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	<title>T.A.R. Sicilia - Catania - Sezione I Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Sicilia - Catania - Sezione I Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sull&#8217;0bbligo di provvedere della p.a. a fronte di istanze irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sull0bbligo-di-provvedere-della-p-a-a-fronte-di-istanze-irricevibili-inammissibili-improcedibili-o-infondate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:18:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sull0bbligo-di-provvedere-della-p-a-a-fronte-di-istanze-irricevibili-inammissibili-improcedibili-o-infondate/">Sull&#8217;0bbligo di provvedere della p.a. a fronte di istanze irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate.</a></p>
<p>Silenzio della p.a. &#8211; Istanza del privato &#8211; Irricevibile &#8211; Inammissibile &#8211; Improcedibile &#8211; Infondata &#8211; Obbligo di provvedere &#8211; Sussistenza. In presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sull0bbligo-di-provvedere-della-p-a-a-fronte-di-istanze-irricevibili-inammissibili-improcedibili-o-infondate/">Sull&#8217;0bbligo di provvedere della p.a. a fronte di istanze irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sull0bbligo-di-provvedere-della-p-a-a-fronte-di-istanze-irricevibili-inammissibili-improcedibili-o-infondate/">Sull&#8217;0bbligo di provvedere della p.a. a fronte di istanze irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Silenzio della p.a. &#8211; Istanza del privato &#8211; Irricevibile &#8211; Inammissibile &#8211; Improcedibile &#8211; Infondata &#8211; Obbligo di provvedere &#8211; Sussistenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; dunque anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l’amministrazione ha l’obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sulla istanza non pretestuosa, né abnorme del privato.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Savasta &#8211; Est. Commandatore</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2451 del 2025, proposto da Ramacca Agrisolar S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Dir. gen. valut. ambientali – Divisione V Procedure di Valutazione Via e Vas, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Commissione Tecnica Pnrr-Pniec – Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Siciliana Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi <i>ope legis</i> dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria <i>ex lege</i> in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’ accertamento e la declaratoria</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e, in particolare, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 03.11.2023 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto di un impianto agrovoltaico di potenza 75,383 MW denominato &#8220;AGV RAMACCA&#8221; ubicato in Sicilia nel territorio comunale di Ramacca in provincia di Catania, comprendente anche le opere per la connessione alla RTN ricadenti nel comune di Ramacca (CT), pur a fronte della diffida del 30.10.2025 e del sollecito del 19.03.2025;</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">nonché per l’accertamento della natura soprassessoria</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">ovvero in subordine per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della nota del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 215309 del 14.11.2025, trasmessa alla Società via pec in pari data, con cui è stato comunicato che &#8220;la Scrivente ha già provveduto a trasmettere alla competente Commissione la documentazione necessaria allo svolgimento dell’istruttoria tecnica e che, al completamento di tale istruttoria, anche in relazione all’esito della procedura di competenza del MiC, ricevute le relative risultanze tecniche, procederà all’emanazione del provvedimento finale&#8221;;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per la condanna  dell’Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali e regionali intimate;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ricorso notificato il 19 novembre 2025 e depositato il successivo 20 novembre 2025, la società ricorrente ha esposto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di avere presentato, con nota del 3 novembre 2023, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, (“MASE”) un’istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (“VIA”) ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agrovoltaica di potenza 75,383 MW denominato “AGV RAMACCA” ubicato in Sicilia nel territorio comunale di Ramacca in provincia di Catania, comprendente anche le opere per la connessione alla RTN ricadenti nel comune di Ramacca (CT);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di avere registrato un ingiustificato stallo nel procedimento dopo che, positivamente delibata la procedibilità dell’istanza, disposta la necessaria integrazione procedimentale, e pubblicato nuovamente l’avviso pubblico, la seconda fase di consultazione del pubblico si esauriva in data 13 marzo 2025;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di avere sollecitato e diffidato, in data 19 marzo 2025 e 30 ottobre 2025, il MASE ad adottare i provvedimenti di competenza, che, con nota datata 14 novembre 2025, comunicava di avere già “provveduto a trasmettere alla competente Commissione la documentazione necessaria allo svolgimento dell’istruttoria tecnica e che, al completamento di tale istruttoria, anche in relazione all’esito della procedura di competenza del MiC, ricevute le relative risultanze tecniche, procederà all’emanazione del provvedimento finale”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto premesso, la società ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di accertare la natura soprassessoria della nota del 14 novembre 2025;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di accertare e dichiarare l’illegittimità dell’inerzia serbata dal MASE e della CT PNRRPNIEC a fronte dell’istanza di VIA ex art. 23 t.u. ambiente presentata dalla società;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di condannare il MASE e la Commissione Tecnica a rilasciare i provvedimenti di competenza ex artt. 23 e 25 TUA e, nella specie, a concludere il procedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con atto di mera forma si sono costituiti in giudizio le amministrazioni intimate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza camerale indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei limiti in appreso specificati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In via preliminare ed in termini generali, il Collegio osserva che secondo condiviso orientamento giurisprudenziale i procedimenti ex artt. 31 e 117 c.p.a. presuppongono un “silenzio” che è integrato – non da qualsiasi comportamento inerte dell’Amministrazione, bensì – dal comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato, ovvero nella mancata evasione di una istanza proveniente da un privato, che sollecita l’esercizio di pubblici poteri, e quindi l’avvio di un procedimento amministrativo: infatti non vi è dubbio che in linea generale il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione deve essere diretto ad accertare la violazione dell’obbligo della stessa di provvedere su un’istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l’Amministrazione sia rimasta inerte; di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l’Amministrazione viola tale obbligo a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 738; Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene, per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, perché possa sussistere silenzio-inadempimento dell’amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l’istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato; tale obbligo sussiste, secondo la giurisprudenza, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr., <i>ex plurimis</i>, T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 3 settembre 2024, n. 2499; T.a.r. per la Calabria, sez. II, 10 maggio 2024, n. 742; T.a.r. per la Sardegna, sez. I, 27 aprile 2024, n. 342).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, è stato condivisibilmente chiarito che in presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; dunque anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l’amministrazione ha l’obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sulla istanza non pretestuosa, né abnorme del privato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso in esame, fermo l’obbligo giuridico di provvedere stabilito in termini generali dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., vengono in rilievo “tempi e […] modalità previsti per i progetti” ex artt. 8, comma 2 bis, 24 e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Peraltro, l’art. 25, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 espressamente stabilisce che “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per costante giurisprudenza, il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall’ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (cfr., <i>ex plurimis</i>, T.A.R. Puglia, , sez. II, 15 aprile 2025, n. 529; T.A.R. Sardegna, sez. I, 11 aprile 2025, n. 310; T.A.R. Campania, sez. V, 24 marzo 2025, n. 2501).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Appare opportuno osservare in virtù delle previsioni dello Statuto speciale di autonomia della Regione siciliana (art. 14, lett. n) e delle rispettive norme di attuazione (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637), “le competenze in materia di tutela del paesaggio, sebbene siano nella restante parte del territorio nazionale normalmente esercitate dall’attuale MIC e, per esso, dalle Soprintendenze locali, sono esercitate dalla Regione per il tramite delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali istituite con L.R. n. 80 del 1977 quali organi periferici dell’Assessorato competente” (cfr. C.g.a., sez. giur., 30 maggio 2022, n. 648); parimenti, avuto riguardo alla V.I.A. statale di cui al d.lgs. n. 152/2006 in ordine alle opere rientranti nel P.N.R.R. da realizzare nel territorio siciliano, le relative funzioni del Ministero della Cultura devono “ritenersi di competenza dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana”, e ciò anche rispetto all’espressione del concerto previsto dall’art. 25, commi 2 e 2 bis, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cfr. C.g.a., sez. giur., 20 agosto 2024, nn. 677 e 678).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso quanto sopra, il Collegio, in ragione dell’inerzia contestata con l’atto introduttivo del giudizio, non essendo stato definito con l’adozione di un provvedimento espresso il procedimento in questione nonostante il decorso dei termini di legge, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato e, stante la natura palesemente soprassessoria della nota del 14 novembre 2025 (che si limita a riferire la trasmissione degli atti alla commissione), ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre senza vincolo di contenuto – entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero della notificazione se anteriore – lo schema di provvedimento di VIA e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di adottare – entro il termine di cento (100) giorni dalla scadenza di quello di cui sopra – il provvedimento espresso (di accoglimento o di diniego) conclusivo del procedimento di VIA, ordinando all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana e alla relativa struttura amministrativa periferica di esprimere il parere di spettanza, fermo restando che con riguardo al concerto può operare l’istituto contemplato dall’art. 17 <i>bis</i> l. n. 241/1990.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Resta fermo che a fronte della natura discrezionale del potere in questione resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In caso di persistente inerzia si nomina sin d’ora ex art. 117, comma 3, c.p.a., quale commissario <i>ad acta</i>, il Capo del dipartimento sviluppo sostenibile del MASE, con facoltà di delega a dirigente del medesimo Ministero, il quale procederà in via sostitutiva, negli ulteriori termini, rispettivamente di trenta (30) giorni e di cento (100) giorni decorrenti dalla scadenza del termine sopra assegnato, ad adottare lo schema di provvedimento e il provvedimento espresso (di accoglimento o di diniego) conclusivo del procedimento di VIA.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Insediatosi, il commissario <i>ad acta</i> designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si deve ribadire, anche in relazione all’attività del commissario <i>ad acta</i>, che a fronte della natura discrezionale del potere in questione resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Trattandosi di organo titolare del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-<i>bis</i> della l. n. 241/1990 in caso di intervento del commissario <i>ad acta</i>, non si procederà alla liquidazione del compenso in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio serbato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, assegnando alla prima il termine in motivazione per predisporre lo schema di provvedimento di VIA e al secondo di adottare entro il termine in motivazione il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana nei sensi indicati in motivazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nomina commissario <i>ad acta </i>il Capo del Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il quale provvederà in via sostitutiva negli ulteriori termini in motivazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; condanna il resistente Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’IVA, nella misura di legge e alla refusione del contributo unificato, ove versato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Pancrazio Maria Savasta, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulla mancata sottoscrizione del curriculum ai fini della partecipazione a concorsi pubblici.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-mancata-sottoscrizione-del-curriculum-ai-fini-della-partecipazione-a-concorsi-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 09:13:01 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89424</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-mancata-sottoscrizione-del-curriculum-ai-fini-della-partecipazione-a-concorsi-pubblici/">Sulla mancata sottoscrizione del curriculum ai fini della partecipazione a concorsi pubblici.</a></p>
<p>Concorso &#8211; Esclusione &#8211; Curriculum &#8211; Sottoscrizione &#8211; Mancanza &#8211; Effetti. Pur condividendosi l’orientamento secondo cui l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma, non può parimenti ritenersi che la sottoscrizione del curriculum (o il suo invio dalla casella</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-mancata-sottoscrizione-del-curriculum-ai-fini-della-partecipazione-a-concorsi-pubblici/">Sulla mancata sottoscrizione del curriculum ai fini della partecipazione a concorsi pubblici.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Concorso &#8211; Esclusione &#8211; Curriculum &#8211; Sottoscrizione &#8211; Mancanza &#8211; Effetti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pur condividendosi l’orientamento secondo cui l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma, non può parimenti ritenersi che la sottoscrizione del curriculum (o il suo invio dalla casella PEC) integri, in virtù del disposto di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, il valore di dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo d.P.R. Infatti, la dichiarazione sostitutiva e l’allegazione del documento di identità del dichiarante costituiscono adempimenti distinti, che hanno una funzione diversa, sebbene complementare. La prima serve a fornire all’amministrazione l’informazione di cui necessita e sulla cui rispondenza al vero deve potere confidare, grazie alla sottostante assunzione di responsabilità del dichiarante. La seconda, per contro, attiene non già al perfezionamento della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ma all’identificazione del soggetto dichiarante, e dunque all’imputazione giuridica della responsabilità conseguente alla dichiarazione sostitutiva potendo per l’effetto l’accertamento dell’identità del dichiarante in ipotesi risultare aliunde mediante altri documenti a ciò idonei, oltre che avvenire a posteriori. E&#8217; dunque legittima l&#8217;esclusione del concorrente disposta dalla p.a. nel caso in cui  il testo del <em>curriculum </em>presentato non rechi alcuna dichiarazione <em>ex</em> artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000; la modalità di sottoscrizione (in forma digitale) del suddetto documento, dunque, investendo esclusivamente il profilo inerente alla provenienza soggettiva dell’atto (e alla riferibilità al sottoscrittore medesimo delle eventuali dichiarazioni ivi contenute), non può valere a integrare una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Lento &#8211; Est. Caudullo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2019, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Lidia Calcaterra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Tumino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– della Deliberazione n. -OMISSIS- con la quale il Direttore Generale -OMISSIS- ha approvato la graduatoria finale di merito e nominato il vincitore della selezione pubblica mediante comparazione dei curricula professionali e culturali e colloquio volta all’assegnazione di n. 1 incarico di Biologo Molecolare, nella parte in cui non ha inserito la ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">– del verbale n. -OMISSIS-, mai pubblicato o comunicato, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla selezione;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto e/o procedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi espressamente compreso l’Avviso di selezione pubblica ove occorra e nei limiti dell’interesse (ove si ritenga che esso non contempli la riserva in favore della ricorrente ovvero che non sia integrato dalle cogenti disposizioni di legge che la prevedono) e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria, nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 dicembre 2024 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso notificato all’-OMISSIS- e alla dott.ssa -OMISSIS- (collocatasi al terzo posto della graduatoria), la ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe con cui è stata disposta la sua esclusione dalla procedura concorsuale per il conferimento di un incarico di biologo molecolare con contratto di lavoro autonomo ed è stata approvata la graduatoria definitiva.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, inizialmente collocatasi al secondo posto della graduatoria provvisoria, veniva esclusa in sede di riesame in quanto<em> </em>“<em>il Curriculum formativo e professionale prodotto dalla dott.ssa -OMISSIS- non è stato presentato secondo quanto previsto dal bando e cioè ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000; inoltre, tale Curriculum formativo e professionale non è stato neppure controfirmato dalla candidata. Pertanto, la candidata dott.ssa -OMISSIS-, secondo quanto previsto nel bando, viene esclusa dalla selezione in oggetto</em>”<em> </em>(verbale della commissione n. -OMISSIS-).</p>
<p style="text-align: justify;">La dott.ssa -OMISSIS- lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>I. Violazione degli artt. 1, 3, 6, 7e 21-octies della legge n. 241/1990 – Violazione dell’art. 83, comma 9, del D. lgs n. 50/2016 – Violazione del D.P.R. n. 220/2021 – Eccesso di potere – Difetto assoluto di motivazione – Difetto di istruttoria – Carenza dei presupposti in fatto e diritto – Manifesta erroneità – Irragionevolezza – Invalidità – Violazione del giusto procedimento – Travisamento – Illogicità – Arbitrarietà – Genericità – Sviamento – Disparità di trattamento – Ingiustizia manifesta – Violazione del principio di par condicio concorrenziale – Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.”</em></p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente censura il comportamento contraddittorio dell’Amministrazione resistente, avendo la stessa sostenuto, nel primo verbale, di aver proceduto all’esame della documentazione prodotta da tutti i candidati e aver riscontrato, solo successivamente, nel verbale -OMISSIS-, l’errore materiale in cui sarebbe incorsa la ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Lamenta, inoltre, l’omessa attivazione del soccorso istruttorio che le avrebbe consentito di integrare la documentazione trasmessa trattandosi di un evidente errore materiale, nonché l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattandosi di mera irregolarità non avrebbe potuto, comunque, disporsi l’esclusione dalla procedura concorsuale.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>II. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e 42 della Carta di Nizza e dei criteri di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa nonché dei principi del giusto procedimento e del legittimo affidamento – Eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, evidente travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia e contraddittorietà manifesta – Difetto di motivazione – Violazione degli artt. 1, 3, 7, e 21-octies della legge n. 241/1990.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente lamenta la violazione del legittimo affidamento ingenerato dal comportamento contraddittorio tenuto dalla resistente Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La mancata sottoscrizione del <em>curriculum </em>non avrebbe potuto, comunque, costituire causa di esclusione atteso che lo stesso era stato inviato all’amministrazione dalla casella di posta elettronica certificata della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">III. Parte ricorrente chiede, altresì, che l’-OMISSIS- sia condannata al risarcimento del danno patrimoniale (mancata percezione dello stipendio) e non patrimoniale (perdita di chance, danni curriculari).</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con ordinanza n. 44/2020 il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare con la seguente motivazione: “<em>Rilevato che l’avviso pubblico ha previsto espressamente che la mancata produzione del curriculum vitae in formato europeo redatto ai sensi del DPR. 445/2000 comporta l’esclusione dal concorso; Considerato – che quella ora richiamata è previsione del tutto chiara, che non lascia adito a dubbi interpretativi; – che la presentazione di un curriculum non redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e carente della firma costituisce, pertanto, palese violazione della lex specialis; – che in ragione di quanto evidenziato il Collegio ritiene che, perlomeno ad un primo sommario esame, il principio di autoresponsabilità dei concorrenti debba indurre ad affermare che la concessione della possibilità di integrare tale atto, a seguito di soccorso istruttorio, non sarebbe rispettosa della par condicio dei concorrenti</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Si è costituita in giudizio l’-OMISSIS- insistendo per il rigetto del ricorso e documentando l’avvenuto scorrimento della graduatoria a seguito della rinuncia del dott. -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con ordinanza n. 2945 del 2 settembre 2024 il Collegio ha rilevato che “<em>sebbene nell’epigrafe del ricorso siano individuati quali controinteressati il dott. -OMISSIS-, la dott.ssa -OMISSIS- e la dott.ssa -OMISSIS- (collocatisi, ai primi tre posti della graduatoria definitiva), il presente gravame risulta notificato, oltre che all’-OMISSIS-, alla sola controinteressata -OMISSIS-. Mirando la ricorrente ad essere ricollocata, per effetto dell’annullamento della disposta esclusione, al secondo posto della suddetta graduatoria, devono ritenersi controinteressati tutti i candidati che subirebbero gli effetti dell’accoglimento del ricorso con la conseguente modifica parziale della graduatoria, ovvero tutti i candidati risultati idonei, ad esclusione del primo”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ha ritenuto, pertanto, di dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle dott.sse -OMISSIS- collocatesi, rispettivamente, ai posti secondo e quarto della graduatoria definitiva.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con nota di deposito del 20 settembre 2024 la ricorrente ha precisato che “<em>per quanto concerne la Dott.ssa -OMISSIS- la notifica del ricorso introduttivo è avvenuta già in data 21.11.2019</em>” ed ha depositato la prova della notifica effettuata in data 18 settembre 2024 alla dottoressa -OMISSIS- nonché la prova della notifica effettuata in data 21 settembre 2019 (ma non versata in atti unitamente al ricorso introduttivo) alla dottoressa -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">6. All’udienza di smaltimento del 9 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Il ricorso è infondato atteso che, come già rilevato in sede cautelare, l’esclusione dalla procedura si fonda sulla violazione di una clausola della <em>lex specialis </em>che non lascia spazio a dubbi interpretativi e che non è stata oggetto di impugnazione né di contestazione alcuna.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. L’art. 4 dell’avviso pubblico stabiliva, infatti, a<em> </em>“<em>pena di inammissibilità</em>”<em>, </em>che la domanda dovesse essere “<em>corredata da un curriculum vitae redatto ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000</em>”<em> </em>prevedendo, altresì, che “<em>la mancata produzione del curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000</em>”<em> </em>avrebbe comportato l’esclusione dalla selezione.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, contravvenendo alle prescrizioni dell’atto di avviso, ha partecipato alla procedura selettiva allegando un <em>curriculum </em>che, oltre a non recare alcuna sottoscrizione in calce, non contiene la necessaria dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali carenze possono ritenersi solo in parte superate dall’invio della domanda di partecipazione a mezzo PEC.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, pur condividendosi l’orientamento secondo cui <em>“l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma” </em>(Tar Campania sent. n. 2285/2020; vedi anche Tar Sicilia, Palermo, sent. n. 167/2018; TAR Liguria 78/2023), non può parimenti ritenersi che la sottoscrizione del <em>curriculum </em>(o, come nel caso di specie, il suo invio dalla casella PEC)<em> </em>integri, in virtù del disposto di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, il valore di dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo d.P.R.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, va osservato che gli aspetti evocati – la dichiarazione sostitutiva, da un lato, e la sottoscrizione quale modalità idonea a soddisfare i requisiti ex art. 38, comma 3, D.P.R. – sono destinati ad operare su piani non sovrapponibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Come evidenziato in sede giurisprudenziale, infatti, “<em>la dichiarazione sostitutiva e l’allegazione del documento di identità del dichiarante costituiscono adempimenti distinti, che hanno una funzione diversa, sebbene complementare. La prima serve a fornire all’amministrazione l’informazione di cui necessita e sulla cui rispondenza al vero deve potere confidare, grazie alla sottostante assunzione di responsabilità del dichiarante. La seconda, per contro, attiene non già al perfezionamento della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ma all’identificazione del soggetto dichiarante, e dunque all’imputazione giuridica della responsabilità conseguente alla dichiarazione sostitutiva</em>“, potendo per l’effetto <em>“… l’accertamento dell’identità del dichiarante in ipotesi risultare aliunde mediante altri documenti a ciò idonei, oltre che avvenire a posteriori” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. V, sent. -OMISSIS-459/2014). Nel caso di specie, il testo</em> del <em>curriculum</em> <em>presentato da parte ricorrente non reca alcuna dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000; la modalità di sottoscrizione (in forma digitale) del suddetto documento, dunque, investendo esclusivamente il profilo inerente alla provenienza soggettiva dell’atto (e alla riferibilità al sottoscrittore medesimo delle eventuali dichiarazioni ivi contenute), non può valere a integrare una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000” </em>(T.A.R. Roma, sez. III, sentenza n. 11801 del 12 settembre 2022).</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. Né la carenza riscontrata dalla commissione avrebbe potuto essere sanata attraverso il soccorso istruttorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Per giurisprudenza costante, infatti<em>, “nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l’ammissione al concorso (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4951; Sez. V, 2 gennaio 2024, n. 28; id., 21 novembre 2022, n. 10241; Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; Sez. III, 4 giugno 2016, n. 4081; C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., 12 maggio 2000, n. 281) </em>(Consiglio di Stato, sez. VII sentenza n. 7334 del 2 settembre 2024).</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>L’istituto del soccorso istruttorio ha la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere amministrativo. Ha una portata generale e trova applicazione anche nell’ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l’intervento dell’Amministrazione, diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata, non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati”</em> (Consiglio di Stato, sent. n. 10241/2022).</p>
