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	<title>T.A.R. Sardegna - Cagliari Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Sardegna - Cagliari Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul principio di disponibilità (o vicinanza) della prova e sui poteri istruttori officiosi nel giudizio amministrativo.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 09:50:53 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-disponibilita-o-vicinanza-della-prova-e-sui-poteri-istruttori-officiosi-nel-giudizio-amministrativo/">Sul principio di disponibilità (o vicinanza) della prova e sui poteri istruttori officiosi nel giudizio amministrativo.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Principio di disponibilità della prova &#8211; Art. 64, comma 1, c.p.a. &#8211; Poteri istruttori officiosi &#8211; Condizioni di esercizio. L’art. 64, comma 1, c.p.a. ha definitivamente positivizzato il principio di disponibilità (o vicinanza) della prova, così da potersi affermare che entrambe le parti siano gravate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-disponibilita-o-vicinanza-della-prova-e-sui-poteri-istruttori-officiosi-nel-giudizio-amministrativo/">Sul principio di disponibilità (o vicinanza) della prova e sui poteri istruttori officiosi nel giudizio amministrativo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-principio-di-disponibilita-o-vicinanza-della-prova-e-sui-poteri-istruttori-officiosi-nel-giudizio-amministrativo/">Sul principio di disponibilità (o vicinanza) della prova e sui poteri istruttori officiosi nel giudizio amministrativo.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Principio di disponibilità della prova &#8211; Art. 64, comma 1, c.p.a. &#8211; Poteri istruttori officiosi &#8211; Condizioni di esercizio.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’art. 64, comma 1, c.p.a. ha definitivamente positivizzato il principio di disponibilità (o vicinanza) della prova, così da potersi affermare che entrambe le parti siano gravate dell’onere di provare i fatti che pongono a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni nei limiti in cui tali prove siano nella loro sfera di materiale disponibilità. I poteri istruttori officiosi di cui dispone il giudice amministrativo ex artt. 63, comma 1, e 64, comma 3 c.p.a., possono essere esercitati solo allorquando la prova che deve essere fornita dalla parte non sia nella sua disponibilità o comunque all’esito della produzione in giudizio degli elementi di prova che siano nella disponibilità della parte, ma essi non consentano di raggiungere, ad avviso del giudice, in ossequio al principio del libero convincimento la prova del fatto allegato.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Buricelli &#8211; Est. Serra</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 75 del 2020, proposto da Rina Maria Efisia Sarritzu, rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Salone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Maddalena 40;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Pula, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">1) della determinazione n. 587 del 10.10.2019, notificata in data 22.11.2019, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pula ha annullato d’ufficio la concessione in sanatoria n. 658 del 2.10.2002 e la concessione edilizia n. 96 del 17.9.2004, concernenti rispettivamente la costruzione e la successiva ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione realizzato nel terreno distinto al N.C.E.U. al F. 25, Mapp 200 e 205, in località Furcadizzu, nel territorio del Comune di Pula;</p>
<p style="text-align: justify;">2) di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi con quelli più sopra impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2024 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento epigrafato con cui il Comune di Pula ha annullato d’ufficio la concessione in sanatoria n. 658 del 02.10.2002, su istanza di condono, e la concessione edilizia n. 96 del 17.09.2004, concernenti rispettivamente la costruzione e la successiva ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione realizzato nel terreno distinto al N.C.E.U. al F. 25, Mapp 200 e 205, in loc.tà Furcadizzu, nel territorio del Comune di Pula.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso, l’autonnullamento si fonda sul presupposto che, contrariamente alla dichiarazione resa dalla ricorrente in data 21.11.2001, il fabbricato condonato sarebbe stato realizzato dopo il 1976 (e precisamente nel 1980), ossia successivamente all’entrata in vigore della L.R. n. 10/1976 che aveva stabilito il vincolo d’inedificabilità nei 150 metri dal mare ed ha seguito un precedente provvedimento del medesimo tenore, impugnato davanti al T.A.R. Sardegna, ma nelle more autoannullato per omesso esame delle osservazioni già presentate dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Avverso tale atto la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:</p>
<p style="text-align: justify;">– I <em>Violazione art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i; incompetenza; eccesso di potere per difetto di istruttoria, perplessità, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti; motivazione insufficiente; violazione e falsa applicazione della L.R. 10/1976,</em> in quanto il provvedimento non motiva su tutte le condizioni richieste dall’art. 21 <em>nonies</em> l. n. 241 del 1990 per operare un annullamento in autotutela, peraltro a distanza di 17 anni dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Non risulta alcun interesse pubblico concreto ed attuale, anche alla luce dell’insussistenza di qualsiasi interesse paesaggistico alla demolizione del fabbricato, come valutato dal competente Servizio di Tutela del Paesaggio della RAS, con il rilascio dei nulla-osta per il condono edilizio e per la successiva ristrutturazione, di un immobile realizzato da 45 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta evidente il decorso del termine di decadenza per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio <em>ex</em> art. 21 <em>nonies</em> <em>cit</em>., non potendo operare l’esenzione per falsità nella dichiarazione, come preteso dal Comune, in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">– la asserita falsità della dichiarazione sostitutiva resa dalla ricorrente non è stata accertata da nessuna sentenza, tantomeno passata in giudicato;</p>
<p style="text-align: justify;">– posto che lo stesso funzionario, nel provvedimento impugnato, dà atto di essere stato posto in condizione di “scoprire” l’asserita non veridicità della dichiarazione in data 17.09.2017, il provvedimento impugnato è stato adottato il 10/10/2019 e dunque oltre il termine di 18 mesi normativamente previsto;</p>
<p style="text-align: justify;">– posto che il funzionario fonda la sua convinzione circa la data della realizzazione del fabbricato anche su una aerofoto del 1977, è allora evidente che la “scoperta” della realizzazione del fabbricato poteva avvenire già in occasione del rilascio del condono e della relativa istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">In fatto poi, la dichiarazione non è falsa, in quanto la ricorrente ha precisato che nel 1974 il fabbricato era esistente “<em>al rustico</em>” e che “<em>successivamente è stato rifinito all’interno</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio il Comune di Pula, che ha depositato unicamente gli atti procedimentali, non avendo peraltro ottemperato pienamente all’ordinanza presidenziale istruttoria n. 153 del 2024, con la quale era stato disposto il deposito di “<em>una succinta e documentata nota di chiarimenti sulla vicenda per la quale è controversia</em>”, non versata agli atti del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">4. All’udienza pubblica del 16.10.2024, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">Coglie infatti nel segno l’assorbente profilo del motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione del termine, <em>ratione temporis</em> applicabile, di 18 mesi dall’adozione del provvedimento oggetto di autonnullamento stabilito dall’art. 21 <em>nonies</em>, comma 1 l. n. 241 del 1990 per l’esercizio del potere di autotutela.</p>
<p style="text-align: justify;">In merito, la giurisprudenza, condivisa da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 27.02.2023, n. 144) ha ormai chiarito che l’art. 21 <em>nonies</em>, l. 7 agosto 1990, n. 241 si interpreta nel senso che il superamento del rigido termine di diciotto mesi — entro il quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, è consentito: a) sia nel caso in cui la falsa attestazione, inerente ai presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive): nel qual caso sarà necessario l’accertamento definitivo in sede penale; b) sia nel caso in cui l'(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte: nel qual caso — non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva — si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 27 giugno 2018, n. 3940; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 21 marzo 2022, n. 3209; anche Cons. Stato, Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2207).</p>
<p style="text-align: justify;">6. Ora, se pure non rileva che l’eventuale falsità della dichiarazione sia stata accertata in sede penale, deve tuttavia evidenziarsi che, dal provvedimento di autoannullamento impugnato, risulta che il Comune ha ritenuto che la dichiarazione resa dalla ricorrente in sede di procedimento di condono in ordine alla data di realizzazione dell’immobile non fosse veritiera sulla base della sentenza del Tribunale civile di Cagliari n. 2537/2006, allegata dalla ricorrente all’istanza del 13.09.2017 con cui ha chiesto l’accertamento di conformità di “<em>opere minori prive di titolo concessorio presenti nell’immobile di proprietà della signora Rina Maria Efisia Sarritzu</em>”, all’interno della fascia dei 150 metri dal mare, in zona F (Turistica).</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente aveva in particolare dichiarato, in sede di condono, “<em>che il fabbricato costruito nel terreno ubicato nel Comune di Pula località Frocadizzu distinto in catasto al foglio 25 mappale 200-205 è stato ultimato al rustico nell’anno 1974. Successivamente è stato rifinito all’interno</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta dal provvedimento impugnato che il Comune, ai fini dell’affermazione della falsità di tale dichiarazione, ha valorizzato due elementi:</p>
<p style="text-align: justify;">– il primo e principale, è costituito dalla citata sentenza del Tribunale Civile di Cagliari dalla quale emerge che “<em>la Signora Sarritzu, ha esposto di avere il possesso da oltre venti anni di un lotto di terreno nel Comune di Pula, località Frocadizzu “nonché del fabbricato per civile abitazione sullo stesso insistente, edificato e abitato dalla medesima e dai suoi familiari fin dal 1980”. Nella stessa sentenza si legge ancora che l’attrice ha dimostrato di avere effettivamente posseduto da oltre venti anni il terreno e il fabbricato e che “sul punto ha in particolare riferito il teste Garau Giovanni, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, il quale ha confermato che il fabbricato insistente sul terreno oggetto di giudizio è stato edificato dalla stessa attrice intorno al 1980 e che fin da allora lo ha utilizzato in via esclusiva</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– il secondo, sono “<em>le risultanze delle foto aeree attualmente disponibili nel sito della Regione Sardegna “SardegnaFotoAeree” – immagini 1977-1978 – in quanto queste dimostrano che a quella data non era stata ancora realizzata alcuna opera. In particolare il fotogramma n. 291/12 della foto aerea datata 3 maggio 1977, acquisito presso la Regione Sardegna evidenzia, senza margine alcuno di dubbio, che a quella data non esisteva alcun fabbricato</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, su tali basi due ordini di ragioni militano per non ritenere sussistente una ipotesi derogatoria rispetto all’applicabilità del termine di decadenza per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, con il conseguente accoglimento del ricorso e annullamento del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">7. In primo luogo, il Collegio condivide il rilievo di parte ricorrente per cui, come emerge da quanto sopra detto, l’amministrazione ha, a tutto concedere, avuto contezza dell’eventuale non veridicità della dichiarazione della ricorrente sin dal 13.09.2017, avendo poi adottato il provvedimento di autoannullamento comunque oltre il termine di 18 mesi.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Ma, soprattutto, quale ragione principale, si deve evidenziare l’insufficienza di quanto contenuto nella sentenza civile per ritenere falsa la dichiarazione di parte ricorrente resa nel procedimento di condono.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, la ricorrente ha dichiarato che la costruzione è stata realizzata al rustico nel 1974 e poi successivamente, senza specificare il momento, ultimata all’interno.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, la sentenza civile era volta ad accertare l’usucapione del fabbricato da parte dell’odierna ricorrente, dunque il possesso ventennale prima dell’inizio del giudizio civile, dunque la prova testimoniale assunta, oltre che la stessa allegazione della parte attrice nell’atto introduttivo del giudizio civile, che datano “<em>intorno</em>” al 1980 l’utilizzo del fabbricato è del tutto compatibile con la dichiarazione resa dalla ricorrente nel procedimento di condono, riferita all’edificazione del rustico nel 1974 e conclusa solo successivamente e, perciò, da tale successivo momento, abitata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il che, all’evidenza, riporta a coerenza gli elementi istruttori acquisiti dal Comune di Pula, perché, in sostanza, il rustico può ben essere edificato nel 1974, ma poi l’immobile solo successivamente completato e reso abitabile e, come tale, utilizzato, anche ai fini dell’usucapione, intorno al 1980.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Quanto alle risultanze delle foto aeree da cui al 1977 non risulterebbe la costruzione, deve in primo luogo rilevarsi, in diritto, che il Comune non ha depositato in giudizio tali fotografie, nonostante l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 153/2024 avesse disposto la produzione di tutti gli elementi istruttori e di una relazione sui fatti di causa (anch’essa non depositata), ma si è limitata a depositare in giudizio alcuni atti endoprocedimentali.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, anche volendo prescindere dalla circostanza che in detta ordinanza fosse espressamente indicato che “<em>se l’Amministrazione non eseguirà la richiesta istruttoria contenuta nel presente provvedimento, potranno trovare applicazione le norme di cui agli articoli 64, comma 4, c.p.a. e art. 116, comma 2, cod. proc. civ.</em>”, le regole di riparto dell’onere della prova impongono di non porre a fondamento della decisione tale elemento fattuale, relativo alle “risultanze fotografiche”, poiché non provato in giudizio e non potendo operare il potere di acquisizione istruttoria d’ufficio da parte del giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale direzione, deve ritenersi che l’art. 64, comma 1, c.p.a. abbia definitivamente positivizzato il principio di disponibilità (o vicinanza) della prova, così da potersi affermare che entrambe le parti siano gravate dell’onere di provare i fatti che pongono a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni nei limiti in cui tali prove siano nella loro sfera di materiale disponibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale direzione, si è condivisibilmente rilevato che “<em>il principio del giusto processo ex art 111 Cost., espressamente recepito nel codice del processo amministrativo, fa sì che la tecnica probatoria sia orientata a rimuovere gli ostacoli che impediscano o rendano difficoltosa la possibilità di agire in giudizio per la tutela effettiva dell’interesse legittimo: poiché l’Amministrazione era, nel caso di specie, il soggetto in grado di fornire la prova dei fatti che rientrano nella propria sfera di conoscenza e disponibilità, essa avrebbe dovuto dimostrare che la comunicazione di avvio del procedimento fosse stata posta a conoscenza della parte privata al fine di consentirle l’esercizio delle facoltà partecipative. Ciò che nel caso di specie non risulta essere avvenuto</em>” (Cons. Stato, Sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3545).</p>
<p style="text-align: justify;">E i poteri istruttori officiosi di cui dispone il giudice amministrativo ex artt. 63, comma 1, e 64, comma 3 c.p.a., possono essere esercitati solo allorquando la prova che deve essere fornita dalla parte non sia nella sua disponibilità o comunque all’esito della produzione in giudizio degli elementi di prova che siano nella disponibilità della parte, ma essi non consentano di raggiungere, ad avviso del giudice, in ossequio al principio del libero convincimento la prova del fatto allegato.</p>
<p style="text-align: justify;">Se così è, come si vede, la prova del fatto allegato, nel caso di specie, è senz’altro nella disponibilità dell’amministrazione, che l’ha posta a fondamento, seppur parziale, del provvedimento in questa sede impugnato, ma tale fatto non è poi rimasto provato in giudizio nonostante l’espressa contestazione della ricorrente; tale piena disponibilità della prova da parte dell’amministrazione impone peraltro al giudice, in ossequio al principio di parità delle parti nel processo e al dato positivo sopra richiamato, di non esercitare poteri istruttori d’ufficio.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, rispetto a tali aerofoto, il ricorrente ha anche fornito una allegazione contraria circostanziata, quale “<em>il fabbricato, parzialmente seminterrato, era stato ultimato “a rustico” nel 1974; esso presentava i muri perimetrali fuori terra per metri 1,30; a seguito di denunce da parte dei vicini, i muri perimetrali erano stati successivamente ricoperti con terra di riporto; solo successivamente, all’incirca nel 1980, è stata eliminata la terra di riporto</em>” (p. 12 ricorso).</p>
<p style="text-align: justify;">Di tal che, sarebbe evidentemente onere dell’amministrazione dimostrare compiutamente il fatto posto a fondamento dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio del titolo edilizio in sanatoria, rappresentato, peraltro, da una datazione precisa dello stato dei luoghi che si ponga in chiaro contrasto con la dichiarazione resa dalla ricorrente in sede di condono tale da poterla qualificare falsa.</p>
<p style="text-align: justify;">10. E, infine, non può non rilevarsi che la mancata conoscenza da parte dell’amministrazione del profilo in questione, che appunto risulterebbe semplicemente da una aerofoto acquisibile dalla Regione Sardegna, costituisca un elemento imputabile alla colpa, quantomeno concorrente, del Comune di Pula nello svolgimento dell’istruttoria sulla domanda di condono a suo tempo presentata dalla ricorrente che, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, esclude l’operatività della deroga al termine decadenziale entro cui dover esercitare il potere di annullamento d’ufficio.</p>
<p style="text-align: justify;">Che, peraltro, nel caso di specie è stato esercitato a distanza di diciassette anni dall’adozione del titolo edilizio in sanatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">11. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese, stante la particolarità fattuale della controversia, possono tuttavia essere integralmente compensate tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Buricelli, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Oscar Marongiu, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore</p>
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		<item>
		<title>Sulle misure di self cleaning.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-misure-di-self-cleaning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 10:40:40 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88726</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-misure-di-self-cleaning/">Sulle misure di self cleaning.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Misure di self cleaning &#8211; Efficacia &#8211; Momento &#8211; Individuazione. L&#8217;adozione delle misure medesime in corso di procedura non è affatto un evento la cui valutazione sia preclusa alla stazione appaltante tamquam non esset. All’opposto, rientra nel prudente apprezzamento della stazione appaltante</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-misure-di-self-cleaning/">Sulle misure di self cleaning.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Misure di self cleaning &#8211; Efficacia &#8211; Momento &#8211; Individuazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L&#8217;adozione delle misure medesime in corso di procedura non è affatto un evento la cui valutazione sia preclusa alla stazione appaltante tamquam non esset. All’opposto, rientra nel prudente apprezzamento della stazione appaltante tenere conto delle misure di self cleaning adottate in corso di procedura e di valutare la loro idoneità (o meno, eventualmente anche in ragione della tardività dell’intervento riparatore) a garantire l’affidabilità dell’operatore economico nella fase esecutiva dello specifico appalto di che trattasi”. È opportuno sottolineare, infatti, che pur in presenza di cause di esclusione obbligatorie, l’art. 80 comma 7, del codice dei contratti consente all’operatore economico di provare di “aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”. Tale interpretazione è conforme alla ratio dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 80, comma 7, del codice dei contratti, che ha finalità conservativa e al tempo stesso mira a garantire il committente pubblico rispetto all’affidabilità professionale del contraente privato; l’interpretazione contraria, darebbe origine ad un fenomeno di eterogenesi dei fini dell’istituto. Ne consegue che la tesi della inapplicabilità delle misure di self cleaning alle gare in corso, di origine pretoria, in quanto non prevista né nella direttiva appalti, e neppure nel codice dei contratti, costituente una mera “prassi”, che preclude alle stazioni appaltanti di valutare il contenuto e l’idoneità delle misure di ravvedimento operoso assunte dagli operatori al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla propria affidabilità ed integrità, ingenerato da vicende penali pregresse, non può essere condivisa per le ragioni sopra esposte. Ciò riguarda sia i casi in cui le vicende penali e le conseguenti misure di self cleaning si riferiscano al periodo intercorrente tra la data di presentazione dell’offerta e quella di aggiudicazione, sia i casi in cui tali circostanze siano intervenute nella fase intercorrente tra l’aggiudicazione e la stipulazione della convenzione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Buricelli &#8211; Est. Montixi</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, in relazione alla procedura CIG 9610405517, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Caruso, Luca Mazzeo e Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Mazzeo in Cagliari, via Alghero, 13.</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">l’Azienda Ospedaliero Universitaria di -OMISSIS- (AOU -OMISSIS-), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria <em>“ex lege”</em> in Cagliari, via Dante, 23.</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Lodovico Visone e Marco Giustiniani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati il 2.2.2024 e il 19.2.2024:</p>
<p style="text-align: justify;">– della determinazione dipartimentale n. -OMISSIS-, la cui adozione è stata comunicata con nota prot. -OMISSIS-, con la quale l’AOU di -OMISSIS- ha aggiudicato a -OMISSIS- il “<em>servizio di sorveglianza attiva e di sicurezza per i presidi ospedalieri dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di -OMISSIS-</em>” (CIG 9610405517) per il periodo di 36 mesi;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi tutti i verbali di gara con i relativi allegati e la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione;</p>
<p style="text-align: justify;">e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica, mediante declaratoria del diritto all’aggiudicazione della ricorrente, con dichiarazione di inefficacia del contratto, ove “<em>medio tempore</em>” stipulato con l’attuale illegittima aggiudicataria, e con subentro di -OMISSIS- nel contratto per l”intera durata programmata; e, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente;</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 17\4\2024:</p>
<p style="text-align: justify;">per l’annullamento, oltre agli atti già gravati,</p>
<p style="text-align: justify;">– del provvedimento di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- di AOU -OMISSIS-, recante “<em>attivazione procedimento in contradittorio con l’operatore economico relativo alle misure di self cleaning ex art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016” nonché del provvedimento di cui alla nota prot. -OMISSIS- di AOU -OMISSIS-, recante ad oggetto “Comunicazione in merito al procedimento in contraddittorio con l’operatore economico -OMISSIS- relativo alle misure di “Self-Cleaning” ex art. 80 commi 5 e 7 del D.lgs. 50/2016</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 31\5\2024:</p>
<p style="text-align: justify;">per l’annullamento, oltre agli atti già gravati,</p>
<p style="text-align: justify;">-del provvedimento di cui alla nota prot. -OMISSIS- di AOU -OMISSIS-, recante ad oggetto “<em>Comunicazione in merito al procedimento in contraddittorio con l’operatore economico -OMISSIS- relativo alle misure di “Self-Cleaning” ex art. 80 commi 5 e 7 del D.lgs. 50/2016”</em>;</p>
<p style="text-align: justify;">– del Verbale di AOU -OMISSIS- prot. PG/-OMISSIS- del 15.5.2024 recante “<em>MISURE DI “SELF CLEANING” EX ART. 80 COMMA 7 DEL D.LGS 50/2016 RELATIVO ALLA AGGIUDICAZIONE DEL “SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PER I PRESIDI OSPEDALIERI DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI -OMISSIS- CIG 96104055172”</em>;</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 17\6\2024:</p>
<p style="text-align: justify;">– della Determinazione Dipartimentale n. -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">– del provvedimento di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- del 14.3.2024 di AOU -OMISSIS-, recante “attivazione procedimento in contradittorio con l’operatore economico relativo alle misure di “self cleaning” ex art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016”;</p>
<p style="text-align: justify;">= del provvedimento di cui alla nota prot. -OMISSIS- di AOU -OMISSIS-, recante ad oggetto “Comunicazione in merito al procedimento in contraddittorio con l’operatore economico -OMISSIS- relativo alle misure di “Self-Cleaning” ex art. 80 commi 5 e 7 del D.lgs. 50/2016”;</p>
<p style="text-align: justify;">– del Verbale di AOU -OMISSIS- prot. PG/-OMISSIS- del 15.5.2024;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi tutti i verbali di gara con i relativi allegati, nonché della dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, a oggi non conosciuta;</p>
<p style="text-align: justify;">e per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">della resistente Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante declaratoria del diritto all’aggiudicazione della ricorrente, con dichiarazione di inefficacia del contratto, ove “medio tempore” stipulato con l’attuale illegittima aggiudicataria, e con subentro di -OMISSIS- nel contratto per l’intera durata programmata; nonché, in subordine, in tutto o in parte, per il risarcimento del danno per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Azienda Ospedaliero Universitaria di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il ricorso in epigrafe, -OMISSIS—OMISSIS- ha impugnato la Determinazione Dipartimentale n. -OMISSIS-, comunicata con nota prot. -OMISSIS-, con la quale l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di -OMISSIS- ha disposto in favore della controinteressata “<em>-OMISSIS-</em>” l’aggiudicazione del “<em>Servizio di sorveglianza attiva e di sicurezza per i presidi ospedalieri dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di -OMISSIS-</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Espone la ricorrente che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di -OMISSIS- (di seguito anche <em>“AOU -OMISSIS-”</em>), con bando del 21.2.2023 ha indetto la procedura per l’affidamento del servizio di sorveglianza attiva e di sicurezza per i propri presidi ospedalieri per un periodo di 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 24 mesi, per l’importo a base d’asta di € 8.550.480,21 o –considerando l’opzione di rinnovo– di € 14.231.402,59.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il servizio in appalto (indispensabile al fine di poter continuare a utilizzare le strutture ospedaliere nelle more del loro adeguamento strutturale e impiantistico) consiste nel presidio fisico fisso h 24, 7 giorni su 7, festivi e domeniche compreso, per 365 giorni l’anno all’interno delle strutture ospedaliere della AOU -OMISSIS- (edifici ospedalieri, edifici con ambulatori ed edifici adibiti a deposito, archivio o servizi accessori), da svolgersi ai sensi del D.M. 19 marzo 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">4. L’appalto comprende, altresì, l’esecuzione di lavori impiantistici ed edili “una tantum” da eseguire entro 120 giorni dalla data di consegna del servizio, secondo il computo metrico allegato al CSA.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Nel termine ultimo stabilito hanno presentato offerta n. 4 Operatori economici, tutti ammessi al prosieguo della procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Alla seduta dell’11.7.2023 il seggio di gara, preso atto dell’avvenuta esclusione del concorrente -OMISSIS-, valutato al di sotto della soglia minima di ammissibilità dell’offerta tecnica, ha riepilogato i punteggi (riparametrati) assegnati alle offerte tecniche e, verificati i ribassi offerti, ha assegnato i punteggi alle offerte economiche, pervenendo alla graduatoria nella quale è risultata collocata al primo posto la controinteressata “<em>-OMISSIS-</em>” con 99,253 punti, seguita dalla ricorrente con 92,253 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Con determinazione dipartimentale n. -OMISSIS-, all’esito del vaglio di congruità, la Stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione in favore della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Avverso tale aggiudicazione è insorta la ricorrente con cinque motivi di gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. Con il primo motivo -OMISSIS- ha dedotto l’inidoneità dell’offerta del Consorzio controinteressato, la violazione delle specifiche minime dell’Offerta Tecnica e la violazione dell’art. 8.2. del CSA.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1.1. Deduce la ricorrente che, violando la disposizione del Capitolato speciale d’Appalto (che all’art. 8 prescriveva la presenza di personale antincendio con livello di inquadramento non inferiore a quello “<em>F</em>”), la controinteressata ha, invece, in sede di giustificativi, dichiarato di utilizzare 24 unità lavorative inquadrate al livello di ingresso del CCNL “<em>Sorveglianza Antincendio”</em>, ossia inquadrato a Livello G.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal modo, pertanto, si sarebbe palesata l’inidoneità e inammissibilità dell’offerta per mancato rispetto delle specifiche minime richieste nella “lex specialis”.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. Con un secondo ordine di doglianze, la ricorrente ha censurato la violazione dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016, lett. E) e dell’art. 14, comma 5, del disciplinare di gara, oltre a dedurre eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2.1. La ricorrente deduce che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla stazione appaltante in quanto sfornita dei requisiti di idoneità professionale richiesti per l’esecuzione dei lavori “una tantum” presso le strutture ospedaliere contemplati in appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, ai sensi dell’art. 6, lett. e) del Disciplinare di gara, in relazione a detti lavori erano richiesti, in alternativa, il possesso di SOA OS30 oppure l’avvenuto svolgimento nel quinquennio 2017–2021 di lavori analoghi a quelli oggetto della gara in questione per un importo complessivamente pari o superiore a € 145.000,00, IVA esclusa, per la categoria OS30.</p>
<p style="text-align: justify;">La controinteressata -OMISSIS- ha dichiarato di non essere in possesso della qualificazione SOA nella categoria OS30 ma di aver svolto, tramite la consorziata -OMISSIS-, lavori analoghi a quelli oggetto della presente gara per un importo complessivamente superiore a € 145.000.00.</p>
<p style="text-align: justify;">Deduce, tuttavia, l’esponente che dalla visura storica della consorziata, nella parte relativa all’oggetto sociale, sarebbero indicate attività non riconducibili a quelle di cui al computo metrico d’appalto che non si riferisce alla mera installazione degli impianti (anche informatici), ma si estende anche all’esecuzione di lavori edili quali sono, a esempio, quelli di posa (es. container monoblocco con wc e altro).</p>
<p style="text-align: justify;">8.3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016; l’insostenibilità e inaffidabilità dell’offerta della controinteressata; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà e violazione del CSA.</p>
