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	<title>T.A.R. Valle D&#039;Aosta - Aosta Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Valle D&#039;Aosta - Aosta Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 14:36:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-responsabilita-precontrattuale-della-pubblica-amministrazione/">Sulla responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione.</a></p>
<p>Responsabilità amministrativa &#8211; Pubblica amministrazione &#8211; Responsabilità precontrattuale &#8211; Individuazione. La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione sussiste allorché questa, per effetto di comportamenti colpevoli e scorretti, abbia leso il legittimo affidamento maturato dal privato in ordine alla stipulazione del contratto. La responsabilità può emergere, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, anche per</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-responsabilita-precontrattuale-della-pubblica-amministrazione/">Sulla responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione.</a></p>
<p>Responsabilità amministrativa &#8211; Pubblica amministrazione &#8211; Responsabilità precontrattuale &#8211; Individuazione.</p>
<hr />
<p>La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione sussiste allorché questa, per effetto di comportamenti colpevoli e scorretti, abbia leso il legittimo affidamento maturato dal privato in ordine alla stipulazione del contratto. La responsabilità può emergere, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, anche per effetto della revoca delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sempre che sussistano i due imprescindibili presupposti del legittimo affidamento dell’operatore alla conclusione del contratto e della colpevole violazione, da parte dell’amministrazione, dei canoni generali di correttezza e buona fede di cui all’art. 1337 cod. civ.</p>
<hr />
<p>Pres. La Guardia &#8211; Est. Arrivi</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Unica)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 21 del 2022, proposto da<br />
Consorzio ordinario Eco-Ecole Aoste, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela A. Barison e Manuela Caporale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Regione autonoma Valle D’Aosta, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guzzetta e Riccardo Jans, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento dirigenziale n. 1925 del 4 aprile 2022, notificato e reso noto in data 6 aprile 2022, con il quale la Regione autonoma Valle D’Aosta ha disposto la «<em>revoca, in autotutela, del provvedimento dirigenziale n. 3876/2014 e annullamento del punto 7 del dispositivo del provvedimento dirigenziale n. 3020/2015 inerenti l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova scuola prefabbricata in loc. Tzamberlet in Comune di Aosta. (cig: 3496911e3b – 6351003578; cup: b69h11000680002; c.p.l.: oe57s002010)</em>»;</p>
<p style="text-align: justify;">degli atti tutti antecedenti e prodromici, preordinati, sequenziali e in ogni caso connessi all’inerente procedimento, fra i quali, occorrendo, le deliberazioni della Giunta regionale n. 170 del 21 febbraio 2022, n. 827 del 5 luglio 2021, n. 1364 del 6 novembre 2018 e n. 1136 del 18 settembre 2018, nonché la deliberazione del Consiglio regionale n. 1122/XVI del 16 dicembre 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per il riconoscimento del risarcimento del danno ovvero dell’indennizzo <em>ex</em> art. 21 <em>quinquies</em> l. 241/1990;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Valle D’Aosta;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 settembre 2022 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il provvedimento dirigenziale n. 639 del 27 febbraio 2015, la Regione Valle d’Aosta ha indetto una gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un edificio scolastico nella Regione Tzamberlet, nel Comune di Aosta.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. L’appalto è stato, con provvedimento dirigenziale n. 43 del 16 gennaio 2017, aggiudicato all’odierno ricorrente, il Consorzio Eco-Ecole Aoste (in breve il Consorzio), ma, a seguito dell’impugnazione promossa da altro offerente, questo Tribunale, con la sentenza n. 39 del 27 giugno 2017, ha annullato l’aggiudicazione per vizi concernenti la composizione della commissione giudicatrice.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Dopo aver nominato, con il provvedimento dirigenziale n. 1787 del 9 aprile 2018, una nuova commissione, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 13464 del 6 novembre 2018, con la quale ha sospeso la procedura al fine della rivalutazione dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Acquisiti una relazione tecnica sui presupposti e sugli impatti connessi all’esecuzione dell’opera e uno studio delle dinamiche demografiche, con deliberazione della Giunta regionale n. 170, del 21 febbraio 2022, la Regione, ritenendo che l’interesse pubblico alla realizzazione del complesso scolastico fosse venuto meno, ha reputato opportuno interrompere tutte le attività amministrative ancora in corso finalizzate alla sua attuazione e, con il provvedimento dirigenziale n. 1925 del 4 aprile 2022, comunicato al Consorzio il 6 aprile 2022, ha revocato la procedura di gara per l’affidamento dei lavori.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Avverso tale ultimo provvedimento è insorto il Consorzio, adducendo la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione e domandando, oltre all’annullamento dell’atto, il risarcimento del danno nonché, in subordine, il pagamento dell’indennizzo <em>ex</em>art. 21 <em>quinquies</em>l. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Si è costituita in giudizio la Regione Valle d’Aosta, eccependo l’inammissibilità della domanda di annullamento per genericità dei motivi e deducendo l’infondatezza delle domande di condanna.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 20 settembre 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">5. In accoglimento dell’eccezione regionale, la domanda di annullamento deve essere dichiarata inammissibile, poiché non sorretta da specifiche censure avverso il provvedimento impugnato. Il Consorzio, infatti, non mette in discussione la decisione amministrativa di revocare la gara, ma si duole dell’atteggiamento scorretto serbato dalla Regione e, in subordine, della mancata corresponsione dell’indennizzo previsto dall’art. 21 <em>quinquies</em>l. 241/1990. Risulta, così, violato il disposto dell’art. 40, co. 1, lett. d), cod. proc. amm., secondo cui il ricorso deve recare, a pena di nullità <em>ex</em>art. 44, co. 1, cod. proc. amm., l’indicazione degli specifici motivi su cui si fonda. A diverse conclusioni non conduce l’affermazione, contenuta nella memoria di replica presentata dal ricorrente, per la quale «<em>l’annullamento della Delibera impugnata viene richiesto “in parte qua”, relativamente alla mancata previsione dell’indennizzo/risarcimento conseguente alla revoca disposta</em>», giacché tale omissione, lungi dal condurre alla caducazione del provvedimento, afferisce alle ulteriori domande di condanna spiegate nei confronti dell’amministrazione, rimanendo perciò confermata l’insussistenza di specifici motivi di contestazione della legittimità della revoca.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Procedendo all’analisi della domanda risarcitoria, il Consorzio sostiene che l’amministrazione sia incorsa in responsabilità precontrattuale ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. in ragione del contegno inerte serbato nei quattro anni di sospensione della procedura, durante i quali non ha mai reso note al ricorrente le intenzioni in ordine alle sorti della gara. A fronte di tale addebito, il Consorzio pretende il risarcimento di una somma pari al mancato utile contrattuale, calcolato in misura corrispondente al 5% dell’importo a base dell’offerta (euro 19.627.000,00) e, dunque, pari a euro 981.350,00.</p>
<p style="text-align: justify;">7. La domanda è infondata per vari ordini di ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione sussiste allorché questa, per effetto di comportamenti colpevoli e scorretti, abbia leso il legittimo affidamento maturato dal privato in ordine alla stipulazione del contratto. La responsabilità può emergere, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, anche per effetto della revoca delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sempre che sussistano i due imprescindibili presupposti del legittimo affidamento dell’operatore alla conclusione del contratto e della colpevole violazione, da parte dell’amministrazione, dei canoni generali di correttezza e buona fede di cui all’art. 1337 cod. civ. (cfr., <em>ex plurimis</em>, Cons. Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2018, n. 5 e, da ultimo, Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2021, n. 21).</p>
<p style="text-align: justify;">7.1.1. Per quanto riguarda il presupposto del legittimo affidamento, occorre che esso sia fondato su un livello di definizione delle trattative tale per cui la conclusione del contratto può essere considerato come uno sbocco prevedibile (Cass. Civ., Sez. II, 15 aprile 2016, n. 7545). Ciò, traslato sulle procedure di evidenza pubblica, significa che il punto di emersione dell’affidamento va ravvisato nel provvedimento di aggiudicazione (Cons. Stato, Sez. II, 20 novembre 2020, n. 7237) o quantomeno – secondo l’approccio elastico adottato dalla giurisprudenza – laddove, avuto riguardo al grado di sviluppo raggiunto dalla singola procedura al momento della revoca, sia plausibile che questa, in difetto del provvedimento di ritiro, si sarebbe conclusa in favore del ricorrente (Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 2013, n. 3831; Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2021, n. 21).</p>
<p style="text-align: justify;">7.1.2. Per quanto concerne il secondo presupposto, è necessario che la revoca, benché legittima, sia accompagnata da un contegno scorretto, tale per cui la stessa possa considerarsi contraria alle regole generali di lealtà e collaborazione che devono caratterizzare la fase di “trattative” precedente alla conclusione del contratto, e che tale contegno sia rimproverabile all’amministrazione quantomeno a titolo di colpa (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2021, n. 21).</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. Nessuno dei due presupposti ricorre nella presente fattispecie.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2.1. Non può, in primo luogo, riscontrarsi l’emersione, in capo al ricorrente, del ragionevole affidamento alla conclusione del contratto di appalto, posto che il provvedimento di aggiudicazione originariamente adottato in suo favore è stato annullato, con la sentenza n. 39/2017, per un vizio relativo alla composizione della commissione giudicatrice, ossia un vizio che ha imposto la regressione della procedura alla nomina di un nuovo organo tecnico, al quale avrebbe dovuto fare seguito la rivalutazione complessiva delle offerte. Ne consegue che, all’atto della revoca, il Consorzio non era destinatario né di un provvedimento di aggiudicazione né di una proposta di aggiudicazione e che, in base al grado di sviluppo della procedura, arrestatasi in una fase addirittura antecedente all’analisi delle offerte, non vi sono elementi per affermare che tale procedura, in difetto di revoca, si sarebbe conclusa in favore del ricorrente. In senso contrario non milita la circostanza, valorizzata nel ricorso, che la sentenza n. 39/2017 ha annullato l’aggiudicazione solo per un vizio formale del procedimento, posto che tale vizio ha inficiato la valutazione delle offerte, la quale si sarebbe dovuta comunque ripetere, non è dato sapere con quali esiti.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2.2. In secondo luogo, non si ravvisa un contegno scorretto in capo alla Regione. Come accennato, a questa il ricorrente imputa di aver bloccato la gara per quattro anni senza dar conto ai partecipanti delle proprie intenzioni di revocarla.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, non può ritenersi che la stasi procedurale intercorsa tra la deliberazione della Giunta n. 13464 del 6 novembre 2018 di sospensione della gara e il provvedimento n. 1925 del 4 aprile 2022 di revoca della stessa costituisca un contegno violativo del canone di buona fede richiamato dall’art. 1337 cod. civ. L’inerzia rileva, infatti, non ai fini della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, bensì ai fini della diversa forma di responsabilità da ritardo nella conclusione del procedimento (cfr. art. 2 <em>bis</em> l. 241/1990). È opportuno considerare che le due forme di illecito si appuntano sulla lesione di interessi diversi fra loro: il primo si indirizza all’interesse cd. negativo del potenziale contraente a non intrattenere trattative inutili e, dunque, al più generale interesse di ordine economico a che sia assicurata la serietà dei contraenti nelle attività preparatorie e prodromiche al perfezionamento del vincolo negoziale; il secondo, invece, si riferisce all’interesse cd. positivo al tempestivo conseguimento del bene della vita – ossia, nella fattispecie, alla celere conclusione del contratto –, la cui spettanza è, tra l’altro, presupposto indispensabile ai fini della sussistenza del danno ingiusto, sicché alcuna responsabilità è ascrivibile all’amministrazione ove questa assuma, seppure in ritardo, un legittimo provvedimento sfavorevole (cfr., per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen., 23 aprile 2021, n. 7). Del resto, la scorrettezza fondante la responsabilità precontrattuale è quella che, sorprendendo senza plausibile giustificazione il potenziale contraente, frustra l’aspettativa che egli aveva ragionevolmente riposto nella positiva conclusione delle trattative. Ebbene, nessun effetto a sorpresa può rinvenirsi nella sospensione prolungata nel tempo della procedura di affidamento, bensì, al contrario, la circostanza dovrebbe far sorgere, in capo ai partecipanti, la consapevolezza del concreto rischio di ritiro della gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Neppure può ritenersi che la Regione sia incorsa nella violazione dell’art. 1338 cod. civ. serbando un silenzio colpevole in ordine alle proprie intenzioni di revocare la procedura. Per converso, con la delibera di sospensione n. 13464 del 6 novembre 2018, comunicata via pec al ricorrente il 16 novembre 2018, l’ente ha diffusamente illustrato le novità (tra le quali, le previsioni di decremento della popolazione scolastica, la chiusura del collegamento ferroviario tra Aosta e Pré-Saint-Didier, la contrazione delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento dei servizi e sotto-servizi), sopravvenute all’indizione della gara, idonee a fondare una rimeditazione dell’interesse pubblico sottostante alla realizzazione del complesso scolastico di Tzamberlet. Ne consegue che, sin dal principio, il Consorzio avrebbe potuto considerare l’eventualità di una revoca, circostanza che rileva sia ai fini della correttezza del comportamento dell’amministrazione, escludendo l’effetto a sorpresa del provvedimento di ritiro, sia ai fini dell’insussistenza del ragionevole affidamento del ricorrente alla conclusione del contratto di appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. Vi è, infine, un’ulteriore ragione ostativa all’accoglimento della domanda risarcitoria, consistente nell’inconferenza della posta risarcitoria con il pregiudizio lamentato. Come osservato, il ricorrente chiede il risarcimento della somma di euro 981.350,00, asseritamente pari all’utile ricavabile dall’esecuzione dell’appalto. Tuttavia, giacché la tutela risarcitoria per responsabilità precontrattuale è posta a presidio dell’interesse a non essere coinvolto in trattative inutili, la reintegrazione per equivalente è ammessa non già in relazione all’interesse positivo, corrispondente all’utile che si sarebbe ottenuto dall’esecuzione del contratto, riconosciuto invece nella responsabilità da inadempimento, ma dell’interesse negativo, con il quale sono ristorate, secondo la dicotomia del danno emergente e del lucro cessante di cui all’art. 1223 cod. civ., rispettivamente le spese sostenute per le trattative contrattuali e la perdita di occasioni contrattuali alternative (Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2021, n. 21).</p>
<p style="text-align: justify;">8. Parimenti infondata è la domanda, sviluppata in via subordinata, di condanna della Regione alla corresponsione dell’indennizzo previsto dall’art. 21 <em>quinquies</em>l. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. Sul punto, è assorbente la considerazione che, al momento della revoca, il ricorrente non era aggiudicatario dell’appalto, sicché manca il presupposto applicativo della fattispecie. Ai sensi dell’art. 21 <em>quinquies</em> l. 241/1990, l’indennizzo è dovuto esclusivamente ai soggetti direttamente interessati dal provvedimento di revoca, vale a dire ai soggetti ai quali l’opzione revocatoria finisce per sottrarre un’utilità già acquisita al patrimonio, e tali non possono considerarsi i partecipanti a una procedura d’evidenza pubblica anteriormente all’aggiudicazione (Cons. Stato, Sez. III, 7 luglio 2017, n. 3359; Id., Sez. V, 10 aprile 2020, n. 2358).</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. In ogni caso, le spese asseritamente sostenute, sulle quali è parametrata la richiesta di indennizzo, sono prive di prova, poiché supportate unicamente da fatture, che, come noto, non dimostrano l’avvenuto pagamento e, quindi, l’effettivo sostenimento del costo da rimborsare (<em>ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. VII, 10 maggio 2022, n. 3661).</p>
<p style="text-align: justify;">9. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile quanto alla domanda di annullamento e, nel resto, rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile la domanda di annullamento e rigetta le domande di condanna.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della Regione Valle D’Aosta, delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Silvia La Guardia, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Maria Ada Russo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Martina Arrivi, Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;impossibilità di emettere un&#8217;informativa antimafia nei confronti di una persona fisica non imprenditore.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullimpossibilita-di-emettere-uninformativa-antimafia-nei-confronti-di-una-persona-fisica-non-imprenditore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 14:27:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullimpossibilita-di-emettere-uninformativa-antimafia-nei-confronti-di-una-persona-fisica-non-imprenditore/">Sull&#8217;impossibilità di emettere un&#8217;informativa antimafia nei confronti di una persona fisica non imprenditore.</a></p>
<p>Informativa antimafia &#8211; Emissione nei confronti di una persona fisica non imprenditore &#8211; Impossibilità &#8211; Illegittimità del provvedimento. La Questura non può espletare le verifiche antimafia ed emettere l&#8217;informazione interdittiva nei confronti di una persona fisica non imprenditore. L&#8217;informazione antimafia, infatti, consistente nell&#8217;attestazione della sussistenza o meno delle cause di decadenza,</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullimpossibilita-di-emettere-uninformativa-antimafia-nei-confronti-di-una-persona-fisica-non-imprenditore/">Sull&#8217;impossibilità di emettere un&#8217;informativa antimafia nei confronti di una persona fisica non imprenditore.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Informativa antimafia &#8211; Emissione nei confronti di una persona fisica non imprenditore &#8211; Impossibilità &#8211; Illegittimità del provvedimento.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Questura non può espletare le verifiche antimafia ed emettere l&#8217;informazione interdittiva nei confronti di una persona fisica non imprenditore. L&#8217;informazione antimafia, infatti, consistente nell&#8217;attestazione della sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all&#8217;art. 67 c.a.m. nonché di tentativi di infiltrazione mafiosa nell&#8217;attività dei privati, è normativamente prevista solo per gli imprenditori, come si ricava sia dal riferimento, all&#8217;art. 84, co. 3, c.a.m. a «<i>società o imprese</i>» sia, soprattutto, dall&#8217;elenco tipizzato dei soggetti sottoposti a verifica antimafia indicato nell&#8217;art. 85 c.a.m., il quale contempla unicamente gli imprenditori individuali (co. 1) e gli enti svolgenti attività d&#8217;impresa (co. 2). Non si rinviene, invece, nella normativa, il riferimento all&#8217;adozione di informazioni interdittive nei confronti di persone fisiche non imprenditori. L&#8217;imprenditore, dunque, rimane l&#8217;unico destinatario del provvedimento interdittivo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. La Guardia &#8211; Est. Arrivi</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Unica)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9 del 2022, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria <i>ex lege</i> in Torino, via dell&#8217;Arsenale n. 21;<br />
