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	<title>Tribunale di Milano Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Tribunale di Milano Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Tribunale di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2019 n.9585</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-27-8-2019-n-9585/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-27-8-2019-n-9585/">Tribunale di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2019 n.9585</a></p>
<p>Tutela della libertà  di pensiero- La scuola come formazione sociale introduzione a cura di Federico de Luca. &#160; 1. La comunità  scolastica va riportata entro i confini di quello che può essere definito come &#8220;patto di fiducia&#8221; per la crescita integrale degli studenti, nel rispetto dei diritti di tutti e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-27-8-2019-n-9585/">Tribunale di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2019 n.9585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-27-8-2019-n-9585/">Tribunale di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2019 n.9585</a></p>
<hr />
<p>Tutela della libertà  di pensiero- La scuola come formazione sociale introduzione a cura di Federico de Luca.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.</em><em> La comunità  scolastica va riportata entro i confini di quello che può essere definito come &#8220;patto di fiducia&#8221; per la crescita integrale degli studenti, nel rispetto dei diritti di tutti e di ciascuno. E&#8217;, infatti, all&#8217;interno delle mura scolastiche che si educa al rispetto altrui, lavorando costantemente affinchè studentesse e studenti si formino e sviluppino la propria personalità , divenendo cittadini responsabili e rispettosi dei diritti di ciascuno. </em><br />
<em>E&#8217; a scuola che si pongono le basi per una società  di pari opportunità  e di uguali diritti.</em></div>
<p><em>2. Deve osservarsi che la genericità  delle contestazioni disciplinari tradisce, nel caso di specie, l&#8217;irrilevanza, a livello disciplinare, della condotta delle ricorrenti, mera espressione della libertà  di manifestazione del pensiero delle docenti. Inoltre, le sanzioni sono illegittime per violazione del principio di necessaria corrispondenza tra l&#8217;addebito contestato e l&#8217;addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare. Infatti, raffrontando le contestazioni disciplinari e le sanzioni, emerge l&#8217;illegittima modifica degli addebiti. Nelle missive, con cui si determinava la sanzione disciplinare dell&#8217;avvertimento scritto a carico delle ricorrenti, si legge che ciascuna di loro avrebbe &#8220;violato i propri doveri eccedendo nel diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, ledendo il decoro e l&#8217;onore della persona, mettendo in pericolo e o creando tensione all&#8217;interno del luogo di lavoro e più in generale nella comunità  scolastica&#8221;. Tali circostanze non sono, perà², mai state contestate alle ricorrenti. In difetto di ciù², è irreparabilmente leso il diritto di difesa delle lavoratrici, con la conseguente necessità  di annullare le sanzioni oggetto di causa anche per tale motivo.</em></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>TUTELA DELLA LIBERTA&#8217; DI PENSIERO &#8211; LA SCUOLA COME </strong><strong>FORMAZIONE SOCIALE</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
<div><em>Al liceo Scientifico Leonardo da Vinci, uno dei più prestigiosi istituti scolastici di Milano, nel gennaio 2018 fu organizzato un incontro avente ad oggetto tematiche come l’orientamento sessuale, l&#8217;educazione affettiva, l’educazione ai sentimenti, oltre che la storia del movimento lgbt nel mondo. Tuttavia, il mese successivo, nella medesima struttura veniva affisso un manifesto anonimo contenente una serie di affermazioni del tutto errate, oltre che offensive, nel quale gli omosessuali venivano definiti portatori di gravi malattie sessualmente trasmissibili.<br />
Alcuni docenti, allarmati, stimolavano la dirigente scolastica ad un nuovo confronto sull&#8217;accaduto, ma del tutto inaspettatamente gli stessi venivano sanzionati ai sensi dell’art 55 bis D.Lgs. 165 del 2001, trovandosi costrette a fare ricorso alla giustizia.<br />
