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	<title>Tribunale di Pisa Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Tribunale di Pisa Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Tribunale di Pisa &#8211; Ordinanza &#8211; 15/11/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-pisa-ordinanza-15-11-2007-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-pisa-ordinanza-15-11-2007-n-0/">Tribunale di Pisa &#8211; Ordinanza &#8211; 15/11/2007 n.0</a></p>
<p>Giudice Istruttore: L.Magnesa Intesa Gestione Crediti s.p.a. ed Italfondiario s.p.a. (Avv.ti Giuseppe F.M. La Scala, L. Cipolla, E. Jaccheri) c. Consorzio Agrario Provinciale di Pisa (Avv.to G.Scarafiocca) e nei c. di Federconsorzi, Federazione Italiana Consorzi Agrari in c.p. (n.c.) Riassunzione del giudizio &#8211; Notifica dell’atto al difensore privo di valida</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-pisa-ordinanza-15-11-2007-n-0/">Tribunale di Pisa &#8211; Ordinanza &#8211; 15/11/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-pisa-ordinanza-15-11-2007-n-0/">Tribunale di Pisa &#8211; Ordinanza &#8211; 15/11/2007 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giudice Istruttore: L.Magnesa<br /> Intesa Gestione Crediti s.p.a. ed  Italfondiario s.p.a. (Avv.ti Giuseppe F.M. La Scala, L. Cipolla, E. Jaccheri) c. Consorzio Agrario Provinciale di Pisa (Avv.to G.Scarafiocca) e nei c. di Federconsorzi, Federazione Italiana Consorzi Agrari in c.p. (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Riassunzione del giudizio &#8211; Notifica dell’atto al difensore privo di valida procura – Invalidità &#8211; Estinzione del giudizio ex art. 307 u.c. c.p.c. – Possibilità &#8211; Dichiarazione di interruzione ex art. 300 c.p.c. ad opera del procuratore in assenza di valida procuratore &#8211; Nullità &#8211; Eccezione sollevata successivamente all’intervenuta riassunzione &#8211; Inefficacia &#8211; Rinuncia tacita ex art. 157, III comma c.p.c.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’invalidità della riassunzione derivante dall’avvenuta notifica dell’atto al domicilio del procuratore ex art. 170 c.p.c., allorché questi sia privo di valida procura, determina l’estinzione del processo ove la parte ritenuta in tal modo contumace si costituisca e formuli la relativa eccezione.<br />
Non osta a tale estinzione la circostanza per cui la dichiarazione di interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. sia stata a suo tempo effettuata dal medesimo procuratore privo di valida procura. Infatti, l’iniziativa di riassumere il giudizio e la successiva condotta processuale di controparte, con lo svolgimento di regolare attività difensiva, rendono improponibile la declaratoria di nullità del provvedimento interruttivo, stante il chiaro disposto di cui all’art. 157, III comma, c.p.c.<br />
Ove l’eccezione di nullità della costituzione di parte resistente sia stata sollevata formalmente solo in un tempo successivo all’interruzione ed alla successiva riassunzione, alla medesima eccezione non può ricondursi l’effetto di retroagire alla contestata dichiarazione di interruzione del giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>TRIBUNALE DI PISA</p>
<p>Udienza del 15.11.2007</p>
<p>Il G.I. 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>rilevato <br />
&#8211; che non potendosi ipotizzare l’inesistenza di un’attività processuale da parte del procuratore di cui si dubita della regolare costituzione in favore di e rappresentanza della parte resistente, ma semmai di nullità della medesima e della relativa dichia<br />
&#8211; che in ogni caso la eccezione di nullità della costituzione in giudizio della resistente è stata sollevata formalmente solo a seguito dell’ordinanza collegiale del 16-23/10/06, ma alla medesima eccezione non può riconoscersi l’effetto di retroagire alle<br />
&#8211; preso atto dell’eccezione di estinzione sollevata tempestivamente dal resistete con comparsa di costituzione e nuovo mandato al difensore;<br />
&#8211; letto l’art. 307, u.c. de codice di rito<br />
<b></p>
<p align=center>
DICHIARA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>estinto il processo.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Pisa &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2007 n.772</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-pisa-sentenza-15-10-2007-n-772/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-pisa-sentenza-15-10-2007-n-772/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-pisa-sentenza-15-10-2007-n-772/">Tribunale di Pisa &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2007 n.772</a></p>
