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	<title>Tribunale di Lanusei Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Tribunale di Lanusei Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Tribunale di Lanusei &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-sentenza-27-5-2008-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-sentenza-27-5-2008-n-0/">Tribunale di Lanusei &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2008 n.0</a></p>
<p>Giudice Unico S.Napolitano l&#8217;impiegato pubblico ha diritto alla retribuzione proporzionata alle mansioni stabilmente ed effettivamente svolte, a prescindere dall&#8217;eventuale atto di assegnazione a mansioni superiori Impiego Pubblico &#8211; Privatizzato – Svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento – Diritto del lavoratore alla retribuzione proporzionata all’attività effettivamente svolta –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-sentenza-27-5-2008-n-0/">Tribunale di Lanusei &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-sentenza-27-5-2008-n-0/">Tribunale di Lanusei &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2008 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giudice Unico S.Napolitano</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;impiegato pubblico ha diritto alla retribuzione proporzionata alle mansioni stabilmente ed effettivamente svolte, a prescindere dall&#8217;eventuale atto di assegnazione a mansioni superiori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Impiego Pubblico &#8211; Privatizzato – Svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento – Diritto del lavoratore alla retribuzione proporzionata all’attività effettivamente svolta – Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di pubblico impiego l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, ha diritto, in conformità della giurisprudenza della Corte Costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art.36.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>        REPUBBLICA ITALIANA<br />
     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b><br />
<b>Il Giudice del Tribunale di Lanusei</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>dott. Sebastiano Napolitano, in funzione di Giudice del lavoro ha pronunciato all’udienza del <b> 27 maggio 2008</b> la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nella causa civile iscritta al n. 107/2006 R.G. LAVORO, Pubblico Impiego vertente <br />
<b></p>
<p align=center>
TRA</p>
<p></p>
<p align=justify>
<I>XX  </I></b>RICORRENTE                                                                                                                   <br />
<b><P ALIGN=CENTER>E</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>A.S.L. n. 4 di Lanusei, CONVENUTA</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>CONCLUSIONI</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>Per il ricorrente: <i>1)</i></b><i> accertati i fatti esposti in premessa, dichiarare che il ricorrente, dall&#8217;ottobre 1997 al 05.07.2002, ha di fatto svolto ininterrottamente mansioni corrispondenti a qualifiche funzionali inquadrabili nella categoria &#8220;D&#8221; C.C.N.L. Sanità o comunque mansioni corrispondenti a qualifiche funzionali superiori rispetto alla qualifica dallo stesso all&#8217;epoca rivestita e, per l&#8217;effetto, condannare l&#8217;azienda convenuta al pagamento di €. 25.443,19, o la somma maggiore o minore accertanda, anche in relazione al disposto di cui all&#8217;art. 36 Cost.., corrispondente alla differenza di trattamento economico tra la mansione superiore effettivamente svolta e la mansione per la quale era stato assunto, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo; Con vittoria di spese ed onorari di lite.<br />
</i><b>Per l’Azienda USL convenuta: </b>in via preliminare: <i>dichiarare l&#8217;intervenuta prescrizione dei crediti vantati dal ricorrente fino alla data del 18 aprile 1998</i>; nel merito: <i>mandare assolta la convenuta da ogni avversa pretesa</i>; in ogni caso:<i>con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio</i>.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso depositato il 16 giugno 2006, la parte ricorrente di cui in epigrafe adiva l’intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo:<br />
che a partire dal mese di Maggio del 1987, veniva assunto in ruolo alle dipendenze della U.S.L., ricevendo l’inquadramento di &#8220;addetto alle pulizie&#8221; &#8211; posizione funzionale di II livello;<br />
che, dalla fine del mese di gennaio 1991 al mese di settembre 1997, veniva assegnato, con la medesima posizione funzionale, all’Ospedale di Lanusei (salvo che per un periodo di dieci mesi in cui aveva prestato servizio presso il Poliambulatorio di Tortolì);<br />
che nel 1995, dopo aver frequentato un corso triennale organizzato dalla U.S.L. 7 di Nuoro, conseguiva il titolo di studio di infermiere professionale;<br />
che nel mese di ottobre del 1997, faceva rientro presso il Gruppo Famiglia di Lotzorai, ove lavora tuttora, presso la nuove sede di Lanusei, aperta in data 31 dicembre 2002;<br />
che a far data dal 16 luglio 2002, dopo aver superato un concorso interno, veniva nominato nella nuova posizione funzionale di collaboratore professionale sanitario –infermiere professionale, categoria “D”;<br />
che, dall’ottobre del 1997 al 5 luglio 2002, aveva svolto di fatto ed ininterrottamente mansioni corrispondenti a qualifiche funzionali superiori rispetto alla qualifica ausiliario specializzato all’epoca rivestita;<br />
che il lavoro prestato all’interno del Gruppo Famiglia comportava il continuo svolgimento di mansioni proprie dell’infermiere professionale, quindi, tipiche della posizione funzionale rientrante nella categoria &#8220;D&#8221; del C.C.N.L. Sanità;<br />
che lo svolgimento di mansioni superiori costituiva l’ineluttabile conseguenza dell’annosa carenza d’organico;<br />
che tra le attività, proprie della mansione di infermiere professionale, svolte con carattere di prevalenza e continuità dall’ottobre 1997 al 5 luglio 2002, rientravano: <i>rilievo di parametri vitali, rilevazione del livello glicemico e terapia insulinica ai</i> <i>pazienti diabetici, somministrazione dei medicinali per via orale e parenterale secondo gli schemi terapeutici prescritti dai medici, misurazione della pressione arteriosa e della temperatura e rilevazione battiti frequenza cardiaca, applicazione e rimozione cateteri a permanenza e monitoraggio degli stessi per evitare infrazioni, controllo liquidi organici, rilevazione stato fisico e mentale del paziente e predisposizione degli interventi terapeutico-relazionali appropriati congiuntamente ai responsabili medici, il tutto con assunzione di autonomia e discrezionalità operativa e impiego di conoscenze professionali nel campo della psicologia dei gruppi</i>;<br />
che per lo svolgimento delle mansioni superiori non aveva ricevuto la corresponsione del trattamento economico corrispondente al superiore inquadramento.<br />
Su tali premesse, il ricorrente rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.<br />
Si costituiva l’Azienda ASL convenuta ed eccepiva, preliminarmente, la prescrizione dei crediti vantati dal ricorrente fino al 18 aprile 1998 e, nel merito, contestava con varie argomentazioni la fondatezza dell’avversa domanda.<br />
All’udienza del 7 novembre 2006, con sentenza non definitiva veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. per la parte delle domande antecedenti all’ 1 luglio 1998, mentre veniva riconosciuta la giurisdizione del Giudice adito per il periodo successivo, indi con ordinanza di pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione.<br />
Istruita la causa mediante prova testi, all’odierna udienza la causa è stata discussa; sulle conclusioni indicate nell’atto introduttivo veniva decisa come da separato dispositivo, di cui veniva data pubblica lettura al termine della camera di consiglio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La domanda è procedibile essendo stato ritualmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art.410 c.p.c.<br />
Nel merito il <i>thema</i> <i>decidendum</i> involge la questione relativa alla disciplina delle mansioni nel pubblico impiego.<br />
Ai fini di un corretto inquadramento della vicenda in esame è opportuno delineare il quadro normativo di riferimento.<br />
All’uopo è opportuno ricordare che, nell’ambito della cd. contruattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia dello svolgimento delle mansioni superiori è stata disciplinata, a seguito della novellazione del Dlgs 3 febbraio 1993 n.29, operata dal Dlgs 31 marzo 1998 n.80, dall’art.56 del primo di detti decreti, nel testo di cui all’art.25 del secondo decreto. Pertanto, il sesto comma è stato modificato dall’art.15 del Dlgs 29 ottobre 1998 n.387. Il conseguente tenore dell’art.56 citato è stato riprodotto dall’art.52 del Dlgs 30 marzo 2001 n.156 (norme generali dell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).<br />
Nella formulazione definitiva della norma introdotta dal Testo Unico sul pubblico impiego 30 marzo 2001 n.165 all’art. 52  si prevede che:  “<i>1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. <br />
L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione. <br />
2) Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: <br />
a)  nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici quando siano state avviate le procedure per la copertura di posti vacanti come previsto dal quarto comma; <br />
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.<br />
 3) Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. <br />
4)Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione sia stata disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. <br />
5)Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza dei trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere  conseguente se ha agito con dolo o colpa grave. <br />
6)Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2,3,4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore</i>”.<br />
L’<i>ius singolare</i> si giustifica con riferimento a varie finalità ed esigenze, peculiari del lavoro pubblico, quali la regola, di rango costituzionale del concorso, il controllo della spesa pubblica, la salvaguardia della stabilità di un’organizzazione predefinita. Si è temuto, in altri termini, che la regola della promozione automatica, ove accolta avrebbe potuto determinare effetti assolutamente incompatibili con  i valori di imparzialità e di buon andamento enunciati dall’art.97 Cost e con gli interessi della P.A., tra i quali quello della stabilità della pianta organica e della certezza organizzativo-burocratica e finanziaria.<br />
Tale disposizione ha, comunque, riconosciuto per il periodo di effettiva adibizione a mansioni superiori,  il diritto al corrispondente trattamento economico sia nel caso di assegnazione legittima, nelle fattispecie  indicate dalla stessa norma, sia nei casi di assegnazione nulla perché fuori dalle ipotesi contemplate.<br />
Nel comparto Sanità il CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 –2001 e al biennio economico 1998 – 1999 ha completato all’art.28 la disciplina delle mansioni prevista dai commi 2, 3 e 4 dell’art.56 del dlgs 29/93, per la parte demandata alla contrattazione collettiva, attraverso la definizione del concetto di mansioni immediatamente superiori(cfr. secondo comma), l’esclusione da detto concetto delle mansioni svolte in sostituzione di un dipendente appartenente alla medesima categoria e allo stesso livello, ma collocato in una fascia economica della progressione orizzontale superiore a quella di appartenenza (cfr comma 3), nonché attraverso l’individuazione delle modalità di conferimento delle mansioni superiori e il trattamento economico riservato al personale che svolga le mansioni superiori secondo le anzidette modalità. Per quanto non previsto dal citato articolo resta ferma la disciplina dell’art.56 del Dlgs. 29/1993.<br />
L’art.28 del CCNL comparto Sanità 1998/2001 del 07.04.1999 ha, dunque, stabilito, in riferimento alle mansioni superiori:<br />
“<i>1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dai commi 2,3 e 4 dell’art.56 del Dlgs n.29 del 1993 per la parte demandata alla contrattazione.<br />
2. Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano “mansioni immediatamente superiori”:<br />
a) all’interno delle categorie B e D, le mansioni svolte dal dipendente di posizione iniziale nel corrispondente profilo del livello super secondo la declaratoria riportata nell’allegato 1 del presente contratto;<br />
b) all’interno delle categorie A e C, le mansioni svolte dal dipendente nella posizione iniziale della categoria immediatamente superiore;<br />
