<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tribunale di Firenze Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/g-emettitori/tribunale-di-firenze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/g-emettitori/tribunale-di-firenze/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:27:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Tribunale di Firenze Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/g-emettitori/tribunale-di-firenze/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tribunale di Firenze &#8211; Ordinanza &#8211; 3/6/2014 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-ordinanza-3-6-2014-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-ordinanza-3-6-2014-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-ordinanza-3-6-2014-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Ordinanza &#8211; 3/6/2014 n.0</a></p>
<p>Dott. L. Delle Vergini Est. Comune di Pisa ( Prof. Avv. A.M. Calamia, Avv. S. Caponi) contro la Regione Toscana (Avv.ti Prof. D.M. Traina e L.a Bora) e Corporacion America Italia s.r.l. (Avv.ti prof. F. Cintioli , F. Foscari e G. Lo Pinto) Trasporti &#8211; Porti ed aeroporti – Regione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-ordinanza-3-6-2014-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Ordinanza &#8211; 3/6/2014 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-ordinanza-3-6-2014-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Ordinanza &#8211; 3/6/2014 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. L. Delle Vergini Est. <br /> Comune di Pisa ( Prof. Avv. A.M. Calamia, Avv. S. Caponi) contro la Regione Toscana (Avv.ti Prof. D.M. Traina e L.a Bora) e Corporacion America Italia s.r.l. (Avv.ti prof. F. Cintioli , F. Foscari e G. Lo Pinto)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Trasporti &#8211; Porti ed aeroporti – Regione Toscana – Adesione parziale ad opa – Non costituisce violazione del patto parasociale di maggioranza di S.A.T. &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’intenzione della Regione Toscana di aderire, sia pur parzialmente (per circa l’11,838% del capitale di Società Aeroporto Toscano s.p.s.) all’opa promossa da Corporacion America Italia s.r.l., mantenendo il 5,062% della partecipazione &#8211; percentuale pressoché identica a quella (5,061%) che la Regione intende mantenere in Aeroporto di Firenze, non aderendo alla parallela opa obbligatoria totalitaria promossa da Corporacion -, non appare costituire violazione dello stipulato patto parasociale di maggioranza di S.A.T. apparendo viceversa integrare ipotesi di legittimo recesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/21705_21705.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-ordinanza-3-6-2014-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Ordinanza &#8211; 3/6/2014 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Firenze &#8211; Ordinanza &#8211; 21/1/2014 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-ordinanza-21-1-2014-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-ordinanza-21-1-2014-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-ordinanza-21-1-2014-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Ordinanza &#8211; 21/1/2014 n.0</a></p>
<p>L. Minniti Est. A. Donati ed altra (Avv. N. Scripelliti) contro J.E. Scheungraber ed altro (contumaci) nonché contro la Repubblica Federale di Germania (Avv. A. Dossena) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura dello Stato) 1. Giurisdizione e competenza – Nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-ordinanza-21-1-2014-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Ordinanza &#8211; 21/1/2014 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-ordinanza-21-1-2014-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Ordinanza &#8211; 21/1/2014 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Minniti Est. <br /> A. Donati ed altra (Avv. N. Scripelliti) contro J.E. Scheungraber ed altro (contumaci) nonché contro la Repubblica Federale di Germania (Avv. A. Dossena) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra – Recepimento della consuetudine internazionale accertata dalla Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza 3.2.2012 – Esclusione incondizionata della tutela giurisdizionale &#8211; Violazione degli artt. 2 e 24 Cost. – Questione di legittimità costituzionale – E’ non manifestamente infondata</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra – Art. 1 della legge 848 del 17 agosto 1957 – Esclusione incondizionata della tutela giurisdizionale &#8211; Violazione degli artt. 2 e 24 Cost. – Questione di legittimità costituzionale – E’ non manifestamente infondata</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza – Nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra – Art. 1 della legge 5/2013 – Esclusione incondizionata della tutela giurisdizionale &#8211; Violazione degli artt. 2 e 24 Cost. – Questione di legittimità costituzionale – E’ non manifestamente infondata</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione della norma prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell&#8217;art. 10 primo comma Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza 3.2.2012, nella parte in cui nega la giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra commessi, almeno in parte nello Stato del giudice adito, &#8220;iure imperii&#8221; dal Terzo Reich</p>
<p>2. È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione dell&#8217;art. 1 della legge 848 del 17 agosto 1957, nella parte in cui recependo l&#8217;art. 94 dello Statuto dell&#8217;Onu, obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia quando essa ha stabilito l&#8217;obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l&#8217;umanità, commessi &#8220;iure imperii&#8217; dal Terzo Reich, almeno in parte nel territorio italiano</p>
<p>3. È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione dell&#8217;art. 1 della legge 5/2013 nella parte in cui obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi  alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia anche quando essa ha stabilito l&#8217;obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l&#8217;umanità commessi &#8220;iure imperii&#8221; dal Terzo Reich nel territorio italiano</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/21440_21440.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-ordinanza-21-1-2014-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Ordinanza &#8211; 21/1/2014 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Firenze, Sez. II civile &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-sez-ii-civile-sentenza-23-6-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-sez-ii-civile-sentenza-23-6-2011-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-sez-ii-civile-sentenza-23-6-2011-n-0/">Tribunale di Firenze, Sez. II civile &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2011 n.0</a></p>
<p>Giud. Breggia A. Di M. e altri c/ Comune di Firenze 1. Giurisdizione e competenza – Diritti umani fondamentali – Giurisdizione A.G.O. – Configurabilità – Presupposto – Ragioni 2. Diritti della persona – Diritti fondamentali – Tutela dinanzi al G.A. – Irragionevolezza – Ragioni – Ricorso per cassazione – Inconfigurabilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-sez-ii-civile-sentenza-23-6-2011-n-0/">Tribunale di Firenze, Sez. II civile &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-sez-ii-civile-sentenza-23-6-2011-n-0/">Tribunale di Firenze, Sez. II civile &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giud. Breggia<br /> A. Di M. e altri c/ Comune di Firenze</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Diritti umani fondamentali – Giurisdizione A.G.O. – Configurabilità – Presupposto – Ragioni	</p>
