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	<title>T.A.R. Sicilia - Palermo - Sezione IV Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Sicilia - Palermo - Sezione IV Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla rilevanza delle relazioni familiari nell&#8217;ottica del ritiro cautelare delle armi e del relativo porto d&#8217;armi.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-delle-relazioni-familiari-nellottica-del-ritiro-cautelare-delle-armi-e-del-relativo-porto-darmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 09:47:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-delle-relazioni-familiari-nellottica-del-ritiro-cautelare-delle-armi-e-del-relativo-porto-darmi/">Sulla rilevanza delle relazioni familiari nell&#8217;ottica del ritiro cautelare delle armi e del relativo porto d&#8217;armi.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Armi &#8211; Porto d&#8217;armi &#8211; Ritiro cautelare &#8211; Relazioni familiari &#8211; Rilevanza. E&#8217; legittimo il provvedimento con cui è stato disposto il ritiro cautelare di tutte le armi e del titolo porto d&#8217;armi di fucile per uso tiro a volo, motivato facendo riferimento ad un rinvio a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-delle-relazioni-familiari-nellottica-del-ritiro-cautelare-delle-armi-e-del-relativo-porto-darmi/">Sulla rilevanza delle relazioni familiari nell&#8217;ottica del ritiro cautelare delle armi e del relativo porto d&#8217;armi.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rilevanza-delle-relazioni-familiari-nellottica-del-ritiro-cautelare-delle-armi-e-del-relativo-porto-darmi/">Sulla rilevanza delle relazioni familiari nell&#8217;ottica del ritiro cautelare delle armi e del relativo porto d&#8217;armi.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Armi &#8211; Porto d&#8217;armi &#8211; Ritiro cautelare &#8211; Relazioni familiari &#8211; Rilevanza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; legittimo il provvedimento con cui è stato disposto il ritiro cautelare di tutte le armi e del titolo porto d&#8217;armi di fucile per uso tiro a volo, motivato facendo riferimento ad un rinvio a giudizio nei confronti del ricorrente, con un richiamo anche al fratello, deferito per reati contro la persona (in particolare per minaccia, atti persecutori e danneggiamento), nonché la circostanza significativa e non contestata della custodia delle armi, al tempo del ritiro, presso l’abitazione del ricorrente ove risiedeva, al tempo del ritiro oltre che ad oggi, il fratello controindicato. Tale elemento, è già di per sé sufficiente a giustificare le valutazioni dell’amministrazione circa il rischio che le armi, pur ove debitamente custodite, potessero essere apprese da un soggetto controindicato.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Pignataro &#8211; Est. Stefanelli</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 485 del 2024, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Antonina Riccio e Giancarlo Di Fede, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Questura di Agrigento, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;</p>
<p class="contro">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del provvedimento -OMISSIS- del 10 gennaio 2024, notificato il 13.01.2024, con il quale il Questore di Agrigento ha revocato la licenza di porto d&#8217;armi per uso tiro a volo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché di ogni altro atto ad esso provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatrice nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 la dott.ssa Annalisa Stefanelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.Con l’odierno ricorso il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 10 gennaio 2024, notificato il 13.01.2024, con il quale il Questore di Agrigento ha revocato la licenza di porto d&#8217;armi per uso tiro a volo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Il ricorrente premette di essere in possesso di porto d&#8217;armi di fucile per uso sport, rilasciato in data 19/12/2011 dal Commissariato di P.S. di Canicattì; di aver ottenuto, in data 27.03.2018, il rilascio del porto d&#8217;armi di fucile per uso tiro a volo e, successivamente, di aver acquistato alcune armi e munizioni, denunciate in data 22.10.2018.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente precisa di aver risieduto, dal 9.5.2018 al 14.11.2022, nell’abitazione di C.da Montagna, in cui deteneva le armi in questione; ciò fino a quando si è sposato, spostando dal 15.11.22 la propria residenza in via -OMISSIS-, dove attualmente vive con la moglie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dal 29.10.2020 il fratello del ricorrente, -OMISSIS-, ha trasferito la propria residenza nell&#8217;abitazione di Contrada Montagna a causa della separazione dalla moglie ed ivi ancora risiede.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data 02.09.2022 i Carabinieri di Canicattì hanno eseguito presso l&#8217;abitazione del ricorrente in C.da Montagna un ritiro cautelare di tutte le armi e del titolo porto d&#8217;armi di fucile per uso tiro a volo; avverso il quale il ricorrente ha rappresentato di avere proposto ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Agrigento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorrente ha, nelle more, ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, a cui ha fatto seguito una istanza di accesso ai documenti da parte del medesimo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tale occasione, sono emersi taluni errori effettuati in sede istruttoria dall’amministrazione (che aveva ascritto al ricorrente alcuni precedenti riconducibili al fratello) per cui la stessa ha adottato una parziale rettifica della nota di avvio del procedimento, a cui è seguita la notifica del provvedimento di revoca oggi impugnato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il provvedimento impugnato motiva facendo riferimento ad un rinvio a giudizio nei confronti del ricorrente ai sensi degli artt.582, 583, 585, 624 c.p. e art. 4 L. 110/1975 (reati contro la persona e in materia di armi); effettua, inoltre, un richiamo al fratello, deferito per reati contro la persona; in particolare per minaccia, atti persecutori e danneggiamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Avverso il provvedimento di revoca sono dedotti i motivi di:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10, 11, 39, 42 e 43 DEL T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931 n.773 – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO, DELLA MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONE – ILLOGICITA&#8217; MANIFESTA – TRAVISAMENTO DEI FATTI – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il provvedimento sarebbe privo di reale motivazione che risulterebbe essere illogica e contraddittoria tenuto conto che nel periodo in cui le armi erano detenute nella abitazione condivisa, il fratello Vincenzo non avrebbe avuto accesso alle armi custodite in una cassaforte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10, 11, 39, 42 e 43 DEL T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931 n.773 – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO, DELLA MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONE – DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE PER L&#8217;ASSENZA DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PERSONALITA&#8217; DEL RICORRENTE&#8221; &#8211; DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dal contenuto del provvedimento impugnato non emergerebbe il percorso attraverso il quale la P.A. sia pervenuta a un giudizio di cattiva condotta e di pericolo di abuso del titolo da parte del ricorrente. La valutazione sull&#8217;affidabilità in ordine all&#8217;utilizzo delle armi non sarebbe adeguata poiché la P.A. avrebbe dato esclusivo rilievo ai rapporti di parentela con soggetti pregiudicati non conviventi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Neppure il richiamo al rinvio a giudizio del ricorrente potrebbe essere considerato sufficiente in quanto la pendenza di un procedimento penale anche per fatti gravi, di per sé, non comporterebbe il venir meno dell&#8217;affidabilità circa la detenzione delle armi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che, con memoria, ha difeso la correttezza del proprio operato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. In vista dell’udienza di trattazione del merito, il ricorrente ha depositato memorie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. All’udienza pubblica del 22 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le censure verranno scrutinate cumulativamente in quanto strettamente connesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In via generale, in materia, la giurisprudenza amministrativa e quella della Corte Costituzionale hanno ribadito come la detenzione e il porto d&#8217;armi non costituiscano un diritto assoluto; le valutazioni dell&#8217;Autorità in questo ambito sono caratterizzate da ampia discrezionalità, come evidenziato dagli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931, dei quali il ricorrente lamenta la violazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 43 del R.D., in particolare, consente di ritirare o di negare il rilascio o il rinnovo dei titoli abilitativi sulla base di una valutazione relativa alla buona condotta e alla capacità di abuso delle armi da parte del richiedente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In considerazione della finalità preventivo-cautelare a tutela dell’incolumità dei consociati nonché dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica, ai fini dell’adozione dei citati provvedimenti è sufficiente che sussistano fatti e circostanze che, pur privi di rilievo penale e non afferenti all’uso delle armi, siano tuttavia idonei indici di una non specchiata condotta e del venir meno della assoluta affidabilità; non è necessario al riguardo un giudizio di inaffidabilità sociale, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali valutazioni devono essere comunque fondate su elementi seri, oggettivamente apprezzabili, attuali e concreti, condotte secondo criteri di logicità, proporzionalità e ragionevolezza, improntate all’apprezzamento delle circostanze rilevanti e delle specificità del caso concreto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È stato affermato infatti che “<i>La revoca o il diniego dell’autorizzazione possono cioè essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, per cui rilevano anche fatti isolati, ma significativi. Conseguentemente la valutazione dell&#8217;Autorità di pubblica sicurezza caratterizzata – come detto – da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l&#8217;abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta</i>” (Consiglio di Stato, III, 13 settembre 2017, n. 4334).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella fattispecie, l’amministrazione resistente invoca come ragione del provvedimento elementi che, soprattutto valutati nel complesso e “<i>ratione temporis</i>”, rendono non irragionevole la prognosi di inaffidabilità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, l’amministrazione adduce un rinvio a giudizio nei confronti del ricorrente che ragionevolmente ha generato un sospetto in merito all’affidabilità del ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto, va sottolineato come l’esito del procedimento penale &#8211; concluso nel 2025 in sede di appello con una sentenza di assoluzione &#8211; non è dirimente poichè la legittimità del provvedimento impugnato va accertata al tempo della sua adozione, alla data della quale (10 gennaio 2024), risultava pendente il procedimento penale in parola che si è definito dapprima con una sentenza di parziale condanna in primo grado (depositata il 26 febbraio 2024), riformata poi in sede di appello, in data 18 settembre 2025, con una assoluzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il favorevole esito del giudizio penale per il ricorrente, pertanto, rappresenta una sopravvenienza che l’amministrazione potrebbe tenere in considerazione in sede di eventuale autotutela su specifica istanza dell’interessato, qualora vi fossero i relativi presupposti, ma non può condizionare la valutazione di legittimità del provvedimento <i>ratione temporis</i> adottato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato richiama inoltre una circostanza significativa e non contestata: l’essere state le armi in parola custodite, al tempo del ritiro, presso l’abitazione del ricorrente ove risiedeva, al tempo del ritiro oltre che ad oggi, il fratello controindicato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale elemento, è già di per sé sufficiente a giustificare le valutazioni dell’amministrazione circa il rischio che le armi, pur ove debitamente custodite, potessero essere apprese da un soggetto controindicato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d&#8217;armi, non richiedono un oggettivo e accertato abuso nell&#8217;uso delle armi, essendo sufficiente &#8211; secondo una valutazione prognostica sindacabile, come tutte le valutazioni discrezionali, nei limiti della palese illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale &#8211; che ci sia anche solo il rischio di abuso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie, non si ravvisano elementi per rilevare una violazione della normativa in materia o carenze istruttorie e/o motivazionali come lamentato dal ricorrente; la prognosi di rischio posta a fondamento del divieto è ancorata a fatti oggettivi e considerati al tempo di adozione del provvedimento impugnato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. In definitiva, alla luce dell’esigenza prioritaria di tutela dei beni dell’ordine e della sicurezza pubblica, la valutazione dell’amministrazione, <i>ratione temporis</i>adottata, non risulta manifestamente incongrua o illogica, e come tale, è insindacabile in sede di legittimità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Il ricorso va pertanto rigettato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza dell’atto impugnato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre accessori di legge se dovuti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente ed ogni altro soggetto indicato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Anna Pignataro, Presidente FF</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luca Girardi, Primo Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;obbligo della motivazione in materia di DASPO.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-della-motivazione-in-materia-di-daspo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 11:00:48 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-della-motivazione-in-materia-di-daspo/">Sull&#8217;obbligo della motivazione in materia di DASPO.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; DASPO &#8211; Art. 6 della l. n. 401/1989 &#8211; Arco edittale &#8211; Durata oltre il minimo edittale &#8211; Obbligo di motivazione della p.a. In materia di DASPO, l’art. 6 della l. n. 401/1989 prevede un arco edittale di durata della misura, con un minimo legale e una</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-della-motivazione-in-materia-di-daspo/">Sull&#8217;obbligo della motivazione in materia di DASPO.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; DASPO &#8211; Art. 6 della l. n. 401/1989 &#8211; Arco edittale &#8211; Durata oltre il minimo edittale &#8211; Obbligo di motivazione della p.a.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In materia di DASPO, l’art. 6 della l. n. 401/1989 prevede un arco edittale di durata della misura, con un minimo legale e una possibile estensione fino al massimo in presenza di circostanze che giustifichino un maggiore disvalore della condotta (gravità del fatto, eventuale recidiva o precedenti specifici, ruolo attivo, pericolosità della condotta, contesto, ricadute sull’ordine pubblico, ecc.). Ne discende che, ove la P.A. determini la durata oltre il minimo edittale, essa è tenuta a fornire una motivazione specifica e puntuale che dia conto degli elementi concreti valorizzati ai fini del superamento del minimo stesso e della calibrazione del <em>quantum temporis</em> prescelto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Bruno &#8211; Est. Pignataro</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1860 del 2023, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Piazza e Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">– il Ministero dell’Interno, Questura di Trapani, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– del decreto prot.-OMISSIS- del 23 settembre 2023;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti l’atto di formale costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell’Interno, Questura di Trapani;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;</p>
<p style="text-align: justify;">Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025, per le parti i difensori così come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">A) Con ricorso ritualmente proposto, -OMISSIS- ha impugnato, al fine dell’annullamento, il decreto del Questore di Trapani prot. n.-OMISSIS- del 23 settembre 2023, notificato il 26 settembre 2023, con cui gli è stato vietato, per tre anni, l’accesso a tutti gli stadi e impianti sportivi del territorio nazionale in occasione di tutti gli incontri di calcio, campionati nazionali, Coppa Italia, Europa League, Champions League e partite della Nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il DASPO <em>ex</em> art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401, trae origine da fatti verificatisi il 9 settembre 2023 presso lo stadio “G. Matranga” di Castellammare del Golfo durante la partita “Castellammare Calcio 94 – U.S. Mazara”.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la Questura di Trapani il ricorrente avrebbe tenuto una condotta che ha determinato una reale turbativa dell’ordine e sicurezza pubblica e criticità gestionali nel settore tribuna, poiché ha invaso il terreno di gioco e, dopo aver inveito contro un calciatore avversario, lo ha colpito alla fronte; veniva pertanto deferito all’A.G. ai sensi dell’art. 6-<em>bis</em> della l. n.401/1989.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono dedotti i motivi di:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione/falsa applicazione dell’art. 6 l. 401/1989; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">La misura ai sensi di cui all’artt. 6 e 6-<em>bis</em> della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ha natura preventiva ed è affidata all’ampia discrezionalità dell’autorità di P.S., che deve essere esercitata a valle di una completa istruttoria e adeguata motivazione secondo il canone del “più probabile che non”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò premesso è contestata l’attribuzione dei fatti e la ricostruzione dell’episodio: si deduce che il ricorrente non sarebbe stato presente allo stadio, che è mancato un formale atto di identificazione personale stante che il mero riconoscimento <em>ex post</em> quale “<em>soggetto noto all’ufficio</em>” sarebbe inidoneo a fondare il DASPO.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, si evidenzia che nel referto dell’arbitro alla voce “<em>pubblico ed incidenti</em>” nulla è stato segnalato e che nella relazione di servizio del giorno della gara non sono state riportate criticità sugli spalti; la stessa comunicazione di notizia di reato riferisce che la presenza delle tifoserie “non ha dato adito a problematiche di sorta” e ciò escluderebbe l’asserita turbativa dell’ordine pubblico;</p>
<p style="text-align: justify;">2) Eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Si deduce la sproporzione del divieto triennale applicato senza adeguata motivazione sul punto, in violazione del principio di gradualità e del canone di proporzionalità dell’azione amministrativa, specie a fronte di un soggetto non recidivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituite le Amministrazioni resistenti, depositando memoria in data 21 luglio 2025 con la quale hanno chiesto il rigetto del ricorso, controdeducendo che il DASPO <em>ex</em> art. 6 della l. n. 401/1989 è misura amministrativa, preventiva e autonoma rispetto al giudizio penale, adottabile sulla base di elementi fattuali gravi, precisi e concordanti secondo uno standard probabilistico proprio dell’azione di P.S.; in tale prospettiva, la comunicazione di notizia di reato e i rilievi della p.g. costituirebbero base probatoria sufficiente. Hanno contestato le censure sull’identificazione dell’autore, evidenziando che il ricorrente è stato riconosciuto dagli operanti in quanto soggetto “noto all’ufficio” (consigliere comunale), sicché il riconoscimento avrebbe elevata attendibilità;</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all’asserita assenza di turbativa, sono richiamati la c.n.r., il referto arbitrale (che menziona l’invasione al 46’ s.t. e il colpo alla fronte a un calciatore) e la relazione di servizio, che darebbero conto di serie criticità nella gestione dell’ordine pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla durata triennale, sarebbe proporzionata e giustificata dalla gravità complessiva della condotta (invasione di campo culminata in atto violento).</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 23 settembre 2025, il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">B) In via preliminare, va dichiarata la parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per la parte già eseguita del DASPO la cui efficacia terminerà il 26 settembre 2026.</p>
<p style="text-align: justify;">I motivi che investono, in via generale, la legittimità dell’<em>an</em> della misura sono infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">Va rammentato che il DASPO ha natura amministrativa, preventiva e cautelare e si fonda su un giudizio prognostico circa l’affidabilità del destinatario e la necessità di prevenire condotte idonee a turbare l’ordine e la sicurezza pubblica: la relativa valutazione, che spetta all’Autorità di P.S., deve essere sorretta da istruttoria completa e motivazione congrua, nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità.</p>
<p style="text-align: justify;">In linea con l’orientamento giurisprudenziale consolidato, ai fini dell’adozione del DASPO <em>ex</em> art. 6 della l. n. 401/1989 è sufficiente un compendio di elementi oggettivi, coerenti e convergenti (verbali e rilievi della p.g., documentazione coeva, referti ufficiali) idonei a sostenere un giudizio prognostico di probabilità qualificata circa il rischio di reiterazione/turbativa, non occorrendo una previa condanna, né lo standard probatorio penalistico.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, è affermata la sufficienza dell’accertamento di p.s., ove puntuale e logicamente argomentato, per fondare la misura in via amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7487/2023; <em>id</em>. n. 317/2021, in tema di rilievi video/fotografici e riscontri di p.g.).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, le censure sulla mancata identificazione “formale” non scalfiscono la tenuta del provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla comunicazione di notizia di reato e dagli atti coevi emerge che il ricorrente è stato riconosciuto dai funzionari di P.S. quale soggetto “<em>noto all’ufficio</em>”, con indicazioni precise di luogo, tempo e condotta e pertanto tale accertamento supera lo scrutinio di ragionevolezza richiesto in sede amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il richiamo giurisprudenziale di parte ricorrente su casi di riconoscimento fotogrammetrico in contesti di DASPO di gruppo non è sovrapponibile al caso odierno, connotato invece da riscontri individualizzati e coerenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende l’infondatezza delle censure per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria sul punto.</p>
<p style="text-align: justify;">Non può parimenti condividersi l’assunto secondo cui gli atti coevi escluderebbero l’allarme per l’ordine e la sicurezza pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">La c.n.r., la relazione di servizio e il referto arbitrale – che menziona espressamente l’invasione di campo e l’atto violento – integrano un quadro convergente di criticità gestionali e di rischio concreto per l’ordine pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">In applicazione del principio di libero convincimento e del canone di coerenza complessiva degli indizi, il materiale istruttorio appare sufficiente a giustificare l’adozione della misura preventiva applicata.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta accertati i presupposti fattuali – invasione del terreno di gioco e condotta aggressiva – la scelta di attivare il presidio preventivo rientra nella discrezionalità tecnica dell’Autorità di p.s., sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità o del difetto di istruttoria, limiti che nel caso non risultano superati (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 7487/2023).</p>
