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	<title>Tribunale di Roma Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Tribunale di Roma Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2020 n.7392</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-roma-sentenza-22-5-2020-n-7392/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-roma-sentenza-22-5-2020-n-7392/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2020 n.7392</a></p>
<p>Paola Larosa Rel; PARTI:omissis rapp.ti dagli avv. Giuseppe Mezzasalma e Claudia Bolognini c. Casa di cura [&#038;] rapp.ta dagli avv. Patrizia Crudetti e Giorgia Regoli Danno morale e danno biologico -giurisprudenza di legittimità  &#8211; codice delle assicurazioni private &#8211; microlesioni &#8211; presupposti della personalizzazione &#8211; errata applicazione. Nella liquidazione del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-roma-sentenza-22-5-2020-n-7392/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2020 n.7392</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Paola Larosa Rel; PARTI:omissis rapp.ti dagli avv. Giuseppe Mezzasalma e Claudia Bolognini c. Casa di cura [&#038;] rapp.ta dagli avv. Patrizia Crudetti e Giorgia Regoli</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Danno morale e danno biologico -giurisprudenza di legittimità  &#8211; codice delle assicurazioni private &#8211; microlesioni &#8211; presupposti della personalizzazione &#8211; errata applicazione.</strong></div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nella liquidazione del danno non patrimoniale è necessario garantire un risarcimento integrale, comprensivo anche dei pregiudizi sostanzianti il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d&#8217;animo): e    infatti noto che la Suprema Corte con sentenza S.U. n. 26972/2008 ha statuito -senza negare l&#8217;esistenza dei danni tradizionalmente definiti &#8220;per comodita    di sintesi&#8221; biologico, morale ed esistenziale- che, al fine di evitare duplicazioni di risarcimento, non puo    procedersi alla distinta attribuzione del danno biologico e del danno morale, o del danno c.d. esistenziale, quali autonome voci di danno, ma che &#8220;il giudice dovra    qualora di avvalga delle note tabelle&#8221;(intendendosi quelle giurisprudenziali), &#8220;procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza&#8221;. Si ritiene quindi equo maggiorare il danno biologico complessivo tenuto conto che il danno morale e    incontestabilmente dovuto al danneggiato ai sensi dell&#8217; art. 2059 c.c. (integrando il fatto una violazione di diritti costituzionalmente rilevanti, nella specie del diritto alla salute ed in considerazione della eta    del neonato).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nella causa civile iscritta al n. 19984/2015 R.G.A.C., trattenuta in decisione all&#8217;udienza del 1.10.2019, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c., per comparse conclusionali e memorie di replica, promossa<br /> DA<br /> omissis e omissis, in proprio e nella qualita    di esercenti la responsabilita    genitoriale sul figlio minore omissis, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Mezzasalma e Claudia Bolognini ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell&#8217;avv. Mezzasalma, sito in Roma Via Lucrezio Caro n. 50, giusta procura a margine dell&#8217;atto di citazione;<br /> ATTORI<br /> CONTRO<br /> CASA DI CURA omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Patrizia Crudetti e dall&#8217;avv. Giorgia Regoli, presso il cui studio in Roma, Piazza Borghese 3, e    elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;<br /> CONVENUTA<br /> OGGETTO: risarcimento danni da responsabilita    professionale.<br /> CONCLUSIONI: come da verbale d&#8217;udienza del 1.10.2019, da qui intendersi richiamate ed integralmente trascritte.<br /> RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE<br /> Con atto di citazione ritualmente notificato <em>omissis e omissis</em>, in proprio e nella qualita    di esercenti la responsabilita    genitoriale sul minore <em>omissis</em>, hanno evocato in giudizio avanti all&#8217;intestato Tribunale la Casa di Cura Citta    di Roma, deducendo che in data 14.11.2013, dopo esser stata li    ricoverata per un parto naturale, l&#8217;equipe medica della struttura avrebbe erroneamente eseguito la procedura di fuoriuscita del minore, cagionando a quest&#8217;ultimo la frattura dell&#8217;omero sinistro e la paralisi del plesso brachiale sinistro. Tali lesioni conseguenti all&#8217;imperizia medica avrebbero reso necessario il trasferimento del minore in ambulanza presso l&#8217;Ospedale Pediatrico Bambin Gesu   , dal quale sarebbe stato dimesso il 19.11.2013. Hanno domandato la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali &#8211; biologico e morale &#8211; cagionati al minore al momento della nascita, quantificati in euro 30.841,35 oltre agli interessi compensativi da lucro cessante e rivalutazione monetaria.<br /> Si e    costituita in giudizio la Casa di Cura Citta    di Roma S.p.A. eccependo, in via preliminare, la nullita    e/o inammissibilita    della domanda per genericita    ed indeterminatezza in ordine alla condotta inadempiente della convenuta, nonche  al danno riportato dal minore. Nel merito la struttura ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza in punto di danno-conseguenza, atteso che la condotta dei sanitari non avrebbe cagionato una lesione del plesso brachiale sinistro e che la frattura dell&#8217;omero sinistro non avrebbe ingenerato postumi invalidanti per il minore. La struttura ha contestato la richiesta risarcitoria anche in relazione alle ulteriori voci di danno per insussistenza di prove a sostegno.<br /> In secondo luogo e    stata dedotta l&#8217;infondatezza della domanda in merito all&#8217;inadempimento dei sanitari, in quanto la frattura dell&#8217;omero deriverebbe da una complicanza imprevedibile del parto naturale, ossia la distocia di spalla, che i sanitari avrebbero immediatamente e correttamente diagnosticato, oltre che correttamente gestito eseguendo con perizia le manovre ostetriche indicate dalle linee guida, bendando correttamente il braccio del piccolo <em>omissis</em> e trasferendolo all&#8217;Ospedale Bambino Gesu   .<br /> Rigettata per infondatezza l&#8217;eccezione di nullita    dell&#8217;atto di citazione, la causa e    stata istruita con l&#8217;acquisizione di documenti ed una consulenza medico-legale ed e    stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza del 1.10.2019, con concessione dei termini ai sensi dell&#8217;art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.<br /> All&#8217;esito dell&#8217;istruttoria la domanda attorea deve essere accolta, nei limiti di seguito esposti.<br /> In primo luogo, occorre chiarire i principi applicabili al caso di specie. Con il decreto Balduzzi (D.L. 158/2012), entrato in vigore il 1.1.2013, all&#8217;art. 3 e    stato stabilito che &#8220;il sanitario che, nello svolgimento della propria attivita    si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita    scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, ma rimane fermo l&#8217;obbligo risarcitorio ex art. 2043 c.c.&#8221;. Nel caso di specie, occorso il 14.11.2013, in ossequio all&#8217;art. 11 preleggi non trova applicazione la successiva riforma L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimita    (Cass., Sez. III, 11.11.2019, n. 28994). Ne consegue che la presente vertenza deve essere decisa facendo applicazione del quadro normativo vigente all&#8217;epoca dei fatti per come modificato dal decreto Balduzzi.<br /> Nondimeno, le citate novelle non hanno inciso sulla qualificazione contrattuale della responsabilita    della struttura sanitaria che e    tenuta a rispondere dei danni arrecati da inadempimento per fatto proprio ai sensi dell&#8217;art. 1218 c.c. ovvero per fatto altrui ai sensi dell&#8217;art. 1228 c.c. ove i danni siano conseguenti alla condotta colposa dei sanitari di cui la struttura si avvale per l&#8217;esecuzione della prestazione sanitaria.<br /> E&#8217; pacifico in giurisprudenza che al momento del ricovero ospedaliero il paziente stipuli per <em>facta concludentia</em> un contratto atipico di &#8220;spedalita   &#8221; con la struttura, in base al quale la stessa e    tenuta a una prestazione complessa, che non si esaurisce in quella prettamente sanitaria, ma comprende la messa a disposizione di personale medico ausiliario e paramedico, di medicinali e delle attrezzature tecniche necessarie, nonche  di quelle <em>latu sensu</em> alberghiere.<br /> Nel caso di specie gli attori hanno dedotto la responsabilita    della casa di cura ai sensi dell&#8217;art. 1228 c.c. per inadempimento della prestazione sanitaria, in quanto asseritamente eseguita con imperizia.<br /> Si ricorda che la prestazione sanitaria e    ancora oggi qualificata come obbligazione di mezzi, che ha ad oggetto un comportamento diligente ed esperto mediante l&#8217;impiego di mezzi idonei ad un certo risultato, ma non ha ad oggetto la realizzazione del risultato. Ne consegue che il parametro identificativo di un inesatto adempimento e    la diligenza qualificata imposta al professionista dall&#8217;art. 1176, comma 2, c.c., tenuto conto delle specifiche competenze e l&#8217;area di attivita    in cui opera.<br /> In merito alla distribuzione dell&#8217;onere probatorio, si rammenta che incombe sul danneggiato dimostrare il titolo a base della domanda, i danni lamentati ed il nesso causale tra questi ultimi e l&#8217;inadempimento dei sanitari che deve essere specificamente allegato. Ove sia stato assolto tale onere, spetta alla struttura sanitaria dimostrare l&#8217;esatto adempimento ovvero che l&#8217;impossibilita    della prestazione e    dovuta a casa non imputabile, ossia ad &#8220;un impedimento imprevedibile e inevitabile con la ordinaria diligenza&#8221; (Cass., Sez. III, 11.11.2019, 28989). Inoltre, &#8220;la distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficolta    non vale come criterio di ripartizione dell&#8217;onere della prova, ma rileva soltanto ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, spettando al sanitario la prova della particolare difficolta    della prestazione, in conformita    con il principio di generale favor per il creditore danneggiato cui l&#8217;ordinamento e    informato&#8221; (Cass., sez. III, 29. 4.2015, n.8690).<br /> Nel caso di specie gli attori hanno dedotto l&#8217;imperita esecuzione delle manovre ostetriche per l&#8217;espulsione del feto, rese necessarie da una imprevedibile distocia di spalla occorsa durante il parto eseguito per le vie naturali, mentre secondo la prospettazione avversaria la condotta sanitaria sarebbe stata conforme alle linee guida.<br /> Sul punto devono essere condivise le considerazioni del CTU, dott. Marconi, in quanto sorrette da un ragionamento logico frutto di un congruo approfondimento del caso clinico e della documentazione sanitaria in atti. Segnatamente la CTU ha valutato la correttezza e tempestivita    della diagnosi di sopravvenuta distocia di spalla compiuta dai sanitari, che &#8220;non poteva essere prevista, ne  prevenuta. Cio    in accordo anche con i riferimenti scientifici accreditati. La tempestivita    della diagnosi e l&#8217;applicazione di trattamenti previsti, ovvero specifiche manovre ostetriche prescritte per il caso, hanno impedito il verificarsi di esiti estremamente gravi e notevolmente piu    probabili, (paralisi del plesso brachiale, asfissia, esiti neurologici), altamente possibili e frequenti in questi casi, come discusso in precedenza&#8221; (pag. 23 della CTU). Il CTU ha poi rilevato che &#8220;Nel corso delle procedure d&#8217;emergenza, previste per il superamento della distocia di spalla, l&#8217;esecuzione di piu    manovre con grado di complessita    progressivo , gravate da notevoli difficolta    esecutive, ha comportato la necessita    di agire sull&#8217;arto superiore sinistro del neonato , provocando una frattura dell&#8217;omero sinistro , che sebbene indirettamente utile per la risoluzione delle difficolta    di estrazione e per la prevenzione di danni maggiori, costituisce un danno iatrogeno involontario, correlato con l&#8217;esecuzione parzialmente irregolare della manovra stessa&#8221;, precisando come &#8220;La frattura dell&#8217;omero sinistro costituisce l&#8217;esito di un difetto nell&#8217;esecuzione della manovra di estrazione-abbassamento dell&#8217;arto in questione, di per se corretta sul piano dell&#8217;indicazione ostetrica&#8221; e come &#8221; La frattura dell&#8217;omero, relativa al braccio a presentazione posteriore nel parto, rappresenta un danno non frequente ma ben noto , nell&#8217;esecuzione delle manovre ostetriche di risoluzione della distocia di spalla. L&#8217;esecuzione delle manovre suddette, seppur in condizioni imprevedibili d&#8217;emergenza, effettuate nella pratica clinica con una frequenza rara, visto anche il rischio di concomitanti danni molto piu    gravi, ha comunque prodotto la condizione traumatica fratturativa dell&#8217;arto&#8221; ( pagg.23-24 della CTU).<br /> Il CTU ha quindi rilevato, a seguito dell&#8217;esame obiettivo, in merito agli esiti permanenti, che &#8220;Le conseguenze in questione sono esclusivamente anatomiche, senza, gia    attualmente, difetti funzionali rilevabili, di tipo articolare, di spalla e gomito, con progressive ulteriori modificazioni migliorative nel corso del tempo , stante il futuro rimaneggiamento osseo connesso con lo sviluppo somatico senza, prevedibilmente, piu    alcuna successiva identificabilita    della rima di frattura diafisaria&#8221; ( pag.25 della CTU) ed ha indicato la presenza di postumi permanenti in misura pari al 2% e di un periodo di invalidita    temporanea assoluta pari a giorni 40. Nella risposta alle note critiche del CTP di parte attrice, volte a contestare la Â valutazione in termini percentuali dei postumi permanenti riscontrati, il CTU ha ribadito quanto segue: &#8221; viene precisato che la rivalutazione del danno , richiesta dal CT di parte attrice, in relazione agli orientamenti contenuti nella citata tabella delle menomazioni all&#8217;integrita    psicofisica dell&#8217;11/09/2003, non appare accettabile nella valutazione di un esito in un&#8217;eta    , come in questo caso infantile, senza ripercussioni funzionali previste appunto nella quantificazione tabellare citata, con un danno esclusivamente anatomico, suscettibile di verosimile riassorbimento con i fisiologici processi d&#8217;accrescimento e sviluppo osseo&#8221;.