<p>2. Diritti della persona – Diritti fondamentali – Tutela dinanzi al G.A. – Irragionevolezza – Ragioni – Ricorso per cassazione – Inconfigurabilità	</p>
<p>3. Diritti della persona – Diritti fondamentali – Inviolabilità – Conseguenze – Contrapposti interessi pubblici – Irrilevanza	</p>
<p>4. Giustizia civile – Ricorso d’urgenza – Richiesta inibitoria per il futuro – Prevenzione danno – Ammissibilità – Presupposto – Danno irreparabile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione dell’A.G.O.  in materia di tutela dei diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall’art. 2 della Costituzione e dall’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, attesa la loro intangibilità.	</p>
<p>2. Appare irragionevole – e costituzionalmente illegittima – nell’ordinamento interno la differenza che si realizzerebbe nella tutela del medesimo diritto fondamentale a seconda che sia dedotto dinanzi al G.A. o al G.O., dal momento che solo in quest’ultimo caso la sentenza di secondo grado sarà soggetta a ricorso per Cassazione.	</p>
<p>3. Dall’inviolabilità di certi diritti deriva la conseguenza che gli stessi non possono essere compressi nemmeno dalla pubblica amministrazione nel perseguimento di interessi pubblici.	</p>
<p>4. Il ricorso nelle forme dell’art. 700 c.p.c. è conforme alla natura della tutela d’urgenza anche nell’ipotesi in cui la richiesta d’inibitoria sia avanzata per il futuro, al fine di prevenire un danno che sarebbe altrimenti irreparabile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>TRIBUNALE DI FIRENZE<br />	<br />
seconda sezione civile<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il giudice Luciana Breggia,<br />	<br />
sciogliendo la riserva sul ricorso ex art. 700 cpc presentato da Padre Antonio Di Marcantonio e altri contro il Comune di Firenze, iscritto al n. 7688/2011 r.g.;<br />	<br />
rilevato che i ricorrenti deducono che, in base ad una serie di provvedimenti con cui il Comune ha autorizzato manifestazioni e concerti in Piazza Santa Croce, vi sia stata lesione di diritti fondamentali e segnatamente del diritto alla salute, del diritto al culto, all&#8217;abitazione e all&#8217;iniziativa economica;<br />	<br />
che il Comune si è difeso eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ex art. 133 del codice sul processo amministrativo e, nel merito, sostenendo la piena legittimità dei provvedimenti autorizzatori emessi in ordine all&#8217;utilizzazione della piazza predetta;<br />	<br />
rilevato che è andato fallito il tentativo di conciliazione volto a contemperare gli opposti delicati interessi;<br />	<br />
sentite le parti alle udienze del 14.6.2011 e del 21.6.2011;</p>
<p align=center>osserva<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
1. Preliminarmente va affrontata la questione di giurisdizione.<br />	<br />
L&#8217;amministrazione convenuta sostiene che la controversia riguardi scelte di gestione altamente discrezionali e insindacabili dell&#8217;amministrazione in ordine a beni pubblici: la controversia rientrerebbe pertanto nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a. lettera b (concessione di beni pubblici).<br />	<br />
Il giudice ritiene, invece, che sussista la giurisdizione del giudice ordinario, in base ad un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che vengono in campo.<br />	<br />
E&#8217; vero che nei tempi recenti vi sono stati interventi della Corte costituzionale[1] e della Corte di Cassazione [2] che hanno modificato l&#8217;iniziale tendenza restrittiva rispetto alla configurabilità della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di lesione di diritti fondamentali[3]: di questo movimento, già segnato da interventi normativi di settore, è probabilmente espressione anche il nuovo codice del processo amministrativo (d.lgs. 104 del 2010; v. art. 7, co. 1 che &#8216;rimodula&#8217; l&#8217;art. 103 cost. &#8211; norma che attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione per la tutela “<i>degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge,<u> anche</u> dei diritti soggettivi</i>” &#8211; eliminando quell’<i>anche</i> che ha un grande rilievo nell&#8217;orientare i rapporti tra giurisdizione ordinaria e amministrativa; si veda anche, nel lungo elenco delle materie devolute alla giursdizione esclusiva contenuto nell&#8217; art. 133, la lettera p, ove si fa riferimento a <i>&#8216;diritti di rilevanza costituzionale&#8217;</i>).<br />	<br />
Tuttavia, si tratta di un movimento privo di assestamenti e che conosce nuovi sviluppi, meritevoli di essere seguiti, nella consapevolezza che alcuni interventi del legislatore e della giurisprudenza sono stati condizionati da situazioni del tutto particolari e appaiono poco utili per una ricostruzione generale del sistema di tutela (si pensi alla situazione di emergenza legata ai rifiuti in Campania, a cui si riferiscono le pronunce ricordate).<br />	<br />
Nei limiti di una motivazione succinta, data la natura del presente provvedimento (art. 133 cpc), basti accennare a quelle decisioni che, di recente, hanno sancito l&#8217;intangibilità dei diritti umani fondamentali &#8221;che godono della protezione apprestata dall’art. 2 della Costituzione e dall’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo&#8221; e hanno collegato a tale intangibilità la riserva di giurisdizione del giudice ordinario[4].<br />	<br />
Tali pronunce tendono a superare anche la distinzione tra atti o provvedimenti e comportamenti, trattandosi di posizioni giuridiche soggettive intangibili dalla pubblica amministrazione anche nell’esercizio dell’attività provvedimentale. <br />	<br />
La prospettiva così aperta merita di essere coltivata nell&#8217;ambito di un costituzionalismo che tende ormai a svilupparsi oltre i confini statali per valorizzare, proprio sul terreno dei diritti fondamentali, le più avanzate conquiste dei singoli sistemi nazionali, sovranazionali e internazionali (secondo il c.d. criterio del <i>maximum standard</i>, caso per caso il valore di forza costituzionale sarà protetto dal contenuto normativo che, a qualsiasi livello &#8211; nazionale, sovranazionale, internazionale &#8211; sia in grado di prendersene più cura). A maggior ragione appare irragionevole &#8211; e costituzionalmente illegittima &#8211; nell&#8217;ordinamento interno la differenza che si realizzerebbe nella tutela del <u>medesimo</u> diritto fondamentale a seconda che sia dedotto dinanzi al giudice amministrativo o al giudice ordinario, dal momento che solo in quest&#8217;ultimo caso la sentenza di secondo grado sarà soggetta a ricorso per Cassazione ( senza contare che per i diritti a contenuto non patrimoniale appaiono spesso essenziali strumenti di tutela quali l&#8217;inibitoria e l&#8217;accertamento tecnico preventivo, non previsti nel processo amministrativo).<br />	<br />
