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	<title>T.A.R. Veneto - Sezione II Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Veneto - Sezione II Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sui vincoli espropriativi e conformativi.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-vincoli-espropriativi-e-conformativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 09:36:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-vincoli-espropriativi-e-conformativi/">Sui vincoli espropriativi e conformativi.</a></p>
<p>&#8211; Edilizia ed urbanistica &#8211; Vincoli espropriativi &#8211; Vincoli conformativi &#8211; Distinzione &#8211; Fondamento costituzionale. &#8211; Edilizia ed urbanistica &#8211; Vincoli espropriativi &#8211; Vincoli conformativi &#8211; Distinzione &#8211; Caratteri. &#8211; Edilizia ed urbanistica &#8211; Vincoli espropriativi &#8211; Vincoli conformativi &#8211; Incidenza. &#8211; La distinzione tra vincoli espropriativi e vincoli conformativi</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-vincoli-espropriativi-e-conformativi/">Sui vincoli espropriativi e conformativi.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Edilizia ed urbanistica &#8211; Vincoli espropriativi &#8211; Vincoli conformativi &#8211; Distinzione &#8211; Fondamento costituzionale.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Edilizia ed urbanistica &#8211; Vincoli espropriativi &#8211; Vincoli conformativi &#8211; Distinzione &#8211; Caratteri.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Edilizia ed urbanistica &#8211; Vincoli espropriativi &#8211; Vincoli conformativi &#8211; Incidenza.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li>&#8211; La distinzione tra vincoli espropriativi e vincoli conformativi intercetta una linea di discrimine che ha un fondamento costituzionale nell’art. 42 Cost., che distingue l’espropriazione (terzo comma) dai limiti che la legge può imporre alla proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale (secondo comma). E ciò conformemente all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea, firmato nel 1952, sulla “protezione della proprietà”, che, dopo aver trattato dell’espropriazione, riconosce il “diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale”.</li>
<li>&#8211; I vincoli espropriativi, che sono soggetti alla scadenza quinquennale, concernono beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può quindi coesistere con la proprietà privata. La caratteristica del vincolo conformativo è, invece, data dal fatto che con esso si provvede a una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche. I vincoli conformativi si differenziano dai vincoli espropriativi o sostanzialmente espropriativi atteso che i primi sono quelli che dividono in tutto o in parte il territorio comunale in zone assoggettate a una disciplina dello ius aedificandi omogenea (cd. zonizzazione) e che dunque si connotano per il fatto di incidere su una generalità di beni, potenzialmente appartenenti a una pluralità indifferenziata di soggetti, beni che vengono accumunati in ragione delle caratteristiche intrinseche degli stessi e del contesto nel quale si inseriscono, mentre i secondi sono quelli che riservano alla mano pubblica l’edificazione in una specifica area (cd. localizzazione) o che svuotano sostanzialmente di contenuto il diritto di proprietà su di un determinato bene.</li>
<li>&#8211; Mentre con il vincolo conformativo si provvede a una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, così da incidere su di una generalità di beni e nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, con il vincolo espropriativo si incide in modo particolare, puntuale, “lenticolare”, su beni determinati in funzione della localizzazione di un’opera pubblica. I vincoli conformativi non comportano la perdita definitiva della proprietà privata, ma impongono limitazioni e condizioni restrittive agli interventi edilizi in funzione degli obiettivi di tutela dell’interesse pubblico e, a differenza, dei vincoli espropriativi, pur limitando e condizionando l’attività edificatoria, non comportano indennizzi per le limitazioni previste dallo strumento urbanistico e non hanno scadenza temporale.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Flaim &#8211; Est. Rinaldi</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 562 del 2024, proposto da<br />
Domenico Boscolo Chio, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Chioggia, via S. Marco 629/A;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini, Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Umberto Balducci in Chioggia, corso del Popolo 1193;</p>
<p style="text-align: center;"><em>e con l’intervento di</em></p>
<p style="text-align: justify;">Anna Boscolo Bielo, rappresentata e difesa dall’avvocato Simone Sorgato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del diniego implicito di riclassificazione urbanistica protocollo comunale n. 15.287 del 12 marzo 2024, attestante anche la pretesa natura conformativa del vincolo ad impianti speciali imposto dal Comune di Chioggia sul terreno di proprietà del ricorrente, sito in Chioggia (VE) e distinto al catasto terreni al fg. 38, mapp. 410, 509, 1158, e 1159; nonché per l’accertamento e la dichiarazione, in via incidentale: b) della natura sostanzialmente espropriativa del vincolo di destinazione a “impianti speciali” pubblici imposto dal Comune di Chioggia sul suddetto terreno; c) del sostanziale valore dell’impugnato diniego comunale, protocollo 15.287 del 12.3.2024, anche come illegittimo rinnovo del vincolo suddetto già decaduto; d) dell’obbligo del Comune di Chioggia di pianificare ai fini urbanistico-edilizi il suddetto terreno del ricorrente, entro un breve termine che Codesto G.A. vorrà fissare, decorso il quale il ricorrente potrà attivare la procedura di cui all’art. 30, commi da 6 a 10, della L. R. veneta 11/2001;</p>
<p style="text-align: justify;">in via subordinata, nell’ipotesi di disconoscimento dell’atto impugnato come provvedimento di diniego della riclassificazione urbanistica richiesta e di mancato suo annullamento, per l’accertamento e la dichiarazione:</p>
<p style="text-align: justify;">e) dell’illegittimità del silenzio del Comune di Chioggia sulla domanda/diffida del ricorrente di riclassificazione urbanistica del suddetto terreno, notificata all’ente locale in data 18 gennaio 2024 ed acquisita al protocollo comunale n. 3.664 del 18.1.2024, e del conseguente obbligo dell’Ente Locale di rispondere a tale domanda;</p>
<p style="text-align: justify;">f) in via incidentale, della natura sostanziale di vincolo preordinato all’esproprio della destinazione urbanistica del terreno del ricorrente ad imprecisati “impianti speciali” pubblici e della sopravvenuta sua decadenza ed improrogabilità, con conseguente dichiarazione del dovere del Comune di Chioggia di pianificare la destinazione urbanistica del suolo suddetto, divenuto zona non pianificata (art. 9, comma 3, D.P.R. 327/2001), entro un breve termine che Codesto G.A. vorrà fissare, decorso il quale il ricorrente potrà attivare la procedura di cui all’art. 30, commi da 6 a 10, della L. R. veneta 11/2001;</p>
<p style="text-align: justify;">g) del sostanziale valore dell’atto comunale protocollo 15.287 del 12.3.2024 anche come illegittimo rinnovo del decaduto vincolo di destinazione del suolo del ricorrente ad impianti speciali pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia e di Anna Boscolo Bielo;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2024 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente è comproprietario, insieme alla moglie, di un terreno, di circa 3.000 mq, sito in Sottomarina di Chioggia, località Brondolo, catastalmente censito al foglio 38, mappali 410, 509, 1158 e 1159 e gravato da vincoli urbanistici sin dal 1976.</p>
<p style="text-align: justify;">Detto terreno è stato acquistato dal ricorrente nel 1999 e, secondo la destinazione urbanistica impressa dal Piano Regolatore Generale del 1976, ricadeva nelle zone territoriali omogenee F2 e F7, destinate rispettivamente a fascia di rispetto delle infrastrutture territoriali – tracciati viari di nuova formazione (F2) e a realizzazione di impianti speciali (F7).</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, la Variante generale al P.R.G., approvata dalla Giunta regionale nel 2009, ha modificato la nomenclatura delle zone e ha inserito il terreno del ricorrente nella zona “S.E.” (corrispondente alla precedente zona F7) avente un’estensione di ca. 60.000 mq e destinata alla realizzazione di impianti speciali di interesse collettivo (v. certificato attuale e storico di destinazione urbanistica, sub docc. 1 e 2 secondo elenco P.A.).</p>
<p style="text-align: justify;">Con istanza del 19 maggio 2020 il ricorrente, muovendo dal presupposto della natura espropriativa del vicolo imposto dalla Variante al PRG approvata nel 2009 e della sua intervenuta decadenza, chiedeva la riclassificazione urbanistica dell’area di sua proprietà.</p>
<p style="text-align: justify;">L’istanza veniva rigettata dal Comune in ragione della mancata approvazione del P.A.T. e del Recred (registro dei crediti edilizi).</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza n. 913/2021, questo T.A.R. annullava il suddetto diniego di riclassificazione urbanistica del terreno del ricorrente, osservando che il Comune non può rigettare l’istanza del privato, traendo pretesto da un proprio inadempimento o comunque da inerzie o ritardi nell’approvazione del Piano di Assetto del Territorio (previsto dalla L.R.V. n. 11/2004, non ancora attuata sul territorio comunale) e del registro dei crediti edilizi (obbligatorio dal 2019 ex art. 4 L.R.V. n. 14/2019 e non ancora istituito dal Comune resistente), ma deve valutare l’istanza sottoposta al suo vaglio alla luce della disciplina urbanistica vigente, chiarendo, una volta per tutte, la natura del vincolo (se conformativo od espropriativo ) gravante dal 2009 sulla proprietà del ricorrente e la sua attuale sorte (persistenza del vincolo conformativo versus decadenza del vincolo espropriativo, con obbligo del Comune di ripianificare l’area, divenuta zona bianca).</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito della predetta sentenza, il ricorrente, con atto del 17 gennaio 2024, ha presentato una nuova istanza di riclassificazione urbanistica del terreno di sua proprietà, che è stata rigettata dall’Ente Civico in ragione della natura conformativa del vincolo di cui trattasi, gravante su una z.t.o. destinata dal P.R.G. ad impianti speciali, che si estende per ca. 60000 mq. e risulta interessata da impianti sotterranei gestiti da Veritas s.p.a., attraverso i quali detta società eroga acqua potabile e raccoglie acque reflue nel quartiere di Brondolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente ha impugnato il prefato diniego di classificazione urbanistica, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere e chiedendo accertarsi la natura sostanzialmente esproriativa del vincolo ad impianti speciali pubblici apposto sul terreno di sua proprietà.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ intervenuta in giudizio ad adiuvandum la moglie del ricorrente, aderendo alle richieste di parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio l’Ente Civico, chiedendo il rigetto delle avverse pretese.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Giova premettere che la distinzione tra vincoli espropriativi e vincoli conformativi intercetta una linea di discrimine che ha un fondamento costituzionale nell’art. 42 Cost., che distingue l’espropriazione (terzo comma) dai limiti che la legge può imporre alla proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale (secondo comma). E ciò conformemente all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea, firmato nel 1952, sulla “protezione della proprietà”, che, dopo aver trattato dell’espropriazione, riconosce il “diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale”.</p>
<p style="text-align: justify;">I vincoli espropriativi, che sono soggetti alla scadenza quinquennale, concernono beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può quindi coesistere con la proprietà privata.</p>
<p style="text-align: justify;">La caratteristica del vincolo conformativo è, invece, data dal fatto che con esso si provvede a una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche (cfr., ex multis: Con. St., sentenze n. 5842 del 2 luglio 2024, n. 31 gennaio 2023 n. 1092 e n. 342/2020).</p>
<p style="text-align: justify;">I vincoli conformativi si differenziano dai vincoli espropriativi o sostanzialmente espropriativi atteso che i primi sono quelli che dividono in tutto o in parte il territorio comunale in zone assoggettate a una disciplina dello ius aedificandi omogenea (cd. zonizzazione) e che dunque si connotano per il fatto di incidere su una generalità di beni, potenzialmente appartenenti a una pluralità indifferenziata di soggetti, beni che vengono accumunati in ragione delle caratteristiche intrinseche degli stessi e del contesto nel quale si inseriscono, mentre i secondi sono quelli che riservano alla mano pubblica l’edificazione in una specifica area (cd. localizzazione) o che svuotano sostanzialmente di contenuto il diritto di proprietà su di un determinato bene (Cons. St., sez. II, 28 febbraio 2022 n. 1367).</p>
<p style="text-align: justify;">Mentre con il vincolo conformativo si provvede a una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, così da incidere su di una generalità di beni e nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, con il vincolo espropriativo si incide in modo particolare, puntuale, “lenticolare”, su beni determinati in funzione della localizzazione di un’opera pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 6241/2019).</p>
<p style="text-align: justify;">I vincoli conformativi non comportano la perdita definitiva della proprietà privata, ma impongono limitazioni e condizioni restrittive agli interventi edilizi in funzione degli obiettivi di tutela dell’interesse pubblico e, a differenza, dei vincoli espropriativi, pur limitando e condizionando l’attività edificatoria, non comportano indennizzi per le limitazioni previste dallo strumento urbanistico e non hanno scadenza temporale (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 2018, n. 5994).</p>
<p style="text-align: justify;">In applicazione dei suesposti principi, la giurisprudenza ha riconosciuto natura conformativa ai vincoli che impongono fasce di rispetto stradale, cimiteriale, ferroviaria, degli elettrodotti, dei corsi e specchi d’acqua, nonché a quelli apposti sulle aree destinate a verde pubblico attrezzato o ad attrezzature sportive, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la giurisprudenza, “i vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore generale per attrezzature e servizi, fra i quali rientra il verde pubblico attrezzato, realizzabili anche a iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato, hanno carattere particolare, ma sfuggono allo schema ablatorio e alle connesse garanzie costituzionali in termini di alternatività fra indennizzo e durata predefinita, non costituendo vincoli espropriativi, bensì soltanto conformativi, funzionali all’interesse pubblico generale” (Cons. St., sez. II , 21/ gennaio 2020 n. 476 e sez. VI , 30 gennaio 2020 n. 783).</p>
<p style="text-align: justify;">Non può quindi attribuirsi carattere ablatorio ai vincoli che regolano la proprietà privata al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali il vincolo di inedificabilità, c.d. “di rispetto”, a tutela di una strada esistente, a verde attrezzato, a parco, a zona agricola di pregio, in quanto tali ultime conformazioni non azzerano il contenuto del diritto di proprietà limitandosi a finalizzarlo a un interesse generale; essi, consentendo in via di principio uno sfruttamento economico privatistico armonico con la destinazione impressa, non azzerano il diritto dominicale .</p>
<p style="text-align: justify;">Il potere di pianificazione urbanistica del territorio non è, infatti, circoscritto all’individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, e in particolare alla possibilità e ai limiti edificatori delle stesse. Al contrario, esso si misura con un concetto di urbanistica non limitato alla disciplina coordinata dell’edificazione dei suoli (e, al massimo, ai tipi di edilizia, distinti per finalità, in tal modo definiti), ma che, attraverso la disciplina dell’utilizzo delle aree, realizza anche finalità economico-sociali della comunità locale (non in contrasto ma anzi in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato), nel rispetto e in attuazione di valori costituzionalmente tutelati.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali finalità sono riscontrabili a partire dalla l. 17 agosto 1942 n. 1150, laddove essa individua il contenuto della disciplina urbanistica e dei suoi scopi (art. 1) non solo nell’assetto e incremento edilizio dell’abitato, ma anche nello “sviluppo urbanistico in genere nel territorio della Repubblica”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’urbanistica quindi, e il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo (Cons. St., sez. IV, 22 febbraio 2017, n. 821).</p>
<p style="text-align: justify;">Detto ciò in termini generali, ritiene il Collegio che il vincolo ad impianti speciali di interesse collettivo che forma oggetto del presente giudizio abbia natura meramente conformativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi, invero, di vincolo di zonizzazione che non riguarda in modo particolare, puntuale, “lenticolare”, la sola proprietà del ricorrente (pari a circa 3000 mq), ma investe un’intera zona del territorio comunale, appartenente a diversi proprietari e avente una superficie complessiva di circa 60.000 mq.</p>
<p style="text-align: justify;">Il vincolo risponde ad obiettivi di interesse generale in quanto nella zona territoriale omogena S.E sono collocati nel sottosuolo sottoservizi pubblici e in particolare condutture idriche e fognarie di importante diametro, poste al servizio dell’intera collettività del quartiere Brondolo di Chioggia.</p>
<p style="text-align: justify;">L’esistenza e la manutenzione di dette condutture, come attestato dalla società pubblica alla quale il Comune ha affidato la gestione del servizio idrico – cfr. doc. 9 P.A. -, non sono compatibili con costruzioni residenziali, che costituirebbero un ostacolo alle operazioni di controllo e ispezione degli impianti idrici e potrebbero finanche danneggiarli (nell’area in questione sono infatti vietati getti in calcestruzzzo, operazioni di scavo, movimenti terra, etc.).</p>
<p style="text-align: justify;">Il carattere conformativo del vincolo in esame è, altresì, avvalorato dalla circostanza che esso, pur impedendo l’edificazione, non svuota del tutto il contenuto del diritto di proprietà del privato, consentendo l’utilizzo del bene immobile per fini diversi da quelli residenziali (ad es. adibizione a parcheggio, a coltivazione).</p>
<p style="text-align: justify;">Non consta che il Comune abbia mai affermato <em>ore rotundo</em> la natura espropriativa del vincolo in questione: il dirigente comunale ha, anzi, respinto la richiesta di indennizzo formulata dall’odierno istante (doc. 16 ric.: diniego di indennizzo) richiamando, in primo luogo, proprio la natura conformativa del vincolo (“<em>Dalla più recente giurisprudenza la pianificazione comunale viene interpretata come previsione che determina un vincolo conformativo…“)</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dirigente ha poi, in subordine, precisato che, quand’anche il vincolo fosse espropriativo, l’indennizzo non sarebbe comunque spettato perché non vi era stata alcuna reiterazione esplicita del vincolo, ma con ciò non ha affermato la natura espropriativa del vincolo, limitandosi ad esporre tutte le possibili ragioni di diniego del richiesto indennizzo.</p>
<p style="text-align: justify;">La circostanza che il Comune, nel giugno 2024, abbia rilasciato un permesso di costruire per la realizzazione (mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento di un preesistente fabbricato) di un condominio con n. 14 appartamenti, a pochi metri dalla proprietà del ricorrente e nella medesima zona SE, potrà, se del caso, rendere illegittimo il suddetto titolo edilizio (che peraltro non consta sia stato impugnato dal ricorrente o da proprietari di altre aree ricomprese nella suddetta zona territoriale omogenea), ma non può incidere sulla qualificazione giuridica del vincolo di zonizzazione in esame, che, come detto, riguardando una vasta zona del territorio comunale, assume natura conformativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto, tenuto, altresì, conto che il ricorrente ha acquistato nel 1999 un terreno che già rientrava nella zona destinata ad impianti speciali in base al precedente P.R.G. del 1976, non ha presentato osservazioni alla Variante al P.R.G. del 2009 nè ha impugnato lo strumento urbanistico e la Delibera di Giunta regionale con cui è stato approvato, sicchè egli non ha mai maturato alcun affidamento in ordine alla destinazione edificatoria dell’area di sua proprietà.</p>
<p style="text-align: justify;">La problematicità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Grazia Flaim, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Elena Garbari, Primo Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale in relazione all&#8217;impugnazione dell&#8217;atto presupponente e dell&#8217;atto presupposto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullalternativita-tra-ricorso-straordinario-e-ricorso-giurisdizionale-in-relazione-allimpugnazione-dellatto-presupponente-e-dellatto-presupposto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 07:01:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89052</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullalternativita-tra-ricorso-straordinario-e-ricorso-giurisdizionale-in-relazione-allimpugnazione-dellatto-presupponente-e-dellatto-presupposto/">Sull&#8217;alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale in relazione all&#8217;impugnazione dell&#8217;atto presupponente e dell&#8217;atto presupposto.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso straordinario &#8211; Ricorso giurisdizionale &#8211; Atto presupponente &#8211; Atto presupposto &#8211; Impugnazione &#8211; Alternatività. Nell’ipotesi in cui l’atto presupposto (a monte) venga impugnato con ricorso straordinario e il successivo atto presupponente (a valle) con ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo o viceversa, occorre –</p>
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<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ricorso straordinario &#8211; Ricorso giurisdizionale &#8211; Atto presupponente &#8211; Atto presupposto &#8211; Impugnazione &#8211; Alternatività.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nell’ipotesi in cui l’atto presupposto (a monte) venga impugnato con ricorso straordinario e il successivo atto presupponente (a valle) con ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo o viceversa, occorre – in applicazione del principio di alternatività – dichiarare inammissibile il giudizio introdotto per ultimo. Tale conclusione deve reputarsi valida sia nel caso di stretta presupposizione – ossia quando necessaria derivazione del secondo dal primo come sua inevitabile ed ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi – sia nel caso di mera derivazione cui conseguirebbe solo un effetto meramente viziante per l’atto a valle. In sintesi, una visione moderna del principio di alternatività impone di rivolgersi allo stesso organo ogni qual volta si discuta del medesimo rapporto giuridico o quando le censure formulate siano identiche e, come detto, riferibili allo stesso rapporto giuridico tra amministrazione e amministrato. Ragionando diversamente si legittimerebbe il frazionamento della tutela giurisdizionale in contrasto con il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) e con il suo corollario dell’economia dei mezzi giuridici; aumenterebbe inoltre il rischio di decisioni contrastanti all’interno dello stesso plesso giurisdizionale con conseguente lesione del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Flaim &#8211; Est. Rizzo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;"><em>ex</em> art. 60 c.p.a.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2024, proposto da<br />
Elga Spigolon, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Carricato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Consiglio di Bacino Ato Polesine, non costituito in giudizio;<br />
Acquevenete S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Luca Zago, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Domenichelli in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>previa concessione di misure cautelari</em></p>
<p style="text-align: justify;">del “<em>decreto di occupazione di urgenza e temporanea e determinazione delle indennità di cui agli artt. 22-bis, 49 e 50 del D.P.R. 327/2001</em>” relativa ai lavori di esecuzione della “<em>Condotta di adduzione idropotabile primaria Ca’ Diedo – Porto Viro</em>” Prog. n. 1132, notificato in data 26 settembre 2024, e di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per il risarcimento dei danni patrimoniali, subiti e subendi a seguito del provvedimento impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Acquevenete S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2024 il dott. Andrea Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La ricorrente, con comunicazione di avvio del procedimento del 25 luglio 2022, è stata notiziata, ai sensi degli artt. 11 e 16 d.P.R. 327/2001, dell’avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’esecuzione di lavori previsti nel progetto “<em>Condotta di adduzione idropotabile primaria Ca’ Diedo – Porto Viro</em>”, ove venivano indicate le particelle catastali interessate dalla procedura espropriativa.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa ricorrente, ritenendo tale progetto, oltre che fortemente dannoso per il terreno di proprietà, anche irrazionale, illogico e dispendioso, ha manifestato la propria contrarietà inoltrando, in data 2 settembre 2022, le osservazioni del caso corredandole con appositi allegati.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, ha inteso rappresentare che, a suo avviso, il tracciato prescelto avrebbe arrecato “<em>grave pregiudizio al costruendo impianto fotovoltaico della potenza di 4,6 MWP, la cui procedura autorizzativa</em> [era]<em> in corso</em>”, peraltro con notevoli investimenti già effettuati, avanzando la proposta di un tracciato alternativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il direttore generale di Acquevenete S.p.A., in data 26 ottobre 2022, ha riscontrato le predette osservazioni, da un lato, rassicurando circa l’asserita mitigazione dei danni e dell’impatto sul fondo di proprietà della ricorrente, dall’altro, impegnandosi ad escludere dall’iter espropriativo la particella 305 del foglio 12 che avrebbe dovuto essere “<em>interessata solo per l’occupazione temporanea di cantiere</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, con delibera n. 36 del 18 settembre 2023 del comitato istituzionale del Consiglio di Bacino Ato Polesine, ai sensi dell’art. 158-<em>bis</em> d.lgs. 152/2006, è stato approvato il progetto definitivo relativo alla “<em>Condotta di adduzione idropotabile primaria Ca’ Diedo – Porto Viro</em>” comportante dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e delega ad Acquevenete S.p.A. dei poteri espropriativi nelle fasi del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Di tale approvazione è stata notiziata la ricorrente con lettera raccomandata ricevuta in data 4 maggio 2024, la quale, con nota inviata via PEC in data 3 giugno 2024, ha ribadito la propria contrarietà al progetto, ampliando le argomentazioni a supporto e suggerendo due tracciati alternativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Acquevenete S.p.A., nel riscontrare anche queste ulteriori osservazioni, ha negato la possibilità di individuare dei percorsi alternativi, ribadendo quanto già affermato in precedenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale provvedimento è stato impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, recante data 28 agosto 2024, ove è stato chiesto l’annullamento dello stesso e degli atti presupposti a mezzo delle censure così rubricate: (i) “<em>Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.P.R. 327/2001 nonché degli artt. 42 e 97, comma 2 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti nonché per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza manifesta</em>”; (ii) “<em>Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.P.R. 327/2001 nonché degli artt. 42 e 97, comma 2 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti nonché per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza manifesta sotto altro profilo</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In data 26 settembre 2024, è stato notificato il decreto di occupazione di urgenza e temporanea e determinazione delle indennità di cui agli artt. 22-<em>bis</em>, 49 e 50 d.P.R. 327/2001, relativa ai lavori di esecuzione dell’opera in parola, con comunicazione dell’immissione in possesso dell’area da asservire per il giorno 17 ottobre 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento in questione è stato quindi gravato con ricorso innanzi a questo Tribunale, tramite atto introduttivo ritualmente notificato e depositato, ove è stato chiesto l’annullamento del medesimo e dei suoi atti presupposti, collegati, inerenti, conseguenti e derivati, previa concessione di misure cautelari.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella circostanza, oltre all’articolazione degli stessi motivi di gravame di cui al precedente ricorso straordinario, è stata anche avanzata richiesta di risarcimento per i danni patrimoniali subiti e subendi.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con decreto presidenziale dell’8 ottobre 2024, n. 409, questo Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda cautelare proposta <em>ex</em>art. 56 c.p.a. con fissazione della camera di consiglio per la decisione collegiale.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il citato provvedimento, dopo avere svolto alcune analisi delle tematiche processuali presupposte, condizionanti anche la domanda di tutela cautelare monocratica richiesta, si è approfonditamente soffermato sulla giurisprudenza che ha aderito all’orientamento secondo il quale deve predicarsi l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale quando l’impugnativa degli atti presupposti è già avvenuta in sede di ricorso straordinario (Cons. Stato, sez. II, 22 gennaio 2020, n. 545). In tale contesto, si è ritenuto sussistente la violazione del principio di alternatività tra le due tipologie di ricorso, funzionale ad evitare la possibilità di pronunce contrastanti.</p>
<p style="text-align: justify;">4. In data 15 ottobre 2024, Acquevenete S.p.A., formalmente costituitasi il giorno 7 ottobre 2024, ha controdedotto rispetto alle censure formulate dalla ricorrente, ribadendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso anche tramite un esplicito richiamo a quanto statuito nel decreto presidenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Alla camera di consiglio del 17 ottobre 2024, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. In via preliminare, occorre esaminare la questione dell’inammissibilità del gravame, rilevata d’ufficio nel provvedimento monocratico, afferente alla violazione del principio di alternatività tra il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e il ricorso giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa questione costituisce altresì oggetto dell’eccezione in rito sollevata dalla parte resistente, prima dell’esposizione delle controdeduzioni relative alle singole censure ritenute infondate. Per il vero, l’eccezione in argomento è più articolata ed abbraccia più aspetti dell’impugnativa: l’inammissibilità, da un lato, riposerebbe sulla mancata deduzione di vizi propri del decreto di occupazione e sulla riproposizione dei presunti motivi di illegittimità dei provvedimenti precedenti e presupposti, dall’altro, deriverebbe dalla mancata inclusione del mappale nello stesso decreto da parte della società resistente, il che, in sintesi, porrebbe in discussione l’esistenza dell’interesse ad agire.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dall’orientamento che si è privilegiato nell’adozione del decreto monocratico.</p>
<p style="text-align: justify;">Ivi si è menzionata una specifica pronuncia (Cons. Stato, sez. II, 22 gennaio 2020, n. 545) che si colloca nell’alveo di una corrente di pensiero giurisprudenziale che deve ritenersi maggioritaria.</p>
<p style="text-align: justify;">In termini generali, infatti, deve ricordarsi che il principio di alternatività, espresso dall’art. 8, comma 2, d.P.R. 1199/1971 (“<em>Quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato</em>”), ha quale sua <em>ratio</em> l’esigenza di impedire un possibile contrasto di giudizi in ordine al medesimo oggetto (Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2010, n. 1963; sez. I, 29 aprile 2010, n. 584; Cons. Stato, sez. III, 23 settembre 2008, n. 734), evitando duplicazioni della tutela contenziosa ed il pericolo di pronunce contrastanti di organi appartenenti allo stesso ramo di giustizia (Cons. Stato, sez. I, 6 marzo 2019, n. 761; Cons. Stato, sez. I, 16 dicembre 2015, n. 211; Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2185).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso del tempo, tuttavia, l’originario orientamento restrittivo (Cons. Stato, ad. plen., 18 aprile 1969, n. 15), secondo cui il principio di alternatività non è suscettibile di applicazione analogica ad ipotesi non previste dalla norma richiedendosi che con le due impugnative si investa il medesimo atto e si adducano gli stessi motivi, ha ceduto il passo alla c.d. «concezione sostanziale»</p>