<br /> Appare pertanto fondata la domanda di accertamento della responsabilita    della struttura sanitaria convenuta, dal momento che, secondo quanto rappresentato dal CTU, pur apparendo la manovra applicata dai sanitari sull&#8217;arto del neonato indicata e necessaria al fine di consentire l&#8217;espletamento del parto, la stessa e    stata eseguita in maniera parzialmente scorretta, e da tale non corretta esecuzione e    derivato un danno biologico permanente.<br /> Per la liquidazione del danno biologico, va richiamato il D.L. 13.9.2012, convertito con la L. n. 189/12, il cui art. 3 introduce una disposizione innovativa in materia di liquidazione del danno per accertata responsabilita    professionale medica, disponendo che questo debba essere liquidato in applicazione dei criteri tabellari previsti dagli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, per il risarcimento dei danni alla persona conseguente alla circolazione stradale. Questo giudice reputa che tale norma sostanziale vigente al momento della presente liquidazione debba ricevere applicazione nel caso all&#8217;esame, nel quale e    stata accertata l&#8217;esistenza di postumi inferiori al 9% (c.d. micro permanenti) per i quali sussiste un sistema tabellare di liquidazione del danno, normativamente fissato. Pertanto, in applicazione dell&#8217;art. 139 del d.lgs. 209/2005 e dei criteri tabellari per le lesioni micro-permanenti, come aggiornati dal D.M. 22.07.2019 ,devono essere liquidate in favore degli attori le seguenti cifre: a titolo di Inabilita    Temporanea Assoluta € 1.899,6, nonche  a titolo di Invalidita    Permanente al 2% considerata l&#8217;eta    del minore all&#8217;epoca dell&#8217;illecito ( meno di 1 anno) € 1.791,39.<br /> Tale somma, pari ad euro 3.690,99 deve essere aumentata del 20%, ossia dell&#8217;importo di € 738,19, al fine di garantire un risarcimento integrale del danno non patrimoniale, comprensivo anche dei pregiudizi sostanzianti il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d&#8217;animo): e    infatti noto che la Suprema Corte con sentenza S.U. n. 26972/2008 ha statuito -senza negare l&#8217;esistenza dei danni tradizionalmente definiti &#8220;per comodita    di sintesi&#8221; biologico, morale ed esistenziale- che, al fine di evitare duplicazioni di risarcimento, non puo    procedersi alla distinta attribuzione del danno biologico e del danno morale, o del danno c.d. esistenziale, quali autonome voci di danno, ma che &#8220;il giudice dovra    qualora di avvalga delle note tabelle&#8221;(intendendosi quelle giurisprudenziali), &#8220;procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza&#8221;. Si ritiene quindi equo maggiorare il danno biologico complessivo -nella misura sopra indicata- tenuto conto che il danno morale e    incontestabilmente dovuto al danneggiato ai sensi dell&#8217; art. 2059 c.c. (integrando il fatto una violazione di diritti costituzionalmente rilevanti, nella specie del diritto alla salute ed in considerazione della eta    del neonato).<br /> Non essendovi spese mediche documentate nulla puo    essere riconosciuto a tale titolo.<br /> Pertanto la somma dovuta dalla parte convenuta ammonta ad euro 4.429,18. Oltre alla rivalutazione del credito, gia    determinato nel suo complesso ammontare ai valori attuali, vanno riconosciuti gli interessi per ritardato pagamento, liquidati, in conformita    al consolidato orientamento della cassazione (Cass., S.U. n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva mediante ricorso al metodo degli interessi e del tasso di rendimento dei titoli di Stato (Cass., S.U. n. 19499/2008).<br /> Il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l&#8217;equivalente del bene perduto sia l&#8217;equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione, tenuto conto che la prova del lucro cessante puo    essere raggiunta sulla base di criteri presuntivi e , dunque, con riferimento agli interessi legali (individuati annualmente con dm ex art. 1284 c.c.) quale parametro minimo ed oggettivo (salva la prova del maggior danno da parte del creditore) o, se di misura maggiore, il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi.<br /> A tal fine si riconosce , in via necessariamente equitativa ex art. 2056, comma 2, c.c., un ulteriore 0.85% annuo &#8211; in assenza di elementi che consentono di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma -, assumendo come base la semisomma tra il valore del bene perduto al tempo dell&#8217;illecito ossia all&#8217;aprile 2007 (ottenuto devalutando l&#8217;importo del risarcimento complessivamente liquidato), e il valore rivalutato ad oggi (4.342,33+4.429,18=8.771,51:2= 4.385,75, poi 0.85% annuo). Pertanto, in applicazione di tali principi, l&#8217;importo dovuto per lucro cessante, calcolato sul totale e    pari ad euro 260,95.<br /> Spetta poi alla parte attrice il rimborso delle spese mediche sostenute e documentate in atti ( all.4 atto di citazione) in misura pari ad euro 79,52.<br /> Ne consegue che la somma totale dovuta a parte attrice dalla convenuta e    pari ad € 4.769,65, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo. Data la soccombenza, parte convenuta deve essere condannata a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M.55/2014, e comprensive anche della fase di mediazione, oltre alle spese della CTU.<br /> Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.<br /> P.Q.M.<br /> definitivamente pronunciando, disattesa ogni deduzione, eccezione ed istanza</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">1) Â Accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del danno avanzata da <em>omissis</em> e <em>omissis</em>, in proprio e nella qualita    di esercenti la responsabilita    genitoriale sul figlio minore <em>omissis</em>, contro la Casa di Cura omissis e, per l&#8217;effetto, condanna la Casa di Cura omissis, in persona del legale rappresentante, a corrispondere agli attori ala somma di euro 4.769,65, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
<li style="text-align: justify;">2) Â Condanna la Casa di Cura omissis a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 3.100,00 per compenso, euro 518,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa, con distrazione in favore degli Avv.ti Giuseppe Mezzasalma e Claudia Bolognini antistatari;
<li style="text-align: justify;">3) Â pone le spese di CTU definitivamente a carico della Casa di Cura omissis. </ol>
<div style="text-align: justify;">Cosi    deciso, in Roma 05.05.2020<br /> Il Giudice<br /> dr.ssa Paola Larosa<br /> La presente sentenza e    stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dr.ssa Claudia Tordo Caprioli</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-roma-sentenza-22-5-2020-n-7392/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2020 n.7392</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Tribunale di Roma &#8211; Ordinanza &#8211; 13/3/2020 n.1275</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-roma-ordinanza-13-3-2020-n-1275/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-roma-ordinanza-13-3-2020-n-1275/">Tribunale di Roma &#8211; Ordinanza &#8211; 13/3/2020 n.1275</a></p>
<p>F. Oddi Ha applicazione generale il principio dell&#8217;alternanza delle cariche elettive, volte a promuovere il pluralismo democratico e la partecipazione pìù ampia possibile dei governati al governo degli ordinamenti di cui fanno parte. 1.- Avvocatura &#8211; elezioni dei componenti del Consiglio Nazionale Forense (CNF) pluralità  di mandati &#8211; principio dell&#8217;alternanza</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Oddi</span></p>
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<p>Ha applicazione generale il principio dell&#8217;alternanza delle cariche elettive, volte a promuovere il pluralismo democratico e la partecipazione pìù ampia possibile dei governati al governo degli ordinamenti di cui fanno parte.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Avvocatura &#8211; elezioni dei componenti del Consiglio Nazionale Forense (CNF) pluralità  di mandati &#8211; principio dell&#8217;alternanza delle cariche elettive &#8211; ineleggibili ex art. 34 l. n. 247/2012 &#8211; applicazione generalizzata &#8211; è tale.</p>
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<p style="text-align: justify;"><i>Ha applicazione generale il principio dell&#8217;alternanza delle cariche elettive, volte a promuovere il pluralismo democratico e la partecipazione pìù ampia possibile dei governati al governo degli ordinamenti di cui fanno parte. L&#8217;elezione dei componenti del Consiglio Nazionale Forense (CNF) va regolato secondo il principio dell&#8217;alternanza degli eletti funzionale all&#8217;esigenza di «assicurare la pìù ampia partecipazione degli iscritti all&#8217;esercizio delle funzioni di governo degli Ordini, favorendone l&#8217;avvicendamento nell&#8217;accesso agli organi di vertice, in modo tale da garantire la par condicio tra i candidati, suscettibile di essere alterata da rendite di posizione nonchè di evitare fenomeni di sclerotizzazione nelle relative compagini potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza degl&#8217;interessi degl&#8217;iscritti e di vigilanza sul rispetto da parte degli stessi delle norme che disciplinano l&#8217;esercizio della professione, nonchè sull&#8217;osservanza delle regole deontologiche.</i></p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>ORDINANZA</strong><br /> nel procedimento cautelare <em>ex </em>art. 700 c.p.c. promosso dai Sigg.ri Avv.ti Casiello Maria, Cesali Massimiliano, in proprio e quale Presidente e legale rappresentante del Movimento Forense &#8211; M.F., Rampelli Elisabetta, in proprio e quale Presidente e legale rappresentante della Unione Italiana Forense &#8211; U.I.F., Grillo Michelina, RoSa Paolo, Zipolini Romano, Cugurra Giovanni Battista, Liut Gianluca, Con Dipodero Maurizio Basilio, Cassigoli Cristina, Matricardi Antonella MaRia, Savigni Giovanni, La Marca Angela, Lucignano Salvatore, CoccoOrtu Alberto, Dedola Rita, Greco Emilio, Lattarulo Angelo, Lerario Filippo, TarTaglia Giovanni, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabrizio Nastri, Romano Cerquetti e Camilla Baldassarre come da procure in atti </p>
<p> &#8211; ricorrenti &#8211; <br /> <br /> nei confronti dei Sigg.ri Avv.ti </p>
<p> Mascherin Andrea non costituito, Pasqualin Andrea difeso in proprio ai sensi dell&#8217;art. 86 c.p.c., Picchioni Giuseppe difeso in proprio ai sensi dell&#8217;art. 86 c.p.c., Magnano di San Lio Maurizio difeso dall&#8217;avv. Giovanni arena per procura in atti, Savi Stefano non costituito, Arena Giovanni, difeso in proprio ai sensi dell&#8217;art. 86 c.p.c., Orlando Carlo, difeso in proprio ai sensi dell&#8217;art. 86 c.p.c., Sica Salvatore non costituito, Baffa Antonio, difeso in proprio ai sensi dell&#8217;art. 86 c.p.c. <br /> &#8211; resistenti &#8211; <br /> <br /> nonchè nei confronti di<br /> Consiglio Nazionale Forense, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof.ri Ferruccio Auletta, Antonio Briguglio e Francesco Cardarelli per procure in calce alla comparsa di costituzione;<br /> Ministero della Giustizia, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, e CommissioneMinisteriale<em>ex </em>art. 11 d.lgs. lgt. n. 382/1944, in persona dei Commissari componenti, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato<br /> <br /> &#8211; resistenti &#8211; <br /> con l&#8217;intervento dei Sigg.ri Avv.ti Elefante Rosariae Fera Giuseppe, in proprio e nella veste, rispettivamente, di Se gretario Nazionale e di Presidente Nazionale dell&#8217;associazione forense Nuova Avvocatura Democratica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Donatello Genovese per procura allegata alla comparsa di costituzione <br /> &#8211; intervenuti &#8211; <br /> <br /> <strong>1.- <em>Il ricorso cautelare. </em>1.1.- </strong>All&#8217;esito delle elezioni dei componenti del Consiglio Nazionale Forense (di seguito: CNF) tenutesi alla fine del 2018 i ricorrenti impugnarono dinanzi il Tribunale amministrativo regionale del Lazio l&#8217;atto di convocazione della Commissione <em>ex</em>art. 11 d. lgs. lgt. n. 382/1944, il verbale della seduta della medesima Commissione tenutasi il 20 febbraio 2019 e, per invalidità  derivata, la deliberazione n. 580 del 22 febbraio 2019 con cui il CNF aveva proclamato gli eletti. Il giudice amministrativo, con la sentenza n. 12176/19 pubblicata il 23 ottobre 2019, respinse il ricorso quanto alle censure fondate su asserite situazioni di incompatibilità  di alcuni componenti della Commissione e dichiarà² il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, trattandosi di questione afferente a diritti soggettivi perfetti, quanto alla censura riguardante la proclamazione di nove consiglieri asseritamente ineleggibili per violazione dell&#8217;art. 34 l. n. 247/2012. <br /> Il giudizio è stato riassunto, ai sensi dell&#8217;art. 11 c.p.a., con ricorso proposto ai sensi dell&#8217;art. 702-<em>bis </em>c.p.c. dinanzi questo Tribunale, al quale è stato richiesto di &#8220;<em>riconoscere e dichiarare l&#8217;ineleggibilità  degli avvocati Andrea Mascherin, Antonio Baffa, Giuseppe Pic chioni, Andrea Pasqualin ai sensi dell&#8217;art. 34, 1° co., L. 247/2012</em>; <em>riconoscere e dichiarare  l&#8217;ineleggibilità  degli avvocati Andrea Mascherin, Antonio Baffa, Stefano Savi, Carlo Orlando, Giovanni Arena, Maurizio Magnano di San Lio, Salvatore Sica ai sensi dell&#8217;art. 34, co.3, del la L. 247/2012; per l&#8217;effetto, nell&#8217;un caso e/o nell&#8217;altro, annullare la deliberazione n. 580 del 22.02.2019 del Consiglio Nazionale Forense nella parte in cui proclama eletti gli Avv. Andrea Mascherin; Avv. Andrea Pasqualin, Avv. Antonio Baffa, Avv. Giuseppe Picchioni, Avv. Maurizio Magnano di San Lio, Avv. Stefano Savi, Avv. Giovanni Arena, Avv. Carlo Orlando, Avv. Salvatore Sica; conseguentemente, disporre per lo scorrimento della graduatoria, nei distretti ove vi sia un candidato &#8220;primo dei non eletti&#8221; e ordinare la ripetizione delle operazioni elettorali nei distretti ove non vi siano stati altri candidati suffragati; in subordine, qualora non si ritenga applicabile lo scorrimento della graduatoria, ordinare la ripetizione delle elezioni dei componenti del CNF, in tutti i distretti per i quali si è riconosciuta la ineleggibilità  del candidato dichiarato eletto con il verbale di proclamazione del 22.02.2019</em>&#8220;. <br /> Nel giudizio hanno formulato intervento adesivo, sostanzialmente reiterando quello spiegato dinanzi il TAR, gli Avv.ti Rosaria Elefante e Giuseppe Fera, che hanno dichiarato di agire sia in proprio sia, rispettivamente, quali Segretario nazionale e Presidente nazionale dell&#8217;associazione forense &#8220;Nuova Avvocatura Democratica&#8221;. Anche gli intervenuti hanno richiesto di dichiarare l&#8217;ineleggibilità  degli Avv. Mascherin, Pasqualin, Baffa, Picchioni, Magnano di San Lio, Savi, Arena, Orlando e Sica. <strong>1.2.