L&#8217;interpretazione qui proposta appare dunque costituzionalmente orientata e si ricollega all&#8217;idea della non comprimibilità di <i>certe</i> categorie di diritti soggettivi, ossia dei diritti fondamentali, espressione che ormai equivale a quella di diritti inviolabili: tale è sicuramente il diritto alla salute, previsto sia dall&#8217; art. 32 della costituzione italiana, nel suo collegamento con l&#8217;art. 2 della medesima carta[5], sia dall&#8217; art. 3 della Carta di Nizza, la carta dei diritti fondamentali dell&#8217;unione europea[6] (&#8221; <i>Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica&#8221;</i>). Quest&#8217;ultima ne tratta nel capo I che è dedicato alla <i>dignità</i> e si apre con l&#8217;art. 1 che dichiara la dignità umana quale diritto <i>inviolabile</i>. <br />	<br />
In tale contesto, appare corretto riportare all&#8217;inviolabilità di certi diritti (e quindi al loro peculiare statuto) la conseguenza che non possano essere compressi nemmeno dalla pubblica amministrazione nel perseguimento di interessi pubblici. Se questo è vero deve ritenersi che il baricentro dell&#8217;attenzione debba spostarsi dall&#8217;attività della pubblica amministrazione alla lesione del diritto.<br />	<br />
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per quanto interessa il caso in esame, concerne &#8211; art. 133, cit., lettera b &#8211; le controversie che hanno ad oggetto <i>&#8221;atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici&#8217;</i>&#8216;: secondo l&#8217;art. 7 del c.p.a. <i>&#8221;sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l&#8217;esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti materiali riconducibili anche mediatamente all&#8217;esercizio del potere&#8217;</i>&#8216;: nel caso di specie, la controversia non ha ad oggetto un provvedimento di concessione di un bene pubblico, ma l&#8217;asserita lesione di un bene inviolabile (quale il diritto alla salute) che proprio in quanto inviolabile non può essere conformato dal potere pubblico e limitato da provvedimenti amministrativi (nella specie, autorizzazioni in deroga ai limiti acustici).<br />	<br />
Osservazioni non dissimili, ai fini della giurisdizione, possono svolgersi per il diritto fondamentale al culto religioso (sancito dall&#8217;art. 19 della costituzione italiana e riconosciuto anche dall&#8217;art. 10 della Carta di Nizza[7]) quale diritto alla libertà di espressione del proprio pensiero e credo religioso che pure forma oggetto della domanda, essendo stato dedotto che le manifestazioni di cui si tratta ne abbiano ostacolato l&#8217;esercizio, comportando chiusura della Basilica di Santa Croce e rendendo difficoltoso all&#8217;accesso alla chiesa. <br />	<br />
2. Passando all&#8217;esame del merito, il giudice ritiene che non possa venire in considerazione, ai fini della tutela richiesta, la manifestazione denominata &#8216;Calcio Storico&#8217;, dal momento che tale manifestazione, per la durata limitata, il collocamento nelle ore diurne, e la sua natura non appare tale da porre in pericolo la salute dei ricorrenti.<br />	<br />
3. Anche rispetto al diritto d&#8217;iniziativa economica, pure dedotto con riferimento al pregiudizio che le manifestazioni &#8216;incriminate&#8217; arrecherebbero a coloro che gestiscono esercizi commerciali nella Piazza, non si ravvisano i presupposti del provvedimento richiesto: a tacere di ogni altra considerazione circa la natura del diritto, non si ravviserebbe in ogni caso quel pregiudizio irreparabile su cui si fonda la tutela d&#8217;urgenza ex art. 700 cpc, apparendo la lesione economica riparabile compiutamente in sede di tutela risarcitoria.<br />	<br />
4. Appare invece ricorrere in astratto l&#8217;irreparabilità del pregiudizio, per la natura stessa dei diritti fatti valere, per quanto concerne il diritto di culto e il diritto alla salute. Va solo precisato che non appare fondata la tesi del Comune secondo cui, vertendosi in tema di inibitoria, il ricorso non avrebbe ormai ragion d&#8217;essere essendo trascorsi gli eventi che vi hanno dato origine. I ricorrenti hanno infatti documentato un ampliamento degli eventi &#8211; spettacolo autorizzati dal Comune rispetto all&#8217;anno precedente (doc. 1) e in ogni caso appare ragionevole e conforme alla natura della tutela d&#8217;urgenza e alla natura delle posizioni dedotte nel giudizio che la richiesta d&#8217;inibitoria sia avanzata per il futuro, al fine di prevenire un danno che sarebbe altrimenti irreparabile .<br />	<br />
5. In relazione alle posizioni soggettive menzionate si reputa necessario un approfondimento istruttorio, sia pure nei limiti della tutela d&#8217;urgenza.<br />	<br />
6. Innanzitutto va rilevato che il Comune si è limitato a produrre le autorizzazioni in deroga per le manifestazioni del 20.4.2011 (MTV), del 1-4 giugno 2011 e del 6.6.2011 (docc. 6,7 e 8). Non risultano allegate le relazioni tecniche e i pareri dell&#8217;Asl (prescritte dalla Delibera regionale n. 77 del 2000) e la documentazione inerente che consente di valutare la legittimità delle autorizzazioni.<br />	<br />
I ricorrenti, inoltre, hanno depositato una relazione fonica del ing. Santilli (tecnico abilitato ad accertamenti acustici con atto dirigenziale della Provincia di Firenze del 16.10.09), dalla quale emerge che nei due alloggi considerati dall&#8217;esame, durane la manifestazione del 20.4.2011, il Leq era pari a 92 e rispettivamente 93 decibel, con picchi di 103/104 decibel. Il Comune per contro si è limitato a produrre un foglio rappresentante un grafico privo di sottoscrizione e di ogni indicazione circa il soggetto che ha rilevato il rumore, le modalità seguite, la data e l&#8217;orario di rilevazione e in genere tutte le indicazioni che consentano di dare una rilevanza probatoria, anche indiziaria a tale documento (vedi doc. 11) . Manca poi il grafico e la dichiarazione relativa alla misurazione dei decibel menzionati nella dichiarazione della p.o.Rappresentanza e Cerimoniale, prodotto quale doc. 1.<br />	<br />
7. I difensori del Comune, a specifica richiesta del giudice alla scorsa udienza, hanno asserito che le relazioni, il parere dell&#8217;Asl e i documenti allegati alle autorizzazioni in deroga sono presenti <i>&#8216;in ufficio&#8217;</i>. Appare dunque necessario ordinare al Comune, ai sensi dell&#8217;art. 213 cpc, l&#8217;esibizione in giudizio di tale documentazione ai fini istruttori.<br />	<br />
8. Inoltre, sulla base di quanto osservato al punto 6, appare necessario necessario disporre ctu fonometrica sul seguente quesito:<<<i>Letti gli atti processuali, svolti gli accertamenti necessari, assunti chiarimenti dalle parti e informazioni da terzi (di cui indicherà le generalità) ai sensi dell&#8217;art. 194 cpc, esaminati documenti e assunte informative che rientrino nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 213 cpc:<br />	<br />
a. descriva il ctu gli eventi oggetto del ricorso relativamente ai concerti TRL Award, Concerto Verdena, spettacolo Notre Dame de Paris &#8211; 2010-2011 10th Anniversary, e al concerto non specificato ma programmato del 10 settembre prossimo, verificandone l&#8217; effettiva durata temporale, tenendo conto delle fasi di allestimento e smontaggio; <br />	<br />
b. verifichi se le modalità di allestimento e di organizzazione, anche temporale, dei predetti eventi abbiano reso o rendano difficile o impossibile l&#8217;accesso alla Basilica di Santa Croce;<br />	<br />
