché quelle di consulenza, sono poste a carico del convenuto Comune e si liquidano in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>&#8211; ordina al Comune convenuto di procedere urgentemente all’adozione del “progetto individuale” ex art. 14 legge n. 328/2000 per il disabile XXX, al fine di adottare le connesse misure operative ritenute opportune dall’amministrazione (interventi psico-pedagocigi e/o riabilitativi sanitari), reputandosi necessario che l’amministrazione valuti il reddito del solo minore;<br />
&#8211; ordina al Comune di YYY, nei termini cui in motivazione, di adeguare il cimitero “nuovo” predisponendo idonee misure per consentire l’accesso al disabile in carrozzella XXX alla cappella di famiglia “ZZZ”, impedito dalle rampe di scale …<br />
Si comunichi.<br />
Sala Consilina, 10 gennaio 2008.<br />
Il Giudice<br />
dott. Sabrina Calabrese</p>
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		<title>Tribunale di Sala Consilina &#8211; Ordinanza &#8211; 6/11/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-sala-consilina-ordinanza-6-11-2007-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-sala-consilina-ordinanza-6-11-2007-n-0/">Tribunale di Sala Consilina &#8211; Ordinanza &#8211; 6/11/2007 n.0</a></p>
<p>G.I. Dott.ssa Calabrese Industria e Finanza S.P.A. (Avv.ti V. Pescitelli e M. Girardi) c. Migliorino (Avv. V. Vita) e Calicchio (n.c.) sui rapporti tra sequestro conservativo proposto da creditori sociali ed art. 2304 1. Obbligazioni – Credito nei confronti di una società &#8211; Beneficio della previa escussione del patrimonio sociale</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G.I. Dott.ssa Calabrese<br /> Industria e Finanza S.P.A. (Avv.ti V. Pescitelli e M. Girardi) c. Migliorino (Avv. V. Vita) e Calicchio (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui rapporti tra sequestro conservativo proposto da creditori sociali ed art. 2304</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Obbligazioni – Credito nei confronti di una società &#8211; Beneficio della previa escussione del patrimonio sociale di cui all’art. 2304 c.c. – Non impedisce la proposizione di un giudizio di cognizione nei confronti del socio della società.</p>
<p>2. Giudizio civile – Ricorso per sequestro conservativo – Proposto dal creditore sociale nei confronti del socio prima dell’escussione del patrimonio sociale – Ammissibilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La disposizione normativa dell’art. 2304 c.c., secondo cui i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al creditore stesso di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, onde poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di questi, ovvero poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (1).</p>
<p>2. Il sequestro conservativo, avendo quale effetto quello di impedire la possibile alienazione dei beni sequestrati, va qualificato come un “mezzo di conservazione della responsabilità patrimoniale” a carattere preventivo e finalizzato a scongiurare il pericolo d’insolvenza, con la conseguenza che lo stesso deve considerarsi pienamente ammissibile anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile prima dell’escussione del patrimonio sociale, in quanto si configura come un istituto non inferente profili esecutivi ed a nulla rileva l’esistenza dell’istituto di conversione del sequestro in pignoramento, configurandosi tale possibilità (comunque preclusa da un’esatta interpretazione dell’art. 2304 c.c.) esclusivamente eventuale nello svolgersi del sequestro.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 5434/1998; n. 13183/1999; n. 15700/2002.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>TRIBUNALE DI SALA CONSILINA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Giudice, dott.ssa Sabrina Calabrese,<br />
sciogliendo la riserva assunta all’esito dell’udienza del 18.09.2007, con termine per note sino al 9.10.2007.<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
 ORDINANZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>nel procedimento cautelare iscritto al n. 568/07 Reg. Gen., avente ad oggetto la richiesta di un sequestro conservativo proposta</p>
<p>                                                                  DA<br />
<B>INDUSTRIA E FINANZA S.P.A.</B>, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Pescitelli e Mario Girardi, e con questi domiciliata in Polla presso lo studio dell’Avv. Loreta Panza alla Via Luigi Curto (Palazzo Saci),  <br />
                                                                                                             RICORRENTE </p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><B>MIGLIORINO PASQUALE</B>, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Vita, e domiciliato presso il suo studio in Sala Consilina (SA) alla Via Carlo Pisacane n. 1,<br />
                                   RESISTENTE</p>
