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	<title>T.A.R. Veneto - Sezione I Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Veneto - Sezione I Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo contenuti nell&#8217;offerta in materia di appalti pubblici.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 08:08:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rettifica-di-eventuali-errori-di-scritturazione-o-di-calcolo-contenuti-nellofferta-in-materia-di-appalti-pubblici/">Sulla rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo contenuti nell&#8217;offerta in materia di appalti pubblici.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Offerta &#8211; Errori di scritturazione o calcolo &#8211; Rettifica &#8211; Ammissibilità &#8211; Condizioni. La rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo è ammessa, a condizione, però, che ad essa si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rettifica-di-eventuali-errori-di-scritturazione-o-di-calcolo-contenuti-nellofferta-in-materia-di-appalti-pubblici/">Sulla rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo contenuti nell&#8217;offerta in materia di appalti pubblici.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rettifica-di-eventuali-errori-di-scritturazione-o-di-calcolo-contenuti-nellofferta-in-materia-di-appalti-pubblici/">Sulla rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo contenuti nell&#8217;offerta in materia di appalti pubblici.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Offerta &#8211; Errori di scritturazione o calcolo &#8211; Rettifica &#8211; Ammissibilità &#8211; Condizioni.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo è ammessa, a condizione, però, che ad essa si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Pasanisi &#8211; Est. Ramon</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;"><em>ex</em> art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 895 del 2025, proposto da<br />
Gielle di Galantucci Luigi, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, in relazione alla procedura CIG B39EFD08CA, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Lillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">A.V.M. – Azienda Veneziana della Mobilità s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Valeria Zambardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sita s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiano Antonini e Giulia Turetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>previa adozione di idonee misure cautelari</em></p>
<p style="text-align: justify;">– del provvedimento di esclusione adottato dalla A.V.M. – Azienda Veneziana della Mobilità s.p.a. nei confronti della Gielle di Luigi Galantucci nella procedura di gara (G32010) per l’affidamento “<em>del servizio di manutenzione degli impianti antincendio del Gruppo AVM</em>” (GIG B39EFD08CA), comunicato con PEC del 24 aprile 2025;</p>
<p style="text-align: justify;">– per quanto occorra dei Verbali di Gara n. 4/10.04.2025 e n. 5/18.04.2025 della Commissione di Gara, conosciuti in data 24 aprile 2025 contestualmente alla comunicazione del provvedimento di esclusione; nonché, <em>in parte qua</em> e nei limiti di interesse, del Disciplinare di Gara per come applicato ed interpretato da A.V.M. s.p.a. in relazione alle disposizioni in materia di soccorso istruttorio e di quelle previste per la redazione dell’offerta economica;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché allo stato non conosciuto, con particolare riferimento all’eventuale assegnazione/aggiudicazione all’altro unico concorrente in graduatoria;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per l’accertamento del diritto della impresa ricorrente all’aggiudicazione in proprio favore, quindi alla sottoscrizione del contratto ed esecuzione del servizio, anche previa declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato <em>medio tempore</em>, con il concorrente che segue in graduatoria, in estremo subordine per il risarcimento per equivalente nella misura da quantificare in corso di causa, fatta salva la valutazione in via equitativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sita s.r.l. e di A.V.M. – Azienda Veneziana della Mobilità s.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il ricorso in epigrafe, l’impresa Gielle di Luigi Galantucci (d’ora innanzi, solo Gielle) ha impugnato il provvedimento con cui A.V.M. – Azienda Veneziana della Mobilità s.p.a. (d’ora innanzi, solo AVM) l’ha esclusa dalla procedura di gara per l’affidamento “<em>del servizio di manutenzione ordinaria periodica e straordinaria dei sistemi antincendio delle pertinenze e dei mezzi del Gruppo AVM</em>” (GIG B39EFD08CA), a causa della riscontrata inammissibilità dell’offerta poiché “<em>l’importo economico indicato è superiore alla base d’asta, così come previsto dall’art. 17 del Disciplinare di Gara</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto d’interesse nel presente contenzioso, l’art. 3 del disciplinare di gara ha disposto che l’appalto sia costituito da un unico lotto, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ripartito in 70 punti per l’offerta tecnica e in 30 punti per quella economica), per un importo complessivo a base di gara stimato in € 1.300.751,80 (di cui € 819.473,63 quali costi per la manodopera), con ulteriori oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 4.099,20.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre l’art. 3 ha precisato, nella Tabella 1, come il valore a base di gara sia il risultato della somma dell’“<em>Importo del servizio di manutenzione ordinaria semestrale degli impianti antincendio delle Società del Gruppo AVM (soggetto a ribasso)</em>”, pari a € 709.251,80, e dell’“<em>Importo del servizio di manutenzione straordinaria degli impianti antincendio delle Società del Gruppo AVM (non soggetto a ribasso)</em>”, pari a € 591.500,00. Importo, quest’ultimo, “<em>non assoggettato a ribasso in quanto </em>[i servizi di manutenzione straordinaria] <em>verranno definiti (sia in termini di tipologia che di valore economico) in corso di esecuzione dell’appalto ogni qualvolta se ne manifesti la necessità</em>” (cfr. chiarimento n. 2 del 3 settembre 2024) e che costituisce dunque un “<em>plafond da utilizzare ad erosione</em>” (cfr. chiarimento n. 3 del 31 ottobre 2024), ossia un importo massimo entro il cui ambito saranno possibili affidamenti per la manutenzione straordinaria degli impianti all’operatore economico aggiudicatario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il medesimo art. 3 del disciplinare, nella Tabella 2, ha quindi suddiviso per ciascuna delle nove sedi del servizio l’importo totale a base d’asta, riferito ai sei anni di durata dell’appalto, conteggiando sia il servizio di manutenzione ordinaria, sia quello di manutenzione straordinaria. In particolare, nella colonna A sono stati indicate le sedi di servizio, nella colonna B l’allegato da utilizzare per presentare l’offerta al ribasso per ogni sede, nella colonna C l’“<em>Importo Ordinario per 6 anni</em>”, nella colonna D gli “<em>Oneri Sicurezza</em>”, nella colonna E l’“<em>Importo Straordinari per 6 anni</em>” e, infine, nella colonna F il “<em>Totale importo base d’asta (colonne C + E)</em>”. Ne risulta che la somma degli importi delle nove righe della colonna F corrisponde all’importo complessivo a base di gara, ossia € 1.300.751,80.</p>
<p style="text-align: justify;">Il successivo par. 17 del disciplinare ha quindi stabilito, <em>inter alia</em>, che l’offerta economica di ciascun concorrente dovesse individuare, a pena di esclusione:</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>A. I corrispettivi semestrali ordinari omnicomprensivi totali (con riferimento agli allegati da A1 a A9) con suddivisione per ogni singola sede/pertinenza/mezzi;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>I corrispettivi semestrali indicati in offerta per i singoli allegati (da A1 a A9) non potranno essere superiori a quelli indicati all’art. 3 Tabella 2 – colonna “C”, pena l’esclusione dell’offerta</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla procedura di gara hanno partecipato due operatori economici: Gielle e Sita s.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">All’esito della valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice ha assegnato a Gielle 51,5 punti (70 dopo la riparametrazione) e a Sita s.r.l. 44,667 punti (60,712 dopo la riparametrazione).</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta aperte le buste con le offerte economiche, la Commissione ha rilevato come le stesse non fossero comparabili: infatti mentre l’offerta di Sita s.r.l. riportava i corrispettivi semestrali per il servizio di manutenzione ordinaria per un importo di € 56.854,00, indicando i relativi oneri della sicurezza (€ 341,60) e i costi della manodopera (€ 45.483,20) sempre su base semestrale, l’offerta di Gielle risultava invece pari ad € 613.077,27, con oneri per la sicurezza quantificati in € 12.082,50 e costi della manodopera in € 820.804,50.</p>
<p style="text-align: justify;">Indi la Commissione ha evidenziato “<em>che il «Corrispettivo ordinario semestrale omnicomprensivo totale» indicato</em> [da Gielle]<em> in scheda di offerta economica risulta essere pari a € 613.077,27 ovvero un valore abnorme rispetto al canone semestrale posto a base di gara</em>”. Dopo aver ricevuto “<em>conferma</em>” dal rappresentante di Gielle che “<em>si trattava di un errore di compilazione dell’offerta in quanto è stato indicato il valore complessivo dei canoni per i 6 anni di contratto e non quello semestrale</em>”, […] il RUP, “<em>al solo fine di concludere la seduta, procedeva a dividere l’importo indicato da Gielle in 12 semestri e calcolarne pertanto l’offerta economica, riservandosi altresì di analizzare la correttezza di tale intervento di rettifica ai sensi della normativa vigente</em>” (cfr. verbale di gara n. 4 del 10 aprile 2025).</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione ha quindi attribuito a Gielle 27 punti (corrispondente a un importo proposto di € 1.204.577,27), seppur “<em>con riserva di verifica</em>”, e a Sita s.r.l. 17,90 punti (corrispondente a un importo proposto di € 1.273.748,00).</p>
<p style="text-align: justify;">Sennonché il RUP, nella seduta del 18 aprile 2025, ha rilevato che “<em>dalla verifica della documentazione di offerta dell’operatore economico Gielle di Galantucci Luigi si evince che vi è coerenza tra il valore «Corrispettivo ordinario semestrale omnicomprensivo totale (dato dalla somma dei corrispettivi indicati nelle successive schede da A1 a A9)» indicato nella «Scheda di offerta economica riassuntiva» e la sommatoria dei valori «Corrispettivo ordinario semestrale omnicomprensivo» indicati nelle schede di dettaglio da A1 ad A9. La documentazione di gara, relativamente ai valori da indicare nella Scheda di offerta economica, non presentava alcun dubbio interpretativo relativamente alla richiesta della stazione appaltante che la quotazione dovesse essere espressa quale «corrispettivo semestrale», come esplicitamente richiesto all’art. 17 del Disciplinare di gara. La somma esposta da Gielle non è documentalmente riconducibile ad altro, manifestandosi come un dato secco e risoluto</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il RUP non ha ritenuto che vi fossero “<em>le condizioni per procedere ad un soccorso procedimentale finalizzato a rettificare l’offerta presentata da Gielle, nelle modalità operate in sede di gara (verbale n. 4)</em>”, in quanto non vi sarebbe stato “<em>alcun indizio che faccia ritenere che l’offerta formulata non fosse corretta, se non l’abnormità del valore economico indicato</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Donde l’esclusione di Gielle dalla procedura selettiva, data l’inammissibilità della sua offerta economica ai sensi dell’art. 17 del disciplinare, in quanto di importo superiore alla base d’asta.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Avverso questo provvedimento, Gielle ha proposto in questa sede un unico, articolato, motivo di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha contestato la legittimità della sua esclusione dalla procedura selettiva, sostenendo che l’ambiguità della legge di gara l’avrebbe indotta a modulare l’offerta economica sull’intera durata contrattuale (6 anni) anziché sul singolo semestre.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l’art. 3 del disciplinare, nella colonna C della Tabella 2, avrebbe indicato gli importi totali dei servizi per i 6 anni di durata del contratto, e i successivi artt. 17 e 18 avrebbero stabilito che questi ultimi importi rappresentassero valori invalicabili. In specie, la lettera <em>A)</em> dell’art. 17 avrebbe stabilito che l’offerta economica dovesse individuare, a pena di esclusione “<em>i corrispettivi semestrali ordinari omnicomprensivi totali (con riferimento agli allegati da A1 a A9) con suddivisione per ogni singola sede/pertinenza/mezzi</em>”. Sulla base di tale disciplina di gara, recante un preciso riferimento agli importi totali per i sei anni, la ricorrente avrebbe ritenuto che fosse corretto compilare la scheda relativa all’offerta economica mediante l’inserimento, nell’allegato “A”, del corrispettivo totale per il servizio ordinario per i sei anni, nonché, nelle schede da “A1” a “A9”, dei corrispettivi totali per i sei anni dei singoli servizi, proponendo importi con valori non superiori a quelli previsti nella suddetta colonna C della Tabella 2.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicché, ha osservato la ricorrente, nel caso di specie non vi sarebbe stato alcun errore nella compilazione della scheda di offerta economica, ma una diversa modalità di indicazione del corrispettivo (totale e non già semestrale): una diversa modalità immediatamente riconoscibile da chiunque (che infatti sarebbe stata subito rilevata dalla Commissione giudicatrice nella seduta del 10 aprile 2025), tale da non richiedere alcuno sforzo interpretativo per ricostruire la sua effettiva volontà negoziale. In ragione di ciò, la stazione appaltante, prima di escluderla dalla gara, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio di cui all’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, chiedendo chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta economica, così potendo pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, la ricorrente ha precisato che la mancata attivazione del c.d. soccorso istruttorio in senso stretto avrebbe integrato finanche una violazione dei principi del risultato e della fiducia, in quanto si sarebbe concretizzata in un rifiuto di ricercare l’effettiva volontà espressa in gara.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Si sono costituite in giudizio AVM e Sita s.r.l., argomentando per l’infondatezza del motivo di ricorso avanzato da Gielle.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., come da avviso dato alle parti in udienza e trascritto nel relativo verbale.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il motivo di ricorso proposto da Gielle è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">È necessario innanzitutto rilevare come la legge di gara presenti un’evidente ambiguità con riguardo al criterio di indicazione dell’offerta economica.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal riguardo, è opportuno rammentare che – in base all’art. 3, Tabella 1 del disciplinare – l’appalto è costituito da un unico lotto, comprendente due servizi della durata di 72 mesi: il primo relativo alla manutenzione ordinaria semestrale degli impianti antincendio, il secondo alla manutenzione straordinaria degli stessi. Soltanto il primo servizio, il cui importo a base di gara è stato quantificato in € 709.251,80, era soggetto a ribasso. Un importo, questo, che rappresenta la somma dei singoli corrispettivi fissati nella colonna C della Tabella 2 del medesimo articolo per ciascuna delle nove sedi del servizio di manutenzione ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve altresì rilevarsi che, ai sensi dell’art. 17, lett. <em>A)</em>, del disciplinare, ogni concorrente doveva individuare nella propria offerta economica “<em>i corrispettivi semestrali ordinari omnicomprensivi totali (con riferimento agli allegati da A1 a A9) con suddivisione per ogni singola sede/pertinenza/mezzi</em>”. La stessa disposizione precisava che detti corrispettivi semestrali “<em>non potranno essere superiori a quelli indicati all’art. 3 Tabella 2 – colonna «C», pena l’esclusione dell’offerta</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il successivo art. 18.3 del disciplinare, nello stabilire il “<em>metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica</em>”, determinava la formula per determinare l’“<em>offerta economica complessiva di ogni concorrente</em>”, la quale prevedeva come primo elemento i “<em>canoni ordinari semestrali relativi alle pertinenze indicate negli allegati da 1 a 9</em>”, rinnovando l’avvertenza che “<em>gli importi dei canoni offerti per i singoli allegati non potranno essere superiori a quelli indicati all’art. 3 Tabella 2 – colonna «C» del presente disciplinare</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto testé riportato emerge che la legge di gara si presti a una duplice interpretazione quanto al parametro temporale di riferimento in base al quale calcolare l’offerta economica per il servizio di manutenzione ordinaria. Difatti la dicitura “<em>corrispettivi semestrali ordinari omnicomprensivi totali</em>” può assumere un duplice significato: ossia i corrispettivi globalmente intesi per ciascuno dei 12 semestri di durata dell’appalto (come inteso da AVM nel provvedimento impugnato, valorizzando il termine “<em>semestrali</em>”) oppure i corrispettivi totali per l’intera durata di 6 anni dell’appalto (come inteso dalla ricorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">A ben vedere, la seconda lettura trova conforto nell’interpretazione sistematica del disciplinare, posto che, in base sia all’art. 17, lett. <em>A)</em>, sia all’art. 18, i corrispettivi da indicare nella scheda di offerta economica predisposta dalla stazione appaltante non potevano superare, a pena di esclusione, gli importi previsti dall’art. 3, Tabella 2, colonna C: importi, questi ultimi, riferiti ai 6 anni e non al semestre (tanto che la relativa somma, inserita in calce alla colonna C, è pari a 709.251,80 €, vale a dire all’importo complessivo del servizio di manutenzione ordinaria).</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, la previsione del disciplinare – in forza della quale la ricorrente è stata esclusa – per cui “<em>gli importi dei canoni offerti per i singoli allegati non potranno essere superiori a quelli indicati all’art. 3 Tabella 2 – colonna «C»</em>” assume pieno significato proprio se riferita ai corrispettivi relativi all’intera durata contrattuale, dato che è irragionevole ritenere che gli importi semestrali potessero superare quelli sessennali previsti nella citata colonna C.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicché la scelta di Gielle di compilare la scheda di offerta economica con gli importi sessennali e non semestrali non ha integrato una violazione dell’art. 17 del disciplinare, come invece ritenuto nel gravato provvedimento di esclusione, ma è stata assunta sulla scorta di una interpretazione della <em>lex specialis</em> non inficiata da irragionevolezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, non possono sussistere dubbi sul fatto che Gielle abbia calibrato la propria offerta economica su un periodo di 6 anni, tenuto conto che l’importo dalla stessa indicato nella “<em>scheda di offerta economica riassuntiva</em>” è pari a € 613.077,27. A tal proposito, è sufficiente rilevare che se l’odierna ricorrente avesse inteso offrire quel corrispettivo per ogni singolo semestre, l’offerta complessiva, per i 12 semestri dell’appalto, sarebbe stata pari a € 7.356.933,24: un importo del tutto slegato dalla base d’asta di € 709.251,80.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altra parte, la stessa Commissione giudicatrice, nella seduta del 10 aprile 2025, ha rilevato che detto importo fosse “<em>abnorme rispetto al canone semestrale posto a base di gara</em>”, ricevendo “<em>conferma</em>” dal rappresentante di Gielle che si trattasse “<em>di un errore di compilazione dell’offerta in quanto è stato indicato il valore complessivo dei canoni per i 6 anni di contratto e non quello semestrale</em>”. Ragion per cui la Commissione ha immediatamente individuato l’effettiva volontà negoziale dell’impresa partecipante alla gara, riuscendo a valutare la sua offerta suddividendone il valore per i 12 semestri di durata dell’appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce dell’ambiguità del tenore letterale della legge di gara e dell’immediata riconoscibilità del fatto che l’offerta economica di Gielle si riferisse all’intera durata dell’appalto e non al semestre, la stazione appaltante doveva – come in effetti ha fatto nella seduta del 10 aprile 2024 – attivare il soccorso istruttorio al fine di chiedere al concorrente chiarimenti (<em>rectius</em>: conferma)<em> </em>in ordine al parametro temporale utilizzato per il calcolo dei corrispettivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, deve rilevarsi che l’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 prevede che “<em>la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">I principi ispiratori dell’istituto del soccorso istruttorio vanno ravvisati, da un lato, nella buona fede, che in generale (<em>ex </em>art. 2-<em>bis</em> della legge 7 agosto 1990, n. 241) informa i rapporti dell’amministrazione con i cittadini e le imprese, e nel <em>favor partecipationis</em>; dall’altro lato, nella <em>par condicio competitorum</em>, posto che il soccorso istruttorio non deve permettere al concorrente di modificare il contenuto tecnico-economico della propria offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">La stazione appaltante è quindi tenuta, qualora dalla documentazione contenente l’offerta economica residuino margini di incertezza facilmente superabili, a chiedere al concorrente specifici chiarimenti, in vista del raggiungimento del miglior risultato possibile in termini di apertura al mercato concorrenziale, specie qualora la legge di gara non si presti a un’univoca interpretazione in ordine alla modalità di presentazione dell’offerta stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal riguardo, è opportuno puntualizzare che i chiarimenti richiedibili dalla stazione appaltante non avrebbero permesso alla ricorrente di modificare l’offerta economica presentata in gara, dato che la società avrebbe potuto – come invero già fatto – solo specificare che l’importo indicato fosse riferibile all’intera durata contrattuale, così da consentire alla Commissione di calcolare, mediante una semplice divisione, il corrispettivo semestrale offerto.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto sopra esposto è conforme all’indirizzo giurisprudenziale – menzionato nel provvedimento impugnato e ribadito negli atti difensivi della resistente e della controinteressata – per cui è ammessa la “<em>rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta</em>” (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 13 maggio 2025, n. 721, che richiama Cons. Stato, Sez. III, 13 dicembre 2018, n. 7039).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, è necessario ribadire che l’attivazione del soccorso istruttorio non avrebbe comportato un’inammissibile modifica sostanziale dell’offerta economica, bensì soltanto la suddivisione dell’importo totale offerto da Gielle per i servizi di manutenzione ordinaria – che rimane immutato in € 613.077,27 – nei 12 semestri di svolgimento dell’appalto, a fronte di una precisa volontà dell’offerente di strutturare la propria offerta in 6 anni, che emerge senza ambiguità dal suddetto importo offerto in gara (il quale risulta coerente con la base d’asta, indicata anch’essa dalla stazione appaltante in termini sessennali e pari a € 709.251,80).</p>