c. fornisca tutti gli elementi che consentano di valutare se la classificazione acustica di Piazza Santa Croce quale classe IV, sia conforme alla Delibera regionale n. 77 del 22.2.2000<br />	<br />
d. verifichi l&#8217;iter amministrativo delle autorizzazioni &#8216;in deroga ai limiti normativi acustici&#8217; concesse dal Comune per gli eventi di cui si è detto e la documentazione correlata (istanze, relazioni tecniche, eventuali pareri) e fornisca tutti gli elementi utili per consentire al giudice la valutazione della conformità delle autorizzazioni alla Delibera regionale n. 77 del 2000 e in generale alla disciplina che viene in considerazione nel settore; <br />	<br />
 e. accerti, ove possibile, sulla base dei documenti disponibili e informative ex art. 194 cpc, anche rivolte al tecnico fonico responsabile del rispetto dei limiti menzionato nelle autorizzazioni (docc. 7 e 8), se nel corso delle manifestazioni già svolte risultino superati i limiti previsti nelle citate autorizzazioni; <br />	<br />
f. ove tali manifestazioni siano tuttora in corso di svolgimento in altre città proceda a misurare le immissioni acustiche direttamente, anche per le prove, qualora da tali misure possano ricavarsi elementi utili ai fini dell&#8217;accertamento di cui alla lettera e;<br />	<br />
g. accerti mediante misurazione diretta, anche delle prove, se nella manifestazione programmata per il 10 settembre saranno rispettati i limiti di cui alle autorizzazioni concesse dal Comune; <br />	<br />
 h. accerti in ogni caso, impregiudicata ogni valutazione in diritto, se gli eventi di cui si tratta abbiano superato o superino la normale tollerabilità secondo il criterio comparativo-differenziale ovvero se superino i limiti massimi fissati dal D.P.C.M. del 14.11.1997>>.</i></p>
<p>	</p>
<p align=center>p.q.m.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
dispone ctu sul quesito sopra indicato;<br />	<br />
nomina ctu l&#8217;ing. Vincenzo Giuliano, Via I. Bonomi, n.15, Firenze; <br />	<br />
fissa per il giuramento l&#8217;udienza del 5.7.2011, ore 11,30, dando termine ex art. 201 cpc alle parti per la nomina dei loro ct sino alla predetta udienza.<br />	<br />
Ordina al Comune di Firenze, ai sensi dell&#8217;art. 213 cpc, di esibire in giudizio mediante deposito nella cancelleria entro il 4 luglio 2011 copia della relazione tecnica e del parere dell&#8217;ASL menzionati nelle autorizzazioni in deroga prodotte come documenti 6,7, e 8 .<br />	<br />
Si comunichi per intero.<br />	<br />
Firenze, 23 giugno 2011	</p>
<p align=center>Il giudice<br />	<br />
Luciana Breggia</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>	<br />
_____________________________________________<br />	<br />
[1] Secondo Corte cost. 27 aprile 2007 n. 140, in <i>Giust. civ</i>., 2007, 815  non esiste &#8221; <i>nell’ordinamento di un principio che riservi esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti costituzionalmente protetti</i>” (si tratta peraltro di pronuncia interpretativa di rigetto); v. poi Corte cost.  n. 35 e n. 371  del 2010 e n. 54 del 2011,  in tema  di art. 4 del d.l. n. 90 del 2008 &#8211; convertito in legge con legge n. 123 del 2008 &#8211;  che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative alla gestione dei rifiuti in Campania. La sentenza n. 35, afferma, tra l&#8217;altro, che “<i>non può escludersi che la cognizione del giudice amministrativo possa avere ad oggetto, ricorrendo gli altri requisiti indicati di seguito, anche soltanto diritti soggettivi (sentenza n. 259 del 2009)</i>”. Quest’ultima affermazione è un tuttavia <i>obiter</i> <i>dictum</i> ed è stata attribuita alla sentenza n. 259 del 2009 la quale, però, non la contiene.<br />	<br />
[2] Cass. sez. un. 28 dicembre 2007, n. 27187, in <i>Giust. civ</i>., 2008, I, 1437: ai sensi dell&#8217;art. 363 cpc, la Corte ha espresso, tra l&#8217;altro, il principio della estensione della giurisdizione esclusiva anche in caso di lesione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. Sia questa sentenza che la successiva, analoga, del  29 aprile 2009, n. 9956, si riferiscono alla materia dei rifiuti (diritto alla salute).<br />	<br />
[3]  A partire dalla sentenza della Corte di Cassazione, sez. un. n. 5172 del 1979 che sancisce come incomprimibile da parte dei pubblici poteri il diritto all’integrità psico fisica ed all’ambiente salubre; anche le sentenze   di  Cass. sez. un. n. 6218 e 23735 del 2006, in tema di lesione del diritto alla salute derivante da emissioni elettromagnetiche dovute a linee elettriche situate a ridosso di abitazioni private,  affermano che il diritto alla salute garantito dall’art. 32 Cost. appartiene alla categoria dei diritti che non tollerano interferenze esterne che ne mettano in discussione l’integrità, precisando che tale conclusione non contrasta con il nuovo riparto di giurisdizioni derivante dall’art. 7 della l. n. 205 del 2000, in quanto non rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva riguardante i pubblici servizi (art. 33 d.lgs n. 80 del 1998) perché si tratta di un danno alla persona, né appartiene alla materia urbanistica non avendo ad oggetto il nesso tra attività amministrativa ed uso del territorio (art. 34 d.lgs n. 80 del 1998).<br />	<br />
[4] Vedi ordinanza delle S.U. n. 19393 del 2009 in <i>Urb. e app</i>., 2009, 1450, confermata dalla successiva n. 19577 del 2009, che afferma la giurisdizione del giudice ordinario in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ad un cittadino straniero sul rilievo che la situazione giuridica soggettiva del richiedente va annoverata tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall’art. 2 Cost e dall’art. 3 della CEDU con la conseguenza che gli organi amministrativi addetti alla sicurezza non possono esercitare alcuna potestà discrezionale nel rilascio e nella revoca di tali permessi in quanto il temperamento degli interessi è esclusivamente riservato al legislatore.<br />	<br />
Vedi anche la recente sentenza delle S.U. del 15 febbraio 2011 n. 3670 con la quale è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine ad un’azione antidiscriminatoria proposta nei confronti di un Comune che aveva istituito un contributo economico (cd. bonus bebé) in favore delle famiglie numerose esclusivamente per i cittadini italiani e, dopo aver subito una prima azione antidiscriminatoria, aveva emesso un provvedimento amministrativo di revoca generalizzata del beneficio ponendo in essere un comportamento (attraverso un atto amministrativo) di natura ritorsiva,ugualmente ritenuto antidiscriminatorio dal giudice di merito in sede cautelare. Sul regolamento di giurisdizione proposto dall’Ente territoriale la Corte ha ritenuto che in questo ambito la riserva di giurisdizione del giudice ordinario sia assoluta e conseguentemente debba essere diretta anche a rimuovere gli effetti anche di un atto amministrativo se questo sia discriminatorio nei confronti della parte attrice, come previsto dal d.lgs n. 215 del 2003. Ha inoltre chiarito che la posizione giuridica soggettiva azionata è di diritto perfetto, non potendo essere scalfita dal provvedimento amministrativo di revoca e che la rimozione degli effetti del provvedimento mediante lo strumento della disapplicazione non determina un’ingerenza del potere amministrativo non avendo efficacia <i>erga omnes</i>.  <br />	<br />
[5] Corte cost. 16 luglio 1999, n. 309, in <i>Giust. civ</i>., 1999, I, 2580<br />	<br />
