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	<title>T.A.R. Trentino Alto Adige - Trento Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Trentino Alto Adige - Trento Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2020 n.157</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-16-9-2020-n-157/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2020 n.157</a></p>
<p>Fulvio Rocco, Presidente, Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore PARTI: Bigfive S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Ceriani e Antonio MarchianÃ² contro Muse &#8211; Museo delle Scienze, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato; Provincia Autonoma di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-16-9-2020-n-157/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2020 n.157</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-16-9-2020-n-157/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2020 n.157</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fulvio Rocco, Presidente, Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore PARTI:  Bigfive S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Ceriani e Antonio MarchianÃ² contro Muse &#8211; Museo delle Scienze, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato; Provincia Autonoma di Trento non costituita in giudizio; nei confronti Comunicazionedesign S.r.l. non costituita in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>La stazione appaltante può procedere alla rettifica di errori materiali e di calcolo nell&#8217;offerta solo a condizione che gli stessi siano percepibili ictu oculi .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Contratti della PA &#8211; offerte di gara &#8211; principio della immodificabilità  dell&#8217;offerta- è vigente</p>
<p> 2. Contratti della PA &#8211; offerte di gara- errori materiali e di calcolo- rettifica- errore percepito ictu oculi- condizione necessaria &#8211; è tale<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità  dell&#8217;offerta, a tutela della concorrenza e della parità  di trattamento tra gli operatori economici, nonchè dell&#8217;imparzialità  e trasparenza dell&#8217;agire dell&#8217;amministrazione. In ragione di ciò, è certamente vero che le offerte sono suscettibili di essere interpretate al fine di ricercare l&#8217;effettiva volontà  dell&#8217;impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità . </em><br /> <br /> <br /> <em>2. La stazione appaltante può procedere alla rettifica di errori materiali e di calcolo nell&#8217;offerta solo a condizione che gli stessi siano percepibili ictu oculi, senza necessità  di attingere a fonti di conoscenza estranee all&#8217;offerta medesima o a dichiarazioni integrative dell&#8217;offerente, che implicherebbero un&#8217;inammissibile operazione manipolativa, in violazione della par condicio e delle esigenze di certezza e trasparenza delle regole di gara.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/09/2020<br /> <strong>N. 00157/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00104/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> ex art. 60 e 74 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 104 del 2020, proposto da<br /> Bigfive S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Ceriani e Antonio MarchianÃ², con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong>contro</strong><br /> Muse &#8211; Museo delle Scienze, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Trento, largo Porta Nuova, 9;<br /> Provincia Autonoma di Trento non costituita in giudizio;<br /> <strong>nei confronti</strong><br /> Comunicazionedesign S.r.l. non costituita in giudizio;<br /> <strong>per l&#8217;annullamento</strong><br /> con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi:<br /> &#8211; del verbale di gara telematica rubricato &#8220;Servizio di Grafica Comunicazione Muse MTSN-0003707-22/06/2020-A&#8221; (prot n. 0003707 del 22/06/2020) del 22/06/2020, redatto nella procedura negoziata ex art. 21 L.P. n. 23/1990 e ss.mm.ii. avente ad oggetto l'&#8221;affidamento di grafica ed impaginazione di materiali di comunicazione per il MUSE &#8211; Muse delle Scienze di Trento&#8221; (RDO ME-PAT n. 90104) nella parte in cui il seggio di gara, durante la seduta del 18/06/2020 disponeva l&#8217;esclusione della Bigfive S.r.l. dalla procedura in oggetto con la seguente motivazione &#8220;Dal controllo emerge che il valore totale offerto da BIG FIVE SRL nel diverge da quello indicato nel di Euro 37.420,00. Vi è una palese contraddittorietà  tra i due documenti e si configura come offerta alternativa o condizionata e pertanto non valida&#8221;, comunicato sia su piattaforma ME-PAT il successivo 23/06/2020 sia a mezzo pec in pari data;<br /> &#8211; della determinazione dirigenziale del Direttore del Museo n. 114 del 02/07/2020, comunicata su piattaforma ME-PAT il successivo 10/07/2020, avente ad oggetto &#8220;Aggiudicazione della gara telematica/RDO n. 90104 pubblicata sul portale della Provincia Autonoma di Trento, per l&#8217;affidamento dei servizi di grafica del Museo delle Scienze di Trento / MUSE, per tre anni rinnovabili di ulteriori due (codice CIG: 82475383AA)&#8221; nella parte in cui, mediante l&#8217;approvazione dei verbali di gara, veniva confermata l&#8217;esclusione della deducente dalla selezione concorsuale e contestualmente disposta l&#8217;aggiudicazione della procedura de qua a Comunicazionedesign S.r.l.;<br /> &#8211; ove occorrer possa, dei verbali di gara del 29/05/2020, 08/06/2020 e 10/06/2020 nonchè della lex specialis di gara e, segnatamente, della lettera di invito alla procedura de qua (cfr. All. n. 6), del capitolato speciale di appalto e della determinazione dirigenziale del Direttore del Museo n. 41 del 16/03/2020 avente ad oggetto &#8220;Autorizzazione all&#8217;indizione di Gara telematica/RDO da pubblicare sul portale della Provincia Autonoma di Trento &lt; em=&quot;&quot;&gt;&gt;, per l&#8217;affidamento dei servizi di grafica del Museo delle Scienze di Trento/MUSE, per tre anni rinnovabili di ulteriori due, per una spesa presunta complessiva di Euro 220.000,00 oltre IVA (codice CIG: 82475383AA). Proroga dal 1 maggio al 30 giugno 2020 del contratto di appalto uscente, per una spesa ulteriore di Euro 5.376,00 oltre IVA (codice CIG: 7426928EDB)&#8221;, così¬ come meglio descritto nel prosieguo del presente gravame;<br /> e per la conseguente condanna della stazione appaltante<br /> IN PRINCIPALItà€, all&#8217;accoglimento della domanda della ricorrente finalizzata a conseguire l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto, previa riammissione alla selezione concorsuale, e la stipulazione del relativo contratto, attività  questa positivamente vincolata e da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito.<br /> Con richiesta, in ogni caso, della declaratoria ex art. 122 c.p.a. d&#8217;inefficacia del contratto eventualmente stipulato in pendenza del gravame, e di cui non è pervenuta comunicazione ai sensi di legge, in ragione della richiesta di subentro che sin d&#8217;ora si propone.<br /> IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi d&#8217;impossibilità  di reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 d. lgs. 104/2010, con conseguente DECLARATORIA dei criteri in base ai quali la stazione appaltante dovrà  formulare una proposta di pagamento che dovrà  comunque comprendere:<br /> &#8211; il danno emergente comprensivo dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara, che ci si riserva di quantificare/produrre in seguito;<br /> &#8211; il danno professionale (id està curriculare) conseguente all&#8217;impossibilità  di indicare nel prosieguo dell&#8217;attività , fra i requisiti di (pre)qualificazione per la partecipazione a procedure identiche e/o analoghe, quanto ad oggetto a quella di cui è gravame, danno da liquidarsi equitativamente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c., nella misura pari al 5% del danno patrimoniale;<br /> &#8211; il lucro cessante che la ricorrente avrebbe conseguito con l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto, come emergente dalle giustificazioni dell&#8217;anomalia fornite.<br /> Con salvezza, in ogni caso, rispetto alle somme ut supra liquidate della:<br /> &#8211; rivalutazione monetaria dalla data d&#8217;inizio del servizio a quella di deposito della decisione, disputandosi di un risarcimento del danno cioè di un debito di valore;<br /> &#8211; degli interessi legali, secondo il tasso medio tempore vigente, sulle somme progressivamente rivalutate, a decorrere dalla data d&#8217;inizio del servizio fino a quella di deposito della decisione, il tutto, ovviamente, in funzione remunerativa e compensativa della mancata tempestiva disponibilità  della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno;<br /> &#8211; degli ulteriori interessi legali sulle somme come sopra dovute e calcolate, con computo a partire dalla data di deposito della decisione fino all&#8217;effettivo pagamento.<br /> IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, alla riedizione delle operazioni di gara.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Muse-Museo delle Scienze;<br /> Visti l&#8217;articolo 60 del cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto il decreto n. 24 del 31.08.2020 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2020 la dott.ssa Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori avvocato MarchianÃ² Antonio per la ricorrente e Avvocato dello Stato Davide Volpe per l&#8217;Amministrazione intimata;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue</p>
<p> 1. Con l&#8217;odierno ricorso BIGFIVE S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, lamenta di essere stata illegittimamente esclusa dalla gara d&#8217;appalto indetta da MUSE &#8211; Museo delle Scienze di Trento &#8211; per l&#8217;affidamento del servizio di grafica ed impaginazione di materiali di comunicazione.<br /> In particolare impugna il verbale di gara telematica del 22 giugno 2020, nonchè la successiva determinazione del Direttore del Museo n. 114 del 02/07/2020 recante l&#8217;aggiudicazione nei confronti di altra concorrente. Nel predetto verbale si dÃ  conto che il seggio di gara ha escluso l&#8217;offerta economica della ricorrente in quanto &#8220;Dal controllo emerge che il valore totale offerto da BIG FIVE SRL nel diverge da quello indicato nel di Euro 37.420,00. Vi è una palese contraddittorietà  tra i due documenti e si configura come offerta alternativa o condizionata e pertanto non valida&#8221;.<br /> Il ricorso è affidato ai seguenti motivi<br /> I. &#8220;Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 della l.p. 2/2016; 18 e 21 l.p. 23/1990 e ss.mm.ii; 13 e 30 d.p.g.p. 22/05/1991 n. 10-40/leg.; 34 d.g.c. 2317 del 28/12/2017. Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 59, 94 e 95 d.lgs. 50/2016; violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1329, 1430 e 1433 del codice civile; violazione della lex specialis di gara; violazione dei principi informanti le procedure ad evidenza pubblica, sub specie irrevocabilità  della proposta negoziale e valutazione dell&#8217;offerta economica; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, illogicità  ed ingiustizia manifesta&#8221;.<br /> In sintesi deduce la ricorrente che la discrasia tra gli importi di offerta esposti nel &#8220;Modulo offerta&#8221; e nel &#8220;Documento di sintesi&#8221;, che ha dato luogo all&#8217;esclusione, non conduce affatto alla presentazione di un&#8217;offerta &#8220;condizionata o alternativa&#8221;, come emerge dalla motivazione dell&#8217;esclusione, ma è frutto di un errore ostativo, ed in particolare di un mero errore di calcolo, di cui la stazione appaltante poteva e doveva avvedersi agevolmente, operando la doverosa conseguente interpretazione e rettifica dell&#8217;offerta presentata, alla luce degli insegnamenti costanti della giurisprudenza. Inoltre, l&#8217;unica e sola offerta vincolante doveva intendersi costituita dal &#8220;Modulo offerta&#8221;, senza rilievo, a tal fine, del successivo &#8220;Documento di sintesi&#8221; richiesto, che ne doveva invece costituire solo la sintesi ed il riassunto.<br /> Nel dettaglio, il &#8220;Documento di sintesi&#8221; riporta correttamente quanto risultante dal &#8220;Modulo offerta&#8221; relativamente alla &#8220;Tabella A Servizi di grafica (art. 2.1. e art. 2.2.)&#8221; &#8211; i &#8220;servizi ordinari&#8221; &#8211; , pari ad euro 163.200,00, e, per mero errore materiale, in tesi della ricorrente riconoscibile, un importo di euro 4.980,00 relativo ai &#8220;Servizi grafica progetti speciali&#8221;- i &#8220;servizi facoltativi&#8221; -. Tale ultimo importo corrisponde in realtà  alla sommatoria dei &#8220;prezzi unitari&#8221; di cui alla sola Tabella B del &#8220;Modulo offerta&#8221;, mentre nel &#8220;Documento di sintesi&#8221; si omette la moltiplicazione per gli anni di riferimento (pari a 5), così¬ come del tutto mancanti nel medesimo Documento sono gli importi economici del &#8220;Modulo offerta&#8221;Â di cui alle Tabelle C e D, riferiti anch&#8217;essi ai &#8220;Servizi grafica progetti speciali&#8221;- &#8220;servizi facoltativi&#8221;- . Il tutto deriverebbe da un errore facilmente riconoscibile, stante il rilievo da parte dell&#8217;Amministrazione in ordine alla rilevata differenza tra l&#8217;importo espresso nel Documento e l&#8217;importo del &#8220;Modulo offerta&#8221;Â (pari ad euro 37.420,00). Quindi nella specie non sussisterebbe nè un&#8217;offerta alternativa, avendo la ricorrente riportato nel &#8220;Modulo offerta&#8221; tutti i contenuti richiesti dell&#8217;offerta economica (Tabelle A, B, C e D), nè un&#8217;offerta condizionata, in quanto &#8220;non vi è stata alcuna subordinazione della volontà  così¬ espressa a condizioni o, men che meno, a documenti/circostanze estranee rispetto a quelle individuate dalla legge di gara&#8221;.<br /> Infine, stante l&#8217;ambiguità  delle clausole di gara e la mancata espressa previsione di una clausola di esclusione per simile situazione, l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto comunque applicare il principio del favor partecipationis.<br /> In via subordinata BIGFIVE s.r.l. impugna la lex specialis e, segnatamente, gli articoli 6, 6.1 e 6.2 della lettera di invito per le medesime ragioni di cui alla sopradescritta censura, deducendo la:<br /> II. &#8220;Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 della l.p. 2/2016; 18 e 21 l.p. 23/1990 e ss.mm.ii; 13 e 30 d.p.g.p. 22/05/1991 n. 10-40/leg.; 34 d.g.c. 2317 del 28/12/2017. Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 59, 94 e 95 d.lgs. 50/2016; violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1329, 1430 e 1433 del codice civile; violazione dei principi informanti le procedure ad evidenza pubblica, sub specie irrevocabilità  della proposta negoziale e valutazione dell&#8217;offerta economica; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, illogicità  ed ingiustizia manifesta&#8221;.<br /> In conclusione è richiesta, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati e nel merito, in via principale, l&#8217;annullamento dell&#8217;esclusione dalla gara e l&#8217;aggiudicazione in proprio favore, previa riammissione alla procedura concorsuale, &#8220;con contestuale subentro nella gestione dell&#8217;opus ed eventuale declaratoria di inefficacia del contratto medio-tempore stipulato&#8221;, nonchè in subordine, ove ciò non fosse possibile, il risarcimento per equivalente ex art. 124 del c.p.a.; in via ulteriormente subordinata si insta per la riedizione della gara.<br /> 2. Si è costituita l&#8217;Amministrazione, a mezzo dell&#8217;Avvocatura dello Stato , a&#8217; sensi dell&#8217;art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, come sostituito dall&#8217;art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto palesemente infondato, poichè il tenore delle clausole di gara (Richiesta di offerta &#8211; RDO &#8211; e capitolato) depongono anzitutto per la essenzialità  del &#8220;Documento di sintesi&#8221;, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente che considera rilevante il solo &#8220;Modulo offerta&#8221;; in secondo luogo, la discrasia tra &#8220;Documento di sintesi&#8221; e &#8220;Modulo offerta&#8221; era tutt&#8217;altro che rilevabile quale errore ostativo da parte della stazione appaltante, e ciò è dimostrato dal fatto che solo le argomentazioni espresse nel ricorso hanno consentito di comprendere quale sia stato l&#8217;errore in cui è incorsa BIGFIVE s.r.l., stante anche il divieto del soccorso istruttorio a norma dell&#8217;articolo 83, comma 9 del d.l.gs. 18 aprile 2020, n. 50, per quanto attiene all&#8217;offerta tecnica ed economica. In realtà  l&#8217;offerta si è presentata, se non condizionata o alternativa, certamente incerta, per cui l&#8217;Amministrazione era tenuta alla relativa esclusione in applicazione dei principi di par condicio.<br /> 3. La controinteressata, impresa Comunicazionedesign S.r.l., ancorchè regolarmente intimata, non si è costituita.<br /> 4. All&#8217;odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione, a&#8217; sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 120 c.p.a. e successive modifiche.<br /> 5. Tutto ciò doverosamente premesso, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte relativamente ad entrambi i motivi di impugnazione, che recano le medesime censure e che pertanto devono trattarsi congiuntamente.<br /> Come risulta dalla ricostruzione in fatto esposta nei punti precedenti, non si verte, nel caso oggetto del presente scrutinio, in un errore ostativo nell&#8217;estrinsecazione della volontà  negoziale giÃ  chiaramente espressa nell&#8217;offerta economica, segnatamente nel &#8220;Modulo Offerta&#8221;, ed erroneamente riportata nel &#8220;Documento di sintesi&#8221;: errore, in tesi della ricorrente, riconoscibile ictu oculi da parte della stazione appaltante.<br /> Solo tale connotazione permette, infatti, nelle procedure di gara ad evidenza pubblica, la rettifica e/o correzione dell&#8217;offerta presentata, secondo la giurisprudenza consolidata e da confermare in questa sede, in ossequio ai principi di par condicio e delle esigenze di certezza e trasparenza delle regole di gara, stante l&#8217;espresso divieto di attivazione del soccorso istruttorio per il chiarimento dell&#8217;offerta tecnica ed economica, a mente dell&#8217;articolo 83, comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016, così¬ come riconosciuto dal ricorrente che ne invoca l&#8217;applicazione (ex multis, T.A.R. Liguria, sez I, 22.05.2020, n. 319: &#8220;Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità  dell&#8217;offerta, a tutela della concorrenza e della parità  di trattamento tra gli operatori economici, nonchè dell&#8217;imparzialità  e trasparenza dell&#8217;agire dell&#8217;amministrazione. In ragione di ciò, è certamente vero che le offerte sono suscettibili di essere interpretate al fine di ricercare l&#8217;effettiva volontà  dell&#8217;impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità . Tuttavia, la stazione appaltante può procedere alla rettifica di errori materiali e di calcolo solo a condizione che gli stessi siano percepibili ictu oculi, senza necessità  di attingere a fonti di conoscenza estranee all&#8217;offerta medesima o a dichiarazioni integrative dell&#8217;offerente, che implicherebbero un&#8217;inammissibile operazione manipolativa, in violazione della par condicio e delle esigenze di certezza e trasparenza delle regole di gara (in argomento si vedano, ex plurimis, Cons. St., sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998; Cons. St., sez. III, 24 febbraio 2020, n. 1347; Cons. St., sez. III, 13 febbraio 2020, n. 1132; Cons. St., sez. III, 17 giugno 2016, n. 2684; Cons. St., sez. V, 15 febbraio 2016, n. 627)&#8221;.<br /> A tale conclusione si perviene ove si consideri, in punto di fatto, che la comprensione di quanto effettivamente occorso si ottiene solo per effetto dei chiarimenti resi in sede di ricorso. Infatti il &#8220;Documento di sintesi&#8221;, se espone correttamente l&#8217;importo relativo ai &#8220;servizi ordinari&#8221;, che puntualmente coincide con l&#8217;importo di cui alla &#8220;Tabella A Servizi di grafica (art. 2.1. e art. 2.2.)&#8221; del &#8220;Modulo offerta&#8221;, tuttavia riporta, quanto ai servizi facoltativi di cui alle &#8220;Tabella B, C e D Servizi di grafica per progetti speciali&#8221; un importo pari ad euro 4.980,00, che per certo non corrisponde ad alcun valore economico evincibile ictu oculi dal &#8220;Modulo offerta&#8221;. In particolare il ridetto importo non trova immediato riscontro nel predetto Modulo, non corrispondendo neppure alla sommatoria dei soli costi unitari di cui alle Tabelle B, C e D. Infatti, solo attraverso i chiarimenti resi successivamente, e nel caso concreto evincibili in sede contenziosa, si è potuto acclarare che tale valore economico si riferisce alla sommatoria dei costi unitari di cui alla sola Tabella B), e pertanto, non immediatamente percepibile quale mero refuso. Nè può, quindi, concludersi con la ricorrente che &#8220;così¬ come emerge dal modulo di offerta economica la medesima era stata formulata dalla deducente in complessivi € 205.600,00.&#8221; (pag.16 del ricorso).<br /> Corrobora siffatto approdo interpretativo quanto segue:<br /> &#8211; la lex specialis, innanzitutto, prescrive che il perfezionamento della presentazione dell&#8217;offerta economica è dato sia dalla compilazione del &#8220;Modulo offerta&#8221; che dalla presentazione del &#8220;Documento di sintesi&#8221;, quest&#8217;ultimo generato dal sistema, a seguito della compilazione delle posizioni di offerta, relative all&#8217;importo complessivo offerto sia per i servizi ordinari che per i servizi facoltativi, con le modalità  previste dal punto 4 del paragrafo 6.2. della RDO, ove si richiede al concorrente di &#8220;Compilare l&#8217;allegato , reso disponibile sui Sistema all&#8217;interno della visualizzazione dell&#8217;appalto (tab. nella sezione ), nel quale il concorrente è tenuto a fornire obbligatoriamente tutti i prezzi relativi alla/e Posizione/i, a pena di invalidazione dell&#8217;offerta. Il economica da allegare si riferisce sia ai servizi ordinari, che a possibili servizi aggiuntivi richiesti dal Museo. Questi ultimi sono inclusi nella base d&#8217;asta per un importo annuale di presunti Euro 10.000,00 (che per i cinque anni quindi corrispondono ad Euro 50.000,00), (ved. Capitolato art. 2.3). In particolare, su tale modulo dovrà  essere indicato il costo di ogni servizio identificato e le tipologie di costo orario offerto. Questo riferimento economico fa parte della base d&#8217;asta e formerà  il generato automaticamente dal sistema. Per tali progetti speciali, a sistema, il concorrente troverà  la relativa posizione (seconda posizione dell&#8217;unico lotto di gara) e tale posizione avrà  come base da ribassare Euro 50.000,00 totali per i cinque anni. II totale della base d&#8217;asta di gara è quindi pari all&#8217;intero lotto corrispondente ad Euro 220.000,00 suddiviso in Euro 170.000,00 (prima posizione del lotto di gara) per servizi ordinari ed Euro 50.000,00 (seconda posizione del lotto di gara) per servizi progetti speciali, entrambi da ribassare&#8221;;<br /> &#8211; in secondo luogo, la medesima RDO, proprio quanto alla compilazione della posizione relativa ai sopraindicati servizi facoltativi, al fine di correttamente determinare la generazione del contenuto economico del &#8220;Documento di sintesi&#8221; prevede espressamente nel &#8220;Modulo offerta&#8221; (come si evince nella dicitura testualmente riportata nella relativa colonna delle Tabelle B, C e D, cfr. documento 9 della ricorrente) &#8220;per la predisposizione dell&#8217;offerta in Mepat&#8221;, quanto alle Tabelle B, C, e D, l&#8217;obbligo di moltiplicare per cinque il valore annuale esposto nelle medesime Tabelle (&#8221; I valori riportati sono annuali e quindi, per predisporre l&#8217;offerta in Mepat andranno moltiplicati per 5 anni&#8221;) ed inoltre la necessità , per i costi orari unitari espressi nelle Tabelle C e D, &#8211; del tutto omessi nel computo dell&#8217;importo espresso nel &#8220;Documento di sintesi&#8221; &#8211; di moltiplicare preventivamente rispettivamente per 50 ore e per 25 ore l&#8217;importo unitario per condurre all&#8217;importo annuale;<br /> &#8211; da ultimo assume rilievo anche il fatto che il &#8220;Documento di sintesi&#8221;, esprime il contenuto dell&#8217;offerta economica in termini di costo complessivo &#8220;a corpo&#8221;, il che non consente, soprattutto proprio per i &#8220;servizi facoltativi di cui alle Tabelle B, C e D&#8221;, di interpretare univocamente la volontà  negoziale del concorrente come erroneamente riportante i soli prezzi unitari indicati in offerta (tra l&#8217;altro solo quelli relativi Tabella B del &#8220;Modulo offerta&#8221;) ma in realtà  da intendersi come complessivamente riferita all&#8217;importo risultante dal complessivo calcolo indicato nel Modulo medesimo, come pretenderebbe la ricorrente, anzichè prestarsi ad essere interpretata come un nuovo (alternativo) importo economico.<br /> 6. In definitiva, il richiamo alla giurisprudenza che consente la rettifica dell&#8217;errore materiale non è pertinente per il caso di specie, mancando l&#8217;immediata rilevabilità  dell&#8217;errore in cui è incorsa la ricorrente, con conseguente fondatezza, in tal senso, degli argomenti versati in giudizio da parte della stazione appaltante. Infatti, a completamento di quanto giÃ  ampiamente osservato, l&#8217;errore rettificabile deve essere percepito ictu oculi, ossia essere riconoscibile ex ante da parte della stazione appaltante: circostanza, questa, che non si ritiene ricorrere nel caso concreto (così¬ T.A.R. Toscana, sez. I, 16 gennaio 2020, n. 35). Nè poteva essere applicato il principio di favor partecipationis, parimenti dedotto nel ricorso, stante l&#8217;asserita ambiguità  della documentazione di gara e la mancata, espressa previsione dell&#8217;esclusione dell&#8217;offerta relativa all&#8217;omessa o erronea compilazione del &#8220;Documento di sintesi&#8221;. Infatti, tale documento è inequivocabilmente prescritto dalla lex specialis quale elemento costitutivo della presentazione dell&#8217;offerta economica, le a sua mancanza non è prevista tra i casi di espressa esclusione dalla RDO al punto 6.2, per la semplice circostanza che il documento è generato dal sistema e riproduce le voci complessive di offerta, per i servizi ordinari e facoltativi, secondo la compilazione effettuata dal concorrente delle relative &#8220;posizioni&#8221;Â a sistema e che avrebbe dovuto essere conforme con le indicazioni del Modulo offerto.<br /> Sotto altro profilo, peraltro, tale documento non può essere considerato, come vorrebbe BIGFIVE s.r.l., tamquam non essetà a fini negoziali, ed in particolare non ha fondamento, alla luce degli atti di gara, la deduzione che solo l&#8217;offerta economica espressa dal &#8220;Modulo offerta&#8221; sia idonea a vincolare l&#8217;offerente. Infatti, il &#8220;Documento di sintesi&#8221; ha una sua specifica ed essenziale finalità , relativa non solo alla gestione telematica della procedura, ma anche e propriamente a fini negoziali, e ciò in quanto è il solo documento di gara che assolve alla funzione di esprimere l&#8217;importo complessivo offerto dal concorrente proprio poichè si compone non solo dell&#8217;importo offerto per i servizi ordinari ma anche dell&#8217;importo complessivo relativo ai servizi facoltativi, sulla cui base è determinato il ribasso di gara e, dunque, la relativa graduatoria. In ordine ai servizi facoltativi il &#8220;Modulo offerta&#8221;, come giÃ  esposto, prescriveva solamente di indicare il costo unitario, nel mentre era demandato al concorrente la determinazione dell&#8217;importo complessivo, secondo quanto giÃ  si è dianzi illustrato. Coerentemente il &#8220;Documento di sintesi&#8221;Â costituisce, ex articolo 6. punto a5) del capitolato speciale d&#8217;appalto, il solo documento d&#8217;offerta che integra il contratto di appalto, il che connota tale documento di decisiva, se non addirittura esclusiva rilevanza negoziale, in relazione all&#8217;affidamento del servizio di cui si tratta: e ciò, dunque, all&#8217;opposto di quanto osservato nel ricorso, stante il fatto che esso è il solo documento di offerta che espone l&#8217;importo complessivo offerto. Quanto complessivamente argomentato rende ragione del fatto che l&#8217;Amministrazione si è trovata al cospetto di un&#8217;offerta incerta nei suoi contenuti, e non suscettibile di soccorso istruttorio (secondo quanto previsto dall&#8217;art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016), in tal senso determinandosi in maniera vincolata alla relativa invalidazione.<br /> 7. Le medesime ragioni che giustificano il rigetto del primo motivo di ricorso determinano anche l&#8217;infondatezza del secondo motivo di gravame, espresso in via subordinata, che, in disparte il carattere generico e non puntualmente perspicuo della doglianza, deve intendersi mirato a censurare l&#8217;illegittimità  della lex specialis di gara nei punti 6., 6.1 e 6.2, i quali parificherebbero illegittimamente i due documenti che costituiscono l&#8217;offerta economica, mentre solo ilÂ &#8220;Modulo offerta&#8221;Â avrebbe idoneità  a vincolare l&#8217;offerente (e non ilÂ &#8220;Documento di sintesi&#8221;). Tale assunto è poi destituito di fondamento anche alla luce della assorbente considerazione che, viceversa, come giÃ  detto, solo ilÂ &#8220;Documento di sintesi&#8221;Â costituirà  il contenuto economico del contratto come precisato dall&#8217;articolo 6, lett. a 5) del capitolato speciale d&#8217;appalto. La previsione di entrambi i documenti, quali elementi che conducono a costituire l&#8217;offerta economica presentata in gara deve ritenersi in definitiva del tutto ragionevole e non inficiata da alcuna illegittimità , in quanto corrisponde alla finalità  di conseguire un&#8217;offerta certa nei suoi contenuti, stante le caratteristiche del servizio posto in gara.<br /> 8. In conclusione in ricorso è infondato e deve essere respinto.<br /> Le spese di giudizio seguono la regola generale della soccombenza di lite, nella misura indicata nel dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.<br /> Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del Muse &#8211; Museo delle Scienze resistente, nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Fulvio Rocco, Presidente<br /> Carlo Polidori, Consigliere<br /> Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2020 n.145</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-31-8-2020-n-145/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-31-8-2020-n-145/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2020 n.145</a></p>
<p>Fulvio Rocco, Presidente Carlo Polidori, Consigliere, Estensore PARTI: Telecom Italia s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Tudor, contro Provincia autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NicolÃ² Pedrazzoli, Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini, nei confronti Comune di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-31-8-2020-n-145/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2020 n.145</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-31-8-2020-n-145/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2020 n.145</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fulvio Rocco, Presidente Carlo Polidori, Consigliere, Estensore PARTI: Telecom Italia s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Tudor,  contro Provincia autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NicolÃ² Pedrazzoli, Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini,  nei confronti Comune di Brentonico, non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Processo amministrativo telematico (PAT) : l&#8217;interpretazione dell&#8217; art. 4, c. 4 delle norme di attuazione del C.P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Processo amministrativo telematico (PAT) &#8211; art. 4, c. 4 delle norme di attuazione del C.P.A. &#8211; interpretazione.</p>
<p>2. Processo amministrativo telematico (PAT) &#8211; deposito &#8211; termini ex art. 73 C.P.A. .</p>
<p>3. Infrastrutture di comunicazione elettronica- stazioni radio base &#8211; localizzazione &#8211; interesse urbanistico e interesse alla piena ed efficiente copertura di rete &#8211; equo contemperamento &#8211; deve essere garantito.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.L&#8217;art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo va interpretato nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico è possibile fino alle ore 24.00, ma, se effettuato l&#8217;ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell&#8217;art. 73 cod. proc. amm., ove avvenga oltre le ore 12 (id est, l&#8217;orario previsto per i depositi prima dell&#8217;entrata in vigore del PAT), si considera &#8211; ai soli fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche &#8211; effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo.</em><br /> <br /> <br /> <em>2. Ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del decreto legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, nell&#8217;ambito del rito speciale introdotto per contrastare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, a seguito della rimessione in termini della parte che ne abbia fatto richiesta, i termini di cui all&#8217;articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà , limitatamente al rito ordinario.</em><br /> <br /> <br /> <em>3. Le stazioni radio base, nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità  e malgrado l&#8217;assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale perchè, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, come nel caso della tutela dei beni ambientali e culturali, la realizzazione dell&#8217;opera di pubblica utilità  può risultare cedevole. Non a caso l&#8217;art. 86 del decreto legislativo n. 259/2003, nel disciplinare le infrastrutture di comunicazione elettronica dispone in termini generali, al comma 4 fa espressamente salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali.</em><br /> </div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 31/08/2020<br /> <strong>N. 00145/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00174/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 174 del 2019, proposto da Telecom Italia s.p.a, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Diaz n. 8, presso lo studio dell&#8217;avvocato Annarosa Molinari;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Provincia autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati NicolÃ² Pedrazzoli, Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15 presso l&#8217;avvocato Marialuisa Cattoni;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Comune di Brentonico, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> dei seguenti atti: A) determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali della Provincia Autonoma di Trento n. 637 del 12 settembre 2019, comunicata con nota prot. n. 567710 del 16 settembre 2019, con la quale è stata rigettata la richiesta congiunta, presentata da Tim e Vodafone, volta ad ottenere l&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;art. 6 del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. per i lavori di riconfigurazione di una stazione radio base esistente sita nel comune di Brentonico in località  San Giacomo; B) regolamento urbanistico-edilizio provinciale adottato, in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, con decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, nella parte in cui, all&#8217;art. 36 (rubricato <em>&#8220;Criteri per l&#8217;installazione di impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione&#8221;</em>), prevede che <em>&#8220;Al fine di tutelare e valorizzare il paesaggio, gli impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione possono essere installati nel rispetto dei seguenti criteri: a) l&#8217;accesso agli impianti è garantito tramite viabilità  esistente &#038;&#8221;</em>; C) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi il preavviso di rigetto ed i pareri negativi espressi dal Servizio Urbanistico e Tutela del Paesaggio della Provincia, resi in seno alla conferenza di servizi e richiamati nel provvedimento di diniego;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 luglio 2020, svoltasi ai sensi dell&#8217;art. 84 del decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, il dott. Carlo Polidori;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. La società  Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom) &#8211; in qualità  di titolare di autorizzazione generale per la prestazione del servizio pubblico radiomobile di comunicazione in tecnica GSM e l&#8217;installazione della relativa rete sul territorio italiano, nonchè di autorizzazione generale per il servizio pubblico di comunicazioni mobili di terza generazione UMTS e dei diritti d&#8217;uso delle bande 800, 1800 e 2600 MHz per la larga banda (titoli che conferiscono il diritto a realizzare la rete infrastrutturale per la fornitura del servizio di telefonia mobile su tutto il territorio nazionale) &#8211; in punto di fatto riferisce che per l&#8217;implementazione ed il potenziamento della rete essa ha raggiunto un accordo con la società  Vodafone (di seguito Vodafone) per la condivisione di numerose infrastrutture di radiotrasmissione, esistenti e di progetto, al fine di ridurre le nuove strutture da ubicare nel territorio nazionale e di eliminare quelle giÃ  realizzate da entrambi i gestori in aree attigue.<br /> Riferisce altresì¬ che, in attuazione di tale accordo, ha presentato unitamente a Vodafone un progetto per l&#8217;installazione &#8211; nel Comune di Brentonico (TN), località  San Giacomo, in area (contraddistinta dalla p.f. 10238/1 C.C. di Brentonico) classificata nel P.R.G. del Comune di Brentonico come <em>&#8220;Area pascoli, malghe&#8221;</em> e non soggetta ad alcun vincolo di natura paesaggistica &#8211; di una nuova stazione radio-base destinata a sostituire quella esistente nella medesima località  ed ubicata presso l&#8217;Hotel San Giacomo, ove sono allocati sia apparati Telecom, sia apparati Vodafone in corso di dismissione a seguito del recesso del proprietario dell&#8217;immobile dal contratto di locazione delle porzioni immobiliari ove è ubicata la stazione radio-base.<br /> Rappresenta poi che &#8211; sebbene quella esistente sia l&#8217;unica stazione radio-base che garantisce il servizio di telecomunicazione all&#8217;agglomerato urbano e ai dintorni della località  San Giacomo, nonchè alla viabilità  di collegamento con il Comune di Brentonico e la località  San Valentino ed a parte degli impianti di risalita e delle piste da sci dell&#8217;altopiano della Polsa &#8211; il Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali della Provincia con nota prot. S158/2019 ha comunicato i motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di autorizzazione ai sensi dell&#8217;art. 6 del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg, richiamando in motivazione il parere negativo espresso dal rappresentante del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio in seno alla conferenza di servizi del 25 luglio 2019.<br /> Tale parere è motivato sia in ragione del contrasto tra il progetto e l&#8217;art. 36 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale (approvato con il d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.), <em>«il quale, per l&#8217;installazione di nuovi impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, indica tra i requisiti prioritari la presenza di una viabilità  esistente, elemento, questo, mancante nel progetto in esame»</em>, sia in ragione dell&#8217;inidoneità  del sito prescelto sotto il profilo paesaggistico, perchè <em>«nel contesto rurale sito alla periferia nord/est di San Giacomo, a valle della SP, sostanzialmente aperto ed esposto alle visuali, ove prevale figurativamente la presenza delle distese prative e la rada vegetazione arborea non è sufficiente a mascherare l&#8217;opera, l&#8217;inserimento del palo andrebbe a costituire un elemento di degrado paesaggistico, ben visibile dal circondario».</em><br /> Rappresenta infine di aver presentato osservazioni procedimentali, evidenziando che la realizzazione di impianti di telefonia mobile, parificati alle opere di urbanizzazione primaria, è consentita senza limiti ed è compatibile con ogni tipo di zonizzazione; che le caratteristiche dell&#8217;area, proprio in virtà¹ della rada vegetazione, la rendono particolarmente idonea ad ospitare una stazione radio-base; che l&#8217;impianto in questione non determina un ingombro visivo, non avendo un impatto sul territorio paragonabile a quello di edifici in cemento armato o muratura; che la mancata realizzazione dell&#8217;impianto lascerebbe l&#8217;area interessata completamente priva di copertura telefonica.<br /> Ciononostante il dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali con l&#8217;impugnata determinazione n. 637 del 12 settembre 2019 ha rigettato l&#8217;istanza evidenziando in motivazione che nella successiva conferenza di servizi del 29 agosto 2019 il rappresentante del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio ha confermato il proprio precedente parere negativo e richiamando le considerazioni espresse nella nota del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio prot. n. 0554096 del 10 settembre 2019, in replica alle predette osservazioni procedimentali.<br /> 2. Dell&#8217;impugnato provvedimento di diniego la ricorrente chiede l&#8217;annullamento deducendo i seguenti motivi.