c) le mansioni svolte dal personale collocato nel livello Bs della categoria B, nel livello iniziale della categoria C.<br />
3. Non sono mansioni immediatamente superiori quelle svolte in sostituzione di un dipendente appartenente alla medesima categoria ed allo stesso livello, ma collocato in una fascia economica della progressione orizzontale superiore a quella di appartenenza.<br />
4. Il conferimento delle mansioni immediatamente superiori di cui al comma 2 è comunicato per iscritto al dipendente incaricato mediante le procedure stabilite da ciascuna amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri, da definire entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, previa consultazione dei soggetti di cui all’art.9, comma 2, che tengano conto del contenuto professionale delle mansioni da conferire. La disciplina delle mansioni superiori come integrata dal presente articolo entra pertanto in vigore dalla data di definizione dei predetti criteri.<br />
6. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori indicate nel comma 2 ha diritto alla differenza tra i trattamenti economici iniziali previsti per la posizione rivestita e quella corrispondente alle relative mansioni nella tabella 9 e 9 bis, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità, di fascia retributiva nella propria posizione nonché di indennità specifica professionale ove spettante per il profilo, ma non prevista per la posizione superiore. Ove questa sia prevista, il relativo importo è assorbito per la durata delle mansioni dall’indennità attribuita al profilo di riferimento.<br />
7. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell’art.56 del Dlgs 29/93.<br />
</i>Quanto allo svolgimento di mansioni proprie di qualifiche superiori, l’art.52 citato, come visto, contiene due ordini di disposizioni. In primo luogo, si indicano i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori, con la precisa specificazione dei relativi presupposti e dei limiti temporali e la previsione del diritto del lavoratore al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione; in secondo luogo, si indica il caso in cui l’assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore avvenga fuori dalle ipotesi previste dalle precedenti disposizioni.<br />
Dunque, il dipendente presso amministrazioni pubbliche non può per attività negoziale o anche solo per una situazione di <i>facere </i>o <i>pati</i> del datore di lavoro che agevoli o rimanga inerte rispetto all’esercizio di mansioni superiori, progredire da una categoria professionale ad un’altra.<br />
 In questa seconda ipotesi, il diritto ad essere compensato per lo svolgimento di mansioni superiori non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità dell’assegnazione e alle previsioni dei contratti collettivi (cfr.Cass., 17 aprile 2007 n.9130), ma è stabilita la nullità di detta assegnazione ed il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore (comma 5 dell’art.52 cit.). In quest’ultima disposizione, l’espressione “<i>qualifica superiore</i>” ha valore generico ed omnicomprensivo e non può ritenersi equivalente alla dizione “<i>qualifica immediatamente superiore” </i>utilizzata dal secondo comma nel delineare i presupposti dell’assegnazione legittima a mansioni superiori. Una diversa conclusione non è giustificata né dalla lettera della disposizione in esame, né dalla <i>ratio</i>, che è quella di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’art. 36 Cost. (Cass.14944/2004); pertanto, può essere riconosciuto il trattamento economico (e non anche l’inquadramento) per ogni mansione corrispondente alla qualifica superiore, anche se non coincidente con la qualifica “immediatamente” superiore.<br />
Come è noto, la giurisprudenza amministrativa ha seguito un orientamento volto al diniego dell’applicabilità dell’art. 36 Cost. al pubblico impiego sul presupposto che su detta norma volta al rispetto della “giusta retribuzione” dovessero prevalere gli artt.97 e 98 Cost., non potendo il rapporto di pubblico impiego essere in alcun modo assimilato ad un rapporto di scambio e dovendosi, anche ai fini del controllo della spesa, rispettare l’esigenza di conservazione di un assetto della pubblica amministrazione rigido e trasparente, corollario di quest’orientamento è quello della supremazia del parametro della qualifica su quello delle mansioni, sicchè in una siffatta ottica ostano all’applicabilità dell’art.36 Cost. le norme codicistiche dell’art.2116 e 2041 c.c. (cfr. per tale indirizzo <i>ex plurimis: </i>Cons. Stato, sez.V, 28 febbraio 2001 n.1073; Cons. Stato, sez.VI, 4 dicembre 2000 n.6466; Cons. Stato, sez.V, 12 ottobre n.1438; Cons. Stato, sez.VI, 29 settembre 1999 n.1291).<br />
Nonostante tale indirizzo –secondo cui, come visto, il principio della corrispondenza, ex art.36 Cost., della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità del lavoro prestato, non può trovare applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in tale ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale- anche di recente ribadito (cfr. Cons. Sato, sez.VI, 7 giugno 2005 n.2184; Cons.Stato, sez.VI, 23 gennaio 2004 n.222), si sono sul punto manifestate, in alcune pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, significative aperture verso una maggiore tutela del lavoratore, essendosi ritenuto: che è consentita la trasposizione di regole privatistiche nell’area del pubblico impiego, sicchè l’art.2126 c.c. può trovare applicazione anche in un rapporto instauratosi con la P.A. senza il rispetto delle norme che ne regolano la costituzione, con l’effetto che al dipendente di mero fatto della pubblica amministrazione devono essere riconosciute le prestazioni retributive e previdenziali (cfr. Cons Stato A.P. 29 febbraio 1992, n.1). A diverse conclusioni è pervenuta la giurisprudenza dei Giudici della legge per avere, infatti, la Corte Costituzionale con numerose pronunce patrocinato la diretta applicabilità al rapporto di pubblico impiego dei principi dettati dall’art.36 della Costituzione, specificando al riguardo che detta norma: “<i>determina l’obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della qualità del lavoro effettivamente prestato”</i> a prescindere dall’eventuale irregolarità dell’atto o dall’assegnazione o meno dell’impiegato a mansioni superiori (Corte Cost. 23 febbraio 1989, n.57; Corte Cost. ord. 26 luglio 1988 n.908); che “<i>il principio dell’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso, non è incompatibile con il diritto dell’impiegato, assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente, giusta il principio di equa retribuzione sancito dall’art.36 Cost.” </i>(cfr. Corte Cost. 27 maggio 1992 n.236); che il mantenere, da parte della pubblica amministrazione, l’impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determina una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto –ai sensi dell’art.2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell’art.36 Cost. (Corte Cost.19 giugno 1990 n.296).<br />
L’estensione della norma costituzionale all’impiego pubblico è condivisa anche dalla dottrina giuslavoristica che evidenzia come i cennati vincoli derivanti da esigenze di bilancio non impediscono, comunque, la piena operatività, anche nel settore del lavoro pubblico, dei principi costituzionali di proporzionalità ed efficienza della retribuzione espressi dall’art.36 Cost.<br />
Ne consegue che, ad avviso del giudicante e sulla scorta dell’autorevole principio da ultimo espresso dalla Suprema Corte – Cass.SS.UU. 11 dicembre 2007 n.25837: “<i>in materia di pubblico impiego l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento, ha diritto, in conformità della giurisprudenza della Corte Costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art.36”</i> (in senso conforme: Cass. 14 giugno 2007 n.13877; Cass. 17 aprile 2007 n.9130)- il principio della retribuzione proporzionato e sufficiente ex art.36 Cost. è applicabile anche al pubblico impiego. Né al fine di patrocinare una interpretazione del dato normativo diversa da quella seguita sulla scia della giurisprudenza costituzionale vale prospettare la possibilità di abusi conseguenti al riconoscimento del diritto ad un’equa retribuzione ex art.36 Cost. al lavoratore cui vengano assegnate mansioni superiori al di fuori delle procedure prescritte per l’accesso agli impieghi ed alle qualifiche pubbliche, perché, come è stato rimarcato dalla Suprema Corte, il cattivo uso di assegnazione di mansioni superiori impegna la responsabilità disciplinare e patrimoniale (e finanche penale qualora si finisse per configurare un abuso d’ufficio per recare ad altri vantaggio) del dirigente preposto alla gestione dell’organizzazione del lavoro, “<i>ma non vale di certo sul piano giuridico a giustificare in alcun modo la lesione di un diritto di cui in precedenza si è evidenziata la rilevanza costituzionale</i>” (in tal senso C. Cass. SS.UU. 11 dicembre 2007 n.25837).<br />
Sul versante fattuale, poi, l’estensione della norma costituzionale nei sensi innanzi precisati richiede in ogni caso che le mansioni assegnate siano in concreto svolte nella loro pienezza, sia per quanto attiene al profilo quantitativo che qualitativo dell’attività spiegata, sia per quanto attiene all’esercizio dei poteri e alle correlative responsabilità attribuite (cfr. al riguardo Cass. 19 aprile 2007 n.9328) . <br />
A mente del comma 3° dell’art.52 cit., infatti, costituisce esercizio di mansioni superiori solo l’attribuzione in “<i>modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti”</i> propri di dette mansioni superiori. Dunque, anche in difetto della prevalenza per uno solo dei predetti aspetti, non vi sarà titolo per le differenze retributive.  <br />
Orbene, nella valutazione della riconducibilità delle mansioni svolte a quelle corrispondenti al profilo superiore, a fini del solo riconoscimento del relativo trattamento economico, analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all’applicazione dell’art.2103 c.c., occorre accertare le mansioni concretamente svolte dal dipendente, individuare la categoria ed i livelli in cui queste si articolano, ed operare un confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali, verificando, infine, che l’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori abbia comportato anche l’assunzione delle relative responsabilità e l’autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. sez. lav. 25.10.2004 n.20692; Cass.civ. sez. lav. 25.08.87 n.7007; Cass. civ. sez. lav. 16.05.1983 n.3384). Nella controversia in esame il ricorrente invoca il diritto al trattamento economico previsto per le mansioni superiori corrispondenti alla posizione funzionale di collaboratore professionale sanitario &#8211; infermiere professionale, categoria D del CCNL Sanità,deducendo di avere svolto le relative funzioni nel periodo precisato in ricorso.<br />
Si evidenzia, ad ogni buon conto, che il ricorrente a far data dal 16 luglio 2002 è stato nominato nella nuova posizione funzionale di collaboratore professionale sanitario – infermiere professionale, categoria “D”, reclamato, risultando vincitore della relativa procedura concorsuale.<br />
Nel caso di specie sono emerse, con sufficiente chiarezza, le incombenze assegnate al ricorrente successivamente all’acquisizione del diploma di infermiere professionale.<br />
In particolare, il teste xxx, infermiera professionale, ha dichiarato “<i>Ho conosciuto il ricorrente al gruppo famiglia di Lotzorai, dove lavoravamo assieme….io facevo l’infermiera professionale e quindi assistenza diretta ed indiretta ai pazienti con erogazione di terapia farmacologia e rilevazione dei valori pressorici, della temperatura corporea, della glicemia, dei liquidi organici, il tutto in base alle singole patologie dei pazienti. Preciso che il ricorrente si è assentato per un periodo e poi è rientrato nel 1997 e al suo rientro in pratica svolgeva le stesse mansioni che svolgevo io e cioè quelle che ho sostanzialmente descritto, e che svolgevano gli infermieri professionali</i>” (cfr. udienza del 3 luglio 2007)<br />