- </strong>I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso cautelare ai sensi dell&#8217;art. 700 c.p.c. e chiesto &#8220;<em>di voler sospendere gli effetti della proclamazione a Consigliere del Consiglio Nazio nale Forense</em>&#8221; dei predetti Avvocati. <br /> Invocata la decisione del giudice amministrativo in punto di legittimazione e di interesse ad agire, i ricorrenti hanno richiamato, quanto al requisito del <em>fumus boni iuris</em>, le ragioni addotte nel giudizio a cognizione sommaria relative all&#8217;ineleggibilità  dei nove Consiglieri per violazione dell&#8217;art. 34, comma 1 e comma 3, l. n. 247/2012. <br /> La prima norma limita a due mandati consecutivi l&#8217;ufficio di Consigliere del CNF e tale limite risulta superato per gli Avv.ti Mascherin, Pasqualin, Baffa e Picchioni.<br /> La seconda esclude possa appartenere, per pìù di due mandati consecutivi, allo stesso Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati (di seguito: COA) il componente eletto nei distretti nei quali il numero degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila.<br /> Situazione che invece ricorre per gli Avv.ti Magnano di San Lio, Savi, Arena, Orlando, Sica, Mascherin e Baffa. <br /> Quanto alÂ <em>periculum in mora</em>, è stato innanzi tutto richiamata l&#8217;opportunità  di una decisione tempestiva, comunque prima del naturale termine della consiliatura, che il giudizio ordinario, ancorchè sommario, potrebbe non assicurare. Peraltro, alcuni dei ricorrenti hanno evidenziato la legittima aspettativa di poter essere eletti in luogo dei consiglieri ineleggibili, per cui la decisione dovrebbe intervenire in tempi tali da garantire agli eventuali subentranti il massimo di permanenza presso il CNF. Inoltre, i ricorrenti ravvisano l&#8217;urgenza del provvedimento nel fatto che le funzioni istituzionali del CNF (<em>in primis</em>quelle giurisdizionali in materia disciplinare e di ricorso elettorale, ma anche quelle rappresentative, consultive, regolamentari e organizzative) siano svolte da un organo regolarmente costituito. E tale non è di certo quello che tra i suoi componenti annovera consiglieri ineleggibili. Infine, ilÂ <em>periculum</em>avrebbe anche una connotazione patrimoniale. <br /> Il regolamento del CNF su &#8220;rimborsi spese e gettoni di presenza&#8221; attribuisce emolumenti ai singoli Consiglieri, in misura rilevante per le cariche apicali, Inoltre, all&#8217;interno del CNF operano talune fondazioni, i cui organi sono costituiti da Consiglieri del CNF, ed una di esse si sarebbe impegnata in un&#8217;improvvida iniziativa editoriale, i cui costi economici sono stati di fatto sostenuti con i contributi versati dai singoli avvocati iscritti agli Ordini territoriali. Di qui la necessità , secondo i ricorrenti, di scongiurare il rischio che gli ineleggibili percepiscano emolumenti loro non spettanti e possano gestire le fondazioni nei cui organismi siedono, continuando attività  in perdita. Del resto, in caso di accoglimento della domanda di merito, il CNF sarebbe obbligato a recuperare le somme indebitamente erogate. <br /> <strong>2.- <em>Le difese dei resistenti. </em>2.1.- </strong>Il CNF ha innanzi tutto rivendicato la qualità  di parte nel giudizio riassunto, messa in dubbio dai ricorrenti con l&#8217;affermazione che non avrebbero (ri)proposto domande nei suoi confronti. Ha poi sollevato tre distinte eccezioni preliminari di rito. Con la prima ha contestato la legittimazione attiva dei ricorrenti, privi di una posizione giuridica differenziata e qualificata, osservando che non è predicabile una legittimazione a ricorrere diffusa e fungibile, spettante a ogni soggetto che svolga la professione di avvocato, in chiaro contrasto con la tipicità  delle ipotesi di azione popolare. <br /> La seconda eccezione riguarda l&#8217;asserito difetto di contraddittorio per mancata evocazione in giudizio dei COA interessati alla designazione degli Avvocati convenuti ritenuti ineleggibili, in quanto tali Ordini sono i titolari del diritto di voto della cui inefficacia si discute. Il CNF ha perciò sollecitato il loro intervento, quanto meno <em>iussu iudicis</em>. Infine, è stata eccepita la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti, posto che l&#8217;accoglimento della domanda comporterebbe unicamente la riedizione delle operazioni di designazione dei componenti del CNF dichiarati ineleggibili, ma non il subentro di alcuni di essi. Nel merito, il resistente ha preliminarmente contestato l&#8217;ammissibilità  e la fondatezza delle domande &#8211; formulate con il ricorso <em>ex </em>art. 702-<em>bis</em>c.p.c. &#8211; di annullamento e di ordine di ripetizione delle elezioni, perchè eccedono il potere della giurisdizione ordinaria. Quanto alla domanda cautelare, il CNF ha diffusamente negato la sussistenza dei requisiti del <em>fumus</em>e del <em>periculum</em>. <br /> Riguardo al primo ha contestato il precedente di questo Tribunale, pronunciatosi in sede di reclamo sul provvedimento cautelare emesso in favore dell&#8217;Avv. Giuseppe Altieri, che aveva chiesto dichiararsi l&#8217;ineleggibilità  dell&#8217;Avv. Antonio Baffa e il suo subentro al CNF in luogo del collega. Il Tribunale, pur riconoscendo l&#8217;ineleggibilità  dell&#8217;Avv. Baffa, aveva escluso il diritto del ricorrente al subentro; tuttavia le argomentazioni svolte, secondo il CNF, non sono corrette. In particolare, non erano state tenute in debito conto la portata effettiva dell&#8217;art. 34 l. n. 247/2012, riguardante l&#8217;elezione del CNF, e la <em>ratio </em>della legge n. 113/2017, relativa alle elezioni dei COA. Le  ragioni addotte a fondamento della decisione &#8211; secondo la quale il divieto del terzo mandato consecutivo e il divieto dell&#8217;elezione di un rappresentante operata dal medesimo Consiglio dell&#8217;Ordine per pìù di due volte consecutive valgono anche con riguardo alle consultazioni elettorali per il rinnovo del CNF e tengono conto anche dei mandati giÃ  svolti prima dell&#8217;entrata in vigore della legge n. 247/2012 &#8211; sono state mutuate da precedenti giurisprudenziali non pertinenti. Infatti, Cass. sez. un. 19 dicembre 2018, n. 32781 e C. cost. 10 luglio 2019, n. 173, che hanno di fatto riconosciuto efficacia retroattiva a entrambi i divieti, riguardano il sistema elettorale dei COA, al quale non è affatto sovrapponibile quello del CNF. Insussistente, infine, sarebbe ilÂ <em>periculum </em>vuoi per il brevissimo iato temporale fra l&#8217;udienza di discussione del ricorso cautelare (19.2.2020) e quella del merito (15.4.2020) vuoi perchè la sospensione interinale dei resistenti dalle funzioni di Consiglieri del CNF non gioverebbe alle ragioni dei ricorrenti, i quali non potrebbero subentrare minimamente ai pretesi ineleggibili. Inoltre, gli atti del CNF sarebbero legittimati dall&#8217;immissione nelle funzioni e dalla approvazione dei risultati elettorali, che non sono mai stati invalidati e che il giudice non potrebbe annullare. Ed anche il pregiudizio patrimoniale sarebbe inesistente, posto che gli emolumenti eventualmente percepiti sarebbero irripetibili perchè erogati a funzionari di fatto, mentre le iniziative economiche definite &#8220;improvvide&#8221; sono assolutamente sostenibili e perfettamente in linea con norme e prassi. <br /> <strong>2.2. </strong>Gli Avv. Pasqualin, Picchioni, Baffa, Orlando, Arena e Magnano di San Lio, pur costituiti con distinte memorie, hanno sostenuto le medesime argomentazioni del CNF ad accezione di quella riguardante la qualità  di parte dell&#8217;organo. Gli Avv.ti Arena, Magnano di San Lio e Orlando hanno inoltre proposto questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 3, l. n. 347/2012 nella parte in cui dispone che &#8220;<em>non può appartenere per pìù di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti</em>&#8220;. <br /> <strong>2.3.- </strong>Il Ministero della giustizia ha in primo luogo eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva (<em>recte</em>: della Commissione di cui all&#8217;art. 11 d. lgs. lgt. n. 382/1944, suo organo straordinario), in quanto la proclamazione degli eletti al CNF è competenza del Consiglio in carica, come stabilito dall&#8217;art. 34, comma 3, l. n. 247/2012. <br /> La Commissione interviene nel procedimento esclusivamente per accertare l&#8217;osservanza delle disposizioni della legge elettorale e il risultato della votazione (art. 11 d.lgs. lgt. cit.). In sostanza, alla Commissione &#8211; e, per essa, al Ministero &#8211; compete solo di verificare la regolarità  delle operazioni elettorali, non i requisiti di eleggibilità  e il (preteso) diritto al subentro. Nel merito il Ministero ha svolto considerazioni analoghe a quelle del CNF e degli Avvocati resistenti in ordine alla diversità  dei sistemi elettorali dei COA e del CNF e alla inapplicabilità  al caso di specie dei precedenti giurisprudenziali richiamati dal Tribunale in sede di reclamo, in quanto riguardanti le elezioni di un COA. <br /> Ha poi escluso la sostituzione dei componenti (eventualmente) ineleggibili con i candidati arrivati secondi nelle elezioni del rispettivo distretto, dovendosi se del caso procede re a nuove elezioni poichè non sussiste un diritto al subentro. <br /> <strong>3.- <em>L&#8217;intervento.</em></strong>Gli Avv.ti Elefante e Fera hanno <em>in prims </em>affermato la loro legittimazione ad agire quali portatori, come avvocati, di un interesse pubblico alla regolare composizione e al retto funzionamento del CNF, nonchè quella della associazione &#8220;Nuova Avvocatura democratica&#8221; da essi rappresentata, in quanto organismo costituito per perseguire la piena rappresentatività  di ogni avvocato italiano nelle istituzioni forensi nazionali e per assicurare in ciò i diritti delle minoranze. Nel merito hanno sostenuto le ragioni dei ricorrenti svolgendo argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle dai medesimi illustrate. <br /> <strong>4.- <em>Le questioni preliminari. </em>4.1.- </strong>Non può assolutamente dubitarsi che il CNF sia parte nel procedimento riassunto dinanzi questo Tribunale e, quindi, nel presente <em>sub</em>procedimento cautelare. I ricorrenti chiedono infatti, tra l&#8217;altro, di annullare la delibera con cui il CNF ha proclamato l&#8217;elezione dei Consiglieri della cui ineleggibilità  si discute; in sede cautelare chiedono la sospensione degli effetti di quell&#8217;atto. Vuoi perchè si tratta di un suo provvedimento, vuoi perchè gli effetti delle pronunce richieste sono destinate a incidere nei suoi confronti, il CNF è sicuramente parte del giudizio. <br /> <strong>4.2.- </strong>Parimenti, vanno riconosciuti la piena legittimazione attiva e l&#8217;interesse ad agire degli Avvocati ricorrenti. Indipendentemente dalla sussistenza del giudicato formatosi su tali questioni nella sentenza del giudice amministrativo (il TAR aveva ritenuto sussistere la legittimazione attiva e l&#8217;interesse ad agire degli odierni ricorrenti), l&#8217;azione, di merito e cautelare, proposta dai ricorrenti e supportata in termini sostanzialmente coincidenti dagli intervenuti è fornita delle condizioni del suo esercizio, messe invece in dubbio dal CNF e dagli Avvocati resistenti. <br /> La legittimazione degli Avvocati ricorrenti, infatti, ha il suo fondamento nella posizione giuridica di cui essi sono portatori quali iscritti negli albi: posizione giuridica differenziata rispetto a quella di tutti gli altri consociati. <br /> Stabilisce l&#8217;art. 24 l. n. 247/2012 che gli iscritti negli albi degli Avvocati costituiscono l&#8217;ordine forense, articolato nei COA e nel CNF, enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princÃ¬pi previsti dalla legge medesima e delle regole deontologiche, nonchè per la tutela, fra l&#8217;altro, degli interessi pubblici connessi all&#8217;esercizio della professione. Il CNF, poi, svolge plurime attività  (consultive, norma tive, regolamentari, organizzative, disciplinari) nell&#8217;interesse dei professionisti appartenenti all&#8217;ordine forense (cfr. artt. 1, 11, 35 e 50 l. n. 247/2012). Da qui la legittimazione di ciascuno degli Avvocati ricorrenti a contestare la formazione del CNF con membri ritenuti ineleggibili. <br /> Nulla a che vedere, quindi, con la legittimazione all&#8217;azione popolare in materia elettorale e alla tipicità  di quest&#8217;ultima (es. artt. 126 e 130 c.p.a.), suggestivamente richiamata dal CNF e dai resistenti che hanno sostenuto la tesi con i medesimi argomenti. Va precisato che la legittimazione ad agire difetta, invece, per le associazioni &#8220;Movi mento Forense &#8211; M.F.&#8221;, rappresentata dall&#8217;Avv. Massimiliano Cesali, e &#8220;Unione Italiana Forense &#8211; U.I.F.