<p style="text-align: justify;">8.3.1. Censura la ricorrente la valutazione di congruità dell’offerta risultata prima in graduatoria, in quanto la Stazione Appaltante non avrebbe considerato che, al fine di contenere i costi della commessa la controinteressata si sarebbe avvalsa degli sgravi di cui alla c.d. <em>“decontribuzione sud”</em>, che è un beneficio incerto e condizionato in quanto, configurandosi come “<em>aiuto di Stato</em>”, richiede per la sua erogazione l’autorizzazione della Commissione europea, con conseguente incertezza del mantenimento di tale decontribuzione per gli anni successivi al 2023 interessati dall’esecuzione delle prestazioni in appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">8.3.2. Il -OMISSIS- avrebbe, inoltre, erroneamente calcolato in aumento le ore mediamente lavorate perché avrebbe indebitamente eliminato del tutto le ore obbligatorie della formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.</p>
<p style="text-align: justify;">8.3.3. Ancora, la controinteressata avrebbe dichiarato di utilizzare personale inquadrato al livello di ingresso (livello G) del CCNL di riferimento, non consentito dalla “lex specialis” che prescriveva l’utilizzo di personale inquadrato almeno a livello F.</p>
<p style="text-align: justify;">8.4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce l’erronea assegnazione di punteggi all’offerta tecnica, nonché eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà e difetto di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">8.4.1. La ricorrente si duole del fatto che dal confronto tra la propria offerta tecnica e quella dell’attuale aggiudicataria emergerebbero macroscopiche incongruenze nelle assegnazioni dei punteggi, rispettivamente minori all’una e maggiori all’altra.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione a taluni criteri, e -in particolare- per il Criterio 2.1, si sarebbe registrato un abnorme, inspiegabile e ingiustificato divario tra i punti attribuiti ai due <em>competitors</em>, nonostante la (ritenuta) preferenza dell’offerta di -OMISSIS- su quella di -OMISSIS- sia stata quasi sempre giudicata “<em>minima</em>” e, in un solo caso, “<em>piccola</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, con riferimento al predetto criterio 2.1. (“<em>Metodologie e procedure di organizzazione del servizio di pronto intervento</em>”) rivelatosi (da solo) decisivo sull’esito della gara, avendo la controinteressata conseguito il massimo (10 punti) e la ricorrente solo 2,22 punti, -OMISSIS- evidenzia come la controinteressata si sarebbe limitata a dichiarare le procedure approntate senza provvedere alla loro chiara specificazione e descrizione come imposto dalla “lex specialis” e risulterebbe, pertanto, inspiegabile il giudizio fortemente premiante espresso dalla Commissione giudicatrice.</p>
<p style="text-align: justify;">8.5. Con il quinto e ultimo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 12.3. del disciplinare di gara oltre a eccesso di potere per sviamento.</p>
<p style="text-align: justify;">8.5.1. Contesta la ricorrente le modalità con cui i componenti della Commissione giudicatrice avrebbero attribuito i punteggi secondo il metodo del c.d. <em>confronto a coppie</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, eccepisce la ricorrente che, da quanto si evincerebbe dal verbale della seduta riservata del 7 luglio 2023, i lavori della Commissione si sarebbero svolti in modo collegiale non apprezzandosi in nessuna parte di detto verbale l’individualità dei giudizi che, al contrario, si rivelerebbero standardizzati. Ciò risulterebbe comprovato dall’identità dei punteggi assegnati da tutti i componenti della Commissione, siccome risultanti dalle tabelle allegate al richiamato verbale unico in cui per tutti i 6 confronti (tra i 4 Operatori economici) e per tutti i 12 sub-criteri soggetti a confronto a coppie, i Commissari hanno assegnato gli stessi identici punteggi. D’altronde, conclude sul punto la ricorrente, le tre tabelle riferite ai punti che doveva attribuire ciascun Commissario risultano come parte di un’unitaria tabella (sottoscritta da tutti i componenti) senza che risulti che ciascuno dei predetti componenti abbia riportato, “<em>in sedute riservate</em>”, i risultati dei confronti a coppie dallo stesso individualmente operati.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Si sono costituite l’Azienda Ospedaliero Universitaria di -OMISSIS- e la controinteressata instando per la reiezione del gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">10. In occasione dell’udienza camerale fissata per la discussione dell’istanza cautelare, il Collegio, preso atto della rinuncia alla domanda interinale di sospensione degli effetti degli atti impugnati, ha fissato al 20 marzo 2024 l’udienza di discussione del merito.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Con atto depositato il 2 febbraio 2024 -OMISSIS- ha proposto motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">11.1. Con un primo ordine di censure ha dedotto la violazione dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 6.3., lett. E) e 14, comma 5 del disciplinare di gara, oltre a eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà.</p>
<p style="text-align: justify;">11.1.1. Contesta la ricorrente il fatto che le fatture prodotte dal Consorzio -OMISSIS- a favore della Stazione Appaltante, finalizzate a comprovare l’esecuzione di lavori realizzati nel quinquennio 2017-2021 dalla consorziata -OMISSIS-, nella categoria SOA OS30, per un importo complessivamente superiore a € 145.000 IVA esclusa, possano ritenersi sufficienti ai fini della comprova del possesso del requisito richiesto, essendo invece necessaria la produzione del certificato di regolare esecuzione (CEL). Pertanto, sostiene la ricorrente, il requisito richiesto non sarebbe stato comprovato, con la conseguente necessità di esclusione della controinteressata per mancato possesso del requisito di partecipazione di cui all’art. 6.3, lett. e), del Disciplinare di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">11.1.2. In ogni caso, prosegue la ricorrente, le prestazioni oggetto della documentazione esibita dall’impresa controinteressata alla Stazione Appaltante non riguarderebbero lavori, tanto meno analoghi, ma servizi di manutenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">11.1.3. Infine, ove scomputate le voci di fatture che si riferiscono a prestazioni di forniture, non risulterebbe raggiunta la soglia di € 145.000,00, che si riferisce a “<em>lavori analoghi</em>”, e neppure risulterebbe comprovato da -OMISSIS- quanto dichiarato in sede di gara a proposito del <em>“… possesso di idonea attrezzatura e DPI di lavoro per l’espletamento dei lavori richiesti</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">11.2. Con un secondo motivo aggiunto (rubricato sub. n° VII) la ricorrente censura l’erronea assegnazione di punteggi per gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, oltre a eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà e difetto di motivazione e inidoneità della proposta rappresentando come, all’esito dell’ostensione delle offerte formulate dalle altre due concorrenti da parte della Stazione Appaltante, risulterebbero confermate le censure dedotte nel IV motivo di ricorso introduttivo che si concentrano su l’asserito abnorme (e decisivo per l’esito della gara) divario riscontrato tra l’offerta di -OMISSIS- e quella del Consorzio -OMISSIS- per i Criteri di valutazione 1.2. e 2.1.</p>
<p style="text-align: justify;">12. La ricorrente, in data 19 febbraio 2024, ha depositato un secondo atto di motivi aggiunti rappresentando che la AOU -OMISSIS-, con nota prot. PG/-OMISSIS-, inviata alla odierna ricorrente quale attuale appaltatore e a -OMISSIS- quale aggiudicatario della nuova gara, ha chiesto di dare avvio alle attività necessarie a ottemperare alla clausola sociale ai fini del c.d. “<em>cambio appalto</em>”, comunicando che dette attività dovranno essere ultimate <em>“…entro la data di inizio del nuovo appalto, fissata improrogabilmente al 01/03/2024</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, con PEC dell’8.2.2024 formulava istanza di sospensione dell’aggiudicazione o, in ogni caso, del “<em>cambio appalto</em>” in favore di -OMISSIS- e/o della sua consorziata -OMISSIS- in ragione delle sopravvenienze rappresentate dall’esistenza di indagini portate all’attenzione dell’opinione pubblica dalla stampa, avviate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- a carico, tra gli altri, del Sig. -OMISSIS-, anche in qualità di “<em>amministratore di fatto</em>” di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, quest’ultima indicata come consorziata esecutrice nell’appalto in oggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito dell’inerzia serbata dall’amministrazione rispetto a tali circostanze segnalate dalla ricorrente, questa -con successiva PEC del 16.2.2024- invitava l’Amministrazione resistente a svolgere ogni conseguente approfondimento ritenuto utile e opportuno, sospendendo nelle more di detta istruttoria l’aggiudicazione o, in ogni caso, il cambio appalto in favore di -OMISSIS- e/o della sua consorziata -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1. Con il primo motivo aggiunto la ricorrente deduce la violazione dell’art. 80 comma 5 lett. c) e comma 6 del D. Lgs 50/2016, dell’art. 6.1. del disciplinare di gara, oltre a eccesso di potere per difetto d’istruttoria, sviamento e omessa motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1.1. Deduce la ricorrente che i fatti ascritti alla controinteressata nell’ambito di un’indagine giudiziaria a carico, tra gli altri, dell’<em>“amministratore di fatto</em>” di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, ancorché non espressamente contemplati nei commi 1 e 2 del medesimo art. 80, integrerebbero un “<em>grave illecito professionale</em>”, costituente causa di esclusione dalla gara ai sensi del comma 5, lett. c), dell’art. 80.</p>
<p style="text-align: justify;">Evidenzia la ricorrente come la giurisprudenza si sia attestata nel senso che i fatti oggetto di accertamento in un procedimento penale ancora in corso possano ben essere considerati “<em>mezzi adeguati”</em> da parte dell’Amministrazione, per dimostrare che l’operatore economico si sia reso responsabile di gravi illeciti professionali; non essendo indispensabile che i gravi illeciti professionali posti a fondamento dell’esclusione del concorrente dalla gara siano stati accertati con sentenza, anche non definitiva, essendo infatti sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, le risultanze delle indagini penali assumerebbero rilievo come fattore sintomatico dell’inaffidabilità dell’operatore economico e, come tali, sarebbero di per sé sufficienti a giustificare l’esclusione dell’operatore economico concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altronde, evidenzia la ricorrente che i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1.2. Il contegno dell’Amministrazione, silente rispetto alle segnalazioni formulate, si sarebbe rivelato comunque illegittimo sia laddove esso dovesse interpretarsi come una conferma dell’intendimento di avviare il servizio con il nuovo aggiudicatario nonostante la richiamata indagine penale, sia laddove concretizzasse l’intendimento di non espletare alcuna verifica volta ad accertare il mancato possesso o meno in capo al Consorzio aggiudicatario dei requisiti di partecipazione alla gara, non potendo non ritenersi integrato il “<em>grave illecito professionale</em>” di cui al comma 5, lett. c), del citato art. 80, e il venir meno del possesso continuo dei requisiti generali e speciali sanciti dal comma 6 del medesimo art. 80.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2. Con il secondo profilo di doglianza (rubricato sub IX) la ricorrente evidenzia come la controinteressata non avrebbe assolto l’obbligo di portare a conoscenza della Stazione Appaltante tutte le informazioni rilevanti relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione, così da consentirle un’adeguata e ponderata valutazione sulla sua affidabilità e integrità, a prescindere dalla fondatezza, gravità e pertinenza di detti episodi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra l’altro, prosegue l’esponente, i suddetti obblighi dichiarativi assumerebbero ancora maggior consistenza perché potenzialmente interessanti, oltre alla generica formula di cui alla lett. c) del comma 5 dell’art. 80, anche quella più specifica di cui alla lett. c-bis) del medesimo comma, che riguarda il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2.1. In ogni caso, anche a non voler ritenere integrati i presupposti per l’operatività dell’automatismo espulsivo, la reticenza dichiarativa (nella specie correlata all’omessa allegazione della richiamata indagine penale e dell’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa nel corso di dette indagini) avrebbe imposto l’effettuazione di un doveroso apprezzamento da parte della Stazione Appaltante in quanto tale condotta doveva ritenersi potenzialmente idonea ad occultare “<em>informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione</em>”, e ad “<em>influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante</em>” in ordine alle valutazioni “<em>sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Con Ordinanza dell’8 marzo 2024 n° 55 la nuova istanza cautelare proposta da parte ricorrente è stata dichiarata inammissibile in considerazione del fatto che le circostanze poste a supporto della domanda di sospensiva si collocavano all’esterno dell’oggetto del giudizio, essendo esse comunque destinate a stimolare eventuali futuri approfondimenti ed iniziative facenti capo alla Stazione Appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">14. In vista dell’udienza di merito fissata per il 20 marzo 2024, le parti hanno prodotto documenti, memorie e repliche.</p>
<p style="text-align: justify;">14.1. Nello specifico, il Consorzio -OMISSIS- ha depositato documentazione, allegata alle note d’udienza del 18 marzo 2024, relativa ai certificati di collaudo rilasciati dalla società -OMISSIS-, in riferimento alle prestazioni rese a suo favore dalla società -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">14.2. La ricorrente ha depositato la nota prot. n. -OMISSIS- del 19/03/2024 dell’AOU di -OMISSIS- recante apposite comunicazioni in merito al vaglio dei requisiti ex art. 80 del d.lgs 50/2016 e delle misure di “<em>self cleaning</em>” approntate dalla controinteressata, e relative alla sospensione dell’iter di stipula del contratto d’appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Alla luce di tali ultime produzioni la ricorrente ha preannunciato la proposizione di nuovi motivi aggiunti ed ha richiesto al Collegio di disporre un breve rinvio mentre l’Amministrazione resistente e la controinteressata hanno insistito per una sollecita definizione del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Il Collegio, con Ordinanza del 28 marzo 2024, n° 229, rilevato che il rinvio richiesto si rivelava funzionale, da un lato, alla necessaria presa di posizione delle parti su tali nuovi elementi e, dall’altro, alla definizione di un quadro auspicabilmente completo avuto riguardo alle determinazioni di specifica pertinenza dell’amministrazione, rinviava la trattazione del merito del giudizio all’udienza del 5 giugno 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">17. Parte ricorrente depositava, in data 17 aprile 2024 un terzo atto di motivi aggiunti con il quale gravava il provvedimento di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- di AOU -OMISSIS-, recante “<em>attivazione procedimento in contraddittorio con l’operatore economico relativo alle misure di self cleaning ex art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016</em>” nonché il provvedimento di cui alla nota prot. -OMISSIS- di AOU -OMISSIS-, avente ad oggetto <em>“Comunicazione in merito al procedimento in contraddittorio con l’operatore economico -OMISSIS- relativo alle misure di “Self-Cleaning” ex art. 80 commi 5 e 7 del D.lgs. 50/2016</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Riferisce, in particolare, -OMISSIS- che, da un lato, -OMISSIS- ha depositato, in data 18.3.2024, un documento denominato “<em>verbale di fine lavori, collaudo, consegna impianti, macchine, attrezzature</em>” in relazione a un contratto da quest’ultimo stipulato con la -OMISSIS-. S.p.A. e che, dall’altro, in data 19.3.2024, l’AOU -OMISSIS- ha depositato il provvedimento di cui alla nota 14.3.2024 prot. n. -OMISSIS- della medesima AOU, recante “<em>attivazione procedimento in contraddittorio con l’operatore economico relativo alle misure di self cleaning ex art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">17.1. Con riguardo al verbale prodotto da -OMISSIS-, -OMISSIS- deduce la violazione dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016, degli artt. 6.3 lett E) e 14, comma 5 del disciplinare di gara, oltre a eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà.</p>
<p style="text-align: justify;">Evidenzia la ricorrente che l’appalto per cui è causa è comprensivo anche dell’esecuzione di lavori “una tantum”, da eseguirsi entro i primi 120 giorni dalla data di avvio del servizio, e che il Disciplinare di gara, in relazione a detti lavori richiedeva ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, in alternativa, o la titolarità della SOA OS30 oppure, nel caso di mancato possesso di tale SOA, l’avvenuto svolgimento nel quinquennio 2017–2021 di lavori analoghi a quelli oggetto della presente gara per un importo complessivamente pari o superiore a € 145.000, IVA esclusa, per la categoria OS30.</p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS- sostiene che la documentazione anche da ultimo prodotta evidenzierebbe il mancato possesso in capo alla controinteressata del requisito previsto dal richiamato art. 6, lett. e) del Disciplinare di gara in quanto, a fronte delle 12 fatture esibite per comprovare il requisito, solo 10 risulterebbero attestati della -OMISSIS- che, in quanto ammontanti a complessivi € 117.029,00, si collocherebbe al disotto della soglia minima prevista per la comprova del requisito.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, tre degli attestati prodotti sarebbero privi di firma, mentre altri 4 sarebbero sprovvisti del benestare tecnico che il Responsabile avrebbe dovuto sottoscrivere in calce.</p>
<p style="text-align: justify;">17.2. Con riguardo al documento depositato dalla AOU -OMISSIS- inerente all’“<em>attivazione procedimento in contraddittorio con l’operatore economico relativo alle misure di self cleaning ex art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016”</em>, -OMISSIS- formula il motivo di gravame rubricato sub n° XI deducendo la violazione dell’art. 80, comma 5, lettere C, Cbis e/o F-Bis, e comma 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n° 50 e ss. m. e i.</p>
<p style="text-align: justify;">17.2.1. Si duole la ricorrente del fatto che l’AOU -OMISSIS- abbia ritenuto che il grave illecito professionale in cui sarebbe incorso l’aggiudicatario potrebbe essere “<em>sanato</em>” da misure di “<em>self-cleaning”</em> adottate non solo dopo l’avvio della procedura e dopo la presentazione della domanda di partecipazione ma addirittura dopo l’aggiudicazione della gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale “modus operandi” dell’amministrazione, a giudizio di -OMISSIS-, si porrebbe in contrasto con l’art. 80, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, che imporrebbe all’operatore economico resosi responsabile di un grave illecito professionale, per non incorrere nell’esclusione dalla gara, di dimostrare di avere adottato già prima della partecipazione alla gara misure organizzative e/o strutturali del tipo di quelle indicate dal legislatore, non potendo il “self-cleaning” né riguardare azioni future e incerte né intervenire dopo la presentazione delle offerte, anche per assicurare la “par condicio” dei concorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">In considerazione di quanto sopra, la Stazione appaltante non potrebbe valutare le misure di “self-cleaning” adottate dopo la domanda di partecipazione e l’aggiudicazione della gara, e in ogni caso tali misure si profilerebbero ontologicamente inidonee a poter essere positivamente valutate in quanto si sostanzierebbero in impegni di natura programmatica, di incerta e futura adozione.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, il Consorzio controinteressato avrebbe omesso di fornire alla Stazione Appaltante una tempestiva comunicazione dell’illecito professionale e delle collegate misure di “self-cleaning” e, così facendo, avrebbe violato il principio di leale collaborazione con l’amministrazione. Quest’ultima, per converso, avrebbe dovuto giudicare tardivo il tentativo di adottare (o meglio, prospettare la futura adozione di) misure di “<em>self-cleaning”</em> disponendo, conseguentemente, l’esclusione dell’aggiudicatario dalla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">18. In vista dell’udienza di merito le parti hanno prodotto documenti, memorie e repliche.</p>
<p style="text-align: justify;">19. In data 31 maggio 2024 -OMISSIS- ha proposto un quarto atto di motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">19.1. Espone la ricorrente che, in data 15.5.2024, AOU -OMISSIS- ha comunicato a -OMISSIS- il verbale prot. PG/-OMISSIS- con il quale l’amministrazione ha concluso il procedimento avviato con nota del precedente 14.3.2024 in contraddittorio con -OMISSIS- relativo alle misure di “self cleaning” ex art. 80, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 dichiarando tali misure idonee a dimostrare la volontà, sia del Consorzio -OMISSIS- che della consorziata -OMISSIS-, di prevenire qualsiasi forma di reato o di illecito, e “<em>sufficienti a non esprimere dubbi circa l’integrità e l’affidabilità di -OMISSIS- e -OMISSIS-</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">19.2. -OMISSIS-, nell’evidenziare di aver formulato istanza di accesso agli atti con riguardo alle note e ai documenti nel verbale, nelle more di acquisire tali documenti ha proposto impugnativa avverso il verbale stesso deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 80, commi 7 e 8 del D.Lgs 50/2016; eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di presupposti, difetto d’istruttoria e per travisamento dei fatti; violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c, c bis e o fbis, del D.Lgs 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">19.2.1. Si duole parte ricorrente del fatto che le misure di “self cleaning” adottate dalla controinteressata siano state ritenute idonee a preservare il rapporto fiduciario tra l’operatore economico e Amministrazione in quanto, a prescindere dal loro contenuto, queste si rivelano del tutto intempestive.</p>
<p style="text-align: justify;">L’AOU -OMISSIS- non avrebbe potuto valutare le misure di “self-cleaning” adottate da -OMISSIS- in quanto, come già rappresentato nel terzo atto di motivi aggiunti, le misure di “<em>self-cleaning”</em> sono state adottate solo dopo l’avvio della procedura, dopo la presentazione della domanda di partecipazione e dopo l’aggiudicazione della gara, e ciò in violazione dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e delle Linee Guida ANAC le quali prevedono che <em>“[l]’adozione delle misure di self cleaning interviene entro il termine fissato per la presentazione delle offerte</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">19.2.2. Rappresenta ulteriormente -OMISSIS- che il provvedimento impugnato si rivelerebbe illegittimo in quanto ometterebbe di considerare la violazione degli obblighi dichiarativi nei quali sarebbe incorso il Consorzio -OMISSIS- che, né nelle dichiarazioni ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 rese al momento della partecipazione alla gara e né successivamente alla proposizione dell’offerta e prima dell’aggiudicazione, ha dato notizia all’Amministrazione appaltante dell’indagine penale e dell’adozione dell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari personali, di cui sopra si è fatto più volte cenno.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tale ragione sarebbero stati violati, oltre che gli obblighi di cui al Patto di Integrità facente parte della documentazione di gara, anche gli oneri dichiarativi di cui all’art. 80, comma 5, lett c-bis) ed f-bis), del D.Lgs. n. 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclude -OMISSIS- sul punto evidenziando che quand’anche si dovesse ritenere tale omissione dichiarativa non legittimante l’attivazione di un automatismo espulsivo, la stessa avrebbe dovuto in ogni caso essere apprezzata dalla Stazione Appaltante in quanto idonea ad influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante in ordine alle valutazioni “<em>sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione</em>” (art. 80, comma 5, lett. c-bis), D.Lgs. n. 50/2016).</p>
<p style="text-align: justify;">20. In data 17 giugno 2024 la ricorrente depositava un quinto atto di motivi aggiunti con cui rilevava, in primo luogo, il difetto di istruttoria in relazione al procedimento di valutazione delle misure di “<em>self cleaning”</em>da parte della Stazione Appaltante, avendo la stessa omesso di acquisire agli atti alcun documento quanto alle modifiche della “governance” e degli assetti proprietari del Consorzio aggiudicatario. In secondo luogo, e in ogni caso, evidenziava l’inadeguatezza delle misure adottate dall’aggiudicataria in quanto inidonee a dimostrare un “<em>effettivo ricambio di assetto, tale da creare una reale cesura rispetto al passato come si sarebbe verificato ove si fosse fatto ricorso a figure esterne ed estranee al Consorzio, essendosi invece impiegate risorse che da tempo vi operano</em>”. La ricorrente ribadiva, inoltre, la tardività e la intempestività delle misure di “self cleaning”, le quali sarebbero pertanto irrilevanti. Infine, -OMISSIS- evidenzia come anche le misure inerenti al modello 231 sarebbero inadeguate oltre che insufficienti e quindi tali da non giustificare l’esito positivo del procedimento di valutazione delle stesse da parte della S.A.</p>
<p style="text-align: justify;">21. La causa è stata, nella sua interezza, trattenuta in decisione all’udienza del 19 giugno 2024, nel corso della quale tutte le parti, con espressa dichiarazione resa a verbale, hanno rinunciato a tutti i termini a difesa.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il primo motivo -OMISSIS- deduce l’inidoneità e inammissibilità dell’offerta formulata dal Consorzio controinteressato per mancato rispetto delle specifiche minime richieste nella “lex specialis” in quanto, in fase di verifica di congruità, il controinteressato ha prodotto giustificativi attestanti l’utilizzo di personale inquadrato al livello di ingresso del CCNL “<em>Sorveglianza Antincendio</em>”, ossia inquadrato a Livello G, non consentito dall’art. 8 del CSA.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito dell’endoprocedimento di verifica di congruità, la controinteressata ha esibito costi per il personale riferibili anche a maestranze inquadrate, per il primo anno d’appalto, al livello G del CCNL in luogo di quello F richiesto dal capitolato speciale. A giudizio della ricorrente tale circostanza rappresenterebbe, da un lato, un “escamotage” per rendere sostenibile l’offerta e, dall’altro, renderebbe l’offerta stessa inidonea ed inammissibile per mancato rispetto delle specifiche minime.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà, la norma richiamata da parte ricorrente si limita a prescrivere la presenza di 4 squadre ordinarie per ogni turno di servizio nelle 24 ore, per un totale di 14 addetti, dei quali 4 con funzione di capisquadra inquadrati nella categoria E e 10 nella categoria F</p>
<p style="text-align: justify;">L’offerta della controinteressata annovera 36 addetti inquadrati nel livello F sin dal primo anno e 24 addetti inquadrati nel livello E.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il Consorzio ricorrente ha, in sede di giustificativi, evidenziato costi riferiti, con riguardo a 60 unità lavorative, a personale inquadrato nei livelli richiesti dal bando.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione dell’operatore di assumere ulteriori 29 unità con livello di inquadramento G non risulta essere circostanza di per sé inficiante l’idoneità dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.1. Infatti, sotto un primo profilo, dagli atti di gara non emerge la necessità dell’impiego di tutte le 89 unità al fine di garantire la copertura dei turni e di rispettare il contingente minimo previsto dalla “lex specialis” per l’erogazione dei servizi in appalto per i quali è richiesto l’inquadramento contrattuale di cui all’art. 8 del CSA.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.2. In secondo luogo, in assenza di un’ulteriore specifica indicazione presente negli atti di gara (e di puntuali deduzioni sul punto da parte del ricorrente) deve ritenersi che, con l’assorbimento di tutto il personale in carico all’operatore uscente nella commessa <em>de quo</em>, le prestazioni richieste dal capitolato (e fornite fino ad ora dalla ricorrente) siano erogabili dall’operatore subentrante.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.3. Sotto un terzo profilo, l’esibizione dei costi per il personale attiene all’endoprocedimento di verifica di congruità ed è funzionale alla verifica della sostenibilità dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">L’eventuale riscontro da parte della Stazione Appaltante di una sottostima di taluni costi avrebbe potuto condurre ad un approfondimento da parte di quest’ultima. Approfondimento che, all’evidenza, l’Amministrazione ha ritenuto non utile né necessario.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altronde, non può non assumere rilievo anche il fatto che l’eventuale differenza di costo (sempre riferita al solo primo anno di attività) dovuta all’inquadramento inferiore risulterebbe pari a soli € 29.073,22 euro. La controinteressata ha indicato, da un lato, un utile di impresa pari a circa 179.000 euro e dall’altro, ha allocato una riserva di spesa valorizzata in € 247.037,91 quale margine di sicurezza a maggior garanzia di affidabilità dell’offerta, riferibile a costi riconducibili a vario titolo all’impiego di personale. Pertanto, il rappresentato profilo riguardante l’inquadramento del personale non si pone in contrasto con le specifiche tecniche dell’appalto, né rappresenta “<em>spia</em>” di possibili criticità nell’erogazione delle prestazioni contemplate dalla commessa.</p>