<p style="text-align: justify;">È altresì infondata la doglianza relativa all’omissione della comunicazione di avvio.</p>
<p style="text-align: justify;">In materia di DASPO, ferma restando la piena sindacabilità della completezza istruttoria e della proporzionalità della misura, le esigenze di celerità e la finalità spiccatamente preventiva consentono – in presenza di adeguata motivazione nell’atto finale – di non procedere alla comunicazione di avvio del procedimento e, nel caso concreto, l’Amministrazione ha dato conto delle ragioni di urgenza e della cornice fattuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, va richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche di questa sezione e condiviso nel caso di specie, secondo cui “<em>Il D.A.SPO. non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità intrinseche alla stessa natura preventiva del provvedimento, finalizzate ad evitare ulteriori probabili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, trattandosi per l’appunto di misura connotata dalla necessità e dall’urgenza di porre rimedio al succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate e all’esigenza di garantire l’ordine pubblico</em>” (v. tra le tante: T.A.R. Sicilia – Palermo, IV, 16 giugno 2025, n. 1323; Cons. Stato, III, 29 novembre 2021, n. 7945; 29 settembre 2022, n. 8381; C.G.A. 3 giugno 2020, n. 392; T.A.R Sicilia, Catania, I, 24 gennaio 2024, n. 339;T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna, I, 23 marzo 2016, n. 343).</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo centrato sulla durata è invece fondato nei termini che seguono.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 6 della l. n. 401/1989 prevede un arco edittale di durata della misura, con un minimo legale e una possibile estensione fino al massimo in presenza di circostanze che giustifichino un maggiore disvalore della condotta (gravità del fatto, eventuale recidiva o precedenti specifici, ruolo attivo, pericolosità della condotta, contesto, ricadute sull’ordine pubblico, ecc.).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende che, ove la P.A. determini la durata oltre il minimo edittale, essa è tenuta a fornire una motivazione specifica e puntuale che dia conto degli elementi concreti valorizzati ai fini del superamento del minimo stesso e della calibrazione del <em>quantum temporis</em> prescelto.</p>
<p style="text-align: justify;">Su tale specifico aspetto, il Collegio condivide anche riguardo al caso di specie, l’orientamento espresso in vicende analoghe da questo Tribunale secondo cui “<em>(…) il comma 5° dell’art. 6 della l. n. 401/1989 stabilisce un intervallo di applicazione della sanzione da uno a cinque anni. Appare evidente che siffatta graduazione, ove superi il minimo, deve trovare un riscontro motivazionale</em>” (T.A.R. Sicilia – Palermo, IV, 16 giugno 2025, n. 1323; <em>id</em>., IV, 13 giugno 2024, n. 1960; <em>id.</em>14 maggio 2024, n. 1621).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il decreto impugnato quantifica in anni tre la durata del DASPO mediante un richiamo generico alla gravità dell’episodio, senza però esplicitare alcun percorso comparativo tra il minimo legale e la durata prescelta, né indicare fatti ulteriori (es. recidiva, pregressi specifici, particolari dinamiche di rischio, condotta successiva, concrete ricadute sull’ordine pubblico) idonei a giustificare lo scostamento dal minimo.</p>
<p style="text-align: justify;">La motivazione sul punto si rivela, pertanto, meramente assertiva, non consentendo di comprendere le ragioni specifiche della scelta di una durata superiore al minimo e risultando, dunque, viziata per difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità.</p>
<p style="text-align: justify;">In applicazione del principio di conservazione degli atti e di economia dei mezzi processuali, l’illegittimità incide unicamente sulla determinazione della durata oltre il minimo di legge: l’atto va dunque annullato <em>in parte qua</em> limitatamente alla quantificazione eccedente il minimo edittale e per la parte temporale residua, restando ferma la misura nei limiti del minimo legale e salva l’adozione di un nuovo provvedimento con motivazione specifica e puntuale in sede di riesame.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, atteso il carattere prevenzionale del potere esercitato e l’accoglimento parziale del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</p>
<p style="text-align: justify;">– lo dichiara improcedibile limitatamente alla parte di DASPO già eseguita;</p>
<p style="text-align: justify;">– lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il decreto impugnato limitatamente alla determinazione della durata in misura superiore al minimo di legge, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;</p>
<p style="text-align: justify;">– compensa integralmente tra le parti le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Bruno, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Anna Pignataro, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Annalisa Stefanelli, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullobbligo-della-motivazione-in-materia-di-daspo/">Sull&#8217;obbligo della motivazione in materia di DASPO.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;irrilevanza della mancanza del c.d. preavviso di rigetto nei procedimenti vincolati in materia edilizia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullirrilevanza-della-mancanza-del-c-d-preavviso-di-rigetto-nei-procedimenti-vincolati-in-materia-edilizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 09:38:27 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullirrilevanza-della-mancanza-del-c-d-preavviso-di-rigetto-nei-procedimenti-vincolati-in-materia-edilizia/">Sull&#8217;irrilevanza della mancanza del c.d. preavviso di rigetto nei procedimenti vincolati in materia edilizia.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Procedimento amministrativo &#8211; Procedimenti vincolati &#8211; Preavviso di rigetto &#8211; Difetto &#8211; Irrilevanza. Nei procedimenti vincolati in materia edilizia la mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina invalidità dell’atto finale, operando l’art. 21-octies, co. 2, L. n. 241/1990. In particolare, nei procedimenti di condono edilizio, ove</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullirrilevanza-della-mancanza-del-c-d-preavviso-di-rigetto-nei-procedimenti-vincolati-in-materia-edilizia/">Sull&#8217;irrilevanza della mancanza del c.d. preavviso di rigetto nei procedimenti vincolati in materia edilizia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullirrilevanza-della-mancanza-del-c-d-preavviso-di-rigetto-nei-procedimenti-vincolati-in-materia-edilizia/">Sull&#8217;irrilevanza della mancanza del c.d. preavviso di rigetto nei procedimenti vincolati in materia edilizia.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Procedimento amministrativo &#8211; Procedimenti vincolati &#8211; Preavviso di rigetto &#8211; Difetto &#8211; Irrilevanza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nei procedimenti vincolati in materia edilizia la mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina invalidità dell’atto finale, operando l’art. 21-<em>octies</em>, co. 2, L. n. 241/1990. In particolare, nei procedimenti di condono edilizio, ove l’esito è rigidamente predeterminato dalla legge, l’omissione del preavviso di rigetto non incide sulla legittimità del diniego.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Pignataro &#8211; Est. Pignataro</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1887 del 2023, proposto da-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Innocenzo Barbera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">– il Comune di Campobello di Mazara, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Kathya Ziletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– della determina generale n. -OMISSIS- di diniego di sanatoria edilizia ai sensi della Legge n. 724/94, per il mantenimento del fabbricato urbano destinato a civile abitazione, composto da una sola unità abitativa, sito a Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara (TP), nella via -OMISSIS-^ -OMISSIS- catastalmente identificato al foglio di mappa n-OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti l’atto di costituzione in giudizio, i documenti e la memoria difensiva, depositati dall’Amministrazione comunale intimata;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;</p>
<p style="text-align: justify;">Udito, nell’udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025, il difensore di parte ricorrente così come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con istanza del 28 febbraio 1995 (prot. n. -OMISSIS-),-OMISSIS- in qualità di proprietario, chiedeva al Comune di Campobello di Mazara la concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994, per il mantenimento di un fabbricato ad uso residenziale, composto da una sola unità abitativa, sito nella frazione di Tre Fontane, via -OMISSIS-° -OMISSIS-, catastalmente individuato al foglio -OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">L’Amministrazione comunale, all’esito dell’istruttoria, rilevava – sulla base di aerofotogrammetrie del 1979 acquisite da -OMISSIS- – che il manufatto non risultava esistente alla data del 31 dicembre 1976, termine ultimo stabilito dall’art. 15 della legge regionale n.78/1976 per la possibilità di sanatoria entro la fascia di 150 metri dalla battigia.</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto prot. n.-OMISSIS-, il Comune di Campobello di Mazara comunicava l’avvio del procedimento di diniego del condono, illustrando analiticamente i motivi ostativi al fine di consentire al destinatario la partecipazione procedimentale mediante la presentazione di osservazioni difensive <em>ex</em> art. 11-<em>bis</em> della l.r. n. 10/1991, facoltà di cui però il ricorrente non si è avvalso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con successiva determina generale n. -OMISSIS- è stata definitivamente respinta l’istanza di condono, ribadendosi l’insanabilità dell’opera in quanto costruita dopo il 31 dicembre 1976 e ricadente nella fascia di inedificabilità assoluta <em>ex</em> art. 15 della l.r. n.78/1976.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso tale diniego, notificato il 20 settembre 2023, il sig. -OMISSIS-ha proposto ricorso con atto notificato il 17 novembre 2023 e depositato il 12 dicembre seguente, deducendone l’illegittimità per i motivi di:</p>
<p style="text-align: justify;">1. <em>Eccesso di potere sotto il profilo dell’incompatibilità del Capo del VII Settore – Pianificazione del Territorio, Urbanistica, SUE, SUAP e SITR.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché il Capo del VII Settore, già autore di un parere espresso in fase istruttoria sulla medesima istanza, non avrebbe dovuto poi adottare il provvedimento finale ma astenersi per ragioni di imparzialità.</p>
<p style="text-align: justify;">La sua partecipazione, sia alla fase istruttoria, sia a quella decisoria, determinerebbe un vizio di eccesso di potere per difetto di imparzialità, correttezza e buona fede;</p>
<p style="text-align: justify;">2. <em>Eccesso di potere sotto il profilo dell’omessa e/o insufficiente motivazione del provvedimento amministrativo impugnato e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990</em>, poiché la determina impugnata non riporta le ragioni giuridiche e fattuali autonome del diniego ma si limita a rinviare alla proposta del responsabile del procedimento, senza trascriverne i contenuti essenziali, né esplicitare il parere del Capo Settore.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal modo l’atto finale risulterebbe privo di autosufficienza e non consentirebbe al destinatario di comprendere appieno il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione;</p>
<p style="text-align: justify;">3. <em>Violazione degli artt. 7 e 10-bis L. n.241/1990 e art. 11-bis L.R. n.10/1991.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato richiama genericamente una comunicazione di motivi ostativi risalente al dicembre 2018, senza specificare se e quando sia stata effettivamente notificata, né quali fossero i motivi ostativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò avrebbe privato l’interessato della possibilità di presentare osservazioni, integrando una violazione sia dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento <em>ex</em> art. 7 della L. n.241/1990, sia del contraddittorio procedimentale <em>ex</em> art. 10-<em>bis </em>della stessa legge.</p>
<p style="text-align: justify;">4. <em>Insufficienza di motivazione in merito ai presupposti urbanistici e ai vincoli</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">È contestata l’abusività insanabile del fabbricato, poiché, da un lato, l’efficacia del PRG approvato nel 2006 (che ha introdotto la “zona stralciata <em>ex</em> B6”) non può retroagire a manufatti edificati nel 1985, epoca in cui l’area ricadeva in zona B6; dall’altro, il diniego richiama genericamente la violazione del vincolo dei 150 metri dalla battigia (art. 15, L.R. n.78/1976 e art. 23, co. 11, L.R. n.37/1985), senza chiarire come sia stata effettuata la misurazione della distanza, né fornire elementi oggettivi a supporto; la mancata indicazione delle modalità di accertamento integrerebbe un ulteriore vizio di difetto di istruttoria e motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Campobello di Mazara si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in ragione della legittimità del provvedimento impugnato, sottolineando che: dagli atti istruttori emerge con chiarezza che il fabbricato è stato realizzato nel 1985, quindi oltre il limite temporale del 31 dicembre 1976 e che ricade nella fascia dei 150 metri dalla battigia soggetta a inedificabilità assoluta <em>ex </em>art. 15 della l.r. n.78/1976 ove nessuna opera abusiva è suscettibile di sanatoria, salvo che sia stata completata nelle sue strutture essenziali entro il 31 dicembre 1976; la comunicazione dei motivi ostativi non è necessaria nei procedimenti vincolati di sanatoria edilizia, nonché in applicazione dell’art. 21-o<em>cties</em>, comma 2, l. n. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 2 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1 Il primo motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il testo vigente dell’art. 6-<em>bis</em> (“<em>Conflitto di interessi</em>”) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (introdotto dalla L. n. 190/2012, c.d. legge anticorruzione) dispone che «<em>Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">In giurisprudenza si è sviluppata la distinzione tra: conflitto “strutturale” legato a rapporti familiari, economici o professionali al quale consegue un obbligo di astensione automatico, e conflitto “funzionale” connesso alla coincidenza tra attività istruttoria e decisoria che non è sufficiente da solo a imporre l’astensione, salvo che emergano elementi concreti di parzialità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 luglio 2025, n. 6126; Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2018, n. 3401).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, l’attività svolta dal funzionario comunale si è limitata alla conduzione del procedimento ed all’adozione di un atto strettamente vincolato, rispetto al quale non residuavano margini di discrezionalità ragion per cui non sussisteva l’obbligo di astensione <em>ex</em> art. 6-<em>bis</em> della L. n. 241/1990, in mancanza della prova di un concreto interesse personale in capo al funzionario e della presenza di una situazione personale specifica di conflitto.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2 Anche il secondo motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato richiama <em>per relationem</em> la proposta del responsabile del procedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la motivazione <em>per relationem</em> è legittima, purché consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico dell’amministrazione e il richiamo espresso ad atti istruttori allegati, conosciuti o conoscibili dal destinatario, è sufficiente ad assolvere l’onere motivazionale (TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, 8 luglio 2025, n. 1575).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il richiamo alla proposta di determinazione n. 70/2023, contenente l’analitica ricostruzione dei presupposti fattuali ostativi al condono (aerofotogrammetria del 1979, rogito del 1985 dell’atto di acquisto del terreno sul quale insiste l’immobile abusivo, vincolo di inedificabilità assoluta <em>ex</em> art. 15 della L.R. n.78/1976) è idoneo a rendere comprensibile la ragione del diniego di condono.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3<em> </em>Anche il terzo motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente stesso ha depositato agli atti di causa la nota prot.-OMISSIS- con la quale il Comune di Campobello di Mazara gli aveva comunicato l’avvio del procedimento di diniego del condono edilizio esponendo, in modo chiaro e dettagliato, tutti motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con invito alla presentazione di eventuali controdeduzioni, al quale però non risulta che abbia fatto seguito la presentazione di osservazioni al fine della partecipazione effettiva al contraddittorio procedimentale.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, va ricordato che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che nei procedimenti vincolati in materia edilizia la mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina invalidità dell’atto finale, operando l’art. 21-<em>octies</em>, co. 2, L. n. 241/1990; ed ancora, è stato ribadito che nei procedimenti di condono edilizio, ove l’esito è rigidamente predeterminato dalla legge, l’omissione del preavviso di rigetto non incide sulla legittimità del diniego (v. <em>ex multis</em>, Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 settembre 2025, n. 7597; TAR Sicilia, Palermo, II, 10 novembre 2022, n. 3145 e altra giurisprudenza ivi citata).</p>
<p style="text-align: justify;">1.4 Parimenti infondato è il quarto motivo.</p>
<p style="text-align: justify;">In tema di sanatoria edilizia, il richiedente è tenuto a fornire la prova certa e documentale che i lavori siano stati ultimati entro il termine fissato dalla normativa: tale onere probatorio non può essere alleggerito e spetta al privato dimostrare, in modo pieno, l’effettiva data di completamento, mediante idonea documentazione (attestati, certificazioni, fotografie storiche, visure catastali, licenze, autorizzazioni ante-opera).</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza, che il Collegio condivide anche con riguardo al caso concreto, ha costantemente affermato che detto onere grava pienamente sul privato (cd. principio della vicinanza della prova), senza possibilità di soccorso istruttorio, stante che l’Amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia con riguardo a tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono (C.G.A.R.S., 13 marzo 2023, n. 219; id., 27 maggio 2025, n. 395; Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2022, n. 10904; id., 25 maggio 2020, n. 3304; sez. IV, 1 aprile 2019, n. 2115; sez. VI, 3 giugno 2019, n. 3696; id., 5 marzo 2018, n. 1391).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che l’inerzia del privato nell’introduzione di mezzi probatori idonei determina la reiezione dell’istanza di sanatoria, poiché non può presumersi la legittimità o l’esistenza dell’opera entro il limite temporale stabilito dalla legge (Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 2022, n. 526; id., sez. IV, 15 settembre 2023, n. 7899; TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, 3 aprile 2024, n. 1123).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie è pacifico che l’immobile per il quale è lite non era rappresentato nelle aerofotogrammetrie del marzo 1979 e che il ricorrente ha acquistato il lotto solo nell’ottobre 1985: poiché nessuna prova contraria documentale è stata offerta da parte ricorrente, correttamente l’amministrazione comunale resistente ha escluso la sanabilità dell’abuso edilizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente sostiene inoltre che l’immobile, realizzato nel 1985, ricadeva all’epoca in zona B6 e che solo con l’approvazione del P.R.G. del 2006 l’area è stata qualificata come “ex B6 – zona stralciata”, priva di specifica destinazione urbanistica: ne deriverebbe, a suo dire, l’inapplicabilità della disciplina sopravvenuta rispetto alla costruzione già esistente.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura non può essere condivisa.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l’elemento ostativo alla sanatoria non discende dalla destinazione urbanistica impressa dal P.R.G. comunale del 2006, bensì dal vincolo assoluto di inedificabilità entro i 150 metri dalla battigia, introdotto dall’art. 15 della L.R. n. 78/1976, norma introdotta prima della realizzazione dell’opera (1985) e di carattere inderogabile.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza è costante nell’affermare che tale vincolo ha natura assoluta e immediatamente operativa, prevalente sulle previsioni dello strumento urbanistico comunale, e rende insanabili gli abusi realizzati dopo il 31 dicembre 1976 entro la fascia di rispetto (C.G.A.R.S., 28 giugno 2021, n. 622; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 27 febbraio 2025, n. 489; id.,17 marzo 2021, n. 908).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che, anche a prescindere dalla classificazione urbanistica impressa dal P.R.G. comunale, l’opera in questione, pacificamente edificata nel 1985, ricadeva comunque in area vincolata e non suscettibile di condono.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce delle considerazioni svolte, il provvedimento impugnato risulta conforme alla normativa e alla giurisprudenza consolidata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso va pertanto rigettato, con salvezza dell’atto impugnato.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta con salvezza dell’atto impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione comunale resistente, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Anna Pignataro, Presidente FF, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Girardi, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Annalisa Stefanelli, Referendario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla nullità della clausola che impone l’iscrizione nella white list.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nullita-della-clausola-che-impone-liscrizione-nella-white-list/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 08:40:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nullita-della-clausola-che-impone-liscrizione-nella-white-list/">Sulla nullità della clausola che impone l’iscrizione nella white list.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Iscrizione nella white list &#8211; Tassatività della cause di esclusione &#8211; Nullità. La clausola che impone l’iscrizione nella white list è da considerare nulla per violazione dell’art. 10, co. 2, del D. Lgs. 36/2023 &#8211; e, quindi, disapplicabile – poiché l’attività oggetto dell’appalto non rientra tra</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nullita-della-clausola-che-impone-liscrizione-nella-white-list/">Sulla nullità della clausola che impone l’iscrizione nella white list.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nullita-della-clausola-che-impone-liscrizione-nella-white-list/">Sulla nullità della clausola che impone l’iscrizione nella white list.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Iscrizione nella <em>white list</em> &#8211; Tassatività della cause di esclusione &#8211; Nullità.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La clausola che impone l’iscrizione nella <em>white list</em> è da considerare nulla per violazione dell’art. 10, co. 2, del D. Lgs. 36/2023 &#8211; e, quindi, disapplicabile – poiché l’attività oggetto dell’appalto non rientra tra quelle previste dall’art. 1, co. 53, del D. Lgs. 190/2012 (nella fattispecie, trattandosi di appalto riguardante servizi di nido, è stata ritenuta non integrata  la tipologia di attività descritta dalla lettera i-ter) del citato comma 53, riguardante “<i>ristorazione, gestione delle mense e catering;</i>”).</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Bruno  -Est. Bruno</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1274 del 2025, proposto dalla La Garderie Cooperativa Sociale E.T.S., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in relazione alla procedura CIG B51DA38989, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabrizio Belfiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Comune di Salemi, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vincenzo Muraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
