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	<title>T.A.R. Veneto - Sezione IV Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Veneto - Sezione IV Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla cessazione della qualifica di rifiuto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-cessazione-della-qualifica-di-rifiuto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 09:05:14 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-cessazione-della-qualifica-di-rifiuto/">Sulla cessazione della qualifica di rifiuto.</a></p>
<p>Ambiente &#8211; Rifiuti &#8211; Qualifica di rifiuto &#8211; Cessazione &#8211; End of Waste &#8211; Disciplina. L’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto all’esito di una o più operazioni di recupero (in inglese “End of Waste” o “EoW”). In particolare, un rifiuto sottoposto a recupero cessa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-cessazione-della-qualifica-di-rifiuto/">Sulla cessazione della qualifica di rifiuto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-cessazione-della-qualifica-di-rifiuto/">Sulla cessazione della qualifica di rifiuto.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Ambiente &#8211; Rifiuti &#8211; Qualifica di rifiuto &#8211; Cessazione &#8211; End of Waste &#8211; Disciplina.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto all’esito di una o più operazioni di recupero (in inglese “End of Waste” o “EoW”). In particolare, un rifiuto sottoposto a recupero cessa di essere tale quando soddisfa criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana (art. 184-ter, comma 1). I predetti criteri specifici possono essere previsti mediante regolamenti dell’Unione Europea ovvero, in loro mancanza, mediante decreti del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica adottati ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 400/1988 (art. 184-ter, comma 2). In mancanza di regolamenti dell’Unione Europea o ministeriali, l’autorizzazione al recupero dei rifiuti può prevedere criteri dettagliati nel rispetto dei quali un rifiuto può cessare la qualifica di rifiuto e diventare una materia prima secondaria; si tratta delle ipotesi note nella pratica come End of Waste “caso per caso”, rispetto alle quali l’autorizzazione è rilasciata dall’Autorità competente (che, nel Veneto, è la Provincia) previo parere obbligatorio e vincolante dell’ARPA territorialmente competente (art. 184-ter, comma 3).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Raiola &#8211; Est. Zampicinini</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2024, proposto da<br />
Sca.Mo.Ter. Recycling S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Leonardo Filippucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Provincia di Vicenza, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">della Determina del Dirigente del Servizio “Rifiuti VIA VAS” dell’Area Tecnica della Provincia di Vicenza n. 1257 del 24.09.2024, comunicata alla ricorrente tramite PEC in data 25.09.2024;</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">In forza della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Vicenza n. 400 del 14.03.2019 e del Provvedimento Unico comunale n. 40/20 del 03.12.2020, la società ricorrente ha realizzato nel Comune di Grisignano di Zocco (VI), in Via Serenissima, un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi.</p>
<p style="text-align: justify;">Con istanza presentata in data 24.05.2024, la ricorrente ha chiesto alla Provincia di Vicenza l’autorizzazione a poter qualificare come End of Waste terre recuperate di cui al codice EER 17.05.04: non rispettanti le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di cui alla Colonna A della Tabella 1 dell’Allegato V al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06; ma rispettanti, invece, le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste per i siti ad uso commerciale e industriale di cui alla Colonna B della medesima tabella.</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota prot. n. 28454 del 13.06.2024, la Provincia ha avviato il relativo procedimento e ha indetto una conferenza di servizi asincrona.</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota prot. n. 69617 del 25.07.2024, ARPAV ha espresso parere negativo richiamando, al riguardo, la nota prot. n. 173490 del 27.10.2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il quale, nel rispondere ad un interpello ambientale formulato dalla Provincia di Novara ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/06, ha espresso l’opinione secondo cui è possibile la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3, D.Lgs. 152/06 solo nel caso in cui si rispettino i valori previsti dalla Colonna A.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base del parere obbligatorio e vincolante reso da ARPAV, la Provincia, dapprima, con nota prot. n. 36870 del 05.08.2024, ha trasmesso il preavviso di rigetto; quindi, con Determinazione Dirigenziale n. 1257 del 24.09.2024, ha definitivamente rigettato l’istanza di modifica sostanziale.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha così proposto ricorso, deducendo i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">Violazione dell’art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/06 – Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà;</p>