<p style="text-align: justify;">E’, peraltro, consolidato l’orientamento giurisprudenziale a mente del quale “<em>la verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzata alla verifica dell’attendibilità e della serietà della stessa ed all’accertamento dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte e la relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla p.a. che, come tale, è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta</em>“, concludendo che <em>“il Giudice Amministrativo non può procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che rappresenterebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della p.a., ma può solo verificare il giudizio sotto i profili della logicità, della ragionevolezza e dell’adeguatezza”</em> (Cons. Stato, V, 26 novembre 2018, n. 6689; Cons. Stato, Sez. V, Sent., 14/06/2021, n. 4620).</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con il secondo motivo di ricorso -OMISSIS- sostiene che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla stazione appaltante in quanto sarebbe sfornita dei requisiti di idoneità professionale richiesti per l’esecuzione dei lavori “una tantum” presso le strutture ospedaliere contemplati in appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, -OMISSIS-, non essendo in possesso della qualificazione SOA nella categoria OS30 ha esibito i requisiti detenuti dalla consorziata -OMISSIS-, che avrebbe svolto lavori analoghi a quelli oggetto della presente gara per un importo complessivamente superiore a € 145.000.00.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, evidenzia l’esponente, che nella visura storica della consorziata, nella parte relativa all’oggetto sociale, sarebbero indicate attività non riconducibili a quelle contemplate in appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Con riguardo all’asserita mancanza dei requisiti professionali per l’erogazione della quota di lavori dedotti in appalto, la ricorrente formula, anche all’esito della documentazione versata in giudizio dalla controinteressata, due distinti atti di motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.1. Con l’atto depositato il 2 febbraio 2024 la ricorrente ha rappresentato come le fatture prodotte dal Consorzio -OMISSIS- a favore della Stazione Appaltante, finalizzate a comprovare l’esecuzione di lavori per un importo complessivamente superiore a € 145.000 IVA esclusa, si rivelino inidonee essendo invece necessaria la produzione del certificato di regolare esecuzione (CEL). In ogni caso, le prestazioni in questione non riguarderebbero lavori, ma servizi di manutenzione e, comunque, scomputate le voci di fatture che si riferiscono a prestazioni di forniture, non risulterebbe raggiunta la soglia di € 145.000,00.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.2. Con il terzo atto di motivi aggiunti del 17 aprile 2024, -OMISSIS- sostiene che l’atto depositato da -OMISSIS- in data 18.3.2024, ossia il “<em>verbale di fine lavori, collaudo, consegna impianti, macchine, attrezzature”</em>, in relazione al contratto da questa stipulato con la -OMISSIS-. S.p.A, confermerebbe il mancato possesso in capo alla controinteressata del requisito previsto dal richiamato art. 6, lett. e), del Disciplinare di gara in quanto, a fronte delle 12 fatture esibite per comprovare il requisito, solo n. 10 risulterebbero attestati della -OMISSIS- che, in quanto ammontanti a complessivi € 117.029,00, si collocherebbero al disotto della soglia minima prevista per la comprova del requisito. Inoltre, tre degli attestati prodotti sarebbero privi di firma, mentre altri 4 sarebbero sprovvisti del benestare tecnico che il Responsabile avrebbe dovuto sottoscrivere in calce.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Attesa l’omogeneità contenutistica delle doglianze e, ai fini di una maggiore linearità espositiva, ritiene il Collegio di trattare congiuntamente le sopra riepilogate censure.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.1. Va in primo luogo osservato come si riveli fuori fuoco la doglianza afferente al fatto che la visura storico camerale della consorziata -OMISSIS- evidenzierebbe attività non riconducibili a quelle indicate nel computo metrico dei lavori oggetto di affidamento, atteso che la ricorrente convoglia in maniera inappropriata la disamina dei requisiti di idoneità professionale (attestati dall’iscrizione camerale) con quelli tecnico professionali (afferenti, nel caso di specie, allo svolgimento di lavori analoghi per l’ammontare richiesto dalla stazione appaltante).</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, va anche osservato come, dall’analisi della visura camerale di -OMISSIS-, l’oggetto sociale (comprendente -tra gli altri- interventi di manutenzione edile e impiantistica) di questa risulti pienamente coerente con le operazioni da svolgere nell’appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.2. Avuto riguardo alla documentazione attestante l’esecuzione di lavori prodotta dal Consorzio -OMISSIS- osserva il Collegio come la controinteressata abbia comprovato il possesso dei requisiti richiesti dalla Stazione appaltante con la nota Prot. PG/2023/-OMISSIS-, tramite la trasmissione delle fatture relative all’esercizio 2021 e i relativi ordini di acquisto emessi dal Committente -OMISSIS-. SpA.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.3. In merito all’affermazione circa l’indefettibilità del certificato di esecuzione lavori osserva il Collegio che l’art. 86 del D.Lgs 50/2016 al quinto comma prevede che “<em>Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all’allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi</em>” e a tale proposito va considerato che l’entità dei lavori “una tantum” in questione rivesta un rilievo marginale (85 mila euro) rispetto l’importo dei servizi (pari a 8,5 milioni di euro nel triennio elevabili a oltre 14 milioni nel caso di estensione a 5 anni). Pertanto, non può ritenersi precluso all’amministrazione di ritenere soddisfatto il requisito per il tramite della documentazione prodotta dalla controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Va anche osservato che la disposizione contenuta in tale Allegato, parte seconda, peraltro, prevede che i certificati di corretta esecuzione, individuati quali mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all’articolo 83, possano riguardare solo i lavori più importanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che il fatto che i certificati di collaudo rilasciati da -OMISSIS- ad -OMISSIS- non giungano a coprire l’intero importo della qualificazione per l’esecuzione lavori non rappresenta elemento ostativo a ritenere comunque comprovato il requisito dichiarato, né assume rilievo determinante l’esistenza in taluno dei documenti prodotti di carenze di tipo meramente formale.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta, in ogni caso, dirimente la circostanza come, dall’analisi della declaratoria della OS30, concernente “<em>la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione</em>” emerga come qualsiasi manutenzione relativa a impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili sia idonea ai fini del raggiungimento dell’importo richiesto dal disciplinare per ritenere soddisfatta la referenza richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">“Ad abundantiam”, si osserva come la documentazione prodotta da -OMISSIS- afferisce all’esecuzione di lavori e non a servizi di manutenzione come dedotto dalla controinteressata e, in particolare, tale attività risulta chiaramente riconducibile all’esecuzione di lavori di installazione di impianti elettrici, ricompresi nella tabella di cui all’allegato I Classe 4531, richiamato dall’art. 3 comma 1. lett. ll) del Codice Appalti di cui al D.Lgs 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.4. Si palesa destituito di fondamento anche il profilo di censura con il quale la ricorrente pretende di dover estrapolare dall’importo dei lavori erogati la quota riferibile alle forniture, atteso che il valore della lavorazione, complessivamente intesa, tiene conto, come precisato dall’art. 35 comma 8 del D.Lgs 50/2016, “<em>dell’importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. In conclusione, il secondo motivo proposto con il ricorso introduttivo, il primo motivo, rubricato sub VI dei motivi aggiunti depositati il 2 febbraio 2024 e il primo motivo del terzo atto di motivi aggiunti depositato il 17 aprile 2024 si rivelano infondati e meritevoli di reiezione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con il terzo motivo di gravame, la ricorrente contesta il giudizio di congruità formulato dall’amministrazione resistente evidenziando come questa avrebbe espresso un giudizio positivo senza tuttavia considerare l’indebita contrazione di costi operata dalla controinteressata avuto riguardo a una pluralità di profili.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Il motivo si rivela inammissibile prima ancora che infondato in quanto parte ricorrente sviluppa una critica al complessivo vaglio di attendibilità espresso dalla Azienda ospedaliera operando una analisi atomistica delle voci di costo esibite, senza tuttavia offrire evidenza di come tali profili di asserita criticità siano in grado di minare il complessivo assetto di sostenibilità economica dell’offerta formulata.</p>
<p style="text-align: justify;">Rammenta il Collegio che il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (tra le tante, Cons. di Stato, sez. V, 2 maggio 2019, n. 2879; sez. III, 29 gennaio 2019, n.726; sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978).</p>
<p style="text-align: justify;">L’esito della gara può infatti essere travolto solo quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economicamente non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del contratto volta al perseguimento dell’interesse pubblico. (Cons. Stato, Sez. III, Sent., 30/10/2023, n. 9320; T.A.R. Lazio -OMISSIS-, Sez. II, Sent., 22/04/2024, n. 7892; Cons. Stato, Sez. V, Sent., 05/09/2023, n. 8176).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha invece offerto alcun elemento probatorio atto a dare dimostrazione del rilievo dirimente dei profili critici riportati rispetto alla complessiva sostenibilità dell’offerta formulata dall’aggiudicataria.</p>
<p style="text-align: justify;">Profili critici la cui rilevanza, al contrario, appare grandemente depotenziata alla luce dell’utile di impresa pari a circa 179.000 euro esibito in offerta e della quota di riserva, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta, valorizzata in € 247.037,91.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. In ogni caso, il motivo proposto si rivela infondato anche nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.1. Infatti, il risparmio correlato alla “<em>decontribuzione sud</em>” è giustificato dall’applicazione di una misura agevolativa per le imprese dotata di copertura normativa fino al 2029, ai sensi dell’art. 1, commi da 161 a 168, della Legge n. 178/2020 e tale misura, rappresentante aiuto di Stato, è stata approvata dalla Commissione Europea.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.2. Con riguardo all’asserita eliminazione delle ore obbligatorie della formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, con conseguente erroneo calcolo in aumento delle ore mediamente lavorate, osserva il Collegio come tali costi, qualificati come “<em>Costi per la formazione e addestramento degli addetti”</em>, in realtà, siano stati quantificati in € 134.229,42 ed esibiti in sede di giustificativi.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.3. Infine, con riguardo ai profili di incongruità connessi all’asserito erroneo inquadramento di parte dei lavoratori, ritiene il Collegio di potersi limitare alle considerazioni formulate nel punto 1 della presente espositiva in diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Parimenti inammissibile si rivelano il quarto motivo di gravame del ricorso introduttivo e il motivo rubricato sub n° VII del ricorso per motivi aggiunti depositati il 2 febbraio 2024, entrambi rivolti a contestare i punteggi attribuiti alle due offerte concorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva il Collegio che, come è noto, le valutazioni della Commissione di gara in relazione ai contenuti delle offerte tecniche dei partecipanti alla procedura selettiva d’appalto costituiscono uno degli esempi più nitidi di esercizio di una potestà amministrativa di natura tecnico-discrezionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la giurisprudenza amministrativa assolutamente maggioritaria ed in stretta connessione con la fattispecie oggetto di causa, “<em>a fronte dei giudizi tecnici espressi dalla Commissione di gara, sono inammissibili le censure con cui il ricorrente non evidenzi palesi illogicità o travisamenti degli stessi, ma miri solo a sostituire il giudizio della Commissione – avente margini di opinabilità – con il proprio giudizio”</em> (in termini, tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2017, n. 371; TAR Campania, Salerno, sez. III^ 3 gennaio 2024, n° 65).</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriormente si è osservato come, nell’ambito del sistema di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni tecniche delle Commissioni di gara costituiscano espressione di ampia discrezionalità, e siano suscettibili di sindacato da parte del G.A. solo nei limiti della manifesta illogicità e non mediante una sostituzione dei giudizi, ma soltanto per evidente difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto, incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, non plausibilità dei criteri valutativi o della loro applicazione” (“ex multis”, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 aprile 2015 n. 2098; id., Sez. III, 2 aprile 2015 n. 1741).</p>
<p style="text-align: justify;">Applicando tali principi al caso di specie emerge l’inammissibilità delle censure articolate, in quanto si contesta direttamente l’attribuzione di punteggi per come effettuata dalla Commissione, senza che, in relazione ad esso, risultino ravvisabili evidenti difetti di motivazione, manifeste illogicità, erroneità dei presupposti di fatto o incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Quello che parte ricorrente descrive, con specifico riferimento al Criterio 2.1 e 1.2. quale abnorme, inspiegabile e ingiustificato divario tra i punti attribuiti ai due “competitors”, altro non è che il risultato dell’applicazione dei criteri di valutazione che hanno condotto la Commissione ad attribuire una preferenza, che i criteri stessi nella declaratoria convenzionale descrivono come “minima” o “piccola” ma che, poi, spiegano una fisiologica incidenza nell’attribuzione del punteggio per via dell’applicazione dei coefficienti stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente, d’altronde, sviluppa una critica afferente al giudizio espresso dalla Commissione e non evidenzia alcun profilo afferente al travisamento di fatti, né il suo argomentare è tale da far emergere elementi di manifesta irragionevolezza o illogicità.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con il quinto motivo parte ricorrente si duole del fatto che, da quanto si evincerebbe dal verbale della seduta riservata del 7 luglio 2023, i lavori della Commissione si sarebbero svolti in modo collegiale e ciò risulterebbe comprovato dall’identità dei punteggi assegnati da tutti i componenti della Commissione.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel verbale n° 1 del 7 luglio 2023 si legge: “<em>La commissione giudicatrice: verificata la completezza della documentazione ricevuta, prosegue con l’attribuzione dei punteggi e ogni commissario, sulla scorta delle informazioni desunte dalla documentazione presentata, effettua l’attribuzione dei punteggi per ogni sub-criterio di valutazione, attraverso un giudizio discrezionale espresso da un coefficiente, secondo la scala di valori indicata all’art. 12.3 del disciplinare di gara con la metodica del confronto a coppie”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">E’, pertanto, evidente come tale giudizio sia stato espresso in autonomia da ciascun commissario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fatto che la valutazione poi singolarmente formulata dai singoli componenti sia risultata coincidente non vale da solo a rappresentare un indice sintomatico dell’avvenuta valutazione collegiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, è assolutamente legittimo e fisiologico che l’offerta tecnica venga letta e commentata congiuntamente ed è altrettanto fisiologico che dal confronto preliminare dei commissari possa scaturire un orientamento condiviso sul merito tecnico delle offerte, ferma restando l’individualità della valutazione da parte di ciascun commissario.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, il numero limitato di concorrenti alla selezione e del quantitativo dei criteri valutativi da applicare conduce a ritenere tutt’altro che improbabile la coincidenza dei giudizi formulati.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Con il secondo atto di motivi aggiunti depositato il 19 febbraio 2024, parte ricorrente lamenta, con il motivo rubricato sub n° VIII, la mancata esclusione della controinteressata che sarebbe incorsa in un <em>“grave illecito professionale collegato a fatti posti al centro di un’indagine giudiziaria a carico, tra gli altri, dell’amministratore di fatto”</em>di -OMISSIS- e di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la ricorrente le risultanze delle indagini penali assumerebbero rilievo come fattore sintomatico dell’inaffidabilità dell’operatore economico e, come tali, sarebbero di per sé sufficienti a giustificare l’esclusione dell’operatore economico concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale contesto, il contegno dell’Amministrazione, silente rispetto alle segnalazioni formulate, si sarebbe rivelato comunque illegittimo.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1 Con il secondo profilo di doglianza (rubricato sub IX) la ricorrente evidenzia come la controinteressata non avrebbe assolto l’obbligo di portare a conoscenza della Stazione Appaltante tutte le informazioni rilevanti relative alle proprie vicende professionali, precludendo a quest’ultima un’adeguata e ponderata valutazione sulla sua affidabilità e integrità.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2 Nell’ambito del terzo e quarto atto di motivi aggiunti depositati il 17 aprile 2024 e il 31 maggio 2024 (rispettivamente rivolti avverso l’atto di avvio e di conclusione del procedimento valutativo delle misure di <em>“self cleaning”</em>) parte ricorrente si duole del fatto che l’Azienda resistente abbia ritenuto di poter valutare le misure di “self-cleaning” adottate dopo la domanda di partecipazione e l’aggiudicazione della gara, deducendo che, in ogni caso, tali misure si rivelerebbero inidonee a poter essere positivamente valutate in quanto si concreterebbero in impegni di natura programmatica, di incerta e futura adozione e il Consorzio controinteressato avrebbe omesso di fornire alla Stazione Appaltante una tempestiva comunicazione dell’illecito professionale e delle collegate misure di “self-cleaning” e, così facendo, avrebbe violato il principio di leale collaborazione con l’amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Occorre, preliminarmente, soffermarsi sull’eccezione di inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti sollevata dalla controinteressata nella memoria di replica, con la quale si evidenzia che essi si incardinerebbero su “<em>circostanze sopravvenute al provvedimento impugnato e che non rilevano nella indagine relativa alla sua “originaria” legittimità</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. L’eccezione non merita accoglimento e, pertanto, il secondo, terzo, quarto e quinto atto di motivi aggiunti devono ritenersi ammissibili anche nella parte in cui contestano la valutazione delle misure di <em>“self cleaning”</em> da parte della stazione appaltante, e le relative modalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante tali motivi sollecitino un sindacato sull’operato dell’Amministrazione a valle della disposta aggiudicazione, plurimi argomenti fanno propendere per la loro ammissibilità nel presente procedimento con cui si è impugnata l’aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1.1. Innanzitutto, occorre osservare come il sub-procedimento di valutazione delle misure di “self cleaning” adottate dall’aggiudicatario trovi giustificazione nel potere-dovere della Stazione Appaltante di verificare la permanenza dei requisiti (tra cui anche quelli di affidabilità) in capo all’aggiudicatario medesimo, a fronte di elementi, la cui conoscenza sia sopravvenuta, che potrebbero evidenziarne la mancanza.</p>
<p style="text-align: justify;">È ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui i requisiti di ordine generale debbano essere posseduti dal concorrente a partire dal momento della presentazione dell’offerta e sino alla stipula del contratto e poi, ancora, fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale. Poiché i requisiti di partecipazione devono sussistere per tutta la durata della gara e sino alla stipula del contratto (e poi ancora fino all’adempimento delle obbligazioni contrattuali), discende, “de plano”, il dovere della stazione appaltante di compiere i relativi accertamenti con riguardo all’intero periodo (v., da ultimo, Ad. Plen., 24 aprile 2024, n. 7).</p>
<p style="text-align: justify;">7.1.2. In questo contesto e a fronte del dovere della Stazione Appaltante di compiere i dovuti accertamenti, si inscrive anche la disciplina dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede una serie di motivi di esclusione, tra cui al comma 5 lett. c) il fatto che l’operatore economico si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da mettere in dubbio la sua integrità e affidabilità. Tale valutazione, secondo la giurisprudenza, consiste in una “<em>complessa verifica articolata su due livelli: deve innanzitutto qualificare il comportamento pregresso tenuto dall’operatore economico, come idoneo ad incrinare la sua affidabilità ed integrità nei rapporti con l’Amministrazione; una volta decretata la qualificazione negativa di tale operatore sulla base della condotta pregressa, la stazione appaltante deve verificare se tale giudizio negativo sia predicabile, a livello prognostico, anche in merito alla procedura di gara in questione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 maggio 2022, n. 4362; id 8 gennaio 2021, n. 307). In altre parole, la valutazione “in astratto” dell’affidabilità ed integrità dell’operatore economico, fondata sul solo fatto storico, deve essere declinata “in concreto”, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la fattispecie in esame, tra le quali rientrano anche le misure di self cleaning nel frattempo assunte dall’operatore economico, come ritenuto da questa Sezione nella citata sentenza n. 9782 del 2022. […] È opportuno sottolineare, infatti, che pur in presenza di cause di esclusione obbligatorie, l’art. 80 comma 7, del codice dei contratti consente all’operatore economico di provare di “aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”. Tale interpretazione è conforme alla ratio dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 80, comma 7, del codice dei contratti, che ha “finalità conservativa e al tempo stesso mira a garantire il committente pubblico rispetto all’affidabilità professionale del contraente privato” (cfr. sentenza n. 9782/2022); l’interpretazione contraria, darebbe origine ad “un fenomeno di eterogenesi dei fini dell’istituto” (cfr. sentenza sopra citata)</em>” (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2023, n. 1790).</p>
<p style="text-align: justify;">7.1.3. In tale contesto, i principi di concentrazione e speditezza del rito appalti (su cui v. Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4) consentono al Collegio di introitare nel presente giudizio anche i motivi aggiunti proposti avverso l’operato della Stazione Appaltante nella fase che si colloca dopo l’aggiudicazione ma prima della stipula e dunque in una fase di verifica dei requisiti funzionale ad attribuire efficacia definitiva all’aggiudicazione medesima. Pertanto, la determinazione con cui l’Amministrazione ha ritenuto idonee le misure di “<em>self cleaning</em> adottate” dalla controinteressata si qualifica quale “<em>conferma implicita del provvedimento di aggiudicazione […]: tale determinazione, infatti, è stata adottata dalla stazione appaltante a seguito dello svolgimento di un’istruttoria, diretta a verificare se sussistessero i presupposti per disporre la revoca dell’aggiudicazione in favore di -OMISSIS-, in quanto ritenuta meritevole di esclusione dalla procedura di gara per grave errore professionale</em>” (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2023, n. 1790).</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. Chiarito quanto sopra in punto di ammissibilità, le censure avanzate risultano, comunque, complessivamente infondate nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2.1. La ricorrente con il secondo atto di motivi aggiunti ritiene che le risultanze delle indagini penali assumano rilievo come fattore sintomatico dell’inaffidabilità dell’operatore economico e, come tali, sarebbero di per sé sufficienti a giustificarne l’esclusione. In tale contesto, il contegno dell’Amministrazione, silente rispetto alle segnalazioni formulate, si sarebbe rivelato comunque illegittimo.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2.1.1. Il motivo non è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">In disparte la considerazione per cui l’Amministrazione si sia successivamente attivata per valutare l’incidenza dei fatti risultanti dalle indagini penali sull’affidabilità della controinteressata nonché per verificare l’idoneità delle misure di “self-cleaning” nel frattempo adottate, si noti come costituisca principio consolidato quello per cui <em>“l’illecito professionale non può essere mai fonte di esclusione automatica ma soltanto di estromissione disposta a seguito di contraddittorio procedimentale. In occasione di tale contraddittorio, l’impresa accusata di illecito professionale è ammessa a provare di avere adottato efficaci misure di self cleaning</em>” (Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2024, n. 3858).</p>
<p style="text-align: justify;">In quanto fattispecie di esclusione non automatica, ma meramente facoltativa ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, l’apprezzamento circa l’affidabilità o meno del singolo operatore economico è rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione committente (come affermato da costante giurisprudenza amministrativa e, da ultimo, da Consiglio di Stato, sez. V, 24.03.2022 n. 2154 e giurisprudenza ivi citata): “<em>tale valutazione, pertanto, è soggetta al controllo e al sindacato giurisdizionale nei limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti</em>” (v., “ex multis”, Cons. Stato, sez. III, 14 dicembre 2022, n. 10936).</p>
<p style="text-align: justify;">7.2.1.2. Peraltro, nel caso di fatti oggetto di verifica in sede penale, come nel caso di specie, è necessario che l’Amministrazione effettui un’autonoma valutazione delle idonee fonti di prova e consideri le emergenti circostanze di fatto sotto il profilo della loro pertinenza e rilevanza in ordine all’apprezzamento di integrità morale e affidabilità professionale del concorrente (Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2018, n. 5424). Quindi, il giudizio della Stazione Appaltante investe il fatto in sé, in tutti i suoi profili sostanziali, e non la sola valutazione e il trattamento datogli in sede penale, considerato che l’apprezzamento del medesimo fatto in sede penale e da parte dell’amministrazione ex art. 80 comma 5 lett. c) cit. è ben distinto proprio per le diverse finalità istituzionali della valutazione e gli inerenti parametri normativi. L’Amministrazione è, infatti, investita di un autonomo e distinto apprezzamento in funzione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara (Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2020, n. 7471).</p>
<p style="text-align: justify;">7.2.1.3. Tali considerazioni, in definitiva, rendono evidente, da un lato, l’assenza, in casi del genere, di una fattispecie di esclusione automatica per inaffidabilità dell’operatore economico e, dall’altro, il carattere discrezionale dell’apprezzamento lasciato alla Stazione Appaltante, sia in ordine alla valutazione sul ricorrere di un grave illecito professionale tale da determinarne l’inaffidabilità, sia in relazione alla idoneità delle misure di <em>“self cleaning”</em> adottate per farvi fronte.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2.2. Parte ricorrente con il terzo e quarto atto di motivi aggiunti sostiene, inoltre, che l’Amministrazione non avrebbe potuto valutare l’idoneità delle misure di “self-cleaning” poste in essere dalla -OMISSIS- perché intempestive. Esse, infatti, secondo tale prospettazione, sarebbero state adottate in violazione dell’art. 80 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, del principio della “par condicio” dei partecipanti e delle Linee guida ANAC n. 6, perché comunicate e valutate in un momento successivo alla presentazione delle offerte e addirittura dopo l’aggiudicazione della gara.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2.2.1. Anche tali motivi risultano infondati, per le ragioni di seguito esposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo preme osservare come il precedente orientamento della giurisprudenza amministrativa, citato dalla ricorrente, secondo cui “<em>il momento ne ultra quem per l’adozione di misure di self-cleaning e per la loro allegazione alla stazione appaltante è ancorato al termine di presentazione delle offerte, dato che la previsione di una tardiva facoltà di implementazione o allegazione sarebbe in contrasto con il principio della par condicio dei concorrenti</em>” (su cui v. Cons. Stato, V, 24 gennaio 2019, n. 598; V, 9 gennaio 2020, n. 158), sia stato superato dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, alla quale il Collegio ritiene di aderire.</p>
<p style="text-align: justify;">Va, infatti, ormai affermandosi sul piano giurisprudenziale l’indirizzo secondo cui, in particolare: “<em>la giurisprudenza più recente, anche della Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 febbraio 2023, nn. 1700 e 1719) ha, in effetti, superato l’impostazione per cui le misure di self-cleaning sono irrilevanti se adottate nel corso della gara, in quanto destinate a valere solo per il futuro, in favore di una lettura maggiormente in linea con i principi europei per cui le predette misure vanno sempre valutate dalla stazione appaltante</em>”. Ed ancora: “<em>la giurisprudenza nazionale più recente (cfr. CGA, 13 luglio 2022, n. 829), facendo, invero, applicazione della sentenza della Corte di Giustizia UE 14 gennaio 2021 (causa C-387/19), ha affermato che le misure di ravvedimento operoso possono essere poste in essere “in qualunque fase della procedura che preceda l’adozione della decisione di aggiudicazione” (cfr. § 29 della sentenza)”</em> (Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2024, n. 3858).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, è stato così statuito: “<em>va anzitutto osservato che questo Collegio ben conosce, e condivide, il consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale le misure di self cleaning, adottate in presenza di un fatto suscettibile di rilevare quale grave illecito professionale, hanno efficacia pro futuro: non foss’altro perché il principio dell’irretroattività ha un fondamento logico, prima che giuridico. Esso va tuttavia applicato criticamente, con riferimento alle specifiche peculiarità del caso di specie: onde non incorrere in un fenomeno di eterogenesi dei fini dell’istituto di riferimento. Il quale ha una finalità conservativa, e al tempo stesso mira a garantire il committente pubblico rispetto all’affidabilità professionale del contraente privato. In questo senso, nel solco della consolidata giurisprudenza formatasi sul punto, la recente sentenza della V Sezione di questo Consiglio di Stato n. 4362/2022 ha precisato – specificando il (e non derogando al) richiamato indirizzo – che i numerosissimi precedenti (quali quelli invocati da -OMISSIS- negli scritti difensivi) che contribuiscono a comporre tale filone giurisprudenziale “non vanno intesi nel senso che, valendo le misure di self cleaning per il futuro, esse sono del tutto prive di significato nell’ambito della gara iniziata prima della loro adozione, ma piuttosto che il giudizio di “sufficienza” delle misure adottate di cui è detto nella disposizione del Codice dei contratti pubblici consente da solo di prevenire l’esclusione dell’operatore economico quando l’emenda era già intervenuta prima della presentazione delle offerte</em>” (Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2023, n. 1790).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, si è sostenuto che <em>“tuttavia, l’adozione delle misure medesime in corso di procedura non è affatto un evento la cui valutazione sia preclusa alla stazione appaltante tamquam non esset. All’opposto, rientra nel prudente apprezzamento della stazione appaltante tenere conto delle misure di self cleaning adottate in corso di procedura e di valutare la loro idoneità (o meno, eventualmente anche in ragione della tardività dell’intervento riparatore) a garantire l’affidabilità dell’operatore economico nella fase esecutiva dello specifico appalto di che trattasi”. È opportuno sottolineare, infatti, che pur in presenza di cause di esclusione obbligatorie, l’art. 80 comma 7, del codice dei contratti consente all’operatore economico di provare di “aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”. Tale interpretazione è conforme alla ratio dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 80, comma 7, del codice dei contratti, che ha “finalità conservativa e al tempo stesso mira a garantire il committente pubblico rispetto all’affidabilità professionale del contraente privato” (cfr. sentenza n. 9782/2022); l’interpretazione contraria, darebbe origine ad “un fenomeno di eterogenesi dei fini dell’istituto” (cfr. sentenza sopra citata) […] Ne consegue che la tesi della inapplicabilità delle misure di self cleaning alle gare in corso, di origine pretoria, in quanto non prevista né nella direttiva appalti, e neppure nel codice dei contratti, costituente una mera “prassi”, che preclude alle stazioni appaltanti di valutare il contenuto e l’idoneità delle misure di ravvedimento operoso assunte dagli operatori al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla propria affidabilità ed integrità, ingenerato da vicende penali pregresse, non può essere condivisa per le ragioni sopra esposte. Ciò riguarda sia i casi in cui le vicende penali e le conseguenti misure di self cleaning si riferiscano al periodo intercorrente tra la data di presentazione dell’offerta e quella di aggiudicazione (come nel caso relativo alla gara bandita da ARIA, esaminato nella citata sentenza n. 9782/2022), sia i casi in cui tali circostanze siano intervenute nella fase intercorrente tra l’aggiudicazione e la stipulazione della convenzione” </em>(Cons. Stato, Sez. III, 1790/2023 cit).</p>
<p style="text-align: justify;">7.2.2.2. Il Collegio ritiene tale impostazione condivisibile, anche in ragione di una interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea, con la conseguenza che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le misure di <em>self cleaning</em> non possono essere considerate irrilevanti per il solo fatto di essere state adottate successivamente alla presentazione delle offerte o nel periodo di tempo intercorrente tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, le misure di “self cleaning” possono essere valutate non solo per il futuro, ma anche per le gare in corso. Certamente, però, la tempestività o meno di tali misure potrà assumere rilievo quale elemento da sottoporsi alla discrezionale valutazione della Stazione Appaltante in merito alla loro idoneità a ripristinare l’affidabilità dell’operatore economico.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2.2.3. Quanto al merito di tale apprezzamento, nel caso di specie, esso non si ritiene viziato da manifesta irragionevolezza o illogicità tale da giustificarne un sindacato da parte del Giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">È opportuno ricordare, infatti, che <em>“la valutazione circa la ricorrenza delle cause facoltative di esclusione dalle gare pubbliche, ivi compresa quella prevista dall’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, rientra nell’ambito della ampia discrezionalità della P.A. ed è sindacabile solo in caso di manifesta pretestuosità e ai soli fini di un eventuale riesame da parte della stessa P.A.”</em> (cfr., “ex plurimis”, Cons. Stato, A.P. n. 16/2020; Cons. Stato, Sez. V, 18 ottobre 2022, n. 8864; Cons. Stato, Sez. III, 10 febbraio 2021, n. 1248; id. n. 505/2021; Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 2020, n. 5967).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, “<em>il giudice amministrativo si deve limitare a valutare ab externo la non manifesta pretestuosità della motivazione addotta dalla stazione appaltante, in ordine alla mancata ricorrenza delle ipotesi previsti dal codice degli appalti per disporre l’esclusione facoltativa; occorre ribadire, infatti, che “la valutazione della presenza di circostanze idonee a ingenerare il dubbio che, al di là delle cause tipiche di esclusione, il concorrente si sia reso responsabile di un grave illecito professionale, è rimessa alla valutazione dell’Amministrazione e la ricorrenza di indagini penali non necessariamente comporta la necessità di dover dare rilievo alla vicenda nei termini di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016” (CGARS n. 32/2022)”</em> (v. Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2023, n. 1790).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, le misure assunte dalla società aggiudicataria, dimostrative della volontà di rompere ogni legame con la vecchia “dirigenza”, provvedendo anche alla riorganizzazione aziendale in modo da escludere il rischio di reiterazione di vicende come quelle pregresse, hanno indotto la stazione appaltante a ritenere idonee le misure stesse e, pertanto, ad escludere dubbi sulla integrità e sull’affidabilità della società aggiudicataria.</p>