Il Tribunale di Milano, con la sentenza che segue ha accolto la richiesta delle insegnanti, annullando i provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti e condannando il Ministero alla rifusione delle spese.<br />
Una pronuncia di singolare rilievo poiché pone al centro dell&#8217;attività scolastica il “patto formativo” tra insegnanti ed alunni; essa contempla la creazione di un ambiente inclusivo e plurale, tale da rendere il momento scolastico effettiva formazione sociale in cui garantire la libertà di pensiero tanto agli insegnanti quanto agli alunni.</em></div>
<div><em>Introduzione a cura dell’avv. Federico De Luca</em></div>
<div>FATTO E DIRITTO<br />
Con il depositato ricorso, i […] del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, convenivano in giudizio il MIUR, chiedendo al Giudice l&#8217;accoglimento delle seguenti conclusioni: “preliminarmente, dichiarare la nullità delle sanzioni disciplinari del “avvertimento scritto” di cui ai Prot. Ris. 49, 50 e 51, per genericità della contestazione e/o per l&#8217;illegittima modifica degli addebiti tra contestazione e irrogazione della sanzione;<br />
in via principale, annullare le sanzioni disciplinari del “avvertimento scritto” di cui ai Prot. Ris. 49, 50 e 51, per tutte le ragioni espresse in atti;<br />
in via di subordine, annullare le sanzioni disciplinari del “avvertimento scritto”<br />
di cui ai Prot. Ris. 50 e 51, per le ulteriori ragioni espresse in atti”, con vittoria di spese.<br />
Si costituiva il MIUR, con il deposito di articolata memoria, con cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.<br />
Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all&#8217;udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. Il Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall&#8217;art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L. 6.8.2008 n. 133, con fissazione di termine per il deposito della motivazione.<br />
Il ricorso è fondato per i seguenti motivi, dovendosi dare atto che i fatti rilevanti ai fini del decidere sono documentali.<br />
A monte delle contestazioni disciplinari oggetto di causa, è un documento, notorio nel liceo Leonardo, sottoscritto dalla docente […] da quest&#8217;ultima divulgato nell&#8217;ambito dell&#8217;istituto scolastico. Tale insegnate scriveva, tra l&#8217;altro, che “<em>essa ha anche stabilito che tra tutte quelle possibili solo la relazione tra un uomo e una donna fosse naturalmente capace di generare la vita (&#8230;) di accompagnare lo sviluppo rispettando i diritti naturali dei bambini (&#8230;) e di garantire la possibilità reale di un futuro per la specie umana</em>” (documento 4 fascicolo di parte ricorrente).<br />
Dopo un lungo e fortissimo dibattito all’interno del Liceo Leonardo Da Vinci, acceso dalle affermazioni di quella docente, anche aspramente criticata dagli studenti (documenti 5 e 6 fascicolo di parte ricorrente), l&#8217;assemblea di istituto decideva di mettere all&#8217;ordine del giorno della seduta del 30.1.2018, vari temi tra cui “<em>malattie sessualmente trasmissibili, all&#8217;orientamento sessuale, all&#8217;educazione affettiva, alla storia del movimento LGBT in Italia e nel mondo, alla condivisione di esperienze di coming out e accettazione di sé</em> (doc. 10)&#8221; (ricorso pag. 6). Undici docenti, tra cui la […] si opponevano a tale iniziativa (documento 11 fascicolo di parte ricorrente). L&#8217;intera vicenda aveva eco anche sulla stampa nazionale.<br />
In tale contesto, la docente […] scriveva una mail al dirigente scolastico, oltre che ad altri destinatari per conoscenza (documento 22 fascicolo di parte ricorrente). Il testo di tale comunicazione veniva, poi, stampato su carta, affisso all&#8217;interno del Liceo e firmato dalle ricorrenti e da numerosi altri docenti (documento 24 fascicolo di parte ricorrente). AI centro delle tre contestazioni disciplinari oggetto di causa è l&#8217;avere ivi menzionato la […]. Il Nominativo di quest&#8217;ultima veniva, però, cancellato dal dirigente scolastico, che lo sostituiva con un riferimento generico ad un “docente”.<br />