la Centrale Unica Committenza Comuni di Pantelleria, Lampedusa, Linosa, Ustica e Salemi con Capofila Comune di Pantelleria, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">di Soc. Amanthea Coop Soc. Arl, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano e Giovanni Barraja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del verbale del 18 giugno 2025 con cui la Commissione giudicatrice presso la Centrale Unica di Committenza Pantelleria, Lampedusa, Linosa, Ustica e Salemi, ha disposto, nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento del “<i>servizio Micro Nidi Piccoli Passi e Colibri per 28 settimane presso il Comune di Salemi</i>”, la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e l’esclusione della La Garderie e dichiarato contestualmente l’aggiudicazione in favore della Cooperativa Sociale Amanthea;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli altri verbali di seduta pubblica e riservata della gara di che trattasi, ed in particolare del verbale di apertura della documentazione amministrativa, del verbale di esame dei documenti a seguito di soccorso istruttorio, dei verbali di seduta pubblica numeri 1 e 2 e del verbale di seduta riservata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del silenzio mantenuto dal Comune di Salemi e dalla Centrale Unica di Committenza sul reclamo trasmesso con PEC del 30 giugno 2025;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto e/o provvedimento, comunque presupposto connesso e/o consequenziale, ivi compresi, la legge di gara ed ove intervenuto l’atto di aggiudicazione in favore di Amanthea Societa Cooperativa Sociale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">per la declaratoria,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ove occorra, di nullità e non applicabilità della Lettera di invito datata 8 gennaio 2024 col numero 399 di Protocollo, nella parte in cui, al punto 4, relativamente alle “altre cause di esclusione”, ha richiesto agli operatori economici l’iscrizione nella “white list” quale requisito di partecipazione e causa di esclusione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per l’accoglimento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della domanda tesa al conseguimento dell’aggiudicazione e della sottoscrizione del contratto di appalto, con declaratoria d’inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto con la controinteressata e il subentro dell’odierna ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Salemi e della Soc. Amanthea Coop Soc. Arl;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il contenzioso in esame riguarda la procedura di gara per l’affidamento del servizio “Micro Nidi “Piccoli Passi” e Colibrì” da svolgersi presso il Comune di Salemi, per un importo stimato del corrispettivo al netto dell’IVA di 184.266,70 euro per 28 settimane di servizio, indetto con lettera di invito dell’8 gennaio 2025 dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pantelleria, Lampedusa, Linosa, Ustica e Salemi, da aggiudicarsi tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La Cooperativa Sociale La Garderie ha presentato la propria offerta, che è stata dichiarata migliore con l’attribuzione di 100 punti a seguito del ribasso del 70%. Al secondo posto si è collocata l’offerta della Coop. Sociale Amanthea.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A seguito di verifica dell’anomalia dell’offerta della prima graduata &#8211; con verbale della Commissione n. 3 del 18 giugno 2025 pubblicato sul portale telematico della procedura il successivo 25 giugno – è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione provvisoria in favore della Coop. La Garderie per: <i>(i)</i> violazione dell’art. 4 della lettera di invito, laddove prescrive in capo ai concorrenti – a pena di esclusione dalla gara &#8211; la sussistenza dell’iscrizione nell’<i>elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa</i> (cd. “white list”), ovvero, la pendenza del procedimento di iscrizione; <i>(ii) </i>nonché, per la mancata giustificazione del carattere anomalo dell’offerta presentata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con lo stesso verbale è stata dichiarata aggiudicataria la Coop. Sociale Amanthea.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con reclamo proposto alla stazione appaltante in data 30 giugno 2025, la Coop. La Garderie ha denunciato l’illegittimità delle determinazioni della Commissione ritenendo nulla la clausola di esclusione contenuta nell’art. 4 della lettera di invito ed infondata l’idea che non fosse stata fornita adeguata prova della congruità dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ seguita la proposizione del ricorso in esame, col quale si denunciano i seguenti vizi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.- nullità e conseguente inefficacia della clausola prevista dall’art. 4 della lettera di invito – laddove richiede a pena di esclusione l’iscrizione dell’operatore nella “white list” detenuta dalla prefettura, o quanto meno la pendenza della procedura relativa a detta iscrizione – per contrasto con la regola del <i>numerus clausus</i> delle cause di esclusione dalle pubbliche gare (art. 10 del D. Lgs. 36/2023); rilevabilità d’ufficio della dedotta nullità; insussistenza di alcun onere di immediata impugnazione della stessa; mancata riconducibilità dell’attività oggetto dell’appalto (gestione di asili nido) al novero delle attività imprenditoriali cd. “sensibili” indicate nell’art. 1, co. 53, della L. 190/2012 per le quali è prevista l’iscrizione nella white list;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.- illegittimità del giudizio di anomalia dell’offerta in quanto formulato apoditticamente, senza motivazione alcuna a supporto, nonostante l’impresa avesse prodotto ben due relazioni giustificative in relazione al praticato ribasso degli oneri gestionali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.- illegittimità del silenzio della s.a. sul reclamo proposto dalla ricorrente avverso l’atto di esclusione e la revoca dell’aggiudicazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio il Comune di Salemi, che ha preliminarmente eccepito: di non trovarsi nelle condizioni di legge per poter gestire le procedure di gara per l’affidamento dei contratti pubblici; di aver pertanto delegato alla C.U.C. Pantelleria-Ustica-Lampedusa Linosa e Salemi l’espletamento della gara; di non poter essere responsabile delle operazioni di gara poste in essere, appunto, dalla C.U.C. Nel merito, ha difeso la legittimità degli atti impugnati invocando in primo luogo il principio dell’autovincolo dato dalla PA in sede di redazione della <i>lex specialis</i> di gara, al quale ogni concorrente si è volontariamente assoggettato nel momento in cui ha presentato la domanda di partecipazione, con la conseguenza che l’obbligo di iscrizione alla white list previsto nell’art. 4 non potrebbe oggi essere rimesso in discussione dalla ricorrente. In secondo luogo, ha rilevato che l’oggetto dell’appalto rientrerebbe almeno in parte nel novero delle attività cd. “sensibili” per le quali la legge richiede la necessaria iscrizione nello speciale elenco tenuto dalle prefetture. Riguardo al giudizio di anomalia dell’offerta espresso dalla Commissione, il Comune ha preliminarmente rimarcato che la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l’espressione di un’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, cui consegue l’insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione; in più, ha messo in evidenza la sproporzione riscontrabile tra gli esigui costi sostenuti dalla cooperativa ricorrente e la corposa articolazione del servizio offerto, che comprende anche prestazioni aggiuntive.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si è anche costituita, quale controinteressata, la cooperativa sociale Amanthea, aggiudicataria del servizio. Nella propria memoria di costituzione ha dedotto la legittimità della causa di esclusione della ricorrente, facendo leva sul servizio mensa che l’aggiudicatario dovrà svolgere, e quindi sulla sua riconducibilità alle attività e prestazioni indicate nella L. 190/2012; inoltre, ha ritenuto palese l’incongruità/anomalia dell’offerta della ricorrente, tale da giustificarne la non ammissione alla gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza camerale del 10 settembre 2025, destinata all’esame della domanda cautelare formulata nel ricorso, il Collegio ha posto in decisione la causa per la definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., previo avviso dato a verbale alle parti presenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In primo luogo, va osservato che negli atti impugnati sono state riscontrate due diverse criticità in relazione alla posizione della cooperativa ricorrente: 1) l’omessa iscrizione nella white list; 2) l’omessa giustificazione dell’offerta anomala.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per far valere il proprio interesse processuale di fronte ad un provvedimento pluri-motivato, quindi, la ricorrente è gravata dall’onere di contestare vittoriosamente entrambe le statuizioni della Commissione appena riassunte. Ne consegue l’obbligo per il Collegio di esaminare entrambi i motivi di ricorso, senza possibilità di operare assorbimenti in ipotesi di fondatezza del primo motivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Chiarito ciò, va detto che non coglie nel segno l’eccezione sollevata dal Comune resistente, secondo la quale la clausola di esclusione connessa alla mancata iscrizione nella white list non può essere messa in discussione dalla ricorrente in questa sede, avendo essa accettato interamente la <i>lex specialis</i> di gara nel momento in cui ha aderito alla procedura formulando domanda di partecipazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In proposito occorre richiamare il consolidato orientamento dell’A.P. del Consiglio di Stato n. 22/2020, in tema di nullità di clausole di bando di gara (analoga a quella ora in esame), a tenore del quale:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>a) la clausola del disciplinare di gara che subordini l&#8217;avvalimento dell&#8217;attestazione SOA alla produzione, in sede di gara, dell&#8217;attestazione SOA anche della stessa impresa ausiliata si pone in contrasto con gli artt. 84 e 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016 ed è pertanto nulla ai sensi dell&#8217;articolo 83, comma 8, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) la nullità della clausola ai sensi dell&#8217;art. 83, comma 8, del D .Lgs. n. 50 del 2016 configura un&#8217;ipotesi di nullità parziale limitata alla clausola, da considerare non apposta, che non si estende all&#8217;intero provvedimento, il quale conserva natura autoritativa;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>c) i provvedimenti successivi adottati dall&#8217;amministrazione, che facciano applicazione o comunque si fondino sulla clausola nulla, ivi compresi il provvedimento di esclusione dalla gara o la sua aggiudicazione, vanno impugnati nell&#8217;ordinario termine di decadenza, anche per far valere l&#8217;illegittimità derivante dall&#8217;applicazione della clausola nulla.</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al netto delle differenze fattuali tra la vicenda in esame e quella tratta dall’Adunanza Plenaria, rilevato che la ricorrente ha impugnato nel rispetto del ristretto termine di decadenza la propria esclusione dalla procedura, è possibile per il Collegio vagliare la denunciata nullità della clausola di esclusione prevista dalla lettera di invito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La dedotta nullità, invero, sussiste.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ stato infatti affermato da condivisibile giurisprudenza che “<i>Le clausole violative del principio di tassatività delle clausole di esclusione di cui all&#8217;art. 83 comma 8 D. Lgs. 50 del 2016 devono ritenersi affetta da nullità, e pertanto da considerare come non apposte e quindi disapplicabili, poiché finiscono per integrare un requisito ulteriore rispetto a quelli espressamente previsti dagli artt. 80 e 83 del Codice dei contratti pubblici, cosa non consentita dall&#8217;ordinamento, che anzi in tal caso prevede la sanzione massima della nullità. Detto stigma di nullità è tale per cui la clausola in tal senso viziata è da intendersi come &#8220;non apposta&#8221; a tutti gli effetti di legge, quindi inefficace e tamquam non esset, senza alcun onere di doverla impugnare, dovendosi semmai impugnare gli atti conseguenti che ne facciano applicazione</i>” (Cons. Stato, V, 7570/2024).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La clausola che nel caso in esame imponeva l’iscrizione nella white list è da considerare nulla per violazione dell’art. 10, co. 2, del D. Lgs. 36/2023 &#8211; e, quindi, disapplicabile – poiché l’attività oggetto dell’appalto non rientra tra quelle previste dall’art. 1, co. 53, del D. Lgs. 190/2012.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Più in dettaglio, si è fuori dalla tipologia di attività descritta dalla lettera i-ter) del citato comma 53, riguardante “<i>ristorazione, gestione delle mense e catering;</i>” (né si rientra in altra fattispecie individuata nel medesimo comma).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il fatto che l’oggetto dell’appalto in esame non contempli alcuna delle menzionate attività di ristorazione, gestione delle mense e catering emerge dal capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara prodotto agli atti di causa nel quale si afferma che l’appalto ha ad oggetto la gestione dei Servizi di Micro Nidi comunali ubicati in Salemi, senza menzionare alcuna attività di preparazione di pasti; anzi, tra le attrezzature necessarie per l’erogazione del servizio vengono elencati pannolini, bavagli, materiale per l’igiene personale dei bambini, materiale per infermeria e pronto soccorso, materiale didattico/pedagogico, materiale di cancelleria e d’ufficio, senza che si rinvenga alcun riferimento a tutto ciò che occorre per la preparazione dei pasti. In più, in modo significativo, l’art. 3.1 del medesimo capitolato specifica che “<i>i Microndi non sono dotati di cucina interna. Il servizio pasti giornaliero che comprende una colazione/spuntino e il pranzo previsto dal menù mensile in modo conforme alle diete predisposte per differenziate età, a cura del Comune, da un esperto in scienze dell’alimentazione ed approvate dall’ASP territoriale secondo competente secondo la normativa vigente. Il menù mensile dovrà essere reso pubblico presso il Micronido e facilmente verificabile in caso di ispezione. Il servizio è assicurato dall’Ente appaltante, previa richiesta dell’utente</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In sintesi, si può ricavare che il servizio di ristorazione – subordinato peraltro a richiesta individuale dell’utente – è fornito dall’ente appaltate, non dall’operatore selezionato con la gara in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto consente di ritenere fondata la prima censura e di ritenere non sussistente il motivo di esclusione della ditta ricorrente in ragione della nullità della clausola di bando che la prevede.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Passando al secondo motivo, proposto avverso la seconda ragione posta a fondamento dell’esclusione della ricorrente, se ne deve affermare la fondatezza alla luce della seguente condivisa giurisprudenza:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; “<i>in sede di valutazione sull&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, l&#8217;obbligo di motivazione da parte della stazione appaltante sussiste solo in caso di giudizio negativo</i>” (Tar Milano 2735/2025; Tar Salerno 1149/2025);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; “<i>Nell&#8217;ambito di una gara ad evidenza pubblica, la verifica dell&#8217;anomalia è finalizzata all&#8217;esame dell&#8217;attendibilità e della serietà dell&#8217;offerta, oltre che all&#8217;accertamento dell&#8217;effettiva possibilità dell&#8217;impresa di eseguire correttamente l&#8217;appalto alle condizioni proposte. La relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato all&#8217;Amministrazione che, come tale, è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell&#8217;operato, renda palese l&#8217;inattendibilità complessiva dell&#8217;offerta</i>” (Cons. Stato, III, 8562/2024);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; “<i>Lo standard della motivazione relativa alla valutazione di congruità è strutturalmente diverso rispetto a quella che deve sorreggere una valutazione di anomalia dell&#8217;offerta: mentre è richiesta una articolata e approfondita motivazione laddove l&#8217;Amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall&#8217;impresa, in tal modo disponendone l&#8217;esclusione, la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell&#8217;offerta sospetta di anomalia non richiede al contrario un particolare onere motivazionale.</i>” (Tar Reggio Calabria 362/2024; Tar Catania 2096/2024);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; “<i>In tema di anomalia dell&#8217;offerta, il giudizio della Stazione Appaltante è connotato da ampio margine di apprezzamento discrezionale ed è sindacabile solo in caso di manifesta erroneità o macroscopica irragionevolezza; l&#8217;obbligo di motivazione da parte della Stazione Appaltante sussiste solo in caso di giudizio negativo, non richiedendosi motivazione analitica in caso di giudizio positivo;</i>” (Cons. Stato, VI, 8436/2024; V, 7629/2024; V, 5639/2024);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; “<i>Il giudizio di non anomalia delle offerte non postula un rinforzato onere motivazionale, essendo piuttosto richiesta una motivazione più approfondita soltanto là dove l&#8217;amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni prodotte dall&#8217;impresa (che, in tal modo, viene esclusa dalla gara)</i>” (Tar Napoli 5171/2024).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso in esame, il discrezionale giudizio di incongruità dell’offerta prodotta dalla ricorrente è stato espresso disattendendo i riportati principi, atteso che la commissione di gara si è limitata laconicamente ad affermare che “<i>in ogni caso, le medesime non hanno in alcun modo dimostrato l’effettiva congruità dell&#8217;offerta.</i>”, venendo così meno all’obbligo di chiara e puntuale motivazione, che si impone all’esito del giudizio di verifica dell’anomalia allorquando questo si concluda in modo sfavorevole per l’operatore offerente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Invero, la penetrante disamina del rapporto fra costi evidenziati dalla ricorrente e ventaglio dei servizi in concreto offerti è stata evidenziata dalla difesa del Comune di Salemi (in modo irrilevante) solo nel corso del giudizio; ma nessuna spiegazione – nemmeno embrionale – è stata espressa sul punto dalla commissione di gara, che (come già detto), nell’unico atto a ciò dedicato (il verbale n. 3 del 18.06.2025) si è limitata ad una assertiva, laconica e non motivata affermazione secondo la quale la congruità dell’offerta non sarebbe stata dimostrata dall’operatore, nonostante quest’ultimo avesse fornito delle giustificazioni sul merito delle quali la Commissione nulla ha detto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La fondatezza anche del secondo motivo implica quindi l’accoglimento del ricorso, salvo restando l’obbligo della stazione appaltante di ripronunciarsi sulla congruità/anomalia dell’offerta della ricorrente attraverso un provvedimento adeguatamente motivato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nessuna statuizione deve darsi con riguardo al contratto, che non consta essere stato già stipulato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese del giudizio possono essere eccezionalmente compensate in considerazione del fatto che la partecipazione della ricorrente alla gara non è ancora assodata, ma postula una motivata valutazione sulla congruità/anomalia dell’offerta.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni e con gli effetti indicati in motivazione, dichiarando nulla <i>in parte qua</i> la lettera di invito ed annullando l’esclusione della ricorrente, salvi gli ulteriori motivati provvedimenti emessi all’esito del procedimento di valutazione dell’anomalia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesco Bruno, Presidente, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Anna Pignataro, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Annalisa Stefanelli, Referendario</p>
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		<title>Sull&#8217;applicabilità della disciplina generale del silenzio assenso nei rapporti tra pubbliche amministrazioni.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-della-disciplina-generale-del-silenzio-assenso-nei-rapporti-tra-pubbliche-amministrazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 08:05:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-della-disciplina-generale-del-silenzio-assenso-nei-rapporti-tra-pubbliche-amministrazioni/">Sull&#8217;applicabilità della disciplina generale del silenzio assenso nei rapporti tra pubbliche amministrazioni.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Pubbliche amministrazioni &#8211; Rapporti &#8211; Silenzio-assenso &#8211; Applicabilità. Nei rapporti tra pubbliche amministrazioni è applicabile la disciplina generale del silenzio assenso. Infatti, l’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dalla legge n. 124 del 2015 , che disciplina gli effetti del silenzio e dell’inerzia nei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-della-disciplina-generale-del-silenzio-assenso-nei-rapporti-tra-pubbliche-amministrazioni/">Sull&#8217;applicabilità della disciplina generale del silenzio assenso nei rapporti tra pubbliche amministrazioni.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-della-disciplina-generale-del-silenzio-assenso-nei-rapporti-tra-pubbliche-amministrazioni/">Sull&#8217;applicabilità della disciplina generale del silenzio assenso nei rapporti tra pubbliche amministrazioni.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Pubbliche amministrazioni &#8211; Rapporti &#8211; Silenzio-assenso &#8211; Applicabilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nei rapporti tra pubbliche amministrazioni è applicabile la disciplina generale del silenzio assenso. Infatti, l’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dalla legge n. 124 del 2015 , che disciplina gli effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici ha sancito un principio generale: nei procedimenti pluristrutturati, ove l’amministrazione procedente debba acquisire l’assenso di altra amministrazione, il mancato rilascio entro i termini stabiliti dalla legge equivale ad assenso. La <em>ratio </em>dell’istituto è evidente: evitare che l’inerzia di un’amministrazione paralizzi l’intero procedimento e garantire la celere definizione di procedimenti nei quali confluiscono competenze diverse.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Bruno &#8211; Est. Pignataro</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2024, proposto dal Comune di Pantelleria, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonino Cannizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">– l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in persona dell’Assessore <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.182;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– del parere prot. n. 9062 del 4 luglio 2024, reso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani sulla proposta di Piano Particolareggiato della zona A del Centro Urbano di Pantelleria.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti l’atto di costituzione in giudizio e i documenti depositati dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive e di replica;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;</p>
