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	<title>Tribunale di Montepulciano Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Tribunale di Montepulciano Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Tribunale di Montepulciano &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2004 n.14</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-montepulciano-sentenza-22-3-2004-n-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-montepulciano-sentenza-22-3-2004-n-14/">Tribunale di Montepulciano &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2004 n.14</a></p>
<p>Dott. Matteo Maccarone Pres.Est. Pacini Laura ed altre (Avv.ti G.D. Comporti e S. Parbuono) contro il Comune di Chianciano Terme (Avv.ti D. Iaria e S. Cencini) competenza dell&#8217;A.G.O. per le controversie riguardanti l&#8217;autoannullamento di concorsi interni e il conseguente demansionamento dei dipendenti; illegittimità dell&#8217;autoannullamento di contratti individuali 1. Giurisdizione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-montepulciano-sentenza-22-3-2004-n-14/">Tribunale di Montepulciano &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2004 n.14</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-montepulciano-sentenza-22-3-2004-n-14/">Tribunale di Montepulciano &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2004 n.14</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Matteo Maccarone Pres.Est.<br /> Pacini Laura ed altre (Avv.ti G.D. Comporti e S. Parbuono) contro il Comune di Chianciano Terme (Avv.ti D. Iaria e S. Cencini)</span></p>
<hr />
<p>competenza dell&#8217;A.G.O. per le controversie riguardanti l&#8217;autoannullamento di concorsi interni e il conseguente demansionamento dei dipendenti; illegittimità dell&#8217;autoannullamento di contratti individuali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Ricorso avverso demasionamento &#8211; Autoannullamento di concorsi interni e di contratti individuali di lavoro – Non rientra nelle “procedure concorsuali per l’assunzione” &#8211; È devoluto alla cognizione dell’A.G.O.<br />
2. Pubblico impiego &#8211; L’art. 6, comma 17, L. 127/97 – è applicabile anche agli inquadramenti ad personam</p>
<p>3. Pubblico impiego – Poteri della P.A. &#8211; Autoannullamento del contratto individuale – Non è previsto da alcuna norma di legge &#8211; Non rientra tra i poteri della P.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il ricorso proposto da Educatrici di Asilo Nido ed Insegnanti di Scuola Comunale dell’Infanzia e volto alla reintegrazione nella VII q.f. ed alla ricostruzione delle loro posizioni retributive e contributive è devoluto alla competenza dell’a.g.o.. La controversia, difatti, trae origine dall’autoannullamento (avvenuto a seguito di alcune sentenze della Corte dei Conti) delle deliberazioni di indizione ed approvazione di procedure selettive interne con conseguente annullamento dei relativi contratti individuali e demansionamento delle ricorrenti. Pertanto, essa non può rientrare nelle “procedure concorsuali per l’assunzione” che sono devolute alla cognizione del G.A.. Inoltre una volta instaurato il rapporto di lavoro, deve escludersi che l’adozione di provvedimenti da parte della p.a., datoriale “degradi” la posizione di diritto del dipendente ad interesse legittimo, di guisa che l’eventuale provvedimento amministrativo della p.a. datoriale andrà, se lllegittimo disapplicato ex art. 5, l. n. 2248/l865, All. E.</p>
<p>2. L’art. 6, comma 17, L. 127/97, il quale prevede una sanatoria per gli inquadramenti illegittimi, è applicabile anche agli inquadramenti ad personam giacchè non pone limitazioni alla tipologia delle difformità sanabili<br />
