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	<title>T.R.G.A. - Sezione di Trento Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.R.G.A. - Sezione di Trento Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla legittimazione processuale dei comitati spontanei.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimazione-processuale-dei-comitati-spontanei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 07:56:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimazione-processuale-dei-comitati-spontanei/">Sulla legittimazione processuale dei comitati spontanei.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Legittimazione ad agire &#8211; Comitati spontanei &#8211; Condizioni. In ordine alla legittimazione dei comitati spontanei, va richiamata la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire ai comitati spontanei e/o alle associazioni di cittadini nei confronti provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimazione-processuale-dei-comitati-spontanei/">Sulla legittimazione processuale dei comitati spontanei.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimazione-processuale-dei-comitati-spontanei/">Sulla legittimazione processuale dei comitati spontanei.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Legittimazione ad agire &#8211; Comitati spontanei &#8211; Condizioni.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In ordine alla legittimazione dei comitati spontanei, va richiamata la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire ai comitati spontanei e/o alle associazioni di cittadini nei confronti provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi di interessi di carattere collettivo o diffuso, debbono concorrere le seguenti condizioni: a) deve sussistere una previsione statutaria del comitato o della associazione che qualifichi questo obiettivo di protezione come compito istituzionale dell’ente; b) il comitato o l’associazione deve dimostrare di avere consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio ove svolgono l’attività di tutela degli interessi collettivi o diffusi; c) il comitato o la associazione devono dimostrare di aver svolto la propria attività per le finalità statutarie per un certo arco temporale e non debbono essere stati costituiti al solo scopo di procedere alla impugnazione di singoli atti e provvedimenti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Farina &#8211; Est. Cappellano</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Unica)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 93 del 2025, proposto dal Comitato Salvaguardia Area Lago, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, e da Lucia Brighenti, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberta De Pretis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Trento, via S. Trinità n. 14;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Evelina Stefani, Marialuisa Cattoni e Danilo Cabras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura in Trento, piazza Dante n. 15;<br />
&#8211; il Comune di Riva del Garda; il Commissario <i>ad acta</i> del Comune di Riva del Garda; non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di V.R.101214 S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Florenzano e Sandro Manica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
&#8211; di Winco Energreen S.p.a., non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">quantomeno in parte qua,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento dell’11 aprile 2025, n. 510, pubblicata sul B.U.R. della Provincia di Trento del 24 aprile 2025, n. 17/sezione generale, avente a oggetto “Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 &#8211; COMUNE DI RIVA DEL GARDA – “Variante 13 bis”, Variante non sostanziale al Piano regolatore generale (PRG), ai sensi dell&#8217;articolo 39, comma 2 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 &#8211; approvazione con modifiche e prescrizioni”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento del Commissario ad acta per l’adozione della Variante urbanistica n. 13 bis al prg di Riva del Garda del 19 giugno 2024, n. 1, avente a oggetto: “variante 13 bis al piano regolatore generale (PRG) &#8211; adozione definitiva ai sensi dell&#8217;art. 37, comma 8, della legge provinciale 4.8.2015. n. 15”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento del Commissario ad acta per l’adozione della Variante urbanistica n. 13 bis al prg di Riva del Garda del 9 novembre 2023, n. 1, avente a oggetto: “variante 13 bis al piano regolatore generale (PRG) &#8211; adozione in via preliminare ai sensi dell&#8217;art. 39, comma 3, della legge provinciale 4.8.2015. N. 15”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresi, in particolare e per quanto occorrer possa, l’accordo urbanistico ai sensi dell’articolo 25 della l.p. di Trento 15/2015 stipulato tra il Comune di Riva del Garda e la VR101214 Srl il 14 aprile 2023 avanti al notaio Romoli, rep. n. 11333, raccolta n. 9383, e la deliberazione della Giunta comunale del 13 aprile 2023, n. 566, che ne ha approvato lo schema e autorizzato la stipulazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società V.R.101214 S.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la documentazione e le memorie depositate dalle parti costituite;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore all’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A. – Con il ricorso in esame, notificato il 23 giugno 2025 e depositato il 25 giugno, gli odierni istanti – il Comitato Salvaguardia Area Lago (“Comitato”) e la signora Lucia Brighenti – hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, i provvedimenti di adozione e approvazione della Variante non sostanziale 13 <i>bis</i>, adottati rispettivamente dal Commissario <i>ad acta</i> presso il Comune di Riva del Garda con provvedimento n. 1 del 19 giugno 2024, e dalla Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta datata 11 aprile 2025, n. 510.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Espongono in punto di fatto che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il Comitato – costituito nel 2020 con lo scopo anche di difesa e salvaguardia del territorio per la salubrità dell’ambiente, e altresì con riguardo al territorio della fascia lago del Comune di Riva del Garda – in base alle previsioni statutarie ha anche il compito di esperire azioni giudiziarie finalizzate a perseguire tali finalità, tra cui il mantenimento e l’incremento degli spazi a verde pubblico; la ricorrente Lucia Brighenti agisce quale socia del Comitato e comproprietaria di una casa di civile abitazione nella fascia lago di Riva del Garda (p. ed. 1817 C.C. Riva del Garda);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con provvedimento del 9 novembre 2023 il Commissario <i>ad acta</i> ha adottato in via preliminare la variante 13 bis al PRG del Comune, a seguito della dichiarata incompatibilità della maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale e della Giunta; con conseguente presentazione da parte degli odierni istanti di osservazioni su vari profili di criticità della pianificazione, sia nel metodo che nei contenuti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; anche la Conferenza di pianificazione, indetta ai sensi dell’articolo 37, co. 4, della l.p. n. 15/2015, ha articolato una serie di osservazioni in parte coincidenti, con richieste di modifiche e integrazioni;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con provvedimento del 19 giugno 2024 il Commissario <i>ad acta</i> ha adottato in via definitiva detta variante 13 bis, previa reiezione delle osservazioni della ricorrente Brighenti e parziale accoglimento di quelle del Comitato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il Servizio provinciale competente ha effettuato dei rilievi, chiedendo al Comune di integrare e modificare i contenuti del piano, sollecitando le integrazioni richieste;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ciò nonostante, la variante 13 bis è stata approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione 11 aprile 2025, pubblicata sul B.U.R. della Provincia di Trento del 24 aprile 2025;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; gli odierni ricorrenti si dolgono di tale strumento di pianificazione, con particolare riguardo alla disciplina delle strutture ricettive nella fascia lago, così come alla destinazione impressa all’area c.d. “ex Cattoi”, sempre ricadente in fascia lago, in virtù del recepimento dell’accordo urbanistico (parimenti impugnato) stipulato ad aprile del 2023 tra il Comune la società odierna controinteressata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Affidano il ricorso alle censure di:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1) <i>Violazione di legge (articoli 2, comma 1, lett. f); 17, comma 3; 18, comma 1, lett. f); 19, comma 1; 37, commi 1 e 3, della l.p. 4 agosto 2015, n. 15) per mancato ricorso alle procedure di partecipazione di cui all’articolo 19 della l.p. 15/2015</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2) <i>Violazione di legge (articoli 25, comma 2, e 18, comma 1, l.p. 4 agosto 2015, n. 15); eccesso di potere per carenza di presupposti, per falsa rappresentazione della realtà, per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione, per illogicità e irragionevolezza manifeste, per contraddittorietà</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3) <i>Violazione di legge (articolo 24, l.p. 4 agosto 2015, n. 15); eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, per illogicità e irragionevolezza manifeste e per intrinseca contraddittorietà</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Hanno, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B. – Si sono costituiti in giudizio la società V.R.101214 S.r.l. e la Provincia Autonoma di Trento; e tutte le parti hanno depositato documentazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">C. – In vista della trattazione del merito le parti costituite hanno depositato memorie difensive.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">C.1. – La Provincia ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere di entrambi i ricorrenti; e, nel merito, ha avversato ciascuna censura chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">C.2. – La società controinteressata ha parimenti formulato le eccezioni: di inammissibilità della proposizione del ricorso collettivo, in presenza di una potenziale situazione di conflitto di interessi; di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere di entrambi i ricorrenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel merito, ha avversato ciascuna censura, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parte ricorrente ha depositato una memoria di replica rispetto a tali scritti difensivi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D. – All’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025, uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale – i quali hanno discusso ampiamente ribadendo le rispettive tesi – la causa è stata posta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A. – Viene in decisione il ricorso promosso dagli odierni istanti – il Comitato Salvaguardia Area Lago (“Comitato”) e la signora Lucia Brighenti – avverso gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, i provvedimenti di adozione e approvazione della Variante non sostanziale 13 bis, adottati rispettivamente dal Commissario <i>ad acta</i> presso il Comune di Riva del Garda con deliberazione n. 1 del 19 giugno 2024, e dalla Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta 11 aprile 2025, n. 510.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B. – Deve in via preliminare essere esaminata l’eccezione, ritualmente sollevata sia dalla difesa della Provincia che dalla difesa della controinteressata, di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’eccezione è fondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B.1. – Deve premettersi che, secondo un costante orientamento del Consiglio di Stato, “…<i>Nel processo amministrativo impugnatorio, la legittimazione e l&#8217;interesse al ricorso integrano condizioni dell&#8217;azione necessarie per consentire al giudice adito di pronunciare sul merito della controversia, condizioni che devono esistere al momento della proposizione della domanda e persistere fino alla decisione della controversia; in tale ottica la legittimazione e l&#8217;interesse al ricorso trovano giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non risulta preordinata ad assicurare la generale legittimità dell&#8217;operato pubblico, bensì tende a tutelare la situazione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell&#8217;esercizio dell&#8217;azione autoritativa oggetto di censura</i>…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 18 dicembre 2024, n. 10195, richiamata da Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 aprile 2025, n. 2771).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con specifico riferimento, poi, alla legittimazione dei comitati spontanei, va richiamata la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui “…<i>ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire ai comitati spontanei e/o alle associazioni di cittadini nei confronti provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi di interessi di carattere collettivo o diffuso, debbono concorrere le seguenti condizioni: a) deve sussistere una previsione statutaria del comitato o della associazione che qualifichi questo obiettivo di protezione come compito istituzionale dell’ente; b) il comitato o l’associazione deve dimostrare di avere consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio ove svolgono l’attività di tutela degli interessi collettivi o diffusi; c) il comitato o la associazione devono dimostrare di aver svolto la propria attività per le finalità statutarie per un certo arco temporale e non debbono essere stati costituiti al solo scopo di procedere alla impugnazione di singoli atti e provvedimenti (cfr. Cons Stato, Sez. IV, 22 marzo 2018, n. 1838; Sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4928; 22 marzo 2012, n. 1640). Così si è espresso ancora di recente Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2023, n. 3639</i>.” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 1° ottobre 2024, n. 7869; negli stessi termini, Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 aprile 2023, n. 3639).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Applicando tali principi al caso in esame, osserva il Collegio che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il comitato è stato costituito ad ottobre 2020 da (soli) sette cittadini residenti a Riva del Garda (che occupa solo una parte della fascia area lago); per cui, stando a quanto depositato in atti non si riscontrano altri associati, a parte i fondatori, quali componenti del comitato al momento della proposizione del ricorso, in veste di cittadini residenti nel Comune di Riva del Garda;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la co-ricorrente Lucia Brighenti è indicata quale “socia”, ma non vi è documentazione che comprovi quanto labialmente asserito; è documentata invece la proprietà, da parte della predetta, della particella edilizia nel Comune, in fascia lago, a distanza di circa mt 700 dall’area ex Cattoi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, mentre si riscontra una finalità statutaria – espressa peraltro in maniera abbastanza ampia con riguardo alle esigenze di tutela ambientale, e con particolare riferimento all’area lago del Comune di Riva del Garda – l’esiguo numero degli associati incide, nel senso di escludere tali condizioni, sia sulla rappresentatività della comunità locale, sia sul profilo dello stabile collegamento con il territorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve anche rilevarsi che gli unici dati documentati dal comitato attengono:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) alla raccolta di 2.855 firme, in data 9 aprile 2022, riferita all’area ex Cattoi con la finalità di renderla un grande parco pubblico, con la raccolta di un numero di firme esiguo in rapporto alla popolazione del Comune (popolazione residente nel comune, al 31 dicembre 2023, n. 17.914, come da relazione illustrativa);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) alla presentazione di una petizione il 14 febbraio 2023 per la salvaguardia del parco Miralago, con la consegna di un maggior numero di firme (27.042 firme).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con riferimento alla prima petizione, dalla dichiarazione sostitutiva in atti risulta che la stessa è stata avviata ad ottobre 2020, coevamente alla costituzione dello stesso comitato, e il deposito delle firme raccolte è avvenuta ad aprile 2022; sicché, in questo lasso di tempo trascorso non è documentato che il comitato – oltre alla questione relativa all’area ex Cattoi, oggetto di tale petizione – abbia posto in essere altre attività funzionali al raggiungimento degli scopi statutari.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto attiene all’altro argomento oggetto dell’iniziativa del comitato – il Parco Miralago – tale previsione non risulta più oggetto di contestazione, in quanto il Comune risulta avere sostanzialmente accolto in parte le osservazioni, prescrivendo la ristrutturazione senza ampliamento, con vincolo di facciata sul fronte principale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò premesso e chiarito in punto di fatto, deve quindi osservarsi che le “svariate iniziative” cui si fa riferimento nel ricorso – quantomeno quelle documentate in atti – si sostanziano nelle due petizioni sopra citate; petizioni entrambe collegate alla variante 13 bis, al cui procedimento il comitato ha chiesto di partecipare ed ha presentato osservazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tali iniziative si aggiungono solo due manifestazioni, una organizzata a luglio 2023, e l’altra a gennaio 2025, entrambe riferite alla variante in contestazione, e la seconda specificamente riferita all’area ex Cattoi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si tratta, in ogni caso, di iniziative volte ad incidere sulla definizione di alcuni contenuti della variante al PRG del Comune, come si evince del resto dalle stesse dichiarazioni sostitutive in atti; iniziative, le quali, peraltro, sono state in parte sostanzialmente soddisfatte, in quanto, con riferimento all’area ex Cattoi, circa il 78% dell’area sarà destinata a parco pubblico, come auspicato dallo stesso comitato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La scelta del <i>quomodo</i> – l’accordo urbanistico, piuttosto che l’invocata espropriazione non realizzata – è stata adeguatamente spiegata dall’amministrazione, con un margine di apprezzamento discrezionale, che – ove non manifestamente illogico, come nel caso in esame – non è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità (v. i riscontri forniti dal Comune ai rilievi della Provincia).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il dato appena indicato (lo stretto collegamento con la variante impugnata) se per un verso potrebbe costituire l’evento “scatenante” che ha portato alla nascita di un comitato spontaneo, per altro verso – a fronte di un’ampia finalità statutaria, quale quella del comitato istante – non può costituire l’unica ragion d’essere dello stesso comitato, il quale, al fine di dimostrare la legittimazione a ricorrere, deve documentare di aver svolto la propria attività per le finalità statutarie per un certo arco temporale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che il comitato – il quale, peraltro, risulta essere costituito da un esiguo numero di associati (sette), del quale non è documentato in atti un aumento nell’arco temporale di quasi un quinquennio – ha svolto un’attività obiettivamente esigua dal punto di vista quantitativo, e finalizzata alla sola variante; ciò che, pertanto, finisce per escludere la legittimazione a ricorrere in quanto tale attività non può ritenersi espressiva di un’adeguata rappresentatività e di uno stabile collegamento con il territorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non è stata, quindi, allegata una consistente e adeguata base associativa, né una continuità di azione per il perseguimento dei fini istituzionali, anche tenendo conto del limitato focus delle iniziative – pur a fronte di ampi obiettivi formalmente dichiarati nell’atto costitutivo – tutte mirate alla destinazione urbanistica della Fascia Lago del Comune e in particolare dell’area ex Cattoi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non può, pertanto, convenirsi con i ricorrenti nella parte in cui, nella memoria di replica, assumono la dimostrazione di un “forte radicamento nel territorio e di possedere una più che adeguata rappresentatività”; ed è da escludere la legittimazione a impugnare tali atti amministrativi in capo ad un comitato di cittadini privo del carattere di ente esponenziale in via stabile e continuativa e non dotato di un’adeguata rappresentatività.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né è sufficiente a riconoscere la legittimazione processuale la circostanza che il comitato abbia partecipato alla fase procedimentale che ha preceduto l’adozione dei provvedimenti impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, secondo consolidati principi giurisprudenziali, dai quali il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, “…<i>l’art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel prevedere la facoltà di intervento nel procedimento dei soggetti “portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento”, non riconosce di per sé legittimazione processuale a tutti i soggetti portatori di interessi collettivi che abbiano in concreto partecipato al procedimento; la predetta norma si limita a sancire un principio generale; è rimesso, rispettivamente, all’Amministrazione procedente e all’Autorità giudiziaria il compito di verificare nel singolo caso se il soggetto interveniente abbia effettiva legittimazione procedimentale e processuale in quanto portatore di un interesse differenziato e qualificato, senza che la valutazione operata in sede di procedimento vincoli quella da rinnovarsi nella sede processuale; la natura delle situazioni giuridiche soggettive non muta per effetto dell’intervento di fatto nel procedimento amministrativo; la legittimazione procedimentale riconosciuta dall’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai portatori di interessi diffusi lascia impregiudicata la questione dei limiti entro i quali, in sede contenziosa, può assicurarsi tutela a tali interessi e deve, in ogni caso, escludersi che le valutazioni compiute dall’Amministrazione nell’ammettere un intervento nel procedimento amministrativo possano vincolare il giudice in ordine all’identificazione dei soggetti che devono necessariamente partecipare al processo (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 29 agosto 2002 n. 4343; 22 marzo 2001 n. 1683)</i>…” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 aprile 2023, n. 3639; nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 settembre 2022, n. 7799).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va osservato per completezza che in seno al primo motivo il Comitato si fa portatore di interessi della “intera Comunità Alto Garda e Ledro”, in relazione ad un’area di particolare valore paesaggistico “la cui salvaguardia risponde a un interesse pubblico sovracomunale”: e tuttavia i pochi associati, quali documentati in atti, sono cittadini residenti del Comune di Riva del Garda, sicché non si comprende in che modo sussista uno stabile collegamento con l’intero territorio sovracomunale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B.2. – Per quanto attiene alla legittimazione della co-ricorrente Lucia Brighenti – indicata quale “socia del Comitato” e comproprietaria di una casa di civile abitazione in via Franz Kafka 3, nella fascia lago di Riva del Garda (p. ed. 1817) – valga quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come già accennato, innanzitutto non risulta documentata la qualità di socia del comitato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Venendo quindi al presunto (e non esplicitato) collegamento tra la proprietà della ricorrente e le previsioni della variante contestata, osserva il Collegio che né nel ricorso, né negli ulteriori scritti difensivi, si chiarisce sotto quale profilo – in disparte la questione della tutela della fascia lago, che astrattamente afferisce alla sfera di legittimazione del comitato – le previsioni della variante 13 bis incidano sulla sfera giuridica della ricorrente e, in particolare, sulla sua proprietà, la quale risulta ad una certa distanza (circa 700 metri) dall’area ex Cattoi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ stato rilevato che “…<i>Ai fini della legittimazione attiva si richiede, dunque, che alla “vicinitas” si accompagni la dimostrazione del pregiudizio concreto e attuale derivante dall’azione amministrativa.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Nella specie, come rilevato dal primo giudice, i ricorrenti “non risiedono e non abitano negli edifici insistenti nelle aree di proprietà poste nelle vicinanze del sito ove è previsto lo spostamento dell’impianto, né hanno rappresentato il pregiudizio che potrebbe derivare alla proprietà in termini di deminutio economica e patrimoniale, tenuto anche conto della destinazione urbanistica assegnata all’ambito de quo”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>La sentenza impugnata ha anche rilevato l’assenza di legittimazione a far valere il profilo del pericolo di danno ambientale e paesaggistico e della salute.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Al riguardo sono condivisibili le considerazioni svolte dalla sentenza appellata, in coerenza con le enunciazioni sopra ricordate: seppure il criterio della &#8220;vicinitas&#8221;, al fine di radicare la legittimazione ad agire dei singoli per la tutela del bene ambiente ha valore “elastico”, nel senso che si deve necessariamente estendere in ragione proporzionale all&#8217;ampiezza e rilevanza delle aree coinvolte, come nel caso di interventi rilevanti che incidono sulla qualità della vita dei residenti in gran parte del territorio (Consiglio di Stato, sez. VI, 13/09/2010, n. 6554), tuttavia non è sufficiente a radicare la legittimazione dei ricorrenti che non hanno allegato pregiudizi diretti e differenziati</i>…” (Consiglio di Stato, Sez. III, 4 febbraio 2016, n. 441; in senso conforme, T.R.G.A., Trento, 13 febbraio 2020, n. 26).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve in particolare osservarsi che la (presunta) legittimazione riposa sulla proprietà edilizia, e tanto si evince anche dalle osservazioni alla variante presentate dalle due sorelle Brighenti, che attengono alla presunta situazione di potenziale pericolo nella zona dove hanno costruito la villetta, con particolare riferimento alla viabilità di via Kafka e via Mann: sotto tale profilo, le predette hanno paventato un ulteriore aumento volumetrico dannoso per la salubrità dell’ambiente, chiedendo di non adottare la norma che prevede l’innalzamento di un piano di tutti gli edifici alberghieri in fascia lago.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La prospettazione non convince.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È stato rilevato che “…<i>Nel giudizio occorre, in particolare, specificare &#8211; con riferimento alla situazione concreta e fattuale -in quale misura e con quali modalità il provvedimento impugnato incida sulla posizione sostanziale dedotta in causa, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Il vaglio sulla vicinitas &#8211; in generale &#8211; deve essere quindi strumentale ad evitare che dietro l’azione giurisdizionale si celi una attività emulativa; e comunque il ricorrente ha l’onere di dimostrare l’effettività del pregiudizio derivante dalla realizzazione della costruzione di cui si controverte; ciò anche al fine di consentire al giudice una effettiva comparazione degli interessi in gioco, compreso quello di chi realizza l’immobile mediante la spendita di risorse per avviare una attività imprenditoriale</i>…” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 agosto 2025, n. 7083).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, con specifico riferimento all’interesse alla tutela della visuale panoramica – quale “interesse di mero fatto, come tale, di regola, inidoneo a configurare una lesione giuridicamente rilevante utile ad integrare la condizione dell’interesse a ricorrere” – è stato ribadito che “…<i>L&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 9 dicembre 2021 n. 22), chiamata a pronunciarsi sulla sufficienza del criterio della vicinitas per l’impugnazione dei titoli edilizi, ha formulato i seguenti principi di diritto:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a) nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l&#8217;autonomia tra la legittimazione ad agire e l&#8217;interesse al ricorso quali condizioni dell&#8217;azione, è necessario che il giudice accerti, anche d&#8217;ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione ad agire, valga da solo e in automatico a dimostrare la sussistenza dell&#8217;interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall&#8217;atto impugnato;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) l’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall&#8217;intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall&#8217;insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>c) l’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d&#8217;ufficio dal giudicante, nel rispetto dell&#8217;art. 73, comma 3, c.p.a.;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>d) nelle cause in cui si lamenti l’illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l’immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell’accertamento dell&#8217;interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l’annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>11. Sulla base delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, la mera vicinitas non è ex se sufficiente alla impugnazione dei titoli edilizi, dovendo con essa concorrere l’interesse a ricorrere, inteso come effettivo pregiudizio derivante dall’atto impugnato; l’interesse a ricorrere, indicato genericamente nell’atto introduttivo del giudizio, ben può essere integrato nel corso del giudizio</i>…” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 agosto 2025, n. 6958).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ed è stato chiarito che, in ogni caso, il privato che lamenta una incisione sulla migliore fruibilità dell’immobile, deve allegare un “<i>pregiudizio effettivo e “serio”</i>” (cfr. Consiglio di Stato n. 6958/2025 cit.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, non si ritiene sussistente la legittimazione e l’interesse a ricorrere della co-ricorrente per quanto attiene all’area ex Cattoi, in ordine alla quale non sussiste né la <i>vicinitas</i>, per quanto sopra detto sulla distanza da tale area della proprietà della predetta; né, in ogni caso, la prova di un concreto pregiudizio alla sua sfera giuridica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, non sussiste alcun interesse del soggetto privato, singola persona fisica, a contestare la presunta mancata partecipazione del comitato alla fase propedeutica alla definizione della variante (primo motivo) e al <i>quomodo</i> della pianificazione dell’area ex Cattoi (secondo motivo).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con riferimento, poi, al terzo motivo – in ordine al quale, astrattamente, potrebbe sussistere un interesse, relativo alla previsione di un innalzamento delle costruzioni alberghiere – osserva il Collegio che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; non vi è alcuna allegazione relativa alla “vicinitas”, in ordine alla quale la co-ricorrente assume solo l’interesse ad una maggiore godibilità della fascia lago;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; non è inoltre allegato alcun pregiudizio specifico derivante da tale previsione, non essendo chiarito quale delle strutture le arrecherebbe uno specifico pregiudizio in termini di visibilità, di aria, di luce.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto attiene, poi, al problema della viabilità, se effettivamente sussistente, tale aspetto sarebbe al più risolvibile con appositi provvedimenti di regolazione della circolazione stradale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con riferimento, poi, all’ulteriore (presunto) pregiudizio che deriverebbe alla co-ricorrente dall’approvazione della variante, la predetta assume che tale variante, aumentando il carico urbanistico, comprometterebbe ulteriormente la tenuta della rete fognaria e, più in generale, delle opere di urbanizzazione non più sufficienti rispetto al carico antropico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, facendo riferimento all’episodio di allagamento dell’abitazione successivo a forti piogge, osserva il Collegio che dalla stessa perizia di stima dei danni versata in atti non è allegato alcun collegamento tra tali danni e la presenza di una zona fortemente urbanizzata con numerose strutture ricettive, in quanto il tecnico di parte ha specificato che “<i>Riguardo alle motivazioni dell’avvenuto allagamento si ritiene necessaria una perizia tecnica specifica che valuti attentamente le supposizioni della proprietà riguardo allo smaltimento corretto delle acque bianche e lo stato della rete fognaria comunale su via F. Kafka. Pertanto la presente perizia non entra nel merito per tale aspetto ma riporta esclusivamente le dichiarazioni della danneggiata sig.ra Brighenti Lucia</i>” (v. relazione in atti).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, ad avviso del Collegio non sussiste neppure un principio di prova del concreto pregiudizio che, anche sotto tale profilo, deriverebbe dall’approvazione della variante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve anche osservarsi come – in relazione alla posizione del privato – non sia irrilevante la considerazione della spendita dell’ampio potere pianificatorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come statuito dal Giudice di appello in ordine ad una disciplina conseguente a scelte di pianificazione urbanistica dell’organo consiliare, dette scelte – risultato di una comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato – costituiscono “…<i>espressione dell’ampia discrezionalità tecnica di cui l’amministrazione dispone in materia e dalla quale discende la sua sindacabilità in sede giurisdizionale solo nei ristretti limiti costituiti dalla manifesta illogicità e dall’evidente travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent., 20 novembre 2023 n. 9924)</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>In questo contesto non vi è quindi spazio, attesa la natura di scelta pianificatoria, per una motivazione specifica da parte del Consiglio circa il sacrificio dei proprietari degli immobili ricadenti nella fascia dei 200 ml</i>…” (Consiglio di Stato n. 7083/2025 cit.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">C. – Rileva per completezza il Collegio che il ricorso è anche infondato nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">C.1. – Con il primo motivo parte ricorrente si lamenta dell’omesso coinvolgimento del Comitato nella definizione degli obiettivi e delle strategie della variante per la parte relativa alla fascia lago, essendosi il Comune limitato ad esaminare le petizioni presentate con recepimento minimo; circostanza che sarebbe tanto più grave, in quanto l’art. 19 della l.p. n. 15/2015 prevede detta partecipazione in relazione alle nuove aree per insediamenti residenziali, produttivi e alberghieri nell’ottica della limitazione del consumo del suolo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Osserva tuttavia il Collegio che dall’esame della disposizione sulla formazione del piano (art. 37) si evince una facoltà, e non un obbligo, del Comune di svolgere ulteriori forme di partecipazione ai sensi dell’art. 19, come reso evidente dall’utilizzo del verbo “può” (art. 37) e, in ogni caso, dalla previsione di un possibile coinvolgimento solo di determinati soggetti (associazioni che rappresentano rilevanti interessi di categoria e interessi diffusi: v. art. 19, co. 1, lett. a); e va, altresì, rammentato che nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici non sussiste un obbligo dell’amministrazione di garantire la partecipazione procedimentale (v. T.R.G.A., Trento, 12 febbraio 2025, n. 38).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In punto di fatto, va poi rilevato che – come fondatamente eccepito dalla difesa della Provincia – il comitato ha comunque potuto concretamente partecipare alla fase propedeutica all’approvazione della variante, come documentato in atti, e come risulta in particolare: a) dalla deliberazione n. 1 del Commissario <i>ad acta</i>, nella quale si è dato atto della proposta del comitato SAL, e del riscontro espressamente fornito (v. pag. 3); b) dalla relazione illustrativa, in cui con maggiore dettaglio si fa riferimento alla petizione finalizzata all’esproprio dell’area ex Cattoi, e alla destinazione a “verde pubblico non edificabile” (Parte 2) -33).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non convince neppure l’ulteriore profilo del primo motivo, con cui parte ricorrente assume la gravità della mancata partecipazione in relazione all’individuazione di una nuova area per insediamenti residenziali (area Ex Cattoi) senza la necessaria verifica o rendicontazione urbanistica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale presunta omissione risulta smentita dall’esame degli atti di causa e, in particolare: dall’allegato “Fabbisogno abitativo”, da cui emerge la qualificazione del Comune di Riva del Garda quale ente “ad alta tensione abitativa” (pagine 2 e 3 dell’allegato); dalla relazione illustrativa alla variante, in cui vi è un apposito paragrafo dedicato alla rendicontazione urbanistica, con una parte sull’area ex Cattoi (parte 3- pagine 36 e 37).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">C.2. – Anche il secondo motivo non è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parte ricorrente deduce innanzitutto la violazione dell’articolo 25, co. 2, della l.p. n. 15/2015, a tenore del quale “<i>2. Gli accordi urbanistici rispondono a principi di proporzionalità, parità di trattamento, adeguata trasparenza delle condizioni e dei benefici pubblici e privati connessi, specifica motivazione in ordine all&#8217;interesse pubblico che li giustifica, pubblicità</i>”: sostiene che l’accordo non avrebbe rispettato detti principi, e che non sarebbe stata predisposta una stima di massima utile a rappresentare in modo trasparente le condizioni e i benefici pubblici e privati, come rilevato in sede di Conferenza di pianificazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deduce anche il contrasto con il principio di limitazione del suolo di cui all’art. 18 della l.p. 15/2015, con riguardo alla enorme e non giustificata edificabilità concessa al privato in base a tale accordo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto attiene alla stima e/o verifica della consistenza economica dell’area – e della relativa convenienza per l’ente pubblico – parte ricorrente sostiene che non sarebbe stata vagliata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, osserva il Collegio che la Conferenza di pianificazione indetta dalla Provincia ha chiesto integrazioni e chiarimenti al Comune su tale specifico punto, al fine di rappresentare la consistenza dei benefici pubblici e privati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A fronte della presunta mancata integrazione da parte del Comune alla nota del Servizio Urbanistica della PAT datata 11 novembre 2024, risultano in atti i chiarimenti acquisiti dalla Provincia il 20 marzo 2025, con i quali – quanto specificamente alla stima economica – per mezzo di una relazione allegata il Comune ha fornito un riscontro utilizzando un valore ripreso da una stima non recentissima, per € 550/mq, fornita dalla stessa Provincia, utilizzando il valore delle superfici area in concessione (VP) per il valore esproprio area in cessione (VPe), rispettivamente divisi per le superfici area edificabile (VE) e il valore mercato area edificabile (VEe); approdando così al risultato di 1.964/€ mq.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il parametro utilizzato è stata una compravendita avvenuta nel territorio di Arco, di un’area posta in fascia lago nella zona della cd. Baia Azzurra nel periodo 2019-2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il risultato esposto è stato il vantaggio economico patrimoniale rispetto alla prospettata espropriazione, in quanto l’attuazione dell’accordo comporta la cessione gratuita al Comune di mq 15.000 dell’area (su una superficie complessiva di oltre mq 19.000), evidenziando altresì che tale estensione, al valore ipotizzato, costerebbe almeno 8.500.000,00 euro (v. allegato alle controdeduzioni “<i>Relazione sugli aspetti economici riguardanti l’Accordo Urbanistico in fascia lago</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tale risparmio, stando alle valutazioni non irragionevoli dell’ente locale, si aggiunge il risparmio in termini di attività in quanto la società si è obbligata anche: a) alla realizzazione del parco pubblico direttamente e a suo carico, con una superficie di utilizzo pari a circa mq 13.340, per un valore stimato di euro 1.893.867,18; b) all’allargamento degli spazi pedonali lungo viale Rovereto e all’allargamento degli spazi pedonali e della sede stradale lungo via Lietzmann, con una superficie complessiva pari a circa mq 1.660; dati tutti – rinvenienti dall’accordo urbanistico e dal documento allegato alle controdeduzioni – che non risultano efficacemente contestati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto, si presenta insufficiente il rilievo di parte ricorrente – che contesta il riferimento al suddetto valore indicato dalla Provincia (€ 550/mq) – secondo cui il dato certo sarebbe il prezzo di acquisto dell’area da parte dell’attuale proprietaria, nel 2017, a poco meno di 5 milioni di euro, in quanto l’area fu acquistata all’asta a seguito del fallimento della ditta, e dopo due gare andate deserte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ogni caso, viene in rilievo un complesso di valutazioni ampiamente discrezionali sulla congruità degli importi e sui vantaggi complessivamente derivanti dall’accordo urbanistico – recepito nella variante contestata – dal quale è inevitabile che il privato parte dell’accordo debba trarne un vantaggio, peraltro di carattere solo presuntivo (<i>id est</i>: il guadagno netto derivante dalla vendita degli alloggi realizzati sull’area con destinazione edificabile, su mq 3.300 rispetto ad una superficie di oltre mq 19.000).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E, d’altro canto, il giudizio amministrativo non può spingersi fino al punto di sostituire le valutazioni discrezionali della P.A., rispetto alle quali il giudice amministrativo è chiamato ad appurare se la risposta data dall’amministrazione si presenti come una delle risposte plausibili e ragionevoli che, sulla vicenda in interesse, possono essere date.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non si comprende, inoltre, a quale edificazione commerciale, asseritamente prevista dall’accordo urbanistico, parte ricorrente faccia riferimento (v. memoria di replica depositata il 13 novembre 2025), in quanto dall’esame di tale accordo non risulta alcuna edificazione afferente a tale tipologia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per contro, come evidenziato anche dalla difesa della Provincia – e non contestato – sotto il profilo della riduzione del consumo del suolo, la superficie destinata ad alloggi residenziali è di molto inferiore a quella prevista dai precedenti piani e, in particolare, dal “piano Cecchetto” anche con riguardo alla superficie commerciale (oltre che residenziale).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’obiettivo della limitazione del consumo del suolo è, del resto, evidenziato anche nella relazione illustrativa, coerentemente con quanto previsto dall’art. 18 della l.p. n. 15/2015 (v. riferimento al previgente PFG17 e alla precedente previsione di un ampio complesso residenziale e commerciale, Relazione, Parte 3)-37).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">C.3. – Anche il terzo e ultimo motivo non può essere accolto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In rito, deve innanzitutto premettersi che il Collegio dubita della stessa ammissibilità della censura, non solo per quanto già rilevato in ordine all’interesse e alla legittimazione a ricorrere di entrambi i ricorrenti, ma anche in quanto tale doglianza attiene alla norma di attuazione specifica per le strutture ricettive ivi espressamente contemplate; e non risulta che il ricorso sia stato notificato ad alcuna delle strutture alberghiere interessate dalla nuova disciplina.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ogni caso, il motivo non coglie nel segno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parte ricorrente contesta la disciplina delle attività ricettive ricadenti in fascia lago, dettata dall’art. 27 delle Norme tecniche di attuazione, con particolare riguardo ad un approccio asseritamente non sistemico degli interventi previsti per ciascuna struttura ricettiva, che non considererebbe l’aumento del carico antropico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Assume quindi che, per mezzo di una serie di deroghe, sarebbero stati introdotti elementi propri dei piani attuativi con potenziale aumento del carico urbanistico e antropico, di fatto ammettendo l’innalzamento di un piano o, comunque, un ampliamento di tutti gli edifici alberghieri.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Critica sia l’operato del Comune, sia quello della Provincia per avere approvato la variante nonostante le valutazioni critiche mosse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve in primo luogo osservarsi che dalla conferenza di pianificazione emerge un aspetto critico, quale quello in effetti indicato dalla parte ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E tuttavia, lo stesso Presidente della conferenza ha condiviso la necessità di un “approccio sartoriale” per la disciplina delle attività ricettive, in considerazione delle rilevanti differenze tra le strutture insediate in fascia lago; contestualmente chiedendo una disciplina di destinazione di zona omogenea (al posto delle schede intervento) che ne strutturasse la disciplina e i limiti di intervento (v. pagine 23 e 24 dell’allegato alla delibera di approvazione della variante).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rispetto a tali dubbi ribaditi in sede di conferenza di pianificazione, il progettista ha fornito una spiegazione su tale approccio, resosi necessario a causa della forte disomogeneità delle strutture stesse aventi “caratteristiche assai diverse per qualità ricettiva, dotazione di servizi, dotazione di parcheggi, qualità architettonica, aspetti dimensionali”; con l’obiettivo di riqualificare e unificare le caratteristiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, dalle controdeduzioni del Comune al “verbale della PAT n. 1/2024” si evince che: “<i>Tutti gli alberghi che trovano collocazione all’interno della Fascia Lago sono soggetti a obbligo di ri-pianificazione a seguito della scadenza del P.F.G. 17. Nella formazione delle scelte di pianificazione, in seconda adozione, tenuto conto dei rilievi emersi in sede di Conferenza di pianificazione, la disciplina puntuale sulle strutture ricettive in Fascia Lago viene definita all’interno della zona omogenea H/B, in art. 27 NTA, con una regolamentazione uniforme, comune a tutte le strutture, nonché tramite norme particolari per i singoli immobili anche rivolte al miglioramento degli standard qualitativi. Si precisa che, in sede di predisposizione della variante, era stata effettuata un&#8217;analisi ricognitiva dello stato di fatto che teneva conto degli interventi già realizzati sugli edifici. Si allega al riguardo lo specifico approfondimento edilizio dd. 29 marzo 2023</i>” (v. controdeduzioni del Comune, depositate dalla Provincia).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il risultato è stata l’adozione di una norma di zona omogenea, l’art. 27 delle NTA, all’interno della quale, tuttavia, si è reso necessario inserire disposizioni di dettaglio per le strutture ricettive, indicate dall’ente locale nell’esercizio del suo potere di ripianificazione sostanzialmente quale unica opzione possibile in relazione alla specifica e concreta situazione urbanistico-edilizia di tale “microzona” (sul tema della “microzonizzazione”, vedasi Consiglio di Stato, Sez. II, 21 settembre 2023, n. 8443; Sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 846).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dalla stessa relazione illustrativa emergono, del resto, le finalità della ripianificazione, consistenti, tra le altre, nella strategia di riqualificare i volumi ricettivi esistenti sulla base di indirizzi progettuali definiti attraverso la stesura di norme particolari per ogni immobile; di equilibrare gli ampliamenti ammessi e quelli concessi con le esigenze emerse in fase di consultazione/partecipazione pubblica” (Parte 2-34).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rispetto alla situazione esistente quale “fotografata”, è stato esplicitato che “La Variante 13Bis prevede (in art. 27 NTA), la stesura di norme particolari per ogni edificio ricettivo che mirano alla definizione di soluzioni architettoniche e compositive unitarie funzionali alle attività ricettive attualmente presenti. Con tale metodologia si punta al soddisfacimento delle esigenze di adeguamento funzionale distribuendo le potenzialità edificatorie non più in termini percentuali ma adattando la proposta a ogni singolo edificio anche in considerazione dell’inserimento paesaggistico-ambientale” (relazione illustrativa, Parte 2-35).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che la disciplina concretamente introdotta ha tenuto conto delle caratteristiche specifiche dei complessi ricettivi esistenti e della loro destinazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve, infine, essere dichiarato inammissibile il profilo di censura adombrato dalla difesa di parte ricorrente in sede di discussione, con particolare riferimento al carattere sostanziale (piuttosto che “non sostanziale”) della variante, in quanto trattasi di un profilo non dedotto in ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso in esame – peraltro anche infondato – deve essere dichiarato inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E. – Le spese di giudizio, ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza, sono poste in solido a carico dei due ricorrenti, e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo in favore della Provincia e della società V.R.101214 S.r.l., tenuto conto della media complessità delle questioni giuridiche affrontate e della concreta attività difensiva svolta. Nulla deve invece statuirsi con riguardo alle parti non costituite.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna i ricorrenti, in solido fra di loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia Autonoma di Trento e della società V.R.101214 S.r.l., che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna parte costituita; nulla spese con riguardo alle parti non costituite.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alessandra Farina, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Cappellano, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Cecilia Ambrosi, Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sul rinvio alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea di quesiti in materia di abbattimento di animali pericolosi.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 09:21:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-rinvio-alla-corte-di-giustizia-dellunione-europea-di-quesiti-in-materia-di-abbattimento-di-animali-pericolosi/">Sul rinvio alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea di quesiti in materia di abbattimento di animali pericolosi.</a></p>
<p>Ambiente &#8211; Caccia e pesca &#8211; Animali pericolosi &#8211; Abbattimento &#8211; Questione pregiudiziale &#8211; Rinvio alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea. Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea la seguente questione pregiudiziale: «Dica la Corte di Giustizia UE: a) se, sulla base del disposto dell’art. 16 della direttiva</p>
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<p style="text-align: justify;">Ambiente &#8211; Caccia e pesca &#8211; Animali pericolosi &#8211; Abbattimento &#8211; Questione pregiudiziale &#8211; Rinvio alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea la seguente questione pregiudiziale:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>«Dica la Corte di Giustizia UE: </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a) se, sulla base del disposto dell’art. 16 della direttiva 92/43/CEE, una volta accertata la sussistenza della condizione relativa alla sussistenza di una delle fattispecie espressamente individuate dalla lett. a) alla lett. e) del comma 1 dell’art. 16, nonché della condizione relativa al fatto che “la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale”, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla deroga al divieto di “qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale”, di cui alla lett. a) dell’art. 12 della medesima direttiva, l’ulteriore condizione, relativa al fatto che “non esista un’altra soluzione valida”, debba essere interpretata nel senso che l’autorità competente deve dimostrare l’assenza di altra soluzione valida atta ad evitare la rimozione dell’animale dall’ambiente di ripartizione naturale, cui consegue la possibilità della scelta motivata della misura da adottare in concreto, che può consistere nella cattura per captivazione permanente oppure nell’abbattimento, misure che sono poste su di un piano di parità; </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>oppure </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) se, sulla base del disposto dell’art. 16 della direttiva 92/43/CEE, una volta accertata la sussistenza della condizione relative alla sussistenza di una delle fattispecie espressamente individuate dalla lett. a) alla lett. e) del comma 1 dell’art. 16, nonché della condizione relativa al fatto che “la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale”, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla deroga al divieto di “qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale”, di cui alla lett. a) dell’art. 12 della medesima direttiva, l’ulteriore condizione, relativa al fatto che “non esista un’altra soluzione valida”, debba essere interpretata nel senso che essa vincola prioritariamente l’autorità competente alla scelta della cattura per la riduzione in cattività (captivazione permanente) e solo in caso di impossibilità oggettiva e non temporanea di tale soluzione consente la rimozione mediante abbattimento, sussistendo una rigorosa gerarchia tra siffatte misure».</i></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Rocco &#8211; Est. Polidori</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Unica)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 49 del 2023, integrato con motivi aggiunti, proposto dalle Associazioni denominate LAV, Lega Antivivisezione, e LAC, Lega per l’Abolizione della Caccia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentate e difese dall’avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto con l’avvocato Marialuisa Cattoni in Trento, piazza Dante n. 15, negli uffici dell’Avvocatura della Provincia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">e con l&#8217;intervento di</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Comune di Cles, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Sandra Salvaterra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia – interveniente <i>ad opponendum</i>;<br />
&#8211; Associazione denominata LEAL, Lega Antivisezionista Lombarda, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Rosaria Loprete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia – interveniente <i>ad adiuvandum</i>;<br />
&#8211; Associazioni denominate Zampe che danno una mano ODV, Earth ODV, Una Zampa per la Spagna ODV, Pet Rescue Italia Onlus, Amiconiglio ODV, Partito Difesa Animalista Indipendente Nazionale Organizzata, Banco Italiano Zoologico APS, Sos Adozioni4zampe ONLUS, Lega Italiana dei Diritti dell’Animale &#8211; Sezione Ortona, Lega Italiana dei Diritti dell’Animale &#8211; Sezione Sulmona, Lega Italiana dei Diritti dell’Animale &#8211; Sezione Modena ODV, Lega Italiana dei Diritti dell’Animale &#8211; Sezione Versilia ONLUS, Lega Italiana dei Diritti dell’Animale &#8211; Sezione Riesi e Mazzarino, Lega Italiana dei Diritti dell’Animale &#8211; Sezione Olbia, Animalisti Volontari Pescara ODV, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentate e difese dagli avvocati Giada Bernardi e Patrizia Giusti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia – intervenienti <i>ad adiuvandum</i>;<br />
&#8211; Associazione denominata Earth ODV, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Carmine Laurenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia – interveniente <i>ad adiuvandum</i>;<br />
&#8211; Associazione Cacciatori Trentini, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Flavio Maria Bonazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Ezio Mosna n. 8, presso lo studio del predetto avvocato – interveniente <i>ad opponendum</i>;<br />
&#8211; Associazione denominata Codacons, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia – interveniente <i>ad adiuvandum</i>;<br />
&#8211; Associazioni denominate Animal Liberation ODV, Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente &#8211; M.E.T.A., Task Force Animalista, Fondanzione Jigen, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentate e difese dagli avvocati Lucia Annicchiarico e David Zanforlini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia – intervenienti <i>ad adiuvandum</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 52 del 2023, integrato con motivi aggiunti, proposto dalle Associazioni denominate Ente Nazionale Protezione Animali, ENPA ONLUS, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA Italia ODV e Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, LEIDAA ETS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto con l’avvocato Marialuisa Cattoni in Trento, piazza Dante n. 15, negli uffici dell’Avvocatura della Provincia;<br />
ISPRA &#8211; Istituto Superiore della Protezione e la Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con la quale è domiciliato ex lege in Trento, largo Porta Nuova n. 9;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">e con l&#8217;intervento di</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Associazione denominata Earth ODV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carmine Laurenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia – interveniente ad adiuvandum;<br />
&#8211; Associazione denominata Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia – interveniente ad adiuvandum;<br />
&#8211; Comune di Cles, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sandra Salvaterra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia – interveniente ad opponendum;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 53 del 2023, proposto dall’Associazione denominata LNDC Animal Protection, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Emilio Letrari e Michele Pezone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto con l’avvocato Marialuisa Cattoni in Trento, piazza Dante n. 15, negli uffici dell’Avvocatura della Provincia;<br />