Nell&#8217;incipit dello scritto in questione, si legge: “<em>Gentile Preside, ho cercato di tenermi ai margini di questo scontro — per lo più sulle pagine dei giornali — e ho atteso che nei tre anni dalle accuse della […] alle unioni innaturali lei cercasse un momento per commentare collegialmente quanto avviene in seno al nostro liceo (&#8230;)</em>”. Il dirigente scolastico veniva, quindi, così invitato: “<em>Le chiedo oggi quindi di trovare un momento comune per riportare la nostra comunità scolastica al patto di fiducia per la crescita integrale dei ragazzi, nel rispetto dei diritti di tutti e di ciascuno. È a scuola che si educa al rispetto dell’altra e dell’altro (&#8230;) le studentesse e gli studenti devono essere formati per essere cittadine e cittadini responsabili e rispettosi dei diritti di ciascuna persona. A scuola dobbiamo creare (&#8230;) una società di pari opportunità e di uguali diritti (&#8230;)</em>”.<br />
Le tre docenti ricorrenti ricevevano le seguenti lettere di contestazione disciplinare. A […] veniva contestato quanto segue, con la missiva datata 7.2.2018: “<em>in data 7.2.2018 ho censurato il nome di un docente del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci in un documento a sua firma affisso alle pareti delle scale dell&#8217;istituto che non ha tenuto in considerazione i corretti livelli di una comunicazione ad ampia diffusione per la condotta sociale degli studenti all&#8217;intero e fuori dall&#8217;istituto e non sono state rispettate le norme a tutela della privacy</em><br />
<em>Emergono a carico della SV i seguenti addebiti che formalmente si contestano ai sensi dell&#8217;art. 55 bis c. 2 del D. Lgs. n. 165/01, come introdotto dall’art. 69 del D. Lgs. n. 150/09:atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente e infrazione al codice di comportamento dei pubblici dipendenti della pubblica amministrazione (&#8230;)</em>&#8221; (documento 1 fascicolo di parte ricorrente).<br />
All’esito del procedimento disciplinare, alla ricorrente in questione veniva comunicata la seguente sanzione disciplinare: <em>“(&#8230;) visto il documento affisso alle pareti delle scale del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci che riporta il nominativo del docente </em>(…), valutato che le motivazioni addotte non sono sufficienti a giustificare l&#8217;addebito contestato e non esonerano la docente da responsabilità, in quanto la stessa ha violato i propri doveri eccedendo nel diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, ledendo il decoro e l&#8217;onore della persona, mettendo in pericolo e o creando tensione all’interno del luogo di lavoro e più in generale nella comunità scolastica, (&#8230;) irroga (&#8230;) la sanzione disciplinare dell’avvertimento scritto (…)”.<br />
EE riceveva la seguente contestazione disciplinare, datata 1.3.2018: “<em>in data 7.2.2018 ho preso visione di un documento affisso alle pareti delle scale del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci e ho dovuto censurare un nominativo di un docente in quanto non si sono tenuti in considerazione i corretti livelli di una comunicazione a ampia diffusione per la condotta sociale degli studenti all’interno e fuori dall&#8217;istituto e non sono state rispettate le norme a tutela della privacy che con la sua firma si ritengono avallati. Emergono a carico della SV i seguenti addebiti, che formalmente si contestano ai sensi dell&#8217;art. 55 bis c. 2 del D. Lgs. n. 165/01, come introdotto dall&#8217;art. 69 del D. Lgs. n. 150/09: atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente e infrazione al codice di comportamento dei pubblici dipendenti della pubblica amministrazione (&#8230;)&#8221; </em>(documento 2 fascicolo di parte ricorrente).<br />
All’esito del procedimento disciplinare, alla ricorrente […] veniva comunicata la seguente sanzione disciplinare: “<em>(&#8230;) visto il documento affisso alle pareti delle scale del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci che riporta il nominativo del docente (…). Valutato che le motivazioni addotte non sono sufficienti a giustificare l&#8217;addebito contestato e non esonerano la docente da responsabilità, in quanto la stessa ha violato i propri doveri eccedendo nel diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, ledendo il decoro e l&#8217;onore della persona, mettendo in pericolo e o creando tensione all&#8217;interno del luogo di lavoro e più in generale nella comunità scolastica (&#8230;) irroga (&#8230;) la sanzione disciplinare dell’avvertimento scritto (&#8230;)”.</em><br />
Alla […] veniva indirizzata la contestazione disciplinare del 28.2.2018, di tenore identico a quello della lettera ricevuta da […] e […]. Anche la missiva, con cui il datore di lavoro si determinava all&#8217;applicazione della sanzione disciplinare, è interamente sovrapponibile nel contenuto a quella della docente.<br />