Tali circostanze sono confermate dalle deposizioni dei colleghi di lavoro del ricorrente: xxx (cfr. verbale d’udienza del 6 febbraio 2007: <i>Avevano uno scritto del responsabile che ci autorizzava in caso di mancanza di personale infermieristico a somministrare i farmaci. Gli infermieri mancavano spesso, perché c’era carenza di personale. C’era un paziente in particolare che aveva bisogno della somministrazione dell’insulina e della misurazione della glicemia. Per la somministrazione dell’insulina noi, cioè io, il ricorrente e tutti quelli che capitavano in turno usavano una “penna”  cioè uno strumento simile ad una siringa in cui era già contenuta l’insulina, che però andava dosata. Anche il ricorrente si è occupato di questa operazione, cioè ha dosato l’insulina secondo le prescrizioni contenute in una cartella depositata nel mobiletto dei farmaci ed aggiornata dai medici che seguivano i malati.  Anche della misurazione della glicemia si è occupato il ricorrente. Avevamo inoltre uno schema presente nella stessa cartella del paziente che si seguiva nel dosaggio della insulina… io, il ricorrente e i colleghi che capitavano di turno, misuravamo la glicemia con apposite striscette e poi a seguito dei risultati che davano quelle striscette dosavano in caso di necessità la insulina da somministrare. Preciso che quasi tutti i pazienti o meglio “gli ospiti” prendevano farmaci”; sempre lo stesso soggetto diabetico era stato cateterizzato e ci occupavamo, anche il ricorrente, della sostituzione della busta. È capitato anche che lo stesso soggetto si fosse strappato il catetere ed il ricorrente ha sostituito il catetere. Lui lo sapeva fare perché aveva fatto un corso di infermiere. Io so che il catetere si doveva sostituire periodicamente, ho visto farlo al ricorrente solo nell’occasione descritta. Se eravamo soli in turno nel caso in cui il paziente si agitava  chiamavamo il centro di igiene mentale e loro telefonicamente ci davano istruzioni circa i farmaci da somministrare. Questi eventi erano frequenti. Ascoltavamo inoltre i pazienti nei momenti di lucidità e li consolavamo. Il ricorrente misurava la pressione con lo strumento con la colonnina a mercurio, in caso di pressione alta ci si preoccupava di chiamare un medico per saper il da farsi, e nel caso fosse necessario somministrare un farmaco lo facevamo. I turni giravano, sono stata spesso in turno con il ricorrente. Allorquando il ricorrente misurava la pressione controllava anche la frequenza dei battiti che poi provvedeva ad annotare. Noi scrivevamo la “consegna” a fine turno”</i>), xxx (cfr.verbale d’udienza del 3 luglio 2007: “<i>vi erano pazienti con patologie diverse oltre a quelle psichiatriche, in particolare c’erano due pazienti diabetici di cui uno insulinodipendente, un paziente con catetere vescicale, pazienti ipertesi con cura farmacologia, altri con patologie pneumologiche, per questi pazienti in particolare per quello insulinodipendente dovevamo controllare la glicemia,con una macchinetta apposita che fa una piccola puntura sul dito e successivamente applicavamo una striscetta reattiva ed in base ai valori della glicemia somministravamo sia io che il ricorrente, a seconda di chi era impegnato con quel paziente, la dose di insulina secondo il protocollo del medico curante, in particolare dosavamo lo strumento erogatore dell’insulina -una pennina con dosatore; il portatore di catetere vescicale lo assistevamo nel senso che cambiavamo la busta, poiché il paziente a volte si strappava il catetere, glielo riposizionavamo, perché non poteva stare senza catetere, questo paziente era particolarmente nervoso e pertanto quest’ultima operazione la compivamo piuttosto spesso. Controllavamo la pressione dei soggetti ipertesi ed in base alla pressione se si superava certi valori, avvertivamo il medico di famiglia che telefonicamente valutava se modificare la terapia, se la pressione era regolare seguivamo la terapia indicata nelle cartelle del paziente. Quando la pressione superava i 90 di minima e i 150 di massima avvertivamo telefonicamente il medico. Non ricordo i farmaci che il medico ci indicava, comunque se li avevamo disponibili in un apposito armadietto li somministravamo, altrimenti attendevamo  l’apertura della farmacia. Capitava che il medico ci chiedesse che farmaci erano disponibili presso la struttura e ci indicava quale potesse servire nell’emergenza. Per i pazienti con patologie polmonari controllavamo la temperatura e l’espettorato. I pazienti in genera avevano una cartella in cui era indicata la terapia e noi la seguivamo …il paziente insulinodipendente era anche sordo muto e aveva delle difficoltà di comunicazione, comunque eravamo noi a somministrargli l’insulina e non lui direttamente….</i>), xxx (cfr.verbale d’udienza del 5 febbraio 2008: “…<i>nel 1997il ricorrente rientrò a lavorare presso la casa famiglia di Lotzorai con titolo di infermiere professionale e nonostante non fosse inquadrato nei ruoli degli infermieri svolgeva tutte le attività degli infermieri professionali: faceva le iniezioni mensili, e nel caso di un paziente insulino-dipendente, somministrava l’insulina tutti i giorni, avevamo un paziente cardiopatico-iperteso che veniva seguito con cure e somministrazione di farmaci quotidianamente, ed anche a queste attività provvedeva il ricorrente. Generalmente senza essere assistito da un infermiere, era raro che ci fosse un infermiere accanto al ricorrente, era molto frequente che vi fosse lui da solo. Anche quando, nei rari casi in cui era affiancato da un infermiere svolgeva lo stesso queste attività, in collaborazione…succedeva spessissimo che il paziente cardiopatico ci abbia dato dei problemi, in questo caso interveniva il ricorrente, che rilevava la pressione, chiamava il medico e somministrava la terapia che il medico dava ordine che venisse somministrata. C’era un paziente che spesso si strappava il catetere, tale sig. xxx, il ricorrente glielo rimetteva. Tutto questo che ho riferito l’ho visto personalmente ed ho aiutato il ricorrente a compierlo, per esempio mantenevo il sig. xxx quando il ricorrente sistemava il catetere…da quanto è tornato il ricorrente, cioè dal 1997, con il titolo di infermiere, nessuno glielo ha scritto, ma di fatto ha svolto l’attività di infermiere)</i>, xxx (cfr.verbale d’udienza del 29 aprile 2008:…<i>provvedeva anche all’applicazione dei cateteri, lui poteva farlo, perché era infermiere diplomato, anche se in ruolo era ausiliario&#8230;faceva anche il turno notturno)</i>  auditi in qualità di testi, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare non essendo legati da rapporti di amicizia o parentela con il ricorrente ed avendo gli stessi una cognizione diretta dei fatti di causa, che con dichiarazioni sostanzialmente concordi hanno confermato che il ricorrente provvedeva alla rilevazione del livello glicemico, alla somministrazione di terapia insulinica ai pazienti diabetici, alla somministrazione dei medicinali per via orale secondo gli schemi terapeutici prescritti dai medici, alla misurazione della pressione arteriosa e della temperatura e rilevazione dei battiti della frequenza cardiaca, all’applicazione dei cateteri a permanenza, alla predisposizione degli interventi terapeutici su prescrizione e controllo medico e che dette attività avvenivano in autonomia (cfr. verbale deposizione teste xxx udienza del 3 luglio 2007: “<i>il XX capitava che facesse queste operazioni da solo, posso riferire quest’ultima circostanza, perché leggevo le consegne. Preciso che  c’era un registro in cui ognuno alla fine del proprio turno registrava quello che aveva fatto”; </i>verbale dell’11 settembre 2007 deposizione teste xxx, infermiere professionale, la quale dichiarava: “<i>spesso capitava che il ricorrente svolgesse il turno da solo…quasi tutti i pazienti facevano iniezioni intramuscolari…queste iniezioni venivano praticate dagli infermieri professionali…anche il ricorrente faceva queste iniezioni…dopo che il ricorrente aveva fatto un corso da infermiere e sostituiva gli infermieri…veniva tutto scritto in un diario che poi si faceva vedere al medico) e </i>con l’impiego di conoscenze professionali possedute. Dalla documentazione in atti (cfr.doc.5 della produzione di parte ricorrente) emerge, infatti, il possesso da parte del ricorrente del diploma di infermiere professionale. Tali deposizioni trovano ulteriore conferma nei rapporti di fine turno agli atti (cfr. doc. 6 della produzione di parte ricorrente; “<i>preciso che c’era un registro in cui ognuno alla fine del proprio turno registrava quello che aveva fatto</i>” cfr. deposizione teste xxx in verbale d’udienza del 3 luglio 2007; “<i>il ricorrente svolgeva turni anche da solo, posso riferirlo perché al termine del turno, il che avveniva anche con il ricorrente ci scambiavamo le consegne e sapevamo come aveva operato chi ci aveva preceduto, lo scambio di consegna era anche documentato per iscritto</i>” cfr. deposizione teste xxx in verbale d’udienza del 3 luglio 2007; “<i>ribadisco che il ricorrente faceva il turno anche da solo, non so se gli è capitato di praticare lasix intramuscolare su ordine del medico, prima del 2000. Se l’avesse fatto risulterebbe dalle consegne, infatti noi scrivevamo tutto ciò che di rilevante avveniva</i>” cfr. deposizione teste xxx nel verbale d’udienza dell’11 settembre 2007), dove si legge, ad esempio che in data 10 dicembre 2001 “<i>nel primo pomeriggio xxx ha cominciato a lamentarsi e a mostrare dei sintomi di disorientamento e di mal di testa…dal colore rosso intenso della faccia, ho capito che aveva problemi seri di pressione, infatti la p.a. è risultata di 165 su 105…ha assunto regolarmente il lasix</i>”.<br />
Le mansioni, così come descritte, risultano effettivamente non corrispondenti alla qualifica di inquadramento ricoperta dal XX, ovvero corrispondente alla Categoria funzionale “A” con profilo di “ausiliario specializzato” di cui all’Allegato 1 del CCNL Sanità Pubblica Personale non Medico  1998-2001. Più precisamente vi rientrano i dipendenti che “<i>svolgono le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l’utilizzazione di macchinari ed attrezzature specifici, la pulizia ed il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell’ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell’unità operativa</i>”. Le mansioni svolte sono più esattamente riconducibili al profilo professionale di infermiere professionale e quindi tipiche della posizione funzionale rientrante nella categoria “D” del CCNL Sanità citato, in cui rientrano dipendenti che “ <i>ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche…in relazione a titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale</i>”, con la posizione funzionale di collaboratore professionale sanitario, profilo di “<i>infermiere”</i>.<br />
Il superiore livello deve essere riconosciuto soprattutto in dipendenza del possesso del diploma di infermiere professionale e dei compiti sopra specificati,  che denotano il possesso di molteplici competenze in capo al ricorrente, che nello svolgimento della propria attività doveva cimentarsi in problematiche di differente natura tecnica con impiego di conoscenze professionali ed assunzione di autonomia e discrezionalità operativa.<br />
Pertanto per il periodo decorrente dal 1 luglio 1998 e per l’intera durata di svolgimento delle mansioni superiori, cioè sino al 16 luglio 2002 (data in cui il ricorrente ha assunto la posizione funzionale di collaboratore professionale sanitario –infermiere professionale, categoria “D”) vanno riconosciute le differenze economiche connesse alla superiore qualifica, correttamente calcolate in ricorso e non specificamente contestate.<br />
Il ricorrente ha conseguentemente diritto a percepire le differenze retributive tra il trattamento economico contrattualmente previsto per il personale inquadrato nella categoria “D” con la posizione funzionale di collaboratore professionale sanitario, profilo di “<i>infermiere” </i>e quello da lui effettivamente percepito di “operaio specializzato” cat.”A”, a decorrere dal 1 luglio 1998 al  16 luglio 2002. La domanda deve essere conclusivamente accolta per l’importo di € 21.844,14 determinato secondo i conteggi allegati al ricorso, oltre agli interessi legali, in base all’art. 22, comma 36, L. 724/1994.<br />
Sulla somma sono dovuti, dunque, gli interessi legali, ma non la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22 co. 36 L. 724/1994, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n.459/00.<br />
Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane, infatti, anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale. Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma è stata espressamente limitata ai soli crediti di lavoro aventi origine in obbligazione di soggetto privato.<br />
Le spese di giudizio liquidate in dispositivo vanno a carico della parte soccombente.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale di Lanusei &#8211; in funzione di Giudice del Lavoro –  definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da XX , nei confronti di Azienda USL n.4 di Lanusei, in persona del suo legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:<br />
&#8211;	Condanna l’Azienda USL n.4 di Lanusei al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento economico contrattualmente previsto per il personale inquadrato nella categoria “D” con la posizione funzionale di collaboratore professionale sanitario, profilo di “<i>infermiere” </i>e quello effettivamente percepito da XX , a decorrere dal 1 luglio 1998 al  16 luglio 2002, pari ad €.21.844,14, oltre agli interessi legali, in base all’art. 22, comma 36, L. 724/1994.<br />	<br />