<p style="text-align: justify;">La motivazione del provvedimento con cui la Stazione Appaltante ha ritenuto idonee le misure adottate, tenuto conto dell’ampia discrezionalità di cui essa dispone nelle proprie valutazioni di merito, non risulta affetta dai vizi macroscopici ritenuti necessari dalla giurisprudenza per poterne sindacare il contenuto: non sussiste, infatti, la palese pretestuosità delle ragioni assunte a sostegno della determinazione, considerato anche che l’atto è stato adottato in seguito ad un’adeguata istruttoria e dopo una approfondita interlocuzione intervenuta sia con i soggetti coinvolti.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2.2.4. Simili considerazioni fanno propendere anche per la infondatezza del motivo con cui parte ricorrente evidenzia le reticenze della controinteressata nei confronti della Stazione Appaltante rispetto ai fatti di rilevanza penale già avvenuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Fermo restando che, anche in virtù di costante giurisprudenza, il principio di necessaria continuità del possesso dei requisiti comporta il dovere di ciascun concorrente di informare tempestivamente e fin dalla presentazione dell’offerta la Stazione Appaltante di qualsiasi irregolarità tale da privarlo degli stessi (da ultimo, Ad. Plen., 24 aprile 2024, n. 7), preme rilevare come neanche le eventuali omissioni dichiarative determinino alcun automatismo espulsivo. “<em>L’esclusione può essere comminata solo se e nella misura in cui siano anche reputate rilevanti – sia nell’omissione in sé, che, necessariamente, rispetto al fatto omesso – da parte della stazione appaltante</em>” (Delibera ANAC, 20 marzo 2024, n. 148).</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, chiarito come, anche nel caso di omissioni dichiarative, “<em>l’esclusione per omissioni dichiarative del concorrente in relazione a reati c.d. “non ostativi”</em> non può essere automatica, affermando che “<em>La falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lett. c) [ora cbis)] dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo; alle conseguenze ora esposte conduce anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico”</em> (così Consiglio di Stato, Ad. Plen., 28 agosto 2020 n. 16, Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2022, n. 8336, Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2023, n. 8642).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, le omissioni possono assumere portata escludente non in sé, cioè come mero inadempimento al dovere di informazione, ma se e nella misura in cui siano anche state reputate rilevanti – sia nell’omissione in sé che rispetto al fatto omesso – da parte della stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2.2.5. Occorre allora e, in secondo luogo, verificare come la Stazione Appaltante abbia tenuto conto di tale profilo nella valutazione che ha condotto alla determinazione di idoneità delle misure e, conseguentemente, di conferma implicita dell’aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, si ritiene che anche tale aspetto sia confluito nella valutazione di complessiva affidabilità operata dalla Stazione Appaltante. In particolare, quando la Stazione Appaltante, prima ancora di formulare il giudizio di idoneità delle misure di <em>“self cleaning”</em>, ha ritenuto di avviare il procedimento di verifica, ha evidentemente considerato la tempistica comunicativa non ostativa ad operare il vaglio di merito sulla idoneità delle misure.</p>
<p style="text-align: justify;">Né tale “modus operandi” si rivela “ex se” irragionevole perché deve tenere conto delle concrete circostanze che hanno caratterizzato la vicenda. Da questo punto di vista, non può non assumere rilievo la circostanza per cui la condotta tenuta dalla -OMISSIS-, seppur qualificabile in astratto come omissiva, nel caso di specie non può essere qualificata alla stregua di un’omissione assoluta dell’informazione, trattandosi piuttosto di un mero ritardo, sia pure consistente (dato che l’-OMISSIS- ha comunicato solo in data 4.3.2024 quali misure di “self-cleaning” aveva intenzione di adottare). Pertanto, nel caso di specie, non è configurabile una “<em>condotta decettiva idonea a fuorviare le valutazioni della Stazione Appaltante sull’affidabilità della concorrente, condizionandone le decisioni […]”</em> (Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2023, n. 8642) e, pertanto, può ritenersi esclusa la manifesta irragionevolezza dell’apprezzamento della Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Parimenti infondati risultano anche i motivi sollevati con il quinto atto di motivi aggiunti, con il quale la ricorrente censura ulteriormente e sotto altri profili sia il procedimento di valutazione delle misure di “self cleaning” e sia il suo esito, con cui la Stazione Appaltane ha espresso un giudizio di idoneità delle misure.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. Quanto al lamentato difetto di istruttoria, evidenzia la ricorrente che l’Amministrazione avrebbe omesso di acquisire agli atti del procedimento qualsiasi documento in relazione alle modifiche della “governance” e degli assetti proprietari del Consorzio -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1.1. Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1.2. L’Amministrazione procedente ha, infatti, ritenuto non necessario acquisire documenti ulteriori, ritenendo invece sufficienti, come evidenziato dalla difesa erariale nella memoria del 18 giugno 2024, la documentazione trasmessa dall’aggiudicataria e, soprattutto, le visure camerali, dalle quali ha potuto verificare l’effettivo mutamento della “governance” e degli assetti proprietari dell’aggiudicataria. Ritiene, pertanto, il Collegio che l’istruttoria sia invero risultata congruente e approfondita anche per quanto concerne l’apprezzamento dei profili inerenti al mutamento della “governance” e degli assetti proprietari del Consorzio.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. La ricorrente, inoltre, evidenzia ancora una volta l’inadeguatezza delle misure adottate dall’-OMISSIS- dal momento che non sarebbero idonee a garantire un effettivo ricambio di assetto tale da creare una reale cesura rispetto al passato. In aggiunta, la ricorrente evidenzia la tardività e intempestività delle misure, circostanza che sarebbe di per sé ostativa alla loro valutazione. Infine, anche le misure inerenti al modello di organizzazione ex D.lgs. n. 231/2001 sarebbero inadeguate e, comunque, insufficienti.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2.2. Tutti i motivi risultano infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2.3. Innanzitutto, il Collegio ha già evidenziato, da un lato, come le misure possano essere valutate non soltanto “pro futuro”, ma anche rispetto alla gara in corso e, dall’altro, come la tempestività o meno delle misure non determini la loro irrilevanza, bensì costituisca un elemento da tenere in considerazione nell’ambito della complessiva (e discrezionale) valutazione condotta dall’Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Dirimenti sul punto risultano, poi, le considerazioni svolte in precedenza circa la natura prettamente discrezionale del procedimento di valutazione delle misure di “self-cleaning” e del relativo giudizio di idoneità delle stesse a ripristinare il rapporto fiduciario con la Stazione Appaltante. Con le conseguenze che ne derivano in ordine all’ampiezza del sindacato del Giudice, limitato ai profili di manifesta irragionevolezza del medesimo giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2.4. In ogni caso, anche alla luce dei documenti da ultimo prodotti dalla difesa erariale inerenti al procedimento di valutazione delle misure di “self cleaning” condotto dalla Stazione Appaltante, tale apprezzamento non può ritenersi censurabile nemmeno da questo punto di vista.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, dalla documentazione in atti risulta come -OMISSIS-, nell’ambito del proprio modello organizzativo aziendale per la prevenzione dei reati, abbia ritenuto di dotarsi di un apposito Codice Etico con il dichiarato scopo di stabilire precise regole di condotta estese a tutti i consorziati, organi societari, dipendenti e collaboratori del Consorzio, al fine di garantire uno svolgimento dell’attività di impresa conforme alle leggi. Particolarmente dettagliata risulta, poi, l’analisi preliminare dei rischi di commissione dei reati, corredata da relativa relazione. L’aggiudicataria ha, inoltre, provveduto a stilare un apposito piano formativo per l’anno 2024 con la predisposizione di appositi corsi di formazione proposti dall’Organismo di Vigilanza, tra gli altri in materia di “whistleblowing” e formazione sulle modifiche apportate alle procedure del Modello organizzativo e sui contenuti del Codice Etico e del Patto di integrità. Infine, ulteriore rilevanza viene assegnata all’adozione di un nuovo regolamento interno dell’Organismo di Vigilanza, il quale ai sensi del paragrafo 5 dovrà essere informato su tutti i procedimenti disciplinari concernenti la violazione del Modello Organizzativo.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2.5. Alla luce della ampiezza e dell’elevato grado di dettaglio della documentazione prodotta e a suo tempo apprezzata nell’ambito del procedimento di valutazione dell’adeguatezza delle misure di <em>self-cleaning</em>, ritiene pertanto il Collegio che tali documenti siano idonei a dimostrare come l’apprezzamento dell’Amministrazione in ordine all’idoneità delle misure non sia stato meramente apparente, bensì frutto delle concrete, molteplici e documentate iniziative adottate dall’aggiudicataria.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Conclusivamente e per tutte le suesposte considerazioni, il ricorso e tutti i motivi aggiunti proposti si rivelano infondati e meritevoli di reiezione.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (Sezione prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti siccome proposti, li respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida rispettivamente in euro 6.000 (seimila/00) a favore dell’amministrazione resistente ed € 6.000 (seimila/00) a favore della controinteressata. Il tutto, oltre ad accessori di legge, ove dovuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Buricelli, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Gabriele Serra, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Montixi, Referendario, Estensore</p>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.30</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-19-1-2021-n-30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-19-1-2021-n-30/</guid>

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<p>Dante D&#8217;Alessio, Presidente, Estensore Provvedimento di DASPO: l&#8217;Autorità  amministrativa svolge una valutazione in concreto sull&#8217; inaffidabilità  del soggetto Sicurezza pubblica &#8211; provvedimenti di DASPO &#8211; inaffidabilità  del soggetto &#8211; valutazione in concreto da parte dell&#8217;Autorità  amministrativa &#8211; deve essere svolta &#8211; interesse pubblico alla tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza dei</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dante D&#8217;Alessio, Presidente, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Provvedimento di DASPO: l&#8217;Autorità  amministrativa svolge una valutazione in concreto sull&#8217; inaffidabilità  del soggetto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Sicurezza pubblica &#8211; provvedimenti di DASPO &#8211; inaffidabilità  del soggetto &#8211; valutazione in concreto da parte dell&#8217;Autorità  amministrativa &#8211; deve essere svolta &#8211; interesse pubblico alla tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza dei cittadini e interesse privato ad accedere liberamente negli stadi &#8211; devono essere bilanciati.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento di DASPO  connotato da ampia discrezionalità , spettando all&#8217;Autorità  amministrativa la valutazione in concreto dell&#8217;inaffidabilità  del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza dei cittadini e l&#8217;interesse privato ad accedere liberamente negli stadi, fermo restando che occorre un collegamento fra il soggetto destinatario del divieto e i fatti sulla base dei quali il provvedimento  adottato. In conseguenza, tale misura non può essere censurata se congruamente motivata con riferimento a specifiche circostanze di fatto che l&#8217;hanno determinata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p> <br />  <br /> Pubblicato il 19/01/2021<br /> <strong>N. 00030/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00403/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 403 del 2019, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Simone Sabattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Luigi Carlo Farini n. 10;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, Questura Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Cagliari, via Dante 23/25;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del Provv. n. 21/Reg DASPO 2019 con il quale in data 16.03.2019 il Questore della Provincia di Cagliari ha emesso nei confronti di -OMISSIS- il provvedimento di D.A.S.P.O. con il quale ha decretato il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per anni cinque.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Questura Cagliari;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2021 tenutasi da remoto in videoconferenza ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il dott. Dante D&#8217;Alessio e trattenuto il ricorso in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del comma 2 della norma citata;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con il ricorso in esame il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, emesso il 16 marzo 2019 dal Questore della Provincia di Cagliari, con il quale  stato disposto nei suoi confronti il divieto di accesso per cinque anni ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO), e ne ha chiesto l&#8217;annullamento perchè illegittimo sotto diversi profili.<br /> 2. Il Questore di Cagliari ha adottato il contestato DASPO a seguito della relazione della Digos del 7 gennaio 2019 conseguente agli accertamenti compiuti in relazione agli scontri che si erano verificati il 6 ottobre 2018 fra alcuni supporters del Bologna (fra i quali il ricorrente) e alcuni supporters del Cagliari, in occasione dell&#8217;incontro di calcio fra il Cagliari e il Bologna.<br /> 3. Il ricorso  infondato.<br /> 4. Si deve, al riguardo, ricordare che l&#8217;art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, stabilisce che il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di:<br /> a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;<br /> b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all&#8217;estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l&#8217;ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);<br /> c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati tassativamente indicati dalla stessa norma (tra cui delitti contro l&#8217;ordine pubblico, delitti di comune pericolo mediante violenza, etc.).<br /> Il comma 2 dello stesso articolo dispone che alle persone alle quali  notificato il divieto il Questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell&#8217;ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell&#8217;obbligato nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto.<br /> 4.1. La prima parte di tale disposizione prevede, quindi, l&#8217;emanazione di una inibitoria all&#8217;accesso nei luoghi dove si svolgono le competizione sportive, a seguito di una denuncia (o di una condanna) per i reati ivi indicati. Nella seconda parte l&#8217;indicata disposizione consente invece all&#8217;Autorità  di pubblica sicurezza di inibire l&#8217;accesso nei luoghi dove si svolgono le competizione sportive quando ciò risulti necessario al fine di scongiurare il ripetersi di episodi di violenza che potrebbero arrecare danno al regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e creare pericolo per la sicurezza e l&#8217;incolumità  pubblica nei luoghi in cui le competizioni hanno luogo.<br /> 5. Il legislatore ha quindi emanato una disposizione che eleva la soglia di prevenzione in considerazione della rilevanza sociale dei comportamenti di natura violenta tenuti in occasione di manifestazioni sportive alle quali possono partecipare anche molte migliaia di persone.<br /> Per questo l&#8217;art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, considera rilevanti non solo il personale compimento di atti di violenza, e quindi di atti che hanno prodotto un danno all&#8217;integrità  delle cose o all&#8217;incolumità  delle persone, ma anche la semplice partecipazione ad episodi di violenza<br /> 5.1. La giurisprudenza ha qualificato la fattispecie come tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l&#8217;inequivoca volontà  del legislatore di anticipare la soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del &quot;più probabile che non&quot;, non richiedendosi la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari (Consiglio di Stato sez. III, n. 317 dell&#8217;11 gennaio 2021; n. 866 del 4 febbraio 2019).<br /> Quindi la misura del divieto di accesso agli impianti sportivi può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma in caso di pericolo di lesione dell&#8217;ordine pubblico, come accade nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo. Ne consegue che il divieto di accesso negli stadi non richiede un oggettivo ed accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto, anche sulla base dei suoi precedenti, non dia affidamento di tenere una condotta scevra dalla partecipazione ad ulteriori episodi di violenza.<br /> 5.2. E&#8217; dunque sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità  e, quanto alla identificazione dei responsabili, sono sufficienti i rilievi ed i riscontri effettuati dalla autorità  di pubblica sicurezza, a prescindere da accertamenti più approfonditi svolti anche in altra sede (Consiglio di Stato sez. III, 15 dicembre 2016 n. 5304).<br /> 6. Il provvedimento  connotato peraltro da ampia discrezionalità , spettando all&#8217;Autorità  amministrativa la valutazione in concreto dell&#8217;inaffidabilità  del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza dei cittadini e l&#8217;interesse privato ad accedere liberamente negli stadi, fermo restando che occorre un collegamento fra il soggetto destinatario del divieto e i fatti sulla base dei quali il provvedimento  adottato.<br /> In conseguenza tale misura non può essere censurata se congruamente motivata con riferimento a specifiche circostanze di fatto che l&#8217;hanno determinata (Consiglio di Stato, sez. III, n. 6808 del 23 dicembre 2011).<br /> 7. Si  anche precisato, sul punto relativo alla riconducibilità  causale delle condotte ascritte ai soggetti destinatari di DASPO, che l&#8217;applicabilità  della misura prescinde da una condanna penale, per la finalità  prevalente della misura, consistente nella creazione di un ambiente che prevenga comportamenti violenti o pericolosi a protezione dell&#8217;ordine pubblico e degli altri spettatori (Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, sez. I, 8 novembre 2018, ric. n. 19120/15, Sera~in c. Croazia, Consiglio di Stato sez. III, n. 317 dell&#8217;11 gennaio 2021 cit.).<br /> 8. Ciò premesso, nel caso in esame, non  dubbia la presenza del ricorrente (con altri 15 supporters destinatari del provvedimento), accertata dagli organi di polizia, sul luogo dove si sono svolti gli scontri fra i supporters del Cagliari e i supporters del Bologna. Scontri peraltro che hanno causato anche il ferimento di alcuni dei presenti.<br /> In particolare, come successivamente accertato dagli organi di polizia, il ricorrente, a seguito degli scontri, si  fatto curare per una frattura alla falange della mano sinistra.<br /> Non risulta peraltro in alcun modo provato che gli scontri siano stati causati dai soli supporters del Cagliari, mentre  rilevante l&#8217;osservazione degli organi di polizia che hanno evidenziato come, a prescindere da ogni finalità  del loro comportamento, i supporters del Bologna che hanno partecipato agli scontri si erano staccati dagli altri supporters del Bologna che erano stati scortati dalle forze dell&#8217;ordine fino allo stadio proprio al fine di evitare possibili contatti con le frange violente della tifoseria del Cagliari.<br /> Nè ha alcun rilievo, per quanto prima ricordato, l&#8217;avvenuta archiviazione del procedimento penale per i fatti oggetto di causa.<br /> 8.1. Il provvedimento impugnato, con il quale  stato disposto il DASPO per cinque anni, si fonda quindi su indizi da ritenersi sufficienti a identificare il ricorrente fra i partecipanti agli scontri e a fondare la presunzione di responsabilità , secondo la regola del &#8220;più probabile che non&#8221;, e deve ritenersi pertanto esente dalle censure sollevate.<br /> 9. &#8211; In conclusione, il ricorso va respinto.<br /> Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna il ricorrente al pagamento di ¬ 1.000,00, in favore dell&#8217;Amministrazione resistente per le spese del presente giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.<br /> Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Dante D&#8217;Alessio, Presidente, Estensore<br /> Tito Aru, Consigliere<br /> Gianluca Rovelli, Consigliere</p>
<p>  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-19-1-2021-n-30/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.30</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.22</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-18-1-2021-n-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-18-1-2021-n-22/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.22</a></p>
<p>Dante D&#8217;Alessio, Presidente, Tito Aru, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore Cinus e Patrizia Floris, contro Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Cagliari, Questura di Cagliari, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari Il compito dell&#8217;Autorità  di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità , non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-18-1-2021-n-22/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.22</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-18-1-2021-n-22/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.22</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dante D&#8217;Alessio, Presidente, Tito Aru, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore Cinus e Patrizia Floris, contro Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Cagliari, Questura di Cagliari, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari</span></p>
<hr />
<p>Il compito dell&#8217;Autorità  di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità , non   sanzionatorio o punitivo, ma  di natura cautelare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Armi &#8211; divieto di detenzione di armi e munizioni &#8211; Autorità  di Pubblica Sicurezza &#8211; ampia discrezionalità  &#8211; spetta &#8211; potere di natura cautelare &#8211;  tale.<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il compito dell&#8217;Autorità  di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità , non  infatti sanzionatorio o punitivo, ma  quello &#8211; di natura cautelare &#8211; di prevenire abusi nell&#8217;uso delle armi, sicchè ai fini del divieto di detenzione di armi e munizioni non  necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì  sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br /> Pubblicato il 18/01/2021<br /> <strong>N. 00022/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00576/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 576 del 2014, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore Cinus e Patrizia Floris, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del primo, via Gianturco n. 36;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno,<br /> U.T.G. &#8211; Prefettura di Cagliari,<br /> Questura di Cagliari,<br /> rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati ex lege in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del decreto del Ministro dell&#8217;Interno n. 557/PAS/E/015484/10171.17 del 21 gennaio 2014;<br /> &#8211; del decreto del Prefetto di Cagliari n. 44776/2013 del 15 luglio 2013;<br /> &#8211; del decreto della Questura di Cagliari n. 34/2013 del 31 luglio 2013;<br /> &#8211; di ogni altro atto ad essi conseguente, connesso e/o collegato.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno, dell&#8217;U.T.G. &#8211; Prefettura di Cagliari e della Questura di Cagliari;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi in modalità  telematica ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il dott. Tito Aru;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Il 3 marzo 2013, alle ore 19:15, durante lo svolgimento di un servizio finalizzato anche alla prevenzione e repressione dei reati in materia di caccia di frodo, una pattuglia di Carabinieri della stazione di Villasalto fermava, a bordo di una Fiat Punto, i signori -OMISSIS- (alla guida, proprietario del veicolo) e l&#8217;odierno ricorrente -OMISSIS-.<br /> 2. I militari, scrutando all&#8217;interno dell&#8217;autovettura, si avvedevano della presenza della carabina sportiva semiautomatica calibro 12, marca Remington mod. 597, di proprietà  del sig, -OMISSIS-, dallo stesso detenuta ed utilizzata quale titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia n. 073381-N rilasciata dalla Questura di Cagliari.<br /> 3. I Carabinieri sequestravano l&#8217;arma che, come risulta dagli atti, aveva la cartuccia in canna e altre 5 cartucce nel caricatore già  innestato.<br /> 4. Nella medesima serata il sig. -OMISSIS- si recava nella locale stazione dei Carabinieri ove veniva informato che, in ordine alla vicenda di cui sopra, nei suoi confronti venivano svolte indagini in relazione al reato di cui agli artt. 699 e 110 c.p. (porto abusivo di armi in concorso).<br /> 5. I Carabinieri trasmettevano gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, ove tale comunicazione veniva iscritta nel registro notizie di reato anche a carico del ricorrente -OMISSIS-.<br /> 6. Il procedimento penale che ne scaturiva veniva successivamente archiviato, su richiesta del Pubblico Ministero procedente, con decreto del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cagliari in data 5 novembre 2013.<br /> 7. Del predetto accertamento i carabinieri di Villasalto informavano anche il Prefetto della Provincia di Cagliari al fine di valutare l&#8217;adozione, nei confronti dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, di provvedimenti di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell&#8217;art. 39 TULPS.<br /> 8. Sulla base delle informazioni ricevute il Prefetto di Cagliari adottava nei confronti del ricorrente il decreto. n. 44776/2013 del 15 luglio 2013 col quale sanciva il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti.<br /> 9. Avverso tale provvedimento il sig. -OMISSIS-, in data 29 agosto 2013, proponeva ricorso gerarchico al Ministro dell&#8217;Interno.<br /> 10. Nel frattempo il Questore di Cagliari, con decreto del 31 luglio 2013, disponeva nei confronti del medesimo ricorrente anche la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.<br /> 11. Avverso quest&#8217;ultimo provvedimento il sig. -OMISSIS-, in data 10 ottobre 2013, proponeva ricorso gerarchico al Prefetto di Cagliari.<br /> 12. Il Ministro dell&#8217;Interno ed il Prefetto di Cagliari rigettavano i rispettivi ricorsi gerarchici.<br /> 13. Di qui il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- col quale si contesta la legittimità  dei menzionati provvedimenti negativi per i seguenti motivi:<br /> 1) Violazione del combinato disposto degli artt. 111, 113 Cost. &#8211; Violazione di legge &#8211; Eccesso di potere &#8211; Travisamento dei fatti &#8211; Erronea valutazione dei fatti &#8211; Illogicità  &#8211; Incoerenza manifesta &#8211; Carente istruttoria: in quanto i provvedimenti impugnati sarebbero incentrati in via esclusiva, senza nessun ulteriore accertamento sulla persona del ricorrente, sull&#8217;informativa dei carabinieri di Villasalto, come detto sfociata in un procedimento penale archiviato dal GIP di Cagliari. In particolare nella motivazione degli atti mancherebbe la puntuale individuazione degli elementi posti a fondamento del giudizio prognostico di inaffidabilità  e sul pericolo di un abusivo utilizzo delle armi.<br /> 14. Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria di spese.<br /> 15. Per resistere al ricorso si  costituito il Ministero dell&#8217;Interno che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.<br /> 16. Alla camera di consiglio del 17 settembre 2014 l&#8217;esame dell&#8217;istanza cautelare  stato abbinato al merito della causa.<br /> 17. Con memoria depositata l&#8217;11 dicembre 2020 l&#8217;amministrazione intimata ha insistito per la reiezione del ricorso.<br /> 18. Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2021 la causa  stata posta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Per quanto proposto avverso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile il ricorso dev&#8217;essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br /> 2. Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, il ricorrente ha presentato istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile, respinta, all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria esperita, con provvedimento in data 9 ottobre 2018, che non risulta impugnato.<br /> 3. Egli infatti, anche in caso di accoglimento dell&#8217;impugnazione, in presenza di un nuovo successivo provvedimento negativo, non potrebbe comunque rientrare in possesso del titolo sperato, potendo solo eventualmente ottenere, al verificarsi di fatti ulteriori e diversi a quelli già  esaminati nella determinazione negativa del 9 ottobre 2018, un nuovo pronunciamento dell&#8217;amministrazione.<br /> 4. Per quanto proposto avverso il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti il ricorso  invece infondato.<br /> 5. La relazione dei Carabinieri della stazione di Villasalto  molto chiara.<br /> 6. Durante lo svolgimento di uno specifico servizio finalizzato anche alla prevenzione e repressione dei reati in materia di caccia di frodo, alle ore 19,15 del 3 marzo 2013, venivano fermati, a bordo di una Fiat Punto i signori -OMISSIS- (alla guida, proprietario del veicolo) e l&#8217;odierno ricorrente -OMISSIS-.<br /> 7. Le circostanze di tempo (l&#8217;ora serale) e di luogo (un&#8217;area di ripopolamento faunistico, nella quale vige il divieto di esercizio venatorio), inducevano i Carabinieri ad ispezionare l&#8217;autovettura ove rinvenivano, tra la base del sedile anteriore destro (occupato dal -OMISSIS-) e lo sportello, la carabina sportiva semiautomatica calibro 12, marca Remington mod. 597, di proprietà  del sig, -OMISSIS-, munita di cannocchiale, con cartuccia in canna e altre 5 cartucce nel caricatore già  innestato.<br /> 8. Orbene, come si legge nel provvedimento impugnato, la non giustificata disponibilità  dell&#8217;arma, peraltro pronta all&#8217;uso, per la quale l&#8217;unica motivazione plausibile era individuata nella finalità  di porre in essere l&#8217;illecita attività  di bracconaggio, veniva ritenuta un elemento dal quale desumere una concreta capacità  di abusare delle armi.<br /> 9. La motivazione  dunque, obiettivamente, esaustiva ed immune da vizi logici.<br /> 10. L&#8217;archiviazione del procedimento penale, su cui si dilunga il ricorrente al fine di contestare le conclusioni assunte dalla Prefettura, non interferisce, infatti, con gli elementi di valutazione di affidabilità  demandati, secondo la costante giurisprudenza, alla autonoma discrezionalità  dell&#8217;autorità  amministrativa.<br /> 11. Il compito dell&#8217;Autorità  di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità , non  infatti sanzionatorio o punitivo ma  quello &#8211; di natura cautelare &#8211; di prevenire abusi nell&#8217;uso delle armi, sicchè ai fini del divieto di detenzione di armi e munizioni non  necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì  sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso.<br /> 12. Per questo capo della domanda il ricorso va dunque respinto.<br /> 13. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per il resto lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.<br /> Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi in modalità  telematica ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Dante D&#8217;Alessio, Presidente<br /> Tito Aru, Consigliere, Estensore<br /> Gianluca Rovelli, Consigliere</div>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2021 n.7</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-11-1-2021-n-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-11-1-2021-n-7/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2021 n.7</a></p>