<p style="text-align: justify;">Violazione dell’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 28 giugno 2024 n. 127 – Eccesso di potere per manifesta illogicità;</p>
<p style="text-align: justify;">Violazione dell’art. 179 del D.Lgs. 152/06.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica si è costituito in giudizio, opponendosi all’accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 18 settembre 2025 ed ivi trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto all’esito di una o più operazioni di recupero (in inglese “End of Waste” o “EoW”). In particolare, un rifiuto sottoposto a recupero cessa di essere tale quando soddisfa criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana (art. 184-ter, comma 1).</p>
<p style="text-align: justify;">I predetti criteri specifici possono essere previsti mediante regolamenti dell’Unione Europea ovvero, in loro mancanza, mediante decreti del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica adottati ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 400/1988 (art. 184-ter, comma 2).</p>
<p style="text-align: justify;">In mancanza di regolamenti dell’Unione Europea o ministeriali, l’autorizzazione al recupero dei rifiuti può prevedere criteri dettagliati nel rispetto dei quali un rifiuto può cessare la qualifica di rifiuto e diventare una materia prima secondaria; si tratta delle ipotesi note nella pratica come End of Waste “caso per caso”, rispetto alle quali l’autorizzazione è rilasciata dall’Autorità competente (che, nel Veneto, è la Provincia) previo parere obbligatorio e vincolante dell’ARPA territorialmente competente (art. 184-ter, comma 3).</p>
<p style="text-align: justify;">La questione di diritto sottesa al presente ricorso riguarda proprio le End of Waste “caso per caso” e consiste nello stabilire se l’autorizzazione al recupero rilasciata ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3, D.Lgs. 152/06 (c.d. autorizzazione “caso per caso”) possa contemplare due distinte tipologie di MPS, una che rispetti le CSC della Colonna A (da impiegare in siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e una che rispetti le CSC della Colonna B (da impiegare in siti ad uso commerciale e industriale).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel proprio parere prot. n. 69617 del 25.07.2024, ARPAV sostiene che le terre recuperate, per poter essere qualificate come EoW, devono necessariamente rispettare la Colonna A e, all’uopo, richiama anzitutto la nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 173490 del 27.10.2023 di risposta ad un interpello ambientale formulato dalla Provincia di Novara.</p>
<p style="text-align: justify;">Va al riguardo evidenziato che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nella richiamata nota, sottolinea «<em>che solo in caso di conformità alla colonna A (siti con destinazione residenziale/verde pubblico) è possibile la cessazione della qualifica di rifiuto poiché, in linea generale, non è possibile considerare come materia prima “una sostanza la cui commercializzazione sia subordinata alla verifica della destinazione d’uso del sito in cui deve essere utilizzata”</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, tuttavia, non condivide dette conclusioni per le seguenti ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, contrariamente a quanto afferma il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nessuna norma vieta che le caratteristiche qualitative di una MPS possano essere fissate, nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’art. 184-ter, comma 3, D.Lgs. 152/06, in relazione alle caratteristiche del sito in cui la stessa MPS è destinata ad essere impiegata. Al contrario, l’art. 184-ter, comma 1, lett. c), D.Lgs. 152/06 stabilisce che la sostanza derivante dall’operazione di recupero deve soddisfare “<em>i requisiti tecnici per gli scopi specifici</em>“, laddove lo scopo specifico della MPS può certamente variare in relazione al sito in cui la stessa può essere impiegata.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, il recente D.M. 28 giugno 2024 n. 127, che ha abrogato e sostituito il D.M. n. 152/2022, nel definire i requisiti di qualità degli “<em>aggregati recuperati</em>“, stabilisce concentrazioni limite differenti a seconda degli utilizzi cui sono destinati i singoli lotti di EoW. In particolare, l’Allegato 2 al D.M. 127/2024 prevede nove utilizzi dell’aggregato riciclato, mentre la Tabella 2 dell’Allegato 1 stabilisce concentrazioni limite differenti a seconda dell’utilizzo del singolo lotto di aggregato recuperato; pertanto, anche a livello normativo, il sopravvenuto D.M. 127/2024, cambiando “rotta” rispetto al previgente D.M. 152/2022, prevede concentrazioni limite differenti a seconda della destinazione dell’EoW, confermando dunque la tesi dell’odierna ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">In terzo luogo, la nota ministeriale prot. n. 173490 del 27.10.2023 di risposta all’interpello della Provincia di Novara si pone in insanabile contraddizione con altra precedente nota interpretativa dello stesso Dicastero. Invero, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 147877 del 25.11.2022, rispondendo ad un interpello della Città Metropolitana di Milano, ha sostenuto che: le terre da scavo derivanti da operazioni di bonifica e costituenti rifiuti non pericolosi identificati con il codice EER 17.05.04 non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 152/2022 e il loro recupero può essere autorizzato “<em>caso per caso” </em>ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3, D.Lgs. 152/06; i materiali derivanti dalle operazioni di recupero autorizzate ex art. 184-ter, comma 3, D.Lgs. 152/06 possono essere utilizzati nell’ambito del progetto di bonifica<em> “se conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1 Allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 in base alla specifica destinazione d’uso prevista dal progetto di bonifica</em>“.