<p style="text-align: justify;">Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 12 maggio 2025, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con deliberazione n. 15 del 26 gennaio 2010 il Consiglio Comunale di Pantelleria adottava, ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 71/1978, il Piano Particolareggiato del centro storico. L’iter di approvazione prevedeva l’acquisizione del parere della competente Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 27 novembre 2023, con nota n.23744, il Comune di Pantelleria inoltrava “Istanza di autorizzazione paesaggistica per approvazione del Piano Particolareggiato della Zona A del Centro Urbano di Pantelleria”, “…in virtù dell’art. 12 comma 3 della L.R. 71/78, a tutt’oggi vigente ai sensi dell’art. 53 della L.R. 19/2020.”, sulla base dell’assunto che l’area potesse ritenersi sottoposta a vincolo in forza del verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani del 2 maggio 1996, affisso all’albo pretorio comunale dal giorno 8 maggio al 7 agosto 1996.</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota prot. n. 9062 del 4 luglio 2024, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani esprimeva parere favorevole con condizioni, stabilendo che l’autorizzazione paesaggistica dovesse essere richiesta non solo per gli immobili vincolati come monumenti ai sensi della legge n. 1089/1939, ma anche per ogni intervento edilizio ricadente nelle aree interessate dal predetto verbale del 1996.</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto notificato il 1° ottobre 2024 e depositato il 25 ottobre 2024, il Comune di Pantelleria ha proposto ricorso per l’annullamento del parere prot. n. 9062 del 4 luglio 2024, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani ha espresso parere favorevole con prescrizioni sulla proposta di Piano particolareggiato della zona A del centro storico.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Amministrazione comunale lamenta plurimi vizi dell’atto impugnato, articolando le seguenti censure.</p>
<p style="text-align: justify;">Nullità per incompetenza assoluta della Soprintendenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il centro abitato di Pantelleria non sarebbe gravato da alcun vincolo paesaggistico, in quanto espressamente escluso dal decreto n. 1520/1976 (che ha sottoposto a vincolo il resto dell’isola) e dal Piano Territoriale Paesaggistico del 1997, il cui art. 1 attribuisce alle previsioni per il centro urbano valore meramente indicativo. Il successivo verbale del 2 maggio 1996, affisso all’Albo Pretorio, non è mai stato seguito da un decreto regionale istitutivo del vincolo, come prescritto dalla legge n.1497/1939, e sarebbe quindi privo di efficacia. Ne conseguirebbe la radicale carenza di potere in capo alla Soprintendenza di rendere pareri vincolanti sul Piano.</p>
<p style="text-align: justify;">Formazione del silenzio-assenso.</p>
<p style="text-align: justify;">In subordine, il Comune ricorrente evidenzia che l’istanza di parere è stata trasmessa alla Soprintendenza il 27 novembre 2023 e che il parere è stato reso soltanto il 4 luglio 2024, ossia dopo 186 giorni: richiama l’art. 17-bis l. 241/1990 (recepito in Sicilia dall’art. 30 della l.r. n.7/2019) e l’art. 12 della l.r. n. 71/1978, sostenendo che decorso il termine di legge il parere si doveva intendere favorevole rilasciato <em>per silentium</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, l’atto impugnato sarebbe comunque inefficace e <em>tamquam non esset</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Illegittimità del parere per eccesso di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">In ulteriore subordine, quand’anche si volesse ritenere ancora efficace il verbale del 1996, la Soprintendenza avrebbe comunque ecceduto i propri poteri, estendendo l’onere di autorizzazione paesaggistica anche ad aree non vincolate e imponendo condizioni generiche e immotivate.</p>
<p style="text-align: justify;">Vengono contestate, in particolare: la previsione di limiti all’altezza degli edifici (m. 7,50) nel piano di recupero n. 7, ritenuta apodittica e non motivata; l’imposizione di destinare a verde pubblico l’area antistante il Castello Barbacane, in contrasto con precedenti pareri favorevoli della stessa Soprintendenza (prot. n. 3075/2017 e n. 5035/2017); il divieto di realizzazione del cosiddetto “ponte aereo” nel piano di recupero n. 6, fondato su motivazione generica e priva di contestualizzazione; la clausola che impone di evitare “grandi volumi” nel piano di recupero n. 9, ritenuta indeterminata e inidonea a garantire certezza applicativa; l’obbligo di autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi previsti dagli artt. 15 ss. delle Norme tecniche di attuazione, considerato privo di base normativa e in contrasto con l’effettiva delimitazione dei vincoli.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il Comune ricorrente chiede che il parere gravato sia dichiarato nullo o annullato, deducendo in via principale la carenza assoluta di potere e, in via subordinata, la formazione del silenzio assenso e l’illegittimità delle prescrizioni imposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta adozione del Piano con deliberazione consiliare n. 72 del 23 luglio 2024 e, nel merito, sostenendo la legittimità del parere, sul rilievo che:</p>
<p style="text-align: justify;">– il vincolo paesaggistico ha efficacia dal momento della pubblicazione del verbale del 1996;</p>
<p style="text-align: justify;">– il Piano Territoriale Paesaggistico del 1997, all’art. 37, qualifica l’intero territorio di Pantelleria come bene storico-culturale;</p>
<p style="text-align: justify;">– il silenzio-assenso non è applicabile ai procedimenti riguardanti il paesaggio e i beni culturali;</p>
<p style="text-align: justify;">– ai sensi della normativa regionale, l’iter di approvazione del Piano Particolareggiato resta disciplinato dalle disposizioni della l.r. n.71/1978.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria di replica del 18 marzo 2025, il Comune ha ribadito la sussistenza dell’interesse ad agire e l’assenza di vincoli cogenti sul centro abitato, nonché l’intervenuta formazione del silenzio-assenso, contestando le difese avversarie.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 12 maggio 2025, su conforme richiesta delle parti il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">È fondata la censura con la quale il Comune di Pantelleria contesta la legittimità del parere impugnato sul presupposto che esso sia stato reso tardivamente, oltre i termini di legge, con conseguente formazione del silenzio assenso.</p>
<p style="text-align: justify;">È pacifico in fatto che l’istanza di acquisizione del parere paesaggistico è stata inoltrata alla Soprintendenza in data 27 novembre 2023 e che l’impugnato parere è stato reso soltanto in data 4 luglio 2024, ossia a distanza di 186 giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio – pur consapevole della sussistenza in materia di orientamenti giurisprudenziali divergenti – ritiene che sia applicabile la disciplina generale del silenzio assenso nei rapporti tra pubbliche amministrazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dalla legge n. 124 del 2015 e recepito in Sicilia con l’art. 30 della l.r. n. 7 del 2019 – che disciplina gli effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici -ha sancito un principio generale: nei procedimenti pluristrutturati, ove l’amministrazione procedente debba acquisire l’assenso di altra amministrazione, il mancato rilascio entro i termini stabiliti dalla legge equivale ad assenso.</p>
<p style="text-align: justify;">La <em>ratio </em>dell’istituto è evidente: evitare che l’inerzia di un’amministrazione paralizzi l’intero procedimento e garantire la celere definizione di procedimenti nei quali confluiscono competenze diverse.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato come il silenzio assenso di cui all’art. 17-bis operi con portata trasversale, applicandosi anche ai procedimenti nei quali sia richiesto il parere obbligatorio e vincolante di altra amministrazione. Si è così parlato di un “nuovo paradigma”, volto a superare l’assetto tradizionale che vedeva l’inerzia quale causa di blocco del procedimento (Cons. Stato, Comm. spec., parere 13 luglio 2016, n. 1640).</p>
<p style="text-align: justify;">È vero che l’art. 20, comma 4, della stessa legge n. 241/1990 esclude in via generale l’operatività del silenzio assenso nei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici, ma tale esclusione, letta nella sua corretta portata sistematica, si riferisce ai procedimenti autorizzatori promossi da privati (quali, ad esempio, l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004), non anche ai rapporti interni tra amministrazioni pubbliche coinvolte nella formazione di strumenti urbanistici e pianificatori.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, più volte la giurisprudenza ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 17-bis – aggiornato con le modifiche introdotte con la legge n. 124/2015 – anche nei procedimenti che implicano l’apporto di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, laddove si tratti di pareri obbligatori che concorrono alla formazione di un atto complesso o pluristrutturato (v., per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610, ove ripercorso brevemente il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si afferma che anche in procedimenti che riguardano “interessi sensibili” (tra cui i beni culturali/paesaggistici) il meccanismo del silenzio-assenso orizzontale può operare, salvo che la normativa di settore non disponga altrimenti) cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 14 gennaio 2022, n. 255; idem, sez. IV, 14 luglio 2020, n. 4559; idem Sez. VI, 1 ottobre 2019, n. 6556; v. anche Corte costituzionale 22 luglio 2021, n. 160, che nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 6, della legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019, n. 5 (Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), che aveva introdotto il silenzio-assenso c.d. verticale (ovvero nel rapporto con il privato) sulla domanda di autorizzazione paesaggistica, formula delle argomentazioni significativamente a sostegno della compatibilità costituzionale dell’applicazione del silenzio assenso orizzontale agli interessi paesaggistici; v. anche TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, 6 settembre 2024, n. 2506).</p>
<p style="text-align: justify;">A conferma della superiore conclusione, vi è la disciplina speciale prevista dall’art. 12, comma 3, della l.r. n. 71/1978, secondo cui “qualora i piani particolareggiati interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario, ai fini dell’approvazione, il parere della competente soprintendenza, che deve essere emesso entro due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine, il parere si intende espresso favorevolmente”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, l’art. 53 della l.r. n. 19/2020 dispone espressamente che i piani territoriali ed urbanistici già depositati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della legge si concludono secondo la disciplina previgente. Nel caso di specie, il Piano Particolareggiato del centro storico di Pantelleria era stato adottato con deliberazione consiliare n. 15 del 2010 e mai definitivamente approvato: conseguentemente, trova applicazione la disciplina della l.r. 71/1978, ragion per cui il parere della Soprintendenza doveva essere reso entro due mesi, pena la formazione dell’assenso tacito.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende che l’impugnato parere, reso oltre i termini, è inefficace e deve considerarsi <em>tamquam non esset</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’assenso nel caso in esame si è dunque formato <em>per silentium</em>, con effetti equivalenti al parere favorevole espresso, e l’atto gravato risulta illegittimo in quanto contrastante con la disciplina legale di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Cionondimeno, resta ferma la possibilità della Soprintendenza di poter agire in autotutela secondo il principio del <em>contrarius actus</em> (che la giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni richiamato con riferimento all’autotutela sui provvedimenti adottati all’esito della conferenza di servizi) in base al quale l’eventuale esercizio dell’autotutela deve seguire il medesimo procedimento d’emanazione dell’atto che si intende rimuovere o modificare. Questo significa che l’amministrazione autrice dell’assenso silenzioso non potrà limitarsi ad esprimere il proprio sopravvenuto dissenso, ma dovrà sollecitare l’avvio del procedimento di riesame, condotto dall’amministrazione procedente, secondo le regole dell’art. 21-nonies o 21-quinquies, evidenziando le ragioni di illegittimità o le ragioni che giustificherebbero la revoca dell’atto, nell’ottica del principio di leale collaborazione tra Amministrazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale conclusione trova, del resto, con riferimento alla fattispecie della conferenza di servizi, un riconoscimento espresso nell’art. 14-quater, comma 2, l. 241 del 1990 a mente del quale “<em>le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l’amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’articolo 21 nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 14 ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’articolo 21 quinquies</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il motivo di ricorso fondato sull’avvenuta formazione del silenzio assenso ex art. 17-bis della l. n. 241/1990 e art. 12 della l.r. n. 71/1978, come richiamato dall’art. 53 della l.r. n. 19/2020, è fondato e assorbente rispetto alle altre doglianze e da ciò consegue l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento del parere prot. n. 9062 del 4 luglio 2024, reso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, in quanto tardivamente adottato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La complessità delle questioni giuridiche dedotte e la natura pubblica di entrambe le parti in lite giustifica la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il parere prot. n. 9062 del 4 luglio 2024, reso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Bruno, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Anna Pignataro, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Girardi, Primo Referendario</p>
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		<title>Sull&#8217;insussistenza di un divieto assoluto di ribasso del costo della manodopera.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-di-un-divieto-assoluto-di-ribasso-del-costo-della-manodopera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 08:11:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-di-un-divieto-assoluto-di-ribasso-del-costo-della-manodopera/">Sull&#8217;insussistenza di un divieto assoluto di ribasso del costo della manodopera.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Costo della manodopera &#8211; Art. 41, co. 14, del d.lgs. n. 36/2023 &#8211; Ribasso &#8211; Divieto assoluto &#8211; Insussistenza. Con particolare riguardo al costo della manodopera, l’art. 41, co. 14, del d.lgs. n. 36/2023, impone alla stazione appaltante di indicare nei documenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-di-un-divieto-assoluto-di-ribasso-del-costo-della-manodopera/">Sull&#8217;insussistenza di un divieto assoluto di ribasso del costo della manodopera.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-di-un-divieto-assoluto-di-ribasso-del-costo-della-manodopera/">Sull&#8217;insussistenza di un divieto assoluto di ribasso del costo della manodopera.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Costo della manodopera &#8211; Art. 41, co. 14, del d.lgs. n. 36/2023 &#8211; Ribasso &#8211; Divieto assoluto &#8211; Insussistenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Con particolare riguardo al costo della manodopera, l’art. 41, co. 14, del d.lgs. n. 36/2023, impone alla stazione appaltante di indicare nei documenti di gara i costi della manodopera e di scorporarli dall’importo assoggettato a ribasso; non vige però un divieto assoluto di ribasso e l’operatore può giustificare minori costi in forza di una più efficiente organizzazione aziendale, ferma restando la tutela dei minimi retributivi. È l’interpretazione da ultimo confermata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che, in linea con i precedenti arresti del 2024  esclude che il comma 14 abbia introdotto un divieto di ribasso sui costi del lavoro, valorizzando invece la funzione di trasparenza parametrica e di controllo in sede di verifica di congruità, chiarendo che in sintesi, la novità rispetto al testo dell’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50 del 2016 consiste soltanto nel fatto che i costi della manodopera sono indicati separatamente, ma tale indicazione separata non li sottrae al ribasso.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Bruno &#8211; Est. Pignataro</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 816 del 2025, proposto dall’impresa -OMISSIS- in proprio e nella qualità di mandataria del RTI costituendo con l’impresa -OMISSIS-mandante, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Beatrice Miceli e Francesco Stallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">– il Comune di Trapani, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Di Trapani e Carmela Santangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">– dell’impresa -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Armando Profili e Luigi Scarpati con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
– dell’impresa -OMISSIS-, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso principale:</p>
<p style="text-align: justify;">– della determinazione -OMISSIS- di convalida dell’aggiudicazione disposta con D.D. n. -OMISSIS-ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023 nei confronti della società -OMISSIS- nella qualità di usufruttuaria del ramo di azienda dell’offerente-OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">– “ove occorra e per quanto di ragione” del verbale di gara del 5 maggio 2025;</p>
<p style="text-align: justify;">nonché per la declaratoria</p>
<p style="text-align: justify;">– del diritto di conseguire l’aggiudicazione della gara e la stipula del contratto (tutela in forma specifica) o, in subordine, il subentro, previa pronuncia di inefficacia del contratto stipulato in data 30.10.2024 dalla Stazione Appaltante e da-OMISSIS- ai sensi dell’art. 53 delle Regole del Sistema di e-procurement che regolano il ME.PA, nella misura e nei modi previsti dall’art 18 del d.lgs n.36/2023, salva l’applicazione di sanzioni alternative ex art. 123 c.p.a.;</p>
<p style="text-align: center;">e per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">– al risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti e subendi nella misura del 15% dell’importo a base d’asta del contratto (10% per lucro cessante e 5% per perdita di qualificazione e di chances), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;</p>
<p style="text-align: center;">e con riserva</p>
<p style="text-align: justify;">– di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica;</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso incidentale</p>
<p style="text-align: justify;">– in parte qua dei verbali di procedura telematica n. 1, n. 2 e n. 3 confermati con determinazione -OMISSIS- nella parte in cui non è stato escluso dalla gara il RTI “-OMISSIS-”;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso principale e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, del Comune di Trapani;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti la memoria di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale, con i relativi allegati, dell’impresa -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;</p>
<p style="text-align: justify;">Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025, i difensori di parte ricorrente presenti così come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, il Comune di Trapani indiceva una procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto il servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale, con durata del contratto di 24 mesi a partire dalla data di inizio effettivo (v. art. 4 del capitolato speciale) per un importo a base d’asta di € 672.290,00 oltre IVA.</p>
<p style="text-align: justify;">Venivano ammesse due imprese concorrenti: la-OMISSIS-(in proprio e quale mandataria di RTI costituendo con-OMISSIS-) e la -OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso della procedura, in data 3 ottobre 2024, la -OMISSIS-comunicava la costituzione di usufrutto di ramo d’azienda in favore di -OMISSIS-, quale misura di self cleaning.</p>
<p style="text-align: justify;">All’esito delle operazioni, la Stazione appaltante, con determinazione n. -OMISSIS-, disponeva l’aggiudicazione in favore di -OMISSIS- quale usufruttuaria del ramo relativo all’offerta di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso nrg -OMISSIS-, definito con sentenza di questa sezione, -OMISSIS-la prima aggiudicazione veniva annullata in parte qua per carenze istruttorie nella valutazione del grave illecito professionale ex art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, con ordine alla Stazione appaltante di rinnovare l’istruttoria in contraddittorio con le imprese e di motivare secondo i parametri legali ivi indicati.</p>
<p style="text-align: justify;">In esecuzione, la Stazione appaltante ha svolto un’ulteriore istruttoria a cura del RUP (note prot. nn. 3-OMISSIS- e ha riconvocato la Commissione di gara che, nella seduta del 5.5.2025, ha ritenuto assolte le sollecitazioni istruttorie (richieste PEC, verbali della Commissione, relazione-contraddittorio) e ha confermato i verbali nn. 1, 2 e 3 del 16–18.9.2024, con l’individuazione della concorrente -OMISSIS-quale prima in graduatoria e il subentro di -OMISSIS- quale usufruttuaria del ramo, ai fini della riproposizione dell’atto di aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con determinazione dirigenziale -OMISSIS-, la Stazione appaltante ha approvato il verbale di gara redatto il 5.5.2025 dalla Commissione di gara e, per l’effetto, ha convalidato ex tunc l’originaria aggiudicazione in favore di -OMISSIS- quale usufruttuaria del ramo di azienda dell’operatore -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 17, comma 5, d.lgs n. 36/2023, dando continuità all’efficacia del primo atto di aggiudicazione (D.D. n. -OMISSIS-) e al contratto stipulato in data 30.10.2024 su piattaforma Me.PA.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso principale, notificato il 15 maggio 2025 e depositato il giorno 22 seguente, la-OMISSIS-deduce plurimi profili di illegittimità della determinazione n. -OMISSIS-, così come di seguito sintetizzati:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione/falsa applicazione degli articoli 95, co. 1, lett. e) e 98 d.lgs. n. 36/2023 – eccesso di potere e illogicità manifesta – grave illecito professionale – difetti istruttori e motivazionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Si assume che l’istruttoria rinnovata sia apparente e contraddittoria, non avendo il RUP calibrato la gravità dei precedenti risolutivi secondo i parametri legali (bene giuridico leso, entità, tempo trascorso, modifiche organizzative) né tenuto conto, con motivazione rafforzata, degli indici tipici di cui all’art. 98, comma 3, lett. c) (“risoluzione per inadempimento”);</p>
<p style="text-align: justify;">2) Violazione dell’art. 14 del Capitolato speciale – eccesso di potere e illogicità manifesta – (centro di cottura alternativo – requisito di esecuzione) – Autorizzazione/registrazione sanitaria intestata a terzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il requisito di esecuzione relativo al centro pasti alternativo, l’impresa-OMISSIS- avrebbe prodotto soltanto la registrazione sanitaria intestata alla ditta -OMISSIS-(terzo non partecipante alla gara).</p>
<p style="text-align: justify;">Si sostiene che l’autorizzazione/registrazione sanitaria deve invece essere intestata all’operatore che effettivamente opera nel centro utilizzato per la preparazione pasti, non al mero proprietario/locatore dei locali; diversamente, la messa a disposizione della predetta struttura sarebbe irregolare per carenza del requisito sanitario in capo a chi vi opererà.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, la lex specialis qualifica l’obbligo del centro alternativo come condizione per la stipula del contratto: la verifica va svolta sull’aggiudicatario e, se negativa, preclude la predetta stipula.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, posto che nel centro cottura può operare solo il soggetto autorizzato sulla base della normativa alimentare, cioè la -OMISSIS-, la documentazione prodotta in gara non sarebbe idonea ai fini del soddisfacimento del requisito di esecuzione previsto, con necessità di esclusione della -OMISSIS- dalla procedura per violazione dell’art. 14 del Capitolato;</p>
<p style="text-align: justify;">3) Violazione dell’art. 119, co. 2, d.lgs. n. 36/2023; violazione degli artt. 8 del Disciplinare e 25 del Capitolato – eccesso di potere e illogicità manifesta – subappalto non dichiarato, né autorizzato.</p>
<p style="text-align: justify;">La documentazione prodotta per il centro alternativo configurerebbe una ipotesi di subappalto (affidamento a terzo di parte delle prestazioni con mezzi e rischio propri del terzo), non dichiarato in gara e vietato dalla lex specialis; la S.A. avrebbe dovuto attivare i presìdi di cui all’art. 119 del d.lgs. n.36/2023;</p>
