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	<title>T.A.R. Puglia - Bari - Sezione III Archivi - Giustamm</title>
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	<title>T.A.R. Puglia - Bari - Sezione III Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul valore sostanziale del sopralluogo.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 12:11:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-valore-sostanziale-del-sopralluogo/">Sul valore sostanziale del sopralluogo.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Sopralluogo &#8211; Valore sostanziale &#8211; Finalizzazione a consentire la presentazione di un&#8217;offerta più consapevole &#8211; Aggiudicazione in favore del concorrente che non ha eseguito il sopralluogo obbligatorio &#8211; Illegittimità. In materia di appalti deve essere attribuito un ruolo sostanziale, e non meramente formale, al sopralluogo, per</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-valore-sostanziale-del-sopralluogo/">Sul valore sostanziale del sopralluogo.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Sopralluogo &#8211; Valore sostanziale &#8211; Finalizzazione a consentire la presentazione di un&#8217;offerta più consapevole &#8211; Aggiudicazione in favore del concorrente che non ha eseguito il sopralluogo obbligatorio &#8211; Illegittimità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In materia di appalti deve essere attribuito un ruolo sostanziale, e non meramente formale, al sopralluogo, per consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto, sicché la mancata visita comporta l’esclusione dell’offerta, con conseguente illegittimità del provvedimento di aggiudicazione che sia stato adottato in favore del concorrente che non abbia eseguito il sopralluogo, pur previsto come obbligatorio dalla <em>lex</em> di gara.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Adamo &#8211; Est. Adamo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;"><em>ex</em> articolo 60 del codice del processo amministrativo;<br />
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2023, proposto da<br />
Puopolo Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Lobrace, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico della regione Puglia, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;<br />
Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria <em>ex lege</em> in Bari, via Melo, 97;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Santoro Building s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Cerulli, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso il suo studio in Celenza Valfortore, via Roma, 29;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">“a) del Decreto n. 871 del 20/12/2022 (notificato con nota prot. n. PI324956-22 del 22/12/2022) con il quale è stata disposta l’aggiudicazione ex art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 del Lotto n. 3 “Completamento sistemazione dissesto idrogeologico area San Giuseppe – Ex Mulino” nel Comune di Anzano di Puglia (FG) in favore della Santoro Building S.r.l.; b) dei Verbali adottati dalla Commissione di gara (dal numero 1 al n. 14) con particolare riguardo al Verbale di gara n. 14 del 05/12/2022, al n. 13 del 23/11/2022, al n. 12 del 18/11/2022 e al n. 11 del 11/11/2022; c) di tutti gli atti, anche se non conosciuti, adottati all’esito delle verifiche poste in essere dal RUP nei confronti della Santoro Building S.r.l.; d) ove e per quanto occorra, del Decreto n. 97 del 31/01/2023 attraverso il quale è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione ex art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016; e) ove e per quanto occorra, del Bando di gara e del relativo Disciplinare di gara riferito al lotto n. 3 recante CIG 9336103BE9 relativo al completamento dei lavori di sistemazione del dissesto idrogeologico nell’area San Giuseppe – Ex Mulino nel centro abitato del Comune di Anzano di Puglia – 16IR512/G1; f) ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 100 del 16/01/2023 con la quale, in riscontro all’istanza di accesso agli atti, il Soggetto Attuatore indicava impropriamente la presenza degli atti richiesti all’interno della sezione Amministrazione Trasparente della procedura; g) ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 196 del 31/01/2023 con la quale, in riscontro al sollecito e diffida di accesso agli atti presentata dalla Puopolo Costruzioni S.r.l., il Soggetto Attuatore rendeva disponibile parzialmente la documentazione richiesta; h) ove e per quanto occorra e nella misura in cui dovessero risultare lesivi della posizione giuridica del ricorrente, di tutti gli atti relativi alla procedura di gara aperta indetta dal Commissario di Governo lotto n. 3 recante CIG 9336103BE9 comprensivi degli atti indittivi, istruttori/valutativi e conclusivi; i) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale; nonché ove e per quanto occorra, per la dichiarazione di inefficacia ed il subentro nel contratto ove nel frattempo stipulato con la Santoro Building S.r.l.”</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e di Santoro Building s.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno I marzo 2023 il consigliere Giuseppina Adamo e uditi per le parti l’avvocato Michele Lobrace per la società ricorrente, l’avvocato dello Stato Guido Operamolla per la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’avvocato professor Aldo Loiodice, su delega dell’avvocato Nicola Cerulli per la società controinteressata;</p>
<p style="text-align: justify;">Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">1. La Puopolo Costruzioni s.r.l. ha partecipato alla gara aperta per la realizzazione di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico, lotto n. 3 relativo al completamento dei lavori nell’area San Giuseppe – Ex Mulino nel centro abitato di Anzano di Puglia, indetta dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è collocata al secondo posto della graduatoria, dietro alla Santoro Building s.r.l., a cui è stata aggiudicata la gara con il decreto 20 dicembre 2022, n. 871, atto impugnato, insieme con quelli antecedenti, presupposti e preparatori, alla stregua dei motivi così rubricati:</p>
<p style="text-align: justify;">(preliminarmente) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 97 Costituzione, art. 79 comma 2, art. 81, art. 83 comma 9 e art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 – Violazione delle norme del Bando di Gara e Disciplinare di Gara) – Violazione dei principi di buona fede, leale cooperazione e affidamento – ECCESSO DI POTERE (Abnormità ed illogicità dell’aggiudicazione – Superficialità – Travisamento e difetto di istruttoria – Illogicità manifesta – Erroneità” (in cui denuncia il ritardo nell’ostensione dei documenti di gara);</p>
<p style="text-align: justify;">1) “Violazione dell’art. 3.3.3 del Disciplinare di gara sulla visita dei luoghi e sul sopralluogo obbligatorio documentato – Sulla violazione dell’art. 6.4.1 lett. f) del Disciplinare di gara – Sulla violazione dell’art. 6.5 del Disciplinare di gara e sull’inammissibilità del soccorso istruttorio – Sulla mancata e superficiale verifica e sul pedissequo effetto escludente dalla procedura”;</p>
<p style="text-align: justify;">2) “Violazione dell’art. 3.3.1 del Disciplinare di gara sulla garanzia provvisoria – Sulla violazione dell’art. 6.4.1 lett. h) del Disciplinare di gara – Sulla violazione dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 – Sulla violazione dell’art. 6.5 del Disciplinare di gara e sull’inammissibilità del soccorso istruttorio – Sulla mancata e superficiale verifica e sul pedissequo effetto escludente dalla procedura – Sulla violazione del principio della par condicio” (sul soccorso istruttorio prestato per l’integrazione della cauzione provvisoria);</p>
<p style="text-align: justify;">3) “Violazione dell’art. 3 – Capo 3 del Disciplinare di gara sulla carenza della documentazione amministrativa – Sulla violazione del D. Lgs. n. 50/2016 – Sulla mancata e superficiale verifica – Sulla mancata attivazione del soccorso istruttorio e sull’effetto escludente” (su ulteriori carenze documentali in particolare afferenti all’attestazione di qualificazione);</p>
<p style="text-align: justify;">4) “Violazione dell’art. 3.5 del Disciplinare di gara sulla corretta redazione del DGUE – Sulla violazione del D. Lgs. n. 50/2016 – Sulla mancata e superficiale verifica – Sulla mancata attivazione del soccorso istruttorio e sull’effetto escludente”.</p>
<p style="text-align: justify;">La deducente domanda altresì, ove e per quanto occorra, che venga dichiarata l’inefficacia del contratto eventualmente nelle more impugnato e conseguentemente il suo subentro.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituite la Presidenza del Consiglio dei ministri e la società controinteressata, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del I marzo 2023, sussistendone i presupposti, il collegio si è riservato di decidere ai sensi degli articoli 60, 74 e 120, comma 6, del codice del processo amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">1.Con il motivo <em>sub</em>1), la società ricorrente intende dimostrare che l’aggiudicataria dovesse essere esclusa per una duplice ragione attinente all’obbligo di previo sopralluogo.</p>
<p style="text-align: justify;">B.1. Da un lato, contesta la possibilità di attivare il soccorso istruttorio per acquisire la dichiarazione di avvenuto sopralluogo successivamente alla scadenza del termine di partecipazione e alla formulazione dell’offerta, che è ciò che si è verificato in concreto nel procedimento di evidenza pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">B.2. Dall’altro, sostiene che dall’esame della documentazione prodotta in gara dalla Santoro Building si evinca che il sopralluogo non sia in realtà avvenuto e che quindi la società dovesse essere espulsa dalla selezione.</p>
<p style="text-align: justify;">B.1.a. Quanto alla prima censura, astrattamente l’argomento potrebbe trovare appiglio nello stesso articolo 79, comma 2 (“Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati”), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi in concreto di un appalto di lavori (in questo senso: Consiglio di Stato, quinta sezione, 19 febbraio 2018, n. 1037).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie, però, la possibilità di soccorso istruttorio è espressamente prevista dal disciplinare di gara, al punto 3.3.3. Visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio documentato) (“2. la mancata allegazione della presa visione dei luoghi è sanabile mediante soccorso istruttorio <em>ex</em> art. 83, comma 9 del Codice”), clausola questa non espressamente impugnata, sebbene nell’epigrafe del ricorso venga genericamente menzionato il disciplinare alla lettera e).</p>
<p style="text-align: justify;">La contestazione è quindi da respingere.</p>
<p style="text-align: justify;">B.2.a. Quanto alla seconda censura, deve premettersi che è noto il contrasto giurisprudenziale in ordine alla riconduzione tra le cause di esclusione della mancata effettuazione del sopralluogo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per un verso, si sostiene che la clausola espulsiva per la mancata effettuazione del sopralluogo si ponga in contrasto con i principi di massima partecipazione alle gare e di divieto di aggravio del procedimento, compendiati in particolare nel principio di tassatività dei casi di esclusione di cui all’articolo 83, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016. Inoltre, con l’abrogazione dell’articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ad opera dell’articolo 217 del codice dei contratti del 2016 sarebbe venuta meno la norma che imponeva l’obbligo del sopralluogo, mentre il vigente articolo 79, comma 2, si limiterebbe, per le ipotesi in cui «le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara», ad imporre tempi di presentazione delle offerte adeguati agli adempimenti necessari per l’elaborazione e la presentazione delle offerte (per tutte: Consiglio di Stato, sezione quinta, 19 gennaio 2021, n. 575; 29 maggio 2019, n. 1037).</p>
<p style="text-align: justify;">Per l’altro, invece, la giurisprudenza tradizionalmente attribuisce al sopralluogo un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto (Consiglio di Stato, sezione terza, 12 ottobre 2020, n. 6033; sezione quinta, 26 luglio 2018, n. 4597; 19 febbraio 2018, n. 1037; sezione quarta, 19 ottobre 2015, n. 4778), sicché la mancata visita comporta l’esclusione dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">L’interpretazione testuale e logica dell’articolo 83, comma 8, e dell’articolo 79, comma 2, del codice dei contratti pubblici induce a propendere per il secondo orientamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, il principio di tassatività delle cause di esclusione, data la sua collocazione, dovrebbe riguardare essenzialmente i requisiti soggettivi dei concorrenti. Peraltro, prescindendo da tale dato (visto che della norma si è data un’applicazione più ampia, come nelle sentenze del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 2 aprile 2020, n. 7, e della Corte di giustizia dell’Unione europea, 2 maggio 2019, C-309/18, EU:C:2019:350, Lavorgna s.r.l.), la sua finalità è quella di limitare gli effetti espulsivi connessi all’omissione di adempimenti meramente dichiarativi e alla violazione di regole formali non rispondenti a un reale interesse dell’amministrazione procedente oltre a quella di evitare l’introduzione di clausole discriminatorie.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, escluso che il dover effettuare il sopralluogo costituisca in sé un ostacolo all’ingresso nel mercato degli appalti ovvero un aggravamento del procedimento, ove la conoscenza della condizione dei luoghi integri effettivamente un presupposto per la corretta formulazione dell’offerta, occorre verificare se, in base all’articolo 79, comma 2, il sopralluogo sia configurabile come adempimento formale o sostanziale e se esso possa considerarsi già prescritto a pena di esclusione dal codice, nel pieno rispetto quindi dell’articolo 83, comma 8.</p>
<p style="text-align: justify;">Il citato comma 2 dell’articolo 79 così recita: “Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte”.</p>
<p style="text-align: justify;">Le sentenze che ritengono nulla la clausola espulsiva per la mancata effettuazione del sopralluogo valorizzano il dato (peraltro già evidenziato dalla rubrica dell’articolo 79, Fissazione di termini) che la disposizione è volta ad impedire la fissazione di termini per la presentazione dell’offerta che non consentano la previa effettuazione della visita o della consultazione documentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò sicuramente è vero e d’altronde risponde a un’esigenza sempre tenuta presente nella disciplina di settore (si pensi, ad esempio, all’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55).</p>
<p style="text-align: justify;">Così facendo, però, l’interprete trascura alcuni elementi della fattispecie e il suo senso complessivo.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, la sostituzione dell’articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con il comma 2 dell’articolo 79 tende a semplificare e a rendere più flessibile il procedimento di selezione. Il sopralluogo precedente all’offerta non costituisce più una clausola rigida e prefissata dalla legge nel suo contenuto, bensì un adempimento che viene previsto, secondo i canoni di proporzionalità e di ragionevolezza, solo quando il tipo di appalto (che astrattamente può riguardare lavori, servizi o forniture) e il suo oggetto lo esigano.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, così intesa, anche la proposizione ipotetica acquista un significato precettivo autonomo: infatti, se “le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi”, ciò comporta che, in mancanza del previo sopralluogo, le offerte non possano essere formulate, ovvero siano da ritenersi, solo per questo, del tutto inadeguate. Esse dunque sono escluse dalla successiva attività valutativa del seggio di gara non tanto per sanzionare il comportamento non diligente del concorrente che ha omesso la visita, quanto la stessa offerta perché priva dei caratteri della serietà e dell’affidabilità, essendo stata formulata senza il rispetto di una regola sostanziale appositamente volta alla predisposizione di una proposta consapevole e aderente alle necessità dell’appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, considerando il complesso della norma, è ben comprensibile la preoccupazione del legislatore nell’imporre tempi congrui. Essa conferma l’essenzialità del sopralluogo, ove previsto, per la formulazione dell’offerta e la sua irreparabilità <em>a posteriori</em>, sicché, viste le gravi conseguenze dell’omessa visita, l’amministrazione, pure nel suo interesse, è tenuta a consentire che il concorrente disponga di un congruo lasso di tempo per effettuare il sopralluogo e per presentare, anche sulla base delle relative risultanze, la propria proposta contrattuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, l’essenzialità e il carattere sostanziale dell’adempimento, tali da comportare l’esclusione dell’offerta, nell’ipotesi di mancato sopralluogo, trova espressa conferma nell’articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 76/2020, per il quale “le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché’ alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare”.</p>
<p style="text-align: justify;">B.3. Esaminato il quadro normativo, occorre occuparsi del caso concreto, premettendo la disciplina di gara contenuta al paragrafo 3.3.3. Visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio documentato) del seguente tenore:</p>
<p style="text-align: justify;">“In relazione alla tipologia, contenuto e complessità dell’appalto da affidare, è obbligatorio il sopralluogo sui luoghi di intervento distintamente per ciascuno Lotto per i quali è presentata offerta. L’accesso alle aree è libero e non prevede la presenza di funzionari o rappresentanti della Stazione appaltante né il rilascio di alcuna attestazione di presa visione da parte della stessa. Il sopralluogo deve essere effettuato e documentato con le modalità e alle condizioni previste nel seguito:</p>
<p style="text-align: justify;">a) l’offerente effettua un rilievo fotografico diretto e personalizzato del sito dal quale si evinca senza equivoci il riferimento al sito specifico (non è ritenuta idonea la riproduzione di immagini ricavate da siti web quali «Google Maps» o siti analoghi);</p>
<p style="text-align: justify;">b) le immagini fotografiche, costituite da una o più riprese fotografiche devono essere riprodotte a stampa a colori e catalogate in ordine crescente;</p>
<p style="text-align: justify;">c) ai fini della validità della comprova di avvenuta visita dei luoghi, la documentazione fotografica è corredata obbligatoriamente da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale il legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico dell’impresa offerente dichiara di aver effettuato il sopralluogo personalmente. […]</p>
<p style="text-align: justify;">Si precisa che:</p>
<p style="text-align: justify;">[…] 3. la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara”.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, in base al paragrafo 6.4.1. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti, “Il RUP, avvalendosi del Seggio di Gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3 dal concorrente risultato primo in graduatoria, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre ad escludere i concorrenti le cui offerte ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.2.2, è escluso il concorrente che:</p>
<p style="text-align: justify;">[…] f) non ha assolto l’obbligo di sopralluogo in sito, richiesto al punto 3.3.3, oppure il sopralluogo è stato effettuato da soggetto diverso da quelli ammessi”.</p>
<p style="text-align: justify;">B.3.a. Nel primo motivo di doglianza, la ricorrente, oltre a denunciare vizi relativi alla dichiarazione di avvenuto sopralluogo, presentata grazie al soccorso istruttorio, segnala diverse e palesi incongruenze nella documentazione fotografica allegata a tale dichiarazione dalla Santoro Building dalle quali può evincersi, a suo dire, che in realtà la visita ai luoghi interessati dai lavori non è mai avvenuta.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva sostiene che le foto prodotte dall’aggiudicataria sono tratte da Google Maps e risalgono al 2011. In particolare, facendo un raffronto con le immagini aggiornate, nelle foto dell’aggiudicataria compaiono un edificio in costruzione (che nel 2022 risulta completato) e la strada adiacente alla zona dissestata con l’asfalto uniforme, mentre una traccia per la posa di cavi è evidente già nelle immagini unite alla planimetria fornita dalla Stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di questi rilievi (corroborati dal materiale depositato dal deducente), il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico (nella relazione, pagina 3) si è limitato a obiettare che il seggio ha ritenuto valido quanto dichiarato dall’operatore economico, trattandosi di un’autodichiarazione sottoposta al regime di cui all’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e non avendo la Stazione appaltante conoscenza di elementi da cui dedurre la falsità della dichiarazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ugualmente, neppure la controinteressata (nella sua memoria di costituzione, pagine 3-5) si cura di smentire il fatto del mancato previo sopralluogo e insiste invece esclusivamente nel richiamare l’orientamento giurisprudenziale favorevole alla sua tesi, per la quale l’omessa e la ritardata visita sui luoghi non può determinare l’espulsione automatica dalla gara, tesi che, come anticipato al punto B.2.a., il collegio non condivide.</p>
<p style="text-align: justify;">B.4. Deve essere a questo punto valutato il corredo probatorio in atti, alla luce dell’articolo 64 del codice del processo amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">In base al comma 2, recependo il principio di non contestazione di cui all’articolo 115 del codice di procedura civile, come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, “il giudice deve porre a fondamento della decisione […] i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite”.</p>
<p style="text-align: justify;">Al proposito occorre osservare che</p>
<p style="text-align: justify;">– il ricorrente non si è limitato a ipotizzare genericamente il mancato sopralluogo; ha invece dedotto in modo chiaro, analitico e documentato, la sua omessa effettuazione;</p>
<p style="text-align: justify;">– l’elemento su cui s’incentrano le censure attorie è un fatto storico;</p>
<p style="text-align: justify;">– le controparti sono costituite;</p>
<p style="text-align: justify;">– entrambe dispongono o dovrebbero disporre della prova contraria: la Santoro Building perché si tratta di una propria attività che, secondo il disciplinare di gara, doveva essere appositamente documentata attraverso “un rilievo fotografico diretto e personalizzato del sito”, il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico perché titolare del progetto da realizzare e comunque tenuto alla verifica della reale effettuazione del sopralluogo in forza del paragrafo 6.4.1., lettera f), del disciplinare.</p>
<p style="text-align: justify;">È evidente perciò che non possono sorgere ragionevoli dubbi sull’omessa visita ai luoghi che dunque deve intendersi provata.</p>
<p style="text-align: justify;">B.5. In conclusione, considerato che, ove la visita sia prevista nella <em>lex specialis </em>e non sia contestato il termine per la sua effettuazione, il mancato previo sopralluogo comporta l’esclusione dell’offerta dalla gara e che il fatto storico risulta provato, il motivo <em>sub</em> 1) si rivela fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso deve essere dunque accolto e, per l’effetto, va annullato il decreto commissariale di aggiudicazione 20 dicembre 2022, n. 871, e dichiarato inefficace il contratto eventualmente stipulato, con conseguente subentro della Puopolo Costruzioni s.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale esito del giudizio, definito ai sensi degli articoli 60, 74 e 120, comma 6, con riferimento alla questione di fatto e di diritto ritenuta risolutiva, è pienamente satisfattivo delle ragioni dell’istante; pur tuttavia il contrasto giurisprudenziale sopra riferito giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto commissariale di aggiudicazione 20 dicembre 2022, n. 871, e dichiara inefficace il contratto eventualmente stipulato, con conseguente subentro della Puopolo Costruzioni s.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno I marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppina Adamo, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Giacinta Serlenga, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Cocomile, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-valore-sostanziale-del-sopralluogo/">Sul valore sostanziale del sopralluogo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla notifica del ricorso in formato CADES.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-notifica-del-ricorso-in-formato-cades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 10:50:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-notifica-del-ricorso-in-formato-cades/">Sulla notifica del ricorso in formato CADES.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Notifica del ricorso introduttivo &#8211; In formato CADES &#8211; Irregolarità &#8211; Applicazione del principio di strumentalità delle forme e del raggiungimento dello scopo &#8211; Sanatoria in caso di costituzione volontaria in giudizio della parte resistente. L’impiego in notifica di un formato elettronico (CADES) diverso da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-notifica-del-ricorso-in-formato-cades/">Sulla notifica del ricorso in formato CADES.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-notifica-del-ricorso-in-formato-cades/">Sulla notifica del ricorso in formato CADES.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Notifica del ricorso introduttivo &#8211; In formato CADES &#8211; Irregolarità &#8211; Applicazione del principio di strumentalità delle forme e del raggiungimento dello scopo &#8211; Sanatoria in caso di costituzione volontaria in giudizio della parte resistente.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’impiego in notifica di un formato elettronico (CADES) diverso da quello utilizzato per il deposito in originale (formato PADES) costituisce, all’evidenza, in applicazione del principio di strumentalità delle forme e del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., una mera irregolarità (così recentemente anche Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 21 aprile 2022, n. 6 con riguardo alla ben più grave ipotesi di ricorso mancante di firma digitale). Irregolarità che, peraltro, nel caso di specie, risulta essere stata sanata ex art. 44 comma 3 c.p.a. per effetto della volontaria costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. d&#8217;Arpe &#8211; Est. Galloni</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</p>
<p style="text-align: center;">Lecce – Sezione Terza</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 316 del 2022, proposto da<br />
Antica Farmacia di Giovanni Serino &amp; C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Lezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pier Luigi Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani, n. 36;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Farmacia De Belvis S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>e con l’intervento di</em></p>
<p style="text-align: justify;">ad opponendum:<br />
Farmacia del Cuore S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’accertamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Gallipoli rispetto alla istanza/diffida trasmessa a mezzo PEC in data 17 novembre 2021, con cui la Società ricorrente ha chiesto l’avvio dell’iter amministrativo finalizzato alla revisione della Pianta Organica delle Farmacie di Gallipoli, al fine di meglio localizzare l’ambito di pertinenza delle sedi farmaceutiche, con particolare riguardo alla zona “A”,</p>
<p style="text-align: center;">e per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">del Comune di Gallipoli a provvedere espressamente sulla predetta istanza/diffida entro un termine, anche previa nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia oltre lo stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di intervento ad opponendum della controinteressata Farmacia del Cuore S.n.c.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to M. Lezzi, avv.to P.L. Portaluri e avv.to M. Merico in sostituzione dell’avv.to A. Vantaggiato;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La Società ricorrente, titolare della omonima Farmacia con sede in Gallipoli in Centro Storico nella “zona A” della Pianta Organica delle Farmacie del territorio del medesimo Comune, impugna il silenzio – rifiuto serbato dal Comune di Gallipoli sull’istanza/diffida, trasmessa a mezzo PEC in data 17 novembre 2021, di avvio dell’iter amministrativo finalizzato alla revisione della Pianta Organica delle Farmacie operanti sul territorio del prefato Comune, in quanto obsoleta e superata, al fine di meglio localizzare l’ambito di pertinenza delle sedi farmaceutiche (soprattutto con riguardo alla zona “A”), chiedendo la condanna della medesima Amministrazione Comunale a provvedere espressamente sulla stessa entro un congruo termine, se del caso anche a mezzo di nomina di Commissario ad acta.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1 A sostegno del ricorso deduce le censure così rubricate:</p>
<p style="text-align: justify;">1) violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990, violazione dell’art. 2 della L. n. 475/1968 modificata dal D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione, assoluta carenza d’istruttoria, perplessità ed inerzia dell’azione amministrativa, violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;</p>
<p style="text-align: justify;">2) violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990, dell’art. 2 della L. n. 475/1968, modificata dal D.L. n. 1/2012, convertito con l. n. 27/2012 sotto ulteriore profilo, illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione, assoluta carenza d’istruttoria, illegittima inerzia della Pubblica Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2 Espone, in particolare, parte ricorrente che il Comune di Gallipoli, facendo seguito alle istanze della Società ricorrente del 16 dicembre 2019 e del 21 luglio 2020, ha adottato, in data 7 dicembre 2020, la delibera di G.M. n. 343/2020 relativa all’approvazione della modifica della perimetrazione della Zona “A” (Centro storico).</p>
<p style="text-align: justify;">Si aggiunge, tuttavia, che, con delibera di G.M. n. 57 del 18 febbraio 2021, il Comune di Gallipoli, ha revocato ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., con effetto ex</p>