Ebbene, le tre sanzioni disciplinari devono essere annullate per plurimi profili di illegittimità.<br />
A fronte delle citate lettere di contestazione disciplinare non è, in primo luogo, soddisfatto il canone della specificità.<br />
In diritto, occorre premettere che, secondo la Cassazione, “<em>nella contestazione dell&#8217;addebito, non richiede l&#8217;osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell&#8217;accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa</em>” (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5115 del 03/03/2010). La Cassazione ha precisato anche i presupposti che consentono di ritenere soddisfatta la specificità della contestazione: “<em>In tema di sanzioni disciplinari riferibili al rapporto di lavoro privato, premesso che la contestazione dell&#8217;addebito ha lo scopo di fornire al lavoratore la possibilità di difendersi, la specificità della contestazione sussiste quando sono fornite le indicazioni necessarie ad individuare nella sua materialità il fatto nel quale il datore di lavoro abbia ravvisato la sussistenza di infrazioni disciplinari</em>” (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18377 del 23/08/2006). Nel caso di specie, la descrizione dei fatti che determinavano l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti delle ricorrenti, come sopra riportati, non è idonea rispetto all&#8217;esercizio del diritto di difesa. Infatti, a fronte del documento avente il tenore sopra descritto, sottoscritto dalle ricorrenti, risulta del tutto generica la contestazione di non avere “<em>tenuto in considerazione i corretti livelli di una comunicazione ad ampia diffusione per la condotta sociale degli studenti all&#8217;interno e fuori dall&#8217;istituto e non sono state rispettate le norme a tutela della privacy</em>”. Il riferimento ad una pretesa violazione della privacy risulta del tutto generico, considerata la continenza, con cui le docenti esponevano le loro idee, e il fatto che fosse noto il nominativo della docente, la cui presa di posizione aveva scatenato la reazione degli studenti. In proposito, deve tenersi anche conto che il documento sottoscritto dalle ricorrenti è stato pure affisso solo all&#8217;interno degli spazi della scuola. Generica è anche la pretesa violazione dei “<em>corretti livelli di comunicazione</em>”, non potendosi evincere, dalle lettere di contestazione disciplinare menzionate, cosa determinerebbe tale circostanza.<br />
Peraltro, deve osservarsi che la genericità delle contestazioni disciplinari tradisce, nel caso di specie, l’irrilevanza, a livello disciplinare, della condotta delle ricorrenti, mera espressione della libertà di manifestazione del pensiero delle docenti.<br />
Inoltre, le sanzioni sono illegittime per violazione del principio di necessaria corrispondenza tra l’addebito contestato e l’addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare. Infatti, raffrontando le contestazioni disciplinari e le sanzioni, emerge l&#8217;illegittima modifica degli addebiti. Nelle missive, con cui si determinava la sanzione disciplinare dell’avvertimento scritto a carico delle ricorrenti, si legge che ciascuna di loro avrebbe “<em>violato i propri doveri eccedendo nel diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, ledendo il decoro e l&#8217;onore della persona, mettendo in pericolo e o creando tensione all’interno del luogo di lavoro e più in generale nella comunità scolastica</em>”. Tali circostanze non sono, però, mai state contestate alle ricorrenti. In difetto di ciò, è irreparabilmente leso il diritto di difesa delle lavoratrici, con la conseguente necessità di annullare le sanzioni oggetto di causa anche per tale motivo.<br />
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, restando assorbita ogni questione ulteriore. Le sanzioni disciplinari oggetto di causa, ossia gli avvertimenti scritti, di cui ai Prot. Ris. 49, 50 e 51, devono essere annullati.<br />
In applicazione dell&#8217;articolo 91 c.p.c., parte resistente, in quanto soccombente, va poi condannata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 4.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso del contributo unificato di € 259,00, spese liquidate tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell’assenza di attività istruttoria.<br />