3. In virtù del principio di legalità scaturente dagli art. 25 — 97 Cost. ed operante anche in tema di azione aimministrativa, nonché del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., deve escludersi che alla p.a. stessa siano conferiti poteri diversi da quelli tipicamente predeterminati. Ne consegue che, difettando nella fattispecie in esame alcuna disposizione che preveda il potere di annullamento del contratto individuale tributario di qualifica superore in virtù di autoaunullamento discrezionale degli atti presupposti, deve escludersi che la p.a. possa unilateralmente annullare contratti di lavoro</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">competenza dell’A.G.O. per le controversie riguardanti l’autoannullamento di concorsi interni e il conseguente demasionamento dei dipendenti; illegittimità dell’autoannullamento di contratti individuali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Tribunale di Montepulciano</b></p>
<p>Il Tribunale di Montepulciano, in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice, Dott. Matteo Maccarone ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Nella causa di lavoro iscritta al n.° 55/2003 RGLav promossa da:</p>
<p><b>PACINI LAURA</b>, <b>POGGLANI GIOVANNA</b>, <b>LORENZONI AURORA</b>, <b>GABRIELLA</b>, <b>ALLIEGRO MARIA PIA</b>, <b>TONNI MIRANDA</b>, <b>ERCOLANI GENNY</b>, <b>FANTACCI MIRELLA</b>, rappresentate e difese dagli avv.ti G.D. Comporti e S. Parbuono, ed elettivamente domiciliate in Montepulciano, via Voltaia nel Corso, 56, presso e nello studio del secondo, per procura in calce al ricorso introduttivo ATTRICI</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>COMUNE DI CHIANCIANO TERME</b>, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti D. Iaria e S Cencini, elett.te dom.to in Chianciano Terme, Via della Libertà, 115, presso e nello studio del secondo, per procura in calce al ricorso introduttivo (delib. CC. n. 128 del 2016/2003 e n. 149 del 17/7/2003). CONVENUTO</p>
<p>Oggetto: pubblico impiego: qualifica.</p>
<p align=center><b>CONCLUSIONI</b></p>
<p>Per attrici:<br />
Il Tribunale di Montepulciano — Giudice del Lavoro, respinta orni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia.<br />
In tesi, a- dichiarare illegittima e disapplicare la deliberazione della giunta comunale n. 26 del 9/3/2001 e la consequenziale determinazione del Responsabile del Servizio Personale e organizzazione n. 31 del 15-3-2001 quanto all’annullamento delle precedenti deliberazioni comunali di annullamento degli inquadramenti difformi delle ricorrenti e di indizione dei concorsi per la VII q.f., la retrocessione delle ricorrenti alla VI q.f dall’1-1-83 ed il recupero dei maggiori trattamenti stipendiali erogati dal 1-3-91; b- reintegrare le ricorrenti nella posizione lavorativa a tempo indeterminato inerente alla VII q.f. di cui ai contratti individuali di lavoro siglati in data 7-2-98 con effetto dalla medesima data: c- per l’effetto, condannare il comune di Chianciano Terme in persona del Sindaco pro-tempore a ricostituire in favore delle ricorrenti il trattamento economico (retributivo e contributivo) corrispondente alla VII q.f., e quelle attualmente equivalenti e corrispondenti, a fare data dal 1-1-1983, con interessi legali e rivalutazione monetaria.<br />
In ipotesi e salva impugnativa, dichiarare che le ricorrenti hanno comunque diritto ex art. 2126 c.c. al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo corrispondente alla VII q.f. dalla stipula dei contratti del 7-2-1998 alla deliberazione di annullamento dei medesimi del 9-3-2001, e condannare il Comune di Chianciano Terme alla restituzione ed al versamento in loro favore dei relativi importi, con rivalutazione ed interessi.<br />
In ogni caso, con condanna del comune di Chianciano Terme in persona del Sindaco pro-tempore al risarcimento in favore delle medesime ricorrenti degli ulteriori danni sopra indicati a titolo di pregiudizio alla dignità, immagine e reputazione personale nonché alle concrete perdute possibilità di progressione di carriera quanto a maturazione degli scatti orizzontali, a maggiore valutazione dello straordinario ed alla perdita di chance per l’attribuzione di posizioni organizzative e relative all’indennità di posizione e di risultato, nella misura che sarà accertata in corso di causa e, comunque ritenuta di giustizia.<br />
Con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa.<br />