<br /> I)Â <em>Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 2 della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, nonchè degli articoli 3 e 79 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15; eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e travisamento dei fatti; erronea applicazione ed interpretazione dell&#8217;art. 36, comma 1, lett. a), del d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg; violazione dell&#8217;art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e degli articoli 86, 87 e 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.</em><br /> Il diniego si fonda innanzi tutto sull&#8217;art. 36, comma 1, lett. a), del regolamento urbanistico-edilizio provinciale (adottato con il d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg), perchè l&#8217;amministrazione contesta la mancanza di una <em>«viabilità  esistente»</em>, la cui presenza costituirebbe un requisito per l&#8217;installazione di nuovi impianti ed assicurerebbe che <em>«la realizzazione di detti impianti in territorio aperto non determini l&#8217;ulteriore urbanizzazione di contesti inedificati, non destinati agli insediamenti, dove il carattere di naturalità  è strettamente connesso con i valori paesaggistici per cui questi contesti sono ricompresi in aree di tutela ambientale»</em> (cfr. la motivazione del provvedimento impugnato).<br /> Tuttavia il riferimento operato dall&#8217;amministrazione alla disposizione dell&#8217;art. 36, comma 1 &#8211; nella parte in cui dispone che <em>«l&#8217;accesso agli impianti è garantito da viabilità  esistente»Â </em>&#8211; è erroneo perchè tale disposizione non prevede un divieto assoluto, ma un mero criterio generale per l&#8217;installazione degli impianti.<br /> Inoltre, come può evincersi dal progetto di cui trattasi, il fondo su cui è destinata ad essere ubicata la stazione radio-base è giÃ  collegato alla viabilità  pubblica ed è prevista soltanto la realizzazione di una <em>«stradina»</em> all&#8217;interno della proprietà  per rendere pìù agevole l&#8217;accesso all&#8217;impianto. Dunque il primo presupposto su cui si fonda il diniego è frutto anche di un travisamento dei fatti in quanto la viabilità  per l&#8217;accesso all&#8217;impianto &#8211; da intendersi come la sede viario sul quale scorrono i flussi di traffico &#8211; è giÃ  esistente e, quindi, non vi è nessun aggravio dell&#8217;urbanizzazione della zona, perchè non è prevista una nuova viabilità .<br /> In via subordinata &#8211; per il caso in cui il Tribunale ritenesse corretta l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 36 comma 1, lett. a), sposata dall&#8217;amministrazione e che la strada in progetto vada qualificato come una nuova viabilità  &#8211; tale disposizione regolamentare, comportando <em>«un divieto generalizzato alla realizzazione degli impianti»</em>, sarebbe a sua volta illegittima innanzi tutto perchè l&#8217;art. 2 della legge provinciale n. 9/1997, e l&#8217;art. 11, comma 1, lett. l), del Regolamento urbanistico edilizio provinciale qualificano le stazioni radio base come <em>&#8220;opere di infrastrutturazione del territorio&#8221;</em>, la cui localizzazione è sempre consentita, senza la necessità  di <em>&#8220;specifiche previsioni o adeguamenti degli strumenti di pianificazione territoriale&#8221;</em>, ai sensi dell&#8217;art. 79, comma 2, della legge provinciale n. 15/2015.<br /> In particolare la ricorrente osserva che, secondo la giurisprudenza, rientra nella potestà  legislativa, regolamentare della Provincia di Trento disciplinare sul proprio territorio la localizzazione delle stazioni radio base attraverso l&#8217;adozione di ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurre il pìù possibile l&#8217;impatto negativo di tali impianti sul territorio; ma tali misure e prescrizioni incontrano il limite invalicabile per cui i criteri localizzativi non possono impedire, ovvero ostacolare ingiustificatamente l&#8217;insediamento degli impianti medesimi. Invece l&#8217;art. 36 comma 1, lett. a), interpretato nel senso indicato dall&#8217;amministrazione si tradurrebbe non giÃ  in un criterio per l&#8217;installazione di impianti, bensì¬ inÂ <em>«un &#8220;vincolo&#8221; surrettizio, ostativo allo sviluppo della rete di telecomunicazione mobile»</em>, e quindi si porrebbe in contrasto anche con i principi in materia di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali di cui all&#8217;art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 e agli articoli 86, 87, 87-bis del decreto legislativo n. 259/2003.<br /> II)Â <em>Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti, carenza di istruttoria e carenza della motivazione; violazione dell&#8217;art. 2, comma 1, lett. i) e dell&#8217;art. 6-bis, comma 5, del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg.</em><br /> Parimenti illegittima è l&#8217;ulteriore causa ostativa posta a fondamento dell&#8217;impugnato diniego, incentrata sull&#8217;asserita inidoneità  del sito prescelto sotto il profilo paesaggistico, perchè «nel contesto rurale sito alla periferia nord/est di San Giacomo, a valle della SP, sostanzialmente aperto ed esposto alle visuali, ove prevale figurativamente la presenza delle distese prative e la rada vegetazione arborea non è sufficiente a mascherare l&#8217;opera, l&#8217;inserimento del palo andrebbe a costituire un elemento di degrado paesaggistico, ben visibile dal circondario».<br /> Difatti l&#8217;area ove è prevista l&#8217;installazione della stazione radio-base non è vincolata paesaggisticamente perchè nel P.R.G. del Comune di Brentonico è classificata come <em>&#8220;Area pascoli, malghe&#8221;</em>; nè risulta che l&#8217;area stessa sia stata classificata quale <em>&#8220;sito sensibile&#8221;</em>, ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 1, lett. i), del regolamento concernente la protezione dall&#8217;esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz; dunque il giudizio di compatibilità  paesaggistica non era dovuto in quanto non è prevista l&#8217;autorizzazione paesaggistica di cui all&#8217;art. 6-bis, comma 5, del regolamento stesso. Del resto la stessa Amministrazione provinciale non ha denegato alcuna autorizzazione paesaggistica, limitandosi al rigetto dell&#8217;istanza di autorizzazione presentata dai gestori.<br /> Fermo restando quanto precede, il giudizio negativo di compatibilità  paesaggistica è illegittimo in quanto non supportato da una motivazione che valga a superare il principio per cui gli impianti di cui trattasi non sviluppano volumetria e cubatura e non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni in cemento armato o muratura, per cui necessitano di una valutazione da compiere, considerando la loro particolare natura ed il servizio reso, definito di preminente interesse generale.<br /> Il provvedimento impugnato sul punto richiama apoditticamente l&#8217;impatto sul paesaggio, considerando inefficaci le previste misure di mitigazione; ma tale giudizio non è supportato da una motivazione puntuale.<br /> III)Â <em>Violazione ed omessa applicazione dell&#8217;art. 3, comma 1, lett. a), n. 2, e dell&#8217;art. 6-bis, commi 6 e 10, del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg; eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti, di istruttoria e di motivazione; erronea applicazione ed interpretazione dell&#8217;art. 36, comma 2, del d.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.</em><br /> Ã‰ violato anche l&#8217;art. 6-bis, comma 4, del regolamento concernente la protezione dall&#8217;esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHzÂ approvato con d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg, ai sensi del quale, nell&#8217;ambito della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;art. 6 del medesimo regolamento, <em>&#8220;la struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio si esprime in merito al rispetto dei criteri generali di localizzazione adottati ai sensi dell&#8217;articolo 3, diversi da quelli relativi ai siti sensibili&#8221;.</em> Ã‰ stata infatti pretermessa l&#8217;applicazione del criterio di localizzazione stabilito dall&#8217;art. 3, comma 1, lett. a), n. 2, del predetto regolamento &#8211; che individua quale collocazione preferibile quella <em>&#8220;all&#8217;interno di siti comuni con altre strutture, comunque contenendo il pìù possibile il numero di strutture all&#8217;interno di ciascun sito attraverso il coordinamento e la cooperazione di gestori&#8221;</em> &#8211; perchè l&#8217;amministrazione, in sede di conferenza di servizi, non ha considerato che l&#8217;istanza di autorizzazione aveva ad oggetto un sito condiviso tra gestori, che sostituiva altro sito condiviso dai medesimi gestori in fase di dismissione.<br /> Parimenti risulta violato il medesimo art. 6-bis, comma 4, nella parte in cui prevede che, se l&#8217;intervento oggetto della domanda non rispetta i criteri generali di cui all&#8217;art. 3, <em>&#8220;la struttura provinciale competente può sospendere il procedimento e proporre al richiedente una o pìù localizzazioni alternative che offrano la possibilità  di erogazione del servizio a sostanziale parità  di condizioni tecniche, tenendo conto della tipologia degli impianti e della potenza erogata&#8221;.</em> Ciò in quanto nel procedimento non è stata formulata dall&#8217;amministrazione alcuna proposta volta ad individuare un sito alternativo e nel provvedimento finale non vi è alcuna motivazione in ordine alle criticità  di copertura del segnale telefonico sul territorio comunale e limitrofo evidenziate dai gestori nelle osservazioni procedimentali. Del resto tale omissione è ancor pìù grave se si considera che, ai sensi del comma 10 del predetto art. 6-bis, l&#8217;amministrazione <em>&#8220;può negare l&#8217;autorizzazione per il mancato rispetto dei criteri generali di localizzazione adottati ai sensi dell&#8217;articolo 3 solo a seguito della mancata accettazione da parte del richiedente della proposta di localizzazione alternativa, secondo quanto previsto dal comma 4&#8221;.</em><br /> Dunque, essendo contestato il mancato rispetto dei criteri generali di cui all&#8217;art. 3 &#8211; tra i quali vanno ricompresi quelli di cui all&#8217;art. 36 del regolamento urbanistico edilizio provinciale, in ragione del riferimento ai siti sensibili di cui all&#8217;art. 3, comma 1 lett. b), n. 1 (come del resto nella prospettazione dell&#8217;amministrazione, che ritiene l&#8217;area un sito sensibile dal punto di vista paesaggistico) &#8211; l&#8217;autorizzazione non poteva essere negata senza aver preventivamente individuato e messo a disposizione di Telecom e Vodafone un sito alternativo.<br /> Infine &#8211; sotto ulteriore profilo, pure connesso alle esigenze di copertura del servizio telefonico, del tutto ignorate dall&#8217;Amministrazione resistente in sede di conferenza di servizi &#8211; risulta pure violato l&#8217;art. 36, comma 2<em>, del regolamento urbanistico edilizio provinciale, secondo il quale il primo comma di tale articolo &#8220;non si applica se il rispetto dei criteri è incompatibile con le esigenze di protezione civile&#8221;.</em> Difatti nel caso in esame, in applicazione del comma 2, il criterio di cui al comma 1, lett. a) &#8211; in base al quale l&#8217;accesso agli impianti deve essere garantito tramite la viabilità  esistente &#8211; risultava inapplicabile in ragione delle evidenziate criticità  di copertura del segnale radioelettrico, essendo evidente che la carenza del segnale radioelettrico impedisce il funzionamento della rete mobile anche ai fini del suo utilizzo per le esigenze della protezione civile.<br /> 3. La Provincia autonoma di Trento si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 14 luglio 2020 ha diffusamente replicato alle suesposte censure.<br /> 4. La società  ricorrente con memoria depositata in data 17 luglio 2020 ha preliminarmente eccepito la tardività  della memoria difensiva di controparte, evidenziando sul punto la violazione dell&#8217;art. 4, comma 4, ultimo periodo, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo.<br /> Nel merito la società  ricorrente ha insistito per l&#8217;inapplicabilità  dell&#8217;art. 36, comma 1, lett. a), del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, evidenziando che l&#8217;Amministrazione provinciale nelle sue difese non ha contestato la circostanza che l&#8217;area individuata per l&#8217;ubicazione della stazione radio base è giÃ  collegata alla viabilità  pubblica e che la realizzazione di una stradina interna alla proprietà  non si tradurrebbe in un&#8217;opera di urbanizzazione.<br /> Quindi la società  ricorrente ha ribadito che tale norma regolamentare, se interpretata come prospettato dall&#8217;Amministrazione, comporterebbe una valutazione a priori di prevalenza dell&#8217;interesse paesaggistico-ambientale sull&#8217;interesse allo sviluppo della rete di telecomunicazione, così¬ risolvendosi in un divieto generalizzato alla realizzazione di impianti.<br /> La società  ricorrente ha poi rimarcato che l&#8217;Amministrazione provinciale ha omesso di indicare la fonte di un eventuale vincolo paesaggistico insistente sull&#8217;area e che dall&#8217;esame della documentazione versata in atti dall&#8217;Amministrazione si evince che in seno alla conferenza di servizi del 29 agosto 2019 il rappresentante del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio non ha ribadito il proprio parere negativo sulla base delle motivazioni giÃ  emerse nella conferenza di servizi del mese precedente, ma ha piuttosto confermato la mancanza della viabilità  di accesso al sito in progetto, riservando la valutazione sulla questione relativa alla prevalenza o meno dell&#8217;interesse alla realizzazione della rete sugli interessi considerati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, senza riprendere la motivazione concernente l&#8217;inidoneità  del sito sotto il profilo paesaggistico. Parimenti il successivo parere del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio del 10 settembre 2019 prende posizione soltanto in merito all&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 36 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.<br /> Infine la ricorrente ha insistito per l&#8217;accoglimento della censura incentrata sull&#8217;omessa valutazione in ordine all&#8217;applicazione del criterio localizzativo preferenziale di cui all&#8217;art. 3, comma 1, lett. a), n. 2, del regolamento concernente la protezione dall&#8217;esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, ribadendo che nella fattispecie si tratta della realizzazione di un nuovo impianto condiviso da due gestori di telefonia, che avrebbe sostituito quello giÃ  esistente nel Comune di Brentonico e in corso di dismissione, a seguito di recesso del proprietario dell&#8217;immobile, costituente l&#8217;unica struttura che garantisce il servizio di telecomunicazione mobile all&#8217;agglomerato urbano e ai dintorni della località  San Giacomo.<br /> 5. Alla pubblica udienza del 30 luglio 2020, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, il ricorso è passato in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.<br /> DIRITTO<br /> 1. Preliminarmente deve essere esaminata l&#8217;eccezione di tardività  della memoria depositata dalla Provincia autonoma di Trento in data 14 luglio 2020.<br /> L&#8217;eccezione &#8211; sollevata dalla società  ricorrente in ragione della violazione dell&#8217;art. 4, comma 4, ultimo periodo, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, nella parte in cui dispone che &#8220;<em>Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell&#8217;ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo&#8221;</em> &#8211; è fondata, alla luce delle seguenti considerazioni.<br /> Secondo la giurisprudenza (<em>ex multis</em>, Consiglio di Stato, Sez. V, 2 dicembre 2019, n. 8241), l&#8217;art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo va interpretato nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico è possibile fino alle ore 24.00, ma, se effettuato l&#8217;ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell&#8217;art. 73 cod. proc. amm., ove avvenga oltre le ore 12 (<em>id est</em>, l&#8217;orario previsto per i depositi prima dell&#8217;entrata in vigore del PAT), si considera &#8211; ai soli fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche &#8211; effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del decreto legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, nell&#8217;ambito del rito speciale introdotto per contrastare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, a seguito della rimessione in termini della parte che ne abbia fatto richiesta (rimessione in termini nella fattispecie disposta da questo Tribunale con l&#8217;ordinanza 7 maggio 2020, n. 65)Â <em>&#8220;i termini di cui all&#8217;articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà , limitatamente al rito ordinario&#8221;.</em><br /> Dunque la Provincia, in vista dell&#8217;udienza pubblica fissata per il 30 luglio 2020 avrebbe dovuto produrre la propria memoria difensiva entro il termine dimidiato di quindici giorni, scadente alle ore 12.00 del giorno 14 luglio 2020. Invece tale memoria difensiva risulta depositata alle ore 16.33 del medesimo giorno 14 luglio 2020, ossia oltre la scadenza normativamente imposta.<br /> 2. Sempre in via preliminare il Collegio osserva che &#8211; nonostante quanto affermato dalla società  ricorrente nelle memoria depositata in data 17 luglio 2020 &#8211; l&#8217;impugnato provvedimento di diniego è un atto plurimotivato, ossia sorretto da due distinte ragioni ostative all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, costituite dal contrasto tra il progetto presentato e l&#8217;art. 36, comma 1, lett. a), del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, posto che è prevista la realizzazione di una strada per l&#8217;accesso all&#8217;impianto, nonchè dall&#8217;inidoneità  del sito prescelto sotto il profilo paesaggistico, e ciò in quanto l&#8217;impianto <em>«andrebbe a costituire un elemento di degrado paesaggistico, ben visibile dal circondario».</em><br /> Del resto, la ricorrente medesima con il primo motivo e con la terza censura del terzo motivo contesta l&#8217;esistenza della causa ostativa incentrata sul contrasto tra il progetto e l&#8217;art. 36, comma 1, lett. a), del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e con il secondo motivo contesta l&#8217;esistenza dell&#8217;ulteriore causa ostativa, mentre le prime due censure dedotte con il terzo motivo &#8211; incentrate sulla violazione dell&#8217;art. 6-bis, comma 4, del regolamento concernente la protezione dall&#8217;esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz &#8211; sono riferibili ad entrambe le predette cause ostative.<br /> 3. Tanto premesso, ai fini dell&#8217;esame del primo motivo e della terza censura del terzo motivo giova rammentare che &#8211; fermo restando quanto previsto dalla normativa provinciale in materia di impianti di telecomunicazioni, costituita dal regolamento concernente la protezione dall&#8217;esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz &#8211; la Provincia di Trento con la legge 4 agosto 2015, n. 15, ed il relativo regolamento attuativo (adottato con il d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg) si è dotata (nell&#8217;esercizio della propria competenza primaria in materia di urbanistica) di una disciplina organica del governo del territorio, che concerne anche <em>&#8220;gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e di telecomunicazione e le relative strutture&#8221;</em>, tra i quali rientra la stazione radio base per cui è causa.<br /> In particolare, per quanto d&#8217;interesse in questa sede, l&#8217;art. 3, comma 1, lett. z), della legge n. 15/2015 definisce <em>&#8220;opere di infrastrutturazione del territorio&#8221;</em> le <em>&#8220;infrastrutture e ogni altro impianto o costruzione necessari o utili allo svolgimento delle funzioni insediative elementari e delle relazioni territoriali&#8221; e precisa che tali opere &#8220;sono strumentali alla prestazione di servizi pubblici essenziali&#8221;.</em><br /> La medesima legge, al successivo art. 79, comma 2, dispone che la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, come definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, <em>&#8220;è sempre ammessa nel rispetto della disciplina relativa ai titoli edilizi, se compatibile con la disciplina delle invarianti individuate dal PUP, e non richiede specifiche previsioni o adeguamenti degli strumenti di pianificazione territoriale subordinati al PUP&#8221;.</em><br /> In esecuzione dell&#8217;art. 74, comma 1, della legge provinciale n. 15/2005, l&#8217;art. 11 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale individua puntualmente &#8211; ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 79 della legge provinciale n. 15/2005 e ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 1, lett. z), della medesima legge &#8211; le opere di infrastrutturazione del territorio, includendo nel relativo elenco <em>&#8220;gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e di telecomunicazione e le relative strutture&#8221;.</em><br /> Lo stesso regolamento urbanistico-edilizio provinciale specifica, all&#8217;art. 36, i criteri nell&#8217;installazione di impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione, prevedendo quanto segue: <em>&#8220;Al fine di tutelare e valorizzare il paesaggio, gli impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione possono essere installati nel rispetto dei seguenti criteri: a) l&#8217;accesso agli impianti è garantito tramite viabilità  esistente; b) le eventuali piattaforme o platee in calcestruzzo limitate all&#8217;area interessata dall&#8217;impianto e dai relativi manufatti e le aree libere sono rinverdite; c) le linee elettriche di alimentazione a servizio degli impianti sono realizzate con cavo interrato; d) eventuali recinzioni degli impianti sono realizzate con tipologie e materiali consoni rispetto ai luoghi; non sono ammessi muri o cordoli in calcestruzzo; e) il colore dei tralicci e delle strutture di sostegno delle antenne è finalizzato all&#8217;inserimento nel contesto paesaggistico, privilegiando la gamma cromatica del verde nei contesti boscati o del grigio-marrone o del colore naturale dello zinco ossidato nel caso di sfondo roccioso o di specifiche situazioni ambientali; f) i manufatti di servizio, destinati ad alloggiare gli apparati tecnologici sono accorpati in un&#8217;unica costruzione, da collocare in posizione defilata oppure alla base del traliccio o della struttura di sostegno; detti manufatti sono realizzati utilizzando tipologia e materiali coerenti con la funzione e con il contesto paesaggistico&#8221;Â </em>(comma 1); <em>&#8220;Il comma 1 non si applica se il rispetto dei criteri è incompatibile con le esigenze di protezione civile. Resta inoltre fermo quanto previsto dalla disciplina di settore relativa all&#8217;installazione degli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione sonora e televisiva&#8221;</em> (comma 2).<br /> 3. Alla luce di tale disciplina non sussiste il travisamento dei fatti denunciato con il primo motivo di ricorso. Dall&#8217;esame del progetto presentato da Telecom e Vodafone emerge infatti che è prevista la realizzazione di una strada per raggiungere la stazione radio-base e, quindi, nell&#8217;impugnato provvedimento di diniego è stata correttamente invocata dall&#8217;amministrazione la disposizione dell&#8217;art. 36, comma 1, lett. a), del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, il quale postula, ai fini dell&#8217;installazione degli impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione, che l&#8217;accesso agli impianti stessi avvenga <em>&#8220;tramite viabilità  esistente&#8221;</em>, ossia senza realizzare nuove viabilità . Del resto la ricorrente stessa ammette che per rendere pìù agevole l&#8217;accesso all&#8217;impianto è prevista la realizzazione di una <em>«stradina»</em>.<br /> 4. Parimenti infondata è l&#8217;ulteriore censura, volta a dimostrare che l&#8217;amministrazione avrebbe erroneamente interpretato la disposizione dell&#8217;art. 36, comma 1, lett. a), perchè la nozione di <em>&#8220;viabilità  esistente&#8221;</em>, ivi prevista, andrebbe intesa restrittivamente, sì¬ da escludere che nell&#8217;ambito di applicazione della disposizione regolamentare rientri anche la viabilità  finalizzata esclusivamente all&#8217;accesso agli impianti, come la strada prevista dal progetto relativo all&#8217;impianto di cui trattasi.<br /> A tal riguardo il Collegio ritiene che l&#8217;amministrazione abbia correttamente inteso la <em>ratio </em>della disposizione regolamentare in questione, evidenziando in motivazione che la stessa è volta ad assicurare che <em>«la realizzazione di detti impianti in territorio aperto non determini l&#8217;ulteriore urbanizzazione di contesti inedificati, non destinati agli insediamenti, dove il carattere di naturalità  è strettamente connesso con i valori paesaggistici per cui questi contesti sono ricompresi in aree di tutela ambientale».</em> Difatti l&#8217;interpretazione teleologica della disposizione regolamentare in esame conferma che la stessa è stata correttamente applicata nella presente fattispecie, trattandosi di una disciplina che &#8211; al dichiarato fine di <em>&#8220;tutelare e valorizzare il paesaggio&#8221;</em> &#8211; preclude l&#8217;ulteriore urbanizzazione di contesti inedificati mediante la realizzazione di nuovi tracciati viari, seppure funzionale alla realizzazione di <em>&#8220;opere d&#8217;infrastrutturazione&#8221;</em> quali le stazioni radio-base, a loro volta <em>&#8220;strumentali alla prestazione di servizi pubblici essenziali&#8221;.</em><br /> 5. Nè miglior sorte merita l&#8217;ultima censura dedotta con il primo motivo, volta a dimostrare che la disposizione dell&#8217;art. 36, comma 1, lett. a), si tradurrebbe non giÃ  in un criterio per l&#8217;installazione di impianti, bensì¬ inÂ <em>«un &#8220;vincolo&#8221; surrettizio, ostativo allo sviluppo della rete di telecomunicazione mobile»</em>, e &#8211; come tale &#8211; sarebbe a sua volta illegittima, con conseguente illegittimità  derivata dell&#8217;impugnato provvedimento di diniego.<br /> Secondo la tesi della ricorrente &#8211; a fronte dell&#8217;art. 2 della legge provinciale n. 9/1997 e dell&#8217;art. 11, comma 1, lett. l), del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, che espressamente qualificano le stazioni radio-base come <em>&#8220;opere di infrastrutturazione del territorio&#8221;,</em> delle quali l&#8217;art. 79, comma 2, della legge provinciale n. 15/2015 consente la realizzazione senza la necessità  di <em>&#8220;specifiche previsioni o adeguamenti degli strumenti di pianificazione territoriale&#8221;</em> &#8211; la predetta disposizione regolamentare, se interpretata come indicato nel provvedimento impugnato, osterebbe alla realizzazione di stazioni radio-base in aree del territorio ove tali impianti possono essere sempre realizzati proprio in quanto trattasi di opere di infrastrutturazione del territorio. Dunque &#8211; posto che, secondo la giurisprudenza, rientra nella potestà  legislativa e regolamentare della Provincia di Trento disciplinare la localizzazione delle stazioni radio base attraverso l&#8217;adozione di ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurne il pìù possibile l&#8217;impatto negativo sul territorio, che peraltro incontrano il limite invalicabile per cui la previsione di criteri localizzativi e standard urbanistici non può impedire ovvero ostacolare ingiustificatamente l&#8217;insediamento degli impianti medesimi &#8211; la predetta disposizione regolamentare, risolvendosi in un impedimento generalizzato alla realizzazione delle stazioni radio-base, si porrebbe in contrasto non soltanto con l&#8217;art. 2 della legge provinciale n. 9/1997 e con l&#8217;art. 79, comma 2, della legge provinciale n. 15/2015, ma anche &#8211; e soprattutto &#8211; con i principi in materia di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, di cui all&#8217;art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 e agli articoli 86, 87, 87-bis del decreto legislativo n. 259/2003.<br /> 6. A tal proposito torna utile rilevare che la Corte Costituzionale nelle sentenze n. 307/2003 e n. 331/2003, analizzando i limiti della potestà  normativa delle Regioni in materia di fissazione di criteri di localizzazione e di standard urbanistici relativi agli impianti di telecomunicazioni, ha riconosciuto che spetta alle Regioni e agli enti locali, nell&#8217;esercizio delle rispettive competenze in materia urbanistica, regolare l&#8217;uso del proprio territorio, purchè i criteri localizzativi e gli standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l&#8217;insediamento degli impianti stessi.<br /> Si tratta di un principio, in parte giÃ  affermato dal Giudice amministrativo, il quale &#8211; nel verificare il corretto esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli Enti locali &#8211; ha sottolineato come il formale utilizzo degli strumenti urbanistici e il dichiarato intento di esercitare le proprie competenze in materia di governo del territorio non possono giustificare l&#8217;adozione di misure che nella sostanza costituiscono indirettamente una deroga ai limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali ad esempio il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale, che ha lo stesso effetto di sovrapporre una determinazione cautelativa ispirata al principio di precauzione alla normativa statale che ha fissato i limiti di radiofrequenza, di fatto eludendo tale normativa.<br /> Dunque l&#8217;introduzione di misure di governo del territorio (quali distanze, altezze e localizzazioni) si giustifica solo se è conforme al principio di ragionevolezza ed alla natura delle competenze urbanistico-edilizie esercitate e risulta sorretta da una sufficiente motivazione, sulla base di risultanze acquisite attraverso un&#8217;istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e la sua idoneità  rispetto al fine perseguito.<br /> 7. Con particolare riferimento alla potestà  regolamentare degli Enti locali è stato pìù volte ribadito dalla giurisprudenza (<em>ex multis</em>, Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 agosto 2017, n. 3891) che il regolamento previsto dall&#8217;art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall&#8217;esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.), ma non può imporre limiti generalizzati all&#8217;installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l&#8217;interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale.<br /> Deve allora ritenersi consentito ai Comuni, nell&#8217;esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell&#8217;impatto elettromagnetico, ai sensi dell&#8217;ultimo inciso del comma 6 dell&#8217;articolo 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all&#8217;installazione degli impianti, purchè sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Possono quindi ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell&#8217;area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purchè sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree.<br /> In definitiva, secondo la giurisprudenza, ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che comunque i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete: è necessario cioè che il limite o il divieto posto dall&#8217;ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio sull&#8217;intero territorio. Deve, quindi, esservi un equo contemperamento tra l&#8217;interesse urbanistico perseguito dal Comune e l&#8217;interesse alla piena ed efficiente copertura di rete.<br /> Inoltre la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 1058) ha precisato che le stazioni radio base, nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità  e malgrado l&#8217;assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale perchè, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, come nel caso della tutela dei beni ambientali e culturali, la realizzazione dell&#8217;opera di pubblica utilità  può risultare cedevole. Non a caso l&#8217;art. 86 del decreto legislativo n. 259/2003, nel disciplinare le infrastrutture di comunicazione elettronica dispone in termini generali, al comma 4 fa espressamente salve <em>&#8220;le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali&#8221;.</em><br /> 8. Poste tali premesse di carattere generale, il Collegio ritiene che &#8211; a differenza di quanto affermato dalla società  ricorrente &#8211; la disposizione dell&#8217;art. 36, comma 1, lett. a), del regolamento urbanistico-edilizio provinciale non fissi un criterio di localizzazione delle stazioni radio base che si traduce inÂ <em>«un &#8220;vincolo&#8221; surrettizio, ostativo allo sviluppo della rete di telecomunicazione mobile»</em>, innanzi tutto perchè tale disposizione non esclude affatto una localizzazione alternativa degli impianti stessi nella medesima zona del territorio comunale individuata dal gestore dei servizi di telefonia e, quindi, non comporta l&#8217;effetto di rendere impossibile la copertura di rete del territorio nazionale. A bene vedere la Provincia di Trento con tale criterio &#8211; così¬ come con gli altri criteri fissati dal primo comma dell&#8217;art. 36 &#8211; al dichiarato fine di <em>&#8220;tutelare e valorizzare il paesaggio&#8221;Â </em>(ossia nell&#8217;esercizio delle proprie competenze in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio) si è limitata a fissare modalità  di realizzazione degli impianti di telecomunicazioni volte a limitare l&#8217;impatto degli impianti stessi sul paesaggio circostante.<br /> Inoltre la ragionevolezza delle disposizioni del primo comma dell&#8217;art. 36 &#8211; ivi compresa quella che impedisce la realizzazione di nuovi tracciati viari a servizio degli impianti di telecomunicazioni &#8211; è confermata dal combinato disposto con quella del comma 2 del medesimo articolo, ove si afferma che <em>&#8220;Il comma 1 non si applica se il rispetto dei criteri è incompatibile con le esigenze di protezione civile&#8221;</em>. Difatti da quest&#8217;ultima disposizione si desume che la Provincia ha correttamente operato, nell&#8217;esercizio della propria potestà  regolamentare, un contemperamento tra le esigenze di tutela del paesaggio e le esigenze connesse alla copertura di rete del territorio nazionale, prevedendo che queste ultime &#8211; se connesse a comprovate esigenze di protezione civile, che rendano impossibile individuare un diverso sito ove realizzare l&#8217;impianto senza derogare ai criteri di cui al comma 1 &#8211; prevalgono sulle esigenze di tutela del paesaggio.<br /> 9. Le considerazioni che precedono valgono a dimostrare anche l&#8217;infondatezza dell&#8217;ultima censura dedotta con il terzo motivo di ricorso, incentrata sull&#8217;inapplicabilità  della disposizione dell&#8217;art. 36, comma 1, lett. a), del regolamento urbanistico-edilizio provinciale &#8211; per effetto del secondo comma del medesimo art. 36 &#8211; in ragione delle evidenziate criticità  di copertura del segnale radioelettrico, che impedirebbe il funzionamento della rete mobile anche per le esigenze di protezione civile.<br /> Ãˆ ben vero che nelle osservazioni procedimentali è stato rappresentato come, per effetto dello smantellamento dell&#8217;impianto ubicato presso l&#8217;Hotel San Giacomo si creerebbero <em>«un considerevole buco di copertura nell&#8217;area circostante, nonchè forti disagi alla popolazione residente e a tutti coloro che transiteranno nella zona o che comunque avranno necessità  di usufuire dei servizi di telefonia mobile e/o di accedere ai numeri c.d. di emergenza»</em>. Tuttavia non risulta che siano state rappresentate all&#8217;Amministrazione comprovate esigenze di protezione civile che rendano impossibile individuare un diverso sito ove realizzare il nuovo impianto senza dover derogare ai criteri di cui al comma 1 (ivi compreso quello che impedisce la realizzazione di nuovi tracciati viari a servizio degli impianti).<br /> 10. La reiezione del primo motivo di ricorso determina evidentemente il venir meno dell&#8217;interesse all&#8217;esame del secondo motivo, con cui viene censurata l&#8217;ulteriore, autonoma causa ostativa all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, incentrata sull&#8217;asserita inidoneità  del sito prescelto sotto il profilo paesaggistico. Residua invece l&#8217;interesse della ricorrente all&#8217;esame delle restanti censure dedotte con il terzo motivo, incentrate sulla violazione dell&#8217;art. 6-bis, comma 4, del regolamento provinciale concernente la protezione dall&#8217;esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.<br /> 11. Tali censure non possono essere accolte in quanto &#8211; a ben vedere &#8211; muovono dall&#8217;erroneo presupposto che tra i criteri generali di cui all&#8217;art. 3 del regolamento provinciale concernente la protezione dall&#8217;esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz siano da ricomprendere anche quelli di cui all&#8217;art. 36 del regolamento urbanistico edilizio provinciale.<br /> In particolare, è ben vero che ai sensi dell&#8217;art. 6-bis, comma 4, del regolamento provinciale concernente la protezione dall&#8217;esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, nell&#8217;ambito della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell&#8217;autorizzazione di cui al precedente art. 6, &#8220;<em>la struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio si esprime in merito al rispetto dei criteri generali di localizzazione adottati ai sensi dell&#8217;articolo 3, diversi da quelli relativi ai siti sensibili&#8221;</em>, e che l&#8217;art. 3, comma 1, lett. a), n. 2, del medesimo regolamento, tra i criteri localizzativi e di realizzazione delle stazioni radio base, prevede che tali impianti devono essere collocati <em>&#8220;preferibilmente &#8230; all&#8217;interno di siti comuni con altre strutture, comunque contenendo il pìù possibile il numero di strutture all&#8217;interno di ciascun sito attraverso il coordinamento e la cooperazione di gestori&#8221;</em> (come previsto nel progetto relativo all&#8217;impianto per cui è causa).<br /> Tuttavia dalla disposizione dell&#8217;art. 36, comma 2, del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, secondo la quale <em>&#8220;Resta inoltre fermo quanto previsto dalla disciplina di settore relativa all&#8217;installazione degli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione sonora e televisiva&#8221;</em>, si desume che la disciplina posta da tale articolo va ad aggiungersi a quella posta del suddetto art. 6-bis, comma 4, attraverso la fissazione di criteri di localizzazione che, se non rispettati, impongono senz&#8217;altro all&#8217;amministrazione (a differenza dei criteri generali di localizzazione richiamati nel corpo dell&#8217;art. 6-bis, comma 4) di rigettare l&#8217;istanza.<br /> Dunque nella fattispecie, stante il mancato rispetto del criterio di cui all&#8217;art. 36, comma 1, lett. a), del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, la circostanza che si trattasse di un progetto condiviso da Telecom e Vodafone comunque non imponeva all&#8217;Amministrazione di esprimersi in merito al rispetto dei criteri generali di localizzazione adottati ai sensi dell&#8217;art. 3 del regolamento provinciale concernente la protezione dall&#8217;esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.<br /> 12. Le considerazioni che precedono valgono evidentemente a dimostrare anche l&#8217;infondatezza della seconda censura dedotta con il terzo motivo. Difatti l&#8217;Amministrazione, avendo rilevato il mancato rispetto del criterio di cui all&#8217;art. 36, comma 1, lett. a), del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, non era affatto tenuta a sospendere il procedimento e proporre una o pìù localizzazioni alternative, come invece previsto dall&#8217;art. 6-bis, comma 4, del regolamento provinciale concernente la protezione dall&#8217;esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz per il caso di mancato rispetto dei criteri generali di localizzazione adottati ai sensi dell&#8217;art. 3 del medesimo regolamento.<br /> 13. In definitiva il ricorso deve essere respinto perchè infondato.<br /> 14. Tenuto conto dell&#8217;inammissibilità  delle difese svolte dalla Provincia di Trento, sussistono comunque i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti costituite. Nulla si deve disporre con riferimento al Comune di Brentonico, evocato in giudizio per mero tuziorismo, che non ha svolto alcuna attività  difensiva.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino- Alto Adige/sì¼dtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 174/2019, lo respinge perchè infondato.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2020, con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge n. 18/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Fulvio Rocco, Presidente<br /> Carlo Polidori, Consigliere, Estensore<br /> Cecilia Ambrosi, Consigliere</p>