<p style="text-align: justify;">Quest’ultima, proprio valorizzando la <em>ratio</em> dell’istituto sopra esplicitata, ha enfatizzato la nuova idea del giudizio amministrativo inteso come giudizio sul rapporto e non più mero giudizio sull’atto (Cons. Stato, sez. I, 13 novembre 2019, n. 2861).</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, la regola dell’alternatività è stata interpretata nel senso che essa è applicabile non solo nel caso in cui vi sia identità formale di provvedimenti impugnati, ma anche in presenza di atti formalmente distinti, quando sussista una obiettiva identità della materia del contendere (Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2010, n. 3719) e, dunque, la questione controversa sia sostanzialmente la stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di atti amministrativi diversi appartenenti a sequenze procedimentali connesse, sussistendo un rapporto di pregiudizialità ovvero dipendenza tra atti, il principio di alternatività opera nel senso dell’inammissibilità del ricorso proposto per secondo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, nell’ipotesi in cui l’atto presupposto (a monte) venga impugnato con ricorso straordinario e il successivo atto presupponente (a valle) con ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo o viceversa, occorre – in applicazione del principio di alternatività – dichiarare inammissibile il giudizio introdotto per ultimo. Tale conclusione deve reputarsi valida sia nel caso di stretta presupposizione – ossia quando sussista necessaria derivazione del secondo dal primo come sua inevitabile ed ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi – sia nel caso di mera derivazione cui conseguirebbe solo un effetto meramente viziante per l’atto a valle. In sintesi, una visione moderna del principio di alternatività impone di rivolgersi allo stesso organo ogni qual volta si discuta del medesimo rapporto giuridico o quando le censure formulate siano identiche e, come detto, riferibili allo stesso rapporto giuridico tra amministrazione e amministrato. Ragionando diversamente si legittimerebbe il frazionamento della tutela giurisdizionale in contrasto con il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) e con il suo corollario dell’economia dei mezzi giuridici; aumenterebbe inoltre il rischio di decisioni contrastanti all’interno dello stesso plesso giurisdizionale con conseguente lesione del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost. e art. 1 c.p.a.) (Cons. Stato, sez. I, 15 settembre 2021, n. 1470).</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Le suesposte coordinate ermeneutiche consentono di leggere le pronunce richiamate dalla ricorrente diversamente rispetto alle prospettazioni della medesima.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, per quanto attiene alla prima (Cons. Stato, sez. VI, 5 agosto 2019, n. 5572), mette conto osservare come la stessa, solo dopo avere precisato che “<em>in generale l’alternatività presuppone l’identità di petitum e causa petendi e, dunque, l’impugnativa dello stesso provvedimento</em>”, evidenzi che “<em>nel caso di specie,</em> […]<em> il rapporto fra i due rimedi attivati va inteso nei termini di autonomo petitum sostanziale dedotto dalla parte istante, in quanto se nella sede straordinaria si è chiesto l’annullamento degli atti tardivamente esecutivi e le conseguenti eventuali spettanze, nella</em> [sede giurisdizionale] <em>è stato invocato il solo aspetto risarcitorio, avente quindi un titolo ed una causa petendi distinta rispetto all’annullamento degli atti reputati lesivi</em> […]”.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto specificato, quindi, mostra un’applicazione pratica del principio di alternatività che fa leva sul <em>petitum</em> sostanziale che in quella fattispecie è, all’evidenza, diverso nelle due sedi mentre in quella di cui si discute coincide nel complesso, essendo entrambi i giudizi di tipo demolitorio e afferenti ad atti strettamente connessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Un discorso analogo può farsi anche con riguardo alla seconda sentenza (TAR Toscana, sez. III, 31 luglio 2023, n. 805). Ivi è disattesa l’eccezione preliminare asseritamente derivante “<em>dall’intervenuta adozione del provvedimento finale di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, autonomamente impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica poi trasposto dinanzi al T.A.R. con n. R.G. 212/2022</em>”. Con estrema puntualità, in tale contesto, il giudice di prime cure dà conto che i “<em>due atti</em> […] <em>sono stati adottati da Amministrazioni differenti, entrambe preposte per legge alla cogestione del vincolo paesaggistico e chiamate perciò a svolgere valutazioni differenti nell’ambito del complesso procedimento finalizzato alla verifica della compatibilità degli interventi edilizi; gli stessi, pertanto, pur essendo tra loro connessi, mantengono la propria autonomia e possono essere oggetto di distinte impugnazioni rispetto alla decisione delle quali il ricorrente conserva uno specifico interesse</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Va da sé che la particolarità del caso non consente di ricavare una qualsivoglia eccezione all’applicazione del principio di alternatività così come sopra illustrato.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Per quanto concerne la domanda risarcitoria, occorre premettere che la stessa si basa sull’asserita illegittimità dell’azione amministrativa posta in essere dalla società resistente che sarebbe causa di un ingente e non ristorabile pregiudizio economico – specie in ipotesi di rigetto dell’istanza cautelare – il quale, a sua volta, sarebbe attestato dalla relazione tecnico-agronomica prodotta in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale ottica, è stata chiesta l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi dell’art. 63, comma 4, c.p.a., al fine di procedere alla quantificazione del danno patrimoniale subito e subendo in contraddittorio con la controparte.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La domanda risarcitoria, così come formulata, va disattesa.</p>
<p style="text-align: justify;">In via generale, infatti, l’illegittimità dell’atto è presupposto necessario ma non sufficiente per affermare la responsabilità della pubblica amministrazione; per l’ammissione a risarcimento è fondamentale che la parte ricorrente fornisca adeguate allegazioni in ordine all’<em>an</em> e al <em>quantum debeatur</em> e che il giudice amministrativo accerti la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la domanda risarcitoria è stata formulata dalla parte ricorrente solo nelle conclusioni in modo generico: essa è priva di adeguate allegazioni e prove in ordine all’<em>an</em> e al <em>quantum debeatur</em> – nonostante la richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio – e deve, pertanto, essere respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, giova ricordare che ancorché annullamento e risarcimento possano essere chiesti nel corso di un unico processo, le due domande vanno nettamente distinte in relazione alla consistenza degli oneri di allegazione e prova.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il risarcimento gli oneri di allegazione e prova devono essere assolti in pieno dall’interessato in base all’art. 2043 c.c. in rapporto con l’art. 2697 c.c., vigendo <em>in subiecta materia</em> il principio dispositivo secco e non essendo esportabile in ambito risarcitorio il principio acquisitivo e il carattere ufficioso dell’istruttoria che caratterizza l’azione di annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, si è espresso il Consiglio di Stato in una pronuncia concernente proprio una fattispecie in cui la domanda risarcitoria era stata proposta in primo grado nelle sole conclusioni del ricorso; in estrema sintesi, la domanda risarcitoria deve essere formulata in modo che emergano gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità dell’amministrazione, in quanto il metodo acquisitivo, che nel giudizio amministrativo integra il principio dispositivo, può essere utilizzato unicamente quando siano stati allegati fatti, che il privato, per la sua posizione di disparità sostanziale con l’amministrazione, non sia in grado di provare e non anche quando si tratta di elementi che rientrano nella disponibilità del ricorrente, come accade generalmente nel giudizio risarcitorio (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2004, n. 973).</p>
<p style="text-align: justify;">5. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e, per il resto, va respinto in quanto infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">6. La peculiarità della vicenda, rilevati i diversi orientamenti giurisprudenziali, determina la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, per il resto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Grazia Flaim, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Rinaldi, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Andrea Rizzo, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">
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			</item>
		<item>
		<title>Sul differimento della decisione del ricorso nel processo amministrativo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-differimento-della-decisione-del-ricorso-nel-processo-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 09:31:01 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88713</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-differimento-della-decisione-del-ricorso-nel-processo-amministrativo/">Sul differimento della decisione del ricorso nel processo amministrativo.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Decisione del ricorso &#8211; Richiesta differimento &#8211; Insussitenza dell&#8217;obbligo del giudice di accoglimento &#8211; Art. 73 c.p.a. Nel processo amministrativo alcuna norma processuale o principio generale attribuisce alle parti in causa un diritto al differimento della decisione del ricorso, essendo stata piuttosto codificata la regola</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-differimento-della-decisione-del-ricorso-nel-processo-amministrativo/">Sul differimento della decisione del ricorso nel processo amministrativo.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Decisione del ricorso &#8211; Richiesta differimento &#8211; Insussitenza dell&#8217;obbligo del giudice di accoglimento &#8211; Art. 73 c.p.a.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel processo amministrativo alcuna norma processuale o principio generale attribuisce alle parti in causa un diritto al differimento della decisione del ricorso, essendo stata piuttosto codificata la regola opposta, in virtù della quale il rinvio può essere disposto solo per casi eccezionali (art. 73, comma 1-bis, c.p.a.), ove incidenti sul diritto di difesa. Siffatta regola è vieppiù pregnante in controversie trattate in udienze cc.dd. “di smaltimento”, strutturalmente funzionali alla celere definizione dell’arretrato. Non vi è, dunque, alcun obbligo per il giudice di accogliere un’istanza di rinvio, anche laddove essa sia stata condivisa da talune delle controparti processuali.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Palliggiano &#8211; Est. Palliggiano</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 867 del 2016, proposto da:<br />
Comune di Caorle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Cristina De Benetti, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Libeccio S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Mirella Azzalin, Libeccio S.r.l. in Liquidazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Acerboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Gemma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria Castagnoli, Roberto Scattolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’accertamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">dell’inadempimento di Libeccio S.r.l. e Gemma S.r.l., agli obblighi derivanti dalla Convenzione urbanistica di lottizzazione – stipulata con atto Notaio dott. Carlo Bordieri Rep. n. 62834 Racc. n. 21278 dell’8 novembre 1996 e con atto modificativo ed integrativo Notaio Dott. Carlo Bordieri Rep. n. 79879 Racc. n. 30316 del 6 ottobre 2004 – inerente il comparto edilizio C2/PEEP1 situato in località Sansonessa del Comune di Caorle, come da progetto recante prot. n. 13004/76 del 26 aprile 1995;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Mirella Azzalin, Gemma S.r.l. e Libeccio S.r.l. in liquidazione;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 30 aprile 2024 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Riferisce il ricorrente comune di Caorle di avere stipulato con la società cooperativa edilizia Plavis la Convenzione urbanistica di lottizzazione con atto redatto dal Notaio dott. Carlo Bordieri rep. n. 62834 Racc. n. 21278 dell’8 novembre 1996 e con atto modificativo ed integrativo redatto dal Notaio dott. Carlo Bordieri Rep. n. 79879 Racc. n. 30316 del 6 ottobre 2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la predetta Convenzione, ai sensi dell’art. 1, la cooperativa edilizia Plavis si era impegnata a realizzare, nell’ambito del comparto edilizio C2/PEEP1 situato in località Sansonessa del territorio comunale, un complesso di abitazioni non di lusso nonché le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria (art. 10 e 11 della Convenzione come integrata dall’atto negoziale del 6 ottobre 2004), come da programma edilizio prot. n. 13004/76 del 26 aprile 1995.</p>
<p style="text-align: justify;">In seguito, le società Zenaro Investimenti s.r.l., a socio unico, e Libeccio s.r.l., subentrarono alla cooperativa Plavis, avendone acquistato la proprietà dei terreni interessati.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla società Zenaro Investimenti s.r.l. è poi subentrata Gemma s.r.l., evocata in giudizio per effetto del fenomeno successorio.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Con l’odierno ricorso, notificato il 28 giugno 2016 e depositato il successivo 14 luglio, il comune di Caorle ha chiesto accertarsi e dichiararsi l’inadempimento, in qualità di subentranti, delle società Libeccio s.r.l. e Gemma s.r.l. agli obblighi derivanti dalla Convenzione urbanistica come sopra descritta, eseguiti in misura solo parziale, incompleta e con notevoli ritardi.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, ferma la natura propter rem delle obbligazioni in questione, i soggetti che sono subentrati nella convenzione, ossia la Libeccio s.r.l. e la Zenaro Investimenti s.r.l., alla quale è poi succeduta la società Gemma s.r.l., hanno accettato di “subentrare in toto negli obblighi” di cui alla nota Convenzione urbanistica, impegnandosi anche a fornire le necessarie polizze fideiussore a garanzia.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento alle vicende successorie, il comune ricorrente rammenta che, non a caso, l’art. 14 dell’originaria convenzione precisa che: “Gli obblighi e i vincoli della presente convenzione impegnano, oltre alla Ditta concessionaria, anche i successori ed aventi causa nella proprietà dei fabbricati e pertanto saranno trascritti nei Registri Immobiliari”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha chiesto quindi, in via principale, condannarsi le menzionate società all’esecuzione in forma specifica degli obblighi derivanti dalle predette convenzioni ovvero all’ultimazione delle opere mancanti, al collaudo finale ed a cedere le aree, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., ovvero disporsi il risarcimento dei danni per equivalente dei danni patiti e patiendi, da determinarsi in via equitativa anche in corso di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la condanna all’adempimento non abbia effettivo seguito, ha chiesto il risarcimento per equivalente del danno per inadempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c. con relativa condanna dei soggetti resistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, rappresenta come il comportamento inadempiente assunto da Libeccio s.r.l. e da Gemma s.r.l. abbia ingenerato un’ulteriore voce di danno da ritardo, da quantificare e risarcire.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, ad oggi i lavori relativi alle opere di urbanizzazione risultano ancora incompleti o comunque ultimati con notevole ritardo rispetto ai tempi preventivati. Di siffatto danno, qualora le riferite società non provvedessero a dare esecuzione in forma specifica ai lavori da realizzare e non ancora eseguiti, occorrerà disporre la condanna al relativo risarcimento.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Libeccio s.r.l. e Gemma s.r.l. si sono costituite in giudizio con atti rispettivamente depositati il 18 luglio 2019 ed il 21 novembre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Gemma s.r.l., con atto depositato il 10 febbraio 2020, si è quindi costituita con nuovo procuratore in sostituzione di quello precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 19 marzo 2024, Gemma s.r.l. ha depositato documentazione. Con memoria depositata il 29 marzo 2024, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella materia controversia a favore del giudice ordinario, trattandosi di obbligazioni sorte per effetto di un contratto di compravendita di carattere meramente civilistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito ha argomentato per la carenza dei presupposti dell’imputabilità a suo carico nonché della colpa per l’inadempimento contestato dal comune. In ogni caso, l’assenza del nesso di causa. In subordine, il concorso colposo del comune, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., nella causazione del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel frattempo, il 27 ottobre 2023, il comune di Caorle ha depositato memoria con la quale ha reso noto di avere protocollato l’istanza del 2 agosto 2021, depositata agli atti del giudizio e formulata dalla società Gemma s.r.l. e da Mirella Azzolin, quest’ultima in luogo dell’estinta Libeccio s.r.l. ormai in liquidazione, di cui ha acquisito i terreni, per il completamento delle opere urbanistiche del piano di lottizzazione C2/PEEP1 COOP Plavis, oggetto del presente ricorso. Ad oggi, pertanto, sarebbe in corso l’attività istruttoria finalizzata all’approvazione, con delibera della Giunta comunale, dello schema di convenzione per il completamento delle predette opere. Sul punto il comune chiarisce che “Ne deriva che in tempi relativamente celeri il Comune di Caorle potrebbe vedere soddisfatte le proprie pretese processuali e in tal caso rinunciare al ricorso”.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Azzalin Mirella si è a questo punto costituita in giudizio con memoria depositata il 29 marzo 2024. Ha fatto presente che Libeccio s.r.l. era già entrata in fase di liquidazione prima della data di proposizione dell’odierno ricorso ed è ormai estinta. Azzalin ne ha infatti acquisito i terreni, con passaggio oggetto di trascrizione, dei quali si discute, unitamente ai relativi oneri e pesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Avendo acquisito i beni ed essendosi conclusa la fase di liquidazione, Libeccio è stata cancellata dal Registro delle Imprese ed ha cessato di esistere, stante l’efficacia estintiva della cancellazione ai sensi dell’art. 2495 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha chiesto quindi disporsi l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79 c.p.a.; in subordine, ha presentato richiesta di rinvio in relazione alla menzionata istanza del 2 agosto 2021 rivolta al comune per il completamento delle opere di cui al piano di lottizzazione. Peraltro, lo stesso comune ha fatto altresì presente di avere in corso l’istruttoria per approvare una nuova convenzione per il completamento delle opere di urbanizzazione oggetto del presente giudizio, attività prodromica per consentire il pieno soddisfacimento del suo interesse dedotto con l’odierno ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Azzalin Mirella, con replica depositata l’8 aprile 2024 anche a nome dell’estinta Libeccio s.r.l., ha insistito per l’interruzione del giudizio. Si è associata alla posizione espressa da Gemma s.r.l. riguardo al difetto di giurisdizione, anche per le domande proposte contro Libeccio e, per subentro, nei di lei confronti. Osserva al riguardo che Libeccio non ha mai stipulato una convenzione urbanistica, come era avvenuto per la Coop. Plavis, bensì contratti qualificabili come semplici compravendite. Tali contratti si collocano, dal punto di vista logico e cronologico, in una fase successiva a quella in cui era stato esercitato il potere amministrativo tramite “accordo sostitutivo del provvedimento”, ai sensi dell’art. 11 L. 241/1990 (ossia la convenzione urbanistica). Disputandosi pertanto in ordine all’esatto adempimento di negozi giuridici di tipo privatistico, la giurisdizione relativa alla presente controversia appartiene al giudice ordinario, ferme le preclusioni e le decadenze ai sensi di legge medio tempore intervenute.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito ha chiesto accogliersi la domanda di pronuncia ai sensi dell’art. 2932 c.c. limitatamente alle aree ancora di sua proprietà, rimettendosi sulla domanda medesima per le aree di proprietà della Gemma S.r.l., per le quali non ha legittimazione né interesse. Ha concluso quindi col rigetto di ogni altra domanda contenuta nel ricorso in epigrafe, in quanto inammissibile e comunque infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Gemma s.r.l., in data 9 aprile 2024, ha depositato repliche con le quali ha reiterato la richiesta di differimento dell’udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa, inserita nel ruolo dell’udienza del 30 aprile 2024, indetta nell’ambito del programma per lo smaltimento dell’arretrato, è stata trattenuta dal Collegio per essere decisa.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- Va in primo luogo esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, questione pregiudiziale ad ogni altra, anche relativa alla richiesta di interruzione del giudizio per asserita estinzione di una delle parti costituite, ai sensi dell’art. 79 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">L’eccezione è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 7, comma 1, c.p.a. attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo: “le controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 133 c.p.a., prevede, tra l’altro, quali controversie devolute alla giurisdizione speciale esclusiva del giudice amministrativo: la “formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo” (comma l, lett. a) n. 2), nonché le controversie “aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa” (comma 1, lett. f).</p>
<p style="text-align: justify;">In virtù delle illustrate disposizioni, le questioni concernenti le convenzioni urbanistiche, stipulate tramite accordi tra amministrazione pubblica e società private sono attratte nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto tipica ipotesi di accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 241/1990, con riferimento ai profili relativi non solo alla loro formazione ma anche alla loro esatta e completa esecuzione (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. II, 2 febbraio 2022, n. 720; Cass. civ., sez. un. 11 maggio 2021, n. 12428).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la convenzione urbanistica, originariamente stipulata tra il Comune di Caorle e la Cooperativa Edilizia Plavis a r.l. prevedeva la realizzazione, da parte di quest’ultima, di un complesso di abitazioni non di lusso e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come previste nel progetto prot. n. 13004/76 del 26 aprile 1995 concernente il comparto edilizio C2/PEEP 1 situato in Località Sansonessa (artt. 1, 2, 10 e 11 della Convenzione dell’8 novembre 1996).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l’art. 14 dell’originaria Convenzione, rubricato “Destinatari degli impegni”: “Gli obblighi e i vincoli della presente convenzione impegnano, oltre alla Ditta concessionaria, anche i successori ed aventi causa nella proprietà dei fabbricati e pertanto saranno trascritti nei Registri Immobiliari.”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, successivamente alla stipulazione della convenzione, la società Zenaro Investimenti S.r.l. (società a unico socio) e la società Libeccio S.r.l. sono subentrate alla Cooperativa Plavis, avendone acquistato le proprietà tramite atti, rispettivamente, del notaio in Viadana (MN), Prof. Augusto Chinini, in data 29 marzo 2006 n. 12942 Rep. e del notaio in San Donà di Piave (VE), Prof. Maria De Mezzo, in data 21 aprile 2005 n. 384259 Rep.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, da quest’ultimo atto di compravendita risulta che “La parte acquirente” (Zenaro Investimenti), non solo “si dichiara edotta che l’area in oggetto rientra in comparto edilizio denominato “C2/PEEP 1 convenzionato con il Comune di Caorle […]” ma, altresì, “… subentra in tutti gli oneri, obblighi e diritti residui di cui alle citate convenzioni, con precisazione che la parte acquirente si impegna a garantire nei confronti del Comune competente, con idonea fideiussione, l’adempimento delle opere di lottizzazione dell’intero contesto ancora mancanti, previo accordo con la Società “Libeccio Srl”, o suoi aventi causa — titolare della porzione di area a destinazione residenziale — rimanendo comunque la parte venditrice garante nei confronti della parte acquirente per la quota non imputabile al bene oggetto del presente atto”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base, inoltre, di quanto statuito nel predetto atto di compravendita, Zenaro Investimenti S.r.l. ha prodotto polizza fideiussoria a garanzia del completamento delle opere di urbanizzazione del PUA in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Allo stesso modo, nel contratto di compravendita si dà espressamente atto dell’esistenza della convenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Zenaro Investimenti, a sua volta, ha trasferito i terreni di sua proprietà alla società Gemma s.r.l. – senza comunicare quanto sopra al comune di Caorle.</p>
<p style="text-align: justify;">È del tutto evidente che, con i contratti di compravendita, i contraenti non si siano limitati all’acquisizione delle relative posizioni negoziali civilistiche ma siano subentrati nell’accordo sostitutivo, sintetizzato nella convenzione e quindi nelle posizioni ad oggetto pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Non ha alcun rilievo che il comune di Caorle non sia stato coinvolto e nemmeno interpellato riguardo al subentro di altri soggetti nella Convenzione, posto che le posizioni di carattere pubblicistico sono indisponibili dalle parti private e non incidono in termini di obblighi e responsabilità, derivanti proprio dalla convenzione, in capo al cedente, posizioni alle quali si aggiungono, e non si sostituiscono, quelle del soggetto subentrante.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla presente controversia, pertanto, sussiste e permane, anche dopo le descritte vicende successorie, la giurisdizione esclusiva di questo giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">7.- Può dunque passarsi all’esame del rilievo di interruzione del giudizio, per estinzione della Libeccio s.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le società o, più in generale, per le persone giuridiche, l’interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 segg. c.p.c. è determinata dalla loro “estinzione”.</p>
<p style="text-align: justify;">Senonché, la Suprema Corte di Cassazione, con risalente orientamento che il Collegio condivide, ricorda che il momento in cui si perfeziona l’evento estintivo non coincide col completamento del procedimento di liquidazione e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, essendo necessario l’esaurimento effettivo e definitivo di tutti i rapporti facenti capo all’ente e, in particolare, dei processi pendenti (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, 14 giugno 1978, n. 2962: “Poiché l’effettiva estinzione della società non consegue all’esito meramente formale o contabile del procedimento di liquidazione, ma solo alla completa definizione dei rapporti giuridici che ad essa facevano capo e cioè all’esaurimento di tutte le contestazioni riguardanti la società, consegue che il liquidatore è legittimato a rappresentare in giudizio la società anche dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione”).</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, l’atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese ha solo funzione di pubblicità, ma non ne determina l’estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa a seguito della procedura di liquidazione, con la conseguenza che, fino a quel momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società che la esercita a mezzo del legale rappresentante. Deve dunque escludersi che, intervenuta la cancellazione, il processo eventualmente già iniziato prosegua nei confronti delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 2 marzo 2006, n. 4652 secondo cui, intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese, ma non ancora la liquidazione di tutti i rapporti pendenti, di una società in accomandita semplice, già parte di un giudizio nel quale era stata rappresentata dall’amministratore accomandatario, essa aveva conservato la legittimazione, esercitata mediante il medesimo rappresentante, anche in relazione al ricorso per Cassazione);</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, la messa in liquidazione della cooperativa non determina la sua estinzione definitiva – nonostante la cancellazione dal Registro delle imprese – né fa venir meno la sua rappresentanza in giudizio, determinate al contrario soltanto dall’effettivo e definitivo esaurimento dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo e dalla definizione di tutte le controversie in corso.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ciò consegue che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane riguardo ai rapporti rimasti in sospeso e non definiti, in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima del disposto procedimento di liquidazione, escludendosi l’interruzione dei processi pendenti (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 15 febbraio 2006, n. 3279).</p>
<p style="text-align: justify;">8.- Risolte le questioni in rito, deve poi rigettarsi la richiesta di rinvio del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel processo amministrativo alcuna norma processuale o principio generale attribuisce alle parti in causa un diritto al differimento della decisione del ricorso, essendo stata piuttosto codificata la regola opposta, in virtù della quale il rinvio può essere disposto solo per casi eccezionali (art. 73, comma 1-bis, c.p.a.; cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. I, 9 giugno 2023, n. 3570), ove incidenti sul diritto di difesa (Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2022, n. 8048).</p>
<p style="text-align: justify;">Siffatta regola è vieppiù pregnante in controversie, come quella in esame, trattate in udienze cc.dd. “di smaltimento”, strutturalmente funzionali alla celere definizione dell’arretrato.</p>
<p style="text-align: justify;">Non vi è, dunque, alcun obbligo per il giudice di accogliere un’istanza di rinvio, anche laddove – com’è nel caso di specie – essa sia stata condivisa da talune delle controparti processuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, nel caso di specie non vi è alcuna ragione eccezionale in grado di giustificare il rinvio della trattazione dell’odierna controversia che – si precisa – pende dal 2016. A questo fine, le ipotetiche sopravvenienze, quali trattative in corso tra le parti in causa o, anche, la prospettazione di una revisione degli accordi in vista di una nuova convenzione, ponendosi quali circostanze eventuali e non ancora attuali, non sono da sole sufficienti per ritardare ulteriormente la decisione della causa.</p>
<p style="text-align: justify;">9.- Passando al merito, il ricorso è infondato e la pretesa del comune di Caorle va respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1.- Affinché vi possa essere inadempimento, è necessario, tra gli altri, il presupposto dell’imputabilità, ossia che la mancata esecuzione delle obbligazioni contrattuali sia dovuta a colpa del debitore. Come si evince dall’art. 1218 c.c., il debitore è esente da responsabilità qualora l’inadempimento o il ritardo sia “stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Rilevante a questo fine, risulta essere il contegno assunto dal debitore che non è responsabile se il suo comportamento si conforma ai parametri della diligenza, secondo il portato dell’art. 1176, c.c., con la conseguenza che la mancanza di colpa produce assenza di responsabilità</p>
<p style="text-align: justify;">Dagli atti depositati alla causa, risulta che, contrariamente agli assunti della ricorrente amministrazione comunale, la società Libeccio ha adempiuto alle obbligazioni rientranti nella sua sfera di competenza. Ha infatti realizzato il comparto residenziale e le relative opere di urbanizzazione primaria ad esso funzionali, tanto che gli immobili sono stati costruiti e dichiarati agibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Dette opere sono state anche oggetto di collaudi parziali, nelle date del 28 novembre 2006 e del 30 gennaio 2007, tanto che Libeccio, prima, e la signora Azzalin, dopo, hanno manifestato in più riprese l’intendimento di cederle al Comune, senza che quest’ultimo si sia attivato materialmente per acquisirle.</p>
<p style="text-align: justify;">Va chiarito che le obbligazioni assunte dalla Libeccio riguardavano esclusivamente la parte residenziale del PUA ed erano quindi autonome e distinte rispetto alle obbligazioni assunte dalla Zenaro Investimenti, relative alle opere di urbanizzazione della parte commerciale. Il subentro della Libeccio agli impegni assunti dalla Cooperativa Plavis non poteva riguardare quanto originariamente faceva capo alla Cooperativa Plavis, in seguito trasferito nel 2006 alla Zenaro Investimenti s.r.l. e quindi nel 2012 alla Gemma S.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2.- Riguardo altresì alla posizione di Zenaro Investimenti s.r.l. e, quindi, della subentrante Gemma, si ricava che, dal verbale di collaudo provvisorio redatto il 18 dicembre 2006, riguardante i lavori fino a quel momento eseguiti, emerge la realizzazione della maggior parte delle opere di urbanizzazione previste nelle Convenzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in questo caso, Gemma non risulta imputabile per la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione “residue”. Ciò trova conforto nella documentazione prodotta agli atti della causa (cfr. nota di deposito del 19 marzo 2024), segnatamente:</p>
<p style="text-align: justify;">– la richiesta avanzata da Gemma al Comune in data 24 marzo 2011 tesa ad ottenere la modifica della destinazione degli “ambiti A e B (…) in zona di carattere commerciale-direzionale”, rispondente alla finalità di rendere più appetibili e commerciabili le relative aree e, pertanto, più facilmente reperibile la liquidità per il completamento delle residue opere di urbanizzazione;</p>
<p style="text-align: justify;">– lo schema di nuova convenzione urbanistica sottoposta nel settembre 2011, da Zenaro Investimenti, cui è succeduta Gemma, e da Libeccio Immobiliare – qualificate congiuntamente come “Ditta Lottizzante” – al Comune di Caorle con l’obiettivo dichiarato di “portare a compimento le opere mancanti per dare all’amministrazione le opere di urbanizzazione nella loro interezza”.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, l’art. 2 indicava esattamente le opere già realizzate e quelle da realizzare, mentre l’art. 9 si faceva carico di definire la tempistica di esecuzione delle opere, fissando il “termine massimo di anni 3”;</p>
<p style="text-align: justify;">– la richiesta di variante, proposta congiuntamente in data 19 novembre 2011 da Azzalin Mirella, in qualità di amministratore delegato di Libeccio Immobiliare in liquidazione, e da Zenaro Gabriele, in qualità di amministrazione di Zenaro Immobiliare, cui accede lo schema di (nuova) convenzione urbanistica, con relazione generale di dettaglio per il completamento delle opere mancati sottoposta sempre da Gemma (con Libeccio-Azzalin) al Comune di Caorle nel settembre 2011 e volta anche in questo caso, espressamente, a “completare, adeguare e correggere, senza variazioni quantitative, l’organizzazione planimetrica delle aree pubbliche e private dello strumento”.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si comprendono a questo punto le esatte ragioni per cui l’amministrazione comunale non abbia approvato – o almeno assecondato in vista di una soluzione – le menzionate iniziative né motivato le relative ragioni di diniego.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, a fronte dei menzionati elementi documentali e di fatto, è allora possibile ricavare che, diversamente dalla tesi del comune ricorrente, Gemma ha invece posto in essere tutto quanto necessario e richiedibile secondo diligenza onde ultimare le opere di urbanizzazione convenzionate laddove ciò, se per un verso prova come non sia ad essa imputabile l’eccepito inadempimento, per altro verso rende evidente che quest’ultimo sia conseguente o dipeso da impossibilità incolpevole e/o da fatto altrui, segnatamente dello stesso comune che ora si lamenta della incompletezza degli adempimenti dovuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Non solo è carente il profilo soggettivo della colpa ma anche quello oggettivo del nesso eziologico tra la condotta di Gemma e l’asserito evento dannoso dell’inadempimento.</p>
<p style="text-align: justify;">10.- In conclusione, alla luce delle considerazioni e dei documenti di cui sopra, la domanda del comune nei confronti dei soggetti resistenti è infondata con conseguente reiezione delle domande di condanna, a vario titolo proposte.</p>