<p style="text-align: justify;">L’avviso di indizione della procedura selettiva prevedeva, a pena di inammissibilità, la presentazione del <em>curriculum </em>redatto ai sensi del DPR 445/2000 e stabiliva, altresì, che “<em>i contenuti delle autocertificazioni prodotte ai sensi del D.P.R. 445/2000, così come integrato dalla legge n. 183/2011, dovranno consentire la valutazione, nonché la verifica della veridicità delle stesse da parte della Commissione esaminatrice </em>e che <em>in carenza di tutti gli elementi essenziali le dichiarazioni sostitutive non verranno prese in considerazione</em>”<em> </em>(art. 4 dell’avviso).</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi del successivo articolo 6, inoltre, “<em>la procedura selettiva viene operata per titoli e colloquio mediante comparazione dei curricula professionali … Le situazioni descritte nel curriculum devono essere autocertificate ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12/11/2011</em>”<em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente non ha impugnato tali prescrizioni della <em>lex specialis </em>pur essendo inequivoca la loro portata escludente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <em>curriculum </em>allegato alla domanda di partecipazione, contravvenendo a tali univoche disposizioni e risultando privo dei suoi elementi essenziali è, dunque, da ritenersi <em>tamquam non esset.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Essendo, pertanto, inidoneo ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione nonché dei titoli oggetto di valutazione non avrebbe potuto essere integrato mediante soccorso istruttorio senza violare la <em>par condicio </em>dei concorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. Non è ravvisabile, altresì, la contestata violazione del legittimo affidamento essendosi il riesame degli atti della selezione resosi necessario a seguito della riconvocazione della Commissione disposta dalla Direzione Generale con nota del 31 luglio 2019 al fine di prendere atto delle istanze di autotutela presentate da altri candidati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il riesame, peraltro, è stato effettuato nella seduta del 2 agosto 2019, appena poco più di un mese dopo l’approvazione degli atti della procedura selettiva con deliberazione del direttore generale del 20 giugno 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">8. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato pur sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Aurora Lento, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Calogero Commandatore, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-mancata-sottoscrizione-del-curriculum-ai-fini-della-partecipazione-a-concorsi-pubblici/">Sulla mancata sottoscrizione del curriculum ai fini della partecipazione a concorsi pubblici.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sugli effetti del sequestro penale dell’immobile sulla legittimità dell&#8217;ordinanza di rimessione in pristino.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-effetti-del-sequestro-penale-dellimmobile-sulla-legittimita-dellordinanza-di-rimessione-in-pristino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 11:34:32 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89071</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-effetti-del-sequestro-penale-dellimmobile-sulla-legittimita-dellordinanza-di-rimessione-in-pristino/">Sugli effetti del sequestro penale dell’immobile sulla legittimità dell&#8217;ordinanza di rimessione in pristino.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Sequestro penale &#8211; Ordinanza di rimessione in pristino &#8211; Effetti &#8211; Individuazione. In materia edilizia e urbanistica, il sequestro penale dell’immobile non si riflette sulla legittimità dell&#8217;ordinanza di rimessione in pristino, nel senso che non influenza la legittimità dell&#8217;ordine di demolizione. Pres. Savasta &#8211; Est. Dato REPUBBLICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-effetti-del-sequestro-penale-dellimmobile-sulla-legittimita-dellordinanza-di-rimessione-in-pristino/">Sugli effetti del sequestro penale dell’immobile sulla legittimità dell&#8217;ordinanza di rimessione in pristino.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-effetti-del-sequestro-penale-dellimmobile-sulla-legittimita-dellordinanza-di-rimessione-in-pristino/">Sugli effetti del sequestro penale dell’immobile sulla legittimità dell&#8217;ordinanza di rimessione in pristino.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Sequestro penale &#8211; Ordinanza di rimessione in pristino &#8211; Effetti &#8211; Individuazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In materia edilizia e urbanistica, il sequestro penale dell’immobile non si riflette sulla legittimità dell&#8217;ordinanza di rimessione in pristino, nel senso che non influenza la legittimità dell&#8217;ordine di demolizione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Savasta &#8211; Est. Dato</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 721 del 2021, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabrizio Mandanici, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC avv.fmandanici@pec.giuffre.it;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Santilano, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in -OMISSIS- via Comunale S. Corrado 7 Condominio “S. Corrado Residence” Pal. F., e con domicilio digitale <i>ex lege</i> come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa sospensione</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell’ordinanza di demolizione n. 1237 del 16.02.2021, notificato in data 18.02.2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 87, comma 4-<i>bis</i>, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 14 ottobre 2024, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4-<i>bis</i>, cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con ricorso notificato in data 16 aprile 2021 e depositato in data 5 maggio 2021 il deducente ha rappresentato quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data 24 dicembre 2020 la Polizia Municipale di -OMISSIS- ha redatto ai danni del ricorrente un verbale di sequestro giudiziario avente ad oggetto “<i>un manufatto di metri 8 circa di lunghezza, metri 1,10 circa di larghezza e metri 2,20 circa di altezza realizzato in mattoni forati, malta cementizia con copertura di materiale coibentato; struttura in metallo scatolare</i>”; nello stesso giorno il sequestro è stato convalidato dal Tribunale di -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data 18 febbraio 2021 il deducente ha ricevuto la notifica del provvedimento di demolizione, avversato con l’atto introduttivo del giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- chiedendo di ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili e infondate nel merito le proposte domande, anche quelle concernenti la pretesa adozione di misure cautelari, rigettandole in conseguenza con qualsivoglia statuizione, nonché di ammettere e disporre i mezzi istruttori che dovessero palesarsi utili e conducenti in corso di causa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. Con ordinanza 31 maggio 2021, n. 308 è stata respinta la domanda cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3. In vista della celebrazione dell’udienza di discussione il Comune resistente ha depositato documenti e memoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.4. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 14 ottobre 2024, presente il difensore del Comune resistente, come da verbale, il Collegio ha preso atto dell’avvenuto deposito, in data 8 ottobre 2024, dell’istanza di passaggio in decisione di cui all’art. 13 quater disp. att. cod. proc. amm. da parte del difensore della parte ricorrente e lo ha considerato presente ad ogni effetto in udienza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.<i> </i>Con unico articolato mezzo di gravame sono stati dedotti i vizi di <i>Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies della L. 241/1990. – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti presupposti – Mancata valutazione dell’elemento impeditivo.</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per l’esponente, la nullità del provvedimento impugnato emerge in tutta la sua evidenza sol che si consideri che l’immobile di che trattasi è stato oggetto di sequestro ed il processo penale è tutt’ora pendente; ne consegue l&#8217;inapplicabilità delle sanzioni previste per l&#8217;inottemperanza a ordini di demolizione di manufatti abusivi nelle ipotesi in cui l&#8217;immobile sia sottoposto a sequestro penale, come nel caso di specie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per il ricorrente, l&#8217;ingiunzione impone, infatti, un obbligo di <i>facere</i> inesigibile, in quanto rivolto alla demolizione di un immobile sottratto alla disponibilità del destinatario del comando, come anche ribadito dal Tribunale adito di recente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Il Comune di -OMISSIS- resistente ha contrastato le domande proposte dalla parte ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il ricorso deve essere respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. Il Collegio rileva che sulla questione del rapporto fra sequestro dell’immobile e procedimento amministrativo di repressione di abusi edilizi si registrano in giurisprudenza tre distinti orientamenti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) secondo il primo, l’ordine di demolizione (o di riduzione in pristino stato) adottato nella vigenza di un sequestro penale è affetto dal vizio di nullità, ai sensi dell’art. 21-<i>septies</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241 (in relazione agli artt. 1346 e 1418 cod. civ.) e, quindi, radicalmente inefficace, per l’assenza di un elemento essenziale dell’atto, tale dovendo intendersi la possibilità giuridica dell’oggetto del comando (cfr., <i>ex plurimis</i>, Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2020, n. 2431; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 13 gennaio 2022, n. 11);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) in base al secondo, invece, la sottoposizione a sequestro penale preventivo di una costruzione abusiva da parte della competente autorità giudiziaria non esime, in verità, il destinatario dell&#8217;ingiunzione demolitoria dall&#8217;ottemperanza alla stessa, ben potendo essere richiesto in sede penale il dissequestro del bene al solo fine di provvedere alla demolizione, così da evitare il provvedimento di acquisizione, non rientrando il sequestro tra gli impedimenti assoluti che non consentono di dare esecuzione all&#8217;ingiunzione. In questi casi costituisce onere del responsabile dell&#8217;abuso motivatamente domandare all&#8217;autorità giudiziaria il dissequestro dell&#8217;immobile, secondo la procedura prevista dall&#8217;art. 85, disp. att. cod. proc. pen. (in materia di restituzione delle cose sequestrate con imposizione di prescrizioni), al fine di ottemperare all&#8217;ingiunzione a demolire, ponendo in essere una condotta attiva che rientra nella ordinaria diligenza e non assume carattere di eccezionalità né di inesigibilità (cfr., <i>ex plurimis</i>, Cons. Stato, sez. I, 3 ottobre 2024, n. 1258; Cons. Stato, sez. II, 2 agosto 2024, n. 6950; Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2024, n. 3365; Cons. Stato, sez. VII, 9 febbraio 2024, n. 1310);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) infine, per il terzo orientamento, non può mai configurarsi un obbligo di chi abbia patito un provvedimento di sequestro di un suo bene, di attivarsi in alcun modo per assicurare l’esecuzione, in pendenza del sequestro medesimo, di una ingiunzione a demolire e nemmeno è ravvisabile un onere di collaborazione con l’autorità comunale, onde portare ad esecuzione una ingiunzione a demolire, in pendenza di un sequestro penale (per detto orientamento, l’assenza di un obbligo o di un onere siffatto, non porta ad escludere che, in casi particolari, chi sia stato colpito da un sequestro penale, e in pendenza del medesimo, possa comunque &#8211; al di fuori di qualunque assetto coercitivo &#8211; avere interesse a ottemperare all’ordine di demolizione emanato da una amministrazione comunale, senza attendere l’esito del processo penale). Secondo detto indirizzo ermeneutico, non sembra possa confermarsi l’indirizzo che reputa nulla, nella sostanza per impossibilità dell’oggetto, l’ordinanza comunale a demolire un manufatto abusivo in pendenza del predetto sequestro penale; a ben discernere, l’oggetto di un’ordinanza siffatta, anche perdurante il vincolo penale, esiste nella sua materialità e spiega per intero la sua antigiuridicità, non essendosi in presenza insomma di un oggetto “impossibile”. Semmai, stante quanto sopra considerato in merito all’inesistenza di un obbligo o di un onere di collaborazione <i>contra se</i> con l’autorità amministrativa, per tutta la durata del sequestro l’ordinanza di demolizione non potrà essere eseguita (in assenza della collaborazione dell’interessato nei modi sopra precisati). La provvisoria mancanza dell’esecutività dell’ingiunzione a demolire non può però riverberarsi, a ritroso, sulla validità giuridica del provvedimento. In altri termini, anche qualora ricada su un immobile sequestrato in sede penale, l’ingiunzione a demolire è un provvedimento perfetto e giuridicamente valido, in quanto avente un oggetto individuato e possibile; la medesima ordinanza, invece, è carente di esecutività in ragione di un vincolo esterno rappresentato dal sequestro penale e fintanto che duri l’efficacia del sequestro (cfr., <i>ex plurimis</i>, Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 17 novembre 2023, n. 817; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., 25 maggio 2023, n. 280; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 15 aprile 2021, n. 309; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., 23 ottobre 2020, n. 277).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. L’indirizzo interpretativo <i>sub</i> a), pur suggestivo e in passato sostenuto anche da questa Sezione, è espressione di un orientamento minoritario e negli ultimi tempi recessivo, che non può più trovare accoglimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ed invero, l’orientamento <i>sub</i> a) non considera adeguatamente la peculiare natura del sequestro penale, “<i>che non sottrae definitivamente il bene alla disponibilità del destinatario del comando (effetto da ricondursi solo alla successiva, eventuale, confisca), ma pone un vincolo cautelare e temporaneo alla possibilità di disporne da parte del titolare</i>” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 9 maggio 2024, n. 4193).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene, invero, conformemente al più recente e robusto indirizzo interpretativo, che il sequestro penale dell’immobile “<i>non si riflette sulla legittimità dell&#8217;ordinanza di rimessione in pristino</i>” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 marzo 2024, n. 2899), <i>id est</i> “<i>non influenza la legittimità dell&#8217;ordine di demolizione</i>” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 dicembre 2023, n. 10495).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla luce di quanto sopra, la domanda demolitoria deve ritenersi priva di base.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.3. In punto di fatto va poi osservato &#8211; quanto alla evoluzione della vicenda penale &#8211; che, come comprovato dal Comune resistente (cfr. il verbale del 19 gennaio 2023 &#8211; Tribunale di -OMISSIS-), l’istanza di dissequestro avanzata dal difensore della parte ricorrente (nel procedimento penale) è stata rigettata ma che lo stesso deducente è stato autorizzato dal Tribunale di -OMISSIS- ad “<i>accedere ai beni in sequestro al solo fine di realizzare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi</i>”, ciò che &#8211; come emerge dalla successiva nota prot. gen. n. 2023/337952 datata 2 dicembre 2023 del Comune di -OMISSIS-, alla luce del sopralluogo del 27 novembre 2023 &#8211; non è avvenuto.<i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. In conclusione, per quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto siccome infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali, considerate le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione esaminata.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le persone menzionate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2024 svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 <i>bis</i>, cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Pancrazio Maria Savasta, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Francesco Mulieri, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sugli-effetti-del-sequestro-penale-dellimmobile-sulla-legittimita-dellordinanza-di-rimessione-in-pristino/">Sugli effetti del sequestro penale dell’immobile sulla legittimità dell&#8217;ordinanza di rimessione in pristino.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Sul foglio di via obbligatorio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-foglio-di-via-obbligatorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 09:24:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-foglio-di-via-obbligatorio/">Sul foglio di via obbligatorio.</a></p>
<p>Misure di prevenzione e di sicurezza &#8211; Foglio di via obbligatorio &#8211; Funzione &#8211; Prevenzione generale &#8211; Ordine pubblico &#8211; Lesione &#8211; Valutazione preventiva &#8211; Discrezionalità dell&#8217;Amministrazione. Il foglio di via obbligatorio è provvedimento che assolve una funzione di prevenzione generale e, pertanto, non occorre la prova dell’avvenuta commissione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-foglio-di-via-obbligatorio/">Sul foglio di via obbligatorio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-foglio-di-via-obbligatorio/">Sul foglio di via obbligatorio.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Misure di prevenzione e di sicurezza &#8211; Foglio di via obbligatorio &#8211; Funzione &#8211; Prevenzione generale &#8211; Ordine pubblico &#8211; Lesione &#8211; Valutazione preventiva &#8211; Discrezionalità dell&#8217;Amministrazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il foglio di via obbligatorio è provvedimento che assolve una funzione di prevenzione generale e, pertanto, non occorre la prova dell’avvenuta commissione di reati, ma è sufficiente una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale dell’interessato, da cui oggettivamente emerga una apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose; conseguentemente, la valutazione circa l’emanazione di tale provvedimento è rimessa alla discrezionalità del Questore, il quale, mirando a garantire la pubblica sicurezza, muove da una valutazione in via preventiva di un pericolo anche soltanto potenziale di lesione all’ordine pubblico. Tale misura costituisce esercizio di ampia discrezionalità, che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, se non sotto i profili dell’abnormità dell’<em>iter</em> logico, della macroscopica illogicità, del travisamento della realtà fattuale. In questo senso, deve considerarsi legittimo il provvedimento assunto dall&#8217;Amministrazione che ha posto in evidenza due episodi, svoltisi a distanza temporale ravvicinata, entrambi concernenti la disponibilità (in capo a parte ricorrente) di sostanze stupefacenti, nonché il possesso (non solo di sostanza stupefacente – marijuana e cocaina – e di danaro, ma anche) di un “<em>bilancino di precisione</em>”.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Savasta &#8211; Est. Dato</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1564 del 2021, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Biondo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, Via Umberto I n. 51 e con domicilio digitale <em>ex lege</em> come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell’Interno, Questura di -OMISSIS-, Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento, previa sospensione,</em></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento di divieto Cat.VDiv. Ant. /FVO/2021, emesso nei confronti di Oneto Giacomo ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 159/2011 dal Questore della Provincia di -OMISSIS- il 19/02/2021 e notificato all’interessato in data 1/03/2021, con il quale è fatto “<em>divieto a -OMISSIS-</em> (…) <em>di fare ritorno, senza la preventiva autorizzazione, nel territorio del Comune di -OMISSIS-per un periodo di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di notifica</em>”, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento e/o comportamento presupposto, dipendente, conseguenziale e/o connesso, anche non conosciuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di -OMISSIS-, Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-<em>bis</em>, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 14 ottobre 2024, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4-<em>bis</em>, cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso notificato in data 22 settembre 2021 e depositato in data 7 ottobre 2021 il deducente ha rappresentato quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 1 marzo 2021 è stato notificato al ricorrente il provvedimento di divieto Div.II/Cat.V/Div. Ant. /FVO/2021<em>, </em>emesso ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 159/2011 dal Questore della Provincia di -OMISSIS- il 19 febbraio 2021 con il quale è fatto <em>“divieto a -OMISSIS- (…) di fare ritorno, senza la preventiva autorizzazione, nel territorio del Comune di -OMISSIS- per un periodo di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di notifica”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">In data 29 marzo 2021, avverso tale provvedimento di divieto l’esponente ha proposto ricorso al Prefetto di -OMISSIS-, mediante deposito a mezzo PEC, prot. ingresso n. 0027747 del 29 marzo 2021<em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Dalla data di presentazione del ricorso è decorso il termine di novanta giorni previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971 senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, dovendosi pertanto intendere respinto il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, il ricorrente ha proposto le domande in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, Questura di -OMISSIS-, Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- che, con memoria depositata in data 18 ottobre 2021, ha chiesto, previo rigetto dell’istanza cautelare, di respingere perché inammissibile ed infondato il ricorso proposto.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Con ordinanza 22 ottobre 2021, n. 641 è stata respinta la domanda cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 14 ottobre 2024, nessuno presente per le parti, come da verbale, il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha prospettato profili di possibile improcedibilità del ricorso, poiché il provvedimento impugnato, avente durata triennale, ha esaurito i propri effetti.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorso dovrebbe essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, posto che l’atto avversato ha ormai esaurito di produrre i propri effetti per scadenza del termine di efficacia.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta, infatti, che il provvedimento impugnato – notificato al deducente in data 1 marzo 2021 – imponeva al ricorrente il divieto di fare ritorno, senza la preventiva autorizzazione, nel territorio del Comune di -OMISSIS- per un periodo di anni tre (3) a decorrere dalla data di notifica, con la conseguenza che nel momento in cui il ricorso è stato trattenuto in decisione il provvedimento avversato aveva ormai cessato di produrre i suoi effetti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, comunque, procede all’esame dei motivi di gravame che, si anticipa sin d’ora, si rivelano infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La parte ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi (in sintesi):</p>
<p style="text-align: justify;">– con il primo sono stati dedotti i vizi di <em>Violazione di legge in relazione alle garanzie procedimentali: omissione della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/90</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’esponente contesta l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e, pertanto, la violazione delle garanzie di difesa espressamente previste e tutelate dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la parte ricorrente, la norma generale di cui all’art. 7 della Legge n. 241 del 1990, che impone di comunicare ai soggetti interessati l’avvio del procedimento, si applica anche ai procedimenti di natura preventiva e cautelare di cui all’art. 2 del D. Lgs n. 159 del 2011, inclusa la norma eccezionale che consente di derogare a tale obbligo in presenza di “particolari esigenze di celerità del procedimento”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, lamenta l’esponente, la Questura non ha spiegato le ragioni per cui sussistano le particolari esigenze di celerità; inoltre non ha tenuto in considerazione che le esigenze preventive sarebbero state interinalmente assicurate con pari efficacia dalla misura cautelare degli arresti domiciliari adottata dal Giudice del Tribunale di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la parte ricorrente, l’instaurazione del contraddittorio procedimentale avrebbe consentito all’interessato di dialogare con la Questura e di incidere sull’adozione della misura e sulle sue modalità di esecuzione;</p>
<p style="text-align: justify;">– con il secondo motivo sono stati dedotti i vizi di <em>Violazione di legge ed eccesso di potere. Assenza dei presupposti normativi: Violazione degli artt. 1 e 2 D.Lgs. n. 159/2011. Travisamento della realtà fattuale. Difetto di motivazione</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il deducente, il provvedimento impugnato si fonda sulla mera supposizione e presunzione, per nulla motivata e comunque viziata dal travisamento della realtà, che il ricorrente “<em>viva, almeno in parte, con i proventi della sistematica commissione di reati soprattutto in materia di sostanze stupefacenti</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, il deducente osserva di non essere mai stato accusato di reati diversi e/o ultronei rispetto ai due unici episodi in tema di stupefacenti citati nel provvedimento (quello del 22 settembre 2020 e quello del 16 gennaio 2021).</p>
<p style="text-align: justify;">Riguardo al primo episodio, il provvedimento impugnato non dà conto che la fattispecie sia stata qualificata come di lieve tenuità ai sensi del comma 5 dell’art. 73 del D.P.R. 309/90 e che nulla abbia a che fare con il territorio di -OMISSIS-; in merito al secondo, nel provvedimento si travisa la realtà fattuale allorché si scrive che il giovane “<em>si dava a precipitosa fuga venendo quindi bloccato dopo un inseguimento</em>” (posto che, come emerge dagli atti processuali, lo stesso non è scappato; inoltre, le operazioni di perquisizione estese all’autovettura, all’abitazione e al luogo di lavoro dell’interessato hanno dato tutte esito negativo; oltre a quanto rinvenuto nell’immediatezza sulla persona null’altro è stato ritrovato in relazione ad un’eventuale attività di spaccio).</p>