&#8211; Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con la quale è domiciliato ex lege in Trento, largo Porta Nuova n. 9;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">e con l&#8217;intervento di</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Associazione denominata Earth ODV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carmine Laurenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia – interveniente ad adiuvandum;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; quanto al ricorso introduttivo n. 49 del 2023, dell’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 1 in data 8 aprile 2023, con cui è stato autorizzato un intervento di <i>“rimozione di un orso pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica”</i>, nonché di altre ordinanze, non conosciute, che abbiano confermato e/o precisato tale misura;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; quanto ai ricorsi per motivi aggiunti, dell’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 2 in data 13 aprile 2023, con cui è stata integrata la motivazione della predetta ordinanza n. 1 del 2023 ed è stata modificata la parte dispositiva di tale provvedimento confermando l’ordine di procedere all’abbattimento dell’esemplare di orso indicato come JJ4;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; quanto al ricorso introduttivo n. 52 del 2023, dell’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 1 in data 8 aprile 2023, con cui è stato un intervento di <i>“rimozione di un orso pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica”</i>, nonché dell’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 2 in data 13 aprile 2023, con cui è stata integrata la motivazione della predetta ordinanza n. 1 in data 8 aprile 2023 ed è stata modificata la parte dispositiva di tale provvedimento confermando l’ordine di procedere all’abbattimento dell’esemplare di orso indicato come JJ4, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, del decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 10 in data 27 aprile 2023, con cui è stato autorizzato, ai sensi della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9, un intervento di <i>“rimozione, tramite abbattimento, dell’esemplare di Orso bruno (Ursus arctos) identificato in JJ4”</i>, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, delle <i>“Linee guida per l’attuazione della legge provinciale n. 9 /2018 e dell’articolo 16 della direttiva Habitat”</i>, approvate dalla Giunta della Provincia di Trento con la delibera n. 1091 del 25 giugno 2021, nonché del rapporto ISPRA-MUSE del 13 gennaio 2021, denominato <i>“Orsi problematici in provincia di Trento. Conflitti con le attività umane, rischi per la sicurezza pubblica e criticità gestionali. Analisi della situazione attuale e previsioni per il futuro. Rapporto tecnico”</i>, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; quanto al ricorso n. 53 del 2023, dell’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 1 in data 8 aprile 2023, con cui è stato autorizzato un intervento di “<i>rimozione di un orso pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica”</i>, nonché dell’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 2 in data 13 aprile 2023, con cui è stata integrata la motivazione della predetta ordinanza n. 1 del 2023 ed è stata modificata la parte dispositiva di tale provvedimento confermando l’ordine di procedere all’abbattimento dell’esemplare di orso indicato come JJ4, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti i ricorsi in epigrafe indicati, nonché i relativi motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio delle altre parti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista la sentenza non definitiva di questo Tribunale 16 maggio 2023, n. 72;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli articoli 19, paragrafo 3, lett. b) del Trattato sull’Unione Europea (T.U.E.) e 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti lo Statuto e il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia dell’Unione Europea;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Viste le <i>“Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale”</i> (2019/C 380/01), in G.U.U.E. in data 8 novembre 2019);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’art. 79, comma 1, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2023 il Consigliere Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale di udienza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. <i>L’oggetto della controversia, i fatti pertinenti e i motivi di ricorso.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. Al fine di inquadrare la vicenda posta all’esame di questo Tribunale, giova innanzi tutto evidenziare che in data 5 aprile 2023, in località strada forestale Crocefisso Prà Conz, nel Comune di Caldes, Andrea Papi, un giovane di 26 anni, è stato trovato morto in un bosco e che, a seguito delle operazioni peritali eseguite la mattina del 7 aprile 2023, le ferite riportate dal giovane sono state attribuite ad un esemplare di orso bruno, poi identificato nell’esemplare denominato JJ4.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. Questo T.R.G.A. con la sentenza non definitiva n. 72 in data 16 maggio 2023 &#8211; alla quale si rinvia per una più compiuta disamina della vicenda &#8211; ha riunito i tre ricorsi in epigrafe indicati ed ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso n. 49 del 2023 con i relativi motivi aggiunti, il ricorso introduttivo n. 52 del 2023, nonché il ricorso n. 53 del 2023 (tutti aventi ad oggetto due ordinanze contingibili e urgenti con le quali il Presidente della Provincia di Trento ha inizialmente disposto l’abbattimento nell’esemplare denominato JJ4), riservandosi di decidere sul ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio introdotto con il ricorso n. 52 del 2023, avente ad oggetto il decreto del Presidente della Provincia di Trento n. 10 in data 27 aprile 2023 con cui è stato autorizzato, ai sensi della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9, l’abbattimento nell’esemplare di orso denominato JJ4.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3. Come evidenziato da questo Tribunale nell’ordinanza cautelare n. 36 in data 26 maggio 2023 (resa nel giudizio introdotto con il ricorso n. 52 del 2023) il Presidente della Provincia di Trento con il predetto decreto n. 10 del 2023, sulla base di un’articolata motivazione, ha disposto (per quanto più interessa in questa sede) di: A) dare atto che le proprie precedenti ordinanze n. 1 e n. 2 del 2023 <i>«hanno esaurito i propri effetti, in quanto non sussiste più un pericolo grave e imminente per la salute e l’incolumità pubblica, essendo stata catturata l’esemplare di orso JJ4 e che attualmente risulta custodita in sicurezza nel recinto del Casteller»</i>; B) autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 9/2018, <i>«la rimozione tramite abbattimento»</i> dell’esemplare denominato JJ4.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.4. Le Associazioni ENPA, OIPA e LEIDAA con il primo dei propri ricorsi per motivi aggiunti in epigrafe indicati hanno impugnato il predetto decreto n. 10 del 2023 chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I) <i>Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 2 comma 1 legge 11 febbraio 1992 n.157, dell’art. 1 commi 4, 8, 12 e 16, All. B e D del D.P.R. 8 settembre 1997 n.357, degli articoli 6 e 9 e All. II della Convenzione di Berna, All. II della Convenzione CITES; eccesso di potere per violazione del PACOBACE del 30 luglio 2015, difetto assoluto di presupposto, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione sotto plurimi profili; violazione dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, e dell’art. 1, comma 1, della legge provinciale n.9/2018; violazione del disposto di cui al decreto presidenziale del T.R.G.A. di Trento 14 aprile 2023, n.19; invalidità diretta e derivata. </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pur volendo aderire alla tesi per cui l’attacco che ha determinato la morte del giovane Andrea Papi rientra nella casistica n. 18 del Piano d’Azione Interregionale per la Conservazione dell’Orso Bruno sulle Alpi Centro-Orientali (di seguito PACOBACE), ossia <i>“orso attacca (con contatto fisico) senza essere provocato”</i>, comunque per tale casistica sono previste, oltre alla misura dell’abbattimento, di cui alla lett. k), anche le misure di cui alla lett. i), ossia la cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio, e alla lett. j), ossia la cattura per captivazione permanente; tuttavia tali misure alternative non sono state prese in considerazione nel caso in esame, e ciò risulta ancor più grave se si considera che, secondo il Presidente della Provincia, <i>«il PACOBACE non fornisce i criteri per scegliere fra le azioni previste»</i>, mentre la possibilità di utilizzare la misura di cui alla lett. j) è stata <i>«positivamente vagliata»</i> dal Ministero dell’Ambiente. Inoltre, come già dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, non ricorrono i presupposti per l’attivazione della misura di cui alla lett. k) del PACOBACE anche perché <i>«il quadro fattuale in cui è avvenuta l’aggressione non è stato ancora ricostruito, mentre è emerso, di contro, in occasione della cattura dell’orsa, che la stessa era accompagnata da cuccioli». </i>A ciò si aggiunge che il Presidente della Provincia persiste nel ritenere sussistenti i presupposti in base ai quali ha adottato le precedenti ordinanze n. 1 e n. 2 del 2023; pertanto il decreto n. 10 del 2023 è viziato non solo per vizi propri, ma anche per invalidità derivata, essendo affetto dai vizi già denunciati con il ricorso introduttivo, ove è stato dedotto, in particolare, che la mancanza di alternative all’abbattimento deve dipendere da una situazione oggettiva e non già dalla scelta della Provincia di <i>«non introdurre alcuna misura interdittiva dell’area, che determina, a cascata, il permanere di una situazione di pericolo (a cagione della presenza in loco di altri esemplari di orsa con cuccioli in tenerissima età) persino ove si procedesse all’eliminazione dell’esemplare».</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II) <i>Eccesso di potere per difetto di presupposto sotto ulteriore profilo, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, contraddittorietà e mancata acquisizione del parere della Commissione Scientifica CITES; violazione dell’art. 4 comma 3, 6 comma 6 (come modificato dall’art.16 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n.135) della legge 7 febbraio 1992, n.150, nonché del DM 27 aprile 1993. </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il trasferimento dell’esemplare di orso in questione è un’opzione alternativa all’abbattimento tutt’altro che impercorribile, ma è subordinato alla previa acquisizione del parere della Commissione Scientifica per l’attuazione della CITES (ossia la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973) sull’idoneità della struttura prescelta per ospitare l’animale, e tale parere non è stato acquisito. Inoltre il parere reso al riguardo alla Provincia da parte dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) in alcuni passaggi è stato stravolto, e comunque si versa in una situazione di grave <i>deficit</i> istruttorio, perché tale Istituto ha dovuto esprimersi sulla base di mere ipotesi proprio in quanto<i> «il quadro fattuale non risulta, ad oggi, nonostante il tempo trascorso, essere stato ricostruito».</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.5. Questo Tribunale con la predetta ordinanza cautelare n. 36 del 2023 ha ritenuto infondate le predette censure per le ragioni illustrate in motivazione, di seguito riportate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I) A differenza di quanto dedotto dalle Associazioni ricorrenti, il quadro fattuale dell’aggressione del giovane da parte dell’orsa denominata JJ4 risulta adeguatamente ricostruito dal Presidente della Provincia alla luce delle analisi eseguite presso la Fondazione Edmund Mach (FEM) sul materiale biologico rinvenuto sul luogo dell’aggressione e del referto dell’autopsia eseguita sul cadavere del giovane. A) sin dalla propria ordinanza n. 2 del 2023 (richiamata nel decreto n. 10 del 2023), ove è stato evidenziato che <i>«in data 12 aprile 2023 la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento ha comunicato che dalle analisi eseguite presso la Fondazione E. Mach sul materiale biologico rinvenuto sul luogo dell’aggressione, il fatto risulta attribuibile all’esemplare individuato come JJ4» </i>e che <i>«l’orsa è identificabile in quanto dotata di radiocollare e di marche auricolari, ben visibili per quanto non più funzionanti, e che pertanto non è necessario sottoporla a test genetici che ne confermino l’identità prima di procedere all’abbattimento»</i>; B) nell’impugnato decreto n. 10 del 2023, ove è stato ribadito che <i>«sin dai primi rilevamenti effettuati, è apparso verosimile che la causa del decesso fosse da attribuire all’aggressione di un animale appartenente alla specie orso bruno, visti anche i campioni di pelo repertati in loco e la natura delle ferite riportate dalla vittima, compatibili con una prolungata e violenta azione dell’animale selvatico sull’uomo»</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II) Sempre avuto riguardo al quadro fattuale dell’aggressione, non rileva in questa sede la circostanza che l’orsa in occasione della cattura fosse accompagnata dai suoi cuccioli, perché: A) da tale circostanza non è possibile desumere automaticamente che l’aggressione sia stata determinata dall’istinto di proteggere i cuccioli; B) nell’impugnato decreto n. 10 del 2023 è stato evidenziato che l’ISPRA nel parere depositato in data 20 aprile 2023 ha ribadito che il comportamento dell’orsa in occasione dell’episodio del 5 aprile 2023 è <i>«ascrivibile alla categoria n. 18 del PACOBACE, cui viene attribuito il livello più alto di pericolosità»</i>, e che comunque, <i>«alla luce della reiterazione dei comportamenti aggressivi, che sembrano anche evidenziare un progressivo aumento del livello di aggressività»</i>, l’orsa stessa rientra <i>«nella categoria ad “alto rischio” del sopracitato Rapporto ISPRA-MUSE per la quale è raccomandata l’immediata rimozione»</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III) Dall’articolata motivazione dell’impugnato decreto n. 10 del 2023 si evince che le misure alternative all’abbattimento sono state adeguatamente considerate, ma il Presidente della Provincia &#8211; conformandosi alle <i>“Linee guida per l’attuazione della legge provinciale n. 9 /2018 e dell’articolo 16 della direttiva Habitat”</i>, approvate dalla Giunta della Provincia di Trento con la delibera n. 1091 del 25 giugno 2021 (di seguito denominate Linee guida del 2021), e al rapporto ISPRA-MUSE (Museo delle Scienze di Trento) del 13 gennaio 2021, denominato <i>“Orsi problematici in provincia di Trento. Conflitti con le attività umane, rischi per la sicurezza pubblica e criticità gestionali. Analisi della situazione attuale e previsioni per il futuro. Rapporto tecnico”</i> &#8211; sulla base di ulteriori valutazioni discrezionali e tecnico-discrezionali (richieste dall’art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 9/2018 ai fini della concreta individuazione della misura da adottare) non ha ritenuto le misure alternative idonee a fronteggiare la pericolosità dell’orsa, evidenziando in motivazione che: A) le Linee guida del 2021 riconoscono, al capitolo 5.2.1, che <i>«la cattura per radiocollarizzazione costituisce una misura certamente valida per il monitoraggio intensivo degli esemplari ed è propedeutica rispetto ad altre azioni (quali ad esempio la dissuasione), ma non può essere considerata misura atta a gestire il pericolo e per tutelare l’incolumità delle persone»</i>; B) le stesse Linee guida del 2021 <i>«ritengono preferibile che per gli orsi classificati nei livelli più alti della pericolosità sia adottata la misura dell’abbattimento» e specificano a tal riguardo che la Provincia di Trento «si è dotata di strutture atte al recupero e alla captivazione temporanea o permanente di orsi sin dall’inizio della fase di gestione ordinaria. In particolare, il recinto del Casteller è stato realizzato nel 2007 per ospitare sia orsi bisognosi di essere recuperati alla vita selvatica sia eventuali orsi problematici, catturati al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica, in applicazione delle deroghe al regime di protezione che li caratterizza o in base ad ordinanze contingibili ed urgenti per motivi di sicurezza pubblica emanate dal Presidente della Provincia. Il recinto del Casteller è stato dotato, fin dalla costruzione, di barriere fisiche ed elettriche, proprio in quanto destinato ad accogliere esemplari di orso di provenienza selvatica, anche catturati a seguito di eventi che il Pacobace classifica come caratterizzati da elevati livelli di problematicità. Il numero di esemplari che il recinto è stato fin dall’origine destinato ad ospitare, e per cui quindi si sono acquisiti i pareri e le autorizzazioni di Ispra e del Commissariato del Governo, è pari a tre. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ha compartecipato al finanziamento del citato recinto, anche in relazione al fatto che lo stesso doveva almeno teoricamente avere valenza sovraprovinciale (arco alpino italiano). Nel dettaglio, il Casteller è composto da un’area esterna, dell’ampiezza complessiva di circa 8.000 metri quadrati, e da un’area interna, di circa 100 metri quadrati, dove sono ubicate le tane artificiali. L’area esterna, completamente boscata, è suddivisa in tre settori, che possono essere anche posti in comunicazione fra di loro»</i>; C) nelle medesime Linee guida del 2021 viene poi sottolineato che <i>«il Casteller è l’unica struttura presente nella zona alpina, compresi i paesi di confine, attualmente autorizzata a detenere orsi problematici di origine selvatica. Non si è a conoscenza dell’esistenza di strutture con tali precise finalità e caratteristiche neanche nel resto d’Europa, a parte rarissime eccezioni. A questo riguardo va ribadito che, nei territori degli stati europei in cui è presente l’orso, le popolazioni di plantigradi sono gestite solitamente prevedendo l’abbattimento degli animali problematici/pericolosi e non la captivazione a vita degli stessi. La soluzione dell’abbattimento è infatti ritenuta preferibile in gran parte dell’Europa in considerazione delle seguenti valutazioni di carattere tecnico: &#8211; orsi nati in libertà e abituati a muoversi a propria discrezione su spazi nell’ordine di grandezza di centinaia di kmq non possono trovare una situazione che replichi la medesima condizione in un’area delimitata, per quanto vasta essa possa essere; &#8211; gli orsi in cattività possono vivere molto più a lungo che in natura (sino a 30-40 anni); ciò comporta previsioni di custodia molto impegnative sotto tutti i punti di vista, a cominciare dal numero di esemplari che potrebbe essere necessario custodire già nel breve-medio periodo e dal relativo impegno in termini di realizzazione e gestione di strutture di contenimento; &#8211; la gestione degli orsi di origine selvatica in spazi contenuti implica, soprattutto nelle prime fasi di ambientamento, frequenti problemi di interazione tra gli stessi (salvo in alcune fasi, in natura gli orsi bruni conducono vita solitaria) che possono sfociare in aggressioni comportanti danni fisici e/o uccisioni; &#8211; in ogni caso, per gli esemplari che trascorrono del tempo entro tali strutture non è possibile una nuova liberazione nell’ambiente naturale, dato il grado di assuefazione all’uomo che forzatamente determina la loro captivazione; &#8211; i costi da sostenere per realizzare e manutenere strutture in grado di contenere orsi di origine selvatica sono molto alti; essi non sono sostenibili nel medio-lungo periodo, avuto riguardo al fatto che il numero di animali coinvolti potrebbe crescere costantemente, di pari passo con la crescita della popolazione esistente in natura»</i>; D) il Centro del Casteller <i>«è dotato di un recinto suddiviso in tre settori, indipendenti ma eventualmente tra loro comunicanti, per la collocazione e la captivazione di orsi e lupi, dei quali uno è occupato stabilmente dall’orso M49 e gli altri devono essere necessariamente lasciati disponibili per la collocazione temporanea di ulteriori esemplari in situazioni di emergenza o per la cura e la riabilitazione in funzione del loro successivo rilascio a vita libera»</i>; E) uno dei due settori del Centro del Casteller, <i>«liberi fino alla data del 16 aprile 2023, è ora occupato dall’orsa JJ4, per la quale non è in alcun modo prefigurabile una reimmissione in natura»</i>, e<i> «tale occupazione preclude la possibilità che tale medesimo settore sia occupato da esemplari di orso e lupo che dovessero necessitare di cure riabilitative per la loro reimmissione a vita libera, come già avvenuto nel 2022 con l’orso M78»</i>; F) <i>«deve ritenersi prioritario assicurare all’orso M49, ormai stabilmente ricoverato da tempo nel centro del Casteller, uno spazio il più ampio possibile, al fine di garantirgli le migliori condizioni di vita, consentendogli, quando possibile, di occupare più di un settore del recinto»</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">IV) Sempre avuto riguardo alle misure alternative all’abbattimento, le Associazioni ricorrenti non hanno addotto alcun elemento di prova idoneo a smentire le affermazioni e le valutazioni contenute nella motivazione dell’impugnato decreto n. 10 del 2023, ove viene posto in rilievo che: A) un eventuale trasferimento dell’orsa denominata JJ4 in altro sito esterno al territorio della Provincia (misura <i>extra ordinem</i>, ossia non prevista dall’art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 9/2018) costituisce <i>«un’opzione non ragionevolmente percorribile a fronte dei moniti, puntuali e fondati su argomentazioni scientifiche, espressi da ISPRA nel suo parere, che mette in guardia i soggetti responsabili della decisione del trasferimento (in primis, la Provincia di Trento che detiene in custodia l’esemplare JJ4 e che dovrebbe avviare le procedure del suo trasferimento) dal valutare con attenzione ogni elemento che possa comportare rischi di fuga dell’animale, stante il comportamento particolarmente aggressivo mostrato dall’orsa JJ4»</i>; B) <i>«ad oggi la Provincia non dispone di una concreta alternativa prefigurata nei decreti cautelari del Presidente del TRGA di Trento n. 19 e n. 20 del 2023, ossia quella di un eventuale trasferimento dell’orsa JJ4 in altro sito esterno alla Regione Trentino – Alto Adige/ Südtirol, anche estero, che inderogabilmente offra elevati standard per le esigenze di sicurezza e di incolumità per i suoi frequentatori, nonché per gli operatori e per chi dovesse procedere con le operazioni di trasferiment</i>o»; C) <i>«le comunicazioni di disponibilità, provenienti da soggetti esterni alla provincia, ad accogliere JJ4 in diverse strutture nazionali (Zoo Safari di Fasano) ed estere (Ma’Wa for Nature and Wildlife in Giordania, Gnadenhof fuer Baeren Hart bei Fuessing in Germania), citate nel parere ISPRA di data 20 aprile 2023, rappresentano, ad oggi, generiche e sommarie dichiarazioni di presa in carico dell’esemplare pericoloso di cui si discute»</i>; D) <i>«tali comunicazioni di disponibilità non specificano altresì alcun percorso delineato e certo circa la loro realizzabilità sia in termini temporali che fattuali (soprattutto legati alla sicurezza e incolumità delle persone, con riferimento a quanto richiesto dalla normativa in materia che vede il Nucleo Carabinieri CITES quale organo competente a rilasciare le relative autorizzazioni) e sia in termini di assunzione dei relativi costi, ed in questo momento non fanno altro che frapporsi alla speditezza dell’azione amministrativa, fermo restando quanto esposto da ISPRA circa la responsabilità &#8211; unica &#8211; del soggetto competente ad adottare l’eventuale decisione al trasferimento»</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">V) Non vale a smentire le considerazioni che precedono l’ulteriore ragionamento sviluppato dalle Associazioni ricorrenti &#8211; secondo il quale la mancanza di alternative all’abbattimento deve dipendere da una situazione oggettiva, e non già dalla scelta della Provincia di <i>«non introdurre alcuna misura interdittiva dell’area, che determina, a cascata, il permanere di una situazione di pericolo (a cagione della presenza in loco di altri esemplari di orsa con cuccioli in tenerissima età) persino ove si procedesse all’eliminazione dell’esemplare»</i> &#8211; perché il presente giudizio è la sede ove può essere scrutinata la legittimità dell’impugnato decreto n. 10 del 2023 alla luce del quadro normativo di riferimento (costituito dall’art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 9/2018, dagli autovincoli amministrativi contenuti nel PACOBACE, nelle Linee guida del 2021 e nel Rapporto ISPRA-MUSE del 2021, nonché dai principi e dalle regole generali sull’attività amministrativa), e non già la sede nella quale valutare l’idoneità, o meno, delle misure previste dal PACOBACE a prevenire e fronteggiare incidenti del tipo di quello che ha visto protagonista l’orsa denominata JJ4, o le ragioni per le quali l’orsa stessa al momento dell’aggressione del giovane Andrea Papi si trovava in libertà.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">VI) L’art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 9/2018 non richiede l’acquisizione del parere della Commissione Scientifica CITES, fermo restando che è stata esclusa la possibilità di trasferire l’orsa presso altra struttura destinata ad ospitarla e, quindi, non era comunque necessario acquisire il parere di tale organo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">VII) I pareri dell’ISPRA e, in particolare, quello reso in data 20 aprile 2023 risultano correttamente richiamati nell’impugnato decreto n. 10 del 2023, fermo restando che tanto l’ISPRA, quanto il Presidente della Provincia hanno formato il proprio convincimento sul quadro fattuale dell’aggressione tenendo conto degli elementi in loro possesso, che comunque risultano adeguati e non smentiti dalle Associazioni ricorrenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.6. Le Associazioni ENPA, OIPA e LEIDAA con il secondo dei propri ricorsi per motivi aggiunti hanno impugnato le Linee guida del 2021 ed il rapporto ISPRA-MUSE del 13 gennaio 2021 perché tali provvedimenti nella predetta ordinanza cautelare n. 36 del 2023 sono stati qualificati come atti generali presupposti, recanti puntuali autovincoli amministrativi ai quali il Presidente della Provincia ha dovuto attenersi nel valutare la misura da adottare per fronteggiare il pericolo rappresentato dall’esemplare denominato JJ4.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.7. Sono intervenuti nel giudizio introdotto con il ricorso introduttivo n. 52 del 2023 l’Associazione denominata Earth ODV e Associazione denominata Codacons, <i>ad adiuvandum</i>, nonché il Comune di Cles, <i>ad opponendum</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.8. Sebbene la suddetta ordinanza cautelare n. 36 del 2023 non sia stata appellata, tuttavia la Sezione III del Consiglio di Stato con le analoghe ordinanze n. 2915, n. 2918 e n. 2920 del 14 luglio 2023 (tutte pronunciate a fronte degli appelli cautelari proposti da altre Associazioni nell’ambito di giudizi aventi anch’essi ad oggetto il decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 2023), nel riformare in parte le ordinanze cautelari di questo Tribunale n. 51, n. 49 e n. 39 del 2023 &#8211; ha sospeso l’ordine di abbattimento dell’esemplare denominato JJ4, ma ha mantenuto ferma la captivazione dell’animale <i>«a tutela della sicurezza pubblica»</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.9. Da ultimo le Associazioni ENPA, OIPA e LEIDAA con memoria depositata in data 9 novembre 2023 hanno insistito per l’accoglimento delle proprie domande.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.10. Anche l’Associazione Earth ODV con memoria depositata in data 11 novembre 2023 ha insistito per l’accoglimento delle domande formulate dalle Associazioni ENPA, OIPA e LEIDAA.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.11. La Provincia di Trento con memoria depositata in data 13 novembre 2023 ha insistito per la reiezione delle domande formulate dalle Associazioni ENPA, OIPA e LEIDAA.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.12. Anche il Comune di Cles con memoria depositata in data 13 novembre 2023 ha insistito per la reiezione delle domande formulate dalle Associazioni ENPA, OIPA e LEIDAA e, in via subordinata, ha chiesto a questo Tribunale di rinviare alla Corte di Giustizia della UE la questione pregiudiziale relativa alla <i>«corretta applicazione delle deroghe stabilite dalla direttiva habitat che prevedono la possibilità di uccisione gli esemplari di ursus arctos per sicurezza pubblica e per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica»</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.13. Le Associazioni ENPA, OIPA e LEIDAA, la Provincia di Trento e il Comune di Cles hanno depositato memorie di replica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.14. Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2023 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. <i>Il quadro normativo di riferimento.</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. Tenuto conto di quanto precede, questo Tribunale in via pregiudiziale ritiene che ai fini della propria decisione occorra acquisire l’interpretazione della Corte di Giustizia dell’UE in ordine all’art. 16 della Direttiva 31 maggio 1992, 92/43/CEE, <i>“Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”</i> (di seguito Direttiva Habitat), con particolare riferimento alle condizioni alle quali può essere rilasciata l’autorizzazione alla deroga ai divieti previsti dall’art. 12 della Direttiva stessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. A tal riguardo occorre preliminarmente illustrare il quadro normativo relativo alla fattispecie per cui è causa, iniziando dalla normativa sovranazionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3. L’orso bruno (<i>ursus arctos</i>) è protetto dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, entrata in vigore il 6 giugno 1982, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503, sulla conservazione della flora e fauna selvatica europea e dei suoi habitat naturali. L’orso è elencato nell’allegato II tra le specie particolarmente protette, insieme al lupo. In particolare, l’art. 6 della Convenzione stabilisce il dovere di ogni parte di assumere ogni misura amministrativa e legislativa appropriata e necessaria per assicurare la protezione della fauna selvatica. Sono vietate, tra l’altro, tutte le forme di cattura, sequestro, uccisione deliberata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In attuazione del citato art. 6 della convenzione di Berna l’Unione Europea ha approvato la Direttiva Habitat, la quale dedica l’art. 12 ai divieti chiamati a corroborare il regime di rigorosa tutela delle specie protette, ivi compreso l’orso bruno, e l’articolo 16 alle possibili deroghe ai divieti medesimi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>“Art. 12 </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di: a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale; b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione; c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale; d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo. </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l’offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall’ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva. </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo. </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell’allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione”. </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>“Art. 16 </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1. A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13 (VEGETALI), 14 e 15, lettere a) e b): a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà; c) nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente; d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante; e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti. </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il comitato. </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>3. Le informazioni dovranno indicare: a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l’indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati; b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione; c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse; d) l’autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all’esecuzione; e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.4. Nell’ordinamento dello Stato Italiano gli articoli 12 e 16 della Direttiva Habitat sono stati recepiti con il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Tale decreto non è però applicabile nel territorio della Provincia di Trento, la quale nell’esercizio della propria potestà legislativa ha dato diretta attuazione all’art. 16 della Direttiva Habitat, quanto alla fattispecie di autorizzazione alla deroga al divieto di uccisione o cattura, con l’art. 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 recante <i>“Attuazione dell’articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale”</i>. Tale articolo, nel testo vigente quando è stato adottato l’impugnato decreto n. 10 del 2023, disponeva come segue:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>“Art. 1 </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Misure di prevenzione e d’intervento concernenti i grandi carnivori ai fini della tutela del sistema alpicolturale provinciale </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1. Al fine di conservare il sistema alpicolturale del territorio montano provinciale il Presidente della Provincia, per proteggere le caratteristiche fauna e flora selvatiche e conservare gli habitat naturali, per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, per garantire l’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, può, acquisito il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, limitatamente alle specie Ursus arctos e Canis lupus, autorizzare il prelievo, la cattura o l’uccisione, a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. La Giunta provinciale informa con tempestività il Consiglio provinciale in merito alle misure assunte. La Provincia autonoma di Trento assicura le informazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione dello Stato alla Commissione europea. 2. La Provincia informa tempestivamente i comuni e le comunità sul cui territorio si registrino situazioni critiche determinate dalle specie indicate al comma 1”.</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale disposizione di fonte provinciale &#8211; il cui testo, a giudizio di questo Tribunale, è conforme a quello dell’art. 16 della Direttiva Habitat &#8211; è stata riconosciuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale italiana con la sentenza 27 settembre 2019, n. 215.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In motivazione la Corte costituzionale ha evidenziato che la Direttiva Habitat <i>“conferisce il potere di deroga agli Stati membri genericamente intesi, lasciando l’individuazione del soggetto competente ad attuare l’art. 16 alle norme interne”</i>, e che sussiste la competenza delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di attuazione (con legge provinciale) dell’art. 16 della Direttiva Habitat, e ciò in forza dell’art. 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, recante <i>“Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”</i>, e dell’art. 40, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante <i>“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”</i>. La Corte costituzionale ha precisato altresì che le finalità del potere delle Province di Trento e Bolzano di dare attuazione alla Direttiva Habitat attengono a misure che intersecano le materie di competenza provinciale primaria e <i>«concorrono a delineare un peculiare assetto dell’ecosistema delle Province autonome di Trento e di Bolzano e il loro esercizio, pertanto, ben può essere rivendicato a livello provinciale», </i>e che<i> «le competenze statutarie delle Province autonome assicurano la complessiva tutela del particolare ecosistema provinciale e, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’habitat alpino, giustificano l’attribuzione della competenza all’esercizio della deroga all’autonomia provinciale, prevedendo un sostanziale bilanciamento, legittimamente rimesso dalle leggi provinciali impugnate ai Presidenti delle Province autonome, quali organi idonei alla valutazione della dimensione anche localistica degli interessi coinvolti».</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da ultimo, con l’articolo 59 della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9, recante <i>“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 – 2025”</i>, è stato modificato l’art. 1 della legge provinciale n. 9 del 2018, introducendovi i commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies. Il testo risultante da tale intervento additivo è il seguente:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>“Art. 1 </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Misure di prevenzione e d’intervento concernenti i grandi carnivori ai fini della tutela del sistema alpicolturale provinciale. </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1. Al fine di conservare il sistema alpicolturale del territorio montano provinciale il Presidente della Provincia, per proteggere le caratteristiche fauna e flora selvatiche e conservare gli habitat naturali, per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, per garantire l’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, può, acquisito il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, limitatamente alle specie Ursus arctos e Canis lupus, autorizzare il prelievo, la cattura o l’uccisione, a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. La Giunta provinciale informa con tempestività il Consiglio provinciale in merito alle misure assunte. La Provincia autonoma di Trento assicura le informazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione dello Stato alla Commissione europea. </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1 bis. Quando il Presidente della Provincia ordina il prelievo, la cattura o l’uccisione di esemplari delle specie previste dal comma 1 nell’ambito dei propri poteri di adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dall’articolo 52 dello Statuto di autonomia, l’ordine è dato ed eseguito senza necessità di acquisire il parere previsto dal comma 1. </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1 ter. Quando il Presidente autorizza ai sensi del comma 1, nel rispetto di tutte le condizioni esposte dall’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, o ai sensi del comma 1 bis, il prelievo di esemplari previsti dal comma 1, quale misura di sottrazione permanente all’ambiente naturale, dispone sempre l’uccisione dell’esemplare, quando si verifica una delle seguenti condizioni: a) l’esemplare è segnalato in centro residenziale o nelle immediate vicinanze di abitazioni stabilmente in uso; b) l’esemplare provoca danni ripetuti a patrimoni per i quali l’attivazione di misure di prevenzione o di dissuasione risulta inattuabile o inefficace; c) l’esemplare attacca, con contatto fisico; d) l’esemplare segue intenzionalmente delle persone; e) l’esemplare cerca di penetrare in abitazioni, anche frequentate solo stagionalmente. </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1 quater. Il Presidente può autorizzare, secondo quanto previsto dal comma 1, interventi volti a ripristinare la naturale diffidenza nei confronti dell’uomo e delle sue attività dei soggetti appartenenti alle specie previste dal comma 1. </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1 quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 1 bis, 1 ter e 1 quater la Provincia informa il Consiglio provinciale e assicura le informazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione dello Stato alla Commissione europea, secondo quanto previsto dal comma 1. </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. La Provincia informa tempestivamente i comuni e le comunità sul cui territorio si registrino situazioni critiche determinate dalle specie indicate al comma 1.”. </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. <i>I precedenti giurisprudenziali.</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale (già cristallizzata nella sentenza 13 marzo 2018, n. 63) la legge provinciale 9 del 2018 e il PACOBACE <i>«non definiscono una graduazione tra le due azioni energiche, “captivazione permanente” o “abbattimento” (nella disposizione della legge provinciale individuate nei termini di “prelievo, cattura o uccisione”; nell’articolo 16 delle dir. 92/43/CEE “cattura o uccisione”) in caso di orso pericoloso. Invero, la “condizione che non esista un’altra soluzione valida”, &#8230; costituisce il presupposto indefettibile da ricondursi alla preliminare decisione di sottrarre l’animale protetto dal suo ambiente naturale, presupposto da esplicitarsi in maniera puntuale attraverso una motivazione specifica ed argomentata, nonché correlata al caso concreto»</i> (così l’ordinanza cautelare 23 giugno 2023, n. 53). Anche nelle ordinanze cautelari n. 49 del 2023, n. 50 del 2023 e n. 51 del 2023 questo Tribunale ha ribadito che <i>«le misure del prelievo, della cattura e dell’uccisione sono &#8230; misure c.d. “energiche” tra loro equipollenti, nel senso che producono tutte il medesimo effetto di incidere sulla conservazione degli habitat naturali popolati dalla specie ursina, escludendo l’esemplare pericoloso dal proprio habitat naturale».</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. Invece la Sezione III del Consiglio di Stato (<i>ex multis</i>, le ordinanze n. 2915, n. 2918 e n. 2920 del 2023) ha espresso un diverso avviso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Innanzi tutto Consiglio di Stato ha affermato quanto segue: <i>«&#8230; la Corte di Giustizia, sentenza 11 giugno 2020, C-88/19, ha avuto modo di esprimersi sulla portata applicativa della direttiva “Habitat”, precisando che “Il rispetto di questa disposizione impone agli Stati membri non solo l’adozione di un quadro normativo completo, ma anche l’attuazione di misure di tutela concrete e specifiche. Del pari, il regime di rigorosa tutela presuppone l’adozione di misure coerenti e coordinate di carattere preventivo. Un tale regime di rigorosa tutela deve pertanto consentire di evitare effettivamente la cattura o l’uccisione deliberata nell’ambiente naturale di esemplari delle specie animali protette [v. in questo senso, sentenze del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (Foresta di Białowieża), C441/17, EU:C:2018:255, punto 231 e giurisprudenza citata, e del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, C674/17, EU:C:2019:851, punto 27]. &#8230; Sebbene l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» autorizzi gli Stati membri a derogare alle disposizioni dei suoi articoli da 12 a 14 nonché del suo articolo 15, lettere a) e b), una deroga adottata su tale base è subordinata, nei limiti in cui consente a detti Stati membri di sottrarsi agli obblighi inerenti al regime di rigorosa tutela delle specie naturali, alla condizione che non esista un’altra soluzione valida e che tale deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale. Siffatte condizioni riguardano tutte le ipotesi previste all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva citata (sentenza del 10 ottobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, C674/17, EU:C:2019:851, punti 28 e 29) (&#8230;). (&#8230;)Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’obiettivo perseguito dalla direttiva «habitat», occorre ricordare che gli articoli 12, 13 e 16 di quest’ultima formano un complesso coerente di regole volte alla tutela delle popolazioni delle specie interessate (sentenza del 20 ottobre 2005, Commissione/Regno Unito, C6/04, EU:C:2005:626, punto 112). L’obiettivo comune di tali disposizioni consiste nel garantire una rigorosa tutela delle specie animali protette mediante divieti previsti all’articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva, mentre le eccezioni sono unicamente autorizzate alle rigorose condizioni enunciate all’articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva, il quale deve essere interpretato restrittivamente (v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2007, Commissione/Austria, C508/04, EU:C:2007:274, punti da 109 a 112, nonché del 15 marzo 2012, Commissione/Polonia, C46/11, non pubblicata, EU:C:2012:146, punto 29)»</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quindi il Consiglio di Stato ha evidenziato quanto segue: A) <i>«&#8230; da questa premessa di carattere normativo emerge in maniera chiara che la materia è governata dal principio di proporzionalità i cui contorni sono stati in via generale, in più occasioni, precisati da questa Sezione. La protezione della vita degli animali ha una tutela rafforzata a cui si può derogare, come si è detto, solo in presenza di condizioni che sono da interpretarsi in maniera rigorosa e restrittiva, secondo una logica graduata che risponda quindi al canone di proporzionalità. Giova precisare che tale principio ha anzitutto radici nel diritto eurounitario. Da canone ermeneutico utilizzato dalla Corte di Giustizia (ex plurimis, C-8/1955 Federation Charbonnere, C- 5-11-13-15/1962 Società acciaierie San Michele) ha assunto sempre una maggiore preminenza nel panorama dei principi fondamentali del diritto europeo, sino a trovare positivizzazione nel Trattato dell’Unione Europea, all’art. 5. Il principio di proporzionalità, inteso quale limite all’azione delle istituzioni dell’Unione a quanto è strettamente necessario per il conseguimento degli obiettivi del Trattato, è al tempo stesso criterio di predisposizione degli atti normativi e amministrativi e parametro di valutazione degli stessi. La proporzionalità si compone di tre elementi: idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto. È idonea la misura che permette il raggiungimento del fine, il conseguimento del risultato prefissato. La misura deve essere poi necessaria, vale a dire l’unica possibile per il raggiungimento del risultato prefissato. La proporzionalità in senso stretto richiede, invece, che la scelta amministrativa ovvero legislativa non rappresenti un sacrificio eccessivo nella sfera giuridica del privato. Nella giurisprudenza della Corte di giustizia la proporzionalità rimane un concetto duttile che si concretizza volta per volta in base agli scopi perseguiti dai Trattati. Per dirsi proporzionata, quindi, non basta che la misura sia idonea a perseguire il fine ma deve essere l’unica possibile tale da non rappresentare un sacrificio eccessivo per il bene ritenuto recessivo all’esito del bilanciamento tra contrapposti interessi»</i>; B) <i>«&#8230; diversamente da quanto affermato dal Giudice primo grado, le diverse misure che l’Autorità può assumere &#8211; per come richiamate dalle fonti normative sopra citate e secondo l’interpretazione fatta propria dalla Corte di Giustizia &#8211; devono ritenersi enunciate in via gradata con la conseguenza che è possibile ricorrere alla misura più grave solo ove sia provata, nei modi che intra si diranno, l’impossibilità di adottare la misura meno cruenta e, quindi, “a condizione che esista un’altra soluzione valida”».</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla scorta dei riferimenti normativi e giurisprudenziali innanzi richiamati il Consiglio di Stato ha concluso come segue: A) <i>«&#8230; può ricorrersi all’abbattimento dell’animale solo nell’ipotesi &#8211; estrema e di rara verificazione &#8211; di impossibilità oggettiva, non solo temporanea e soggettiva, da valutarsi secondo i criteri generali dell’ordinamento giuridico, di ricorrere ad azioni meno cruente»</i>; B) <i>«nel caso in questione, il provvedimento impugnato in primo grado esorbita dal suddetto perimetro in quanto delibera l’abbattimento dell’animale senza avere adeguatamente valutato l’efficacia di misure intermedie idonee a salvaguardare l’incolumità pubblica senza sacrificare la vita dell’animale, bene giuridico oggi costituzionalmente protetto»</i>; C) <i>«il provvedimento impugnato, come correttamente osservato dal Presidente del Tar locale nei numerosi decreti monocratici resi nei giudizi di che trattasi, presenta un inaccettabile vizio logico. La mancanza di adeguate strutture per l’accoglimento e la gestione di animali “problematici” non può legittimare una misura che viola il principio di proporzionalità e che rischia di autorizzare un uso seriale, indiscriminato della decisione estrema e più cruenta che &#8211; come detto &#8211; deve costituire l’extrema ratio»</i>; D) <i>«l’allarme sociale destato dai drammatici episodi ultimamente occorsi, se legittima il rafforzamento delle misure preventive diverse dall’abbattimento, non può incidere sulle valutazioni dell’amministrazione che deve continuare ad ispirarsi rigorosamente ai già citati criteri di legge al fine di trovare il punto di equilibrio ispirato a proporzionalità»</i>; E) <i>«proprio in virtù delle lamentate carenze strutturali e nell’asserita situazione emergenziale, era compito dell’Amministrazione quello di valutare ogni misura intermedia tra la libertà e l’abbattimento dell’animale e, quindi, anche l’ipotesi del trasferimento in una struttura diversa da quelle di proprietà della Provincia, eventualmente anche fuori dal territorio nazionale, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa appellata e dal Collegio di primo grado, tale misura non presenta caratteristiche “extra ordinem”, trattandosi pur sempre di una forma di captivazione realizzata mediante esternalizzazione»</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per l’effetto il Consiglio di Stato ha ritenuto il decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 2023, nella parte in cui dispone l’abbattimento dell’animale, <i>«sproporzionato e non coerente con le normative sovrannazionali e nazionali che impongono l’adeguata valutazione di misure intermedie».</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. <i>L’ambito della questione pregiudiziale.</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. Preliminarmente il Tribunale intende circoscrivere l’ambito della questione pregiudiziale da sottoporre alla Corte di Giustizia osservando che nel caso sottoposto al proprio esame non rileva il giudizio sulle modalità gestionali con le quali è assicurata, in via preventiva, la rigorosa tutela delle specie di animali oggetto di particolare protezione (ivi compreso l’orso) da parte dell’autorità competente nel territorio della Provincia di Trento. Tale tematica investe infatti l’osservanza degli obblighi di rigorosa tutela delle specie da parte di ciascuno Stato membro, ma non è pertinente al caso in esame, ove viene in considerazione un singolo provvedimento che dispone la rimozione di un animale pericoloso per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato tale circostanza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, la questione pregiudiziale che si prospetta con la presente ordinanza mira solo ad acclarare quale sia la corretta interpretazione del diritto eurounitario applicabile al provvedimento di autorizzazione alla deroga al divieto di abbattimento oggetto di impugnazione nel giudizio <i>a quo</i>. In particolare il Tribunale ritiene che, ai fini della valutazione sulla legittimità del decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 2023, non occorra accertare se la Provincia abbia posto in essere, o meno, misure idonee a prevenire eventi come quello che ha determinato l’adozione del predetto decreto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. Sempre in via preliminare il Tribunale osserva che, secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, <i>«ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tenere conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte»</i> (sentenza 21 novembre 2019, C-678/18, Hoge Raad der Nederlanden, punto 31). Assume, quindi, decisivo rilievo la finalità perseguita dalla Direttiva Habitat, il cui articolo 2 recita come segue: <i>“1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. 2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. 3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali”</i>. Si tratta pertanto della tutela della biodiversità mediante conservazione della fauna selvatica di interesse comunitario e dei suoi habitat naturali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.3. La sentenza della Corte di giustizia 11 giugno 2020, C-88/19 (citata dal Consiglio di Stato nella propria ordinanza cautelare n. 2915 del 2023) contribuisce a precisare la finalità della Direttiva Habitat. In particolare la Corte ha chiarito che i termini <i>“area di ripartizione naturale”</i> e <i>“ambiente naturale”</i>, che figurano all’articolo 12, paragrafo 1, si estendono a coprire zone situate al di fuori dei siti specificamente protetti &#8211; es. Siti Natura &#8211; e comprendono anche zone popolate dell’uomo; in sentenza la Corte ha chiarito altresì che <i>«la rigorosa tutela delle specie animali protette, mediante divieti previsti all’articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva, si applica non solo in luoghi specifici, bensì copre tutti gli esemplari delle specie animali protette che vivono nell’ambiente naturale o in stato selvatico e che svolgono, quindi, una funzione negli ecosistemi naturali, senza per forza applicarsi agli esemplari che formano oggetto di una forma legale di cattività»</i> (punto 44), e che <i>«L’interpretazione secondo cui l’”area di ripartizione naturale” di tali specie, menzionata all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva “habitat”, comprende anche zone situate al di fuori dei siti protetti, e la protezione che ne deriva non è quindi limitata a tali siti, è invece idonea a realizzare l’obiettivo consistente nel vietare l’uccisione o la cattura di esemplari di specie animali protette. Infatti, si tratta di proteggere tali specie non solo in taluni luoghi, definiti in modo restrittivo, ma anche gli esemplari di queste ultime che vivono nell’ambiente naturale o in stato selvatico e che adempiono così una funzione negli ecosistemi naturali»</i> (punto 49). Dunque si può ragionevolmente concludere &#8211; coerentemente con la finalità di tutela delle specie protette perseguita dalla Direttiva Habitat &#8211; che la disposizione dell’art. 12 della Direttiva stessa (che impone espressamente <i>“il divieto di &#8230; qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale”</i>) è finalizzata a <i>«proteggere tali specie non solo in taluni luoghi, definiti in modo restrittivo, ma anche gli esemplari di queste ultime che vivono nell’ambiente naturale o in stato selvatico e che adempiono così una funzione negli ecosistemi naturali»</i>, e non già a tutelare <i>tout court</i> la vita del singolo esemplare appartenente ad una specie protetta, a prescindere da ogni circostanza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.4. Più specificamente, con riferimento all’art. 16 della Direttiva Habitat, la Corte di Giustizia ha così statuito: A) <i>«gli articoli 12, 13 e 16 della stessa formano un complesso coerente di norme volte alla tutela delle popolazioni delle specie interessate, di modo che ogni deroga incompatibile con tale direttiva costituirebbe una violazione sia dei divieti posti dagli articoli 12 o 13 di essa, sia della norma secondo cui le deroghe possono essere consentite in conformità all’articolo 16 della stessa direttiva»</i> (sentenza 2 marzo 2023, C-432/21, Commissione/Repubblica di Polonia); B) le fattispecie di deroga previste dall’art. 16 devono essere oggetto di un’interpretazione restrittiva e l’onere della prova dell’esistenza delle condizioni richieste per ciascuna deroga grava sull’autorità che adotta la relativa decisione (giurisprudenza costante: sentenza 20 ottobre 2005, C-6/04, Commissione/Regno Unito, punto 111; sentenza 10 maggio 2007, C-508/04, Commissione/Austria, punti 110 e 128; sentenza 10 ottobre 2019, causa C-674/17, punto 59; sentenza 11 giugno 2020, causa C-88/19, punto 25); C) le autorità nazionali competenti devono accertare la sussistenza di tutte e tre le condizioni previste dall’art. 16 (sentenza 14 giugno 2007, causa 342/05, Commissione/Finlandia, punto 45; sentenza 10 ottobre 2019, causa C-674/17, punto 59), che sono le seguenti: i) dimostrazione di una o più motivazioni tra quelle elencate dall’articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d) o per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti [lettera e)]; ii) assenza di un’altra soluzione valida; iii) garanzia del fatto che una deroga non pregiudichi il mantenimento delle popolazioni in uno stato di conservazione soddisfacente; D) gli Stati membri devono inoltre garantire che gli effetti cumulativi delle deroghe non producano impatti contrari agli obiettivi dell’articolo 12 e della direttiva nel suo insieme (sentenza 10 ottobre 2019, causa C-674/17, punti 38 e 58 e ss.) ed adottare il principio di precauzione sancito nell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE <i>“se l’esame dei migliori dati scientifici disponibili lascia sussistere un’incertezza quanto al fatto che una siffatta deroga pregiudichi o meno il mantenimento o il ripristino delle popolazioni di una specie minacciata di estinzione in uno stato di conservazione soddisfacente” </i>(sentenza 10 ottobre 2019, causa C-674/17, punto 66); E) la sussistenza delle predette condizioni dev’essere puntualmente motivata con riferimento a situazioni specifiche e concrete (sentenza 10 ottobre 2019, causa C-674/17, punto 41, e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. <i>Il principio di proporzionalità.</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. Questo Tribunale non ignora quanto evidenziato dal Consiglio di Stato nelle ordinanze cautelari n. 2915, n. 2918 e n. 2920 del 2023 in merito alla portata del principio di proporzionalità e, in particolare, l’assunto secondo il quale la proporzionalità in senso stretto richiede che <i>«la scelta amministrativa ovvero legislativa non rappresenti un sacrificio eccessivo nella sfera giuridica del privato. Nella giurisprudenza della Corte di giustizia la proporzionalità rimane un concetto duttile che si concretizza volta per volta in base agli scopi perseguiti dai Trattati. Per dirsi proporzionata, quindi, non basta che la misura sia idonea a perseguire il fine ma deve essere l’unica possibile tale da non rappresentare un sacrificio eccessivo per il bene ritenuto recessivo all’esito del bilanciamento tra contrapposti interessi»</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto il principio in esame (talvolta compendiato nella formula del <i>‘minimo mezzo’</i>) era stato già enucleato nell’ambito del dibattito dottrinale interno allo Stato italiano oltre un secolo e mezzo prima che esso fosse valorizzato dalla Corte di Giustizia. In particolare già nel 1814 un’autorevole dottrina affermava che <i>«la seconda regola pratica direttrice dell’amministrazione pubblica è far prevalere la cosa pubblica alla privata entro i limiti della vera necessità [ossia] col minimo possibile sacrificio della proprietà privata e libertà. Qui la prevalenza della cosa pubblica alla privata non colpisce il fine o l’effetto ma il semplice mezzo». </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non può tuttavia sottacersi che il Consiglio di Stato nelle suddette ordinanze non ha preso posizione sulle puntuali motivazioni espresse al riguardo da questo Tribunale nelle proprie pronunce, ove è stato più volte ribadito il principio secondo il quale <i>«le misure del prelievo, della cattura e dell’uccisione sono &#8230; misure c.d. “energiche” tra loro equipollenti, nel senso che producono tutte il medesimo effetto di incidere sulla conservazione degli habitat naturali popolati dalla specie ursina, escludendo l’esemplare pericoloso dal proprio habitat naturale»</i> (così, ad esempio, la già citata ordinanza cautelare n. 51 del 2023).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. <i>La questione pregiudiziale.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. In definitiva il Tribunale ritiene che l’art. 16 della Direttiva Habitat &#8211; che consente all’autorità competente di autorizzare la deroga al divieto di <i>“qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale”</i> al ricorrere di fattispecie tassativamente fissate, tra le quali si annovera la necessità di tutela della sicurezza pubblica oggi in considerazione, stante l’art. 16, comma 1, lett. c), della medesima Direttiva (<i>“Nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente”</i>) &#8211; non sancisca la priorità della captivazione permanente (ossia la cattura per la traduzione in cattività permanente) rispetto all’abbattimento dell’animale pericoloso, misure la cui scelta si pone logicamente segue l’accertamento della necessità di prelievo dell’animale dal suo habitat naturale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2. In particolare il Tribunale ritiene che &#8211; accertata la sussistenza della condizione relativa alla necessità di tutela dell’interesse della sicurezza pubblica e dell’ulteriore condizione che <i>“il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale”</i> (condizioni la cui sussistenza spetta a questo Tribunale verificare) &#8211; la condizione che residua, ossia che <i>“non esista un’altra soluzione valida”</i>, vada interpretata alla luce degli obiettivi generali della Direttiva Habitat, ossia coerentemente con la finalità della medesima Direttiva (come chiarita dalla Corte di Giustizia nelle pronunce citate ai precedenti punti 4.2 e 4.3. della presente ordinanza), consistente nella conservazione della biodiversità, che comporta l’obbligo di <i>«proteggere tali specie non solo in taluni luoghi, definiti in modo restrittivo, ma anche gli esemplari di queste ultime che vivono nell’ambiente naturale o in stato selvatico e che adempiono così una funzione negli ecosistemi naturali».</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche per questa condizione la Corte di Giustizia prescrive la necessità di <i>«una motivazione precisa ed adeguata quanto all’assenza di un’altra soluzione valida che consenta di conseguire gli obiettivi invocati per giustificare la deroga di cui trattasi» </i>(sentenza 14 giugno 2007, C-342/05, Commissione/Finlandia, punto 31, richiamata nella sentenza 10 ottobre 2019, causa C-674/17, punto 49), ma la Corte non impone una specifica motivazione in merito alla graduazione tra cattura e abbattimento. In particolare la Corte di giustizia chiarisce (al punto 51 della predetta sentenza 10 ottobre 2019, causa C-674/17) che <i>«spetta alle autorità nazionali competenti, nell’ambito dell’autorizzazione di deroghe come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, dimostrare che, tenuto conto in particolare delle migliori conoscenze scientifiche e tecniche pertinenti, nonché alla luce delle circostanze relative alla situazione specifica in esame, non esiste nessun’altra soluzione valida che consenta di raggiungere l’obiettivo perseguito nel rispetto dei divieti sanciti nella direttiva habitat». </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.3. Ne consegue, ad avviso del Tribunale, che l’inesistenza di un’altra soluzione valida dev’essere in concreto acclarata con riferimento all’inesistenza di una soluzione alternativa che consenta di mantenere l’animale nel suo ambiente naturale, e dunque nello stato di vita selvatica, evitando la sua rimozione da tale ambiente. Ma se questa è la finalità della direttiva, allora la cattura e l’abbattimento sono misure del tutto equivalenti tra loro, perché entrambe producono il medesimo effetto, che consiste nella sottrazione dell’animale dal suo ambiente naturale e dallo stato di vita selvatica. Pertanto &#8211; se è vero che la scelta gestionale che si prospetta all’autorità competente in sede di autorizzazione della deroga al divieto in questione deve costituire l’<i>extrema ratio</i>, ossia l’estremo rimedio &#8211; è parimenti vero la valutazione dell’autorità competente non attiene alla scelta tra abbattere l’animale o catturarlo e tradurlo in cattività in luoghi di captivazione permanente, ma concerne piuttosto l’alternativa tra la rimozione, o meno, dell’animale dal suo ambiente naturale e dallo stato di vita selvatica, nell’ottica di tutela della specie protetta che costituisce la finalità della Direttiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.4. Merita da ultimo evidenziare che, tenuto conto degli obblighi di motivazione espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia circa l’impatto delle deroghe individualmente rilasciate sul mantenimento della popolazione, l’autorità competente deve operare una puntuale verifica in relazione al cumulo delle deroghe in precedenza autorizzate, e ciò esclude la temuta prospettiva di un uso complessivamente sviato del potere di deroga (anche in ragione del fatto che la popolazione della specie considerata si trova quasi esclusivamente nella zona alpina del Trentino-Alto Adige, ed è in particolare addensata nelle aree occidentali della Provincia Autonoma di Trento).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.5. L’assenza di graduazione tra la captivazione permanente e l’abbattimento trova conferma anche nella collocazione testuale del divieto di <i>“qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale”</i>, che si rinviene nell’art. 12, comma 1, lettera a), della Direttiva Habitat, e non nel successivo art. 16, che dispone in ordine alle condizioni per la deroga a tale divieto. Vale infatti ancora una volta sottolineare che il testo dell’art. 12, che enumera i divieti in ragione della particolare tutela riservata agli animali della specie considerata, in nessuna parte pone la cattura come prioritaria rispetto all’abbattimento. Al contrario, pur nella fattispecie di deroga prevista dall’art. 16, comma 1, lett. e) (<i>“per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti”</i>), dove sono contemplate solo la cattura o la detenzione, la stessa Corte di Giustizia ha indicato come equivalente l’abbattimento alla cattura ai fini di cui all’art. 16, evidenziando che <i>«come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, la nozione di “cattura” ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva “habitat”, deve essere intesa nel senso che comprende sia la cattura che l’uccisione di esemplari delle specie interessate, cosicché tale disposizione, in linea di principio, può fungere da fondamento per l’adozione di deroghe dirette, segnatamente, a consentire l’uccisione di esemplari delle specie indicate nell’allegato IV, lettera a), della direttiva in parola, nel rispetto delle condizioni specifiche ivi previste»</i> (sentenza del 10 ottobre 2019, causa C-674/17, punto 32). Dunque, ad avviso del Tribunale, risulta ulteriormente smentita la tesi che in forza del principio di proporzionalità postula una graduazione tra le due misure.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.6. L’interpretazione proposta da questo Tribunale risulta poi coerente con l’altra condizione imposta nel testo del medesimo art. 16 per l’autorizzazione alla deroga (<i>“la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale”</i>), rispetto alla quale non può disconoscersi che la cattura e l’uccisione si configurano come misure del tutto equivalenti tra loro, in quanto entrambe sottraggono l’esemplare dall’area di ripartizione naturale. Difatti il mero mantenimento in vita dell’esemplare, ma all’interno di una struttura, non vale a giustificare l’assenza del pregiudizio alla specie, che dev’essere valutato con riferimento alle popolazioni che vivono in libertà.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.7. Invece l’interpretazione prescelta dal Consiglio di Stato si connota per un’intrinseca irragionevolezza in quanto esclude, a ben vedere, qualsivoglia possibilità da parte dell’autorità competente di motivare la scelta di abbattere l’animale pericoloso per la pubblica incolumità (anziché ridurlo in cattività). Infatti, nella prospettiva della priorità gerarchica della misura della captivazione permanente (rispetto all’abbattimento) s’impone all’autorità competente l’obbligo della previa dimostrazione della <i>«impossibilità oggettiva, non solo temporanea e soggettiva &#8230; estrema e di rara verificazione»</i> (così il Consiglio di Stato) della captivazione permanente (non solo nell’ambito di strutture poste sotto la propria responsabilità, ma anche in altri Stati); ma ciò si traduce in una <i>probatio diabolic</i>a, che elide in radice la rilevanza di altre giustificazioni concorrenti, che l’autorità nel singolo caso deve poter valutare, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, anche con il conforto del parere della massima autorità scientifica dello Stato italiano in tema di fauna selvatica (qual è l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale &#8211; ISPRA), in ordine allo stesso benessere dell’animale, che è abituato a vivere in uno stato selvatico, all’eventuale inesistenza, al momento della decisione, di luoghi in cui l’esemplare può essere ospitato nella disponibilità e responsabilità dell’autorità procedente, ai costi di tale scelta, alla sicurezza degli operatori ecc.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.8. Per tutto quanto sopra esposto questo Tribunale &#8211; nel ribadire che la disciplina posta l’art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 9 del 2018 è conforme a quella posta dall’art. 16 della Direttiva Habitat &#8211; ritiene necessario sospendere il giudizio e trasmettere gli atti all’eccellentissima Corte di Giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E. (nella parte in cui dispone che la Corte è competente a pronunciarsi sulla <i>“interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione”</i>), per sottoporre la seguente questione:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>«Dica la Corte di Giustizia UE: </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a) se, sulla base del disposto dell’art. 16 della direttiva 92/43/CEE, una volta accertata la sussistenza della condizione relativa alla sussistenza di una delle fattispecie espressamente individuate dalla lett. a) alla lett. e) del comma 1 dell’art. 16, nonché della condizione relativa al fatto che “la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale”, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla deroga al divieto di “qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale”, di cui alla lett. a) dell’art. 12 della medesima direttiva, l’ulteriore condizione, relativa al fatto che “non esista un’altra soluzione valida”, debba essere interpretata nel senso che l’autorità competente deve dimostrare l’assenza di altra soluzione valida atta ad evitare la rimozione dell’animale dall’ambiente di ripartizione naturale, cui consegue la possibilità della scelta motivata della misura da adottare in concreto, che può consistere nella cattura per captivazione permanente oppure nell’abbattimento, misure che sono poste su di un piano di parità; </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>oppure </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) se, sulla base del disposto dell’art. 16 della direttiva 92/43/CEE, una volta accertata la sussistenza della condizione relative alla sussistenza di una delle fattispecie espressamente individuate dalla lett. a) alla lett. e) del comma 1 dell’art. 16, nonché della condizione relativa al fatto che “la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale”, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla deroga al divieto di “qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale”, di cui alla lett. a) dell’art. 12 della medesima direttiva, l’ulteriore condizione, relativa al fatto che “non esista un’altra soluzione valida”, debba essere interpretata nel senso che essa vincola prioritariamente l’autorità competente alla scelta della cattura per la riduzione in cattività (captivazione permanente) e solo in caso di impossibilità oggettiva e non temporanea di tale soluzione consente la rimozione mediante abbattimento, sussistendo una rigorosa gerarchia tra siffatte misure».</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. <i>Proponibilità della questione pregiudiziale.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1. Questo Tribunale ritiene altresì che, secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia, la suesposta questione pregiudiziale sia: A) di interpretazione del diritto eurounitario; B) non identica ad altre già decise dalla Corte di Giustizia; C) rilevante al fine della decisione del giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2. Quanto alla rilevanza della questione, questo Tribunale osserva innanzi tutto che, in ossequio al principio <i>tempus regit actum</i>, nessun rilievo assume nel giudizio <i>a quo</i> il menzionato art. 59 della legge provinciale n. 9 del 2023, con cui è stata modificata la legge provinciale n. 9 del 2018. Difatti tale sopravvenienza normativa ha efficacia <i>ex nunc</i> e, quindi, non incide retroattivamente sul quadro normativo in vigore al momento dell’adozione dell’impugnato decreto n. 10 del 2023.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.3. Sempre con riferimento alla rilevanza della questione, la questione stessa assume decisivo rilievo nel giudizio <i>a quo</i> perché questo Tribunale nella propria ordinanza cautelare n. 36 del 2023 ha già illustrato le ragioni per le quali: A) risulta adeguatamente ricostruito il quadro fattuale dell’aggressione del giovane Andrea Papi da parte dell’orsa denominata JJ4; B) l’orsa denominata JJ4 è pericolosa per la sicurezza pubblica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Del resto lo stesso Consiglio di Stato nelle ordinanze cautelari n. 2915, n. 2918 e n. 2920 del 2023 ha confermato le valutazioni svolte da questo stesso Tribunale con riferimento a tali profili e, quindi, allo stato resta solo da decidere, alla luce della normativa eurounitaria, in ordine alla legittimità, o meno, dell’ordine di abbattimento dell’animale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.4. Essendo la questione rilevante e prioritaria nell’ambito del presente giudizio, sussistono i presupposti per la rimessione della stessa alla Corte di Giustizia. Rimane ferma, nelle more, la decisione cautelare di cattura dell’esemplare a garanzia della sicurezza pubblica e per garantire l’effettività di tutela giurisdizionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. <i>Disposizioni per la segreteria e sospensione del giudizio.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.1. Si dispone, quindi, la trasmissione alla cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione Europea di copia del fascicolo della causa, nonché di ogni ulteriore atto eventualmente richiesto in futuro dalla stessa Corte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.2. Ai sensi dell’art. 79, comma 1, cod. proc. amm., il presente giudizio viene sospeso fino alla pronuncia della Corte di Giustizia e ogni ulteriore decisione, anche in ordine alle spese, è riservata alla pronuncia definitiva.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino &#8211; Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, riservata ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese, dispone:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale indicata in motivazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il mantenimento della decisione cautelare nella parte relativa alla cattura dell’esemplare di orso denominato JJ4;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la sospensione del presente giudizio nelle more della pronuncia della Corte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Manda alla Segreteria della Sezione tutti gli adempimenti di competenza per la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ai sensi delle <i>“Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale”</i> (2019/C 380/01), in G.U.U.E. in data 8 novembre 2019).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fulvio Rocco, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Carlo Polidori, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Antonia Tassinari, Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla ratio dell&#8217;istituto della chiamata in causa del terzo e sull&#8217;applicabilità al processo amministrativo dell&#8217;art. 1917, co. 4, c.c. sulla chiamata in causa dell&#8217;assicurazione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-ratio-dellistituto-della-chiamata-in-causa-del-terzo-e-sullapplicabilita-al-processo-amministrativo-dellart-1917-co-4-c-c-sulla-chiamata-in-causa-dellassicurazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 16:37:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-ratio-dellistituto-della-chiamata-in-causa-del-terzo-e-sullapplicabilita-al-processo-amministrativo-dellart-1917-co-4-c-c-sulla-chiamata-in-causa-dellassicurazione/">Sulla ratio dell&#8217;istituto della chiamata in causa del terzo e sull&#8217;applicabilità al processo amministrativo dell&#8217;art. 1917, co. 4, c.c. sulla chiamata in causa dell&#8217;assicurazione.</a></p>
<p>&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Chiamata in causa del terzo &#8211; Ratio &#8211; Individuazione. &#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Chiamata in causa del terzo &#8211; Assicurazione &#8211; Art. 1917, co. 4, c.c. &#8211; Applicabilità. &#8211; L’istituto della chiamata in causa del terzo si fonda essenzialmente su ragioni di opportunità, la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-ratio-dellistituto-della-chiamata-in-causa-del-terzo-e-sullapplicabilita-al-processo-amministrativo-dellart-1917-co-4-c-c-sulla-chiamata-in-causa-dellassicurazione/">Sulla ratio dell&#8217;istituto della chiamata in causa del terzo e sull&#8217;applicabilità al processo amministrativo dell&#8217;art. 1917, co. 4, c.c. sulla chiamata in causa dell&#8217;assicurazione.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Chiamata in causa del terzo &#8211; <em>Ratio </em>&#8211; Individuazione.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Chiamata in causa del terzo &#8211; Assicurazione &#8211; Art. 1917, co. 4, c.c. &#8211; Applicabilità.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li>&#8211; L’istituto della chiamata in causa del terzo si fonda essenzialmente su ragioni di opportunità, la cui valutazione compete esclusivamente al giudice amministrativo, ordinariamente riconducibili alla sussistenza di particolari rapporti giuridici tra le parti cc.dd. necessarie del processo e soggetti “terzi” che, in qualche modo, potrebbero risentire o, meglio, subire ricadute negative dalla decisione emessa in esito alla definizione del giudizio e, dunque, rivestono una posizione di “non indifferenza” rispetto a quest’ultima, e quindi tende essenzialmente a tutelare e garantire la posizione di tali soggetti, offrendo ad essi la possibilità di intervenire e, quindi, interloquire nel processo.</li>