Regione autonoma Valle D&#8217;Aosta, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Pastorino, Riccardo Jans e Massimiliano Cadin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento prot. n. -OMISSIS-notificato il giorno successivo, con cui il Questore di Aosta ha disposto l&#8217;interdizione del ricorrente ai sensi degli artt. 84, 89 <i>bis</i> e 91, co. 6, d.lgs. 159/2011;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni atto comunque presupposto, preordinato, connesso e conseguente, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo il verbale della riunione del Gruppo Interforze Antimafia -OMISSIS-e la richiesta dell&#8217;Assessorato alle Finanze della Regione Valle D&#8217;Aosta -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Regione autonoma Valle D&#8217;Aosta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 settembre 2022 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il ricorrente, che svolge la professione -OMISSIS-, nell&#8217;anno 2020 ha richiesto e ottenuto, in forza dell&#8217;art. 50 l.r. Valle D&#8217;Aosta 8/2020, un contributo regionale di euro -OMISSIS-a compensazione delle perdite di fatturato derivanti dall&#8217;emergenza pandemica da Covid-19. Come richiesto dalla documentazione allegata al bando regionale, il ricorrente ha dichiarato di non trovarsi nelle situazioni ostative di cui -OMISSIS- 67 d.lgs. 159/2011 (c.a.m.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. Successivamente all&#8217;erogazione del contributo, la Regione ha richiesto alla Questura di Aosta, competente in base alla l.r. 936/1982, il rilascio della comunicazione antimafia onde appurare la veridicità della dichiarazione resa dall&#8217;istante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. La Questura ha proceduto alle verifiche antimafia a norma degli artt. 88, co. 2, e 89 <i>bis</i> c.a.m., e, riscontrata la pendenza di -OMISSIS-che vedeva il ricorrente -OMISSIS-per -OMISSIS- in relazione -OMISSIS-, reputando che questi contribuisse alla gestione delle attività economiche -OMISSIS- e valorizzando gli stretti rapporti familiari con -OMISSIS-, ha emesso nei suoi confronti un&#8217;informazione antimafia interdittiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento denunciandone l&#8217;illegittimità per i seguenti motivi di diritto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I. «<i>Violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 94-OMISSIS-D.Lgs. n. 159/2011 e degli artt. 25 e 97 Costituzione. Violazione dei principi di tassatività e legalità. Eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti</i>» per difetto dei presupposti legittimanti l&#8217;informazione interdittiva sia sotto il profilo oggettivo, poiché i contributi a sostegno delle attività professionali non rientrano nell&#8217;ambito applicativo della documentazione antimafia di cui -OMISSIS- 83 c.a.m., sia sotto il profilo soggettivo, posto che i liberi professionisti non rientrano tra le persone soggette a verifiche antimafia <i>ex</i> art. 85 c.a.m.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II. «<i>Violazione dell&#8217;art. 92, comma 2 bis, D.Lgs. n. 159/11. Violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell&#8217;art. 97 Cost. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; perplessità</i>» per omessa comunicazione di avvio del procedimento in difetto di particolari esigenze di celerità;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III. «<i>Violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 94-OMISSIS-D.Lgs. n. 159/2011 e degli artt. 25 e 97 Costituzione. Violazione dei principi di tassatività e legalità. Eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti</i>» per l&#8217;insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell&#8217;attività professionale del ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Si è costituito il Ministero dell&#8217;Interno, richiamando la relazione istruttoria predisposta dalla Questura di Aosta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Ha resistito altresì la Regione, osservando che il proprio operato, limitato alla presentazione della richiesta di comunicazione antimafia, fosse giustificato dall&#8217;esigenza di controllare la veridicità della dichiarazione sostitutiva resa in vista della concessione del contributo pubblico, verifica alla quale la Regione era legittimata in base alle previsioni della delibera della Giunta regionale n. 743/2020 (recante le disposizioni applicative per la concessione dei bonus previsti d-OMISSIS- 50 l.r. 8/2020).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. La causa è passata in decisione all&#8217;udienza pubblica del 20 settembre 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Il ricorso merita accoglimento, essendo fondato il primo motivo e, in particolare, la doglianza con cui si lamenta l&#8217;insussistenza del presupposto soggettivo per l&#8217;emanazione dell&#8217;informazione antimafia inderdittiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. Come premesso, la Questura ha adottato il provvedimento ai sensi degli artt. 88, co. 2, e 89 <i>bis</i> d.lgs. 159/2011, a seguito della richiesta della Regione Valle D&#8217;Aosta di rilascio di una comunicazione antimafia, asseritamente necessaria per controllare la spettanza del contributo regionale previsto d-OMISSIS- 50 l.r. 8/2020 a sostegno delle attività negativamente incise dall&#8217;emergenza pandemica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2. Ai fini della presente decisione è irrilevante verificare se la richiesta regionale sia o meno legittima, non essendo in questa sede in discussione la sorte del contributo pubblico ricevuto dal ricorrente. È invece dirimente appurare se la Questura potesse espletare le verifiche antimafia ed emettere l&#8217;informazione interdittiva nei confronti di una persona fisica non imprenditore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.3. Conformemente a quanto espresso in recenti pronunciamenti giurisprudenziali (T.A.R. Reggio Calabria, Sez. I, 3 gennaio 2022, n. 3; T.A.R. Catanzaro, Sez. I, 10 maggio 2022, n. 781; Id., 20 maggio 2022, n. 856), all&#8217;interrogativo deve darsi risposta negativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.4. L&#8217;informazione antimafia, consistente nell&#8217;attestazione della sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui -OMISSIS- 67 c.a.m. nonché di tentativi di infiltrazione mafiosa nell&#8217;attività dei privati, è normativamente prevista solo per gli imprenditori, come si ricava sia dal riferimento, -OMISSIS- 84, co. 3, c.a.m. a «<i>società o imprese</i>» sia, soprattutto, dall&#8217;elenco tipizzato dei soggetti sottoposti a verifica antimafia indicato nell&#8217;art. 85 c.a.m., il quale contempla unicamente gli imprenditori individuali (co. 1) e gli enti svolgenti attività d&#8217;impresa (co. 2).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.5. Non si rinviene, invece, nella normativa, il riferimento all&#8217;adozione di informazioni interdittive nei confronti di persone fisiche non imprenditori. Anche il potere, previsto d-OMISSIS- 91, co. 5, c.a.m., di estendere le verifiche antimafia a «<i>soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell&#8217;impresa</i>» è pur sempre funzionale a valutare la permeabilità criminosa dell&#8217;impresa a cui tali soggetti sono collegati: trattasi, dunque, di un accertamento compiuto non nei riguardi di una persona fisica in quanto tale, bensì quale parametro per misurare il grado di inquinamento mafioso dell&#8217;imprenditore, che rimane l&#8217;unico destinatario del provvedimento interdittivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.6. Del resto, l&#8217;informazione antimafia è uno strumento finalizzato a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese che possano intrattenere rapporti economici con l&#8217;amministrazione, a salvaguardia dell&#8217;ordine pubblico economico, della libertà di concorrenza e del buon andamento della pubblica amministrazione. Pertanto, ipotizzare l&#8217;interdicibilità di una persona fisica non imprenditore significherebbe fuoriuscire dai limiti &#8220;strutturali&#8221; dell&#8217;istituto, che da misura amministrativa di tipo cautelare e preventivo finirebbe per tramutarsi in una sorta di anticipazione di pena accessoria tipica dell&#8217;ordinamento penale (artt. 32 <i>bis</i> e ss. -OMISSIS-), in violazione di ogni principio di legalità formale e sostanziale e di &#8220;prevedibilità&#8221; della sanzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.7. Ne consegue che la Questura, ancorché richiesta di rilasciare una comunicazione antimafia in relazione alla fruibilità del contributo previsto dalla l.r. 8/2020, non avrebbe potuto procedere, ai sensi degli artt. 88, co. 2, e 89 <i>bis</i> c.a.m., all&#8217;interdizione del ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. La fondatezza della doglianza impone di procedere all&#8217;annullamento del provvedimento avversato, con assorbimento delle restanti censure.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Le spese di giudizio vengono compensate in ragione della novità della questione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui -OMISSIS- 52, co. 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell&#8217;art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche implicate nella vicenda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Silvia La Guardia, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Maria Ada Russo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Martina Arrivi, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullimpossibilita-di-emettere-uninformativa-antimafia-nei-confronti-di-una-persona-fisica-non-imprenditore/">Sull&#8217;impossibilità di emettere un&#8217;informativa antimafia nei confronti di una persona fisica non imprenditore.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2021 n.16</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-9-3-2021-n-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-9-3-2021-n-16/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2021 n.16</a></p>
<p>Pres. La Guardia &#8211; Est. De Carlo 1. Approvazione del calendario venatorio &#8211; Atto di ordinaria amministrazione &#8211; Mozione del Consiglio &#8211; Legittimità . 2. Approvazione del calendario venatorio &#8211; Individuazione delle specie non cacciabili &#8211; Principio di precauzione &#8211; Legittimità .   1. La Giunta regionale, anche se in regime di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-9-3-2021-n-16/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2021 n.16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-9-3-2021-n-16/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2021 n.16</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Guardia &#8211; Est. De Carlo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Approvazione del calendario venatorio &#8211; Atto di ordinaria amministrazione &#8211; Mozione del Consiglio &#8211; Legittimità .</p>
<p> 2. Approvazione del calendario venatorio &#8211; Individuazione delle specie non cacciabili &#8211; Principio di precauzione &#8211; Legittimità .<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La Giunta regionale, anche se in regime di prorogatio, può approvare il calendario venatorio annuale in quanto atto di ordinaria amministrazione e può tener conto, seppur non obbligata, delle indicazioni di contenuto indicate in una mozione approvata dal Consiglio regionale.</p>
<p> 2. Sebbene l&#8217;individuazione delle specie non cacciabili spetti al Legislatore nazionale, la Regione può, in attuazione del principio di precauzione e in conformità  a quanto previsto dalla normativa regionale in materia, prescrivere all&#8217;interno del proprio calendario venatorio annuale che taluni specie non siano oggetto di prelievo venatorio in ragione della tutela della loro sopravvivenza nel contesto regionale.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta</strong><br /> <strong>(Sezione Unica)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 47 del 2020, proposto da<br /> Comitato Regionale per la Gestione Venatoria, Federazione Italiana della Caccia &#8211; Consiglio Regionale della Valle D&#8217;Aosta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Scaparone, Jacopo Gendre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Autonoma Valle D&#8217;Aosta / Vallèe D&#8217;Aoste, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Pastorino, Riccardo Jans, Massimiliano Cadin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Riccardo Jans in Aosta, piazza Deffeyes, 1;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2020, n. 638, avente ad oggetto &#8220;Approvazione del calendario venatorio per la stagione di caccia 2020-2021&#8221;, nella parte in cui non ammette il prelievo venatorio della pernice bianca e della lepre variabile;<br /> &#8211; di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi del procedimento e, ove occorra, del parere dell&#8217;I.S.P.R.A.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Valle D&#8217;Aosta / Vallèe D&#8217;Aoste;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2021 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Gli enti ricorrenti impugnavano il calendario venatorio limitatamente alla prescrizione che vietava il prelievo venatorio della pernice bianca e della lepre variabile.<br /> L&#8217;atto amministrativo nella sua premessa dichiara di essere stato adottato in attuazione di una mozione presentata in Consiglio regionale ed approvata alcuni mesi prima.<br /> Le ragioni della mozione esplicitate nel testo sono: il mancato aggiornamento del piano regionale faunistico venatorio, la richiesta di alcune associazioni di escludere la pernice bianca e la lepre variabile dalle specie cacciabili, lo stato critico delle due specie con rischio di estinzione in ragione<br /> del mutamento climatico, la scarsità  di informazioni sull&#8217;attuale situazione quantitativa e qualitativa di tali specie, la scarsità  del numero degli abbattimenti annuali da parte dei cacciatori e l&#8217;inesistenza di una giustificazione economica e sociale alla prosecuzione della caccia alle specie stesse in ragione dell&#8217;inidoneità  di queste a creare situazioni di conflitto con le attività  umane.<br /> Il primo motivo di ricorso argomenta circa l&#8217;erroneità  della valutazione istituzionale relativamente al valore cogente della delibera del Consiglio Regionale di approvazione della mozione summenzionata.<br /> Le mozioni approvate non decadono per effetto dell&#8217;interruzione della Consiliatura regionale, ma rimangono un atto di indirizzo non vincolante la cui efficacia di orientamento dovrebbe attenuarsi nel momento in cui il titolare del potere legislativo regionale  in fase di rinnovo essendo stata sciolta l&#8217;Assemblea che ha approvato l&#8217;atto.<br /> Oltretutto l&#8217;acritico recepimento della mozione fa sì che il provvedimento impugnato risulti altresì viziato da un assoluto difetto di istruttoria e motivazione.<br /> Il secondo motivo contesta il provvedimento sotto il profilo della competenza perchè solo la legge nazionale e regionale può vietare di cacciare singole specie ed in proposito l&#8217;aver definito sospensione della caccia il provvedimento assunto non ne modifica la natura di vero e proprio divieto dal momento che la sospensione abbraccia l&#8217;intero calendario venatorio.<br /> A sostegno di tale tesi richiama alcune sentenze della Corte Costituzionale ed un recente pronunciamento del TAR Piemonte su caso analogo.<br /> L&#8217;art. 31 L.R. 64/1994 afferma che il Calendario venatorio &#8220;indica&#8221; le specie cacciabili  ciò va inteso nel senso che si limita a prendere atto della scelta operata dalla legge regionale che  quella che consente la caccia alle singole specie; in sostanza l&#8217;indicazione nell&#8217;atto amministrativo avrebbe un mero carattere ricognitorio della previsione legislativa.<br /> Il terzo motivo sottolinea una carenza di potere ad emettere un atto poichè dopo lo scioglimento del Consiglio Regionale, la Giunta conserva la possibilità  di emanare solo atti di ordinaria amministrazione cio atti in cui non sia implicata l&#8217;assunzione di responsabilità  politica.<br /> La previsione del divieto di caccia alla pernice bianca e alla lepre variabile nel calendario venatorio 2020/2021 non sarebbe un atto di ordinaria amministrazione nè un atto indifferibile ed urgente.<br /> Il quarto motivo denuncia la mancanza della necessaria istruttoria tecnica, Secondo la normativa comunitaria le deroghe alle norme comunitarie in materia ambientale deliberate da uno Stato membro che rafforzano la tutela dell&#8217;ambiente sono ammesse a condizione che esse rispondano ad esigenze importanti e supportate da dati scientifici ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento del livello di tutela stabilito dalle norme comunitarie.<br /> La carenza di adeguato supporto scientifico non  colmata dai pareri favorevoli dell&#8217;ISPRA e della Consulta faunistica regionale: il primo non contiene una valutazione puntuale della sospensione della caccia alla lepre variabile e alla pernice bianca poichè argomenta solo sulle previsioni su cui non concorda; il secondo non  stato assunto all&#8217;unanimità  poichè un membro ha eccepito che non sono stati valutati i documenti tecnici presentati in merito dal Comitato ricorrente.<br /> La Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo preliminarmente la sua improcedibilità  in quanto il periodo in cui sarebbe prevista la caccia alle specie oggetto dell&#8217;impugnativa si  ormai concluso.<br /> Alla camera di consiglio del 16.9.2020 veniva respinta l&#8217;istanza cautelare in quanto il fumus richiedeva un approfondimento possibile solamente nella fase di merito ed tra i contrapposti interessi il Collegio riteneva di privilegiare quello pubblico finalizzato alla salvaguardia delle specie escluse dal prelievo venatorio.<br /> Il Comitato impugnava la decisione cautelare salvo rinunciarvi al momento della fissazione della camera di consiglio.<br /> L&#8217;eccezione preliminare del Consiglio regionale non  fondata.<br /> Il calendario venatorio  un provvedimento che viene reiterato periodicamente per la sua stessa natura e, quindi, permane l&#8217;interesse ad una pronuncia che potrebbe determinare un effetto conformativo in prospettiva del successivo atto che dovesse affrontare la medesima questione.<br /> D&#8217;altronde, considerando i tempi fisiologici del processo amministrativo, la reiterazione di atti volti a disciplinare in modo analogo lo stesso assetto di interessi, ciascuno per un periodo limitato, renderebbe impossibile l&#8217;esercizio del sindacato giurisdizionale sull&#8217;azione amministrativa se si dovesse dichiarare l&#8217;improcedibilità  tutte le volte che gli effetti del singolo provvedimento fossero venuti meno. La conseguenza sarebbe un ingiustificabile vuoto di tutela nell&#8217;ordinamento che deve essere contrastato, pena la sua incostituzionalità , attraverso una valutazione non formalistica dell&#8217;interesse a ricorrere.<br /> Venendo al merito si possono esaminare congiuntamente il primo ed il terzo motivo.<br /> Il Comitato ricorrente afferma che l&#8217;approvazione di una mozione da parte del Consiglio Regionale non aveva natura vincolante per la Giunta e che si sarebbe dovuto tener conto del fatto che quel Consiglio era ormai stato sciolto e all&#8217;esito delle nuove elezioni il nuovo organo elettivo avrebbe potuto determinarsi diversamente sul tema.<br /> L&#8217;atto di indirizzo che nasce dall&#8217;approvazione di una mozione non vincola la Giunta a doverlo attuare in maniera pedissequa, ma indubbiamente la Giunta se ritenesse di fare diversamente dovrebbe motivare; in ogni caso l&#8217;organo governativo ha ritenuto di aderire all&#8217;indicazione del Consiglio con condotta del tutto legittima e lo ha fatto adottando un atto di ordinaria amministrazione. Il calendario venatorio, infatti,  un atto di ordinaria amministrazione che deve essere adottato ogni anno in ossequio alle previsioni della legge nazionale e di quella regionale e pertanto, la circostanza che al momento della sua adozione la Giunta fosse in regime di prorogatio, non priva l&#8217;atto della sua legittimità . Nè tanto meno può condividersi la censura dei ricorrenti circa la natura di atto di straordinaria amministrazione legata alla singola prescrizione da loro contestata relativamente al divieto di caccia della pernice bianca e della lepre variabile.<br /> L&#8217;atto amministrativo va valutato nella sua unicità  ai fini della sua riconduzione o meno tra gli atti di ordinaria amministrazione.<br /> I due motivi, in conclusione, non possono essere accolti così come il secondo che afferma come la limitazione delle specie cacciabili sia atto riservato alla sola legge.<br /> Non vi  dubbio che l&#8217;indicazione in via generale di quali siano le specie cacciabili  rimessa al legislatore nazionale e per la Valle d&#8217;Aosta al legislatore regionale munito in materia di potestà  esclusiva ( si veda l&#8217;art 30 L.R. 64/1994 ), ma questo non significa che temporanee limitazioni al prelievo di alcune specie cacciabili non possano essere adottato con atto amministrativo.<br /> Infatti la stessa legge regionale all&#8217;art. 31 dispone che il Calendario venatorio indichi le specie cacciabili; se il verbo dovesse essere interpretato secondo l&#8217;accezione proposta dai ricorrenti si tratterebbe di una norma inutile in quanto, se le specie cacciabili sono già  indicate nella legge regionale, non ci sarebbe bisogno di rielencarle essendo sufficiente un rinvio all&#8217;art. 30 L.R. 64/1994.<br /> Il calendario venatorio  un atto che ha un efficacia temporale limitata e che necessita di essere emanato ogni anno perchè possono cambiare le circostanze concrete in cui  opportuno esercitare l&#8217;attività  venatoria. Ed  proprio per tener conto di situazioni particolari che esso deve indicare di volta in volta le specie cacciabili perchè potrebbero sussistere delle ragioni per cui  opportuno sospendere per un certo periodo il prelievo di una specie che successivamente potà  essere nuovamente cacciata.<br /> Sarebbe illogico prevedere la necessità  di una modifica legislativa tutte le volte che dovesse sospendersi la caccia di una specie.<br /> In tal senso il caso della Regione Piemonte, riportato dai ricorrenti a conforto della propria tesi, non  pertinente. In quel caso il giudice amministrativo annullò una delibera per la sua contraddittorietà  con analogo provvedimento di poco precedente. La Regione volle intervenire con strumento legislativo probabilmente per evitare un sindacato su una nuova motivazione del divieto annullato e la questione fu posta innanzi alla Corte Costituzionale che dichiarò la legittimità  di una legge regionale che stabilisca soglie minime di tutela della fauna più rigorose rispetto alla disciplina statale.<br /> Il quarto motivo contesta la mancanza di un&#8217;adeguata istruttoria che attesti la necessità  della limitazione.<br /> Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che la decisione contestata  stata adottata in aderenza alle indicazioni della mozione approvata in Consiglio Regionale tenuto conto anche del parere favorevole della Consulta faunistica regionale e dell&#8217;ISPRA. Nel corpo dell&#8217;atto si esplicitano le ragioni del parere contrario del Comitato regionale per la gestione venatoria riportando i passi essenziali di due studi allegati al parere per corroborare la non necessità  della sospensione della caccia alle due specie.<br /> Tali pareri comunque evidenziano la necessità  di approfondire gli studi sulle specie cui  rivolta la prescrizione contestata poichè i dati attualmente in possesso sono insufficienti; la Giunta, pertanto, in ossequio al principio di precauzione, ha sospeso la caccia alla pernice bianca ed alla lepre variabile per il tempo necessario per compiere tali studi considerando oltretutto che la pernice bianca  inserita nella lista delle specie minacciate in Italia.<br /> Non si ravvisa, pertanto, alcun difetto istruttorio poichè  proprio la mancanza di elementi adeguati di conoscenza che impone di sospendere il prelievo venatorio fin quando non saà  possibile verificare in che modo il suo esercizio sia compatibile con la conservazione della specie.<br /> Il ricorso , in conclusione, infondato, ma si ritiene di poter compensare le spese per la novità  di alcuni degli argomenti affrontati.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2021 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 D.L. n. 137/2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Silvia La Guardia, Presidente<br /> Carlo Buonauro, Consigliere<br /> Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Ugo De Carlo</strong>   <strong>Silvia La Guardia</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