&#8221;, rappresentata dall&#8217;Avv. Elisabetta Rampelli, le quali non possono vantare una posizione giuridica differenziata al pari dei professionisti. <br /> Alla stregua delle considerazioni svolte va affermato anche la sussistenza dell&#8217;interesse ad agire degli Avvocati ricorrenti. Esso è esattamente individuato nella domanda di dichiarare l&#8217;ineleggibilità  degli Avvocati resistenti (e, nella presente fase cautelare, di sospendere gli effetti della loro proclamazione alla carica), prodromica alla richiesta di &#8220;<em>disporre per lo scorrimento della graduatoria, nei distretti ove vi sia un candidato primo dei non eletti&#8221;Â </em>e a quella, subordinata, di &#8220;<em>ordinare la ripetizione delle operazioni elettorali</em>&#8220;. In effetti, i ricorrenti non potrebbero conseguire tali risultati se non attraverso il giudizio introdotto. <br /> <strong>4.3.- </strong>Quanto sinora esposto vale anche per affermare l&#8217;ammissibilità  dell&#8217;intervento adesivo degli Avv.ti Elefanti e Fera. <br /> Viceversa non è ammissibile l&#8217;intervento dell&#8217;associazione &#8220;Nuova Avvocatura Democratica&#8221;, perchè priva della titolarità  di una posizione giuridica differenziata nel senso specificato per gli Avvocati iscritti agli albi. <br /> <strong>4.4.- </strong>Dalle argomentazioni che precedono discende l&#8217;infondatezza dell&#8217;eccezione di difetto di contraddittorio per mancata citazione in giudizio dei COA interessati. Come giÃ  rilevato viene in considerazione l&#8217;ineleggibilità  dei componenti del CNF convenuti in giudizio, senza mettere minimamente in discussione il diritto di elettorato attivo dei componenti del CNF, spettante ai COA secondo i criteri enunciati nell&#8217;art. 34, comma 3, l. n. 247/2012. Ãˆ perciò evidente che non si versa affatto nè in ipotesi di litisconsorzio necessario, che impone l&#8217;ordine di integrazione <em>ex </em>art. 102 c.p.c., nè in ipotesi di comunanza della controversia ad altro soggetto che ne renda opportuno l&#8217;intervento in giudizio per ordine del giudice ai sensi dell&#8217;art. 107 c.p.c., come sostenuto dal CNF e dagli Avvocati resistenti. <br /> <strong>4.5.- </strong>Ãˆ invece fondata e merita accoglimento l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia e della Commissione di cui all&#8217;art. 11 d. lgs. lgt. n. 382/1944. <br /> La <em>vocatio in ius </em>di tali soggetti, se corretta nel giudizio introdotto dinanzi il giudice amministrativo perchè si chiedeva l&#8217;annullamento di taluni loro atti (convocazione della Commissione ministeriale; verbale della seduta della Commissione; nota di trasmissione del verbale recante l&#8217;accertamento dei risultati elettorali), non ha pìù giustificazione nel giudizio traslato dinanzi il giudice ordinario. Infatti, oggetto del presente giudizio è l&#8217;accertamento del diritto di elettorato passivo degli Avvocati resistenti, che nè il Ministero nè la Commissione ministeriale hanno mai dichiarato. La proclamazione dei risultati, come prevede l&#8217;art. 34, comma 3, l. n. 247/2012, è atto del CNF in carica, che cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio. Ãˆ significativo, del resto, che nessuna domanda è stata proposta, nel presente giudizio, dai ricorrenti nei confronti del Ministero o della Commissione. Nè gli effetti della decisione richiesta, compresa quella cautelare, possono in alcun modo coinvolgerli. <br /> <strong>5.- <em>Il</em>fumus boni iuris. </strong>Il nucleo della questione controversa è costituito dall&#8217;ineleggibilità  degli Avvocati resistenti, che è ricondotta a due diverse cause. <br /> Per gli Avv.ti Mascherin, Pasqualin, Picchioni e Baffa l&#8217;essere stati giÃ  eletti per pìù di due mandati consecutivi, in contrasto con la previsione dell&#8217;art. 34, comma 1, l. n. 247/2012. <br /> Per gli Avv.ti Magnano di San Lio, Savi, Arena, Orlando, Sica, Mascherin e Baffa è prospettato il contrasto con l&#8217;art. 34, comma 3, l. n. 247/2012, che stabilisce non possa appartenere, per pìù di due mandati consecutivi, allo stesso COA il componente eletto in un distretto di Corte d&#8217;appello il cui numero complessivo di iscritti è inferiore a diecimila. <br /> Occorre a questo riguardo ricordare che l&#8217;ineleggibilità  dell&#8217;avv. Baffa, per entrambe le ragioni appena indicate, è stata giÃ  dichiarata, in sede cautelare, da questo Tribunale (v. ord. 2 settembre 2019, confermata <em>in parte qua </em>dall&#8217;ordinanza collegiale emessa nella fase di reclamo il 17 dicembre 2019). Nell&#8217;ordinanza di reclamo, in particolare, le ragioni dell&#8217;ineleggibilità  sono state mutuate da Cass. sez. un. 19 dicembre 2018, n. 32781 e da Corte costituzionale 10 luglio 2019, n. 173. <br /> <strong>5.1.- </strong>I resistenti affermano che la decisione cautelare relativa all&#8217;Avv. Baffa giÃ  resa dal Tribunale non sia corretta perchè non tiene conto della specificità  e della diversità  delle regole sul procedimento elettorale dei COA e del CNF. <br /> Pìù esattamente, senza contestare affatto il contenuto e il fondamento dei divieti delle due norme, osservano che le Sezioni Unite della Cassazione e la Corte costituzionale hanno riconosciuto la rilevanza dei mandati espletati prima della sua entrata in vigore soltanto per le elezioni dei COA. <br /> Le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni richiamate dal Tribunale, secondo i resistenti, non sarebbero applicabili invece per l&#8217;elezione del CNF, con la conseguenza che il divieto potrà  essere applicato solo dalla terza elezione successiva (che si terrà  nel 2022) all&#8217;entrata in vigore della norma che lo dispone. <br /> Ciò in quanto le richiamate decisioni si riferiscono all&#8217;art. 3, comma 3, l. n. 113/2017 (relativa all&#8217;elezione dei COA), mentre nel caso di specie viene in considerazione l&#8217;art. 34 l. n. 247/2012 che lega il divieto del terzo mandato al &#8220;<em>rispetto dell&#8217;equilibrio dei generi&#8221;</em>, principio non solo non previsto per l&#8217;elezione dei COA, ma introdotto per la prima volta per l&#8217;elezione del CNF proprio dalla legge n. 247/2012. Inoltre, mentre per la l. n. 113/2017 è previsto uno specifico regime transitorio che rende applicabile il divieto del terzo mandato fin dall&#8217;entrata in vigore della nuova normativa, regime sul quale si sono pronunciate Cassazione e Corte costituzionale, non altrettanto accade per la l. n. 247/2012. <br /> Con la conseguenza che il divieto del terzo mandato, nelle due declinazioni esposte innanzi, è destinato ad operare solo &#8220;a regime&#8221;, cioè dopo che si saranno tenute le prime due consultazioni elettorali successive all&#8217;entrata in vigore della legge stessa. Tutto ciò, sostengono i resistenti, il Tribunale avrebbe contraddittoriamente obliterato, affermando che, nonostante la riconosciuta diversità  dei sistemi elettorali dei COA e del CNF, devono applicarsi anche al CNF le regole elettorali dettate per i COA, come interpretate dalla Cassazione e positivamente scrutinate dalla Corte costituzionale. <br /> <strong>5.2.- </strong>Le argomentazioni dei resistenti non sono condivisibili. <br /> Nessun dubbio può esservi riguardo &#8220;<em>la irriducibile diversità  del sistema elettorale dei Consigli dell&#8217;Ordine e del Cnf</em>&#8221; (così¬, testualmente, l&#8217;ordinanza di questo Tribunale del 17 dicembre 2019, specificamente riportata nelle varie comparse di costituzione). <br /> E neppure può discutersi, secondo la raffinata tesi dei resistenti, che la plurisoggettività  degli ordinamenti, al cui interno coesistono molteplici soggetti dotati di autonoma soggettività  giuridica, dÃ  luogo a diversità  dei regimi giuridici che li governano, compreso quello relativo alle regole del loro sistema di rinnovo.<br /> Il punto rilevante, perà², è che non viene in considerazione tanto una pretesa uniformità  di regole elettorali di quegli ordinamenti, che l&#8217;ordinanza del Tribunale peraltro non predica. <br /> Assume invece rilievo dirimente l&#8217;affermazione e il rispetto di un principio informatore delle regole elettorali, che vale per ogni autonomo soggetto che coesiste nell&#8217;ordinamento (nel caso specifico i COA), oltre che per quest&#8217;ultimo (nel caso specifico il CNF). <br /> Si tratta del principio dell&#8217;alternanza delle cariche elettive, volte a promuovere il pluralismo democratico e la partecipazione pìù ampia possibile dei governati al governo degli ordinamenti di cui fanno parte. <br /> Le Sezioni Unite della Cassazione mettono infatti in evidenza che, in conformità  alle linee ermeneutiche giÃ  adottate in altre materie elettorali o ad esse equiparabili, &#8220;<em>la regola dell&#8217;ineleggibilità  originaria dei consiglieri che abbiano giÃ  svolto due mandati consecutivi va interpretata &#8230; nel senso che, entrata in vigore una norma che pone quale requisito di eleggibilità  l&#8217;assenza di esiti o conseguenze di condotte o di fatti verificatisi anche solo parzialmente in precedenza, in difetto di espressa chiara norma in contrario, il requisito deve sussistere pure in riferimento a quei fatti e quelle condotte giÃ  verificatisi in tempo anteriore e, cosi, pure prima dell&#8217;entrata in vigore delle norme che li assumevano a presupposti ostativi all&#8217;eleggibilità </em>&#8221; (punto 46 della sentenza n. 32781/2018). <br /> Vengono dunque ribadite &#8220;<em>linee ermeneutiche giÃ  adottate in altre materie elettorali o ad esse equiparabili</em>&#8220;, a dimostrazione dell&#8217;immanenza di questo principio nella disciplina delle competizioni elettorali. <br /> E la generalità  del principio viene ulteriormente esaltata dall&#8217;inciso &#8220;<em>in difetto di espressa chiara norma in contrario</em>&#8220;, a significare che la regola è costituita dalla immediata applicabilità  della norma volta a favorire l&#8217;alternanza degli eletti; l&#8217;eccezione è rappresentata dalla norma, espressa, che ne differisca nel tempo l&#8217;applicazione. <br /> Spiegano diffusamente le Sezioni Unite che la giurisprudenza costante della Cassazione ha avuto modo di ritenere il principio dell&#8217;alternanza degli eletti &#8220;<em>(come giÃ  si e espressa, testualmente, &#8230; Cass. 21/05/2018, n. 12461) funzionale all&#8217;esigenza di «assicurare la pìù ampia partecipazione degli iscritti all&#8217;esercizio delle funzioni di governo degli Ordini, favorendone l&#8217;avvicendamento nell&#8217;accesso agli organi di vertice, in modo tale da garantire la </em>par condicio <em>tra i candidati, suscettibile di essere alterata da rendite di posizione (cfr. in riferimento alla rieleggibilità  alla carica di Sindaco, Cass., Sez. I, 26/03/2015, n. 6128)Â», nonchè di evitare «fenomeni di sclerotizzazione nelle relative compagini (cfr. Cass., Sez. I, 9/10/2007, n. 21100; Cass. 5/06/2007, n. 13181; Cass. 20/05/2006, n. 11895), potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza degl&#8217;interessi degl&#8217;iscritti e di vigilanza sul rispetto da parte degli stessi delle norme che disciplinano l&#8217;esercizio della professione, nonchè sull&#8217;osservanza delle regole deontologiche»</em>&#8221; (punto 28 della sentenza citata). Ãˆ precisato, in proposito, quanto sia &#8220;<em>chiara la valutazione del legislatore della protratta consecuzione dei mandati come idonea a fondare, con la permanenza nella gestione degli interessi di categoria, un rischio di sclerotizzazione delle compagini rappresentative e di viscosità  o remore anche inconsapevoli nell&#8217;ottimale esercizio delle istituzionali funzioni di rappresentanza e vigilanza</em>&#8221; (punto 29 <em>ibidem</em>). Ed è sottolineata la piena legittimità  della scelta legislativa di precludere la immediata rieleggibilità  del consigliere che abbia giÃ  espletato due mandati consecutivi, come strumento idoneo a conseguire l&#8217;obiettivo del rafforzamento &#8220;<em>della rappresentatività  dei Consigli degli Ordini mediante un ampliamento della partecipazione degli iscritti (v. Cass. 12461/18, ove richiami a: Corte cost., sentt. n. 276 del 2012 e n. 240 del 2008; Cass. 20/05/2006, n. 11895), anche dal lato dell&#8217;elettorato passivo, intuitivo effetto dell&#8217;esclusione dalla competizione elettorale di coloro che giÃ  vi abbiano pìù volte vittoriosamente preso parte</em>&#8221; (punto 32 <em>ibidem</em>). Derivano da queste considerazioni due importanti conseguenze, che fugano altrettanti dubbi dei resistenti. Da un lato la norma sull&#8217;ineleggibilità  non costituisce estensione interpretativa di una norma eccezionale che impinge il diritto, di rilevanza costituzionale, di elettorato passivo. Affermano le Sezioni Unite che &#8220;<em>è &#8230; da escludere, dinanzi all&#8217;adeguata chiarezza dei tenori testuali della norma a regime e di quella transitoria, una lesione del principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità , della eccezionalità  delle norme che prevedono cause d&#8217;ineleggibilità , in quanto volte ad imporre limitazioni al diritto di elettorato passivo, nonchè della conseguente esclusione di una loro interpretazione estensiva o analogica (cfr., tra molte: Corte cost., sentt. n. 27 del 2009 e n. 141 del 1996; Cass. 02/02/2016, n. 1949; Cass. 12/02/2008, n. 3384; Cass. 25/01/2001, n. 1073)&#8221;Â </em>(punto 33). Ciò perchè &#8220;<em>non si tratta di estendere in via interpretativa l&#8217;ambito applicativo della causa d&#8217;ineleggibilità  ad un caso apparentemente non contemplato dalla norma che la prevede o addirittura estraneo alla portata semantica della stessa, benchè caratterizzato da un&#8217;identità  di </em>ratio<em>, ma solo d&#8217;individuare l&#8217;esatto significato dell&#8217;espressione usata dal legislatore, mediante il ricorso agli ordinari criteri ermeneutici</em>&#8221; (punto 34, che riporta Cass. n. 12461/2018). La legge così¬ interpretata reputa che &#8220;<em>le peculiari esigenze pubblicistiche sottese all&#8217;ordinamento ordinistico delle professioni</em>&#8221; siano &#8220;<em>tali da fondare, mediante l&#8217;am pliamento e la maggiore fluidità  dell&#8217;elettorato passivo, la limitazione di quest&#8217;ultimo (peraltro obiettivamente circoscritta, non essendo impedita la ricandidatura, sia