<p style="text-align: justify;">Più nello specifico, la giurisprudenza ha chiarito che il “<em>soccorso c.d. procedimentale</em> […] <em>abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica</em>” (Cons. Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870). Pertanto, “<em>simili chiarimenti o «puntualizzazioni di elementi dell’offerta» non possono tradursi in una operazione di «integrazione o modificazione postuma dell’offerta». Non debbono in altre parole essere apportate «correzioni» nell’offerta medesima (Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680); deve così trattarsi di «rettifica di un errore manifesto dell’offerta» ossia di un «chiaro errore di calcolo, claris verbis evincibile dall’offerta», in ogni caso «fermo il divieto di integrazione dell’offerta» (Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2023, n. 324)</em>” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2024, n. 358).</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, nel caso concreto, da un lato, l’indicazione da parte di Gielle dell’importo dell’offerta su un parametro di 6 anni era <em>ictu oculi</em> evidente, tanto che la Commissione giudicatrice, appena visionato il contenuto della relativa busta, ha chiesto conferma al rappresentante dell’impresa dell’utilizzo di quel riferimento temporale, senza ricorrere a complesse indagini ricostruttive della volontà del concorrente; dall’altro lato, la rimodulazione dell’importo complessivamente offerto per ciascun semestre di durata dell’appalto non avrebbe comportato un’inammissibile modifica dell’offerta economica o comunque un’insostenibile sanatoria di un’offerta sostanzialmente indeterminata, posto che si sarebbe trattato di una mera operazione aritmetica, senza intaccare il <em>quantum</em> dell’importo proposto.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicché, anche accedendo alla tesi per cui il disciplinare di gara richiedesse in termini chiari l’indicazione del corrispettivo semestrale offerto, comunque sarebbe ammessa la rettifica dell’errore di scritturazione in cui sarebbe incorsa Gielle, posto che l’effettiva volontà negoziale dell’impresa è desumibile dal contesto dell’offerta con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, non colgono nel segno le difese di AVM e di Sita s.r.l. circa l’indeterminatezza dell’offerta economica della ricorrente in relazione ai costi della manodopera, in quanto quantificati in misura (€ 820.804,50) superiore all’importo del corrispettivo del servizio di manutenzione ordinaria per l’intera durata dell’appalto (€ 709.251,80).</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, deve precisarsi che l’art. 17, lett. <em>D)</em>, del disciplinare richiedeva a ciascun concorrente di indicare nella propria offerta economica “<em>la stima dei costi della manodopera</em>”, senza quindi distinguere tra il servizio di manutenzione ordinaria e quello di manutenzione straordinaria. Servizio, quest’ultimo, che non può ritenersi “<em>sostanzialmente virtuale</em>”, come sostenuto dalla parte resistente, e quindi sottratto dal computo dei costi della manodopera, dato che esso concorre a formare (peraltro in misura rilevante) l’oggetto dell’appalto, nonostante la sua attivazione dipenda dalle concrete necessità di AVM.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la “<em>Scheda di offerta economica</em>” predisposta dalla stazione appaltante – nel prescrivere l’indicazione del “<em>Costi della manodopera ai sensi dell’art. 108 comma 9 D.lgs. 36/2023</em>” – non distingueva tra i due servizi oggetto della commessa: ne consegue che andassero indicati i costi complessivi per l’esecuzione dell’intero appalto, ivi compresi quelli per lo svolgimento del servizio di manutenzione straordinaria, il cui importo stimato dalla stazione appaltante incideva, sul totale della base d’asta, per ben € 591.500,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò trova specifica conferma proprio nel riferimento all’art. 108, comma 9, del codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale “<em>Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale</em>”. Com’è evidente, la norma prescrive la necessaria indicazione dei costi per il personale che l’impresa concorrente stima di dover sostenere per garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni dedotte in gara, oggetto del contratto d’appalto, che nel caso di specie la stessa AVM ha stimato in un totale di 40.209,69 ore (cfr. art. 3 del disciplinare).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che correttamente Gielle ha indicato nella propria offerta economica un costo della manodopera concernente sia il servizio di manutenzione ordinaria, sia quello di manutenzione straordinaria, in un importo, peraltro, coerente con la stima di cui all’art. 3 del disciplinare, pari a € 819.473,63, parimenti riferita a entrambi i servizi oggetto dell’appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">6. In definitiva, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati il provvedimento di esclusione e, <em>in parte qua</em>, i verbali di gara ad esso presupposti, con riammissione della ricorrente alla gara previa, ove ancora necessaria, attivazione del soccorso istruttorio al fine di consentire alla stessa la produzione di chiarimenti in ordine al parametro temporale utilizzato per l’indicazione dell’offerta economica.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in ragione della particolarità delle questioni oggetto di causa.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, con gli effetti ivi indicati (§ 6).</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Leonardo Pasanisi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Bardino, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Ramon, Referendario, Estensore</p>
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		<title>Sulla finalità del soccorso istruttorio c.d. integrativo o completivo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-finalita-del-soccorso-istruttorio-c-d-integrativo-o-completivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 08:40:48 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-finalita-del-soccorso-istruttorio-c-d-integrativo-o-completivo/">Sulla finalità del soccorso istruttorio c.d. integrativo o completivo.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Soccorso istruttorioc.d. integrativo o completivo &#8211; Art. 101, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 36/2023 &#8211; Finalità. Il soccorso istruttorio persegue proprio lo scopo di evitare che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano in un disutile pregiudizio per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-finalita-del-soccorso-istruttorio-c-d-integrativo-o-completivo/">Sulla finalità del soccorso istruttorio c.d. integrativo o completivo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-finalita-del-soccorso-istruttorio-c-d-integrativo-o-completivo/">Sulla finalità del soccorso istruttorio c.d. integrativo o completivo.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Soccorso istruttorioc.d. integrativo o completivo &#8211; Art. 101, comma 1, lett. <em>a</em>, del d.lgs. n. 36/2023 &#8211; Finalità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il soccorso istruttorio persegue proprio lo scopo di evitare che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano in un disutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione. In particolare, il soccorso istruttorio c.d. integrativo o completivo (<em>ex </em>art. 101, comma 1, lett. <em>a</em>, del d.lgs. n. 36/2023) consente di “<em>integrare di ogni elemento mancante</em>” la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara; il soccorso istruttorio c.d. sanante (<em>ex </em>comma 1, lett. <em>b</em>) permette invece di rimediare a inesattezze o irregolarità della stessa documentazione amministrativa, con il limite dell’irrecuperabilità della documentazione di incerta imputazione soggettiva. In entrambi i casi, non è tuttavia ammesso completare o modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Pasanisi &#8211; Est. Ramon</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2025, proposto da<br />
Associazione Sportiva Dilettantistica Santa Croce, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Lena e Luca Pavanetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in San Donà di Piave, via Aquileia 9/A;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Eraclea, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan e Katia Maretto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Centromare di Manzato Michele s.n.c., non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>previa sospensione dell’efficacia</em></p>
<p style="text-align: justify;">– della Determinazione del Comune di Eraclea n. 618 del 11.10.2024, a firma del Responsabile Area Servizi Territoriali Dott. Martini Ugo, notificata a mezzo pec in data 15.10.2024, avente ad oggetto “<em>gara per l’assegnazione in concessione di un immobile appartenente al demanio della navigazione interna ubicato in località Torre di Fine da adibire a darsena ed attracco fluviale. Bando prot. n. 6620/2024 del 21.03.2024. Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– dei verbali relativi alle sedute dalla Commissione di Valutazione delle domande di partecipazione al bando di gara n. prot. n 6620/2024 del 21/03/2024, svoltesi nei giorni 14.05.2024, 07.08.2024 e 27.08.2024;</p>
<p style="text-align: justify;">– per quanto occorrer possa, del Bando prot. n. 6620/2024 in data 21.03.2024 del Comune di Eraclea, avente ad oggetto l’affidamento di concessione demaniale “<em>di spazio acqueo/terreni/pertinenze appartenenti al demanio della Navigazione Interna (ex art. 3 e 4 L.R.V. n. 46/2017 e D.G.R.V. n. 251/2018) ubicati nel Comune di Eraclea (VE) – Località Torre di Fine e servizio di manovra del ponte mobile adiacente</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Eraclea;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il ricorso in esame, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Santa Croce (d’ora innanzi, solo A.S.D. Santa Croce) ha impugnato la determinazione n. 618 dell’11 ottobre 2024 del Responsabile Area Servizi Territoriali del Comune di Eraclea con cui, da un lato, la stessa è stata esclusa dalla procedura selettiva volta all’assegnazione in concessione di uno specchio acqueo con le relative pertinenze appartenente al demanio idrico e, dall’altro lato, è stata affidata la medesima concessione alla società odierna controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova premettere che l’art. 100-<em>bis </em>della legge regionale del Veneto n. 11 del 13 aprile 2001 (introdotto dall’art. 4 della legge regionale del Veneto n. 46 del 29 dicembre 2017) ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni afferenti al demanio della navigazione interna.</p>
<p style="text-align: justify;">In forza di tale delega di funzioni, il Comune di Eraclea, con bando prot. n. 6620 del 21 marzo 2024, pubblicato il giorno successivo nell’albo pretorio, ha indetto una gara per l’affidamento della concessione demaniale di uno “<em>spazio acqueo/terreni/pertinenze appartenenti al demanio della Navigazione Interna (ex art. 3 e 4 L.R.V. n. 46/2017 e D.G.R.V. n. 251/2018) ubicati nel Comune di Eraclea (VE) – Località Torre di Fine e servizio di manovra del ponte mobile adiacente</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi, in specie, di un’“<em>area attrezzata a darsena e attracco fluviale sul Canale Revedoli in località Torre di Fine, destinata ad uso commerciale, costituita da uno spazio acqueo di mq. 941,00 circa e da uno spazio a terra di mq. 2.918,00 circa</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In forza dell’art. 1 del bando, la possibilità di concorrere alla procedura è stata riservata agli “<em>operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 (ditte individuali, società, consorzi, associazioni temporanee di imprese etc.)</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Entro il termine stabilito dalla <em>lex specialis</em>, fissato per l’8 maggio 2024, sono pervenute due domande di partecipazione: l’una da parte della società Centromare di Michele Manzato s.n.c.; l’altra da parte della ricorrente, contenente la specificazione che “<em>la A.S.D. Santa Croce è in fase di acquisizione Partita IVA e Codice Fiscale come da chiarimenti con la Stazione Appaltante</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione di valutazione delle domande, nominata l’8 maggio 2024, si è riunita in tre sedute, tenutesi il 14 maggio 2024, il 7 agosto 2024 e il 27 agosto 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella seduta del 14 maggio 2024, la Commissione ha aperto le buste contenenti la documentazione amministrative e l’offerta tecnica, disponendo di ammettere entrambi i concorrenti alla procedura, rilevando però la necessità di riunirsi in una seduta successiva per un approfondimento sui requisiti posseduti dalla A.S.D. Santa Croce: ciò in quanto la stessa risultava carente di codice fiscale e di partita IVA e quindi non era possibile acquisire d’ufficio una visura camerale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella seduta del 7 agosto 2024, la Commissione ha osservato che l’odierna ricorrente “<em>ha dichiarato di essere in fase di acquisizione del codice fiscale e della partita IVA</em>”; ha dato atto che “<em>a tale proposito</em> <em>non sono pervenute comunicazioni successive da parte del concorrente</em>”; ha rilevato inoltre “<em>che non è disponibile né una visura camerale né l’atto costitutivo e lo statuto dell’A.S.D.</em>”. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che “<em>il concorrente non avesse dimostrato di possedere i requisiti soggettivi per partecipare alla gara</em>”, sicché ha deciso di riunirsi in seduta pubblica, in una data da definire, “<em>per informare i concorrenti sulle proprie determinazioni</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Previa informazione ai concorrenti con note trasmesse via PEC il 14 agosto 2024 e pubblicazione di un avviso pubblico in pari data, la Commissione si è dunque riunita in seduta pubblica il 27 agosto 2024 ed ha reso nota l’esclusione della A.S.D. Santa Croce per le suddette ragioni, procedendo in seguito alla valutazione dell’unica offerta rimasta in gara, così formulando la proposta di aggiudicazione a favore dell’impresa proponente la stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Con determinazione n. 618 dell’11 ottobre 2024, il Responsabile Area Servizi Territoriali del Comune di Eraclea, in qualità di R.U.P., ha approvato il giudizio espresso dalla Commissione, affidando quindi la concessione alla società controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Eraclea, con PEC del 15 ottobre 2024, ha infine comunicato alla ricorrente che “<em>con determinazione reg. gen. n. 618 dell’11/10/2024 è stato approvato l’esito della gara, dichiarando non ammessa la domanda di codesta A.S.D. acquisita al prot. com.le n. 10190/2024 del 08/05/2024</em>”, con conseguente assegnazione della concessione a favore della società Centromare di Manzato Michele s.n.c. (cfr. doc. 5 di parte attrice).</p>
<p style="text-align: justify;">2. Avverso la suddetta determinazione, la ricorrente ha proposto le seguenti censure.</p>
<p style="text-align: justify;">I) “<em>Violazione lex specialis di gara – assenza di specifica clausola escludente – violazione del principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione – l’operatore economico è in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella prospettiva attorea, la sua esclusione dalla procedura selettiva sarebbe illegittima in quanto disposta in spregio al principio di tassatività delle cause di esclusione: la legge di gara, infatti, non contemplerebbe, tra i requisiti generali che il concorrente deve possedere per partecipare alla gara, quello di essere sin dalla presentazione della domanda accreditato di codice fiscale e di partita IVA. Né la <em>lex specialis</em> sanzionerebbe espressamente con l’esclusione l’omessa produzione, in sede di gara, della visura camerale, dell’atto costitutivo o dello statuto dell’operatore economico: vale a dire di quei documenti che, siccome assenti, avrebbero giustificato l’estromissione automatica della ricorrente dalla procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">II) “<em>Violazione lex specialis di gara – violazione del principio di buon andamento, del principio di buona fede e di solidarietà di cui agli artt. 2 e 97 cost. – violazione art. 6 della l. 241/1990 – violazione del principio dell’obbligo di soccorso istruttorio</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto altro profilo, il ricorrente osserva che la Commissione valutatrice ha giustificato la propria esclusione dalla gara per non aver prodotto “<em>né una visura camerale, né l’atto costitutivo, né lo statuto dell’A.S.D.</em>”. Documenti, questi, che afferirebbero ai requisiti di ordine generale del concorrente e non al contenuto dell’offerta tecnica ed economica: sicché la mancanza degli stessi avrebbe potuto essere colmata in sede di soccorso istruttorio, se lo stesso fosse stato attivato dall’Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Si è costituito in giudizio il Comune di Eraclea, chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025, il difensore del Comune resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in capo alla ricorrente, stante la mancata impugnazione, da parte della stessa, del provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva (indicato nel doc. 7 depositato dalla parte pubblica).</p>
<p style="text-align: justify;">5. All’esito della suddetta camera di consiglio, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., come da avviso dato alle parti in udienza e riportato nel relativo verbale.</p>
<p style="text-align: justify;">6. L’eccezione di inammissibilità del ricorso non coglie nel segno.</p>
<p style="text-align: justify;">Come correttamente rilevato dalla ricorrente in sede di discussione camerale, il doc. 7 prodotto in giudizio dal Comune di Eraclea (prot. n. 21394 del 15 ottobre 2024) non contiene alcun provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva, rappresentando invece la “<em>comunicazione esito gara</em>” (coincidente con il doc. 5 già depositato in giudizio dall’attrice). Trattasi, in sostanza, della nota con cui l’Amministrazione ha trasmesso alla A.S.D. Santa Croce la determinazione n. 618 dell’11 ottobre 2024: nel far ciò, la stessa Autorità procedente ha riconosciuto che proprio con il suddetto provvedimento “<em>è stato approvato l’esito della gara, dichiarando non ammessa la domanda di codesta A.S.D.</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicché non v’è alcuna carenza di interesse rispetto a una decisione sul merito della controversia, posto che la predetta determinazione n. 618 dell’11 ottobre 2024, qui impugnata, è l’atto con cui il Comune di Eraclea ha disposto sia l’esclusione della ricorrente, sia l’affidamento della concessione qui contesa alla controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Venendo al merito della controversia, il primo motivo di ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">L’estromissione della ricorrente dalla procedura selettiva non è stata infatti disposta in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, che come noto costituisce un principio generale in materia di contrattualistica pubblica, in virtù dell’art. 10 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l’organo tecnico ha ritenuto di escludere la A.S.D. Santa Croce non a causa della mancata presentazione del codice fiscale e della partita IVA, né per l’omessa produzione di una visura camerale, dell’atto costitutivo o dello statuto, bensì per non aver dimostrato di possedere i requisiti soggettivi per partecipare alla gara. Pertanto, la Commissione non ha applicato una fattispecie espulsiva non prevista dalla <em>lex specialis </em>(come dedotto dalla ricorrente nella doglianza in esame), ma ha preso atto dell’impossibilità di accertare i requisiti di partecipazione in capo all’associazione sportiva dilettantistica, stante la mancata conoscenza dei dati identificativi della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Più nel dettaglio, la ricorrente, nella propria domanda di partecipazione alla gara, si era qualificata come “<em>impresa singola, di cui all’art. 45 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 59/2016</em>”, dichiarando al contempo di essere un’associazione sportiva dilettantistica.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal riguardo, l’art. 2 del bando, rubricato “<em>Requisiti minimi di partecipazione</em>”, specifica che, nel caso in cui il concorrente sia un’impresa individuale o una società di persone o di capitali, detti requisiti “<em>sono riferiti a soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o in un registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza e se trattasi di cooperative o loro consorzi, a soggetti regolarmente iscritti nel Registro Prefettizio o Albo Regionale</em>”. L’art. 3 del bando elenca poi la documentazione amministrativa richiesta per le suddette imprese, tra cui, alla lettera <em>H)</em>, una “<em>Visura della Camera di Commercio aggiornata per ditte, società etc.</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte dell’incertezza sulla forma giuridica della concorrente (associazione sportiva dilettantistica o impresa individuale), la Commissione, nella seduta del 14 maggio 2024, ha preso atto dell’assenza del codice fiscale e della partita IVA, e quindi dell’impossibilità, in assenza degli stessi, di acquisire d’ufficio una visura camerale. Nella seduta del 7 agosto 2024 lo stesso organo tecnico, proprio a causa della carenza di una visura camerale, così come di ogni altro documento (tra cui l’eventuale atto costitutivo o lo statuto) idoneo a chiarire la natura giuridica e finanche l’effettiva esistenza del soggetto offerente, ha concluso che quest’ultimo non avesse dimostrato il possesso dei necessari requisiti soggettivi di partecipazione.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Il secondo motivo di ricorso, invece, è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Di fronte alla mancata produzione della documentazione necessaria per chiarire la natura giuridica del soggetto offerente e, quindi, l’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione, l’ente aggiudicatore avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò trova conferma nell’art. 3 del bando, laddove è precisato che “<em>il mancato inserimento nella busta «A» dei documenti di cui ai punti da A) ad H) con le indicazioni in essi contenute comporta l’esclusione dalla gara, fatti salvi i casi in cui sia applicabile il cd. «soccorso istruttorio» ex art. 101 D. Lgs. 36/2023</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, il soccorso istruttorio persegue proprio lo scopo di evitare che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano in un disutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il soccorso istruttorio c.d. integrativo o completivo (<em>ex </em>art. 101, comma 1, lett. <em>a</em>, del d.lgs. n. 36/2023) consente di “<em>integrare di ogni elemento mancante</em>” la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara; il soccorso istruttorio c.d. sanante (<em>ex </em>comma 1, lett. <em>b</em>) permette invece di rimediare a inesattezze o irregolarità della stessa documentazione amministrativa, con il limite dell’irrecuperabilità della documentazione di incerta imputazione soggettiva. In entrambi i casi, non è tuttavia ammesso completare o modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che l’ente aggiudicatore, al cospetto dell’incertezza sulla natura giuridica della A.S.D. Santa Croce, avrebbe dovuto permettere alla stessa di integrare la documentazione amministrativa già depositata nel termine previsto dal bando, dando modo così di depositare la visura camerale (qualora possibile, nel caso di un’impresa singola), oppure avrebbe dovuto consentirle di correggere quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, permettendo quindi di dimostrare il possesso della qualità di associazione sportiva dilettantistica priva dell’iscrizione alla Camera di Commercio.</p>
<p style="text-align: justify;">È chiaro infatti che né la visura camerale, né l’atto costitutivo o lo statuto, né tantomeno il codice fiscale e la partita IVA ricadano nelle preclusioni al soccorso istruttorio previste dall’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, posto che non integrano il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, la stessa parte resistente ammette che, in seguito alla seduta del 7 agosto 2024, il Presidente della Commissione aveva disposto “<em>di trasmettere il verbale al Responsabile del procedimento affinché provvedesse ad avviare il soccorso istruttorio mediante la convocazione in seduta pubblica della Associazione sportiva</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sennonché la nota del 14 agosto 2024 – con cui il R.U.P. ha comunicato ad entrambi i partecipanti “<em>che il giorno 27 agosto 2024 alle ore 09:30</em> […] <em>la commissione di valutazione delle domande di partecipazione procederà in seduta pubblica per informare i concorrenti sulle proprie determinazioni</em>” – non può essere considerata, come vorrebbe la parte resistente, quale richiesta di soccorso istruttorio. In essa infatti manca del tutto l’indicazione della documentazione che l’Amministrazione riteneva dovesse essere integrata o sanata, sostanziandosi in una mera convocazione a partecipare alla seduta pubblica: incombente, questo, non previsto a pena di esclusione del concorrente dalla procedura selettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, è opportuno evidenziare che l’art. 101, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 prevede che “<em>l’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara</em>”. Richieste che non possono che essere specifiche, ossia contenenti la puntuale indicazione della carenza riscontrata nella documentazione amministrativa, onde permettere all’operatore economico di colmarla.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Per le ragioni sopra addotte, va dichiarata illegittimità dell’esclusione della ricorrente dalla gara e, in via derivata, l’illegittimità dell’affidamento della concessione alla controinteressata; di conseguenza, deve essere annullata la determinazione n. 618 dell’11 ottobre 2024 assunta dal Responsabile Area Servizi Territoriali del Comune di Eraclea. La stessa Amministrazione pertanto è tenuta a riammettere la ricorrente alla gara, previo avvio – in conformità ai principi illustrati in precedenza – della procedura di soccorso istruttorio.</p>
<p style="text-align: justify;">10. La domanda di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto e di subentro nello stesso non può invece trovare accoglimento, in forza della circostanza per cui non può essere accertata la “<em>possibilità di subentrare nel contratto</em>” (arg. <em>ex </em>art. 122 cod. proc. amm.) in capo alla ricorrente. Tale accertamento consegue, infatti, soltanto all’esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione in capo alla stessa A.S.D. Santa Croce: solo in questo caso, la ricorrente potrà essere dichiarata affidataria della concessione per cui è causa, qualora la sua offerta risulterà la migliore in sede di confronto competitivo, e quindi potrà conseguire in forma specifica il soddisfacimento del bene della vita cui ambiva con l’instaurazione del presente giudizio (vale a dire l’affidamento della concessione).</p>
<p style="text-align: justify;">11. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei sensi e nei limiti sopra esposti e, per l’effetto, deve essere annullata la succitata determinazione n. 618 dell’11 ottobre 2024, con conseguente avvio della procedura di soccorso istruttorio nei termini suesposti.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, con gli effetti ivi indicati (§ 9).</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Comune di Eraclea a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate nella somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Leonardo Pasanisi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Filippo Dallari, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Ramon, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-finalita-del-soccorso-istruttorio-c-d-integrativo-o-completivo/">Sulla finalità del soccorso istruttorio c.d. integrativo o completivo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sul riconoscimento delle c.d. astreinte in caso di debitore pubblico.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-delle-c-d-astreinte-in-caso-di-debitore-pubblico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 10:56:37 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89117</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-delle-c-d-astreinte-in-caso-di-debitore-pubblico/">Sul riconoscimento delle c.d. astreinte in caso di debitore pubblico.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ottemperanza &#8211; Penalità di mora &#8211; Astreinte &#8211; Art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. &#8211; Debitore pubblico &#8211; Pubblica Amministrazione &#8211; Criteri legali &#8211; Ulteriore criterio &#8211; Altre ragioni ostative. Per quanto riguarda la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-delle-c-d-astreinte-in-caso-di-debitore-pubblico/">Sul riconoscimento delle c.d. astreinte in caso di debitore pubblico.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-riconoscimento-delle-c-d-astreinte-in-caso-di-debitore-pubblico/">Sul riconoscimento delle c.d. astreinte in caso di debitore pubblico.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Ottemperanza &#8211; Penalità di mora &#8211; Astreinte &#8211; Art. 114, comma 4, lett. <em>e)</em>, c.p.a. &#8211; Debitore pubblico &#8211; Pubblica Amministrazione &#8211; Criteri legali &#8211; Ulteriore criterio &#8211; Altre ragioni ostative.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. <em>astreinte</em>) di cui all’articolo 114, comma 4, lett. <em>e)</em>, cod. proc. amm., il Consiglio di Stato, nel rilevare l’assenza di preclusioni astratte sul piano dell’ammissibilità dell’istituto giuridico in esame nei confronti dell’Amministrazione inadempiente, ha tuttavia chiarito che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della specialità, o favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento alle difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative», con la conseguenza che spetterà allora al giudice dell’ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell’ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l’importo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Pasanisi &#8211; Est. Ramon</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 679 del 2024, proposto da<br />