<p style="text-align: justify;">La particolarità e la complessità delle questioni controverse, inducono il Collegio a compensare integralmente le spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Gianmario Palliggiano, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Bardino, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Fabrizio Giallombardo, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-differimento-della-decisione-del-ricorso-nel-processo-amministrativo/">Sul differimento della decisione del ricorso nel processo amministrativo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla distinzione tra vincoli espropriativi e conformativi in ambito urbanistico.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-distinzione-tra-vincoli-espropriativi-e-conformativi-in-ambito-urbanistico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 10:45:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-distinzione-tra-vincoli-espropriativi-e-conformativi-in-ambito-urbanistico/">Sulla distinzione tra vincoli espropriativi e conformativi in ambito urbanistico.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Vincoli espropriativi &#8211; Vincoli conformativi &#8211; Distinzione. Occorre distinguere tra vincoli espropriativi e vincoli conformativi, secondo una linea di discrimine che ha un fondamento nell’art. 42 della Costituzione, che differenzia l’espropriazione (terzo comma) dai limiti che la legge può imporre alla proprietà al fine di assicurarne</p>
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<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Vincoli espropriativi &#8211; Vincoli conformativi &#8211; Distinzione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Occorre distinguere tra vincoli espropriativi e vincoli conformativi, secondo una linea di discrimine che ha un fondamento nell’art. 42 della Costituzione, che differenzia l’espropriazione (terzo comma) dai limiti che la legge può imporre alla proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale (secondo comma). E ciò conformemente all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea, firmato nel 1952, sulla “protezione della proprietà”, che, dopo aver trattato dell’espropriazione, riconosce il “diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale”. I vincoli espropriativi, che sono soggetti alla scadenza quinquennale, concernono beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può quindi coesistere con la proprietà privata. Non può invece attribuirsi carattere ablatorio ai vincoli che regolano la proprietà privata conformandola al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali il vincolo di inedificabilità, c.d. “di rispetto”, a tutela di una strada esistente, a verde attrezzato, a parco, a zona agricola di pregio, in quanto tali ultime prescrizioni non azzerano il contenuto del diritto di proprietà limitandosi a finalizzarlo a un interesse generale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Passoni &#8211; Est. Di Vita</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1591 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Marta Parolini, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Pavanini, Roberta Colaiocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Sona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Rinaldo Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Provincia di Verona, Regione Veneto, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">I) quanto al ricorso principale:</p>
<p style="text-align: justify;">– del Piano di Assetto del Territorio per il Comune di Sona, adottato dal Consiglio Comunale di Sona con deliberazione n. 50 del 3 luglio 2015, ratificato dalla Provincia di Verona con deliberazione n. 140 del 13 ottobre 2016, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.</p>
<p style="text-align: justify;">II) quanto ai motivi aggiunti:</p>
<p style="text-align: justify;">– del Primo Piano degli Interventi “Allineamento cartografico normativo P.R.G./P.A.T. con recepimento accordi pubblico privato art. 6 L.R. 11/2004 e modifiche cartografiche di interesse comunale”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Sona n. 42 del 2 luglio 2019, pubblicata sull’Albo pretorio dal 16 al 31 luglio 2019;</p>
<p style="text-align: justify;">– degli elaborati allegati alla predetta deliberazione comunale n. 42/19, degli atti presupposti e conseguenti, anche istruttori e non conosciuti, in particolare, il Documento Programmatico Preliminare, gli elaborati grafici, segnatamente, l’elaborato n. 2, la Relazione Tecnica e le Norme Tecniche Operative, dei quali è formato il P.I. approvato;</p>
<p style="text-align: justify;">– delle deliberazioni consiliari nn. 82 del 27 dicembre 2018 e 24 del 18 aprile 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sona;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 14 maggio 2024, svoltasi con modalità di cui all’art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente espone di essere comproprietaria di alcuni terreni siti nel Comune di Sona, allibrati in Catasto, al Foglio 27, particelle nn. 15, 20, 21 e 108 già destinati a “zona e servizi per attrezzature pubbliche e di pubblico interesse”, “zona di rispetto stradale, fluviale e ferroviario e tecnologico” e “strada di Prg” con deliberazione di Giunta Regionale n. 3544 del 14.10.1997.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso introduttivo, notificato il 21.12.2016 e depositato il 29.12.2016, impugna il Piano di –Assetto del Territorio (PAT) adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 5 luglio 2015 e ratificato con deliberazione n. 140 del 13 ottobre 2015 della Provincia di Verona, pubblicata sul BURV in data 21.10.2016.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, contesta la destinazione dei suoli de quibus a “servizi per attrezzature pubbliche e di pubblico interesse”, nonostante l’intervenuta caducazione del vincolo già previsto nel P.R.G. di cui sopra, per decorso del termine di 5 anni dall’approvazione dello strumento urbanistico, siccome non motivatamente reiterato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia espropriativa (art. 2 della L. 19.11.1968 n. 1187 e art. 9 del D.P.R. n. 327/2001) e tale da comportare la riconduzione delle aree alla qualificazione di “zona bianca” con conseguente applicazione dell’art. 76, comma 6, della L. Reg. 61/1985.</p>
<p style="text-align: justify;">Assume l’illegittimità degli atti per non aver preso atto del venir meno del vincolo di destinazione e per non aver motivato correttamente in ordine all’interesse pubblico alla relativa reiterazione ex art. 9 del D.P.R. n. 327/2001, per mancata previsione di adeguato indennizzo, per omessa comunicazione di avvio del procedimento ai privati interessati, per il conflitto determinatosi tra la trasformabilità connessa alla destinazione a zona “F” e gli indirizzi strategici del P.A.T., ricavabili dalla carta dei vincoli e della pianificazione territoriale che assoggetta anche i fondi in discorso alla tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e con la condizione di “invarianza agricola” prevista dagli artt. 4.2 e 7.11 delle N.T.A. del P.A.T., trattandosi di aree destinate a vigneti di pregio di cui è prevista la tutela, conservazione e relativa valorizzazione, tanto più che i suoli confinanti sarebbero adibiti ad uso seminativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con successivi motivi aggiunti la ricorrente estende il gravame al Piano degli Interventi (P.I.) ex art. 12 della L. Reg. n. 11/2004, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 2.7.2019, che conferma l’avversata destinazione urbanistica delle aree de quibus a “zone a servizi per attrezzature pubbliche e di pubblico interesse”.</p>
<p style="text-align: justify;">La istante premette che la pianificazione territoriale comunale risulta distinta in due livelli, dei quali, il primo (P.A.T.) individua i vincoli, le invarianti e le aree di fragilità del territorio al fine di preservarlo da interventi di trasformazione, il secondo (P.I.), viceversa, fornisce prescrizioni di dettaglio al fine di definire le azioni e le opere consentite sul territorio, nonché localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Lamenta la genericità dell’atto in ragione della mancata previsione della programmazione temporale dell’esecuzione delle opere e, altresì, la mancata indicazione dei servizi ed attrezzature di pubblico interesse che saranno effettivamente realizzati, nonché il contrasto con l’art. 2 della L. Reg. n. 11/2004 che individua, tra le finalità perseguite in materia urbanistica, la promozione di uno sviluppo sostenibile e durevole, la tutela del paesaggio e l’utilizzo delle risorse territoriali.</p>
<p style="text-align: justify;">Deduce profili di illegittimità derivata e ribadisce che i terreni di proprietà della ricorrente sono destinati a vigneto e la localizzazione di servizi e attrezzature di interesse pubblico (es. realizzazione di scuole, mercati, impianti sportivi) risulterebbe incompatibile con la condizione di aree considerate di invarianza agricola per le quali è prevista la tutela e valorizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento degli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Costituitosi in giudizio il Comune si oppone all’accoglimento del gravame, escludendo una immediata efficacia precettiva del P.A.T., avente mero valore di programmazione e, pertanto, priva di efficacia conformativa diretta, con conseguente inammissibilità del rimedio; nel merito, esclude che la destinazione a zona “F” dia luogo ad un vincolo espropriativo, trattandosi di mero effetto conformativo.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza del 14.5.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo avente ad oggetto le delibere di adozione e ratifica del P.A.T.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella Regione Veneto, in base alla L. Reg. n. 11/2004, al P.A.T. sono demandate le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio comunale, mentre al P.I. è riservata la disciplina puntuale degli interventi di organizzazione e trasformazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Difatti, secondo l’art. 12, comma 1, della L. Reg. n. 11 del 2004 <em>“la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI)”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 980/2024) le previsioni del P.A.T. non hanno carattere immediatamente conformativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto risulta confermato dall’art. 1 delle N.T.A. del P.A.T. che specifica quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">– <em>“il P.A.T. opera scelte progettuali: – strutturali, ovvero orientate a conformare un’organizzazione e un assetto stabile del territorio nelle sue forme fisiche, materiali e funzionali prevalenti, nel medio e lungo periodo; – strategiche, ovvero di natura prevalentemente programmatica, per il raggiungimento, rispetto alla situazione presente, di un particolare scenario di assetto e sviluppo”</em>;</p>
<p style="text-align: justify;">– <em>“Le indicazioni grafiche contenute nel P.A.T., e in particolare nella Tavola 4 – ‘Carta degli ambiti territoriali omogenei e della Trasformabilità’, non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I. e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, si tratta di uno strumento urbanistico che determina le scelte strategiche e di sviluppo del territorio comunale, senza tuttavia produrre effetti conformativi diretti, afferendo le prescrizioni di dettaglio al Piano degli Interventi che costituisce lo strumento operativo; per l’effetto, non è ravvisabile un concreto interesse a ricorrere avverso il P.A.T. per carenza di lesività diretta del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">I motivi aggiunti proposti avverso il Piano degli Intervento sono, viceversa, infondati per le ragioni di seguito illustrate.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, occorre distinguere tra vincoli espropriativi e vincoli conformativi, secondo una linea di discrimine che ha un fondamento nell’art. 42 della Costituzione, che differenzia l’espropriazione (terzo comma) dai limiti che la legge può imporre alla proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale (secondo comma). E ciò conformemente all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea, firmato nel 1952, sulla “protezione della proprietà”, che, dopo aver trattato dell’espropriazione, riconosce il “diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale”.</p>
<p style="text-align: justify;">I vincoli espropriativi, che sono soggetti alla scadenza quinquennale, concernono beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può quindi coesistere con la proprietà privata.</p>
<p style="text-align: justify;">Non può invece attribuirsi carattere ablatorio ai vincoli che regolano la proprietà privata conformandola al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali il vincolo di inedificabilità, c.d. “di rispetto”, a tutela di una strada esistente, a verde attrezzato, a parco, a zona agricola di pregio, in quanto tali ultime prescrizioni non azzerano il contenuto del diritto di proprietà limitandosi a finalizzarlo a un interesse generale (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, Sez. Giur., n. 129/2021).</p>
<p style="text-align: justify;">Più in particolare, è stato affermato che sono fuori dallo schema ablatorio – espropriativo, con le connesse garanzie costituzionali, i vincoli che importano una destinazione (anche a contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico/privata, che non comportano necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene. Ciò può essere il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi siano ritenuti realizzabili (e come tali specificamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l’iniziativa economica privata, pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 862/2018 e n. 6152/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, la specifica destinazione impressa ai suoli de quibus dal Piano degli Interventi (“servizi per attrezzature pubbliche e di pubblico interesse”) non può ritenersi integrativa di una forma di espropriazione sostanziale; essa, infatti, si riferisce ad utilizzi del fondo che non intaccano il contenuto minimo dello statuto proprietario, non privando il titolare delle aree di qualsiasi possibilità di utilizzo economico.</p>
<p style="text-align: justify;">La destinazione urbanistica in esame è infatti compatibile con uno sfruttamento delle aree per lo svolgimento di attività economiche contendibili sul mercato e che, come tali, ben possono svolgersi – così come ordinariamente si svolgono – secondo le ordinarie regole del mercato. Il convenzionamento e, quindi, la necessità di accordo con il Comune per garantire la realizzazione della finalità di pubblico interesse impressa all’area non intacca il nucleo indefettibile dello statuto proprietario, costituendo, al contrario, lo strumento mediante il quale ne viene in concreto garantita la funzionalizzazione ai fini di utilità sociale richiamati dal secondo comma dell’art. 42 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">La destinazione ad attrezzature ed impianti di interesse generale è, infatti, categoria logico-giuridica distinta da quella delle opere pubbliche, compatibile con la realizzazione e gestione di strutture da parte di privati e, dunque, priva del carattere espropriativo. Più in generale, deve riconoscersi natura non espropriativa, ma conformativa del diritto di proprietà, a tutti quei vincoli che non solo non siano esplicitamente preordinati all’esproprio in vista della realizzazione di un’opera pubblica, ma nemmeno si risolvano in una sostanziale ablazione dei suoli medesimi, consentendo al contrario la realizzazione degli interventi su di essi previsti anche da parte di privati ed in regime di economia di mercato (cfr., in fattispecie analoga, T.A.R. Veneto, n. 311/2022 secondo cui <em>“la destinazione urbanistica in esame, consentendo l’edificazione di strutture sportive e ricreative e di quelle destinate ad ospitare attività complementari, è compatibile con uno sfruttamento delle aree per lo svolgimento di attività economiche contendibili sul mercato e, che, come tali, ben possono svolgersi – così come ordinariamente si svolgono – secondo le ordinarie regole del mercato. Il convenzionamento e, quindi, la necessità di accordo con il Comune per garantire la realizzazione della finalità di pubblico interesse impressa all’area – così come peraltro espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale richiamata in tutti i precedenti giurisprudenziali riguardanti la materia – non intacca il nucleo indefettibile dello statuto proprietario, costituendo, al contrario, lo strumento mediante il quale ne viene in concreto garantita la funzionalizzazione ai fini di utilità sociale richiamati dal secondo comma dell’art. 42 della Costituzione. L’esercizio della discrezionalità, che certamente connota la scelta di approvare il progetto, pur ampia, è sindacabile, perché anch’essa soggiace ai principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione. Pertanto l’assoggettamento dell’iniziativa privata all’approvazione del Comune e al convenzionamento non può essere equiparata ad una obbligazione sottoposta a condizione meramente potestativa, poiché non può dirsi subordinata al mero arbitrio dell’amministrazione, la quale deve, nel proprio agere, orientarsi al rispetto dei ridetti principi di cui all’art. 97 Cost.”</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">La previsione impugnata, pertanto, non costituisce reiterazione di un precedente vincolo espropriativo, con conseguente infondatezza delle censure con cui si lamenta la violazione degli obblighi motivazionali di cui è onerata l’amministrazione che intenda reiterare un vincolo espropriativo, nonché la mancata previsione di un indennizzo. Inoltre, accertata la natura conformativa e non espropriativa della contestata previsione pianificatoria, si palesano infondate le doglianze concernenti la violazione degli obblighi partecipativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 (T.U. Espropriazione) e la fattispecie resta governata dalla norma generale contenuta nell’art. 13 della L. n. 241/1990, secondo cui l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non si applica nei confronti dell’attività delle amministrazioni pubbliche diretta alla emanazione degli atti generali di pianificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al merito della scelta urbanistica, vanno richiamati i consolidati principi giurisprudenziali sulla sindacabilità in sede giurisdizionale degli strumenti urbanistici, in base ai quali le scelte effettuate dalla P.A. in sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un’amplissima valutazione discrezionale per cui, nel merito, appaiono insindacabili e sono per ciò stesso attaccabili solo per errori di fatto, abnormità e irrazionalità delle stesse; in ragione di tale discrezionalità, l’amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate nella sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l’impostazione del piano (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 10731/2022; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 780/2021 e n. 927/2020).</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, ribadite le svolte argomentazioni, il ricorso va rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3225/2017; n. 3229/2017; Cassazione civile, Sez. V, n. 7663/2012). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</p>
<p style="text-align: justify;">La regolazione delle spese di giudizio segue il criterio della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, in parte lo dichiara inammissibile e per il resto lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’amministrazione costituita che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2024 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Passoni, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Antonino Scianna, Primo Referendario</p>
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		<title>Sull&#8217;interruzione del processo per morte della parte.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterruzione-del-processo-per-morte-della-parte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 11:38:42 +0000</pubDate>
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<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Interruzione del processo &#8211; Morte della parte &#8211; Dichiarazione &#8211; Modalità &#8211; Art. 79, co. 2, c.p.a. &#8211; Art. 300 c.p.c. Ai fini della applicabilità della disciplina dettata dall’art. 300 c.p.c. in tema di interruzione del processo, la dichiarazione del procuratore relativa al verificarsi in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterruzione-del-processo-per-morte-della-parte/">Sull&#8217;interruzione del processo per morte della parte.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Interruzione del processo &#8211; Morte della parte &#8211; Dichiarazione &#8211; Modalità &#8211; Art. 79, co. 2, c.p.a. &#8211; Art. 300 c.p.c.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Ai fini della applicabilità della disciplina dettata dall’art. 300 c.p.c. in tema di interruzione del processo, la dichiarazione del procuratore relativa al verificarsi in capo al proprio assistito di uno degli eventi interruttivi, che giustificano l’applicazione dell’art. 300 c.p.c., deve essere finalizzata al perseguimento di tale effetto, mentre non rileva a tal fine se la dichiarazione venga resa a scopo puramente informativo in difetto del sopra indicato elemento intenzionale. La dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita, a termini dell’art. 300 c.p.c., sebbene strutturata come dichiarazione di scienza, ha carattere negoziale e suppone la volontà del dichiarante di provocare l’interruzione, con la conseguenza che quest’ultima non si realizza allorché la causa interruttiva risulti solo esposta, non già allo scopo di conseguire l’effetto interruttivo previsto dal legislatore. Tale interpretazione dell&#8217;art. 300 c.p.c. dev’essere applicata anche al processo amministrativo, in forza dell’integrale rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile da parte dell’art. 79, co. 2, c.p.a., con la conseguenza, dunque, che, alla morte della parte viene meno la capacità di stare in giudizio e tuttavia ove l’evento estintivo non sia stato dichiarato nè notificato dal procuratore della medesima, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., per il principio dell’ultrattività del mandato, il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Tenca &#8211; Est. Tenca</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1704 del 2012, proposto da<br />
Amalia Rigato, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Furlan e Filippo Cagazzon, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, Via Garibaldi n. 46/b;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Ponte San Nicolò, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Domenichelli, Franco Zambelli e Ambrogio Dal Bianco, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, Via Cavallotti n. 22;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– DEL PROVVEDIMENTO 23/7/2012 N. 82, RECANTE L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI UNA SANZIONE PECUNIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILIZIE IN DIFFORMITÀ DALLA LICENZA 29/12/1970 N. 67;</p>
<p style="text-align: justify;">– DEGLI ATTI PRESUPPOSTI, E IN PARTICOLARE DELLA VALUTAZIONE 4/7/2012 SU APPLICABILITÀ E QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE, DEL PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 18/7/2012 E DELLE NOTE COMUNALI 12/6/2012, 23/4/2012 E 23/1/2012;</p>
<p style="text-align: center;">e per il risarcimento del danno</p>
<p style="text-align: justify;">PROVOCATO DAL RITARDO A PRONUNCIARSI SULL’ABUSO EDILIZIO.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponte San Nicolò;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 novembre 2023 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, all’epoca dei fatti, era proprietaria di un fabbricato ereditato nel 2010, realizzato in virtù di licenza edilizia 29/12/1970 n. 67, per il quale il Comune ha rilasciato l’abitabilità alla fine del 1979.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 19/11/1979 il tecnico comunale, all’esito di un sopralluogo, segnalava una traslazione dell’edificio verso ovest e nord rispetto alle previsioni progettuali, con conseguente distanza dal confine nord di 4,15 m. e 4,25 m. anziché 5, quando la normativa per tempo vigente prescriveva una distanza di 4 m. dai confini e 5 dalla strada. Solo nel giugno 1975, infatti, la distanza minima dai confini è stata elevata a 5 m.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso del 2011 veniva sottoscritto un contratto preliminare di compravendita del manufatto, e gli addetti preannunciavano ai promissari acquirenti la perduranza dell’abuso e la necessità di sanzionarlo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo numerosi solleciti, anche a mezzo del legale, il 23/1/2012 Comune qualificava la fattispecie come parziale difformità <em>ex </em>art. 34 del DPR 380/2001, soggetta a sanzione pecuniaria. Lamenta l’esponente che l’ulteriore ritardo ha provocato la risoluzione del negozio preliminare di compravendita in data 13/2/2012 (doc. 10).</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota 23/4/2012 (doc. 12) l’amministrazione rilevava l’aumento delle dimensioni di base dell’immobile (da 10,72 m. lato nord e sud a 10,85 e da m. 8,96 lati est e ovest a 9,05, senza variazioni in altezza) nonché la traslazione verso il confine nord da 5 m. di progetto a 4,10. Malgrado le osservazioni, con nota 12/6/2012 l’Ente locale confermava il proposito di irrogare la sanzione, calcolata in 11.953,27 € secondo il costo di produzione aggiornato agli indici ISTAT fino alla data di irrogazione. La ricorrente provvedeva al pagamento, con riserva di agire per la ripetizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, la ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto:</p>
<p style="text-align: justify;">SULLA DIFFORMITÀ DELLA TRASLAZIONE VERSO NORD, eccesso di potere per carenza dei presupposti, erroneità e carenza della motivazione:</p>
<p style="text-align: justify;">– nel 1979 il Sindaco (allora autorità competente) ha valutato la difformità e stabilito di non esercitare il potere sanzionatorio, regolarizzando la pratica secondo la nota apposta sul verbale di sopralluogo del 19/11/1979 (come attestato dal rilascio successivo del certificato di abitabilità);</p>
<p style="text-align: justify;">– è stato applicato l’art. 15 comma 12 della L. 10/77, con assenso manifestato ad una variante urbanistica;</p>
<p style="text-align: justify;">– l’atto sindacale, anche se illegittimo, era comunque produttivo di effetti per cui avrebbe dovuto essere rimosso mediante esercizio del potere di autotutela;</p>
<p style="text-align: justify;">– l’edificio è stato assentito e realizzato nei suoi componenti strutturali in virtù di un titolo rilasciato prima dell’entrata in vigore della novella del 1975, e all’epoca la distanza inferiore era regolare;</p>
<p style="text-align: justify;">– nessuna istanza di condono è stata inoltrata nella consapevolezza che non vi fosse alcun abuso da sanare (in virtù della dichiarazione del 1979);</p>
<p style="text-align: justify;">– in subordine, difetto di motivazione sull’interesse pubblico specifico a reprimere una violazione commessa 40 anni fa (lasso idoneo a suscitare affidamento) e di modesta entità;</p>
<p style="text-align: justify;">– in ulteriore subordine, illegittimità del <em>quantum</em> per violazione dell’art. 34 comma 2 del DPR 380/2001, in quanto avrebbe dovuto essere applicato il doppio del costo di produzione per la parte in difformità (superficie convenzionale <em>ex</em> L. 392/78), mentre al costo base alla data dei lavori sono stati indebitamente applicati gli indici ISTAT per l’attualizzazione alla data di irrogazione della sanzione (cfr. argomento sistematico art. 33 comma 2 T.U.).</p>
<p style="text-align: justify;">SULLA DIFFORMITÀ RIGUARDANTE L’AUMENTO DI DIMENSIONI DELLA BASE</p>
<p style="text-align: justify;">– eccesso di potere per difetto dei presupposti, trattandosi di aumento esiguo di 13 e 9 cm., pari a l’1% rientrante nella tolleranza di cantiere;</p>
<p style="text-align: justify;">– in subordine, difetto di motivazione sull’interesse perseguito dopo oltre 30 anni e alla luce della minima entità dell’abuso;</p>
<p style="text-align: justify;">– in ulteriore subordine, inosservanza dell’art. 34 comma 2 nel calcolo della sanzione, come già illustrato nella doglianza precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">F.1 Parte ricorrente agisce altresì per ottenere il risarcimento del danno per il ritardo delle decisioni del Comune dopo aver preso cognizione dell’abuso nel luglio 2011 e per la conseguente incertezza, che ha provocato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita sottoscritto il 15/6/2011. Si registrerebbe la violazione del termine di conclusione del procedimento fissato in sede regolamentare in 30 giorni: la situazione era pienamente nota nel luglio 2011 e doveva concludersi nell’arco di un mese.</p>
<p style="text-align: justify;">F.2 Il quantum è determinato dagli interessi che sarebbero maturati sul prezzo fissato per la compravendita in 240.000 € (che l’esponente avrebbe riscosso). Inoltre, è stata perduta l’occasione per cedere un edificio già datato che perderà ulteriormente valore con il trascorrere del tempo, in un periodo di crisi del mercato immobiliare.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame. Dopo la ricostruzione dei fatti coincidente con quella esposta nell’atto introduttivo, sottolinea tra l’altro che gli abusi – dei quali il proprietario era a conoscenza – non sono mai stati oggetto di alcuna regolarizzazione neppure usufruendo dei condoni del 1985, del 1994 e del 2003.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza del 14/11/2023 il gravame introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il gravame epigrafe, l’esponente si duole del provvedimento che ha irrogato una sanzione pecuniaria per l’avvenuta realizzazione di opere edilizie in difformità dalla licenza 29/12/1970 n. 67.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Nella propria memoria il Comune dà atto del decesso, nel 2021, della ricorrente. Detta dichiarazione non determina l’interruzione del processo.</p>
<p style="text-align: justify;">0.1 Osserva sul punto il Collegio che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, <em>“ai fini della applicabilità della disciplina dettata dall’art. 300 c.p.c. in tema di interruzione del processo, la dichiarazione del procuratore relativa al verificarsi in capo al proprio assistito di uno degli eventi interruttivi, che giustificano l’applicazione dell’art. 300 c.p.c., deve essere finalizzata al perseguimento di tale effetto, mentre non rileva a tal fine se la dichiarazione venga resa a scopo puramente informativo in difetto del sopra indicato elemento intenzionale (Cass civ sez. 6-3 ord, 21 novembre 2018, n. 30009; Cass. civ. sez. II, 28 settembre 2015, n. 19139). La dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita, a termini dell’art. 300 c.p.c., sebbene strutturata come dichiarazione di scienza, ha carattere negoziale e suppone la volontà del dichiarante di provocare l’interruzione, con la conseguenza che quest’ultima non si realizza allorché la causa interruttiva risulti solo esposta, non già allo scopo di conseguire l’effetto interruttivo previsto dal legislatore …” </em>(Consiglio di Stato, sez. II – 12/4/2021 n. 2915; sez. II – 12/5/2021 n. 3739).</p>
<p style="text-align: justify;">0.2 Tale interpretazione della Cassazione dev’essere applicata anche al processo amministrativo, in forza dell’integrale rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile da parte dell’art. 79 comma 2 Cpa.</p>
<p style="text-align: justify;">0.3 Alla morte della parte, dunque, viene meno la capacità di stare in giudizio e tuttavia <em>“… ove l’evento estintivo non sia stato dichiarato nè notificato dal procuratore della …. medesima, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., per il principio dell’ultrattività del mandato, il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato … Per quanto emerge dalle citate Sezioni Unite n. 15295 del 2014 (in particolare pag. 21 e ss.), sono tassative le forme di cui all’art. 300 c.p.c., sicchè, non si produce l’effetto interruttivo se non con dichiarazione in udienza o mediante notificazione alle altre parti; dichiarazione che non deve intendersi alla stregua di una mera dichiarazione di scienza ma quale esteriorizzazione di una determinazione volitiva in fattispecie complessa”</em> (Corte di Cassazione, sez. V civile – 7/7/2021 n. 19197).</p>
<p style="text-align: justify;">0.4 Ne consegue che, nel caso di specie, l’effetto interruttivo non si è prodotto in quanto <em>“il diritto di difesa della parte colpita dall’evento (precipuamente tutelato dall’istituto della interruzione) non riceve alcun pregiudizio dal proseguimento del processo, poiché non viene meno la rappresentanza in giudizio” </em>(Corte di Cassazione, sez. III civile – 20/8/2018 n. 20809; si veda anche Corte di cassazione, sez. lavoro – 2/9/2020 n. 18250).</p>
<p style="text-align: justify;">IL MERITO</p>
<p style="text-align: justify;">SULLA DIFFORMITÀ DELLA TRASLAZIONE VERSO NORD</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il primo motivo investe la qualificazione dell’atto sindacale del 1979, seguito dal rilascio del certificato di abitabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1 La Corte costituzionale (cfr. sentenza 21/10/2022 n. 217) ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo la quale <em>&lt;&lt; … la conformità edilizio-urbanistica costituisce presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato che oggi si definisce di agibilità, ma “tale considerazione non può … essere strumentalmente piegata a ragionamenti del tutto speculativi e sillogistici al fine di affermare che il rilascio dei certificati di agibilità implica un giudizio (presupposto ed implicito) circa la natura non abusiva delle opere”. “Semmai, all’inverso, l’interprete si dovrebbe interrogare sulla legittimità di tali certificati, non già desumere dal rilascio di essi una qualità – la conformità edilizio-urbanistica – da essi indipendente e anzi presupposta” (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 2 maggio 2017, n. 1996). E, infatti, “non v’è necessaria identità di “disciplina” tra titolo abilitativo edilizio e certificato di agibilità”, che “sono collegati a presupposti diversi e danno vita a conseguenze disciplinari non sovrapponibili”. In particolare, “il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile al quale si riferisce è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti (come espressamente recita l’art. 24 del Testo unico dell’edilizia), mentre il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche è oggetto della specifica funzione del titolo edilizio. Il che comporta che i diversi piani ben possano convivere sia nella forma fisiologica della conformità dell’edificio ad entrambe le tipologie normative, sia in quella patologica di una loro divergenza” (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 26 agosto 2014, n. 4309; nello stesso senso, sentenze 24 aprile 2018, n. 2456, 22 marzo 2014, n. 1220, nonché sezione quinta, decisione 4 febbraio 2004, n. 365)&gt;&gt;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2 In buona sostanza, “”l’avvenuto rilascio del certificato di abitabilità non vale a sanare gli abusi pregressi (quindi non vi è la necessità di un suo annullamento in autotutela), posto che la dichiarazione di abitabilità o agibilità discende direttamente dall’accertamento dell’inesistenza di cause di insalubrità, senza essere condizionata dalla regolarità delle opere sotto il profilo edilizio e urbanistico” (T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 15/06/2022, n.575; T.A.R. Ancona, Sez. I, 9 novembre 2021, n. 790)” (T.A.R. Sardegna, sez. II – 8/6/2023 n. 413; cfr. anche T.A.R. Toscana, sez. III – 11/3/2019 n. 348).</p>