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.<br />
P.Q.M.<br />
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, annulla le sanzioni disciplinari oggetto di causa. Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 4.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso del contributo unificato di € 259,00. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-27-8-2019-n-9585/">Tribunale di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2019 n.9585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.1795</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-10-2-2016-n-1795/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-10-2-2016-n-1795/">Tribunale di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.1795</a></p>
<p>Pres. Rel. Perozziello Il Caso SNIA e Caffaro: la non configurabilità di una scissione distrattiva e i risvolti in materia ambientale Scissione – Trasferimento di risorse infragruppo senza alcuna contropartita economica – Scissione distrattiva &#8211; Non configurabile Nell’ambito di una fattispecie legale di scissione non è configurabile un indebito “trasferimento</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-10-2-2016-n-1795/">Tribunale di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.1795</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Rel. Perozziello</span></p>
<hr />
<p>Il Caso SNIA e Caffaro: la non configurabilità di una scissione distrattiva e i risvolti in materia ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Scissione – Trasferimento di risorse infragruppo senza alcuna contropartita economica – Scissione distrattiva &#8211; Non configurabile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Nell’ambito di una fattispecie legale di scissione non è configurabile un indebito “trasferimento di risorse infragruppo senza alcuna contropartita economica”, giacchè nei termini concretamente proposti tale assunto finisce inevitabilmente per risolversi in una censura degli effetti tipici di qualunque operazione di scissione quale fisiologicamente caratterizzata dalla suddivisione fra due o più società di un patrimonio originariamente unitario (pur sempre sulla base di peculiari meccanismi di garanzia reputati idonei, in via generale ed astratta, ad assicurare la neutralità dell’operazione rispetto alle esigenze di tutela dei terzi) e dunque, in realtà, in una contestazione della stessa legittimità dell&#8223;istituto quale disegnato dal legislatore (nazionale e comunitario).<br />
In particolare, nell’ambito di un operazione di scissione non è configurabile un indebito “trasferimento di risorse infragruppo senza alcuna contropartita economica”, in quanto, nei confronti dei soci, il corrispettivo della diminuzione del valore di partecipazione nella scissa è dato dalla acquisizione di una proporzionale quota di partecipazione nella beneficiaria, mentre, nei confronti dei creditori, la diminuzione della garanzia patrimoniale nei diretti confronti della scissa risulta compensata ex lege dalla responsabilità solidale della beneficiaria per i debiti pregressi nella medesima misura della attribuzione ricevuta.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-10-2-2016-n-1795/?download=882">Sentenza(268575_1_MI)</a> <small>(3 MB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-10-2-2016-n-1795/">Tribunale di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.1795</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Milano &#8211; Ordinanza &#8211; 20/12/2010 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-milano-ordinanza-20-12-2010-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-milano-ordinanza-20-12-2010-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-milano-ordinanza-20-12-2010-n-0/">Tribunale di Milano &#8211; Ordinanza &#8211; 20/12/2010 n.0</a></p>