Cristina Valbusa, rappresentata e difesa dall’avvocato Cristiano Dalla Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Venezia, San Marco 63;</p>
<p style="text-align: center;">per l’esecuzione</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza n. 68/2023, pubblicata in data 09/02/2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Treviso nella persona del Giudice del lavoro Dott.ssa Roberta Poirè, non impugnata, passata in giudicato, munita di formula esecutiva in data 13.02.2023, notificata all’Amministrazione con formula esecutiva in data 13.02.2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per supplenze brevi e saltuarie come personale ATA, in forza di ripetuti contratti a tempo determinato, nel periodo dal 26 aprile 2016 al 30 giugno 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">In ragione della tipologia di supplenze, non ha ricevuto l’emolumento denominato “<em>compenso individuale accessorio</em>” di cui all’art. 25 del CCNI del 31 agosto 1999.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Treviso ha accertato e dichiarato “<em>il diritto della ricorrente alla percezione del compenso individuale accessorio per il lavoro prestato</em>”, condannando “<em>il Ministero al pagamento a favore di Valbusa Cristina di € 956,97 oltre ad interessi sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">3. In data 13 febbraio 2023, la ricorrente ha notificato la sentenza in forma esecutiva presso la sede dell’Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione, l’interessata ha proposto il presente giudizio per l’ottemperanza della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio senza contestare la mancata esecuzione della sentenza n. 68/2023 del Tribunale di Treviso, nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla percezione del compenso individuale accessorio.</p>
<p style="text-align: justify;">6. In esito alla camera di consiglio del 6 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Il ricorso dev’essere accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. Sussistono, innanzitutto, i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire (certificato del 30 maggio 2023) e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni – dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione – di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. Nel merito, va ricordato che ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. <em>c)</em>, cod. proc. amm., l’Amministrazione ha l’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">È circostanza di fatto incontestata che l’Amministrazione resistente non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe e che quindi essa sia ancora inadempiente.</p>
<p style="text-align: justify;">In conformità alla domanda proposta, l’Amministrazione resistente deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 68/2023, nella parte in cui ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive per compenso individuale accessorio in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2016/2017 al 2018/2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, va dichiarato l’obbligo dello stesso Ministero di pagare, a favore della parte ricorrente, l’importo di € 956,97 oltre ad interessi sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Amministrazione dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario <em>ad acta</em> che sin d’ora si nomina nel Direttore Generale della “<em>Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie</em>” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale vi dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario <em>ad acta</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Per quanto riguarda la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. <em>astreinte</em>) di cui all’articolo 114, comma 4, lett. <em>e)</em>, cod. proc. amm., essa va respinta in considerazione dell’importo contenuto da corrispondere e dell’avvenuta nomina del commissario <em>ad acta</em> per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, occorre nondimeno evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l’assenza di preclusioni astratte sul piano dell’ammissibilità dell’istituto giuridico in esame nei confronti dell’Amministrazione inadempiente, ha tuttavia chiarito che “<em>l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento alle difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative»</em>”, con la conseguenza che “<em>spetterà allora al giudice dell’ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell’ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l’importo</em>” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15).</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, alla luce della richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell’<em>astreinte</em> (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 2501; T.A.R. Lazio, Sez. III, 23 agosto 2018, n. 9022; T.A.R. Lazio, Sez. II, 20 marzo 2018, n. 3101; T.A.R. Campania, sez. VII, 8 giugno 2018, n. 3836).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale conclusione trova altresì conferma nel fatto che l’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento delle differenze retributive rappresenta un processo alquanto complesso poiché la procedura e l’istruttoria coinvolgono più soggetti, quali l’Istituzione scolastica di servizio per l’esecuzione del provvedimento giudiziale nella parte relativa al pagamento delle voci stipendiali, gli Uffici territoriali competenti per il pagamento delle spese di giudizio e accessori di legge, gli Uffici centrali del Ministero per la gestione delle funzionalità e per l’assegnazione delle risorse finanziarie alle scuole interessate dalle determinazioni giudiziali (cfr. doc. 3 depositato in giudizio dal Ministero resistente il 30 ottobre 2024).</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora non può essere accolta.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Infine, il Collegio ritiene che all’accoglimento dell’azione di ottemperanza debba seguire la condanna alle spese, con distrazione delle stesse, come espressamente richiesto, a favore del difensore dichiaratosi antistatario, le quali devono essere liquidate, in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti, nell’importo complessivo pari ad euro 300,00 (trecento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 300,00 (trecento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché al rimborso del contributo unificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Leonardo Pasanisi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Bardino, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Ramon, Referendario, Estensore</p>
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		<item>
		<title>Sulla modifica del costo del lavoro.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-modifica-del-costo-del-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 07:52:38 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=85354</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-modifica-del-costo-del-lavoro/">Sulla modifica del costo del lavoro.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Esclusione dalla gara &#8211; Modifica del costo del lavoro &#8211; Inammissibilità. E&#8217; legittima l&#8217;esclusione del concorrente che nell’offerta tecnica ha indicato un monte ore di lavoro annuo di 3.326, ed un monte ore settimanale di 88, nelle prime giustificazioni, ha indicato un monte ore annuo di 2.986,</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-modifica-del-costo-del-lavoro/">Sulla modifica del costo del lavoro.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Esclusione dalla gara &#8211; Modifica del costo del lavoro &#8211; Inammissibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; legittima l&#8217;esclusione del concorrente che nell’offerta tecnica ha indicato un monte ore di lavoro annuo di 3.326, ed un monte ore settimanale di 88, nelle prime giustificazioni, ha indicato un monte ore annuo di 2.986, fermo restando il costo totale del lavoro, ed un monte ore settimanale di 70 e, da ultimo, nelle seconde giustificazioni ha nuovamente modificato il monte ore annuo dichiarando che esso corrisponde a 3.142, fermo restando il costo totale del lavoro, ed un monte ore settimanale di 88. In questo contesto, infatti, risulta innegabile l’avvenuta modifica del costo del lavoro orario, perché è evidente che cambiare il numero di ore a parità di costo complessivo significa modificare il costo unitario, e tale elemento appare idoneo a giustificare l’esclusione dell’offerta che, in questo modo, finisce per non rispettare i minimi contrattuali.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Filippi &#8211; Est. Mielli</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 134 del 2022, proposto da<br />
S. Lucia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus, rappresentata e difesa dagli avvocati Mirko La Terra Bellina e Roberta Bertolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Sanguinetto, non costituitosi in giudizio;<br />
Consorzio C.E.V., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio D’Alesio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sodexo Italia s.p.a., non costituitasi in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per l’asilo nido integrato e per le scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Sanguinetto per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 luglio 2024 – CIG 8851316109, adottato dal RUP in data 20 dicembre 2021 e comunicato in pari data;</p>
<p style="text-align: justify;">– della determina n. 139/2021 del 24 dicembre 2021 adottata dal Presidente del Consorzio CEV di aggiudicazione della commessa in favore della Sodexo Italia s.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, i verbali di gara ed in particolare i verbali nn. 5 e 6 di esame in seduta riservata dei chiarimenti presentati dall’operatore S. Lucia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus da cui si evince la necessità di chiedere un ulteriore chiarimento circa quanto presentato, il n. 7 di esame in seduta riservata degli ulteriori chiarimenti presentati dall’operatore S. Lucia Società Cooperativa Sociale Di Solidarietà Onlus da cui si evince che non sono accogliibili le giustificazioni presentate e l’inammissibilità  dell’offerta economica presentata e n. 8 di comunicazione dell’esito della valutazione delle giustificazioni pervenute e della conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;</p>
<p style="text-align: justify;">e per il conseguente accertamento</p>
<p style="text-align: justify;">del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della procedura e, per l’effetto, di stipulare il contratto, anche a mezzo di subentro, per l’intera durata dell’affidamento posta in gara, con declaratoria di inefficacia, anche retroattiva e anche in sede cautelare, del contratto, qualora stipulato con il controinteressato.</p>
<p style="text-align: justify;">e per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">degli enti resistenti al risarcimento del danno, in forma specifica, stante la disponibilità della ricorrente ad eseguire ovvero a subentrare nella esecuzione del contratto, ovvero, in subordine, per equivalente, nella misura che sarà quantificata e comprovata in corso di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Consorzio C.E.V.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consorzio C.E.V, in qualità di centrale di committenza, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per conto del Comune di Sanguinetto, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per l’asilo nido integrato e per le scuole dell’infanzia e primaria per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 luglio 2024 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente S. Lucia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus (d’ora in poi S. Lucia Cooperativa), al termine della procedura è risultata prima classificata avendo offerto uno sconto del 20,38% sul prezzo per singolo pasto di € 3,98 (servizio mensa) e lo sconto del 55,00% sul prezzo per singolo pasto di € 0,80 (da applicare all’importo per il servizio di pulizia e sanificazione) indicando separatamente il costo della manodopera in € 137.775,00 per un monte ore annuo di 3.326, come evidenziato nella proposta tecnica.</p>
<p style="text-align: justify;">La stazione appaltante ha sottoposto l’offerta a verifica di anomalia e la ricorrente ha prodotto delle prime giustificazioni in cui ha indicato un monte ore settimanale ed annuale inferiore rispetto a quanto offerto nella proposta tecnica, tenendo fermo il costo del lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla richiesta di chiarimenti, la ricorrente ha presentato delle nuove giustificazioni in cui ha indicato un monte ore settimanale e annuale ancora diverso, modificando di poco il costo del lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce dell’emergere di questi elementi discordanti la stazione appaltante ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella motivazione l’esclusione viene giustificata mediante il richiamo a delle pronunce giurisprudenziali che affermano l’inammissibilità della modifica del costo della manodopera e di alcune voci senza alcuna motivazione al solo fine di far “quadrare i conti”. Da questi elementi la stazione appaltante ricava la complessiva mancanza di serietà ed attendibilità dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento di esclusione è impugnato dalla ricorrente per le censure di violazione dell’art. 97 del D.lgs. n. 50 del 2016, difetto di istruttoria e di motivazione in ordine all’incongruità dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Lucia Cooperativa ammette di aver compiuto degli errori, a causa di un imprevisto avvicendamento del personale incaricato di interloquire con la stazione appaltante. Tuttavia ritiene che si tratti di errori meramente formali, ininfluenti rispetto ad un’offerta che è rimasta sostanzialmente immutata e remunerativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Per dimostrare tale assunto la ricorrente allega un nuovo quadro economico da cui risulta un costo della manodopera diverso da quello indicato nell’offerta e nei giustificativi (€ 137.775,00), per un importo di € 147.500,00, a sua volta riferito non al monte ore indicato nell’offerta, ma a quello diverso indicato nei giustificativi.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente afferma che tali precisazioni costituiscono delle modificazioni e rimodulazioni delle giustificazioni di singole voci e della struttura del costo del personale che devono ritenersi ammissibili perché finalizzate a rimediare a dei semplici errori di calcolo, dato che è sempre rimasta ferma l’entità complessiva dell’offerta economica e che la finalità della verifica di congruità è solo l’accertamento della sua sostanziale affidabilità e remuneratività.</p>
<p style="text-align: justify;">Con un’ulteriore censura la ricorrente lamenta l’illegittimità, in via derivata, dello scorrimento della graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio la stazione appaltante replicando puntualmente alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 276 del 9 febbraio 2022 è stata respinta la domanda cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 23 marzo 2022, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">In fatto non è contestato che la ricorrente:</p>
<p style="text-align: justify;">– nell’offerta tecnica ha indicato un monte ore di lavoro annuo di 3.326, ed un monte ore settimanale di 88;</p>
<p style="text-align: justify;">– nelle prime giustificazioni del 12 ottobre 2021, ha indicato un monte ore annuo di 2.986, fermo restando il costo totale del lavoro già indicato nell’offerta di € 137.774,28, ed un monte ore settimanale di 70;</p>
<p style="text-align: justify;">– nelle seconde giustificazioni del 25 ottobre 2021, la ricorrente ha nuovamente modificato il monte ore annuo dichiarando che esso corrisponde a 3.142, fermo restando il costo totale del lavoro, ed un monte ore settimanale di 88.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo contesto risulta innegabile l’avvenuta modifica del costo del lavoro orario, perché è evidente che cambiare il numero di ore a parità di costo complessivo significa modificare il costo unitario, e tale elemento appare idoneo a giustificare l’esclusione dell’offerta che, come dedotto dalla parte resistente, in questo modo finisce per non rispettare i minimi contrattuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti come spiegato nelle difese del Consorzio C.E.V., nel corso dell’istruttoria è stata acquisita un’analisi da parte di un consulente del lavoro (cfr. i documenti 10, 11 e 12 della parte resistente), da cui è emerso che, rispetto ad un monte ore annuo dichiarato di 3.142 – tenendo conto della durata della commessa pari a due anni e mezzo e del coefficiente edito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che esprime le ore medie lavorabili – il costo del lavoro sarebbe effettivamente superiore, seppure di poco (pari ad euro 140.084,70), rispetto a quello esposto dalla ricorrente nell’offerta tecnica e nei giustificativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di questi elementi la determinazione della stazione appaltante di disporre l’esclusione risulta priva di elementi di illogicità: tutt’altro che irragionevole appare infatti la valutazione con cui questi ripetuti cambiamenti privi di giustificazioni sono stati ritenuti sintomatici di una mancanza di serietà e affidabilità dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza è pacifica nel non ammettere che in sede di verifica di congruità l’offerta venga modificata nei suoi elementi essenziali, fra i quali rientra anche la voce relativa al costo del lavoro per il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 gennaio 2021, n. 487; Consiglio di Stato, Sez. V, 30 giugno 2020, n. 4140), e nell’affermare che non possono ritenersi ammissibili modifiche il cui unico scopo sia quello di operare una strumentale ed arbitraria ricomposizione a posteriori che comporti una significativa incidenza sulla struttura complessiva dei costi del personale. Nel caso in esame tra il costo del lavoro indicato nell’offerta economica e nelle giustificazioni (€ 137.775,00), e quello indicato per la prima volta nel ricorso (€ 147.500,00), vi è un consistente scostamento di circa il 10%.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto le censure proposte avverso il provvedimento di esclusione si rivelano infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">Va soggiunto che non può trovare positivo riscontro neppure la pretesa della parte ricorrente di valorizzare favorevolmente dei nuovi conteggi – che comprendono una nuova indicazione del costo del lavoro – proposti per la prima volta in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza in proposito ha pronunciato un principio che ben si attaglia alla fattispecie in esame, laddove ha affermato che “<em>da un lato le valutazioni dell’amministrazione vanno qui sindacate sulla base degli elementi di cui essa disponeva nella dimensione procedimentale nella quale l’azione amministrativa s’è svolta; dall’altro sarebbe altrimenti sempre consentito incidere </em>ex post <em>sul giudizio espresso dalla stazione appaltante, attraverso il deposito in giudizio di documenti ben diversi da quelli sottoposti all’amministrazione, così demandando di fatto (inammissibilmente) alla sede giudiziale una verifica di natura squisitamente amministrativa da compiersi nel procedimento amministrativo, in contraddittorio fra l’impresa concorrente e l’amministrazione appaltante</em>” (in questi termini, Consiglio di Stato, Sez. V, 2 aprile 2020, n. 2213).</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali ragioni le censure con le quali la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’esclusione e dello scorrimento della graduatoria si rivelano infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Eguale sorte segue la domanda di risarcimento, per la quale non sussiste il presupposto dell’ingiustizia del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">Le peculiarità della controversia giustificano tuttavia l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Maddalena Filippi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Mielli, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Filippo Dallari, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-modifica-del-costo-del-lavoro/">Sulla modifica del costo del lavoro.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;esclusione del concorrente a un concorso pubblico che spedisca la domanda di partecipazione a una casella e-mail diversa da quella indicata dalla p.a.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesclusione-del-concorrente-a-un-concorso-pubblico-che-spedisca-la-domanda-di-partecipazione-a-una-casella-e-mail-diversa-da-quella-indicata-dalla-p-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 10:44:06 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=83205</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesclusione-del-concorrente-a-un-concorso-pubblico-che-spedisca-la-domanda-di-partecipazione-a-una-casella-e-mail-diversa-da-quella-indicata-dalla-p-a/">Sull&#8217;esclusione del concorrente a un concorso pubblico che spedisca la domanda di partecipazione a una casella e-mail diversa da quella indicata dalla p.a.</a></p>
<p>Concorsi pubblici &#8211; Invio domanda &#8211; Indirizzo e-mail non corretto &#8211; Esclusione &#8211; Legittimità &#8211; Principio di autoresponsabilità dei concorrenti. Nel caso in cui in base alla procedura concorsuale non vi è alcuna incertezza in merito all’indirizzo cui rivolgere la domanda, che è indicato in modo univoco, e il corretto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesclusione-del-concorrente-a-un-concorso-pubblico-che-spedisca-la-domanda-di-partecipazione-a-una-casella-e-mail-diversa-da-quella-indicata-dalla-p-a/">Sull&#8217;esclusione del concorrente a un concorso pubblico che spedisca la domanda di partecipazione a una casella e-mail diversa da quella indicata dalla p.a.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesclusione-del-concorrente-a-un-concorso-pubblico-che-spedisca-la-domanda-di-partecipazione-a-una-casella-e-mail-diversa-da-quella-indicata-dalla-p-a/">Sull&#8217;esclusione del concorrente a un concorso pubblico che spedisca la domanda di partecipazione a una casella e-mail diversa da quella indicata dalla p.a.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorsi pubblici &#8211; Invio domanda &#8211; Indirizzo e-mail non corretto &#8211; Esclusione &#8211; Legittimità &#8211; Principio di autoresponsabilità dei concorrenti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui in base alla procedura concorsuale non vi è alcuna incertezza in merito all’indirizzo cui rivolgere la domanda, che è indicato in modo univoco, e il corretto adempimento degli oneri necessari era, quindi, in concreto esigibile da parte del ricorrente il quale è dipendente della stessa Amministrazione e poteva inoltre agevolmente verificare, tra la posta inviata, se l’indirizzo indicato era quello giusto, non può essere accolto il ricorso proposto dal candidato escluso da un concorso pubblico per aver inviato la domanda di partecipazione a una casella e-mail diversa da quella indicata per il profilo di interesse, dovendo trovare pertanto applicazione il principio, valevole in materia di concorsi, secondo cui non spetta all’Amministrazione e alla commissione di concorso, la correzione degli errori compiuti dall’interessato nella presentazione della domanda, correzione che confliggerebbe con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali propri errori.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Filippi &#8211; Est. Mielli</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2021, proposto da<br />
Giorgio Moretto, rappresentato e difeso dall’avvocato Renato Speranzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Venezia, piazza S. Marco, 63;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">1) dell’articolo 9 del decreto 3 novembre 2021, prot. n. 465, del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva riservata, per titoli ed esami, per la progressione dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva 1, per la copertura di 174 posti nell’ambito dell’organico del già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel profilo professionale di funzionario tecnico, indetta con decreto 8 settembre 2020, n. 376 del Direttore Generale per il Personale e gli Affari Generali, per avere “inoltrato la domanda di partecipazione su mail diversa da quella prescritta, a pena di esclusione”;</p>