<p style="text-align: justify;">nunc, la prefata delibera di G.M. n. 343/2020 di revisione della Pianta Organica delle Farmacie, impegnandosi contestualmente (al punto b) ad avviare un Tavolo concertativo tra le parti e gli Enti interessati ai fini della corretta e completa revisione della Pianta Organica.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente deduce, infine, di aver diffidato il Comune di Gallipoli, con note PEC del 24 maggio 2021, del 22 luglio 2021 e del 17 novembre 2021, a provvedere, in ossequio a quanto previsto nella suddetta delibera di G.M. n. 57/2021, all’avvio del procedimento di revisione della Pianta Organica delle Farmacie, ma che l’Amministrazione Comunale intimata è rimasta inerte rispetto a tali ulteriori diffide.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In data 4 maggio 2022 si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il 20 maggio 2022 il Comune di Gallipoli ha depositato memorie difensive chiedendo la reiezione del ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con atto notificato alle altre parti l’1 giugno 2022 e depositato in giudizio lo stesso giorno è intervenuta ad opponendum la controinteressata Farmacia del Cuore S.n.c. chiedendo la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il 3 giugno 2022 la Società ricorrente ha depositato memorie difensive insistendo per l’accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Non si è costituita in giudizio la controinteressata Farmacia De Belvis S.a.s., pure ritualmente evocata in giudizio da parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">7. All’udienza in Camera di Consiglio del 7 giugno 2022 la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorso – ritualmente proposto ex artt. 31 e 117 c.p.a. e depositato nell’osservanza del dimezzamento dei termini previsto nel giudizio in materia di silenzio dall’art. 87, terzo comma, c.p.a. – è infondato e deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In limine, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte resistente per nullità della notifica.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva, infatti, il Collegio che l’impiego in notifica di un formato elettronico (CADES) diverso da quello utilizzato per il deposito in originale (formato PADES) costituisce, all’evidenza, in applicazione del principio di strumentalità delle forme e del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., una mera irregolarità (così recentemente anche Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 21 aprile 2022, n. 6 con riguardo alla ben più grave ipotesi di ricorso mancante di firma digitale). Irregolarità che, peraltro, nel caso di specie, risulta essere stata sanata ex art. 44 comma 3 c.p.a. per effetto della volontaria costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Va, sempre in via preliminare, disattesa anche la richiesta, formulata dalla difesa comunale, di integrazione del contradditorio in favore delle altre Farmacie non intimate da parte ricorrente (e non costituitesi spontaneamente in giudizio) operanti nel territorio comunale di Gallipoli, controinteressate rispetto alla proposta azione avverso il silenzio.</p>
<p style="text-align: justify;">La sicura e manifesta infondatezza del ricorso, per le ragioni che saranno di seguito esposte, consente, infatti, di prescindere da tale adempimento ai sensi dell’art. 49 comma 2 c.p.a., a mente del quale “L’integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato”.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Ciò premesso, il ricorso è manifestamente infondato e deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sussiste, infatti, il presupposto per l’accoglimento della spiccata azione avverso il silenzio della P.A. rappresentato dalla sussistenza di un’inerzia illegittima del Comune di Gallipoli rispetto all’istanza/diffida trasmessa a mezzo PEC in data 17 novembre 2021 dalla Società ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, è appena il caso di rilevare che, con riguardo al biennio 2019/2020, la revisione biennale della Pianta Organica delle Farmacie, ex art. 2 comma 2 della L. n. 475/1968 e ss.mm. (secondo cui “Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari”) risulta essere già stata disposta dal Comune di Gallipoli con la deliberazione di G.M. n. 57/2021 (punti “c” ed “f” della stessa), come (peraltro) significato alla Società odierna ricorrente con la nota comunale prot. n. 58561 del 29 ottobre 2021 (atti rimasti entrambi inoppugnati).</p>
<p style="text-align: justify;">4.1 Quanto, invece, al biennio 2021/2022, direttamente interessato dalla istanza/diffida presentata a mezzo PEC in data 17 novembre 2021 dalla Società odierna ricorrente, non risulta ancora spirato il termine legale previsto per l’adozione del provvedimento di revisione della P.O. delle Farmacie (31 dicembre 2022), sicché non si configura, allo stato, un’omissione giuridicamente rilevante a carico dell’Amministrazione Comunale resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2 Né si profila, nella specie, a carico del Comune di Gallipoli, un obbligo di revisione straordinaria (anticipata rispetto all’ordinaria scadenza legale biennale) della Pianta Organica delle Farmacie operanti nel territorio comunale, come invece sostenuto da parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">L’an dell’attivazione di una revisione straordinaria della P.O. è, infatti, rimessa ad una valutazione latamente discrezionale dell’Amministrazione Comunale e, come tale, è scelta non giuridicamente coercibile a mezzo dell’azione avverso il silenzio (che presuppone la sussistenza di un vero e proprio obbligo giuridico in tal senso).</p>
<p style="text-align: justify;">4.3 Sotto altro profilo, non convince la tesi, propugnata da parte ricorrente, secondo cui il Comune di Gallipoli, con delibera di G.M. n. 57 del 2021, si sarebbe autovincolato a dare luogo, necessariamente e prima del termine biennale ex lege, alla revisione della Pianta Organica delle Farmacie.</p>
<p style="text-align: justify;">Come emerge, infatti, ai punti b) e punto g) della delibera G.M. n. 57 del 18 febbraio 2021 l’Amministrazione Comunale odierna resistente si è impegnata – unicamente – a convocare senza indugi un Tavolo concertativo stabilendo espressamente che lo stesso sarebbe stato di “prossima convocazione”. Il che equivale, chiaramente, al più, all’assunzione di un obbligo di immediato avvio del procedimento di revisione de quo (impegno peraltro a cui si è dato seguito, con la lett. f della medesima delibera, a mezzo dalla trasmissione della deliberazione al Settore II per la convocazione del Tavolo concertativo) ma non anche quello, per ciò che qui più interessa, di conclusione immediata del medesimo procedimento, in relazione al quale resta fermo il termine legale biennale non ancora scaduto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò in disparte dalla considerazione, invero assorbente, che il rimedio dell’azione avverso il silenzio della P.A., ex art. 31 e 117 c.p.a., risulta esperibile, per espressa previsione di legge, solo con riguardo all’inadempimento dell’“obbligo di provvedere” ex art. 2 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. e non anche a quello, ontologicamente diverso rispetto al primo e ad esso preliminare e strumentale, di semplice avvio del relativo procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Per le ragioni sopra sinteticamente esposte il ricorso va, dunque, respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Sussistono nondimeno, anche alla luce del comportamento complessivo delle parti e dell’impegno assunto dal Comune di Gallipoli di un pronto avvio del procedimento di revisione de quo, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Enrico d’Arpe, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Patrizia Moro, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Gallone, Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sulle cause di esclusione in tema di responsabilità per fatto altrui.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-cause-di-esclusione-in-tema-di-responsabilita-per-fatto-altrui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 15:20:05 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=85153</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-cause-di-esclusione-in-tema-di-responsabilita-per-fatto-altrui/">Sulle cause di esclusione in tema di responsabilità per fatto altrui.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Cause di esclusione &#8211; Responsabilità per fatto altrui &#8211; Onere di vigilanza sul modus operandi del terzo &#8211; Non sussiste. L’interpretazione logica della disposizione conduce a ritenere che l’art. 80, comma 5, lette. F-bis) del codice degli appalti riguardi i partecipanti alle procedure di affidamento di</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-cause-di-esclusione-in-tema-di-responsabilita-per-fatto-altrui/">Sulle cause di esclusione in tema di responsabilità per fatto altrui.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Cause di esclusione &#8211; Responsabilità per fatto altrui &#8211; Onere di vigilanza sul modus operandi del terzo &#8211; Non sussiste.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’interpretazione logica della disposizione conduce a ritenere che l’art. 80, comma 5, lette. F-bis) del codice degli appalti riguardi i partecipanti alle procedure di affidamento di questi ultimi e non già le imprese detentrici di impianti dagli stessi indicati per il conferimento finale delle quantità di fanghi ricevute dalla stazione appaltante; deve, invero, ritenersi, che l’impresa detentrice di impianto non rivolge un’offerta diretta alla stazione appaltante, a differenza dell’intermediario che partecipa alla gara, ma si limita a mettere a disposizione di quest’ultimo il proprio impianto per l’esecuzione dell’appalto; per le ragioni su esposte, la dichiarazione non veritiera resa dall’impresa detentrice di un impianto di smaltimento di fanghi non può provocare in alcun modo l’esclusione dalla gara del soggetto che ad essa partecipa in qualità di intermediario, non potendosi porre a carico di quest’ultimo l’onere di vigilare sul corretto modus operandi del terzo nel segmento di mercato oggetto di appalto pubblico.</p>
<hr />
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Pres. O. Ciliberti; Est. C. Di Bello</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 207 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Nilo, Marco Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa sospensione dell’efficacia</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento a firma del Direttore Procurement ad interim di Acquedotto Pugliese prot. n. 3875 del 21.1.2022, recante l&#8217;esclusione della ricorrente dalla procedura aperta indetta da Acquedotto Pugliese “per l&#8217;affidamento, mediante lo strumento giuridico dell&#8217;accordo quadro da concludersi con più operatori economici ai sensi dell&#8217;art. 54, co. 4, lett. a) del d.lgs. 50/2016, del servizio di conferimento per recupero e/o smaltimento dei fanghi prodotti presso gli impianti di depurazione gestiti dall&#8217;Acquedotto Pugliese S.p.A.”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento a firma del Direttore Procurement ad interim di Acquedotto Pugliese prot. n. 3932 del 24.1.2022, con il quale sono state approvate le risultanze dei verbali relativi alle operazioni svolte dal seggio di gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del verbale del seggio di gara n. 1 del 10.1.2022, mai trasmesso o comunicato alla ricorrente, né pubblicato sul profilo del committente, nella parte in cui è stata disposta l&#8217;esclusione della ricorrente dalla citata procedura di gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota a firma del Direttore Procurement ad interim di Acquedotto Pugliese prot. n. 10344 del 17.2.2022, recante “Riscontro istanza di annullamento in autotutela”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi incluso, ove occorra, il disciplinare di gara nelle parti di interesse e per le ragioni riferite in narrativa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per la declaratoria di inefficacia</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell&#8217;accordo quadro, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per la condanna</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">di Acquedotto Pugliese al risarcimento del danno in forma specifica mediante l&#8217;adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente a mezzo della sua riammissione alla procedura di gara oggetto di gravame, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 124 c.p.a.;</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese S.p.A.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a.;</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211;OMISSIS- ha partecipato alla procedura selettiva indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE S225 del 19.11.2021 e sulla GURI 5a Serie Speciale &#8211; Contratti Pubblici n. 135 del 22.11.2021 da Acquedotto Pugliese (di seguito AQP) ex art. 60 del D.lgs. 50/2016;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-la procedura è stata indetta per l’affidamento, mediante lo strumento giuridico dell’accordo quadro da concludersi con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), dello stesso D.lgs. e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del ridetto Codice dei contratti pubblici, del servizio di “<i>conferimento per recupero e/o smaltimento dei fanghi prodotti presso gli impianti di depurazione gestiti dall’Acquedotto Pugliese S.p.A.”,</i> avente durata di 12 mesi, rinnovabile per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, e un valore totale stimato in 60.900.000,00 €, IVA esclusa, per la durata complessiva di 24 mesi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-la legge di gara – par. 4.4 del disciplinare &#8211; ha previsto la possibilità, per il concorrente, di partecipare alla procedura selettiva in qualità di <i>gestore in proprio di impianti di smaltimento</i> o, in alternativa, nella qualità di <i>intermediario</i>, così come definito dall’art. 183, c.1 lett. l del d.lgs. 152/2006 e s.m.i;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-si è altresì previsto che il concorrente gestore in proprio di impianti di smaltimento avrebbe potuto partecipare alla procedura di gara quale proprietario, anche in misura minoritaria, di uno o più impianti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti individuati con i codici EER 190805, purchè: a) non in possesso di quote, anche minoritarie, di altri operatori economici che partecipano alla gara; b) non sia proprietario, anche in forma minoritaria, di impianti offerti da altri operatori economici concorrenti, tali circostanze dovendo emergere dalla compilazione del modello allegato 2a;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-al partecipante alla gara in qualità di intermediario è stata richiesta, invece; a) la piena disponibilità degli impianti di recupero/smaltimento autorizzati per i rifiuti individuati con il codice EER 190805, in uno alla produzione delle autorizzazioni e delle visure camerali storiche; b) la conferma della disponibilità degli impianti da parte delle imprese gestori, titolari di autorizzazioni all’esercizio, prevedendosi a carico di questi ultimi soggetti la dichiarazione di disponibilità a ricevere, durante l’esecuzione del contratto, le quantità di rifiuti dichiarate dall’intermediario a mezzo dell’allegato 2b;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-ai sensi dell’art. 5.2 del disciplinare di gara si è previsto che “<i>Si ribadisce, come già precisato al paragrafo 4.4, che, ai fini del raggiungimento della quantità massima di 50.000 tonnellate, gli operatori economici potranno partecipare unicamente in qualità di “impresa detentrice di impianto/i” o, in caso di intermediari, facendosi rilasciare da altra impresa “dichiarazione di disponibilità a ricevere un quantitativo” di tonnellate annue. Si precisa, in particolare, che sarà considerato detentore di impianto l’operatore economico che abbia anche solo una quota minoritaria in società/imprese in possesso di impianto di recupero/smaltimento; laddove dovesse emergere la presentazione di più offerte riconducibili al medesimo operatore economico, la Stazione appaltante procederà all’esclusione di entrambe le offerte”</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-la società -OMISSIS- ha partecipato alla gara in qualità di intermediario ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. l del d.lgs. 152 del 2006 ed ha utilizzato l’apposito modello allegato 2a al fine di dichiarare di possedere la piena disponibilità di una serie di impianti di recupero-smaltimento autorizzati per i rifiuti individuati con il codice EER 190805, producendo le autorizzazioni e le visure camerali storiche;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-la società ha anche presentato l’allegato 2b con cui le sette imprese gestori titolari di autorizzazioni all’esercizio – tra le quali la -OMISSIS- srl &#8211; hanno dichiarato di dare la disponibilità degli impianti a ricevere, per tutta la durata dell’appalto, determinate quantità di rifiuti superiori, complessivamente, alla quantità minima di 50.000 t annue, così come previsto dal par. 3.1. del disciplinare di gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-la -OMISSIS- è stata esclusa dalla gara all’esito della seduta del 10 gennaio 2022 in quanto “<i>attraverso l’analisi della visura storica allegata ai documenti di gara”</i> sarebbe emerso che “<i>-OMISSIS- srl, in difformità con la dichiarazione resa con l’Allegato 2b è, però, proprietario al 100% dell’impianto -OMISSIS-, indicato dal concorrente -OMISSIS-, in qualità di intermediario, quale sito di smaltimento messo a disposizione per l’appalto”</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-in data 27 gennaio 2022, -OMISSIS- ha chiesto di essere riammessa in gara alla luce di articolate deduzioni difensive e dopo aver avuto accesso agli atti e ai documenti di gara, tra cui in particolare il verbale del seggio di gara n. 1 del 10 gennaio 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-l’istanza sopra citata è stata respinta con nota prot. n. 10344 del 17 febbraio 2022 della stazione appaltante, la quale ha confermato l’esclusione integrandone la motivazione dando risalto alla ritenuta falsità della dichiarazione resa dalla -OMISSIS- srl;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-la -OMISSIS- ha impugnato l’esclusione, la nota di respingimento dell’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento espulsivo, ed ha chiesto di essere riammessa in gara, previa ordine di esibizione alla stazione appaltante di una serie di documenti relativi alla procedura competitiva;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-a sostegno del ricorso la società -OMISSIS- lamenta: 1) l’errata applicazione, da parte della stazione appaltante, delle prescrizioni del disciplinare di gara di cui al paragrafo 4.4. e 5.2., che avrebbe determinato l’introduzione di una causa di esclusione non prevista né dalla legge di gara, né dalla normativa di rango primario, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, c. 8 del d.lgs. 50/2016 e di tutti i fondamentali principi (pubblicità, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, massima partecipazione alle gare e <i>clare loqui</i>) che presiedono al regolare svolgimento delle procedure di evidenza pubblica; 2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; 3) illegittimità in via derivata della nota AQP prot. n. 10344 del 17.2.2022; 4) illegittimità in via autonoma della nota AQP prot. n. 10344 del 17.2.2022: eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, difetto di istruttoria e di motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 46 e 47 del D.p.r. 445/2000; violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 80, c. 5, lett. f-bis) del d.lgs. 50/2016; violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione; violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere per ingiustizia manifesta;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-la stazione appaltante si è costituita in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento sulla base di una articolata memoria difensiva;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-la controversia è passata in decisione alla camera di consiglio del 16 marzo 2022, con avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 del c.p.a;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rammentato che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-l’esclusione dalla gara disposta dalla stazione appaltante nei riguardi della ricorrente è, in sintesi, così motivata: “<i>il Seggio ha rilevato, attraverso l’analisi della visura storica allegata ai documenti di gara che -OMISSIS- srl, in difformità con la dichiarazione resa con l’allegato 2b è, però, proprietario al 100% dell’impianto -OMISSIS-, indicato dal concorrente -OMISSIS-, in qualità di intermediario, quale sito di smaltimento messo a disposizione per l’appalto</i>;”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-la stazione appaltante ha poi, respingendo l’istanza di riammissione in gara della -OMISSIS- srl, confermato che <i>“l’esclusione dal prosieguo delle operazioni di gara di codesto concorrente è stata determinata dalla falsa dichiarazione resa dall’Amministratore Unico dell’impianto -OMISSIS- s.r.l., da voi indicato in gara tra i sette impianti offerti per il recupero e/o smaltimento dei fanghi…infatti, l’Amministratore Unico dell’impianto -OMISSIS- s.r.l., con la dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 19, 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000, mediante la compilazione dell’allegato 2b, ha espressamente dichiarato “di dare la disponibilità del/i suo/impianto/i, di cui sia proprietario anche in misura minoritaria, ad un unico operatore economico concorrente”…detta dichiarazione, però, come già rappresentato, è risultata non veritiera, in quanto la stessa società -OMISSIS- s.r.l. è proprietaria al 100% dell’impianto -OMISSIS- s.r.l., indicato dal concorrente intermediario -OMISSIS-, quale sito di smaltimento messo a disposizione per l’appalto. La -OMISSIS- s.r.l., quindi, avendo dichiarato attraverso l’allegato 2b di aver dato la disponibilità di tutti gli impianti da lei posseduti, anche in misura minoritaria, ad un unico concorrente, ha reso una falsa dichiarazione ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. f-bis del d.lgs. 50/2016</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-la sanzione espulsiva prevista dall’art. 80, comma 5, lett. f-bis del d.lgs. 50/2016 trova applicazione nei riguardi dell’”<i>operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-la nozione di operatore economico si rintraccia nell’art. 3, lettera p) del d.lgs. 50/2016, in base al quale esso è “<i>persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE), costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’interpretazione logica della disposizione conduce a ritenere che l’art. 80, comma 5, lette. F-bis) del codice degli appalti riguardi i partecipanti alle procedure di affidamento di questi ultimi e non già le imprese detentrici di impianti dagli stessi indicati per il conferimento finale delle quantità di fanghi ricevute dalla stazione appaltante;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-deve, invero, ritenersi, che l’impresa detentrice di impianto non rivolge un’offerta diretta alla stazione appaltante, a differenza dell’intermediario che partecipa alla gara, ma si limita a mettere a disposizione di quest’ultimo il proprio impianto per l’esecuzione dell’appalto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-per le ragioni su esposte, la dichiarazione non veritiera resa dall’impresa detentrice di un impianto di smaltimento di fanghi non può provocare in alcun modo l’esclusione dalla gara del soggetto che ad essa partecipa in qualità di intermediario, non potendosi porre a carico di quest’ultimo l’onere di vigilare sul corretto modus operandi del terzo nel segmento di mercato oggetto di appalto pubblico;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la stessa prescrizione posta al par. 4.4 del disciplinare di gara «<i>di non possedere quote, anche minoritarie, di altri operatori economici che partecipano alla gara» e «di non essere proprietario, anche in forma minoritaria, di impianti offerti da altri operatori economici concorrenti»</i> è rivolta, peraltro, unicamente al concorrente gestore in proprio di impianti di smaltimento, e non riguarda chi partecipa alla gara in qualità di intermediario, ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. l) del d.lgs. 152/2006;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la sanzione espulsiva non può, nel caso di specie, in alcun modo trovare applicazione nei riguardi dell’intermediario, perché essa introdurrebbe una ipotesi di responsabilità per fatto altrui, di carattere eccezionale nel nostro ordinamento, e dunque insuscettibile di interpretazione analogica ai sensi dell’art. 14 disp. prel. al codice civile;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-quando il legislatore del codice degli appalti ha inteso fare ricorso, a fini di espulsione dalla gara, alla responsabilità per fatto altrui lo ha espressamente previsto, così come si desume agevolmente dalla lettura dell’art. 80, c. 1 del d.lgs. 50/2016, in forza del quale “<i>Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o di concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale</i>, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, c. 6,<i> per uno dei seguenti reati…”;</i> nonché dall’esame del comma 5 della medesima disposizione, che stabilisce “<i>Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita ad un suo subappaltatore, nei casi di cui all’art. 105, comma 6 qualora…”</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-il provvedimento di espulsione adottato nei riguardi della ricorrente ha dunque violato il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara, così come previsto dall’art. 83, c.9 del d.lgs. 50/2016;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la falsità della dichiarazione resa dalla -OMISSIS- srl non può ripercuotersi in danno del concorrente atteso che la circostanza di avere messo a disposizione di più operatori economici il proprio impianto di smaltimento di fanghi è imputabile esclusivamente alla dichiarante, e non si ripercuote sull’operatore economico partecipante alla gara;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, con annullamento degli atti impugnati, e riammissione in gara della ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna Acquedotto Pugliese s.p.a. al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva misura di € 1.000,00, oltre rifusione del contributo unificato e agli accessori come per legge</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità della società ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Orazio Ciliberti, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Carlo Dibello, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giacinta Serlenga, Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 8/4/2021 n.128</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-8-4-2021-n-128/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-8-4-2021-n-128/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-8-4-2021-n-128/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 8/4/2021 n.128</a></p>
<p>Pres. Ciliberti &#8211; Est. Cocomile Sui rapporti tra tutela cautelare e incidente di costituzionalità . Processo amministrativo &#8211; Tutela cautelare &#8211; Questione di legittimità  costituzionale in via incidentale &#8211; Rapporti. In sede cautelare, in considerazione della necessità  di conciliare il carattere accentrato (ex art. 134 Cost.) del controllo di costituzionalità  delle</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-8-4-2021-n-128/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 8/4/2021 n.128</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ciliberti &#8211; Est. Cocomile</span></p>
<hr />
<p>Sui rapporti tra tutela cautelare e incidente di costituzionalità .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Processo amministrativo &#8211; Tutela cautelare &#8211; Questione di legittimità  costituzionale in via incidentale &#8211; Rapporti.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In sede cautelare, in considerazione della necessità  di conciliare il carattere accentrato (<em>ex</em> art. 134 Cost.) del controllo di costituzionalità  delle leggi, ove ne ricorrano già  <em>prima facie</em> i presupposti, con il principio di effettività  della tutela giurisdizionale (<em>ex</em> artt. 24, 103 e 113 Cost.) e del <em>periculum in mora</em> dedotto dal ricorrente in ipotesi di reiezione della domanda cautelare, non può escludersi, quando gli interessi in gioco lo richiedano, una forma limitata di controllo diffuso che consente la concessione del provvedimento di sospensione, rinviando alla fase di merito, al quale il provvedimento cautelare  strumentalmente collegato, il controllo della Corte costituzionale, con effetti <em>erga omnes</em>.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 301 del 2021, proposto da:</p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Vengu e Kristina Blushi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Kristina Blushi in Bari, via Prospero Petroni, 15;</p>
<div style="text-align: center;">contro</div>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno e Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria <i>ex lege</i> in Bari, via Melo, 97;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p style="text-align: justify;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del decreto di rigetto -OMISSIS- dell&#8217;istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari -OMISSIS-in permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dal Questore della Provincia di Bari in data 11.12.2020 e notificato a mezzo pec in data 22.12.2020;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Questura di Bari;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021, svolta in modalità  da remoto, il dott. Francesco Cocomile e dato atto della presenza, ai sensi di legge, dei difensori delle parti come da verbale dell&#8217;udienza;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Osservato quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">Il quadro normativo di cui il censurato provvedimento costituisce applicazione  dato dagli artt. 4, comma 3, terzo periodo, 5, comma 5, e 29, comma 1 dlgs n. 286/1998 recante &#8220;Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;art. 4, comma 3, terzo periodo &#8220;Non  ammesso in Italia lo straniero che &#038; risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall&#8217;articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In virtà¹ dell&#8217;art. 5, comma 5 &#8220;Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno  stato rilasciato, esso  revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l&#8217;ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità  amministrative sanabili. Nell&#8217;adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell&#8217;articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività  dei vincoli familiari dell&#8217;interessato e dell&#8217;esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d&#8217;origine, nonchè, per lo straniero già  presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte costituzionale, con sentenza 3-18 luglio 2013, n. 202 ha dichiarato l&#8217;illegittimità  del comma 5 dell&#8217;art. 5, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato».</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, l&#8217;art. 29, comma 1 così recita:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:</p>
<p style="text-align: justify;">a) coniuge non legalmente separato e di età  non inferiore ai diciotto anni;</p>