[6] Alla quale è attribuito il valore giuridico dei trattati dal Trattato di Lisbona, definitivamente entrato in vigore il 1° dicembre 2009.<br />	<br />
[7]  Articolo 10. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,l&#8217;insegnamento, le pratiche e l&#8217;osservanza dei riti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-sez-ii-civile-sentenza-23-6-2011-n-0/">Tribunale di Firenze, Sez. II civile &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Firenze &#8211; Ordinanza &#8211; 1/9/2010 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-ordinanza-1-9-2010-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-ordinanza-1-9-2010-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-ordinanza-1-9-2010-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Ordinanza &#8211; 1/9/2010 n.0</a></p>
<p>ordinanza 1.9.2010 di rimessione alla Corte costituzionale del divieto di procreazione di tipo eterologo Filiazione – Legge 19 febbraio 2004 n. 40 – art. 4 comma 3, divieto di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo – asserita lesione degli artt. 8 e 14 CEDU – presunta violazione degli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-ordinanza-1-9-2010-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Ordinanza &#8211; 1/9/2010 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-ordinanza-1-9-2010-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Ordinanza &#8211; 1/9/2010 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>ordinanza 1.9.2010 di rimessione alla Corte costituzionale del divieto di procreazione di tipo eterologo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Filiazione – Legge 19 febbraio 2004 n. 40 – art. 4 comma 3, divieto di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo – asserita lesione degli artt.  8 e 14 CEDU – presunta violazione degli artt. 117, 1ºcomma e 3 Cost. – ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004 n. 40 per contrasto con l’art. 117, 1º comma, Cost. in relazione al combinato disposto degli artt. 8 e 14 CEDU – come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 1º aprile 2010 emessa nel caso S.H. e altri contro Austria – e con l’art. 3 Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>con nota della dott.ssa Petra Gay, La procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo al vaglio della Corte costituzionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-firenze-ordinanza-1-9-2010-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Ordinanza &#8211; 1/9/2010 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.1141</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-firenze-sentenza-30-10-2008-n-1141/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-firenze-sentenza-30-10-2008-n-1141/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-firenze-sentenza-30-10-2008-n-1141/">Tribunale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.1141</a></p>
<p>G.U. Dott. R. Bazzoffi V. Gazerro (Avv. Marco Parducci) contro il Ministero dell’Istruzione – C.S.A. Uff. Scolastico Regionale della Toscana (Dr. F. Burgello) Lavoro – Trattenimento in servizio sino al 70° anno di età &#8211; Art. 33 del D.Lgs. 223/2006 – Domanda di trattenimento ex art. 1 quater L. 186/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-firenze-sentenza-30-10-2008-n-1141/">Tribunale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.1141</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-firenze-sentenza-30-10-2008-n-1141/">Tribunale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.1141</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G.U. Dott. R. Bazzoffi<br /> V. Gazerro (Avv. Marco Parducci) contro il Ministero dell’Istruzione – C.S.A. Uff. Scolastico Regionale della Toscana (Dr. F. Burgello)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro – Trattenimento in servizio sino al 70° anno di età &#8211; Art. 33 del D.Lgs. 223/2006 – Domanda di trattenimento ex art. 1 quater L. 186/2004 – Collocamento a riposo per raggiungimento del 67° anno – Illegittimità &#8211; Decreto dell’USR, avente valore contrattuale, con cui veniva attribuito un incarico triennale – Annullamento – Attivazione di un procedimento di II grado &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 33 del D.Lgs. 223/2006 al comma 2 dispone : “I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell&#8217;accoglimento della richiesta”. Ne consegue che, laddove prima dell’entrata in vigore del richiamato D.Lgs. sia stato richiesto il trattenimento ex art. 1 quater L. 186/2004 è illegittimo il collocamento a riposo per raggiungimento del 67° anno di età. Né nella specie l’amministrazione ha attivato alcun procedimento di secondo grado per l’annullamento del decreto dell’USR, avente valore contrattuale, con cui veniva attribuito un incarico triennale al ricorrente, incarico che non può essere posto nel nulla da una disciplina legale intervenuta successivamente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13360_13360.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-firenze-sentenza-30-10-2008-n-1141/">Tribunale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.1141</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-firenze-sentenza-29-5-2008-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-firenze-sentenza-29-5-2008-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-firenze-sentenza-29-5-2008-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.0</a></p>
<p>G.U. G. Muntoni L.P. Frisani (in proprio) contro la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Avv.ti M. Luciani e M. Cecchetti) l&#8217;indennità di maternità spetta alla madre libera professionista ma anche, in alternativa a questa, al padre libero professionista, oltre interessi e rivalutazione Assistenza e previdenza – Cassa Nazionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-firenze-sentenza-29-5-2008-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-firenze-sentenza-29-5-2008-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G.U. G. Muntoni</p>
<p>  L.P. Frisani (in proprio) contro la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Avv.ti M. Luciani e M. Cecchetti)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;indennità di maternità spetta alla madre libera professionista ma anche, in alternativa a questa, al padre libero professionista, oltre interessi e rivalutazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Assistenza e previdenza – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – Indennità di maternità &#8211; Spetta alla madre libera professionista ma anche, in alternativa a questa, al padre libero professionista – Su di essa vanno calcolati interessi e rivalutazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui all’art. 70 I c. D. Lgs n. 151/2001 consente di accertare il diritto all’indennità di maternità non solo in capo alla madre libera professionista ma anche, in alternativa a questa, al padre libero professionista. Tale indennità va altresì maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data della scadenza sino al dì del soddisfo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE<br />
SEZIONE LAVORO</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b><i><br />
Il dr. Giampaolo Muntoni in funzione di Giudice del lavoro</i><b> <br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center>
<p><B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