<p> <br /> </div>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-31-8-2020-n-145/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2020 n.145</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Decreto &#8211; 10/7/2020 n.15</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-decreto-10-7-2020-n-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Fulvio Rocco Presidente; PARTI: (Associazione Lega per l&#8217;Abolizione della Caccia (Lac) Onlus, Associazione Lav &#8211; Lega Anti Vivisezione, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Associazione Wwf Italia Onlus, Lipu Odv, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-decreto-10-7-2020-n-15/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Decreto &#8211; 10/7/2020 n.15</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-decreto-10-7-2020-n-15/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Decreto &#8211; 10/7/2020 n.15</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fulvio Rocco Presidente; PARTI:  (Associazione Lega per l&#8217;Abolizione della Caccia (Lac) Onlus, Associazione Lav &#8211; Lega Anti Vivisezione, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Associazione Wwf Italia Onlus, Lipu Odv, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Provincia Autonoma di Trento, non costituitasi in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Fauna protetta : Il Tar sospende l&#8217;ordinanza di abbattimento dell&#8217; orso  bruno Gaia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Fauna protetta &#8211; orso bruno delle Alpi Centro Orientali &#8211; abbattimento &#8211; extrema ratio &#8211; contemperamento dei molteplici interessi &#8211; va cautelarmente affermato.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Rilevato che &#8211; pur in presenza di fondanti ragioni tese alla protezione della incolumità  e della sanità  pubblica e privata &#8211; non devono, tuttavia, essere del tutto compresse le esigenze di tutela, espressamente previste, tra l&#8217;altro, anche dal vigente Piano d&#8217;azione interregionale, per la conservazione dell&#8217;orso bruno nelle Alpi Centro &#8211; Orientali (PACOBACE), sicchè devono, allo stesso tempo, essere sviluppate puntuali valutazioni di proporzionalità  delle misure da adottare, anche con riguardo &#8211; nel caso di specie &#8211; alle concorrenti necessità  di conservazione di una specie animale a suo tempo reintrodotta nel territorio della Provincia autonoma di Trento con notorio e rilevante impiego di pubbliche risorse e consistente sforzo organizzativo a beneficio dell&#8217;ecosistema, e che pertanto, in via cautelare, può essere &#8211; allo stato &#8211; contingentemente non applicata la misura dell&#8217;abbattimento di cui al Â§ 3.4.2. lett. k) del predetto PACOBACE, dovendo l&#8217;Amministrazione provinciale discretivamente e motivatamente individuare altre azioni cc.dd.&#8221;energiche&#8221;, parimenti contemplate a tutela della sicurezza e dell&#8217;incolumità  pubblica dal medesimo Â§ 3.4.2 del PACOBACE, quali la &#8220;cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio&#8221;, ovvero la &#8220;cattura per captivazione permanente&#8221;(cfr. ivi, rispettivamente, lett. i e j).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/07/2020<br /> <strong>N. 00015/2020 REG.PROV.CAU.</strong><br /> <strong>N. 00082/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>DECRETO</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 82 del 2020, proposto da Associazione Lega per l&#8217;Abolizione della Caccia (Lac) Onlus, Associazione Lav &#8211; Lega Anti Vivisezione, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Associazione Wwf Italia Onlus, Lipu Odv, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Provincia Autonoma di Trento, non costituitasi in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione degli effetti e istanza per emissione di decreto presidenziale monocratico inaudita altera parte, dell&#8217;ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento avente ad oggetto: &#8220;Intervento di monitoraggio, identificazione e rimozione di un orso pericoloso per l&#8217;incolumità  e la sicurezza pubblica&#8221;, prot.n. A001/2020/362277 del 24.6.2020.</em><br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, a&#8217; sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto, nella presente fase di sommaria cognizione della fattispecie e riservata restando ogni ulteriore e diversa valutazione in sede di trattazione collegiale dell&#8217;istanza cautelare in epigrafe, che non risultano in alcun modo condivisibili gli assunti delle associazioni ricorrenti che riducono in via del tutto apodittica l&#8217;esercizio dell&#8217;azione amministrativa da esse censurata a <em>&#8220;reazione impulsiva che rifugge a doverose valutazioni pìù serie&#8221;</em> (cfr. pag. 13 dell&#8217;atto introduttivo del presente giudizio), posto che nel caso di specie risultano per certo sussistenti i presupposti per un intervento contingibile ed urgente a tutela della pubblica incolumità  e sicurezza pubblica a&#8217; sensi dell&#8217;art. 52, comma 2, dello Statuto di Autonomia della Regione autonoma Trentino Alto Adige/sì¼dtirol approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonchè a&#8217; sensi dell&#8217;art. 28, comma 2, della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1, atteso che gli interessi tutelati dalle relative disposizioni non sono per certo assoggettati &#8211; come sembrano intendere le medesime parti ricorrenti &#8211; a <em>&#8220;prognosi probabilistiche&#8221;Â </em>(cfr. <em>ibidem</em>, pag. 18), bensì¬ a doverose e rigorose valutazioni di precauzione, proprie di norme che &#8211; per l&#8217;estrema rilevanza dei beni giuridici tutelati, quali sono per l&#8217;appunto la sicurezza e l&#8217;incolumità  pubbliche &#8211; si sovrappongono <em>naturaliter</em> nella loro applicazione a qualsivoglia ordinamento settoriale, sia di fonte statuale, regionale o provinciale;<br /> Ritenuto, peraltro, che tali valutazioni &#8211; espressamente consentite, tra l&#8217;altro, anche dal vigente Piano d&#8217;azione interregionale per la conservazione dell&#8217;orso bruno nelle Alpi Centro &#8211; Orientali (PACOBACE) &#8211; debbono allo stesso tempo essere improntate ad altrettanto puntuali valutazioni di proporzionalità  delle misure da adottare, anche con riguardo &#8211; nel caso di specie &#8211; alle concorrenti necessità  di conservazione di una specie animale a suo tempo reintrodotta nel territorio della Provincia autonoma di Trento con notorio e rilevante impiego di pubbliche risorse e consistente sforzo organizzativo a beneficio dell&#8217;ecosistema, e che pertanto, in via cautelare, può essere &#8211; allo stato &#8211; contingentemente non applicata la misura dell&#8217;abbattimento di cui al Â§ 3.4.2. lett. k) del predetto PACOBACE, dovendo l&#8217;Amministrazione provinciale discretivamente e motivatamente individuare altre azioni cc.dd.<em>&#8220;energiche&#8221;</em>, parimenti contemplate a tutela della sicurezza e dell&#8217;incolumità  pubblica dal medesimo Â§ 3.4.2 del PACOBACE, quali la <em>&#8220;cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio&#8221;</em>, ovvero la <em>&#8220;cattura per captivazione permanente&#8221;</em> (cfr. ivi, rispettivamente, lett. i e j);<br /> Ritenuto, pertanto, di accogliere interinalmente la domanda di sospensione cautelare in epigrafe nei limiti in cui non sono considerate e disposte tali possibilità  di intervento;<br /> Visto l&#8217;art. 55, comma 5, cod. proc. amm. e rilevato che risulta possibile fissare la trattazione in sede collegiale del presente incidente cautelare alla camera di consiglio del 30 luglio 2020, ora di rito, con l&#8217;avvertenza che &#8211; allo stato &#8211; tale udienza camerale sarà  tenuta con le modalità  e le prerogative accordate alle parti dall&#8217;art. 84 commi 5 e 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni con l. Â 24 aprile 2020, n. 27 nonchè dall&#8217;art. 4, comma 1, seconda parte e seguenti del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni con l. 25 giugno 2020, n. 70,, come da ultimo riassunte anche con il proprio decreto 10 giugno 2020, n. 18, pubblicato inÂ <em>www. giustizia-amministrativa.it</em>;<br /> P.Q.M.<br /> Accoglie interinalmente la domanda cautelare in epigrafe, a&#8217; sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm., sospendendo il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione<br /> Fissa per la trattazione collegiale dell&#8217;incidente cautelare la camera di consiglio del 30 luglio 2020, ora di rito.<br /> Avverte le parti che &#8211; allo stato &#8211; tale udienza camerale sarà  tenuta con le modalità  e le prerogative accordate alle parti medesime dall&#8217;art. 84 commi 5 e 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni con l. 24 aprile 2020, n. 27 nonchè dall&#8217;art. 4, comma 1, seconda parte e seguenti del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 convertito con modificazioni con l. 25 giugno 2020, n. 70,, come da ultimo riassunte anche con il proprio decreto 10 giugno 2020, n. 18, pubblicato inÂ <em>www. giustizia-amministrativa.it</em><br /> Il presente decreto sarà  eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.<br /> Così¬ deciso in Trento il giorno 9 luglio 2020.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-decreto-10-7-2020-n-15/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Decreto &#8211; 10/7/2020 n.15</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2020 n.88</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-15-6-2020-n-88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Fulvio Rocco, Presidente, Carlo Polidori, Consigliere, Estensore La realizzazione di parcheggi a raso necessita del permesso di costruire edilizio in quanto la sistemazione di un&#8217;area a parcheggio aumenta il carico urbanistico . Edilizia ed urbanistica- attività  di pavimentazione e spargimento di ghiaia-modifica della destinazione d&#8217;uso- trasformazione urbanistica ed edilizia del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-15-6-2020-n-88/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2020 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-15-6-2020-n-88/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2020 n.88</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fulvio Rocco, Presidente, Carlo Polidori, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>La realizzazione di parcheggi a raso necessita del permesso di costruire edilizio in quanto la sistemazione di un&#8217;area a parcheggio aumenta il carico urbanistico .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">Edilizia ed urbanistica- attività  di pavimentazione e spargimento di ghiaia-modifica della destinazione d&#8217;uso- trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio &#8211; è tale- costruzione parcheggi a raso &#8211; permesso di costruire &#8211; è necessario.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Le attività  di pavimentazione e spargimento di ghiaia sul terreno devono essere preventivamente assentite dal Comune, perchè comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio se preordinate alla modifica della precedente destinazione d&#8217;uso. In particolare, la realizzazione di parcheggi a raso necessita del permesso di costruire edilizio in quanto la sistemazione di un&#8217;area a parcheggio aumenta il carico urbanistic</i>o.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 15/06/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00088/2020 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00011/2020 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 11 del 2020, proposto dalla società  Autotrasporti AR.PA. di Panelatti Andrea &amp; C. s.n.c., in persona dei legali rappresentanti<i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Dalla Fior ed Andrea Lorenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via dei Paradisi, n. 15/5, presso lo studio dei predetti avvocati;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">il Comune di Pieve di Bono Prezzo, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9, presso gli Uffici dell&#8217; Avvocatura Distrettuale dello Stato;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;ordinanza di rimessione in pristino dello stato dei luoghi n. 99/2019 in data 13 novembre 2019, a firma del Sindaco del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, nonchè di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pieve di Bono Prezzo;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall&#8217;art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il decreto del Presidente del T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento n. 16 del 1 giugno 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 giugno 2020 &#8211; che si svolge mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge n. 18 del 2020, il consigliere Carlo Polidori;</p>
<p style="text-align: justify;">Specificato che il Collegio, nonchè il Segretario, partecipanti alla pubblica udienza celebrata in via telematica, sono a conoscenza del &#8220;<i>Documento informativo ai sensi dell&#8217;articolo 13 regolamento (UE) 2016/679 relativamente al trattamento dei dati per il collegamento da remoto tramite l&#8217;app Microsoft Teams su pc, tablet e dispositivo mobili&#8221;</i>;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La società  ricorrente, operante nel settore dell&#8217;autotrasporto, in punto di fatto riferisce che all&#8217;esito di una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto la particella fondiaria 5/14 (ora particella edificiale 396) C.C. Creto &#8211; descritta nell&#8217;avviso d&#8217;asta come un terreno avente un&#8217;estensione di circa 1773 mq, in parte incolto, ubicato nelle vicinanze del cimitero e della chiesa di Santa Giustina &#8211; ha acquistato la proprietà  di tale terreno (come da decreto tavolare n. 1360/2017) per destinarlo a deposito degli automezzi utilizzati per la propria attività  imprenditoriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Riferisce altresì¬ che l&#8217;area &#8211; ricompresa parte in zona residenziale di completamento (22%), parte in zona residenziale di espansione estensiva (32%) e parte in zona agricola di interesse secondario E2 (46%), e ricadente per il 54% in fascia di rispetto cimiteriale &#8211; per decenni è stata utilizzata come deposito, originariamente di legname, poi di materiali per le costruzioni e <i>«a partire dagli anni &#8217;60»</i> di bevande, come risulta da quattro dichiarazioni sostitutive di atto notorio, versate in atti, e da documentazione fotografica risalente agli anni &#8217;50, anch&#8217;essa versata in atti, che mostra la <i>«presenza di un piazzale»</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Rappresenta poi la ricorrente che essa &#8211; divenuta proprietaria dell&#8217;area, la quale <i>«all&#8217;epoca dell&#8217;acquisto &#8230; si presentava con una pavimentazione in materiale stabilizzato e non era interessata da coltura prativa e tantomeno agricola»</i> &#8211; ha provveduto a recintarla utilizzandola per il deposito temporaneo degli automezzi (di notte e durante i fine settimana), e che nel febbraio del 2019 l&#8217;Amministrazione comunale ha disposto l&#8217;esecuzione di un sopralluogo all&#8217;esito del quale è stata accertata la recinzione dell&#8217;area con paletti in legno e rete metallica, l&#8217;avvenuta pavimentazione del piazzale con materiale inerte, la presenza di un container rimovibile contenente l&#8217;attrezzatura necessaria per la manutenzione degli autocarri, nonchè di un rimorchio per bilico.</p>
<p style="text-align: justify;">Rappresenta infine la ricorrente che a seguito di tale sopralluogo è stato chiarito all&#8217;Amministrazione che nessun intervento edilizio è stato posto in essere sull&#8217;area in questione, perchè essa si è limitata a proseguire l&#8217;attività  di deposito, ivi in atto da decenni. Tuttavia l&#8217;Amministrazione con l&#8217;impugnata ordinanza ha contestato la recinzione e la pavimentazione del fondo, nonchè l&#8217;utilizzo dello stesso come deposito di automezzi, ingiungendo <i>«la rimessa in pristino allo stato originario della p.ed. 396 in C.C. Creto mediante: la demolizione della recinzione realizzata lungo i lati ovest e nord del perimetro della p.ed. 396; la demolizione della pavimentazione con materiale inerte realizzata sull&#8217;area che rientra in zona agricola e su quella che ricade in fascia di rispetto cimiteriale della p.ed. 396 ripristinando il manto di terreno vegetale; la cessazione dell&#8217;utilizzo della p.ed. 396 come deposito di automezzi di ditte di autotrasporti; entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente ingiunzione».</i></p>
<p style="text-align: justify;">2. Del provvedimento impugnato la ricorrente chiede l&#8217;annullamento deducendo i seguenti motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">I)<i>Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 31 della legge n. 1150 del 1942 e dell&#8217;art. 128 e seguenti della legge provinciale n. 1 del 2008; eccesso di potere per erroneità  e difetto dei presupposti e carenza di motivazione.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;impugnata ordinanza è richiamato un parere del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia, secondo il quale <i>«la circostanza che da tempo immemore il piazzale della p.ed. 396 sia stato utilizzato a deposito di laterizi prima, bevande poi ed ora di camion non rileva ai fini della contestazione dell&#8217;eventuale violazione urbanistica, giacchè è pacifico che l&#8217;abuso edilizio non si prescrive per decorrere del tempo».</i></p>
<p style="text-align: justify;">Pur potendosi convenire con l&#8217;Amministrazione quando afferma che l&#8217;esercizio dei poteri repressivi in materia edilizia non è soggetto a termini decadenziali, tuttavia nel caso in esame non sussiste alcun abuso edilizio perchè l&#8217;utilizzo dell&#8217;area come deposito è iniziato prima del 1967 (ossia nel vigore della legge n. 1150/1942, che in origine assoggettava a licenza soltanto gli interventi edilizi da realizzare all&#8217;interno dei centri abitati e delle aree di espansione previste dagli strumenti urbanistici), e all&#8217;epoca il Comune era sprovvisto di strumento urbanistico e l&#8217;area non era ricompresa nel centro abitato. Inoltre la circostanza che, dopo l&#8217;acquisto dell&#8217;area da parte della società  ricorrente, sia mutata la tipologia del deposito non determina un mutamento di destinazione d&#8217;uso urbanisticamente rilevante, fattispecie che si configura solo in presenza di un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome, risultando invece indifferenti i mutamenti che rimangano all&#8217;interno della medesima categoria (nel caso di specie quella produttiva). In definitiva non è stato realizzato alcun intervento edilizio &#8211; eccezion fatta per la recinzione dell&#8217;area, per la quale sarà  chiesto un provvedimento di sanatoria &#8211; perchè l&#8217;area giÃ  prima dell&#8217;entrata in vigore della c.d. <i>legge Ponte</i> era utilizzata come deposito.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre subito dopo l&#8217;acquisto del terreno è stata presentata una SCIA per l&#8217;attivazione sull&#8217;area di un&#8217;attività  di commercio all&#8217;ingrosso di legname, ma il Comune nulla ha eccepito al riguardo; invece, se tale attività  avesse comportato un illecito mutamento di destinazione d&#8217;uso dell&#8217;area, l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto inibire l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine dal provvedimento impugnato si evince che l&#8217;Amministrazione ritiene abusiva solo l&#8217;attività  di deposito svolta sulla porzione dell&#8217;area che ricade in zona agricola o è gravata dal vincolo di rispetto cimiteriale, perchè non viene ordinata la rimessione in pristino per l&#8217;attività  svolta sulla porzione che ricade in zona residenziale. Tuttavia, o si ritiene che l&#8217;attività  di deposito sia urbanisticamente rilevante, ed allora un titolo edilizio si rendeva necessario tanto per l&#8217;attività  svolta sulla porzione ricadente in zona residenziale, quanto per quella parte svolta sulla porzione ricadente in zona agricola; oppure si ritiene che l&#8217;attività , essendo antecedente al 1967, non necessitava di alcun titolo edilizio. Dunque il provvedimento impugnato è contraddittorio perchè si ritiene legittima l&#8217;attività  di deposito svolta sulla porzione del fondo che ricade in zona residenziale, ma si considera abusiva la medesima attività  per la parte che si svolge sulla porzione del fondo che ricade in zona agricola o nella fascia di rispetto cimiteriale.</p>
<p style="text-align: justify;">II)<i>Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 128 della legge provinciale n. 1 del 2008, in relazione all&#8217;art. 31 della legge n. 1150 del 1942.</i></p>
<p style="text-align: justify;">In via subordinata, seppure residuino dubbi sul fatto che l&#8217;attività  di deposito è iniziata prima del 1967, occorre comunque considerare che la mera destinazione di un&#8217;area a deposito, in assenza di costruzioni urbanisticamente rilevanti (tali non sono state ritenute, da parte del Comune, le tettoie che insistono sull&#8217;area in questione), sino al 1977 non era soggetta al preventivo rilascio di alcun titolo edilizio. Difatti la legge n. 1150/1942 assoggettava a licenza soltanto la realizzazione di nuove costruzioni, ovvero l&#8217;ampliamento di quelle esistenti, ovvero ancora la modifica della struttura o dell&#8217;aspetto centri abitati o delle zone di espansione; poi con la c.d. legge Ponte del 1967 l&#8217;obbligo della licenza edilizia venne esteso a tutto il territorio comunale, ma solo nel 1977, con la c.d. legge Bucalossi, il legislatore ritenne di assoggettare a concessione edilizia qualunque attività  di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio. Dunque è confermato che fino al 1977 il mero utilizzo dell&#8217;area come deposito non necessitava di alcun titolo edilizio.</p>
<p style="text-align: justify;">III)<i>Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 128, comma 8, della legge provinciale n. 1 del 2008; eccesso di potere per carenza di motivazione ed erroneità  nei presupposti.</i></p>
<p style="text-align: justify;">In via ulteriormente subordinata risulta violato l&#8217;art. 128, comma 8, della legge provinciale 1/2008, secondo il quale, laddove si tratti di opere abusive realizzate prima del 1985, &#8220;<i>se i competenti organi comunali ritengono che le opere &#8230; non contrastino con rilevanti interessi urbanistici, in luogo delle sanzioni previste dai commi 6 e 7 possono essere applicate le sanzioni pecuniarie previste dai commi 4 e 5 dell&#8217;art. 135 maggiorata del 20% e comunque in misura non inferiore di 4.000,00 euro&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Difatti, anche a voler ammettere la sussistenza del contesto abuso edilizio, comunque l&#8217;Amministrazione comunale, prima di adottare l&#8217;impugnata ordinanza, avrebbe dovuto valutare se l&#8217;abuso stesso &#8211; ormai consolidato e risalente nel tempo &#8211; potesse essere regolarizzato mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria, non contrastando lo stesso con rilevanti interessi urbanistici. Del resto la ricorrente aveva chiesto all&#8217;Amministrazione, sia pure in via subordinata, di operare tale valutazione prima di adottare l&#8217;eventuale ordine di demolizione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il Comune di Pieve di Bono Prezzo si è costituito in data 27 febbraio 2020 per resistere in giudizio e con memoria depositata in data 21 aprile 2020 &#8211; premesso che con il ricorso non è contestata l&#8217;abusività  della recinzione dell&#8217;area, per la quale è stata presentata una domanda di sanatoria &#8211; ha replicato ai primi due motivi osservando innanzi tutto che l&#8217;utilizzo dell&#8217;area per finalità  strettamente inerenti all&#8217;attività  esercitata dalla ricorrente, con la realizzazione di opere (pavimentazione e installazione di un container-officina per la manutenzione degli autocarri), palesa l&#8217;esistenza di un mutamento di destinazione d&#8217;uso urbanisticamente rilevante. Difatti l&#8217;art. 21.3, comma 1, delle norme di attuazione del PRG, relativo alle aree agricole di rilevanza locale, dispone che &#8220;<i>in queste zone è possibile la praticoltura, la coltivazione dei campi, la pratica di ogni tipo di coltura agraria, il recupero dei fienili ai fini produttivi primari, agrituristici, turistico-culturali e, per una parte, residenziali non permanenti&#8221;</i>, mentre il successivo art. 28.2, relativo alle fasce di rispetto cimiteriale, pone ulteriori limiti di carattere assoluto.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto poi alla tesi della ricorrente &#8211; secondo la quale nella fattispecie non vi sarebbe stato alcun mutamento di destinazione d&#8217;uso urbanisticamente rilevante perchè l&#8217;area giÃ  prima del 1967, e comunque prima del 1977, era utilizzata come deposito &#8211; da un lato, non tiene conto delle destinazioni d&#8217;uso previste dal vigente PRG per l&#8217;area in questione; dall&#8217;altro lato, tenta di sminuire il rilievo urbanistico dello stabile e innovativo asservimento dell&#8217;area stessa all&#8217;attività  d&#8217;impresa svolta dalla ricorrente medesima, nonchè delle modificazioni del territorio a tal fine realizzate, ossia della pavimentazione del piazzale e dell&#8217;installazione di un container-officina per la manutenzione degli automezzi, che (come si evince dalla documentazione fotografica in atti) non può ritenersi rimovibile. Del resto il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia ha precisato che a partire dal programma di fabbricazione adottato nel 1969 e sino all&#8217;adozione del PRG attualmente vigente <i>«per l&#8217;area in questione nessuna norma vi ammetteva l&#8217;esercizio di attività  di deposito»</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva non giova alla ricorrente invocare lo stato di fatto che persisterebbe sin dagli anni &#8217;50, perchè nella fattispecie non si tratta del transitorio ed estemporaneo deposito di materiale sull&#8217;area in questione (fattispecie, di per sè, neutrale dal punto di vista urbanistico ed edilizio), bensì¬ dell&#8217;allestimento di un vero e proprio areale aziendale. Difatti &#8211; a prescindere dallo <i>«scarso peso»</i> della documentazione fotografica e delle dichiarazioni versate in atti da controparte &#8211; <i>«la stessa eterogeneità  ed intermittenza dei &#8220;depositi&#8221; (pìù o meno casuali)Â» che nel corso dei decenni sarebbero stati presenti sull&#8217;area evidenziano comunque «la innegabile cesura e novità  che rappresenta, invece, l&#8217;attuale destinazione della particella a stabile pertinenza aziendale», </i>anche in ragione della pavimentazione della parte che ricade in zona agricola e dell&#8217;installazione del container-officina. Dunque le innovazioni apportate nella destinazione d&#8217;uso dell&#8217;area vanno giudicate alla luce del vigente strumento urbanistico e dell&#8217;art. 128 della legge provinciale n. 1/2008, che include tra gli abusi edilizi il mutamento della destinazione d&#8217;uso delle &#8220;<i>unità  immobiliari&#8221;</i>, senza riferirsi esclusivamente alle costruzioni, e nella fattispecie un siffatto mutamento è innegabile, quantomeno con riferimento alle parti dell&#8217;area destinate a zona agricola e a fascia di rispetto cimiteriale (alle quali si riferisce il provvedimento impugnato).</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque i primi due motivi sono infondati, non ricorrendo neppure la dedotta contraddittorietà  in quanto il provvedimento impugnato deve essere giudicato in relazione alle porzioni del fondo cui esso si riferisce (ossia a quelle destinate a zona agricola e a fascia di rispetto cimiteriale) e all&#8217;attività  che ivi la ricorrente svolge.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al terzo motivo, l&#8217;infondatezza dei primi due motivi comporta anche l&#8217;inapplicabilità  dell&#8217;art. 128, comma 8, della legge provinciale n. 1/2008, che si riferisce agli abusi realizzati prima del 30 gennaio 1977 (comma 6) e dopo tale data e fino alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (comma 7), mentre alla ricorrente è stato contestato un abuso sanzionabile ai sensi della vigente normativa urbanistica. Inoltre la valutazione relativa all&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 128, comma 8, richiede una specifica domanda dell&#8217;interessato, non potendosi ritenere nè che il Comune debba procedere d&#8217;ufficio, nè che vada qualificato come una specifica domanda l&#8217;accenno all&#8217;istituto fatto dal difensore della ricorrente nella nota del 25 marzo 2019, trasmessa al Comune a seguito del sopralluogo. Del resto la fattispecie dell&#8217;art. 128, comma 8, non è diversa da quella disciplinata dall&#8217;art. 129, comma 6, della medesima legge provinciale n. 1/2008, che prevede anch&#8217;esso l&#8217;applicazione di una sanzione pecuniaria in alternativa a quella ripristinatoria. Dunque, come affermato da questo Tribunale nella sentenza n. 27 del 2020 riguardo al predetto art. 129, comma 6, anche nel caso in esame la preventiva valutazione della possibilità  di applicare una sanzione pecuniaria non costituisce un requisito di legittimità  della ordinanza di rimessione in pristino, trattandosi invece di un rimedio che presuppone la contestazione dell&#8217;abuso ed una successiva, apposita istanza dell&#8217;interessato.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La ricorrente con memoria depositata in data 21 aprile 2020 &#8211; premesso che per la realizzazione della recinzione è stata presentata una domanda di sanatoria &#8211; ha ribadito che l&#8217;area per cui è causa è<i>«da sempre»</i> utilizzata come deposito, e che tale destinazione d&#8217;uso «<i>ha avuto inizio ben prima che entrassero in vigore le norme dell&#8217;attuale PRG, ma qualsivoglia strumento pianificatorio»,</i> come riconosce il Comune quando osserva che il primo programma di fabbricazione risale al 1969.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre la società  ricorrente ha replicato alla tesi secondo la quale le sopravvenute disposizioni del PRG (che imprimono all&#8217;area destinazioni urbanistiche in compatibili con quella a deposito) avrebbero azzerato i pregressi utilizzi, osservando che &#8211; a voler seguire questa tesi &#8211; se un cittadino avesse realizzato, prima dell&#8217;entrata in vigore della c.d. legge Ponte, in assenza di titolo edilizio (perchè non richiesto) un fabbricato residenziale e successivamente l&#8217;area (in precedenza non disciplinata dal piano regolatore) fosse stata inclusa in zona agricola, il fabbricato medesimo dovrebbe ritenersi abusivo. Invece le previsioni urbanistiche non possono che disporre per il futuro, senza rendere abusive le costruzioni giÃ  realizzate o le destinazioni d&#8217;uso giÃ  impresse prima dell&#8217;entrata in vigore dello strumento urbanistico. Dunque, posto che non vi è stata soluzione di continuità  tra l&#8217;attività  di deposito (che non è certo connotata dalla tipologia del materiale che viene depositato), l&#8217;utilizzo del piazzale, da parte della ricorrente, ai fini dello svolgimento della propria attività  deve ritenersi perfettamente legittimo &#8211; trattandosi di una trasformazione urbanistica operata prima dell&#8217;entrata in vigore della legge n. 765/1967 e prima dell&#8217;entrata in vigore di qualsiasi strumento urbanistico &#8211; ancorchè tale utilizzo non sia contemplato dalle norme del vigente PRG.</p>
<p style="text-align: justify;">5. All&#8217;udienza del 4 giugno 2020 il ricorso, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, è passato in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Ai fini dell&#8217;esame delle suesposte censure giova innanzi tutto ribadire che l&#8217;Amministrazione &#8211; dopo aver richiamato in motivazione l&#8217;esito del sopralluogo eseguito in data 13 febbraio 2019, la vigente normativa urbanistica (e, in particolare, l&#8217;art. 46, comma 4, del Regolamento Edilizio Comunale, secondo il quale &#8220;<i>La recinzione delle aree agricole è di norma vietata&#8221;</i>, l&#8217;art. 21.3, comma 1, delle norme di attuazione del PRG, secondo il quale nelle Aree agricole di rilevanza locale &#8220;<i>è possibile la praticoltura, la coltivazione dei campi, la pratica di ogni tipo di coltura agraria, il recupero dei fienili ai fini produttivi primari, agrituristici, turistico-culturali e, per una parte, residenziali non permanenti&#8221;</i>, e l&#8217;art. 28.2, comma 2.2, delle norme di attuazione del PRG che riporta l&#8217;elenco degli interventi ammessi nelle Fasce di rispetto cimiteriale), nonchè il parere espresso dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia &#8211; ha contestato alla ricorrente che <i>«la recinzione realizzata lungo i lati ovest e nord del perimetro della p.ed. 396; la pavimentazione con materiale inerte realizzata sull&#8217;area che rientra in zona agricola e su quella che ricade in fascia di rispetto cimiteriale; l&#8217;utilizzo della p.ed. 396 come deposito degli automezzi»</i> sono interventi edilizi che <i>«risultano essere stati realizzati in assenza dei prescritti titoli edili e in difformità  dagli strumenti urbanistici»</i>. Per tali ragioni l&#8217;Amministrazione ha disposto <i>«la rimessa in pristino allo stato originario della p.ed. 396 in C.C. Creto mediante: la demolizione della recinzione realizzata lungo i lati ovest e nord del perimetro della p.ed. 396; la demolizione della pavimentazione con materiale inerte realizzata sull&#8217;area che rientra in zona agricola e su quella che ricade in fascia di rispetto cimiteriale della p.ed. 396 ripristinando il manto di terreno vegetale; la cessazione dell&#8217;utilizzo della p.ed. 396 come deposito di automezzi di ditte di autotrasporti; entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente ingiunzione»</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">2. A fronte di tali contestazioni la ricorrente con i primi due motivi non disconosce affatto che per adibire l&#8217;area per cui è causa a deposito di automezzi, mediante la pavimentazione dell&#8217;area stessa, sia necessario il rilascio di un permesso di costruire, per effetto del combinato disposto dell&#8217;art. 77, comma 1, lett. g), della legge n. 15/2015, che include tra gli interventi di nuova costruzione &#8220;<i>quelli di trasformazione edilizia del territorio non rientranti nelle categorie definite nelle lettere da a) a f)&#8221;</i>, con l&#8217;art. 80, comma 1, lett. a), in forza del quale gli interventi di nuova costruzione sono soggetti al rilascio del permesso di costruire; nè tantomeno contesta le previsioni dello strumento urbanistico generale invocate nella motivazione del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nega invece la ricorrente di aver posto in essere una &#8220;<i>trasformazione edilizia del territorio&#8221;</i>, evidenziando al riguardo che giÃ  al momento dell&#8217;acquisto l&#8217;area <i>de qua</i> <i>«si presentava con una pavimentazione in materiale stabilizzato e non era interessata da coltura prativa e tantomeno agricola»</i>, e che l&#8217;uso attuale dell&#8217;area si porrebbe in rapporto di continuità  con la destinazione d&#8217;uso impressa all&#8217;area stessa sin dagli anni &#8217;50, ossia in un momento storico nel quale non era richiesto il preventivo rilascio di un titolo edilizio per interventi edilizi come quello in contestazione. Dunque, secondo la prospettazione della ricorrente, la circostanza che l&#8217;area a partire dagli anni &#8217;50 sia stata ininterrottamente utilizzata come deposito &#8211; sia pure di diverse tipologie materiali (dapprima legname, poi materiali per le costruzioni e da ultimo <i>«a partire dagli anni &#8217;60»Â </i>di bevande) &#8211; renderebbe legittimo l&#8217;attuale uso della stessa come deposito di automezzi, nonostante la difforme disciplina introdotta dalle vigenti previsioni dello strumento urbanistico generale.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Tanto premesso, il Collegio osserva innanzi tutto che la presente controversia non ha ad oggetto la recinzione del fondo, per la quale è stata presentata una domanda di sanatoria, ma solo il contestato intervento di &#8220;<i>trasformazione edilizia del territorio </i>consistente nell&#8217;utilizzo del fondo <i>«come deposito degli automezzi»Â </i>e nella pavimentazione <i>«con materiale inerte»</i> della porzione del fondo che ricade in zona agricola e nella fascia di rispetto cimiteriale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">4. Giova poi rammentare che l&#8217;art. 31 della legge n. 1150/1942 &#8211; invocato dalla ricorrente, con il primo motivo, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge n. 765/1967 (c.d. legge ponte), sul presupposto che l&#8217;area in questione fosse giÃ  adibita a deposito prima del 1967 &#8211; disponeva che &#8220;&#8221;<i>Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l&#8217;aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell&#8217;art. 7, deve chiedere apposita licenza al podestà  del comune&#8221;&#8221;.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Il medesimo art. 31 &#8211; invocato nel secondo motivo nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge n. 765/1967, per il caso in cui si ritenesse che l&#8217;area in questione sia stata adibita a deposito dopo il 1967, ma comunque prima del 1977 &#8211; disponeva che &#8220;&#8221;<i>Chiunque intenda nell&#8217;ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all&#8217;esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco&#8221;&#8221;</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">L&#8217;art. 10 della legge n. 10/1977 (c.d. legge Bucalossi) a sua volta disponeva che &#8220;&#8221;<i>Ogni attività  comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge&#8221;&#8221;.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Sulla base di tali disposizioni, secondo una consolidata giurisprudenza (<i>ex multis</i>, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 29 agosto 2016, n.4117), ai fini della verifica della legittimità  di un intervento sotto il profilo urbanistico ed edilizio occorre avere riguardo alla disciplina vigente nel momento in cui l&#8217;intervento stesso è stato realizzato. Dunque &#8211; come correttamente osservato dalla ricorrente &#8211; prima del 1967 l&#8217;obbligo di richiedere il titolo edilizio, all&#8217;epoca chiamato licenza edilizia, ai sensi dell&#8217;art. 31 della legge n. 1150/1942 sussisteva solo per gli immobili da realizzare nei centri urbani; in seguito, nel 1967 tale obbligo è stato esteso all&#8217;intero territorio comunale; infine dal 1977 l&#8217;obbligo di richiedere la concessione edilizia è stato esteso ad ogni tipo di &#8220;&#8221;<i>attività  comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale&#8221;&#8221;.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Ciò posto, in ossequio alle regole generali in materia di ripartizione dell&#8217;onere della prova &#8211; laddove l&#8217;Amministrazione nell&#8217;esercizio del proprio potere di vigilanza sull&#8217;uso del territorio rilevi la realizzazione di nuove opere e contesti (come nel caso in esame) che è stato realizzato un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo edilizio (nella fattispecie il permesso di costruire, sul presupposto che si tratti di un intervento di &#8220;&#8221;<i>trasformazione edilizia del territorio&#8221;&#8221;</i>) e comunque in contrasto con la disciplina urbanistica della zona (nella fattispecie l&#8217;art. 21.3, comma 1, e l&#8217;art. 28.2, comma 2.2, delle norme di attuazione del PRG) &#8211; spetta all&#8217;interessato provare quando l&#8217;intervento è stato realizzato per dimostrarne la legittimità . Resta fermo comunque che &#8211; come correttamente osservato dalla ricorrente &#8211; non rileva ai fini di tale dimostrazione la normativa sopravvenuta alla realizzazione dell&#8217;intervento, sia che abbia imposto l&#8217;obbligo di richiedere il titolo edilizio, sia che abbia modificato la destinazione urbanistica della zona.</p>
<p style=""text-align: justify;"">5. Poste tali premesse di carattere generale, i primi due motivi non possono essere accolti alla luce delle seguenti considerazioni.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Secondo una consolidata e condivisibile giurisprudenza (<i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, Sez. II, 1° luglio 2019, n. 4475; Sez. V, 31 marzo 2016, n. 1268), le attività  di pavimentazione e spargimento di ghiaia sul terreno devono essere preventivamente assentite dal Comune, perchè comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio se preordinate alla modifica della precedente destinazione d&#8217;uso. In particolare è stato precisato in pìù occasioni (<i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 dicembre 2018, n. 7103) che la realizzazione di parcheggi a raso necessita del permesso di costruire edilizio in quanto la sistemazione di un&#8217;area a parcheggio aumenta il carico urbanistico.</p>
<p style=""text-align: justify;"">A fronte della duplice contestazione del Comune &#8211; relativa alla pavimentazione di una porzione del fondo con materiale inerte e all&#8217;utilizzo del fondo come deposito degli automezzi &#8211; la ricorrente, per dimostrare che non è stato posto in essere alcun intervento di &#8220;&#8221;<i>trasformazione edilizia del territorio&#8221;&#8221;</i>, ha affermato che l&#8217;area al momento dell&#8217;acquisto giÃ  «<i>si presentava con una pavimentazione in materiale stabilizzato e non era interessata da coltura prativa e tantomeno agricola»</i> e che essa ha mantenuto la destinazione d&#8217;uso dell&#8217;area stessa, la quale sin dagli anni &#8217;50 è stata ininterrottamente utilizzata come deposito, mentre nessun rilievo assume la circostanza che negli anni sia mutata la tipologia dei materiali depositati sull&#8217;area.</p>
<p style=""text-align: justify;"">A tali affermazioni l&#8217;Amministrazione nelle proprie difese ha replicato che controparte tenta di sminuire il rilievo urbanistico dello stabile e innovativo asservimento dell&#8217;area all&#8217;attività  svolta dalla ricorrente, nonchè delle modificazioni del territorio a tal fine realizzate, ossia della pavimentazione di parte del fondo e dell&#8217;installazione di un container-officina per la manutenzione degli automezzi, che non può ritenersi rimovibile.</p>