<p style="text-align: justify;">b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l&#8217;altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;</p>
<p style="text-align: justify;">c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità  totale;</p>
<p style="text-align: justify;">d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione resistente con il censurato provvedimento, nel negare la richiesta di rinnovo/conversione in lavoro subordinato del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha applicato l&#8217;automatismo ostativo di cui all&#8217;art. 4, comma 3, terzo periodo dlgs n. 286/1998, avendo il ricorrente -OMISSIS- patteggiato con sentenza irrevocabile una pena di anni uno ed ¬ 200,00 di multa per i reati di tentata rapina e lesioni personali in concorso ed escludendo la P.A. che l&#8217;interessato possa fruire dei temperamenti di cui al combinato disposto degli artt. 5, comma 5 e 29 dlgs n. 286/1998, in considerazione del fatto che l&#8217;istante non ha in Italia alcuno dei familiari indicati nel citato art. 29 Testo unico immigrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza l&#8217;Amministrazione ha escluso che il rapporto di mera convivenza in essere tra il ricorrente e la compagna -OMISSIS-rientri nelle tassative ipotesi previste dall&#8217;art. 29, comma 1 dlgs n. 286/1998.</p>
<p style="text-align: justify;">Va, infatti, considerato che secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr.<i>ex multis</i>Consiglio di Stato, Sez. III, 24.10.2017, n. 4898) in linea di principio, ed ai sensi degli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, i reati inerenti allo -OMISSIS-, oltre quelli di cui all&#8217;art. -OMISSIS-cod. proc. pen., sono testualmente considerati, per l&#8217;extracomunitario, causa preclusiva del rilascio o del rinnovo del titolo di soggiorno; il grave disvalore, che il legislatore attribuisce &#8220;a monte&#8221; a tali reati ai fini della tutela della sicurezza pubblica, implica che le relative condanne dell&#8217;extracomunitario sono ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, qualunque sia la pena detentiva riportata dal condannato e non rilevando la concessione della sospensione condizionale; solo in via di eccezione &#8211; quando sussistono gli speciali presupposti indicati dalla nuova formulazione dell&#8217;art. 5, comma 5, t.u. n. 286 del 1998, come modificato dal d.lg. n. 5 del 2007 e ulteriormente inciso dalla sentenza della Corte Cost. n. 202 del 2013 &#8211; l&#8217;automatismo delle cause ostative viene meno, occorrendo pertanto una valutazione discrezionale circa la pericolosità  sociale in capo all&#8217;appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">Detta valutazione discrezionale , tuttavia, preclusa alla P.A. nel caso di -OMISSIS-, non ricorrendo alcuna delle ipotesi &#8220;eccezionali&#8221; e &#8220;tassative&#8221; contemplate dal combinato disposto degli artt. 5, comma 5 e 29, comma 1 dlgs n. 286/1998 (<i>rectius</i> a) coniuge non legalmente separato e di età  non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l&#8217;altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità  totale; d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute).</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che la discriminazione posta in essere dall&#8217;esaminato quadro normativo tra la convivenza <i>more uxorio </i>e il rapporto familiare di cui agli artt. 5, comma 5 e 29, comma 1 dlgs n. 286/1998 possa dare adito a un dubbio di costituzionalità  delle norme in commento alla stregua degli artt. 2 e 3 della Costituzione (principi costituzionali richiamati nella rubrica del motivo di gravame <i>sub</i> 1), tenuto conto della rilevanza assunta dai rapporti di convivenza <i>more uxorio</i> alla luce della giurisprudenza costituzionale (cfr.<i>ex multis</i> Corte cost. n. 404/1988) e della legislazione vigente (cfr. art. 1, comma 36 legge n. 76/2016).</p>
<p style="text-align: justify;">Detto dubbio necessita, tuttavia, di maggiore approfondimento nella fase di merito, essendo la questione posta d&#8217;ufficio all&#8217;attenzione delle parti e quindi bisognosa del doveroso contraddittorio tra le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 73, comma 3 cod. proc. amm. che si svolgeà  nel corso dell&#8217;udienza pubblica del 16 dicembre 2021, allorquando il ricorrente potà , se del caso, dimostrare la convivenza anche a mezzo di dichiarazione anagrafica di cui all&#8217;art. 1, comma 37 legge n. 76/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò premesso, il Collegio ritiene di fare applicazione nella presente fase cautelare del principio di diritto di cui all&#8217;ordinanza del Consiglio di Stato, Ad. plen., 20.12.1999, n. 2:</p>
<p style="text-align: justify;">&#038; nella presente fase cautelare, al fine di conciliare il carattere accentrato del controllo di costituzionalità  delle leggi, ove ne ricorrano i presupposti, con il principio di effettività  della tutela giurisdizionale, non può escludersi, quando gli interessi in gioco lo richiedano, una forma limitata di controllo diffuso che consente la concessione del provvedimento di sospensione, rinviando alla fase di merito, al quale il provvedimento cautelare  strumentalmente collegato, il controllo della Corte costituzionale, con effetti <i>erga omnes</i>;</p>
<p style="text-align: justify;">che, in tale contesto, la concessione delle misura cautelare (ammissione con riserva), non comporta la disapplicazione di una norma vigente, ma tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorchè interinale, degli interessi in gioco con il carattere accentrato del controllo di costituzionalità  delle leggi, e si presenta ad un tempo misura idonea ad evitare il danno grave e irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità  di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l&#8217;amministrazione di una invalidazione totale dell&#8217;intera procedura concorsuale, rispetto al quale il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo; &#038;».</p>
<p style="text-align: justify;">Al tal proposito, si rileva che secondo Cass. civ., Sez. un., 18.11.2015, n. 23542:</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione che &#8211; in un giudizio proposto in primo grado innanzi al giudice ordinario il quale, in corso di causa, abbia adottato, a domanda del ricorrente di provvedimento d&#8217;urgenza <i>ex</i> art. 700 c.p.c., un provvedimento diretto ad accordare al ricorrente una tutela provvisoria ed interinale nelle more del giudizio incidentale di costituzionalità  che contestualmente, con ordinanza di rimessione, abbia sollevato &#8211; lamenti l&#8217;eccesso di potere giurisdizionale di quel giudice assumendo che la tutela cautelare era preclusa per legge e che il contestuale sollevamento della questione di legittimità  costituzionale non autorizzava quel giudice a non applicare la norma della cui legittimità  costituzionale dubitava, atteso che nella questione così proposta non  identificabile una questione di giurisdizione <i>ex</i> artt. 37 e 41 c.p.c. che la Corte di cassazione, a sezioni unite, possa essere chiamata a risolvere».</p>
<p style="text-align: justify;">Si deve, quindi, concludere nel senso della non sussistenza dell&#8217;eccesso di potere giurisdizionale di questo giudice nella concessione della chiesta tutela cautelare interinale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, pertanto, che, in considerazione della necessità  di conciliare il carattere accentrato (<i>ex</i> art. 134 Cost.) del controllo di costituzionalità  delle leggi, ove ne ricorrano &#8211; come nel caso di specie <i>prima facie</i> &#8211; i presupposti, con il principio di effettività  della tutela giurisdizionale (<i>ex</i> artt. 24, 103 e 113 Cost.) e del <i>periculum in mora</i> dedotto dal ricorrente in ipotesi di reiezione della domanda cautelare (obbligo di ritornare nel paese di origine [Nigeria] dove lo stesso non ha più alcun legame familiare, nè fissa dimora, nè lavoro ed  in corso una emergenza sanitaria), l&#8217;Amministrazione resistente debba procedere al riesame della posizione del deducente, tenuto conto delle circostanze addotte dallo stesso istante (<i>i.e.</i> convivenza con la compagna -OMISSIS-e avvio delle pratiche per unirsi in matrimonio con la donna) e degli altri elementi di cui all&#8217;art. 5, comma 5 dlgs n. 286/1998, tuttavia da rapportare non già  a rapporti familiari, bensì al rapporto di convivenza <i>more uxorio</i> in essere;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che, in considerazione della peculiarità  della presente controversia, sussistono giuste ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, accoglie l&#8217;istanza cautelare ai fini del riesame nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;atto impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 16 dicembre 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese della presente fase.</p>
<p style="text-align: justify;">La presente ordinanza saà  eseguita dall&#8217;Amministrazione ed  depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvedeà  a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata -OMISSIS- e di -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Orazio Ciliberti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Carlo Dibello, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-8-4-2021-n-128/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 8/4/2021 n.128</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2021 n.495</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-24-3-2021-n-495/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-24-3-2021-n-495/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2021 n.495</a></p>
<p>Pres. Ciliberti &#8211; Est. Cocomile Sugli obblighi dichiarativi in caso di grave illecito professionale da parte del socio che detenga la titolarità  della quota &#8220;sovrana&#8221; del capitale sociale. Contratti della p.a. &#8211; Esclusione &#8211; Omessa dichiarazione di grave illecito professionale &#8211; Socio che detiene la titolarità  della quota &#8220;sovrana&#8221; del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-24-3-2021-n-495/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2021 n.495</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-24-3-2021-n-495/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2021 n.495</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ciliberti &#8211; Est. Cocomile</span></p>
<hr />
<p>Sugli obblighi dichiarativi in caso di grave illecito professionale da parte del socio che detenga la titolarità  della quota &#8220;sovrana&#8221; del capitale sociale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Esclusione &#8211; Omessa dichiarazione di grave illecito professionale &#8211; Socio che detiene la titolarità  della quota &#8220;sovrana&#8221; del capitale sociale &#8211; Legittimità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Nell&#8217;ottica degli obblighi dichiarativi del concorrente a una gara pubblica in caso di &#8220;<em>grave illecito professionale</em>&#8220;, considerata la centralità  dell&#8217;assemblea e delle sue decisioni rispetto alle vicissitudini societarie, va da sè che la titolarità  della quota &#8220;sovrana&#8221; del capitale sociale risulta essere certamente influente, a maggior ragione nel caso in cui il precedente riguardi un socio di maggioranza che detiene ben oltre i 2/3 del capitale sociale. E&#8217;, quindi, sicuramente facoltà  della stazione appaltante desumere il compimento di &#8220;gravi illeciti&#8221; da ogni vicenda pregressa dell&#8217;attività  professionale dell&#8217;operatore economico (da intendersi complessivamente inteso, dunque anche in conseguenza degli illeciti del socio sovrano) di cui sia accertata la contrarietà  ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;"><i>ex</i> art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 176 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br /> -OMISSIS- s.p.a., in proprio e quale mandataria di RTI con &#8211;OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio presso lo studio dell&#8217;avvocato Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Aeroporti di Puglia s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Paolo Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio in Bari, corso Vittorio Emanuele II, 193;</p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino e Francesco D&#8217;Amelio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> -OMISSIS- s.p.a., non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p style="text-align: center;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento prot. -OMISSIS-del 31.12.2020, trasmesso in pari data, con cui Aeroporti di Puglia s.p.a. ha disposto l&#8217;annullamento in autotutela del provvedimento prot.-OMISSIS-del 6.10.2020, di aggiudicazione al RTI -OMISSIS- s.p.a. &#8211; &#8211;OMISSIS- s.p.a. della &#8220;Procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano e da stiva presso gli Aeroporti Civili costituenti la &#8220;rete aeroportuale pugliese&#8221; ai sensi del D.M. n. 6 del 18.01.2018 (Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie) &#8211; CIG: -OMISSIS-&#8220;, e ha incamerato la cauzione provvisoria prestata dal citato raggruppamento;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni atto e provvedimento presupposto (ivi compresa la nota prot. -OMISSIS-del 30.11.2020, di avvio del procedimento di autotutela), connesso e consequenziale, tra cui la nota prot.-OMISSIS-del 18.1.2021, con cui Aeroporti di Puglia s.p.a. ha avanzato l&#8217;escussione della cauzione provvisoria costituita dal suddetto RTI -OMISSIS- s.p.a.; la successiva nota prot. -OMISSIS-del 20.1.2021 e relativi allegati, con cui Aeroporti di Puglia s.p.a. ha segnalato -OMISSIS- s.p.a. all&#8217;ANAC ai sensi degli artt. 80, comma 12 e 213, commi 10 e 13 dlgs n. 50/2016; nonchè, ove occorra, la proposta di aggiudicazione al RTI -OMISSIS-s.p.a. &#8211; -OMISSIS- s.p.a. di cui alla nota prot. -OMISSIS-del 15.1.2021, e l&#8217;eventuale aggiudicazione ove intervenuta;</p>
<p style="text-align: justify;">e per la declaratoria di nullità , invalidità  e inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il conseguimento dell&#8217;aggiudicazione in capo alla ricorrente con suo subentro;</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18.2.2021, per l&#8217;annullamento,</p>
<p style="text-align: justify;">previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot.-OMISSIS-del 18.1.2021, con cui Aeroporti di Puglia s.p.a. ha avanzato l&#8217;escussione della cauzione provvisoria costituita dal RTI -OMISSIS- s.p.a. &#8211; &#8211;OMISSIS- s.p.a. in relazione alla &#8220;Procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano e da stiva presso gli Aeroporti Civili costituenti la &#8220;rete aeroportuale pugliese&#8221; ai sensi del D.M. n. 6 del 18.01.2018 (Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie) &#8211; CIG: -OMISSIS-&#8220;, già  impugnata con il ricorso introduttivo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorchè non conosciuto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento prot. -OMISSIS-del 31.12.2020, con cui Aeroporti di Puglia s.p.a. ha disposto l&#8217;annullamento in autotutela del provvedimento prot.-OMISSIS-del 6.10.2020, di aggiudicazione della procedura al RTI -OMISSIS- s.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni atto e provvedimento presupposto (ivi compresa la nota prot. -OMISSIS-del 30.11.2020, di avvio del procedimento di autotutela), connesso e consequenziale, tra cui la nota prot.-OMISSIS-del 18.1.2021, con cui Aeroporti di Puglia s.p.a. ha avanzato l&#8217;escussione della cauzione provvisoria costituita dal suddetto RTI -OMISSIS- s.p.a.; la successiva nota prot. -OMISSIS-del 20.01.2021 e relativi allegati, con cui Aeroporti di Puglia s.p.a. ha segnalato -OMISSIS- s.p.a. all&#8217;ANAC ai sensi degli artt. 80, comma 12 e 213, commi 10 e 13 dlgs n. 50/2016; nonchè, ove occorra, la proposta di aggiudicazione al RTI -OMISSIS-s.p.a. &#8211; -OMISSIS- s.p.a. di cui alla nota prot. -OMISSIS-del 15.1.2021, e l&#8217;eventuale aggiudicazione ove intervenuta;</p>
<p style="text-align: justify;">e per la declaratoria di nullità , invalidità  e inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il conseguimento dell&#8217;aggiudicazione in capo alla ricorrente con suo subentro;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">&#8211;OMISSIS- il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;OMISSIS- gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporti di Puglia s.p.a. e di -OMISSIS- s.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;OMISSIS- tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 marzo 2021, svolta in modalità  da remoto, il dott. Francesco Cocomile e dato atto della presenza, ai sensi di legge, dei difensori delle parti come da verbale dell&#8217;udienza;</p>
<p style="text-align: justify;">Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; Con bando pubblicato in data 16.9.2019 Aeroporti di Puglia s.p.a. indiceva la &#8220;procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano e da stiva presso gli Aeroporti Civili costituenti la &#8220;rete aeroportuale pugliese&#8221; ai sensi del D.M. n. 6 del 18.01.2018 (Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie)&#8221;, per una durata di due anni, con opzione per altri due, con valore a base d&#8217;asta comprensivo dell&#8217;opzione pari ad ¬ 42.000.000,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel termine fissato all&#8217;8.11.2019 la ricorrente -OMISSIS- s.p.a. presentava domanda di partecipazione in RTI con mandante &#8211;OMISSIS- s.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Superato positivamente l&#8217;esame della documentazione amministrativa, con nota -OMISSIS-del 28.1.2020 il RTI guidato dalla ricorrente veniva ammesso al prosieguo della gara e, in esito all&#8217;apertura delle offerte, risultava primo graduato migliore offerente.</p>
<p style="text-align: justify;">Veniva effettuata la verifica di congruità  dell&#8217;offerta con esito positivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con determinazione-OMISSIS-del 6.10.2020 la stazione appaltante aggiudicava la procedura al RTI -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso proposto dinanzi a questo T.A.R. r.g. n. 1304/2020 il raggruppamento con mandataria -OMISSIS- s.p.a. e mandante -OMISSIS- s.p.a., secondo in graduatoria, contestava la suddetta aggiudicazione, lamentando una omessa segnalazione, da parte del RTI -OMISSIS-, di alcune vicende pregresse, in tesi costituenti possibili gravi illeciti professionali. Il riferimento era:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a una sanzione <i>antitrust</i> (impugnata e <i>sub iudice</i>) a carico della mandante &#8211;OMISSIS-, intervenuta dopo il termine di partecipazione alla gara;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alla sussistenza di una condanna non definitiva alla reclusione di 2 anni e 8 mesi del Tribunale di Avellino del 24.3.2016 per il reato di -OMISSIS-<i>ex</i> art. -OMISSIS-cod. pen. (condanna <i>sub iudice</i> in appello) a carico di -OMISSIS- che aveva in passato ricoperto il ruolo di socio di maggioranza di -OMISSIS-, sentenza relativa a condotte compiute nell&#8217;interesse di altra società  (-OMISSIS- s.p.a.) in cui all&#8217;epoca dei fatti il -OMISSIS- rivestiva una carica gestoria.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione a tali vicende la stazione appaltante con nota -OMISSIS-del 30.11.2020 comunicava l&#8217;avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell&#8217;aggiudicazione prot.-OMISSIS-del 6.10.2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel termine assegnato le imprese costituenti il raggruppamento ricorrente fornivano le proprie deduzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;atto impugnato in questa sede la stazione appaltante concludeva per il ritiro dell&#8217;aggiudicazione con esclusione del raggruppamento.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, se da un lato riteneva irrilevante la vicenda della sanzione <i>antitrust</i> a carico della mandante &#8211;OMISSIS- per l&#8217;assorbente profilo delle misure di <i>self-cleaning</i> dalla stessa adottate e apprezzate positivamente dall&#8217;Autorità  competente, dall&#8217;altro opinava nel senso della rilevanza e idoneità  a rendere inaffidabile il concorrente la non dichiarata condanna di primo grado (e <i>sub iudice</i> in appello) dell&#8217;ex socio di maggioranza (-OMISSIS-) della mandataria -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la P.A. il -OMISSIS-, quale ex socio di maggioranza, avrebbe rivestito il ruolo di &#8220;socio sovrano&#8221;, e in quanto tale avrebbe dovuto dichiarare il precedente, la cui rilevanza renderebbe inaffidabile -OMISSIS-; da qui l&#8217;annullamento in autotutela dell&#8217;aggiudicazione e l&#8217;esclusione del RTI ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con successive determinazioni la stazione appaltante riteneva, da un lato, di richiedere l&#8217;escussione della cauzione provvisoria costituita dal raggruppamento, nonchè di segnalare -OMISSIS- all&#8217;ANAC; dall&#8217;altro, di adottare la proposta di aggiudicazione in favore del secondo graduato RTI -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;atto introduttivo del presente giudizio -OMISSIS- contestava gli atti in epigrafe indicati, deducendo censure così riassumibili:</p>
<p style="text-align: justify;">1) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 80, commi 5, 10 e 10-<i>bis</i> dlgs n. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 57, § 7 della direttiva 2014/24/UE; eccesso di potere per manifesta carenza dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di motivazione; violazione manifesta dei principi di logicità , ragionevolezza e proporzionalità ;</p>
<p style="text-align: justify;">2) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 80, comma 5 dlgs n. 50/2016 sotto diverso profilo; violazione degli artt. 7 e ss. legge n. 241/1990; eccesso di potere per manifesta carenza dei presupposti di fatto e di diritto; radicale difetto di motivazione e d&#8217;istruttoria; violazione manifesta dei principi di logicità  e ragionevolezza;</p>
<p style="text-align: justify;">3) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 80, comma 3 dlgs n. 50/2016, in combinato disposto con il comma 5 del medesimo articolo; eccesso di potere per manifesta carenza dei presupposti di fatto e di diritto; radicale difetto di motivazione e d&#8217;istruttoria; violazione manifesta dei principi di logicità  e ragionevolezza;</p>
<p style="text-align: justify;">4) violazione di legge sotto ulteriore motivo; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 93, comma 6 dlgs n. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 80, comma 12 dlgs n. 50/2016; eccesso di potere per manifesta carenza dei presupposti di fatto e di diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente formulava domanda risarcitoria in forma specifica.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impugnazione veniva estesa agli atti con cui Aeroporti di Puglia aveva ritenuto di poter segnalare -OMISSIS- all&#8217;ANAC ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 12 dlgs n. 50/2016, nonchè di richiedere l&#8217;escussione della cauzione provvisoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso tali ultimi atti la ricorrente proponeva motivi aggiunti, deducendo un&#8217;unica censura:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 93 dlgs n. 50/2016; eccesso di potere per radicale carenza dei presupposti in fatto e in diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, la ricorrente reiterava la domanda risarcitoria in forma specifica.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; Si costituivano in giudizio Aeroporti di Puglia s.p.a. e la controinteressata -OMISSIS- s.p.a., resistendo al gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">3. &#8211; Alla camera di consiglio del 17 marzo 2021 la causa passava in decisione ai sensi dell&#8217;art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.</p>
<p style="text-align: justify;">4. &#8211; Si ritiene di definire il presente giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120 cod. proc. amm. e 25 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ricorrendone i presupposti.</p>
<p style="text-align: justify;">5. &#8211; Ciò premesso, ritiene questo Tribunale che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, debba essere respinto in quanto infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. &#8211; E&#8217;, infatti, determinante la circostanza &#8211; correttamente evidenziata nel gravato provvedimento del 31.12.2020 &#8211; della omessa dichiarazione, da parte della -OMISSIS- s.p.a., della condanna in primo grado del sig. -OMISSIS- (socio di maggioranza della società  ricorrente, sia pure &#8220;cessato&#8221; nell&#8217;anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) per il reato di -OMISSIS-di cui all&#8217;art. -OMISSIS-cod. pen., quale fattispecie autonomamente apprezzabile da parte della stazione appaltante come causa di esclusione <i>ex</i> art. 80, comma 5, lett. c) e c-<i>bis</i>) dlgs n. 50/2016 alla luce di quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza -OMISSIS-/2020 con riferimento al principio di onnicomprensività  della dichiarazione di partecipazione:</p>
<p style="text-align: justify;">&#038; 4. Il Collegio, per dirimere la controversia, ritiene di dovere dare continuità  al consolidato orientamento della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (sez. III, nn. 1174/2020, 3331/2019; id., sez. V, nn. 70/2020, 1644/2019; 1649/2019) volto ad includere nel concetto di &#8220;<i>grave illecito professionale</i>&#8221; qualunque condotta, collegata all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  professionale, che si riveli contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa (sez. V, n. 586/2019; n. 591/2019; n. 727/2019; id., sez. III, n. 3908/2019; n. 7231/2018; n. 4192/2017), e che risulti in grado di mettere in dubbio l&#8217;integrità  e l&#8217;affidabilità  dell&#8217;operatore economico.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra queste si inquadrano anche le condanne per reati in sè non ostativi ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 1, d.lgs. 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di questa premessa (meglio indagata nei precedenti innanzi citati ai quali per brevità  ci si riporta, anche ai sensi dell&#8217;art. 88, comma 2 lett. d) c.p.a.), non  configurabile in capo all&#8217;impresa alcun filtro valutativo o facoltà  di scelta circa i fatti da indicare, sussistendo, al contrario, un principio di doverosa onnicomprensività  della dichiarazione tale da consentire alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le opportune valutazioni di sua competenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 4532/2018; n. 3592/2018; n. 6530/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Logico corollario di questa impostazione  quello per cui il limite temporale dei tre anni previsto dall&#8217;art. 80, comma 10, non può intendersi riferito alle ipotesi di esclusione per gravi illeciti professionali e al conseguente onere dichiarativo (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 3331/2019). &#038;».</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò premesso, la condanna del -OMISSIS- (sia pure in primo grado), diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente con il secondo e il terzo motivo di gravame, non può essere considerata irrilevante ai fini dichiarativi di cui all&#8217;art. 80 dlgs 50/2016, dovendosi pertanto prescindere dal limite temporale dei tre anni (oggetto della prima doglianza), come evidenziato dalla citata sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS-/2020.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1.1. &#8211; Con il secondo motivo di ricorso -OMISSIS-censura la presunta illegittimità  della valutazione svolta dalla stazione appaltante in merito al &#8220;precedente&#8221; taciuto in sede di gara (<i>rectius</i> la sentenza di condanna pronunciata il 24.3.2016 dal Tribunale di Avellino nei confronti del sig. -OMISSIS-), valutazione ritenuta viziata anche in ragione delle disposizioni contenute nel disciplinare, che avrebbe asseritamente circoscritto &#8220;le vicende rilevanti in punto di precedenti penali (i) alle sole sentenze definitive e (ii) soltanto se relative ai reati elencati dalla norma&#8221; (cfr. pag. 10 del ricorso introduttivo).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale doglianza  infondata alla luce delle seguenti considerazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In generale, si rileva che i) il disciplinare di gara ha correttamente previsto, al suo punto 4 (&#8220;Requisiti di ordine generale&#8221;), che &#8220;Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all&#8217;art. 80 del Codice&#8221;; ii) ai sensi dell&#8217;art. 85, comma 1, lett. a) dlgs n. 50/2016, l&#8217;operatore economico deve presentare, unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, il &#8220;documento di gara unico europeo (DGUE)&#8221;, onde attestare che lo stesso &#8220;non si trova in una delle situazioni di cui all&#8217;articolo 80&#8221;; iii) il disciplinare di gara ha correttamente richiesto, al suo punto 10 (&#8220;Documentazione da produrre per la partecipazione alla gara&#8221;), la presentazione del DGUE da parte dei concorrenti &#8220;ai fini dell&#8217;attestazione dei requisiti dell&#8217;articolo 80&#8221;, ivi riportando pressochè letteralmente il testo dell&#8217;art. 80 dlgs n. 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Stante ciò, non corrisponde al vero che «il Disciplinare di gara a pag. 10, nel circoscrivere precisamente il contenuto delle dichiarazioni dovute &#8220;ai fini dell&#8217;attestazione dei requisiti dell&#8217;art. 80&#8221;, ha richiesto di segnalare esclusivamente la ricorrenza di eventuale &#8220;sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile&#8221; a carico dei rappresentanti legali o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del concorrente, peraltro limitatamente alle fattispecie ivi tassativamente elencate (e riproduttive dell&#8217;art. 80, co. 1, D.Lgs. n. 50/16)» (cfr. pagg. 10 e 11 del ricorso introduttivo). Parimenti destituita di fondamento risulta, altresì, l&#8217;affermazione alla cui stregua &#8220;giammai potrebbe qualificarsi come valutabile un elemento che la <i>lex specialis</i> ha escluso essere tale definendo il perimetro delle circostanze da dichiarare&#8221; (cfr. pag. 11 del ricorso introduttivo).</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, sono infondate le argomentazioni addotte dalla ricorrente laddove sostiene che l&#8217;addebito penale a carico del sig. -OMISSIS- i) &#8220;non riguarda nessuno degli specifici reati tassativamente elencati dall&#8217;art. 80, co. 1, D.Lgs. n. 50/16, al cui solo ricorrere la legge fa discendere causa di esclusione dalle procedure pubbliche di appalto&#8221;; ii) non &#8220;rientra tra le fattispecie che l&#8217;ANAC ha individuato come potenzialmente suscettibili di porre in dubbio l&#8217;affidabilità  professionale del concorrente, non potendo dunque nemmeno in astratto ritenersi apprezzabile dalla PA in termini di grave illecito professionale ai sensi del successivo co. 5 del citato art. 80 (cfr. Linee guida ANAC n. 6, par. 2.2)&#8221;; iii) &#8220;non  contenuto in alcuna sentenza definitiva, ma solo di primo grado, impugnata con appello pendente&#8221; (cfr. pag. 11 del ricorso introduttivo).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all&#8217;asserita &#8220;tassatività &#8221; dei reati elencati nell&#8217;art. 80 dlgs n. 50/2016 (e, quindi, nel disciplinare di gara), vale il &#8220;generale principio (<i>ex multis</i>, Cons. Stato, V, 22 ottobre 2018, n. 6016) per cui tra le condanne rilevanti ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 3, ai fini dell&#8217;esclusione dalla gara, vanno incluse non solo quelle specificamente elencate ai commi 1 e 2, ma anche quelle comunque incidenti, ai sensi del comma 5, sull&#8217;affidabilità  dell&#8217;impresa&#8221; (<i>ex multis</i>, Cons. Stato -OMISSIS-/2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Si  evidenziato a tal proposito l&#8217;impossibilità  di distinguere concettualmente l&#8217;impresa quale &#8220;entità  giuridica&#8221; &#8211; &#8220;operatore economico&#8221; di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) dlgs n. 50/2016 dai soggetti (aventi cariche gestorie) di cui all&#8217;art. 80, comma 3 dlgs n. 50/2016 per il cui tramite, in ragione delle loro funzioni di amministrazione e controllo, essa concretamente opera. Diversamente opinando si addiverrebbe all&#8217;effetto aberrante di escludere la rilevanza di qualsiasi sentenza di condanna ai fini della valutazione di affidabilità  sottesa al precetto dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) dlgs n. 50/2016, posto che la responsabilità  penale riguarda le sole persone fisiche e non le imprese. Pertanto, le figure gestorie la cui attività  rileva ai fini di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) dlgs n. 50/2016 non possono non essere le stesse individuate dall&#8217;art. 80, comma 3 dlgs n. 50/2016 (cfr. Cons. Stato -OMISSIS-/2019; Cons. Stato&#8211;OMISSIS-/2019).</p>