<p>Dante D&#8217;Alessio, Presidente, Tito Aru, Consigliere, Estensore PARTI: Kuba di Deias Francesco e C. Sas., rappresentata e difesa dagli avvocati Silvio Pinna e Nicola Zoccheddu; contro Comune Muravera, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Tack, Sulle variazioni essenziali ex art. 32 del T.U.E. Edilizia ed</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dante D&#8217;Alessio, Presidente, Tito Aru, Consigliere, Estensore PARTI: Kuba di Deias Francesco e C. Sas., rappresentata e difesa dagli avvocati Silvio Pinna e Nicola Zoccheddu; contro Comune Muravera, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Tack,</span></p>
<hr />
<p>Sulle  variazioni essenziali ex art. 32 del T.U.E.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; attività  edilizia &#8211; abusi &#8211; variazioni essenziali ex art. 32 del T.U.E. &#8211; casistica &#8211; determinazione- spetta alle Regioni.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 32 del T.U.E., che disciplina la fattispecie dell&#8217;esecuzione di opere in &#8220;variazione essenziale&#8221; rispetto al progetto approvato, affida alle Regioni la determinazione dei casi nei quali si determina una variazione essenziale, nel rispetto di alcuni criteri di massima.<br /> In base a tale norma:<br /> a) si  in presenza di difformità  totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un&#8217;opera diversa da quella prevista dall&#8217;atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione;<br /> b) si configura invece la difformità  parziale quando le ridette modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell&#8217;opera.<br /> Ai fini sanzionatori, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità  o con variazioni essenziali, va senz&#8217;altro disposta la demolizione delle opere abusive.<br /> Per gli interventi eseguiti in parziale difformità  dal permesso di costruire, la legge prevede la demolizione, a meno che, non potendo essa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità , debba essere applicata una sanzione pecuniaria.<br />  <br />  </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 11/01/2021<br /> <strong>N. 00007/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00947/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 947 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br /> Kuba di Deias Francesco e C. Sas., rappresentata e difesa dagli avvocati Silvio Pinna e Nicola Zoccheddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell&#8217;avv. Silvio Pinna, via San Lucifero n. 65;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune Muravera, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Tack, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> 1) dell&#8217;ordinanza di demolizione n. 8, prot. n. 8452, del 18 settembre 2018, con la quale il Dirigente Responsabile dell&#8217;Ufficio Urbanistica e Pianificazione del Territorio del Comune di Muravera ha disposto la demolizione, entro 90 giorni, della struttura destinata a chiosco-bar ubicata nell&#8217;area demaniale in località  Monte Nai &#8211; Sa Murta Bassa, individuata al Foglio 41, Mapp. ex 19/parte;<br /> 2) della nota n. 3319 del 4 aprile 2018, con cui il predetto Dirigente Responsabile ha comunicato ex art. 7 L. 241/1990 s.m.i. l&#8217;avvio del procedimento volto all&#8217;emanazione dell&#8217;ordinanza di demolizione;<br /> 3) dei verbali del 9 marzo 2018 e del 12 marzo 2018, nonchè della nota prot. 2837 del 20 marzo 2018 redatti dai tecnici del predetto Servizio Tecnico del Comune di Muravera, richiamati negli atti impugnati e non meglio conosciuti dalla ricorrente;<br /> per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31 gennaio 2020:<br /> del sopravvenuto provvedimento prot. 717 del 21 gennaio 2020 del Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo 2° Ufficio &#8211; Urbanistica e Pianificazione del Territorio del Comune di Muravera;<br /> di tutti gli ulteriori atti ad essi presupposti o, comunque, connessi</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune Muravera;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. La società  Kuba di Deias Francesco &amp; c. S.a.s.  titolare della concessione demaniale marittima n. 3 del 23 febbraio 2006, da ultimo prorogata con determinazione n. 238 del 28 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2020, avente ad oggetto l&#8217;area ubicata in località  Monte Nai &#8211; Sa Murta Bassa al Foglio 41, Mapp. ex 19/parte di complessivi mq. 287,00.<br /> 2. La realizzazione della struttura prevista nella richiamata concessione demaniale veniva preceduta dal rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica prot. n. 12003 del 31 ottobre 2007, nonchè dall&#8217;autorizzazione edilizia n. 1341 (prot. 2897) del 13 marzo 2008 a firma del Dirigente del Servizio Tecnico del Comune di Muravera.<br /> 3. La ricorrente società  Kuba ha, dunque, realizzato sin dall&#8217;anno 2008 la struttura per cui  causa, costituita da un chiosco e da strutture per servizi e noleggio di attrezzature balneari.<br /> 4. Con nota prot. n. 3319 del 4 aprile 2018 il Dirigente del Servizio Tecnico del Comune di Muravera le comunicava l&#8217;avvio del procedimento volto all&#8217;emanazione dell&#8217;ordinanza di demolizione della struttura medesima, contestando alla stessa la mancata rimozione al termine della stagione balneare della struttura de qua e, dunque, la conseguente mancanza di un titolo edilizio e di una valida ed efficace autorizzazione paesaggistica.<br /> 5. Malgrado la presentazione di osservazioni il Comune di Muravera concludeva il procedimento amministrativo con l&#8217;emanazione dell&#8217;impugnata ordinanza di demolizione n. 8, prot. n. 8452, del 18 settembre 2018.<br /> 6. Nell&#8217;assunto della ricorrente tale provvedimento sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:<br /> 1) Violazione di Legge per falsa applicazione dell&#8217;art. 10 Del D.P.R. n. 380/2001 &#8211; Mancata e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 4 del d.a. n. 1/ass. del 23 gennaio 2008 &#8211; Violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 146, comma 4, Del D.Lgs. n. 42/2004 e dell&#8217;art. 7 del D.P.R. n. 31/2017 e dell&#8217;allegato B, Punto B.26 &#8211; Eccesso di potere per erroneità  dei presupposti &#8211; Travisamento dei fatti e contraddittorietà  fra più atti della medesima amministrazione: in quanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto D.A. n. 1/Ass./2008 l&#8217;autorizzazione paesaggistica prot. n. 12003 del 31 ottobre 2007 doveva considerarsi retroattivamente emendata, in forza dell&#8217;art. 4 del citato D.A., e la durata della stessa doveva essere ricondotta a quella della concessione demaniale sottostante (31 dicembre 2020).<br /> 2) Violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 22-bis, comma 9, della l.r. n. 45/1989 e s.m.i. e del d.a. n. 1/ass. del 23.1.2008) &#8211; Eccesso di potere per erroneità  dei presupposti: in quanto la norma regionale prevede l&#8217;esenzione per i gestori dei chioschi a servizio della balneazione e della ristorazione, nelle more dell&#8217;approvazione da parte dei Comuni dello strumento pianificatorio dei litorali, dall&#8217;obbligo di rimozione degli stessi al termine della stagione balneare nell&#8217;ipotesi in cui i titoli abilitativi (concessione demaniale, autorizzazione edilizia e autorizzazione paesaggistica) non prevedano specificamente un tale obbligo di smontaggio;<br /> 3) Violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 6 della l.r. n. 23/1985 e s.m.i. e dell&#8217;art. 167 del d.lgs. 42/2004 &#8211; Eccesso di potere per erroneità  dei presupposti e travisamento dei fatti &#8211; Carenza di istruttoria: in quanto sarebbero insussistenti i presupposti normativamente richiesti per l&#8217;adozione dell&#8217;impugnata ordinanza di demolizione;<br /> 4) 4Violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 10, l. 241/1990 e s.m.i. &#8211; Eccesso di potere per erroneità  dei presupposti e travisamento dei fatti, nonchè per insufficienza e/o inconferenza della motivazione &#8211; Carenza di istruttoria: in quanto l&#8217;impugnata ordinanza non avrebbe adeguatamente considerato, mancando nel provvedimento una effettiva valutazione di quanto sottoposto all&#8217;attenzione dell&#8217;autorità  procedente, le osservazioni procedimentali ritualmente presentate dalla società  Kuba.<br /> 7 Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.<br /> 9. Con ordinanza n. 350 del 12 dicembre 2018 il Tribunale ha accolto l&#8217;istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.<br /> 10. In data 14 gennaio 2019 si  costituito in giudizio il Comune di Muravera che ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese.<br /> 11. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 31 gennaio 2020 la ditta Kuba ha impugnato, per i motivi indicati nella stessa impugnazione aggiuntiva, il provvedimento prot. n. 717 del 21 gennaio 2020, col quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Muravera ha integrato il contenuto dell&#8217;ordinanza di demolizione n. 8 del 18 settembre 2018, ponendo a fondamento dell&#8217;ordinata demolizione la traslazione della struttura di cui sopra, accertata con rilievo topografico, ritenuta variazione essenziale al progetto approvato, nonchè difformità  nella sua consistenza per una maggiore superficie coperta rilevata.<br /> 12. In vista dell&#8217;udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno ulteriormente illustrato le rispettive conclusioni.<br /> 13. Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2020, tenutasi in modalità  telematica ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la causa  stata posta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Il Collegio ritiene, in ragione del suo contenuto assorbente, di prendere le mosse dall&#8217;impugnazione aggiuntiva proposta dalla ricorrente avverso l&#8217;atto integrativo dell&#8217;ordinanza di demolizione n. 8 del 18 settembre 2018 adottato dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Muravera con provvedimento n. 717 del 21 gennaio 2020.<br /> 2. Preliminarmente, rispetto alla questione, sulla quale sono state dettate di recente nuove disposizioni, con la legge regionale n. 3 del 2020, che ha modificato l&#8217;art. 43 della legge regionale n. 8 del 2015, in ordine alla sussistenza o meno di un obbligo di rimozione della struttura per cui  causa in ragione della sua natura di opera stagionale, infatti, si impone l&#8217;accertamento della conformità  dell&#8217;opera realizzata dalla ricorrente al titolo edilizio ottenuto.<br /> 3. Sul punto le verifiche comunali hanno preso l&#8217;avvio dall&#8217;esame della documentazione agli atti dell&#8217;ufficio e, in data 21 novembre 2019,  stato effettuato un sopralluogo dal tecnico incaricato.<br /> Le conclusioni alle quali quest&#8217;ultimo  pervenuto, riportate nella relazione conclusiva del novembre 2019, sono le seguenti:<br /> &#8220;<em>Per il chiosco denominato &#8220;Roger Rabbit&#8221; l&#8217;ingombro del chiosco  difforme per ingombro planimetrico da quello autorizzato e risulta per alcuni metri roto-traslato rispetto alle planimetrie autorizzate (rappresentato con il colore azzurro nella planimetria &#8220;B&#8221; allegata alla presente)</em>&#8220;.<br /> 3.1 In particolare, come evidenziato anche nelle tavole allegate alla relazione, la struttura, costituita dal chiosco bar e da una pedana in legno, risulta traslata in modo consistente nell&#8217;area di sedime rispetto a quanto autorizzato.<br /> 4. Ritenuta tale realizzazione variazione essenziale rispetto al progetto approvato (autorizzazione edilizia n. 1341 (prot. 2897) del 13 marzo 2008 &#8211; autorizzazione paesaggistica prot. n. 12003 del 31 ottobre 2007) ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 1, della l.r. n. 23/1985, l&#8217;ufficio comunale ha adottato l&#8217;atto integrativo dell&#8217;ordinanza di demolizione oggetto dell&#8217;impugnazione aggiuntiva.<br /> 5. Sostiene la ricorrente che la disciplina delle variazioni essenziali riguarderebbe i soli interventi edificatori assoggettati al rilascio di permesso di costruire e non anche ai diversi interventi &#8220;minori&#8221; già  assoggettati, com&#8217; nel caso che ci occupa, ad autorizzazione edilizia, per i quali al più potrebbe essere comminata, in caso di difformità , una sanzione pecuniaria.<br /> 6. L&#8217;argomento non merita accoglimento.<br /> La disciplina sanzionatoria degli abusi edilizi contempla tre fattispecie ordinate secondo la loro gravità , per le quali  comunque prevista, almeno in via astratta, l&#8217;ingiunzione a demolire l&#8217;opera realizzata:<br /> a) l&#8217;ipotesi di interventi in assenza di permesso o in totale difformità ;<br /> b) l&#8217;ipotesi di variazioni essenziali dal titolo edilizio;<br /> c) l&#8217;ipotesi residuale della parziale difformità  da esso.<br /> Al relativo accertamento, invero, consegue l&#8217;ingiunzione di demolizione delle opere realizzate difformemente rispetto al progetto approvato, a prescindere dal <em>nomen juris</em> del titolo edilizio.<br /> 7. L&#8217;art. 32 del T.U.E., che disciplina la fattispecie dell&#8217;esecuzione di opere in &#8220;variazione essenziale&#8221; rispetto, come detto, al progetto approvato, affida alle Regioni la determinazione dei casi nei quali si determina una variazione essenziale, nel rispetto di alcuni criteri di massima.<br /> In base a tale norma:<br /> a) si  in presenza di difformità  totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un&#8217;opera diversa da quella prevista dall&#8217;atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione;<br /> b) si configura invece la difformità  parziale quando le ridette modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell&#8217;opera.<br /> 8. Ai fini sanzionatori, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità  o con variazioni essenziali, va senz&#8217;altro disposta la demolizione delle opere abusive.<br /> 8.1 Per gli interventi eseguiti in parziale difformità  dal permesso di costruire, la legge prevede la demolizione, a meno che, non potendo essa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità , debba essere applicata una sanzione pecuniaria.<br /> 9. In Sardegna l&#8217;art. 5 della legge regionale n. 23/1985, nel testo vigente, recita testualmente (per quanto qui rileva):<br /> &#8220;<em>Per variazioni essenziali rispetto al progetto approvato si intendono quelle che, realizzate senza rispettare le disposizioni di cui all&#8217;articolo 7-ter, hanno determinato almeno una delle seguenti condizioni:</em><br /> <em>(&#038;)</em><br /> <em>d) &#038;modifica della localizzazione dell&#8217;edificio all&#8217;interno del lotto urbanistico di pertinenza determinata a seguito di rotazione su qualunque asse o traslazione, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell&#8217;edificio autorizzato e di quello realizzato  inferiore al 50 per cento&#8221;</em>.<br /> 9.1. Il successivo art. 6 della stessa legge aggiunge che &#8220;<em>Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l&#8217;esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità  dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell&#8217;abuso la sospensione dei lavori, la rimozione o la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi&#038;</em>&#8220;<br /> 10. Rientra quindi nel concetto di &#8220;<em>modifica della localizzazione dell&#8217;edificio all&#8217;interno del lotto urbanistico di pertinenza</em>&#8220;, e quindi di variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria in virtà¹ del combinato disposto degli artt. 31 e 32, comma 1, lett. c), del d. P.R. n. 380 del 2001 e degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 23/1985, non solo lo spostamento del manufatto su un&#8217;area totalmente o pressochè totalmente diversa da quella originariamente prevista, ma anche ogni significativa traslazione dell&#8217;edificio in relazione alla localizzazione contenuta nelle tavole progettuali.<br /> In tal senso si  affermato che &#8220;<em>Ai sensi dell&#8217;art. 32 lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce variante essenziale rispetto al progetto approvato la modifica della localizzazione dell&#8217;edificio tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un&#8217;area totalmente o pressochè totalmente diversa da quella originariamente prevista, trattandosi di modifica che comporta una nuova valutazione del progetto da parte dell&#8217;amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità  con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell&#8217;area, mentre sono ininfluenti rispetto all&#8217;obbligo di acquisizione da parte dell&#8217;interessato di un nuovo permesso di costruire la circostanza che le altre caratteristiche dell&#8217;intervento (sagoma, volumi, altezze etc.) siano rimaste invariate rispetto all&#8217;originario permesso di costruire, e l&#8217;assenza di ogni incidenza della variante sul regime dei distacchi e delle distanze&#8221;</em> (Consiglio di Stato, Sezione IV, 20 novembre 2008, n. 5743).<br /> 11. Nel caso in esame, come visto e come risulta di rilievi allegati alla relazione tecnica richiamata nella motivazione del provvedimento, la traslazione della costruzione ha riguardato uno spostamento significativo della struttura, su un&#8217;area in parte diversa da quella originariamente prevista, con la conseguenza che tale traslazione integra gli estremi della variazione essenziale.<br /> La traslazione peraltro  sostanzialmente ammessa dalla stessa ricorrente che, purtuttavia, tende ad attribuire alla consistenza della stessa valenza riduttiva nella qualificazione dell&#8217;abuso.<br /> 12. Trattandosi inoltre di intervento eseguito in un contesto di particolare valore paesaggistico e sottoposto a vincolo, deve anche ritenersi che a seguito della traslazione la costruzione non sia allo stato neppure supportata da un&#8217;efficace autorizzazione paesaggistica, imponendosi vieppiù, anche sotto questo aspetto, la sua demolizione.<br /> Quel che la ricorrente ha posto in essere , infatti, nella sostanza, una edificazione diversa che, ovviamente, non può trovare fondamento in un provvedimento di autorizzazione paesaggistica che era stato fondato su altri presupposti di fatto.<br /> 13. Da quanto detto, consegue che l&#8217;intervento in questione  stato eseguito in totale difformità  dal titolo edilizio (e dall&#8217;autorizzazione paesaggistica) e la sanzione applicabile non poteva che determinare l&#8217;ordine di demolizione dell&#8217;opera a prescindere dalla questione della sua natura di opera stagionale soggetta o meno allo smontaggio al termine della stagione estiva.<br /> 14. L&#8217;infondatezza dell&#8217;impugnazione aggiuntiva, assumendo valore assorbente rispetto alle contestazioni in esame, comporta l&#8217;improcedibilità  per carenza di interesse dell&#8217;impugnazione originariamente proposta avverso l&#8217;ordinanza di demolizione n. 8/2018.<br /> 15. Sussistono nondimeno motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e per il resto lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi in modalità  telematica ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Dante D&#8217;Alessio, Presidente<br /> Tito Aru, Consigliere, Estensore<br /> Antonio Plaisant, Consigliere</p>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2020 n.565</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-21-10-2020-n-565/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Francesco Scano, Presidente, Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore PARTI: Maggioli S.p.A. in proprio e Capogruppo Mandataria del Costituendo R.T.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sergio Galli contro Comune di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Russo, Simonetta</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Scano, Presidente, Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore PARTI:  Maggioli S.p.A. in proprio e Capogruppo Mandataria del Costituendo R.T.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sergio Galli contro Comune di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Russo, Simonetta Pagliazzo, Maria Ida Rinaldi, Alberto Sechi, nei confronti Municipia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marco Sica; Safety 21 S.p.A., Mail Express Poste Private S.r.l., Snem S.p.A., Nexive S.p.A., M.T. S.p.A. non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Le finalità  del soccorso istruttorio</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della PA &#8211; gara &#8211; procedura di gara &#8211; finalità  &#8211; individuazione dell&#8217;offerta migliore nel rispetto delle regole di concorrenza &#8211; è tale &#8211; soccorso istruttorio &#8211; finalità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici ed all&#8217;Amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare quale sia l&#8217;offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell&#8217;aggiudicatario. In questo senso l&#8217;istituto del soccorso istruttorio in generale tende ad evitare che irregolarità  ed inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici pìù meritevoli, anche nell&#8217;interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l&#8217;opportunità  di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/10/2020<br /> <strong>N. 00565/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00255/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 255 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Maggioli S.p.A. in proprio e Capogruppo Mandataria del Costituendo R.T.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sergio Galli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Rimini in Sassari, via Pasquale Paoli 40;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Russo, Simonetta Pagliazzo, Maria Ida Rinaldi, Alberto Sechi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Municipia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Avv. Prof. Sica in Milano, via della Guastalla 2;<br /> Safety 21 S.p.A., Mail Express Poste Private S.r.l., Snem S.p.A., Nexive S.p.A., M.T. S.p.A. non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della determinazione dirigenziale &#8211; Settore Contratti pubblici e Gestione e Valorizzazione dei beni Patrimoniali &#8211; Servizio Appalti &#8211; n. 1114, del 23 aprile 2020, con la quale il Comune di Sassari ha disposto, in favore dell&#8217;ATI Municipia s.p.a. &#8211; Multiservizi s.r.l. &#8211; Mail Express Poste Private s.r.l., con sede in Trento, via Adriano Olivetti, n. 7, l&#8217;aggiudicazione definitiva della gara per l&#8217;affidamento del servizio di gestione globale degli atti di violazione delle norme del codice della strada e di quelli previsti dalle leggi, regolamenti e ordinanze comunali, per il comando di polizia municipale (quinquennio 2020-2024);<br /> &#8211; della comunicazione di aggiudicazione del 23/4/2020;<br /> &#8211; all&#8217;occorrenza della Determinazione Dirigenziale n. 2505, del 16/07/2019, di approvazione dell&#8217;indizione della procedura, della Determinazione Dirigenziale n. 3620, del 22/10/2019, di rettifica del Capitolato Speciale d&#8217;Appalto e delle Specifiche Tecniche, del Bando, del Capitolato Speciale e relativi allegati, dei Disciplinari tecnici, della proroga dei termini e di tutti i documenti facenti parte della lex specialis di gara, nonchè dei verbali di gara e dei chiarimenti pubblicati;<br /> &#8211; nonchè della eventuale decisione di procedere alla stipula del contratto ed all&#8217;esecuzione anticipata del servizio;<br /> &#8211; di ogni ulteriore atto preordinato, presupposto, connesso o consequenziale, anche nel frattempo intervenuto ed al momento non conosciuto, ove occorrer possa;<br /> &#8211; per la declaratoria di nullità , invalidità  ed inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l&#8217;A.T.I. Municipia S.p.A. &#8211; Multiservizi S.r.l. (ora Safety21 S.p.A.) &#8211; Mail Express Poste Private S.r.l. e dell&#8217;eventuale decisione di procedere alla esecuzione anticipata del servizio;<br /> per il conseguimento dell&#8217;aggiudicazione e per il subentro nel contratto di appalto eventualmente stipulato;<br /> &#8211; in via subordinata, per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente monetario.<br /> Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da MUNICIPIA S.P.A.:<br /> annullamento in parte qua<br /> &#8211; della Determinazione Dirigenziale n. 2505, del 16/07/2019, di approvazione dell&#8217;indizione della procedura;<br /> &#8211; della Determinazione Dirigenziale n. 3620, del 22/10/2019, di rettifica del Capitolato Speciale d&#8217;Appalto e delle Specifiche Tecniche;<br /> &#8211; del Bando;<br /> &#8211; del Capitolato Speciale e relativi allegati;<br /> &#8211; dei Disciplinari tecnici;<br /> &#8211; della proroga dei termini;<br /> &#8211; dei chiarimenti pubblicati;<br /> &#8211; nonchè di tutti i documenti costituenti la lex specialis di gara;<br /> &#8211; dei verbali del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice (non conosciuti);<br /> &#8211; ove occorrer possa, di ogni ulteriore atto preordinato, presupposto, connesso o consequenziale, anche nel frattempo intervenuto ed al momento non conosciuto a cominciare dal provvedimento di ammissione alla gara del RTI ricorrente e da quello di soccorso istruttorio per la ripresentazione della domanda e ciò anche oltre il termine previsto, se esistenti;<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MUNICIPIA S.P.A.:<br /> annullamento in parte qua<br /> &#8211; della Determinazione Dirigenziale n. 2505, del 16/07/2019, di approvazione dell&#8217;indizione della procedura;<br /> &#8211; della Determinazione Dirigenziale n. 3620, del 22/10/2019, di rettifica del Capitolato Speciale d&#8217;Appalto e delle Specifiche Tecniche;<br /> &#8211; della nota del 2.12.2019, con cui è stato formalizzato nei confronti del RTI Maggioli il soccorso istruttorio;<br /> &#8211; del Bando;<br /> &#8211; del Capitolato Speciale e relativi allegati;<br /> &#8211; dei Disciplinari tecnici;<br /> &#8211; della proroga dei termini;<br /> &#8211; dei chiarimenti pubblicati;<br /> &#8211; nonchè, pìù in generale, di tutti i documenti costituenti la lex specialis di gara;<br /> &#8211; dei verbali del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice;<br /> &#8211; ove occorrer possa, di ogni ulteriore atto preordinato, presupposto, connesso o consequenziale, anche nel frattempo intervenuto ed al momento non conosciuto.<br /> Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Maggioli S.p.a. in proprio e capogruppo mandataria del costituendo r.t.i. il 24/8/2020:<br /> -oltre che, in conferma, degli atti impugnati con il ricorso principale, della nota dell&#8217;8. 6.2020 con la quale il Comune di Sassari ha avviato il procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, con particolar e riferimento al possesso del requisito, da parte del raggruppamento, Municipia S.P.A. Multiservizi S.R.L. Mail Express Poste Private S.P.A.;<br /> &#8211; della nota prot. n. 114113 del 21/07/2020 con la quale il Comandante del Corpo di Polizia Municipale ha comunicato l&#8217;esito positivo della verifica dell&#8217;analogia dei servizi dichiarati dal RTI Municipia e pìù con il servizio oggetto di appalto;<br /> &#8211; della determinazione del Comune di Sassari n. 2249, del 30/07/2020, con la quale il Comune di Sassari ha dato atto che i controlli di legge sul RTI aggiudicatario MUNICIPIA S.p.A. SAFETY 21 S. p . MAILEXPRESS POSTE PRIVATE S.r.l., si sono conclusi con esito positivo e che il provvedimento di aggiudicazione di cui alla Dr. n. 1114 del 23/04/2020 acquistava efficacia definitiva;<br /> &#8211; di ogni ulteriore atto preordinato presupposto, connesso o consequenziale.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sassari e di Municipia S.p.A.;<br /> visti tutti gli atti della causa;<br /> relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 settembre 2020 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con Determinazione Dirigenziale n. 2505, del 16/07/2019, il Comune di Sassari ha stabilito &#8220;<em>di indire una procedura aperta avente ad oggetto l&#8217;affidamento del servizio di gestione globale degli atti di violazione del codice della strada e di quelli previsti da leggi, regolamenti e ordinanze comunali per il Settore Polizia Municipale</em>&#8220;, con applicazione del criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità  prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.<br /> Con Determinazione dirigenziale n. 3620, del 22/10/2019, adottata dal Settore Polizia Municipale, si è proceduto alla rettifica del Capitolato Speciale d&#8217;Appalto e delle Specifiche Tecniche. La rettifica ha comportato la revisione del bando di gara, l&#8217;eliminazione dell&#8217;allegato &#8220;specifiche tecniche 2&#8221; e la sostituzione degli allegati &#8220;Capitolato Speciale d&#8217;Appalto&#8221; e &#8220;Specifiche Tecniche 1&#8221;.<br /> Il termine di scadenza originariamente previsto dal bando il 23/09/2019 è stato posticipato, ai sensi dell&#8217;art. 79 comma 3 del d.lgs. 50/2016, al giorno 27 novembre 2019, ore 12.00.<br /> In data 23 aprile 2019 veniva comunicato a Maggioli S.p.A. che con Determinazione dirigenziale in pari data n. 1114 era stata disposta l&#8217;aggiudicazione all&#8217;AT I Municipia S.p.A Multiservizi S.r.l e Mail Express Poste Private S.p.A .<br /> Avverso tutti gli atti indicati in epigrafe è insorta la ricorrente deducendo le seguenti censure:<br /> 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 89 d.lgs. 50/2016, violazione e falsa applicazione della lex specialis, violazione di legge, eccesso di potere illogicità  manifesta contraddittorietà  difetto di istruttoria;<br /> 2) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 83 d.lgs. 50/2016, violazione e falsa applicazione del decreto del ministero dello sviluppo economico del 19 luglio 2018, violazione e falsa applicazione regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione approvato con delibera dell&#8217;autorità  per le garanzie nelle comunicazioni delibera 20/02/2018, n. 77/18/cons. &#8211; violazione e falsa applicazione della lex specialis, violazione di legge, eccesso di potere, illogicità  manifesta, contraddittorietà , difetto di istruttoria.<br /> Concludeva per l&#8217;accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.<br /> Si costituiva il controinteressato chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> In data 9 giugno 2020 il controinteressato depositava ricorso incidentale.<br /> Motivi aggiunti al ricorso incidentale venivano depositati il giorno 8 luglio 2020.<br /> La ricorrente depositava il 24 agosto 2020 ricorso per motivi aggiunti contenente le seguenti censure:<br /> 1) violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 85 comma 5 del d.lgs. 50/2016, eccesso di potere per violazione del principio della par condicio;<br /> 2) difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione della legge di gara art. 6.3 lettere a &#8211; a.1 &#8211; a.2 del bando di gara, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.<br /> Alla udienza pubblica del 23 settembre 2020 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.<br /> DIRITTO<br /> Una breve sintesi delle censure della ricorrente consente di inquadrare le questioni sottoposte al Collegio.<br /> Con il primo motivo la ricorrente argomenta come segue.<br /> La mandataria Municipia s.p.a., in violazione dell&#8217;art. all&#8217;articolo 6.3, lett. A) n. 1), non ha dimostrato di aver eseguito nell&#8217;ultimo triennio antecedente la data di scadenza del bando o avere in corso di svolgimento da almeno un anno alla data di scadenza del bando, un servizio di gestione delle contravvenzioni in un Comune con popolazione pari o superiore a quello della stazione appaltante; infatti il contratto di avvalimento con il quale Municipia intendeva conseguire i servizi utili da Multiservizi s.r.l. si riferisce ad appalti che attengono solo al recupero di verbali stranieri e non hanno per nulla ad oggetto il servizio di gestione globale degli atti di violazione delle norme del CDS e di quelli previsti dalle leggi, regolamenti e ordinanze comunali come quello di Sassari.<br /> La mandante Mail Express Poste Private S.r.l., in violazione dell&#8217;art. 6.3, lett. A) n. 2), non ha dimostrato di aver &#8220;eseguito nell&#8217;ultimo triennio antecedente la data di scadenza del bando o avere in corso di svolgimento da almeno un anno alla data di scadenza del bando almeno un servizio di gestione delle sanzioni in un Comune senza limite minimo di popolazione&#8221;.<br /> Non risulta che Mail Express Poste Private S.r.l. abbia dichiarato alcuna referenza.<br /> Il raggruppamento Municipia S.p.A. &#8211; Multiservizi S.r.l. e Mail Express Poste Private s.r.l. in violazione dell&#8217;art. 6.3, lett. A), non ha dimostrato di aver eseguito nell&#8217;ultimo triennio antecedente la data di scadenza del bando o avere in corso di svolgimento da almeno un anno alla data di scadenza del bando, servizi di gestione delle sanzioni in almeno 5 Comuni, di cui almeno un Comune con popolazione pari o superiore a quella della stazione appaltante. Infatti per tutti maggiori i comuni dichiarati dall&#8217;ATI (Roma, Bologna e Rimini) il servizio riguardava solo i verbali stranieri non la gestione globale delle sanzioni amministrative.<br /> Risulta chiaro, dunque, come il RTI Municipia fosse carente dei requisiti di capacità  tecnico professionale e che, ai sensi di legge e del bando di gara, non doveva essere ammesso e che comunque avrebbe dovuto essere escluso dalla competizione e in nessun modo dichiarato aggiudicatario.<br /> Con il secondo motivo la ricorrente argomenta come segue.