<p style="text-align: justify;">L’esponente ha dichiarato, inoltre, di aver acquistato lo stupefacente poiché tossicodipendente (comprando qualche dose in più in considerazione dell’annunciata chiusura come zona rossa della Sicilia per un periodo di due settimane a partire dal 16 gennaio 2021); aggiunge di averla comprata per la somma di € 400,00, con denaro (€ 950) prelevato il giorno prima dal conto cointestato con la compagna sul quale era stata pagata la rata del c.d. bonus tre figli (circostanza provata documentalmente); pertanto, il danaro ritrovato nella tasca del giubbotto e sottoposto a sequestro rappresentava la somma residua dei € 950,00 prelevati il giorno prima e di qualcosa guadagnato con il lavoro, decurtati di quanto servito per fare la spesa e di quanto pagato per lo stupefacente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il deducente rappresenta, inoltre, di svolgere un’attività lavorativa, gestendo da solo un autolavaggio, e lamenta che quanto evidenziato nel provvedimento impugnato sulla dichiarazione negli ultimi anni di “<em>somme di minima entità</em>” non prova nulla, per la mancata specificazione dell’entità delle dichiarazioni, per la relatività del concetto di “minima entità” nonché per l’omessa indagine e motivazione sulla situazione familiare dell’interessato e sul suo tenore di vita.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il ricorrente, l’ulteriore e fondamentale lacuna del provvedimento impugnato riguarda l’omessa considerazione dello stato di tossicodipendenza dell’interessato (uso di cocaina e marijuana nella quantità di un grammo al giorno per ognuna) e dell’intrapreso percorso di recupero (l’intenzione espressa in udienza di convalida, è stata concretizzata dall’interessato iniziando un percorso presso il SER.T. Distretto di -OMISSIS-).</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso Dipartimento di Salute Mentale – Area dipartimentale delle dipendenze patologiche – di -OMISSIS- con nota del 12 febbraio 2021 prot. 116/21 attesta la tossicodipendenza del deducente, dando conto della “<em>buona adesione al trattamento</em>” e della “<em>disponibilità al colloquio</em>”, giungendo ad affermare che egli è “<em>molto motivato nel voler risolvere le sue problematiche di tossicodipendenza</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La Questura, lamenta l’esponente, non ha svolto alcuna analisi né indagine sulla vita ed il contesto socio-familiare dell’interessato, né sul suo tenore di vita, limitandosi a presumere la sua pericolosità sulla scorta dei due soli episodi di rilevanza penale, riconducibili in ogni caso al suo stato di tossicodipendenza e non implicanti alcuna pericolosità sociale; il provvedimento impugnato addirittura non ha considerato neppure l’efficacia della misura cautelare adottata dal Giudice nei confronti del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, osserva la parte ricorrente, nel caso <em>de quo</em> mancano i presupposti per l’applicazione della misura preventiva e/o comunque la motivazione è carente;</p>
<p style="text-align: justify;">– infine, con l’ultimo motivo sono stati dedotti i vizi di <em>Violazione di legge ed eccesso di potere: eccessività della misura</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In subordine, il deducente lamenta che il divieto imposto – pari al massimo dell’efficacia <em>ex lege</em> prevista (tre anni) – è sproporzionato sia rispetto all’entità dei fatti sia alle eventuali esigenze preventive.</p>
<p style="text-align: justify;">3. L’Amministrazione resistente ha contrastato le domande articolate dalla parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il ricorso deve essere respinto siccome infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Occorre premettere che per l’art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, vigente <em>ratione temporis</em>, “<em>1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il successivo art. 2, vigente <em>ratione temporis</em>, “<em>Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Premesso quanto sopra, il primo motivo di ricorso è privo di base atteso che – per costante giurisprudenza – la comunicazione di avvio del procedimento non è richiesta per l’adozione della misura <em>de qua</em>, trattandosi di provvedimento che si caratterizza per la sua funzione cautelare e l’urgenza <em>in re ipsa</em>, in quanto diretto a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza (cfr., <em>ex plurimis</em>, T.A.R. Veneto, sez. I, 10 settembre 2024, n. 2113; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 19 agosto 2024, n. 530; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 11 aprile 2024, n. 812; T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 giugno 2022, n. 576; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 4 marzo 2021, n. 696).</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. Quanto al secondo motivo di ricorso, occorre premettere che il provvedimento avversato – secondo la disciplina dettata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – assolve una funzione di prevenzione generale e, pertanto, non occorre la prova dell’avvenuta commissione di reati, ma è sufficiente una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale dell’interessato, da cui oggettivamente emerga una apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose; conseguentemente, la valutazione circa l’emanazione di tale provvedimento è rimessa alla discrezionalità del Questore, il quale, mirando a garantire la pubblica sicurezza, muove da una valutazione in via preventiva di un pericolo anche soltanto potenziale di lesione all’ordine pubblico (cfr. T.A.R. Marche, sez. I, 5 maggio 2023, n. 273; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 30 gennaio 2023, n. 1682).</p>
<p style="text-align: justify;">Si osserva, inoltre, che tale misura costituisce esercizio di ampia discrezionalità, che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, se non sotto i profili dell’abnormità dell’<em>iter</em> logico, della macroscopica illogicità, del travisamento della realtà fattuale (cfr., <em>ex plurimis</em>, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 14 maggio 2024, n. 1813; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 8 agosto 2023, n. 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, nel caso in esame:</p>
<p style="text-align: justify;">– l’Amministrazione resistente ha posto in evidenza due episodi, svoltisi a distanza temporale ravvicinata (22 settembre 2020 e 16 gennaio 2021), entrambi concernenti la disponibilità (in capo a parte ricorrente) di sostanze stupefacenti;</p>
<p style="text-align: justify;">– in relazione all’episodio del 22 settembre 2020, il ricorrente è stato trovato in possesso (non solo di sostanza stupefacente – marijuana e cocaina – e di danaro, ma anche) di un “<em>bilancino di precisione</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– irrilevante è la circostanza dell’assenza di fuga nell’episodio del 16 gennaio 2021, rilevando invece il fatto che l’interessato sia stato trovato in possesso di sostanza stupefacente “<em>già suddivisa in dosi</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– generica ed indimostrata è la contestazione del deducente circa la minima entità delle entrate dell’attività (svolta) di lavaggio auto.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, nel contesto descritto i contegni riferiti al deducente assumono indubbia rilevanza ai fini dell’apprezzamento dell’Autorità di pubblica sicurezza in ordine al giudizio prognostico racchiuso nel provvedimento avversato; ed inoltre, gli elementi allegati dal deducente non sono tali da far ritenere abnorme, illogico o frutto di un travisamento della realtà fattuale il contenuto dell’atto impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4. Infine, quanto al terzo motivo, il Collegio ritiene che la misura adottata si sottrae alla censura articolata, stante la gravità e pericolosità dei fatti ascritti ed il carattere non isolato delle condotte poste in essere dal deducente.</p>
<p style="text-align: justify;">5. In conclusione, attesa l’infondatezza delle censure il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">6. La peculiarità della vicenda contenziosa giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate; inoltre, ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli artt. 2-<em>septies</em> e 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e all’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2024 svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 <em>bis</em>, cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Pancrazio Maria Savasta, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Mulieri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore</p>
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			</item>
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		<title>Sulla presunzione di anomalia dell&#8217;offerta in caso di riduzione dei costi della manodopera indicati a base d’asta.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-presunzione-di-anomalia-dellofferta-in-caso-di-riduzione-dei-costi-della-manodopera-indicati-a-base-dasta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 09:56:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-presunzione-di-anomalia-dellofferta-in-caso-di-riduzione-dei-costi-della-manodopera-indicati-a-base-dasta/">Sulla presunzione di anomalia dell&#8217;offerta in caso di riduzione dei costi della manodopera indicati a base d’asta.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Appalto di lavori &#8211; Offerta economica &#8211; Costi della manodopera &#8211; Riduzione &#8211; Anomalia dell&#8217;offerta &#8211; Presunzione iuris tantum &#8211;  Indicazione “a rialzo” &#8211; Legittimità. Laddove il ribasso offerto dall’operatore economico implichi anche la riduzione dei costi della manodopera indicati a base d’asta, l’offerta si presume</p>
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<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Appalto di lavori &#8211; Offerta economica &#8211; Costi della manodopera &#8211; Riduzione &#8211; Anomalia dell&#8217;offerta &#8211; Presunzione iuris tantum &#8211;  Indicazione “a rialzo” &#8211; Legittimità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Laddove il ribasso offerto dall’operatore economico implichi anche la riduzione dei costi della manodopera indicati a base d’asta, l’offerta si presume iuris tantum anomala, fatta salva la possibilità del concorrente di dimostrare ex art. 14, comma 41, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”; di contro, il ribasso proposto dall’operatore economico unitamente all’indicazione dei costi della manodopera “a rialzo” non costituisce, di per sé, come nel caso di indicazione “a ribasso”, un indice di anomalia dell’offerta, poiché è necessario che la proposta in aumento di tale componente di costo si caratterizzi per la sua effettiva e concreta capacità di incidere sulla remuneratività dell’offerta, andando ad abbattere l’utile ritraibile dall’importo offerto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Savasta &#8211; Est. Commandatore</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1141 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Flumec S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in relazione alla procedura CIG B09263B04D, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gabriele Giglio, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">l’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana &#8211; Dipartimento regionale tecnico – Ufficio Genio Civile Catania, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Protezione Civile, Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana Ufficio Appalti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, tutti rappresentati e difesi <i>ope legis</i> dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della New Energy Group S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Riccardo Rotigliano, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">quanto al ricorso principale:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">«- del verbale relativo alla seduta del Seggio di gara celebratasi in data 10 aprile 2024 (dei cui esiti è stata data evidenza sul portale “Tutto gare” il successivo 11 aprile 2024), nella parte in cui la Commissione incaricata dell’espletamento della gara volta all’affidamento dei lavori di “Realizzazione canale di gronda a monte dell’abitato, lungo la via Pietro Nenni e fino al torrente” Loddiero” (CUP G48H21000240006), avendo richiesto, nella precedente seduta (datata 29.03.2024, il cui verbale del pari si impugna), alla VI.D.R. s.r.l. la giustificazione del costo della manodopera indicato nell&#8221;offerta economica:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ha disposto l’esclusione della VI.D.R. s.r.l., avendo rilevato come quest’ultima non avesse dato seguito alla richiesta di giustificazione del costo della manodopera indicato nell’offerta economica (cfr. pag. 2 del verbale di gara relativo alla seduta del 10.04.2024);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ha proceduto, quindi, al calcolo della soglia di anomalia applicando il metodo previsto dal disciplinare di gara, prendendo a tal fine in considerazione soltanto le ulteriori 8 offerte in gara e pervenendo ad una soglia di anomalia corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 35.335% (cfr. pag. 2 del verbale di gara relativo alla seduta del 10.04.2024);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ha proposto, infine, che venisse disposta l’aggiudicazione in favore della New Energy Group s.r.l. (anziché disporne l’esclusione), la quale aveva offerto un ribasso percentuale pari al 33.942%;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nonché di ogni altro atto prodromico, connesso e/o consequenziale»;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">quanto al ricorso per motivi aggiunti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">«della Determina Dirigenziale n. 290 adottata in data 03/06/2024 (come risultante dalla firma apposta in calce al provvedimento e non, come erroneamente indicato nell’epigrafe dello stesso, in data 03.05.2024), mai trasmessa alla ricorrente e dalla stessa conosciuta solo a seguito del deposito in giudizio da parte della controinteressata, con la quale l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione siciliana &#8211; Dipartimento Regionale Tecnico &#8211; Ufficio del Genio Civile di Catania ha approvato gli atti della gara volta all’affidamento dei “Lavori di realizzazione di un canale di gronda a monte dell&#8221;abitato, lungo la via Pietro Nenni e fino al torrente “Loddiero” nel comune di Scordia (CT)” (CIG: B09263B04D CUP: G48H21000240006), conseguentemente disponendo l’aggiudicazione dell’appalto in favore della New Energy Group s.r.l., odierna controinteressata; nonché per l’accoglimento delle ulteriori domande infra proposte».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali e regionali intimate e della New Energy Group S.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ricorso notificato il 14 giugno 2024 e depositato in pari data, riassumendo il giudizio promosso dinnanzi al T.a.r. per la Sicilia, la FLUMEC S.r.l. ha premesso:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di avere partecipato ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023 (da espletarsi attraverso la piattaforma “TuttoGare”), al fine di pervenire all’aggiudicazione dei “Lavori di realizzazione di un canale di gronda a monte dell’abitato, lungo la via Pietro Nenni e fino al torrente “Loddiero” nel comune di Scordia (CT);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che il seggio di Gara, a seguito dell’apertura delle offerte economiche, riteneva di procedere (a pena di esclusione), ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, alla verifica dell’anomalia inerente il costo della manodopera indicato da alcuni degli operatori economici partecipanti, fra i quali includeva, per quanto in questa sede rileva, la VI.D.R. s.r.l., che, a fronte del ribasso offerto pari al 21.179% (terzo peggior ribasso), aveva indicato quale costo della manodopera un importo pari ad € 176.702,40 e, dunque, addirittura superiore – di 925,79 euro – rispetto a quello stimato dall’Amministrazione ed indicato – nel disciplinare di gara – in € 175.776,61;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che, alla successiva seduta celebratasi in data 10 aprile 2024 (dei cui esiti è stata data evidenza sul portale “Tutto gare” il successivo 11 aprile 2024), la Commissione di gara: a) disponeva l’esclusione della VI.D.R. s.r.l., avendo rilevato come quest’ultima non avesse dato seguito alla richiesta di giustificazione del costo della manodopera indicato nell’offerta economica; b) procedeva, quindi, al calcolo della soglia di anomalia applicando il metodo previsto dal disciplinare di gara, prendendo a tal fine in considerazione soltanto le ulteriori 8 offerte in gara e pervenendo ad una soglia di anomalia corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 35.335%; c) proponeva, infine, che venisse disposta l’aggiudicazione in favore della New Energy Group s.r.l., la quale aveva offerto un ribasso percentuale pari al 33.942%, di poco superiore a quello offerto dall’odierna ricorrente – pari al 33.128% – la quale si collocava pertanto al secondo posto della relativa graduatoria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di avere inutilmente sollecitato l’intervento in autotutela della Stazione appaltante (doc. n. 6), la quale, con successiva nota datata 3 maggio 2024 confermava le statuizioni fino a quel momento assunte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Avverso tali provvedimenti, parte ricorrente ha interposto il presente gravame articolando un unico motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di presupposto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In sintesi, la parte ricorrente lamenta l’illegittima esclusione della VI.D.R. s.r.l. dalla gara: a) non potendosi considerare l’offerta presentata come anomala; b) poiché disposta in violazione della descritta sequenza procedimentale di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, ossia a monte e non a valle della procedura in esame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parte ricorrente ha altresì allegato che qualora l’esclusione della VI.D.R. s.r.l. non fosse stata disposta, l’inclusione dell’offerta economica ai fini del calcolo della soglia di anomalia avrebbe condotto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in primo luogo, all’individuazione della soglia di anomalia nel differente – legittimo – ribasso percentuale pari a 33,918%;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in prosieguo, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (richiamato al punto 4 del Disciplinare di gara), all’esclusione automatica dell’offerta (pari al 33,942% di ribasso) presentata dalla New Energy Group s.r.l., in quanto – unica dopo il c.d. taglio delle ali – superiore alla soglia di anomalia così ricalcolata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; da ultimo, alla conseguente aggiudicazione in favore dell’odierna ricorrente, la quale aveva presentato la migliore offerta (pari al 33,12%) inferiore alla ridetta soglia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la successiva determina dirigenziale 3 giugno 2024, n. 290 lamentandone l’illegittimità derivata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio l’amministrazione resistente e la contro-interessata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con successive memorie, la difesa erariale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendone l’estromissione e, per l’Assessorato regionale intimato, ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 26 giugno 2024 – in vista della quale la parte ricorrente e la contro-interessata hanno depositato memorie – il collegio ha posto la causa in decisione previo avviso di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il ricorso integrato con motivi aggiunti deve essere accolto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Preliminarmente deve rigettarsi la richiesta di estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio di Ministri sollevata dalla difesa erariale poiché la sua chiamata in giudizio in quanto parte necessaria ex art. 12-<i>bis</i>, comma 4, del d.l. n. 68/2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In via preliminare, deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla contro-interessata nella memoria depositata il 24 giugno 2024 che invoca il disposto dell’art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 (riproduttiva dell’art. 95, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e del precedente art. 38, comma 2-<i>bis</i> del d.lgs. n. 163 del 2006 introdotto nel 2014) secondo cui “<i>Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l&#8217;individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come di recente stabilito da questo Tribunale (T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 18 marzo 2024, n. 1071) – le cui conclusioni devono ribadirsi anche in questa sede – «<i>il principio di irrilevanza delle sopravvenienze nel calcolo della soglia di anomalia consacrato nella predetta disposizione di legge è funzionale ad evitare: a) la promozione di controversie meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocatisi in graduatoria collocatisi in graduatoria, mossi dall’unica finalità, una volta noti i ribassi offerti e quindi gli effetti delle rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, di incidere direttamente su quest’ultima traendone vantaggio (Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2020, n. 6221) e che, b) nelle ipotesi di esclusione dell&#8217;aggiudicatario o di un concorrente dalla procedura di gara per mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante debba operare una regressione della procedura fino alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, con l’inconveniente del conseguente prolungamento dei tempi della gara e del dispendio di risorse umane ed economiche (cfr. Cons. Stato, V, 22 gennaio 2021, n. 683).</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>La disposizione di legge mira, infatti, a neutralizzare un effetto consequenziale e riflesso – il ricalcolo della soglia di anomalia – della sopravvenuta esclusione o ammissione di un concorrente successivamente all’aggiudicazione definitiva.</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Si è invero osservato come, sul piano sistematico, il predetto sistema normativo non possa «essere inteso nel senso di precludere iniziative giurisdizionali legittime, che anzi sono oggetto di tutela costituzionale (artt. 24 e 113 Cost.), dirette in particolare a contestare l’ammissione alla gara di imprese prive dei requisiti di partecipazione o autrici di offerte invalide, che nondimeno abbiano inciso sulla soglia di anomalia automaticamente determinata (Cons. Stato, V, 22 gennaio 2021, n. 683)» dovendosi ribadire che «l’effetto di cristallizzazione delle medie non opera “finché non sia spirato il termine per impugnare le ammissioni e le esclusioni, in modo da consentire alle imprese partecipanti di potere contestare immediatamente dette ammissioni ed esclusioni… e quindi sino all’aggiudicazione..”, affermando che “il termine ultimo entro il quale l’intervento in autotutela della stazione appaltante può comportare variazioni rilevanti per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte è segnato dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione” (Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2020, n. 7332)» (Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2021, n. 7303).</i>»</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Applicando le superiori coordinate al caso che ci occupa, emerge come debba escludersi: <i>i</i>) qualsiasi intento speculativo o strumentale, poiché la parte ricorrente deve sicuramente considerarsi soggetto utilmente collocato in graduatoria giacché ha comprovato la concreta possibilità di aggiudicarsi la gara; <i>ii</i>) qualsivoglia “cristallizzazione” della soglia per effetto di una graduatoria formata sulla base di ammissioni o esclusioni divenute inoppugnabili e immodificabili, non potendo così trovare applicazione il principio di invarianza della soglia (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2579), a fronte della tempestiva impugnazione degli atti di gara (preceduta da immediata richiesta di autotutela) e dell’intervenuta aggiudicazione in favore della controinteressata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’esclusione della VI.D.R. s.r.l. è stata disposta a seguito di una presunta anomalia inerente ad un costo della manodopera diverso (in aumento) rispetto a quello calcolato dalla stazione appaltante (vedi nota prot. 56055 del 3 maggio 2024).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 prevede che “<i>in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto è sufficiente ricordare che per offerta anormalmente bassa si intende quella che, in quanto tale e rispetto all’entità delle prestazioni richieste dal bando di gara, suscita il sospetto della scarsa serietà e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale per l’inidoneità ad assicurare all’operatore economico un adeguato profitto (Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2018, n. 3921).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tale prospettiva, pertanto, anche l’indicazione maggiori costi della manodopera può costituire indice di anomalia qualora suscettibile di incidere sulla remuneratività dell’offerta, andando ad abbattere l’utile ritraibile dall’importo offerto (T.a.r. per la Toscana, sez. V, 11 giugno 2024, n. 703).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricostruzione così operata necessita di alcune doverose precisazioni. E invero, laddove il ribasso offerto dall’operatore economico implichi anche la riduzione dei costi della manodopera indicati a base d’asta, l’offerta si presume <i>iuris tantum </i>anomala, fatta salva la possibilità del concorrente di dimostrare ex art. 14, comma 41, del d.lgs. n. 36/2023 “<i>che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale</i>” (T.a.r. per la Basilicata, sez. I, 21 maggio 2024, n. 273); di contro, il ribasso proposto dall’operatore economico unitamente all’indicazione dei costi della manodopera “a rialzo” non costituisce, di per sé, come nel caso di indicazione “a ribasso”, un indice di anomalia dell’offerta, poiché è necessario che la proposta in aumento di tale componente di costo si caratterizzi per la sua effettiva e concreta capacità di incidere sulla remuneratività dell’offerta, andando ad abbattere l’utile ritraibile dall’importo offerto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altre parole, mentre dall’indicazione a ribasso dei costi della manodopera si presume “<i>iuris tantum</i>” l’anomalia dell’offerta, di contro, l’indicazione “a rialzo” di tali costi assurge ad indice di anomalia solo qualora – per dimensione e incidenza e valutato unitamente ad altri elementi – si rifletta sul complessivo equilibrio economico dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È indubbio che tale valutazione costituisca espressione di un potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione, insindacabile in sede giurisdizionale, salva l’ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza (<i>ex multis</i> Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2024, n. 3854), che, nel caso di specie, il Collegio rinviene, tenuto conto che l’indicazione di euro 925,79 non solo costituisce un scostamento minimo (inferiore allo 0,6%) rispetto ai costi di manodopera indicati dalla stazione appaltante, ma si appalesa come irrilevante a fronte del ribasso offerto pari al 21,179% su un importo complessivo di euro 2.215.003,38, e incidendo pertanto su tale importo per una misura del tutto trascurabile (inferiore allo 0,05%).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale considerazioni evidenziano l’oggettiva ed assoluta incapacità del maggiore costo della manodopera proposta di incidere e influire, di per sé, sulla economicità dell’offerta, così potendosi escludere qualsiasi dubbio dell’anomalia dell’offerta fondato esclusivamente su tale ragione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’assenza di elementi per qualificare anomala<i> ab imis</i> (secondo criteri di logicità e ragionevolezza) l’offerta presentata dalla VI.D.R. s.r.l. – a prescindere dall’esito del soccorso istruttorio – rende illegittima la sua esclusione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto è sufficiente per accogliere il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti, giacché dall’esame degli ulteriori profili di censura articolati – in via gradata – in seno all’unico motivo proposto, la parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La peculiarità e novità della questione giuridica in esame legittima la compensazione delle spese di lite.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni della P.A.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Pancrazio Maria Savasta, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-presunzione-di-anomalia-dellofferta-in-caso-di-riduzione-dei-costi-della-manodopera-indicati-a-base-dasta/">Sulla presunzione di anomalia dell&#8217;offerta in caso di riduzione dei costi della manodopera indicati a base d’asta.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;applicabilità del principio di equivalenza.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-del-principio-di-equivalenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 16:43:26 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=87060</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-del-principio-di-equivalenza/">Sull&#8217;applicabilità del principio di equivalenza.</a></p>