<p style="text-align: justify;">4) Verifica di anomalia – art. 41, co. 14, d.lgs. n. 36/2023 e 108, co. 9, d.lgs. n. 36/2023 – violazione del disciplinare (punto 2.2.) eccesso di potere per contraddittorietà e/o illogicità manifesta– costo della manodopera –– rinnovo del CCNL.</p>
<p style="text-align: justify;">Si contesta la congruità dell’offerta dell’aggiudicataria: non sarebbe stata dimostrata l’asserita “più efficiente organizzazione” idonea a sostenere il ribasso sul costo della manodopera (in presenza di clausola sociale ex art. 57, d.lgs. n. 36/2023 e art. 64 del Capitolato), né sarebbe stato valutato l’effetto del rinnovo del CCNL Turismo–Pubblici Esercizi (luglio 2024) sui costi in esecuzione;</p>
<p style="text-align: justify;">5) Violazione/falsa applicazione dell’art. 6.3 del Disciplinare – Requisiti di capacità tecnica – Risoluzioni pregresse.</p>
<p style="text-align: justify;">Si assume la mancata sussistenza del requisito di cui all’art. 6.3 del Disciplinare in capo a -OMISSIS-, riguardo alla quale, nel triennio di riferimento, sarebbero intervenute tre risoluzioni anticipate per il “non buon esito” dei servizi analoghi, circostanza che, secondo la stessa lex specialis, determinerebbe l’esclusione per difetto di tale requisito;</p>
<p style="text-align: justify;">6) Violazione/falsa applicazione degli artt. 17 e 120 del d.lgs. n. 36/2023, eccesso di potere per illogicità manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Si contesta che la stazione appaltante ha consentito l’ingresso della -OMISSIS-, quale usufruttuaria del ramo di azienda della -OMISSIS-, nel corso della gara, senza che fossero state completate le verifiche dei requisiti in capo all’originaria offerente: tale operazione non sarebbe compatibile con l’art. 17, comma 5, del Codice dei contratti, che prevede l’efficacia dell’aggiudicazione solo a seguito del positivo esito delle verifiche, né con l’art. 120 del Codice dei contratti, che consente la successione nel contratto in ipotesi tassative di riorganizzazione societaria, purché non finalizzate ad eludere la disciplina di gara. Viene inoltre evidenziato che l’usufrutto di azienda non può essere qualificato come misura di self-cleaning, poiché l’usufruttuario, oltre a beneficiare dei requisiti, risente anche delle responsabilità del concedente. In ogni caso, il contratto di usufrutto stipulato non menzionerebbe la gara oggetto di causa e, per il suo contenuto, non garantirebbe la legittimità del subentro;</p>
<p style="text-align: justify;">7) Violazione o falsa applicazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 36/2023 – eccesso di potere per macroscopica irragionevolezza, con riferimento all’omessa verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.</p>
<p style="text-align: justify;">La procedura di gara è di importo superiore alla soglia comunitaria ed è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la partecipazione di soli due operatori; in tale ipotesi, non sarebbe applicabile la deroga di cui all’art. 54, che consente l’esclusione automatica delle offerte anomale solo in specifici casi, bensì trova applicazione l’art. 110 del Codice dei contratti che impone la verifica di congruità dell’offerta: la stazione appaltante, quindi, avrebbe dovuto procedere a detta verifica, anche in considerazione delle sottostime riscontrate nei costi della manodopera, indice sintomatico di anomalia dell’offerta economica.</p>
<p style="text-align: justify;">L’impresa ricorrente principale chiede pertanto l’annullamento della determinazione n. -OMISSIS- e degli atti presupposti, con ogni statuizione conseguente; in via gradata, domanda il riesame dell’istruttoria sul grave illecito professionale, la verifica del requisito di esecuzione (centro alternativo) in capo all’aggiudicataria, la riapertura della verifica di congruità sui costi della manodopera e l’accertamento del possesso dei requisiti di capacità tecnica.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria del 26 maggio 2025, si è costituito in giudizio il Comune di Trapani, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso principale perché infondato; sono richiamate le vicende riguardanti la procedura di gara, l’intervenuta sentenza n. -OMISSIS-di questa Sezione e le attività svolte in esecuzione; quindi confutati i singoli motivi dedotti dall’impresa ricorrente principale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto notificato e depositato il 26 maggio 2025, la controinteressata -OMISSIS-, in qualità di aggiudicataria, ha proposto ricorso incidentale avverso i verbali di gara nn. 1, 2 e 3 e la determinazione dirigenziale -OMISSIS-, nella parte in cui la Stazione appaltante non ha disposto l’esclusione del RTI-OMISSIS-(mandataria) – -OMISSIS-(mandante), domandandone l’annullamento in parte qua con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso principale per carenza di interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">È dedotto innanzitutto il motivo (escludente) della ricorrente principale per grave illecito professionale e violazione degli obblighi informativi, in quanto la società -OMISSIS-ha dichiarato la pendenza di procedimenti penali per reati tributari di cui agli artt. 2 e 4 d.lgs. 74/2000, ascrivibili alle ipotesi di cui all’art. 98, co. 3, lett. h), n. 3, d.lgs. 36/2023, senza allegare misure di self-cleaning conformi a quanto richiesto dalla lex specialis (art. 5.1), con conseguente inattendibilità dell’operatore e doverosa esclusione del RTI in fase di ammissione alla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha poi confutato, uno per uno, i motivi dedotti con il ricorso principale del quale ha chiesto il rigetto, siccome infondato nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza camerale del 28 maggio 2025, la ricorrente principale ha rinunciato alla domanda cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria difensiva il 5 settembre 2025, la controinteressata -OMISSIS-, ha insistito nelle difese già svolte e nelle domande proposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria difensiva del 6 settembre 2025, la ricorrente principale ha replicato alle difese della Stazione appaltante e della ricorrente incidentale, contestando le eccezioni di inammissibilità e le argomentazioni a sostegno della tesi dell’infondatezza del ricorso principale, argomentando ulteriormente a supporto delle censure già proposte e insistendo per l’accoglimento delle domande formulate.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente incidentale ha depositato “note di udienza” in data 23 settembre 2025 (difese irritualmente proposte oltre il termine dimezzato di legge).</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 23 settembre 2025, parte ricorrente ha chiesto il deposito del dispositivo entro 7 giorni ovvero della sentenza integrale entro 15 giorni ex art. 120, comma 9, c.p.a., e la causa è stata quindi posta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Va innanzitutto scrutinata l’eccezione in rito sollevata dalla ricorrente incidentale, di inammissibilità del ricorso principale per mancata impugnazione del presupposto parere dell’Avvocatura comunale prot. 84849 del 14.10.2024, richiamato nell’aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’eccezione non è fondata, così come già precisato nella precedente sentenza n. -OMISSIS-: trattasi di atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, il cui contenuto confluisce nella determinazione conclusiva; è dunque sufficiente l’impugnazione della determinazione n. -OMISSIS- di convalida dell’aggiudicazione, che ne veicola gli effetti lesivi e in cui il parere si è “consumato”.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Riguardo al merito del ricorso incidentale di -OMISSIS- con domanda di esclusione del RTI ricorrente principale per pendenze penali (artt. 2 e 4 del d.lgs 74/2000) e asserita carenza di self-cleaning, va richiamata, e deve qui intendersi trasposta in parte qua, la precedente decisione della Sezione – resa tra le parti per il medesimo appalto, n.-OMISSIS- (appello pendente al C.G.A. n.-OMISSIS-, con udienza pubblica di merito fissata il 30 ottobre 2025) – che ne ha sancito l’infondatezza specificando, in conclusione, che “l’amministrazione appaltante si è autovincolata all’effettuazione della verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione al momento dell’aggiudicazione e nei confronti del solo miglior offerente e per tale ragione legittimamente non ha effettuato la medesima verifica nei confronti dell’impresa non aggiudicataria, odierna ricorrente principale”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso incidentale, in quanto infondato, va pertanto rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Nel merito, anche il ricorso principale è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">È infondato il primo motivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Va premesso che l’art. 95, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023 attribuisce alla stazione appaltante il potere di escludere dalla procedura l’operatore economico che abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, potere la cui attivazione presuppone, ai sensi dell’art. 98 del Codice dei contratti, l’accertamento della gravità della condotta e della sua incidenza sull’affidabilità dell’operatore, nonché l’esistenza di adeguati mezzi di prova. La relativa valutazione, così come costantemente affermato dalla giurisprudenza, si connota per un’ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale nei soli casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, la stazione appaltante – a seguito della citata sentenza di questa sezione, n. -OMISSIS-, che aveva imposto un supplemento di istruttoria in contraddittorio, con motivazione rafforzata sui parametri di gravità/attualità e sulle misure di self-cleaning – ha rivalutato le vicende pregresse della società originariamente aggiudicataria, acquisendo le relazioni dell’Asp e gli atti prodotti dalle parti, e ha dato conto, con motivazione adeguata, delle ragioni per le quali tali elementi non sono stati ritenuti idonei a configurare un grave illecito professionale ostativo.</p>
<p style="text-align: justify;">La Stazione appaltante, infatti, ha dato corso alla nuova istruttoria (v. note RUP del 18.4.2025 e 29.4.2025) riconvocando la Commissione di gara (5.5.2025) e, con D.D. n. -OMISSIS-, ha confermato l’affidabilità professionale dell’impresa già aggiudicataria, valorizzando l’estinzione per fusione del soggetto cui si riferiva una delle risoluzioni, la vetustà di altra risoluzione rispetto al triennio rilevante, la pendenza del giudizio civile avverso la risoluzione contrattuale e, infine, le misure di riorganizzazione adottate.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il RUP ha evidenziato che la risoluzione disposta dal Comune di Alcamo era intervenuta in un contesto fattuale complesso, rispetto al quale la responsabilità dell’operatore non risultava provata in termini univoci; ha inoltre considerato le misure di riorganizzazione societaria e gestionale adottate dall’impresa, valutandole come idonee a neutralizzare eventuali criticità pregresse. Tale apprezzamento è stato quindi condiviso dalla Commissione di gara, che ha confermato la permanenza dei requisiti di affidabilità dell’operatore economico.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tali risultanze, non può ritenersi che l’Amministrazione abbia svolto un’istruttoria carente o contraddittoria, né che abbia travisato i fatti.</p>
<p style="text-align: justify;">Va infatti ricordato che il sindacato giurisdizionale su tale apprezzamento è esterno e limitato ai profili di coerenza, completezza, non contraddittorietà (cfr. Cons. Stato, V, 25 ottobre 2024, n. 8529: in particolare, il capo 1.1.4.) e, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti e della loro motivazione, la valutazione d’affidabilità complessivamente espressa dall’amministrazione non può ritenersi irragionevole o illogica o affetta da difetto di istruttoria nel quadro degli spazi di discrezionalità rimessi alla amministrazione stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Le censure articolate dalla ricorrente principale si risolvono, in realtà, in una diversa lettura del materiale istruttorio, non idonea a scalfire la discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono parimenti infondate le censure di cui al secondo motivo, relative al “centro di cottura alternativo” e sul titolo sanitario, dedotte al fine di sostenere che la controinteressata andava esclusa dalla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">La clausola prevista dall’art. 14 del Capitolato riguardante il centro di cottura alternativo integra un requisito di esecuzione, collocato nella c.d. “zona grigia” tra aggiudicazione e stipula: essa non incide sull’ammissione alla gara, né costituisce causa di esclusione, ma va verificata in sede di stipula (ovvero, comunque, prima dell’avvio dell’esecuzione) nei confronti dell’aggiudicatario.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso concreto, la lex specialis richiede la capacità di garantire la continuità del servizio in emergenza (non la titolarità, già in gara, di un autonomo impianto alternativo), e la Stazione appaltante ha ritenuto sufficiente la disponibilità di locali di terzi e la producibilità della SCIA in tempo utile, prima della stipula/avvio del servizio; tale assetto applicativo, come motivato nel provvedimento di convalida e nella difense del Comune resistente, risulta coerente con la natura esecutiva del requisito e, pertanto, non è idoneo a inficiare l’ammissione e l’aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, la censura, in quanto volta a far discendere dall’asserita carenza del centro alternativo un vizio espulsivo in fase di ammissione alla gara, non può essere condivisa.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il terzo motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 119, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023, integra subappalto l’affidamento a terzi di una quota della prestazione con autonoma organizzazione e rischio in capo al terzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalle allegazioni difensive e dagli atti emerge un’ipotesi di mera messa a disposizione di locali/strutture per situazioni emergenziali, con esecuzione diretta dell’attività di preparazione pasti da parte dell’aggiudicataria (proprio personale, propria organizzazione e responsabilità), senza trasferimento al terzo di attività tipica, né di rischio esecutivo, ragion per cui, difetta l’elemento qualificante del subappalto.</p>
<p style="text-align: justify;">I profili di censura aventi ad oggetto la verifica di anomalia e il costo della manodopera sono parimente infondati (IV motivo).</p>
<p style="text-align: justify;">Va innanzitutto premesso che l’art. 54 disciplina l’esclusione automatica (ed eventuale verifica di altre offerte) solo per affidamenti sottosoglia aggiudicati al prezzo più basso.</p>
<p style="text-align: justify;">Per gli affidamenti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – così come quello di specie – la verifica di anomalia si svolge secondo la disciplina generale dell’art. 110 del Codice dei contratti (nessuna esclusione automatica, verifica della migliore offerta che appaia anormalmente bassa, contraddittorio, giudizio globale).</p>
<p style="text-align: justify;">È principio consolidato che la verifica di anomalia hia natura globale e sintetica e si traduce in un giudizio tecnico-discrezionale sull’attendibilità complessiva dell’offerta, non già in un controllo atomistico di singole voci.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che l’Amministrazione non è tenuta a pretendere giustificazioni su ogni elemento di costo, potendo legittimamente concentrare il contraddittorio sui profili ritenuti rilevanti ai fini della sostenibilità economica dell’appalto, restando sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità o macroscopica erroneità.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale approdo è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza: Cons. Stato, V, 23 giugno 2025, n. 5464 (in punto di giudizio “globale e sintetico”); Cons. Stato, III, 4 luglio 2025, n. 5822 (riguardo l’insindacabilità, salvo vizi macroscopici).</p>
<p style="text-align: justify;">Con particolare riguardo al costo della manodopera, l’art. 41, co. 14, del d.lgs. n. 36/2023, impone alla stazione appaltante di indicare nei documenti di gara i costi della manodopera e di scorporarli dall’importo assoggettato a ribasso; non vige però un divieto assoluto di ribasso e l’operatore può giustificare minori costi in forza di una più efficiente organizzazione aziendale, ferma restando la tutela dei minimi retributivi.</p>
<p style="text-align: justify;">È l’interpretazione da ultimo confermata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., V, 2 luglio 2025, n. 5712 e anche 29 aprile 2025, n. 3611) che, in linea con i precedenti arresti del 2024 (tra cui 19 novembre 2024, nn. 9254-9255) esclude che il comma 14 abbia introdotto un divieto di ribasso sui costi del lavoro, valorizzando invece la funzione di trasparenza parametrica e di controllo in sede di verifica di congruità, chiarendo che “In sintesi, la novità rispetto al testo dell’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50 del 2016 consiste soltanto nel fatto che i costi della manodopera sono indicati separatamente, ma tale indicazione separata non li sottrae al ribasso”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, dai verbali e dalle controdeduzioni risulta che la stazione appaltante ha attivato un contraddittorio effettivo, acquisendo le spiegazioni ritenute dirimenti e motivando l’esito con riguardo alla coerenza economica complessiva dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso concreto, l’Amministrazione ha ritenuto che il costo della manodopera risulta giustificato dalle riduzioni INAIL per la certificazione ISO 450012018, dai minori costi INPS (agevolazioni PNRR) e dalla contrattualizzazione del personale a tempo determinato senza scatti di anzianità, giudicandolo compatibile con le spese generali e l’utile d’impresa e con gli oneri aziendali indicati in quanto corrispondenti circa allo 0,6% del costo generale del servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha altresì chiarito che, nel compiere il giudizio di affidabilità, la stazione appaltante non può prescindere dall’esame dei costi ragionevolmente prevedibili in fase esecutiva (ivi compresi i possibili effetti di rinnovi contrattuali); tuttavia, ciò non si traduce nell’obbligo di una quantificazione analitica di ogni evoluzione retributiva, essendo sufficiente che la motivazione dia conto della considerazione del rischio economico all’interno della valutazione globale di sostenibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Va anche aggiunto che l’art. 23 del capitolato speciale, rubricato “applicazioni contrattuali” dispone chiaramente, per quel che qui rileva, che “il personale tutto dell’impresa, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga dell’impresa, la quale dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori che costituiscono oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonche rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa. Quanto sopra dovrà essere applicato anche ai soci delle cooperative. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei citati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione (…)”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, il contratto collettivo invocato dalla ricorrente principale, era già vigente al momento della presentazione dell’offerta, ragion per cui non vi è prova che vi siano state clausole contrattuali sopravvenute in punto di costo della manodopera, di cui sia stata omessa la valutazione prospettica.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che la motivazione – che richiama i parametri contrattuali allora vigenti e la capienza delle economie organizzative addotte dall’operatore – supera la soglia del minimo costituzionale e non rivela profili manifesti di ragionevolezza.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, alla luce dei richiamati principi e degli atti di causa, i motivi di ricorso relativi al costo della manodopera ai sensi dell’art. 41, co. 14, d.lgs. 36/2023 sono infondati, non risultando illegittimamente esclusa o travisata la possibilità di giustificare ribassi attraverso efficientamenti organizzativi nel rispetto delle tutele lavoristiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 6.3 del disciplinare di gara, sostenendo che l’aggiudicataria non avrebbe posseduto i requisiti di capacità tecnica e professionale in quanto, nel triennio di riferimento, avrebbe subito tre diverse risoluzioni contrattuali, con conseguente obbligo per la stazione appaltante di disporne l’esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">La clausola invocata impone, ai fini della partecipazione, che l’operatore economico abbia eseguito, nell’ultimo triennio, uno o più servizi rientranti nella categoria merceologica di riferimento “con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata”. Tale clausola, in coerenza con l’art. 100, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, mira ad assicurare che l’impresa partecipante abbia maturato una adeguata esperienza professionale nel settore, ma non può essere interpretata nel senso di determinare automaticamente l’esclusione in presenza di ogni risoluzione, indipendentemente dalla valutazione delle concrete circostanze.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la giurisprudenza, infatti, la risoluzione contrattuale costituisce un indice sintomatico di possibile inaffidabilità, ma la sua incidenza sulla partecipazione deve essere oggetto di un apprezzamento discrezionale della stazione appaltante, la quale è chiamata a verificare la gravità delle condotte contestate, la loro effettiva riferibilità all’operatore economico e le eventuali misure correttive adottate (cfr. Cons. Stato, V, 25 ottobre 2024, n. 8529; id., V, 23 febbraio 2024, n. 1804).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la stazione appaltante ha esaminato le vicende contrattuali richiamate dalla ricorrente e ha ritenuto che le stesse non fossero tali da compromettere il possesso del requisito, sia perché non univocamente riconducibili a responsabilità dell’aggiudicataria, sia perché superate dalle misure di riorganizzazione societaria e gestionale medio tempore adottate. Di tali valutazioni è stata data adeguata motivazione negli atti di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, se da un lato la S.A. ha rappresentato che le risoluzioni evocate dalla ricorrente principale non ricadono nel triennio rilevante e, comunque, non inficiano il requisito all’esito della rinnovata istruttoria, d’altra parte, la ricorrente principale non ha fornito elementi idonei a rovesciare tale perimetrazione temporale e l’apprezzamento qualitativo svolto.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, non sussistono i lamentati profili di violazione del disciplinare, né i dedotti vizi di illogicità, dovendosi riconoscere il corretto esercizio della discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella valutazione della rilevanza delle pregresse risoluzioni e nel giudizio di affidabilità dell’operatore economico.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche le censure aventi ad oggetto l’usufrutto di ramo d’azienda e la “continuità” dei requisiti (artt. 17 e 120 d.lgs 36/2023), sono prive di base (VI motivo).</p>