<p style="text-align: justify;">1.3 Ciò premesso in punto di diritto, va condiviso il rilievo della difesa comunale, per cui nel certificato di agibilità 11/12/1979 non vi era alcun riferimento alla regolarità edilizia dell’immobile, bensì l’attestazione di conformità al progetto <em>“per quanto attiene alle caratteristiche igienico-sanitarie”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4 Quanto al significato da attribuire alla nota autografa del Sindaco sul verbale di sopralluogo, la stessa non può avere il significato di assenso ad una variante al titolo abilitativo edilizio. L’organo di vertice dell’Ente si è limitato infatti a recepire le risultanze dell’accertamento e a preannunciare il rilascio dell’abitabilità. Se sotto questo secondo profilo già si è detto della divaricazione tra i profili urbanistico-edilizi e quelli igienico-sanitari, la presa d’atto di quanto emerso in sede di sopralluogo non integra una variante della licenza, in totale assenza di una nuova pratica edilizia e di una rituale istanza del soggetto interessato. L’approvazione di cui all’invocato art. 15 comma 12 della L. 10/77 presuppone la sottoposizione di un progetto e la successiva inequivoca manifestazione di volontà di approvarlo. Ne deriva che la nota sindacale, priva di contenuto e valore decisorio, non doveva essere ritualmente posta nel nulla nell’esercizio della potestà di autotutela.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5 L’ulteriore aspetto da indagare investe l’avvenuta emissione della licenza anteriormente all’entrata in vigore della novella del 1975, quando cioè la distanza dal confine inferiore a 5 metri (ma superiore a 4) rispettava la normativa per tempo vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">1.6 Il Collegio è dell’opinione che sia stata violata la norma sopravvenuta. L’abuso edilizio, avendo natura di illecito permanente, si pone in perdurante contrasto con le norme amministrative sino a quando non viene ripristinato lo stato dei luoghi e, pertanto, da un lato, l’illecito sussiste anche quando il potere repressivo si fonda su una legge entrata in vigore successivamente al momento in cui l’abuso è posto in essere e, dall’altro, in sede di repressione del medesimo, è applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’amministrazione provvede ad irrogare la sanzione stessa (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV – 18/9/2014 n. 4932, secondo il quale <em>“In forza della natura permanente dell’illecito edilizio, infatti, colui che ha realizzato l’abuso mantiene inalterato nel tempo l’obbligo di eliminare l’opera abusiva e anche il potere di repressione può essere esercitato retroattivamente, cioè anche per fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore della norma che disciplina tale potere”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">1.7 Le sanzioni edilizie hanno, in linea di principio, una finalità ripristinatoria e non afflittiva e pertanto alle stesse non si attaglia il divieto di retroattività: si è evidenziato che <em>&lt;&lt;“l’abuso edilizio, avendo natura di illecito permanente, si pone in perdurante contrasto con le norme amministrative sino a quando non viene ripristinato lo stato dei luoghi e, pertanto, da un lato, l’illecito sussiste anche quando il potere repressivo si fonda su una legge entrata in vigore successivamente al momento in cui l’abuso è posto in essere e, dall’altro, in sede di repressione dell’abuso medesimo, è applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’amministrazione provvede ad irrogare la sanzione stessa: in forza della natura permanente dell’illecito edilizio, infatti, colui che ha realizzato l’abuso mantiene inalterato nel tempo l’obbligo di eliminare l’opera abusiva e anche il potere di repressione può essere esercitato retroattivamente, cioè anche per fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore della norma che disciplina tale potere” (cfr. Cons. Stato, II, 27 settembre 2019, n. 6464)&gt;&gt;</em> (Consiglio di Stato, sez. VI – 12/4/2023 n. 3671).</p>
<p style="text-align: justify;">L’articolata prospettazione, in definitiva, non merita condivisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La censura proposta in via subordinata (difetto di motivazione sull’interesse pubblico specifico a reprimere una violazione commessa 40 anni fa e di modesta entità) è priva di fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1 In materia di abusi edilizi l’ordine di demolizione è atto vincolato il quale non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né tantomeno una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto: tale orientamento è stato ribadito da Consiglio di Stato, sez. IV – 28/2/2017 n. 908 per cui <em>“La repressione degli abusi edilizi è espressione di attività strettamente vincolata e non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione, potendo la misura repressiva intervenire in ogni tempo, anche a notevole distanza dall’epoca della commissione dell’abuso. Invero, l’illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che conserva nel tempo la sua natura, e l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso è in re ipsa. L’interesse del privato al mantenimento dell’opera abusiva è necessariamente recessivo rispetto all’interesse pubblico all’osservanza della normativa urbanistico-edilizia e al corretto governo del territorio. Non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l’epoca della commissione dell’abuso e la data dell’adozione dell’ingiunzione di demolizione, poiché l’ordinamento tutela l’affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2 Sull’argomento temporale, anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è intervenuta rilevando che il decorso del tempo dalla commissione dell’abuso non priva la P.A. del potere di adottare l’ordinanza di demolizione, in quanto <em>“L’art. 31, comma 4-bis, D.P.R. n. 380 del 2001 (introdotto dal comma 1, lettera q-bis) dell’art. 17 D.L. 12 settembre 2014, n. 133, e secondo cui “la mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”), chiarisce che il decorso del tempo dal momento del commesso abuso non priva giammai l’Amministrazione del potere di adottare l’ordine di demolizione, configurando piuttosto specifiche – e diverse – conseguenze in termini di responsabilità in capo al dirigente o al funzionario responsabili dell’omissione o del ritardo nell’adozione di un atto che è e resta doveroso nonostante il decorso del tempo. ” (Consiglio di Stato ad. plen., 17/10/2017, n.9)”</em> (T.A.R. Campania Napoli, sez. III – 21/6/2021 n. 4232, che sottolinea la conferma dell’orientamento per il quale l’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo è legittimamente adottata senza alcuna particolare motivazione (se non quella relativa all’accertata abusività dell’opera) indipendentemente dal lasso temporale intercorso dalla commissione dell’abuso, dovendosi escludere in radice ogni legittimo affidamento in capo al responsabile dell’abuso o al di lui avente causa).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Sulla questione sollevata in via ulteriormente subordinata (illegittima attualizzazione secondo gli indici ISTAT) si è recentemente pronunciato questo T.A.R. (sez. II – 11/5/2023 n. 620), per cui <em>“Il contestato aggiornamento all’ISTAT è invero espressamente previsto dall’articolo 24 della L. n. 392 del 1978 e dalla DGRV 11 settembre 2007, n. 2754, con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha preso atto della variazione dell’indice ISTAT intervenuta tra il 1998 ed il 2006 e ha deliberato di applicare detta variazione percentuale al costo base di produzione. Inoltre secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in ossequio al rinvio materiale alla normativa sull’equo canone, è legittima l’applicazione dei criteri di attualizzazione dalla stessa contemplati. (Cons. Stato, Sez. VI, 23 novembre 2021, n. 7847; T.A.R. Lombardia, Milano Sez. II, 18 marzo 2022, n. 635). Del resto il regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi, in ragione della loro natura di illecito permanente, è quello vigente al momento dell’applicazione della sanzione e non quello vigente all’epoca della consumazione dell’abuso”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1 La doglianza di parte ricorrente non è dunque passibile di positivo scrutinio.</p>
<p style="text-align: justify;">SULLA DIFFORMITÀ RIGUARDANTE L’AUMENTO DI DIMENSIONI DELLA BASE</p>
<p style="text-align: justify;">4. La deduzione circa l’esiguità dell’aumento (13 e 9 cm. pari a l’1%) e la riconducibilità nell’alveo della tolleranza di cantiere risulta fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1 Ai sensi dell’art. 34 comma 2-<em>ter</em> del DPR 380/2001, introdotto dall’art. 5 comma 2 lett. a) n. 5) del D.L. 13/5/2011 n. 70, conv. con modificazioni dalla L. 12/7/2011 n. 106 <em>“Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2 Anche se la vicenda è intercorsa prima dell’entrata in vigore della disposizione appena citata, si rileva da un lato che ai sensi di quest’ultima è indifferente la data di realizzazione delle modifiche, e al contempo è spendibile l’ulteriore argomento per cui tale approccio è conforme ai principi generali di ragionevolezza e proporzionalità (che permeano anche l’ordinamento urbanistico-edilizio) per cui non è meritevole di risposta sanzionatoria una difformità del tutto trascurabile rispetto alle misure indicate nel progetto.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3 L’accoglimento della censura esime il Collegio dall’affrontare i due motivi formulati in via subordinata.</p>
<p style="text-align: justify;">SULLA DOMANDA RISARCITORIA</p>
<p style="text-align: justify;">5. L’istanza di riparazione pecuniaria è stata rinunciata dalla parte ricorrente nella memoria di replica del 24/10/2023.</p>
<p style="text-align: justify;">6. In conclusione, la pretesa avanzata deve essere parzialmente accolta.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Le spese di lite possono essere compensate per la soccombenza reciproca.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla parzialmente il provvedimento impugnato del 23/7/2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Dà atto della rinuncia alla domanda risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente sentenza è depositata presso con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Tenca, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Silvana Bini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Elena Garbari, Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterruzione-del-processo-per-morte-della-parte/">Sull&#8217;interruzione del processo per morte della parte.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione per mancata registrazione della mandante alla piattaforma ME.PA.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-dellesclusione-per-mancara-registrazione-della-mandante-alla-piattaforma-me-pa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 14:29:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-dellesclusione-per-mancara-registrazione-della-mandante-alla-piattaforma-me-pa/">Sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione per mancata registrazione della mandante alla piattaforma ME.PA.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Esclusione dalla gara &#8211; Per mancata registrazione della mandante alla piattaforma ME.PA. della Consip S.p.A. &#8211; Illegittimità &#8211; Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Deve essere annullato il provvedimento di esclusione da una gara di appalto che si fonda sulla mera formalità della</p>
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<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Esclusione dalla gara &#8211; Per mancata registrazione della mandante alla piattaforma ME.PA. della Consip S.p.A. &#8211; Illegittimità &#8211; Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Deve essere annullato il provvedimento di esclusione da una gara di appalto che si fonda sulla mera formalità della mancata registrazione della mandante alla piattaforma ME.PA. della Consip S.p.A., in quanto la previsione del disciplinare richiamata a fondamento dell&#8217;esclusione non corrisponde alla lettera dell’art. 51, comma 4, del regolamento e dell’art. 2 del capitolato d’oneri della Consip, che non indicano che tale formalità debba essere rispettata a pena di esclusione dalla procedura di selezione, dovendosi, dunque, ritenere che l’esclusione dalla gara disposta in forza del solo mancato adempimento formale dell’iscrizione alla piattaforma telematica di una delle imprese incluse nel raggruppamento (senza che neppure fosse stata preliminarmente attivata, sia detto in via incidentale, qualche forma di invito alla regolarizzazione) risulti contrastante con il principio di tassatività, il cui rispetto è imposto dall’art. 83, comma 8, c.c.p. in riferimento a tutte le “prescrizioni” previste a pena di esclusione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Pasi &#8211; Est. Valletta</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 980 del 2021, proposto da<br />
Kam Costruzioni S.r.l., Q.I.D. Infissi S.r.l., ciascuna in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentate e difese dall’avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Difesa, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo <em>ex</em>Rea);</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Rlc S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
C.A.A. S.r.l., non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento di esclusione, <em>ex</em> art. 76 D.Lgs. n. 50/2016, del 13.9.2021, a carico del R.T.I. ricorrente Kam Costruzioni S.r.l.- Q.D.I. Infissi S.r.l., inerente l’appalto ID. INIZIATIVA 2854466- 21-242-R-PN- VILLAFRANCA- di sola esecuzione per i lavori di realizzazione APOD/ATOC presso l’aeroporto militare di Villafranca di Verona (VR), CIG 8862837476, CUP D34H15001910001, Codice CPV Principale 45213331-2, a firma del P.O. Roberto Tatoni.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Rlc S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2021 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la KAM COSTRUZIONI S.R.L. ha dedotto di essere stata invitata a partecipare alla gara di appalto “21-242-R-PN-VILLAFRANCA” avente ad oggetto i lavori di realizzazione “APOD/ATOC” presso l’aeroporto militare di Villafranca di Verona; la società partecipava quale capogruppo mandataria in costituendo RTI con la mandante Q.I.D. Infissi S.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha, altresì, dedotto che in data 13.9.2021 la stazione appaltante comunicava l’esclusione del R.T.I. dalla suddetta procedura di affidamento: avverso tale provvedimento e gli ulteriori atti presupposti indicati in ricorso, sono stati articolati i seguenti motivi di impugnazione:</p>
<p style="text-align: justify;">1) con il primo motivo si lamenta che il provvedimento di esclusione si fonderebbe sulla mera formalità della mancata registrazione della mandante Q.I.D. Infissi S.r.l. alla piattaforma ME.PA. della Consip S.p.A, nonostante il possesso, in capo alla mandante, del requisito sostanziale inerente la categoria specialistica OS18-B richiesta dalla <em>lex specialis </em>di gara: ciò, peraltro, a dispetto del fatto che, nell’ambito di applicazione dell’art. 1 del Capitolato d’oneri Consip (per l’abilitazione degli operatori economici alla categoria di lavori di Manutenzione Opere specializzate al ME.PA.), non rientrerebbe, ai fini della registrazione alla piattaforma ME.PA., la categoria specialistica OS18-B;</p>
<p style="text-align: justify;">il provvedimento sarebbe, dunque, affetto da violazione di legge, nonché da contraddittorietà, in quanto l’art. 15 del disciplinare di gara, nel disciplinare la partecipazione in RTI, al punto 15.2.2 sussunto sotto la rubrica “IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA” non prevedrebbe, nello specifico, la causa di esclusione per la mancata abilitazione al MEPA;</p>
<p style="text-align: justify;">2) con il secondo motivo si lamenta, inoltre, che l’art. 15 del disciplinare violerebbe il principio di tassatività delle cause di esclusione <em>ex</em> art. 83, comma 8, D.Lgs. cit., giacché l’obbligo di registrazione alla piattaforma ME.PA. costituirebbe un adempimento meramente formale che non integra né supplisce i requisiti speciali tecnico professionali previsti dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016, posseduti sostanzialmente nel loro complesso dal RTI ricorrente, e in particolare dalla mandante Q.I.D. Infissi S.r.l., imponendo così un adempimento che si risolverebbe in un ostacolo alla partecipazione alla gara, senza adeguata copertura normativa e in violazione del principio della concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente ha poi domandato, in via subordinata e laddove non risultasse possibile il risarcimento in forma specifica, il riconoscimento del risarcimento danni per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, eccependo preliminarmente l’incompetenza per territorio del Tar adito, essendo stati impugnati due atti – Regolamento Consip S.p.A. e capitolato d’oneri Consip S.p.A. – aventi efficacia ultraregionale e natura di atti generali, che sarebbero stati adottati da un ente avente sede in Roma. Nel merito, ha chiesto la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la società controinteressata, del pari costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza in data 14 ottobre 2021 il Collegio ha accolto la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza pubblica in data 2 dicembre 2021, all’esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso merita accoglimento, non essendo ravvisabili ragioni che giustifichino il discostamento da quanto il Collegio ha già ritenuto in sede cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente, quanto all’eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito, occorre ribadire che la stessa risulta destituita di fondamento, in quanto l’impugnazione dell’art. 51, comma 4, del Regolamento Consip S.p.A. e dell’art. 2 del capitolato d’oneri Consip S.p.A. è stata proposta dalla parte ricorrente “<em>ove occorrer possa, se ed in quanto lesivi dell’interesse del RTI ricorrente</em>” e per il solo caso in cui le disposizioni citate vengano interpretate come impositive di una specifica causa di esclusione dalla gara (circostanza che, per quanto si dirà, deve escludersi).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, risulta fondato il secondo motivo di gravame, con il quale si lamenta la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalla competizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed infatti, il raggruppamento ricorrente è stato escluso dalla partecipazione alla gara di appalto in commento in ragione della previsione dell’art. 15 del disciplinare, disposizione che imponeva a tutti gli operatori partecipanti alla procedura in forma associata di essere abilitati al Me.PA. al momento della presentazione dell’offerta, pena l’esclusione dal procedimento (<em>cfr</em>. all. 4 della produzione di parte ricorrente): nel caso di specie, la mandante Q.I.D. Infissi S.r.l. non risultava aver dato corso a detta iscrizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre, in proposito, rilevare che la previsione del disciplinare richiamata non corrisponde alla lettera dell’art. 51, comma 4, del regolamento e dell’art. 2 del capitolato d’oneri della Consip, già citati, che non indicano che tale formalità debba essere rispettata a pena di esclusione dalla procedura di selezione: si tratta, dunque, di una disposizione che non trae fondamento da nessuna previsione del codice dei contratti pubblici, né da altre disposizioni di legge vigenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare opportuno evidenziare che la stazione appaltante non ha dedotto che alla mancata ottemperanza a tale prescrizione, di carattere formale, corrisponda anche una carenza, sul piano sostanziale, dei requisiti di partecipazione alla gara, essendo, al contrario, pacifico tra le parti il possesso in capo alla mandante della categoria specialistica OS18-B (attestata da certificato SOA); neppure è stato evidenziato che l’omissione in parola ha impedito all’Amministrazione di effettuare i controlli dovuti, ovvero di consultare la documentazione prodotta dal raggruppamento: il provvedimento di esclusione è infatti motivato solo in riferimento alla mancata abilitazione al Me.Pa. della Q.I.D. srl (solo nel corso del giudizio è stato dedotto che da tale circostanza è conseguita altresì la non corretta osservanza della procedura prevista dal sistema informatico per la presentazione dell’offerta in forma associata).</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che l’esclusione dalla gara in mancanza dell’adempimento di carattere formale in discorso, siccome previsto dall’art. 15 del disciplinare, integri una violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, posto dall’art. 83, comma 8, c.c.p.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’esaminare una fattispecie sovrapponibile a quella qui in considerazione la giurisprudenza ha, infatti, osservato: “<em>Con questo provvedimento (nota di prot. n. 20296 del 24 aprile 2017) la Provincia di Avellino ha confermato l’esclusione dell’odierna appellante, per avere fatto ricorso ad un’ausiliaria (Arca costruzioni s.r.l.) non ammessa al sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (mercato elettronico della pubblica amministrazione – Me.PA) organizzato dalla Consip s.p.a., nell’ambito del quale si colloca la presente procedura di gara.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sennonché anche con riguardo a tale ulteriore ragione di esclusione dalla gara devono essere accolte le censure della Edil Forte volte ad evidenziarne l’illegittimità.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Innanzitutto perché non prevista dalla lettera di invito. In secondo luogo perché in ogni caso, quand’anche fosse ravvisabile, nemmeno conforme ai principio di tassatività delle cause di esclusione, ribadito nel nuovo codice dei contratti pubblici all’art. 83, comma 8, e di certezza e trasparenza nelle procedure di affidamento di tali contratti, affermato a livello euro-unitario (sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 2 giugno 2016, C-27/15)</em>” (<em>cfr</em>. Cons. St., nr.5687/2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, più di recente, è stato affermato: “<em>La previsione della iscrizione del concorrente al MEPA, quale requisito necessario per comprovare il possesso di una determinata idoneità professionale, integra una clausola impositiva di un obbligo contra ius, siccome violativa del sistema di qualificazione professionale previsto dal combinato disposto del comma 1, lett. a), e del comma 3 dell’art. 83 D. Lgs. n. 50/2016, richiamato in premessa.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>8.2. Come chiarito dalla recente giurisprudenza, nell’impostazione del nuovo codice degli appalti l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale, anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>8.3. Proprio con riferimento a tale iscrizione (e non già con riferimento alla iscrizione al MEPA, come invece addotto dall’Amministrazione convenuta nel provvedimento impugnato), la giurisprudenza ha riconosciuto che la sua utilità sostanziale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico (in tal senso Cons. di Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170; Cons. di Stato, V, 25 luglio 2019, 5257) ed ha aderito ad “un’interpretazione doverosamente teleologico-funzionale, delle previsioni circa il possesso dei requisiti della partecipante, piuttosto che su di una (interpretazione) meramente formale” (in tal senso Cons. Stato, sez. V, sent. 120 del 18.01.2016, cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5257).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>9. A fronte del valore legalmente riconosciuto alla iscrizione camerale, il Mercato Elettronico – secondo la definizione che ne offre il Codice dei Contratti – si pone invece come “uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo, basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica” (v. art. 3, comma 1, lett. bbbb).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>9.1. L’art. 36, comma 6, dello stesso codice prevede, in relazione ai contratti sotto soglia, che “le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>9.2. Trattasi, come è evidente, di un sistema telematico del tutto innovativo nella realtà del nostro ordinamento giuridico, che coniuga le esigenze delle amministrazioni alle dinamiche del mercato, in un’ottica di massima trasparenza ed efficacia delle iniziative di acquisto di beni e di servizi.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>9.3. Ed invero, secondo condivisibile giurisprudenza, lo strumento del MEPA è stato concepito nel nostro ordinamento al fine di assicurare “la semplicità e la celerità delle procedure concorsuali, nonché la maggiore economicità, consentendo di ampliare la platea dei fornitori e riducendo, al contempo, i tempi e i costi della procedura concorsuale” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 19 febbraio 2016, n. 2199; T.A.R. Puglia – Lecce, 11 dicembre 2017, n. 1949).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>9.4. L’iscrizione al MEPA, quindi, non surroga, né integra, il sistema di qualificazione professionale delle imprese, ma fornisce agli operatori economici la possibilità di interagire con le stazioni appaltanti pubbliche, secondo criteri di semplificazione e di tracciabilità, su una piattaforma digitale, alla quale peraltro – come emerge dagli atti del processo – è possibile accreditarsi attraverso un procedimento di abilitazione fondato su dati autocertificati dalla stessa impresa richiedente l’abilitazione</em>” (<em>cfr</em>. Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 7 aprile 2021, nr. 530).</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene nella fattispecie esaminata nella decisione da ultimo citata, il bando risultava espressamente formulato nel senso di prevedere l’iscrizione del concorrente al MEPA quale requisito necessario per comprovare il possesso di una determinata idoneità professionale, risultano estensibili al caso qui in commento le considerazioni svolte circa la funzione alla quale nel nostro ordinamento assolve lo strumento del Me.Pa.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclusivamente, il Collegio ritiene che l’esclusione dalla gara disposta in forza del solo mancato adempimento formale dell’iscrizione alla piattaforma telematica di una delle imprese incluse nel raggruppamento (senza che neppure fosse stata preliminarmente attivata, sia detto in via incidentale, qualche forma di invito alla regolarizzazione) risulti contrastante con il principio di tassatività, il cui rispetto è imposto dall’art. 83, comma 8, c.c.p. in riferimento a tutte le “prescrizioni” previste a pena di esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Da quanto precede consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento di esclusione gravato.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al regolamento delle spese di lite, il Collegio ritiene che il carattere di novità delle questioni esaminate suggerisca di procedere alla relativa compensazione tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del 13.9.2021 di esclusione della parte ricorrente dalla gara di appalto di lavori per l’aeroporto militare di Villafranca di Verona.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Pasi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Daria Valletta, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Mariagiovanna Amorizzo, Referendario</p>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2021 n.235</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-17-2-2021-n-235/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-17-2-2021-n-235/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-17-2-2021-n-235/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2021 n.235</a></p>
<p>Pres. Pasi &#8211; Est. Amorizzo Sulla miscelazione e caratterizzazione dei rifiuti Rifiuti &#8211; Miscelazione dei rifiuti &#8211; Caratterizzazione dei rifiuti &#8211; Comprende le attività  di classificazione e codifica del rifiuto &#8211; Responsabilità  del produttore &#8211; Rientra l&#8217;identificazione del corretto destino del rifiuto. In materia di miscelazione di rifiuti, la caratterizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-17-2-2021-n-235/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2021 n.235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-17-2-2021-n-235/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 17/2/2021 n.235</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pasi &#8211; Est. Amorizzo</span></p>
<hr />
<p>Sulla miscelazione e caratterizzazione dei rifiuti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Rifiuti &#8211; Miscelazione dei rifiuti &#8211; Caratterizzazione dei rifiuti &#8211; Comprende le attività  di classificazione e codifica del rifiuto &#8211; Responsabilità  del produttore &#8211; Rientra l&#8217;identificazione del corretto destino del rifiuto.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In materia di miscelazione di rifiuti, la caratterizzazione comprende le attività  di classificazione del rifiuto (ovvero l&#8217;identificazione del rifiuto come pericoloso o non pericoloso e l&#8217;attribuzione delle caratteristiche di pericolo possedute) e quelle di codifica, consistenti nell&#8217;attribuzione del codice dell&#8217;elenco dei rifiuti previsto dalla decisione della Commissione europea 2014/955/UE. Rientra, inoltre, nella responsabilità  del produttore l&#8217;identificazione del corretto destino del rifiuto e, a tal fine, possono essere necessarie verifiche ulteriori per stabilire se le caratteristiche della miscela siano compatibili con i successivi trattamenti o impianti di destinazione (tendenza alla cessione di sostanze, ecc&#038;). Pertanto, le operazioni di caratterizzazione e quelle necessarie all&#8217;individuazione della destinazione del rifiuto, per essere correttamente espletate possono richiedere una verifica analitica del rifiuto (e quindi della miscela), laddove non ne sia nota con precisione l&#8217;origine e la composizione, il ch potrebbe a più forte ragione verificarsi quando si tratti di miscele in cui i rifiuti commisti non derivino da un processo produttivo unico e omogeneo.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br /> (Sezione Seconda)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 566 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da <br /> Vidori Servizi Ambientali S.p.A., in persona del legale rappresentante<em> pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Venezia &#8211; Mestre, via Torino 125; </div>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<div style="text-align: justify;">Regione Veneto, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell&#8217;Ente in Venezia, Cannaregio 23; </div>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></div>
<div style="text-align: justify;">Arpav &#8211; Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Arpav &#8211; Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto &#8211; Dipartimento Provinciale di Treviso, Provincia di Treviso non costituiti in giudizio; <br /> Comune di Vidor, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Primo Michielan, Andrea Michielan, Francesca Michielan, Alessandro Michielan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso Studio Legale Michielan, in Mogliano Veneto (TV), Via G. Matteotti n. 20/1;</p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2018, proposto da <br /> Cosmo Tecnologie Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Venezia &#8211; Mestre, via Torino 125; </div>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<div style="text-align: justify;">Regione Veneto, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Drago, Ezio Zanon, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell&#8217;Ente in Venezia, Cannaregio 23; </div>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></div>
<div style="text-align: justify;">Arpav &#8211; Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Arpav &#8211; Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto &#8211; Dipartimento Provinciale di Venezia, Citta&#8217; Metropolitana di Venezia, Comune di Noale non costituiti in giudizio; </p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 146 del 2019, proposto da <br /> Waste Treatment Solution S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabio Anselmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Anselmo in Ferrara, viale Cavour n. 51; </div>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<div style="text-align: justify;">Regione Veneto, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell&#8217;Ente in Venezia, Cannaregio 23; </div>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></div>
<div style="text-align: justify;">A.R.P.A.V. &#8211; Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, in Pers. Legale Rappr. non costituito in giudizio; <br /> <em>per l&#8217;annullamento</em><br /> quanto al ricorso n. 566 del 2018:<br /> Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: <br /> &#8211; della Deliberazione della Giunta Regionale n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto &#8220;Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione rifiuti&#8221; pubblicata sul BUR n. 17 del 20.02.2018, ivi compreso l'&#8221;Allegato A&#8221; alla stessa DGR n. 119 del 07.02.2018 recante &#8220;Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione rifiuti&#8221;; <br /> &#8211; per quanto occorrer possa, della nota della Regione Veneto del 11.04.2018 prot. 136043 avente ad oggetto &#8220;Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Art. 17 della DCR n. 30 del 29.04.2015 &#8211; Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione di rifiuti &#8211; Notifica DGR n. 119 del 07 febbraio 2018, comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 7 della L. 241/1990 e contestuale indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell&#8217;art. 14-bis&#8221;;<br /> &#8211; per quanto occorrer possa, della circolare regionale prot. 518498 del 27.12.2016, avente ad oggetto &#8220;Piano regionale di gestione dei rifiuti. Allegato A alla DCR n. 30 del 29.04.2015 &#8211; Appendice 2 &#8211; Classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti. Aspetti interpretativi&#8221;<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1422019 : <br /> &#8211; del Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 100 del 13.11.2018, notificato alla ricorrente in data 22.11.2018, avente ad oggetto &#8220;Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 46 del 28.07.2010 e ss.mm.ii. Ditta VIDORI Servizi Ambientali S.p.A. Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione installazione in via Tittoni 14, Vidori (TV). Modifica dell&#8217;AIA per adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018&#8221;; nonchè, per quanto occorrer possa ed in parte qua, del Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 120 del 31.12.2018 avente ad oggetto &#8220;Proroga dei termini per l&#8217;adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018&#8221;.<br /> nonchè, nuovamente, per quanto occorrer possa:<br /> &#8211; della Deliberazione della Giunta Regionale n. 119 del 7.2.2018 avente ad oggetto &#8220;Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione rifiuti&#8221; pubblicata sul BUR n. 17 del 20.02.2018, ivi compreso l'&#8221;Allegato A&#8221; alla stessa DGR n. 119 del 07.02.2018 recante &#8220;Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione rifiuti&#8221;..<br /> quanto al ricorso n. 1265 del 2018:<br /> per l&#8217;annullamento<br /> &#8211; del Decreto del Direttore ad interim di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 50 del 20.07.2018, notificato in data 24.7.2018, avente ad oggetto &#8220;Ditta COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l. Installazione di Via Mestrina, 46X, Noale (VE). Integrazione dell&#8217;Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 45 del 15.12.2016 e ss.mm.ii. per l&#8217;introduzione di operazioni di miscelazione, anche in deroga al comma 1 dell&#8217;art. 187 del d.lgs. n. 152/2006&#8221; [doc. 1] <br /> -per quanto occorrer possa, per l&#8217;annullamento in parte qua (per quanto di interesse per la ricorrente) ovvero, in subordine, in toto:<br /> &#8211; della nota della Regione Veneto prot. 136254 del 11.4.2018 avente ad oggetto &#8220;Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Art. 17 della DCR n. 30 del 29.04.2015. Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione di rifiuti. Notifica DGR n. 119 del 07 febbraio 2018, comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 7 della L. 241/1990 e contestuale indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell&#8217;art. 14-bis&#8221; [doc. 2];<br /> &#8211; della Deliberazione della Giunta Regionale n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto &#8220;Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione rifiuti&#8221; pubblicata sul BUR n. 17 del 20.02.2018, ivi compreso l'&#8221;Allegato A&#8221; alla stessa DGR n. 119 del 07.02.2018 recante &#8220;Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione rifiuti&#8221; [doc. 3]; <br /> &#8211; della circolare regionale prot. 518498 del 27.12.2016, avente ad oggetto &#8220;Piano regionale di gestione dei rifiuti. Allegato A alla DCR n. 30 del 29.04.2015 &#8211; Appendice 2 &#8211; Classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti. Aspetti interpretativi&#8221; [doc. 4];<br /> &#8211; di ogni altro atto connesso, o presupposto, anche non conosciuto dalla ricorrente..<br /> quanto al ricorso n. 146 del 2019:<br /> &#8211; del decreto Regione Veneto &#8211; Giunta Regionale &#8211; Direttore Di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 101 del 13/11/2018, avente ad oggetto &#8220;Modifica dell&#8217;Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 59 del 30.01.2010 e ss.mm.ii. &#8211; Adeguamento delle operazioni di miscelazione di rifiuti agli indirizzi tecnici di cui alla DGRV n. 119/2018. Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. con sede legale Amendola 12 &#8211; Poggio Renatico (FE). Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell&#8217;Artigianato n. 15 &#8211; 35026 Conselve (PD)&#8221;, notificato a mezzo PEC con nota di trasmissione prot. n. 474731 class. C.101 del 22/11/2018;<br /> &#8211; della Deliberazione di Giunta Regionale n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto &#8220;Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione rifiuti&#8221; pubblicata sul BUR n. 17 del 20.02.2018, ivi compreso l&#8217;Allegato A alla medesima DGR n. 119 del 07.02.2018 recante &#8220;INDIRIZZI TECNICI IN MATERIA DI MISCELAZIONE E GESTIONE RIFIUTI&#8221;;.</p>