<p style="text-align: justify;">2) dell’art. 5 del decreto 8 settembre 2020, n. 376 del Direttore Generale per il Personale e gli Affari Generali del Ministero resistente, con il quale è stata indetta la procedura selettiva riservata, per titoli ed esami, per la progressione dalla Seconda alla Terza area funzionale, fascia retributiva 1, per la copertura di 174 posti nell’ambito dell’organico del già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella parte in cui prevede e dispone che le domande di ammissione debbano essere inviate “<em>a pena di esclusione</em>” “<em>alla casella mail del profilo individuato (tra quelle di seguito indicate per ciascun profilo)</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">3) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente espone di essere dipendente del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) presso il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, nella sede di Venezia in qualità di assistente geometra, e di aver presentato domanda per partecipare alla procedura selettiva riservata, per titoli ed esami, per la progressione dalla seconda alla terza area funzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto n. 465 del 3 novembre 2021 del Direttore generale del Ministero, il ricorrente è stato escluso dalla procedura perché ha inoltrato la domanda di partecipazione ad un indirizzo <em>mail</em> diverso da quello prescritto a pena di esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale provvedimento è impugnato – unitamente all’art. 5 del decreto n. 376 dell’8 settembre 2020, nella parte in cui dispone che le domande di ammissione devono essere inviate “<em>a pena di esclusione</em>” “<em>alla casella mail del profilo individuato (tra quelle di seguito indicate per ciascun profilo)</em>” – con un unico motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione dei principi generali dell’ordinamento in materia di comunicazioni alle pubbliche amministrazione, anche in relazione all’art. 4 della legge 25 marzo 1958 n. 260 e all’art. 2, comma 3, del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, l’ingiustizia grave e manifesta e la violazione del principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., l’illogicità, l’irragionevolezza e l’incongruità palesi e manifeste, oltre che la mancata applicazione degli articoli 1, commi 1 e 2, e 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché la violazione dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare il ricorrente ritiene di poter desumere un principio di sanabilità d’ufficio dell’invio errato:</p>
<p style="text-align: justify;">– dall’art. 4 della legge n. 260 del 1958 secondo cui “<em>l’errore di identificazione della persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l’atto doveva essere notificato … L’eccezione rimette in termini la parte</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 1199 del 1971, secondo cui “<em>i ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d’ufficio all’organo competente</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, prosegue il ricorrente, tenuto conto che si tratta di un concorso riservato ai dipendenti interni già in servizio presso la stessa Amministrazione, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 18, comma 2, della legge n. 241 del 1990, in base al quale devono essere acquisiti d’ufficio i documenti già in possesso della medesima amministrazione, oltre che la norma in materia di concorsi di cui all’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 487 del 1994, il quale a sua volta prevede che le domande di ammissione al concorso debbano essere indirizzate “<em>all’amministrazione competente</em>”, senza ulteriori specificazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistete replicando puntualmente alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2021, avvisate le parti della possibile definizione della controversia con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60, cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso non può essere accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame il bando prevede una procedura concorsuale che riguarda sette diversi profili concorsuali, ovvero funzionario amministrativo-contabile, funzionario della comunicazione, funzionario informatico, funzionario statistico, funzionario ingegnere-architetto, funzionario tecnico e funzionario geologo, e dispone che, a pena di esclusione, gli interessati debbano presentare la domanda alla casella <em>mail</em> del profilo individuato, indicato nella seguente tabella:</p>
<p style="text-align: justify;">fac-salt.dgpdiv4@mit.gov.it, per funzionario amministrativo-contabile;</p>
<p style="text-align: justify;">facom-salt.dgpdiv4@mit.gov.it, per funzionario della comunicazione;</p>
<p style="text-align: justify;">finf-salt.dgpdiv4@mit.gov.it, per funzionario informatico;</p>
<p style="text-align: justify;">fast-salt.dgpdiv4@mit.gov.it, per funzionario statistico;</p>
<p style="text-align: justify;">fingarc-salt.dgpdiv4@mit.gov.it, per funzionario ingegnere-architetto;</p>
<p style="text-align: justify;">ftec-salt.dgpdiv4@mit.gov.it, per funzionario tecnico;</p>
<p style="text-align: justify;">fgeo-salt.dgpdiv4@mit.gov.it, per funzionario geologo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente ha erroneamente inviato la domanda per il profilo di funzionario geologo anziché per il proprio profilo di funzionario tecnico, e sostiene che sarebbe ricavabile dall’ordinamento un principio, di cui le norme richiamate sarebbero espressione, in base al quale in linea generale un soggetto privato non è mai tenuto ad individuare con esattezza, nell’ambito della stessa Amministrazione, i diversi uffici competenti alla trattazione di un determinato affare, al punto che dovrebbe ritenersi illegittima ogni diversa previsione del bando.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale tesi non è condivisibile e le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, non sono fondate.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio non ignora che parte della giurisprudenza ha affermato che l’art. 2, comma 3, del D.P.R., n. 1199 del 1971, sia espressione di un principio generale che rende rilevante, ai fini della procedibilità della richiesta, la presentazione all’Amministrazione competente, perché non può assumere valenza preclusiva la circostanza che il privato non abbia correttamente individuato la concreta articolazione organizzativa di essa cui spetta l’esame e la definizione della pratica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 508).</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta tuttavia di una previsione che può trovare piena espansione solo laddove nella specifica procedura non vi sia una diversa disposizione, perché tale principio, dettato in materia di ricorsi amministrativi e funzionale all’esercizio del diritto di difesa, non ha carattere assoluto ed inderogabile e deve coniugarsi con le opposte e diverse esigenze di speditezza e certezza dell’azione amministrativa le quali, nelle procedure di tipo concorsuale, riguardano potenzialmente una vasta platea di concorrenti, e si fondano necessariamente sul principio altrettanto generale di autoresponsabilità del privato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame in base alla procedura concorsuale non vi era alcuna incertezza in merito all’indirizzo cui rivolgere la domanda, che è indicato in modo univoco, ed il corretto adempimento degli oneri necessari era in concreto esigibile da parte del ricorrente il quale è dipendente della stessa Amministrazione e poteva inoltre agevolmente verificare, tra la posta inviata, se l’indirizzo indicato era quello giusto. Trova pertanto applicazione il principio, valevole in materia di concorsi, secondo cui non spetta all’Amministrazione e alla commissione di concorso, la correzione degli errori compiuti dall’interessato nella presentazione della domanda, correzione che confliggerebbe con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali propri errori (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 14 giugno 2021, n. 7048).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che, in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito all’integrazione finirebbe per costituire una violazione del principio della <em>par condicio</em>, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria, su iniziativa dell’Amministrazione, di una documentazione incompleta o insufficiente (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, 3 marzo 2020, n. 154; Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5697; Consiglio di Stato Sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5698) o, come è avvenuto nel caso di specie, inviata ad un indirizzo sbagliato, errore di cui l’Amministrazione si è avveduta, a termine di presentazione scaduto, solo a seguito dell’esame delle domande pervenute.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le peculiarità delle vicende che hanno dato origine alla controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Maddalena Filippi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Mielli, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Bardino, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullesclusione-del-concorrente-a-un-concorso-pubblico-che-spedisca-la-domanda-di-partecipazione-a-una-casella-e-mail-diversa-da-quella-indicata-dalla-p-a/">Sull&#8217;esclusione del concorrente a un concorso pubblico che spedisca la domanda di partecipazione a una casella e-mail diversa da quella indicata dalla p.a.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.1310</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-24-12-2020-n-1310/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Andrea Migliozzi, Presidente, Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Angelo Di Lorenzo, contro Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Padova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia nei confronti Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Andrea Migliozzi, Presidente, Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore PARTI:  OMISSIS rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Angelo Di Lorenzo,  contro Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Padova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia nei confronti Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ivone Cacciavillani e Chiara Cacciavillani,  Ester Rossetto, Luisa Rossetto, Ludovico Rossetto, Elisabetta Rossetto, Bruno Rossetto, Maria Tapparo, Luciano Pavan, non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Sulla configurabilità  dell&#8217; eccesso di potere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; eccesso di potere &#8211; vizio &#8211; configurabilità </p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Il vizio di eccesso di potere per sviamento si configura in presenza di una comprovata divergenza fra l&#8217;atto e la sua funzione tipica, ossia laddove il potere sia esercitato per finalità  diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, in particolare quando l&#8217;atto sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico: tale vizio non sussiste allorquando l&#8217;atto risulti comunque adottato nel rispetto delle norme che ne disciplinano la forma e il contenuto e in piena aderenza al fine pubblico al quale è istituzionalmente preordinato.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 24/12/2020<br /> N. 01310/2020 REG.PROV.COLL.<br /> N. 00590/2006 REG.RIC.</p>
<p> SENTENZA</p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 590 del 2006, proposto da<br /> Lucia Bignozzi, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Angelo Di Lorenzo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Padova, via Ugo Foscolo, 10 e con domicilio digitale <em>ex lege </em>come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> contro<br /> Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Padova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso i cui uffici domiciliano in Venezia, San Marco, 63;<br /> nei confronti<br /> Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ivone Cacciavillani e Chiara Cacciavillani, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Stra, piazza Marconi, 48 e con domicilio digitale <em>ex lege </em>come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Ester Rossetto, Luisa Rossetto, Ludovico Rossetto, Elisabetta Rossetto, Bruno Rossetto, Maria Tapparo, Luciano Pavan, non costituiti in giudizio;<br /> per l&#8217;annullamento<br /> 1) del decreto del Prefetto della Provincia di Padova Prot. 3830/04 SCAG Doc. 10936/05 del 26/5/2005, notificato in data 7/1/2006, nella parte in cui dispone l&#8217;asservimento in via permanente e definitiva a carico del mappale 961 di proprietà  della ricorrente a favore della s.p.a. R.F.I. nonchè dei mappali 963 e 955 del foglio 55 del Catasto del Comune di Padova;<br /> 2) del decreto del Prefetto Prot. 3830/04 SCAG Doc. 14030/05 del 29/6/2005, notificato come sopra, che integra il precedente provvedimento e dispone l&#8217;asservimento in via permanente e definitiva, a titolo di passaggio pedonale, carraio e per sottoservizi a carico del mappale 961 di proprietà  della ricorrente e a favore della s.p.a. R.F.I. nonchè a favore dei mappali 962 e 231 del foglio 55 del Catasto del Comune di Padova, del mappale 955 di proprietà  dei consorti Rossetto, del mappale 963 di proprietà  di Pavan Luciano;<br /> di ogni atto presupposto e conseguente, in particolare:<br /> 3) dell&#8217;istanza del 17/5/2005 della s.p.a. R.F.I. di emissione del decreto di asservimento;<br /> 4) per quanto di necessità , della deliberazione n. 87 del 19/5/2000 del Referente di Progetto del Piano di soppressione dei passaggi a livello delle Ferrovie dello Stato Società  di Trasporti e Servizi p.a. (ora R.F.I. s.p.a.) che dichiara la pubblica utilità , urgenza e indifferibilità  dei lavori per la realizzazione dell&#8217;opera n. 1 sottopasso veicolare in asse al passaggio a livello al km. 231+786 della linea Milano &#8211; Venezia in Comune di Padova, Via Maroncelli;<br /> e per la condanna della R.F.I. s.p.a. alla rimozione delle opere eseguite nella proprietà  della ricorrente per l&#8217;accesso alla proprietà  dei consorti Rossetto, e al risarcimento dei danni;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Padova e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;<br /> Visto l&#8217;art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica straordinaria del giorno 1 dicembre 2020 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;<br /> Trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. n. 137/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. La parte ricorrente espone di essere proprietaria, nel Comune di Padova, di un fondo urbano (foglio 55, mappale 961 <em>ex</em> 222) parte del quale giÃ  ceduto bonariamente a R.F.I. S.p.a., all&#8217;esito del procedimento di espropriazione per la quadruplicazione della linea ferroviaria Milano &#8211; Venezia.<br /> Oltre alla suddetta opera, aggiunge la deducente, R.F.I. S.p.a. ha approvato la proposta di soppressione dei passaggi a livello della tratta Padova &#8211; Mestre della linea Milano &#8211; Venezia mediante la realizzazione di 11 opere sostitutive, con deliberazione n. 165 del 22 ottobre 1997 dell&#8217;allora responsabile dei servizi di progettazione esecutiva e costruzioni dell&#8217;Asa Rete e, successivamente, con deliberazione n. 87 del 19 maggio 2000 del referente di progetto del piano di soppressione dei passaggi a livello &#8211; in relazione all&#8217;esigenza di una nuova dichiarazione di pubblica utilità , urgenza e indifferibilità  per le opere non comprese nel progetto di costruzione del sottopasso veicolare sostitutivo del passaggio a livello al km. 231+786 in Comune di Padova, denominato opera n. 1 &#8211; è stata dichiarata la pubblica utilità , urgenza e indifferibilità  dei lavori per la realizzazione dell&#8217;opera n. 1, sottovia veicolare in asse al passaggio a livello al km. 231+786 di Via Maroncelli in Comune di Padova (ivi stabilendo i termini per l&#8217;inizio ed il completamento di lavori e delle espropriazioni).<br /> Successivamente, evidenzia la parte ricorrente, R.F.I. S.p.a. ha comunicato alla stessa esponente, con nota del 25 maggio 2000 (ricevuta in data 29 maggio 2000), l&#8217;avvio del procedimento riguardante la realizzazione delle opere (e, in particolare, l&#8217;occupazione d&#8217;urgenza finalizzata all&#8217;espropriazione delle aree necessarie alla costruzione del nuovo sottopasso veicolare per la soppressione del passaggio a livello al km. 231+786 della linea Milano &#8211; Venezia e della viabilità  di raccordo); quindi il Prefetto di Padova ha emanato il decreto 3452/2000 del 4 luglio 2000 che ha autorizzato a favore di R.F.I. S.p.a. l&#8217;occupazione temporanea degli immobili identificati nel piano particellare e nell&#8217;elenco delle ditte da espropriare, fra i quali il mappale della ricorrente (titolo dell&#8217;occupazione: &#8220;Costruzione della viabilità  alternativa a Via Maroncelli e Madonna della Salute ed opere connesse al sottopasso veicolare al km. 231+786 della linea Milano &#8211; Venezia&#8221;).<br /> Quindi, precisa la deducente, in data 9 agosto 2000 R.F.I. S.p.a. si è immessa nel possesso del mappale della stessa esponente, ove ha realizzato una piccola rampa di accesso al mappale n. 955 di proprietà  dei consorti Rossetto, per superare il dislivello tra i fondi; nel frattempo la ricorrente aveva rilasciato al Comune di Padova in data 9 marzo 1999 un impegno unilaterale di asservimento temporaneo (per 18 mesi e a titolo oneroso) della propria area, che consentiva un passaggio pubblico provvisorio di collegamento tra Via Maroncelli e Via Madonna della Salute (di qua e di lÃ  della ferrovia) esclusivamente per le abitazioni limitrofe, durante i lavori di costruzione del sottopasso ferroviario che avevano interrotto il collegamento viario (passaggio cessato alla scadenza dell&#8217;impegno, essendo stato ripristinato il collegamento viario attraverso il sottopasso realizzato; l&#8217;area è stata restituita dal Comune nello <em>statu quo ante</em>).<br /> Infine, con decreto del Prefetto della Provincia di Padova Prot. 3830/04 SCAG Doc. 10936/05 del 26 maggio 2005, è stato disposto, per quanto di interesse, l&#8217;asservimento in via permanente e definitiva a carico del mappale 961 di proprietà  della ricorrente a favore di R.F.I. s.p.a. nonchè dei mappali 963 e 955 del foglio 55 del Catasto del Comune di Padova (altrimenti interclusi) e, con decreto del Prefetto Prot. 3830/04 SCAG Doc. 14030/05 del 29/6/2005, che integra il precedente, è stato disposto l&#8217;asservimento in via permanente e definitiva, a titolo di passaggio pedonale, carraio e per sottoservizi a carico del mappale 961 di proprietà  della ricorrente e a favore di R.F.I. s.p.a. nonchè a favore dei mappali (altrimenti interclusi) 962 e 231 del foglio 55 del Catasto del Comune di Padova (senza indicazione del proprietario), del mappale 955 di proprietà  Ester Rossetto, Luisa Rossetto, Ludovico Rossetto, Elisabetta Rossetto e in usufrutto di Bruno Rossetto e Maria Tapparo, del mappale 963 di proprietà  di Pavan Luciano (coniuge della ricorrente).<br /> Con il ricorso introduttivo del giudizio l&#8217;esponente ha proposto le domande in epigrafe.<br /> 1.1. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Padova e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., contrastando le domande della parte ricorrente.<br /> 1.2. All&#8217;udienza pubblica straordinaria del giorno 1 dicembre 2020, tenutasi da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Con il primo motivo la parte ricorrente deduce i vizi di Violazione di legge (artt. 1 e 50 L. 25/6/1865 n. 2359) ed eccesso di potere per carenza di potere e sviamento.<br /> In sintesi, l&#8217;esponente lamenta che i decreti prefettizi impugnati risultano emessi in carenza assoluta di potere, quanto all&#8217;asservimento disposto a favore delle proprietà  dei terzi, potendo l&#8217;espropriazione dei beni immobili o dei diritti relativi a beni immobili essere pronunciata solo a favore del soggetto che esegue o per conto del quale è eseguita l&#8217;opera pubblica (artt. 1, 23 e 50 della legge n. 2359/1865) e non a favore di soggetti diversi da quelli del procedimento di espropriazione.<br /> Inoltre, secondo la ricorrente i decreti avversati sono anche viziati da sviamento, posto che l&#8217;asservimento della proprietà  della deducente a favore delle proprietà  di alcuni privati è volto a soddisfare l&#8217;interesse individuale di questi ultimi ad accedere ai loro fondi da quello della ricorrente, nonchè concreta una inammissibile invasione nell&#8217;attività  giurisdizionale del giudice ordinario (al quale compete di dirimere i conflitti fra privati circa la spettanza, l&#8217;estensione e l&#8217;esercizio circa i reciproci diritti).<br /> 1.1. Il motivo è infondato.<br /> Il Collegio ritiene &#8211; in merito al primo profilo della doglianza &#8211; che, alla luce del canone dell&#8217;interpretazione evolutiva, debba ammettersi l&#8217;espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l&#8217;esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità  (in tal senso, così¬ espressamente recita l&#8217;art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327).<br /> Quanto al secondo profilo, giova osservare che il vizio di eccesso di potere per sviamento si configura in presenza di una comprovata divergenza fra l&#8217;atto e la sua funzione tipica, ossia laddove il potere sia esercitato per finalità  diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, in particolare quando l&#8217;atto sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico (cfr. T.R.G.A., Trento, sez. un., 1 ottobre 2020, n. 167).<br /> Tale vizio non sussiste allorquando l&#8217;atto risulti comunque adottato nel rispetto delle norme che ne disciplinano la forma e il contenuto e in piena aderenza al fine pubblico al quale è istituzionalmente preordinato (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 24 gennaio 2020, n. 56).<br /> Inoltre, la censura di eccesso di potere per sviamento deve essere supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dar conto delle divergenze dell&#8217;atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo a tal fine sufficienti semplici supposizioni o indizi che non si traducano nella dimostrazione dell&#8217;illegittima finalità  perseguita in concreto dall&#8217;organo amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 32; T.A.R. Liguria, sez. II, 7 ottobre 2019, n. 759).<br /> In altri termini, affinchè la censura di sviamento possa ritenersi fondata occorre che gli elementi emersi rivelino in modo indubbio il dissimulato scopo dell&#8217;atto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 2018, n. 725; Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2017, n. 930; Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2016, n. 2912).<br /> Ciò posto, parte ricorrente non ha fornito alcun elemento nell&#8217;anzidetta direzione.<br /> Nè risulta dimostrata la lamentata invasione nell&#8217;attività  giurisdizionale del giudice ordinario, non essendo &#8211; peraltro &#8211; neppure richiamato un contrasto ovvero una lite fra privati.<br /> 2. Con il secondo motivo la parte ricorrente deduce il vizio di <em>Violazione di legge (art. 7 e ss. L. 7/8/1990 n. 241)</em>.<br /> L&#8217;esponente lamenta, in sintesi, che R.F.I. S.p.a. ha comunicato l&#8217;avvio del procedimento espropriativo con nota del 25 maggio 2000 dopo aver dichiarato, con deliberazione n. 87/2000, la pubblica utilità , urgenza e indifferibilità  dei lavori per la realizzazione dell&#8217;opera n. 1 di cui alla precedente deliberazione n. 165 del 22 ottobre 1997.<br /> Tale comunicazione &#8211; lamenta l&#8217;esponente &#8211; è tardiva e rende illegittimo l&#8217;intero procedimento, in quanto inidonea a soddisfare l&#8217;esigenza di conoscenza e di partecipazione al procedimento stesso (posto che una volta emanato e perfetto l&#8217;atto dichiarativo della pubblica utilità  e conclusosi il relativo procedimento formativo, nessun apporto può essere recato e alcuna ponderazione degli interessi è pìù possibile).<br /> 2.1. Il motivo è inammissibile per tardività , come eccepito dal Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Padova e da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a..<br /> Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la dichiarazione di pubblica utilità  (nel caso che occupa, deliberazione n. 87 del 19 maggio 2000) non può essere considerata un atto meramente preparatorio in generale del procedimento espropriativo e del conclusivo decreto di espropriazione in particolare, trattandosi invece di atto necessario e presupposto tanto del provvedimento di occupazione d&#8217;urgenza che del decreto di espropriazione, immediatamente lesivo e, quindi, anche immediatamente impugnabile, con la conseguenza che la sua mancata tempestiva impugnazione determina la preclusione a dedurre in sede di ricorso contro atti ad essa successivi motivi attinenti ad asseriti vizi della dichiarazione stessa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2011, n. 1042).<br /> 3. Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce i vizi di Violazione di legge (artt. 1 e 15 L. 25/6/1865 n. 2359; art. 1 L. 3/1/1978 n. 1) ed eccesso di potere per difetto di presupposto, perplessità  contraddittorietà  ed indeterminatezza.<br /> Secondo la deducente, in sintesi, la presupposta deliberazione n. 87 del 19 maggio 2000 del referente di progetto del piano di soppressione dei passaggi a livello, pur avendo enunciato la necessità  di emanare una nuova dichiarazione di pubblica utilità , urgenza e indifferibilità  per le opere inizialmente non comprese nel progetto di costruzione del sottopasso veicolare sostitutivo del passaggio a livello al km. 231+786 in Comune di Padova, denominato opera n. 1, di cui alla precedente deliberazione dichiarativa della pubblica utilità  di tale opera n. 165 del 22 ottobre 1997 del responsabile dei servizi di progettazione esecutiva e costruzioni, ha tuttavia dichiarato la pubblica utilità , urgenza e indifferibilità  dei &#8220;<em>lavori per la realizzazione dell&#8217;opera n. 1 sottovia veicolare in asse al P.L. posto al km. 231+786 di Via Maroncelli in Comune di Padova sulla linea Milano &#8211; Venezia</em>&#8220;.<br /> In altri termini, per la deducente, l&#8217;atto presupposto del decreto di asservimento risulta privo del contenuto attribuitogli dall&#8217;atto conseguente, poichè l&#8217;opera ivi dichiarata di pubblica utilità  è sempre la stessa della precedente deliberazione n. 165 del 22 ottobre 1997; la comunicazione di avvio del procedimento e il decreto di occupazione di urgenza si riferiscono ai lavori di costruzione del sottopasso e della viabilità  di raccordo (lasciando ipotizzare che dette opere sono quelle inizialmente non comprese), ma il decreto di asservimento assume aver dichiarato la pubblica utilità  di opere ulteriori al sottopasso, non ha dichiarato la pubblica utilità  di opere diverse dal sottopasso stesso.<br /> Il decreto avversato, dunque, risulta privo del suo essenziale presupposto, anche in violazione delle norme indicate in rubrica che richiedono che l&#8217;espropriazione sia pronunciata per un&#8217;opera pubblica individuata e descritta nell&#8217;atto che ne dichiara la pubblica utilità .<br /> 3.1. Il motivo è infondato, potendosi prescindere, per ragioni di economia processuale, dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione di rito frapposta dal Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Padova e da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a..