<p style="text-align: justify;">L’operazione di usufrutto del ramo di azienda intervenuta tra la -OMISSIS-e la -OMISSIS- non integra un’ipotesi di elusione della disciplina di gara, ma si colloca nell’ambito delle vicende soggettive contemplate dall’art. 120, comma 1, lett. d), n. 2), del d.lgs. n. 36/2023, il quale consente la successione dell’aggiudicatario a seguito di ristrutturazioni societarie, purché il nuovo operatore soddisfi gli originari requisiti di partecipazione e non si alteri la struttura economico-giuridica dell’affidamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la stazione appaltante ha svolto una sufficiente istruttoria, acquisendo le necessarie verifiche in ordine ai requisiti di affidabilità e integrità della -OMISSIS-, ritenendoli sussistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Non assume rilievo dirimente la circostanza che le verifiche relative alla -OMISSIS-non fossero state completate, posto che l’operazione di cessione in usufrutto del ramo di azienda, regolarmente comunicata alla stazione appaltante, ha comportato la concentrazione in capo alla nuova impresa subentrante delle posizioni attive e passive connesse alla gestione del servizio, con conseguente legittimità della prosecuzione della procedura in capo a -OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">Né può condividersi l’assunto secondo cui l’usufruttuario sarebbe automaticamente gravato dalle pregresse responsabilità della concedente: il principio ubi commoda ibi incommoda non opera in via assoluta, dovendo comunque la stazione appaltante verificare in concreto, come nella specie, l’idoneità del nuovo soggetto a garantire l’esecuzione del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole: l’operazione di cessione in usufrutto di ramo d’azienda costituisce lecita riorganizzazione societaria e correttamente la S.A. ha verificato in capo all’impresa usufruttuaria i requisiti “come se avesse partecipato sin dall’origine”, assicurando la continuità sostanziale e i controlli di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Non emergendo vizi di illogicità manifesta o difetto di istruttoria su tale profilo, le relative censure sono perciò infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">Neppure il settimo motivo relativo all’omessa verifica dell’anomalia dell’offerta è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">La procedura in esame, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e di importo superiore alla soglia comunitaria, non rientra tra le ipotesi derogatorie di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 36/2023, che consente l’esclusione automatica delle offerte anomale.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta pertanto applicabile l’art. 110 del Codice dei contratti, che impone la valutazione di congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, la giurisprudenza – già sopra citata – è costante nel ritenere che il giudizio di anomalia debba essere condotto in termini globali e sintetici, senza che sia necessario verificare puntualmente tutte le singole voci di costo, ed è sindacabile dal giudice solo in presenza di macroscopica illogicità, erroneità o travisamento (Cons. Stato, III, 4 luglio 2025, n. 5822, e giurisprudenza ivi richiamata; id. V, 22 febbraio 2024, n. 1776; id., 26 giugno 2024, n. 5639; id, 2 luglio 2024, n. 5871).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la stazione appaltante ha ritenuto l’offerta dell’aggiudicataria coerente con i parametri stimati e sostenuta da adeguate giustificazioni in ordine alla manodopera e agli oneri aziendali, esercitando la propria discrezionalità tecnica secondo criteri non inficiati da manifesta irragionevolezza. L’asserita sottostima dei costi non era di per sé sufficiente a far scattare l’obbligo di una formale verifica di anomalia, dovendo l’accertamento rimanere ancorato a elementi concreti di inattendibilità complessiva dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso principale è infondato e va rigettato, con salvezza degli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Avuto riguardo alla complessità delle questioni sottese, sussistono le eccezionali ragioni per compensare tra le parti costituite le spese di giudizio e dichiararle irripetibili nei confronti dell’impresa -OMISSIS-non costituita in giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti:</p>
<p style="text-align: justify;">– li rigetta entrambi, con salvezza degli atti impugnati;</p>
<p style="text-align: justify;">– compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite e le dichiara irripetibili nei confronti dell’impresa -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche citate.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Bruno, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Anna Pignataro, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Annalisa Stefanelli, Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla legittimazione dell&#8217;ausiliaria a richiedere l&#8217;ostensione del contratto di appalto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimazione-dellausiliaria-a-richiedere-lostensione-del-contratto-di-appalto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 08:44:36 +0000</pubDate>
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<p>Contratti della p.a. &#8211; Accesso agli atti &#8211; Ausiliaria &#8211; Legittimazione e interesse &#8211; Sussistenza. La qualità di ausiliaria conferisce all’impresa la legittimazione e l’interesse ad agire per ottenere l’ostensione del contratto d’appalto, e dei relativi atti contabili, stipulato tra la stazione appaltante e l&#8217;aggiudicataria dell’appalto. La società ricorrente, in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimazione-dellausiliaria-a-richiedere-lostensione-del-contratto-di-appalto/">Sulla legittimazione dell&#8217;ausiliaria a richiedere l&#8217;ostensione del contratto di appalto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Accesso agli atti &#8211; Ausiliaria &#8211; Legittimazione e interesse &#8211; Sussistenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La qualità di ausiliaria conferisce all’impresa la legittimazione e l’interesse ad agire per ottenere l’ostensione del contratto d’appalto, e dei relativi atti contabili, stipulato tra la stazione appaltante e l&#8217;aggiudicataria dell’appalto. La società ricorrente, in qualità di ausiliaria, infatti, ha documentalmente provato di vantare il diritto all’esecuzione del contratto di avvalimento, in forza del quale l’impresa ausiliata ha assunto il correlato l’obbligo del pagamento del corrispettivo commisurato al valore del contratto di appalto stipulato con la stazione appaltante; ne consegue il diritto dell’impresa ausiliaria alla conoscenza – nei limiti di tale esigenza difensiva – degli atti indicati nella domanda di accesso aventi a oggetto l’esecuzione dei lavori, in vista della eventuale tutela giurisdizionale del vantato credito.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Bruno &#8211; Est. Pignataro</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 545 del 2024, proposto dal Consorzio Stabile Appaltitalia, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Grazia Maria Tomarchio e Loriana Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">– il Comune di Ravanusa, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">– dell’impresa Be.I.Co S.r.l., non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>per la dichiarazione di illegittimità</em></p>
<p style="text-align: justify;">– del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti del giorno 11 marzo 2024;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>e per l’accertamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– del diritto di accesso <em>ex</em> art. 25 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ai documenti indicati nella medesima istanza;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i relativi allegati e la memoria difensiva;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;</p>
<p style="text-align: justify;">Nessun difensore presente nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025, così come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">A) Con ricorso notificato e depositato il 23 aprile 2024, il Consorzio Stabile Appaltitalia ha lamentato l’omessa ostensione, richiesta con istanza del giorno 11 marzo 2024, del contratto d’appalto, e dei relativi atti contabili, stipulato tra il Comune di Ravanusa e la BE.I.CO s.r.l., quest’ultima aggiudicataria dell’appalto per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti urbani per la produzione di compost da ubicarsi nell’area industriale di Ravanusa (Ag).</p>
<p style="text-align: justify;">La società ricorrente, in qualità di ausiliaria della BE.I.CO s.r.l. ausiliata, espone di avere interesse all’accesso agli atti al fine della valutazione delle possibili iniziative da intraprendere nei confronti della predetta impresa ausiliata per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito per l’avvalimento dei propri requisiti in forza del contratto di avvalimento datato 3 novembre 2022 (art.8).</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria del 23 dicembre 2024, la società ricorrente ha confermato il perdurare dell’inerzia del Comune di Ravanusa precisando che, vertendosi in materia di appalti pubblici, troverebbe applicazione l’art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 2016 secondo cui la Stazione appaltante “<em>ha inoltre l’obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all’articolo 52 e quelle inerenti all’esecuzione dei lavori</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione comunale intimata e l’impresa controinteressata, ritualmente intimate, non si sono costituite in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza camerale del 14 gennaio 2025, la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">B) Il Collegio ritiene che la qualità di ausiliaria conferisca all’impresa ricorrente la legittimazione e l’interesse ad agire per ottenere l’ostensione dei documenti richiesti.</p>
<p style="text-align: justify;">La società ricorrente, in qualità di ausiliaria, infatti, ha documentalmente provato, per quel che qui rileva, di vantare il diritto all’esecuzione del contratto di avvalimento del 3 novembre 2022, in forza del quale (v. art. 8) l’impresa ausiliata ha assunto il correlato l’obbligo del pagamento del corrispettivo commisurato al valore del contratto di appalto stipulato con la stazione appaltante; ne consegue il diritto dell’impresa odierna ricorrente alla conoscenza – nei limiti di tale esigenza difensiva – degli atti indicati nella domanda di accesso aventi a oggetto l’esecuzione dei lavori, in vista della eventuale tutela giurisdizionale del vantato credito.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’art.8 citato, le imprese stipulanti hanno invero concordato che “<em>In caso di aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, l’impresa ausiliata riconosce il credito presunto di € 246.273,75. In caso di aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, l’impresa ausiliata riconosce il credito presunto di € 246.273,75 + iva (DUECENTOQUARANTASEIMILADUECENTOSETTANTATRE/75), che sarà quantificato al valore del 1.5 % (UNOVIRGOLACINQUE percento) del valore dell’appalto al netto del ribasso d’asta allo scrivente consorzio, quale impresa ausiliaria (riconoscimento del credito). Inoltre verrà riconosciuto, il costo delle risorse materiali, immateriali, tecniche o finanziarie fornite dallo scrivente consorzio in qualità di ausiliaria;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Modalità di pagamento;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>1. In unica tranche, da pagarsi entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della stipula del contratto di affidamento dei lavori o alla consegna dei lavori sotto riserva di legge tra l’ausiliata e l’Ente Appaltante;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. A mezzo emissione di titoli, dilazionati fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, da consegnare tutti anticipatamente allo scrivente Consorzio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della stipula del contratto di affidamento dei lavori o alla consegna dei lavori sotto riserva di legge tra l’ausiliata e l’Ente Appaltante. Le parti inoltre concordano che sono dovuti gli interessi moratori ai sensi dell’art. 4 D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, a decorrere dal 11° giorno nell’ipotesi delle modalità di pagamento indicate alla lettera a) e lettera b”)</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso, pertanto, va accolto e, per l’effetto, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente all’accesso ai documenti richiesti, e va dichiarato il correlato obbligo dell’Amministrazione comunale intimata di ostensione degli atti di cui all’istanza di accesso di che trattasi, nel termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione ad opera di parte se anteriore, della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">C) Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune intimato, nella misura liquidata in dispositivo, mentre vanno dichiarate irripetibili nei confronti dell’impresa Be.I.Co S.r.l., non costituitasi in giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, ordina al Comune di Ravanusa di consentire all’impresa ricorrente l’accesso, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta con nota del giorno 11 marzo 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l’amministrazione comunale intimata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500, 00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA come per legge e alla rifusione del contributo unificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese irripetibili nei confronti dell’impresa Be.I.Co S.r.l..</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Bruno, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Anna Pignataro, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Annalisa Stefanelli, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimazione-dellausiliaria-a-richiedere-lostensione-del-contratto-di-appalto/">Sulla legittimazione dell&#8217;ausiliaria a richiedere l&#8217;ostensione del contratto di appalto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sullo ius superveniens.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullo-ius-superveniens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 10:56:05 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89452</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullo-ius-superveniens/">Sullo ius superveniens.</a></p>
<p>Atto amministrativo &#8211; Procedimento amministrativo &#8211; Disciplina applicabile &#8211; Individuazione &#8211; Ius superveniens &#8211; Rilievo. La legittimità di un provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato a istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al momento della sua adozione, a nulla rilevando che la pregressa disciplina</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullo-ius-superveniens/">Sullo ius superveniens.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Atto amministrativo &#8211; Procedimento amministrativo &#8211; Disciplina applicabile &#8211; Individuazione &#8211; <em>Ius superveniens &#8211; </em>Rilievo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La legittimità di un provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato a istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al momento della sua adozione, a nulla rilevando che la pregressa disciplina fosse differente, stante l’esigenza di rispettare la diversa valutazione degli interessi pubblici espressa dallo <em>ius superveniens.</em></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Bruno &#8211; Est. Pignataro</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 765 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’-OMISSIS- in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Giacalone e Alessandro Tommaso Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">– l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, in persona dell’Assessore <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;<br />
– il Comune di Marsala, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>quanto al ricorso introduttivo:</em></p>
<p style="text-align: justify;">– della nota della Soprintendenza Bb.Cc.Aa. di Trapani, prot. -OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">– dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Marsala -OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;"><em>quanto ai motivi aggiunti:</em></p>
<p style="text-align: justify;">– della nota del Comune di Marsala, prot. -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">– della nota della Soprintendenza Bb.Cc.Aa. di Trapani, prot. -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">– dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Marsala -OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti l’atto di costituzione in giudizio e i documenti depositati dall’Avvocatura distrettuale dello Stato per l’Amministrazione regionale;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l’ordinanza collegiale cautelare-OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive e di replica;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;</p>
<p style="text-align: justify;">Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">A) Con atto introduttivo notificato il 28 maggio 2024 e depositato il 3 giugno seguente, l’impresa ricorrente ha impugnato, al fine dell’annullamento, previa sospensione cautelare:</p>
<p style="text-align: justify;">1) l’ordinanza del Comune di Marsala, -OMISSIS-, notificata il 29 marzo 2024, con la quale è stata ordinata la demolizione delle opere la cui realizzazione abusiva è stata accertata <em>in loco</em> mediante:</p>
<p style="text-align: justify;">– verbale -OMISSIS-, a causa dell’omessa rimozione al termine della stagione estiva 2023 del “chiosco” a carattere stagionale (dal 1° aprile al 31 ottobre 2023) dalle dimensioni di 5,00 m x 6,00 m, con pergolato e pedana, realizzato con struttura precaria in legno, adibito alla fruizione del mare e alla pratica sportiva, con attività di somministrazione di alimenti e bevande, sul lotto di terreno privato, in catasto al foglio di mappa-OMISSIS-, nell’area della Riserva delle Isole dello Stagnone, collocato sulla base del provvedimento unico S.U.A.P. n. -OMISSIS- del 25 febbraio 2022 e dell’autorizzazione n.-OMISSIS- del 25 gennaio 2022 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani. Sulla base del predetto verbale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, aveva già emesso, in data 26 gennaio 2024, l’ordinanza -OMISSIS- di rimozione del chiosco e di rimessione in pristino alla quale è fatto esplicito richiamo nell’impugnata ordinanza -OMISSIS- adottata dal Comune di Marsala;</p>
<p style="text-align: justify;">– verbale n. -OMISSIS-, a causa dell’edificazione abusiva del locale adibito a deposito in struttura metallica su una superficie di 20 mq e con altezza di 2,50 m;</p>
<p style="text-align: justify;">2) la nota della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, prot. n. -OMISSIS- del 5 marzo 2024, di conferma della citata ordinanza di rimessione in pristino dello stato dei luoghi prot. n. 1071 del 26 gennaio 2024, con la quale la rimozione del chiosco era stata motivata in ragione delle eccezionali valenze paesaggistiche dell’area delle Saline, dello Stagnone e delle Isole, tali da escludere il mantenimento della struttura durante il periodo invernale.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente riferisce, innanzitutto, che <em>medio tempore</em> (cfr. comunicazione di inizio lavori prot. S.U.A.P. n. -OMISSIS- del 14 maggio 2024 e comunicazione di fine lavori, prot. S.U.A.P. n. -OMISSIS- del 21 maggio 2024) ha ottemperato alla demolizione del locale uso deposito in struttura metallica, con pareti e copertura con grata metallica occupante una superficie di 20 mq, ingiuntale dal Comune di Marsala, affermando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere <em>in parte qua</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopodiché è dedotta l’illegittimità degli atti impugnati per i motivi di “<em>Violazione di legge in riferimento all’art. 73 co. 2 l.r. 3/2024, agli artt. 42 co. 4-5 e 6 l.r. 3/2016; l’eccesso di potere da sviamento, difetto di istruttoria e illogicità manifesta” </em>poiché la nota n. -OMISSIS- del 5 marzo 2024 della Soprintendenza di Trapani e il provvedimento del Comune di Marsala -OMISSIS-, hanno sanzionato l’omesso smontaggio al 31 ottobre 2023 che però doveva essere rivalutato alla luce della sopravvenuta legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 (pubblicata sulla G.U.R.S. del 3 febbraio 2024, n. 7) che, con l’art. 73, comma 2, ha destagionalizzato la gestione dei chioschi autorizzati su aree ricadenti nelle Zone B e preriserva orientata, senza imporre il loro smontaggio al termine della stagione estiva.</p>
<p style="text-align: justify;">L’impresa ricorrente afferma che proprio in previsione dell’imminente intervento in materia del legislatore regionale era stato omesso lo smontaggio del chiosco al termine dell’estate 2023; dopo l’entrata in vigore della nuova norma regionale, ha quindi trasmesso, in data 27 maggio 2024 – dopo l’adozione dei provvedimenti impugnati – al Comune di Marsala e alla Soprintendenza di Trapani, la comunicazione di prosecuzione <em>ex</em> art. 73, comma 2, legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e art. 42, commi 4, 5 e 6 della l.r. 17 marzo 2016, n.3, dell’attività stagionale per tutto l’anno solare e il mantenimento dell’installato chiosco sulla scorta dei titoli abilitativi in corso di validità.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso per motivi aggiunti, notificati e depositati il 4 giugno 2024, è stata impugnata la nota prot. n. -OMISSIS- con la quale il Comune di Marsala ha dato comunicazione di avvio e contestuale sospensione del procedimento relativo alla prosecuzione <em>ex</em> art. 73, comma 2, legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e art. 42 commi 4, 5 e 6 della l.r. 17 marzo 2016, n.3 su istanza del 27 maggio 2024 e alla S.C.I.A. prot. n. -OMISSIS- presentata il 30 maggio 2024 per l’avvio dell’attività di somministrazione con chiosco stagionale, fissando un termine di 10 giorni, a pena di archiviazione, per il deposito della documentazione fotografica attestante l’ottemperanza ai due ordini di demolizione del Comune medesimo e della Soprintendenza.</p>
<p style="text-align: justify;">La Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani si è costituita in giudizio il 4 giugno 2024; con successiva memoria del 22 giugno 2024, ha evidenziato che la ragione dei provvedimenti di rimozione risiede nelle eccezionali valenze paesaggistiche dell’area che escludono il mantenimento della struttura durante il periodo invernale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza collegiale n.-OMISSIS- la domanda cautelare proposta è stata parzialmente accolta.</p>
<p style="text-align: justify;">L’impresa ricorrente ha replicato con memoria del 2 ottobre 2024, insistendo nelle domande proposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Marsala, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">1. All’udienza pubblica del 24 ottobre 2024, dopo la discussione, la causa è stata posta in decisione su conforme richiesta delle parti presenti.</p>
<p style="text-align: justify;">B) Il ricorso introduttivo è inammissibile per carenza di interesse nella parte in cui ha ad oggetto il locale deposito in struttura metallica, con pareti e copertura con grata metallica occupante una superficie di 20 mq, così come descritto nel verbale n. -OMISSIS-, in quanto trattasi di opera abusiva che era stata già demolita dall’impresa ricorrente prima della proposizione del ricorso medesimo (cfr. comunicazione di inizio lavori, prot. S.U.A.P. n. -OMISSIS- del 14 maggio 2024 e comunicazione di fine lavori prot. S.U.A.P. n. -OMISSIS- del 21 maggio 2024).</p>