<p> Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vidor e della Regione del Veneto;<br /> isti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2020 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">Con il ricorso n. 566/2018 la società  Vidori Servizi Ambientali s.p.a. ha impugnato la D.G.R.V. n. 119 del 7 febbraio 2018, con la quale, in attuazione dell&#8217;articolo 17 della D.C.R.V. n. 30 del 29 aprile 2015 (Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali), la Giunta regionale ha adottato gli <em>&#8220;Indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione di rifiuti&#8221;</em>, dando avvio, con la notifica della delibera alle imprese autorizzate allo svolgimento della suddetta attività , al riesame, ai sensi dell&#8217;articolo 29-<em>octies</em>, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 152/06, delle autorizzazioni ambientali, limitatamente alle operazioni di miscelazione in deroga.<br /> Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la medesima ricorrente ha impugnato anche il Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 100 del 13.11.2018, notificato in data 22.11.2018, con il quale, concludendo il procedimento,  stata modificata l&#8217;AIA in conformità  con gli indirizzi tecnici approvati, nonchè il Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 120 del 31.12.2018, con cui sono stati prorogati i termini per l&#8217;adeguamento alle nuove condizioni.<br /> Con il ricorso n. 1265/2018 la società  COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. ha impugnato il D.D.R. n. 50 del 20 luglio 2018 di integrazione dell&#8217;Autorizzazione Integrata Ambientale per l&#8217;introduzione di operazioni di miscelazione anche in deroga ai sensi del comma 1 dell&#8217;art. 187 D.Lgs. 152/06, la nota della Regione Veneto prot. 136254 del 11.4.2018 di comunicazione di avvio del procedimento di integrazione dell&#8217;AIA, la D.G.R. n. 119 del 7 febbraio 2018 avente ad oggetto <em>&#8220;indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione rifiuti&#8221;</em>, la Circolare regionale prot. 518498 del 27.12.2016 avente ad oggetto <em>&#8220;Piano regionale di gestione dei rifiuti. Allegato A alla D.C.R. n. 30 del 29.04.2015 &#8211; Appendice 2 &#8211; Classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti &#8211; Aspetti interpretativi.&#8221;.</em><br /> Con il ricorso n. 146/2019 WASTE TREATMENT SOLUTION s.r.l. ha impugnato il D.D.R. n. 101 del 13/11/2018 di modifica dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale per l&#8217;adeguamento alle operazioni di miscelazione di rifiuti agli indirizzi tecnici di cui alla D.G.R. n. 119/2018, limitatamente ai punti f) e g) e la D.G.R. n. 119/2018 del 7 febbraio 2018 avente ad oggetto <em>&#8220;indirizzi tecnici sulle attività  di miscelazione e gestione rifiuti&#8221;</em>, limitatamente ai paragrafi 4.3 punto 6) e 4.3 punto 7). Ha anche proposto domanda di condanna della Regione al risarcimento del danno subito per effetto delle determinazioni illegittimamente assunte.<br /> Le società  ricorrenti svolgono attività  di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e sono autorizzate allo svolgimento di attività  di miscelazione anche in deroga, ricevendo anche piccole quantità  di rifiuti di varie tipologie per avviarle allo smaltimento presso impianti nazionali ed esteri.<br /> Lamentano che, con la delibera ed i decreti impugnati, la Regione Veneto avrebbe disciplinato l&#8217;attività  di miscelazione in deroga, introducendo prescrizioni particolarmente gravose &#8211; non previste dalla legge o dalle BAT e non necessarie a garantire una gestione ambientalmente corretta dei rifiuti &#8211; che rischiano di compromettere la capacità  operativa delle imprese.<br /> La società  Cosmo contesta, altresì, la decisione della Regione di assoggettare ad autorizzazione espressa anche le miscelazioni non in deroga.<br /> Chiedono, pertanto, l&#8217;annullamento dei suddetti atti.<br /> La Regione Veneto si  costituita in tutti i giudizi chiedendo la reiezione dei ricorsi proposti. Nel giudizio n. 566/2018 si  costituito anche il Comune di Vidor, mentre nel ricorso n. 1265/2018 si  costituito il Comune di Noale.<br /> La domanda di sospensione cautelare presentata in seno ai ricorsi  stata accolta.<br /> Con memoria difensiva del 13 gennaio 2020 la ricorrente COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. ha rinunciato alla domanda subordinata di annullamento totale del decreto n. 50/2018 formulata nel ricorso n. 1265/2018.<br /> Con atto depositato il 19 settembre 2020, ha dichiarato di rinunciare ai motivi di ricorso (contenuti alle pagine da 32 a 39) concernenti le prescrizioni in materia di miscelazione non in deroga del decreto n. 50/2018.<br /> All&#8217;udienza del 22.10.2020 le cause sono state trattenute in decisione.</div>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno riunire i ricorsi sopra indicati, sussistendo i presupposti di cui all&#8217;articolo 70 cod. proc. amm. Tra le cause sussiste, infatti, un&#8217;evidente connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva.<br /> 2. Ancora preliminarmente, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. ai motivi concernenti la miscelazione non in deroga, formulati nel ricorso n. 1283/2017, oggetto di rinuncia, e riportati alle pagine da 32 a 39 del ricorso n. 1265/2018, nonchè alle conseguenti domande di riunione dei ricorsi n. 283/17 e 1265/2018, di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea ed alla domanda subordinata di annullamento integrale del decreto n. 50/2018.<br /> 3. Giova premettere che con i ricorsi oggetto di disamina e con il ricorso per motivi aggiunti sono formulate identiche censure con cui si contesta la invalidità  radicale della D.G.R. 119/2018 e dei singoli provvedimenti applicativi e censure con cui si contesta la legittimità  di singole prescrizioni della D.G.R. 119/2018, riprodotte nei provvedimenti integrativi o modificativi delle AIA, a loro volta,<em> in parte qua,</em>impugnati. Ragioni di sinteticità  impongono di esaminare congiuntamente le censure di identico contenuto, indipendentemente dal mezzo di gravame che le contiene.<br /> 4. Per ragioni di ordine logico, il Collegio ritiene di principiare dai motivi n. II.4 del ricorso proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e n. II.5 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. (tutti contenenti le medesime censure di &#8220;<em>Violazione dell&#8217;art. 29 octies, c. 4 D.lgs. n. 152/06. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e di istruttoria. Difetto di motivazione&#8221;</em>) e dai motivi n. II.5 del ricorso proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e n. II.6 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. (tutti contenenti le medesime censure di <em>&#8220;Violazione di legge. Violazione del D.Lgs. n. 152/06. Violazione artt. 29 bis e ss. D.Lgs. n. 152/06. Violazione artt. 195 e 196 D.Lgs. n. 152/06. Violazione dell&#8217;art. 17 del Piano regionale di gestione dei rifiuti &#8211; DCR n. 30/2015. Violazione art. 117 Cost. Incompetenza. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Carenza di motivazione&#8221;</em>) Non avendo, infatti, il ricorrente graduato l&#8217;ordine di esame dei motivi in relazione al proprio interesse, in assenza di legittime ragioni di assorbimento, occorre esaminare con priorità  quelli volti a censurare vizi più radicali dei provvedimenti impugnati, secondo quanto sancito dall&#8217;Adunanza Plenaria nella sentenza n. 5 del 27 aprile 2015 <em>(&#8220;il giudice adito deve procedere, nell&#8217;ordine logico, preliminarmente all&#8217;esame di quelle domande o di quei motivi che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità  del provvedimento (o dei provvedimenti) impugnato(i), per passare poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure, all&#8217;esame degli altri motivi che, pur idonei a determinare l&#8217;annullamento dell&#8217;atto gravato, evidenzino profili meno radicali d&#8217;illegittimità .&#8221;</em>).<br /> 5. Con il motivo II.4 del ricorso proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e n. II.5 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. (<em>&#8220;Violazione dell&#8217;art. 29 octies, c. 4 D.lgs. n. 152/06. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e di istruttoria. Difetto di motivazione&#8221;</em>), la ricorrente censura i provvedimenti impugnati ritenendo insussistenti i presupposti previsti dall&#8217;articolo 29-<em>octies</em>, c. 4, D.Lgs. 152/06, per il riesame dell&#8217;AIA. Analoghe censure sono svolte dalla WASTE TREATMENT SOLUTIONS s.r.l. al quarto motivo del ricorso n. 149/2019 (<em>&#8220;violazione di legge: art. 29 bis e 29 octies, 195 D.Lgs. 152/06 &#8211; procedimento di revisione AIA. Imposizione di vincoli non prescritti ex lege. Eccesso di potere per incompetenza &#8211; carenza di motivazione&#8221;</em>).<br /> 5.1 Il motivo non  fondato.<br /> Il procedimento di riesame  stato avviato ai sensi dell&#8217;articolo 29-<em>octies</em>, D.Lgs. 152/06 al fine di adeguare l&#8217;autorizzazione ambientale agli indirizzi tecnici dettati con la D.G.R. 119/2018. La delibera ha dato attuazione all&#8217;articolo 17 del Piano Regionale dei Rifiuti che così dispone:<em> &#8220;La Giunta regionale, nel rispetto dell&#8217;articolo 187 del D.Lgs. 152/2006, emana nuovi indirizzi in materia di miscelazione tenuto conto dell&#8217;evoluzione normativa e degli adeguamenti tecnologici e gestionali relativi alle migliori tecniche riconosciute&#8221;.</em><br /> Vero  che tale fattispecie non rientra tra quelle puntualmente disciplinate al comma 4 dell&#8217;art. 29-<em>octies </em>D.Lgs. 152/06. Tuttavia il Collegio ritiene che i presupposti del riesame dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale ai sensi della suddetta disposizione non possano essere oggetto di interpretazione restrittiva, dovendo l&#8217;ermeneusi condursi tenendo conto del principio di correzione in via prioritaria alla fonte (principio di prevenzione) di cui la disposizione richiamata costituisce espressione. Ove, pertanto, si renda necessario rivedere le prescrizioni che non si sono rivelate sufficienti a garantire una corretta gestione dell&#8217;impianto o delle attività  che vi si svolgono, la modifica dell&#8217;AIA deve poter essere imposta.<br /> D&#8217;altronde, l&#8217;art. 29-<em>octies, </em>ai primi due commi presenta una formulazione aperta (&#8220;<em>L&#8217;autorità  competente riesamina periodicamente l&#8217;autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni&#8221;</em>, tenendo conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all&#8217;installazione, nonchè &#8220;<em>di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l&#8217;esercizio dell&#8217;installazione&#8221;</em>), mentre ai commi 3 e 4 sono individuate le ipotesi in cui il riesame  previsto come obbligatorio (<em>&#8220;4. Il riesame  inoltre disposto, sull&#8217;intera installazione o su parti di essa, dall&#8217;autorità  competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando&#8221;</em>). Ciò in coerenza, peraltro, con l&#8217;articolo 21, paragrafo 5 della direttiva 2010/75/UE (al quale l&#8217;articolo 29-<em>octies</em> D.Lgs. 152/06 ha dato attuazione), che contiene un elenco non tassativo di ipotesi nelle quali l&#8217;autorità  competente  tenuta a riesaminare le condizioni di autorizzazione (&#8220;5.<em> Le condizioni di autorizzazione sono riesaminate e, ove necessario, aggiornate almeno nei seguenti casi:</em>&#038;&#8221;).<br /> Nella specie, la Regione ha ritenuto di dover riesaminare le AIA, previamente individuando dei criteri generali nella D.G.R. 119/2018 per l&#8217;autorizzazione delle attività  di miscelazione, tenuto conto delle problematiche emerse in punto di tracciabilità  dei rifiuti (ed, in particolare, di quelli pericolosi) e di corretta gestione degli stessi nel corso delle attività  di controllo, in occasione di interlocuzioni con le autorità  estere destinatarie delle miscele prodotte in Veneto e dalle risultanze dell&#8217;inchiesta svolta dalla Commissione parlamentare sulle attività  illecite connesse al ciclo dei rifiuti nel Veneto.<br /> Si tratta di problematiche in fatto non smentite dalle ricorrenti e che appaiono sufficienti a giustificare il ricorso al riesame delle autorizzazioni.<br /> 5. Con il motivo II.5 del ricorso proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e n. II.6 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. (&#8220;<em>Violazione di legge. Violazione degli artt. 29 bis e ss., 195 e 196 del D.Lgs. 152/2006. Violazione dell&#8217;art. 17 della DCR n. 30/2015. Violazione dell&#8217;art. 117 Cost. Incompetenza. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Carenza di motivazione.&#8221;</em>) le ricorrenti contestano la sussistenza del potere della Regione di adottare disposizioni tecniche aventi portata generale, quali quelle contenute nella DGRV, poi inserite nel D.D.G. modificativo dell&#8217;AIA, ritenendo che esse siano di competenza esclusiva dello Stato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 29-bis e 195, c. 2, lett. a) e u) D.lgs. 152/06.<br /> Sussisterebbe anche una violazione dell&#8217;articolo 17 del Piano Regionale Rifiuti approvato con DCR 30/2015, atteso che esso autorizza la Giunta ad emanare nuovi indirizzi tecnici &#8220;<em>tenuto conto dell&#8217;evoluzione normativa e degli adeguamenti tecnologici e gestionali relativi alle migliori tecniche riconosciute&#8221;</em>, mentre nella specie, ad avviso della ricorrente, sarebbero stati introdotti criteri tecnici del tutto estranei al quadro tecnico, normativi e pianificatorio di riferimento (BAT, BREF, art. 187 D.lgs. 152/06, art. 17 DCR 30/2015).<br /> Analoghe censure sono svolte dalla WASTE TREATMENT SOLUTIONS s.r.l. al quarto motivo del ricorso n. 149/2019 (<em>&#8220;violazione di legge: art. 29 bis e 29 octies, 195 D.Lgs. 152/06 &#8211; procedimento di revisione AIA. Imposizione di vincoli non prescritti ex lege. Eccesso di potere per incompetenza &#8211; carenza di motivazione&#8221;</em>).<br /> 5.1 Le censure non sono fondate.<br /> La tesi secondo cui la Regione, nel definire gli indirizzi tecnici in materia di miscelazione avrebbe invaso le competenze spettanti allo Stato ai sensi dell&#8217;articolo 195, comma 2, lett. a) D.Lgs. 152/06 non può essere condivisa.<br /> La suddetta disposizione afferma che appartiene alla competenza dello Stato <em>&#8220;l&#8217;indicazione dei criteri e delle modalità  di adozione, secondo principi di unitarietà , compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti&#8221;</em>. Nella delibera in esame, tuttavia, non sono individuati criteri e modalità  di adozione di norme tecniche, ma <em>&#8220;indirizzi operativi e gestionali&#8221; </em>delle attività  di miscelazione, con lo scopo di orientare gli operatori, nonchè gli organi competenti e le autorità  delegate al rilascio delle autorizzazioni delle attività  di trattamento dei rifiuti, rispettivamente al corretto svolgimento delle operazioni di miscelazione ed alla individuazione delle condizioni di autorizzabilità  delle stesse, ai sensi di quanto previsto dall&#8217;articolo 187, comma 2, D.Lgs. 152/06.<br /> La delibera, pertanto,  riconducibile al potere di coordinamento amministrativo delle funzioni autorizzatorie spettanti alle Regioni in materia di trattamento dei rifiuti, ai sensi dell&#8217;articolo 196, comma 1, lett. e) e dell&#8217;articolo 187, comma 2, D.Lgs. 152/06.<br /> Tale ultima disposizione, infatti, prevede che la miscelazione tra rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosità  e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi &#8211; in linea di principio vietata &#8211; possa essere autorizzata nell&#8217;ambito delle autorizzazioni previste dagli articoli 208, 209 e 2011 e sulla base dei criteri dettati dal medesimo comma, tra i quali  richiamata la conformità  dell&#8217;operazione alle migliori tecniche disponibili, alle quali la Regione, nel provvedimento in esame dichiara espressamente di ispirarsi (<em>&#8220;2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità , tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, a condizione che:</em><br /> <em>a) siano rispettate le condizioni di cui all&#8217;articolo 177, comma 4, e l&#8217;impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull&#8217;ambiente non risulti accresciuto; </em><br /> <em>b) l&#8217;operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un&#8217;impresa che ha ottenuto un&#8217;autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; </em><br /> <em>c) l&#8217;operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all&#8217;articolo 183, comma 1, lettera nn)&#8221;</em>).<br /> La delibera impugnata contiene prescrizioni di natura gestionale ed operativa destinate ad essere riprodotte e rimodulate nei singoli provvedimenti autorizzativi che, anche in assenza di un atto generale di indirizzo, ben potrebbero essere contenute nei singoli provvedimenti autorizzatori.<br /> Conferma della riconducibilità  alla suddetta funzione dell&#8217;atto di indirizzo impugnato si trae anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 12 aprile 2017 che, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo il comma 3-<em>bis</em> dell&#8217;art. 187, nella parte in cui esonerava dall&#8217;obbligo di dotarsi di specifica autorizzazione le imprese che intendessero svolgere attività  di miscelazione non in deroga, ha espressamente ricondotto la funzione autorizzatoria delle attività  di miscelazione dei rifiuti all&#8217;ambito delle competenze legislative e amministrative delle regioni, in virtà¹ del suo collegamento alla materia tutela della salute (<em>&#8220;Nel caso di specie la violazione dell&#8217;art. 23 della citata direttiva si traduce in una lesione indiretta delle competenze costituzionali regionali. Il collegamento fra la disciplina ambientale, e in particolare quella dei rifiuti, e la tutela della salute  pacifico, risultando dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 58 del 2015, n. 244 del 2012, n. 373 del 2010, n. 249, n. 225 e n. 61 del 2009, n. 62 del 2008), dalla direttiva 2008/98/CE (si vedano il preambolo e, in particolare, gli artt. 1, 12, 13 e 17) e dal codice dell&#8217;ambiente (si vedano, in particolare, gli artt. 177, 179, 182-bis, 191 e 208, comma 1). Tale collegamento  stato affermato anche con specifico riferimento alla miscelazione dei rifiuti, come risulta dal punto 43 del preambolo e dall&#8217;art. 18, paragrafo 2, lettera b), della direttiva n. 2008/98/CE, nonchè dall&#8217;art. 187, comma 2, del codice dell&#8217;ambiente&#8221;</em>).<br /> Così argomentando, la Corte ha, altresì, affermato che la disposizione statale censurata era idonea a ledere le prerogative regionali nella materia <em>de qua</em>, poichè produceva l&#8217;effetto di rendere in parte inapplicabile un provvedimento analogo a quello oggetto del presente giudizio adottato dalla Regione Lombardia (Linee Guida in materia di operazioni di miscelazione, approvate con decreto della Giunta regionale 6 giugno 2012, n. 3596 e con il decreto del Dirigente della Struttura autorizzazioni e innovazione in materia di rifiuti 4 marzo 2014, n. 1795).<br /> La disciplina recata dalla DGR 119/18, pertanto, deve ritenersi legittimamente adottata dalla Regione Veneto, essendo riconducibile al potere di coordinamento dell&#8217;esercizio dei poteri autorizzatori spettanti alla Regione (e, su delega, alle province) previsti dall&#8217;art. 196, comma 1, lett. e) (<em>&#8220;autorizzazione all&#8217;esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi&#8221;</em>), dall&#8217;articolo 187, comma 2 e dell&#8217;art. 208, comma 11, D.Lgs. 152/06.<br /> Non appare sufficiente a contraddire le predette conclusioni, il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2790/2017 che ha annullato le Linee Guida tecniche della Regione Lombardia per la progettazione e la gestione sostenibile delle discariche, non essendo la suddetta fattispecie assimilabile a quella in esame. La pronuncia, infatti, si fonda, da un lato, sull&#8217;assenza di un titolo competenziale della regione nella materia della progettazione delle discariche, dall&#8217;altro sulla sovrapposizione delle disposizioni regionali a quelle di fonte statale che già  disciplinavano la materia, fissando <em>&#8220;livelli di tutela uniforme&#8221;</em> non derogabili dalle Regioni.<br /> Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle suddette condizioni, atteso che la competenza regionale  riconducibile, come si  detto, agli articoli 196, comma 1, lett. e) (<em>&#8220;autorizzazione all&#8217;esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi&#8221;</em>), 187, comma 2 e 208, comma 11, D.Lgs. 152/06 e che non risulta siano stati adottati dallo Stato specifiche disposizioni tecniche in materia.<br /> La Corte costituzionale si  più volte pronunciata sui rapporti tra la competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale e le concorrenti competenze regionali in materie che pur restano coinvolte dalla gestione dei rifiuti, quali la salute e le condizioni di lavoro, affermando che: <em>&#8220;la disciplina dei rifiuti si colloca, per giurisprudenza di questa Corte, nell&#8217;Ã mbito della tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull&#8217;intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (ex multis, sentenze n. 62 del 2008).</em><br /> <em>Pertanto, anche nel settore dei rifiuti, accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell&#8217;ambiente, possono venire in rilievo interessi sottostanti ad altre materie, per cui la «competenza statale non esclude la concomitante possibilità  per le Regioni di intervenire [&#8230;]», ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato (sentenza n. 62 del 2005, altresì, sentenze n. 247 del 2006, n. 380 e n. 12 del 2007).&#8221;.</em>Nei rapporti tra competenza statale in materia ambientale e competenza in materia di salute, quindi la disciplina ambientale, che scaturisce dall&#8217;esercizio di tale competenza esclusiva dello Stato, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato.<br /> In assenza di norme tecniche statali, che individuino i livelli di tutela ambientale uniforme della materia della miscelazione, non possono, invece, ritenersi sussistenti vincoli derivanti dalla legislazione statale per l&#8217;esercizio delle funzioni regionali, salvo quelli desumibili dall&#8217;articolo 187, comma 2, D. Lgs. 152/06, che la Regione legittimamente ha il potere di declinare anche nell&#8217;esercizio dei poteri di coordinamento amministrativo dell&#8217;esercizio della funzione autorizzatoria che le  riconosciuta.<br /> E&#8217;, pertanto, in relazione ai suddetti limiti che dovà  essere valutata, nel merito, la legittimità  dell&#8217;esercizio della suddetta funzione.<br /> 6. Passando alle censure che attengono alle singole prescrizioni, appare opportuna una premessa di carattere generale.<br /> Il potere esercitato dall&#8217;amministrazione nella materia <em>de qua </em>rinviene il proprio fondamento normativo negli articoli 187 e 208 D.Lgs. 152/06 ed , pertanto, ai criteri indicati in tali disposizioni che  necessario far riferimento per valutare la legittimità  dei provvedimenti oggetto di impugnazione.<br /> L&#8217;articolo 187, D.lgs. 152/06, in linea di principio, vieta la miscelazione di rifiuti <em>&#8220;aventi differenti caratteristiche di pericolosità  ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi&#8221;</em>.<br /> La miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità , tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata, in deroga, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, a condizione che<em>:</em><br /> <em>&#8220;a) siano rispettate le condizioni di cui all&#8217;articolo 177, comma 4, e l&#8217;impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull&#8217;ambiente non risulti accresciuto; </em><br /> <em>b) l&#8217;operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un&#8217;impresa che ha ottenuto un&#8217;autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; </em><br /> <em>c) l&#8217;operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all&#8217;articolo 183, comma 1, lettera nn).&#8221;</em>.<br /> Nel definire le disposizioni tecniche in forza delle quali può essere autorizzata la miscelazione in deroga, pertanto, occorre che siano rispettati i suddetti criteri.<br /> Si tratta, com&#8217; evidente, di un&#8217;attività  tecnico-discrezionale, connotata da ampi margini di discrezionalità , essendo le soluzioni potenzialmente rispondenti ai criteri sopra richiamati variamente declinabili.<br /> Le scelte operate dall&#8217;amministrazione, pertanto, possono essere oggetto di scrutinio secondo i consolidati principi in materia di sindacato della discrezionalità  tecnica, alla stregua dei quali le suddette scelte possono essere censurate solo per palese irragionevolezza ed illogicità  manifesta, ovvero per errore o travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria.<br /> Soccorrono, peraltro, quanto al giudizio di adeguatezza sotto il profilo tecnico e finalistico delle soluzioni scelte dall&#8217;Amministrazione, i criteri enunciati nel par. 2.1 delle &#8220;<em>Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment&#8221;</em>, dedicato alla miscelazione (<em>&#8220;blending and mixing&#8221;</em>) richiamato nella DGR 119/18, alle quali, peraltro, per espresso richiamo normativo, le autorizzazioni alla miscelazione in deroga devono conformarsi.<br /> A tal proposito, va sottolineato che dal documento, che definisce le finalità  e le tecniche in base alle quali la miscelazione può essere consentita, possono trarsi i seguenti principi:<br /> &#8211; La miscelazione costituisce una deroga al principio secondo cui i rifiuti non omogenei devono essere tenuti separati, poichè rende più complesse le operazioni di tracciamento e il corretto trattamento dei rifiuti (<em>&#8220;Wastes, once produced, are in principle kept separate from other wastes.</em><em>The reason for this is that the treatment of homogeneous streams is generally easier than that of composite streams&#8221;</em>).<br /> &#8211; La miscelazione deve essere funzionale alle esigenze del successivo trattamento cui  destinato il rifiuto e non deve essere un metodo volto a facilitare l&#8217;accettazione dei rifiuti. Il documento BREFWT 2018 afferma, infatti, i rifiuti possono essere miscelati, qualora tale operazione sia idonea a garantire una fornitura omogenea e stabile (&#8220;<em>Under certain conditions, however, different waste streams can be processed just as well, or sometimes even better, if they are composite&#8221;&#8230;</em><em>&#8220;Due to the heterogeneous nature of waste, blending and mixing are required in most waste treatment operations in order to guarantee a homogeneous and stable feedstock of the wastes that will be finally processed&#8221;</em>).<br /> &#8211; Occorre, tuttavia, che tale operazione possa essere effettuata senza aumento dei rischi per la salute, che avvenga senza che ne resti pregiudicato il tracciamento dei rifiuti pericolosi, che non conduca a ad un trattamento della miscela deteriore rispetto a quello migliore disponibile per i singoli rifiuti che hanno dato origine alla miscela, o a operazioni ambientalmente non corrette (<em>&#8220;The mixing of wastes does not lead to a lower level of waste processing than the best possible level of waste management or to the application of non-environmentally sound waste management&#8221;</em>.).<br /> Alla stregua dei suddetti principi, si procede ad esaminare le censure.<br /> 7. Con il motivo II.1 del ricorso introduttivo ed il motivo II.1.8 del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e con il motivo n. II.1 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. (<em>&#8220;Violazione dell&#8217;art. 187 D.Lgs. n. 152/2006. Violazione dell&#8217;art. 184 c. 5 ter D.Lgs. n. 152/2006. Violazione dell&#8217;Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione del DM 27.09.2010. Violazione degli artt. 237bis &#8211; 237sexies, septies e octies D.Lgs 152/06. Violazione del DM 03.06.2014 n. 120. Violazione dell&#8217;art. 188 D.Lgs 152/06. Violazione dell&#8217;art. 17 del Piano Regione di Gestione dei Rifiuti approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015. Violazione delle BAT in materia di incenerimento di rifiuti di cui al Decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.01.2007. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità  manifesta. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell&#8217;art. 3 e 41 della Costituzione.&#8221;</em>) sono impugnati i paragrafi 4.1. punto 7 e 4.1 punto 8 della DGR e le prescrizioni che le riproducono nei provvedimenti autorizzativi.<br /> Il paragrafo 4.1 punto 7 prevede che <em>&#8220;prima dell&#8217;avvio all&#8217;impianto di destino, ogni singolo lotto di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzato; la caratterizzazione  a carico del gestore dell&#8217;impianto che ha eseguito la miscelazione, configurandosi come nuovo produttore, tenuto conto che le miscele non sono rifiuti regolarmente generati (non essendo l&#8217;attività  di miscelazione un ciclo produttivo costante), salvo che nell&#8217;ambito istruttorio non siano rappresentati gli elementi tecnici che consentano valutazioni diverse&#8221;</em>.<br /> Il par. 4.3. punto 11 della DGR impone la gestione delle miscele per lotti (<em>&#8220;la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell&#8217;art. 183 c. 1 lett. f)  qualificato come &#8220;produttore dei rifiuti&#8221; e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione&#8221;</em>). Affermano le ricorrenti che la delibera sembra prevedere l&#8217;obbligo di caratterizzazione dei singoli lotti di rifiuti miscelati in uscita mediante analisi chimiche. Tale previsione non troverebbe fondamento nella legge, costituirebbe un inutile aggravio, impedendo una gestione sostenibile degli impianti che operano soprattutto per piccole partite di rifiuto.<br /> 7.1 Il motivo non  fondato.<br /> L&#8217;obbligo del produttore della miscela di procedere alla caratterizzazione del prodotto finale della propria attività  deriva dal combinato disposto degli articoli 183, comma 1, lett. f) e dall&#8217;allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 (nella formulazione in vigore all&#8217;epoca dell&#8217;adozione dei provvedimenti impugnati). La prima disposizione include il soggetto che effettui operazioni di miscelazione nella definizione di produttore di rifiuti (art. 183, comma 1, lett. f): <em>&#8220;f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività  produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)&#8221;</em>). La seconda attribuisce al produttore di rifiuti la responsabilità  della caratterizzazione (<em>&#8220;1. La classificazione dei rifiuti  effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonchè nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell&#8217;8 giugno 2017&#8221;</em>). L&#8217;obbligo del produttore di provvedere alla caratterizzazione  attualmente previsto all&#8217;articolo 184, comma 5, D.Lgs. 152/06.<br /> La Regione, nelle proprie difese, ha chiarito che la caratterizzazione comprende le attività  di classificazione del rifiuto (ovvero l&#8217;identificazione del rifiuto come pericoloso o non pericoloso e l&#8217;attribuzione delle caratteristiche di pericolo possedute) e quelle di codifica, consistenti nell&#8217;attribuzione del codice dell&#8217;elenco dei rifiuti previsto dalla decisione della Commissione europea 2014/955/UE.<br /> Rientra, inoltre, nella responsabilità  del produttore l&#8217;identificazione del corretto destino del rifiuto e, a tal fine, possono essere necessarie verifiche ulteriori per stabilire se le caratteristiche della miscela siano compatibili con i successivi trattamenti o impianti di destinazione (tendenza alla cessione di sostanze, ecc&#038;).<br /> Pertanto, le operazioni di caratterizzazione e quelle necessarie all&#8217;individuazione della destinazione del rifiuto, per essere correttamente espletate possono richiedere una verifica analitica del rifiuto (e quindi della miscela), laddove non ne sia nota con precisione l&#8217;origine e la composizione, il ch potrebbe a più forte ragione verificarsi quando si tratti di miscele in cui i rifiuti commisti non derivino da un processo produttivo unico ed omogeneo.<br /> Quanto chiarito dalla Regione trova conferma al par. 3.2.1 e all&#8217;allegato 4) degli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01), ove si prevede che analisi specifiche siano eseguite in tutti i casi in cui, sia ai fini della individuazione del ciclo produttivo di provenienza del rifiuto (ai fini dell&#8217;attribuzione del codice CER), sia ai fini dell&#8217;individuazione delle caratteristiche di pericolo, sia della presenza di specifici contaminanti in determinate concentrazioni, non sia possibile individuare le suddette informazioni dalla documentazione a corredo del rifiuto. Il paragrafo 4.2 dell&#8217;allegato 4 infatti afferma: <em>&#8220;In taluni casi le informazioni derivate ad esempio da una scheda di dati di sicurezza di un prodotto che diventa un rifiuto, da etichette conformi al sistema globale armonizzato, dalla conoscenza del processo di &#8220;generazione del rifiuto&#8221; e da altre banche dati non sono sufficienti per consentire una valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti in questione. Dato che disporre di conoscenze sufficienti sulla composizione dei rifiuti  un presupposto per poter utilizzare l&#8217;approccio di calcolo descritto nel capitolo 3.2.2. (fase 4) può essere necessaria un&#8217;analisi chimica dei rifiuti in questione&#8221;</em>.