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	<title>Tribunale di Potenza Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Tribunale di Potenza Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Tribunale di Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.37</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-potenza-sentenza-13-2-2020-n-37/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-potenza-sentenza-13-2-2020-n-37/">Tribunale di Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.37</a></p>
<p>R. de Bonis giudice monocratico; (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valerio Di Palma) Pubblico impiego: il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dÃ  titolo ad un corrispondente ristoro economico se l&#8217;interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-potenza-sentenza-13-2-2020-n-37/">Tribunale di Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.37</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-potenza-sentenza-13-2-2020-n-37/">Tribunale di Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.37</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. de Bonis giudice monocratico;  (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valerio Di Palma)</span></p>
<hr />
<p>Pubblico impiego:  il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dÃ  titolo ad un corrispondente ristoro economico se l&#8217;interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore. Â </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. &#8211; Pubblico Impiego &#8211; ferie &#8211; mancato godimento &#8211; conseguenze.<br /> <br /> 2. &#8211; Processo &#8211; pubblicazione della sentenza &#8211; art. 120 C.P.C. &#8211; presupposti.<br /> </span></p>
<hr />
<p><em>1. Nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dÃ  titolo ad un corrispondente ristoro economico se l&#8217;interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore.</em><br /> <br /> <em>2. La pubblicazione della sentenza ex art. 120 C.P.C. può essere disposta dal giudice solo in presenza di una compiuta prova in ordine al danno che la domandata pubblicità  andrebbe a riparare.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba DeBonis, all&#8217;udienza del 13 febbraio 2020 ha pronunciato la seguente <br /> SENTENZA<br /> nella causa civile iscritta al n. 3121/2017 R.G. vertente <em>fra </em>Xx , nato a <em>omiss </em>il<em>omissis </em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valerio Di Palma ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla via Frigerio n. 3, giusta mandato in atti; RICORRENTe <br /> <em>e</em><br /> COMUNE DI POTENZA, in persona del sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. ed elettivamente domiciliato presso la sede legale dell&#8217;ente, in Potenza, alla via N. Sauro, Palazzo della Mobilità , giusta mandato in atti; RESISTENTe <br /> Conclusioni: come in atti. <br /> <br /> <strong>FATTO E DIRITTo </strong>1 <strong>1. </strong>Con ricorso, depositato il 14.10.2017 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il Tribunale e domandava, accertata la illegittimità  e/o illiceità  del provvedimento di decadenza dalle funzioni di Dirigente U.D. Manutenzione Urbana e, per l&#8217;effetto, del conseguito provvedimento di assegnazione ad altro inferiore ed incompatibile incarico dirigenziale, <br /> a). annullare o disapplicare i decreti sindacali n. 16/2017 e n. 17/2017 e per l&#8217;effetto condannare il comune al pagamento della differenza retributiva non percepita, oltre accessori, nel periodo di assegnazione a nuovo ed inferiore incarico e, ove occorra, a rinnovare le comunicazioni di rito all&#8217;INPS in ordine al calcolo della pensione o del trattamento di fine servizio; nonchè, in via autonoma;<br /> b). accertare il diritto all&#8217;indennità  sostitutiva delle ferie (giorni 152) non godute per eccezionali ed ineludibili esigenze di servizio imposte dall&#8217;amministrazione datrice e, per l&#8217;effetto, condannare l&#8217;Ente convenuto al pagamento della somma lorda di € 47.325,20, oltre accessori o, in via subordinata, nella minor somma specificata in ricorso; con istanza di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.a., nelle modalità  che si vorranno stabilire, sui quotidiani locali a ristoro del danno morale subito (non volendo il ricorrente rivendicare risarcimento monetario); <br /> con vittoria di spese. <br /> A fondamento della domanda allegava: di essere stato assunto dall&#8217;Ente convenuto a far data dall&#8217;1.07.1987 con la qualifica di funzionario tecnico e, dall&#8217;anno 1998, a seguito di procedura di selezione, con lo status di dirigente; che, con decreto sindacale n. 91 del 30.12.2004, veniva affidata al ricorrente la responsabilità  dell&#8217;U.D. &#8220;Manutenzione e Servizi Tecnici&#8221; fino all&#8217;anno 2009; che, con decreto n. 10 del 31.12.2009, gli veniva affidata, per tre anni, l&#8217;U.D. &#8220;Protezione Civile-Ricostruzione-Gestione-Amministrativa del Patrimonio&#8221; e, poichè tale U.D. era quotata con punti 236 dal Nucleo di Valutazione dell&#8217;Ente, veniva collocata nella fascia pìù elevata di retribuzione annua di posizione vigente