<p style="text-align: justify;">In questo senso si  orientato anche il T.A.R. Lazio, Roma con sentenza-OMISSIS-/2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, va evidenziato che &#8211; come nella fattispecie oggetto della sentenza del Consiglio di Stato&#8211;OMISSIS-/2019 &#8211; già  il disciplinare di gara (par. 10) richiedeva genericamente ai concorrenti, a pena di esclusione, di attestare, tra l&#8217;altro, nella &#8220;Busta n. 1 &#8211; Documentazione amministrativa&#8221; l&#8217;insussistenza delle cause di esclusione previste dall&#8217;articolo 80 del codice dei contratti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, particolare rilevanza riveste ai fini del presente contenzioso il precedente specifico rappresentato dalla sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS-/2020 (successivamente analizzata nel dettaglio) che ha considerato legittima l&#8217;esclusione di &#8211;OMISSIS- s.r.l. da una gara (per l&#8217;affidamento dei servizi di vigilanza attiva armata presso il palazzo di giustizia di Matera) indetta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, essendo lo stesso sig. -OMISSIS- socio di maggioranza (per il 98,5% del capitale sociale) del socio unico (-OMISSIS- s.p.a.) della concorrente &#8211;OMISSIS- s.r.l., la quale aveva omesso di indicare in sede di partecipazione alla gara il precedente penale del -OMISSIS- (<i>i.e.</i> sentenza di condanna per il reato di estorsione).</p>
<p style="text-align: justify;">In detta sentenza -OMISSIS-/2020 (correttamente menzionata nel gravato provvedimento del 31.12.2020) il Consiglio di Stato, nel richiamare il precedente -OMISSIS-, evidenzia il carattere meramente esemplificativo della elencazione di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) dlgs n. 50/2016 e il principio del c.d. &#8220;contagio&#8221; in forza del quale la condotta riprovevole di coloro che sono in grado di orientare le scelte del concorrente (figure gestorie di cui al comma 3) non può non influire sulla condotta complessiva dell&#8217;operatore economico anche ai fini della valutazione del grave illecito professionale di cui al comma 5, lett. c). Ne discende che i comportamenti censurabili sul piano giuridico di tutti coloro che hanno un ruolo centrale sulla vita della società  (<i>i.e.</i> i soggetti indicati nel comma 3), anche al di lÃ  di un&#8217;investitura formale, non possono non incidere negativamente sulla valutazione del grave illecito professionale di cui al comma 5, lett. c) e, conseguentemente, non possono non determinare consequenziali obblighi dichiarativi ai sensi del comma 5, lett. c-<i>bis</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, come rimarcato da Cons. Stato -OMISSIS-, il tentativo di distinguere tra la condotta riprovevole del socio persona fisica e quella integerrima della società  non coglie nel segno. Invero, quando l&#8217;illecito professionale  consequenziale a una condanna penale (pur non passata in giudicato) la valutazione di inaffidabilità  morale  effettuata a carico dell&#8217;ente in virtà¹ di una &#8220;<i>fictio iuris</i>&#8220;, essendo essa indirizzata in realtà  verso coloro che ne hanno la direzione o sono capaci di orientarne le scelte, come certamente accade in ipotesi di socio &#8220;sovrano&#8221; di maggioranza (pur cessato ma nell&#8217;anno antecedente la pubblicazione del bando per cui  causa, e quindi comunque rientrante nella elencazione di soggetti muniti di cariche gestorie <i>ex</i> art. 80, comma 3 dlgs n. 50/2016), qual  stata la posizione del -OMISSIS-, e quindi capace di determinare il &#8220;contagio&#8221; della società  di appartenenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva a tal proposito la sentenza del Consigli di Stato -OMISSIS-:</p>
<p style="text-align: justify;">&#038; 3.5. In conclusione, le Linee guida dell&#8217;ANAC, paragrafo 3.1., stabilendo che &#8220;<i>I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell&#8217;esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all&#8217;operatore economico o ai soggetti individuati dall&#8217;art. 80, comma 3, del Codice</i>&#8221; non operano un&#8217;estensione soggettiva della causa di esclusione di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) del codice dei contratti pubblici dall&#8217;operatore economico &#8211; persona giuridica alle persone fisiche componenti o titolari di organi sociali, ma specificano, in adesione alla logica fin qui esposta, che proprio per il loro ruolo di componenti o titolari di organi sociali le condotte illecite commesse dalle persone fisiche incidono sull&#8217;affidabilità  dell&#8217;operatore economico concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esclusione disposta dalla stazione appaltante nella vicenda di cui  causa , dunque, immune da censura in quanto l&#8217;-OMISSIS-nella sua veste di socia e procuratrice della -OMISSIS- s.r.l. rivestiva uno dei ruoli societari indicati dall&#8217;art. 80, comma 3, del codice dei contratti pubblici come rilevanti ai fini del giudizio di affidabilità  morale dell&#8217;impresa (allo stesso modo giudica legittima l&#8217;esclusione di una società  per inidoneità  morale di un suo procuratore, Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2020, -OMISSIS-). &#038;».</p>
<p style="text-align: justify;">Anche le Linee Guida dell&#8217;ANAC del 2016 (revisionate nel 2017) da un lato hanno rimarcato il carattere meramente esemplificativo e non tassativo dell&#8217;elencazione contenuta nelle stesse Linee Guida in ordine alla individuazione del concetto di grave illecito professionale <i>ex</i> art. 80, comma 5, lett. c) dlgs n. 50/2016 e la connotazione di clausola aperta propria del &#8220;grave illecito professionale&#8221; di cui al citato comma 5, lett. c) (cfr. par. II delle stesse Linee Guida) che può comprendere sia le condanne non definitive per le fattispecie di reato di cui al comma 1, sia le condanne (anche non definitive) per fattispecie di reato diverse da quelle tassativamente indicate al comma 1, dall&#8217;altro lato, al par. III, hanno rilevato che &#8220;I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell&#8217;esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all&#8217;operatore economico o ai soggetti individuati dall&#8217;art. 80, comma 3 e comma 5, del Codice), e quindi con una affermazione perfettamente in linea con la giurisprudenza amministrativa prevalente.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, anche la stessa giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, ha riconosciuto che &#8220;l&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) &#8211; ora lett. c-<i>bis</i>), cod. contr. pubbl. (e, nel precedente codice dei contratti pubblici, D. Lgs.&#8211;OMISSIS-del 2006, l&#8217;art. 38, lett. f) &#8211; allorchè fa riferimento alla nozione di &#8220;grave illecito professionale&#8221;, costituisce una norma tendenzialmente &#8220;aperta&#8221;, che introduce una clausola generale, che dÃ  rilievo ad ogni possibile accadimento idoneo a incidere sull&#8217;affidabilità  del concorrente, purchè esso abbia attinenza con la vita professionale dell&#8217;impresa&#8221; (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 dicembre 2020, n. 8563).</p>
<p style="text-align: justify;">Va, altresì, rilevato che secondo T.A.R. Lazio, Roma -OMISSIS-/2020 i &#8220;fatti di rilievo penale (&#038;) sono in sè indice di una potenziale attitudine alla più severa infrazione delle regole della convivenza civile, così riflettendosi sull&#8217;affidabilità  professionale del soggetto dichiarante&#8221;, ragion per cui &#8221; da ritenere che, in linea di principio, il partecipante alla gara abbia l&#8217;obbligo di dichiarare tutte le condanne penali subite, o anche solo le contestazioni mosse nell&#8217;ambito di procedimenti penali, anche qualora la <i>lex specialis</i> di gara non lo stabilisca espressamente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, la riferita circostanza, secondo cui il reato di -OMISSIS-nei confronti dei propri dipendenti (per il quale &#8211; si ricorda &#8211; il sig. -OMISSIS-  stato condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi di reclusione) non rientra tra quelli indicati dall&#8217;ANAC &#8220;come potenzialmente suscettibili di porre in dubbio l&#8217;affidabilità  professionale del concorrente&#8221; (cfr. pag. 11 del ricorso introduttivo), non assume rilevanza, visto che  la stessa Autorità  ad esplicitare (in quel medesimo punto 2.2 delle Linee Guida ANAC n. 6 menzionato dalla ricorrente) che vanno considerate, quali cause di esclusione ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) dlgs n. 50/2016, in particolare &#8220;le condanne non definitive per i reati di seguito indicati a titolo esemplificativo, salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che comporti l&#8217;automatica esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dell&#8217;art. 80&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso non  possibile sostenere che il delitto di -OMISSIS-(perpetrato, per di più, ai danni dei propri dipendenti) non configuri un grave illecito professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, in altra fattispecie analoga a quella oggetto di causa, in cui l&#8217;operatore economico era stato condannato per il medesimo reato di -OMISSIS-<i>ex</i> art. -OMISSIS-cod. pen. commesso ai danni dei propri dipendenti, minacciati di licenziamento &#8220;al fine di ottenere indebiti e illegittimi vantaggi patrimoniali in danno dei diritti dei lavoratori (paga inferiore a quella delle buste paga &#8211; fogli di dimissioni firmati preventivamente)&#8221;, il giudice amministrativo ha avuto modo di osservare che i &#8220;fatti a contenuto estorsivo a danno dei dipendenti dell&#8217;impresa (poi dichiarati penalmente rilevanti), per loro natura [sono] potenzialmente integranti grave illecito professionale&#8221; (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 14 agosto 2019, n. 10533, principi non contestati dal Consiglio di Stato in sede di riforma della sentenza peraltro per mere questioni di rito).</p>
<p style="text-align: justify;">In quel caso, peraltro, il T.A.R. adito ha significativamente ritenuto che la condotta estorsiva tenuta dall&#8217;operatore economico ai danni dei lavoratori fosse suscettibile di integrare, oltre al grave illecito professionale di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) dlgs n. 50/2016, altresì la causa di esclusione di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. a) dlgs n. 50/2016 per aver leso diritti fondamentali dei propri dipendenti (come i diritti ad una adeguata retribuzione e a svolgere la prestazione lavorativa senza la costante minaccia del licenziamento ritorsivo).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, preme evidenziare l&#8217;irrilevanza anche di quanto dedotto dalla ricorrente in merito al modello dell&#8217;istanza di partecipazione alla gara, che, «con riferimento ai &#8220;soggetti cessati dalla carica nell&#8217;anno antecedente l&#8217;indizione della presente gara&#8221;», come il sig. -OMISSIS-, avrebbe «previsto che &#8220;la dichiarazione di insussistenza  riferita ai casi previsti dall&#8217;art. 80 comma 1, lett. b)&#8221;» (cfr. pagg. 11-12 dell&#8217;atto introduttivo).</p>
<p style="text-align: justify;">Il rilievo  privo di pregio.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, posto che, in ogni caso, non  certamente da quel modulo che discendono gli obblighi dell&#8217;operatore economico (stabiliti, invece, a monte dalle fonti normative e dalla <i>lex specialis</i>di gara, come  ovvio), si deve qui tornare a ribadire che, trattandosi in specie di un grave illecito professionale commesso dall&#8217;operatore economico, a venire in rilievo non  il comma 1 dell&#8217;art. 80 dlgs n. 50/2016 impropriamente invocato dalla ricorrente, bensì il comma 5.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, quell&#8217;illecito sarebbe dovuto essere segnalato alla stazione appaltante al momento della presentazione del DGUE, onde consentirle lo svolgimento della (necessaria) valutazione discrezionale di sua esclusiva spettanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che l&#8217;azione posta in essere dalla P.A. risulta pienamente legittima e conforme al (chiaro ed inequivocabile) dettato normativo, oltre che alla giurisprudenza amministrativa citata anche dalla ricorrente. Infatti, dagli stessi richiami presenti nel ricorso introduttivo emerge che:</p>
<p style="text-align: justify;">i) talora il Giudice amministrativo ha ritenuto all&#8217;uopo sufficienti anche dei semplici provvedimenti penali cautelari (cfr. Cons. Stato n. 8563/2020);</p>
<p style="text-align: justify;">ii) secondo l&#8217;ANAC, ai fini che qui interessano, &#8220;rilevano le condanne non definitive per i reati di seguito indicati a titolo esemplificativo&#8221; (cfr. punto 2.2. delle Linee Guida ANAC n. 6).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò premesso, si può quindi affermare che:</p>
<p style="text-align: justify;">i) la condanna del -OMISSIS- si appalesa grave e impingente sull&#8217;attività  professionale dello stesso;</p>
<p style="text-align: justify;">ii) a nulla vale ad escluderne la rilevanza il fatto che sia pendente appello, tanto più che -OMISSIS-non ha addotto &#8211; sebbene ripetutamente richiesta dalla stazione appaltante &#8211; alcuna misura di <i>self-cleaning</i> che avrebbe potuto addurre per scongiurare l&#8217;esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">Non solo, come si dià  successivamente, ha invece dimostrato, mediante cessioni di quote a familiari e interposizione di schermi societari fittizi, una chiara volontà  elusiva e volta a celare alle stazioni appaltanti interessate la circostanza che ancora oggi la proprietà  della società   saldamente nelle mani della cerchia ristretta dei suoi familiari (<i>i.e.</i> la madre -OMISSIS-, attuale socio sovrano e legale rappresentante). In tutto questo non vi , invece, alcuna volontà  di discontinuità . Ben diverso  stato, invece, il caso della mandante -OMISSIS- che, sebbene destinataria di un provvedimento AGCM che gli contestava una grave violazione in materia di concorrenza, non si  trincerata nella sola argomentazione della pendenza di un appello dinanzi al Consiglio di Stato, bensì ha prodotto alla P.A. documentazione comprovante l&#8217;implementazione di misure di <i>self-cleaning</i> tempestivamente adottate, documentazione che difatti  stata valutata positivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">iii) per pacifica giurisprudenza il comma 5 dell&#8217;art. 80 costituisce una elencazione aperta; ne consegue che qualsiasi riferimento all&#8217;art. 80, comma 1, da parte della ricorrente non  condivisibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tutte le argomentazioni suesposte, il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1.2. &#8211; Con il terzo motivo di ricorso -OMISSIS-seguita a perorare la causa dell&#8217;irrilevanza del &#8220;precedente&#8221; <i>de quo</i> ai fini dichiarativi di cui all&#8217;art. 80 dlgs n. 50/2016, sulla scorta di un ulteriore argomento, anch&#8217;esso non condivisibile, al pari di quelli già  esaminati.</p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-sostiene che &#8220;la mera titolarità  di una quota maggioritaria del capitale sociale da parte di un socio  del tutto insufficiente e inidonea a conferirgli il potere di disporre della società  come cosa sua&#8221;, non solo perchè il sig. -OMISSIS- sarebbe stato socio di maggioranza &#8211; in sostanza &#8211; per troppo poco tempo (solo due mesi), ma anche perchè, in base alle &#8220;norme di legge (&#038;) in materia di società  di capitali&#8221;, varrebbe la &#8220;regola che vuole concentrata la gestione dell&#8217;impresa sociale nel solo organo amministrativo&#8221; e non anche nell&#8217;assemblea dei soci, nella cui &#8220;competenza generale&#8221; non sarebbero quindi &#8220;comprese decisioni di tipo direttamente gestorio&#8221; (cfr. pagg. 15-16 del ricorso introduttivo). Ne deriverebbe &#8211; secondo la prospettazione della ricorrente &#8211; anche la totale ininfluenza del socio di maggioranza nel governo della società .</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;argomento non  meritevole di positivo apprezzamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, anche a voler ammettere che la gestione &#8220;diretta&#8221; dell&#8217;impresa sia rimessa all&#8217;organo amministrativo, l&#8217;ultima parola spetterebbe in ogni caso all&#8217;assemblea, in quanto  proprio alla competenza generale dell&#8217;assemblea &#8211; si noti, il solo organo chiamato a rappresentare la collettività  dei soci &#8211; che la legge a monte (artt. 2364 e ss. cod. civ.) e i singoli statuti societari a valle rimettono tutta una serie di determinazioni nient&#8217;affatto marginali rispetto alla vita della società  e all&#8217;economia della sua gestione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta, infatti, come detto, di uno degli organi sociali fondamentali.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro,  bene osservare che quell&#8217;organo amministrativo &#8211; in cui la ricorrente identifica il centro gravitazionale dell&#8217;impresa detentore esclusivo di tutti i poteri e le responsabilità  &#8211; &#8220;dipende&#8221; proprio dall&#8217;assemblea dei soci, alla quale sola spetta deliberare su nomina e revoca degli amministratori &#8211; così come, del resto, anche di tutte le altre cariche sociali &#8211; nonchè sulla loro responsabilità , ai sensi degli artt. 2364 e 2479 cod. civ. e dell&#8217;art. 14 dello statuto della -OMISSIS- s.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto rilevato,  quindi evidente l&#8217;infondatezza della censura secondo cui l&#8217;assemblea dei soci non rivestirebbe alcun ruolo nella gestione dell&#8217;impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, considerata la centralità  dell&#8217;assemblea e delle sue decisioni rispetto alle vicissitudini societarie, va da sè che la titolarità  della quota &#8220;sovrana&#8221; del capitale sociale risulta tutt&#8217;altro che ininfluente.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, peraltro, la ricorrente omette di considerare un dato dirimente: nella fattispecie in esame non viene in rilievo un semplice socio di maggioranza, bensì di un socio di maggioranza che detiene (<i>rectius</i>: deteneva) ben oltre i 2/3 del capitale sociale. Fatto che, in ragione della disciplina dettata dal legislatore sull&#8217;assemblea e sui relativi <i>quorum</i> costitutivi e deliberativi, risulta in sè più che sufficiente a collocare il sig. -OMISSIS- (socio proprietario del 74% delle azioni di -OMISSIS- s.p.a.) in una posizione di incontrastato dominio all&#8217;interno dell&#8217;assemblea &#8211; quindi, della società  &#8211; e che pertanto lo ha reso il &#8220;socio sovrano&#8221; della stessa -OMISSIS- s.p.a., detentore a tutti gli effetti del «potere di disporre della società  come &#8220;cosa sua&#8221;».</p>
<p style="text-align: justify;">Si rende, quindi, necessario richiamare la normativa recante la disciplina dell&#8217;assemblea dei soci e dei relativi <i>quorum</i> costitutivi e deliberativi, onde chiarire definitivamente l&#8217;effettiva portata che ha in concreto la titolarità  di oltre 2/3 del capitale sociale.</p>
<p style="text-align: justify;">Difatti, stanti i <i>quorum</i> richiesti dagli artt. 2368, 2479 e 2479 <i>bis</i> cod. civ. e dagli artt. 18 e 19 dello statuto, detenere &#8211; come il sig. -OMISSIS- &#8211; il 74% delle azioni equivale ad avere un potere decisionale in assemblea (ordinaria e straordinaria) pressochè illimitato ed incondizionato.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, nel caso in cui &#8211; come nella fattispecie in esame &#8211; il socio di maggioranza detenga oltre i 2/3 del capitale sociale, la &#8220;sovranità &#8221; può pacificamente ritenersi <i>in re ipsa</i>(non risultando a tal fine necessario che l&#8217;Amministrazione alleghi alcuna ulteriore prova, come invece più volte sostenuto dalla ricorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò si ricava pacificatamene anche dalla sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS-/2020 pronunciata proprio nei confronti del sig. -OMISSIS-, in quella circostanza in veste di socio di maggioranza (con oltre il 98% delle azioni) di -OMISSIS- (oggi società  controllante il 96% della ricorrente -OMISSIS-).</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, secondo la citata sentenza:</p>
<p style="text-align: justify;">&#038; E&#8217; ritenuto &#8220;socio sovrano&#8221; il socio persona fisica o società  che detiene la larga maggioranza del capitale di una società ; dunque il socio che in una società  in cui vige il principio maggioritario, avendo il dominio dell&#8217;assemblea ordinaria e straordinaria, ha il potere di nomina esclusiva degli amministratori e dei sindaci e può decidere le modifiche dell&#8217;atto costitutivo e determinare le decisioni più rilevanti. Svolge, quindi, per effetto della propria partecipazione di maggioranza, un ruolo dominante all&#8217;interno della compagine societaria, determinando e condizionando, con scelte personali, l&#8217;attività  della società .</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>Il socio di società  di capitali che partecipi al capitale sociale in una misura capace di assicurargli la maggioranza richiesta per la validità  delle deliberazioni assembleari (in sede ordinaria e straordinaria), sicchè, in concreto, dalla sua volontà  finiscono per dipendere la nomina e la revoca degli amministratori, l&#8217;irrogazione delle sanzioni disciplinari, l&#8217;assunzione di lavoratori e il loro licenziamento, l&#8217;esercizio del potere direttivo e di controllo sul personale, si presenta come l&#8217;effettivo e solo titolare del potere gestionale, si da risultare vero e proprio &#8220;sovrano&#8221; della società  stessa</i>&#8221; (Cass. civ., sez. lavoro, 5 maggio 1998, n. 4532).</p>
<p style="text-align: justify;">Il socio sovrano non si limita ad esercitare i diritti amministrativi e patrimoniali che derivano dalla sua partecipazione sociale, ma utilizza il potere in godimento per impartire direttive agli amministratori della società  e, dunque, per esercitare il potere di governo della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora dall&#8217;esercizio delle sue prerogative consegua una violazione dei principi del diritto societario o derivino danni alla società , la giurisprudenza ammette la possibilità  di utilizzare l&#8217;art. 2497 cc., potendosi configurare la fattispecie di responsabilità  da abuso della personalità  giuridica che deriva dalla direzione unitaria della società , nonchè l&#8217;art. 2476 c.c., fattispecie di responsabilità  in cui incorre il soggetto che, con la sua azione dolosa o colposa, provoca danni nell&#8217;amministrazione della società .</p>
<p style="text-align: justify;">Sono entrambe azioni di responsabilità  risarcitoria per danni provocati alla società , non potendo al socio sovrano di una società  di capitali essere imputata alcuna forma di responsabilità  patrimoniale.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>La circostanza che un socio disponga, direttamente e/o indirettamente &#8211; nella specie attraverso un&#8217;Anstalt dal medesimo fondata &#8211; dell&#8217;intero capitale sociale di una società  di capitale, non comporta la confusione del patrimonio personale del primo con quello della seconda, e perciò i creditori dell&#8217;uno, pur se socio sovrano o tiranno, non possono aggredire i beni dell&#8217;altra, sottraendoli alla loro primaria funzione di garanzia dell&#8217;adempimento delle obbligazioni sociali. Invece, proprio per rafforzare questa funzione, a norma dell&#8217;art. 2497 secondo comma, cod. civ., nella formulazione previgente a quella introdotta dall&#8217;art. 7 del DLG 3 marzo 1993 n. 88, nel caso di insolvenza di una società  a responsabilità  limitata, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le quote sociali siano appartenute ad un solo socio, questi ne rispondeva illimitatamente con il suo patrimonio</i>&#8221; (Cass. Civ., sez. II, 16 novembre 2000, n. 14870).</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>E&#8217; configurabile una holding di tipo personale allorquando una persona fisica, che sia a capo di più società  di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l&#8217;indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società  medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità  di socio &#038; non sussiste incompatibilità  tra la contemporanea sussistenza di un holder persona fisica e una società  capogruppo delle società  dirette dal primo: si tratta di una possibile coesistenza sia fenomenica (attenendo a due assetti organizzativi che possono emergere in fatto accanto alla regolazione formale dell&#8217;assetto giuridico-societario), sia giuridico-valoriale (ciascuna entità  essendo esposta a regole di responsabilità  proprie di comparti non di per sè sovrapponibili)</i>&#8221; (Cass. Civ., sez. I, 27 gennaio 2017, n. 5520).</p>
<p style="text-align: justify;">Il socio sovrano può, dunque, esercitare, di fatto, l&#8217;amministrazione delle società  del gruppo.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tanto consegue che  sicuramente riconosciuta la facoltà  della stazione appaltante di desumere il compimento di &#8220;gravi illeciti&#8221; da ogni vicenda pregressa dell&#8217;attività  professionale dell&#8217;operatore economico (qui da intendersi complessivamente inteso, dunque anche in conseguenza degli illeciti del socio sovrano) di cui sia accertata la contrarietà  ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 ottobre 2020, n. 5967; 14 aprile 2020, n. 2389). E per giurisprudenza costante, spetta alla stazione appaltante, nell&#8217;esercizio di ampia discrezionalità , apprezzare autonomamente le pregresse vicende professionali dell&#8217;operatore economico, persino se non abbiano dato luogo ad un provvedimento di condanna in sede penale o civile, perchè essa sola può fissare il &#8220;<i>punto di rottura dell&#8217;affidamento nel pregresso o futuro contraente</i>&#8221; (Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2020, n. 4100; 6 aprile 2020, n. 2260; 17 settembre 2018, n. 5424; Cass. civ., Sez. Unite, 17 febbraio 2012, n. 2312). &#038;».</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, non assume alcun rilievo la circostanza che avverso la richiamata sentenza del Consiglio di Stato sia attualmente pendente ricorso per revocazione (cfr. pag. 17 del ricorso introduttivo). Detto ricorso, infatti,  stato proposto per meri asseriti errori di fatto che non scalfiscono i principi di diritto affermati dal Consiglio di Stato in quella sede, secondo cui il &#8220;socio sovrano&#8221; (-OMISSIS-)  tenuto all&#8217;obbligo dichiarativo: principio correttamente condiviso dalla stazione appaltante anche in virtà¹ del grave episodio, penalmente rilevante, relativo all&#8217;ex socio -OMISSIS- di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, così accertata la qualifica di &#8220;socio sovrano&#8221; del sig. -OMISSIS-, e disattesa la ricostruzione della ricorrente, deve parimenti ritenersi infondata la tesi della irrilevanza della posizione del -OMISSIS-, in ragione del breve arco temporale (febbraio-aprile 2019) in cui ha detenuto il pacchetto azionario di maggioranza (74%) di -OMISSIS- e, dunque, potuto esercitare l&#8217;influenza propria del &#8220;socio sovrano&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Come chiarito in precedenza, il socio sovrano esercita il potere di governo della società : la durata di esplicazione di siffatto potere non assume alcuna rilevanza per il legislatore, purchè detto potere sia esercitato, ai sensi del citato art. 80, comma 3 dlgs n. 50/2016, da un soggetto cessato dalla carica nell&#8217;anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. La disposizione, infatti, non opera alcuna delle distinzioni &#8220;temporali&#8221; invocate dalla ricorrente, limitandosi invece a riferirsi genericamente ai &#8220;soggetti cessati dalla carica nell&#8217;anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicchè, essendo il sig. -OMISSIS- cessato dalla carica nell&#8217;aprile 2019 ed essendo stato il bando di gara pubblicato nel successivo settembre 2019, sussistono tutti gli elementi per ritenere che il caso di specie rientri perfettamente e pienamente nell&#8217;ambito di applicazione della norma <i>de qua</i> e, dunque, che il -OMISSIS- fosse soggetto all&#8217;obbligo dichiarativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, non corrisponde al vero quanto sostenuto dalla ricorrente che &#8220;Nella specie in alcun modo la PA motiva come la vicenda considerata relativa ad un mero ex socio (per appena due mesi) inciderebbe sulla integrità  e affidabilità  professionale di -OMISSIS-&#8221; (cfr. pag. 18 del ricorso introduttivo).</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;opposto, la motivazione dell&#8217;Amministrazione resistente c&#8217; stata e risulta corretta nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Vanno, altresì, rimarcate alcune circostanze sopravvenute che fanno chiarezza sulla vicenda in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;analisi delle visure camerali allegate emerge che -OMISSIS- s.p.a.  controllata per il 96% dalla -OMISSIS- s.p.a. (la società  a capo della quale il -OMISSIS- aveva commesso l&#8217;-OMISSIS-aggravata ai danni dei propri dipendenti, venendo per questo condannato dal Tribunale di Avellino a 2 anni e 8 mesi di reclusione), la quale, a sua volta,  controllata al 100% dalla -OMISSIS-s.p.a. della quale la sig.ra -OMISSIS- detiene il 98% del pacchetto azionario.</p>