<br /> Conferma, inoltre, della possibilità  che analisi chimiche possano essere necessarie per individuare le caratteristiche della miscela in funzione della sua idoneità  alla corretta gestione nei successivi trattamenti (ad esempio, per il recupero), si rinviene anche nella disciplina dei criteri di ammissibilità  dei rifiuti in discarica (D.M. 27/9/2010), ove la caratterizzazione analitica per lotti  prescritta nei casi in cui le informazioni sui rifiuti che l&#8217;hanno generata non consentano di avere precisa cognizione delle sostanze che la compongono e dei relativi rapporti quantitativi. Le miscele, infatti, alla stregua della suddetta disciplina (cfr. all. 1 D.M. 27/9/2010), sono considerate <em>&#8220;rifiuti non generati regolarmente&#8221;</em>.<br /> Alla luce di quanto sopra, non può affermarsi che la previsione di un obbligo di effettuare le analisi chimiche della miscela a carico del produttore sia in contrasto con la normativa vigente o gli orientamenti tecnici, nè che sia irragionevole laddove non sia possibile in altro modo individuare con certezza la composizione effettiva e le caratteristiche della miscela, in ragione della variabilità  nella sua composizione dovuta all&#8217;eterogeneità  dei processi da cui i rifiuti miscelati originano o dei rifiuti stessi.<br /> I ricorrenti, infatti, non negano che quando la miscela provenga da processi produttivi non omogenei o costanti, o sia formata da rifiuti eterogenei, le singole partite di miscela che fuoriescono dall&#8217;impianto possano avere composizioni fortemente eterogenee e che ciò possa non consentire in ogni caso di individuare compiutamente le caratteristiche dei rifiuti che le compongono. Infatti, essi si limitano a citare alcuni esempi nei quali le analisi chimiche della miscela non sarebbero necessarie per la compiuta caratterizzazione &#8211; ossia quando i rifiuti che le compongono sono codificati con voci di pericolo assoluto o di non pericolo assoluto (ovvero quando a tal fine sia irrilevante la concentrazione delle sostanze che ne determinano la pericolosità ) &#8211; ovvero per l&#8217;individuazione dell&#8217;appropriato successivo trattamento (ad esempio, i rifiuti destinati all&#8217;incenerimento) e che, in tali casi,  sufficiente a garantire la correttezza del successivo trattamento, l&#8217;obbligo di accompagnare le miscele con tutte le caratteristiche di pericolo che possedevano in origine i rifiuti miscelati e di tutti i codici CER, nonchè di garantire la compatibilità  con il destino successivo dei rifiuti in origine miscelati.<br /> Si tratta, tuttavia, di ipotesi valutabili, caso per caso, così come le stesse prescrizioni impugnate prevedono.<br /> Esse, infatti, non impongono di effettuare la caratterizzazione della miscela in ogni caso, ma la prevedono come regola quando l&#8217;origine e l&#8217;eterogeneità  dei rifiuti che le compongono, tenuto anche conto delle possibili interazioni in fase di commistione, non consentono di individuare in modo attendibile o esaustivo le caratteristiche dei rifiuti che le compongono, anche in funzione del loro avvio al corretto trattamento successivo.<br /> L&#8217;obbligo, tuttavia, non saà  previsto nei singoli atti autorizzativi nel caso in cui sia garantita la possibilità  di una caratterizzazione completa ed attendibile e di determinare le caratteristiche della miscela in modo sufficiente a consentire la corretta individuazione del successivo trattamento e destino.<br /> La delibera afferma infatti che: <em>&#8220;la caratterizzazione  a carico del gestore dell&#8217;impianto che ha eseguito la miscelazione, configurandosi come nuovo produttore, tenuto conto che le miscele non sono rifiuti regolarmente generati (non essendo l&#8217;attività  di miscelazione un ciclo produttivo costante), salvo che nell&#8217;ambito istruttorio non siano rappresentati gli elementi tecnici che consentono valutazioni diverse.&#8221;</em>.<br /> 7.1.1 Generica  la doglianza, formulata da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. nel medesimo mezzo nei confronti della prescrizione di cui al par. 4.3. punto 11 della delibera 119/2018 (e di quelle corrispondenti contenute nei provvedimenti autorizzativi), nella parte in cui prevede che la gestione delle miscele deve avvenire per lotti <em>&#8220;così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO&#8221;</em>. La società  lamenta che la gestione attraverso i lotti e la predeterminazione delle dimensioni costituirebbe un fattore di rallentamento ed eccessivo irrigidimento dell&#8217;attività .<br /> La previsione, tuttavia, come emerge dalle difese della Regione,  funzionale a garantire che la caratterizzazione della miscela possa essere realmente rappresentativa delle partite che vengono conferite agli impianti di destinazione, al fine di evitare che una <em>&#8220;miscelazione consecutiva, continua e reiterata, senza soluzione di continuità  tra lotti caratterizzati e non, con rifiuti sempre differenti&#8221; </em>pregiudichi la possibilità  di controllare che la miscela sia realmente idonea al successivo trattamento/destino, a causa di <em>&#8220;intracontaminazioni e diluizioni&#8221;</em> incontrollate.<br /> Quanto rappresentato dalla difesa regionale trova conferma nella definizione di lotto di rifiuti contenuta nella delibera impugnata, quale &#8220;<em>insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in relazione alle procedure operative dell&#8217;impianto. [&#038;] In caso di caratterizzazione analitica, con riferimento ai termini e alle definizioni previsti dalla Norma UNI 10802, si intende per lotto: la quantità  di rifiuto alla quale corrisponde una determinata caratterizzazione, eseguita su campione omogeneo e rappresentativo dell&#8217;intera massa di rifiuto&#8221;.</em><br /> A fronte delle spiegazioni fornite dalla Regione, i ricorrenti nulla osservano, se non ribadire la posizione secondo cui sarebbe sufficiente a garantire la corretta gestione delle miscele la c.d. sommatoria amministrativa.<br /> Tale affermazione, tuttavia, non appare idonea ad evidenziare profili di manifesta illogicità  o irragionevolezza della prescrizione, atteso che nulla viene detto per contestare la necessità  di garantire un&#8217;attendibile determinazione delle caratteristiche dei rifiuti miscelati &#8211; tenuto conto anche delle interrelazioni che tra essi vengono a determinarsi per effetto della commistione &#8211; rispetto al successivo destino.<br /> Peraltro il dimensionamento del lotto nelle singole autorizzazioni  rimesso alla determinazione dell&#8217;impresa nel PMC, sì che la dimensione dei lotti possa essere definita in armonia con le esigenze operative delle imprese, il ch consente di escludere una palese irragionevolezza della previsione.<br /> 7.1.2 Nè un vincolo inderogabile può trarsi dai criteri di dimensionamento individuati al paragrafo 3.4 della delibera n. 119/2018, ai quali &#8211; come peraltro espressamente ammesso dalla difesa regionale &#8211; deve riconoscersi carattere solo orientativo.<br /> Conseguentemente sono da respingere le censure articolate dai ricorrenti avverso la prescrizione contenuta nel paragrafo 3.4 della delibera n. 119/2018 nella parte in cui stabilisce che <em>&#8220;in generale il lotto non deve superare i 3.000 mc. Per le miscele, tuttavia, il lotto di norma non deve superare i 1.000 mc&#8221;</em> (motivo II.1.13 del ricorso e motivo II.1.19 del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., motivo II.1.12 del ricorso di COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l.).<br /> 7.2 Con il medesimo mezzo, al punto II.1.9 del ricorso introduttivo e con il motivo di cui al punto II.1.16 del ricorso per motivi aggiunti proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. la ricorrente impugna, altresì, il paragrafo 3.2 della DGR 119/2018 laddove afferma che la frequenza della c.d. omologa deve seguire la medesima frequenza con cui  eseguita la caratterizzazione del rifiuto da parte del produttore. I ricorrenti affermano che tale previsione sia affetta dei medesimi vizi di irragionevolezza sollevati con riguardo alla previsione dell&#8217;obbligo di caratterizzazione analitica dei singoli lotti di miscela.<br /> Anche tale doglianza  da rigettare alla luce di quanto si  detto circa la strumentalità  degli obblighi di caratterizzazione rispetto ad una corretta gestione del rifiuto qualora esso generi da un processo non definito e non si sia in possesso di adeguate informazioni sulla composizione esatta dei rifiuti miscelati. L&#8217;omologa , infatti, il processo eseguito dall&#8217;impianto ricevente volto alla &#8220;<em>corretta ed esaustiva individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo ad uno specifico trattamento&#8221;.</em><br /> E&#8217;, pertanto, logico e coerente con le finalità  di un controllo di tal fatta, che la frequenza dell&#8217;omologa sia correlata a mutamenti significativi del processo produttivo del rifiuto che l&#8217;impianto di trattamento riceve.<br /> La delibera  chiara nell&#8217;individuare le ragioni di tale previsione (<em>&#8220;la frequenza dell&#8217;omologa dipende essenzialmente dalla costanza del ciclo produttivo che origina il rifiuto e pertanto corrisponde almeno alla medesima frequenza prevista per la caratterizzazione del produttore&#8221;</em>) e contiene una clausola di flessibilità  che consente di derogare alla regola generale &#8211; procedendo, quindi, all&#8217;omologa ogni dodici mesi &#8211; nel caso di conferimenti di rifiuti provenienti <em>&#8220;da impianti di stoccaggio (R13 &#8211; D-15, art. 183, comma 1, lett. aa) ove i rifiuti sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale&#8221;, </em>nonchè in ogni altro caso in cui risultino <em>&#8220;comprovate e documentate eccezioni&#8221;.</em><br /> 7.3 Infondate sono, altresì, le doglianze mosse avverso la previsione di cui al punto 4.2 della DGR e della relativa disposizione richiamata nel provvedimento modificativo dell&#8217;AIA (punto 4) al punto II.1.8 del ricorso introduttivo ed al punto II.1.4 del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. nella parte in cui  richiesta alla ditta l&#8217;indicazione della potenzialità  espressa in tonnellate giorno e anno delle operazioni di miscelazione. Il motivo pecca di eccessiva genericità , non essendo specificato per quale ragione tale richiesta sarebbe sproporzionata, ma  comunque da ritenersi infondato, atteso che tra le informazioni richieste ai sensi dell&#8217;articolo 208, comma 11, lettera b) D.Lgs. 152/06 vi  quella relativa ai tipi e quantitativi massimi di rifiuti trattati in relazione a ciascun tipo di operazione (<em>&#8220;b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità  del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità  di verifica, monitoraggio e controllo della conformità  dell&#8217;impianto al progetto approvato&#8221;</em>).<br /> 7.4 E&#8217; infondata la doglianza formulata al punto II.1.9 del ricorso introduttivo e al punto II.1.16 del ricorso per motivi aggiunti proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. con cui  impugnata la previsione di cui al punto 3.2 della DGR 119/2018 nella parte in cui attribuisce al responsabile tecnico dell&#8217;impianto la responsabilità  dell&#8217;omologa. La ricorrente lamenta che, contrariamente a quanto previsto dalla disposizione impugnata, la responsabilità  di una corretta caratterizzazione del rifiuto spetta al produttore ai sensi dell&#8217;articolo 188 D.Lgs. 152/06.<br /> Viene espressamente riconosciuto dalla Regione che la previsione non intende derogare alla disciplina di rango primario che attribuisce la responsabilità  della caratterizzazione al produttore ed, infatti, la previsione, nell&#8217;individuare il Responsabile Tecnico dell&#8217;impianto quale soggetto responsabile dell&#8217;omologa, specifica che debba trattarsi del responsabile tecnico &#8220;<em>in possesso di delega di funzioni&#8221;</em>.<br /> 7.5 Con il motivo articolato al punto II.1.10 del ricorso introduttivo e al punto II.1.1 del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., con il motivo n. II.1.8 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. e con i motivi 1) e 2) del ricorso proposto da WASTE TREATMENT SOLUTIONS s.r.l. le ricorrenti impugnano il paragrafo 4.3. punto 6 della DGR 119/2018 e le prescrizioni dei decreti di modifica dell&#8217;AIA che lo recepiscono che afferma: <em>&#8220;non  ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l&#8217;accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità ; pertanto la miscela in uscita deve mantenere (analiticamente) le HP possedute da rifiuti in ingresso; per contro, alla luce dei punti 1 e 2, la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati&#8221;</em>.<br /> Ad avviso dei ricorrenti, la prescrizione:<br /> &#8211; Travisa il concetto di miscelazione in deroga, poichè l&#8217;art. 184, c. 5 D.Lgs. 152/06 si limita a prevedere un divieto di declassificazione sul piano giuridico dei rifiuti miscelati, in modo da determinarne il trattamento come rifiuto non pericoloso, ma non impone anche che la miscela concretamente mantenga le concentrazioni di sostanze inquinanti necessarie a superare le soglie di rilevanza.<br /> &#8211; E&#8217; irrealizzabile nella pratica perchè l&#8217;effetto diluitorio  un effetto naturale della miscelazione e quindi sarebbe concretamente possibile soltanto effettuare una miscelazione non in deroga;<br /> &#8211; Rende inutile la miscelazione che ha come scopo rendere più agevole il trattamento successivo dei rifiuti, come avviene ad esempio nel caso di incenerimento, ove le BAT (D.M. 29/1/2007) al par E.2.8.4 e F.1.1.3 prevedono la miscelazione come strumento per migliorare le prestazioni degli impianti;<br /> &#8211; L&#8217;art. 184, c. 5 D.Lgs. 152/06  soddisfatto attraverso il sistema attualmente previsto dall&#8217;AIA che prevede che i rifiuti che vanno a comporre la miscela siano tutti, per CER e caratteristiche analitiche (comprese le classi di pericolo), singolarmente conferibili all&#8217;impianto di destinazione; la miscelazione  preceduta da prova di miscelazione che conferma la compatibilità  dei singoli rifiuti tra loro; la miscela viaggia accompagnata dalle classi di pericolo dei rifiuti originari.<br /> La Regione afferma che: <br /> &#8211; Il sistema della sommatoria (solo) amministrativa (con possibilità  di diluire le concentrazioni di inquinanti) non ha dato buona prova di sè ingenerando problemi in sede di controllo e confusione in sede di accettazione dei carichi, essendosi verificati casi in cui, nonostante fossero state indicate, nella documentazione a corredo della miscela, tutte le caratteristiche di pericolo dei rifiuti che la componevano, impianti di destinazione non autorizzati a trattarle siano stati indotti ad accettare la miscela, in ragione della concentrazione inferiore alle soglie di rilevanza delle sostanze pericolose. Il sistema della sommatoria amministrativa, consentendo di conferire agli impianti di destinazione anche miscele non idonee ad essere ivi trattate, si porrebbe, quindi, in contrasto:<br /> &#8211; con le finalità  di una corretta caratterizzazione della miscela, che deve evidenziare tutte le componenti necessarie a individuare correttamente l&#8217;impianto di destinazione idoneo a riceverla;<br /> &#8211; con la natura della miscelazione, che non  un trattamento del rifiuto idoneo a modificarne la composizione chimico fisica in modo da neutralizzarne le componenti di pericolo, ma una semplice operazione di accorpamento che ha finalità  di migliorare il successivo trattamento. Tale operazione non deve essere effettuata in modo da eludere le disposizioni che individuano le caratteristiche del rifiuto conferibile in un determinato impianto e che definiscono le modalità  appropriate di trattamento del rifiuto.<br /> &#8211; con le indicazioni tecniche sulla classificazione dei rifiuti dettate dalla Commissione europea ove afferma (par. 3.2.2 Com. 2018/C 124/01 <em>&#8220;Inoltre si deve rilevare esplicitamente che l&#8217;art. 7, paragrafo 4, della direttiva quadro sui rifiuti non consente la diluizione o la miscelazione dei rifiuti per abbassare le concentrazioni iniziali di sostanze pericolose&#8221;</em>.<br /> Al contrario, il divieto di diluizione al di sotto delle soglie di concentrazione che determinano le caratteristiche di pericolo, previsto dal paragrafo 4.3 punto 6 della D.G.R. 119/2018:<br /> &#8211; Si pone in linea con le BAT in materia di trattamento dei rifiuti, laddove affermano che la miscelazione  un <em>&#8220;requisito tecnico per i trattamenti di rifiuti, al fine di garantire una materia omogenea e stabile e non  una tecnica per facilitare l&#8217;accettazione dei rifiuti&#8221;</em>.<br /> &#8211; Non impedisce il trattamento della miscela in modo da renderla conforme all&#8217;impianto. Ciò si desume dalla prescrizione 4.1 punto 4 b e prescrizione n. 7 del par. 4.3 della DGRV 119/18 che vieta la diluizione dei contaminanti non trattabili dall&#8217;impianto di destinazione e dalla prescrizione 4.1 punto 4 a della DGRV 119/18 che prevede che l&#8217;impianto di destino deve essere autorizzato a ricevere i singoli CER che compongono la miscela, così consentendo di diluire le sostanze oggetto di trattamento presso l&#8217;impianto di destino per migliorarne le prestazioni.<br /> Il motivo  fondato, nei termini che seguono.<br /> La prescrizione, nell&#8217;imporre in ogni caso il mantenimento nella miscela, in forma analitica, di tutte le HP possedute dai rifiuti che l&#8217;hanno originata, non  imposta dall&#8217;art. 184, comma 5-<em>ter</em>, D.Lgs. 152/06, nè dalla disciplina tecnica relativa alle modalità  di caratterizzazione dei rifiuti richiamata dalla Regione (<em>&#8220;Comunicazione della Commissione europea relativa agli &#8216;Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti&#8217; (2018/C 124/01)&#8221;</em>). L&#8217;art. 184, comma 5-<em>ter</em>, infatti, nel disciplinare la classificazione dei rifiuti (ovvero la qualificazione degli stessi, <em>&#8220;secondo l&#8217;origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità , in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi&#8221;</em>, cfr. comma 1) prevede che &#8220;<em>La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.</em>&#8220;. La norma non tratta della composizione chimica dei rifiuti, ma della loro classificazione, ai fini dell&#8217;individuazione del corretto regime giuridico da applicare. E&#8217;, in tale contesto che afferma che la diluizione non  uno strumento idoneo a modificare il regime giuridico del rifiuto pericoloso.<br /> Similmente il paragrafo 2.1.4 del documento BREFWT 2018 sul trattamento dei rifiuti, afferma che la miscelazione non  una tecnica preordinata a facilitare l&#8217;accettabilità  del rifiuto, attraverso la diluizione, ma a migliorare sul piano tecnico il successivo trattamento &#8220;<em>this issue should not be confused with dilution, i.e. blending and mixing are processes carried out because it is a technical requirement from the WT facility to guarantee a homogeneous and stable feedstock and not techniques to facilitate acceptance of waste&#8221;</em>). Inoltre afferma che la miscelazione non deve ridurre il livello di trattamento del rifiuto, nè condurre ad un trattamento non ambientalmente corretto (<em>&#8220;The mixing of wastes does not lead to a lower level of waste processing than the best possible level of waste management or to the application of non-environmentally sound waste management.&#8221;</em>) e che deve essere garantita la tracciabilità  dei rifiuti pericolosi (<em>&#8220;In the case of mixing, the traceability of hazardous wastes is guaranteed</em>&#8220;).<br /> Le previsioni riportate, in sostanza, non dettano prescrizioni sulla composizione della miscela, ma sul trattamento del rifiuto, che deve essere conforme alla sua composizione effettiva, evitando che attraverso la diluizione, un rifiuto pericoloso sia trattato come rifiuto non pericoloso.<br /> Tale risultato  senza dubbio perseguibile anche attraverso il sistema elaborato dalla regione negli orientamenti tecnici e trasfuso nei provvedimenti modificativi delle AIA, posto che l&#8217;evidenza analitica delle caratteristiche di pericolo dichiarate esclude che possano esservi dubbi sulla qualificabilità  del rifiuto come pericoloso e sulle caratteristiche di pericolo possedute.<br /> Ciò che le ricorrenti contestano  che tale sistema sia anche proporzionato, atteso che &#8211; esse affermano &#8211; con il sistema attualmente vigente della c.d. sommatoria amministrativa (consistente nell&#8217;indicare tutte le caratteristiche di pericolo dei rifiuti che hanno dato origine alla miscela, indipendentemente dalla concentrazione delle stesse al suo interno) l&#8217;impianto ricevente  messo a conoscenza di tutte le caratteristiche di pericolo che la miscela possiede ed , pertanto, in condizione di valutare se il rifiuto sia o meno processabile nell&#8217;impianto.<br /> Tale assunto, tuttavia, non ha trovato conferma nella sua attuazione pratica. La regione ha documentato, attraverso l&#8217;esposizione di un caso concreto ed il richiamo alla relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività  illecite connesse al ciclo dei rifiuti, che la classificazione solo &#8220;amministrativa&#8221; delle miscele non sempre  in grado di garantire l&#8217;avvio della miscela ad un trattamento ambientalmente corretto.<br /> Essa, determinando un possibile iato tra composizione analitica della miscela e HP attribuite può incidere negativamente sulla tracciabilità  delle caratteristiche di pericolo della miscela e, conseguentemente, sulla scelta del corretto trattamento del rifiuto.<br /> Ciò può avvenire, ad esempio, quando il produttore del rifiuto originario non abbia provveduto ad una corretta classificazione dei rifiuti destinati a comporre la miscela, omettendo di indicare una delle caratteristiche di pericolo possedute. In tal caso, la successiva miscelazione del rifiuto con altri, diluendo la concentrazione della sostanza da cui deriva la caratteristica di pericolo, farebbe venir meno ogni traccia della HP del rifiuto, senza che la sostanza sia stata effettivamente eliminata, con il conseguente rischio che la miscela sia sottoposta ad un trattamento scorretto.<br /> Può, inoltre, darsi il caso in cui l&#8217;impianto ricevente, constatando la difformità  tra le HP attribuite in via &#8220;<em>amministrativa</em>&#8221; e le concentrazioni sottosoglia delle sostanze presenti nella miscela, sia indotto a trattarla alla stregua di un rifiuto non pericoloso o privo di una determinata caratteristica di pericolo.<br /> Tale sistema, pertanto, rischia di compromettere i principi che presiedono all&#8217;attività  di miscelazione che, come si  detto, deve mirare ad agevolare e migliorare il successivo trattamento del rifiuto, senza ridurre il livello di tutela ambientale e lo standard di trattamento.<br /> Tuttavia, occorre chiedersi se il sistema che la regione ha elaborato risponda anche ad un principio di proporzionalità <br /> Il c.d.<em>test </em>di proporzionalità  impone di verificare che la misura adottata sia necessaria ed idonea al perseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti e che, tra le opzioni alternative eventualmente esistenti, tutte parimenti idonee a perseguirli, sia scelta quella meno gravosa per il destinatario.<br /> La prescrizione impugnata, come si  detto, ha l&#8217;obiettivo di garantire una corretta caratterizzazione del rifiuto al fine di evitare trattamenti successivi della miscela ambientalmente non corretti. Più precisamente, ciò che si intende evitare  che rifiuti pericolosi, attraverso la diluizione dei contaminanti, siano trattati come rifiuti non pericolosi, con il connesso pericolo di contaminazione delle matrici ambientali, per la sicurezza dei successivi processi produttivi ai quali le miscele siano eventualmente destinati e, in definitiva, per la salute delle persone.<br /> Vanno, però, tenute in considerazione anche le finalità  operative connesse all&#8217;attività  di miscelazione, che le BAT in materia e la stessa delibera impugnata individuano nell&#8217;approvvigionamento dell&#8217;impianto di destinazione di una fornitura costante ed omogenea di rifiuto, volta a soddisfare le necessità  tecniche delle operazioni di recupero o di smaltimento che in esso si svolgono.<br /> Ed, infatti, la delibera prevede che<em> &#8220;i criteri di miscelazione, le modalità  di caratterizzazione dei rifiuti componenti la miscela e delle miscele stesse devono essere valutati, sulla base del destino finale (incenerimento, discarica, pretrattamento preliminare alla discarica, recupero, ecc.), considerando le pertinenti normative di settore e/o i criteri di ammissibilità  per gli specifici impianti di destino finale&#8221;.</em><br /> Pertanto, alla stregua dei suddetti principi, la miscelazione in deroga può essere autorizzata ove si provi che essa  funzionale ad un migliore successivo trattamento. Ciò avviene mediante la valutazione delle caratteristiche degli impianti di destinazione, come dimostra il paragrafo 4.2 della delibera, nella parte in cui prevede che, in sede istruttoria, siano valutati i criteri di miscelazione, la tipologia dell&#8217;impianto di destino e lo specifico trattamento cui s&#8217;intende sottoporre la miscela.<br /> La stessa delibera stabilisce, inoltre, che la diluizione intrinseca nella miscelazione &#8211; pur non potendo determinare un trattamento del rifiuto pericoloso come non pericoloso &#8211; può essere un trattamento utile a migliorare il trattamento successivo (cfr. punto 4.1, punto 4 b.<em>&#8221; ammessa la miscelazione che consente, attraverso la diluizione, di ricondurre i contaminanti che saranno oggetto di trattamento presso il successivo impianto alle concentrazioni idonee ai processi in esso previsti&#8221;</em>).<br /> In tali ipotesi, ove l&#8217;abbattimento della concentrazione di contaminanti mediante diluizione sia utile al successivo trattamento e sia ragionevolmente garantita l&#8217;ammissibilità  della miscela allo specifico destino, sarebbe privo di senso logico, ed anzi contraddittorio, imporre il mantenimento della concentrazione dei contaminanti oltre le soglie che determinano la caratteristica di pericolo del rifiuto. E&#8217;, parimenti, illogico imporre di evitare la diluizione sottosoglia nei casi in cui il trattamento successivo dia certezze in ordine all&#8217;assenza di rischio di trattamento non ambientalmente corretto della miscela stessa.<br /> Pertanto, la previsione secondo cui sarebbe sempre, a prescindere dalla successiva destinazione della miscela, necessario mantenere le concentrazioni di contaminanti sopra le soglie che ne determinano la caratteristica di pericolo deve essere annullata, essendo, irragionevole nei casi in cui, ad una verifica caso per caso, risultino elementi concreti per ragionevolmente ritenere che tale adempimento non sia necessario a garantire l&#8217;ammissibilità  ed il corretto trattamento del rifiuto nell&#8217;ambito degli impianti di destino.<br /> 8. E&#8217; infondato il motivo di cui al punto II.1.11 del ricorso principale e ai motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., con il motivo n. II.1.10 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI con cui  impugnata la previsione di cui al paragrafo 3.6 della D.G.R. 119/2018 e le prescrizioni che la riproducono all&#8217;interno dei provvedimenti autorizzativi, nella parte in cui subordina la possibilità  di miscelare rifiuti con materie prime ad una valutazione delle finalità  specifiche della stessa miscelazione.<br /> La prescrizione rispecchia i criteri ai quali deve essere ispirata l&#8217;attività  di miscelazione in deroga indicati dall&#8217;articolo 187 D.Lgs. 152/06 e dalle BAT. Queste ultime, in particolare, affermano che la miscelazione  un <em>&#8220;requisito tecnico per i trattamenti di rifiuti, al fine di garantire una materia omogenea e stabile e non  una tecnica per facilitare l&#8217;accettazione dei rifiuti&#8221;</em> e, prevede, infatti, che essa possa essere autorizzata laddove consenta un migliore successivo trattamento del rifiuto. Rientrano, pertanto, nelle verifiche che l&#8217;autorità   tenuta a compiere in sede di esercizio della funzione autorizzativa, sia le finalità  della miscelazione rispetto al trattamento negli impianti di destinazione, che le modalità  con cui la miscelazione  effettuata, al fine di valutare i vantaggi e l&#8217;assenza di controindicazioni avuto riguardo ai principi in materia di trattamento dei rifiuti. La miscelazione di rifiuti con materie prime, piuttosto che con altri rifiuti,  anch&#8217;essa sottoposta ad autorizzazione e quindi a valutazione, quanto alle sue finalità , atteso che, attraverso tale operazione, vi  il rischio che aumenti la quantità  di rifiuti complessivamente prodotta, con effetti negativi sul rispetto dei principi in materia di gestione dei rifiuti (ed in particolare la priorità  circa la prevenzione nella loro produzione) e le finalità  sottese alla disciplina vigente in materia.<br /> 9. Con il motivo articolato al punto II.1.7 del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., con il motivo n. II.1.9 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l., e con i motivi 1) e 2) lett. a) del ricorso proposto da WASTE TREATMENT SOLUTIONS s.r.l. , altresì, impugnata la previsione di cui al punto 4.7 della DGR n. 119/2018 (riprodotta nelle prescrizioni riportate nei provvedimenti modificativi delle AIA), con la quale si prevede:<em> &#8220;non  ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l&#8217;accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti&#8221;.</em> Afferma il ricorrente che la prescrizione  illegittima in quanto presupporrebbe l&#8217;obbligo per il produttore della miscela di verificare non solo se l&#8217;impianto di destino sia autorizzato a ricevere i rifiuti che compongono la miscela e il codice CER della miscela, ma che l&#8217;impianto sia in grado di trattare in concreto i componenti di detti rifiuti in relazione al rispetto delle soglie di contaminanti <em>&#8220;in uscita&#8221; </em>dal medesimo impianto.<br /> La censura non coglie il senso della prescrizione, che, come ha chiarito la difesa regionale, non  quello di imporre al produttore della miscela di verificare il grado di efficienza dell&#8217;impianto di destinazione, ma di vietare la diluizione dei contaminanti che non possono essere trattati nel successivo impianto, così da sottrarli al trattamento di trasformazione o rimozione cui sono destinati. L&#8217;intento della prescrizione, afferma la difesa regionale, si correla alla necessità  che la miscelazione &#8211; com&#8217; affermato al par. 2.1.4. del BrefWT 2018 &#8211; sia effettuata consapevolmente per preparare i rifiuti ad un miglior trattamento nell&#8217;impianto di destino, in correlazione alla tecnologia disponibile nell&#8217;impianto di destinazione, controllabile in sede di accordi commerciali e che non si risolva, invece, in una tecnica per facilitare l&#8217;accettazione di un certo rifiuto.<br /> Sotto tale profilo, la prescrizione appare coerente con i principi espressi in materia al par. 2.1.4. del BrefWT 2018, ove si afferma che la miscelazione non deve portare ad un livello inferiore di trattamento dei rifiuti rispetto al miglior livello possibile di gestione dei rifiuti o all&#8217;applicazione di una gestione dei rifiuti non corretta sotto il profilo ambientale. La Regione ha chiaramente spiegato &#8211; e l&#8217;affermazione  rimasta priva di replica &#8211; che <em>&#8220;Per garantire il rispetto di tale principio  necessario che l&#8217;impianto successivo cui  inviata la miscela sia in grado di trattare gli inquinanti presenti nei singoli rifiuti che compongono la miscela, altrimenti si verificherebbe un accumulo di tali inquinanti in ambiente (o nei cicli produttivi nel caso i rifiuti sano oggetto di recupero con cessazione di qualifica di rifiuto). La diluizione che avviene in sede di miscelazione, infatti, riduce le concentrazioni, ma ovviamente non il flusso di massa complessivo, in quanto l&#8217;inquinante  semplicemente diluito in una massa più grande&#8221;</em>. E&#8217; richiesto, quindi, che l&#8217;impresa che effettua la miscelazione abbia già  chiaro l&#8217;impianto cui la miscela  destinata ed effettui le operazioni di miscelazione in modo tale da non diluire i contaminanti che non sono ammessi presso quello stabilimento.<br /> 10. Pure infondate sono le censure formulate al punto II.1.12 del ricorso principale, al punto II.1.18 del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., al punto II.1.11 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l., e ai motivi 1) e 2) del ricorso proposto da WASTE TREATMENT SOLUTIONS s.r.l. con cui sono contestate la previsione di cui al par. 4.3. punto 4 della DGR 119/2018 e le corrispondenti previsioni dei provvedimenti autorizzativi, nella parte in cui prescrivono che la miscelazione debba essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino. Le ricorrenti affermano che non esiste alcuna disposizione di legge che stabilisca un siffatto limite.<br /> La Regione ha spiegato che tale prescrizione costituisce diretta conseguenza del principio, espresso nelle BAT, secondo cui la miscelazione non deve ridurre il livello di trattamento che sarebbe richiesto per i singoli rifiuti che la compongono. Al par. 2.1.4 del documento BrefWT 2018 si afferma che tale principio <em>&#8220;significa, ad esempio, che, se un&#8217;operazione di recupero  lo standard minimo di trattamento, non  ammessa la miscelazione di rifiuti con altri rifiuti per avviare la miscela ad una qualsiasi forma di smaltimento&#8221;</em>.<br /> La miscela tra rifiuti originariamente destinati allo smaltimento e rifiuti destinati al recupero, comporta inevitabilmente che siano avviati a smaltimento anche rifiuti che avrebbero potuto essere recuperati, o viceversa, che siano recuperati, in assenza di idoneo trattamento, anche rifiuti destinati ad essere smaltiti, in spregio alla gerarchia nella gestione dei rifiuti prevista all&#8217;articolo 179 D.Lgs. 152/06, ovvero ad una gestione corretta dei rifiuti sotto il profilo ambientale.<br /> La previsione, pertanto, non  manifestamente irragionevole e non  efficacemente contrastata dalle censure della ricorrente.<br /> 11. Con il motivo II.2.1 del ricorso principale ed il motivo II.2.1 del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e con il motivo n. II.2 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l.  contestata la previsione di cui al paragrafo 3.7 della DGR 119/2018 nella parte in cui prevede che la miscelazione di rifiuti sia annoverata nelle operazioni D13 (<em>&#8220;Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12&#8221;)</em> o R12 (<em>&#8220;Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11&#8221;</em>) dell&#8217;allegato A alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06.<br /> Sostengono le ricorrenti che tale previsione sia ingiustificata, potendo la diluizione insita nella miscelazione essere qualificata come operazione di trattamento fisico-chimico rientrante nelle operazioni classificate D9 (<em>&#8220;trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc&#038;&#8221;</em>).<br /> Sarebbero le stesse BAT a confermare che la miscelazione rientra tra i trattamenti chimico-fisici.<br /> La censura non  fondata alla luce delle spiegazioni fornite dalla difesa regionale che trovano conferma nel documento BREF e nel regolamento europeo 1021/2019.<br /> La D.G.R., infatti, definisce la &#8220;<em>miscelazione</em>&#8221; come il <em>&#8220;trattamento di gestione dei rifiuti che consiste nella commistione di rifiuti aventi codici CER diversi oppure diverse caratteristiche di pericolosità , finalizzata all&#8217;ottimizzazione del trasporto presso altri impianti/installazioni&#8221;</em>.<br /> Così intesa la miscelazione non  assimilabile ad un trattamento fisico-chimico.<br /> Tale può definirsi il trattamento che  in grado di modificare in modo consapevole e governato le caratteristiche del rifiuto per finalità  di successivo trattamento.<br /> Tanto emerge dalle stesse BAT citate dalle parti ricorrenti, che al paragrafo 5.3.2.2, menzionano la miscelazione tra i trattamenti fisici finalisticamente orientati alla creazione di determinati <em>outputs</em>.