<p style=""text-align: justify;"">A giudizio del Collegio nessuna delle due affermazioni della ricorrente risulta adeguatamente provata dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente medesima. Difatti al ricorso sono state allegate: quattro dichiarazioni sostitutive di atto notorio nelle quali si afferma che la p.ed. 396 è stata utilizzata come deposito dal 1960 al 1962 e dal 1964 al 1972; una fotografia risalente al 1953, la quale dimostrerebbe che all&#8217;epoca l&#8217;area era utilizzata come deposito di legname; ulteriore documentazione fotografica risalente agli<i>«anni 50»</i> e agli<i>«anni 50/60»</i>, che dovrebbe dimostrare anch&#8217;essa come all&#8217;epoca l&#8217;area era adibita a deposito di legname; documentazione fotografica risalente agli<i>«anni 90»</i>, che dovrebbe dimostrare come all&#8217;epoca l&#8217;area era ancora adibita a deposito. Tuttavia &#8211; a prescindere da ogni considerazione sull&#8217;efficacia probatoria della predetta documentazione fotografica, che risulta priva di data certa, e delle predette dichiarazioni sostitutive di atto notorio, stante il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. II, 9 gennaio 2020, n.211) secondo il quale dichiarazioni della specie, sostanziandosi in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale, possono costituire solo un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l&#8217;attività  istruttoria dell&#8217;amministrazione &#8211; il Collegio ritiene che tali documenti non dimostrino affatto nè se e quando sull&#8217;area <i>de qua</i> sia stata in passato apposta una <i>«pavimentazione in materiale stabilizzato»</i>, nè tantomeno che nel caso in esame possa configurarsi, come sostiene la ricorrente, una risalente, stabile ed interrotta destinazione d&#8217;uso dell&#8217;area a deposito, in luogo della ben diversa situazione descritta in memoria dall&#8217;Amministrazione resistente, secondo la quale <i>«la stessa eterogeneità  ed intermittenza dei &#8220;&#8221;depositi&#8221;&#8221; (pìù o meno casuali)Â», presenti sull&#8217;area nel corso dei decenni, dimostrano «la innegabile cesura e novità  che rappresenta, invece, l&#8217;attuale destinazione della particella a stabile pertinenza aziendale».</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">6. Nè miglior sorte meritano le due restanti censure dedotte con il primo motivo, incentrate sul fatto che in passato l&#8217;Amministrazione non abbia mosso alcun rilievo in fase di controllo della SCIA presentata da altra società  in data 23 ottobre 2018, per segnalare l&#8217;inizio dell&#8217;attività  di commercio all&#8217;ingrosso di legname e derivati del legno, e sul fatto che l&#8217;Amministrazione con l&#8217;impugnata ordinanza avrebbe contraddittoriamente ritenuto legittima l&#8217;attività  di deposito svolta sulla porzione del fondo che ricade in zona residenziale e abusiva la medesima attività  per la parte che si svolge sulla porzione del fondo che ricade in zona agricola o nella fascia di rispetto cimiteriale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">La prima censura è palesemente infondata perchè, come giÃ  detto, il mero deposito di legame su un&#8217;area come quella in questione, senza l&#8217;esecuzione di opere di pavimentazione del terreno &#8211; non risultanti dalla suddetta SCIA, la quale consta sia stata presentata solo ai fini dell&#8217;avvio di un&#8217;attività  di commercio all&#8217;ingrosso &#8211; non può certo ritenersi incompatibile con la destinazione agricola dell&#8217;area stessa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Quanto alla seconda censura, non sussiste &#8211; a ben vedere &#8211; alcuna contraddizione. Difatti la contestazione relativa alla <i>«pavimentazione con materiale inerte»</i> riguarda solo la porzione del fondo che ricade in zona agricola o nella fascia di rispetto cimiteriale perchè, come risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato, nel verbale di sopralluogo del 13 febbraio 2019 è stato attestato che <i>«il piazzale è pavimentato con materiale inerte anche nelle aree che ricadono in zona agricola ed in fascia di rispetto cimiteriale»</i>, fermo restando che la contestazione relativa all&#8217;illegittimo utilizzo del fondo come deposito degli automezzi riguarda l&#8217;intera area contraddistinta dalla p.ed. 396.</p>
<p style=""text-align: justify;"">7. Le ragioni per le quali sono stati respinti i primi due motivi rendono palese l&#8217;infondatezza del terzo motivo.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Tale motivo è infatti incentrato sulla mancata applicazione, da parte dell&#8217;Amministrazione, dell&#8217;art. 128, comma 8, della legge provinciale n. 1/2008, il quale dispone che &#8211; laddove si tratti di opere abusive realizzate prima del 17 marzo 1985, per le quali i commi 6 e 7 dell&#8217;art. 128 prevedono l&#8217;applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 1140/1942, se realizzate prima del 30 gennaio 1997, e delle sanzioni previste dalla legge n. 1/1977, se realizzate a decorrere dal 30 gennaio 1977 e fino 17 marzo 1985 &#8211; è possibile applicare una sanzione pecuniaria in alternativa a quella ripristinatoria. Tuttavia, come evidenziato dall&#8217;Amministrazione nelle proprie difese, con l&#8217;impugnata ordinanza è stato contestato un abuso sanzionabile ai sensi della disciplina urbanistica vigente; pertanto &#8211; anche a voler prescindere da quanto affermato da questo Tribunale nella sentenza n. 27/2020 &#8211; non è applicabile, <i>ratione temporis</i>, l&#8217;art. 128, comma 8, della legge provinciale n. 1/2008.</p>
<p style=""text-align: justify;"">8. In definitiva il ricorso deve essere respinto perchè infondato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">9. In applicazione della regola della soccombenza, le spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico della società  ricorrente.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino &#8211; Alto Adige / sì¼dtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11 del 2020, lo respinge perchè infondato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Condanna la società  ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Pieve di Bono Prezzo, delle spese lite, liquidate nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020, con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge n. 18/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;"">Fulvio Rocco, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Carlo Polidori, Consigliere, Estensore</p>
<p style=""text-align: justify;"">Antonia Tassinari, Consigliere</p>
<p> &#8220;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-15-6-2020-n-88/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2020 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2020 n.56</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-8-5-2020-n-56/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Fulvio Rocco, Presidente , Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore Ammonimento ex art. 8 del decreto legge n. 11 del 2009 e reato di stalking ex art. 612-bis cod. pen : natura e differenze. Procedimento amministrativo &#8211; ammonimento ex art. 8 del decreto legge n. 11 del 2009- reato di stalking ex</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-8-5-2020-n-56/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2020 n.56</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fulvio Rocco, Presidente , Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Ammonimento ex art. 8 del decreto legge n. 11 del 2009 e reato di stalking ex art. 612-bis cod. pen : natura e differenze.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Procedimento amministrativo &#8211; ammonimento ex art. 8 del decreto legge n. 11 del 2009- reato di stalking ex art. 612-bis cod. pen &#8211; natura e differenze.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il procedimento amministrativo di cui all&#8217;art. 8 del decreto legge n. 11 del 2009 si muove su un diverso piano (cautelare e preventivo) da quello del procedimento penale per il reato di cui all&#8217;art. 612-bis cod. pen., e, conseguentemente, il provvedimento conclusivo (decreto di ammonimento) presuppone non l&#8217;acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un&#8217;imputazione per il reato di atti persecutori, bensì¬ la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato. Ne consegue che ai fini dell&#8217;ammonimento non occorre che si sia raggiunta la prova del reato, bensì¬ è sufficiente far riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità , un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura. Occorre, inoltre, sottolineare che i provvedimenti di ammonimento sono adottati dal Questore nell&#8217;ambito di un potere valutativo ampiamente discrezionale di un quadro indiziario che renda verosimile la esistenza di condotte persecutorie, potere rispetto al quale il sindacato del giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l&#8217;adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 08/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00056/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00145/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 145 del 2019, proposto da: <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Perco e Francesco Viale, successivamente sostituiti dall&#8217;avvocato Natale Callipari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina n. 50, presso la Segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol di Trento;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">il Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Questura della Provincia di Trento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio <i>ex lege</i> in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-, non costituitasi in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del verbale di ammonimento orale Q2.2/2019/M.P./26/art. 8 emesso in data 31.05.2019 dal Questore della Provincia di Trento ai sensi dell&#8217;art 8 D. L. 23.02.2019 n 11 convertito in L. 23.04.2009 n 38, notificato il 17.06.2019;</p>
<p style="text-align: justify;">oltre ad ogni ulteriore atto e provvedimenti ad esso presupposto, preordinato, conseguente e/o connesso, ancorchè non conosciuto;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti l&#8217;atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Questura della Provincia di Trento; </p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dall&#8217;art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il decreto n. 12 del 30 aprile 2020 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella udienza pubblica del giorno 7 maggio 2020, svoltasi a&#8217; sensi delle precitate disposizioni, il consigliere Antonia Tassinari;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il Questore di Trento con il provvedimento impugnato, in epigrafe meglio descritto, ha ammonito oralmente il ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38, a tenere una condotta conforme alla legge, avvertendolo, altresì¬, della procedibilità  d&#8217;ufficio per il delitto di cui all&#8217;art. 612 bis del codice penale nel caso di successivi comportamenti analoghi a quelli da cui è derivato il provvedimento di ammonimento. L&#8217;adozione del provvedimento di ammonimento è stata preceduta dalla comunicazione del 4 marzo 2019, notificata all&#8217;interessato il 27 marzo 2019, di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con la nota del 5 aprile 2019 il ricorrente, dopo aver acquisito copia degli atti del procedimento, ha presentato le proprie osservazioni in ordine all&#8217;adottando ammonimento contestando la sussistenza dei relativi presupposti e chiedendo l&#8217;audizione di un soggetto terzo asseritamente informato sui fatti. Le circostanze di fatto che hanno dato origine al provvedimento di ammonimento si collocano nell&#8217;ambito del rapporto lavorativo estremamente conflittuale tra il ricorrente datore di lavoro e la controinteressata dipendente dell&#8217;impresa del medesimo. In tale contesto hanno anche trovato applicazione nei confronti della dipendente sanzioni di tipo disciplinare (detrazione di ore lavorative) conseguenti all&#8217;asserito non corretto svolgimento di prestazioni lavorative. La misura dell&#8217;ammonimento è stata richiesta con la nota del 27 febbraio 2019 dalla controinteressata nei confronti del ricorrente per i comportamenti ritenuti persecutori e minacciosi, reiterati nel tempo, di quest&#8217;ultimo, che, secondo quanto rappresentato, le avrebbero procurato un grave stato d&#8217;ansia con alterazione delle proprie abitudini di vita. Il provvedimento impugnato si riferisce, in particolare, ad un reiterato comportamento aggressivo e pesantemente molesto (urla e insulti di bassissimo spessore nonchè contusioni provocate dal datore di lavoro alla dipendente), che in alcuni episodi ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di soggetti che hanno assistito ai fatti conseguentemente confermando quanto descritto dalla controinteressata. L&#8217;ammonito, che riconduce a mera dialettica del rapporto tra datore di lavoro e dipendente i fatti e i comportamenti segnalati e posti a fondamento del provvedimento, ne ha chiesto l&#8217;annullamento, ritenendolo viziato per i motivi seguenti:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>1. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 8 d.l. 23.2.2019, n. 11 convertito in l. 23.4.2009, n. 38. Difetto di istruttoria. Omessa convocazione della persona informata sui fatti indicata nella memoria difensiva ex art. 10 l. n. 241/1990. </i></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Autorità  di pubblica sicurezza, nonostante la richiesta in tal senso del ricorrente, non ha sentito, come previsto dalla normativa, quale persona informata dei fatti, il legale rappresentante dell&#8217;impresa presso la quale presta attività  lavorativa la controinteressata. L&#8217;audizione di tale soggetto, così¬ come del denunciato, avrebbe consentito un riscontro in merito alle dichiarazioni rese dal richiedente l&#8217;ammonimento. L&#8217;incompleta istruttoria ha comportato uno sbilanciamento a favore delle prospettazioni della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>2. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della l. n. 241/1990 in relazione all&#8217;art. 8 d.l. 23.2.2019, n. 11 convertito in l. 23.4.2009, n. 38. Omessa convocazione della persona informata sui fatti indicata nella memoria difensiva ex art. 10 l. n. 241/1990. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Mancata valutazione deduzioni esposte nella memoria difensiva.</i></p>
<p style="text-align: justify;">La motivazione del provvedimento impugnato non dÃ  conto delle ragioni del mancato accoglimento delle deduzioni presentate dal destinatario dell&#8217;ammonimento e, quindi, dell&#8217;iter logico giuridico seguito dall&#8217;amministrazione al fine dell&#8217;adozione della misura con conseguente pregiudizio del diritto di difesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione dell&#8217;interno, insistendo per la reiezione del ricorso in relazione alla sua infondatezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 54 pubblicata il 22 novembre 2019 l&#8217;istanza cautelare è stata respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">In vista dell&#8217;udienza di discussione le parti si sono scambiate memorie ribadendo le rispettive contrapposte tesi; da ultimo la difesa del ricorrente ha depositato brevi note ex art. 84, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, con le quali, richiamate le deduzioni dei precedenti difensori, ha insistito per l&#8217;accoglimento del gravame. </p>
<p style="text-align: justify;">Nella udienza pubblica del 7 maggio 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">I) Il ricorso è infondato. </p>
<p style="text-align: justify;">II) Giova preliminarmente rammentare il quadro normativo in cui si collocano i provvedimenti di ammonimento, giÃ  diffusamente illustrato da questo Tribunale in altre occasioni (<i>ex multis</i>: T.R.G.A., Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol, Trento, n. 61/2019). Il potere di ammonimento del Questore di cui all&#8217;art. 8 del decreto legge n. 11 del 2009 è stato previsto in relazione alla fattispecie di reato, rubricata quale &#8220;<i>Atti persecutori</i>&#8220;, dell&#8217;art. 612 bis del codice penale che punisce  <i>&#8230;..chiunque con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l&#8217;incolumità  propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.&#8221;&#8221;</i> Il reato di atti persecutori si configura, quindi, come un reato comune che può essere commesso da chiunque e non presuppone l&#8217;esistenza di interrelazioni soggettive specifiche, affettive, sentimentali o comunque qualificate, tra il soggetto agente e la vittima. Ne è conferma la chiara lettera del comma 1 nonchè la previsione di un aggravamento di pena nell&#8217;ipotesi di rapporto affettivo/sentimentale di cui al comma 2 dell&#8217;art. 612 bis c.p. Dalle disposizioni contenute nel citato art. 8 del decreto legge n. 11 del 2009 (&#8220;&#8221;<i>1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all&#8217;articolo 612-bis del codice penale&#038;&#038; la persona offesa può esporre i fatti all&#8217;autorità  di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell&#8217;autore della condotta&#038;&#038;.. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l&#8217;istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale&#038;&#038;&#8221;&#8221;</i>) si ricava che l&#8217;istituto dell&#8217;ammonimento costituisce una misura di prevenzione con finalità  dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione, come in pìù occasioni precisato dalla giurisprudenza, la quale ha rilevato che l&#8217;ammonimento è preordinato a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano pìù ripetuti e non cagionino esiti irreparabili (C.d.S., sez. III, n. 2599/2015). Il procedimento amministrativo di cui all&#8217;art. 8 del decreto legge n. 11 del 2009 si muove, quindi, su un diverso piano (cautelare e preventivo) da quello del procedimento penale per il reato di cui all&#8217;art. 612-bis cod. pen., e, conseguentemente, il provvedimento conclusivo (decreto di ammonimento) presuppone non l&#8217;acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un&#8217;imputazione per il reato di atti persecutori, bensì¬ la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato. Ne consegue che ai fini dell&#8217;ammonimento non occorre che si sia raggiunta la prova del reato, bensì¬ è sufficiente far riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità , un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura. Occorre, inoltre, sottolineare che i provvedimenti di ammonimento sono adottati dal Questore nell&#8217;ambito di un potere valutativo ampiamente discrezionale di un quadro indiziario che renda verosimile la esistenza di condotte persecutorie, potere rispetto al quale il sindacato del giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l&#8217;adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione (<i>ex multis:</i> T.R.G.A. Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol, Trento, n. 118/2017; n. 119/2017 e n. 239/2018). Infine vale, altresì¬, ricordare, per completezza, la giurisprudenza secondo cui anche due soli episodi sono sufficienti a configurare la reiterazione degli atti persecutori (C.d.S., sez. III, n. 2599/2015 nonchè Cass. pen. n. 6417/2010 e 45648/2013).</p>
<p style=""text-align: justify;"">III) Ciò premesso in linea generale, quanto alla fattispecie in esame e con riferimento al primo motivo, vanno particolarmente considerati gli episodi, confermati dalle deposizioni delle persone informate dei fatti sentite dalla Questura nonchè dagli organi investigativi e richiamati anche <i>per relationem </i>a motivazione del provvedimento di ammonimento, che vengono addebitati al ricorrente. Si tratta di aggressioni verbali, insulti grevi, beceri e volgari, urla e sfuriate a scopo intimidatorio, nonchè in una circostanza anche di lesioni, confermate da referto sanitario, procurate alla controinteressata, in altre parole di comportamenti, sostanzialmente mai negati dal ricorrente, gravi e ripetuti, connotati non da mera ineducazione ed inciviltà , che, oggettivamente, vanno al di lÃ  di una situazione lavorativa conflittuale innegabilmente presente e che, come è del tutto evidente, diversamente da quanto pare ritenere il ricorrente, non possono trovare giustificazione alcuna neppure in eventuali inadempienze, ancorchè esasperanti, della prestazione lavorativa da parte della controinteressata. A prescindere dalle mancanze in cui quest&#8217;ultima possa essere incorsa, che vanno ovviamente contestate solo con le modalità  previste dall&#8217;ordinamento, dagli accadimenti, adeguatamente comprovati dalle dichiarazioni rese anche quali testimoni oculari dai signori -OMISSIS-, riportati nell&#8217;ammonimento, emerge in definitiva, esattamente nei termini esposti dalla richiedente la misura, un quadro importante e sintomatico di una situazione che l&#8217;amministrazione ha non irragionevolmente considerato riconducibile ai presupposti che giustificano l&#8217;adozione del provvedimento impugnato. A mero titolo esemplificativo delle condotte del ricorrente vale riportare tra le altre la seguente inaccettabile frase rivolta alla controinteressata &#8220;&#8221;<i>Stronza di merda, devi smetterla di leccarmi il culo e devi smetterla di masturbare i tuoi colleghi</i>&#8220;&#8221; nonchè la simulazione nel corso di una discussione del lancio di un tagliacarte a forma di coltello oltrechè la lesione al ginocchio suesposta che ha determinato la richiesta di intervento delle forze dell&#8217;ordine. L&#8217;istruttoria compiuta dalla Questura, peraltro, neppure è inficiata dalla lamentata omessa audizione del rappresentante legale della società  presso cui la controinteressata presta l&#8217;attività  lavorativa. Il rappresentante legale, per lo pìù non presente agli episodi segnalati, non avrebbe potuto smentirli e, attesa la loro gravità , soprattutto neppure giustificarli nella prospettiva delle dinamiche aziendali o rivendicazioni sindacali. Nemmeno rileva, ai fini di una asserita parzialità  ed incompletezza dell&#8217;istruttoria, il fatto che il ricorrente non sia stato personalmente sentito dalla Questura considerato che è stato informato dell&#8217;avvio del procedimento di ammonimento, ha chiesto ed ottenuto di accedere agli atti del procedimento stesso, ha potuto presentare le proprie osservazioni le quali, come risulta dal provvedimento impugnato, sono state valutate, ancorchè non ritenute idonee a superare i riscontri emersi nel corso dell&#8217;istruttoria. D&#8217;altra parte, la norma di cui all&#8217;art. 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 richiede che siano &#8220;&#8221;<i>sentite le persone informate dei fatti</i>&#8220;&#8221;, tra le quali rientra sicuramente il soggetto nei cui confronti è chiesto l&#8217;ammonimento, ma non significa che quest&#8217;ultimo debba essere necessariamente convocato per rendere oralmente le dichiarazioni che egli ben può esporre per iscritto, oltretutto con maggior ponderazione, quindi con maggior completezza ed efficacia, come è avvenuto nel caso in esame. La mancata audizione personale del ricorrente &#8211; ancorchè eventualmente richiesta in sede procedimentale &#8211; non configura quindi, di per sè, una lesione del diritto di difesa tale da inficiare la legittimità  dell&#8217;impugnato provvedimento di ammonimento (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol, Trento, n. 329/2016).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Quanto agli ulteriori presupposti richiesti dalla norma di riferimento (grave e perdurante stato d&#8217;ansia, fondato timore per l&#8217;incolumità  e radicale mutamento delle abitudini di vita), posto che anche sotto questo profilo la giurisprudenza distingue l&#8217;accertamento in ambito penale dall&#8217;accertamento da effettuarsi ai fini dell&#8217;adozione del provvedimento di ammonimento, va, comunque, evidenziato che quanto riferito nei certificati medici depositati in atti e richiamati nell&#8217;ammonimento, integra con sufficiente adeguatezza le condizioni prescritte dalla legge. Il motivo è, dunque, infondato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">IV) Quanto al secondo motivo del ricorso, è<i>ius receptum </i>(<i>ex multis</i>: C.d.S., sez. IV, n. 94/2017), anche nella giurisprudenza di questo Tribunale (T.R.G.A., Trentino-Alto Adige/sì¼dtirol, Trento, n. 119/2017), che il dovere dell&#8217;Amministrazione di esaminare le memorie prodotte dall&#8217;interessato non comporta la confutazione analitica delle osservazioni ivi contenute, essendo sufficiente che esse siano valutate nel loro complesso o per questioni omogenee e fermo restando che il provvedimento finale deve essere corredato da una motivazione che renda percepibili le ragioni del mancato recepimento delle tesi difensive dell&#8217;interessato. Nella fattispecie tali suddette ragioni, come rilevato anche nel punto che precede, si evincono inequivocabilmente. Anche il secondo mezzo non coglie, pertanto, nel segno.</p>
<p style=""text-align: justify;"">V) In conclusione il provvedimento impugnato resiste a tutte le censure svolte con il ricorso con conseguente reiezione del gravame.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Le spese del giudizio seguono, come di norma, la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino &#8211; Alto Adige/sì¼dtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dell&#8217;amministrazione dell&#8217;interno nella misura di euro 1.500,00, oltre a oneri di legge. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti e delle libertà  fondamentali nonchè della dignità  delle parti interessate, manda alla segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, la controinteressata e le altre persone coinvolte nella vicenda.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;"">Fulvio Rocco, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Carlo Polidori, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;"">Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> &#8220;</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.27</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-18-2-2020-n-27/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-18-2-2020-n-27/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-18-2-2020-n-27/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.27</a></p>
<p>Fulvio Rocco, Presidente; Carlo Polidori, Consigliere, Estensore PARTI: società  Dolmen Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicoletta Monopoli e Andrea Firpo contro il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fulvio Rocco, Presidente; Carlo Polidori, Consigliere, Estensore PARTI:  società  Dolmen Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicoletta Monopoli e Andrea Firpo contro il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato nei confronti Provincia autonoma di Trento, non costituita in giudizio.</span></p>
<hr />
<p>Il differente regime sanzionatorio per gliinterventi edilizi in presenza di titolo abilitativo poi dichiarato illegittimo e gli  interventi edilizi realizzati in assenza di titolo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed Urbanistica- interventi edilizi in presenza di titolo abilitativo poi dichiarato illegittimo- interventi edilizi realizzati in assenza di titolo- regime sanzionatorio- differenze.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La ratio del regime sanzionatorio pìù favorevole riservato agli interventi edilizi realizzati in presenza di un titolo abilitativo in seguito dichiarato illegittimo, rispetto al trattamento ordinariamente previsto per le ipotesi di interventi realizzati in assenza del titolo, si rinviene nella specifica considerazione dell&#8217;affidamento riposto dall&#8217;autore dell&#8217;intervento sulla presunzione di legittimità  e comunque sull&#8217;efficacia del titolo assentito. A tal fine, all&#8217;Amministrazione si impone di verificare se i vizi formali o sostanziali siano emendabili, ovvero se la demolizione sia effettivamente possibile senza recare pregiudizio ad altri beni o opere del tutto regolari.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/02/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00027/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00004/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00008/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul numero di registro generale 4 del 2020, proposto dalla società  Dolmen Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicoletta Monopoli e Andrea Firpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Provincia autonoma di Trento, non costituita in giudizio; </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">sul numero di registro generale 8 del 2020, proposto dalla società  Albergo Astoria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianpiero Luongo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Serafini n. 9, presso lo studio del predetto avvocato;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Dolmen Costruzioni S.r.l., non costituita in giudizio;<br /> &#8211; ing. Paolo Secco, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quanto al ricorso n. 4/2020, </p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;ordinanza del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, n. 180/2019 del 21 ottobre 2019 (prot. n. 14461 del 22 ottobre 2019), adottata a seguito dell&#8217;annullamento parziale della concessione edilizia n. 138/04 del 14 ottobre 2004, disposto dalla Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento con delibera n. 2178 del 20 ottobre 2006, e notificata alla società  ricorrente a mezzo PEC il 22 ottobre 2019; nonchè di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o altrimenti connesso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quanto al ricorso n. 8/2020:</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;ordinanza del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, n. 180/2019 del 21 ottobre 2019 (prot. n. 14461 del 22 ottobre 2019), adottata a seguito dell&#8217;annullamento parziale della concessione edilizia n. 138/04 del 14 ottobre 2004, disposto dalla Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento con delibera n. 2178 del 20 ottobre 2006; nonchè di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o altrimenti connesso;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti i ricorsi e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Primiero San Martino di Castrozza;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 il dott. Carlo Polidori e uditi l&#8217;avvocato Nicoletta Monopoli per la società  Dolmen Costruzioni, l&#8217;avvocato Gianpiero Luogo per la società  Albergo Astoria e l&#8217;avvocato dello Stato Davide Volpe per il Comune di Primiero San Martino di Castrozza;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il Comune di Transacqua con la concessione edilizia n. 138/2004 in data 14 ottobre 2004 ha autorizzato la società  Dolmen Costruzioni a realizzare un complesso residenziale sulle particelle fondiarie n. 1546/1 e n. 1546/4, subordinatamente alla stipula di una convenzione urbanistica con cui le parti concordavano la cessione, da parte della ricorrente, delle aree individuate nelle attigue particelle fondiarie n. 1546/7 e n. 1546/8, sì¬ da consentire al Comune di potenziare l&#8217;asse stradale che collega la zona denominata &#8220;Fossi&#8221; con il centro abitato del paese. In particolare l&#8217;intervento assentito prevedeva la costruzione di due edifici di quattro piani e di un corpo sottostante, destinato a garage, delimitato da un muro di contenimento posto a ridosso della strada comunale, di cui era previsto l&#8217;allargamento da 2,5 a 5 mt, mentre con la predetta convenzione, approvata con la delibera consiliare n. 12 del 23 giugno 2004, la ricorrente si impegnava a cedere al Comune le particelle n. 1546/7 e n. 1546/8, costituenti l&#8217;area di sedime della nuova parte della strada, mentre l&#8217;Amministrazione si impegnava a riconoscere la metà  della spesa per la realizzazione del muro perimetrale di sostegno e del nuovo accesso pedonale. Con la convenzione le parti concordavano altresì¬ che il confine di proprietà  si sarebbe identificato nella mezzeria del muro perimetrale di contenimento della scarpata, muro poi rimasto per la metà  sul fronte strada in proprietà  esclusiva del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito di un esposto anonimo è stato avviato un procedimento di autotutela che si è concluso con la delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 2178 del 20 ottobre 2006, che ha disposto l&#8217;annullamento parziale della predetta concessione edilizia n. 138/2004, negando la conformità  urbanistica di parte dei manufatti giÃ  realizzati &#8211; e, in particolare, <i>«il muro di contenimento artificiale e la parte di edificio semi-interrata destinata a parcheggio, compresa fra il muro medesimo e la parte emergente del terreno sistemato e ricadente nella fascia di rispetto stradale per una profondità  di 5 metri dall&#8217;attuale ciglio stradale»</i>, nonchè<i>«la parte superiore dell&#8217;edificio che eccede l&#8217;altezza massima prevista dal PRG in metri 11,50 determinata calcolando l&#8217;altezza della costruzione dal nuovo piano di spiccato derivante dalla modifica del livello naturale del terreno»</i> &#8211; sul presupposto che <i>«la realizzazione di parte dell&#8217;edificio era stata effettuata in fascia di rispetto stradale»</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo Tribunale con la sentenza n. 171 del 17 luglio 2008 ha respinto il ricorso proposto dalla società  Dolmen Costruzioni, con l&#8217;intervento <i>ad adiuvandum</i> dell&#8217;ing. Paolo Secco (progettista e direttore dei lavori), avverso la predetta delibera di Giunta n. 2178 del 2006, e il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5153 del 22 luglio 2019 ha respinto gli appelli riuniti proposti dalla società  Dolmen Costruzioni e dall&#8217;ing. Secco.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito della definizione del giudizio di appello il Comune di Primiero San Martino di Castrozza (derivante dalla fusione del Comune di Transacqua con i Comuni di Fiera di Primiero, Siror e Tonadico) in data 22 ottobre 2019 ha notificato alla società  Dolmen Costruzioni (in qualità  di titolare della concessione edilizia e di committente delle opere), alla società  Albergo Astoria in liquidazione (in qualità  di costruttore) e all&#8217;ing. Secco (in qualità  di progettista e direttore dei lavori) l&#8217;ordinanza n. 180/2019 con la quale &#8211; nel dare atto dell&#8217;annullamento parziale della concessione n. 138/2004 &#8211; è stata ordinata la riduzione in pristino, senza pregiudizio della parte eseguita in conformità , con riferimento alle seguenti opere: <i>«a) il muro di contenimento artificiale e la parte di edificio semi-interrata destinata a parcheggio, compresa fra il muro medesimo e la parte emergente del terreno sistemato e ricadente nella fascia di rispetto stradale per una profondità  di 5 metri dall&#8217;attuale ciglio stradale»</i>; <i>«b) la parte superiore dell&#8217;edificio che eccede l&#8217;altezza massima prevista dal PRG in metri 11,50 determinata calcolando l&#8217;altezza della costruzione dal nuovo piano di spiccato derivante dalla modifica del livello naturale del terreno. In caso di rimessa in pristino parziale o totale del livello originario del terreno in seguito all&#8217;eventuale demolizione delle opere di cui alla lettera a), l&#8217;annullamento dovrà  intendersi riferito all&#8217;eventuale parte di edificio eccedente l&#8217;altezza massima prevista dal piano regolatore (metri 11,50) calcolata dalla quota di terreno ripristinato»</i>. Nell&#8217;ordinanza è stato altresì¬ precisato che <i>«decorso infruttuosamente tale termine, ai sensi dell&#8217;art. 129, co. 5, L.P. nÂº1 del 2008, se la demolizione non potesse avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità , le parti intimate sono tenute al pagamento di una sanzione pecuniaria determinata in misura pari al 150 per cento delle opere abusive»</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La società  Dolmen Costruzioni con il ricorso n. 4/2020 ha impugnato l&#8217;ordinanza n. 180/2019 chiedendone l&#8217;annullamento per i seguenti motivi: <i>eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento di potere &#8211; contraddittorietà  manifesta; violazione e falsa applicazione degli articoli 122, comma 2, e 10 della legge provinciale n. 22/1991 e 129, commi 2 e 5, della legge provinciale n. 1/2008.</i></p>
<p style="text-align: justify;">I) Fermo restando il passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 5153/2019, occorre perà² considerare che l&#8217;impugnata ordinanza di demolizione è stata adottata dalla stessa Amministrazione che ha adottato la delibera consiliare n. 12 del 23 giugno 2004, con la quale è stata approvata la suddetta convenzione urbanistica, e che tale convenzione presentava un&#8217;indiscutibile valenza pubblicistica, connessa all&#8217;esigenza di allargare un asse stradale di importanza strategica. Inoltre, come evidenziato da questo Tribunale nella sentenza n. 171/2008, il procedimento di annullamento della concessione edilizia n. 134/2004 <i>«ha avuto inizio il 1.8.2005, a lavori iniziati da pochi mesi, quando il competente ufficio provinciale ha scritto al Comune evidenziando la presenza di elementi di illegittimità  e chiedendo quali provvedimenti il Comune intendesse adottare»</i>,<i> </i>e il Comune di Transacqua <i>«non sottaceva che il rilascio della concessione era avvenuto con una indubbia forzatura urbanistica, ma rilasciando comunque il certificato di abitabilità  in data 23.2.2006, ai due edifici nel frattempo ultimati»</i>. Occorre poi considerare che solo in data 8 giugno 2006, ad opere ultimate, la società  ricorrente ha appreso che era in corso l&#8217;iter di annullamento della concessione. Dunque &#8211; posto che nella società  ricorrente si è consolidato un ragionevole affidamento, che risulta leso dall&#8217;annullamento della concessione edilizia n. 134/2004 &#8211; l&#8217;ordinanza di demolizione avrebbe dovuto essere supportata da <i>«una motivazione rafforzata»</i>, perchè il Comune avrebbe dovuto contemperare l&#8217;interesse pubblico al ripristino della legalità  violata con tale legittimo affidamento e individuare <i>«un punto di equilibrio tra la salvaguardia della certezza dei rapporti giuridici e la tutela dell&#8217;ordine giuridico violato»</i>. Del resto la suddetta convenzione urbanistica &#8211; che non è stata annullata ed era giÃ  stata interamente adempiuta al momento dell&#8217;annullamento parziale della concessione edilizia &#8211; pur avendo un&#8217;indiscutibile valenza pubblicistica, presenta anche un carattere negoziale e la delibera di Giunta n. 2178 del 2006 ha inciso sul sinallagma contrattuale, determinando un grave inadempimento del Comune, che ha ottenuto l&#8217;allargamento della strada a fronte di una riduzione della capacità  edificatoria del fondo di proprietà  della ricorrente senza garantire la validità  e la stabilità  della concessione edilizia.</p>
<p style="text-align: justify;">II) In ossequio all&#8217;art. 129, comma 2, della legge provinciale n. 1/2008 il Comune avrebbe dovuto notificare l&#8217;impugnata ordinanza  <i>al proprietario e agli altri soggetti indicati nel comma n. 1 dell&#8217;art. 127&#8243;&#8221;</i>, ossia, al proprietario del bene, al titolare della concessione, al committente, al costruttore, al direttore dei lavori e al progettista. L&#8217;attività  sanzionatoria dell&#8217;illecito edilizio si caratterizza infatti per il suo carattere essenzialmente reale, incidendo sul bene oggetto dell&#8217;abuso ed è, quindi, onere dell&#8217;Amministrazione procedere, prima dell&#8217;adozione dell&#8217;ordine di demolizione, ad individuare il proprietario del bene, atteso che solo questi ha il potere di rimuovere l&#8217;abuso anche se non è responsabile dello stesso. Invece l&#8217;impugnata ordinanza di demolizione non è stata notificata ad alcuno degli attuali proprietari.</p>
<p style=""text-align: justify;"">III) L&#8217;impugnata ordinanza non individua con precisione il bene da demolire limitandosi a rinviare, <i>per relationem</i>, al contenuto della delibera di Giunta n. 2178/2006, che pure fa salva ogni determinazione dell&#8217;Amministrazione comunale per il caso (ricorrente nel caso in esame) in cui la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità . Dunque, considerato che i manufatti abusivi in contestazione non sono separati dagli organismi edilizi legittimamente realizzati, dei quali sono parte integrante, il Comune avrebbe dovuto svolgere un&#8217;istruttoria adeguata, valutando preventivamente la possibilità  di non procedere alla rimozione delle parti abusive, come previsto dall&#8217;art. 129, comma 6, della legge provinciale 1/2008 e dall&#8217;art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. Del resto nella delibera di Giunta n. 2178/2006 si osserva che <i>«il Comune dovrà  ordinare la riduzione in pristino delle opere abusive ovvero, qualora non risulti possibile, il pagamento al Comune da parte dei responsabili di una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o parti abusivamente eseguite &#8230; il Comune dovrà  pertanto valutare se sussiste la possibilità  concreta di demolire le parti abusive, da intendersi non solo come possibilità  tecnica di eseguire le demolizioni, ma anche formale, nel senso che l&#8217;impossibilità  della rimessa in pristino comprende non solo i casi in cui essa comporterebbe anche la demolizione di parti legittime della costruzione, ma altresì¬ quella che produce l&#8217;effetto di determinare nuove e ulteriori violazioni delle norme urbanistiche, quali ad esempio il mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari minimi, il rispetto degli standard prescritti, ecc.»</i>. In altri termini il Comune avrebbe dovuto soppesare gli interessi in gioco, valutando anche se l&#8217;ordine di demolizione comporti un pregiudizio alle parti legittimamente realizzate, e valorizzare adeguatamente il legittimo affidamento della società  ricorrente, in ossequio al principio ribadito dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 17 ottobre 2017, n. 8. </p>