<p style="text-align: justify;">Non può quindi dichiararsi alcuna cessazione della materia del contendere – che presuppone il raggiungimento del bene della vita – poiché parte ricorrente ha dato esecuzione all’ordine di demolizione riconoscendone così la piena legittimità.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il resto, nella parte riguardante il chiosco mantenuto oltre il limite temporale semestrale e con riferimento all’ordinanza del Comune di Marsala -OMISSIS- e alla precedente nota della Soprintendenza Bb.Cc.Aa. di Trapani, prot. n. -OMISSIS- del 5 marzo 2024, il ricorso introduttivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, di “<em>Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</em>”, all’art. 3 (“<em>Recepimento con modifiche dell’articolo 6 “Attività edilizia libera” e dell’articolo 6-bis “Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata” del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</em>”) per quel che qui rileva, dispone al comma 1, lett. u), che sono eseguite senza alcun titolo abilitativo “<em>le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Per poter sostenere che un’opera è temporanea questa deve essere rimossa entro il limite massimo di sei mesi, con la conseguenza che la mancata rimozione entro detta scadenza comporta l’applicazione dall’art. 44, comma 1, lettere B o C, del Testo Unico per l’edilizia, con una totale equiparazione dell’illecito alla costruzione di edificio senza titolo edilizio, che si realizza dunque con il mantenimento delle opere stesse oltre il termine assentito (in tal senso, v. TAR Emilia-Romagna, Bologna, II, 12 aprile 2023, n. 208).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, non vi è dubbio che dal 1° novembre 2023 al 2 febbraio 2024, l’opera <em>de qua</em> è stata mantenuta abusivamente e dunque si è configurato un illecito edilizio da sanzionare nel rispetto dei principi di proporzionalità, di ragionevolezza, di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">La sanzione demolitoria è pienamente giustificata dalla commissione di un illecito edilizio sostanziale, per il mantenimento di opere che parte ricorrente avrebbe dovuto rimuovere, stante l’incompatibilità con la disciplina edilizia e urbanistica esistente dal momento della scadenza del titolo edilizio: la demolizione si configura, dunque, come una sanzione dovuta e proporzionata, essendo volta a ripristinare l’ordine giuridico sostanziale violato dall’illecito edilizio in concreto commesso, non eliso da sopravvenute modifiche normative in ipotesi idonee ad autorizzare il mantenimento di opere analoghe a quelle realizzate.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ stato condivisibilmente affermato che “<em>Tali modifiche, infatti, da un lato, operano soltanto per il rilascio dei futuri titoli edilizi, non producendo effetti sananti degli illeciti già commessi; dall’altro e per l’effetto, non rimuovono l’obbligo di eseguire nuovi interventi edilizi sulla base del previo rilascio di un titolo edilizio (eventualmente occorrente) conforme al quadro regolatorio vigente al momento della sua adozione; il che conferma la perdurante illiceità dell’abuso edilizio precedentemente commesso (…) La repressione dell’abuso sostanziale, dunque, pure a fronte di una modifica della disciplina urbanistica ed edilizia di riferimento, favorevole alla parte proprietaria o responsabile, anziché violare, attua i principi di ragionevolezza e di buon andamento amministrativo (e dei relativi corollari), assicurando l’ordinato svolgimento dell’attività edilizia, nel rispetto della disciplina vigente (anche) al momento della sua esecuzione</em>” (Consiglio di Stato, VI, 19 agosto 2022, n. 7291).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò significa che se si permettesse il mantenimento di opere solamente temporanee sul presupposto di un ipotizzato imminente <em>ius superveniens</em> favorevole alla loro protratta permanenza, si acconsentirebbe a che taluno possa essere indotto alla commissione di un abuso sostanziale, confidando appunto nella sua “sostanziale” sanatoria in caso di sopravvenienze normative legittimanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, non è contestato che l’abuso è stato commesso e accertato prima dell’entrata in vigore, il 3 febbraio 2024, della norma di favore che se applicata retroattivamente avrebbe l’effetto di una sostanziale sanatoria che non è prevista dal sopravvenuto comma 2 dell’art. 73 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, il quale dispone che “<em>1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, approva lo schema tipo di regolamento dei parchi e delle riserve adeguandolo alle vigenti esigenze socio-economiche e territoriali.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. Nelle more dell’adozione dei nuovi regolamenti delle istituite aree di parchi e riserve naturali (…) ai concessionari e ai titolari di licenze amministrative anche su proprietà private ricadenti nelle Zone B e preriserva orientata si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 42 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”</em>; tali norme prevedono che: “<em>4. Ai concessionari del demanio marittimo è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l’anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive. Le autorizzazioni amministrative, le licenze, i nulla osta, il parere igienico-sanitario, rilasciati dagli enti preposti sul demanio marittimo per le attività connesse e complementari all’attività balneare hanno validità temporale pari a tutto il periodo della concessione demaniale in essere.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. Ai fini dell’esercizio delle attività di cui al comma 4, i concessionari sono tenuti a presentare la sola comunicazione di prosecuzione dell’attività all’autorità concedente con l’indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati nonché la richiesta di rideterminazione del canone all’ente concedente.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4. La validità delle licenze o delle autorizzazioni amministrative di cui al comma 4, rilasciate per l’esercizio delle attività complementari alla balneazione, qualora non si apportino modifiche alla struttura assentita in concessione, perdurano per tutta la durata della concessione demaniale anche nel caso di esercizio stagionale dell’attività che ne comporta il montaggio e lo smontaggio nel corso dell’anno solare</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciò va aggiunto che la domanda di prosecuzione di cui al comma 5, appena sopra riportato – adempimento necessario al fine della liceità del mantenimento della struttura già temporanea – è stata presentata da parte ricorrente al Comune di Marsala e alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, soltanto il 27 maggio 2024, quindi, successivamente all’adozione dei provvedimenti impugnati, ragion per cui non sussisteva <em>illo tempore</em> alcun obbligo, né l’opportunità di una eventuale rivalutazione della vicenda <em>de qua</em>, alla luce della norma sopravvenuta da parte delle predette Amministrazioni resistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso introduttivo va pertanto rigettato, <em>in parte qua</em>, con salvezza degli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Per mera completezza, si osserva che se, in atto, sussistessero in concreto tutti i presupposti per il mantenimento della struttura così come astrattamente consentito dalla citata norma sopravvenuta, l’Amministrazione potrebbe rivalutare la ragionevolezza e la proporzionalità di porre comunque in esecuzione la rimozione della struttura per poi consentirne l’immediato rimontaggio, salva restando la valutazione dell’adeguamento del canone concessorio per il periodo di occupazione abusiva.</p>
<p style="text-align: justify;">D) Il ricorso per motivi aggiunti invece è fondato, nei sensi di seguito chiariti.</p>
<p style="text-align: justify;">È chiesto l’annullamento della nota prot. n. -OMISSIS- con la quale il Comune di Marsala ha dato la comunicazione di avvio e contestuale sospensione del procedimento con fissazione del termine di 10 giorni al fine del deposito di documentazione fotografica attestante l’ottemperanza ai due ordini di demolizione del Comune medesimo e della Soprintendenza resistenti e ciò a pena di archiviazione sia della S.C.I.A., prot. n. -OMISSIS-, presentata dall’impresa ricorrente il 30 maggio 2024 per l’inizio dell’attività stagionale 2024, sia della comunicazione di prosecuzione <em>ex</em> art. 73, comma 2, legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e art. 42, commi 4, 5 e 6 della l.r. 17 marzo 2016, n.3, presentata il 27 maggio 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, diversamente dai provvedimenti sanzionatori/ripristinatori adottati d’ufficio e impugnati con il ricorso introduttivo, viene qui in rilievo un procedimento avviato dal Comune di Marsala su istanza di parte ricorrente, per il quale s’impone l’applicazione del principio <em>tempus regit actum</em>: per consolidato orientamento giurisprudenziale, la legittimità di un provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato a istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al momento della sua adozione, a nulla rilevando che la pregressa disciplina fosse differente, stante l’esigenza di rispettare la diversa valutazione degli interessi pubblici espressa dallo <em>ius superveniens</em> (cfr. Cons. Stato, VI, 26 maggio 2022, n. 4223; <em>id</em>. II, 8 marzo 2021 n. 1908; <em>id.</em>, V, 14 agosto 2020, n. 5038; <em>id</em>., III, 29 aprile 2019, n. 2768; <em>id</em>. VI, 15 settembre 2011, n. 5154; <em>id</em>. VII, 2 febbraio 2022, n. 741; <em>id</em>. V, 16 aprile 2019, n. 2498).</p>
<p style="text-align: justify;">La corretta applicazione del principio generale <em>tempus regit actum</em> comporta che gli atti ed i provvedimenti della P.A., essendo espressione attuale dell’esercizio di poteri rivolti al soddisfacimento di pubblici interessi, devono uniformarsi alle norme giuridiche vigenti nel momento in cui son posti in essere, per quanto attiene sia ai requisiti di forma e procedimento, sia al contenuto sostanziale delle statuizioni, stante l’immediata operatività delle norme di diritto pubblico (cfr., Cons. Stato, IV, 14 gennaio 2016, n. 83).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, peraltro, al momento della proposizione delle istanze, la norma di cui parte ricorrente asserisce la violazione era già entrata in vigore e ciò appare sintomo del denunciato vizio di eccesso di potere per sviamento, dato che il Comune ha forzatamente ritenuto ostativo all’applicazione della norma <em>de qua</em> il comportamento già sanzionato con l’ordine di rimozione impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, risulta evidente dalla motivazione della nota impugnata, che<em> </em>il Comune di Marsala ha conformato l’attività muovendosi in una prospettiva “sanzionatoria”, mentre avrebbe dovuto limitarsi a verificare la sussistenza o meno dei presupposti di legge in presenza dei quali l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale può essere allo stato esercitata previo mantenimento delle strutture per tutto l’anno solare in forza della sopravvenuta norma transitoriamente efficace fino all’emanazione della nuova normativa regolamentare.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso per motivi aggiunti va quindi accolto e, per l’effetto, la nota prot. n. -OMISSIS- del Comune di Marsala, va annullata con obbligo di quest’ultimo ente di riavviare il procedimento e di concluderlo con un provvedimento espresso e adeguatamente motivato alla stregua dei principi affermati nella presente decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">E) In ragione della particolarità della vicenda e dell’accoglimento parziale del gravame, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti del Comune di Marsala non costituitosi in giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:</p>
<p style="text-align: justify;">– dichiara il ricorso introduttivo in parte inammissibile nei sensi di cui in motivazione e per il resto lo rigetta, con salvezza dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Marsala -OMISSIS- <em>in parte qua</em>, e della nota della Soprintendenza Bb.Cc.Aa. di Trapani, prot. n. -OMISSIS- del 5 marzo 2024;</p>
<p style="text-align: justify;">– accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla la nota del Comune di Marsala, prot. n.-OMISSIS- salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate tra le parti costituite.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese irripetibili nei confronti del Comune di Marsala.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Bruno, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Anna Pignataro, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Girardi, Primo Referendario</p>
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		<title>Sulle conseguenze discendenti per la p.a. dalla decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-conseguenze-discendenti-per-la-p-a-dalla-decadenza-dei-vincoli-urbanistici-preordinati-allesproprio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 08:20:20 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89431</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-conseguenze-discendenti-per-la-p-a-dalla-decadenza-dei-vincoli-urbanistici-preordinati-allesproprio/">Sulle conseguenze discendenti per la p.a. dalla decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Esproprio &#8211; Vincoli preordinati all&#8217;esproprio &#8211; Decadenza &#8211; Conseguenze &#8211; Individuazione. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che trova le sue radici nelle statuizioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2 aprile 1984 e n. 12 dell’11 giugno 1984, al quale anche questo Tribunale</p>
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<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Esproprio &#8211; Vincoli preordinati all&#8217;esproprio &#8211; Decadenza &#8211; Conseguenze &#8211; Individuazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che trova le sue radici nelle statuizioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2 aprile 1984 e n. 12 dell’11 giugno 1984, al quale anche questo Tribunale ha da tempo aderito, la decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio comporta l’obbligo per il Comune di “reintegrare” la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione. L’adempimento dell’obbligo di conferire la nuova qualificazione urbanistica non può essere eluso per ragioni di opportunità determinando il protrarsi di una situazione incompatibile con le garanzie costituzionali che assistono il diritto di proprietà. Né il doveroso avvio del procedimento di redazione del P.U.G. costituisce adempimento dell’obbligo di conferire la riqualificazione urbanistica alla zona rimasta priva di specifica disciplina, a seguito di decadenza del vincolo di destinazione su di essa gravante. L’adempimento esatto e non elusivo di tale obbligo può, infatti, essere dato soltanto attraverso l’adozione della specifica ed immediata normazione di quella particolare zona, senza attendere che siano portate a compimento le ulteriori e dilatorie procedure che comportano la riconsiderazione dell’intero piano urbanistico.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Bruno &#8211; Est. Pignataro</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 597 del 2023, proposto da Lina Lentini, Pietro Lentini e Rosario Lentini, rappresentati e difesi dall’avvocato Riccardo Dado, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">– il Comune di Mazara del Vallo, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Grimaudo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– del provvedimento prot. 8457/2023 del 31 gennaio 2023, di rigetto della domanda di assegnazione di destinazione urbanistica all’area di proprietà, in catasto al foglio di mappa n. 196, part.lle n. 2356 (N.C.E.U) e n. 1128 (catasto Terreni);</p>
<p style="text-align: justify;">– della delibera di Giunta municipale n. 20 del 10 febbraio 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Mazara del Vallo;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;</p>
<p style="text-align: justify;">Uditi, nella pubblica udienza del 19 dicembre 2024, i difensori delle parti presenti così come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">A) Con ricorso notificato il 30 marzo e depositato il 4 aprile 2023, i germani Lentini Lina, Pietro e Rosario hanno chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 8457del 31 gennaio 2023, con il quale il Comune di Mazara del Vallo ha riscontrato la domanda del 27 dicembre 2022 di assegnazione di destinazione urbanistica all’area di loro proprietà in catasto al foglio 196, p.lle 2356 (N.C.E.U) e 1128 (catasto Terreni), divenuta “zona bianca” priva di destinazione urbanistica, a seguito dell’intervenuta decadenza di vincoli derivanti dal piano regolatore generale, nonché la deliberazione della Giunta municipale n. 20 del 10 febbraio 2021 avente a oggetto “<em>Atto di indirizzo per la redazione del PUG ai sensi dell’art. 26 della L.R. 19/2020</em>” rivolta alla Dirigenza comunale, nella parte in cui è stato dato atto che “<em>ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 della L.R. 19/2020, possono concludere il procedimento secondo la previdente normativa soltanto quelle varianti al PRG che alla data di entrata in vigore della Legge erano depositate e non ancora adottate ovvero approvate dal Consiglio comunale e che per tanto, non possono più concludere il procedimento avviato tutte quelle proposte di variante al PRG che non si trovano nella condizione stabilita dal legislatore e dovranno pertanto essere riconsiderate all’interno del PUG”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta dagli atti di causa che nel Piano Regolatore Generale, approvato con D.A. n. 117 del 14 febbraio 2003, l’area di proprietà dei ricorrenti è così normata: lotto di terreno, p.lla n. 1128, in parte a zona B2, in parte a “viabilità di progetto” e in parte a zona “F3 – ville e giardini pubblici”; area pertinenziale del fabbricato, p.lla n. 2356, “strada di progetto”.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti hanno formulato la nota del 27 dicembre 2022, sia come “<em>apposita richiesta di ri-tipizzazione urbanistica</em>” dell’area di loro proprietà, sia come “<em>osservazioni</em>” al redigendo P.U.G., chiedendo, in entrambi i casi, l’attribuzione della destinazione “B” all’intera area (sia la parte destinata a strada o viabilità di progetto, sia quella destinata a zona “F3 – ville e giardini pubblici”) ovvero di altra ritenuta opportuna.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la nota impugnata, il Comune di Mazara del Vallo, senza entrare specificamente nel merito della natura espropriativa o conformativa dei vincoli urbanistici insistenti sull’area <em>de qua</em>, ha escluso a monte l’avvio del procedimento di variante urbanistica parziale poiché “<em>il procedimento non sarebbe giustificato da presupposti di imprescindibilità, e impellenti esigenze non rinviabili o necessità di corrispondere a norme legislative richiamati dalle linee guida per la redazione del PUG approvate con DA n. 116/GAB del 07.07.2021</em> (…) <em>Peraltro nel dispositivo della deliberazione di GM n. 20 del 10/02/2021 di indirizzo all’Ufficio per la redazione del PUG, è tra l’altro riportato: “…..ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 della L.R. 19/2020, possono concludere il procedimento secondo la previdente normativa soltanto quelle varianti al PRG che alla data di entrata in vigore della Legge erano depositate e non ancora adottate ovvero approvate dal Consiglio comunale e che per tanto non possono più concludere il procedimento avviato tutte quelle proposte di variante al p.r.g. che non si trovano nella condizione stabilita dal legislatore e dovranno pertanto essere riconsiderate all’interno del PUG</em>”; è stata invece fatta salva la valutazione della richiesta di parte ricorrente in sede di formazione del redigendo PUG.</p>
<p style="text-align: justify;">È dedotta l’illegittimità degli atti impugnati per i motivi di:</p>
<p style="text-align: justify;">1) “<em>Violazione e mancata applicazione dell’art. 9 del D.p.r. n° 327/2001 e mancato rispetto dell’obbligo di normare le “zone bianche</em>” <em>– violazione/mancata applicazione della l. 241/1990 – eccesso di potere”</em> stante la natura di vincolo preordinato all’esproprio sia del vincolo a “strada di progetto”, sia del vincolo di destinazione “F3 ville e giardini” alla luce delle norme tecniche di attuazione del p.r.g. che nella fattispecie concreta implicherebbero una destinazione esclusivamente pubblica poiché non è consentita una reale potenzialità edificatoria del privato al fine della realizzazione di un <em>opus </em>suscettibile di effettivo sfruttamento in un regime di libero mercato: infatti, le predette NTA regolamentano distintamente i giardini privati (art. 22) e quelli pubblici di cui alle zone F3 (art. 52 e ss.);</p>
<p style="text-align: justify;">2) “V<em>iolazione/elusione dell’art. 9 del d.P.R. n° 327/2001 e dell’art. 2 l. n. 241/’90 (obbligo di ri-normare le “zone bianche”). difetto di motivazione – errata/falsa applicazione dell’art. 53 della l.r. 19/2020 – violazione /mancata applicazione dell’art. 26 l.r 19/2020 (e di altre norme dell’ordinamento in materia) – eccesso di potere”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Contrariamente a quanto affermato dal Comune di Mazara del Vallo, a seguito della presentazione dell’istanza del proprietario, sussiste l’obbligo dell’amministrazione di assegnare una nuova destinazione urbanistica all’area divenuta zona bianca mediante l’avvio e la conclusione di un procedimento di variante urbanistica specifica, indipendentemente dall’avvio del procedimento di adozione del P.U.G.; né ad esonerare il Comune dall’obbligo di evadere la richiesta di ri-tipizzazione rileverebbe la distinzione tra le varianti depositate prima o dopo l’entrata in vigore della l.r. n. 19 del 21 agosto 2020 (che ha abrogato l.r. n. 71 del 1978 e successive modificazioni): ai sensi dell’art. 53 della l.r. n.19 del 2020, invero, le prime sarebbero sempre soggette alla disciplina della l.r. n. 71 del 1978 mentre le seconde seguirebbero la nuova disciplina, fermo restando che, in ogni caso, i relativi procedimenti devono essere conclusi con l’adozione, o meno, della variante specifica.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amministrazione comunale resistente, con memoria del 13 agosto 2024, ha riconosciuto, da un lato, la natura espropriativa del vincolo a viabilità di progetto, ma affermato, dall’altro, quella conformativa della zona F3 alla stregua dell’art. 55 delle N.T.A. del vigente P.R.G. attesa la possibilità di sfruttamento economico dell’area da parte del privato proprietario.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 19 dicembre 2024, la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">B) Il ricorso è fondato nei sensi di seguito chiariti.</p>
<p style="text-align: justify;">È fondato il secondo motivo.</p>
<p style="text-align: justify;">L’istanza dei ricorrenti è stata rigettata poiché, secondo il Comune resistente, l’adozione di una variante parziale sarebbe esclusa nelle more della redazione del P.U.G., così come da direttiva contenuta nella delibera n. 20 del 10 febbraio 2021 della Giunta comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">La tesi dell’Amministrazione non può essere condivisa.</p>
<p style="text-align: justify;">L’<em>iter</em> motivazionale si pone in contrasto con la regola secondo cui i vincoli urbanistici, se di natura espropriativa, imposti dallo strumento urbanistico generale su beni determinati hanno per legge durata limitata: in linea generale, cinque anni, alla scadenza dei quali, se non è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera prevista, il vincolo preordinato all’esproprio decade (art. 9, commi 2 e 3 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327: “<em>2. Il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. 3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell’opera, il vincolo preordinato all’esproprio decade …</em>”).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che trova le sue radici nelle statuizioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2 aprile 1984 e n. 12 dell’11 giugno 1984, al quale anche questo Tribunale ha da tempo aderito, la decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio comporta l’obbligo per il Comune di “reintegrare” la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’adempimento dell’obbligo di conferire la nuova qualificazione urbanistica non può essere eluso per ragioni di opportunità determinando il protrarsi di una situazione incompatibile con le garanzie costituzionali che assistono il diritto di proprietà.</p>
<p style="text-align: justify;">Né il doveroso avvio del procedimento di redazione del P.U.G. costituisce adempimento dell’obbligo di conferire la riqualificazione urbanistica alla zona rimasta priva di specifica disciplina, a seguito di decadenza del vincolo di destinazione su di essa gravante.</p>