<br /> Mentre, alla stregua dei principi generali in materia di miscelazione, dettati dal par. 2.1.4 del medesimo documento, emerge che la diluizione non , di per sè sola, un trattamento idoneo a modificare le caratteristiche del rifiuto in modo da renderlo idoneo al successivo trattamento. Infatti, al par. 2.1.4., il documento BREF distingue la miscelazione &#8211; autorizzabile ove sia volta a rendere i rifiuti, più omogenei o stabili, al fine di un più efficace successivo trattamento (<em>&#8220;blending and mixing are processes carried out because it is a technical requirement from the WT facility to guarantee a homogeneous and stable feedstock and not techniques to facilitate acceptance of waste&#8221;</em>) &#8211; dalla diluizione della miscela, che  vietata laddove sia effettuata con l&#8217;unico obiettivo di facilitare l&#8217;accettazione del rifiuto al successivo trattamento.<br /> D&#8217;altro canto, che l&#8217;operazione D9 sottenda un trattamento chimico-fisico idoneo a modificare le caratteristiche del rifiuto emerge anche dall&#8217;articolo 7, paragrafo 2, e dall&#8217;allegato V, parte 1, del Reg. 1021/2019 (<em>&#8220;relativo agli inquinanti organici persistenti&#8221;</em>), che ammette il trattamento fisico-chimico (operazione D9) per i rifiuti contaminati da inquinanti organici persistenti, proprio in quanto idoneo a determinare la eliminazione dei contaminanti stessi.<br /> Pertanto la circostanza che l&#8217;operazione D9 faccia riferimento a <em>&#8220;composti o miscugli&#8221;</em> non implica necessariamente che ogni tipo di miscelazione possa essere considerata trattamento fisico-chimico, qualora essa non comporti una consapevole e governata trasformazione delle caratteristiche del rifiuto in modo da renderlo adatto al successivo trattamento.<br /> Appare, pertanto, coerente con la definizione di miscelazione assunta dalla delibera la qualificazione della miscelazione come operazione <em>&#8220;D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12&#8221;</em>, o <em>&#8220;R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11&#8221;</em>.<br /> 12. Con il motivo sub II.2.2. del ricorso principale e sub II.2.2. del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., con il motivo n. II.2.2 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. le ricorrenti impugnano la delibera n. 119/2018 anche con riguardo alla prescrizione di cui al paragrafo 4.3. punto 12, nella parte in cui consente di inviare le miscele solo ad impianti di destinazione definitivi, restando <em>&#8220;esclusi passaggi intermedi di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell&#8217;Allegato B alla Parte IV del d.lgs. 152/06 e classificate da R12 a R12 dell&#8217;Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità  dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati&#8221;</em>.<br /> Affermano le ricorrenti che tale limitazione sarebbe priva di giustificazione tecnica, normativa ed ambientale ed irragionevole sotto il profilo dell&#8217;efficienza gestionale, atteso che vi sono ipotesi in cui la stessa miscelazione avviene in diverse fasi.<br /> La Regione nelle proprie difese precisa che il divieto non  assoluto, essendo prevista la possibilità  di concedere deroghe ove sia data contezza delle ragioni tecniche o gestionali di tale scelta e che, comunque, tale previsione  dovuta alla necessità  di contenere i rischi per la tracciabilità  dei rifiuti, per il corretto trattamento dei rifiuti pericolosi e la corretta esecuzione delle operazioni di trattamento.<br /> Con la suddetta precisazione, ovvero che le deroghe possano essere concesse sulla base di spiegazioni di natura tecnica o gestionale, o che evidenzino la natura non fraudolenta dei vari passaggi delle miscele, la previsione non si palesa manifestamente irragionevole, atteso che, da un lato, la miscelazione in deroga , nella considerazione del legislatore, un&#8217;attività  rischiosa sotto il profilo del corretto trattamento dei rifiuti, in linea generale vietata e ammessa sulla base di specifica autorizzazione, sottoposta a precise prescrizioni, e, dall&#8217;altro, appare evidente che i suddetti rischi sono suscettibili di aggravamento nel caso di ripetute operazioni di miscelazione, come emerge anche dal documento della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività  illecite connesse al ciclo dei rifiuti.<br /> 13. Con il motivo II.3 del ricorso introduttivo e n. II.3 del ricorso per motivi aggiunti proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., con il motivo n. II.3 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l.  impugnata per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 187, c. 2, D.Lgs. 152/06, nonchè del Regolamento CE n. 850/2004 ed eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità  manifesta la prescrizione di cui al paragrafo 4.1. punto 6 della DGR 119/2018 che così dispone:<em>&#8220;non sono ammesse miscelazioni tra rifiuti contaminati da amianto, da sostanze che eccedono i limiti di cui al Reg. 850/2004 e rifiuti sanitari a rischio infettivo con altri rifiuti non appartenenti a dette tipologie; la miscelazione di rifiuti all&#8217;interno della medesima tipologia  soggetta a specifica valutazione istruttoria in ordine alle dotazioni impiantistiche.&#8221;</em>.<br /> Affermano le ricorrenti che la previsione sia illegittima, in quanto finirebbe per vanificare le finalità  del regolamento n. 850/2004, che  quella di pervenire all&#8217;eliminazione permanente degli inquinanti organici persistenti dai rifiuti, risultato che potrebbe essere efficacemente conseguito attraverso la miscelazione degli rifiuti contenenti alcuni degli inquinanti indicati dal Regolamento n. 850/2004 con altri rifiuti che ne aumentino il potere calorifico e la loro eliminazione mediante operazioni di incenerimento (D10) o di riutilizzazione come combustibile per produrre energia (R1).<br /> Il motivo non  fondato. La previsione non appare palesemente irragionevole, nè sproporzionata alla luce delle previsioni del regolamento n. 850/2004 (abrogato e sostituito dal Regolamento n. 1021/2019), il quale, all&#8217;articolo 7, al comma 1, prevede che chi produce o detiene rifiuti contenenti le sostanze da esso regolate <em>&#8220;prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell&#8217;allegato IV&#8221;.</em><br /> Inoltre, al comma 2, prevede che il recupero o lo smaltimento dei rifiuti contenenti le suddette sostanze avvenga con tempestività , in modo da garantire che il contenuto degli inquinanti organici persistenti sia distrutto o trasformato irreversibilmente, affinch i rifiuti residui e i rilasci non presentino alcuna caratteristica degli inquinanti organici persistenti.<br /> La norma rinvia all&#8217;allegato V per l&#8217;individuazione delle modalità  di recupero e di smaltimento consentite. Il suddetto allegato non contempla la miscelazione tra le operazioni ammissibili ed anzi prevede che le operazioni di pretrattamento autorizzate consistano esclusivamente nella separazione delle parti contaminate per l&#8217;immediata loro distruzione secondo uno dei trattamenti ammessi. Tra essi, inoltre, rientra anche il trattamento fisico-chimico, da interpretarsi come operazione<em> &#8220;tale da assicurare la distruzione o la trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti&#8221;, </em>in conformità  a quanto prevede l&#8217;articolo 7, comma 2, del regolamento.<br /> 14. Le argomentazioni sottese all&#8217;accoglimento delle censure svolte dalle ricorrenti avverso la prescrizione contenuta al paragrafo 4.3, punto 6 della D.G.R. n. 119/2018 e di quelle che la riproducono nei provvedimenti attuativi e quelle sottese al rigetto delle altre, conducono al parziale accoglimento, in parte qua, (limitatamente alla prescrizione di cui al punto f) del D.D.R. 101/2018) del motivo n. 3 del ricorso proposto da WASTE TREATMENT SOLUTION s.r.l., con cui le prescrizioni di cui ai punti f) e g) D.D.R. 101/2018 sono impugnate perchè ritenute viziate da eccesso di potere per mancata valutazione degli interessi in gioco, sproporzione, non inerenza, imposizione di attività  limitative della libera iniziativa economica.<br /> 15. Restano da esaminare le censure formulate esclusivamente avverso i provvedimenti di modifica delle AIA con i motivi n. II.6 del ricorso proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e n. II.4 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. (tutti contenenti le medesime censure di &#8220;Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 quater e 29 octies D.Lgs. 152/06 e degli art. 14 e ss. L. 241/90&#8221;), nonchè con il motivo II.1.15 del ricorso per motivi aggiunti proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. (con il quale sono contestate le previsioni di cui al paragrafo 3 e 4 del D.D.R. n. 100/2018 nella parte in cui la Regione ha chiesto la comunicazione dei gruppi di miscelazione dei rifiuti che intende trattare, <em>&#8220;individuando le finalità  dell&#8217;attività  di miscelazione, con particolare, riferimento alle tipologie impiantistiche destinatarie delle miscele e i rifiuti coinvolti, in termini di CER, caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche&#8221;</em> e la conseguente previsione dell&#8217;aggiornamento/integrazione del PMC).<br /> 16. Con il motivo II.1.15 del ricorso per motivi aggiunti, VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. contesta le previsioni di cui al paragrafo 3 e 4 del D.D.R. n. 100/2018 nella parte in cui la Regione ha chiesto la comunicazione dei gruppi di miscelazione dei rifiuti che intende trattare, &#8220;individuando le finalità  dell&#8217;attività  di miscelazione, con particolare, riferimento alle tipologie impiantistiche destinatarie delle miscele e i rifiuti coinvolti, in termini di CER, caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche&#8221; e la conseguente previsione dell&#8217;aggiornamento/integrazione del PMC.<br /> Afferma la ricorrente che la predeterminazione dei gruppi di miscelazione impedisce l&#8217;organizzazione dell&#8217;attività  di miscelazione, che può variare in base ai rifiuti che di volta in volta vengono conferiti presso la piattaforma di miscelazione. Non risponderebbe ad alcuna esigenza di tutela ambientale imporre all&#8217;impianto una ricetta predeterminata e non modificabile di gruppi di miscelazione, potendo verificarsi il caso in cui i rifiuti conferiti, pur non appartenendo ai gruppi di miscelazione autorizzati, sono tuttavia utilmente miscelabili. Inoltre contesta il rinvio dell&#8217;individuazione dei gruppi di miscelazione ad un momento successivo a quello in cui l&#8217;AIA  già  stata modificata, in assenza di istruttoria. Il provvedimento, inoltre, sarebbe illegittimo anche nella parte in cui pretende di applicare le nuove previsioni del paragrafo 4.3 della DGR 119/2018 prima della valutazione dei gruppi di miscelazione e delle finalità  dell&#8217;intervento, quindi in assenza di un&#8217;analisi in concreto.<br /> Il motivo  parzialmente fondato. Non  fondata la censura che concerne la richiesta, da parte della Regione di conoscere i gruppi di miscelazione e le finalità  della stessa in ragione delle esigenze tecniche degli impianti di destinazione. La previsione non  palesemente irragionevole tenuto conto delle finalità  della miscelazione per come emergono dalle BAT pubblicate in materia.<br /> Si  già  rilevato come, alla stregua dei suddetti indirizzi tecnici, la miscelazione in deroga costituisca una tipologia di trattamento dei rifiuti in linea di principio vietata, ma autorizzabile laddove ne venga dimostrata l&#8217;utilità  per il successivo trattamento, la sua idoneità  a garantire un livello di trattamento dei rifiuti non inferiore a quello previsto per i singoli rifiuti che hanno dato origine alla miscela (anche sotto il profilo del rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti) e l&#8217;assenza di pregiudizi ambientali. Le richieste istruttorie formulate dalla Regione, pertanto, non appaiono irragionevoli, poichè si pongono in linea con le suddette finalità .<br /> La doglianza coglie, tuttavia, nel segno laddove censura il difetto di istruttoria e l&#8217;irragionevolezza delle prescrizioni imposte nell&#8217;AIA con effetto immediato e che, tuttavia, dipendono da una valutazione in concreto dei gruppi di miscelazione e delle finalità  di tale trattamento in funzione degli impianti di destinazione, come, per quanto si  innanzi riferito, le previsioni contenute nel provvedimento autorizzativo che riproducono le prescrizioni di cui ai punti 6 e 11 del paragrafo 4.3 della DGR 119/18 (ovvero i punti 8.1.6 e 8.1.11 del D.D.R. n. 100/2018).<br /> La Regione ha affermato, nelle proprie difese, che non potrebbe ravvisarsi un difetto di istruttoria atteso che il procedimento di revisione dell&#8217;AIA non sarebbe ancora concluso. Tuttavia tale affermazione non trova corrispondenza nel provvedimento che impone all&#8217;impresa di adeguare l&#8217;impianto entro 60 giorni dalla ricezione della notifica del provvedimento e, nel medesimo termine, le impone di inviare l&#8217;aggiornamento del PMC con riguardo alle modalità  di miscelazione che intende eseguire. In tal modo si impone una modifica delle condizioni operative dell&#8217;impianto prima che si sia valutato quali di esse ed in quali termini le prescrizioni siano applicabili nel caso di specie.<br /> 17. Con il motivo n. II.6 del ricorso per motivi aggiunti proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. e n. II.4 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l. (&#8220;Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 quater e 29 octies D.Lgs. 152/06 e degli art. 14 e ss. L. 241/90&#8221;). Affermano le ricorrenti che illegittimamente la Regione avrebbe proceduto, per la modifica delle AIA, con conferenza semplificata e asincrona, piuttosto che con conferenza simultanea. La Regione ha spiegato che tale procedimento saà  utilizzato per la modifica definitiva delle AIA, mentre i provvedimenti impugnati hanno dato luogo esclusivamente al recepimento nei decreti AIA delle prescrizioni contenute nella D.G.R. 119/2018, nel corso della cui approvazione  stato garantito il più ampio contraddittorio tra tutte le amministrazioni interessate. Il motivo non  fondato, essendo formulato in termini di violazione meramente formale, senza l&#8217;individuazione di specifiche carenze nel confronto tra le amministrazioni partecipanti dovute alla scelta di convocare la conferenza con modalità  asincrona, piuttosto che sincrona, tenuto conto, peraltro, della circostanza che la suddetta conferenza  stata svolta al solo fine di recepire nei provvedimenti autorizzativi le prescrizioni contenute nella D.G.R. 119/2018 sulla quale si era già  svolto ampio confronto.<br /> 18. In conclusione, i ricorsi riuniti sono parzialmente fondati ed, in particolare, sono fondati, nei termini innanzi esposti:<br /> &#8211; il motivo articolato al punto II.1.10 del ricorso introduttivo e al punto II.1.1 del ricorso per motivi aggiunti proposti da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l., il motivo n. II.1.8 del ricorso proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l., <em>in parte qua </em>i motivi 1), 2) e 3 del ricorso proposto da WASTE TREATMENT SOLUTIONS s.r.l. con cui  impugnato il paragrafo 4.3. punto 6 della DGR 119/2018 e le prescrizioni dei decreti di modifica dell&#8217;AIA che lo recepiscono;<br /> &#8211; il motivo articolato al punto II.1.15 del ricorso per motivi aggiunti proposto da VIDORI SERVIZI AMBIENTALI s.r.l. limitatamente alla previsione che impone l&#8217;adeguamento dell&#8217;impianto a data fissa anteriore al completamento dell&#8217;istruttoria.<br /> 19. In considerazione della novità  e della complessità  delle questioni affrontate, ricorrono giusti motivi per l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), riuniti i ricorsi in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando, li accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l&#8217;effetto annulla la prescrizione di cui al paragrafo 4.3, n. 6 della D.R.G. 119/2018 e le corrispondenti prescrizioni n. 8.1.6 del D.D.R n. 100/2018 del 13 novembre 2018, n. 2.1 lett. f) del D.D.R. n. 101/2018 del 13 novembre 2018 e n. 4.6 del D.D.R. n. 50/2018 del 20 luglio 2018, nonchè la prescrizione n. 3 del D.D.R. 100/2018.<br /> Dichiara improcedibili i motivi formulati riportati alle pagine da 32 a 39 del ricorso n. 1265/2018 proposto da COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI s.r.l.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Alberto Pasi, Presidente<br /> Marco Rinaldi, Primo Referendario<br /> Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore<br />  </div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.44</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-14-1-2021-n-44/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-14-1-2021-n-44/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.44</a></p>
<p>Alberto Pasi, Presidente, Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore PARTI: Federico Menegazzo , Laura Menegazzo e Giorgio Menegazzo, nella loro qualità  di eredi della Signora Minio Paluello Elena, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristiano Antonini e Carlo Bonino; contro Comune di Mira, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-14-1-2021-n-44/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.44</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Alberto Pasi, Presidente, Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore PARTI: Federico Menegazzo , Laura Menegazzo e Giorgio Menegazzo, nella loro qualità  di eredi della Signora Minio Paluello Elena, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristiano Antonini e Carlo Bonino; contro Comune di Mira, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvio Lorigiola, Luciana Palaro; Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia; Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna non costituiti in giudizio; nei confronti Crial S.r.l., Antonio Foscari Widmann Rezzonico, Marina Pacchiani non costituiti in giudizio; Fallimento Crial S.r.l. in Liquidazione, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Daniele Pietro Costantini</span></p>
<hr />
<p>Beni culturali : le finalità  perseguite dal vincolo paesaggistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Beni culturali &#8211; vincolo paesaggistico &#8211; finalità  &#8211; conservazione del bene e cessazione degli usi incompatibili alla conservazione dell&#8217; integrità  &#8211;  realizzata tale.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In materia di tutela dei beni paesaggistici e culturali, l&#8217;avvenuta edificazione di un&#8217;area o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall&#8217;intento di proteggere i valori estetici o paesaggistici ad essa legati, poichè l&#8217;imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l&#8217;adozione delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell&#8217;integrità  dello stesso.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/01/2021<br /> <strong>N. 00044/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01661/2013 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1661 del 2013, proposto da<br /> Federico Menegazzo , Laura Menegazzo e Giorgio Menegazzo, nella loro qualità  di eredi della Signora Minio Paluello Elena, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristiano Antonini e Carlo Bonino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Antonini in Venezia, Santa Croce 205;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Mira, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvio Lorigiola, Luciana Palaro, con domicilio eletto presso lo studio Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;<br /> Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria <em>ex lege</em> in Venezia, San Marco, 63;<br /> Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Crial S.r.l., Antonio Foscari Widmann Rezzonico, Marina Pacchiani non costituiti in giudizio;<br /> Fallimento Crial S.r.l. in Liquidazione, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Daniele Pietro Costantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della delibera del Consiglio Comunale di Mira n. 58 del 26 giugno 2013, avente ad oggetto &quot;Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/04/2010 avente per oggetto <em>&quot;Piano di lottizzazione del comparto PRG C2-N1 previsto con la variante al PRG in adeguamento al PALAV territorio di S. Ilario, località  Malcontenta, presentato dalla ditta C.R.I.A.L. srl&quot; </em>  <em>Provvedimenti conseguenti al mancato avverarsi della condizione relativa all&#8217;acquisizione del nulla osta della competente Soprintendenza e determinazioni ai fini dell&#8217;autotutela&quot;</em>.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Mira e di Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e di Fallimento Crial S.r.l. in Liquidazione;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> I ricorrenti deducono di essere succeduti alla sig.ra Elena Minio Paluello in Menegazzo nella proprietà  di aree ricomprese all&#8217;interno del comparto C2/N1 della zona di espansione del Comune di Mira.<br /> Nel 2008 le hanno cedute alla società  CRIAL s.r.l., la quale ha chiesto ed ottenuto l&#8217;approvazione del piano per la lottizzazione dell&#8217;area (delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29 aprile 2010).<br /> Deducono, inoltre, che, dopo l&#8217;approvazione del piano, il Comune ha interrotto il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione e la stipula della convenzione attuativa, ritenendo necessario acquisire l&#8217;autorizzazione della Soprintendenza all&#8217;edificazione, avendo rilevato nel l&#8217;esistenza di un vincolo indiretto a la tutela della villa Foscari, detta della &#8220;Malcontenta&#8221;, situata a nord dei terreni.<br /> Successivamente, il Comune aveva inviato a CRIAL la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d&#8217;ufficio del piano, contestualmente, chiedendo conferma alla Soprintendenza dell&#8217;esistenza del vincolo. Con separata nota inoltrava al Ministero l&#8217;istanza ai sensi dell&#8217;art. 128 D.Lgs. 42/2004, perchè si esprimesse sulla perdurante sussistenza dei presupposti per l&#8217;assoggettamento delle aree al vincolo stesso, avendo riscontrato che &#8211; nonostante la presenza del vincolo fin dal 1974 &#8211; l&#8217;area era stata diffusamente edificata.<br /> Con provvedimento prot. 8277 del 9 maggio 2013 il Ministero dichiarava la perdurante sussistenza dei presupposti per l&#8217;assoggettamento per vincolo indiretto dell&#8217;area. Conseguentemente il Comune di Mira concludeva il procedimento annullando il piano di lottizzazione (con delibera di Consiglio comunale del Comune di Mira n. 58 del 26 giugno 2013).<br /> I ricorrenti affermano che, nonostante quanto si afferma nella motivazione del provvedimento, in realtà , il Comune era già  da tempo a conoscenza dell&#8217;esistenza del vincolo, come risulta da provvedimenti assunti fin dal 1975.<br /> A tale epoca, infatti, la dante causa dei ricorrenti si era assunta l&#8217;obbligo di cedere le medesime aree al Comune perchè vi fosse edificata una scuola. Il Comune, tuttavia, avendo riscontrato l&#8217;esistenza del vincolo, aveva disposto la sostituzione di quelle aree con altre non vincolate.<br /> Affermano, inoltre, che il Comune, nel corso degli anni, aveva tenuto un atteggiamento contraddittorio con riguardo all&#8217;esistenza del vincolo.<br /> Infatti, nonostante la sua presenza, nel 1999 era stata approvata una variante al PRG, con cui l&#8217;area era stata inserita nella zona di espansione del Comune. Il progetto di variante era stato affidato ad uno studio privato, di cui faceva parte una professionista, incaricata della redazione del piano, la quale, divenuta successivamente dirigente del settore urbanistica ed edilizia privata del Comune, aveva adottato il provvedimento di annullamento impugnato.<br /> Nel certificato di destinazione urbanistica, rilasciato ai ricorrenti nel 2008, prima della stipula del contratto di compravendita delle aree con CRIAL s.r.l., il Comune ne aveva attestato l&#8217;edificabilità , senza fare alcuna menzione del vincolo.<br /> Tuttavia, nella delibera di adozione del piano di lottizzazione richiesto da CRIAL s.r.l., pur non menzionandosi il vincolo, era stabilito l&#8217;obbligo del lottizzante di produrre il nulla-osta della Soprintendenza.<br /> Nella delibera di approvazione, tale obbligo, invece, non era stato riprodotto.<br /> Ancora una volta la richiesta del nulla-osta della Soprintendenza compare nell&#8217;ambito del procedimento volto al rilascio del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione che, come si  detto, era stato sospeso &#8211; in una con la stipula della convenzione accessiva al piano &#8211; in attesa della sua acquisizione.<br /> E&#8217; in tale fase che il Comune, nuovamente ritornando sui propri passi, ha chiesto alla Soprintendenza la conferma dell&#8217;esistenza del vincolo ed al Ministero di esprimersi sulla perduranza delle ragioni di tutela, ai sensi dell&#8217;articolo 128 D.Lgs. 42/2004.<br /> Fatte tali premesse, i ricorrenti hanno impugnato sia il provvedimento del Ministero con il quale  stata dichiarata la perduranza dei presupposti di tutela delle aree, sia la delibera di annullamento in autotutela del piano di lottizzazione formulando sette motivi.<br /> Si sono costituiti il Ministero per i beni e le attività  culturali e il Comune di Mira.<br /> Entrambe le resistenti hanno controdedotto nel merito, eccependo in via preliminare l&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto di legittimazione attiva e difetto di interesse.<br /> DIRITTO<br /> 1. Può prescindersi dall&#8217;esame delle questioni preliminari, essendo il ricorso infondato nel merito.<br /> 2. Con il primo motivo si censurano le delibere di Consiglio e di Giunta comunale con le quali  stata annullata in autotutela la delibera di approvazione del piano di lottizzazione, perchè non essendo stata annullata anche la previsione di PRG che classifica l&#8217;area come edificabile, di esse sarebbe carente un presupposto fondamentale.<br /> Il motivo non  fondato. La perdurante esistenza di una disposizione urbanistica che qualifica l&#8217;area come astrattamente edificabile non inficia il provvedimento di annullamento in autotutela della delibera con la quale  data attuazione a tale previsione, a causa della presenza di un vincolo di inedificabilità  dell&#8217;area. La suddetta astratta previsione, infatti, non costituisce elemento idoneo ad incidere sull&#8217;esistenza dei presupposti dell&#8217;autotutela, atteso che essa non  sufficiente a escludere l&#8217;autonoma illegittimità  del piano attuativo approvato in presenza di un vincolo di inedificabilità .<br /> 3. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione dell&#8217;articolo 21-<em>nonies</em> L. 241/90 e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Si afferma che il provvedimento di annullamento in autotutela sarebbe intervenuto con ritardo rispetto al momento in cui il Comune  venuto a conoscenza dell&#8217;esistenza del vincolo. I ricorrenti ammettono che l&#8217;annullamento sarebbe da ritenersi avvenuto entro un termine ragionevole ove esso potesse essere valutato in relazione alla data di approvazione del piano di lottizzazione, ma ritengono che esso dovrebbe valutarsi in relazione agli affidamenti maturati già  dalla data di approvazione del PRG che ha classificato le aree come edificabili. Quest&#8217;ordine di idee non può essere condiviso, atteso che, da un lato, le potenzialità  edificatorie di un&#8217;area espresse dallo strumento urbanistico generale non sono idonee di per sè a determinare un affidamento tutelabile in capo ai proprietari, dall&#8217;altro, l&#8217;articolo 21-nonies L. 241/90 (anche nella formulazione vigente all&#8217;epoca dell&#8217;adozione del provvedimento impugnato) riferisce il rispetto del termine ragionevole al provvedimento da annullare, che, nel caso di specie,  la delibera di approvazione del piano di lottizzazione, con cui l&#8217;aspettativa edificatoria della società  proprietaria si  attualizzata. Ciò a tacere della circostanza che il vincolo era stato notificato alla proprietaria delle aree, dante causa dei ricorrenti, e trascritto. Pertanto, non sussiste alcun affidamento tutelabile, essendo il vincolo pienamente opponibile ai ricorrenti.<br /> 4. Con il terzo ed il quarto motivo  dedotto il vizio di eccesso di potere per conflitto di interessi della funzionaria che ha redatto i pareri preordinati alle delibere di annullamento del piano di lottizzazione e di sviamento. Deducono i ricorrenti che la suddetta funzionaria aveva partecipato, in qualità  di professionista appartenente allo studio incaricato, alla redazione della variante al PRG, approvata nel 1999, con cui le aree in questione sono state inserite in zona di espansione. Sussisterebbe, pertanto, in capo alla progettista un conflitto di interessi alla redazione del provvedimento di annullamento in autotutela del piano di lottizzazione.<br /> La censura non  fondata. Non  configurabile nel caso di specie un&#8217;ipotesi di conflitto di interessi. Non  provata la sussistenza di alcun interesse personale o contrastante con quelli dell&#8217;amministrazione in capo alla dirigente che ha curato l&#8217;istruttoria dei procedimenti di approvazione e di annullamento del piano attuativo, atteso che l&#8217;approvazione di tale piano  stata chiesta da un soggetto (CRIAL) di cui non  provata alcuna relazione con la dirigente medesima. Nè il provvedimento di annullamento del piano attuativo costituisce atto idoneo a mascherare la responsabilità  della dirigente, nella sua pregressa qualità  di professionista incaricata della redazione della variante al PRG, atteso che, al contrario, esso ha come suo presupposto proprio l&#8217;esistenza dell&#8217;errore commesso in sede di pianificazione. Le cause per le quali il suddetto errore  stato commesso costituiscono materia estranea al presente giudizio, nel quale occorre indagare &#8211; nei limiti di quanto dedotto &#8211; sulla legittimità  degli atti impugnati, indipendentemente dalle responsabilità  per lesione dell&#8217;affidamento di terzi in capo ai soggetti coinvolti nella redazione di atti presupposti. Nè può verosimilmente sostenersi che la specifica indicazione di tali cause nel corpo del provvedimento di annullamento, a fronte dell&#8217;accertata esistenza e perduranza del vincolo di inedificabilità , avrebbe potuto indurre gli organi rappresentativi del Comune a non procedere all&#8217;annullamento del piano attuativo, consentendo di dare corso ad un&#8217;iniziativa edificatoria in contrasto con il vincolo ormai accertato.<br /> 5. Con il quinto motivo  dedotto il vizio di eccesso di potere per falsità  del presupposto costituito dalla mancata conoscenza del vincolo già  al momento dell&#8217;approvazione della variante al PRG nel 1999.<br /> Il motivo  infondato. La ragione giuridica che sostiene il provvedimento di annullamento in autotutela del piano attuativo  costituita dal fatto oggettivo dell&#8217;esistenza del vincolo, che costituisce circostanza assolutamente ostativa all&#8217;edificazione dell&#8217;area, indipendentemente dalle ragioni per quali esso fosse stato in precedenza ignorato. Tali aspetti possono, infatti, rilevare su altri piani, ma non sono idonei ad inficiare la legittimità  del provvedimento adottato.<br /> 6. Con il sesto motivo  dedotta la violazione dell&#8217;articolo 128 D.Lgs. 42/2004, eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione e sviamento. Il vincolo risulta trascritto solo parzialmente e non  quindi opponibile ai terzi nella sua interezza. Non sarebbe ammissibile, alla stregua di quanto previsto dagli articoli 3 e 18 L. 1089/39, imporre un vincolo indiretto di inedificabilità  assoluta. Il vincolo era, pertanto, fin dall&#8217;origine illegittimo. La conformazione dei luoghi era ed  tale da impedire la visuale della villa e, pertanto, il vincolo non aveva ragione di essere imposto, nè ha ragione di essere mantenuto. Ciò evidenzierebbe uno sviamento di potere.<br /> Il motivo  infondato. Alla stregua del chiaro tenore letterale dei parametri normativi invocati, il vincolo indiretto può imporre anche l&#8217;inedificabilità  delle aree circostanti un bene culturale, laddove l&#8217;autorità  tutoria ritenga, in base ad un giudizio tecnico-discrezionale, la suddetta misura idonea alla sua tutela. I vizi originari del vincolo sono tardivamente proposti nella presente sede, mentre non sussiste la invocata violazione dell&#8217;articolo 128 D.Lgs. 42/2004, nè il difetto di istruttoria.<br /> Dalla documentazione prodotta risulta la presenza sull&#8217;area, già  all&#8217;atto dell&#8217;apposizione del vincolo, di una serie di iniziative edificatorie, per contrastare le quali, il Ministero dei Beni e delle Attività  culturali, anche su impulso del proprietario della villa (cfr. nota del Ministero dell&#8217;Istruzione prot. 5028 del 14.5.1974), ha avviato e concluso il procedimento per l&#8217;apposizione del vincolo indiretto sull&#8217;area.<br /> Difatti, con il D.M. 24.11.1974,  stata prescritta l&#8217;inedificabilità  <em>&#8220;sulle zone libere&#8221; </em>dell&#8217;area di cui al fg. 5, mappali 37, 38, 39 e 229 in quanto <em>&#8220;il complesso forma nel suo insieme un contesto di eccezionale bellezza e potrebbe ricevere grave danno qualora sorgessero nuove costruzioni sulle aree vicine che disturberebbero la prospettiva e la luce e turberebbero le condizioni di ambiente e di decoro del citato complesso monumentale&#8221;</em>.<br /> Successivamente, nonostante l&#8217;apposizione del vincolo, l&#8217;area ha subito ulteriori interventi di urbanizzazione che hanno, in parte, modificato lo stato dei luoghi, ponendo, tra la villa e l&#8217;area oggetto del piano di lottizzazione, una cortina di quattro edifici e un filare di alberi.<br /> Tuttavia questo mutato stato dei luoghi, ad avviso del Ministero, non ha determinato il venir meno delle esigenze di tutela e ciò in quanto: <em>&#8220;il sopralluogo effettuato ha permesso di constatare &#8211; nel contesto delle aree che si collocano in prosecuzione di quelle più prossime al monumento e delle marcate delimitazioni che le sostengono &#8211; il mantenimento del carattere preminente dello spazio aperto, risultando libere da edificazioni aggiuntive, in presenza di requisiti essenziali per la fruizione e la percezione dei luoghi, qualità  da ritenersi all&#8217;origine dell&#8217;attività  di programmazione negoziata di cui trattasi.&#8221;</em>.<br /> Risulta dal carteggio prodotto in atti intervenuto tra la Soprintendenza ai Monumenti di Venezia e il Comune di Mira, da un lato, e il Ministero della Pubblica Istruzione dall&#8217;altro, che la tutela indiretta del bene culturale  stata perseguita non soltanto mediante la salvaguardia della visuale prospettica sulla villa, ma anche garantendo il decoro del contesto.<br /> Nella nota del 14 maggio 1974 si legge, infatti, che il Consiglio Superiore delle Antichità  e Belle Arti aveva proposto di estendere il vincolo secondo i seguenti criteri:<em> &#8220;a) divieto di costruzioni ai limiti meridionali del complesso palladiano nell&#8217;area compresa tra il cimitero ed alcune fitte costruzioni&#8221;, osservando, altresì, che &#8220;In alternativa alle previsioni del P.D.F. su detta area dovrebbero prevedersi sistemazioni a verde pubblico senza costruzioni e, solo in una fascia più arretrata rispetto alla villa, un&#8217;attrezzatura per impianti sportivi&#8221;.</em><br /> Il vincolo, pertanto, già  teneva conto dell&#8217;esistente edificazione e mirava ad evitare un&#8217;urbanizzazione più intensa dell&#8217;area, mediante la salvaguardia delle aree scoperte esistenti.<br /> La successiva edificazione di alcune villette non , pertanto, stata ritenuta sufficiente a far venir meno le originarie ragioni di tutela, residuando aree <em>&#8220;aperte&#8221; </em>non edificate, il cui mantenimento  stato ritenuto, non irragionevolmente, compatibile con le modalità  di tutela originariamente predisposte.<br /> Va richiamato, in proposito, il costante orientamento secondo cui, in materia di tutela dei beni paesaggistici e culturali, l&#8217;avvenuta edificazione di un&#8217;area o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall&#8217;intento di proteggere i valori estetici o paesaggistici ad essa legati, poichè l&#8217;imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l&#8217;adozione delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell&#8217;integrità  dello stesso (cfr. Consiglio di Stato, VI, 11.6.2012, n. 3401; Consiglio di Stato, VI, 15.6.2011, n. 3644).<br /> Nè risulta provato il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, atteso che il provvedimento dÃ  conto di un sopralluogo intervenuto sull&#8217;area ed illustra gli usi di interesse pubblico alternativi all&#8217;edificazione che, in base all&#8217;istruttoria svoltasi in occasione dell&#8217;apposizione del vincolo, appaiono compatibili con le ragioni di tutela indiretta del monumento.<br /> 7. Con il settimo motivo  dedotta la violazione dell&#8217;articolo 7 L. 1089/39 e l&#8217;omessa vigilanza in sede di approvazione della variante al PRG del Comune di Mira sulla mancata corretta indicazione dei vincoli.<br /> Il motivo  infondato. Le censure formulate attengono al contegno tenuto dall&#8217;autorità  tutoria in sede di approvazione della variante al PRG del Comune di Mira, ma non riguardano aspetti concernenti l&#8217;esercizio dei poteri esercitati con il provvedimento ex art. 128 D.Lgs. 42/2004 oggetto dell&#8217;odierna impugnazione. Con esso, il Ministero si  espresso esclusivamente sulla permanenza delle condizioni per il mantenimento del vincolo di tutela indiretta della villa palladiana, secondo quanto previsto dalla norma che tale potere disciplina, nella quale alcun rilievo assume la pianificazione urbanistica comunale. Non può, pertanto, ritenersi che l&#8217;omesso rilievo da parte della Commissione di salvaguardia della laguna di Venezia sull&#8217;esistenza di vincoli monumentali sulle aree che lo strumento urbanistico del Comune di Mira intendeva destinare a zona di espansione ridondi in un motivo di illegittimità  del provvedimento adottato dal Ministero ai sensi dell&#8217;articolo 128 D.Lgs. 42/2004.<br /> 8. In definitiva, il ricorso  infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Comune di Mira che liquida in ¬ 3.000,00 per ciascuno.<br /> Nulla per le spese quanto agli intimati non costituiti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 19 novembre 2020 in modalità  videoconferenza, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Alberto Pasi, Presidente<br /> Daria Valletta, Referendario<br /> Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.1318</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-12-2020-n-1318/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-12-2020-n-1318/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.1318</a></p>