<p style=""text-align: justify;"">IV) L&#8217;ordine di demolizione riguarda anche il muro di contenimento artificiale, sebbene tale muro appartenga per metà  al demanio comunale, giusta la suddetta convenzione urbanistica, non incisa dall&#8217;annullamento della concessione edilizia n. 138/2004. Dunque, trattandosi di un bene incluso nel patrimonio del Comune, solo una delibera del Comune può prevedere la sua demolizione. Nè può ritenersi che il destinatario di un ordine di demolizione, possa autonomamente procedere alla demolizione di un manufatto in comproprietà  con l&#8217;Amministrazione, come riconosciuto in altra occasione dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 5688).</p>
<p style=""text-align: justify;"">V) Sebbene la Giunta provinciale nella delibera n. 2178/2006 preveda che <i>«in caso di accertata impossibilità  della rimessa in pristino &#8230; il Comune applicherà  la sanzione alternativa prevista dal co. 10, dell&#8217;art. 122 della L.P. n. 22 del 1991, consistente in una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore venale delle parti abusive»</i>, il Comune con l&#8217;impugnata ordinanza avverte che, <i>«decorso infruttuosamente tale termine, ai sensi dell&#8217;art. 129, co. 5, L.P. nÂº1 del 2008, se la demolizione non potesse avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità , le parti intimate sono tenute al pagamento di una sanzione pecuniaria determinata in misura pari al 150 per cento delle opere abusive»</i>. In altri termini l&#8217;Amministrazione non ha considerato che la legge provinciale n. 1/2008 è entrata in vigore il 26 marzo 2008 e, quindi, in forza del principio di irretroattività  delle sanzioni amministrative, sancito dall&#8217;art. 1, comma 2, della legge n. 689/1981, anche per gli illeciti edilizi trova applicazione la legge del tempo in cui è iniziata la consumazione della condotta illecita anche se la stessa si sia protratta in un momento successivo. Dunque, nella denegata ipotesi in cui la ricorrente dovesse provvedere al pagamento di una sanzione amministrativa, l&#8217;importo della sanzione stessa dovrà  essere determinato in base alla legge vigente al momento della consumazione dell&#8217;illecito, ossia in base alla legge n. 22/1991, come espressamente affermato dalla Giunta provinciale nella delibera n. 2178/2006.</p>
<p style=""text-align: justify;"">3. La società  Dolmen Costruzioni con memoria depositata in data 20 gennaio 2010, oltre ad illustrare le suesposte censure, ha riferito dell&#8217;avvenuta proposizione, da parte della società  Albergo Astoria di un separato ricorso avverso l&#8217;ordinanza di demolizione n. 180/2019 &#8211; ricorso incentrato anche sull&#8217;invalidità  derivata di tale provvedimento per effetto dell&#8217;illegittimità  della delibera di Giunta n. 2178 del 2006, che forma oggetto di un autonomo giudizio per opposizione di terzo promosso dalla stessa società  Albergo Astoria innanzi al Consiglio di Stato &#8211; ed ha chiesto a questo Tribunale di disporre, ai sensi degli articoli 79 cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ., la sospensione del giudizio al fine di assicurare l&#8217;uniformità  degli esiti dei diversi giudizi aventi ad oggetto l&#8217;ordinanza n. 180/2019.</p>
<p style=""text-align: justify;"">4. Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 3 febbraio 2020 ha replicato alle suesposte censure osservando, in particolare, che l&#8217;impugnata ordinanza di demolizione costituisce un atto dovuto, perchè il giudicato ha reso incontestabile l&#8217;abuso edilizio, e che l&#8217;Amministrazione non era tenuta a valutare preventivamente, d&#8217;ufficio, la possibilità  di applicare una sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria, essendo tale valutazione subordinata alla presentazione di un&#8217;apposita istanza da parte dell&#8217;interessato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">5. La società  Albergo Astoria con il ricorso n. 8/2020 ha impugnato l&#8217;ordinanza n. 180/2019 chiedendone l&#8217;annullamento per i seguenti motivi.</p>
<p style=""text-align: justify;"">I) <i>Illegittimità  derivata: violazione e/o errata applicazione degli articoli 24, 27 e 33 della legge provinciale n. 23/1992; eccesso di potere per difetto di presupposti, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, manifeste illogicità , ingiustizia e contraddittorietà , motivazione insufficiente ed erronea; violazione del diritto di difesa.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">La società  Albergo Astoria premette di aver instaurato innanzi al Consiglio di Stato un giudizio per opposizione di terzo avverso la suddetta sentenza n. 5153/2019, censurata nella parte in cui ha confermato la legittimità  della delibera della Giunta provinciale n. 2178 del 2006 malgrado quest&#8217;ultima <i>«sia stata adottata in violazione di tutte le garanzie partecipative e di contraddittorio che regolano il procedimento amministrativo»</i>; difatti l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio della concessione n. 138/2004 era destinato a produrre effetti pregiudizievoli anche per la sua sfera giuridica perchè, determinando l&#8217;abusività  dei lavori, ha fatto insorgere in capo alla società  stessa una responsabilità  amministrativa, civile e penale e, ciononostante, è mancata la prescritta comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento di autotutela. Dunque l&#8217;illegittimità  della delibera della Giunta provinciale n. 2178 del 2006 comporta l&#8217;illegittimità  derivata dell&#8217;ordinanza n. 180/2019, perchè tale provvedimento è stato adottato in dichiarata attuazione della predetta delibera. Inoltre, stante la valenza pregiudiziale dell&#8217;opposizione di terzo, si rende necessario disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi degli articoli 79 cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ..</p>
<p style=""text-align: justify;"">II) <i>Violazione e/o errata applicazione dell&#8217;art. 129 della legge provinciale n. 1/2008; eccesso di potere per difetto di presupposti, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, manifeste illogicità , ingiustizia e contraddittorietà , motivazione insufficiente ed erronea; violazione del principio di buon andamento dell&#8217;attività  amministrativa.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">L&#8217;ordinanza n. 180/2019 è affetta anche da vizi propri, innanzi tutto perchè in tutti i casi di opere divenute abusive a seguito dell&#8217;annullamento della concessione edilizia, trova applicazione la procedura di cui all&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale n. 1/2008 (che ha sostituito l&#8217;art. 122, comma 10, della legge provinciale n. 22/1991). Pertanto l&#8217;Amministrazione, prima di ordinare la demolizione, avrebbe dovuto avviare d&#8217;ufficio il procedimento volto a verificare la possibilità  di rimuovere i vizi della concessione n. 138/2004 alla luce della vigente &#8211; e significativamente nuova &#8211; disciplina urbanistica provinciale, giÃ  recepita dagli strumenti pianificatori del Comune di Primiero San Martino di Castrozza. Inoltre l&#8217;Amministrazione ha omesso le ulteriori verifiche previste dall&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale n. 1/2008 volte ad appurare se sia possibile la riduzione in pristino. Infine l&#8217;ordinanza n. 180/2019 indica un criterio errato per la quantificazione della sanzione pecuniaria da applicare in caso di mancata rimessione in pristino; è infatti previsto un importo  <i>&#8220;determinato in misura pari al 150 per cento del valore delle opere abusive&#8221;&#8221;</i>, mentre l&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale n. 1/2008 dispone che la sanzione pecuniaria è pari al valore delle opere o delle parti abusivamente eseguite.</p>
<p style=""text-align: justify;"">6. Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza si è costituito in giudizio per resistere al ricorso proposto dalla società  Albergo Astoria e con memoria depositata in data 3 febbraio 2020, in replica alle censure dedotte con il secondo motivo, ha affermato che l&#8217;Amministrazione non era tenuta a valutare, d&#8217;ufficio, la possibilità  di rilasciare una concessione in sanatoria ai sensi della disposizione dell&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale n. 1/2008 e che la società  ricorrente non ha presentato un&#8217;istanza in tal senso, fermo restando che nella vicenda per cui è causa tale disposizione non può essere utilmente invocata perchè si riferisce esclusivamente a  <i>&#8220;vizi delle procedure amministrative&#8221;&#8221;</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">7. La società  Albergo Astoria con memoria depositata in data 4 febbraio 2020 ha dichiarato di non aver pìù interesse all&#8217;esame del primo motivo di ricorso.</p>
<p style=""text-align: justify;"">8. Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2020 le parti sono state avvisate della possibilità  di definizione dei giudizi introdotti con i ricorsi in epigrafe indicati con sentenza in forma semplificata. Quindi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">DIRITTO</p>
<p style=""text-align: justify;"">1. In via preliminare il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per disporre, ai sensi dell&#8217;art. 70 cod. proc. amm., la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, stanti le evidenti ragioni di connessione oggettiva.</p>
<p style=""text-align: justify;"">2. Sempre in via preliminare il ricorso n. 8/2020 deve essere dichiarato in parte improcedibile, avendo la società  Albergo Astoria dichiarato di non aver interesse all&#8217;esame del primo motivo, con l&#8217;ulteriore conseguenza che viene meno l&#8217;esigenza di valutare se sussistano i presupposti per disporre (come richiesto anche dalla società  Dolmen Costruzioni) la sospensione del presente giudizio ai sensi degli articoli 79 cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ. nelle more della definizione del giudizio per opposizione di terzo instaurato dalla società  Albergo Astoria avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 5153/2019.</p>
<p style=""text-align: justify;"">3. Passando al merito, il ricorso n. 4/2020 è fondato solo nei limiti di seguito indicati.</p>
<p style=""text-align: justify;"">4. Innanzi tutto non può essere accolto il primo motivo (ulteriormente illustrato nel corpo del terzo motivo) con il quale la società  Dolmen Costruzioni &#8211; pur affermando di essere <i>«consapevole dell&#8217;irretrattabilità  della decisione giurisdizionale sui fatti di causa, derivante dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 5153/2019»Â </i>e di non voler riproporre <i>«alcuno dei motivi che non hanno trovato accoglimento da parte di codesto Ill.mo Tribunale nè dal Supremo Consiglio di Stato»Â </i>&#8211; in realtà  mira a riproporre (impugnando l&#8217;ordine di demolizione conseguente all&#8217;annullamento parziale della concessione edilizia n. 134/2004) le questioni relative al mancato contemperamento dell&#8217;interesse pubblico alla restaurazione della legalità  violata con il legittimo affidamento della società  stessa, senza perà² considerare che tali questioni sono state giÃ  affrontate e risolte da questo Tribunale con la sentenza n. 171/2008, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5153/2019.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In altri termini la società  Dolmen Costruzioni con il primo motivo opera una surrettizia commistione tra la valutazione discrezionale che l&#8217;Amministrazione è tenuta a compiere laddove intenda procedere, d&#8217;ufficio, all&#8217;annullamento di una concessione edilizia e l&#8217;obbligo di disporre la demolizione delle opere delle quali sia stata accertata l&#8217;abusività , eventualmente all&#8217;esito di un giudizio conclusosi con l&#8217;annullamento della concessione con la quale le opere stesse sono state assentite. Deve invece ribadirsi in questa sede il consolidato orientamento giurisprudenziale (<i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 novembre 2019, n. 7872; id. , 4 ottobre 2019, n. 6720), secondo il quale, ai fini dell&#8217;adozione di un ordinanza di demolizione di immobile abusivo, non è necessaria un&#8217;esplicita motivazione in merito alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità  violata, essendo sufficiente il richiamo al comprovato carattere abusivo dell&#8217;intervento, e non è configurabile alcun tipo di affidamento meritevole di tutela in capo al proprietario e al responsabile dell&#8217;abuso.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Dunque l&#8217;impugnata ordinanza di demolizione &#8211; in quanto atto dovuto &#8211; non necessitava di alcuna «motivazione rafforzata», essendo adeguatamente motivata attraverso il riferimento all&#8217;annullamento della concessione edilizia n. 134/2004, consolidatosi per effetto della reiezione del ricorso proposto avverso la delibera della Giunta Provinciale n. 2178/2006.</p>
<p style=""text-align: justify;"">5. Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale la società  Dolmen Costruzioni lamenta la violazione dell&#8217;art. 129, comma 2, della legge provinciale n. 1/2008 evidenziando che essa, pur non essendo proprietaria dell&#8217;immobile oggetto degli abusi in contestazione, è uno dei destinatari dell&#8217;impugnata ordinanza, che non è stata invece notificata ad alcuno degli attuali proprietari dell&#8217;immobile stesso.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Come ricordato dalla ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 129, comma 2, della legge provinciale n. 1/2008 l&#8217;ordine di demolizione deve essere notificato  <i>&#8220;al proprietario e agli altri soggetti indicati nel comma n. 1 dell&#8217;art. 127&#8243;&#8221;</i>, tra i quali è indicato anche il titolare della concessione. Risulta quindi palese che la ricorrente, in quanto titolare della concessione edilizia n. 134/2004, è stata correttamente individuata dal Comune come uno dei destinatari dell&#8217;ordine di demolizione, pur non essendo l&#8217;attuale proprietaria dell&#8217;immobile oggetto degli abusi in contestazione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nè la ricorrente ha motivo di dolersi del fatto che l&#8217;ordine di demolizione non sia stato notificato all&#8217;attuale proprietario dell&#8217;immobile. Difatti, secondo una consolidata e condivisibile giurisprudenza (<i>ex multis</i>, T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 10 giugno 2019, n. 3146), la mancata notifica al proprietario dell&#8217;ordine di demolizione &#8211; pur non facendo venir meno, per ciò solo, la legittimità  del provvedimento &#8211; produce il solo effetto di precludere l&#8217;eventuale adozione, nei confronti dell&#8217;ignaro proprietario, del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di mancata spontanea ottemperanza all&#8217;ordine di demolizione. Nè può ritenersi che tale orientamento non possa trovare applicazione nel caso in esame sol perchè nell&#8217;impugnata ordinanza si precisa che, <i>«se la demolizione non potesse avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità , le parti intimate sono tenute al pagamento di una sanzione pecuniaria determinata in misura pari al 150 per cento delle opere abusive»</i>. Difatti, in ossequio al principio sotteso al richiamato orientamento giurisprudenziale, la ricorrente non potrà  essere destinataria, in solido, della sanzione prevista per il caso di inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione laddove dimostri che si è fattivamente attivata presso l&#8217;attuale proprietario, che ha la disponibilità  materiale dell&#8217;immobile, ai fini della rimozione degli abusi e che l&#8217;inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione è imputabile soltanto a tale soggetto.</p>
<p style=""text-align: justify;"">6. Nè miglior sorte merita il terzo motivo, con la quale la società  Dolmen Costruzioni lamenta la violazione dall&#8217;art. 129, comma 6, della legge provinciale 1/2008 (e della corrispondente disposizione nazionale dell&#8217;art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001) osservando che il Comune &#8211; invece di limitarsi ad affermare genericamente che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ingiungere la demolizione &#8211; tenuto conto dell&#8217;alternatività  tra la sanzione ripristinatoria e quella pecuniaria (essendo l&#8217;irrogazione della sanzione ripristinatoria subordinata alla preventiva esecuzione di un accertamento tecnico volto a stabilire se il ripristino possa comparte un pregiudizio per le parti legittimamente realizzate) avrebbe dovuto preventivamente accertare, d&#8217;ufficio, se l&#8217;ordine di demolizione possa essere eseguito senza compromettere le parti legittime del fabbricato di cui le opere abusive fanno parte.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Secondo l&#8217;art. 129, comma 6, della legge provinciale 1/2008 (corrispondente all&#8217;art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001),  <i>&#8220;Per le opere eseguite in difformità  parziale il comune ordina la demolizione a spese dei responsabili dell&#8217;abuso oppure, se esse non contrastano con rilevanti interessi urbanistici e comunque quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità , il pagamento di una sanzione determinata in misura pari al valore delle parti eseguite in difformità . Se l&#8217;abuso consiste nella mancata esecuzione di opere o modalità  costruttive prescritte o nell&#8217;utilizzo di materiali diversi da quelli richiesti la sanzione è pari al valore delle opere non realizzate&#8221;&#8221;</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Tale disposizione deve essere interpretata, secondo una consolidata e condivisibile giurisprudenza (<i>ex multis</i>, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 29 ottobre 2018, n. 6337), formatasi sull&#8217;art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, nel senso che la possibilità  di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall&#8217;Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento di repressione dell&#8217;abuso edilizio, successiva ed autonoma rispetto alla fase di adozione dell&#8217;ordine di demolizione. Difatti, mentre l&#8217;adozione dell&#8217;ordine di demolizione costituisce un atto dovuto, è onere del destinatario di tale provvedimento dimostrare all&#8217;Amministrazione che le opere abusive  <i>&#8220;non contrastano con rilevanti interessi urbanistici&#8221;&#8221;</i> o che  <i>&#8220;la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità &#8220;&#8221;</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Dunque, considerato lo stato del procedimento, non si configura la dedotta violazione dall&#8217;art. 129, comma 6, della legge provinciale 1/2008.</p>
<p style=""text-align: justify;"">7. Non può essere accolto neppure il quinto motivo, con il quale la società  Dolmen Costruzioni deduce che in forza del principio di irretroattività  delle sanzioni amministrative &#8211; sancito dall&#8217;art. 1, comma 2, della legge n. 689/1981, secondo il quale  <i>&#8220;le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati&#8221;&#8221;</i> &#8211; trova applicazione anche per gli illeciti edilizi la legge del tempo in cui è iniziata la consumazione della condotta illecita, anche se la stessa si sia protratta in un momento successivo; pertanto, nella denegata ipotesi in cui fosse applicata una sanzione pecuniaria, la stessa dovrà  essere determinata in conformità  alla legge vigente nel momento in cui è iniziata la consumazione dell&#8217;illecito, ossia in conformità  a quanto stabilito dalla legge provinciale n. 22/1991, come riconosciuto dalla Giunta provinciale nella delibera n. 2178/2006.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Tuttavia, secondo una consolidata giurisprudenza (<i>ex multis</i>, T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, 8 luglio 2019, n. 1038), nella determinazione della sanzione pecuniaria alternativa alla sanzione demolitoria trova applicazione il generale principio <i>tempus regit actum</i>, anche in ragione della natura permanente dell&#8217;illecito edilizio.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Dunque nella fattispecie il Comune ha correttamente previsto l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 129, comma 5, della legge provinciale 1/2008.</p>
<p style=""text-align: justify;"">8. Diverse considerazioni valgono per il quarto motivo con il quale la società  Dolmen Costruzioni lamenta che l&#8217;ordine di demolizione abbia ad oggetto anche <i>«il muro di contenimento artificiale»,</i> sebbene lo stesso appartenga per metà  al demanio comunale, giusta la convenzione urbanistica approvata con la delibera consiliare n. 12/2004 (non incisa dall&#8217;annullamento della concessione edilizia n. 138/2004).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Al riguardo il Collegio condivide l&#8217;orientamento giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente (Consiglio di Stato, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 5688), secondo il quale, in caso di immobile in parte demaniale, l&#8217;ordine di demolizione dell&#8217;opera abusiva non deve essere rivolto al privato per la parte in cui alla demolizione deve provvedere il soggetto pubblico.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Dunque il Comune avrebbe dovuto individuare con precisione quale parte del muro di contenimento in questione debba essere demolita dalla ricorrente.</p>
<p style=""text-align: justify;"">9. Passando all&#8217;esame del ricorso n. 8/2020, il Collegio osserva innanzi tutto che tutte le censure formulate dalla società  Albergo Astoria con il secondo motivo muovono dal presupposto che il Comune avrebbe dovuto applicare la disposizione, pìù favorevole, di cui all&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale 1/2008 &#8211; secondo la quale  <i>&#8220;Se il comune, in seguito all&#8217;accertamento che è impossibile rimuovere i vizi delle procedure amministrative e rimettere in pristino, annulla la concessione, applica una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere o delle parti abusivamente eseguite e comunque non inferiore a 1.500 euro&#8221; </i>&#8211; perchè l&#8217;impugnata ordinanza n. 180/2019 consegue all&#8217;annullamento in autotutela della concessione edilizia n. 138/2004. In particolare, secondo la ricorrente, l&#8217;Amministrazione prima di ordinare la demolizione avrebbe dovuto avviare, d&#8217;ufficio, il procedimento di cui all&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale 1/2008, nell&#8217;ambito del quale valutare se fosse possibile  <i>&#8220;rimuovere i vizi delle procedure amministrative&#8221;&#8221;</i> e, in caso contrario, applicare una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, stante l&#8217;impossibilità  di disporre la rimessione in pristino.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Tali censure non possono essere accolte perchè &#8211; a differenza di quanto sostiene la società  ricorrente &#8211; la disposizione dell&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale 1/2008 non può essere interpretata nel senso che il Comune, in caso di annullamento del titolo edilizio, sia tenuto ad avviare d&#8217;ufficio il procedimento di sanatoria previsto da tale disposizione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">10. L&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale 1/2008 &#8211; che recepisce quanto disposto dal legislatore statale con l&#8217;art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 (secondo la quale  <i>&#8220;In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite &#8230;&#8221;&#8221;</i>) &#8211; reca una norma di favore (applicabile sia in caso di annullamento giurisdizionale, sia in caso di annullamento in autotutela del titolo edilizio) che differenzia sensibilmente la posizione di chi abbia realizzato opere abusive in base ad un titolo annullato rispetto a quella di chi abbia realizzato opere abusive senza alcun titolo, tutelando l&#8217;affidamento del privato a conservare le opere divenute abusive.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In particolare, secondo la giurisprudenza (<i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 novembre 2018, n. 6753) formatasi sull&#8217;art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, la <i>ratio</i> del regime sanzionatorio pìù favorevole riservato agli interventi edilizi realizzati in presenza di un titolo abilitativo in seguito dichiarato illegittimo, rispetto al trattamento ordinariamente previsto per le ipotesi di interventi realizzati in assenza del titolo, si rinviene <i>«nella specifica considerazione dell&#8217;affidamento riposto dall&#8217;autore dell&#8217;intervento sulla presunzione di legittimità  e comunque sull&#8217;efficacia del titolo assentito. A tal fine, all&#8217;Amministrazione si impone di verificare se i vizi formali o sostanziali siano emendabili, ovvero se la demolizione sia effettivamente possibile senza recare pregiudizio ad altri beni o opere del tutto regolari»</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Inoltre, secondo tale giurisprudenza, in coerenza con la predetta <i>ratio legis</i>, il concetto di possibilità  di restituzione in pristino non va inteso solo come possibilità  tecnica,<i> «occorrendo comunque valutare l&#8217;opportunità  di ricorrere alla demolizione e dovendosi comparare l&#8217;interesse pubblico al recupero dello status quo ante con il rispetto delle posizioni giuridiche soggettive del privato incolpevole, che aveva confidato nell&#8217;esercizio legittimo del potere amministrativo; la scelta di escludere la sanzione demolitoria, infatti, laddove adeguatamente motivata ed accompagnata, in termini di coerenza, alle indicazioni contenute nell&#8217;annullamento, appare in astratto &#8211; laddove possibile &#8211; quella maggiormente rispettosa di tutti gli interessi coinvolti nella singola controversia ed anche del principio di proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa, di diretta derivazione dal diritto dell&#8217;Unione Europea, principio che impone all&#8217;Amministrazione il perseguimento del pubblico interesse col minor sacrificio possibile dell&#8217;interesse privato»</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">11. Tanto premesso in termini generali, non è condivisibile la tesi dell&#8217;Amministrazione resistente secondo la quale la disposizione dell&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale 1/2008 non sarebbe neppure astrattamente applicabile nel caso in esame perchè si riferisce soltanto a  <i>&#8220;vizi delle procedure amministrative&#8221;&#8221;</i>, mentre l&#8217;annullamento parziale della concessione edilizia n. 138/2004 è stato disposto sul presupposto che <i>«la realizzazione di parte dell&#8217;edificio era stata effettuata in fascia di rispetto stradale»</i>. Infatti, secondo una condivisibile giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, 19 luglio 2019, n. 5089), la disposizione dell&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale 1/2008 può trovare applicazione anche nel caso in cui il titolo edilizio sia stato annullato perchè affetto da vizi di natura sostanziale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ciononostante, si deve ribadire le censure in esame non possono essere accolte perchè &#8211; al pari di quanto espressamente previsto dall&#8217;art. 135 della legge provinciale 1/2008 (e dalla corrispondente disposizione nazionale dell&#8217;art. 36 del d.P.R. n. 380/2001) per la sanatoria delle opere abusive in quanto realizzate senza alcun titolo &#8211; anche la sanatoria delle opere abusive in quanto realizzate in base ad un titolo annullato richiede la presentazione di un&#8217;apposita istanza da parte dell&#8217;interessato (come avvenuto, ad esempio, nella fattispecie esaminata da Cons. Stato, Sez. VI, 19 luglio 2019, n. 5089), per le ragioni di seguito indicate.</p>
<p style=""text-align: justify;"">L&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale 1/2008 &#8211; così¬ come la corrispondente disposizione dell&#8217;art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 &#8211; non specifica a chi spetti attivare il procedimento volto ad accertare la possibilità  di rimuovere i vizi delle procedure amministrative e l&#8217;impossibilità  di disporre la restituzione in pristino. Tuttavia l&#8217;art. 129, comma 12, della legge provinciale 1/2008 (sulla falsariga di quanto previsto dall&#8217;art. 38, comma 2, del d.P.R. 380/2001) dispone che l&#8217;integrale corresponsione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 11 e il pagamento del contributo di concessione  <i>&#8220;producono gli effetti della concessione&#8221;&#8221;,</i> così¬ assimilando i due procedimenti di sanatoria &#8211; quello relativo alle opere realizzate senza alcun titolo e quello relativo alle opere realizzate in base ad un titolo annullato &#8211; che si distinguono, quindi, solo per i diversi presupposti in presenza dei quali l&#8217;abuso edilizio può essere sanato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Risulta poi evidente che l&#8217;impossibilità  di disporre la restituzione in pristino (cui si riferiscono sia l&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale 1/2008, sia l&#8217;art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001), intesa nel duplice senso indicato dalla giurisprudenza innanzi richiamata (ossia come impossibilità  tecnica e come inopportunità  di disporre la demolizione) presuppone che sia l&#8217;interessato ad attivare il procedimento di sanatoria. Difatti l&#8217;Amministrazione, da un lato, non avendo la materiale disponibilità  del bene divenuto abusivo non è in condizione di valutare d&#8217;ufficio se la rimessione in pristino sia impossibile per eventuali problemi di natura tecnica; dall&#8217;altro, nei casi di annullamento giurisdizionale del titolo edilizio non può certo sostituirsi all&#8217;interessato nel prospettare le ragioni sulle quali si fonda l&#8217;affidamento incolpevole sulla legittimità  del titolo stesso.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Inoltre l&#8217;annullamento (giurisdizionale o in autotutela) del titolo edilizio ben potrebbe dipendere da ragioni imputabili al soggetto che ha richiesto il rilascio del titolo (si pensi, ad esempio, alla disposizione dell&#8217;art. 21-nonies della legge n. 241/1990, che disciplina l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio dei provvedimenti rilasciati sulla base di false rappresentazioni dei fatti) e, sebbene anche tale fattispecie astrattamente rientri nel campo di applicazione dell&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale 1/2008, non si vede per quale ragione l&#8217;Amministrazione dovrebbe valutare d&#8217;ufficio se sia possibile rimuovere vizi delle procedure amministrative che ad essa non siano imputabili.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In definitiva la disposizione dell&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale 1/2008 (al pari di quella dell&#8217;art. 38, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001) prevede: A) la possibilità , per l&#8217;interessato, di chiedere la sanatoria della procedura di rilascio del titolo edilizio laddove sia possibile rimuovere i vizi, formali o sostanziali, della procedura stessa, con conseguente non applicazione di alcuna sanzione; B) nel caso in cui non sia richiesta o non sia possibile la sanatoria, l&#8217;obbligo, per l&#8217;Amministrazione, di applicare la sanzione in forma specifica, ossia l&#8217;obbligo di disporre la demolizione; C) nel caso in cui non sia possibile disporre la sanatoria richiesta, ma non sia possibile neppure disporre la demolizione, l&#8217;obbligo, per l&#8217;Amministrazione, di applicare una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere o delle parti abusivamente eseguite (c.d. fiscalizzazione dell&#8217;abuso edilizio).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Dunque coglie nel segno l&#8217;Amministrazione quando in memoria afferma che nella fattispecie in esame il procedimento ad istanza di parte di cui all&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale 1/2008 non è stato attivato perchè nè la società  Albergo Astoria, nè gli altri soggetti interessati hanno presentato l&#8217;apposita istanza di sanatoria.</p>
<p style=""text-align: justify;"">12. In definitiva il ricorso n. 4/2020 deve essere accolto in parte e, per l&#8217;effetto, si deve disporre l&#8217;annullamento dell&#8217;impugnata ordinanza, nella parte in cui viene ordinata la demolizione del muro di contenimento artificiale, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell&#8217;Amministrazione, che avrà  cura di specificare quale parte del muro debba essere demolita d&#8217;ufficio dall&#8217;Amministrazione stessa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Invece il ricorso n. 8/2020 deve essere in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte respinto perchè infondato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">13. Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso n. 4/2020 sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite e per disporre la rifusione della metà  del contributo unificato, mentre nulla si deve disporre riguardo alla Provincia di Trento, evocata in giudizio per mero tuziorismo.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Invece con riferimento al ricorso n. 8/2020, le spese di lite, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico della società  Albergo Astoria, mentre nulla si deve disporre riguardo alla società  Dolmen Costruzioni e all&#8217;ing. Paolo Secco, evocati in giudizio per mero tuziorismo.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino &#8211; Alto Adige/sì¼dtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sui ricorsi n. 4/2020 e n. 8/2020, li riunisce e, quanto al ricorso n. 4/2020, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione; quanto al ricorso n. 8/2020, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte lo respinge perchè infondato. Per l&#8217;effetto annulla l&#8217;impugnata ordinanza di demolizione nella parte in cui viene ordinata la demolizione del muro di contenimento artificiale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Compensa le spese di lite relative al giudizio introdotto con il ricorso n. 4/2020 e dispone la rifusione della metà  del contributo unificato versato dalla società  Dolmen Costruzioni.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Condanna la società  Albergo Astoria al pagamento, in favore del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, delle spese di lite relative al giudizio introdotto con il ricorso n. 8/2020, liquidate nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;"">Fulvio Rocco, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Carlo Polidori, Consigliere, Estensore</p>
<p style=""text-align: justify;"">Cecilia Ambrosi, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<div style=""text-align: justify;""> </div>
<p> &#8220;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.140</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-29-10-2019-n-140/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-29-10-2019-n-140/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.140</a></p>