<br /> Il Collegio non intende discostarsi dal consolidato orientamento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 novembre 2013, n. 5465; Cons. Stato, sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5564) che &#8211; in tema di interpretazione conservativa &#8211; ha sottolineato come ai sensi dell&#8217;art. 1367 cod. civ. il contratto (ma il principio vale per qualsiasi atto giuridico), deve essere interpretato nel senso in cui può avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno (<em>magis valeat quam non valeat</em>).<br /> Orbene, la deliberazione n. 87 del 2000 richiama espressamente sia l&#8217;accordo procedimentale del 30 luglio 1998 (tra Comune di Padova, T.A.V. S.p.a., F.S. S.p.a. e il Consorzio Iricav Due) sia la delibera del Consiglio comunale n. 17 del 23 febbraio 1999, di adozione della variante parziale al P.R.G. di Padova per la viabilità  alternativa a Via Maroncelli e Madonna della Salute ed opere connesse, ed è attraverso tale richiamo che le &#8220;<em>opere inizialmente non comprese</em>&#8221; possono essere individuate.<br /> 4. Con il quarto motivo la parte ricorrente deduce i vizi di <em>Eccesso di potere per difetto di presupposto e travisamento</em>.<br /> Lamenta la deducente che il presupposto dell&#8217;interclusione &#8211; posto a fondamento dell&#8217;asservimento dei mappali della stessa ricorrente &#8211; non sussiste con riguardo al mappale n. 955 dei consorti Rossetto, il quale non è rimasto intercluso dalla realizzazione del sottopasso ferroviario di Via Madonna della Salute ma è contiguo e comunicante con la suddetta via pubblica.<br /> 4.1. Il motivo è infondato.<br /> Come argomentato dal Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Padova &#8211; cfr. pag. 2 della memoria depositata in data 9 novembre 2020, non specificamente contestata dalla parte ricorrente &#8211; la via a cui la deducente fa riferimento è una &#8220;strada in trincea&#8221; (ovvero posta a diversi metri al di sotto del piano) che conduce al passaggio a livello di via Maroncelli; dunque, la strada era inaccessibile dal fondo dei coniugi Rossetto.<br /> Va peraltro evidenziato che è la stessa parte ricorrente a dare atto della realizzazione di &#8220;<em>una piccola rampa di accesso al mappale n. 955 di proprietà  dei consorti Rossetto, per superare il dislivello tra i fondi</em>&#8221; (cfr. pag. 4 del ricorso).<br /> Il rigetto del motivo in esame consente di disattendere l&#8217;istanza istruttoria formulata dalla stessa parte ricorrente.<br /> 5. Con il quinto motivo la parte ricorrente deduce i vizi di Violazione di legge (art. 1 L. 25/6/1865 n. 2359; artt. 813 e 1027 c.c.) ed eccesso di potere per perplessità  ed indeterminatezza.<br /> Lamenta la deducente che i decreti impugnati dispongono l&#8217;asservimento della proprietà  della ricorrente a favore di R.F.I. S.p.a. nonchè dei mappali nn. 962 e 231, dei quali non sono indicati i proprietari, n. 955 di proprietà  dei consorti Rossetto e n. 963 di proprietà  di Luciano Pavan.<br /> Dopo aver richiamato la natura tipica dei diritti reali e dopo aver evidenziato le caratteristiche ed il contenuto del diritto di servità¹, la parte ricorrente ha evidenziato che detto diritto non può essere costituito nè espropriato a vantaggio di un soggetto anzichè di un individuato fondo dominante.<br /> In conclusione, per la ricorrente i decreti impugnati sono viziati perchè dispongono l&#8217;asservimento del mappale 961 a favore di RFI S.p.a., del quale non è indicata la relazione dominicale con un individuato fondo dominante, e perchè dispongono l&#8217;asservimento a favore di due fondi (mappali 962 e 231) dei quali non sono indicati i soggetti proprietari.<br /> 5.1. Il motivo è infondato.<br /> Va premesso, in termini generali, che la servità¹ consiste nel peso imposto sopra un fondo per l&#8217;utilità  di un altro fondo, appartenente ad un diverso proprietario (art. 1027 cod. civ.); secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , per l&#8217;esistenza di una servità¹ non rileva la natura del vantaggio previsto dal titolo ma il fatto che esso sia concepito come <em>qualitas fundi</em> in virtà¹ del rapporto di strumentalità  e di servizio tra gli immobili, in modo che l&#8217;incremento di utilizzazione che ne consegue deve poter essere fruito da chiunque sia proprietario del fondo dominante, non essendo imprescindibilmente legato ad una attività  personale del singolo beneficiario (cfr. Cass. civ., sez. II, 18 marzo 2019, n. 7561).<br /> Ciò premesso &#8211; si ribadisce &#8211; in termini generali, va ora osservato che nella memoria depositata da RFI S.p.a. in data 30 ottobre 2020 (cfr. pag. 5) e nella memoria di replica depositata dal Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Padova in data 9 novembre 2020 (cfr. pag. 2), anch&#8217;esse non oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente, si chiarisce che il mappale 231 è sede ferroviaria (e ciò si evince anche dalla planimetria allegata al piano particellare) mentre sul mappale n. 962 grava una procedura espropriativa in via di definizione (e ciò è declinato espressamente nel decreto prefettizio prot. 3830/04 SCAG Doc. 14030/05 del 29 giugno 2005 che ha integrato il precedente decreto prefettizio prot. 3830/04 SCAG Doc. 10936/05 del 26 maggio 2005).<br /> Risultando individuati in modo sufficientemente chiaro i &#8220;fondi dominanti&#8221; (attraverso il riferimento ai rispettivi dati catastali) non risultava necessario indicare i soggetti proprietari degli stessi e l&#8217;indicazione del soggetto RFI S.p.a. può ritenersi pletorica ma non per questo idonea a determinare l&#8217;illegittimità  degli atti avversati.<br /> 6. Con il sesto motivo la parte ricorrente deduce i vizi di Violazione di legge (artt. 1, 3 e 15 L. 25/6/1865 n. 2359; art. 1 L. 3/1/1978 n. 1) ed eccesso di potere per difetto di presupposto, perplessità  ed indeterminatezza.<br /> Lamenta la parte ricorrente, in sintesi, che la deliberazione n. 87 del 19 maggio 2000 del referente di progetto del piano di soppressione dei passaggi a livello, nell&#8217;ipotesi che abbia dichiarato la pubblica utilità , urgenza e indifferibilità  di opere diverse da quelle del progetto di costruzione del sottopasso veicolare sostitutivo del passaggio a livello al km. 231+786 in Comune di Padova, denominato opera n. 1, di cui alla precedente deliberazione dichiarativa della pubblica utilità  di tale opera n. 165 del 22 ottobre 1997, non risulta aver approvato alcun progetto di dette ulteriori opere, con violazione delle norme in rubrica; inoltre detto atto presupposto è viziato da contraddittorietà , perplessità  e indeterminatezza perchè &#8211; pur essendo stata emessa per la necessità  di far luogo a una nuova dichiarazione di pubblica utilità  delle opere non comprese nel progetto del sottopasso giÃ  dichiarato di pubblica utilità , urgenza e indifferibilità  dalla deliberazione n. 165/97 &#8211; ha tuttavia dichiarato nuovamente la pubblica utilità , urgenza e indifferibilità  di quella stessa opera (non consentendo di individuare le ulteriori opere oggetto della detta declaratoria nonchè il progetto approvato, se approvato).<br /> 6.1. Come eccepito dal Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Padova e da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., il motivo è inammissibile per tardività : all&#8217;uopo si rinvia a quanto evidenziato il relazione al secondo motivo di ricorso.<br /> 7. Respinta la domanda demolitoria vanno di conseguenza respinte le ulteriori domande proposte dalla parte ricorrente.<br /> 8. La peculiarità  della vicenda contenziosa giustifica l&#8217;integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda.<br /> Spese processuali compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2020, tenutasi da remoto a mezzo di videoconferenza, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Andrea Migliozzi, Presidente<br /> Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore<br /> Nicola Bardino, Referendario</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-24-12-2020-n-1310/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.1310</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2020 n.1309</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-23-12-2020-n-1309/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Maddalena Filippi, Presidente, Stefano Mielli, Consigliere, Estensore PARTI: DTM Elettricità  s.a.s. di Dalla Torre Matteo, Ditta Individuale Pavanetto Valerio, Pelletteria Alberto Junior s.n.c., Jimmy Rent s.r.l.s. e Biciclettiamo di Mancin James, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierpaolo Alegiani, Francesco Mazzoleni, contro Comune</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-23-12-2020-n-1309/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2020 n.1309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-23-12-2020-n-1309/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2020 n.1309</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maddalena Filippi, Presidente, Stefano Mielli, Consigliere, Estensore PARTI:  DTM Elettricità  s.a.s. di Dalla Torre Matteo, Ditta Individuale Pavanetto Valerio, Pelletteria Alberto Junior s.n.c., Jimmy Rent s.r.l.s. e Biciclettiamo di Mancin James, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierpaolo Alegiani, Francesco Mazzoleni,  contro Comune di Jesolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nicola Facchin,</span></p>
<hr />
<p>Nel processo amministrativo i due momenti della notificazione e del deposito del ricorso hanno caratteristiche e fini diversi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Processo amministrativo &#8211; ricorso &#8211; notificazione e deposito &#8211; finalità .</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Nel processo amministrativo i due momenti della notificazione e del deposito del ricorso hanno caratteristiche e fini diversi. Il primo rivela soltanto la volontà  di agire in giudizio e costituisce il preliminare atto dell&#8217;introduzione del processo; il secondo invece rappresenta il momento in cui si instaura il rapporto processuale tra il ricorrente e l&#8217;organo di giurisdizione che deve pronunciare sul processo, momento che individua la litispendenza. Nel processo amministrativo, l&#8217;instaurazione del rapporto processuale si verifica all&#8217;atto della costituzione in giudizio del ricorrente, mediante il deposito del ricorso giurisdizionale (con la prova delle avvenute notifiche) presso la segreteria del TAR.  L&#8217;individuazione della pendenza del rapporto processuale, in altri termini, mentre nei giudizi che iniziano con citazione va fissata nel momento della notificazione di essa (vocatio in ius), in quelli, come nel caso in esame, introdotti con ricorso, si ha nel momento del relativo deposito (vocatio iudicis).</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 23/12/2020<br /> <strong>N. 01309/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00387/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> Sui secondi motivi aggiunti al ricorso numero di registro generale 387 del 2019, integrato dai primi motivi aggiunti, proposto da<br /> DTM Elettricità  s.a.s. di Dalla Torre Matteo, Ditta Individuale Pavanetto Valerio, Pelletteria Alberto Junior s.n.c., Jimmy Rent s.r.l.s. e Biciclettiamo di Mancin James, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore,</em> rappresentati e difesi dagli avvocati Pierpaolo Alegiani, Francesco Mazzoleni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Venezia S. Marco, Calle del Teatro 4600;<br /> <em>contro</em><br /> Comune di Jesolo, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nicola Facchin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in<br /> Jesolo, Via Andrea Bafile n. 360;<br /> <em>per l&#8217;annullamento</em><br /> domandato con i motivi aggiunti al ricorso n. 387 del 2019 depositati il 25 giugno 2019:<br /> &#8211; del regolamento del Comune di Jesolo per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di noleggio di veicoli senza conducente, approvato con deliberazione n. 26 del 24 febbraio 2006 e modificato con deliberazione n. 21 del 28 marzo 2019, con riguardo all&#8217;art. 2, all&#8217;art. 3, commi 4, 9, 10 nonchè comma 8 in quanto collegato, agli artt. 4, 5, 7, 8 comma 1 e restanti commi in quanto collegati alle precedenti disposizioni impugnate, nonchè ad ogni altra disposizione di detto regolamento presupposta o collegata a queste ultime;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto o connesso.<br /> <br /> <br /> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Jesolo;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 come indicato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> <br /> FATTO e DIRITTO</p>
<p> Il Comune di Jesolo, con ordinanza n. 21 del 4 marzo 2019, ha disposto che sulla pista ciclabile a doppio senso di marcia ubicata alle vie Bafile, Trentin, Foscolo, Verdi e dei Mille e nelle fasce centrali delle piazze Mazzini, Aurora, Marina e Nember, fosse consentita la circolazione dei soli velocipedi a due ruote, con esclusione di quelli a tre o pìù ruote.<br /> Le ricorrenti, imprese esercenti il noleggio di velocipedi con preponderanza sotto l&#8217;aspetto economico del noleggio del cd. risciò (velocipede a quattro ruote), con il ricorso introduttivo hanno impugnato tale ordinanza lamentandone l&#8217;illegittimità  sotto diversi profili.<br /> Si è costituito in giudizio il Comune di Jesolo replicando alle censure proposte.<br /> Con ordinanza n. 190 del 9 maggio 2019 è stata accolta la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo.<br /> Successivamente il Comune con ordinanza n. 62 del 16 maggio 2019, ha previsto l&#8217;istituzione in diversi tratti dell&#8217;abitato di Jesolo, elencati nell&#8217;ordinanza stessa, di zone a traffico limitato (Z.T.L.) nel periodo dal 30 maggio al 15 settembre 2019 ed ha disposto altresì¬ che in tale periodo fosse vietata, dalle ore 21,30 alle ore 23,30, la circolazione dei velocipedi a quattro o pìù ruote nelle suddette Z.T.L. e nelle piste ciclabili ivi esistenti.<br /> Tale provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti.<br /> Alla camera di consiglio del 19 giugno 2019, fissata per l&#8217;esame della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, avvisate le parti della possibile definizione della controversia con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione. Le parti non hanno rappresentato opposizioni o motivi ostativi alla definizione immediata della questione nel merito.<br /> Con sentenza resa in forma semplificata della Sezione 4 luglio 2019, n. 804, è stato dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, e sono stati accolti i motivi aggiunti con conseguente annullamento dell&#8217;ordinanza n. 62 del 16 maggio 2019.<br /> E&#8217; accaduto che nella medesima data del 19 giugno 2019, in cui la causa è stata trattenuta in decisione per essere decisa con sentenza resa in forma semplificata, le imprese ricorrenti, senza che tale circostanza fosse stata portata a conoscenza del Collegio, hanno notificato un nuovo atto di motivi aggiunti con i quali sono state impugnate alcune disposizioni del regolamento del 24 febbraio 2006 n. 26, così¬ come modificate con delibera di consiliare n. 21 del 28 marzo 2019 (in particolare sono oggetto di impugnazione gli articoli 2, 3 commi 4, 8, 9 e 10, nonchè gli articoli . 4, 5, 7, 8 comma 1 e i rimanenti commi in quanto collegati alle precedenti disposizioni impugnate).<br /> I motivi aggiunti sono stati depositati in giudizio in data 25 giugno 2019.<br /> Con tali norme il Comune ha previsto degli specifici oneri a carico dei titolari degli esercizi di noleggio di veicoli per rendere edotta la propria clientela di tutte le regole di circolazione vigenti, il divieto di noleggio per i minori di anni 18, l&#8217;obbligo di apposite coperture assicurative ed il divieto di far sostare i mezzi non dati in locazione sul suolo pubblico.<br /> Le ricorrenti lamentano l&#8217;illegittimità  di tali disposizioni per plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.<br /> Il Comune di Jesolo ha eccepito l&#8217;inammissibilità  dei motivi aggiunti perchè proposti successivamente alla data in cui la causa è stata trattenuta in decisione per essere definita in forma semplificata e perchè sono privi di connessione con le ordinanze impugnate con il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti.<br /> Con ordinanza n. 570 del 20 dicembre 2019, è stata respinta la domanda cautelare.<br /> All&#8217;udienza dell&#8217;11 novembre 2020 la controversia è stata trattenuta in decisione.<br /> I motivi aggiunti, come giÃ  indicato nell&#8217;ordinanza cautelare, sono inammissibili.<br /> Va in primo luogo rilevato che l&#8217;aver trattenuto in decisione il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti per definirli con sentenza resa in forma semplificata nel caso di specie non risulta in contrasto con alcuna norma processuale.<br /> L&#8217;art. 60 cod. proc. amm., prevede infatti che &#8220;<em>in sede di decisione della domanda cautelare, &#038; il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell&#8217;istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione</em>&#8220;.<br /> La norma impone al Giudice di sentire le parti sul punto, ed alle parti presenti nella camera di consiglio specificamente interpellate dal Giudice, un onere di <em>clare loqui</em>, ossia di rendere seduta stante una &#8220;dichiarazione&#8221; sull&#8217;esistenza di eventuali fattori ostativi alla decisione immediata della causa, in coerenza con i canoni di lealtà  processuale e ragionevole durata del processo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 21 luglio 2015, n. 3610; <em>id</em>., 17 luglio 2013, n. 3892).<br /> La mancata opposizione delle parti costituite in giudizio circa la possibilità  di definire immediatamente il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm. &#8211; che è quanto è avvenuto nel caso di specie come risulta dal verbale di udienza &#8211; inibisce ad esse di censurare successivamente la scelta del Collegio.<br /> Le ricorrenti nella memoria depositata in prossimità  dell&#8217;udienza sostengono che la proposizione dei motivi aggiunti non può considerarsi tardiva rispetto al momento in cui la causa è stata trattenuta in decisione, perchè in quello stesso giorno i motivi aggiunti sono stati notificati alle controparti e da quella data devono ritenersi giÃ  proposti.<br /> Tale assunto non può essere condiviso. Come è noto nel processo amministrativo i due momenti della notificazione e del deposito del ricorso hanno caratteristiche e fini diversi. Il primo rivela soltanto la volontà  di agire in giudizio e costituisce il preliminare atto dell&#8217;introduzione del processo; il secondo invece rappresenta il momento in cui si instaura il rapporto processuale tra il ricorrente e l&#8217;organo di giurisdizione che deve pronunciare sul processo, momento che individua la litispendenza.<br /> Quindi, nel processo amministrativo, l&#8217;instaurazione del rapporto processuale si verifica all&#8217;atto della costituzione in giudizio del ricorrente, mediante il deposito del ricorso giurisdizionale (con la prova delle avvenute notifiche) presso la segreteria del TAR.<br /> L&#8217;individuazione della pendenza del rapporto processuale, in altri termini, mentre nei giudizi che iniziano con citazione va fissata nel momento della notificazione di essa (<em>vocatio in ius</em>), in quelli, come nel caso in esame, introdotti con ricorso, si ha nel momento del relativo deposito (<em>vocatio iudicis</em>, cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 maggio 2006 n. 3129; Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 gennaio 2013 n. 40).<br /> Ne consegue che il deposito dei motivi aggiunti avvenuto in data 25 giugno 2019, deve essere considerato tardivo rispetto alla data di passaggio in decisione del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti avvenuta il 19 giugno 2019 (per un caso analogo cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 13 dicembre 2013, n. 661).<br /> I motivi aggiunti devono pertanto essere dichiarati inammissibili perchè il passaggio in decisione di una controversia segna il momento in cui l&#8217;eventuale avverarsi di eventi sopravvenuti non produce pìù effetti sul processo (il principio si ricava dall&#8217;art. 300, ultimo comma cod. proc. civ.), a meno che, ma non è questo il caso, il Collegio non ne deliberi la riapertura, come accade ad esempio quando venga disposto un rinvio oppure una sospensione del giudizio o lo svolgimento di ulteriori attività  istruttorie, ovvero ancora vi sia la prospettazione di questioni rilevate d&#8217;ufficio o venga attivato un incidente di costituzionalità  o il rinvio alla Corte di Giustizia Europea.<br /> Con un ulteriore argomento le ricorrenti ritengono di poter qualificare la pronuncia della Sezione resa in forma semplificata 4 luglio 2019, n. 804, come un sentenza non definitiva. Questa prospettazione non può essere accolta perchè la sentenza si è definitivamente pronunciata sulla controversia, come è espressamente enunciato nel suo dispositivo.<br /> Infine, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti nell&#8217;ultima memoria, nella fattispecie non ricorrono neppure i presupposti per poter convertire i motivi aggiunti in un ricorso autonomo.<br /> Infatti è vero che i sensi dell&#8217;art. 43, comma 2, cod. proc. amm., e dell&#8217;art. 170 cod. proc. civ. da questo richiamato, la notifica dei motivi aggiunti può essere effettuata al difensore costituito per conto dell&#8217;Amministrazione, come è avvenuto nel caso di specie in cui i motivi aggiunti sono stati notificati mediante PEC all&#8217;avvocato del Comune di Jesolo. Tuttavia nella fattispecie in esame non potendosi postulare, stante l&#8217;avvenuta definizione del ricorso introduttivo, la perdurante sussistenza di un valido rapporto processuale su cui innestare i motivi aggiunti, questi per poter essere convertiti in un ricorso autonomo avrebbero dovuto essere notificati presso l&#8217;Amministrazione secondo la regola generale di cui all&#8217;art. 41, comma 2, cod. proc. amm..<br /> Inoltre per poter essere convertiti in un ricorso autonomo i secondi motivi aggiunti difettano anche di un&#8217;autonoma procura, dato che non può a tal fine essere richiamato il mandato rilasciato in relazione al ricorso introduttivo (è stata rilasciata un&#8217;unica procura il 29 marzo 2019) il quale, per i rilievi anzidetti, va considerato alla stregua di un atto inidoneo a dispiegare effetti processuali rispetto ad nuovo ed autonomo contraddittorio instaurato con i motivi aggiunti.<br /> L&#8217;avvenuta definizione del ricorso introduttivo in un momento antecedente al deposito dei motivi aggiunti impedisce infatti l&#8217;altrimenti naturale estensione a questi ultimi della procura originariamente rilasciata ai sensi dell&#8217;art. 24 cod. proc. amm. (secondo cui &#8220;<em>la procura rilasciata per agire e contraddire davanti al giudice si intende conferita anche per proporre motivi aggiunti e ricorso incidentale</em>&#8220;; cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 13 novembre 2018, n. 344).<br /> In definitiva i secondi motivi aggiunti depositati in giudizio il 25 giugno 2019 non possono essere esaminati perchè sono inammissibili in quanto tali, e non possono neppure essere convertiti in un ricorso autonomo.<br /> Le peculiarità  della controversia ed il carattere in rito della pronuncia giustificano l&#8217;integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui secondi motivi aggiunti, li dichiara inammissibili.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il giorno 11 novembre 2020 in modalità  videoconferenza, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> <br /> <br /> Maddalena Filippi, Presidente<br /> Stefano Mielli, Consigliere, Estensore<br /> Nicola Bardino, Referendario<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-23-12-2020-n-1309/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2020 n.1309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.1128</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-11-2020-n-1128/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-11-2020-n-1128/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.1128</a></p>
<p>Maddalena Filippi, Presidente, Filippo Dallari, Referendario, Estensore Sulla competenza tariffaria dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti Trasporti &#8211; Â Liberalizzazione del settore dei trasporti ex art. 37 d.l. n. 201/ 2011 &#8211; Autorità  di Regolazione dei Trasporti (ART) &#8211; periodiche revisioni delle concessioni &#8211; competenza tariffaria &#8211; deve essere attivata. La competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-11-2020-n-1128/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.1128</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-11-2020-n-1128/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.1128</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maddalena Filippi, Presidente, Filippo Dallari, Referendario, Estensore</span></p>
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<p>Sulla  competenza tariffaria dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Trasporti &#8211; Â Liberalizzazione del settore dei trasporti ex art. 37 d.l. n. 201/ 2011 &#8211; Autorità  di Regolazione dei Trasporti (ART) &#8211; periodiche revisioni delle concessioni &#8211; competenza tariffaria &#8211; deve essere attivata.</p>
<p></span></p>