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		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2020 n.40</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-16-9-2020-n-40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Silvia La Guardia, Presidente, Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore PARTI: Led S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Candela, Marco Passoni, Pasquale Matteo Di Mino contro Ministero dell&#8217;interno-Questura Aosta, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato In materia di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Silvia La Guardia, Presidente, Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore PARTI: Led S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Candela, Marco Passoni, Pasquale Matteo Di Mino contro Ministero dell&#8217;interno-Questura Aosta, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>In materia di installazione ed utilizzo di apparecchi da gioco</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Giochi e scommesse &#8211; installazione e utilizzo di apparecchi da gioco &#8211; materia di Ordine pubblico e sicurezza &#8211; competenza legislativa statale- sussiste &#8211; tutela della salute e governo del territorio &#8211; competenza concorrente regionale &#8211; va riconosciuta.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;individuazione dei giochi leciti e la disciplina delle modalità  d&#8217;installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco rientrano nella competenza legislativa dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza alla luce della finalità  di prevenzione dei reati che esse perseguono, alle Regioni non è preclusa l&#8217;adozione di misure tese a inibire l&#8217;esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi considerati &#8220;sensibili&#8221;, al fine di prevenire il fenomeno della &#8220;ludopatia&#8221;.<br /> Le conseguenze sociali dell&#8217;offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente pìù deboli, nonchè dell&#8217;impatto sul territorio dell&#8217;afflusso a detti giochi da parte degli utenti, sono ascrivili alle materie della tutela della salute e del governo del territorio, attribuite alla legislazione concorrente.<br /> Non può quindi essere messa in dubbio la competenza della Regione Valle d&#8217;Aosta a disporre interventi per prevenire la &#8220;ludopatia&#8221;, tra cui anche la fissazione di distanze minime tra le sale da gioco e alcuni luoghi &#8220;sensibili&#8221;, come l&#8217;Università  .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2020 n.34</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-3-8-2020-n-34/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-3-8-2020-n-34/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-3-8-2020-n-34/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2020 n.34</a></p>
<p>Silvia La Guardia, Presidente, Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore PARTI: Medicair Italia srl, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Parisi, Stefano Soncini e Genny Bouc, con domicilio presso lo studio di quest&#8217;ultima a La Salle, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 5; contro INVA spa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-3-8-2020-n-34/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2020 n.34</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-3-8-2020-n-34/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2020 n.34</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Silvia La Guardia, Presidente, Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore PARTI:  Medicair Italia srl, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Parisi, Stefano Soncini e Genny Bouc, con domicilio presso lo studio di quest&#8217;ultima a La Salle, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 5; contro INVA spa &#8211; Centrale Unica Committenza Regionale per Servizi e Forniture, e Azienda Usl della Valle D&#8217;Aosta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Russo, Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</span></p>
<hr />
<p>Bando di gara : le condizioni di ammissibilità  dei chiarimenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della PA &#8211; Bando di gara &#8211; chiarimenti &#8211; condizioni di ammissibilità <br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>I chiarimenti resi in sede di gara sono ammissibili se contribuiscono, con un&#8217;operazione d&#8217;interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e la logica a esso sottesa, ma non quando, mediante l&#8217;attività  interpretativa, si giunga ad attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal suo tenore letterale .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 03/08/2020<br /> <strong>N. 00034/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00017/2020 REG.RIC.</strong><br /> <strong>N. 00016/2020 REG.RIC.</strong><br /> <br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 17 del 2020, proposto da<br /> Medicair Italia srl, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Parisi, Stefano Soncini e Genny Bouc, con domicilio presso lo studio di quest&#8217;ultima a La Salle, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 5;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> INVA spa &#8211; Centrale Unica Committenza Regionale per Servizi e Forniture, e Azienda Usl della Valle D&#8217;Aosta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Russo, Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p> nonchè sul ricorso numero di registro generale 16 del 2020, proposto da<br /> Medigas Italia srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Papi Rossi, Claudio Sironi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> INVA spa &#8211; Centrale Unica Committenza Regionale per Servizi e Forniture, e Azienda Usl della Valle D&#8217;Aosta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Russo, Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br /> quanto al ricorso n. 17 del 2020:<br /> della procedura relativa alla gara concernente «l&#8217;affidamento del servizio di ventiloterapia domiciliare e dispositivi medici cosiddetti &#8220;equivalenti&#8221; destinato agli assistiti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Autonoma Valle d&#8217;Aosta affetti da sindrome delle apnee ostruttive del sonno» indetta con determinazione dirigenziale n. 988 del 16.12.2019, nonchè della determinazione n. 26 del 20.01.2020 con la quale è stato approvato dalla Stazione Unica Appaltante il bando di gara;<br /> quanto al ricorso n. 16 del 2020:<br /> del bando di gara GUCE del 22.01.2020 con cui INVA spa ha indetto la procedura aperta per «l&#8217;affidamento del servizio di ventiloterapia domiciliare e dispositivi medici cosiddetti &#8220;equivalenti&#8221; destinato agli assistiti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Autonoma Valle d&#8217;Aosta affetti da sindrome delle apnee ostruttive del sonno».</p>
<p> Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di In.Va. S.p.A. e di Azienda Usl Valle D&#8217;Aosta e di In.Va. S.p.A. e di Azienda Usl Valle D&#8217;Aosta;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 luglio 2020 il dott. Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24.01.2020, la società  INVA spa, centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture della Valle d&#8217;Aosta, ha indetto la procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio di ventiloterapia domiciliare e dispositivi medici cosiddetti &#8220;equivalenti&#8221; destinato agli assistiti del sistema sanitario regionale della Regione affetti da sindrome delle apnee ostruttive del sonno.<br /> Il termine per la presentazione delle offerte, in origine indicato nel giorno 02.03.2020, è stato successivamente prorogato.<br /> 2. Il 05.02.2020, la società  Medigas srl ha inviato a INVA spa un&#8217;istanza di revoca e/o rettifica in autotutela degli atti di gara, ritenendo che essi impedissero di presentare un&#8217;offerta ponderata ed economicamente vantaggiosa.<br /> 3. Una richiesta analoga è stata avanzata anche dalla società  Medicair Italia srl il 10.02.2020.<br /> 4. Con note del 20.02.2020, la stazione appaltante ha respinto entrambe le istanze.<br /> 5. Con distinti ricorsi notificati il 24.02.2020 e depositati il 26.02.2020 (iscritti a ruolo, rispettivamente, con rg. n. 16 e n. 17 del 2020), sia Medigas Italia spa, sia Medicair Italia srl hanno impugnato il bando di gara, il disciplinare, il capitolato speciale e i chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante, nonchè il diniego alla richiesta di riesame e la determinazione dirigenziale n. 988 del 16.12.2019 di approvazione dell&#8217;indizione della gara, chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensione anche con decreto monocratico; hanno inoltre domandato la condanna di INVA spa al risarcimento del danno; le ricorrenti hanno anche chiesto, in via istruttoria, che venga ordinata la produzione in giudizio della determinazione n. 988 del 16.12.2019, la determinazione n. 26 del 20.01.2020 e il progetto di gara.<br /> 6. Con i decreti presidenziali n. 4 e n. 5 del 2020, entrambe le richieste di emissione di misure cautelari in via monocratica sono state respinte.<br /> 7. In seguito, INVA spa e l&#8217;AUSL Valle d&#8217;Aosta si sono costituite in ciascuno dei due giudizi, resistendo ai ricorsi.<br /> 8. Alla camera di consiglio del 05.05.2020, cui le cause erano state rinviata in ragione della pandemia da Covid-19, il Collegio ha preso atto delle rinunce all&#8217;istanza di sospensione formulate dalle ricorrenti e ha fissato la trattazione del merito per il 14.07.2020.<br /> 9. All&#8217;udienza pubblica del 14.07.2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 10. In via preliminare, il Collegio ritiene di disporre la riunione dei due ricorsi rg. n. 16 e n. 17 del 2020, data la loro connessione oggettiva, derivante dal fatto che le ricorrenti impugnano i medesimi atti e, oltretutto, deducono analoghi motivi di ricorso.<br /> 11. Sempre in via preliminare, si ritiene di disattendere l&#8217;istanza istruttoria volta all&#8217;acquisizione della determinazione n. 988 del 16.12.2019, della determinazione n. 26 del 20.01.2020 e del progetto di gara, in quanto la conoscenza di tali documenti risulta irrilevante ai fini della decisione sulle censure dedotte, che sollevano problemi di puro diritto; mentre, laddove le ricorrenti intendano prendere conoscenza di ulteriori atti e documenti per valutare la proposizione di motivi aggiunti, avranno l&#8217;onere di presentare una rituale richiesta di accesso agli atti alla stazione appaltante, per poi eventualmente adire il giudice amministrativo in caso di diniego.<br /> 12. Procedendo quindi all&#8217;esame dei ricorsi, si osserva che i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, perchè tutti diretti a censurare la <em>lex specialis</em> nella parte in cui, nel quadro di un&#8217;aggiudicazione secondo il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa, prevede l&#8217;attribuzione di ciascuno dei 70 punti per l&#8217;offerta tecnica su base tabellare &#8211; ovvero mediante assegnazione di un punto laddove i dispositivi proposti presentino una data caratteristica e zero punti nel caso contrario (c.d. sistema &#8220;on/off&#8221;).<br /> In particolare, con il primo motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. dell&#8217;art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, dell&#8217;art. 67 della direttiva 2014/24/UE; eccesso di potere per erroneità  o difetto dei presupposti, illogicità  manifesta, difetto di motivazione, disparità  di trattamento e sviamento e illogicità ; violazione dei principi sull&#8217;evidenza pubblica con riferimento al criterio dell&#8217;offerta economica pìù vantaggiosa.<br /> Con il secondo motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. dell&#8217;art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, dell&#8217;art. 67 della direttiva 2014/24/UE; eccesso di potere per erroneità  o difetto dei presupposti, illogicità  manifesta, difetto di motivazione, disparità  di trattamento, travisamento e sviamento; elusione dei principi di segretezza e di non confusione tra le offerte tecniche e quelle economiche<br /> Con il terzo motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. dell&#8217;art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, dell&#8217;art. 67 della direttiva 2014/24/UE; eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, illogicità  manifesta, difetto di motivazione, disparità  di trattamento e sviamento.<br /> Secondo le ricorrenti, la scelta del sistema &#8220;on/off&#8221; sarebbe illegittima perchè eliminerebbe ogni margine di valutazione discrezionale in capo alla commissione e si tradurrebbe in un &#8220;appiattimento&#8221; degli elementi qualitativi dell&#8217;offerta, in contraddizione con la scelta del criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa; perchè la competizione tra gli eventuali partecipanti sarebbe destinata a svolgersi unicamente sul piano del prezzo e, di conseguenza, verrebbe meno la distinzione tra le fasi di valutazione dell&#8217;offerta tecnica e dell&#8217;offerta economica, nonchè la stessa segretezza delle offerte; perchè l&#8217;affidamento verrebbe quindi in realtà  aggiudicato con il criterio del prezzo pìù basso al di fuori dei casi consentiti dall&#8217;art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016.<br /> 13. I tre motivi sono inammissibili, perchè rivolti a censurare direttamente la normativa di gara, senza che questa presenti un&#8217;immediata e autonoma lesività .<br /> Come messo in luce da una giurisprudenza ormai consolidatasi, anche perchè avallata dalla sentenza n. 4 del 2018 dell&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, l&#8217;art. 120 cod. proc. amm., nel prevedere l&#8217;onere d&#8217;immediata impugnazione del bando o dell&#8217;avviso di gara solo se «autonomamente lesivi» riconosce un interesse a ricorrere contro la <em>lex specialis</em> solo laddove questa presenti clausole immediatamente escludenti, precisando che, tra queste, non rientrano solo quelle che stabiliscono i requisiti di ammissione alla gara, ma anche quelle impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati ai fini della partecipazione o che la rendano incongruamente difficoltosa o impossibile, che rechino disposizioni abnormi o irragionevoli che rendono impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell&#8217;offerta, che pongano condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente, che impongano obblighi <em>contra ius</em>, ovvero presentino gravi carenze nell&#8217;indicazione di dati essenziali per la formulazione dell&#8217;offerta o formule matematiche del tutto errate, oppure non specifichino i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.<br /> Devono essere invece impugnate unitamente al provvedimento lesivo le clausole che non rivestano portata escludente, tra cui devono annoverarsi quelle riguardanti «il metodo di gara, il criterio di aggiudicazione e la valutazione dell&#8217;anomalia» (così¬, ancora, Cons. St., Ad. Plen., sent. n. 4 del 2018).<br /> 14. Nel caso di specie, il Collegio è consapevole del fatto che in giurisprudenza si stia sempre pìù consolidando l&#8217;orientamento che ritiene illegittimo il sistema &#8220;on/off&#8221; (si v., per esempio, da TAR Roma, sent. n. 14749 del 2019, secondo cui esso si risolve nell&#8217;attribuzione di un peso preponderante alla componente economica dell&#8217;offerta, in contraddizione con il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa; oppure si v. TAR Genova, sent. n. 1024 del 2019 che, per ragioni analoghe, lo reputa indice di sviamento di potere laddove sia adottato per la totalità  dei sub-criteri di valutazione dell&#8217;offerta tecnica; o, ancora, si v. Cons. St., sez. V, sent. n. 2867 del 2020, che lo considera legittimo unicamente a condizione che i sub-criteri presentino un carattere qualitativo, oppure abbiano carattere quantitativo ma con struttura gradualista).<br /> Tuttavia, la concreta lesività  di un simile sistema non si manifesta nella fase della presentazione delle offerte &#8211; perchè non pone requisiti a pena di esclusione, nè stabilisce regole oscure od oneri sproporzionati che impediscano a un operatore economico di formulare una valida offerta &#8211; ma eventualmente in quella della loro valutazione, impedendo alla ditta partecipante &#8211; in tesi &#8211; di vedere premiato il pregio tecnico e qualitativo dei prodotti e dei servizi proposti.<br /> Basti pensare che, nell&#8217;ipotesi in cui vi sia un&#8217;unica impresa a presentare una valida offerta, questa ben potrebbe conseguire l&#8217;aggiudicazione, nonostante l&#8217;applicazione del criterio &#8220;on/off&#8221; (a riprova di quanto appena considerato, si può osservare che anche le sentenze citate dalle ricorrenti sono state emesse in giudizi nei quali era stata impugnata l&#8217;aggiudicazione, e non direttamente il bando o il disciplinare di gara).<br /> 15. La tesi appena esposta, oltre a essere in armonia con i principi stabiliti dall&#8217;Adunanza plenaria, risulta conforme anche al diritto eurounitario.<br /> Se, infatti, l&#8217;art. 1 della direttiva n. 89/665/CE obbliga gli Stati membri a garantire che le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici «possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto pìù rapido possibile», comunque il diritto di azione viene riconosciuto a chi «sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione» del diritto dell&#8217;Unione in materia di appalti.<br /> La Corte di Lussemburgo ha precisato come la direttiva citata imponga di assicurare procedure di ricorso che «siano accessibili, secondo modalità  che gli Stati membri possano determinare, per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l&#8217;aggiudicazione di un appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione» (tra le tante, si v. l&#8217;ord. &#8220;Cooperativa Animazione Valdocco&#8221; del 14.02.2019, causa C-54/18, pt. 35).<br /> Anche nell&#8217;ordinamento eurounitario, dunque, l&#8217;accesso al giudice presuppone una &#8220;lesione&#8221; o, quantomeno, il &#8220;rischio&#8221; di una lesione dell&#8217;interesse all&#8217;aggiudicazione.<br /> Infatti, la stessa Corte di Lussemburgo, nella sentenza &#8220;Grossman Air Service&#8221; del 12.02.2004, causa C-230/02, ha ritenuto contrastante con la direttiva n. 89/665/CE una normativa che imponeva di attendere la decisione di aggiudicazione per censurare in sede giurisdizionale le «specifiche di un bando di gara che essa ritiene discriminatorie in suo danno», ma solo «in quanto queste ultime le impediscono di partecipare utilmente al procedimento di aggiudicazione dell&#8217;appalto» (pt. 37).<br /> Mentre, nella sentenza &#8220;Bietergemeinschaft&#8221; del 21.12.2016, causa C-355/15, ha escluso che il diritto eurounitario imponga di assicurare l&#8217;impugnabilità  dell&#8217;aggiudicazione anche a chi sia stato escluso dalla relativa procedura di aggiudicazione con decisione divenuta definitiva &#8211; e deve ritenersi che a tale conclusione la Corte sia giunta perchè in questo caso il concorrente pretermesso, non potendo pìù partecipare &#8220;utilmente&#8221; alla gara, non vanta un interesse all&#8217;aggiudicazione meritevole di tutela.<br /> Si deve quindi condividere la posizione dell&#8217;Adunanza plenaria, la quale ha osservato come «anche sul piano del diritto europeo, non si rinvenga alcun riferimento che militi per l&#8217;estensione della legittimazione ad impugnare clausole non escludenti contenute nei bandi di gara agli operatori del settore che si siano astenuti dal partecipare alla gara medesima» (sent. n. 4 del 2018, pt. 18.5.2).<br /> Nel caso di un sistema di valutazione dell&#8217;offerta tecnica a base tabellare, fino a che un operatore economico abbia presentato una valida offerta, non vi è alcuna lesione, nè alcun rischio, attuale e concreto, di lesione, conservando esso intatte le proprie <em>chance</em> di ottenere l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto (o, per utilizzare la terminologia della Corte di Lussemburgo, non essendogli impedita una partecipazione &#8220;utile&#8221; alla gara).<br /> Data la chiarezza della disciplina e della giurisprudenza eurounitaria sul punto e non essendovi un contrasto con l&#8217;ordinamento interno, il Collegio ritiene che non vi sia ragione di effettuare un rinvio pregiudiziale d&#8217;interpretazione alla Corte di giustizia, come richiesto dalla difesa di Medicair srl nella memoria del 30.04.2020.<br /> 16. Ãˆ invece ammissibile e fondato il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell&#8217;art. 71 della direttiva 2014/24/UE, dell&#8217;art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere per difetto del presupposto, illogicità  manifesta e carenza della motivazione, travisamento, disparità  di trattamento e sviamento.<br /> Con esso, le ricorrenti censurano il limite posto al subappalto, pari al 40% dell&#8217;importo complessivo.<br /> Il motivo è ammissibile, perchè la clausola, nello stabilire un vincolo che le ditte partecipanti devono rispettare al fine di presentare una valida offerta, assume una portata escludente &#8211; nel senso ampio delineato dalla giurisprudenza come sopra ricostruita &#8211; ed è autonomamente lesiva e immediatamente impugnabile.<br /> La censura, alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Lussemburgo, è anche fondata.<br /> Infatti, il giudice comunitario si è pronunciato pìù volte sul rapporto tra le direttive eurounitarie e i limiti al subappalto posti dalla normativa italiana: nella sentenza &#8220;Te. Srl&#8221; del 27.11.2019, causa C-402/18, ha ritenuto che la direttiva n. 2004/18/CE ostasse a una normativa nazionale che limitava al 30 per cento la quota parte dell&#8217;appalto che l&#8217;offerente era autorizzato a subappaltare a terzi; nella sentenza &#8220;Vitali&#8221; del 26.09.2019, causa C-63/18, è giunta alla medesima conclusione con riferimento alla direttiva n. 2014/24/UE.<br /> Vero è che, come osservato dalla difesa di INVA spa, al caso di specie è applicabile l&#8217;art. 1, co. 18, del d.l. n. 32 del 2019 (conv. in l. n. 55 del 2019) che ha previsto, «nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici» e fino al 31.12.2020, che il subappalto «non può superare la quota del 40 per cento dell&#8217;importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture», e che tale norma è diversa da quella presa in esame dalla Corte di giustizia.<br /> Tuttavia, dalle pronunce sopra citate emerge chiaramente come il diritto eurounitario &#8211; e, in particolare, l&#8217;art. 71 della direttiva n. 2014/24/UE &#8211; osti a una normativa nazionale che vieti «in modo generale e astratto il ricorso al subappalto che superi una percentuale fissa dell&#8217;appalto pubblico in parola, cosicchè tale divieto si applica indipendentemente dal settore economico interessato dall&#8217;appalto di cui trattasi, dalla natura dei lavori o dall&#8217;identità  dei subappaltatori» e che non lasci «alcuno spazio a una valutazione caso per caso da parte dell&#8217;ente aggiudicatore» (in questi termini, la sent. &#8220;Vitali&#8221;, pt. 40).