<li>&#8211; La disposizione generale dell’art. 1917, comma 4, cod. civ., secondo il quale “<em>L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore</em>”, deve evidentemente trovare applicazione anche nel processo amministrativo, laddove l’Amministrazione evocata in giudizio abbia stipulato un contratto di assicurazione e intenda chiamare in causa l’assicuratore.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Rocco &#8211; Est. Polidori</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Unica)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 17 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Attilio Carta, Lorenza Cescatti e Stefano Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Sabrina Azzolini e Maria Elena Merlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, con l’avvocato Sabrina Azzolini, negli uffici dell’Avvocatura della Provincia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la condanna</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi degli articoli 2087 e 2049 cod. civ., a risarcire il ricorrente di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’infortunio occorso il -OMISSIS-, verificatosi per responsabilità addebitabile esclusivamente al datore di lavoro, anche in conseguenza della condotta colposa dei suoi dipendenti, danni da quantificarsi nell’importo complessivo pari a euro 616.081,01, o nel diverso maggiore o minor importo ritenuto di giustizia, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalle singole scadenze del dovuto al saldo effettivo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia Autonoma di Trento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l’istanza depositata dalla Provincia di Trento in data -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che il signor -OMISSIS- in data -OMISSIS- ha notificato alla Provincia di Trento l’atto riproposizione, innanzi a questo Tribunale, della domanda risarcitoria in epigrafe indicata, inizialmente proposta innanzi alla Sezione lavoro del Tribunale di Trento, che con la sentenza n. -OMISSIS- ha negato la propria giurisdizione trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego non privatizzato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che la Provincia di Trento si è costituita in giudizio con memoria depositata in data -OMISSIS- chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria e, in subordine, contestando la quantificazione dei danni operata dalla controparte;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che la Provincia di Trento con istanza depositata in data -OMISSIS- ha chiesto &#8211; previa concessione della rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm. &#8211; di essere autorizzata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 39 cod. proc. amm. e 106 cod. proc. civ., a chiamare in causa, quali terzi garanti, le società -OMISSIS- per l’estensione, nei confronti delle medesime società, dell’efficacia dell’accertamento giudiziale sulla domanda risarcitoria proposta dalla controparte, nonché per essere tenuta indenne e manlevata in ipotesi di condanna al pagamento di eventuali somme a favore della controparte;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che la Provincia di Trento a supporto della predetta istanza ha rappresentato quanto segue: A) il rischio di condanna al risarcimento del danno è coperto dalle predette società assicuratrici in virtù del contratto denominato <i>“-OMISSIS-”</i>, stipulato con -OMISSIS-, e del contratto denominato <i>“Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi e dipendenti della Provincia autonoma di Trento -OMISSIS-”</i>, stipulato con -OMISSIS-; B) la chiamata in causa dei due garanti consentirebbe di estendere ad esse l’efficacia dell’accertamento giudiziale contenuto in un’eventuale sentenza di condanna, nonché di ottenere la condanna delle società stesse a manlevare la Provincia; C) l’autorizzazione alla chiamata in causa dei due garanti non è stata chiesta all’atto della costituzione in giudizio <i>«sull’erroneo presupposto del difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in relazione al contratto di assicurazione che lega la Provincia autonoma di Trento alle due compagnie assicuratrici»</i>, ma dopo il deposito della memoria di costituzione in giudizio è stata rinvenuta una pronuncia (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 marzo 2013, n. 1468) che ammette nel processo amministrativo la chiamata in causa del terzo ai sensi del combinato disposto degli articoli 39 cod. proc. amm. e 106 cod. proc. civ.; D) sebbene il codice del processo amministrativo non preveda un termine decadenziale per la presentazione dell’istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo garante, tuttavia la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 marzo 2013, n. 1468, cit.) ritiene applicabile il termine decadenziale di cui all’art. 167, comma 3, cod. proc. civ., sicché nella fattispecie i due garanti avrebbero dovuto essere chiamati in causa con la memoria di costituzione in giudizio, ossia nel rispetto del termine di sessanta giorni di cui all’art. 46 cod. proc. amm.; E) alla data del deposito dell’istanza di chiamata in causa dei due garanti erano decorsi solamente tre giorni dalla scadenza del termine per la costituzione in giudizio e, quindi, la rimessione in termini per proporre l’istanza stessa non arreca alcun <i>vulnus </i>al principio della ragionevole durata del processo; F) i dubbi in merito alla giurisdizione di questo Tribunale sul rapporto tra il terzo garante ed il soggetto garantito devono ritenersi superati dalla suddetta giurisprudenza, in forza della quale sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo <i>«sia quando la chiamata del terzo garante è volta alla mera estensione al terzo garante dell’efficacia dell’accertamento del rapporto principale dedotto in giudizio con conseguente mera estensione soggettiva dell’accertamento giudiziale del solo rapporto principale, sia quando la chiamata è volta altresì all’accertamento dell’esistenza del rapporto di garanzia e all’attribuzione della prestazione di garanzia con conseguente allargamento dell’oggetto del giudizio dal solo rapporto principale al connesso rapporto di garanzia»</i>; G) nella fattispecie la tardiva chiamata in causa dei due garanti è frutto di un errore scusabile ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm., perché l’istituto della chiamata del terzo garante non è espressamente disciplinato dal codice del processo amministrativo e l’applicabilità del termine decadenziale di cui all’art. 167, comma 3, cod. proc. civ. nell’ambito del processo amministrativo è affermata da una sola pronuncia del Giudice amministrativo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che la Provincia di Trento con memoria depositata in data -OMISSIS- ha precisato e integrato il contenuto dell’istanza depositata in data -OMISSIS- osservando al riguardo che: A) <i>«l’oscurità del quadro normativo è stata data dalla mancata espressa previsione dell’istituto della chiamata del terzo garante nell’ambito del giudizio amministrativo, oltre che dal raffronto con la costante giurisprudenza della Corte dei conti che esclude la chiamata del garante nei giudizi concernenti la responsabilità amministrativa dei funzionari pubblici»</i>; B) con particolare riferimento alla sussistenza di un termine decadenziale per la chiamata del terzo garante nell’ambito del processo amministrativo, l’oscurità del quadro normativo è aggravata dalla circostanza che il codice, oltre a non disciplinare la domanda di autorizzazione alla chiamata, <i>«non prevede la decadenza da facoltà processuali da esercitare entro il termine per la costituzione dell’Amministrazione resistente nel primo grado del giudizio»</i>,<i> </i>e comunque il termine per la costituzione delle parti in primo grado, fissato dall’art. 46 cod. proc. amm., ha natura ordinatoria, mentre ha natura perentoria il termine per la produzione di documenti, memorie e repliche scritte fissato dall’art. 73 cod. proc. amm.; C) fermo restando quanto precede, il codice del processo amministrativo comunque prevede la possibilità che il Giudice ordini l’intervento di un terzo <i>“anche su istanza di parte”</i>, ai sensi degli articoli 28, comma 3, e 51 cod. proc. amm., e quindi <i>«alla luce di queste disposizioni parrebbe ragionevole ritenere che il Giudice amministrativo possa ordinare la comparizione in giudizio delle Compagnie assicuratrici &#8230;, al fine di estendere ad esse la legittimazione processuale a contraddire in ordine alla pretesa risarcitoria del ricorrente, nonché l’efficacia del giudicato, oltre che al fine di consentire al convenuto la formulazione della domanda di essere tenuto indenne dalla condanna al risarcimento»</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che, in definitiva, la Provincia di Trento chiede a questo Tribunale: A) in via principale &#8211; laddove fosse ritenuta esperibile nel caso in esame la chiamata in causa del terzo garante su ordine del Giudice ai sensi degli articoli 28, comma 3, e 51 cod. proc. amm. &#8211; di disporre ai sensi di tali articoli la chiamata in causa delle due società assicuratrici; B) in via subordinata &#8211; laddove si ritenga che nel caso in esame la chiamata in causa del terzo fosse esperibile solo ai sensi del combinato disposto dell’art. 39 cod. proc. amm. con gli articoli 106, 167 e 269 cod. proc. civ., o comunque si ritenga che nel processo amministrativo vige un termine decadenziale, coincidente con il termine di sessanta giorni di cui all’art. 46 cod. proc. amm., per la presentazione dell’istanza di autorizzazione di cui all’art. 269, comma 2, cod. proc. civ., ovvero dell’istanza di cui agli articoli 28, comma 3, e 51 cod. proc. amm. &#8211; di concedere il beneficio della rimessione in termini per poter chiamare in causa le due società assicuratrici;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che la parte ricorrente con memoria depositata in data -OMISSIS-: A) ha eccepito la tardività dell’istanza depositata dalla Provincia di Trento in data -OMISSIS- e comunque si è opposta all’accoglimento della stessa <i>«sia per evidenti ragioni di rito (decadenza, mancanza assoluta di effetti di un eventuale giudicato nei confronti di terzi chiamati in manleva che non hanno partecipato al giudizio, difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo adito in ordine alle eventuali tematiche interprivatistiche destinate ad insorgere tra la parte danneggiante e la propria assicuratrice della responsabilità civile), che per ragioni di opportunità e necessaria concentrazione del giudizio»</i>; B) ha precisato, con particolare riferimento all’esigenza di <i>«concentrazione del giudizio»</i>, che la chiamata in causa delle due società assicuratrici comporterebbe <i>«un indebito allungamento»</i> dei tempi necessari per la definizione giudiziale della lite, anche perché <i>«se sino ad ora la controversia non è stata ancora definita con una conveniente transazione, che parte ricorrente ha invocato in più occasioni, è perché le compagnie assicurative che l’amministrazione resistente vuole chiamare in causa hanno &#8211; sempre &#8211; da un canto contestato e d’altro canto reciprocamente rimpallato l’obbligo di copertura del sinistro in manleva, ed è presumibile che ciò avverrebbe anche nel corso del presente giudizio, aggravandolo di una disputa interprivatistica impropria ed estranea, come accennato, alla giurisdizione ammnistrativa»</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che, a giudizio del Collegio, l’istanza della Provincia di Trento di essere autorizzata a chiamare in causa le due società assicuratrici merita di essere accolta, e ciò in quanto: A) l’art. 28 cod. proc. amm., nel disciplinare l’intervento del terzo nel giudizio amministrativo, dispone al comma 3, che il giudice, <i>“quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l’intervento”</i>, senza fornire ulteriori indicazione sulle ragioni di opportunità che possono giustificare la chiamata in giudizio del terzo (indicazioni che non si rinvengono neppure nell’art. 51 cod. proc. amm., ove è disciplinato l’intervento del terzo per ordine del giudice); B) come evidenziato dalla giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 18 marzo 2016, n. 3406), l’istituto della chiamata in causa del terzo <i>«si fonda essenzialmente su ragioni di opportunità, la cui valutazione compete esclusivamente al giudice amministrativo, ordinariamente riconducibili &#8230; alla sussistenza di particolari rapporti giuridici tra le parti cc.dd. necessarie del processo e soggetti “terzi” che, in qualche modo, potrebbero risentire o, meglio, subire ricadute negative dalla decisione emessa in esito alla definizione del giudizio e, dunque, rivestono una posizione di “non indifferenza” rispetto a quest’ultima»</i>, e quindi l’istituito <i>«tende essenzialmente a tutelare e garantire la posizione di tali soggetti, offrendo ad essi la possibilità di intervenire e, quindi, interloquire nel processo»</i>; C) la disposizione generale dell’art. 1917, comma 4, cod. civ., secondo il quale <i>“L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore”</i>, deve evidentemente trovare applicazione anche nel processo amministrativo, laddove l’Amministrazione evocata in giudizio abbia stipulato un contratto di assicurazione e intenda chiamare in causa l’assicuratore; D) come pure evidenziato dalla predetta giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 18 marzo 2016, n. 3406, cit.), la chiamata in causa del terzo garante da parte dell’Amministrazione evocata in giudizio risulta più che giustificata anche perché il terzo, pur non essendo parte necessaria del giudizio amministrativo promosso nei confronti del soggetto garantito, ha comunque un interesse all’esito del giudizio, tenuto conto dell’obbligo derivante dal contratto stipulato con il soggetto garantito; E) nella fattispecie oggetto del presente giudizio le due società assicuratrici indicate dalla Provincia nella propria istanza ben potrebbero essere chiamate, in forza dei contratti di assicurazione indicati nell’istanza stessa, a tenere indenne la Provincia nel caso in cui fosse accolto, in tutto o in parte, il presente ricorso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato altresì che non osta all’accoglimento dell’istanza della Provincia di Trento la circostanza che il rapporto di garanzia con le due società assicuratrici, derivante dei contratti di assicurazione indicati in tale istanza, esuli dalla giurisdizione esclusiva di questo Tribunale, e ciò in quanto: A) come evidenziato dalla suddetta giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 18 marzo 2016, n. 3406, cit.), la sussistenza di un rapporto di garanzia non vale, di per sé, ad estendere la materia del contendere, così come definita nell’atto introduttivo del giudizio (e rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le ragioni indicate nella sentenza del Tribunale di Trento n. -OMISSIS-, sebbene si tratti di una controversia che non attiene all’esercizio di un potere di natura pubblicistica), <i>«ad aspetti che risultano non solo estranei alla domanda avanzata dalla ricorrente ma anche strettamente attinenti all’instaurazione di rapporti prettamente privatistici»</i>; B) le due società assicuratrici nel presente giudizio potranno quindi svolgere le proprie difese solamente con riferimento alla materia del contendere come definita nell’atto introduttivo del giudizio stesso, alla quale sono estranee tutte le questioni attinenti ai rapporti interni, prettamente privatistici, derivanti dai contratti di assicurazione stipulati dalle società stesse con la Provincia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che la questione centrale che si pone all’attenzione del Collegio attiene piuttosto all’esistenza, o meno, di un termine decadenziale entro il quale la Provincia di Trento avrebbe dovuto chiedere a questo Tribunale di essere autorizzata a chiamare in causa i due garanti, e ciò in quanto l’istanza della Provincia non è stata formulata all’atto del deposito della memoria di costituzione in giudizio, ossia in data -OMISSIS-, bensì in data -OMISSIS-, quando era ormai decorso (seppure per soli tre giorni) il termine di 60 giorni per la costituzione delle parti intimate, fissato dall’art. 46 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che a favore della tesi secondo la quale l’istanza della Provincia di Trento non era sottoposta ad alcun termine decadenziale parrebbero militare i seguenti argomenti: A) come evidenziato dalla Provincia stessa nella memoria depositata in data -OMISSIS-, il codice del processo amministrativo, nel disciplinare l’istituto dell’intervento del terzo per ordine del giudice, non sancisce agli articoli 28, comma 3, e 51 <i>«la decadenza da facoltà processuali da esercitare entro il termine per la costituzione dell’Amministrazione resistente nel primo grado del giudizio»</i>; B) sebbene l’art. 51, comma 2, primo periodo, cod. proc. amm. disponga che la costituzione del terzo chiamato in causa <i>“avviene secondo le modalità di cui all’articolo 46”</i>, tuttavia secondo una consolidata giurisprudenza (<i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2023, n. 1082) il termine di sessanta giorni fissato dall’art. 46 cod. proc. amm. non è perentorio e, quindi, le difese svolte posteriormente delle parti intimate devono rispettare solo i termini (perentori) fissati in vista dell’udienza pubblica dall’art. 73, comma, 1, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che alla predetta tesi si contrappone però l’orientamento secondo il quale nel processo amministrativo l’istanza dell’Amministrazione intimata, che intenda (come nel caso in esame) chiedere Giudice di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo garante, è disciplinata del combinato disposto dell’art. 39 cod. proc. amm. con gli articoli 106, 167 e 269 cod. proc. civ. e, quindi, l’istanza stessa dev’essere formulata entro un termine decadenziale coincidente con quello di sessanta giorni di cui all’art. 46 cod. proc. amm. perché le esigenze di garanzia del contraddittorio impongono di <i>«anticipare il più possibile la sua corretta e integrale costituzione, ai fini di tutela non solo della controparte, ma anche dello stesso chiamato»</i> (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 marzo 2013, n. 1468, cit.);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che, a giudizio del Collegio, l’orientamento appena esposto merita di essere condiviso &#8211; quantomeno laddove si tratti di controversie che (come nel caso in esame) hanno ad oggetto diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo &#8211; alla luce delle seguenti considerazioni: A) secondo una consolidata giurisprudenza (<i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2006, n. 2463), nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo la natura della situazione giuridica azionata rileva ai fini della determinazione del regime processuale dell’atto introduttivo del giudizio; B) ai sensi dell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., <i>“Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”</i>; C) l’art. 28, comma 3, cod. proc. civ., nel disciplinare l’intervento del terzo per ordine del giudice prevede espressamente che il giudice provveda in tal senso <i>“anche su istanza di parte”</i>, ma nulla dispone in merito al termine entro il quale tale istanza dev’essere proposta dalla parte interessata, così come l’art. 51 si limita a disciplinare, al comma 1, il contenuto dell’ordine del giudice e, al comma 2, la costituzione del terzo chiamato in causa; D) qualora si ritenesse che la proposizione dell’istanza dell’Amministrazione intimata ad essere autorizzata dal giudice amministrativo a chiamare in causa il terzo garante non sia sottoposta ad alcun termine decadenziale, si determinerebbe una vistosa disparità di disciplina tra il processo amministrativo ed il processo civile, perché la mera circostanza che la controversia è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo andrebbe ad incidere sulla disciplina della situazione giuridica azionata, conferendo all’Amministrazione resistente un’ingiustificata situazione di privilegio; E) invece la previsione del termine decadenziale di cui agli articoli 167, comma 3, e 269, comma 2, cod. proc. civ. può ritenersi espressione di un principio generale posto a <i>«garanzia del contraddittorio»</i> (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 marzo 2013, n. 1468, cit.) e, come tale, applicabile nel processo amministrativo in forza dell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che, fermo restando quanto precede, il Collegio comunque ritiene che l’errore commesso dalla Provincia di Trento debba essere considerato scusabile: sicché, in accoglimento dell’istanza formulata dalla stessa Provincia, nella fattispecie sussistono i presupposti per concedere il beneficio della rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm. (secondo il <i>quale “Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”</i>) per chiamare in causa i due garanti &#8211; e ciò in quanto: A) secondo una consolidata giurisprudenza (<i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, Sez. V, 20 luglio 2022, n. 6384), la rimessione in termini, come disciplinata dall’art. 37 cod. proc. amm., costituisce un istituto di carattere eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione, operante in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un <i>vulnus</i> del pari ordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale, e mira ad evitare che le intervenute decadenze per decorso dei termini perentori possano danneggiare la parte che vi sia incorsa senza colpa; B) dalla giurisprudenza richiamata dalla Provincia nell’istanza depositata in data -OMISSIS- e nella memoria depositata in data -OMISSIS-, nonché dalle ulteriori considerazioni esposte nella presente ordinanza emerge chiaramente il non univoco quadro normativo di riferimento in materia di chiamata in causa del terzo garante da parte dell’Amministrazione che resiste nel processo amministrativo, sia con riferimento alla sussistenza del giurisdizione del Giudice amministrativo, sia con rifermento alla sussistenza di un termine decadenziale per chiedere l’autorizzazione a chiamare in causa il terzo; C) come pure evidenziato nell’istanza della Provincia, alla data del deposito dell’istanza stessa erano decorsi solo tre giorni dalla scadenza del termine per la costituzione in giudizio della Provincia e, quindi, la rimessione in termini neppure contrasta con il principio della ragionevole durata del processo, anche perché la chiamata in causa delle due società assicuratrici ben potrebbe stimolare le parti del presente giudizio ad addivenire ad una celere definizione stragiudiziale della controversia, come auspicato dal ricorrente nella memoria depositata in data -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che in ragione di quanto precede il Collegio, in accoglimento dell’istanza dalla formulata Provincia di Trento, ritiene opportuno che intervengano in giudizio, quali terzi garanti, le società-OMISSIS- e, per l’effetto, vada ordinato alla Provincia di provvedere ai sensi dell’art. 51, comma 1, cod. proc. amm. a chiamare in giudizio le predette società mediante la notificazione di copia del ricorso, della documentazione allo stesso allegata, nonché della presente ordinanza entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla data di comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, e di curare, nel successivo termine perentorio di 30 venti giorni, il deposito in giudizio di tali atti, corredati dall’attestazione delle formalità eseguite;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, salva e riservata ogni ulteriore pronuncia in rito, sul merito e sulle spese, accoglie l’istanza depositata dalla Provincia Autonoma di Trento in data -OMISSIS- e ordina alla Provincia di chiamare in giudizio, quali terzi garanti, le società-OMISSIS-, ponendo in essere gli adempimenti indicati in motivazione, nei termini ivi specificati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza pubblica del 4 aprile 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del ricorrente, nonché di qualsiasi dato idoneo a identificarlo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fulvio Rocco, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Carlo Polidori, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Cecilia Ambrosi, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-ratio-dellistituto-della-chiamata-in-causa-del-terzo-e-sullapplicabilita-al-processo-amministrativo-dellart-1917-co-4-c-c-sulla-chiamata-in-causa-dellassicurazione/">Sulla ratio dell&#8217;istituto della chiamata in causa del terzo e sull&#8217;applicabilità al processo amministrativo dell&#8217;art. 1917, co. 4, c.c. sulla chiamata in causa dell&#8217;assicurazione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sul termine decadenziale per la chiamata in causa del terzo garante nel processo amministrativo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-termine-decadenziale-per-la-chiamata-in-causa-del-terzo-garante-nel-processo-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 09:04:43 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87951</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-termine-decadenziale-per-la-chiamata-in-causa-del-terzo-garante-nel-processo-amministrativo/">Sul termine decadenziale per la chiamata in causa del terzo garante nel processo amministrativo.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Chiamata in causa del terzo garante &#8211; Termine decadenziale &#8211; Individuazione. Nel processo amministrativo, quantomeno laddove si tratti di controversie che hanno ad oggetto diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, l’istanza dell’Amministrazione intimata, che intenda chiedere Giudice di essere autorizzata a chiamare</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-termine-decadenziale-per-la-chiamata-in-causa-del-terzo-garante-nel-processo-amministrativo/">Sul termine decadenziale per la chiamata in causa del terzo garante nel processo amministrativo.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Chiamata in causa del terzo garante &#8211; Termine decadenziale &#8211; Individuazione.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel processo amministrativo, quantomeno laddove si tratti di controversie che hanno ad oggetto diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, l’istanza dell’Amministrazione intimata, che intenda chiedere Giudice di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo garante, è disciplinata del combinato disposto dell’art. 39 cod. proc. amm. con gli articoli 106, 167 e 269 cod. proc. civ. e, quindi, l’istanza stessa dev’essere formulata entro un termine decadenziale coincidente con quello di sessanta giorni di cui all’art. 46 cod. proc. amm. perché le esigenze di garanzia del contraddittorio impongono di anticipare il più possibile la sua corretta e integrale costituzione, ai fini di tutela non solo della controparte, ma anche dello stesso chiamato.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pres. Rocco &#8211; Est. Polidori</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Unica)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 17 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Attilio Carta, Lorenza Cescatti e Stefano Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Sabrina Azzolini e Maria Elena Merlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, con l’avvocato Sabrina Azzolini, negli uffici dell’Avvocatura della Provincia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la condanna</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi degli articoli 2087 e 2049 cod. civ., a risarcire il ricorrente di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’infortunio occorso il -OMISSIS-, verificatosi per responsabilità addebitabile esclusivamente al datore di lavoro, anche in conseguenza della condotta colposa dei suoi dipendenti, danni da quantificarsi nell’importo complessivo pari a euro 616.081,01, o nel diverso maggiore o minor importo ritenuto di giustizia, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalle singole scadenze del dovuto al saldo effettivo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia Autonoma di Trento;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l’istanza depositata dalla Provincia di Trento in data -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che il signor -OMISSIS- in data -OMISSIS- ha notificato alla Provincia di Trento l’atto riproposizione, innanzi a questo Tribunale, della domanda risarcitoria in epigrafe indicata, inizialmente proposta innanzi alla Sezione lavoro del Tribunale di Trento, che con la sentenza n. -OMISSIS- ha negato la propria giurisdizione trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego non privatizzato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che la Provincia di Trento si è costituita in giudizio con memoria depositata in data -OMISSIS- chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria e, in subordine, contestando la quantificazione dei danni operata dalla controparte;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che la Provincia di Trento con istanza depositata in data -OMISSIS- ha chiesto &#8211; previa concessione della rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm. &#8211; di essere autorizzata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 39 cod. proc. amm. e 106 cod. proc. civ., a chiamare in causa, quali terzi garanti, le società -OMISSIS- per l’estensione, nei confronti delle medesime società, dell’efficacia dell’accertamento giudiziale sulla domanda risarcitoria proposta dalla controparte, nonché per essere tenuta indenne e manlevata in ipotesi di condanna al pagamento di eventuali somme a favore della controparte;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che la Provincia di Trento a supporto della predetta istanza ha rappresentato quanto segue: A) il rischio di condanna al risarcimento del danno è coperto dalle predette società assicuratrici in virtù del contratto denominato <i>“-OMISSIS-”</i>, stipulato con -OMISSIS-, e del contratto denominato <i>“Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi e dipendenti della Provincia autonoma di Trento -OMISSIS-”</i>, stipulato con -OMISSIS-; B) la chiamata in causa dei due garanti consentirebbe di estendere ad esse l’efficacia dell’accertamento giudiziale contenuto in un’eventuale sentenza di condanna, nonché di ottenere la condanna delle società stesse a manlevare la Provincia; C) l’autorizzazione alla chiamata in causa dei due garanti non è stata chiesta all’atto della costituzione in giudizio <i>«sull’erroneo presupposto del difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in relazione al contratto di assicurazione che lega la Provincia autonoma di Trento alle due compagnie assicuratrici»</i>, ma dopo il deposito della memoria di costituzione in giudizio è stata rinvenuta una pronuncia (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 marzo 2013, n. 1468) che ammette nel processo amministrativo la chiamata in causa del terzo ai sensi del combinato disposto degli articoli 39 cod. proc. amm. e 106 cod. proc. civ.; D) sebbene il codice del processo amministrativo non preveda un termine decadenziale per la presentazione dell’istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo garante, tuttavia la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 marzo 2013, n. 1468, cit.) ritiene applicabile il termine decadenziale di cui all’art. 167, comma 3, cod. proc. civ., sicché nella fattispecie i due garanti avrebbero dovuto essere chiamati in causa con la memoria di costituzione in giudizio, ossia nel rispetto del termine di sessanta giorni di cui all’art. 46 cod. proc. amm.; E) alla data del deposito dell’istanza di chiamata in causa dei due garanti erano decorsi solamente tre giorni dalla scadenza del termine per la costituzione in giudizio e, quindi, la rimessione in termini per proporre l’istanza stessa non arreca alcun <i>vulnus </i>al principio della ragionevole durata del processo; F) i dubbi in merito alla giurisdizione di questo Tribunale sul rapporto tra il terzo garante ed il soggetto garantito devono ritenersi superati dalla suddetta giurisprudenza, in forza della quale sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo <i>«sia quando la chiamata del terzo garante è volta alla mera estensione al terzo garante dell’efficacia dell’accertamento del rapporto principale dedotto in giudizio con conseguente mera estensione soggettiva dell’accertamento giudiziale del solo rapporto principale, sia quando la chiamata è volta altresì all’accertamento dell’esistenza del rapporto di garanzia e all’attribuzione della prestazione di garanzia con conseguente allargamento dell’oggetto del giudizio dal solo rapporto principale al connesso rapporto di garanzia»</i>; G) nella fattispecie la tardiva chiamata in causa dei due garanti è frutto di un errore scusabile ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm., perché l’istituto della chiamata del terzo garante non è espressamente disciplinato dal codice del processo amministrativo e l’applicabilità del termine decadenziale di cui all’art. 167, comma 3, cod. proc. civ. nell’ambito del processo amministrativo è affermata da una sola pronuncia del Giudice amministrativo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che la Provincia di Trento con memoria depositata in data -OMISSIS- ha precisato e integrato il contenuto dell’istanza depositata in data -OMISSIS- osservando al riguardo che: A) <i>«l’oscurità del quadro normativo è stata data dalla mancata espressa previsione dell’istituto della chiamata del terzo garante nell’ambito del giudizio amministrativo, oltre che dal raffronto con la costante giurisprudenza della Corte dei conti che esclude la chiamata del garante nei giudizi concernenti la responsabilità amministrativa dei funzionari pubblici»</i>; B) con particolare riferimento alla sussistenza di un termine decadenziale per la chiamata del terzo garante nell’ambito del processo amministrativo, l’oscurità del quadro normativo è aggravata dalla circostanza che il codice, oltre a non disciplinare la domanda di autorizzazione alla chiamata, <i>«non prevede la decadenza da facoltà processuali da esercitare entro il termine per la costituzione dell’Amministrazione resistente nel primo grado del giudizio»</i>,<i> </i>e comunque il termine per la costituzione delle parti in primo grado, fissato dall’art. 46 cod. proc. amm., ha natura ordinatoria, mentre ha natura perentoria il termine per la produzione di documenti, memorie e repliche scritte fissato dall’art. 73 cod. proc. amm.; C) fermo restando quanto precede, il codice del processo amministrativo comunque prevede la possibilità che il Giudice ordini l’intervento di un terzo <i>“anche su istanza di parte”</i>, ai sensi degli articoli 28, comma 3, e 51 cod. proc. amm., e quindi <i>«alla luce di queste disposizioni parrebbe ragionevole ritenere che il Giudice amministrativo possa ordinare la comparizione in giudizio delle Compagnie assicuratrici &#8230;, al fine di estendere ad esse la legittimazione processuale a contraddire in ordine alla pretesa risarcitoria del ricorrente, nonché l’efficacia del giudicato, oltre che al fine di consentire al convenuto la formulazione della domanda di essere tenuto indenne dalla condanna al risarcimento»</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che, in definitiva, la Provincia di Trento chiede a questo Tribunale: A) in via principale &#8211; laddove fosse ritenuta esperibile nel caso in esame la chiamata in causa del terzo garante su ordine del Giudice ai sensi degli articoli 28, comma 3, e 51 cod. proc. amm. &#8211; di disporre ai sensi di tali articoli la chiamata in causa delle due società assicuratrici; B) in via subordinata &#8211; laddove si ritenga che nel caso in esame la chiamata in causa del terzo fosse esperibile solo ai sensi del combinato disposto dell’art. 39 cod. proc. amm. con gli articoli 106, 167 e 269 cod. proc. civ., o comunque si ritenga che nel processo amministrativo vige un termine decadenziale, coincidente con il termine di sessanta giorni di cui all’art. 46 cod. proc. amm., per la presentazione dell’istanza di autorizzazione di cui all’art. 269, comma 2, cod. proc. civ., ovvero dell’istanza di cui agli articoli 28, comma 3, e 51 cod. proc. amm. &#8211; di concedere il beneficio della rimessione in termini per poter chiamare in causa le due società assicuratrici;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che la parte ricorrente con memoria depositata in data -OMISSIS-: A) ha eccepito la tardività dell’istanza depositata dalla Provincia di Trento in data -OMISSIS- e comunque si è opposta all’accoglimento della stessa <i>«sia per evidenti ragioni di rito (decadenza, mancanza assoluta di effetti di un eventuale giudicato nei confronti di terzi chiamati in manleva che non hanno partecipato al giudizio, difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo adito in ordine alle eventuali tematiche interprivatistiche destinate ad insorgere tra la parte danneggiante e la propria assicuratrice della responsabilità civile), che per ragioni di opportunità e necessaria concentrazione del giudizio»</i>; B) ha precisato, con particolare riferimento all’esigenza di <i>«concentrazione del giudizio»</i>, che la chiamata in causa delle due società assicuratrici comporterebbe <i>«un indebito allungamento»</i> dei tempi necessari per la definizione giudiziale della lite, anche perché <i>«se sino ad ora la controversia non è stata ancora definita con una conveniente transazione, che parte ricorrente ha invocato in più occasioni, è perché le compagnie assicurative che l’amministrazione resistente vuole chiamare in causa hanno &#8211; sempre &#8211; da un canto contestato e d’altro canto reciprocamente rimpallato l’obbligo di copertura del sinistro in manleva, ed è presumibile che ciò avverrebbe anche nel corso del presente giudizio, aggravandolo di una disputa interprivatistica impropria ed estranea, come accennato, alla giurisdizione ammnistrativa»</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che, a giudizio del Collegio, l’istanza della Provincia di Trento di essere autorizzata a chiamare in causa le due società assicuratrici merita di essere accolta, e ciò in quanto: A) l’art. 28 cod. proc. amm., nel disciplinare l’intervento del terzo nel giudizio amministrativo, dispone al comma 3, che il giudice, <i>“quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l’intervento”</i>, senza fornire ulteriori indicazione sulle ragioni di opportunità che possono giustificare la chiamata in giudizio del terzo (indicazioni che non si rinvengono neppure nell’art. 51 cod. proc. amm., ove è disciplinato l’intervento del terzo per ordine del giudice); B) come evidenziato dalla giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 18 marzo 2016, n. 3406), l’istituto della chiamata in causa del terzo <i>«si fonda essenzialmente su ragioni di opportunità, la cui valutazione compete esclusivamente al giudice amministrativo, ordinariamente riconducibili &#8230; alla sussistenza di particolari rapporti giuridici tra le parti cc.dd. necessarie del processo e soggetti “terzi” che, in qualche modo, potrebbero risentire o, meglio, subire ricadute negative dalla decisione emessa in esito alla definizione del giudizio e, dunque, rivestono una posizione di “non indifferenza” rispetto a quest’ultima»</i>, e quindi l’istituito <i>«tende essenzialmente a tutelare e garantire la posizione di tali soggetti, offrendo ad essi la possibilità di intervenire e, quindi, interloquire nel processo»</i>; C) la disposizione generale dell’art. 1917, comma 4, cod. civ., secondo il quale <i>“L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore”</i>, deve evidentemente trovare applicazione anche nel processo amministrativo, laddove l’Amministrazione evocata in giudizio abbia stipulato un contratto di assicurazione e intenda chiamare in causa l’assicuratore; D) come pure evidenziato dalla predetta giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 18 marzo 2016, n. 3406, cit.), la chiamata in causa del terzo garante da parte dell’Amministrazione evocata in giudizio risulta più che giustificata anche perché il terzo, pur non essendo parte necessaria del giudizio amministrativo promosso nei confronti del soggetto garantito, ha comunque un interesse all’esito del giudizio, tenuto conto dell’obbligo derivante dal contratto stipulato con il soggetto garantito; E) nella fattispecie oggetto del presente giudizio le due società assicuratrici indicate dalla Provincia nella propria istanza ben potrebbero essere chiamate, in forza dei contratti di assicurazione indicati nell’istanza stessa, a tenere indenne la Provincia nel caso in cui fosse accolto, in tutto o in parte, il presente ricorso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato altresì che non osta all’accoglimento dell’istanza della Provincia di Trento la circostanza che il rapporto di garanzia con le due società assicuratrici, derivante dei contratti di assicurazione indicati in tale istanza, esuli dalla giurisdizione esclusiva di questo Tribunale, e ciò in quanto: A) come evidenziato dalla suddetta giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 18 marzo 2016, n. 3406, cit.), la sussistenza di un rapporto di garanzia non vale, di per sé, ad estendere la materia del contendere, così come definita nell’atto introduttivo del giudizio (e rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le ragioni indicate nella sentenza del Tribunale di Trento n. -OMISSIS-, sebbene si tratti di una controversia che non attiene all’esercizio di un potere di natura pubblicistica), <i>«ad aspetti che risultano non solo estranei alla domanda avanzata dalla ricorrente ma anche strettamente attinenti all’instaurazione di rapporti prettamente privatistici»</i>; B) le due società assicuratrici nel presente giudizio potranno quindi svolgere le proprie difese solamente con riferimento alla materia del contendere come definita nell’atto introduttivo del giudizio stesso, alla quale sono estranee tutte le questioni attinenti ai rapporti interni, prettamente privatistici, derivanti dai contratti di assicurazione stipulati dalle società stesse con la Provincia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che la questione centrale che si pone all’attenzione del Collegio attiene piuttosto all’esistenza, o meno, di un termine decadenziale entro il quale la Provincia di Trento avrebbe dovuto chiedere a questo Tribunale di essere autorizzata a chiamare in causa i due garanti, e ciò in quanto l’istanza della Provincia non è stata formulata all’atto del deposito della memoria di costituzione in giudizio, ossia in data -OMISSIS-, bensì in data -OMISSIS-, quando era ormai decorso (seppure per soli tre giorni) il termine di 60 giorni per la costituzione delle parti intimate, fissato dall’art. 46 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che a favore della tesi secondo la quale l’istanza della Provincia di Trento non era sottoposta ad alcun termine decadenziale parrebbero militare i seguenti argomenti: A) come evidenziato dalla Provincia stessa nella memoria depositata in data -OMISSIS-, il codice del processo amministrativo, nel disciplinare l’istituto dell’intervento del terzo per ordine del giudice, non sancisce agli articoli 28, comma 3, e 51 <i>«la decadenza da facoltà processuali da esercitare entro il termine per la costituzione dell’Amministrazione resistente nel primo grado del giudizio»</i>; B) sebbene l’art. 51, comma 2, primo periodo, cod. proc. amm. disponga che la costituzione del terzo chiamato in causa <i>“avviene secondo le modalità di cui all’articolo 46”</i>, tuttavia secondo una consolidata giurisprudenza (<i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2023, n. 1082) il termine di sessanta giorni fissato dall’art. 46 cod. proc. amm. non è perentorio e, quindi, le difese svolte posteriormente delle parti intimate devono rispettare solo i termini (perentori) fissati in vista dell’udienza pubblica dall’art. 73, comma, 1, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che alla predetta tesi si contrappone però l’orientamento secondo il quale nel processo amministrativo l’istanza dell’Amministrazione intimata, che intenda (come nel caso in esame) chiedere Giudice di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo garante, è disciplinata del combinato disposto dell’art. 39 cod. proc. amm. con gli articoli 106, 167 e 269 cod. proc. civ. e, quindi, l’istanza stessa dev’essere formulata entro un termine decadenziale coincidente con quello di sessanta giorni di cui all’art. 46 cod. proc. amm. perché le esigenze di garanzia del contraddittorio impongono di <i>«anticipare il più possibile la sua corretta e integrale costituzione, ai fini di tutela non solo della controparte, ma anche dello stesso chiamato»</i> (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 marzo 2013, n. 1468, cit.);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che, a giudizio del Collegio, l’orientamento appena esposto merita di essere condiviso &#8211; quantomeno laddove si tratti di controversie che (come nel caso in esame) hanno ad oggetto diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo &#8211; alla luce delle seguenti considerazioni: A) secondo una consolidata giurisprudenza (<i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2006, n. 2463), nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo la natura della situazione giuridica azionata rileva ai fini della determinazione del regime processuale dell’atto introduttivo del giudizio; B) ai sensi dell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., <i>“Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”</i>; C) l’art. 28, comma 3, cod. proc. civ., nel disciplinare l’intervento del terzo per ordine del giudice prevede espressamente che il giudice provveda in tal senso <i>“anche su istanza di parte”</i>, ma nulla dispone in merito al termine entro il quale tale istanza dev’essere proposta dalla parte interessata, così come l’art. 51 si limita a disciplinare, al comma 1, il contenuto dell’ordine del giudice e, al comma 2, la costituzione del terzo chiamato in causa; D) qualora si ritenesse che la proposizione dell’istanza dell’Amministrazione intimata ad essere autorizzata dal giudice amministrativo a chiamare in causa il terzo garante non sia sottoposta ad alcun termine decadenziale, si determinerebbe una vistosa disparità di disciplina tra il processo amministrativo ed il processo civile, perché la mera circostanza che la controversia è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo andrebbe ad incidere sulla disciplina della situazione giuridica azionata, conferendo all’Amministrazione resistente un’ingiustificata situazione di privilegio; E) invece la previsione del termine decadenziale di cui agli articoli 167, comma 3, e 269, comma 2, cod. proc. civ. può ritenersi espressione di un principio generale posto a <i>«garanzia del contraddittorio»</i> (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 marzo 2013, n. 1468, cit.) e, come tale, applicabile nel processo amministrativo in forza dell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che, fermo restando quanto precede, il Collegio comunque ritiene che l’errore commesso dalla Provincia di Trento debba essere considerato scusabile: sicché, in accoglimento dell’istanza formulata dalla stessa Provincia, nella fattispecie sussistono i presupposti per concedere il beneficio della rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm. (secondo il <i>quale “Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”</i>) per chiamare in causa i due garanti &#8211; e ciò in quanto: A) secondo una consolidata giurisprudenza (<i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, Sez. V, 20 luglio 2022, n. 6384), la rimessione in termini, come disciplinata dall’art. 37 cod. proc. amm., costituisce un istituto di carattere eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione, operante in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un <i>vulnus</i> del pari ordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale, e mira ad evitare che le intervenute decadenze per decorso dei termini perentori possano danneggiare la parte che vi sia incorsa senza colpa; B) dalla giurisprudenza richiamata dalla Provincia nell’istanza depositata in data -OMISSIS- e nella memoria depositata in data -OMISSIS-, nonché dalle ulteriori considerazioni esposte nella presente ordinanza emerge chiaramente il non univoco quadro normativo di riferimento in materia di chiamata in causa del terzo garante da parte dell’Amministrazione che resiste nel processo amministrativo, sia con riferimento alla sussistenza del giurisdizione del Giudice amministrativo, sia con rifermento alla sussistenza di un termine decadenziale per chiedere l’autorizzazione a chiamare in causa il terzo; C) come pure evidenziato nell’istanza della Provincia, alla data del deposito dell’istanza stessa erano decorsi solo tre giorni dalla scadenza del termine per la costituzione in giudizio della Provincia e, quindi, la rimessione in termini neppure contrasta con il principio della ragionevole durata del processo, anche perché la chiamata in causa delle due società assicuratrici ben potrebbe stimolare le parti del presente giudizio ad addivenire ad una celere definizione stragiudiziale della controversia, come auspicato dal ricorrente nella memoria depositata in data -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che in ragione di quanto precede il Collegio, in accoglimento dell’istanza dalla formulata Provincia di Trento, ritiene opportuno che intervengano in giudizio, quali terzi garanti, le società-OMISSIS- e, per l’effetto, vada ordinato alla Provincia di provvedere ai sensi dell’art. 51, comma 1, cod. proc. amm. a chiamare in giudizio le predette società mediante la notificazione di copia del ricorso, della documentazione allo stesso allegata, nonché della presente ordinanza entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla data di comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, e di curare, nel successivo termine perentorio di 30 venti giorni, il deposito in giudizio di tali atti, corredati dall’attestazione delle formalità eseguite;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, salva e riservata ogni ulteriore pronuncia in rito, sul merito e sulle spese, accoglie l’istanza depositata dalla Provincia Autonoma di Trento in data -OMISSIS- e ordina alla Provincia di chiamare in giudizio, quali terzi garanti, le società-OMISSIS-, ponendo in essere gli adempimenti indicati in motivazione, nei termini ivi specificati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza pubblica del 4 aprile 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del ricorrente, nonché di qualsiasi dato idoneo a identificarlo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fulvio Rocco, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Carlo Polidori, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Cecilia Ambrosi, Consigliere</p>
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		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2021 n.36</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-3-2021-n-36/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2021 n.36</a></p>
<p>Pres. &#8211; Est. Polidori Referendum propositivo &#8211; Distretto biologico- Bilanciamento tra diritti costituzionalmente protetti- Assenza di &#8220;diritti tiranni&#8221;- Necessità  di una motivazione &#8220;rafforzata&#8221; L&#8217;ordinanza contingibile e urgente adottata ex art. 52, comma 2, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige può comprimere il diritto di voto in vista di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-3-2021-n-36/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2021 n.36</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  &#8211; Est. Polidori</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Referendum propositivo &#8211; Distretto biologico- Bilanciamento tra diritti costituzionalmente protetti- Assenza di &#8220;diritti tiranni&#8221;- Necessità  di una motivazione &#8220;rafforzata&#8221;</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L&#8217;ordinanza contingibile e urgente adottata ex art. 52, comma 2, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige può comprimere il diritto di voto in vista di esigenze di tutela della salute pubblica collegate all&#8217;attuale emergenza da Covid-19 ma  necessaria una motivazione &#8220;rafforzata&#8221; che dimostri l&#8217;insussistenza di valide alternative. Nel rispetto della giurisprudenza costituzionale, infatti, l&#8217;assetto di interessi derivante dalla decisione della pubblica amministrazione deve costituire l&#8217;esito di un giudizio di bilanciamento in cui nessun diritto si configura come &#8220;tiranno&#8221;.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento</strong><br /> <strong>(Sezione unica)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 19 del 2021, proposto da Fabio Giuliani, anche in qualità  di legale rappresentante pro tempore del <a>Comitato costituitosi per sostenere il referendum propositivo provinciale sul distretto biologico, </a>rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Ceola e Federico Fedrizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Cavour n. 34, presso lo studio dei predetti avvocati;<br /> contro<br />  <br /> la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Fozzer, Sabrina Azzolini e Marialuisa Cattoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto con l&#8217;avvocato Giuliana Fozzer in Trento, piazza Dante n. 15, presso la sede dell&#8217;Avvocatura della Provincia;<br /> e con l&#8217;intervento di<br />  <br /> ad adiuvandum:<br /> Slow Food Trentino Alto Adige &#8211; SÃ¼dtirol, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisa Scotti, Raffaele Bifulco, Paolo Pittori e Carlo Contaldi La Grotteria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> per l&#8217;annullamento<br />  <br /> dell&#8217;ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 63 in data 15 gennaio 2021, nella parte in cui viene disposta la sospensione, fino al 30 aprile 2021, della procedura relativa al referendum propositivo, ai sensi della legge provinciale n. 3/2003, sul distretto biologico, già  ammesso con la delibera della Commissione referendaria n. 1 del 23 dicembre 2019, e nella parte in cui, in violazione dell&#8217;art. 2 della legge n. 241/1990 e dell&#8217;art. 3 della legge provinciale n. 23/1992, non viene concluso il procedimento di indizione dei comizi referendari, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque consequenziali,<br />  <br /> con conseguente condanna del Presidente della Provincia autonoma di Trento a esercitare il proprio potere-dovere di indizione del predetto referendum convocando i comizi referendari nella finestra temporale febbraio-maggio 2021.<br />  <br />  <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />  <br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia autonoma di Trento;<br />  <br /> Visto l&#8217;atto di intervento in giudizio di Slow Food Trentino Alto Adige &#8211; SÃ¼dtirol;<br />  <br /> Viste le memorie e tutti gli atti della causa;<br />  <br /> Visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante &#8220;Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19&#8221; &#8211; convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e modificato con decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 &#8211; ed in particolare l&#8217;articolo 25 rubricato &#8220;Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo&#8221;, il quale prevede che, dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021, per le udienze pubbliche e le camere di consiglio dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni dell&#8217;art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;<br />  <br /> Visto il decreto del Presidente del T.R.G.A. di Trento n. 33 del 4 novembre 2020;<br />  <br /> Visto l&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />  <br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021, svoltasi con le modalità  da remoto previste dall&#8217;art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del decreto legge n. 28 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 70 del 2020, il consigliere Carlo Polidori e uditi gli avvocati Giovanni Ceola, Federico Fedrizzi, Giuliana Fozzer e Carlo Contaldi La Grotteria, collegati in videoconferenza, come da verbale di udienza;<br />  <br /> Sentite le parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />  <br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  <br />  <br /> FATTO<br />  <br /> 1. Il signor Fabio Giuliani &#8211; promotore, unitamente ad altri cittadini iscritti nelle liste elettorali della Provincia di Trento, del <a>referendum propositivo per il riconoscimento del territorio agricolo provinciale quale distretto biologico, al fine di tutelare la salute, l&#8217;ambiente e la biodiversità , indirizzando la coltivazione, l&#8217;allevamento, la trasformazione, la preparazione alimentare e industriale dei prodotti con sistemi di produzione biologici </a>&#8211; con il ricorso in esame riferisce, in punto di fatto, che la Commissione referendaria con la delibera n. 1 del 23 dicembre 2019 ha ritenuto ammissibile la proposta di referendum avente il seguente quesito: «Volete che, al fine di tutelare la salute, l&#8217;ambiente e la biodiversità , la Provincia Autonoma di Trento disciplini l&#8217;istituzione su tutto il territorio agricolo provinciale di un distretto biologico, adottando iniziative legislative e provvedimenti amministrativi &#8211; nel rispetto delle competenze nazionali ed europee &#8211; finalizzati a promuovere la coltivazione, l&#8217;allevamento, la trasformazione, la preparazione alimentare e agroindustriale dei prodotti agricoli prevalentemente con i metodi biologici, ai sensi dell&#8217;art. 13 del decreto legislativo 228/2001, e compatibilmente con i distretti biologici esistenti?».<br />  <br /> Rappresenta altresì il ricorrente che la predetta Commissione con la successiva delibera n. 2 del 28 aprile 2020 ha dichiarato regolari le 12.848 firme raccolte dal Comitato promotore del referendum e, quindi,  iniziato a decorrere il termine semestrale per l&#8217;indizione dei comizi referendari (termine previsto dall&#8217;art. 22 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3), ma contestualmente  iniziato un «inspiegabile comportamento ostruzionistico» del Presidente della Provincia nei confronti del referendum. Difatti in data 2 maggio 2020 la predetta delibera n. 2 del 2020  stata comunicata al Presidente della Provincia, ma questi, invece di convocare il referendum in una data ricompresa nei sei mesi successivi, ha dapprima respinto l&#8217;ipotesi (pur suggerita con varie iniziative legislative) di far svolgere il referendum contemporaneamente alle elezioni comunali &#8211; in origine previste nel mese di maggio 2020, ma poi tenutesi il 20 e 21 settembre 2020 a seguito dello spostamento disposto con apposita legge regionale a causa della pandemia da Covid-19 &#8211; e poi nel mese di dicembre ha presentato un emendamento alla legge finanziaria provinciale per rinviare il referendum, emendamento peraltro non ammesso in quanto estraneo alle materie legislative oggetto della legge finanziaria e rientrante in una materia (quella relativa alla disciplina del referendum) per la quale l&#8217;art. 47 dello Statuto prevede un iter legislativo rafforzato.<br />  <br /> Riferisce infine il ricorrente che l&#8217;ultimo «atto di ostruzionismo» del Presidente della Provincia  costituito dall&#8217;impugnata ordinanza n. 63 in data 15 gennaio 2021, che a causa dell&#8217;emergenza sanitaria connessa alla pandemia di Covid-19 prevede &#8211; fra l&#8217;altro &#8211; la sospensione della procedura relativa all&#8217;indizione del referendum fino alla data del 30 aprile 2021, con eventuale ripresa del normale iter nei successivi cinque mesi se il Governo non dovesse prorogare lo stato di emergenza.<br />  <br /> 2. Quindi il ricorrente &#8211; premesso che l&#8217;impugnata ordinanza deve essere qualificata non già  come un atto politico, bensì come un provvedimento amministrativo &#8211; ne chiede l&#8217;annullamento deducendo i seguenti motivi.<br />  <br /> I) Violazione dell&#8217;art. 48 cost. e del Testo Unico delle leggi elettorali, approvato con il d.P.R. 30 marzo 1957, n 361; violazione del principio di imparzialità  e buon andamento dell&#8217;amministrazione.<br />  <br /> Secondo l&#8217;art. 48 Cost., &#8220;Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età . Il voto  personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio  dovere civico&#8221;. Analogamente dispone l&#8217;art. 4, comma 1, del Testo Unico delle leggi elettorali, secondo il quale &#8220;Il voto  un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica&#8221;.<br />  <br /> Dunque il Presidente della Provincia &#8211; intervenendo nella procedura referendaria per cui  causa non già  come organo politico, bensì come organo di vertice dell&#8217;amministrazione &#8211;  titolare di una discrezionalità  amministrativa che incontra innanzi tutto il limite costituito dalla predeterminazione dei fini stabiliti dagli articoli innanzi richiamati, in forza dei quali ogni organo della Repubblica deve promuovere l&#8217;esercizio del voto. Di conseguenza, tra due opzioni (per il resto equivalenti), il Presidente della provincia « tenuto a scegliere quella che maggiormente facilita e promuove l&#8217;esercizio del diritto di voto e l&#8217;adempimento del dovere di voto da parte del cittadino» e, nel caso in esame, l&#8217;opzione che meglio promuove l&#8217;esercizio del diritto di consiste nel garantire lo svolgimento del referendum nei tempi prescritti dal legislatore, fissandone con celerità  la data, già  inopinatamente rimandata lo scorso anno, allorquando sarebbe stato possibile accorparla a quella delle elezioni amministrative.<br />  <br /> Ciò non significa ignorare che con il diritto di voto possono coesistere altri diritti, di pari rilievo costituzionale, tra i quali spicca il diritto alla salute di cui all&#8217;art. 32 Cost., espressamente richiamato nell&#8217;incipit dell&#8217;impugnata ordinanza. Tuttavia contemperare contrapposti interessi non significare sopprimerne uno al preteso fine di tutelarne un altro, peraltro di pari rango. Ed invero nella fattispecie il bilanciamento di interessi si può e si deve operare diversamente, ossia approntando misure che consentano l&#8217;esercizio del diritto di voto nella consultazione referendaria e il contestuale adempimento del dovere dei cittadini di partecipazione alla vita democratica della Nazione, nel rispetto di protocolli di sicurezza idonei a tutelare la salute pubblica, così come  avvenuto nel caso delle elezioni amministrative dello scorso autunno, allorquando un corretto bilanciamento degli interessi ha comportato l&#8217;apertura dei seggi con applicazione di rigide norme di distanziamento sociale e con l&#8217;utilizzo di dispositivi di protezione individuale.<br />  <br /> In definitiva l&#8217;impugnata ordinanza  illegittima in quanto, «tra una scelta che favorisce l&#8217;esercizio del voto ed una che lo rende più difficoltoso o, peggio, lo rimandi sine die,  obbligo dell&#8217;amministrazione preferire la prima».<br />  <br /> II) Violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost.; eccesso di potere per sviamento.<br />  <br /> I «molteplici tentativi» del Presidente della Provincia «per boicottare di fatto il referendum», financo cercando di forzare i limiti delle materie oggetto della legge finanziaria provinciale, dimostrano che il rinvio sine die disposto con l&#8217;impugnata ordinanza trova la propria reale ragion d&#8217;essere «non già  in valutazioni connesse alla buona amministrazione ed all&#8217;efficacia, imparzialità  ed efficienza dell&#8217;agire amministrativo, quanto piuttosto in tutt&#8217;altro che nobili ragioni di ordine politico».<br />  <br /> Dunque, avendo il Presidente della Provincia assoggettato una scelta puramente amministrativa e strettamente disciplinata dalla legge &#8211; qual  quella relativa alla fissazione della data del referendum &#8211; a ragioni di ordine puramente politico, l&#8217;impugnata ordinanza  illegittima perchè affetta da sviamento di potere.<br />  <br /> III) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 47 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige &#8211; SÃ¼edtirol, approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; violazione degli articoli 10 e 12 della legge provinciale n. 3/2003; violazione e falsa applicazione degli articoli 21 e 22 della legge provinciale n. 3/2003; violazione del principio di proporzionalità ; carenza di potere.<br />  <br /> Il diritto a promuovere referendum propositivi, consultivi e abrogativi,  previsto dall&#8217;art. 47 dello Statuto speciale, in forza del quale le leggi in materia di &#8220;esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo&#8221; sono rafforzate, sia per quanto riguarda i criteri di approvazione (maggioranza assoluta), sia per quanto riguarda l&#8217;entrata in vigore delle leggi stesse (posticipata di tre mesi per consentire, ove richiesto, lo svolgimento di un eventuale referendum abrogativo o confermativo). Tale &#8220;procedura rafforzata&#8221; discende, quindi, dalla prioritaria valenza costituzionale delle disposizioni sui referendum.<br />  <br /> Ne deriva che il diritto di voto nelle consultazioni referendarie &#8211; in quanto diritto fondamentale dei cittadini, al pari del diritto di voto nelle consultazioni elettorali &#8211; non può essere limitato con meri atti amministrativi, e quindi, una volta verificatisi i presupposti di legge, l&#8217;Amministrazione  tenuta a dar corso all&#8217;iter di indizione del referendum senza ritardi e secondo le procedure normativamente previste. In altri termini, posto che il perimetro della discrezionalità  del Presidente della Provincia  strettamente circoscritto, residua in capo a tale Autorità  solo il potere di individuare il giorno in cui convocare i comizi referendari, peraltro in un arco temporale rigorosamente predeterminato, non essendo normativamente prevista la possibilità  che il Presidente della Provincia autonomamente decida una sospensione dell&#8217;iter referendario e/o il differimento del giorno fissato per la consultazione. Difatti la legge provinciale n. 3/2003 (come modificata dalla legge provinciale n. 9/2019) nel disciplinare l&#8217;istituto del referendum (propositivo, consultivo ed abrogativo) prevede due periodi per lo svolgimento delle consultazioni referendarie &#8211; entro sei mesi dall&#8217;ammissione del referendum o nel periodo dell&#8217;anno ricompreso tra i mesi di febbraio e maggio, con esclusione delle domeniche che coincidono o sono collocate a meno di tre giorni di distanza da festività  civili o religiose &#8211; e consente il rinvio della consultazione solo nel caso di cui all&#8217;art. 21, comma 2, ossia in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale.<br />  <br /> L&#8217;impugnata ordinanza , quindi, illegittima perchè: A) l&#8217;art. 47 dello Statuto speciale non consente modifiche delle disposizioni legislative in materia referendaria che non siano adottate con legge approvata a maggioranza qualificata, così precludendo la possibilità  di derogare alle disposizioni stesse mediante semplici atti amministrativi (tanto  vero che il rinvio delle elezioni amministrative per l&#8217;anno 2020  stato disposto con una legge regionale, adottata a maggioranza qualificata); B) la legge provinciale n. 3/2003 prevede termini inderogabili entro i quali deve essere fissata la data del referendum, e questi termini erano già  decorsi al momento dell&#8217;adozione dell&#8217;impugnata ordinanza; C) l&#8217;art. 21 della legge provinciale n. 3/2003 non prevede possibilità  di disporre &#8211; nè seguendo l&#8217;iter legislativo ordinario, nè tantomeno a mezzo di un provvedimento amministrativo &#8211; la sospensione della procedura referendaria per motivi diversi dall&#8217;anticipato scioglimento del Consiglio provinciale; D) la legge provinciale n. 3/2003 impone di fissare la data del referendum entro sei mesi dall&#8217;approvazione del quesito e comunque nel periodo febbraio-maggio di ogni anno, mentre nella fattispecie non  solo decorso il termine semestrale di cui all&#8217;art. 10 della stessa legge, ma  prossima a chiudersi anche la finestra temporale successiva (ossia il periodo dell&#8217;anno ricompreso tra i mesi di febbraio e maggio) di cui all&#8217;art. 22, e quindi l&#8217;impugnata ordinanza determina un rinvio della consultazione ad un dies incertus, che in assenza di una tempestiva pronuncia di questo Tribunale verrebbe individuato dopo la chiusura della finestra temporale febbraio-maggio 2021.<br />  <br /> Inoltre la decisione di rinviare sine die la consultazione referendaria viola il principio di proporzionalità  ed adeguatezza dell&#8217;azione amministrativa, nella misura in cui la scelta di non consentire lo svolgimento del referendum, mentre nello scorso autunno si sono regolarmente convocati e tenuti i comizi elettorali per le elezioni amministrative, risulta ingiustificata ed ingiustificabile.