&#8211;	Condanna l’Azienda USL n.4 di Lanusei al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessive €. 2.700,00 di cui €.1.173,00 per diritti ed €.1.527,00 per onorari oltre IVA CPA e spese generali come per legge.<b></p>
<p></b>Lanusei 27 maggio 2008                                    <b></b></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Lanusei &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2008 n.180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-sentenza-2-4-2008-n-180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-sentenza-2-4-2008-n-180/">Tribunale di Lanusei &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2008 n.180</a></p>
<p>Giudice Unico S. Napolitano la giurisdizione esclusiva del g.a. si estende ai diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, come il diritto alla salute Giurisdizione ordinaria ed amministrativa – Servizio Sanitario pubblico &#8211; Assistenza indiretta &#8211; Diniego dell’autorizzazione ad usufruire delle prestazioni all’estero – Illegittimità del provvedimento di diniego &#8211; Concorso pubblico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-sentenza-2-4-2008-n-180/">Tribunale di Lanusei &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2008 n.180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-sentenza-2-4-2008-n-180/">Tribunale di Lanusei &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2008 n.180</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giudice Unico S. Napolitano</span></p>
<hr />
<p>la giurisdizione esclusiva del g.a. si estende ai diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, come il diritto alla salute</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione ordinaria ed amministrativa – Servizio Sanitario pubblico &#8211; Assistenza indiretta &#8211; Diniego dell’autorizzazione ad usufruire delle prestazioni all’estero – Illegittimità del provvedimento di diniego &#8211; Concorso pubblico nella spesa sanitaria – Diritto alla salute &#8211; Giurisdizione esclusiva G.A. &#8211; Servizi pubblici – Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il preteso concorso pubblico nella spesa sanitaria sostenuta all’estero, preceduta da un’istanza in tal senso formulata, in base ad un meccanismo legale predisposto dalla legislazione regionale, coinvolgente profili misti di diritto e di interesse alla legittimità della procedura, in cui il petitum &#8211; accertamento del diritto previo esame dell’illegittimità del provvedimento negativo – attiene all’assunto cattivo uso del potere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Giudice del Tribunale di Lanusei, dott. Sebastiano Napolitano, in funzione di Giudice del lavoro ha pronunciato all’udienza dell’1 aprile          2008 la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
nella causa civile iscritta al n. 94/2007 R.G. vertente<b><P ALIGN=CENTER>TRA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
<I>XX YY, </I></b>RICORRENTE<br />
<b><P ALIGN=CENTER>E</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><i>Azienda Sanitaria Locale n.4-Lanusei</i>, nella persona del Direttore Generale, CONVENUTA</p>
<p>   <b>Oggetto:</b> Illegittimità del provvedimento di diniego di fruizione di prestazioni sanitarie extranazione ai sensi della L.R. Sardegna n.26/91. Rimborso delle spese sanitaria relative al ricovero all’estero. <br />
<P ALIGN=CENTER>CONCLUSIONI</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
<b>Per la ricorrente:</b> <i>accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui alla L.R. 26/91 necessari ad ottenere il rimborso delle spese sanitarie relative al ricovero presso la clinica Viarnetto (Lugano) …e condannare conseguentemente l’Azienda USL n. 4 – Lanusei, in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dello stesso ricorrente della somma di euro 31.092,53, o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria ed interessi, dalla data di emissione delle singole fatture, ricevute o biglietti, fino al saldo; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.<br />
 </i><b>Per l’Azienda convenuta:</b><i> mandare assolta la convenuta da ogni avversa pretesa; con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. <br />
</i><b><P ALIGN=CENTER>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso depositato il 2.08.07, la parte ricorrente di cui in epigrafe adiva l’intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo:<br />
che in data 6.12.2004 presentava all’Azienda Usl n.4 di Lanusei, richiesta di autorizzazione per la fruizione di prestazioni sanitarie extra-nazione, ai sensi della Legge Regionale n.26/91, per un adeguato trattamento di patologie di natura psichica, che già avevano messo in serio pericolo la vita;<br />
che, invero, aveva iniziato a manifestare i primi disturbi psichici all’età di 27 anni circa, quali diminuzione dell’iniziativa, astenia marcata, deficit di interesse e piacere nelle cose in genere e instabilità nel tono dell’umore con facile irritabilità;<br />
che nell’anno 2001, dopo iniziale trattamento con antidepressivi, che dava solo parziali risultati positivi, in associazione ad un quadro clinico compatibile con un episodio depressivo maggiore, manifestava alcuni atti anticonservativi;<br />
che per l’esistenza di un contenuto ideico di tipo persecutorio, con dispercezioni uditive si faceva ricorso alla somministrazioni di antipsicotici;<br />
che dall’estate 2003 al mese di ottobre 2004 accettava di assumere terapia antidepressiva e neurolettica, rifiutando l’assunzione di stabilizzanti del tono dell’umore;<br />
che in detto periodo, pur non raggiungendo un completo recupero, riprendeva la propria attività lavorativa e le relazioni con l’ambiente esterno alla famiglia;<br />
che, nel mese di ottobre 2004, le condizioni psicopatologiche si aggravavano nuovamente, con comparse di delirio a carattere persecutorio, chiusura sociale, abbandono del lavoro, facile irritabilità ed aggressività, assenza completa di consapevolezza di patologia psichica;<br />
che il tentativo di cure ambulatoriali si rilevava vano per il frequente alternarsi di episodi depressivi, deliranti, allucinatori e per la comparsa di idee anticonservative (attuate con tre tentativi di suicidio), con scarsa rispondenza alla terapia; veniva, quindi, ricoverato in stato TSO presso il SPDC di Nuoro, dove manifestava diversi episodi critici sconfinati in una intensa aggressività e fughe;<br />
che veniva consigliato il ricovero di urgenza presso la clinica Psichiatrica Viarnetto di Lugano, molto nota a livello internazionale, in grado di assicurare 24 ore su 24 una protezione e un contenimento associati ad interventi specialistici integrati di tipo farmacologico;<br />
che non veniva accolta la richiesta di autorizzazione per la fruizione di prestazioni sanitarie extranazione ai sensi della L.R. 26/91, l’Azienda USL n.4 di Lanusei, anche a seguito del parere negativo espresso dalla Commissione Regionale di cui all’art.15 della medesima legge, che aveva ritenuto ostativa la circostanza che il caso non rientrava tra le patologie di cui al DM 24.1.1990;<br />
che la determinazione dell’Azienda USL n.4, ed il parere negativo della Commissione, al quale l’Azienda USL si era uniformata, erano stati emessi in violazione di legge e certamente in contrasto con l’art.32 Cost.<br />
Su tali premesse, il ricorrente rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.<br />
Si costituiva l’Azienda convenuta che contestava con varie argomentazioni la fondatezza dell’avversa domanda; ed, in particolare, sosteneva che il parere obbligatorio e vincolante, emesso dalla commissione regionale, non doveva considerarsi mero atto interno del procedimento, con la conseguenza che il provvedimento finale doveva ritenersi “atto complesso”.<br />
All’odierna udienza la causa è stata discussa; sulle conclusioni indicate nell’atto introduttivo, veniva decisa come da separato dispositivo, di cui veniva data pubblica lettura al termine della camera di consiglio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il <i>thema decidendum</i> dell’odierna controversia si incentra sull’asserita illegittimità, con riferimento all’art. 32 Cost. e alla L. 23 luglio 1991, n.26 della Regione Sardegna, del diniego opposto dalla pubblica amministrazione all’autorizzazione ad usufruire delle prestazioni sanitarie all’estero in regime di assistenza indiretta.<br />
Al fine di una migliore comprensione delle vicende per cui è causa, occorre individuare le coordinate normative sulle quali il ricorrente fonda le proprie pretese.<br />
Orbene, ai sensi dell’articolo 25, sedicesimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’articolo 3, primo e secondo comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, l’assistenza sanitaria è di norma erogata in forma diretta attraverso le strutture pubbliche o convenzionate del Servizio sanitario.<br />
L’art.2, comma 2, della L.R. 26/91 (Prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all’estero), dispone, poi, che: “<i>Il ricorso a forme di assistenza indiretta ha carattere straordinario ed è ammesso esclusivamente per prestazioni preventivamente autorizzate secondo le modalità stabilite dalla presente legge.</i>”<br />
Le forme di concorso pubblico nella spesa previste per assistenza sanitaria all’estero, possono essere concesse per prestazioni sanitarie che, oltre a presentare i requisiti di cui all’articolo 14 della medesima legge regionale, siano erogate dai centri esteri qualificabili di altissima specializzazione secondo i criteri individuati dall’articolo 5 del decreto del Ministero della sanità 3 novembre 1989.<br />
Per quanto attiene ai requisiti della prestazione sanitaria richiesta, l’art.14 prevede che: “1. <i>I benefici previsti dai successivi articoli 16, 17 e 19 possono essere concessi per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione individuate con le procedure previste dal decreto del Ministero della sanità 3 novembre 1989, che non sono ottenibili adeguatamente e tempestivamente presso i presidi ed i servizi pubblici o convenzionati dal servizio sanitario nazionale. 2. La prestazione è considerata non erogabile tempestivamente quando le strutture pubbliche o convenzionate richiedono un periodo di attesa incompatibile con l’esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, o quando il periodo di attesa comprometterebbe lo stato di salute dell’assistito o precluderebbe la possibilità dell’intervento o delle cure. 3. La prestazione è considerata non ottenibile adeguatamente quando essa necessità di professionalità o procedure tecniche e curative, od attrezzature non presenti nelle strutture pubbliche o convenzionate. 4. Il concorso nella spesa è concesso solo per le prestazioni sanitarie preventivamente autorizzate con le modalità di cui al successivo articolo 20”.</i><br />
Il successivo articolo 20, infine,  rubricato “<i>autorizzazione</i>” subordina la concessione dei benefici previsti dall’art.19 al rilascio di un’apposita autorizzazione, volta a verificare la sussistenza delle condizioni previste dall’art.14 cit. e disciplina il relativo procedimento amministrativo che culminerà con il provvedimento di accoglimento o di diniego motivato di autorizzazione (cfr. art.20 : “<i>1. La concessione dei benefici previsti dai precedenti articoli 16, 17 e 19 è subordinata al rilascio di un’apposita autorizzazione volta a verificare la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 14 della presente legge. A tal fine il richiedente deve presentare all’Unità sanitaria locale di residenza una domanda corredata dalla seguente documentazione: a) indicazione del presidio sanitario estero; b) proposta sanitaria redatta da un medico specialista attestante la necessità delle prestazioni all’estero; c) eventuale documentazione sanitaria utile per l’esame del caso clinico; d) certificato di residenza o altro certificato anagrafico comprovante l’appartenenza ad una delle categorie equiparate di cui all’articolo 4 della presente legge. 2. L’Unità sanitaria locale entro 5 giorni dalla presentazione della domanda la trasmette alla Commissione di cui al precedente articolo 15 per l’acquisizione del parere sulla sussistenza dei presupposti sanitari per concedere l’autorizzazione. La Commissione si esprime nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di trasmissione della domanda. 3. Il parere della Commissione è obbligatorio e vincolante ed ha ad oggetto l’accertamento, sulla base dei criteri di adeguatezza e tempestività di cui al precedente articolo 14, dei presupposti sanitari previsti dalla presente legge che legittimano il ricorso all’assistenza indiretta. 4. La Commissione individua, inoltre il mezzo di trasporto del paziente da ritenersi più idoneo in relazione al caso clinico ed alle eventuali condizioni d’urgenza e si pronuncia sulla necessità dell’accompagnatore secondo quanto previsto dall’articolo 9, terzo e quarto comma, della presente legge. 5. In caso di impossibilità di ricorrere al centro estero prescelto, la Commissione indica presso quale diverso centro estero può essere erogata la prestazione. 6. Entro 5 giorni dall’espressione del parere tecnico della Commissione e comunque entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda, l’Unità sanitaria locale, verificata la sussistenza degli altri requisiti di legge, adotta il conseguente provvedimento di accoglimento o di rigetto dell’istanza. 7. Il diniego dell’autorizzazione deve essere motivato. 8. Al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno del secondo accompagnatore provvede la Regione con fondi propri</i>.”)<br />