<br /> Ai fini della compatibilità  con il diritto eurounitario, non è quindi rilevante la misura del limite posto alla facoltà  di subappaltare &#8211; sia esso il 30 per cento dell&#8217;importo complessivo del contratto, come nell&#8217;art. 105, co. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, oppure il 40 per cento stabilito dall&#8217;art. 1, co. 18, del d.l. n. 32 del 2019 &#8211; quanto la natura &#8220;quantitativa&#8221; del limite stesso, nonchè la sua applicabilità  «in modo generale e astratto» e senza una «valutazione caso per caso da parte dell&#8217;ente aggiudicatore».<br /> Considerato dunque che, in materia di subappalto, dal diritto eurounitario, come interpretato nelle pronunce citate, discende una norma chiara, precisa e non condizionata ad alcun atto di attuazione e che gli attributi del primato e dell&#8217;effetto diretto debbono riconoscersi anche alle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia (come affermato fin da Corte cost., sent. n. 113 del 1985), occorre risolvere il contrasto tra la direttiva n. 2014/24/CE e la normativa italiana dando prevalenza alla prima e disapplicando la seconda, così¬ riconoscendo ai singoli operatori la facoltà  di partecipare alle gare d&#8217;appalto ricorrendo al subappalto senza limiti quantitativi.<br /> A conclusioni simili è giunto anche il Supremo Consesso, il quale ha riconosciuto che il limite quantitativo posto al subappalto «deve ritenersi superato per effetto delle sentenze della Corte di giustizia» (Cons. St., sez. V, sent. n. 389 del 2020).<br /> L&#8217;applicazione di questo principio al caso di specie comporta l&#8217;annullamento degli atti impugnati, e in particolare del pt. 16.7 del disciplinare, nella parte in cui limitano l&#8217;affidamento in subappalto a «una quota massima del 40% dell&#8217;importo complessivo del contratto».<br /> 17. Con il quinto motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 23, co. 15, 30, co. 2 e 35, co. 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, dell&#8217;art. 5 della direttiva n. 2014/24/UE; eccesso di potere per difetto del presupposto, illogicità  manifesta e carenza della motivazione, travisamento, disparità  di trattamento e sviamento.<br /> Con esso, le ricorrenti lamentano la mancata quantificazione, nella <em>lex specialis</em>, dei materiali consumabili, utilizzati dalle apparecchiature installate, che l&#8217;aggiudicatario sarà  tenuto a fornire.<br /> La censura è ammissibile, perchè volta a denunciare una clausola che &#8211; in tesi &#8211; renderebbe impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, porrebbe condizioni negoziali che rendono il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e presenterebbe gravi carenze nell&#8217;indicazione di dati essenziali per la formulazione dell&#8217;offerta.<br /> Nel merito, tuttavia, è infondata, perchè, trattandosi di un appalto da retribuire &#8220;a corpo&#8221;, il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile risultante dal ribasso offerto sull&#8217;importo a base d&#8217;asta, con la conseguenza che elemento essenziale è solo tale importo finale, risultando irrilevanti le voci di costo che concorrono a formarlo (sul punto si v., tra le pìù recenti, Cons. St., sez. V, sentt. n. 2875 e n. 13 del 2019).<br /> Deve quindi condividersi la tesi della resistente, secondo cui la fornitura del materiale consumabile necessario per l&#8217;erogazione della terapia costituisce una prestazione meramente accessoria &#8211; non quantificabile dalla stazione appaltante ma stimabile dalle imprese e, come tale, rientrante nella normale alea del contratto &#8211; da ritenersi compresa nell&#8217;importo complessivo offerto dall&#8217;aggiudicatario.<br /> 18. Con il sesto motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 79 del d.lgs. n. 50 del 2016, degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, dell&#8217;art. 47 della direttiva n. 2014/24/UE; eccesso di potere per difetto del presupposto, illogicità  manifesta e difetto di motivazione, disparità  di trattamento, travisamento e sviamento, perplessità  e contraddittorietà .<br /> In particolare, le ricorrenti lamentano la scarsa chiarezza nelle norme che disciplinano l&#8217;attribuzione del punteggio per le apparecchiature aggiuntive rispetto a quella &#8220;di punta&#8221;, denunciando un contrasto tra la <em>lex specialis</em> e i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante.<br /> Il motivo è ammissibile, perchè denuncia una presunta &#8220;oscurità &#8221; della normativa di gara tale da impedire la presentazione di una valida offerta, ma è infondato, perchè non sussiste alcun contrasto tra il capitolato e i chiarimenti, nè tra gli stessi chiarimenti.<br /> La giurisprudenza è ormai consolidata nel senso che i chiarimenti resi in sede di gara sono ammissibili se contribuiscono, con un&#8217;operazione d&#8217;interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e la logica a esso sottesa, ma non quando, mediante l&#8217;attività  interpretativa, si giunga ad attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal suo tenore letterale (in questi termini, tra le pìù recenti, si v. Cons. St., sez. V, sent. n. 1604 del 2020).<br /> Nel caso di specie, il capitolato prevede, con riferimento sia alle apparecchiature CPAP, sia alle AutoCPAP, la possibilità  di fornire pìù di un modello aderente alle specifiche tecniche richieste, a parità  di condizioni economiche, senza perà² specificare le modalità  con cui i vari modelli proposti saranno valutati.<br /> In risposta a due quesiti, volti appunto ad appurare come verrà  attribuito il punteggio in caso di presentazione, per la stessa categoria, di pìù modelli, la stazione appaltante prima ha affermato che «l&#8217;attribuzione del punteggio avverrà  sull&#8217;apparecchiatura &#8220;di punta&#8221; o principale indicata dall&#8217;Operatore Economico», poi ha precisato che «i concorrenti dovranno definire e scegliere quale sarà  l&#8217;apparecchiatura &#8220;di punta&#8221; o principale da valutare; eventuali apparecchiature aggiuntive dovranno avere medesime caratteristiche (o superiori) di quella &#8220;di punta&#8221; o principale, per essere soggette a valutazione ed eventuale attribuzione del relativo punteggio».<br /> Occorre osservare, in primo luogo, come i due chiarimenti ben possano conciliarsi tra di loro, in quanto entrambi pongono l&#8217;accento sul fatto che l&#8217;oggetto principale della valutazione della commissione sarà  l&#8217;apparecchio &#8220;di punta&#8221; proposto dall&#8217;operatore economico per ciascuna categoria, mentre, rispetto al primo, il secondo aggiunge (senza nulla togliere) che l&#8217;attribuzione di un punteggio ulteriore avverrà  previa valutazione delle apparecchiature aggiuntive.<br /> Vero è che il capitolato non fa esplicito riferimento a un&#8217;apparecchiatura &#8220;di punta&#8221;, tuttavia l&#8217;interpretazione fatta propria da INVA spa rientra tra i possibili significati astrattamente riconducibili alla clausola, perchè questa prevede che siano valutati i diversi modelli proposti, mentre i chiarimenti si limitano a specificare come avverrà  l&#8217;attribuzione del punteggio per i vari modelli, ossia esaminando inizialmente quello che lo stesso offerente chiede venga valutato per primo e, in seguito, gli altri.<br /> Non vi è contrasto nemmeno nella parte in cui i chiarimenti escludono l&#8217;attribuzione di un punteggio per gli apparecchi che non abbiano caratteristiche quantomeno equivalenti (se non addirittura superiori) a quelle del prodotto &#8220;di punta&#8221;, perchè anche in questo caso non viene data al capitolato una portata maggiore o diversa, anzi la lettura che ne fa la stazione appaltante appare in armonia con la logica che lo ispira, ovvero quella di premiare l&#8217;impresa che sia in grado di offrire, nel suo complesso, una gamma di prodotti il pìù possibile ampia e corrispondente alle esigenze dell&#8217;Amministrazione, come declinate nei sub-criteri di valutazione dell&#8217;offerta tecnica.<br /> Di conseguenza che non vi è la contraddittorietà  denunciata dalle ricorrenti e il motivo è meritevole di rigetto.<br /> 19. Con il settimo motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 51 del d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, illogicità  manifesta, difetto di motivazione, disparità  di trattamento e sviamento.<br /> Con esso, le ricorrenti censurano la scelta di affidare l&#8217;appalto in un&#8217;unica soluzione, invece di suddividerlo in lotti.<br /> Il motivo è inammissibile per difetto d&#8217;interesse ad agire perchè, come correttamente posto in luce da INVA spa, nessuna delle ricorrenti ha lamentato la mancanza dei requisiti necessari per partecipare alla gara per il totale, con la conseguenza che, nei loro confronti, la previsione non assume portata &#8220;escludente&#8221;, pertanto non è lesiva.<br /> Il motivo è comunque infondato, perchè la scelta della stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico costituisce una decisione ancorata a valutazioni di carattere tecnico-economico e di natura discrezionale, sindacabile solo ove non sia coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento oppure contrasti con i principi di ragionevolezza e proporzionalità  (in questi termini si v., tra le tante, Cons. St., sez. III, sent. n. 5224 del 2017).<br /> Nel caso di specie, questi limiti non paiono superati, in quanto la scelta di non dividere in lotti l&#8217;affidamento è ragionevolmente giustificata dall&#8217;unicità  territoriale del servizio e dalla necessità  di garantire la continuità  dell&#8217;assistenza tecnica e manutentiva.<br /> 20. Con l&#8217;ottavo motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, illogicità  manifesta, difetto di motivazione, disparità  di trattamento e sviamento.<br /> Con esso, le ricorrenti denunciano la mancata specificazione, mediante indicazione del codice CPV, delle prestazioni secondarie, necessaria per partecipare in ATI verticali.<br /> Il motivo è ammissibile, perchè riguarda una regola che le imprese sono tenute a seguire per presentare una valida offerta, ma infondato, perchè non vi è alcun obbligo di dividere l&#8217;appalto in prestazioni principali e secondarie (sul punto, si v., tra le tante, Cons. St., sez. III, sent. n. 6459 del 2019 e sez. V, sent. n. 5772 del 2017).<br /> 21. In conclusione, i primi tre e il settimo motivo sono inammissibili; il quinto, il sesto e l&#8217;ottavo sono infondati; il quarto è fondato.<br /> 22. La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br /> a) dichiara inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il settimo motivo di ciascuno dei ricorsi riuniti;<br /> b) respinge il quinto, il sesto e l&#8217;ottavo motivo di ciascuno dei ricorsi riuniti;<br /> c) accoglie il quarto motivo di ciascuno dei ricorsi riuniti e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati, e in particolare il pt. 16.7 del disciplinare, nella parte in cui limitano l&#8217;affidamento in subappalto a «una quota massima del 40% dell&#8217;importo complessivo del contratto».<br /> Compensa tra le parti le spese di lite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2020, tenutasi in videoconferenza da remoto, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Silvia La Guardia, Presidente<br /> Carlo Buonauro, Consigliere<br /> Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-3-8-2020-n-34/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2020 n.34</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2020 n.18</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-6-2020-n-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-6-2020-n-18/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2020 n.18</a></p>
<p>Andrea Migliozzi, Presidente, Paola Malanetto, Consigliere, Estensore PARTI : BioMèrieux Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, contro In.Va. s.p.a., Azienda U.S.L. Valle D&#8217;Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-6-2020-n-18/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2020 n.18</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-6-2020-n-18/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2020 n.18</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Andrea Migliozzi, Presidente, Paola Malanetto, Consigliere, Estensore PARTI : BioMèrieux Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti,  contro In.Va. s.p.a., Azienda U.S.L. Valle D&#8217;Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Russo, Francesco Dal Piaz,  nei confronti Becton Dickinson Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Andrea Stefanelli</span></p>
<hr />
<p>Contratti della PA : natura, caratteristiche e ammissibilità  dei chiarimenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">Contratti della PA &#8211; gara- chiarimenti- natura, caratteristiche e ammissibilità </p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Eventuali chiarimenti resi in corso di procedura non possono in alcun modo comportare sostanziali modifiche della legge di gara, tanto meno in senso restrittivo della concorrenza.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>I chiarimenti sono ammissibili se contribuiscono, con un&#8217;operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e la ratio, ma non quando, mediante l&#8217;attività  interpretativa, si giunga ad attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all&#8217;art. 97 Cost. . Indi, i chiarimenti integrativi della lex specialis non sono vincolanti per la commissione giudicatrice.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 15/06/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00018/2020 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00025/2020 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 25 del 2020, proposto da<br /> BioMèrieux Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">In.Va. s.p.a., Azienda U.S.L. Valle D&#8217;Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Russo, Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Becton Dickinson Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della determina del Direttore Generale di IN.VA. S.p.A. n. 85 del 20 febbraio 2020, nella parte in cui ha aggiudicato alla controinteressata il lotto n. 3 della procedura telematica aperta per fornitura di sistemi diagnostici per l&#8217;esecuzione di analisi e dei servizi connessi, nonchè per la fornitura di reattivi occorrenti alla S.C. Analisi Cliniche (CIG 782965755A);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della comunicazione ex art. 76 del d.lgs. n. 50/2016, prot. n. 1855 del 24 febbraio 2020 trasmessa via pec in pari data;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti i verbali di gara, ed in particolare (ma non esclusivamente) di quello del 9 dicembre 2019 e del 19 dicembre 2019;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della richiesta di chiarimenti alla controinteressata, prot. n. 10760/2019 ma di contenuto non cognito, con la quale la Stazione Appaltante avrebbe richiesto a Becton Dickinson &#8220;alcune precisazioni&#8221; relative all&#8217;offerta per il lotto n. 3;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota protocollata dalla Stazione Appaltante n. 10874/2019, di contenuto non cognito, contenente risposta ai chiarimenti richiesti alla controinteressata;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per quanto occorrer possa, del bando, del disciplinare, del capitolato speciale di appalto, del capitolato tecnico, delle comunicazioni e dei chiarimenti pubblicati sul sito internet di IN.VA. S.p.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non cogniti.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more dall&#8217;Amministrazione resistente con Becton Dickinson Italia s.p.s., con dichiarazione di disponibilità  e contestuale istanza per il subentro nello stesso della ricorrente BioMèrieux Italia s.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">ed inoltre ex art. 116 cod.proc.amm.</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;accesso completo alla documentazione tecnica e di gara giÃ  richiesta in data 3 marzo 2020</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di In.Va. S.p.A. e di Becton Dickinson Italia S.p.A. e di Azienda U.S.L. Valle D&#8217;Aosta;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza del giorno 9 giugno 2020 la dott.ssa Paola Malanetto, svoltasi da remoto;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha impugnato gli esiti della gara indetta con procedura telematica aperta in data 2.4.2019 da IN.VA s.p.a per quanto in particolare concerne il lotto 3, relativo all&#8217;affidamento di &#8220;un sistema per emoculture&#8221; avente la durata di cinque anni ed importo a base d&#8217;asta pari a € 265.000,00. L&#8217;aggiudicazione è intervenuta secondo il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 7.6.2019 la stazione appaltante pubblicava le risposte ad alcuni chiarimenti chiesti in corso di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, per il lotto 3, si chiedeva &#8220;in relazione al requisito preferenziale n. 2 (&#8220;possibilità  di utilizzare flaconi da emocoltura anche per liquidi biologici normalmente sterili&#8221;) di confermare che tale possibilità  d&#8217;uso debba intendersi riferita a flaconi che comunque prevedano come destinazione d&#8217;uso anche quella relativa ai liquidi biologici normalmente sterili e che quindi il punteggio per il requisito preferenziale in esame non verrà  assegnato nel caso in cui l&#8217;uso su liquidi biologici normalmente sterili non sia specificamente previsto dalla scheda tecnica del flacone.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">La stazione appaltante rispondeva &#8220;si conferma&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla seduta pubblica di gara del 3.12.2019 i rappresentanti della ricorrente contestavano a verbale l&#8217;attribuzione in favore dell&#8217;aggiudicataria del punteggio previsto dal criterio n. 2 del bando evidenziando come, in verità , alla luce del chiarimento reso, detta attribuzione, risultasse illegittima, non essendo tale requisito evincibile dalla scheda tecnica dei prodotti offerti.</p>
<p style="text-align: justify;">La commissione svolgeva approfondimenti istruttori e confermava l&#8217;attribuzione del punteggio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle more la ricorrente formulava istanza di accesso agli atti.</p>
<p style="text-align: justify;">Lamenta parte ricorrente:</p>
<p style="text-align: justify;">1) La violazione di legge per violazione della <i>lex specialis</i> di gara, in relazione al requisito preferenziale n. 2, per come interpretato con la risposta ai chiarimenti; violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del principio di<i>par condicio</i> e di concorrenza; violazione di legge per violazione degli artt. 68, 94 e 95 del d.lgs 50/2016; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità , contraddittorietà , errore sui presupposti e travisamento di fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">Insiste parte ricorrente che l&#8217;aggiudicataria non avrebbe dovuto conseguire il punteggio preferenziale alla luce dell&#8217;interpretazione del bando fornita con il menzionato chiarimento; decurtando tale punteggio gli esiti della gara muterebbero in suo favore.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha dunque chiesto annullarsi gli atti impugnati e dichiararsi l&#8217;inefficacia del contratto eventualmente stipulato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha inoltre formulato istanza infraprocedimentale di accesso agli atti; quanto a quest&#8217;ultima la documentazione è stata depositata in corso di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituite la controinteressata e la stazione appaltante, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 16/2020 veniva accolta l&#8217;istanza cautelare, demandando ogni valutazione di merito alla successiva udienza di discussione.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 9.6.2020 la causa veniva decisa nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella legge di gara, per il lotto 3, sono stati individuati taluni requisiti preferenziali tra i quali la &#8220;possibilità  di utilizzare i flaconi da emocoltura anche per liquidi biologici normalmente sterili&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il requisito comportava l&#8217;attribuzione di 10 punti. E&#8217; pacifico in fatto che il prodotto offerto dall&#8217;aggiudicataria consente, con un accorgimento tecnico, tale possibilità , la quale tuttavia non è esplicitata nelle schede tecniche dei flaconi.</p>