pure una volta decorso un periodo di tempo pari almeno all&#8217;ultimo dei mandati espletati) a svantaggio di chi ne abbia giÃ  vittoriosamente fruito</em>&#8221; (punto 35). Dall&#8217;altro, la medesima norma non ha alcuna efficacia retroattiva. Ricordano in proposito le Sezioni Unite che la Corte costituzionale &#8220;<em>ha rilevato che l&#8217;introduzione di limiti all&#8217;accesso alle cariche elettive e, in generale, all&#8217;elettorato passivo non implica altro che l&#8217;operatività  immediata della legge e non una retroattività  in senso tecnico e cioè con effetti </em>ex tuncÂ <em>(Corte cost. 118/94): ed è stata qualificata come il legittimo «frutto di una scelta discrezionale del legislatore certamente non irrazionale» l&#8217;attribuzione ad una condizione personale peculiare di una rilevanza così¬ intensa da influire negativamente anche per il futuro, nono stante tale idoneità  non possedesse al momento in cui si era verificata, sull&#8217;effettivo espletamento della funzione cui costituiva un ostacolo</em>&#8221; (punto 39). In sostanza &#8220;<em>non può dirsi che la disciplina dei requisiti o presupposti di eleggibilità , necessariamente rivolta a fatti o condotte esaurite prima del momento in cui si svolgono le elezioni, disciplini il passato: in linea generale, infatti, l&#8217;identificazione dei requisiti di eleggibilità  ha luogo necessariamente al momento dell&#8217;elezione dell&#8217;organo o in tempo ad essa prossimo, ma non può che avere riferimento a presupposti di fatto verificatisi in precedenza, qualificandoli ai fini della partecipazione alla competizione elettorale</em>&#8221; (punto 40). Con la conseguenza che &#8220;<em>la nuova norma sull&#8217;ineleggibilità  non regola il passato, ma attribuisce, per il futuro, una nuova rilevanza ed una nuova considerazione &#8211; ora ostativa &#8211; a fatti passati, eretti a requisiti negativi od ostativi per l&#8217;accesso alle cariche elettive o per il mantenimento di quelle in ragione dell&#8217;acquisita considerazione di un loro disvalore, conferendo ad un evento del passato una diversa rilevanza, ma non giÃ  regolandolo direttamente in modo nuovo</em>&#8221; (punto 41). <br /> <strong>5.3.- </strong>La Corte costituzionale ha sostanzialmente avallato le argomentazioni svolte dalle Sezioni Unite, or ora richiamate, con la sentenza n. 173/2019, la quale ha respinto le questioni di legittimità  costituzionali prospettate dallo stesso CNF quale giudice <em>a quo </em>in ordine all&#8217;art. 3, comma 3, l. n. 113/2017 e all&#8217;art. 11-<em>quinquies </em>del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, nel testo introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui quest&#8217;ultima norma prevede, in via di interpretazione autentica, che il divieto di elezione per pìù di due mandati consecutivi operi anche per i mandati iniziati anteriormente all&#8217;entrata in vigore della legge. <br /> In effetti, la Corte ha ribadito che &#8220;<em>la previsione di un limite ai mandati che possono essere espletati consecutivamente è un principio di ampia applicazione per le cariche pubbliche &#8230; ed è, comunque, un principio di portata generale nel pìù specifico ambito degli ordinamenti professionali</em>&#8221; (punto 3.1.3.1. del &#8220;<em>considerato in diritto</em>&#8220;). Ha altresì¬ affermato che &#8220;<em>non è &#8230; esatto ritenere che il bilanciamento, operato dalla disposizione censurata, tra il valore dell&#8217;elettorato (attivo e passivo) e l&#8217;obiettivo antagonista del ricambio e dell&#8217;avvicendamento, si risolva in violazione del primo, nè tantomeno che le finalità  cui risponde il divieto del terzo mandato consecutivo siano &#8211; come sostiene il giudice </em>a quo <em>&#8211; prive di tono costituzionale</em>&#8221; (punto 3.1.3.2. <em>ibidem</em>). E ciò in quanto la peculiare finalità  della norma &#8220;<em>è quella &#8230; di valorizzare le condizioni di eguaglianza che l&#8217;art. 51 Cost. pone alla base dell&#8217;accesso «alle cariche elettive». Uguaglianza che, nella sua accezione sostanziale, sarebbe evidentemente compromessa da una competizione che possa essere influenzata da coloro che ricoprono da due (o pìù mandati) consecutivi la carica per la quale si concorre e che abbiano così¬ potuto consolidare un forte legame con una parte dell&#8217;elettorato, connotato da tratti peculiari di prossimità . Il divieto del terzo consecutivo mandato favorisce il fisiologico ricambio all&#8217;interno dell&#8217;organo, immettendo «forze fresche» nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l&#8217;ampliamento e la maggiore fluidità  dell&#8217;elettorato passivo), e &#8211; per altro verso &#8211; blocca l&#8217;emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza; e ciò in linea con il principio del buon andamento della amministrazione, anche nelle sue declinazioni di imparzialità  e trasparenza, riferito agli ordini forensi, e a tutela altresì¬ di valori di autorevolezza di una professione oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, in ragione della sua diretta inerenza all&#8217;amministrazione della giustizia e al diritto di difesa</em>&#8221; (punto 3.1.3.3.). La Corte ha inoltre escluso che la disposizione contrasti con l&#8217;autonomia degli ordini professionali e i princÃ¬pi costituzionali sui quali essa riposa. Essi sono infatti enti pubblici non economici a carattere associativo &#8220;<em>istituiti per garantire il rispetto dei princÃ¬pi previsti dalla legge e delle regole deontologiche, nonchè con finalità  di tutela dell&#8217;utenza e degli interessi pubblici connessi all&#8217;esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale &#8230; In questa prospettiva, il legislatore se, da una parte, limita, in negativo, la libertà  di associarsi in capo a chi voglia esercitare la professione forense, dall&#8217;altro, contempera l&#8217;autonomia, comunque ampiamente riconosciuta, degli ordini stessi, in modo da garantire che qualunque iscritto possa accedere in condizioni di effettiva parità  alle cariche sociali. L&#8217;impedimento temporaneo alla ricandidatura appare preordinato a evitare la formazione e la cristallizzazione di gruppi di potere interni all&#8217;avvocatura, o quantomeno a limitarne l&#8217;eventualità , mediante il ricambio delle cariche elettive e la conseguente salvaguardia della parità  delle voci dell&#8217;avvocatura</em>&#8221; (punto 3.2.). <br /> Infine, la Corte esclude che la norma dell&#8217;art. 3, comma 3, l. n. 113/2017 come interpretata dalle Sezioni Unite e l&#8217;art. 11<em>quinquies </em>d.l. n. 135/2018, come introdotto dalla legge di conversione n. 12/2019, che ha ribadito l&#8217;interpretazione della Cassazione, abbiano efficacia retroattiva. La norma delle due disposizioni &#8220;<em>non regola, infatti, in modo nuovo fatti del passato (non attribuisce cioè direttamente ai precedenti mandati conseguenze giuridiche diverse da quelle loro proprie nel quadro temporale di riferimento), ma dispone «per il futuro», ed è solo in questa prospettiva che attribuisce rilievo, di requisito negativo, al doppio mandato consecutivo espletato prima della ricandidatura</em>&#8221; (punto 3.3.3.). <br /> Del resto, la stessa Corte ricorda di avere pìù volte &#8220;<em>affermato che attribuire, per via normativa, a determinati fatti o situazioni, anche antecedentemente verificatisi, rilievo immediato (per il soggetto cui si riferiscono) di requisito negativo o di condizione ostativa, rispetto all&#8217;accesso a cariche elettive (sentenza n. 236 del 2015) o al conseguimento di titoli abilitativi (sentenza n. 80 del 2019), non attiene al piano diacronico della retroattività  (in senso proprio) degli effetti, ma a quello fisiologico della applicazione </em>ratione temporis <em>della norma stessa</em>&#8221; (<em>ibidem</em>). <br /> <strong>5.4.- </strong>Vi sono, dunque, argomenti sufficienti e sufficientemente validi per ribadire quanto questo Tribunale ha giÃ  statuito nel precedente cautelare adottato nella controversia introdotta dall&#8217;Avv. Giuseppe Altieri contro il CNF e l&#8217;avv. Antonio Baffa. L&#8217;autorevolezza dei due precedenti, richiamati testualmente nelle loro parti fondamentali, e la chiarezza logica e concettuale delle argomentazioni illustrate esimono da ogni ulteriore considerazione. Ãˆ solo il caso di precisare che, diversamente da quanto sostengono i resistenti, la portata generale e fondante del principio di alternanza negli incarichi elettivi è tale da trascendere il dato, puramente accidentale, che quei precedenti siano intervenuti per dirimere un contrasto sulla normativa dei COA. Si è visto, infatti, che le Sezioni Unite e la Corte costituzionale hanno basato le loro argomentazioni su &#8220;<em>linee ermeneutiche giÃ  adottate in altre materie elettorali o ad esse equiparabili</em>&#8220;, affermando che il limite ai mandati elettivi consecutivi è &#8220;<em>principio di ampia applicazione per le cariche pubbliche &#8230; e &#8230; di portata generale nel pìù specifico ambito degli ordinamenti professionali</em>&#8220;. Vano si rivela pure il tentativo ermeneutico di ancorare l&#8217;applicazione della norma del divieto del terzo mandato consecutivo di cui all&#8217;art 34, comma 1, l. n. 247/2012 (e, per uniformità  di disciplina, l&#8217;applicazione della norma riguardante il componente eletto nei distretti con meno di diecimila iscritti, di cui all&#8217;art. 34, comma 3, l. n. 247/2012) all&#8217;inciso &#8220;<em>nel rispetto dell&#8217;equilibrio dei generi</em>&#8220;. La norma in questione &#8211; che nel suo tenore completo stabilisce che i componenti del CNF &#8220;<em>non possono essere eletti consecutivamente pìù di due volte nel rispetto dell&#8217;equilibrio tra i generi</em>&#8221; &#8211; non pare possa essere letta come sostenuto dai ricorrenti. In effetti, si tratta di una previsione generale, che stabilisce due princÃ¬pi fondamentali ai quali deve rispondere l&#8217;elezione dei componenti del CNF: l&#8217;alternanza nella carica e il rispetto dell&#8217;equilibrio dei generi. Non è ragionevole, invece, ricavare dal richiamo a uno di essi (il rispetto dell&#8217;equilibrio dei generi), introdotto per la prima volta dalla stessa legge n. 247/2012, un dato interpretativo determinante per stabilire la decorrenza dell&#8217;applicazione dell&#8217;altro (l&#8217;alternanza nella carica). Se così¬ fosse, la contraddizione non potrebbe essere pìù evidente: da un lato, si riconosce anche nelle elezioni del CNF un principio fondamentale di ogni sistema elettorale (e su questo i ricorrenti hanno dichiarato a chiare note di concordare); dall&#8217;altro se ne differisce l&#8217;applicazione in concreto per non meno di otto anni (quando sarà  tenuta la terza elezione successiva alla entrata in vigore della legge n. 247/2012). <br /> <strong>5.5.- </strong>Tanto chiarito riguardo la portata interpretativa e applicativa delle due norme in questione, è del tutto pacifico fra le parti ed è ampiamente documentato che i nove consiglieri dei quali si chiede dichiarare l&#8217;ineleggibilità  presentino i requisiti ostativi alla loro elezione come sostenuto dai ricorrenti. In effetti, con riguardo al divieto del terzo mandato consecutivo, risulta dal sito <em>webÂ </em>del CNFÂ <em>(https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/iconsigli-dal-1926)</em>e dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, che indica gli eletti del triennio 2007-2009, del quinquennio 2010-2014 e del quadriennio 2015-2018 (v. docc. 7, 8 e 9 allegati al ricorso) che: &#8211; l&#8217;Avv. Andrea Mascherin, dichiarato eletto per il distretto di Trieste, aveva giÃ  ricoperto la carica di Consigliere del CNF nei precedenti tre mandati dal 2007 al 2018; &#8211; l&#8217;Avv. Antonio Baffa, dichiarato eletto per il distretto di Catanzaro, aveva giÃ  ricoperto la carica di Consigliere del CNF nei precedenti tre mandati dal 2007 al 2018; &#8211; l&#8217;Avv. Andrea Pasqualin, dichiarato eletto per il distretto di Venezia, aveva giÃ  ricoperto la carica di Consigliere del CNF nei precedenti due mandati dal 2010 al 2018; &#8211; l&#8217;Avv. Giuseppe Picchioni, dichiarato eletto per il distretto di Bologna, aveva giÃ  ricoperto la carica di Consigliere del CNF nei precedenti tre mandati dal 2010 al 2018. Con riguardo al divieto di appartenenza, per pìù di due volte consecutive al medesimo COA, da parte di un componente del CNF eletto in distretto con meno di diecimila iscritti, è pacifico e comunque la documentazione acquisita evidenzia che: &#8211; l&#8217;Avv. Andrea Mascherin, iscritto all&#8217;Ordine di Udine, distretto di Trieste, era stato giÃ  eletto dal medesimo Ordine nei precedenti tre mandati dal 2007 al 2018; &#8211; l&#8217;Avv. Maurizio Magnano di San Lio è iscritto all&#8217;Ordine di Catania, del distretto di Catania, che aveva giÃ  espresso un componente nei precedenti tre mandati: dal 2007 al 2014 (Avv. Florio) e dal 2015 al 2018 (Avv. Geraci); &#8211; l&#8217;Avv. Antonio Baffa, iscritto all&#8217;Ordine di Cosenza, del distretto di Catanzaro, era stato giÃ  eletto dal medesimo Ordine nei precedenti tre mandati dal 2007 al 2018; &#8211; l&#8217;Avv. Stefano Savi è iscritto all&#8217;Ordine di Genova, del distretto di Genova, che aveva giÃ  espresso un componente nei precedenti tre mandati: dal 2007 al 2014 (Avv. Alpa) e dal 2015-2018 (lo stesso Avv. Savi); &#8211; l&#8217;Avv. Giovanni Arena è iscritto all&#8217;Ordine di Messina, del distretto di Messina, che aveva giÃ  espresso un componente nei precedenti tre mandati: dal 2007 al 2014 (Avv. Vermiglio) e dal 2015 al 2018 (Avv. Marullo di Condoianni); &#8211; l&#8217;Avv. Carlo Orlando è iscritto all&#8217;Ordine di Perugia, del distretto di Perugia, che aveva giÃ  espresso un componente nei precedenti tre mandati: dal 2007 al 2014 (Avv. Mariani Marini) e dal 2015 al 2018 (lo stesso avv. Orlando); &#8211; l&#8217;Avv. Salvatore Sica è iscritto all&#8217;Ordine di Salerno, del distretto di Salerno, che aveva giÃ  espresso un componente nei precedenti tre mandati: dal 2007 al 2014 (Avv. Silverio Sica) e dal 2015 al 2018 (lo stesso Avv. Salvatore Sica). <br /> <strong>6.