<p>Pres. Vigotti, Est. Polidori Sull&#8217;applicabilità  del metodo c.d. on/off per la valutazione delle offerte. 1. Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Offerta economicamente più¹ vantaggiosa &#8211; Metodo on/off&#8211; Applicabilità &#8211; Limiti.  1. In tema di aggiudicazione mediante offerta economicamente più¹ vantaggiosa, è illegittima la combinazione del metodo di attribuzione dei punteggi &#8220;on/off&#8221;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-29-10-2019-n-140/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.140</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-29-10-2019-n-140/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.140</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vigotti, Est. Polidori</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;applicabilità  del metodo c.d. on/off per la valutazione delle offerte.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Offerta economicamente più¹ vantaggiosa &#8211; Metodo <em>on/off</em>&#8211; Applicabilità &#8211; Limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In tema di aggiudicazione mediante offerta economicamente più¹ vantaggiosa, è illegittima la combinazione del metodo di attribuzione dei punteggi &#8220;on/off&#8221; con la mancata previsione dell&#8217;obbligo di allegare documentazione tecnica a corredo dell&#8217;offerta e con la mancata nomina di una commissione incaricata di verificare quanto dichiarato dai concorrenti poichè, di fatto, vanifica la valutazione dell&#8217;elemento qualitativo. Nella specie tutti i concorrenti hanno dichiarato il possesso delle caratteristiche richieste per i dispositivi offerti in gara ottenendo il massimo punteggio tecnico previsto, con l&#8217;effetto di trasformare il criterio di aggiudicazione in quello del prezzo più¹ basso (perchè l&#8217;unico elemento determinante per l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto è risultato il prezzo offerto da ciascun corrente) e di rinviare alla fase della stipula e/o dell&#8217;esecuzione del contratto la verifica di quanto dichiarato dal concorrente aggiudicatario in merito alle caratteristiche del dispositivo offerto in gara, così unificando due momenti (quello relativo alla gara vera e propria e quello del controllo del prodotto offerto dal concorrente aggiudicatario) che la legislazione in materia di contratti pubblici vuole e tiene autonomi e distinti.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/10/2019<br /> <strong>N. 00140/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00144/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 144 del 2019 proposto dalla società  EMZ Tecnologie Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zoppellari, Gabriele Grande e Mario Maccaferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Grazioli n. 27, presso lo studio dell&#8217;avvocato Mario Maccaferri;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> &#8211; la Provincia autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolà² Pedrazzoli, Sabrina Azzolini e Giuliana Fozzer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15 presso l&#8217;avvocato Sabrina Azzolini;<br /> &#8211; l&#8217;Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti della Provincia autonoma di Trento, non costituita in giudizio;<br /> &#8211; la Comunità  della Val Di Sole, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> &#8211; KGN S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gianluca Ghirigatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> &#8211; Id&amp;A S.r.l., non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> in via principale:<br /> &#8211; del verbale della seconda seduta pubblica delle operazioni di gara, tenutasi in data 27 agosto 2019, recante il provvedimento di aggiudicazione della <em>&#8220;gara europea a procedura aperta per l&#8217;appalto della fornitura e posa in opera di dispositivi di gestione conferimenti su strutture semi-interrate e contenitori stradali esistenti, compresi service di gestione dati e manutenzione dei dispositivi elettronici, sul territorio della Comunità  della Valle di Sole (TN)&#8221;</em>Â a favore della società  KGN S.r.l.;<br /> &#8211; di tutti gli ulteriori verbali di gara e segnatamente del verbale della prima seduta pubblica delle operazioni di gara, tenutasi in data 24 luglio 2019, nel corso della quale il Presidente del seggio di gara ha erroneamente attribuito il massimo punteggio alle offerte formulate dalle società  controinteressate con riguardo ai criteri di valutazione descritti all&#8217;art. 18.1 del disciplinare di gara;<br /> &#8211; di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o connesso, ivi espressamente compresa la <em>lex specialis</em>Â e i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante prima della scadenza del termine per la formulazione dell&#8217;offerta;<br /> in via subordinata:<br /> &#8211; del suddetto verbale della seconda seduta pubblica delle operazioni di gara, tenutasi in data 27 agosto 2019, recante il provvedimento di aggiudicazione a favore della società  KGN S.r.l.;<br /> &#8211; dell&#8217;art. 16 del disciplinare di gara, rubricato <em>&#8220;Offerta tecnica &#8211; Documentazione da caricare a sistema come allegato Tecnico&#8221;</em>, nella parte in cui si è limitato a prevedere che detto <em>&#8220;allegato&#8221;</em>Â debba ricomprendere esclusivamente ilÂ <em>&#8220;modulo di offerta tecnica&#8221;Â </em>redatto secondo il fac-simile allegato D, senza richiedere ai concorrenti la produzione anche di ulteriore documentazione tecnica e/o campionatura riferita ai prodotti offerti, impedendo di fatto agli organi di gara l&#8217;accertamento dell&#8217;effettivo possesso da parte dei dispositivi offerti dei requisiti tecnici di minima e premiali richiesti;<br /> &#8211; dell&#8217;art. 18.1 del disciplinare di gara, rubricato <em>&#8220;criteri di valutazione dell&#8217;offerta tecnica&#8221;</em>, nella parte in cui ha articolato l&#8217;elemento qualitativo in criteri di valutazione incentrati sul metodo <em>&#8220;on/off&#8221;</em>;<br /> &#8211; dell&#8217;art. 18.2 del disciplinare di gara, rubricato <em>&#8220;Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell&#8217;offerta tecnica&#8221;</em>, nella parte in cui ha stabilito l&#8217;attribuzione del punteggio tecnico <em>&#8220;automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell&#8217;offerta, dell&#8217;elemento richiesto&#8221;</em>Â dichiarata dal concorrente nell&#8217;ambito delÂ <em>&#8220;modulo di offerta tecnica&#8221;</em>, senza prevedere l&#8217;esame di ulteriore documentazione tecnica e/o l&#8217;esecuzione di prove pratiche su campionatura riferita ai dispositivi offerti, impedendo l&#8217;accertamento dell&#8217;effettivo possesso da parte dei dispositivi offerti dei requisiti tecnici di minima e premiali richiesti;<br /> &#8211; dell&#8217;art. 4, punto 6, dell&#8217;atto organizzativo dell&#8217;Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti della Provincia autonoma di Trento, nella parte in cui ha stabilito che <em>&#8220;per le procedura di gara che prevedano, quale criterio di aggiudicazione, l&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa con elementi di valutazione esclusivamente quantitativi e/o tabellari, l&#8217;attribuzione dei relativi punteggi, attraverso l&#8217;applicazione delle formule matematiche indicate negli atti di gara, è demandata al Seggio di gara&#8221;</em>;<br /> &#8211; dell&#8217;art. 20 del disciplinare di gara, nella parte in cui, ottemperando a quanto prescritto dal predetto atto organizzativo, non ha previsto la nomina di una Commissione Tecnica per l&#8217;attribuzione del punteggio alle offerte tecniche formulate in gara dai concorrenti;<br /> &#8211; dell&#8217;art. 21, nella parte in cui è stata attribuito al Presidente del Seggio di gara il compito di assegnare i punteggi per ogni singolo elemento e sub elemento di valutazione qualitativo inerente le offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti;<br /> &#8211; del provvedimento di nomina del Seggio di gara;<br /> &#8211; di tutti i verbali delle sedute pubbliche relative alle operazioni concorsuali e segnatamente del primo e secondo verbale delle operazioni concorsuali tenutesi, rispettivamente, in data 24 luglio 2019 e 27 agosto 2019;<br /> &#8211; di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposti, conseguenti o connessi, anche non cogniti, ivi ricompresa per quanto occorrer possa la determinazione del responsabile del Servizio edilizia abitativa, tutela dell&#8217;ambiente e del territorio della Comunità  della Valle di Sole n. 62 in data 17 aprile 2019, di indizione della procedura di gara, poi rettificata con le determinazioni n. 75 in data 8 maggio 2019 e n. 95 in data 14 giugno 2019, ed i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, prima della scadenza del termine per la formulazione dell&#8217;offerta;<br /> nonchè per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno patito dalla società  ricorrente.<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento, della Comunità  della Valle di Sole e della società  Kgn S.r.l. e di;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2019 il dott. Carlo Polidori e uditi l&#8217;avvocato Gabriele Grande per la società  ricorrente, l&#8217;avvocato Sabrina Azzolini per la Provincia autonoma di Trento, l&#8217;avvocato dello Stato Davide Volpe per la Comunità  della Valle di Sole e l&#8217;avvocato Gianluca Ghirigatto per la controinteressata KGN S.r.l.;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO<br /> 1. La Provincia autonoma di Trento (di seguito PAT), per il tramite dell&#8217;Agenzia provinciale per gli appalti e contratti &#8211; Servizio appalti (di seguito APAC), con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione Europea, n. del 24 maggio 2019 ha indetto una <em>&#8220;gara europea a procedura aperta per l&#8217;appalto della fornitura e posa in opera di dispositivi di gestione conferimenti su strutture semi-interrate e contenitori stradali esistenti, compresi service di gestione dati e manutenzione dei dispositivi elettronici, sul territorio della Comunità  della Valle di Sole (TN)&#8221;</em>. Il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, con l&#8217;attribuzione di punti 70/100 per l&#8217;aspetto tecnico e 30/100 per quello economico, come risulta dall&#8217;art. 18 del disciplinare di gara. La valutazione dell&#8217;aspetto tecnico è stata articolata in cinque criteri, strutturati in base al c.d. metodo <em>&#8220;on/off&#8221;</em>Â e specificati in un&#8217;apposita tabella riportata nel corpo dell&#8217;art. 18.1 del disciplinare di gara. In particolare al successivo art. 18.2 è stato precisato che <em>&#8220;a ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare indentificato dalla colonna &#8220;T&#8221; della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell&#8217;offerta, dell&#8217;elemento richiesto&#8221;</em>, in ragione di quanto dichiarato in gara dal concorrente; difatti l&#8217;art. 16 del disciplinare di gara ha richiesto la produzione in gara di unÂ <em>&#8220;Allegato Tecnico&#8221;</em>, contenente ilÂ <em>&#8220;modulo di offerta tecnica, redatto preferibilmente secondo il fac-simile allegato D al presente disciplinare e disponibile nella piattaforma di gara SAP-SRM e sul sito internet, &#8230; nel quale il concorrente dovrà  indicare le migliorie che intende offrire rispetto alle specifiche e caratteristiche minime contenute nei documenti di gara (in particolare nel Capitolato speciale d&#8217;appalto &#8211; parte amministrativa e parte tecnica)&#8221;</em>. Inoltre, per quanto rileva in questa sede, il disciplinare di gara dispone, all&#8217;art. 20, che non è prevista la nomina di una Commissione di esperti nel settore oggetto di gara in quanto <em>&#8220;le offerte tecniche sono valutate sulla base di criteri esclusivamente quantitativi e tabellari&#8221;</em>, in conformità  a quanto previsto dell&#8217;art. 4, punto 6, dell&#8217;atto organizzativo dell&#8217;APAC della PAT, secondo il quale <em>&#8220;per le procedura di gara che prevedano, quale criterio di aggiudicazione, l&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa con elementi di valutazione esclusivamente quantitativi e/o tabellari, l&#8217;attribuzione dei relativi punteggi, attraverso l&#8217;applicazione delle formule matematiche indicate negli atti di gara, è demandata al Seggio di gara&#8221;</em>.<br /> 2. Alla gara hanno preso parte tre operatori economici: la ricorrente EMZ Tecnologie Ambientali S.r.l. (di seguito società  EMZ), che ha offerto in gara il dispositivo, denominato UEMUSE 07, la controinteressata KGN S.r.l., che ha offerto in gara il dispositivo denominato Kupolina, e la controinteressata ID&amp;A S.r.l., che ha offerto in gara il dispositivo denominato Horus &#8211; ID &#8211; WSD. In data 24 luglio 2019, nel corso della prima seduta pubblica, il Presidente del seggio di gara, valutata la documentazione amministrativa, ha ammesso tutti i concorrenti ed ha proceduto all&#8217;apertura delle offerte tecniche; quindi,Â <em>«constata la regolarità  della presentazione del &#8220;modulo offerta tecnica&#8221; di ciascun concorrente»</em>, ha attribuito <em>«i punteggi attraverso l&#8217;applicazione dei criteri tabellari, nella puntuale osservanza delle prescrizioni indicate al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara»</em>Â (come risulta dal relativo verbale di gara). Tutte le offerte tecniche formulate dai concorrenti hanno ottenuto il massimo punteggio previsto dal disciplinare per ciascun criterio di valutazione. Al termine delle operazioni di valutazione dell&#8217;aspetto qualitativo il Presidente del seggio ha aperto le offerte economiche e stilato la graduatoria finale, che vede classificata al primo posto la controinteressata KGN S.r.l., con un punteggio complessivo pari a 100,00 (di cui 70 punti per l&#8217;offerta tecnica e 30 punti per l&#8217;offerta economica), al secondo posto la controinteressata ID&amp;A S.r.l., con un punteggio complessivo pari a 99,379 (di cui 70 punti per l&#8217;offerta tecnica e 29,379 punti per l&#8217;offerta economica) e al terzo posto la ricorrente, con un punteggio complessivo pari a 96,195 (di cui 70 punti per l&#8217;offerta tecnica e 26,195 punti per l&#8217;offerta economica).<br /> 3. La società  EMZ con il presente ricorso preliminarmente riferisce che, a seguito di apposite istanze di accesso agli atti, ha rilevato taluni vizi di legittimità  nell&#8217;attività  valutativa svolta dal Presidente del seggio, il quale ha attribuito il massimo punteggio alle offerte tecniche delle controinteressate, sia con riferimento al criterio di valutazione n. 3 (<em>&#8220;fabbisogno energetico&#8221;Â </em>&#8211; max 20 punti), sia con riferimento al criterio di valutazione n. 4 (<em>&#8220;caratteristiche costruttive gusci&#8221;Â </em>&#8211; max 11 punti), sia con riferimento al criterio di valutazione n. 1 (<em>&#8220;numero di operazioni necessarie per il conferimento del rifiuto da parte dell&#8217;utente finale&#8221;</em>Â &#8211; max 20 punti). Tali vizi, secondo la ricorrente, hanno alterato l&#8217;esito della gara, perchè in assenza dei vizi stessi essa sarebbe risultata aggiudicataria, stante l&#8217;esigua distanza tra la propria offerta economica e quelle delle due controinteressate.<br /> 4. Dei provvedimenti impugnati la ricorrente chiede, quindi, l&#8217;annullamento deducendo le seguenti censure.<br /> I) <em>Violazione dell&#8217;art. 18.1 del disciplinare di gara; violazione dell&#8217;art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016; violazione degli articoli 16 e 17 della legge provinciale n. 2/2016; violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche, come enunciati dall&#8217;art. 30, del d.lgs. n. 50 del 2016, e in particolare dei principi di economicità , di efficacia, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e di trasparenza; violazione dell&#8217;art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per falso presupposto di fatto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità  ed irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sviamento di potere.</em><br /> La ricorrente chiede l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati in via principale e, per l&#8217;effetto, di poter conseguire l&#8217;aggiudicazione, ribadendo che dall&#8217;esame della documentazione acquisita è emersa l&#8217;illegittimità  dell&#8217;operato del Presidente del seggio nell&#8217;attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche delle controinteressate.<br /> In particolare, quanto al criterio di valutazione n. 3, concernente ilÂ <em>&#8220;fabbisogno energetico&#8221;</em>, la ricorrente &#8211; premesso che la stazione appaltante,Â <em>&#8220;al fine di garantire l&#8217;effettiva autonomia ed il funzionamento continuo della calotta, nonchè di migliorarne il sistema di alimentazione ed il relativo bilancio energetico&#8221;</em>, ha inteso premiare, con l&#8217;attribuzione del punteggio massimo relativo al criterio in questione (20 punti), l&#8217;offerta di un dispositivo dotato <em>&#8220;di un secondo sistema di ricarica (alimentato da fonti rinnovabili e quindi non a batteria)&#8221;</em>Â &#8211; sostiene che l&#8217;attribuzione del punteggio massimo postula la presenza, nel dispositivo offerto, di due distinti ed autonomi sistemi di ricarica, oltre quello di alimentazione (che in tutti i dispositivi offerti è sempre caratterizzato dall&#8217;alimentazione elettrica derivante da batterie). Ciononostante il Presidente del seggio &#8211; indotto in errore dalle risposte fornite dalle controinteressate &#8211; ha attribuito alle loro offerte il punteggio massimo, malgrado i dispostivi offerti siano privi di un secondo sistema di ricarica alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili. Infatti il prodotto denominato Kupolina, offerto dalla KGN è privo di un secondo sistema di ricarica alimentato da fonti rinnovabili, come può evincersi dalla relazione tecnica prodotta in gara dalla stessa KGN, perchè si compone di un sistema energetico di alimentazione basato su batterie e da un solo sistema di ricarica (ancorchè incentrato sull&#8217;impiego di pannelli fotovoltaici). Invece il prodotto denominato UEMUSE 07, offerto dalla ricorrente dispone di due distinti sistemi di ricarica alimentati da fonti rinnovabili (oltre a quello di alimentazione principale), come risulta dalla relazione tecnica prodotta in gara, ove si legge che la ricorrente <em>«ha sviluppato una soluzione innovativa che prevede l&#8217;impiego di due forme di autoproduzione di energia. La prima è costituita da un generatore che trasforma in energia elettrica l&#8217;energia cinetica prodotta dal movimento dei gusci durante le fasi di apertura e chiusura del dispositivo durante l&#8217;effettuazione del conferimento. La seconda invece è costituita da due celle fotovoltaiche che sono posizionate sul guscio del dispositivo e che producono energia sfruttando l&#8217;effetto fotoelettrico. L&#8217;energia prodotta da queste due fonti di energia rinnovabile e pulita viene immagazzinata in un particolare sistema di accumulo e resa quindi disponibile per il funzionamento del dispositivo»</em>. Occorre, quindi, decurtare il punteggio tecnico della KGN di 20 punti, erroneamente attribuiti per il criterio di valutazione n. 3. Analoghe considerazioni valgono per il prodotto denominato Horus-ID-WSD, offerto in gara dalla controinteressata ID&amp;A in quanto, come risulta dal certificato di conformità  CE e come emerso nell&#8217;ambito di una distinta procedura di gara indetta nell&#8217;anno 2019 dalla società  Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l. (gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell&#8217;ATO Toscana Sud), tale prodotto non è dotato di alcun sistema di ricarica, ma soltanto del sistema di alimentazione a batterie. Pertanto occorre decurtare anche il punteggio tecnico di ID&amp;A di 20 punti.<br /> Quanto al criterio di valutazione n. 4, concernente le <em>&#8220;caratteristiche costruttive del guscio&#8221;</em>, la ricorrente &#8211; premesso che il disciplinare di gara prevede che <em>&#8220;L&#8217;offerta sarà  valutata rispetto al miglior grado di ingegnerizzazione della soluzione proposta, quale l&#8217;assenza di saldature presenti nei gusci&#8221;</em>, con l&#8217;attribuzione del punteggio massimo previsto (11 punti) soltanto in assenza di saldature &#8211; contesta l&#8217;operato del Presidente del seggio perchè si è limitato a recepire acriticamente quanto dichiarato dalle controinteressate senza disporre un esame dei campioni dei prodotti offerti. Ciù² avrebbe consentito di verificare che i dispositivi offerti dalle controinteressate presentano saldature all&#8217;interno del guscio, a differenza di quello offerto dalla ricorrente. Pertanto occorre decurtare il punteggio tecnico di entrambe le controinteressate di ulteriori 11 punti, erroneamente attribuiti per il criterio di valutazione n. 3.<br /> Infine, quanto al criterio di valutazione n. 1, concernente ilÂ <em>&#8220;numero di operazioni&#8221;</em>, la ricorrente &#8211; premesso che il disciplinare di gara prevede che <em>&#8220;l&#8217;offerta sarà  valutata sotto il profilo della semplicità  di utilizzo del sistema da parte dell&#8217;utente, espresso nel minor numero di operazioni da effettuare per il corretto conferimento del rifiuto mediante il dispositivo calotta. Ognuna delle seguenti azioni sarà  valutata come una singola operazione: avvicinamento o inserimento del tag nel modulo elettronico; apertura della calotta; conferimento del sacco nella calotta; chiusura della calotta; recupero del tag&#8221;</em>, con l&#8217;attribuzione del punteggio massimo (20 punti) soltanto nel caso in cui il numero delle operazioni sia <em>&#8220;uguale o minore a 4 operazioni&#8221;Â </em>&#8211; contesta l&#8217;attribuzione del punteggio massimo alla controinteressata ID&amp;A osservando che, come emerge dall&#8217;esame della giù  richiamata relazione tecnica presentata nella gara indetta dalla società  Servizi Ecologici Integrati Toscana, il numero delle operazioni necessarie per il conferimento del rifiuto, in caso di utilizzo del dispositivo Horus-ID-WSD, è pari almeno a 5. Pertanto l&#8217;offerta tecnica di ID&amp;A avrebbe meritato solo 10 punti, in luogo dei 20 attribuiti dal Presidente del seggio.<br /> In definitiva, secondo la ricorrente, la documentazione prodotta dalle controinteressate (ed in particolar modo quella presentata dalla KGN) è stata esaminata con superficialità  e non sono stati richiesti campioni dei prodotti offerti per accertare l&#8217;effettiva sussistenza delle caratteristiche dichiarate. Nè può ritenersi che le suesposte censure eccedano i limiti del sindacato sulla discrezionalità  tecnica dell&#8217;Amministrazione, essendo volte a far emergere la superficialità  e l&#8217;irragionevolezza dell&#8217;operato del Presidente del seggio. Nè tantomeno può ritenersi che il Presidente del seggio fosse tenuto soltanto ad attribuire i punteggi tecnici attenendosi a quanto dichiarato dai concorrenti nei questionari di cui alÂ <em>&#8220;modulo di offerta tecnica&#8221;</em>; infatti la valutazione tecnica non può esaurirsi in un esame meramente documentale perchè, aderendo a questa impostazione, ogni operatore economico potrebbe attestare la conformità  del prodotto offerto alle caratteristiche richieste dalla <em>lex specialis</em>, anche se tale conformità  non sussiste.<br /> Ne discende &#8211; secondo la ricorrente &#8211; che, per effetto del ricalcolo dei punteggi relativi alle offerte tecniche, essa risulterebbe aggiudicataria, collocandosi al primo posto della nuova graduatoria finale con un punteggio complessivo pari a 96,195 (di cui 70 punti per l&#8217;offerta tecnica e 26,195 punti per l&#8217;offerta economica), mentre la controinteressata KGN sarebbe relegata al secondo posto, con un punteggio complessivo pari a 69,00 (di cui 39 punti per l&#8217;offerta tecnica e 30,00 punti per l&#8217;offerta economica), e la controinteressata ID&amp;A al terzo posto, con un punteggio complessivo pari a 58,379 (di cui 29 punti per l&#8217;offerta tecnica e 29,375 punti per l&#8217;offerta economica).<br /> II) <em>Violazione dell&#8217;art. 95, d.lgs. n. 50 del 2016; violazione degli articoli 16 e 17 della legge provinciale n. 2/2016; violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche, come enunciati dall&#8217;art. 30, del d.lgs. n. 50 del 2016, e in particolare dei principi di economicità , di efficacia, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e di trasparenza; violazione dell&#8217;art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per falso presupposto di fatto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità  ed irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sviamento di potere.</em><br /> Per il caso in cui non fosse accolto il primo motivo, la ricorrente chiede l&#8217;annullamento degli atti impugnati in via subordinata, con conseguente accertamento dell&#8217;obbligo della stazione appaltante di procedere all&#8217;integrale rinnovazione della gara, lamentando l&#8217;illegittimità  del combinato disposto degli articoli 16, 18.1 e 18.2 del disciplinare di gara, nella parte in cui la valutazione dell&#8217;offerta tecnica viene articolata su cinque criteri incentrati esclusivamente sul c.d. principio <em>&#8220;on/off&#8221;</em>, senza che venga richiesta ai concorrenti la presentazione di documentazione a corredo dell&#8217;offerta tecnica e/o di campioni relativi ai prodotti offerti. Secondo la ricorrente, in caso di gara da aggiudicare con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, i diversi criteri e sottocriteri previsti per l&#8217;attribuzione dei punteggi devono essere strutturati in modo tale da garantire il miglior rapporto qualità /prezzo e stimolare un effettivo confronto concorrenziale sulla qualità  delle prestazioni offerte. Invece la previsione di criteri di valutazione incentrati esclusivamente sul principio <em>&#8220;on/off&#8221;</em>, abbinata alla mancata previsione dell&#8217;obbligo di allegare documentazione tecnica a corredo dell&#8217;offerta, determina &#8211; come è avvenuto nel caso in esame &#8211; uno snaturamento del criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, perchè comporta un appiattimento dei punteggi tecnici e un&#8217;incidenza quasi totalitaria dell&#8217;elemento prezzo ai fini dell&#8217;aggiudicazione. In altri termini è illogico affidare al Presidente del seggio il compito di valutare le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dai concorrenti basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni dei concorrenti stessi, risultanti dalÂ <em>&#8220;modulo di offerta tecnica&#8221;</em>Â &#8211; composto da un questionario al quale ciascun concorrente può rispondere senza alcun controllo, sì da poter ottenere l&#8217;attribuzione del massimo punteggio previsto per ciascun criterio di valutazione &#8211; e prescindendo dall&#8217;esame di documentazione tecnica, dalla visione dei campioni dei prodotti offerti e dall&#8217;esecuzione di prove. Sono, quindi, illegittime le previsioni degli articoli 16, 18.1 e 18.2 del disciplinare di gara, che hanno consentito a tutti i concorrenti di ottenere il punteggio massimo previsto per l&#8217;elemento qualitativo (70 punti), limitandosi a dichiarare che i dispositivi offerti presentano le caratteristiche richieste dalla <em>lex specialis</em>.<br /> III) <em>Violazione degli articoli 77 e 78 del d.lgs. n. 50 del 2016; violazione degli articoli 20 bis e 21 della legge provinciale n. 2/2016; violazione dei principi generali in materia di gare pubbliche, come enunciati dall&#8217;art. 30, del d.lgs. n. 50 del 2016, e in particolare dei principi di economicità , di efficacia, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e di trasparenza; violazione dell&#8217;art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per falso presupposto di fatto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità  ed irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sviamento di potere.</em><br /> In via ulteriormente subordinata, per il caso in cui fossero ritenuti infondati il primo ed il secondo motivo, la ricorrente eccepisce l&#8217;illegittimità  dell&#8217;art. 4, punto 6, dell&#8217;Atto organizzativo dell&#8217;APAC della PAT, secondo il quale <em>«per le procedura di gara che prevedano, quale criterio di aggiudicazione, l&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa con elementi di valutazione esclusivamente quantitativi e/o tabellari, l&#8217;attribuzione dei relativi punteggi, attraverso l&#8217;applicazione delle formule matematiche indicate negli atti di gara, è demandata al Seggio di gara»</em>. Non esiste, secondo la ricorrente, alcuna norma a livello nazionale o a livello provinciale che consenta alle stazioni appaltanti di derogare alla nomina dell&#8217;apposita commissione composta da esperti nel settore oggetto di gara allorquando sia prescelto il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, neppure laddove i criteri di valutazione delle offerte tecniche siano tutti di tipo quantitativo o tabellari. Del resto le Linee guida ANAC n. 5, recanti <em>&#8220;Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell&#8217;Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici&#8221;</em>, ribadiscono che l&#8217;obbligo di nominare l&#8217;apposita Commissione giudicatrice sussiste anche quando è prevista <em>«l&#8217;attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off»</em>.<br /> 5. La Comunità  della Val Di Sole si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 16 ottobre 2019, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, perchè la gara è stata integralmente gestita dall&#8217;APAC ai sensi dell&#8217;art. 39-bis della legge provinciale n. 3/2006, e chiedendo, in via subordinata, il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente.<br /> 6. La controinteressata KGN S.r.l. si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 21 ottobre 2019, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente. In particolare la controinteressata ha eccepito che il dispositivo denominato Kupolina dispone di due sistemi energetici autonomi, costituiti da batterie e da due pannelli fotovoltaici ad alto rendimento; che nessuna norma preclude alle stazioni appaltanti la possibilità  di eseguire la valutazione delle offerte tecniche attraverso criteri numerici e tabellari, basati sulla preventiva determinazione delle caratteristiche del prodotto; che correttamente la stazione appaltante ha ritenuto superflua la nomina della commissione di gara in quanto l&#8217;esercizio della discrezionalità  tecnico-valutativa si è esaurito nella fase di predeterminazione degli elementi migliorativi del prodotto richiesto.<br /> 7. La Provincia di Trento si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 22 ottobre 2019 ha chiesto il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente. In particolare la provincia ha replicato che <em>«il Seggio di Gara non era investito di alcun potere di apprezzamento discrezionale della qualità  dell&#8217;offerta tecnica, posto che la discrezionalità  della valutazione dell&#8217;offerta tecnica risultava esercitata ed esaurita dallo stesso disciplinare di gara, nè era investito di un accertamento di veridicità  della dichiarazione negoziale di offerta delle caratteristiche tecniche migliorative (quanto dichiarato in sede di offerta tecnica vincola il concorrente in sede precontrattuale a pena dell&#8217;escussione della garanzia provvisoria e &#8211; in caso di aggiudicazione &#8211; si traduce in obbligo contrattuale), posto che non era richiesto al Seggio di Gara di effettuare alcun tipo di controllo in merito a quanto offerto dai concorrenti attraverso l&#8217;apposito modulo messo a disposizione da parte dell&#8217;amministrazione, in quanto la disciplina di gara non richiedeva ai concorrenti di produrre ulteriore documentazione tecnica, a comprova di quanto dichiarato nel modulo da caricare a sistema».Â </em>Inoltre, secondo la Provincia,Â <em>«è ragionevole che l&#8217;ente aggiudicatore non abbia richiesto la produzione di documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche premianti che i concorrenti si sono impegnati a rispettare nell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto presentando una dichiarazione negoziale di offerta contrattuale, il cui mancato rispetto li esporrebbe all&#8217;escussione della garanzia provvisoria ovvero definitiva, al pagamento di penali, alla risoluzione del contratto, al risarcimento per i danni cagionati e alla segnalazione dell&#8217;inadempimento ad ANAC».Â </em>Infine la Provincia ha eccepito che la mancata nomina della Commissione giudicatrice si giustifica in ragione della speciale disciplina posta dall&#8217;art. 20-bis della legge provinciale n. 2/2016 (secondo il quale <em>&#8220;Il regolamento di attuazione di questa legge disciplina le funzioni della commissione tecnica e del presidente di gara e i requisiti dei componenti di questi organi. Spetta in ogni caso alla commissione tecnica, ove presente, la valutazione dell&#8217;offerta tecnica e al presidente di gara l&#8217;assegnazione del punteggio all&#8217;offerta economica. &#038;&#8221;</em>) e del fatto che la stazione appaltante ha scelto di aggiudicare l&#8217;appalto con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa sulla base di criteri di natura tabellare.<br /> 8. Alla camera di consiglio del 24 ottobre 2019 le parti sono state avvisate della possibilità  di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. Quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. La domanda principale &#8211; volta a tutelare il c.d. interesse pretensivo principale, ossia l&#8217;interesse all&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto, e supportata dal primo motivo di ricorso, diretto a dimostrare che una corretta valutazione delle caratteristiche dei prodotti offerti in gara dai concorrenti avrebbe consentito alla ricorrente di collocarsi al primo posto della graduatoria &#8211; non può essere accolta alla luce delle seguenti considerazioni.<br /> La valutazione delle offerte tecniche e l&#8217;attribuzione dei punteggi rientrano nell&#8217;ampia discrezionalità  tecnica riconosciuta all&#8217;amministrazione e, quindi, sono inammissibili le censure che impingono il merito di valutazioni per loro natura opinabili, in quanto sollecitano il giudice amministrativo a sostituirsi all&#8217;amministrazione al di fuori dei tassativi casi sanciti dall&#8217;art. 134 cod. proc. amm. (principio consolidato: da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, 6 maggio 2019, n. 2893). Diverso è perà² il caso in cui la valutazione tecnica delle offerte presentate sia affidata all&#8217;individuazione della presenza o meno degli elementi specificati nei criteri di valutazione (secondo il metodo di attribuzione dei punteggi c.d.Â <em>&#8220;on/off&#8221;</em>); in tal caso, se si manifesta l&#8217;incongruità  dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice, il concorrente interessato ben può invocare il sindacato del Giudice amministrativo: l&#8217;inesatta percezione, da parte della commissione giudicatrice, dell&#8217;offerta tecnica si risolve infatti in un eccesso di potere per manifesto difetto di istruttoria ed errore sui presupposti, il cui accertamento rientra nella competenza del Giudice amministrativo.<br /> Sulla scorta di tale giurisprudenza la ricorrente chiede a questo Tribunale di accertare l&#8217;incongruità  dei punteggi tecnici attribuiti alla prima e alla seconda classificata, adducendo che il Presidente del seggio di gara avrebbe erroneamente attribuito tali punteggi perchè i prodotti offerti in gara dalle controinteressate non presentano parte delle caratteristiche dichiarate negli appositi questionari compilati dalle stesse controinteressate.<br /> Tuttavia si deve rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 giugno 2015, n. 2988), dalla quale non v&#8217;è motivo per discostarsi in questa sede, nelle gare per l&#8217;aggiudicazione di contratti pubblici l&#8217;amministrazione è tenuta ad applicare le regole fissate dal bando di gara, che costituisce la c.d.Â <em>lex specialis</em>Â e che, quindi, non può essere disapplicato, neppure nel caso in cui talune delle regole ivi contenute risultino non conformi allo <em>ius superveniens</em>, fatta salva solo la possibilità  di agire in autotutela.<br /> Passando al caso in esame, dal combinato disposto degli articoli 16, 18.1, 18.2 e 20 del disciplinare di gara emerge che la valutazione delle offerte tecniche &#8211; mediante il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa &#8211; stata strutturata: da un lato, prevedendo l&#8217;applicazione del metodo c.d.Â <em>&#8220;on/off&#8221;</em>Â (ossia del metodo in forza del quale, in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, mentre in assenza dell&#8217;elemento è attribuito un punteggio pari a zero) ai fini dell&#8217;attribuzione dei punteggi, da parte del Presidente del seggio di gara, in base a quanto dichiarato dai concorrenti negli appositi questionari; dall&#8217;altro, non richiedendo ai concorrenti nè la presentazione di documentazione tecnica, a comprova di quanto dagli stessi dichiarato, nè tantomeno l&#8217;esibizione di campioni relativi ai prodotti offerti, e senza prevedere alcun tipo di verifica e di valutazione da parte di un&#8217;apposita commissione giudicatrice (organo che non è stato neppure nominato, in applicazione dall&#8217;Atto organizzativo dell&#8217;APAC della PAT in epigrafe indicato, ove si prevede che <em>&#8220;per le procedura di gara che prevedano, quale criterio di aggiudicazione, l&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa con elementi di valutazione esclusivamente quantitativi e/o tabellari, l&#8217;attribuzione dei relativi punteggi, attraverso l&#8217;applicazione delle formule matematiche indicate negli atti di gara, è demandata al Seggio di gara&#8221;</em>).<br /> In particolare l&#8217;art. 16 del disciplinare di gara, relativo all&#8217;offerta tecnica e alla documentazione da caricare a sistema come <em>&#8220;allegato tecnico&#8221;</em>Â &#8211; oltre a sancire che l&#8217;offerta tecnica <em>&#8220;deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dal progetto, pena l&#8217;esclusione dalla procedura di gara&#8221;</em>-prevede come documentazione da produrre soltanto ilÂ <em>&#8220;modulo di offerta tecnica, redatto secondo il fac-simile allegato D al presente disciplinare&#8221;</em>, nel quale <em>&#8220;il concorrente dovrà  indicare le migliorie che intende offrire rispetto alle specifiche e caratteristiche minime contenute nei documenti di gara&#8221;</em>, senza richiedere ai concorrenti di produrre ulteriore documentazione tecnica e/o campioni dei prodotti offerti in gara. L&#8217;art. 18.1 del disciplinare, rubricato <em>&#8220;criteri di valutazione dell&#8217;offerta tecnica&#8221;</em>, contiene una tabella che prevede cinque distinti criteri di valutazione (<em>&#8220;numero operazioni&#8221;, &#8220;peso della calotta&#8221;, &#8220;fabbisogno energetico&#8221;, &#8220;caratteristiche costruttive gusci&#8221;Â </em>e <em>&#8220;certificazioni&#8221;</em>), strutturando la valutazione degli aspetti qualitativi sul metodo <em>&#8220;on/off&#8221;</em>. L&#8217;art. 18.2 del disciplinare, rubricato <em>&#8220;Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell&#8217;offerta tecnica&#8221;</em>, prevede l&#8217;attribuzione del punteggio tecnico <em>&#8220;automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell&#8217;offerta, dell&#8217;elemento richiesto&#8221;</em>, evidentemente dichiarata dal concorrente nell&#8217;ambito del predetto <em>&#8220;modulo di offerta tecnica&#8221;</em>. L&#8217;art. 20 del disciplinare di gara dispone che,Â <em>&#8220;Poichè le offerte tecniche sono valutate sulla base di criteri esclusivamente quantitativi e tabellari (cfr. par. 18 del disciplinare), la commissione tecnica non è prevista&#8221;</em>.<br /> Tanto premesso, non appare censurabile l&#8217;operato del Presidente del seggio, che &#8211; attenendosi fedelmente a quanto previsto dal disciplinare di gara &#8211; ha attribuito a ciascuna offerta tecnica i punteggi previsti dalla suddetta tabella attenendosi a quanto dichiarato dai concorrenti (nei questionari di cui alÂ <em>&#8220;modulo di offerta tecnica&#8221;</em>) circa il possesso delle caratteristiche indicate nella tabella stessa, senza svolgere alcun ulteriore accertamento volto a verificare quanto dichiarato da ciascun concorrente. Come ben evidenziato dalla Provincia nelle sue difese,Â <em>«le disposizioni del disciplinare di gara non solo non prevedevano, ma neppure consentivano, alcuna forma di previa valutazione in merito al contenuto tecnico di quanto offerto dai concorrenti, sia con riguardo al rispetto delle caratteristiche minime previste dalla documentazione di gara &#038;, che alla miglioria offerta»</em>. Il primo motivo del ricorso, e con esso la pretesa aggiudicazione dell&#8217;appalto, sono in conclusione infondati.<br /> 2. Ben diverse considerazioni valgono per i restanti motivi di ricorso, con i quali viene dedotto che nel caso in esame la previsione di criteri di valutazione incentrati esclusivamente sul metodo <em>&#8220;on/off&#8221;</em>, abbinata alla mancata previsione dell&#8217;obbligo, per i concorrenti, di allegare documentazione tecnica a corredo dell&#8217;offerta e alla mancata nomina, da parte della stazione appaltante, di un&#8217;apposita commissione giudicatrice incaricata di verificare quanto dichiarato dai concorrenti, ha prodotto uno snaturamento del previsto criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, determinando una vera e propria &#8220;sterilizzazione&#8221; dei punteggi tecnici ed una decisiva incidenza dell&#8217;elemento prezzo ai fini dell&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto.<br /> Al riguardo giova preliminarmente precisare che in questa sede non è in discussione la possibilità  di aggiudicare l&#8217;appalto con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa utilizzando criteri di valutazione incentrati sul metodo <em>&#8220;on/off&#8221;</em>. Del resto l&#8217;ANAC nelle Linee Guida n. 2, in materia di <em>&#8220;Offerta economicamente più¹ vantaggiosa&#8221;</em>Â (approvate con la delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate con la delibera n. 424 del 2 maggio 2018), ha chiarito che <em>«Per le forniture e per taluni servizi, ovvero quando non è necessario esprimere una valutazione di natura soggettiva, è possibile attribuire il punteggio anche sulla base tabellare o del punteggio assoluto. In questo caso, sarà  la presenza o assenza di una data qualità  e l&#8217;entità  della presenza, che concorreranno a determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente per un determinato parametro. Anche in questo caso si attribuisce il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito richiesto e un punteggio crescente (predeterminato) al concorrente che presente il requisito richiesto con intensità  maggiore»</em>.<br /> Tuttavia nelle predette linee guida è stato specificato altresì che i criteri di valutazione devono <em>«consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell&#8217;offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l&#8217;applicazione del criterio del miglior rapporto qualità /prezzo»</em>. Ciù² &#8211; a ben vedere &#8211; quanto è accaduto nel caso in esame per effetto della combinazione del previsto metodo di attribuzione dei punteggi <em>&#8220;on/off&#8221;Â </em>con la mancata previsione dell&#8217;obbligo di allegare documentazione tecnica a corredo dell&#8217;offerta e con la mancata nomina di una commissione incaricata di verificare quanto dichiarato dai concorrenti. L&#8217;impostazione della <em>lex specialis</em>Â ha, di fatto, vanificato la valutazione dell&#8217;elemento qualitativo, perchè tutti i concorrenti hanno dichiarato il possesso delle caratteristiche richieste per i dispositivi offerti in gara, così ottenendo il massimo punteggio tecnico previsto (70 punti), con l&#8217;effetto di trasformare il criterio di aggiudicazione prescelto dalla <em>lex specialis</em>Â in quello del prezzo più¹ basso (perchè l&#8217;unico elemento determinante per l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto in contestazione è risultato il prezzo offerto da ciascun corrente) e di rinviare alla fase della stipula e/o dell&#8217;esecuzione del contratto la verifica di quanto dichiarato dal concorrente aggiudicatario in merito alle caratteristiche del dispositivo offerto in gara, così unificando due momenti (quello relativo alla gara vera e propria e quello del controllo del prodotto offerto dal concorrente aggiudicatario) che la legislazione in materia di contratti pubblici vuole e tiene autonomi e distinti.<br /> Coglie, quindi, nel segno la ricorrente quando afferma che la <em>lex specialis</em>Â è viziata da eccesso di potere per illogicità  ed irragionevolezza, perchè la stazione appaltante non ha chiesto ai concorrenti di produrre documentazione tecnica a supporto di quanto dagli stessi dichiarato nei questionari di cui alÂ <em>&#8220;modulo di offerta tecnica&#8221;</em>Â ed ha previsto che tutti i punteggi tecnici fossero attribuiti dal Presidente del seggio attenendosi alle caratteristiche tecniche dei prodotti dichiarate dai concorrenti in tali questionari, senza considerare che occorre tenere ben distinte le caratteristiche tecniche che si prestano ad essere oggetto di una mera dichiarazione di possesso da parte dei concorrenti, ai fini dell&#8217;attribuzione dei punteggi secondo il metodo <em>&#8220;on/off&#8221;</em>Â (si pensi, ad esempio, al possesso di una certificazione ISO) e le caratteristiche tecniche rilevanti solo in quanto adeguate (si pensi, con riferimento alla fattispecie in esame, alle caratteristiche relative alÂ <em>&#8220;fabbisogno energetico&#8221;</em>, oggetto del criterio di valutazione n. 3), per le quali è imprescindibile una valutazione di natura soggettiva da parte di un&#8217;apposita commissione giudicatrice (come dimostra la controversia insorta, nella fattispecie in esame, in merito al punteggio tecnico attribuito all&#8217;offerta della controinteressata per il sistema di ricarica del dispositivo denominato Kupolina).<br /> 3. Stante quanto precede, la domanda di annullamento proposta in via subordinata dalla ricorrente deve essere accolta e, per l&#8217;effetto, devono essere annullati tutti gli atti della procedura selettiva, a partire dagli articoli 16, 18.1, 18.2 e 20 del disciplinare di gara.<br /> 4. La reiezione del primo motivo di ricorso comporta la reiezione della domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, che sconta la mancata dimostrazione della fondatezza della spettanza dell&#8217;aggiudicazione e, con essa, dell&#8217;ingiustizia del danno.<br /> 5. Tenuto conto della novità  della questione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino &#8211; Alto Adige/sì¼dtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 144/2019 lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti della procedura di gara ivi indicati.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-29-10-2019-n-140/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 29/10/2019 n.140</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2019 n.51</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-22-3-2019-n-51/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-22-3-2019-n-51/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2019 n.51</a></p>