<p style="text-align: justify;">Come esposto nella parte in fatto, nel corso della procedura, veniva formulato il quesito (dal tenore in verità  suggestivo) giÃ  riportato, che induceva una risposta della stazione appaltante dalla quale si potrebbe evincere la volontà  di restringere l&#8217;applicazione del requisito stesso, riconoscendo il punteggio solo nel caso in cui la richiesta possibilità  fosse evincibile dalla scheda tecnica del prodotto.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; tuttavia evidente che, in assenza di alcuna indicazione in tal senso nella legge di gara, non poteva certo individuarsi una ambiguità  sul punto; eventuali chiarimenti resi in corso di procedura, per univoca giurisprudenza, non possono in alcun modo comportare sostanziali modifiche della legge di gara (l&#8217;unica sulla quale si instaura il confronto concorrenziale), tanto meno in senso restrittivo della concorrenza. In tal senso si veda <i>ex multis</i> Cons. St., sez. V, n. 1604/2020 in cui si legge: &#8220;I chiarimenti sono ammissibili se contribuiscono, con un&#8217;operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e la ratio, ma non quando, mediante l&#8217;attività  interpretativa, si giunga ad attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della <i>lex specialis</i>, posto a garanzia dei principi di cui all&#8217;art. 97 Cost. (Cons. Stato, III, 20 aprile 2015, n. 1993; V, 29 settembre 2015, n. 4441; VI, 15 dicembre 2014, n. 6154). Indi, i chiarimenti integrativi della <i>lex specialis</i> nei sensi sopra detti non sono vincolanti per la commissione giudicatrice (da ultimo, Cons. Stato, V, 2 settembre 2019, n. 6026; 17 gennaio 2018, n. 279)&#8221;. Nè evidentemente è sostenibile, come prospetta la ricorrente, che solo i requisiti di ammissione incidano sul confronto concorrenziale, posto che ogni requisito tecnico o di preferenza, determinando il punteggio, incide sull&#8217;esito della gara che non è certo avulso del leale confronto concorrenziale. D&#8217;altro canto proprio con una restrittiva lettura della legge di gara la ricorrente pretende di ribaltare gli esiti della gara stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; quindi evidente che il chiarimento nulla ha chiarito ma, al pìù, ha, illegittimamente, introdotto un elemento restrittivo per l&#8217;attribuzione del punteggio, e bene ha fatto la commissione ad ignorarlo non potendo, come detto, la legge di gara essere alterata da successivi atti procedurali, per pacifica regola che governa l&#8217;evidenza pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, stante la natura vincolante della legge di gara, da interpretarsi secondo il principio del<i>favor partecipationis</i>, ed essendo inoltre pacifico in fatto che, pur non figurando esplicitamente nelle schede tecniche dei prodotti la possibilità  di utilizzare i flaconi offerti dalla controinteressata per liquidi biologici normalmente sterili, tale utilizzo è tecnicamente realizzabile, il punteggio è stato correttamente attribuito all&#8217;aggiudicataria.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè rilevano le considerazioni della ricorrente circa i possibili vantaggi che la stazione appaltante potrebbe trarre dall&#8217;esplicita previsione del requisito contenuta nella scheda tecnica; anche ad ammettere che potrebbero esservi dei vantaggi non di mera forma, la sussistenza di tale ulteriore elemento non è stata chiesta nè valorizzata dalla legge di gara e la sua valorizzazione è un auspicio della ricorrente che, in tal modo, tenta di riscrivere il documento nei termini per la stessa pìù vantaggiosi.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altro canto, e come correttamente osservato dalla controinteressata, il punto 18.5 del disciplinare, con riferimento alla composizione dell&#8217;offerta tecnica tra l&#8217;altro del lotto 3, precisava che la stessa doveva rendere possibile &#8220;comprovare la rispondenza rispetto alle caratteristiche minime <i>e preferenziali</i> non evidenziabili nella restante documentazione&#8221;. In sostanza, e come ragionevole in assenza di esplicite indicazioni contrarie, era l&#8217;oggettiva sussistenza del requisito, da valutarsi alla luce del complesso dell&#8217;offerta tecnica, che avrebbe potuto e dovuto essere valorizzata. Appare quindi corretto che, a fronte delle contestazioni mosse dalla ricorrente giÃ  nel corso del procedimento di gara, la stazione appaltante abbia svolto approfondimenti istruttori per riscontrare nel concreto la sussistenza del requisito tecnico. Risulta pertanto anche ultroneo affrontare la problematica del principio di equivalenza tecnica, posto che tale questione avrebbe un senso ove si ritenesse sussistere la prescrizione relativa all&#8217;indicazione del requisito nella specifica scheda tecnica del prodotto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso deve quindi essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla domanda di accesso, la stessa ricorrente ha dato atto che tutta la documentazione è stata versata in giudizio. Contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente sul punto, non si può configurare la soccombenza virtuale in ordine alla domanda di accesso; il documento 18 che parte ricorrente denomina &#8220;diniego parziale di accesso&#8221; reca in verità  un semplice accoglimento in cui si chiarisce che viene &#8220;rilasciata la documentazione concessa&#8221;; non vi è in atti alcun verbale di accesso o ulteriore elemento da cui risulti che la società , in sede di accesso, abbia effettivamente mosso contestazioni rispetto a parte della documentazione, lamentandone la mancata consegna e sostenendone la necessità . D&#8217;altro canto la stessa ricorrente, che afferma non esserle state consegnate all&#8217;atto dell&#8217;accesso le schede tecniche della controparte (circostanza che, si ribadisce, non si evince in atti che sia stata contestata al momento dell&#8217;accesso stesso), ha riconosciuto trattarsi di documenti pubblici e noti (tanto pìù tra operatori del medesimo mercato) e formulato censure che, su tali aspetti tecnici, si fondano a prescindere dalla loro consegna in sede di accesso ed ancor prima che la stazione appaltante depositasse in giudizio la pertinente documentazione, anzi persino sin dal verbale della seduta pubblica in cui è stata resa nota l&#8217;aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che appare verosimile che la ricorrente, all&#8217;atto dell&#8217;accesso, sul punto non abbia formulato richieste o contestazioni, trattandosi di documentazione di fatto giÃ  in suo possesso o comunque per la medesima irrilevante. Deve quindi escludersi la rilevanza della problematica dell&#8217;accesso in termini di soccombenza virtuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,</p>
<p style="text-align: justify;">respinge il ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">condanna parte ricorrente e rifondere le spese di lite liquidate, in favore di ciascuna della due controparti, in € 3000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020, svoltasi da remoto mediante videoconferenza, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Andrea Migliozzi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Carlo Buonauro, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Paola Malanetto, Consigliere, Estensore</p>
<p>   </p>
<p> </p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2020 n.6</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-19-2-2020-n-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-19-2-2020-n-6/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2020 n.6</a></p>
<p>Â  Andrea Migliozzi, Presidente, Davide Soricelli, Consigliere, Estensore PARTI:OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandro Quagliolo contro Comune di Valtournenche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Hebert D&#8217;Herin, nei confronti OMISSIS non costituito in giudizio;  Â  Le controversie relative alla natura pubblica o privata di una strada</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-19-2-2020-n-6/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2020 n.6</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-19-2-2020-n-6/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2020 n.6</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Â  Andrea Migliozzi, Presidente, Davide Soricelli, Consigliere, Estensore PARTI:OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandro Quagliolo  contro Comune di Valtournenche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Hebert D&#8217;Herin, nei confronti OMISSIS non costituito in giudizio;  Â </span></p>
<hr />
<p>Le controversie relative alla natura pubblica o privata di una strada rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Giurisdizione e competenza- natura pubblica o privata di una strada- controversia &#8211; G.O.- sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le controversie relative alla natura pubblica o privata di una strada come anche le controversie relative a esistenza e consistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata &#8211; investendo in via diretta l&#8217;accertamento di esistenza e estensione di diritti soggettivi dei privati o della pubblica amministrazione (e ciò anche se la controversia abbia formalmente ad oggetto l&#8217;annullamento di atti di classificazione della strada) &#8211; rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 19/02/2020<br /> <strong>N. 00006/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00036/2019 REG.RIC.</strong><br /> </p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 36 del 2019, proposto da <br /> Luigi Pession, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandro Quagliolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> <em>contro</em><br /> Comune di Valtournenche, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Hebert D&#8217;Herin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <em>nei confronti</em><br /> Giovanni Herin non costituito in giudizio; <br /> <em>per l&#8217;annullamento</em><br /> della delibera di consiglio comunale n. 29 del 26/6/2019 avente ad oggetto &quot;<em>Procedimento di riconoscimento del pubblico uso su tratto di strada privata in frazione Losanche</em>&quot; e di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso o conseguente.<br /> <br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Valtournenche;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2020 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> Espone il ricorrente di essere proprietario nel Comune di Valtournanche di immobili siti in località  Losanche.<br /> Espone altresì¬ che il proprio dante causa nel 1978 costituÃ¬ in favore dei mappali 491, 501, 500 e 316 del foglio n. 28 una servità¹ di passaggio pedonale e carraio nell&#8217;ambito della realizzazione di un complesso residenziale a opera di un terzo: il relativo atto notarile precisava che &#8220;<em>tutte le spese sia di costruzione sia di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada privata carrozzabile che avrà  il percorso della servità¹ di passaggio oggi costituita, saranno a totale ed esclusivo carico della società  proprietaria del fondo dominante&#038;</em>&#8220;.<br /> Di fatto <em>in loco</em>è stata realizzata una strada che &#8211; partendo dalla strada comunale che conduce all&#8217;abitato di Losanche &#8211; permette l&#8217;accesso ai fondi sovrastanti la proprietà  del ricorrente.<br /> Con il ricorso all&#8217;esame, notificato in data 21 settembre 2019 e depositato il successivo 7 ottobre 2019, il signor Pession impugna la delibera C.C. n. 29 del 26 giugno 2019 avente ad oggetto &#8220;<em>Procedimento di riconoscimento del pubblico uso su tratto di strada privata in frazione Losanche</em>&#8221; denunciando che tale delibera è illegittima in quanto non preceduta da avviso di procedimento, con conseguente violazione dell&#8217;articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, priva di presupposti e basata su insufficiente istruttoria, non corrispondendo alla realtà  che il tratto di strada privata in questione sia mai stato soggetto a pubblico uso.<br /> Il Comune di Valtournanche si è costituito in giudizio e resiste al ricorso di cui <em>in limine</em>eccepisce l&#8217;inammissibilità  per difetto di giurisdizione; nel merito il Comune sostiene che il tratto di strada in questione è soggetto a uso pubblico costituendo parte integrante della viabilità  comunale avendo la funzione di collegare la strada comunale che conduce alla frazione di Losanche con la strada interna alla frazione così¬ realizzando una sorta di &#8220;anello viario&#8221;.<br /> Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.<br /> Costituisce infatti giurisprudenza costante e pacifica che le controversie relative alla natura pubblica o privata di una strada come anche le controversie relative a esistenza e consistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata &#8211; investendo in via diretta l&#8217;accertamento di esistenza e estensione di diritti soggettivi dei privati o della pubblica amministrazione (e ciò anche se la controversia abbia formalmente ad oggetto l&#8217;annullamento di atti di classificazione della strada) &#8211; rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. per tutte Cassazione, sezioni unite civili, 23 dicembre 2016, n. 26897, Consiglio di Stato, sez. VI, 25 giugno 2018, n. 3914).<br /> Nella fattispecie è abbastanza evidente che la controversia non attiene all&#8217;esercizio di un potere autoritativo dell&#8217;Amministrazione a fronte del quale il ricorrente vanti un interesse legittimo asseritamente leso ma ha ad oggetto l&#8217;accertamento della esistenza (o meglio dell&#8217;inesistenza) di un diritto di uso pubblico della strada privata del signor Pession.<br /> L&#8217;accezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente è dunque fondata, venendo in rilievo controversia rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale la causa potrà  essere riassunta nei termini stabiliti dall&#8217;articolo 11, comma 2, c.p.a.<br /> Le spese di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione della particolarità  della controversia.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale amministrativo regionale della Valle d&#8217;Aosta, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, salva l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 11, comma 2, c.p.a..<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> <br /> <br /> Andrea Migliozzi, Presidente<br /> Davide Soricelli, Consigliere, Estensore<br /> Carlo Buonauro, Consigliere<br /> <br /> </div>
<p> Â <br /> </p>
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		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.2</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-14-1-2019-n-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-14-1-2019-n-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-14-1-2019-n-2/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.2</a></p>
<p>A. Migliozzi Pres. Est. (Omissis rappr. e difeso dall&#8217;avv.to A. Fanizzi e C. Rosso, c. Regione Valle d&#8217;Aosta rapp. e difesa dall&#8217;avv.to R. Jans, F. Pastorino, F. L. Mandriota) Le posizioni delle persone disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria &#160; 1.- Tutela della salute &#8211; disabilità  &#8211; benessere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-14-1-2019-n-2/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-14-1-2019-n-2/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.2</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Migliozzi Pres. Est. (Omissis rappr. e difeso dall&#8217;avv.to A. Fanizzi e C. Rosso, c. Regione Valle d&#8217;Aosta rapp. e difesa dall&#8217;avv.to R. Jans, F. Pastorino, F. L. Mandriota)</span></p>
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<p>Le posizioni delle persone disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Tutela della salute &#8211; disabilità  &#8211; benessere personale e qualità  della vita &#8211; diritto della persona disabile.</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2.&#8211; Disabilità  &#8211; Esigenze Finanziarie &#8211; Diritto alla salute &#8211; prevale.</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">3.- Amministrazione sanitaria &#8211; disabilità  &#8211; prestazioni assistenziali &#8211; obbligo di risultato &#8211; sussiste.</span></p>
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<p style="text-align: justify;">La legislazione in tema di disabilità, come letta, interpretata e rivisitata dalla giurisprudenza costituzionale e dei giudici di merito configura per la tutela della salute della persona e per l&#8217;assistenza ai disabili un sistema articolato da un lato sul diritto del soggetto affetto da disabilità  a ricevere le cure in misura tale da assicurare il benessere e la qualità  della vita e dall&#8217;altro lato sull&#8217;obbligo per le strutture sanitarie ad erogare le prestazioni necessarie per conseguire le condizioni ottimali di salute della persona.</p>
<p style="text-align: justify;">Una lettura sistematica delle disposizioni sulla tutela dei disabili induce ragionevolmente ad affermare che le posizioni delle persone disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Sull&#8217;Amministrazione competente alla erogazione delle prestazioni assistenziali incombe, per dare concreta applicazione alla tutela dei diritti dei disabili, uno specifico, inderogabile dovere di agire che deve atteggiarsi quale utile strumento per raggiungimento del risultato voluto dalla norma attributiva delle prestazioni assistenziali al punto da potersi (e doversi) configurare, ove ne ricorrano i presupposti, in capo all&#8217;Amministrazione, all&#8217;uopo attivata, una sorta di obbligazione di risultato che impone alla medesima di adottare tutte le necessarie misure affinchè la fruizione delle prestazioni prevista in favore del disabile sia effettiva e quanto più possibile esaustiva.</p>
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<p align="RIGHT">Pubblicato il 14/01/2019</p>
<p align="RIGHT"><b>N. 00002/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p align="RIGHT"><b>N. 00027/2018 REG.RIC.</b></p>
<p><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 27 del 2018, proposto da<br />
-OMISSIS-, in proprio e nella loro qualità di genitori di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra Fanizzi, Cecilia Rosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Fanizzi in Aosta, via Torino 7;</p>
<p><i><b>contro</b></i></p>
<p>Regione Autonoma Valle D&#8217;Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Jans, Francesco Pastorino e Flavia Luciana Mandriota con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Avvocatura regionale piazza Deffeyes n. 1 in Aosta</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento :</b></i></p>
<p>a) del provvedimento del Coordinatore del dipartimento sanità della Regione autonoma della Valle d’Aosta del 9 maggio 2018 di reiezione della richiesta dei ricorrenti di definire per il figlio minore -OMISSIS-un progetto individuale ex art. 8 legge regionale n. 14/2008;</p>
<p>b) del provvedimento del Coordinatore del dipartimento sanità della RAVA del 20 giugno 2018 con cui viene comunicato il non accoglimento della istanza di riesame del provvedimento di diniego del 20 maggio 2018;</p>
<p>c) della deliberazione della Giunta Regionale della Valle d’Aosta n. 75 del 29 gennaio 2018 in parte qua;</p>
<p>d) della delibera della Giunta Regionale della Valle d’Aosta n. 8 dell’8/1/2018 in parte qua</p>
<p>e per la condanna</p>
<p>della Regione Autonoma della Valle d’Aosta a dar corso alle procedure dirette a definire il progetto individuale di vita del minore -OMISSIS-nato -OMISSIS- in attuazione degli articoli 14 della l. 328/2000 e 8 della l.r. 14/2008</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma Valle D&#8217;Aosta;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2018 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>I &#8211; I ricorrenti sono genitori del figlio minore -OMISSIS&#8211;OMISSIS-,-OMISSIS-, affetto da grave disabilità. In particolare, il loro figliuolo sin dalla nascita è affetto da <i>omissis </i>. Il piccolo presenta infezioni alle vie respiratorie, deve essere alimentato artificialmente e necessita di assistenza costante, specificatamente di assistenza infermieristica specializzata che metta in essere tutte le operazioni necessarie per l’attività respiratoria del bambino e per la sua alimentazione E’ stato sottoposto ai fini di diagnosi e cura a diverse visite mediche presso vari ospedali pediatrici , tra cui quello di<i> omissis </i>e all’esito degli ultimi ricoveri gli sono stati riscontrati anche deficit della funzione uditiva e visiva.</p>
<p>In ragione delle gravi patologie di cui è affetto ad -OMISSIS- è stata riconosciuta la condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge n. 1904 del 1992, l’invalidità civile con diritto all’ indennità di accompagnamento in quanto minore invalido con necessità di assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Il piccolo -OMISSIS-e stato inoltre riconosciuto non autosufficiente ai sensi della legge regionale n. 23/ 2010 ed è in possesso della certificazione per l’erogazione del bonus sociale per disagio fisico per la fornitura di energia elettrica in presenza di apparecchiature medico- terapeutiche per il mantenimento in vita .</p>
<p>I 1 &#8211; Nel 2017 -OMISSIS-veniva inserito per l’anno scolastico 2017- 2018 presso la scuola -OMISSIS- , con l’elaborazione di un PEI ( Piano Educativo Individualizzato ) avuto riguardo alla relazione clinica redatta dalla dott.ssa Leggero secondo la quale “ il bambino non possiede alcuna autonomia personale e necessita dell’assistenza continua dell’adulto” e che inoltre “ in considerazione del severo quadro clinico, è necessario che -OMISSIS- venga seguito da insegnante /educatore , in presenza di assistenza infermieristica” .</p>
<p>I 2- -OMISSIS-veniva quindi iscritto alla scuola-OMISSIS-per l’anno 2017- 2018 presso -OMISSIS-, ma l’Azienda USL non ha attivato il servizio di assistenza infermieristica e i genitori con ricorso ex art. 700 c.p.c. adivano il giudice ordinario per vedersi riconoscere il servizio a carico della Regione Valle d’Aosta di assistenza infermieristica presso la scuola frequentata dal loro figlio durante l’orario scolastico.</p>
<p>Con ordinanza cautelare del 18 maggio 2018 il Tribunale di Aosta ordinava all’Azienda USL di Aosta di “garantire con decorrenza immediata a propria cura e spese l’assistenza infermieristica presso la scuola frequentata da -OMISSIS&#8211;OMISSIS- durante l’ordinario orario scolastico”.</p>
<p>II &#8211; Con domanda del 18 aprile 2018 ( protocollo regionale n. 16381 del 19/4/2018 ) il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- , con allegata relazione medica, chiedeva al competente assessorato regionale per il figlio -OMISSIS-la definizione di un progetto individuale ex art. 8 della l.r. n. 14/2008 “tenendo conto delle condizioni di salute del bambino, della imprevedibilità degli interventi sanitari da eseguire a casa e la loro continuità, della vita familiare e lavorativa della famiglia e in particolare -OMISSIS-che frequenta -OMISSIS-”.</p>
<p>In riscontro a tale domanda il dirigente coordinatore del Dipartimento sanità regionale con nota pervenuta il 9/5/2018 richiamava le determinazioni assunte dalla Regione con la Delibera della G.R . n. 75 del 29 gennaio 2018, istitutiva dell’Unità di valutazione multidimensionale della Disabilità ( UVMD), in cui si è decisa “la valutazione nell’anno 2018 di un campione di 15 persone tra i ragazzi e le ragazze in uscita dal percorso scolastico in lista di attesa per i CEA e/ inseriti nei laboratori occupazionali” e che quindi “non era possibile in questo primo anno di sperimentazione , dare seguito alla richiesta e definire il progetto individuale di -OMISSIS-ex art. 8 della l.r. n. 1472008”. Peraltro in detta nota si dava atto che -OMISSIS-, come tutti i bambini con disabilità della sua età, dovrebbe avere un Piano assistenziale individuale ( PAI ) che definisce le prestazioni di cura , riabilitazione e assistenza sanitaria e socio- sanitaria di cui necessita e un Piano educativo individuale ( PEI ) che definisce gli interventi educativi , formativi e di inclusione scolastica adatti alla sua condizione”.</p>
<p>Il sig. -OMISSIS- presentava avverso il suindicato atto di mancato accoglimento della suillustrata domanda di concessione di Progetto individuale di vita per il figlio istanza di riesame in autotutela che veniva riscontrata con nota del 20/6/2018 in cui si “confermava quanto già comunicato con la precedente nota del 9 maggio 2018 relativamente all’impossibilità di accogliere , al momento, l’istanza”.</p>
<p>III- Gli interessati hanno allora impugnato con il ricorso all’esame gli atti di diniego e di conferma del diniego sopra indicati, la delibera della G.R n. 75/2018 in parte qua, la delibera sempre della G.R. n. 8/2018 avente ad oggetto il “piano degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità” per il triennio 2018/2020 e altresì chiesto la condanna della Regione Autonoma della Valle d’Aosta a dar corso alle procedure dirette a definire il progetto individuale di vita per il minore -OMISSIS&#8211;OMISSIS- .</p>