Come si può rilevare dalla lettura dell’art.20 cit., si è, dunque, in presenza di un caso in cui la norma, pur avendo di mira, in via diretta ed immediata, finalità di interesse pubblico (la salute degli utenti), definisce in modo puntuale i presupposti ed il contenuto dell’azione amministrativa. In tal caso, l’attività con la quale l’organo amministrativo competente effettua, in modo unilaterale, il raffronto fra la fattispecie concreta ed il suo modello legale, è espressione – in quanto funzionale alla cura di un interesse della collettività- di un potere autoritativo ed esclusivo dell’amministrazione, con la conseguenza che l’atto soggiace al regime proprio del provvedimento amministrativo  e conseguentemente la posizione di chi aspira a ricevere un’utilità sostanziale dal corretto esercizio del potere assume la configurazione dell’interesse legittimo. Donde il principio che la distinzione fra interesse legittimo e diritto soggettivo non va operata con riferimento al carattere più o meno vincolato del provvedimento adottato dall’amministrazione, ma con riferimento alla finalità perseguita dalla norma nella quale il provvedimento<b> </b>stesso trova il proprio fondamento (A.P. Cons.Stato.  18/99; Corte Cost. 127/98).<br />
Tanto premesso, occorre esaminare preliminarmente la questione pregiudiziale relativa al difetto di giurisdizione del giudice adito, che come noto è rilevabile anche d’ufficio.<br />
È noto che l’art. 33 del Dlgs. 80/98, nel testo conseguente alla sentenza manipolativa-additiva della Corte Costituzionale, sent. 5-6 luglio 2004, n. 204,  dispone che “<i>Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo </i>le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all&#8217;affidamento di un pubblico servizio, ed<i> alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481</i>”.<br />
Il dato qualificante della sentenza della Corte Costituzionale 204/2004, è, senza dubbio,  costituito dal ripudio di un sistema di ripartizione della giurisdizione basato sulla individuazione di &#8220;<i>blocchi di materie</i>&#8221; che, prescindendo del tutto dall’esercizio potere autoritativo della pubblica amministrazione (cfr. sent. 204/04 “<i>la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo</i>”, così in motivazione) finiva per porsi in contrasto con il sistema, costituzionalizzato dall’art.103 Cost. (cfr. sent.“<i>il riferimento ad una materia –i pubblici servizi- dai confini non compiutamente delimitati…., quanto e, soprattutto, a tutte le controversie ricadenti in tale settore…radica la giurisdizione esclusiva sul dato, puramente oggettivo, del normale coinvolgimento in tali controversie di quel generico pubblico interesse che è naturaliter presente nel settore dei pubblici servizi</i>” così in motivazione).<br />
Nella stessa ottica si è anche aggiunto che il legislatore ordinario ben può ampliare l&#8217;area della giurisdizione esclusiva purchè lo faccia con riguardo a materie (in tal senso, particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità, con il che da un lato è escluso che la mera partecipazione della pubblica amministrazione sia sufficiente perchè si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo (il quale in tal modo assumerebbe non le sembianze di giudice &#8220;nella&#8221; amministrazione, ma di giudice &#8220;della&#8221; amministrazione, con violazione degli art. 25 e 102, comma 2, Cost.) e, dall&#8217;altro lato, è escluso che sia sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia perchè questa possa essere devoluta al giudice amministrativo. <br />
In questo contesto obiettivamente incerto possono venire in aiuto i punti di riferimento tradizionali del riparto di giurisdizione. In particolare riprendendo e sviluppando uno spunto contenuto nelle sentenze del giudice amministrativo (cfr. in particolare TAR Campania, Napoli, sezione I, 28/03/01 n.1358 e TAR Campania Napoli, sezione I, 11/03/04 n.2838) deve verificarsi se ricorra o meno una componente pubblicistica – nel senso di esercizio di un potere autoritativo- nella vicenda. <br />
Non è, dunque, alla materia (servizio pubblico) che occorre far riferimento, ma alla struttura del rapporto che si instaura nell’espletamento di pubblici servizi e, per quel che qui specificamente interessa, al rapporto conseguente all’esercizio di un potere autoritativo, seppur vincolato, nell’ambito del servizio sanitario nazionale.<br />
In altri termini rientrano, ad avviso di questo Giudice, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non solo quei rapporti che abbiano una fonte provvedimentale ma anche quelli che siano sottratti all’applicabilità integrale del diritto privato e presuppongano un provvedimento autorizzatorio, seppur di natura vincolata. <br />
Tale interpretazione del complesso normativo si manifesta particolarmente calzante nel caso in esame, in cui il &#8220;diritto&#8221; vantato dall’istante si inserisce in un procedimento dai chiari connotati pubblicistici che non a caso sfocia in un provvedimento autorizzatorio espresso.<br />
Conclusivamente, dunque, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la presente controversia avente ad oggetto il rimborso in materia di prestazioni sanitarie, scaturito da istanza formulata in base ad un meccanismo legale predisposto dalla legislazione regionale, coinvolgente profili misti di diritto e di interesse alla legittimità della procedura, in cui il <i>petitum</i> &#8211; accertamento del diritto previo esame dell’illegittimità del provvedimento negativo – attiene all’assunto cattivo uso del potere (cfr. TAR Sardegna 20/9/2004, n.1348).<br />
Né a diverse conclusioni si perviene, avendo riguardo alla doglianza espressa in ricorso, secondo cui il provvedimento negativo si porrebbe in  contrasto con l’art.32 Cost. <br />
Invero come recentemente affermato dal Giudice delle leggi – Corte Costituzionale, sent. 24 aprile 2007, n.140 – “<i>non esiste nel nostro sistema alcun principio o norma che riserva esclusivamente al giudice ordinario- escludendone il giudice amministrativo- la tutela dei diritti costituzionalmente protetti</i>”. In detta pronuncia la Corte Costituzionale richiama anche il suo precedente pronunciamento – sent. 204/04- precisando “<i>secondo tali pronunce, l’art.103 Cost., pur non avendo conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell’attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, gli ha riconosciuto il potere di indicare “particolari materie”, nelle quali la tutela nei confronti della p.a. investe “anche” diritti soggettivi. Deve trattarsi tuttavia, di materie determinate nelle quali la p.a. agisce nell’esercizio del suo potere…Il giudizio amministrativo, infatti, in questi casi assicura la tutela di ogni diritto.</i>”   <br />
Tale pronunciamento è stato poi recentissimamente recepito dalla giurisprudenza amministrativa nella sua composizione più qualificata &#8211; Consiglio di Stato, Ad. Plen. 22 ottobre 2007, n.12- ed infine dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 28 dicembre 2007, n.27187 secondo la quale “<i>Anche in materia di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, come il diritto alla salute (art.32 Cost.), allorchè la loro lesione …</i>(consegua a)<i>… poteri autoritativi e </i>(sia)<i> conseguente ad atti della P.A. di cui sia denunciata la illegittimità, in materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi…compete a detti giudici la cognizione esclusiva delle relative controversie circa la sussistenza in concreto dei diritti vantati ed il contemperamento o limitazione dei suddetti diritti con l’interesse generale pubblico…</i>”<br />
Ritenuta l’estrema complessità delle questioni affrontate e la novità degli arresti giurisprudenziali e costituzionali in tema di giurisdizione esclusiva, si reputa equo compensare le spese di lite.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i>, così provvede:<br />
per le causali di cui in motivazione:<br />
&#8211; dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice adito, sussistendo sulle domande proposte la giurisdizione del Giudice Amministrativo. </p>
<p><i>Depositata in cancelleria oggi, 2 aprile 2008</i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-sentenza-2-4-2008-n-180/">Tribunale di Lanusei &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2008 n.180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Lanusei &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-sentenza-4-10-2007-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-sentenza-4-10-2007-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-sentenza-4-10-2007-n-0/">Tribunale di Lanusei &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2007 n.0</a></p>
<p>Giudice del Lavoro dott. S.Napolitano le norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al t.u. sul pubblico impiego, continuano a costituire, anche a seguito della novella del Titolo V della Costituzione, i principi cui devono attenersi le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale Pubblico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-sentenza-4-10-2007-n-0/">Tribunale di Lanusei &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-sentenza-4-10-2007-n-0/">Tribunale di Lanusei &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2007 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giudice del Lavoro dott. S.Napolitano</span></p>
<hr />
<p>le norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al t.u. sul pubblico impiego, continuano a costituire, anche a seguito della novella del Titolo V della Costituzione, i principi cui devono attenersi le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego – [L.R. n.24/99 – L.R. n.31/98 – art. 36 del Dlgs.165/01 (art.36, commi 7 e 8 del Dlgs 29/93, come sostituito dall’art.17 del Dlgs. n.564/93 e 22 del Dlgs n.80 del 1998)]</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’Ente Foreste della Sardegna, istituito con legge regionale n.24 del 1999, è un Ente Pubblico strumentale della Regione (Cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 30 novembre 2004, n. 1721). Dalla natura pubblicistica dell’Ente discende che il rapporto di lavoro dei propri dipendenti, a prescindere dai dettagli della sua regolamentazione, debba essere considerato come di dipendenza da Ente Pubblico ed inserito nell’alveo del c.d. Pubblico Impiego “Privatizzato”.La materia del pubblico impiego è disciplinata dal Dlgs 30 marzo 2001, n.165, che prevede le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, le cui disposizioni continuano a costituire, anche a seguito della novella costituzionale, i principi fondamentali a cui devono attenersi le Regioni.<br />
Con riguardo all’assunzione di personale a tempo determinato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, l’art. 36 del D.lgs 165/2001 (già art. 36, commi 7 e 8 del D.lgs 29/93, come sostituiti dall’art.17 del D.lgsl. n.546/93 e poi dall’art.22 del D.lgs n.80/98) preclude la conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Ciò trova giustificazione nel principio fondamentale dell’accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, previsto dall’art.97, terzo comma, Cost. Pertanto la normativa contrattuale di segno contrario deve essere disapplicata, perché in contrasto con le disposizioni di legge sopra richiamate e con il principio costituzionale di buon andamento di cui all’at. 97 della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Giudice del Tribunale di Lanusei</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>dott. Sebastiano Napolitano, in funzione di Giudice del lavoro ha pronunciato all’udienza del 2 ottobre 2007 la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>nelle cause civili iscritte ai nn. da 205 a 227/2006 R.G. LAVORO Pubblico Impiego, vertente <br />
<b></p>
<p align=center>
TRA</p>
<p></p>
<p align=justify>