<p>Giudice unico dr.ssa R. Santoni Rugiu Meloni Antonio (Avv. G. Scarafiocca) c. Ministero della Giustizia (dr.G.Farinella) in tema di &#8220;mansioni superiori&#8221; Dirigenti UNEP &#8211; Mansioni superiori &#8211; Diritto alle differenze retributive -Sussiste a decorrere dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al D.M. 6.4.2001 &#8211; Ampiezza e complessità dell’ufficio &#8211;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-pisa-sentenza-15-10-2007-n-772/">Tribunale di Pisa &#8211; Sentenza &#8211; 15/10/2007 n.772</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giudice unico dr.ssa R. Santoni Rugiu<br /> Meloni Antonio (Avv. G. Scarafiocca) c. Ministero della Giustizia (dr.G.Farinella)</span></p>
<hr />
<p>in tema di &#8220;mansioni superiori&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Dirigenti UNEP &#8211; Mansioni superiori &#8211; Diritto alle differenze retributive -Sussiste a decorrere dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al D.M. 6.4.2001 &#8211; Ampiezza e complessità dell’ufficio &#8211; Rilevano</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel periodo di vigenza della l. 312/1980 la disciplina vigente consentiva l’attribuzione delle funzioni di direzione degli uffici NEP sia al personale inquadrato nella VIII qualifica funzionale sia ai lavoratori cui fosse stata attribuita la VII qualifica.</p>
<p>Un’identica soluzione risulta essere stata adottata dalle parti collettive, in esito alla contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico.<br />
Deve allora ritenersi che, sia nell’ordinamento di tipo pubblicistico, sia all’esito della revisione della classificazione dei profili professionali seguita alla contrattualizzazione del rapporto di impiego degli ufficiali giudiziari, all’attribuzione di funzioni di direzione di uffici NEP non corrispondesse, in via necessaria, l’assegnazione di mansioni riconducibili alla VIII qualifica funzionale prima e, poi, alle posizioni economiche C2 o C3, ciò dipendendo piuttosto dall’ampiezza e dalla complessità dell’ufficio affidato alla responsabilità del preposto.</p>
<p>Con il D.M. 6.4.2001 sono state fissate le piante organiche del personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie ed agli uffici NEP, intendendo così l’amministrazione effettuare una “ripartizione dei contingenti complessivi maggiormente rispondente alle necessità operative dei singoli uffici” quali evidenziate da un’indagine sui fabbisogni condotta dalla stessa convenuta e ”rilevata la maggiore complessità organizzativa e gestionale degli uffici giudiziari”.</p>
<p>Il citato decreto ministeriale prevede per l’ufficio NEP alla cui direzione era preposto il ricorrente una qualifica apicale corrispondente alla posizione C2. Pertanto, per il periodo successivo alla rideterminazione delle piante organiche, la corrispondenza dei compiti del dirigente, inquadrato nella posizione C1, alle mansioni proprie della posizione economica C2, deriva dallo stesso apprezzamento operato dall’amministrazione datrice di lavoro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/11187_11187.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Pisa &#8211; Ordinanza &#8211; 28/9/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-pisa-ordinanza-28-9-2007-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-pisa-ordinanza-28-9-2007-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-pisa-ordinanza-28-9-2007-n-0/">Tribunale di Pisa &#8211; Ordinanza &#8211; 28/9/2007 n.0</a></p>
<p>Presidente: M.Dell’Omo –Giudici: L.Magnesa e F.Picardi Intesa Gestione Crediti s.p.a. ed Italfondiario s.p.a. (Avv.ti Giuseppe F.M. La Scala, L. Cipolla, E. Jaccheri) c. Consorzio Agrario Provinciale di Pisa (Avv.to G.Scarafiocca) e nei c. di Federconsorzi, Federazione Italiana Consorzi Agrari in c.p. (n.c.) smarrimento copia notificata del ricorso con la procura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-pisa-ordinanza-28-9-2007-n-0/">Tribunale di Pisa &#8211; Ordinanza &#8211; 28/9/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-pisa-ordinanza-28-9-2007-n-0/">Tribunale di Pisa &#8211; Ordinanza &#8211; 28/9/2007 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente: M.Dell’Omo –Giudici: L.Magnesa e F.Picardi<br /> Intesa Gestione Crediti s.p.a. ed  Italfondiario s.p.a. (Avv.ti Giuseppe F.M. La Scala, L. Cipolla, E. Jaccheri) c. Consorzio Agrario Provinciale di Pisa (Avv.to G.Scarafiocca) e nei c. di Federconsorzi, Federazione Italiana Consorzi Agrari in c.p. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>smarrimento copia notificata del ricorso con la procura in calce, invalidità della riassunzione ed estinzione del processo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Smarrimento dell’atto processuale contenente procura in calce – Nullità – Contumacia &#8211; Ricostruzione del documento sulla base della copia fotostatica &#8211; Insufficienza &#8211; Riassunzione del processo interrotto e notifica al procuratore in assenza di valida procura &#8211; Nullità della riassunzione &#8211; Estinzione del giudizio ex art. 307 u.c. c.p.c. &#8211; Possibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Lo smarrimento della copia notificata del ricorso introduttivo in calce al quale il convenuto abbia apposto la procura alle liti rende invalida la sua costituzione.<br />