<p>Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Offerte delle concorrenti &#8211; Principio di equivalenza &#8211; Finalità &#8211; Modificabilità della lex specialis &#8211; Inammissibilità Se il prodotto è richiesto nel bando con determinati requisiti essenziali, il principio di equivalenza, la cui finalità pro-concorrenziale è evidente, non può essere utilizzato in corso di gara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-del-principio-di-equivalenza/">Sull&#8217;applicabilità del principio di equivalenza.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-del-principio-di-equivalenza/">Sull&#8217;applicabilità del principio di equivalenza.</a></p>
<p>Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Offerte delle concorrenti &#8211; Principio di equivalenza &#8211; Finalità &#8211; Modificabilità della lex specialis &#8211; Inammissibilità</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Se il prodotto è richiesto nel bando con determinati requisiti essenziali, il principio di equivalenza, la cui finalità pro-concorrenziale è evidente, non può essere utilizzato in corso di gara per modificarne surrettiziamente la <i>lex specialis</i>, includendo tra i concorrenti ammessi quanti offrano beni con caratteristiche materiali o funzionali alternative &#8211; anche se, in qualche misura fungibili con quelli indicati nel capitolato, in tal modo danneggiando palesemente gli offerenti che abbiano per contro puntualmente osservato la disciplina della gara (o chi avesse deciso di non concorrere, non disponendo del tipo di bene domandato); in tali casi non può sostenersi che spetterebbe alla commissione, nell&#8217;esercizio della propria discrezionalità tecnica, valutare comunque in concreto l&#8217;equivalenza del prodotto, giacché il ruolo della commissione non può spingersi sino al punto di modificare sostanzialmente l&#8217;oggetto della gara, individuando prodotti oggettivamente diversi da quelli previsti invece espressamente dalla <i>lex specialis</i>.</p>
<hr />
<p>Pres. Savasta &#8211; Est. Dato</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 867 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Sirius Medical S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Wladimiro Francesco Troise Mangoni, Guido Mario Mella, Alberto Buonfino e Giacomo Rossi, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC wtroise@pec-posta.it;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;<br />
Azienda Ospedale Papardo di Messina, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;<br />
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;<br />
Irccs Neurolesi Bonino Pulejo, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;<br />
Azienda Policlinico di Catania, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;<br />
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;<br />
Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;<br />
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;<br />
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;<br />
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;<br />
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Coloplast S.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti e Elio Leonetti, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, Via XXIV Maggio 43 e con domicilio digitale <i>ex lege </i>come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; &#8211; per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento del 19 aprile 2022 recante “<i>Comunicazione esclusione per non conformità tecnica</i>” emanato dall’Amministrazione Resistente, con la quale quest’ultima ha escluso Sirius Medical S.r.l. dalla gara avente a oggetto il lotto n. 123 della procedura volta alla fornitura triennale di materiale specialistico occorrente alle UU.OO.CC. di urologia delle aziende sanitarie del bacino Sicilia Orientale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il verbale di gara del 14 aprile 2022, successivamente pubblicato in data 4 maggio 2022, di comunicazione delle valutazioni della Commissione Tecnica e delle esclusioni conseguenti alle stesse e per l’apertura e disamina delle offerte economiche;</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">e, per l’effetto, per la condanna dell’Amministrazione resistente</p>
<p class="popolo">&#8211; a riammettere Sirius Medical S.r.l. nella suddetta Gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; conseguentemente, a valutare l’offerta economica presentata da Sirius Medical;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; &#8211; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla società ricorrente Sirius Medical S.r.l. in data 12 agosto 2022:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del verbale della Commissione tecnica n. 8 del 28 giugno 2022, pubblicato in data 14 luglio 2022, recante approvazione e ratifica delle valutazioni espresse nella seduta del 21 giugno 2022, nella parte in cui conferma l’esclusione della Ricorrente dalla procedura di gara (lotto 123);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi, nella parte specificamente riguardante il lotto 123, i) il verbale della Commissione tecnica n. 7 del 21 giugno 2022, pubblicato in data 14 luglio 2022, recante esame delle osservazioni presentate a seguito delle comunicazioni di esclusione delle ditte partecipanti alla procedura; ii) il verbale della Commissione tecnica n. 5 del 17 febbraio 2022, pubblicato in data 14 luglio 2022, recante esame della documentazione tecnica delle ditte partecipanti alla procedura, nonché, per quanto occorrer possa, iii) del verbale della seduta pubblica n. 7 del 7 luglio 3 2022, pubblicato in data 19 luglio 2022, nell’ambito della quale sono stati comunicati gli esiti delle sedute riservate della Commissione tecnica sulle osservazioni presentate dagli operatori a seguito delle esclusioni; iv) della Nota Integrativa n. 23209 del 22 luglio 2022 a firma del Responsabile del Procedimento, trasmessa all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania prot. n. 23272 del 25 luglio 2022 e successivamente depositata in giudizio; v) della delibera di ratifica degli atti di gara, ancorché non nota, citata nella Nota Integrativa n. 23209 del 22 luglio 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">e, per l’effetto, per la condanna dell’Amministrazione resistente</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">− a riammettere Sirius Medical S.r.l. nella suddetta Gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">− conseguentemente, a valutare l’offerta economica presentata da Sirius Medical.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina e di Coloplast S.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con ricorso notificato in data 19 maggio 2022 e depositato in data 1 giugno 2022 la deducente ha rappresentato quanto segue.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina ha indetto una procedura di gara, suddivisa in 189 lotti, “<i>per la fornitura triennale ed in somministrazione, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno di materiale specialistico occorrente alle UU.OO.CC. di Urologia delle Aziende Sanitarie del Bacino Sicilia orientale. Azienda capofila Azienda Universitaria Policlinico G. Martino di Messina</i>” (gara n. 8186799).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sirius Medical S.r.l. ha partecipato alla suddetta procedura, presentando la propria offerta con riferimento al solo lotto n. 123.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La descrizione puntuale di tale lotto era contenuta nel capitolato tecnico, il quale richiedeva la fornitura di “[s]<i>istema integrato per la rimozione degli stent composto da: Cistoscopio flessibile monouso con pinza integrata per la rimozione degli stent nelle misure comprese tra Ch 4.8 e 9, dotato di fotocamera digitale con tecnologia CMOS, campo visivo 85°, profondità di campo 8-19 mm, illuminazione 2 LED; connettore luer lock standard per irrigazione ed aspirazione. Monitor portatile in comodato d’uso riutilizzabile LCD a colori ad elevato livello di visibilità, possibilità di registrazione di immagini e video, interfaccia USB per il trasferimento dei dati, con batteria ricaricabile</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’importo a base di gara era quantificato, quanto allo specifico lotto in discussione, in € 1.204.000,00; il criterio prescelto per l’aggiudicazione era identificato in quello del minor prezzo (punto 14 del disciplinare di gara).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il medesimo disciplinare aveva cura di stabilire che “<i>nel caso di prodotti ritenuti equivalenti la ditta dovrà formalmente segnalarne la sussistenza, con separata dichiarazione da allegare alla documentazione tecnica prodotta, ai sensi dell’art. 68, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla procedura in questione partecipavano, con riferimento al lotto 123, solo due operatori economici: Coloplast S.p.a. (unico operatore del mercato che, alla data odierna, offra un sistema integrato per la rimozione degli stent composto da cistoscopio flessibile monouso con pinza integrata) e, appunto, la ricorrente Sirius Medical S.r.l..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sirius Medical S.r.l. ha inoltrato apposita richiesta di chiarimento all’Amministrazione, a mente della quale “<i>in virtù del principio di equivalenza di cui all’art. 68, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 con la presente si richiede se relativamente al lotto 123, in cui è richiesto un cistoscopio monouso con pinza per la rimozione degli stent, sia possibile presentare un sistema non integrato ma composto da Cistoscopio monouso e pinza esterna, che assolve alla medesima funzione richiesta nel capitolato tecnico</i> […]”; a riscontro della richiesta, l’Amministrazione ha risposto in senso affermativo, evidenziando che “<i>il principio di equivalenza è sempre applicato</i>” e precisando che “<i>sarà la Commissione tecnica, all’uopo nominata ad effettuare le relative valutazioni sulla esistenza o meno della equivalenza dei dispositivi offerti</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sirius Medical S.r.l. ha pertanto depositato in sede di gara dichiarazione di equivalenza del prodotto offerto, costituito da un cistoscopio flessibile monouso e da una pinza non integrata, evidenziandone non solo l’equivalenza funzionale rispetto al prodotto indicato nel capitolato (poiché il prodotto offerto assolveva alla medesima funzione richiesta, ampliando ulteriormente il proprio campo d’azione, essendo anche certificato per il solo esame diagnostico), ma anche una serie di caratteristiche migliorative puntualmente illustrate (in particolare: “<i>maggiore profondità di campo: 3 – 100 mm, rispetto ai 8 – 19 mm richiesti; maggiore campo visivo: 120° rispetto ai 85° richiesti; ampia angolazione di curvatura: 210°/120°; canale operativo da 6,6 Fr/2.2. mm, che consente, oltre la rimozione degli stent 5 attraverso l’utilizzo delle pinze fornite a corredo, anche ulteriori procedure, sfruttando i comuni tools endoscopici</i>”).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Amministrazione resistente ha tuttavia proceduto all’esclusione della deducente della procedura di gara, sulla base di un non meglio precisato riferimento alla valutazione della commissione tecnica, “<i>per mancanza della pinza integrata</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sirius Medical S.r.l. ha dunque presentato un’istanza di annullamento in autotutela, alla quale tuttavia l’Amministrazione non ha fornito tempestivo riscontro.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. Si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. Con ordinanza 7 luglio 2022, n. 1801 sono stati disposti a carico della parte resistente degli incombenti istruttori (deposito di una documentata relazione di chiarimenti).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.3. Con successiva ordinanza 29 luglio 2022, n. 438 è stata accolta l’istanza cautelare formulata dalla società ricorrente al solo fine di mantenere la <i>res adhuc integra</i> ed è stata reiterata la misura istruttoria disposta con ordinanza 7 luglio 2022, n. 1801.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Amministrazione ha dato esecuzione alle disposte misure istruttorie con depositi documentali del 27 luglio e del 4 agosto 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 5 agosto 2022 e depositato in data 12 agosto 2022 la società ricorrente ha avversato: il verbale della commissione tecnica n. 8 del 28 giugno 2022, recante approvazione e ratifica delle valutazioni espresse nella seduta del 21 giugno 2022, nella parte in cui conferma l’esclusione della stessa società ricorrente dalla procedura di gara (lotto 123); il verbale della commissione tecnica n. 7 del 21 giugno 2022, recante esame delle osservazioni presentate a seguito delle comunicazioni di esclusione delle ditte partecipanti alla procedura; il verbale della commissione tecnica n. 5 del 17 febbraio 2022, recante esame della documentazione tecnica delle ditte partecipanti alla procedura nonché, per quanto occorrer possa, il verbale della seduta pubblica n. 7 del 7 luglio 2022, nell’ambito della quale sono stati comunicati gli esiti delle sedute riservate della commissione tecnica sulle osservazioni presentate dagli operatori a seguito delle esclusioni, la nota integrativa n. 23209 del 22 luglio 2022 a firma del responsabile del procedimento,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">trasmessa all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania prot. n. 23272 del 25 luglio 2022, la delibera di ratifica degli atti di gara, ancorché non nota, citata nella nota integrativa n. 23209 del 22 luglio 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La società ricorrente ha altresì chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente alla riammissione nella suddetta gara e, conseguentemente, a valutare l’offerta economica presentata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.5. Si è costituita in giudizio Coloplast S.p.a. chiedendo di dichiarare irricevibile e/o improcedibile e/o inammissibile il ricorso o comunque rigettarlo perché infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.6. In vista della celebrazione dell’udienza di discussione del giorno 19 ottobre 2022 i difensori delle parti hanno chiesto congiuntamente &#8211; con istanza depositata in data 13 ottobre 2022 &#8211; il passaggio in decisione della causa, rinunciando all’espletamento della preventiva discussione e hanno chiesto di essere considerati ad ogni effetto presenti in udienza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la società ricorrente ha dedotto i vizi di:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; (primo motivo) <i>Violazione dell’art. 68, d.l.gs. 18 aprile 2016, n. 50; violazione dell’art. 12.2 del disciplinare di gara; eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza; violazione dell’art. 30, d.lgs. n. 50/2016</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per la deducente la valutazione di non equivalenza del prodotto offerto ha per effetto il riconoscimento di una vera e propria “privativa” degli esiti della gara da parte della controinteressata, unico operatore in grado di fornire un prodotto “tale e quale” a quello identificato nel capitolato tecnico con riferimento al lotto 123.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo la società ricorrente non riconoscere che un prodotto non integrato (cistoscopio con pinza annessa) possa e debba essere qualificato come “equivalente” comporta inevitabilmente l’impossibilità oggettiva di dimostrare l’equivalenza di qualsiasi prodotto (difforme ma) funzionalmente comparabile a quello indicato nel capitolato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò che determina una irragionevole e ingiustificata limitazione alla partecipazione alla procedura, in quanto la <i>lex specialis </i>così interpretata, pur in presenza di più di un riferimento “testuale” al principio di equivalenza, identifica, di fatto, una sola e unica azienda in grado di fornire il prodotto descritto, impedendo ad altri operatori di prendere parte alla procedura.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il disciplinare di gara precisa che “[n]<i>el caso di prodotti ritenuti equivalenti la ditta dovrà formalmente segnalarne la sussistenza, con separata dichiarazione da allegare alla documentazione tecnica prodotta, ai sensi dell’art. 68, comma 6, del D. Lgs. n.50/2016</i>”, ulteriormente evidenziando che “[l]<i>’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime indicate nel capitolato tecnico, </i>[…] <i>nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice</i>” (art. 12.2).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La società ricorrente argomenta di aver presentato in sede di gara la propria documentazione tecnica, dichiarando l’equivalenza dei prodotti offerti (cistoscopio e pinza), sottolineando altresì le ragioni per le quali tale “combinazione” – di corrente utilizzo nella pratica ospedaliera – risulta addirittura tecnicamente consigliabile e senz’altro migliorativa rispetto al prodotto “cristallizzato” nel capitolato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tuttavia l’Amministrazione, dopo essersi auto-vincolata a rispettare le coordinate dettate dall’art. 68, d.lgs. n. 50/2016 – ha adottato un provvedimento di esclusione che manifesta l’impossibilità di presentare un prodotto equivalente, pur avendone documentato e provato la conformità sostanziale con gli standard prestazionali del prodotto di cui al capitolato tecnico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo la giurisprudenza, aggiunge la società ricorrente, una violazione del principio di concorrenza può riconoscersi se taluni requisiti inseriti nella documentazione di gara siano idonei a identificare univocamente, nel mercato di riferimento, il solo prodotto commercializzato da un determinato operatore e tanto vale, a maggior ragione, se, come nel caso in disamina, una <i>lex specialis </i>formalmente ineccepibile sia interpretata, nei fatti, in senso restrittivo e contrario al dettato letterale quanto alla prova di equivalenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per la deducente se l’integrazione del cistoscopio con la pinza è considerata come elemento essenziale a pena di esclusione (ciò che non è, a tenore della <i>lex specialis</i>), si tratta di una condizione di assenza di mercato concorrenziale, per cui non ha senso (né risponde a esigenze di efficienza ed economicità) per la stazione appaltante prevedere una procedura “aperta”, essendo il prodotto in questione infungibile; se, invece, la procedura indetta è aperta al confronto concorrenziale (ed è questo il caso) ammettendo, conseguentemente, l’offerta di prodotti equivalenti, va da sé che tali prodotti sono necessariamente costituiti da apparecchi “non integrati”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il provvedimento di esclusione gravato, nel negare qualsiasi spazio all’applicazione del principio di equivalenza, viola pure il principio del <i>favor partecipationis </i>che, in una procedura “aperta” come quella in oggetto, si fonda e si giustifica proprio in forza della più ampia partecipazione possibile degli operatori economici; emerge infatti, nella fattispecie, una palese violazione dell’art. 30, d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui quest’ultimo richiama il rispetto del principio di libera concorrenza quale canone fondante dell’iter di aggiudicazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conclude la deducente, sul punto, che il riconoscimento della piena equivalenza del prodotto offerto avrebbe pure consentito di dare corpo al canone di libera concorrenza, giacché la sussistenza sul mercato di un unico operatore in grado di fornire un “prodotto integrato” appare <i>ex se </i>stridente con le esigenze di apertura al regime concorrenziale che sono proprie di una procedura aperta quale quella in disamina;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; (secondo motivo) <i>Violazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto d’istruttoria; violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 1, comma 1, l. n. 241/1990.</i><i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per la deducente, la valutazione fornita dalla commissione tecnica è generica e irragionevole: posto che in nessuna sezione della documentazione di gara si rinviene la caratteristica della “pinza integrata” quale requisito minimo obbligatorio (tale da identificare la necessarietà, a pena di esclusione, di un prodotto “unico”), la motivazione espressa è generica, perché non dà conto del necessario collegamento logico tra il giudizio concreto (esclusione “per mancanza della pinza integrata”) e la legge di gara (che prevede la possibilità di provare l’equivalenza dei prodotti offerti rispetto a quello – aventi caratteristiche diverse – indicato nel capitolato tecnico).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La non indefettibilità della “pinza integrata” quale elemento fondamentale e imprescindibile del prodotto si rileva a più forte ragione dal tenore della risposta al chiarimento richiesto dalla odierna ricorrente, dalla quale non emerge affatto l’impossibilità di presentare un prodotto “disgiunto”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La valutazione tecnica alla base del provvedimento di esclusione è pure irragionevole, perché l’odierna ricorrente ha documentato analiticamente e provato le ragioni per cui deve rinvenirsi una perfetta equivalenza tra il prodotto offerto e quello identificato dalla stazione appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per la deducente, il provvedimento di esclusione si fonda su una “motivazione” contrastante con il quadro della <i>lex specialis </i>in materia di equivalenza dei prodotti e palesemente inattendibile proprio sotto il profilo tecnico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, alcune aziende ospedaliere in favore delle quali è stata bandita la procedura di gara in oggetto hanno in dotazione e utilizzano dei cistoscopi non integrati per gli stessi scopi previsti dalla procedura in disamina; peraltro, l’equivalenza del prodotto “disgiunto” offerto dall’odierna ricorrente è pure riconosciuta, in via di principio e secondo un’indiscutibile valutazione tecnica espressa da un Ente ospedaliero, in gare del tutto analoghe.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La società ricorrente ritiene, dunque, dimostrata la palese inattendibilità e l&#8217;evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto dall’Amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’insufficienza della relativa motivazione induce addirittura a dubitare che vi sia stato un vero e proprio giudizio di (in)idoneità tecnica del prodotto offerto dalla ricorrente, in quanto un tale vaglio non emerge nemmeno dal verbale di gara del 14 aprile 2022 di comunicazione delle valutazioni della commissione tecnica e delle esclusioni conseguenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La laconica motivazione dei provvedimenti impugnati ridonda, poi, in una plateale violazione del canone di trasparenza pacificamente applicabile &#8211; secondo le coordinate sovranazionali e interne &#8211; alla disciplina dei contratti pubblici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella fattispecie, dalla motivazione dei provvedimenti gravati non emergono né i presupposti fattuali e giuridici che hanno condotto la commissione tecnica a escludere il prodotto equivalente offerto dalla società ricorrente, né tantomeno è possibile dedurne l’<i>iter</i> logico seguito, con la conseguente violazione del canone di trasparenza dell’azione amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Con ricorso per motivi aggiunti è stato dedotto un unico articolato motivo di gravame: <i>Violazione degli artt. 30 e 68, d.l.gs. 18 aprile 2016, n. 50; violazione dell’art. 12.2 del disciplinare di gara; eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza; eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per difetto di motivazione</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per la ricorrente i provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti sono confermativi &#8211; con rinnovata motivazione &#8211; del giudizio di non equivalenza del prodotto offerto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche il nuovo apparato motivazionale è illegittimamente generico e caratterizzato da un palese e inspiegabile travisamento dei fatti quanto alle condizioni di “assemblaggio” e utilizzo dell’apparecchio poste a fondamento del giudizio “negativo” di equivalenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo l’Amministrazione “l’applicazione del principio di equivalenza, sempre attuato laddove esistenti i presupposti, trova la limitazione nel fatto che il dispositivo offerto è composto da più elementi e necessita di preventivo assemblamento. Trattasi, infatti di 4 pezzi da montare”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per la società ricorrente nella metodica tradizionale (cistoscopio e pinza non integrata), vengono utilizzati tre pezzi (cistoscopio – pinza per corpi estranei – valvola e deflussore con fisiologica); il fatto che il prodotto della ricorrente sia “composto da più elementi” è circostanza evidente (è anzi la stessa ragione sottesa alla presentazione della dichiarazione di equivalenza depositata in sede di gara) ed è rispondente alla prassi propria del “mercato di riferimento”, che vede usualmente – con l’eccezione del solo prodotto di Coloplast S.p.a. – l’utilizzo di cistoscopio e pinza non integrata (unitamente a un terzo pezzo, costituito da valvola e deflussore con fisiologica). Inoltre, il quarto componente del dispositivo offerto dalla ricorrente (il rubinetto a tre vie) è un semplice accessorio, fornito gratuitamente senza che ciò comporti, in capo al clinico operatore, alcun utilizzo necessario dello stesso, sicché è logico che la dichiarazione di equivalenza non ne faccia menzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per la società ricorrente, l’ulteriore motivazione &#8211; “per quanto sopra, l’utilizzo dello stesso, oltre a gravare la procedura operativa, comporta inevitabilmente un maneggiamento da parte degli operatori che può aumentare il rischio di contaminazioni” &#8211; rende ragione del palese travisamento dei fatti in cui è incorsa la commissione tecnica, giacché gli eventuali e non meglio precisati margini di rischio paventati dall’Amministrazione non sono in alcun modo provati; inoltre, il prodotto in questione è monouso e sterile, ed è quindi tale da minimizzare rischi operativi di contaminazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’apparato motivazionale dei verbali in questa sede gravati si conclude affermando che “il principio di equivalenza, seppur applicabile sulla finalità, non sussiste nella pratica e nell’utilizzo del dispositivo per la diversa e maggiormente gravosa modalità operativa che deriverebbe dall’utilizzo di un sistema non integrato”: per la deducente tale conclusione appare manifestamente illogica e irragionevole, in quanto ammette l’applicabilità del principio di equivalenza con riferimento alle funzioni svolte dal dispositivo offerto da Sirius S.r.l., salvo poi per negarne la sussistenza con riguardo alle concrete condizioni di utilizzo, che sarebbero “maggiormente gravos[e]” sul piano operativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale passaggio argomentativo, inoltre, è viziato da un chiaro difetto di motivazione, atteso che lo stesso si fonda sulla asserita e non meglio provata “gravosità” dell’assemblaggio di un apparecchio di tre pezzi correntemente utilizzato nella prassi e, comunque, perfettamente equivalente sul piano funzionale rispetto al dispositivo di Coloplast S.p.a.; il che, oltre a sfiorare una vera e propria contraddittorietà intrinseca nella motivazione del provvedimento (il prodotto sarebbe “funzionalmente” equivalente, ma non lo sarebbe “operativamente”), ridonda anche, una volta di più, in un contrasto con l’art. 68, d.lgs. n. 50/2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, nel caso in disamina, il prodotto offerto da Sirius S.r.l., non consiste affatto in un bene radicalmente diverso, con la conseguenza che l’auspicata riammissione non potrebbe in nessun caso comportare uno stravolgimento dell’oggetto del lotto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D’altro canto, le rilevate difformità “nel numero dei pezzi” sono connaturate al fatto che il prodotto di cui alla “descrizione” del lotto 123 del capitolato, così come ivi individuato, è proprio di un solo operatore sul mercato, sicché, ove mai l’Amministrazione intendesse sostenere che l’apparecchio offerto da Sirius S.r.l. manca delle caratteristiche minime previste nel capitolato (le quali, in realtà, “caratteristiche minime” o “criteri tecnici obbligatori” non sono, atteso che si ha una mera “descrizione” del prodotto oggetto del lotto 123) evidenzierebbe ancor di più, rispetto a quanto emerso negli atti gravati col ricorso introduttivo, un ingiustificato elemento di vantaggio per la Coloplast S.p.a., tale da sconfessare il principio di concorrenzialità che è posto a fondamento della procedura di gara aperta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In sostanza, se la stazione appaltante avesse inteso ottenere solo ed esclusivamente il prodotto “integrato”, avrebbe potuto e dovuto rivolgersi a Coloplast S.p.a. senza indire una procedura di gara aperta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di mero stile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Coloplast S.p.a. – interveniente <i>ad opponendum</i>, e non parte controinteressata (atteso che non risulta essere stato ancora adottato il provvedimento di aggiudicazione; invero, il ricorso avverso l&#8217;esclusione da una gara pubblica, proposto prima del provvedimento finale di aggiudicazione, non comporta in nessun caso, e cioè anche nell’ipotesi di un solo altro concorrente rimasto in gara, l&#8217;onere di notifica ad almeno uno dei controinteressati, sia perché in tale fase non sussiste un interesse protetto in capo agli altri concorrenti suscettibile di essere leso dall&#8217;eventuale accoglimento del ricorso, attesa la mera eventualità del conseguimento dell&#8217;aggiudicazione, sia perché comunque il loro interesse non emerge direttamente dal provvedimento impugnato: cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 7 febbraio 2020, n. 92) &#8211; ha argomentato in ordine all’inammissibilità e infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, anche alla luce di una relazione di parte depositata in atti; in via subordinata, ha avanzato istanza di verificazione e, in via di ulteriore subordine, di rinvio di quesiti pregiudiziali alla CGCE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il ricorso e i motivi aggiunti – che possono essere esaminati congiuntamente &#8211; devono essere respinti in ragione dell’infondatezza delle doglianze articolate, ciò che consente al Collegio di prescindere dall’esame delle eccezioni di rito frapposte dall’interveniente <i>ad opponendum </i>Coloplast S.p.a. nonché dall’esame delle istanze – istruttorie e di rinvio pregiudiziale – avanzate dalla stessa Coloplast S.p.a..