nell&#8217;ente sulla base del CCNL di settore; che tale retribuzione di posizione veniva mantenuta dal ricorrente anche per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e fino al mese di gennaio 2017; che a gennaio 2017, ad un solo mese del giÃ  previsto pensionamento per vecchiaia, al ricorrente (assentatosi per infortunio dal 15.01.2017) veniva revocato l&#8217;incarico di dirigente della U.D. &#8220;Manutenzione Urbana&#8221; (massima fascia retributiva annua) ed assegnato l&#8217;incarico di dirigente della U.D. &#8220;Polizia Locale&#8221; di fascia retributiva inferiore, con perdita retributiva pari ad € 530,75 lordi mensili, incidente pure sulla misura della pensione e sul trattamento di fine servizio; che, in aggiunta, il ricorrente si vedeva negata la domandata indennità  sostitutiva delle ferie (pari a gg. 152) non godute per obiettiva impossibilità  entro il periodo di servizio. <br /> Allegava in diritto: la illegittimità  del decreto sindacale n. 16 del 26 gennaio 2017, con il quale veniva affidato all&#8217;ing. <em>omissis ad interim </em>l&#8217;unità  di direzione &#8220;Manutenzione urbana&#8221; fino a quel momento assegnata al ricorrente, e del decreto sindacale n. 17 del 26 gennaio 2017 con il quale si affidava al ricorrente la responsabilità  della U.D. &#8220;Polizia Locale&#8221;, la disparità  di trattamento nonchè la sussistenza delle condizione per rivendicare l&#8217;indennità  sostitutiva delle ferie non godute. <br /> Si costituiva il Comune di Potenza, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, e chiedeva, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità  del proprio operato e la infondatezza delle allegazioni avversarie. <br /> Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante l&#8217;acquisizione della produzione documentale e, all&#8217;odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all&#8217;esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. <br /> <strong>2. </strong>Il ricorso merita accoglimento. <br /> Parte ricorrente, con la prima domanda, chiede, previa disapplicazione dei decreti sindacali n. 16/2017 e n. 17/2017, aventi ad oggetto, rispettivamente, la decadenza dalle funzioni di Dirigente U.D. Manutenzione Urbana e l&#8217;assegnazione ad altro inferiore incarico dirigenziale, di condannare l&#8217;Ente convenuto al pagamento della differenza retributiva non percepita e, con la seconda domanda, rivendica il diritto all&#8217;indennità  sostitutiva delle ferie non godute e pari a n. 152 giorni, con conseguente condanna dell&#8217;amministrazione al pagamento della somma lorda di € 47.325,20, allegando la sussistenza di eccezionali ed ineludibili esigenze di servizio imposte da quest&#8217;ultima. In relazione alla prima domanda, dalla documentazione in atti si evince che, con decreto n. 70 del 26 giugno 2016, l&#8217;Amministrazione datoriale attribuiva all&#8217;ing. <em>omissis</em>l&#8217;incarico di responsabile dell&#8217;Unità  di Direzione &#8220;Manutenzione Urbana&#8221; con decorrenza immediata e per la durata di tre anni, facendo espressamente salva la revoca anticipata per &#8220;<em>&#8230;motivate ragioni organizzative e produttive, ovvero per effetto dell&#8217;applicazione del procedimento di valutazione di cui all&#8217;articolo 14, comma 2, del CCNL area dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 23 dicembre 1999, ove siano rilevati elementi negativi, quali inosservanze delle direttive del Sindaco, della Giunta e dell&#8217;Assessore di riferimento, il mancato raggiungimento al termine dell&#8217;esercizio finanziario degli obiettivi assegnati nel Piano esecutivo di gestione (PEG), responsabilità  particolarmente gravi o reiterate, e tuti gli altri casi disciplinati nel contratto collettivo di lavoro</em>&#8220;; che, con decreto n. 16 del 26 gennaio 2017, l&#8217;amministrazione comunale provvedeva ad assegnare il suddetto incarico all&#8217;ing. <em>omissis</em>e contestualmente disponeva la revoca anticipata dell&#8217;incarico medesimo al ricorrente (si veda allegati, rispettivamente, n. 26 e n. 46 del fascicolo di parte ricorrente). <br /> Orbene, non avendo l&#8217;amministrazione compiutamente allegato, prima ancora che provato, le ragioni legittimanti la revoca anticipata dell&#8217;incarico di responsabile dell&#8217;Unità  di Direzione di &#8220;Manutenzione Urbana&#8221; all&#8217;ing. <em>omissis</em>il provvedimento censurato appare privo di valida ragione giustificativa oltre che illegittimo, in quanto palesemente in contrasto con il disposto di cui all&#8217;art. 9 del Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi. <br /> Da quanto sopra emerge la conseguenziale illegittimità  del decreto sindacale n. 17/2017, non sussistendo, per le ragioni innanzi esposte, i presupposti per la revoca anticipata dell&#8217;incarico assegnato al ricorrente e, quindi, la sua assegnazione all&#8217;U.D. &#8220;Polizia Locale&#8221;. <br /> Per l&#8217;assorbente motivazione indicata, accertata incidentalmente la illegittimità  del decreto n. 16 del 26 gennaio 2017 e del conseguenziale decreto n. 17/2017, l&#8217;Ente comunale va condannato al pagamento della differenza retributiva non