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<p style="text-align: justify;"><em>La competenza tariffaria dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti (ART) deve essere attivata anche in occasione delle periodiche revisioni delle concessioni in essere, scaduto il singolo periodo regolatorio.</em></p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<p style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 25/11/2020<br /> <strong>N. 01128/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00981/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 981 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Società  Concessioni Autostradali Venete &#8211; CAV s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Botto e Raffaella Zagaria, con domicilio digitale presso l&#8217;avvocato Alessandro Botto come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Andrea Giuman in Venezia, Piazzale Roma, Santa Croce 466/G;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Autorità  di Regolazione dei Trasporti e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi <em>ex lege</em> dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Regione Veneto, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon e Filippo Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell&#8217;Avvocatura regionale in Venezia, Cannareggio 23;<br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> Associazione Italiana Società  Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT), in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione, Maria Rita Silvestri e Davide Maresca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> &#8211; della delibera dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.) del 19 giugno 2019, n. 67, recante approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla convenzione tra ANAS s.p.a. e CAV s.p.a., nonchè dell&#8217;allegato A e della relazione istruttoria;<br /> &#8211; di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente e, per quanto occorrer possa, della deliberazione di A.R.T. del 18 febbraio 2019, n. 16, nonchè dell&#8217;Allegato A e della relazione illustrativa.<br /> Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:<br /> &#8211; della delibera dell&#8217;Autorità  del 19 giugno 2019, n. 67, di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 16 del 2019 &#8211; Approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla Convenzione ANAS s.p.a. &#8211; Concessioni Autostradali Venete &#8211; CAV s.p.a., dell&#8217;Allegato A alla Delibera e della relazione istruttoria degli uffici relativa alla Delibera;<br /> &#8211; di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente e, in particolare, per quanto occorrere possa: la delibera dell&#8217;Autorità  del 18 febbraio 2019, n. 16 &#8220;Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all&#8217;articolo 43 del d.l. 201/2011 come richiamato dall&#8217;articolo 37 del medesimo decreto. Avvio del procedimento&#8221;, l&#8217;allegato A alla Delibera 16 e la relativa relazione illustrativa;<br /> &#8211; degli atti messi a disposizione della ricorrente a seguito dell&#8217;ordinanza TAR Veneto n. 1333 del 10 dicembre 2019 con la quale è stata disposta l&#8217;esibizione da parte di ART degli atti esplicativi della metodologia adottata per la determinazione del coefficiente di produttività  applicabile a CAV s.p.a..<br /> Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:<br /> &#8211; della delibera dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.) del 19 giugno 2019, n. 67, recante approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla convenzione tra ANAS s.p.a. e CAV s.p.a., nonchè dell&#8217;allegato A e della relazione istruttoria Delibera e della relazione istruttoria degli uffici relativa alla Delibera;<br /> &#8211; nonchè di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente e, in particolare, per quanto occorrere possa:<br /> &#8211; &#8211; della delibera dell&#8217;Autorità  del 18 febbraio 2019, n. 16 &#8220;<em>Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all&#8217;articolo 43 del d.l. 201/2011 come richiamato dall&#8217;articolo 37 del medesimo decreto. Avvio del procedimento</em>&#8220;, dell&#8217;Allegato A alla Delibera 16 e della relativa relazione illustrativa;<br /> &#8211; &#8211; degli atti messi a disposizione della ricorrente a seguito dell&#8217;ordinanza di questo T.A.R. n. 1333 del 2019 con la quale è stata disposta l&#8217;esibizione da parte di ART degli atti esplicativi della metodologia adottata per la determinazione del coefficiente di produttività  applicabile a CAV;<br /> &#8211; &#8211; della relazione depositata da ART in data 1 luglio 2020, a seguito dell&#8217;ordinanza di questo T.A.R. n. 507 del 2020, con la quale è stata richiesta una documentata relazione descrittiva in merito alla specifica determinazione del coefficiente di produttività  X di CAV, nonchè chiarimenti circa il contestato profilo dei margini di incidenza sui costi di gestione.</p>
<p> Visti il ricorso, i primi motivi aggiunti, i secondi motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti, del Ministero delle Infrastrutture e della Regione Veneto;<br /> Visto l&#8217;atto di intervento dell&#8217;Associazione Italiana Società  Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT)<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. La Società  Concessioni Autostradali Venete &#8211; CAV s.p.a. (di seguito CAV) è una società  pubblica, con capitale suddiviso in misura paritetica tra ANAS s.p.a. e la Regione Veneto, la cui funzione è quella di gestione del passante autostradale di Mestre (e, dal 2009, anche delle tratte autostradali giÃ  in concessione alla Società  delle Autostrade di Venezia e Padova) nonchè la realizzazione e gestione degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).<br /> 1.1. In data 30 gennaio 2009, ANAS s.p.a. (in qualità  di concedente) e CAV (in qualità  di concessionaria) sottoscrivevano la convenzione di concessione, approvata con decreto interministeriale n. 81 del 4 febbraio 2009, avente ad oggetto: &#8211; la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del passante autostradale di Mestre di complessivi Km 32,3; &#8211; la gestione delle tratte autostradali precedentemente affidate alla Società  delle Autostrade di Venezia e Padova s.p.a., a decorrere dalla data di scadenza della relativa concessione (30 novembre 2009).<br /> 1.2. In data 23 marzo 2010 le medesime parti sottoscrivevano la convenzione ricognitiva (in seguito Convezione) con cui modificavano il piano economico finanziario (PEF) e stabilivano il meccanismo di revisione annuale e quinquennale della tariffa.<br /> Il rapporto di concessione veniva in particolare diviso in periodi di regolazione di cinque anni. Sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo regolatorio le parti dovevano procedere all&#8217;aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (PEF) e del Piano Finanziario-Regolatorio (PFR) e alla rideterminazione dei parametri tariffari.<br /> 1.3. In attuazione di tali disposizioni in data 26 giugno 2015, CAV sottoponeva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; subentrato ad ANAS s.p.a. nella posizione di concedente &#8211; lo schema dell&#8217;aggiornamento del PEF e in data 8 agosto 2018 le parti sottoscrivevano un atto aggiuntivo, poi approvato in data 11 aprile 2019 con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (MEF) e registrato dalla Corte dei Conti in data 24 maggio 2019.<br /> Con tale atto aggiuntivo le parti &#8211; CAV e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; modificavano il contenuto dell&#8217;art. 11 &#8220;<em>Piano Economico-Finanziario e Piano Finanziario-Regolatorio</em>&#8221; e dell&#8217;art. 15 &#8220;<em>Formula revisionale della tariffa media ponderata</em>&#8220;, articolando così¬ il meccanismo tariffario applicabile ai futuri aggiornamenti del PEF.<br /> 1.4. In attuazione della modificazione del testo degli artt. 37 e 43 del d.l. n. 201 del 2011, di cui all&#8217;art. 16, comma 1, del d.l. n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018 (di seguito novella del 2018), con Delibera n. 16 del 2019, ART:<br /> &#8211; avviava &#8220;<em>un procedimento, che si concluderà  con pìù deliberazioni finali, volto a stabilire il sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del price cap e con determinazione dell&#8217;indicatore di produttività  X a cadenza quinquennale, descritto nell&#8217;allegato A alla presente delibera, per ciascuna</em><br /> <em>delle concessioni ivi richiamate in Appendice</em>&#8220;;<br /> <em>&#8211; indiceva una consultazione pubblica in ordine al sistema tariffario di pedaggio;</em><br /> Nell&#8217;allegato A della delibera venivano indicati i rapporti concessori interessati, tra cui quello concluso da CAV e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.<br /> 1.5. Nel corso del procedimento CAV presentava le proprie osservazioni con cui contestava sia la mancanza dei presupposti giuridici e fattuali per l&#8217;esercizio dei poteri regolatori, sia l&#8217;irragionevolezza delle scelte compiute. In particolare evidenziava:<br /> &#8211; l&#8217;ambiguità  delle previsioni della novella legislativa del 2018 che non consentirebbe così¬ chiaramente ad ART di intervenire sulle concessioni in essere i cui aggiornamenti o revisioni non comportano variazioni o modificazioni al piano degli investimenti o ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica;<br /> &#8211; l&#8217;irragionevolezza della scelta di individuare per tutti i concessionari autostradali un unico regime tariffario basato su criteri uniformi, che non terrebbe conto in alcun modo delle peculiarità  di CAV;<br /> &#8211; l&#8217;illogicità  e non proporzionalità  della misura adottata da ART che si porrebbe in contrasto con i principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento riposto da CAV nella stabilità  del regime contrattuale posto a base delle valutazioni di convenienza e di fattibilità  dell&#8217;iniziativa economica intrapresa e degli investimenti concordati;<br /> &#8211; violazione del Codice dei contratti pubblici in materia di allocazione dei rischi, posto che la determinazione di contenere gli eventuali extra profitti a favore di CAV contrasta con l&#8217;art. 178, il quale assumerebbe che il rischio operativo assunto dal concessionario possa (almeno in potenza) essere compensato dalla possibilità  di conseguire eventuali extra-profitti.<br /> 1.6. A conclusione del procedimento ART adottava la Delibera n. 67 del 19 giugno 2019, in questa sede impugnata, con la quale veniva rimodulato il meccanismo di determinazione delle tariffe in base al citato metodo del <em>price cap</em> e veniva determinato l&#8217;indicatore di produttività  X &#8211; di riduzione dei costi della ricorrente &#8211; nella percentuale del 5,13% per ciascun anno del periodo regolatorio, richiedendo quindi a CAV di ridurre i propri costi a regime (Cfr. Allegato A alla Delibera, pag. 21) del 23,13% nell&#8217;arco dei successivi 5 anni.<br /> 2. Con ricorso notificato in data 16/17/18 settembre 2020 e depositato in data 23 settembre 2020, CAV ha impugnato la delibera n. 67 del 2019 e gli atti del relativo procedimento di adozione, proponendo i seguenti motivi.<br /> I &#8211; <em>Illegittimità  della Delibera e degli altri provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 37, comma 2, lett. g) e dell&#8217;art. 43 del D.L. 201/2011, come modificati dalla Novella Legislativa, nonchè dell&#8217;art. 178 del Codice Appalti. Violazione degli artt. 2, 3, 41 e 97 della</em><br /> <em>Costituzione. In via subordinata, illegittimità  derivata della Delibera per illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 37, comma 2, lett. g) dell&#8217;art. 43 del D.L. 201/2011, come modificati dalla Novella Legislativa, per contrasto con gli artt. 2, 3, 41 e 97 della Costituzione</em>.<br /> Con la delibera n. 67 del 2019 ART avrebbe posto in essere una revisione unilaterale e retroattiva dell&#8217;assetto del rapporto contrattuale cristallizzato nella Convenzione (artt. 11 e 14-7), incidendo sugli specifici impegni giÃ  assunti da CAV sia nei confronti del Concedente che verso terzi.<br /> Tale modifica del rapporto contrattuale impedirebbe a CAV di acquisire il corrispettivo convenuto e di assolvere quindi i propri scopi statutari.<br /> L&#8217;interpretazione secondo cui la novella legislativa del 2019 consentirebbe ad ART di incidere in modo unilaterale e retroattivo sui rapporti in essere sarebbe costituzionalmente illegittima, ponendosi in contrasto con i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di libertà  di iniziativa economica.<br /> La misura assunta, con il dichiarato obiettivo di rendere omogenea per tutti i concessionari autostradali la formula tariffaria basata sul metodo del <em>price cap</em>, sarebbe &#8220;<em>irragionevole e sproporzionata, posto che non tiene debitamente conto (come, invece, avrebbe dovuto fare) delle peculiarità  di CAV (la sua natura, le sue finalità , la sua organizzazione)</em>&#8221; e non realizzerebbe un ragionevole bilanciamento tra gli interessi coinvolti.<br /> Tale modifica peraltro non sarebbe stata prevedibile.<br /> In subordine, per l&#8217;ipotesi in cui si ritenesse corretta l&#8217;interpretazione della novella legislativa, la ricorrente ha chiesto che venga sollevata incidentalmente questione di legittimità  costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 97 Cost..<br /> II &#8211; <em>Illegittimità  della Delibera e di tutti i provvedimenti impugnati per violazione dei principi europei di certezza del diritto, legittimo affidamento e di tutela del mercato interno. Violazione degli artt. 63 e 49 del TFUE. In via subordinata, illegittimità  della Delibera per illegittimità  derivata dalla incompatibilità  dell&#8217;art. 37, comma 2, lett. g) dell&#8217;art. 43 del D.L. 201/2011, come modificati dalla Novella Legislativa, per contrasto con gli artt. 63 e 49 del TFUE e dei principi di certezza del diritto, del legittimo affidamento e della tutela del mercato interno.</em><br /> L&#8217;interpretazione della novella normativa da parte di ART &#8211; sostiene la società  ricorrente &#8211; si porrebbe in contrasto con i principi e le norme sopra citate dell&#8217;ordinamento europeo. L&#8217;imposizione, in via unilaterale, di una modifica all&#8217;assetto dei rapporti convenzionalmente regolati tra CAV ed il Concedente si tradurrebbe in una violazione dei principi dell&#8217;ordinamento economico dell&#8217;Unione, di tutela del legittimo affidamento e del principio <em>pacta sunt servanda</em>.<br /> Ciò troverebbe conferma nel procedimento di infrazione IP/08/1521 avviato dalla Commissione dell&#8217;Unione Europea.<br /> In via subordinata, per l&#8217;ipotesi in cui si ritenesse corretta l&#8217;interpretazione della novella legislativa, la ricorrente ha chiesto la disapplicazione delle norme stesse in ragione della prevalenza dell&#8217;ordinamento europeo sulle norme di diritto interno con esso contrastanti ovvero il rinvio alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea della questione di compatibilità  europea di tali norme con i principi europei di certezza del diritto, del legittimo affidamento e della tutela del mercato interno in riferimento agli artt. 49 e 63TFU.<br /> III &#8211; <em>Illegittimità  della Delibera e degli altri provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 37, comma 2, lett. g) e dell&#8217;art. 43 del D.L. n. 201/2011, così¬ come modificati dalla Novella Legislativa. Eccesso di potere per illogicità  e contraddittorietà </em>.<br /> La ricorrente evidenzia che, al momento dell&#8217;entrata in vigore del d.l. 109 del 2018 (29 settembre 2018), CAV e il Concedente avevano giÃ  sottoscritto l&#8217;atto aggiuntivo che recepiva gli accordi raggiunti tra le parti sulla modifica di talune previsioni contrattuali di cui alla Convenzione e sul conseguente aggiornamento del PEF per il periodo regolatorio 2015-2019; la procedura di approvazione del PEF non sarebbe stata formalmente conclusa solo in ragione dei ritardi dell&#8217;Amministrazione, non addebitabili a CAV che avrebbe invece adempiuto tempestivamente. Il rapporto concessorio di CAV sarebbe, quindi, sottratto dall&#8217;ambito di applicazione della novella normativa.<br /> IV &#8211; <em>Illegittimità  della Delibera e degli altri provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione degli artt. 37, comma 2, lett. g) e 43 del D.L. n. 101/2011 come modificati dalla Novella Legislativa. Eccesso di potere per falso presupposto e incompetenza.</em><br /> In base all&#8217;art. 43 del d.l. n. 101 del 2011, per quanto riguarda le concessioni in essere, ART dovrebbe intervenire su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esprimendo un parere &#8211; caso per caso in relazione alla singola concessione &#8211; all&#8217;interno di un procedimento di aggiornamento o di revisione giÃ  avviato; nella fattispecie in esame ART avrebbe invece adottato in via autonoma un atto di regolazione generale, stabilendo un sistema tariffario omogeneo per le diverse concessioni in essere.<br /> V &#8211; <em>Illegittimità  della Delibera e degli altri provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 37, comma 2, lett. g), del D.L. n. 201/2011, come modificato dalla Novella Legislativa. Sulla carenza di potere dell&#8217;ART a modificare il sistema tariffario della ricorrente, giÃ  basato sul price cap.</em><br /> La Convenzione in questione &#8211; si sostiene &#8211; giÃ  prevedeva un modello tariffario basato sulÂ <em>price cap</em> e tale modello era giÃ  stato oggetto di aggiornamento. Con la delibera impugnata ART avrebbe erroneamente ritenuto di dover applicare un sistema tariffario omogeneo per tutte le concessioni autostradali e in tal modo non avrebbe tenuto conto delle peculiarità  che contraddistinguevano le singole concessioni autostradali e che richiedevano una valutazione specifica per evitare risultati &#8211; come nel caso di specie &#8211; illogici.<br /> VI &#8211; <em>Illegittimità  della Delibera e degli altri provvedimenti impugnati per carenza di istruttoria e di motivazione con riguardo all&#8217;indicatore di efficienza X. Sulla carenza delle informazioni rese disponibili ai destinatari dei provvedimenti impugnati</em>.<br /> ART avrebbe stabilito per CAV un coefficiente di produttività  pari al 5,13% annuo, con conseguente obbligo di ridurre i propri costi di produzione del 23,13% nell&#8217;arco dei 5 anni del prossimo periodo, senza dare evidenza delle metodologie seguite per arrivare a tale irragionevole e sproporzionato risultato, improbabile se non impossibile da raggiungere, a meno di non procedere con drastici tagli alle spese di manutenzione e ai costi del personale.<br /> 3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ART si costituivano in giudizio, contestando nel merito le censure proposte da parte ricorrente ed eccependo in via preliminare il difetto di competenza del Giudice adito.<br /> Si costituivano altresì¬ in giudizio l&#8217;interveniente <em>ad adiuvandum</em> Associazione Italiana Società  Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT) e la Regione Veneto le quali, invece, insistevano per l&#8217;accoglimento del ricorso, rimarcando la fondatezza dell&#8217;impugnazione.<br /> 4. Questa Sezione, con ordinanza n. 421 del 4 ottobre 2019, confermata la competenza del Tribunale adito, respingeva la domanda cautelare di sospensione proposta dal ricorrente per difetto del requisito del <em>periculum in mora, </em>e con ordinanza n. 333 del 10 dicembre 2019 accoglieva in parte l&#8217;istanza di accesso agli atti avanzata da CAV, ordinando l&#8217;esibizione, in forma anonimizzata, ovvero in forma aggregata, dei documenti relativi ai dati, ai criteri e alle modalità  di calcolo in base ai quali ART è giunta ai risultati contestati.<br /> 5. A seguito dell&#8217;accesso ai citati documenti, parte ricorrente ha proposto un primo ricorso per motivi aggiunti deducendo un&#8217;ulteriore censura.<br /> <em>Illegittimità  della Delibera e degli altri provvedimenti impugnati per eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche: illogicità , irragionevolezza, difetto dei presupposti, non proporzionalità , violazione di legge, sviamento.</em><br /> L&#8217;impostazione metodologica seguita da ART avrebbe portato ad un coefficiente di produttività  del tutto sproporzionato e disancorato dalla situazione reale di CAV. ART non avrebbe considerato le peculiarità  di CAV e avrebbe imposto una riduzione dei costi così¬ significativa da risultare di impossibile implementazione alla luce del modello organizzativo della ricorrente. ART avrebbe imposto a CAV di comprimere alcune voci di costo che &#8211; stante l&#8217;esistenza di vincoli fattuali, normativi e regolatori &#8211; non potrebbero essere in realtà  ridotte.<br /> In ordine al metodo applicato in particolare la ricorrente lamenta che ART: &#8211; avrebbe utilizzato parametri e variabili non attinenti ai fattori che realmente incidono sui costi di gestione di CAV; &#8211; avrebbe applicato 16 modelli statici differenti facendo successivamente una media, mentre in un procedimento analogo ARERA aveva privilegiato una scelta pìù prudenziale, attestandosi sul valore pìù basso; &#8211; avrebbe erroneamente utilizzato ai fini della determinazione dei coefficienti X il modello utilizzato dalla Delibera n. 70/2016 per l&#8217;individuazione degli ambiti ottimali di gestione del servizio, mentre sarebbe stato necessario integrare tale modello con studi ingegneristici di carattere <em>bottom-up</em>.<br /> 6. Depositate memorie e repliche, all&#8217;esito dell&#8217;udienza pubblica del 20 maggio 2020, con ordinanza istruttoria n. 507 del 12 giugno 2020, &#8220;<em>Rilevato che con il sesto motivo del ricorso principale e con l&#8217;unica censura del ricorso per motivi aggiunti, la società  ricorrente contesta la quantificazione del coefficiente di produttività  X, lamentando che l&#8217;Autorità  di Regolazione dei Trasporti avrebbe determinato tale coefficiente in modo &#8216;disancorato dalla situazione reale di CAV&#8217;, senza tenere conto &#8216;della reale dimensione dei fattori che condizionano in concreto i costi di gestione di CAV&#8217; e della possibilità  della società  ricorrente &#8216;di implementare, alla luce del proprio modello organizzativo&#8217;, tale riduzione dei costi</em>&#8220;, questa Sezione ha richiesto ad ART &#8220;<em>una documentata relazione descrittiva in merito alla specifica determinazione del coefficiente di produttività  X di CAV nonchè chiarimenti circa il contestato profilo dei margini di incidenza sui costi di gestione</em>&#8220;.<br /> 7. In ottemperanza a tale ordinanza in data 1 luglio 2020 ART produceva la relazione richiesta con cui, senza tornare sui profili giÃ  esposti in precedenza, evidenziava in particolare quanto segue:<br /> a) che la gestione di CAV è gravemente inefficiente;<br /> b) che è stata utilizzata la metodologia SFA (<em>stochastic frontier analysis</em>), mediante un raffronto dei costi e delle caratteristiche di CAV con quelli delle altre società  concessionarie autostradali, tenendo anche conto di fattori distintivi di carattere tecnico-economico, quali: &#8211; la percentuale di rete a tre o pìù corsie (che fornisce maggiori informazioni sulla reale estensione della rete gestita); &#8211; la percentuale di rete con opere maggiori [(km di gallerie + km di ponti e viadotti)/lunghezza di rete], che fornisce ulteriori informazioni sulla eventuale complessità  aggiuntiva della rete gestita; &#8211; l&#8217;indice di stato della pavimentazione (IPAV); la percentuale di anni residui della concessione, per tenere conto degli ammortamenti; &#8211; il rapporto debito/<em>equity</em>, per tenere conto dell&#8217;esposizione debitoria;<br /> c) in ordine ai margini di incidenza dei costi di gestione: &#8211; che il coefficiente di efficientamento determinato andrebbe ad incidere sui soli costi operativi, non sui costi di capitale; &#8211; che è stato previsto un meccanismo di salvaguardia per le opere realizzate o in corso di realizzazione (Misura n. 17); &#8211; che l&#8217;Allegato A alla delibera n. 67 del 2019, fermo restando il valore della percentuale complessiva di recupero di efficienza produttiva, consente di determinare con il Concedente un arco temporale di riferimento, per il calcolo dell&#8217;indicatore di produttività  annuale, pìù lungo del quinquennio regolatorio, anche sino al termine finale della concessione.<br /> 8. A seguito di tale deposito, la ricorrente proponeva un secondo ricorso per motivi aggiunti con cui impugnava la citata relazione di ART deducendo le seguenti censure.<br /> I &#8211; <em>Illegittimità  dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare: difetto di motivazione o, comunque, illogicità  e irragionevolezza della stessa; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; non proporzionalità ; violazione di legge; sviamento. La Relazione ART non risponde alla richiesta di chiarimenti di cui all&#8217;Ordinanza n. 507/2020.</em><br /> ART non avrebbe adempiuto all&#8217;ordinanza istruttoria: la relazione sarebbe infatti incentrata sulla pretesa inefficienza di CAV e non sul metodo di determinazione del coefficiente di produttività  X.<br /> La Gestione di CAV, peraltro, non sarebbe inefficiente essendo caratterizzata: &#8211; da un rapporto debito/<em>equity</em> maggiore rispetto a quello di altri concessionari autostradali; &#8211; da una elevata percentuale di rete con 3 o pìù corsie ed essendo la tratta vicina a centri urbani.<br /> II &#8211; <em>Illegittimità  dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare: falsità  del presupposto; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; difetto di motivazione o, comunque, illogicità  e irragionevolezza della stessa; non proporzionalità ; violazione di legge; sviamento. La Relazione ART conferma che l&#8217;istruttoria è stata effettuata sulla base di dati ed elementi di fatto errati</em>.<br /> L&#8217;istruttoria effettuata da ART sarebbe basata su dati e informazioni errati che non rispondono alla realtà  dei fatti e che, quindi, falsano il confronto con gli altri concessionari. In particolare: &#8211; con riferimento al costo del personale non si specifica come tali costi sono stati calcolati; &#8211; con riferimento agli altri costi operativi per chilometro di rete, ART non indicherebbe quali costi sono stati compresi in questa voce; &#8211; con riferimento all&#8217;incremento di utili, diversamente da quanto ritenuto da ART il sistema tariffario vigente non consentirebbe di trasferire totalmente sull&#8217;utenza finale l&#8217;aumento dei costi di gestione, tramite l&#8217;aumento delle tariffe; con riferimento al confronto agli ammortamenti unitari e agli oneri finanziari, quest&#8217;ultimo non sarebbe rilevante ai fini delle analisi relative all&#8217;efficienza; con riferimento ad ulteriori voci di costo, il costo dei buoni taxi riguarderebbe anche &#8220;<em>l&#8217;acquisto, la manutenzione, il noleggio di autovetture</em>&#8221; e il costo del personale non supererebbe i limiti previsti dalle direttive regionali in materia di personale, che non sarebbero applicabili in quanto la società  non sarebbe controllata dalla Regione.<br /> III &#8211; <em>Illegittimità  dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare: difetto di motivazione o, comunque, illogicità  e irragionevolezza della stessa; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; contraddittorietà  intrinseca del provvedimento e con altri provvedimenti; non proporzionalità ; violazione di legge; sviamento. La Relazione ART dimostra che l&#8217;efficientamento richiesto dall&#8217;Autorità  è impossibile.</em><br /> CAV si troverebbe nell&#8217;impossibilità  oggettiva di comprimere i costi nella misura imposta da ART.<br /> Alcun rilievo avrebbe in tal senso la facoltà  di concordare con il Concedente il prolungamento del periodo di riferimento in cui operare la riduzione dei costi (facoltà  prevista dall&#8217;Allegato A della delibera impugnata), trattandosi di misura che incide esclusivamente in termini di gradualità .