Ai fini della ricostruzione del documento smarrito non sono sufficienti né la menzione del suo avvenuto deposito effettuata nel verbale di udienza allorché in tale verbale non sia espressamente specificato che tale atto contiene la procura in calce, né la produzione della copia fotostatica dello stesso, ove questa sia contestata ex art. 2712 c.c. Tali elementi istruttori non sono inoltre sufficienti a dimostrare l’anteriorità della procura rispetto alla costituzione della parte che l’ha conferita.<br />
Allorché il processo sia stato dichiarato interrotto, ai fini della sua riassunzione, il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza non devono essere notificati al procuratore del convenuto, se questi era privo, nella fase processuale antecedente l’interruzione, di valida procura, bensì alla parte personalmente. Nel primo caso, il convenuto può sempre costituirsi, sia pur tardivamente, ed eccepire l’estinzione del giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/11280_11280.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-pisa-ordinanza-28-9-2007-n-0/">Tribunale di Pisa &#8211; Ordinanza &#8211; 28/9/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Pisa &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2005 n.1035</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-pisa-sentenza-28-11-2005-n-1035/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-pisa-sentenza-28-11-2005-n-1035/">Tribunale di Pisa &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2005 n.1035</a></p>
<p>Pres. Borri, Est. Pisano Ies di Berti Romolo s.r.l. ed altri (Avv.ti M. Calamia e M. Salvadorini) c. Acque s.p.a. (Avv.ti M. Abbagnale e G. Scarafiocca), Siat s.r.l. (Avv. P. Oliva), Comune di Pontedera (Avv. M.P. Chiti) diritto di prelazione in favore dei soci Nuovo rito societario. Pacificità dei fatti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-pisa-sentenza-28-11-2005-n-1035/">Tribunale di Pisa &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2005 n.1035</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-pisa-sentenza-28-11-2005-n-1035/">Tribunale di Pisa &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2005 n.1035</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Borri, Est. Pisano<br /> Ies di Berti Romolo s.r.l. ed altri (Avv.ti M. Calamia e M. Salvadorini) c. Acque s.p.a. (Avv.ti M. Abbagnale e G. Scarafiocca), Siat s.r.l. (Avv. P. Oliva), Comune di Pontedera (Avv. M.P. Chiti)</span></p>
<hr />
<p>diritto di prelazione in favore dei soci</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Nuovo rito societario. Pacificità dei fatti allegati e non contestati prima della notifica dell’istanza di fissazione di udienza (c.d. ficta confessio).</p>
<p>Nuovo rito societario. Decadenze. Rilevabilità soltanto su eccezione di parte nella prima istanza o difesa successiva. Conseguenze.</p>
<p>Trasferimento di quote di s.r.l. Diritto di prelazione in favore dei soci. Validità ed efficacia della denunciatio. Condizioni. Rinuncia all’esercizio del diritto. Irrevocabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel nuovo rito societario, un fatto allegato da una delle parti in giudizio (nella specie la circostanza per cui una clausola compromissoria sarebbe stata apposta allo statuto sociale in data successiva alla notifica dell’atto di citazione), ove non sia ex adverso contestato prima della notifica dell’istanza di fissazione di udienza è da ritenersi pacifico e non più contestabile (c.d. ficta confessio). Ciò in base a quanto disposto dal comma 2 bis dell’art. 10 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, introdotto dall’art. 4 del d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.<br />
L’art. 10, comma 2, del d.lgs. 5/03, stabilisce che “a seguito della notificazione dell’istanza di fissazione di udienza tutte le parti decadono dal potere di proporre nuove eccezioni, di precisare o modificare le domande o eccezioni già proposte, nonché di formulare istanze istruttorie o depositare nuovi documenti”. Viene così stabilita una regola di preclusione finale di ogni modifica o integrazione sia del thema decidendum che del thema probandum. Occorre tuttavia considerare che, nel nuovo rito societario, tutte “le decadenze sono rilevabili soltanto su eccezione della parte che vi abbia interesse da proporsi nella prima istanza o difesa successiva, a norma dell’art. 157 del codice di procedura civile” (comma 4 dell’art. 13 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, così come modificato dal d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37). Ciò vale anche per la decadenza