- <em>(segue) La questione di legittimità  costituzionale. </em></strong>Gli Avv.ti Arena, Magnano di San Lio e Orlando hanno prospettato questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 3, l. n. 247/2012, nella parte in cui dispone che &#8220;<em>non può appartenere per pìù di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti</em>&#8220;, con riferimento ai distretti nei quali il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila. <br /> <strong>6.1.- </strong>In sintesi, sostengono che la norma &#8211; dettata esclusivamente per i distretti con un numero di iscritti inferiore a diecimila &#8211; contrasti con gli artt. 2, 3, 48 e 51 della Costituzione. Essa, infatti, sacrificherebbe senza alcun criterio di sistema, nè di ragionevolezza, la libertà  di espressione del voto di quei distretti rispetto ai COA che appartengono a distretti con numero di iscritti superiore, ai quali, al contrario e in coerenza con i princÃ¬pi costituzionali dettati in materia elettorale, è riconosciuta piena libertà  di espressione del voto. Con la conseguenza che alcuni COA possono esprimere il proprio voto liberamente e vedersi consecutivamente rappresentati in seno al CNF da un iscritto al loro albo, senza soluzione di continuità  temporale; altri COA, invece, vedono irragionevolmente compressa la loro libera espressione di voto, poichè resta loro interdetto il diritto a vedersi rappresentati, anche consecutivamente, in seno al CNF da un iscritto al loro albo. <br /> <strong>6.2.- </strong>La questione di legittimità  costituzionale è rilevante, ai sensi dell&#8217;art. 23 l. n. 87/1953. Gli Avv.ti Arena, Magnano di San Lio e Orlando, infatti, sono stati eletti dai COA di Catania (i primi due) e di Perugia (il terzo), che hanno ciascuno un numero di iscritti inferiore a diecimila. La legittimità  della loro elezione è messa in dubbio perchè violerebbe il cd. limite territoriale all&#8217;eleggibilità  previsto dall&#8217;art. 34, comma 3, l. n. 247/2012. Il presente giudizio, dunque, non può essere deciso se non applicando, riguardo la loro posizione, la norma della cui conformità  a Costituzione i ricorrenti dubitano. Ove la Corte costituzionale la scrutinasse negativamente, il giudizio dovrebbe essere deciso con il rigetto della domanda proposta nei loro confronti; in caso contrario, il ricorso dovrebbe essere accolto. <br /> <strong>6.3. &#8211; </strong>La questione di legittimità  costituzionale, tuttavia, è manifestamente infondata. In buona sostanza, i resistenti lamentano la irragionevole compressione della libertà  di voto dei COA con un numero di iscritti inferiore a diecimila e del conseguente loro diritto ad essere rappresentati, anche consecutivamente, in seno al CNF da un iscritto al loro albo. E lamentano la diversità  di trattamento rispetto ai COA con un numero di iscritti superiore a diecimila, ai quali quei diritti sono riconosciuti senza alcuna limitazione. Tali censure non sono condivisibili. La norma dell&#8217;art. 34, comma 3, l. n. 247/2012, contenente il cd. limite territoriale, va letta congiuntamente con quella del comma 1 del medesimo articolo, contenente il cd. limite soggettivo. Il legislatore del 2012 ha ritenuto, con scelta giÃ  valutata corretta e conforme a Costituzione (v. Cass. sez. un. n. 32781/2018 e C. cost. n. 173/2019), di affermare il principio di alternanza nelle cariche rappresentative dei COA e del CNF (oltre a quello di parità  fra i generi). <br /> Le limitazioni introdotte al diritto di elettorato passivo attraverso il limite soggettivo e quello territoriale sono funzionali a garantire il rispetto del principio (cfr., di nuovo, punti 3.1.3.1., 3.1.3.2. e 3.1.3.3. della sentenza della Corte costituzionale). La norma sul cd. limite territoriale non reca dunque alcunÂ <em>vulnus </em>all&#8217;art. 51 Cost. Neppure si ravvisa violazione degli artt. 2, 3 e 48 Cost. per quanto attiene sia alla libertà  del voto, sia alla parità  di trattamento fra elettori (i COA). A parte ogni considerazione sull&#8217;effettiva esistenza di un diritto a essere rappresentato da un candidato appartenente al medesimo COA, diritto del quale si dubita, la norma non preclude affatto la libera manifestazione di voto. Questa, infatti, va coniugata con il principio di &#8220;<em>qualunque iscritto &#8230; </em>[ad]Â <em>accedere in condizioni di effettiva parità  alle cariche sociali</em>&#8221; (punto 3.2<em>. </em>della sentenza della Corte costituzionale). Nè la norma può dirsi viziata da irragionevolezza, perchè il limite territoriale ha una valida giustificazione determinata dalla diversa consistenza rappresentativa dei COA, ai quali è infatti attribuito un voto ponderato in ragione del numero degli iscritti (art. 34, comma 4, l. n. 247/2012). Quelli con pìù di diecimila iscritti &#8211; per i quali è previsto che &#8220;<em>risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto</em>&#8221; &#8211; possono garantire l&#8217;alternanza grazie alla loro consistenza numerica. Il legislatore ha comunque ritenuto, a presidio del principio dell&#8217;alternanza, di dover introdurre il criterio secondo cui il secondo eletto non solo deve essere di genere diverso dal primo eletto, ma provenire dagli &#8220;<em>iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto</em>&#8220;. <br /> Per gli ordini circondariali con meno di diecimila iscritti il medesimo principio è stato salvaguardato con la scelta del divieto del terzo mandato consecutivo (&#8220;<em>non può appartenere per pìù di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti</em>&#8220;). Scelta che non appare, per ragioni obiettive legate alla consistenza numerica quale fattore di rappresentatività , irragionevole. E ciò anche in considerazione del fatto che il limite non è assoluto, ma temperato nella sua dimensione diacronica posto che il divieto opera solo se il terzo mandato è consecutivo ai due precedenti. <br /> <strong>7.- <em>Il</em>periculum in mora. </strong>Infine, può ritenersi sussistere anche il requisito del <em>periculum</em>.<br /> A questo riguardo è sufficiente osservare che la rilevanza costituzionale del diritto di elettorato passivo, del quale si controverte, non tollera compressioni di sorta per il tempo necessario a farlo valere in giudizio nelle vie ordinarie, ancorchè sommarie. Non appena si abbia il ragionevole convincimento che quel diritto sia stato male attribuito e, dunque, sia stata violata la corretta composizione dell&#8217;organo rappresentativo, devono essere adottati i provvedimenti necessari a ristabilire la legalità  violata. Per tutte le ragioni esposte al paragrafo 5 quel ragionevole convincimento può dirsi raggiunto. Gli altri aspetti sui quali i ricorrenti hanno fondato ilÂ <em>periculum</em>, avversati dai resistenti, restano pertanto assorbiti dalla valutazione che precede. <br /> <strong>8.- <em>Il contenuto del provvedimento richiesto. </em></strong>Fermo restando che è rimessa al giudizio di merito ogni statuizione sulle domande formulate con il ricorso <em>ex </em>art. 702<em>bis </em>c.p.c., in questa sede va disposta l&#8217;anticipazione degli effetti della pronuncia che, ragionevolmente, sarà  adottata in quella sede. Come richiesto dai ricorrenti va pertanto disposta la sospensione cautelare degli effetti della proclamazione a Consigliere del CNF degli Avvocati Andrea Mascherin, Andrea Pasqualin, Giuseppe Picchioni, Maurizio Magnano Di San Lio, Stefano Savi, Giovanni Arena, Carlo Orlando e Salvatore Sica. Riguardo la posizione del Consigliere Antonio Baffa non occorre assumere alcuna decisione, restando pienamente valida ed efficace la sospensione degli effetti della sua proclamazione disposta da questo Tribunale con l&#8217;ordinanza del 17 dicembre 2019. Le spese della presente fase cautelare saranno regolate con il provvedimento che definirà  il merito. <br /> P.Q.M. <br /> (<em>a</em>) dichiara il difetto di legittimazione attiva delle associazioni &#8220;Movimento Forense &#8211; M.F.&#8221; e &#8220;Unione Italiana Forense &#8211; U.I.F.&#8221;; <br /> (<em>b</em>) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia e della Commissione di cui all&#8217;art. 11 d. lgs. lgt. n. 382/1944;<br /> (<em>c</em>) dichiara inammissibile l&#8217;intervento dell&#8217;associazione &#8220;Nuova Avvocatura Democratica&#8221;; <br /> (<em>d</em>) sospende gli effetti della proclamazione a Consigliere del Consiglio Nazionale Forense degli Avvocati Andrea Mascherin, Andrea Pasqualin, Giuseppe Picchioni, Maurizio Magnano Di San Lio, Stefano Savi, Giovanni Arena, Carlo Orlando e Salvatore; <br /> (<em>e</em>) dichiara fermi gli effetti dell&#8217;ordinanza adottata il 17 dicembre 2019 da questo Tribunale riguardo l&#8217;Avv. Antonio Baffa; (<em>f</em>) rinvia la regolamentazione delle spese processuale di questa fase cautelare alla decisione definitiva sul merito.<br /> Così¬ deciso in Roma, il 13 marzo 2020.<br /> Il Giudice<br /> (dott. Francesco Oddi)Â <br /> </div>
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		<title>Tribunale di Roma &#8211; Ordinanza &#8211; 6/3/2019 n.3658</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-roma-ordinanza-6-3-2019-n-3658/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-roma-ordinanza-6-3-2019-n-3658/">Tribunale di Roma &#8211; Ordinanza &#8211; 6/3/2019 n.3658</a></p>
<p>Nota ad ordinanza del Tribunale di Roma, II sezione civile, ordinanza 22 gennaio 2019 (6 marzo 2019), n. 3658, Est. Bifano Buche Roma: Il Tribunale dichiara inammissibile la &#8220;Class Action&#8221; proposta dal Codacons avverso il Comune in qualità  di ente erogatore di un servizio pubblico. 1.Difetto Di Giurisdizione &#8211; Codice</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Nota ad ordinanza del Tribunale di Roma, II sezione civile, ordinanza 22 gennaio 2019 (6 marzo 2019), n. 3658, Est. Bifano</span></p>
<hr />
<p>Buche Roma:  Il Tribunale dichiara inammissibile la &#8220;Class Action&#8221; proposta dal Codacons avverso il Comune in qualità  di ente erogatore di un servizio pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.Difetto Di Giurisdizione &#8211; Codice Del Consumo &#8211; Azione di Classe &#8211; Pubblica Amministrazione &#8211; Erogazione Servizi Pubblici &#8211;</b><b> </b><b>Efficienza</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>2. Responsabilità  Contrattuale &#8211; Codice del Consumo &#8211; Azione di classe &#8211; Presupposti &#8211; Ammissibilità  &#8211; Imprenditore &#8211; Pubblica</b><b> </b><b>Amministrazione</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>3. Responsabilità  Contrattuale &#8211; Codice del Consumo &#8211; Azione di classe &#8211; Contatto sociale &#8211; Pubblica Amministrazione &#8211; Ammissibilità  &#8211; Destinatari</b><b> </b><b>tutela</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>4. Responsabilità  extracontrattuale &#8211; Codice del Consumo &#8211; Azione di classe &#8211; Servizio &#8211; In genere &#8211; Pubblicità  &#8211; Gestione rete</b><b> </b><b>infrastrutturale</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>5. Responsabilità  extracontrattuale &#8211; Codice del Consumo &#8211; Azione di classe &#8211; Presupposti &#8211; Ammissibilità  &#8211; Onere</b><b> </b><b>probatorio</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Stante la diversa funzione ed i reciproci ambiti applicativi delle tutele previste rispettivamente dall&#8217;art. 140 bis, comma 2, D. Lgs. 206/2005 (cd. Codice del Consumo) e dal D. Lgs. 198/2009 (attuazione dell&#8217;art. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l&#8217;efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici), i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità  di utenti e consumatori che ne dimostrino la lesione diretta, concreta ed attuale possono ottenere la condanna dell&#8217;amministrazione al ripristino della corretta erogazione di un servizio pubblico solo facendo ricorso al giudice amministrativo ex art. 1, comma 1, D. Lgs. 198/2009.</em></div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2. E&#8217; manifestamente infondata, dunque inammissibile ex art. 140 bis, comma 6, D. Lgs.Â 206/2005 (cd. Codice del Consumo), la domanda volta ad ottenere l&#8217;accertamento della responsabilità  contrattuale ex art. 140 bis, comma 2, lett a), cod. cons. di un soggetto le cui condotte, censurate dal ricorrente, non possono essere inquadrate nell&#8217;esercizio di un&#8217;attività  qualificabile come imprenditoriale ex art. 2082 c.c.</em></p>
<p style="text-align: justify;"> <em>3.  E&#8217; manifestamente infondata, dunque inammissibile ex art. 140 bis, comma 6, D. Lgs.Â 206/2005 (cd. Codice del Consumo), la domanda volta ad ottenere l&#8217;accertamento della responsabilità  contrattuale ex art. 140 bis, comma 2, lett a), cod. cons., nel caso in cui risultino indeterminati e indeterminabili i destinatari della tutela ivi prevista. Da tale indeterminabilità , infatti, discende la radicale inconfigurabilità  della fattispecie della cd. &#8220;responsabilità  da contatto sociale qualificato&#8221;, posto che la stessa può essere integrata solo qualora si accerti la violazione di obblighi di comportamento posti dalla legge in capo ad un soggetto a tutela di specifici interessi di coloro che entrano in contatto con l&#8217;attività  di quest&#8217;ultimo.</em></p>
<p style="text-align: justify;"> <em>4.  Ai fini della azionabilità  del rimedio di cui all&#8217;art. 140 bis, comma 2, lett b), D. Lgs.Â 206/2005 (cd. Codice del Consumo), l&#8217;attività  di manutenzione, gestione e pulizia delle strade operata da un ente pubblico, con proprio personale o mediante terzi convenzionalmente incaricati, è da considerarsi quale &#8220;servizio pubblico&#8221;. Infatti, stante l&#8217;ampia accezione di &#8220;servizio&#8221; desumibile a contrario dalle disposizioni del Codice del Consumo riguardanti la nozione di &#8220;prodotto&#8221; (art. 3, comma 1, lett. e), cod. cons.), il connotato di pubblicità  di un servizio si riferisce quanto alla sua provenienza solo alla strumentalità  al soddisfacimento di esigenze essenziali della collettività  e alla non autoritatività  nella fase di erogazione della prestazione. Pertanto, posto che nella nozione di servizio pubblico è connaturata l&#8217;utilità  finale che l&#8217;ente pubblico assicura alla collettività , la gestione della rete infrastrutturale nel suo complesso è da ricondursi a tale definizione, in quanto la stessa comprende sia le attività  di manutenzione e ripristino sia quelle di preliminare e imprescindibile monitoraggio, come desumibile dal combinato disposto degli artt. 113, D. Lgs. 267/2000 (in particolare, comma 5-ter) e 1 e 14, D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).</em></p>