percepita dalla data del decreto n. 16/2017 alla data del pensionamento del ricorrente, ossia fino al 28.02.2017 e va, altresì¬, condannato a rinnovare, ove occorra, le comunicazioni di rito all&#8217;INPS in ordine al calcolo della pensione o del trattamento di fine servizio. <br /> In relazione alla seconda domanda giova ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale. <br /> L&#8217;art. 5, comma 8, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dispone: &#8220;<em>Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità , dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età . Eventuali disposizioni normative e contrattuali pìù favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità  disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile</em>&#8220;. <br /> La giurisprudenza di legittimità , con orientamento costante, ha al riguardo chiarito che &#8220;<em>Nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dÃ  titolo ad un corrispondente ristoro economico se l&#8217;interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore</em>&#8221; (<em>ex multis </em>Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 20091 del 30.07.2018). <br /> Tanto premesso, e passando all&#8217;esame del caso di specie, avendo parte ricorrente compiutamente allegato e documentalmente dimostrato gli obiettivi gestionali, gli incarichi e le funzioni affidatigli, la circostanza di aver dovuto sostituire l&#8217;ing. <em>omissis</em>nonchè il proprio stato di malattia, si ritiene che tali circostanze integrino quelle &#8220;<em>eccezionali e motivate esigenze di servizio</em>&#8221; nonchè la causa di forza maggiore, con riguardo al dedotto periodo di malattia, legittimanti il riconoscimento del diritto all&#8217;indennità  sostitutiva per ferie non godute. <br /> Provato l&#8217;<em>an</em>, in relazione alÂ <em>quantum </em>si osserva che, nel rito del lavoro il convenuto ha l&#8217;onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall&#8217;attore, ai sensi dell&#8217;art 416 c.p.c., anche nell&#8217;ipotesi in cui lo stesso contesti, in radice, la sussistenza del credito e tale onere è previsto in funzione della tendenziale celerità  del processo del lavoro, che tende a consentire all&#8217;attore di conseguire rapidamente una pronuncia riguardo al bene reclamato (cfr. <em>ex plurimi</em>s Cass. 18378/2009). <br /> Ed ancora, la Suprema Corte ha condivisibilmente sostenuto che la contestazione dei conteggi deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità  o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. n. 85/2003). Nell&#8217;odierna controversia la parte convenuta nulla ha contestato in relazione alÂ <em>quantum </em>rivendicato e la prova documentale acquisita ha suffragato le allegazioni attoree. <br /> Per le ragioni esposte, in accoglimento della domanda, va dichiarato il diritto della parte ricorrente all&#8217;indennità  sostitutiva delle ferie non godute per n. 152 giorni e, per l&#8217;effetto, il Comune di Potenza, in persona del Sindaco p.t., va condannato al pagamento della somma lorda di € 47.325,20, oltre accessori come per legge. Non merita accoglimento, invece, l&#8217;istanza di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c., non avendo parte ricorrente, al di lÃ  delle mere affermazioni, compiutamente provato, in conformità  a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità  al riguardo, il danno che la domandata pubblicità  della presente decisione andrebbe a riparare. <br /> <strong>3. </strong>Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018. <br /> <strong>P.Q.M.</strong><br /> il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da <em>omissis </em>, con ricorso depositato il 12.10.2017, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così¬ provvede: 1) accertata incidentalmente la illegittimità  del decreto n. 16 del 26 gennaio 2017 e del decreto sindacale n. 17/2017, condanna il Comune di Potenza, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, al pagamento della differenza retributiva non percepita dalla data del decreto n. 16/2017 alla data del pensionamento del ricorrente, ossia fino al 28.02.2017 nonchè a rinnovare, ove occorra, le comunicazioni di rito all&#8217;INPS in ordine al calcolo della pensione o del trattamento di fine servizio del <em>omissis:</em><br /> 2) dichiara il diritto della parte ricorrente all&#8217;indennità  sostitutiva delle ferie non godute per n. 152 giorni e, per l&#8217;effetto, condanna il Comune di Potenza, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, al pagamento della somma lorda di € 47.325,20, oltre accessori come per legge; <br /> 3) rigetta la domanda ex art. 120 c.p.c.; 4) condanna il Comune di Potenza, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 5.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge. <br /> Potenza, 13 febbraio 2020. <br /> Il Giudice del Lavoro <em>Rosalba De Bonis </em></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-potenza-sentenza-13-2-2020-n-37/">Tribunale di Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2020 n.37</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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