<p>Rel. Perozziello Codacons c/ Voden Medical Instruments sui presupposti per la legittimazione dei consumatori a proporre un&#8217;azione collettiva risarcitoria 1. Pubblicità ingannevole – Codice del Consumo &#8211; Azione collettiva risarcitoria –Singoli consumatori – Legittimazione attiva &#8211; Effetto ingannevole concreto – Necessità – Conseguenze. 2. Pubblicità ingannevole &#8211; Codice del Consumo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-milano-ordinanza-20-12-2010-n-0/">Tribunale di Milano &#8211; Ordinanza &#8211; 20/12/2010 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-milano-ordinanza-20-12-2010-n-0/">Tribunale di Milano &#8211; Ordinanza &#8211; 20/12/2010 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rel. Perozziello<br /> Codacons c/ Voden Medical Instruments</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la legittimazione dei consumatori a proporre un&#8217;azione collettiva risarcitoria</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblicità ingannevole – Codice del Consumo &#8211; Azione collettiva risarcitoria –Singoli consumatori – Legittimazione attiva &#8211; Effetto ingannevole concreto – Necessità – Conseguenze.	</p>
<p>2.  Pubblicità ingannevole &#8211;  Codice del Consumo – Consumatore – Individuazione – Acquisto di un prodotto – Insufficienza – Destinazione non professionale del prodotto – Necessità.	</p>
<p>3. Pubblicità ingannevole – Codice del Consumo &#8211; Azione collettiva risarcitoria – Legittimazione passiva – Qualifica di produttore – Necessità – Pubblicizzazione del prodotto – Insufficienza.	</p>
<p>4. Pubblicità ingannevole – Codice del Consumo &#8211; Azione collettiva risarcitoria – Prima udienza – Presentazione memorie – Ammissibilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di pubblicità ingannevole, l’azione ex art. 140 bis (azione collettiva risarcitoria c.d. class action) del Codice del Consumo si differenzia dall’ azioni ex art. 140 (azione in giudizio delle associazioni dei consumatori a tutela degli interessi collettivi) poiché richiede non l’astratta ed eventuale attitudine ingannatoria di una determinata forma di pubblicità, ma il verificarsi in concreto di un effetto ingannevole nei confronti dei singoli consumatori. Pertanto, ai fini della valutazione dell’ammissibilità dell’azione assume un rilievo determinante la corretta individuazione della qualità di consumatore dell’attore e la verifica dell’inganno realmente patito. 	</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 3 del Codice del consumo, per l’individuazione della posizione di “consumatore” di un determinato soggetto, non è sufficiente un mero acquisto di un prodotto, essendo necessaria anche la valutazione della finalità di tale operazione. In particolare, è necessario che tale acquisto sia destinato ad un consumo proprio e non ad un’attività professionale. 	</p>
<p>3. L’azione collettiva risarcitoria ex art. 140 bis l.b) (class action) nel codice del Consumo va proposta nei confronti di un “produttore”. Pertanto, è inammissibile l’azione proposta nei confronti di un soggetto che si limiti alla messa in commercio, distribuzione e pubblicizzazione di un prodotto.    	</p>
<p>4. Nella prima udienza del giudizio di cui all’art. 140 bis del Codice del Consumo, è ammissibile la presentazione di memorie scritte di parte, nonostante tale fase processuale si caratterizzi per una trattazione orale in contradditorio tra le parti per valutare l’ammissibilità dell’azione. Infatti, la snellezza del rito non può incidere sul diritto delle parti di precisare e modificare le proprie domande.</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-milano-ordinanza-20-12-2010-n-0/">Tribunale di Milano &#8211; Ordinanza &#8211; 20/12/2010 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Tribunale di Milano &#8211; Ordinanza &#8211; 18/3/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-milano-ordinanza-18-3-2004-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-milano-ordinanza-18-3-2004-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-milano-ordinanza-18-3-2004-n-0/">Tribunale di Milano &#8211; Ordinanza &#8211; 18/3/2004 n.0</a></p>
<p>Il Giudice M.L. Padova Condominio di via Ampére n. 9 (avv. Bullo) contro Coop. Eugenia V a r.l. (avv.ti Vitelli e Tardi) sulla creazione di un parcheggio multiplo interrato inserito nel piano urbano parcheggi Con commento dell&#8217;avv. Andrea Bullo Sulla creazione di un parcheggio multiplo interrato inserito nel piano urbano</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Il Giudice M.L. Padova<br /> Condominio di via Ampére n. 9 (avv. Bullo) contro Coop. Eugenia V a r.l. (avv.ti Vitelli e Tardi)</span></p>
<hr />