Con ogni ulteriore riserva istruttoria, si chiede ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:<br />
1) Vero che a fare data dal 1985 le ricorrenti hanno svolto con continuità le mansioni corrispondenti alla VII q.f. con riferimento alle funzioni di insegnanti ed educatrici di nido;<br />
2) Vero che la progressione stipendiale da D1 a D2 è stata applicata a tutti i dipendenti del (Comune di Chianciano Terme con anzianità di 14 anni di servizio;<br />
3) Vero che nel settore Istruzione e cultura è stata attivata una posizione organizzativa.<br />
Testi: dott.ssa Manuela Rondoni responsabile Ufficio Personale comune di Chianciano Terme; dott.ssa Franca Muzzi, Ufficio Personale comune di Chianciano Terme.</p>
<p>Per convenuto:<br />
Si chiede che il ricorso su cui si resiste sia dichiarato inammissibile e comunque rigettato come infondato. Sì chiede, altresì, in via riconvenzionale, che sia accertato il diritto del Comune di Chianciano Terme a ripetere dalle ricorrenti la somma di € 66.462,57 ripartire tra le stesse come da prospetto allegato oltre le maggiori somme relative al biennio 1991-1992 che si riserva si specificare ed oltre le differenze contributive e che le ricorrenti siano condannate al pagamento delle predette somme con interessi e rivalutazione monetaria.<br />
Si chiede altresì che i contratti individuali di lavoro stipulati a seguito della vincita siano dichiarati nulli, inefficaci, risolti o cadutati ovvero siano annullati.<br />
Il tutto con vittoria di spese e di onorari.<br />
In via istruttoria si chiede ammissione di prova per testi sul seguente capitolo:<br />
19 vero che a far data dal 1985 le ricorrenti hanno svolto con continuità le mansioni corrispondenti alla VI qualifica funzionale con riferimento alle funzioni di insegnanti ed educatrici di asilo nido.<br />
Testi: Manuela Rondoni, Responsabile Ufficio Personale Comune di Chianciano Terme, nonché i precedenti Responsabili Ufficio Personale.</p>
<p align=center>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>Con ricorso depositato in Cancelleria il 9/6/2003, Pacini Laura, Poggiani Giovanna, Lorenzini Aurora, Fiorini Gabriella, Alliegro Maria Pia, Tonini Miranda, Ercolani Genny. Fantacci Mirella deducevano di essere Educatrici di Asilo Nido (Fantacci e Poggiani) e Insegnanti di scuola comunale dell’infanzia (le altre), di essere stato inquadrate nella VII q.f ad personam con deliberazioni del Consiglio Comunale di Chianciano Terme nn. 266 263 dell’1/10/1985; che detto inquadramento era sanabile a norma dell’art. 6, comma 17, l. n 127/1997, mediante contorsi interni; che, con deliberazione m 673 del 14/8/l997 il comune di Chianciano Terme in conformità all’ultima disposizione citata, annullava gli inquadramenti ad personam ed indiceva il Concorso interno; tutte le ricorrenti risultano vincitrici del concorso “de quo”. approvato con deliberazioni della G.C. nn. 5-6-7 del 3/2/1998; che tutte  le attrici, il 7/2/1998, sottoscrivevano i contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato; che con sentenza n. 2 del 3/1/2001, la Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Toscana aveva condannato (al risarcimento del danno erariale) gli amministratori di Chianciano Terme per gli inquadramenti ad personam del 1985, perché i relativi posti non erano sussistenti in pianta organica; che, con deliberazione n. 26 del 9/3/2001 lo G.C. di Chianciano Terme annullava la deliberazione n. 673 del 14/8/1997, le reinquadrava nella VI q.f. (ora Area C1) con decorrenza 1/1/1983 e richiedeva la restituzione dei maggiori trattamenti stipendiali corrisposti dall’1/3/1991; che la sentenza in esame di primo grado veniva confermata dalla Corte dei Conti — Sez. II giurisdizionale, con sentenza n. 225 del 5/7/2002 che la legge n. 127/1997, art. 16, comma 17, aveva inteso sanare le situazioni di illegittimità a prescindere dalla esistenza in pianta organica del posto messo a concorso; che il contratto di lavoro non poteva essere travolto dalla decisione della giurisdizione contabile; era stata introdotta una reformatio in peius ed era stato violato il diritto all’affidamento delle ricorrenti.<br />