nella causa n.  3142/2007</p>
<p>promossa da <B>FRISANI PIETRO L.<br />
</B>IN PROPRIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><B>CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE</B>    in persona del leg. rapp.te pro tempore<br />
con il proc. avv.  M. LUCIANI E M. CECCHETTI</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Con il ricorso introduttivo il ricorrente avv. Frisani esponeva di essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e di avere presentato in data 29.6.2006 regolare domanda con la quale chiedeva, in ragione della nascita del figlio avvenuta l’8.5.2006, che gli venisse riconosciuta l’indennità di maternità prevista per i liberi professionisti dall’art. 70 Capo XII del D. Lgs. n. 151/01, così come modificato dall’art. 1 L. n. 289/03. <br />
L’esponente fondava la propria richiesta sostenendo &#8211; alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14.10.2005 in tema di affidamento preadottivo, con riconoscimento del ruolo paritario dei genitori &#8211;  che il diritto ad ottenere la corresponsione della citata indennità dovesse essere riconosciuto, in paritaria alternativa rispetto alla madre, anche a favore dei padri liberi professionisti. <br />
La domanda veniva respinta dalla Cassa Nazionale in quanto la sentenza della Corte Costituzionale sarebbe da qualificare come “additiva di principio”, pertanto non avente un’efficacia immediatamente precettiva. Il principio da essa espresso, secondo la Cassa, avrebbe necessitato di uno specifico intervento del legislatore per essere considerato parte effettiva dell’ordinamento statale. In assenza di un intervento di tal genere la norma, nel riferirsi espressamente ed esclusivamente alle libere professioniste, precluderebbe il riconoscimento di detta indennità a favore del libero professionista maschio.<br />
Il ricorrente concludeva chiedendo al Giudice di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere l’indennità di maternità di cui all’art. 70 D. Lgs. 151/2001 e, per l’effetto, condannare la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense alla corresponsione della somma in suo favore di                 € 21.448,33 pari alla detta indennità calcolata ai sensi dell’art. 70 II c. D. Lgs. n. 151/01, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria dal dì del dovuto.<br />
La Cassa concludeva chiedendo di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto; in subordine, in caso di accoglimento della domanda principale, chiedeva dichiararsi non spettante al ricorrente il cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria sulle somme richieste.</p>
<p align=center>
<b>MOTIVI DELLA DECISIONE
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento.<br />
Il Giudice osserva che l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui all’art. 70 I c. D. Lgs n. 151/2001 consente di accertare il diritto all’indennità di maternità non solo in capo alla madre libera professionista ma anche, in alternativa a questa, al padre libero professionista.<br />
La norma in questione, infatti, si colloca in un quadro, delineato dal legislatore (italiano e comunitario) e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, tendente a superare la tradizionale prospettiva di tutela della maternità intesa come prerogativa esclusiva della donna a favore di una concezione, maggiormente adeguata all’evoluzione sociale, in base alla quale ambedue i genitori sono chiamati paritariamente alla cura del figlio nei suoi primi mesi di vita.<br />
Per delineare più specificamente tale evoluzione è utile richiamare l’Accordo quadro sul congedo parentale fatto proprio dalla direttiva 96/34/CE, recepita nel nostro ordinamento dalla L. n. 53/2000 e dal successivo D. Lgs. n. 151/2001. Tale Accordo individua l’obiettivo di conciliare le esigenze familiari con quelle professionali, in conformità con quanto prevede il punto 16 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali, al fine di stimolare la partecipazione alla vita attiva e lavorativa della donna e correlativamente l’impegno familiare del padre. Obiettivo, questo, perseguito dal nostro legislatore con i provvedimenti legislativi (L. e D. Lgs.) richiamati. <br />
Il fine perseguito dalla normativa comunitaria è, dunque, quello di porre su di una posizione paritaria il padre e la madre nella cura del nascituro, in modo che essa sia assicurata da entrambi i genitori.<br />
La Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare, nella sentenza n. 385/2005 che, come si evince dalla <i>ratio</i> sottesa a tali interventi normativi, gli istituti nati a salvaguardia della maternità non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati alla difesa del preminente interesse del bambino, il quale va tutelato non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della sua personalità (sentenza n. 179 del 1993). <br />
Nella sentenza n. 179/1993 la Corte afferma:<br />
 &#8220;… pur permanendo la coscienza della funzione sociale della maternità, si è andato sempre più valorizzando il prevalente interesse del bambino e &#8211; superandosi una rigida concezione della diversità dei ruoli dei due genitori e dell&#8217;assoluta priorità della madre &#8211; si sono riconosciuti paritetici diritti-doveri di entrambi i coniugi e la reciproca integrazione di essi alla cura dello sviluppo fisico e psichico del loro figlio…&#8221;;<br />
la svolta veniva avvertita e favorita da questa Corte con la sentenza 14 gennaio 1987, n. 1, 10 marzo 1988, n. 276, 11 marzo 1988, n. 332, 19 ottobre 1988, n. 972, 8 febbraio 1991, n. 61 e 15 luglio 1991, n. 341…; <br />
 &#8220;queste sentenze, infatti, oltre a riconfermare e potenziare i diritti della madre-lavoratrice, elevano ancor più la posizione del bambino quale autonomo titolare di interessi da salvaguardare nell&#8217;ambito della legislazione protettiva, e sottolineano che il figlio va tutelato, &#8216;non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente fisiologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della sua personalità&#8217;. In questo contesto, &#8216;anche il padre è idoneo &#8211; e quindi tenuto &#8211; a prestare assistenza materiale e supporto affettivo al minore&#8217;; e lo stesso dicasi riguardo alla paternità e maternità legali&#8221;.</p>
<p>L’art. 70 I c. D. Lgs. 151/2001 cit. si colloca nel quadro normativo e giurisprudenziale che risulta dalla giurisprudenza complessiva della Corte Costituzionale, cosicché si impone di dare alla norme in esame un’interpretazione con tale quadro coerente, o, in altre parole, costituzionalmente orientata. <br />
L’interpretazione adeguatrice delle norme citate costituisce soluzione obbligata che rende inappropriata e indebita  ogni ipotesi di sottoposizione della norma al vaglio della Corte Costituzionale, essendo il giudice obbligato, prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, a verificare la presenza di un’interpretazione conforme a Costituzione (cfr. Corte cost., ordin. n. 452/2005, 361/2005, 283/2005, 433/2004; sent. n. 198/2003, 107/2003, 316/2001, 113/2000). L&#8217;interpretazione costituzionalmente adeguatrice implica necessariamente una operazione estensiva o riduttiva rispetto al tenore letterale della norma. Nel caso in esame si tratta di un intervento che, per applicare la norma in modo compatibile con la Costituzione e, più in generale, con il quadro dei principi generali soprarichiamati, implica l&#8217;estensione del tenore letterale della norma dovendosi essa riferire non solo alle madri ma anche ai padri professionisti.<br />