<br /> Come risulta dall&#8217;elenco operatori postali &#8211; Licenze Individuali Speciali, mentre dell&#8217;ATI Maggioli fa parte la società  mandante Nexive S.p.a., abilitata alle notifiche con licenza individuale di categoria A1 per atti giudiziari &#8211; contravvenzioni su tutto il territorio nazionale, lo stesso non si può dire del RTI Municipia. L&#8217;unico soggetto licenziatario che faccia parte della ATI Municipia è la mandante Mail Express Poste Private S.r.l., abilitata con licenza individuale di categoria B2, per le sole contravvenzioni e nel limitato ambito territoriale delle regioni Piemonte, Marche, Abruzzo e Lazio.<br /> Sempre come risulta dall&#8217;elenco operatori postali &#8211; Licenze Individuali Speciali, mentre la società  Nexive S.p.A., mandante dell&#8217;ATI Maggioli è abilitata alle notifiche sia degli atti giudiziari che delle contravvenzioni (con licenza individuale di categoria A1), su tutto il territorio nazionale, lo stesso non si può dire del RTI Municipia la cui mandante Mail Express Poste Private S.r.l., è abilitata con licenza individuale di categoria B2 per le sole contravvenzioni.<br /> Ebbene, l&#8217;appalto a base di gara ha ad oggetto, non solo il servizio di gestione globale degli atti di violazione delle norme del codice della strada, bensì¬ anche quelli previsti dalle leggi, regolamenti e ordinanze comunali. Ne consegue che solo un soggetto dotato di licenza individuale speciale per notificazione di atti giudiziari e contravvenzioni (categorie A1 e A2) dispone dei requisiti per eseguire tutti i servizi di notifica che l&#8217;appalto contempla.<br /> Dunque, secondo la ricorrente, l&#8217;ATI Municipia era ed è carente di questo requisito essenziale di partecipazione e, pertanto, ne consegue l&#8217;illegittimità  della sua ammissione alla gara ed ancor pìù della sua aggiudicazione.<br /> Con il primo dei motivi aggiunti la ricorrente argomenta come segue.<br /> Il Comune di Sassari ha ritenuto di concedere al RTI Municipia il soccorso istruttorio, consentendogli di: &#8220;<em>integrare le dichiarazioni rese in sede di gara dall&#8217;impresa mandante Mail Express Poste Private con l&#8217;indicazione dei requisiti di capacità  tecnica e professionale dalla stessa posseduti per la qualificazione in gara, ai sensi del punto 6.3 lett. A) 2 del bando nonchè consentendogli di: inviare i capitolati speciali degli appalti, sia dei servizi giÃ  dichiarati in sede di gara, che del nuovo servizio che verrà  dichiarato dalla mandante Mail Express Poste Private</em>&#8220;<br /> Secondo la ricorrente questa iniziativa è illegittima e precisamente:<br /> A) non vi è ragione di disporre il soccorso istruttorio posto che giÃ  la difesa dell&#8217;ATI controinteressata aveva espressamente ammesso che Mail Express Poste Private s.r.l. non possedeva la referenza richiesta dalla legge di gara, limitandosi infatti a sollevare due argomenti difensivi incompatibili con il possesso del requisito:<br /> A1) che i requisiti ulteriori, rispetto a quelli richiesti alla mandataria potessero essere posseduti cumulativamente dai mandanti;<br /> A2) in subordine che la clausola del bando punto 6.3 lett. A) 2, andasse dichiarata nulla.<br /> B) In ogni caso il soccorso istruttorio non poteva in nessun modo essere attivato dopo la fase di aggiudicazione ed in fase di comprova dei requisiti.<br /> Con il secondo motivo la ricorrente argomenta come segue.<br /> La determinazione n. 2249, del 30/07/2020 con la quale il Comune di Sassari ha concluso il subprocedimento del soccorso istruttorio è priva di motivazione.<br /> Solo con la memoria per la camera di consiglio del 5 agosto 2020, la difesa del Comune ha tentato di motivare la conclusione del procedimento istruttorio.<br /> Secondo l&#8217;amministrazione la gestione dei c.d. verbali stranieri avrebbe un &#8220;oggetto analogo se non addirittura identico a quello posto a base di gara&#8221;.<br /> La ricorrente afferma che tale considerazione non è condivisibile in quanto:<br /> a) il servizio di gestione dei verbali stranieri per i comuni di Rimini e Bologna riguarda esclusivamente le violazioni del codice della strada, mentre il servizio previsto per il Comune di Sassari si riferisce alla gestione di tutte le sanzioni amministrative dell&#8217;amministrazione comunale (e non solo a quelle inerenti il CDS);<br /> b) anche a voler tenere conto del fatto che per il Comune di Roma il servizio riguardi anche le sanzioni amministrative, ciò non toglie che questo attenga esclusivamente all&#8217;affidamento del servizio finalizzato alla ricerca dei soggetti residenti all&#8217;estero.<br /> Inoltre, l&#8217;oggetto della gara portata come referenza da Municipia è relativo al recupero crediti dei verbali stranieri, non alla gestione ordinaria. Tanto è vero, che stazioni appaltanti importanti come Intercent e Roma Capitale hanno bandito gare separate per queste due attività ; ciò dimostra che si tratta di attività  diverse rispetto a quelle previste nella gara di Sassari;<br /> c) anche in termini quantitativi e di esperienza, dimostrare che si sono svolti servizi di notifica all&#8217;estero, non significherebbe comunque avere dimostrato di avere &#8220;lavorato&#8221; una quantità  di verbali corrispondente o assimilabile a quelli che riguardano tutto il territorio cittadino e nazionale. Quindi, in ogni caso si tratterebbe di esperienze diverse e di servizi non solo non uguali, ma neppure analoghi.<br /> La ricorrente si sofferma poi sui requisiti ex art. 6.3 lett. a2 del bando.<br /> L&#8217;amministrazione, nella sua memoria per la camera di consiglio, alle pagg. 9 e 10, ha sostenuto che il soccorso istruttorio si sarebbe concluso positivamente perchè MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE s.r.l. ha dichiarato di avere in corso un servizio con la società  Cotral s.p.a.<br /> Sennonchè, il bando, all&#8217; art. 6.3, lett. A2, richiede espressamente che &#8220;ciascuna mandante o le altre consorziate dovranno aver eseguito nell&#8217;ultimo triennio antecedente la data di scadenza del bando o avere in corso di svolgimento da almeno un anno alla data di scadenza del bando almeno un servizio di gestione delle sanzioni in un Comune senza limite minimo di popolazione&#8221;.<br /> La ricorrente afferma:<br /> a) Cotral s.p.a. non è un Comune, nè un ente pubblico territoriale, bensì¬ una società  di capitali; il fatto poi che la stazione appaltante in precedenza abbia ammesso alla competizione la società  STEP, che dichiarava una referenza relativa ad una Provincia non significa nulla;<br /> b) il servizio gestito per Cotral s.p.a. non può essere certamente corrispondente a quello dell&#8217;appalto di Sassari, in quanto Cotral (Compagnia Trasporti Laziali) non gestisce sanzioni del CDS o sanzioni amministrative del Comune, bensì¬ gestisce l&#8217;attività  di trasporto pubblico. L&#8217;attività  del servizio appaltato è descritta al punto 1.1. del capitolato come &#8220;gestione del flusso documentale per l&#8217;esercizio di stampa, imbustamento e notifica delle sanzioni amministrative di competenza del personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio (verificatori)&#038;&#8221;<br /> c) non è dato a sapere, afferma la ricorrente, come Mail Express Poste Private s.r.l. possa svolgere il servizio richiesto da Cotral per il quale l&#8217;allegato tecnico al capitolato d&#8217;appalto al punto 2.1. sancisce: &#8220;In particolare si specifica che la notifica degli atti ingiuntivi, a seguito della legge 4 agosto 2017 n. 124, potrà  essere eseguita soltanto da enti muniti di licenze atte a svolgere tali attività &#8220;. Mail express non è dotata di tale licenza.<br /> d) infine, dalla documentazione versata in atti, non è dato neppure a sapere se il servizio sia effettivamente in corso e giÃ  da oltre un anno.<br /> Le censure possono a questo punto essere esaminate congiuntamente poichè legate da un unico filo conduttore.<br /> Esse sono infondate.<br /> Le argomentazioni della ricorrente sono efficacemente esposte e, pur essendo certamente suggestive, non convincono il Collegio.<br /> Un punto è decisivo.<br /> Quel che viene fatto apparire, lo si ribadisce in modo suggestivo dalla ricorrente, come un servizio del tutto differente rispetto a quello oggetto della gara, e cioè la gestione di &#8220;verbali stranieri&#8221; in realtà  è, in sostanza, il medesimo.<br /> Ragioniamo concretamente.<br /> Si tratta della gestione delle sanzioni amministrative comminate a veicoli e/o cittadini stranieri anzichè italiani. Non c&#8217;è nulla di diverso se non il paese di provenienza.<br /> A essere ancora pìù concreti si tratta di un servizio pìù complesso da gestire.<br /> E il bando di gara richiedeva l&#8217;esecuzione di servizi di gestione delle sanzioni.<br /> E&#8217; assolutamente corretto quanto affermato dalla difesa del Comune a pagina 8 della memoria depositata il 3 agosto 2020.<br /> Nei capitolati tecnici, Intercent-ER e Roma Capitale, le prestazioni dedotte sono del tutto analoghe (si può dire identiche, nella sostanza) a quelle previste per lo svolgimento del servizio per cui è causa.<br /> Sempre in concreto, al netto di formalismi, si tratta di comprendere se sussiste la capacità  di gestire il servizio (gestione delle sanzioni) dal momento dell&#8217;acquisizione del verbale fino al pagamento della sanzione da parte del soggetto contravventore. Non di meno, non di pìù.<br /> Ed è pacifico che sia così¬. Anzi, si ribadisce, semmai il servizio per cui il raggruppamento Municipia ha dimostrato la capacità  è pìù complicato. Analogo, ma pìù complicato.<br /> Il possesso del requisito previsto dall&#8217;art. 6.3 lett. A) del bando è quindi del tutto pacifico.<br /> Veniamo allora alla mandante Mail Express.<br /> Mail Express ha, come risulta dagli atti di causa, in corso di svolgimento il servizio di &#8220;Gestione del flusso delle sanzioni amministrative&#8221; per contro della Cotral S.p.A.<br /> Che Mail express abbia il requisito previsto, alla luce del dato testuale del bando, se correttamente interpretato, è, anche in questo caso, chiaro e certo.<br /> Si tratta di vedere se l&#8217;Amministrazione abbia operato correttamente allorquando ha consentito di integrare la dichiarazione mancante attraverso il meccanismo del soccorso istruttorio.<br /> Per rispondere a questa domanda occorre richiamare le parole che ha utilizzato il Consiglio di Stato in una recente decisione. Parole che questa Sezione condivide appieno.<br /> La disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici ed all&#8217;Amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare quale sia l&#8217;offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell&#8217;aggiudicatario. In questo senso, dunque, l&#8217;istituto del soccorso istruttorio in generale tende ad evitare che irregolarità  ed inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici pìù meritevoli, anche nell&#8217;interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l&#8217;opportunità  di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili (Consiglio di Stato, III, 2 marzo 2017, n. 975, Consiglio di Stato sez. V, 5 aprile 2019, n. 2242).<br /> Va peraltro osservato che il Raggruppamento aggiudicatario ha rispettato i termini fissati dal Comune; il soccorso istruttorio si è svolto anche prima del 17.06.2020, termine fissato per la comprova dei requisiti.<br /> I requisiti sono stati provati e non ci sarebbe stata alcuna ragione plausibile per disporre l&#8217;esclusione dell&#8217;aggiudicataria.<br /> La censura circa il difetto di motivazione della determinazione n. 2249, del 30.7.2020 è chiaramente infondata.<br /> I requisiti sussistono o non sussistono.<br /> Siccome la verifica ha dato esito pacificamente positivo non serviva alcuna specifica motivazione.<br /> Ma un altro punto è da chiarire.<br /> Agli atti di causa è depositata la relazione del Comandante della Polizia locale di Sassari (prot. n. 114113 del 21.07.2020) che ha messo a confronto in modo molto dettagliato i servizi dichiarati dal Raggruppamento Municipia con il servizio posto in gara.<br /> Vediamo la relazione punto per punto.<br /> Punto 1) I servizi svolti da Multiservizi s.r.l. nei Comuni di Bologna, Cattolica e Rimini (affidati dai suddetti Enti mediante adesione alla convenzione Intercent-er Lotto 2 &#8220;Gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada accertate a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri&#8221; della procedura di gara indetta dalla Regione Emilia Romagna tramite l&#8217;agenzia Intercent) sono del tutto analoghi al servizio posto a base di gara, in quanto consistono nella gestione di tutto l&#8217;iter sanzionatorio (dal ritiro degli atti cartacei presso i Comandi di P.L. fino alla notifica e riscossione) seppur relativamente alle violazioni accertate a carico dei soli veicoli e/o cittadini stranieri; tale servizio di fatto non si discosta dalla gestione dell&#8217;iter sanzionatorio a carico dei trasgressori residenti in Italia.<br /> Punto 2) il servizio svolto nel Comune di Roma consiste nella notifica e riscossione dei verbali di violazione al Codice della Strada e di regolamenti e ordinanze comunali a carico di soggetti residenti all&#8217;estero; si ritiene che tale servizio sia analogo a quello posto a base di gara.<br /> Punto 3) Il servizio svolto nel Comune di Vasanello riguarda la gestione di tutto l&#8217;iter sanzionatorio relativamente ai verbali elevati per violazione art. 142, 80, 193 del Codice della Strada accertate mediante apparecchiature elettroniche per il controllo della velocità  e per la lettura delle targhe; tale servizio è del tutto analogo al servizio posto a base di gara.<br /> Punto 4) Per quanto riguarda il servizio dichiarato da Mail Express Poste Private presso il Comune di Ascoli Piceno, esso consiste nel servizio postale di corrispondenza (recapito posta) mediante ritiro dell&#8217;atto, lavorazione, recapito ai destinatari sia nel territorio nazionale che europeo; tale servizio può ritenersi analogo rispetto al servizio posto a base di gara con riferimento alla fase della postalizzazione.<br /> Il servizio a favore di Cotral consiste nella gestione del flusso documentale delle sanzioni amministrative elevate per violazioni alla L.R. Lazio n. 7/2014, n. 16/2003; tale servizio può ritenersi analogo rispetto al servizio posto a base di gara.<br /> La relazione è dettagliata e consiste in una meticolosa ricostruzione dei servizi dichiarati dal raggruppamento aggiudicatario con annesso confronto degli stessi con i servizi richiesti dalla legge di gara.<br /> Non c&#8217;è alcuna valutazione che possa dirsi in qualche modo travisata, erronea o irragionevole.<br /> Vediamo ancora due aspetti.<br /> Il primo riguarda il servizio prestato per Cotral.<br /> Anche qui le censure proposte dalla ricorrente sono del tutto formali.<br /> Si discute della capacità  di eseguire un servizio.<br /> Cotral non è un Comune, questo è certo.<br /> Ma si sta parlando di una società  in house della Regione Lazio.<br /> Cotral, proprio come il Comune di Sassari, commina sanzioni e, proprio come il Comune di Sassari, affida all&#8217;esterno i servizi di gestione.<br /> L&#8217;amministrazione ha effettuato una valutazione di tipo sostanziale correttamente interpretando il bando, anche per la parte della durata del servizio, come ben precisato nella memoria depositata il 7 settembre 2020.<br /> L&#8217;altro aspetto su cui soffermarsi è la mancanza della licenza individuale speciale che abilita i soggetti diversi da Poste Italiane allo svolgimento di servizi postali ai sensi della legge 890/82 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), con le modalità  di cui al D.M del 19 luglio 2018 ed alla delibera AGCOM 77/18.<br /> Anche qui la censura è fuori bersaglio.<br /> Il bando di gara non prevedeva in nessuna norma quale requisito di idoneità  professionale il possesso della licenza sopra descritta.<br /> Ed è agevole concludere che l&#8217;esecutore del servizio possa utilizzare, per la fase di postalizzazione, soggetti terzi autorizzati (anche Poste Italiane se del caso).<br /> Il ricorso è in definitiva infondato e deve essere rigettato.<br /> Il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile posto che dal suo esame il controinteressato non può ottenere alcuna utilità  ulteriore essendo stato respinto il ricorso principale.<br /> Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così¬ decide:<br /> 1) rigetta il ricorso principale;<br /> 2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale.<br /> Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida come di seguito:<br /> &#8211; € 2.000/00 (duemila/00) oltre accessori di legge in favore del Comune di Sassari;<br /> &#8211; € 2.000/00 (duemila/00) oltre accessori di legge in favore del controinteressato.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Scano, Presidente<br /> Marco Lensi, Consigliere<br /> Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore</p>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.479</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-1-9-2020-n-479/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-1-9-2020-n-479/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.479</a></p>
<p>omissis, rappresentata e difesa dagli avvocati Matilde Mura, Giulia Atzori, contro Città  Metropolitana di Cagliari, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Simonetta Garbati, nei confronti omissis non costituito in giudizio; Sul conflitto di interessi ex art 6 bis L 241/90 1.Procedimento amministrativo &#8211; Conflitto di interessi ex art 6 bis L 241/90</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-1-9-2020-n-479/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.479</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-1-9-2020-n-479/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.479</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">omissis, rappresentata e difesa dagli avvocati Matilde Mura, Giulia Atzori,  contro Città  Metropolitana di Cagliari, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Simonetta Garbati,  nei confronti omissis non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Sul conflitto di interessi ex art 6 bis L 241/90</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1.Procedimento amministrativo &#8211; Conflitto di interessi ex art 6 bis L 241/90 &#8211; Guida pratica OLAF e OCSE &#8211; definizioni  &#8211; meramente descrittive e non sostanziali.</p>
<p style="text-align: justify;">2.Procedimento amministrativo. &#8211; conflitto di interessi ex art 6 bis L 241/90 &#8211; ordinamento italiano &#8211; concetto non tipizzato .</p>
<p style="text-align: justify;">3. Conflitto di interessi &#8211; situazioni di conflitto di interessi conclamate ex art. 7 del d.P.R. n. 62 del 201 &#8211; situazioni di conflitto di interessi non conclamate &#8211; differenze e caratteristiche.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>1.Con l&#8217;introduzione dell&#8217;art. 6 bis all&#8217;interno della legge sul procedimento amministrativo, da un lato, è stato ampliato lo spettro dei vizi che possono inficiare il provvedimento e, dall&#8217;altro, sono sorte criticità  nell&#8217;individuazione della situazione di incompatibilità  nel caso concreto, considerata l&#8217;ambiguità  del concetto di &#8220;conflitto di interessi&#8221;. La Guida pratica OLAF (Commissione Europea Ufficio Europeo per la lotta antifrode) richiama la definizione di corruzione elaborata dall&#8217;OCSE: «Un &#8216;conflitto di interessi&#8217; implica un conflitto tra la missione pubblica e gli interessi privati di un funzionario pubblico, in cui quest&#8217;ultimo possiede a titolo privato interessi che potrebbero influire indebitamente sull&#8217;assolvimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità  pubblici». L&#8217;OLAF richiama anche la posizione della UE, la quale, dal canto suo, all&#8217;art 57, paragrafo 2, del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell&#8217;Unione europea (regolamento n. 966/2012), chiarisce che: «	Â &#8230; esiste un conflitto d&#8217;interessi quando l&#8217;esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un&#8217;altra persona di cui al paragrafo 1, è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità  politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d&#8217;interessi con il destinatario	Â». Tali definizioni sono, di tutta evidenza, meramente descrittive e non sostanziali. In particolare la definizione di cui al regolamento della UE è talmente generica da ricomprendere, praticamente, qualsiasi rapporto umano che non sia puramente occasionale, e dunque si pone fuori dalla nostra tradizione giuridica che richiede una precisa individuazione dei casi di conflitto. A questa ultima quindi, è opportuno riferirsi per meglio comprendere la natura del conflitto .</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i> <br /> 2.Nel nostro ordinamento non è esistita una definizione generale del conflitto di interessi, sino alla entrata in vigore dell&#8217;art. 6 bis della legge n. 241 del 1990, ma solo la elencazione di situazioni personali considerate incarnare il conflitto. Da esse l&#8217;interprete può trarre i caratteri definitori originali.<br /> Si deve prendere le mosse dalla stessa espressione lessicale, la quale evidenzia che il conflitto riguarda propriamente gli interessi, vale a dire la tensione verso un bene giuridico che soddisfi un bisogno. La nozione non si riferisce quindi a comportamenti, ma a stati della persona. Il conflitto di interessi non consiste quindi in comportamenti dannosi per l&#8217;interesse funzionalizzato, ma in una condizione giuridica o di fatto dalla quale scaturisce un rischio di questi comportamenti, un rischio di danno. L&#8217;essere in conflitto e abusare effettivamente della propria posizione sono due aspetti distinti. L&#8217;art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 prevede l&#8217;obbligo di astensione dell&#8217;organo amministrativo in conflitto di interessi &#8220;anche potenziale&#8221;. Similmente l&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dalla legge n. 190 del 2012, prevede la verifica o la dichiarazione di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale. Ed ancora, l&#8217;art. 7 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 prevede l&#8217;obbligo di astensione anche nel caso in cui sussistano «gravi ragioni di convenienza». Infine, l&#8217;art. 51 c.p.c. contiene anche esso ipotesi tipizzate di conflitto che conducono all&#8217;obbligo di astensione e le medesime «gravi ragioni di convenienza» di cui all&#8217;art. 7. Nell&#8217;ordinamento è presente il concetto di conflitto di interessi non tipizzato.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i> </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>3.Il conflitto di interessi è una situazione di pericolo in sè, e qualunque pericolo è per sua natura una potenza e non un atto. Il danno all&#8217;interesse funzionalizzato non si è ancora verificato. Occorre distinguere situazioni di conflitto di interessi da un lato conclamate, palesi e soprattutto tipizzate (quali ad esempio i rapporti di parentela o coniugio) che sono poi quelle individuate dall&#8217;art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013; dall&#8217;altro non conosciuti o non conoscibili, e soprattutto non tipizzati (che si identificano con le «gravi ragioni di convenienza» di cui al penultimo periodo dell&#8217; art. 7 e dell&#8217;art. 51 c.p.c.). Si tratta di situazioni da definire (non tipizzate ma) qualificate teleologicamente .</i></p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/09/2020<br /> <strong>N. 00479/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00189/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 189 del 2020, proposto da<br /> Cristiana Meloni, rappresentata e difesa dagli avvocati Matilde Mura, Giulia Atzori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Città  Metropolitana di Cagliari, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Simonetta Garbati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Alessandro Cois non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della determinazione della Città  Metropolitana di Cagliari n. 7 del 5 febbraio 2020, trasmessa con nota del 24 febbraio 2020, con la quale sono stati revocati all&#8217;ing. Cristiana Meloni gli incarichi, conferitile con determinazione n. 54 del 26 settembre 2019, di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e di ispettore di cantiere dei &quot;lavori di ristrutturazione dei piani seminterrato e quinto dello stabile di via Cadello&quot;, nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Città  Metropolitana di Cagliari;<br /> visti tutti gli atti della causa;<br /> relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 giugno 2020 il dott. Gianluca Rovelli;<br /> ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Nel 2017, con la determinazione n. 79 del 9 agosto 2017, la Città  Metropolitana di Cagliari ha aggiudicato ad un&#8217;ATI di cui faceva parte l&#8217;ing. Cristiana Meloni, l&#8217;incarico di &quot;Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ristrutturazione del piano seminterrato e quinto dello stabile di via Cadello&quot; per un importo di € 55.904,72 (oltre Iva e oneri contributivi).<br /> Dopo l&#8217;approvazione del progetto, si è reso necessario, per poter bandire la gara per l&#8217;esecuzione dei relativi lavori, provvedere al conferimento degli ulteriori incarichi di ingegneria connessi alla predetta esecuzione.<br /> Pertanto, con la Determinazione n. 54 del 26 settembre 2019, la Città  Metropolitana:<br /> &#8211; ha dato atto dell&#8217;esigenza di nominare le seguenti figure professionali: direttore dei Lavori, coordinatore in fase di esecuzione, ispettore di cantiere;<br /> &#8211; ha dato, altresì¬, atto della carenza di personale interno che potesse svolgere l&#8217;attività  di coordinatore in fase di esecuzione e di ispettore di cantiere;<br /> &#8211; ha dato atto che il dipendente arch. Alessandro Cois poteva svolgere l&#8217;incarico di direttore dei lavori;<br /> &#8211; infine, dopo averne valutato il curriculum e i servizi analoghi svolti, ha assegnato all&#8217;ing. Cristiana Meloni, ai sensi dell&#8217;art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, l&#8217;incarico di coordinatore in fase di esecuzione e di ispettore di cantiere prevedendo, per l&#8217;espletamento dei suddetti incarichi, un corrispettivo complessivo di € 36.500,00 al netto di iva e oneri contributivi.<br /> A seguito di una segnalazione ricevuta in ordine alla asserita illegittimità  degli incarichi conferiti con la determinazione n. 54 del 26 settembre 2019, la medesima Città  Metropolitana, con nota del 15 novembre 2019, ha comunicato all&#8217;ing. Meloni l&#8217;avvio del procedimento di revoca degli incarichi di coordinatore in fase di esecuzione e di ispettore di cantiere, ipotizzando che la menzionata determinazione &quot;<em>si porrebbe in contrasto con la norma che non consente il frazionamento artificioso degli incarichi&#8230;</em>&quot; e che, in un quadro di incertezza normativa e giurisprudenziale, fosse &quot;<em>opportuno, ai sensi dell&#8217;art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 revocare l&#8217;incarico&quot;.</em><br /> Infine, dopo aver ritenuto non condivisibili le argomentazioni svolte dall&#8217;ing. Meloni in sede di contraddittorio procedimentale, la Città  Metropolitana di Cagliari, con la determinazione n. 7 del 5 febbraio 2020, ha revocato la determinazione n. 54 del 26 settembre 2019 limitatamente alla parte con la quale erano stati affidati all&#8217;ing. Meloni gli incarichi di coordinatore in fase di esecuzione e di ispettore di cantiere.<br /> Avverso gli atti indicati in epigrafe è insorta la ricorrente deducendo le seguenti censure:<br /> 1) violazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione, degli artt. 1 e 6 bis della legge n. 241/90, dei principi generali di imparzialità  e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa, nonchè eccesso di potere per sviamento;<br /> 2) violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/90, nonchè eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità , contraddittorietà , illogicità , irragionevolezza e sviamento;<br /> 3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e 21 octies della l. n. 241/90, nonchè eccesso di potere per falsità  del presupposto, travisamento dei fatti, perplessità , contraddittorietà , illogicità , irragionevolezza e sviamento;<br /> 4) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31, comma 11 e 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, degli artt. 3, 21 quinquies e 21 octies della L. n. 241/90 nonchè eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, falsità  del presupposto, travisamento dei fatti, perplessità , contraddittorietà , irragionevolezza, illogicità  e sviamento.<br /> Concludeva per l&#8217;accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell&#8217;atto impugnato previa concessione di idonea misura cautelare.<br /> Si costituiva la Città  metropolitana di Cagliari chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> Alla camera di consiglio del 14 maggio 2020 veniva fissata, ai sensi dell&#8217;art. 119 comma 3 del d.lgs. 104 del 2010, per la trattazione del merito, l&#8217;udienza pubblica del 23 giugno 2020.<br /> Alla udienza pubblica del 23 giugno 2020 il ricorso veniva trattenuto per la decisione<br /> DIRITTO<br /> La delicata e complessa vicenda sottoposta al Collegio merita di essere ricostruita con attenzione partendo dalla sintesi delle censure che la ricorrente muove nei confronti dell&#8217;atto impugnato.<br /> Con il primo motivo la ricorrente argomenta come segue.<br /> Nel provvedimento di revoca n. 7/2020, il dirigente del Servizio Patrimonio, dopo aver deciso di revocare all&#8217;ing. Meloni gli incarichi ha ipotizzato di attribuirli al dipendente arch. Alessandro Cois, il quale, sempre secondo quanto si legge nel predetto provvedimento, &quot;<em>a breve dovrebbe concludere il corso sulla sicurezza cantieri previsto dalla normativa vigente, necessario per svolgere le relative mansioni di coordinamento&quot;</em>.<br /> L&#8217;arch. Cois avrebbe quindi un interesse diretto nel provvedimento di revoca di cui trattasi, poichè si tratta di un atto presupposto rispetto al conferimento, in suo favore, di due incarichi professionali.<br /> Proprio in ragione di tale interesse, l&#8217;arch. Cois non avrebbe potuto nè dovuto essere coinvolto in alcun modo nel procedimento che ha condotto al provvedimento di revoca.<br /> Ed invece, egli è stato nominato RUP del procedimento e, in tale veste:<br /> &#8211; ha condotto l&#8217;istruttoria che ha portato all&#8217;avvio del procedimento di revoca;<br /> &#8211; ha sottoscritto la nota n. 30273 del 15 novembre 2019 di comunicazione di avvio del procedimento;<br /> &#8211; ha espresso, nella nota prot. n. 31994 del 2 dicembre 2019 un parere contrario all&#8217;accoglimento delle deduzioni formulate dall&#8217;ing. Cristiana Meloni.<br /> Tutto ciò in violazione, secondo la ricorrente, oltre che dei fondamentali principi di trasparenza e imparzialità  di cui all&#8217;art. 97 della Costituzione ed all&#8217;art. 1 della L. n. 241/90, anche dello specifico obbligo di astensione di cui all&#8217;art. 6 bis della medesima L. n. 241/90.<br /> Con il secondo motivo la ricorrente argomenta come segue.<br /> Il Dirigente del Settore Edilizia ed il RUP hanno segnalato all&#8217;ing. Meloni che la determinazione n. 54/2019 &quot;<em>si porrebbe in contrasto con la norma che non consente il frazionamento artificioso degli incarichi&#038;</em>&quot;. L&#8217;utilizzo del verbo dubitativo &quot;porrebbe&quot; rende subito evidente, secondo la ricorrente, che l&#8217;Amministrazione non era affatto sicura che il conferimento degli incarichi fosse illegittimo.<br /> Il dirigente ed il RUP, nella stessa nota, proseguono, poi, affermando che &quot;<em>il divieto di frazionamento artificioso dovrebbe essere riletto alla luce dell&#8217;introduzione della c.d. sblocca cantieri (legge 55/2019) che prevede la suddivisione degli incarichi per lotti funzionali</em>&quot;.<br /> Tuttavia, in luogo di svolgere una doverosa ed accurata istruttoria, i medesimi hanno preferito, nel dubbio, avviare il procedimento di revoca dell&#8217;incarico.<br /> La descritta perplessità , non solo non è stata superata, ma viene confermata e ribadita nell&#8217;impugnato provvedimento di revoca, in cui si legge che:<br /> &#8211; &quot;<em>l&#8217;incarico conferito con la determinazione n. 54 del 16.9.2019 potrebbe porsi in contrasto con il divieto di frazionamento artificioso degli incarichi&#8230;&quot;;</em><br /> <em>&#8211; &quot;in presenza di un quadro normativo di non facile ed immediata interpretazione, non supportato da adeguato conforto giurisprudenziale e di prassi, si ritiene opportuno, in via di autotutela, revocare l&#8217;incarico in argomento, in attesa dei necessari approfondimenti sulla materia&quot;</em><br /> <em>&#8211; le deduzioni presentate dall&#8217;ing. Cristiana Meloni &quot;legate all&#8217;interpretazione delle norme in materia&#8230;&quot; non sono &quot;suffragate da supporto e considerazioni normative o pronunce giurisprudenziali tali da poter risolvere la questione in argomento&quot;</em>.<br /> L&#8217;Amministrazione, quindi, in luogo di svolgere prima una adeguata istruttoria e, solo dopo, decidere se revocare o meno gli incarichi di cui trattasi (della cui illegittimità  non è sicura), ha preferito agire &quot;al contrario&quot; e, cioè, revocare l&#8217;incarico in attesa di svolgere &quot;i necessari approfondimenti&quot; (cioè l&#8217;istruttoria).<br /> Con il terzo motivo la ricorrente argomenta come segue.<br /> In realtà , al di lÃ  del nomen iuris utilizzato, l&#8217;impugnata determinazione n. 7 del 5 febbraio 2020 non è una revoca, bensì¬ un annullamento in autotutela, giustificato dal presunto contrasto della determinazione n. 54/2019 con l&#8217;art. 31, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 che vieta il frazionamento artificioso degli incarichi.