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, il Collegio, in accoglimento del ricorso, ritiene che l’autorizzazione al recupero rilasciata ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3, D.Lgs. 152/06 (c.d. autorizzazione “<em>caso per caso</em>“) possa contemplare due distinte tipologie di MPS, una che rispetti le CSC della Colonna A (da impiegare in siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e una che rispetti le CSC della Colonna B (da impiegare in siti ad uso commerciale e industriale); precisamente, se il sito da bonificare ha una destinazione commerciale/industriale, le terre scavate e sottoposte ad operazioni di recupero possono cessare la loro qualifica di rifiuto e possono essere riutilizzate in situ a condizione che rispettino la Colonna B; se invece il sito da bonificare ha una destinazione residenziale o analoga, le terre scavate e sottoposte ad operazioni di recupero possono cessare la loro qualifica di rifiuto e possono essere riutilizzate in situ a condizione che rispettino la Colonna A.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese, alla luce della novità delle questioni trattate, vanno compensate.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Ida Raiola, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Avino, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla inammissibilità del ricorso proposto contro leggi provvedimenti.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-inammissibilita-del-ricorso-proposto-contro-leggi-provvedimenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 10:56:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88020</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-inammissibilita-del-ricorso-proposto-contro-leggi-provvedimenti/">Sulla inammissibilità del ricorso proposto contro leggi provvedimenti.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Leggi provvedimento &#8211; Impugnazione &#8211; Inammissibilità. Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, con il quale è impugnata direttamente la legge regionale, perché le leggi provvedimento sono sindacabili solo nell’ambito del giudizio di costituzionalità, e possono essere oggetto di censura solamente attraverso l’interpositio dell’impugnazione degli atti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-inammissibilita-del-ricorso-proposto-contro-leggi-provvedimenti/">Sulla inammissibilità del ricorso proposto contro leggi provvedimenti.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-inammissibilita-del-ricorso-proposto-contro-leggi-provvedimenti/">Sulla inammissibilità del ricorso proposto contro leggi provvedimenti.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Leggi provvedimento &#8211; Impugnazione &#8211; Inammissibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, con il quale è impugnata direttamente la legge regionale, perché le leggi provvedimento sono sindacabili solo nell’ambito del giudizio di costituzionalità, e possono essere oggetto di censura solamente attraverso l’<i>interpositio</i> dell’impugnazione degli atti applicativi.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Raiola &#8211; Est. Mielli</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 500 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Comune di Rivoli Veronese, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Fausto Scappini e Valentina Scappini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Verona, vicolo Ghiaia 7;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Regione Veneto, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Quarneti, Luisa Londei e Francesco Zanlucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Regionale in Venezia, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23;<br />
Provincia di Verona, non costituitasi in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ambito Territoriale di Caccia &#8211; ATC n. 1 Verona Ovest del Garda, non costituitosi in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dei seguenti provvedimenti tutti limitatamente alla parte in cui escludono il Comune di Rivoli Veronese dalla Zona Faunistica Alpina (“ZFA”):</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 (“PFVR”), approvato con legge n. 2 del 28 gennaio 2022 del Consiglio Regionale della Regione Veneto, pubblicata su BUR n. 16 del 1 febbraio 2022, in particolare e limitatamente alla parte in cui esclude il Comune di Rivoli Veronese dalla Zona Faunistica Alpina di cui agli articoli 11 della legge n. 157 del 1992 e 23 della legge regionale n. 50 del 1993, e dei seguenti, relativi allegati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; regolamento di attuazione (Allegato A);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; cartografia che individua la ZFA, gli Ambiti Territoriali di Caccia ed i Comprensori Alpini (Allegato B);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; relazione al PFVR (Allegato C con allegati