<p style="text-align: justify;">La sig.ra -OMISSIS-, peraltro legale rappresentante della odierna ricorrente -OMISSIS- s.p.a., risulta essere la madre del sig. -OMISSIS-, come emerge dalla lettura in combinato disposto della sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS-/2020 e del ricorso per la revocazione della stessa (r.g. -OMISSIS-/2020), prodotto dalla stessa ricorrente in sede di interlocuzione con la stazione appaltante, quale allegato alle note integrative del 24.12.2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che la citata sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS-/2020 inerisce proprio alla posizione del sig. -OMISSIS-, come confermato dalla ricorrente nelle predette note, in questa si legge &#8211; in ben due passaggi &#8211; che egli ha &#8220;ceduto in proprietà  le azioni [della -OMISSIS-, controllante il 96% della -OMISSIS-] alla madre&#8221;, sig.ra -OMISSIS-. Infatti, nel ricorso per revocazione viene evidenziato che il -OMISSIS- ha provveduto alla &#8220;cessione della proprietà  del pacchetto azionario alla sig.ra -OMISSIS-&#8221; (cfr. pag. 8).</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta così dimostrato <i>per tabulas</i> che il -OMISSIS- non si  mai allontanato dalla vita societaria della -OMISSIS-, avendo ceduto le proprie quote della -OMISSIS- s.p.a., controllante il 96% della -OMISSIS-, a sua madre che ad oggi &#8211; per il tramite dei due schermi societari predetti (-OMISSIS- e -OMISSIS-) &#8211; continua a gestire la vita societaria della -OMISSIS-: l&#8217;-OMISSIS-, infatti, detiene il 98% dell&#8217;-OMISSIS-che controlla al 100% la -OMISSIS-, la quale possiede il 96% della -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, i legami di parentela &#8220;consentono di individuare nel nucleo familiare dagli stessi composto un unico centro di interessi che, con una partecipazione complessiva al consorzio nella misura del 75% circa, di fatto esercita un&#8217;influenza dominante non solo nell&#8217;individuazione degli organi di rappresentanza e di gestione del consorzio, ma altresì, attraverso tali soggetti, delle scelte aziendali dell&#8217;operatore economico&#8221; (cfr. T.A.R. Toscana, Firenze n. 77/2021).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, non  condivisibile l&#8217;interpretazione fornita dalla società  istante circa l&#8217;irrilevanza del breve arco temporale in cui il -OMISSIS- ha detenuto il pacchetto azionario di maggioranza della -OMISSIS- e del suo potere decisionale all&#8217;interno della compagine societaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò depone ulteriormente a favore della legittimità  dell&#8217;operato della stazione appaltante nella misura in cui conferma anche un ulteriore elemento posto a fondamento del provvedimento di annullamento dell&#8217;aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, la circostanza che sia stata possibile la cessione del pacchetto azionario dal -OMISSIS- alla madre -OMISSIS- attesta la mancata adozione da parte dell&#8217;odierna ricorrente di alcuna misura di <i>self-cleaning</i> e di una qualche forma di dissociazione dalla condotta dell&#8217;ex socio, tale da poter essere positivamente valutata.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto precede, emerge l&#8217;impossibilità  di condividere l&#8217;ulteriore profilo di doglianza formulato dalla ricorrente in forza del quale il sig. -OMISSIS-, non essendo qualificabile come &#8220;socio sovrano&#8221;, risulterebbe del tutto estraneo alla società  -OMISSIS- e, per l&#8217;effetto, quest&#8217;ultima sarebbe estranea al grave illecito professionale posto in essere dal primo. Tanto non , essendo &#8211; come sopra rilevato &#8211; il -OMISSIS- ancora ampiamente presente, seppur indirettamente, nella vita della società  e, con esso, la rilevanza della sua condotta penalmente sanzionata idonea a incidere sulla moralità  e affidabilità  della -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Stante ciò, del tutto inconferente  il riferimento operato dalla ricorrente al (diverso) tema della responsabilità  degli enti di cui al dlgs n. 231/2001 (cfr. pagg. 19 e ss. del ricorso introduttivo) e alla presunta &#8220;ferma giurisprudenza&#8221; che si sarebbe formata, anch&#8217;essa evidentemente non pertinente al caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, gli unici dati rilevanti, ai fini degli obblighi dichiarativi previsti dall&#8217;art. 80 dlgs n. 50/2016, sono i seguenti:</p>
<p style="text-align: justify;">1) il sig. -OMISSIS-  stato &#8220;socio sovrano&#8221; di -OMISSIS- s.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">2) lo  stato nell&#8217;anno antecedente la pubblicazione del bando di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">3) ha ceduto, attraverso la costruzione di un complesso schema societario strumentale all&#8217;elusione del suddetto obbligo dichiarativo, il pacchetto azionario di maggioranza della -OMISSIS-alla madre -OMISSIS-, attualmente anche rappresentante legale della società  deducente.</p>
<p style="text-align: justify;">A nulla rilevano le argomentazioni della ricorrente secondo cui il -OMISSIS- avrebbe compiuto l&#8217;-OMISSIS-ai danni di dipendenti di altra impresa e non di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, da un lato, entrambe le società  operano nel settore della vigilanza e, dunque, nel medesimo segmento economico della gara bandita dall&#8217;Amministrazione resistente; dall&#8217;altro &#8211; come si  visto sopra nel ricostruire gli schermi societari che -OMISSIS- ha frapposto tra sè e -OMISSIS&#8211; -OMISSIS-  a tutti gli effetti una società  rientrante nel perimetro della galassia &#8220;-OMISSIS-/-OMISSIS-&#8220;, essendo ad oggi controllante di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Va anche disattesa la censura secondo cui l&#8217;illecito professionale ascrivibile al socio non sarebbe imputabile alla società .</p>
<p style="text-align: justify;">Difatti, &#8220;per costante e univoco orientamento giurisprudenziale (&#038;), nelle fattispecie contemplate dall&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), rileva la condotta del concorrente latamente inteso, con la naturale conseguenza che &#8220;&#038;ciò che conta non  (&#038;) un ruolo formale nella struttura societaria, ma il nesso sostanziale tra soggetto ed impresa&#8221; (cfr. T.A.R. Toscana, Firenze n. 77/2021), che in specie risulta certamente sussistente tra la società  ricorrente ed il soggetto condannato.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, venendo in rilievo il (diverso) tema del grave illecito professionale omesso alla stazione appaltante in sede di gara, a nulla rilevano, evidentemente, i &#8220;numerosissimi certificati di regolare esecuzione&#8221; rilasciati negli anni scorsi dalla P.A. (cfr. pagg. 18 e 22 del ricorso introduttivo).</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, si può affermare che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il sig. -OMISSIS-, in quanto socio sovrano della società  -OMISSIS- cessato nell&#8217;anno antecedente l&#8217;indizione del bando di gara, doveva rendere la relativa dichiarazione, e che tale dichiarazione  direttamente incidente sull&#8217;operatore economico partecipante alla gara (<i>i.e.</i> la ricorrente -OMISSIS- s.p.a.) in virtà¹ del &#8220;contagio&#8221; tra il socio sovrano e la società  stessa (cfr. Cons. Stato -OMISSIS- e -OMISSIS-/2020), tale da non poter separare le vicende professionali dell&#8217;uno dall&#8217;altra;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il reato di cui si  macchiato il sig. -OMISSIS- e per il quale veniva condannato dal Tribunale di Avellino con sentenza del 24.3.2016  stato commesso quando lo stesso era a capo di un&#8217;impresa (-OMISSIS- s.p.a.) operante nel settore della vigilanza proprio come la società  ricorrente -OMISSIS- e, dunque, ha un diretto impatto sul servizio messo a gara sempre avente ad oggetto l&#8217;attività  di vigilanza;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la condotta posta in essere dall&#8217;ex socio -OMISSIS- (oggetto della citata sentenza di condanna del Tribunale di Avellino del 24.3.2016) si appalesa grave e attinente alla moralità  professionale in quanto il medesimo: &#8220;dietro la minaccia della mancata assunzione o del licenziamento &#8211; che sarebbe stato in alcuni casi giustificato come dimissioni volontarie dei dipendenti, dimissioni fatte firmare già  all&#8217;atto dell&#8217;assunzione senza data e quale condizione per essere assunti &#8211; costringeva i dipendenti a comprarsi la divisa presso una ditta, ad effettuare le visite mediche presso un Centro da lui indicato sostenendone il costo, ad effettuare ore straordinarie non retribuite, ad effettuare turni senza che venisse garantito il riposo giornaliero e/o settimanale, procurandosi con la predetta condotta un ingiusto profitto&#8221; (cfr. motivazione del censurato provvedimento del 31.12.2020);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la società  (-OMISSIS- s.p.a.) presso la quale il -OMISSIS- ha compiuto l&#8217;-OMISSIS-nei confronti dei propri dipendenti non  terza e diversa società  ma l&#8217;attuale controllante di -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non solo -OMISSIS-non ha minimamente adottato alcuna misura di <i>self-cleaning</i> ovvero di dissociazione nei confronti dell&#8217;ex socio -OMISSIS-, ma mediante la cessione del pacchetto quote e l&#8217;interposizione fittizia di due schermi societari, lo stesso -OMISSIS- ha continuato attraverso la cerchia più ristretta dei suoi familiari a etero-dirigere la società  persino al momento attuale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; come emerge dalla menzionata sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS-/2020, il sig. -OMISSIS- era il socio di maggioranza (per il 98,5% del capitale sociale) del socio unico (-OMISSIS- s.p.a.) della ditta &#8211;OMISSIS- s.r.l. la cui esclusione dalla procedura di gara indetta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera  stata ritenuta legittima dal Consiglio di Stato proprio con la citata sentenza, in considerazione della omessa dichiarazione del menzionato &#8220;precedente&#8221; penale (<i>rectius</i> sentenza di primo grado) da parte del sig. -OMISSIS-, e quindi in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, con la conseguenza che non sussistono ragioni per discostarsi dalla suddetta decisione del Consiglio di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, si può concludere che, alla luce dei principi di doverosa onnicomprensività  della dichiarazione di partecipazione e della irrilevanza del limite temporale dei tre anni in relazione alle ipotesi di esclusione per gravi illeciti professionali <i>ex</i> art. 80, comma 5, lett. c) dlgs n. 50/2016 (principi sanciti dalla sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS-/2020 sopra esaminata), il &#8220;precedente&#8221; penale (in relazione ad una fattispecie incriminatrice diversa da quelle di cui al comma 1 dell&#8217;art. 80 dlgs n. 50/2016), sia pure in primo grado, del sig. -OMISSIS-, in quanto socio di maggioranza dell&#8217;impresa ricorrente (pur cessato nell&#8217;anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara), non poteva non essere dichiarato dalla stessa -OMISSIS-in sede di partecipazione alla gara per cui  causa (essendo attinente ad un &#8220;grave illecito professionale&#8221; rilevante ai sensi della lett. c) dell&#8217;art. 80, comma 5 dlgs n. 50/2016), con la conseguenza che l&#8217;omissione dichiarativa di per sè costituiva valido motivo di esclusione ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c-<i>bis</i>) dlgs n. 50/2016 (&#8220;Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d&#8217;appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, &#038;, qualora: &#038; l&#8217;operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione&#8221;) e rende quindi legittimo il censurato provvedimento di Aeroporti di Puglia s.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Come evidenziato dalla sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza-OMISSIS-/2020:</p>
<p style="text-align: justify;">&#038; &#8211; la falsità  di informazioni rese dall&#8217;operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all&#8217;adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l&#8217;ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l&#8217;aggiudicazione,  riconducibile all&#8217;ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-<i>bis</i>)] dell&#8217;art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in conseguenza di ciò la stazione appaltante  tenuta a svolgere la valutazione di integrità  e affidabilità  del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alle conseguenze ora esposte conduce anche l&#8217;omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell&#8217;ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull&#8217;integrità  ed affidabilità  dell&#8217;operatore economico;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la lettera f-<i>bis</i>) dell&#8217;art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-<i>bis</i>)] della medesima disposizione. &#038;».</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;informazione relativa alla sentenza penale a carico del -OMISSIS- era, pertanto, dovuta ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, in quanto evidentemente incidente sull&#8217;integrità  ed affidabilità  dell&#8217;operatore economico -OMISSIS-; l&#8217;omissione di detta informazione ha legittimamente determinato l&#8217;esclusione di quest&#8217;ultima.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende l&#8217;infondatezza della censura <i>sub</i> 3).</p>
<p style="text-align: justify;">Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr.<i>ex multis</i> Cons. Stato, Sez. IV, 9.11.2020, n. 6907), in presenza di un atto plurimotivato ovvero fondato su una pluralità  di autonomi motivi  sufficiente la legittimità  di una sola delle ragioni per sorreggere l&#8217;atto in sede giurisdizionale, il che comporta che il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l&#8217;esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Si può, quindi, prescindere dalla disamina del motivo di gravame <i>sub</i> 1) relativo al decorso del tempo (tre anni) di rilevanza dell&#8217;illecito penale professionale addebitato al -OMISSIS-, tenuto conto che in base al principio di diritto di cui alla citata sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS-/2020 lo stesso andava comunque dichiarato in sede di partecipazione alla gara, la qualcosa viceversa non  avvenuta, con ciò determinando &#8211; come visto &#8211; la doverosa esclusione della ricorrente -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. &#8211; Con il quarto motivo di ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente si duole della illegittimità  del provvedimento gravato sotto un duplice profilo, per violazione e falsa applicazione:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;art. 80, comma 12 dlgs n. 50/2016, poichè non ricorrerebbero i presupposti per la segnalazione all&#8217;ANAC della -OMISSIS- s.p.a., relativa alla sola ipotesi &#8220;di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;art. 93, comma 6 dlgs n. 50/2016, nonchè per eccesso di potere per radicale carenza dei presupposti in fatto e in diritto, poichè non ricorrerebbero le condizioni per l&#8217;escussione della cauzione provvisoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al primo profilo, deve essere preliminarmente evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la segnalazione all&#8217;ANAC non deve essere effettuata solo nelle ipotesi &#8220;di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione&#8221;, ma anche per la comunicazione delle informazioni obbligatorie, anche relative all&#8217;esecuzione dei contratti, che le stazioni appaltanti e gli Enti aggiudicatori devono trasmettere per la tenuta del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all&#8217;art. 213, comma 10 dlgs n. 50/2016 (&#8220;L&#8217;Autorità  gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l&#8217;Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall&#8217;articolo 80. L&#8217;Autorità  stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all&#8217;articolo 80, comma 5, lettera c), dell&#8217;attribuzione del rating di impresa di cui all&#8217;articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell&#8217;attestazione di qualificazione di cui all&#8217;articolo 84. L&#8217;Autorità  assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all&#8217;articolo 81&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">Trattasi, dunque, di attività  informativa cui la stazione appaltante  tenuta senza alcuna discrezionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie Aeroporti di Puglia ha correttamente e legittimamente segnalato, utilizzando il &#8220;Modello A&#8221; rinvenibile sul sito internet dell&#8217;ANAC, l&#8217;evento inerente la società  -OMISSIS-come notizia utile relativa ad un requisito di moralità , indicando quale motivo della segnalazione non le ipotesi di cui ai punti 7.1 e 7.2 del Modello A relative alle ipotesi di falsa dichiarazione/falsa documentazione, bensì quelle di cui ai punti 7.3 e 7.4 della omessa dichiarazione di un grave illecito professionale ritenuto rilevante dalla stazione appaltante ai fini dell&#8217;esclusione e della sussistenza di una o più cause di esclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, nella successiva sezione &#8220;8.12. Gravi illeciti professionali, causa di esclusione (art. 80, comma 5, lett. c)&#8221; ha selezionato, quale causa di esclusione, la sussistenza di &#8220;1. gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l&#8217;integrità  o affidabilità  dell&#8217;o.e.&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha, inoltre, specificato &#8211; nella sezione &#8220;8.3 Dati sul soggetto penalmente sanzionato (art. 80, comma 3)&#8221; &#8211; che trattasi di &#8220;11. Socio di maggioranza&#8221; cessato dalla carica nell&#8217;anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (8.4).</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, deve rilevarsi che la comunicazione di notizia utile non determina l&#8217;immediata iscrizione dell&#8217;operatore economico nel casellario informatico e, dunque, un <i>periculum</i> diretto, concreto ed immediato, spettando l&#8217;iscrizione esclusivamente all&#8217;ANAC, previo contraddittorio con l&#8217;interessato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva l&#8217;infondatezza della censura.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all&#8217;escussione della cauzione provvisoria, non  condivisibile la tesi sostenuta dalla ricorrente che tenta di minare la legittimità  della richiesta, sostenendo che la stessa si fondi su di un &#8220;opinabile&#8221; apprezzamento discrezionale operato dalla P.A. e non già  su fatto riconducibile all&#8217;affidatario <i>ex</i> art. 93, comma 6 dlgs n. 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto evidentemente non , atteso che vanno tenuti nettamente distinti i due profili rilevati dalla ricorrente: da un lato sussiste chiaramente la discrezionalità  riconosciuta <i>ex</i> lege alla stazione appaltante nella valutazione della rilevanza della condotta posta in essere dall&#8217;operatore economico rispetto al possesso dei requisiti di moralità  e affidabilità ; dall&#8217;altro, esaurita detta fase discrezionale, non residua in capo alla stazione appaltante più alcun margine di discrezionalità  nell&#8217;escutere la cauzione (cfr. art. 93, comma 6 dlgs n. 50/2016: &#8220;La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l&#8217;aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all&#8217;affidatario o all&#8217;adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia  svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">Difatti la norma in esame  chiara nel prevedere che l&#8217;escussione della cauzione  conseguenza vincolata e automatica in presenza di una legittima esclusione dell&#8217;operatore economico per fatto riconducibile allo stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che anche tale censura va disattesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta, infine, non condivisibile l&#8217;ulteriore profilo di doglianza, secondo cui il &#8220;danno risarcibile non  comunque in alcun modo sussistente, atteso che Aeroporti di Puglia non ha indetto una nuova gara, ma da quanto consta ha proceduto a scorrere la graduatoria con proposta di aggiudicazione in favore del secondo graduato RTI -OMISSIS&#8211; -OMISSIS-; e in ogni caso alcun maggiore esborso sarebbe in tal caso rinvenibile, avendo tale concorrente formulato in gara un ribasso maggiore rispetto al RTI deducente, che  risultato primo in graduatoria in ragione della migliore offerta tecnica. Di talchè, la pretesa di escutere la cauzione finirebbe nel caso di specie per configurare un ingiustificato arricchimento in favore della stazione appaltante&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, anche in tal caso la ricorrente confonde i due distinti istituti del risarcimento del danno, da un lato, e della escussione della cauzione provvisoria, dall&#8217;altro lato.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, mentre il primo  volto a risarcire la stazione appaltante per i danni ulteriori subiti, il secondo consente una forfettizzazione del danno arrecato alla stazione appaltante &#8211; come nel caso di specie &#8211; a seguito della mancata stipulazione del contratto d&#8217;appalto per ogni fatto riconducibile all&#8217;operatore economico, senza bisogno di operare alcun tipo di quantificazione o giustificazione in ordine alla debenza (integrale o parziale) dell&#8217;importo.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altro canto &#8211; ancora una volta &#8211; le considerazioni della istante non trovano conforto nel quadro normativo il quale prevede che in qualsiasi caso non si sia addivenuti alla stipula &#8220;per fatto dell&#8217;aggiudicatario&#8221; la cauzione provvisoria  incamerata, senza alcuna ulteriore precisazione o condizione per la sua escussione.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, anche tale censura deve essere respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">6. &#8211; In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. &#8211; Essendo stata riscontrata la piena legittimità  degli atti impugnati, non può trovare positivo apprezzamento la domanda risarcitoria in forma specifica formulata dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">7. &#8211; Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la società  ricorrente al pagamento in favore di Aeroporti di Puglia s.p.a. delle spese di lite che liquida in complessivi ¬ 2.500,00, oltre accessori come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la società  ricorrente al pagamento in favore di -OMISSIS- s.p.a. delle spese di lite che liquida in complessivi ¬ 2.500,00, oltre accessori come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Orazio Ciliberti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Carlo Dibello, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2020 n.1700</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-29-12-2020-n-1700/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-29-12-2020-n-1700/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2020 n.1700</a></p>
<p>Orazio Ciliberti, Presidente, Rosaria Palma, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Santovito, contro Bios S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Casetta, Andrea Gritti; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Regione Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; l rapporto tra</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-29-12-2020-n-1700/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2020 n.1700</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-29-12-2020-n-1700/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2020 n.1700</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Orazio Ciliberti, Presidente, Rosaria Palma, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Santovito,  contro Bios S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Casetta, Andrea Gritti; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Regione Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>l rapporto tra gli organismi di controllo e gli operatori di agricoltura biologica spetta alla cognizione del Giudice Ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.Consumatori &#8211;  certificazioni in materia di prodotti biologici &#8211; strumenti di circolazioni di informazioni &#8211; sono tali  &#8211; organismo autorizzato dal ministero al rilascio delle certificazioni- veste di PA &#8211; non è assunta.</div>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;">2.Giurisdizione e competenza &#8211; consumatore &#8211; certificazioni in materia di prodotti biologici &#8211; organismi di controllo (O.d.C) e operatori di agricoltura biologica &#8211; cognizione del GO &#8211; sussiste &#8211; poteri di certificazione ex artt. 28, comma 1, lett. b), Reg. 2007/834/CE e 9, comma 1, D. Lgs. n. 20/2018 &#8211; contratto di diritto privato tra O.d.C e operatore &#8211; è tale.</div>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;">3.Giurisdizione e competenza &#8211; certificazioni in materia di prodotti biologici &#8211; rapporto tra Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e gli organismi di Controllo nel settore &#8220;bio&#8221; &#8211; rapporto tra ANAC e SOA &#8211; è assimilabile &#8211; rapporto tra l&#8217;organismo di controllo e gli operatori &#8211; rapporto tra SOA ed imprese private &#8211; è assimilabile.</div>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.L&#8217;organismo autorizzato dal Ministero al rilascio delle certificazioni in materia di prodotti biologici non assume la veste di P.A., nè può affermarsi che eserciti (quantomeno nell&#8217;esecuzione del contratto di certificazione), funzioni pubbliche. Ciò in quanto le certificazioni, rilasciate a seguito della volontaria stipula di un contratto di diritto privato con le imprese, sono in realtà  strumenti di circolazione di &quot;informazioni&quot; destinate in particolare ai consumatori, quali attestazioni di conformità  del prodotto agli standards di legge e di &quot;garanzia&quot; dell&#8217;affidabilità  al riguardo dell&#8217;impresa e dei suoi prodotti.<br /> Il provvedimento di divieto di commercializzazione è reso dagli organismi di certificazione all&#8217;esito di mere valutazioni tecniche senza alcun esercizio di attività iure imperii.<br /> <br /> 2.Il rapporto tra gli organismi di controllo e gli operatori di agricoltura biologica, spetta alla cognizione del Giudice Ordinario. Ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), Reg. 2007/834/CE e 9, comma 1, D. Lgs. n. 20/2018, l&#8217;esercizio dei poteri di certificazione origina da un contratto di diritto privato, concluso tra O.d.C. ed operatore, in base al quale il primo si obbliga, a fronte del pagamento di un compenso (cfr. art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 20/2018) a verificare il rispetto, da parte del secondo, degli obblighi previsti dalla normativa in tema di biologico, al fine di rilasciare in suo favore il c.d. Documento giustificativo ed applicare le dovute misure, in caso di non conformità .<br /> <br /> 3.Il rapporto tra Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e gli organismi di Controllo nel settore &#8220;bio&#8221; è assimilabile a quello tra ANAC e SOA (attratto, in considerazione della sua natura pubblicistica alla giurisdizione del Giudice Amministrativo), mentre il rapporto tra l&#8217;organismo di controllo e gli operatori ricalca, per natura e funzioni, quello tra SOA ed imprese private, avendo natura meramente privatistica e concernendo il corretto adempimento di ambo le parti delle obbligazioni assunte mediante il contratto di certificazione, sicchè la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario<br /> <br /> <br /> </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> <br /> Pubblicato il 29/12/2020<br /> <strong>N. 01700/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01391/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 1391 del 2020, proposto da -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Santovito, con domicilio digitale come da p.e.c da Registri di Giustizia e con domicilio eletto con il difensore, in Bari al viale Archimede 8 (c/o avv. V. Serafini);<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Bios S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Casetta, Andrea Gritti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;<br /> Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Regione Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore,</em> non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione cautelare</em><br /> &#8211; del provvedimento del Comitato Gestione Ricorsi reso nel proc. -OMISSIS-, denominato &#8220;lodo arbitrale&#8221;, datato 12/8/2020 e notificato a mezzo p.e.c. il 24/8/2020, con il quale Bios Srl ha confermato il provvedimento di soppressione prot. -OMISSIS-del 25/5/2020 e il provvedimento di esclusione prot. -OMISSIS- del 25/5/2020;<br /> &#8211; del provvedimento prot. &#8220;-OMISSIS-Sanzioni&#8221; del 25/5/2020, recante la &#8220;soppressione dei riferimenti all`agricoltura biologica per l`intera produzione aziendale fino al superamento della non conformità &#8220;, con il quale Bios Srl ha comunicato alla ditta ricorrente il &#8220;divieto di commercializzazione con riferimenti alla produzione biologica dei prodotti oggetto del provvedimento di soppressione&#8221;;<br /> &#8211; del provvedimento prot. &#8220;-OMISSIS- Sanzioni&#8221; del 25/5/2020, recante la &#8220;esclusione dal sistema di controllo&#8221;, con il quale Bios Srl ha comunicato alla ditta ricorrente, fra l&#8217;altro, il &#8220;divieto assoluto di utilizzo di eventuali certificati di conformità  e di autorizzazioni alla stampa di etichette possedute&#8221;;<br /> &#8211; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o antecedente, consequenziale e/o in altro modo connesso, anche non conosciuto, comunque lesivo del ricorrente, per quanto rilevante ai fini del presente ricorso e, in particolare, dei provvedimenti del: 27/7/2018 (prot. -OMISSIS-Sanzioni), del 3/9/2018 (prot. -OMISSIS-Sanzioni) e del 25/5/2020 (prot. -OMISSIS-Sanzioni);</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Bios S.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020, tenutasi da remoto, la dott.ssa Rosaria Palma e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.Con il ricorso in trattazione iscritto al n. rg. 1391 del 2020, il ricorrente, operante nel settore dell&#8217;agricoltura biologica, ha agito in giudizio per l&#8217;annullamento del provvedimento del Comitato Gestione Ricorsi reso nel proc. -OMISSIS-, denominato &#8220;lodo arbitrale&#8221;, datato 12/8/2020 e notificato a mezzo p.e.c. il 24/8/2020, con il quale sono stati confermati i provvedimenti adottati dalla Bios srl nella qualità  di organismo di certificazione ex dlgs 20/2018 e, in particolare: a) provvedimento prot. -OMISSIS-del 25/5/2020 (soppressione dei riferimenti all`agricoltura biologica per l`intera produzione aziendale fino al superamento della non conformità &#8220;, e &#8220;divieto di commercializzazione con riferimento alla produzione biologica dei prodotti oggetto del provvedimento di soppressione); b) provvedimento di esclusione prot. -OMISSIS- del 25/5/2020 recante la &#8220;esclusione dal sistema di controllo&#8221;, con il quale Bios Srl ha comunicato al ricorrente, fra l&#8217;altro, il &#8220;divieto assoluto di utilizzo di eventuali certificati di conformità  e di autorizzazioni alla stampa di etichette possedute&#8221;.