<br /> Peraltro, se fosse una revoca, non ve ne sarebbero i presupposti.<br /> Con il quarto motivo la ricorrente afferma quanto segue.<br /> La Città  Metropolitana di Cagliari ha revocato gli incarichi conferiti all&#8217;ing. Meloni nel dubbio che la determinazione di conferimento n. 54/2019 fosse in contrasto con il divieto di frazionamento artificioso degli incarichi sancito dall&#8217;art. 31, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui &quot;<em>nel caso in cui l&#8217;organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità  necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all&#8217;attività  del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze&#8230;. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice..</em>.&quot;.<br /> Afferma la ricorrente che poichè l&#8217;impugnata revoca n. 7/2020 fa menzione dell&#8217;incarico di progettazione che, nel 2017, era stato conferito all&#8217;ATI di cui faceva parte l&#8217;ing. Meloni, non è chiaro se il presunto frazionamento si riferisca:<br /> a) alla suddivisione, all&#8217;interno della medesima determinazione n. 54/2019, tra gli incarichi conferiti all&#8217;ing. Meloni (Coordinatore in fase di esecuzione e Ispettore di Cantiere) e l&#8217;incarico (assegnato all&#8217;arch. Cois) di Direzione dei Lavori;<br /> b) alla suddivisione dell&#8217;incarico di progettazione conferito con la determinazione n. 79/2017 rispetto agli incarichi di Direzione dei Lavori, Coordinatore in fase di esecuzione e di Ispettore di Cantiere conferiti con la determinazione n. 54/2019.<br /> Qualunque sia l&#8217;ipotesi, la revoca è comunque illegittima secondo la ricorrente, perchè in nessuno dei due casi di cui sopra si è verificata una violazione del divieto di frazionamento artificioso degli incarichi. Sul punto la ricorrente argomenta con ampi svolgimenti.<br /> Le censure possono a questo punto essere esaminate.<br /> Il primo motivo è infondato.<br /> Le questioni sollevate dalla difesa della ricorrente meritano attente riflessioni.<br /> Con l&#8217;introduzione dell&#8217;art. 6 bis all&#8217;interno della legge sul procedimento amministrativo, da un lato, è stato ampliato lo spettro dei vizi che possono inficiare il provvedimento e, dall&#8217;altro, sono sorte criticità  nell&#8217;individuazione della situazione di incompatibilità  nel caso concreto, considerata l&#8217;ambiguità  del concetto di &#8220;conflitto di interessi&#8221;.<br /> La Guida pratica OLAF (Commissione Europea Ufficio Europeo per la lotta antifrode) richiama la definizione di corruzione elaborata dall&#8217;OCSE: «<em>Un &#8216;conflitto di interessi&#8217; implica un conflitto tra la missione pubblica e gli interessi privati di un funzionario pubblico, in cui quest&#8217;ultimo possiede a titolo privato interessi che potrebbero influire indebitamente sull&#8217;assolvimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità  pubblici</em>». L&#8217;OLAF richiama anche la posizione della UE, la quale, dal canto suo, all&#8217;art 57, paragrafo 2, del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell&#8217;Unione europea (regolamento n. 966/2012), chiarisce che: «	Â <em>&#8230; esiste un conflitto d&#8217;interessi quando l&#8217;esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un&#8217;altra persona di cui al paragrafo 1, è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità  politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d&#8217;interessi con il destinatario	Â»</em>.<br /> Tali definizioni sono, di tutta evidenza, meramente descrittive e non sostanziali. In particolare la definizione di cui al regolamento della UE è talmente generica da ricomprendere, praticamente, qualsiasi rapporto umano che non sia puramente occasionale, e dunque si pone fuori dalla nostra tradizione giuridica che richiede una precisa individuazione dei casi di conflitto. A questa ultima quindi, è opportuno riferirsi per meglio comprendere la natura del conflitto (Consiglio di Stato atti norm., 5 marzo 2019, n. 667).<br /> Nel nostro ordinamento non è esistita una definizione generale del conflitto di interessi, sino alla entrata in vigore dell&#8217;art. 6 bis della legge n. 241 del 1990, ma solo la elencazione di situazioni personali considerate incarnare il conflitto. Da esse l&#8217;interprete può trarre i caratteri definitori originali.<br /> Brevemente, si deve prendere le mosse dalla stessa espressione lessicale, la quale evidenzia che il conflitto riguarda propriamente gli interessi, vale a dire la tensione verso un bene giuridico che soddisfi un bisogno.<br /> La nozione, si badi, non si riferisce quindi a comportamenti, ma a stati della persona.<br /> Il conflitto di interessi non consiste quindi in comportamenti dannosi per l&#8217;interesse funzionalizzato, ma in una condizione giuridica o di fatto dalla quale scaturisce un rischio di questi comportamenti, un rischio di danno. L&#8217;essere in conflitto e abusare effettivamente della propria posizione sono due aspetti distinti (Consiglio di Stato atti norm., 5 marzo 2019, n. 667).<br /> L&#8217;art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 prevede l&#8217;obbligo di astensione dell&#8217;organo amministrativo in conflitto di interessi &#8220;anche potenziale&#8221;. Similmente l&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dalla legge n. 190 del 2012, prevede la verifica o la dichiarazione di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale. Ed ancora, l&#8217;art. 7 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 prevede l&#8217;obbligo di astensione anche nel caso in cui sussistano «gravi ragioni di convenienza». Infine, l&#8217;art. 51 c.p.c. contiene anche esso ipotesi tipizzate di conflitto che conducono all&#8217;obbligo di astensione e le medesime «gravi ragioni di convenienza» di cui all&#8217;art. 7.<br /> In sintesi, nell&#8217;ordinamento è presente il concetto di conflitto di interessi non tipizzato.<br /> Il problema è quello di individuare esattamente la portata delle norme e il significato esatto dell&#8217;aggettivo «potenziale», e dell&#8217;espressione «gravi ragioni di convenienza».<br /> Per sciogliere il nodo giova rammentare che il conflitto di interessi è una situazione di pericolo in sè, e qualunque pericolo è per sua natura una potenza e non un atto. Il danno all&#8217;interesse funzionalizzato non si è ancora verificato (salvo quello all&#8217;immagine).<br /> Occorre distinguere situazioni di conflitto di interessi da un lato conclamate, palesi e soprattutto tipizzate (quali ad esempio i rapporti di parentela o coniugio) che sono poi quelle individuate dall&#8217;art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013; dall&#8217;altro non conosciuti o non conoscibili, e soprattutto non tipizzati (che si identificano con le «gravi ragioni di convenienza» di cui al penultimo periodo del detto art. 7 e dell&#8217;art. 51 c.p.c.). Si tratta di situazioni da definire (non tipizzate ma) qualificate teleologicamente (Consiglio di Stato atti norm., 5 marzo 2019, n. 667).<br /> Tali situazioni non possono essere individuate con riferimento a un numero aperto, indeterminato e indefinito di rapporti e relazioni del soggetto pubblico ma devono essere indagate, solo alla luce dell&#8217;art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 e dell&#8217;art. 51 c.p.c. La struttura delle due norme è, infatti, identica e complementare. Nel primo comma l&#8217;art. 51, con parole diverse, ripercorre le ipotesi di cui all&#8217;art. 7, primo periodo, nel secondo comma si riferisce esattamente alle «gravi ragioni di convenienza» come il penultimo comma del citato art. 7.<br /> Le situazioni di potenziale conflitto sono, quindi, in primo luogo, quelle che, per loro natura, pur non costituendo allo stato una delle situazioni tipizzate, siano destinate ad evolvere in un conflitto tipizzato. Si devono inoltre aggiungere quelle situazioni le quali possano per sè favorire l&#8217;insorgere di un rapporto di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità  in relazione a rapporti pregressi, solo perà² se inquadrabili per sè nelle categorie dei conflitti tipizzati.<br /> Entrambi i tipi di situazione, quelle che evolvono verso il conflitto e quelle favorenti il conflitto, costituiscono la declinazione delle gravi ragioni di convenienza di cui agli artt. 7 e 51 citati in cui si risolvono, ed anche del «potenziale conflitto» di cui agli articoli 6 bis e 53 citati.<br /> In sostanza la qualificazione «potenziale» e le «gravi ragioni di convenienza» sono espressioni equivalenti perchè teleologicamente preordinate a contemplare i tipi di rapporto destinati, secondo l&#8217;id quod plerumque accidit, a risolversi (potenzialmente) nel conflitto per la loro identità  o prossimità  alle situazioni tipizzate.<br /> Tuttavia, proprio poichè l&#8217;aggettivo &#8220;potenziale&#8221; rende ambigua la qualificazione della situazione di conflitto di interessi che impone l&#8217;obbligo di astensione dell&#8217;organo che deve svolgere una determinata attività  all&#8217;interno dell&#8217;ufficio pubblico, e l&#8217;espressione gravi ragioni di convenienza è ancora generica, è opportuno precisare che possono configurarsi ipotesi di potenziale conflitto di interessi, con conseguente obbligo di astensione, solo quando ragionevolmente l&#8217;organo amministrativo chiamato a svolgere una determinata attività  si trovi in una posizione personale e/o abbia relazioni con terzi che possono, anche astrattamente, inquinare l&#8217;imparzialità  dell&#8217;azione amministrativa, con riferimento alla potenzialità  del verificarsi di una situazione tipizzata di conflitto (cfr. Consiglio di Stato atti norm., 5 marzo 2019, n. 667).<br /> Così¬ impostata la questione si deve concludere che nel caso che qui occupa il Collegio non sussiste alcun conflitto di interessi.<br /> Quel che è assolutamente chiaro è che:<br /> a) l&#8217;architetto Cois non trae alcun vantaggio effettivo dal provvedimento;<br /> b) l&#8217;incarico non è retribuito nè potrebbe esserlo in questo momento tenuto conto che la Città  Metropolitana di Cagliari non è dotata di regolamento per la distribuzione di compensi aggiuntivi di incentivazione per i servizi per cui è causa;<br /> c) quanto al precedente punto b) a nulla rileva l&#8217;orientamento della Cassazione che qualifica come diritto risarcitorio la situazione giuridica soggettiva di chi ha espletato le attività  di cui all&#8217;art. 113 d.lgs. 50/2016, cui corrispondono gli incentivi tecnici, e si vede negati tali incentivi perchè l&#8217;amministrazione non ha adottato il regolamento (Cass., sez. lav., sent.13937/2017; Cass., sez. civ., ord. n. 3779/2012; Cass., sez. lav. sent.13384/2004) posto che i rapporti tra il dipendente e l&#8217;amministrazione e le eventuali rivendicazioni per attività  prestate sono circostanze che sconfinano da ciò che è potenziale a ciò che è meramente ipotetico;<br /> d) neanche si può ragionevolmente affermare che il conflitto di interessi sarebbe concretizzato per il solo fatto che l&#8217;arch. Cois trarrebbe il vantaggio derivante da un arricchimento del curriculum; l&#8217;arch Cois, in realtà , aveva un vero e proprio obbligo di segnalare vizi dell&#8217;incarico conferito all&#8217;Ing. Meloni e l&#8217;astensione avrebbe, quella sì¬, determinato una violazione di un preciso dovere a suo carico;<br /> e) il provvedimento impugnato solamente ipotizza un incarico all&#8217;Arch. Cois.<br /> Non spetta miglior sorte agli altri motivi di ricorso.<br /> L&#8217;amministrazione ha agito in autotutela in relazione ad un incarico non ancora espletato.<br /> Vero è che la motivazione del provvedimento impugnato è succinta ed è anche vero che il provvedimento mostra una certa confusione nel suo stesso oggetto.<br /> E&#8217; perà² vero che:<br /> 1) l&#8217;affidamento originario a soggetto esterno ex art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs n. 50/2016 era pacificamente illegittimo per le ragioni esposte dall&#8217;amministrazione (peraltro nemmeno tutte individuate deve osservare questo Collegio);<br /> 2) la motivazione, pur succinta, è idonea a sorreggere le ragioni dell&#8217;atto di ritiro;<br /> 3) è noto che l&#8217;uso di un nomen iuris non corrispondente al contenuto provvedimentale dell&#8217;atto non può determinare di per sè l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto stesso; infatti, gli atti amministrativi vanno interpretati non solo in base al tenore letterale, ma soprattutto risalendo all&#8217;effettiva volontà  dell&#8217;Amministrazione e al potere concretamente esercitato.<br /> In questo caso, peraltro, l&#8217;amministrazione ha adottato un provvedimento di ritiro che espone sia ragioni di illegittimità  dell&#8217;atto ritirato sia ragioni di opportunità .<br /> Non ultima, un menzionato &#8220;<em>sensibile risparmio economico per l&#8217;Ente&#8221;, </em>talmente evidente da supportare di per sè un provvedimento quale quello adottato, a fronte di un incarico originario adottato in via diretta con un impegno finanziario notevole e senza un minimo riferimento alle ragioni che avevano indotto alla scelta dell&#8217;Ing. Meloni. Ragioni che dovevano essere esposte ai sensi dell&#8217;art. 32 del codice dei contratti e che, invece, nel provvedimento ritirato sono state del tutto omesse.<br /> Non si può considerare come valida ragione di un affidamento diretto il generico riferimento ad una valutazione del curriculum dell&#8217;Ing. Meloni. L&#8217;affidamento diretto non è fiduciario ma passa per una obbligatoria esposizione delle ragioni per cui un contraente viene scelto.<br /> Il ricorso è, in definitiva, infondato e deve essere respinto.<br /> Le spese, data la assoluta particolarità  della vicenda e le difficoltà  di interpretazione dell&#8217;art. 6 bis della L. 241 del 1990, con particolare riguardo a questo specifico caso, possono essere compensate tra le parti in causa.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Scano, Presidente<br /> Grazia Flaim, Consigliere<br /> Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-1-9-2020-n-479/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2020 n.479</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2020 n.399</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-18-7-2020-n-399/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-18-7-2020-n-399/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2020 n.399</a></p>
<p>Francesco Scano, Presidente, Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore Raggruppamenti temporanei (RTI): i limiti della necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota di prestazione di rispettiva pertinenza . Contratti della PA &#8211; Appalti &#8211; raggruppamenti temporanei (RTI) &#8211; qualificazione di ciascuna impresa e quota di prestazione di rispettiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-18-7-2020-n-399/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2020 n.399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-18-7-2020-n-399/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2020 n.399</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Scano, Presidente, Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Raggruppamenti temporanei (RTI): i limiti della necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota di prestazione di rispettiva pertinenza .</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della PA &#8211; Appalti &#8211; raggruppamenti temporanei (RTI) &#8211; qualificazione di ciascuna impresa e quota di prestazione di rispettiva pertinenza &#8211; necessaria corrispondenza &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis di gara.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/07/2020<br /> <strong>N. 00399/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00012/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 12 del 2020, proposto da<br /> Tbf + Partner Ag, Sardegna Ingegneria S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luisa Giua Marassi, Antonello Rossi, Elena Paba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Rossi in Cagliari, via Ada Negri n. 32;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Cacip-Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Enrico Salone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Cabinet D&#8217;Etudes Marc Merlin S.A., Serv. In. Ingegneria S.r.l., Serra Ing. Massimo non costituiti in giudizio;<br /> Studio Eureco di Filippa Ing. Renato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Merani, Sergio Segneri, Antonia Strafezza, con domicilio eletto presso lo studio Sergio Segneri in Cagliari, via Sonnino n. 84;<br /> Costituendo R.T.I. Eureco di Filippa Renato- Cabinet D&#8217;Etudes Marc Merlin- Serv. In. Ingegneria S.r.l.- Ing. Massimo Serra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Merani, Sergio Segneri, Antonia Strafezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento (previa adozione di idonee misure cautelari)</em></strong><br /> A. della determinazione Direttoriale Cacip n. 354 del 27.11.2019 a firma del D.G. e del R.U.P., nonchè della comunicazione ex art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 prot. 9284 in pari data, aventi ad oggetto l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore del costituendo R.t.i. Studio Eureco di Filippa ing. Renato / Cabinet Merlin s.a. / Serv. In. Ingegneria s.r.l. / ing. Massimo Serra della procedura di gara indetta per l&#8217;affidamento del servizio di &#8220;Direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Revamping delle linee &#8220;A&#8221; e &#8220;B&#8221; del Termovalorizzatore di Cagliari &#8211; Piattaforma Ambientale di Macchiareddu&#8221;;<br /> B. della determinazione Direttoriale Cacip n. 184 del 10.6.2019 a firma del D.G. e del R.U.P., nella parte in cui ha ammesso ovvero non escluso alle successive fasi di gara il costituendo R.t.i. Studio Eureco di Filippa ing. Renato/Cabinet Merlin s.a. / Serv. In. Ingegneria s.r.l. / ing. Massimo Serra;<br /> C. ove occorra, di tutti i verbali di gara redatti in seduta pubblica e riservata, per i motivi che meglio si illustreranno infra, ed in particolare: (i) il verbale della seduta pubblica dell&#8217;8.5.2019 nella parte in cui viene dato atto della dichiarazione della mandataria Studio Eureco di Filippa ing. Renato di avvalersi dei requisiti dell&#8217;impresa mandante Cabinet Merlin s.a. per quanto concerne, in particolare, i requisiti di capacità  tecnico professionale di cui all&#8217;art. 3.2.3. punto a) e punto b) del disciplinare di gara; (ii) il verbale della seduta pubblica del 7.6.2019 nella parte in cui viene dato atto che il R.t.i. facente capo allo Studio Eureco di Filippa ing. Renato rispetta i requisiti generali e speciali richiesti dai documenti di gara e dunque può essere ammesso alle successive fasi di gara, ferma restando la verifica degli stessi requisiti da parte della S.A.; (iii) il verbale della seduta pubblica di gara del 6.11.2019 all&#8217;esito della quale è stata proposta l&#8217;aggiudicazione della gara al suddetto costituendo R.t.i con un punteggio totale di 100 (cento) punti e con un ribasso del 29,22% sull&#8217;importo a base d&#8217;asta;<br /> D. di ogni altro atto che degli stessi sia presupposto, prodromico, consequenziale o -comunque- connesso,<br /> nonchè<br /> per la declaratoria di inefficacia del contratto d&#8217;appalto eventualmente medio tempore stipulato tra il Consorzio Cacip e l&#8217;attuale aggiudicataria, e per conseguire l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto in forma specifica, con la declaratoria del diritto dei ricorrenti a conseguire l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto di cui sopra e per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell&#8217;esecuzione degli atti impugnati.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> visti gli atti di costituzione in giudizio di Cacip &#8211; Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari e di Studio Eureco di Filippa Ing. Renato e di Costituendo R.T.I. Eureco di Filippa Renato- Cabinet D&#8217;Etudes Marc Merlin- Serv. In. Ingegneria S.r.l.- Ing. Massimo Serra;<br /> visti tutti gli atti della causa;<br /> relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 luglio 2020 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con determinazione Direttoriale n. 90 del 12.3.2019, il Cacip stabiliva di procedere all&#8217;indizione di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del d.lgs. 50/2016, per l&#8217;affidamento del servizio di &#8220;Direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Revamping delle linee &#8220;A&#8221; e &#8220;B&#8221; del Termovalorizzatore di Cagliari &#8211; Piattaforma Ambientale di Macchiareddu&#8221;, mediante il criterio di aggiudicazione dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa.<br /> In data 28.3.2019 veniva spedito per la pubblicazione sulla GUUE il bando di gara e, successivamente, venivano pubblicati il disciplinare di gara e il capitolato speciale d&#8217;appalto.<br /> Presentavano la propria offerta 3 operatori economici, tra cui, oltre al ricorrente costituendo R.t.i. TBF + Partner AG / Sardegna Ingegneria s.c.a.r.l., il costituendo R.t.i. aggiudicatario.<br /> Giunti al momento dell&#8217;apertura della busta A presentata dal R.t.i. Studio Eureco ed esaminati i DGUE delle imprese partecipanti, il seggio di gara verificava che la mandataria Studio Eureco di Filippa ing. Renato, ai fini del possesso dei requisiti di capacità  tecnico professionale di cui all&#8217;art. 3.2.3 punti a) e b) del disciplinare di gara, aveva dichiarato di avvalersi dei requisiti della mandante Cabinet Merlin s.a. fino al raggiungimento delle capacità  tecniche professionali richieste.<br /> Sempre nella seduta dell&#8217;8.5.2019, il seggio di gara provvedeva a esaminare i &#8220;documenti integrativi&#8221; del medesimo raggruppamento, tra cui il contratto di avvalimento sottoscritto tra Cabinet Merlin s.a. e Studio Eureco di Filippa ing. Renato unitamente alla dichiarazione sottoscritta dall&#8217;impresa ausiliaria Cabinet Merlin s.a. ai sensi dell&#8217;art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.<br /> All&#8217;esito della seduta, il seggio riteneva necessario avviare la procedura di soccorso istruttorio.<br /> Mediante comunicazione prot. n. 3831 del 14.5.2019 venivano evidenziate le seguenti criticità :<br /> <em>&#8211; &#8220;nella domanda di partecipazione del costituendo RTI non viene indicata la quota percentuale di partecipazione di ciascun soggetto al raggruppamento;</em><br /> <em>nel DGUE prodotto dal mandante Ing. Massimo Serra, relativamente ai requisiti di cui all&#8217;art. 3.2.3. punto a) del disciplinare di gara, il libero professionista dichiara di aver realizzato un fatturato &#8220;specifico globale&#8221; per gli anni 2013, 2015 e 2017 senza perà² specificare quali sono gli importi dei servizi svolti per ciascuna delle categorie di lavori richieste (IB.07, IA.03, S.03 ed E.02);</em><br /> <em>&#8211; nello stesso DGUE dell&#8217;ing. Serra, con riguardo ai requisiti di cui all&#8217;art. 3.2.3. punto b) del disciplinare di gara, il libero professionista nulla dichiara sugli importi dei n. 2 servizi svolti con riferimento a ciascuna delle categorie di lavori richiesti (IB.07, IA.03, S.03 ed E.02);</em><br /> <em>-il documento &#8220;Procura notarile Fabrice Bardouin&#8221; relativo al mandante CABINET MERLIN S.A., è privo della firma digitale del soggetto procurante, il Sig. Pierre Merlin&#8221;.</em><br /> Nella seduta di gara del 7.6.2019, verificata la trasmissione della documentazione e disposto l&#8217;avvio della verifica dei requisiti generali e speciali su tutti gli operatori economici facenti parte dei raggruppamenti partecipanti, venivano ammessi a partecipare alle successive fasi di gara il ricorrente e il raggruppamento controinteressato, e veniva escluso il costituendo R.t.i. SEA s.r.l. / LCF Engineering s.r.l. / SGI Ingegneria s.r.l. / STEP Engineering s.r.l. per mancato rispetto del termine assegnato per l&#8217;invio della documentazione integrativa.<br /> Il seggio procedeva, infine, all&#8217;apertura delle buste &#8220;B&#8221; contenenti le offerte tecniche delle residuali concorrenti al solo fine di verificare la presenza della documentazione ivi elencata.<br /> L&#8217;ammissione delle suddette partecipanti alle successive fasi di gara veniva formalizzata mediante determinazione direttoriale n. 184 del 10.6.2019.<br /> Nelle successive sedute riservate, il seggio procedeva a valutare le offerte tecniche ed economiche presentate e ad assegnare i relativi punteggi.<br /> Nella seduta del 6.11.2019, il seggio di gara comunicava di proporre l&#8217;aggiudicazione in favore del costituendo R.t.i Studio Eureco con un punteggio totale di 100 (cento) punti e con un ribasso del 29,22% sull&#8217;importo a base d&#8217;asta per un importo contrattuale complessivo di € 1.781.583,24, oltre Iva e oneri professionali.<br /> Con la determinazione direttoriale n. 354 del 27.11.2019, veniva approvata la proposta di aggiudicazione.<br /> Avverso gli atti indicati in epigrafe è insorto il ricorrente deducendo le seguenti censure:<br /> &#8211; violazione dell&#8217;art. 89 codice degli appalti nonchè degli artt. 3.4. e 3.5 del disciplinare di gara, violazione del divieto di doppia imputazione dei requisiti di natura tecnico-organizzativa, carenza e/o cattivo uso del potere, violazione di legge, eccesso di potere, contraddittorietà  estrinseca, ingiustizia manifesta, falsità  dei presupposti, illogicità , difetto di motivazione e sviamento.<br /> Concludeva per l&#8217;accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.<br /> Si costituivano l&#8217;amministrazione intimata e il controinteressato chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> Alla udienza pubblica del giorno 8 luglio 2020 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.<br /> DIRITTO<br /> Una sintesi delle censure del ricorrente è utile per un corretto inquadramento della controversia.<br /> Il ricorrente contesta:<br /> 1) la mandataria Studio Eureco si è avvalsa dei requisiti di capacità  economico-finanziaria (relativi al fatturato globale) e tecnico-organizzativa (relativi all&#8217;esperienza pregressa) della mandante Cabinet Merlin. Oggetto di avvalimento sono stati i criteri relativi alle esperienze professionali pertinenti all&#8217;appalto indetto dal Cacip, che la giurisprudenza di legittimità  identifica con le prestazioni che richiedono l&#8217;impiego di capacità  non trasmissibili, come avviene negli appalti aventi ad oggetto servizi intellettuali o prestazioni infungibili.<br /> Nel caso di specie, essi coincidono -tenuto conto dell&#8217;oggetto e dello scopo dell&#8217;appalto- con i requisiti prestati dall&#8217;impresa ausiliaria: l&#8217;esperienza professionale nell&#8217;esecuzione di servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti alle categorie degli impianti di processo, impianti elettrici, opere strutturali e opere civili nell&#8217;ambito di interventi di revamping di termovalorizzatori.<br /> Afferma il ricorrente che il contratto sottoscritto tra l&#8217;ausiliata Studio Eureco e l&#8217;ausiliaria Cabinet Merlin avrebbe dovuto contenere l&#8217;espressa assunzione di impegno da parte di quest&#8217;ultima impresa di eseguire direttamente i servizi per cui sono richieste le esperienze professionali pertinenti, oltre alla necessaria specifica indicazione delle risorse messe a disposizione diretta a rendere concreto l&#8217;obbligo dell&#8217;ausiliaria di fornire all&#8217;ausiliata i mezzi necessari.<br /> Afferma ancora il ricorrente, che dal contenuto dell&#8217;accordo negoziale sottoscritto tra le parti, risulta unicamente che &#8220;<em>l&#8217;impresa ausiliaria si obbliga [&#038;] a mettere e a tenere a disposizione dell&#8217;impresa ausiliata i requisiti sopra indicati senza limitazioni di sorta ai fini della partecipazione alla procedura di gara [&#038;] ed inoltre, in caso di aggiudicazione, si obbliga sin d&#8217;ora a tenere a disposizione detti requisiti e le risorse prestate per tutta la durata dell&#8217;affidamento [&#038;]. In particolare Cabinet Merlin S.A. mette a disposizione della Ditta Individuale Studio Eureco di Filippa ing. Renato la propria capacità  professionale per tutto il periodo previsto per lo svolgimento del servizio. In particolare mette a disposizione un dipendente della propria struttura tecnica nella persona dell&#8217;ing. Jean Marc Cecchi, responsabile tecnico del settore Rifiuti di Cabinet Merlin di Lione (Francia), nato a Lyon il 04 maggio 1967, residente a Lyon (Francia), abilitato all&#8217;esercizio della professione in Francia</em>&#8220;.<br /> Risulta, dunque, per tabulas, prosegue il ricorrente, che il contratto di avvalimento presentato dal costituendo R.t.i. controinteressato sia carente della dichiarazione richiesta dall&#8217;art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 in ordine al preciso impegno -da parte dell&#8217;ausiliaria- di espletare direttamente il servizio per cui è richiesta l&#8217;esperienza professionale pregressa.<br /> Di qui, la radicale nullità  del negozio giuridico, unitamente alle relative obbligazioni sottostanti.<br /> 2) Secondo il ricorrente, l&#8217;aggiudicazione è illegittima anche sotto altro profilo.<br /> L&#8217;art. 3.4. del disciplinare di gara, recante disposizioni in materia di &#8220;Raggruppamenti&#8221;, prescrive che &#8220;I soggetti di cui all&#8217;art. 46 del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Ai sensi dell&#8217;art. 83, comma 8, del Codice, l&#8217;eventuale mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria&#8221;.<br /> Nella medesima norma può, altresì¬, leggersi: &#8220;Si precisa che, a pena di esclusione: [&#038;] il lavoro dovrà  essere realizzato nella misura prevalente dalla mandataria e nella restante misura dalle mandanti&#8221;.<br /> Deve ritenersi che, quand&#8217;anche -per ipotesi- fosse possibile ritenere la dichiarazione della mandante ausiliaria Cabinet Merlin idonea a soddisfare la condizione richiesta dall&#8217;art. 89 del Codice degli Appalti, in ogni caso la diretta esecuzione da parte di quest&#8217;ultima dei servizi per i quali ha messo a disposizione, tramite avvalimento, le proprie capacità  tecniche e professionali comporterebbe un problema di ripartizione delle quote di esecuzione.<br /> Qualora l&#8217;impegno assunto dalla mandante ausiliaria Cabinet Merlin fosse concretamente quello di eseguire direttamente tutte le prestazioni riconducibili ai criteri di esperienza professionale pertinente messi a disposizione della mandataria, verrebbe violata la disposizione dell&#8217;art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 -richiamata espressamente nell&#8217;art. 3.4. del disciplinare di gara- in ordine al possesso dei requisiti e all&#8217;esecuzione dei servizi oggetto di affidamento in misura maggioritaria da parte della mandataria (nel caso di specie, Studio Eureco).<br /> La possibilità  per gli operatori economici di ricorrere all&#8217;avvalimento interno va necessariamente coniugata con il principio sancito dall&#8217;art. 83, comma 8, del Codice degli Appalti secondo cui &#8220;la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria&#8221;.<br /> 3) A seguito dell&#8217;attivazione del soccorso istruttorio, i componenti del costituendo R.t.i. Studio Eureco hanno integrato la domanda di partecipazione con l&#8217;indicazione della quota percentuale di esecuzione del servizio da parte di ciascun soggetto del raggruppamento.<br /> Afferma il ricorrente che detta indicazione non è stata fornita dal R.t.i. facente capo a Studio Eureco, e quindi l&#8217;aggiudicatario sarebbe dovuto essere escluso dalla competizione per non avere ottemperato correttamente alla richiesta di soccorso istruttorio.<br /> Dalle percentuali di esecuzione ripartita dell&#8217;appalto indicate in risposta alla richiesta di soccorso istruttorio risulta che Cabinet Merlin (a seguito del prestito mediante avvalimento dei propri requisiti), Serv.In. Ingegneria e l&#8217;Ing. Serra possiedano requisiti di qualificazione inferiori in proporzione alle indicate quote di esecuzione del servizio.<br /> Cabinet Merlin ha dichiarato una percentuale di esecuzione dell&#8217;incarico pari al 35,73% e nel proprio DGUE ha dichiarato di avere espletato servizi di ingegneria ed architettura relativi ai lavori appartenenti alla categoria IB.07 per un importo globale afferente a quella categoria pari a € 9.000.000.00.<br /> Il 35,73% di € 53.614.439,06 (importo complessivo dei lavori richiesto per la categoria IB.07 ai sensi dell&#8217;art. 3.2.3. lett. a) è pari a € 19.156.000.<br /> Quindi, prosegue il ricorrente, il requisito di Cabinet Merlin è insufficiente in proporzione alla capacità  tecnica e professionale richiesta dalla lex specialis per eseguire l&#8217;incarico.<br /> Pur essendo in astratto ammesso l&#8217;avvalimento &#8220;interno&#8221; o &#8220;infragruppo&#8221; tra mandataria e mandante del medesimo raggruppamento, è necessario che in concreto si accerti che i requisiti di partecipazione siano posseduti dall&#8217;impresa ausiliaria in misura sufficiente a consentirle sia la partecipazione alla gara come concorrente in RTI (nelle percentuali di esecuzione del servizio indicate) sia la partecipazione alla stessa gara in veste di impresa ausiliaria nell&#8217;ambito del medesimo raggruppamento.<br /> Una volta ceduti i requisiti oggetto di avvalimento, la mandante ausiliaria Cabinet Merlin si è spogliata di una parte considerevole dei requisiti di qualificazione inizialmente posseduti.<br /> Così¬ facendo, Cabinet Merlin si è dunque spogliata dei requisiti di qualificazione occorrenti per la percentuale di esecuzione del servizio dalla medesima dichiarata.<br /> Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo alle altre imprese partecipanti al raggruppamento.