di cui al citato art. 10 comma 2, il quale infatti prosegue affermando: “la decadenza può essere dichiarata soltanto su eccezione della parte interessata da proporsi nella prima istanza o difesa successiva a norma dell’art. 157 del codice di procedura civile.” Ne deriva che, in forza del meccanismo delle preclusioni successive, ispirato ad una radicale attuazione del principio dispositivo che permea tutto il nuovo rito, ove siano state sollevate eccezioni oltre il termine di decadenza stabilito dalla legge, la consumazione del potere di proporle deve essere a sua volta eccepita dalla controparte con il primo atto successivo. In difetto le eccezioni, ancorché sollevate tardivamente, sono da considerarsi valide ed efficaci.(1)<br />
La denunciatio è completa allorché contenga tutti gli elementi tipici ed essenziali di una proposta contrattuale di vendita ai sensi dell’art. 1325 codice civile: il soggetto proponente, il tipo di negozio giuridico da concludere, l’oggetto, il potenziale contraente, l’entità della partecipazione offerta, il prezzo concordato. Non può viceversa costituire elemento invalidante l’assenza di ulteriori specificazioni in ordine ai tempi e alle modalità di stipulazione del contratto e di pagamento del prezzo. Tali elementi non sono essenziali ai fini del perfezionarsi della proposta contrattuale, trovando, in particolare, integrazione nella legge la previsione del tempo dell’adempimento, qualora non determinato dalle parti (art. 1183 codice civile).</p>
<p>Il patto di prelazione fa sorgere “a carico del promittente l’obbligazione negativa che lo vincola a non concludere il contratto, a cui la prelazione si riferisce, con terze persone, fino a che il promissario abbia dichiarato di non accettare, o non abbia accettato nel termine convenuto …; l’altra, positiva, che vincola il promittente a comunicare al promissario le proposte a lui fatte da terzi, o che egli intende fare a terzi una volta determinatosi alla conclusione del contratto (così Cassazione 12.4.99 n. 3571 nel solco di una opinione dottrinale e giurisprudenziale prevalente), per cui solo dal momento della denunciatio si concretizza in capo al prelazionario il diritto de quo, con la facoltà anche di rinunciarvi, trattandosi di diritto di natura disponibile e potestativa.<br />
Tanto nel caso di espressa rinuncia al diritto di prelazione che di suo mancato esercizio nel termine, pattiziamente o ex lege stabilito, gli effetti sono identici: liberazione del proponente dal vincolo e facoltà per lo stesso di contrarre con terzi nel rispetto delle condizioni comunicate al prelazionario. Effetti validi e irreversibili nei confronti tanto del proponente che dei terzi aspiranti all’acquisto (vedasi Cassazione, sezione I, 15.11.93, n. 11278). Pertanto la rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione costituisce atto unilaterale, abdicativo e irrevocabile una volta giunto a conoscenza del destinatario.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Nella specie la società terza chiamata aveva eccepito una mutatio libelli da parte dell’attore, ma tale eccezione era stata sollevata solo dopo la notifica dell’istanza di fissazione di udienza. Essa avrebbe dovuto quindi considerarsi improponibile in ragione di quanto previsto dell’art.10, comma 2 del d.lgs. 5/03. Gli attori tuttavia, nella memoria successiva, non avevano eccepito la decadenza del terzo chiamato ma si erano limitati a contestare l’esistenza di una dilatazione del proprio petitum originario. Accertato viceversa che effettivamente si era presenza di una mutatio libelli, e ritenuta valida ed efficace l’eccezione, il Tribunale ha dichiarato  l’inammissibilità delle domande nuove.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>Tribunale di Pisa &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2005 n.687</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-pisa-sentenza-20-9-2005-n-687/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-pisa-sentenza-20-9-2005-n-687/">Tribunale di Pisa &#8211; Sentenza &#8211; 20/9/2005 n.687</a></p>
<p>Giudice unico dr.ssa Tarquini Pianigiani ed altri c. Ministero della Giustizia. in tema di decadenza per la proposizione di domande dei pubblici dipendenti successive al 15 settembre 2000 Ripetizione dell&#8217;indebito. Giurisdizione ordinaria o amministrativa. Art. 68 del D.Lvo. n. 29 del 1993, come novellato dall’art. 29 del D.Lvo. n. 80</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giudice unico dr.ssa Tarquini<br /> Pianigiani ed altri c. Ministero della Giustizia.</span></p>
<hr />