Tanto dedotto, domandavano, previa disapplicazione della deliberazione della G.C. n. 26 del 9-3-2001 e conseguente determinazione del responsabile del servizio personale n. 31 del 15-3-2001, la reintegrazione nella qualifica VII di cui contratti 7/2/1998 e la ricostruzione delle posizioni -retributive e contributive dall’1/1/1983; in subordine, il mantenimento della qualifica VII dal 7/2/1998 al 9/3/2001; la condanna del comune di Chianciano Terme al risarcimento dei danni. <br />
Costituitosi il contraddittorio, resisteva il comune di Chianciano Terme che deduceva di essersi adeguato al dictum del giudice contabile e l’infondatezza delle avverse pretese, nonchè domandava, in via riconvenzionale, la condanna delle ricorrenti alla restituzione dei maggiori trattamenti retributivi e la declaratoria di annullamento, nullità o inefficacia dei contratti individuali di lavoro.<br />
Disposto lo spostamento di udienza, prodotti documenti, e memorie, la causa veniva decisa dandosi lettura in udienza del dispositivo</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>La questione di giurisdizione, su cui è insorta controversia tra le parti va risolta configurando la giurisdizione dell’a.g.o..<br />
Invero, l’art. 63, comma quarto d.lgs. n, 165/2001, che continua ad attribuire al giudice amministrativo le controversie “in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni’’, è stato dalla giurisprudenza prevalente di legittimità ritenuto inapplicabile ai cc.dd. “concorsi interni” (Cass. S.U. n. 3658/03; 2954/02; 15602/01; 7559/01, 128/01).<br />
Con la sentenza n. 15403/200?, le stesse Sezioni Unite, nell’intendimento di rimeditare la questione alla luce delle decisioni della Corte Costituzionale che avevano qualificato i concorsi interni quali veri o propri concorsi, qualora determinassero una progressione di qualifica, hanno configurato la giurisdizione del giudice amministrativo per le selezioni delle pubbliche amministrazioni finalizzate all’accesso “ad un’area o fascia funzionale superiore” a favore del personale dipendente, costituendo le stesse “un pubblico concorso — al quale, di norma, deve essere consentita la partecipazione dei candidati esterni – “(Cass. SU. n. 15403/2003).<br />
Alla posizione suddetta si sono, immediatamente, ribellate le stesse Sezioni Unite, che, con ordinanza 10/1212003, n. 18886, pur relativa ad un “semplice passaggio di livello, senza variazione di area o di categoria”, hanno inteso far proprio il precedente orientamento, secondo cui “ogni vicenda modificativa del rapporto già in atto, quale attinente ad un concorso interno, non può essere riportata……alle “procedure concorsuali per l’assunzione” il concorso riservato al personale interno riguarda la gestione del rapporto di lavoro, espressione della “capacità ed esercizio dei poteri del privato datore di lavoro”.<br />
Del resto, la stessa Commissione paritetica di studio Cassazione — Consiglio di Stato (istituita sulla falsariga del c.d. concordato giurisprudenziale M. D’Amelio &#8211; S. Romano degli anni ‘20 del secolo scorso), nella sua relazione di sintesi, al paragrafo 53., preso atto della sentenza n. 15403/2003, “ritiene ugualmente di riportare gli esiti della discussione che si era svolta in precedenza”, tra cui, nelle ipotesi di concorsi interni illegittimi, “si sarebbe potuto anche sostenere che l’opposizione al principio costituzionale si risolve in carenza di potere, cosicchè, nelle ipotesi sopra esemplificate e ricondotte alla nullità negoziale, la competenza sarebbe ugualmente del G.O., una volta esclusa la natura esclusiva della giurisdizione amministrativa in materia” (Lett. d).<br />
Se è opinabile, e, allo stato, isolato il precedente di cui alla sentenza Cass, S.U. n. 15403/2003, non può non osservarsi che, “nella fattispecie in esame, ultimate le procedure selettive interne e Sottoscritti i contratti attuativi, dopo tre anni, la p.a. ha annullato le deliberazioni di indizione ed approvazione delle procedure selettive e ha demansionato le attrici.<br />