<br /> Parte ricorrente ha in ogni caso espressamente contestato i predetti provvedimenti dell&#8217;organismo di controllo n. -OMISSIS-.<br /> 2. In fatto il ricorrente espone quanto segue:<br /> -la Bios srl, a seguito di visita ispettiva (attivata a seguito di notifica di variazione per esercizio dell&#8217;attività  zootecnia biologica), ha contestato il mancato aggiornamento della relazione tecnica previsto dall&#8217;art. 63 del Reg. CE 889/2008 in materia di agricoltura biologica, diffidando il ricorrente (cfr. nota prot. 274/2020 del 21.1.2020) al relativo aggiornamento, nel termine di 60 giorni, con particolare riferimento alla parte zootecnica;<br /> &#8211; in data 23/3/2020 l&#8217;O.d.C inviava la &#8220;diffida ultimativa&#8221; (prot. -OMISSIS-Sanzioni) per l&#8217;aggiornamento richiesto, così¬ come da schema di controllo e certificazione, assegnando il termine finale di 60 giorni per consentire la correzione dell&#8217;inosservanza rilevata;<br /> &#8211; in data 10/5/2020 il ricorrente provvedeva ad inviare la richiesta relazione tecnica, che, tuttavia, non perveniva al destinatario a causa di un errore di digitazione dell&#8217;indirizzo. In ogni caso, a causa dell&#8217;emergenza epidemiologica, parte ricorrente non riusciva a completare la prescritta integrazione nel termine assegnato;<br /> &#8211; la Bios srl, quindi, notificava in data 26.5.2020 all&#8217;odierno istante i provvedimenti di &#8220;soppressione dei riferimenti all`agricoltura biologica per l`intera produzione aziendale fino al superamento della non conformità &#8221; e la conseguente &#8220;esclusione dal sistema di controllo&#8221;;<br /> 3. Precisa altresì¬ parte ricorrente che:<br /> -a seguito dei predetti provvedimenti, il Sig. -OMISSIS- provvedeva comunque all&#8217;invio di tutta la documentazione richiesta con la relazione integrativa aggiornata;<br /> &#8211; che gli anzidetti atti dell&#8217;organismo di controllo sono stati contestati innanzi al Comitato di Gestione Ricorsi sedente presso la medesima Bios srl, contestando l&#8217;illegittimità  degli stessi in forza della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi disposta dal decreto &#8220;Cura Italia&#8221;.<br /> &#8211; che il predetto procedimento, tuttavia, si concludeva con il provvedimento, denominato &#8220;lodo arbitrale&#8221; del 12/8/2020, notificato all&#8217;odierno ricorrente a mezzo p.e.c. il 24/8/2020, con il quale il Comitato gestione ricorsi confermava i provvedimenti di &#8220;soppressione&#8221; e consequenziale &#8220;esclusione&#8221;.<br /> 4. A sostegno dell&#8217;impugnativa parte ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso: <em>I. Violazione del principio di proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa &#8211; Violazione e falsa applicazione di legge (Reg. CE n. 889/2008; D.M. n. 0015962 del 20.12.2013; D.lgs. n. 20 del 23.02.2018) &#8211; Violazione dei principi di buon andamento della p.a., di imparzialità , buonafede e correttezza &#8211; Violazione del principio del giusto procedimento &#8211; Eccesso di potere &#8211; Difetto e/o carenza di istruttoria &#8211; Difetto e/o errore sul presupposto &#8211; Travisamento dei fatti &#8211; Sviamento di potere &#8211; Perplessità , irragionevolezza e contraddittorietà  dell&#8217;azione dell&#8217;OdC; II) Insussistenza della presunta non conformità  contestata dall&#8217;OdC &#8211; Violazione dei principi di buon andamento della p.a., di imparzialità , buonafede e correttezza &#8211; Violazione del principio del giusto procedimento &#8211; Eccesso di potere &#8211; Difetto e/o carenza di istruttoria &#8211; Difetto e/o errore sul presupposto &#8211; Travisamento dei fatti &#8211; Sviamento di potere &#8211; Perplessità , irragionevolezza e contraddittorietà  dell&#8217;azione dell&#8217;O.d.C; III) Natura di ricorso interno all&#8217;OdC del provvedimento denominato &#8220;lodo arbitrale&#8221; &#8211; Violazione dei principi di buon andamento della p.a., di imparzialità , buonafede e correttezza &#8211; Violazione del principio del giusto procedimento &#8211; Eccesso di potere &#8211; Difetto e/o carenza di istruttoria &#8211; Difetto e/o errore sul presupposto &#8211; Travisamento dei fatti &#8211; Sviamento di potere &#8211; Perplessità , irragionevolezza e contraddittorietà  dell&#8217;azione dell&#8217;O.d.C.&#8221;.</em><br /> 5. Si è costituita per resistere al ricorso la Bios srl eccependo il difetto di giurisdizione del G.A in favore del G.O., l&#8217;incompetenza territoriale dell&#8217;adito Tar, l&#8217;esistenza della clausola compromissoria e del lodo arbitrale in relazione al ne bis in idem, la tardività  e/o l&#8217;irricevibilità  del ricorso innanzi al Tar, nonchè l&#8217;infondatezza nel merito del gravame.<br /> 6. Alla camera di consiglio del 17.12.2020, tenutasi in modalità  telematica, sentiti i difensori delle parti e previo avviso agli stessi ex art. 60 cod. proc. amm, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 7. Il Collegio ritiene fondata l&#8217;eccezione preliminare di difetto di giurisdizione dell&#8217;adito giudice amministrativo sollevata dalla Bios srl, coerentemente con l&#8217;orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 9678/2019) che ha risolto in favore del giudice ordinario il contrasto interpretativo sussistente in merito alle controversie tra aziende operanti nel settore del &quot;biologico&quot; e i soggetti deputati al rilascio delle necessarie certificazioni ed alle relative attività  di controllo.<br /> 8. La decisione (coeva, peraltro, alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4114/2019 richiamata da parte ricorrente e portata all&#8217;attenzione del Tribunale presumibilmente solo con il presente giudizio) del Giudice di ultima istanza in punto di giurisdizione impone, invero, il doveroso mutamento dell&#8217;indirizzo in precedenza espresso dalla Sezione con la sentenza n. 825/2020.<br /> 9. In particolare, la Cassazione ha ritenuto che l&#8217;organismo autorizzato dal Ministero al rilascio delle certificazioni in materia di prodotti biologici non assume la veste di P.A., nè può affermarsi che eserciti (quantomeno nell&#8217;esecuzione del contratto di certificazione), funzioni pubbliche. Ciò in quanto le certificazioni, rilasciate a seguito della volontaria stipula di un contratto di diritto privato con le imprese, sono in realtà  strumenti di circolazione di &quot;informazioni&quot; destinate in particolare ai consumatori, quali attestazioni di conformità  del prodotto agli standards di legge e di &quot;garanzia&quot; dell&#8217;affidabilità  al riguardo dell&#8217;impresa e dei suoi prodotti.<br /> 10. In guisa che il provvedimento di divieto di commercializzazione è reso dagli organismi di certificazione all&#8217;esito di mere valutazioni tecniche senza alcun esercizio di attività <em>iure imperii</em>.<br /> 11. In applicazione delle predette coordinate ermeneutiche spetta alla cognizione del Giudice Amministrativo esclusivamente il rapporto tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Bios srl quale organismo di controllo degli operatori di agricoltura biologica, autorizzato e vigilato dallo stesso Ministero che ha trasferito allo stesso ed agli altri O.d.C (organismi di certificazione) il potere di controllare e di certificare il rispetto dei processi che caratterizzano la qualità  dei prodotti biologici.<br /> 12. Viceversa, il rapporto tra gli organismi di controllo e gli operatori di agricoltura biologica, (come nel caso si specie quello instaurato tra la resistente Bios srl e l&#8217;azienda agricola ricorrente), spetta alla cognizione del Giudice Ordinario.<br /> 13. Difatti, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), Reg. 2007/834/CE e 9, comma 1, D. Lgs. n. 20/2018, l&#8217;esercizio dei poteri di certificazione origina da un contratto di diritto privato, concluso tra O.d.C. ed operatore, in base al quale il primo si obbliga, a fronte del pagamento di un compenso (cfr. art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 20/2018) a verificare il rispetto, da parte del secondo, degli obblighi previsti dalla normativa in tema di biologico, al fine di rilasciare in suo favore il c.d. Documento giustificativo ed applicare le dovute misure, in caso di non conformità .<br /> 14. Per cui, la possibilità  di vendere prodotti &quot;biologici&quot;, è subordinata alla stipula con uno degli organismi di controllo, autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di un contratto di diritto privato, con il quale gli operatori del settore si assoggettano ai controlli ed alle ispezioni di tali organismi, in esecuzione dei quali viene attestata e/o certificata la conformità  biologica dei prodotti.<br /> 15. Posto quanto sopra, nel caso in esame trattandosi di controversia che ha sostanzialmente ad oggetto la corretta esecuzione del contratto di diritto privato stipulato tra la Bios srl ed il ricorrente (in riferimento all&#8217;inesistenza dei presupposti del divieto di commercializzazione), la stessa non può che rientrare nella sfera di cognizione del giudice ordinario.<br /> 16. Del resto, le azioni dei predetti Organismi di controllo (e, quindi, della odierna resistente Bios srl) assumono carattere vincolato, in quanto gli stessi devono limitarsi a verificare la sussistenza in capo all&#8217;operatore delle condizioni per il rilascio e/o il mantenimento della certificazione, e/o applicare le misure che sono giÃ  predeterminate dalla legge (in particolare dal D.M. 20/12/2013).<br /> 17. Si è ritenuto, infatti, che il rapporto tra Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e gli organismi di Controllo nel settore &#8220;bio&#8221; sia assimilabile a quello tra ANAC e SOA (attratto, in considerazione della sua natura pubblicistica alla giurisdizione del Giudice Amministrativo), mentre il rapporto tra l&#8217;organismo di controllo e gli operatori ricalchi, per natura e funzioni, quello tra SOA ed imprese private, avendo natura meramente privatistica e concernendo il corretto adempimento di ambo le parti delle obbligazioni assunte mediante il contratto di certificazione, sicchè la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario (in termini, T.A.R. Bologna, sez. II, 10/09/2020, n.567).<br /> 18. Ne consegue che gli atti adottati dalla Bios srl ed oggetto dell&#8217;odierno ricorso non possono essere intesi come provvedimenti amministrativi.<br /> 19. Rileva, infine, in punto di giurisdizione che la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 20/2018 prevede espressamente (cfr. allegato 2, lett. C., comma 8, lett. b), che gli O.d.C. debbano dotarsi di un organo collegiale dei ricorsi con la funzione di risolvere le controversie tra operatori ed O.d.C. aventi ad oggetto la legittimità  delle misure di questi ultimi e i cui &#8220;<em>pronunciamenti hanno natura di lodo arbitrale, come da specifica clausola compromissoria presente nel contratto di assoggettamento al controllo, ai sensi del titolo VIII del libro quarto del Codice di procedura civile</em>&quot;.<br /> La predetta normativa postula, quindi, necessariamente l&#8217;esistenza di diritti soggettivi disponibili e non di interessi legittimi; circostanza, quest&#8217;ultima, che trova conferma, nel caso di specie, nel contratto di controllo e certificazione stipulato tra le parti del presente giudizio che, in deroga all&#8217;art. 824 bis cpc, ha previsto che tutte le controversie di natura tecnica e giuridica &#8220;<em>saranno risolte ricorrendo ad un arbitrato irrituale..</em>&#8220;.<br /> 20. Va conclusivamente dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice ordinario.<br /> 21. La parziale novità  della questione giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 11 cod. proc. amm., il difetto di giurisdizione dell&#8217;adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020, tenutasi con modalità  telematiche, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Orazio Ciliberti, Presidente<br /> Carlo Dibello, Consigliere<br /> Rosaria Palma, Referendario, Estensore</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-29-12-2020-n-1700/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2020 n.1700</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Decreto &#8211; 6/11/2020 n.680</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-decreto-6-11-2020-n-680/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-decreto-6-11-2020-n-680/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Decreto &#8211; 6/11/2020 n.680</a></p>
<p>Orazio Ciliberti Presidente estensore; PARTI: (Codacons Puglia di Lecce, nonchè da -Omissis-e -Omissis-, in proprio e quali esercenti la potestà  sui figli minori -Omissis-e -Omissis-, da -Omissis- e -Omissis-, in proprio e quali esercenti la potestà  sui minori -Omissis-, -Omissis- e -Omissis-, e da -Omissis-e -Omissis-, in proprio e quali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-decreto-6-11-2020-n-680/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Decreto &#8211; 6/11/2020 n.680</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-decreto-6-11-2020-n-680/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Decreto &#8211; 6/11/2020 n.680</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Orazio Ciliberti Presidente estensore; PARTI:  (Codacons Puglia di Lecce, nonchè da -Omissis-e -Omissis-, in proprio e quali esercenti la potestà  sui figli minori -Omissis-e -Omissis-, da -Omissis- e -Omissis-, in proprio e quali esercenti la potestà  sui minori -Omissis-, -Omissis- e -Omissis-, e da -Omissis-e -Omissis-, in proprio e quali esercenti la potestà  sui minori -Omissis-e -Omissis-, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Regione Puglia, in persona del Presidente p. t., non costituitasi in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla contrarietà  della didattica digitale a distanza disposta dall&#8217;ordinanza del Presidente della Regione Puglia, rispetto al DPCM del 3.11.20</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Sanità  &#8211; emergenza epidemiologica &#8211; ordinanza del Presidente della Regione Puglia &#8211; generalizzazione della didattica digitale a distanza  &#8211; interferenza con il DPCM del 3 novembre 2020 &#8211; va affermata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020, con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l&#8217;infanzia interferisce, in modo non coerente, con l&#8217;organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto DPCM 3 novembre 2020 il quale colloca la Puglia tra le aree a media criticità  (c.d. &#8220;zona arancione&#8221;) e che persino per le aree ad alta criticità  (c.d. &#8220;zone rosse&#8221;) prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 06/11/2020<br /> <strong>N. 00680/2020 REG.PROV.CAU.</strong><br /> <strong>N. 01236/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>DECRETO</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2020, proposto dalÂ Codacons Puglia di Lecce, nonchè da -OMISSIS-e -OMISSIS-, in proprio e quali esercenti la potestà  sui figli minori -OMISSIS-e -OMISSIS-, da -OMISSIS-e -OMISSIS-, in proprio e quali esercenti la potestà  sui minori -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, e da -OMISSIS-e -OMISSIS-, in proprio e quali esercenti la potestà  sui minori -OMISSIS-e -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Puglia, in persona del Presidente p. t., non costituitasi in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;efficacia</em><br /> e previa adozione delle idonee misure cautelari anche <em>inaudita altera parte</em>, dei seguenti atti: 1) l&#8217;ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020, con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l&#8217;infanzia; 2) ove occorra la Nota n. 2547/sp del 29 ottobre 2020 inviata dal Presidente della Regione all&#8217;Ufficio Scolastico Regionale, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ancorchè non conosciuti;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm.;<br /> Considerato che sussistono i presupposti della misura urgente, atteso che:<br /> 1) l&#8217;ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020, con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l&#8217;infanzia interferisce, in modo non coerente, con l&#8217;organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto DPCM 3 novembre 2020 il quale colloca la Puglia tra le aree a media criticità  (c.d. &#8220;zona arancione&#8221;) e che persino per le aree ad alta criticità  (c.d. &#8220;zone rosse&#8221;) prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari;<br /> 2) dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono ragioni particolari per le quali la Regione Puglia non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia di istruzione;<br /> 3) come dedotto dai ricorrenti, vi sono in Puglia molte scuole e molti studenti non sufficientemente attrezzati per la didattica digitale a distanza, di guisa che l&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato si traduce in una sostanziale interruzione delle attività  didattiche e dei servizi all&#8217;utenza scolastica (per la tutela dei quali si può ritenere, in via di prima delibazione, attivamente legittimato anche il ricorrente Codacons);<br /> Ritenuto che il rilevato profilo di inadeguatezza del sistema scolastico pugliese ad attivare subito la DAD costituisce ragione di urgenza per la quale si deve disporre la misura cautelare interinale;</p>
<p> P.Q.M.<br /> ACCOGLIE la domanda cautelare interinale e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività  del provvedimento impugnato.<br /> Fissa per la trattazione del giudizio cautelare collegiale la camera di consiglio del 3 dicembre 2020.<br /> Il presente decreto sarà  eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all&#8217;oscuramento delle generalità  del minore, dei soggetti esercenti la potestà  genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.<br /> Così¬ deciso, il giorno 6 novembre 2020.<br /> </div>
<p> </p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2020 n.1250</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-8-10-2020-n-1250/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e quali genitori del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Katrin Daniela D&#8217;Onghia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Putignano, via Roma 20; contro Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-8-10-2020-n-1250/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2020 n.1250</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e quali genitori del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Katrin Daniela D&#8217;Onghia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Putignano, via Roma 20; contro Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca &#8211; Ufficio Scolastico Regionale &#8211; Ambito Territoriale Bari, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97; Istituto Comprensivo &#8220;-OMISSIS-&#8220;, in persona del legale rappresentante p. t., non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>La scuola primaria è obbligatoria: è consentita una deroga all&#8217;obbligo per circostanze eccezionali .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Iscrizione &#8211; scuola primaria obbligatoria &#8211; è tale &#8211; minore con handicap &#8211; deroga &#8211; circostanze eccezionali &#8211; è concessa &#8211; Ufficio scolastico regionale &#8211; rifiuto della richiesta &#8211; non è ammissibile.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La scuola primaria è obbligatoria: è consentita una deroga all&#8217;obbligo per circostanze eccezionali . La deroga all&#8217;iscrizione alla scuola primaria è non solo opportuna ma doverosa se il minore con handicap non ha raggiunto i requisiti fisici e cognitivi necessari per affrontare la scuola dell&#8217;obbligo, sicchè è possibile, anzi è necessario procrastinare l&#8217;iscrizione del minore con handicap alla scuola primaria, se lo stesso non ha raggiunto il livello minimo di preparazione all&#8217;inserimento scolastico, vale a dire per accedere alla scuola elementare primaria. La deroga non può essere rifiutata dall&#8217;U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale) se la richiesta è accompagnata da una certificazione medico-specialistica sicchè l&#8217;Amministrazione, sentito il team scolastico, può anzi deve decidere di fare permanere l&#8217;alunno con particolari esigenze di salute nella scuola dell&#8217;infanzia per il tempo strettamente necessario all&#8217;acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 08/10/2020<br /> <strong>N. 01250/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01025/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> <em>ex </em>art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2020, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e quali genitori del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Katrin Daniela D&#8217;Onghia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Putignano, via Roma 20;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca &#8211; Ufficio Scolastico Regionale &#8211; Ambito Territoriale Bari, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Bari, via Melo, n. 97;<br /> Istituto Comprensivo &#8220;-OMISSIS-&#8220;, in persona del legale rappresentante p. t., non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;efficacia</em><br /> nei limiti degli interessi dei ricorrenti, del provvedimento di diniego al trattenimento nella scuola dell&#8217;infanzia dell&#8217;alunno minore -OMISSIS-, così¬ come da p.e.c. del 24/07/2020 prot. -OMISSIS-/V.10 a firma della prof.ssa -OMISSIS-, recante &#8220;<em>sostegno infanzia</em>&#8221; del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca &#8211; Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio III &#8211; Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, indirizzata a <em>baic82600x@istruzione.it</em>; della nota, ad essa allegata, a firma dei referenti per la disabilità , prof.ssa-OMISSIS-e prof. -OMISSIS-, con cui viene espresso parere negativo in ordine all&#8217;applicazione della normativa vigente in tema di permanenza in deroga alla scuola dell&#8217;infanzia del minore -OMISSIS- e di tutti i documenti, atti e provvedimenti ad essi connessi e collegati;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Uff Scolastico Reg Puglia &#8211; Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari e di Ministero dell&#8217;Istruzione;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p> I &#8211; I ricorrenti, genitori di un minore di sei anni affetto da handicap grave, frequentante il terzo e ultimo anno della scuola dell&#8217;infanzia (presso l&#8217;Istituto comprensivo &#8220;-OMISSIS-&#8220;), in data 8.7.2020, presentavano istanza nell&#8217;interesse del loro figlio, ai sensi degli artt. 3, 12 e 13 della legge n. 104/1992, per chiedere la deroga all&#8217;obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria. La richiesta genitoriale era suffragata dal verbale dell&#8217;incontro del G.L.O. (sottoscritto dalla dirigente, dagli insegnanti di sostegno, dal dirigente medico neuropsichiatra infantile ASL-BA), nel quale si evidenziava il grave ritardo dello sviluppo psicomotorio e linguistico del minore, con tempi attentivi molto labili e importanti difficoltà  visive. La stessa dirigente, nel verbale G.L.O. affermava testualmente: &#8220;<em>Concordo con tale proposta e sottolineo che le evidenti difficoltà , presenti in tutte le aree di sviluppo, sono state ulteriormente accentuate dalla situazione contingente della DAD, attivata a partire dal 5 marzo con la chiusura delle scuole per l&#8217;emergenza Covid-19, andando ad inficiare il graduale processo di acquisizione delle autonomie personali e sociali</em>&#8220;. Ed ancora, la medesima così¬ proseguiva: &#8220;<em>L&#8217;esperienza didattica vissuta in quest&#8217;ultimo periodo, purtroppo non ha supportato adeguatamente il percorso formativo dell&#8217;alunno, perchè è venuto a mancare il contesto relazionale della scuola in presenza, fondamentale nel caso di -OMISSIS-, per il raggiungimento dei prerequisiti e delle autonomie minime di base</em>&#8220;. Anche le figure specialistiche incaricate del percorso di riabilitazione e di educazione del bambino, evidenziavano l&#8217;opportunità , in relazione agli speciali bisogni educativi del minore, di una sua permanenza in deroga presso la scuola dell&#8217;infanzia per un ulteriore anno (cioè per l&#8217;anno scolastico 2020/2021). Infatti, nella valutazione neuropsicologica con diagnosi funzionale del minore, sottoscritta dal dirigente medico e dal dirigente psicologico, veniva attestata per il minore la &#8220;<em>-OMISSIS-(-OMISSIS-) in soggetto con -OMISSIS- e -OMISSIS-</em>&#8220;, di guisa che &#8220;<em>la gestione del piccolo diviene difficoltosa per impossibilità  da parte del bimbo di comprendere richieste e strutturare attività , per cui pur provando a proporre modalità  differenti di intervento -OMISSIS- si mostra ripetitivo e non sempre gestibile con tratti di oppositività  e ostinazione nei suoi comportamenti. Dal punto di vista della produzione verbale pronuncia vocalizzi e solo un paio di paroline che perà² utilizza anche in modo non sempre contestuale. L&#8217;attenzione risulta uno degli aspetti maggiormente compromessi con rapidissimo passaggio da una attività  all&#8217;altra ed impossibilità  a catturare il suo interesse per attività  pìù prolungate o che prevedano schemi operativi nuovi. Il gioco è ripetitivo e poco organizzato, con difficoltà  di imitazione di giochi e prevalente uso del canale tattile. La mancanza di strategie comunicative alternative rende complesso da parte del piccolo affrontare compiti nuovi e da parte dell&#8217;adulto utilizzare strategie per apprendere nuove modalità  di comportamento e gioco. Importanti difficoltà  dal punto di vista visivo, difficoltà  dal punto di vista vestibolare/propriocettivo, risposte uditive ridotte. Passaggi posturali possibili con sostegno. Ipotonia generalizzata, iperlassità  legamentosa. Autonomie personali e sociali ipoevolute. Controllo sfinterico non ancora raggiunto</em>&#8220;. Nonostante la documentazione citata riportasse dettagliatamente le difficoltà  del minore e suggerisse la deroga all&#8217;obbligo scolastico, con nota prot. -OMISSIS-/V.10 del 24/07/2020, l&#8217;Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia &#8211; Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari riscontrava la richiesta presentata dalla Dirigente del plesso scolastico, reggente dott.ssa -OMISSIS- dell&#8217;Istituto Comprensivo &#8220;-OMISSIS-&#8220;, rigettando la richiesta di permanenza nella scuola dell&#8217;infanzia con tali motivazioni: &#8220;<em>E&#8217; impossibile derogare di un altro anno, nonostante la gravità  della situazione del piccolo E.C., il sostegno alla scuola dell&#8217;infanzia. Anche il decreto dell&#8217;08.06.2020 escludeva dalle richieste di re-iscrizione la Scuola dell&#8217;infanzia in quanto NON OBBLIGATORIA, a fronte di una Scuola Primaria obbligatoria (53/2003)</em>&#8220;.<br /> I ricorrenti insorgono, con il ricorso notificato il 15.9.2020 e depositato il 17.9.2020, per impugnare i provvedimenti indicati in epigrafe. Deducono i seguenti motivi di diritto: 1) violazione del principio della specificità  dei motivi, eccesso di potere per difetto d&#8217;istruttoria; 2) violazione di legge, eccesso di potere ed erronea interpretazione della norma da parte della P.A. rispetto alla piena legittimità  della istanza ad un anno di permanenza nella scuola dell&#8217;infanzia; 3) nullità  del provvedimento di diniego per omessa sottoscrizione e per l&#8217;assenza dei requisiti essenziali dello stesso.<br /> Si costituisce il Ministero intimato per resistere nel giudizio.<br /> Nella camera di consiglio del 7 ottobre 2020, fissata per il giudizio cautelare, la causa è trattenuta in decisione con sentenza breve, sussistendone i presupposti e datane comunicazione alle parti presenti.<br /> II &#8211; Il ricorso è fondato.<br /> III &#8211; La documentazione fornita dai ricorrenti all&#8217;Amministrazione riporta dettagliatamente le difficoltà  del minore e suggerisce la deroga all&#8217;obbligo scolastico. Sennonchè, con nota del 24/07/2020, l&#8217;Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia &#8211; Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari rigetta la richiesta di permanenza nella scuola dell&#8217;infanzia con la seguente motivazione: &#8220;<em>E&#8217; impossibile derogare di un altro anno, nonostante la gravità  della situazione del piccolo E.C., il sostegno alla scuola dell&#8217;infanzia. Anche il decreto dell&#8217;08.06.2020 escludeva dalle richieste di re-iscrizione la Scuola dell&#8217;infanzia in quanto non obbligatoria, a fronte di una Scuola Primaria obbligatoria (53/2003)</em>&#8220;.<br /> La motivazione è del tutto apodittica, quindi insufficiente, poichè non considera le argomentazioni e le allegazioni dell&#8217;istanza. Il richiamo al decreto Miur datato 8.6.2020 è inconferente, poichè quel decreto non vieta in assoluto (nè potrebbe) le reiscrizioni alla scuola dell&#8217;infanzia per alunni in età  di scuola dell&#8217;obbligo, affetti da gravi patologie e muniti di sostegno didattico.<br /> Se è vero che la scuola primaria è obbligatoria, è altresì¬ vero che una deroga motivata all&#8217;obbligo è consentita per circostanze eccezionali e, nel caso di specie, le circostanze eccezionali sono state oltremodo documentate. La deroga all&#8217;iscrizione alla scuola primaria è non solo opportuna ma doverosa se il minore conÂ <em>handicap</em> non ha raggiunto i requisiti fisici e cognitivi necessari per affrontare la scuola dell&#8217;obbligo, sicchè è possibile, anzi è necessario procrastinare l&#8217;iscrizione del minore con handicap alla scuola primaria, se lo stesso non ha raggiunto il livello minimo di preparazione all&#8217;inserimento scolastico, vale a dire per accedere alla scuola elementare primaria. La deroga non può essere rifiutata dall&#8217;U.S.R. se la richiesta è accompagnata da una certificazione medico-specialistica sicchè l&#8217;Amministrazione, sentito ilÂ <em>team</em> scolastico, può anzi deve decidere di fare permanere l&#8217;alunno con particolari esigenze di salute nella scuola dell&#8217;infanzia per il tempo strettamente necessario all&#8217;acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico (cfr.: T.a.r. Sicilia Catania n. 2473 del 2016).<br /> IV &#8211; Il ricorso deve essere accolto. Le spese del giudizio, stante la novità  della questione, possono essere compensate tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto annulla i provvedimenti con esso impugnati.<br /> Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all&#8217;articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all&#8217;articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.<br /> Così¬ deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore<br /> Carlo Dibello, Consigliere<br /> Giacinta Serlenga, Consigliere</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-8-10-2020-n-1250/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2020 n.1250</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2020 n.1117</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-3-9-2020-n-1117/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-3-9-2020-n-1117/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2020 n.1117</a></p>