<I>XXXX   </I></b>con domicilio eletto in Elini, via Vittorio Emanuele, n.° 46, presso lo studio dell’avv.G. Murino e rappresentati e difesi in forza di procura in calce al ricorso introduttivo dall’avv. Giovanni Campus<br />
RICORRENTI<br />
<b></p>
<p align=center>
E</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i><br />
Ente Foreste della Sardegna</i></b>, già Azienda Foreste Demaniali della Sardegna, con sede in Cagliari, in persona del suo Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Loddo e Giuseppa Rutilio in virtù di procura a margine della memoria difensiva, presso il cui studio elettivamente domicilia in Lanusei, via Piscinas n.5, <br />
CONVENUTO</p>
<p>   <b>Oggetto: </b>Nullità del contratto a termine. Trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.</p>
<p><P ALIGN=CENTER>CONCLUSIONI</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Per i ricorrenti:<i> dichiararsi tra le parti sussistente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data della declamata nullità del contratto ciò agli effetti giuridici; condannarsi parte resistente a corrispondere alla ricorrente tutte le somme dovute a far data dalla messa in mora ex art.410 c.p.c. sin dal momento della convocazione della resistente presso il Collegio di disciplina e conciliazione del corrente mese di giugno sino alla data della emananda sentenza; condannarsi la resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. <br />
</i>Per l’<i>Ente Foreste della Sardegna</i> convenuto,<i> </i>nel merito:<i> rigettare la domanda dei ricorrenti perché infondata; o dichiarare il difetto di legittimazione passiva del resistente; con vittoria di spese.</i> <i><br />
</i><br />
<b><P ALIGN=CENTER>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con distinti ricorsi depositati il 21.12.06, i ricorrenti di cui in epigrafe, sulla premessa di aver stipulato, sin dal 1997, diversi contratti a tempo determinato, prima, con l’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Nuoro, poi, con l’Ente Foreste della Sardegna, per prestazioni di lavoro a tempo determinato come operai addetti alle attività di sistemazione idraulico-forestale, adivano l’intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo:<br />
<i>&#8211; che al momento dell’assunzione non veniva fatto sottoscrivere alcun contratto di lavoro e la chiamata avveniva direttamente per il tramite dell’Ufficio di Collocamento del Ministero del Lavoro;<br />
&#8211; che tutti i periodi lavorativi svolti a favore del resistente non sono dunque supportati da un contratto avente forma scritta con prefissione di termine..<br />
</i>Su tali premesse, i ricorrenti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.<br />
All’udienza del 19/06/2007, ritenuta la connessione tra i procedimenti pendenti, veniva disposta la riunione dei procedimenti, indi rilevato il mancato rispetto dei termini di comparizione, veniva fissata nuova udienza di discussione per il 2 ottobre 2007.<br />
Si costituiva l’Ente Foreste della Sardegna convenuto e contestava con varie argomentazioni la fondatezza dell’avversa domanda.<br />
In particolare deduceva che il rapporto di lavoro dei ricorrenti dovesse qualificarsi come di pubblico impiego e dovesse, pertanto, trovare applicazione l’art.36 del Dlgs. 165/01 .<br />
All’odierna udienza la causa è stata discussa; sulle conclusioni indicate nell’atto introduttivo, veniva decisa come da separato dispositivo, di cui veniva data pubblica lettura al termine della camera di consiglio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>È necessario premettere che in forza L.R. n.24/99 l’Ente Foreste è subentrato nei rapporti giuridici di cui all’art.16 della medesima legge: “<i>A far data dal 1° gennaio 2000 l’Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda è soppressa. L’Ente foreste della Sardegna succede dalla data di cui al comma 1 all’Azienda suddetta in tutti i rapporti giuridici di cui essa risulta titolare. L’Ente subentra altresì in tutti i rapporti giuridici, inerenti la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, di cui sono titolari gli Ispettorati ripartimentali delle Foreste.</i>”<br />
Ciò premesso occorre evidenziare che la natura dell’Ente Foreste della Sardegna, istituito con legge regionale n.24 del 1999, è quella di Ente Pubblico strumentale della Regione (Cfr. <i>T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 30 novembre 2004, n. 1721)</i>. Dalla natura pubblicistica dell’Ente discende che il rapporto di lavoro dei propri dipendenti, a prescindere dai dettagli della sua regolamentazione, debba essere considerato come di dipendenza da Ente Pubblico ed inserito nell’alveo del c.d. Pubblico Impiego “Privatizzato” (cfr. Consiglio di Stato sez.VI decisione del 30 ottobre 2006, n. 6452), con le conseguenze di cui appresso.<br />
Orbene la materia del pubblico impiego è disciplinata dal Dlgs 30 marzo 2001, n.165, che prevede le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, le cui disposizioni continuano a costituire, anche a seguito della novella costituzionale, i principi fondamentali a cui devono attenersi le Regioni.<br />
La legge regionale n.24/99 citata, inoltre, all’art. 2, comma 4, prevede testualmente che “<i>Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano all’Ente le disposizioni di legge riguardanti gli enti pubblici regionali non aventi natura economica e il relativo personale, ed in particolare la legge regionale 3 maggio 1995, n.11, la legge regionale 15 maggio 1995, n.14, la legge regionale 23 agosto 1995, n.20, e la legge regionale 13.11.1998, n.31”.</i> L’art.1 della Legge regionale 9.8.2002, n.12, ha ribadito che “<i>Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano all’Ente foreste della Sardegna le leggi riguardanti gli enti pubblici regionali non aventi natura economica. I regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell’Ente sono redatti sulla base dei principi e dei criteri generali contenuti nella legge regionale 19 novembre 1998, n.31”.</i> Detta normativa regionale è speciale e successiva rispetto all’art.1 della richiamata Legge regionale n.31/98, che disciplina in termini generali l’ambito di applicazione della stessa legge. Pertanto, al rapporto di lavoro del personale dipendente dell’ente resistente si applicano le disposizioni recate dalla Legge regionale n. 31/98, legge riguardante gli enti pubblici regionali non aventi natura economica, tra i quali, ex lege n.24/99, rientra anche l’Ente Foreste. Quanto alla normativa contrattuale “applicabile”, la stessa è necessariamente soggetta alle disposizioni imperative di legge.<br />
Il <i>thema decidendum</i> dell’odierna controversia è, dunque, tutto incentrato sulla domanda <i>di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,</i> quale effetto della nullità dei contratti a tempo determinato in cui l’apposizione del termine non risulti da atto scritto.  <br />
Con riguardo all’assunzione di personale a tempo determinato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, l’art. 36 del D.lgs 165/2001 (già art. 36, commi 7 e 8 del D.lgs 29/93, come sostituiti dall’art.17 del D.lgsl. n.546/93 e poi dall’art.22 del D.lgs n.80/98) stabilisce: “<i>1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall’articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 </i>(<i>si tratta delle norme previgenti sui contratti a termine, abrogate poi esplicitamente dall’art. 11 d. lvo 368/2001 – </i>n.d.r.)<i> .., nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina. <br />
</i>Il medesimo art.36, al comma secondo, statuisce: “<i>2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave</i>”.   <br />
L’art. 36 del D.lgs 165/2001 viene, dunque, in considerazione in ordine alle conseguenze della assunta violazione di norme imperative in materia.<br />
La norma preclude la conversione in questi casi e la Corte costituzionale (sentenza 13 marzo 2003 n. 89) ne ha ritenuto la conformità ai parametri degli artt. 3 e 97 della Costituzione, ritenendo che l’assimilazione tra rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. e quello alle dipendenze d’un imprenditore privato &#8211; compiuta con la riforma che il t.u. 165/2001 ha completato &#8211; non esclude la permanenza di distinzioni tra i diversi regimi. Queste sono giustificate, quanto al profilo genetico del contratto, dal principio fondamentale dell’accesso mediante concorso, previsto dall’art. 97, terzo comma, Cost. in materia di pubblico impiego; tale principio impedisce di ritenere irragionevole la disparità di trattamento, tra lavoratori privati e lavoratori occupati presso la pubblica amministrazione, che si riscontra pertanto anche nelle conseguenze dell’accertata illegittimità di stipulazione e successione di contratti a tempo determinato.<br />
Tanto premesso questo Giudice intende dare continuità ai principi espressi dalla Suprema Corte – Cass. Sent.n.10904 del 24.05.05 – secondo cui <i>“in tema di assunzioni temporanee alle dipendenze di pubbliche amministrazioni con inserimento nell’organizzazione pubblicistica dell’ente, anche per i rapporti di lavoro di diritto privato, trovano applicazione le discipline specifiche che escludono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e non la legge n.230 del 1962 (come è stato di recente ribadito in sede di disciplina generale dall’art.36 del D.lgs. n.165 del 2001), avendo riguardo l’art.97 della Costituzione non già alla natura giuridica del rapporto, ma a quella dei soggetti, salvo che una fonte normativa non disponga diversamente per casi particolari”</i> (in senso conforme recentemente Cass. Sent. 11533 del 177.05.06)<br />
Si evidenza, infine, che con pronuncia del 7.9.2006 (in causa C-53/04, Marrosu +1 vs. Azienda Ospedaliera San Martino di Genova e cliniche universitarie convenzionate) la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto che la disciplina comunitaria “<i>non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che esclude, in caso di abuso derivante dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, che questi siano trasformati in contratti o in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre tale trasformazione è prevista per i contratti e i rapporti di lavoro conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato, qualora tale normativa contenga un’altra misura effettiva destinata ad evitare e, se del caso, a sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico</i>”.<br />
Conclusivamente, la normativa contrattuale di segno contrario richiamata a pag.3 del ricorso introduttivo deve essere disapplicata perché in contrasto con le disposizioni di legge sopra richiamate e con il principio costituzionale di buon andamento di cui all’at. 97 della Costituzione. <br />
In relazione alle domande proposte i ricorsi non meritano accoglimento ed il presente giudizio va pertanto definito con la pronuncia della presente sentenza. <br />
Sussistono giusti motivi, identificati nella novità e peculiarità delle questioni trattate,  per compensare integralmente le spese di lite. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i>, così provvede:<br />
per le causali di cui in motivazione:<br />
a)	Rigetta il ricorso <br />	<br />
b)	Compensa le spese di lite.</p>
<p>Lanusei, addì   2 ottobre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-sentenza-4-10-2007-n-0/">Tribunale di Lanusei &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Lanusei &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-ordinanza-25-9-2007-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-ordinanza-25-9-2007-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-ordinanza-25-9-2007-n-0/">Tribunale di Lanusei &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2007 n.0</a></p>
<p>Giudice Unico S. Napolitano la mobilita&#8217; automatica non richiede il consenso degli interessati Provvedimento cautelare ex art.700 c.p.c. – Pubblico Impiego &#8211; Mobilità Automatica [artt. 37 della Legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e 31 del Dlgs.165/01 (art.34 del Dlgs 29/93, come sostituito dall’art.19 del Dlgs. n.80 del 1998) L’art.31</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-ordinanza-25-9-2007-n-0/">Tribunale di Lanusei &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-ordinanza-25-9-2007-n-0/">Tribunale di Lanusei &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2007 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giudice Unico S. Napolitano</span></p>
<hr />
<p>la mobilita&#8217; automatica non richiede il consenso degli interessati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Provvedimento cautelare ex art.700 c.p.c.  – Pubblico Impiego &#8211; Mobilità Automatica [artt. 37 della Legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e 31 del Dlgs.165/01 (art.34 del Dlgs 29/93, come sostituito dall’art.19 del Dlgs. n.80 del 1998)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art.31 del Dlgs.165/01 (art.34 del Dlgs 29/93, come sostituito dall’art.19 del Dlgs. n.80 del 1998) introduce un’ipotesi di mobilità che si può definire “automatica”, che non richiede, quindi, alcun consenso dei soggetti interessati.<br />