<br />  <br /> IV) Violazione dell&#8217;art. 2 della legge n. 241/1990 e dell&#8217;art. 3 della legge provinciale n. 3/2003.<br />  <br /> Nella fattispecie il procedimento amministrativo previsto dalla legge provinciale n. 3/2003 avrebbe dovuto concludersi, entro sei mesi a far data dal 6 maggio 2020, con l&#8217;adozione del provvedimento di indizione dei comizi referendari. Invece tale provvedimento non  stato adottato e, anzi, con l&#8217;impugnata ordinanza, adottata solo il 15 gennaio 2021,  stata disposta una sospensione sine die del procedimento in assenza del necessario fondamento normativo. Dunque tale ordinanza  illegittima perchè contrasta con le disposizioni delle leggi (nazionale e provinciale) che impongono a ciascuna Amministrazione di concludere i procedimenti amministrativi entro tempi certi e con l&#8217;adozione di provvedimenti espressi.<br />  <br /> Nè tale evidenza  superabile invocando cause di forza maggiore, non solo perchè tali cause dovrebbero risultare dalla motivazione del provvedimento (il che non si verifica nel caso in esame), ma soprattutto perchè nella fattispecie siffatte cause non sussistono, come dimostra la convocazione, nell&#8217;autunno del 2020, dei comizi elettorali per le elezioni amministrative.<br />  <br /> V) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa e/o carente motivazione, irragionevolezza manifesta.<br />  <br /> Nella motivazione dell&#8217;impugnata ordinanza non vi  alcun cenno alle norme che eventualmente consentirebbero il rinvio della consultazione referendaria, semplicemente perchè tali norme non esistono.<br />  <br /> Inoltre, sebbene l&#8217;impugnata ordinanza risulti gravemente lesiva del diritto costituzionale dei cittadini di esprimere il proprio voto nella consultazione referendaria, il Presidente della Provincia si  limitato a richiamare in motivazione presunte difficoltà  organizzative, connesse alla pandemia in atto, e a svolgere discutibili considerazioni sui costi del referendum e sulla necessità  di non stampare inutilmente la relativa modulistica, mentre  del tutto evidente che il problema potrebbe riguardare solo la data della consultazione, che ben potrebbe essere omessa nella stampa della modulistica ed aggiunta in seguito con un timbro datario. Del resto, seppure l&#8217;emergenza epidemiologica si protraesse nei prossimi mesi, il lavoro preparatorio degli uffici provinciali (predisposizione della modulistica e delle schede) non sarebbe impedito, poichè gli uffici non sono chiusi ed il personale continua a lavorare in presenza o a distanza, e lo stesso vale per le tipografie che devono stampare i moduli e le schede. In ogni caso il riferimento alla generica e indimostrata esigenza di prevenire il rischio di uno spreco di denaro pubblico non vale a giustificare la sospensione in via amministrativa dell&#8217;esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, qual  il diritto di voto.<br />  <br /> Nè vale a giustificare la sospensione della procedura la generica esigenza di prevenzione generale (pure richiamata in motivazione), connessa alla diffusione del virus. Premesso che manca il necessario approfondimento istruttorio che confermi l&#8217;esistenza di una correlazione tra lo svolgimento della consultazione referendaria e l&#8217;aumento dei rischi per la salute pubblica, resta il fatto che le elezioni amministrative si sono regolarmente svolte nell&#8217;autunno del 2020, allorquando la pandemia era in piena fase espansiva e non vi era ancora la disponibilità  dei vaccini, oggi in distribuzione. In tale occasione, all&#8217;esito di una corretta ponderazione dei contrapposti interessi,  stata ritenuta adeguata a ridurre i rischi per la salute pubblica l&#8217;adozione di misure di protezione individuale e di distanziamento sociale, grazie alle quali la consultazione elettorale si  svolta in piena sicurezza. Invece il Presidente della Provincia &#8211; in assenza di qualsivoglia rigorosa indagine epidemiologica, e invocando rischi meramente eventuali e non ponderati &#8211; ha ritenuto di poter sospendere un diritto di rango costituzionale, qual  il diritto di voto, senza neppure considerare la possibilità  di adottare meno invasive misure, idonee a salvaguardare tanto il diritto di voto, quanto il diritto alla salute.<br />  <br /> Inoltre, a conferma dell&#8217;illogicità  della motivazione del provvedimento impugnato, vale evidenziare che attualmente &#8211; pur a fronte dei rischi di diffusione del virus connessi agli assembramenti di persone &#8211; sono aperti luoghi di pubblico interesse come le scuole, i luoghi di culto ed i supermercati, perchè in questi casi il bilanciamento operato tra i contrapposti interessi si  correttamente tradotto nella predisposizione di protocolli di sicurezza, basati sul distanziamento personale e sull&#8217;adozione dei dispositivi di protezione individuali. Dunque analoghe misure ben potrebbero essere adottate per consentire lo svolgimento della consultazione referendaria, senza comprimere oltre l&#8217;esercizio del diritto di voto.<br />  <br /> Infine l&#8217;impugnata ordinanza  illegittima per irragionevolezza, illogicità  e carenza di motivazione perchè «qualsiasi elezione, per poter essere spostata, dovrebbe essere anzitutto indetta»; invece al momento non  stato adottato alcun decreto che indice il referendum per cui  causa, fissandone la data. In particolare non  stato considerato che la cessazione dello stato di emergenza  prevista per il 30 aprile 2021 e, quindi, se la consultazione referendaria fosse fissata per domenica 30 maggio 2021 sarebbe garantito un ragionevole lasso di tempo per la propaganda referendaria e la consultazione potrebbe svolgersi con sufficienti margini di sicurezza, adottando adeguate misure di prevenzione (mascherina, distanziamento personale, sterilizzazione degli ambienti), come confermano le elezioni comunali del 2020. Del resto anche lo svolgimento delle elezioni amministrative e politiche suppletive del 2021  stato confermato con appositi decreti legge in una data compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno 2021.<br />  <br /> 3. Unitamente alla domanda di annullamento il ricorrente chiede la condanna del Presidente della Provincia a esercitare il proprio potere-dovere di indizione del predetto referendum convocando i comizi referendari nella finestra temporale febbraio-maggio 2021.<br />  <br /> 4. La Provincia autonoma di Trento si  costituita in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 19 febbraio 2021 ha precisato innanzi tutto che la comunicazione relativa all&#8217;ammissibilità  del referendum  stata ricevuta dal Presidente della Provincia in data 6 maggio 2020, ma nelle more, a seguito della prima dichiarazione dello stato di emergenza (con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), più volte prorogato senza soluzione di continuità  fino ad oggi, si sono susseguiti svariati provvedimenti &#8211; a livello nazionale e provinciale &#8211; recanti misure restrittive e di contenimento della diffusione del virus, fino al decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, con cui lo stato di emergenza  stato prorogato fino al 30 aprile 2021. A fronte di tali provvedimenti il Presidente della Provincia in data 15 gennaio 2021 &#8211; considerato che fino a quel momento sono state applicate nella Provincia di Trento le misure di cui al D.P.C.M. 14 gennaio 2021 relative alla c.d. &#8220;zona gialla&#8221; e tenuto conto del report settimanale del Ministero della Salute e dell&#8217;Istituto Superiore di Sanità  aggiornato al 5 gennaio 2021, che per la Provincia di Trento ha individuato valori di Rt per ricovero ospedaliero (avuto riguardo alla settimana 28 dicembre 2020 &#8211; 3 gennaio 2021) pari a 0.87 &#8211; ha adottato l&#8217;impugnata ordinanza, per effetto della quale la procedura referendaria in itinere  sospesa fino alla data certa del 30 aprile 2021, fermo restando che, come previsto nell&#8217;ordinanza medesima, «allo scadere del termine di sospensione la procedura dovà  riprendere il suo corso onde consentire la consultazione entro i successivi cinque mesi, nel rispetto delle cadenze e fasi previste dalla legge».<br />  <br /> Quindi la Provincia ha eccepito, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità  del ricorso, per carenza di un interesse concreto e attuale, evidenziando che con la predetta ordinanza non  stata disposta un sospensione sine die della procedura referendaria (come invece sostiene il ricorrente), bensì una sospensione temporanea, di durata relativamente breve (fino al 30 aprile 2021), ed  stato nel contempo previsto che il referendum debba svolgersi nei successivi cinque mesi. Dunque, sebbene non sia stata fissata la data del referendum &#8211; ciò in quanto tale data va individuata con decreto del Presidente della Provincia, «non meno di cinquanta e non più di sessanta giorni prima della sua effettuazione» &#8211; tuttavia l&#8217;impugnata ordinanza definisce in modo certo il termine ultimo entro il quale la consultazione si svolgeà .<br />  <br /> Nel merito la Provincia ha diffusamente replicato alle suesposte censure osservando innanzi tutto che il ricorrente «sorvola artatamente sul dato di fatto che in questa fase storica la comunità  tutta  ancora pesantemente impegnata ad affrontare una pandemia causata da un agente virale trasmissibile che, nel giro di poco tempo, ha posto la popolazione mondiale in uno stato di emergenza sanitaria diffusa, ancora purtroppo lungi dall&#8217;essere risolta», e che per fare fronte a tale situazione eccezionale, nell&#8217;esercizio del potere di cui all&#8217;art. 52, comma 2, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino Alto Adige) e dell&#8217;art. 62 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige),  stata adottata l&#8217;impugnata ordinanza. Dunque nella fattispecie il ricorso allo strumento dell&#8217;ordinanza contingibile e urgente  giustificato dalla necessità  e dall&#8217;urgenza di porre rimedio ad un grave pericolo per la salute pubblica &#8211; la cui tutela impone all&#8217;Autorità  competente di operare secondo il principio di prevenzione immediata e, a volte (come nel caso in esame), secondo il principio di precauzione &#8211; non essendo sufficiente il ricorso agli strumenti ordinari previsti dall&#8217;ordinamento.<br />  <br /> In particolare, secondo la Provincia, le ragioni della sospensione dell&#8217;iter relativo all&#8217;indizione della consultazione referendaria sono state correttamente individuate sia nella prioritaria esigenza di tutelare l&#8217;incolumità  della popolazione trentina, essendo notorio che lo svolgimento di un referendum e della relativa campagna elettorale richiama un numero notevole di persone in determinati luoghi, così favorendo, com&#8217; ormai scientificamente provato, la diffusione del virus, sia nella concomitante esigenza di non rischiare di sperperare denaro pubblico per apprestare la consultazione referendaria, essendo probabile una recrudescenza della pandemia fino a quando non verà  attuata una campagna vaccinale di massa, obiettivo ancora lontano da raggiungere. Dunque il Presidente della Provincia ha agito secondo il principio di precauzione, adottando misure restrittive ragionevoli e proporzionate per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica.<br />  <br /> Alla luce di tali premesse  privo di fondamento, secondo la Provincia, il primo motivo di ricorso, sia perchè l&#8217;Autorità  competente &#8211; nell&#8217;adottare un ordinanza contingibile e urgente che trova il proprio presupposto in uno stato di emergenza, per giunta di tipo sanitario &#8211; « chiamata a bilanciare tra loro anche i diritti fondamentali di rango costituzionale, operando una valutazione che vede necessariamente al primo posto quello della salute»; sia perchè nella fattispecie non si prevede un rinvio sine die della consultazione, nè tanto meno la cancellazione tout court della stessa, ma  stata disposta una mera sospensione dell&#8217;iter referendario fino ad una data certa (ossia fino alla data del 30 aprile 2021, che coincide con l&#8217;attuale data di cessazione dello stato di emergenza, dichiarato a livello nazionale con deliberazione del Consiglio dei Ministri di data 13 gennaio 2021) e nel contempo si prevede che il referendum si svolga nei successivi cinque mesi. Nè giova al ricorrente rimarcare che nell&#8217;autunno 2020, in piena emergenza epidemiologica, si sono regolarmente le elezioni amministrative, nel rispetto di specifici protocolli di sicurezza. Tale argomentazione non  supportata dai pur necessari raffronti scientifici, collocati in differenti contesti spazio/temporali, e comunque il confronto non coglie nel segno perchè non tiene conto nè dell&#8217;imprevedibile evoluzione della pandemia, nè del fatto che «le stesse consultazioni elettorali poste a confronto, anche se entrambe avente uguale legittimazione nei principi democratici fondanti la nostra comunità , rivestono un&#8217;importanza obiettivamente ed assiologicamente diversa»; ciò in quanto le elezioni amministrative sono finalizzate ad eleggere i rappresentanti delle comunità  territoriali, delegati a prendere in via generale le decisioni basilari e improcrastinabili per le comunità  stesse, mentre il referendum in questione, ancorchè si tratti di uno strumento di democratica diretta,  finalizzato ad impegnare la Provincia a legiferare in un settore specifico e ben circoscritto ed , quindi, passibile di una sospensione di qualche mese in presenza di una pandemia non ancora del tutto conosciuta e fortemente letale. Inoltre il ricorrente non considera che il differimento delle procedure elettorali per ragioni sanitarie  stato disposto anche dallo Stato, con decreti legge, già  a partire dal mese di ottobre 2020.<br />  <br /> In replica al secondo motivo di ricorso la Provincia ha ribadito che l&#8217;impugnata ordinanza mira a soddisfare la prioritaria esigenza di tutelare l&#8217;incolumità  della popolazione e la concomitante esigenza di evitare lo spreco di denaro pubblico, ossia a perseguire finalità  tipiche del provvedimento adottato; dunque non si configura alcuno sviamento di potere.<br />  <br /> Nè vale a dimostrare la sussistenza del vizio il riferimento alle proposte di legge presentate per il rinvio del referendum; ciò in quanto la via legislativa, parimenti finalizzata a soddisfare le stesse improcrastinabili esigenze, non  risultata percorribile, mentre l&#8217;esercizio del potere di ordinanza ha consentito di «determinare il diverso e meno impattante effetto di sospendere, e non variare i termini del procedimento».<br />  <br /> Riguardo al terzo motivo di ricorso la Provincia ha evidenziato che la presente controversia rende necessario accertare preliminarmente se la data della consultazione dovesse essere fissata nei sei mesi successivi alla comunicazione di cui all&#8217;art. 11 della legge provinciale n. 3/2003 (ossia la comunicazione al Presidente della Provincia, da parte della Commissione per il referendum, inerente la regolarità  delle firme), e quindi entro la data del 6 novembre 2020 (come sostiene il ricorrente), oppure in una domenica compresa tra il 1° febbraio e il 31 maggio, come previsto dall&#8217;art. 22 della legge provinciale n. 3/2003, nel qual caso la data della consultazione (in assenza del rinvio temporaneo disposto con l&#8217;impugnata ordinanza) avrebbe dovuto essere fissata entro il 31 maggio 2021.<br />  <br /> Si deve, infatti, registrare il mancato coordinamento tra la disposizione dell&#8217;art. 11 della legge provinciale n. 3/2003 e quella dell&#8217;art. 22 della stessa legge. Erra allora controparte quando &#8211; per dimostrare l&#8217;asserito temporeggiamento del Presidente della Provincia, che non avrebbe provveduto all&#8217;indizione del referendum entro il termine di sei mesi di cui all&#8217;art. 11 della legge provinciale n. 3/2003 (ossia entro il 6 novembre 2020) &#8211; afferma che le due disposizioni sarebbero tra loro complementari e alternative. Si tratta, invece, di due disposizioni tra loro incompatibili, come emerge proprio dal caso in esame, nel quale la fissazione della data del referendum entro il 6 novembre 2020 avrebbe comportato la violazione dell&#8217;art. 22, mentre la fissazione della data nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 maggio 2021 comporterebbe comunque il mancato rispetto del predetto termine di sei mesi e, quindi, la violazione dell&#8217;art. 11; ciò in quanto il legislatore non ha considerato che la proposta di referendum può essere presentata in qualsiasi periodo dell&#8217;anno. Si rende, allora, necessario sposare un&#8217;interpretazione coerente con entrambe le previsioni normative, con la conseguenza che &#8211; essendo impossibile fissare entro il 31 maggio 2020 la data di un referendum la cui regolarità   stata comunicata dalla competente Commissione solo il 6 maggio 2020 ed essendo impossibile osservare due norme incompatibili fra loro &#8211; non si configura alcuna violazione di legge. Parimenti quello che il ricorrente configura come un atteggiamento ostruzionistico, frutto della volontà  politica di non indire il referendum entro il 6 novembre 2020, altro non  che una scelta compatibile con la disposizione dell&#8217;art. 22, che indica la finestra temporale febbraio-maggio quale periodo dell&#8217;anno in cui concentrare le consultazioni referendarie.<br />  <br /> Tanto premesso, secondo la Provincia &#8211; anche a voler prescindere dalla qualificazione del provvedimento impugnato come un&#8217;ordinanza contingibile e urgente per giustificare la deroga alla disciplina posta dalla legge provinciale n. 3/2003 &#8211; nella fattispecie  comunque da escludere che il Presidente della Provincia sia intervenuto direttamente su tale legge (ossia su una materia disciplinata dell&#8217;art. 47 dello Statuto speciale), perchè l&#8217;impugnata ordinanza riguarda solo la procedura referendaria in itinere. Pertanto, se  vero che &#8211; come affermato nel ricorso &#8211; l&#8217;art. 47 dello Statuto speciale vieta modifiche delle disposizioni legislative in materia referendaria che non siano assunte a maggioranza qualificata,  però altrettanto vero che l&#8217;impugnata ordinanza non ha modificato la disciplina del referendum, limitandosi a prevedere una deroga limitata alla procedura per cui  causa.<br />  <br /> Al quarto motivo di ricorso la Provincia ha replicato ribadendo innanzi tutto che le ordinanze contingibili e urgenti sono provvedimenti extra ordinem, ai quali l&#8217;Amministrazione può ricorrere in presenza di determinati presupposti (come nella fattispecie lo stato di emergenza determinato dalla pandemia) e che consentono l&#8217;adozione di misure di carattere eccezionale, anche in deroga a qualunque norma di legge, previo bilanciamento dei contrapposti interessi, bilanciamento correttamente operato nella fattispecie in esame, stante la necessità  di sospendere la procedura referendaria sia per tutelare l&#8217;incolumità  della popolazione trentina, sia per evitare di sperperare una notevole quantità  di denaro pubblico. Inoltre la Provincia ha ulteriormente rimarcato che l&#8217;impugnata ordinanza non determina un rinvio sine die, ma soltanto la sospensione della procedura fino ad una data certa e che, in ogni caso, il confronto con le elezioni amministrative del 2020 non coglie nel segno, specie se si considera che «le elezioni amministrative sono di portata basilare e generale per la vita della comunità , mentre puntuale e circoscritta  quella del referendum».<br />  <br /> Infine riguardo alle molteplici censure dedotte con il quinto motivo di ricorso la Provincia &#8211; oltre a ribadire che l&#8217;impugnata ordinanza, in ossequio al principio di precauzione, reca misure restrittive, ragionevoli e proporzionate &#8211; ha precisato che ogni procedura elettorale comporta un complesso impegno organizzativo e adempimenti di vario genere, da porre in essere entro termini perentori, come quello previsto dall&#8217;art. 13 della legge provinciale n. 3/2013, secondo il quale le schede per la votazioni, fornite dalla Giunta provinciale, devono essere predisposte sulla base del modello allegato alla legge stessa, sul quale deve comparire la data della votazione. Inoltre la Provincia ha rimarcato che per ogni consultazione deve essere fornito un numero considerevole di schede (circa 480.000 nelle ultime elezioni provinciali, corrispondente al numero degli elettori aventi diritto al voto, cui va aggiunto un congruo numero di schede di scorta) e che fra le operazioni preliminari che l&#8217;ufficio elettorale di sezione deve compiere alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione vi sono la constatazione dell&#8217;integrità  del pacco contenente le schede per la votazione e la timbratura delle schede necessarie alla votazione degli iscritti nelle liste elettorali. Dunque non solo non  prevista l&#8217;apposizione della data della consultazione sulle schede per le votazioni (ciò in quanto tale data deve già  essere presente sulle schede fornite dalla Giunta provinciale affinchè le stesse siano conformi al modello di legge), ma soprattutto attribuire alla sezione elettorale tale incombenza significherebbe protrarre l&#8217;orario d&#8217;inizio della votazione (che deve coincidere con la chiusura di tali operazioni preliminari) e rischiare che qualche scheda possa sfuggire all&#8217;operazione di integrazione della data, con i conseguenti problemi di validità  del voto espresso nelle schede prive di data.<br />  <br /> A ciò si aggiunge che, oltre alle schede, anche altro materiale (come, ad esempio, il manifesto di convocazione dei comizi elettorali), da stampare in migliaia di copie e con congruo anticipo, richiede che sia fissata una data certa per la consultazione. Vanno poi considerate le cartoline da spedire agli elettori residenti all&#8217;estero (che devono essere stampate con considerevole anticipo rispetto alla data della consultazione, tenuto conto anche dei tempi tecnici necessari per l&#8217;aggiudicazione del servizio, per le materiali operazioni di stampa e, da ultimo, dei tempi per il recapito postale), sulle quali non si può omettere di indicare (già  in fase di impaginazione e stampa) la data della consultazione perchè le cartoline vanno spedite in tempo utile per consentire agli interessati di organizzare il rientro nella provincia di Trento.<br />  <br /> Per queste ragioni, secondo la Provincia, nella motivazione dell&#8217;ordinanza sono evidenziati anche aspetti organizzativi che «non possono in alcun modo essere banalizzati e semplicisticamente ridotti all&#8217;apposizione di un timbro datario», specie se si pone a confronto il notevole impegno finanziario necessario per organizzare la consultazione referendaria (pari a circa 1.800.000 euro, in base ai dati delle pregresse consultazioni elettorali) con l&#8217;assenza di una ragionevole certezza che la consultazione possa effettivamente svolgersi nella data individuata, stante l&#8217;emergenza sanitaria in atto.<br />  <br /> 5. In data 1° marzo 2021  intervenuta in giudizio, ad adiuvandum, l&#8217;associazione Slow Food Trentino Alto Adige &#8211; SÃ¼dtirol.<br />  <br /> 6. La Provincia autonoma di Trento con memoria depositata in data 8 marzo 2021 &#8211; oltre ad eccepire l&#8217;inammissibilità , per difetto di legittimazione e carenza di interesse, dell&#8217;intervento in giudizio di Slow Food Trentino Alto Adige &#8211; SÃ¼dtirol, sul presupposto che si tratti di un&#8217;associazione il cui oggetto statutario non ha diretta attinenza con gli obiettivi del referendum per cui  causa &#8211; ha invocato, in particolare, plurime sopravvenienze normative che, «sia pure a posteriori», confermerebbero la legittimità  dell&#8217;impugnata ordinanza.<br />  <br /> Innanzi tutto  stata rimarcata la recente adozione (in data 4 marzo 2021), da parte del Consiglio dei Ministri, di un decreto legge che differisce ulteriormente, ad una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, le seguenti consultazioni: A) le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste tra il 15 aprile e il 15 giugno 2021; B) le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021; C) le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa, anche se già  indette, mediante integrale rinnovo del procedimento dì presentazione delle liste e delle candidature; D) le elezioni amministrative a seguito dell&#8217;annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni, anche se già  indette; E) le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021; F) le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già  indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo. Al riguardo la Provincia ha evidenziato che tale misura &#8211; adottata a causa del preoccupante e incontrollato aumento dei contagi &#8211;  analoga a quella adottata con l&#8217;impugnata ordinanza; ciò in quanto in quasi tutti i casi contemplati dal decreto legge si tratta di «elezioni amministrative a rilevanza e carattere generale per le comunità  dei cittadini, quindi maggiormente incidenti &#8211; rispetto alla consultazione referendaria di portata settoriale per cui  causa &#8211; nell&#8217;operazione di bilanciamento con l&#8217;interesse giuridico di pari rango costituzionale della tutela della sanità  pubblica, eppure valutata preminente anche in questo caso dallo Stato».<br />  <br /> E&#8217; stato inoltre invocato il DPCM del 2 marzo 2021 (in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021) &#8211; che detta ulteriori misure di contrasto all&#8217;emergenza epidemiologica, confermando fino al 27 marzo 2021 il divieto già  in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse con l&#8217;eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità  &#8211; precisando al riguardo che con l&#8217;ordinanza del Presidente della Provincia n. 66 in data 8 marzo 2021 sono state introdotte le misure necessarie ai fini dell&#8217;applicazione in ambito provinciale del predetto DPCM del 2 marzo 2021.<br />  <br /> A seguire  stato rimarcato che il Ministro della Salute in data 5 marzo 2021 ha adottato le nuove Ordinanze (in vigore dall&#8217; 8 marzo 2021) per l&#8217;attribuzione alle Regioni delle fasce di rischio pandemico e che la Provincia di Trento viene confermato nella c.d. &#8220;zona arancione&#8221;, dove passano tra le altre anche le Regioni limitrofe Veneto e Friuli Venezia Giulia, così come gran parte del territorio nazionale. In proposito  stato precisato che nel Comune di Giovo il tasso di contagio ha superato il 3% della popolazione residente, di talchè il territorio dello stesso Comune  sottoposto alle misure della c.d. &#8220;zona rossa&#8221;.<br />  <br /> Più in generale, la Provincia ha posto in rilievo che «il dato dell&#8217;indicatore RT in Italia ha inoltre superato la soglia 1, mostrando il fattore di crescita dell&#8217;epidemia: si tratta di un segnale rilevante di necessità  di adozione tempestiva di misure di mitigazione a livello nazionale e anche a livello regionale. L&#8217;Istituto Superiore Sanità  sull&#8217;analisi dei dati del monitoraggio regionale ha infatti reso noto che &#8220;La variante inglese  largamente circolante come maggioritaria nel nostro Paese&#8221; ed inoltre che occorre contenere i ceppi della variante brasiliana, in quanto più preoccupante, invitando tutte le Regioni dove  presente a implementare misure di restrizione e contenimento».<br />  <br /> 7. Il ricorrente con memoria depositata in data 9 marzo 2021 ha insistito per l&#8217;accoglimento delle proprie domande evidenziando, in particolare, che la Provincia non si  avveduta della «radicale differenza» che intercorre tra il provvedimento amministrativo per cui  causa ed i decreti legge adottati dal Governo per disporre il rinvio delle consultazioni elettorali e che il Presidente pro tempore della Corte costituzionale nella relazione sulla giurisprudenza costituzionale per l&#8217;anno 2020 ha osservato che la Repubblica ha attraversato «varie situazioni di crisi, a partire dagli anni della lotta armata, senza mai sospendere l&#8217;ordine costituzionale, ma modulando i principi sui criteri di necessità , proporzionalità , bilanciamento, giustiziabilità  e temporaneità ».<br />  <br /> 8. L&#8217;associazione Slow Food Trentino Alto Adige &#8211; SÃ¼dtirol con memoria depositata in data 9 marzo 2021 ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso osservando innanzi tutto che l&#8217;interpretazione prospettata dalla Provincia per coordinare la disposizione dell&#8217;art. 11 della legge provinciale n. 3/2003 e quella dell&#8217;art. 22 della stessa legge non tiene conto del principio di specialità  e, quindi, nel caso in esame ogni riferimento allo stesso art. 22  del tutto inconferente. Difatti l&#8217;art. 22 deve essere qualificato come una norma generale &#8211; come tale applicabile al referendum consultivo, disciplinato dal titolo II della legge provinciale n. 3/2003, e al referendum abrogativo, disciplinato dal titolo III &#8211; ma non applicabile al referendum propositivo, disciplinato dal titolo I, per il quale invece trova applicazione l&#8217;art. 11, da qualificare come norma speciale e, quindi, prevalente in caso di conflitto fra norme. Dunque il referendum avrebbe dovuto senz&#8217;altro essere indetto entro il 6 novembre 2020 e la circostanza che sia stato sospeso un procedimento che avrebbe dovuto già  essere concluso conferma lo sviamento denunciato dal ricorrente, perchè il Presidente della Provincia ha esercitato un potere ormai esaurito.<br />  <br /> In via subordinata l&#8217;interveniente ha dedotto che, anche a voler accogliere l&#8217;interpretazione prospettata dalla Provincia, non si riesce a comprendere quando l&#8217;impugnata ordinanza cesseà  di produrre i propri effetti; ciò in quanto, ai sensi dell&#8217;art. 22 della legge provinciale n. 3/2003, nessun referendum propositivo può svolgersi nel periodo compreso tra aprile 2021e gennaio 2022; pertanto il referendum per cui  causa dovrebbe svolgersi nel periodo compreso tra febbraio e maggio 2022, ossia a distanza di ben due anni dalla presentazione della relativa proposta.<br />  <br /> Infine l&#8217;interveniente ha evidenziato che &#8211; come dedotto dal ricorrente &#8211; il potere di sospendere la procedura referendaria ha carattere eccezionale potendo essere esercitato solo in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale; pertanto la sospensione della procedura de qua avrebbe richiesto «un mirato intervento legislativo».<br />  <br /> 9. Alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 le parti sono state avvisate della possibilità  di definizione del giudizio con sentenza resa ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.. Quindi il ricorso  stato trattenuto in decisione, ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e modificato con decreto legge n. 183 del 2020.<br />  <br /> DIRITTO<br />  <br /> 1. In via preliminare, sussistono i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm. secondo il quale &#8220;In sede di decisione della domanda cautelare, purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall&#8217;ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell&#8217;istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. &#8230;&#8221;.<br />  <br /> Le notifiche del ricorso sono state eseguite in data 15 febbraio 2021, il contraddittorio  integro, essendo state evocate in giudizio tutte le parti necessarie, l&#8217;istruttoria  completa e le parti costituite non hanno manifestato l&#8217;intenzione di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.<br />  <br /> 2. Sempre in via preliminare il Collegio ritiene priva di fondamento l&#8217;eccezione di inammissibilità  dell&#8217;intervento in giudizio di Slow Food Trentino Alto Adige &#8211; SÃ¼dtirol, sollevata dalla Provincia sul presupposto che si tratti di un&#8217;associazione il cui oggetto statutario non ha diretta attinenza con gli obiettivi del referendum per cui  causa.<br />  <br /> L&#8217;intervento adesivo dipendente, di cui all&#8217;art. 28, comma 2, cod. proc. amm. non determina alcun ampliamento del thema decidendum e, proprio per questa ragione, può essere svolto da chiunque vi abbia interesse. Inoltre non  contestato che l&#8217;interveniente &#8211; associazione dotata di autonomia giuridica, costituente la struttura organizzativa regionale di Slow Food Italia &#8211; persegua l&#8217;obiettivo di «promuovere il diritto al cibo buono, pulito e giusto per tutti: bontà  organolettica, sostenibilità  ecologica dei processi produttivi, distributivi e di consumo, rispetto della giustizia sociale e della dignità  di tutte le persone coinvolte nella filiera alimentare». Dunque, stante la coincidenza tra questo obiettivo e l&#8217;oggetto del referendum per cui  causa, non si ravvisano ragioni ostative all&#8217;ammissione dell&#8217;atto di intervento ad adiuvandum, essendosi l&#8217;associazione interveniente limitata ad aderire alle domande formulate con il ricorso e ad illustrare e sviluppare le censure ivi formulate.<br />  <br /> 3. Parimenti infondata l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse, sollevata dalla Provincia sul presupposto che con l&#8217;impugnata ordinanza non sia stata disposta una sospensione sine die della procedura di indizione del referendum.<br />  <br /> Il dispositivo dell&#8217;ordinanza &#8211; nella parte recante «Disposizioni relative al referendum provinciale propositivo sulla qualificazione come distretto biologico del territorio della Provincia di Trento» &#8211; così recita: «6. in relazione al protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospese fino al 30 aprile 2021 le procedure relative all&#8217;indizione del referendum propositivo sulla qualificazione come distretto biologico del territorio agricolo provinciale, ammesso con deliberazione n. 2 del 6 maggio 2020 della Commissione per il referendum presso il Consiglio provinciale»; «7. allo scadere del termine di sospensione la procedura dovà  riprendere il suo corso onde consentire la consultazione entro i successivi cinque mesi, nel rispetto delle cadenze e fasi previste dalla legge».<br />  <br /> Risulta allora palese l&#8217;interesse a chiedere l&#8217;annullamento dell&#8217;impugnata ordinanza e la condanna del Presidente della Provincia a esercitare il proprio potere-dovere di indizione del referendum convocando i comizi referendari nella finestra temporale febbraio-maggio 2021, alla luce delle seguenti considerazioni.<br />  <br /> La Commissione referendaria con la delibera n. 1 del 23 dicembre 2019 ha ritenuto ammissibile la proposta di referendum e con la successiva delibera n. 2 del 28 aprile 2020 ha dichiarato regolari le 12.848 firme raccolte dal Comitato promotore. Pertanto, come evidenziato dalla Provincia stessa nelle proprie difese, dal giorno 6 maggio 2020 ha iniziato a decorrere il termine di sei mesi previsto dall&#8217;art. 11 della legge provinciale n. 3/2003 per l&#8217;indizione dei comizi referendari. Ciononostante alla scadenza di tale termine semestrale (6 novembre 2020) non risultava fissata la data prescelta per lo svolgimento della consultazione elettorale. Inoltre, sebbene l&#8217;art. 22 della legge provinciale n. 3/2003 disponga che i referendum popolari &#8220;si effettuano una volta all&#8217;anno in una domenica compresa tra il 1° febbraio e il 31 maggio, escludendo le domeniche che coincidono o sono collocate a meno di tre giorni di distanza da festività  civili o religiose&#8221;, il Presidente della Provincia &#8211; invece di fissare la data del referendum all&#8217;interno della finestra temporale compresa tra il 1° febbraio e il 31 maggio 2021 &#8211; ha disposto la sospensione dell&#8217;iter referendario senza fissare una data certa per lo svolgimento della consultazione ed anzi ha utilizzato una formula che risulta foriera di ulteriore incertezza.<br />  <br /> Ã‰ ben vero che &#8211; come rimarcato in memoria dalla Provincia &#8211; nel dispositivo del provvedimento si precisa che allo scadere del termine di sospensione, ossia alla data del 30 aprile 2021 (data fissata tenendo conto della delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, con cui lo stato di emergenza  stato per l&#8217;appunto prorogato fino al 30 aprile 2021), «la procedura dovà  riprendere il suo corso onde consentire la consultazione entro i successivi cinque mesi»; tuttavia nel dispositivo viene invocata altresì l&#8217;esigenza di rispettare le «cadenze e fasi previste dalla legge», tra le quali  senz&#8217;altro da ricomprendere anche la finestra temporale compresa tra il 1° febbraio e il 31 maggio. Dunque, considerato che il termine di cinque mesi decorrente dal 30 aprile 2021 scade il 30 settembre 2021, non si riesce a comprendere come possa essere rispettata la previsione dell&#8217;art. 22 della legge provinciale n. 3/2003 e, quindi, il ricorrente ha ragione di dolersi non solo perchè nell&#8217;impugnata ordinanza non  stata indicata la data del referendum, ma perchè, nella sostanza  stata disposta una sospensione sine die della procedura referendaria in itinere.<br />  <br /> 4. Ancora in via preliminare il Collegio osserva che, mancando nel ricorso un&#8217;espressa graduazione dei motivi, l&#8217;esame delle suesposte censure può iniziare da quelle dedotte con il terzo ed il quarto motivo, con le quali il ricorrente &#8211; facendo leva sulle disposizioni dall&#8217;art. 47, commi 2 e 5, dello Statuto speciale, che prevedono una &#8220;procedura rafforzata&#8221; per le leggi in materia di &#8220;esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo&#8221;, nonchè sulla disciplina del referendum propositivo posta dalla legge provinciale n. 3/2003, che fissa i termini per lo svolgimento dei referendum e prevede la possibilità  di sospendere l&#8217;iter referendario solo in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale, e sulla disciplina posta dagli articoli 2 della legge n. 241/1990 e 3 della legge provinciale n. 3/2003, che prevedono l&#8217;obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso &#8211; contesta radicalmente la possibilità  di adottare provvedimenti del tipo di quello impugnato, che vadano a derogare alla disciplina fissata dalla legge provinciale n. 3/2003, sospendendo una procedura in itinere e rinviando lo svolgimento della consultazione ad un dies incertus, quantomeno nel quando.<br />  <br /> 5. Tali censure non possono essere accolte, sia perchè non tengono conto del fatto che, come evidenziato nella seconda delle premesse dell&#8217;impugnata ordinanza, tale provvedimento  stato emanato nell&#8217;esercizio del potere di cui all&#8217;art. 52, comma 2, dello Statuto speciale, che prevede l&#8217;adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell&#8217;interesse delle popolazioni di due o più comuni; sia perchè deve senz&#8217;altro ammettersi &#8211; quantomeno in astratto &#8211; la possibilità  che un&#8217;ordinanza contingibile e urgente vada ad incidere su una procedura in itinere come quella per cui  causa, con l&#8217;effetto di dilazionare lo svolgimento della consultazione referendaria.<br />  <br /> 6. Come noto, le ordinanze contingibili e urgenti &#8211; ivi comprese quelle di cui all&#8217;art. 52, comma 2, dello Statuto speciale &#8211; sono espressione di un potere pubblicistico extra ordinem, nel senso che possono essere adottate in base a specifiche previsioni di legge (in questo senso le ordinanze contingibili e urgenti possono essere comunque definite provvedimenti &#8220;nominati&#8221;) per fronteggiare eccezionali ed imprevedibili situazioni di pericolo, imminente e grave, di lesione a preminenti interessi generali di rilevanza costituzionale (come il diritto alla salute), ossia situazioni non tipizzabili, per le quali il legislatore non può configurare, a monte, poteri di intervento tipici.<br />  <br /> Dunque, come più volte evidenziato da una consolidata e condivisibile giurisprudenza (da ultimo, con specifico riferimento ad un&#8217;ordinanza contingibile e urgente adottata a fronte dell&#8217;emergenza sanitaria da Covid-19, cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18 dicembre 2020, n. 2075), mentre in via ordinaria il potere di emanare provvedimenti amministrativi soggiace al rispetto del principio di legalità  &#8220;sostanziale&#8221;, a mente del quale la norma attributiva del potere amministrativo deve determinarne oltre al fine perseguito anche contenuto e modalità  dei provvedimenti adottati nell&#8217;esercizio del potere stesso; invece per le situazioni emergenziali l&#8217;ordinamento, in deroga al predetto principio, prevede soltanto l&#8217;Autorità  competente ad emanare i provvedimenti e i fini cui essi sono preordinati, lasciando all&#8217;Autorità  stessa il compito di determinare contenuto e modalità  del singolo provvedimento (in questo senso le ordinanze contingibili e urgenti possono essere definite provvedimenti &#8220;atipici&#8221;).<br />  <br /> Alla ragion d&#8217;essere delle ordinanze contingibili e urgenti consegue che sono condizioni per l&#8217;adozione di provvedimenti della specie la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente, non fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall&#8217;ordinamento, la provvisorietà  e la temporaneità  dei suoi effetti e la proporzionalità  delle misure prescelte. Non , quindi, legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti, o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità  di porre in essere un intervento non rinviabile. Inoltre tale potere di ordinanza presuppone situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo la cui sussistenza deve essere accertata attraverso un&#8217;istruttoria adeguata e suffragata da congrua motivazione, poichè solo in ragione di tali situazioni si può giustificare la deviazione dal principio di tipicità  degli atti amministrativi e la possibilità  di derogare alla normativa vigente, stante la configurazione residuale, a chiusura del sistema, di tale tipologia di provvedimenti.<br />  <br /> In definitiva, la deroga al principio di legalità  &#8220;sostanziale&#8221;, resa necessaria dall&#8217;esigenza di assicurare una maggiore duttilità  all&#8217;azione dell&#8217;Amministrazione,  giustificabile soltanto all&#8217;esito di un complessivo bilanciamento di tutti gli interessi in gioco.<br />  <br /> 7. Per quanto interessa in questa sede, non sfugge alla capacità  derogatoria delle ordinanze contingibili e urgenti neppure la disciplina dei referendum propositivi provinciali, posta dalla legge provinciale n. 3/2003 (per l&#8217;appunto recante &#8220;Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali&#8221;) in attuazione dell&#8217;art. 47, comma 2, dello Statuto, secondo il quale &#8220;In armonia con la Costituzione e i princìpi dell&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l&#8217;osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità  di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l&#8217;approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità  e di incompatibilità  con le predette cariche, nonchè l&#8217;esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo&#8221;.<br />  <br /> E&#8217; ben vero che, come rimarcato dal ricorrente, in forza di tale disposizione statutaria e di quella del comma 5 dello stesso art. 47 &#8211; secondo la quale &#8220;Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina  prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non  promulgata se non  approvata dalla maggioranza dei voti validi&#8221; &#8211; anche le leggi in materia di &#8220;esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo&#8221;, al pari di quelle nella materia elettorale, sono oggetto di una &#8220;procedura rafforzata&#8221;, sì da garantirne la prioritaria valenza costituzionale. Tuttavia  altrettanto vero che una norma di pari rango del predetto art. 47 &#8211; qual  l&#8217;art. 52, comma 2, dello Statuto speciale &#8211; attribuisce espressamente al presidente della Provincia il potere di adottare &#8220;provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell&#8217;interesse delle popolazioni di due o più comuni&#8221;, senza prevedere limiti di sorta alla capacità  derogatoria di tali provvedimenti, con la conseguenza che tali limiti vanno desunti dalla consolidata giurisprudenza innanzi richiamata.<br />  <br /> Non può, quindi, astrattamente negarsi &#8211; aderendo alla tesi sostenuta dal ricorrente e dall&#8217;interveniente &#8211; che, se ricorrono i presupposti per l&#8217;adozione di un&#8217;ordinanza contingibile e urgente, attraverso un provvedimento della specie sia possibile sospendere una procedura referendaria in itinere (a dispetto dell&#8217;art. 21, comma 2, della legge provinciale n. 3/2003, che prevede possibilità  di disporre la sospensione della procedura referendaria solo nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio provinciale), o addirittura cancellare la data già  fissata per lo svolgimento della consultazione referendaria.<br />  <br /> 8. Le considerazioni che precedono non possono però essere spinte &#8211; giova rimarcarlo sin d&#8217;ora &#8211; al punto di negare qualsiasi valenza alla &#8220;procedura rafforzata&#8221; di cui dell&#8217;art. 47, commi 2 e 5, dello Statuto speciale nell&#8217;ambito della delicata operazione di bilanciamento degli interessi che l&#8217;Amministrazione deve svolgere ogniqualvolta l&#8217;adozione di un&#8217;ordinanza contingibile e urgente vada ad incidere, comprimendolo, su un diritto costituzionalmente garantito come il diritto di voto, indipendentemente dal fatto che si tratti del voto espresso in una consultazione elettorale per il rinnovo degli organi rappresentativi degli enti territoriali o del voto espresso in una consultazione referendaria.<br />  <br /> Proprio la previsione di tale &#8220;procedura rafforzata&#8221; &#8211; unitamente alla circostanza che nel corpo dell&#8217;art. 47, commi 2, dello Statuto speciale la legge provinciale che disciplina &#8220;la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità  di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l&#8217;approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità  e di incompatibilità  con le predette cariche&#8221;  accostata alla legge provinciale che disciplina &#8220;l&#8217;esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo&#8221; &#8211; vale a dimostrare la palese infondatezza delle difese della Provincia, sia nella parte in cui mirano a svilire il rilievo costituzionale del voto espresso nelle consultazioni referendarie, sul presupposto che «le elezioni amministrative sono di portata basilare e generale per la vita della comunità , mentre puntuale e circoscritta  quella del referendum», sia nella parte in cui mirano ad esaltare (quello che la dottrina definisce) il c.d.&#8221;totem del diritto alla salute&#8221; per mortificare altri diritti fondamentali (ivi compreso il diritto di voto), sul presupposto che l&#8217;Amministrazione, quando il presupposto di un ordinanza contingibile e urgente  uno stato di emergenza come quello dovuto alla pandemia da Covid 19, « chiamata a bilanciare tra loro anche i diritti fondamentali di rango costituzionale, operando una valutazione che vede necessariamente al primo posto quello della salute».<br />  <br /> In definitiva, la disciplina posta dell&#8217;art. 47, commi 2 e 5, dello Statuto speciale &#8211; pur non potendo indurre l&#8217;interprete a ritenere che non sia consentito derogare nel caso singolo, a mezzo di un&#8217;ordinanza contingibile e urgente (semprechè ne ricorrano i presupposti), alla disciplina relativa alle consultazioni referendarie posta della legge provinciale n. 3/2003 &#8211; porta però a ritenere che nel bilanciamento dei contrapposti interessi, quand&#8217;anche venga il rilievo il diritto alla salute, ogni limitazione o compressione, anche temporanea, del diritto di voto in una consultazione, referendaria o elettorale che sia, deve costituire l&#8217;extrema ratio e, come tale,  giustificabile solo a condizione che l&#8217;Amministrazione dimostri in concreto, attraverso una &#8220;motivazione rafforzata&#8221;, l&#8217;insussistenza di valide alternative.<br />  <br /> 9. Parimenti infondato  il secondo motivo di ricorso, con cui viene dedotto che &#8211; avendo il Presidente della Provincia assoggettato una scelta puramente amministrativa e strettamente disciplinata dalla legge, qual  quella relativa alla fissazione della data del referendum in questione, a ragioni di ordine puramente politico &#8211; l&#8217;impugnata ordinanza  illegittima perchè affetta da sviamento dal fine tipico del potere attribuito dall&#8217;art. 52, comma 2, dello Statuto speciale.<br />  <br /> Secondo una consolidata giurisprudenza, anche di questo Tribunale (ex multis, T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 17 giugno 2019, n. 89), il vizio di eccesso di potere per sviamento si configura in presenza di una comprovata divergenza fra l&#8217;atto e la sua funzione tipica, ossia laddove il potere sia esercitato per finalità  diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, in particolare quando l&#8217;atto  stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico; peraltro tale grave censura va supportata con precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell&#8217;atto dalla sua funzione tipica, di talchè la parte ricorrente non può limitarsi a formulare una mera supposizione circa l&#8217;intento sviato dell&#8217;Amministrazione.<br />  <br /> Venendo all&#8217;impugnata ordinanza, nella parte relativa al referendum per cui  causa,  supportata da un&#8217;articolata motivazione ove viene evidenziato che: A) la tempistica prevista dalla legge provinciale n. 3/2003 «imporrebbe la prosecuzione degli adempimenti amministrativi già  avviati e necessari a rendere possibile la consultazione referendaria nella seconda metà  del prossimo mese di maggio del corrente anno, data questa compatibile con la previsione normativa di cui trattasi, e che su tale tempistica dovrebbe innestarsi la formale indizione del referendum attraverso decreto del Presidente della Provincia da adottarsi tra i 60 e i 50 giorni antecedenti alla data della votazione: quindi, tra fine marzo ed inizio aprile 2021; nel rispetto dei termini tassativi di legge, nella attuale fase prodromica si dovrebbe, quindi, procedere alla predisposizione di tutto il materiale necessario alla votazione (cartoline-avviso per l&#8217;invito degli elettori residenti all&#8217;estero ed invio delle stesse agli elettori aventi diritto, schede elettorali, verbali delle operazioni elettorali, tabelle di scrutinio, ecc.), materiale da stamparsi in migliaia di copie con la data prevista per la votazione e che diverrebbe, perciò, inservibile qualora, più a ridosso della data fissata per la consultazione, dovesse rendersi necessario un rinvio»; B) «la consultazione referendaria, che prevede il personale afflusso alle urne di migliaia di elettori, deve potersi svolgere in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini»; C) «l&#8217;attuale andamento della pandemia non consente di fare previsioni attendibili circa la sua evoluzione nei prossimi mesi, visto altresì che il programma di vaccinazione  solo alla sua fase di avvio»; D) sussiste la necessità  di intervenire sia «al fine di evitare, con riferimento all&#8217;espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità  sociale al dì sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus», sia perchè la fase preparatoria del referendum, attualmente in corso, «comporta un onere finanziario assai elevato per la comunità » e deve «essere sospesa in virtà¹ della attuale situazione di incertezza legata allo stato dell&#8217;attuale emergenza sanitaria». In definitiva, il Presidente della Provincia ha ravvisato «l&#8217;opportunità  di adottare sin da ora un provvedimento sospensivo dell&#8217;intera procedura referendaria, sia in ragione del rischio che un consistente impegno finanziario possa rivelarsi inutile qualora si dovesse procedere più avanti al rinvio dell&#8217;operazione elettorale, sia per le prevedibili difficoltà  organizzative a carico dei Comuni, oltre che della Provincia, sia per garantire che la votazione possa svolgersi attraverso una regolare affluenza alle urne da parte degli elettori aventi diritto in condizioni di sicurezza per la salute degli stessi».<br />  <br /> Poste tali premesse, da un lato, non vi  motivo per dubitare che &#8211; come rimarcato dalla Provincia nelle proprie difese &#8211; l&#8217;impugnata ordinanza sia stata adottata al fine di soddisfare la pressante esigenza di tutelare l&#8217;incolumità  della popolazione trentina, nonchè la concomitante esigenza di evitare lo spreco di risorse pubbliche, ossia per perseguire finalità  tipiche del provvedimento. La grave emergenza sanitaria determinata dalla pandemia tuttora in atto  un fatto notorio, così come costituiscono fatti notori i potenziali pericoli connessi all&#8217;afflusso di un elevato numero di elettori alle urne e gli elevati oneri, economici e organizzativi, connessi allo svolgimento di una consultazione referendaria.<br />  <br /> Dall&#8217;altro lato, non risulta adeguatamente provata la tesi del ricorrente secondo la quale l&#8217;impugnata ordinanza sarebbe solo l&#8217;ultimo dei «molteplici tentativi» posti in essere dal Presidente della Provincia «per boicottare di fatto il referendum», impedendone lo svolgimento. A tal proposito non  condivisibile l&#8217;affermazione del ricorrente secondo la quale l&#8217;intento sviato del Presidente della Provincia sarebbe dimostrato innanzi tutto dal fatto che, ai sensi dell&#8217;art. 11 della legge provinciale n. 3/2003, la data della consultazione referendaria avrebbe senz&#8217;altro dovuto essere fissata nei sei mesi successivi alla comunicazione di cui all&#8217;art. 10, comma 3, della legge provinciale n. 3/2003, ossia entro la data del 6 novembre 2020.<br />  <br /> Tale tesi  stata ulteriormente sviluppata dall&#8217;associazione interveniente, secondo la quale l&#8217;art. 22 della legge provinciale n. 3/2003 andrebbe qualificato come una norma generale, applicabile tanto al referendum consultivo, disciplinato dal titolo II della legge provinciale n. 3/2003, quanto al referendum abrogativo, disciplinato dal titolo III della legge stessa, ma non applicabile al referendum propositivo, disciplinato dal titolo I della legge provinciale n. 3/2003, per il quale opererebbe la disposizione speciale art. 11, per l&#8217;appunto ricompresa nel titolo I.<br />  <br /> Le considerazioni dall&#8217;associazione interveniente non sono però condivisibili. L&#8217;art. 17, comma 4, della legge provinciale n. 3/2003 prevede espressamente che al referendum consultivo &#8220;si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I per il referendum propositivo&#8221;, così come l&#8217;art. 18, comma 15, della legge provinciale n. 3/2003 dispone che, per quanto non previsto da questo articolo, al referendum abrogativo &#8220;si applica, in quanto compatibile, il titolo I relativo al referendum propositivo&#8221;. Dunque &#8211; posto che non si ravvisano ragioni di incompatibilità  tali da rendere inapplicabile la disposizione dell&#8217;art. 11 della legge provinciale n. 3/2003 al referendum consultivo ed a quello abrogativo &#8211; non si comprende perchè a tali tipi di referendum dovrebbe applicarsi soltanto l&#8217;art. 22 della medesima legge, che invece appare applicabile ad ogni tipo di referendum in quanto testualmente dispone con riferimento ai &#8220;referendum popolari previsti da questa legge&#8221; (ossia con formula idonea a ricomprendere tanto il referendum consultivo e quello abrogativo, quanto il referendum propositivo), mentre l&#8217;art. 11 della legge provinciale n. 3/2003 dovrebbe trovare applicazione solo per il referendum propositivo, quando invece l&#8217;art. 17, comma 4, e l&#8217;art. 18, comma 15, di tale legge rendono il medesimo art. 11 applicabile anche al referendum consultivo e a quello abrogativo.<br />  <br /> Coglie invece nel segno la Provincia quando nelle proprie difese osserva che, come emerge proprio dal caso in esame, la disposizione dell&#8217;art. 11 della legge provinciale n. 3/2003 e quella dell&#8217;art. 22 della stessa legge non sono ben coordinate tra loro. Difatti nella fattispecie in esame la fissazione della data del referendum entro il 6 novembre 2020 avrebbe comportato la violazione dell&#8217;art. 22, mentre la fissazione della data nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 maggio 2021 comporterebbe comunque il mancato rispetto del predetto termine di sei mesi.<br />  <br /> Ritiene allora il Collegio che &#8211; fermo restando l&#8217;auspicio che il legislatore provinciale intervenga quanto prima per porre rimedio all&#8217;evidenziato difetto di coordinamento &#8211; allo stato le predette disposizioni vadano interpretate nel senso che la data della consultazione referendaria deve essere fissata nei sei mesi successivi alla comunicazione di cui all&#8217;art. 10, comma 3, della legge provinciale n. 3/2003, purchè tale data ricada nella finestra temporale 1° febbraio e il 31 maggio; in caso contrario si rende comunque necessario fissare la data della consultazione entro tale finestra temporale, anche se ciò comporta lo sforamento del predetto termine semestrale. Dunque il mancato rispetto del predetto termine semestrale non integra, di per sè, la prova dell&#8217;asserito atteggiamento ostruzionistico del Presidente della Provincia.<br />  <br /> Nè tantomeno può ritenersi che la prova di tale atteggiamento ostruzionistico sia integrata dalla circostanza che, nell&#8217;ambito dell&#8217;iter per l&#8217;approvazione della legge finanziaria provinciale,  stato già  esperito un tentativo (non andato a buon fine) di rinviare la consultazione referendaria. Vi  infatti motivo di ritenere che tale tentativo sia stato determinato dalle medesime ragioni evidenziate nell&#8217;impugnata ordinanza, le quali &#8211; come innanzi evidenziato &#8211; non configurano alcun intento sviato.<br />  <br /> 10. Diverse considerazioni valgono per il primo ed il quinto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perchè mirano a dimostrare che nella fattispecie in esame il bilanciamento tra interessi di rango costituzionale quantomeno pari &#8211; come il diritto di voto, affermato e garantito dall&#8217;art. 48 Cost., ed il diritto alla salute, affermato e garantito dall&#8217;art. 32 Cost. &#8211; non  stato correttamente operato e che, in ogni caso, l&#8217;impugnata ordinanza non  supportata da una motivazione che dimostri adeguatamente la prevalenza dell&#8217;esigenza di tutelare l&#8217;incolumità  della popolazione trentina e della concomitante esigenza di prevenire il rischio di uno spreco di denaro pubblico sull&#8217;obbligo di garantire lo svolgimento della consultazione referendaria nei tempi previsti dalla legge provinciale n. 3/2013.<br />  <br /> Secondo la tesi del ricorrente, stante il prioritario rilievo che in uno Stato democratico assume il diritto di voto, anche laddove si tratti di una consultazione referendaria, in presenza di due possibili opzioni &#8211; quella che impedisce l&#8217;esercizio di tale diritto, o comunque lo procrastina sine die, e quella che ne consente l&#8217;esercizio nel rispetto dei tempi prestabiliti dalla legge, pur nel rispetto di protocolli di sicurezza idonei a tutelare la salute pubblica (così come  avvenuto nel caso delle elezioni amministrative dello scorso autunno, allorquando un corretto bilanciamento degli interessi ha comportato l&#8217;apertura dei seggi con applicazione di rigide norme di distanziamento sociale e di protezione individuale) &#8211; il Presidente della Provincia « tenuto a scegliere quella che maggiormente facilita e promuove l&#8217;esercizio del diritto di voto e l&#8217;adempimento del dovere di voto».<br />  <br /> Dunque, secondo il ricorrente, l&#8217;impugnata ordinanza  frutto di un errato bilanciamento tra interessi e comunque non  adeguatamente motivata perchè: A) sono state invocate presunte difficoltà  organizzative, connesse all&#8217;obbligo di indicare sulle schede e sull&#8217;ulteriore materiale necessario per la votazione con la data fissata per la consultazione referendaria e tale materiale diverrebbe inservibile qualora dovesse rendersi necessario un rinvio della consultazione, mentre « del tutto evidente che il problema potrebbe riguardare solo la data, che potrebbe essere omessa nella stampa ed aggiunta successivamente con un timbro datario»; B) il generico riferimento all&#8217;esigenza di evitare uno spreco di denaro pubblico non giustifica l&#8217;adozione di un provvedimento che sospende in via amministrativa l&#8217;esercizio di un diritto di primario rilievo costituzionale, qual  il diritto di voto; C)  stata invocata una generica esigenza di prevenzione generale, connessa all&#8217;attuale emergenza sanitaria, ma non  provata «l&#8217;esistenza di una correlazione tra lo svolgimento della consultazione referendaria e l&#8217;aumento del rischio per la salute pubblica», senza considerare che le elezioni amministrative si sono regolarmente tenute nell&#8217;autunno del 2020, allorquando la pandemia era in piena fase espansiva e non vi era ancora la disponibilità  dei vaccini oggi in distribuzione, così come non  stato considerato che attualmente &#8211; pur a fronte di possibili rischi di diffusione del virus, connessi ai possibili assembramenti di persone &#8211; sono aperti luoghi di pubblico interesse, come le scuole, i luoghi di culto e i supermercati, mentre in questi casi il bilanciamento tra i contrapposti interessi si  correttamente tradotto nella predisposizione di protocolli di prevenzione, basati sul distanziamento personale e sull&#8217;utilizzo di dispositivi di protezione individuali.<br />  <br /> Pur avendo la Provincia replicato con molteplici argomenti, il Collegio &#8211; premesso che (a differenza di quanto sembra lasciar intendere la Provincia con le difese svolte nella memoria depositata in data 8 marzo 2021) la legittimità  dell&#8217;impugnata ordinanza e, in particolare, il bilanciamento di interessi operato dal Presidente della Provincia devono in questa sede essere scrutinati (giova precisarlo) solo ed esclusivamente alla luce del quadro epidemiologico esistente alla data 15 gennaio 2021, ossia senza tener conto dell&#8217;evoluzione del quadro epidemiologico stesso successiva a tale data (e dei conseguenti provvedimenti adottati, a livello statale e provinciale, per fronteggiare l&#8217;emergenza sanitaria) &#8211; ritiene che le censure in esame siano fondate e vadano accolte alla luce delle seguenti considerazioni.<br />  <br /> 11. Quanto al bilanciamento di interessi operato dal Presidente della Provincia, occorre preliminarmente rammentare che nella giurisprudenza della Corte costituzionale il giudizio di bilanciamento  da tempo conosciuto e praticato come strumento indispensabile per l&#8217;attuazione di una Costituzione pluralista come quella italiana, che accoglie una concezione c.d. &#8220;dignitaria&#8221; dei diritti, ossia una concezione secondo la quale ciascun diritto fondamentale non  affermato in termini assoluti, ma si inserisce in un tessuto costituzionale complesso in cui altri interessi, parimenti costituzionalmente protetti, possono legittimamente limitarne la portata.<br />  <br /> Emblematico al riguardo  il caso dell&#8217;ILVA di Taranto, affrontato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2013. Nella fattispecie, a fronte dell&#8217;interruzione delle attività  delle acciaierie ILVA, ordinata dal giudice a tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, si poneva l&#8217;esigenza di preservare un&#8217;attività  economica di grande rilievo nel tessuto economico e sociale italiano ed europeo, soprattutto per l&#8217;elevato numero di posti di lavoro messi a rischio dagli effetti irreversibili dello spegnimento dell&#8217;altoforno ordinato dal giudice. Anche in questo caso (come in quello oggetto della presente controversia) la Corte si  trovata al cospetto di diritti di rilevanza costituzionale in conflitto tra loro: il diritto alla salute e all&#8217;ambiente, da un lato, e il diritto al lavoro e all&#8217;esercizio delle attività  economiche, dall&#8217;altro.<br />  <br /> Ebbene, a fronte di tale situazione, la Consulta ha affermato che: «Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non  possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre &#8220;sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro&#8221; (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l&#8217;illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe &#8220;tiranno&#8221; nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità  della persona». Per questi motivi &#8211; prosegue la Corte &#8211; «La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come &#8220;primari&#8221; dei valori dell&#8217;ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorchè costituzionalmente tutelati, non già  che gli stessi siano posti alla sommità  di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perchè dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato &#8211; dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo &#8211; secondo criteri di proporzionalità  e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale».<br />  <br /> La conferma del fatto che i principi affermati dalla Corte costituzionale nel caso dell&#8217;ILVA di Taranto non possono essere obliterati neppure a fronte di un delicato contesto emergenziale come quello determinato dalla pandemia in atto &#8211; ciò in quanto lo stato di emergenza sanitaria non può comportare l&#8217;accesso a &#8220;legalità  parallele e alternative&#8221; a quella che si rinviene nella Costituzione &#8211; si rinviene in una recentissima pronuncia del T.A.R. per la Calabria (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18 dicembre 2020, n. 2075, cit.), avente ad oggetto un&#8217;ordinanza contingibile e urgente con cui  stata disposta con effetto su tutto il territorio della Regione Calabria la sospensione di tutte le attività  scolastiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado dal 16 al 28 novembre 2020.<br />  <br /> Posto che anche in questo caso il Giudice si  trovato al cospetto di diritti di rilevanza costituzionale in conflitto tra loro &#8211; il diritto alla salute, da un lato, e il diritto all&#8217;istruzione, dall&#8217;altro &#8211; giova riportare i seguenti passi della motivazione della sentenza: «E&#8217; a tutti noto che il diritto alla salute &#8211; unico ad essere anche dichiarato anche interesse della collettività  &#8211; sia al vertice della scala dei valori costituzionali, in quanto consente la fruizione di libertà  e diritti protetti dalla Costituzione, ma il diritto all&#8217;istruzione viene &#8220;poco dietro&#8221; in quanto permette l&#8217;accesso al lavoro su cui la Repubblica  fondata e perchè  strumento ex art. 3 co. 2 Cost. con cui lo Stato, specie in ipotesi di territori più svantaggiati, rimuove le disuguaglianze, &#8220;gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà  e l&#8217;eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l&#8217;effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all&#8217;organizzazione politica, economica e sociale del Paese&#8221;. Anzi, a rigore, la Corte Costituzionale ha precisato che l&#8217;essere il diritto alla salute primario non significa che abbia &#8220;carattere preminente&#8221; rispetto a tutti i diritti della persona in quanto a sommità  di un ordine gerarchico assoluto, ma solo che la salute non possa essere sacrificato ad altri interessi, ancorchè costituzionalmente tutelati. &#8230; Dunque, anche sul piano dell&#8217;intervento amministrativo in ipotesi di conflitto tra i diritti in parola l&#8217;esito non  di necessaria ed automatica soccombenza dell&#8217;istruzione a danno della salute, ma in primo luogo di bilanciamento con praticabilità  di adozione di misure di contemperamento e solo a fronte di impossibilità  di tale &#8220;mediazione&#8221; la soccombenza del diritto all&#8217;istruzione (in presenza)  ammissibile».<br />  <br /> 12. Pertanto &#8211; stante l&#8217;immanente esigenza (più volte sottolineata dalla Corte costituzionale) che la tutela dei diritti sia sempre «sistemica e non frazionata» , esigenza da cui discende che nessun diritto fondamentale  protetto in termini assoluti dalla Costituzione, essendo ogni diritto soggetto a limiti per integrarsi con una pluralità  di altri diritti, giacchè altrimenti diverrebbe (sempre per usare le parole della Consulta) un sorta di &#8220;diritto tiranno&#8221; &#8211; si rende necessario ribadire l&#8217;insostenibilità  delle ricorrenti affermazioni della Provincia (ripetute anche nella memoria depositata in data 8 marzo 2021) volte a svilire il rilievo costituzionale del diritto di voto espresso nelle consultazioni referendarie, a torto considerato dalla Provincia stessa un &#8220;diritto minore&#8221; rispetto al voto espresso nelle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi rappresentativi degli enti territoriali e comunque un diritto destinato a recedere se contrapposto al diritto alla salute della collettività .