<p align=center>
  NONCHE’</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>CALICCHIO GIOVANNINA</B>, <br />
RESISTENTE-non costituita</p>
<p>       Con ricorso depositato in data 29.05.2007, il ricorrente in epigrafe chiedeva disporsi a carico dei resistenti il sequestro conservativo della somma di Euro 58.566,75, oltre spese ed interessi, per il credito derivante dall’effettuato adempimento di due fideiussioni stipulate tra la società ricorrente e la società “Migliorino Pasquale &#038; C. s.n.c.”, fideiussioni che erano state appunto alla base del pagamento in garanzia a prima richiesta eseguito dalla ricorrente nei confronti della beneficiaria Agenzia delle Entrate – Ufficio di Sala Consilina. Il provvedimento invocato era giustificato dal fondato timore dell’istante di perdere la garanzia del proprio credito vantato nei confronti della società Migliorino, e quindi nei confronti dei convenuti in quanto soci a responsabilità illimitata, alla luce dell’incapienza del patrimonio della predetta società e dell’insolvibilità dei citati soci, pluriprotestati e gravati da numerose iscrizioni pregiudizievoli presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Pertanto, sottolinenando l’esistenza di un consolidato orientamento di legittimità che non preclude affatto ai creditori sociali di agire in sede di cognizione nei confronti dei soci illimitatamente responsabili per munirsi di un titolo esecutivo, la ricorrente concludeva affermando l’esistenza dei presupposti necessari per la concessione dell’invocata cautela.<br />
       Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il Migliorino che assumeva la totale infondatezza della proposta azione e, in particolare, la mancanza del <i>fumus</i> <i>boni iuris</i>, dovendo parte ricorrente, in tale fase, rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale e configurandosi come sussidiaria la responsabilità dei soci, comunque assistiti dal <i>beneficium excussionis</i>.<br />
       All’esito dell’udienza di comparizione delle parti e di un successivo rinvio, nominato poi dal Presidente del Tribunale questo giudice come nuovo istruttore e fissata l’udienza di comparizione innanzi a sé in data 18.09.2007, il Tribunale si riservava la decisione, concedendo termine per note sino al 9.10.07.</p>
<p>       La richiesta di cautela urgente, formulata in questa sede da parte istante, appare – sulla base del sommario accertamento consentito dal rito– meritevole di accoglimento. <br />
       Ai fini dell’accoglimento della domanda avanzata è ben noto che è necessaria la concorrente sussistenza dei requisiti del <i>periculum in mora</i> e del <i>fumus boni iuris</i>.    <br />
       Quanto al necessario presupposto del <i>fumus boni iuris</i>, osserva il Giudice che detto requisito deve essere ravvisato esclusivamente nelle ipotesi in cui il diritto tutelabile in via d’urgenza, si palesi evidente nella sua fondatezza, posto che solo la natura non facilmente contestabile della pretesa azionata, può consentire il sacrificio della naturale contrapposta esigenza processuale di approfondimento istruttorio e cognitivo della <i>res deducta</i>.<br />
       Orbene, nel caso di specie, deve rilevarsi che il menzionato presupposto appare <i>ictu oculi</i> ravvisabile ed, almeno nei limiti dell’istruttoria svolta nella presente fase cautelare, va affermata la fondatezza dell’assunto attoreo. Difatti, parte ricorrente ha provato documentalmente la titolarità del credito vantato nei confronti della società Migliorino &#038; C. s.n.c., avendo allegato e provato l’esistenza delle due polizze fideiussorie nonché l’avvenuto adempimento dell’obbligo di garanzia così assunto con il pagamento delle somme garantite a favore dell’Agenzia delle Entrate per il credito  di imposta vantato da quest’ultima nei confronti della società Migliorino. Tali circostanze, peraltro, risultano essere state incontestate da parte della costituita difesa del Migliorino che ha sostanzialmente eccepito la carenza di legittimazione passiva di quest’ultimo nell’instaurato giudizio di sequestro, in virtù dell’esplicito disposto dell’art. 2304 c.c.<br />
       Sul punto il giudicante rileva che la disposizione normativa dell’art. 2304 c.c., secondo cui i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, “<i>ma non impedisce al creditore stesso di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, onde poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di questi, ovvero poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito</i>” (Cass. Civ. n. 5434/1998; conforme Cass. Civ. n. 13183/1999 nonché Cass. Civ. n. 15700/2002).<br />