<p>in tema di decadenza per la proposizione di domande dei pubblici dipendenti successive al 15 settembre 2000</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ripetizione dell&#8217;indebito. Giurisdizione ordinaria o amministrativa. Art. 68 del D.Lvo. n. 29 del 1993, come novellato dall’art. 29 del D.Lvo. n. 80 dei 1998 (oggi art. 63 del D.Lvo. 30 marzo 2001, n. 165). Termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proponibilità della domanda giudiziale.Rilevanza del periodo storico cui si riferiscono i fatti materiali e le circostanze in relazione alla cui giuridica rilevanza sia sorta la controversia.<br />
Non rilevanza dell’atto di costituzione in mora, successivo al 15 settembre 2000.</p>
<p>Proponibilità della domanda dopo il 15 settembre 2000 in caso di azione a favore di un autonomo diritto a conservare il trattamento retributivo attuale senza alcuna decurtazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;atto di costituzione in mora, di provenienza dall&#8217;Amministrazione, del febbraio 2002, finalizzato al recupero delle somme che si assume essere state indebitamente percepite, pur fondando l&#8217;interesse dei ricorrenti ad agire in mero accertamento, non ha alcun rilievo sul piano della ricostruzione del petitum sostanziale (determinante ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo per costante giurisprudenza …), non determinando di per sé alcun pregiudizio o una qualsiasi decurtazione attuale del trattamento retributivo dei lavoratori attori, rilevando solo sul piano processuale in quanto in astratto produttivo della giuridica incertezza in ordine alle reciproche posizioni delle parti.</p>
<p>E&#8217; noto come l’art. 68 del D.Lvo. n. 29 del 1993, come novellato dall’art. 29 del D.Lvo. n. 80 dei 1998 (oggi art. 63 del D.Lvo. 30 marzo 2001, n. 165. recante &#8220;Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche&#8221;), nel trasferire alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di impiego pubblico escluda dal trasferimento quelle che, sebbene introdotte successivamente all’entrata in vigore del detto D.Lvo. n. 80 del 1998. abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di impiego pubblico anteriore al 30 giugno 1998, come espressamente stabilito dall&#8217;ari. 45, comma 17, dello stesso D.Lvo. n. 80 del 1998 (ed oggi dall&#8217;ari 69, settimo comma, del citato D.Lvo. n. 165/200&#8242;</p>
<p>Le Sezioni unite della Suprema Corte, interpretando questa disposizione, hanno più volte rilevato (Cass., sez. un., 20 novembre 1999, n. 808; Id., 5 febbraio 1999. n. 35; Id., 26 agosto 1998, n. 8451; Id., 30 dicembre 1998, n. 12908; Id. 27 gennaio 1999, n. 4) che essa, facendo menzione di questioni attinenti ai periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 ovvero anteriore a tale data, &#8220;utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, sicché risulta inadeguata un&#8217;opzione ermeneutica che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell’amministrazione, dell&#8217;atto di gestione del rapporto che abbia determinato l&#8217;insorgere della questione litigiosa, oppure l&#8217;arco temporale di riferimento degli effetti dì tale atto&#8221; o, infine, (e per quanto qui più interessa) &#8220;il momento di insorgenza della contestazione&#8221; (così testualmente Cass., sez. un., 12.3.2004, n. 5184).</p>
<p>Viceversa “l’accento va posto sul dato storico costituito dall&#8217;avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze &#8211; così come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia&#8221; (così ancora la decisione da ultimo citata, ma riprendendo un principio da considerarsi jus receptum), con la conseguenza che “se la lesione del diritto dei lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all&#8217;epoca della sua emanazione&#8221; (cfr. ex plurimis: Cass. [ord.],sez. un., 11.1.2005. n. 319; Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2003 n. 1809; Cass., 18 ottobre 2002 n. 14835: Cass., Sez. Un., 17 ottobre 2002 n.14766).</p>
<p>Nella specie tutti i fatti materiali e le circostanze della cui giuridica rilevanza si controverte si sono verificati in data ben anteriore al 30.6.1998, facendosi questione della debenza di somme  percepite dagli attori (almeno apparentemente) a titolo di retribuzione tra il 1994 e il 22.10.1997 … mentre nessun rilievo può attribuirsi sul piano sostanziale alla costituzione in mora del 18.2.2002, non determinando essa di per sé alcuna lesione del diritto controverso, e quindi nulla aggiungendo all’insieme di quei &#8220;fatti materiali&#8221; e di quelle &#8220;circostanze&#8221; sulle quali dovrà esercitarsi il sindacato del giudice, e risolvendosi piuttosto nella mera contestazione del diritto degli attori, idonea a fondarne l&#8217;interesse ad agire e rilevante pertanto sul piano processuale.</p>
<p>Deve quindi concludersi che, in ordine alle domande azionate, questo tribunale difetti di giurisdizione, dovendo conoscerne il giudice amministrativo, senza che in contrario rilevi il superamento  della data del 15 settembre 2000, indicata dall&#8217;art. 45, 17° comma del D.Lvo. n. 80 del 1998 (ora. art. 69, 7° comma, D.Lvo. 165 del 2001), per essere consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte l’affermazione che detto termine, pur dopo l’entrata in vigore del citato D.Lvo 165/2001, operi non quale limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale (così da ultimo ma ex plurimis Cass. [ord.], sez. un., 7.3.2003. n. 3512).</p>