<br />  <br /> Innanzi tutto non può sottacersi che il referendum  il più importante istituto di democrazia diretta, grazie al quale i cittadini, senza la mediazione degli organi titolari del potere legislativo, possono esprimere la propria volontà  politica. Dunque &#8211; pur essendo innegabile che le elezioni amministrative sono finalizzate ad eleggere i rappresentanti delle comunità  territoriali, mentre un referendum propositivo come quello per cui  causa  finalizzato ad impegnare il Consiglio provinciale a legiferare in un settore specifico e ben circoscritto &#8211; si deve tuttavia ribadire che l&#8217;attuale stato di emergenza sanitaria non giustifica automaticamente ogni tipo di limitazione del diritto di voto nelle consultazioni referendarie sol perchè tale diritto  meno rilevante del diritto di voto nelle consultazioni elettorali; ciò in quanto l&#8217;art. 47 dello Statuto speciale non consente &#8211; a differenza di quanto ritiene la Provincia &#8211; alcuna distinzione (per rango) tra una consultazione elettorale e una consultazione referendaria.<br />  <br /> Inoltre le richiamate affermazioni della Corte costituzionale confermano che l&#8217;Amministrazione, anche quando si trova a dover valutare la sussistenza dei presupposti per l&#8217;adottare di un ordinanza contingibile e urgente che trova il proprio presupposto in uno stato di emergenza come quello dovuto alla pandemia in atto,  comunque chiamata a bilanciare tra loro i diritti fondamentali in gioco, specie laddove si tratti di garantire l&#8217;esercizio del diritto di voto, operando una valutazione che &#8211; a differenza di quanto afferma la Provincia &#8211; non vede necessariamente la prevalenza del diritto alla salute.<br />  <br /> 13. In ragione di quanto precede, ritiene il Collegio che il c.d. &#8220;totem del diritto alla salute&#8221; non possa essere invocato per mortificare altri diritti fondamentali, ivi compreso il diritto di voto, attraverso il quale viene esercitata la sovranità  popolare, tanto nelle consultazioni elettorali, quanto nelle consultazioni referendarie.<br />  <br /> Il prevalente approccio con cui finora  stata per lo più affrontata l&#8217;emergenza sanitaria da Covid-19 &#8211; sia a livello nazionale che a livello locale &#8211; tendenzialmente volto ad affermare l&#8217;assoluta prevalenza del diritto alla salute, reca con sè molte incognite, al punto che potrebbe manifestarsi la deprecabile tentazione di trasformare la gestione extra ordinem dell&#8217;emergenza sanitaria in una abnorme normalità , sospendendo per un tempo indeterminato le garanzie costituzionali. Invece neppure il meritorio intento di preservare la salute pubblica da un virus almeno in parte ancora sconosciuto può giustificare il ricorso ad ogni mezzo giuridico, al di lÃ  e al di sopra dell&#8217;impianto costituzionale. Anzi proprio la circostanza (pure invocata dalla Provincia nelle proprie difese) per cui la convivenza con il virus  verosimilmente destinata a protrarsi per un lungo periodo di tempo, ancora non quantificabile, impone una gestione costituzionalmente orientata dell&#8217;attuale, delicata situazione &#8211; ormai non più rubricabile come mera emergenza sanitaria, configurandosi piuttosto una vera e propria emergenza anche sociale, economica e politica &#8211; perchè quando sono in discussione i diritti fondamentali non vale la regola per cui il fine giustifica il mezzo.<br />  <br /> Pertanto &#8211; pur essendo innegabile che, come evidenziato in memoria dalla Provincia, «in questa fase storica la comunità  tutta  ancora pesantemente impegnata ad affrontare una pandemia causata da un agente virale trasmissibile che, nel giro di poco tempo, ha posto la popolazione mondiale in uno stato di emergenza sanitaria diffusa, ancora purtroppo lungi dall&#8217;essere risolta» &#8211; non può tuttavia sottacersi che manca nell&#8217;impugnata ordinanza una &#8220;motivazione rafforzata&#8221; che dimostri perchè sia stata ritenuta impraticabile l&#8217;opzione volta a consentire lo svolgimento della consultazione referendaria per cui  causa nei tempi prestabiliti dalla legge, pur nel rispetto di protocolli di sicurezza idonei a tutelare la salute pubblica, come invece  avvenuto nel caso delle elezioni amministrative dello scorso autunno, allorquando la pandemia era già  in fase espansiva e non era ancora iniziata la somministrazione dei vaccini.<br />  <br /> Non valgono infatti a spiegare perchè non siano state affatto prese in considerazioni opzioni alternative &#8211; idonee a salvaguardare tanto il diritto di voto, quanto il diritto alla salute &#8211; nè il riferimento al «report settimanale, aggiornato al 5 gennaio 2021, effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità , che per la Provincia Autonoma di Trento individua valori RT per ricovero ospedaliero ed in riferimento alla settimana 28 dicembre 2020 &#8211; 3 gennaio 2021 pari a 0.87 (CI 0.69 &#8211; 1.08) [medio 14 gg]» (cfr. la prima parte della motivazione dell&#8217;impugnata ordinanza), nè la considerazione per cui «la consultazione referendaria, che prevede il personale afflusso alle urne di migliaia di elettori, deve potersi svolgere in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini» (cfr. la parte della motivazione relativa alla sospensione della procedura referendaria).<br />  <br /> Come correttamente osservato dal ricorrente, nella motivazione dell&#8217;impugnata ordinanza  stato altresì evidenziato che (in base alle ordinanze del Ministero della Salute del giorno 8 gennaio 2021 in tema di individuazione delle misure applicabili alle Regioni e alle Province autonome) alla Provincia di Trento «sono applicate in questa fase le misure di cui all&#8217;art. 1 del DPCM 14 gennaio 2021», ossia quelle relative alla c.d. &#8220;zona gialla&#8221;. Quindi la situazione risultante dal predetto report non impedisce attività  che si svolgono in luoghi di pubblico interesse, come le scuole ed i supermercati, e che sono anch&#8217;esse potenziali cause di assembramenti come quelli che si potrebbero verificare ai seggi; e ciò spiega perchè in questi casi il bilanciamento tra i contrapposti interessi si  tradotto nella predisposizione di protocolli di sicurezza, basati sul distanziamento personale e sull&#8217;utilizzo di dispositivi di protezione individuali, come dimostra la disciplina posta con l&#8217;impugnata ordinanza in materia di &#8220;Esercizio dell&#8217;attività  commerciale&#8221; (cfr. i punti 16 e 17 del dispositivo), di &#8220;Gestione in sicurezza dei servizi educativi, ludico-ricreativi e di socializzazione per minori di età  3 mesi /17anni&#8221; (cfr. il punto 41 del dispositivo).<br />  <br /> Manca inoltre una puntuale analisi comparativa tra la situazione epidemiologia relativa all&#8217;autunno del 2020 e quella relativa al periodo in cui  stata adottata l&#8217;impugnata ordinanza, tale da giustificare la scelta operata con tale provvedimento.<br />  <br /> 14. Nè giova alla Provincia invocare la circostanza che il differimento di procedure elettorali per ragioni sanitarie  stato disposto anche dallo Stato, con decreti legge che si sono succeduti a partire dagli ultimi mesi 2020.<br />  <br /> Effettivamente l&#8217;art. 1 del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 (e in particolare i commi 4-terdecies e 4-quinquiesdecies, aggiunti in fase di conversione dalla legge 27 novembre 2020, n. 159) differisce le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell&#8217;art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 e le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali.<br />  <br /> L&#8217;art. 31-quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, aggiunto in fase di conversione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, differisce lo svolgimento delle elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti &#8220;in considerazione della grave recrudescenza dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID e al fine di contenere il carattere particolarmente diffusivo del contagio&#8221;. Un ulteriore differimento delle predette elezioni suppletive  stato previsto dall&#8217;art. 4 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, &#8220;in considerazione del permanere dell&#8217;emergenza da COVD 19 e del quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale&#8221;.<br />  <br /> Da ultimo la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il comunicato stampa n. 5 del 2021 ha reso noto che il Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2021 ha approvato un decreto legge che dispone che «le elezioni previste nell&#8217;anno in corso si svolgano tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021» tenuto conto del «perdurare dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell&#8217;esigenza di evitare fenomeni di assembramento, nonchè di assicurare che le operazioni di voto si svolgano in condizione di sicurezza per la salute dei cittadini, anche in considerazione della campagna vaccinale in corso».<br />  <br /> Osserva però il Collegio che i decreti legge e le relative leggi di conversione sono atti politici, che sfuggono sia all&#8217;obbligo di motivazione, per effetto dell&#8217;espressa previsione dell&#8217;art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990, sia al sindacato di legittimità  del giudice amministrativo, per effetto dell&#8217;espressa previsione dell&#8217;art. 7, comma 1, cod. proc. amm., semprechè non vi sia motivo di dubitare della legittimità  costituzionale degli stessi. Invece le ordinanze contingibili e urgenti sono provvedimenti amministrativi che devono essere adeguatamente motivati, specie laddove (come nel caso in esame) vadano ad incidere su diritti costituzionalmente garantiti e comportino deroghe a norme di legge, e non sfuggono al sindacato di legittimità  del giudice amministrativo, se questi  chiamato (come nel caso in esame) a verificare la sussistenza dei presupposti l&#8217;adozione di provvedimenti extra ordinem della specie.<br />  <br /> Dunque il Presidente della Provincia &#8211; non essendo andato a buon fine il tentativo di rinviare la consultazione referendaria posto in essere in occasione dell&#8217;approvazione della legge finanziaria provinciale, ossia di disporne il rinvio a mezzo di un atto politico &#8211; ha correttamente ritenuto di poter agire in via amministrativa per ottenere il medesimo risultato, ma non ha concretamente dimostrato, attraverso la motivazione del provvedimento impugnato, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per limitare un diritto costituzionalmente tutelato e garantito, qual  il diritto di voto, mediante un&#8217; ordinanza contingibile e urgente.<br />  <br /> 15. Nè tantomeno giova alla Provincia invocare il c.d. principio di precauzione per replicare alla censura secondo la quale un generico riferimento all&#8217;esigenza di prevenzione generale, connessa all&#8217;attuale emergenza sanitaria, non  sufficiente per giustificare la sospensione della procedura di indizione di un referendum.<br />  <br /> In memoria la Provincia ha sostenuto che il concetto di precauzione &#8211; a differenza del concetto di prevenzione (limitazione di rischi oggettivi e provati) &#8211; impone l&#8217;adozione di provvedimenti appropriati al fine di scongiurare i rischi potenziali per la sanità  pubblica, per la sicurezza e per l&#8217;ambiente, senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l&#8217;effettiva esistenza e la gravità  di tali rischi e prima che subentrino più avanzate e risolutive tecniche di contrasto; il principio di precauzione comporta quindi che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un&#8217;attività  potenzialmente pericolosa, l&#8217;azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche.<br />  <br /> Tuttavia anche a tal riguardo vale richiamare quanto affermato dal T.A.R. per la Calabria nella pronuncia innanzi richiamata (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18 dicembre 2020, n. 2075, cit.), che il Collegio integralmente condivide: «Neppure l&#8217;avanzamento della tutela riconosciuto al diritto alla salute tramite il principio di precauzione (art. 191, Par. 2 Trattato FUE, art. 301 codice dell&#8217;ambiente, 107 del Codice del consumo), che consente l&#8217;intervento tutorio da parte di legislatore ed Amministrazione a fronte di solo rischi di danno, può essere invocato oltre ogni limite: l&#8217;intervento in precauzione deve caso essere adottato solo all&#8217;esito dell&#8217;esame dei vantaggi e degli oneri risultanti dall&#8217;azione o dall&#8217;assenza di azione e deve essere proporzionale e non discriminatorio (v. Corte di Giustizia UE, Sez. I, 9 giugno 2016, in C-78/16 e C- 79/16; Comunicazione della Commissione Europea del 2 febbraio 2000 e v. la sopra citata Corte Cost. 85/2013). L&#8217;intervento amministrativo in precauzione presuppone, dunque, l&#8217;esistenza di un rischio specifico all&#8217;esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità  della misura, all&#8217;esito dell&#8217;analisi dei vantaggi e degli oneri dalle stesse derivanti (così Consiglio di Stato, sez. III, 03/10/2019, n. 6655; sez. V, 27/12/2013, n. 6250)».<br />  <br /> In base a tali considerazioni il T.A.R. per la Calabria  pervenuto alla seguente conclusione: «La Regione prescegliendo la strada del &#8220;rischio zero&#8221; per la comunità  scolastica più giovane in esito ad istruttoria sommaria e carente in punto di specifica situazione di rischio &#8211; tra l&#8217;altro senza accompagnare la scelta a concorrenti misure di restrizione di sorta per le comunità  adulte ove il virus circola maggiormente &#8211; ha certamente violato il parametro della proporzionalità : la sospensione del servizio scolastico in presenza, il cui rischio risulta già  sotto controllo con le misure nazionali in atto, ha leso oltre misura il diritto all&#8217;istruzione per i cittadini più giovani arrecando non solo pregiudizio formativo, ma anche psicologico, educativo e di socializzazione (v. i rischi evidenziati dalla Società  Italiana Pediatri) essendo la loro personalità  in via di costruzione, costruzione che la Costituzione vuole avvenga anche ed obbligatoriamente nella &#8220;formazione sociale&#8221; della Scuola».<br />  <br /> Analogamente il Collegio ritiene che nella fattispecie il Presidente della Provincia scegliendo l&#8217;opzione del c.d. &#8220;rischio zero&#8221;, all&#8217;esito di un&#8217;istruttoria sommaria e carente, abbia violato il principio di proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa, che costituisce, come noto, uno dei corollari del principio di buon andamento dell&#8217;amministrazione.<br />  <br /> 16. Parimenti non giova alla Provincia affermare che non risulta violato il principio di proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa perchè non  stata disposta la cancellazione tout court del referendum o una dilazione sine die della data della consultazione, ma solo una sospensione temporanea dell&#8217;iter referendario fino ad una data certa (il 30 aprile 2021), prevedendo nel contempo che il referendum debba svolgersi nei successivi cinque mesi.<br />  <br /> Al riguardo  sufficiente ribadire che nel dispositivo dell&#8217;impugnata ordinanza viene espressamente invocata anche l&#8217;esigenza di rispettare le «cadenze e fasi previste dalla legge», tra le quali  da ricomprendere anche la finestra temporale compresa tra il 1° febbraio e il 31 maggio. Dunque, considerato che il termine di cinque mesi decorrente dal 30 aprile 2021 scade il 30 settembre 2021, non si vede come possa essere rispettata la previsione dell&#8217;art. 22 della legge provinciale n. 3/2003 e, quindi, il ricorrente ha motivo di dolersi del fatto che, nella sostanza, sia stata disposta una sospensione sine die.<br />  <br /> 17. Tenuto conto delle considerazioni sin qui svolte, neppure l&#8217;evidenziata esigenza di prevenire il «rischio che un consistente impegno finanziario possa rivelarsi inutile qualora sì dovesse procedere più avanti al rinvio dell&#8217;operazione elettorale» può assumere decisivo rilievo per giustificare la decisione assunta dal Presidente della Provincia.<br />  <br /> La Provincia ha rimarcato in memoria il considerevole impegno finanziario richiesto per l&#8217;organizzazione della consultazione referendaria in questione (pari a circa 1.800.000,00 euro) e l&#8217;assenza di una ragionevole certezza che nella data individuata la consultazione possa regolarmente svolgersi, stante l&#8217;emergenza sanitaria in atto.<br />  <br /> Ritiene però il Collegio che il pur meritorio, dichiarato intento di prevenire il rischio di uno spreco di denaro pubblico non possa giustificare l&#8217;adozione di un provvedimento come quello impugnato, che non solo sospende in via amministrativa l&#8217;esercizio di un diritto di primario rilievo costituzionale, ma soprattutto determina una perdurante incertezza sulla data di svolgimento della consultazione referendaria, legata alla perdurante incertezza sull&#8217;evoluzione dell&#8217;emergenza epidemiologica. Deve infatti ribadirsi che, quando  in gioco un diritto fondamentale come il diritto di voto, proprio il fatto che la convivenza con il virus  verosimilmente destinata a protrarsi per un lungo periodo di tempo, ancora non quantificabile, rende necessaria una gestione costituzionalmente orientata della situazione emergenziale, ossia l&#8217;adozione di ogni possibile sforzo di carattere organizzativo ed economico per rendere possibile l&#8217;esercizio del diritto.<br />  <br /> 18. Analoghe considerazioni valgono per le esigenze di natura organizzativa (anch&#8217;esse evidenziate nell&#8217;impugnata ordinanza) attinenti alla «predisposizione di tutto il materiale necessario alla votazione &#8230;, materiale da stamparsi in migliaia di copie con la data prevista per la votazione e che diverrebbe, perciò, inservibile qualora, più a ridosso della data fissata per la consultazione, dovesse rendersi necessario un rinvio».<br />  <br /> Il Collegio non intende certo negare che ogni consultazione (elettorale o referendaria che sia) richiede un notevole impegno di carattere organizzativo, oltre che economico, essendo previsti precisi adempimenti, come quelli di cui all&#8217;art.13, comma 1, della legge provinciale n. 3/2013 &#8211; secondo il quale spetta alla Giunta provinciale fornire schede per la votazione &#8220;di tipo unico e di identico colore per ogni referendum&#8221;, predisposte in conformità  al modello B, allegato alla legge stessa, e quindi recanti la data del giorno della votazione &#8211; e adempimenti particolarmente gravosi, come quelli l&#8217;ufficio elettorale di sezione deve porre in essere il giorno stesso fissato per la votazione, puntualmente richiamati in memoria dalla Provincia.<br />  <br /> S&#8217;intende piuttosto evidenziare che il ricorrente &#8211; quando afferma che (stante l&#8217;esigenza di prevenire il rischio di uno spreco di denaro pubblico connesso all&#8217;inutilizzabilità  di schede per le votazioni e moduli predisposti con la data di una consultazione poi annullata a causa di un improvviso aggravamento dell&#8217;emergenza sanitaria) il problema dell&#8217;apposizione della data della consultazione sulle schede e sulla modulistica potrebbe essere risolto omettendo di indicare la data nella fase di stampa ed aggiungendola successivamente con un timbro datario &#8211; non mira a &#8220;banalizzare&#8221; l&#8217;impegno organizzativo richiesto all&#8217;Amministrazione, bensì a dimostrare che in una situazione eccezionale come quella determinata dalla pandemia in atto l&#8217;Amministrazione deve porre in essere ogni possibile sforzo organizzativo per consentire l&#8217;esercizio del diritto di voto, cercando nel contempo di prevenire i rischi connessi alla perdurante incertezza sull&#8217;evoluzione dell&#8217;emergenza epidemiologica (primo tra tutti quello costituito dall&#8217;eventuale annullamento della consultazione fissata per una certa data).<br />  <br /> Del resto, se  astrattamente possibile (come già  evidenziato), in costanza di un&#8217;emergenza sanitaria, adottare un&#8217;ordinanza contingibile ed urgente con cui viene sospesa la procedura di indizione di una consultazione referendaria o addirittura viene annullata una consultazione già  fissata per una certa data, non si vede perchè &#8211; tra le misure che possono e debbono essere adottate per consentire, nonostante l&#8217;emergenza sanitaria in atto, lo svolgimento di una consultazione referendaria &#8211; non possano essere incluse, accanto ai protocolli di sicurezza, anche misure organizzative che vadano a derogare a previsioni di legge come quelle dall&#8217;art.13, comma 1, della legge provinciale n. 3/2013 innanzi richiamate.<br />  <br /> 19. In definitiva, la prima domanda giudiziale proposta dal ricorrente deve essere accolta e, per l&#8217;effetto, si deve disporre l&#8217;annullamento dell&#8217;impugnata ordinanza n. 63 in data 15 gennaio 2021, nella parte in cui  stata disposta la sospensione, fino al 30 aprile 2021, della procedura relativa al referendum propositivo sul distretto biologico, con assorbimento delle restanti censure e conseguente obbligo del Presidente della Provincia di rinnovare la valutazione &#8211; di sua spettanza &#8211; relativa alla fissazione della data del referendum: A) tenendo conto dell&#8217;evoluzione del quadro epidemiologico (con particolare riferimento al territorio della Provincia di Trento), nonchè del fatto che l&#8217;impugnata ordinanza (in quanto non sospesa ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm.) nelle more della pubblicazione della presente sentenza ha comunque prodotto il proprio effetto sospensivo; B) nel rispetto non solo della legge provinciale n. 3/2013, ma anche dalle vigenti disposizioni nazionali, legislative ed amministrative, adottate per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 (cfr. al riguardo l&#8217;ordinanza della Corte costituzionale n. 4 del 2021), ivi comprese le sopravvenute disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 2021; C) in conformità  a quanto precisato nella presente sentenza anche con riferimento alla possibilità  di adottare, ai sensi dell&#8217;art. 52, comma 2, dello Statuto speciale, ordinanze contingibili e urgenti recanti misure in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale n. 3/2013.<br />  <br /> 20. A diverse conclusioni si deve, invece, pervenire con riferimento all&#8217;ulteriore, connessa domanda di condanna del Presidente della Provincia a esercitare il proprio potere-dovere di indizione del referendum convocando i comizi referendari entro la finestra temporale febbraio-maggio 2021.<br />  <br /> E&#8217; ben vero che, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 5 novembre 2014, n. 5479), anche in sede di giurisdizione generale di legittimità  il Giudice amministrativo può emanare ai sensi dell&#8217;art. 34, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. (disposizione che si pone in stretta correlazione con il generale principio di effettività  e pienezza della tutela giurisdizionale amministrativa, nell&#8217;ottica della soddisfazione completa della posizione sostanziale di interesse legittimo di cui si chiede tutela) sentenze di condanna dell&#8217;Amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto. Tuttavia tale articolo precisa che la c.d. azione di adempimento soggiace al doppio limite della necessaria contestualità  con l&#8217;azione di annullamento e dell&#8217;assenza di profili di discrezionalità  amministrativa o tecnica, stante l&#8217;espresso riferimento all&#8217;art. 31, comma 3, cod. proc. amm., contenuto nell&#8217;art. 34, comma 1, lett. c).<br />  <br /> Ne consegue che questo Tribunale, quale &#8220;giudice nell&#8217;amministrazione&#8221; (cfr. al riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004), non può, sostituirsi al Presidente della Provincia nella valutazione allo stesso spettante ai sensi dell&#8217;art. 22, comma 1, della legge provinciale n. 3/2013 e ordinargli di convocare i comizi referendari entro la finestra temporale che si chiude alla data del 31 maggio 2021 (come richiesto dal ricorrente). Spetta infatti al Presidente della Provincia (giova ribadirlo) non soltanto valutare se sia ancora possibile fissare la data del referendum entro il 31 maggio 2021, ma anche rinnovare la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l&#8217;adozione di una nuova ordinanza contingibile e urgente, all&#8217;esito di un attento bilanciamento dei contrapposti interessi.<br />  <br /> 21. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in gioco e dell&#8217;accoglimento solo parziale delle domande giudiziali formulate dal ricorrente, sussistono giusti motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del presente giudizio.<br />  <br /> P.Q.M.<br />  <br /> Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino &#8211; Alto Adige/SÃ¼dtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 19/2021, lo accoglie in parte e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;impugnata ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 63 in data 15 gennaio 2021.<br />  <br /> Spese compensate.<br />  <br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br />  <br /> Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite Microsoft Teams, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell&#8217;articolo 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e modificato con decreto legge n. 183 del 2020, e dell&#8217;art. 4, comma 1, quarto periodo e seguenti del decreto legge n. 28 del 2020, convertito dalla legge n. 70 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />  <br /> Carlo Polidori, Presidente FF, Estensore<br />  <br /> Carlo Buonauro, Consigliere<br />  <br /> Cecilia Ambrosi, Consigliere<br />  <br />    <br />    <br /> IL PRESIDENTE, ESTENSORE <br /> Carlo Polidori  <br />    <br />    <br />    <br />    <br />    <br /> IL SEGRETARIO</div>
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		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2021 n.35</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-5-3-2021-n-35/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-5-3-2021-n-35/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2021 n.35</a></p>
<p>Pres. Flaim &#8211; Est. Polidori Sull&#8217;impossibilità  di mutare in corso di gara l&#8217;originaria dichiarazione relativa alla volontà  di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione a mezzo di avvalimento. Contratti della p.a. &#8211; Avvalimento &#8211; Dichiarazione di avvalersi delle capacità  di altri soggetti &#8211; Modifica della originaria</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-5-3-2021-n-35/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2021 n.35</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Flaim &#8211; Est. Polidori</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;impossibilità  di mutare in corso di gara l&#8217;originaria dichiarazione relativa alla volontà  di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione a mezzo di avvalimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Avvalimento &#8211; Dichiarazione di avvalersi delle capacità  di altri soggetti &#8211; Modifica della originaria dichiarazione &#8211; Successiva dichiarazione di soddisfacimento in proprio dei requisiti &#8211; Impossibilità .</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Qualora l&#8217;operatore economico abbia inequivocabilmente dichiarato, con dichiarazione resa unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione, in tutto o in parte, avvalendosi delle capacità  di altri soggetti (producendo altresì tutta la documentazione all&#8217;uopo richiesta dall&#8217;art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016), deve ritenersi che lo stesso non possa poi, in corso di procedura e men che meno all&#8217;esito di questa, mutare la propria originaria dichiarazione, manifestando l&#8217;intenzione di soddisfare in proprio la richiesta relativa al possesso dei requisiti, anche quando risulti dai servizi già  dichiarati che il concorrente avrebbe potuto fare a meno dell&#8217;avvalimento.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br /> (Sezione Unica)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 147 del 2020, integrato con motivi aggiunti, proposto dalla società  Nivi S.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luca Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </div>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<div style="text-align: justify;">Provincia autonoma di Trento, Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Maria Elena Merlino e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto con l&#8217;avvocato Maria Elena Merlino in Trento, piazza Dante n. 15, presso la sede dell&#8217;Avvocatura della Provincia; <br /> Trentino Riscossioni S.p.A., non costituito in giudizio; </div>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></div>
<div style="text-align: justify;">Fintel Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Sica e Gabriele Bicego, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </div>
<div style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; quanto al ricorso principale, del verbale della terza seduta di gara, svoltasi in data 24 settembre 2020, con cui l&#8217;Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (di seguito APAC), Servizio Appalti, ha aggiudicato alla società  Fintel Engineering S.r.l. la gara per l&#8217;affidamento del <em>&#8220;servizio di notificazione all&#8217;estero di violazioni amministrative, ordinanze-ingiunzioni fiscali con incasso e riversamento dei proventi e relativa rendicontazione&#8221; </em>(Codice CIG: 829475043D), indetta per conto di Trentino Riscossioni S.p.a., nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ed in particolare: A) della nota prot. 585166 del 25 settembre 2020 di comunicazione del suddetto verbale; B) di tutti gli ulteriori verbali (del 10 luglio 2020 e del 21 luglio 2020) e, segnatamente, della decisione di cui al verbale della seconda seduta del 21 luglio 2020, con cui si  disposta la riammissione in gara della società  Fintel Engineering S.r.l., esclusa nella prima seduta; C) della nota del dirigente del Servizio appalti prot. 469357 del 4 agosto 2020; D) della nota del dirigente del Servizio appalti prot 446340 del 27 luglio 2020; E) della nota del direttore generale di Trentino Riscossioni prot. TRS-15/09/2020-00132282/16P del 15 settembre 2020; F) degli atti con i quali si  provveduto ad effettuare la verifica di anomalia dell&#8217;offerta della società  Fintel Engineering S.r.l. e, in particolare, della nota del responsabile del procedimento di Trentino Riscossioni prot. n. 560857 del 15 settembre 2020, con cui si le giustificazioni prodotte dalla società  Fintel Engineering S.r.l. sono ritenute sufficienti a dimostrare la non anomalia dell&#8217;offerta presentata; G) per quanto occorrer possa, del bando, del disciplinare e del capitolato di gara, nonchè delle note di chiarimenti n. 1, 2 e 3 a firma del dirigente del Servizio appalti;<br /> &#8211; quanto al ricorso per motivi aggiunti, della nota dell&#8217;APAC, Servizio appalti AT89978/183-20 in data 24 dicembre 2020, depositata in giudizio e inviata alla ricorrente in data 7 gennaio 2021, con cui  stato comunicato alla società  Trentino Riscossioni che, <em>a seguito dell&#8217;esame della documentazione prodotta dal concorrente Fintel Engineering S.r.l. anche in riferimento alle due ausiliarie Sfety21 e BVCM Collections, sono state concluse con esito positivo le verifiche relative al possesso dei requisiti di partecipazione e all&#8217;assenza dei motivi di esclusione in capo all&#8217;aggiudicatario»</em>, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi gli atti e provvedimenti già  impugnati con il ricorso principale, il <em>provvedimento interno»</em> prot. n. S171/2020/781106/35 in data 3 dicembre 2020, a firma del responsabile del procedimento, e di tutti gli altri atti inerenti le verifiche effettuate dalla stazione appaltante in merito al possesso dei requisiti di partecipazione e all&#8217;assenza dei motivi di esclusione dell&#8217;aggiudicataria Fintel Engineering S.r.l.;<br /> &#8211; quanto al ricorso incidentale, proposto dalla società  Fintel Engineering S.r.l., per l&#8217;annullamento degli atti della procedura di gara impugnati con il ricorso principale e, in particolare, dei verbali del 21 luglio e del 29 settembre 2020, nella parte in cui la società  Nivi S.p.a. non  stata esclusa dalla procedura, nonchè del par. 8 del disciplinare di gara, se interpretato nel senso che, ai fini della prova della formalizzazione dei contratti di avvalimento in momento antecedente a quello di partecipazione alla gara, prevede modalità  diverse ed ulteriori dall&#8217;apposizione della firma digitale sui contratti stessi; e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi comprese le note dell&#8217;APAC n. 446415 del 27 luglio 2020, e AT89978 &#8211; 183/20 del 19 ottobre 2020,<br /> nonchè per l&#8217;accertamento del difetto di legittimazione e/o di interesse al ricorso in capo alla ricorrente principale, con conseguente dichiarazione di inammissibilità  di tutte le domande formulate con il ricorso principale;<br /> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento e della controinteressata Fintel Engineering S.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante <em>&#8220;Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19&#8221;</em> &#8211; convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e modificato con decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 &#8211; ed in particolare l&#8217;articolo 25 rubricato <em>&#8220;Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo&#8221;</em>, il quale prevede che, dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021, per le udienze pubbliche e le camere di consiglio dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni dell&#8217;art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;<br /> Visto il decreto del Presidente del T.R.G.A. di Trento n. 33 del 4 novembre 2020;<br /> Relatore nella pubblica udienza del giorno 25 febbraio 2021, svoltasi con le modalità  da remoto previste dall&#8217;art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del decreto legge n. 28 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 70 del 2020, il consigliere Carlo Polidori e uditi gli avvocati Luca Righi, per la società  ricorrente, Sabrina Azzolini, per la Provincia autonoma di Trento, Marco Sica e Gabriele Bicego per la società  controinteressata, presenti con collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. La società  Nivi S.p.a. (di seguito Nivi) &#8211; operante nel settore dei servizi di recupero crediti in Italia e all&#8217;estero, iscritta all&#8217;albo dei gestori della riscossione dei tributi locali di cui al decreto legislativo n. 446/1997 &#8211; con il ricorso principale in punto di fatto riferisce quanto segue.<br /> Essa ha partecipato alla gara per l&#8217;affidamento del <em>&#8220;servizio di notificazione all&#8217;estero di violazioni amministrative, ordinanze-ingiunzioni fiscali con incasso e riversamento dei proventi e relativa rendicontazione&#8221;</em>, curata dall&#8217;Agenzia per gli appalti e contratti (di seguito APAC) per conto di Trentino Riscossioni S.p.a..<br /> Alla gara ha partecipato, oltre alla ricorrente, solo la controinteressata Fintel Engineering S.r.l. (di seguito Fintel), dichiarando di utilizzare, per quasi tutti i requisiti di capacità  economico-finanziaria e di capacità  tecnico-professionale, un duplice avvalimento, quello prestato dalla società  Safety 21 S.p.a. (di seguito Safety) e quello prestato dalla società  tedesca BVCM Collection B.V. (di seguito BVCM). In particolare, quanto all&#8217;avvalimento di BVCM, Fintel nelle apposite caselle predisposte per la specificazione dei requisiti oggetto di avvalimento ha indicato &#8211; oltre al requisito di capacità  tecnica e professionale di cui al par. 7.3., lettera d), punto 2 del disciplinare, <em>&#8220;servizi nel campo del recupero crediti all&#8217;estero per un importo annuo minimo di Euro 800.000,00&#8221;</em> &#8211; anche quello di cui al par. 7.1., lett. b), <em>&#8220;certificato di iscrizione all&#8217;albo dei gestori delle attività  di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate dei province e dei comuni all&#8217;art. 53, comma 1 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446&#8221;</em>, sebbene tale requisito non potesse essere oggetto di avvalimento, non essendo l&#8217;istituto applicabile ai requisiti di capacità  professionale. Per tale motivo Fintel nella seduta del 10 luglio 2020  stata esclusa dalla gara.<br /> Tuttavia il seggio di gara nella seduta del 21 luglio 2020 ha disposto la riammissione di Fintel, facendo propria la tesi per cui l&#8217;indicato avvalimento per il requisito di cui al par. 7.1., lett. b), doveva intendersi frutto di un mero errore materiale, che l&#8217;interessata poteva rettificare essendo in possesso, anche in proprio, del requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;albo dei gestori dei servizi di riscossione per gli enti locali, come emerso da <em>un&#8217;autonoma verifica d&#8217;ufficio» </em>che il Servizio appalti aveva ritenuto di effettuare perchè il certificato di iscrizione all&#8217;albo prodotto da Fintel in allegato alla propria istanza di riammissione risultava scaduto. A conferma di tale decisione il seggio di gara nel verbale della predetta seduta ha evidenziato come <em>il requisito di idoneità  professionale sia pienamente soddisfatto dal concorrente in proprio, diversamente e a prescindere da quanto erroneamente dichiarato»</em>, e che, nelle more della predetta verifica, Fintel aveva chiesto l&#8217;adozione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm., richiesta accolta con il decreto presidenziale n. 20/2020, con cui  stata disposta la riammissione in gara con riserva, <em>salvo l&#8217;esito del giudizio cautelare in sede collegiale e della susseguente definizione del giudizio nel merito».</em><br /> Nonostante l&#8217;opposizione di Nivi alla riammissione di Fintel, la stazione appaltante ha portato a termine la gara comunicando, all&#8217;esito delle verifiche sull&#8217;anomalia dell&#8217;offerta di Fintel, che quest&#8217;ultima doveva considerarsi aggiudicataria e, quindi, il contratto sarebbe stato stipulato non appena concluso il periodo di <em>stand still</em>, previa effettuazione delle verifiche sul possesso dei requisiti dell&#8217;aggiudicataria e delle imprese ausiliarie. A tal riguardo la stazione appaltante ha più volte ribadito che ogni questione sul possesso dei requisiti da parte di Fintel sarebbe stata affrontata solo prima della stipula del contratto; dunque, nonostante le segnalazioni della ricorrente, la stazione appaltante ha sempre evitato di esprimersi sul possesso dei requisiti generali in capo a Fintel e delle imprese ausiliarie.<br /> Peraltro nell&#8217;ambito di una distinta gara, indetta dal Comune di Albenga per l&#8217;affidamento di un servizio analogo,  stato accertato che Fintel si era avvalsa dell&#8217;ausiliaria Safety (allora denominata Multiservizi S.r.l.), ma la dichiarazione dell&#8217;ausiliaria era risultata non corrispondente al vero, nella parte in cui questa aveva attestato di aver svolto un determinato servizio presso il Comune di Bologna, e ciò ha determinato l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione disposta dal Comune di Albenga in favore di Fintel e la segnalazione all&#8217;ANAC di Fintel e Safety ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 80, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 (provvedimenti confermati dalla sentenza del T.A.R. Liguria n. 677 del 24 settembre 2020, con cui  stato respinto il ricorso proposto da Fintel).<br /> 2. Degli atti impugnati con il ricorso principale Nivi chiede l&#8217;annullamento deducendo i seguenti motivi.<br /> I) <em>Violazione e/o falsa applicazione del par. 8 del disciplinare di gara; violazione e/o falsa applicazione del par. 14 del disciplinare di gara e dell&#8217;art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016; eccesso di potere per travisamento dei fatti, motivazione illogica ed incongrua e sviamento.</em><br /> La riammissione in gara di Fintel  illegittima. Come si legge nel verbale della seduta del 21 luglio 2020 Fintel  stata autorizzata a <em>depenna[re] il riquadro a pag. 3-5»</em> della propria domanda di partecipazione, ove la stessa aveva dichiarato di avvalersi di BVCM anche riguardo al <em>&#8220;certificato di iscrizione all&#8217;albo dei gestori delle attività  di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate dei province e dei comuni all&#8217;art. 53, comma 1 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446&#8221;</em>, pur trattandosi di un requisito per il quale &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016 e del par. 8 del disciplinare di gara &#8211; non  ammesso l&#8217;avvalimento.<br /> In particolare Fintel nell&#8217;istanza di riammissione ha sostenuto che la propria dichiarazione era frutto di un mero errore materiale, che essa avrebbe potuto correggere in quanto, essendo dotata in proprio del requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;albo, non aveva motivo di ricorrere all&#8217;avvalimento. Il seggio di gara ha fatto propria questa tesi, sostituendosi a Fintel nella prova della circostanza da essa riferita, perchè Fintel aveva prodotto un certificato di iscrizione all&#8217;albo scaduto.<br /> Tuttavia la giurisprudenza, riguardo ai limiti entro i quali l&#8217;errore materiale del concorrente può legittimare un intervento correttivo, ha chiarito la necessità  di garantire il rispetto dei principi della par condicio e di autoresponsabilità , in base ai quali il concorrente non può modificare <em>ex post</em>, neppure per asseriti errori, quanto ha dichiarato, perchè la domanda di partecipazione e l&#8217;offerta si cristallizzano al momento della presentazione delle stesse. Costituiscono, inoltre, requisiti essenziali per configurare l&#8217;errore materiale: A) la riconoscibilità  <em>ictu oculi</em> dell&#8217;errore, da parte di chiunque, attraverso la mera lettura dell&#8217;atto che lo contiene; B) la riconoscibilità  <em>ex ante</em> dell&#8217;errore, senza che occorra un&#8217;indagine circa la volontà  del concorrente, nè tanto meno un&#8217;attività  istruttoria da parte dell&#8217;Amministrazione.<br /> Invece non era affatto possibile riconoscere che la dichiarazione di Fintel relativa ai requisiti oggetto di avvalimento era frutto di un errore materiale. Ciò forse sarebbe stato possibile se il modello di domanda predisposto dalla stazione appaltante avesse richiesto solo di barrare una casella; ma non era questo il caso, perchè Fintel, come richiesto dalla <em>lex specialis</em>, ha compilato gli appositi riquadri nei quali ciascun concorrente era chiamato a specificare, per ciascuna impresa ausiliaria, quali requisiti essa avrebbe prestato e, tra questi, ha indicato il <em>certificato di iscrizione all&#8217;albo dei gestori delle attività  di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate dei province e dei comuni all&#8217;art. 53, comma 1 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446»</em>.<br /> Nè rileva che Fintel possedesse in proprio il requisito in questione, come poi emerso a seguito della presentazione dell&#8217;istanza di rettifica. Tale circostanza non risultava dalla domanda di partecipazione alla gara e, oltre ad essere stata evidenziata da Fintel solo nell&#8217;istanza di rettifica,  stata accertata ex post dal Servizio appalti attraverso <em>un&#8217;autonoma verifica d&#8217;ufficio»</em>. Dunque l&#8217;errore  stato riconosciuto solo dopo un&#8217;apposita istruttoria, svolta dall&#8217;Amministrazione attingendo a fonti di conoscenza estranee all&#8217;offerta.<br /> Nè tantomeno può ritenersi che, laddove un concorrente possieda in proprio di un requisito, sia escluso a priori che il medesimo intenda comunque ricorrere all&#8217;avvalimento; ciò in quanto il c.d. avvalimento <em>ad abundantiam</em>  in linea di principio ammissibile, perchè ben potrebbe avere lo scopo di consentire al concorrente, pur dotato del requisito, di avvalersi della collaborazione di altre imprese. L&#8217;avvalimento comporta infatti non solo l&#8217;assunzione di una responsabilità  solidale da parte dell&#8217;ausiliaria, ma anche la messa a disposizione da parte di quest&#8217;ultima di risorse, mezzi e know-how che il concorrente può utilizzare nell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto.<br /> Quanto precede vale a maggior ragione se si considera che i documenti forniti da Fintel in allegato all&#8217;istanza di rettifica &#8211; ossia il contratto di avvalimento con BVCM e la dichiarazione dell&#8217;ausiliaria &#8211; non erano allegati alla domanda di partecipazione, nè in essa menzionati, e quindi non erano utilizzabili per dimostrare la riconoscibilità  dell&#8217;errore. Inoltre trattasi di documenti privi di data certa e, quindi, non vi  prova che non siano stati confezionati da Fintel solo dopo la sua esclusione.<br /> Infine, a differenza di quanto parrebbe desumersi dal verbale della seduta del 21 luglio 2020, la riammissione in gara di Fintel non era affatto imposta dall&#8217;ammissione con riserva disposta dal Presidente di questo Tribunale, perchè il decreto monocratico era soggetto a conferma nella sede cautelare collegiale e comunque non conteneva alcuna indicazione sulla fondatezza dei motivi di ricorso.<br /> II) <em>Violazione e/o falsa applicazione del par. 8 del disciplinare di gara; violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 4, comma 5, della legge provinciale n. 2/2020 e del par. 19 del disciplinare di gara; eccesso di potere per omessa istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento.</em><br /> In applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, introdotte con la legge provinciale n. 2/2020, ai concorrenti non era richiesto di compilare il DGUE, ma solo di specificare l&#8217;eventuale ricorso all&#8217;avvalimento e di indicare al riguardo <em>&#8220;la denominazione dell&#8217;operatore economico di cui si intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento&#8221;</em>; ciò in quanto la verifica dell&#8217;insussistenza di cause di esclusione e del possesso dei requisiti di partecipazione  stata rinviata ad una fase successiva all&#8217;aggiudicazione e riservata al solo aggiudicatario ed all&#8217;eventuale impresa ausiliaria.<br /> Applicando tale disciplina la stazione appaltante ha omesso ogni valutazione sulle reiterate segnalazioni della ricorrente relative ad ulteriori profili di inammissibilità  della domanda di partecipazione di Fintel, ritenendo di doverle esaminare dopo l&#8217;aggiudicazione. Dunque &#8211; non essendo noto se e come la l&#8217;amministrazione stia valutando le predette segnalazioni e non essendo possibile attendere l&#8217;esito delle prescritte verifiche, perchè l&#8217;aggiudicazione  stata già  disposta &#8211; si rende necessario sottoporre al giudizio del Tribunale le ulteriori ragioni per le quali Fintel avrebbe dovuto essere esclusa, fermo restando che le predette segnalazioni ben avrebbero potuto e dovuto essere affrontate anche in corso di gara. Difatti lo stesso art. 19 del disciplinare di gara precisa che <em>&#8220;ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 5, della L.P. n. 2/2020 comunque la stazione appaltante può verificare l&#8217;assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione in qualsiasi momento in capo a qualsiasi concorrente (ed eventuale Impresa ausiliaria) se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara&#8221;</em>, e l&#8217;utilità  di un esame immediato delle predette segnalazioni era palese in presenza delle documentate contestazioni della ricorrente, che &#8211; se valutate immediatamente &#8211; avrebbero potuto evitare un&#8217;aggiudicazione destinata ad essere annullata.<br /> Il primo degli ulteriori profili di inammissibilità  dell&#8217;offerta di Fintel emerge dalla documentazione relativa all&#8217;avvalimento prestato da BVCM, prodotta in allegato alla suddetta istanza di rettifica (contratto di avvalimento e dichiarazione dell&#8217;ausiliaria).<br /> Il par. 8 del disciplinare richiedeva ai concorrenti, in caso di avvalimento, di indicare solo <em>&#8220;la denominazione dell&#8217;operatore economico di cui si intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento&#8221;</em>, senza produrre altro; tuttavia, lo stesso par. 8 chiariva che il concorrente intenzionato a ricorrere all&#8217;avvalimento avrebbe dovuto <em>&#8220;formalizzare tutta la documentazione di cui all&#8217;art. 89 del Codice in un momento antecedente rispetto a quello di partecipazione alla gara e conservarla nella propria disponibilità  sino al momento in cui gliene saà  richiesta la produzione da parte della Stazione appaltante&#8221;</em>, avvertendo che <em>&#8220;la mancata formalizzazione di tutta la documentazione di cui all&#8217;art. 89 del Codice in un momento antecedente alla partecipazione alla gara &#8211; in quanto comporta il mancato perfezionamento dell&#8217;avvalimento e quindi la mancanza del requisito oggetto dello stesso in capo all&#8217;Impresa ausiliata al momento della partecipazione alla gara &#8211; comporta l&#8217;esclusione dalla gara stessa o l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione con applicazione delle sanzioni di cui all&#8217;art. 4 comma 4 della L.P. n. 2/2020&#8221;</em>.<br /> Tale disciplina ha ragion d&#8217;essere solo se interpretata nel senso che tanto il contratto di avvalimento quanto la dichiarazione dell&#8217;ausiliaria abbiano una data certa anteriore alla presentazione della domanda di partecipazione, sì da garantire che il concorrente intenzionato a ricorrere all&#8217;avvalimento abbia formalizzato la relativa documentazione in data antecedente alla partecipazione alla gara. Non può quindi ritenersi idonea documentazione che &#8211; consistendo in mere scritture private prive di data certa &#8211; ben avrebbe potuto essere stata formata solo al momento del bisogno. Ciononostante i documenti che Fintel ha prodotto in allegato alla propria istanza di riammissione &#8211; ossia il contratto di avvalimento e la dichiarazione di BVCM &#8211; non recano una data certa. Difatti Fintel nell&#8217;istanza qualifica tali documenti come quelli che essa avrebbe <em>formato prima dello scadere dell&#8217;offerta e teneva a disposizione della stazione appaltante per la verifica dei requisiti»</em>; tuttavia di ciò non vi  prova e, quindi, Fintel anche per tale motivo avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.<br /> III) <em>Ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 4, commi 1 e 5, della legge provinciale n. 2/2020; violazione del par. 19 del disciplinare di gara; violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e del par. 6 del disciplinare di gara; eccesso di potere per omessa istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento.</em><br /> Fintel avrebbe dovuto essere esclusa anche in ragione dell&#8217;esito di un&#8217;analoga gara bandita dal Comune di Albenga, perchè nell&#8217;occasione  stata accertata la falsità  della dichiarazione resa dall&#8217;ausiliaria Multiservizi (oggi Safety) in merito al possesso del richiesto requisito di capacità  tecnico-professionale specifica. In particolare Multiservizi aveva prestato a Fintel uno dei requisiti richiesti dalla <em>lex specialis</em> (aver svolto <em>&#8220;servizi identici&#8221;</em>, comprendenti l&#8217;attività  di recupero crediti internazionale, presso almeno tre amministrazioni aventi una certa popolazione) attestando di aver operato, tra l&#8217;altro, per conto del Comune di Bologna; tuttavia tale attestazione non era corrispondente al vero e, quindi, il Comune di Albenga ha annullato l&#8217;aggiudicazione in favore di Fintel ed ha segnalato sia Fintel che Safety all&#8217;ANAC ai fini dell&#8217;iscrizione nel Casellario informatico ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016. Inoltre, come già  ricordato, i provvedimenti del Comune di Albenga sono stati impugnati da Fintel innanzi al T.A.R. della Liguria, ma il ricorso  stato respinto con la sentenza n. 677/2020, in ragione dell&#8217;acclarata falsità  della dichiarazione resa da Multiservizi.<br /> Ciò posto, sebbene anche la sentenza del T.A.R. della Liguria sia stata tempestivamente fornita al Servizio appalti ai fini dell&#8217;esclusione di Fintel, tuttavia il Servizio ha ritenuto di rinviare le necessarie verifiche alla fase che precede la stipula del contratto. Inoltre, sebbene non si sia concluso il procedimento attivato a seguito della segnalazione del Comune di Albenga e l&#8217;ANAC non abbia ancora provveduto all&#8217;iscrizione nel Casellario, che avrebbe come effetto di impedire a Fintel di partecipare alle gare d&#8217;appalto, tuttavia si configura un <em>&#8220;grave illecito professionale&#8221;</em>, che ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), del decreto legislativo n. 50/2016 rileva ai fini del giudizio di affidabilità  di Fintel. In particolare &#8211; anche a voler ritenere che il grave illecito professionale non sia imputabile a Fintel, in quanto non consapevole della falsità  della dichiarazione dell&#8217;ausiliaria &#8211; comunque lo stesso non potrebbe dirsi per Safety, che ha reso la dichiarazione e, quindi, a sua volta non  in possesso del requisito di affidabilità  di cui alla richiamata norma. Dunque &#8211; considerato che nella gara per cui  causa Fintel si  avvalsa di Safety per molti requisiti di capacità  economico-finanziaria e di idoneità  tecnico-professionale e che l&#8217;affidabilità  morale  un requisito di ammissione anche per le imprese ausiliarie &#8211; comunque Fintel avrebbe dovuto essere esclusa perchè si  avvalsa di un&#8217;impresa priva del requisito di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), del decreto legislativo n. 50/2016.<br /> IV) <em>Inammissibilità  dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria per assoluta incertezza dell&#8217;offerta economica; eccesso di potere per errore, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria quanto alla verifica di anomalia dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria.</em><br /> Dall&#8217;esame delle giustificazioni prodotte da Fintel per dimostrare la congruità  della propria offerta emerge una palese difformità  rispetto a quanto dichiarato in gara dalla stessa Fintel in merito all&#8217;aggio sull&#8217;incassato. Difatti le giustificazioni di si basano sul fatto che Fintel abbia offerto in gara un aggio pari al 30%, ossia ribassato di 8 punti percentuali rispetto a quello posto a base d&#8217;asta; invece nel modulo dell&#8217;offerta economica di Fintel la percentuale del 30% non corrisponde alla misura dell&#8217;aggio offerto, perchè  definita come <em>&#8220;il ribasso percentuale offerto&#8221;</em> sull&#8217;aggio posto a base d&#8217;asta. Del resto il par. 17 del disciplinare richiede ai concorrenti di indicare non già  la misura percentuale dell&#8217;aggio offerto, bensì <em>&#8220;l&#8217;indicazione della percentuale di ribasso offerta rispetto alla percentuale di base d&#8217;asta fissata dall&#8217;Amministrazione (38,00%), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonchè degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze&#8221;</em>. Dunque Fintel non ha offerto un aggio pari al 30% (come affermato nelle giustificazioni), bensì un aggio ribassato del 30% rispetto a quello posto a base d&#8217;asta, ossia pari al 26,6% (38 &#8211; 38&#215;30% = 38 -11,4 = 26,6).<br /> Tale discrasia determina un&#8217;assoluta incertezza sul contenuto dell&#8217;offerta di Fintel, con conseguente inammissibilità  della stessa e senza possibilità  di invocare il soccorso istruttorio, fermo restando che l&#8217;aggiudicazione in favore di Fintel  viziata per la carente verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta.<br /> V) <em>Violazione e/o falsa applicazione dei principi generali in materia di valutazione dell&#8217;offerta economicamente piàº vantaggiosa; violazione dell&#8217;art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016; eccesso di potere per illogicità  manifesta e sviamento.</em><br /> In via subordinata rispetto ai precedenti motivi, finalizzati alla tutela del c.d. interesse finale della ricorrente, si configurano anche altri vizi che comporterebbero l&#8217;annullamento della <em>lex specialis</em> e di tutti gli atti di gara.<br /> La <em>lex specialis</em> prevede, ai fini della selezione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, l&#8217;attribuzione di 80 punti (su 100) per la <em>&#8220;qualità  tecnica&#8221;</em> e di 20 punti per l&#8217;offerta economica. Quanto all&#8217;offerta economica, il par. 17 del disciplinare richiede ai concorrenti di indicare il corrispettivo richiesto tenendo conto del ribasso offerto sull&#8217;aggio posto a base d&#8217;asta, nonchè degli importi derivanti dal <em>&#8220;rimborso spese forfetario&#8221;</em> richiesto, costituito dal <em>&#8220;corrispettivo in euro, per singolo atto, in ribasso rispetto alla base d&#8217;asta fissata dall&#8217;Amministrazione (28 euro/cadauno per 41.000 atti annui)&#8221;</em>. Quanto all&#8217;offerta tecnica, il par. 18 del disciplinare prevede una dettagliata griglia di sub-criteri, con l&#8217;attribuzione di ben 27 punti (su 80) in funzione del rialzo sul c.d.<em>&#8220;minimo garantito&#8221;</em> previsto dal capitolato tecnico, il quale dispone, all&#8217;art. 7, che le offerte devono <em>&#8220;garantire la riscossione di una percentuale non inferiore al 35% dell&#8217;importo degli atti effettivamente affidati &#8230;; tale percentuale può essere oggetto di offerta migliorativa&#8221;</em>. In sede di chiarimenti la stazione appaltante ha precisato che il <em>&#8220;minimo garantito&#8221;</em> andava inteso nel senso che, ove l&#8217;attività  di riscossione svolta non avesse prodotto il minimo garantito indicato dal capitolato, ovvero quello superiore offerto dal concorrente, questi sarebbe stato tenuto a raggiungerlo con risorse proprie, fermo restando che il mancato raggiungimento del <em>&#8220;minimo garantito&#8221;</em> avrebbe configurato un inadempimento contrattuale che, se reiterato, avrebbe potuto costituire anche causa di risoluzione del contratto.<br /> Tale disciplina  illegittima innanzi tutto perchè il rialzo sul minimo garantito  stato inserito tra i criteri di valutazione dell&#8217;offerta tecnica, attribuendogli un rilievo determinante (27 punti su 80). Difatti, posto che tutti gli altri sub-criteri relativi all&#8217;offerta tecnica sono stati congegnati con il sistema <em>&#8220;on-off&#8221;</em>, era facile prevedere che riguardo a tali criteri tutti i concorrenti avrebbero ottenuto il punteggio massimo, come poi  effettivamente avvenuto. Di conseguenza, sebbene Nivi abbia proposto un&#8217;offerta economica migliore, tuttavia Fintel si  posizionata al primo posto della graduatoria grazie al rialzo offerto di ben 39 punti percentuali sul minimo garantito, garantendo che riscuoteà  un importo pari ad almeno il 74% dell&#8217;importo totale annuo delle sanzioni affidate, come risultante dal capitolato (ossia euro 1.813.000,00 su 2.450.000,00). Dunque, pur potendo la stazione appaltante prevedere un minimo garantito, sì da assicurarsi che il nuovo gestore raggiunga risultati almeno in linea con quelli delle precedenti gestioni, non  invece ragionevole che il minimo garantito divenga un elemento di valutazione delle offerte, specie se ciò avviene con l&#8217;attribuzione di un punteggio decisivo ai fini dell&#8217;aggiudicazione. Difatti ciò significa conferire un rilievo determinante a mere previsioni soggettive dei concorrenti in ordine ad una circostanza futura ed incerta, come l&#8217;effettiva riscossione di quote superiori rispetto a quelle stimate dalla stessa stazione appaltante. In tal modo, da un lato, si incentivano comportamenti opportunistici da parte dei concorrenti più spregiudicati, che pur di aggiudicarsi l&#8217;appalto sono indotti ad offrire elevate percentuali di riscossione senza che l&#8217;Amministrazione possa verificare <em>ex ante</em> la serietà  ed affidabilità  dell&#8217;offerta; dall&#8217;altro, si inserisce nel rapporto negoziale un elemento di aleatorietà  che, eccedendo il rischio d&#8217;impresa tipico di ogni appalto,  estraneo alla natura, all&#8217;oggetto ed alle caratteristiche dell&#8217;appalto.<br /> Nè varrebbe a giustificare la scelta della stazione appaltante l&#8217;intento di assicurarsi maggiori entrate. Difatti tale intento si persegue attraverso meccanismo del corrispettivo determinato in base all&#8217;aggio, perchè al gestore del servizio viene riconosciuto un corrispettivo commisurato in percentuale al riscosso, e ciò incentiva il gestore stesso ad impegnarsi per incrementare la riscossione oltre il minimo garantito imposto dal capitolato.<br /> Nè tantomeno l&#8217;irragionevolezza della scelta dell&#8217;Amministrazione potrebbe essere superata osservando che il concorrente che offra percentuali di riscossione insostenibili sarebbe costretto a coprire le eventuali differenze con risorse proprie e, in caso di reiterato inadempimento all&#8217;obbligo assunto, andrebbe incontro alla risoluzione del contratto. Difatti, se così fosse, da un lato, si ammetterebbe che l&#8217;unica finalità  della normativa in materia di gare pubbliche  quella di individuare l&#8217;offerta più favorevole, indipendentemente dalla sua serietà ; dall&#8217;altro, offerte che possono apparire vantaggiosissime, finirebbero in realtà  per creare rilevanti problemi.<br /> Anche la ratio del procedimento di verifica di anomalia dell&#8217;offerta &#8211; teso a garantire che l&#8217;offerta risultata migliore sia anche seria ed affidabile, in quanto anche economicamente sostenibile &#8211; conferma che la trasformazione del minimo garantito da obbligo contrattuale a terreno di confronto decisivo per l&#8217;affidamento del sevizio, costituisce una scelta irragionevole. Difatti, la percentuale di rialzo sul minimo garantito finisce per essere rappresentata nell&#8217;analisi economica dell&#8217;offerta complessiva come foriera di maggiori ricavi; ciò in quanto aumentando gli importi teoricamente riscossi, aumenta corrispondentemente il corrispettivo derivante dall&#8217;aggio che su tali importi il gestore prevede di riscuotere. In particolare, più il concorrente aumenta la propria stima sulla percentuale che riuscià  a riscuotere, più alto saà  l&#8217;importo dichiarato dei ricavi derivanti dall&#8217;aggio nella rappresentazione degli elementi economici costitutivi della propria offerta, elementi che la stazione appaltante  chiamata a valutare ex art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016. Risulta allora di fatto impossibile una seria verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta.<br /> Infine il fatto che il rialzo sul minimo garantito incida in modo rilevante sull&#8217;equilibrio economico dell&#8217;offerta (com&#8217; avvenuto nella fattispecie) palesa che trattasi di un fattore economico dell&#8217;offerta e, quindi, la percentuale di minimo garantito avrebbe dovuto, semmai, costituire (unitamente all&#8217;aggio proposto e al rimborso spese forfetario richiesto) un elemento di valutazione dell&#8217;offerta economica.<br /> 3. La Provincia autonoma di Trento si  costituita in giudizio per resistere al ricorso principale e con memoria depositata in data 30 ottobre 2020 ha eccepito, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità  dei primi tre motivi di ricorso ai sensi dell&#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. amm., nella parte in cui preclude al Giudice di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati dall&#8217;Amministrazione, evidenziando che &#8211; in ossequio all&#8217;art. 4 della legge provinciale n. 2/2020 e al par. 19 del disciplinare di gara &#8211;<em>il Servizio competente sta attualmente svolgendo le verifiche in ordine all&#8217;assenza di motivi di esclusione e al possesso dei requisiti speciali di partecipazione indicati nel disciplinare di gara in capo alla società  aggiudicataria».</em><br /> Nel merito, la Provincia ha eccepito innanzi tutto che, quando nell&#8217;offerta sono rilevati vizi puramente formali, l&#8217;amministrazione non può disporre l&#8217;esclusione del concorrente se accerta il possesso del requisito in capo al concorrente medesimo. Dunque confermare l&#8217;esclusione di Fintel dopo che era stato accertato in capo ad essa il possesso del requisito di cui al par. 7.1., lett. b), del disciplinare avrebbe rappresentato, da un lato, una sanzione sproporzionata rispetto all&#8217;errore commesso e, dall&#8217;altro, una violazione del <em>favor partecipationis</em>, specie alla luce dell&#8217;orientamento (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 22 marzo 2016, n. 434) che valorizza il possesso in proprio del requisito di partecipazione. Nè può ritenersi che la dichiarazione di Fintel sia stata integrata dall&#8217;Amministrazione, perchè la riammissione  stata disposta in ragione del possesso del requisito, accertato d&#8217;ufficio sulla base di un principio di prova fornito da Fintel, qual  il certificato di iscrizione all&#8217;albo, sia pur scaduto.<br /> Al secondo motivo la Provincia ha replicato che il contratto di avvalimento con BVCM e la dichiarazione dell&#8217;ausiliaria, allegati all&#8217;istanza di riammissione di Fintel, non sono stati presi in considerazione perchè la verifica sulla documentazione relativa all&#8217;avvalimento saà  effettuata nella fase successiva all&#8217;aggiudicazione.<br /> In replica al terzo motivo la Provincia ha osservato che, stante la richiamata disciplina posta dall&#8217;art. 4, comma 1, della legge provinciale n. 2/2020 e dal par. 19 del disciplinare, i concorrenti non erano tenuti a rendere alcuna dichiarazione in merito all&#8217;assenza di eventuali cause di esclusione. Inoltre, le segnalazioni della ricorrente comunque non avrebbero potuto determinare l&#8217;esclusione automatica di Fintel, ma solo una valutazione discrezionale ai fini di un&#8217;eventuale esclusione ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), del decreto legislativo n. 50/2016; pertanto anche tal riguardo ogni verifica  stata rinviata alla fase successiva all&#8217;aggiudicazione.<br /> Riguardo al quarto motivo, la Provincia ha evidenziato che il par. 17 del disciplinare richiede ai concorrenti, nella redazione del modello di offerta economica, di indicare, la <em>&#8220;percentuale di ribasso offerta rispetto alla percentuale a base d&#8217;asta fissata dall&#8217;Amministrazione&#8221;</em>, anzichè l&#8217;aggio offerto, come invece indicato nel modello di offerta economica predisposto in formato <em>excel </em>in base a quanto previsto dal par. 17 del disciplinare e messo a disposizione dei concorrenti. Tuttavia tale errore nella predisposizione del modello non rende indeterminata l&#8217;offerta di Fintel, sia perchè nel disciplinare più volte si parla di aggio e non di ribasso sull&#8217;aggio (cfr., ad esempio, pag. 35); sia perchè il modello di offerta economica, una volta inserito il valore di aggio desiderato restituisce in ogni caso l&#8217;importo a valore corretto, ossia l&#8217;importo derivante dall&#8217;applicazione dell&#8217;aggio indicato dal concorrente come valore assoluto, e non come ribasso sull&#8217;aggio posto a base d&#8217;asta; sia perchè Fintel, nell&#8217;ambito del procedimento di verifica della congruità  dell&#8217;offerta, sul presupposto che la cifra da essa indicata nel modello di offerta economica fosse l&#8217;aggio offerto (e non il ribasso sull&#8217;aggio posto a base d&#8217;asta), nelle proprie giustificazioni ha indicato una percentuale del 30%; sia perchè il valore del 26,6%, cui si riferisce Nivi, non compare in alcun documento di Fintel.<br /> Al quinto motivo la Provincia ha replicato che ogni miglioria proposta dal concorrente comporta un costo di cui occorre tener conto e nella fattispecie  stato richiesto ai concorrenti di indicare, sulla base della propria esperienza, la percentuale di riscosso che si impegna ad offrire all&#8217;Amministrazione; non si comprende, quindi, perchè il minimo garantito dovrebbe essere considerato un aspetto dell&#8217;offerta economica, quando l&#8217;offerta economica altro non  che il corrispettivo del complesso dell&#8217;offerta tecnica proposta dal concorrente. Anche l&#8217;assunto per cui la scelta dell&#8217;Amministrazione si tradurrebbe una violazione del principio di separazione fra offerta tecnica ed offerta economica  privo di pregio perchè tale principio mira a garantire la segretezza dell&#8217;offerta economica; dunque, posto che nella procedura per cui  causa sono previsti solo elementi di valutazione di tipo quantitativo/tabellare, non si comprende come l&#8217;Amministrazione potesse risultare influenzata dal rialzo offerto sul minimo garantito previsto dal capitolato. Inoltre il seggio di gara ha proceduto in un&#8217;unica seduta ad assegnare il punteggio tecnico ed economico sulla base di formule matematiche, senza operare alcuna valutazione discrezionale; pertanto non vi poteva essere alcuna interferenza fra offerta tecnica e offerta economica.<br /> 4. Fintel con ricorso incidentale depositato in data 11 novembre 2020 ha impugnato gli atti della procedura di gara chiedendone l&#8217;annullamento nella parte in cui non dispongono l&#8217;esclusione di Nivi, nonchè del par. 8 del disciplinare, se interpretato nel senso che, ai fini della prova della formalizzazione dei contratti di avvalimento in un momento antecedente alla partecipazione alla gara, prevede modalità  ulteriori e diverse dall&#8217;apposizione della firma digitale.