<p style="text-align: justify;"> <em>5.  E&#8217; inammissibile ex art. 140 bis, comma 6, D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) la domanda di accertamento della responsabilità  extracontrattuale ex art. 140 bis, comma 2, lett b), cod. cons., qualora l&#8217;attore non dimostri mediante idonee allegazioni i concreti fatti storici rappresentativi della lamentata lesione agli interessi di cui si chiede tutela aggregata, delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dai medesimi eventi lesivi e della diretta e immediata causalità  fra tali componenti essenziali della responsabilità  aquiliana (danno evento e danno conseguenza). Infatti, tale carenza assertiva da parte dell&#8217;attore impedisce di individuare una classe di interessi omogenei ai fini della azionabilità  della tutela di cui al menzionato art. 140 bis, cod. cons., in tal modo non permettendo nemmeno al giudice &#8211; che non può procedere altrimenti a siffatta individuazione per non incorrere nella violazione del principio dispositivo &#8211; di dichiarare nullo l&#8217;atto introduttivo ex art. 163, n. 4, c.p.c. con conseguente assegnazione del termine di cui all&#8217;art. 164 c.p.c.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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		<title>Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2014 n.23256</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-roma-sentenza-21-11-2014-n-23256/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-roma-sentenza-21-11-2014-n-23256/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2014 n.23256</a></p>
<p>G.U. Est. Avv. G. Sarcina Clesp s.r.l. (Avv. S. Petrini) contro Unicredit s.p.a. (Avv. M. Sanino) ed il Ministero dello Sviluppo Economico (Avvocatura dello Stato) 1. Giurisdizione e competenza – IV Bando e-commerce ex L. 388/2000 &#8211; Liquidazione delle agevolazioni – Controversie – Giurisdizione del g.o. &#8211; Sussistenza 2. Contributi</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-roma-sentenza-21-11-2014-n-23256/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2014 n.23256</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G.U. Est. Avv. G. Sarcina<br /> Clesp s.r.l. (Avv. S. Petrini) contro Unicredit s.p.a. (Avv. M. Sanino) ed il Ministero dello Sviluppo Economico (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – IV Bando e-commerce ex L. 388/2000 &#8211; Liquidazione delle agevolazioni – Controversie – Giurisdizione del g.o. &#8211; Sussistenza</p>
<p>2. Contributi e provvidenze &#8211; IV Bando e-commerce ex L. 388/2000 &#8211; Liquidazione delle agevolazioni – Impiego di oltre tre anni per la definizione delle singole posizioni e per l’ammissione al finanziamento – Irragionevolezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto aventi ad oggetto posizioni di diritto soggettivo, le controversie inerenti la fase di liquidazione delle agevolazioni di cui all’art. 103, comma V e comma VI, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella quale la P.A. non è titolare di poteri valutativi ed il decreto di liquidazione dei benefici costituisce atto non provvedimentale esecutivo di determinazioni in precedenza assunte.</p>
<p>2. Appare incompatibile con i normali canoni di ragionevolezza, oltre che con le legittime aspettative dei soggetti che abbiano investito risorse nella predisposizione dei progetti ammessi alle agevolazioni di cui all’art. 103, comma V e comma VI, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’impiego, da parte della P.A., di oltre tre anni di tempo per la definizione delle singole posizioni e per l’ammissione al finanziamento di quelle positivamente scrutinate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/21975_21975.pdf">clicca qui</a></p>
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		<title>Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2014 n.18297</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-roma-sentenza-16-9-2014-n-18297/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-roma-sentenza-16-9-2014-n-18297/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2014 n.18297</a></p>
<p>Giudice dr.ssa M. Carpinella R. Gallo e R. Pessino (avv.ti A. De Nicola, L. Cesaro e V. Paoletti Gualandi) e G. Piantini (avv.ti G. Frau, F. Verna e F. Fioravanti) vs Ligestra Tre s.r.l. (avv. prof. G. Niccolini) e Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura Generale dello Stato) 1. Amministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-roma-sentenza-16-9-2014-n-18297/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2014 n.18297</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-roma-sentenza-16-9-2014-n-18297/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2014 n.18297</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giudice dr.ssa  M. Carpinella<br /> R. Gallo e R. Pessino (avv.ti A. De Nicola, L. Cesaro e V. Paoletti Gualandi) e G. Piantini (avv.ti G. Frau, F. Verna e F. Fioravanti) vs Ligestra Tre s.r.l. (avv. prof. G. Niccolini) e Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Amministrazione pubblica – Comitato SIR – Organo straordinario della p.a. &#8211; Componenti – Natura – Funzionari onorari – Caratteristiche.						</p>
<p>2.	Giurisdizione e competenza – Funzionario onorario – Membro del Comitato SIR – Domanda giudiziale – Maggior compenso &#8211; Determinazione – Discrezionalità della p.a. – Controversia – Giurisdizione del G.A. – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Ai componenti del Comitato per l&#8217;intervento nella SIR — organo straordinario della pubblica amministrazione istituito, prima con DPCM del 17.7.1980 e poi con DPCM del 5.9.1980, per perseguire finalità specifiche ed eccezionali attribuitegli con diverse leggi speciali — deve riconoscersi la natura di funzionari onorari e non di pubblici dipendenti. Infatti, si configura la posizione del funzionario onorario quando esiste un rapporto per lo svolgimento di funzioni pubbliche, ma mancano gli elementi caratterizzanti dell&#8217;impiego pubblico, quali la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali, l&#8217;inserimento strutturale del dipendente nell&#8217;apparato organizzativo della p.a., Io svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego, il carattere retributivo — perché inserito in un rapporto sinallagmatico — del compenso percepito dal pubblico dipendente, la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto di pubblico impiego.						</p>
<p>2.	In materia di controversie relative ai funzionari onorari rientra nella giurisdizione del G.O. (salvo espressa previsione contraria) la controversia avente ad oggetto la domanda con la quale il funzionario onorario chiede che gli venga liquidato l&#8217;emolumento normativamente stabilito, in quanto la posizione giuridica dedotta in giudizio ha consistenza di diritto soggettivo già predeterminato nell&#8217;an e nel quantum; di contro, la controversia rientra nella giurisdizione del G.A. quando, in difetto di specifiche previsioni di legge, il trattamento economico resta affidato alle libere e discrezionali determinazioni dell&#8217;autorità che procede all&#8217;investitura ed è esclusivamente finalizzato al pubblico interesse, configurandosi, pertanto, la posizione del funzionario come di mero interesse legittimo. Nella specie sussiste la giurisdizione del G.A.  in materia di compensi spettanti ai componenti del Comitato per l’intervento nella SIR (Società Italiana Resine) quali funzionari onorari in quanto i relativi criteri di determinazione non sono predeterminati ex lege ma sono frutto di libere e discrezionali scelte della p.a..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>Tribunale di Roma &#8211; Ordinanza &#8211; 2/5/2013 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-roma-ordinanza-2-5-2013-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-roma-ordinanza-2-5-2013-n-0/</guid>

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<p>Pres. Covelli, Rel. Curatola Casalanguida A.F. e Di Zillo M. (Avv. C. Belli) c/ Comune di Petacciato (Avv. E. Lombardi) sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;azione di classe promossa contro un gestore del servizio idrico 1. Servizi pubblici – Servizio idrico – Azione di classe – Gestore del servizio – Legittimazione passiva – Sussiste</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-roma-ordinanza-2-5-2013-n-0/">Tribunale di Roma &#8211; Ordinanza &#8211; 2/5/2013 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Covelli, Rel. Curatola Casalanguida A.F. e Di Zillo M. (Avv. C. Belli) c/ Comune di Petacciato (Avv. E. Lombardi)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;azione di classe promossa contro un gestore del servizio idrico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizi pubblici – Servizio idrico – Azione di classe – Gestore del servizio – Legittimazione passiva – Sussiste &#8211; Ragioni.  	</p>
<p>2. Servizi pubblici – Servizio idrico – Azione di classe – Ammissibilità &#8211; Ragioni – P.A. e consumatori – Rapporto privatistico – Diritti soggettivi.	</p>
<p>3. Servizi pubblici – Class action amministrativa &#8211; Class action dei consumatori &#8211; Differenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’azione di classe di cui all’art. 140 bis, comma 12 del Codice del Consumo – che tutela gli utenti che versano nei confronti della stessa impresa in situazione omogenea &#8211; può essere proposta anche nei confronti dei gestori di servizi pubblici, come il servizio idrico, o di pubblica utilità. Infatti, detti gestori rientrano nella nozione di “impresa” tenuta al risarcimento che va intesa in senso ampio, a prescindere dal perseguimento di uno scopo di lucro. 	</p>
<p>2.  Le controversie aventi ad oggetto rapporti di utenza di un servizio pubblico non investono scelte discrezionali della P.A., né provvedimenti amministrativi, ma riguardano rapporti di natura privatistica (somministrazione di acqua) anche se intercorsi con un soggetto pubblico. Pertanto, in tali ipotesi si verte in tema di diritti soggettivi tutelabili anche mediante l’azione di classe. 	</p>
<p>3. La class action disciplinata dal codice del consumo va distinta dalla class action amministrativa. Infatti, l’azione civilistica protegge il consumatore dallo squilibrio di posizioni sul mercato, con effetti limitati alla fase del contratto, mentre quella verso la P.A. interviene sullo stesso processo di produzione del servizio. Inoltre, mentre la class action del codice del consumo ha una funzione satisfattoria collettiva poiché consente una tutela risarcitoria nei confronti di tutti gli utenti che abbiano aderito, la class action amministrativa non ha natura satisfattoria diretta, ma mira a ricondurre l’azione della p.A. o dei gestori del servizio pubblico entro i canoni di correttezza e di buona amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2013 n.8530</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-roma-sentenza-18-4-2013-n-8530/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-roma-sentenza-18-4-2013-n-8530/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-roma-sentenza-18-4-2013-n-8530/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2013 n.8530</a></p>
<p>Giud. Scerrato Parmalat S.p.a. (Avv.ti M. Confortini, G. Alpa e R. Vaccarella) c/ Roma Capitale (Avv.ti N. Sabato e A. Mazziotti) e Ariete Fattoria Latte Sano S.p.a. (Avv.ti M. Sanino, M. A. Pugliese, F. L. Braschi e r. Arbib) 1. Contratti della P.A. – Acquisto a non domino – Condizioni</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-roma-sentenza-18-4-2013-n-8530/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2013 n.8530</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giud. Scerrato<br /> Parmalat S.p.a. (Avv.ti M. Confortini, G. Alpa e R. Vaccarella) c/ Roma Capitale (Avv.ti N. Sabato e A. Mazziotti) e Ariete Fattoria Latte Sano S.p.a. (Avv.ti M. Sanino, M. A. Pugliese, F. L. Braschi e r. Arbib)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Acquisto a non domino – Condizioni – Compravendita – Società controllante – Società controllata – Controllo totalitario –Titolo – Requisiti – Astratta idoneità – Mancanza – Conseguenza –  Nullità acquisto – Sussiste.	</p>
<p>2.  Compravendita – Società controllante – Società controllata – Controllo totalitario – Identità stato soggettivo – Buona fede – Assenza – Sussiste – Conseguenza – Acquisto a non domino – Inconfigurabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di acquisto a non domino, il titolo, costituito da un atto di disposizione avente ad oggetto un bene altrui, deve essere privo di vizi intrinseci, sia di forma che di sostanza, in quanto necessita il requisito della astratta idoneità a trasferire la proprietà. Ne consegue che non soddisfa i requisiti di cui all’art.1153 c.c. il conferimento di beni in natura in conto aumento di capitale allorquando l’originario contratto attributivo dei diritti sui beni in capo al cedente viene dichiarato nullo. (Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che la declaratoria di nullità del contratto originario di acquisto del pacchetto azionario di maggioranza di società determina un effetto automatico di travolgimento di tutti gli atti dispositivi successivi riguardanti il suddetto, con conseguente restituzione del pacchetto azionario all’originario proprietario)	</p>