<p>A sostegno del proposto ricorso sono state dedotte con un unico, articolato motivo le seguenti censure:</p>
<p>Violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3,32,34 e 38 Cost. , degli artt. 4,5 e 19 della Convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità del 13/12/2006 ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 18, dell’art. 14 della legge n. 382/2000, dell’art. 8 della l.r. n. 1472008 , dell’art. 2 del dlgs n. 66/2017, dell’art. 2 della legge n. 67/2006 e dell’art. 1 comma 3 della legge 22 giugno 2016 n. 112; violazione di legge e eo eccesso di potere per difetto e/o carenza di motivazione , difetto di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà intrinseca tra gli atti , travisamento dei fatti .</p>
<p>Assume in sostanza parte ricorrente che il diniego opposto e le determinazioni della Giunta Regionale ad esso sottese non possono costituire giuridica giustificazione a non approvare ed approntare il progetto individuale di vita richiesto per il piccolo -OMISSIS-in quanto in contrasto con i principi costituzionali e con le disposizioni della normativa statale e regionale dettate a tutela della disabilità. In particolare il progetto individuale di vita è un progetto comprensivo di tutte le prestazioni e i servizi occorrenti al disabile per la piena integrazione nell’ambito della vita familiare, educativa, sociale previsto dalla legge a favore del disabile e il suo diniego è da considerarsi illegittimo.</p>
<p>Né possono essere addotte a giustificazione del diniego ragioni di tipo organizzativo del tutto superate rispetto alla sussistenza di un diritto del soggetto disabile, costituzionalmente previsto a vedersi assicurato a mezzo del progetto individuale di vita , una vita dignitosa .</p>
<p>III- 1 Si è costituita in giudizio la Regione Valle d’Aosta che ha contestato la fondatezza dei profili di censura dedotti in ricorso. In particolare la difesa dell’Amministrazione intimata ha fatto presente che nel caso specifico il figlio dei ricorrente usufruisce di strumenti multidisciplinari che integrano l’aspetto educativo e quello medico, disponendo quindi di un proprio progetto di vita.</p>
<p>Le parti hanno poi prodotte memorie di replica a migliore sviluppo ed ulteriore contestazione dei reciproci assunti difensivi.</p>
<p>All’udienza pubblica del 12 dicembre 2018 la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p>IV &#8211; Tanto premesso in punto di fatto, nel merito il ricorso si appalesa fondato nei sensi di cui alla motivazione che segue</p>
<p>IV 1- IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</p>
<p>La legge 8 novembre 2000 n. 328 dal titolo “ legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali all’art. 1 ( “ principi e finalità”) prevede espressamente che “ la Repubblica promuove interventi per garantire la qualità della vita, … previene, elimina e riduce le condizioni di disabilità , di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia , in coerenza con gli artt. 2,3 e 38 della Costituzione”.</p>
<p>La predetta legge poi all’art. 14 ( dal titolo “ progetti individuali per le persone disabili”) stabilisce specificatamente quanto segue:</p>
<p>“ 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i Comuni d’intesa con le aziende unità sanitarie locali , predispongono , su richiesta dell’interessato un progetto individuale , secondo quanto stabilito dal comma 2”</p>
<p>“2. Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli artt. 18 e 19, il progetto individuale comprende oltre alla valutazione diagnostico- funzionale , le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale , i servizi alla persona, a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata , con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale . Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”</p>
<p>A proposito delle disposizioni primarie dettate in tema di disabilità e di assistenza ai disabili la Corte Costituzionale ha avuto modo più volte di affermare il diritto sociale del disabile di ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità di vita ( cfr sentenze 23 settembre 2016 n. 213; 18 luglio</p>
<p>2013 n. 203; n. 158 del 2018 ) e il rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per le persone con disabilità ( vedi sentenza n. 18 del 2009 ), spingendosi ad affermare, con la sentenza n. 80 del 2010 la natura incomprimibile, rispetto a contingenti esigenze della finanza pubblica, del diritto fondamentale del soggetto disabile a fruire di un percorso scolastico effettivo .</p>
<p>Il giudice delle leggi, è il caso di ribadirlo, ha richiamato, a sostegno dei diritti all’assistenza concreta del soggetto disabile nella famiglia e nella comunità oltrechè i valori di sussidiarietà e di solidarietà di cui agli artt. 2 e 118 Cost. e in generale il complesso dei valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale, le norme internazionali quali la Carta sociale europea , ratificata e resa esecutiva con legge n. 30 del 1999, la Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea , proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 nonché la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, con protocollo opzionale fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con legge n. 18 del 2009).</p>
<p>Se quello testè riportato è il quadro della legislazione nazionale dettata in subjecta materia, come interpretato dalla Corte costituzionale, la Regione Valle d’Aosta , nell’ambito delle attribuzioni di cui all’art. 3 lettera i) e l dello statuto speciale , ha adottato la legge regionale 18 aprile 2008 n. 14 dal titolo “ sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità” che all’art. 1 intitolato “ oggetto e finalità” , così dispone:</p>
<p>“1. La Regione Valle d’Aosta/ Vallèe d’Aoste, in attuazione dei principi di solidarietà, pari dignità sociale, eguaglianza e discriminazione di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione e in armonia con la normativa comunitaria e statale vigente, ….:</p>
<p>a) promuove la programmazione di un sistema di interventi organico per l’estensione effettiva ad ogni persona dei diritti sociali di cittadinanza , con la corresponsabilità delle istituzioni pubbliche e degli organismi sociali, delle famiglie e dei singoli, e delle formazioni speciali e la loro partecipazione per la costruzione , a livello regionale e locale, di una forte comunità solidale;</p>
<p>b) promuove e sostiene un approccio culturale alla disabilità fondato sull’integrazione che mira alla conciliazione del modello sanitario con il modello sociale;</p>
<p>c) previene e rimuove le condizioni che impediscono il pieno sviluppo della persona umana il raggiungimento della massima autonomia possibile anche attraverso misure volte ad agevolare la piena mobilità della persona con disabilità, in particolare mediante una serie di servizi coordinati ed integrati per la prevenzione , la diagnosi e la cura delle minorazioni attraverso interventi personalizzati anche riabilitativi , per il recupero funzionale e il mantenimento delle capacità residue nonché con riguardo alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e della sua famiglia , volti a prevenire e superare in modo flessibile stati di povertà, emarginazione ed esclusione sociale , a migliorare le opportunità di vita indipendente e a favorire l’assistenza a domicilio delle persone con disabilità fisica, sensoriale o psichica anche in conformità ai principi della legge 21 maggio 1998 n. 162( modifiche alla legge 5 febbraio 1998 n. 104 concernenti misure di sostegno in favore delle persone con handicap grave ) e agli artt. 14,15,e 16 della l. n. 328/200 ….”.</p>
<p>La stessa legge poi all’art.8 dal titolo “ progetto individuale e presa in carico . Unità di valutazione multidimensionale “ così prevede :</p>
<p>“1. Al fine di realizzare le finalità e gli obiettivi della presente legge , è prevista la definizione di un progetto individuale per la persona con disabilità, in conformità alla l.16271998 e all’art. 14 della legge n. 328/2000 che comprende , oltre alla valutazione diagnostico- funzionale , le prestazioni di cura, assistenza, riabilitazione, educazione, istruzione , formazione e inserimento lavorativo , i servizi alla persona, con particolare riferimento al recupero e alla inclusione sociale nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Il progetto, costituito da un complesso di azioni e interventi attivati a partire dai bisogni e dalle aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia , definisce i soggetti coinvolti, le potenzialità, le modalità di attuazione , i tempi di realizzazione e la spesa occorrente”</p>
<p>“2. Il progetto individuale è approvato dall’unità di valutazione multidimensionale ( UVMD) operante in ambito distrettuale per la presa in carico della persona con disabilità, sulla base della sua valutazione complessiva nel contesto sociale e familiare, effettuata in conformità alle linee guida e ai protocolli adottati ai sensi dell’art. 7 comma 2. L’UVMD può, nell’esercizio delle sue funzioni, avvalersi di competenze scientifiche esterne.</p>
<p>“3. L’UVMD individua e attiva un operatore di riferimento principale per la persona con disabilità e per la sua famiglia , con il compito di coordinare le azioni e gli interventi propri con quelli degli altri operatori e servizi, al fine di seguire e monitorare costantemente l’evoluzione della situazione personale e di consentire l’implementazione la riformulazione del progetto individuale in relazione al ciclo vitale , alle opportunità, alle risorse disponibili e sulla base di percorsi di valutazione che favoriscono una presa in carico efficace .</p>
<p>“4. La presa in carico comporta , con il sostegno della famiglia e l’attivazione coordinata delle prestazioni e dei servizi previsti dal progetto individuale , interventi di valutazione, di consulenza, di orientamento, di raccordo con le risorse solidaristiche , pubbliche e private, del territorio e di informazione e di accesso alla rete dei servizi”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>V LA FATTISPECIE CONCRETA E LA QUESTIONE GIURIDICA DA RISOLVERE</p>
<p>V.1.Il padre di -OMISSIS-con istanza pervenuta il 19 marzo 2018, supportata da apposita relazione, chiede alla Regione Valle d’Aosta, competente a provvedere la definizione di un progetto individuale ai sensi dell’art. 8 della l.r. n. 14/2008 cui viene dato negativo riscontro con nota del 9/ 5/2018 per poi seguire una richiesta di riesame in autotutela da parte del genitore del-OMISSIS-disabile in data 7 giugno 2018 la quale viene parimente respinta dall’Assessorato alla Sanità della RAVA con nota del 20/6/2018.</p>
<p>Entrambi i suindicati provvedimenti dell’Amministrazione regionale fondano il diniego di definizione del progetto individuale di assistenza su una motivazione così riassumibile:</p>
<p>“con deliberazione n. 75 del 29 gennaio 2018 la Regione ha istituito l’Unità di valutazione della disabilità ( UVMD, in attuazione per la prima volta dell’art. 8 della l,r. n. 14/2008, con la introduzione di una fase sperimentale che prevede la valutazione su base ICF e la definizione dei progetti di vita per un campione di 15 casi indicativi da selezionare tra i ragazzi e le ragazze in uscita dal percorso scolastico nell’anno 2017/2018 nonché tra gli utenti attualmente inseriti nei CEA e nei laboratori occupazionali”. La Regione , quindi , all’attualità, oppone un diniego alla definizione della domanda di progetto di vita in questione e rimanda il riesame della istanza de qua all’entrata a regime dell’UVMD, dando peraltro atto che il piccolo -OMISSIS-ha bisogno “di un Piano assistenziale individuale ( PAI ) che definisce le prestazioni di cura, riabilitazione e assistenza socio sanitaria di cui necessita e di un Piano educativo individuale (PEI) che definisce gli interventi educativi , formativi e di inclusione scolastica adatti alla sua condizione” .</p>
<p>Su quest’ultimo punto vale peraltro precisare che allo stato, come ammesso dalle parti, il piccolo -OMISSIS-usufruisce degli strumenti socio- sanitari e assistenziali di cui a un PAI e a un PEI, ancorchè questa situazione , ad avviso di parte ricorrente non è satisfattiva della pretesa sostanziale qui azionata dal momento che si rivendica il diritto ( denegato ) di vedersi riconoscere un sistema di prestazioni assistenziali, sanitarie ed educative ulteriori e meglio articolate, esattamente quelle previste dal progetto di vita individuale di cui all’art. 8 della legge regionale n. 14/2008.</p>
<p>I genitori del piccolo -OMISSIS- con il ricorso all’esame hanno quindi impugnato i provvedimenti di diniego e altresì la delibera della Giunta Regionale n. 75/2018 nella parte in cui prevede una fase di sperimentazione che si rivela ostativa all’accoglimento della domanda di definizione di un progetto di vita individuale avanzata dal ricorrente deducendo la illegittimità di tali previsioni in quanto in contrasto con la normativa di rango primario sia nazionale che regionale che sancisce il diritto del disabile ad una vita indipendente e accorda al medesimo le misure multidisciplinari di assistenza propri di un progetto individuale di vita senza tollerare limitazione di tipo organizzativo e/o finanziario alcuna .</p>
<p>V. 1 Ritiene il Collegio che le censure mosse dalla parte ricorrente con un unico, articolato motivo di gravame siano condivisibili e il ricorso vada accolto nei sensi e per gli effetti di cui alla seguente motivazione.</p>
<p>E’ noto che la tutela della salute è un diritto fondamentale che si annovera tra i c.d. diritti sociali contemplato e protetto dalla Carta costituzionale e il legislatore al fine di dare attuazione al dettato costituzionale si è dato carico di assicurare l’assistenza sanitaria necessaria , sotto molteplici forme, per far fronte alle malattie fisiche e psichiche, da erogarsi a cura del sistema sanitario nazionale ( cfr artt. 2 e 14 della legge n. 833/1978). Più specificatamente, rimanendo nella materia qui in rilievo, il dlgs n. 502/1992 all’art. 1 chiarisce che “ il servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche … i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza , della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse”.</p>
<p>Il DPCM 12 gennaio 2017 poi all’art. 22 stabilisce che “ il servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità , con patologie in atto o esiti delle stesse percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall’insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici, e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico , limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita . L’Azienda sanitaria locale assicura la continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l’assistenza territoriale a domicilio”.</p>
<p>Il sistema legislativo sopra delineato, come letto, interpretato e rivisitato dalla giurisprudenza costituzionale e dei giudici di merito configura quindi per la tutela della salute della persona e per l’assistenza ai disabili un sistema articolato da un lato sul diritto del soggetto affetto da disabilità a ricevere le cure in misura tale da assicurare il benessere e la qualità della vita e dall’altro lato sull’obbligo per le strutture sanitarie ad erogare le prestazioni necessarie per conseguire le condizioni ottimali di salute della persona. Nondimeno è anche vero che nel nostro ordinamento sussiste il problema di come dare concreta ed effettiva applicazione al diritto alla salute della persona e ai diritti all’assistenza dei disabili in ragione dei limiti che l’Amministrazione ( e prima ancora il legislatore) incontra in relazione alle esigenze organizzative e alle risorse finanziarie disponibili , sicchè il Collegio deve farsi carico di accertare ( ed è in questa indagine che si racchiude l’ubi consistam della controversia ) se l’adozione di una misura di tipo sperimentale da parte della Regione della Valle d’Aosta che rimanda e comunque elude la richiesta di approntare un progetto individuale di vita ( misura assistenziale pure espressamente contemplata dal legislatore all’art. 8 della l.r. n. 14/2008) costituisca circostanza di fatto e di diritto idonea ( legittimamente) a giustificare o meno il diniego di definire il progetto assistenziale in parola.</p>
<p>In apertura si è riportato la normativa di rango costituzionale e primario intervenuta in materia e non v’è dubbio che il quadro costituzionale e legislativo depone nel senso della necessità per l’Amministrazione di erogare le misure di sostegno affinchè il disabile possa rimuovere o comunque diminuire le condizioni di handicap, configurandosi la posizione del soggetto affetto da disabilità in relazione all’ottenimento delle prestazioni assistenziali da parte delle competenti strutture in termini di un diritto ( sociale) pressochè incomprimibile .</p>
<p>Alla voluntas legis sopra indicata si aggiunga che il giudice amministrativo ha avuto modo più volte di statuire il principio per cui “ una lettura sistematica delle disposizioni sulla tutela dei disabili induce ragionevolmente ad affermare che le posizioni delle persone disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria” ( cfr Cons. Stato Sez. VI n. 2624/2017 e 2698/2017) .</p>
<p>Parimenti è stato statuito con specifico riferimento al piano educativo individualizzato , il diritto del disabile all’integrazione scolastica e allo sviluppo delle sue potenzialità di apprendimento, laddove le misure da approntarsi devono essere calibrate ai precipui bisogni dell’alunno affetto da disabilità ( cfr Cons Stato Sez.VI 375/2017 n. 2023; TAR Lazio sez. III bis 1ottobre 2018 n. 8596; idem, di recente, 21/12/ 2018 n. 12506).</p>
<p>Insomma il quadro normativo disciplinante la materia e l’elaborazione giurisprudenziale sul punto intervenuta conducono inequivocabilmente a ritenere che sull’Amministrazione incombe per dare concreta applicazione alla tutela dei diritti dei disabili uno specifico , inderogabile dovere di agire che deve atteggiarsi a mò di utile strumento per raggiungimento del risultato voluto dalla norma attributiva delle prestazioni assistenziali al punto da potersi ( e doversi ) configurare nei casi come quello qui all’esame in capo all’Amministrazione, all’uopo attivata, una sorta di obbligazione di risultato che impone alla medesima di adottare tutte le necessarie misure affinchè la fruizione delle prestazioni prevista in favore del disabile sia effettiva e quanto più possibile esaustiva.</p>
<p>Se così è, per tornare al caso che interessa, occorre allora dare atto che :</p>
<p>a) il piccolo -OMISSIS-in ragione della grave disabilità da cui è affetto e delle sue condizioni di non autosufficienza non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, ha diritto a vedersi definita positivamente la domanda di progetto di vita individuale di cui al più volte citato art. 8 ( la sussistenza del diritto in questione è peraltro sostanzialmente ammessa dalla Regione con le stesse note di diniego in contestazione);</p>
<p>b) la Regione Valle d’Aosta nelle vesti di soggetto titolare del potere amministrativo ha il dovere di conformare il diritto del piccolo -OMISSIS- nei sensi che al medesimo spetta l’erogazione del complesso di interventi, prestazioni e strumenti assistenziali di cui al progetto di vita individuale più volte menzionato, senza che possa opporsi da parte dell’Amministrazione regionale il divisamento contenuto nella delibera della Giunta Regionale n. 75/2018 relativo alla sia pure temporanea previsione di predisporre le misure comprese nel progetto di vita individuale ex art. 8 l.r. n. 14/2008 per altri soggetti, con esclusione dei minori aventi l’età di-OMISSIS-.</p>
<p>La misura organizzatoria fatta valere dalla Regione non può invero essere ostativa all’accoglimento della richiesta avanzata dai ricorrenti proprio perché va ( illegittimamente ) a condizionare un diritto che non tollera limitazioni e/o essere subordinata a condizioni di tipo organizzativo come quella opposta che rinviano o rendano comunque incerta la possibilità di erogazione delle chieste prestazioni, sì da frustrare illogicamente le finalità di assistenza che la stessa legislazione regionale ha inteso espressamente far conseguire con la prevista concessione delle prestazioni tutte necessarie al benessere del disabile, quelle recate dalla norma di cui all’art. 8 della legge regionale n. 14/2008.</p>
<p>Insomma il diritto del disabile -OMISSIS-alla definizione positiva del progetto di vita sussiste e va riconosciuto con immediatezza e pienezza</p>
<p>V. II. Una volta accertato l’an della fondatezza della pretesa qui fatta valere dai ricorrenti, occorre a questo punto andare a stabilire la consistenza di tale pretesa e cioè verificare in concreto di quali prestazioni, che devono essere erogate a carico delle strutture pubbliche, il piccolo -OMISSIS-ha diritto di giovarsi.</p>
<p>Quest’ultimo accertamento per il vero non è di poco conto se è vero che (e la circostanza è stata ribadita in sede di discussione della causa ) la difesa della Regione nelle sue memorie ha insistito sul fatto che il-OMISSIS- dispone allo stato di un PAI e di un PEI e che quindi alcun altra misura sarebbe da ad approntarsi, essendo le prestazioni previste dai anzidetti due Piani ( PAI e PEI ) del tutto esaustive .</p>
<p>L’assunto difensivo di parte resistente non può essere condiviso.</p>
<p>IL PAI ( piano di assistenza individualizzato ) di cui -OMISSIS-disporrebbe è elaborato dalla UVMD dell’Azienda USL con la partecipazione dell’assistenza sociale e consiste nell’erogazione dei livelli di assistenza sanitaria e socio- sanitaria in relazione alle esigenze assistenziali del-OMISSIS- con un’assistenza infermieristica a domicilio.</p>
<p>Il PEI ( progetto educativo individuale ) pure a disposizione del piccolo -OMISSIS- ( ancorchè solo dopo che è intervenuto il riconoscimento all’attribuzione da parte dell’adito Tribunale di Aosta, con ordinanza n. 85 del 18/5/2018) è elaborato dall’istituzione scolastica -OMISSIS-( il bambino frequenta la scuola -OMISSIS-) prevede l’insegnante di sostegno e l’operatore di sostegno per un certo numero di ore nonché la presenza di un infermiere durante le ore di frequenza scolastica.</p>
<p>Ciò detto, a definire invece il progetto di vita individuale è lo stesso articolo 8 della legge 14 aprile 2008 n. 14 secondo cui il progetto individuale per la persona con disabilità “ comprende oltre alla valutazione diagnostico- funzionale , le prestazioni di cura, assistenza, riabilitazione , educazione , istruzione , formazione e inserimento lavorativo , i servizi alla persona, con particolare riferimento al recupero e all’inclusione sociale , nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale” .</p>