<p>Diversamente si opinerebbe nel caso in cui gli attori avessero azionato un autonomo diritto a conservare il trattamento retributivo attuale senza alcuna decurtazione (in fatto riferibile ai pagamenti rateali eseguiti volontariamente all&#8217;esito della costituzione in mora con espressa riserva di ripetizione).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center>II Giudice del lavoro presso il Tribunale di Pisa</p>
<p>dott.ssa Elisabetta Tarquini, ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p></b>nella causa iscritta al N. 242/2003 RG., discussa all&#8217;udienza del 20.9.2005<br />
<b>promossa<br />
da<br />
<B>PIANIGIANI ALESSANDRO<br />
FERRARI GIULIANO<br />
 MELONI ANTONIO <br />
CASCIELLO LAURA<br />
MISSERE ANTONIO <br />
CASALINI ADRIANO <br />
ODDI SILVIA<br />
LUPO MONICA <br />
REBECHINI ANTONIETTA <br />
CAPUTO GENNARO<br />
CREA DOMENICO<br />
INSERRA MARIA <br />
TARALLO DARIO <br />
D&#8217;ERPICOENRICO<br />
NERI ROBERTA<br />
MATTERA GABRIELLA <br />
ANGELA CHINCA <br />
VIRGINIO LIONETTI <br />
GLORIA BATTAGLINI<br />
PIETRO ARNALDO <br />
AMONICA VINCENZO<br />
BERTINI ANGIOLO<br />
 VETTORI MARINELLO<br />
IOZZI IVANOBACHINI ULIANA</B></p>
<p></b>tutti elettivamente domiciliati in Pisa, via G. B. Cottolengo, 8, presso lo studio dell&#8217; Avv. Germano Scarafiocca, che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Giustizia, </b>domiciliato in Roma,via Arenula, 70, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal proprio funzionario dott. Stefano Peri</p>
<p align=center><b>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</b></p>
<p>Con ricorso depositato il 10.3.2003 gli attori indicati in epigrafe convenivano davanti a questo giudice del lavoro il Ministero della Giustizia, allegando di essere tutti ufficiali giudiziari in servizio o già in servizio presso il tribunale di Pisa, e di avere ricevuto, in data 18.2.2002 ed all&#8217;esito dell&#8217;ispezione ordinaria eseguita presso gli uffici UNEP di Pisa e Pontedera tra il 15 ottobre ed il 7 dicembre 2001, un atto di costituzione in mora, con il quale l&#8217;Amministrazione convenuta pretendeva il pagamento da ciascuno dei ricorrenti di varie somme, da tutti percepite a titolo di indennità di amministrazione, nel periodo compreso il 1994 ed il 1997, somme che l&#8217;affermato creditore assumeva indebitamente riscosse quanto alla frazione dell&#8217;indennità riferibile alla sua rivalutazione.<br />
Più specificamente, all’esito dell&#8217;ispezione,il convenuto Ministero aveva escluso che agli ufficiali giudiziari spettasse la rivalutazione dell&#8217;indennità di amministrazione per il periodo anteriore al 22.10.1997, data di entrata in vigore del contratto integrativo del CCNL del comparto Ministeri, che un simile meccanismo aveva espressamente previsto anche per gli addetti agli uffici UNEP. <br />
Di qui, secondo la tesi dell’Amministrazione, l&#8217;indebita percezione da parte degli attori delle maggiori somme da loro in effetti ricevute per il titolo de quo in data anteriore al 22.10.1997<br />
Con varie argomentazioni assumeva, in contrario, la difesa attrice il buon diritto dei lavoratori a ricevere indennità di amministrazione nella misura rivalutata fin dal 1°. 1.1994(come in atto avvenuto), cosi  essendo infondata la pretesa dell’Amministrazione di ottenerne la restituzione.<br />
Allegava tuttavia avere richiesto ed ottenuto gli attori &#8220;ad evitare l&#8217;acutizzazione del contenzioso&#8221; di poter accedere ad un pagamento rateizzato, salva la ripetizione in caso di esito vittorioso del ricorso.<br />
Ciò premesso, i ricorrenti concludevano chiedendo &#8220;dichiararsi l&#8217;infondatezza della pretesa creditoria all’Amministrazione diretta ad ottenere la restituzione delle somme (da loro) percepite a titolo di indennità di amministrazione dal 1994 al 1997, sino alla data di vigenza del contratto integrativo del CCNL Ministeri, siglato il 22 ottobre 1997&#8243;, e condannarsi il convenuto Ministero&#8221; a rifondere ai ricorrenti le somme già da questi restituite e tutte quelle che saranno restituite dagli stessi in futuro, sino<br />
alla definizione del giudizio, in base alla disposta rateazione&#8221;,con vittoria delle spese di lite.<br />
	Costituitesi il contraddittorio, l&#8217;Amministrazione resisteva nel merito, argomentando la non debenza delle somme in fatto percepite dagli attori a titolo di indennità di amministrazione, nella frazione riferibile alla rivalutazione della stessa per il periodo di causa, e concludeva per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Sostituito l&#8217;istruttore ex art. 174 c.p.c. la giudicante ravvisava una questione pregiudiziale idonea a definire il giudizio ed assegnava alle parti termine per note scritte.<br />