C/01-C/07);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; rapporto Ambientale (Allegato D);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; valutazione di incidenza ambientale (Allegato E);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; parere della commissione regionale di valutazione ambientale strategica n. 152 del 1 luglio 2021, corredato dalla relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza (VINCA) del 1° luglio 2021 e dalla scheda con parere relativo alle osservazioni presentate (Allegato G);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; deliberazione n. 1943 del 21 dicembre 2018, con cui la Giunta Regionale del Veneto ha adottato la proposta di PFVR, ai sensi dell&#8217;art. 8 della legge regionale n. 50 del 1993, ai fini dell&#8217;avvio delle consultazioni previste dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; deliberazione n. 1135 del 30 luglio 2019, con due allegati, con la quale la Giunta Regionale del Veneto si è pronunciata sulle osservazioni pervenute nell&#8217;ambito della fase di consultazione con il pubblico prevista dalla procedura di VAS ed ha approvato le modalità di recepimento delle osservazioni alla proposta di PFVR adottata con DGR n. 1943 del 2018;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; deliberazione n. 46 del 19 gennaio 2018 della Giunta Regionale del Veneto con tre allegati, avente ad oggetto “Proposta di nuovo PFVR &#8211; Piano Faunistico-Venatorio Regionale (articolo 8 della L. R. n. 50/1993). Presa d&#8217;atto del riordino normativo nazionale e regionale e contestuale adeguamento del percorso procedurale, ridefinizione delle linee guida, degli obiettivi generali e adozione del programma operativo. Parziale riformulazione della DGR n. 1716/2017 e approvazione degli Obiettivi Prioritari del PFVR, del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; deliberazione n. 1716 del 24 ottobre 2017 della Giunta Regionale del Veneto con due allegati avente ad oggetto “Proposta di nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale (articolo 8 della L. R. n. 50/1993). Presa d&#8217;atto del riordino normativo nazionale e regionale e contestuale adeguamento del percorso procedurale, ridefinizione delle linee guida e degli obiettivi generali e adozione del programma operativo. Approvazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica)”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nonché dei seguenti, ulteriori provvedimenti, ancorché non conosciuti e con riserva di motivi aggiunti, sempre nei limiti dell&#8217;interesse perseguito dal Comune di Rivoli Veronese e nella parte in cui lo escludono dalla ZFA:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; deliberazione n. 97 del 14 dicembre 2014, con cui il Consiglio Provinciale della Provincia di Verona ha approvato definitivamente il Piano Faunistico Venatorio Provinciale (“PFVP”) 2014–2019;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; documento preliminare di indirizzo, che individua i contenuti del PFVP con riguardo anche alla ZFA;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; deliberazione n. 75 del 24 aprile 2013, con cui la Giunta Provinciale di Verona ha adottato il PFVP;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; deliberazione n. 126 del 4 luglio 2013, con cui la Giunta Provinciale di Verona ha adottato la valutazione di incidenza ambientale sulla proposta di PFVP;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; deliberazione n. 150 dell’8 agosto 2013, con cui la Giunta Provinciale di Verona ha adottato la proposta di PFVP ai fini dell&#8217;attivazione della fase di consultazione e partecipazione prevista dalla procedura di V.A.S.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; deliberazione n. 231 del 21 novembre 2013, con cui la Giunta Provinciale di Verona ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni pervenute alla proposta di PFVP;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; pareri n. 99 del 12 dicembre 2014 e n. 148 del 29 luglio 2014 sulla proposta di PFVP espressi dalla Commissione regionale VAS;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">B) per quanto riguarda i motivi aggiunti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dei seguenti provvedimenti, alcuni conosciuti solo per l&#8217;oggetto in quanto non pubblicati sul BUR, tutti limitatamente alla parte in cui, in applicazione ed esecuzione del PFVR approvato con legge regionale Veneto n. 2 del 2022, escludono il Comune di Rivoli Veronese dalla ZFA e dalla sua programmazione, eliminano Comprensorio Alpino (“CA”) n. 9, coincidente con parte del territorio del Comune, ed incorporano il Comune di Rivoli nell&#8217;ATC n. 1 Verona Ovest del Garda;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; deliberazione della Giunta Regionale n. 329 del 29 marzo 2022 pubblicata sul BUR n. 49 del 15 aprile 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 28 febbraio 2022 pubblicata sul BUR n. 37 del 15 marzo 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; deliberazione della Giunta Regionale n. 225 dell’8 marzo 2022 pubblicata sul BUR n. 38 del 18 marzo 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 15 aprile 2022 pubblicato sul BUR n. 51 del 22 aprile 2022 avente ad oggetto “Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 &#8220;Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio&#8221;. Art. 33: tabelle