<br /> 5. Preliminarmente Fintel deduce che il ricorso principale  inammissibile, per carenza di legittimazione e di interesse, perchè Nivi avrebbe dovuto essere esclusa per aver riportato più condanne da parte della Corte dei Conti, a causa di gravi inadempimenti e irregolarità  nello svolgimento di servizi analoghi a quello per cui  causa, e per aver omesso di dare notizia di tali condanne. Dunque il ricorso incidentale, avendo efficacia paralizzante, deve essere esaminato con priorità . Del resto Nivi non trarrebbe alcun vantaggio neppure dall&#8217;eventuale indizione di una nuova gara, perchè i motivi per cui avrebbe dovuto essere esclusa si riproporrebbero anche nella nuova gara.<br /> 6. Quindi Fintel avverso gli atti impugnati con il ricorso incidentale deduce le seguenti censure.<br /> I) <em>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) e lett. c- ter), del decreto legislativo n. 50/2016; eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione delle norme sul procedimento.</em><br /> Nivi si  resa responsabile di gravi illeciti professionali in quanto, come rappresentato al seggio di gara nella seduta del 21 luglio 2020, la Nivi Credit S.r.l. (ora incorporata da Nivi)  stata in più occasioni condannata dalla Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Toscana, per aver malamente gestito il servizio relativo alle procedure sanzionatorie per le violazioni al codice della strada emesse nei confronti di cittadini stranieri residenti all&#8217;estero, ad essa affidato da diversi Comuni Italiani. In particolare Nivi Credit con la sentenza n. 457/2019  stata condannata a risarcire al Comune di Castagneto Carducci la somma di ¬ 75.845,43 a titolo di debito per mancata riscossione di sanzioni non giustificabile; con la sentenza n. 370/2019  stata condannata a risarcire al Comune di Pistoia la somma di ¬ 119.504,53 a titolo di mala gestione in <em>outsourcing</em> del servizio notificazione all&#8217;estero e riscossione sanzioni relative a violazione codice della strada accertate nei confronti di veicoli con targa estera o di residenti all&#8217;estero; con la sentenza n. 51/2019  stata condannata a pagare ¬ 36.776,50 a favore del Comune di Castagneto Carducci per irregolarità  nella gestione del conto.<br /> Tali pronunce evidenziano gravi irregolarità  nella gestione di servizi analoghi a quello per cui  causa ed hanno efficacia escludente in quanto i fatti accertati dal Giudice contabile dimostrano che Nivi si  resa colpevole di <em>&#8220;gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità  o affidabilità &#8220;</em>, come previsto dall&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), e comunque ha dimostrato <em>&#8220;significative e persistenti carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili&#8221;</em>, come previsto dall&#8217;art. 80, comma 5, lett. c-ter).<br /> Inoltre &#8211; posto che il comma 5, lett c-ter), attribuisce specifica ed autonoma rilevanza escludente alle significative o persistenti carenze nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto, che abbiano causato <em>&#8220;la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili&#8221;</em> &#8211; Nivi avrebbe senz&#8217;altro dovuto essere esclusa perchè: nella sentenza n. 51/2019 si legge che <em>Nivi Credit non ha proceduto alla notifica di 637 verbali, pratiche tutte discaricate e, per ciò che concerne i verbali affidati prima del 2009, non  stata allegata alcuna documentazione inerente l&#8217;impedimento a notificare o altra causa, nè ha rilievo quanto dedotto dalla società  per i verbali affidati dal 31 ottobre 2009 all&#8217; 1 giugno 2010 per cui non ha proceduto alla notifica in quanto non legittimata da alcun titolo negoziale»</em>; nel giudizio oggetto della sentenza n. 370/2019 la Procura della Corte dei Conti ha contestato ripetute <em>irregolarità  sul codice &#8220;non lavorabile&#8221; per sanzioni non notificate e discaricate»</em> e nella relazione del magistrato si parla di un <em>addebito di sanzioni non riscosse per le quali non risulta effettuata alcuna notifica al debitore e delle quali non  stata trasmessa alcuna documentazione giustificativa ed i verbali non notificati e discaricati con il codice &#8220;non lavorabile&#8221; che ammontava a riscossioni non effettuate pari a ¬ 191.051,30»</em>, con conseguente condanna della convenuta a risarcire il rilevante importo di ¬ 119.504,53.<br /> In definitiva &#8211; anche a voler ammettere che l&#8217;Amministrazione sia tenuta a svolgere una valutazione discrezionale sulla sussistenza dei requisiti di integrità  o affidabilità  dei concorrenti &#8211; la gravità  delle condotte contestate dal Giudice contabile rende palese che Nivi avrebbe dovuto essere esclusa, e comunque i provvedimenti impugnati sono viziati per carenza di istruttoria e di motivazione, non avendo l&#8217;Amministrazione tenuto le predette sentenze nella dovuta considerazione, nonostante le segnalazioni di Fintel.<br /> II) <em>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c-bis) e lett. f-bis) del decreto legislativo n. 50/2016, nonchè del par. 19 del disciplinare di gara e dell&#8217;art. 4, comma 1 L.P. n. 2/2020; eccesso di potere per travisamento ed errore nella valutazione dei presupposti per l&#8217;ammissione della ricorrente principale alla gara.</em><br /> Secondo il par. 19 del disciplinare di gara, <em>&#8220;a norma dell&#8217;art. 4 comma 1 della L.P. n. 2/2020, l&#8217;esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l&#8217;insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie che non sono richieste in quanto la partecipazione alla gara equivale a dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali previsti nel presente Disciplinare&#8221;</em>. Dunque Nivi &#8211; avendo presentato la domanda di partecipazione alla gara senza indicare alcunchè in ordine alle predette sentenze della Corte dei Conti &#8211; ha falsamente attestato l&#8217;insussistenza di gravi illeciti professionali e, quindi, si configura la più grave fattispecie di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. f-bis), del decreto legislativo n. 50/2016, che sanziona con l&#8217;espulsione automatica <em>&#8220;l&#8217;operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere&#8221;.</em><br /> In ogni caso, Nivi avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c-bis), del decreto legislativo n. 50/2016; difatti la falsa e/o omessa dichiarazione di gravi illeciti professionali configura la causa di esclusione ivi prevista in quanto l&#8217;omissione dell&#8217;informazione relativa all&#8217;esistenza di gravi illeciti professionali o di sentenze di condanna al risarcimento del danno giustifica l&#8217;estromissione dalla gara &#8211; sia pure a seguito di una valutazione discrezionale &#8211; perchè impedisce che il processo decisionale della stazione appaltante si svolga in maniera corretta.<br /> III) <em>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 97 Cost., nonchè dei principi generali in materia di contratti pubblici; violazione e falsa applicazione della legge provinciale n. 2/2020.</em><br /> Non avendo il disciplinare imposto particolari modalità  idonee a dimostrare che la formalizzazione di tale documentazione  antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, vale il principio della libertà  delle forme e, quindi, ai fini della prova della data della formalizzazione dei suddetti contratti di avvalimento vale la data dell&#8217;apposizione della firma digitale sui contratti stessi. Pertanto il secondo motivo del ricorso principale  privo di fondamento.<br /> In via subordinata, laddove si ritenesse che per la formalizzazione della documentazione relativa all&#8217;avvalimento il disciplinare richiede modalità  diverse ed ulteriori, il disciplinare sarebbe esso stesso illegittimo, sia perchè commina la sanzione espulsiva senza consentire di conoscere preventivamente le modalità  da seguire per la formalizzazione della documentazione, sia perchè prevede modalità  di formalizzazione dei contratti di avvalimento «ulteriori e diverse da quelle ordinariamente previste»; ciò in quanto nelle gare svolte con le modalità  tradizionali l&#8217;anteriorità  del contratto  dimostrata dalla materiale inclusione di tale documento nella documentazione da presentare in sede di gara e nelle gare telematici con il caricamento del contratto sulla piattaforma telematica.<br /> In ogni caso Fintel prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte ha trasmesso all&#8217;APAC (attraverso AVCPass) la nota in data 7 luglio 2020, con cui ha autocertificato che tutti i documenti relativi all&#8217;avvalimento di BVCM, correttamente formati, <em>sono a disposizione presso la sede legale della scrivente per ogni riscontro e/o verifica»</em>. Dunque, se tale dichiarazione non fosse ritenuta sufficiente, la clausola sarebbe a maggior ragione illegittima perchè ha impedito di caricare il contratto di avvalimento sulla piattaforma informatica.<br /> IV) <em>Inammissibilità  dell&#8217;offerta della ricorrente principale per indeterminatezza della sua offerta economica.</em><br /> Secondo quanto dedotto con il quarto motivo del ricorso principale, Fintel avrebbe indicato nella propria offerta non un aggio pari al 30%, corrispondente a quello indicato nelle proprie giustificazioni, bensì un aggio ribassato del 30% rispetto a quello a base d&#8217;asta, ossia un aggio pari al 26,6%, e da ciò deriverebbe l&#8217;assoluta incertezza sul contenuto dell&#8217;offerta economica. Tuttavia nel modulo di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante non era indicato se nell&#8217;apposita colonna dovesse essere indicato il ribasso percentuale rispetto al 38% (ossia una percentuale di una percentuale) oppure il valore dell&#8217;aggio già  ribassato. Dunque Fintel, indicando la percentuale del 30%, ha indicato l&#8217;aggio offerto (ossia l&#8217;aggio ribassato), come risulta dalla colonna <em>&#8220;importo a valore corrispondente&#8221;</em>, ove  stato indicato l&#8217;importo di 735.000,00 euro, che appunto costituisce il 30% del valore annuo da riscuotere pari a 2.450.000,00 euro (2.450.000,00 x 30% = 735.000,00). Pertanto anche il quarto motivo del ricorso principale  infondato.<br /> In via subordinata, qualora il motivo fosse ritenuto fondato, anche Nivi avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perchè anch&#8217;essa &#8211; al pari di Fintel &#8211; ha formulato la propria offerta indicando la percentuale del 30% nell&#8217;apposita colonna, pur intendendo offrire un aggio del 30%, e non un ribasso del 30% sull&#8217;aggio a base di gara.<br /> 7. La Provincia di Trento con memoria depositata in data 27 novembre 2020 ha replicato ai primi due motivi del ricorso incidentale osservando che Nivi ha trasmesso la sentenza della Corte dei Conti, Sez. III Giurisdizionale Centrale d&#8217;Appello, n. 198 del 16 novembre 2020, con cui Nivi Credit  stata assolta dagli addebiti ad essa contestati nella sentenza Sez. Giurisdizionale per la Toscana n. 51/2019, e che, stante la già  richiamata disposizione del par. 19 del disciplinare, i concorrenti non erano tenuti a rendere alcuna dichiarazione in merito all&#8217;assenza di eventuali cause di esclusione dalla gara. Dunque il seggio di gara in applicazione della legge provinciale n. 2/2020, così come ha rimandato alla fase successiva all&#8217;aggiudicazione ogni valutazione su quanto segnalato da Nivi sul conto di Fintel, parimenti ha rinviato ogni valutazione su quanto segnalato da Fintel sul conto di Nivi. I primi due motivi non possono, quindi, essere accolti sia perchè sono tuttora in corso le verifiche previste dal par. 23 del disciplinare di gara, sia perchè alle predette segnalazioni comunque non sarebbe conseguita l&#8217;automaticamente esclusione dei concorrenti, stante la necessità  di una valutazione discrezionale ai fini di un&#8217;eventuale esclusione ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), del decreto legislativo n. 50/2016.<br /> In replica alla censura formulata con il terzo motivo del ricorso incidentale la Provincia ha eccepito che il disciplinare non richiedeva alcuna specifica formalità  ai fini della formalizzazione della documentazione relativa all&#8217;avvalimento e, quindi, anche la data risultante dall&#8217;apposizione della firma digitale sul contratto di avvalimento e sulla dichiarazione dell&#8217;ausiliaria deve ritenersi idonea a dimostrare che tale documentazione  stata formalizzata prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.<br /> 8. Nivi con memoria depositata in data 1° dicembre 2020 ha preliminarmente replicato alla tesi di Fintel secondo la quale il ricorso incidentale dovrebbe essere esaminato con priorità , avendo efficacia escludente. Secondo Nivi, in caso di ricorsi reciprocamente escludenti (come nel caso in esame), il concorrente escluso ha comunque un interesse strumentale a contestare gli esiti della procedura ai fini della riedizione della stessa e tale interesse non può essere disconosciuto sol perchè la causa di esclusione connessa ai gravi illeciti professionali asseritamente commessi da Nivi persisterebbe in caso di ripetizione della gara; ciò in quanto tale causa di esclusione non ha carattere automatico, ma postula una valutazione discrezionale dell&#8217;Amministrazione, che nella fattispecie non  stata effettuata.<br /> Al primo motivo del ricorso incidentale Nivi ha replicato ribadendo che la causa di esclusione ivi invocata non ha carattere automatico, perchè il potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza di requisiti di integrità  e affidabilità  dei concorrenti deve essere esercitato tenendo conto di quanto indicato nelle Linee Guida ANAC n. 6/2016, e comunque nella fattispecie tale potere non  stato esercitato, sia in ragione della peculiare struttura della gara, sia perchè essa, non essendo aggiudicataria, non  stata sottoposta alle verifiche sul possesso dei requisiti.<br /> Inoltre &#8211; premesso che le sentenze della Corte dei Conti invocate da Fintel non sono esecutive, in quanto tempestivamente appellate &#8211; il fatto che si tratti di sentenze non esecutive esclude in radice che rilevino ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) e lett.c-ter), del decreto legislativo n. 50/2016. Inoltre il primo degli appelli proposti  stato accolto dalla Sezione Centrale della Corte dei Conti con la sentenza n. 198/2020, con cui Nivi  stata assolta da ogni addebito, e tale sentenza consente di anticipare l&#8217;esito degli altri due giudizi perchè sono sostanzialmente identiche sia le contestazioni della Corte dei Conti, sia le ragioni della condanna in primo grado, sia i motivi di appello. In particolare il Giudice contabile ha ritenuto fondato il motivo di appello incentrato sull&#8217;oggettiva ed incolpevole impossibilità  di individuare i dati dei soggetti esteri trasgressori (proprietario del veicolo e sua residenza), indispensabili per poter procedere alle attività  di recupero, per il rifiuto da parte degli Stati esteri di appartenenza di fornire informazioni in merito. E&#8217; dunque prevedibile che vengano accolti anche gli altri appelli e, quindi, può escludersi che le altre sentenze di primo grado rilevino ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) e lett. c-ter), del decreto legislativo n. 50/2016.<br /> Al secondo motivo del ricorso incidentale Nivi ha replicato che ai sensi dell&#8217;art. 4 della legge provinciale n. 2/2020 i concorrenti non erano tenuti a compilare il DGUE e, quindi, non era richiesta alcuna dichiarazione esplicativa di eventuali circostanze potenzialmente incidenti sulla valutazione di affidabilità  degli stessi; dunque essa al momento della presentazione della propria domanda di partecipazione non era affatto tenuta a far presente l&#8217;esistenza delle suddette sentenze del Giudice contabile, nè tantomeno ad argomentare in merito alla carattere non ostativo delle stesse ai fini dell&#8217;ammissione alla gara. Deve allora escludersi la possibilità  di configurare una <em>&#8220;omessa dichiarazione&#8221;</em> o addirittura una <em>&#8220;falsa dichiarazione&#8221;</em> circa il possesso dei requisiti.<br /> Al terzo motivo del ricorso incidentale Nivi ha replicato che &#8211; ferma restando la libertà  delle forme lasciata dal disciplinare quanto alla documentazione relativa all&#8217;avvalimento (profilo che non  oggetto di contestazione) &#8211; non vi  certezza che la documentazione inerente l&#8217;avvalimento di BVCM sia stata formalizzata nei tempi richiesti dal disciplinare a pena di esclusione; ciò in quanto la dichiarazione dell&#8217;impresa ausiliaria reca una data apposta a mano e il contratto di avvalimento risulta firmato digitalmente soltanto dal rappresentante legale di Fintel, ma non dal rappresentante legale dall&#8217;impresa ausiliaria, e quindi, posto la formalizzazione del contratto si ha solo con la stipula dello stesso (che si verifica solo quando entrambe le parti hanno sottoscritto il documento contrattuale), affinchè la firma digitale possa dare certezza della data di formalizzazione del contratto occorre che le sottoscrizioni di tutti i contraenti siano state apposte con la modalità  digitale, ma ciò non  avvenuto nel caso in esame. Nè può pervenirsi a diverse conclusioni in base alla relazione peritale prodotta da Fintel, perchè gli accertamenti sulla firma digitale apposta sul contratto di avvalimento e sulla relativa data non consentono di superare l&#8217;impossibilità  di accertare quando sia stata apposta la firma analogica del rappresentante legale di BVCM.<br /> Nè tantomeno sono fondate le censure proposte da Nivi avverso l&#8217;art. 8 del disciplinare. Difatti il disciplinare non ha imposto una specifica modalità  di formalizzazione della documentazione relativa agli avvalimenti, lasciando ai concorrenti la possibilità  di scegliere qualunque modalità , purchè idonea a dare la prova della formalizzazione della documentazione prima della partecipazione alla gara. Quanto poi all&#8217;ulteriore censura, secondo la quale sarebbero previste dal disciplinare modalità  di formalizzazione dei contratti di avvalimento <em>ulteriori e diverse da quelle previste ordinariamente»</em>, si pone in palese contraddizione con la prima censura, perchè Fintel dapprima lamenta l&#8217;indeterminatezza delle modalità  di formalizzazione della documentazione e poi sostiene il contrario, senza considerare che l&#8217;art. 8 si limitava a richiedere che i concorrenti fossero in grado di dimostrare &#8211; con modalità  che ciascuno poteva prescegliere liberamente &#8211; di aver formalizzato il rapporto con l&#8217;ausiliaria in data antecedente alla partecipazione alla gara.<br /> Al quarto motivo del ricorso incidentale Nivi ha replicato che &#8211; sebbene nel modello di offerta economica sia richiesto ai concorrenti di indicare il <em>&#8220;ribasso percentuale offerto&#8221;</em>, e non la <em>&#8220;percentuale di aggio offerta&#8221; </em>&#8211; secondo la tesi della Provincia (fatta propria da Fintel) i concorrenti avrebbero dovuto indicare la percentuale di aggio offerta, cosa che Fintel avrebbe fatto, perchè la percentuale del 30% da essa indicata corrisponde all&#8217;aggio da essa offerto. Tuttavia il predetto modello non solo dispone in senso contrario a quanto affermato dalla Provincia, ma soprattutto va letto alla luce del par. 17 del disciplinare, che tra le indicazioni per la compilazione del modello di offerta economica richiedeva di fornire (non la misura percentuale dell&#8217;aggio, ma) <em>&#8220;l&#8217;indicazione della percentuale di ribasso offerta rispetto alla percentuale di base d&#8217;asta fissata dall&#8217;Amministrazione (38,00%), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonchè degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze&#8221;</em>. Dunque, a fronte del carattere inequivoco delle richiamate previsioni della <em>lex specialis</em>, a nulla vale la circostanza (pure evidenziata dalla Provincia) che a pag. 35 del disciplinare sia prevista l&#8217;esclusione automatica per <em>&#8220;la mancata indicazione dell&#8217;aggio offerto&#8221;.</em><br /> Nè rileva la circostanza che nell&#8217;ultima colonna a destra (denominata <em>&#8220;importo a valore corrispondente&#8221;</em>) del modello compilato da Fintel compaia una cifra pari a 735.000,00 euro, corrispondente ad un aggio del 30%; difatti tale circostanza &#8211; che a giudizio della Provincia sarebbe decisiva per allineare ciò che Fintel ha dichiarato in gara con quanto da essa stessa dichiarato nelle giustificazioni &#8211; non risolve il problema dell&#8217;incertezza dell&#8217;offerta economica di Fintel. Difatti i concorrenti, nella redazione del modello predisposto in formato <em>excel </em>dalla stazione appaltante e caricato sulla piattaforma informatica, erano chiamati a compilare soltanto la colonna denominata <em>&#8220;ribasso percentuale offerto&#8221;</em> e, una volta indicato in tale colonna il relativo valore, era il foglio di calcolo a restituire nella colonna denominata <em>&#8220;importo a valore corrispondente&#8221;</em> il valore risultante dall&#8217;applicazione della formula matematica; dunque non  stata Fintel ad inserire il valore risultante nell&#8217;ultima colonna. In altri termini,  sbagliata la formula matematica prevista dalla stazione appaltante (e non modificabile in alcun modo dai concorrenti) per il calcolo automatico dei valori risultanti nella colonna denominata <em>&#8220;importo a valore corrispondente&#8221;</em>, perchè tale formula  stata predisposta come se fosse richiesto ai concorrenti di inserire nella colonna denominata <em>&#8220;ribasso percentuale offerto&#8221; </em>la percentuale di aggio offerta, mentre la <em>lex specialis</em> in realtà  richiedeva di indicare la percentuale di ribasso sull&#8217;aggio posto a base d&#8217;asta. Dunque, da un lato, il foglio di calcolo non  decisivo per individuare la reale volontà  negoziale dei concorrenti, dovendosi all&#8217;uopo fare riferimento all&#8217;unica parte del modello da essi direttamente compilata, ossia la colonna denominata <em>&#8220;ribasso percentuale offerto&#8221;</em>; dall&#8217;altro, risulta confermata la contraddizione tra quanto dichiarato da Fintel in gara e nelle proprie giustificazioni.<br /> Nè tantomeno può ritenersi che Nivi si trovi nella medesima situazione di Fintel, di talchè anch&#8217;essa dovrebbe essere esclusa dalla gara. Posto che neppure Nivi ha compilato direttamente la colonna denominata <em>&#8220;importo a valore corrispondente&#8221;</em>, non vi  alcun atto di gara che possa smentire che Nivi intendesse la percentuale del 30% &#8211; indicata nel modello di offerta economica &#8211; come il <em>&#8220;ribasso percentuale offerto&#8221;</em> sull&#8217;aggio posto a base di gara, e non come la <em>&#8220;misura dell&#8217;aggio richiesto&#8221;</em>. In altri termini Nivi non ha mai affermato di offrire un aggio del 30%, perchè l&#8217;unica volontà  da essa manifestata  quella di offrire un ribasso percentuale del 30% sull&#8217;aggio posto a base di gara, e quindi il diverso valore risultante nella colonna <em>&#8220;importo a valore corrispondente&#8221;</em>, non solo non può avere alcun rilievo, ma neppure corrisponde all&#8217;effettiva intenzione di Nivi.<br /> 9. Fintel con memoria depositata in data 1° dicembre 2020 &#8211; premesso che essa  iscritta all&#8217;albo di cui all&#8217;art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, come accertato dal Servizio appalti &#8211; ha replicato al primo motivo del ricorso principale che il contratto stipulato con BVCM non prevede l&#8217;avvalimento dell&#8217;iscrizione al predetto albo e che essa non ha dichiarato in alcun atto di non essere in possesso del requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;albo, nè che tale iscrizione era oggetto di avvalimento da parte di BVCM; dunque quanto da essa indicato a pag. 3 della domanda di partecipazione  frutto di un mero errore materiale, immediatamente rilevabile dal contenuto della domanda stessa, anche perchè a tale indicazione non  associato il nominativo dell&#8217;impresa ausiliaria.<br /> In replica al secondo motivo del ricorso principale Fintel &#8211; oltre a ribadire che, il disciplinare non richiede di munire di data certa la documentazione relativa all&#8217;avvalimento, non specifica cosa debba intendersi per <em>&#8220;formalizzazione&#8221;</em> della documentazione, non indica particolari modalità  da seguire per dimostrare che tale formalizzazione sia avvenuta in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nè prevede il caricamento della documentazione sul sistema informatico utilizzato per la gara (procedimento questo che avrebbe attribuito data certa ai documenti presentati) &#8211; ha precisato che il contratto di avvalimento con BVCM  stato sottoscritto da entrambe le parti con firma autografa e reca la data del 15 giugno 2020, mentre quello con Safety  stato sottoscritto da entrambe le parti con firma autografa e reca la data del 7 luglio 2020; inoltre il contratto di avvalimento con BVCM reca la firma digitale di Fintel in data 6 luglio 2020, mentre quello con Safety  stato sottoscritto da entrambe le parti con firma digitale in data 7 luglio 2020.<br /> Fondamentale rilievo assume poi, secondo Fintel, la propria attestazione del 7 luglio 2020. Difatti il Servizio appalti, dopo avere ricevuto con tre giorni di anticipo tale attestazione, non ha chiesto di seguire modalità  diverse e/o ulteriori per formalizzare la documentazione, facendo quindi intendere che quanto fatto fosse sufficiente rispetto alle previsioni della <em>lex specialis.</em><br /> Inoltre Fintel ha precisato che quanto precede trova conferma nella perizia informatica prodotta in giudizio, avente ad oggetto la data dei documenti digitali relativi ai contratti di avvalimento.<br /> Al terzo motivo del ricorso principale Fintel ha replicato evidenziando che il Consiglio di Stato, Sez. V, con l&#8217;ordinanza n. 6350 del 30 ottobre 2020 ha accolto la domanda cautelare proposta unitamente all&#8217;appello avverso la sentenza del T.A.R. Liguria n. 667/2020 e che in ogni caso l&#8217;ANAC non ha avviato il procedimento per l&#8217;iscrizione di Fintel nel Casellario informatico, ove non risultano neppure annotazioni a carico di Safety.<br /> Inoltre, secondo Fintel, essendo la segnalazione trasmessa all&#8217;ANAC dal Comune di Albenga coperta dal segreto di ufficio, <em>il concorrente che ne venga a conoscenza, in qualunque modo ed anche nel corso di altri giudizi, non può farne alcun uso»</em>. Dunque &#8211; stante anche la violazione dell&#8217;art. 3 del Regolamento ANAC sul Casellario informatico, secondo il quale <em>&#8220;le informazioni acquisite dall&#8217;Autorità  nello svolgimento del procedimento di annotazione sono sottratte all&#8217;accesso fino al momento in cui le risultanze procedimentali non saranno comunicate alle parti interessate&#8221;</em> &#8211; Nivi non poteva utilizzare la predetta segnalazione e, quindi, la produzione in giudizio di tale documento non può comportare alcun vantaggio per Nivi, perchè si configura come <em>un&#8217;operazione di puro discredito che non ha nulla a che vedere con la tutela della concorrenza nelle gare d&#8217;appalto e comporta la violazione del divieto di abuso del processo».</em><br /> In replica al quarto motivo del ricorso principale Fintel ha ribadito che l&#8217;accoglimento di tale motivo comporterebbe anche l&#8217;esclusione di Nivi.<br /> Infine Fintel &#8211; oltre ad eccepire l&#8217;inammissibilità  del quinto motivo del ricorso principale &#8211; ha evidenziato che nella stima del minimo garantito non vi  nulla di aleatorio, perchè ciascun operatore del settore  in grado di stabilire, in base alla propria esperienza pregressa, qual  la percentuale di procedimenti gestiti che, di regola, si conclude con la riscossione degli importi dovuti. Inoltre, se si trattasse di vera e propria <em>alea</em>, dipendente da eventi imponderabili e imprevedibili circostanze, anche Nivi non avrebbe potuto indicare un rialzo del 35%, assai prossimo a quello indicato di Fintel.<br /> Nè può ritenersi che la <em>lex specialis</em> incentivi comportamenti opportunistici, perchè il mancato raggiungimento del minimo garantito comporta che l&#8217;aggiudicatario ne risponda con risorse proprie e, nel caso in cui ciò avvenga reiteratamente, l&#8217;Amministrazione può procedere alla risoluzione.<br /> Infine la previsione dell&#8217;indicazione della percentuale di minimo garantito non comporta l&#8217;inserimento di un dato economico nell&#8217;offerta tecnica perchè tutti i valori economici dipendono unicamente dall&#8217;aggio offerto, che doveva essere indicato unicamente nell&#8217;offerta economica.<br /> 9. Nivi &#8211; tenuto conto dell&#8217;eccezione processuale sollevata dalla Provincia con la memoria depositata in data 30 ottobre 2020 &#8211; con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 10 febbraio 2021 ha chiesto l&#8217;annullamento degli atti della procedura di gara già  impugnati con il ricorso principale, nonchè della nota del Servizio appalti in data 24 dicembre 2020, con cui  stato comunicato alla società  Trentino Riscossioni che, <em>a seguito dell&#8217;esame della documentazione prodotta dal concorrente Fintel Engineering S.r.l. anche in riferimento alle due ausiliarie Sfety21 e BVCM Collections, sono state concluse con esito positivo le verifiche relative al possesso dei requisiti di partecipazione e all&#8217;assenza dei motivi di esclusione in capo all&#8217;aggiudicatario»</em>, e di ogni ulteriore atto relativo alle verifiche eseguite dalla stazione appaltante, ivi compreso il <em>provvedimento interno»</em> in data 3 dicembre 2020 a firma del responsabile del procedimento.<br /> 10. Degli atti impugnati con i motivi aggiunti Nivi chiede l&#8217;annullamento deducendo i seguenti motivi.<br /> I) <em>Violazione e/o falsa applicazione del par. 8 del disciplinare di gara; violazione e/o falsa applicazione del par. 14 del disciplinare di gara e dell&#8217;art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016; eccesso di potere per travisamento dei fatti, motivazione illogica ed incongrua e sviamento.</em><br /> Nivi &#8211; oltre a reiterare integralmente l&#8217;articolata censura proposta con il primo motivo del ricorso principale &#8211; evidenzia una palese contraddizione tra le difese svolte al riguardo dalle controparti e richiama una decisione assunta dal Consiglio di Stato con riferimento ad un caso, pressochè identico a quello in esame, nel quale l&#8217;avvalimento proposto dal concorrente era stato ritenuto invalido dalla stazione appaltante ed il concorrente aveva preteso di essere comunque ammesso in gara facendo valere <em>ex post </em>il possesso in proprio del requisito oggetto dell&#8217;avvalimento ritenuto invalido (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 15 gennaio 2020, n. 386).<br /> II) <em>Violazione e/o falsa applicazione del par. 8 del disciplinare di gara; violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 4, comma 5, della legge provinciale n. 2/2020 e del par. 19 del disciplinare di gara; eccesso di potere per omessa istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento.</em><br /> Nivi &#8211; oltre a reiterare integralmente la censura proposta con il secondo motivo del ricorso principale &#8211; lamenta che l&#8217;amministrazione neppure in sede di verifiche successive all&#8217;aggiudicazione ha accertato l&#8217;inidoneità  della documentazione relativa all&#8217;avvalimento dell&#8217;ausiliaria BVCM, omettendo di rilevare che la firma digitale e la connessa <em>&#8220;marca temporale&#8221;</em> possono dare certezza della data di formalizzazione del contratto soltanto se le sottoscrizioni di tutti i contraenti sono state apposte con modalità  digitale, mentre nel caso in esame il contratto di avvalimento con BVCM, così come la dichiarazione dell&#8217;ausiliaria, risulta sottoscritto dal legale rappresentante dell&#8217;ausiliaria solo con firma analogica.<br /> III) <em>Ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 4, commi 1 e 5, della legge provinciale n. 2/2020; violazione del par. 19 del disciplinare di gara; violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), del decreto legislativo n. 50/2016 e del par. 6 del disciplinare di gara; eccesso di potere per omessa istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento.</em><br /> Nivi &#8211; oltre a reiterare integralmente l&#8217;articolata censura proposta con il secondo motivo del ricorso principale &#8211; evidenzia che l&#8217;amministrazione con l&#8217;impugnato <em>&#8220;provvedimento interno&#8221;</em> si  formalmente espressa sulla vicenda che vede coinvolta Fintel e l&#8217;ausiliaria Safety escludendo la possibilità  di configurare un <em>&#8220;grave illecito professionale&#8221;</em>, rilevante ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), del decreto legislativo n. 50/2016, perchè non risulta alcuna annotazione nel Casellario informatico e il provvedimento del Comune di Albenga che ha annullato l&#8217;aggiudicazione in favore di Fintel  tuttora <em>sub iudice</em>. Tuttavia la mancata iscrizione di un fatto nel Casellario non rende inutilizzabile l&#8217;informazione perchè la previsione di cui all&#8217;art. 80, comma 5 lett. c-bis), del decreto legislativo n. 50/2016  una norma di chiusura, che impone agli operatori economici di dichiarare tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, la cui rilevanza deve essere apprezzata caso per caso dalla stazione appaltante. Inoltre tra gli illeciti professionali può senz&#8217;altro rientrare anche l&#8217;aver reso una falsa dichiarazione in una precedente gara, indipendentemente dal fatto che vi sia stata la relativa annotazione nel Casellario.<br /> IV) <em>Ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 4, commi 1 e 5, della legge provinciale n. 2/2020; violazione del par. 19 del disciplinare di gara; violazione e/o falsa applicazione del par. 6 del disciplinare di gara e dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c-bis) e lett. f-bis), del decreto legislativo n. 50/2016; eccesso di potere per motivazione erronea e comunque insufficiente, contraddittorietà , travisamento dei fatti e sviamento.</em><br /> In via subordinata &#8211; anche a voler ammettere che, come affermato nel suddetto &#8220;provvedimento interno&#8221;, i concorrenti non fossero tenuti a rendere nella domanda di partecipazione alcuna dichiarazione in merito all&#8217;assenza di cause di esclusione &#8211; secondo Nivi resta il fatto che Fintel avrebbero dovuto dare notizia della vicenda che la vede coinvolta unitamente all&#8217;ausiliaria Safety in occasione delle verifiche svolte dalla stazione appaltante dopo l&#8217;aggiudicazione; difatti il Servizio appalti con nota del 29 settembre 2020 ha espressamente chiesto a Fintel di produrre una dichiarazione <em>attestante la sussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare i motivi di cui alle lettere a), c), c-bis) e c-ter) del comma 5 dell&#8217;art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non ricavabili dal certificato del casellario giudiziale e dal casellario informatico tenuto dall&#8217;Osservatorio di ANAC».</em>Ciononostante nel suddetto <em>&#8220;provvedimento interno&#8221;</em> si legge soltanto che Fintel con nota del 12 ottobre 2020 ha dichiarato che <em>non sussistono motivi di esclusione di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. a), c), c-bis) e c-ter) del Codice»</em>. Dunque non vi  dubbio che tanto Fintel &#8211; non avendo dato notizia dei provvedimenti adottati dal Comune di Albenga &#8211; sia incorsa in un&#8217;omissione dichiarativa, di per sè rilevante ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. f-bis), del medesimo decreto legislativo. Difatti la dichiarazione non  meramente incompleta, ma volutamente non veritiera, perchè Fintel era ben consapevole della vicenda in questione, tanto più se si considera che la vicenda stessa era stata formalmente posta all&#8217;attenzione della stazione appaltante in corso di gara.<br /> In via ulteriormente subordinata &#8211; anche a voler ammettere che il silenzio di Fintel sui provvedimenti del Comune di Albenga non configuri una <em>&#8220;falsa dichiarazione&#8221;</em>, rilevante ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. f-bis), del decreto legislativo n. 50/2016, bensì un&#8217;omessa dichiarazione, potenzialmente rilevante ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c-bis), del decreto legislativo n. 50/2016 &#8211; resta il fatto che nel suddetto <em>&#8220;provvedimento interno&#8221;</em> l&#8217;omessa dichiarazione  stata erroneamente ritenuta inidonea a <em>spostare le decisioni dell&#8217;Amministrazione nè a sviarne i contenuti»</em> perchè Fintel era a conoscenza della circostanza che la vicenda era già  stata posta da Nivi all&#8217;attenzione del Servizio appalti. Difatti la circostanza che il Servizio abbia avuto notizia della vicenda solo grazie alle segnalazioni di Nivi avrebbe dovuto costituire, semmai, un&#8217;aggravante della condotta di Fintel.<br /> 11. Nivi con memoria di replica depositata in data 12 febbraio 2021, oltre a contestare il carattere escludente del ricorso incidentale di Fintel, ha insistito per l&#8217;accoglimento del quarto e del quinto motivo del ricorso principale<br /> 12. In data 22 febbraio 2021 Nivi ha prodotto copia della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1540/2021, depositata in pari data, con la quale  stato respinto l&#8217;appello proposto da Fintel per la riforma della suddetta sentenza del T.A.R. per la Liguria n. 677/2020.<br /> 13. Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2021 i difensori della Provincia e di Fintel hanno rinunciato ai termini a difesa. Quindi la causa  stata trattenuta in decisione, ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e modificato con decreto legge n. 183 del 2020.</div>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. In via preliminare il Collegio ritiene che la memoria di replica depositata da Nivi in data 12 febbraio 2021 non possa essere presa in considerazione.<br /> Difatti, secondo una consolidata giurisprudenza (<em>ex multis</em>, Consiglio di Stato, Sez. III, 14 gennaio 2021, n. 434), la facoltà  di replica discende dall&#8217;esercizio della facoltà  di controparte di depositare una memoria difensiva prima dell&#8217;udienza di merito; pertanto in un caso come quello in esame, nel quale nè la Provincia, nè Fintel si sono avvalse della facoltà  di depositare una memoria difensiva, non può consentirsi la produzione di una memoria definita di replica.<br /> 2. Ancora in via preliminare, occorre affrontare la questione processuale relativa ai rapporti tra il ricorso principale ed il ricorso incidentale; ciò in quanto Fintel sostiene che il proprio ricorso incidentale, avendo efficacia escludente, perchè farebbe venir meno anche l&#8217;interesse alla ripetizione della gara &#8211; andrebbe esaminato con priorità . Questa tesi non può essere accolta, alla luce delle seguenti considerazioni.<br /> La Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea, Sezione X, con la sentenza 5 settembre 2019, in C-333/18 &#8211; nel decidere la questione rimessa dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con ordinanza n. 6 del 2018 &#8211; ha affermato quanto segue: <em>L&#8217;articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all&#8217;applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell&#8217;11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l&#8217;aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell&#8217;Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest&#8217;ultimo, ed inteso ad ottenere l&#8217;esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell&#8217;appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi».</em><br /> Alla luce di tali affermazioni questo Tribunale in altre occasioni (T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 23 dicembre 2020, n. 215; id., 4 gennaio 2021, n. 1) ha già  aderito al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche nel nostro ordinamento va riconosciuta la rilevanza di interessi legittimi eterogenei nello svolgimento delle gare pubbliche per la scelta del contraente, essendo meritevole di tutela sia l&#8217;interesse finale ad ottenere l&#8217;aggiudicazione del contratto, sia l&#8217;interesse strumentale alla partecipazione ad un eventuale procedimento di gara rinnovato, e ciò in quanto l&#8217;amministrazione aggiudicatrice potrebbe prendere la decisione di annullare gli atti del procedimento e di avviare un nuovo procedimento di scelta del contraente. Ne consegue, in ossequio a tale orientamento, <em>che &#8211; non potendo l&#8217;accoglimento del gravame incidentale determinare l&#8217;improcedibilità  del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale la titolarità  dell&#8217;interesse legittimo strumentale alla eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, estranee al rapporto processuale &#8211; il rapporto di priorità  logica tra ricorso principale ed incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l&#8217;improcedibilità  del ricorso incidentale In altri termini, l&#8217;ordo questionum impone oggi di dare priorità  al gravame principale e ciò in quanto, mentre l&#8217;eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l&#8217;improcedibilità  del ricorso principale, l&#8217;eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l&#8217;improcedibilità  del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali. Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità  (rectius: sulla non illegittimità  sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l&#8217;aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all&#8217;accoglimento del ricorso incidentale»</em> (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431).<br /> Pertanto, disattesa la richiesta di Fintel, si deve prioritariamente procedere all&#8217;esame del ricorso principale.<br /> 3. La terza questione processuale da affrontare attiene agli effetti sul presente giudizio della peculiare configurazione della <em>lex specialis</em>, predisposta in applicazione della disciplina di cui all&#8217;art. 4 della legge provinciale n. 2/2020 (vigente <em>ratione temporis</em>), secondo il quale: <em>&#8220;1. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici, la partecipazione alle procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera di invito. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all&#8217;esame delle offerte e, successivamente, al fine della stipula del contratto, verificano l&#8217;assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo al solo aggiudicatario e all&#8217;eventuale impresa ausiliaria. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l&#8217;assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all&#8217;operatore economico, entro dieci giorni dall&#8217;aggiudicazione, la presentazione di eventuali ulteriori elementi, nonchè dell&#8217;ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni. 4. Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non  fornita o non sono confermati l&#8217;assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione l&#8217;amministrazione aggiudicatrice annulla l&#8217;aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia presentata a corredo dell&#8217;offerta, se dovuta, non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria. L&#8217;amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alle autorità  competenti. 5. L&#8217;amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l&#8217;assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara. &#8230;&#8221;.</em><br /> In ossequio a tale disciplina la stazione appaltante con il verbale della terza seduta di gara, svoltasi in data 24 settembre 2020, ha disposto l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto in favore di Fintel senza aver preventivamente effettuato le verifiche relative all&#8217;assenza di motivi di esclusione ed al possesso dei criteri di selezione in capo all&#8217;aggiudicataria e alle sue ausiliarie (BVCM e Safety). Per tale ragione la Provincia di Trento con memoria depositata in data 30 ottobre 2020 ha eccepito l&#8217;inammissibilità  dei primi tre motivi del ricorso principale &#8211; invocando l&#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. amm., nella parte in cui dispone che in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati &#8211; perchè con tali motivi sono state dedotte censure che, a suo dire, presupponevano l&#8217;avvenuta esecuzione delle suddette verifiche da parte della stazione appaltante.<br /> A fronte di tale eccezione Nivi ha dapprima concordato con le controparti il rinvio dell&#8217;udienza pubblica fissata per l&#8217;esame del ricorso principale, nelle more della conclusione delle suddette verifiche, e da ultimo ha impugnato con motivi aggiunti, oltre ai provvedimenti già  impugnati con il ricorso principale, anche la nota in data 24 dicembre 2020 &#8211; con cui il Servizio appalti ha comunicato a Trentino Riscossioni che, «<em>a seguito dell&#8217;esame della documentazione prodotta dal concorrente Fintel Engineering S.r.l. anche in riferimento alle due ausiliarie Sfety21 e BVCM Collections, sono state concluse con esito positivo le verifiche relative al possesso dei requisiti di partecipazione e all&#8217;assenza dei motivi di esclusione in capo all&#8217;aggiudicatario»</em> &#8211; e ogni ulteriore atto relativo alle verifiche eseguite ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 2/2020, reiterando e sviluppando le medesime censure già  dedotte con i primi tre motivi del ricorso principale.<br /> Tenuto conto di quanto precede, sempre in via preliminare il Collegio osserva che  venuto meno l&#8217;interesse di Nivi all&#8217;esame delle censure dedotte con i primi tre motivi del ricorso principale (e con esso l&#8217;interesse della Provincia di Trento all&#8217;esame della suddetta eccezione processuale), essendosi ormai concentrato l&#8217;interesse di Nivi sull&#8217;esame delle censure dedotte con i corrispondenti motivi aggiunti.<br /> 4. Passando all&#8217;esame del primo dei motivi aggiunti, Nivi contesta la decisione dell&#8217;Amministrazione (adottata nella seduta del 21 luglio 2020 e confermata all&#8217;esito delle verifiche svolte ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 2/2020) di riammettere in gara Fintel &#8211; che (nella seduta del 10 luglio 2020) era stata esclusa per aver indicato nella propria domanda di partecipazione di volersi avvalere di BVCM anche con riferimento al requisito di cui al par. 7.1., lett b), del disciplinare (relativo al possesso del <em>&#8220;certificato di iscrizione all&#8217;albo dei gestori delle attività  di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate dei province e dei comuni all&#8217;art. 53, comma 1, del D.lgs. 15.12.1997, n. 446&#8221;</em>), pur trattandosi di un requisito per il quale ai sensi dell&#8217;art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016 e del par. 8 del disciplinare di gara non  ammesso l&#8217;avvalimento &#8211; autorizzando nel contempo Fintel a <em>depenna[re] il riquadro a pag. 3-5» </em>della propria domanda di partecipazione, ove essa aveva dichiarato di avvalersi di BVCM.<br /> A tale censura Fintel ha replicato che essa  iscritta all&#8217;albo di cui all&#8217;art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, come accertato dal Servizio appalti, che il contratto stipulato con BVCM non prevede l&#8217;avvalimento per il requisito di idoneità  professionale di cui al par. 7.1., lett b), del disciplinare, e che essa in realtà  non ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione di non essere in possesso di tale requisito dell&#8217;iscrizione al suddetto albo, nè che il requisito stesso era oggetto di avvalimento da parte di BVCM; dunque quanto indicato a pag. 3 della propria domanda  frutto di un mero errore materiale, immediatamente rilevabile dal contenuto della domanda stessa, anche perchè non  stato ivi indicato il nominativo dell&#8217;ausiliaria.<br /> La censura  fondata, non essendo condivisibile la tesi sostenuta da Fintel nell&#8217;istanza di riammissione presentata in data 14 luglio 2020 e fatta propria dalla stazione appaltante, secondo la quale la dichiarazione di avvalimento relativa al requisito di cui al par. 7.1., lett b), del disciplinare era da ritenersi frutto di un mero errore materiale e, come tale, suscettibile di rettifica.<br /> Come ricordato da Nivi, la giurisprudenza ha puntualmente definito i limiti entro i quali l&#8217;errore materiale del concorrente può legittimare un intervento correttivo. Anche di recente  stato ribadito (<em>ex multis</em>, Consiglio di Stato, Sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7752) che, <em>per poter eccezionalmente ammettere la correzione dell&#8217;offerta per un asserito errore materiale,  necessario che vi sia la prova certa che si tratti effettivamente di un refuso, dovendo escludersi che per tale via si possa addivenire alla modifica dell&#8217;offerta, in violazione del principio della par condicio tra i concorrenti», di talchè  ammissibile la rettifica di errori contenuti nell&#8217;offerta «a condizione che si tratti di correzione di &#8220;errore materiale&#8221;, necessariamente riconoscibile, e che non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dell&#8217;offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l&#8217;affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza &#8230; . Sono perciò rettificabili eventuali errori di scritturazione e di calcolo, ma sempre a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all&#8217;offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell&#8217;offerente».</em><br /> Ciò posto, coglie nel segno Nivi quando afferma che nel caso in esame non si configura un errore riconoscibile <em>ictu oculi</em> da parte di chiunque, attraverso la mera lettura della domanda di partecipazione di Fintel. Difatti Fintel non si  limitata a barrare una casella del modulo predisposto dalla stazione appaltante, ma ha piuttosto provveduto a compilare, per esteso, uno degli appositi riquadri contenuti nel predetto modulo indicando testualmente, tra i requisiti oggetto di avvalimento, il <em>certificato di iscrizione all&#8217;albo dei gestori delle attività  di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate dei province e dei comuni all&#8217;art. 53, comma 1 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446»</em> (cfr. pag. 3 della domanda di partecipazione). Nè può ritenersi che l&#8217;errore fosse immediatamente riconoscibile sol perchè Fintel afferma che a pag. 3 della propria domanda non  specificato il nominativo dell&#8217;impresa ausiliaria. Difatti il suddetto riquadro fa parte di un più ampio riquadro nel quale Fintel, dopo aver indicato BVCM come operatore economico del quale intendeva avvalersi, ha specificato come requisiti oggetto di avvalimento da parte di BVCM dapprima il requisito di cui al par. 7.3., lettera d), punto 2, del disciplinare e poi (dopo alcune caselle vuote) quello di cui al par. 7.1., lett b), del disciplinare.<br /> Parimenti coglie nel segno Nivi quando afferma che non si configura un errore riconoscibile ex ante, senza un&#8217;indagine circa la volontà  del concorrente e senza un&#8217;attività  istruttoria da parte dell&#8217;Amministrazione. Difatti, stante la peculiare configurazione della <em>lex specialis</em> &#8211; che, in ossequio alla disciplina posta dall&#8217;art. 4, comma 1, della legge provinciale n. 2/2020, equipara la partecipazione alla procedura ad una dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione &#8211; la circostanza che Fintel possedesse in proprio il requisito di cui al par. 7.1., lett b), del disciplinare non solo non risultava dalla domanda di partecipazione ed  emersa solo a seguito della presentazione dell&#8217;istanza di riammissione, ma soprattutto ha richiesto <em>un&#8217;autonoma verifica d&#8217;ufficio»</em> da parte del Servizio appalti, perchè il certificato di iscrizione all&#8217;albo prodotto da Fintel in allegato alla propria istanza di riammissione risultava scaduto. Dunque  innegabile che il Servizio appalti ha attinto a fonti di conoscenza estranee alla domanda di Fintel, in palese contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza innanzi richiamata in merito alla possibilità  di configurare un errore suscettibile di essere rettificato.<br /> Nè il fatto che Fintel fosse in possesso in proprio del requisito in questione (sul punto, invero, non vi  contestazione) può valere, di per sè, a dimostrare che essa doveva essere riammessa in gara. Rileva al riguardo quanto affermato dal Consiglio di Stato nella pronuncia richiamata da Nivi nei motivi aggiunti ed avente ad oggetto un caso nel quale un concorrente, pur avendo in proprio un requisito di partecipazione, aveva dichiarato di voler ricorrere all&#8217;avvalimento e, una volta che l&#8217;avvalimento era stato ritenuto invalido, aveva preteso di far valere <em>ex post</em> il possesso in proprio del requisito oggetto dell&#8217;avvalimento invalido. Secondo tale pronuncia (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 gennaio 2020, n. 386) &#8211; il cui testo merita di essere riportato per esteso, stante l&#8217;analogia con il caso in esame &#8211;<em> da ritenere che qualora l&#8217;operatore economico abbia inequivocabilmente dichiarato, con dichiarazione resa unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione, in tutto o in parte, avvalendosi delle capacità  di altri soggetti (producendo altresì tutta la documentazione all&#8217;uopo richiesta dall&#8217;art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016), non possa poi, in corso di procedura e men che meno all&#8217;esito di questa, mutare la propria originaria dichiarazione, manifestando l&#8217;intenzione di soddisfare in proprio la richiesta relativa al possesso dei requisiti, anche quando risulti dai servizi già  dichiarati che il concorrente avrebbe potuto fare a meno dell&#8217;avvalimento. &#8230; Non  condivisibile il diverso orientamento giurisprudenziale &#8230; fondato sul principio di favor partecipationis, quest&#8217;ultimo dovendo essere ragionevolmente contemperato, oltre che col principio della par condicio, anche con i principi generali dell&#8217;attività  della pubblica amministrazione, rilevando, in particolare, i criteri di economicità  e di efficacia, in sintesi di buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, cui corrispondono, per la parte privata, oneri di correttezza e cooperazione, che culminano nel principio di autoresponsabilità . In forza di tale principio, ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione della diligenza esigibile nei comportamenti di ciascun soggetto nell&#8217;agire sociale e, quindi, nei rapporti con la pubblica amministrazione. In tale ultima prospettiva, esso rinviene il suo fondamento generale negli artt. 2 e 97 della Costituzione e trova applicazione nelle procedure ad evidenza pubblica di scelta del contraente, nelle quali, appunto in forza del principio generale di autoresponsabilità  dei concorrenti, ciascuno di questi sopporta le conseguenze, non solo di eventuali errori commessi nella formulazione dell&#8217;offerta e nella presentazione della documentazione (per come fatto palese dalla disposizione riguardante il soccorso istruttorio di cui all&#8217;art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 56 del 2017), ma anche delle scelte effettuate al momento di partecipazione alla gara, che abbiano portata sostanziale, in quanto incidenti sull&#8217;attività  amministrativa del seggio di gara, e della stazione appaltante, nel condurre la procedura di gara. &#8230; Tra tali scelte va annoverata anche quella di utilizzare o meno l&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento, in quanto essa comporta che l&#8217;attività  di valutazione dei requisiti di partecipazione, quindi l&#8217;attività  di verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del codice dei contratti pubblici, nonchè della sussistenza di motivi di esclusione ai sensi dell&#8217;art. 80, oltre che &#8211; a monte &#8211; dell&#8217;esistenza delle condizioni formali richieste dall&#8217; Codice dei contratti pubblici, vada fatta nei confronti del soggetto della cui capacità  il concorrente ha dichiarato di volersi avvalere. Pertanto, se si consentisse di modificare la dichiarazione di partecipazione da parte del concorrente (anche nei soli limiti dei servizi da prendere in considerazione ai fini dell&#8217;ammissione), all&#8217;esito dell&#8217;attività  valutativa svolta dall&#8217;amministrazione nei confronti dell&#8217;impresa ausiliaria, verrebbe vanificata tale attività  e finirebbe compromesso il principio di buon andamento dell&#8217;azione amministrativa. &#8230; A ciò si aggiunga l&#8217;esigenza di tutelare l&#8217;affidamento dei concorrenti nella completezza e nella definitività  delle dichiarazioni di partecipazione rese da ciascuno degli altri. Tale affidamento &#8211; seppure non più rilevante ai fini dell&#8217;impugnazione immediata dell&#8217;altrui ammissione, a seguito dell&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 120, comma 2, bis Cod. proc. amm. &#8211; verrebbe parimenti frustrato da una modificazione della dichiarazione di partecipazione successiva al momento di conclusione della fase di ammissione dei concorrenti; momento, nel quale ciascuno dovrebbe poter essere in grado di sindacare la sussistenza dei requisiti di partecipazione degli altri, così come dichiarati. &#8230; Per di più, in caso di avvalimento ritenuto nullo ai sensi dell&#8217;art. 89, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, come accaduto nel caso di specie, si consentirebbe all&#8217;impresa concorrente che dovrebbe essere esclusa per mancanza di requisiti, di sanare ex post la situazione sostituendo se stessa all&#8217;impresa ausiliaria, così dando luogo ad un&#8217;ipotesi di sostituzione non prevista nè dalla norma appena detta nè dall&#8217;art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016».</em><br /> Nè tantomeno giova a Fintel richiamare la giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 22 marzo 2016, n. 434) che, avuto riguardo all&#8217;applicazione del c.d. soccorso istruttorio, valorizza la prevalenza del dato sostanziale a fronte di irregolarità  meramente formali o dell&#8217;incompletezza della domanda di partecipazione del concorrente. Difatti &#8211; come pure evidenziato da Nivi &#8211; Fintel non ha presentato una domanda di partecipazione incompleta o irregolare (nel qual caso avrebbe potuto ammettersi il soccorso istruttorio), bensì una domanda di partecipazione recante la dichiarazione di avvalersi di altra impresa per un requisito che non consentiva l&#8217;avvalimento; dunque il fatto che il Servizio appalti, dopo l&#8217;esclusione di Fintel abbia <em>riscontrato d&#8217;ufficio l&#8217;effettivo possesso del requisito»</em> e, quindi, la superfluità  dell&#8217;avvalimento dichiarato da Fintel, non poteva certo giustificarne la riammissione i gara, perchè l&#8217;asserita rettifica dell&#8217;errore materiale comportava, in realtà , un&#8217;inammissibile modifica della domanda di partecipazione.<br /> Da ultimo coglie nel segno Nivi anche quando afferma che &#8211; a differenza di quanto lascia intendere il verbale della seduta del 21 luglio 2020 &#8211; la definitiva riammissione di Fintel non era stata imposta con il decreto presidenziale n. 20/2020, perchè con tale provvedimento il Presidente di questo Tribunale, accogliendo la domanda di concessione della misura cautelare monocratica, si  limitato a ordinare la riammissione con riserva di Fintel, facendo espressamente <em>salvo l&#8217;esito del giudizio cautelare in sede collegiale e della susseguente definizione del giudizio nel merito»</em>.<br /> 5. Parimenti fondato  il secondo dei motivi aggiunti con cui viene dedotto che il Servizio appalti, neppure in sede di verifiche successive all&#8217;aggiudicazione, ha rilevato la non conformità  della documentazione relativa all&#8217;avvalimento prestato da BVCM, prodotta da Fintel in allegato alla propria istanza di riammissione in gara, a quanto previsto dal par. 8 del disciplinare. In particolare Nivi lamenta che il Servizio appalti non abbia rilevato come il contratto di avvalimento e la dichiarazione dell&#8217;ausiliaria risultassero sottoscritti solo con firma analogica (e non con firma digitale) dal legale rappresentante dell&#8217;ausiliaria, di talchè non era possibile ritenere che tutta la documentazione relativa all&#8217;avvalimento di BVCM fosse stata formalizzata in un momento antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara.<br /> In replica a tale censura Fintel ha dedotto che &#8211; non avendo il par. 8 del disciplinare imposto particolari modalità  per dimostrare quando  stata formalizzata la documentazione relativa all&#8217;avvalimento &#8211; vale il principio della libertà  delle forme e, quindi, ai fini della prova della formalizzazione dei contratti di avvalimento in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (10 luglio 2020), rileva la data dell&#8217;apposizione della firma digitale sui contratti stessi.<br /> Giova al riguardo evidenziare che, secondo il par. 8 del disciplinare di gara, i concorrenti in caso di ricorso all&#8217;avvalimento avrebbero dovuto indicare nella propria domanda soltanto <em>&#8220;la denominazione dell&#8217;operatore economico di cui si intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento&#8221;</em>, fermo restando che il concorrente intenzionato a ricorrere all&#8217;avvalimento avrebbe dovuto <em>&#8220;formalizzare tutta la documentazione di cui all&#8217;art. 89 del Codice in un momento antecedente rispetto a quello di partecipazione alla gara e conservarla nella propria disponibilità  sino al momento in cui gliene saà  richiesta la produzione da parte della Stazione appaltante&#8221;</em>, con la conseguenza che <em>&#8220;la mancata formalizzazione di tutta la documentazione di cui all&#8217;art. 89 del Codice in un momento antecedente alla partecipazione alla gara &#8211; in quanto comporta il mancato perfezionamento dell&#8217;avvalimento e quindi la mancanza del requisito oggetto dello stesso in capo all&#8217;impresa ausiliata al momento della partecipazione alla gara &#8211; comporta l&#8217;esclusione dalla gara stessa o l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione con applicazione delle sanzioni di cui all&#8217;art. 4 comma 4 della L.P. n. 2/2020&#8221;</em>).<br /> Ciò posto,  senz&#8217;altro condivisibile (e comunque non  contestata da Nivi) la tesi di Fintel secondo la quale il disciplinare non impone particolari modalità  per dimostrare che la formalizzazione della documentazione  antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.<br /> Parimenti coglie nel segno Fintel quando nelle proprie difese rammenta che, nel caso di un contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente, secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 maggio 2020, n. 3209), <em>la manipolazione della data della sottoscrizione dell&#8217;impresa ausiliata risulta certamente più complessa &#8230; . Non può dunque escludersi che il certificato della firma apposta telematicamente dall&#8217;impresa ausiliata, &#8230; rilevi, ai sensi dell&#8217;art. 2704 cod. civ., come fatto idoneo a dimostrare l&#8217;anteriorità  del documento rispetto al termine di scadenza per la proposizione dell&#8217;offerta»</em>.<br /> Tuttavia, come dedotto da Nivi, posto che la <em>&#8220;formalizzazione&#8221;</em> di un contratto si ha solo con la stipula dello stesso &#8211; che interviene solo quando tutte le parti hanno sottoscritto il documento che recepisce l&#8217;accordo negoziale &#8211; affinchè la firma digitale e la connessa <em>&#8220;marca temporale&#8221;</em> diano certezza della data di formalizzazione del contratto occorre che le sottoscrizioni di tutti i contraenti siano state apposte con la firma digitale, che  senz&#8217;altro idonea a conferire certezza alla data di sottoscrizione, a differenza della firma analogica. Diverse considerazioni valgono, invece, in presenza di un contratto di cui  certa solo la data della sottoscrizione del legale rappresentante dell&#8217;impresa ausiliata, proprio perchè apposta con firma digitale, mentre la sottoscrizione dell&#8217;impresa ausiliaria  apposta solo con firma analogica.<br /> Vi , quindi, motivo di ritenere che, in applicazione par. 8 del disciplinare, l&#8217;aggiudicazione disposta in favore Fintel avrebbe dovuto essere annullata, anche perchè l&#8217;aggiudicataria non ha provato di aver formalizzato tutta la documentazione di cui all&#8217;art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016 in un momento antecedente a quello della presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Difatti la dichiarazione di BVCM reca solo una sottoscrizione analogica ed una data apposta a mano, mentre il contratto di avvalimento reca la firma digitale del legale rappresentante di Fintel e la firma analogica del legale rappresentante di BVCM. Pertanto la sola firma digitale apposta del legale rappresentante di Fintel dÃ  certezza della data di sottoscrizione da parte di quest&#8217;ultimo, ma non della data in cui il contratto  stato sottoscritto dal legale rappresentante di BVCM e, quindi, della data di formalizzazione del contratto.<br /> 6. L&#8217;accoglimento del secondo motivo aggiunto rende necessario procedere all&#8217;esame del terzo motivo del ricorso incidentale, con cui Fintel censura direttamente il par. 8 del disciplinare, lamentando che ivi  comminata la sanzione dell&#8217;esclusione dalla gara, senza però consentire ai concorrenti di conoscere preventivamente le modalità  da seguire per la formalizzazione della documentazione relativa all&#8217;avvalimento, e che la formalizzazione di tale documentazione  disciplinata diversamente da quanto accade nelle gare che si svolgono con modalità  tradizionali, nelle quali la prova della formalizzazione della documentazione in un momento antecedente alla partecipazione alla gara  invece data dall&#8217;inclusione della documentazione stessa tra i documenti da presentare in gara, e nelle gare telematiche, nelle quali la prova  data dal caricamento della documentazione sulla piattaforma telematica.<br /> Come già  evidenziato, il par. 8 del disciplinare si limita a richiedere ai concorrenti di <em>&#8220;formalizzare tutta la documentazione di cui all&#8217;art. 89 del Codice in un momento antecedente rispetto a quello di partecipazione alla gara&#8221;</em> &#8211; senza specificare le modalità  di formalizzazione di tale documentazione e, soprattutto, senza specificare le modalità  di attribuzione della data certa alla documentazione stessa &#8211; e sanziona espressamente con l&#8217;esclusione dalla gara il mancato adempimento di tale prescrizione. Dunque il disciplinare non ha imposto una specifica modalità  di formalizzazione della documentazione, lasciando ai concorrenti la possibilità  di scegliere qualunque modalità , purchè idonea a provare che la formalizzazione  intervenuta prima della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.<br /> Risulta allora evidente che la sanzione espulsiva non  affatto irragionevole, perchè consegue all&#8217;inadempimento di una prescrizione che, a sua volta, non  irragionevole. Difatti ai concorrenti non  stata imposta una determinata modalità  di formalizzazione della documentazione, ma  stato richiesto soltanto di scegliere una modalità  che garantisse la possibilità  di provare che la documentazione era stata formalizzata prima della partecipazione alla gara, come accade, ad esempio, nel caso in cui il contratto di avvalimento risulti sottoscritto da tutti i contraenti mediante la firma digitale.<br /> Parimenti infondata  l&#8217;ulteriore censura dedotta da Fintel, perchè la disciplina posta dal par. 8  coerente con la disposizione dell&#8217;art. 4 della legge provinciale n. 2/2020, secondo il quale <em>&#8220;la partecipazione alle procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera di invito&#8221;</em>. Difatti per dare attuazione a tale disposizione il disciplinare si limita a richiedere ai concorrenti di indicare solo <em>&#8220;la denominazione dell&#8217;operatore economico di cui si intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento&#8221;</em>, così precludendo inevitabilmente la possibilità  di provare la data della formalizzazione della documentazione relativa all&#8217;avvalimento attraverso l&#8217;inclusione della stessa tra i documenti da presentare al momento della partecipazione alla gara, come invece accade nelle gare che si svolgono con modalità  tradizionali, o mediante il caricamento della documentazione sulla piattaforma telematica, come avviene nelle gare telematiche.<br /> 7. Tra le restanti censure formulate da Nivi con i motivi aggiunti  fondata quella con viene dedotta la violazione del par. 19 del disciplinare, secondo il quale <em>&#8220;Ai sensi dell&#8217;art. 4 comma 5 della L.P. n. 2/2020, la stazione appaltante può verificare l&#8217;assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione in qualsiasi momento in capo a qualsiasi concorrente (ed eventuale Impresa ausiliaria) se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara: in tal caso procede secondo quanto indicato al paragrafo 23 del presente Disciplinare&#8221;</em>, nonchè dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c-bis), del decreto legislativo n. 50/2016, nella parte in cui dispone che la stazione appaltante esclude dalla gara l&#8217;operatore economico che <em>&#8220;abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione&#8221;.