<p style="text-align: justify;">L’adempimento esatto e non elusivo di tale obbligo può, infatti, essere dato soltanto attraverso l’adozione della specifica ed immediata normazione di quella particolare zona, senza attendere che siano portate a compimento le ulteriori e dilatorie procedure che comportano la riconsiderazione dell’intero piano urbanistico (in tal senso, la costante giurisprudenza, anche di questo TAR: <em>ex</em> <em>multis</em>, IV, 14 maggio 2024, n.1617; <em>id</em>. IV, 26 marzo 2024, n.1091; <em>id</em>. III, 3 agosto 2020, n.1750; <em>id</em>., III, 23 settembre 2016, n. 2260; cfr. anche C.g.a., 16 febbraio 2021, n. 114; Cons. Stato, IV, 21 febbraio 2005, n. 585).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende altresì l’illegittimità della deliberazione della Giunta comunale impugnata, nella parte in cui, impedendo l’avvio dei procedimenti di variante parziale, finisce per eludere l’obbligo attuale per l’Amministrazione comunale di attribuire immediatamente una nuova destinazione all’area divenuta “zona bianca”, così introducendo una surrettizia proroga dei vincoli oltre il termine stabilito <em>ex lege </em>(Tar Palermo, IV, 26 marzo 2024, n. 1091).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò significa che il Comune di Mazara del Vallo ha l’obbligo di istruire e concludere la pianificazione in variante concernente specificamente l’area rimasta priva di destinazione già qualificata come “strada o viabilità di progetto” – la cui natura espropriativa non è in contestazione tra le parti – ovvero di procedere con la celere definizione del procedimento di adozione del P.U.G. se i tempi dell’approvazione del nuovo strumento urbanistico siano compatibili con l’esigenza di celere ri-tipizzazione dei proprietari istanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla divergenza tra le parti riguardo la natura espropriativa oppure conformativa del vincolo discendente dall’attribuzione della destinazione a zona “<em>F3 – ville e giardini pubblici</em>”, va osservato che tale questione non è stata oggetto di esame nella motivazione della nota impugnata al fine del diniego dell’avvio del procedimento di variante specifica, sebbene parte ricorrente di tale questione ne abbia fatto argomento di censura con il primo motivo di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella vicenda particolare, il Collegio ritiene che l’esame della natura conformativa o espropriativa della destinazione a zona “<em>F3 – ville e giardini pubblici</em>” alla stregua degli strumenti urbanistici del Comune resistente, non affrontata nel provvedimento impugnato, dovrà essere oggetto di istruttoria e di contraddittorio nel corso del procedimento di variante parziale il cui avvio è stato chiesto dai ricorrenti e che dovrà essere concluso dal Comune resistente, sede in cui quest’ultimo potrà eventualmente opporre la natura meramente conformativa del predetto vincolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per completezza va detto che, a tal fine, non appare dirimente la nota n. 69948 del 25 settembre 2019 depositata in atti da parte ricorrente (v. allegato n. 5 al ricorso) poiché è stata resa dal Comune di Mazara del Vallo in relazione a un diverso procedimento riguardante immobili in proprietà di soggetti diversi dagli odierni ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, il ricorso va accolto nei sensi indicati nella presente sentenza, con conseguente annullamento del provvedimento prot. 8457/2023 del 31 gennaio 2023, di rigetto della domanda di assegnazione di destinazione urbanistica all’area di proprietà dei ricorrenti, in catasto al foglio di mappa n. 196, part.lle n. 2356 (N.C.E.U) e n. 1128 (catasto Terreni) e, per quanto di ragione, della delibera della Giunta comunale n. 20 del 10 febbraio 2021, fatto salvo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione nel rispetto delle statuizioni della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">C) La particolarità della fattispecie concreta giustifica la compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Bruno, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Anna Pignataro, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Girardi, Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-conseguenze-discendenti-per-la-p-a-dalla-decadenza-dei-vincoli-urbanistici-preordinati-allesproprio/">Sulle conseguenze discendenti per la p.a. dalla decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla qualificazione urbanistica della piscina.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-qualificazione-urbanistica-della-piscina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 12:18:04 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-qualificazione-urbanistica-della-piscina/">Sulla qualificazione urbanistica della piscina.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Piscina &#8211; Realizzazione &#8211; Natura giuridica &#8211; Pertinenza. L’installazione di una piscina di non rilevanti dimensioni rientra nell’ambito delle pertinenze e non integra violazione né degli indici di copertura né degli standard, atteso che non aumenta il carico urbanistico della zona e che i vani per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-qualificazione-urbanistica-della-piscina/">Sulla qualificazione urbanistica della piscina.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-qualificazione-urbanistica-della-piscina/">Sulla qualificazione urbanistica della piscina.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Piscina &#8211; Realizzazione &#8211; Natura giuridica &#8211; Pertinenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’installazione di una piscina di non rilevanti dimensioni rientra nell’ambito delle pertinenze e non integra violazione né degli indici di copertura né degli standard, atteso che non aumenta il carico urbanistico della zona e che i vani per impianti tecnologici sono sempre e comunque consentiti. In tale ottica, in linea generale una piscina realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della stessa non possiede un’autonomia immobiliare, ma deve considerarsi quale pertinenza dell’immobile principale esistente, essendo destinata a servizio dello stesso. Assumano rilievo dirimente le dimensioni della piscina: che, secondo un orientamento consolidato, risulterà di natura pertinenziale solo qualora esse possano considerarsi “non rilevanti”. Ciò in quanto, secondo la prevalente giurisprudenza, per essere considerata pertinenziale la piscina deve essere di “non rilevanti dimensioni.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Bruno &#8211; Est. Bruno</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1659 del 2022, proposto dalla Tar S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Luca Scordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">il Comune di Pantelleria, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– dell’ordinanza n. 107/22 notificata in data 23.09.2022 con la quale il Comune di Pantelleria ha ingiunto la demolizione e rimessa in pristino di un immobile realizzato in difformità dal titolo edilizio;</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti gli ulteriori atti presupposti, antecedenti, concomitanti, conseguenti e comunque connessi tra cui, per quanto di interesse, <em>(i)</em> la comunicazione di abuso edilizio del Corpo di Polizia Municipale, prot. n. 1060/P.M 87 del 21.01.22; <em>(ii)</em> la nota prot. 827 del 17.01.2022, redatta dal personale tecnico dipendente del IV Settore – Urbanistica – Area Tecnica del Comune di Pantelleria.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’odierno ricorso la società T.A.R. S.r.l. ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Pantelleria ha ordinato la demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo sull’immobile di sua proprietà, consistenti nella: i) realizzazione di un posto auto di circa metri 4,90 x 5,80 e 2,70 di altezza, con cannucciato appoggiato su travi in legno e su un muro di pietra a faccia vista, di circa metri 10,00 x 0,60 e 2,70 metri di altezza; ii) realizzazione di una piscina incassata nel terrazzamento con locale pompe seminterrato di circa 10,70 x 12,70 metri e spazio pavimentato in legno; iii) realizzazione di un piccolo locale tecnico incassato nel muro di pietra di circa 4,00 metri quadri e di 2,00 metri di altezza; iv) realizzazione di un cannizzo di metri 7,90 x 4,70 circa e 2,70 metri di altezza, appoggiato su travi in legno.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno dell’impugnazione la ricorrente ha lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ed ha anche dedotto che le opere erano state realizzate in attuazione della concessione edilizia n. 11 del 2010; ha infine aggiunto che in ogni caso, in assenza di qualsivoglia incremento di superficie utile e volumetria, non necessiterebbe un nuovo titolo legittimante da parte del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Pantelleria, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza istruttoria n. 1795 del 28 maggio 2024 è stato richiesto al Comune di Pantelleria il deposito dell’elaborato progettuale posto a fondamento della concessione edilizia n. 11 del 2010 citata dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune, nonostante la rituale comunicazione dell’ordinanza, non ha assolto all’incombente istruttorio. All’udienza del 26 settembre 2024, stante l’inadempimento da parte dell’amministrazione, è stata reiterata l’istruttoria con ordinanza n. 2733/2024.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 15 ottobre 2024 l’amministrazione ha depositato gli elaborati progettuali richiesti.</p>
<p style="text-align: justify;">La società ricorrente ha quindi depositato in data 4.11.2024 memoria difensiva nella quale assume che le opere contestate dal Comune con il provvedimento impugnato siano compatibili col titolo edilizio rilasciatole nell’anno 2010. In particolare, la ricorrente rileva che:</p>
<p style="text-align: justify;">l’area parcheggio coperta ed il cannucciato rientrano nel progetto assentito dal Comune nel 2010; in ogni caso, a tutto voler concedere, la seconda opera non avrebbe richiesto il rilascio di alcun titolo edilizio, essendo coperta dal parere favorevole della Soprintendenza ed annoverabile nell’ambito dei manufatti leggeri rientranti nell’edilizia libera;</p>
<p style="text-align: justify;">il vano tecnico esteso per mq 4 è, appunto, un volume destinato ad alloggio di impianti tecnologici, che non va conteggiato ai fini della determinazione dei volumi edificabili, e che è espressamente ammesso dall’art. 74 delle NTA del PRG;</p>
<p style="text-align: justify;">la “piscina incassata nel terrazzamento” è compatibile col progetto del 2010, nel quale era stata infatti prevista un cisterna incassata, nel cui incavo è stata posizionata la piscina prefabbricata; in aggiunta, si rileva che la normativa edilizia vigente <em>ratione temporis</em> (L.R. 37/1985, art. 6) non prevedeva la previa acquisizione di un titolo edilizio per la realizzazione di una piscina.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ulteriore memoria depositata il 14.11.2024 – impropriamente definita “di replica”, atteso che non vi è stata produzione avversaria cui poter replicare – la ricorrente ha ribadito alcune delle tesi già esposte nella precedente memoria.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza del 5 dicembre 2024 la causa è stata posta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Va preliminarmente evidenziato il fatto che l’ordinanza impugnata ha contestato alla società ricorrente la realizzazione di lavori eseguiti in assenza del titolo edilizio, ed in mancanza del nullaosta degli enti deputati alla tutela dei valori paesaggistico-ambientali, ricadendo l’area dell’intervento in zona vincolata.</p>
<p style="text-align: justify;">1.- In relazione al primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’omessa applicazione delle garanzie di partecipazione al procedimento spettanti al privato, il Collegio si limita a richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale a tenore del quale “<em>L’ordine di demolizione, conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo prevista alcuna possibilità per l’Amministrazione di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene</em>” (C.G.A.R.S. 91/2024), “<em>la previsione di un termine per l’esecuzione della demolizione assicura comunque una forma equivalente di tutela procedimentale ad istanze partecipative.</em>” (C.G.A.R.S. 476/2021).</p>
<p style="text-align: justify;">In aggiunta deve dirsi che – a tutto voler concedere – non potrebbe nemmeno trovare ingresso nella fattispecie il temperamento al principio di irrilevanza della comunicazione di avvio del procedimento in tema di repressioni edilizie, come introdotto con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5433/2023 citata nella memoria della ricorrente, giacchè nel caso a mani è piuttosto evidente (per quanto si esporrà più avanti) che non è controversa nè controvertibile – in punto di fatto – l’entità delle variazioni rispetto alla concessione rilasciata nel 2010, e non risultava quindi necessario alcun accertamento specifico da svolgersi nel preventivo contraddittorio con la parte interessata.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Passando al secondo motivo di ricorso è opportuno esaminare distintamente le difformità riscontrate <em>in situ</em> dall’amministrazione comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.- Per quanto riguarda l’area di parcheggio, è vero che questa risulta contemplata nell’elaborato annesso alla c.e. rilasciata nel 2010, di guisa che l’ordinanza impugnata risulta illegittima nella parte in cui ne ordina la rimozione. Tuttavia, deve anche evidenziarsi che il provvedimento impugnato contempla – con riferimento all’area di parcheggio, anche – il sovrastante “<em>cannucciato appoggiato su travi in legno e su un muro di pietra a faccia vista</em>” privo di autorizzazione e di nulla osta. Tale installazione – al di là del dubbio rilievo che può assumere in relazione alle prescrizioni di natura edilizia, variabile in ragione delle caratteristiche costruttive concrete e della sua destinazione funzionale (in proposito v. C.G.A.R.S. n. 708/2023) – risulta di certo sprovvista del nullaosta di competenza della Soprintendenza ai BB.CC.AA., reso necessario dal fatto che l’immobile ricade in area vincolata. Detto parere dell’ente tutorio, solo menzionato in ricorso, non è stato prodotto in giudizio; anzi, nella relazione tecnica depositata dalla ricorrente si precisa che l’intervento sarebbe “assentibile” (dunque non “assentito” in atto) in base alla disciplina di settore. Pertanto, l’assorbente rilievo che il cannucciato sia stato realizzato in zona vincolata in assenza del parere dell’ente deputato alla tutela del vincolo depone per la sua illegittimità, e per la infondatezza in <em>parte qua</em> del motivo.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva il motivo in esame risulta solo in parte fondato, con riguardo all’aera di parcheggio.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.- In relazione al vano di superficie di 4 mq ricavato in una intercapedine e qualificato, anche dallo stesso Comune intimato, quale volume tecnico, va ricordato che secondo condivisa giurisprudenza “<em>In materia urbanistica, la nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria, si applica con riferimento ad opere edilizie prive di una loro autonomia funzionale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa. Si tratta, in particolare, di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione, che non possono essere ubicati all’interno di essa e che sono connessi alla condotta idrica, termica, ascensore, etc.</em>” (Tar Catania 2275/2021); “<em>A differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi, il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma è altresì sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta ulteriore “carico urbanistico”, proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale col fabbricato principale</em>” (Cons. Stato, VI, 4725/2024).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche per questo manufatto, tuttavia, vale il rilievo per cui risultava necessario il previo ottenimento del nullaosta da parte della Soprintendenza deputata a vigilare l’area vincolata. Ne consegue che, in disparte l’irrilevanza dell’opera dal punto di vista edilizio, l’ordinanza impugnata risulta legittima nella parte in cui rileva che anche tale intervento è stato realizzato senza previo nullaosta.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3.- Con riferimento alla contestata realizzazione della piscina, il motivo risulta infondato alla luce delle stesse deduzioni di parte ricorrente. Infatti, non è superfluo sottolineare che la stessa relazione del tecnico di parte ricorrente ammette (con osservazione che assume natura confessoria) che la piscina consta di un guscio prefabbricato in vetroresina installato nel vano che era stato edificato come cisterna interrata in coerenza con la C.E. n. 11/2010, dal quale è stato rimosso il solaio di copertura. In altre parole, la concessione edilizia rilasciata nell’anno 2010 prevedeva la realizzazione di una cisterna che oltre ad essere interrata e coperta, risultava destinata per sua natura a finalità di supporto delle esigenze idriche dell’immobile. Diversamente, nell’odierna fattispecie, la società ricorrente ha eliminato il solaio di copertura della cisterna, ed ha realizzato un manufatto funzionalmente diverso, destinato alla balneazione, e non una struttura di supporto alle esigenze di rifornimento idrico.</p>
<p style="text-align: justify;">In aggiunta, la tesi secondo la quale la piscina, realizzata prima dell’anno 2016 (e cioè, prima del recepimento del DPR 380/2001 operato in Sicilia con la L.R. 16/2016), non necessitava del rilascio di alcun titolo edilizio, non può essere condivisa atteso che già la giurisprudenza formatasi sotto il precedente regime normativo riteneva necessario il rilascio del titolo edilizio per realizzare una piscina (cfr. Tar Palermo 1201/2003).</p>
<p style="text-align: justify;">Chiarito dunque che la realizzata piscina sia un <em>quid novi</em>, diverso da quanto assentito con la concessione n. 11/2010, occorre adesso accertare se tale opera richiedesse o meno un apposito titolo edilizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, appare utile richiamare il recentissimo arresto del C.G.A.R.S. (sentenza n. 926/2024) che ha dato conto del contrasto giurisprudenziale esistente in tema di qualificazione giuridica delle piscine, ed ha adottato una propria linea interpretativa al riguardo, che il Collegio ritiene di poter condividere.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, si legge nella citata sentenza: “<em>Il Collegio ritiene condivisibile l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui per distinguere tra la qualificazione della piscina quale nuova opera edilizia, ovvero invece quale pertinenza, non ci si debba affidare ad astratte affermazioni di principio, ma sia necessario esaminare, volta per volta, le specifiche caratteristiche e dimensioni delle opere in scrutinio.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Deve condividersi, in punto di diritto, quanto ritenuto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6644 del 2019 secondo cui “l’installazione di una piscina di non rilevanti dimensioni rientra nell’ambito delle pertinenze e non integra violazione né degli indici di copertura né degli standard, atteso che non aumenta il carico urbanistico della zona e che i vani per impianti tecnologici sono sempre e comunque consentiti (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 16/4/2014, n. 1951);</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>– in tale ottica, in linea generale una piscina realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della stessa non possiede un’autonomia immobiliare, ma deve considerarsi quale pertinenza dell’immobile principale esistente, essendo destinata a servizio dello stesso.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(…)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>assumano rilievo dirimente le dimensioni della piscina: che, secondo un orientamento consolidato, risulterà di natura pertinenziale solo qualora esse possano considerarsi “non rilevanti”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ciò in quanto, secondo la prevalente giurisprudenza, per essere considerata pertinenziale la piscina deve essere di “non rilevanti dimensioni” (meglio ancora, se di dimensioni contenute, o “piccole”).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Il Collegio non intende affatto di discostarsi da siffatti parametri esegetici; tuttavia – per le ragioni di ordine sistematico che saranno approfondite infra – ritiene che, ai fini della valutazione della “rilevanza” delle misure delle piscine, la più appropriata unità di misura non sia il metro quadrato (ossia la superficie dello specchio acqueo), bensì il metro lineare (vale a dire la lunghezza del massimo segmento di retta percorribile da un nuotatore tra i due punti più distanti della piscina).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>18.1. È noto come, di solito per giudicare le dimensioni di una piscina ci si affidi alla misurazione della superficie della stessa (risultante, nelle piscine rettangolari, dal prodotto di larghezza per lunghezza).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Il Collegio, viceversa, non ritiene tale criterio pienamente perspicuo, rispetto alla finalità di verifica della pertinenzialità che si è chiamati a svolgere, tenuto conto anche del fatto che le piscine (soprattutto quelle che pretendano di essere ritenute pertinenziali) non sempre hanno la forma di un quadrato o di un rettangolo.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(…)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>In altri termini, finché una piscina – in ragione delle sue contenute dimensioni – sia inadatta al nuoto, anche amatoriale, ma unicamente sia idonea a consentire all’utilizzatore della cosa principale di rinfrescarsi o di sguazzare con intento esclusivamente ludico, ritiene il Collegio che essa non ecceda la funzione pertinenziale (anche in senso urbanistico) rispetto alla costruzione principale.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(…)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>In proposito, la proposta esegetica che questo Collegio ritiene di formulare – applicandola al caso di specie – muove dal confronto con la misura della lunghezza delle corsie della piscina c.d. olimpionica, pari a m. 50: di cui certamente non è opinabile la piena attitudine al nuoto, in ogni sua manifestazione.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Nondimeno, almeno a livello preagonistico e amatoriale, è comunemente considerata idonea al nuoto anche la lunghezza delle corsie nella piscina c.d. semiolimpica, pari a m. 25 (c.d. “vasca corta”).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ulteriormente, il Collegio ritiene di poter ravvisare un’analoga attitudine, pur se solo a livello amatoriale, in corsie di lunghezza pari alla metà di quest’ultima (m. 12,50).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Al di sotto di tale misura, viceversa, sembra potersi ragionevolmente dubitare della attitudine natatoria del manufatto (allorché la spinta di partenza e la capriola di fine vasca vadano ad assorbire la maggior parte della lunghezza che un nuotatore potrebbe percorrere).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Tutte tali lunghezze, secondo quanto si è già detto, andranno comunque misurate non già sul lato maggiore, bensì sulla diagonale o sul diametro massimi che siano tracciabili sulla superficie acquea.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>La proposta esegetica che ne scaturisce è, dunque, quella di considerare strutturalmente non idonee all’attività natatoria, anche meramente amatoriale, le piscine in cui la massima misura riscontrabile (i.e. diagonale maggiore o diametro massimo: che, notoriamente, collegano in linea retta i punti più distanti tra loro di una qualsiasi forma geometrica, sia poligonale che curviforme) sia contenuta in un segmento di retta di lunghezza non eccedente m. 12.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Esemplificando, ciò significa che (per una piscina rettangolare, cui è applicabile il teorema di Pitagora) la natura pertinenziale postula (fra l’altro) che la somma dei quadrati costruiti sul lato maggiore e sul lato minore non dovrà eccedere la superficie di mq. 144; nonché (per una piscina pertinenziale di forma irregolare) che sulla sua superficie non sia tracciabile alcun segmento di retta eccedente la lunghezza di m. 12.”</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>(…)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Non venendo in rilievo nella vicenda de qua la presenza di vincoli (che sarebbero stati ostativi, se assoluti; o che avrebbero postulato, se relativi, il n.o. dell’autorità preposta), la misura della piscina – secondo la proposta esegetica che il Collegio qui coltiva e fa propria – non osta alla sua qualificazione in termini di pertinenzialità rispetto all’edificio principale</em>.”.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce dei parametri interpretativi forniti dal giudice d’appello deve escludersi la legittimità della piscina realizzata dalla società ricorrente, e ciò in quanto: a) il manufatto ha una diagonale di mt 16.60 (come tale superiore al limite massimo di mt 12,50 indicato nella sentenza); b) la realizzazione è stata eseguita in area sottoposta a vincolo, e pertanto postulava un nulla osta della Soprintendenza, che nella fattispecie non c’è).</p>
<p style="text-align: justify;">2.4- Per quanto, infine, riguarda la realizzazione di un cannizzo di metri 7,90 x 4,70 circa e 2,70 metri di altezza, appoggiato su travi in legno, deve riconoscersi la fondatezza della censura articolata da parte ricorrente, laddove evidenzia che tale struttura era pienamente contemplata nel progetto approvato con la concessione del 2010, come risulta chiaramente dalla tavola acquisita in giudizio a seguito dell’ordinanza istruttoria, nella quale è chiaramente rappresentata una struttura leggera posta sul lato sinistro della costruzione.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso può essere accolto solo in parte nei limiti appena esposti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto consente di dichiarare irripetibili le spese processuali.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei soli limiti indicati in motivazione, e per l’effetto annulla in parte l’impugnata ordinanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese irripetibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Bruno, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Anna Pignataro, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Girardi, Primo Referendario</p>
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