perimetrali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; decreto del direttore della direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria n. 151 del 18 febbraio 2022 pubblicato sul BUR n. 55S del 29 aprile 2022 avente ad oggetto “Istituzione dei Comprensori alpini nel territorio compreso nella Zona faunistica delle Alpi, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) approvato con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2. Articolo 24, comma 1, legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; decreto del direttore della direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria n. 150 del 18 febbraio 2022 pubblicato sul BUR n. 55S del 29 aprile 2022 avente ad oggetto “Istituzione degli Ambiti territoriali di caccia in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) approvato con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 articolo 21, comma 1, legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; decreto del direttore della direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria n. 146 del 18 febbraio 2022 pubblicato sul BUR n. 42S del 29 marzo 2022 avente ad oggetto: “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) [PFVR 2022-2027], approvato con L. R. n. 2/2022. Avvio della procedura per l&#8217;istituzione di Oasi di Protezione (OP) e Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), ai sensi e per gli effetti dei commi da 13 a 17 compreso dell&#8217;articolo 10 della L. n. 157/1992 e degli articoli 10, 11 e 12 della L. R. n. 50/1993: approvazione dello schema di avviso di pubblicazione del PFVR 2022-2027 e di domanda di opposizione all&#8217;istituzione di OP/ZRC, adozione della scansione temporale della procedura ed avvio della procedura di pubblicazione”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, tutti limitatamente alla parte in cui escludono il Comune di Rivoli Veronese dalla Zona Faunistica Alpina (“ZFA”):</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e per la dichiarazione di illegittimità costituzionale</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della legge n. 2 del 28 gennaio 2022 del Consiglio Regionale della Regione Veneto, pubblicata su BUR Veneto n. 16 del 1° febbraio 2022, degli artt. 2, 8 comma 4-bis e 23, comma 2, della legge regionale n. 50 del 1993 e dell&#8217;art. 1, comma 4, della legge regionale n. 27 del 2017 per violazione degli articoli 3, 9, 24, 32, 41, 97, 103, 113 e 117, comma 1 e comma 2, lettera s) della Costituzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2023 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori Scappini e Londei;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che con il ricorso introduttivo il Comune di Rivoli Veronese impugna il Piano faunistico venatorio approvato con l’art. 1 della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2, gli allegati alla legge e gli atti preparatori ed endoprocedimentali che hanno preceduto la sua approvazione, meglio indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità costituzionale sotto diversi profili;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che il Comune lamenta in particolare l’illegittimità della previsione di escludere il proprio territorio dalla Zona Faunistica Alpina e dalle speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria conseguenti a tale classificazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che la Regione Veneto, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo perché ha ad oggetto direttamente la domanda di annullamento di una legge in violazione del carattere incidentale del giudizio di costituzionalità;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che il Comune di Rivoli Veronese, con motivi aggiunti, ha impugnato diversi provvedimenti attuativi della legge regionale strumentali, preparatori o prodromici alla possibilità di consentire, in applicazione del Piano faunistico approvato con legge, fin dalla stagione venatoria successiva, l’esercizio della caccia nel proprio territorio senza il rispetto delle speciali forme di tutela previste per le Zone Faunistiche Alpine;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che con ordinanza n. 1170 del 18 luglio 2022, è stata sollevata in via incidentale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2, con il quale è stato approvato il Piano faunistico venatorio regionale, disponendo contestualmente la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che con ordinanza n. 615 del 20 giugno 2022, è stata accolta la domanda cautelare;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che con tale ordinanza è stata sospesa l’efficacia dei provvedimenti amministrativi impugnati con i motivi aggiunti nei limiti di interesse dell’Ente territoriale ricorrente, disponendosi che &#8211; nelle more della definizione della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale &#8211; fossero mantenute, nel territorio del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che la Corte Costituzionale con sentenza 18 luglio 2023, n. 148, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Veneto 28 gennaio 2022, n. 2;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che il Comune ha presentato istanza di fissazione di udienza ai fini della prosecuzione del giudizio sospeso, ai sensi dell’art. 80 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che la Regione Veneto ha dato atto di aver proceduto ad una complessa attività