<p>Orazio Ciliberti, Presidente, Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore PARTI: Co.Ges.Ap Società  Cooperativa di Produzione e Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luca Tozzi contro Autorità  di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Fulvio Mezzina</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-3-9-2020-n-1117/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2020 n.1117</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-3-9-2020-n-1117/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2020 n.1117</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Orazio Ciliberti, Presidente, Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore PARTI:  Co.Ges.Ap Società  Cooperativa di Produzione e Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luca Tozzi contro Autorità  di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Fulvio Mezzina e Cinzia Sgura,  nei confronti -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Raffaele Daloiso,</span></p>
<hr />
<p>Contratti della PA: natura e differenze della dichiarazione omessa, reticente o falsa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della PA &#8211; gara &#8211; operatore economico &#8211; gravi illeciti professionali &#8211;  dichiarazione omessa, reticente o falsa &#8211; natura e differenze.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Si configura l&#8217;omessa dichiarazione quando l&#8217;operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come grave illecito professionale, mentre si configura la dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell&#8217;ottica dell&#8217;affidabilità  del concorrente. In fine, è configurabile la falsa dichiarazione se l&#8217;operatore rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero.</em><br /> <em>La distinzione tra le tre fattispecie non risiede, dunque, nell&#8217;oggetto della dichiarazione che è sempre lo stesso (la pregresse vicende professionali dell&#8217;operatore economico), quanto, piuttosto, nella condotta di quest&#8217;ultimo, e ciò vale a meglio spiegare anche il regime giuridico: solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione consegue l&#8217;automatica esclusione dalla procedura di gara poichè depone in maniera inequivocabile nel senso dell&#8217;inaffidabilità  e della non integrità  dell&#8217;operatore economico, mentre, ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l&#8217;esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull&#8217;affidabilità  dello stesso.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/09/2020<br /> <strong>N. 01117/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00097/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 97 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Co.Ges.Ap Società  Cooperativa di Produzione e Lavoro, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, alla via Toledo 323;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Autorità  di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Fulvio Mezzina e Cinzia Sgura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Raffaele Daloiso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, al corso Cavour n. 124;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,</em></strong><br /> 1) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:<br /> a) del provvedimento di esclusione emesso dal RUP in data 23.1.2020 nei confronti della ricorrente in relazione alla procedura di gara per l&#8217;affidamento &#8220;<em>Porto di Brindisi &#8211; progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione della stazione marittima lato mare, nonchè dei prospetti e coperture degli uffici prospicienti Piazza Vittorio Emanuele II</em>&#8220;; b) del provvedimento prot. n. 2325 del 24.1.2020; c) ove e in quanto lesivi, del bando, del disciplinare, il capitolato e dei chiarimenti laddove interpretabili come interpretati dalla S.A.; d) ove e per quanto lesiva, la determina a contrarre; g) ove e per quanto lesivi, tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;<br /> nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto ai fini del subentro della ricorrente;<br /> 2) per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati il 4.3.2020, oltre a tutti i provvedimenti giÃ  impugnati con il ricorso introduttivo:<br /> a) della determina n. 71 del 14.2.2020 con cui la S.A. ha disposto &#8221; <em>di convalidare e fare propria la declaratoria di esclusione disposta dal RUP con nota n. 2325 del 24.01.2020 nei confronti della Co.Ges.Ap soc. coop a r.l. per le ragioni di cui in premessa; 3) di approvare, ai sensi dell&#8217;art. 33, co. 1, del D.Lgs. 50/2016l&#8217;aggiudicazione proposta dal RUP e dichiarare, pertanto, l&#8217;impresa -OMISSIS-s.r.l., con sede in Ostuni (BR) alla contrada -OMISSIS-, -OMISSIS-, affidataria dell&#8217;appalto&#038;</em>&#8220;; b) ove e per quanto lesiva, dell&#8217;allegata relazione del RUP si presume di pari data ; c) ove e per quanto lesiva, della nota prot n. 5072 del 18.2.2020 con cui è stata comunicata l&#8217;adozione della determina gravata sub A); d) del provvedimento con cui la S.A. ha effettuato e concluso le verifiche in merito all&#8217;assenza di motivi di esclusione, non conosciuto nel contenuto; e) di tutti i verbali di gara, in particolare dei verbali depositati in giudizio dall&#8217;A.d.S.P in data 17.2.2020, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ai provvedimenti gravati; f) ove e per quanto lesiva, della nota prot. n. 4106 del 7.2.2020 avente ad oggetto l&#8217;esito della verifica del possesso dei requisiti di capacità  economia e finanziaria e tecnico &#8211; professionale in uno alla allegata comunicazione relativa all&#8217;O.E. -OMISSIS-, entrambe conosciute solo in seguito all&#8217;esitazione dell&#8217;accesso agli atti da parte della S.A. avvenuta in data 14.2.2020; g) in subordine, per l&#8217;annullamento dell&#8217;intera procedura di gara;<br /> 3) per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati il 24.4.2020, oltre a tutti i provvedimenti giÃ  impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti:<br /> a) ove e per quanto lesivo, dell&#8217;avviso pubblico del 10.3.2020 depositato in giudizio in data 27.3.2020; b) ove e per quanto lesivo, del foglio prot. n. 5521 del 21.2.2020, del foglio n. 4106 del 7.2.2020, depositati in giudizio in data 27.3.2020 e del foglio 2552 del 27.1.2020, non conosciuto; c) ove e per quanto lesiva, della relazione dell&#8217;Ufficio Gare dell&#8217;AdSP non conosciuta; d) ove e per quanto lesiva, della determina di dichiarazione di efficacia dell&#8217;aggiudicazione; e) di tutti i verbali, ivi compreso il verbale n. 4106 del 7.2.2020 e il verbale n. 5521 del 21.2.2020; f) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;<br /> 4) per quanto riguarda il RICORSO INCIDENTALE presentato da -OMISSIS-s.r.l. il 16.5.2020:<br /> &#8211; del provvedimento prot. 2325 del 24.1.2020, a firma del R.U.P., e della successiva determina presidenziale n. 71 del 14.2.2020, in uno alla relazione istruttoria alla stessa allegata, nella parte in cui non hanno escluso la ricorrente principale, anche per gli ulteriori motivi esposti nello stesso ricorso incidentale, dalla gara indetta dall&#8217;Autorità  di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale con bando pubblicato in data 9.8.2019, avente ad oggetto la procedura telematica aperta, ex art. 60, d.lgs. n. 50/2016, per la <em>&#8220;(..) progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione della stazione marittima lato mare, nonchè dei prospetti e copertura degli uffici prospicienti Piazza Vittorio Emanuele II</em>&#8220;, presso il porto di Brindisi;<br /> &#8211; del verbale di seduta riservata n. 5 del 14.1.2020, con cui la Commissione giudicatrice ha ritenuto non anomala l&#8217;offerta prodotta dalla ricorrente principale;<br /> &#8211; di ogni atto o provvedimento, presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli gravati, nei limiti dell&#8217;interesse dalla ricorrente incidentale;</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e di -OMISSIS- s.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore la dott.ssa Giacinta Serlenga nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n.18;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;</p>
<p> FATTO<br /> Con bando di gara pubblicato in data 9.8.2019, l&#8217;Autorità  di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale (d&#8217;ora in avanti Autorità  portuale) indiceva la procedura telematica aperta indicata in epigrafe, del complessivo importo di € 776.780,73 (di cui € 668.407,11 per lavori ed € 28.170,00 per progettazione esecutiva), soggetto a ribasso. Era stato previsto che la gara fosse aggiudicata con il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa, attribuendo 70 punti all&#8217;offerta tecnica e 30 a quella economica; in particolare, l&#8217;offerta economica avrebbe dovuto indicare il ribasso percentuale unico (sull&#8217;importo a base d&#8217;asta per i lavori e la progettazione esecutiva), nonchè la stima dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza (art. 18 del Disciplinare).<br /> Il Disciplinare prevedeva inoltre che i concorrenti allegassero il DGUE (art. 16, punto 16.2, pag. 34) nel quale avrebbero dichiarato, per quanto qui di interesse: a) se fossero incorsi in gravi illeciti professionali ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti (pag. 11 DGUE); b) se avessero subito risoluzione del contratto per inadempimento ovvero condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c) ter, come modificato dal d.lgs. n. 135/2018 (pag. 12 DUGE); c) se avessero giÃ  avuto esperienza di cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili di un precedente contratto di appalto pubblico (pag. 13 DGUE).<br /> Rispetto a tutte tali richieste l&#8217;odierna ricorrente rendeva espressa dichiarazione negativa, rispondendo &#8220;no&#8221;.<br /> Verificata la regolarità  delle domande di partecipazione ed escluse due delle otto concorrenti, all&#8217;esito dell&#8217;esame delle offerte tecniche, il Seggio di gara procedeva all&#8217;apertura delle buste contenenti l&#8217;offerta economica. Veniva quindi stilata la graduatoria provvisoria, nell&#8217;ambito della quale la Co.Ges.Ap e la -OMISSIS- s.r.l. (d&#8217;ora in avanti solo &#8220;-OMISSIS-&#8220;) si collocavano -rispettivamente- al primo e al secondo posto, con punti 100 e 82,739 punti. In particolare la ricorrente principale, che conseguiva il punteggio massimo sia per l&#8217;offerta tecnica che per quella economica, offriva un ribasso del 27,777%, e dichiarava un costo della manodopera pari ad €.165.000,00, a fronte dell&#8217;importo stimato dalla stazione appaltante nella <em>lex specialis</em> di €.210.478,88 (cfr. relazione generale e specialistica).<br /> Stante l&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, particolarmente bassa pur a fronte delle onerose migliorie/integrazioni progettuali proposte, la stazione appaltante attivava il prescritto subprocedimento di verifica, all&#8217;esito del quale la Commissione riteneva non anomala l&#8217;offerta Co.Ges.Ap. (cfr. verbale n. 5 del 14.1.2020).<br /> Parallelamente, nel corso del procedimento di verifica del possesso dei requisiti ex art. 80, d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante verificava che, contrariamente a quanto dichiarato nel DGUE (e reiteratamente confermato anche mediante una separata dichiarazione sostitutiva), la Co.Ges.Ap aveva subÃ¬to una risoluzione in danno, comminata dal Comune di Pesaro con determinazione dirigenziale n. 1315 del 13.5.2019 -e dunque appena tre mesi prima dell&#8217;indizione della gara in questione- &#8220;<em>per grave inadempimento, grave irregolarità  e grave ritardo ex art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i</em>.&#8221;.<br /> A seguito di tale accertamento, con provvedimento del 24.1.2020, il RUP disponeva l&#8217;esclusione della ricorrente, &#8220;<em>ai sensi del combinato disposto dell&#8217;art. 80, commi 5 lettere c, c-ter e f-bis e 6 del d.lgs. 50/2016</em>&#8220;. Pìù in dettaglio, dopo aver esaminato l&#8217;annotazione presente nel casellario ANAC, nonchè la determinazione dirigenziale recante la risoluzione pronunciata dal Comune di Pesaro, disponeva l&#8217;esclusione della Co.Ges.Ap per due distinti motivi:<br /> &#8211; sia per la non veridicità  delle dichiarazioni rese (art. 80, co. 5, lett. f-bis);<br /> &#8211; sia, in ogni caso, perchè i fatti &#8220;occultati&#8221; mediante le dichiarazioni mendaci e la stessa condotta serbata dalla ricorrente principale nel tacerli, venivano ritenuti tale da denotare l&#8217;inaffidabilità  della ricorrente stessa (art. 80, co. 5, lett. c e c-ter).<br /> In seguito, con determina presidenziale n. 71 del 14.2.2020, la stazione appaltante confermava l&#8217;esclusione giÃ  disposta dal RUP per le motivazioni ivi dettagliatamente riportate, facendo propria la relazione istruttoria allegata a detto provvedimento; e, al contempo, approvava la proposta di aggiudicazione in favore dell&#8217;odierna controinteressata.<br /> In data 11.5.2020, la stazione appaltante sottoscriveva il contratto con la soc. -OMISSIS-.<br /> La Co.Ges.Ap proponeva quindi il ricorso introduttivo del presente giudizio (in un primo momento notificato alla sola stazione appaltante), con il quale impugnava la propria esclusione; con motivi aggiunti, notificati il 4.3.2020 anche alla controinteressata unitamente al ricorso introduttivo, impugnava la conferma dell&#8217;esclusione (di cui alla richiamata determina presidenziale n. 71 del 14.2.2020) per illegittimità  derivata e l&#8217;aggiudicazione in favore dell&#8217;-OMISSIS- anche per illegittimità  propria; chiedendo altresì¬, in via subordinata, l&#8217;annullamento integrale della gara.<br /> Con ulteriori motivi integrativi del 24 aprile successivo, impugnava gli atti in epigrafe meglio specificati, depositati in giudizio il 27 marzo precedente e fino a quel momento non conosciuti.<br /> Si costituivano in giudizio per resistere al gravame sia l&#8217;Autorità  portuale sia la controinteressata -OMISSIS-, con atti -rispettivamente- in data 30 gennaio 2020 e 19 marzo 2020, chiedendone il rigetto. L&#8217;Autorità  portuale ne eccepiva preliminarmente l&#8217;inammissibilità  per mancata originaria notifica ad almeno un controinteressato.<br /> Il 16 maggio successivo, infine, la controinteressata -OMISSIS- proponeva ricorso incidentale onde far valere ulteriori ragioni di esclusione della ricorrente principale.<br /> All&#8217;udienza del 1° luglio 2020, il gravame veniva trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1.- Il ricorso incidentale va accolto con conseguente dichiarazione di inammissibilità  del ricorso principale per carenza di interesse; in ogni caso, il ricorso principale va respinto. Si prescinde, quindi, dalla riportata eccezione di inammissibilità .<br /> 1.1.- Con il ricorso incidentale, la società  controinteressata ha inteso far valere ulteriori ragioni di esclusione della ricorrente principale dalla gara controversa.<br /> Si rammenta che i motivi di esclusione della ricorrente principale, quali emergono dai provvedimenti gravati, sono i seguenti: a) la non veridicità  delle dichiarazioni rese (art. 80, co. 5, lett. f-bis); b) in ogni caso l&#8217;inaffidabilità , in ragione della rilevanza dei fatti &#8220;occultati&#8221; mediante le dichiarazioni mendaci e della condotta serbata nel tacerli (art. 80, co. 5, lett. c e c-ter).<br /> La ricorrente incidentale propone due motivi in via principale e due motivi in via gradata.<br /> 1.1.1.- Con il primo motivo contesta una terza dichiarazione non veritiera che si aggiungerebbe alle due dichiarazioni giÃ  stigmatizzate nei provvedimenti di esclusione impugnati in via principale: la dichiarazione con cui la Co.Ges.Ap. ha affermato di non aver mai avuto &#8220;<em>esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico (&#038;)&#8221;</em>; vale a dire la distinta dichiarazione prevista a pag. 13 del DGUE. Assume, pìù precisamente, che il sintagma &#8220;<em>cessazione anticipata&#8221;Â </em>utilizzato dalla <em>lex specialis </em>inequivocabilmente comprenda ogni fattispecie che si sostanzi nel venir meno <em>ante tempus </em>degli effetti di un contratto e dunque prescinda, per definizione, sia dall&#8217;individuazione della &#8220;parte&#8221;Â che abbia assunto l&#8217;iniziativa di porre termine al rapporto negoziale, sia dalle specifiche ragioni e modalità  che abbiano determinato la &#8220;cessazione&#8221;. Anche una risoluzione contrattuale verificatasi -come nella fattispecie- su iniziativa del concorrente, costituirebbe, pertanto, &#8220;cessazione anticipata&#8221; del contratto.<br /> Con il secondo motivo, poi, la controinteressata -OMISSIS- deduce la violazione della lett. c-<em>bis</em>) dello stesso comma 5 dell&#8217;articolo 80 in questione, nell&#8217;eventualità  che il mancato riferimento espresso a tale specifica prescrizione nei provvedimenti di esclusione abbia significato mancata contestazione della specifica fattispecie da parte della stazione appaltante; liddove sarebbe indubitabile che &#8220;<em>negando -o comunque omettendo di informare la stazione appaltante- delle vicende culminate nella risoluzione disposta dal Comune di Pesaro, ovvero della cessazione anticipata di tale rapporto contrattuale, la Co.Ges.Ap abbia certamente fornito &#8220;informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione&#8221;; e comunque abbia &#8220;omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedure di selezione&#8221;</em>(cfr. ricorso incidentale pag. 6, ult. cpv.)<em>. </em>Peraltro, la fondatezza di tale censura risulterebbe rafforzata dall&#8217;ulteriore condotta serbata dalla ricorrente principale allorquando, finanche in sede di giustificazioni, ha affermato di godere &#8220;&#038;<em>di ampio gradimento anche in termini di correttezza per la conduzione aziendale, sia nei riguardi dei fornitori che delle Amministrazione appaltanti, con le quali non ha mai intrapreso contenziosi di varia natura, ponendosi quale primario obiettivo l&#8217;obbligo di onorare gli impegni intrapresi</em>&#8220;, benchè fosse da tempo pendente il ricorso per accertamento tecnico preventivo (a.t.p.) promosso contro il Comune di Pesaro.<br /> 1.1.2.- Entrambi i riportati motivi sono fondati e vanno accolti; con conseguente assorbimento delle ulteriori censure proposte -come detto- in via gradata.<br /> Quanto al primo motivo, l&#8217;interpretazione suggerita dalla ricorrente incidentale è supportata sia dal dato testuale (cfr. quesito a pag. 13 DGUE cui la ricorrente principale ha fornito risposta inequivocabilmente negativa: si chiedeva ai concorrenti se avessero mai avuto una pregressa &#8220;<em>esperienza di cessazione anticipata</em>&#8221; di un contratto pubblico); sia sul piano logico-sistematico, tenuto conto della finalità  perseguita dalla dichiarazione in questione giacchè, diversamente opinando, si consentirebbe all&#8217;appaltatore di determinarsi nel senso di risolvere un contratto di appalto in modo del tutto strumentale ove sia consapevole dell&#8217;imminente risoluzione da parte della stazione appaltante in ragione delle contestazioni giÃ  subite.<br /> Quanto al secondo motivo, la giurisprudenza è ferma nel sostenere che i concorrenti siano tenuti a rendere una dichiarazione omnicomprensiva, segnalando tutte le vicende afferenti la propria attività  professionale e nel sancire l&#8217;illegittimità  di tali inadempimenti dichiarativi, sulla base del noto principio per cui &#8220;<em>non è configurabile in capo all&#8217;impresa alcun filtro valutativo o facoltà  di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo l&#8217;obbligo della onnicomprensività  della dichiarazione, in modo da permettere alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza</em> (cfr. C.d.S., Sez.V, nn. 4532/2018, 3592/2018 e 6530/2018).<br /> La relativa valutazione non può essere, dunque, rimessa alla concorrente giacchè, ove si consentisse, la stessa valuterebbe autonomamente l&#8217;irrilevanza di propri precedenti negativi, omettendo di segnalarli con la prescritta dichiarazione, sì¬ da nascondere alla stazione appaltante eventuali situazioni pregiudizievoli e giungendo a rendere false o incomplete dichiarazioni al fine di evitare possibili esclusioni dalla gara; &#8220;<em>la norma mira a tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito che per la sua gravità , sia in grado di minare l&#8217;integrità  morale e professionale di quest&#8217;ultimo</em>&#8221; (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 4192/2017).<br /> In buona sostanza, al fine di consentire alla stazione appaltante le valutazioni che alla stessa competono, è necessario che siano poste a sua disposizione quante pìù informazioni; e di ciò deve farsi carico l&#8217;operatore economico (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 3331/19). In senso conforme, anche una recente decisione della quinta Sezione del Consiglio di Stato -la n. 1644/19- con la quale si è ribadito che i concorrenti &#8220;<em>al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all&#8217;amministrazione</em>&#8220;, non potendo ammettersi &#8220;<em>che l&#8217;individuazione e la selezione delle condotte idonee ad incidere sulla moralità  professionale sia rimessa alla valutazione dello stesso concorrente/dichiarante, in tal modo impedendo alla stazione appaltante di valutare la concreta incidenza della singola condanna sulla complessiva moralità </em>&#8221; (cfr., in termini C.d.S., sez. V,, n. 2407/19).<br /> Orbene, la mancata segnalazione alla stazione appaltante dell&#8217;anticipata cessazione del precedente contratto con il Comune di Pesaro è sufficiente ad integrare in capo all&#8217;odierna ricorrente principale la violazione dei canoni di buona fede e leale collaborazione, ai quali ciascun concorrente è tenuto ad ispirare la propria partecipazione alle procedure di gara.<br /> Rispetto a tale onere la ricorrente risulta inadempiente, non avendo provveduto alla segnalazione espressamente richiesta; con ciò ostacolando il pieno accertamento del possesso dei requisiti di moralità  e affidabilità  professionale.<br /> Il ricorso incidentale va, dunque, accolto alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbita ogni altra censura.<br /> 1.2.- Incidendo le censure appena esaminate -come detto- sulle condizioni di ammissibilità  alla gara della società  ricorrente principale, il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile per difetto di interesse.<br /> 1.3.- In ogni caso, ad un esame di merito si rivela infondato sulla scorta delle stesse considerazioni che supportano l&#8217;accoglimento dei primi due motivi del ricorso incidentale.<br /> Si è detto che le ragioni sulle quali la stazione appaltante fonda l&#8217;esclusione dell&#8217;odierna ricorrente principali sono due: a) la non veridicità  delle dichiarazioni rese (art. 80, co. 5, lett. f-bis); b) in ogni caso, l&#8217;inaffidabilità  della ricorrente stessa in ragione dei fatti &#8220;occultati&#8221; mediante le dichiarazioni mendaci e della stessa condotta serbata nel tacerli (art. 80, co. 5, lett. c e c-ter).<br /> A fronte del generale obbligo di fornire alla stazione appaltante ogni informazione utile a valutare l&#8217;affidabilità  del concorrente, di cui si è detto al punto 1.1.2., le censure contenute nel ricorso principale -e in via derivata nei motivi aggiunti- appaiono dunque recessive. Ed invero, per un verso sono orientate a far valere le ragioni per le quali la ricorrente non sarebbe stata tenuta a menzionare la risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Pesaro (cfr. motivo 1 e motivo 2, sub 1); per altro verso, a contestare nel merito la decisione di ritenere il precedente in questione rilevante, evidenziando le criticità  registratesi in sede di esecuzione dei lavori <em>de quibus</em> (motivo sub 2.2). In particolare, tali ultimi rilievi non si rivelano, perà², utili ad evidenziare profili di irragionevolezza o di inattendibilità  delle valutazioni svolte dall&#8217;Amministrazione ai fini del giudizio di inaffidabilità  della ricorrente principale.<br /> L&#8217;Autorità  portuale, prima di disporne l&#8217;esclusione, ha provveduto ad acquisire la Determina dirigenziale del Comune di Pesaro n. 1315 del 13.05.2019, agli atti di causa (cfr. doc. 12 del deposito dell&#8217;Amministrazione). Tale provvedimento contiene una descrizione molto dettagliata della vicenda contrattuale che ha condotto alla decisione di risolvere il rapporto con la CO.GE.SAP. s.r.l.; vicenda che, solo in sintesi, viene riportata nell&#8217;annotazione ANAC come &#8220;gravi inadempimenti contrattuali&#8221;, che hanno condotto ad un ritardo tale da non consentire la prosecuzione dei lavori.<br /> Invero, come correttamente fa rilevare la difesa dell&#8217;Amministrazione, dall&#8217;esame della determina dirigenziale del Comune di Pesaro, risulta evidente che sin dalla fase precontrattuale l&#8217;odierna ricorrente principale aveva tenuto nei confronti della Stazione appaltante un comportamento poco collaborativo e tutt&#8217;altro che ineccepibile, tanto da indurre il RUP ad avviare il procedimento di decadenza dall&#8217;aggiudicazione per il mancato riscontro alle plurime richieste dei documenti necessari alla stipula del contratto di appalto. E, dopo i ritardi accumulati rispetto alla stipula del contratto e all&#8217;avvio dei lavori, il Direttore dei lavori ha dovuto nuovamente sospenderli a causa dell&#8217;inadempimento del contratto di avvalimento, stipulato per l&#8217;esecuzione di lavorazioni specialistiche, relative all&#8217;installazione di impianti; lavorazioni che la stessa ricorrente principale non era in grado di eseguire direttamente per mancanza dei requisiti di legge e in assenza di personale qualificato.<br /> Orbene, solo a seguito dei rilievi del RUP, la CO.GE.SAP si è determinata a sollevare -a sua volta- una serie di contestazioni; e, in totale spregio della normativa sui contratti pubblici, ha interrotto arbitrariamente ogni lavorazione e abbandonato il cantiere, inducendo l&#8217;Amministrazione a risolvere il contratto.<br /> Di seguito si riportano le considerazioni finali che il RUP dell&#8217;Amministrazione Comunale di Pesaro ha tratto in relazione alle condotte serbate dalla ricorrente principale nell&#8217;affidamento disposto dalla stessa Amministrazione, evidenziando quanto segue:<br />«<em>1) il perdurare della grave irregolarità , sia sotto il profilo tecnico che contrattuale, determinata dall&#8217;inadempimento del contratto di avvalimento che ha costretto il RUP a disporre la sospensione parziale dei lavori in data 27/02/2019 in attesa di poter far eseguire le lavorazioni impiantistiche da parte di personale qualificato, così¬ come previsto dalle vigenti norme sui contratti pubblici di lavori, pena l&#8217;impossibilità  di certificare, al termine dei lavori, la loro regolare esecuzione;</em><br /> <em>2) una inadeguata gestione del cantiere, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo, comportante un progressivo e crescente scostamento dei tempi di esecuzione rispetto alle previsioni del cronoprogramma delle lavorazioni predisposto dall&#8217;appaltatore medesimo, che ha portato ad accumulare un grave ritardo, ben superiore al limite massimo della penale applicabile, stabilito per legge nel 10% dell&#8217;importo netto di contratto;</em><br /> <em>3) l&#8217;infondatezza delle dichiarazioni della ditta in ordine alla propria presunta impossibilità  di riprendere i lavori impiantistici, in quanto a dir loro dovuta all&#8217;assenza delle schede tecniche dei materiali sospese, dopo la loro approvazione, dal collaboratore del RUP. L&#8217;approvazione delle schede è stata effettuata dall&#8217;allora dimissionaria DL impianti solo il 04/03/2019 in quanto l&#8217;appaltatore le ha formalmente trasmesse tardivamente, quando cioè giÃ  molte lavorazioni impiantistiche erano state eseguite e a seguito di numerosi solleciti da parte della DL stessa. E&#8217; evidente che i lavori impiantistici non potevano essere materialmente ripresi esclusivamente per il permanere dell&#8217;inadempimento del contratto di avvalimento da parte dell&#8217;appaltatore che ometteva di perfezionare i contratti di distacco degli operai specializzati, pur avendo ricevuto rassicurazioni, da parte del RUP e della DL, che le schede dei materiali sarebbero state approvate all&#8217;atto dell&#8217;effettiva ripresa dei lavori.</em><br /> <em>Prova di quanto appena dichiarato ne è il fatto che, nonostante la nuova DL impianti abbia confermato le schede relative ai materiali elettrici con PEC del 05/04/2019 in vista dell&#8217;imminente ripresa delle relative lavorazioni, l&#8217;appaltatore non ha mai ripreso la realizzazione degli impianti elettrici ma anzi, dopo l&#8217;approvazione delle predette schede, ha richiesto all&#8217;ausiliaria la sospensione del contratto di distacco dell&#8217;operaio specializzato negli impianti elettrici.»</em><br /> Nel provvedimento di risoluzione, l&#8217;Amministrazione Comunale richiamava espressamente e dettagliatamente le note con le quali il RUP aveva puntualmente e analiticamente rigettato le contestazioni della COGE SAP, ribadendo la sussistenza:<br /> &#8211; della grave irregolarità , sia sotto il profilo tecnico che contrattuale;<br /> &#8211; dell&#8217;inadeguata gestione del cantiere, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo;<br /> &#8211; della infondatezza delle dichiarazioni dell&#8217;appaltatore in ordine all&#8217;impossibilità  di riprendere i lavori impiantistici per la mancata approvazione, da parte della DL delle schede tecniche dei materiali relativi alla parte di opere impiantistiche;<br /> &#8211; della grave inosservanza di regolamenti e normative in materia di Contratti di lavori pubblici;<br /> &#8211; del perdurare degli inadempimenti ai sensi dell&#8217;art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..<br /> Si aggiunga a quanto riportato, nell&#8217;ottica della rilevanza della pregressa risoluzione contrattuale, che il provvedimento è di recente adozione (non si tratta quindi di una fattispecie datata) e si riferisce all&#8217;esecuzione di precedenti lavori di tipologia analoga a quelli oggetto della procedura di affidamento di cui qui si discute.<br /> Nè, a fronte della valutazione di inaffidabilità  operata in concreto dalla stazione appaltante, può soccorrere la distinzione operata dalla prevalente giurisprudenza tra dichiarazione omessa, reticente o falsa circa le pregresse vicende professionali suscettibili di integrare &#8220;gravi illeciti professionali&#8221;; distinzione infatti utile ad individuare l&#8217;unica fattispecie in cui l&#8217;esclusione opera automaticamente (dichiarazioni false) ma non incidente sulla facoltà  di esclusione spettante in ogni caso alla stazione appaltante all&#8217;esito di una valutazione della rilevanza dei fatti omessi o dichiarati in modo reticente.<br /> Proprio di recente, la quinta Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2986 del 12.5.2020, ha ribadito quanto segue: &#8220;..