</em><br /> A tal riguardo si deve evidenziare che, secondo la prevalente giurisprudenza (da ultimo, T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 30 dicembre 2020, n. 1755), che il Collegio condivide, la mancata iscrizione della decadenza da una precedente aggiudicazione nel Casellario informatico non rende inutilizzabile l&#8217;informazione da parte della stazione appaltante; ciò in quanto la disposizione dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c-bis), del decreto legislativo n. 50/2016 costituisce una <em>norma di chiusura che impone agli operatori economici di dichiarare tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione la cui rilevanza deve essere apprezzata caso per caso dalla Stazione appaltante (e non a priori dall&#8217;ANAC)»</em>; inoltre, <em>secondo quanto recentemente stabilito dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di stato nella sentenza n. 16 del 2020, può costituire fonte degli obblighi informativi rilevanti ai fini della ammissione alla gara anche la stessa lex specialis la quale nella specie chiedeva ai concorrenti di effettuare una dichiarazione omnicomprensiva di tutte le situazioni potenzialmente incidenti sul corretto svolgimento della procedura senza effettuare alcun filtro preventivo di rilevanza».</em><br /> Occorre poi evidenziare che il Servizio appalti con nota del 29 settembre 2020 ha espressamente chiesto a Fintel di produrre una dichiarazione <em>attestante la sussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare i motivi di cui alle lettere a), c), c-bis) e c-ter), del comma 5 dell&#8217;art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non ricavabili dal certificato del casellario giudiziale e dal casellario informatico tenuto dall&#8217;Osservatorio di ANAC»</em>, ma &#8211; come si legge nell&#8217;impugnato <em>&#8220;provvedimento interno&#8221;</em> &#8211; Fintel con nota del 12 ottobre 2020 ha dichiarato che <em>non sussistono motivi di esclusione di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. a), c), c-bis) e c-ter) del Codice»</em>, senza fare alcun cenno ai provvedimenti adottati nei suoi confronti dal Comune di Albenga (ossia l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione in precedenza disposta in favore di Fintel e la segnalazione di Fintel e Safety all&#8217;ANAC ai fini dell&#8217;iscrizione nel Casellario informatico).<br /> Ciò posto, non vi  dubbio che Fintel &#8211; non avendo dato notizia al Servizio appalti dei provvedimenti adottati nei suoi confronti dal Comune di Albenga &#8211; sia incorsa in un&#8217;omissione dichiarativa rilevante ai sensi e per gli effetti del predetto art. 80, comma 5, lett. c-bis). Difatti &#8211; mentre può ritenersi che, stante la già  ricordata disposizione dell&#8217;art. 4 della legge provinciale n. 2/2020 (secondo il quale <em>&#8220;la partecipazione alle procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera di invito&#8221;</em>), Fintel fosse tenuta a notizia dei suddetti provvedimenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara &#8211; non vi  ragione alcuna per ritenere che Fintel non fosse tenuta a dichiarare l&#8217;esistenza di tali provvedimenti in sede di verifiche sulla sussistenza di cause di esclusione, stante l&#8217;inequivocabile tenore della richiesta formulata dal Servizio appalti con la nota del 29 settembre 2020, che non contiene alcun riferimento ai provvedimenti adottati dal Comune di Albenga.<br /> Risulta, altresì, palesemente illegittimo l&#8217;impugnato <em>&#8220;provvedimento interno&#8221;</em>, nella parte in cui il silenzio di Fintel sui provvedimenti del Comune di Albenga viene considerato non idoneo a <em>spostare le decisioni dell&#8217;Amministrazione» </em>sol perchè l&#8217;Amministrazione era già  al corrente della vicenda grazie alle segnalazioni pervenute da Nivi in corso di gara. Coglie infatti nel segno Nivi quando afferma che la circostanza che il Servizio appalti avesse in precedenza avuto notizia della vicenda grazie alle segnalazioni di un altro concorrente (la stessa Nivi) costituisce &#8211; semmai &#8211; un&#8217;aggravante della condotta omissiva di Fintel, il cui silenzio appare frutto dell&#8217;intento di ostacolare il corretto svolgimento della valutazione del Servizio appalti sulla possibile rilevanza di un illecito professionale di natura non trascurabile; ciò in quanto la stessa Fintel con la memoria depositata in data 1° dicembre 2020 ha eccepito che la segnalazione trasmessa all&#8217;ANAC dal Comune di Albenga  coperta dal segreto d&#8217;ufficio e, quindi, <em>il concorrente che ne venga a conoscenza, in qualunque modo ed anche nel corso di altri giudizi, non può farne alcun uso»</em>. Vi  allora motivo di ritenere che proprio le eccezioni sollevate in giudizio da Fintel in ordine all&#8217;inutilizzabilità  delle segnalazioni di Nivi, aventi ad oggetto i provvedimenti adottati dal Comune di Albenga (unitamente all&#8217;espressa richiesta formulata dal Servizio appalti con la predetta nota del 29 settembre 2020), imponessero a Fintel quantomeno di dare notizia al Servizio appalti dell&#8217;esistenza di tali provvedimenti.<br /> 8. L&#8217;accoglimento delle censure fin qui esaminate comporta l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione disposta in favore di Fintel e, quindi, si rende necessario procedere all&#8217;esame delle restanti censure dedotte con il ricorso incidentale.<br /> 9. Con i primi due motivi del ricorso incidentale viene dedotto che Nivi avrebbe dovuto essere esclusa: ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), del decreto legislativo n. 50/2016, per essersi resa responsabile di <em>&#8220;gravi illeciti professionali&#8221;</em>, perchè in più occasioni  stata condannata dalla Corte dei Conti per aver malamente gestito il servizio relativo alle procedure sanzionatorie per le violazioni al codice della strada emesse nei confronti di cittadini stranieri residenti all&#8217;estero, ad essa affidato da diversi Comuni; ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c-ter), del decreto legislativo n. 50/2016, perchè le carenze nell&#8217;esecuzione dei contratti con tali Comuni hanno causato <em>&#8220;la condanna al risarcimento del danno&#8221; </em>da parte del Giudice contabile; ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. f-bis), del decreto legislativo n. 50/2016 o dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c-bis), del medesimo decreto legislativo, perchè avendo presentato la domanda di partecipazione alla gara senza comunicare alcunchè in ordine alle predette sentenze della Corte dei Conti ha falsamente attestato l&#8217;insussistenza di cause di esclusione costituite dai precedenti gravi illeciti professionali e, quindi, si configura anche la più grave fattispecie della <em>&#8220;falsa dichiarazione&#8221;</em>.<br /> In via preliminare, tali censure &#8211; in accoglimento dell&#8217;eccezione processuale sollevata sia dalla Provincia di Trento con la memoria depositata in data 27 novembre 2020, sia da Nivi con la memoria depositata in data 1° dicembre 2020 &#8211; devono essere dichiarate inammissibili ai sensi dell&#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. amm., nella parte in cui dispone che in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.<br /> Al riguardo si deve ribadire che, ai sensi della già  ricordata disposizione dell&#8217;art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 2/2020, il Servizio appalti era tenuto a verificare l&#8217;assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione <em>&#8220;in capo al solo aggiudicatario e all&#8217;eventuale impresa ausiliaria&#8221;</em>. Dunque, posto che non  mai stata disposta l&#8217;aggiudicazione della gara in favore di Nivi, allo stato ai sensi dell&#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. amm.  radicalmente precluso a questo Tribunale verificare l&#8217;eventuale sussistenza delle cause di esclusione di Nivi denunciate da Fintel.<br /> Nè può il Collegio verificare &#8211; come pure richiesto dal difensore di Fintel nel corso della discussione orale svoltasi all&#8217;udienza pubblica del 25 febbraio 2021 &#8211; se l&#8217;applicazione della disposizione dell&#8217;art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 2/2020 determini, a livello processuale, un&#8217;ingiustificata disparità  di trattamento ed una lesione del diritto di difesa dell&#8217;impresa aggiudicataria della gara, perchè quest&#8217;ultima nel caso di impugnazione della propria aggiudicazione non potrebbe dedurre (a differenza della seconda classificata) censure volte a dimostrare che la seconda classificata non  in possesso dei richiesti requisiti di partecipazione. Difatti la disposizione dell&#8217;art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 2/2020  stata recepita nel par. 23 del disciplinare di gara, ma Fintel con il proprio ricorso incidentale ha impugnato il disciplinare di gara solo limitatamente al par. 8 (ossia nella parte relativa alla formalizzazione della documentazione relativa all&#8217;avvalimento). Deve allora ritenersi, da un lato, che Fintel, per far valere la predetta ingiustificata disparità  di trattamento e la lesione del proprio diritto di difesa, avrebbe dovuto impugnare con ricorso incidentale anche il par. 23 del disciplinare di gara, chiedendone l&#8217;annullamento; dall&#8217;altro, che questo Tribunale non possa procedere d&#8217;ufficio a verificare la legittimità  costituzionale delle ricadute sul piano processuale della peculiare disciplina procedurale posta dall&#8217;art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 2/2020, perch l&#8217;eventuale questione di legittimità  costituzionale non sarebbe comunque rilevante nel presente giudizio, stante l&#8217;impossibilità  di disapplicare la disciplina posta dal par. 23 del disciplinare di gara (non avendo quest&#8217;ultimo natura regolamentare).<br /> 10. L&#8217;ultimo motivo dedotto con il ricorso incidentale  stato formulato da Fintel per il caso in cui il Collegio avesse ritenuto fondato il quarto motivo del ricorso principale. In particolare &#8211; per il caso in cui fosse stata ritenuta fondata la censura secondo la quale Fintel avrebbe indicato nella propria offerta non un aggio pari al 30%, corrispondente a quello indicato dalla stessa Fintel nelle proprie giustificazioni, bensì un aggio ribassato del 30% rispetto a quello a base d&#8217;asta, ossia un aggio pari al 26,6%, così determinando assoluta incertezza sul contenuto dell&#8217;offerta economica &#8211; la stessa Fintel ha dedotto che anche Nivi avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, perchè anch&#8217;essa ha formulato la propria offerta indicando la percentuale del 30% nell&#8217;apposita colonna, pur intendendo offrire un aggio del 30%, e non un ribasso del 30% sull&#8217;aggio a base di gara.<br /> Tuttavia l&#8217;accoglimento del ricorso per motivi aggiunti determina il venir meno dell&#8217;interesse di Nivi all&#8217;esame delle restanti censure dedotte con il ricorso principale, ivi compresa quella dedotta con il quarto motivo. Pertanto neppure Fintel ha interesse all&#8217;esame dell&#8217;ultimo motivo del ricorso incidentale, perchè ai sensi dell&#8217;art. 42, comma 1, cod. proc. amm., a mezzo di ricorso incidentale possono essere proporre le domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale.<br /> 11. In via subordinata, seppure si ritenesse che l&#8217;ultimo motivo del ricorso incidentale ha un&#8217;autonoma rilevanza, comunque lo stesso non potrebbe essere accolto alla luce delle condivisibili considerazioni svolte da Nivi nella memoria depositata in data 1° dicembre 2020.<br /> Ritiene infatti il Collegio che &#8211; a prescindere da ogni considerazione circa le contrapposte tesi che emergono dagli atti di causa: quella della Provincia, secondo la quale, sebbene nel modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante sia richiesto ai concorrenti di indicare il <em>&#8220;ribasso percentuale offerto&#8221; </em>(e non la <em>&#8220;percentuale di aggio offerta&#8221;</em>), tuttavia i concorrenti avrebbero dovuto indicare nell&#8217;apposita colonna (denominata <em>&#8220;ribasso percentuale offerto&#8221;</em>) la percentuale di aggio offerta; e quella di Nivi, secondo la quale il predetto modello va letto alla luce del par. 17 del disciplinare di gara, che tra le indicazioni per la compilazione del modello di offerta economica richiedeva di fornire (non la misura percentuale dell&#8217;aggio, ma) <em>&#8220;l&#8217;indicazione della percentuale di ribasso offerta rispetto alla percentuale di base d&#8217;asta fissata dall&#8217;Amministrazione (38,00%), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonchè degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze&#8221;</em>, e quindi i concorrenti avrebbero dovuto indicare nella suddetta colonna il ribasso percentuale offerto &#8211; resta il fatto che, non avendo l&#8217;Amministrazione proceduto alla verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta di Nivi, quest&#8217;ultima non si trova nella medesima situazione di Fintel. Dunque non si comprende perchè anche Nivi dovrebbe essere esclusa dalla gara, come invece sostenuto da Fintel nell&#8217;ultimo motivo del ricorso incidentale.<br /> 12. In ragione di tutto quanto precede, il ricorso per motivi aggiunti proposto da Nivi deve essere accolto e, per l&#8217;effetto, si deve disporre l&#8217;annullamento del verbale della seconda seduta di gara, svoltasi in data 21 luglio 2020, con cui  stata disposta la riammissione di Fintel, del verbale della terza seduta, svoltasi in data 24 settembre 2020, con cui  stata disposta l&#8217;aggiudicazione in favore di Fintel, della nota del Servizio appalti del 24 dicembre 2020, con cui  stata comunicata a Trentino Riscossioni la conclusione, con esito positivo, delle verifiche relative al possesso dei requisiti di partecipazione e all&#8217;assenza dei motivi di esclusione in capo all&#8217;aggiudicataria, nonchè del <em>provvedimento interno»</em> del 3 dicembre 2020, con assorbimento delle restanti censure.<br /> Il ricorso principale deve essere dichiarato integralmente improcedibile, perchè l&#8217;accoglimento del ricorso per motivi aggiunti determina il venir meno dell&#8217;interesse di Nivi anche all&#8217;esame delle restanti censure dedotte con il ricorso principale.<br /> Il ricorso incidentale proposto da Fintel deve essere dichiarato in parte inammissibile, in parte improcedibile e in parte deve essere respinto perchè infondato.<br /> 13. In applicazione della regola della soccombenza le spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico della Provincia di Trento e della controinteressata.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino &#8211; Alto Adige / SÃ¼dtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 147 del 2020, nonchè sul ricorso per motivi aggiunti e sul ricorso incidentale in epigrafe indicati, dichiara improcedibile il ricorso principale, accoglie il ricorso per motivi aggiunti come indicato in motivazione, e dichiara il ricorso incidentale in parte inammissibile, in parte improcedibile e in parte lo respinge perchè infondato. Per l&#8217;effetto annulla gli atti della procedura di gara indicati in motivazione.<br /> Condanna l&#8217;amministrazione resistente e la controinteressata al pagamento delle spese di lite, complessivamente liquidate in misura pari ad euro 6.000,00 (seimila/00), di cui 3.000,00 (tremila/00) a carico dell&#8217;amministrazione resistente e 3.000,00 (tremila/00) a carico della controinteressata, oltre accessori di legge. Dispone altresì la restituzione del contributo unificato.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite Microsoft Teams, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell&#8217;articolo 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e modificato con decreto legge n. 183 del 2020, e dell&#8217;art. 4, comma 1, quarto periodo e seguenti del decreto legge n. 28 del 2020, convertito dalla legge n. 70 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Grazia Flaim, Presidente FF<br /> Carlo Polidori, Consigliere, Estensore<br /> Cecilia Ambrosi, Consigliere</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2020 n.103</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-30-6-2020-n-103/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-30-6-2020-n-103/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2020 n.103</a></p>
<p>Fulvio Rocco, Presidente, Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore PARTI: Impresa Costruzioni Ferrarin Geom. Enzo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Igor Janes, contro Comune di Vallelaghi, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato La dichiarazione di decadenza del titolo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-30-6-2020-n-103/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2020 n.103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-30-6-2020-n-103/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2020 n.103</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fulvio Rocco, Presidente, Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore PARTI: Impresa Costruzioni Ferrarin Geom. Enzo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Igor Janes,  contro Comune di Vallelaghi, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>La dichiarazione di decadenza del titolo edilizio è un atto meramente ricognitivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed Urbanistica &#8211; titolo edilizio &#8211; dichiarazione di decadenza &#8211; atto meramente ricognitivo- è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La dichiarazione di decadenza del titolo edilizio è meramente ricognitiva di un effetto che si produce ex lege , trattandosi di accertamento che assolve ad un adempimento neppure necessario, stante il fatto che la decadenza si realizza anche in mancanza dell&#8217;apposito atto che ha natura meramente dichiarativo-ricognitiva in quanto atto rivolto a dare certezza, formalizzandola, ad una situazione giÃ  prodottasi al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 30/06/2020<br /> <strong>N. 00103/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00148/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 148 del 2019, proposto da<br /> Impresa Costruzioni Ferrarin Geom. Enzo, in persona del suo legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Igor Janes, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, corso della Libertà  n.35;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Vallelaghi, in persona del suo legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della determina dirigenziale n. 307 del 07.06.2019 a firma del Responsabile dei Servizi tecnici e del territorio del Comune di Vallelaghi, notificata in data 20.06.2019, avente ad oggetto: &#8220;<em>Diniego istanza di rimorso del contributo di costruzione versato per il rilascio dall&#8217;ex Comune di Vezzano della concessione edilizia n.1908/2006</em>&#8220;, unitamente alla comunicazione dd.16.06.2019 a firma del Vice-Segretario comunale, dott. Claudio Baldessari, con cui è stata disposta la decadenza della concessione edilizia n. 1908/2006 per un asserito mancato inizio dei lavori ed è stata respinta l&#8217;istanza di rimborso del contributo di costruzione versato (pari ad euro 37.279,73) in ragione della ritenuta prescrizione del diritto alla restituzione del credito;<br /> &#8211; nonchè di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo, e<br /> per l&#8217;accertamento<br /> del diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione dell&#8217;importo pari ad euro 37.279,73 dalla stessa versato a titolo di contributo di costruzione per il rilascio della concessione edilizia n. 1908/2006, e<br /> per la condanna<br /> del Comune di Vallelaghi alla corresponsione in favore della ricorrente dell&#8217;importo pari ad euro 37.279,73 dalla stessa versato a titolo di contributo di costruzione per il rilascio della concessione edilizia n.1908/2006.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Vallelaghi;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante &#8220;<em>Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19&#8243;Â </em>ed in particolare l&#8217;articolo 84 rubricato<em> &#8220;Nuove misure urgenti per contrastare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa</em>&#8220;, come da ultimo modificato dall&#8217;articolo 4, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28;<br /> Visto il decreto del Presidente del TRGA di Trento n. 18 del 9 giugno 2020;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18.06.2020, svoltasi con le modalità  previste dall&#8217;art. 84, comma 6, del predetto d. l. n. 18 del 2020, convertito nella l. n. 27 del 2020, il consigliere Cecilia Ambrosi;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Nei confronti dell&#8217;odierna ricorrente, Impresa Costruzioni Ferrarin geom. Enzo, è stata rilasciata dal Comune di Vezzano (odierno Comune di Vallelaghi succeduto al Comune di Vezzano a seguito di fusione) la concessione edilizia n. 1908 del 12.01.2006 per l&#8217;edificazione sulla particella fondiaria (p.fond.) 787/4 di cinque edifici (unifamiliari) a schiera, cui ha fatto seguito il deposito presso l&#8217;Ufficio tecnico del Comune di Vezzano della dichiarazione di inizio lavori del 18.06.2006.<br /> 2. Il Comune di Vezzano ha rilasciato successivamente i seguenti provvedimenti di proroga del termine di ultimazione dei lavori previsto dalla originaria concessione edilizia n. 1908/2006:<br /> a. provvedimento di proroga dd. 18.06.2009 prot. n. 4083;<br /> b. provvedimento di proroga dd. 23.04.2010 prot. n. 2759;<br /> c. provvedimento di proroga dd. 20.06.2011 prot. n. 3951.<br /> per effetto dei quali il termine di ultimazione dei lavori veniva, dunque, a scadere il giorno 27.12.2011.<br /> 3. Dalla dichiarazione di inizio lavori sono stati peraltro eseguiti solo taluni interventi, consistenti nel disboscamento, nella scotica e sbancamento del terreno, nella posa di micropali, nello scavo e asporto dello strato roccioso, e ciò fino a quando l&#8217;intervenuta crisi del mercato immobiliare ha determinato l&#8217;esecuzione forzata nei confronti dell&#8217;immobile considerato che, con ordinanza del 1.08.2012 del Tribunale di Trento, è stato alienato a terzi ed attualmente è oggetto di altra e diversa iniziativa edilizia.<br /> 4. Con istanza del 21.02.2019 la ricorrente ha chiesto il rimborso del contributo di costruzione pari ad euro 37.279,73, versato in data 16.12.2005 per il rilascio della concessione edilizia n. 1908/2006.<br /> 5. Con la determina dirigenziale n. 307 del 07.06.2019 il Comune di Vallelaghi ha respinto l&#8217;istanza di rimborso del contributo di costruzione per intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione, stante l&#8217;intervenuta decadenza della concessione edilizia n. 1908/2006 per mancato inizio dei lavori.<br /> 6. Contro l&#8217;atto di diniego di rimborso insorge l&#8217;odierna ricorrente, affidando il ricorso ai seguenti motivi.<br /> I. &#8220;<em>Violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m., e delle relative regole e garanzie partecipative sia in senso formale sia in senso sostanziale; violazione del principio di trasparenza e di partecipazione</em>&#8220;. La ricorrente lamenta la violazione delle garanzie partecipative sia con riguardo al procedimento con cui è stata respinta la domanda di rimborso del contributo di costruzione versato, sia con riferimento al procedimento con cui è stata dichiarata la decadenza della concessione edilizia n. 1908/2006 per un asserito mancato inizio dei lavori. La società  ricorrente si è trovata inopinatamente di fronte alla comunicazione di un provvedimento di rigetto e di decadenza ormai precostituito, senza che fosse praticabile altra alternativa che quella di gravare il provvedimento stesso nella presente sede giurisdizionale, in aperto contrasto dunque con la stessa <em>ratio</em> della disciplina partecipativa sopra richiamata. Il diniego avversato è stato, infatti, assunto senza previamente inviare alla ricorrente il &#8220;<em>preavviso di rigetto</em>&#8221; previsto dall&#8217;art. 10 &#8211; <em>bis</em> della legge 7 agosto 1990, n. 241, al pari della normativa vigente al riguardo nella Provincia autonoma di Trento (art. 27 &#8211; <em>bis</em> della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23), mentre la decadenza della concessione edilizia n. 1908/2006 è stata dichiarata senza nemmeno notiziare la ricorrente dell&#8217;avvio del relativo procedimento. Siffatta violazione ha impedito di svolgere osservazioni nell&#8217;ambito di un contraddittorio anticipato con l&#8217;Amministrazione tenuta a decidere. Sempre secondo la parte ricorrente l&#8217;apporto partecipativo avrebbe permesso alla stessa Amministrazione comunale di comprendere compiutamente, non solo le ragioni per le quali non sussistevano i presupposti giuridici e fattuali per poter dichiarare decaduta la concessione edilizia n. 1908/2006, ma anche la palese erroneità  e contraddittorietà  della motivazione posta a fondamento dell&#8217;assunta decisione. Relativamente alla decadenza di un titolo edilizio, l&#8217;orientamento giurisprudenziale formatosi in materia sarebbe chiaro nel pretendere l&#8217;instaurazione di un contradditorio con il privato, anteriormente all&#8217;adozione del provvedimento di decadenza. L&#8217;omesso previo invio del &#8220;<em>preavviso di rigetto</em>&#8221; sull&#8217;istanza di rimborso avanzata dalla ricorrente viene motivato dall&#8217;Amministrazione comunale con: a) l'&#8221;<em>avvenuta conoscenza del privato della fase istruttoria del procedimento in oggetto</em>&#8220;; b) &#8220;<em>per la partecipazione effettiva da parte del medesimo al procedimento stesso</em>&#8220;; c) &#8220;<em>perchè si tratta di un procedimento interamente vincolato, nel quale l&#8217;intervento del privato non potrebbe avere una concreta ulteriore incidenza</em>&#8220;: i riportati assunti vengono recisamente contestati dalla ricorrente, in quanto l&#8217;avanzata conoscenza non avrebbe riguardato lo stato del procedimento e la relativa fase istruttoria ed, in particolare, la volontà  della Amministrazione di assumere un provvedimento di decadenza per un asserito mancato inizio dei lavori, mentre l&#8217;inoltro di documentazione aggiuntiva del 30 aprile 2019 era attinente alla procedura di vendita del bene. In ogni caso non si sarebbe trattato di effettiva conoscenza, mentre l&#8217;apporto partecipativo sostanziale avrebbe potuto chiarire che le opere di cui si tratta erano effettivamente iniziate entro il termine decadenziale di un anno dalla data del rilascio della concessione edilizia, in contrasto con quanto invece assunto nel provvedimento negativo, nonchè rammentare i tre provvedimenti di proroga rilasciati, incompatibili con il preteso mancato inizio dei lavori. L&#8217;intervenuta lesione del diritto di partecipazione della ricorrente avrebbe, perciò, gravemente inciso sul contenuto del provvedimento finale adottato dalla pubblica amministrazione.<br /> &#8220;II. <em>Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e degli artt. 1 e ss. della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m. ed eccesso di potere per motivazione errata e travisata; eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto istruttorio</em>&#8220;.<br /> L&#8217;illegittimità  degli atti impugnati discenderebbe dall&#8217;assenza dei presupposti di fatto e di diritto per poter dichiarare decaduta la concessione edilizia n. 1908/2006 per mancato inizio dei lavori. Al contrario di quanto sostenuto dall&#8217;Amministrazione intimata, i lavori concessionati nel 2006 sono iniziati nel mese di giugno dello stesso anno mediante l&#8217;apprestamento del cantiere e l&#8217;esecuzione di consistenti lavorazioni, sostanziatesi nel disboscamento, nella scotica e sbancamento del terreno e nella posa di micropali. Oltre a ciò, in ragione del rinvenimento di uno strato roccioso nel sottosuolo, inizialmente non previsto, la ricorrente è stata costretta a commissionare ad un&#8217;impresa specializzata lo scavo e l&#8217;asporto del medesimo, al fine di poter edificare il piano interrato dei realizzandi edifici, sostenendo degli ulteriori esborsi pari a complessivi euro 47.262,32.- Nello specifico, si è dovuto estrarre e rimuovere ben mc. 2.860 di materiale roccioso presente nel sottosuolo, anzichè limitarsi ad asportare la terra vegetale, come inizialmente previsto. Anteriormente a tali lavorazioni la ricorrente ha eseguito delle preliminari opere per la messa in sicurezza dell&#8217;area edificabile, di cui alla concessione edilizia n. 1907 del 07.05.2003. Il completamento di tali lavorazioni è stato in seguito differito in ragione del rilascio da parte del Comune di Vezzano dei citati tre provvedimenti di proroga del termine di ultimazione dei lavori, la cui data è stata pertanto differita al giorno 27.12.2011. Tali opere sarebbero di entità  significativa, tutt&#8217;altro che inconsistenti e manifesterebbero un serio e comprovato intento da parte della ricorrente di esercitare il diritto di edificare. Stante l&#8217;intervenuto reale inizio dei lavori, e tenuto conto delle proroghe concesse dall&#8217;Amministrazione comunale per il completamento degli stessi, l&#8217;impugnata decadenza non avrebbe potuto essere adottata. La concessione n. 1908/2006 avrebbe, infatti, perso in tal senso efficacia per il mancato completamento delle opere nel termine concesso (fissato al 27.12.2011) e non, invece, per un asserito, e non dimostrato, mancato inizio dei lavori. Sul punto i provvedimenti impugnati vengono censurati anche in quanto del tutto generici e privi di alcuna allegazione probatoria (verbali, accertamenti, etc.) capace come tale di dare concreta dimostrazione di quanto sostenuto in merito al preteso mancato inizio dei lavori. L&#8217;unico documento richiamato nella determina impugnata è costituito da una stima redatta dal tecnico incaricato dal Tribunale di Trento per poter procedere con la vendita forzata dell&#8217;immobile, ossia da una relazione che è stata redatta al solo fine di accertare quale potesse essere il reale valore dell&#8217;immobile oggetto di esecuzione e non, invece, per accertare se i lavori concessionati fossero realmente iniziati entro un anno dalla data di rilascio della concessione n. 1908/2006.<br /> III. &#8220;<em>Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, degli artt. 1 e ss. della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e degli artt. 1 e ss. del d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61; Violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2935 c.c</em>.&#8221;.<br /> Dalla conclusione versata con riferimento al secondo motivo di gravame, conseguirebbe, quale logico corollario, che anche il termine di prescrizione decennale non potrebbe decorrere dalla data di rilascio del titolo edilizio, come erroneamente sostenuto nel provvedimento impugnato, dovendo, invece, decorrere dalla data concessa per l&#8217;ultimazione delle opere che, in virtà¹ delle proroghe rilasciate, è stata posticipata al giorno 27.12.2011. Ai sensi dell&#8217;art. 2935 del c.c. solo da tale data decorrerebbe pertanto il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso dell&#8217;importo versato dalla ricorrente a titolo di contributo di concessione, essendo tale ilÂ <em>dies a quo</em> in cui il diritto al rimborso poteva essere effettivamente esercitato, con l&#8217;effetto che, al momento della presentazione dell&#8217;istanza di rimborso, la detta prescrizione non sarebbe ancora maturata.<br /> 7. In conclusione, la ricorrente chiede a questo Tribunale che siano annullati gli atti ed i provvedimenti come in epigrafe impugnati, accertando il suo diritto ad ottenere la restituzione della somma pari ad euro 37.279,73 dalla stessa versata a titolo di contributo di costruzione per il rilascio della concessione edilizia n. 1908/2006 e condannando il Comune di Vallelaghi alla corresponsione in proprio favore dell&#8217;importo medesimo, oltre agli interessi di legge.<br /> 8. Si è costituita l&#8217;Amministrazione intimata a mezzo dell&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, a&#8217; sensi dell&#8217;art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall&#8217;art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, instando per il rigetto del ricorso, in quanto infondato poichè la concessione edilizia di cui trattasi è decaduta a causa del mancato effettivo inizio dei lavori, essendo state realizzate solo lavorazioni di disboscamento, escavazione e messa in sicurezza dell&#8217;area senza iniziare l&#8217;edificazione vera e propria delle unità  abitative concessionate, con conseguente prescrizione del diritto alla restituzione del contributo di concessione ai sensi di legge, decorrente dal rilascio della concessione edilizia medesima. Non è condividibile neppure la censura della violazione delle norme sul procedimento amministrativo, trattandosi, da un lato, di atto (la declaratoria di decadenza) che accerta una situazione che si realizza in via automatica e di natura vincolata e, d&#8217;altro lato, poichè il procedimento relativo al contributo di concessione sfocia in atti paritetici non soggetti alla disciplina prevista dalla legge n. 241 del 1990.<br /> 9. All&#8217;odierna pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione, a&#8217; sensi dell&#8217;articolo 84, comma 5 e 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella l. 24 aprile 2020, n. 27.<br /> DIRITTO<br /> Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le motivazioni qui di seguito illustrate.<br /> I. Non sono fondati il primo e secondo motivo di doglianza quanto alla lamentata violazione delle norme relative al procedimento amministrativo e, pìù nello specifico, delle norme concernenti la partecipazione procedimentale. L&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 12 del 30 agosto 2018 ha chiarito che &#8220;<em>gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall&#8217;art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà  pubblicistica, ma costituiscono l&#8217;esercizio di una facoltà  connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità , nell&#8217;ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicchè ad essi non possono applicarsi nè la disciplina dell&#8217;autotutela dettata dall&#8217;art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 nè, pìù in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio</em>&#8221; ed ancora &#8220;<em>la pubblica amministrazione, nel corso di tale rapporto, può pertanto sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l&#8217;importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell&#8217;ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza, mentre per parte sua il privato non è tenuto ad impugnare gli atti determinativi del contributo nel termine di decadenza, potendo ricorrere al giudice amministrativo, munito di giurisdizione esclusiva ai sensi dell&#8217;art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., nel medesimo termine di dieci anni, anche con un&#8217;azione di mero accertamento</em>&#8220;. Poichè l&#8217;attività  posta in essere dal Comune di Vallelaghi, quanto al diniego del rimborso del contributo di concessione, opera nell&#8217;alveo degli atti paritetici, ne consegue non solo l&#8217;inoperatività  del termine di decadenza di impugnativa prescritto per gli atti autoritativi &#8211; impugnativa che potrebbe anche mancare, bastando l&#8217;azione rivolta all&#8217;accertamento del diritto soggettivo al rimborso &#8211; ma, per quanto di interesse, che neppure trovano applicazione le norme in materia di procedimento amministrativo che concernono l&#8217;attività  di imperio, appunto inesistente.<br /> II. La ricorrente si sofferma, poi, sul procedimento di decadenza del titolo edilizio che sarebbe, in tesi, avviato e concluso nel contesto della determinazione oggetto di impugnativa in violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale sancite dalla legge n. 241 del 1990 e, pìù propriamente, dalla legge provinciale n. 23 del 1992. A ben vedere, invece, la dichiarazione di decadenza della concessione edilizia emessa in dipendenza del mancato avvio dei lavori entro il termine annuale previsto dall&#8217;articolo 87 dell&#8217;allora vigente legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, integra un accertamento incidentale operato nell&#8217;ambito dell&#8217;istruttoria sull&#8217;istanza di rimborso del contributo, costituendo la decadenza stessa il presupposto ineludibile per il rimborso medesimo, ovvero per il suo diniego. Tale accertamento, pertanto, non è oggetto di un procedimento a sè stante avviato d&#8217;ufficio o ad istanza di parte. Ciò consente di concludere circa la non pertinente applicazione della richiamata normativa sul procedimento amministrativo anche a tale fase incidentale, secondo la ricostruzione operata dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza sopra diffusamente riportata.<br /> Inoltre, nell&#8217;odierno ricorso è condivisa anche da parte della parte ricorrente l&#8217;intervenuta circostanza fattuale della decadenza del titolo edilizio, che costituisce la condizione per la presentazione dell&#8217;istanza di rimborso del contributo di concessione ai sensi di legge; invece, è controverso tra le parti il titolo di decadenza, che dalla ricorrente è ricondotto alla mancata ultimazione dei lavori entro il termine e dall&#8217;Amministrazione intimata al mancato inizio dei lavori. Pertanto la partecipazione procedimentale rivendicata, quand&#8217;anche fosse ritenuta necessaria, non aveva riguardo alla decadenza del titolo edilizio e, quindi, agli esiti del relativo procedimento amministrativo &#8211; sui quali non v&#8217;è ragione di dissenso &#8211; ma agli effetti da esso conseguenti quanto al termine di prescrizione del diritto di rimborso del contributo, con ciò confermandosi la focalizzazione dell&#8217;interesse a svolgere un apporto partecipativo nell&#8217;ambito dell&#8217;istruttoria relativa al diniego del rimborso, per quanto sopra detto non soggetta all&#8217;obbligo di coinvolgimento della ricorrente.<br /> Sotto altro, non meno rilevante profilo, merita ricordare che, secondo la giurisprudenza prevalente condivisa da questo Collegio, la dichiarazione di decadenza del titolo edilizio è meramente ricognitiva di un effetto che si produce <em>ex lege</em> (<em>ex multis</em> Consiglio di Stato sez. IV, 24/01/2018, n. 467, Cons. St., Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 5324, T.A.R. Calabria sez. II &#8211; Catanzaro, 24/10/2018, n. 1790), trattandosi di accertamento che assolve ad un adempimento neppure necessario, stante il fatto che la decadenza &#8220;<em>si realizza anche in mancanza dell&#8217;apposito atto che ha natura meramente dichiarativo-ricognitiva in quanto atto rivolto a dare certezza, formalizzandola, ad una situazione giÃ  prodottasi al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge</em>&#8221; (da ultimo T.A.R. Lazio sez. II &#8211; Roma, 08/01/2020, n. 134).<br /> Così¬, anche l&#8217;atto dichiarativo espresso nel contesto dell&#8217;atto di diniego del rimborso, è atto ricognitivo di una situazione <em>ex se</em> realizzatasi di diritto, per effetto del mancato inizio dei lavori. Stante il carattere non necessario dell&#8217;accertamento e poichè la decadenza opera <em>ex lege</em> al verificarsi del relativo presupposto fattuale, l&#8217;atto ricognitivo eventualmente assunto si configura quale atto vincolato, condizionato, come detto, alla mera verifica della sussistenza dei presupposti di fatto (in questo caso il mancato effettivo inizio dei lavori). Anche per tale via, a&#8217; sensi dell&#8217;art. 21 <em>octies </em>della l. n. 241 del 1990, può pertanto prescindersi dalla partecipazione al procedimento, così¬ come quando si possa dimostrare in giudizio che l&#8217;esito dell&#8217;istruttoria non avrebbe potuto essere diverso, come meglio si argomenterà  in seguito.<br /> In disparte il fatto che la ricorrente era a conoscenza dell&#8217;istruttoria attivata sull&#8217;istanza prodotta, potendo offrire spontaneamente il proprio contributo partecipativo in uno con l&#8217;apporto documentale prodotto con la nota del 30 aprile 2019, in definitiva, comunque non può sussistere la lamentata violazione delle norme sul procedimento amministrativo dedotte con i primi due motivi di ricorso.<br /> III. Non merita favorevole apprezzamento il secondo motivo di gravame, quanto alla contestazione del travisamento dei fatti e del difetto di istruttoria circa il mancato effettivo inizio dei lavori entro il termine annuale. Al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, è convincente la ricostruzione dell&#8217;Amministrazione sulla natura dei lavori realizzati, sulla scorta della quale deve disconoscersi un effettivo inizio dei lavori relativi alla concessione edilizia di cui si tratta. Nell&#8217;istruttoria versata in atti e riproposta nella diffusa motivazione delle determina impugnata, risulta chiaramente come i lavori in concreto eseguiti costituiscano mera attività  preparatoria del cantiere che non integra quel significativo avvio della costruzione normativamente prescritto per impedire la decadenza del titolo edilizio. Viene in considerazione, nel caso oggetto di scrutinio, l&#8217;articolo 87 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, applicabile <em>ratione temporis</em>, che recita testualmente al comma 4: &#8220;<em>Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere che non si riducano all&#8217;impianto del cantiere, all&#8217;esecuzione di scavi o di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione</em>&#8220;. Si tratta di norma peraltro identica alla corrispondente previsione dell&#8217;articolo 103 della successiva legge provinciale 4 agosto 2008, n. 1 e sostanzialmente conforme all&#8217;articolo 83, comma 3, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 attualmente vigente (salvo il termine biennale di inizio lavori): &#8220;<em>I lavori oggetto del permesso sono iniziati entro due anni dal rilascio del titolo e previa comunicazione al comune. Entro lo stesso termine il titolare del permesso di costruire deve aver intrapreso opere tali da evidenziare l&#8217;effettiva volontà  di realizzare il manufatto, quali, ad esempio, l&#8217;innalzamento di elementi portanti, l&#8217;elevazione di muri o l&#8217;esecuzione di scavi coordinati al getto di fondazioni del costruendo edificio</em>&#8220;. In premessa deve essere rilevato il fatto che alcuni interventi eseguiti, tra quelli che la ricorrente deduce per giustificare il reale inizio dei lavori, non sono da ricondurre alla concessione edilizia di cui si discute ma alla precedente n. 1907 del 2003 avente ad oggetto &#8220;<em>Lavori di terrazzamento sulla particella fondiaria (p.fond.) 798 C.C. Vezzano</em>&#8221; e ed alle relative opere provvisionali, specificamente autorizzate nel 2004 e relative al sovrastante fondo finitimo (in particolare per quanto attiene ai lavori di realizzazione dei micropali di sostegno), come risulta dalla richiesta dell&#8217;Impresa del 16 febbraio 2004 e dalla risposta dell&#8217;Amministrazione (di cui ai documenti n. 5 e 6 della difesa comunale). Inoltre, per espressa ammissione della ricorrente (vedi pag. 11 e 12 del ricorso), si tratta in ogni caso di lavori di impianto di cantiere, esecuzione di scavi o di sistemazione del terreno, ai quali, per testuale definizione della legge provinciale, non è riconducibile un effettivo inizio dei lavori. Lo sbancamento roccioso, poi, oltre ad integrare appunto quelle opere di scavo espressamente preclusive di per sè dell&#8217;effettivo avvio dei lavori ai sensi di legge &#8211; poichè la norma non distingue in ragione della natura del materiale oggetto di escavazione, potendo trattarsi quindi di scavo sia di terra vegetale che di roccia &#8211; è di consistenza giudicata ragionevolmente non significativa. La ricorrente determina infatti un esborso di circa euro 48.000 a tale fine, che non appare rilevante, se comparato con il verosimile rilievo economico dei lavori previsti dal titolo edilizio che autorizzava la costruzione di 5 palazzine a schiera per un totale di circa 4.000 metri cubi. Anche sulla scorta di tale analisi deve concludersi per la mancanza di un avvio effettivo dei lavori entro l&#8217;anno, non solo quindi per la palese difformità  dalla previsione specifica della norma provinciale che individua espressamente il parametro di riferimento, ma anche in conformità  con la consolidata giurisprudenza che richiede la sussistenza di significativi interventi, sulla scorta della disposizione di fonte statuale di cui all&#8217;articolo 15 del d.lgs. 6 giugno 2001, n. 380. Vale riportare la condivisibile ricognizione giurisprudenziale, così¬ come riassunta dalla richiamata sentenza del T.A.R. Lazio sez. II &#8211; Roma, 08/01/2020, n. 134 &#8220;<em>Secondo l&#8217;orientamento consolidato, non rilevano al fine di evitare la decadenza del titolo edilizio i lavori preparatori di cantiere, in quanto non sono indici di un reale inizio dei lavori di costruzione, quali, ad esempio gli interventi di ripulitura del sito e approntamento del cantiere e dei materiali necessari per l&#8217;esecuzione dei lavori (ex multis, T.A.R. Molise, 19 settembre 2005, n. 875); sbancamento, livellamento e recinzione del terreno (cfr. ex multis, Cons. St., Sez. V, 22 novembre 1993, n. 1165, ma anche T.A.R. Marche, 13 marzo 2008, n. 195); movimentazione di terra e gittata di uno strato di battuto di calcestruzzo a circoscrivere le fondamenta della costruzione a farsi (Cons. St., sez. IV 15 aprile 2013, n. 2027); realizzazione di taluni plinti di fondazione e dei relativi pilastri (Cons. St., sez. V, 28 dicembre 1983, n. 805); allestimento del cantiere, esecuzione di movimenti di terra e posa di un plinto (Cons. St., sez. V 15 aprile 1983, n. 131); recinzione del terreno con pali in cemento, demolizione di una preesistente vecchia costruzione, continuazione dello scavo di fondazione e getto di due plinti in cemento armato (Cons. St., sez. V, 06 novembre 1985, n. 357); costruzione di un limitato tratto di fondazione (T.A.R. Emilia Romagna, 18 dicembre 1974, n. 288; T.A.R. Marche, 27 agosto 1994, n. 233)</em>&#8220;. Oltre a ciò, la valutazione della significatività  dei lavori deve essere condotta di volta in volta sulla scorta del raffronto con i contenuti complessivi della situazione progettuale licenziata dal Comune e quindi del titolo edilizio (sentenza Consiglio di Stato, sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4855).<br /> Infine, non ha pregio la doglianza relativa al fatto che la consistenza (non significativa) delle opere intraprese, non è stata idoneamente comprovata dall&#8217;Amministrazione: in disparte il fatto che non è controverso tra le parti il tipo di opere realizzate (anche il ricorrente infatti ammette che si tratta di opere quali il disboscamento, la scotica e lo sbancamento del terreno, la posa di micropali e l&#8217;estrazione del materiale roccioso rinvenuto nel sottosuolo si veda pag. 11 del ricorso) ma la differente valutazione di significatività , agli atti risultano prodotti documenti concordanti circa la natura e l&#8217;entità  delle opere eseguite. Dirimente e sufficiente, al riguardo, è il verbale di sopralluogo del tecnico comunale che documenta, alla data del 30 maggio 2019, quanto segue &#8220;<em>si è potuto constatare che la realità  in questione risulta di fatto un cantiere abbandonato da tempo, recintato in parte con l&#8217;apposita rete plastificata di color arancio, e sull&#8217;accesso chiuso con la tipica recinzione modulare di altezza 2 metri circa. Internamente l&#8217;area si presenta come un piano posto a quota inferiore rispetto al piano stradale, quasi completamente rinverdito con vegetazione spontanea, e con cumuli vari di materiale terroso sparso. Si accerta che i lavori eseguiti e visibili sono riconducibili alle sole opere di scavo e la realizzazione di una di protezione su parte del fronte di scavo lungo il confine mappale a ovest.</em>&#8221; (documento 10 della difesa comunale). Non è quindi nella specie comprovata nè la posa del c.d. <em>&#8220;magrone&#8221;</em> (ossia del calcestruzzo c.d. <em>&#8220;povero&#8221;</em> con minori capacità  meccaniche, utilizzato come riempimento e per i getti di sottofondazione), nè <em>a fortiori</em> di getti di fondazione, ovvero di altri interventi sostanziali di edificazione dell&#8217;area, come riscontrabile dalla documentazione fotografica a corredo. Offre conforto alla ricostruzione in fatto anche la perizia redatta per il Tribunale civile in occasione del procedimento di esecuzione forzata con vendita all&#8217;incanto: la circostanza che si tratta di altro procedimento non significa che i documenti relativi non possano costituire un utile elemento di conferma delle acquisizioni dell&#8217;Amministrazione circa la natura e consistenza dei lavori eseguiti (rif. Perizia 16.01.2012 &#8220;<em>allo stato attuale risultano operate esclusivamente le lavorazioni di disboscamento, escavazione e parziale sostegno mediante palificazione</em>&#8220;, doc. 7 della difesa comunale), così¬ come giova al medesimo fine anche la documentazione tecnica prodotta dall&#8217;acquirente del fondo ai fini del rinnovato intervento edilizio (riferimento al documento 9 della difesa comunale).<br /> Gli accertamenti svolti in ordine alla oggettiva realtà  concernente il mancato inizio dei lavori e la conseguente decadenza <em>ope legis</em> del titolo consentono, da ultimo, di considerare irrilevanti gli atti di proroga dell&#8217;ultimazione dei lavori a suo tempo emessi.<br /> IV. Il rigetto dei due precedenti motivi di doglianza comporta analoga sorte del terzo motivo di gravame. Stante il carattere ricognitivo della dichiarazione di decadenza, secondo quanto si è giÃ  argomentato al precedente punto II e che opera di diritto con effetto <em>ex tunc</em> dalla data della scadenza annuale pìù volte richiamata, ne discende quale ineludibile conseguenza, che ilÂ <em>dies a quo</em> di decorrenza della prescrizione si determina in quel preciso momento, ossia decorso l&#8217;anno dal rilascio del titolo edilizio (e quindi il 12.01.2007). A tale riguardo non sono condivisibili le argomentazioni dell&#8217;Amministrazione circa la decorrenza del predetto termine dal rilascio della concessione edilizia, considerazioni corrette solo quanto alla prescrizione del diritto dell&#8217;Amministrazione di rideterminare il contributo erroneamente computato sin dall&#8217;origine. Con riferimento invece al diritto del concessionario di ottenere il rimborso del contributo di concessione sul presupposto della decadenza del titolo edilizio, è solo dal verificarsi della ridetta decadenza (che si realizza <em>ope legis</em>) che è esercitabile il diritto di rimborso, secondo anche la espressa previsione dell&#8217;articolo 50 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15: in ciò realizzandosi il &#8220;<em>momento in cui il diritto può essere fatto valere</em>&#8220;Â <em>ex</em> art. 2935 c.c. (in senso conforme T.A.R. Marche sez. I &#8211; Ancona, 19/02/2018, n. 126). Anche considerando tale termine inziale di decorrenza, tuttavia, il diritto della ricorrente è prescritto, poichè la richiesta è stata formalizzata oltre il termine decennale di prescrizione ordinaria (che nel caso concreto si è compiuto il 12.1.2017).<br /> V. Il ricorso è in conclusione infondato e va respinto.<br /> Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza di lite, nella misura indicata in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.<br /> Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell&#8217;amministrazione resistente nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 18.06.2020, con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, d. l. n. 18 del 2020, convertito nella l. n. 27 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Fulvio Rocco, Presidente<br /> Carlo Polidori, Consigliere<br /> Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore</div>
<p> <br /> </p>
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			</item>
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		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.140</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-29-10-2019-n-140/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-29-10-2019-n-140/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.140</a></p>
<p>Collegio Pres. Vigotti, Est. Polidori; Parti EMZ Tecnologie Ambientali S.r.l. (Avv.ti M. Zoppellari, G Grande, M Maccaferri); contro Provincia Autonoma di Trento, (Avv.ti N Pedrazzoli, S. Azzolini, G Fozzer); nei confronti KGN S.r.l. (Avv. G. Ghirigatto) Limiti di applicazione del metodo on/off nell’offerta economicamente più vantaggiosa. 1. Appalti – Criterio dell’offerta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-29-10-2019-n-140/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.140</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-29-10-2019-n-140/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.140</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio Pres. Vigotti, Est. Polidori; Parti EMZ Tecnologie Ambientali S.r.l. (Avv.ti M. Zoppellari, G Grande, M Maccaferri); contro Provincia Autonoma di Trento, (Avv.ti N Pedrazzoli, S. Azzolini, G Fozzer); nei confronti KGN S.r.l. (Avv. G. Ghirigatto)</span></p>
<hr />
<p>Limiti di applicazione del metodo on/off nell’offerta economicamente più vantaggiosa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Appalti – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa –Valutazione delle offerte tecniche – Metodo di attribuzione dei punteggi <em>on/off</em>–Discrezionalità tecnica amministrazione – Sindacato del giudice amministrativo</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"> 2. Appalti – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa –Valutazione delle offerte tecniche – Metodo di attribuzione dei punteggi <em>on/off</em>– Errata impostazione della <em>lex specialis </em>di gara – Eccesso di potere – Assenza di un confronto concorrenziale effettivo </span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">3. Appalti – <em>Lex specialis </em>di gara – Regole vincolanti – Impossibilità di disapplicazione da parte dell’Amministrazione</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div>
<p><em>1.     A differenza di quanto generalmente accade con riferimento alla valutazione delle offerte tecniche – che, come noto, rientra nell’ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione –, quando tale valutazione sia affidata all’individuazione della automatica presenza o meno degli elementi specificati nei criteri di valutazione (secondo il metodo di attribuzione dei punteggi “on/off”), è possibile invocare il sindacato del Giudice amministrativo nel caso in cui si contesti l’erroneità dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice. Ciò in quanto l’inesatta percezione da parte della commissione giudicatrice dell’offerta tecnica è configurabile quale eccesso di potere per manifesto difetto di istruttoria ed errore nei presupposti, il cui accertamento rientra nella competenza del giudice amministrativo.</em></p>
</div>
<div><em>2. In una gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la metodologia di valutazione dell’offerta tecnica con il metodo “on/off”, pur essendo possibile in linea generale, risulta essere irragionevole e contraddittoria allorché tale tecnica comporti, nel risultato, un appiattimento di tutte le offerte presentate in gara non consentendo una reale valutazione della qualità tecnica dell’offerta. In tal caso la gara verrebbe, nel risultato pratico, trasformata in un sistema al massimo ribasso. Di conseguenza, per consentire una reale verifica della qualità del prodotto offerto, non è possibile ammettere tale tipologia quando sia necessario esprimere un giudizio di tipo soggettivo.</em></div>
<div></div>
<div><em>3. Nelle gare per l’aggiudicazione dei contratti pubblici l’Amministrazione è tenuta ad applicare le regole fissate nel bando di gara, che costituisce la c.d. lex specialise che, quindi, non può essere disapplicato, neppure nel caso in cui talune regole ivi contenute non risultino conformi allo ius superveniens, fatta salva la possibilità di agire in autotutela.</em></div>
</div>
<hr />
<p>Pubblicato il 29/10/2019<br />
<strong>N. 00140/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00144/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 144 del 2019 proposto dalla società EMZ Tecnologie Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zoppellari, Gabriele Grande e Mario Maccaferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Grazioli n. 27, presso lo studio dell’avvocato Mario Maccaferri;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
&#8211; la Provincia autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Sabrina Azzolini e Giuliana Fozzer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15 presso l’avvocato Sabrina Azzolini;<br />
&#8211; l’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti della Provincia autonoma di Trento, non costituita in giudizio;<br />
&#8211; la Comunità della Val Di Sole, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento;<br />
<strong><em>nei confronti</em></strong><br />
&#8211; KGN S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Ghirigatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
&#8211; Id&amp;A S.r.l., non costituita in giudizio;<br />
<strong><em>per l’annullamento</em></strong><br />
in via principale:<br />
&#8211; del verbale della seconda seduta pubblica delle operazioni di gara, tenutasi in data 27 agosto 2019, recante il provvedimento di aggiudicazione della <em>“gara europea a procedura aperta per l’appalto della fornitura e posa in opera di dispositivi di gestione conferimenti su strutture semi-interrate e contenitori stradali esistenti, compresi service di gestione dati e manutenzione dei dispositivi elettronici, sul territorio della Comunità della Valle di Sole (TN)”</em> a favore della società KGN S.r.l.;<br />
&#8211; di tutti gli ulteriori verbali di gara e segnatamente del verbale della prima seduta pubblica delle operazioni di gara, tenutasi in data 24 luglio 2019, nel corso della quale il Presidente del seggio di gara ha erroneamente attribuito il massimo punteggio alle offerte formulate dalle società controinteressate con riguardo ai criteri di valutazione descritti all’art. 18.1 del disciplinare di gara;<br />
&#8211; di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o connesso, ivi espressamente compresa la <em>lex specialis</em> e i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante prima della scadenza del termine per la formulazione dell’offerta;<br />
in via subordinata:<br />
&#8211; del suddetto verbale della seconda seduta pubblica delle operazioni di gara, tenutasi in data 27 agosto 2019, recante il provvedimento di aggiudicazione a favore della società KGN S.r.l.;<br />
&#8211; dell’art. 16 del disciplinare di gara, rubricato <em>“Offerta tecnica – Documentazione da caricare a sistema come allegato Tecnico”</em>, nella parte in cui si è limitato a prevedere che detto <em>“allegato”</em> debba ricomprendere esclusivamente il <em>“modulo di offerta tecnica” </em>redatto secondo il fac-simile allegato D, senza richiedere ai concorrenti la produzione anche di ulteriore documentazione tecnica e/o campionatura riferita ai prodotti offerti, impedendo di fatto agli organi di gara l’accertamento dell’effettivo possesso da parte dei dispositivi offerti dei requisiti tecnici di minima e premiali richiesti;<br />
&#8211; dell’art. 18.1 del disciplinare di gara, rubricato <em>“criteri di valutazione dell’offerta tecnica”</em>, nella parte in cui ha articolato l’elemento qualitativo in criteri di valutazione incentrati sul metodo <em>“on/off”</em>;<br />
&#8211; dell’art. 18.2 del disciplinare di gara, rubricato <em>“Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica”</em>, nella parte in cui ha stabilito l’attribuzione del punteggio tecnico <em>“automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto”</em> dichiarata dal concorrente nell’ambito del <em>“modulo di offerta tecnica”</em>, senza prevedere l’esame di ulteriore documentazione tecnica e/o l’esecuzione di prove pratiche su campionatura riferita ai dispositivi offerti, impedendo l’accertamento dell’effettivo possesso da parte dei dispositivi offerti dei requisiti tecnici di minima e premiali richiesti;<br />
&#8211; dell’art. 4, punto 6, dell’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti della Provincia autonoma di Trento, nella parte in cui ha stabilito che <em>“per le procedura di gara che prevedano, quale criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa con elementi di valutazione esclusivamente quantitativi e/o tabellari, l’attribuzione dei relativi punteggi, attraverso l’applicazione delle formule matematiche indicate negli atti di gara, è demandata al Seggio di gara”</em>;<br />
&#8211; dell’art. 20 del disciplinare di gara, nella parte in cui, ottemperando a quanto prescritto dal predetto atto organizzativo, non ha previsto la nomina di una Commissione Tecnica per l’attribuzione del punteggio alle offerte tecniche formulate in gara dai concorrenti;<br />
&#8211; dell’art. 21, nella parte in cui è stata attribuito al Presidente del Seggio di gara il compito di assegnare i punteggi per ogni singolo elemento e sub elemento di valutazione qualitativo inerente le offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti;<br />
&#8211; del provvedimento di nomina del Seggio di gara;<br />
&#8211; di tutti i verbali delle sedute pubbliche relative alle operazioni concorsuali e segnatamente del primo e secondo verbale delle operazioni concorsuali tenutesi, rispettivamente, in data 24 luglio 2019 e 27 agosto 2019;<br />
&#8211; di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposti, conseguenti o connessi, anche non cogniti, ivi ricompresa per quanto occorrer possa la determinazione del responsabile del Servizio edilizia abitativa, tutela dell’ambiente e del territorio della Comunità della Valle di Sole n. 62 in data 17 aprile 2019, di indizione della procedura di gara, poi rettificata con le determinazioni n. 75 in data 8 maggio 2019 e n. 95 in data 14 giugno 2019, ed i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, prima della scadenza del termine per la formulazione dell’offerta;<br />
nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento, della Comunità della Valle di Sole e della società Kgn S.r.l. e di;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2019 il dott. Carlo Polidori e uditi l’avvocato Gabriele Grande per la società ricorrente, l’avvocato Sabrina Azzolini per la Provincia autonoma di Trento, l’avvocato dello Stato Davide Volpe per la Comunità della Valle di Sole e l’avvocato Gianluca Ghirigatto per la controinteressata KGN S.r.l.;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
1. La Provincia autonoma di Trento (di seguito PAT), per il tramite dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti &#8211; Servizio appalti (di seguito APAC), con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, n. del 24 maggio 2019 ha indetto una <em>“gara europea a procedura aperta per l’appalto della fornitura e posa in opera di dispositivi di gestione conferimenti su strutture semi-interrate e contenitori stradali esistenti, compresi service di gestione dati e manutenzione dei dispositivi elettronici, sul territorio della Comunità della Valle di Sole (TN)”</em>. Il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di punti 70/100 per l’aspetto tecnico e 30/100 per quello economico, come risulta dall’art. 18 del disciplinare di gara. La valutazione dell’aspetto tecnico è stata articolata in cinque criteri, strutturati in base al c.d. metodo <em>“on/off”</em> e specificati in un’apposita tabella riportata nel corpo dell’art. 18.1 del disciplinare di gara. In particolare al successivo art. 18.2 è stato precisato che <em>“a ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare indentificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto”</em>, in ragione di quanto dichiarato in gara dal concorrente; difatti l’art. 16 del disciplinare di gara ha richiesto la produzione in gara di un <em>“Allegato Tecnico”</em>, contenente il <em>“modulo di offerta tecnica, redatto preferibilmente secondo il fac-simile allegato D al presente disciplinare e disponibile nella piattaforma di gara SAP-SRM e sul sito internet, &#8230; nel quale il concorrente dovrà indicare le migliorie che intende offrire rispetto alle specifiche e caratteristiche minime contenute nei documenti di gara (in particolare nel Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa e parte tecnica)”</em>. Inoltre, per quanto rileva in questa sede, il disciplinare di gara dispone, all’art. 20, che non è prevista la nomina di una Commissione di esperti nel settore oggetto di gara in quanto <em>“le offerte tecniche sono valutate sulla base di criteri esclusivamente quantitativi e tabellari”</em>, in conformità a quanto previsto dell’art. 4, punto 6, dell’atto organizzativo dell’APAC della PAT, secondo il quale <em>“per le procedura di gara che prevedano, quale criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa con elementi di valutazione esclusivamente quantitativi e/o tabellari, l’attribuzione dei relativi punteggi, attraverso l’applicazione delle formule matematiche indicate negli atti di gara, è demandata al Seggio di gara”</em>.<br />
2. Alla gara hanno preso parte tre operatori economici: la ricorrente EMZ Tecnologie Ambientali S.r.l. (di seguito società EMZ), che ha offerto in gara il dispositivo, denominato UEMUSE 07, la controinteressata KGN S.r.l., che ha offerto in gara il dispositivo denominato Kupolina, e la controinteressata ID&amp;A S.r.l., che ha offerto in gara il dispositivo denominato Horus &#8211; ID &#8211; WSD. In data 24 luglio 2019, nel corso della prima seduta pubblica, il Presidente del seggio di gara, valutata la documentazione amministrativa, ha ammesso tutti i concorrenti ed ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche; quindi, <em>«constata la regolarità della presentazione del “modulo offerta tecnica” di ciascun concorrente»</em>, ha attribuito <em>«i punteggi attraverso l’applicazione dei criteri tabellari, nella puntuale osservanza delle prescrizioni indicate al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara»</em> (come risulta dal relativo verbale di gara). Tutte le offerte tecniche formulate dai concorrenti hanno ottenuto il massimo punteggio previsto dal disciplinare per ciascun criterio di valutazione. Al termine delle operazioni di valutazione dell’aspetto qualitativo il Presidente del seggio ha aperto le offerte economiche e stilato la graduatoria finale, che vede classificata al primo posto la controinteressata KGN S.r.l., con un punteggio complessivo pari a 100,00 (di cui 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica), al secondo posto la controinteressata ID&amp;A S.r.l., con un punteggio complessivo pari a 99,379 (di cui 70 punti per l’offerta tecnica e 29,379 punti per l’offerta economica) e al terzo posto la ricorrente, con un punteggio complessivo pari a 96,195 (di cui 70 punti per l’offerta tecnica e 26,195 punti per l’offerta economica).<br />
3. La società EMZ con il presente ricorso preliminarmente riferisce che, a seguito di apposite istanze di accesso agli atti, ha rilevato taluni vizi di legittimità nell’attività valutativa svolta dal Presidente del seggio, il quale ha attribuito il massimo punteggio alle offerte tecniche delle controinteressate, sia con riferimento al criterio di valutazione n. 3 (<em>“fabbisogno energetico” </em>&#8211; max 20 punti), sia con riferimento al criterio di valutazione n. 4 (<em>“caratteristiche costruttive gusci” </em>&#8211; max 11 punti), sia con riferimento al criterio di valutazione n. 1 (<em>“numero di operazioni necessarie per il conferimento del rifiuto da parte dell’utente finale”</em> &#8211; max 20 punti). Tali vizi, secondo la ricorrente, hanno alterato l’esito della gara, perché in assenza dei vizi stessi essa sarebbe risultata aggiudicataria, stante l’esigua distanza tra la propria offerta economica e quelle delle due controinteressate.<br />
4. Dei provvedimenti impugnati la ricorrente chiede, quindi, l’annullamento deducendo le seguenti censure.<br />
I) <em>Violazione dell’art. 18.1 del disciplinare di gara; violazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016; violazione degli articoli 16 e 17 della legge provinciale n. 2/2016; violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche, come enunciati dall’art. 30, del d.lgs. n. 50 del 2016, e in particolare dei principi di economicità, di efficacia, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e di trasparenza; violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per falso presupposto di fatto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sviamento di potere.</em><br />
La ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti impugnati in via principale e, per l’effetto, di poter conseguire l’aggiudicazione, ribadendo che dall’esame della documentazione acquisita è emersa l’illegittimità dell’operato del Presidente del seggio nell’attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche delle controinteressate.<br />