<p>sulla creazione di un parcheggio multiplo interrato inserito nel piano urbano parcheggi</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p>Con <a href="/ga/id/2004/3/1443/d">commento dell&#8217;avv. Andrea Bullo</a></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla creazione di un parcheggio multiplo interrato inserito nel piano urbano parcheggi</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>TRIBUNALE DI MILANO</b></center><br />
<center><b>SEZ. IV CIVILE</b></center><br />
<center><b>G.D. DR.SSA PADOVA</b></center></p>
<p><center><b>NEL RICORSO EX ART. 1171 COD. CIV. N.R.G. 44263/03</b></center></p>
<p><center><b>Ordinanza 18 marzo 2004</b></center></p>
<p>Il Giudice, sciogliendo la riserva che precede; <br />
• esaminati gli atti ed i documenti di causa;<br />
• rilevato che l’ing .Pietro Gianni, in proprio e quale amministratore del Condominio di via Ampère n. 9 in Milano ha proposto ricorso ex art .1171 c.c. lamentando il fatto che la realizzazione in diritto di superficie da parte della Cooperativa Eugenio V a.r.l. dell’autosilo di via Ampère-Compagni (facente parte del Piano Parcheggi per residenti del Comune di Milano) ed in particolare lo scavo e le opere connesse preordinate alla sua realizzazione sarebbero pericolose e tali da arrecare un danno irrimediabile agli immobili dei ricorrenti,<br />
•rilevato che i profili già dedotti dalle parti in sede amministrativa sono estranei alla valutazione demandata al giudice civile, sicchè non possono trovare spazio in questa sede le considerazioni ivi svolte dalle parti e dallo stesso organo investito dei ricorsi amministrativi,<br />
• rilevato che parte resistente ha contestato la fondatezza dei timori manifestati ex adverso, sostenendo di aver programmato per l’esecuzione dell’opera tutti gli accorgimenti tecnici necessari per assicurare una corretta e sicura realizzazione degli interventi,<br />
• rilevato che è stata disposta CTU allo scopo di verificare sia progettualmente che in fatto non solo la tipologia delle opere ma anche le modalità progettuali ed esecutive delle stesse;</p>
<p><center><b>OSSERVA</b></center></p>
<p>Come emerge dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta l’opera che la resistente ha intrapreso consiste nella realizzazione di un parcheggio interrato costituito da cinque piani, a pianta regolare, che si sviluppa interamente  lungo la via Compagni per i lati maggiori e lungo la via Ampère e la via D’Ovidio lungo i lati più corti.<br />
Dal punto di vista strutturale il CTU ha evidenziato come in sede di realizzazione sia prevista una paratia che circonda integralmente lo scavo e contro la stessa – previa  impermeabilizzazione – debba essere realizzata una controparte in aderenza, “tale da poter reggere la spinta idrostatica generata da una possibile acqua infiltratasi tra l’impermeabilizzazione e la paratia”. <br />Il CTU procede quindi alla descrizione della struttura interna dell’opera, nella quale è prevista la realizzazione di “setti portanti in c.a. ogni 5,40 mt, perpendicolari ai muri perimetrali; i solai dei piani intermedi saranno costituiti da predalles (tipo trave prefabbricate), mentre il solaio del piano terra di copertura è  prefabbricato precompresso di tipo alveolare; la piastra di fondazione in c.a. avrà uno spessore di circa 100 cm ovunque, tranne che in corrispondenza del corsello, dove è previsto uno spessore di 70 cm.. Sul solaio del piano terra verrà realizzato un ricoprimento di circa 3 mt di terra, al fine di consentire la piantumazione con alberi ad alto fusto”.<br />
I rilievi critici mossi dai ricorrenti ai lavori come programmati ex adverso ineriscono sostanzialmente l’adozione di “soluzioni progettuali economiche e scadenti” e nel particolare riguardano: lo spessore prescelto per la realizzazione delle paratie; la mancanza di accorgimenti idonei a contrastare l’allentamento dei terreni adiacenti a seguito della realizzazione delle paratie stesse; l’adozione del sistema del pompaggio continuo dell’acqua di falda al fine di contrastarne la spinta, in luogo del più costoso sistema del c.d. jet-grouting, l’inidoneità delle previste giunture delle paratie in materiale gommoso; l’assenza di formalizzazione delle procedure di emergenza e dei metodi di salvaguardia dei fabbricati.<br />
E’ stata espletata CTU allo scopo specifico di verificare le concrete modalità esecutive dell’opera intrapresa dalla resistente e l’idoneità delle stesse a cagionare quella situazione potenzialmente produttiva di danni per il Condominio ricorrente che viene dallo stesso prospettata.<br />