Del resto, la stessa Corte, con la citata sentenza n. 385/2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 D. Lgs. cit. nella parte in cui non prevedono che al padre spetti di percepire l’indennità di maternità in alternativa alla madre, attribuita dalla normativa solo a quest’ultima.  <br />
E’ vero che la sentenza della Corte si riferisce al caso in cui vi sia un affidamento preadottivo del minore e non anche alla filiazione biologica, ma è vero anche che le medesime argomentazioni da essa utilizzate valgono pure per quest’ultima ipotesi. Dopo aver richiamato, infatti, il principio per cui è il figlio il principale soggetto cui è rivolta la tutela delle norme sulla maternità, la Corte afferma che:<br />
 “… Occorre garantire un&#8217;effettiva parità di trattamento fra i genitori &#8211; nel preminente interesse del minore &#8211; che risulterebbe gravemente compromessa ed incompleta se essi non avessero la possibilità di accordarsi per un&#8217;organizzazione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela della prole, ammettendo anche il padre ad usufruire dell&#8217;indennità di cui all&#8217;art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 in alternativa alla madre. In caso contrario, nei nuclei familiari in cui il padre esercita una libera professione verrebbe negata ai coniugi &#8216;la delicata scelta di chi, assentandosi dal lavoro per assistere il bambino, possa meglio provvedere&#8217; alle sue esigenze, scelta che, secondo la giurisprudenza menzionata di questa Corte, non può che essere rimessa in via esclusiva all&#8217;accordo dei genitori, &#8216;in spirito di leale collaborazione e nell&#8217;esclusivo interesse del figlio (sentenza n. 179 del 1993) (…)”;<br />
la violazione del principio di uguaglianza appare ancor più evidente se si considera che il legislatore ha riconosciuto tale facoltà ai padri che svolgano un&#8217;attività di lavoro dipendente: il non aver esteso analoga facoltà ai liberi professionisti determina una disparità di trattamento fra lavoratori che non appare giustificata dalle differenze, pur sussistenti, fra le diverse figure (differenze che non riguardano, certo, il diritto a partecipare alla vita familiare in egual misura rispetto alla madre), e non consente a questa categoria di padri-lavoratori di godere, alla pari delle altre, di quella protezione che l&#8217;ordinamento assicura in occasione della genitorialità, anche adottiva.</p>
<p>Del resto, che la norma di cui all’art. 70 D. Lgs. n. 151/2001 debba essere interpretata nel senso che il diritto dell’indennità di maternità spetti anche al padre libero professionista è desumibile anche in base ad un&#8217;altra considerazione. La disposizione, infatti, attribuisce alla madre libera professionista tale indennità ma non la subordina all’astensione obbligatoria dal lavoro. In altre parole,  ella avrebbe il diritto di fruirne pure ove, per ipotesi, decidesse di continuare la sua attività lavorativa anche immediatamente prima e dopo il parto. Se ne deduce che la <i>ratio</i> della norma non può essere individuata nell&#8217;esigenza di tutela della salute della donna, con esclusione quindi del padre dal diritto all’indennità. La finalità è invece quella  di assicurare la migliore cura del nascituro. In questo senso, quindi, la migliore cura non può che essere assicurata da entrambi i genitori, i quali, come affermato dalla Corte Costituzionale, sono i migliori interpreti delle esigenze familiari e devono quindi poter scegliere se e come assentarsi dal lavoro nel modo più adeguato alla cura del loro figlio.<br />
Deve pertanto essere riconosciuto il diritto del Frisani all’indennità di maternità di cui all’art. 70 D. Lgs. 151/2001.</p>
<p>
La Cassa convenuta sostiene che, anche laddove tale diritto fosse riconosciuto, il Frisani non avrebbe comunque diritto alla corresponsione della somma richiesta in quanto già sua moglie avrebbe percepito altra indennità di maternità. Tale eccezione è rimasta però allo stato di mera asserzione, non suffragata da alcuna prova. Rimane quindi accertato quanto dichiarato dal Frisani, secondo il quale sua moglie, biologa, non ha chiesto alcuna indennità di maternità e dunque non si verifica alcuna duplicazione del trattamento. </p>
<p>Infine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale proposta dal Frisani, la Cassa chiede di essere condannata a pagare l’indennità calcolata senza che sia operato il cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria, trattandosi di un credito di natura previdenziale per il quale trova applicazione la norma di cui all’art. 16, VI c., L. n. 412/1991. Secondo tale norma: “…l’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito”.<br />
Si tratta di una norma inserita nell’ordinamento dal legislatore per esigenze di finanza pubblica, che si pone in deroga alla disciplina generale sancita per i crediti di lavoro dall’art. 429, III c., c.p.c.. il quale prevede il cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro. In proposito è utile richiamare quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 459/2000, con la quale la stessa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui estendeva ai rapporti di lavoro privati la regola della non cumulabilità fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro. La Corte afferma che:<br />
“… la prima (e, di per sé, già decisiva) giustificazione del trattamento privilegiato attribuito ai crediti di lavoro sta [&#8230;] nella qualità stessa del credito che trova, nello sfondo, il presidio e la garanzia (per così dire rafforzata) di più precetti costituzionali, quali quelli contenuti negli artt. 1, 3 cpv., 4, 34 e 36”.<br />
“Sulla base di siffatta premessa la Corte ha quindi ritenuto che il citato art. 429 cod. proc. civ. si collocasse razionalmente nel contesto di tale peculiare tutela, ‘apprestando un meccanismo di conservazione del valore in senso economico delle prestazioni dovute al lavoratore, volto a preservare (o, comunque, ripristinare) quel ‘potere di acquisto di beni reali’ che si connette alla retribuzione ed alle indennità di fine rapporto (costituenti la parte indiscutibilmente prevalente dei crediti del lavoratore) e nel contempo ad eliminare il vantaggio che (in precedenza) conseguiva il datore di lavoro col ritardato adempimento’. Ulteriore ma non secondaria ragione giustificatrice della norma è stata altresì rinvenuta nella sua funzione di remora ‘rispetto [&#8230;] al fatto stesso del non puntuale adempimento alla scadenza delle prestazioni destinate ad assolvere esigenze primarie del lavoratore’ (sentenza n. 13 del 1977; in senso conforme le sentenze n. 207 del 1994, n. 76 del 1981, n. 161 del 1977)”.<br />
Continua la Corte:<br />
“La citata giurisprudenza, pur riferita all&#8217;art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., ha, del resto, rappresentato, sotto altro aspetto, il presupposto logico delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., dell&#8217;art. 442 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedeva un analogo meccanismo di tutela per i crediti previdenziali e per quelli assistenziali (sentenze n. 196 del 1993 e n. 156 del 1991). <br />
Prosegue la Corte:<br />