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. Il capitolato tecnico &#8211; quanto al lotto n. 123 di interesse &#8211; descrive il prodotto oggetto di fornitura nei seguenti termini: “<i>Sistema integrato per la rimozione degli stent composto da: Cistoscopio flessibile monouso con pinza integrata per la rimozione degli stent nelle misure comprese tra Ch 4.8 e 9, dotato di fotocamera digitale con tecnologia CMOS, campo visivo 85°, profondità di campo 8-19 mm, illuminazione 2 LED; connettore luer lock standard per irrigazione ed aspirazione. Monitor portatile in comodato d’uso riutilizzabile LCD a colori ad elevato livello di visibilità, possibilità di registrazione di immagini e video, interfaccia USB per il trasferimento dei dati, con batteria ricaricabile</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Appare significativo &#8211; a giudizio del Collegio &#8211; che nella descrizione del prodotto la <i>lex specialis</i> evidenzi l’aspetto dell’“integrazione”: “<i>Sistema integrato</i>” […] <i>Cistoscopio flessibile monouso con pinza integrata</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto va osservato che la scelta dell’oggetto dell’offerta rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2. Premesso quanto sopra, ben conosce il Collegio l’orientamento secondo cui il principio di equivalenza permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d’iniziativa economica e, dall’altro, al principio eurounitario di concorrenza, che vedono quale corollario il <i>favor partecipationis</i> alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il principio di equivalenza è, dunque, finalizzato ad evitare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 febbraio 2022, n. 1006).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va poi osservato che la distinzione tra oggetto dell’appalto e specifiche tecniche riconducibili al disposto dell’art. 68 del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50 è chiaramente espressa dalla giurisprudenza che ha avuto modo di precisare che alla luce della <i>ratio</i> sottesa al principio di equivalenza, presupposto essenziale perché detto principio possa essere richiamato e trovare applicazione è che, sul piano qualitativo, si sia in presenza di una specifica in senso propriamente tecnico, e cioè di uno <i>standard</i> &#8211; espresso in termini di certificazione, omologazione, attestazione, o in altro modo &#8211; capace di individuare e sintetizzare alcune caratteristiche proprie del bene o del servizio, caratteristiche che possono tuttavia essere possedute anche da altro bene o servizio pur formalmente privo della specifica indicata, con la conseguenza che il principio trova ragione di applicazione in presenza di specifiche tecniche aventi un grado di dettaglio potenzialmente escludente, a fronte cioè di uno standard tecnico-normativo capace d’impedire la partecipazione alla gara proprio perché &#8211; atteso il livello della sua specificità &#8211; presenta un portato selettivo: al fine d’impedire che tale selezione si risolva in termini irragionevolmente formalistici, finendo con il produrre un effetto anticompetitivo, la previsione di un siffatto standard deve essere affiancata dalla necessaria clausola d’equivalenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per contro, il principio di equivalenza non può essere invocato per ammettere offerte che, sul piano oggettivo, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie, previste nel capitolato di appalto, poiché il richiamo al principio di equivalenza in un siffatto caso avrebbe l’effetto di distorcere l’oggetto del contratto, al punto da consentire ai partecipanti di offrire un bene radicalmente diverso rispetto a quello descritto nella <i>lex specialis</i>, così finendo per rendere sostanzialmente indeterminato l’oggetto dell’appalto e per modificarne surrettiziamente i contenuti in danno della stessa stazione appaltante e dei concorrenti che abbiano puntualmente osservato la disciplina di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2022, n. 5034).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri termini, se il prodotto è richiesto nel bando con determinati requisiti essenziali, il principio di equivalenza, la cui finalità pro-concorrenziale è evidente, non può essere utilizzato in corso di gara per modificarne surrettiziamente la <i>lex specialis</i>, includendo tra i concorrenti ammessi quanti offrano beni con caratteristiche materiali o funzionali alternative &#8211; anche se, in qualche misura fungibili con quelli indicati nel capitolato, in tal modo danneggiando palesemente gli offerenti che abbiano per contro puntualmente osservato la disciplina della gara (o chi avesse deciso di non concorrere, non disponendo del tipo di bene domandato); in tali casi non può sostenersi che spetterebbe alla commissione, nell&#8217;esercizio della propria discrezionalità tecnica, valutare comunque in concreto l&#8217;equivalenza del prodotto, giacché il ruolo della commissione non può spingersi sino al punto di modificare sostanzialmente l&#8217;oggetto della gara, individuando prodotti oggettivamente diversi da quelli previsti invece espressamente dalla <i>lex specialis</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il giudizio di equivalenza presuppone quindi la previsione di uno <i>standard </i>tecnico normativo e non opera rispetto a grandezze comuni o a caratteristiche che, piuttosto che individuare specifiche tecniche del prodotto, ne definiscono la tipologia, limitandosi a delineare l&#8217;oggetto dell&#8217;affidamento o a valorizzarne talune caratteristiche ritenute essenziali e prioritarie ai fini della stessa ammissione dell’offerta alla valutazione del seggio di gara (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 luglio 2021, n. 4658).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.3. Fermo quanto sopra, il Collegio rileva che nonostante la diversità “strutturale” fra il prodotto oggetto di capitolato speciale (“integrato”) e quello oggetto dell’offerta della società ricorrente (“non integrato”), l’Amministrazione resistente ha posto in evidenza la non equivalenza dei prodotti sotto distinti profili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va meglio evidenziato, sul punto, che &#8211; come si ricava dalla motivazione degli atti avversati con ricorso per motivi aggiunti (atti che hanno arricchito l’originario &#8211; essenziale &#8211; corredo motivazionale che caratterizza il provvedimento di esclusione avversato con ricorso introduttivo del giudizio) &#8211; il prodotto offerto dalla società ricorrente non presenta “deficit” sul piano prestazionale (<i>id est</i>, concernenti il raggiungimento dello scopo ultimo per il quale il dispositivo è impiegato), caratterizzandosi tuttavia per alcuni profili che ne connoterebbero &#8211; in senso negativo, rispetto a quello oggetto del capitolato tecnico speciale &#8211; l’uso:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la necessità di (preventivo) assemblamento dei pezzi da montare;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’aggravio della procedura operativa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il rischio di contaminazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Stante la predetta trama argomentativa, il Collegio ritiene che il corredo motivazionale degli atti avversati si sottrae ai vizi denunciati e che anche le ulteriori censure risultano infondate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ ben vero che l’Amministrazione non ha specificamente “quantificato” i termini dell’aggravamento della procedura operativa; tuttavia, la deducente &#8211; sulla quale grava l’onere della prova in relazione all’equivalenza dei prodotti &#8211; non si è fatta carico di dimostrare, neppure introducendo un c.d. principio di prova, che detta operazione di assemblamento (di tre pezzi, secondo la parte ricorrente) si svolgerebbe in termini irrisori, contenuti e, dunque, irrilevanti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, la stessa parte ricorrente non ha contrastato in modo idoneo l’affermato profilo dell’aggravio della procedura operativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio rileva che anche la motivazione circa il rischio di contaminazioni derivante dal “<i>maneggiamento</i>” (come evidenziano – in particolare – i verbali nn. 7 e 8 rispettivamente del 21 e del 28 giugno 2022 della commissione tecnica) non è stata adeguatamente criticata dalla parte ricorrente, che si è limitata ad affermare che si tratta di prodotto monouso e sterile, osservazione che però non coglie l’essenza della criticità posta in evidenza dall’Amministrazione resistente (al pari dell’argomentazione racchiusa nella memoria depositata dalla stessa parte ricorrente in data 3 ottobre 2022, in base alla quale l’inserimento della pinza nel canale operativo del cistoscopio offerto, semplice e di comune uso nella prassi operatoria avviene &#8211; <i>rectius</i>: deve avvenire &#8211; in un campo sterile garantito dall’operatore sanitario, argomentazione che finisce peraltro per confermare la necessità di una azione – l’inserimento della pinza nel canale operativo – che nel prodotto integrato non appare necessaria).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso in esame, la differenza esistente tra i due prodotti – l’uno integrato, l’altro no – supporta la scelta della stazione appaltante di approvvigionarsi del primo (prodotto integrato) che possiede peculiari vantaggi (non necessità di preventivo assemblamento dei pezzi; assenza di impatto sulla procedura operativa e di rischio di contaminazioni) non riscontrabili nel secondo (prodotto non integrato).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri termini, la scelta (originaria) dell’Amministrazione pare sia orientata a un prodotto con caratteristiche scientifiche tanto “innovative” quanto utili (in assenza, in tale ultimo senso, di appropriata smentita), circostanza, questa, che assume un suo logico intrinseco valore, ove si voglia orientare la spesa pubblica, come pare opportuno, verso soluzioni più avanzate ed efficienti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per altro, l’equivalenza non può essere valutata con esclusivo riferimento alla funzionalità del bene rispetto allo scopo finale, ma deve essere valutata nel suo complesso con riguardo alle caratteristiche del bene indicate in modo espresso nella legge di gara (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 18 giugno 2020, n. 749), sulla cui scelta opera, come chiarito, una valutazione discrezionale da fondarsi su “specificità” che possono determinare, come nel caso in esame, l’insussistenza della equipollenza tra i prodotti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va peraltro evidenziato che nelle procedure di gara da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso &#8211; per costante giurisprudenza &#8211; si impone una valutazione stringente sulla conformità o meno del prodotto alle specifiche già predeterminate dalla <i>lex specialis</i> (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2016, n. 3206; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 11 marzo 2019, n. 1358).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.4. Prive di rilievo sono le valutazioni ed i giudizi espressi da altri organi in relazione a differenti procedure di gara, non potendo gli stessi costituire un precedente, specie se non sottoposte a giudizio di legittimità per analoghe contestazioni e sulla base di analoghe circostanze in fatto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.5. Assumono un valore neutro i chiarimenti resi in sede di gara su richiesta della società ricorrente: a ben vedere, infatti, la stazione appaltante si è limitata ad affermare che il principio di equivalenza è sempre applicato e che sono riservate alla commissione tecnica all’uopo nominata le valutazioni sull’esistenza o meno dell’equivalenza dei dispositivi offerti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.6. Infine, non ha ragione di dolersi la parte ricorrente del fatto che la stazione appaltante abbia indetto una procedura competitiva: invero, non è possibile escludere, almeno in termini atsratti, né l’accesso al mercato di altri operatori economici in grado di offrire un prodotto integrato né l’offerta di un prodotto equivalente esente dalle criticità evidenziate dalla stazione appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non può non evidenziarsi poi che in materia, per consolidata giurisprudenza, il principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità è offerto proprio dalla procedura aperta (arg. <i>ex</i> T.A.R. Piemonte, sez. I, 31 maggio 2022, n. 532).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. In conclusione, per tutte le ragioni sopra evidenziate il ricorso introduttivo del giudizio e i successivi motivi aggiunti devono essere respinti in ogni domanda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. La natura interpretativa delle questioni esaminate, la complessità e la peculiarità della vicenda contenziosa giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge in ogni domanda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Pancrazio Maria Savasta, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Agnese Anna Barone, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sui limiti all&#8217;impugnabilità della decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato o al Presidente della Regione Sicilia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-allimpugnabilita-della-decisione-del-ricorso-straordinario-al-capo-dello-stato-o-al-presidente-della-regione-sicilia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 11:52:47 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=86822</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-allimpugnabilita-della-decisione-del-ricorso-straordinario-al-capo-dello-stato-o-al-presidente-della-regione-sicilia/">Sui limiti all&#8217;impugnabilità della decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato o al Presidente della Regione Sicilia.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Decisione  del ricorso straordinario al Capo dello Stato o al Presidente della Regione &#8211; Impugnabilità &#8211; Limiti. La decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato o al Presidente della Regione può essere impugnata per revocazione nei casi previsti dall&#8217;art. 395 del codice di procedura civile</p>
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<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Decisione  del ricorso straordinario al Capo dello Stato o al Presidente della Regione &#8211; Impugnabilità &#8211; Limiti.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato o al Presidente della Regione può essere impugnata per revocazione nei casi previsti dall&#8217;art. 395 del codice di procedura civile e può essere sottoposta ad esame in sede giurisdizionale soltanto per vizi attinenti alla forma e al procedimento intervenuti successivamente al parere del Consiglio di Stato, ai sensi del terzo comma dell&#8217;art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971. Tali limitazioni all’impugnativa della decisone sono opponibili solo alle parti che abbiano scelto, o accettato, che la controversia fosse decisa nella sede straordinaria: ossia, da un lato, al ricorrente e, dall’altro lato, alle controparti, che, avendo avuto la possibilità di chiedere la trasposizione alla sede giurisdizionale, non se ne siano avvalse, accettando così tutte le peculiarità di tale procedimento, con ogni conseguenza relativa.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Savasta &#8211; Est. Sidoti</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">sezione staccata di Catania (Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3556 del 2006, proposto da<br />
Enel Rete Gas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimo Giuffrida, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Rindone n. 4;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Regione Siciliana, Presidenza della Regione Siciliana, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali sono domiciliati ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;<br />
Comune di Taormina (Me), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Melazzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rosario Lucchesi in Catania, via Cagliari, 56;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">e con l&#8217;intervento di</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ad opponendum</i>:<br />
Sogegas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Eleonora Licciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 450 dell’11 maggio 2006, comunicato in data 9 ottobre 2006, mediante il quale “<i>L’atto di rinunzia al ricorso straordinario proposto dalla Metangas Sicilia s.r.l. … è dichiarato inammissibile. … Il ricorso straordinario proposto dalla Metangas Sicilia s.r..l. … è accolto</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana, della Presidenza della Regione Siciliana e del Comune di Taormina (Me);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 settembre 2022 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con il ricorso in epigrafe, la società Enel Rete Gas s.p.a. ha impugnato il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 450 dell’11 maggio 2006, comunicato in data 9 ottobre 2006, con il quale “<i>L’atto di rinunzia al ricorso straordinario proposto dalla Metangas Sicilia s.r.l. … è dichiarato inammissibile … il ricorso straordinario proposto dalla Metangas Sicilia s.r.l. … è accolto</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ha esposto la società ricorrente che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la Metangas Sicilia s.r.l. (oggi società interamente partecipata da Enel Rete Gas s.p.a.), con atto spedito alla Presidenza della Regione Sicilia il 29 aprile 1999, proponeva ricorso straordinario per l’annullamento della deliberazione del Comune di Taormina n. 76 del 18.12.1998, concernente “<i>Piano operativo plurifondo Sicilia 1994/1999”. Applicazione adempimenti necessari per il completamento della rete di distribuzione del gas metano in tutto il territorio comunale – proroga del rapporto di concessione alla società Erogasud s.p.a</i>.”, contestando, in particolare, la proroga per ulteriori venti anni del rapporto di concessione per la realizzazione e gestione della rete di distribuzione del gas metano in favore della Erogasud s.p.a. (oggi Enel Rete Gas s.p.a.);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nell’adunanza del 4 settembre 2002 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana rendeva il prescritto parere n. 196/00 in senso favorevole all’accoglimento del ricorso proposto dalla Metangas Sicilia s.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; a seguito della modifica dell’assetto societario della Metangas Sicilia s.r.l., la quale veniva acquistata interamente da Enel Distribuzione gas s.p.a., poi fusa in Enel rete gas s.p.a., la ricorrente, con atto notificato il 13 febbraio 2003 e depositato il 17 febbraio 2003, dichiarava la volontà di rinunciare al gravame, precisando che “<i>per il modificato assetto societario della società ricorrente è venuto a cessare ogni interesse al ricorso</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’atto di rinuncia veniva accettato dalla società controinteressata subentrata frattanto a EROGASUD (ossia a Enel Distribuzione gas s.p.a.), con atto del 14 febbraio 2003, depositato il 17 febbraio 2003;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’Ufficio legislativo e legale regionale trasmetteva, con la relazione n. 6013/419.99.8, gli atti al C.G.A. affinché “<i>provveda al ritiro del parere n. 196/00 del 4 settembre 2002 e si pervenga ad una pronuncia di presa d’atto della rinuncia al ricorso in questione dichiarandone l’improcedibilità</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con atto n. 256/03 dell’11 ottobre 2005, il C.G.A. “<i>esprime il parere che la rinunzia venga dichiarata inammissibile e che non si dichiari estinto il procedimento</i>”, con conseguente accoglimento del ricorso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 450 dell’11 maggio 2006, in adesione al detto parere, veniva dichiarata inammissibile la rinuncia e accolto il ricorso straordinario proposto da Metangas Sicilia s.r.l..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. Avverso l’atto impugnato, la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I) <i>Error in procedendo – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. &#8211; Mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Adduce parte ricorrente che la declaratoria di inammissibilità della rinuncia ha comportato l’omessa pronuncia sulla istanza della Metangas circa il non annullamento della deliberazione impugnata e la statuizione su una domanda (di annullamento) non più proposta ovvero inesistente, il che integrerebbe un <i>error in procedendo</i> per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritiene, inoltre, la società deducente che il parere del C.G.A. n. 256 del 2003 &#8211; di inammissibilità della rinuncia &#8211; si fonda su una decisione dell’Adunanza del Consiglio di Stato, sez. III, del 18 novembre 2003, il cui richiamo sarebbe inconferente in quanto relativa a fattispecie diversa. Richiama, quindi, giurisprudenza in favore della tesi sostenuta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II) <i>Error in procedendo sotto altro profilo: omessa valutazione della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e cessazione della materia del contendere.</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il secondo motivo, parte ricorrente contesta che il C.G.A., nel rendere il secondo parere, non abbia compiuto alcuna valutazione circa la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere della società Metangas Sicilia s.r.l., né abbia valutato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Si sono costituiti il Comune di Taormina e la Presidenza della Regione Siciliana – Regione siciliana.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. La società Sogegas ha depositato atto di intervento <i>ad adiuvandum.</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. La società ricorrente, alla camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2007, ha rinunciato all’istanza cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. In data 8 settembre 2022 il difensore della Sogegas s.p.a. ha rinunciato al mandato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. In vista della pubblica udienza, parte ricorrente ha prodotto memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Alla pubblica udienza del 14 settembre 2022, il Collegio, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., ha dato avviso alle parti della possibile inammissibilità del ricorso per la non configurabilità, nel caso di specie, di error in procedendo. A seguito della discussione, il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. La vicenda contenziosa in esame ha ad oggetto la legittimità (o meno) del decreto decisorio del Presidente della Regione Siciliana in epigrafe, che, conformandosi al parere del C.G.A.R.S., ha dichiarato la rinuncia di parte ricorrente inammissibile e il ricorso straordinario fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Contesta parte ricorrente, con le superiori censure, che la decisione sarebbe illegittima in quanto affetta da <i>error in procedendo</i> per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) in quanto sarebbe stata resa una decisione non richiesta dal ricorrente straordinario, senza previa valutazione della persistenza dell’interesse e della intervenuta cessazione della materia del contendere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Il ricorso è inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Per giurisprudenza consolidata e risalente nel tempo, già prima della riforma dell&#8217;istituto ad opera della legge n. 69 del 2009, a seguito della quale ne è stata riconosciuta la natura giurisdizionale (per tutte: Corte cost., sentenza n. 73 del 2014, confermata anche dall&#8217;ordinanza n. 7 del 2015), la decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato o al Presidente della Regione:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; può essere impugnata per revocazione nei casi previsti dall&#8217;art. 395 del codice di procedura civile (ex art. 15, D.P.R. n. 1199 del 1971);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; può essere sottoposta ad esame in sede giurisdizionale soltanto per vizi attinenti alla forma e al procedimento intervenuti successivamente al parere del Consiglio di Stato, ai sensi del terzo comma dell&#8217;art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò conformemente alla specifica normativa di riferimento<i>, “la cui giustificazione permane, poiché volta ad evitare che l&#8217;impugnazione in sede giurisdizionale porti ad un riesame del giudizio espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, con la sovrapposizione della decisione giurisdizionale a quella del ricorso straordinario, e in quanto fondata sul principio di alternatività fra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale</i>&#8221; (Cons. Stato: Ad. Plen. 10 giugno 1980, n. 22; Sez. IV: 6 maggio 2002, n. 2428; 25 settembre 2002, n. 4900; Sez. VI, 22 giugno 2006, n. 3831).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.1. Tali limitazioni all’impugnativa della decisone sono opponibili solo alle parti che abbiano scelto, o accettato, che la controversia fosse decisa nella sede straordinaria: ossia, da un lato, al ricorrente e, dall’altro lato, alle controparti, che, avendo avuto la possibilità di chiedere la trasposizione alla sede giurisdizionale, non se ne siano avvalse, accettando così tutte le peculiarità di tale procedimento, con ogni conseguenza relativa (Cons. Stato, sez. III, n. 1346/2014).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.2. Nel caso in esame è la controparte del ricorso straordinario a proporre ricorso giurisdizionale e, avendo la stessa accettato la procedura in sede straordinaria (non avendo chiesto la trasposizione), può dunque impugnare il decreto decisorio davanti al giudice amministrativo solo per i vizi formali e procedurali successivi al parere del C.G.A..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.3. Nel peculiare caso di specie, in particolare, con il ricorso giurisdizionale in epigrafe, il deducente chiede un riesame della questione di diritto già esaminata con il secondo parere dal C.G.A. relativa alla tempestività o meno della rinuncia del ricorrente straordinario intervenuta successivamente alla trasmissione del parere dell’organo consultivo, ma anteriormente alla emanazione del decreto presidenziale. Su tale questione, in effetti, il C.G.A., nel procedimento attivato con ricorso straordinario, ha già espresso il principio secondo cui, “<i>esaurita la fase prettamente decisionale del ricorso straordinario, costituita, chiaramente, dall’espressione del parere obbligatorio del Consiglio di Stato o del Consiglio di Giustizia amministrativa</i>”, la rinuncia non può essere utilmente presentata e, ove prodotta, non può essere presa in considerazione e dispiegare i pretesi effetti estintivi in ordine al relativo procedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In tal modo, la parte chiede sostanzialmente una rivalutazione del giudizio espresso sulla questione dal Consiglio di Giustizia in sede consultiva, il che è inammissibile stante il principio di alternatività fra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, che non consente che vengano rimesse in discussione questioni, di forma e/o di sostanza, afferenti gli atti ed i provvedimenti opposti in via straordinaria, su cui si sia già pronunciato in sede consultiva il Consiglio di Stato o il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, onde evitare che l&#8217;impugnazione in sede giurisdizionale porti ad un riesame del relativo giudizio espresso in sede consultiva, per effetto della sovrapposizione della decisione giurisdizionale a quella del ricorso straordinario (in termini, <i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2010, n. 5985; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 13 novembre 2017, n. 2582).