Si è in presenza, quindi. di un’evenienza del tutto inversa rispetto all’ impugnativa delle Procedure concorsuali dì cui alla citata decisione delle Sezioni Unite: le procedure selettive interne non sono state impugnate da alcuno e sono sfociate in un contratto individuale di lavoro (atto di gestione), che ha avuto durata per oltre tre anni.<br />
Innanzitutto, che si configuri la giurisdizione dell’a.g.o., “tanto più vale quando, come nel caso di specie, si tratti non di atti di svolgimento della proceduta di selezione dei candidati, bensì dell’atto di revoca del bando di concorso” (Cass. Sez. U. 10/12/2003, n. 18886).<br />
Inoltre, il revirement di giurisprudenza ha riguardato le procedure selettive alle quali “deve essere consentita anche la partecipazione dei candidati esterni”.<br />
Nella fattispecie in esame l’art. 6 comma 17, della l. n. 127/97 riserva la procedura selettiva ai “dipendenti” aventi determinati requisiti.<br />
E la disposizione, da un lato non risulta dichiarata costituzionalmente illegittima, dall’altro, neanche potrebbe esserlo, giacchè, a differenza della diverse procedure selettive annullate dal giudice delle leggi (in cui si prevedevano “semplificate” procedure concorsuali di progressione in carriera dei dipendenti), la disposizione stessa ha riguardato non la progressione, bensì il mantenimento della qualifica acquisita illegittimamente mediante un procedimento di sanatoria [(a) annullamento dell’atto di nomina del rapporto pubblicistico, (b) procedura selettiva, (c) nuova nomina, (d) contratto individuale] e, quindi, un’evenienza del tutto diversa dalle altre. <br />
Ma, trattandosi di procedura selettiva non aperta all’esterno e non di progressione in carriera in senso sostanziale, bensì meramente formale (mantenimento del livello funzionale in atto, ancorché illegittimamente acquisito), deve ritenersi che il precedente prossimo sia quello di cui all’ordinanza n. 18886/2003 e non quello di cui alla sentenza n. 15403/2003, di guisa da configurarsi la giurisdizione ordinaria.<br />
Comunque, può pervenirsi allo stesso risultato anche mediante un diverso iter logico.<br />
In fatto, inquadrate nella VII q.f a decorrere dal 1985, con la procedura poi annullata, le ricorrenti sono state mantenute nella stessa qualifica in virtù di atti tipici di gestione: i contratti individuali del 7/2/1998.<br />
L’annullamento del tutto è conseguito alla deliberazione della G.C. n. 26 del 9/3/2001 e alla determinazione dirigenziale n. 31 del 15/3/2001.<br />
Ne consegue che le lavoratrici sono state demansionate dopo ben sedici anni di inquadramento nella qualifica e ben tre anni dall’ultimo contratto individuale.<br />
Ordunque, con l’azione in esame, le attrici si sono dolute del demansionamento, hanno domandato l’inquadramento nella qualifica perduta, nonché il risarcimento dei danni.<br />
Ora. se è vero che, da oltre un secolo (cfr. citato concordato giurisprudenziale M. D’Amelio — S. Romano), il riparto di giurisdizione è effettuato in virtù del principio del c.d. petitum sostanziale (valutazione congiunta del petitum e della causa petendi) deve ritenersi che il riparto vada effettuato tenendo conto sia del petitum sia della causa petendi (per quest’ultima, in particolare, della posizione soggettiva fatta valere).<br />
Inoltre, la giurisdizione del giudice amministrativo di cui all’art. 63, comma 4, d. lgv. N. 165/2001 è “giurisdizione generale di legittimità, come deve intendersi in considerazione del<br />
fatto che la norma assegna alla giurisdizione esclusiva del medesimo giudice le controversie del personale indicate nel precedente art. 3 (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato ecc.)”(Cass Sez. U., 15/10/2003, n. 15403 cit.).<br />
Pertanto, il riparto va effettuato a seconda della posizione soggettiva fatta valere (Cass. Sez. U. 18/2/2004, n. 3231).<br />