Le vicende considerate dalle norme richiamate sono di varia natura e vi rientra certamente l’ipotesi di conferimento, in base a norme, delle attribuzioni e funzioni ad un altro soggetto di diritto pubblico (nel caso di specie, l’Agenzia ARGEA Sardegna, persona giuridica pubblica, a cui venivano attribuite le funzioni e le attività previste dall’art.22 come integrato dall’art.21, comma 11, della Legge Regionale 29.5.07, n.2, subentrava nelle stesse in luogo delle SRA di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano, organi, questi ultimi che facevano capo all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale).<br />
Come evidenzia la lettera della norma non è, però, il trasferimento o il conferimento di attività che determina il passaggio del personale, ma sono altre fonti a disporlo (nel caso di specie l’art.32, comma 3, della Legge Regionale 13/06: “Per l’espletamento dei propri compiti, all’Agenzia ARGEA Sardegna è assegnato, nell’ambito della dotazione organica dell’Agenzia stessa, con Decreto dell’Assessore regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione, un contingente di personale individuato tra quello appartenente all’amministrazione regionale, agli enti regionali o alle agenzie regionali; i criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regionale di concerto con l’Assessore regionale dell’Agricoltura e riforma agro pastorale; il Decreto N.p. 21878/29P del 31/7/07 dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna, emesso sulla base dei criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale della Giunta regionale Deliberazione G.R. N.28/14 del 26/7/07),  ed in tal caso, in difetto di disposizioni speciali, le garanzie dei dipendenti sono quelle di cui all’art. 2112 c. c. Il richiamo delle garanzie di cui all’art. 2112 c. c. comporta che il lavoratore ceduto non debba prestare il proprio consenso per il trasferimento del suo rapporto di lavoro, con conseguente inapplicabilità dell’art.1406 c.c., dovendosi ritenere che “l’art.2112 c.c., da un lato, tutela il diritto del lavoratore all’esercizio della propria professionalità, nonostante le vicende traslative che possono involgere beni in cui la stessa è connessa e, dall’altro, è coerente con le esigenze di ristrutturazione aziendale, rispetto alle quali gli adempimenti normalmente richiesti dall’art.1406 c.c. in caso di cessione del contratto e la necessità del consenso del contraente ceduto concretizzano una serie di disposizioni che, per la loro rigidità, sarebbero incompatibili con le esigenze dei processi di ristrutturazione aziendale, di riconversione industriale e di localizzazione delle imprese, ai quali è finalizzata la normativa contenuta nell’art.2112 c.c. (1)” e, dunque, anche in generale con processi di riorganizzazione amministrativa della P.A. nel perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi offerti ai cittadini e, più specificamente, nel caso in esame con la riforma complessiva dell’Amministrazione regionale attraverso il riordino delle modalità di esercizio delle funzioni in materia di agricoltura, nell’ambito di un più vasto processo di riforma degli enti agricoli avviato con la legge finanziaria 2005.<br />
In secondo luogo, al prestatore di lavoro è assicurata la continuità del rapporto di lavoro con il nuovo soggetto, con conservazione di tutti i diritti che ne derivano, compresi quelli che si collegano all’anzianità raggiunta anteriormente al passaggio. In particolare, il dipendente avrà in ogni caso diritto a conservare la cosiddetta “retribuzione professionale”, cioè il livello retributivo rapportato alla qualità professionale della prestazione, ancorché determinata, ma in via continuativa, da particolari modalità di esecuzione del lavoro, in base alla garanzia dell’irriducibilità della retribuzione di cui all’art. 2103 c. c. (nella sostanza, quindi, nel nuovo sistema, continua ad operare lo stesso principio del quale è espressione l’art. 202 del D.P.R. n. 3 del 1957). La garanzia dell’irriducibilità non riguarda, invece, la cosiddetta “retribuzione contingente”, legata a modalità estrinseche della prestazione, quali la maggiore quantità, pericolo, disagio, rischio, richiesti da contingenze del lavoro. [S.N.]</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cass.30.7.2004 n.14670, Cass.6.8.2003, n.11908</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la mobilita’ automatica non richiede il consenso degli interessati</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>TRIBUNALE DI LANUSEI</b></p>
<p>Il Giudice dott. Sebastiano Napolitano<br />
Letti gli atti;</p>
<p align=center><b>Osserva:</b></p>
<p>Con ricorso depositato il agosto 2007, Giorgio Lucio Casari e Stefano Loi chiedevano che l’adito giudice, in via d’urgenza, accertata la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris ed il periculum in mora, dichiarasse l’illegittimità e/o la sospensione e/o la revoca e/o l’annullamento e/o l’inefficacia della procedura di mobilità avviata con deliberazione della Giunta Regionale della RAS n.28/14 del 26/07/07, per violazione del combinato disposto degli artt.1175, 1375, 1406, 2103 2112 cc e 30 e 31 del dlgsl 165/01, 6 e 38 della L. Reg. 31/98, nonché degli artt.53, 54 e 55 del CCRL; dichiarasse l’illegittimità e/o la sospensione e/o la revoca e/o l’annullamento e/o l’inefficacia dei trasferimenti e/o della cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti disposti con Del. 28/14 del 27.7.07<br />
All’udienza del</p>
<p align=center><b>***</b></p>
<p>Preliminarmente, al fine di una migliore comprensione delle vicende per cui è causa, occorre richiamare i presupposti fattuali su cui Giorgio Lucio Casari e Stefano fondano le proprie richieste:<br />
&#8211;	i ricorrenti sono dipendenti dell’Amministrazione Regionale operanti, alla data del 31 maggio 2007, presso i Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura (SRA);<br />	<br />
&#8211;	i SRA fanno capo all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, provvedono all’espletamento delle funzioni in materia di agricoltura, in particolare all’istruttoria e definizione di istanze relative a concessioni, autorizzazioni, erogazioni, provvidenze derivanti da normativa regionale, statale, comunitaria o da disposizioni assessoriali;<br />	<br />
&#8211;	nell’ambito di un  processo di riforma degli enti agricoli avviato dalla legge finanziaria 2005, la Legge Regionale 8 agosto 2006, n.13 si propone l’obiettivo di risolvere l’inefficienza complessiva del sistema, che ha determinato, attraverso sovrapposizioni di funzioni e la loro eccessiva burocratizzazione, la lentezza della spesa agricola;<br />	<br />
&#8211;	tra le scelte operate dalla Legge Regionale cit. si sottolinea: l’individuazione dell’Agenzia come modello organizzativo agile e funzionale per l’esercizio delle funzioni tecniche e operative al servizio del settore agricolo regionale ed il decentramento dei servizi nel territorio attraverso l’istituzione dello sportello territoriale, ai quali gli operatori del mondo agricolo possono rivolgersi per lo svolgimento della propria attività (cfr. relazione di maggioranza al testo unificato della legge di riforma del 25 luglio 2006);<br />	<br />
&#8211;	 con la Legge Regionale di “riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”, dell’ 8 agosto 2006, n.13, dunque, nell’ambito della riforma complessiva delle Amministrazioni regionali e del riordino delle modalità di esercizio delle funzioni in materia di agricoltura attribuite alla Regione e relative, tra l’altro, “alla gestione delle diverse fasi della concessione degli aiuti a favore degli imprenditori agricoli” (cfr.art.1 lett.d) viene “istituita l’Agenzia regionale sarda per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura, denominata ARGEA Sardegna” (art.21);<br />	<br />
&#8211;	l’ARGEA Sardegna ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale ed è sottoposta per quanto non previsto dalla legge regionale 13/06, ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale e ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n.14 (cfr.art.27);<br />	<br />
&#8211;	 all’Agenzia ARGEA Sardegna è attribuita la competenza in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali (cfr. art.22 come integrato dall’art.21, comma 11, della Legge Regionale 29.5.07, n.2 che ha puntualizzato le funzioni di competenza della Regione attribuite ad ARGEA) e subentra all’esercizio di parte delle funzioni svolte dall’ERSAT e dai SRA di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano;<br />	<br />
&#8211;	l’art.32, comma 3, della Legge Regionale 13/06 dispone “Per l’espletamento dei propri compiti, all’Agenzia ARGEA Sardegna è assegnato, nell’ambito della dotazione organica dell’Agenzia stessa, con Decreto dell’Assessore regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione, un contingente di personale individuato tra quello appartenente all’amministrazione regionale, agli enti regionali o alle agenzie regionali; i criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regionale di concerto con l’Assessore regionale dell’Agricoltura e riforma agro pastorale;<br />	<br />
&#8211;	con Delibera della Giunta Regionale, adottata su proposta dell’assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regionale di concerto con l’Assessore regionale dell’Agricoltura e riforma agro pastorale, n.28/14 del 26 luglio 2007, vengono determinati i criteri per l’assegnazione ad ARGEA Sardegna del personale addetto nell’Amministrazione regionale e nell’ERSAT allo svolgimento dei compiti inerenti alle funzioni trasferite, ai sensi dell’art.22 della Legge Regionale 8 agosto 2006, n.13: “il personale è infatti tutto quello operante presso i servizi ripartimentali dell’agricoltura alla data del 31 maggio 2007”; in forza dell’art.2 del Decreto dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna n.p. 21878/ 29/P del 31.07.07 “Con effetto dal 1° ottobre 2007, il personale dell’Amministrazione regionale…operante alla data del 31 maggio 2007 nei SRA è assegnato all’ARGEA Sardegna.																																																																																												</p>
<p align=center><b>***</b></p>
<p>Tutto il personale dei SRA, ivi compresi i ricorrenti, a partire dal 1 ottobre 2007, confluirà, dunque, nell’ARGEA.<br />
La difesa dei ricorrenti, richiamando in particolare la disciplina prevista dall’art.30 del Dlgs 165/01, rubricato “passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, lamenta l’illegittimità del processo di mobilità posto in essere dall’Amministrazione convenuta, per la violazione in particolare “del diritto dei ricorrenti ad esprimere la preventiva volontà di passare alle dipendenze della ARGEA; del diritto di presentare la domanda di mobilità verso posti vacanti nell’Amministrazione e negli enti di origine; conservare la garanzia retributiva. (cfr. ricorso pag.16 e 25)”.<br />
Sotto il profilo del periculum in mora, la medesima difesa lamentava il rischio di precarizzazione e di esubero dei ricorrenti sulla scorta di una assunta ed eventuale eccedenza di personale nell’Agenzia di destinazione “la Regione stabilizza i precari, mentre precarizza (o rischia di precarizzare) gli “stabili” (dipendenti) SRA” (cfr. pag.9 del ricorso introduttivo); nonché il pericolo della “grave incidenza sulla garanzia retributiva derivante dai costi per l’imminente e possibile trasferimento presso sportelli periferici territoriali, indeterminati e distanti dalla propria sede di assegnazione e residenza/domicilio familiare” (cfr. pag.10 del ricorso introduttivo).</p>
<p align=center><b>***</b></p>
<p>E’ noto che per la concessione del provvedimento ex art. 700 c.p.c. occorre che siano contemporaneamente sussistenti sia il fumus bonis iuris sia il periculum in mora, dacché la non ricorrenza, anche di uno solo dei detti requisiti, comporta la reiezione della domanda cautelare. Passando, dunque, ad esaminare l’effettiva ricorrenza nella fattispecie che occupa dei presupposti del richiesto provvedimento, questo giudice mette conto evidenziare che prima di alcun pregio si appalesa la sussunzione della fattispecie nella disposizione normativa sopra richiamata (art.30 del Dlgs.165/01).<br />
Invero, l’art. 30 cit (art.33 del Dlgs.29/93 come sostituito prima dall’art. 13 del Dlgsl 470 del 1993 e poi dall’art.18 del Dlgs 80/98 e successivamente modificato dall’art.20, comma 2, della legge n.488 del 1999) disciplina la diversa ipotesi del passaggio diretto di dipendenti pubblici dall’una all’altra amministrazione, operante su domanda o comunque con il consenso del lavoratore interessato: “le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza”.<br />