<br /> Serv.In. Ingegneria partecipa all&#8217;esecuzione dei servizi oggetto di appalto in misura percentuale del 22,71% (a cui, quanto alla categoria IB.07, corrisponde un importo complessivo di € 12.175.839,91) mentre nel proprio DGUE dichiara in IB.07 un valore di lavori complessivo di € 9.650.599.<br /> L&#8217;ing. Massimo Serra produce una dichiarazione integrativa solo con riferimento alla categoria IB.07 e nel DGUE integrato conseguentemente all&#8217;attivazione del soccorso istruttorio non dichiara alcunchè con riguardo alle ulteriori categorie di lavori (a nulla rilevando, tra l&#8217;altro, la precisazione fatta dal R.t.i. in sede di soccorso istruttorio sulla circostanza che l&#8217;ing. Serra rivesta nell&#8217;ambito dell&#8217;appalto solamente il ruolo di assistente di cantiere).<br /> Le censure possono a questo punto essere esaminate nel merito.<br /> La prima è infondata in quanto il contratto di avvalimento, al punto 2, prevede:<br /> <em>&#8220;2) L&#8217;impresa ausiliaria si obbliga quindi col presente atto a mettere e tenere a disposizione dell&#8217;impresa ausiliata i requisiti sopra indicati senza limitazioni di sorta ai fini della partecipazione alla procedura di gara ed inoltre in caso di aggiudicazione si obbliga sin d&#8217;ora a tenere a disposizione detti requisiti e le risorse prestate per tutta la durata dell&#8217;affidamento. In particolare, Cabinet Merlin s.a. mette a disposizione della Ditta Individuale Studio Eureco di Filippa ing. Renato la propria capacità  professionale per tutto il periodo previsto per lo svolgimento del servizio. In particolare mette a disposizione un dipendente della propria struttura tecnica nella persona dell&#8217;ing. Jean Marc Cecchi, responsabile tecnico del settore Rifiuti di Cabinet Marlin di Lione Francia, nato a Lyon il 04. Maggio 1967, residente a Lyon (Francia), abilitato alla professione di ingegnere in Francia&#8221;</em>.<br /> Il contratto è chiarissimo. Indica il professionista concesso in prestito alla ausiliata e l&#8217;impegno dell&#8217;ausiliaria Cabinet a svolgere direttamente le prestazioni professionali indicate nel medesimo contratto di avvalimento. Una volta indicato nominativamente il soggetto della società  ausiliaria che viene messo a disposizione per l&#8217;esecuzione del servizio non residuano dubbi circa la conformità  del contratto al disciplinare di gara e all&#8217;art. 89 del Codice dei contratti.<br /> Anche la seconda censura è infondata.<br /> La quota di esecuzione dell&#8217;appalto da parte della mandataria Eureco è pari al 38,71% mentre la quota di esecuzione della mandante Cabinet Merlin è pari al 35,73%. Che la quota sia posseduta dalla mandataria attraverso l&#8217;avvalimento non rileva in alcun modo.<br /> Un punto è stato sottolineato in modo efficace sia dalla difesa della stazione appaltante sia dalla difesa del raggruppamento controinteressato.<br /> L&#8217;oggetto del servizio è, essenzialmente, l&#8217;attività  professionale di direzione lavori del revamping del termovalorizzatore. Si tratta di una funzione pacificamente unitaria e inscindibile, salva la possibilità  che il Direttore dei Lavori sia affiancato da uno o pìù assistenti con funzioni di Direttore operativo o di Assistente di cantiere.<br /> La tabella riportata alle pagine 4 e 5 della memoria depositata dal controinteressato in data 4 luglio 2020 è di chiarezza cristallina. Che la mandataria Eureco apporti i requisiti in maniera maggioritaria non è dubitabile.<br /> Anche il terzo motivo è infondato.<br /> Negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis di gara.<br /> Nel DGUE depositato dall&#8217; Ing. Serra a seguito del soccorso istruttorio attivato dalla Stazione appaltante, il professionista, ha dichiarato che &#8220;il requisito minimo richiesto è posseduto dalla mandataria e dalle altre mandanti&#8221;, specificando in ogni caso gli importi di tre incarichi svolti nei 10 anni antecedenti la pubblicazione del Bando di gara con riferimento alla categoria di lavori IB07.<br /> Quel che comunque è certo è che gli importi relativi ai lavori indicati dall&#8217; Ing. Serra nulla aggiungono e nulla tolgono alla questione dei requisiti tecnico professionali che sono integralmente soddisfatti dalla mandataria e quindi dal raggruppamento nel suo complesso.<br /> Dobbiamo stare ai documenti agli atti di causa, dai quali risulta che l&#8217;Ing. Serra è qualificato per la parte di prestazioni che ha dichiarato di svolgere in sede di gara e tanto basta.<br /> Il ricorso deve in definitiva essere respinto siccome infondato.<br /> Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida come di seguito:<br /> a) € 2.000/00 (duemila) oltre Iva e accessori di legge in favore dell&#8217;amministrazione;<br /> b) € 2.000/00 (duemila) oltre Iva e accessori di legge in favore del controinteressato.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Scano, Presidente<br /> Marco Lensi, Consigliere<br /> Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2020 n.335</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-16-6-2020-n-335/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Dante D&#8217;Alessio, Presidente, Tito Aru, Consigliere, Estensore PARTI: Sarda Gelati S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Eulo e Paolo Cotza, ; contro Comune di Arzachena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Forgiarini, Ai fini della condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno, è necessario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-16-6-2020-n-335/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2020 n.335</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-16-6-2020-n-335/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2020 n.335</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dante D&#8217;Alessio, Presidente, Tito Aru, Consigliere, Estensore PARTI:  Sarda Gelati S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Eulo e Paolo Cotza, ; contro Comune di Arzachena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Forgiarini,</span></p>
<hr />
<p>Ai fini della condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno, è necessario l&#8217;accertamento della colpa della pubblica amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Pubblica amministrazione- responsabilità  civile &#8211; risarcimento dei danni -accertamento della colpa &#8211; è necessario.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Ai fini della condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno, è necessario l&#8217;accertamento della colpa della pubblica amministrazione. La responsabilità  risarcitoria dell&#8217;Amministrazione deve essere negata laddove il pregiudizio sia stato cagionato da un&#8217;attività  amministrativa ascrivibile ad errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l&#8217;incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità  della situazione di fatto . Per la configurabilità  della colpa dell&#8217;Amministrazione occorre avere riguardo al carattere della regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca e cogente, si dovrà  riconoscere la sussistenza dell&#8217;elemento psicologico nella sua violazione; al contrario, se il canone della condotta amministrativa giudicata è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all&#8217;Autorità  amministrativa un elevato grado di discrezionalità , la colpa potrà  essere accertata solo nelle ipotesi in cui il potere sia stato esercitato in palese spregio delle regole di correttezza e di proporzionalità . A fronte di regole di condotta inidonee a costituire, di per sè, un canone di azione sicuro e vincolante, la responsabilità  dell&#8217;Amministrazione potrà  essere affermata nei soli casi in cui l&#8217;azione amministrativa ha disatteso, in maniera macroscopica ed evidente, i criteri del buon andamento e dell&#8217;imparzialità , restando ogni altra violazione assorbita nel perimetro dell&#8217;errore scusabile. </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i> </i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 16/06/2020<br /> <strong>N. 00335/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00465/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 465 del 2019, proposto da:<br /> Sarda Gelati S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Eulo e Paolo Cotza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso il loro studio legale, piazza Michelangelo n. 14;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Arzachena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Forgiarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della nota del Settore n. 2 Pianificazione Territoriale &#8211; Edilizia Privata e Demanio del Comune di Arzachena 10 giugno 2019, rigettante la domanda della Sarda Gelati s.r.l. relativa a &#8220;commercio itinerante di cui all&#8217;art. 68 cod. nav.&#8221;;<br /> &#8211; dell&#8217;ordinanza del Sindaco del Comune di Arzachena 29 maggio 2019 n. 25, avente ad oggetto &#8220;limitazioni e divieti all&#8217;esercizio del commercio itinerante su aree di particolare valore archeologico, storico, artistico e ambientale&#8221;, nella parte e misura in cui vieta in trentacinque spiagge del territorio municipale &#8220;l&#8217;esercizio del commercio in forma itinerante&#8221; nel &#8220;periodo compreso tra il 1° giugno 2019 ed il 30 settembre 2019&#8221;;<br /> &#8211; (ove occorra, ossia qualora attinente anche al &quot;bicchierino&quot;/&quot;vasetto&quot; contenente le granite preconfezionate della ricorrente) dell&#8217;ordinanza del sindaco di Arzachena 5 aprile 2019 n. 21, avente ad oggetto &#8220;<em>disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti in plastica sul territorio comunale &#038; divieto di commercializzazione ed uso dei contenitori e delle stoviglie monouso non bio</em>&#8220;;<br /> &#8211; di ogni ulteriore atto comunque connesso e/o coordinato, anteriore e/o conseguente (ivi compreso il correlato Statuto municipale, ove attributivo al Sindaco della competenza nelle materie disciplinate dalle suddette ordinanze).</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena;<br /> Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore il dott. Tito Aru nell&#8217;udienza del giorno 9 giugno 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, e dall&#8217;art. 4 del d.l. n. 28 del 30 aprile 2020;</p>
<p> 1. La società  ricorrente svolge l&#8217;attività  di produzione, commercializzazione e vendita diretta di granite artigianali preconfezionate denominate &#8220;<em>granita fun</em>&#8220;.<br /> 2. Da diversi anni, anche nel territorio del Comune di Arzachena, al fine di una maggiore diffusione del prodotto, la &#8220;<em>granita fun</em>&#8221; della Sarda Gelati viene fornita non solo agli esercizi commerciali ubicati nell&#8217;area urbana ma anche, in forma itinerante, direttamente in spiaggia, mediante l&#8217;utilizzo di &quot;carretti&quot; a conduzione manuale contenenti il prodotto debitamente preconfezionato.<br /> 3. Con l&#8217;approssimarsi della stagione estiva 2019 la ricorrente presentava, al Comune di Arzachena, domanda finalizzata alla commercializzazione itinerante in spiaggia delle proprie granite.<br /> 4. Tuttavia, con nota 10 giugno 2019 del Dirigente del Settore n. 2 &#8211; Pianificazione Territoriale &#8211; Edilizia Privata e Demanio, il Comune di Arzachena respingeva tale richiesta.<br /> Tale diniego veniva motivato col richiamo all&#8217;ordinanza sindacale n. 25 del 29 maggio 2019 con la quale veniva disposto &#8211; nel periodo compreso tra il 1° giugno 2019 e il 30 settembre 2019 &#8211; il divieto di esercizio del commercio itinerante (anche) nelle spiagge di Le saline, Le Piscine / La Licciola, Mannena / Barca Bruciata, Tanca Manna, La Conia / Molo, La Conia / Lampara, Cannigione, Lu Postu, Ea Bianca, Cala dei Ginepri, Cala dei Mucchi Bianchi, Tre Monti, Baja Sardinia / Cala Battistoni, Liscia Vacca/ Liscia Renè, Cala Granu, Porto Paglia, Piccolo Pevero, Grande Pevero, Romazzino, Il Principe / Lu Poltu di li Coggi, Piccolo Romazzino, Capriccioli, La Celvia, Cala di Volpe, Li Itriceddi, Liscia Ruja, Cala Petra Ruja.<br /> 4.1 In tale elenco sono comprese tutte le spiagge del territorio comunale nelle quali la Sarda Gelati aveva programmato di rendere il servizio in questione (Barca Bruciata, Tanca Manna, Cala Battistoni, Grande Pevero, Romazzino, La Celvia, Li Itriceddi, Liscia Ruja).<br /> 5. Avverso tali provvedimenti, nonchè avverso l&#8217;ordinanza n. 21 del 5 aprile 2019 avente ad oggetto &#8220;<em>Disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti in plastica sul territorio comunale, l&#8217;incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell&#8217;impatto ambientale. Divieto di commercializzazione ed uso dei contenitori e delle stoviglie monouso</em>&#8220;, è insorta la ricorrente che li ha impugnati per i seguenti motivi:<br /> 1) Violazione di legge &#8211; Eccesso di potere &#8211; Erroneo presupposto di fatto e di diritto &#8211; Difetto di istruttoria e di motivazione &#8211; Carente ponderazione di interessi e di motivazione &#8211; Contraddittorietà  &#8211; Incompetenza &#8211; Genericità  &#8211; Violazione dei principi costituzionali in tema di libera iniziativa economica privata: con riguardo all&#8217; ordinanza sindacale n. 21/2019 ove riferita anche alle granite preconfezionate della ricorrente;<br /> 2) Violazione di legge &#8211; Incompetenza &#8211; Eccesso di potere &#8211; Violazione dei principi costituzionali in tema di libera iniziativa privata ed affidamento &#8211; Genericità  &#8211; Difetto d&#8217;istruttoria e di motivazione &#8211; Carente ponderazione d&#8217;interessi &#8211; Contraddittorietà : in ordine alla mancata specificazione, nella citata ordinanza sindacale n. 25 del 29 maggio 2019, delle ragioni di particolare necessità  e urgenza idonee a giustificare, per tutte le singole spiagge interessate, l&#8217;adozione di un generale provvedimento sindacale inibitorio al commercio itinerante di qualsiasi prodotto;<br /> 3) Illegittimità  derivata &#8211; Violazione di legge &#8211; Sviamento: in quanto fondandosi sulle ordinanze sindacali sopra contestate, il descritto rigetto del 10 giugno 2019 sarebbe illegittimo in via derivata per i vizi da cui risultano affetti detti provvedimenti, oltre che per l&#8217;omessa comunicazione del preavviso di diniego di cui alla legge n. 241/1990.<br /> 6. Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del giudizio.<br /> 7. Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Arzachena che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.<br /> 8. Con ordinanza n. 167 dell&#8217;11 luglio 2019 il Tribunale ha accolto l&#8217;istanza cautelare di sospensione con riguardo alle (sole) spiagge interessate dalla richiesta di autorizzazione al commercio itinerante presentata dalla ricorrente.<br /> 9. In vista dell&#8217;udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.<br /> 10. All&#8217;udienza del 9 giugno 2020 la causa è stata posta in decisione.<br /> 11. Il Collegio rileva anzitutto, come del resto giÃ  evidenziato in sede cautelare, che il provvedimento negativo impugnato non trova il suo presupposto nell&#8217;ordinanza sindacale n. 21 del 5 aprile 2019 (riguardante la minimizzazione dei rifiuti in plastica sul territorio comunale e il divieto di commercializzazione ed uso dei contenitori e delle stoviglie monouso non bio, come confermato anche dalle difese dell&#8217;amministrazione comunale), ma nell&#8217;ordinanza sindacale n. 25 del 29 maggio 2019 recante il divieto del commercio itinerante per il periodo 1° giugno &#8211; 30 settembre 2019 nei siti e nelle oltre 30 spiagge nella stessa indicate.<br /> 12. In secondo luogo rileva che la predetta ordinanza inibitoria del commercio itinerante, fatta oggetto d&#8217;impugnazione, ha cessato la sua efficacia il 1° ottobre 2019, e che ad oggi non risulta che per la stagione estiva 2020 sia stato adottato un provvedimento di analogo contenuto.<br /> 13. Ciò comporta, sul piano processuale, il venir meno dell&#8217;interesse della ricorrente alla definizione del giudizio, non essendo, con tutta evidenza, di alcuna utilità  addivenire ad una sentenza di merito che pur nell&#8217;ipotesi di annullamento del provvedimento impugnato non porti ad essa un apprezzabile vantaggio.<br /> 14. Invero, in forza dell&#8217;ordinanza cautelare del Tribunale n. 167 dell&#8217;11 luglio 2019 la ricorrente ha potuto liberamente commerciare il prodotto artigianale nelle suddette spiagge nella stagione estiva 2019.<br /> Per effetto del provvedimento di sospensione cautelare, dunque, è rimasta scongiurata la possibile produzione di danni da mancato svolgimento dell&#8217;attività  commerciale per gran parte della stagione estiva.<br /> 15. Con memoria depositata il 24 febbraio 2020 la ricorrente, che allo stato non ha proposto domanda risarcitoria, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso al fine di riservarsi la possibilità  di valutare la proposizione di una siffatta azione giudiziaria in relazione al periodo antecedente all&#8217;ordinanza cautelare adottata dal TAR (in sostanza dal 10 giugno 2019 all&#8217;11 luglio 2019).<br /> 16. Neanche sotto tale limitato profilo &#8211; ad avviso del Collegio &#8211; persiste tuttavia un interesse della ricorrente alla pronuncia di una sentenza di merito.<br /> 17. Ed invero, in un&#8217;ottica di economia dei mezzi giuridici, il Collegio ritiene fin d&#8217;ora di ricordare che, ai fini della condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno, non è sufficiente l&#8217;illegittimità  delle statuizioni provvedimentali impugnate, occorrendo anche l&#8217;accertamento della colpa della pubblica amministrazione.<br /> 18. In proposito la giurisprudenza consolidata, dalla quale il Collegio non ha ragione per discostarsi, ha posto in rilievo che la responsabilità  risarcitoria dell&#8217;Amministrazione deve essere negata laddove il pregiudizio sia stato cagionato da un&#8217;attività  amministrativa ascrivibile ad errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l&#8217;incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità  della situazione di fatto (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione IV, 7 gennaio 2013, n. 23; Sezione V, 31 luglio 2012, n. 4337, richiamati da Consiglio di Stato, Sezione III, 11 settembre 2019, n. 6138).<br /> 19. Per la configurabilità  della colpa dell&#8217;Amministrazione, in altri termini, occorre avere riguardo al carattere della regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca e cogente, si dovrà  riconoscere la sussistenza dell&#8217;elemento psicologico nella sua violazione; al contrario, se il canone della condotta amministrativa giudicata è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all&#8217;Autorità  amministrativa un elevato grado di discrezionalità , la colpa potrà  essere accertata solo nelle ipotesi in cui il potere sia stato esercitato in palese spregio delle regole di correttezza e di proporzionalità .<br /> 19.1 Ed, infatti, a fronte di regole di condotta inidonee a costituire, di per sè, un canone di azione sicuro e vincolante, la responsabilità  dell&#8217;Amministrazione potrà  essere affermata nei soli casi in cui l&#8217;azione amministrativa ha disatteso, in maniera macroscopica ed evidente, i criteri del buon andamento e dell&#8217;imparzialità , restando ogni altra violazione assorbita nel perimetro dell&#8217;errore scusabile (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, Sezione III; 11 settembre 2019, n. 6138; Consiglio di Stato, Sezione III, 4 marzo 2019, n. 1500; Consiglio di Stato, Sezione IV, 31 marzo 2015, n. 1683).<br /> 20. L&#8217;errore scusabile, quindi, può ravvisarsi ad avviso del Collegio in presenza, come nel caso di specie, di una situazione di fatto complessa, nella quale convivono in stretta connessione interessi pubblici di tutela del territorio e di garanzia della sicurezza nella fruizione del litorale da parte dei bagnanti con le ugualmente rilevanti esigenze imprenditoriali della ricorrente di commercializzare i propri prodotti nelle aree di maggior afflusso al fine di una maggiore diffusione del suo prodotto.<br /> 21. Detta commistione di interessi pubblici e privati trova ovviamente la sua composizione nell&#8217;adozione di provvedimenti che indichino precisamente, nella parte motiva, le ragioni che possono determinare, in relazione a siti di particolare rilievo, la prevalenza dell&#8217;uno a scapito dell&#8217;altro, anche mediante la previsione di limitazioni nello svolgimento di attività  ritenute incompatibili con le situazioni peculiari di un determinato sito.<br /> 22. Nel caso di specie, come evidenziato in sede cautelare, detta puntuale indicazione è mancata, non avendo il Comune di Arzachena provveduto ad indicare puntualmente le ragioni di particolare necessità  e urgenza che per tutte le singole spiagge interessate determinassero la necessità  dell&#8217;adozione di un generale provvedimento sindacale inibitorio al commercio itinerante di qualsiasi prodotto.<br /> 23. E&#8217; evidente tuttavia che l&#8217;Amministrazione procedente, pur avendo adottato un provvedimento che può ritenersi illegittimo in punto di difetto di motivazione, per avere &#8220;accorpato&#8221; in un indistinto divieto spiagge diverse per caratteristiche morfologiche e ambientali, ha comunque agito &#8211; in un ambito di ampia discrezionalità  e per finalità  di primario rilievo pubblico &#8211; in assenza dei connotati che contrassegnano l&#8217;elemento soggettivo della colpa e che, quindi, non sussiste nella specie l&#8217;elemento della &#8220;rimproverabilità &#8220;, che come detto, è elemento costitutivo della responsabilità  risarcitoria amministrativa.<br /> 24. In conclusione il ricorso dev&#8217;essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br /> 25. Le spese del giudizio seguono la soccombenza virtuale e, anche in relazione a quanto sopra esposto, sono contenute nella misura indicata in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.<br /> Condanna il Comune di Arzachena al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, e dall&#8217;art. 4 del d.l. n. 28 del 30 aprile 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Dante D&#8217;Alessio, Presidente<br /> Tito Aru, Consigliere, Estensore<br /> Antonio Plaisant, Consigliere</div>
<p> </p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2020 n.275</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-18-5-2020-n-275/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-18-5-2020-n-275/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2020 n.275</a></p>
<p>Francesco Scano, Presidente, Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore PARTI: Real Invest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cerasi, Mario Sanino, Lorenzo Coraggio, Fabio Elefante, Simone Ferrara; contro Comune di Golfo Aranci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gian</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-18-5-2020-n-275/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2020 n.275</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-18-5-2020-n-275/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2020 n.275</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Scano, Presidente, Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore PARTI:  Real Invest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cerasi, Mario Sanino, Lorenzo Coraggio, Fabio Elefante, Simone Ferrara; contro Comune di Golfo Aranci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gian Comita Ragnedda, nei confronti Delikate Enterprises S.r.l. non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Procura speciale: natura e caratteristiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Processo &#8211; Parti &#8211; Patrocinio &#8211; Procura &#8211; Procura speciale-  natura e caratteristiche. </p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>La procura speciale si caratterizza, rispetto alla procura generale, per avere ad oggetto uno o pìù atti giuridici singolarmente determinati ed univocamente indicati.Ciò presuppone che il soggetto che rilascia la procura abbia contezza del contenuto dell&#8217;atto oggetto del potere rappresentativo conferito e che quel medesimo atto debba essere formato prima o contestualmente al rilascio della procura.La procura, quindi, per un verso, deve essere conferita prima della proposizione del ricorso, ma, per altro verso, non può avere una data antecedente a quella dell&#8217;atto, perchè ciò dimostrerebbe che essa sia stata rilasciata senza che si conoscesse il contenuto dell&#8217;atto . </em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00275/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00364/2014 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 364 del 2014, proposto da <br /> Real Invest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cerasi, Mario Sanino, Lorenzo Coraggio, Fabio Elefante, Simone Ferrara, con domicilio eletto presso lo studio Antonello Rossi in Cagliari, via Ada Negri, n. 32; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Golfo Aranci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gian Comita Ragnedda, con domicilio eletto presso lo studio Debora Urru in Cagliari, via Farina n. 44; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Delikate Enterprises S.r.l. non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;accertamento del diritto</p>
<p style="text-align: justify;">a ottenere:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la restituzione del terreno di proprietà  sito nel Comune di Golfo Aranci per mq. 158.220, occupato dall&#8217;Amministrazione comunale per scopo di pubblica utilità  in seguito dichiarato illegittimo e detenuto attualmente sine titulo, nonchè il risarcimento dei danni per mancato godimento del terreno medesimo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; fatta salva l&#8217;emanazione da parte della P.A. di un provvedimento di acquisizione non retroattiva ai sensi dell&#8217;art. 42 bis d.P.R. n. 321/2001, nel solo caso in cui sussistano le condizioni di legge e comunque con previsione di pagamento delle somme da liquidarsi sulla base dei criteri previsti da tale norma.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Golfo Aranci;</p>
<p style="text-align: justify;">visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2019 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Espone la ricorrente di essere proprietaria di terreni edificabili siti nel Comune di Golfo Aranci per mq. 158.220.</p>
<p style="text-align: justify;">Con deliberazione consiliare n. 55 del 22.10.2001 il Comune avviava una procedura per la costituzione di una società  di trasformazione urbana inserendo i terreni della ricorrente all&#8217;interno del perimetro su cui apponeva il vincolo preordinato all&#8217;esproprio.</p>
<p style="text-align: justify;">Con deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 2005 il Comune confermava sia la costituzione della STU sia il vincolo preordinato all&#8217;esproprio. </p>
<p style="text-align: justify;">Con delibera del Consiglio comunale n. 70 del 2 novembre 2006 il Comune di Golfo Aranci determinava la proroga della pubblica utilità  delle aree da trasformare con la Stu compresi i terreni della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza n. 1328 del 2009 questo T.a.r. annullava la costituzione della STU.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 2 novembre 2011 è decorso il termine quinquennale della reiterazione del vincolo di pubblica utilità . </p>
<p style="text-align: justify;">La Real Invest chiedeva al Comune di provvedere alla riconsegna dei terreni occupati previo ripristino dello stato dei luoghi.</p>
<p style="text-align: justify;">Espone ancora la ricorrente che, a tutt&#8217;oggi, il Comune non ha provveduto ad emanare alcun atto formale di occupazione o di esproprio, nè ha provveduto alla restituzione dei terreni occupati e al ripristino dello stato dei luoghi.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente agisce quindi per ottenere la restituzione del terreno di sua proprietà  occupato dall&#8217;Amministrazione comunale per scopo di pubblica utilità  in seguito dichiarato illegittimo e detenuto attualmente sine titulo, nonchè il risarcimento dei danni per mancato godimento del terreno medesimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito il Comune di Golfo Aranci chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria depositata il giorno 8 novembre 2019 il Comune di Golfo Aranci ha eccepito, in particolare, l&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto del requisito di specialità  della procura conferita su foglio separato, e per difetto di notifica alla Golfo Aranci s.p.a.. </p>
<p style="text-align: justify;">In data 19 novembre 2019 la ricorrente replicava alle eccezioni sollevate dalla difesa del Comune. </p>
<p style="text-align: justify;">In data 9 dicembre 2019 la ricorrente depositava nuova procura speciale.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla udienza pubblica dell&#8217;11 dicembre 2019 il ricorso veniva trattenuto per la decisione. </p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Questa Sezione, con sentenza n. 697 del 5 agosto 2019, correttamente citata dalla difesa del Comune, ha avuto modo di precisare che, &#8220;<i>con riferimento alla necessità  della procura speciale del difensore, ai fini dell&#8217;ammissibilità  del ricorso giurisdizionale, l&#8217;art. 40, comma 1, lett. g) del c.p.a. esige che il ricorso sottoscritto dal difensore sia munito di procura speciale, non essendo evidentemente la procura generale sufficiente per l&#8217;attribuzione della rappresentanza tecnica nel processo amministrativo (ex plurimis, T.A.R. Lombardia, III, n. 2335/2018; T.A.R. Sardegna, n. 97/2017; T.A.R. Lombardia, III, n. 1152/2015; T.A.R. Lazio, II, n. 145/2015).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Come è noto, la procura speciale si caratterizza, rispetto alla procura generale, per avere ad oggetto uno o pìù atti giuridici singolarmente determinati ed univocamente indicati.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Ciò presuppone che il soggetto che rilascia la procura abbia contezza del contenuto dell&#8217;atto oggetto del potere rappresentativo conferito e che quel medesimo atto debba essere formato prima o contestualmente al rilascio della procura.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>La procura, quindi, per un verso, deve essere conferita prima della proposizione del ricorso, ma, per altro verso, non può avere una data antecedente a quella dell&#8217;atto, perchè ciò dimostrerebbe che essa sia stata rilasciata senza che si conoscesse il contenuto dell&#8217;atto (T.a.r. Puglia, Bari, sez. I, 4 marzo 2019, n. 322).</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>In questo senso, si è espressa anche la Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 82 del 1996, ha dichiarato infondata la questione di legittimità  dell&#8217;art. 19 della legge n. 1034 del 1971 nella parte in cui non consente, nel processo amministrativo, l&#8217;assistenza a mezzo di procura generale alle liti, evidenziando che &quot;non esiste affatto un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformità  di regole processuali tra i diversi tipi di processo, rispettivamente davanti alla giurisdizione civile e alla giurisdizione amministrativa o alle giurisdizioni speciali sopravvissute, potendo i rispettivi ordinamenti processuali differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio (sentenza n. 191 del 1985), anche in relazione all&#8217;epoca della disciplina e alle tradizioni storiche di ciascun procedimento, avuto riguardo, nella specie, al fatto che il processo amministrativo è strutturato come processo prevalentemente di impugnazione&quot;. </i></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso che qui occupa il collegio, la ricorrente principale ha allegato al ricorso una procura tale da non poter permettere l&#8217;identificazione univoca della controversia per la quale la procura in esame veniva rilasciata.</p>
<p style="text-align: justify;">La procura è priva di data, risulta conferita su foglio separato e non c&#8217;è riferimento alcuno all&#8217;oggetto dell&#8217;impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa Sezione ha espresso il proprio orientamento, prima ancora che nella giÃ  citata sentenza n. 697/2019, nella sentenza n. 604 del 3 luglio 2019 che qui si richiama.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è quindi inammissibile per carenza di procura speciale ad litem.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è inammissibile anche per altra via.</p>
<p style="text-align: justify;">Il possesso dei terreni per cui è causa non è mai stato in capo al Comune. </p>
<p style="text-align: justify;">I terreni non sono mai stati formalmente oggetto di decretazione d&#8217;occupazione d&#8217;urgenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Difetta anche la notifica del ricorso nei confronti della Golfo Aranci S.p.A. unico soggetto, semmai, che aveva esercitato i poteri espropriativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è il Comune a dover restituire alcunchè (possesso di un terreno che non ha mai avuto) ma, semmai, un altro soggetto che, come correttamente osserva la difesa dell&#8217;amministrazione, è ben noto alla ricorrente. </p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è pertanto inammissibile. </p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile come da motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio in favore del Comune di Golfo Aranci che liquida in € 3.000/00 (tremila/00) oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Scano, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Marco Lensi, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-cagliari-sentenza-18-5-2020-n-275/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2020 n.275</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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