       Tale principio – pacifico in giurisprudenza – impone al giudice di qualificare l’azione di sequestro conservativo al fine di valutare o meno la sua ammissibilità nei confronti del socio illimitatamente responsabile di una società di persone, alla luce della circostanza che in ogni caso tutte le eventuali azioni esecutive contro lo stesso potranno essere instaurate solamente dopo l’escussione del patrimonio sociale (art. 2304 c.c.). Appare evidente che – una volta correttamente qualificato il sequestro come un “mezzo di conservazione della responsabilità patrimoniale” a carattere preventivo e finalizzato a scongiurare il pericolo d’insolvenza – lo stesso deve considerarsi pienamente ammissibile anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile prima dell’escussione del patrimonio sociale, in quanto si configura come un istituto non inferente profili esecutivi. Infatti, il sequestro – lungi dal concretarsi già in una misura esecutiva – ha come effetto quello di impedire la possibile alienazione dei beni sequestrati, configurandosi gli eventuali atti di alienazione dei predetti beni sequestrati come inefficaci nei confronti del creditore sequestrante. Tale istituto non produce altri vantaggi per il creditore, il quale non acquista alcuna ragione di preferenza nell’esecuzione sopra gli stessi. Pertanto, se, per la giurisprudenza succitata, è ammissibile ogni azione di cognizione nei confronti dei soci illimitatamente “<i>onde poter </i>(addirittura) <i>iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di questi</i>” (e quindi anche al fine di poter iscrivere una causa legittima di prelazione da far valere nell’eventuale successiva fase esecutiva), nessun dubbio interpretativo può sussistere in ordine all’ammissibilità del sequestro, la cui natura di azione di cognizione (ancorchè sommaria) è indubbia ed il cui effetto è palesemente quello di rendere inopponibili al sequestrante gli eventuali atti di alienazione dei beni sequestrati, ferma restando la <i>par condicio creditorum</i> nella eventuale successiva fase esecutiva che sarà (questa sì) regolata dal dettato dell’art. 2304 c.c.<br />
       Orbene, osserva il giudicante che nessun peso può assumere la rilevata esistenza dell’istituto di conversione del sequestro in pignoramento, configurandosi tale possibilità (comunque preclusa da un’esatta interpretazione dell’art. 2304 c.c.) esclusivamente eventuale nello svolgersi del sequestro. Rileva ancora il giudicante che l’esistenza di pignoramenti sui beni immobili del socio non può configurarsi come preclusiva alla concessione della richiesta cautela, afferendo ogni questione il momento successivo (che in questa sede non rileva) dell’individuazione dei beni da sequestrare e comunque imponendosi in materia il principio <i>prior tempore potior iure</i>.<br />
       Tanto premesso in ordine alla sussistenza del <i>fumus boni iuris</i>, occorre rilevare che nel caso in esame sussiste anche palese il requisito del <i>periculum in mora</i>, che per giurisprudenza consolidata andrebbe comunque verificato con minore rigore rispetto agli altri procedimenti cautelari. Dalle visure in atti, si evince, da un lato, l’inesistenza di alcun bene immobile in capo alla società (con ciò presuntivamente ritenendosi la sua incapienza) e, dall’altro, l’esistenza di numerosi protesti ed iscrizioni pregiudizievoli a carico dei convenuti che fanno ritenere fondato il pericolo che il creditore istante perda la garanzia generica sui beni dei debitori.<br />
       Pertanto, va accolta la domanda di sequestro conservativo proposta nei confronti dei resistenti per la somma indicata in ricorso, pari a Euro 58.566,75, oltre spese ed interessi.<br />
      Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br />
      Stante la natura conservativa del ricorso ex art. 671 c.p.c. e la conseguente inapplicabilità del novellato art. 669 octies 6° comma c.p.c. in base alla preferibile interpretazione, e, rilevato che per decreto del Presidente del Tribunale del 28.12.2006 il giudice scrivente è tabellarmente competente solamente per i procedimenti sommari ed urgenti, esaurendo la sua attività con la decisione di tale fase,<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale di Sala Consilina, così provvede: <br />
1)	accoglie il ricorso cautelare e per l’effetto autorizza la società istante al sequestro nei confronti dei convenuti fino alla concorrenza della somma di Euro 58.566,75, oltre spese documentate ed interessi legali dalla maturazione del credito sino al soddisfo;<br />	<br />
2)	condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 per diritti ed onorari, oltre Euro 178,00 per spese vive ed oltre spese forfettarie al 12,5%, IVA e C.P.A. come per legge;<br />	<br />
3)	esaurita la fase sommaria, rimette il fascicolo al Presidente del Tribunale per l’individuazione del giudice tabellarmente competente per la trattazione ed assegna alle parti il termine di 60 gg per l’inizio del giudizio del merito innanzi a questi;<br />	<br />
Manda la cancelleria per le comunicazioni ai difensori.</p>
<p>Sala Consilina, così deciso in data 29.10.07.</p>
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