<p>R. Vigotti Pres., C. Polidori Est. PARTI: (Consorzio XX rapp. avv.ti S. Sticchi Damiani e N. Creuso c. Provincia Autonoma Trento rapp. avv.ti N. Pedrezzoli, G. Fozzer, S. Azzolini, KK spa rapp. avv.to F. M. Bonazza, ed altri n. c.) Nel caso in cui una parte preannunci motivi aggiunti ostativi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-22-3-2019-n-51/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2019 n.51</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-22-3-2019-n-51/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2019 n.51</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Vigotti Pres., C. Polidori Est. PARTI: (Consorzio XX rapp. avv.ti S. Sticchi Damiani e N. Creuso c. Provincia Autonoma Trento rapp. avv.ti N. Pedrezzoli, G. Fozzer, S. Azzolini, KK spa rapp. avv.to F. M. Bonazza, ed altri n. c.)</span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui una parte preannunci motivi aggiunti ostativi ad una sentenza in forma semplificata ex art. 60 CPA, al giudice amministrativo non è preclusa la pronuncia semplificata ove per i predetti motivi risulti evidente la declaratoria di inammissibilità  giù  predicabile per il ricorso principale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Appalti pubblici &#8211; impugnazione degli esiti di una gara pubblica &#8211; concorrente legittimamente escluso &#8211; legittimazione &#8211; sussistenza &#8211; esclusione.</p>
<p> 2.- Appalti pubblici &#8211; aggiudicazione definitiva disposta in esecuzione di una sentenza di primo grado &#8211; mancata impugnazione in pendenza di appello &#8211; inammissibilità  del gravame &#8211; non sussiste.</p>
<p> 3.- Processo amministrativo &#8211; definizione del giudizio in esito all&#8217;udienza cautelare &#8211; dichiarata intenzione della parte di proposizione di motivi aggiunti &#8211; sentenza semplificata ex art. 60 cpa &#8211; rilievo della opposizione della parte &#8211; limiti &#8211; abuso dello strumentario processuale &#8211; verificabilità .</span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1.Se di regola è sufficiente, ai fini del riconoscimento di una posizione differenziata e qualificata in capo all&#8217;operatore economico che ha preso parte ad una procedura di gara, l&#8217;interesse strumentale ad ottenere la riedizione della gara stessa, deve tuttavia ritenersi che tale interesse non sussista in capo al concorrente legittimamente escluso dalla gara perchè tale soggetto, per effetto dell&#8217;esclusione, rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara, ma anche della legittimazione a contestarne gli esiti e la legittimità  delle scansioni procedimentali, dovendosi qualificare il suo interesse come un interesse di mero fatto, non diverso da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non ha titolo a impugnare gli atti, pur essendo portatore di un interesse &#8211; di mero fatto &#8211; alla caducazione dell&#8217;intera selezione, al fine di poter presentare la propria offerta in caso di riedizione della gara.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2.La mancata impugnazione dell&#8217;aggiudicazione definitiva (ovvero di una nuova aggiudicazione), disposta in esecuzione della sentenza di primo grado, non rende inammissibile l&#8217;appello in quanto l&#8217;eventuale accoglimento di quest&#8217;ultimo &#8211; stante il principio dell&#8217;effetto espansivo esterno della riforma della sentenza appellata &#8211; implica l&#8217;automatica caducazione dell&#8217;aggiudicazione medio tempore disposta in esecuzione della sentenza esecutiva del giudice di prime cure.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>3.Nel caso in cui una parte preannunci motivi aggiunti ostativi ad una sentenza in forma semplificata ex art. 60 CPA, al giudice amministrativo non è preclusa la pronuncia semplificata ove per i predetti motivi risulti evidente la declaratoria di inammissibilità  giù  predicabile per il ricorso principale, altrimenti configurandosi un&#8217;ipotesi di abuso degli strumenti processuali posti a presidio del diritto alla tutela giurisdizionale.</i></p>
<p align="RIGHT">
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/03/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00051/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00037/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 37 del 2019, proposto dal Consorzio XX Società  Cooperativa, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in proprio e quale mandatario del RTI con le imprese mandanti Tecnoimpianti Obrelli S.r.l. e Zorzi geom. Mario S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Nicola Creuso, con domicilio eletto in Trento, via Grazioli n. 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato Beatrice Tomasoni;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">la Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolà² Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto con Giuliana Fozzer in Trento, piazza Dante n. 15, presso gli uffici dell&#8217;Avvocatura provinciale;  L&#8217;Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">KK Impresa Generale S.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Flavio Maria Bonazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Mosna n. 8, presso lo studio del predetto avvocato;</p>
<p style="text-align: justify;">Gianluca Perottoni, Stea Progetto S.r.l., Studio Fontana &amp; Lotti Ingegneri Associati, Giorgia Lorenzi, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">a) del provvedimento di aggiudicazione in favore della società  KK Impresa Generale &#8211; giusta verbale della V seduta di gara del 31 gennaio 2019, rep. 38/2019 &#8211; dell&#8217;appalto per la «<i>progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione dei nuovi laboratori per l&#8217;innovazione, sviluppo e ricerca Polo Meccatronica &#8211; Rovereto</i>», comunicato in data 5 febbraio 2019 con nota prot. 198/2016 (pure essa impugnata), a mezzo della quale è stato reso noto che «<i>con verbale di gara n. 38/2019 del 31/01/2019, relativo alla V seduta, l&#8217;appalto in oggetto è stato aggiudicato, con un ribasso del 21,940% (come risulta dal verbale relativo alla terza seduta di gara), in favore del concorrente KK Impresa Generale Spa</i>»; b) del verbale della IV seduta di gara del 12 luglio 2018, rep. 277/2018, e della relazione conclusiva delle verifiche di cui all&#8217;allegato B) dello stesso verbale, per la parte censurata nel ricorso; c) di tutti i verbali di gara, sia di seduta pubblica che di seduta riservata, per le parti in cui hanno disposto l&#8217;ammissione e la valutazione dell&#8217;offerta della società  KK Impresa Generale; d) della relazione finale di valutazione dell&#8217;offerta potenzialmente anomala allegata al verbale della V seduta di gara; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi comprese l&#8217;aggiudicazione provvisoria e, ove occorra, la nota della Provincia prot. 448677 del 18 agosto 2017, la nota del Dipartimento infrastrutture e mobilità  della Provincia prot. 504473 del 19 settembre 2017, la nota prot. 327156 del 5 giugno 2018, con la quale il presidente della Commissione tecnica ha trasmesso la relazione conclusiva allegata al verbale della IV seduta di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 cod. proc. amm., e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante l&#8217;adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento e della controinteressata KK Impresa Generale s.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2019 il dott. Carlo Polidori e uditi gli avvocati Nicola Creuso e Nicola De Zan (in sostituzione dell&#8217;avvocato Saverio Sticchi Damiani) per la parte ricorrente, l&#8217;avvocato Giuliana Fozzer per la Provincia autonoma di Trento e l&#8217;avvocato Flavio Maria Bonazza per la società  controinteressata;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La Provincia autonoma di Trento con bando di gara in data 8 febbraio 2016 ha avviato una procedura di tipo aperto, da aggiudicare con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, avente ad oggetto la «<i>progettazione ed esecuzione lavori di costruzione dei nuovi laboratori per l&#8217;innovazione, sviluppo e ricerca &#8220;Polo Meccatronica&#8221; &#8211; Rovereto</i>», per un importo complessivo di 11.893.436,00 euro. Alla gara hanno partecipato otto concorrenti, tra i quali il RTI (di seguito denominato RTI XX) composto dal medesimo Consorzio XX Società  Cooperativa, quale mandatario, e dalle imprese mandanti Tecnoimpianti Obrelli S.r.l. e Zorzi geom. Mario S.r.l., ed il RTI (di seguito denominato RTI YY) composto dalla YY Lavori S.p.a., quale mandataria, e dalle imprese mandanti Ediltione S.p.a., Progress S.p.a. e Cooperativa Lagorai. Dopo la valutazione delle offerte tecniche ed economiche il RTI YY si è classificato al primo posto della graduatoria, con un punteggio complessivo di 87,790 punti (di cui 68,810 per l&#8217;offerta tecnica e 18,980 per l&#8217;offerta economica), mentre il RTI XX si è classificato al secondo posto, con un punteggio complessivo di 79,149 punti (di cui 70,000 per l&#8217;offerta tecnica e 9,149 per l&#8217;offerta economica); al terzo posto si è posizionata la società  KK Impresa Generale s.p.a. (di seguito denominata KK).</p>
<p style="text-align: justify;">2. Avverso i provvedimenti di ammissione alla gara e di aggiudicazione dell&#8217;appalto in favore del RTI YY il RTI XX ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale (poi integrato con motivi aggiunti). La Società  YY, oltre a costituirsi in giudizio, ha impugnato la mancata esclusione del RTI XX dalla gara con ricorso incidentale (anch&#8217;esso XXto con motivi aggiunti). Questo Tribunale con la sentenza 8 luglio 2017, n. 252 ha annullato gli atti impugnati nella parte in cui sono state disposte l&#8217;ammissione alla gara del RTI YY e l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto in favore del medesimo RTI, nonchè nella parte in cui è stata disposta l&#8217;ammissione del RTI XX. In particolare il Tribunale ha ritenuto che sia il RTI XX, sia il RTI YY avrebbero dovuto essere esclusi per aver presentato un progetto definitivo avente ad oggetto un edificio non corrispondente a quello richiesto con il progetto preliminare predisposto dalla stazione appaltante &#8211; precisando che nel caso di appalto integrato con acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta la Commissione di gara avrebbe dovuto tener conto delle caratteristiche del bene richiesto come cristallizzate nel capitolato speciale, anche ai fini della verifica dell&#8217;ammissibilità  delle offerte, procedendo all&#8217;esclusione del concorrente nel caso in cui il progetto definitivo avesse ad oggetto la realizzazione di un&#8217;opera priva delle caratteristiche essenziali individuate con il progetto preliminare &#8211; ed ha statuito infine che «<i>sarà  cura della stazione appaltante, qualora intenda procedere allo scorrimento della graduatoria, tenere conto dei principi di diritto affermati nella presente decisione</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">3. La società  YY ha appellato la suddetta sentenza chiedendone la riforma nella parte in cui è stato accolto il ricorso principale. Il Consorzio XX, a sua volta, ha proposto nello stesso giudizio appello incidentale autonomo avverso la medesima sentenza, chiedendone la riforma nella parte in cui è stato accolto il ricorso incidentale. Il Consiglio di Stato, Sez. V, con l&#8217;ordinanza 2 gennaio 2019, n. 7, ha sospeso il giudizio di appello ritenendo rilevante, ai fini della decisione, la questione di interpretazione sollevata alla Corte di Giustizia UE dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con l&#8217;ordinanza 11 maggio, n. 6, in tema di rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La Provincia di Trento con la nota prot. 198/2016 in data 5 febbraio 2019 ha comunicato alla ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 79, comma 5, lett. a), del decreto legislativo n. 163/2006, che «<i>con verbale di gara n. 38/2019 del 31/01/2019, relativo alla V seduta l&#8217;appalto in oggetto è stato aggiudicato, con un ribasso del 21,940% (come risulta dal verbale relativo alla terza seduta di gara) in favore del concorrente KK Impresa Generale Spa</i>». In particolare, come risulta dall&#8217;impugnato verbale n. 5, il Presidente del seggio di gara ha dichiarato che gli atti successivi alla sentenza n. 252/2017 sono stati assunti in esecuzione della sentenza medesima, fatta salva l&#8217;eventuale diversa statuizione in sede di appello; ha dato atto dell&#8217;esclusione di quattro concorrenti disposta dalla Commissione tecnica, giusta verbale della IV Seduta; ha dato atto della ammissione dell&#8217;offerta presentata dal concorrente KK Impresa Generale, nonostante le irregolarità  riscontrate (ritenute dalla Commissione non significative in quanto inferiori ad una soglia economica limite per la sanabilità  delle carenze stimata in euro 300.000,00); ha dato atto che l&#8217;Avvocatura della Provincia ha comunicato l&#8217;ordinanza del Consiglio di Stato di sospensione del giudizio di appello; ha dato lettura per estratto della relazione di valutazione dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta di KK con la quale la medesima offerta è stata ritenuta complessivamente congrua; ha disposto l&#8217;aggiudicazione in favore della KK con un ribasso del 21,940 %.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il Consiglio di Stato, Sez. V, con l&#8217;ordinanza 8 marzo 2019, n. 1190, ha rigettato le domande cautelari di sospensione dell&#8217;appellata sentenza n. 252/2017, evidenziando in motivazione che «<i>le ragioni di periculum invocate dagli istanti originano da un atto &#8211; la sopraggiunta aggiudicazione dell&#8217;appalto ad altro concorrente &#8211; che non forma oggetto d&#8217;impugnazione nel presente giudizio, atto che costituisce allo stato l&#8217;autonoma e distinta fonte del potenziale pregiudizio lamentato</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">6. Avverso gli atti impugnati con il presente ricorso il Consorzio XX deduce le seguenti censure.</p>
<p style="text-align: justify;">I) <i>Eccesso di potere per contraddittorietà  e manifesta illogicità  dell&#8217;azione amministrativa, violazione della lex specialis sotto una pluralità  di profili, violazione dei principi di imparzialità  e di par condicio, violazione del principio del giusto procedimento, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità  dell&#8217;azione amministrativa, violazione del principio di buona amministrazione; illegittimità  derivata.</i></p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione tecnica &#8211; pur avendo accertato rilevanti carenze nel progetto della KK (sintetizzabili come segue: sottodimensionamento delle superfici costruite, sottostima delle azioni di progetto delle strutture, inadeguatezza della compartimentazione antincendio, carenze degli impianti meccanici) &#8211; ha ritenuto l&#8217;offerta tecnica sostanzialmente conforme ai requisiti minimi richiesti dal capitolato speciale, «<i>salvo alcuni aspetti di gravità  complessiva pari ad € 188.600,00 (pari all&#8217;1,7% dell&#8217;importo dei lavori posto a base di gara), che risulta quindi significativamente inferiore a 300.000 euro che si può ritenere quale soglia economica limite per la sanabilità  delle carenze</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia gli appositi criteri elaborati dalla Commissione tecnica ai fini della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti rimasti in gara &#8211; lungi dal conformarsi ai principi di diritto stabiliti nella sentenza n. 252/2017 &#8211; si pongono in radicale contrasto con la sentenza stessa, ove è stato affermato che le proposte progettuali oggetto delle offerte tecniche sono da considerarsi un &#8220;<i>aliud pro alio</i>&#8221; allorquando la soluzione progettuale configuri un&#8217;opera del tutto diversa per qualità , struttura e funzione da quella risultante dal progetto posto a base di gara. Pertanto l&#8217;applicazione dei principi di diritto statuiti dalla predetta sentenza avrebbe dovuto condurre all&#8217;esclusione della KK, sia perchè il suo progetto presenta carenze tali da comportare la realizzazione di un&#8217;opera diversa da quella risultante dal progetto posto a base di gara, sia perchè il criterio elaborato dalla Commissione, che ha ritenuto sanabili in sede esecutiva le carenze in relazione alla «<i>semplicità  di correzione</i>», è del tutto estraneo ai principi di diritto affermati nella predetta sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre i criteri stabiliti dalla Commissione tecnica (semplicità  di correzione e fissazione di una soglia limite di 300.000,00 euro per la sanabilità  delle carenze rilevate) sono stati elaborati <i>ex post</i>, allorchè le offerte tecniche ed economiche erano giù  conosciute e valutate.</p>
<p style="text-align: justify;">La contraddittorietà  e la perplessità  dell&#8217;azione amministrativa emergono infine dal comportamento complessivo della stazione appaltante che, da un lato, ha affermato di voler far salvi gli esiti del pendente giudizio di appello (dando atto della sospensione dello stesso) ma, dall&#8217;altro, ha proceduto alla rinnovazione della valutazione delle offerte rimaste in gara, con l&#8217;aggiudicazione all&#8217;unico concorrente la cui offerta è stata ritenuta ammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">II) <i>Eccesso di potere per manifesta illogicità  e irragionevolezza, erronea presupposizione, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà  dell&#8217;azione amministrativa, violazione del principio di par condicio sotto altro profilo, sviamento; illegittimità  derivata.</i></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;analisi della relazione finale del subprocedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta KK palesa gravissime carenze e macroscopici errori nell&#8217;attività  di verifica. Innanzi tutto il metodo di verifica adottato dalla stazione appaltante risulta generico, incompleto e confuso, limitandosi il giudizio finale a generiche ed errate valutazioni su percentuali di anomalia ed utile di impresa tra esse disomogenee e derivanti dall&#8217;acritica assunzione delle giustificazioni prodotte dalla KK.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre l&#8217;azione della stazione appaltante appare mirata a far sopravvivere almeno una delle offerte presentate, piuttosto che ad accertare se effettivamente sussista ilÂ <i>fumusÂ </i>di insostenibilità  dell&#8217;offerta della KK. In particolare è gravissimo ed irrimediabile l&#8217;errore consistente nella mancata considerazione, nella verifica di anomalia, degli oneri che l&#8217;aggiudicataria dovrebbe sostenere per sanare i vizi dell&#8217;offerta tecnica accertati dalla Commissione tecnica, ma ritenuti sanabili, costi che l&#8217;aggiudicataria dovrà  sostenere per riallineare l&#8217;opera oggetto della propria offerta tecnica ai minimi richiesti dalla <i>lex specialis</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Inoltre la parte ricorrente &#8211; pur affermando che l&#8217;eventuale accoglimento dell&#8217;appello dalla stessa proposto avverso la suddetta sentenza n. 252/2017 comporterebbe la caducazione dell&#8217;aggiudicazione disposta in favore della KK &#8211; ha riproposto i motivi di censura giù  fatti valere nel giudizio di appello con riferimento alla propria esclusione dalla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">8. La Provincia autonoma di Trento con memoria depositata in data 19 marzo 2019 ha eccepito, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità  del ricorso osservando che la posizione della ricorrente &#8211; quale concorrente attualmente esclusa, sia pur non definitivamente, nelle more della decisione sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 252/2017 &#8211; induce a dubitare della sussistenza dell&#8217;interesse e della legittimazione al ricorso, anche perchè la predetta sentenza non è stata sospesa. Inoltre la Provincia ha diffusamente replicato alle suesposte censure.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Anche la società  controinteressata con memoria depositata in data 19 marzo 2019 ha eccepito, tra l&#8217;altro, l&#8217;inammissibilità  del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse ad agire.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Alla camera di consiglio del 21 marzo 2019 le parti sono state avvisate della possibilità  di definizione del giudizio ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.. Il difensore della parte ricorrente si opposto alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, rappresentando l&#8217;intenzione della propria assistita di proporre motivi aggiunti avverso il giudizio di non anomalia dell&#8217;offerta presentata dalla KK non appena la Provincia avrà  depositato la relativa documentazione, ed ha insistito per l&#8217;accoglimento della domanda cautelare. Quindi la domanda cautelare è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di legge per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, nonostante l&#8217;intenzione della parte ricorrente di proporre motivi aggiunti avverso il giudizio di non anomalia dell&#8217;offerta presentata dalla KK, e che &#8211; in accoglimento dell&#8217;eccezione processuale sollevata dalla Provincia autonoma di Trento e dalla società  controinteressata &#8211; il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione e di interesse ad agire, alla luce delle seguenti considerazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Innanzi tutto è palese il rapporto di pregiudizialità  che sussiste tra il presente giudizio (causa pregiudicata) ed il giudizio d&#8217;appello pendente innanzi al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza di questo Tribunale n. 252/2017 (causa pregiudicante), in quanto &#8211; come si evince dall&#8217;impugnato verbale n. 5 &#8211; l&#8217;aggiudicazione in favore della KK è stata disposta in dichiarata esecuzione della predetta sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Ciù² posto, il RTI XX risulta, allo stato, estraneo alla procedura di gara per l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto per la «<i>progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione dei nuovi laboratori per l&#8217;innovazione, sviluppo e ricerca Polo Meccatronica &#8211; Rovereto</i>», perchè la sua ammissione alla gara è stata annullata con la sentenza n. 252/2017, che risulta a tutt&#8217;oggi esecutiva ed efficace &#8211; nonostante la pendenza del giudizio di appello avente ad oggetto la medesima sentenza &#8211; perchè la domanda di sospensione di tale pronuncia è stata respinta dal Consiglio di Stato con l&#8217;ordinanza cautelare n. 1190/2019. Trova, quindi, applicazione, nella fattispecie il principio, sancito da una consolidata e condivisibile giurisprudenza (<i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 aprile 2016, n. 1560; Sez. V, 20 febbraio 2012, n. 892), secondo il quale, se di regola è sufficiente, ai fini del riconoscimento di una posizione differenziata e qualificata in capo all&#8217;operatore economico che ha preso parte ad una procedura di gara, l&#8217;interesse strumentale ad ottenere la riedizione della gara stessa, deve tuttavia ritenersi che tale interesse non sussista in capo al concorrente legittimamente escluso dalla gara perchè tale soggetto, per effetto dell&#8217;esclusione, rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara, ma anche della legittimazione a contestarne gli esiti e la legittimità  delle scansioni procedimentali, dovendosi qualificare il suo interesse come un interesse di mero fatto (non diverso da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non ha titolo a impugnare gli atti, pur essendo portatore di un interesse &#8211; di mero fatto &#8211; alla caducazione dell&#8217;intera selezione, al fine di poter presentare la propria offerta in caso di riedizione della gara).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Nè può opinarsi diversamente in ragione dell&#8217;ipotetico esito favorevole al RTI XX del giudizio appello, tuttora pendente. Difatti, secondo una consolidata e condivisibile giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 dicembre 2016, n. 5445; id., 11 ottobre 2016, n. 4182), la mancata impugnazione dell&#8217;aggiudicazione definitiva (ovvero di una nuova aggiudicazione), pronunciata in esecuzione della sentenza di primo grado, non rende inammissibile l&#8217;appello in quanto l&#8217;eventuale accoglimento di quest&#8217;ultimo &#8211; stante il principio dell&#8217;effetto espansivo esterno della riforma della sentenza appellata, sancito in tema d&#8217;impugnazioni dall&#8217;art. 336, comma 2, cod. proc. civ. (secondo il quale &#8220;<i>La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata</i>&#8220;), applicabile anche nel processo amministrativo in forza del rinvio esterno operato dall&#8217;art. 39 cod. proc. amm. &#8211; implica l&#8217;automatica caducazione dell&#8217;aggiudicazione <i>medio tempore</i> disposta in esecuzione della sentenza esecutiva del giudice di prime cure. Pertanto, la parte ricorrente non ha comunque interesse all&#8217;accoglimento del presente ricorso perchè &#8211; in caso di reiezione dell&#8217;appello principale proposto dal RTI YY avverso la suddetta n. 252/2017 e di contestuale accoglimento dell&#8217;appello incidentale proposto dalla ricorrente medesima, con conseguente conferma dell&#8217;annullamento dell&#8217;ammissione alla gara e dell&#8217;aggiudicazione in favore del RTI YY e scorrimento della graduatoria in favore del RTI XX &#8211; l&#8217;interesse di quest&#8217;ultimo raggruppamento al bene della vita (aggiudicazione dell&#8217;appalto), azionato nel presente giudizio, risulterebbe pienamente soddisfatto dalla caducazione <i>ex lege</i> dell&#8217;aggiudicazione disposta in favore della KK con l&#8217;impugnato verbale n. 5. Di converso, l&#8217;eventuale reiezione dell&#8217;appello incidentale proposto dalla parte ricorrente non produrrebbe altro effetto che confermare la carenza di legittimazione ad agire della ricorrente medesima, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Le ragioni che precedono valgono a dimostrare anche la palese infondatezza dell&#8217;opposizione alla definizione del presente giudizio con sentenza in forma semplificata, motivata dal difensore della ricorrente con l&#8217;intenzione di proporre aggiunti. E&#8217; ben vero che, secondo l&#8217;art. 60 cod. proc. amm., in sede di decisione della domanda cautelare il giudice può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata &#8220;<i>salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti</i>&#8220;. Tuttavia &#8211; come più¹ volte ribadito dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 389; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 31 ottobre 2018, n. 2453) &#8211; «<i>nel giudizio amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l&#8217;azione popolare (ad esempio il giudizio elettorale), non è invero consentito adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità  e la legittimità  dell&#8217;azione amministrativa, se ciù² non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, che dallo stesso deve essere dedotto ed argomentato. Ciù² in quanto in detto processo l&#8217;interesse a ricorrere è condizione dell&#8217;azione e corrisponde ad una specifica utilità  o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità  e dall&#8217;attualità  della lesione subita, nonchè dal vantaggio ottenibile dal ricorrente; in sostanza, sussiste interesse al ricorso se la posizione azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall&#8217;aspirazione alla mera ed astratta legittimità  dell&#8217;azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste una lesione della sua posizione giuridica, se è individuabile un&#8217;utilità  della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento e se non sussistono elementi tali per affermare che l&#8217;azione si traduce in un abuso della tutela giurisdizionale</i>». Pertanto &#8211; risultando evidente che anche gli eventuali motivi aggiunti avverso il giudizio di non anomalia dell&#8217;offerta presentata dalla KK, preannunciati dal difensore della parte ricorrente, incorrerebbero irrimediabilmente nella declaratoria di inammissibilità  giù  evidente per il ricorso in esame, in quanto proposti da un soggetto palesemente privo di legittimazione e di interesse ad agire &#8211; la suddetta opposizione non può essere accolta, integrandosi altrimenti un&#8217;ipotesi di abuso degli strumenti processuali posti a presidio del diritto alla tutela giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Il ricorso è, conclusivamente, inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Le spese del giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, in applicazione della regola della soccombenza devono essere poste a carico della parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino &#8211; Alto Adige/sì¼dtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37/2019, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, quantificate nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) in favore di ciascuna delle due parti resistenti, oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-22-3-2019-n-51/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2019 n.51</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.202</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-13-4-2016-n-202/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-13-4-2016-n-202/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.202</a></p>
<p>Pres. Angelo Gabbricci, Est. Alma Chiettini Sulle conseguenze della mancata esecuzione degli interventi di bonifica del sito inquinato da parte del responsabile. Bonifica di siti inquinati – Inadempimento del responsabile –&#160; Potere sostitutivo della pubblica amministrazione – Art. 239, D.lgs. 152/06 &#160; &#160; In tema di bonifica di siti inquinati,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-13-4-2016-n-202/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.202</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Angelo Gabbricci, Est. Alma Chiettini</span></p>
<hr />
<p>Sulle conseguenze della mancata esecuzione degli interventi di bonifica del sito inquinato da parte del responsabile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Bonifica di siti inquinati – Inadempimento del responsabile –&nbsp; Potere sostitutivo della pubblica amministrazione – Art. 239, D.lgs. 152/06<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di bonifica di siti inquinati, la pubblica amministrazione intervenuta a seguito dell’attivazione del potere sostitutivo, conseguente alla conclamata inadempienza del privato, non è tenuta a coinvolgere quest&#8217;ultimo nel procedimento di bonifica.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00202/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 00151/2015 REG.RIC.<br />
<a name="blazon"></a><img decoding="async" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" />&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />
(Sezione Unica)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 151 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Ripristini Valsugana S.r.l., in persona del liquidatore pro tempore, e Simone Gosetti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Degaudenz e Antonio Piraino e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Degaudenz in Trento, via della Prepositura, n. 32<br />
contro<br />
&#8211; Comune di Roncegno Terme, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sergio D&#8217;Amato e con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Suffragio, n. 122;<br />
&#8211; Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Fernando Spinelli e Giuliana Fozzer ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n.<br />
per l&#8217;annullamento<br />
* &#8211; quanto al ricorso introduttivo:<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza del Sindaco del Comune di Roncegno Terme n. 1/2015, prot. n. 1527, adottata il 19 febbraio 2015, avente a oggetto &#8220;ex cava Monte Zaccon. Esecuzione interventi di bonifica e di messa in sicurezza ai sensi dell&#8217;art. 242 e altri del d.lgs. 1<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2285, di data 24 ottobre 2013, di approvazione, ai sensi dell&#8217;art. 77 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., del piano di caratterizzazione e dell&#8217;analisi di rischio dell&#8217;area della ex c<br />
* &#8211; quanto al ricorso per motivi aggiunti:<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1598, di data 21 settembre 2015, di approvazione del progetto operativo di bonifica con messa in sicurezza dell’area ex cava di Monte Zaccon nel Comune di Roncegno Terme;<br />
&#8211; del progetto operativo di bonifica con messa in sicurezza dell’area ex cava di Monte Zaccon nel Comune di Roncegno, prot. n. 3617 di data 15 aprile 2015;<br />
&#8211; di ogni atto presupposto o consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roncegno Terme;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Trento;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 marzo 2016 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la società Ripristini Valsugana e l’ing. Gosetti hanno impugnato:<br />
a) &#8211; l&#8217;ordinanza del Sindaco del Comune di Roncegno Terme n. 1/2015, di data 19.2.2015, avente ad oggetto l’ordine di provvedere alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito ex cava Monte Zaccon, emessa ai sensi degli artt. 244, comma 2, e 242, comma 7, del d.lgs. 3.4.2006, n. 152;<br />
b) &#8211; la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2285, del 24 ottobre 2013, che ha approvato il piano di caratterizzazione e l&#8217;analisi di rischio sito specifica per la suddetta area.<br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:<br />
I &#8211; con riferimento alla deliberazione provinciale n. 2285/2013: violazione dell’art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006; esercizio di potere sostitutivo in violazione di legge;<br />
i ricorrenti affermano che il piano di caratterizzazione sarebbe stato adottato senza coinvolgerli e sostengono che l’Amministrazione comunale avrebbe potuto redigerlo direttamente, surrogandosi ai responsabili, solo dopo aver “<em>preso atto della loro inerzia</em>”;<br />
II &#8211; con riferimento all’ordinanza sindacale n. 1/2015: violazione dell’art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006; esercizio di potere sostitutivo in violazione di legge;<br />
i deducenti affermano che l’Amministrazione avrebbe potuto agire in surroga solo a seguito dell’accertamento dell’inosservanza di una diffida; sostengono, poi, che la Provincia avrebbe esercitato illegittimamente il potere sostitutivo, in assenza delle condizioni per procedere e sostituendosi al Comune;<br />
III &#8211; violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi; violazione degli artt. 23 e 97 della Costituzione e dell’art. 21 septies della l. 7.8.1990, n. 241;<br />
l’ordinanza si tradurrebbe in un provvedimento innominato e atipico, nonché adottato in carenza dei presupposti della contingibilità e dell’urgenza;<br />
IV &#8211; incompetenza del Comune, violazione degli artt. 244, comma 2, e 177, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006;<br />
V &#8211; omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione degli artt. 21, 25 e 27 della l.p. 30.11.1992, n. 23, e degli artt. 7 e 10 della l. 7.8.1990, n. 241;<br />
VI &#8211; eccesso/sviamento di potere, violazione dell’art. 244, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006.<br />
2. Con la memoria versata in atti in data 19 ottobre 2015 parte ricorrente ha dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 102 quater, comma 6, del D.P.G.P. 26.1.1987, n. 1-41/Leg, in relazione all’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione e agli artt. 4, primo comma, e 8 del D.P.R. 31.9.1972, n. 670, sostenendo che il Comune non potrebbe avere alcuna competenza in materia ambientale.<br />
3. Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato la sopravvenuta deliberazione della Giunta provinciale n. 1598, di data 21 settembre 2015, con cui è stato approvato il progetto operativo di bonifica con messa in sicurezza dell’area ex cava Monte Zaccon, deducendo i seguenti, ulteriori, motivi di diritto:<br />
I &#8211; violazione degli artt. 244 e 250 del d.lgs. n. 152 del 2006; eccesso di potere per esercizio di potere sostitutivo in violazione di legge;<br />
solo a seguito della presa d’atto dell’inerzia dei ricorrenti sarebbe stato possibile procedere (con le operazioni di caratterizzazione del sito e con la predisposizione del progetto di bonifica) surrogandosi ad essi, i quali sostengono di non essere mai stati intimati ad effettuare alcunché;<br />
II &#8211; violazione dell’art. 242, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 152 del 2006; poiché il progetto di bonifica conterrebbe una serie di contraddizioni e non avrebbe individuato le migliori tecniche di intervento a costi sostenibili.<br />
4. Le Amministrazioni intimate, comunale provinciale, si sono costituite in giudizio eccependo in rito e chiedendo, comunque, la reiezione del ricorso nel merito perché infondato.<br />
5. In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno presentato ulteriori documenti nonché memorie illustrative delle rispettive posizioni.<br />
6. Alla pubblica udienza del 24 marzo 2016 il ricorso è stato chiamato e, su richiesta dei procuratori delle parti costituite, è stato trattenuto per la decisione.<br />
DIRITTO<br />
1.1. In punto di fatto, è doveroso principiare ricordando che le complesse vicende giudiziarie e amministrative che hanno interessato il sito di recupero ambientale denominato ex cava di Monte Zaccon nel Comune di Roncegno Terme (un’area agricolo-boschiva di proprietà e gestita dalla società Ripristini Valsugana iscritta, al tempo, nel registro delle imprese autorizzate a operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato per il recupero dei rifiuti non pericolosi), hanno avuto inizio otto anni fa, a seguito di indagini della Polizia giudiziaria e con il sequestro preventivo ordinato dal G.I.P. del Tribunale di Trento in data 28.11.2008, in accoglimento della richiesta della Procura della Repubblica dello stesso Tribunale che contestava alla nominata Società l’illecito utilizzo di una grande quantità di rifiuti non ammissibili in quel sito. Agli scopi dell’indagine la Procura aveva disposto l’acquisizione di una consulenza tecnica d’ufficio per accertare la tipologia dei rifiuti presenti e se gli stessi erano ammissibili al recupero ambientale e se erano da qualificare pericolosi, nonché la quantità di rifiuti non conformi ai parametri di legge.<br />
Il documento finale di quella consulenza, depositato in data 24.8.2009, ha dato atto dello stato dei luoghi e delle attività tecniche effettuate, ha descritto i campioni prelevati e le modalità di composizione degli stessi nonché le attività svolte presso i laboratori di analisi e gli esiti delle stesse, il tutto in contraddittorio con la presenza dei periti di tutte le parti interessate. Le conclusioni di quella fondamentale prima parte dell’indagine possono essere così riassunte:<br />
&#8211; sono state specificate le tipologie dei rifiuti scaricate nell’ex cava negli anni dal 2001 al 2008, precisando che “<em>dal 2007 e per tutto il 2008 … alle scorie metallurgiche si aggiungono altre tipologie di rifiuto alcune delle quali non erano ammiss<br />
&#8211; è stato accertato che sia i rifiuti prelevati sulla superficie laterale dell’area che quelli stoccati a quota zero, nonché le matrici campione da + 10 m. sino alla profondità di 15 m., presentavano valori (es: cromo, vanadio, zinco, bario, floruri, rame<br />
&#8211; è stato così affermato che “<em>il 98% dei campioni prelevati, rappresentativi dell’intero spessore del ripristino, hanno restituito valori analitici di inammissibilità in recuperi ambientali</em>”; inoltre, “<em>dei rifiuti accettati presso il sito di<br />
&#8211; infine, è stato rilevato che i rifiuti ritrovati contenenti sostanze pericolose di natura organica si sarebbero dovuti smaltire in discariche dotate di barriere impermeabilizzanti di adeguato spessore, di un sistema di raccolta dei percolati e di verifi<br />
1.2. Nel mese di settembre 2009 il Comune di Roncegno Terme ha formalmente acquisito agli atti detta perizia e, in ragione dell’autorevolezza della fonte di provenienza (Autorità giudiziaria che aveva già ottenuto il provvedimento di sequestro dell’area), dell’inequivocabilità delle risultanze in essa contenute e delle chiare e tassative prescrizioni che erano state impartite per l’immediato, il successivo 5 novembre 2009 ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente con cui ha ordinato alla Società Ripristini Valsugana “<em>di attivare le misure di messa in sicurezza del sito nei termini di legge e di comunicare al Comune preventivamente gli interventi da mettere in atto e le modalità operative adottate</em>”.<br />
La società Ripristini Valsugana impugnò la citata ordinanza in questa sede, ma il ricorso fu respinto con sentenza n. 9, pubblicata il 26 gennaio 2011, passata in giudicato.<br />
1.3. Quanto al ricorrente ing. Simone Gosetti, già consigliere delegato e amministratore unico della nominata Società, sono stati a lui contestati una serie di reati connessi alla gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, nonché l’illecito utilizzo di una grande quantità di rifiuti non ammissibili nelle operazioni di recupero ambientale, di cui agli artt. 260, 256, comma 3 e 5, e 258, comma 4, del codice in materia ambientale. In seguito, la sussistenza di tali reati è stata accertata in primo e in secondo grado (sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trento n. 122/11, depositata il 28.2.2011, e sentenza della Corte di Appello di Trento n. 69/13, depositata il 28.6.2013) e confermata dalla Corte di Cassazione penale (sentenza n. 40811/14, depositata il 2.10.2014).<br />