<br /> 9. Depositate le memorie e le repliche, all&#8217;udienza pubblica del 7 ottobre 2020, la ricorrente e la Regione Veneto insistevano perchè venisse disposta verificazione per accertare la correttezza del metodo applicato da ART ai fini della determinazione del coefficiente di produttività  X applicabile a CAV e la causa veniva trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Le impugnazioni proposte da parte ricorrente si fondano su due ordini di censure: il primo è diretto a contestare la possibilità  stessa &#8211; l&#8217;<em>an</em> del potere &#8211; di ART di incidere unilateralmente sulla concessione in essere di CAV; con il secondo ordine di censure, invece, viene contestato ilÂ <em>quomodo </em>dell&#8217;intervento di ART che avrebbe portato all&#8217;imposizione di una riduzione dei costi non proporzionata, senza tenere conto delle specificità  di CAV e della difficoltà -impossibilità  del conseguimento di tale risultato.<br /> 1.1. Il primo ordine di censure (motivi primo, secondo, terzo e quarto del ricorso principale) è infondato.<br /> L&#8217;art. 37, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nel testo originario, nel determinare i poteri di regolazione di ART, alla lett. g) stabiliva che, con particolare riferimento al settore autostradale, l&#8217;Autorità  provvede &#8220;<em>a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell&#8217;indicatore di produttività  X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione&#8221;.</em><br /> L&#8217;art. 43, commi 1 e 2, del medesimo decreto legge &#8211; sia nel testo originario che nel testo attualmente vigente &#8211; invece disciplina il procedimento di aggiornamento-revisione delle concessioni autostradali vigenti.<br /> Con l&#8217;art. 16, comma 1 lett. a), del d.l. 109 del 2018, convertito con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018 si è stabilito che: &#8220;<em>all&#8217;articolo 37, comma 2, lettera g), dopo le parole &#8216;nuove Concessioni&#8217;, sono inserite le seguenti: &#8216;nonchè per quelle di cui all&#8217;articolo 43, (comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2)</em>&#8216;.<br /> Con la novella del 2018 il potere di regolazione di ART in ordine ai sistemi tariffari, originariamente previsto per le sole nuove concessioni, è stato esteso alle concessioni in essere (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 1 febbraio 2019, n. 117).<br /> Da tale complessivo quadro normativo, per quanto non perfettamente coordinato, deve quindi concludersi che ART sia il soggetto a cui è specificamente attribuita la funzione di stabilire i sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del <em>price cap</em>, con determinazione dell&#8217;indicatore di produttività  X, sia in relazione alle nuove concessioni che in relazione alle concessioni in essere, nell&#8217;ambito del procedimento di aggiornamento-revisione delle stesse.<br /> Tale conclusione, peraltro coerente con le prerogative e con le finalità  che hanno portato alla istituzione di ART, ha ricevuto l&#8217;espresso avvallo anche della Corte dei Conti: &#8220;<em>Infatti, l&#8217;art. 16, comma 1, del d.l. 28 settembre 2018, n. 109, conv. dalla l. 16 novembre 2018, n. 130, ha esteso le competenze dell&#8217;Autorità  di regolazione dei trasporti nella determinazione degli schemi tariffari dalle sole nuove concessioni anche a quelle vigenti; pertanto, l&#8217;Autorità  ha provveduto, nel giugno del 2019, a predisporre il nuovo sistema tariffario unico di pedaggio al fine di ridurre la remunerazione del capitale investito, introdurre parametri di efficienza pìù stringenti, restituire parte dei ricavi generati dal traffico oltre le previsioni e indurre al pagamento di penali per i ritardi negli investimenti</em>&#8221; (cfr. Corte conti, Deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G).<br /> 1.2. Infondato è altresì¬ l&#8217;assunto della ricorrente secondo cui il potere di ART di intervenire sulle tariffe sarebbe circoscritto ai procedimenti di aggiornamento-revisione di cui al comma 1 del richiamato art. 43 e non a quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo.<br /> Infatti, come anticipato, l&#8217;art. 37 del d.l. n. 201 del 2011, nella versione attualmente vigente, richiama sia il comma 1 sia il comma 2 dell&#8217;art. 43 del medesimo decreto legge, che disciplinano gli aggiornamenti e le revisioni delle convenzioni autostradali laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti (art. 43, comma 1) ovvero anche qualora non comportino dette variazioni e siano approvate in forza della fisiologica procedura di revisione del periodo regolatorio (art. 43, comma 2) (T.A.R. Valle D&#8217;Aosta, 26 giugno 2020, n. 21).<br /> In definitiva, a seguito della citata novella legislativa del 2018 la competenza tariffaria di ART deve essere attivata anche in occasione delle periodiche revisioni delle concessioni in essere, scaduto il singolo periodo regolatorio.<br /> 1.3. Infondata è la censura (dedotta con il terzo motivo di ricorso) secondo cui la deliberazione impugnata non sarebbe applicabile alla concessione di CAV in quanto alla data di entrata in vigore della stessa la ricorrente aveva giÃ  avviato il provvedimento di revisione-aggiornamento, sottoscrivendo anche l&#8217;atto aggiuntivo.<br /> Il procedimento in questione, infatti, riguardava il periodo concessorio 2015-2019 mentre la delibera impugnata produce effetti a decorrere dall&#8217;anno 2020.<br /> Va rilevato inoltre come il mancato perfezionamento del citato procedimento di revisione-aggiornamento della concessione, avviato da CAV, non sia dovuto all&#8217;inerzia dell&#8217;Amministrazione, bensì¬ alla necessità  stessa di attendere la conclusione del procedimento di revisione del modello tariffario avviato con la deliberazione di ART n. 16 del 18 febbraio 2019.<br /> Invero sarebbe stato del tutto irragionevole procedere all&#8217;aggiornamento della convezione senza adeguarla al nuovo modello tariffario, posticipando di molti anni l&#8217;attuazione della riforma introdotta con la novella del 2018.<br /> 1.4. Infondata è la censura (dedotta con il quarto motivo di ricorso) con cui la ricorrente lamenta che, in base all&#8217;art. 43 del d.l. n. 101 del 2011, ART avrebbe dovuto esclusivamente esprimere un parere su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in ordine alle singole concessioni e non adottare in via autonoma un atto di regolazione generale, stabilendo un sistema tariffario omogeneo per le diverse concessioni in essere.<br /> Come si è giÃ  evidenziato, infatti, in base all&#8217;art. 37, comma 2, lett. g), come novellato nel 2018, è ART il soggetto a cui spetta delineare il sistema tariffario e la deliberazione impugnata deve ritenersi l&#8217;atto conclusivo del procedimento di regolazione prodromico alla successiva attivazione del procedimento attuativo di revisione-aggiornamento delle singole concessioni.<br /> Che ART sia tenuta a stabilire i sistemi tariffari delle convenzioni autostradali in essere oggetto di aggiornamento o revisione e non sia titolare di una mera funzione consultiva è stato infine definitivamente confermato dall&#8217;art. 13, comma 3 del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (cd. decreto milleproroghe) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale: &#8220;<em>Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l&#8217;adeguamento delle tariffe autostradali relative all&#8217;anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità  alle delibere adottate ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall&#8217;Autorità  di regolazione dei trasporti di cui all&#8217;articolo articolo 37 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L&#8217;aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020</em>&#8220;.<br /> 1.5. Deve altresì¬ escludersi la non manifesta infondatezza delle questioni, proposte in via subordinata dalla ricorrente, di illegittimità  costituzionale e di non conformità  comunitaria del richiamato art. 37, come novellato nel 2018, in relazione ai principi di certezza del diritto, di tutela dell&#8217;affidamento e di libertà  di iniziativa economica.<br /> Pur nella diversità  del linguaggio e dei percorsi, sia la Corte costituzionale (<em>ex multis</em>: Corte cost., 31 marzo 2015, n. 56; 22 ottobre 2010, n. 302) che la Corte di Giustizia, hanno escluso una assoluta immodificabilità  della disciplina <em>pro futuro</em> dei rapporti di durata, sottoponendo tuttavia tali interventi ad un sindacato di ragionevolezza &#8211; secondo il lessico della Corte costituzionale &#8211; e di proporzionalità  &#8211; secondo il lessico della Corte di giustizia &#8211; che implicano una valutazione in concreto della prevedibilità  e delle finalità  delle modifiche apportate.<br /> E la novella del 2018, anche sotto il profilo della prevedibilità  e della finalizzazione della disciplina, non può in alcun modo ritenersi irragionevole o non proporzionata.<br /> Il potere regolatorio attribuito dall&#8217;art. 37, comma 2, lett. g), del d.l. n. 101 del 2011 come novellato nel 2018 non è diretto a produrre effetti retroattivi, bensì¬Â <em>pro futuro &#8211; </em>in quanto riguarda esclusivamente gli sviluppi successivi della concessione<em> &#8211; </em>ed incide su di un rapporto consensuale di indubbia natura pubblicistica &#8211; in quanto si tratta di una concessione di servizio pubblico con cui viene affidata la gestione di un bene comune di rilievo strategico &#8211; di durata particolarmente lunga e connotata da rilevantissimi profili di interesse generale.<br /> Per quanto le direttive comunitarie e il d.lgs. n. 50 del 2016 parifichino, sotto vari aspetti, le concessioni di servizi agli appalti ai fini della disciplina sull&#8217;evidenza pubblica, non par dubbio che gli atti di affidamento di tali concessioni non possano essere qualificati come meri atti negoziali di diritto privato, ma conservino un carattere intrinsecamente pubblicistico, con ogni conseguenza in ordine al relativo regime giuridico.<br /> Peraltro, per i rapporti di lunga durata l&#8217;ordinamento da tempo (art. 216 del d.lgs. n. 50 del 2016; art. 143, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006; art. 6, comma 4, della legge n. 537 del 1993) impone l&#8217;introduzione di meccanismi di adeguamento delle condizioni negoziali per garantire la conservazione del livello qualitativo delle prestazioni e la stessa concessione di CAV prevede un procedimento di revisione-aggiornamento del rapporto.<br /> Per queste tipologie di rapporti il principio di immodificabilità  unilaterale del contratto incontra delle deroghe e, trattandosi di rapporti intrinsecamente pubblicistici, non possono in ogni caso in radice escludersi facoltà  di intervento successivo da parte dell&#8217;Amministrazione, da esercitarsi tuttavia nel rispetto del necessario bilanciamento con le esigenze di tutela del legittimo affidamento dei privati coinvolti.<br /> Quanto alle finalità  della novella legislativa, come evidenziato dalle resistenti, deve rimarcarsi che le disfunzioni del sistema delle concessioni autostradali e, in particolare, dei relativi modelli tariffari (andamento positivo degli utili combinato ad aumenti tariffari, a mancati investimenti programmati, e in definitiva ad extraprofitti non tradottisi in benefici per l&#8217;utenza), sono state ampiamente riconosciute e stigmatizzate anche dalla Corte dei Conti (Corte dei Conti, Sez. Centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, Deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G, cit.).<br /> Pertanto, non può ritenersi irragionevole nè imprevedibile che il legislatore abbia inteso porre riparo a tali disfunzioni, imponendo l&#8217;applicazione del modello del <em>price cap</em>, giudicato idoneo a contemperare efficienza allocativa ed incentivi all&#8217;efficienza produttiva, in modo da garantire l&#8217;efficientamento in un settore sostanzialmente monopolistico, nel presupposto che i benefici in termini di minori costi possano tradursi in tariffe pìù basse per i consumatori.<br /> Ciò peraltro in attuazione delle chiare indicazioni in tal senso delle istituzioni euro unitarie.<br /> Determinante ai fini del vaglio della ragionevolezza-proporzionalità  della novella legislativa del 2018 risulta peraltro la considerazione che il potere di incisione sulle concessioni in essere sia stato attribuito ad un soggetto terzo &#8211; indipendente &#8211; dotato di elevatissime competenze specialistiche sulla base di valutazioni oggettive di carattere tecnico.<br /> In definitiva le questioni di legittimità  costituzionale e di conformità  euro unitaria sollevate dalla ricorrente risultano manifestamente infondate.<br /> Tuttavia la necessità  di garantire l&#8217;effettività  del controllo di ragionevolezza-proporzionalità  in concreto imposto dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Giustizia in relazione alla norma attributiva del potere, richiede un sindacato stretto anche in ordine alla legittimità  del provvedimento attuativo.<br /> Alla luce dei principi costituzionali ed euro unitari di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di libertà  di iniziativa economica, la ragionevolezza e la proporzionalità  del provvedimento attuativo deve essere valutata, tenendo conto del fatto che la delibera di ART interviene su di un rapporto convenzionale in essere da cui derivano ulteriori vincoli di fatto, giuridici ed economici con i terzi.<br /> 2. Con il secondo ordine di censure, come si è detto, parte ricorrente lamenta che la riduzione dei costi sarebbe stata determinata da ART in modo irragionevole &#8211; non proporzionato &#8211; sulla base di un metodo non corretto, senza tenere conto delle specificità  di CAV e della difficoltà -impossibilità  del conseguimento di tale risultato (quinto motivo di ricorso, motivo unico del primo ricorso per motivi aggiunti e terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti).<br /> Tale secondo ordine di censure va condiviso esclusivamente nei limiti di seguito indicati.<br /> 2.1. Deve in primo luogo respingersi l&#8217;eccezione preliminare, dedotta dalle resistenti, di tardività  delle censure in esame per il fatto che il metodo di calcolo dell&#8217;indice di produttività  X sarebbe stato giÃ  determinato nelle deliberazioni n. 70 del 2016 e n. 16 del 2019 non impugnate tempestivamente.<br /> L&#8217;eccezione non coglie nel segno in quanto la deliberazione n. 70 del 2016 aveva ad oggetto l&#8217;individuazione degli ambiti ottimali di gestione del servizio &#8211; non la determinazione del coefficiente di produttività  X &#8211; mentre la deliberazione n. 16 del 2019, in quanto atto di avvio del procedimento, privo di effetti provvedimentali, non era autonomamente lesiva.<br /> 2.2. Infondata è la censura diretta a contestare il metodo tecnico-matematico utilizzato dall&#8217;Amministrazione per determinare i costi efficienti di riferimento sulla base dei quali individuare il fattore di produttività  X.<br /> La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che gli atti dell&#8217;Autorità  &#8220;<em>sono normalmente espressione di valutazioni tecniche e conseguentemente suscettibili di sindacato giurisdizionale, in applicazione di criteri intrinseci al settore che viene in rilievo, esclusivamente nel caso in cui l&#8217;Autorità  abbia effettuato scelte che si pongono in contrasto con quello che può essere definito principio di ragionevolezza tecnica</em>&#8220;. Si è aggiunto che &#8220;<em>non è sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto non è consentito al giudice amministrativo &#8211; in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri &#8211; sostituire proprie valutazioni a quelle effettuate dall&#8217;Autorità </em>&#8221; (Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2521. Conformi <em>ex multis</em>: Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2014, n. 6041).<br /> Il Giudice amministrativo ha un potere di cognizione piena dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato, &#8220;<em>ma quando in siffatti profili tecnici siano coinvolti valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità  &#8211; come ad esempio nel caso della definizione di mercato rilevante nell&#8217;accertamento di intese restrittive della concorrenza o di abusi di posizione dominante &#8211; detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità  e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità  sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell&#8217;Autorità  Garante ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini</em> (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2016, n. 2947).<br /> Ciò a <em>fortiori</em> nell&#8217;ambito dell&#8217;attività  regolatoria, specificamente attribuita ad un soggetto &#8211; come nel caso di ART &#8211; dotato di indubbie caratteristiche di indipendenza e di competenza tecnica e ove vi sono maggiori margini di opinabilità .<br /> Nel caso di specie il metodo utilizzato da ART è il frutto di una scelta tecnica, sempre opinabile, ma comunque ragionevole ed attendibile da un punto di vista tecnico.<br /> La metodologia in questione è conosciuta ed utilizzata da lungo tempo nello svolgimento della funzione di regolazione e la stessa Autorità  di Regolazione per energia Reti e Ambiente (ARERA), nel caso richiamato dalla ricorrente (documento di consultazione 402/2019/R/IDR), ha fatto ricorso ad un procedimento del tutto analogo a quello contestato.<br /> Non risulta in particolare in alcun modo irragionevole che ART abbia ritenuto di individuare i costi efficienti di riferimento attraverso la metodologia SFA che dovrebbe consentire di definire la frontiera di costo attraverso il confronto tra i diversi operatori economici del settore, sulla base dei costi e delle caratteristiche degli stessi, e successivamente di analizzare la distanza tra tale valore e i costi effettivamente sostenuti dal singolo concessionario nell&#8217;anno di riferimento.<br /> 2.3. Infondate sono altresì¬ le contestazioni (secondo motivi del secondo ricorso per motivi aggiunti) in base alle quali parte ricorrente censura l&#8217;erroneità  dei dati utilizzati da ART.<br /> Tali contestazioni risultano infatti del tutto generiche, non supportate da idonei argomenti di prova, e trascurano che i dati in questione sono stati forniti direttamente da CAV e dagli altri concessionari in base a modalità  predeterminate.<br /> 2.4. Nè può ritenersi fondata la censura con cui si lamenta che, nel determinare i costi efficienti di riferimento correlati alla individuazione del coefficiente di produttività  X, ART avrebbe omesso di considerare le specificità  di CAV mancando altresì¬ di adempiere all&#8217;ordinanza istruttoria di questa Sezione del 12 giugno 2020 (primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti).<br /> Dalla relazione illustrativa prodotta in data 7 luglio 2020 nonchè delle ulteriori e voluminose produzioni documentali delle resistenti, emerge che ART ha effettivamente operato il confronto tra i diversi concessionari sulla base di numerosi parametri che consentono di tenere conto delle caratteristiche maggiormente significative dei diversi rapporti concessori (doc. 12 depositato da ART in relazione ai secondi motivi aggiunti, pag. 2).<br /> In particolare risulta che tra detti parametri ART abbia effettivamente preso in considerazione la &#8220;<em>% di rete a tre corsie</em>&#8221; e il rapporto &#8220;<em>debito su equity</em>&#8221; ossia gli stessi elementi che la ricorrente ha individuato come quelli maggiormente caratterizzanti la concessione di CAV.<br /> Deve quindi concludersi che ART, pur agendo attraverso un procedimento unico valido per tutti i concessionari coinvolti, ha tenuto in considerazione le specificità  di CAV.<br /> D&#8217;altra parte l&#8217;individuazione dei parametri di riferimento compiuta da ART risulta una scelta tecnico- discrezionale opinabile, non viziata da evidenti vizi logici.<br /> In definitiva la metodologia utilizzata da ART per individuare i costi efficienti di riferimento non può ritenersi illegittima sotto i profili denunciati.<br /> E in questo senso non può essere accolta l&#8217;istanza di verificazione proposta dalla ricorrente che in tale contesto avrebbe una portata sostanzialmente sostitutiva della valutazione opinabile compiuta dall&#8217;Autorità , travalicando i limiti del sindacato del Giudice adito.<br /> 2.5. Fermo quanto sopra appare, invece, fondato il profilo di censura con cui la ricorrente lamenta la mancata valutazione dei margini di effettiva realizzabilità , da parte di CAV, dell&#8217;obiettivo imposto, in ragione dei vincoli fattuali, giuridici ed economici giÃ  assunti.<br /> Il nuovo sistema tariffario, come giÃ  evidenziato, incide su concessioni vigenti: sicchè, in attuazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, ART &#8211; dopo avere determinato sulla base della metodologia giÃ  applicata i costi efficienti (ilÂ <em>benchmark</em> di riferimento) e sulla base di essi il coefficiente di produttività  X della ricorrente &#8211; avrebbe dovuto prendere in considerazione i vincoli giuridici ed economici in essere, operando una personalizzazione ulteriore successiva, in modo da verificare in concreto, sulla base di un&#8217;analisi singolare &#8211; caso per caso &#8211; l&#8217;effettiva sostenibilità  dell&#8217;importante obiettivo imposto.<br /> Non par dubbio, infatti, che ART &#8211; pur a fronte di una valutazione dei costi di CAV come ingiustificatamente elevati e quindi da ridurre &#8211; soprattutto in relazione ai costi del personale &#8211; avrebbe dovuto apprezzare l&#8217;incidenza dei vincoli giuridici ed economici giÃ  assunti da CAV sulla base del regolamento negoziale previgente, sul corretto svolgimento dell&#8217;operazione di efficientamento imposta con la delibera impugnata.<br /> Occorre altresì¬ valutare in concreto se effettivamente la riduzione dei costi in questione sia realizzabile senza compromettere le esigenze di manutenzione dell&#8217;infrastruttura autostradale e quindi la sicurezza della circolazione.<br /> Ciò a <em>fortiori</em> in ragione del significativo divario tra gli attuali dati di CAV e i costi efficienti individuati da ART all&#8217;esito del procedimento.<br /> Deve ritenersi, invece, estranea alla determinazione del coefficiente di produttività  X la valutazione circa l&#8217;adeguatezza dell&#8217;utile ritraibile dalla ricorrente ad adempiere ai diversi compiti infrastrutturali assegnati a CAV dalla Regione e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.<br /> Invero il sistema tariffario non deve essere strutturato per perseguire finalità  ulteriori &#8211; anche se meritevoli &#8211; rispetto a quelle normativamente previste.<br /> Il fatto che l&#8217;imposto efficientamento debba applicarsi solo ai costi operativi e non anche ai costi di ammortamento e di remunerazione, circoscrive i profili di censura sopra evidenziati, ma non consente di superarli soprattutto con riferimento ai costi del personale (42% dei costi complessivi) e ai costi di manutenzione ordinaria dell&#8217;infrastruttura (30% dei costi complessivi), ossia ai costi pìù significativi, ma anche maggiormente sensibili.<br /> 2.6. L&#8217;Allegato A della Deliberazione impugnata prevede una clausola che consente al concedente di definire in via consensuale con il concessionario un arco temporale maggiore rispetto al quinquennio previsto per realizzare l&#8217;obiettivo di efficientamento imposto, anche partendo da un valore annuale pìù basso.<br /> Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto da ART, tale clausola non risulta idonea a garantire la personalizzazione necessaria ad assicurare l&#8217;effettiva perseguibilità  dell&#8217;obiettivo imposto.<br /> Da un lato, infatti, tale clausola risulta del tutto indeterminata, rimettendo integralmente alla negoziazione tra concedente e concessionario ogni concreta valutazione sul punto.<br /> Dall&#8217;altro lato, tale clausola riguarda esclusivamente il mero profilo temporale, senza consentire alcuna personalizzazione ulteriore, sulla base degli elementi sopra richiamati, della significativa riduzione (23,13 %) dei costi di gestione richiesta.<br /> Anche per la misura della riduzione dei costi doveva essere previsto uno strumento di personalizzazione ulteriore analogamente a quello previsto dall&#8217;Allegato A in ordine ai tempi di attuazione.<br /> In relazione ai sopra evidenziati circoscritti profili, il quinto motivo del ricorso principale, il motivo unico del primo ricorso per motivi aggiunti ed il terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti devono ritenersi in parte fondati.<br /> Pertanto, il ricorso principale, il primo ricorso per motivi aggiunti e il secondo ricorso per motivi aggiunti devono essere accolti nei limiti indicati.<br /> 3. In ragione dell&#8217;accoglimento solo parziale delle impugnazioni proposte e della novità  delle questioni affrontate, le spese vanno integralmente compensate tra tutte le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie in parte il ricorso e il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti e per l&#8217;effetto annulla nei limiti di cui in motivazione gli atti impugnati.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Maddalena Filippi, Presidente<br /> Stefano Mielli, Consigliere<br /> Filippo Dallari, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-25-11-2020-n-1128/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2020 n.1128</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2020 n.1092</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-19-11-2020-n-1092/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Andrea Migliozzi, Presidente , Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore La natura della concessione d&#8217;uso Â  1. Beni pubblici &#8211; concessione d&#8217;uso- natura del provvedimento. 2. Beni pubblici &#8211; beni demaniali &#8211; concessione demaniale &#8211; atto di natura discrezionale &#8211; interesse pubblico &#8211; deve essere valutato. 1. La concessione d&#8217;uso costituisce</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Andrea Migliozzi, Presidente , Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>La natura della concessione d&#8217;uso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Â <br /> 1. Beni pubblici &#8211; concessione d&#8217;uso- natura del provvedimento.</p>