E, allorché vi sono procedure amministrative, una volta approvata la graduatoria, a favore dell’interessato si configura un diritto soggettivo perfetto, di guisa che le controversie “spettano alla cognizione del giudice ordinario. competente a disapplicare in via incidentale provvedimenti eventualmente illegittimi della p.a., ai sensi dell’art. 5 legge 2248/1865, all. E (Cassazione, S.U. 1241/00; 532/00)” (Cass. S.U. 18/2/2004, n. 3231).<br />
Del resto, anche in tema di diritto all’assunzione, scorrimento della graduatoria ecc., deve configurarsi la giurisdizione ordinaria trattandosi di condotte che abbracciano una fase cronologicamente posteriore all’esaurimento della procedura concorsuale (cfr. relazione di sintesi citata commissione paritetica. par. 5.2., lett. C).<br />
Ancora. instaurato il rapporto di lavoro, deve escludersi che l’adozione di provvedimenti da parte della p.a., datoriale “degradi” la posizione di diritto del dipendente ad interesse legittimo, giacché, in tal caso, non più di rapporto privatizzato si tratterebbe, bensì del vecchio rapporto pubblicistico assoggettato — almeno quello — alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />
Trattandosi, invece, di rapporto privatizzato deve escludersi che tutto ciò che provenga da parte datoriale degradi il diritto del dipendente, di guisa che l’eventuale provvedimento amministrativo della p.a. datoriale andrà, se lllegittimo disapplicato ex art. 5, l. n. 2248/l865, All. E.Se ciò è esatto, non si vede come le deliberazioni che, al solo fine di ridurre di qualifica (o fascia o area ecc.) il dipendente, annullino le procedure selettive, “stabilizzate” nel contratto individuale triennale, possano riprstinare la giurisdizione amministrativa.<br />Sostenere la ricorrenza dell’ultima giurisdizione equivale non solamente a risolvere le questioni del riparto in virtù della sola “causa petendi” ma neanche dell’intera causa petendi stessa, bensì di una causa petendi atomizzata al mero subaspetto dell’implicazione di una procedura selettiva oramai esaurita. <br />
Ciò posto, non può che ritenersi configurata la giurisdizione dell’a.g.o., tantopiù che l’annullamento della procedura selettiva si è avverato non per vizi della procedura, non per l’illegittimità del suo esperimento, ma per non essere stata contestualmente variata la pianta organica, ampliando la dotazione della VII q.f. e riconducendo quella della VI q.f. e, quindi, per meri ‘‘errori tecnici’’ della p.a. e non per scelte discrezionali o tecniche.<br />
Nel merito, le domande attoree di mantenimento della VII q.f. e successive denominazioni o variazioni è fondata e va accolta.<br />
Invero, le decisioni del giudice contabile (Sez. giurisdizionale toscana n. 2 del 3/1/2001, Sez. II centrale n 225 del 5/7/2002) non solamente non fanno stato per riguardare soggetti diversi, ma neanche possono costituire pertinente fonte di profilo interpretativo giacché riguardano le vicende pregresse alla L. 127/1997, alle deliberazioni del 1997, alle conseguenti procedure selettive dello stesso anno e ai contratti individuali del 7/2/1998.<br />
Nessuno dei condannati per il danno erariale era più amministratore del comune dì Chianciano Terme nell’anno 1997.<br />
Pertanto, esclusa ogni conferenza delle decisioni di detto giudice, bisogna rinvenire la soluzione nella legge 127/1997, art. 6 comma 17.<br />
All’uopo, va escluso, ratione materiae, che la disposizione suddetta sia inapplicabile agli inquadramenti ad personam, giacchè la stessa riguarda espressamente. “i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno l983 n. 347”, che vanno annullati.<br />
Non vi è limitazione alcuna alla tipologia di difformità, di guisa che anche gli inquadramenti ad personam non possono che esservi ricompresi.<br />
Inoltre, introducendo la disposizione un composito procedimento di sanatoria di inquadramenti illegittimi e non avendo espressamente richiamato la previsione di pianta o dotazione organica, può legittimamente essere interpretata nel senso che la modificazione di pianta organica avvenga ipso iure con l’attivazione della procedura di sanatoria, di guisa che la p.a. convenuta avrebbe, in tal caso, “autoannullato” (e trattasi di autoannullamento non doveroso) atti legittimi.<br />