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.4. Per completezza, va specificato che, solo con l’ultima memoria depositata in data 13.07.2022 e non notificata, parte ricorrente introduce l’argomento secondo cui la normativa all’epoca in vigore (art. 14 d.p.r. n. 1199/1971) consentiva al Presidente della Regione di discostarsi dal detto parere in alcune ipotesi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’argomento, però, non può condurre, nel caso di specie, a diversa determinazione; ciò in quanto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; come detto si tratta di argomento “nuovo”, introdotto con l’ultima memoria non notificata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; comunque, viene articolato come motivo con cui si censura sempre la motivazione del parere del C.G.A n. 256 del 2003, laddove afferma non potervi più essere rinuncia dopo la conclusione del procedimento giustiziale senza tenere conto dell’art. 14 d.p.r. n. 1199/1071 e quindi della possibilità per il Presidente della Regione di discostarsi dal parere;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in ogni caso, in base alla norma in questione (in Sicilia art. 9 d. lgs. n. 373/2003: cfr. ord. C.G.A. n. 566 del 12 maggio 2022), il Presidente della Regione può discostarsi dal parere del C.G.A. nei limiti e con le modalità normativamente previsti, ma ciò il Presidente non ha ritenuto fare nel caso in questione, adeguandosi invece ai pareri del C.G.A. e mutuando le decisioni con essi assunte, “<i>le cui considerazioni si intendono qui</i> [nel decreto] <i>integralmente riprodotte</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’argomento non può quindi valere quale autonomo vizio del decreto del Presidente della Regione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.5. Conclusivamente, non viene dedotto dalla parte ricorrente un vizio di forma e procedura successivo al parere del C.G.A. e pertanto non è ravvisabile alcun <i>error in procedendo</i>, sostanziandosi piuttosto il ricorso in una richiesta di riesame, in questa sede giurisdizionale, della questione di diritto su cui si è già pronunciato il C.G.A. in sede di ricorso straordinario, con la conseguenza che, per quanto sin qui esposto, il ricorso è inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. In ragione della parziale novità della questione trattata, le spese, in via d’eccezione, possono essere compensate tra tutte le parti.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Pancrazio Maria Savasta, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-limiti-allimpugnabilita-della-decisione-del-ricorso-straordinario-al-capo-dello-stato-o-al-presidente-della-regione-sicilia/">Sui limiti all&#8217;impugnabilità della decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato o al Presidente della Regione Sicilia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2020 n.2659</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-19-10-2020-n-2659/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pancrazio Maria Savasta, Presidente Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario, Estensore PARTI: Unione Provinciale degli Agricoltori di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni Sallicano, ; contro Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro &#8211; Centro per l&#8217;impiego di Siracusa,</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pancrazio Maria Savasta, Presidente Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario, Estensore PARTI:  Unione Provinciale degli Agricoltori di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni Sallicano, ; contro Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro &#8211; Centro per l&#8217;impiego di Siracusa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Catania, presso i cui uffici distrettuali sono domiciliati per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; nei confronti Unsic Sede Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppina Rizza e dagli avvocati Vincenzo Gatto, Gandolfo Maurizio Ballistreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.</span></p>
<hr />
<p>Differenze tra sopravvenuta carenza d&#8217;interesse e cessazione della materia del contendere</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Processo &#8211; sopravvenuta carenza d&#8217;interesse e cessazione della materia del contendere &#8211; differenze</div>
<p></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>La sopravvenuta carenza d&#8217;interesse e la cessazione della materia del contendere si differenziano tra loro nettamente per la diversa soddisfazione dell&#8217;interesse leso.</em><br /> <em>La sopravvenuta carenza di interesse può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto, in relazione sia a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte sia al sopravvenire di un nuovo provvedimento che non soddisfa perà² integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell&#8217;assetto del rapporto tra la p.a. e l&#8217;amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l&#8217;operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell&#8217;interesse azionato .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 19/10/2020<br /> <strong>N. 02659/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01024/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2018, proposto da<br /> Unione Provinciale degli Agricoltori di Siracusa, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni Sallicano, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Francesco Zuccarello in Catania, viale Vittorio Veneto 161/A;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro &#8211; Centro per l&#8217;impiego di Siracusa, in persona dei legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Catania, presso i cui uffici distrettuali sono domiciliati per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Unsic Sede Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppina Rizza e dagli avvocati Vincenzo Gatto, Gandolfo Maurizio Ballistreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del Decreto n. 3895/2018/SERV. XVII, emesso dal Dirigente del Servizio XVII del Centro per l&#8217;Impiego di Siracusa in data 09 aprile 2018, nella parte in cui dispone la nomina di due rappresentanti UNSIC (uno effettivo e l&#8217;altro supplente) quale membri della Commissione Provinciale di Conciliazione per le controversie individuali di lavoro ex art. 410 c.p.c. di Siracusa, per la durata di tre anni ed in rappresentanza dei datori di lavoro;<br /> &#8211; ove occorra, del Decreto dell&#8217;11 gennaio 2018 (n. 29/2018/SERV. XVII), emesso dal Dirigente del Centro per l&#8217;Impiego di Siracusa, sempre limitatamente alla nomina dei suddetti rappresentanti UNSIC.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro &#8211; Centro per l&#8217;impiego &#8211; e di Unsic Sede Provinciale di Siracusa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. L&#8217;Unione Provinciale degli Agricoltori, parte ricorrente, contesta la legittimità  del provvedimento in epigrafe (n. 3895/2018) nella parte in cui dispone la nomina di due rappresentanti UNSIC (uno effettivo e l&#8217;altro supplente) quale membri della Commissione Provinciale di Conciliazione per le controversie individuali di lavoro ex art. 410 c.p.c. di Siracusa, per la durata di tre anni e in rappresentanza dei datori di lavoro.<br /> La ricorrente ha esposto che il Dirigente del Servizio XVII del Centro per l&#8217;Impiego di Siracusa, con un primo decreto dell&#8217;11 gennaio 2018 (n. 29/2018/SERV. XVII), operando in asserita carenza motivazionale e di istruttoria, nominava &#8211; tra gli altri -, quali membri della citata Commissione per i datori di lavoro, due rappresentanti (uno effettivo e l&#8217;altro supplente) dell&#8217;UNSIC, preferiti ai rappresentanti designati dall&#8217;Unione Provinciale degli Agricoltori di Siracusa.<br /> L&#8217;organismo datoriale ricorrente, con nota datata 12 febbraio 2018, presentava ricorso avverso il decreto dirigenziale dell&#8217;11 gennaio 2018, chiedendo l&#8217;intervento in autotutela.<br /> Con D.D.S. n. 645, datato 09 marzo 2018, il Dirigente del Servizio XVII del Centro per l&#8217;impiego di Siracusa decideva di &lt;&lt;<em>sospendere dal 9/03/2018 all&#8217;8/04/2018 in via cautelare, ex art. 21 quater, comma 2, legge 241/1990, al fine di evitare contenziosi, il DDS n. 29 dell&#8217;11/01/2018 limitatamente alla designazione dei due rappresentanti UNSIC al fine di consentire all&#8217;UNSIC e all&#8217;Unione Provinciale degli Agricoltori di Siracusa di proporre delle osservazioni a supporto di quanto dichiarato sul proprio grado di rappresentatività </em>&gt;&gt;.<br /> Con il successivo DDS del 9 aprile 2018, il dirigente del Servizio XVII del Centro per l&#8217;impiego di Siracusa ha deciso di riconfermare i rappresentanti UNSIC.<br /> Tale ultimo atto è stato impugnato da parte ricorrente, che ha dedotto i seguenti motivi: <em>Violazione di legge; Violazione dei principi di trasparenza e di legalità ; Violazione del principio di partecipazione; Violazione di norme interne. Eccesso di potere in senso relativo ed in senso assoluto per difetto di motivazione; difetto dei presupposti; Contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo; Illogicità  manifesta; carenza e/o difetto di istruttoria; Travisamento del fatto, della documentazione e delle prove; Contraddittorietà  intrinseca ed estrinseca; Sviamento (anche logico).</em><br /> 2. Si è costituita la UNISC sede provinciale di Siracusa, controinteressata, la quale ha preliminarmente eccepito:<br /> a) l&#8217;inammissibilità  del ricorso, perchè parte ricorrente avrebbe impugnato un atto meramente confermativo del primo decreto non impugnato tempestivamente innanzi a questo Tribunale Amministrativo, proponendo piuttosto istanza di autotutela;<br /> b) l&#8217;inammissibilità  del ricorso per violazione dell&#8217;art. 40 comma 1 lett. d) cpa, per mancata esposizione dei motivi specifici su cui il ricorso trova giustificazione;<br /> c) nel merito, ha controdedotto per l&#8217;infondatezza del ricorso.<br /> 3. Si è costituita la Regione Siciliana &#8211; Assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro per resistere al giudizio.<br /> 4. Con ordinanza n. 1437 del 6 luglio 2018, il Collegio ha disposto l&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti dei due rappresentanti UNSIC nominati quali membri della Commissione Provinciale di Conciliazione.<br /> 4.1. In data 3 settembre 2019 la ricorrente ha depositato l&#8217;adempimento all&#8217;integrazione del contraddittorio disposta.<br /> 5. Con ordinanza n. 624 del 15 ottobre 2018, all&#8217;esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell&#8217;istanza cautelare, il Collegio ha accolto quest&#8217;ultima ai fini del riesame; ha in particolare ritenuto &#8220;<em>doversi disattendere le eccezioni in rito, avuto riguardo al pacifico principio giurisprudenziale secondo il quale non può considerarsi meramente confermativo di un precedente provvedimento l&#8217;atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al primo provvedimento, poichè l&#8217;esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio &#8211; sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fase considerata &#8211; può condurre a un atto propriamente confermativo, in grado, come tale, di dare vita a un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione; ricorrendo invece l&#8217;atto meramente confermativo quando l&#8217;Amministrazione si limita a dichiarare l&#8217;esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (in tal senso: Cons. Stato. V, n.2411/2018 e n.3807/2018, con ampie citazioni giurisprudenziali)&#8221;Â </em>ed ha &#8220;<em>Ritenuto il provvedimento impugnato affetto dal lamentato difetto di motivazione&#8221;.</em><br /> 5.1. Con atto depositato in data 2 gennaio 2019 parte ricorrente ha presentato ricorso per l&#8217;esecuzione della superiore ordinanza cautelare.<br /> 5.2. Con ordinanza n. 166 del 4 febbraio 2019 il Collegio, in accoglimento dell&#8217;istanza di parte ricorrente, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Siracusa, con facoltà  di delega, per l&#8217;esecuzione della detta ordinanza cautelare rimasta non adempiuta.<br /> 5.3. In data 9 maggio 2019 il commissario ad acta ha comunicato al Collegio che &#8220;<em>Il Centro per l&#8217;Impiego di Siracusa ha dato esecuzione all&#8217;ordinanza n. 624/2018 con proprio DDS n. 396 del 28 febbraio 2019, che si allega</em>&#8220;.<br /> 6. In data 31 luglio 2020 l&#8217;UNISC, sede provinciale di Siracusa, ha depositato atto di costituzione del difensore in sostituzione del precedente, insistendo per il rigetto del ricorso.<br /> 7. Con memoria depositata in data 7 settembre 2020, l&#8217;Unione provinciale degli agricoltori di Siracusa ha sostenuto che l&#8217;Amministrazione resistente ha prestato acquiescenza all&#8217;ordinanza resa in sede cautelare, dandone motivata e definitiva esecuzione con D.D.S. n. 396 del 28 febbraio 2019, in atti. Ha chiesto, quindi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che l&#8217;operato della parte pubblica si è rivelato pienamente satisfattivo dell&#8217;interesse azionato, con vittoria di spese.<br /> 8. Con memoria di replica depositata in data 14 settembre 2020 la UNISC sede provinciale di Siracusa ha ritenuto che:<br /> &#8211; il documento versato in atti dalla ricorrente &#8211; ossia il DDS n. 396 del 28 febbraio 2019 del dirigente del servizio XVII &#8211; Centro per l&#8217;Impiego di Siracusa &#8211; non costituirebbe elemento a supporto dell&#8217;infondato ricorso dell&#8217;UPA;<br /> &#8211; detto DDS si porrebbe in violazione del disposto dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R., che non avrebbe ordinato la formulazione di un provvedimento amministrativo di nuova composizione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, ma solo la sospensione del provvedimento impugnato;<br /> &#8211; ha contestato nel merito il nuovo provvedimento.<br /> 9. Alla pubblica udienza del giorno 8 ottobre 2020 il ricorso è stato posto in decisione.<br /> 10. Va dichiarata, come da richiesta, la cessazione della materia del contendere.<br /> Occorre specificare che la sopravvenuta carenza d&#8217;interesse e la cessazione della materia del contendere si differenziano tra loro nettamente per la diversa soddisfazione dell&#8217;interesse leso; la sopravvenuta carenza di interesse può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto, in relazione sia a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte sia al sopravvenire di un nuovo provvedimento che non soddisfa perà² integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell&#8217;assetto del rapporto tra la p.a. e l&#8217;amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l&#8217;operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell&#8217;interesse azionato (Cons. St., sez. VI, n. 2135/2012; Cons. St., sez, V, n. 727/2020).<br /> Nel caso, l&#8217;Amministrazione resistente, nel corso del giudizio e successivamente all&#8217;ordinanza cautelare di questo T.A.R., ha autonomamente revocato la nomina dei due componenti dell&#8217;UNSIC e nominato, in rappresentanza dei datori di lavoro, due rappresentanti della Confagricoltura; in particolare, il nuovo provvedimento ha preso atto, sulla base di quanto nello stesso esposto, &#8220;<em>che l&#8217;UPA risulta essere l&#8217;O.S. pìù rappresentativa dei datori di lavoro settore agricoltura, in quanto il numero delle ditte associate all&#8217;UPA ed il numero di lavoratori occupati dai datori di lavoro aderenti a tale associazione è di gran lunga superiore a quelli dell&#8217;UNSIC</em>&#8220;.<br /> Specificamente il nuovo provvedimento emesso dall&#8217;Amministrazione resistente, partendo dall&#8217;ordinanza cautelare n. 624/2018, ha ritenuto di dovere procedere a una nuova istruttoria che integri i dati giÃ  acquisiti dall&#8217;Amministrazione relativi ai quattro indicatori rilevanti, revocando (in autotutela) le precedenti determinazioni e sostituendole con le nuove, frutto della rinnovata istruttoria.<br /> Va ricordato inoltre che, essendo ilÂ <em>remand</em> (adottato dalla ordinanza cautelare di questo T.A.R.) una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza proprio per il fatto di rimettere in gioco l&#8217;assetto di interessi definiti con l&#8217;atto impugnato, restituendo alla P.A. l&#8217;intero potere decisionale iniziale, senza pregiudicarne il risultato finale, il nuovo atto, quando non sia meramente confermativo, costituendo una (rinnovata) espressione della funzione amministrativa (come nel caso), porta a una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure d&#8217;improcedibilità , per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l&#8217;interesse del ricorrente dall&#8217;annullamento dell&#8217;atto inizialmente impugnato, all&#8217;annullamento di quest&#8217;ultimo, che lo ha interamente sostituito.<br /> Nel caso deve concludersi per il carattere pienamente satisfattivo del nuovo atto posto in essere dall&#8217;Amministrazione resistente, come del resto dichiarato dalla stessa parte ricorrente con la memoria da ultimo prodotta, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.<br /> 10.1 Per completezza, occorre dare atto che tale ultimo provvedimento, allo stato, non risulta impugnato ritualmente dal controinteressato UNISC, che, nel corso del presente giudizio, si è limitato a muovere contestazioni avverso lo stesso con memoria (non notificata) e a insistere per il rigetto del ricorso.<br /> 11. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della peculiarità  della controversia.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Pancrazio Maria Savasta, Presidente<br /> Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario, Estensore<br /> Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario</div>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2020 n.2441</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-7-10-2020-n-2441/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-7-10-2020-n-2441/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2020 n.2441</a></p>
<p>Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore Le caratteristiche dell&#8217; interesse ad agire ex art. 100 c.p.c e ex art. 39 c.p.a Processo amministrativo &#8211; interesse ad agire ex art. 100 c.p.c e ex art. 39 c.p.a &#8211; caratteristiche  &#8211; interesse strumentale &#8211; natura. L&#8217;interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (applicabile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-7-10-2020-n-2441/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2020 n.2441</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-7-10-2020-n-2441/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2020 n.2441</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Le caratteristiche dell&#8217; interesse ad agire ex art. 100 c.p.c e ex art. 39 c.p.a</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Processo amministrativo &#8211; interesse ad agire ex art. 100 c.p.c e ex art. 39 c.p.a &#8211; caratteristiche  &#8211; interesse strumentale &#8211; natura.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>L&#8217;interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo anche per effetto del richiamo di cui all&#8217;art. 39 comma 1, c.p.a.), si compone di due elementi costitutivi, ovvero dell&#8217;esistenza di un attuale e concreto pregiudizio derivante alla parte dagli atti impugnati; e del profilo di utilità  che la parte ricorrente potrebbe ricavare dall&#8217;eventuale accoglimento della domanda svolta in giudizio .</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Sussiste interesse all&#8217;impugnativa di un atto allorchè l&#8217;atto medesimo abbia arrecato una lesione diretta, attuale e concreta alla sfera giuridica del destinatario, di tal chè l&#8217;accoglimento dell&#8217;impugnativa lascia prefigurare un vantaggio pratico e concreto che può derivarne al ricorrente.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>La figura dell&#8217;interesse strumentale integra una variante del secondo dei due elementi costitutivi, in quanto affianca all&#8217;interesse al conseguimento del c.d. bene o utilità  &#8220;finale&#8221;, il perseguimento di un interesse &#8220;mediano&#8221; (connesso alla caducazione dell&#8217;intero procedimento e all&#8217;eventuale nuovo esercizio del potere), veicolante l&#8217;utilità  gradata consistente nella chance di un esito favorevole del procedimento rinnovato.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>La stessa figura dell&#8217;interesse strumentale, tuttavia, non assorbe il primo elemento costitutivo dell&#8217;interesse ad agire, ovvero la sussistenza di una lesione attuale e concreta. D&#8217;altra parte, diversamente opinando si finirebbe con l&#8217;apprestare tutela a un generico interesse a ripetere la procedura amministrativa illegittima (per qualsivoglia motivo) annullata dal giudice, in palese contrasto con la concezione della giurisdizione amministrativa come sistema di tutela soggettiva, orientato non giÃ  alla verifica della legittimità  dei provvedimenti amministrativi impugnati nell&#8217;astratto interesse generale, ma all&#8217;accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere, ritualmente, dalla parte attrice.</i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 07/10/2020<br /> <strong>N. 02441/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00489/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 489 del 2020, proposto da<br /> Vigil Trinacria di Mannino Mario, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Rametta e Simona Russello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Giustizia, Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Etna Police S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marzio Salvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Silvestro Polizzi in Catania, via Monaca Santa 19;<br /> Istituto di Vigilanza Privata A.N.C.R. S.r.l., New Guard S.r.l. Unipersonale, Sicurtransport S.p.A., Europolice S.r.l., non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; degli atti e delle operazioni concernenti la procedura aperta indetta dalla Procura della Repubblica di Siracusa per l&#8217;affidamento dei servizi di vigilanza attiva armata presso gli uffici giudiziari di Siracusa, mediante RDO N. 2469734 aperta a operatori economici iscritti al Me.Pa. in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S. nelle forme stabilite dal Codice degli Appalti (CIG N. 8133194C00);<br /> in particolare:<br /> &#8211; dell&#8217;avviso RDO N. 2469734 per aver indetto mediante lo strumento di acquisto del MEPA la procedura per l&#8217;affidamento del servizio nonostante l&#8217;importo dell&#8217;appalto, se correttamente calcolato, fosse sopra la soglia comunitaria;<br /> &#8211; del Capitolato speciale e del Disciplinare di gara, nella parte relativa alla disciplina dettata in ordine ai requisiti di partecipazione e ai criteri di valutazione delle offerte, disciplina posta in violazione dell&#8217;art. 95 Cod. App. e del divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi di valutazione dell&#8217;offerta;<br /> &#8211; dell&#8217;Ods n. 15/2020 del Procuratore della Repubblica, di nomina della commissione per la valutazione delle offerte;<br /> &#8211; di tutti i verbali di gara (sedute del 26/2/20, 6-12-13/3/20) nonchè dell&#8217;aggiudicazione definitiva disposta con Ods pubblicata con la duplice numerazione (24 bis e 25) del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa del 24/3/20 pubblicata sul profilo del committente il 26/3/20;<br /> &#8211; delle operazioni e delle attività  di valutazione poste in essere dalla S.A., compendiate nei verbali di gara, di cui si è chiesto l&#8217;ostensione senza ottenerne riscontro, e di ogni ulteriore atto (anche istruttorio), verbale o provvedimento, ad oggi non conosciuto, concernente la verifica della regolarità  della documentazione di gara presentata dai concorrenti;<br /> &#8211; del contratto medio tempore stipulato che stando alla comunicazione dell&#8217;aggiudicatario del 25/3/20, risulterebbe essere giÃ  stato concluso in data 24/03/2020 (prot. N. 1663/20U);<br /> &#8211; di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall&#8217;Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati;<br /> &#8211; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente;<br /> in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà  e/o colpa dell&#8217;odierno ricorrente,<br /> per la condanna<br /> dell&#8217;Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Etna Police S.r.l., del Ministero della Giustizia e della Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Siracusa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 giugno 2020 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> I. La Procura della Repubblica di Siracusa, in data 27.01.2020 formulava apposita Richiesta di Offerta (RdO) aperta n. 2469734 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), avente ad oggetto l&#8217;espletamento dei servizi di vigilanza attiva/armata nella sede di Siracusa.<br /> La ricorrente, precedente affidataria del servizio, dopo aver assunto che l&#8217;Amministrazione non avrebbe proceduto al rilascio di pertinente documentazione di gara (introducendo, per tale motivo, apposita istanza istruttoria) e di essersi classificata all&#8217;ultimo posto della selezione effettuata, ha chiesto che l&#8217;intera procedura venga annullata, assumendo di avere un interesse alla sua riedizione.<br /> Sostiene come il procedimento di gara sia gravemente carente sotto il profilo della trasparenza e della pubblicità , per omessa pubblicazione di alcuni atti importanti (fra i quali la determina a contrarre), per l&#8217;intervenuta duplice versione (contraddistinta da diversa numerazione) del decreto di aggiudicazione pubblicato sul sito della S.A., per l&#8217;approssimazione con cui sarebbe stata predisposta la stessa legge di gara, posto che, per come asseritamente riportato nel Capitolato, il riferimento, quanto all&#8217;inizio del servizio di videosorveglianza, sarebbe riferito all&#8217;anno 2018.<br /> Il deficit di trasparenza e pubblicità  sarebbe altresì¬ ascrivibile alla stessa individuazione degli altri partecipanti alla gara dei quali, ad eccezione dell&#8217;aggiudicatario, non sarebbe stato indicato nei verbali di gara a disposizione alcun estremo identificativo oltre alla denominazione dell&#8217;impresa.<br /> Ad esito della valutazione delle offerte economiche e tecniche delle ditte partecipanti, l&#8217;odierna ricorrente, che gestisce il servizio con scadenza 31/3/2020, è risultata aver ottenuto un punteggio totale pari a 85,60 (30,00 punti per l&#8217;offerta economica), mentre la Etnapolice s.r.l. ha ricevuto la migliore valutazione con un totale di 99,91 e un parziale per l&#8217;offerta economica pari a 29,91.<br /> Con ricorso notificato il 30.3.2020 e depositato il 31.3.2020, la ricorrente ha impugnato tale procedura, affidandosi alle seguenti censure:<br /> 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 36, 106 e 140 e ss. del D.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 121 c.p.a. e dell&#8217;art. 32 del D.lgs. 50/2016. Mancato computo degli importi del servizio per i periodi di proroga. Illegittimità  del ricorso al MEPA e violazione delle norme sulle procedure di rilevanza europea. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.<br /> La procedura di gara sarebbe radicalmente viziata, poichè la S.A. ha fatto ricorso a RDO tramite il MePA, anzichè a una &#8220;procedura europea&#8221;, in violazione delle soglie di cui all&#8217;art. 35 e 140 del Codice dei contratti pubblici e, conseguentemente, delle procedure e della disciplina da seguire in ipotesi di appalto con importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.<br /> L&#8217;art. 36 del Codice, al comma 6, ammetterebbe il ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA) solo per gli appalti sotto soglia comunitaria.