In particolare, quanto al criterio di valutazione n. 3, concernente il <em>“fabbisogno energetico”</em>, la ricorrente &#8211; premesso che la stazione appaltante, <em>“al fine di garantire l’effettiva autonomia ed il funzionamento continuo della calotta, nonché di migliorarne il sistema di alimentazione ed il relativo bilancio energetico”</em>, ha inteso premiare, con l’attribuzione del punteggio massimo relativo al criterio in questione (20 punti), l’offerta di un dispositivo dotato <em>“di un secondo sistema di ricarica (alimentato da fonti rinnovabili e quindi non a batteria)”</em> &#8211; sostiene che l’attribuzione del punteggio massimo postula la presenza, nel dispositivo offerto, di due distinti ed autonomi sistemi di ricarica, oltre quello di alimentazione (che in tutti i dispositivi offerti è sempre caratterizzato dall’alimentazione elettrica derivante da batterie). Ciononostante il Presidente del seggio &#8211; indotto in errore dalle risposte fornite dalle controinteressate &#8211; ha attribuito alle loro offerte il punteggio massimo, malgrado i dispostivi offerti siano privi di un secondo sistema di ricarica alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili. Infatti il prodotto denominato Kupolina, offerto dalla KGN è privo di un secondo sistema di ricarica alimentato da fonti rinnovabili, come può evincersi dalla relazione tecnica prodotta in gara dalla stessa KGN, perché si compone di un sistema energetico di alimentazione basato su batterie e da un solo sistema di ricarica (ancorché incentrato sull’impiego di pannelli fotovoltaici). Invece il prodotto denominato UEMUSE 07, offerto dalla ricorrente dispone di due distinti sistemi di ricarica alimentati da fonti rinnovabili (oltre a quello di alimentazione principale), come risulta dalla relazione tecnica prodotta in gara, ove si legge che la ricorrente <em>«ha sviluppato una soluzione innovativa che prevede l’impiego di due forme di autoproduzione di energia. La prima è costituita da un generatore che trasforma in energia elettrica l’energia cinetica prodotta dal movimento dei gusci durante le fasi di apertura e chiusura del dispositivo durante l’effettuazione del conferimento. La seconda invece è costituita da due celle fotovoltaiche che sono posizionate sul guscio del dispositivo e che producono energia sfruttando l’effetto fotoelettrico. L’energia prodotta da queste due fonti di energia rinnovabile e pulita viene immagazzinata in un particolare sistema di accumulo e resa quindi disponibile per il funzionamento del dispositivo»</em>. Occorre, quindi, decurtare il punteggio tecnico della KGN di 20 punti, erroneamente attribuiti per il criterio di valutazione n. 3. Analoghe considerazioni valgono per il prodotto denominato Horus-ID-WSD, offerto in gara dalla controinteressata ID&amp;A in quanto, come risulta dal certificato di conformità CE e come emerso nell’ambito di una distinta procedura di gara indetta nell’anno 2019 dalla società Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l. (gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell’ATO Toscana Sud), tale prodotto non è dotato di alcun sistema di ricarica, ma soltanto del sistema di alimentazione a batterie. Pertanto occorre decurtare anche il punteggio tecnico di ID&amp;A di 20 punti.<br />
Quanto al criterio di valutazione n. 4, concernente le <em>“caratteristiche costruttive del guscio”</em>, la ricorrente &#8211; premesso che il disciplinare di gara prevede che <em>“L’offerta sarà valutata rispetto al miglior grado di ingegnerizzazione della soluzione proposta, quale l’assenza di saldature presenti nei gusci”</em>, con l’attribuzione del punteggio massimo previsto (11 punti) soltanto in assenza di saldature &#8211; contesta l’operato del Presidente del seggio perché si è limitato a recepire acriticamente quanto dichiarato dalle controinteressate senza disporre un esame dei campioni dei prodotti offerti. Ciò avrebbe consentito di verificare che i dispositivi offerti dalle controinteressate presentano saldature all’interno del guscio, a differenza di quello offerto dalla ricorrente. Pertanto occorre decurtare il punteggio tecnico di entrambe le controinteressate di ulteriori 11 punti, erroneamente attribuiti per il criterio di valutazione n. 3.<br />
Infine, quanto al criterio di valutazione n. 1, concernente il <em>“numero di operazioni”</em>, la ricorrente &#8211; premesso che il disciplinare di gara prevede che <em>“l’offerta sarà valutata sotto il profilo della semplicità di utilizzo del sistema da parte dell’utente, espresso nel minor numero di operazioni da effettuare per il corretto conferimento del rifiuto mediante il dispositivo calotta. Ognuna delle seguenti azioni sarà valutata come una singola operazione: avvicinamento o inserimento del tag nel modulo elettronico; apertura della calotta; conferimento del sacco nella calotta; chiusura della calotta; recupero del tag”</em>, con l’attribuzione del punteggio massimo (20 punti) soltanto nel caso in cui il numero delle operazioni sia <em>“uguale o minore a 4 operazioni” </em>&#8211; contesta l’attribuzione del punteggio massimo alla controinteressata ID&amp;A osservando che, come emerge dall’esame della già richiamata relazione tecnica presentata nella gara indetta dalla società Servizi Ecologici Integrati Toscana, il numero delle operazioni necessarie per il conferimento del rifiuto, in caso di utilizzo del dispositivo Horus-ID-WSD, è pari almeno a 5. Pertanto l’offerta tecnica di ID&amp;A avrebbe meritato solo 10 punti, in luogo dei 20 attribuiti dal Presidente del seggio.<br />
In definitiva, secondo la ricorrente, la documentazione prodotta dalle controinteressate (ed in particolar modo quella presentata dalla KGN) è stata esaminata con superficialità e non sono stati richiesti campioni dei prodotti offerti per accertare l’effettiva sussistenza delle caratteristiche dichiarate. Né può ritenersi che le suesposte censure eccedano i limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, essendo volte a far emergere la superficialità e l’irragionevolezza dell’operato del Presidente del seggio. Né tantomeno può ritenersi che il Presidente del seggio fosse tenuto soltanto ad attribuire i punteggi tecnici attenendosi a quanto dichiarato dai concorrenti nei questionari di cui al <em>“modulo di offerta tecnica”</em>; infatti la valutazione tecnica non può esaurirsi in un esame meramente documentale perché, aderendo a questa impostazione, ogni operatore economico potrebbe attestare la conformità del prodotto offerto alle caratteristiche richieste dalla <em>lex specialis</em>, anche se tale conformità non sussiste.<br />
Ne discende &#8211; secondo la ricorrente &#8211; che, per effetto del ricalcolo dei punteggi relativi alle offerte tecniche, essa risulterebbe aggiudicataria, collocandosi al primo posto della nuova graduatoria finale con un punteggio complessivo pari a 96,195 (di cui 70 punti per l’offerta tecnica e 26,195 punti per l’offerta economica), mentre la controinteressata KGN sarebbe relegata al secondo posto, con un punteggio complessivo pari a 69,00 (di cui 39 punti per l’offerta tecnica e 30,00 punti per l’offerta economica), e la controinteressata ID&amp;A al terzo posto, con un punteggio complessivo pari a 58,379 (di cui 29 punti per l’offerta tecnica e 29,375 punti per l’offerta economica).<br />
II) <em>Violazione dell’art. 95, d.lgs. n. 50 del 2016; violazione degli articoli 16 e 17 della legge provinciale n. 2/2016; violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche, come enunciati dall’art. 30, del d.lgs. n. 50 del 2016, e in particolare dei principi di economicità, di efficacia, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e di trasparenza; violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per falso presupposto di fatto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sviamento di potere.</em><br />
Per il caso in cui non fosse accolto il primo motivo, la ricorrente chiede l’annullamento degli atti impugnati in via subordinata, con conseguente accertamento dell’obbligo della stazione appaltante di procedere all’integrale rinnovazione della gara, lamentando l’illegittimità del combinato disposto degli articoli 16, 18.1 e 18.2 del disciplinare di gara, nella parte in cui la valutazione dell’offerta tecnica viene articolata su cinque criteri incentrati esclusivamente sul c.d. principio <em>“on/off”</em>, senza che venga richiesta ai concorrenti la presentazione di documentazione a corredo dell’offerta tecnica e/o di campioni relativi ai prodotti offerti. Secondo la ricorrente, in caso di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i diversi criteri e sottocriteri previsti per l’attribuzione dei punteggi devono essere strutturati in modo tale da garantire il miglior rapporto qualità/prezzo e stimolare un effettivo confronto concorrenziale sulla qualità delle prestazioni offerte. Invece la previsione di criteri di valutazione incentrati esclusivamente sul principio <em>“on/off”</em>, abbinata alla mancata previsione dell’obbligo di allegare documentazione tecnica a corredo dell’offerta, determina &#8211; come è avvenuto nel caso in esame &#8211; uno snaturamento del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, perché comporta un appiattimento dei punteggi tecnici e un’incidenza quasi totalitaria dell’elemento prezzo ai fini dell’aggiudicazione. In altri termini è illogico affidare al Presidente del seggio il compito di valutare le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dai concorrenti basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni dei concorrenti stessi, risultanti dal <em>“modulo di offerta tecnica”</em> &#8211; composto da un questionario al quale ciascun concorrente può rispondere senza alcun controllo, sì da poter ottenere l’attribuzione del massimo punteggio previsto per ciascun criterio di valutazione &#8211; e prescindendo dall’esame di documentazione tecnica, dalla visione dei campioni dei prodotti offerti e dall’esecuzione di prove. Sono, quindi, illegittime le previsioni degli articoli 16, 18.1 e 18.2 del disciplinare di gara, che hanno consentito a tutti i concorrenti di ottenere il punteggio massimo previsto per l’elemento qualitativo (70 punti), limitandosi a dichiarare che i dispositivi offerti presentano le caratteristiche richieste dalla <em>lex specialis</em>.<br />
III) <em>Violazione degli articoli 77 e 78 del d.lgs. n. 50 del 2016; violazione degli articoli 20 bis e 21 della legge provinciale n. 2/2016; violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche, come enunciati dall’art. 30, del d.lgs. n. 50 del 2016, e in particolare dei principi di economicità, di efficacia, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e di trasparenza; violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per falso presupposto di fatto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità ed irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sviamento di potere.</em><br />
In via ulteriormente subordinata, per il caso in cui fossero ritenuti infondati il primo ed il secondo motivo, la ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’art. 4, punto 6, dell’Atto organizzativo dell’APAC della PAT, secondo il quale <em>«per le procedura di gara che prevedano, quale criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa con elementi di valutazione esclusivamente quantitativi e/o tabellari, l’attribuzione dei relativi punteggi, attraverso l’applicazione delle formule matematiche indicate negli atti di gara, è demandata al Seggio di gara»</em>. Non esiste, secondo la ricorrente, alcuna norma a livello nazionale o a livello provinciale che consenta alle stazioni appaltanti di derogare alla nomina dell’apposita commissione composta da esperti nel settore oggetto di gara allorquando sia prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, neppure laddove i criteri di valutazione delle offerte tecniche siano tutti di tipo quantitativo o tabellari. Del resto le Linee guida ANAC n. 5, recanti <em>“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”</em>, ribadiscono che l’obbligo di nominare l’apposita Commissione giudicatrice sussiste anche quando è prevista <em>«l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off»</em>.<br />
5. La Comunità della Val Di Sole si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 16 ottobre 2019, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, perché la gara è stata integralmente gestita dall’APAC ai sensi dell’art. 39-bis della legge provinciale n. 3/2006, e chiedendo, in via subordinata, il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente.<br />
6. La controinteressata KGN S.r.l. si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 21 ottobre 2019, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente. In particolare la controinteressata ha eccepito che il dispositivo denominato Kupolina dispone di due sistemi energetici autonomi, costituiti da batterie e da due pannelli fotovoltaici ad alto rendimento; che nessuna norma preclude alle stazioni appaltanti la possibilità di eseguire la valutazione delle offerte tecniche attraverso criteri numerici e tabellari, basati sulla preventiva determinazione delle caratteristiche del prodotto; che correttamente la stazione appaltante ha ritenuto superflua la nomina della commissione di gara in quanto l’esercizio della discrezionalità tecnico-valutativa si è esaurito nella fase di predeterminazione degli elementi migliorativi del prodotto richiesto.<br />
7. La Provincia di Trento si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 22 ottobre 2019 ha chiesto il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente. In particolare la provincia ha replicato che <em>«il Seggio di Gara non era investito di alcun potere di apprezzamento discrezionale della qualità dell’offerta tecnica, posto che la discrezionalità della valutazione dell’offerta tecnica risultava esercitata ed esaurita dallo stesso disciplinare di gara, né era investito di un accertamento di veridicità della dichiarazione negoziale di offerta delle caratteristiche tecniche migliorative (quanto dichiarato in sede di offerta tecnica vincola il concorrente in sede precontrattuale a pena dell’escussione della garanzia provvisoria e &#8211; in caso di aggiudicazione &#8211; si traduce in obbligo contrattuale), posto che non era richiesto al Seggio di Gara di effettuare alcun tipo di controllo in merito a quanto offerto dai concorrenti attraverso l’apposito modulo messo a disposizione da parte dell’amministrazione, in quanto la disciplina di gara non richiedeva ai concorrenti di produrre ulteriore documentazione tecnica, a comprova di quanto dichiarato nel modulo da caricare a sistema». </em>Inoltre, secondo la Provincia, <em>«è ragionevole che l’ente aggiudicatore non abbia richiesto la produzione di documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche premianti che i concorrenti si sono impegnati a rispettare nell’esecuzione dell’appalto presentando una dichiarazione negoziale di offerta contrattuale, il cui mancato rispetto li esporrebbe all’escussione della garanzia provvisoria ovvero definitiva, al pagamento di penali, alla risoluzione del contratto, al risarcimento per i danni cagionati e alla segnalazione dell’inadempimento ad ANAC». </em>Infine la Provincia ha eccepito che la mancata nomina della Commissione giudicatrice si giustifica in ragione della speciale disciplina posta dall’art. 20-bis della legge provinciale n. 2/2016 (secondo il quale <em>“Il regolamento di attuazione di questa legge disciplina le funzioni della commissione tecnica e del presidente di gara e i requisiti dei componenti di questi organi. Spetta in ogni caso alla commissione tecnica, ove presente, la valutazione dell’offerta tecnica e al presidente di gara l’assegnazione del punteggio all’offerta economica. …”</em>) e del fatto che la stazione appaltante ha scelto di aggiudicare l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri di natura tabellare.<br />
8. Alla camera di consiglio del 24 ottobre 2019 le parti sono state avvisate della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. Quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. La domanda principale &#8211; volta a tutelare il c.d. interesse pretensivo principale, ossia l’interesse all’aggiudicazione dell’appalto, e supportata dal primo motivo di ricorso, diretto a dimostrare che una corretta valutazione delle caratteristiche dei prodotti offerti in gara dai concorrenti avrebbe consentito alla ricorrente di collocarsi al primo posto della graduatoria &#8211; non può essere accolta alla luce delle seguenti considerazioni.<br />
La valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta all’amministrazione e, quindi, sono inammissibili le censure che impingono il merito di valutazioni per loro natura opinabili, in quanto sollecitano il giudice amministrativo a sostituirsi all’amministrazione al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 cod. proc. amm. (principio consolidato: da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, 6 maggio 2019, n. 2893). Diverso è però il caso in cui la valutazione tecnica delle offerte presentate sia affidata all’individuazione della presenza o meno degli elementi specificati nei criteri di valutazione (secondo il metodo di attribuzione dei punteggi c.d. <em>“on/off”</em>); in tal caso, se si manifesta l’incongruità dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice, il concorrente interessato ben può invocare il sindacato del Giudice amministrativo: l’inesatta percezione, da parte della commissione giudicatrice, dell’offerta tecnica si risolve infatti in un eccesso di potere per manifesto difetto di istruttoria ed errore sui presupposti, il cui accertamento rientra nella competenza del Giudice amministrativo.<br />
Sulla scorta di tale giurisprudenza la ricorrente chiede a questo Tribunale di accertare l’incongruità dei punteggi tecnici attribuiti alla prima e alla seconda classificata, adducendo che il Presidente del seggio di gara avrebbe erroneamente attribuito tali punteggi perché i prodotti offerti in gara dalle controinteressate non presentano parte delle caratteristiche dichiarate negli appositi questionari compilati dalle stesse controinteressate.<br />
Tuttavia si deve rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 giugno 2015, n. 2988), dalla quale non v’è motivo per discostarsi in questa sede, nelle gare per l’aggiudicazione di contratti pubblici l’amministrazione è tenuta ad applicare le regole fissate dal bando di gara, che costituisce la c.d. <em>lex specialis</em> e che, quindi, non può essere disapplicato, neppure nel caso in cui talune delle regole ivi contenute risultino non conformi allo <em>ius superveniens</em>, fatta salva solo la possibilità di agire in autotutela.<br />
Passando al caso in esame, dal combinato disposto degli articoli 16, 18.1, 18.2 e 20 del disciplinare di gara emerge che la valutazione delle offerte tecniche &#8211; mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa &#8211; è stata strutturata: da un lato, prevedendo l’applicazione del metodo c.d. <em>“on/off”</em> (ossia del metodo in forza del quale, in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, mentre in assenza dell’elemento è attribuito un punteggio pari a zero) ai fini dell’attribuzione dei punteggi, da parte del Presidente del seggio di gara, in base a quanto dichiarato dai concorrenti negli appositi questionari; dall’altro, non richiedendo ai concorrenti né la presentazione di documentazione tecnica, a comprova di quanto dagli stessi dichiarato, né tantomeno l’esibizione di campioni relativi ai prodotti offerti, e senza prevedere alcun tipo di verifica e di valutazione da parte di un’apposita commissione giudicatrice (organo che non è stato neppure nominato, in applicazione dall’Atto organizzativo dell’APAC della PAT in epigrafe indicato, ove si prevede che <em>“per le procedura di gara che prevedano, quale criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa con elementi di valutazione esclusivamente quantitativi e/o tabellari, l’attribuzione dei relativi punteggi, attraverso l’applicazione delle formule matematiche indicate negli atti di gara, è demandata al Seggio di gara”</em>).<br />
In particolare l’art. 16 del disciplinare di gara, relativo all’offerta tecnica e alla documentazione da caricare a sistema come <em>“allegato tecnico”</em> &#8211; oltre a sancire che l’offerta tecnica <em>“deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dal progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara”</em>&#8211; prevede come documentazione da produrre soltanto il <em>“modulo di offerta tecnica, redatto secondo il fac-simile allegato D al presente disciplinare”</em>, nel quale <em>“il concorrente dovrà indicare le migliorie che intende offrire rispetto alle specifiche e caratteristiche minime contenute nei documenti di gara”</em>, senza richiedere ai concorrenti di produrre ulteriore documentazione tecnica e/o campioni dei prodotti offerti in gara. L’art. 18.1 del disciplinare, rubricato <em>“criteri di valutazione dell’offerta tecnica”</em>, contiene una tabella che prevede cinque distinti criteri di valutazione (<em>“numero operazioni”, “peso della calotta”, “fabbisogno energetico”, “caratteristiche costruttive gusci” </em>e <em>“certificazioni”</em>), strutturando la valutazione degli aspetti qualitativi sul metodo <em>“on/off”</em>. L’art. 18.2 del disciplinare, rubricato <em>“Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica”</em>, prevede l’attribuzione del punteggio tecnico <em>“automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto”</em>, evidentemente dichiarata dal concorrente nell’ambito del predetto <em>“modulo di offerta tecnica”</em>. L’art. 20 del disciplinare di gara dispone che, <em>“Poiché le offerte tecniche sono valutate sulla base di criteri esclusivamente quantitativi e tabellari (cfr. par. 18 del disciplinare), la commissione tecnica non è prevista”</em>.<br />
Tanto premesso, non appare censurabile l’operato del Presidente del seggio, che &#8211; attenendosi fedelmente a quanto previsto dal disciplinare di gara &#8211; ha attribuito a ciascuna offerta tecnica i punteggi previsti dalla suddetta tabella attenendosi a quanto dichiarato dai concorrenti (nei questionari di cui al <em>“modulo di offerta tecnica”</em>) circa il possesso delle caratteristiche indicate nella tabella stessa, senza svolgere alcun ulteriore accertamento volto a verificare quanto dichiarato da ciascun concorrente. Come ben evidenziato dalla Provincia nelle sue difese, <em>«le disposizioni del disciplinare di gara non solo non prevedevano, ma neppure consentivano, alcuna forma di previa valutazione in merito al contenuto tecnico di quanto offerto dai concorrenti, sia con riguardo al rispetto delle caratteristiche minime previste dalla documentazione di gara …, che alla miglioria offerta»</em>. Il primo motivo del ricorso, e con esso la pretesa aggiudicazione dell’appalto, sono in conclusione infondati.<br />
2. Ben diverse considerazioni valgono per i restanti motivi di ricorso, con i quali viene dedotto che nel caso in esame la previsione di criteri di valutazione incentrati esclusivamente sul metodo <em>“on/off”</em>, abbinata alla mancata previsione dell’obbligo, per i concorrenti, di allegare documentazione tecnica a corredo dell’offerta e alla mancata nomina, da parte della stazione appaltante, di un’apposita commissione giudicatrice incaricata di verificare quanto dichiarato dai concorrenti, ha prodotto uno snaturamento del previsto criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinando una vera e propria “sterilizzazione” dei punteggi tecnici ed una decisiva incidenza dell’elemento prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.<br />
Al riguardo giova preliminarmente precisare che in questa sede non è in discussione la possibilità di aggiudicare l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando criteri di valutazione incentrati sul metodo <em>“on/off”</em>. Del resto l’ANAC nelle Linee Guida n. 2, in materia di <em>“Offerta economicamente più vantaggiosa”</em> (approvate con la delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate con la delibera n. 424 del 2 maggio 2018), ha chiarito che <em>«Per le forniture e per taluni servizi, ovvero quando non è necessario esprimere una valutazione di natura soggettiva, è possibile attribuire il punteggio anche sulla base tabellare o del punteggio assoluto. In questo caso, sarà la presenza o assenza di una data qualità e l’entità della presenza, che concorreranno a determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente per un determinato parametro. Anche in questo caso si attribuisce il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito richiesto e un punteggio crescente (predeterminato) al concorrente che presente il requisito richiesto con intensità maggiore»</em>.<br />
Tuttavia nelle predette linee guida è stato specificato altresì che i criteri di valutazione devono <em>«consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo»</em>. Ciò &#8211; a ben vedere &#8211; è quanto è accaduto nel caso in esame per effetto della combinazione del previsto metodo di attribuzione dei punteggi <em>“on/off” </em>con la mancata previsione dell’obbligo di allegare documentazione tecnica a corredo dell’offerta e con la mancata nomina di una commissione incaricata di verificare quanto dichiarato dai concorrenti. L’impostazione della <em>lex specialis</em> ha, di fatto, vanificato la valutazione dell’elemento qualitativo, perché tutti i concorrenti hanno dichiarato il possesso delle caratteristiche richieste per i dispositivi offerti in gara, così ottenendo il massimo punteggio tecnico previsto (70 punti), con l’effetto di trasformare il criterio di aggiudicazione prescelto dalla <em>lex specialis</em> in quello del prezzo più basso (perché l’unico elemento determinante per l’aggiudicazione dell’appalto in contestazione è risultato il prezzo offerto da ciascun corrente) e di rinviare alla fase della stipula e/o dell’esecuzione del contratto la verifica di quanto dichiarato dal concorrente aggiudicatario in merito alle caratteristiche del dispositivo offerto in gara, così unificando due momenti (quello relativo alla gara vera e propria e quello del controllo del prodotto offerto dal concorrente aggiudicatario) che la legislazione in materia di contratti pubblici vuole e tiene autonomi e distinti.<br />
Coglie, quindi, nel segno la ricorrente quando afferma che la <em>lex specialis</em> è viziata da eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza, perché la stazione appaltante non ha chiesto ai concorrenti di produrre documentazione tecnica a supporto di quanto dagli stessi dichiarato nei questionari di cui al <em>“modulo di offerta tecnica”</em> ed ha previsto che tutti i punteggi tecnici fossero attribuiti dal Presidente del seggio attenendosi alle caratteristiche tecniche dei prodotti dichiarate dai concorrenti in tali questionari, senza considerare che occorre tenere ben distinte le caratteristiche tecniche che si prestano ad essere oggetto di una mera dichiarazione di possesso da parte dei concorrenti, ai fini dell’attribuzione dei punteggi secondo il metodo <em>“on/off”</em> (si pensi, ad esempio, al possesso di una certificazione ISO) e le caratteristiche tecniche rilevanti solo in quanto adeguate (si pensi, con riferimento alla fattispecie in esame, alle caratteristiche relative al <em>“fabbisogno energetico”</em>, oggetto del criterio di valutazione n. 3), per le quali è imprescindibile una valutazione di natura soggettiva da parte di un’apposita commissione giudicatrice (come dimostra la controversia insorta, nella fattispecie in esame, in merito al punteggio tecnico attribuito all’offerta della controinteressata per il sistema di ricarica del dispositivo denominato Kupolina).<br />
3. Stante quanto precede, la domanda di annullamento proposta in via subordinata dalla ricorrente deve essere accolta e, per l’effetto, devono essere annullati tutti gli atti della procedura selettiva, a partire dagli articoli 16, 18.1, 18.2 e 20 del disciplinare di gara.<br />
4. La reiezione del primo motivo di ricorso comporta la reiezione della domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, che sconta la mancata dimostrazione della fondatezza della spettanza dell’aggiudicazione e, con essa, dell’ingiustizia del danno.<br />
5. Tenuto conto della novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino &#8211; Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 144/2019 lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti della procedura di gara ivi indicati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
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		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2017 n.327</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Roberta Vigotti Est. Carlo Polidori. Sull&#8217;incompetenza relativa del Segretario Generale di un Comune ad adottare il provvedimento di diffida alla rimozione dei rifiuti. Rifiuti Ordinanza di rimozione e caratterizzazione rifiuti Ordinanza sindacale &#8211; Art. 192, D.lgs. 152/06 Art. 244, D.lgs. 152/06 &#8211; Incompetenza relativa Segretario Generale -Â  Â  Â </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-15-12-2017-n-327/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2017 n.327</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-15-12-2017-n-327/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2017 n.327</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Roberta Vigotti Est. Carlo Polidori.</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;incompetenza relativa del Segretario Generale di un Comune ad adottare il provvedimento di diffida alla rimozione dei rifiuti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rifiuti  Ordinanza di rimozione e caratterizzazione rifiuti  Ordinanza sindacale &#8211; Art. 192, D.lgs. 152/06  Art. 244, D.lgs. 152/06 &#8211; Incompetenza relativa  Segretario Generale -Â <br /> Â <br /> Â </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ãˆ illegittimo per incompetenza relativa il provvedimento di diffida alla rimozione dei rifiutiÂ emesso dal Segretario Generale di un Comune, in quanto rientrante nei poteri di ordinanza propri del Sindaco.</p>
<p> Â </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 15/12/2017Â <br /> N. 00327/2017 REG.PROV.COLL.<br /> N. 00224/2017 REG.RIC.</p>
<p> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br /> (Sezione Unica)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA<br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 224 del 2017, integrato con motivi aggiunti, proposto da Ugo Simonetti, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta de Pretis e Fulvio Cortese con domicilio eletto in Trento, via S. TrinitÃ  n. 14, presso lo studio dei predetti avvocati;<br /> contro<br /> il Comune di Borgo Valsugana, in persona del SindacoÂ <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, Ã¨ domiciliato;Â <br /> per l&#8217;annullamento<br /> &#8211; quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: A) nota del Segretario generale del Comune di Borgo Valsugana del 26 settembre 2017, prot. n. 27200/2017, avente il seguente oggetto:  <em>p.f. 299/2 C.C. Borgo &#8211; Castel Telvana &#8211; Comunicazione avvio del procedimento amministrativo finalizzato all&#8217;emanazione di un provvedimento di diffida prot. n. 20671/2017 &#8211; Risposta alle osservazioni</em>; B) nota del Segretario generale del Comune di Borgo Valsugana del 24 luglio 2017, prot. n. 20671/2017, avente il seguente oggetto:  <em>p.f. 299/2 C.C. Borgo &#8211; Castel Telvana &#8211; Comunicazione avvio del procedimento amministrativo finalizzato all&#8217;emanazione di un provvedimento di diffida</em>; C) nota del Segretario generale del Comune di Borgo Valsugana del 24 luglio 2017, prot. n. 20663/2017, avente il seguente oggetto:  <em>p.f. 299/2 C.C. Borgo &#8211; Castel Telvana &#8211; Comunicazione avvio del procedimento amministrativo finalizzato all&#8217;emanazione di un provvedimento di diffida prot. n. 13767 &#8211; Archiviazione</em>; D) nota del Segretario generale del Comune di Borgo Valsugana del 24 luglio 2017, prot. n. 20640/2017, avente il seguente oggetto:  <em>p.f. 299/2 C.C. Borgo &#8211; Castel Telvana &#8211; Comunicazione avvio del procedimento amministrativo finalizzato all&#8217;emanazione di un provvedimento di diffida prot. n. 13767/2017 &#8211; Risposta alle osservazioni</em>; E) nota del Segretario generale di Borgo Valsugana del 15 maggio 2017, prot. n. 13767/2017, avente il seguente oggetto:  <em>p.f. 299/2 C.C. Borgo &#8211; Castel Telvana &#8211; Comunicazione avvio del procedimento amministrativo finalizzato all&#8217;emanazione di un provvedimento di diffida</em>; F) verbale di ispezione della Stazione forestale del Comune di Borgo Valsugana del 22 febbraio 2017 e verbale di sopralluogo del Comune di Borgo Valsugana del 23 dicembre 2016; G) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;<br /> &#8211; quanto al ricorso per motivi aggiunti, del provvedimento di diffida del Segretario generale del Comune di Borgo Valsugana prot. n. 27300 del 28 settembre 2017, notificato il 16 ottobre 2017, con cui al ricorrente viene ordinato di  <em>ottemperare completamente a quanto previsto e disposto dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. entro i termini ivi previsti</em>;<br /> Â <br /> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Borgo Valsugana;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 il dott. Carlo Polidori e udito l&#8217;avvocato Roberta De Pretis per la parte ricorrente;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> Â <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. A seguito di un&#8217;ispezione eseguita dalla Stazione forestale di Borgo Valsugana in data 22 febbraio 2017 nell&#8217;ambito di un procedimento penale per il reato di esecuzione di opere edilizie in assenza del permesso di costruire su beni dichiarati di interesse culturale, il Comune di Borgo Valsugana con nota del 15 maggio 2017, prot. n. 13767/2017 ha comunicato all&#8217;avvocato Ugo Simonetti &#8211; proprietario del complesso immobiliare denominato Castel Telvana, costituito da un antico castello e dalle sue pertinenze &#8211; l&#8217;avvio del procedimento finalizzato all&#8217;emanazione di un provvedimento di diffida ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, contestando il deposito, sulla p.f. n. 299/2 in C.C. Borgo (facente parte del complesso di Castel Telvana), diÂ <em> un cumulo di circa 30 mc di rifiuti speciali non pericolosi (CER 17 05 04) costituiti da terre e rocce da scavo (contenenti ciottoli e altri trovanti di varia natura quali plastica, legno, vetro)</em>, presumibilmente provenienti da scavi e sbancamenti eseguiti sulle attigue p.f. 288 e p.ed. 532. A seguito delle osservazioni presentate dal ricorrente in data 13 giugno 2017 l&#8217;Amministrazione, con successiva nota del 24 luglio 2017, prot. n. 20663/2017, ha archiviato tale procedimento, ma con la coeva nota del 24 luglio 2017, prot. n. 20671/2017, ha avviato un&#8217;ulteriore procedimento nei confronti del ricorrente, nonchÃ© dell&#8217;esecutore materiale dell&#8217;illecito. A fronte di tale comunicazione il ricorrente in data 10 agosto 2017 ha presentato nuove osservazioni, ritenute non condivisibili dall&#8217;Amministrazione con nota del 26 settembre 2017, prot. n. 27200/2017.<br /> 2. Avverso i suddetti atti &#8211; impugnati con il ricorso introduttivo &#8211; l&#8217;avvocato Simonetti ha dedotto le seguenti censure:Â <em>violazione dell&#8217;articolo 78, comma 2, della legge provinciale n. 15/2015 e dell&#8217;articolo 185, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 152/2006; erronea applicazione dell&#8217;articolo 186, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell&#8217;articolo 41-bis del decreto legge n. 98/2013; eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, falsa rappresentazione della realtÃ , carenza o insufficienza dell&#8217;istruttoria, insufficienza e perplessitÃ  della motivazione</em>. I provvedimenti impugnati si fondano sull&#8217;erroneo presupposto che l&#8217;intervento di movimentazione di terra vada qualificato come uno  <em>scavo di sbancamento, in quanto presenta un&#8217;altezza massima di 3,50 m</em>, e quindi ben superiore al limite di 0,5 m fissato per l&#8217;attivitÃ  edilizia libera dall&#8217;art. 78, comma 2, lett. b), della legge provinciale n. 15/2015. Invece &#8211; come si puÃ² evincere dalle consulenze di parte allegate al ricorso &#8211; l&#8217;intervento consiste nello spostamento di un modesto quantitativo di terreno superficiale, circoscritto al ristretto ambito dell&#8217;area limitrofa alla porta nord del complesso di Castel Telvana e finalizzato alla sistemazione, mediante la ripulitura dagli arbusti e il livellamento del profilo del terreno, della superficie in corrispondenza della porta stessa. In particolare, sono stati rimossi gli arbusti e le piante pericolanti e il sottostante cumulo di terra e sassi presenti a ridosso della porta nord, sulla p.f. 288, alleggerendo il versante, assai scosceso, incombente sul fianco della porta e rendendo piÃ¹ agevole l&#8217;accessibilitÃ  alla stessa, ed il terreno rimosso Ã¨ stato messo a dimora sulla p.f. 299/2, al fine di addolcire il pendio in prossimitÃ  della porta nord. Inoltre il riutilizzo del materiale di scavo nello stesso sito costituisce una delle ipotesi in presenza delle quali non trova applicazione la normativa sui rifiuti, come previsto dall&#8217;art. 185, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, secondo il quale  <em>Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: &#8230; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivitÃ  di costruzione, ove sia certo che esso verrÃ  riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui Ã¨ stato escavato</em>. Infine l&#8217;Amministrazione non ha considerato che: A) il predetto art. 185 non fa riferimento al rispetto dei limiti di concentrazione indicati nell&#8217;allegato 5 alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, presupponendo che la non contaminazione &#8211; in particolare per piccoli volumi scavati in aree che sicuramente non sono mai state soggette a potenziali impatti &#8211; possa essere dimostrata anche senza l&#8217;esecuzione di un&#8217;analisi; B) in ogni caso l&#8217;area oggetto del movimento di terra e rocce Ã¨ da sempre destinata a parco-giardino, di pertinenza del complesso di Castel Telvana e, come tale, non Ã¨ stata mai interessata da attivitÃ  potenzialmente inquinanti, sicchÃ© non si rende necessaria alcuna analisi ai fini della prova della sua non contaminazione (come confermato in una delle due consulenze allegate al ricorso). Pertanto il materiale terroso e roccioso rinvenuto sulla p.f. 299/2 non Ã¨ assoggettato alla disciplina di cui all&#8217;art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006.<br /> 3. Il predetto procedimento si Ã¨ concluso con l&#8217;adozione &#8211; da parte del Segretario generale del Comune di Borgo Valsugana &#8211; del provvedimento di diffida del 28 settembre 2017, prot. n. 27300, con il quale al ricorrente viene ordinato di  <em>ottemperare completamente a quanto previsto e disposto dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. entro i termini ivi previsti</em>, avvertendolo altresÃ¬ che decorsi tali termini l&#8217;Amministrazione  <em>si avvarrÃ  dei poteri sostitutori previsti dagli articoli 244 comma 4 e 250 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. nell&#8217;ottemperare a quanto previsto dal decreto da ultimo citato, a spese dei responsabili dell&#8217;inquinamento</em>.<br /> 4. Avverso tale provvedimento di diffida, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, l&#8217;avvocato Simonetti ha dedotto le seguenti censure:<br /> I)Â <em>invaliditÃ  derivata; violazione dell&#8217;articolo 78, comma 2, della legge provinciale n. 15/2015 e dell&#8217;articolo 185, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 152/2006; erronea applicazione dell&#8217;articolo 186, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell&#8217;articolo 41-bis del decreto legge n. 98/2013; eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, falsa rappresentazione della realtÃ , carenza o insufficienza dell&#8217;istruttoria, insufficienza e perplessitÃ  della motivazione</em>. Trattandosi del provvedimento conclusivo del procedimento, la diffida Ã¨ illegittima perchÃ¨ affetta dai medesimi vizi che inficiano i relativi atti preparatori, impugnati con il ricorso introduttivo;<br /> II)Â <em>violazione dell&#8217;articolo 21-ter della legge 241/1990 e del principio del buon andamento ex articolo 97 Cost</em>.. L&#8217;Amministrazione, nell&#8217;ordinare di  <em>ottemperare completamente a quanto previsto e disposto dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. entro i termini ivi previsti</em>, ha violato l&#8217;art. 21-ter della legge 241/1990, perchÃ© ha imposto obblighi in capo al ricorrente, ma non ha precisato il contenuto di tali obblighi, nÃ© ha indicato il termine entro il quale gli obblighi stessi debbono essere adempiuti;<br /> III)Â <em>violazione dell&#8217;articolo 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell&#8217;articolo 90, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Trento 1-41/1987; incompetenza; violazione dei principi di nominativitÃ  e tipicitÃ  del provvedimento amministrativo</em>. Anche a voler ritenere che la diffida sia stata adottata ai sensi dell&#8217;art. 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 &#8211; disposizione applicabile nei casi (tra i quali l&#8217;Amministrazione ricomprende quello in esame) in cui si debba rimuovere materiali classificabili come rifiuti &#8211; comunque tale disposizione Ã¨ stata violata, perchÃ¨ la diffida: A) non Ã¨ stata adottata dall&#8217;organo normativamente individuato (il  <em>Sindaco</em>); B) non Ã¨ riconducibile al tipo di provvedimento espressamente prescritto dalla legge ( <em>ordinanza</em>); C) non indica le  <em>operazioni</em> che il destinatario dovrebbe realizzare, ma prescrive soltanto di  <em>ottemperare completamente a quanto previsto e disposto dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.</em>; D) non indica alcun  <em>termine entro cui provvedere</em>, ma rinvia a non meglio identificati termini previsti nel decreto legislativo n. 152/2006.<br /> 5. Il Comune di Borgo Valsugana si Ã¨ costituito in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 9 dicembre 2017 ha replicato alle suesposte censure osservando &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; che la diffida non Ã¨ stata adottata ai sensi dell&#8217;art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, neppure richiamato in motivazione, bensÃ¬ ai sensi del successivo art. 244, in ragione del mancato rispetto dell&#8217;art. 186 del medesimo decreto legislativo in materia di utilizzo delle terre e delle rocce da scavo.<br /> 6. Alla camera di consiglio odierna le parti sono state avvisate della possibilitÃ  di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. Quindi il ricorso Ã¨ stato trattenuto in decisione.<br /> 7. In via preliminare si deve rammentare che Ã¨ inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto avverso meri atti endoprocedimentali, in quanto non immediatamente lesivi della sfera giuridica dell&#8217;interessato. Il ricorso introduttivo del presente giudizio deve quindi essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse in quanto il verbale di sopralluogo del 23 dicembre 2016, il verbale di ispezione del 22 febbraio 2017, la nota del 24 luglio 2017, prot. n. 20671/2017, recante la comunicazione di avvio del procedimento di diffida e la nota del 26 settembre 2017, prot. n. 27200/2017, con la quale sono state confutate le osservazioni presentate del ricorrente, si configurano come meri atti endoprocedimentali, mentre i restanti atti impugnati con il ricorso introduttivo (note del 15 maggio 2017, prot. n. 13767/2017, del 24 luglio 2017, prot. n. 20640/2017, e del 24 luglio 2017, prot. n. 20663/2017) sono stati evidentemente superati dalla predetta nota del 24 luglio 2017, prot. n. 20671/2017 (con la quale Ã¨ stato disposto il riavvio del procedimento).<br /> 8. Passando al ricorso per motivi aggiunti, si deve preliminarmente rammentare che l&#8217;art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, dopo aver sancito al comma 1 che  <em>l&#8217;abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati</em>, dispone al comma 3 che,  <em>fatta salva l&#8217;applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256</em>, chiunque violi il divieto di cui al comma 1  <em>Ã¨ tenuto a procedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo</em>, precisando che  <em>il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all&#8217;esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate</em>. Invece, l&#8217;art. 244 del decreto legislativo n. 152/2006 &#8211; premesso che  <em>le pubbliche amministrazioni che nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti</em> (comma 1) &#8211; dispone al comma 2 che  <em>la provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell&#8217;evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo</em> (comma 2), precisando al comma 3 che  <em>l&#8217;ordinanza di cui al comma 2 Ã¨ comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 253</em>. Secondo una consolidata giurisprudenza (<em>ex multis</em>, Consiglio di Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1188), spetta al giudice la qualificazione giuridica del provvedimento amministrativo impugnato, senza che tale operazione ermeneutica risulti vincolata dalla qualificazione operata dall&#8217;Amministrazione. CiÃ² posto, sebbene il Segretario generale del Comune di Borgo Valsugana abbia richiamato in motivazione l&#8217;art. 244 del decreto legislativo n. 152/2006, il Collegio ritiene che la diffida sia stata adottata nell&#8217;esercizio del potere di cui all&#8217;art. 192, comma 3, del medesimo decreto legislativo, perchÃ© al ricorrente viene contestato il deposito sulla p.f. n. 299/2 in C.C. Borgo di  <em>un cumulo di circa 30 mc di rifiuti speciali non pericolosi (CER 17 05 04) costituiti da terre e rocce da scavo (contenenti ciottoli e altri trovanti di varia natura quali plastica, legno, vetro)</em>, ossia la violazione del divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo, sancito dal primo comma dell&#8217;art. 192. A conferma di quanto precede vale richiamare la nota della Stazione forestale di Borgo Valsugana in data 12 maggio 2017 (citata nella motivazione dell&#8217;impugnata diffida), con la quale Ã¨ stato segnalato al Comune di Borgo Valsugana che il contenuto delle prescrizioni oggetto del verbale ai sensi dell&#8217;art. 318-ter del decreto legislativo n. 152/2006 (allegato alla predetta nota)  <em>Ã¨ da considerarsi quale proposta della Stazione forestale anche ai fini dell&#8217;attivazione da parte del Sindaco del Comune degli ordinari poteri di diffida/ordinanza o degli altri provvedimenti amministrativi di competenza, in particolare quelli di cui all&#8217;art. 192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, ritenuti necessari</em>.Â <br /> 9. Stante quanto precede, Ã¨ fondata la censura che il ricorrente incentra sull&#8217;incompetenza del Segretario generale del Comune di Borgo Valsugana. Difatti dall&#8217;art. 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 si desume inequivocabilmente che l&#8217;adozione delle ordinanze di diffida ivi previste rientra nella competenza del Sindaco del comune.<br /> 10. Il ricorso deve, quindi, essere accolto, con assorbimento delle restanti censure. Come ha chiarito la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5), in forza dell&#8217;art. 34, comma 2, primo periodo, cod. proc. amm. (secondo il quale  <em>in nessun caso il giudice puÃ² pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati</em>) in tutte le situazioni di incompetenza dell&#8217;organo procedente deve ritenersi che il potere amministrativo non sia stato ancora esercitato, sicchÃ© il giudice non puÃ² fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio ed assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell&#8217;azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suoÂ <em>munus</em>. Per l&#8217;effetto, l&#8217;impugnata diffida deve essere annullata, con rimessione dell&#8217;affare all&#8217;autoritÃ  competente, da individuare nel Sindaco del Comune di Borgo Valsugana.<br /> 11. Tenuto conto del differente esito del ricorso principale e dei motivi ad esso aggiunti, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino &#8211; Alto Adige/SÃ¼dtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 224/2017 e sul ricorso per motivi aggiunti in epigrafe indicati, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo ed accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei limiti indicati in motivazione. Per l&#8217;effetto annulla il provvedimento di diffida impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, salvi gli ulteriori provvedimenti dell&#8217;Amministrazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autoritÃ  amministrativa.<br /> CosÃ¬ deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Roberta Vigotti, Presidente<br /> Carlo Polidori, Consigliere, Estensore<br /> Antonia Tassinari, Consigliere Â  Â  Â  Â  Â  Â  L&#8217;ESTENSORE Â  IL PRESIDENTE Carlo Polidori Â  Roberta Vigotti Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  IL SEGRETARIO<br /> Â </p>
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		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2017 n.327</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Roberta Vigotti Est. Carlo Polidori. Sull incompetenza relativa del Segretario Generale di un Comune ad adottare il provvedimento di diffida alla rimozione dei rifiuti. Rifiuti Ordinanza di rimozione e caratterizzazione rifiuti Ordinanza sindacale &#8211; Art. 192, D.lgs. 152/06 Art. 244, D.lgs. 152/06 &#8211; Incompetenza relativa Segretario Generale &#8211;   </p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Roberta Vigotti Est. Carlo Polidori.</span></p>
<hr />
<p>Sull  incompetenza relativa del Segretario Generale di un Comune ad adottare il provvedimento di diffida alla rimozione dei rifiuti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rifiuti    Ordinanza di rimozione e caratterizzazione rifiuti    Ordinanza sindacale &#8211; Art. 192, D.lgs. 152/06    Art. 244, D.lgs. 152/06 &#8211; Incompetenza relativa    Segretario Generale &#8211; <br />  <br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo per incompetenza relativa il provvedimento di diffida alla rimozione dei rifiuti emesso dal Segretario Generale di un Comune, in quanto rientrante nei poteri di ordinanza propri del Sindaco.</p>
<p>  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 15/12/2017 <br /> N. 00327/2017 REG.PROV.COLL.<br /> N. 00224/2017 REG.RIC.</p>
<p> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br /> (Sezione Unica)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA<br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 224 del 2017, integrato con motivi aggiunti, proposto da Ugo Simonetti, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta de Pretis e Fulvio Cortese con domicilio eletto in Trento, via S. Trinità n. 14, presso lo studio dei predetti avvocati;<br /> contro<br /> il Comune di Borgo Valsugana, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall  Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è domiciliato; <br /> per l  annullamento<br /> &#8211; quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: A) nota del Segretario generale del Comune di Borgo Valsugana del 26 settembre 2017, prot. n. 27200/2017, avente il seguente oggetto:   <em>p.f. 299/2 C.C. Borgo &#8211; Castel Telvana &#8211; Comunicazione avvio del procedimento amministrativo finalizzato all  emanazione di un provvedimento di diffida prot. n. 20671/2017 &#8211; Risposta alle osservazioni</em>  ; B) nota del Segretario generale del Comune di Borgo Valsugana del 24 luglio 2017, prot. n. 20671/2017, avente il seguente oggetto:   <em>p.f. 299/2 C.C. Borgo &#8211; Castel Telvana &#8211; Comunicazione avvio del procedimento amministrativo finalizzato all  emanazione di un provvedimento di diffida</em>  ; C) nota del Segretario generale del Comune di Borgo Valsugana del 24 luglio 2017, prot. n. 20663/2017, avente il seguente oggetto:   <em>p.f. 299/2 C.C. Borgo &#8211; Castel Telvana &#8211; Comunicazione avvio del procedimento amministrativo finalizzato all  emanazione di un provvedimento di diffida prot. n. 13767 &#8211; Archiviazione</em>  ; D) nota del Segretario generale del Comune di Borgo Valsugana del 24 luglio 2017, prot. n. 20640/2017, avente il seguente oggetto:   <em>p.f. 299/2 C.C. Borgo &#8211; Castel Telvana &#8211; Comunicazione avvio del procedimento amministrativo finalizzato all  emanazione di un provvedimento di diffida prot. n. 13767/2017 &#8211; Risposta alle osservazioni</em>  ; E) nota del Segretario generale di Borgo Valsugana del 15 maggio 2017, prot. n. 13767/2017, avente il seguente oggetto:   <em>p.f. 299/2 C.C. Borgo &#8211; Castel Telvana &#8211; Comunicazione avvio del procedimento amministrativo finalizzato all  emanazione di un provvedimento di diffida</em>  ; F) verbale di ispezione della Stazione forestale del Comune di Borgo Valsugana del 22 febbraio 2017 e verbale di sopralluogo del Comune di Borgo Valsugana del 23 dicembre 2016; G) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;<br /> &#8211; quanto al ricorso per motivi aggiunti, del provvedimento di diffida del Segretario generale del Comune di Borgo Valsugana prot. n. 27300 del 28 settembre 2017, notificato il 16 ottobre 2017, con cui al ricorrente viene ordinato di   <em>ottemperare completamente a quanto previsto e disposto dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. entro i termini ivi previsti</em>  ;<br />  <br /> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l  atto di costituzione in giudizio del Comune di Borgo Valsugana;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 il dott. Carlo Polidori e udito l  avvocato Roberta De Pretis per la parte ricorrente;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell  art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. A seguito di un  ispezione eseguita dalla Stazione forestale di Borgo Valsugana in data 22 febbraio 2017 nell  ambito di un procedimento penale per il reato di esecuzione di opere edilizie in assenza del permesso di costruire su beni dichiarati di interesse culturale, il Comune di Borgo Valsugana con nota del 15 maggio 2017, prot. n. 13767/2017 ha comunicato all  avvocato Ugo Simonetti &#8211; proprietario del complesso immobiliare denominato Castel Telvana, costituito da un antico castello e dalle sue pertinenze &#8211; l  avvio del procedimento finalizzato all  emanazione di un provvedimento di diffida ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, contestando il deposito, sulla p.f. n. 299/2 in C.C. Borgo (facente parte del complesso di Castel Telvana), di <em>  un cumulo di circa 30 mc di rifiuti speciali non pericolosi (CER 17 05 04) costituiti da terre e rocce da scavo (contenenti ciottoli e altri trovanti di varia natura quali plastica, legno, vetro)</em>  , presumibilmente provenienti da scavi e sbancamenti eseguiti sulle attigue p.f. 288 e p.ed. 532. A seguito delle osservazioni presentate dal ricorrente in data 13 giugno 2017 l  Amministrazione, con successiva nota del 24 luglio 2017, prot. n. 20663/2017, ha archiviato tale procedimento, ma con la coeva nota del 24 luglio 2017, prot. n. 20671/2017, ha avviato un  ulteriore procedimento nei confronti del ricorrente, nonché dell  esecutore materiale dell  illecito. A fronte di tale comunicazione il ricorrente in data 10 agosto 2017 ha presentato nuove osservazioni, ritenute non condivisibili dall  Amministrazione con nota del 26 settembre 2017, prot. n. 27200/2017.<br /> 2. Avverso i suddetti atti &#8211; impugnati con il ricorso introduttivo &#8211; l  avvocato Simonetti ha dedotto le seguenti censure: <em>violazione dell  articolo 78, comma 2, della legge provinciale n. 15/2015 e dell  articolo 185, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 152/2006; erronea applicazione dell  articolo 186, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell  articolo 41-bis del decreto legge n. 98/2013; eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, falsa rappresentazione della realtà, carenza o insufficienza dell  istruttoria, insufficienza e perplessità della motivazione</em>. I provvedimenti impugnati si fondano sull  erroneo presupposto che l  intervento di movimentazione di terra vada qualificato come uno   <em>scavo di sbancamento, in quanto presenta un  altezza massima di 3,50 m</em>  , e quindi ben superiore al limite di 0,5 m fissato per l  attività edilizia libera dall  art. 78, comma 2, lett. b), della legge provinciale n. 15/2015. Invece &#8211; come si può evincere dalle consulenze di parte allegate al ricorso &#8211; l  intervento consiste nello spostamento di un modesto quantitativo di terreno superficiale, circoscritto al ristretto ambito dell  area limitrofa alla porta nord del complesso di Castel Telvana e finalizzato alla sistemazione, mediante la ripulitura dagli arbusti e il livellamento del profilo del terreno, della superficie in corrispondenza della porta stessa. In particolare, sono stati rimossi gli arbusti e le piante pericolanti e il sottostante cumulo di terra e sassi presenti a ridosso della porta nord, sulla p.f. 288, alleggerendo il versante, assai scosceso, incombente sul fianco della porta e rendendo più agevole l  accessibilità alla stessa, ed il terreno rimosso è stato messo a dimora sulla p.f. 299/2, al fine di addolcire il pendio in prossimità della porta nord. Inoltre il riutilizzo del materiale di scavo nello stesso sito costituisce una delle ipotesi in presenza delle quali non trova applicazione la normativa sui rifiuti, come previsto dall  art. 185, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, secondo il quale   <em>Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: &#8230; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato</em>  . Infine l  Amministrazione non ha considerato che: A) il predetto art. 185 non fa riferimento al rispetto dei limiti di concentrazione indicati nell  allegato 5 alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, presupponendo che la non contaminazione &#8211; in particolare per piccoli volumi scavati in aree che sicuramente non sono mai state soggette a potenziali impatti &#8211; possa essere dimostrata anche senza l  esecuzione di un  analisi; B) in ogni caso l  area oggetto del movimento di terra e rocce è da sempre destinata a parco-giardino, di pertinenza del complesso di Castel Telvana e, come tale, non è stata mai interessata da attività potenzialmente inquinanti, sicché non si rende necessaria alcuna analisi ai fini della prova della sua non contaminazione (come confermato in una delle due consulenze allegate al ricorso). Pertanto il materiale terroso e roccioso rinvenuto sulla p.f. 299/2 non è assoggettato alla disciplina di cui all  art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006.<br /> 3. Il predetto procedimento si è concluso con l  adozione &#8211; da parte del Segretario generale del Comune di Borgo Valsugana &#8211; del provvedimento di diffida del 28 settembre 2017, prot. n. 27300, con il quale al ricorrente viene ordinato di   <em>ottemperare completamente a quanto previsto e disposto dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. entro i termini ivi previsti</em>  , avvertendolo altresì che decorsi tali termini l  Amministrazione   <em>si avvarrà dei poteri sostitutori previsti dagli articoli 244 comma 4 e 250 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. nell  ottemperare a quanto previsto dal decreto da ultimo citato, a spese dei responsabili dell  inquinamento</em>  .<br /> 4. Avverso tale provvedimento di diffida, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, l  avvocato Simonetti ha dedotto le seguenti censure:<br /> I) <em>invalidità derivata; violazione dell  articolo 78, comma 2, della legge provinciale n. 15/2015 e dell  articolo 185, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 152/2006; erronea applicazione dell  articolo 186, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell  articolo 41-bis del decreto legge n. 98/2013; eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, falsa rappresentazione della realtà, carenza o insufficienza dell  istruttoria, insufficienza e perplessità della motivazione</em>. Trattandosi del provvedimento conclusivo del procedimento, la diffida è illegittima perchè affetta dai medesimi vizi che inficiano i relativi atti preparatori, impugnati con il ricorso introduttivo;<br /> II) <em>violazione dell  articolo 21-ter della legge 241/1990 e del principio del buon andamento ex articolo 97 Cost</em>.. L  Amministrazione, nell  ordinare di   <em>ottemperare completamente a quanto previsto e disposto dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. entro i termini ivi previsti</em>  , ha violato l  art. 21-ter della legge 241/1990, perché ha imposto obblighi in capo al ricorrente, ma non ha precisato il contenuto di tali obblighi, né ha indicato il termine entro il quale gli obblighi stessi debbono essere adempiuti;<br /> III) <em>violazione dell  articolo 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell  articolo 90, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Trento 1-41/1987; incompetenza; violazione dei principi di nominatività e tipicità del provvedimento amministrativo</em>. Anche a voler ritenere che la diffida sia stata adottata ai sensi dell  art. 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 &#8211; disposizione applicabile nei casi (tra i quali l  Amministrazione ricomprende quello in esame) in cui si debba rimuovere materiali classificabili come rifiuti &#8211; comunque tale disposizione è stata violata, perchè la diffida: A) non è stata adottata dall  organo normativamente individuato (il   <em>Sindaco</em>  ); B) non è riconducibile al tipo di provvedimento espressamente prescritto dalla legge (  <em>ordinanza</em>  ); C) non indica le   <em>operazioni</em>   che il destinatario dovrebbe realizzare, ma prescrive soltanto di   <em>ottemperare completamente a quanto previsto e disposto dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.</em>  ; D) non indica alcun   <em>termine entro cui provvedere</em>  , ma rinvia a non meglio identificati termini previsti nel decreto legislativo n. 152/2006.<br /> 5. Il Comune di Borgo Valsugana si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 9 dicembre 2017 ha replicato alle suesposte censure osservando &#8211; tra l  altro &#8211; che la diffida non è stata adottata ai sensi dell  art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, neppure richiamato in motivazione, bensì ai sensi del successivo art. 244, in ragione del mancato rispetto dell  art. 186 del medesimo decreto legislativo in materia di utilizzo delle terre e delle rocce da scavo.<br /> 6. Alla camera di consiglio odierna le parti sono state avvisate della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. Quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> 7. In via preliminare si deve rammentare che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto avverso meri atti endoprocedimentali, in quanto non immediatamente lesivi della sfera giuridica dell  interessato. Il ricorso introduttivo del presente giudizio deve quindi essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse in quanto il verbale di sopralluogo del 23 dicembre 2016, il verbale di ispezione del 22 febbraio 2017, la nota del 24 luglio 2017, prot. n. 20671/2017, recante la comunicazione di avvio del procedimento di diffida e la nota del 26 settembre 2017, prot. n. 27200/2017, con la quale sono state confutate le osservazioni presentate del ricorrente, si configurano come meri atti endoprocedimentali, mentre i restanti atti impugnati con il ricorso introduttivo (note del 15 maggio 2017, prot. n. 13767/2017, del 24 luglio 2017, prot. n. 20640/2017, e del 24 luglio 2017, prot. n. 20663/2017) sono stati evidentemente superati dalla predetta nota del 24 luglio 2017, prot. n. 20671/2017 (con la quale è stato disposto il riavvio del procedimento).<br /> 8. Passando al ricorso per motivi aggiunti, si deve preliminarmente rammentare che l  art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, dopo aver sancito al comma 1 che   <em>l  abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati</em>  , dispone al comma 3 che,   <em>fatta salva l  applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256</em>  , chiunque violi il divieto di cui al comma 1   <em>è tenuto a procedere alla rimozione, all  avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull  area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo</em>  , precisando che   <em>il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all  esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate</em>  . Invece, l  art. 244 del decreto legislativo n. 152/2006 &#8211; premesso che   <em>le pubbliche amministrazioni che nell  esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti</em>   (comma 1) &#8211; dispone al comma 2 che   <em>la provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell  evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo</em>   (comma 2), precisando al comma 3 che   <em>l  ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell  articolo 253</em>  . Secondo una consolidata giurisprudenza (<em>ex multis</em>, Consiglio di Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1188), spetta al giudice la qualificazione giuridica del provvedimento amministrativo impugnato, senza che tale operazione ermeneutica risulti vincolata dalla qualificazione operata dall  Amministrazione. Ciò posto, sebbene il Segretario generale del Comune di Borgo Valsugana abbia richiamato in motivazione l  art. 244 del decreto legislativo n. 152/2006, il Collegio ritiene che la diffida sia stata adottata nell  esercizio del potere di cui all  art. 192, comma 3, del medesimo decreto legislativo, perché al ricorrente viene contestato il deposito sulla p.f. n. 299/2 in C.C. Borgo di   <em>un cumulo di circa 30 mc di rifiuti speciali non pericolosi (CER 17 05 04) costituiti da terre e rocce da scavo (contenenti ciottoli e altri trovanti di varia natura quali plastica, legno, vetro)</em>  , ossia la violazione del divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo, sancito dal primo comma dell  art. 192. A conferma di quanto precede vale richiamare la nota della Stazione forestale di Borgo Valsugana in data 12 maggio 2017 (citata nella motivazione dell  impugnata diffida), con la quale è stato segnalato al Comune di Borgo Valsugana che il contenuto delle prescrizioni oggetto del verbale ai sensi dell  art. 318-ter del decreto legislativo n. 152/2006 (allegato alla predetta nota)   <em>è da considerarsi quale proposta della Stazione forestale anche ai fini dell  attivazione da parte del Sindaco del Comune degli ordinari poteri di diffida/ordinanza o degli altri provvedimenti amministrativi di competenza, in particolare quelli di cui all  art. 192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, ritenuti necessari</em>  . <br /> 9. Stante quanto precede, è fondata la censura che il ricorrente incentra sull  incompetenza del Segretario generale del Comune di Borgo Valsugana. Difatti dall  art. 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 si desume inequivocabilmente che l  adozione delle ordinanze di diffida ivi previste rientra nella competenza del Sindaco del comune.<br /> 10. Il ricorso deve, quindi, essere accolto, con assorbimento delle restanti censure. Come ha chiarito la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5), in forza dell  art. 34, comma 2, primo periodo, cod. proc. amm. (secondo il quale   <em>in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati</em>  ) in tutte le situazioni di incompetenza dell  organo procedente deve ritenersi che il potere amministrativo non sia stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio ed assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell  azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo <em>munus</em>. Per l  effetto, l  impugnata diffida deve essere annullata, con rimessione dell  affare all  autorità competente, da individuare nel Sindaco del Comune di Borgo Valsugana.<br /> 11. Tenuto conto del differente esito del ricorso principale e dei motivi ad esso aggiunti, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino &#8211; Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 224/2017 e sul ricorso per motivi aggiunti in epigrafe indicati, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo ed accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei limiti indicati in motivazione. Per l  effetto annulla il provvedimento di diffida impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, salvi gli ulteriori provvedimenti dell  Amministrazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall  autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 con l  intervento dei magistrati:<br /> Roberta Vigotti, Presidente<br /> Carlo Polidori, Consigliere, Estensore<br /> Antonia Tassinari, Consigliere             L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE Carlo Polidori   Roberta Vigotti                               IL SEGRETARIO<br />  </p>
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