“È noto che il legislatore ha nuovamente escluso, con l&#8217;art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), il cumulo di interessi legali e rivalutazione per i crediti previdenziali e che detta norma ha superato indenne il vaglio di costituzionalità, con riferimento ancora ai parametri di cui agli artt. 3 e 38 Cost. <br />
Le uniche ragioni giustificatrici dell&#8217;intervento legislativo sono state peraltro individuate dalla Corte, in un ‘contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica’, nella ‘necessità di una più adeguata ponderazione dell&#8217;interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica’, necessità costituente, come reso evidente anche dal suo inserimento nella legge finanziaria, ‘ratio autonoma’ della norma in quella sede censurata (sentenza n. 361 del 1996)”.</p>
<p>La Corte costituzionale afferma, quindi, che le ragioni costituzionali che sono a fondamento della  disciplina posta dall’art. 429, III c., c.p.c. valgono anche per i crediti previdenziali e che solo una ragione di contenimento della finanza pubblica ha permesso di giustificare l’introduzione nell’ordinamento della norma di cui all’art. 16, VI c., L. n. 412/1991. <br />
La <i>ratio </i>posta a fondamento della norma di cui all’art. 16, VI c., L. n. 412/1991 si rinviene, dunque, secondo la Corte costituzionale, in esigenze di equilibrio di finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica.<br />
Così chiarita la <i>ratio</i> della norma in questione, occorre ora accertare se essa sia o meno applicabile anche ai crediti vantati dagli avvocati nei confronti della  Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.<br />
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, originario ente pubblico svolgente attività previdenziale ed assistenziale, è stata sottoposta al processo di privatizzazione, avviato dalla legge delega 24 dicembre 1993, n. 537, avente ad oggetto gli enti di previdenza e assistenza. L’art. 1, comma 33, della legge cit. ha indicato i criteri direttivi ai quali il governo si è conformato nel realizzare l’obiettivo della razionalizzazione degli enti di assistenza e previdenza: essi sono riassunti nell’esigenza di fondere, sopprimere o incorporare enti svolgenti attività similare onde evitare inutili duplicazioni. La fusione o incorporazione è invece stata espressamente esclusa per gli enti pubblici di previdenza e assistenza non destinatari di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, per i quali è stata prevista la privatizzazione nelle forme dell’associazione o della fondazione.<br />
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense rientra fra gli enti trasformati dal D. Lgs. n. 509/1994 in fondazioni in quanto non destinatari di finanziamenti pubblici; enti ai quali la disciplina del decreto, in conformità con i criteri direttivi sanciti dalla legge delega citata, assicura autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restando le finalità istitutive e l’obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi da parte dei soggetti appartenenti alle categorie rappresentate.<br />
La natura giuridica di fondazione di diritto privato della Cassa nazionale esclude che ad essa sia applicabile la norma di cui all’art. 16, VI c., L. n. 412/1991. Infatti, tale norma, come detto, trova giustificazione nella misura in cui assolve ad esigenze di finanza pubblica; esigenze che non riguardano la fondazione Cassa nazionale Previdenza Avvocati, in quanto si tratta di un ente privato non destinatario di finanziamenti pubblici.<br />
Ne consegue che si deve operare il cumulo di rivalutazione e interessi legali sul credito attribuito al ricorrente. Pertanto la Cassa convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di Euro 21.448,33, pari alla indennità di maternità calcolata ai sensi dell’art. 70 II co. D. Lgs. 151/01, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data della scadenza.<br />
Il ricorso viene quindi accolto. Data la peculiarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di causa. </p>
<p>
<b>   </p>
<p align=center> P.Q.M.</p>
<p><i></p>
<p align=center>Il Giudice </p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b>dichiara il diritto del ricorrente Frisani Pietro L. ad ottenere l’indennità di maternità prevista  dall’art. 70 D. Lgs. 151/01 come modificato  dall’art. 1  della L. n. 289/03;<br />
condanna la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense in persona del legale rappresentante pro tempore al  pagamento in favore di Frisani Pietro L. della somma di Euro 21.448,33, pari alla detta indennità calcolata ai sensi dell’art. 70 II co. D. Lgs. 151/01 maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria dal dì del dovuto;<br />
compensa le spese di causa.</p>
<p>Firenze,   29 maggio 2008	</p>
<p>
		  Il Giudice del Lavoro                       (dr. Giampaolo Muntoni)</p>
<p>
Provvedimento redatto con la collaborazione dell’uditore giudiziario, dr. Gianluca Mancuso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-firenze-sentenza-29-5-2008-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2005 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-firenze-sentenza-4-7-2005-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-firenze-sentenza-4-7-2005-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-firenze-sentenza-4-7-2005-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2005 n.0</a></p>
<p>Giudice Isabella Mariani Convivenza – Famiglia – Ricongiungimento familiare – Immigrazione – PACS – Libertà di circolazione Deve essere accolto il ricorso avanzato dai sigg. Douglas Warren McCall (cittadino neozelandese) e Roberto Taddeucci (cittadino italiano), per il riconoscimento al primo dei due del permesso di soggiorno in Italia per motivi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-firenze-sentenza-4-7-2005-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2005 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-firenze-sentenza-4-7-2005-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2005 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giudice Isabella Mariani</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Convivenza – Famiglia – Ricongiungimento familiare – Immigrazione – PACS – Libertà di circolazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve essere accolto il ricorso avanzato dai sigg. Douglas Warren McCall (cittadino neozelandese) e Roberto Taddeucci (cittadino italiano), per il riconoscimento al primo dei due del permesso di soggiorno in Italia per motivi familiari. Trovano, infatti, applicazione relativamente ai ricorrenti, poiché sono partner riconosciuti in un altro Paese, tanto la normativa prevista dagli articoli 28 e 30 del dlgs. 286 del 1998 (&#8220;Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero&#8221;) quanto quella introdotta dalla direttiva comunitaria n. 38 del 2004 (“relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento di <b>Alessandro Di Mario</b> <a href="/ga/id/2006/12/2576/d">&#8220;Il diritto al ricongiungimento familiare e la Direttiva n. 38 del 2004: quando la Comunità europea dà all’Italia lezioni sui PACS&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/9116_TRI_9116.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/tribunale-di-firenze-sentenza-4-7-2005-n-0/">Tribunale di Firenze &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2005 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