Ma anche a voler aderire alla tesi-della p.a. convenuta, secondo cui in via interpretativa — e, quindi, in definitiva, praeter legem — l’iter necessitava della previsione in pianta organica del posto da ricoprire, l’omessa previsione non può imputarsi al dipendente, bensì all’ente, che, inquadrati ad personam dei dipendenti, ha “dimenticato” di ‘‘revisionare’ (‘‘mutare”, modificare’’, “aggiornare’’ ecc.) la pianta organica stessa.<br />
Nondimeno il mantenimento della qualifica per nove anni (‘85 — ‘97), il ripristino della qualifica per ulteriori 3 anni (’98 &#8211; ’01) a seguito della conclusione di contratti individuali di lavoro costituiscono indubbie evenienze di “stabilizzazione” del rapporto, tanto più che l’inadempimento da parte della p.a. dell’enucleato onere formale determinava situazioni di illegittimità— annullamento e, quindi, atti la cui rimozione non poteva che avvenire ex nunc.<br />
Pertanto, l’autoannullamento discrezionale avrebbe dovuto sulla base dei ben noti principi generali, “bilanciare” gli interessi in gioco e fondarsi su un interesse pubblico concreto ed attuale.<br />
Ma un siffatto interesse non solamente difetta, ma neanche viene menzionato. giacchè il fondamento del tutto viene rinvenuto nelle pressoché “sacramentali” decisioni della Corte dei Conti.<br />
Ne consegue che gli autoammullamentì di cui alle domande attoree sono palesemente illegittimi.<br />
Ancora, deve escludersi che la p.a. datrice, in regime di privatizzazione del rapporto dì lavoro possa unilateralmente annullare contratti di lavoro.<br />
Invero, in virtù del principio di legalità scaturente dagli art. 25 — 97 Cost. ed operante anche in tema di azione aimministrativa, nonché del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., deve escludersi che alla p.a. stessa siano conferiti poteri diversi da quelli tipicamente predeterminati.<br />
Ne consegue che, difettando nella fattispecie in esame alcuna disposizione che preveda il potere di annullamento del contratto individuale tributario di qualifica superore in virtù di autoaunullamento — peraltro, illegittimo — discrezionale degli atti presupposti, deve escludersi che la p.a. potesse farsi ragione da sé stessa, tant’è che è stata spiegata domanda riconvenzionale di annullamento dei contratti a riprova dell’attività indebita posta in essere dalla p.a. convenuta.<br />
Ma la donunda ‘de qua’’ non può essere accolta per le ciitreleate ragioni.<br />
Conclusivamente, accertata l’illegittimità degli atti di autoannnllamento del 2001, nonché dell’annullamento unilaterale del contratto individuale, la p.a convenuta va condannata al ripristino del rapporto, al mantenimento della qualifica VII (e successivi denominazioni o inquadramenti) e, quindi, alla ricostituzione delle posizioni retributive, previdenziali ed assistenziali quantomeno nel 1985.<br />
Ne consegue il rigetto delle domande riconvenzionali.<br />
Quanto alla domanda attorea risarcitoria, la stessa va rigettata per voci di danno diverse da quelle della ricostituzione delle posizioni suddette, giacchè difettano analitiche enucleazioni e deduzioni al riguardo.<br />
La novità e la complessità delle questioni implicate importano la necessità della compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>definitivamente pronunciando, ogni altra questione disattesa, così decide:<br />
DICHIARA<br />
la giurisdizione dell’a.g.o.<br />
REINTEGRA<br />
le ricorrenti nelle posizioni lavorative a tempo indeterminato inerenti la VII q.f. di cui ai contratti individuali 7/2/1998, previa disapplicazione degli atti amministrativi di retrocessione e recupero di retribuzioni di cui al ricorso;<br />
CONDANNA<br />
la p.a. convenuta alla ricostituzione delle posizioni retributive, contributive ed assistenziali nell’ambito della qualifica reintegrata a decorrere dalla maturazione del diritto;<br />
RIGETTA<br />
il resto;<br />
COMPENSA<br />
integralmente le spese di lite tra le parti.</p>
<p>Montepulciano 11/3/2004<br />
Depostitata in cancelleria il 22/3/2004</p>
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