<br /> Come chiarito dall&#8217;art. 4 del Capitolato speciale &#8211; Disciplinare di gara &#8220;Il servizio oggetto del presente Capitolato rientra tra quelli contenuti nell&#8217;Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. (Servizi investigativi e di sicurezza)&#8221; per i quali la soglia di rilevanza comunitaria è fissata dall&#8217;art. 35, comma 1, lett. d), del Codice, in € 750.000.<br /> L&#8217;art. 35 del Codice, al comma 4 chiarisce che: &#8220;Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull&#8217;importo totale pagabile, al netto dell&#8217;IVA, valutato dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice o dall&#8217;ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell&#8217;importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara&#8221;.<br /> L&#8217;art. 3 del Disciplinare prevede che &#8220;l&#8217;importo a base d&#8217;appalto per l&#8217;esecuzione delle prestazioni comprese nel presente Capitolato ammonta a € 708.055,92 (Iva esclusa)&#038;&#8221; e l&#8217;art. 2 del Capitolato speciale &#8211; Disciplinare d&#8217;appalto recita: &#8220;La durata del servizio è di 12 mesi, a decorrere dalla stipula del contratto . . . La stazione appaltante si riserva la facoltà  di prosecuzione del servizio fino ad un massimo di ulteriori tre mesi, quale tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l&#8217;individuazione di un nuovo appaltatore, ai sensi dell&#8217;art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, il Contraente sarà  tenuto all&#8217;esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o pìù favorevoli per la Stazione appaltante&#8221;<br /> Ai sensi del richiamato art. 35, comma 4, del Codice, &#8220;il calcolo&#038;dell&#8217;importo massimo stimato&#8221;, ai fini della individuazione della disciplina applicabile (sopra o sotto soglia comunitaria), avrebbe dovuto essere comprensivo di &#8220;qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara&#8221;.<br /> La S.A. avrebbe dovuto tenere conto dell&#8217;opzione di rinnovo/proroga per massimo tre mesi prevista dal Disciplinare, sicchè la base d&#8217;asta avrebbe dovuto essere incrementata di un importo pari ad almeno € 177.000,00 (€ 708.055,92 : 12 mesi x 3 mesi di proroga), con un importo reale da porre a base di gara è pari a circa € 890.000,00, superiore all&#8217;importo di € 750.000 fissato dall&#8217;art. 35 quale soglia di rilevanza comunitaria per i servizi di cui all&#8217;Allegato IX.<br /> Conseguirebbe la conseguente violazione delle norme e dei principi in materia di procedure sopra soglia comunitaria, quali e tra le altre:<br /> a. le forme di pubblicità  della procedura e di pubblicazione del bando di gara;<br /> b. l&#8217;impossibilità  di seguire le procedure semplificate e negoziate previste dall&#8217;art. 36 per il sotto-soglia comunitario;<br /> c. la violazione dei termini di presentazione delle offerte;<br /> d. il rispetto delle pìù ampie garanzie previste per gli appalti sopra soglia comunitaria.<br /> Nel caso in esame, la gara è stata indetta senza le forme di pubblicità  previste dagli artt. 72 e 73 del Codice, celebrata mediante procedura semplificata praticabile ex art. 36 del Codice per il solo sotto-soglia, senza il rispetto degli ulteriori principi e regole da osservare nelle procedure aperte sopra soglia (buon andamento, massima partecipazione e non giÃ  limitazione agli operatori iscritti al MEPA, maggiore trasparenza e pubblicità  ecc.).<br /> Dalla dedotta violazione discenderebbe, altresì¬, l&#8217;inoperatività  della deroga al regime di <em>stand still</em> sostanziale previsto dall&#8217;art. 32, comma 9, del Codice, posto che la stessa potrebbe al pìù operare per i soli contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria.<br /> Conseguirebbe <em>ex lege</em> anche la nullità  del contratto d&#8217;appalto ex art. 121, comma 1, lett. c) c.p.a. ove effettivamente stipulato anzitempo.<br /> 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 51 e 95 del D.lgs. 50/2016. Violazione del divieto di commistione tra requisiti di partecipazione dei concorrenti e criteri di valutazione delle offerte. Eccesso di potere per sviamento. Difetto di istruttoria. Violazione del <em>favor partecipationis</em> e della <em>par condicio</em> sotto tutti i profili.<br /> La selezione sarebbe affetta da ulteriori illegittimità , posto che i criteri prescelti per la valutazione delle offerte, riferendosi asseritamente in maniera manifestamente sproporzionata ad aspetti e parametri soggettivi relativi alle capacità  e qualità  dei concorrenti, in luogo dei profili oggettivi di qualità  dell&#8217;offerta e delle proposte formulate in gara, determinerebbero:<br /> &#8211; una violazione del divieto di commistione tra requisiti di partecipazione dei concorrenti e criteri di valutazione delle offerte;<br /> &#8211; una violazione dell&#8217;art. 30, comma 2, del Codice, ove si prevede che &#8220;Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici&#8221;, laddove sarebbe evidente che la <em>lex specialis</em> è vistosamente e univocamente direzionata ad avvantaggiare i concorrenti di maggiori dimensioni, in spregio della finalità  di agevolazione delle piccole e medie imprese che dovrebbe viceversa perseguirsi specie nel sotto-soglia.<br /> In questo caso, si presenterebbe uno sproporzionato e non giustificato <em>favor</em> per i concorrenti che semplicemente assommino a sè (perchè pìù grandi) un maggior numero di certificazioni e aspetti legati alla concreta gestione del servizio; senza che peraltro vi sia alcuna stretta connessione tra la pìù parte di tali certificazioni e aspetti legati alla concreta gestione del servizio.<br /> 3) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art 95 del D.lgs. 50/2016. Violazione del buon andamento, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità . Eccesso di potere.<br /> L&#8217;illegittimità  della legge di gara sarebbe apprezzabile anche sotto altro rilevante profilo.<br /> In rispetto della ratio posta alla base dell&#8217;art. 95 del Codice degli appalti, è essenziale che i criteri di valutazione dell&#8217;offerta siano effettivamente finalizzati a soddisfare le superiori esigenze e premiare il merito tecnico delle proposte formulate dai concorrenti.<br /> Nel caso di specie, assume parte ricorrente, la <em>lex specialis</em> prevede formalmente l&#8217;attribuzione di 70 punti all&#8217;offerta tecnica e 30 all&#8217;offerta economica, ma, dei predetti 70 punti previsti per l&#8217;offerta tecnica, 24 riguardano il possesso di certificazioni di qualità  e senza alcun aspetto valutativo, ma semplicemente matematico e in maniera fissa, una volta appurata la sussistenza del titolo.<br /> In altri termini, sempre secondo la legge di gara (art. 4), i predetti 24 punti sarebbero attribuiti sulla base di un metodo tabellare on/off, prevedendosi quanto segue &#8220;I punteggi tabellari sono punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell&#8217;offerta o della mancata offerta di quanto richiesto&#8221;, senza che ricorra alcun tipo di valutazione da parte della S.A.<br /> Deriverebbe che tali criteri consentirebbero l&#8217;assegnazione di punteggi secondo un metodo meramente matematico e quantitativo, alla stessa stregua di ciò che avviene per la quotazione e valutazione dell&#8217;offerta economica, snaturando, così¬, la ratio dell&#8217;obbligo di aggiudicare siffatti appalti con il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa, posto che nella sostanza vi sarebbe una preponderanza degli elementi e dei punteggi che seguono una logica quantitativo matematico (30 punti offerta economica + 24 punti possesso certificazioni di qualità ) a scapito dei punti (solo 46) effettivamente attribuiti secondo criteri qualitativi che sottendono un apprezzamento tecnico da parte della commissione.<br /> 4) Violazione dei criteri di trasparenza e competenza nella scelta dei membri della commissione giudicatrice. Eccesso di potere per omessa motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione degli artt. 77 d.lgs. 50/16, art. 1, comma 1, lett. c) della legge 55/2019.<br /> Assume parte ricorrente che sarebbe illegittima la nomina della Commissione di gara, poichè l&#8217;articolo 1, comma 1, lett. c) della legge 55/2019 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell&#8217;obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti dall&#8217;Albo a gestione ANAC (art. 77, comma 3 e art. 78) &#8220;fermo restando l&#8217;obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante&#8221;.<br /> In definitiva, sarebbe rimasta ancora in vigore la disciplina previgente prevista dal comma 12 dell&#8217;articolo 216 del codice dei contratti, in base al quale fino all&#8217;attuazione dell&#8217;albo &#8220;la commissione continua ad essere nominata dall&#8217;organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante&#8221;.<br /> Al contrario, non risulterebbero pubblicati i curricula dei membri designati, nè sarebbe stata in altro modo garantita la trasparenza della scelta indirizzata alla selezione di candidati, pur dovendo gli stessi essere chiamati a scelte tecniche in considerazione delle previsioni degli atti di autoregolamentazione in ordine alle modalità  di installazione e funzionamento del sistema di videosorveglianza, pur contemplato tra i servizi oggetto dell&#8217;appalto e alle numerose certificazioni richieste dal bando, valutazioni in punto di organizzazione dell&#8217;impresa tale da assicurare continuità  e qualità  del delicato servizio.<br /> V. Istanza Risarcitoria.<br /> Assume parte ricorrente che il suo interesse primario è quello di poter ottenere la riedizione della procedura.<br /> In subordine, laddove l&#8217;interesse azionato non risultasse pìù praticabile, ha introdotto la domanda di condanna della S.A. al risarcimento per equivalente dei danni subiti, sub specie di perdita di <em>chance</em> e di interesse negativo (i.e. spese sostenute per la partecipazione alla gara e soprattutto per le operazioni di dismissione del servizio) nella misura che sarà  provata ed accertata in corso di causa.<br /> Costituitasi, l&#8217;Amministrazione intimata ha concluso per l&#8217;infondatezza del ricorso.<br /> Ad analoghe conclusione si è affidata parte controinteressata.<br /> All&#8217;udienza dell&#8217;11.6.2020, tenutasi con collegamento da remoto, il ricorso è stato tratto in decisione.<br /> Con Ordinanza collegiale del 30.7.2020, n. 1960, resa ai sensi dell&#8217;art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha posto alle parti, consentendo di produrre memoria, i seguenti dubbi in ordine:<br /> &#8220;a) alla ammissibilità  della prima censura, in special modo in riferimento all&#8217;interesse strumentale alla reiterazione della gara che si intende perseguire, in quanto relazionato alla maggiore estensione della platea dei partecipanti;<br /> &#8220;b) alla ammissibilità  delle censure sub 2) e 3), posto che la parte, pur avendo partecipato alla gara, non offre alcuna dimostrazione in ordine all&#8217;interesse concreto all&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione in favore della controinteressata, limitandosi a sostenere il proprio interesse strumentale alla riedizione dell&#8217;intera procedura&#8221;.<br /> Parte ricorrente ha depositato memoria in data 6.8.2020.<br /> Alla Camera di consiglio del 17.9.2020, il ricorso è stato definitivamente deciso.<br /> DIRITTO<br /> I. Va premesso che l&#8217;istanza di accesso agli atti è stata compiutamente soddisfatta.<br /> II. Ciò posto, l&#8217;esame del ricorso presuppone la valutazione dell&#8217;interesse strumentale della parte ricorrente alla riedizione della gara.<br /> Secondo il Giudice di seconde cure nella sua composizione plenaria (cfr. sentenza 26 aprile 2018, n. 4) la questione va risolta valutando <i> &lt; a) «l&#8217;interesse ad agire è dato dal rapporto tra la situazione antigiuridica che viene denunciata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio mediante l&#8217;applicazione del diritto, e questo rapporto deve consistere nella utilità  del provvedimento, come mezzo per acquisire all&#8217;interesse leso la protezione accordata dal diritto» (cfr. tra le tante Cass. civ., sez. III, n. 12241/1998);<br /> &lt; b) nel processo amministrativo l&#8217;interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l&#8217;interesse ad agire di cui all&#8217;art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall&#8217;effettiva utilità  che potrebbe derivare a quest&#8217;ultimo dall&#8217;eventuale annullamento dell&#8217;atto impugnato (cfr. C.d.S., sez. IV, n. 20 ottobre 1997, n. 1210; sez. V, 23 febbraio 2015, n. 855, ma si veda anche Cass. civ., sez. un., 2 novembre 2007, n. 23031 secondo cui l&#8217;interesse a ricorrere deve essere, non soltanto personale e diretto, ma anche attuale e concreto &#8211; e non ipotetico o virtuale &#8211; per fornire una<br /> prospettiva di vantaggio);<br /> &lt; c) tali approdi appaiono coerenti con la funzione svolta dalle condizioni dell&#8217;azione nei processi di parte, innervati come sono dal principio della domanda e dal suo corollario rappresentato dal principio dispositivo (cfr. Cass., sez. un., 22 aprile 2013, n. 9685; sez. III, 3 marzo 2015, n. 4228; sez. II, 9 ottobre 2017, n. 23542);<br /> &lt; d) il codice del processo amministrativo ha confermato e ribadito tale impostazione (art. 34, comma 3, ed art. 35, comma 1, lett. b e c)&gt;.<br /> Ed ancora, in tema di mancata partecipazione alla gara a fronte di una norma di autoregolamentazione escludente, la predetta Adunanza Plenaria ha sottolineato che , non configurerebbe un .<br /> E valutando la disciplina dell&#8217;adesso abrogato comma 2 bis dell&#8217;art. 120 codice appalti, la medesima Adunanza Plenaria ha chiarito che e) e ciò è avvenuto attraverso l&#8217;emersione anticipata di un distinto interesse di natura strumentale (sia pure di nuovo conio, come definito in dottrina) che, comunque, rimane proprio e personale del concorrente, e quindi distinto dall&#8217;interesse generale alla correttezza e trasparenza delle procedure di gara;<br /> f) nè potrebbe sostenersi che la scelta &quot;limitativa&quot; del legislatore possa essere tacciata di illogicità , essendo sufficiente in proposito porre in luce che l&#8217;anticipata emersione di tale interesse procedimentale <em>si giustifica in quanto la maggiore o minore estensione della platea dei concorrenti incide oggettivamente sulla chance di aggiudicazione (il che non avviene in riferimento a censure attingenti clausole non escludenti del bando che perseguono semmai la diversa &#8211; e subordinata &#8211; ottica della ripetizione della procedura</em>)&gt;.<br /> Analogamente, sempre il Giudice di seconde cure aveva giÃ  avuto modo di chiarire che (cfr. Cons. Stato, III, 13/10/2017, n. 4772) &lt; La stessa giurisprudenza che si è pìù specificamente occupata dell&#8217;interesse strumentale in materia di gare di appalto (indagandone i profili di interferenza con le categorie dell&#8217;interesse legittimo, dell&#8217;interesse ad agire e della legittimazione ad agire), non ha mai messo in dubbio l&#8217;essenzialità  del profilo della lesione attuale e concreta che deve supportare l&#8217;interesse ad agire strumentale, al fine di rendere ammissibile ex art. 100 c.p.c. l&#8217;azione processuale (si vedano sopra tutte le pronunce dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 25 febbraio 2014, n. 9; 7 aprile 2011, n. 4; 10 novembre 2008, n.11)&gt;.<br /> I suddetti principi erano giÃ  stati ribaditi dal medesimo Giudice di seconde cure (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 5 febbraio 2014, n. 571), muovendo &lt;. . . la citata Adunanza Plenaria ammette la possibilità , per il ricorrente che ha partecipato legittimamente alla gara, di far valere tanto un interesse &#8220;finale&#8221; al conseguimento dell&#8217;appalto affidato al controinteressato, quanto, in via alternativa (e normalmente subordinata), l&#8217;interesse &#8220;strumentale&#8221; alla caducazione dell&#8217;intera gara e alla sua riedizione, sempre che sussistano perà², in concreto, ragionevoli possibilità  di ottenere l'&#8221;utilità  richiesta&#8221;; il criterio dell&#8217;interesse strumentale va contemperato con le peculiarità  in fatto che caratterizzano la procedura per la quale è causa, peculiarità  che consentono al Collegio di ricavare, dall&#8217;indirizzo giurisprudenziale maturato in tema di procedure in senso lato selettive e applicabili quindi anche alle procedure di appalto (cfr., fra le altre, Consiglio di Stato, III n. 2078/2012, V nn. 3084 e 1928/2011 e 6406/2009, VI n. 7300/2010 e 4326/2008), spunti utili per confermare la sentenza lÃ  dove la società  ricorrente è stata ritenuta priva di interesse ad agire.<br /> &lt;&#038; Osserva il Collegio pertanto che il cd. interesse strumentale alla rinnovazione della gara, riguardato nella sua oggettività , non è altro che un interesse al rispetto della legalità , che viene paludato da riferimenti soggettivi (utilità  di ripetere la procedura che il ricorrente si propone di conseguire con la deduzione di vizi che, ove fondati, sarebbero in grado di travolgere l&#8217;intera gara), al fine di accreditare la propria valenza, che è un requisito necessario per poter promuovere un ricorso giurisdizionale.<br /> .<br /> Muovendo da questi principi è adesso possibile l&#8217;esame delle singole censure.<br /> Con la prima, in somma sintesi, deduce parte ricorrente che l&#8217;art. 36 del Codice dei contratti pubblici, al comma 6, ammetterebbe il ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA), così¬ come avvenuto, solo per gli appalti sotto soglia comunitaria.<br /> Come chiarito dall&#8217;art. 4 del Capitolato speciale &#8211; Disciplinare di gara &#8220;Il servizio oggetto del presente Capitolato rientra tra quelli contenuti nell&#8217;Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. (Servizi investigativi e di sicurezza)&#8221; per i quali la soglia di rilevanza comunitaria è fissata dall&#8217;art. 35, comma 1, lett. d), del Codice, in € 750.000.<br /> Assume parte ricorrente che la S.A. avrebbe dovuto tenere conto dell&#8217;opzione di rinnovo/proroga per massimo tre mesi prevista dal Disciplinare, sicchè la base d&#8217;asta avrebbe dovuto essere incrementata di un importo pari ad almeno € 177.000,00 (€ 708.055,92 : 12 mesi x 3 mesi di proroga), con un importo reale da porre a base di gara è pari a circa € 890.000,00, superiore all&#8217;importo di € 750.000 fissato dall&#8217;art. 35 quale soglia di rilevanza comunitaria per i servizi di cui all&#8217;Allegato IX.<br /> Conseguirebbe la conseguente violazione delle norme e dei principi in materia di procedure sopra soglia comunitaria, quali e tra le altre:<br /> a. le forme di pubblicità  della procedura e di pubblicazione del bando di gara;<br /> b. l&#8217;impossibilità  di seguire le procedure semplificate e negoziate previste dall&#8217;art. 36 per il sotto-soglia comunitario;<br /> c. la violazione dei termini di presentazione delle offerte;<br /> d. il rispetto delle pìù ampie garanzie previste per gli appalti sopra soglia comunitaria.<br /> Nel caso in esame, quindi, la gara è stata indetta senza le forme di pubblicità  previste dagli artt. 72 e 73 del Codice, celebrata mediante procedura semplificata praticabile ex art. 36 del Codice per il solo sotto-soglia, senza il rispetto degli ulteriori principi e regole da osservare nelle procedure aperte sopra soglia (buon andamento, massima partecipazione e non giÃ  limitazione agli operatori iscritti al MEPA, maggiore trasparenza e pubblicità  ecc.).<br /> Ritiene il Collegio che nessuno di questi elementi, così¬ come prospettati, deponga per un interesse alla riedizione della gara, alla quale parte ricorrente ha chiaramente partecipato.<br /> Anzi, la procedura &#8220;sotto soglia&#8221; utilizzata le ha consentito di partecipare con un gruppo pìù ristretto di concorrenti (con teorica maggiore chance di aggiudicazione), di guisa che dall&#8217;eventuale riedizione dell&#8217;intera procedura conseguirebbe, seguendo il ragionamento e la domanda della ricorrente, che alla stessa prenderebbe parte una platea probabilmente pìù nutrita, con probabilità  di aggiudicazione ancora minore, non essendo state, per altro, contestate con il ricorso in esame le offerte e/o la loro eventuale anomalia, di guisa da predicare in suo favore della ipotetica possibile incidenza del numero complessivo sull&#8217;aggiudicazione.<br /> Per altro, la ricorrente è risultata l&#8217;ultima delle concorrenti e le differenze in graduatoria apprezzabili non hanno riguardato l&#8217;offerta economica; pertanto, una eventuale reiterazione della gara, anche solo con le stesse partecipanti, certamente non determinerebbe la sua aggiudicazione, circostanza, questa, neanche ventilata in ricorso.<br /> In ordine alle obliterate prospettate pìù ampie garanzie, la censura appare del tutto generica e non essendo stato neanche individuato il concreto pregiudizio derivante da detta affermazione.<br /> In riferimento alla violazione dello <em>stand still</em>, va condivisa la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 17/06/2019, n.4087) secondo la quale la stessa non è apprezzabile quale autonomo vizio dell&#8217;aggiudicazione, potendo al pìù concorrere a cagionare la caducazione dell&#8217;aggiudicazione e del contratto in concomitanza con le ulteriori condizioni di cui all&#8217;art. 121 comma 1 lett c) c.p.a. (Cons. Stato, sez. V, n. 1548/2014 e n. 1565/2015), a mente del quale tale violazione influisce ove abbia privato il ricorrente della &#8220;possibilità  di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell&#8217;aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità  del ricorrente di ottenere l&#8217;affidamento&#8221;.<br /> Poichè nel caso specifico non ricorrono, nè sono state allegate, le specifiche condizioni poste dall&#8217;art. 121 comma 1 lett c) c.p.a., non sussiste alcuna valida ragione di interesse alla deduzione del motivo in esame.<br /> Consegue l&#8217;inammissibilità  della censura.<br /> Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce che la selezione sarebbe affetta da ulteriori illegittimità , posto che i criteri prescelti per la valutazione delle offerte, riferendosi asseritamente in maniera manifestamente sproporzionata ad aspetti e parametri soggettivi relativi alle capacità  e qualità  dei concorrenti, per altro attestati in richieste certificazioni tra di loro sovrapponibili, favorirebbe gli operatori economici di maggiore dimensioni, in spregio della finalità  di agevolazione delle piccole e medie imprese che dovrebbe viceversa perseguirsi specie nel sotto-soglia.<br /> Ora, in disparte che contraddittoriamente parte ricorrente, per un verso, chiede l&#8217;applicazione di criteri sopra soglia, per un altro invoca le maggiori garanzie in regime di sotto soglia, dall&#8217;esame del verbale di gara si ricava che tutte le concorrenti, compresa la ricorrente, hanno ricevuto il medesimo (massimo) punteggio possibile (24), circostanza, questa, che in punto di fatto smentisce la maggior qualificazione necessaria per la valutazione del requisito.<br /> Vi è, perà², di pìù.<br /> Coerentemente con le premesse, proprio il possesso della massima qualificazione possibile in capo alla ricorrente determina la carenza di un interesse specifico alla riedizione della selezione con presupposti diversi.<br /> Consegue l&#8217;inammissibilità  anche del detto motivo.<br /> Con la terza collegata censura, parte ricorrente si duole della sproporzione all&#8217;interno dell&#8217;offerta tecnica, per la quale sono stati previsti complessivi 70 punti, con i predetti 24, riguardanti il possesso di certificazioni di qualità , obliterando, così¬, ogni aspetto valutativo proprio nella parte &#8220;discrezionale&#8221; dell&#8217;offerta, ancorata secondo precisi riferimenti matematici (4 punti per quattro delle certificazioni richieste e 8 per una ulteriore).<br /> Va ripetuta la considerazione appena espressa in riferimento alla seconda censura, di guisa che, dalla carenza dell&#8217;interesse alla riedizione, consegue l&#8217;analoga conclusione per la stessa espressa.<br /> Con il quarto e ultimo motivo di gravame, parte ricorrente si duole della composizione della commissione.<br /> Assume, in particolare, che non sarebbe stato rispettato &#8220;l&#8217;obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante&#8221;.<br /> Al contrario, non risulterebbero pubblicati i curricula dei membri designati, nè sarebbe stata in altro modo garantita la trasparenza della scelta indirizzata alla selezione di candidati, pur dovendo gli stessi essere chiamati a scelte tecniche in considerazione delle previsioni degli atti di autoregolamentazione in ordine alle modalità  di installazione e funzionamento del sistema di videosorveglianza, pur contemplato tra i servizi oggetto dell&#8217;appalto e alla valutazione di numerose certificazioni richieste dal bando e sulla organizzazione dell&#8217;impresa, tale da poter assicurare continuità  e qualità  del delicato servizio.<br /> Ritiene il Collegio che il servizio in questione non possa annoverarsi tra quelli particolarmente complessi, sia pure in considerazione delle apparecchiature di un sistema di videosorveglianza, le cui caratteristiche possono essere valutate senza una particolare competenza specifica.<br /> Il riferimento, poi, alla valutazione delle singole certificazioni sembra ancora meno convincente, in considerazione, per altro, della presidenza della commissione, individuata in un Magistrato, cui certamente va riconosciuta una professionalità  riferibile a questioni e valutazioni sicuramente ben pìù complesse rispetto alla procedura di una gara per l&#8217;affidamento di un appalto pubblico.<br /> Conclusivamente, anche la quarta e ultima censura non può essere positivamente scrutinata.<br /> Consegue l&#8217;inammissibilità  e l&#8217;infondatezza del ricorso e il rigetto della domanda risarcitoria.<br /> La complessità  delle questioni prospettate consentono di poter disporre l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo rigetta.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 11 giugno 2020, in collegamento da remoto, e 17 settembre 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore<br /> Francesco Bruno, Consigliere<br /> Giuseppe La Greca, Consigliere</p>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2020 n.1843</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-19-7-2020-n-1843/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-19-7-2020-n-1843/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2020 n.1843</a></p>
<p>Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario, Estensore 1.Tutela dell&#8217;ambiente- Tutela del paesaggio- Piani paesaggistici- Associazioni ambientaliste- Legitimatio ad causam- Sussistenza- Interesse ad agire- Necessità .   2. Tutela dell&#8217;ambiente- Tutela del paesaggio- Piani paesaggistici- Discrezionalità  amministrativa- Sindacato giurisdizionale- Limiti- Â  1. La legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste deve</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-19-7-2020-n-1843/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2020 n.1843</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-19-7-2020-n-1843/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2020 n.1843</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario, Estensore</span></p>
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<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Tutela dell&#8217;ambiente- Tutela del paesaggio- Piani paesaggistici- Associazioni ambientaliste- Legitimatio ad causam- Sussistenza- Interesse ad agire- Necessità . </p>
<p> </p>
<p> 2. Tutela dell&#8217;ambiente- Tutela del paesaggio- Piani paesaggistici- Discrezionalità  amministrativa- Sindacato giurisdizionale- Limiti-</span></p>
<hr />