Infine, all&#8217;udienza indicata in epigrafe, i difensori discutevano (l&#8217;Amministrazione per la prima volta eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito ed il giudice pronunciava sentenza come da separato dispositivo di cui dava lettura,</p>
<p align=center><B>MOTIVI DELLA DECISIONE</B></p>
<p>I fatti rilevanti ai fini del decidere non sono controversi.<br />
E&#8217; invero del tutto pacifico avere gli attori, tutti ufficiali giudiziari in servizio, almeno all&#8217;epoca dei fatti in causa, presso il Tribunale di Pisa percepito le somme la cui restituzione l&#8217;Amministrazione ha preteso in via stragiudiziale nel periodo  compreso tra il 1994 ed il 22.10.1997 a titolo di rivalutazione sull&#8217;indennità di  amministrazione.<br />
Del pari incontestata (e comunque documentata) è la circostanza che il Ministero convenute non abbia compiuto alcun atto diretto ad ottenere l&#8217;adempimento coattivo dell&#8217;affermato obbligo di restituzione, avendo piuttosto gli attori, all&#8217;esito della costituzione in mora, richiesto ed ottenuto una rateizzazione dei pagamenti con riserva di ripetizione.<br />
Ciò  poste in fatto, pare innanzitutto alla decidente che oggetto delle domande attrici sia con tutta evidenza non solo in ragione del tenore delle conclusioni e delle argomentazioni del ricorso, ma più generalmente in base ai principi, il diritto dei lavoratori a percepire l&#8217;indennità di amministrazione nella misura rivalutata anche nel periodo di causa in tutta la sua durata anteriore al 30.6.1998),diritto al quale seguirebbe di necessità, così come nelle conclusioni del loro atto introduttivo.<br />
D&#8217;altro canto non può dirsi che il diritto così individuato avesse subito, all&#8217;atto dell&#8217;introduzione del presente giudizio, una lesione per fatto dell&#8217;Amministrazione, essendosi limitata la stessa a richiedere il pagamento in via stragiudiziale, senza attivare alcuna procedura diretta all&#8217;adempimento coattivo, così fondandosi senz&#8217;altro l&#8217;interesse dei ricorrenti ad agire sulla sola situazione di incertezza, in ordine alla legittimità della percezione delle somme de quibus, derivante dalla contestazione necessariamente implicata nella pretesa alla restituzione.<br />
Sembra allora a questo giudice che l&#8217;atto di costituzione in mora, di provenienza dell&#8217;Amministrazione, del febbraio 2002 non abbia alcun rilievo sul piano della ricostruzione del petitum sostanziale (determinante ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo per costante giurisprudenza: cfr. <i>ex plurimis</i>: Cass., sez. Un., 3 marzo 2003 n. 3145; Cass., Sez. Un., 10 maggio 2001 n. 186; Cass., Sez. Un., 19 novembre 1999 n. 799; Cass., Sez. Un., 30 giugno 1999 n. 379; Cass., Sez. Un., 15 luglio 1993 n. 7832), <u>non determinando di per sé alcun pregiudizio o una qualsiasi decurtazione attuale del trattamento retributivo dei lavoratori attori, </u>rilevando solo sul piano processuale in quanto in astratto produttivo della giuridica incertezza in ordine alle reciproche posizioni delle parti fondante l&#8217;interesse dei ricorrenti ad agire in mero accertamento.<br />
Né, per altro, potrebbe ritenersi essere stato azionato un autonomo diritto degli attori a conservare il trattamento retributivo attuale senza alcuna decurtazione (in fatto riferibile ai pagamenti rateali eseguiti volontariamente all&#8217;esito della costituzione in mora con espressa riserva di ripetizione), atteso il tenore delle conclusioni del ricorso, nelle quali la domala di accertamento è espressamente riferita ai diritto alla percezione dell’indennità di amministrazione nella misura rivalutata per il periodo 1994-1997, e la domanda di condanna alla restituzione di quanto spontaneamente pagato con chiarezza posta in rapporto di pregiudizialità-dipendenza rispetto al detto accertamento.<br />
E la correttezza di una simile lettura del petitum sostanziale (che identifica l&#8217;oggetto delle domande con il dritto degli attori all&#8217;indennità di amministrazione rivalutata anche tra il 1994 ed il 1997 piuttosto che con il loro attuale diritto a percepire integralmente il trattamento retributivo, senza alcuna decurtazione per effetto dei pagamenti rateali eseguiti per i fatti di cui è causa) è confermata dal tenore delle difese, tutte incentrate sul buon diritto dei lavoratori a ricevere nell&#8217;importo in effetto pagato l&#8217;indennità di amministrazione nel periodo di causa, mentre del tutto marginale (e con evidenza finalizzato ad affermarne la compatibilità con l’azione ai accertamento) è il rilievo dato agli attuali pagamenti, la cui volontarietà (nel senso meramente negativo di esecuzione in assenza di un titolo giudiziale o extragiudiziale idoneo ad imporre l’adempimento) merita comunque di essere ribadita anche ai fini che qui interessano. <br />