<p>Dalla semplice lettura della della norma de qua , è agevole evincere che il progetto di vita individuale è qualcosa se non di diverso, certamente di più della semplice sommatoria degli strumenti recati dal PAI e dal PEI dei quali il piccolo -OMISSIS-dispone : vengono invero in rilievo interventi e prestazioni multidisciplinari che vanno erogati in modo organico e continuativo, sì da assicurare quelle condizioni ottimali di assistenza, recupero funzionale, riabilitazione e inserimento sociale ed educativo del disabile, senza che la disposizione in parola correli questa o quella prestazione, questo o quell’intervento ad una particolare fascia di età della persona affetta da disabilità .</p>
<p>E’ l’insieme di quelle prestazioni appena elencate che assicura in concreto l’integrale tutela della disabilità, di quelle prestazioni e di quegli interventi che il piccolo -OMISSIS-ha bisogno e che sono al medesimo spettanti giacchè attraverso l’effettiva erogazione e fruizione di tali, multiformi misure è possibile conseguire in maniera esaustiva da parte dell’interessato il bene della vita oggetto della vicenda processuale, contemplato direttamente dalla norma , ma ingiustificatamente frustrato dall’Amministrazione in sede applicativa</p>
<p>La Regione Valle d’Aosta con la normativa più volte richiamata ha avuto il merito di prevedere la concessione in favore del soggetto disabile di tali strumenti : per il piccolo -OMISSIS- è stata invocata l’applicazione delle misure previste dal legislatore regionale e non v’è valido motivo per negare o differire l’erogazione di tali strumenti, non potendo essere opposte, come sostanzialmente ostative, circostanze di tipo organizzativo come quelle dedotte negli atti impugnati.</p>
<p>E d’altra parte con il riconoscimento pieno e non condizionato del diritto invocato dai ricorrenti alla positiva definizione in favore del loro figlioletto ad usufruire in via immediata e completa delle misure previste dal progetto individuale di vita, la stessa Amministrazione finisce col dare concreta dimostrazione che la sua attività è idonea a conseguire finalità di pubblico interesse ( la tutela della salute di soggetti particolarmente svantaggiati ) in aderenza al canone di efficienza dell’agire amministrativo .</p>
<p>In forza delle suesposte considerazioni le censure di violazione di legge ed eccesso di potere dedotte con il proposto gravame si rivelano fondate e per l’effetto gli atti impugnati come in epigrafe indicati vanno annullati , nella parte in cui illegittimamente denegano, rinviano o comunque contribuiscono a differire l’attivazione in favore del piccolo -OMISSIS- delle misure di cui al progetto individuale di vita ex art. 8 citato , come fondatamente chiesto dagli interessati genitori.</p>
<p>Nella peculiarità della fattispecie all’esame e nel comportamento non smaccatamente penalizzante tenuto dalla resistente Regione possono ravvisarsi giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, con annullamento dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b) e c) e d) dell’epigrafe ( questi ultimi due in parte qua ) e con condanna della Regione Autonoma della Valle d’Aosta ad attivare con decorrenza immediata per minore -OMISSIS&#8211;OMISSIS- un progetto di vita individuale di cui all’art. 8 della l.r. n. 14/2008 con tutte le misure ivi previste</p>
<p>Compensa tra le parti le spese del giudizio</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-14-1-2019-n-2/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2015 n.40</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-5-2015-n-40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-5-2015-n-40/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2015 n.40</a></p>
<p>Pres. Cogliani &#8211; Est. Goso G.Rusconi(Avv. G.Rusconi) c/ Consorzio Enti Locali della Valle d’Aosta (Avv. Brugnoletti) gara per l&#8217;affidamento dei servizi di consulenza giuridica comunale: non sussiste conflitto di interessi in caso di attività pregresse svolte per un privato nello stesso comune 1. Contratti della P.A. – Gara – Affidamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-5-2015-n-40/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2015 n.40</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-5-2015-n-40/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2015 n.40</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cogliani  &#8211; Est. Goso<br />  G.Rusconi(Avv. G.Rusconi) c/ Consorzio Enti Locali della Valle d’Aosta (Avv. Brugnoletti)</span></p>
<hr />
<p>gara per l&#8217;affidamento dei servizi di consulenza giuridica comunale: non sussiste conflitto di interessi in caso di attività pregresse svolte per un privato nello stesso comune</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Affidamento servizi di consulenza giuridica – Partecipazione – Condizioni – Consulenza legale in favore di imprese – Affidatario futuro del servizio – Conflitto di interessi – Non sussiste – Conseguenze </p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Impossibilità di presentare l’offerta –Contestazione all’atto di indizione– Necessità – Sussiste – Omissione – Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di gare per l’affidamento dei servizi di consulenza giuridica non sussiste alcun conflitto di interessi tra la posizione di chi assiste attualmente un soggetto privato contro un ente pubblico e la posizione di chi aspira, per il futuro e solo in caso di esito vittorioso della relativa procedura ad evidenza pubblica, a divenire affidatario dei servizi di assistenza legale per conto degli enti riconducibili a quest’ultimo. Ne consegue che la consulenza legale in favore di imprese per il rilascio di un permesso di costruire in un determinato comune non può configurare un conflitto di interessi preclusivo alla partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di consulenza giuridica in favore del medesimo comune.</p>
<p>2. Non può ritenersi consentito che i soggetti aspiranti all’aggiudicazione di contratti pubblici partecipino ad una gara con la finalità di provocarne all’occorrenza l’integrale caducazione, generando contenziosi a tutela di interessi meramente strumentali. Ne consegue che in caso di contestazione volta a rimarcare l’impossibilità di formulare un’offerta ponderata e non soggetta ad arbitrarie valutazioni della commissione giudicatrice, si configura un ipotetico vizio che pregiudica in radice la legittimità dell’intero procedimento di gara, a partire dagli atti di indizione, ed avrebbe dovuto farsi valere immediatamente, senza attendere l’esito negativo rappresentato dalla mancata aggiudicazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
(Sezione Unica)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7 del 2015, proposto da:<br />
Giuseppe Rusconi, in proprio e quale mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti, da sé difeso ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Valle d’Aosta in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Consorzio Enti Locali della Valle d’Aosta Soc. Coop. – “Celva”, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Valle d’Aosta in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Gianni Maria Saracco, in qualità di mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Bruna Bruni, con domicilio eletto presso l’avv. Lorenzo Sommo nel suo studio in Aosta, Via Challand, 30; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; della deliberazione n. 90/2014 adottata dal Consiglio di Amministrazione Celva il 18 dicembre 2014 di aggiudicazione definitiva della &#8220;Procedura per l&#8217;affidamento di servizi legali di assistenza e consulenza giuridica (Allegato IIB al d.lgs. 163/2006)&#8221; &#8211; CIG n. 585661793B, in favore del raggruppamento temporaneo costituendo tra Associazione tra avvocati &#8220;Studio legale associato Finocchiaro-Formentin-Saracco” (mandatario) e Associazione tra avvocati &#8220;Studio legale Balducci-Sommo &#038; associati&#8221;, avv. Stefania Pedace, avv. Fabrizio Colasurdo, avv. Maria Antonietta Damato, avv. Stefano Di Francesco, avv. Federica Gilliavod, avv. Nadine Saint Cuneaz, avv. Raffaele Scirè, avv. Nicola Ricciardi, avv. Alessio Foligno (mandanti), nonché del provvedimento di aggiudicazione provvisoria in precedenza assunto;<br />
&#8211; del provvedimento di rigetto del Celva del 19 gennaio 2015, a seguito dell&#8217;invio dell&#8217;informativa <i>ex</i> art. 243 <i>bis</i>, d.lgs 163/2006, in ordine all&#8217;intento di proporre ricorso giurisdizionale inviata il 15 gennaio 2015, per l’annullamento del<br />
&#8211; dei verbali della commissione di gara dell&#8217;8 ottobre 2014 (I seduta pubblica), del 3 novembre 2014 (II seduta pubblica), del 10 novembre 2014 (I seduta riservata), del 12 novembre 2014 (II seduta riservata), del 14 novembre 2014 (III seduta riservata),<br />
&#8211; del bando di gara del 17 luglio 2014, del disciplinare, del capitolato d&#8217;oneri e di tutti i documenti costituenti la <i>lex specialis</i> di gara, nella parte in cui venissero letti nel senso di consentire la partecipazione alla gara del controinteressa<br />
&#8211; del provvedimento di nomina della commissione di gara del 30 settembre 2014, n. 76, allo stato non conosciuto, nella parte in cui consentisse o venisse letto nel senso di rendere operative le funzioni della commissione limitatamente alla valutazione del<br />
&#8211; di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso agli atti qui impugnati, ivi compreso l&#8217;eventuale contratto nel frattempo stipulato,<br />
nonché per la condanna al risarcimento in forma specifica, con espressa domanda di acquisire l’aggiudicazione del servizio e il contratto, o, in subordine, per equivalente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Celva e del raggruppamento controinteressato;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con bando pubblicato il 17 luglio 2014, il Celva, Consorzio che riunisce tutti i Comuni della Valle d’Aosta, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento biennale dei servizi legali di assistenza e consulenza giuridica in favore degli enti consorziati, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
Il disciplinare di gara (art. 9) prevedeva l’attribuzione di 65 punti per le caratteristiche qualitative e funzionali dei servizi e di 35 punti per il prezzo; il punteggio per gli aspetti qualitativi dell’offerta sarebbe stato attribuito sulla base di due sub-criteri: realizzazione negli ultimi cinque anni di pregresse attività di assistenza e consulenza giuridica in specifiche aree tematiche (massimo 40 punti) e proposta di miglioramento dei servizi (massimo 25 punti).<br />
Hanno partecipato alla gara 14 concorrenti.<br />
All’esito delle operazioni valutative, il punteggio più alto è stato attribuito all’offerta presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo avente quale mandatario l’avv. Gianni Maria Saracco (78,389 punti, di cui 56,514 punti per l’offerta tecnica e 21,875 punti per l’offerta economica).<br />
Al secondo posto della graduatoria, si è collocata l’offerta del raggruppamento temporaneo avente quale mandatario l’avv. Giuseppe Rusconi, con 72,694 punti complessivi (di cui 54,319 punti per l’offerta tecnica e 18,375 punti per l’offerta economica).<br />
L’aggiudicazione definitiva della gara è stata conformemente disposta con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del Celva n. 90/2014 del 18 dicembre 2014.<br />
L’avv. Giuseppe Rusconi, secondo classificato, ha esperito l’accesso agli atti di gara ed ha presentato un preavviso di ricorso, motivatamente disatteso dalla stazione appaltante.<br />
Con ricorso giurisdizionale regolarmente notificato il 21 gennaio 2015 e depositato il successivo 4 febbraio, quindi, lo stesso avv. Rusconi, in qualità di capogruppo del raggruppamento concorrente, ha impugnato il menzionato provvedimento di aggiudicazione definitiva e gli antecedenti atti del procedimento di gara, instando anche per la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante aggiudicazione del servizio e subentro nel contratto, o, in subordine, per equivalente.<br />
I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati:<br />
I) il raggruppamento aggiudicatario è stato illegittimamente ammesso alla gara, nonostante la sussistenza di una situazione di incompatibilità che, giusta la previsione di cui all’art. 3 del disciplinare, ne avrebbe imposto l’esclusione; il capogruppo del raggruppamento, peraltro, ha reso una dichiarazione non veritiera in ordine all’inesistenza di situazioni di divieto all’esercizio dell’attività professionale;<br />
II) l’offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario era parzialmente insuscettibile di valutazione, stante la genericità delle proposte relative ai servizi migliorativi;<br />
III) è stato attribuito un punteggio esorbitante all’offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario che, per molti aspetti, era peggiore di quella del ricorrente;<br />
IV) i sub-criteri di valutazione delle offerte erano eccessivamente generici e la Commissione giudicatrice non ha motivato l’attribuzione dei punteggi;<br />
V) in subordine: la prima e la seconda seduta pubblica, nelle quali è stata decisa l’ammissione dei concorrenti, sono state svolte alla presenza del solo responsabile del procedimento, nonostante fosse già stata nominata la Commissione giudicatrice.<br />
Parte ricorrente, in conclusione, formula anche un’istanza istruttoria intesa all’acquisizione delle offerte tecniche di tutti i concorrenti e all’espletamento di una verificazione che consenta di rilevare la razionalità dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Consorzio intimato e il raggruppamento aggiudicatario.<br />
Entrambe le parti resistenti contrastano nel merito la fondatezza del ricorso e si oppongono al suo accoglimento; la difesa del raggruppamento aggiudicatario chiede anche che il ricorrente sia sanzionato per aver promosso una lite temeraria.<br />
All’udienza camerale del 12 febbraio 2015, l’avv. Giuseppe Rusconi ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare incidentalmente proposta con l’atto introduttivo del giudizio.<br />
Le parti costituite, quindi, hanno depositato memorie difensive e di replica a sostegno delle rispettive posizioni.<br />
Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 16 aprile 2015 e, previa trattazione orale, è stato ritenuto in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1) E’ contestata la legittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura aperta indetta dal Celva per l’affidamento dei servizi legali di assistenza e consulenza giuridica in favore dei Comuni consorziati.<br />
L’impugnativa giurisdizionale, proposta dal concorrente secondo classificato, coinvolge anche gli atti antecedenti del procedimento di gara e il provvedimento di rigetto del preavviso di ricorso.<br />
Parte ricorrente chiede, altresì, che la stazione appaltante sia condannata al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante aggiudicazione del contratto, o, in subordine, per equivalente.<br />
2) Con il primo motivo di ricorso, l’esponente denuncia la violazione dell’art. 3 del disciplinare di gara, relativo ai requisiti di ordine generale e alle dichiarazioni da presentare a corredo della domanda di partecipazione, nella parte in cui prescrive che i concorrenti non si devono trovare “in alcuna situazione di divieto e/o di incompatibilità che riguardano l’esercizio della professione di avvocato”.<br />
L’avv. Gianni Maria Saracco, capogruppo del raggruppamento aggiudicatario, avrebbe falsamente dichiarato l’inesistenza di situazioni di divieto all’esercizio dell’attività professionale in quanto, al momento della presentazione dell’offerta, stava svolgendo un’attività di assistenza e consulenza legale in favore dell’impresa Haudemand-C.B. Costruzioni, relativamente al rilascio di un permesso di costruire da parte del Comune di La Salle che, come tutti gli altri Comuni della Valle d’Aosta, fa parte del Consorzio appaltante.<br />
Sussisterebbe in capo all’avv. Saracco, perciò, una situazione di conflitto di interessi che, unitamente alla dichiarazione non veritiera, avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara del raggruppamento di cui lo stesso è mandatario.<br />
Il ricorrente fa anche riferimento ad altri tre incarichi professionali espletati da professionisti del raggruppamento aggiudicatario, in analoghe situazioni di preteso conflitto di interessi, che, essendosi conclusi ormai da tempo, non possono ovviamente rivestire rilievo alcuno.<br />
La censura relativa alla posizione dell’avv. Saracco è inammissibile per carenza di interesse in quanto, come dimostra la documentazione versata in atti dalla difesa del raggruppamento aggiudicatario, due professionisti (Roullet e Scalise) del raggruppamento ricorrente stanno attualmente svolgendo incarichi di assistenza legale, anche in sede giurisdizionale, a favore di soggetti privati contrapposti agli Enti del Celva.<br />
L’eventuale accoglimento della censura, pertanto, si tradurrebbe a danno dello stesso ricorrente, implicando la necessità di escluderlo dalla gara.<br />
A prescindere da tale rilievo, la prospettazione di parte ricorrente appare priva di pregio giuridico nonché tale da comportare, qualora la si volesse condividere, un’illogica restrizione del confronto concorrenziale, dal quale resterebbero esclusi proprio gli avvocati che, in ragione dell’attività professionale svolta nel contesto locale, possono vantare maggiori requisiti di esperienza.<br />
I divieti e le incompatibilità cui fa riferimento l’art. 3 del disciplinare, configurandoli quale circostanze preclusive alla partecipazione alla gara, infatti, sono pacificamente solo quelli previsti dall’art. 16 del codice deontologico forense (ora dall’art. 6 del nuovo codice) e dall’art. 18 della legge n. 247/2012 sull’ordinamento della professione forense, vale a dire le situazioni ostative alla permanenza dell’avvocato nel relativo albo professionale, non le transitorie incompatibilità con la stazione appaltante o con le amministrazioni che vi fanno capo.<br />
Nessuna situazione ostativa sussiste nel caso dell’avv. Saracco, come comprova la nota versata agli atti del giudizio che ne attesta la regolare iscrizione nell’albo professionale del Consiglio dell’Ordine forense di Torino.<br />
La censura sollevata dall’odierno ricorrente, peraltro, è stata recentemente disattesa dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con l’ordinanza cautelare n. 431 del 28 gennaio 2015 (emessa nell’ambito di un giudizio, avente analogo oggetto, che vede contrapposto l’odierno ricorrente alla Regione Lombardia), sulla base del principio secondo cui non può ritenersi sussistente alcun conflitto di interessi tra la posizione di chi assiste attualmente un soggetto privato contro un ente pubblico e la posizione di chi aspira, per il futuro e solo in caso di esito vittorioso della relativa procedura ad evidenza pubblica, a divenire affidatario dei servizi di assistenza legale per conto degli enti riconducibili a quest’ultimo.<br />
Rimane da evidenziare come il menzionato art. 3 del disciplinare abbia previsto che i concorrenti dovessero dichiarare, a pena di esclusione, l’impegno a non assumere alcun incarico di assistenza legale contro gli Enti del Celva per tutta la durata del contratto, senza operare riferimenti di sorta alle situazioni pregresse.<br />
Le stesse previsioni della legge di gara, pertanto, confermano che l’eventualità di un conflitto di interessi è stata esclusa solo <i>pro futuro</i>, restando irrilevanti a tal fine gli incarichi, anche se non esauriti, conferiti in passato.<br />
3) La censura dedotta con il secondo motivo di ricorso concerne la pretesa indeterminatezza dell’offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario, nella parte relativa alla proposta di servizi aggiuntivi: in particolare, il controinteressato si è impegnato a fornire assistenza e consulenza anche in aree tematiche diverse da quelle individuate dal capitolato d’oneri, senza fornire maggiori indicazioni in ordine all’oggetto di tali attività aggiuntive; non sarebbero stati indicati, inoltre, i nominativi dei professionisti incaricati di svolgere alcune delle attività previste dalla legge di gara.<br />
Tali censure sono inammissibili per carenza di interesse in quanto, come si evince dal verbale della seduta della Commissione giudicatrice del 3 dicembre 2014, il raggruppamento ricorrente ha conseguito per lo specifico sub-criterio di valutazione dell’offerta tecnica un punteggio (19,411) sensibilmente più elevato di quello attribuito al controinteressato (17,255).<br />
In ogni caso, l’impegno avente ad oggetto la formulazione di pareri e lo svolgimento di attività di formazione anche al di fuori delle aree tematiche specificamente individuate dalla stazione appaltante non può certo considerarsi generico o indeterminato, risultando naturalmente circoscritto alle materie giuridico-legali ed agli aspetti che rivestono potenziale interesse per l’attività degli enti locali.<br />
L’ulteriore rilievo inerente alla mancata indicazione del nominativo dei soggetti dedicati allo svolgimento di alcune specifiche attività è infondato in fatto, atteso che tali dati sono dettagliatamente forniti alla pag. 10 della domanda di partecipazione.<br />
4) Con il terzo motivo, rubricato “violazione dell’art. 9 del disciplinare di gara”, viene censurato, in realtà, il punteggio attribuito all’offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario.<br />
L’esponente sostiene che tale punteggio sarebbe stato illogico ed esorbitante, in rapporto a pretese carenze dell’offerta medesima ed al maggior pregio che, sotto molteplici profili, avrebbe caratterizzato le proprie proposte.<br />
Tale assunto è corredato da numerosi esempi, il primo dei quali riguarda la valutazione dell’attività pregressa (sub-criterio A1) che ha premiato l’offerta del raggruppamento controinteressato (39,259 punti, contro i 34,908 punti attribuiti al ricorrente), nonostante il valore economico notevolmente inferiore degli incarichi dello stesso aggiudicatario (circa 4,2 milioni di euro, contro i circa 6 milioni di euro indicati dal raggruppamento ricorrente).<br />
Questo tipo di rilievi deve essere considerato inammissibile in quanto volto a sollecitare l’esercizio di un sindacato di merito, al di fuori delle tassative ipotesi previste dall&#8217;art. 134 c.p.a., sulle valutazioni tecnico-discrezionali riservate dalla legge alla Commissione giudicatrice in sede di attribuzione del punteggio alle offerte tecniche (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2014, n. 3223).<br />
Non vi è quindi ragione per dare ingresso nel giudizio agli adempimenti istruttori sollecitati dalla parte ricorrente<br />
Le considerazioni svolte dallo stesso ricorrente, peraltro, non evidenziano l’esistenza di macroscopiche illogicità o di evidenti errori di fatto.<br />
Ad esempio, per quanto concerne l’accennato sub-criterio relativo agli incarichi svolti negli ultimi cinque anni, non può certo considerarsi illogica la scelta di attribuire un punteggio assai più elevato al raggruppamento controinteressato che, nonostante il minor valore complessivo, aveva dichiarato un numero di incarichi pari a quasi il triplo di quelli dichiarati dal ricorrente (1493 contro 503).<br />