<p>2. In materia di acquisto a non domino, il controllo per intero che la società cedente esercita sulla cessionaria determina, nell’ambito dei rapporti dispositivi tra le stesse, una coincidenza dello stato soggettivo degli organi amministrativi, stante il rapporto di immedesimazione organica sussistente tra le parti. Di conseguenza, l’assenza della buona fede soggettiva in capo alla cedente determina l’impossibilità per la cessionaria controllata di effettuare l’acquisto sia ai sensi dell’art.1153 c.c., nonché attraverso l’istituto dell’usucapione ex art.1161 c.c..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2009 n.3661</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-roma-sentenza-24-2-2009-n-3661/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-roma-sentenza-24-2-2009-n-3661/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-roma-sentenza-24-2-2009-n-3661/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2009 n.3661</a></p>
<p>Pres. Monsurrò Est. Dell’Orfano</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-roma-sentenza-24-2-2009-n-3661/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2009 n.3661</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Monsurrò  Est. Dell’Orfano<brZ Codacons (Avv. C. Rienzi) c/ Alitalia S.p.a. (Avv. M. Nuzzo, G. Gabrielli)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la legittimazione delle associazioni dei consumatori ad impugnare gli atti del consiglio di amministrazione di una società a partecipazione pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Enti pubblici e privati – Società a partecipazione pubblica – Consiglio di amministrazione – Atti – Impugnazione &#8211; Associazioni dei consumatori – Legittimazione – Presupposti.	</p>
<p>2. Enti pubblici e privati – Società a partecipazione pubblica &#8211; Consiglio di amministrazione – Delibera – Impugnazione – Socio – Legittimazione – Condizioni – Lesione diritti soggettivi.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le associazioni dei consumatori – nella specie il Codacons – sono legittimate ad impugnare gli atti dell’organo amministrativo di una società a partecipazione pubblica – nella specie l’Alitalia – soltanto se riguardano direttamente l’erogazione e l’organizzazione di un pubblico servizio e se sono suscettibili di incidere direttamente su posizioni di interesse degli utenti. Infatti, la legittimazione ad agire di tali associazioni va verificata caso per caso alla luce dei provvedimenti effettivamente impugnati e della loro concreta attitudine a ledere, in rapporto di diretta congruità, gli interessi cui l’ente è portatore. 	</p>
<p>2. Il socio di una società  &#8211; nella specie a partecipazione pubblica &#8211; è legittimato ad impugnare soltanto le delibere del consiglio di amministrazione che ledono un suo diritto soggettivo nei confronti della società stessa ( ex art. 2388 c.c.). Di conseguenza, è inammissibile l’impugnazione, da parte di un socio, delle delibere del consiglio di amministrazione lesive dell’interesse sociale perché adottate in violazione delle norme sulle modalità di formazione delle stesse o in violazione delle regole di buona amministrazione o comunque in violazione dello Statuto che non incidono direttamente sulla posizione del socio stesso. Infatti, in tali casi il socio può agire in difesa dei propri interessi – indirettamente lesi – con le modalità previste dal codice civile per la revoca degli amministratori, l’azione di responsabilità, la richiesta di risarcimento danni, la denunzia al collegio sindacale o al Tribunale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13898_TRIB_13898.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-roma-sentenza-24-2-2009-n-3661/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2009 n.3661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Roma &#8211; Ordinanza &#8211; 30/6/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-roma-ordinanza-30-6-2008-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-roma-ordinanza-30-6-2008-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-roma-ordinanza-30-6-2008-n-0/">Tribunale di Roma &#8211; Ordinanza &#8211; 30/6/2008 n.0</a></p>
<p>Pres. G.VETRITTO le motivazioni con le quali il Giudice del lavoro ha reintegrato il Dott. Saccà nella carica di Direttore RAI Fiction 1- Lavoro – Sanzioni disciplinari – Procedimento – Sospensione – Legittimità &#8211; Presupposti 2- Lavoro – Sanzioni disciplinari – Sospensione cautelare del lavoratore – Carattere temporaneo &#8211; Fase</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-roma-ordinanza-30-6-2008-n-0/">Tribunale di Roma &#8211; Ordinanza &#8211; 30/6/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-roma-ordinanza-30-6-2008-n-0/">Tribunale di Roma &#8211; Ordinanza &#8211; 30/6/2008 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G.VETRITTO</span></p>
<hr />
<p>le motivazioni con le quali il Giudice del lavoro ha reintegrato il Dott. Saccà nella carica di Direttore RAI Fiction</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Lavoro – Sanzioni disciplinari – Procedimento – Sospensione – Legittimità &#8211; Presupposti</p>
<p>2- Lavoro – Sanzioni disciplinari – Sospensione cautelare del lavoratore – Carattere temporaneo &#8211; Fase di accertamento – Conclusione &#8211;  Conseguenze sulla sospensione – Cessazione dell’efficacia</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- Atteso che il profilo disciplinare e quello penale, anche ove collegati, sono e restano distinti, la sospensione del procedimento disciplinare avviato dal datore di lavoro, finalizzata ad acquisire le risultanze del procedimento penale in corso nei confronti del lavoratore, può ritenersi legittima solo là dove specifiche esigenze correlate alla posizione concreta del dipendente, al tipo di contestazioni mossegli ed alla natura dei reati per i quali è indagato, ovvero imputato, giustifichino un esercizio del potere disciplinare subordinato all’accertamento in sede penale di responsabilità del lavoratore. In caso contrario, lungi dall’esercitare un potere discrezionale, la parte datoriale, in violazione di qualsiasi principio di correttezza e buona fede, si limiterebbe ad affidare ad altri il compito di valutare la legittimità o meno del comportamento del proprio dipendente, sotto profili diversi da quelli che dovrebbero essere vagliati in sede disciplinare.</p>
<p>2- La sospensione cautelare del lavoratore, essendo una misura provvisoria e strumentale all’accertamento dei fatti addebitati al lavoratore, è strettamente connessa al procedimento disciplinare, tanto da trovarsi rispetto ad esso in una sorta di dipendenza funzionale. Ne consegue che la sospensione cautelare ha carattere temporaneo e cessa di avere efficacia qualora la fase dell’accertamento dei fatti sia conclusa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione il documento <a href="/static/pdf/g/12859_TRI_12859.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-roma-ordinanza-30-6-2008-n-0/">Tribunale di Roma &#8211; Ordinanza &#8211; 30/6/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2004 n.1550</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-roma-sentenza-23-1-2004-n-1550/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-roma-sentenza-23-1-2004-n-1550/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-roma-sentenza-23-1-2004-n-1550/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2004 n.1550</a></p>
<p>Perrella c. Amministrazione Consiglio di Stato – Tribunali Amministrativi Regionali Pubblico impiego – Amministrazione Consiglio di Stato – Tribunali Amministrativi Regionali – Corsi di riqualificazione professionale – art. 11 d.lgs 287/99 – partecipazione di personale in posizione di comando – è esclusa. Ai corsi di riqualificazione professionale indetti nell’ambito dell’amministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-roma-sentenza-23-1-2004-n-1550/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2004 n.1550</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-roma-sentenza-23-1-2004-n-1550/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2004 n.1550</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Perrella c. Amministrazione Consiglio di Stato – Tribunali Amministrativi Regionali</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Amministrazione Consiglio di Stato – Tribunali Amministrativi Regionali – Corsi di riqualificazione professionale – art. 11 d.lgs 287/99 – partecipazione di personale in posizione di comando – è esclusa.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai corsi di riqualificazione professionale indetti nell’ambito dell’amministrazione Consiglio di Stato – Tribunali Amministrativi Regionali non può partecipare personale in posizione di comando, stabilendo il vigente ccnl una riserva in favore degli impiegati di ruolo; i contratti conseguenziali al bando illegittimo sono pertanto nulli.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ai corsi di riqualificazione ex art. 11 d.lgs. 287/99 può partecipare il solo personale di ruolo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>Repubblica Italiana<br />In nome del Popolo italiano </b></p>
<p>Il Giudice del Lavoro di Roma, Dott. Eugenio Grisanti, all’udienza del 23.1.2004 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta la n.211550/2002 pendente tra<br />
<b>Perrella Giosuè</b>, in proprio e quale coordinatore regionale del Lazio e territoriale di Roma, per la CISL FPS (omissis)<br />
e<br />
<b>Amministrazione Consiglio di Stato </b>– Tribunali Amministrativi Regionali e nei confronti (omissis)<br />
Oggetto: riassunzione di giudizio di merito a seguito di procedimento cautelare d’urgenza.</p>
<p align=center><b>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO </b></p>
<p>Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere dipendenti dell’Amministrazione autonoma C.d.S. &#8211; T.A.R.; di avere partecipato ai corsi di riqualificazione indetti con bando 8.3.2001 ex art. 11 d.lgs. 287/99 per 121 posti area funzionale B (pos. ec. B3: profilo di assistente) classificandosi oltre la 121^ posizione; che a loro dire sarebbe stata consentita illegittimamente la partecipazione a detti corsi di personale anche in posizione di comando da altre amministrazioni in contrasto con quanto previsto dall’art. 8 c.c.n.l. dell’amministrazione di appartenenza; che in precedenza ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. era stato rigettato per difetto del c.d. “periculum in mora” e che con ord. 17.4.02 era stata disposta l’ammissione con riserva dei ricorrenti classificatisi in graduatoria rispettivamente ai nn. 137, 141, 142 e 143 (mentre i soggetti provenienti dall’amministrazione resistente classificatisi nelle prime 121 posizioni della graduatoria erano 21 più 2 al n.129 e 139); chiedono di essere inseriti in graduatoria con pedissequa applicazione delle riserve di posti previste dagli accordi sindacali del 14.7.00 e dal 18.9.00 con priorità, in graduatoria, rispetto agli aspiranti provenienti dall’esterno dell’amministrazione (…) in giudizio e, comunque, non di ruolo, procedendosi, se del caso, alla correzione della graduatoria; in subordine, dichiararsi l’illegittimità del bando nel punto in cui permette di estendere a tutto il personale (interno ed esterno) di concorrere alla quota del 70% dei posti attualmente vacanti con esclusione dei profili professionali dell’area C (pos. ec. C3) in contrasto con i suddetti accordi sindacali di cui all’art. 8 c.c.n.l.<br />Nessuno dei convenuti si è costituito nel presente giudizio a differenza di quanto accaduto nel procedimento sommario, così come i soggetti intervenienti in tale ultimo procedimento.<br />Su istanza del procuratore la causa venne rinviata con termini per note all’udienza del 23.1.2004, discussa e decisa come da separato dispositivo.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE </b></p>
<p>Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.<br />Osserva questo Giudice che da un lato l’art. 11 d.lgs. 287/99 riconduce indistintamente tutto il personale nella riqualificazione professionale, demandando alla contrattazione collettiva di procedere alla determinazione (recte attuazione) delle modalità operative della riqualificazione stessa, dall’altro lato l’art. 8 c.c.n.l. di categoria 1 prescrive la ripartizione delle percentuali di accesso alle posizioni economiche delle aree funzionali che deve avvenire attraverso lo strumento concorsuale della riqualificazione ma nell’inderogabile rispetto delle quote concordate tra le parti. Perciò il contingente di cui al bando (70%) è pari a quello concordato in sede sindacale, ragion per cui il personale “comandato” non poteva partecipare poiché la percentuale così fissata doveva essere riservata esclusivamente agli impiegati di ruolo (quali i ricorrenti) dell’amministrazione di appartenenza di qui convenuta in giudizio.<br />Quest’ultima, rimasta contumace, ha posto in essere un comportamento in contrasto con l’autonomia collettiva così come espressasi nei divisati accordi sindacali, in tal modo violando il bando di concorso, di per sé illegittimo poiché in contrasto con norme di legge.<br />Del resto la normativa pattizia è, nella presente fattispecie, pur essa, quale fonte secondaria, regolatrice dei rispettivi rapporti di lavoro degli odierni ricorrenti, e come tale abilitata a determinarne il contenuto, idonea ad incidere nell’azione amministrativa della convenuta. Da qui la nullità dei singoli contratti, conseguenziali al bando illegittimo, stipulati dall’amministrazione e l’affermazione del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti, in pedissequa applicazione della riserva di posti prevista dagli accordi del 14.7.00 e 18.9.00 con prevalenza sulle posizioni di graduatoria dei partecipanti provenienti dall’esterno dell’amministrazione e comunque non in ruolo presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR.; con la conseguente condanna dell’amministrazione ad adottare gli opportuni provvedimenti mediante l’avvio della procedura di riqualificazione e quindi della stipula dei relativi contratti di lavoro, legittimanti la progressione in carriera ai soggetti risultati in posizioni utili di graduatoria, previa correzione della stessa.<br />Le spese di lite seguono la soccombenza.<br />
Roma, 23.1.2004</p>
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