<em>si configura l&#8217;omessa dichiarazione quando l&#8217;operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come grave illecito professionale, mentre si configura la dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell&#8217;ottica dell&#8217;affidabilità  del concorrente. In fine, è configurabile la falsa dichiarazione se l&#8217;operatore rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero&#8221;</em>; facendone discendere che &#8220;<em>La distinzione tra le tre fattispecie non risiede, dunque, nell&#8217;oggetto della dichiarazione che è sempre lo stesso (la pregresse vicende professionali dell&#8217;operatore economico), quanto, piuttosto, nella condotta di quest&#8217;ultimo, e ciò vale a meglio spiegare anche il regime giuridico: solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione consegue l&#8217;automatica esclusione dalla procedura di gara poichè depone in maniera inequivocabile nel senso dell&#8217;inaffidabilità  e della non integrità  dell&#8217;operatore economico, mentre, ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l&#8217;esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull&#8217;affidabilità  dello stesso&#8221;</em> (in termini, sempre di recente, cfr. Sez. V, n. 2407 del 12.4.2019 e n. 7492 del 4.11.2019).<br /> Tale impostazione ha ottenuto l&#8217;autorevole avallo dell&#8217;Adunanza plenaria con la recentissima decisione n. 16 del 28 agosto 2020, che nel fare chiarezza, in particolare, sui rapporti tra le fattispecie -rispettivamente- contemplate alle lettere c) ed f-<em>bis</em> dell&#8217;art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, ha ribadito quanto segue: &#8220;<em>l&#8217;elemento comune alle fattispecie dell&#8217;omissione dichiarativa&#038;.con quella relativa alle informazioni false o fuorvianti suscettibili di incidere sulle decisioni dell&#8217;amministrazione concernenti l&#8217;ammissione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione, è dato dal fatto che in nessuna di queste fattispecie si ha l&#8217;automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui alla lettera f-bis). Infatti, tanto «il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull&#8217;esclusione, la selezione o l&#8217;aggiudicazione», quanto «l&#8217;omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione» sono considerati dalla lettera c) quali «gravi illeciti professionali» in grado di incidere sull&#8217;«integrità  o affidabilità» dell&#8217;operatore economico. E&#8217; pertanto indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi previste dalla medesima lettera c) [ed ora articolate nelle lettere c-bis), c-ter) e c-quater), per effetto delle modifiche da ultimo introdotte dalla legge decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 &#8211; Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l&#8217;accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici; convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55]</em>&#8220;; facendone discendere che, ove una valutazione non sia stata condotta dalla stazione appaltante, non possa essere rimessa al Giudice amministrativo e che invece, ove svolta, debba soggiacere ai <em>&#8220;&#038; consolidati limiti del sindacato di legittimità  rispetto a valutazioni di carattere discrezionale in cui l&#8217;amministrazione sola è chiamata a fissare «il punto di rottura dell&#8217;affidamento nel pregresso e/o futuro contraente» [Cassazione, sezioni unite civili, nella sentenza del 17 febbraio 2012, n. 2312, che ha annullato per eccesso di potere giurisdizionale una sentenza di questo Consiglio di Stato che aveva a sua volta ritenuto illegittimo il giudizio di affidabilità  professionale espresso dall&#8217;amministrazione in relazione all&#8217;allora vigente art. 38, comma 1, lett. f), dell&#8217;abrogato codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163]; limiti che non escludono in radice, ovviamente, il sindacato della discrezionalità  amministrativa, ma che impongono al giudice una valutazione della correttezza dell&#8217;esercizio del potere informato ai princÃ¬pi di ragionevolezza e proporzionalità  e all&#8217;attendibilità  della scelta effettuata</em> <em>dall&#8217;amministrazione</em>&#8220;.<br /> Le censure dedotte nel ricorso introduttivo avverso l&#8217;esclusione non evidenziano -si ribadisce- l&#8217;irragionevolezza o l&#8217;inattendibilità  delle valutazioni svolte dall&#8217;Amministrazione ai fini del giudizio di inaffidabilità  della ricorrente principale; e l&#8217;infondatezza di tali censure, riproposte -in via derivata- nei motivi aggiunti avverso la conferma dell&#8217;esclusione e l&#8217;aggiudicazione in favore della controinteressata -OMISSIS- determinano l&#8217;improcedibilità  per sopravvenuto difetto di interesse dei motivi di impugnazione proposti in via autonoma contro l&#8217;aggiudicazione stessa e, in subordine, contro gli atti di gara.<br /> 1.4- In conclusione, il ricorso incidentale va accolto; quello principale dichiarato inammissibile per difetto di interesse e, in ogni caso, respinto. Considerata la complessità  della vicenda e i recenti assestamenti della giurisprudenza, il Collegio dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.<br /> P.Q.M.<br /> il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone quanto segue:<br /> a) accoglie il ricorso incidentale;<br /> b) dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso principale e, comunque, lo respinge;<br /> c) compensa tra le parti le spese di causa.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n.18 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Orazio Ciliberti, Presidente<br /> Carlo Dibello, Consigliere<br /> Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-3-9-2020-n-1117/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2020 n.1117</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2020 n.1115</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-27-8-2020-n-1115/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-27-8-2020-n-1115/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2020 n.1115</a></p>
<p>Orazio Ciliberti, Presidente, Rosaria Palma, Referendario, Estensore PARTI: Società  Agricola-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Carmine Rucireta e dall&#8217;avv. Aldo Loiodice contro Comune di Terlizzi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabrizio Lofoco Le condizioni di operatività  del cd. Piano casa(art. 1 L.r.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-27-8-2020-n-1115/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2020 n.1115</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-27-8-2020-n-1115/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2020 n.1115</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Orazio Ciliberti, Presidente, Rosaria Palma, Referendario, Estensore PARTI:  Società  Agricola-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Carmine Rucireta e dall&#8217;avv. Aldo Loiodice contro Comune di Terlizzi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabrizio Lofoco</span></p>
<hr />
<p>Le condizioni di operatività  del cd. Piano casa(art. 1 L.r. Puglia nr. 14/2009)</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Edilizia ed urbanistica &#8211; Legge Regionale della Puglia nr. 14/2009 &#8211; c.d. Piano casa &#8211; condizioni di operatività </p>
<p> 2.Edilizia ed urbanistica &#8211; c.d. piano casa &#8211; interventi edilizi &#8211; meccanismo del silenzio assenso ex TU edilizia &#8211; ammissibilità  &#8211;  è dubbia.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Il cd. Piano casa, costituisce disciplina dichiaratamente straordinaria e temporanea (art. 1 L.r. Puglia nr. 14/2009) la cui operatività  è infatti limitata alle istanze: a) prodotte entro un certo termine previsto dalla legge (pìù volte prorogato), b) complete sotto il profilo documentale alla data di scadenza del relativo termine di presentazione; c) rispettose dei presupposti e delle condizioni specificamente indicati dalla LR 14/09 cit. .</em><br /> <br /> <br /> <em>2. Per gli interventi edilizi previsti dal Piano casa, è dubbia la stessa ammissibilità  in astratto del meccanismo del silenzio assenso previsto dal T.U edilizia, concepito ed operante unicamente con riferimento al rilascio dei titoli edilizi &quot;ordinari&quot; .</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 27/08/2020<br /> <strong>N. 01115/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01426/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1426 del 2019, proposto da Società  Agricola-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Carmine Rucireta e dall&#8217;avv. Aldo Loiodice, con domicilio digitale come da p.e.c da Registri di Giustizia, e con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Carmine Rucireta in Bari alla D. Nicolai n. 29;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Terlizzi, in persona del Sindaco <em>pro tempore,</em> rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bari, alla via Pasquale Fiore n. 14;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento di diniego di permesso di costruire prot. n. 18176/2019, notificato in data 17.9.2019, relativo alla realizzazione di un intervento di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico ai sensi dell&#8217;art. 4 l.r. 14/09, nonchè di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e consequenziale ed, in particolare, della delibera di C.C. n. 36/2019, notificata in pari data, avente ad oggetto l&#8217;esclusione dall&#8217;applicazione della disciplina di cui alla l.r. 14/09 delle aree produttive di tipo D del PRG comunale nonchè ove occorra, nei limiti dell&#8217;interesse della ricorrente, della del.ne di C.C. n. 54 del 28.9.2019, con cui il Comune di Terlizzi ha ammesso la zona De1 del PRG nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art. 8 bis della l.r. 33/2007, consentendo interventi di demolizione e ricostruzione dei fabbricati legittimamente esistenti con mutamento di destinazione d&#8217;uso non comportanti incrementi volumetrici eccedenti le previsioni dello strumento urbanistico nell&#8217;ambito delle zone D1.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Terlizzi;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore la dott.ssa Rosaria Palma e uditi per le parti i difensori nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 giugno 2020 tenutasi telematicamente mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.Con ricorso iscritto al n. rg. 1426 del 2019 la società  ricorrente ha adito l&#8217;intestato Tar per l&#8217;annullamento del diniego di permesso di costruire (prot. n. 18176/2019) relativo alla realizzazione, ex art. 4 L.R 14/2009 (cd. Piano Casa) di un importante intervento di demolizione dei corpi di fabbrica esistenti e collocati in zona De1 del Prg del Comune di Terlizzi (un oleificio, un opificio e l&#8217;abitazione per il custode) e di ricostruzione di tre corpi di fabbrica &#8211; tutti da destinare ad uso residenziale- con la realizzazione di un aumento di volumetria pari al 35% di quella esistente, per un volume complessivo pari a circa 11.871,360 mc al netto delle aree da destinare a parcheggio (cfr: la relazione tecnica allegata all&#8217;istanza di permesso di costruire del 2017).<br /> 2. Parte ricorrente ha impugnato, in via subordinata, la delibera di C.C. n. 36/2019 e, per quanto di interesse, la deliberazione di C.C. n. 54 del 28.9.2019.<br /> 3. Deduce, in particolare, l&#8217;istante che il Comune di Terlizzi avrebbe adottato, nonostante la formazione del titolo edilizio tacito ai sensi dell&#8217;art. 20 T.U edilizia, il diniego impugnato ritendo ostativa alla realizzazione del progetto l&#8217;esistenza della delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 26.06.2019.<br /> Con tale ultimo atto l&#8217;Amministrazione civica si è determinata, invero, in applicazione dell&#8217;art. 6 comma 2 lettera a) L.R. n. 14/2009, per l&#8217;esclusione dall&#8217;applicazione della LR 14/2009 sia delle parti di territorio comunale destinate dal P.R.G. ad attività  produttive di tipo D tra cui rientrano i suoli oggetto dell&#8217;intervento progettato, sia delle aree destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale di tipo F (relative alle attrezzature commerciali, annonarie e simili) di cui agli artt. 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 delle NTA del PRG.<br /> 4. Parte ricorrente ha, quindi, censurato in via subordinata la predetta delibera 36/2019 unitamente alla successiva deliberazione di C.C. n. 54 del 28.9.2019 in quanto con tale ultimo atto, adottato poco dopo il gravato diniego, il Comune di Terlizzi ha ammesso la zona De1 del PRG nell&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art. 8 bis della l.r. 33/2007, consentendo, a suo dire, interventi di demolizione e ricostruzione dei fabbricati legittimamente esistenti con mutamento di destinazione d&#8217;uso non comportanti incrementi volumetrici eccedenti le previsioni dello strumento urbanistico nell&#8217;ambito delle zone D1.<br /> 5. Questi i motivi di ricorso: <em>I. Violazione dell&#8217;art. 20 dpr 380/01. Violazione del principio di imparzialità  e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto, contraddittorietà , illogicità . Illegittimità  propria e derivata. II. Violazione dell&#8217;art. 6 l.r. 14/06. Violazione del principio di imparzialità  e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto, contraddittorietà , illogicità .</em><br /> 6. Con ordinanza n. 566/2019 la Sezione, nella contumacia del Comune intimato, ha accolto la domanda cautelare ai limitati fini del riesame del provvedimento gravato alla luce dei motivi di ricorso in considerazione del consistente lasso temporale intercorrente tra la data di presentazione dell&#8217;istanza di permesso di costruire (del 15.7.2017) e l&#8217;adozione del provvedimento gravato (notificato alla società  ricorrente in data 17.9.2019).<br /> 7. In data 24.2.2020 si è costituito il Comune di Terlizzi per resistere al ricorso insistendo per l&#8217;infondatezza della impugnativa.<br /> 8. In vista della trattazione del merito le parti hanno depositato ulteriori difese scritte a conferma delle rispettive posizioni e conclusioni.<br /> 9. Non risultano provvedimenti di riesame adottati dall&#8217;Amministrazione civica in esecuzione dell&#8217;ordinanza n. 566/2019.<br /> 10. All&#8217;udienza pubblica del 17.6.2020 la causa, sentite le parti ex art. 84 d.l. 18/2020, è stata introitata in decisione.<br /> 11. Si premette che le disposizioni regionali che legittimavano gli interventi, come quelli oggetto di causa, di demolizione e ricostruzione ex art. 4 LR 14/2009 con modifiche planovolumetriche (in particolare, per quanto qui interessa, l&#8217;art. 2 LR 59/2018, recante l&#8217;interpretazione autentica dell&#8217;art. 4 della l.r. 14/09, nonchè, a partire dal 19 aprile 2019, l&#8217;art. 7 LR 5/2019, n. 5, che ha introdotto il comma 5 ter nel corpo dello stesso art. 4 LR 14/09) sono state recentemente dichiarate incostituzionali dalla Consulta con sentenza n. 70/2020.<br /> Sicchè, se è vero che gli effetti delle pronunce di incostituzionalità  in ordine ai giudizi pendenti derivanti dall&#8217;efficacia erga omnes ed ex tunc delle sentenze della Corte Costituzionale trovano limite pacifico nei rapporti giuridici ormai definiti, è altrettanto indubitabile, nel caso in esame, che le predette norme regionali, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, non abbiano prodotto effetti irreversibili in termini di intangibilità  del titolo edilizio che il ricorrente assume essersi formatosi tacitamente, stante l&#8217;assenza di un giudicato sull&#8217;esistenza del predetto titolo assentivo tacito, il cui accertamento costituisce, appunto, l&#8217;oggetto principale del presente giudizio.<br /> 12. Con il primo motivo di ricorso, infatti, la ricorrente ha dedotto l&#8217;illegittimità  dell&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione civica per violazione dell&#8217;art. 20 dpr 380/01, siccome l&#8217;atto negativo sarebbe stato assunto in un momento in cui il potere comunale si era esaurito per effetto della formazione del silenzio-assenso sull&#8217;istanza di permesso di costruire risalente al 2017.<br /> Il Comune di Terlizzi, conclude la società  ricorrente, avrebbe, quindi, potuto al pìù &#8211; ricorrendone le condizioni- provvedere in autotutela rispetto al provvedimento tacito ormai consolidatosi in applicazione delle specifiche disposizioni contenute nel T.U Edilizia.<br /> 13. Le doglianze prospettate dalla società  ricorrente non meritano positivo scrutinio.<br /> 14. Il Collegio, alla valutazione pìù approfondita, propria della presente fase, della disciplina eccezionale e temporanea che governa la fattispecie in esame (LR 14/09, cd. Piano Casa), esaminate, altresì¬, le controdeduzioni formulate dall&#8217;Amministrazione civica dopo la pronuncia cautelare n. 566/2019, ritiene di dover rimeditare e disattendere l&#8217;indirizzo interinalmente assunto nella sede cautelare.<br /> 15. Parte ricorrente ha inteso ottenere lo speciale permesso di costruire previsto dall&#8217;art. 4 della L.r 14/2009, che legittima &#8211; nei limiti temporali previsti dalla legge- eccezionali interventi di demolizione e ristrutturazione di edifici preesistenti con bonus volumetrico del 35%, al dichiarato scopo &#8211; e nei limiti- del miglioramento del patrimonio edilizio esistente.<br /> 15.1. Il cd. Piano casa, costituisce, invero, disciplina dichiaratamente straordinaria e temporanea (art. 1 Lr 14/09) la cui operatività  è infatti limitata alle istanze: a) prodotte entro un certo termine previsto dalla legge (pìù volte prorogato), b) complete sotto il profilo documentale alla data di scadenza del relativo termine di presentazione; c) rispettose dei presupposti e delle condizioni specificamente indicati dalla LR 14/09.<br /> 15.2. Difatti, ai sensi dell&#8217;art. 7 della citata LR 14/2009, nel testo vigente <em>ratione temporis</em>, &#8220;<em>Tutti gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzabili solo se la segnalazione certificata di inizio attività  in alternativa al permesso di costruire o l&#8217;istanza per il rilascio del permesso di costruire risultano presentate, complete in ogni loro elemento, entro il entro il 31 dicembre 2017&#8243;</em> (oggi 31 dicembre 2020).<br /> 15.3. L&#8217;art. 5, poi, &#8220;subordina&#8221; la formazione del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 (permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività  in alternativa al permesso di costruire) alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all&#8217;articolo 16 d.p.r. 380/2001, alla cessione delle aree a standard in misura corrispondente all&#8217;aumento volumetrico previsto; al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prescritta; all&#8217;acquisizione di tutti gli assensi ordinariamente prescritti; al rispetto delle normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche, nonchè al rispetto delle norme che disciplinano il condominio negli edifici (art. 5 comma 3 L.R 14/2009).<br /> 15.4. La LR 14/09, infine, pur ammettendo l&#8217;ampliamento dei volumi nei limiti indicati dall&#8217;art. 3 e 4, non autorizza, a seguito della riforma del 2015 ( LR 33/2015), la deroga alla pianificazione comunale: per tali motivi, anche gli interventi di cui all&#8217;art. 4 (demolizione e ristrutturazione) non possono essere assentiti se si pongono in contrasto con le scelte di pianificazione (art. 1 comma 2 LR 14/09).<br /> 16. Ciò posto, premessa l&#8217;istanza di permesso di costruire del 15.7.2017 formulata ai sensi dell&#8217;art. 4 LR 14/09, al momento della richiesta da parte dell&#8217;Amministrazione civica (aprile del 2019) delle integrazioni documentali, parte ricorrente non aveva correttamente adempiuto alle prescrizioni rinvenienti dal combinato disposto degli artt. 4, 5, 7 e 1 della LR 14/2009.<br /> 16.1. L&#8217;istante, infatti, ha dedotto ma non provato in giudizio che alcuni dei documenti richiesti fossero giÃ  in possesso della PA (relazione fotografica, relazione geologica, dichiarazione sul bilancio dei rifiuti); la difesa di parte ricorrente, poi, non dÃ  conto, tra l&#8217;altro, dell&#8217;effettiva corresponsione del contributo di costruzione di cui all&#8217;articolo 16 del DPR 380/01, nonchè di essere in regola con tutte le prescrizioni previste dall&#8217;art. 5 cit., ancorchè al corretto adempimento delle stesse la legge &#8220;subordini&#8221; la formazione dei titoli edilizi previsti dalla LR 14/2009.<br /> 17. L&#8217;intervento progettato, infine, non è coerente con la destinazione produttiva delle aree quale impressa dal prg e quindi non era realizzabile senza un preventivo procedimento di variante.<br /> 17.1. Se è vero, infatti, che l&#8217;art. 4 consente di destinare la complessiva volumetria risultante a seguito dell&#8217;intervento, non solo ai medesimi usi, ma altresì¬ ad uso residenziale e/o a usi strettamente connessi con le residenze, è anche vero, perà², che l&#8217;esecuzione di interventi di demolizione e ricostruzione soggiacciono alle prescrizioni contenute nell&#8217;art. 1 comma 2 LR 14/09, che, come giÃ  detto, non consente la realizzazione degli interventi del Piano casa in deroga alla pianificazione locale, ma esclusivamente in deroga agli indici e parametri prescritti dalla pianificazione urbanistica locale (art. 1 comma 2 LR 14/09).<br /> 17.2. Il che postula, coerentemente all&#8217;orientamento espresso dalla Sezione in altre fattispecie analoghe, che &#8220;<em>la logica incentivante e migliorativa del Piano casa nella Regione Puglia non può stravolgere scelte urbanistiche di governo del territorio, a meno che una deroga di così¬ rilevante portata non sia licenziata favorevolmente dal massimo organo di governo dell&#8217;ente locale, cioè il Consiglio Comunale&#8221;</em> (T.A.R. Bari, sez. III, 27/01/2020, n.96).<br /> 18. In conclusione, in difetto della documentazione richiesta specificamente dalla LR 14/09 e altresì¬ dei presupposti richiesti ai fini della conformità  urbanistico/edilizia dell&#8217;intervento edilizio non può dirsi formato, come invece sostenuto da parte ricorrente, il silenzio assenso ai sensi dell&#8217;art. 20 dpr 380/01 sulla richiesta di permesso di costruire presentata dalla società  ricorrente.<br /> 18.1.Ciò alla luce del consolidato arresto giurisprudenziale, cui il Collegio intende dare continuità , secondo cui ai sensi dell&#8217;art. 20, comma 8, d.p.r. n. 380/2001, il silenzio assenso previsto in tema di permesso di costruire non si forma per il solo fatto dell&#8217;inutile decorso del termine prefissato per la pronuncia espressa dell&#8217;Amministrazione e dell&#8217;adempimento degli oneri documentali necessari per l&#8217;accoglimento della domanda, ma occorre altresì¬ la prova della sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi a cui è subordinato il rilascio del titolo edilizio, tra i quali rientra, dal punto di vista oggettivo, la conformità  dell&#8217;intervento progettato alla normativa urbanistico-edilizia (T.A.R. Bari, sez. III, 07/01/2019, n.11, Cons. Stato, sez. IV, 7 gennaio 2019, n. 113).<br /> 18.2. Il silenzio assenso, invero, costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non di liberalizzazione, per cui esso non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per l&#8217;attribuzione del bene della vita richiesto (Cons. Stato Sez. IV, 24 gennaio 2020, n. 569).<br /> 19. In realtà , per gli interventi edilizi previsti dal Piano casa, è dubbia la stessa ammissibilità  in astratto del meccanismo del silenzio assenso previsto dal T.U edilizia, concepito ed operante unicamente con riferimento al rilascio dei titoli edilizi &quot;ordinari&quot; (cfr:T.A.R. Napoli, sez. VIII, 17/03/2020, n.1173).<br /> 19.1. Nel caso di specie, infatti, il lamentato mancato rispetto dei termini procedimentali per il rilascio del provvedimento finale è piuttosto riconducibile ad una fattispecie di silenzio inadempimento. Ciò in considerazione della natura eccezionale della LR 14/09, delle mancanza di un espresso rinvio alla disciplina dell&#8217;art. 20 comma 8 dpr 380/01, e soprattutto della prescrizione secondo cui la formazione del titolo edilizio è inibita dal mancato rispetto delle condizioni previste dall&#8217;art. 7 LR 14/09.<br /> 20. Posta, quindi, la mancata formazione del permesso di costruire tacito, il provvedimento di diniego (oggetto dell&#8217;odierna impugnativa) ha natura vincolata, tenuto conto delle prescrizioni contenute nella delibera 36/2019, con la quale il Consiglio comunale ha deciso, ai sensi dell&#8217;art. 6 della LR 14/09, l&#8217;inapplicabilità  della disciplina del Piano Casa a tutte le zone produttive del Comune di Terlizzi, e, quindi, anche a quelle classificate De1, ove insistono gli immobili oggetto del progetto di demolizione e ristrutturazione presentato dal ricorrente.<br /> 20.1. Tanto in ossequio del principio <em>tempus regit actum </em>trattandosi di disciplina approvata prima della conclusione del procedimento, dal momento che gli atti e i provvedimenti amministrativi sono disciplinati dalla normativa vigente all&#8217;epoca della loro emanazione, &#8220;<em>da rinvenirsi nel momento conclusivo della fase costitutiva, atteso che la legittimità  di un provvedimento amministrativo si deve accertare con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione&#8221;</em> (T.A.R. Roma, sez. I, 10/10/2019, n.11701).<br /> 21. Quanto, poi, all&#8217;illegittimità , dedotta in via subordinata, della predetta delibera 36/2019, il Collegio ritiene anzitutto infondata la tesi di parte ricorrente secondo cui il Comune di Terlizzi sarebbe decaduto dalla facoltà  prevista dall&#8217;art. 6 L.R 14/09.<br /> 21.1. Al riguardo, sia sufficiente considerare che la norma da ultimo citata nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dall&#8217;art. 8 LR 28/2016 &#8211; vigente al momento dell&#8217;adozione degli atti impugnati- prevede la facoltà  dei Comuni di disporre motivatamente con deliberazione del Consiglio comunale &#8220;<em>l&#8217;esclusione di parti del territorio comunale dall&#8217;applicazione della presente legge in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità  urbanistica</em>&#8221; (art.6 comma 2 lett. a LR 14/2009), laddove l&#8217;originaria formulazione della norma limitava, a pena di decadenza, l&#8217;esercizio di tale facoltà  nel termine di 45 giorni dall&#8217;entrata in vigore della LR 14/2009.<br /> 21.2. Ebbene, ad avviso del Collegio, il testo novellato della disposizione predetta consente non solo di esercitare in qualsiasi momento il potere attribuito dalla legge regionale al Consiglio comunale senza incorrere in alcuna decadenza, ma anche la possibilità  di modificare nel tempo &#8211; ove non ritenute pìù attuali- le scelte giÃ  operate dall&#8217;Amministrazione comunale.<br /> Ben poteva, pertanto, il Comune di Terlizzi procedere, a mezzo della gravata delibera 36/2019, alla modifica ed alla integrazione della precedente deliberazione di C.C. n. 52/2009, con la quale si era in precedenza ritenuto di non apporre alcun limite all&#8217;applicazione dei benefici premiali previsti dal Piano casa.<br /> 21.3. Tanto premesso, la delibera di Consiglio comunale n. 36/2019 sfugge alle censure di violazione di legge e di macroscopica illogicità  e irragionevolezza contestati nel ricorso introduttivo.<br /> In primo luogo, infatti, la citata delibera in quanto motivata in riferimento all&#8217;alterazione degli equilibri previsti dal PRG tra residenza e impianti produttivi (che potrebbero ulteriormente alterarsi per effetto dell&#8217;applicazione della l.r. 14/09 alle zone D), è conforme alla ratio sottesa all&#8217;art. 6 della LR 14/09 secondo cui la speciale disciplina del Piano casa deve essere necessariamente raccordata con il PRG, a mezzo di una valutazione discrezionale rimessa dal legislatore regionale ai singoli Comuni, al fine di evitare che la normativa speciale operi in danno dell&#8217;assetto pianificatorio del territorio comunale.<br /> 21.4. Difatti l&#8217;impianto originario del PRG del Comune di Terlizzi, come risulta dalla motivazione del deliberato n. 36/2019 e non contestato da parte ricorrente, ha previsto l&#8217;insediamento di tutte le zone produttive (zone De1 &#8211; De2 (impianti produttivi esistenti), De3 (strutture alberghiere esistenti), D1 (aree produttive di nuovo impianto), D2 (zona cimiteriale), in ampie zone &#8220;eccentriche&#8221;, lontane, quindi, dal centro della città .<br /> E&#8217; quindi del tutto coerente con le scelte di pianificazione comunale l&#8217;esclusione delle zone produttive dalla sfera di operatività  del Piano Casa, tenuto anche conto della concentrazione delle aree produttive fuori dal centro abitato e dell&#8217;attuale tendenza al decremento demografico (circostanza non efficacemente smentita da parte ricorrente), circostanze, queste ultime, che certamente consentono di ipotizzare un minor fabbisogno di edifici ad uso residenziale ed una contrazione della relativa domanda.<br /> 22. Sotto altro aspetto, la successiva deliberazione di C.C. n. 54/2019 (adottata ai sensi dell&#8217;art. 8 bis, comma 2 della LR 33/07 e genericamente contestata da parte ricorrente), sebbene dia atto dell&#8217;esistenza nell&#8217;area oggetto di causa &#8211; anche per effetto dei condoni- di residenze di tipo casa-lavoro ovvero impianti di tipo commerciale/direzionale dotati di residenza per il custode, nondimeno in relazione alle zone De1:<br /> &#8211; conferma che ai fini del cambio di destinazione d&#8217;uso degli immobili esistenti è necessario un atto del Consiglio comunale;<br /> &#8211; consente il cambio di destinazione d&#8217;uso limitatamente alle unità  immobiliari poste a livello superiore al piano terra (incluso il piano rialzato) facenti parte degli immobili ivi esistenti, legittimamente edificati entro la data del 08.04.2014 e con riequilibrio degli standards pubblici mediante provvedimenti ablativi dell&#8217;Amministrazione Comunale;<br /> &#8211; prevede l&#8217;espresso divieto di introdurre qualsivoglia incremento rispetto alla volumetria quantificata dal PRG, confermando, così¬, in ogni caso, per le zone De1, l&#8217;inapplicabilità  dei benefici previsti dalla legge sul &#8220;Piano Casa&#8221;.<br /> 23. In conclusione, il nuovo deliberato, adottato poco tempo dopo il rilascio del diniego di permesso di costruire oggetto di causa, non legittima gli interventi analoghi a quello proposto da parte ricorrente che invece è finalizzato alla trasformazione dei precedenti opifici in edifici integralmente destinati ad uso residenziale. Inoltre, non contraddice la precedente delibera n. 36/2019, nella misura in cui, escludendo gli incrementi delle volumetrie, riconferma la non applicabilità  del Piano Casa alle zone De1.<br /> 24. Nondimeno, va osservato che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2020, non possono pìù essere consentiti interventi, come quelli oggetto di causa, di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico del 35% con diversa distribuzione planovolumetrica delle cubature.<br /> La predetta dichiarazione di illegittimità  costituzionale rileva, quindi, in termini di ulteriore e definitiva non conformità  dell&#8217;intervento progettato alla disciplina di settore quale risultante a seguito della pronuncia della Consulta che opera con effetto retroattivo.<br /> 25. Alla luce delle superiori valutazioni il ricorso è infondato e va respinto.<br /> 26. La complessità  della vicenda esaminata, nonchè l&#8217;assenza di precedenti specifici giustificano in ogni caso l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020, tenutasi con le modalità  telematiche previste dall&#8217;art. 84 comma 6 d.l. 18/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Orazio Ciliberti, Presidente<br /> Carlo Dibello, Consigliere<br /> Rosaria Palma, Referendario, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-27-8-2020-n-1115/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2020 n.1115</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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