Dalla descrizione dello svolgimento delle operazioni peritali, contenuta nella relazione del CTU, emerge all’evidenza come l’attenzione sia dei CTP che del CTU è stata appuntata prevalentemente sulle  problematiche connesse alle deformazioni orizzontali della paratia, considerate come principale elemento di giudizio per un’analisi di pericolosità nei confronti degli edifici adiacenti.<br />
Sono stati eseguiti diversi sondaggi del terreno onde verificare con maggiore certezza i parametri geotecnica cui ancorare i calcoli per la determinazione ed il dimensionamento delle paratie e l’individuazione del numero e posizionamento dei tiranti.<br />
Sulla base dei dati così raccolti nel contradditorio dei CTP e CTU tutti i tecnici sono pervenuti ad una conclusione comune, rappresentata dalla ipotizzabilità di tre diverse soluzioni, tutti mirate ad “ottimizzare (riducendo) il più possibile  lo spostamento totale della paratia”. Ne è scaturito il risultato schematizzato alla pag. 9 dell’elaborato di CTU nel quale si evidenzia l’incidenza in termini di ottimizzazione di ciascuna delle tre soluzioni descritte.<br />
Ritiene però questo giudice che per dare una compiuta risposta al problema fatto oggetto del ricorso non ci si possa riduttivamente limitare all’indagine sul grado di sicurezza connesso alla determinazione ed al dimensionamento delle paratie, nonchè al numero dei tiranti da applicare alle stesse.<br />
Invero, l’opera intrapresa dalla resistente – come si rileva dalla descrizione compiuta sia dal CTU che dai CTP – implica la realizzazione di una scavo iniziale, il posizionamento delle strutture perimetrali di contenimento e la costruzione all’interno di tale sede, di una struttura a  cinque piani munita di due rampe (una di accesso e l’altra di uscita). Dagli elaborati dei periti sin evince che se le strutture perimetrali di contenimento – rappresentate dalle paratie vincolate al terreno circostante da tiranti disposti secondo ordini precostituiti – assolvono a detta funzione nella fase iniziale di realizzazione dell’opera, in fase di esercizio definitivo della struttura è proprio la parte strutturale interna (costituita da setti portanti, solai, platea di fondo) ad essere chiamata progettualmente ad assolvere alla funzione di contrasto delle paratie.<br />
Emerge dunque di tutta evidenza che le opere strutturali interne allo scavo rivestono dal punto di vista progettuale la stessa importanza delle strutture di contenimento proprio nell’ottica del risultato finale, cioè della messa in esercizio dell’intera realizzazione. Come sottolineato dal CTU, infatti, “le opere interne strutturali …. Dovranno essere opportunamente dimensionate al fine di assicurare l’equilibrio globale di tutta la struttura in fase di esercizio” (cfr. pag. 9 della CTU).<br />
E’ pacifico che relativamente a tali opere strutturali manca ad oggi un progetto esecutivo che consenta di valutare l’esattezza progettuale del loro dimensionamento nell’ottica predetta.<br />
Poiché altrettanto pacificamente la realizzazione di uno scavo in ambito urbano (e dunque in presenza di costruzioni limitrofe di  considerevole peso sul terreno circostante allo scavo) è foriera ex se di una situazione di minaccia per le proprietà attigue, tanto da richiedere il calcolo puntuale del corretto dimensionamento – in relazione allo stato dei luoghi  &#8211; delle strutture sia interne che esterne di contenimento, la mancanza uno di tali parametri di valutazione impedisce di ritenere adeguatamente scongiurata detta situazione di pericolo.<br />
Ne consegue che l’assenza del progetto esecutivo delle strutture interne allo scavo preclude una prognosi favorevole sui lavori intrapresi dalla resistente.</p>
<p><center><b>P.Q.M.</b></center></p>
<p>sospende i lavori intrapresi per la realizzazione del parcheggio sotterraneo nel sottosuolo di via Dino Compagnoni, angolo via Ampère in Milano, oggetto del ricorso ex art. 1171 c.c.<br />
Si comunichi</p>
<p>Milano, 18 marzo 2004</p>
<p>Il Giudice<br />
M.L. Padova</p>
<p>Pubblicata mediante deposito in Cancelleria 18 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-milano-ordinanza-18-3-2004-n-0/">Tribunale di Milano &#8211; Ordinanza &#8211; 18/3/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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