amministrativa per dare puntuale attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale, approvando il Piano faunistico venatorio con deliberazione amministrativa consiliare n. 85 del 1° agosto 2023, e riadottando gli atti amministrativi attuativi che nel frattempo erano stati approvati in attuazione del Piano approvato con legge;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che entrambe le parti del giudizio hanno dato atto che il Piano approvato con la deliberazione amministrativa consiliare n. 85 del 1° agosto 2023, ha disposto l’adeguamento della conterminazione della Zona faunistica delle Alpi ricomprendendo al suo interno, in continuità con le precedenti previsioni del Piano faunistico venatorio, il territorio del Comune di Rivoli Veronese;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che conseguentemente sono state adeguate le cartografie e sono stati adottati i provvedimenti attuativi del Piano faunistico venatorio approvato con la deliberazione amministrativa consiliare n. 85 del 1° agosto 2023, istituendo anche il Comprensorio alpino VR 23;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che alla Camera di consiglio del 5 ottobre 2023, fissata per la prosecuzione dell’esame della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione per essere definita con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che il ricorso introduttivo, con il quale è impugnata direttamente la legge regionale, deve essere dichiarato inammissibile perché le leggi provvedimento sono sindacabili solo nell’ambito del giudizio di costituzionalità, e possono essere oggetto di censura solamente attraverso l’<i>interpositio</i> dell’impugnazione degli atti applicativi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 marzo 2021, n. 2409; id. 18 marzo 2021, n. 2335; Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2008, n. 4933);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale e alla successiva attività provvedimentale della Regione, la pretesa sostanziale del Comune, in relazione a quanto dedotto con i motivi aggiunti, risulta pienamente soddisfatta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che conseguentemente deve essere dichiarata cessata la materia del contendere rispetto alle censure proposte con i motivi aggiunti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che le spese di giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della Regione in favore del Comune di Rivoli Veronese nella misura indicata nel dispositivo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che la liquidazione delle spese di giudizio viene disposta in riduzione rispetto alle indicazioni contenute nella nota depositata in giudizio dal Comune di Rivoli Veronese, tenendo conto, ai fini dell’applicazione dei criteri e dei parametri della tabella forense di cui al DM 10 marzo 2014, n. 55:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) del valore indeterminabile della causa considerata di media complessità;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) della fase di giudizio svolta avanti alla Corte Costituzionale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) dell’effettiva attività defensionale prestata in relazione alla definizione della controversia in sede cautelare, senza la fase di merito, con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che sull’importo così determinato il Collegio ritiene di disporre la compensazione delle spese di giudizio per metà, in relazione alla parziale novità delle questioni controverse;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che infatti è necessario tener conto che la Regione Veneto precedentemente aveva sempre approvato con legge e non con provvedimento amministrativo il Piano faunistico venatorio, e che la Corte Costituzionale non si era ancora pronunciata in modo espresso nel senso dell’illegittimità costituzionale dell’approvazione con legge del Piano faunistico venatorio in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dato che, precedentemente, tale principio era stato enunciato solo con riguardo ai calendari venatori regionali (cfr. le sentenze della Corte Costituzionale n. 258 del 2019 e n. 20 del 2012) o con riguardo a contenuti specifici e necessari del Piano faunistico venatorio previsti dalla normativa statale, concernenti l’addestramento dei cani da caccia (cfr. le sentenze della Corte Costituzionale n. 10 del 2019, n. 139 del 2017 e n. 193 del 2013);</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara l’inammissibilità del ricorso introduttivo e la cessazione della materia del contendere dei motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la Regione Veneto alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Rivoli Veronese, liquidandole, compensate per metà come indicato in motivazione, nella somma di € 10.000,00 (diecimila) a titolo di compensi e spese oltre ad iva e cpa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2023 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ida Raiola, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Stefano Mielli, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesco Avino, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-inammissibilita-del-ricorso-proposto-contro-leggi-provvedimenti/">Sulla inammissibilità del ricorso proposto contro leggi provvedimenti.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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