<p>Marco Rinaldi, Presidente, Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Colangelo e Raffaele Bucci; contro Comune di Legnaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cimino e Elena Fabbris, Il condono edilizio e l&#8217;accertamento di conformità  Edilizia ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-12-2020-n-1318/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.1318</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-28-12-2020-n-1318/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2020 n.1318</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Rinaldi, Presidente, Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore PARTI:  OMISSIS rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Colangelo e Raffaele Bucci; contro Comune di Legnaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cimino e Elena Fabbris,</span></p>
<hr />
<p>Il condono edilizio e l&#8217;accertamento di conformità </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia ed Urbanistica &#8211; abusi edilizi &#8211; condono &#8211; realizzazione <i>sine titulo</i> abilitativo di un manufatto &#8211; &#8220;perdono&#8221; ex lege per violazioni sostanziali &#8211; è tale Â &#8211; accertamento di conformità  &#8211; accertamento ex post della conformità  formale &#8211; è tale.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Il c.d. condono si sostanzia nel perdono ex lege per la realizzazione sine titulo abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (c.d. violazione sostanziale), a differenza dell&#8217;accertamento di conformità  che si risolve nell&#8217;accertamento ex postà della conformità  dell&#8217;intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo agli strumenti urbanistici (c.d. violazione formale).</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>Pubblicato il 28/12/2020<br /> N. 01318/2020 REG.PROV.COLL.<br /> N. 02119/2007 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 2119 del 2007, proposto da<br /> Mara Levorin, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Colangelo e Raffaele Bucci, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Raffaele Bucci in Dolo, via Cairoli, 129 e con domicilio digitale <em>ex lege</em> come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong>contro</strong><br /> Comune di Legnaro, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cimino e Elena Fabbris, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Padova, Piazzale Stazione, 7 e con domicilio digitale <em>ex lege</em> come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> per l&#8217;annullamento<br /> del provvedimento di diniego al rilascio di titolo edilizio in sanatoria, Prot. n. 6285, Prot. Rif. 13848/2004, datato 27/6/2007, notificato alla ricorrente in data non precedente al 7/7/2007, nonchè degli atti presupposti, con il quale il Responsabile del III settore del Comune di Legnaro, ha negato alla sig.ra Levorin Mara il rilascio del titolo edilizio a sanatoria, precedentemente richiesto in forza dell&#8217;art. 32 del D.L. 269/2003 convertito con Legge 326 del 2003,<br /> e per la pronuncia dell&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di rilasciare il medesimo;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Legnaro;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;<br /> Visto l&#8217;art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica straordinaria del giorno 10 novembre 2020 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. La ricorrente espone di essere nuda proprietaria dell&#8217;immobile sito in Legnaro (meglio descritto nel ricorso introduttivo), per averlo acquistato dai danti causa titolari della concessione edilizia n. 169/2002 rilasciata dal Comune resistente il 26 novembre 2002 per la realizzazione delle seguenti trasformazioni edilizie: costruzione di nuovo annesso rustico e ampliamento portico residenziale.<br /> Afferma la deducente che quando è divenuta proprietaria dell&#8217;immobile, i lavori per le trasformazioni di cui sopra erano da poco iniziati, e che la stessa si diede a completarli, apportandovi perà² alcune varianti &#8211; ritenute urbanisticamente regolari &#8211; convinta di poter ottenere dal Comune competente le ulteriori e necessarie autorizzazioni.<br /> Successivamente al completamento dei lavori, precisa l&#8217;esponente, entrava in vigore il c.d. condono edilizio (d.l. n. 269/2003, poi convertito con la legge n. 326/2003), e la ricorrente evidenzia di essersi determinata a richiedere la sanatoria per le opere non &#8220;coperte&#8221; dalla concessione edilizia n. 169/2002, rilasciata ai danti causa.<br /> Il Comune resistente, aggiunge la deducente, sollevava perplessità  sulla assoggettabilità  a condono delle opere eseguite, e con lettere 20 gennaio 2007 e 12 aprile 2007 opponeva un unico motivo ostativo, consistente nella previsione dell&#8217;art. 3, comma III, della legge Regione Veneto n. 21 del 2004, nella parte in cui ammette alla sanatoria gli interventi ed i mutamenti di destinazione d&#8217;uso in zona soggetta a vincolo, ma soltanto quando essi non comportino aumenti di volumetria degli immobili (laddove l&#8217;intervento attuato, invece, aumentava il volume dell&#8217;edificio).<br /> In verità  il Comune, argomenta la parte ricorrente, nella del lettera 20 gennaio 2007, rilevava anche una non meglio specificata &#8220;<em>incongruenza circa l&#8217;oggetto e la entità  delle opere da sanare &#8230;</em>&#8220;, senza indicare e spiegare in cosa consistesse tale incongruenza.<br /> La ricorrente rappresenta di aver integrato, insieme al suo tecnico, la documentazione e, con lettera ricevuta dal Comune il 4 maggio 2007, di aver ribadito la conformità  dell&#8217;intervento agli strumenti urbanistici e la sua assoggettabilità  a condono, infine rappresentando la disponibilità , su indicazioni del responsabile del procedimento, a presentare ulteriori richieste.<br /> Precisa l&#8217;esponente che il medesimo responsabile interveniva ancora con lettera del 19 maggio 2007, con la quale evidenziava &#8220;difformità  ed assenza del titolo concessorio &#8230; e del titolo autorizzativo di valenza ambientale .. e mancata conformità  allo strumento urbanistico e relativa normativa di riferimento&#8221;.<br /> Si giungeva, quindi, al provvedimento di diniego del titolo edilizio in sanatoria, impugnato con ricorso notificato in data 20 ottobre 2007 e depositato in data 13 novembre 2007.<br /> 1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Legnaro, chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito il ricorso proposto.<br /> 1.2. Con ordinanza 16 settembre 2019, n. 610 le parti costituite sono state invitate a depositare una documentata relazione sulla vicenda controversa, compresi gli sviluppi pìù recenti sopravvenuti, con allegati tutti gli atti del procedimento, nel termine ivi stabilito.<br /> La parte resistente ha depositato una informazione sullo stato della pratica (prot. n. 15425 datata 11 ottobre 2019 del Comune di Legnaro) in data 14 ottobre 2019.<br /> La parte ricorrente ha depositato una relazione in data 25 ottobre 2019.<br /> 1.3. All&#8217;udienza pubblica straordinaria del giorno 10 novembre 2020, tenutasi da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. In via preliminare, il Collegio ritiene utilizzabili le note d&#8217;udienza depositate dalla parte ricorrente in data 9 novembre 2020, alle ore 12:02.<br /> Ed invero, sebbene il deposito delle note di udienza sia previsto fino alle ore 12:00 del giorno antecedente a quello dell&#8217;udienza stessa, deve darsi atto che la comunicazione di segreteria del 29 ottobre 2020, nella parte in cui ha evidenziato il rinvio d&#8217;ufficio dell&#8217;udienza del 3 novembre 2020 al 10 novembre 2020 e che quest&#8217;ultima si sarebbe tenuta &#8220;<em>mediante collegamento da remoto</em>&#8221; può aver ingenerato la convinzione della superfluità  della presentazione di una istanza di discussione orale da parte dei difensori (e, in via conseguenziale, la convinzione di poter discutere oralmente, mediante collegamento da remoto, in luogo del deposito di note d&#8217;udienza).<br /> Per le dette ragioni, il Collegio ritiene utilizzabili le note d&#8217;udienza depositate dalla parte ricorrente in data 9 novembre 2020.<br /> 2. Il Collegio prescinde, per ragioni di economia processuale, dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione di inammissibilità  frapposta dal Comune resistente, attesa l&#8217;infondatezza delle censure.<br /> 3. Con il primo motivo la parte ricorrente deduce i vizi di Violazione di Legge &#8211; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione ed illogicità  manifesta.<br /> Secondo la parte ricorrente, l&#8217;art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003, ammetterebbe la sanabilità  dell&#8217;intervento in questione, non distinguendo tra opere e mutamenti di destinazione con o senza aumenti di volumetria, distinzione prevista, invece, dalla norma regionale, art. 3 comma 3, L. Reg. Veneto 5 novembre 2004, n. 21, posta a base del diniego.<br /> Argomenta la deducente che il menzionato comma 3 non dispone per le opere e per i mutamenti di destinazione insistenti su tutte le aree soggette a vincolo, o per meglio dire ad ogni genere di vincolo, ma si riferisce soltanto &#8220;<em>ai vincoli di cui all&#8217;articolo 32 della L. 28 febbraio 1985 n. 47</em>&#8220;; questo articolo, dopo aver &#8220;<em>fatte salve le fattispecie previste dall&#8217;art. 33 &#8230;</em>&#8220;, disciplina la sanatoria su aree soggette a tre tipi di vincolo (quello relativo alle zone sismiche; quello di destinazione ad edifici pubblici o spazi pubblici; quello relativo alle fasce di rispetto stradale, previsto da varie norme, comprese quelle del c.d. codice della strada), per poi passare a regolare la sanabilità  delle opere abusive insistenti su aree di proprietà  degli enti pubblici territoriali.<br /> Argomenta la parte ricorrente che il vincolo che secondo il Comune resistente impedisce la sanatoria è quello previsto dall&#8217;art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, e precisamente quello della lett. c), a tutela dei corsi d&#8217;acqua in generale (fascia di rispetto di 150 m. dalle sponde; ciò è confermato &#8211; evidenzia l&#8217;esponente &#8211; dallo stesso Comune nella lettera del 12 aprile 2007, in cui si parla di immobile ubicato in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 42).<br /> Su questo tipo di vincolo &#8211; osserva la parte ricorrente &#8211; non dispone l&#8217;art. 32 della legge n. 47/1985, bensì¬ il successivo art. 33, che in via generale escludeva dalla sanatoria tutte le opere eseguite, tra le altre, su aree soggette a vincolo di tutela delle coste marine, lacuali e fluviali.<br /> Evidenzia l&#8217;esponente, dunque, che l&#8217;art. 3, comma 3, della legge Reg. Veneto n. 21/2004 non è applicabile al caso che ci occupa, dovendosi invece applicare solo la norma statale sul condono (d.l. n. 269/2003), la quale, al comma 27, lett. d), dell&#8217;art. 32 esclude dalla sanatoria gli interventi su aree soggette a vincolo imposto &#8220;<em>a tutela degli interessi idrogeologici &#8230;</em>&#8220;, ma solo quelli non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (cioè le opere ricomprese nella tipologia 1 dell&#8217;allegato 1 al medesimo d.l. n. 269/2003), implicitamente ammettendo al condono le opere abusive ma conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici (cioè le opere della tipologia 2 del suddetto allegato).<br /> Le opere e i mutamenti di destinazione d&#8217;uso in questione &#8211; argomenta la parte ricorrente &#8211; sono sicuramente di quest&#8217;ultimo tipo, tant&#8217;è che il Comune non ha mai manifestato precisi rilievi circa la conformità  agli strumenti urbanistici, ma soltanto rilievi generici sì¬ da impedire di poter chiarire con proprie deduzioni, colmare eventuali lacune o fugare eventuali perplessità .<br /> Argomenta l&#8217;esponente che affermare, come ha fatto il Comune con lettera del 19 maggio 2007, la mancata conformità  allo strumento urbanistico, senza dare una completa indicazione sia della caratteristica dell&#8217;immobile che sarebbe difforme, sia della norma violata, sia dei modi e dei mezzi utilizzati per rilevare le presunte difformità  (senza alcun sopralluogo dell&#8217;Ufficio tecnico del Comune, nè altro tipo d&#8217;indagine), equivale a non dire nulla e legittima a ritenere <em>tamquam non esset</em> la parte del provvedimento del Comune che si riferisce, in qualche modo, a presunte difformità  dagli strumenti urbanistici.<br /> Comunque sia, argomenta la deducente, poichè il provvedimento impugnato appare, prevalentemente ed in modo assorbente, basato sulla non condonabilità  delle opere, dovuta agli aumenti di volumetria e fondato, quindi, sulla norma regionale sopra richiamata, e poichè il provvedimento non specifica sufficientemente altri motivi ostativi, il diniego di sanatoria così¬ come è motivato è illegittimo.<br /> 3.1. Il motivo è infondato.<br /> Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal precedente del Tribunale che, a proposito di beni soggetti a vincolo ambientale, ha ritenuto possibile il condono <em>&#8220;solo se gli abusi sono conformi alla disciplina urbanistica (lettera d) comma 27 art. 32 L. 326/03) e se si sostanziano in &#8220;mutamenti di destinazione d&#8217;uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d&#8217;uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell&#8217;immobile&#8221; e se le opere o modalità  di esecuzione non sono valutabili in termini di volume (lett. a) e d) dell&#8217;art. 3, comma 3, L. Reg. n. 21/04)</em>&#8221; (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 13 gennaio 2006, n. 57).<br /> Nel caso che occupa, sia pure in termini sintetici ma non per questo meno significativi, il provvedimento avversato evidenzia la &#8220;<em>mancata conformità  allo strumento urbanistico e relativa normativa di riferimento</em>&#8221; (così¬ anche nella nota del 19 maggio 2007, prot. n. 13848/04).<br /> Del resto, il c.d. condono si sostanzia nel perdono <em>ex lege</em> per la realizzazione <em>sine titulo</em> abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (c.d. violazione sostanziale), a differenza dell&#8217;accertamento di conformità  che si risolve nell&#8217;accertamento <em>ex post</em> della conformità  dell&#8217;intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo agli strumenti urbanistici (c.d. violazione formale): cfr., <em>ex plurimis</em>, Cons. Stato, sez. IV, 2 settembre 2019, n. 6035.<br /> E&#8217; stato osservato, inoltre, che l&#8217;art. 32, comma 27, della legge 24 novembre 2003, n. 326 non consente il condono delle opere abusivamente realizzate su aree soggette a vincoli posti a tutela di interessi paesaggistici e idrogeologici che si pongono in contrasto con la disciplina urbanistica: invero, il rinvio operato dall&#8217;art. 32, comma 27, della legge n. 326 del 2003 all&#8217;art. 32 della legge 28 marzo 1985, n. 47 va inteso nel senso che può essere chiesto il parere di compatibilità  paesaggistica e, in caso di esito favorevole, può essere conseguito il condono, soltanto nell&#8217;ipotesi in cui le opere siano conformi alla disciplina urbanistica, senza che alcuna disparità  di trattamento possa conseguire dal fatto che il legislatore tratti in modo differente due fattispecie (l&#8217;ipotesi della richiesta di permesso di costruire ordinaria ovvero che anticipa l&#8217;edificazione da un lato e quella della domanda di condono di opera giÃ  eseguita dall&#8217;altro) del tutto diverse e non assimilabili (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 8 novembre 2012, n. 1066).<br /> 4. In via subordinata, la parte ricorrente ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 3, della Legge della Regione Veneto 5 novembre 2004, n. 21, per contrasto con gli artt. 117 e 3 della Costituzione.<br /> Dopo aver richiamato la sentenza della Corte costituzionale 24-28 giugno 2004, n. 196, la parte ricorrente ha evidenziato che la stessa non ha affrontato, in modo specifico, i rapporti tra le due potestà  legislative in ordine alla sanabilità  delle opere realizzate in aree soggette a vincoli.<br /> In sintesi, secondo la parte ricorrente, la scelta di permettere il condono straordinario di opere abusive in aree soggette a vincolo per esigenze di politica sociale o anche solo di politica economica, dovrebbe spettare esclusivamente allo Stato; ne consegue che la norma regionale denunciata interviene in un ambito completamente sottratto alla potestà  legislativa delle Regioni, che non sono state nemmeno delegate dal d.l. n. 269/2003, sul punto, ad esprimere una normativa regolamentare, ed è perciò una norma incostituzionale (per contrasto con l&#8217;art. 117 Cost.).<br /> Sotto il profilo della materia &#8220;governo del territorio&#8221;, argomenta la parte ricorrente, lo Stato è l&#8217;unico a poter stabilire i principi fondamentali (art. 117 Cost.), osservati i quali la Regione può disciplinare tutto il resto: nel caso di specie lo Stato si è effettivamente limitato a stabilire un unico principio (&#8220;le opere abusive ma urbanisticamente conformi sono sanabili anche in area soggetta a vincolo&#8221;), mentre la norma regionale <em>de qua </em>non ha introdotto regole che, rispettando il principio, gli danno concreta attuazione; al contrario, la norma regionale snatura il principio posto dal legislatore nazionale fino ad annullarlo e sostituirlo.<br /> Osserva l&#8217;esponente che anche rispetto alla scelta politica riservata al legislatore nazionale (favorire lo sviluppo ed attuare la correzione dell&#8217;andamento dei conti pubblici), la Regione Veneto ha operato in modo da vanificarne gli intenti ed annullarne gli effetti (ancora una volta in contrasto con l&#8217;art. 117 Cost.).<br /> Infine, lamenta la parte ricorrente, la norma denunciata crea anche una disparità , una disuguaglianza tra cittadini di regioni diverse, senza che ciò corrisponda ad una qualche ragionevole giustificazione.<br /> 4.1. La ricostruzione dell&#8217;esponente non può essere condivisa.<br /> La giurisprudenza costituzionale ha evidenziato che l&#8217;art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, che ha introdotto «la previsione e la disciplina di un nuovo condono edilizio esteso all&#8217;intero territorio nazionale, di carattere temporaneo ed eccezionale», ha subÃ¬to, per effetto della citata sentenza n. 196 del 2004 della Corte costituzionale, «una radicale modificazione, soprattutto attraverso il riconoscimento alle Regioni del potere di modulare l&#8217;ampiezza del condono edilizio in relazione alla quantità  e alla tipologia degli abusi sanabili»; in particolare, si è riconosciuto che il ruolo del legislatore regionale, «specificativo &#8211; all&#8217;interno delle scelte riservate al legislatore nazionale &#8211; delle norme in tema di condono, contribuisce senza dubbio a rafforzare la pìù attenta e specifica considerazione di quegli interessi pubblici, come la tutela dell&#8217;ambiente e del paesaggio, che sono &#8211; per loro natura &#8211; i pìù esposti a rischio di compromissione da parte delle legislazioni sui condoni edilizi» (cfr. Corte cost. 26 luglio 2019, n. 208).<br /> Tale riconoscimento, nel complesso, consente di disattendere la ricostruzione della parte ricorrente.<br /> 5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.<br /> 6. Il carattere risalente e la peculiarità  della vicenda contenziosa giustificano l&#8217;integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020, avvalendosi di collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Rinaldi, Presidente<br /> Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore<br /> Paolo Nasini, Referendario</p>
<p> <br /> </div>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2020 n.1160</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-3-12-2020-n-1160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-3-12-2020-n-1160/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2020 n.1160</a></p>
<p>Alberto Pasi, Presidente Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore Sull&#8217; attestato di libera circolazione ex art. 68, comma 3, D. Lgs. n. 42/2004 Beni culturali &#8211; attestato di libera circolazione ex art. 68, comma 3, D. Lgs. n. 42/2004 &#8211; termine &#8211; natura ordinatoria &#8211; è tale &#8211; ratio. Il termine</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-3-12-2020-n-1160/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2020 n.1160</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Alberto Pasi, Presidente Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;  attestato di libera circolazione ex art. 68, comma 3, D. Lgs. n. 42/2004</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Beni culturali &#8211; attestato di libera circolazione ex art. 68, comma 3, D. Lgs. n. 42/2004 &#8211; termine &#8211; natura ordinatoria &#8211; è tale &#8211; ratio.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Il termine previsto dall&#8217;art. 68, comma 3, D. Lgs. n. 42/2004 ha natura ordinatoria e non perentoria.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>La natura ordinatoria, anzichè perentoria, del termine è desumibile dalle seguenti considerazioni:</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; nel diritto amministrativo, per regola generale, i termini di conclusione del procedimento sono ordinatori e non perentori;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; l&#8217;art. 68 D. Lgs. n. 42/2004 non prevede alcuna sanzione per il caso di inosservanza del termine di cui trattasi; esso non è configurabile come perentorio per la sua stessa natura, trattandosi di norma che ha la finalità  preminente di impedire la dispersione del patrimonio culturale nazionale;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; un&#8217;eventuale ricostruzione della fattispecie in termini di decadenza del potere di provvedere in senso negativo sull&#8217;istanza, sarebbe foriera di aporie sistematiche, non essendo ammissibile in materia un&#8217;autorizzazione alla esportazione per silentium (arg. ex 20, comma 4, della L. n. 241/1990).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i> </i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/12/2020<br /> <strong>N. 01160/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00476/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 476 del 2020, proposto da<br /> Alexandre Wakhevitch, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Bruna Lazzerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 2122;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero Beni ed Attività  Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;<br /> Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, Segretariato Regionale Ministero Beni e Attivita&#8217; Culturali per il Veneto, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del diniego al rilascio dell&#8217;attestato di libera circolazione, dell&#8217;allegata relazione storico e artistica della Commissione preposta, e del conseguente avvio del procedimento di dichiarazione d&#8217;interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per &#8220;Ludovico Carracci, Transito di San Girolamo, (dipinto su tavola, cm 46 x 32) Opera presentata all&#8217;Ufficio Esportazione di Venezia in data 18.06.2019, di cui alla denuncia prot. n. 19181, all. 4 del 18.06.2019) di cui alla nota del Ministero per i beni e le attività  culturali e per il turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, Ufficio Esportazione oggetti di antichità  e arte, del 5 febbraio 2020 Prot. n. 3874 cl. 34.28.02/78, ricevuta in data 10.2.2020;<br /> &#8211; nonchè del presupposto preavviso di diniego di cui alla nota del Ministero per i beni e le attività  culturali e per il turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, Ufficio Esportazione oggetti di antichità  e arte, del 31 luglio 2019 Prot. n. 24866 cl. 34.28.02/8, ricevuta in data 08/08/2019;<br /> &#8211; di ogni altro atto preordinato, presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero Beni ed Attività  Culturali;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2020 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Si controverte sulla legittimità  del provvedimento in epigrafe indicato con cui il MiBACT ha negato il rilascio dell&#8217;attestato di libera circolazione ad una tavoletta, di proprietà  del ricorrente, raffigurante il Transito di San Girolamo, e al contempo avviato il procedimento di dichiarazione d&#8217;interesse culturale, ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con correlativa contestuale applicazione delle misure cautelari previste dal predetto decreto.<br /> Il ricorrente ha impugnato il succitato provvedimento, deducendone l&#8217;illegittimità  per violazione di legge ed eccesso di potere e formulando in via subordinata istanza di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità  dell&#8217;art. dell&#8217;art. 68, terzo comma, del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 in riferimento agli art. 76 della Costituzione e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea.<br /> Si è costituito in giudizio il Ministero resistente, contrastando le avverse pretese.<br /> All&#8217;udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.<br /> Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.<br /> Il ricorrente sostiene che l&#8217;Amministrazione sarebbe decaduta dal potere esercitato, per aver emanato il provvedimento impugnato tardivamente, in violazione del termine perentorio di quaranta giorni, decorrente dalla presentazione del bene all&#8217;Ufficio Esportazione, previsto dall&#8217;art. 68, terzo comma, del D.Lgs. n. 42/2004.<br /> La tesi della natura perentoria del termine di cui al cit. art. 68 non merita condivisione.<br /> Secondo la pìù recente giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar Lazio, sez. II &#8211; quater,14.10.2016 n. 10272; TAR Lazio, sez. II &#8211; quater, 30 luglio 2008, n. 7757; TAR Lazio, sez. II quater, 13 marzo 2012, n. 2456; T.A.R. Lazio, sez. II, 17 settembre 2012, n. 7833) il termine previsto dall&#8217;art. 68, comma 3, D. Lgs. n. 42/2004 ha natura ordinatoria e non perentoria.<br /> La natura ordinatoria, anzichè perentoria, del termine è desumibile dalle seguenti considerazioni:<br /> &#8211; nel diritto amministrativo, per regola generale, i termini di conclusione del procedimento sono ordinatori e non perentori;<br /> &#8211; l&#8217;art. 68 cit. non prevede alcuna sanzione per il caso di inosservanza del termine di cui trattasi; esso non è configurabile come perentorio per la sua stessa natura, trattandosi di norma che ha la finalità  preminente di impedire la dispersione del patrimonio culturale nazionale;<br /> &#8211; un&#8217;eventuale ricostruzione della fattispecie in termini di decadenza del potere di provvedere in senso negativo sull&#8217;istanza, sarebbe foriera di aporie sistematiche, non essendo ammissibile in materia un&#8217;autorizzazione alla esportazione per silentium (arg. ex 20, comma 4, della L. n. 241/1990).<br /> Il Collegio ritiene di aderire a siffatto orientamento, che trova il proprio fondamento ultimo nell&#8217;art. 9 della Costituzione, che comporta, nel bilanciamento dei valori coinvolti, la prevalenza, sotto questo specifico profilo, dell&#8217;interesse pubblico alla tutela e valorizzazione dei beni culturali (e nel caso di specie alla non dispersione dell&#8217;opera) sul diritto di proprietà  del privato.<br /> Detta soluzione non contrasta:<br /> &#8211; con la riserva di legge, in quanto la procedura è tutta disciplinata dalla legge, la quale deve piuttosto essere intesa secondo gli ordinari canoni ermeneutici, che richiedono che un termine perentorio sia chiaramente individuabile come tale sulla base di una previsione espressa o di una sanzione specifica (che non discende dalle generali responsabilità  previste dall&#8217;ordinamento per il ritardo sotto il profilo civile, disciplinare, amministrativo-contabile, dirigenziale);<br /> &#8211; con il principio di certezza e lealtà  dei rapporti tra P.A. e cittadino, che va modellato in base alle specifiche esigenze di questo settore, nel quale è prevalente la necessità  di un provvedimento espresso ottenibile sulla base dei meccanismi e dei rimedi previsti a tal fine dall&#8217;ordinamento;<br /> &#8211; con i principi della CEDU, in quanto nella specie si è in presenza, per le medesime ragioni sopra esposte, di un evidente caso in cui lo Stato può &#8220;porre in vigore le leggi&#038;ritenute necessarie per disciplinare l&#8217;uso dei beni in modo conforme all&#8217;interesse generale&#8221;, ai sensi dell&#8217;art. 1 dell&#8217;invocato Protocollo Addizionale.<br /> Non sussistono, pertanto, i presupposti per sollevare la questione di legittimità  costituzionale prospettata dalla ricorrente, che risulta manifestamente infondata, anche sotto il profilo dell&#8217;eccesso di delega, tenuto conto che la natura perentoria del termine de quo non era esplicitata in modo chiaro e univoco dal previgente art. 66 del Dlgs 490/1999 e che la giurisprudenza che aveva affermato la natura perentoria del termine non poteva ritenersi consolidata, come dimostra il fatto lo stesso ricorrente richiama un unico precedente giurisprudenziale favorevole (Consiglio di Stato Sez. VI, n. 7043/2004); considerazioni queste che non consentono di ritenere che l&#8217;art. 68 del D.Lgs. n. 42/2004 abbia introdotto nuove restrizioni alla proprietà  privata, in violazione della legge delega.<br /> Infondato è, altresì¬, il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.<br /> La relazione storico e artistica allegata al provvedimento di diniego dell&#8217;attestato di libera circolazione si basa sulla qualità  artistica dell&#8217;opera, sulla rilevanza della rappresentazione e sulla circostanza di essere testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo.<br /> Nella relazione allegata al diniego dell&#8217;attestato di libera circolazione si legge, in particolare, che il dipinto si configura come: <em>&#8220;Una composizione rara, che enfatizza il ruolo di Girolamo quale fondatore di un ordine religioso (&#038;).</em><br /> <em>La singolarità  della raffigurazione si manifesta ulteriormente nella calda ed accesa definizione cromatica del fondo e del cielo (&#038;).</em><br /> <em>Elemento di estremo interesse della piccola tavola è la sua prestigiosa e straordinaria provenienza collezionistica, alla quale è possibile risalire grazie alle evidenze visibili sull&#8217;opera stessa e sulla cornice (numeri di catalogo, etichette e iscrizioni) e alla corrispondenza tra queste e antichi inventari delle famiglie Barberini e Corsini, così¬ come ricostruito in dettaglio nella scheda di catalogo dell&#8217;Asta Finarte del 14 novembre 2006 (lotto 18) stilata da Tommaso Montanari.</em><br /> <em>La traccia pìù antica è il numero 559, segnato in rosso con grafia secentesca e chiaramente leggibile sul retro. Una numerazione che trova riscontro puntuale nell&#8217;inventario dei beni di Palazzo Barberini alle Quattro fontane redatto tra il 1685-1686 alla morte del principe di Palestrina Maffeo Barberini, bisnipote di papa Urbano VIII. La singolare iconografia dell&#8217;opera,non lascia dubbi sull&#8217;identificazione del pezzo, recita così¬ infatti il documento &#8220;Un quadretto per alto intavola che rappresenta San Girolamo moribondo con molti frati del suo ordine che li stanno attorno, alto palmi 2, largo palmi 1 Â¼ incirca, con cornicetta rossa e fusarola&#8221;.</em><br /> Sulla base di queste ed altre considerazioni, la Commissione e, conseguentemente, l&#8217;Ufficio, concludono rilevando che<em>: &#8220;L&#8217;appartenenza certa alle collezioni Barberini e Corsini (&#038;) e la testimonianza di una rara composizione del Transito di San Girolamo elaborata da Ludovico Carracci nella fase pìù tarda della sua produzione artistica, oltre all&#8217;intrinseca qualità  pittorica, confermano l&#8217;alto valore storico artistico del dipinto presentato all&#8217;Ufficio Esportazione di Venezia&#8221;.</em><br /> Tale valutazione, relativa alla qualità  artistica del bene e all&#8217;importanza dell&#8217;opera per la storia del Collezionismo italiano, è espressione di un potere tecnico-discrezionale di per sè insindacabile, per le parti in cui è stato espresso un motivato giudizio sul valore artistico dell&#8217;opera.<br /> E&#8217;, infatti, noto che nel formulare il giudizio sul valore artistico di un&#8217;opera l&#8217;Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco (come si verifica ad esempio allorchè la P.A. sia chiamata ad accertare l&#8217;altezza di un determinato candidato o il grado alcolico di una determinata sostanza), ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità , per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità  del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità .<br /> Nel caso di specie la valutazione tecnica espressa dalla Commissione di esperti che ha valutato il pregio artistico dell&#8217;opera presentata dal ricorrente all&#8217;Ufficio Esportazione &#8211; pur opinabile come tutti i giudizi tecnici espressi dalle Commissioni de quibus &#8211; non evidenzia profili di palese inattendibilità  o illogicità  manifesta nè appare irragionevole o implausibile, rientrando in quella soglia di fisiologica e ineliminabile opinabilità  (cd. margine di elasticità ) che si ritiene insindacabile.<br /> Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve esse respinto.<br /> La problematicità  delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Alberto Pasi, Presidente<br /> Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore<br /> Mariagiovanna Amorizzo, Referendario</div>
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