L’ulteriore rilievo inerente alla non corretta indicazione degli incarichi svolti dal raggruppamento aggiudicatario è addirittura pretestuoso, poiché evidenzia un semplice errore materiale (erronea individuazione del committente) relativo ad uno solo dei quasi 1.500 incarichi elencati.<br />
5) La censura dedotta con il quarto motivo concerne la pretesa indeterminatezza dei sub-criteri di valutazione previsti dalla legge di gara, tale da porre i concorrenti nell’impossibilità di “formulare le proprie offerte conoscendo preventivamente come sarebbero state valutate” e da consentire alla “commissione di gara di valutare arbitrariamente l’offerta”.<br />
La doglianza è tardiva in quanto, come si verifica di regola per le censure atte a determinare il travolgimento <i>ab origine</i> della procedura di selezione, avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza della legge di gara.<br />
Anche per evitare lo spreco di risorse pubbliche destinate all’espletamento di procedure di gara complesse, infatti, non può ritenersi consentito che i soggetti aspiranti all’aggiudicazione di contratti pubblici partecipino ad una gara con la riserva mentale di provocarne all’occorrenza l’integrale caducazione, generando contenziosi a tutela di interessi meramente strumentali (T.A.R. Liguria, sez. II, 21 marzo 2014, n. 453).<br />
E’ quanto si verifica nel caso di specie, poiché la contestazione di parte ricorrente, intesa a rimarcare l’impossibilità di formulare un’offerta ponderata e non soggetta ad arbitrarie valutazioni della commissione giudicatrice, delinea un ipotetico vizio che pregiudica in radice la legittimità dell’intero procedimento di gara, a partire dagli atti di indizione, ed avrebbe dovuto farsi valere immediatamente, senza attendere l’esito negativo rappresentato dalla mancata aggiudicazione.<br />
In secondo luogo, parte ricorrente sostiene che, in assenza di rigidi criteri di valutazione, la Commissione avrebbe dovuto esplicitare con adeguata motivazione le ragioni delle scelte effettuate, risultando a tal fine insufficiente la mera attribuzione di punteggi numerici.<br />
La censura si fonda su un presupposto non meritevole di condivisione, poiché ognuno dei sub-criteri di valutazione previsti dal disciplinare di gara, di per sé sufficientemente definiti nel contenuto nonché adeguati all’oggetto del contratto, era corredato di tre criteri motivazionali che consentivano la modulazione del punteggio secondo un percorso valutativo predefinito.<br />
Tanto precisato, è appena il caso di rilevare come l’attribuzione del punteggio, avvenuta secondo il metodo del cosiddetto “confronto a coppie”, proprio in quanto fondato su un’indicazione preferenziale ancorata a indici predeterminati, non richiedesse alcuna ulteriore estrinsecazione logico-argomentativa delle preferenze accordate (cfr., <i>ex multis</i>, Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2012, n. 1150).<br />
6) Il quinto e ultimo motivo di ricorso, proposto in via dichiaratamente subordinata, è inteso a denunciare la violazione dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici, espressamente richiamato dall’art. 9 del disciplinare di gara, che, nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, demanda la scelta della migliore offerta ad una commissione giudicatrice.<br />
La stazione appaltante avrebbe disatteso il <i>modus procedendi</i> prescritto dalla disposizione citata in quanto, nonostante fosse già intervenuta la nomina della Commissione giudicatrice, le prime due sedute pubbliche della procedura di gara, nelle quali è stata esaminata la documentazione amministrativa presentata dai partecipanti e ne è stata disposta l’ammissione al confronto concorrenziale, si sono svolte alla presenza del solo Presidente/responsabile del procedimento.<br />
Anche quest’ultima censura è destituita di giuridico fondamento.<br />
La gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce, infatti, una procedura articolata in fasi distinte, alcune delle quali necessitano di competenze amministrative ed altre, invece, di competenze tecniche (Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7470).<br />
Nel caso in esame, le fasi amministrative sono state correttamente espletate in seduta pubblica dal responsabile del procedimento che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del codice dei contratti pubblici, “svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice … che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.<br />
E’ incontestato, peraltro, che la fase di valutazione delle offerte tecniche sia stata interamente svolta dalla Commissione giudicatrice, organo cui tale compito è demandato in via esclusiva.<br />
Per tali ragioni, anche la censura dedotta con l’ultimo motivo di gravame non è idonea a rivelare l’esistenza del denunciato vizio di legittimità.<br />
7) Il ricorso, in conclusione, è infondato e deve essere respinto.<br />
L’infondatezza del ricorso comporta, ovviamente, anche la reiezione dell’accessiva istanza risarcitoria.<br />
In ragione della peculiarità e della novità di parte delle questioni affrontate, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti costituite.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Solveig Cogliani, Presidente FF<br />
Richard Goso, Consigliere, Estensore<br />
Antonino Masaracchia, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15/05/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-15-5-2015-n-40/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2015 n.40</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2013 n.52</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-10-7-2013-n-52/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-10-7-2013-n-52/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-10-7-2013-n-52/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2013 n.52</a></p>
<p>P. Turcoi Pres. D. Spampinato Est. Notarimpresa spa, in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con l’Impresa Edile di Lazier Dino srl (Avv.ti G. Sobrino e V. Barosio) contro Struttura Valle d&#8217;Aosta srl (Avv. H. D&#8217;Herin) e nei confronti di Ivies spa, in proprio e quale mandataria del costituendo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-10-7-2013-n-52/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2013 n.52</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-10-7-2013-n-52/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2013 n.52</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Turcoi Pres. D. Spampinato Est.<br /> Notarimpresa spa, in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con l’Impresa Edile di Lazier Dino srl (Avv.ti G. Sobrino e V. Barosio) contro Struttura Valle d&#8217;Aosta srl (Avv. H. D&#8217;Herin) e nei confronti di Ivies spa, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento con Edilvi Costruzioni srl e Cogeis spa (Avv.ti C. De Portu e P. Alessandria) ed altri (non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>sul c.d. subappalto necessario e sulla prevalenza del bando che richiede il possesso della OS28 ed OS30 anche alle concorrenti che possiedono la categoria generale OG11</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Mancato possesso delle qualificazioni per l&#8217;esecuzione in via autonoma delle lavorazioni – Indicazione dell’appaltatore già in sede di offerta &#8211; Dimostrazione da parte di questi dei necessari requisiti &#8211; Necessità	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Possesso della categoria OG11 – Possibilità di eseguire anche le opere delle categorie speciali OS28 e OS30 – Bando che richiede possesso delle categorie specialistiche – Prevalenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’indicazione del nominativo del subappaltatore successivamente alla presentazione dell’offerta é ammessa nel solo caso in cui il concorrente possieda autonomamente le qualificazioni necessarie per l&#8217;esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto del subappalto mentre al contrario, occorre l&#8217;indicazione del subappaltatore, e la dimostrazione del possesso, da parte di quest&#8217;ultimo, dei requisiti di qualificazione sin dalla presentazione dell’offerta, nelle ipotesi in cui il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione c.d. “subappalto necessario”	</p>
<p>2. Il principio secondo cui l&#8217;impresa che possiede la categoria generale OG11 può eseguire anche le opere delle categorie speciali OS 28 e OS30 può trovare applicazione solo se la <i>lex specialis</i> della gara non richieda espressamente il possesso della qualificazione alle categorie specialistiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00052/2013 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00021/2013 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />	<br />
<i>(Sezione Unica)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 21 del 2013, proposto da </p>
<p>Notarimpresa spa, in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con l’Impresa Edile di Lazier Dino srl, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Sobrino e Vittorio Barosio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniele Parini, in Aosta, via B. Festaz, 79; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Struttura Valle d&#8217;Aosta srl, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Hebert D&#8217;Herin, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ivies spa, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento con Edilvi Costruzioni srl e Cogeis spa, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio De Portu e Paola Alessandria, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2; Edilvi Costruzioni srl e Cogeis spa;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
</b>previa misura cautelare,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a) del provvedimento adottato il 1 febbraio 2013, concernente l’aggiudicazione definitiva alla costituenda ATI Ivies spa &#8211; Edilvi Costruzioni srl &#8211; Cogeis spa dell’appalto per la realizzazione delle opere di riconversione dello stabilimento industriale &#8220;PSM-07&#8221; nell&#8217;area ex-Ilssa Viola di Pont Saint Martin, bandito da Struttura Valle d&#8217;Aosta srl in data 8 ottobre 2012 (CIG 44674700DF – CUP C73F08000020009); <br />	<br />
b) di ogni altro atto antecedente, preparatorio, consequenziale e comunque connesso al provvedimento di cui alla lettera a), ivi compresi, in particolare:<br />	<br />
&#8211; i verbali delle sedute tutte di gara, con particolare riferimento all&#8217;ammissione alla gara della costituenda ATI Ivies spa &#8211; Edilvi Costruzioni srl &#8211; Cogeis spa;<br />	<br />
&#8211; il provvedimento di aggiudicazione provvisoria dell&#8217;appalto alla medesima suddetta ATI;<br />	<br />
&#8211; per quanto possa occorrere, il bando ed il disciplinare di gara (per quanto di ragione).<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Struttura Valle d&#8217;Aosta srl, ed Ivies spa, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento con Edilvi Costruzioni srl e Cogeis spa;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto da Ivies spa, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento con Edilvi Costruzioni srl e Cogeis spa; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori presenti, avvocati Vittorio Barosio e Giorgio Sobrino per la società ricorrente, Hebert D&#8217;Herin per la stazione appaltante resistente e Paola Alessandria per i controinteressati;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b>		</p>
<p align=center>FATTO</p>
<p>	<br />
</b>La società ricorrente, deducendo di aver partecipato alla procedura aperta per la realizzazione delle opere di riconversione dello stabilimento industriale &#8220;PSM-07&#8221; nell&#8217;area ex-Ilssa Viola di Pont Saint Martin, bandito da Struttura Valle d&#8217;Aosta srl in data 8 ottobre 2012 (CIG 44674700DF – CUP C73F08000020009), impugna gli atti in epigrafe.<br />	<br />
Affida il ricorso ai seguenti motivi.<br />	<br />
1. Violazione dell&#8217;art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e dell&#8217;art. 1355 del codice civile; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza assoluta dei presupposti. I contratti di avvalimento fra Ivies spa e la F.lli Ronc srl e fra Cogeis spa e la F.lli Ronc srl sarebbero invalidi perché la F.lli Ronc srl si sarebbe riservata la possibilità di consentire o negare l’avvalimento a suo insindacabile giudizio.<br />	<br />
2. Violazione degli artt. 40, 43 e 49 del D.Lgs. 163/2006 e 63 del DPR 207/2010; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti. La F.lli Ronc srl non avrebbe messo esplicitamente a disposizione della Ivies spa e della Cogeis spa la propria certificazione di qualità, che peraltro non sarebbe stata nemmeno prodotta in gara.<br />	<br />
3. Violazione dell&#8217;art. 49 del D.Lgs. 163/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti. La F.lli Ronc srl avrebbe messo a disposizione della Ivies spa e della Cogeis spa nello stesso periodo sia le stesse risorse che lo stesso personale; inoltre tali mezzi e personale sarebbero comunque insufficienti.<br />	<br />
Si sono costituiti i soggetti indicati in epigrafe, spiegando difese.<br />	<br />
Ivies spa, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento con Edilvi Costruzioni srl e Cogeis spa, ha quindi proposto ricorso incidentale, affidato ai seguenti motivi.<br />	<br />
1. Violazione delle regole sulla qualificazione nella gara tramite subappalto; carenza dei requisiti di qualificazione della società ricorrente principale; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37 e 118 del D. Lgs. 163/2006, nonché degli artt. 92, 107 e 109 e dell&#8217;allegato A del DPR 207/2010; violazione della <i>lex specialis</i>, con riguardo ai requisiti di qualificazione imposti ai concorrenti. La società ricorrente principale avrebbe la classifica III, e non la III <i>bis</i>, richiesta espressamente dal bando, per le lavorazioni OS30, che si sarebbe impegnata ad affidare in subappalto nella percentuale del 30%, senza però aver indicato nell’offerta il nominativo del subappaltatore. <br />	<br />
2. Violazione delle regole sulla qualificazione; carenza dei requisiti di qualificazione della società ricorrente principale; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61 e 92 del DPR 207/2010; violazione della <i>lex specialis</i>, con riguardo ai requisiti di qualificazione imposti ai concorrenti. La società ricorrente principale non sarebbe qualificata nemmeno economicamente, dato che sarebbe qualificata per la classifica III, quindi, ai sensi dell’art. 61, comma 4, del DPR 207/2010, fino a 1.033.000,00 euro, mentre la parte di lavorazione OS30 non subappaltata (70%) sarebbe pari ad euro 1.049.086,24, e non si applicherebbe l’aumento del quinto di cui all’art. 61, comma 2, del DPR 207/2010 perché escluso dall’art. 92, comma 2, dello stesso DPR.<br />	<br />
3. Mancanza delle dichiarazioni prescritte dall&#8217;art. 38, comma 1, lettere <i>b)</i> e <i>c)</i>, del D. Lgs. 163/2006, riferita al procuratore Enrica Rossini. Dichiarazioni che il procuratore avrebbe invece dovuto rendere in quanto “soggetto munito di potere di rappresentanza”.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 13 giugno 2013 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Viene delibato con precedenza il ricorso incidentale, potenzialmente paralizzante (in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508).<br />	<br />
Il ricorso incidentale è fondato, secondo quanto a seguire.<br />	<br />
La ricorrente incidentale lamenta, con il primo motivo, che parte ricorrente principale si sia limitata, in sede di offerta, ad indicare l’intenzione di subappaltare il 30% delle lavorazioni OS30, senza indicare il nominativo del subappaltatore.<br />	<br />
Tale circostanza non è contestata dalla ricorrente principale, che però ritiene non sussistere l’obbligo di indicare, già in sede di offerta, il nominativo del subappaltatore.<br />	<br />
In proposito, il Consiglio di Stato ha avuto recentemente modo di affermare come <i>«…l&#8217;orientamento giurisprudenziale prevalente afferma giustappunto che “la previsione di cui all&#8217;art. 118, secondo comma, del codice degli appalti debba essere intesa nel senso che la dichiarazione in questione possa essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l&#8217;esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell&#8217;appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara; al contrario, la dichiarazione in questione deve contenere anche l&#8217;indicazione del subappaltatore, e la dimostrazione del possesso, da parte di quest&#8217;ultimo, dei requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in cui il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione” (da ultimo C. di S., VI, 2 maggio 2012, n. 2508; nello stesso senso V, 20 giugno 2011, n. 3698; implicitamente, VI, 29 dicembre 2010, n. 9577; IV, 12 giugno 2009, n. 3696, che escludono conseguenze a carico dell&#8217;appaltatore il quale non identifichi il subappaltatore nel caso in cui egli sia autonomamente legittimato a svolgere le prestazioni richieste)…»</i> (Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2012, n. 5900).<br />	<br />
E’ pur vero che sia l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012), sia il Consiglio di Stato hanno sostenuto una diversa posizione, secondo cui <i>«…Non v&#8217;è alcun dubbio, quindi, che è del tutto conforme a legge la dichiarazione del concorrente il quale si limiti genericamente ad affermare di voler subappaltare talune lavorazioni nel massimo consentito dalla legge, senza la necessità di riportare immediatamente nella dichiarazione stessa i dati identificativi del subappaltatore…»</i> (Cons. Stato, Sez. V, 19 giugno 2012, n. 3563, richiamata espressamente dalla citata determinazione AVCP 4/2012).<br />	<br />
Tuttavia, sia la considerazione che la citata sentenza 3563/2012 appare contraddetta non solo da un orientamento precedente che appare prevalente, ma anche dalla citata sentenza 5900/2012, resa dalla stessa Sezione V in epoca successiva, sia la considerazione che <i>«&#8230;la ratio complessiva del sistema di subappalto postula la necessità che l&#8217;amministrazione aggiudicatrice sia messa in condizione di valutare sin dall&#8217;inizio l&#8217;idoneità di un soggetto il quale dimostri di possedere (in proprio, ovvero attraverso l&#8217;apporto altrui) le qualificazioni necessarie per la corretta esecuzione del contratto…»</i> (Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508), inducono il Collegio a ritenere preferibile l’orientamento giurisprudenziale espresso, fra le altre, con le citate sentenze 2508/2012 e 5900/2012.<br />	<br />
Sulla base di tale condivisibile orientamento, l’indicazione del nominativo del subappaltatore successivamente alla presentazione dell’offerta é ammessa nel caso in cui il concorrente possieda autonomamente le qualificazioni necessarie per l&#8217;esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto del subappalto.<br />	<br />
In proposito, la ricorrente principale afferma di possedere comunque in via autonoma la qualificazione per l’esecuzione delle lavorazioni OS30 in ragione del possesso della qualificazione per le lavorazioni OG11, VI classifica, come risulta dalla attestazione SOA (versata in atti <i>sub</i> 23 dalla ricorrente principale in data 23 maggio 2013); ciò in base al disposto dell’art. 79, comma 16, del DPR 207/2010, secondo cui <i>«…L&#8217;impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta…»</i>.<br />	<br />
Tale argomentazione (indipendente dalla ulteriore questione, posta con il secondo motivo del ricorso incidentale, sulla applicabilità o meno al raggruppamento ricorrente principale, del disposto dell’art. 92, comma 2, del DPR 207/2010) non può essere condivisa in ragione della previsione del bando di gara di cui al punto VI.2, <i>Informazioni complementari</i>, lett. <i>r)</i>, anche richiamata dalla stazione appaltante in sede di chiarimenti (risposta al quesito n. 9, versato in atti <i>sub</i> 29 dalla ricorrente principale in data 23 maggio 2013), secondo cui <i>«la qualificazione nella categoria OG11 non è idonea a sostituire quelle nelle prescritte categorie, OS28 e OS30»</i>, ed avverso la quale non sono state mosse censure.<br />	<br />
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha comunque recentemente precisato che <i>«…il principio secondo cui l&#8217;impresa che possiede la categoria generale OG11 può eseguire anche le opere delle categorie speciali OS 28 e OS30 può trovare applicazione solo se la lex specialis della gara non richiede espressamente il possesso della qualificazione alle categorie specialistiche…»</i> (TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 18 ottobre 2012, n. 374).<br />	<br />
Né a diversa decisione può indurre l’ulteriore argomentazione difensiva spiegata dalla ricorrente principale secondo cui la stessa stazione appaltante, in sede di chiarimenti (risposta al quesito n. 1, versato in atti <i>sub</i> 26 dalla ricorrente principale in data 23 maggio 2013), abbia fornito l’indicazione che fosse necessario limitarsi ad indicare l’impegno al subappalto, con ciò, implicitamente, chiarendo come non fosse necessario, già in sede di offerta, indicare il nominativo del subappaltatore.<br />	<br />
L’argomentazione non è infatti condivisibile in considerazione della circostanza che la stazione appaltante ha affermato che <i>«…il concorrente può partecipare all’appalto di cui in oggetto qualora dichiari l’impegno a subappaltare entro il limite del 30% le lavorazioni identificate nella categoria OS30 se per il restante 70% dell’importo di tale categoria ne possiede i requisiti&#8230;»</i>; il Collegio ritiene che tale locuzione non tratti della necessità o meno di indicare il nominativo del subappaltatore; da essa non può quindi trarsi la conseguenza prospettata dalla ricorrente principale, cioè che non fosse necessario, già in sede di offerta, indicare il nominativo del subappaltatore.<br />	<br />
Tale ragione consente anche di ritenere non condivisibile l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale (memoria depositata il 28 maggio 2013, pagg. 4 e 10) per mancata impugnazione del relativo chiarimento da parte della società ricorrente incidentale.<br />	<br />
Il primo motivo del ricorso incidentale, ogni altro motivo o censura assorbiti, deve quindi essere accolto, ciò che determina l’improcedibilità del ricorso principale (Cons. Stato, AP, 7 aprile 2011, n. 4).<br />	<br />
Il Collegio è dell&#8217;avviso che, per la complessità delle questioni trattate, ed in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali di cui si è dato conto, sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d&#8217;Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso incidentale e dichiara improcedibile il ricorso principale.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Turco, Presidente<br />	<br />
Davide Soricelli, Consigliere<br />	<br />
Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/07/2013</p>
<p align=justify>
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