<p> 2. Beni pubblici &#8211; beni demaniali &#8211; concessione demaniale &#8211; atto di natura discrezionale &#8211; interesse pubblico &#8211; deve essere valutato.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La concessione d&#8217;uso costituisce un provvedimento (espressione di un potere pubblicistico ampiamente discrezionale) con il quale l&#8217;Amministrazione sottrae un bene al godimento comune (c.d. uso collettivo o generale) e lo mette a disposizione di soggetti privati (c.d. uso particolare o eccezionale).</em><br /> <br /> <em>2. La concessione demaniale è atto di natura discrezionale per il cui rilascio l&#8217;Amministrazione deve valutare l&#8217;esistenza di un interesse pubblico all&#8217;uso in godimento esclusivo al privato di un bene demaniale nella prospettiva della fruizione da parte della collettività .</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 19/11/2020<br /> <strong>N. 01092/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03529/2004 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA NON DEFINITIVA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3529 del 2004, proposto da<br /> Zanella O. &amp; S. di Zanella Sergio Sas, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pier Vettor Grimani, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Cavallino Treporti, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Zuccolo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Venezia, San Marco 4346;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della concessione prot. 32358 del 28.9.04 rilasciata dal Responsabile del Servizio Attività  Produttive Turistiche e Commerciali del Comune di Cavallino Treporti per il mantenimento di un campeggio denominato &#8220;Centro Valdor&#8221;, nella parte in cui ha imposto alcune prescrizioni e determinato il canone, nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Cavallino Treporti;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica straordinaria del giorno 6 ottobre 2020 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. La parte ricorrente rappresenta di gestire da molti anni una attività  di campeggio nel Comune di Cavallino Treporti, in un&#8217;area appartenente al demanio marittimo; tale area veniva occupata in forza di concessioni rilasciate nel tempo dall&#8217;autorità  competente (Capitaneria di Porto di Venezia).<br /> Pìù di recente &#8211; aggiunge la parte ricorrente &#8211; passate le competenze in materia prima alla Regione e poi al Comune, veniva rilasciata all&#8217;esponente la concessione n. 38/99 per una superficie di mq. 27.195.<br /> Tale area, precisa la deducente, veniva perà² interessata dalla presenza di una duna, realizzata dal Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Magistrato alle Acque di Venezia, della superficie di circa mq. 2.850; l&#8217;area occupata dalla predetta duna non è utilizzata nè utilizzabile, essendo recintata e interdetta all&#8217;uso pubblico e all&#8217;uso speciale della stessa; inoltre la concessionaria è anche obbligata alla manutenzione delle opere di presidio della predetta duna.<br /> L&#8217;esponente rappresenta di aver chiesto, per la detta ragione, l&#8217;applicazione all&#8217;intera concessione di un canone ridotto del 45%, così¬ come previsto dall&#8217;art. 2, comma VI, del D.M. 5 agosto 1998, n. 342.<br /> Scaduta la citata concessione il Comune di Cavallino Treporti ha rilasciato quella in epigrafe che applica un canone che non tiene conto della riduzione richiesta (limitata alla sola area interessata dalla duna e non invece all&#8217;intera occupazione) e introduce alcune prescrizioni concernenti la facoltà  dell&#8217;Amministrazione di accedere alle opere realizzate nell&#8217;area nonchè la riserva di adeguare la concessione &#8220;<em>qualora risulti in contrasto con il piano particolareggiato dell&#8217;arenile</em>&#8220;.<br /> Con ricorso spedito per la notifica in data 27 novembre 2004 e depositato in data 21 dicembre 2004 l&#8217;esponente ha proposto la domanda in epigrafe.<br /> 1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Cavallino Treporti, contestando in fatto e in diritto quanto esposto dal ricorrente ed eccependo l&#8217;irricevibilità , l&#8217;inammissibilità , l&#8217;improcedibilità  nonchè l&#8217;infondatezza del gravame.<br /> 1.2. All&#8217;udienza pubblica straordinaria del giorno 6 ottobre 2020, presenti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. La parte ricorrente, con memoria depositata in data 4 settembre 2020, ha evidenziato che la vertenza ha ad oggetto la determinazione del canone di concessione di un&#8217;area appartenente al demanio marittimo e concessa per finalità  turistico ricreative; quindi ha richiamato l&#8217;art. 100, commi 7 e ss., del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, evidenziando che detta disposizione tende a risolvere i numerosi contenziosi in materia di concessioni demaniali e determinazione dei relativi canoni.<br /> L&#8217;esponente ha argomentato che anche la vicenda contenziosa in esame potrà  essere definita ai sensi delle richiamate disposizioni; la relativa domanda potrà  essere quindi predisposta e presentata entro il termine del 15 dicembre 2020.<br /> La parte ricorrente ha pertanto richiesto il rinvio della trattazione del ricorso ad udienza successiva alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di definizione del contenzioso, per poi sospendere il processo sino alla chiusura del contenzioso stesso in via amministrativa.<br /> 1.1. Il Collegio &#8211; fermo il principio secondo cui nel processo amministrativo nessuna norma processuale o principio generale attribuisce alle parti in causa un diritto al rinvio della discussione del ricorso, poichè il principio dispositivo, che pure informa il processo amministrativo, va contemperato con l&#8217;interesse pubblico alla sollecita definizione della controversia coinvolgente l&#8217;esercizio di pubblici poteri (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 30 giugno 2020, n. 7318) &#8211; ritiene che le ragioni sottese all&#8217;istanza <em>de qua</em> possano essere apprezzate favorevolmente.<br /> Va osservato, tuttavia, che la questione concernente la determinazione del canone per la concessione demaniale in esame forma oggetto del primo motivo di ricorso; diversamente, come si avrà  modo di evidenziare <em>infra</em>, il secondo motivo di ricorso non concerne detta questione.<br /> Evidenti esigenze di economia processuale ed effettività  di giudizio inducono quindi alla definizione parziale del giudizio <em>ex </em>artt. 33, comma 1, lett. a), cod. proc. amm. (&#8220;<em>Il giudice pronuncia sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio</em>&#8220;) e 36, comma 2, cod. proc. amm. (&#8220;<em>Il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando decide solo su alcune delle questioni, anche se adotta provvedimenti istruttori per l&#8217;ulteriore trattazione della causa</em>&#8220;), riservando, invece, al prosieguo la decisione in ordine alla restante parte del gravame, facendo salva la facoltà  della parte ricorrente di presentare la domanda <em>ex</em> art. 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.<br /> 2. Con il secondo motivo di ricorso l&#8217;esponente deduce i vizi di <em>Violazione degli artt. 45 e segg. LR 4.11.02 n. 33. Eccesso di potere per illogicità  e contraddittorietà , travisamento dei fatti e carenza di presupposti</em>.<br /> Argomenta la parte ricorrente che ai sensi degli artt. 45 e segg. L.R. n. 33/2002, le concessioni delle aree demaniali marittime sono rilasciate dal Comune che deve osservare il piano regionale di utilizzazione delle aree di demanio marittimo previsto dall&#8217;art. 47; la concessione può prevedere la realizzazione di opere, soggette a vigilanza secondo quanto previsto dall&#8217;art. 51 della stessa legge; la concessione si rinnova automaticamente ai sensi dell&#8217;art. 54 della legge regionale, mentre può essere revocata o sospesa in caso di violazione delle norme da parte del concessionario.<br /> Dalla citata normativa, argomenta l&#8217;esponente, deriva allora che non può essere imposta la prescrizione secondo la quale l&#8217;Amministrazione ha facoltà  di accedere alle opere realizzate nell&#8217;area in concessione, e ciò senza limiti o regole.<br /> L&#8217;art. 51 attribuisce all&#8217;Amministrazione la vigilanza sull&#8217;esecuzione delle opere, ma non la possibilità  di accedere alle stesse a suo piacimento (nell&#8217;area in concessione viene svolta un&#8217;attività  bisognosa di riservatezza e comunque tutelata dalla legge): di qui l&#8217;illegittimità  della prescrizione che abilita l&#8217;Amministrazione all&#8217;accesso indiscriminato alle opere realizzate sull&#8217;area in concessione.<br /> Per la ricorrente è illegittima anche la prescrizione secondo la quale la concessione dovrebbe essere adeguata alle prescrizioni del piano per l&#8217;arenile.<br /> Tale piano, osserva la deducente, è quello di competenza comunale, che deve essere predisposto ai sensi dell&#8217;art. 47 della L.R. n. 33/2002; tuttavia, l&#8217;obbligo previsto dalla norma è solo quello di rispettare il piano regionale, quello comunale, essendo evidentemente di competenza dell&#8217;Amministrazione locale, che ove non proceda alla sua formazione non può riservarsi la modifica delle concessioni rilasciate.<br /> In altri termini, argomenta la ricorrente, il Comune può procedere alla formazione dei piani particolareggiati in attuazione del piano regionale, ma se non procede in tal senso non può condizionare le concessioni che nel frattempo rilascia.<br /> Altrettanto dicasi, aggiunge la deducente, in relazione al piano regionale; la mancata formazione dello stesso non può consentire la modifica delle concessioni rilasciate. L&#8217;Amministrazione deve predisporre tempestivamente la pianificazione e solo in tale presupposto può imporre prescrizioni in sede di rilascio delle concessioni e laddove non adempia tempestivamente a quanto attribuitole dalla legge non può riservarsi la modifica delle concessioni rilasciate.<br /> 2.1. Il motivo è infondato.<br /> Quanto al primo profilo della doglianza, giova premettere che la concessione d&#8217;uso costituisce un provvedimento (espressione di un potere pubblicistico ampiamente discrezionale) con il quale l&#8217;Amministrazione sottrae un bene al godimento comune (c.d. uso collettivo o generale) e lo mette a disposizione di soggetti privati (c.d. uso particolare o eccezionale) e, quindi, giungere alla conclusione che tale titolo può essere rilasciato solo previo accertamento che lo stesso concorra a realizzare una funzione primaria o comprimaria del bene pubblico (i beni pubblici sono per definizione destinati a soddisfare pubblici interessi) e non per il conseguimento di interessi meramente privati (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 17 maggio 2018, n. 538; cfr. anche T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 12 ottobre 2018, n. 758, secondo cui la concessione demaniale è atto di natura discrezionale per il cui rilascio l&#8217;Amministrazione deve valutare l&#8217;esistenza di un interesse pubblico all&#8217;uso in godimento esclusivo al privato di un bene demaniale nella prospettiva della fruizione da parte della collettività ).<br /> Va ora osservato che l&#8217;art. 55 della legge reg. Veneto 4 novembre 2002, n. 33 prevede espressamente che &#8220;<em>1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull&#8217;utilizzo delle aree del demanio marittimo destinate ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal comune territorialmente competente </em>[&#038;]<em> 3. I comuni, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità  dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti sanzionatori conseguenti.</em>&#8220;.<br /> Ne discende, alla luce della richiamata legislazione regionale, che la delega ai Comuni delle funzioni in materia di rilascio, rinnovo e revoca di concessioni demaniali marittime ha ad oggetto tra l&#8217;altro anche l&#8217;esercizio delle funzioni di controllo sul corretto uso delle aree demaniali marittime, siano queste utilizzate in forza di valida concessione ovvero <em>sine titulo </em>(cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 30 maggio 2016, n. 573).<br /> Alla luce di quanto evidenziato, si sottrae alle doglianze di parte ricorrente l&#8217;avversata prescrizione in base alla quale il concessionario &#8220;[&#038;]Â <em>dovrà  lasciare libero accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti eretti sulla zona demaniale concessa </em>[&#038;]&#8221;, trattandosi di previsione funzionale all&#8217;esercizio del potere di vigilanza: come condivisibilmente chiarito, la concessione di un bene demaniale è funzionale all&#8217;uso collettivo, tanto che l&#8217;Amministrazione conserva un penetrante potere di controllo e vigilanza sull&#8217;uso che il privato concessionario fa del bene demaniale (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 3 luglio 2008, n. 18192).<br /> L&#8217;ulteriore prescrizione avversata prevede che la concessione <em>de qua</em>, di durata sessennale, &#8220;<em>qualora risulti in contrasto con il Piano Particolareggiato dell&#8217;arenile, verrà  adeguata in conformità  alle nuove prescrizioni</em>&#8220;.<br /> Orbene, in disparte la carenza di interesse (attuale) ad avversare la stessa prescrizione (difettando la prospettazione di una lesione concreta ed attuale e postulando la censura un evento ipotetico e futuro), la doglianza si rivela infondata.<br /> Ed invero, l&#8217;art. 47, comma 1, della citata legge reg. Veneto 4 novembre 2002, n. 33 prevede che &#8220;<em>Il Piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo a finalità  turistico ricreativa è costituito dalle direttive regionali specificate nell&#8217;allegato S/1 e si attua attraverso i piani particolareggiati comunali degli arenili redatti in conformità  delle predette direttive regionali</em>&#8220;; il successivo comma 5 prevede che &#8220;<em>In attesa di adeguamento dei piani i comuni possono rilasciare nuove concessioni purchè in conformità  con le direttive contenute nel piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime</em>&#8220;.<br /> Il successivo art. 52 prevede che &#8220;<em>Le concessioni sono revocabili in tutto o in parte con provvedimento adeguatamente motivato del comune competente per territorio</em>&#8221; (comma 1) e che &#8220;<em>In caso di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico non riconducibili a fatto del concessionario o per contrasto sopravvenuto con il piano regionale di utilizzazione di cui all&#8217;articolo 47, i concessionari hanno la preferenza nell&#8217;assegnazione di nuove concessioni</em>&#8221; (comma 2, poi abrogato dall&#8217;art. 2 della legge reg. Veneto 16 febbraio 2010, n. 13).<br /> A ben vedere, dunque, la prescrizione avversata è funzionale ad evitare il contrasto (sopravvenuto) del titolo concessorio con la (nuova) disciplina pianificatoria.<br /> 3. In conclusione, il Collegio provvede ad emettere sentenza non definitiva <em>ex</em> art. 36, comma 2, cod. proc. amm. con la quale dichiara l&#8217;infondatezza delle censure dedotte con il secondo motivo di ricorso che, quindi, deve essere respinto <em>in parte qua</em>.<br /> Rinvia &#8211; per le ragioni sopra indicate &#8211; per la prosecuzione della trattazione della causa alla prima udienza pubblica straordinaria utile dell&#8217;anno 2021.<br /> 4. Da ultimo, il Collegio reputa di dover rinviare alla sentenza definitiva ogni decisione circa la regolazione delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così¬ provvede:<br /> a) dichiara infondato il secondo motivo di gravame e per l&#8217;effetto respinge <em>in parte qua</em> il ricorso introduttivo del giudizio;<br /> b) dispone il rinvio &#8211; per le ragioni indicate in motivazione &#8211; per la prosecuzione della trattazione della causa alla prima udienza pubblica straordinaria utile dell&#8217;anno 2021;<br /> c) rinvia al definitivo la decisione circa la regolazione delle spese di lite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Andrea Migliozzi, Presidente<br /> Marco Rinaldi, Primo Referendario<br /> Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore</div>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2020 n.1072</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-16-11-2020-n-1072/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Maddalena Filippi, Presidente Nicola Bardino, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Agnoletto e Denis Rosa, contro -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Luisa Miazzi, nei confronti -OMISSIS- non costituito in giudizio; Non sono sindacabili i tempi che la commissione esaminatrice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-16-11-2020-n-1072/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2020 n.1072</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maddalena Filippi, Presidente Nicola Bardino, Referendario, Estensore PARTI:  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Agnoletto e Denis Rosa,  contro -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Luisa Miazzi, nei confronti -OMISSIS- non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Non sono sindacabili i tempi che la commissione esaminatrice di un pubblico concorso dedica alla valutazione delle prove di esame dei candidati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Pubbica amministrazione &#8211; concorso pubblico &#8211; valutazione delle prove &#8211; commissione esaminatrice &#8211; tempi di correzione delle prove di esame  &#8211; non sono sindacabili.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Non sono sindacabili i tempi che la commissione esaminatrice di un pubblico concorso dedica alla valutazione delle prove di esame dei candidati, soprattutto allorchè tali tempi siano calcolati in base ad un computo presuntivo, basato sulla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati: in genere, infatti, non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggior o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto pregiudichi concretamente il giudizio contestato</em>.</div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/11/2020<br /> <strong>N. 01072/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00905/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 905 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Agnoletto e Denis Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Luisa Miazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS- non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dei seguenti atti e/o provvedimenti:<br /> &#8211; atto e/o provvedimento e/o elenco recante esito prova pratica, privo di data e protocollo, del -OMISSIS- (bando di concorso pubblico-OMISSIS-), esito di cui non è nota la data di pubblicazione sul sito istituzionale e, quindi, si presume indicativamente sia stato pubblicato in -OMISSIS- e/o qualsiasi provvedimento che tale elenco approvi ancorchè non noto, nella parte in cui include il ricorrente con un giudizio di &#8220;non idoneità &#8220;;<br /> &#8211; atto e/o provvedimento recante Esiti prova orale celebrata il-OMISSIS- pubblicato sul sito istituzionale senza indicazione di data e/o numero di protocollo, e/o qualsiasi altro atto o provvedimento che tali esiti approvi, ancorchè non noto, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;<br /> &#8211; graduatoria finale relativa -OMISSIS- pubblicato sul sito istituzionale senza indicazione di data e/o numero di protocollo, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;<br /> &#8211; deliberazione del -OMISSIS- con la quale è stata approvata la predetta graduatoria finale relativa -OMISSIS- per nr. 5 posti;<br /> &#8211; criteri di valutazione della prova pratica predisposti dalla Commissione Esaminatrice come succintamente indicati dell&#8217;atto con il quale sono stati pubblicate i testi della prova pratica e/o qualsiasi altro atto che tali criteri approvi ancorchè non noto, criteri anche questi pubblicati sul sito istituzionale senza indicazione di data e/o numero di protocollo;<br /> &#8211; dei verbali tutti adottati dalla Commissione, ad oggi non noti, nella parte in cui hanno escluso il ricorrente dalle fasi successive alla prova concorsuale attribuendo un giudizio di non idoneità  in fase di correzione della prova pratica;<br /> &#8211; ogni altro provvedimento e/o atto attualmente non noto, comunque presupposto, connesso e conseguente;<br /> e per l&#8217;accertamento del diritto del ricorrente a ottenere la ricorrezione della prova pratica da parte di una Commissione in diversa composizione e, in caso di valutazione sufficiente, a sostenere la prova orale ai fini dell&#8217;immissione nella graduatoria finale;<br /> per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il -OMISSIS-, dei seguenti atti e/o provvedimenti:<br /> &#8211; -OMISSIS- con il quale la commissione esaminatrice ha stabilito i criteri di valutazione della prova pratica predisposti dalla Commissione Esaminatrice e esibito al ricorrente, a seguito di istanza documentale, in data -OMISSIS-;<br /> &#8211; verbale, privo di data e orari di apertura e chiusura dei lavori, dal quale risulta che il ricorrente non ha superato la prova pratica ed esibito al ricorrente, a seguito di istanza documentale, in data -OMISSIS-;<br /> &#8211; ogni altro provvedimento e/o atto attualmente non noto, comunque presupposto, connesso e conseguente;<br /> e per l&#8217;accertamento del diritto del ricorrente a ottenere la ricorrezione della prova pratica da parte di una commissione in diversa composizione e, in caso di valutazione sufficiente, a sostenere la prova orale ai fini dell&#8217;immissione nella graduatoria finale.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;-OMISSIS-;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, tenuta con le modalità  di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020, il dott. Nicola Bardino;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Ritenuto che il ricorrente, dopo aver partecipato al concorso pubblico, per titolo ed esami, per dodici posti di &#8220;<em>-OMISSIS-</em>&#8221; indetto dalla resistente -OMISSIS-, ha impugnato gli atti in epigrafe descritti e, in particolare, l&#8217;esito negativo della prova pratica nonchè il giudizio finale di inidoneità  conseguito al termine della procedura;<br /> Ritenuto che le censure svolte in sede d&#8217;impugnazione risultano manifestamente infondate e che pertanto sussistono i presupposti per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm., come ritualmente reso noto alle parti con -OMISSIS-, con la quale è stato a tal fine disposto il rinvio all&#8217;odierna camera di consiglio;<br /> Considerato:<br /> a) quanto al primo profilo di doglianza (contenuto nel ricorso e ulteriormente sviluppato nei motivi aggiunti), che il giudizio di non idoneità  esprime e sintetizza un valutazione tecnico discrezionale, contenendo in sè la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori chiarimenti e senza richiedere, come reclamato dal ricorrente, un&#8217;estrinsecazione (elementi grafici, annotazioni) eccedente la chiara sintesi numerica; va infatti rammentato che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, le valutazioni compiute dalla Commissione d&#8217;esame &#8220;<em>sono espressioni di giudizio e non atti provvedimentali ed in quanto tali non rientrano nell&#8217;ambito delle previsioni dell&#8217;art. 3 della l. n. 241 del 1990</em>&#8221; (vd. Cons. Stato, Sez. II, n. 4982 del 2012), così¬ da rendere pienamente esaustiva, oltre all&#8217;indicazione del punteggio insufficiente assegnato al candidato, pari a 9, la precisazione secondo cui lo stesso è stato determinato da &#8220;<em>risposte inesatte</em>&#8221; e dalla &#8220;<em>non conoscenza dell&#8217;argomento</em>&#8221; proposto nella prova;<br /> b) in relazione alla mancata previsione di criteri o di ulteriori pesi valutativi (oggetto di censura nell&#8217;ambito del medesimo motivo), che l&#8217;attività  di determinazione dei criteri di valutazione rientra pur sempre &#8220;<em>nell&#8217;ampia discrezionalità  della Commissione esaminatrice ed è, pertanto, sottratta al sindacato di legittimità  del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell&#8217;azione amministrativa</em>&#8220;, salvo che non sia <em>ictu oculi</em> inficiata da vizi di irragionevolezza, irrazionalità , arbitrarietà  o travisamento dei fatti (T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 13945 del 2019), vizi che nella fattispecie non sussistono, non ravvisandosi nè l&#8217;inosservanza del disposto di cui all&#8217;art. 9, 3° comma, del D.P.R. n. 220 del 2001 (il quale, nel richiedere alla commissione di stabilire, oltre ai criteri, le &#8220;<em>modalità  di valutazione</em>&#8220;, si riferisce plausibilmente non ad una specificazione dei criteri ma al materiale svolgimento della procedura di correzione), nè una palese divergenza rispetto ai criteri valutativi stabiliti nella seduta del -OMISSIS-;<br /> c) in riferimento alla contestata brevità  della procedura correzione, che la censura (esposta sempre nel primo motivo) può essere disattesa in ossequio al costante insegnamento giurisprudenziale, per il quale &#8220;<em>non sono sindacabili i tempi che la commissione esaminatrice di un pubblico concorso dedica alla valutazione delle prove di esame dei candidati, soprattutto allorchè tali tempi siano calcolati in base ad un computo presuntivo, basato sulla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati: in genere, infatti, non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggior o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto pregiudichi concretamente il giudizio contestato</em>&#8221; (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4964 del 2018);<br /> d) quanto alla seconda doglianza (anch&#8217;essa comune a ricorso e motivi aggiunti), che i giudizi espressi dalla commissione esaminatrice hanno carattere tecnico-discrezionale ed attengono al merito dell&#8217;azione amministrativa, non essendo perciò suscettibili di sindacato in sede di legittimità , se non nei limiti della manifesta contraddittorietà , illogicità  o irrazionalità  (T.A.R. Campania, Salerno, n. 1151 del 2018); pertanto, entro tale circoscritto perimetro, non può ritenersi manifestamente irragionevole l&#8217;operato della commissione sulla base di una personale valutazione meritale del candidato ovvero, come traspare dalla censura, in ragione di un astratto confronto con le maggiori attitudini che questi avrebbe positivamente manifestato in altra prova, poichè ciò non rende di per sè inattendibile la valutazione negativa formatasi riguardo alla successiva prova pratica;<br /> Ritenuto, per quanto precede, di respingere il ricorso e di compensare le spese di lite, sussistendone giusti motivi.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, tenuta in modalità  videoconferenza con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br /> Maddalena Filippi, Presidente<br /> Nicola Bardino, Referendario, Estensore<br /> Filippo Dallari, Referendario</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-16-11-2020-n-1072/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2020 n.1072</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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