Descritto nei termini appena esposti l&#8217;oggetto del decidere,   quanto all’individuazione del giudice chiamato a conoscerne, è noto come l’art. 68 del D.Lvo. n. 29 del 1993, come novellato dall’art. 29 de! D.Lvo. n. 80 dei 1998 (oggi art. 63 del D.Lvo. 30 marzo 2001, n. 165. recante &#8220;Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche&#8221;), nel trasferire alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di impiego pubblico escluda dal trasferimento quelle che, sebbene introdotte successivamente all’entrata in vigore del detto D.Lvo. n. 80 del 1998. abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di impiego pubblico anteriore al 30 giugno 1998, come espressamente stabilito dall&#8217;ari. 45, comma 17, dello stesso D.Lvo. n. 80 del 1998 (ed oggi dall&#8217;ari 69, settimo comma, del citato D.Lvo. n. 165/200&#8242;<br />
Ora, le Sezioni unite della Suprema Corte, interpretando questa disposizione, hanno più volte rilevato (Cass., sez. un., 20 novembre 1999, n. 808; Id., 5 febbraio 1999. n. 35; Id., 26 agosto 1998, n. 8451; Id., 30 dicembre 1998, n. 12908; Id. 27 gennaio 1999, n. 4) che essa, facendo menzione di <i>questioni attinenti ai periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998</i> ovvero <i>anteriore a tale data, &#8220;utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, sicché risulta inadeguata un&#8217;opzione ermeneutica che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell’amministrazione, dell&#8217;atto di gestione del rapporto che abbia determinato l&#8217;insorgere della questione litigiosa, oppure l&#8217;arco temporale di riferimento degli effetti dì tale atto&#8221;</i> o, infine, (e per quanto qui più interessa) &#8220;<i>il</i> <i>momento di insorgenza della contestazione&#8221;</i> (così testualmente Cass., sez. un., 12.3.2004, n. 5184).<br />
Viceversa <i>“l’accento va</i> <i>posto sul dato storico costituito dall&#8217;avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze &#8211; così come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia&#8221;</i> (così ancora la decisione da ultimo citata, ma riprendendo un principio da considerarsi <i>jus receptum), </i>con la conseguenza che<i> “se la lesione del diritto dei lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all&#8217;epoca della sua emanazione&#8221;</i> (cfr. ex plurimis: Cass. [ord.],sez. un., 11.1.2005. n. 319; Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2003 n. 1809; Cass., 18 ottobre 2002 n. 14835: Cass., Sez. Un., 17 ottobre 2002 n.14766).<br />
Facendosi applicazione di un tale principio nella specie, pare allora, alla decidente che tutti i fatti materiali e le circostanze della cui giuridica rilevanza si controverte si siano verificati in data ben anteriore al 30.6.1998, facendosi questione della debenza di somme  percepite dagli attori (almeno apparentemente) a titolo di retribuzione tra il 1994 e il 22.10.1997, come più volte detto, mentre nessun rilievo può attribuirsi sul piano sostanziale alla costituzione in mora del 18.2.2002, non determinando essa di per sé alcuna lesione del diritto controverso, e quindi nulla aggiungendo all’insieme di quei <i>&#8220;fatti materiali&#8221; e</i> di quelle <i>&#8220;circostanze&#8221;</i> sulle quali dovrà esercitarsi il sindacato del giudice, e risolvendosi piuttosto nella mera contestazione del diritto degli attori, idonea a fondarne l&#8217;interesse ad agire e rilevante pertanto sul piano processuale.<br />
Deve quindi concludersi che, in ordine alle domande azionate, questo tribunale difetti di giurisdizione, dovendo conoscerne il giudice amministrativo, senza che in contrario rilevi il superamento  della data del 15 settembre 2000, indicata dall&#8217;art. 45, 17° comma del D.Lvo. n. 80 del 1998 (ora. art. 69, 7° comma, D.Lvo. 165 del 2001), per essere consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte l’affermazione che detto termine, pur dopo l’entrata in vigore del citato D.Lvo 165/2001, operi non quale limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale (così da ultimo ma ex plurimis Cass. [ord.], sez. un., 7.3.2003. n. 3512).<br />
La complessità e controvertibilità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite di pertinenza di tutte le parti.</p>
<p align=center><B>P.Q.M.</B></p>
<p>Visto l&#8217;art. 429 e 420 IV comma c.p.c, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara il difetto di giurisdizione e compensate le spese processuali di pertinenza di tutte le parti.</p>
<p>Pisa, 20.9.2005</p>
<p>Il giudice del lavoro<br />
lisabetta Tarquini</p>
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