 Nella fattispecie trovano, invece, applicazione gli artt. 37 della Legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e 31 del Dlgs.165/01 (art.34 del Dlgs 29/93, come sostituito dall’art.19 del Dlgs. n.80 del 1998) che disciplinano la diversa ipotesi del passaggio di personale pubblico ad altro soggetto, pubblico o privato, che costituisca la conseguenza  del trasferimento o del conferimento a quest’ultimo delle attività espletate dall’amministrazione di appartenenza: “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l’art.2112 del c.c. e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’art.47, comma da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n.428”.<br />
Dello stesso tenore è l’art.37 della Legge regionale 13 novembre 1998, n.31 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”, il quale recita: “Fatte salve le disposizioni di maggior favore per il personale recate da leggi speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte dall’Amministrazione e dagli enti regionali, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica la disciplina del trasferimento di azienda di cui all’art.2112 del codice civile, con l’osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all’art.47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n.428”<br />
Le norme introducono un’ipotesi, quindi, di mobilità che si può definire “automatica”, che non richiede alcun consenso dei soggetti interessati.<br />
Le vicende considerate dalle norme richiamate sono di varia natura, si pensi a titolo esemplificativo al trasferimento di attività a seguito di concessione cosiddetta “traslativa” (che  lascia inalterata la titolarità dei compiti, scindendola dall’esercizio, realizzando effetti analoghi alla delegazione amministrativa, nella specie della delegazione intersoggettiva); ma più in particolare, per quel che qui interessa, vi rientrano le ipotesi di conferimento, in base a norme, delle attribuzioni e funzioni ad un altro soggetto di diritto pubblico.<br />
Nel caso di specie all’Agenzia ARGEA Sardegna, persona giuridica pubblica, sono attribuite le funzioni e le attività previste dall’art.22 come integrato dall’art.21, comma 11, della Legge Regionale 29.5.07, n.2, subentrando nelle stesse in luogo delle SRA di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano, organi, questi ultimi che facevano capo all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.<br />
Come evidenzia la lettera della norma non è, però, il trasferimento o il conferimento di attività che determina il passaggio del personale, ma sono altre fonti a disporlo (nel caso di specie l’art.32, comma 3, della Legge Regionale 13/06: “Per l’espletamento dei propri compiti, all’Agenzia ARGEA Sardegna è assegnato, nell’ambito della dotazione organica dell’Agenzia stessa, con Decreto dell’Assessore regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione, un contingente di personale individuato tra quello appartenente all’amministrazione regionale, agli enti regionali o alle agenzie regionali; i criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regionale di concerto con l’Assessore regionale dell’Agricoltura e riforma agro pastorale; il Decreto N.p. 21878/29P del 31/7/07 dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna, emesso sulla base dei criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale della Giunta regionale Deliberazione G.R. N.28/14 del 26/7/07),  ed in tal caso, in difetto di disposizioni speciali, le garanzie dei dipendenti sono quelle di cui all’art. 2112 c. c.<br />
Il richiamo delle garanzie di cui all’art. 2112 c. c. comporta che il lavoratore ceduto non debba prestare il proprio consenso per il trasferimento del suo rapporto di lavoro, con conseguente inapplicabilità dell’art.1406 c.c., dovendosi ritenere, in conformità  ai principi espressi dalla Suprema Corte a cui questo Giudice intende prestare adesione – Cass.30.7.2004 n.14670, Cass.6.8.2003, n.11908- “che l’art.2112 c.c., da un lato, tutela il diritto del lavoratore all’esercizio della propria professionalità, nonostante le vicende traslative che possono involgere beni in cui la stessa è connessa e, dall’altro, è coerente con le esigenze di ristrutturazione aziendale, rispetto alle quali gli adempimenti normalmente richiesti dall’art.1406 c.c. in caso di cessione del contratto e la necessità del consenso del contraente ceduto concretizzano una serie di disposizioni che, per la loro rigidità, sarebbero incompatibili con le esigenze dei processi di ristrutturazione aziendale, di riconversione industriale e di localizzazione delle imprese, ai quali è finalizzata la normativa contenuta nell’art.2112 c.c.” e, dunque, anche in generale con processi di riorganizzazione amministrativa della P.A. nel perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi offerti ai cittadini e, più specificamente, nel caso in esame con la riforma complessiva dell’Amministrazione regionale attraverso il riordino delle modalità di esercizio delle funzioni in materia di agricoltura, nell’ambito di un più vasto processo di riforma degli enti agricoli avviato con la legge finanziaria 2005. <br />
In secondo luogo, al prestatore di lavoro è assicurata la continuità del rapporto di lavoro con il nuovo soggetto, con conservazione di tutti i diritti che ne derivano, compresi quelli che si collegano all’anzianità raggiunta anteriormente al passaggio.<br />
In particolare, il dipendente avrà in ogni caso diritto a conservare la cosiddetta “retribuzione professionale”, cioè il livello retributivo rapportato alla qualità professionale della prestazione, ancorché determinata, ma in via continuativa, da particolari modalità di esecuzione del lavoro, in base alla garanzia dell’irriducibilità della retribuzione di cui all’art. 2103 c. c. (nella sostanza, quindi, nel nuovo sistema, continua ad operare lo stesso principio del quale è espressione l’art. 202 del D.P.R. n. 3 del 1957). La garanzia dell’irriducibilità non riguarda, invece, la cosiddetta “retribuzione contingente”, legata a modalità estrinseche della prestazione, quali la maggiore quantità, pericolo, disagio, rischio, richiesti da contingenze del lavoro.    <br />
In ogni caso, per la fase successiva al provvedimento di assegnazione, l’art.21, comma 12, della Legge Regionale n.2/2007, in attesa che l’ARGEA possa provvedere all’inserimento nella propria dotazione organica del personale ad essa assegnato, e quindi ad assumersi ogni attività di gestione ed oneri conseguenti, ha previsto un periodo transitorio (che, comunque, non può andare oltre il 31.12.2007) durante il quale la gestione del personale potrà proseguire a carico dell’amministrazione regionale e, conseguentemente, il Decreto dell’Assessore agli affari generali personale e riforma della Regione 29/P del 31.7.07 citato, all’art.3 ha disposto: “sino al 31 dicembre 2007, la gestione e gli oneri del personale assegnato ad ARGEA Sardegna con il presente decreto prosegue a carico …dell’Amministrazione regionale. Successivamente a questo termine tutto il personale assegnato sarà gestito da ARGEA Sardegna con oneri a carico del suo bilancio”. <br />
A quella data, il nuovo soggetto alle cui dipendenze il lavoratore è trasferito sarà, dunque, tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti, anche di amministrazione o integrativi, vigenti alla data del passaggio, fino alla loro scadenza,  ma solo nel caso che non sia tenuto all’applicazione di altri contratti collettivi, perché in tal caso si applicano immediatamente questi ultimi.<br />
Con riguardo alla procedura di informazione e consultazione sindacale, attivata dall’Amministrazione Regionale ( come risulta dalle stesse ammissioni dei ricorrenti, cfr. pag. 6 del ricorso introduttivo), si osserva che la partecipazione sindacale può essere finalizzata esclusivamente all’informazione e consultazione circa le modalità del passaggio dei lavoratori, non certo a limitare un’autonomia negoziale del tutto assente nelle fattispecie ricadenti nella previsione degli articoli in commento.<br />
Infine, la Delibera Giuntale più volte citata, richiamando l’art.32, comma 6, della legge regionale n.13/06 ribadisce il favore, nel segno della flessibilità, verso future forme di mobilità del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni, così da prevenire eventuali fenomeni di eccedenza di personale, disponendo che: “entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto previsto dall’art.32, comma 3, della legge regionale 13/06 (Decreto dell’Assessore agli A.G.P.R.R del 31/7/07 n.29/P cit.) verranno avviate, a domanda, procedure di mobilità tra ARGEA e LAORE e tra ARGEA e l’Amministrazione che dovranno concludersi entro il 31.12.07…resta ferma la possibilità, in una fase successiva a quella di primo impianto delle Agenzie di attivare procedure di mobilità tra Agenzie e tra le stesse e l’Amministrazione regionale, o di trasferire dipendenti a domanda, sulla base di reciproche intese, ai sensi dell’art. 32, comma 6 della medesima legge.”  <br />
In conclusione appare legittimo ex art. 31 del Dlgs. 165/01, art. 37 della L.R. 31/98, art.32, comma 3, L.R. 13/06, il comportamento dell’Amministrazione regionale convenuta nel disciplinare il passaggio dei dipendenti dai SRA di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano alla istituita Agenzia ARGEA. Né appare ravvisabile la lamentata disparità di trattamento, atteso che con riguardo alle funzioni  costituenti il complesso delle competenze dei SRA vi è stata completa attribuzione alla  Agenzia ARGEA.<br />
Oltre al fumus boni iuris, nella specie difetta anche il periculum in mora e, cioè, l’ulteriore requisito cui l’art. 700 c.p.c. subordina la concessione del provvedimento d’urgenza.<br />
Difetta un pregiudizio imminente ed irreparabile.<br />
La norma, invero, presuppone, affinché possa essere emesso il provvedimento cautelare, che il diritto invocato sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo necessario a farlo valere in un giudizio ordinario, essendo volta, la procedura,  ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla.<br />
In particolare la difesa dei ricorrenti deduce che: “a seguito della procedura de quo, nei centri maggiori (sebbene ancora le sedi siano da definirsi), si potrebbero verificare esuberi” (cfr. pag.3); ed ancora “un pericolo di grave compromissione dei diritti dei ricorrenti, nonché una grave incidenza sulla garanzia retributiva derivante dai costi per l’imminente e possibile trasferimento presso sportelli periferici territoriali, indeterminati e distanti dalla propria sede di assegnazione e residenza/domicilio familiare” (cfr. pag.10 del ricorso).<br />
Orbene, quanto al “rischio di precarizzazione” dedotto, non è stato offerto alcun elemento da cui possa evincersi l’imminente concretizzazione dell’evento paventato.  <br />
Quanto al danno da trasferimento, ossia al danno da allontanamento dalla propria residenza, occorre precisare che va correlato alla sussistenza di un pregiudizio alla persona ed alle condizioni di vita. <br />
La distanza dalla propria residenza è, infatti, termine di riferimento relativo e non assoluto, muto considerato in sé e per sé e destinato  come tale (appunto in termini assoluti) a rimanere al di sotto della soglia di apprezzabilità.<br />
Quanto alla vicenda in esame, in considerazione dell’onere di allegazioni concrete e puntuali sul presupposto de quo, i ricorrenti non hanno dimostrato la sussistenza di un pregiudizio alla persona ed alle condizioni di vita, correlate appunto alla distanza dalla propria residenza (del resto solo eventuale, essendo gli sportelli territoriali ancora da individuarsi in un’ottica del resto di decentramento dei servizi nel territorio e quindi in modo tendenzialmente capillare).<br />
I ricorrenti, in altri termini, non hanno addotto circostanze concrete indicative del pericolo di tale pregiudizio. A ben vedere, il pericolo paventato dai ricorrenti è solo di natura patrimoniale e, pertanto, integralmente ristorabile a posteriori.<br />
Deve pertanto rigettatarsi l&#8217;istanza ex art. 700 c.p.c. proposta da Giorgio Lucio CASARI e Stefano LOI, non ravvisandosi nella fattispecie gli estremi del fumus e del periculum in mora.<br />
Sussistono giusti motivi, identificati nella novità e peculiarità delle questioni trattate,  per compensare integralmente le spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>&#8211; Rigetta la domanda <br />
&#8211; Compensa le spese</p>
<p>Lanusei,  25 settembre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-lanusei-ordinanza-25-9-2007-n-0/">Tribunale di Lanusei &#8211; Ordinanza &#8211; 25/9/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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