La perizia posta a fondamento delle citate pronunce ha affermato che “<em>soltanto il 6,6% delle 419.074 tonnellate di rifiuti conferiti nel 2009 e nel 2008 era ammissibile nell’impianto della Ripristini Valsugana</em>” ma che, indipendentemente dalle esatte quantità di rifiuti, sia non ammissibili sia pericolosi ma egualmente conferiti nella ex cava, “<em>emerge il dato storico del positivo accertamento della natura irregolare dei rifiuti abbancati … poiché non provenivano da attività di scavo ma da attività di bonifica di siti contaminati</em>”, il che imponeva “<em>la loro caratterizzazione come rifiuti pericolosi</em>” (cfr. pagg. 39, 40 e 41 sentenza n. 122/2011).<br />
In concreto, con le citate pronunce del Giudice penale, l’amministratore della Società è stato ritenuto colpevole di aver trasformato un sito di recupero ambientale in una discarica abusiva, conferendo in essa ingenti quantitativi di rifiuti non pericolosi e pericolosi, comunque non ammissibili per la presenza di sostanze contaminanti in concentrazioni superiori ai limiti di legge ovvero non ammissibili in considerazione della loro natura. Di conseguenza, egli è stato condannato anche “<em>al ripristino dello stato dell’ambiente nel sito della Monte Zaccon</em>” (cfr. doc. nn. 5, 6, 7 e 19 in atti della Provincia).<br />
1.4. È anche pacifico in atti, e fra le parti, che la ricorrente Società Ripristini Valsugana non ha mai adempiuto alle prescrizioni impartite dall’Amministrazione, nell’immediato, con la sopra citata ordinanza contingibile e urgente, e che nemmeno il ricorrente ing. Gosetti ha adempiuto all’ordine impartito dal Giudice penale con la condanna menzionata.<br />
2.1. Ora, occorre prendere in esame le vicende fattuali che hanno condotto all’adozione dei provvedimenti qui impugnati, che devono essere ricostruite in rigorosa successione cronologica.<br />
Si deve subito rilevare che gli adempimenti urgenti e improrogabili per la messa in sicurezza del sito inquinato, fra cui la copertura di esso per limitare l’infiltrazione di acque piovane, puntualmente ordinati alle parti qui ricorrenti con il provvedimento contingibile e urgente del 5 novembre 2009, sono stati in seguito eseguiti non dai responsabili dell’inquinamento (che, pertanto, disattesero quegli ordini) ma dall’Amministrazione pubblica.<br />
2.2. Nel periodo successivo, ossia dagli ultimi mesi dell’anno 2009 e fino al 31 ottobre 2012 (quindi, per tre anni), il Comune non poté che accertare l’inerzia dei ricorrenti, i quali mai avviarono il successivo adempimento obbligatorio che compete <em>ex lege</em> al responsabile dell&#8217;inquinamento: ossia la presentazione “<em>nei successivi trenta giorni</em>” (dall’adozione delle misure di messa in sicurezza di emergenza), del “<em>piano di caratterizzazione</em>”, come dispone il comma 3 dell’art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006.<br />
Per il vero, dopo la notifica dell’ordinanza contingibile e urgente la Società ricorrente, dichiarandosi “<em>proprietario non responsabile dell’inquinamento dell’ex cava Monte Zaccon ed estranea ai fatti di cui al procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Trento</em>”, preannunciò al Comune il ricorso giurisdizionale avverso quell’ordinanza e si dichiarò disponibile a “<em>collaborare attivamente</em>” a seguito “<em>delle indagini che il gruppo di lavoro nominato dalla Provincia ha in corso</em>” (cfr. doc. n. 14 in atti del Comune).<br />
Nondimeno, come già detto, gli interessati si limitarono a impugnare in questa sede quell’ordine contingibile e urgente ma, nonostante il predetto termine di trenta giorni sia ordinatorio, mai avviarono le procedure operative e amministrative prescritte dagli artt. 242 e seguenti del codice dell’ambiente. Per correlato profilo, si deve anche osservare che il fatto che i ricorrenti non abbiamo mai avuto la concreta intenzione di occuparsi delle operazioni di caratterizzazione (prima) e di predisposizione di un progetto di bonifica del sito (poi) trova conferma nelle affermazioni contenute nell’atto introduttivo del presente giudizio, laddove si sottolineano, con preoccupazione, i “<em>costi cospicui</em>” della bonifica e si sostiene che, in relazione ad essi, “<em>Ripristini Valsugana S.r.l. versa in condizioni economiche critiche</em>” e che l’ing. Gosetti “<em>è stato colpito giudiziariamente in via esecutiva su tutti i beni di sua proprietà</em>” (cfr. pag. 24, affermazioni ribadite a pag. 13 dell’atto con motivi aggiunti).<br />
Pertanto, stante la perdurante inesecuzione degli obblighi competevano al responsabile dell’inquinamento, il Comune di Roncegno Terme attivò il disposto dell’art. 250 che dispone: “<em>qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo … le procedure e gli interventi di cui all&#8217;articolo 242 sono realizzati d&#8217;ufficio dal comune territorialmente competente</em>”.<br />
Giova qui specificare che scopo del piano di caratterizzazione è raccogliere in un unico documento tutte le informazioni inerenti il sito: dalla sua descrizione dal punto di vista geologico ed idrogeologico alla ricostruzione storica delle attività produttive ivi svolte, dalla individuazione delle indagini già effettuate alla definizione del piano di investigazione, fino all’elaborazione di un modello concettuale definitivo del sito, con le caratteristiche specifiche in termini di stato delle fonti della contaminazione, grado ed estensione della stessa nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee e nell’ambiente, e con i percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione.<br />
Chiamato dunque <em>ex lege &#8211;</em> stante l’inerzia, protrattasi per anni, del privato &#8211; a porre in essere direttamente tale compito, alquanto complesso per un Comune di modeste dimensioni, Roncegno Terme chiese la collaborazione dell’Amministrazione provinciale (con nota del 31 ottobre 2012) con la quale ha quindi stipulato, in data 7 giugno 2013, un accordo di programma al fine di “<em>provvedere direttamente alla redazione del piano di caratterizzazione e dell’analisi del rischio</em>” avvalendosi, però, dei risultati delle indagini già svolte nell’area di causa da un gruppo di lavoro interdisciplinare che la Provincia costituì ancora nell’autunno dell’anno 2009 con il compito di effettuare approfondimenti di indagini nell’areale dell’ex cava di causa.<br />
In attuazione dell’accordo di programma il Comune trasmise alla Provincia il piano di caratterizzazione e l’analisi di rischio sito-specifica che, ai sensi del comma 3 dell’art. 242, sono stati approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2285, del 24 ottobre 2013 (I° provvedimento impugnato).<br />
2.3. Dopo la pubblicazione della citata sentenza delle Corte di Cassazione con cui sono state definitivamente accertate le responsabilità dell’inquinamento, il Comune ha emesso l’ordinanza-diffida prevista dall’art. 244, comma 2, del codice dell’ambiente al fine di “<em>diffidare</em>” la società Ripristini Valsugana “<em>a provvedere ai sensi del presente titolo</em>” e segnatamente, ai sensi del comma 7 dell’art. 242 che recita: “<em>il soggetto responsabile sottopone alla Provincia, nei successivi sei mesi dall&#8217;approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente …</em>” (II° provvedimento impugnato).<br />
2.4. Nei mesi successivi, constatata l’ininterrotta inattività della Società interessata, il Comune ha nuovamente agito in sostituzione, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 244 (“<em>se il responsabile non provvede … gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall&#8217;Amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall&#8217;articolo 250</em>”), e ha quindi redatto il progetto di bonifica con messa in sicurezza permanente del sito, progetto che è stato poi approvato dalla Provincia di Trento in data 21 settembre 2015, ai sensi degli artt. 77 bis, comma 2, e 102 quater del testo unico delle leggi provinciali in materia di inquinamenti (III° provvedimento impugnato).<br />
3.1. Pertanto, a fronte della patente e incontestata inattività dei soggetti responsabili di un grave inquinamento ambientale, definitivamente accertati tali anche in sede penale, il Comune competente ha posto in essere gli adempimenti di legge in via sostitutiva, ai sensi del comma 4 dell’art. 244 e dell’art. 250 dello stesso testo unico.<br />
In altri termini, appurata l’indiscussa inattività per comportamento concludente del soggetto responsabile dell’inquinamento (che aveva persino omesso di eseguire le operazioni urgenti per la messa in sicurezza dell’area), l’Amministrazione locale ha attivato il potere sostitutivo affidatole dalla disciplina legislativa all’esame, le cui uniche condizioni di legittimità sono il decorso del termine previsto per provvedere e l’inoppugnabile inerzia del soggetto (chiamato <em>in primis</em>, <em>ex lege,</em> ad eseguire le procedure codificate dagli artt. 242 e seguenti), e ciò al fine di salvaguardare il primario interesse ambientale che sarebbe compromesso dall&#8217;inadempimento dei responsabili della contaminazione. Tale potere viene espletato nell&#8217;interesse generale della comunità e non dei sostituiti, sebbene gli effetti incidano sulla loro sfera giuridica, cosicché essi si avvalgono dei risultati derivanti da un&#8217;attività altrui. Difatti, l’intervento sostitutivo del Comune è volto non a sanzionare il privato inadempiente (che, conseguentemente, non perde la possibilità di attivarsi operativamente fin tanto che non sia intervenuta l’Amministrazione) ma a garantire che l’interesse pubblico a contenere e a eliminare la contaminazione venga comunque tutelato, non importando se dal responsabile in via primaria o da chi è titolare di competenza sostitutiva. In tal senso si osserva che non è emerso, neppure in corso di giudizio, che gli interessati ricorrenti e responsabili avessero, nel frattempo, compiuto o iniziato attività per evitare di essere così sostituiti.<br />
3.2. Nondimeno, i soggetti responsabili dell’inquinamento hanno via via impugnato in questa sede amministrativa l’ordinanza-diffida e gli atti sostitutivi posti in essere dall’Amministrazione, sollevando plurime censure, la maggior parte delle quali riguardanti, sostanzialmente, la asserita non conoscenza dell’obbligo di eseguire quegli adempimenti e la dedotta mancata partecipazione alla redazione dei documenti impugnati. Solo con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti sono state introdotte censura di merito che investono il progetto definitivo di bonifica.<br />
4. Tutte le censure sollevate sono infondate e devono essere respinte. Di conseguenza, per esigenze di economia processuale si prescinde dall’esame delle eccezioni in rito opposte dalle difese delle Amministrazioni resistenti.<br />
4.I. Con riferimento alla deliberazione provinciale n. 2285 del 2013, di approvazione del piano di caratterizzazione, con il primo motivo si deduce che la stessa sarebbe stata adottata senza coinvolgere la Società ricorrente e che l’Amministrazione pubblica avrebbe potuto redigere direttamente quel piano solo dopo aver “<em>preso atto formalmente dell’inerzia dei ricorrenti</em>”.<br />
L’argomentazione è infondata.<br />
La predisposizione del piano di caratterizzazione del sito contaminato costituisce un adempimento obbligatorio <em>ex lege</em> a seguito del solo accertamento dell&#8217;avvenuto superamento del livello della concentrazione soglia di contaminazione, anche per un solo parametro; in tal senso il comma 3 dell’art. 242 recita: “<em>il responsabile dell&#8217;inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione</em>”.<br />
Più in generale, gli artt. 239 e seguenti (sulla “<em>bonifica dei siti contaminati</em>”) del d.lgs. n. 152 del 2006 addossano l&#8217;obbligo di effettuare gli interventi di recupero ambientale, comprese le prime misure di messa in sicurezza e la presentazione del piano di caratterizzazione, al responsabile dell&#8217;inquinamento, che le autorità amministrative hanno l&#8217;onere di ricercare. Tuttavia, nell&#8217;ipotesi di mancata esecuzione dei prescritti interventi da parte del responsabile dell&#8217;inquinamento, l’art. 250 stabilisce che le procedure e gli interventi di recupero ambientale devono essere eseguiti dalla Pubblica amministrazione competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell&#8217;area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto degli interventi (cfr. C.d.S., sez. VI, 9.1.2013, n. 56; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 3.7.2012, n. 6033). E, come si è già detto, uniche condizioni di legittimità per l’esercizio del potere sostitutivo è il decorso del termine e la non controversa inerzia del soggetto chiamato <em>ex lege</em> ad eseguire le procedure codificate dagli artt. 242 e seguenti. Entrambe le condizioni erano sussistenti, incontrovertibilmente, nella vicenda di causa quando, al posto dei ricorrenti, si è mossa l’Amministrazione.<br />
4.II. Con riferimento all’ordinanza sindacale n. 1 del 2015, di diffida a provvedere alla redazione del progetto operativo degli interventi di bonifica, con il secondo motivo si deduce che la stessa sarebbe fondata su di un piano di caratterizzazione alla redazione del quale non hanno partecipato i ricorrenti (quel piano non sarebbe quindi “<em>loro opponibile</em>”) e che la Provincia avrebbe esercitato illegittimamente un’attività sostitutiva. Con il quinto motivo, che può essere esaminato congiuntamente al secondo, si denuncia l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e, più in generale, la mancata attivazione di un contraddittorio procedimentale.<br />
Tali argomentazioni non possono essere condivise.<br />
Al sussistere della sola condizione che i “<em>soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo</em>”, l’attivazione del potere sostitutivo è prevista, <em>ex lege</em>, dall’art. 250, il quale recita “<em>le procedure e gli interventi di cui all&#8217;articolo 242 sono realizzati d&#8217;ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l&#8217;ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate</em>”. E che in dette operazioni poste in essere dal soggetto pubblico sostituto, intervenuto a seguito dell’inazione dei responsabili, debba essere coinvolto, in contraddittorio, il soggetto inadempiente costituisce una tesi che nella vicenda di causa si deve respingere, e ciò non tanto perché tale obbligo non è testualmente previsto dalla legge (come affermano le parti resistenti), ma piuttosto perché l’attivazione del potere sostitutivo, a seguito della conclamata inadempienza del privato, è logicamente inconciliabile con successive (e dunque tardive) pretese di partecipazione da parte dello stesso privato.<br />
Errato è poi sostenere che il piano di caratterizzazione, adottato nell’esercizio di potere sostitutivo, sia stato in realtà predisposto da un soggetto non titolare di potestà sostitutiva, ossia dalla Provincia.<br />
È vero che il Comune di Roncegno Terme, che ha adottato quel piano e che lo ha trasmesso alla Provincia per la sua approvazione, si è avvalso delle risultanze di attività istruttorie già svolte dall’Agenzia provinciale per la protezione dell&#8217;ambiente. A tale riguardo occorre però rammentare che la Provincia di Trento esercita le competenze in materia ambientale avvalendosi della nominata Agenzia (A.P.P.A.), dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica e contabile, con funzioni di prevenzione, di controllo e di vigilanza, e con compiti di consulenza tecnico &#8211; scientifica e di controllo tecnico da prestare anche a favore degli enti locali.<br />
Così, al momento dell’adozione del piano di caratterizzazione, il Comune di Roncegno Terme si è avvalso delle conoscenze e delle competenze altamente specialistiche di analisi e di indagine dell’Agenzia, e così dell’istruttoria tecnica già svolta da questa e dall’apposito gruppo di lavoro multidisciplinare costituito proprio al fine di effettuare un approfondimento di indagine sullo stato ambientale dell’areale in cui insiste l’ex cava Monte Zaccon (cfr., in termini, T.R.G.A. Trento, 28.4.2014, n. 164): ma ciò non significa in alcun modo che il progetto di piano sia imputabile ad un soggetto diverso dallo stesso Comune, il quale soltanto si è assunto la responsabilità tecnico-amministrativa dei contenuti del piano stesso.<br />
4.III. Con riferimento all’ordinanza sindacale n. 1 del 2015, di diffida a provvedere alla predisposizione del progetto operativo degli interventi di bonifica, ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006, con il terzo motivo dell’atto introduttivo si denuncia la “<em>totale assenza di motivi contingibili e urgenti</em>” e la violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi.<br />
L’argomentazione muove da un erroneo presupposto, non trattandosi di un’ordinanza contingibile e urgente bensì, sia nominalmente sia sostanzialmente, del tipico ordine-diffida emesso ai sensi del comma 2 dell’art. 244.<br />
4.IV.1. Sempre con riferimento all’ordinanza sindacale n. 1 del 2015, con il quarto motivo dell’atto introduttivo si deduce l’incompetenza del Comune.<br />
L’argomentazione è infondata, perché il comma 6 dell’art. 102 quater del testo unico delle leggi provinciali sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti affida proprio al comune territorialmente competente il compito di emanare tale tipologia di ordinanze.<br />
4.IV.2. A tale riguardo, con la memoria depositata in data 19.10.2015 parte ricorrente mostra di dubitare della legittimità costituzionale di tale previsione normativa, sul rilievo che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione di legge della Regione Emilia Romagna che affidava competenze ambientali ai comuni, rilevando che “<em>la disciplina ambientale, che scaturisce dall&#8217;esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, costituisce un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato</em>” (cfr. sentenza n. 214 del 2008).<br />
L’argomentare è manifestamente infondato.<br />
La Corte costituzionale ha sanzionato una disposizione di legge regionale che prevedeva che procedimenti di bonifica di siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, potessero essere conclusi sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio, in tal modo “<em>escludendo la facoltà che gli interventi di bonifica già autorizzati in forza del regime previgente possano essere rimodulati alla luce della nuova disciplina e rivelando un disfavore per l&#8217;applicazione di quest&#8217;ultima</em>”, stante il manifesto “<em>favor del legislatore statale per l&#8217;applicazione della disciplina sopravvenuta in riferimento non solo ai procedimenti in corso, ma anche ai procedimenti già conclusi, riconoscendo in relazione a questi ultimi la facoltà di proporre istanza di rimodulazione degli interventi già autorizzati, ma non realizzati</em>”.<br />
Per contro, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, la normativa trentina ha stabilito che le disposizioni del testo unico provinciale in materia di bonifica di siti inquinati continuano ad applicarsi ma alla luce della sopravvenuta normativa statale (“<em>in coerenza con il titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006</em>”), fermo restando solo il riparto di competenza tra la Provincia e i comuni risultante dall&#8217;articolo 77 bis e il potere affidato ai “<em>comuni di adottare i provvedimenti previsti dall&#8217;articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006</em>” (cfr. art. 102 quater del d.P.G.P. 26.1.1987, n. 1-41/Legisl.).<br />
Ne consegue che la portata sostanziale delle modifiche introdotte nel 2005 in tema di bonifica dei siti inquinati dal Legislatore statale, nonché le agevolazioni per transitare dal vecchio al nuovo regime, sono state recepite dal Legislatore provinciale, che ha solo mantenuto il regime del riparto delle competenze, poiché nel sistema dello Statuto speciale d’autonomia il ruolo e le attività dei comuni sono significativamente collegati e condizionati dalle competenze attribuite alla Provincia autonoma, perché è quest’ultima il centro da cui si snodano gli interventi strategici che interessano i poteri locali.<br />
Ciò trova conferma:<br />
&#8211; nella disciplina stabilita dalla norma di attuazione che ha esteso ai comuni della Regione le funzioni amministrative conferite in via generale dallo Stato al livello locale, limitandone però di fatto la concreta operatività ai soli casi in cui tali fun<br />
&#8211; nella possibilità per la Provincia di “<em>delegare</em>” funzioni agli enti locali, (art. 18, secondo comma, Statuto), e nella facoltà riconosciuta sempre alla Provincia di “<em>attribuire</em>” direttamente ai comuni funzioni proprie (cfr. art. 15 del<br />
4.V. Con il sesto motivo dell’atto introduttivo, e con riferimento specifico all’ordinanza gravata, si denuncia eccesso/sviamento di potere affermando che nessun superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sarebbe stato rinvenuto, per cui non vi sarebbe stata alcuna necessità di predisporre il contestato piano di caratterizzazione.<br />
Tale argomentazione è infondata.<br />
Già la prima perizia svolta nell’ambito del procedimento penale aveva evidenziato le complesse criticità presenti del sito causate, principalmente, dalla composizione chimica dei materiali ivi depositati. Successivamente, le primissime indagini preliminari ambientali sono state svolte (non dai responsabili dell’inquinamento, come stabilito dal comma 2 dell’art. 242 del codice dell’ambiente, ma) dalla Provincia (sempre in via sostitutiva e, per quella fase, senza lamentele da parte dei ricorrenti) e, per essa, dal gruppo di lavoro multidisciplinare costituito &#8211; dopo la consultazione dell’esito della perizia del consulente incaricato dalla Procura della Repubblica &#8211; per valutare gli aspetti più rilevanti connessi alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Ebbene, quelle indagini preliminari, effettuate a seguito dell’accesso alle aree a quel tempo sequestrate, avevano immediatamente evidenziato un’anomala concentrazione (con superamento del limite di cui alla tabella 2 del d.lgs. n. 152 del 2006) di ferro, di manganese, di arsenico e di alluminio. Da ciò, stante l&#8217;avvenuto superamento delle CSC, e per più di un parametro, l’obbligo di presentare il piano di caratterizzazione del sito, ai sensi del comma 3 dell’art. 242, e con i requisiti stabiliti dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006.<br />
Non è irrilevante qui osservare che i ricorrenti erano a conoscenza dell’esito di dette indagini preliminari e anche della documentazione istruttoria di provenienza provinciale (documentazione che, come è già stato ricordato, è stata poi utilizzata dal Comune per predisporre il qui contestato piano di caratterizzazione), come è comprovato dalle numerose richieste di accesso, regolarmente evase dall’Amministrazione, presentate nel corso degli anni 2009 e 2010 dai loro procuratori (cfr. doc. da n. 8 a n. 15 in atti della Provincia).<br />
5.I. Il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti reitera, in sintesi, le denuncie articolate con i motivi del ricorso introduttivo avverso:<br />
&#8211; l’operato della Provincia, che ha costituito il citato gruppo di lavoro il mese antecedente la data della prima ordinanza comunale per la messa in sicurezza del sito, e che ha approvato il piano di caratterizzazione in assenza di coinvolgimento procedim<br />
&#8211; l’operato del Comune, che ha “<em>centrifugato</em>” la relazione finale del gruppo di lavoro nella proposta di piano di caratterizzazione, tramite “<em>un accordo di programma illogico</em>” e la “<em>totale assenza di partecipazione dei ricorrenti</em
A tali argomentazioni è sufficiente replicare rinviando alle osservazioni sin qui svolte.<br />
5.II. Il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti si appunta, invece, avverso il progetto operativo di bonifica, approvato dalla Giunta provinciale il 21 settembre 2015.<br />
Si afferma che il progetto di bonifica non definirebbe alcun obiettivo o limite di concentrazione da raggiungere essendo il rispetto di tale limite già assicurato allo stato attuale; che vi sarebbe contraddizione sull’asserita presenza di gas metano, definita “<em>eventuale</em>” ma per la quale si prevede di realizzare una copertura totale della cava con una rete di captazione del gas; che il gas metano non sarebbe prodotto dai fanghi di cartiera poiché essi hanno una composizione analoga alla carta con i relativi processi di marcescenza; che non sarebbe stato considerato che il parametro arsenico sarebbe endemico nella zona della Valsugana e, quindi, non correlabile alla presenza di contaminazione.<br />
Anche queste argomentazioni non possono essere condivise.<br />
Vi è anzitutto da premettere che il progetto di bonifica ha preso in considerazione le valutazioni espresse dall’analisi di rischio allegata al piano di caratterizzazione da cui era emerso, in estrema sintesi, che:<br />
&#8211; l’acqua presente sul fondo del catino di roccia sui cui insiste l’ex cava Monte Zaccon presenta picchi di arsenico, alluminio e ferro oltre i limiti di legge stabiliti per le acque sotterraneee;<br />
&#8211; la falda delle acque sotterranee non presenta, allo stato, superamenti delle CSC;<br />
&#8211; tuttavia, l&#8217;elemento critico è costituito dal contatto fra le acque meteoriche e i materiali depositati nel catino; difatti, le precipitazioni meteoriche, fonte principale dell’alimentazione idraulica del catino, si infiltrano nei materiali illegittimam<br />
&#8211; di conseguenza, il progetto definitivo di messa in sicurezza propone la realizzazione di una copertura superficiale completa (“<em>capping</em>”) di tutta l&#8217;area dell&#8217;ex cava, a fini impermeabilizzanti, e non solo per il sistema di captazione del biogas<br />
Quanto a quest’ultima problematica, ossia la produzione di biogas a causa della presenza di fanghi di cartiera, la documentazione tecnica agli atti è univoca nell’evidenziare che, a differenza della tesi sostenuta dai ricorrenti, i fanghi di cartiera presentano un comportamento in condizioni anaerobiche (altamente degradabile) diverso da quello indotto da condizioni aerobiche (stabile). Pertanto, il piano di caratterizzazione ha valutato la produzione di biogas da tali fanghi ed escluso, allo stato, sulla base delle concentrazioni rilevate e della loro localizzazione, che si possa raggiungere il limite di esplosività (pag. 17). Tuttavia, il progetto di bonifica non ha potuto trascurare la presenza di biogas, soprattutto perché si propone di impermeabilizzare l’area con una copertura che, da un lato, impedisce l&#8217;infiltrazione delle acque piovane, ma, da altro lato, ostruisce la volatizzazione del biogas. Pertanto, senza alcun salto logico (come sostengono i ricorrenti) e al solo fine di impedire accumuli di biogas e sovrappressioni sulla barriera impermeabile, il progetto prevede la realizzazione di un sistema di captazione costituito da alcuni pozzi.<br />
Da ultimo, con riferimento al parametro arsenico riscontrato in misura superiore alla CSC per le acque sotterranee, l’ipotesi di parte ricorrente che tale semimetallo sarebbe presente quale fondo naturale nel suolo di ampie zone della Valsugana è smentita <em>de plano</em> dalla documentazione tecnica prodotta dalla Provincia, dalla quale si evince che solo le aree a nord ubicate in sinistra orografica del fiume Brenta (ove vi sono giacimenti minerari) sono interessate dalla presenza di tale elemento, mentre le aree a sud in destra orografica del fiume &#8211; ove insiste l’ex cava Monte Zaccon &#8211; non conoscono detto elemento a causa del differente contesto idrogeologico (cfr. deliberazione della Giunta provinciale 3.7.1999, n. 1666, e Carta litologica e dei lineamenti strutturali del Trentino).<br />
In conclusione, il progetto all’esame prevede la messa in sicurezza del sito mediante la sua copertura superficiale (con strati di materiali specifici e impermeabilizzanti per circa 150-200 cm.) e il successivo rinverdimento dell’area che sarà poi colonizzata da specie naturali ma non da piante con radici a fittone che potrebbero danneggiare il “<em>capping</em>”. La destinazione finale dell’area permane a “<em>sito bonificato di tipo industriale</em>”. In tal modo è rispettato il disposto del comma 8 dell’art 242 del d.lgs. n. 152 del 2006 che prevede “<em>criteri per la selezione e l&#8217;esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente … a costi sostenibili</em>”, ai sensi dell&#8217;Allegato 3 alla parte quarta del decreto, denominato “<em>criteri generali per la selezione e l&#8217;esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d&#8217;urgenza, operativa o permanente), nonché per l&#8217;individuazione delle migliori tecniche d&#8217;intervento a costi sopportabili</em>”.<br />
6.1. In conclusione, sulla base delle argomentazioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.<br />
6.2. Le spese seguono la soccombenza e devono essere accollate alle parti ricorrenti nella misura liquidata in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino &#8211; Alto Adige / Südtirol, sede di Trento,<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 151 del 2015<br />
lo respinge.<br />
Condanna, in solido, Ripristini Valsugana S.r.l. e Simone Gosetti al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura di euro 3.000,00 (tremila), oltre a oneri di legge, a favore di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche qui resistenti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Angelo Gabbricci, Presidente FF<br />
Mauro Pedron, Consigliere<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width:297px;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="width:17px;">&nbsp;</td>
<td style="width:328px;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-13-4-2016-n-202/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2016 n.202</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.75</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-22-3-2011-n-75/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-22-3-2011-n-75/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.75</a></p>
<p>Pres. Pozzi Est. TomaselliBouchaib Hanoune (Avv. L. Robol) C/ Ministero dell&#8217;Interno( Avv. Stato) sul diniego di rinnovo del permesso di soggiorno all&#8217;esito della disamina della concreta pericolosità sociale del ricorrente 1. Stranieri- Permesso di soggiorno- Diniego – Condanne penali per reati gravi- Rilevanza. 2. Stranieri- Permesso di soggiorno &#8211; Condanna</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-22-3-2011-n-75/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.75</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-22-3-2011-n-75/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.75</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi  Est. Tomaselli<br />Bouchaib Hanoune (Avv. L. Robol) C/ Ministero dell&#8217;Interno( Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul diniego di rinnovo del permesso di soggiorno all&#8217;esito della disamina della concreta pericolosità sociale del ricorrente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Stranieri- Permesso di soggiorno- Diniego – Condanne penali per reati gravi- Rilevanza.	</p>
<p>2. Stranieri- Permesso di soggiorno &#8211; Condanna penale antecedente alla L.189/2002 –Automatismo-Non opera- Discrezionalità amministrativa- Disamina del caso concreto.	</p>
<p>3. Pubblica amministrazione- Discrezionalità amministrativa- Permesso di soggiorno- Diniego -valutazione pericolosità del soggetto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998 nel prevedere la non ammissione e l’impossibilità di continuare il soggiorno in Italia per quei cittadini di origine extracomunitaria che siano stati condannati per determinate categorie di reati oggettivamente gravi e che comunque destano particolare allarme sociale, introduce un automatismo che opera solo nel caso in cui la responsabilità del cittadino straniero risulta essere stata accertata dall’Autorità Giudiziaria a seguito di procedimento penale e con sentenza di condanna nei suoi confronti.	</p>
<p>2 La legge n. 189/2002 (c.d. Bossi Fini)  individua una serie di condotte criminali come requisiti ostativi all’inserimento dello straniero alla comunità nazionale. Detta  Esclusione è applicabile alle sentenze intervenute successivamente all’entrata in vigore della stessa norma. Pertanto nel caso in cui sussista una condanna penale intervenuta in primo grado in epoca antecedente all’entrata in vigore della  L.189/2002 l’Autorità di PS non può operare in via di mero automatismo, ma deve procedere alla concreta disamina della sussistenza della pericolosità sociale ovvero alla disamina del tipo di reato commesso, della sua gravità, dell’entità della pena e dell’allarme sociale, nonché alla valutazione dell’intera personalità del soggetto.	</p>
<p>3. La norma penale non può che operare per il futuro e ciò anche alla stregua del più generale principio, insito nella irretroattività della legge penale, della certezza delle conseguenze dei comportamenti individuali, che verrebbe vulnerato dalla sopravvenuta rilevanza negativa automatica di una condotta, che, all&#8217;epoca della sua commissione, non determinava ex se l&#8217;impossibilità di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno, pur costituendo elemento concorrente di valutazione della opportunità di concederlo .</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00075/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00024/2011 REG.RIC<b>.	</p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
<i>(Sezione Unica)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 24 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Bouchaib Hanoune, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Robol, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Trento, Via Calepina, n. 50<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>	<br />
</i>contro</p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Questura di Trento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9, è per legge domiciliato</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del decreto del Questore della provincia di Trento cat. A.11.2006/125/Imm. di data 11.12.2008, notificato in data 26.11.2010, con il quale è stata respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata in data 12 settembre 2006 ed è stato intimato al ricorrente l&#8217;abbandono del territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica del decreto.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 il dott. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Preavvertite e sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm., come da verbale di udienza camerale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue</p>
<p>1. Il sig. Bouchaib Hanoune, cittadino marocchino, ricorre avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, oppostogli dalla Questura di Trento con provvedimento dell’11.12.2008, notificato in data 26.11.2010.<br />	<br />
Ad avviso dell’interessato detto provvedimento sarebbe sotto più profili illegittimo, per cui ne viene richiesto l’annullamento nella presente sede giurisdizionale.<br />	<br />
Con il ricorso è stata presentata istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Si è costituita l&#8217;Amministrazione intimata, tramite l&#8217;Avvocatura dello Stato di Trento, contestando la fondatezza dei motivi dedotti e chiedendo di respingere il ricorso.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2011 ritenuta dal Collegio possibile la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e espressamente preavvertiti e sentiti i difensori sul punto, come da verbale della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
2. Il diniego di rinnovo è stato opposto dall’Autorità di PS in dichiarata applicazione dell’art. 5, comma 5 e dell’art. 4, comma 3 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286.<br />	<br />
L’art. 4 comma 3 prevede che: “Non è ammesso in Italia lo straniero … o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall&#8217;articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell&#8217;immigrazione clandestina verso l&#8217;Italia e dell&#8217;emigrazione clandestina dall&#8217;Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.<br />	<br />
Viene in rilievo, sotto un primo profilo, il tema della valutazione della pericolosità sociale.<br />	<br />
L’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (come modificato dall’art. 4 comma 1 lett. b della legge 30.7.2002 n. 189 c.d. Bossi-Fini), nel prevedere la non ammissione e l’impossibilità di continuare il soggiorno in Italia per quei cittadini di origine extracomunitaria che siano stati condannati per determinate categorie di reati oggettivamente gravi e che comunque destano particolare allarme sociale, introduce un automatismo che opera solo nel caso in cui la responsabilità del cittadino straniero risulta essere stata accertata dall’Autorità Giudiziaria a seguito di procedimento penale e con sentenza di condanna nei suoi confronti.<br />	<br />
In altri termini il citato art. 4 D.Lgs, n. 189/2002, individua una serie di condotte, quelle integratrici delle fattispecie criminali menzionate dalla norma, e le considera come oggettivi indici di pericolosità sociale. Esse, dunque, vengono considerate dalla legge come requisiti individuali negativi, ostativi all&#8217;inserimento dello straniero nella comunità nazionale.<br />	<br />
Trattasi, in definitiva, di una valutazione di pericolosità sociale già effettuata dal legislatore che ha ritenuto, del tutto ragionevolmente e nell’ambito della discrezionalità che gli compete, la sussistenza di tale elemento nella responsabilità del soggetto per la commissione di reati di particolare gravità.<br />	<br />
Il riferimento legislativo alle inerenti condanne deve, peraltro, ritenersi come volto ad individuare i fatti probanti già in sede di accertamento giudiziale di primo grado.<br />	<br />
Nella specie, il ricorrente – come si evince dal certificato del casellario giudiziale prodotto dall’Amministrazione – è stato condannato per traffico di sostanze stupefacenti, un prima volta dal Tribunale di Verona il 28.2.2001 e successivamente dal Tribunale di Trento in data 10.1.2002.<br />	<br />
Resta, dunque, da vedere se sia possibile un’applicazione della norma in esame anche alle sentenze intervenute antecedentemente all’introduzione della stessa, come accade nella fattispecie all’esame.<br />	<br />
In applicazione di un criterio di interpretazione costituzionalmente orientato, deve ritenersi che la norma di legge intenda riferirsi solo all’avvenire e non per anche al passato.<br />	<br />
È utile ricordare che la retroattività della legge è fatto eccezionale. Anche se il divieto di dare efficacia retroattiva alla legge opera, per principio costituzionale, solo con riguardo alle leggi punitive, tuttavia anche negli altri campi del diritto la retroattività della legge può essere iniqua, se non giustificata da un grave interesse generale, il quale richieda che la nuova legge regoli anche fatti del passato. <br />	<br />
Inoltre, anche sul piano strettamente logico e tecnico, deve affermarsi che, in mancanza di una disposizione esplicita di retroattività della legge, l&#8217;interprete, dato il carattere eccezionale di tale efficacia, può ricavare la <i>mens legis</i>, rivolta ad attuarla, sull&#8217;unica base della locuzione testuale della norma, solo, cioè, se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro. L&#8217;eventuale deroga deve, quindi, potersi desumere in modo non equivoco da elementi obiettivi della norma. Quando, invece, tale compatibilità sussiste, l&#8217;interprete è tenuto a ritenere osservati e ad osservare egli stesso i principi generali sulla legge, orientando l&#8217;interpretazione al rispetto di tali principi.<br />	<br />
Nella specie, non si è in presenza di norma interpretativa, ma è stata espressamente modificata una norma che antecedentemente non conteneva tale automatismo: deve quindi ritenersi che la stessa non possa che operare per il futuro e ciò anche alla stregua del più generale principio, insito nella irretroattività della legge penale, della certezza delle conseguenze dei comportamenti individuali, che verrebbe vulnerato dalla sopravvenuta rilevanza negativa automatica di una condotta, che, all&#8217;epoca della sua commissione, non determinava <i>ex se</i> l&#8217;impossibilità di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno, pur costituendo elemento concorrente di valutazione della opportunità di concederlo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5993).<br />	<br />
Pertanto, il Collegio reputa che nel caso in cui sussista una condanna penale intervenuta in primo grado in epoca antecedente all’entrata in vigore della norma posta dalla L. 30.7.2002, n. 189 l’Autorità di PS non possa operare in via di mero automatismo, ma debba procedere alla concreta disamina della sussistenza della pericolosità sociale.<br />	<br />
In tal caso, deve dunque procedersi, con discrezionale apprezzamento, alla disamina del tipo di reato commesso, della sua gravità, dell’entità della pena e dell’allarme sociale, nonché alla valutazione dell’intera personalità del soggetto.<br />	<br />
3. Per le suesposte considerazioni il ricorso va accolto sotto gli indicati profili, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, fatto salvo l’ulteriore potere dell’Amministrazione di provvedere al diniego di rinnovo all’esito della disamina della concreta pericolosità sociale del ricorrente.<br />	<br />
Sussistono, infine, giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 24/2011, lo accoglie.<br />	<br />
Spese del giudizio compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-22-3-2011-n-75/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.75</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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