<p>Â  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>1. La legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste deve essere apprezzata in presenza di tre requisiti, rispettivamente relativi: alle finalità  statutarie dell&#8217;ente, ovvero al perseguimento, in modo non occasionale, di obiettivi di tutela ambientale; alla stabilità  del suo assetto organizzativo, nonchè alla c.d. vicinitas rispetto all&#8217;interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell&#8217;azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l&#8217;ente esponenziale intende. Esso è legittimato ad agire in giudizio non solo per la tutela degli interessi ambientali in senso stretto, bensì¬ anche per quelli ambientali in senso lato, comprendenti proprio la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, dell&#8217;ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale e naturale, intesi tutti quali beni e valori idonei a caratterizzare in modo peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri. Seppur legittimata su di un piano astratto, l&#8217;associazione ambientalista deve richiamare in concreto le conseguenze sicuramente o con alta probabilità  negative per l&#8217;ambiente dell&#8217;atto impugnato.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Le scelte effettuate con il Piano sono espressione dell&#8217;ampia discrezionalità  tecnico-amministrativa attribuita all&#8217;amministrazione in materia pianificatoria che involge un apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità , salvo che gli atti di esercizio del potere pianificatorio siano inficiati da errori di fatto, abnormi illogicità  o profili di eccesso di potere per palese traviamento dei fatti o manifesta irrazionalità , che non appaiono nel caso; su tali scelte non può entrare il sindacato del giudice amministrativo al di lÃ  dei detti limiti, pena l&#8217;eccesso di potere giurisdizionale.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 19/07/2019<br /> <strong>N. 01843/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00971/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 971 del 2018, proposto da<br /> Natura Sicula Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Sebastiano Papandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità  Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliato in Catania, via Vecchia Ognina, 149;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> parziale, previa sospensiva, del decreto dell&#8217;Assessore dei Beni culturali e dell&#8217;Identità  Siciliana della Regione Siciliana n. 5040 del 10 ottobre 2017 pubblicato nella GURS n. 12 del 16 marzo 2018, supplemento ordinario, recante &#8220;Approvazione del Piano paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa&#8221;, nonchè di ogni altro atto collegato e conseguente;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità  Siciliana e del Ministero della Difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 aprile 2019 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. La ricorrente, associazione ambientalista &#8220;Natura Sicula Onlus&#8221;, ha impugnato il decreto n. 5040 del 10 ottobre 2017 pubblicato nella GURS n. 12 del 16 marzo 2018, supplemento ordinario, con cui l&#8217;Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell&#8217;Identità  Siciliana ha disposto la &#8220;<em>Approvazione del Piano paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa</em>&#8220;, chiedendone l&#8217;annullamento previa sospensione cautelare.<br /> Segnatamente, il piano de quo presenterebbe delle sostanziali modifiche in peius rispetto alla versione originaria &#8211; adottata con D. A. n. 98 dell&#8217;1 febbraio 2012 e pubblicata nella GURS n. 15 del 13 aprile 2012 &#8211; vigente fino all&#8217;approvazione definitiva dell&#8217;attuale versione del Piano, come regime di salvaguardia ai sensi dell&#8217;art. 143, comma 9, del D. Lgs. 42/2004 (Codice del Paesaggio). In particolar modo, parte ricorrente sostiene che, a fronte di talune modifiche apportate alle norme di attuazione, sarebbero stati lesi interessi (in seguito meglio specificati) di protezione paesaggistico-ambientale di taluni beni ad elevata valenza naturalistica e/o archeologica, alcuni dei quali peraltro destinatari di specifica decretazione di vincolo di livello regionale, nazionale ovvero comunitario.<br /> Avverso il provvedimento in epigrafe, parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:<br /> 1)Â <em>Violazione dell&#8217;art. 354 del D.Lgs. 66/2010 e dell&#8217;art. 147 del D.Lgs. 42/2004; Eccesso di potere per genericità  ed indeterminatezza della prescrizione</em>: il provvedimento impugnato contempla l&#8217;esclusione delle opere militari dall&#8217;operatività  dei vincoli paesaggistico-ambientali limitatamente ai paesaggi locali 6n, 6r, 7h, 7n, 7°, 8c, 8d e 10i, ove insistono aree di pertinenza del Ministero della Difesa. Tale esclusione sarebbe lesiva delle norme citate in rubrica in quanto l&#8217;art. 354 del D.Lgs. 66/2010 prevede che alle opere militari (intese come opere destinate alla difesa) «<em>incidenti su immobili o aree sottoposte a tutela paesaggistica si applica l&#8217;articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio</em>», mentre a sua volta la norma ivi richiamata stabilisce che per tali interventi, in quanto opere dell&#8217;amministrazione statale, l&#8217;autorizzazione paesaggistica di cui all&#8217;art. 146 del medesimo decreto «<em>viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo</em>».<br /> Dal tenore delle due norme menzionate si evincerebbe che l&#8217;esecuzione di opere militari è regolarmente soggetta al rispetto dei vincoli paesaggistici imposti in attuazione della normativa del Codice del Paesaggio, con l&#8217;unica peculiarità  attinente all&#8217;iter procedimentale da osservare per il rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, ossia il necessario ricorso al modulo della Conferenza dei servizi. La deroga in oggetto, oltre che viziata da genericità  ed indeterminatezza (&#8220;<em>fatte salve tutte quelle opere necessarie agli adempimenti propri dell&#8217;Amministrazione Militare per lo svolgimento dei suoi compiti&#8221;</em>), priverebbe l&#8217;autorità  di controllo del potere di effettuare tale valutazione caso per caso;<br /> 2)Â <em>Violazione dell&#8217;art. 146 comma 1 del D.Lgs. 42/2004; Eccesso di potere per manifesta illogicità  e genericità </em>: le NdA del Piano di cui si discute prevedono inoltre la possibilità  di realizzare, in aree sottoposte al massimo livello di tutela paesaggistica (area 3), chioschi, lidi balneari con a complemento bar, ristoranti, locali tecnici e/o depositi, bagni, docce. I limiti cui viene subordinata la realizzazione di tali strutture (carattere stagionale, facile amovibilità , dimensioni contenute, opportuni distanziamenti) sarebbero generici ed indeterminati quanto ai criteri di distanziamento, tipologie costruttive e materiali consentiti, ponendosi in definitiva in contrasto con le finalità  generali del piano nonchè con le specifiche prescrizioni di tutela dettate per l&#8217;area 3. Da quanto sopra riportato emerge la violazione della norma di cui in rubrica che escluderebbe per queste aree &#8220;<em>modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione</em>&#8220;;<br /> 3)Â <em>Violazione dell&#8217;art. 19 della L. 394/91, dell&#8217;art. 7 del D.M. 15/09/2004 e dell&#8217;art. 15 del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell&#8217;Area Marina Protetta &#8220;Plemmirio&#8221;; Eccesso di potere per manifesta illogicità </em>: nel contesto paesaggistico 13m &#8211; area soggetta al massimo livello di tutela -, il provvedimento impugnato consente la collocazione di dispositivi galleggianti stagionali. Oltre alle censure sopra riportare, parte ricorrente espone che la collocazione di dispositivi galleggianti per l&#8217;attività  di ormeggio risulterebbe lesiva sia della prima norma di cui in rubrica, secondo la quale deve ritenersi vietata la navigazione a motore nelle aree marine protette, sia della seconda, la quale vieta l&#8217;espletamento di attività  fra cui &#8220;<em>la navigazione, l&#8217;ancoraggio, l&#8217;ormeggio, l&#8217;utilizzo di moto d&#8217;acqua</em>&#8220;.<br /> 2. Si sono costituite le amministrazioni intimate. Il Ministero della Difesa ha eccepito il difetto di propria legittimazione passiva.<br /> 3. Con ordinanza n. 570 del 25 settembre 2018 il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all&#8217;art. 55, co.10, del cod. proc. amm. ed ha fissato la pubblica udienza di merito, onerando l&#8217;amministrazione regionale di depositare una relazione istruttoria sui motivi di ricorso.<br /> 4. In vista della pubblica udienza parte ricorrente ha prodotto memoria, mentre nulla ha depositato l&#8217;amministrazione resistente.<br /> 5. Alla pubblica udienza del 18 aprile 2019 il ricorso è stato posto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Con il presente giudizio l&#8217;Associazione ambientalistica &#8220;Natura Sicula Onlus&#8221; ha impugnato il Piano Paesaggistico degli ambiti 14 e 17 ricadenti nella Provincia di Siracusa (approvato con D.A. n. 5040 del 10 ottobre 2017, pubblicato in G.U.R.S. n. 12 del 16 marzo 2018) nella parte in cui consente, per determinate aree ritenute di rilevante pregio paesaggistico ed assoggettate ad elevato livello di tutela, la realizzazione di opere strutturali ritenute in contrasto con le finalità  di tutela stesse del Piano.<br /> 2. Preliminarmente, quanto alla legittimazione della ricorrente, questo Collegio ritiene di non discostarsi dall&#8217;orientamento per il quale &#8220;<em>la legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste deve essere apprezzata in presenza di tre requisiti, rispettivamente relativi: alle finalità  statutarie dell&#8217;ente, ovvero al perseguimento, in modo non occasionale, di obiettivi di tutela ambientale; alla stabilità  del suo assetto organizzativo, nonchè alla c.d. vicinitas rispetto all&#8217;interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell&#8217;azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l&#8217;ente esponenziale intende (recte: può essere ammesso ad) agire in giudizio</em>&#8221; (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 febbraio 2016, n. 723); ritiene altresì¬ che un&#8217;associazione ambientalista è certamente legittimata ad agire in giudizio non solo per la tutela degli interessi ambientali in senso stretto, bensì¬ anche per quelli ambientali in senso lato, comprendenti proprio la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, dell&#8217;ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale e naturale, intesi tutti quali beni e valori idonei a caratterizzare in modo peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sentenza n. 811/2012; Tar Bolzano, sez. aut., 27 marzo 2019, n. 82; Cons. di Stato, sez. II, 14 novembre 2018, parere n.2971; Tar Napoli, sez. VII, 3 maggio 2018, n. 2965).<br /> Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche e riscontrata la sussistenza di tali requisiti in capo all&#8217;associazione ricorrente, così¬ come attestato dalla documentazione versata in atti, deve conseguentemente riconoscersi la legittimazione della stessa ad impugnare il D.A. di approvazione del Piano Paesaggistico.<br /> 2.1. Il Collegio ritiene sussistere anche la legittimazione del Ministero della Difesa &#8211; da quest&#8217;ultima contestata &#8211; atteso che, in relazione ad alcune doglianze, il detto Ministero (controinteressato) ha un interesse uguale e contrario a quello fatto valere da parte ricorrente attraverso la presente azione impugnatoria.<br /> 3. Il ricorso è inammissibile e comunque infondato secondo quanto in seguito esposto.<br /> 3.1. E&#8217; inammissibile per difetto d&#8217;interesse all&#8217;azione in quanto le norme di attuazione impugnate non appaiono munite, rispetto agli interessi patrocinati dalla ricorrente, di un carattere lesivo immediato, concreto ed attuale, che rappresenta il fondamentale presupposto per l&#8217;azione in giudizio.<br /> Infatti, com&#8217;è stato osservato, occorre &#8220;<em>che il provvedimento che si intende impugnare leda in modo diretto ed immediato l&#8217;interesse alla preservazione del bene ambiente</em>&#8221; (T.A.R. Napoli, sez. VII, 21 aprile 2016 n. 2025); ne consegue che l&#8217;interesse ad agire potrebbe essere riconosciuto solo ove le prescrizioni del Piano effettivamente si palesassero atte a vulnerare direttamente e immediatamente l&#8217;ambiente in questione, ma così¬ non è nel caso. In altre parole, seppur astrattamente legittimata all&#8217;azione, l&#8217;associazione ambientalista deve comunque richiamare in concreto e nell&#8217;attualità , sotto il profilo dell&#8217;interesse, le conseguenze sicuramente (o con alta probabilità ) negative per l&#8217;ambiente degli atti contestati (Cons. St., sez. IV, 22 febbraio 2016, n.723).<br /> Al riguardo alcun attendibile principio di prova la ricorrente ha offerto in ordine al possibile danno all&#8217;ambiente derivante direttamente dalle prescrizioni censurate; peraltro queste ultime, per loro natura, sono generali e astratte e gli eventuali interventi sulle zone d&#8217;interesse comunque dovranno ottenere l&#8217;autorizzazione paesaggistica, a cui saranno demandate le ulteriori valutazioni in concreto, che, ove ritenute lesive, potranno essere oggetto di autonoma impugnazione.<br /> 4. Per ragioni di completezza, comunque il Collegio specifica che il ricorso è anche infondato per le ragioni che seguono.<br /> 4.1. In via preliminare e generale, va ricordato che il &#8220;nucleo vivo&#8221; delle scelte programmatorie dell&#8217;Amministrazione istituzionalmente attributaria della competenza in proposito (la Regione) è insindacabile nel merito e che, in base a quanto può evincersi dalla documentazione in atti, il Piano, nella parte di interesse, non presenta assunti palesemente erronei o eclatanti illogicità  (TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2174/2015).<br /> Le scelte effettuate con il Piano sono espressione dell&#8217;ampia discrezionalità  tecnico-amministrativa attribuita all&#8217;amministrazione in materia pianificatoria che involge, prioritariamente, un apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità , salvo che gli atti di esercizio del potere pianificatorio siano inficiati da errori di fatto, abnormi illogicità  o profili di eccesso di potere per palese traviamento dei fatti o manifesta irrazionalità , che non appaiono nel caso; su tali scelte non può entrare il sindacato del giudice amministrativo al di lÃ  dei detti limiti, pena l&#8217;eccesso di potere giurisdizionale (Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014, n.3367).<br /> 5. Fatta questa necessaria premessa, il primo motivo di ricorso &#8211; oltre che inammissibile &#8211; è anche infondato.<br /> 5.1. Con esso, parte ricorrente censura le NdA limitatamente a quelle disposizioni (artt. 26, 27, 28, 30, paesaggi 6n, 6r, 7h, 7n, 7o, 8c, 8d e 10i) che, in contesti paesaggistici sottoposti ad elevato livello di tutela e a divieti assoluti di inedificabilità , fanno &#8220;<em>salve tutte quelle opere necessarie agli adempimenti propri dell&#8217;Amministrazione militare per lo svolgimento dei suoi compiti</em>&#8220;.<br /> In punto di fatto, va rammentato che, nelle more dell&#8217;approvazione finale del Piano, il Comando Militare Marittimo di Sicilia ha presentato all&#8217;Assessorato la propria osservazione (09/EE.VV), volta ad ottenere &#8220;<em>l&#8217;abbassamento del livello di tutela 1 sulla base di motivazioni di non sussistenza di caratteri paesaggistici ambientali di particolare rilevanza</em>&#8220;, rappresentando come tali aree &#8220;<em>vengono utilizzate per fini istituzionali</em>&#8220;.<br /> Con riferimento a tale osservazione, l&#8217;Assessorato nel Piano, pur mantenendo il livello di tutela originariamente prescritto ossia il livello 3, &#8220;<em>ritiene comunque di fare salve in tutti i contesti del Piano interessati dalle aree segnalate dal ricorrente tutte quelle opere necessarie agli adempimenti propri dell&#8217;Amministrazione Militare per lo svolgimento dei suoi compiti, apportando in tal senso le necessarie modifiche alle NdA&#8221;</em>.<br /> Secondo parte ricorrente, tali previsioni, oltre a porsi in contraddizione con le finalità  di tutela del Piano, derogherebbero altresì¬ alle disposizioni di cui agli articoli 354 del D.Lgs. 66/2010 e dell&#8217;art. 147 del D. Lgs. 42/2004, dal cui combinato disposto si evince che le opere militari, incidenti su immobili o aree sottoposte a tutela paesaggistica, possono essere realizzate solo dietro conseguimento di autorizzazione paesaggistica (ex art. 146, D. lgs. 42/2004), da rilasciarsi all&#8217;esito di apposita conferenza di servizi.<br /> 5.2. Tale ricostruzione non può essere condivisa.<br /> Ed invero, sussiste una netta distinzione, quanto a presupposti, funzioni e competenze, tra il procedimento di approvazione del Piano Paesaggistico ed i singoli procedimenti di carattere autorizzatorio che da esso scaturiscono. Il primo, demandato all&#8217;Assessorato, è preordinato a definire in astratto la normativa d&#8217;uso dei vari contesti, in relazione alle loro caratteristiche paesaggistiche ed agli interessi in essi compresenti. Il secondo, rimesso alla Soprintendenza, è volto a verificare in concreto la compatibilità  dei singoli interventi con le finalità  di tutela poste dal Piano, assicurando che lo svolgimento delle attività  sul territorio si svolga in armonia con i valori paesaggistici da esso espressi.<br /> Tanto premesso, innanzitutto va chiarito che le citate NdA, nel consentire astrattamente l&#8217;insediamento di opere militari in aree che, seppure caratterizzate da pregio paesaggistico, risultavano d&#8217;interesse militare<em> (&#8220;che vengono utilizzate per fini istituzionali</em>&#8220;) al momento dell&#8217;adozione del Piano, non producono l&#8217;effetto di esentarne la realizzazione dall&#8217;iter autorizzatorio normativamente prescritto, che deve ritenersi fermo e obbligatorio.<br /> Un simile effetto sarebbe anzitutto inammissibile sul piano della gerarchia delle fonti, poichè l&#8217;ordinamento non consente ad un atto amministrativo a valenza pianificatoria, quale il Piano Paesaggistico, di derogare ad una normativa nazionale, vieppìù in materie sottratte persino alla disponibilità  del potere normativo regionale, in quanto rimesse dall&#8217;art. 117, co. 2, Cost. alla competenza esclusiva dello Stato (quanto al d. lgs. 66/2010, esso è riconducibile all&#8217;art. 117, co.2 lett d), Cost. &#8220;<em>difesa e forze armate, sicurezza dello Stato; armi munizioni ed esplosivi&#8221;</em>; quanto al D. lgs. 42/2004, giurisprudenza costituzionale ne ha riconosciuto l&#8217;attrazione nell&#8217;orbita dell&#8217;art. 117, co.2 lett s) Cost. &#8220;<em>tutela dell&#8217;ambiente, dell&#8217;ecosistema, dei beni culturali</em>&#8220;).<br /> Nè, a fortiori, una simile previsione potrebbe ritenersi ragionevole e proporzionata, poichè si risolverebbe nell&#8217;attribuire una iperprotezione ad un bene di rilievo costituzionale (quale emerge dalla lettura complessiva di varie disposizioni della Costituzione quali gli artt. 13, 14, 16, 17, 41, 52, 117, co. 2, lett. d e h, 120, co.2, 126) ossia la sicurezza nazionale, a detrimento delle finalità  di tutela del paesaggio, elevate dall&#8217;art. 9 Cost. a principio fondamentale dell&#8217;ordinamento, il che non è consentito.<br /> Deve piuttosto ritenersi che l&#8217;Assessorato, a fronte delle osservazioni prodotte dal Comando Militare Marittimo di Sicilia e preso atto della compresenza, in determinati contesti paesaggistici, di interessi costituzionalmente tutelati, abbia ragionevolmente ritenuto di non sacrificarne uno in modo assoluto ed ex ante, rimettendo al procedimento autorizzatorio il compito di apprezzare in concreto la praticabilità  di soluzioni conciliative e, in caso di esito negativo, l&#8217;individuazione caso per caso dell&#8217;interesse preminente, secondo canoni rigorosi di ragionevolezza e proporzionalità .<br /> Da tale angolo visuale, il procedimento autorizzatorio in materia di insediamento delle opere militari, previsto dal combinato disposto degli artt. 354 del D.lgs. 66/2010 e 147 del d.lgs. 42/2004, non solo non appare obliterato dalle disposizioni del Piano, ma, al contrario, ne risulta rafforzato nella sua valenza procedimentale, rappresentando la sede in cui si addiviene al concreto bilanciamento tra due interessi costituzionali meritevoli di tutela nel loro far sistema e che il pianificatore ha inteso salvaguardare.<br /> Va ancora osservato che le NdA in questione fanno salve le sole opere &#8220;<em>necessarie agli adempimenti dell&#8217;Amministrazione militare&#8221;</em>, laddove il richiamato carattere della &#8220;<em>necessità </em>&#8221; non può non postulare un momento valutativo in capo alla Soprintendenza, nè esclude a priori che il procedimento possa definirsi con un diniego qualora l&#8217;opera militare sia ritenuta in radicale ed insanabile contrasto con le finalità  di tutela del Piano o non necessaria per i detti fini.<br /> In particolare, spetterà  alla Soprintendenza, nel corso del procedimento preordinato al rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, acquisire anzitutto gli interessi rilevanti (in seno alla conferenza di servizi prevista <em>ex lege</em>) ed effettuare le opportune valutazioni di competenza sulla compatibilità  dell&#8217;intervento proposto con il Piano, assicurando che, attesa la delicatezza degli interessi coinvolti, le determinazioni finali assunte rispondano a criteri di adeguatezza, proporzionalità  e stretta necessità  degli interventi che verranno in concreto prospettati.<br /> Nè la giurisprudenza citata a supporto dalla ricorrente (Cons. St., sez. IV, n.6312/2005; Tar Sicilia, Palermo, sez. I, n.461/2015) depone in senso contrario a quanto sin qui sostenuto.<br /> Invero, la detta giurisprudenza sostiene che le opere destinate alla difesa militare non sono esonerate dall&#8217;obbligo dell&#8217;autorizzazione paesaggistica ove poste all&#8217;interno delle aree soggette a vincolo; ma nessuna prescrizione del Piano prevede ciò, nè avrebbe potuto prevederlo per le dette ragioni.<br /> 5.3. Conclusivamente sul punto, le contestate determinazioni del Piano non appaiono irragionevoli e ciò anche ove si consideri che &#8220;<em>il piano paesaggistico ha la funzione di strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche nell&#8217;ottica dello sviluppo sostenibile e dell&#8217;uso consapevole del suolo, in modo da poter consentire l&#8217;individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio</em>&#8221; (C.G.A. 5 marzo 2019, n. 207).<br /> 6. Le medesime argomentazioni sopra svolte depongono per l&#8217;inammissibilità  e comunque per l&#8217;infondatezza del secondo motivo di ricorso.<br /> Con esso, parte ricorrente impugna le NdA nella parte in cui, con riferimento ai contesti 6 n, 13l e 18e (sottoposti a livello di tutela 3 comportante un divieto di inedificabilità  assoluta), consentono la realizzazione di &#8220;<em>chioschi e lidi balneari, con strutture complementari (ristoranti, bar, locali tecnici e/o depositi, bagni, docce) entrambi aventi carattere stagionale e facilmente amovibili e di dimensioni contenute e opportunamente distanziati tra loro</em>&#8220;, censurandone l&#8217;illogicità  e la genericità . Osserva inoltre parte ricorrente che per le aree di massima tutela ma in generale per qualunque territorio costiero entro i 300 metri di cui all&#8217;art. 142, comma 1, lett. a), d. lgs. 42/2004, l&#8217;art.146 comma 1 del decreto esclude la possibilità  di introdurre &#8220;<em>modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione</em>&#8220;.<br /> 6.1. Il Collegio osserva che l&#8217;art. 146, al comma 2, del citato decreto prescrive che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di tali beni &#8220;<em>hanno l&#8217;obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato dalla prescritta documentazione, ed astenersi dall&#8217;avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuto l&#8217;autorizzazione</em>&#8220;. Tale disposizione non è venuta meno per effetto dell&#8217;approvazione del Piano, al quale, quindi, non può essere attribuito l&#8217;effetto di aver &#8220;<em>liberalizzato</em>&#8221; dal prescritto procedimento autorizzatorio qualsivoglia intervento sui contesti tutelati.<br /> L&#8217;insediamento di chioschi e stabilimenti balneari continua pertanto ad essere rimesso al prudente apprezzamento della Soprintendenza, che, nell&#8217;esercizio dei propri poteri di discrezionalità  tecnica, è chiamata sia a valutarne la rispondenza alle finalità  di tutela particolarmente incisive che contraddistinguono l&#8217;area, che la presenza dei requisiti richiesti dalle Nda (il carattere stagionale, la facile amovibilità , la dimensione contenuta, l&#8217;opportuno distanziamento), alla luce di un complessivo bilanciamento degli interessi in gioco (Cons. St., sez. IV, n.738/2019).<br /> Quanto a tali requisiti, appare evidente che, per effetto delle plurime congiunzioni &#8220;<em>e</em>&#8220;, essi debbano interpretarsi in senso cumulativo e non alternativo, con ciò restringendosi ampiamente, giÃ  sul piano astratto, lo spettro degli interventi insediabili: ciò consente di superare la censura di genericità , posto che tali prescrizioni, complessivamente considerate, consentono alla Soprintendenza di muoversi entro una cornice prescrittiva sufficientemente determinata.<br /> Insomma, la collocazione delle strutture in questione, come anche la loro rimozione (cfr. al riguardo Consiglio di Stato, sez. VI, 15 novembre 2017, n. 5272), sarà  demandata in ultima istanza ad un valutazione di merito della Soprintendenza che, solo ove illogica e sproporzionata in relazione all&#8217;interesse in concreto da tutelare, potrà  a tempo debito essere oggetto di eventuale ed autonoma impugnativa.<br /> 6.2. Il Collegio, in conclusione, ritiene che la decisione di consentire, in astratto e a determinate condizioni, l&#8217;insediamento balneare nelle indicate fasce costiere non appare censurabile nella presente sede (cfr. Cons. St., Sez. VI, 12 maggio 2015, n. 2892), fermo restando che, come sopra detto, spetterà  alla Soprintendenza, con riferimento all&#8217;intervento proposto in concreto, garantire nella specifica area di riferimento l&#8217;armonico contemperamento tra i valori in considerazione.<br /> 7. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente censura l&#8217;art. 33, laddove consente, nel paesaggio locale 13m (soggetto a livello di tutela &#8220;3&#8221;), la collocazione di &#8220;<em>dispositivi galleggianti stagionali per l&#8217;ormeggio delle imbarcazioni</em>&#8220;. Parte ricorrente sostiene che tali previsioni, oltre a contraddire gli obiettivi di massima protezione dell&#8217;area, violerebbero: l&#8217;art. 19 della L. 394/91, che vieta nelle aree marine protette la &#8220;<em>navigazione a motore</em>&#8220;; il D. M. 15 settembre 2004 (istitutivo dell&#8217;Area Marina Protetta del Plemmirio), che vieta in tali aree &#8220;<em>la balneazione, la navigazione, l&#8217;ancoraggio, l&#8217;ormeggio, l&#8217;utilizzo di moto d&#8217;acqua o acquascooter e mezzi similari</em>&#8220;; nonchè l&#8217;art. 15 del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell&#8217;Area Marina Protetta, che riproduce tali divieti.<br /> 7.1. Anche tale doglianza non merita accoglimento, essendo inammissibile per le giÃ  dette ragioni &#8211; in quanto mirante a contestare norme non immediatamente lesive &#8211; e comunque infondata.<br /> In punto di fatto, il Collegio dÃ  atto che, secondo la prospettazione della stessa ricorrente, tra le componenti del contesto paesaggistico 13m, in particolare, Punta Milocca e Penisola di Maddalena risultano essere ricomprese in Area Marina Protetta.<br /> Ne consegue che le valutazioni effettuate con riferimento ai limiti vigenti nell&#8217;Area Marina Protetta non possono che valere limitatamente alle aree in essa ricadenti.<br /> Con riferimento a tali aree, l&#8217;art. 7 del ricordato D.M. 15 settembre 2004 elenca una serie di attività  consentite in zona riservata B e C (ove, secondo quanto affermato in ricorso, ricadono le componenti sopra specificate). In particolare, quanto alle attività  ricadenti in zona B, sono consentite: <em>&#8220;b) la balneazione; c) la navigazione a vela e a remi; d) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d&#8217;acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni, a velocità  non superiore a cinque nodi; e) la navigazione a motore alle unità  navali adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore e comunque a velocità  non superiore a cinque nodi; f) l&#8217;ormeggio, in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l&#8217;esigenza di tutela dei fondali&#8221;. </em>In zona C è altresì¬ consentito<em> «d) l&#8217;ancoraggio in zone appositamente individuate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali&#8221;</em>.<br /> Alla luce di tale contesto normativo, anche per le dette aree protette non sussiste un divieto assoluto, ma la possibilità  di tali attività  è contenuta nei detti limiti.<br /> La previsione censurata, atta a consentire la collocazione in tali aree di dispositivi galleggianti stagionali nel contesto paesaggistico 13m, non appare manifestamente illogica o contraddittoria, nei limiti in cui tali dispositivi siano pienamente coerenti ed ancillari rispetto all&#8217;espletamento delle attività  espressamente consentite per legge e in base al Piano paesaggistico. L&#8217;obiettivo di massima protezione dell&#8217;area potrà  essere concretamente assicurato nel corso del procedimento autorizzatorio di tali installazioni nel rispetto dei limiti di legge ricordati da parte ricorrente nelle aree per le quali essi sono previsti.<br /> Per tutte le aree indicate &#8211; ricadenti o meno nell&#8217;Area Protetta -è poi ovvio che le previsioni del Piano non possono porsi in violazione delle norme citate da parte ricorrente, ma al contrario l&#8217;eventuale autorizzazione dovrà  essere rilasciata nel rispetto della normativa vigente.<br /> 8. Conclusivamente, per le superiori motivazioni il ricorso va dichiarato inammissibile e comunque infondato.<br /> 9. Le spese, tuttavia, in considerazione della novità  dei temi trattati, possono essere, in via d&#8217;eccezione, compensate tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, comunque, infondato.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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